l’imposta sul valore aggiunto nel settore alberghiero svizzero · consigli e astuzie in ... •...

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L’imposta sul valore aggiunto nel settore alberghiero svizzero Alla luce della nuova legge sull’IVA (entrata in vigore il 1° gennaio 2010) Versione attualizzata disponibile su www.hotelleriesuisse.ch/pubblicazioni Con l’autorizzazione di Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto

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L’ impost a su l va lo re agg iunto

ne l se t to re a lbe rgh ie ro sv i z ze ro

A l la luce de l la nuova legge su l l ’ IVA

(en t ra t a in v igore i l 1° genna io 2010)

Ve r s io ne a t t u a l i z z a t a d i spo n ib i l e su w w w.hote l l e r i e su i s se .c h /p u b b l i c a z io n i

Con l’autorizzazione di

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFCDivisione principale dell’imposta sul valore aggiunto

Impressum

Editore

hotelleriesuisse, Berna

Redazione

Ramona Brotschi, Armin Hartlieb,

hotelleriesuisse

Concetto

xamt franziska liechti, Wabern

Formato di pubblicazione

PDF

Berna, agosto 2018

1

Sommar io

Introduzione 3

Principi 4

1. Quattro aliquote d’imposta 4

2. Prestazioni alberghiere 8

3. Tasse di soggiorno, tasse di alloggio e

carte ospiti 12

4. Fatturazione in valuta estera 14

5. Indicazione dei prezzi e formulazione

delle offerte 14

6. Consumo proprio 15

7. Prestazioni fornite al personale 20

8. Metodo delle aliquote saldo (AS) nella

dichiarazione fi scale netta 21

9. Precisazioni sulla fatturazione 23

10. Esempi di fatture 26

Temi specifi ci del settore alberghiero 32

11. Attività non imprenditoriali 32

12. Locazione d’impianti sportivi 32

13. Distributori automatici, biliardi, freccette 32

14. Vendita di fi ori e decorazioni da tavolo 33

15. Operazioni di cambio 33

16. Perdite su crediti 33

17. Esborsi 34

18. Biglietti d’ingresso 34

19. Regali e regali promozionali 34

20. Buoni regalo 35

21. Pasti gratuiti, ribassi in natura,

degustazioni gratuite 36

22. Cani 36

23. Correzione di una fattura 36

24. Commissioni sulle carte di credito 37

25. Buffet di pasticceria 37

26. Contratti di fornitura 37

27. Imposizione volontaria (opzione) 38

28. Locazione di posteggi 39

29. Provvigioni ad agenzie viaggi 39

30. Risarcimento dei danni / annullamento 42

31. Mance 42

32. Vendita di opere d’arte 43

33. Locazione di camere d’albergo a un

altro albergo 43

34. Deduzione dell’imposta precedente sulle

spese di costituzione 43

35. Rimborso dell’IVA a specifi ci gruppi di

persone e a organizzazioni internazionali 43

36. Voucher 46

37. Rifatturazione senza valore aggiunto /

supplemento 46

Ulteriori informazioni 47

38. Consigli e astuzie in ambito IVA 47

39. Formulari 52

40. Indice analitico 58

41. Fonti 62

42. Contatti 63

3

I n t roduz ione

La nuova legge sul valore aggiunto è entrata in

vigore il 1° gennaio 2010. Pur apportando note-

voli semplifi cazioni per il settore alberghiero, sia

sul piano amministrativo che fi nanziario, la nuova

normativa mantiene comunque una struttura

molto rigorosa che presenta ancora diversi punti

delicati.

Con la presente pubblicazione hotelleriesuisse

vuole offrire un prezioso chiarimento sulle parti-

colarità specifi che per il settore alberghiero. Que-

sto fascicolo è una sintesi delle disposizioni dell’im-

posta sul valore aggiunto (in seguito IVA) più

rilevanti per il settore alberghiero mettendo in

luce gli elementi essenziali dell’IVA: in particolare

si occupa di quegli aspetti poco chiari la cui inter-

pretazione potrebbe lasciare spazio a incertezze

e diatribe. Problematiche specifi che e casi parti-

colari verranno illustrati e chiariti attraverso

esempi concreti tratti dall’universo alberghiero.

L’IVA rimane comunque un regime fi scale com-

plesso e dinamico. Per questo i casi limite e le dif-

fi coltà d’interpretazione troveranno soluzione

man mano nell’applicazione pratica della legge

medesima e per mezzo delle pubblicazioni ad

opera delle autorità competenti. La presente

brochure è stata elaborata sulla base delle

conoscenze disponibili a maggio 2018. È stata

conseguentemente redatta e approvata dall’Am-

ministrazione federale delle contribuzioni (in se-

guito denominata AFC) e non è da escludersi che

in futuro quest’ultima possa intervenire con mo-

difi che o integrazioni. In caso di dubbi occorrerà

quindi rifarsi alla pubblicazione più recente

dell’AFC. Particolare attenzione va infi ne prestata

alla programmazione dei registratori di cassa e

dei software di front offi ce affi nché sia conforme

alle esigenze dell’IVA. Un errore nelle fatture po-

trebbe portare infatti allo spiacevole pagamento

di arretrati.

Per un’informazione esaustiva, a partire da pa-

gina 63 del presente documento troverete le in-

formazioni per contattare hotelleriesuisse così

come l’AFC e le fi duciarie inserite nella rete di con-

sulenza di hotelleriesuisse.

hotelleriesuisse, agosto 2018

4

Pr inc ip i

1. Q u at t ro a l iq u ote d ’ i m pos t a

A seguito della soppressione del fi nanziamento

aggiuntivo dell’AI, dal 1° gennaio 2018 si appli-

cano le seguenti aliquote IVA: aliquota normale

dell’7,7%, aliquota speciale del 3,7% per le pre-

stazioni alberghiere (fi no al 31.12.2027), aliquota

ridotta del 2,5% e «aliquota» dello 0,0% (nessuna

IVA dovuta).

Aliquota normale all’7,7%

• Prestazioni di ristorazione (al ristorante / servi-

zio in camera) 1

• Tutte le bevande alcoliche (comprese le grappe

nostrane) e tabacchi

• Consumazioni al minibar

• Colazione per persone di passaggio

• Tutti gli articoli della categoria souvenir, carto-

line, articoli dell’hotel, prodotti di cura

• TV a pagamento, noleggio di cassette video o

DVD, carte prepagate per WLAN, ecc.

• Comunicazioni telefoniche, tasse di utilizzo di

internet

• Servizio lavanderia

• Massaggi sportivi, parrucchiere, estetica, ecc.

• Ingresso al centro benessere, alla piscine, allo

spazio wellness

• Locazione (utilizzo) di tavoli da biliardo, giochi

di freccette (nessun impianto sportivo)

• Locazione (sci, barca, automobile, ecc.)

• Locazione di sale conferenza

• Locazione di sale e camere per riunioni, ban-

chetti, ecc.

• Locazione di parcheggi agli ospiti dell’albergo

(attenzione: se la locazione è compresa nel

prezzo della camera è imponibile al 3,7%)

Aliquota speciale per prestazioni alberghiere

al 3,7%

Fino al 31 dicembre 2027, le prestazioni alber-

ghiere saranno imponibili ad un’aliquota speciale

del 3,7%.

Alloggio e prestazioni accessorie direttamente

correlate all’alloggio

• Pernottamento

• Biancheria da letto e da bagno, pulizia delle ca-

mere

• Radio e TV (senza TV a pagamento), accesso a

internet (senza tassa di utilizzo)

• Tasse di alloggio (senza le tasse di soggiorno) 2

• Erogazione di elettricità e acqua (fredda e calda)

a tende, roulotte e camper nonché smaltimento

dei rifi uti e delle acque di scarico dei medesimi

• Utilizzo d’impianti sanitari (lavatrici escluse) nei

campeggi

• Locazione di camere d’albergo in un altra strut-

tura alberghiera (in caso di capacità insuffi -

ciente). Nel caso in cui un albergo affi tti ad

un’altra struttura alberghiera una o più camere

oppure un’intera ala per un periodo determi-

nato o indeterminato a suo uso esclusivo, la

locazione è esclusa dal campo d’imposta.

Caso speciale della prima colazione

• La prima colazione è compresa nel prezzo

dell’alloggio e sottostà dunque all’aliquota spe-

ciale, anche nel caso in cui venga fatturata a

parte. Essa deve tuttavia essere direttamente

collegata al pernottamento.

• Se un albergo fattura una prima colazione a un

cliente di passaggio (che non pernotta in al-

bergo), la rispettiva controprestazione è impo-

1 Per le eccezioni vedi capitolo 1 Quattro aliquote d’imposta >

aliquote speciali.

2 Vedi anche capitolo 3 Tasse di soggiorno, tasse di alloggio e

carte ospiti.

5

nibile all’aliquota normale dell’7,7% quale pre-

stazione della ristorazione.

Prestazioni accessorie allargate

Le prestazioni accessorie allargate sono delle pre-

stazioni comprese nel prezzo dell’alloggio, fornite

all’interno dell’infrastruttura alberghiera e ivi fru-

ite dall’ospite. Determinante è che tutti gli ospiti

dell’albergo possano fruire di tali prestazioni senza

sovrapprezzo.

Ne fanno parte ad esempio:

• posteggi, campi da tennis, squash o badminton,

piscine coperte in albergo, solarium, sauna,

idromassaggi e / o whirlpool, sala fi tness, boc-

ciodromo, piste per birilli, sala TV, biblioteca, al-

loggio di animali nella camera dell’ospite, ser-

vizio di pulizia scarpe.

Rientrano inoltre nelle prestazioni accessorie al-

largate, sebbene non siano effettuate né utiliz-

zate all’interno dell’infrastruttura alberghiera, le

prestazioni di seguito elencate, posto che siano

già incluse nel prezzo d’alloggio di tutti gli ospiti

dell’albergo:

• il servizio taxi dell’albergo;

• la messa a disposizione delle biciclette;

• la possibilità offerta agli ospiti dell’albergo di

utilizzare piscine coperte, sale fi tness e centri

benessere, situati in altre aziende alberghiere

nelle vicinanze.

Non rientrano nell’infrastruttura alberghiera:

campi da golf, scuderie e piste di pattinaggio non-

ché bagni pubblici (queste prestazioni sono impo-

nibili all’7,7%).

Aliquota ridotta del 2,5%

• Vendita di derrate alimentari e bevande senz’al-

col da asporto e takeaway che il cliente non con-

suma sul posto (criteri: imballaggio dei prodotti,

volontà dichiarata del cliente, prezzo differen-

ziato, distribuzione di prodotti alimentari e di

bibite non destinate al consumo sul posto). Tali

vendite vanno contabilizzate a parte, preferibil-

mente su un diverso registratore di cassa e oc-

corre consegnare al cliente un giustifi cativo at-

testante la prestazione effettuata (fattura,

ricevuta, scontrino, coupon).

• Fornitura a domicilio di alimenti e di bevande

senz’alcol. Sul posto non è consentita alcuna

prestazione di preparazione o di servizio (alle-

stimento del buffet o dei coperti, riscaldamento

di vivande, servizio in piatti o bicchieri, ecc.). Il

tenere le vivande in caldo non è considerato

come una preparazione sul posto. I giustifi cativi

(fattura, ricevuta, scontrino, coupon) devono ri-

portare il nome, l’indirizzo, la partita IVA del for-

nitore, il nome e l’indirizzo del destinatario, la

data, il prezzo e l’indirizzo di consegna (se di-

verso da quello del cliente) nonché l’aliquota

applicabile. Se l’aliquota è inclusa nella contro-

prestazione è suffi ciente indicare l’aliquota ap-

plicabile. Importante è indicare «Fattura di con-

segna a domicilio» con la menzione «Senza

preparazione o servizio sul posto». Tali vendite

vanno contabilizzate a parte. Qualora da un giu-

stifi cativo non sia possibile evincere se si tratta

di una prestazione ascrivibile alla ristorazione,

a una consegna a domicilio o a una prestazione

all’estero, verrà applicata l’aliquota normale

prevista per una prestazione della ristorazione.

Le summenzionate prestazioni sono soggette

all’aliquota ridotta se sono stati presi provvedi-

menti organizzativi atti a separarle dalle presta-

zioni della ristorazione. In mancanza di tali prov-

vedimenti organizzativi, si applica l’aliquota

normale.

• Vendita di derrate alimentari in distributori au-

tomatici

• Fattura per decorazioni fl oreali (bouquets, deco-

razioni, ecc.) da parte del fi orista della struttura

• Vendita di giornali, riviste e libri

6

• L’aliquota ridotta non è applicabile alle derrate

alimentari che rientrano nel quadro di presta-

zioni della ristorazione (art. 25 cp. 3 LIVA).

• Le bevande alcoliche (oltre lo 0,5%) sono impo-

nibili all’aliquota normale del 7,7%.

Caso speciale per aziende miste

In presenza di strutture per il consumo di alimenti

in loco, le aziende miste (p. es. chioschi con caffè-

bar) e i chioschi e bar per spuntini possono, a ti-

tolo semplifi cativo, conteggiare in modo forfeta-

rio le prestazioni della ristorazione che in questo

caso sono imponibili all’aliquota normale.

Questa procedura semplifi cata è tuttavia consen-

tita solamente a piccole aziende che dispongono

al massimo di 20 posti a sedere o in piedi (per sin-

gola fi liale, punto di vendita, ecc.). Anche in oc-

casione di determinate manifestazioni è possibile

applicare un’aliquota forfetaria. Tale regime for-

fetario viene considerato come provvedimento

organizzativo ed è facoltativo. Il contribuente che

opta per questa facilitazione la deve applicare

almeno per un periodo fi scale.

Rientrano sotto la defi nizione di aziende miste ad

esempio pasticcerie, macellerie, negozi presenti

presso le stazioni di servizio, punti vendita di ali-

mentari presso stabilimenti balneari e campeggi,

nonché chioschi, la cui cifra d’affari principale su-

pera quella del takeaway (o degli alimenti desti-

nati al consumo immediato). Questa premessa è

adempiuta quando la cifra d’affari propria del ne-

gozio supera il 50% della cifra d’affari comples-

siva.

Semplifi cazione

Le cifre d’affari,imponibili all’aliquota normale e

conseguite con servizi di ristorazione da aziende

miste che dispongono di posti a sedere e / o in

piedi, possono essere rilevate e tassate per un im-

porto forfetario equivalente di 60 franchi (IVA

inclusa) da moltiplicarsi per ogni singolo posto

disponibile per i giorni in cui l’azienda è aperta).

Chioschi e bar per spuntini e manifestazioni

Rientrano nella categoria dei chioschi e bar per

spuntini, per esempio, anche i punti vendita di sal-

sicce, kebab, pizze o polli (incl. la vendita di be-

vande) come pure i chioschi e bar per spuntini si-

tuati in stabilimenti balneari e campeggi, che

conseguono mediante le vendite da asporto e ta-

keaway oltre il 50% della loro cifra d’affari com-

plessiva.

Per manifestazioni s’intendono eventi di ogni ge-

nere durante i quali i visitatori si possono risto-

rare per un breve lasso di tempo predefi nito (di

regola pausa negli intervalli). In tale novero rien-

trano per esempio le rappresentazioni cinemato-

grafi che, teatrali, circensi e musicali, varietà e al-

tre manifestazioni speciali quali partite di calcio

o di hockey, il cui svolgimento è delimitato tem-

poraneamente e scandito da un programma pre-

ciso (inizio, intervalli, fi ne). Per le manifestazioni

(ad es. tornei sportivi, festival cinematografi ci o

musicali) che offrono ai visitatori la possibilità di

ristorazione prolungata – o continua, nella mag-

gioranza dei casi – la regolamentazione forfeta-

ria non è consentita.

Ripartizione per aliquota d’imposta per chioschi

e bar per spuntini:

Bevande alcoliche,

tabacco, prodotti del

tabacco e art. non food

Vendita di derrate

alimenti e

prestazioni della

ristorazione

100% all’aliquota

determinante

50% all‘

aliquota

normale

50% all‘

aliquota

ridotta

7

Ripartizione per aliquota d’imposta per manife-

stazioni:

Semplifi cazione

Anzitutto vanno determinate e tassate, mediante

l’applicazione di un supplemento, le cifre d’affari

imponibili all’aliquota normale realizzate con i pro-

dotti voluttuari (bevande alcoliche e tabacchi) e

articoli non food. Ciò presuppone la registrazione

su conti separati dei costi della corrispondente

merce. Le cifre d’affari così determinate vanno in

seguito detratte dalla cifra d’affari complessiva.

Alla cifra d’affari rimanente va applicata, nel caso

si tratti di chioschi e bar per spuntini, per il 50%

l’aliquota normale e per il 50% quella ridotta, nel

caso invece di manifestazioni va applicata al 20%

l’aliquota normale e dell’80% quella ridotta.

Non imponibile, aliquota allo 0,0%

• Le tasse di soggiorno sono tasse di diritto pub-

blico a carico dell’ospite e non dall’albergatore.

Non devono quindi essere assoggettate all’IVA

a patto che vengano dall’albergatore fatturate

separatamente sulla fattura e indicate specifi -

catamente quali tasse di soggiorno.

• Le altre tasse di natura forfetaria o calcolate

sulla base dei pernottamenti e che sono dovute

dall’albergatore contribuente – quali ad esem-

pio le tasse di alloggio – sono imponibili al 3,7%

e sono generalmente parte integrante della

controprestazione per l’alloggio. Nel caso in cui

vengano menzionate e fatturate separata-

mente, devono fi gurare a parte rispetto alla

tassa di soggiorno. 3

• Le operazioni di cambio non sono imponibili.

