modulo parte generale: normativa sulla salute e … d.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 d.lgs 81/2008 è...

28
Modulo Parte Generale: Normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Il quadro normativo di base La struttura normativa di base è costituita da leggi che dettano i principi quadro della sicurezza in vari settori e da decreti attuativi che regolamentano gli aspetti di dettaglio. Le tematiche affrontate dalle normative sono molteplici e riguardano i seguenti argomenti: Prevenzione degli infortuni Igiene del lavoro Sicurezza e igiene nelle costruzioni Macchine Prevenzione incendi Segnaletica di sicurezza Dispositivi di protezione individuale Lavoratrici madri Previdenza Sanzioni 1

Upload: doandat

Post on 15-Feb-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Modulo Parte Generale: Normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Il quadro normativo di base

La struttura normativa di base è costituita da leggi che dettano i principi quadro della sicurezza in vari settori e da decreti attuativi che regolamentano gli aspetti di dettaglio. Le tematiche affrontate dalle normative sono molteplici e riguardano i seguenti argomenti:

• Prevenzione degli infortuni

• Igiene del lavoro

• Sicurezza e igiene nelle costruzioni

• Macchine

• Prevenzione incendi

• Segnaletica di sicurezza

• Dispositivi di protezione individuale

• Lavoratrici madri

• Previdenza

• Sanzioni

1

L’attuale quadro normativo

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che, in base alla delega al Governo prevista dall’art. 1 della Legge 123/07, ha provveduto a riordinare e coordinare buona parte della previgente normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro. A tal fine il decreto ha raggruppato buona parte della materia in un unico testo, costituito da 306 articoli e 52 allegati, sostituendo molte delle normative in precedenza elencate.In particolare l’art. 304 del decreto abroga espressamente le seguenti normative delle quali ha recepito il contenuto: il DPR 547 del 1955, il DPR 164 del 1956, il DPR 303 del 1956 ( ad eccezione dell’art. 64), il D.Lgs. 277 del 1991, il D.Lgs. 626 del 1994, il D.Lds. 493 del 1996, il D.Lgs. 494 del 1996, il D.Lgs. 187 del 2005 l’art. 36 bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 223 del 2006, convertito dalla legge 248 del 2006 gli articoli 2,3, 5,6 e 7 della legge 123 del 2007 ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibile con lo stesso.

Il D.lgs 81/2008 è stato successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme contenute nel cosidetto "decreto correttivo" sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.

Altre normative speciali di settore riguardano principalmente:

• la Prevenzione Incendi • i collaudi e le verifiche periodiche cui devono essere sottoposti determinati

impianti (apparecchi di sollevamento e trasporto, recipienti in pressione, impianti di messa a terra, ecc.)

• l’utilizzo dei gas tossici • la Segnaletica di Sicurezza • l’utilizzo di Sostanze e Preparati Pericolosi con il nuovo Regolamento

Europeo denominato REACH

Le norme di carattere legislativo sono poi supportate da norme tecniche emanate dagli Enti di standardizzazione:

• UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) • CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) • CIG (Comitato Italiano Gas)

per rammentare i più importanti.

2

Il D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81

D.lgs 81/2008 è formato da 306 articoli, suddivisi nei seguenti titoli:

• Titolo I - (art. 1-61) Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)

• Titolo II (art. 62-68) Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)

• Titolo III (art. 69-87) Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)

• Titolo IV (art. 88-160) Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)

• Titolo V (art. 161-166) Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)

• Titolo VI (art. 167-171) Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)

• Titolo VII (art. 172-179) Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)

• Titolo VIII (art. 180-220) Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)

• Titolo IX (art. 221-265) Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni)

• Titolo X (art. 266-286) Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)

• Titolo XI (art. 287-297) Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)

• Titolo XII (art. 298 - 303) Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale

• Titolo XIII (art. 304 - 306) Disposizioni finali

3

La struttura della legge è impostata prima con la individuazione dei soggetti responsabili e poi con la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.Dispone che l’azienda sviluppi le seguenti azioni:

