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Sommario
NORMATIVA RELATIVA A MESSO COMUNALE, MESSO DEL GIUDICE DI PACE E
MESSO NOTIFICATORE ............................................................................................................ 9
Legge 03-08-1999 n. 265 ....................................................................................................................... 9
DECRETO 3 ottobre 2006 -Ministero dell'Economia e delle Finanze ......................................... 10
Legge 21-11-1991 n. 374 (giudice di pace) ....................................................................................... 11
13. Notificazione degli atti. ..................................................................................................... 11
Legge 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ........................................................................... 12
Art. 1 comma 158. ..................................................................................................................... 12
Art. 1 comma 159 ...................................................................................................................... 12
Art. 1 comma 160 ...................................................................................................................... 12
Art. 1 comma 161 ...................................................................................................................... 12
R.D. 14-4-1910 n. 639 .......................................................................................................................... 13
Art. 2........................................................................................................................................... 13
D.P.R. 28-12-2000 n. 445 ..................................................................................................................... 13
Articolo 15-bis Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi ................... 13
LA NOTIFICAZIONE NELLA PROCEDURA CIVILE ........................................................ 14
Disposizioni del Codice di procedura civile. ................................................................................. 14
Art. 136 c.p.c. - Comunicazioni. ............................................................................................. 14
Art. 137 c.p.c. Notificazioni ..................................................................................................... 14
Art. 138 c.p.c. Notificazione in mani proprie. ...................................................................... 14
Art. 139 c.p.c. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio. .................... 15
Art. 140 c.p.c. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia. ................................................... 15
Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario .......................................................... 16
Art. 142 c.p.c. Notificazione a persona non residente né dimorante né domiciliata nella
Repubblica. ................................................................................................................................ 16
Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. .. 16
Art. 144 c.p.c. Notificazione alle amministrazioni dello Stato. ......................................... 17
Art. 145 c.p.c. - Notificazione alle persone giuridiche. ....................................................... 17
Art. 146 c.p.c. - Notificazione a militari in attività di servizio. .......................................... 18
Art. 147 c.p.c. - Tempo delle notificazioni ............................................................................ 18
Art. 148 c.p.c. - Relazione di notificazione. ........................................................................... 18
Art. 149 c.p.c. - Notificazione a mezzo del servizio postale. .............................................. 18
Art. 149-bis c.p.c. - Notificazione a mezzo posta elettronica. ............................................ 18
Art. 150 c.p.c. - Notificazione per pubblici proclami. ......................................................... 19
Art. 151 c.p.c. - Forme di notificazione ordinate dal giudice. ............................................ 19
Art. 155 c.p.c. - Computo dei termini .................................................................................... 20
Art. 156 c.p.c. - Rilevanza della nullità. ................................................................................. 20
Art. 157 c.p.c. - Rilevabilità e sanatoria della nullità. .......................................................... 20
Art. 159 c.p.c. - Estensione della nullità. ............................................................................... 20
Art. 160 c.p.c. - Nullità della notificazione. .......................................................................... 20
Art. 19 c.p.c. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non
riconosciute. .............................................................................................................................. 21
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Art. 77 c.p.c. - Rappresentanza del procuratore e dell'institore......................................... 21
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile. ..................................................... 21
Art. 47 disp. att. c.p.c. Ora della notificazione. .................................................................... 21
Art. 48 disp. att. c.p.c. Avviso al destinatario della notificazione. .................................... 21
Art. 49 disp. att. c.p.c. Nota da consegnarsi al pubblico ministero. .................................. 21
Norme del codice civile rilevanti ai fini delle notificazioni. ......................................................... 22
Art. 16 c.c. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni. Libro I, Titolo II: Delle persone
giuridiche - Capo II: Delle associazioni e delle fondazioni - .............................................. 22
Art. 36 c.c. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute Libro I,
Titolo II: Delle persone giuridiche - Capo III: Delle associazioni non riconosciute e dei
comitati - .................................................................................................................................... 22
Art. 43 c.c. Domicilio e residenza. Libro I, Titolo III: Del domicilio e della residenza - . 22
Art. 44 c.c. Trasferimento della residenza e del domicilio. Libro I, Titolo III: Del
domicilio e della residenza - ................................................................................................... 22
Art. 45 c.c. Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto Libro I, Titolo III: Del
domicilio e della residenza - ................................................................................................... 23
Art. 46 c.c. Sede delle persone giuridiche. Libro I, Titolo III: Del domicilio e della
residenza - ................................................................................................................................. 23
Art. 47 c.c. Elezione di domicilio Libro I, Titolo III - Del domicilio e della residenza .... 23
Art. 2699 c.c. Atto pubblico Libro VI, Titolo II: Delle prove ............................................. 23
Art. 2700 c.c. Efficacia dell’atto pubblico Libro VI, Titolo II: Delle prove ....................... 23
Art. 2934 c.c. Estinzione dei diritti - Libro VI Titolo V: Della prescrizione e della
decadenza Capo I Della Prescrizione ................................................................................... 23
Art. 2946 c.c. Prescrizione ordinaria - Libro VI Titolo V: Della prescrizione e della
decadenza .................................................................................................................................. 23
Art. 2969 c.c. Rilievo d’ufficio - Libro VI Titolo V: Della prescrizione e della decadenza
- Capo II Della decadenza ....................................................................................................... 24
RESPONSABILITA’ DEL MESSO COMUNALE ................................................................... 25
Art. 28 Costituzione ................................................................................................................. 25
Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale. ........................................................................ 25
Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.................................................................. 25
Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. ............ 25
Art. 1710 c.c. Diligenza del mandatario ................................................................................ 26
Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito. ........................................................................ 26
Art. 2947 c.c. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno. ...................................... 26
Cassazione civile Sez. Unite n. 23677/2009 ......................................................................... 26
NORME IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI ........................ 30
D.P.R. 29-9-1973 n. 600 imposte sui redditi. ................................................................................ 30
Art. 58. Domicilio fiscale. ........................................................................................................ 30
Art. 59. Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione. ................................................... 30
Art. 60. Notificazioni................................................................................................................ 31
Art. 60-bis assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati
membri dell’Unione europea. ................................................................................................ 33
Art. 65. Eredi del contribuente. .............................................................................................. 34
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D.P.R. 26-10-1972 n. 633 imposta valore aggiunto ......................................................................... 34
Art. 56. Notificazione e motivazione degli accertamenti.................................................... 34
D.P.R. 29-9-1973 n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. .................... 35
26. Notificazione della cartella di pagamento. ..................................................................... 35
D.P.R. 26-4-1986 n. 131 imposta di registro .................................................................................... 36
Art. 52. Rettifica del valore degli immobili e delle aziende. .............................................. 36
D.Lgs 31-10-1990 n. 346 imposta sulle successioni e donazioni .................................................. 37
49. Notificazioni ...................................................................................................................... 37
D.Lgs. 31.10.1990 n. 347 imposte ipotecaria e catastale ................................................................. 37
Articolo 13 - Procedimenti e termini. .................................................................................... 37
Legge 8-5-1998 n. 146 ........................................................................................................................ 38
20. Disposizioni in materia di notifica degli atti dell'Amministrazione finanziaria. ...... 38
Legge 27-7-2000, n. 212 statuto dei diritti del contribuente ..................................................... 38
Art. 6. – (Conoscenza degli atti e semplificazione).............................................................. 38
LE NOTIFICAZIONI NEL PROCESSO TRIBUTARIO ......................................................... 40
D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 .................................................................................................................... 40
16. Comunicazioni e notificazioni. ......................................................................................... 40
17. Luogo delle comunicazioni e notificazioni. .................................................................... 41
LE NOTIFICHE A MEZZO POSTA......................................................................................... 41
Art. 149 c.p.c. Notificazione a mezzo del servizio postale............................................................ 41
Legge 20-11-1982, n. 890. ................................................................................................................... 41
Art. 1........................................................................................................................................... 41
Art. 2........................................................................................................................................... 41
Art. 3........................................................................................................................................... 42
Art. 4........................................................................................................................................... 42
Art. 5........................................................................................................................................... 43
Art. 6........................................................................................................................................... 43
Art. 7........................................................................................................................................... 43
Art. 8........................................................................................................................................... 44
Art. 9........................................................................................................................................... 46
Art. 10......................................................................................................................................... 46
Art. 11......................................................................................................................................... 46
Art. 12......................................................................................................................................... 46
Art. 13......................................................................................................................................... 47
Art. 14......................................................................................................................................... 47
Art. 15......................................................................................................................................... 47
Art. 16......................................................................................................................................... 47
FORME SPECIALI DI NOTIFICAZIONE .............................................................................. 48
R.D. 14.4.1910, n. 639 .......................................................................................................................... 48
Art. 2........................................................................................................................................... 48
Legge 24-01-1978, n. 27 ...................................................................................................................... 48
Articolo 2. .................................................................................................................................. 48
Legge 13-05-1978, n. 180 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori ............. 50
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Articolo 3. .................................................................................................................................. 50
Legge 24-11-1981 n. 689 Modifiche al sistema penale ................................................................... 51
14 Contestazione e notificazione. ........................................................................................... 51
18. Ordinanza-ingiunzione. .................................................................................................... 51
Legge 30-04-1992 n. 285 Codice della Strada .................................................................................. 53
Art- 201 Notificazione delle violazioni ................................................................................ 53
Art. 204 - Provvedimento del prefetto. ................................................................................. 55
D.P.R. 16-12-1992, n. 495 Regolamento Codice della Strada ....................................................... 56
Art. 386 - Art. 201 Cod. Str. - Notificazione dei verbali a soggetto estraneo .................. 56
D.P.R. 8-9-2000, n. 299 tessera elettorale ........................................................................................ 57
Art. 3. - Consegna della tessera elettorale ............................................................................. 57
Art. 4. - Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale ......................................... 57
Art. 7. - Impossibilità di consegna della tessera ................................................................... 58
Legge 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ........................................................................... 58
Art. 1 comma 158. ..................................................................................................................... 58
Art. 1 comma 159. ..................................................................................................................... 58
Art. 1 comma 160. ..................................................................................................................... 58
Art. 1 comma 161 ...................................................................................................................... 58
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ................................................................................................................. 59
Art. 29 - Concentrazione della riscossione nell'accertamento ............................................ 59
Art. 30 - Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS .......................................... 59
RECENTI INTERVENTI LEGISLATIVI .................................................................................. 61
D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. .......................... 61
174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie. .......................................................................... 61
D.L. 14.3.2005, n. 35, convertito con Legge 14.5.2005, n. 80, art. 2, comma 4 ............................. 62
art 2 norme per Ordini e attività professionale ............................................................... 62
Legge 28-12-2005 n. 263 ..................................................................................................................... 64
Art 1............................................................................................................................................ 64
D.L. 4-7-2006 n. 223 (Decreto Bersani) ............................................................................................. 65
Art. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di
carattere finanziario. ................................................................................................................ 65
D.L. 31-12-2007 n. 248 convertito con legge 28.2.2008 n. 31. Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. ....................................... 66
36. Disposizioni in materia di riscossione............................................................................. 66
Legge 18.6.2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile ....................................................................... 67
Art. 32 Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma
cartacea ...................................................................................................................................... 67
Art.- 45. Comma 18 Modifiche al libro del codice di procedura civile ............................. 67
D.L. 29.12.2009, n. 193, convertito nella Legge 22.2.2010, n. 24, Artt. 4 e 4-bis Interventi
urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario ........................................................... 69
Art. 4 – Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia .......................................... 69
D.L. 25.3.2010, n. 40, convertito nella Legge 22 maggio 2010, n. 73 ............................................ 71
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Art. 2 – Disposizioni in materia di potenziamento dell’amministrazione finanziaria ed
effettività del recupero di imposte italiane all’estero e di adeguamento comunitario .. 71
D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.7.2010 n. 122. ..................................................... 72
Art. 38 – (Altre disposizioni in materia tributaria) .............................................................. 72
D.L. 2 marzo 2012 n. 16 ...................................................................................................................... 73
AMMINISTRAZIONE DIGITALE ........................................................................................... 74
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 ............................................................................................................ 74
1. Oggetto e definizioni. .......................................................................................................... 74
2. Soggetti del servizio di posta elettronica certificata. ....................................................... 74
3. Trasmissione del documento informatico. ....................................................................... 75
4. Utilizzo della posta elettronica certificata. ....................................................................... 75
5. Modalità della trasmissione e interoperabilità. ............................................................... 76
6. Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna. ........................................................... 76
7. Ricevuta di presa in carico. ................................................................................................. 77
8. Avviso di mancata consegna. ............................................................................................. 77
9. Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto. ............................................ 77
10. Riferimento temporale. ...................................................................................................... 77
11. Sicurezza della trasmissione. ............................................................................................ 77
16. Disposizioni per le pubbliche amministrazioni. ............................................................ 78
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (aggiornato al D.L. 179/2012) ............................................................ 79
3-bis. Domicilio digitale del cittadino (1) .............................................................................. 79
5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche. ...................................... 80
6. Utilizzo della posta elettronica certificata. ....................................................................... 80
6-bis. Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (1) .......... 81
20. Documento informatico. ................................................................................................... 82
21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica (1). .................................... 83
22. Copie informatiche di documenti analogici. .................................................................. 84
23. Copie analogiche di documenti informatici. .................................................................. 85
23-bis Duplicati e copie informatiche di documenti informatici. ...................................... 85
23-ter - Documenti amministrativi informatici. ................................................................... 85
24. Firma digitale. ..................................................................................................................... 86
25. Firma autenticata. ............................................................................................................... 87
40-bis. Protocollo informatico. ................................................................................................ 87
45. Valore giuridico della trasmissione. ................................................................................ 87
47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche
amministrazioni. ...................................................................................................................... 88
48. Posta elettronica certificata. .............................................................................................. 88
53. Caratteristiche dei siti. ....................................................................................................... 89
54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. .................................................... 89
57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni. ........................................ 91
62. Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR. (1) ..................................... 92
64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. ...... 93
65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.
.................................................................................................................................................... 93
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66. Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi. ............................................. 95
D.L. 29-11-2008 n. 185 convertito con L. 2/2009 ............................................................................ 98
Art. 16 Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese .................................. 98
Art. 16-bis Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese ........................... 98
D.P.C.M. 6 maggio 2009. ................................................................................................................. 100
Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata
assegnata ai cittadini. ............................................................................................................. 100
Art. 1. Oggetto ........................................................................................................................ 100
Art. 2. Modalità di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino .............................. 100
Art. 3. Utilizzo della PEC per il cittadino ........................................................................... 100
Art. 4. Modalità di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni ................ 100
Art. 5. Procedura di scelta dell'affidatario .......................................................................... 101
Art. 6. Monitoraggio del servizio PEC ................................................................................ 101
Art. 7. Accessibilità degli indirizzi di PEC ai cittadini ...................................................... 101
Art. 8. Diffusione e pubblicità dell'iniziativa ..................................................................... 101
Art. 9. Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti .............................. 102
Allegato A ............................................................................................................................... 102
D.P.C.M. 22 luglio 2011 ................................................................................................................... 105
D.L. 18-10-2012 n. 179 conv. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 .................................................. 108
Art. 2 Anagrafe nazionale della popolazione residente .................................................. 108
Art. 4 Domicilio digitale del cittadino ................................................................................ 110
Art. 5 Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei
professionisti ........................................................................................................................... 111
Art. 6 Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica
amministrazione e conservazione degli atti notarili ......................................................... 112
D.P.C.M. 27 settembre 2012 ............................................................................................................ 114
PUBBLICAZIONE DATI SU WEB E ALBO ON LINE ....................................................... 120
Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e
diffusione di atti e documenti di enti locali”(Roma 19 aprile 2007) .......................................... 120
1. Premessa .............................................................................................................................. 120
2. Protezione dati e trasparenza: considerazioni generali ................................................ 120
3. Princìpi generali relativi al trattamento dati da parte degli enti locali....................... 120
4. Forme di pubblicità dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti ................. 121
5. Impiego di tecniche informatiche e telematiche ............................................................ 122
6. Pubblicità assicurata mediante affissione all’albo pretorio .......................................... 122
7. Materiale a stampa, pubblicazioni e volumi anche per scopi storici .......................... 123
8. Casi specifici che possono essere menzionati nel regolamento locale ........................ 123
9. La diffusione di dati personali su Internet tramite pagina web .................................. 125
10. Altri casi particolari ......................................................................................................... 126
11. Altri adempimenti da rispettare .................................................................................... 128
Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul
web (Deliberazione n. 088 del 2 marzo 2011) .............................................................................. 130
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1. Ambito di applicazione ..................................................................................................... 130
2. Premessa .............................................................................................................................. 130
3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni .................. 132
4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione delle tre
grandi finalità perseguibili mediante la pubblicazione on line ....................................... 132
5. Gli accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite ....................................... 133
6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative .............. 136
A. TRASPARENZA ..................................................................................................................... 136
B. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI .......................................................................... 141
C. CONSULTABILITA' DI ATTI E DOCUMENTI .......................................................................... 142
D.P.C.M. 26 aprile 2011 Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti
concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32
della legge 18 giugno 2009, n. 69. ................................................................................................... 144
Art. 1 Definizioni .................................................................................................................... 145
Art. 2 - Oggetto ....................................................................................................................... 145
Art. 3 - Modalità di pubblicazione ....................................................................................... 145
Art. 4 - Bandi, avvisi ed esiti di gara delle procedure di affidamento lavori, servizi e
forniture ................................................................................................................................... 146
Art. 5 - Bilanci ......................................................................................................................... 146
Art. 6 Registrazione del sito informatico nell'Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni ..................................................................................................................... 147
CIRCOLARE N.13 - MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Area III- Stato Civile - .............. 148
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NORMATIVA RELATIVA A MESSO COMUNALE, MESSO DEL
GIUDICE DI PACE E MESSO NOTIFICATORE
LEGGE 03-08-1999 N. 265
Art. 10 Notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.
29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi
comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio
postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell’amministrazione richiedente, per ogni singolo
atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento, una somma determinata con decreto dei ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell’interno e delle finanze.
3. L’ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la
liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto
delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al
pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa
amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico
avente sede nella provincia di appartenenza dell’ente locale interessato. Le entrate di cui al
presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento
delle spese correnti.
4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste
elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate
per conto dello stato, della regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono
le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal
decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8
dell’articolo 55 della legge 27 Dicembre 1997, n. 449.
5. Il primo comma dell’articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890 è sostituito dal seguente:
”Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla
notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell’ufficio che adotta
l’atto stesso”.
6. Dopo il quinto comma dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è inserito il
seguente: “La notificazione dell’ordinanza - ingiunzione può essere eseguita dall’ufficio che adotta
l’atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890”.
7. Ciascuna amministrazione dello stato individua l’unità previsionale di base alla quale imputare
gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di
bilancio.
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DECRETO 3 OTTOBRE 2006 -MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni
da parte dei messi comunali.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2003, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 3
agosto 1999, n. 265, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 in data 27 ottobre 2003 che fissa in
Euro 5,56 l'importo spettante ai comuni per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a mezzo dei messi comunali;
Considerato che, ex art. 1, comma 2, del cennato decreto interministeriale, la somma spettante per
ogni singolo atto notificato e' aggiornata ogni tre anni in relazione all'andamento dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertato dall'ISTAT con decreto
interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, qualora non
sia possibile eseguirle utilmente mediante il servizio postale o le altre forme previste dalla legge,
dei messi comunali.
2. Al comune che vi provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile 2006, per ogni singolo atto notificato,
la somma di Euro 5,88, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura
civile. La suddetta somma e' aggiornata ogni tre anni, in relazione all'andamento dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno.
3. L'ente locale richiede, con cadenza trimestrale, alle singole amministrazioni la liquidazione ed il
pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse
amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione ed al pagamento
delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione
dello Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente dell'ufficio periferico avente sede
nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato.
4. Le relative spese sono poste a carico della pertinente unità previsionale di base all'uopo
individuata da ciascuna amministrazione.
Roma, 3 ottobre 2006
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LEGGE 21-11-1991 N. 374 (GIUDICE DI PACE)
Istituzione del giudice di pace.
13. Notificazione degli atti.
1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi
comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali
giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni
compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di
appartenenza.
2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si
applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.
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LEGGE 27-12-2006 N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Art. 1 comma 158.
Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive
di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli
atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando
le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può
nominare uno o più messi notificatori.
Art. 1 comma 159
I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o
provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la
liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono
idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la
partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente
locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
Art. 1 comma 160
Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla
base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il
messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
Art. 1 comma 161
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento
d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi
di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
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R.D. 14-4-1910 N. 639
Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.
Art. 2
Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal
competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi,
la somma dovuta.
La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che
la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un
ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.
L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione deve restituire all'Ufficio emittente
l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.
Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono
applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.
Per la effettuata notificazione è corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la
metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture.
D.P.R. 28-12-2000 N. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa
Articolo 15-bis Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi
1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a
soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi
circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del
codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni
strettamente necessarie a tale fine.
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LA NOTIFICAZIONE NELLA PROCEDURA CIVILE
DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
Art. 136 c.p.c. - Comunicazioni.
1. Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono
prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero,alle parti, al consulente, agli altri ausiliari
del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale
forma abbreviata di comunicazione.
2. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso
all'ufficiale giudiziario per la notifica.
3. Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. (Comma così aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, L.
28 dicembre 2005, n. 263)
Art. 137 c.p.c. Notificazioni
1. Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, (vedi art. 151 c.p.c.) sono eseguite
dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
2. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia
conforme all'originale dell'atto da notificarsi (vedi art. 148 c.p.c.).
3. Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario
non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione
mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme
all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale
giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta
elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai
medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico
non riscrivibile. (Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 18 dell’art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69)
4. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso
previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia
dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico
della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
(Comma aggiunto dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
5. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con
biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.
Art. 138 c.p.c. Notificazione in mani proprie.
1. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani
proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo
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trovi nell'àmbito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. (Comma così
modificato dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il testo precedentemente in vigore era il seguente:
“L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani
proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'àmbito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è
addetto”.)
2. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la
notificazione si considera fatta in mani proprie.
Art. 139 c.p.c. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.
1. Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel
comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o
esercita l'industria o il commercio.
2. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia
dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore
di quattordici anni o non palesemente incapace.
3. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere
dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino
di casa che accetti di riceverla.
4. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. (Comma così
modificato dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il testo precedentemente in vigore era il seguente:
“Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata”.)
5. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato
al capitano o a chi ne fa le veci.
6. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se
anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni
precedenti.
Art. 140 c.p.c. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
1. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone
indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune
dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito (vedi art. 48 disp. att. c.p.c.) in
busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e
gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. (Articolo così modificato dall'art. 174,
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,)
(La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 gennaio 2010, n. 3 ha dichiarato: l'illegittimità dell'art. 140
c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della
raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla
relativa spedizione).
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Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
1. La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio (vedi art. 47
c.c.) può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di
domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.
2. Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il
domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
3. La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo
dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del
destinatario.
4. La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è
morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.
Art. 142 c.p.c. Notificazione a persona non residente né dimorante né domiciliata nella
Repubblica.
1. Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o
domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio (vedi artt. 43, 47 c.c.) o costituito un procuratore a
norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta
con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero (vedi art. 49 disp. att.
c.p.c.) che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla
quale è diretta. (Il presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2004, così sostituisce gli originari commi
primo e secondo ai sensi di quanto disposto dagli artt. 174 e 186, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.)
2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile
eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt.
30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. (Comma aggiunto dall'art. 9, L. 6 febbraio 1981, n. 42, di
ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata a L'Aja il 15 novembre 1965 e poi così modificato dall'art.
174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994, n. 69,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che la
notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini della osservanza del prescritto termine, con il
tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30
e 75, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.)
Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
1. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il
procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante
deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza (vedi art. 43 c.c.) o, se questa è
ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. (Le parole “, e mediante affissione di altra copia
nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede” sono state soppresse dall'art. 174, D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196)
2. Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario
consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
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3. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la
notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le
formalità prescritte
Art. 144 c.p.c. Notificazione alle amministrazioni dello Stato.
1. Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che
prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.
2. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso
l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al
quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o
alle persone indicate nell'articolo seguente. (L'art. 1, D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 142, l'art. 55, D.P.R. 19
maggio 1949, n. 250, l'art. 42, D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, e l'art. 1 D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 78,
estendono rispettivamente alla Regione siciliana, alla Regione sarda, alla Regione Trentino-Alto Adige e alla
Regione Friuli - Venezia Giulia le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle amministrazioni
statali.)
Art. 145 c.p.c. - Notificazione alle persone giuridiche.
1. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede (vedi art. 16 c.c. e art. 46 c.c.),
mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le
notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello
stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e
141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la
qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. (Comma così modificato dal
comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263.)
(Il testo del presente comma precedentemente alla modifica era il seguente: “La notificazione alle
persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante
o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla
sede stessa.”)
2. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e
ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella
sede indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente
qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e
dimora abituale. (Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263.)
(Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 263 del 2005 era il
seguente: “La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e
ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede
indicata nell'articolo 19 secondo comma.”).
3. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla
persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli
articoli 140 o 143. (Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263)
(Il testo del presente comma precedentemente a detta sostituzione era: “Se la notificazione non può essere
eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si
osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141”.)
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Art. 146 c.p.c. - Notificazione a militari in attività di servizio.
Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie,
osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico
ministero (vedi art. 49 disp. att. c.p.c.), che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il
militare appartiene.
Art. 147 c.p.c. - Tempo delle notificazioni
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 (vedi art. 47 disp. Att. c.p.c.)
(Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263)
(Il testo precedente a detta sostituzione era: “Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo
prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20.”)
Art. 148 c.p.c. - Relazione di notificazione.
1. L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e
sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.
2. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo
della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della
mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario
Art. 149 c.p.c. - Notificazione a mezzo del servizio postale.
1. Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del
servizio postale.
2. In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia
dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al
destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.
(La Corte costituzionale, con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l'illegittimità del
combinato disposto del presente articolo e dell'art. 4, comma terzo, L. 20 novembre 1982, n. 890, nella parte
in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del
destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.)
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico
all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza
dell'atto. (Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263)
Art. 149-bis c.p.c. - Notificazione a mezzo posta elettronica.
1. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta
elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
2. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto
sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante
da pubblici elenchi.
3. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento
informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
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4. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione
contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna
con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
5. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono
allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste
dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici trasmessi in via telematica.
6. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per
via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal
quinto comma.
(Articolo aggiunto dall’art. 4, comma 8, lettera d), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.)
Art. 150 c.p.c. - Notificazione per pubblici proclami.
1. Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei
destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'Ufficio giudiziario davanti al quale si
procede, può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la
notificazione per pubblici proclami.
2. L'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati,
quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono
indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.
3. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'Ufficio
giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove
risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.
4. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo,
l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi
dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
5. Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace.
Art. 151 c.p.c. - Forme di notificazione ordinate dal giudice.
1. Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione
sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma
collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di
maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità. (Comma così modificato dall'art. 174,
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
(Il testo del presente comma precedente a detta modifica era: “Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con
decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge,
e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze
particolari o esigenze di maggiore celerità.”)
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Art. 155 c.p.c. - Computo dei termini
1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.
2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
3. I giorni festivi si computano nel termine.
4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente
non festivo.
5. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti
processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.
6. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta
da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.
Art. 156 c.p.c. - Rilevanza della nullità.
Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la
nullità non è comminata dalla legge.
Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il
raggiungimento dello scopo.
La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Art. 157 c.p.c. - Rilevabilità e sanatoria della nullità.
Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata
di ufficio.
Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la
mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla
notizia di esso.
La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha
rinunciato anche tacitamente.
Art. 159 c.p.c. - Estensione della nullità.
La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono
indipendenti.
La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è
idoneo.
Art. 160 c.p.c. - Nullità della notificazione.
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere
consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data salva
l'applicazione degli articoli 156 e 157.
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Art. 19 c.p.c. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non
riconosciute.
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente
il giudice del luogo dove essa ha sede. E' competente altresì il giudice del luogo dove la persona
giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto
della domanda.
Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non
riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono
attività in modo continuativo.
Art. 77 c.p.c. - Rappresentanza del procuratore e dell'institore.
Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il
preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente, per iscritto, tranne che
per gli atti urgenti e per le misure cautelari.
Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella
Repubblica e all'institore.
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
Art. 47 disp. att. c.p.c. Ora della notificazione.
Nella relazione di notificazione di cui all'articolo 148 del Codice, se la parte interessata lo chiede,
deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita.
Art. 48 disp. att. c.p.c. Avviso al destinatario della notificazione.
L'avviso prescritto nell'articolo 140 del Codice deve contenere:
1. il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
2. l'indicazione della natura dell'atto notificato;
3. l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
4. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
Art. 49 disp. att. c.p.c. Nota da consegnarsi al pubblico ministero.
L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del Codice, deve
consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente:
1. l'indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notificazione;
2. il nome, la residenza o la dimora del destinatario;
3. la natura dell'atto notificato;
4. il giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire;
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5. la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
La nota è trasmessa dal pubblico ministero insieme con l'atto al ministero degli affari esteri o al
comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d'urgenza alla
consegna
NORME DEL CODICE CIVILE RILEVANTI AI FINI DELLE NOTIFICAZIONI.
Art. 16 c.c. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni. Libro I, Titolo II: Delle persone
giuridiche - Capo II: Delle associazioni e delle fondazioni -
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello
scopo, del patrimonio e della sede, (vedi art. 46 c.c.) nonché le norme sull'ordinamento e
sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli
obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i
criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e
alla devoluzione del patrimonio, e per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
Art. 36 c.c. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute Libro I,
Titolo II: Delle persone giuridiche - Capo III: Delle associazioni non riconosciute e dei
comitati -
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone
giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi
accordi, e conferita la presidenza o la direzione
Art. 43 c.c. Domicilio e residenza. Libro I, Titolo III: Del domicilio e della residenza -
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e
interessi.
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Art. 44 c.c. Trasferimento della residenza e del domicilio. Libro I, Titolo III: Del
domicilio e della residenza -
Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato
denunciato nei modi prescritti dalla legge.
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove,
di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa
dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.
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Art. 45 c.c. Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto Libro I, Titolo III: Del
domicilio e della residenza -
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei
propri affari o interessi. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del
tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati
gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore
con il quale convive. L’interdetto ha il domicilio del tutore.
Art. 46 c.c. Sede delle persone giuridiche. Libro I, Titolo III: Del domicilio e della
residenza -
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone
giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro (vedi art. c.c.
33) è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica
anche quest'ultima.
Art. 47 c.c. Elezione di domicilio Libro I, Titolo III - Del domicilio e della residenza
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
Art. 2699 c.c. Atto pubblico Libro VI, Titolo II: Delle prove
L’atto pubblico (2714) è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato.
Art. 2700 c.c. Efficacia dell’atto pubblico Libro VI, Titolo II: Delle prove
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal
pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il
pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Art. 2934 c.c. Estinzione dei diritti - Libro VI Titolo V: Della prescrizione e della
decadenza Capo I Della Prescrizione
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato
dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla
legge (248 e seguente, 263, 272, 533, 715, 948,1422).
Art. 2946 c.c. Prescrizione ordinaria - Libro VI Titolo V: Della prescrizione e della
decadenza
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizioni con il
decorso di dieci anni (att. 248 e seguenti).
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Art. 2969 c.c. Rilievo d’ufficio - Libro VI Titolo V: Della prescrizione e della decadenza
- Capo II Della decadenza
La decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia
sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d’improponibilità
dell’azione
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RESPONSABILITA’ DEL MESSO COMUNALE
Art. 28 Costituzione
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo
le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e
da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo
ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità,
deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,
che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e
non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la
multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta
giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o
altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è
da tre a dieci anni.
Art. 478 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti
pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o
privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto
pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione
è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o
privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
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Art. 1710 c.c. Diligenza del mandatario
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il
mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono
determinare la revoca o la modificazione del mandato.
Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno.
Art. 2947 c.c. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno
in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si
prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una
prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per
causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto
al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza
dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Cassazione civile Sez. Unite n. 23677/2009
“E' palese, di conseguenza, che è totalmente irrilevante - al fine di escludere la giurisdizione della
Corte dei conti a conoscere della controversia - la circostanza che il danno reclamato (e per cui è
stato promosso il presente giudizio) sia stato patito dall'erario dello Stato (e per esso dell'Ufficio
Iva di “omissis”) mentre il S. non era - all'epoca - dipendente di detto Ufficio, ma del Comune di
“omissis”.
Come espressamente previsto dalla L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 4, sopra trascritto, infatti, per i
fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè in epoca
successiva al 22 dicembre 1996 come puntualmente nella specie la Corte dei conti giudica sulla
responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato
ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza.”
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 24 febbraio 2002 la Procura Regionale presso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale
per (omissis) ha convenuto in giudizio “omissis”, chiedendone la condanna al pagamento della
somma di Euro 300.000,00 oltre interessi.
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Ha esposto parte attrice che il S. aveva cagionato un danno alla Amministrazione Finanziaria dello
Stato (danno costituito dall'omesso introito di imposte sul valore aggiunto e sanzioni iscritte a
ruolo a carico di C.C.) poichè il S. - all'epoca dei fatti messo notificatore del Comune di “omissis”
non aveva ritualmente notificato al C. due avvisi di rettifica redatti dall'Ufficio IVA di “omissis”.
In particolare il C. aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di “omissis”
avverso le cartelle esattoriali emesse sulla base di detti avvisi e l'adita Commissione aveva accolto
l'opposizione annullando le cartelle con decisione confermata in appello dalla Commissione
Tributaria Regione “omissis”.
Il P.M. ha fatto presente - altresì - che anche il Tribunale di “omissis”, adito dal C. con querela di
falso, aveva riconosciuto che il S. aveva falsamente dichiarato, nella relata di notificazione degli
avvisi fiscali predetti, che il destinatario si era rifiutato di firmare l'atto mentre, in realtà, era stato
non C.C. ma il di lui figlio a rifiutare l'atto stesso.
Nell'ambito del procedimento penale scaturito da tali fatti - ha riferito, ancora, il P.M. - il giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di “omissis” aveva assolto il S. con la formula
"perché il fatto non costituisce reato", ritenendo la mancanza di dolo dell'imputato. Costituitosi in
giudizio “omissis” ha eccepito, da un lato, il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per
mancanza del rapporto di servizio tra gli uffici finanziari e gli impiegati comunali, dall'altro, la
prescrizione della azione di risarcimento del presunto danno erariale mancanza di responsabilità
sulla base del giudicato penale assolutorio del GIP presso il Tribunale di “omissis”, da ultimo, che
il giorno in cui le notificazioni venivano effettuate non era nemmeno in servizio e che le
notificazioni erano state materialmente redatte da S. S., Vigile Urbano del Comune di “omissis”,
mentre esso S. si era limitato ad accompagnarlo ad effettuare le notificazioni.
Svoltasi la istruttoria del caso, l'adita Sezione, affermata la propria giurisdizione, ha ritenuto la
responsabilità del S. in termini di colpa grave e - rigettata l'eccezione di prescrizione - ha affermato
dimostrati sia il nesso di causalità sia la responsabilità del S., con riguardo a uno degli avvisi -
concernente l'anno di imposta 1991 - ed ha, quindi, condannato il S. al pagamento in favore
dell'Erario della somma di Euro 50,00 mila, oltre interessi legali (e ciò valutando la incidenza
rivestita dall'operato di altri soggetti nonché facendo applicazione del potere riduttivo).
Gravata tale pronunzia dal S., che ha insistito - per le difese già svolte in primo grado la Corte dei
Conti, Terza Sezione Giurisdizionale di Appello, con sentenza 14 novembre 2007 - 12 febbraio 2008
ha rigettato il gravame, con condanna del S. al pagamento delle spese del giudizio.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, S..
Resiste, con controricorso il Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la
Corte dei Conti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata denunziando "art. 360 c.p.c., n. 1,
difetto di giurisdizione della corte dei conti in favore dell'ago".
Si assume, infatti, che dalla circostanza, incontestata, che l'Ufficio IVA di “omissis” ebbe a
richiedere al Comune di “omissis” di provvedere alla notificazione nei confronti di C.C., discende
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che il rapporto si è instaurato tra il predetto Ufficio ed il predetto Ente e da ciò consegue
ulteriormente che solo il Comune di “omissis” poteva essere chiamato a rispondere del danno
addebitabile al messo notificatore, salvo rivalsa, e la relativa controversia rientrerebbe, perciò, nella
giurisdizione dell'AGO.
2. Il ricorso è infondato.
Alla luce delle considerazioni che seguono.
2.1. Giusta la testuale previsione della L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 4 (come risultante
per effetto del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, art. 3, comma 1, lett. c/bis, convertito nella L. 20
dicembre 1996, n. 639) la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli
amministratori e dipendenti pubblici anche quanto il danno sia stato cagionato ad amministrazioni
o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
La L. 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione - con modifiche - del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996 e - giusta la puntuale
previsione contenuta all'art. 1, comma 4, della stessa è entrata in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, il 22 dicembre 1996.
2.2. Non controverso, in diritto, quanto precede si osserva che nel caso di specie la condotta
causativa del danno per cui si procede è stata posta in essere dal S. non prima del 31 dicembre 1996
cfr., al riguardo, accertamento in fatto, contenuto a pagina 6 della sentenza ora oggetto di ricorso,
in alcun modo contestato dalla difesa del ricorrente e, quindi, nel vigore della disposizione sopra
trascritta.
E' palese, di conseguenza, che è totalmente irrilevante - al fine di escludere la giurisdizione della
Corte dei conti a conoscere della controversia - la circostanza che il danno reclamato (e per cui è
stato promosso il presente giudizio) sia stato patito dall'erario dello Stato (e per esso dell'Ufficio
Iva di “omissis”) mentre il S. non era - all'epoca - dipendente di detto Ufficio, ma del Comune di
“omissis”.
Come espressamente previsto dalla L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 4, sopra trascritto, infatti, per i
fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè in epoca
successiva al 22 dicembre 1996 come puntualmente nella specie la Corte dei conti giudica sulla
responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato
ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza.
2.3. In alcun modo pertinente, al fine del decidere, è - quindi - l'insegnamento contenuto in Cass.,
sez. un., 7 novembre 1997, n. 10929 resa con riguardo a fattispecie verificatasi nel vigore di un
diverso quadro normativo, atteso che nella specie - come risulta dalla parte espositiva della
ricordata pronunzia Cass., sez. un., n. 10929 del 1997, l'Ufficio distrettuale delle II.DD. di “omissis”
aveva richiesto a un Comune di far notificare ad un contribuente un avviso di accertamento dei
redditi IRPEF ed ILOR per il 1982 nel novembre 1988.
3. Risultato infondato, il proposto ricorso - come anticipato - deve rigettarsi.
Nulla sulle spese di questo giudizio di Cassazione, stante la qualità di parte unicamente formale
del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti.
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P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione,
il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2009
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NORME IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI
D.P.R. 29-9-1973 N. 600 IMPOSTE SUI REDDITI.
Art. 58. Domicilio fiscale.
Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un
comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. (1)
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui
anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è
prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il
reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio
con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma
2–bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza
nello Stato. (1)
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro
sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio
fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza
nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve
essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove
espressamente richiesto.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a
quello in cui si sono verificate.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre 2007, n. 366, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto del presente comma e del secondo periodo del secondo comma del presente articolo, e dell'art. 60,
primo comma, lettere c), e) ed f), del presente provvedimento e dell'articolo 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza
conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
(AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.
Art. 59. Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione.
L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle
disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo
continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in
cui è stabilita la sede amministrativa.
Quando concorrono particolari circostanze la amministrazione finanziaria può consentire al
contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune
diverso da quello previsto dall'articolo precedente.
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Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è l'intendente di finanza o il
Ministro per le finanze a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio
fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia.
Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato ed ha
effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato
Art. 60. Notificazioni.
1. La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al
contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura
civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati
dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per
i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o
deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il
numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla
copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta
notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata; (lettera inserita dall'art. 37,
comma 27, lett. a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248.)
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere
fatta nel domicilio fiscale del destinatario; (la Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre 2007, n.
366, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto della presente lettera e delle lettere
e) ed f) e dell'art. 58, primo comma e secondo periodo del presente provvedimento e dell'art. 26, ultimo
comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a
cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base
all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute
nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano)
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel
comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo
riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate; (lettera così modificata dall'art. 38, comma 4, lett. a), n. 2, D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122)
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o
azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura
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civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della
decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di
affissione; (la Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre 2007, n. 366, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto della presente lettera e delle lettere e) ed f) e dell'art. 58, primo
comma e secondo periodo del presente provvedimento e dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente
all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe
degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di
procedura civile non si applicano)
e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio
ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al
competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la
notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o
dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante
spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; (lettera aggiunta dall'art.
37, comma 27, lett. c), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248)
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non
si applicano. (la Corte Costituzionale, con sentenza 7 novembre 2007, n. 366, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto della presente lettera e delle lettere e) ed f) e dell'art.
58, primo comma e secondo periodo del presente provvedimento e dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente
all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe
degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di
procedura civile non si applicano)
2. L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di
ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.
(Comma sostituito dall'art. 37, comma 27, lett. d), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, così modificato dall'art. 38, comma 4, lett. a), n. 3, D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122)
3. Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal
trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone
giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la
domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non
obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.. (Comma modificato dall'art.
37, comma 27, lett. e), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248, dall'art. 38, comma 4, lett. a), n. 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L.
30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 2, comma 7, lett. b), D.L. 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44)
4. Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142
del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente
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effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo
della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello
della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di
ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di
attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,
primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al
primo comma, lettera e). (comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)
5. La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma
qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro
residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive
variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello
della ricezione. (comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)
6. Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è
ricevuto. (comma aggiunto dall'art. 37, comma 27, lett. f), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248)
Art. 60-bis assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati
membri dell’Unione europea.
(articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215)
1. L’Amministrazione finanziaria può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro di
notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello
Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi
all’applicazione della legislazione interna sulle imposte indicate nell’articolo 1 della direttiva
77/799/CEE del 19 dicembre 1977 modificata dalle direttive 2003/93/CE del Consiglio, del 7
ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004.
2. Su domanda dell’autorità competente di un altro Stato membro, l’Amministrazione finanziaria
procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio
nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative
dello Stato membro richiedente relativi all’applicazione, nel suo territorio, della legislazione sulle
imposte indicate nell’articolo 1 della direttiva 77/799/CEE.
3. La domanda di notifica indica il contenuto dell’atto o della decisione da notificare e contiene il
nome, l’indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione dello stesso.
4. L’Amministrazione finanziaria informa immediatamente l’autorità richiedente circa il seguito
dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l’atto o la decisione sono stati notificati
al destinatario
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Art. 65. Eredi del contribuente.
Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato
anteriormente alla morte del dante causa.
Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del
dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere
presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, nel quale caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da
essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro
l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai
sensi del comma 2, dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il
mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato.
La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e
collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che almeno
trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.
D.P.R. 26-10-1972 N. 633 IMPOSTA VALORE AGGIUNTO
Art. 56. Notificazione e motivazione degli accertamenti.
Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi
stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli
uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.
Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di
nullità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi
elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere
indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.
Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullità,
l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni
per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo comma dell'art. 55.
Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma dell'art. 55 devono essere inoltre
indicate, a pena di nullità, le ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta.
La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne
riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di
cui al presente comma
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D.P.R. 29-9-1973 N. 602 DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO.
26. Notificazione della cartella di pagamento.
1. La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal
concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e
concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere
eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è
notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di
ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello
stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
2. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo
risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via
telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura
civile. (Comma inserito dall'art. 38, comma 4, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122)
3. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani
proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è
richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
4. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di
pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e si
ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del
comune. (La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 novembre 2012, n. 258 (Gazz. Uff. 28 novembre
2012, n. 48 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte
in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di
procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»,
anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o
azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e),
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»)
5. Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la
relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione
su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
6. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del
predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si
applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (La Corte Costituzionale, con sentenza 7
novembre 2007, n. 366, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente
comma e degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c),
e) ed f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino
italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione
nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del
codice di procedura civile non si applicano.)