• I pagamenti dei clienti per annullamenti (p. es.

pagamenti no show) sono considerati un risar-

cimento dei danni propriamente detto. Per il

ristoratore o albergatore non costituiscono

quindi una controprestazione né comportano

una correzione della deduzione dell’imposta

precedente. L’annullamento può essere compro-

vato mediante una copia del documento conse-

gnato al cliente. 4

Se la prestazione richiesta è già stata fatturata

e per l’annullamento non è stato rilasciato al-

cun documento al cliente, l’importo incassato è

imponibile all’aliquota determinante.

• Vendita di buoni regalo e tessere fedeltà

• Le tessere fedeltà (20% di sconto su presenta-

zione della carta), gli sconti (11 notti al prezzo

di 10, ecc.). Si tratta in questi casi di sconti in na-

tura. La «prestazione offerta» (notte gratuita)

non è imponibile. La vendita di tessere fedeltà

e di buoni non è imponibile (l’imposta è dovuta

unicamente nel momento del suo utilizzo).

Prestazioni fornite all’estero e esonero dal-

l’imposta

Esempio: un cliente con domicilio in territorio sviz-

zero ordina a un esercente di servizi party con

sede a Lugano un catering (con preparazione e / o

servizio sul posto) per una manifestazione che si

tiene in Italia. In questo caso si ha una prestazione

effettuata all’estero non imponibile (luogo della

prestazione: art. 8 cpv. 2 lett. d LIVA). Queste pre-

stazioni vanno dichiarate sotto le cifre 200 e 221

(prestazioni all’estero) del rendiconto IVA. Se lo

3 Vedi capitolo 3 Tasse di soggiorno, tasse di alloggio e carte

ospiti.4 Vedi capitolo 30 Risarcimento dei danni / annullamento.

Bevande alcoliche,

tabacco, prodotti del

tabacco e art. non food

Vendita di derrate

alimenti e

prestazioni della

ristorazione

100% all’aliquota

determinante

20% all‘

aliquota

normale

80% all‘

aliquota

ridotta

8

stesso esercente fornisce delle prestazioni senza

preparazione né servizio presso il cliente, si tratta

di una consegna a domicilio (il luogo della presta-

zione è dunque la Svizzera). L’esercente può ana-

logamente fare richiesta di esenzione dall’impo-

sta per mezzo dei documenti rilasciati dalle

autorità doganali (esportazioni). Tale consegna a

domicilio va dichiarata sotto le cifre 200 e 221 del

rendiconto IVA.

2 . P re s t a z io n i a lbe rg h ie re

Combinazioni di prestazioni, regola del 70/30%,

principio (secondo l’art. 19 cpv. 2 LIVA)

Nel caso di una combinazione di prestazioni delle

quali almeno il 70% risulta imponibile alla stessa

aliquota d’imposta, si può procedere con il trat-

tamento uniforme, dal punto di vista fi scale, delle

prestazioni.

Questa regola non è applicabile se:

• i prezzi delle singole prestazioni sono stati resi

noti al destinatario;

• le prestazioni identiche dal profi lo dell’IVA non

costituiscono complessivamente almeno il 70%

della combinazione;

• la combinazione comprende prestazioni escluse

dall’imposta per le quali non è consentita

l’opzione secondo l’articolo 22 cpv. 2 LIVA (ec-

cezione: quando le prestazioni escluse dall’im-

posta costituiscono almeno il 70% della combi-

nazione). Nell’ambito della combinazione di

prestazioni, la regola della combinazione può

essere applicata anche per determinare se il

luogo della prestazione si trovi sul territorio

svizzero oppure all’estero.

L’applicazione dell’articolo 19 capoverso 2 LIVA

può essere presa in considerazione solamente

quando una prestazione è offerta e fatturata a

un prezzo forfetario all’ospite dell’albergo. Se le

singole prestazioni sono invece fatturate separa-

tamente le une dalle altre, la predetta disposi-

zione di legge non è applicabile.

� L’applicazione della disposizione dell’articolo

19 cpv. 2 LIVA è facoltativa. Il prestatore è natu-

ralmente libero di scegliere la fatturazione sepa-

rata delle singole prestazioni.

Se una prestazione o la somma di tutte le presta-

zioni identiche sul piano fi scale non raggiunge al-

meno il 70% non è possibile il trattamento uni-

forme e ogni prestazione va dichiarata in maniera

indipendente all’AFC e, di principio, fatturata se-

paratamente all’aliquota d’imposta applicabile. È

possibile procedere alla fatturazione forfetaria

(controprestazione globale) tenendo in conside-

razione i seguenti punti:

• non vi è nessuna indicazione da parte dell’IVA;

• il valore delle prestazioni indipendenti da di-

chiarare separatamente (= base di calcolo

dell’imposta) può essere determinata sulla base

di registrazioni contabili appropriate.

Pernottamento in mezza pensione,

regola del 70/30%

I pernottamenti in mezza pensione vengono pre-

notati in anticipo (al più tardi al momento della

registrazione in albergo) e per tutta la durata del

soggiorno. La tariffa giornaliera è sempre la

stessa. Inoltre, i prezzi dei pernottamenti sono

resi pubblici in diversi modi per mezzo di annunci

o dei listini prezzi. 5

5 Sull’indicazione dei prezzi, vedi capitolo 5 Indicazione dei

prezzi e formulazione delle offerte.

9

6 Sull’indicazione dei prezzi, vedi capitolo 5 Indicazione dei

prezzi e formulazione delle offerte.7 Vedi capitolo 2 Prestazioni alberghiere > Combinazioni di pre-

stazioni, regola del 70 / 30%, principio (secondo l’art. 19 cpv.

2 LIVA).

Non è considerato pernottamento in mezza pen-

sione il soggiorno di un cliente che, riservato un

pernottamento con prima colazione, decide di

consumare uno o più pasti presso il ristorante

dell’albergo. Per semplifi care, nei meri pernotta-

menti in mezza pensione (comprendenti pernot-

tamento, prima colazione e un pasto) si parte dal

presupposto che la quota per l’alloggio costitui-

sca almeno il 70% del valore della contropresta-

zione complessiva, per consentire che questa

venga fatturata forfetariamente e quindi sotto-

posta all’aliquota speciale. Non va presentato al-

cun giustifi cativo (neppure se per altre combina-

zioni di prestazioni è necessario determinare in

modo effettivo e comprovare le quote riguardanti

l’alloggio e il vitto).

Esempio di fattura 1, pagina 26

Caso speciale brunch

Nel caso di un albergo che propone la formula per-

nottamento con brunch (al posto della prima co-

lazione) l’intera prestazione può essere fatturata

all’aliquota del 3,7% senza necessariamente for-

nire un giustifi cativo del calcolo. Per contro, se l’al-

bergo offre la mezza pensione con brunch, è au-

torizzato a fatturare il tutto all’aliquota del 3,7%

solo se le prestazioni di ristorazione imponibili

all’7,7% non rappresentano più del 30% della pre-

stazione totale. In questo caso è necessario com-

provare la ripartizione delle differenti prestazioni

mediante un giustifi cativo (calcolo). Se invece l’al-

bergatore fattura separatamente le singole pre-

stazioni del pernottamento in mezza pensione, è

tenuto a dichiarare per ciascuna di esse l’aliquota

corrispondente.

Esempio di fattura 2, pagina 26

Pernottamento in pensione completa

I pernottamenti in pensione completa vengono

prenotati in anticipo (al più tardi al momento

della registrazione in albergo) e per tutta la du-

rata del soggiorno. La tariffa giornaliera è sem-

pre la stessa. Inoltre i prezzi dei pernottamenti

sono pubblicati in diversi modi negli annunci o nei

listini prezzi. 6

Non è considerato pernottamento in pensione

completa il soggiorno di un cliente che, riservato

un pernottamento con prima colazione, decide di

consumare uno o più pasti presso il ristorante

dell’albergo.

Fatturazione

Per il pernottamento in pensione completa, la

parte di pernottamento, imponibile all’aliquota del

3,7%, e la parte di ristorazione, imponibile all’7,7%,

possono essere calcolate di principio sia sulla base

dei costi effettivi che in maniera forfetaria. La va-

riante scelta va mantenuta per tutta la durata del

periodo fi scale (anno civile). I due metodi di fattu-

razione non possono in alcun modo coesistere.

Se l’albergatore ha optato per la determinazione

forfetaria delle quote dell’alloggio e delle presta-

zioni per il vitto, il ricorso in un secondo tempo

alla combinazione delle prestazioni secondo

l’art. 19 cpv. 2 LIVA è escluso. 7

� L’albergatore può cambiare metodo di fattura-

zione (forfettaria o effettiva) a partire dal periodo

fi scale successivo (anno civile) senza necessaria-

mente dover avvertire l’AFC.

10

Fatturazione forfetaria

Il pernottamento in pensione completa va chiara-

mente designato come tale nella fattura. La ripar-

tizione forfetaria tra la parte di alloggio e quella

di vitto (pranzo e cena) può essere effettuata

come segue:

65% pernottamento e prima colazione al 3,7% IVA

35% pensione completa (due pasti) con l’7,7% IVA

Le quote per il vitto e per l’alloggio, perlomeno

sotto il profi lo fi scale, vanno menzionate separa-

tamente.

Eventuali bevande incluse nel prezzo della pen-

sione rientrano nel forfait, ma soltanto se sono

comprese nei pasti, ad esempio vino da tavola, ac-

qua minerale o caffè.

Esempio di fattura 3, pagina 27

Fatturazione effettiva

Le diverse prestazioni indipendenti vanno ripartite

dettagliatamente e devono poter essere compro-

vate mediante adeguati giustifi cativi. Come indi-

cato a inizio capitolo, la regola del 70 / 30% è am-

messa per i pernottamenti in pensione completa

abbinati ad una prestazione alberghiera (art. 19

cpv. 2 LIVA). In questo caso l’intera combinazione

di prestazioni fatturate in maniera forfetaria è im-

ponibile all’aliquota speciale se la prestazione al-

berghiera (prima colazione compresa) rappresenta

almeno il 70% dell’insieme della controprestazione.

La ripartizione fra le differenti prestazioni indipen-

denti va comprovata mediante adeguati giustifi ca-

tivi (calcolazioni). Possono essere addotti come

prove (giustifi cativi) la contabilità analitica e la con-

tabilità dei costi, nonché i calcoli fondati sulle me-

desime. Il computo ottenuto partendo dal costo del

materiale utilizzato e maggiorato secondo i coef-

fi cienti raccomandati dalle associazioni di catego-

ria non costituiscono un giustifi cativo suffi ciente.

Seminari

Gli alberghi per seminari offrono di regola forfait

standardizzati per seminari, comprendenti pre-

stazioni ben precise e chiaramente descritte, quali

per esempio:

• 1 pernottamento con prima colazione copresa;

• 1 pranzo;

• 1 cena;

• 2 pause caffè;

• acqua minerale nelle aule dei corsi;

• utilizzo di una sala per assemblee e di una sala

per riunioni di gruppo;

• tecnologia standard (lavagna luminosa,

schermo, lavagna magnetica, beamer).

Fatturazione

• La tassazione speciale per gli alberghi per semi-

nari è applicabile unicamente a quelle strutture

che propongono soluzioni forfetarie standar-

dizzate.

• L’albergo che fattura i pernottamenti in pen-

sione completa secondo il metodo dei costi ef-

fettivi dovrà fare lo stesso per le offerte per se-

minari.

Fatturazione forfetaria

Nel quadro della regolamentazione speciale ap-

plicabile da alberghi per seminari, le rispettive

prestazioni sono fatturate forfetariamente ed evi-

denziate chiaramente come tali nelle fatture. La

ripartizione forfetaria delle diverse prestazioni

può essere effettuata come segue:

55% alloggio e prima colazione al 3,7% IVA

45% vitto infrastruttura e altre prestazioni

all’7,7% IVA

L’albergatore è tenuto a conservare fi no allo sca-

dere del termine di prescrizione le relative offerte,

i listini prezzi, ecc. unitamente ai consueti docu-

menti commerciali.

11

Tutte le altre prestazioni effettuate che non rien-

trano nel forfait stabilito (ad es. noleggio di aule

per corsi, consumazioni supplementari al bar)

vanno fatturate separatamente e sono imponibili

all’aliquota determinante.

Esempio di fattura 4, pagina 27

Fatturazione effettiva

Le diverse prestazioni indipendenti vanno ripartite

dettagliatamente e devono poter essere compro-

vate mediante adeguati giustifi cativi. In presenza

di un giustifi cativo per ciascuna prestazione e la

prestazione riferita all’alloggio (con prima cola-

zione) rappresenta almeno il 70% della contropre-

stazione è applicabile la regola del 70 / 30% (art. 19

cpv. 2 LIVA). In questo caso va applicata l’aliquota

speciale all’intera combinazione di prestazioni.

Pacchetti

I pacchetti sono delle combinazioni di prestazioni

ai sensi della legge del 18 giugno 1993 relativa ai

viaggi «tutto compreso», validi in modo perma-

nente o per periodi di tempo ben defi niti. Tali of-

ferte si rivolgono generalmente a clienti indivi-

duali. Esse includono prestazioni che vanno oltre

l’abituale pernottamento in mezza pensione o in

pensione completa, come ad esempio biglietti per

concerti, escursioni accompagnate o servizi di fi t-

ness e di benessere. L’offerta di tali combinazioni

viene resa pubblica tramite pubblicità su prospetti,

cataloghi, annunci o attraverso internet, ecc.

Le prestazioni combinate ah hoc dal singolo cliente,

imponibili ad aliquote differenti, vanno fatturate

separatamente e non sono da considerarsi parte del

pacchetto. Allo stesso modo, manifestazioni parti-

colari come congressi, seminari, matrimoni, ecc. non

sono da considerare come pacchetti. Ciò è valido

anche nel caso in cui siano stati convenute tariffe

forfetarie per talune componenti dell’offerta.

Fatturazione

I pacchetti vanno sempre fatturati secondo i costi

effettivi, anche se la parte concernente la mezza

pensione o la pensione completa può essere cal-

colata con il metodo forfetario.

L’AFC parte dal presupposto che i pacchetti siano

designati con un nome particolare nelle relative

offerte e fatture (ad es. «Settimana bianca gen-

naio 2018») e che le loro prestazioni siano docu-

mentate per mezzo di singoli calcoli dettagliati

(ad es. alloggio, abbonamento sci, lezioni di sci,

ecc.). I singoli calcoli e le fatture dei creditori

vanno conservate per scopi di controllo sino al-

l’inizio del termine di prescrizione, e per almeno

per un periodo di dieci anni.

Se i pacchetti non sono documentati con calcoli

dettagliati, la controprestazione complessiva è im-

ponibile all’aliquota normale.

Se un pacchetto comprende anche la mezza pen-

sione e / o la pensione completa, la rispettiva

quota della controprestazione può essere deter-

minate forfetariamente (non necessita alcun cal-

colo probatorio) come segue:

Mezza pensione

75% quota per l’alloggio al 3,7% IVA

25% quota per il vitto al 7,7% IVA

Pensione completa

65% quota per l’alloggio e prima colazione al

3,7% IVA

35% quota per il vitto al 7,7% IVA

Le prestazioni non incluse nel pacchetto (p. es.

vitto supplementare, noleggio di posteggi, lezioni

di tennis) vanno fatturate separatamente e sono

imponibili all’aliquota determinante.

Esempi di fattura 5.1, 5.2 e 5.3, a partire da

pagina 28

12

Se in un pacchetto la quota documentata per

mezzo di un calcolo riferita all’alloggio è pari o

superiore al 70%, l’intero pacchetto può essere

conteggiato con l’aliquota speciale. Diventa

quindi irrilevante se l’ospite durante il soggiorno

fruisce di prestazioni supplementari (ad es. be-

vande, Pay TV, minibar) non comprese nel pac-

chetto, in quanto fatturate separatamente e sot-

toposte alla rispettiva aliquota d’imposta.

Esempio di fattura 6, pagina 29

3 . Ta s se d i sog g io r no , t a s se d i a l l og g io e c a r te o sp i t i

La perplessità sull’aliquota IVA da applicare alle

tasse cantonali e comunali di soggiorno e alle

tasse di promozione turistica è un tema ricorrente.

Il medesimo dubbio permane per quanto con-

cerne le carte ospiti, che danno diritto a sconti o

a ingressi gratuiti.

Tasse di soggiorno

Trattasi di tasse di soggiorno (in alcuni casi deno-

minate anche City Tax oppure tasse di pernotta-

mento). Trattasi di tasse di soggiorno (in alcuni casi

denominate anche City Tax oppure tasse di per-

nottamento) se l’ospito è tenuto a corrispondere

le stesse in virtù delle disposizioni legali cantonali

o comunali. L’albergatore contribuente ha però il

compito di riscuoterle. Le tasse di soggiorno non

sono imponibili, se l’albergatore contribuente le

fattura all’ospite separatamente indicandole

espressamente come tali. Se il contribuente rinun-

cia alla fatturazione separata, le tasse di soggiorno

rientrano nelle prestazioni del settore alberghiero

e sono imponibili all’aliquota speciale.

La semplice menzione nella fattura dell’imposta

per tali tasse, non è considerata fatturazione sepa-

rata. La tassa di soggiorno fa in tal caso parte della

controprestazione per la prestazione del settore

alberghiero ed è imponibile all’aliquota speciale.

L’AFC raccomanda agli albergatori di dichiarare le

tasse di soggiorno sotto la cifra 200 (cifra d’affari)

e nella rubrica Deduzioni sotto la cifra 280 (Di-

versi) del rendiconto IVA. La cifra 280 va comple-

tata con una nota specifi ca (ad es. tasse di sog-

giorno). 8

Tasse di alloggio, tassa di pernottamento

facoltativa, tassa di promozione turistica, ecc.

Le tasse cantonali e comunali di alloggio, dovute

dall’albergatore contribuente – e non dall’ospite

– fanno parte integrante della controprestazione

per l’alloggio, anche se sono fatturate separata-

mente. Queste tasse sono imponibili all’aliquota

speciale di 3,7%.