• valutazione dei rischi e piano delle misure di prevenzione e protezione • piano di emergenza • sorveglianza sanitaria • informazione, formazione, addestramento, consultazione, partecipazione e

istruzione ai lavoratori

Impone l’istituzione del:

• servizio di prevenzione e protezione • rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Prevede l’integrazione e la cooperazione tra:

• datore di lavoro • servizio di prevenzione e protezione • rappresentante dei lavoratori per la sicurezza • medico competente

Definisce i rapporti fra il Datore di lavoro e:

• progettisti • produttori • istallatori • appaltatori

4

Organizzazione della Prevenzione Aziendale

Il datore di lavoro

Il Decreto Legislativo 81/08 integrato dal D.Lgs. 106 /09 è la più recente normativa nel campo della sicurezza e dell’igiene del lavoro. In esso non solo vengono rielaborati alcuni concetti già in vigore, ma vengono introdotte nuove figure all’interno dell’azienda con compiti specifici sotto il profilo della prevenzione.

Verranno di seguito presentati gli “attori della prevenzione” ponendo in rilievo il loro ruolo nel campo della sicurezza.

Il Direttore Generale dell’Azienda, quale responsabile aziendale, è il "datore di lavoro" a norma di legge ed è tenuto ad osservare le misure generali di tutela della salute in relazione alle varie attività e deve valutare in modo globale i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In caso di affidamento di lavori in appalto promuove la cooperazione ed il coordinamento al fine di eliminare i rischi dovuti a possibili interferenze.Dall’art. 18 del D.Lgs.81/08 si evincono gli "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente".

1.

Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

• nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

• nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

• fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

5

• prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

• richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

• richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

• adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

• astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

• consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

• consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento dellasua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

• elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

• prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

• comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

6

• consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti;

• nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

• nelle unità produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

• aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

• comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

• vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

• la natura dei rischi; • l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure

preventive e protettive; • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; • i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie

professionali; • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

7

Il Servizio di Prevenzione e Protezione( S.P.P.)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda. E’ diretto da un Responsabile nominato dal Datore di Lavoro ed è scelto fra i dirigenti dell’Azienda che posseggono attitudini e capacità adeguate ( ART. 32 "Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei R.SPP") .Vengono diseguito riportati i “Compiti del servizio di prevenzione e protezione” come descritti nell’art.33 del D.Lgs.81/08:

1. Il S.P.P. provvede:a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e

all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

d. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

e. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

8

3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

Medico Competente Coordinatore e Medici competenti

Il medico competente, figura già introdotta con l’emanazione del D.Lgs. 277/91 all’interno dell’azienda, si occupa della sorveglianza sanitaria del personale con controlli preventivi e accertamenti periodici per l’idoneità specifica alla mansione dei lavoratori inoltre collabora alla valutazione dei rischi per la salute e l’igiene degli ambienti di lavoro e collabora all’attività di formazione e informazione dei lavoratori sui rischi specifici.

In relazione all’Art.25. del D.Lgs.81/08 gli obblighi del medico competente sono:a. collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla

valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori, all'attivita' di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita' organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilita' sociale;

b. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati;

c. istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

d. consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e. consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessita' di conservazione;

f. invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato puo' chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

g. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

9

h. informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i. comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;

j. visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

k. partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

l. comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I dirigenti e i preposti

Dirigente:(da “dirigere” ovvero guidare un’attività impartendo disposizioni e vigilando sul buon andamento).Il dirigente è espressione di una categoria di lavoratori che, per la loro notevole e specifica qualificazione professionale, sono idonei ad assumere le funzioni e le responsabilità connesse alla direzione di un reparto, settore o di un intero stabilimento.Compito fondamentale del dirigente è quello di assicurare, quale collaboratore dell’imprenditore, l’assistenza all’interno dell’azienda di tutte le condizioni necessarie a garantire il rispetto del precetto di cui all’art. 2087 del Codice Civile (“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei prestatori d’opera”).Il dirigente in prima persona predispone le cautele specifiche idonee ad assicurare l’incolumità fisica delle persone presenti sul posto di lavoro anche e soprattutto qualora manchino o siano carenti le disposizioni al riguardo che il datore di lavoro era tenuto ad emanare ( vedi anche quanto riportato nell’art. 18 del D.Lgs.81/08 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente") .Il dirigente deve operare costantemente un controllo sull’andamento della produzione e quindi

10

deve impartire ordini, il più possibile analitici, per la migliore effettuazione del lavoro.