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(Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73.)
D.P.R. 26-4-1986 N. 131 IMPOSTA DI REGISTRO
Art. 52. Rettifica del valore degli immobili e delle aziende.
1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore
venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla
rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del
valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in
base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore
imposta, nonché dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo
hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto
dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne
riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di
cui al presente comma.
3. L'avviso è notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli
ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di
conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito
dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto,
aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o corrispettivi della nuda
proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a
quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del
presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per
gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati
dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87
e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché per le scritture
private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili
divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate
e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nonché per le scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data.
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5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e
relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni
D.LGS 31-10-1990 N. 346 IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
49. Notificazioni
1. Gli avvisi previsti nel presente testo unico sono notificati, nei modi stabiliti in materia di imposte
sui redditi, dagli ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati a norma di legge dagli uffici del
registro o da messi comunali o di conciliazione
D.LGS. 31.10.1990 N. 347 IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
Articolo 13 - Procedimenti e termini.
1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle
relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in
quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e
all'imposta sulle successioni e donazioni.
2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della
richiesta della formalità, salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346.
2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a
correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli
obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta
dovuta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del
1990. 3. Il pagamento delle imposte non può essere dilazionato.
4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si
applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.
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LEGGE 8-5-1998 N. 146
Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere
finanziario.
20. Disposizioni in materia di notifica degli atti dell'Amministrazione finanziaria.
1. Nell'articolo 14, primo comma, primo periodo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 ,
concernente la notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria a mezzo posta, dopo le
parole: «al contribuente» sono inserite le seguenti: «deve avvenire con l'impiego di plico sigillato
e», e dopo le parole: «a mezzo della posta» sono inserite le seguenti: «direttamente dagli uffici
finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile,».
LEGGE 27-7-2000, N. 212 STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Art. 6. – (Conoscenza degli atti e semplificazione)
1. L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente
degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo
domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa
amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo
ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si
riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a
garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano
ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L’amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza
dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una
sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il
riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione,
le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del
contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in
materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in
possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal
contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del
soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da
dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,
l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con
mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un
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termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La
disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un
minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di
iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento
diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente
comma.
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LE NOTIFICAZIONI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
D.LGS. 31-12-1992 N. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30
della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
16. Comunicazioni e notificazioni.
In vigore dal 6 luglio 2011
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria
consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio
postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio
del Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco
in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito
alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria può anche richiedere la notificazione
dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.
(Comma così modificato dall'art. 37, comma 28, lett. a), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, dall’ art. 39, comma 8, lett. a), n. 1), D.L. 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)
1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata,
ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo.
L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel
primo atto difensivo. (Comma inserito dall’ art. 39, comma 8, lett. a), n. 2), D.L. 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del c.p.c., salvo quanto
disposto dall' art. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante
spedizione dell' atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non
sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio
del Ministero delle finanze ed all' ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che
ne rilascia ricevuta sulla copia. (Comma modificato dall'art. 37, comma 28, lett. b), D.L. 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248)
4. L' ufficio del Ministero delle finanze e l' ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo
del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l' osservanza
delle disposizioni di cui al comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella
data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione
decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
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17. Luogo delle comunicazioni e notificazioni.
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio
eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua
costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal
decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle
parti costituite la denuncia di variazione.
2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i
successivi gradi del processo.
3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio
dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è
possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.
LE NOTIFICHE A MEZZO POSTA
ART. 149 C.P.C. NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE.
Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del
servizio postale.
In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia
dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al
destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico
all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza
dell'atto.
LEGGE 20-11-1982, N. 890.
Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
di atti giudiziari.
Art. 1.
In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale
per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la
notificazione sia eseguita personalmente.
L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia
civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte
chieda che la notificazione sia eseguita di persona.
Art. 2
Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le
comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari,
fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui
debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione
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postale. Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto. (periodo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 16 dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196)
Art. 3
L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto,
facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego
raccomandato con avviso di ricevimento.
Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su
quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario,
con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero
del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nei casi in cui l'ufficiale
giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita
dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo
dell'ufficiale giudiziario stesso. (periodo aggiunto dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.)
Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal
modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro
cronologico.
Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo
della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte
istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e
per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve
indicare come mittente l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il
numero del procedimento cui la notifica si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere
nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di
opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare
avviso dell'impugnazione o dell'opposizione.
L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di
ricevimento e della raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza.
Art. 4
L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo
dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione
all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.
L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica, quando l'autorità
giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente
anticipi la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura
dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha
ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego,
debbono firmare il relativo registro. (comma così modificato dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005,
n. 35)
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L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione. (La Corte costituzionale, con
sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48 - Prima serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità del combinato disposto del presente comma e dell'art. 149 del codice di procedura
civile, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione
dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario.)
I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di
consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia
comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce.
Art. 5
La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata dall'ufficiale giudiziario ed annotata nel
registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui all'ultima
parte del quarto comma dell'articolo 3. In questi casi l'avviso di ricevimento è poi consegnato al
funzionario addetto all'autorità giudiziaria o alla parte richiedente insieme con l'originale dell'atto,
al quale deve rimanere allegato.
Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo 3, il funzionario addetto all'autorità
giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di
ricevimento, richiedono all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale allegano la ricevuta di
ritorno.
In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare
dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per
eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione; peraltro, la causa non
potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il
convenuto si costituisca.
Art. 6
Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'Amministrazione
postale è però tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel più breve
tempo possibile.
Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga l'indennità stabilita dalle norme di cui
all'articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Il pagamento dell'indennità è effettuato all'ufficiale giudiziario, il quale ne corrisponde l'importo
alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta.
Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria, l'importo dell'indennità,
detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è versata a favore
dell'erario.
Art. 7
L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
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Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo
indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche
temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il
consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a
quattordici anni.
In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile
ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla
distribuzione della posta al destinatario.
L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla
quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario,
la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della
qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di
convivente anche se temporaneo.
Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione
di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e
la propria sottoscrizione
Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia
al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.
(comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione – Legge 28.2.2008 n. 31 -. Vedi, anche, il comma 2-quinquies dello stesso
articolo 36)
Art. 8
Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di
ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il
registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso
di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome
della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma
sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al
piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data
suddetta.
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se
l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza,
inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso
l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del
piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al
destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario,
deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza
dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha
richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è
stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e
dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato,
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nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato
mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la
notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che,
decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. (comma
prima modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 16 dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e poi così sostituito dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, il comma 4-bis del
citato art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In precedenza,
con sentenza 22-23 settembre 1998, n. 346 (Gazz. Uff. 30 settembre 1998, n. 39, Serie speciale), la Corte
costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, nella parte in cui
non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle
persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o
per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte
e del deposito del piego fosse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di
ricevimento; con la stessa sentenza la Corte aveva ancora dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8,
terzo comma, nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da
parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.)
Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma
senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è
immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua
dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è
restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale,
della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non
ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della data di restituzione. (comma così sostituito dal
comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. In precedenza, con sentenza 22-23 settembre 1998, n. 346
(Gazz. Uff. 30 settembre 1998, n. 39, Serie speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 8, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il
piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di
mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone
sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego fosse data notizia al
destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento; con la stessa sentenza la Corte aveva
ancora dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, nella parte in cui prevedeva che il
piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal
deposito presso l'ufficio postale.)
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. (comma
così sostituito dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.)
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua
dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara
sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito
spedito al mittente, in raccomandazione. (comma così modificato dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo
2005, n. 35)
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[La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego] (comma abrogato dal comma 4
dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.)
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque,
incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso
stesso.
Art. 9.
Salvo quanto disposto dall'articolo 171 del codice di procedura penale, nel caso di cambiamento di
residenza o di dimora o di domicilio del destinatario nello stesso comune, l'agente postale, qualora
sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede, nei modi indicati dal primo, secondo e
terzo comma dell'articolo 7, alla immediata consegna direttamente o, se ciò non sia possibile, a
mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove è la nuova residenza o la nuova dimora o
il nuovo domicilio del destinatario.
Se le persone indicate nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 7 rifiutano di ricevere il piego o
di firmare il registro di consegna o mancano o sono inidonee o assenti, il piego è restituito in
raccomandazione al mittente.
Se la nuova residenza, la nuova dimora o il nuovo domicilio sono fuori della circoscrizione del
comune, l'agente postale lo indica a tergo della busta che restituisce subito in raccomandazione al
mittente.
Analoga indicazione, datata e sottoscritta, fa sull'avviso di ricevimento in caso di irreperibilità del
destinatario, restituendolo, subito, al mittente col piego, in raccomandazione.
Art. 10
Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a mezzo di
lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti
giudiziari.
Art. 11
Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici
conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto
applicabili.
Art. 12
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla
notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta
l'atto stesso. (comma così sostituito dall'art. 10, L. 3 agosto 1999, n. 265)
Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'articolo 54 del codice postale e
delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario.
Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego rifiutino di pagare le
predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.
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Art. 13
Alle notificazioni degli atti tavolari qualora siano effettuate a mezzo della posta si applicano le
norme che precedono purché i relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio
tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio stesso.
Art. 14.
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente
deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente
dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi
comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le
modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 62, 45 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste
dalle norme relative alle singole leggi di imposta. (Comma così modificato dall'art. 20, L. 8 maggio
1998, n. 146.)
Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si
avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo
comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.
Art. 15
Il terzo e il quinto comma dell'articolo 169 del codice di procedura penale sono sostituiti,
rispettivamente, dai seguenti:
«Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale
giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento
della raccomandata».
«Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano e non sono idonee o si
rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa è depositata nella casa del
comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli
abitualmente esercita la sua attività professionale. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta
della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la
sua attività professionale. L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare all'imputato comunicazione
dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della
notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata».
Art. 16
Sono abrogati il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le norme concernenti la notificazione di atti
giudiziari e di altri atti contenute nel regolamento di esecuzione del codice postale e delle
telecomunicazioni, nonché ogni disposizione comunque incompatibile con quelle della presente
legge.
P a g i n a | 48
FORME SPECIALI DI NOTIFICAZIONE
R.D. 14.4.1910, N. 639
Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di
pubblici servizi e delle tasse sugli affari
Art. 2
Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell’ordine, emesso dal
competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi,
la somma dovuta.
La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore (1) nella cui giurisdizione risiede l’ufficio
che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un
ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all’Ufficio di conciliazione.
L’ufficiale giudiziario o l’usciere dell’Ufficio di conciliazione deve restituire all’Ufficio emittente
l’originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.
Per la intimazione ai debitori d’ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all’estero, sono
applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.
Per la effettuata notificazione è corrisposta all’ufficiale giudiziario o all’usciere del conciliatore la
metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture.
LEGGE 24-01-1978, N. 27
Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche.
Articolo 2.
Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia
tributaria, dagli altri organi indicati nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, e nell'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393, nonché dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle
loro funzioni istituzionali.
Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale
e la tassa regionale di circolazione è notificato contestualmente al proprietario e al conducente, se
presenti, mediante consegna di una copia del verbale stesso.
Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestare l'infrazione,
al proprietario o al conducente, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende notifica, entro
novanta giorni dalla data dell'accertamento, copia del processo verbale, anche mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
P a g i n a | 49
Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante
dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro
automobilistico, o dai registri tenuti a norma dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dell'art.
146 del codice della navigazione, o dalla patente di guida.
L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove
della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata
accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative .
Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle sanzioni
amministrative previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del
registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle
sanzioni amministrative nella misura intera.
Gli uffici del registro verseranno l'importo dei tributi evasi e delle sanzioni amministrative nelle
casse dello Stato e della regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi
risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della regione nel
cui territorio risiede il proprietario. Le sanzioni amministrative sono ripartite tra lo Stato e la
regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza.
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LEGGE 13-05-1978, N. 180 ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E
OBBLIGATORI
Articolo 3.
1. Il provvedimento di cui all'art. 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario
obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di
cui all'ultimo comma dell'art. 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'art. 2, deve essere
notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui
circoscrizione rientra il comune.
2. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali
accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e
ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
3. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un
comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di
questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato
nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e
al consolato competente, tramite il prefetto.
4. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in
quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all'art. 6
è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero,
il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al
primo e secondo comma del presente articolo, indicando l'ulteriore durata presumibile del
trattamento stesso.
5. Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di
dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che
richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì l'eventuale sopravvenuta
impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
6. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono
occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
7. La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo
determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli
estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
P a g i n a | 51
LEGGE 24-11-1981 N. 689 MODIFICHE AL SISTEMA PENALE
14 Contestazione e notificazione.
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro
il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento
dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni
previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità
previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha
accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
(periodo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 11 dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196)
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica
non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del
termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
18. Ordinanza-ingiunzione.
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo
17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i
documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento,
determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola
integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di
custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La
restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non
ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-
ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita
P a g i n a | 52
nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo
giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto,
secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. (comma aggiunto dall'art. 10, L. 3
agosto 1999, n. 265.)
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca
diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui
l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta
l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o
convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il
ricorso proposto avverso la stessa.
P a g i n a | 53
LEGGE 30-04-1992 N. 285 CODICE DELLA STRADA
Art- 201 Notificazione delle violazioni
In vigore dal 13 agosto 2010
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi
precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato
all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati
nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore
la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di
accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il
domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente
eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato.
Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla
commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni
dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del
veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la
pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la
violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad
uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della
violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata
non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al
comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono
la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a
distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo
utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive
modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico
limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso
i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
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g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171,
213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione
immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del
comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento
avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero
approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere
gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante
dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed
utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al
periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni
strutturali, plano-altimetriche e di traffico.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica
non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli
altri soggetti di cui al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri
soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di
un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal
codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a
mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di
revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione.
Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei
veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida
del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel
termine prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione
del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone
interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico
registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto
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pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che
procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo
l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il
conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle
condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza
dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai
sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al
soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla
risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica.
Art. 204 - Provvedimento del prefetto.
In vigore dal 13 agosto 2003
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il
ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato
l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte
dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata
con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio
del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'art. 195, comma 2.
L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre
persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato
l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli
atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il
quale ne dà notizia ai ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono
perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del
prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si
interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine
resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del
ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta
alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide
sul ricorso, senza ulteriori formalità.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere
notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'art.
201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella
stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua
effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.
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3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative
spese.
D.P.R. 16-12-1992, N. 495 REGOLAMENTO CODICE DELLA STRADA
Art. 386 - Art. 201 Cod. Str. - Notificazione dei verbali a soggetto estraneo
1. Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei
soggetti indicati nell'art. 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di
alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è
proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo art. 196 alla data
dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se
riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile,
con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'art. 201 del codice. Tali
termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal
destinatario della precedente notificazione.
2. Il rinnovo della notificazione può essere effettuato, nei confronti dell'effettivo responsabile, dal
momento in cui si accerti la sua identità ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non
oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
3. Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del
numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o
comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni
accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla
eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti.
4. Nel caso di cui al comma 3, l'istanza dell'interessato deve essere proposta entro il termine di cui
all'art. 203 del codice. L'ufficio o comando procedente può rilevare l'errore ai sensi del comma 3
fino alla formazione del ruolo.
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D.P.R. 8-9-2000, N. 299 TESSERA ELETTORALE
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della
tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile
1999, n. 120
Art. 3. - Consegna della tessera elettorale
1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione
elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da
persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta,
l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.
2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del
sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.
3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.
4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in
occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista
dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 .
Art. 4. - Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale
1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di
nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale,
previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.
2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle
liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , vengono
effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del
titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso
incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di
variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può
esprimere il voto.
3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa
vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa
comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.
4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.
5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del
comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato
di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.
6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua
domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa
non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione
dell'esercizio del diritto di voto.
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Art. 7. - Impossibilità di consegna della tessera
1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia
possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è
consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini
dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.
LEGGE 27-12-2006 N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Art. 1 comma 158.
Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive
di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli
atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando
le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può
nominare uno o più messi notificatori.
Art. 1 comma 159.
I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o
provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la
liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono
idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la
partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente
locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
Art. 1 comma 160.
Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla
base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il
messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
Art. 1 comma 161
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento
d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi
di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
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sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Art. 29 - Concentrazione della riscossione nell'accertamento
1. Le attivita' di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal
ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi,
sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il
connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi
negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio,
degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da
notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi
in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte
sui redditi dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed
ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della
raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle
somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; ...
omissis...
Art. 30 - Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a
qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante
la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati
ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della
riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di
formazione dell'avviso.
L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi
nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in
mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad
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espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo
ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che
ha emesso l'atto. (Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui
al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma
5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della
riscossione ne attesti la provenienza.)
3. Comma soppresso dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.
4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra
comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
(omissis)
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RECENTI INTERVENTI LEGISLATIVI
D.LGS. 30-6-2003 N. 196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie.
1. ( Aggiunge due commi, dopo il secondo, all'art. 137 del codice di procedura civile).
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: «può sempre
eseguire» a «destinatario,» sono sostituite dalle seguenti: «esegue la notificazione di regola
mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione
oppure, se ciò non è possibile,».
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: «l'originale» è
sostituita dalle seguenti: «una ricevuta».
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: «affigge avviso del deposito»
sono inserite le seguenti: «in busta chiusa e sigillata».
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Sostituisce con un unico comma gli originari primo e secondo comma dell'art. 142 del codice di
procedura civile);
b) nell'ultimo comma le parole: «ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al primo
comma».
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: «, e
mediante» fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: «maggiore celerità»
sono aggiunte le seguenti: «, di riservatezza o di tutela della dignità».
…omissis…
11. (Aggiunge un periodo al quarto comma dell'art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689)
12. (Aggiunge l'art. 15-bis al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
…omissis…
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Aggiunge un periodo al primo comma dell'art. 2, L. 20 novembre 1982, n. 890.);
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «L'agente postale rilascia
avviso» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa, del deposito».
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D.L. 14.3.2005, N. 35, CONVERTITO CON LEGGE 14.5.2005, N. 80, ART. 2, COMMA 4
Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale
art 2 norme per Ordini e attività professionale
…(omissis)
4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui l’ufficiale
giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita
dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo
dell’ufficiale giudiziario stesso.»;
b) all’articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo» sono inserite le seguenti: «o in via
telematica»;
c) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo
del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra
menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o
presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio
postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla
consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso
oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.
L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale
difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro
cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua
dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario a
provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine
massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi
dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi,
l’atto sarà restituito al mittente.»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della
lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne
abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data
dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “atto non ritirato
entro il termine di dieci giorni” e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il
piego è stato depositato nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un
suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione
con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei
motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “non ritirato entro il termine di centottanta
giorni” e della data di restituzione.»;
P a g i n a | 63
3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla
data del ritiro del piego, se anteriore.»;
4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l’ufficio postale» sono inserite le seguenti: «o una sua
dipendenza»;
5) il sesto comma è abrogato.
P a g i n a | 64
LEGGE 28-12-2005 N. 263
Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il D.L. 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche
al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al R.D.
17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di
diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato.
Art 1.
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
omissis
c) all'articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al portiere dello stabile in
cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla
persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e
risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alla persona fisica che
rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale»;
3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se la notificazione non può essere eseguita a norma
dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente,
può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143»;
d) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:
«Art. 147. - (Tempo delle notificazioni). - Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e
dopo le ore 21»;
e) all'articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico
all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza
dell'atto»;
(omissis)
P a g i n a | 65
D.L. 4-7-2006 N. 223 (DECRETO BERSANI)
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Art. 37. Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere
finanziario.
All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del primo comma è inserita la seguente: «b-bis) se il consegnatario non è il
destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in
busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone
atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;»;
b) nella lettera e) del primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito prescritto dall'articolo
140 del codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»;
c) dopo la lettera e) del primo comma è inserita la seguente: «e-bis) è facoltà del contribuente che
non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia
costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui
alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo
riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli
avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento;»;
d) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elezione di domicilio non risultante dalla
dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di
ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma
precedente.»;
e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione
anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica»;
f) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Qualunque notificazione a mezzo del servizio
postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione
decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.».
P a g i n a | 66
D.L. 31-12-2007 N. 248 CONVERTITO CON LEGGE 28.2.2008 N. 31. PROROGA DI TERMINI
PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
FINANZIARIA.
36. Disposizioni in materia di riscossione.
…omissis…
2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere
essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche
le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio
dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248.
2-quater. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il
seguente:
«Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà
notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata».
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica
effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze
già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine
di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato
che questi non ne ha avuto conoscenza.
P a g i n a | 67
LEGGE 18.6.2009, N. 69, DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA
SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ NONCHÉ IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE
Art. 32 Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma
cartacea
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della
pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla
stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri
bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo
elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per
le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici
di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA
realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le
pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la
possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità
sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a
valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e
successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non
ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso
l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art.- 45. Comma 18 Modifiche al libro del codice di procedura civile
All’articolo 137 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
P a g i n a | 68
“Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non
possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione
mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme
all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale
giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta
elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai
medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico
non riscrivibile”;
b) al quarto comma, la parola: “terzo” è sostituita dalla seguente: “quarto”.
P a g i n a | 69
D.L. 29.12.2009, N. 193, CONVERTITO NELLA LEGGE 22.2.2010, N. 24, ARTT. 4 E 4-BIS
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA GIUDIZIARIO
Art. 4 – Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia
1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell’articolo 17
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l’adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi
fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2.
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via
telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla
data di entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei
modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
omissis…
8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio
codice fiscale»;
b) all’articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell’attore» sono
sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore» e le parole: «il
nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che
rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il
cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che
rispettivamente li rappresentano o li assistono»;
c) all’articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve
proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della
domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalità e il codice fiscale,»;
d) dopo l’articolo 149 e’ inserito il seguente:
«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). – Se non è fatto espresso divieto dalla
legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione
di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto
sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante
da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. (Articolo aggiunto
P a g i n a | 70
dall’art. 4, comma 8, lettera d), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22
febbraio 2010, n. 24)
L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante
strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione
contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna
con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato. Al documento informatico
originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste
dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche
regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in
via telematica.
Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via
telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal
quinto comma.»
P a g i n a | 71
D.L. 25.3.2010, N. 40, CONVERTITO NELLA LEGGE 22 MAGGIO 2010, N. 73
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e
nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione …
Art. 2 – Disposizioni in materia di potenziamento dell’amministrazione finanziaria ed
effettività del recupero di imposte italiane all’estero e di adeguamento comunitario
1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 in materia di recupero
all’estero di crediti per imposte italiane:
a) all’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il
terzo comma sono inseriti i seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in
alternativa a quanto stabilito dall’articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai
contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal
registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti
indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata
all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di
codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di
esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto
comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della
loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive
variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno
successivo a quello della ricezione;
b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente ai fini della
riscossione e, conseguentemente, al quinto comma dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti:
«; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le
disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
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D.L. 31.5.2010, N. 78, CONVERTITO NELLA LEGGE 30.7.2010 N. 122.
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Art. 38 – (Altre disposizioni in materia tributaria)
Comma 4
Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:
a) all’articolo 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, lettera a), le parole “delle imposte” sono soppresse;
2) al primo comma, lettera d), le parole “dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto
comunicato successivamente al competente ufficio imposte” sono sostituite dalle seguenti: “da
apposita comunicazione effettuata al competente ufficio”, e dopo le parole “avviso di
ricevimento”, sono inserite le seguenti: “ovvero in via telematica con modalità stabilite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”;
3) al secondo comma, le parole “non risultante dalla dichiarazione annuale” sono soppresse;
4) al terzo comma, le parole “non risultanti dalla dichiarazione annuale” sono soppresse e le
parole “della comunicazione prescritta nel secondo comma dell’articolo 36” sono sostituite dalle
seguenti: “della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione
del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.”;
b) all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il
primo comma è inserito il seguente:
“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante
dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica,
dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile.”.
P a g i n a | 73
D.L. 2 MARZO 2012 N. 16
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento
delle procedure di accertamento.
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalla seguente: «Negli» e
dopo le parole: «con la precisazione dell'indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo ove
espressamente richiesto»; (9)
b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma è soppresso.
P a g i n a | 74
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
D.P.R. 11 FEBBRAIO 2005, N. 68
Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata
1. Oggetto e definizioni.
1. Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di
servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) busta di trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica
certificata;
b) Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato:
«CNIPA», l'organismo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente regolamento, relativi alla
trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata;
d) dominio di posta elettronica certificata, l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica
certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet,
definito secondo gli standard propri di tale rete;
e) log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate
mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore;
f) messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal testo del
messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente
documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
h) posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici;
i) riferimento temporale, l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un
messaggio di posta elettronica certificata;
l) utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonché eventuali unità organizzative
interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata;
m) virus informatico, un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento
di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso
pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.
2. Soggetti del servizio di posta elettronica certificata.
1. Sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata:
P a g i n a | 75
a) il mittente, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la
trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
b) il destinatario, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la
ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
c) il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta
elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata.
3. Trasmissione del documento informatico.
1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
è sostituito dal seguente:
«1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato
al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a
disposizione dal gestore.».
4. Utilizzo della posta elettronica certificata.
1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti
di legge.
2. [Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo
valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento
con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le
pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata
nella stessa forma] (2).
3. [La volontà espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione
dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni del
soggetto] (3).
4. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare
l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle
imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma (4).
5. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all'utilizzo della posta
elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del
medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità di conservazione, da
parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di
cui all'articolo 17 (5).
6. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui
all'articolo 6 (6).
7. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si
avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15 (7).
________________________________________
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(2) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 56, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(3) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 56, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(4) Comma abrogato dal comma 11 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
(5) Il presente comma era stato abrogato dal comma 11 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 11 dopo la conversione in legge
del suddetto decreto.
(6) Il presente comma era stato abrogato dal comma 11 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 11 dopo la conversione in legge
del suddetto decreto.
(7) Il presente comma era stato abrogato dal comma 11 dell'art. 16, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
L'abrogazione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 11 dopo la conversione in legge
del suddetto decreto.
5. Modalità della trasmissione e interoperabilità.
1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta
elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito
al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest'ultimo
gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra
diversi gestori, essi assicurano l'interoperabilità dei servizi offerti, secondo quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
6. Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna.
1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la
ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono
prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente,
all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta
elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal
destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente,
contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di
posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di
cui all'articolo 17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di
posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del
destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto
destinatario.
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6. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una
busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo
17.
7. Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di posta
elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono
opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Ricevuta di presa in carico.
1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite più
gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta
l'avvenuta presa in carico del messaggio.
8. Avviso di mancata consegna.
1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore
comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna
tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
9. Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto.
1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi
mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente
dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una
privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità
delle ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce
la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo
le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
10. Riferimento temporale.
1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformità a quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun
messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi.
11. Sicurezza della trasmissione.
1. I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata
dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.
2. Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori
mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti
nel suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi.
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3. Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative che
garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l'integrità e l'inalterabilità nel tempo delle
informazioni in esso contenute.
4. I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l'esistenza di servizi di
emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle
ricevute.
16. Disposizioni per le pubbliche amministrazioni.
1. Le pubbliche amministrazioni possono svolgere autonomamente l'attività di gestione del
servizio di posta elettronica certificata, oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori
pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente
regolamento.
2. L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche
amministrazioni incluse nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai
sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni
medesime ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata.
3. Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta
elettronica certificata.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo,
nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti,
per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative.
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D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 (AGGIORNATO AL D.L. 179/2012)
Codice dell’Amministrazione Digitale
3-bis. Domicilio digitale del cittadino (1)
Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). –
1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di
ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al
comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo
16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 quale suo domicilio digitale.
2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-
ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di
pubblici servizi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione
e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di
consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una
diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni
pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi
dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico.
Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il
destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di
valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono
predispone le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma
digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai
cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia
analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa
predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre
1993, n. 39.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di
conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la
copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento
informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso
l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
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4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento
rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da
utilizzarsi nei rapporti tra privati.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
(1) Articolo aggiunto dall’4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. con Legge 17 dicembre 2012, n. 221
5-bis. Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.
1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti,
anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente
utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime
modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti
amministrativi nei confronti delle imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di
attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi
termini ).
3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica
dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al
comma 2.
4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per
l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 (29).
6. Utilizzo della posta elettronica certificata.
1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno
preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le
pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione
dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio,
tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e
dei provvedimenti che lo riguardano (1).
1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16,
comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti
indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole
tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (2).
2. [Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni
regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito] (3).
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2-bis. [Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini
residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione
ufficiale] (4).
________________________________________
(1) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(2) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il
comma 4 dell’art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.
(3) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(4) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi abrogato dalla
lettera c) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 34 della
suddetta L. n. 69/2009.
Capo II - Documento informatico e firme elettroniche; pagamenti, libri e scritture
Sezione I - Documento informatico
6-bis. Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (1)
1 Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di
informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in
modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo
economico.
2 L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC
costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3 L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle
imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza
necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di
cui all'articolo 68, comma 3.
4 Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo
razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e
gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle
Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio
decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
le modalità di accesso e di aggiornamento.
5 Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i
collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC
relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi
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disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al
fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6 Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
___________________________________________
(1) Articolo aggiunto dal comma 3 dell’art. 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. con Legge 17 dicembre
2012, n. 221
20. Documento informatico.
1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui
all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del
presente codice (1).
1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo
valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 21 (2).
2. [Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale,
formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che garantiscano
l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume
riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa
comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità,
dall'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile] (3).
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché
quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica
avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla
validazione temporale (4).
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali
volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute
nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione
vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici,
se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71
(5).
________________________________________
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(1) Comma così modificato prima dall'art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi dalla lettera a) del comma 1
dell’art. 13, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(2) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 13, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(3) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi abrogato dalla lettera c) del comma 1
dell’art. 13, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(4) Comma prima modificato dall'art. 8, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dalla lettera d) del
comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 6 dell’art. 57 dello stesso
D.Lgs. n. 235 del 2010.
(5) Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica (1).
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è
liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (2).
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano
l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia
prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume
riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (3).
2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo
comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono
sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale (4).
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di
firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso
equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno
effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la
sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su
un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte
dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre
1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea,
in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo
bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
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5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi
di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.
________________________________________
(1) Rubrica così sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(2) Comma così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(3) Comma prima modificato dall'art. 9, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito, con gli attuali
commi 2 e 2-bis, dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(4) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
22. Copie informatiche di documenti analogici.
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in
genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su
supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici
ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi
è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra
firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella
dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su
supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte,
se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato,
con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell'articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su
supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è
espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi
di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari
tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura
pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in
caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata
digitalmente ed allegata al documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici
originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in
caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata
digitalmente ed allegata al documento informatico (1).
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________________________________________
(1) Articolo prima modificato dall’art. 10, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dal comma 1
dell’art. 15, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 7 dell’art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235
del 2010.
23. Copie analogiche di documenti informatici.
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale
da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da
un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti
regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non
è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione
dell'originale informatico (1).
________________________________________
(1) Articolo prima modificato dall’art. 11, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e dal comma 12 dell’art. 16, D.L. 29
novembre 2008, n. 185 e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
________________________________________
23-bis Duplicati e copie informatiche di documenti informatici.
1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del
documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di
cui all'articolo 71.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità
alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria
dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue
componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non e'
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione
dell'originale informatico.
______________________________
Articolo aggiunto dal comma 2 dell’art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
23-ter - Documenti amministrativi informatici.
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e
i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed
originale da cui è possibile effettuare, su diversi identici tipi di supporto, duplicazioni e
copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento
amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art.
2702 del codice civile.
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3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in
origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico,
ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale
è' assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio
dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra
firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo
71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la
conservazione della copia su supporto informatico.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA
e il Garante per la protezione dei dati personali.
5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale, sulle copie analogiche di
documenti informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida
emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle
regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica
della conformità del documento analogico a quello informatico.
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla
condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti
tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (1)
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis. (2)
_________________________
(1) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 6 dell’art. 9, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
(2) Articolo aggiunto dal comma 2 dell’art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 8
dell’art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010
Sezione II - Firme elettroniche e certificatori
24. Firma digitale.
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o
all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al
momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o
sospeso.
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4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del
titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
25. Firma autenticata.
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o
qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a
ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della
sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale
certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto
con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui
all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in
originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica
autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5 (1).
________________________________________
(1) Articolo così sostituito dal comma 2 dell’art. 17, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
Capo III - Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
40-bis. Protocollo informatico.
1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono
o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54,
comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 (1).
________________________________________
(1) Articolo aggiunto dal comma 2 dell’art. 27, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 20
dell’art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.
Capo IV - Trasmissione informatica dei documenti
45. Valore giuridico della trasmissione.
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo
telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il
requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale (1).
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2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se
inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore.
________________________________________
(1) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 31, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche
amministrazioni.
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante
l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del
procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
2. 1bis L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale
responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità
disciplinare. (1)
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono
ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per
ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni
tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici
di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa
informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
(1) (Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179)
48. Posta elettronica certificata.
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di
una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni
tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
DigitPA.
1bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale
responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità
disciplinare
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2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma
1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della
posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai
sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero
conformi al decreto del Presidente del Consiglio d ei Ministri di cui al comma 1 (1).
________________________________________
(1) Articolo così sostituito dal comma 1 dell’art. 33, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
________________________________________
53. Caratteristiche dei siti.
1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che
rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da
parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio,
affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in
particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54 (1).
2. DigitPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione
dei siti delle amministrazioni centrali (2).
3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché
realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.
________________________________________
(1) Periodo aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell’art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010,
n. 235.
________________________________________
54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.
1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici
(1):
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di
ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti
responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile
all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento (2);
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello
dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed
ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché
dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
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c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando
anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i
messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara (3);
g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione,
indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;
g-bis) i bandi di concorso (4).
1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c),
g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento
individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I
dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento
della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque
rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti
(5).
2. [Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal
comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice] (6).
2-bis. [Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti
delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia
normativa] (7).
2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di
posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi
del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda
noti al pubblico i tempi di risposta (8).
2-quater. Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il
registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di
appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle
pratiche che lo riguardano (9).
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete
gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica (10).
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano
accessibili, conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti
amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi
espressamente previsti dall'ordinamento (11).
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________________________________________
(1) Alinea così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(2) Lettera così modificata dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
(3) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(4) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(5) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(6) Comma così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi abrogato dalla lettera d) del comma
1 dell’art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(7) Comma aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi abrogato dalla lettera d) del comma 1
dell’art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(8) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così sostituito
dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 2 dell’art.
34 della suddetta L. n. 69 del 2009, nonché il comma 20 dell’art. 57 del citato D.Lgs. n. 235 del 2010.
(9) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così modificato
dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 2 dell’art.
34 della suddetta L. n. 69 del 2009.
(10) Comma così modificato dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
(11) Comma aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
________________________________________
57-bis. Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.
1 Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e
dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta
elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per
l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di
pubblici servizi ed i privati". (1).
2 La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine
elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche (2).
3 Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno
semestrale, salvo diversa indicazione di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi
necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della
responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti
responsabili (3) (4).
________________________________________
(1) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 40, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 e poi
sostituito dal comma 1, lett. d-bis) dell’art 6, del D.L 179/2012 conv. con Legge 221/2012.
(2) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 40, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
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(3) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell’art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010,
n. 235.
(4) Articolo aggiunto dall'art. 17, comma 29, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla relativa legge
di conversione.
62. Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR. (1)
Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR).
1 È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente
(ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra
all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai
sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani
all'estero". Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in
conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella
relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.
2 Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani
residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014.
Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via
telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto
il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono
la univocità dei dati stessi.
3 L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione
residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite
al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati
anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo
svolgimento delle funzioni di competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni
inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati
anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche
amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti
nell'ANPR).
4 Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei
dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni
nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità
della popolazione residente.
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5 Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono
esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
6 Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza
Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti
d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei
dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente
articolo, anche con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle
modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58;
b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e
regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII
del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si
intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti
o duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR,tra i quali il servizio di invio
telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il
sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.».
________________________________
(1) Articolo prima modificato dall’art. 26, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dal comma 1
dell’art. 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per
l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria
l'identificazione informatica (209).
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati
che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta
d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. L'accesso con carta d'identità
elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle
modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni
65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.
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1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: (1)
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore
accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta
d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di
cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai
sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate
con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (2);
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica
certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa
identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole
tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica
nel settore tributario (3).
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono
essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale (4).
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito
di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e
c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso (5)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal
comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa
apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento (6).
3. [Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e
dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c)] (7).
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica
sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82».
________________________________________
(1) Alinea così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
(2) Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
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(3) Lettera aggiunta dall'art. 17, comma 28, D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e poi così sostituita dalla lettera b) del
comma 1 dell’art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(4) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(5) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
(6) Comma così modificato prima dall’art. 28, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi dalla lettera d) del comma 1
dell’art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(7) Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
Sezione IV
Carte elettroniche
66. Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi.
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e dell'analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'età
prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identità elettronica, sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (1).
2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale
dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione
pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel
rispetto dei seguenti princìpi:
a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto
interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio della carta nazionale dei servizi è a carico
delle singole amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al
cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso
ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è
responsabile del suo rilascio;
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e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra
soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di
nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta
d'identità elettronica, devono contenere (2):
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di
nascita e prima del compimento dell'età prevista dalla legge per il rilascio della carta
d'identità elettronica, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati
sensibili (3):
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del
DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i
servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in
materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute
dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali
strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui
all'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai
materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di
identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche
amministrazioni, nell'àmbito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di
utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o
utilità.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con
modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per
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consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni (4).
8-bis. Fino al 31 dicembre 2011, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa
conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica (5).
________________________________________
(1) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 48, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(2) Alinea così modificato dal comma 1 dell’art. 48, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(3) Alinea così modificato dal comma 1 dell’art. 48, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
(4) Vedi, anche, le regole tecniche stabilite con D.P.C.M. 24 maggio 2010.
(5) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 37, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così modificato dal comma 101
dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal
comma 253 del citato art. 2 della medesima L. 23 dicembre 2009, n. 191.
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D.L. 29-11-2008 N. 185 CONVERTITO CON L. 2/2009
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
Art. 16 Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di
posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità' con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le
imprese, già' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al
registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti
dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente
dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata.
Art. 16-bis Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità
ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi
anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del
procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice
nazionale delle anagrafi, di cui all’articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni
pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli
indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce
violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.
3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del
comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche
nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica
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certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora
dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo
l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. L'utilizzo della posta elettronica certificata
avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con
effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che
transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri. (1) (4)
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza la posta
elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005 o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora
dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo
l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, con effetto equivalente, ove necessario, alla
notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari
dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica. (2)
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite
le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai
sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di
esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché
le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando
strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione
di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio (3) .
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse
finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto “Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese” con decreto dei Ministri delle attività produttive e per
l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29
giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
________________________________________
(1) Comma così modificato dall'art. 35, comma 2, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69.
(2) Comma così modificato dall'art. 35, comma 2, lett b), nn. 1) e 2), L. 18 giugno 2009, n. 69.
(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 6 maggio 2009.
(4) Vedi, anche, il comma 1–bis dell'art. 6, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dalla lettera b) del comma 1
dell'art. 5,D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
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D.P.C.M. 6 MAGGIO 2009.
Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata
assegnata ai cittadini.
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalità di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica
certificata assegnata ai cittadini ai sensi dell'art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, di seguito: «PEC», con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai
sensi dell'art. 8 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche
utilizzando strumenti di finanza di progetto.
Art. 2. Modalità di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino
1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo
di PEC.
2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono
senza oneri per il cittadino.
3. Le modalità di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di recesso dal servizio di PEC sono definite
nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3. Utilizzo della PEC per il cittadino
1. La PEC consente l'invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione avviene
ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti
di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini
dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2,
comma 1.
3. Le modalità e le procedure tecniche relative alla conoscibilità dell'atto saranno precisate
nell'ambito delle specifiche del servizio.
4. La volontà del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita
accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i
provvedimenti e gli atti che lo riguardano.
Art. 4. Modalità di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, istituiscono una casella di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al
CNIPA che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'adempiere a quanto previsto dall'art. 57, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni
singolo procedimento.
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3. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le pubbliche
amministrazioni rendono disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni
tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC,
inclusi i tempi previsti per l'espletamento della procedura.
4. Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto
dell'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC
costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del
2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi
dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.
Art. 5. Procedura di scelta dell'affidatario
1. Per l'individuazione dell'affidatario, anche costituito in associazione temporanea d'impresa o
consorzio, del servizio di PEC ai cittadini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie avvia le procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando gli
strumenti di finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, nl. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE».
2. Nella procedura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie definisce le caratteristiche tecniche del servizio, i livelli di servizio
garantiti, gli obblighi, anche informativi, dell'affidatario nonché gli ulteriori servizi da mettere a
disposizione, anche con specifico riferimento alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8
del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Art. 6. Monitoraggio del servizio PEC
1. L'affidatario del servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie e alle pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza di
ciascuna di esse, elementi quantitativi e qualitativi relativi alle pubbliche amministrazioni
adempienti ed a quelle non adempienti, nonché ogni altro elemento atto a verificare l'effettiva
funzionalità, anche con riferimento ai tempi di espletamento delle procedure del servizio di PEC.
2. Tali elementi sono presi in considerazione ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dalle
pubbliche amministrazioni in base alle norme vigenti in materia.
Art. 7. Accessibilità degli indirizzi di PEC ai cittadini
1. L'affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all'art. 6, comma 1, rende consultabili alle
pubbliche amministrazioni, in via telematica, gli indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nel
rispetto dei criteri di qualità e sicurezza ed interoperabilità definiti dal CNIPA e nel rispetto della
disciplina in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 8. Diffusione e pubblicità dell'iniziativa
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie cura la
realizzazione di campagne di comunicazione volte a diffondere e pubblicizzare i contenuti
dell'iniziativa e le modalità di rilascio e di uso della casella di PEC ai cittadini, con particolare
riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 82 del
2005.
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Art. 9. Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti
1. I pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte
dell'amministrazione di appartenenza, possono optare per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art.
16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. Per adempire alle finalità di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, le pubbliche amministrazioni ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro
associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata direttamente con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del
servizio, definiscono le modalità, nel rispetto della normativa vigente, con le quali viene attribuita
la casella di PEC ai propri dipendenti.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
Modalità per la richiesta, l'attivazione, l'utilizzo e il recesso del servizio di posta elettronica
certificata per i cittadini
Modalità di richiesta del servizio.
Qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti all'estero, può chiedere
l'attivazione di un'utenza personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato al
servizio di posta elettronica certificata per i cittadini (di seguito sito).
Sul sito sono evidenziate:
le regole per l'attivazione e l'utilizzo del servizio da parte del cittadino;
i requisiti tecnici per l'accesso al servizio;
le buone prassi per l'utilizzo del servizio in condizioni di massima sicurezza;
i manuali d'uso di riferimento.
Sul sito è altresì disponibile tutta la documentazione inerente le caratteristiche del servizio reso, gli
obblighi contrattuali dell'affidatario del servizio e la normativa di riferimento.
Per effettuare la richiesta il cittadino inserisce in appositi campi i propri dati anagrafici
comprensivi del codice fiscale; deve inoltre scegliere la password ovvero idonei sistemi di accesso
sicuro al servizio. Il sistema verifica la coerenza dei dati, sulla base delle informazioni fornite.