Le tasse di pernottamento facoltative, le tasse di

promozione turistica, ecc. calcolate sulla base del

numero dei pernottamenti o dei letti, sono do-

vute dall’albergatore quale parte dell’alloggio e

sono imponibili all’aliquota di 3,7% anche se sono

fatturate separatamente.

Tuttavia, se la tassa di alloggio è compresa in un

pacchetto o in una soluzione di pernottamento

(pernottamento in pensione completa, forfait per

seminari, ecc.) e il contribuente non utilizza la fat-

turazione effettiva per le combinazioni di presta-

zioni ma decide di applicare la fatturazione for-

fetaria, le tasse di alloggio rientreranno nel

regime di ripartizione forfetaria:

8 Per i conteggi IVA sulle cifre corrispondenti vedi il capitolo 39

Formulari.

13

Esempio di pernottamento in pensione completa

65% quota per l’alloggio e prima colazione al

3,7% IVA

35% quota per la ristorazione all’7,7% IVA

Esempio di forfait per seminario

55% quota per l’alloggio e prima colazione al

3,7% IVA

45% quota per ristorazione / infrastrutture

all’7,7% IVA

Questa tassa va dichiarata sotto la cifra 200 (Cifra

d’affari) e sotto la cifra 341 (Prestazioni fi no al

31.12.2017, aliquota speciale) o 342 (Prestazioni

dal 1.1.2018, aliquota speciale), e le parti ad ali-

quota normale sotto la cifra 301 (Prestazioni fi no

al 31.12.2017) o 302 (Prestazioni dal 1.1.2018) del

rendiconto IVA. 9

Carte ospiti

In generale tutte le prestazioni sono passibili

all’IVA a seconda della loro classe merceologica di

appartenenza. Nelle fatture è opportuno indi-

care, per le forniture e le prestazioni indipendenti

che prevedono aliquote differenti tra loro, in che

modo è ripartita la controprestazione. Nel caso in

cui le prestazioni imponibili ad aliquote diverse

vengano fatturate forfetariamente, va applicata

l’aliquota normale all’insieme della contropresta-

zione in quanto non è generalmente possibile for-

nire un giustifi cativo. Ciò vale anche per le carte

ospiti che consentono al cliente dell’albergo di be-

nefi ciare di diverse prestazioni imponibili ad ali-

quote differenti (ingressi in piscine, musei viaggi

in treno, teleferiche, bus, ecc.). Se l’albergatore

fattura una carta ospiti ad un cliente dell’albergo

al montante fatturato si applica l’aliquota nor-

male IVA dell’7,7%.

Esempio

L’albergatore vende un pernottamento al prezzo

di 120 franchi. In virtù delle disposizioni comunali

è tenuto a versare egli stesso, per ogni notte

realizzata, le tasse seguenti:

Tassa di soggiorno CHF 3.00

Tassa di alloggio CHF 1.00

Tassa di promozione turistica CHF 2.00

Carta ospiti (ingressi, trasporti, ecc.) CHF 4.00

L’albergatore ha due possibilità per la tariffazione

e la fatturazione 10:

a) Fatturazione forfetaria

L’albergatore decide che le tasse sono incluse nella

tariffa forfetaria di 120 franchi. Di conseguenza,

se desidera approfi ttare dell’esonero dall’impo-

sta, deve indicare separatamente la tassa di sog-

giorno. La carta ospiti va menzionata separata-

mente in quanto sottoposta a un’aliquota diversa.

Fattura

Pernottamento al 3,7% CHF 113.00

Tassa di soggiorno allo 0,0% CHF 3.00

Carta ospiti all’7,7% CHF 4.00

Totale (IVA incl.) CHF 120.00

b) Fatturazione separata

L’albergatore decide che le tasse non sono incluse

nella tariffa del pernottamento e che vanno pa-

gate dall’ospite in aggiunta al prezzo della ca-

mera.

9 Per i rendiconti IVA concernenti le cifre corrispondenti vedi

capitolo 39 Formulari.

10 Vedi anche il capitolo 5 Indicazione dei prezzi e formula-

zione delle offerte.

14

Fattura

Pernottamento al 3,7% CHF 120.00

Tassa di soggiorno allo 0,0% CHF 3.00

Tassa di alloggio al 3,7% CHF 1.00

Tassa di promozione turistica al 3,7% CHF 2.00

Carta ospiti all’7,7% CHF 4.00

Totale (IVA incl.) CHF 130.00

4 . Fa t t u ra z io ne i n va lu t a e s te ra

In virtù dell’ordinanza sui prezzi dell’11 dicembre

1978 (OIP), i beni e le prestazioni di servizi offerti

ai consumatori fi nali devono essere contrassegnati

con il prezzo in franchi svizzeri (prezzo al mi-

nuto). 11 L’indicazione del prezzo ai consumatori

fi nali unicamente in valuta estera non è di conse-

guenza ammessa, ma è possibile come comple-

mento a quella in moneta svizzera.

Può capitare che un albergatore sia portato ad

emettere, per dei gruppi o dei partecipanti ai se-

minari, una fattura in valuta estera al fi ne di of-

frire all’ospite una migliore prestazione.

Gli esempi 7 e 8 illustrano delle fatture in moneta

nazionale: che il cliente paghi in franchi svizzeri o

in valuta estera e che il resto gli sia corrisposto in

franchi svizzeri o in valuta estera non è rilevante.

Esempi di fattura 7 e 8, pagina 30

L’esempio 9 illustra il caso di una fattura emessa

in valuta estera, con la possibilità di essere saldata

in franchi svizzeri. Anche nel caso di un paga-

mento in franchi svizzeri, valgono le regole appli-

cabili alla valuta estera.

Esempio di fattura 9, pagina 31

Il conteggio dell’IVA con l’AFC va fatto in valuta

nazionale (franchi svizzeri).

Ai fi ni del calcolo dell’IVA l’albergatore, fatturato

inizialmente il corrispettivo per le prestazioni ero-

gate in valuta estera, lo deve convertire in fran-

chi svizzeri nel momento in cui viene a generarsi

il credito fi scale o il diritto alla deduzione della

tassa precedente (art. 45 cpv. 1 OIVA). È data una

controprestazione in valuta estera quando la fat-

tura o la ricevuta è emessa in valuta estera. È irri-

levante la valuta in cui il pagamento è effettuato

o in cui è dato il resto (art. 45 cpv. 2 OIVA). Per la

conversione può essere utilizzato a scelta il corso

medio mensile pubblicato dall’AFC o il corso del

giorno (vendita). I corsi medi mensili sono reperi-

bili sul sito internet dell’AFC www.estv.admin.ch.

L’AFC rende noti il 25 di ogni mese (risp. il primo

giorno lavorativo dopo il 25), i corsi medi mensili

applicabili per il mese seguente. Per le valute

estere, per le quali l’AFC non rende noto alcun

corso, è valido il corso del giorno (vendita) pub-

blicato da una banca con sede in territorio sviz-

zero. Il metodo prescelto va applicato almeno du-

rante un intero periodo fi scale e utilizzato sia per

il calcolo dell’imposta sulla cifra d’affari e dell’im-

posta sull’acquisto sia per la deduzione dell’impo-

sta precedente (art. 45 cpv. 5 OIVA).

5 . I n d i c a z io ne de i p rez z i e fo r m u la z io ne de l l e o f fe r te

Indicazione dei prezzi nei prospetti e

negli annunci

Per quanto concerne l’indicazione dei prezzi nei

prospetti e negli annunci occorre tenere conto

delle prescrizioni dell’ordinanza sull’indicazione

dei prezzi (OIP) dell’11 dicembre 1978, secondo la 11 Su questo argomento vedi anche il capitolo 5 Indicazione dei

prezzi e formulazione delle offerte.

15

quale tutti i prezzi vanno pubblicati IVA inclusa e

tasse comprese o, per lo meno, devono essere co-

municate in modo chiaro e trasparente affi nché

il cliente possa immediatamente sapere quali voci

vanno a determinare il prezzo fi nale e calcolare il

totale.

Formulazione delle offerte

Per quanto concerne le offerte, comprese l’espo-

sizione dei prezzi e i listini prezzi, l’ordinanza

sull’indicazione dei prezzi stabilisce che i prezzi

pubblicati devono essere comprensivi di tutte le

loro componenti. Ciò vale anche per le tasse di

soggiorno e l’IVA. Di principio, la dichiarazione

dei prezzi può essere fatta in due modi a condi-

zione che il cliente possa facilmente calcolarne il

montante totale (120 franchi nell’esempio).

Variante 1

Camera CHF 120.00

(pernottamento e prima colazione)

IVA al 3,7% e tasse di soggiorno incluse

Variante 2

Camera (prezzo netto) CHF 110.90

(pernottamento e prima colazione)

IVA 3,7% CHF 4.10

Tassa di soggiorno CHF 5.00

Prezzo totale della camera CHF 120.00

IVA e tassa di soggiorno incluse

Offerte nel commercio all’ingrosso

Nel commercio all’ingrosso i prezzi possono es-

sere indicati al netto, vale a dire senza IVA. Per

commercio all’ingrosso si intende quello rivolto

ad aziende che possono richiedere il rimborso

dell’IVA, quali ad esempio agenzie viaggi e non

privati (consumatori fi nali). Le tasse di soggiorno

devono essere comprese nel prezzo.

Variante 1

Camera CHF 115.90

(pernottamento e prima colazione)

Incl. tasse di soggiorno, escl. IVA

Variante 2

Camera (prezzo netto) CHF 110.90

(pernottamento e prima colazione)

Tassa di soggiorno CHF 5.00

Prezzo totale della camera CHF 115.90

Incl. tasse di soggiorno, escl. IVA

6 . Co n su m o p ro p r io

Con consumo proprio si intende una correzione

dell’imposta precedente che mira a impedire che

i contribuenti che utilizzano beni o servizi al di

fuori dell’attività imprenditoriale, in particolare

per fi ni privati, benefi cino di un trattamento fi -

scale agevolato rispetto a tutti gli altri contri-

buenti (art. 31 LIVA).

Principio

Il consumo proprio si verifi ca chiaramente quando

un soggetto per mezzo della sua impresa benefi -

cia, durevolmente o temporaneamente, di beni o

servizi dai quali, o da una parte dei quali, è già

stata dedotta l’imposta precedente al momento

dell’acquisto e quando tali beni o prestazioni

a) vengono utilizzati al di fuori dell’attività im-

prenditoriale, in particolare per scopi privati;

b) vengono utilizzati per un’attività imprendito-

riale che non dà diritto alla deduzione dell’im-

posta precedente secondo l’articolo 29 cpv. 1

LIVA;

c) vengono ceduti a titolo gratuito, senza che sia

dato un motivo imprenditoriale (il motivo im-

prenditoriale è presunto per regali sino a 500

16

franchi per persona e anno, nonché per regali

promozionali e campioni di merci senza limite

di valore volti a realizzare cifre d’affari impo-

nibili o esenti dall’imposta);

d) si trovino ancora nella disponibilità del contri-

buente al momento in cui cessa l’assoggetta-

mento.

In merito a questo principio, è bene precisare che

è possibile ricorrere alla correzione dell’imposta

precedente unicamente in ragione di un consumo

proprio e non nel caso in cui, per contro, beni o

prestazioni di servizi sono utilizzati nell’ambito di

un’attività imprenditoriale (art. 24 LIVA; art. 47

OIVA). Il consumo proprio coinvolge dunque, ge-

neralmente, il titolare di un’azienda individuale o

gli associati che non sono considerati persone a

loro vicine (entrambe le tipologie di soggetti non

sono destinatari del certifi cato di salario). I temi

sui quali ci si interroga più frequentemente nella

pratica concernono i prelevamenti in natura (pre-

levamenti di beni), così come l’utilizzo di parti

private quali l’automobile di servizio, i costi di ri-

scaldamento, l’illuminazione, la pulizia, la comu-

nicazione, ecc., vale a dire dei prelevamenti di

beni e servizi dalla propria azienda.

Dall’art. 31 della LIVA possono essere estrapolate

le seguenti indicazioni:

Beni utilizzati per fi ni non imprenditoriali

Qualsiasi prelevamento da parte del titolare di

un’azienda individuale impone una correzione

dell’imposta precedente per consumo proprio, a

condizione che l’imposta precedente sia già stata

dedotta nel momento dell’acquisto delle presta-

zioni. Se i regali sono beni fabbricati in proprio,

la base di calcolo corrisponde all’imposta prece-

dente sul valore della merce – rispettivamente

all’imposta precedente su eventuali lavori da

parte di terzi per lavori semilavorati – cui va ag-

giunto un supplemento pari al 33% sulla corre-

zione dell’imposta precedente per l’utilizzo

dell’infrastruttura (beni d’investimento / mezzi

d’esercizio). È fatta salva la prova delle imposte

precedenti sull’utilizzazione dell’infrastruttura.

Secondo l’art. 31 cpv. 2 lett. a LIVA, in caso di pre-

levamento di beni o di prestazioni di servizi da

parte del titolare di un’azienda individuale in ra-

gione di un consumo proprio (ad esempio per sod-

disfare bisogni personali) non ci sono limiti al-

l’esonero, come è invece il caso dei regali ai sensi

dell’art. 31 cpv. 2 lett. c della LIVA (500 franchi per

persona all’anno). 12

Beni offerti a titolo gratuito

senza fi ni imprenditoriali

Si parla in questo caso di prelievi di beni che ven-

gono elargiti a terze persone volontariamente e

gratuitamente. In altre parole si tratta di un’of-

ferta a titolo gratuito e senza scopi imprendito-

riali e non della distribuzione di regali, campion-

cini o regali pubblicitari utili ai fi ni dell’azienda. 13

Base di calcolo

a) Base di calcolo per la correzione dell’imposta

precedente al momento del prelievo durevole:

sussiste prelievo durevole se un bene non è uti-

lizzato unicamente a titolo temporaneo bensì

duraturo, sia esso ad uso esclusivo nell’ambito

imprenditoriale legittimante la deduzione

dell’imposta precedente, sia ad uso esclusivo

nell’ambito di un’attività imprenditoriale non

legittimante la deduzione o ancora extra im-

prenditoriale:

12 Vedi il capitolo 19 Regali e regali promozionali e il capitolo

21 Pasti gratuiti, ribassi in natura, degustazioni gratuite.13 Vedi anche il capitolo 19 Regali e regali promozionali.

17

• beni mobili nuovi, acquistati: imposta prece-

dente del bene;

• beni mobili utilizzati, acquistati: imposta pre-

cedente sul valore del bene nel momento del

rilevamento, ovvero deduzione di un ammor-

tamento del 20% per ogni anno civile tra-

scorso dall’acquisto del bene;

• beni mobili nuovi, fabbricati in proprio: im-

posta precedente sul valore d’acquisto delle

componenti utilizzate sommato al valore lo-

cativo, calcolato su base commerciale, per

l’utilizzo del bene d’investimento e dei mezzi

d’esercizio (calcolo approssimativo: 33% sulle

imposte precedenti del materiale e degli

eventuali lavori effettuati da parte di terzi

[prodotti semilavorati]);

• beni mobili utilizzati, fabbricati in proprio:

correzione analoga a quella dei beni immo-

biliari nuovi fabbricati in proprio. Si può de-

durre un ammortamento del 20% per ogni

anno civile trascorso dall’inizio dell’utilizzo

del bene.

b) Base di calcolo per la correzione dell’imposta

precedente in caso di utilizzazione tempora-

nea dei beni: sussiste un utilizzo temporaneo

quando il contribuente utilizza temporanea-

mente

• dei beni esclusivamente, vale a dire al 100%,

nell’ambito della sua attività imprenditoriale

legittimante il diritto alla deduzione dell’im-

posta precedente, oppure

• esclusivamente per un’attività imprendito-

riale non legittimante il diritto alla dedu-

zione dell’imposta precedente, o ancora

• al di fuori delle sue attività imprendito-

riali (per non più di sei mesi per i beni mo-

bili e non più di dodici mesi per i beni immo-

bili).

La correzione della deduzione dell’imposta pre-

cedente viene calcolata sulla base del valore loca-

tivo che sarebbe fatturato a un terzo indipen-

dente (art. 31 cpv. 4 LIVA).

Consumo proprio di opere edilizie,

modifi che d’utilizzazione

Si parla di modifi che d’utilizzazione di un’opera

edile nel caso in cui, nel corso dell’attività impren-

ditoriale, varia l’utilizzazione inizialmente previ-

sta, vale a dire quando la parte delle prestazioni

legittimanti il diritto alla deduzione dell’imposta

precedente e rispettivamente la parte di quelle

non legittimanti aumenta o diminuisce. Ne con-

segue una correzione dell’imposta precedente

(consumo proprio ai sensi dell’art. 32 LIVA o ulte-

riore sgravio dell’imposta precedente secondo

l’art. 32 LIVA).

Correzione dell’imposta precedente

per consumo proprio 14

Nel caso di un albergatore indipendente (titolare

di un’azienda individuale in qualità di gerente, lo-

catario, proprietario) che assieme ai membri della

sua famiglia che non lavorano nell’azienda usu-

fruisce del vitto, vanno applicati i seguenti valori

(annuali o mensili lordi, vale a dire IVA incl.):

Tabella, pagina 18

Queste quote lorde (incl. IVA) possono essere ri-

partite fra i singoli pasti. In tal caso si applicano

le seguenti quote pro capite per singolo pasto:

14 Sul vitto del personale vedi anche il capitolo 7 Prestazioni

fornite al personale.