Preposto:Il preposto è colui che sovrintende all’attività cui siano addetti lavoratori subordinati (def. dall’art. 4 dei DD.PP.RR. 547 e 303); ciò implica un’attività di controllo del lavoro altrui, con il potere di impartire ordini e istruzioni per regolarne l’esecuzione.

La vigilanza esercitata dal preposto riguarda essenzialmente gli sviluppi esecutivi dell’opera, la realizzazione cioè del programma di lavoro, così come è stato elaborato dai suoi superiori gerarchici, sulla base di criteri di massima, con i mezzi, le attrezzature e i presidi di sicurezza esistenti.

Il preposto non ha il compito di adottare le necessarie misure di prevenzione, ma di fare osservare quelle che sono state disposte da altri (Datore di Lavoro e Dirigenti) ed inoltre di sollecitare direttive tecniche da parte di coloro che a ciò siano particolarmente idonei. Ha il compito di controllare che il comportamento dei lavoratori, a causa di imprudenza o negligenza, possa provocare danni a sé o ad altri.Dato che la sicurezza è una condizione indispensabile legata al “sistema della produzione” cioè a quel complesso di regole e di tecnologia che garantisce il raggiungimento degli obiettivi dell’azienda, ne deriva di conseguenza che gli ordini impartiti e il controllo esercitato dal dirigente e dal preposto sono tali anche per tutelare la sicurezza dei lavoratori.

11

Il lavoratore

Come obbligo il lavoratore:

a. “….deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro…..conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”;

b. “…. deve usare correttamente le attrezzature e i dispositivi di protezione individuali messi a disposizione”;

da Wikipedia, L'Enciclopedia Libera

c. "…. deve segnalare immediatamente il mal funzionamento delle attrezzature o dei dispositivi di protezione ove predisposti”;

d. “…. non può manomettere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo”;

e. “…. non deve compiere di propria iniziativa operazioni fuori dalla propria competenza”; f. “…. si sottopone ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti”.

12

A questi obblighi sono da aggiungere i diritti del lavoratore in caso di pericolo grave e immediato:

a. “Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa”;

b. “Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza”.

Infine fra i lavoratori, il datore di lavoro individua e designa quelli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Persone elette per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza del lavoro. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stati eletti dai lavoratori / designati dalle OO.SS. dell’Azienda dell’area Comparto. I compiti dei RLS sono:

a. accede agli ambienti in cui si svolgono le lavorazioni; b. È consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla programmazione della

prevenzione; c. Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e

le relative misure di prevenzione.

13

Esempio di organizzazione della Prevenzione Aziendale

Sintesi delle attività dell'SPP

14

La valutazione dei rischi

E’ eseguita dal Datore di Lavoro con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e avvalendosi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Per parlare di rischio e del suo significato si usano spesso termini o concetti molto complessi, che in taluni casi rischiano di creare confusione.Parlando di sicurezza es. delle sostanze chimiche o dei prodotti che le contengono, le parole “rischio” e “pericolo” sono spesso usate in modo interscambiabile, quasi fossero sinonimi. Ma così non è: per essere completamente chiari su cosa si intende con “sicurezza”, è importante prima chiarire la differenza fra “pericolo” e “rischio”, passando anche per la definizione di “esposizione”.

Si intende per Pericolo:il modo con cui un oggetto o una situazione possono causare un danno. Un pericolo esiste quando un oggetto (o una sostanza) o una situazione ha la capacità intrinseca di causare un effetto avverso o nocivo.Si intende per Esposizione:il livello o la quantità di pericolo a cui il soggetto è potenzialmente esposto.Si intende per Rischio:la probabilità che il danno alla persona o alle cose si verifichi realmente.