La richiesta si perfeziona con l'attivazione mediante esplicita operazione con cui il cittadino
dichiara di avere preso visione delle condizioni indicate e di averle espressamente accettate. La
registrazione di tale operazione, confermata dalla successiva attivazione dell'utenza, costituisce
evidenza, valida ai fini di legge, della volontà del cittadino di aderire alle condizioni d'uso del
servizio di posta elettronica certificata.
La fase di richiesta si conclude con la comunicazione del suo esito e, se positivo, con l'indicazione
delle modalità di attivazione.
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Attivazione del servizio.
L'attivazione dell'utenza di posta elettronica certificata per i cittadini ha luogo presso uffici
pubblici o aperti al pubblico largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica, la
cui tipologia e localizzazione è resa pubblica attraverso mezzi di comunicazione di massa. L'elenco
di tali uffici è inoltre reperibile sul sito di richiesta del servizio.
I cittadini possono recarsi presso gli uffici abilitati all'attivazione a partire dalla data comunicata
dal sito all'atto della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire da tale data, muniti di un
documento di riconoscimento valido e del documento recante il codice fiscale.
L'ufficio abilitato effettua la verifica della correttezza dei dati identificativi collegandosi al sito e,
nel caso di verifica positiva, provvede alla stampa della richiesta che viene firmata dal richiedente
dando così luogo all'attivazione del servizio, anche tramite la consegna delle credenziali di accesso
al medesimo.
L'ufficio abilitato provvede inoltre ad informare il richiedente, in modo compiuto e chiaro, sulle
condizioni d'uso del servizio.
Utilizzo del servizio.
Il cittadino deve utilizzare il servizio attenendosi alle modalità operative ed alle regole indicate sul
sito.
L'uso del servizio è personale e riservato. Non è consentito accedere ad un'utenza per conto di
terzi o cedere la propria utenza a terzi.
La password per l'accesso al servizio deve essere mantenuta segreta e modificata periodicamente
seguendo le regole pubblicate sul sito.
Il cittadino può richiedere, attraverso funzioni rese disponibili dal sito, la notifica dell'avvenuta
ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata, mediante comunicazione verso un altro
indirizzo di posta elettronica da lui prescelto. L'affidatario del servizio può rendere disponibili,
secondo regole predefinite, funzionalità addizionali utili per la gestione della corrispondenza,
quali la notifica tramite sms, l'invio di comunicazioni in formato cartaceo, l'inoltro dei messaggi
verso altre caselle di posta elettronica, la conservazione delle e-mail a lungo periodo, ecc.
All'indirizzo di posta elettronica certificata del cittadino possono essere associati uno o più recapiti
a cui inviare le comunicazioni in forma cartacea, nei casi previsti, nonché numeri di telefono sia
fissi che mobili, numeri di fax, indirizzi di posta elettronica ed ogni altro strumento utile per
comunicazioni inerenti il servizio. In caso di variazione, è compito e responsabilità del cittadino
aggiornare tali riferimenti, anche utilizzando gli appositi servizi telematici di gestione del suo
profilo personale.
Possono altresì essere resi disponibili servizi di gestione del fascicolo individuale digitale
concernente gli atti amministrativi relativi al rapporto tra il cittadino e la pubblica
amministrazione, nonché altri servizi idonei ad assicurare una migliore funzionalità della PEC.
L'affidatario deve altresì assicurare la gestione degli elenchi degli indirizzi di posta elettronica
certificata rendendone disponibile la consultazione alle pubbliche amministrazioni.
P a g i n a | 104
L'affidatario deve mantenere traccia delle operazioni svolte sulla casella elettronica certificata ed
adotta inoltre le opportune soluzioni tecniche organizzative che garantiscono la riservatezza, la
sicurezza e l'integrità nel tempo delle informazioni.
Recesso dal servizio.
In qualunque momento il cittadino può comunicare la sua volontà di recedere dal servizio di posta
elettronica certificata. La comunicazione è effettuata, previa autenticazione, tramite un'apposita
funzione del sito.
Il recesso comporta la cessazione del servizio e la conseguente cancellazione dagli elenchi
contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei cittadini entro ventiquattro ore
dall'avvenuta comunicazione del recesso.
In conseguenza del recesso, le comunicazioni tra il cittadino e la pubblica amministrazione si
realizzano secondo le procedure tradizionali.
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D.P.C.M. 22 LUGLIO 2011
Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, inserito dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
2010, n. 235, recante modificazioni al predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, a norma
dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Renato
Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al
predetto Ministro senza portafoglio, on. Renato Brunetta, è stato conferito l'incarico per la pubblica
amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni
del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al
Ministro senza portafoglio on. Renato Brunetta;
Rilevata la necessità di stabilire le modalità di attuazione della disposizione del citato articolo 5-
bis, comma 1, ai sensi della quale la presentazione di istanze, dichiarazione, dati e lo scambio di
informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche,
nonché la comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese
avvengono esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
fissandone i relativi termini;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di
informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche
avvengono esclusivamente in via telematica.
Art. 2
1. Le amministrazioni centrali provvedono alla completa informatizzazione delle comunicazioni di
cui all'articolo 1, comma 1, entro il 30 giugno 2013.
2. Ferme restando le procedure informatizzate già attive alla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, fino alla data di cui al comma 1,
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le comunicazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate tramite la posta elettronica certificata
di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni, di seguito Codice dell'amministrazione digitale.
3. Al fine di quanto previsto dal comma 1, le pubbliche amministrazioni centrali definiscono un
programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese fissando obiettivi intermedi
quantitativamente omogenei a cadenza almeno semestrale.
4. A ogni scadenza di cui al comma 3, è pubblicato sui siti istituzionali di ciascuna
amministrazione l'elenco dei procedimenti amministrativi relativamente ai quali le comunicazioni
di cui all'articolo 1, comma 1, sono svolte esclusivamente in via telematica, con l'indicazione della
data di decorrenza, comunque non superiore a sessanta giorni.
5. I programmi di cui al comma 3 e gli elenchi di cui al comma 4 e quelli delle procedure già
informatizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono comunicati a DigitPA per la
verifica dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3, del Codice
dell'amministrazione digitale e dal presente decreto. DigitPa può in ogni caso richiedere ulteriori
informazioni e gli atti necessari alle verifiche di cui al presente comma.
Art. 3
1. A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare
in forma cartacea le comunicazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale.
2. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di
comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica
certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice
dell'amministrazione digitale.
Art. 4
1. Le amministrazioni centrali gestiscono le comunicazioni di cui al presente decreto secondo
quanto previsto dal Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
dagli articoli 40-bis, 41 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale.
2. I casi in cui le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via
telematica devono essere sottoscritte con firma digitale sono individuati dal decreto di cui
all'articolo 65, comma 1-bis), del Codice dell'amministrazione digitale.
3. L'obbligo di utilizzare esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai
sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale e delle disposizioni attuative di
cui al presente decreto, si applica anche alla documentazione allegata alle medesime istanze e
dichiarazioni.
Art. 5
1. L'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, costituisce ipotesi di
responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. In ogni caso, l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni del presente decreto sono
rilevanti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter), del Codice dell'amministrazione digitale, ai fini
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della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei
dirigenti.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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D.L. 18-10-2012 N. 179 CONV. DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Art. 2 Anagrafe nazionale della popolazione residente
Testo in vigore dal 19.12.2012
1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). –
1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente
(ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice
nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228,recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e
all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge
27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di dati
è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di
cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani
residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il
graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino
alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i
dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro.
L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità
dei dati stessi.
3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione
residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al
sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati
anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo
svolgimento delle funzioni di competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la
certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni
inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati
anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e
agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR).
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei
dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché
dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della
popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche
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amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente
dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città,
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei
comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche
con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle
modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58;
b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e
regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII
del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si
intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti
o duplicazioni da parte degli stessi;
c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR,tra i quali il servizio di invio
telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il
sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.».
2. Alla lettera b) del comma 3-bis dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
parole: «indice nazionale delle anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale della
popolazione residente;».
3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini,
l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono inviati da parte della struttura sanitaria
e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute e d'intesa
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma.
4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dal comma 1, è adottato
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
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per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle
disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo.
6. Dopo l'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
«5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono
delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione
stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e
dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
7. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno
2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
Art. 4 Domicilio digitale del cittadino
Testo in vigore dal 19.12.2012
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). –
1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di
ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3,
un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 quale suo domicilio digitale.
2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-
ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici
servizi.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e
cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di
consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una
diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni
pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente
tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione
non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di
comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi
dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
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4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono
predispone le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma
digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini
stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali
documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di
conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia
analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico,
da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità
alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento
rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi
nei rapporti tra privati.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 5 Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei
professionisti
In vigore dal 19 dicembe 2012
1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-
legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso
alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o
all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare,
presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di
iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice
civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta
elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda
si intende non presentata.
3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). –
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di
informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in
modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
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il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC
costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle
imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza
necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui
all'articolo 68, comma 3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo
razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e
gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle
Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio
decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
le modalità di accesso e di aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i
collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC
relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi
disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine
di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 6 Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica
amministrazione e conservazione degli atti notarili
In vigore dal 19 dicembre 2012
1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale
responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità
disciplinare.»;
b) all'articolo 65, dopo il comma 1-bis), è inserito il seguente:
«1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a
seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere
a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.»;
c) all'articolo 65, comma 1, le parole: «le dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni presentate
per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici»;
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d) all'articolo 54, comma 2-ter, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» sono inserite le
seguenti: «e i gestori di servizi pubblici».
d-bis) il comma 1 dell'articolo 57-bis è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della
pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi
di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di
informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche
amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati".
2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto in fine il seguente:
«2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma
digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».
3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o
mediante scrittura privata.».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.
5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il
notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n.
89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale
del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del 1913 e
all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformità alle disposizioni degli
articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui
agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti
formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio
dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce
all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del
Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al
presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.
6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
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Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D.P.C.M. 27 SETTEMBRE 2012
Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta
elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive
modificazioni.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» (di
seguito «CAD»), e, in particolare, gli articoli 65, comma 1, lettera c-bis) e 71;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante «Riorganizzazione del Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n.
69»;
Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», con cui è stato
soppresso DigitPA, le cui funzioni sono state attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 - «Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 recante «Regole tecniche e
di sicurezza del sistema pubblico di connettività (SPC)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21
giugno 2008, n. 144;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 - «Regole tecniche
per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica
certificata.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, con il quale il Presidente
Filippo Patroni Griffi è stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011, con il quale al
predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 recante delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio, Presidente Filippo
Patroni Griffi, in materia di pubblica amministrazione e semplificazione, tra cui, in raccordo con il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo della società dell'informazione, prof.
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Francesco Profumo, le funzioni in materia di disciplina delle innovazioni connesse all'uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi
sistemi informatici e di telecomunicazione, nonché di adeguamento, per amministrazioni ed enti
pubblici, della normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure in ragione dell'uso
delle predette tecnologie;
Acquisito il parere tecnico di DigitPA;
Sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317 e
modificata dal decreto Legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Gestore: il soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 68 del 2005, che eroga il servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del
CAD;
b) Titolare: il soggetto di cui all'art. 1, comma 1, lettera t), del decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 che fruisce del servizio di cui all'art. 65, comma
1, lettera c-bis), del CAD attraverso la casella di cui alla lettera k);
c) CIE: la Carta d'Identità Elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del CAD;
d) CNS: la Carta Nazionale dei Servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del CAD;
e) Token crittografico: dispositivo elettronico portatile per la generazione di password
monouso;
f) password monouso: password utilizzabile una sola volta, costruita secondo opportuni
algoritmi, che puo' essere conosciuta dall'utente in diversi modi, anche attraverso un canale
di comunicazione diverso da quello in uso per l'utilizzo del servizio;
g) SAML: Security Assertion Markup Language definito dall'OASIS Security Services Technical
Committee (SSTC) nella versione 2.0;
h) Identità digitale: è la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra una
persona fisica ed i suoi dati d'identità;
i) Identity provider: entità abilitata a creare, gestire e mantenere informazioni sull'identità
digitale di soggetti che operano telematicamente, allo scopo di fornire supporto alla loro
P a g i n a | 116
identificazione informatica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera u-ter) del CAD, finalizzata alla
fruizione di servizi erogati in rete;
j) servizio PEC-ID: il servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del CAD;
k) casella PEC-ID: la casella PEC rilasciata dal Gestore al Titolare, identificato con le modalità di
cui al presente decreto;
l) Busta di Trasporto: il messaggio di cui all'art. 1, comma 1, lettera p) del decreto del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005;
m) casella PEC: la casella di cui all'art. 1, comma 1, lettera z) del decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalità
1. Il presente decreto definisce le regole tecniche di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD
relative alle modalità di identificazione del Titolare della casella PEC- ID valide per la
presentazione, in via telematica, di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.
2. Nei casi in cui l'amministrazione destinataria dell'istanza o della dichiarazione aderisca al
Sistema Pubblico di Connettività (di seguito: «SPC»), si applicano, in quanto compatibili con il
presente decreto, le relative regole tecniche di cui agli articoli 72 e seguenti del CAD, nonché le
relative regole di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008.
Art. 3
Ambito soggettivo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:
a) al Gestore;
b) al Titolare;
c) alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni.
Art. 4
Obblighi relativi ai Gestori
1. Il soggetto iscritto nell'elenco pubblico di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 68 del 2005 che intenda erogare il servizio PEC-ID si uniforma alle regole tecniche
contenute nel presente decreto ed opera in qualità di Identity Provider per i Titolari delle caselle
dallo stesso gestite.
2. L'Agenzia per l'Italia digitale gestisce, nell'ambito delle infrastrutture nazionali condivise del
SPC, il Registro delle Identity Provider. A tale scopo, l'Agenzia per l'Italia digitale puo' utilizzare
P a g i n a | 117
altri registri, da esso gestiti, che, forniscono un'analoga funzionalità. L'iscrizione nel Registro
avviene secondo le modalità previste per il SPC dalla Commissione di cui all'art. 79 del CAD .
3. Le caratteristiche, i requisiti e le procedure tecnico-organizzative previsti per gli Identity
Provider sono stabiliti dall'Agenzia per l'Italia digitale con apposita delibera.
4. Il Gestore aggiorna il manuale operativo di cui all'art. 23 del decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, istituendo una specifica sezione contenente le
procedure per l'identificazione dei Titolari nel rispetto delle presenti regole tecniche, nonché
un'ulteriore sezione per le operazioni di gestione delle caselle PEC-ID.
Art. 5
Modalità di identificazione dei Titolari di caselle PEC-ID
1. Le operazioni di identificazione del Titolare sono curate dal Gestore nell'ambito delle attività e
delle funzioni per la registrazione di cui all'art. 21, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.
2. L'identificazione di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD avviene, in occasione di ogni
attribuzione di credenziali di accesso, in uno dei seguenti modi:
a) mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al servizio di cui all'art. 65, comma 1,
lettera c-bis) del CAD ed esibizione al Gestore, da parte del Titolare, di un valido documento
d'identità e del codice fiscale;
b) tramite la compilazione del modulo di adesione disponibile in rete, previa identificazione
informatica tramite CIE o CNS;
c) mediante la sottoscrizione con firma digitale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del CAD, del
modulo di adesione al servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD;
d) a mezzo di apparecchiature che utilizzino necessariamente una SIM/USIM dotate di codici
PIN/PUK o loro evoluzioni tecnologiche rilasciate previa identificazione del titolare delle
medesime nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Il Gestore verifica la corrispondenza dei dati forniti dal Titolare con le generalità indicate nel
documento d'identità o associate alla SIM/USIM e conserva la relativa documentazione per il
periodo di durata del servizio PEC-ID e per un periodo pari a ventiquattro mesi successivi alla
cessazione del servizio PEC_ID.
4. Nel modulo di adesione al servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD il Titolare
manifesta l'eventuale assenso di cui all'art. 6 del CAD.
Art. 6
Identificazione
1. Ai fini dell'identificazione per l'accesso al servizio PEC-ID, il Gestore predispone una delle
seguenti modalità:
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a) identificazione tramite Certificato di autenticazione della CNS;
b) identificazione tramite Certificato di autenticazione della CIE;
c) identificazione tramite credenziali di accesso basate su identificativo-utente, parola d'ordine
(password) e parola d'ordine temporanea (one time password) trasmessa attraverso sistemi
di telefonia mobile;
d) identificazione tramite credenziali di accesso basate su identificativo-utente, parola d'ordine
(password) e parola d'ordine temporanea (one time password) generata dal token
crittografico rilasciato dal Gestore medesimo.
Art. 7
Modalità di attestazione dell'identità del Titolare
1. Ai fini del presente decreto l'identità del Titolare viene rappresentata attraverso il Codice fiscale
dello stesso.
2. Il Gestore attesta l'identità di cui al comma 1 attraverso un'asserzione di autenticazione,
conforme allo standard SAML, inserita in un apposito allegato alla busta di trasporto.
3. Il nome dell'allegato di cui al comma 2 corrisponde al Codice fiscale di cui al comma 1.
Art. 8
Divieto di riassegnazione di indirizzo PEC-ID
1. L'indirizzo di una casella PEC -ID è assegnato in via esclusiva al Titolare.
Art. 9
Blocco della casella di PEC-ID
1. L'accesso alla casella di PEC-ID è bloccato dal Gestore su richiesta del Titolare secondo le
modalità indicate nel Manuale operativo di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 2 novembre 2005.
2. Il Gestore conserva un registro di tutte le operazioni di blocco effettuate per un periodo non
inferiore a sessanta mesi.
Art. 10
Estensione del servizio PEC-ID a caselle PEC
1. Il Gestore estende il servizio PEC-ID alla casella PEC già assegnata al Titolare che ne faccia
esplicita richiesta. In tal caso, il richiedente è identificato secondo le modalità previste dall'art. 5,
comma 2, e allo stesso viene rilasciata una tipologia delle credenziali d'accesso al servizio ai sensi
dell'art. 6.
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Art. 11
Vigilanza
1. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge funzioni di vigilanza e controllo, di cui all'art. 14, comma
13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, sull'attività esercitata dai Gestori ai
sensi del presente decreto.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2012
p. il Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Patroni Griffi
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Profumo
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 9, foglio n. 318
P a g i n a | 120
PUBBLICAZIONE DATI SU WEB E ALBO ON LINE
LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI ENTI LOCALI”(Roma 19 aprile 2007)
1. Premessa
Diversi cittadini e amministrazioni si sono rivolti a questa Autorità prospettando alcune
problematiche relative alle modalità con le quali gli enti locali danno pubblicità alla propria attività
istituzionale, anche di vigilanza e controllo, in rapporto alla protezione dei dati personali contenuti
in atti e documenti resi accessibili ai cittadini. Considerato anche il rilevante numero di tali
interessati il Garante ravvisa l’esigenza di adottare le presenti linee guida, suscettibili di periodico
aggiornamento e nelle quali si tiene conto di precedenti decisioni dell’Autorità.
In questa sede vengono prese in specifica considerazione solo questioni riguardanti la
pubblicazione e diffusione di atti e documenti tenendo presente che, accanto alle forme di
pubblicità scelte dagli enti locali o imposte per legge, restano vigenti gli obblighi per i medesimi
enti di attuare la disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sul distinto diritto
di accesso ai dati personali, che sono stati oggetto di numerosi provvedimenti del Garante.
2. Protezione dati e trasparenza: considerazioni generali
La necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto
al trattamento dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice) non ostacola una piena trasparenza
dell’attività amministrativa. Tale tutela non preclude la valorizzazione delle attività di
comunicazione istituzionale e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, favorite
dall’impiego di nuove tecnologie che sono già utilizzate nell’ambito di proficue esperienze avviate
nell’e-government e nelle reti civiche. Tuttavia, la presenza di dati personali negli atti e nei
documenti conoscibili o diffusi dagli enti locali richiede, da parte di questi ultimi, alcune doverose
valutazioni affinché siano rispettati i diritti degli interessati. In presenza di taluni dati personali o
di determinate forme di diffusione vanno inoltre individuate specifiche soluzioni e modalità per
attuare la trasparenza in modo ponderato e secondo correttezza.
3. Princìpi generali relativi al trattamento dati da parte degli enti locali
Gli enti locali, in quanto soggetti pubblici, possono trattare dati di carattere personale anche
sensibile e giudiziario solo per svolgere le rispettive funzioni istituzionali (art. 18, comma 2, del
Codice). Oltre alle garanzie previste dal Codice e da altre disposizioni normative in materia di
protezione dei dati, l’ente locale deve osservare i presupposti e i limiti previsti da ogni altra
disposizione di legge o di regolamento che rilevi ai fini del trattamento (art. 18, comma 3, del
Codice). Gli enti locali devono astenersi dal richiedere il consenso al trattamento dei dati da parte
degli interessati (art. 18, comma 4, del Codice). Il consenso è infatti richiesto solo nei riguardi di
soggetti privati ed enti pubblici economici, nonché in ambito sanitario (rispetto ad organismi
sanitari pubblici ed esercenti le professioni sanitarie: artt. 18, comma 4, 23, 76 e ss. del Codice). La
pubblicazione e la divulgazione di atti e documenti determinano una “diffusione” di dati
personali, comportando la conoscenza di dati da parte di un numero indeterminato di cittadini.
L’interferenza nella sfera personale degli interessati che ne consegue è legittima, solo se la
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diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento (artt. 4, comma 1, lett. m), e 19,
comma 3, del Codice). Prima di intraprendere un’attività che comporta una diffusione di dati
personali, l’ente locale deve valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere
perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati
identificativi adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è
necessario: lo impone il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta
configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo
l’utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice). Se questa valutazione preliminare porta a
constatare che gli atti e i documenti resi conoscibili o pubblici devono contenere dati di carattere
personale, l’ente deve rispettare anche l’ulteriore principio di proporzionalità:
i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli devono essere infatti
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice).