18

Tariffa (CHF) Imposta (CHF)

Consumo proprio adulti, per anno1⁄3 imponibile al 7,7%2⁄3 imponibile al 2,5%

6480.00

2160.00

4320.00

154.43

105.35

Consumo proprio adulti, per mese1⁄3 imponibile al 7,7%2⁄3 imponibile al 2,5%

540.00

180.00

360.00

12.87

8.80

Consumo proprio, Vitto adulti *

Tariffa (CHF) Imposta (CHF)

Bambini fi no a 6 anni 1620.00 39.50

Bambini tra 7 e 13 anni 3240.00 79.05

Bambini tra 14 e 18 anni 4860.00 118.55

Consumo proprio, Vitto bambini per anno (imponibile al 2,5%) *

Tariffa (CHF) Imposta (CHF)

Bambini fi no a 6 anni 135.00 3.30

Bambini tra 7 e 13 anni 270.00 6.60

Bambini tra 14 e 18 anni 405.00 9.90

Consumo proprio, Vitto bambini per anno (imponibile al 2,5%) *

* Il prelievo di articoli per fumatori non è compreso nelle quote indicate (lorde, IVA incl.); per ogni fumatore vanno aggiunti generalmente

tra 1500 e 2200 franchi l’anno. La correzione dell’imposta precedente va sempre effettuata all’aliquota normale.

Per anno (CHF) Mensile (CHF)

Adulti 6480.00 540.00

Bambini fi no a 6 anni 1620.00 135.00

Bambini tra 7 e 13 anni 3240.00 270.00

Bambini tra 14 e 18 anni 4860.00 405.00

Consumo proprio, Vitto, Tariffe base

19

Il contribuente è libero di scegliere se applicare le

quote forfettarie annuali, mensili oppure per sin-

golo pasto. Al fi ne della correzione della dedu-

zione dell’imposta precedente sugli importi so-

praccitati è determinante sapere quali persone

consumano il vitto; l’AFC consiglia quindi, per

ragioni pratiche, di basarsi nei limiti del possibile

sugli importi forfetari annuali o mensili. Questo

perché le aliquote d’imposta applicabili variano

in funzione della categoria di persone.

Si opera una distinzione fra le seguenti categorie

di persone:

• Bambini e giovani fi no al compimento del 18°

anno di età. La deduzione dell’imposta prece-

dente va corretta all’aliquota ridotta per l’im-

porto complessivo;

• Adulti: la deduzione dell’imposta precedente

va corretta per i 2/3 all’aliquota ridotta e per un

1/3 all’aliquota normale.

Le summenzionate quote non comprendono

eventuali prelievi di tabacchi, per i quali la corre-

zione della deduzione dell’imposta precedente va

sempre effettuata all’aliquota normale.

Gli importi determinati secondo le quote men-

zionate a pag. 18 vanno dichiarati dal contri-

buente almeno una volta all’anno a titolo di cor-

rezione della deduzione dell’imposta precedente

(consumo proprio), alla rispettiva aliquota d’im-

posta.

� Se non vuole applicare questa semplifi cazione,

il contribuente può procedere all’imposizione ef-

fettiva. In tal caso effettua registrazioni contabili

adeguate e facilmente verifi cabili delle deduzioni

dell’imposta precedente applicate.

Consumo proprio – spese legate all’alloggio

Per le quote di consumo privato legate alle spese

di riscaldamento, illuminazione, pulizia, mezzi

moderni di comunicazione, ecc., si conteggiano di

regola gli importi annui riportati nella tabella sot-

tostante all’aliquota normale, a condizione che il

contribuente abbia fatto valere l’imposta prece-

dente (prestazioni di consumo proprio):

Le quote sono da intendere IVA inclusa.

Quotaparte privata delle spese dell’automobile

Se l’albergatore (proprietario di un’azienda a ti-

tolo individuale o una persona a lui vicina che non

lavora nell’azienda) utilizza l’automobile azien-

dale anche per scopi privati, deve effettuare una

correzione dell’imposta precedente (consumo

proprio) nella quale è tenuto a indicare una quo-

taparte privata delle spese dell’automobile. Se

l’albergatore è un impiegato (destinatario di un

certifi cato di salario) si tratta di una quota privata

sottoforma di prestazione effettuata a titolo one-

roso che il datore di lavoro deve conteggiare al-

l’aliquota normale.

Colazione CHF 3.00

Pranzo CHF 8.00

Cena CHF 7.00

Per anno

(CHF)

Per mese

(CHF)

Economia dome-

stica composta da

un adulto

3540.00 295.00

Supplemento

per ogni altro un

adulto

900.00 75.00

Supplemento per

fi glio

600.00 50.00

20

La quotaparte privata delle spese dell’automobile

può essere determinate sia in modo effettivo sia

in modo forfettario.

a) Determinazione effettiva: se il totale delle

spese effettive dell’automobile usata parzial-

mente per scopi privati può essere stabilito in

base a un libro di bordo così come i chilometri

percorsi per motivi professionali e privati, le

spese effettive devono essere ripartite in modo

proporzionale tra i chilometri percorsi per mo-

tivi professionali e quelli percorsi per motivi pri-

vati. In questo caso, il chilometraggio registrato

come percorso a titolo privato va moltiplicato

per un’indennità pari a 0.70 franchi / km. Il for-

nitore della prestazione (albergatore o datore

di lavoro) è tenuto a giustifi care per mezzo di

calcoli adeguati qualsiasi indennità inferiore.

In casi eccezionali è possibile aumentare l’in-

dennità al km (ad es. nel caso di automobili par-

ticolarmente dispendiose).

b) Determinazione forfettaria: se il totale delle

spese effettive dell’automobile usata parzial-

mente per scopi privati e i chilometri percorsi

per motivi professionali e privati non possono

essere stabiliti in base ad un libro di bordo, bi-

sogna dichiarare al mese lo 0,8% del prezzo

d’acquisto del veicolo (IVA esclusa), o per lo

meno 150 franchi. La cifra risultante va impo-

sta all’aliquota normale.

7. P re s t a z io n i fo r n i te a l pe r so n a le

Vitto del personale 15

Per le prestazioni effettuate a titolo oneroso al

personale, l’imposta è calcolata sulla contropre-

stazione effettivamente ricevuta (art. 47 cpv. 1

OIVA). Le prestazioni effettuate al personale che

devono essere dichiarate nel certifi cato di salario

sono considerate effettuate a titolo oneroso. In

questi casi, l’IVA va calcolata sull’importo deter-

minante per le imposte dirette. Le prestazioni che

non devono essere dichiarate nel certifi cato di sa-

lario sono considerate effettuate a titolo gratui-

to; per tali prestazioni si presume vi sia un motivo

imprenditoriale (art. 47 cpv. 2 e 3 OIVA).

È irrilevante che si tratti o meno di persone stret-

tamente vincolate (art. 47 cpv. 5 OIVA).

Vitto gratuito

Per il vitto offerto gratuitamente al personale, il

contribuente deve imporre all’aliquota normale

gli importi forfetari per singolo pasto a persona,

elencati nel «Promemoria N2 dell’imposta fede-

rale diretta». Si tratta delle seguenti quote per

pasti, considerate al lordo (incl. IVA):

Le quote vanno indicate nel certifi cato di salario.

15 Per il vitto del titolare di un’impresa individuale vedi il capi-

tolo 6 Consumo proprio.

Colazione CHF 3.50

Pranzo CHF 10.00

Cena CHF 8.00

21

Occorre tenere presente che per i direttori e i ge-

renti di aziende del settore alberghiero si appli-

cano le quote previste dal «Promemoria N1

dell’imposta federale diretta», vale a dire 6480

franchi per anno o 540 franchi al mese (lordi 7,7%

IVA incl., articoli per fumatori escl.).

Trattenuta per vitto sul salario del personale

Il contribuente che trattiene sul salario del perso-

nale un importo per il vitto deve imporlo all’ali-

quota normale. La trattenuta sul salario deve cor-

rispondere come minimo alle quote previste dal

«Promemoria N2 dell’imposta federale diretta»

(vedi sopra, «Vitto gratuito»). Non è necessaria al-

cuna indicazione sul certifi cato di salario.

Se la trattenuta è inferiore alle quote di cui nel

promemoria N2, il contribuente deve imporre

all’aliquota normale sia la corrispondente diffe-

renza sia la trattenuta. Tutti gli importi s’inten-

dono lordi (incl. IVA).

Locazione di camere al personale

La controprestazione per la locazione di camere

al personale è esclusa dall’IVA. La deduzione mi-

nima (per una persona adulta) è fi ssata a 345 fran-

chi al mese o 4140 franchi all’anno («Promemoria

N2 dell’imposta federale diretta»).

Le prestazioni supplementari, quali ad esempio la

pulizia di camere e appartamenti o il servizio bian-

cheria, sono invece imponibili all’aliquota normale.

Non è consentito dedurre l’imposta precedente

sulle spese di manutenzione e sui costi accessori,

correlati alla locazione di camere esclusa dall’im-

posta.

La correzione della deduzione dell’imposta pre-

cedente per i costi accessori (illuminazione, riscal-

damento, ecc.) può essere effettuata anche me-

diante una determinazione approssimativa, come

segue: per ogni camera locata si considera una

quota lorda di 600 franchi (incl. IVA) all’anno o di

50 franchi (incl. IVA) al mese. Per questi importi

la correzione della deduzione dell’imposta prece-

dente va calcolata con l’aliquota normale e dichia-

rata nella cifra 415 del rendiconto IVA.

Posteggi

Quando una struttura alberghiera mette a dispo-

sizione del personale dei posteggi a titolo gratui-

to, non è dovuta alcuna imposta (art. 47 cpv. 3

LIVA). Ciò vale anche quando questi posteggi ser-

vono all’uso esclusivo del personale, senza limita-

zioni di tempo (l’albergo può dedurre l’imposta

precedente gravante i rispettivi costi d’investi-

mento e di manutenzione). Per contro, quando i

citati utenti dei parcheggi devono pagare un im-

porto all’impresa, la relativa cifra d’affari soggiace

all’imposta.

8 . Metodo de l le a l iquote sa ldo (AS) ne l la d ich iaraz ione f i sca le net ta

I contribuenti, che realizzano una cifra d’affari

annua massima di 5,005 milioni di franchi (2015:

5,02 milioni di franchi) proveniente da prestazioni

imponibili e che nel medesimo periodo devono

pagare imposte non superiori a 103 000 franchi

(2015: 109 000 franchi), calcolate in base all’ali-

quota saldo determinante nei loro confronti, pos-

sono allestire il rendiconto con l’AFC in modo sem-

plifi cato con l’ausilio delle aliquote saldo (AS).

Rispetto al metodo di rendiconto effettivo, l’ap-

plicazione del metodo delle AS semplifi ca sen-

sibilmente il lavoro amministrativo per la con-

tabilità e il rendiconto IVA. Non è necessario

22

determinare l’imposta precedente e l’IVA è con-

teggiata solo semestralmente anziché trimestral-

mente. Nel rendiconto IVA le AS vanno applicate

quali moltiplicatori, ossia occorre dichiarare il to-

tale della cifra d’affari imponibile comprensiva di

IVA e, per il calcolo dell’IVA, moltiplicarlo per l’AS.

Nelle fatture ai clienti non vanno però indicate le

AS autorizzate dall’AFC, bensì le aliquote legali in

vigore, ossia l’aliquota normale, l’aliquota ridotta

o l’aliquota speciale.

Non possono scegliere il metodo delle AS i contri-

buenti che optano per l’imposizione delle presta-

zioni escluse dal campo d’imposta secondo l’art.

21 cpv. 2 cap. 1-24, 27, 29 e 30 LIVA o quelli che

applicano l’imposizione di gruppo (enumerazione

non esaustiva). Il rendiconto secondo il metodo

delle AS non si applica nemmeno per quegli al-

berghi situati nelle valli di Samnaun o Sampuoir

(vedi a riguardo l’art. 77 cpv. 2 LIVA).

Le vendite di mezzi d’esercizio e beni d’investi-

mento, che non sono stati utilizzati esclusiva-

mente per eseguire prestazioni escluse dall’impo-

sta, rappresentano una cifra d’affari imponibile e

vanno conteggiate all’AS autorizzata.

Procedura

I contribuenti che intendono applicare il metodo

delle AS dall’inizio del loro assoggettamento de-

vono inoltrare all’AFC una dichiarazione di ade-

sione debitamente compilata e fi rmata. La comu-

nicazione scritta all’AFC va effettuata entro 60

giorni dall’inizio del periodo fi scale a partire dal

quale il contribuente, ad es. l’albergatore, vuole

conteggiare l’imposta con il metodo delle AS (art.

79 cpv. 1 OIVA). Allo stesso modo i contribuenti

che intendono passare dal metodo delle AS al me-

todo di rendiconto effettivo devono comunicarlo

per iscritto all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del

periodo fi scale a partire dal quale i titolari dell’al-

bergo vogliono conteggiare l’imposta secondo il

metodo effettivo (art. 81 cpv. 1 OIVA).

Termini

Un passaggio dal metodo di rendiconto effettivo

al metodo delle AS è di norma possibile, secondo

l’art. 37 cpv. 4 LIVA:

• al più presto dopo tre anni interi;

• sempre solo all’inizio di un periodo fi scale (anno

civile).

Un passaggio dal metodo delle AS al metodo ef-

fettivo è possibile:

• dopo un anno;

• sempre solo all’inizio di un periodo fi scale (anno

civile).

Imposta sull’acquisto

Chi acquista prestazioni che soggiacciono all’im-

posta sull’acquisto ai sensi degli articoli 45-49 LIVA

deve dichiararle al netto semestralmente nel ren-

diconto IVA alla cifra 382 con la relativa aliquota

legale, ossia di regola, all’aliquota normale.

Attribuzione delle aliquote saldo

Un contribuente è autorizzato ad applicare al

massimo due AS per azienda. Ciò presuppone che

le quote delle singole attività rappresentino pre-

sumibilmente più del 10% della cifra d’affari com-

plessiva. La situazione può essere giudicata in

base alla pianifi cazione (ad es. preventivo o busi-

ness plan).

Aliquote della dichiarazione fi scale netta

• Per la ristorazione: 5,1% (sulla contropresta-

zione, IVA incl.);

• per i pernottamenti con prima colazione: 2,0%

(sulla controprestazione, IVA incl.);

• per prestazioni imponibili all’aliquota speciale:

2,0% (sulla controprestazione, IVA incl.).

23

Quando conviene passare dal metodo di

rendiconto effettivo al metodo delle AS?

Se valga la pena o meno passare dal metodo di

rendiconto effettivo a quello delle AS può essere

valutato confrontando l’ammontare delle impo-

ste nette pagate negli ultimi quattro trimestri. Un

cambiamento potrebbe essere interessante dal

punto di vista fi scale, nel caso in cui l’ammontare

dell’imposta calcolata con il metodo delle AS ri-

sulti inferiore a quello delle imposte pagate tri-

mestralmente (imposta sulla cifra d’affari meno

l’imposta precedente più l’imposta sulle acquisi-

zioni). Inoltre, occorre considerare anche la note-

vole diminuzione dei lavori amministrativi (il trat-

tamento delle cifre con il metodo del rendiconto

effettivo è molto più complesso).

Si consiglia il metodo delle aliquote saldo in par-

ticolare se l’albergo non prevede lavori di rinnovo,

di manutenzione, di trasformazione o di costru-

zione dell’ordine di una certa importanza nei 5

anni successivi, in quanto in tal caso non sarà pos-

sibile far valere deduzioni, straordinarie o supe-

riori alla media, dell’imposta precedente. Si scon-

siglia di fatto un cambiamento a quelle strutture

che nel prossimo anno si attendono una cifra d’af-

fari in ribasso o stagnante e i cui costi sono previ-

sti stabili o in rialzo.

� Il metodo delle AS può risultare molto vantag-

gioso per quelle strutture alberghiere molto forti

sui pernottamenti.

9. P re c i s a z io n i su l l a fa t t u ra z io ne

Forma e contenuto delle fatture

Sulle fatture devono fi gurare di regola i seguenti

elementi:

a) il nome e il luogo di colui che fornisce la pre-

stazione (ad es. Albergo Leonardo Sagl) come

appare nelle transazioni commerciali, nonché

il numero IVA, con il quale il prestatore è

iscritto nel registro dei contribuenti;

b) il nome e il luogo del destinatario della presta-

zione come appare nelle transazioni commer-

ciali (Michele Rossi / Michele Rossi SA, Lugano);

c) la data o il periodo della fornitura della presta-

zione, se non sono identici alla data della fat-

tura;

d) il genere, l’oggetto e l’entità della prestazione;

e) l’ammontare della controprestazione;

f) l’aliquota d’imposta applicabile e l’ammontare

d’imposta dovuto sulla controprestazione; se

la controprestazione comprende l’imposta, è

suffi ciente indicare l’aliquota d’imposta appli-

cabile.

� Nel caso in cui l’albergatore riceve una fattura

incompleta o errata deve richiederne immedia-

tamente una copia corretta. Se le fatture sono

scorrette o lacunose c’è il pericolo di non poter

far valere il diritto alla deduzione dell’imposta

precedente.

Indirizzo ammesso nelle transazioni

commerciali

Affi nché una fattura legittimi una deduzione

dell’imposta precedente, deve contenere l’indi-

rizzo del destinatario (l’albergatore ad es.) così

come appare nelle transazioni commerciali. Qua-

lunque indirizzo utilizzato nelle transazioni com-

merciali è riconosciuto: in particolare quello delle

succursali, di stabilimenti secondari, ecc., così

24

Numero d’identifi cazione delle imprese (IDI) in

sostituzione del numero IVA a sei cifre

La legge federale sul numero d’identifi cazione

delle imprese (IDI) è entrata in vigore il 1° gen-

naio 2011. A ogni impresa con sede in Svizzera

è stato attribuito un numero unico d’identifi -

cazione.

L’IDI ha il for¬mato «CHE-123.456.789» ed il nu-

mero IVA si compone dell’IDI e dell’estensione

«IVA»: CHE-123.456.789 IVA.

come gli indirizzi dei destinatari con sede in ter-

ritorio svizzero che dispongono di una casella po-

stale svizzera. Poco importa se tali destinatari

siano o meno inscritti nel registro dei contribuenti

IVA, l’indicazione della località è suffi ciente. La

via e il numero, il CAP, il numero della casella po-

stale, ecc. non sono determinanti per la dedu-

zione dell’imposta precedente.