Detto questo, la Valutazione dei Rischi richiede di:

• Individuare i pericoli; • Valutare i rischi; • Identificare o conoscere quali persone sono esposte a quei rischi; • Valutare, stimare o esaminare quale probabilità di accadimento hanno i rischi e quanto

gravi siano gli effetti e/o i danni alla salute per i lavoratori esposti ad essi; • Studiare il modo di eliminare o ridurre la gravità dei rischi e/o la probabilità che il

lavoratore possa esservi esposto; • Determinare se e di quali protezioni gli ambienti prima, e i lavoratori poi, devono disporre

per rendere ancora più difficile la possibilità di effetti e/o danni alla salute; cioè indicare quali eventuali Dispositivi di Protezione Collettivi e Individuali devono essere utilizzati dal lavoratore nello svolgimento delle diverse attività.

Se, però, tutto quanto è stato predisposto per prevenire e/o proteggere i lavoratori esposti dovesse fallire occorre mettere in atto un piano di emergenza, cioè misure di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori.

15

Criteri per la valutazione del Rischio

16

Il piano di emergenza

L’emergenza è una situazione pericolosa richiedente provvedimenti particolari e, qualche volta, eccezionali; può essere un fenomeno imprevedibile e quasi sempre richiede un intervento immediato. Il piano di emergenza:

• serve a limitare i danni alle persone ed alle cose; • si attiva, generalmente, quando l’evento indesiderato si è ormai verificato; • è l’insieme dei provvedimenti che occorre prendere quando accadono situazioni

pericolose; è costituito da gruppi di risorse (persone, mezzi, informazioni ecc.) e dalle relazioni che tra esse intercorrono

• funziona se: • le persone operano in modo organizzato; • le informazioni sono chiare, semplici complete ed immediatamente a disposizione; • i mezzi sono adeguati qualitativamente e quantitativamente; • le relazioni tra le risorse sono corrette e rispettate da tutti.

Sorveglianza sanitaria

Il Medico competente controlla i lavoratori perché siano e si mantengano idonei all’attività lavorativa specifica che compiono. Il Medico competente mette in atto un programma specifico per gruppi omogenei di lavoratori attraverso specifiche visite mediche per il controllo dell’esposizione ai rischi.

Le visite mediche possono essere:

• Visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro a cui è destinato il lavoratore al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

• Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

• Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di

17

peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

• Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione

Il Medico competente estende in particolare il controllo ai lavoratori che:

• movimentano carichi e, nel caso delle case di riposo e strutture sanitarie, i lavoratori che debbono assistere pazienti non autosufficienti;

• risultano esposti ad agenti biologici; • risultano esposti ad agenti cancerogeni; • sono addetti all’uso dei videoterminali per un tempo di 20 ore settimanali.

Informazione, formazione, addestramento

Il lavoratore è informato:

• sui rischi per la sicurezza e la salute che possono essere presenti nei luoghi di lavoro in generale;

• sui rischi per la sicurezza e la salute che sono presenti nel suo luogo di lavoro; • sulle misure e le attività di prevenzione e protezione presenti; • sui pericoli che ci sono nell’uso di attrezzature e apparecchiature, sostanze e preparati

pericolosi, indicati nelle schede di sicurezza; • sul piano di emergenza, ovvero sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta

antincendio, l’evacuazione delle persone; • dei nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico

Competente e dei lavoratori incaricati delle misure di gestione dell’emergenza (prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso).

18

La formazione è fatta al momento dell’assunzione e quando si cambia tipo di attività; periodicamente occorre ripetere la formazione.

Formazione

Con questo termine si intende l’acquisizione di conoscenze pratiche eteoriche su un argomento di vasta portata. Esempio: Formazione ai fini di prevenire le patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Addestramento

Con questo termine si intende l’applicazione di istruzioni pratiche necessarie all’esecuzione di attività o compiti specifici. Di norma, i lavoratori vengono istruiti sul posto di lavoro. Esempio: Addestramento all’uso degli ausili per la movimentazione manuale dei carichi .