L’ente può trovarsi di fronte all’interrogativo se pubblicare e diffondere anche dati sensibili o
giudiziari. La loro particolare delicatezza ne rende lecita la diffusione solo se: è realmente
indispensabile (artt. 3, 4, comma 1, lett. d) ed e), 22, commi 3, 8 e 9, del Codice); l’ente ha adottato il
regolamento in materia previsto dal Codice su parere conforme del Garante (artt. 20, comma 2, 21,
comma 2 e 181, comma 1, lett. a)). L’ente, salvi casi del tutto particolari che può rappresentare al
Garante, non deve rivolgere specifiche richieste di parere a questa Autorità qualora abbia
utilizzato, per il proprio regolamento, gli schemi tipo su cui il Garante ha espresso parere
favorevole, predisposti per i comuni, le comunità montane e le province, rispettivamente
dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), dall’Unione nazionale comuni comunità
enti montani (Uncem) e dall’Unione delle province d’Italia (Upi). Possono avvalersi di tali schemi
tipo anche altri enti locali (ad es. unioni di comuni, comunità isolane o di arcipelago), in relazione
alle finalità di rilevante interesse pubblico che essi perseguono nei limiti di legge, direttamente o
per conto di amministrazioni di riferimento.
4. Forme di pubblicità dei dati personali contenuti in atti e provvedimenti
“Pubblicità”, “accessibilità” e “diffusione” non esprimono sempre un’identica situazione. Le forme
da osservare per rendere accessibili e per divulgare atti e documenti possono variare a seconda dei
casi e comportare quindi modalità e ambiti di conoscenza di tipo differente; conseguentemente,
possono rendere necessario o opportuno predisporre accorgimenti di tipo diverso per rispettare i
diritti degli interessati. Per i comuni e le province è prevista per legge una modalità specifica per
pubblicare atti e documenti, fermi restando i diritti di accesso a dati personali e a documenti
amministrativi. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono infatti pubblici, ad
eccezione di quelli che siano considerati “riservati” per espressa indicazione di legge, oppure per
effetto di una dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione
poiché la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese
(art. 10 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”) .
Spetta all’amministrazione interessata disciplinare il rilascio di questa dichiarazione, sulla base di
un apposito regolamento che deve anche dettare norme necessarie per assicurare ai cittadini, tra
l’altro, il diritto “di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione”
(art. 10 d.lgs. n. 267/2000 citato).
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5. Impiego di tecniche informatiche e telematiche
In questo quadro, l’ente locale deve prevedere le diverse forme di accessibilità ad atti e documenti
evitando, per quanto possibile, di applicare modalità indifferenziate che non tengano conto delle
finalità sottostanti alla trasparenza, nonché delle diverse situazioni personali. Mentre alcuni
documenti possono essere forniti agevolmente ai cittadini solo a richiesta, altri possono essere
pubblicati, anche in rete, integralmente o per estratto. Con un approccio equilibrato e meditato,
l’ente locale dovrebbe fare, opportunamente, largo uso di nuove tecnologie che facilitino la
conoscenza da parte dei cittadini, tenuto conto anche del diritto all’utilizzo nei loro confronti delle
tecnologie telematiche (art. 3 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”). A parte quanto eventualmente previsto sul piano normativo per specifiche categorie di
atti, il regolamento dell’ente locale può valorizzare l’utilizzo di reti civiche e telematiche per
mettere a disposizione dei cittadini atti e documenti contenenti dati personali e che attengano, ad
esempio, a concorsi o a selezioni pubbliche. Laddove la finalità da perseguire riguardi
prevalentemente solo una o alcune categorie di persone, andrebbero previste forme di accesso in
rete selezionato, attribuendo agli interessati una chiave personale (username e password; n. di
protocollo o altri estremi identificativi di una pratica forniti dall’ente agli aventi diritto). Ad
esempio, la pubblicità tramite siti web su talune procedure concorsuali può essere perseguita
divulgando integralmente alcuni atti (ad es., deliberazioni che indicono concorsi o approvano
graduatorie), indicando invece in sezioni dei siti ad accesso selezionato alcuni dettagli conoscibili
da interessati e controinteressati (elaborati, verbali, valutazioni, documentazione personale
comprovante titoli). Accorgimenti analoghi andrebbero previsti, a seconda dei casi, con riferimento
alle graduatorie relative al riconoscimento di autorizzazioni, agevolazioni, benefici ed iniziative a
vantaggio di categorie di cittadini (es., procedure per ammettere minori ad asili nido, per
assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica, per valutare domande di mobilità o rilasciare
autorizzazioni e concessioni edilizie). In questi casi occorre evitare, nuovamente, di considerare la
protezione dei dati come un ostacolo alla trasparenza, prevenendo al tempo stesso la superflua e
ingiustificata diffusione indifferenziata di specifiche informazioni e dettagli ininfluenti (che
restano conoscibili, in base alla legge, dai soli soggetti legittimati nel caso concreto).
6. Pubblicità assicurata mediante affissione all’albo pretorio
Nell’articolare in modo equilibrato le diverse situazioni prima sintetizzate, l’ente locale deve anche
tenere presente che, per assicurare determinati effetti dichiarativi, il predetto Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali prevede che la pubblicazione di tutte le deliberazioni del
comune e della provincia debba avvenire non in rete, ma mediante materiale affissione all’albo
pretorio nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni di legge (art. 124 d.lgs. n. 267/2000). La pubblicazione delle deliberazioni nell’albo
pretorio è quindi lecita e non contrasta, per ciò stesso, con la protezione dei dati personali,
sempreché sia effettuata osservando gli accorgimenti di seguito indicati. Peraltro, questa forma di
pubblicazione obbligatoria non autorizza, di per sé, a trasporre tutte le deliberazioni così
pubblicate in una sezione del sito Internet dell’ente liberamente consultabile. Al tempo stesso, la
previsione normativa in questione non preclude neanche all’ente di riprodurre in rete alcuni dei
predetti documenti, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai richiamati princìpi e
limiti. É ovviamente consentita la diffusione in Internet di un avviso che indichi il periodo durante
il quale determinati documenti sono consultabili presso l’albo pretorio. Riguardo alla diretta
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indicazione di dati personali nelle deliberazioni da pubblicare presso l’albo pretorio, va rispettato
il richiamato principio di pertinenza e non eccedenza (o, se i dati sono sensibili o giudiziari, di
indispensabilità) rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti.
Si pensi, ad esempio, al dettaglio di dati che possono essere indicati nella redazione di verbali e di
resoconti dell’attività degli organi collegiali o assembleari, in rapporto al fine di rispettare il
principio di pubblicità dell’attività istituzionale.
La circostanza secondo la quale tutte le deliberazioni sono pubblicate deve indurre
l’amministrazione comunale a valutare con estrema attenzione le stesse tecniche di redazione delle
deliberazioni e dei loro allegati. Ciò, soprattutto quando vengono in considerazione informazioni
sensibili (si pensi ad esempio agli atti adottati nel quadro dell’attività di assistenza e beneficenza,
che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a
situazioni di particolare disagio). Può risultare ad esempio utile menzionare tali dati solo negli atti
a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da
interessati e controinteressati), come pure menzionare delicate situazioni di disagio personale solo
sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici. Occorre, poi,
una specifica valutazione per selezionare le informazioni sensibili o a carattere giudiziario che
possono essere diffuse. Resta salvo il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute
degli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, e 68, comma 3, del Codice): è il caso, ad esempio,
dell’indicazione di specifici elementi identificativi dello stato di diversamente abile.
7. Materiale a stampa, pubblicazioni e volumi anche per scopi storici
Oltre alle norme in materia di comunicazione istituzionale, agli enti locali sono applicabili anche le
disposizioni del Codice che riguardano i trattamenti di dati personali finalizzati alla pubblicazione
o alla diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero. É parimenti
applicabile il codice di deontologia per l’attività giornalistica (art. 136, comma 1, lett. c); Provv. del
29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, allegato A.1 al Codice). Si pensi al caso in cui gli enti
locali pubblichino riviste e notiziari anche telematici a sfondo giornalistico o intendano riprodurre
all’interno di volumi editi da loro stessi informazioni riferite a particolari eventi verificatisi sul
proprio territorio. In tali casi può essere valutata l’opportunità di utilizzare a fini di pubblicazione
anche dati personali che sono stati oggetto di autorizzazioni e di deliberazioni già rese conoscibili a
chiunque tramite il locale albo pretorio. Una distinta possibilità di divulgare dati personali può
derivare dall’intento dell’ente locale di intraprendere un’attività di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato. Questa finalità di tipo storico è oggetto di
specifiche disposizioni e garanzie contenute anche in un apposito codice di deontologia e di buona
condotta che riguarda, altresì, la consultazione degli archivi storici di enti pubblici, allegato al
Codice.
8. Casi specifici che possono essere menzionati nel regolamento locale
Nell’ambito del regolamento che deve assicurare il diritto dei cittadini all’accesso alle informazioni
di cui è in possesso l’amministrazione (art. 10 d.lg. n. 267/2000 cit.), l’ente locale dovrebbe cogliere
l’occasione per definire organicamente la propria politica in tema di trasparenza, in rapporto alle
diverse procedure amministrative, alle distinte esigenze di trasparenza da perseguire e al genere di
mezzi di diffusione utilizzati, anche in Internet. Tale regolamento non può rendere inefficaci
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eventuali limiti, cautele e modalità previsti da norme di settore, quali quelle che regolano la
conoscibilità di atti e documenti concernenti:
a) gli atti anagrafici. Mentre i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia sono
rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, gli elenchi degli
iscritti nella anagrafe della popolazione residente sono rilasciati solo ad amministrazioni
pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (artt. 33 e
34 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente”);
b) gli estratti degli atti dello stato civile. Anche tali certificazioni sono rilasciate per riassunto, o
per copia integrale, , soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e
qualora il rilascio non sia vietato dalla legge (artt. 106 e ss. d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,
recante il "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127");
c) le pubblicazioni matrimoniali. Tali atti devono restare infatti affissi solo presso la porta della
casa comunale, almeno per otto giorni (artt. 55 e ss. d.P.R n. 396/2000 citato);
d) l'organizzazione degli uffici. L'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e
l'organizzazione di ciascuna unità, corredati dai nominativi dei dirigenti responsabili,
nonché l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, devono essere
riportati necessariamente "nei siti delle pubbliche amministrazioni" (art. 54 d.lg. 7 marzo
2005, n. 82);
e) dati reddituali
Gli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, o
che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, sono depositati per la durata di un
anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, presso i comuni interessati;
l'amministrazione finanziaria stabilisce annualmente con apposito decreto i termini e le
modalità per la loro formazione (art. 69 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante
"Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"); con il decreto
del 29 settembre 2004 il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha previsto, in relazione ai
redditi del 2001 e 2002, che gli elenchi nominativi dei soggetti che hanno presentato la
dichiarazione ai fini Irpef contengano cognome, nome e data di nascita; categoria di reddito;
attività esercitata (se trattasi di soggetto esercente imprese commerciali, arti e professioni);
f) retribuzioni, compensi ed emolumenti.
I compensi e le retribuzioni degli amministratori delle società partecipate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6,
del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei consulenti, membri di commissioni e di collegi e
dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a
prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa devono essere resi noti attraverso la
pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato (art. 1, comma
593, l. 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007));
g) autorizzazioni e concessioni edilizie
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Il rilascio del permesso di costruire; i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati
abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle
relative ordinanze di sospensione; i provvedimenti di sospensione dei lavori e di
annullamento del permesso di costruire sono resi noti al pubblico mediante affissione all'albo
pretorio del comune (artt. 20, comma 7, 31, comma 7, e 39 comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia").
9. La diffusione di dati personali su Internet tramite pagina web
In termini generali, le disposizioni ed i princìpi sopra richiamati si applicano in relazione a tutte le
modalità tecniche utilizzate per divulgare i dati personali.
Rispetto alla diffusione in rete, i dati delle pubbliche amministrazioni vanno resi disponibili e
accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione alle condizioni fissate dall'ordinamento
(artt. 50 e ss. d.lg. n. 82/2005 citato). Occorre pertanto verificare, caso per caso, il quadro normativo
di riferimento relativo allo specifico regime di pubblicità dei singoli documenti.
Alcune disposizioni di legge o di regolamento dispongono la necessaria messa a disposizione di
determinati atti e documenti sul sito web dell'ente locale.
Ad esempio, l'ente locale è soggetto ai predetti obblighi di rendere noti, attraverso il proprio sito
web, l'organigramma degli uffici corredato dal nominativo dei dirigenti responsabili, nonché il
nominativo e l'ammontare della retribuzione dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art.
19, comma 6, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, dei consulenti, e dei titolari di incarichi corrisposti
(art. 54 d.lg. n. 82/2005 citato; art. 1, comma 593, l. n. 296/2006 citato).
La diffusione in Internet di dati personali pone specifiche valutazioni in rapporto ai diritti degli
interessati. I dati così messi a disposizione di un numero indefinito di persone sono consultabili da
molteplici luoghi e in qualsiasi momento. Il loro "carattere ubiquitario" è valorizzato dal crescente
accesso ad Internet. Attraverso i motori interni ed esterni di ricerca può essere ricostruito
unitariamente un numero ingente di dati riferiti a soggetti individuati, più o meno aggiornati e di
natura differente. (14)
Decorsi determinati periodi di tempo, la diffusione tramite siti web di tali dati può comportare un
sacrificio sproporzionato dei diritti degli interessati specie se si tratta di provvedimenti risalenti
nel tempo e che hanno raggiunto le loro finalità. L'ente locale, oltre ad assicurare l'esattezza,
l'aggiornamento e la pertinenza e non eccedenza dei dati, deve garantire il rispetto del diritto
all'oblìo dell'interessato una volta perseguite le finalità poste alla base del trattamento (art. 11,
comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice).
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Nel rispetto di eventuali (e, allo stato, rare) disposizioni di legge o di regolamento che impongano
specificamente la messa a disposizione su Internet di dati personali per puntuali periodi, l'ente può
trovarsi di fronte all'esigenza di stabilire in via amministrativa per quali congrui periodi di tempo
mantenere in rete documenti contenenti dati personali. In tal caso l'ente, dopo aver valutato se è
giustificato includere i documenti diffusi in eventuali sezioni del sito che li rendano direttamente
individuabili in rete a partire anche da motori di ricerca esterni al sito stesso, deve individuare –
opportunamente, con regolamento- periodi di tempo congrui rispetto alle finalità perseguite.
Decorsi tali periodi, determinati documenti o sezioni del sito dovrebbero rimanere in rete, ma
essere consultabili solo a partire dal sito stesso.
10. Altri casi particolari
A garanzia degli interessati si rendono necessari particolari accorgimenti in determinate situazioni
che comportano specifiche esigenze di trasparenza dell’attività amministrativa locale.
10.1. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
Gli enti locali sono tenuti ad istituire l’albo dei soggetti (ivi comprese le persone fisiche) cui
sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica,
favorendo accesso e pubblicità, anche per via telematica (artt. 1 e 2 d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118,
recante il “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la
disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell’articolo
20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”).
Tale disposizione costituisce un presupposto idoneo per diffondere in modo proporzionato dati
di carattere personale (art. 19, comma 3, del Codice). É quindi lecito favorire l’ampia
conoscibilità di dati personali necessari per attuare il principio di pubblicità e trasparenza
dell’attività amministrativa pubblicando dati (quali i nominativi dei beneficiari e la relativa data
di nascita) unitamente all’indicazione della normativa che autorizza l’erogazione (art. 1, comma
2, d.p.r. n. 118/2000 citato).
Resta ferma l’esigenza di non diffondere ulteriori dettagli eccedenti, a seconda dei casi, rispetto
alle finalità perseguite (quali, ad esempio, indirizzi, codici fiscali, coordinate bancarie,
ripartizioni di assegnatari secondo le fasce dell’Isee-indicatore della situazione economica
equivalente (d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, recante “Definizioni di criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell’articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”).
Analoga considerazione va formulata con riferimento a dati personali la cui diffusione possa
creare imbarazzo, disagio o esporre l’interessato a conseguenze indesiderate (ad es., indicando
fuori dei casi previsti analitiche situazioni reddituali o particolari condizioni di bisogno o
peculiari situazioni abitative), specie in riferimento a fasce deboli della popolazione (minori di
età, anziani, soggetti inseriti in programmi di recupero e di reinserimento sociale).
Nei limiti già illustrati, specie per ciò che riguarda il divieto di diffondere dati sulla salute, gli
enti locali possono trattare lecitamente anche dati sensibili e giudiziari indispensabili per
applicare la disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni e di altri emolumenti ed abilitazioni, individuati nei citati
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schemi tipo di regolamento (art. 68 del Codice; schede n. 20 per i comuni e n. 8 per le province
degli schemi tipo di regolamento citati).
10.2. Procedure concorsuali e graduatorie
Nel quadro delle attività delle pubbliche amministrazioni, è prevista la diffusione di esiti
concorsuali. In particolare, le graduatorie dei vincitori di concorsi per accedere agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni locali sono pubblicate nell’albo pretorio del relativo ente (art.
15 d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, recante il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”). Tale operazione, nel caso di graduatorie
selettive degli enti locali, trova fondamento nella disposizione di cui al citato art. 10 del d.lgs. n.
267/2000.
Indipendentemente dalla forma di diffusione adottata, è necessario richiamare nuovamente
l’obbligo di rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati,
risultando divulgabili solo i dati strettamente necessari per rendere conoscibile l’esito o la
graduatoria di un concorso o di una selezione.
10.2.1. Concorsi pubblici
Sulla base degli elementi acquisiti in base alle segnalazioni e ai quesiti pervenuti, non risulta
lecito, negli atti delle graduatorie concorsuali da pubblicare, inserire dati superflui quali recapiti
di telefonia fissa o mobile, titoli di studio, codice fiscale.
Vanno pubblicati solo i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto
espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel
bando di concorso, in particolare elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di
prove intermedie; elenchi di ammessi a prove orali; punteggi riferiti a singoli argomenti di
esame; punteggi totali ottenuti.
10.2.2. Asili nido
Le amministrazioni locali devono selezionare con particolare attenzione i dati personali da
includere nelle deliberazioni diffuse contenenti le graduatorie per ammettere minori agli asili
nido, verificando quali tra le informazioni sulla cui base sono stati attribuiti singoli punteggi
debbano essere necessariamente inserite anche nell’atto deliberativo.
La graduatoria da affiggere all’albo pretorio deve essere parimenti priva dei dati non necessari
ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa
tramite la relativa pubblicazione (condizione reddituale del nucleo familiare; ripartizione dei
richiedenti secondo le fasce dell’Isee; indirizzi, domicili o residenze del minore), nonché di dati
idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 22, comma 8, del Codice).
Non risulta inoltre lecito diffondere indifferenziatamente i punteggi parziali attribuiti a ciascun
richiedente sulla base della documentazione presentata, laddove gli stessi siano idonei a
rivelare informazioni particolarmente delicate per la dignità e la riservatezza dell’interessato. Ci
si riferisce in particolare ai punteggi parziali conferiti in base alle specifiche condizioni
soggettive ed oggettive del minore (ad esempio in affidamento familiare) e del suo nucleo
familiare (posizione lavorativa dei genitori, presenza di persone diversamente abili), anche alla
luce del richiamato divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute.
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10.2.3. Alienazione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata
Analoghe valutazioni in termini di pertinenza e non eccedenza devono essere effettuate
dall’ente locale in relazione alla diffusione di graduatorie riguardanti l’assegnazione degli
alloggi di edilizia agevolata, le quali sono predisposte sulla base di punteggi e di criteri di
priorità prescritti nei bandi di concorso e direttamente correlati a particolari situazioni di
disagio degli interessati.
Sulla base degli elementi acquisiti in base alle segnalazioni e ai quesiti pervenuti non risulta
lecito diffondere indifferenziamente tutti i presupposti oggettivi e soggettivi che hanno
determinato l’assegnazione degli alloggi di edilizia agevolata e riguardanti sia il richiedente, sia
le persone appartenenti al medesimo nucleo familiare. Si pensi, ad esempio, a specifiche
informazioni sullo stato di salute o condizione reddituale, a situazioni di grave disagio abitativo
sofferte, alla presenza nel nucleo familiare di anziani o di persone diversamente abili, alla
condizione di gestante o di genitore solo con figli minori a carico, alla situazione lavorativa del
richiedente, all’indicazione del codice fiscale, alla fascia Isee di appartenenza.
La relativa graduatoria, oltre ai nominativi degli assegnatari corredati dalle informazioni
necessarie a renderli identificabili (data di nascita, punteggio finale per l’assegnazione), non
deve quindi contenere ulteriori dati personali contrastanti con il richiamato principio di
pertinenza e non eccedenza, fermo restando il divieto di pubblicare dati idonei a rivelare lo st
10.2.4. Graduatorie delle domande di mobilità
Nell’ambito delle procedure di trasferimento tra amministrazioni pubbliche, gli interessati
possono fruire di benefici e titoli di preferenza attribuiti in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
(recante la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”).
Generiche esigenze di pubblicità connesse alla trasparenza della relativa procedura non
possono in alcun caso consentire di derogare allo specifico divieto di diffusione dei dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8, del Codice).
Alla luce delle segnalazioni e dei quesiti pervenuti, va rilevato che le graduatorie da pubblicare
non devono riportare, accanto ai nominativi dei soggetti che hanno presentato domanda di
trasferimento, riferimenti riguardanti condizioni di salute che, nella varia casistica esistente,
potrebbero giustificare una precedenza degli interessati.
Applicate alle persone diversamente abili, tali cautele rafforzano il principio del rispetto della
dignità delle persone interessate, garantito dall’art. 2 del Codice e dall’art. 1 della citata l. n.
104/1992.
11. Altri adempimenti da rispettare
Gli enti locali titolari di trattamenti di dati personali restano infine tenuti a rispettare gli obblighi di
trasparenza e di sicurezza che attengono:
a) alla predisposizione di adeguate informative sul trattamento dei dati da fornire ai relativi
interessati (art. 13 del Codice);
b) alle necessarie misure anche minime volte ad assicurare l’integrità di dati e sistemi (artt. 31-36 e
Allegato B recante il “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza” del Codice).