Indicazioni formali per i nastri e gli scontrini

di cassa

Per far valere il diritto alla deduzione dell’impo-

sta precedente, una fattura deve rispondere a de-

terminati requisiti formali. Tra le altre cose deve

menzionare il nome, l’indirizzo e il numero IVA

del destinatario della prestazione. A titolo sem-

plifi cativo, soltanto i nastri e gli scontrini di cassa

dei registratori di cassa e dei sistemi informatici,

e fi no a un massimo di 400 franchi, possono omet-

tere il nome e l’indirizzo del destinatario della

prestazione. Tale semplifi cazione non può per

contro essere adottata per le fatture e le ricevute

scritte a mano o a macchina.

25

Albergo Leonardo Locarno, 18 giugno 2018

Via Lungolago 1

6600 Locarno

CHE-123.456.789 IVA Sig.ra A. Rossi

Via S. Gottardo 1

6900 Lugano

Fattura n. 12345

Camera n. Arrivo Partenza Persone

18 18.06.2018 19.06.2018 1

Data Prestazioni Codice Montante Saldo

18.06.2018 1 camera MP 3 170.00 170.00

18.06.2018 1 tassa di soggiorno 1 2.00 172.00

18.06.2018 1 tassa di alloggio 3 3.00 175.00

Totale 175.00

Aliquota Montante IVA

Camera / colazione / tasse di alloggio (3) 3,7% 173.00 6.24

Tasse di soggiorno (1) 0,0% 2.00 0.00

Totale 175.00 6.24

Albergo Leonardo Locarno, 18 giugno 2018

Via Lungolago 1

6600 Locarno

CHE-123.456.789 IVA Sig.ra A. Rossi

Via S. Gottardo 1

6900 Lugano

Fattura n. 12345

Camera n. Arrivo Partenza Persone

18 18.06.2018 19.06.2018 1

Data Prestazioni Codice Montante Saldo

18.06.2018 1 camera / colazione 3 127.50 127.50

18.06.2018 1 vitto 7 42.50 170.00

18.06.2018 1 tassa di soggiorno 1 2.00 172.00

18.06.2018 1 tassa di alloggio 3 3.00 175.00

Totale 175.00

Aliquota Montante IVA

Camera / colazione / tasse di alloggio (3) 3,7% 127.50 4.55

Mezza pensione (7) 7,7% 42.50 3.04

Tasse di soggiorno (1) 0,0% 2.00 0.00

Tasse di alloggio (3) 3,7% 3.00 0.11

Totale 175.00 7.70

26

Esempio 1 – Mezza pensione: fatturazione forfetaria, regole 70/30%

Esempio 2 – Mezza pensione: fatturazione effettiva, ad es. con cena

10 . E se m p i d i fa t t u re

Albergo Leonardo Locarno, 24 giugno 2018

Via Lungolago 1

6600 Locarno

CHE-123.456.789 IVA Sig.ra A. Rossi

Via S. Gottardo 1

6900 Lugano

Fattura n. 12345

Camera n. Arrivo Partenza Persone

22 23.06.2018 24.06.2018 2

Data Prestazioni Codice Montante Saldo

23.06.2018 2 camere con PC 3 / 7 300.00 300.00

23.06.2018 2 tasse di soggiorno 1 4.00 304.00

23.06.2018 1 telefono 7 5.50 309.50

23.06.2018 1 minibar 7 25.00 334.50

Totale 334.50

Aliquota Montante IVA

Camera / colazione (3) 3,7% 195.00 6.96

Pensione completa (7) 7,7% 105.00 7.51

Tasse di soggiorno (1) 0,0% 4.00 0.00

Ulteriori prestazioni all’7,7% (7) 7,7% 30.50 2.18

Totale 334.50 16.65

Albergo Leonardo Locarno, 15 giugno 2018

Via Lungolago 1

6600 Locarno

CHE-123.456.789 IVA Rossi SA

Via S. Gottardo 1

6900 Lugano

Fattura n. 12345

Camera n. Arrivo Partenza Persone

12.06.2018 15.06.2018 20

Seminario dal 12 al 15 giugno 2018

Data Prestazioni Codice Montante Saldo

12.06.2018 20 forfait seminari 4 4 800.00 4 800.00

13.06.2018 20 forfait seminari 4 4 800.00 9 600.00

14.06.2018 20 forfait seminari 4 4 800.00 14 400.00

Tasse di soggiorno 1 90.00 14 490.00

Totale 14 490.00

0% 3,7% 7,7% Totale

Tasse di soggiorno (1) 90.00 90.00

Forfait seminari (4) 7 920.00 6 480.00 14 400.00

Totale 90.00 7 920.00 6 480.00 14 490.00

IVA 0.00 282.58 463.29 745.87

Esempio 3 – Pensione completa: fatturazione forfetaria, 65/35 forfait; aliquota speciale / aliquota normale

Esempio 4 – Albergo per seminari: fatturazione forfetaria, 55/45 forfait; aliquota speciale / aliquota normale

27

28

Albergo Leonardo Locarno, 18 giugno 2018

Via Lungolago 1

6600 Locarno

CHE-123.456.789 IVA Sig.ra A. Rossi

Via S. Gottardo 1

6900 Lugano

Fattura n. 12345

Camera n. Arrivo Partenza Persone

248 11.06.2018 18.06.2018 1

Settimana di bellezza dal 11 al 18 giugno 2018

Data Prestazioni Codice Montante Saldo

1 settimana di bellezza 7 / 8 2 240.00 2 240.00

7 tasse di soggiorno 1 14.00 2 254.00

Totale 2 254.00

Aliquota Montante IVA

Camera / colazione (8) 3,7% 1 540.00 54.95

Ulteriori prestazioni all’7,7% (7) 7,7% 700.00 50.05

Tasse di soggiorno (1) 0,0% 14.00 0.00

Totale 2 254.00 105.00

Albergo Leonardo Locarno, 21 dicembre 2018

Via S. Gottardo 1

6780 Airolo

CHE-123.456.789 IVA Sig.ra A. Rossi

Via S. Gottardo 1

6900 Lugano

Fattura n. 12345

Camera n. Arrivo Partenza Persone

334 14.12.2018 21.12.2018 2

Settimana di sci dal 14 al 21 dicembre 2018

Data Prestazioni Codice Montante Saldo

1 settimana di sci (incl. MP) 7 / 8 2 940.00 2 940.00

14 tasse di soggiorno 1 84.00 3 024.00

Totale 3 024.00

Aliquota Montante IVA

Camera / colazione (8) 3,7% 1 755.00 62.62

Mezza pensione (7) 7,7% 585.00 41.82

Ulteriori prestazioni all’7,7% (7) 7,7% 600.00 42.90

Tasse di soggiorno (1) 0,0% 84.00 0.00

Totale 3 024.00 147.34

Esempio 5.1 – Pacchetto: settimana di bellezza (incl. trattamenti per 700 franchi)

Esempio 5.2 – Pacchetto: Settimana bianca (incl. mezza pensione, ulteriori prestazioni, abbonamento

per gli impianti sciistici da 600 franchi)

29

Albergo Leonardo Locarno, 21 dicembre 2018

Via S. Gottardo 1

6780 Airolo

CHE-123.456.789 IVA Sig. e Sig.ra A. Rossi

Via S. Gottardo 1

6900 Lugano

Fattura n. 12345

Camera n. Arrivo Partenza Persone

334 14.12.2018 21.12.2018 2

Settimana di sci dal 14 al 21 dicembre 2018

Data Prestazioni Codice Montante Saldo

1 settimana di sci (incl. PC) 7 / 8 3 260.00 3 260.00

14 tasse di soggiorno 1 84.00 3 344.00

Totale 3 344.00

Aliquota Montante IVA

Camera / colazione (8) 3,7% 1 729.00 61.69

Mezza pensione (7) 7,7% 931.00 66.56

Ulteriori prestazioni all’7,7% (7) 7,7% 600.00 42.90

Tasse di soggiorno (1) 0,0% 84.00 0.00

Totale 3 344.00 171.15

Esempio 5.3 – Pacchetto: Settimana bianca (incl. forfait pensione completa 35% aliquota normale,

ulteriori prestazioni, abbonamento per gli impianti sciistici da 600 franchi)

Albergo Leonardo Locarno, 18 giugno 2018

Via Lungolago 1

6600 Locarno

CHE-123.456.789 IVA Sig.ra A. Rossi

Via S. Gottardo 1

6900 Lugano

Fattura n. 12345

Camera n. Arrivo Partenza Persone

248 11.06.2018 18.06.2018 1

Settimana di bellezza dall’ 11 al 18 giugno 2018

Data Prestazioni Codice Montante Saldo

1 settimana di bellezza 8 2 240.00 2 240.00

14 tasse di soggiorno 1 14.00 2 254.00

Totale 2 254.00

Aliquota Montante IVA

Settimana di bellezza (8) 3,7% 2 240.00 79.92

Tasse di soggiorno (1) 0,0% 14.00 0.00

Totale 2 254.00 79.92

Esempio 6 – Pacchetto: pernottamento e prima colazione inclusi alcuni trattamenti di bellezza,

l’alloggio ricopre almeno il 70%

30

Albergo Leonardo Locarno, 21 dicembre 2018

Via S. Gottardo 1

6780 Airolo

CHE-123.456.789 IVA Sig. e Sig.ra A. Bianchi

Via Duomo 1

I-20100 Milano

Fattura n. 12345

Camera n. Arrivo Partenza Persone

380 21.12.2018 22.12.2018 1

Data Prestazioni Codice Montante Saldo

21.12.2018 1 camera / colazione 3 390.00 390.00

21.12.2018 1 telefono 7 11.20 401.20

21.12.2018 1 tassa di soggiorno 1 8.00 409.20

Totale 409.20

Aliquota Montante IVA

Camera / colazione (8) 3,7% 390.00 13.92

Telefono (7) 7,7% 11.20 0.80

Tasse di soggiorno (1) 0,0% 8.00 0.00

Totale CHF 409.20 14.72

Importo in euro 1 341.00 12.27

Albergo Leonardo Locarno, 21 dicembre 2018

Via S. Gottardo 1

6780 Airolo

CHE-123.456.789 IVA Sig. e Sig.ra A. Bianchi

Via Duomo 1

I-20100 Milano

Fattura n. 12345

Camera n. Arrivo Partenza Persone

380 21.12.2018 22.12.2018 1

Data Prestazioni Codice Montante in CHF Montante in euro

21.12.2018 1 camera / colazione 3 390.00 325.00

21.12.2018 1 telefono 7 11.20 9.33

21.12.2018 1 tassa di soggiorno 1 8.00 6.67

Totale 409.20 341.00

Aliquota Montante in CHF IVA Montante in euro IVA

Camera / colazione (8) 3,7% 390.00 13.92 325.00 11.60

Telefono (7) 7,7% 11.20 0.80 9.33 0.67

Tasse di soggiorno (1) 0,0% 8.00 0.00 6.67 0.00

Totale CHF 409.20 14.72

Totale euro 1 341.00 12.27

Esempio 7 – Moneta straniera: fattura dell’albergo in franchi svizzeri

Esempio 8 – Moneta straniera: fattura dell’albergo in franchi svizzeri ed euro

1 Per un cambio AFC di 1.20 EUR / CHF

Per il calcolo dell’IVA si vedano gli importi netti indicati.

Per il calcolo dell’IVA si vedano gli importi netti indicati.

31

Albergo Leonardo Locarno, 21 dicembre 2018

Via S. Gottardo 1

6780 Airolo

CHE-123.456.789 IVA Sig. e Sig.ra A. Bianchi

Via Duomo 1

I-20100 Milano

Fattura n. 12345

Camera n. Arrivo Partenza Persone

380 21.12.2018 22.12.2018 1

Data Prestazioni Codice Montante in euro Saldo

21.12.2018 1 camera/colazione 3 300.00 300.00

21.12.2018 1 telefono 7 8.60 308.60

21.12.2018 1 tassa di soggiorno 1 6.15 314.75

Totale Euro 314.75

Aliquota Montante IVA

Camera/colazione (3) 3,7% 300.00 10.70

Telefono (7) 7,7% 8.60 0.61

Tasse di soggiorno (1) 0,0% 6.15 0.00

Totale euro 2 314.75 11.31

Esempio 9 – Moneta straniera: fattura dell’albergo in euro

2 Il cambio euro-franco svizzero deve essere effettuato al tasso di cambio corrispondente dall’AFC (a questo proposito si veda

il capitolo 4). I montanti indicati in grassetto sono determinanti.

32

Temi spec i f i c i de l se t to re a lbergh ie ro

11. At t i v i t à no n i m p re n d i to r i a l i

La deduzione dell’imposta precedente non si ap-

plica ai montanti dell’imposta derivante da atti-

vità non imprenditoriali. Si tratta di quelle presta-

zioni che vengono consumate nell’esercizio della

sovranità pubblica e senza scopi imprenditoriali.

Esempi a riguardo sono escursioni di più giorni

con il personale (sugli sci o a piedi) o gite degli

azionisti.

Se invece servono al raggiungimento degli obiet-

tivi dell’impresa e rientrano quindi nell’ambito im-

prenditoriale, tali costi legittimano, nel quadro

delle disposizioni previste dalla legge, la dedu-

zione dell’imposta precedente. Esempi in tal senso

sono i pranzi e le cene aziendali di Natale, occa-

sionali meeting per la costruzione del gruppo

(team building), la gita annuale con il personale

o attività svolte nel contesto di un giubileo dell’im-

presa.

12 . L oc a z io ne d ’ i m p ia n t i spo r t i v i

La locazione d’impianti sportivi è esclusa dall’impo-

sta, se il locatario ha il diritto esclusivo di utilizzare

un impianto sportivo o una parte di esso. Esempi in

tal senso sono controprestazioni (biglietti d’in-

gresso) pagate per l’utilizzo esclusivo da parte del

locatario di un campo da tennis o di un campo da

squash, la controprestazione per a locazione di una

pista di pattinaggio o di una piscina se al locatore

viene messo a disposizione una superfi cie delimi-

tata per l’utilizzo esclusivo.

Sono pure escluse dall’imposta le eventuali spese

accessorie – come gli allacciamenti elettrici, del gas

e dell’acqua – fatturate separatamente o comprese

nel prezzo di locazione.

Per contro, gli ingressi agli impianti sportivi (piscine

coperte, piste di pattinaggio, campi da golf o mini-

golf, pista per le slitte, ecc.) sono imponibili all’ali-

quota normale. Pagando una determinate quota

(prezzo d’ingresso) l’utilizzatore ottiene il diritto di

utilizzare personalmente un impianto sportivo.

13 . D i s t r i b u to r i au to m at i c i , b i l i a rd i , f re cce t te

a) Distributori automatici di bevande e alimenti

La vendita di alimenti in distributori automatici è

imponibile all’aliquota ridotta. È irrilevante la pre-

senza o meno d’impianti per il consumo nei pressi

del distributore automatico. Vanno invece con-

teggiate all’aliquota normale le vendite di be-

vande alcoliche, di tabacchi e di articoli non ali-

mentari (articoli non food).

b) Juke-box, distributori automatici di sigarette,

apparecchi automatici da gioco, giornali, ecc.

• Se il ristoratore o albergatore gestisce auto-

nomamente questi apparecchi, spetta a lui

imporre i relativi introiti alla corrispondente

aliquota d’imposta.

Juke-box 7,7% IVA

Sigarette 7,7% IVA

Giornali 2,5% IVA

Giochi 7,7% IVA

• Se gli apparecchi automatici sono installati in

ristoranti o alberghi da un gestore specializ-

zato in questo genere di apparecchiature,

l’unico a realizzare cifre d’affari con i mede-

simi è il gestore stesso. Negli apparecchi au-

tomatici per i giochi di destrezza, la contro-

prestazione imponibile consiste nei ricavi

rimanenti nell’apparecchio (ovvero la diffe-

33

renza fra le puntate e le vincite pagate). Il

ristoratore o albergatore deve imporre al-

l’aliquota normale unicamente le provvigioni

pagategli (p. es. sotto forma di partecipa-

zioni alle cifre d’affari) dal gestore di appa-

recchi automatici per l’installazione degli ap-

parecchi.

c) Biliardo, freccette, birilli e bowling

e locazione di tali impianti

• Bowling, birilli, biliardo e freccette sono at-

tività sportive. La controprestazione per la

partecipazione a tali attività (ad es. quote di

iscrizione a tornei) non è soggetta all’impo-

sta.

• La locazione di piste da bowling e di birilli è

esclusa dall’imposta in quanto si tratta di una

locazione di impianti sportivi (vedi capitolo

precedente).

• La locazione di tavoli da biliardo o bersagli

per il gioco delle freccette è per contro im-

ponibile all’aliquota normale, poiché un lo-

cale che ospita tali attrezzature non è consi-

derato un impianto sportivo. La contro-

prestazione di locazione è imponibile all’ali-

quota normale anche qualora suddette at-

trezzature siano affi ttate a organizzatori di

tornei o ad associazioni a scopi d’allena-

mento.

14 . Ve n d i t a d i f io r i e de co ra z io n i d a t avo lo

Se in un ristorante sono offerti in vendita fi ori di

un terzo, si ha una fornitura fra il terzo e l’ospite.

Le decorazioni da tavolo rientrano sostanzial-

mente nella controprestazione per la prestazione

della ristorazione e sono imponibili all’aliquota

normale. Se consistono in mazzi di fi ori, addobbi

fl oreali o simili e se sono fatturate separatamente,

le decorazioni da tavolo possono venir imposte

all’aliquota ridotta.

