lo sciopero art. 40 cost. “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo...
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Lo sciopero
• Art. 40 Cost.
“Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”
- fondamento costituzionale del diritto di sciopero -
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Il percorso storico-giuridico
• Prima di giungere all’affermazione del diritto di sciopero contenuto nell’art. 40 Cost., si è avuto queste sviluppo (P. Calamandrei):
• Sciopero-reato: (soggetto a pene detentive e pecuniarie) codice penale del 1930
• Sciopero-libertà: (lasciato alle sole sanzioni disciplinari del datore di lavoro) nel periodo successivo all’abrogazione dell’ordinamento fascista (d.lgt. n. 369/44)
• Sciopero-diritto: (non passibile né di pene pubbliche né di sanzioni private) Costituzione del 1948
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Art. 40 e art. 3, comma 2, Cost.
• Il diritto di sciopero è riconosciuto dalla nostra Costituzione al fine di realizzare l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese, nonché per rimuovere quella persistente disuguaglianza che impedisce o limita tale effettiva partecipazione
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Art. 3, comma 2, Cost.
• “… È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
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Nozione di sciopero
• Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il significato da attribuire allo sciopero è quello che la parola ed il concetto ad esso sotteso hanno nel comune linguaggio adottato nell’ambiente sociale
• Con la parola sciopero, pertanto, suole intendersi “nulla più che un’astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune”
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Titolarità
• Chi è il soggetto titolare del diritto di sciopero?
• Il diritto di sciopero è un diritto individuale (titolare individuale) ad esercizio collettivo (esercizio collettivo)
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I modi attuativi dello sciopero
• Durata• “ad oltranza”: è fatto e proseguito fino al successo o
al fallimento finale;• “a tempo”: programmato e condotto per un certo
tempo predefinito;• “simbolico” (o dimostrativo): programmato ed
eseguito per un tempo brevissimo, attuato in segno di protesta o di solidarietà rispetto a fatti ritenuti particolarmente gravi
segue
• Estensione
• sciopero generale: si astiene l’intero mondo del lavoro subordinato;
• categoriale: sciopero degli appartenenti ad una categoria industriale (es. metalmeccanici) o professionale (es. gli operai)
• aziendale: sciopero d’azienda, di stabilimento, di reparto, che può essere totale o parziale
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articolazione
• “a singhiozzo”, costituito da un susseguirsi di brevi interruzioni e riprese di lavoro, da parte di tutti i lavoratori;
• “a scacchiera”: alternarsi di interruzioni del lavoro, volta a volta da parte dei soli lavoratori di determinati reparti, gruppi o profili professionali
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I limiti
• “… deve essere salvaguardata l’impresa come organizzazione istituzionale e non gestionale, cioè la produttività e non la produzione aziendale”
• “produttività aziendale”, intesa come “capacità dell’azienda di continuare a svolgere la propria iniziativa economica”
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Limite della proficuità e utilizzabilità della prestazione offerta
• Il datore di lavoro ha il potere di non accettare e non retribuire il lavoro offerto negli intervalli di uno sciopero a singhiozzo, nei reparti volta a volta non coinvolti da uno sciopero a scacchiera, quando il lavoro così offerto appaia obiettivamente non utilizzabile (c.d. limite della utilizzabilità della prestazione offerta)
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Gli scopi
• Fini contrattuali, non contrattuali e sciopero politico
• Il problema della “disponibilità della pretesa da parte del datore di lavoro”
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segue
• Lo sciopero a fine politico non è reato ma è mera libertà (Corte cost. n. 290/74), lecito penalmente, ma non civilmente)
• Tuttavia, Cass. n. 16515/2004: liceità, anche civilistica, dello sciopero fatto per protestare nell’occasione dell’invio di un contingente militare italiano in Kosovo (finalità politica)
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Effetti legali dello sciopero
• L’esercizio del diritto di sciopero produce la sospensione dell’obbligazione lavorativa per gli scioperanti, con correlativa perdita della retribuzione.
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Altre forme di lotta sindacale
• non collaborazione od ostruzionismo: si eseguono le mansioni primarie ma non altre sussidiarie
• c.d. sciopero bianco: si sciopera ma non si abbandona il posto di lavoro
• sciopero dello straordinario: rifiuto collettivo di prestare il lavoro straordinario richiesto
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serrata
• Azione collettiva posta in essere dal datore di lavoro, consistente in
• chiusura o interruzione temporanea dell’attività aziendale, totale o parziale, nonché rifiuto di accettare e retribuire le prestazioni di lavoro, attuata da una sola o da più imprese
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segue
• non c’è nella Costituzione una previsione dello stesso tenore dell’art. 40
• la serrata pertanto non costituisce un diritto, si tratta di una mera libertà
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Sciopero nei servizi pubblici essenziali
• L’astensionismo legislativo sull’art. 40 Cost.