La formazione e l’addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza e tutela della salute sono parte integrante del sistema di sicurezza aziendale. Grazie all’attività di formazione continua e addestramento pratico i lavoratori possono acquisire le conoscenze necessarie per svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza. Essi diventano in questo modo soggetti corresponsabili nelle questioni inerenti la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro.

Il documento per la valutazione dei Rischi (D.V.R)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo l'Art. 18 del D.lgs. 81/08 è quel documento che la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 18 del D.Lgs.81/08) ha imposto a tutte le aziende come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrare agli organi di controllo l'avvenuta Valutazione dei Rischi per tutelare la salute dei lavoratori.

Si tratta quindi di un documento obbligatorio (è imposto per legge e la mancata presenza di esso all'interno dell'azienda comporta sanzioni e responsabilità), che deve essere tenuto in azienda e serve principalmente a delineare tutti gli interventi che devono essere attuati per eliminare, ridurre o controllare rischi e pericoli presenti all'interno dei luoghi di lavoro.Per la sua redazione è necessario analizzare la struttura aziendale e le attività operative per individuare i rischi e valutare i pericoli che gravano sulla sicurezza.

Il D.V.R. deve essere adeguato sia nel caso in cui vi siano nuovi fattori di rischio, sia nel caso non siano stati previsti nel documento quei rischi individuati nell’art.28 del D.Lgs.81/08 con particolare riferimento a "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal

19

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi".

Esaminando attentamente il D.Lgs.81/08 è necessario fare cadere l’attenzione sull’art.28, comma 2, lettera a) che, a differenza dell’abrogato D.Lgs. 626/94, art.4, lettera a), specifica che il D.V.R. deve contenere "una relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa".

E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione dell’R.S.P.P. e del medico competente, per quest’ultimo nei casi previsti dall’art.41. La valutazione e la stesura del documento rientra tra gli obblighi del datore di lavoro che non può delegare (art.17, comma 1, lettera a).

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del R.S.P.P. se possiede i requisiti di cui all’art.34, comma 2 (nella fattispecie in seguito dovrà frequentare corsi di aggiornamento previsti dal comma 3).

D.V.R

• fino a 50 dipendenti, in attesa delle procedure standardizzate di cui all’art.6,comma 8, lettera f), la valutazione dei rischi e il D.V.R. devono essere effettuati secondo le normali procedure;

• fino a 50 dipendenti, che svolgono attività particolarmente pericolose; attività di cui all’art 31, comma 6, lettere a),b),c),d),f) e g) - centrali termoelettriche, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosici, industrie estrattive, strutture di ricovero e cura pubbliche e private…-; aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del presente decreto(cantieri temporanei o mobili), non si applicano le procedure standardizzate come stabilito dall’art.29, comma 7;

• oltre i 50 dipendenti non esiste alcuna deroga.

Autocertificazione

L’autocertificazione (art.29, comma 5, D.Lgs.81/08) dell’avvenuta valutazione dei rischi (in sostituzione del D.V.R.) viene fatta dal datore di lavoro che occupa fino a 10 dipendenti.Tale autocertificazione (già prevista dall’abrogato D.Lgs 626/94, art.4, comma 11) è consentita fino a quando non entreranno in vigore le procedure standardizzate di all’art.6, comma 8, lettera f) D.Lgs.81/08), che verranno individuate con decreto dei Ministeri de del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza Stato,

20

Regioni e province autonome di Trento e Bolzano (entro e non oltre il 31 dicembre 2010). Pertanto l’autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre il diciottesimo mese successivo alla entrata in vigore del decreto interministeriale e precisamente non oltre la data del 30 giugno 2012. L’autocertificazione non può essere fatta per quelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g) e precisamente:

a. nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b. nelle centrali termoelettriche; c. negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17

marzo 1995, n. 230 (impianti nucleari, rifiuti radioattivi…), e successive modificazioni; d. nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e

munizioni; e. nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Il datore di lavoro che non aggiorna il D.V.R. non effettua una idonea valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, per cui la valutazione stessa risulterà non accurata e non adeguata.