15 . O pe ra z io n i d i c a m b io

Le operazioni di cambio valute (valute estere)

sono escluse dall’imposta. I rispettivi costi non le-

gittimano la deduzione dell’imposta precedente.

16 . Pe rd i te su c re d i t i

Le perdite su crediti sono deducibili dalla cifra

d’affari imponibile indicata nel rendiconto IVA per

il periodo di conteggio nel quale il credito irrecu-

perabile appare nei registri contabili (vale a dire,

sotto la cifra 235 come diminuzione della contro-

prestazione). Questa soluzione è applicabile uni-

camente con la modalità di conteggio secondo le

controprestazioni «convenute» (registrazioni con-

tabili debitori e creditori, ad esempio). Se si sce-

glie di allestire il rendiconto secondo le contro-

prestazioni «ricevute», non occorre dichiarare

nulla sul formulario di rendiconto e nemmeno re-

gistrare contabilmente nei libri in quanto non vi

è stata alcuna entrata. Gli accantonamenti (for-

mazione o dissoluzione del delcredere) sui debi-

tori dubbiosi non toccano in alcun modo l’IVA.

34

17. E sbo r s i

Per esborsi s’intendono le spese risultanti da pic-

cole commissioni effettuate dal ristoratore per i

suoi ospiti, ad esempio fi ori, regali o taxi. Queste

commissioni non sono attribuite al ristoratore o

albergatore se egli le fattura agli ospiti alla voce

«Esborsi» e senza addebitare supplementi.

La premessa a tal fi ne è che

• il corrispondente giustifi cativo emesso dal cre-

ditore sia graffettato alla copia della fattura per

il cliente o sia chiaramente e rapidamente ricol-

legabile in altra forma al corrispondente docu-

mento e che

• il ristoratore o albergatore non abbia dedotto

l’imposta precedente su tali spese.

Se le suddette condizioni non sono adempiute, il

ristoratore o albergatore deve imporre la contro-

prestazione complessiva all’aliquota determinante.

� L’albergatore può procedere nel seguente

modo: paga il taxi su richiesta del cliente e riceve

una fattura di 107.70 franchi, IVA 7,7% compresa.

L’albergatore deduce l’7,7% IVA sul suo prossimo

conteggio IVA a titolo d’imposta precedente. Ha

quindi considerato la spesa come se fosse un’

uscita dell’albergo (esempio: acquisto di una mac-

china da caffè). Sulla fattura destinata al cliente ri-

porta 100 franchi netti per il taxi, ai quali si aggiun-

gono 7.70 franchi d’imposta sulla cifra d’affari. In

questo modo l’imposta precedente e l’imposta

sulla cifra d’affari si compensano, senza generare

costi aggiuntivi al di là del lavoro amministrativo.

Il cliente paga all’albergo la stessa cifra che avrebbe

dovuto direttamente al taxi. Agendo in questo

modo, si effettua una contabilizzazione con degli

effetti sui risultati, cosa che non avviene nel caso

di un conto di passaggio (conto attivo o passivo).

18 . B ig l i e t t i d ’ i n g res so

I biglietti d’ingresso a una manifestazione cultu-

rale sono esclusi dall’IVA nella misura in questa è

fornita direttamente al pubblico e viene richiesta

una determinate controprestazione. È consentita

una correzione della deduzione dell’imposta pre-

cedente.

� Se il prezzo d’ingresso comprende un’altra pre-

stazione, ad esempio una bevanda gratuita, e la

prestazione culturale rappresenta almeno il 70%,

(e la consumazione al massimo il 30% – un giusti-

fi cativo di calcolo è necessario) il montante com-

plessivo è escluso dall’imposta. Tuttavia occorre

intervenire con una correzione dell’imposta pre-

cedente.

� Esiste anche la possibilità di optare per un’im-

posizione volontaria. Nel caso di una manifesta-

zione culturale, ciò signifi ca che tali prestazioni

vanno imposte a un’aliquota del 2,5% (art. 25

cpv. 2 lett. c LIVA): sui relativi costi sussiste il

diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

19. Re g a l i e re g a l i p ro m oz io n a l i

Un regalo (ad es. una bottiglia di vino della can-

tina dei vini) che non viene offerto nell’ambito di

prestazioni della ristorazione è una elargizione

gratuita. Ciò vale anche per una prestazione al-

berghiera gratuita concessa a un «ospite speciale»

(ad es. persona famosa). Il motivo imprenditoriale

è presunto per regali sino a 500 franchi per per-

sona e anno e non vi sono conseguenze fi scali (art.

31 cpv. 2 lett. c LIVA).

35

Se il valore è superiore a 500 franchi, vanno in-

vece comprovati i motivi imprenditoriali dell’elar-

gizione gratuita.

L’importo limite di 500 franchi non va inteso come

una franchigia, bensì come una soglia di tolle-

ranza. Infatti, se si supera questo limite e non sono

dati motivi imprenditoriali, la deduzione dell’im-

posta precedente va rettifi cata per l’intero im-

porto, non soltanto per la differenza oltrepas-

sante il limite di 500 franchi. Per ospiti abituali o

persone vicine valgono le regolamentazioni del

capitolo 21 Pasti gratuiti, ribassi in natura e degu-

stazioni gratuite.

Se beni o prestazioni di servizi sono offerti a terzi

a titolo gratuito senza un motivo imprenditoriale,

la deduzione dell’imposta precedente effettuata

(all’acquisto della prestazione) va corretta. Se i re-

gali sono beni fabbricati in proprio, la deduzione

dell’imposta precedente va corretta sul materiale

necessario alla fabbricazione più un supplemento

del 33% per l’utilizzazione dell’infrastruttura; è

fatta salva la prova delle imposte precedenti

sull’utilizzazione dell’infrastruttura (art. 69 cpv. 3

OIVA).

Se il regalo è offerto per un motivo, imprendito-

riale l’imposta precedente può essere dedotta

sulle spese nell’ambito dell’attività imprendito-

riale. Il motivo imprenditoriale è presunto per re-

gali sino a 500 franchi per persona e anno, non-

ché per campioni di merci volti a realizzare cifre

d’affari imponibili o esenti dall’imposta (art. 31

cpv. 2 lett. c LIVA) e la deduzione dell’imposta pre-

cedente è ammessa nell’ambito dell’attività im-

ponibile.

Regali promozionali

Sono considerati regali promozionali gli oggetti

distribuiti gratuitamente, che non fi gurano

nell’offerta dell’albergo, ma che portano il nome

(o il logo) dello stesso (ad es. portachiavi). Non vi

è più un limite massimo a limitare il valore di tali

regali, per destinatario e per anno. Se sono volti

a realizzare operazioni imponibili o esenti dall’im-

posta, il motivo imprenditoriale è presunto. L’al-

bergatore può dedurre l’imposta precedente sui

regali pubblicitari nell’ambito della sua attività

imprenditoriale legittimante la deduzione dell’im-

posta precedente.

20 . B u o n i re g a lo

I buoni sono semplici mezzi di pagamento. Al

momento della loro vendita non viene eseguita

alcuna prestazione. Si tratta di non contropresta-

zioni e quindi non sono imponibili. Al momento

della riscossione, la controprestazione deve essere

imposta all’aliquota determinante, a prescindere

dal sistema di rendiconto. Si considera contropre-

stazione il controvalore del bene venduto o della

prestazione di servizi eseguita.

Esempio di contabilizzazione

Vendita buono:

cassa a buoni (conto passivo) CHF 50

� nessuna controprestazione, nessuna IVA

dovuta

Vendita trattamento spa:

cassa a ricavo da vendita CHF 80

� prestazione imponibile

Riscossione buono:

buoni (conto passivo) a cassa CHF 50

� nessun effetto a livello di IVA

36

Buoni regalo non utilizzati o scaduti sono consi-

derati come prodotti fi nanziari e, di conseguenza,

non vanno sottoposti all’IVA. Essi non legittimano

una riduzione dell’imposta precedente.

21. Pas t i g ratu i t i , r ibass i in natura , degustaz ion i g ratu i te ( cos id -det te «Maisonbuchungen»)

Per motivi vari, nel settore della ristorazione de-

terminati gruppi di persone benefi ciano di pre-

stazioni a titolo gratuito. Queste prestazioni, le

cosiddette «Maisonbuchungen», sono registrate

senza effetto sul risultato (esempi qui di seguito).

Esse non comportano conseguenze fi scali:

• vitto gratuito per guide turistiche e per autisti

di torpedoni nel quadro di viaggi di comitive

• vitto gratuito per ospiti abituali

• campioni di merce con scopi imprenditoriali:

prestazioni effettuate a titolo non oneroso

quali degustazioni gratuite per matrimoni e al-

tri eventi nonché vitto gratuito per collabora-

tori di agenzie viaggi, di compagnie aeree o di

fornitori.

• Invito di un ospite o di alcuni giornalisti ad un

pranzo offerto gratuitamente, un caffè, un bic-

chiere/una bottiglia di vino, una prima cola-

zione, un aperitivo per gli ospiti ecc.

Ciò si applica però solo se l’ospite o il giornali-

sta non è una persona strettamente vincolata o

vicina al titolare. Sono considerate persone stret-

tamente vincolate i titolari di una partecipa-

zione rilevante nell’impresa oppure le persone

a loro vicine (art. 3 lett. h LIVA). Sono conside-

rate vicine al prestatore le persone che sulla base

di un rapporto speciale con il prestatore rice-

vono dallo stesso prestazioni a un prezzo prefe-

renziale, che non verrebbe concesso a terzi. Se

delle prestazioni vengono fatturate con degli

sconti usuali per il settore, così come vengono

concessi anche a terzi, il prezzo da pagare non

è considerato prezzo preferenziale. In tal caso si

considera controprestazione il valore che sa-

rebbe stato convenuto fra terzi indipendenti

(art. 24 cpv. 2 LIVA). Il contribuente deve imporre

l’aliquota normale sugli importi fi ssati. Se le per-

sone strettamente vincolate pagano il prezzo

pieno, occorre imporre all’aliquota IVA il mon-

tante da loro pagato.

� In tutti e tre i casi l’albergatore può far valere

la deduzione integrale dell’imposta precedente.

Pernottamento aggiuntivo nel quadro di un

pacchetto (ad es. 5 x 4)

Se la 5a notte è gratuita per un ospite che pre-

nota un tale pacchetto, non si tratta di una pre-

stazione gratuita (cosiddetta «Maisonbuchung»),

bensì soltanto di uno sconto risp. di una riduzione

della controprestazione. L’albergo versa l’impo-

sta sulla controprestazione pagata dall’ospite per

il pacchetto (art. 24 cpv. 1 LIVA).

22 . C a n i

a) Se il pernottamento del cane è compreso nel

prezzo esso ha valore di prestazione accessoria

ed è imponibile all’aliquota del 3,7%.

b) Se viene fatturato un supplemento per il cane

la prestazione va imposta all’aliquota normale

dell’7,7%.

23 . Co r rez io ne d i u n a fa t t u ra

Le fatture contabilizzate e pagate possono essere

modifi cate a posteriori unicamente attraverso un

addebito o un accredito corretto (tale addebito

37

deve obbligatoriamente rinviare alla fattura ori-

ginale e annullarla). Le fatture dei fornitori incom-

plete o inesatte (ad es. quelle che non riportano

l’aliquota d’imposta) possono impedire una de-

duzione dell’imposta precedente. Laddove in pre-

cedenza era imperativamente richiesta la sussi-

stenza di un determinato mezzo di prova (ad es.

fattura del fornitore con le indicazioni richieste)

per comprovare la deduzione dell’imposta prece-

dente, il diritto vigente ammette anche altri mezzi

di prova (principio della libertà dei mezzi di

prova).

24 . Co m m is s io n i su l l e c a r te d i c re d i to

Le commissioni sulle carte di credito non possono

essere dedotte dalla cifra d’affari imponibile. Esse

costituiscono un indennizzo di una prestazione

alberghiera e l’albergatore deve contabilizzarle

come spese. Essendo le aziende di carte di credito

parifi cate al settore fi nanziario, non sono legitti-

mate a fatturare l’IVA sulle commissioni (presta-

zioni escluse dal campo d’imposta). Di conse-

guenza non è possibile far valere una deduzione

dell’imposta precedente.

25 . B u f fe t d i p a s t i c ce r i a

Se l’albergatore propone il pernottamento con

prima colazione e buffet di pasticceria a un prezzo

forfetario (ad es. camera / prima colazione, buffet

di pasticceria incl.) e lo fattura di conseguenza

(vale a dire senza fatturazione separata), può im-

porre il prezzo globale all’aliquote del 3,7%. In tal

caso una separazione nella parte inferiore della

fattura non è ammissibile.

26 . Co n t ra t t i d i fo r n i t u ra

Le aziende della ristorazione concludono spesso

contratti con fornitori (di birra, vino, acque mine-

rali e prodotti alimentari) che garantiscono a que-

sti ultimi diritti esclusivi di fornitura per un deter-

minato periodo. In cambio di tale diritto l’azienda

della ristorazione riceve una prestazione in de-

naro (ad es. prestito con o senza interessi, paga-

mento una tantum) oppure una prestazione in na-

tura (ad es. bancone per buffet, frigorifero,

distributore automatico di bevande).

Questi contratti sono solitamente vincolati a vo-

lumi annui d’acquisto prestabiliti (p. es. 100 etto-

litri di birra) sui quali il ristoratore benefi cia di un

ribasso rispetto ai prezzi applicati nel settore ga-

stronomico per prodotti analoghi. Per queste pre-

stazioni il ristoratore procede fi scalmente come

segue:

Prestito rimborsabile con interessi

Il ristoratore contabilizza il prestito nei passivi. Né

il prestito né gli interessi hanno conseguenze fi -

scali.

Prestito rimborsabile senza interessi

Il ristoratore contabilizza il prestito nei passivi. Gli

interessi che egli non deve pagare rappresentano

in linea di principio la controprestazione per il di-

ritto esclusivo di fornitura da lui accordato al suo

fornitore. Tuttavia, l’interesse non dovuto non è

in questo caso imponibile.

Versamento una tantum

Il versamento una tantum è la controprestazione

che il ristoratore riceve dal fornitore per il diritto

esclusivo accordatogli. Il versamento è imponibile

all’aliquota normale al momento della ricevuta

dal ristoratore. Il fornitore ha diritto di dedurre

38

l’imposta precedente se sono adempite le condi-

zioni di cui all’articolo 28 segg. LIVA.

Prestazioni in natura

In generale l’AFC si basa sull’accordo di diritto ci-

vile fra le controparti interessate. Per esempio il

fornitore mette gratuitamente a disposizione del

ristoratore un bancone in cambio dell’impegno

ad acquistare esclusivamente suoi prodotti. Il

bene, in questo caso il bancone, rimane di pro-

prietà del fornitore (locazione gratuita) oppure è

ceduto al ristoratore (cessione gratuita) allo sca-

dere del contratto. La concessione di questo di-

ritto esclusivo è imponibile all’aliquota normale

secondo le modalità di seguito descritte.

Il ristoratore deve dapprima suddividere il valore

dell’impianto (bancone), completamente instal-

lato, per il numero di anni della durata contrat-

tuale. Il valore annuo così rilevato va contabiliz-

zato e imposto all’aliquota normale una volta

l’anno, per tutta la durata del contratto, a titolo

di controprestazione per il diritto esclusivo accor-

dato al fornitore. Il fornitore può dedurre l’impo-

sta precedente nell’ambito della sua attività im-

prenditoriale. Ai fi ni dell’IVA è irrilevante che il

bene rimanga o no di proprietà del fornitore allo

scadere del contratto.

Bonifi ci supplementari o addebiti retroattivi da

parte del fornitore

Se il ristoratore acquista quantità superiori a

quelle concordate, il fornitore gli bonifi ca alla fi ne

dell’anno un determinato importo in funzione de-

gli acquisti supplementari compiuti. Per il ristora-

tore questo bonifi co rappresenta un ristorno sulla

cifra d’affari (diminuzione dei costi con correzione

della deduzione dell’imposta precedente) mentre

per il fornitore costituisce una riduzione della con-

troprestazione (correzione dell’imposta sulla cifra

d’affari). Se invece il ristoratore acquista quantità

minori di quelle concordate, il fornitore è autoriz-

zato ad addebitargli retroattivamente un corri-

spondente importo. Il ristoratore può far valere

l’imposta precedente sull’importo addebitatogli.

Il fornitore deve invece imporre alla corrispon-

dente aliquota d’imposta l’importo che ha adde-

bitato.

27. I m pos i z io ne vo lo n t a r ia (o pz io ne)

Le prestazioni escluse dal campo d’imposta non

vanno imposte né legittimano la deduzione

dell’imposta precedente. Per approfi ttare comun-

que della deduzione dell’imposta precedente, l’al-

bergatore può optare per l’imposizione delle pre-

stazioni escluse dal campo dell’imposta. Può

quindi sottomettere volontariamente tali presta-

zioni all’imposta facendole fi gurare nella fattura-

zione al destinatario oppure dichiarandola nel

rendiconto (art. 22 cpv. 1 LIVA) ed è quindi auto-

rizzato a dedurre, proporzionalmente, l’imposta

precedente. 16

Le prestazioni per le quali è stata scelta l’imposi-

zione volontaria vanno dichiarati sotto le cifre

200, 205 (cumulativamente) e 301 / 302.

Settore dell’amministrazione immobiliare

Sono di principio esclusi dal campo dell’imposta,

secondo l’art. 21 cpv. 2 LIVA, la vendita così come

la locazione e l’appalto di immobili. La deduzione

dell’imposta precedente sui costi legati a tali en-

trate è esclusa.

16 Per un elenco completo delle prestazioni per le quali è pos-

sibile l’opzione, vedi Info IVA 04 Oggetto dell’imposta.