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LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CONTENUTI ANCHE IN
ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EFFETTUATO DA SOGGETTI PUBBLICI PER FINALITÀ
DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE SUL WEB (DELIBERAZIONE N. 088 DEL 2 MARZO 2011)
1. Ambito di applicazione
L'attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione è
caratterizzato da numerose iniziative, anche legislative, volte a migliorare l'efficienza e la qualità
delle prestazioni e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante l'incremento dell'utilizzo delle
tecnologie informatiche e telematiche.
Le recenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, e di
consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a
disposizione delle relative informazioni da realizzare con modalità di divulgazione e ambiti di
conoscenza di tipo differente, comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione
oppure di diffusione di dati personali.
La disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la diffusione
delle informazioni personali in maniera tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle
modalità tecniche utilizzate; ciò, sia nei casi in cui i dati personali siano resi noti mediante una
pubblicazione cartacea, sia laddove tali informazioni siano messe a disposizione on line tramite
una pagina web.
Le presenti "Linee guida" hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure
e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad
applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative
vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per
finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su
iniziativa di singoli soggetti.
1.1. Riscontro all'interessato in caso di accesso ai propri dati personali: non applicabilità delle
presenti linee guida
Non sono presi in considerazione in questo provvedimento i casi in cui i soggetti pubblici sono
destinatari di istanze di accesso ai dati personali, in quanto il dare conoscenza all'interessato
delle proprie informazioni in possesso dell'amministrazione non configura un'operazione di
comunicazione (artt. 4, comma 1, lett. l) e 7 del Codice).
2. Premessa
I soggetti pubblici possono utilizzare informazioni personali per lo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che preveda
espressamente il trattamento di dati personali e non devono richiedere il consenso dell'interessato
(artt. 18, commi 2 e 4, 19, comma 1, del Codice).
2.1. Pubblicazione di dati personali anche contenuti in atti e documenti amministrativi
In relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione di dati personali, le pubbliche
amministrazioni, nel mettere a disposizione, sui propri siti istituzionali, atti e documenti
contenenti dati personali (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), devono
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preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità
(artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice), fermo restando comunque il
generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati
(artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice).
Quando una norma di legge o di regolamento lo disponga espressamente, l'amministrazione è
tenuta a comunicare e diffondere anche il contenuto parziale o integrale degli atti o dei
documenti o le informazioni che da essi si possono trarre.
2.2. Pubblicazione di informazioni personali
Le amministrazioni possono pubblicare sul proprio sito web informazioni che contengono dati
personali, eventualmente anche tratti da atti e documenti amministrativi, qualora tale
divulgazione, che deve essere sempre sorretta da una puntuale motivazione, costituisca
un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate
all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti, e riguardi informazioni utili ai
destinatari(3) dell'attività o dei servizi prestati dall'amministrazione, fermo restando che non
possono essere comunicate o diffuse informazioni riferite agli utenti se non nei casi in cui
questo è esplicitamente previsto da una legge o da un regolamento.
Resta fermo che la pubblicazione di dati personali aventi natura sensibile è consentita solo se
autorizzata da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le
operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite ovvero qualora tale
operazione sia identificata nel regolamento che l'amministrazione è tenuta ad adottare, previo
parere conforme del Garante (art. 20, commi 1 e 2, del Codice).
2.3. Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di
trasparenza delle pubbliche amministrazioni
Le amministrazioni possono, infine, disporre la pubblicazione sul proprio sito web di
informazioni personali, qualora tale divulgazione sia riconducibile all'attuazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che ciascuna amministrazione è tenuta ad
adottare, anche sulla base delle "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità", adottate il 14 ottobre 2010 dalla Commissione indipendente per
la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit).
In tale quadro gli stessi Programmi triennali delle amministrazioni dovranno contenere
un'adeguata motivazione circa l'esigenza sottesa alla scelta di pubblicazione dei dati.
2.4. Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato
Nell'ambito dei rapporti intercorrenti con l'amministrazione pubblica, gli interessati possono
formulare specifiche richieste volte a ottenere che taluni propri dati personali siano pubblicati
sul sito istituzionale dell'amministrazione.
Tali richieste possono riguardare informazioni personali che sono già nella disponibilità
dell'amministrazione in quanto acquisite per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali,
ovvero che possono essere conferite facoltativamente dall'interessato allo specifico scopo di
consentirne la diffusione (art. 13, comma 1, lett. b) del Codice).
P a g i n a | 132
E' facoltà dell'amministrazione valutare se prendere in esame tali richieste di pubblicazione che
comunque potranno essere accolte solo all'esito di un'attenta verifica con cui si accerti che tale
operazione sia compatibile con lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che i dati
oggetto di diffusione on line risultino pertinenti e non eccedenti(6) rispetto alle finalità
perseguite.
2.5. Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali
Tutte le decisioni assunte dalle amministrazioni in relazione alla pubblicazione sui propri siti
istituzionali di atti e documenti contenenti dati personali sono sindacabili da parte del Garante
ove non siano rispettati i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati (artt. 11,
comma1, del Codice).
3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni
Ferme restando le specifiche definizioni che le norme di settore stabiliscono, ai soli fini della
corretta applicazione delle indicazioni fornite con le presenti linee guida, si ritiene utile fornire di
seguito la definizione di trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti amministrativi
in relazione alla attività di comunicazione o diffusione di dati personali svolta dai soggetti pubblici
attraverso i propri siti istituzionali.
3.1. Trasparenza
La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi,
contenenti dati personali, per finalità di trasparenza è volta a garantire una conoscenza
generalizzata delle informazioni concernenti aspetti dell'organizzazione dell'amministrazione al
fine di assicurare un ampio controllo sulle capacità delle pubbliche amministrazioni di
raggiungere gli obiettivi nonché sulle modalità adottate per la valutazione del lavoro svolto dai
dipendenti pubblici.
3.2. Pubblicità
La disponibilità on line per finalità di pubblicità è volta a garantire che atti e documenti
amministrativi producano effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti
da parte degli interessati.
Tale pubblicità può configurarsi come uno strumento della trasparenza poiché funzionale a
rendere conoscibili gli atti amministrativi.
3.3. Consultabilità
La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi
per finalità di consultabilità è volta a consentire la messa a disposizione degli stessi solo a
soggetti determinati -anche per categorie- al fine di garantire in maniera agevole la
partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi.
4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione delle tre
grandi finalità perseguibili mediante la pubblicazione on line
Le previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, preordinate
ad assicurare un certo grado di conoscenza dell'operato della pubblica amministrazione, non
perseguono finalità analoghe.
P a g i n a | 133
Le pubbliche amministrazioni, pertanto, sono tenute, in primo luogo, a valutare quali specifiche
finalità sono rinvenibili dalle disposizioni legislative o regolamentari che prevedono un particolare
regime di conoscibilità di informazioni, di atti e documenti amministrativi.
In particolare, occorre distinguere i casi in cui, in relazione alla attività di comunicazione o
diffusione di dati personali attraverso la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sui siti
istituzionali, si perseguano finalità di:
A. Trasparenza;
B. Pubblicità;
C. Consultabilità.
Tali valutazioni devono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi
di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice) in modo da
garantire modalità differenziate di messa a disposizione di dati e documenti tenendo conto delle
diverse finalità sopra evidenziate e descritte nel par. 3, delle tipologie di informazioni oggetto di
divulgazione, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per assicurarne la conoscibilità,
affinché siano correttamente rispettati i diritti degli interessati.
5. Gli accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite
A fronte della messa a disposizione on line di atti e documenti amministrativi contenenti dati
personali, occorre individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme corrette e
proporzionate di conoscibilità di tali informazioni impedendo la loro indiscriminata e
incondizionata reperibilità in Internet, garantendo il rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei
dati e delimitando la durata della loro disponibilità on line.
Va tenuto presente, inoltre che la diffusione indiscriminata di dati personali basata su un malinteso
e dilatato principio di trasparenza può determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli tanto
della dignità delle persone quanto della stessa convivenza sociale. Pericoli questi che si dilatano
ulteriormente quando la diffusione dei dati e la loro messa a disposizione avvenga on line.
Infatti, questo metodo di diffusione presenta pericoli e criticità specifiche che vanno dalla difficoltà
di garantire che i dati siano a disposizione solo per un periodo determinato dalla normativa di
settore (nei casi in cui tali norme prevedano un termine), sia che i dati siano conosciuti solo da chi
abbia diritto a conoscerli (nei casi in cui il diritto non è esteso a tutti ma solo a certe categorie di
cittadini) sia, infine, che i dati non possano essere manipolati o indebitamente acquisiti e archiviati
da chi dovrebbe al massimo limitarsi a prenderne conoscenza (come avviene nel caso in cui non
siano adottate adeguate misure di sicurezza). Infine, deve sempre essere tenuto presente il pericolo
oggettivo costituito dai motori di ricerca che "decontestualizzano il dato" estrapolandolo dal sito in
cui è contenuto, e trasformandolo in una parte, non controllata e non controllabile, delle
informazioni che di una persona sono date dal motore di ricerca stesso, secondo una "logica" di
priorità di importanza del tutto sconosciuta e non conoscibile all'utente.
5. 1. Motori di ricerca
E' necessario stabilire se i dati siano reperibili mediante motori di ricerca esterni ovvero – come
appare preferibile – interni al sito. La seconda soluzione va infatti privilegiata, in linea generale,
in quanto assicura accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta
P a g i n a | 134
sottese alla pubblicazione assicurando, nel contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle
informazioni che si intende mettere a disposizione. Si pensi al caso della pubblicazione delle
informazioni e di dati nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'amministrazione
denominata "Trasparenza, valutazione e merito" di cui si prevede, per facilitarne l'accesso e la
consultazione, la raggiungibilità da un link posto nell'home page del sito stesso.
A tale scopo, in relazione ai dati personali di cui si intende escludere la diretta individuabilità in
Internet tramite motori di ricerca generalisti, è possibile utilizzare regole di accesso
convenzionali codificate all'interno di uno specifico file di testo (quali i metatag noindex e
noarchive e il file robots.txt, quest'ultimo opportunamente configurato secondo le regole del
Robot Exclusion Protocol). Resta impregiudicato l'utilizzo di strumenti idonei ad agevolare la
reperibilità, all'interno del sito istituzionale dell'amministrazione, delle informazioni e dei
documenti oggetto di divulgazione.
5.2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati
Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, proprio in relazione alla
circostanza che i dati personali in essi contenuti sono diffusi sul web, devono comunque tenere
anche conto dell'obbligo di individuare un congruo periodo di tempo entro il quale devono
rimanere disponibili (in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato) che non può
essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per
i quali i dati stessi sono resi pubblici.
Come detto, la diffusione illimitata e continua in Internet di dati personali relativi ad una
pluralità di situazioni riferite ad un medesimo interessato, costantemente consultabili da
molteplici luoghi e in qualsiasi momento, può comportare conseguenze pregiudizievoli per le
persone interessate, specie se si tratta di informazioni non più aggiornate o relative ad
avvenimenti risalenti nel tempo contenute anche in atti e provvedimenti amministrativi
reperibili on line che hanno già raggiunto gli scopi per i quali si era reso necessario renderli
pubblici.
In tale quadro, nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati
periodi di tempo per la pubblicazione di atti e documenti, i soggetti pubblici sono tenuti ad
assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web
solo durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di
riferimento (es., art. 124, d.lg. n. 267/2000 riguardante le deliberazioni del comune e della
provincia che devono essere affisse all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni
consecutivi).
Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite temporale alla
pubblicazione degli atti, vanno individuati – a cura delle amministrazioni interessate- congrui
periodi di tempo entro i quali mantenerli on line. La predetta congruità va commisurata alle
esigenze sottese alle finalità di trasparenza, di pubblicità o di consultabilità di volta in volta
perseguite. Più in particolare, in relazione alla finalità di trasparenza potrebbe risultare
necessario individuare dei tempi ragionevoli di permanenza dei dati in rete, proprio al fine di
garantire a chiunque una effettiva e immediata accessibilità alle informazioni. Tempi più
circoscritti, invece, devono riguardare la disponibilità on line dell'atto o del documento
P a g i n a | 135
pubblicato per finalità di pubblicità, avuto anche riguardo ai termini previsti dalla legge per
l'impugnazione dei provvedimenti oggetto di pubblicazione.
Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinati documenti o
sezioni del sito devono essere rimossi dal web ovvero, in alternativa, devono essere inseriti in
un'area di archivio consultabile solo a partire dal sito stesso e non raggiungibili utilizzando i
motori di ricerca esterni.
A questo scopo, è possibile utilizzare sistemi di web publishing e Cms (Content management
systems) in grado di attribuire, anche mediante l'utilizzo di parole-chiave (meta-dati), un
intervallo temporale di permanenza della documentazione all'interno del sito istituzionale,
consentendone una sua agevole rimozione, anche in forma automatica. In assenza di
meccanismi automatizzati di gestione del termine di scadenza della medesima documentazione,
andrebbero inoltre previste procedure di verifica della validità temporale e del requisito di
disponibilità al pubblico delle informazioni ivi contenute, da programmare con cadenza
periodica o in seguito ad un aggiornamento dell'informazione.
5. 3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali
Devono essere adottate opportune cautele per evitare operazioni di duplicazione massiva dei
file contenenti dati personali, rinvenibili dagli utenti sui siti istituzionali delle amministrazioni,
mediante l'utilizzo di software o programmi automatici, al fine di ridurre il rischio di
riproduzione e riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti. A tale scopo si
può fare ricorso a specifici accorgimenti consistenti, ad esempio, nell'utilizzo di firewall di rete
in grado di riconoscere accessi che risultino anomali per numero rapportato all'intervallo di
tempo di riferimento oppure di opportuni filtri applicativi che, a fronte delle citate anomalie,
siano in grado di rallentare l'attività dell'utente e di mettere in atto adeguate contromisure. Gli
accorgimenti che si intende utilizzare devono comunque essere conformi ai principi di
fruibilità, di usabilità e di accessibilità dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni,
garantendo in particolare l'accessibilità alle informazioni riprodotte on line anche alle persone
disabili nel rispetto delle disposizioni della l. 9 gennaio 2004, n. 4.
5. 4. Dati esatti e aggiornati
Per garantire la qualità dei dati trattati, le amministrazioni pubbliche, nel procedere nei casi
previsti alla divulgazione on line di informazioni personali, sono tenute a mettere a
disposizione soltanto dati esatti, aggiornati e attendibili (art. 11, comma 1, lett. c), del Codice).
In tale quadro, assume particolare rilievo l'obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche
di garantire "che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle
informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce
comunicazione tramite il sito" (art. 54, comma 4, d.lg. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione
digitale).
A tale fine occorre adottare idonee misure per eliminare o ridurre il rischio di cancellazioni,
modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi
disponibili tramite Internet. Un utile accorgimento consiste, ad esempio, nell'indicazione, tra i
dati di contesto riportati all'interno del contenuto informativo dei documenti, delle fonti
attendibili per il reperimento dei medesimi documenti. Un ulteriore accorgimento la cui
adozione potrà essere valutata dalle amministrazioni interessate, anche in relazione a specifiche
P a g i n a | 136
categorie di documenti, è l'utilizzo di certificati e firma digitale, in modo da assegnare una data
asseverabile di creazione del documento che può essere validata con certezza e che consente, a
chi faccia uso di quel documento, di verificarne l'attendibilità in qualsiasi momento.
Il rischio della decontestualizzazione è strettamente correlato alla possibilità che i contenuti
informativi disponibili sul sito istituzionale siano accessibili mediante l'utilizzo di motori di
ricerca esterni ovvero siano reperibili attraverso la consultazione di siti dove sono ospitate copie
dei medesimi contenuti informativi.
Pertanto ogni file oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali, potendo essere letto in un altro
ambito e in un momento successivo alla sua diffusione, dovrebbe prevedere l'inserimento dei
"dati di contesto" (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione).
6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi normative
A. TRASPARENZA
In presenza dei presupposti legislativi o regolamentari che legittimano le operazioni di
comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare in concreto
quali siano i dati personali, ritenuti pertinenti per il corretto svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, che devono essere resi conoscibili mediante la loro messa a disposizione sui siti
istituzionali (artt. 11, 18 e 19 del Codice).
Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili on line deve
essere particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni siano di tipo sensibile o
giudiziario o, in particolare, qualora riguardino dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale. Un quadro di garanzie particolarmente stringente protegge, infatti, i dati sensibili e
giudiziari prevedendo espressamente che i soggetti pubblici possono trattare tali informazioni
solo se in concreto indispensabili per svolgere le attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa (art. 22 del Codice).
A. 1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica
Il legislatore ha individuato, nel corso del tempo, molteplici obblighi di pubblicazione on line di
dati, dando luogo a una forte frammentazione della disciplina.
1. Rispondono all'esigenza fondamentale di garantire la trasparenza amministrativa anche le
disposizioni che, novellando l'art. 19 del Codice, sono intervenute sul tema della conoscibilità
delle notizie riguardanti lo svolgimento delle prestazioni e la relativa valutazione di
"chiunque sia addetto ad una funzione pubblica". Tali disposizioni escludono la conoscibilità,
salvo nei casi previsti dalla legge, delle "notizie concernenti la natura delle infermità e degli
impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti
della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, coma 1,
lett. d)" (v. art. 14, comma 1, lett. b) l. 4 novembre 2010, n. 183).
2. Specifiche disposizioni legislative fissano i limiti massimi delle retribuzioni e degli
emolumenti direttamente o indirettamente erogati a carico delle pubbliche finanze per
rapporti di lavoro dipendente o autonomo, le quali impongono alle amministrazioni l'obbligo
P a g i n a | 137
di rendere noti sul proprio sito web i relativi atti di spesa con l'indicazione dei nominativi dei
destinatari e dell'ammontare del compenso quale condizione indispensabile per l'attuazione
dei medesimi atti di spesa (art. 3, comma da 44 a 52-bis, l. n. 244/2007).
3. Per quanto riguarda i curricula professionali di dirigenti, segretari comunali e provinciali,
nonché di titolari di posizioni organizzative, di funzioni di valutazione e misurazione della
performance e di incarichi di indirizzo politico-amministrativo, il riferimento del legislatore
all'obbligo di pubblicazione del vigente modello di curriculum europeo non può comportare
la riproduzione di tutti i suoi contenuti sui siti istituzionali dell'amministrazione, in ragione
unicamente delle finalità di trasparenza perseguite (art. 11, comma 8, lett. e), f), e h), d.lg. n.
150/2009 e art. 21, comma 1, l. n. 69/2009).
Tale modello, infatti, contiene l'indicazione di dati personali eccedenti o non pertinenti
rispetto alle legittime finalità di trasparenza perseguite, in quanto risponde alle diverse
esigenze di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e la valutazione di candidati.
Prima di pubblicare sul sito istituzionale il curriculum europeo va quindi operata una
selezione delle informazioni in esso contenute ritenute pertinenti in relazione agli incarichi
svolti o alle funzioni pubbliche ricoperte dal personale interessato quali, ad esempio:
- informazioni personali (dati anagrafici, amministrazione di appartenenza, qualifica e/o
incarico ricoperto, recapito telefonico dell'ufficio, e-mail istituzionale);
- dati riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (incarichi ricoperti,
capacità linguistiche e nell'uso delle tecnologie, partecipazione a convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc.);
- ulteriori informazioni di carattere professionale indicate dall'interessato.
Dovrebbe inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il
proprio curriculum.
4. Non appare giustificato riprodurre sul web informazioni quali i cedolini dello stipendio,
dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali, oppure riguardanti l'orario di entrata e
di uscita di singoli dipendenti, l'indirizzo del domicilio privato, il numero di telefono e
l'indirizzo di posta elettronica personale (diversi da quelli ad uso professionale), ovvero
informazioni attinenti allo stato di salute di persone identificate, quali le assenze verificatesi
per ragioni di salute.
5. Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali sulla sezione
dei siti istituzionali dei soggetti pubblici dedicata appositamente a "Trasparenza, valutazione
e merito", si ritiene che debbano essere privilegiati canali o modalità di ricerca interni ai
medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte dei motori
di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache presso gli stessi motori di ricerca. Resta
invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad agevolare la reperibilità,
all'interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni e dei documenti
oggetto di divulgazione.
A. 1.1. Trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali
Il perseguimento della finalità di trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni può
avvenire anche senza l'utilizzo di dati personali.
P a g i n a | 138
In tale quadro, quindi, non si ravvisa la necessità di adottare alcuna specifica cautela qualora le
pubbliche amministrazioni ritengano di pubblicare sul sito web informazioni non riconducibili
a persone identificate o identificabili (es. dati quantitativi aggregati per uffici riguardanti i livelli
retributivi ed accessori risultanti dai contratti collettivi o da atti interni di organizzazione; tassi
di assenza e di maggiore presenza del personale; l'ammontare complessivo dei premi collegati
alla performance stanziati e di quelli effettivamente distribuiti; obiettivi assegnati agli uffici ed i
relativi indicatori; dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità,
informazioni concernenti la dimensione della qualità dei servizi erogati, notizie circa la gestione
dei pagamenti e le buone prassi).
A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici
Uno specifico regime di conoscibilità riconducibile alle esigenze di trasparenza della pubblica
amministrazione è previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 sulla pubblicità della situazione
patrimoniale di coloro che ricoprono cariche pubbliche o incarichi di rilievo pubblico. Tale
norma dispone espressamente che esclusivamente i "cittadini iscritti nelle liste elettorali per le
elezioni della Camera dei Deputati" possono, mediante la messa a disposizione, consultare
legittimamente il bollettino nel quale sono riportati i dati riguardanti la situazione patrimoniale
di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (artt. 8 e 9).
Nell'ambito del suesposto quadro normativo deve, tuttavia, rilevarsi che una distinta modalità è
prevista per la consultabilità dei dati in questione con riferimento agli enti territoriali per i quali,
infatti, la legge n. 441/1982 dispone che la pubblicazione individuata dall'art. 9 sopra
richiamato sia effettuata, su appositi bollettini, senza tuttavia limitare la conoscibilità di tali
informazioni ai soli cittadini elettori della Camera dei Deputati. In forza della predetta
specificazione normativa, le regioni e gli enti locali nel pubblicare sul proprio bollettino la
situazione patrimoniale dei consiglieri e le spese sostenute per la propaganda elettorale,
possono dare ampia diffusione ai propri bollettini e alle informazioni ivi riportate, anche
mediante la riproduzione dei bollettini stessi sui propri siti istituzionali.