In merito si è espressa la Sezione III penale della Corte di Cassazione – Sentenza 4063/08- sostenendo che “…il documento di valutazione dei rischi (pur essendo stato redatto) non era sufficiente ed adeguato, in quanto non individuava gli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e non specificava quali misure di prevenzione dovevano essere adottate”. Con tale sentenza la Corte di Cassazione ha chiarito in modo inequivocabile l’applicazione degli obblighi da parte del datore di lavoro, pervenendo alla conclusione che una valutazione dei rischi non accurata o comunque non adeguata corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi che comporta per il datore di lavoro l’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da € 5.000 a € 15.000 per la violazione dell’art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs 81/08.

21

Il Rischio da infortunio durante la giornata lavorativa

Il Rischio nelle strutture di ricovero e di cura

22

23

Documento per la pianificazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.)

Il D.Lgs. 81/08 tra i rischi che analizza, tiene conto anche dei rischi per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori derivanti dall’intervento di una ditta esterna nell’unità produttiva, dovuti al contatto possibile con macchinari, sostanze ed altre fonti di pericolo o dal concomitante operare delle maestranze.

Generalmente, tali condizioni di rischio si verificano durante gli interventi estemporanei di manutenzione a macchinari, impianti o infrastrutture varie, in occasione dei quali gli addetti delle ditte appaltatrici vengono a contatto con i rischi aziendali propri dell’unità produttiva nella quale sono chiamati ad operare.Allo scopo di valutare ed eliminare tali pericoli per i lavoratori, l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che l'azienda committente è tenuta a contattare la ditta scelta per l'intervento, allo scopo di concordare e compilare un documento per la pianificazione dei rischi da interferenza, meglio conosciuto come DUVRI. Il DUVRI, altro non è, quindi, che un documento con il quale il Datore di Lavoro, inteso in senso lato, è tenuto a descrivere queste interferenze ed i provvedimenti perché i lavoratori possano operare in sicurezza.Al suo interno saranno elencate le modalità secondo le quali sarà regolato quindi il coordinamento tra l’insieme di tutte le attività che verranno ad aversi nell’unità produttiva interessata da i sopracitati interventi di manutenzione.Il DUVRI ovviamente dovrà essere aggiornato ove occorrano eventi nuovi rispetto a quelli presi in considerazione all’atto della stesura del piano. I principali scopi del DUVRI, sono:

• valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività che vengono a convivere (ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle via di fuga etc.);

• indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza; • indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili; • verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici

adeguati; • accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni

assicurative INAIL.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera.

24

Indice di frequenza ed indice di gravità

Caratteristiche dell’infortunioI danni relativi al tipo di infortunio, al luogo in cui l’evento è avvenuto, alla natura e alla sede della lesione e infine all’agente lesivo permettono di calcolare alcuni parametri che caratterizzano l’evento: l’indice di frequenza (ossia il numero di infortuni per milioni di ore lavorate) serve per valutare la periodicità con cui gli eventi si manifestano, l’indice di gravità (ossia il numero di giorni - di assenza per ogni mille ore lavorate) è utile per valutare le conseguenze degli eventi, la durata media degli infortuni (espressa dal rapporto tra il numero dei giorni di assenza dal lavoro e numero totale degli infortuni).

Indice di frequenza e indice di gravità (norma UNI 7249)L’indice di frequenza per convenzione rappresenta il numero degli infortuni occorsi in un determinato periodo di tempo per milione di ore lavorate. È calcolato secondo la formula:

In alcuni casi l’indice di frequenza è calcolato ponendo al denominatore il numero di operai (o di addetti) anziché le ore lavorate. Questa soluzione, benché sia più agevole, è teoricamente meno accurata, dovendo produrre un indicatore del rischio di infortuni.

L’indice di gravità rappresenta le giornate di calendario perse per infortunio rapportate a mille ore lavorate.