39

Nel caso di prestazioni collegate all’immobile ed

escluse dal campo dell’imposta, ma che in un se-

condo tempo passano sotto le attività imponibili

(imprenditoriali con diritto alla deduzione dell’im-

posta precedente), è possibile far valere un ulte-

riore sgravio dell’imposta precedente. Al contra-

rio, se le condizioni della deduzione dell’imposta

precedente vengono a cadere si procede ad una

correzione dell’imposta precedente come nel caso

di un consumo proprio.

Imposizione volontaria (opzione)

L’imposizione volontaria delle controprestazioni

risultanti dalla vendita, dalla locazione e dall’ap-

palto di immobili legittima la deduzione dell’im-

posta precedente.

L’opzione dell’imposizione volontaria per la ven-

dita di beni fondiari (ad eccezione del terreno) o

per la locazione di beni fondiari o di una parte di

un bene fondiario, è sempre possibile nel caso in

cui il destinatario fa un uso abitativo dell’oggetto

(art. 22 cpv. 2 lett. b LIVA). L’opzione d’imposi-

zione volontaria delle prestazioni fornite in Sviz-

zera avviene per mezzo di un’indicazione chiara

dell’imposta nel modulo di rendiconto. La dichia-

razione va fatta sotto le cifre del rendiconto IVA

riportate poco fa in questo testo.

28 . L oc a z io ne d i pos te g g i

La locazione di posteggi che non sono di dominio

pubblico per il parcheggio di veicoli (aree di par-

cheggio, autosili, posti di attracco per barche e

posti barca in secco) è imponibile all’aliquota nor-

male. La durata del periodo di locazione non è ri-

levante. La locazione di posteggi da parte di una

struttura alberghiera (comprese le locazioni du-

revoli) vengono imposte all’aliquota normale se

viene richiesta una controprestazione.

L’utilizzo o meno dell’oggetto di locazione da

parte del proprietario non è rilevante ai fi ni

dell’IVA.

L’utilizzo a titolo oneroso dei posteggi può anche

costituire un’attività accessoria della struttura al-

berghiera e quindi essere imponibile all’aliquota

speciale, a condizione che le due seguenti condi-

zioni vengano soddisfatte:

• le prestazioni vengono fornite e fruite nel pe-

rimetro dell’albergo;

• le prestazioni sono comprese nel prezzo del per-

nottamento (pernottamento e prima cola-

zione), vale a dire, che l’albergatore non fattura

controprestazioni supplementari. Determinante

è che tali prestazioni vengano fornite a tutti gli

ospiti dell’albergo senza alcun sovraprezzo.

29. P rov v ig io n i ad age nz ie v iag g i

Agenzie di viaggi

L’espressione «Agenzie di viaggi» comprende gli

operatori turistici, i retailer nonché le imprese at-

tive sia come tour operator sia come retailer. Sono

equiparati alle agenzie di viaggi le agenzie di tra-

sporto in autobus, i locatori di case e appartamenti

di vacanza nonché altre imprese che offrono pre-

stazioni nel settore turistico anche se queste non

rappresentano l’unica attività dell’impresa.

Vendita di pernottamenti ad agenzie di viaggi

Ai fi ni dell’IVA è irrilevante che un pernottamento

sia venduto direttamente agli ospiti oppure a

un’agenzia viaggi operante per conto proprio. In

entrambi i casi la controprestazione ricevuta è

40

imponibile all’aliquota d’imposta determinante

(p. es. all’aliquota speciale se si tratta di presta-

zioni del settore alberghiero e a quella normale

per prestazioni della ristorazione).

Provvigioni versate ad agenzie di viaggi svizzere

In generale, le provvigioni versate alle agenzie di

viaggi svizzere vanno calcolate a partire dal lordo,

vale a dire dalla cifra d’affari IVA inclusa. Le prov-

vigioni che l’albergatore paga ad agenzie viaggi,

enti turistici, ecc. per l’apporto di clientela non

costituiscono una diminuzione della contropre-

stazione. Tali versamenti vanno contabilizzati

come costo.

Negli esempi seguenti si parte da un pernotta-

mento di 120 franchi (prezzo lordo per il pernot-

tamento e la prima colazione) comprensivo del

3,7% IVA. L’agenzia viaggi richiede una provvi-

gione del 10%, pari a 12 franchi, sul pernotta-

mento. Dato che anche l’agenzia di viaggi è sot-

tomessa all’IVA, la commissione di 12 franchi

comprende un’imposta precedente di 0.86 fran-

chi (12 franchi / 107,7 × 7,7). L’albergatore registra

la commissione nelle spese e può quindi far valere

l’imposta precedente su di essa, a condizione che

l’agenzia di viaggi dichiari l’IVA (art. 26 LIVA) – al

tasso normale nell’esempio.

Variante 1

L’ospite paga all’albergo il prezzo pieno (incl. la

provvigione).

Prezzo per la camera / prima colazione

netto CHF 115.72

3,7% IVA CHF 4.28

Prezzo totale del pernottamento,

incl. 3,7% IVA CHF 120.00

Commissioni alle agenzie viaggi

(10% de 120 franchi) CHF 12.00

incl. 7,7% IVA (parte dell’imposta 0.86 franchi)

Di conseguenza l’albergo deve contabilizzare il

seguente montante all’AFC:

Imposta sulla cifra d’affari per notte CHF 4.28

(aliquota speciale)

meno l’imposta precedente sulla

commissione (aliquota normale) CHF 0.86

Montante dell’imposta netta CHF 3.42

Cifra d’affari netta per notte CHF 115.72

meno le commissioni alle agenzie

viaggi nette CHF 11.04

Prodotto netto dell’albergo per notte CHF 104.58

Questa variante utilizza due aliquote d’imposta

(imposta sulla cifra d’affari – aliquota normale e

imposta precedente – aliquota normale).

Variante 2

L’ospite paga la fattura all’agenzia di viaggi la

quale versa all’albergo il montante netto dopo

aver detratto la provvigione. L’albergo riceve

dall’agenzia viaggi svizzera il montante netto

(dopo detrazione della commissione, vale a dire

120 franchi × 0,9 = 108 franchi). Tale cifra d’affari

è imponibile al 3,7% (108 franchi / 103,7 × 3,7), che

corrisponde ad un montante di 3.85 franchi.

Prezzo lordo

(camera / prima colazione) CHF 120.00

meno le commissioni alle agenzie

viaggi CHF 12.00

41

Versamento totale all’albergo CHF 108.00

meno l’imposta sulla cifra d’affari

(3,7%) CHF 3.85

Prodotto netto dell’albergo

per notte CHF 104.15

In questo esempio non c’è nessuna imposta pre-

cedente sulla commissione versata all’agenzia in

quanto essa è già stata direttamente dedotta dal

prezzo lordo. Tale modo di procedere è autoriz-

zato unicamente nel caso in cui l’agenzia viaggi

vende il pernottamento a suo nome. Se, per con-

tro, il pernottamento viene venduto da parte di

terzi (agenzia viaggi, uffi cio del turismo) per

conto dell’albergo, quest’ultimo è tenuto a im-

porre il totale delle controprestazioni pagato dal

cliente, vale a dire senza dedurre la commissione

della commissione pagata all’intermediario.

Provvigioni versate alle agenzie di viaggi

all’estero

Le prestazioni alberghiere vengono fornite nel

luogo in cui si trova la struttura corrispondente

(art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA). Nelle varianti seguenti

le prestazioni sono fornite in Svizzera.

Variante 1

L’ospite paga il prezzo completo (comprensivo

della commissione) all’albergo. L’albergo paga, in

un secondo tempo, la commissione sulla contro-

prestazione pagata dall’ospite.

L’albergo può calcolare una commissione del 10%

direttamente a partire dal prezzo netto (115.72

franchi), vale a dire una commissione di 11.57 fran-

chi. L’albergo ha un debito fi scale di 4.28 franchi

(3,7% di 115.72 franchi), e deve versare una com-

missione inferiore (senza diritto alla deduzione

dell’imposta precedente) all’agenzia di viaggi

all’estero.

Prezzo lordo per notte CHF 120.00

meno imposta sulla cifra d’affari

(3,7%) CHF 4.28

Cifra d’affari netta CHF 115.72

meno provvigione all’agenzia viaggi

all’estero (10%) CHF 11.57

Prodotto netto dell’albergo per notte CHF 104.15

Imposta sulla cifra d’affari generata

per notte CHF 4.28

(cifra 342 del rendiconto IVA)

più le prestazioni di servizio all’estero CHF 0.86

(imposta sulle acquisizioni 7,7% di CHF 11.57

[netto 100%]; cifra 382 del rendiconto IVA)

meno la deduzione dell’imposta precedente sulle

prestazioni fornite all’estero CHF 0.86

(cifra 400 del rendiconto IVA)

Montante dell’imposta netto CHF 4.28

Imposta sulle acquisizioni

Il limite di 10 000 franchi non vale per gli stabili-

menti già registrati all’IVA. I destinatari devono

dichiarare spontaneamente nei rendiconti tutte

le prestazioni e le acquisizioni che sottostanno

all’imposta sulle acquisizioni (art. 47 cpv. 1 LIVA).

L’imposta dichiarata sulle acquisizioni può essere

annunciata come imposta precedente e riportata

in deduzione nello stesso rendiconto a patto che

le condizioni legittimanti la deduzione dell’impo-

sta precedente vengano soddisfatte.

Variante 2

L’ospite paga la fattura all’agenzia di viaggi e

quest’ultima versa il montante netto all’albergo

dopo aver detratto la provvigione. In questo caso

l’agenzia di viaggi straniera è assoggettata all’IVA

svizzera e deve dunque conteggiare all’aliquota

normale le prestazioni vendute a nome proprio.

42

L’albergo riceve dall’agenzia di viaggi straniera il

montante senza IVA (dopo deduzione della prov-

vigione) pari a 104.15 franchi (120 franchi meno

l’IVA [4.28 franchi] = 115.72 franchi meno 10% =

104.05 franchi). Questo montante lordo va impo-

sto al 3,7% (104.15 / 103,7 × 3,7 = 3.72 franchi).

Montante lordo dell’agenzia viaggi CHF 104.05

meno l’imposta sulla cifra d’affari

(3,7%) CHF 3.80

Montante netto dell’albergo per

notte CHF 100.25

Conclusione per il calcolo del prezzo del

pernottamento offerto all’agenzia di viaggi

Sulla base degli esempi di calcolo citati sopra, l’al-

bergatore deve calcolare il prezzo del pernotta-

mento che intende offrire o fatturare alle agen-

zie di viaggi. In defi nitiva, poco importa a chi

siano dovute le tasse e a quanto ammontino: quel

che conta è che il prezzo netto della camera con-

senta all’albergo di coprire i costi e realizzare un

guadagno.

30 . R i s a r c i m e nto de i d a n n i /a n n u l l a m e nto

Le prestazioni di risarcimento dei danni propria-

mente detto (p. es. per rottura di stoviglie) non

sono una controprestazione e non sono quindi

imponibili (art. 18 cpv. 2 lett. i LIVA).

I pagamenti dei clienti per annullamenti (p. es. pa-

gamenti no show) sono considerati un risarci-

mento dei danni propriamente detto. Per il risto-

ratore o albergatore non costituiscono una

controprestazione né comportano una correzione

della deduzione dell’imposta precedente. L’annul-

lamento può essere comprovato mediante una co-

pia del documento consegnato al cliente. Si consi-

glia di utilizzare un giustifi cativo separato con

l’indicazione «richiesta di risarcimento» o di fattu-

rare separatamente le spese di annullamento. Se

la prestazione richiesta è già stata fatturata e per

l’annullamento non è stato rilasciato alcun docu-

mento al cliente, l’importo incassato è imponibile

all’aliquota determinante.

Tali prestazioni di risarcimento danni vanno dichia-

rati sotto la cifra 910 del rendiconto IVA.

31. M a nce

Le mance facoltative rientrano nella contropre-

stazione imponibile se devono essere cedute al ri-

storatore nella sua veste di datore di lavoro.

Nel settore alberghiero è prassi relativamente dif-

fusa pagare alla fi ne del soggiorno, unitamente

alla fattura dell’albergo, le mance promesse. Gli

ospiti ricevono cosiddetti guest check da fi rmare

che costituiscono la base per registrare le presta-

zioni sulla fattura dell’albergo. Sovente gli ospiti

indicano sul guest check un determinato importo

a titolo di mancia che viene indicato come tale

sulla fattura dell’albergo alla fi ne del soggiorno.

Per evitare che queste mance facoltative facciano

parte della controprestazione imponibile, vanno

adempiute cumulativamente le seguenti condi-

zioni:

• l’importo promesso dall’ospite è versato intera-

mente al collaboratore interessato;

• l’azienda alberghiera contribuente è in grado

di documentare il versamento delle mance ai

collaboratori;

• l’azienda alberghiera non contabilizza le mance

con effetto sul risultato d’esercizio;

43

• la mancia è fatturata separatamente;

• in relazione alle mance non è fatto alcun riferi-

mento all’imposta in fattura.

32 . Ve n d i t a d i o pe re d ’a r te

La vendita di opere d’arte (ad es. quadri) da parte

del loro creatore (artista) è esclusa dall’imposta.

Se un artista espone le sue opere in una struttura

alberghiera, se le vende a suo nome, tale vendita

non è imponibile. Se l’albergatore percepisce una

commissione sugli oggetti venduti, tale commis-

sione è imponibile all’aliquota normale. Per con-

tro, se l’opera viene venduta dall’espositore per

conto dell’artista sia il prezzo di vendita che

l’eventuale commissione sono imponibili all’ali-

quota normale.

33 . L oc a z io ne d i c a m e re d ’a lbe rg o a u n a l t ro a lbe rg o

Se un albergo mette a disposizione di un altro al-

bergo una o più camere (ad esempio in caso di mo-

mentanei problemi di capacità), si ha una presta-

zione del settore alberghiero imponibile al-

l’aliquota speciale. Per contro, se una o più camere

oppure un’intera struttura alberghiera sono messe

a disposizione di un albergo da parte di un altro

albergo, per un periodo determinato o indetermi-

nato e ad uso esclusivo (ossia accordando al loca-

tario il diritto di disporne in nome e per conto pro-

prio), si ha una locazione esclusa dall’IVA.

� Si raccomanda di optare per un’imposizione vo-

lontaria per far valere la deduzione dell’imposta

precedente.

34 . De d u z io ne de l l ’ i m pos t a p re ce de nte su l l e spese d i cos t i t u z io ne

La deduzione dell’imposta precedente sulle spese

di costituzione dell’attività, quali le spese di au-

tenticazione delle disposizioni adottate in occa-

sione dell’assemblea generale, l’iscrizione al regi-

stro di commercio così come su quelle per

l’organizzazione (analisi del mercato, campagne

pubblicitarie, ecc.) è consentita se tali spese sono

legate ad un’attività commerciale imponibile le-

gittimante la deduzione dell’imposta precedente

(art. 28 LIVA) e se sono contabilizzate.

35 . R i m bor so de l l ’ I VA a spe c i f i c i g ru p p i d i pe r so ne e a o rg a n i z z a z io n i i n te r n a z io n a l i

Restituzione dell’IVA a imprese la cui ragione

sociale è all’estero

Le imprese straniere che hanno effettuato delle

spese in Svizzera nell’ambito di attività imprendi-

toriali (ad es. partecipazione ad una fi era a Lu-

gano) e i cui fornitori di prestazioni assoggettati

all’IVA fatturano loro beni o servizi per mezzo di

una fattura conforme 17 possono richiedere all’AFC

la restituzione dell’IVA.

Affi nché questo sia possibile, per le imprese stra-

niere valgono le seguenti condizioni:

• hanno il loro domicilio, la ragione sociale o il

loro stabilimento all’estero;

• non sono iscritti al registro dei contribuenti sul

territorio svizzero (Svizzera e Liechtenstein)

17 Vedi capitolo 9 Precisazioni sulla fatturazione.

44

• non forniscono alcuna prestazione sul territo-

rio svizzero;

• provano all’AFC la loro qualità di imprenditori

nello stato in cui hanno il domicilio o la sede;

• le fatture rispondono alle esigenze richieste 18

e si riferiscono al periodo di restituzione attuale;

• lo stato, nel quale l’impresa richiedente risiede,

rispetti le disposizioni di reciprocità: ciò signi-

fi ca che le imprese svizzere devono avere la pos-

sibilità di far valere all’estero il rimborso di un

eventuale imposta sui costi imponibili;

• si limitano ad una richiesta all’anno (civile);

• l’IVA viene rimborsata se i beni e le prestazioni

acquistati servono a raggiungere una cifra d’af-

fari imponibile;

• il montante minimo della domanda è di 500

franchi all’anno (= imposta rimborsabile).

Le richieste di restituzione vanno inoltrate entro

i sei mesi seguenti la fi ne dell’anno civile du-

rante il quale sono state acquistate le prestazioni,

vale a dire entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Le richieste di restituzione vanno spedite all’AFC

con gli originali delle fatture dei fornitori. L’im-

presa straniera deve designare un rappresentante

(ad es. una persona domiciliata in Svizzera, un

partner commerciale) che fungerà da interme-

diario per la corrispondenza e la restituzione

dell’IVA.

Esportazioni nel traffi co turistico per vendite

in negozio (tax-free per turisti)

Le vendite effettuate nell’ambito del traffi co

turistico in favore di persone domiciliate all’este-

ro valgono quali forniture di beni in territorio

svizzero e sono, di conseguenza, imponibili. Esse

possono tuttavia essere esonerate dall’imposta.