• La supplenza della auto-regolamentazione sindacale e della giurisprudenza costituzionale
Emanazione della legge 146/90
• Tipico esempio di legge “concertata” con le organizzazioni sindacali, al fine di acquisire preventivamente il consenso degli stessi attori del conflitto collettivo
• Tecnica di regolazione peculiare: interazione tra autonomia e eteronomia
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Che cosa si intende per servizio pubblico essenziale?
• Elenco tassativo di diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui la legge garantisce il godimento
• Elenco esemplificativo dei servizi considerati in relazioni ai suddetti diritti
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segue
• Sono servizi pubblici essenziali “quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà, ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione” (art. 2, comma 1, l. 146/90)
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Il contemperamento
• Fondamentale è la tecnica del contemperamento tra i diritti: della persona e dello sciopero
• così, di volta in volta, si avrà un aggiornamento interpretativo capace di “pesare” ogni diritto costituzionale
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Le regole legali della l. 146
• Preavviso: la proclamazione deve avvenire almeno 10 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero
• Predeterminazione della durata dello sciopero
• Motivazioni per iscritto
• “Prestazioni indispensabili” da garantire nel corso dello sciopero
Prevenzione dello sciopero
• Sono previste obbligatoriamente negli accordi sulle prestazioni indispensabili apposite procedure di “raffreddamento e conciliazione”, finalizzate alla ricerca di una soluzione preventiva alle agitazioni
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La Commissione di garanzia istituita dalla l. 146
• Soggetto terzo che vigila sull’attuazione della legge, al fine di garantire il “contemperamento” tra il diritto di sciopero ed i diritti della persona costituzionalmente protetti (che corrispondono a servizi essenziali)
Le prestazioni indispensabili
• Vengono individuate mediante “accordo” tra organizzazioni sindacali e datori di lavoro che erogano servizi pubblici essenziali
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segue
• L’accordo tra le parti non è però sufficiente
• C’è bisogno della valutazione condotta dalla Commissione di garanzia: essa effettua un controllo sull’accordo ai fini del contemperamento tra i diritti (sciopero e della persona/utente)
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“Provvisoria regolamentazione”
• Cosa succede se le parti non trovano l’accordo sulle prestazioni indispensabili o lo trovano ma esso non è ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia?
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segue
• Scatta l’intervento della Commissione di garanzia che adotta essa stessa una “regolamentazione provvisoria” con apposita delibera
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Poteri della Commissione
• La Commissione ha numerosi poteri:
• - di validazione degli accordi sulle prestazioni indispensabili e di deliberazione della “provvisoria regolamentazione”;
• - può deliberare sanzioni collettivo-sindacali, cioè a carico dei sindacati, e sanzioni a carico dei singoli lavoratori
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segue
• - pronuncia delibere di invito rivolte alle parti
• - può emanare un lodo su questioni interpretative
• - può promuovere un referendum in caso di dissenso tra le organizzazioni sindacali
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Campo di applicazione della legge
• A seguito delle modifiche apportate dalla legge 83/2000, le regole richiamate si applicano anche alle astensioni dal lavoro dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori
• Si pensi alla rilevanza sociale che hanno i cc.dd. scioperi degli avvocati, dei benzinai, degli autotrasportatori, dei farmacisti, etc.
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Codici di autoregolamentazione
• Anche questi soggetti sono tenuti alle regole della l. 146
• La “fonte” deputata ad individuare le “prestazioni indispensabili”, però, è costituita non da accordi o contratti collettivi, ma da codici di autoregolamentazione, da adottare da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate
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Istituto della precettazione
• Doppia rete di protezione per i diritti degli utenti:
• Commissione di garanzia e Autorità precettante
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Autorità precettante
• Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale
• Il Prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale
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I presupposti: quando scatta la precettazione?
• Quando sussiste “il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati … che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dall’alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all’art. 1”
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ordinanza
• L’Autorità precettante emana un’ordinanza apposita che può disporre il differimento dell’astensione collettiva ad altra data oppure la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l’osservanza di misure idonee a salvaguardare i diritti degli utenti.
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