Ulteriori disposizioni prevedono che talune informazioni relative agli amministratori locali e
regionali (dati anagrafici, lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, titolo di studio e
professione esercitata) vengano raccolte dal Ministero dell'interno in un'apposita anagrafe di cui
chiunque ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico. In
considerazione dell'ampio regime di conoscibilità previsto per tali informazioni riferite agli
amministratori, gli atti statutari, legislativi o regolamentari delle amministrazioni regionali e
degli enti locali interessati possono autorizzarne la messa a disposizione per via telematica
attraverso i propri siti istituzionali (art. 76 d.lg. n. 267/2000).
A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali
1. Sono parimenti riconducibili alle esigenze di trasparenza dell'apparato amministrativo anche
gli obblighi posti in capo a ciascuna amministrazione dello Stato di pubblicare sul proprio sito
web il ruolo dei dirigenti, dando avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel ruolo,
che l'amministrazione deve aver cura di tenere secondo principi di completezza e trasparenza,
nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati, vanno rese pubbliche le sole informazioni
individuate nel dettaglio dalla disciplina di settore (cognome, nome, luogo e data di nascita;
data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore; data di primo
P a g i n a | 139
inquadramento nell'amministrazione; incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4,
del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 con l'indicazione della decorrenza e del termine di scadenza)
(artt. 1, comma 7, e 2, commi 1 e 3, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108).
2. Un diverso regime di conoscibilità riguarda invece la banca dati informatica dei ruoli delle
amministrazioni dello Stato istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e consultabile per via telematica (art. 2, comma 4, d.P.R. n.
108/2004 e artt. 23, comma 2, e 28, comma 7 bis, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165). Tale banca dati,
contenente ulteriori informazioni professionali dei dirigenti (dotazioni organiche, incarichi
dirigenziali conferiti, posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità con l'indicazione
della decorrenza e del termine di scadenza), in aggiunta a quelle inserite nei rispettivi ruoli in
base alla predetta disciplina, è finalizzata alla promozione della mobilità e dell'interscambio
professionale dei dirigenti e, per queste sole finalità, va resa accessibile esclusivamente alle
pubbliche amministrazioni interessate al conferimento di incarichi dirigenziali nonché a coloro
che ne abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
3. Sono soggetti a pubblicazione obbligatoria anche i ruoli di anzianità dei dipendenti pubblici
che ciascuna amministrazione è tenuta a predisporre, annualmente, in modalità cartacea,
dandone avviso nel proprio bollettino ufficiale (Art. 55, comma 5, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
Dal 1° gennaio 2007, per ragioni di efficacia ed economicità, la pubblicazione a stampa dei ruoli
di anzianità delle amministrazioni statali è stata sostituita con la riproduzione in rete dei
medesimi documenti: i ruoli di anzianità del personale sono pertanto ora disponibili in formato
elettronico su un portale di servizi integrato finalizzato alla diffusione telematica degli stampati
e delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.
Poiché la disciplina di settore in questione non individua nel dettaglio le informazioni che
devono essere riportate nei ruoli, occorre nel caso di specie effettuare un'opportuna selezione in
modo da rendere conoscibili soltanto i dati necessari a determinare l'anzianità di servizio,
evitando l'inserimento di notizie non pertinenti, eccedenti o riguardanti stati, qualità o
situazioni personali ovvero informazioni idonee a rivelare dati sensibili (es. mutilato o invalido
civile; aspettativa per motivi di salute o distacco per motivi sindacali).
Sul menzionato portale delle pubblicazioni ufficiali dello Stato sono consultabili in formato
digitale anche i bollettini ufficiali che le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare
mensilmente, sui quali vengono riportati atti normativi e disposizioni generali, nonché
provvedimenti di organizzazione concernenti anche il personale dell'amministrazione. Per ciò
che concerne gli atti riferiti a ciascun dipendente, la normativa di riferimento stabilisce che nei
bollettini ufficiali va data notizia, in particolare, degli atti relativi alla nomina, allo stato, alla
carriera, ad encomi ed onorificenze, a sanzioni disciplinari, alla responsabilità verso
l'amministrazione e i terzi, nonché all'invalidità per causa di guerra o di lavoro e alle infermità
contratte per causa di servizio (art. 24, commi 1 e 3, d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686).
Anche in tale caso si ritiene opportuno suggerire che nella predisposizione di tali pubblicazioni,
rese disponibili on line, le amministrazioni interessate riportino solo informazioni pertinenti,
non eccedenti e -laddove vengano in rilievo dati sensibili o giudiziari- indispensabili,
rispettando il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute dei dipendenti
adottando a tale fine idonei accorgimenti quali l'utilizzo di omissis, diciture generiche o codici
numerici.
P a g i n a | 140
Non vi sono ostacoli, comunque, alla diffusione per via telematica degli atti generali di
organizzazione e gestione del personale la cui conoscibilità risponda ad esigenze di carattere
informativo diffuso (es. decreti, circolari, bandi di concorso, ecc.).
A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province
autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo
dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario
contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura economica a carico dei rispettivi
bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).
Il previsto regime di conoscibilità, anche on line, dei medesimi albi risponde all'esigenza di
rendere trasparente l'azione amministrativa, anche in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie
da parte dei soggetti eroganti nonché all'esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini al
procedimento amministrativo di concessione dei contributi consentendo l'accesso alle relative
informazioni.
Entrambe le suesposte esigenze sono pertanto soddisfatte mediante la pubblicazione, sui siti
delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma in esame, degli elenchi di beneficiari
di provvidenze economiche e di altri atti che riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici.
In tali elenchi possono essere riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti
interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario relativo alla concessione
del beneficio, nonché l'indicazione della "disposizione di legge sulla base della quale hanno
luogo le erogazioni" medesime.
Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti quali l'indirizzo di
abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie dove sono accreditati i contributi, la
ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica
equivalente-Isee ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa
l'interessato.
Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni idonee a rivelare lo
stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice). Si pensi, in tale
caso, all'indicazione:
• dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore
di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con
l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);
• dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di
autosufficienza nelle attività della vita quotidiana");
• della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in struttura sanitaria
oncologica").
Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali contenuti nell'Albo
dei beneficiari di provvidenze di natura economica, che possono essere riportati nei siti
istituzionali dei soggetti pubblici che erogano tali benefici, si suggerisce di privilegiare canali o
modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso idonei accorgimenti,
P a g i n a | 141
l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache presso
gli stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad
agevolare la reperibilità, all'interno dei siti istituzionali delle amministrazioni, delle
informazioni riguardanti i beneficiari individuati nell'Albo.
B. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
E' necessario verificare se i dati personali contenuti in atti e documenti messi a disposizione sul
sito istituzionale devono essere resi conoscibili all'intera collettività dei consociati (quindi
liberamente reperibili da chiunque sul sito istituzionale), ovvero ai soli utenti che hanno richiesto
un servizio, ovvero agli interessati o ai contro interessati in un procedimento amministrativo
(utilizzando in tale caso regole per garantire un accessibilità selezionata).
B.1. Concorsi e selezioni pubbliche
L'ordinamento prevede particolari forme di pubblicità per gli esiti delle prove concorsuali e
delle graduatorie finali di concorsi e selezioni pubbliche (es. affissione presso la sede degli
esami, pubblicazione nel bollettino dell'amministrazione interessata o, per gli enti locali, all'albo
pretorio). Tale regime di conoscibilità assolve principalmente alla funzione di rendere note le
decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e dall'ente pubblico procedente anche per
consentire il controllo sulla regolarità delle procedure concorsuali o selettive da parte dei
soggetti interessati.
Le previsioni normative che disciplinano la pubblicazione di graduatorie, esiti e giudizi
concorsuali prevedono espressamente la diffusione dei relativi dati personali, anche mediante
l'utilizzo del sito istituzionale dell'amministrazione di riferimento.
Al riguardo, devono ritenersi appropriate quelle modalità di diffusione on line di graduatorie,
esiti e giudizi concorsuali che consentono di rendere conoscibili i dati personali ivi riportati
consultando il sito istituzionale dell'amministrazione pubblica competente, escludendone
quindi la reperibilità tramite i comuni motori di ricerca esterni. A tale scopo è possibile, ad
esempio, attribuire ai partecipanti alla procedura concorsuale credenziali di autenticazione (es.
username o password, n. di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi
diritto) per consentire agli stessi di accedere agevolmente ad aree del sito istituzionale nelle
quali possono essere riportate anche eventuali ulteriori informazioni rese disponibili ai soli
aventi diritto sulla base della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi
(elaborati, verbali, valutazioni, documentazione relativa a titoli anche di precedenza o
preferenza, pubblicazioni, curricula, ecc.).
Devono ritenersi certamente pertinenti ai fini della pubblicazione on line gli elenchi nominativi
ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a prove scritte o
orali, i punteggi riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti.
Appare invece eccedente la pubblicazione di dati concernenti il recapito di telefonia fissa o
mobile, l'indirizzo dell'abitazione o dell'e-mail, i titoli di studio, il codice fiscale, l'indicatore
Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali.
B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale
Analoghe cautele devono essere adottate in relazione alle pubblicazioni effettuate nel quadro
delle ordinarie attività di gestione di rapporti di lavoro (es., graduatorie di mobilità
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professionale; provvedimenti relativi all'inquadramento del personale, all'assegnazione di sede,
alla progressione di carriera, all'attribuzione di incarichi dirigenziali).
C. CONSULTABILITA' DI ATTI E DOCUMENTI
Specifiche disposizioni normative richiedono ai soggetti pubblici di mettere a disposizione atti e
documenti amministrativi a persone legittimate o che ne facciano richiesta al fine di consentire la
partecipazione dei consociati all'attività amministrativa o nell'ambito dell'erogazione di servizi. Per
attuare tali esigenze sottese alle previste ipotesi di consultabilità di atti e documenti su iniziativa di
singoli soggetti, le amministrazioni possono parimenti avvalersi delle tecnologie telematiche, il cui
utilizzo generalizzato è anche in tali casi espressamente incentivato dal legislatore allo scopo di
facilitare il rapporto con i consociati e incentivare l'utilizzo dei servizi pubblici in rete.
In queste ipotesi, risultando determinabili a priori i soggetti o le categorie di soggetti legittimati a
conoscere le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni (es. destinatari del
provvedimento, terzi interessati e contro interessati, ecc.), non è in linea di principio giustificato,
alla luce del principio di proporzionalità consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti,
l'accesso on line libero e incondizionato, senza applicare criteri selettivi, alla consultazione di atti e
documenti contenenti informazioni personali, specie se aventi natura sensibile.
In tale quadro occorre, quindi, privilegiare modalità di accessi dedicati ai soli aventi diritto (che ne
abbiano fatto specifica richiesta) selezionando, a tal fine, anche preliminarmente, nell'ambito dei
singoli atti e documenti, le sole informazioni da rendere consultabili.
Si ritiene utile evidenziare che le informazioni ritenute non pertinenti o eccedenti ai fini della loro
pubblicazione on line, ivi comprese quelle idonee a rivelare lo stato di salute, possono
naturalmente essere trattate dall'amministrazione competente per lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali ed essere oggetto di richieste di accesso da parte degli aventi diritto (es. ex l. n.
241 del 1990).
In tale prospettiva si ritiene che le informazioni personali contenute in atti e documenti da rendere
consultabili possano essere, ad esempio, reperibili a partire da una sezione del sito istituzionale
dell'amministrazione ad accesso selezionato (ad es. Intranet o Extranet) o attraverso l'attribuzione
alle persone legittimate di una chiave personale di identificazione informatica secondo le regole
stabilite in materia dal Codice dell'amministrazione digitale nel caso in cui l'accessibilità ai dati e
documenti venga assicurata nell'ambito di servizi erogati in rete dall'amministrazione.
C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabil i
Il trattamento dei dati riferito alle persone disabili da parte di soggetti pubblici effettuato
nell'ambito delle attività previste dalla disciplina sul collocamento mirato può ritenersi, in
termini generali, lecito anche in quanto rispondente alle finalità di rilevante interesse pubblico
individuate dal Codice (artt. 73, comma 2, lett. i) e 112, comma 1, lett. a)). In tale quadro, le
disposizioni di legge in materia di diritto al lavoro e di collocamento di disabili appartenenti a
categorie protette e centralinisti telefonici non vedenti, nel prevedere la formazione di elenchi e
graduatorie dei soggetti che hanno diritto al collocamento obbligatorio, ne stabiliscono un
generico regime di pubblicità.)
Il regime di conoscibilità di tali documenti, stabilito per legge, può essere assicurato anche
attraverso la loro messa a disposizione on line, purché vengano prescelte modalità che ne
P a g i n a | 143
impediscano la libera consultabilità in Internet, tenuto conto che gli elenchi e le graduatorie del
collocamento obbligatorio contengono informazioni idonee a rivelare lo stato di salute delle
persone iscritte (nominativi degli interessati associati allo stato di disabilità o all'appartenenza
alle altre categorie di aventi diritto al collocamento).
Nell'utilizzare le tecnologie telematiche per attuare il previsto regime di pubblicità delle
predette liste, le amministrazioni devono, pertanto, adottare idonei accorgimenti volti a
impedire che vengano diffusi dati sulla salute (artt. 22, comma 8 e 68, comma 3, del Codice),
rendendo conoscibili le informazioni riportate in tali elenchi ai soli soggetti richiedenti per le
sole finalità previste dalla specifica normativa di riferimento o a coloro che vi abbiano interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (es. attribuendo a tali soggetti idonee
credenziali di accesso, quali username o password, n. di protocollo o altri estremi correlati alla
richiesta di iscrizione nelle liste, ovvero ancora predisponendo, nei siti istituzionali, aree ad
accesso parimenti selezionato).
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D.P.C.M. 26 APRILE 2011
Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad
evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18
giugno 2009, n. 69.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;
Visto, in particolare, l'art. 32, comma 2, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano stabilite le modalità di pubblicazione nei
siti informatici degli atti e provvedimenti di amministrazioni ed enti pubblici concernenti
procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci;
Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante «Rinnovo della legge n. 5 agosto 1981, n. 416, recante
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, recante «Approvazione dei
modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali
quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare,
gli articoli 66, 122, 124 e 238;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. prof.
Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al
predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e
l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2008, recante «Delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione ed
innovazione al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta»;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale si è provveduto alla
riorganizzazione del CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione)
che ha assunto la denominazione di DigitPA;
P a g i n a | 145
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 25, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante Codice
dell'amministrazione digitale;
c) «Codice dei contratti»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
d) «copia informatica di documento analogico»: il documento informatico avente contenuto
identico a quello del documento analogico da cui è tratto, ai sensi dell'art. 22 del CAD;
e) «documento amministrativo informatico»: l'atto formato dalle pubbliche amministrazioni con
strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, ai sensi dell'art.
23ter del CAD;
f) «profilo di committente»: il sito informatico di cui all'art. 3, comma 35, del Codice dei contratti;
g) «siti informatici»: i siti istituzionali di cui agli articoli 53 e 54 del CAD.
Art. 2 - Oggetto
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente
decreto stabilisce, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, le modalità di pubblicazione
nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici, ovvero di loro associazioni, degli atti
e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, nonché dei bilanci per i quali è
prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana.
2. Per le procedure ad evidenza pubblica, il sito informatico è rappresentato dal profilo di
committente e le amministrazioni e gli enti pubblici, ovvero le loro associazioni, sono
rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.
Art. 3 - Modalità di pubblicazione
1. Gli atti, i provvedimenti e i bilanci da pubblicare sui siti informatici sono costituiti da documenti
amministrativi informatici o da copie informatiche di documenti analogici.
2. La pubblicazione si effettua nel rispetto di quanto previsto dal Capo V, Sezione I del CAD, dalle
relative regole tecniche e dalle direttive e circolari in materia di domini Internet, organizzazione,
accessibilità, usabilità, riservatezza e sicurezza dei siti informatici.
3.La pubblicazione, in ogni caso, garantisce:
a) la conformità delle informazioni pubblicate sui siti informatici a quelle contenute nei documenti
originali, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del CAD;
P a g i n a | 146
b) l'autenticità e l'integrità nel tempo del documento amministrativo informatico nel rispetto delle
disposizioni di cui al Capo II del CAD e secondo le relative regole tecniche;
c) la fruibilità delle informazioni pubblicate in rete in modalità gratuita e senza necessità di
identificazione informatica dell'utente, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del CAD;
d) la consultazione dei documenti generati attraverso lo standard ISO 32000 o altri formati aperti
conformi agli standard internazionali;
e) la ricerca e la reperibilità delle informazioni secondo le modalità previste nell'Allegato 1.
4. All'interno dei siti informatici sono inseriti strumenti di notifica degli aggiornamenti relativi alle
pubblicazioni di cui al presente decreto secondo le modalità indicate nell'Allegato 1.
Art. 4 - Bandi, avvisi ed esiti di gara delle procedure di affidamento lavori, servizi e
forniture
1. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sul profilo di
committente in una apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara», direttamente
raggiungibile dalla home page, dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da
consentire un'immediata e agevole consultazione.
2. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sono pubblicati in base alla tipologia degli stessi, distinta per
bandi di lavori, per bandi di servizi e per bandi di forniture, cui sono collegati i relativi avvisi di
aggiudicazione.
3. I bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti per
ciascuna tipologia di procedura di affidamento e restano consultabili, con le modalità previste
dall'art. 3, fino alla data di scadenza del bando o dell'avviso. Gli esiti di gara sono pubblicati nei
termini previsti dal Codice dei contratti e restano consultabili fino a tutto il centottantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell'esito.
4. I bandi ed avvisi di gara scaduti confluiscono automaticamente in un'apposita sezione dedicata,
denominata «Bandi di gara scaduti», e restano consultabili, con le modalità previste dall'art. 3, fino
a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo esito di gara.
5. I bandi, gli avvisi e gli esiti di gara, successivamente alla scadenza del termine di cui ai commi 3,
secondo periodo, e 4, sono consultabili secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione
aggiudicatrice e rese note sul profilo del committente.
6. Ogni bando, avviso ed esito di gara contiene gli elementi e le informazioni indicati dal Codice
dei contratti, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione europea, ed è
indicizzato con i campi informativi delle Tabelle di cui all'Allegato 2.
Art. 5 - Bilanci
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 pubblicano i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio
sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home‐page e dotata di
caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire un'immediata e agevole
consultazione.
P a g i n a | 147
2. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano i propri bilanci utilizzando i modelli stabiliti dal decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, di attuazione dell'art. 6 della legge 25
febbraio 1987, n. 67.
3. I bilanci sono consultabili in ordine cronologico, senza alcuna limitazione temporale.
Art. 6 Registrazione del sito informatico nell'Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni
1. I soggetti tenuti all'applicazione del presente decreto registrano l'indirizzo web del sito
informatico nell'Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 57‐bis del
CAD e ne garantiscono i relativi aggiornamenti.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 26 aprile 2011
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 49
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CIRCOLARE N.13 - MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - AREA III-
STATO CIVILE -
OGGETTO: Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o
del cognome, da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici . Circolare n.28
del 5 gennaio 2011.
Si fa seguito alle linee guida diramate nella materia in oggetto con circolare n. 28 del 5 gennaio
scorso, per fornire le seguenti ulteriori istruzioni per i Servizi Demografici dei Comuni, preso atto
del parere appositamente richiesto da questa Direzione Centrale alla competente Digit PA.
In primo luogo si evidenzia, come esplicitato in detto parere, che la pubblicazione nell'albo
pretorio, da effettuarsi necessariamente on line, con riguardo all'avviso sia di pubblicazioni di
matrimonio, sia del sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome, deve essere
firmata. con firma digitale.
Detto procedimento di pubblicazione costituisce infatti un processo indipendente dalla
produzione del documento (sia esso formato in cartaceo o in digitale), diretto a dare pubblica
conoscenza, a pieno valore legale, agli atti e ai provvedimenti indicati per legge, anche quando
formati da terzi, attestando nel contempo la conformità di quanto pubblicato con l'originale,
l'autorevolezza dell'ente emanatore, l'autenticità, la validità giuridica e l'inalterabilità, la
preservazione del valore giuridico e probatorio e la conservazione nel tempo dei documenti
pubblicati. All'uopo si richiama quanto stabilito dal provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali del 24 giugno 2010, secondo il quale l'amministrazione deve provvedere a che le
informazioni disponibili sul sito web "siano pubblicate in un formato e con modalità tali da non
consentirne la modificazione da parte degli utenti della rete", così da garantire l'integrità dei
documenti pubblicati.
Tanto evidenziato, si sottolinea che l'art. 5 della Direttiva del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e
per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino, n. 8/2009,
prevede che le amministrazioni debbano indicare "uno o più responsabili del procedimento di
pubblicazione di contenuti sui siti internet di propria competenza".
Pertanto, spetta a ciascun Comune, in ragione delle proprie modalità organizzative interne, la
scelta dell'indicazione del responsabile del procedimento con riguardo ad una o ad entrambe le
ipotesi di pubblicazione on line citate, da firmare digitalmente, fermo restando che la produzione
del documento in originale, costituendo un processo indipendente come sopra evidenziato, resta
ovviamente rimessa al funzionario competente.
Ciò non di meno, stante la specificità della materia dello stato civile, si suggerisce alle
Amministrazioni Comunali di voler privilegiare la scelta dell'ufficiale dello stato civile quale
Responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito web comunale di detti avvisi inerenti lo
stato civile, ferma restando la sopra ricordata autonomia organizzativa degli enti stessi.
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Si soggiunge, altresì, con riguardo all'obbligatorietà della firma in ordine alle pubblicazioni on line,
da parte dei Responsabili del procedimento di pubblicazione sopra citati, che, come evidenziato
dal richiamato parere della Digit PA, successivamente all'emanazione delle Regole tecniche di cui
all'art. 71 del d.lgs 82/2005 e s.m.i., la firma digitale potrà essere sostituita con firma elettronica
qualificata.
Tanto evidenziato, si pregano le SS.LL. di volere svolgere nei confronti dei Comuni delle rispettive
province di competenza un'azione di sensibilizzazione affinché diano prontamente corso alle
istruzioni sopra indicate.