25

Malattie professionali

Nel 2012, la popolazione dei 60 ‘enni sarà più numerosa di quella di coloro che hanno meno di 20 anni e questa tendenza non si arresterà nel prossimo futuro.Alcune conseguenze dell'innalzamento dell'età media della popolazione sono:

• l’invecchiamento della popolazione attiva; • l’incremento del lavoro femminile dopo i 40 anni; • l’avvicinamento tardivo dei giovani al mondo del lavoro; • l’equilibrio del regime delle pensioni sempre più in pericolo.

La posta in gioco sarà:

• la salute delle persone stipendiate più anziane; • l’invecchiamento dei più giovani; • la relazione tra le generazioni; • la formazione, le competenze; • le aspettative; • i valori legati al lavoro; • produttività, competitività; • le condizioni di lavoro; • la promozione della salute; • la salute dopo la pensione.

Rischi di Genere

I rischi di genere sono connessi ai seguenti fattori:

• differenze tra sessi; • differenze tra etnie di provenienza diversa; • differenze tra culture; • comportamentali; • fisiologiche; • strutturali.

26

Rischi correlati alla provenienza da altri paesiSono elementi legati alla comunicazione e alla cultura che possono potenziare o creare ulteriori rischi; vanno valutati e risolti prima dell’inserimento al lavoro o gestiti nei primi mesi di lavoro, tramite interventi di formazione e di mediazione culturale appropriati.

Nel caso di lavoratori assunti prima del d.lgs 81/08 ci si comporta come per gli altri lavoratori stranieri tramite interventi di formazione e di mediazione culturale appropriati.

Stress correlato al lavoroLo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema, sia dai datori di lavoro che dai lavoratori.Avendo individuato l’esigenza di un’azione comune specifica in relazione a questo problema e anticipando una consultazione sullo stress da parte della Commissione, le parti sociali europee hanno inserito questo tema nel programma di lavoro del dialogo sociale 2003-2005.

Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro; nel considerare lo stress da lavoro è dunque essenziale tener conto delle diversità che caratterizzano i lavoratori e che non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.

Si sottolinea inoltre che il problema dello stress sul lavoro riguarda non solo i lavoratori, ma anche i datori di lavoro e con essi anche tutti i livelli della dirigenza. L'accordo si riferisce a tutte le aziende indipendentemente dalle dimensioni e altre specificità. La tutela deve tener conto delle diversità esistenti tra i lavoratori, quindi non solo di genere (uomo o donna) ma anche di altri aspetti (età, etnia, lingua, disabilità...ecc.)

27

Normativa e prevenzioneTutte le aziende prevedono lo svolgimento di attività di tipo dipendente e subordinato. Al complesso di tali attività si applicano pertanto le norme di legge che fanno obbligo al datore di lavoro di garantire ai lavoratori condizioni di lavoro tali da non pregiudicare la salute degli stessi.

Le norme a cui si fa riferimento sono quelle del DPR n. 547 del 27 aprile 1955. L’art. 403 del Decreto fa obbligo al datore di lavoro di tenere un registro degli infortuni (di cui al DM del 12 settembre 1958) ove annotare cronologicamente gli eventi che abbiano le caratteristiche degli infortuni.Inoltre, qualora la durata massima presunta dell’infortunio sia superiore ai 3 giorni, esso deve essere denunciato all’INAIL. Tali disposizioni sono ribadite dal D.Lgs. 81/08 e dal e succ. modifiche.

La prevenzione si attua con riferimento alle modalità secondo le quali si verifica l’infortunio.Ad esempio, le cadute per scivolamento si prevengono evitando di impiegare soluzioni antisettiche scivolose nella pulizia dei pavimenti.

A tale riguardo l’informazione e la formazione con l’addestramento sono i cardini su cui si basa la prevenzione: è necessario acquisire (e far acquisire) una cultura antinfortunistica basata non solo sulle più recenti acquisizioni tecniche e scientifiche, ma anche sulla discussione, sull’osservazione, sulla partecipazione alle esperienze.

28