Esse sono esenti dall’imposta soltanto se sono

adempite cumulativamente le seguenti condi-

zioni:

• il prezzo di vendita dei beni ammonta ad al-

meno 300 franchi (incl. IVA). Nel documento

d’esportazione va tuttavia riportato il prezzo di

vendita senza IVA;

• l’acquirente non è domiciliato in territorio sviz-

zero né nel Liechtenstein;

• i beni sono destinati al consumo privato dell’ac-

quirente o a scopi di regalo e sono trasferiti in

territorio doganale estero entro 30 giorni dalla

loro consegna all’acquirente;

• l’esportazione è comprovata con un documento

d’esportazione attestato o con un documento

d’esportazione non attestato unito a un’impo-

sizione all’importazione di un’autorità doganale

estera;

• il documento d’esportazione è emesso a nome

dell’acquirente e contiene soltanto i beni forni-

tigli;

• il fornitore (venditore) e l’acquirente attestano

per mezzo della loro fi rma, la veridicità delle in-

dicazioni che fi gurano sul documento d’espor-

tazione.

Differenza tra documento d’esportazione atte-

stato e non attestato

Documento d’esportazione attestato:

L’attestazione avviene da parte dell’uffi cio doga-

nale svizzero nel momento dell’espatrio. In caso

di attestazione posticipata i seguenti enti possono

attestare sul documento d’esportazione che i beni

si trovano all’estero: un’autorità doganale estera,

un’ambasciata o un consolato svizzero all’estero

nello Stato di domicilio dell’acquirente.

Documento d’esportazione non attestato:

Nel caso di un documento d’esportazione senza

attestazione, si dispone unicamente dell’imposi-18 Vedi capitolo 9 Precisazioni sulla fatturazione.

45

zione all’importazione stabilita dall’autorità do-

ganale dello stato di domicilio dell’acquirente.

L’imposizione all’importazione deve essere pre-

sentata in una lingua nazionale svizzera o in in-

glese, oppure in una traduzione autenticata in

una di queste lingue. Per far valere un’esenzione

fi scale, un negozio di orologeria – situato in un

albergo ad esempio – che intende vendere ad un

cittadino bielorusso deve, in qualità di fornitore /

venditore, disporre di un documento d’esporta-

zione attestato o non attestato (con imposizione

all’importazione da parte dell’autorità doganale

straniera). Se il negozio non è in grado di fornire

un documento d’esportazione nell’ambito di un

controllo IVA, si tratta di una fornitura di beni in

territorio svizzero. L’AFC ha pubblicato online un

documento d’esportazione da scaricare. I vendi-

tori / fornitori sono liberi di allestire i loro propri

documenti d’esportazione a condizione che sod-

disfi no determinati requisiti. Per i gruppi di turi-

sti, i fornitori possono sia applicare le disposizioni

citate sia approfi ttare della regolamentazione

speciale per gruppi di turisti, nel cui caso necessi-

tano di un’autorizzazione dell’AFC.19

Esenzione dell’IVA per missioni diplomatiche

e organizzazioni internazionali (esenzione

fi scale alla fonte)

Ai sensi dell’art. 144 dell’OIVA, la fornitura di beni

e prestazioni di servizi in territorio svizzero da

parte di contribuenti a favore di benefi ciari istitu-

zionali o a persone benefi ciarie, sono esenti dall’im-

posta. L’esenzione dell’IVA è applicabile a condi-

zione che i benefi ciari istituzionali destinino i beni

e le prestazioni di servizi acquistati esclusivamente

all’uso uffi ciale, mentre le persone benefi ciarie

esclusivamente all’uso personale. I benefi ciari isti-

tuzionali sono missioni diplomatiche e organizza-

zioni internazionali (ONU con sede a Ginevra),

mentre le persone benefi ciarie sono i capi di una

missione diplomatica e gli agenti diplomatici, i fun-

zionari consolari di carriera, i dirigenti e alti fun-

zionari di organizzazioni internazionali che bene-

fi ciano dello statuto diplomatico in Svizzera e le

persone autorizzate ad accompagnarli che benefi -

ciano dello stesso statuto diplomatico (familiari

delle sopraccitate categorie di persone, ammessi a

titolo di nucleo familiare). Le persone benefi ciarie

devono inoltre legittimarsi presentando all’alber-

gatore una carta di legittimazione rilasciata dal

DFAE o un «libretto Ci» valido. Esistono numerosi

moduli per ottenere l’esenzione dell’imposta alla

fonte. Sul retro dei moduli uffi ciali menzionati

sono pubblicate importanti informazioni per il for-

nitore di servizi e prestazioni (albergatore). Occorre

seguire alla lettera tutte le istruzioni ivi contenute,

altrimenti la prestazione non potrà benefi ciare

dell’esenzione fi scale. Quel che conta è che l’alber-

gatore accordi lo sgravio dall’IVA alla fonte al

cliente (benefi ciario istituzionale), unicamente a

seguito della ricezione del documento in forma ori-

ginale debitamente compilato e fi rmato.

La fattura deve riportare, sull’originale e sulle co-

pie, la menzione «Esente» o «Esenzione dall’IVA

secondo l’art. 144 OIVA». L’albergatore deve di-

chiarare le cifre d’affari provenienti da forniture e

da prestazioni di servizi eseguite in esenzione d’IVA

ai benefi ciari istituzionali e alle persone benefi cia-

rie alla cifra 200 del rendiconto IVA e possono por-

tarle in deduzione alla cifra 220. 20

19 Ordinanza del DFF concernente l’esenzione fi scale per for-

niture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione

nel traffi co turistico (stato 1° maggio 2011).

20 Questa regola però non vale per le imposizioni che conteg-

giano secondo il metodo delle AS. A questo proposito devono

essere osservate le indicazioni dell’info IVA 17 concernente le

prestazioni a rappresentanti deplomatici e a organizzazioni

internazionali.

46

A scopo di controllo, l’albergatore deve conservare

debitamente tutti gli originali dei moduli uffi ciali

utilizzati, unitamente agli altri giustifi cativi (copie

delle fatture), fi no alla scadenza della prescrizione

assoluta.

I giustifi cativi non devono essere allegati al rendi-

conto, ma presentati solo su esplicita richiesta

dell’AFC.

Solo le fatture per forniture di beni o prestazioni

di servizi del valore di almeno 100 franchi (IVA in-

clusa) danno diritto all’esenzione (con qualche ec-

cezione come ad es. servizi in ambito telecomuni-

cazioni o fornitura di acqua in condotte).

36 . Vouc he r

Vi sono prestatori che includono vari alberghi nella

loro offerta (cataloghi, internet) e vendono agli

ospiti voucher per pernottamenti in questi alber-

ghi. Prima dell’arrivo in albergo, l’ospite deve tut-

tavia sincerarsi che vi sia effettivamente una ca-

mera libera. L’ospite s’impegna altresì ad acquistare,

per un importo minimo convenuto, prestazioni di

vitto nel ristorante dell’albergo. L’albergo non ri-

ceve né dal venditore di voucher né dall’ospite una

controprestazione per la prestazione del settore

alberghiero.

Se l’albergo partecipa a una promozione di questo

tipo e offre alloggio gratuito all’ospite, è imponi-

bile all’aliquota normale unicamente la contropre-

stazione fatturata all’ospite per la prestazione

della ristorazione.

L’offerta dell’alloggio gratuito non comporta per

l’albergatore alcuna correzione della deduzione

dell’imposta precedente. Trattandosi di alloggio

gratuito, è imponibile all’aliquota normale anche

la controprestazione che l’ospite deve pagare per

la prima colazione.21 Vedi capitolo 33 Locazione di camere d’albergo a un altro

albergo.

Per l’offerente (venditore) dei voucher l’importo

pagato dall’ospite costituisce la controprestazione

per una prestazione di servizi imponibile all’ali-

quota normale.

37. R i fa t t u ra z io ne se nz a va lo re ag g iu n to /su p p le m e nto

L’imposta va calcolata sulla controprestazione ef-

fettiva (art. 24 cpv. 1 LIVA). La controprestazione

corrisponde al valore patrimoniale che il destina-

tario, o una terza persona in sua vece, rimette in

contropartita ad una prestazione (art. 3 lett. f

LIVA). La controprestazione comprende la coper-

tura di tutte le spese, siano esse fatturate a parte

o meno.

Se la prestazione di un bene o servizio viene rifat-

turata ad un altro albergo (persona giuridica con

numero IVA), la cifra va imposta all’aliquota nor-

male anche se non include alcun valore aggiunto /

supplemento (margini per costi generati) (ad es.

nel caso del prestito di un collaboratore cui ven-

gono fatturati solo i costi salariali e i contributi

sociali).

Questa regola non si applica nel caso della loca-

zione di camere d’albergo da un albergo a un’al-

tra struttura alberghiera. 21

47

Ul te r io r i i n fo rmaz ion i

38 . Co n s ig l i e a s t u z ie i n a m b i to I VA

Scelta contabile dell’IVA

Le seguenti indicazioni mirano a facilitare il rile-

vamento contabile dell’IVA. Una contabilità te-

nuta in modo regolare sotto il profi lo formale e

materiale è un presupposto importante per il cor-

retto rilevamento dell’IVA. L’IVA richiede un certo

adattamento della contabilità alle specifi cità di

questa imposta. Nella maggior parte dei casi po-

trebbe bastare la creazione di conti o di codici sup-

plementari per l’IVA nonché un adattamento dei

giornali e dei libri ausiliari.

Una tenuta della contabilità lacunosa come pure

la mancanza di chiusure, documenti e giustifi ca-

tivi possono avere ripercussioni negative special-

mente nel caso di controlli fi scali e comportare

una valutazione approssimativa dell’IVA da parte

dell’AFC (art. 79 LIVA).

La verifi cabilità in contabilità è una componente

importante che garantisce la documentazione for-

male. Per verifi cabilità si intende la possibilità di

seguire i fatti aziendali dal singolo giustifi cativo

passando per la contabilità sino al rendiconto IVA

e viceversa. Questa verifi cabilità deve essere assi-

curata in modo tempestivo e in ogni momento

anche per richieste improvvise e random. In que-

sto contesto è irrilevante l’esistenza o il genere di

mezzi tecnici impiegati per la tenuta dei libri con-

tabili e dell’archiviazione. La verifi cabilità richiede

in particolare:

• una struttura chiara dei libri contabili nonché

dei testi contabili comprensibili nella contabi-

lità e nei giornali;

• giustifi cativi con riferimenti di allibramento e di

pagamento;

• una classifi cazione e una conservazione ordi-

nate e sistematiche dei libri contabili e dei giu-

stifi cativi.

Le registrazioni contabili collettive vanno possi-

bilmente evitate. Se ad esempio nei conti della

contabilità generale sono evidenziate solamente

registrazioni contabili collettive, occorre assicu-

rare che sia garantita la verifi cabilità tramite gior-

nali separati.

� Prima dell’archiviazione si raccomanda di ap-

porre su ogni giustifi cativo un’indicazione sulla de-

stinazione della spesa (ad es. pasto del personale).

Poiché l’IVA rappresenta una partita transitoria

dal punto di vista contabile (il saldo IVA di tutti i

conti va stabilito e trasmesso all’AFC ogni trime-

stre), si raccomanda di contabilizzare l’IVA dovuta

sulla cifra d’affari su un conto separato «IVA do-

vuta». L’IVA deducibile pagata o da pagare al mo-

mento dell’acquisto ai prestatori contribuenti è

quindi registrata sul conto imposta precedente su

«Costi del materiale e prestazioni di servizi» op-

pure sul conto imposta precedente su «Investi-

menti e altri costi d’esercizio». A dipendenza della

situazione dell’albergo, è necessario contabiliz-

zare ancora altri conti d’imposta precedente per

doppia utilizzazione (ad esempio correzione

dell’imposta precedente per consumo proprio, per

sgravio ulteriore o ancora riduzione della dedu-

zione dell’imposta precedente). Si raccomanda

inoltre di prevedere un conto «IVA sulle entrate»

nella contabilità. A partire da questo conto va

fatto il pagamento dell’imposta dovuta all’AFC, il

cui ammontare è identico a quello registrato sotto

la cifra 500 del rendiconto IVA.

Conteggio IVA

Si noterà che esistono due moduli di rendiconto

IVA, uno secondo il metodo effettivo e l’altro se-

condo il metodo delle aliquote saldo.

48

Modulo di rendiconto IVA (metodo effettivo),

vedi pagina 52.

Modulo di rendiconto IVA (metodo delle aliquote

saldo nella dichiarazione fi scale netta), vedi pa-

gina 53.

Prevenire è meglio che curare

Alfi ne di evitare errori che verrebbero rilevati al

più tardi nell’ambito di un controllo IVA, si racco-

manda di effettuare, sotto la propria responsabi-

lità, le seguenti verifi che:

1. Verifi care se le cifre d’affari dichiarate nel ren-

diconto IVA (acquisto di impianti di utilizzo im-

ponibili, esclusi dal campo d’imposta o esone-

rati) corrispondono a quanto emerge dalla

contabilità (tenendo conto degli elementi che

non hanno valore di controprestazione se-

condo l’art. 18 cpv. 2 LIVA, quali i risarcimenti

per danni, i pagamenti no show). Occorre inol-

tre verifi care la necessità di dichiarare even-

tuali prestazioni imponibili sulle acquisizioni.

2. Verifi care se le imposte precedenti dedotte

concordano con la contabilità (tenendo conto

delle possibili correzioni dell’imposta prece-

dente in ragione di un consumo proprio o di

un doppio utilizzo, di sgravi ulteriori dell’im-

posta precedente o di riduzioni della dedu-

zione dell’imposta precedente). Allo stesso

modo occorre verifi care se è possibile far va-

lere la deduzione dell’imposta precedente

sulle prestazioni imponibili sulle acquisizioni.

3. Verifi care gli aspetti formali e materiali delle

fatture dei fornitori legittimanti la deduzione

dell’imposta precedente. In particolare vanno

esaminate le fatture dei fornitori stranieri che

non contengono generalmente IVA svizzera

(possibilità di dedurre l’imposta precedente a

seguito della tassazione delle importazioni da

parte dell’Amministrazione federale delle do-

gane). Inoltre occorre verifi care la conformità

all’IVA dei contratti (in particolare dei con-

tratti di locazione).

4. Verifi care le dichiarazioni di consumo proprio

(prelevamenti in natura, partecipazioni pri-

vate, spese per l’automobile, ecc.). Occorre di-

stinguere tra prestazioni di consumo proprio

quale correzione dell’imposta precedente (per

le imprese individuali) o quale prestazione a

titolo oneroso (imposta sulle consegne).

5. Verifi care la completezza di tutte le attesta-

zioni (dichiarazioni d’esportazione) per le pre-

stazioni non soggette all’imposta.

6. Verifi care l’esattezza di tutte le aliquote ap-

plicate (sui registratori di cassa, nella contabi-

lità debitori / creditori, ecc.).

7. Rettifi care la deduzione dell’imposta prece-

dente in ragione di prestazioni escluse dal

campo dell’imposta, vale a dire interessi, ricavi

dalle locazioni per i quali non è stata applicata

o non ha potuto essere applicata l’imposizione

volontaria. Allo stesso tempo occorre esami-

nare una correzione dell’imposta precedente

per utilizzazione mista (ad es. nel caso in cui

una struttura viene utilizzata contempora-

neamente per prestazioni imponibili e non im-

ponibili).

8. Controllo annuale delle richieste formali con-

cernenti le fatture ai clienti, sia in franchi sviz-

zeri che in valuta estera.

9. Controllare periodicamente i potenziali van-

taggi di una fatturazione forfetaria o effet-

tiva (combinazione di prestazioni per la parte

alberghiera e quella di ristorazione). È possi-

bile passare dal metodo di fatturazione forfe-

tario a quello effettivo, e viceversa, con l’ini-

zio di un nuovo periodo fi scale (anno civile)

senza necessariamente informare precedente-

mente l’AFC.

49

10. Controllare periodicamente i vantaggi dei ri-

spettivi metodi di rendiconto: rendiconto ef-

fettivo o metodo dell’aliquota saldo nella di-

chiarazione fi scale netta. Un cambiamento dal

rendiconto effettivo a quello delle aliquote

saldo è possibile solo dopo 3 anni di assogget-

tamento e previa notifi ca all’AFC. Il rendiconto

con il metodo dell’aliquota saldo va mante-

nuto per almeno un anno. 22

� È necessario procedere ogni anno alla riconci-

liazione della cifra d’affari e dell’imposta prece-

dente attraverso la contabilità e il rendiconto IVA.

Si tratta della plausibilità non soltanto delle cifre

d’affari, ma anche dell’insieme dei costi e degli in-

vestimenti alla luce del’imposta precedente. Gli

art. 126-129 OIVA possono fornire un valido con-

tributo in merito. Questi articoli prendono ad

esempio in considerazione i lavori che un albergo

dovrebbe svolgere nel quadro della chiusura an-

nuale dei conti.

Come procedere in caso di correzioni di lacune

nel rendiconto IVA?

Il contribuente è tenuto a riconciliare i rendiconti

IVA con i conti annuali e correggere le lacune con-

statate (cosiddetta fi nalizzazione). Tali correzioni

devono essere apportate al più tardi nel periodo

di rendiconto in cui cade il 180° giorno dalla fi ne

dell’esercizio contabile in questione. Le lacune

constatate devono essere notifi cate all’AFC me-

diante un rendiconto di rettifi ca. Il rendiconto di

rettifi ca è disponibile sul sito internet (www.estv.

admin.ch). Se nell’ambito della riconciliazione con

i conti annuali non sono state constatate lacune,

non è necessario presentare alcun rendiconto di

rettifi ca. Se dopo 240 giorni dalla fi ne dell’eserci-

zio contabile in questione non è pervenuto alcun

rendiconto di rettifi ca, l’AFC presume che i rendi-

conti IVA inoltrati dal contribuente siano completi

e corretti e che il periodo fi scale sia fi nalizzato.

Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione

in conformità, metodo effettivo), vedi pagina 54.

Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione

in conformità, metodo delle AS / aliquote forfe-

tarie), vedi pagina 55.

� Le correzioni dei conteggi semestrali, trimestrali

o mensili (lacunosi) possono essere fatte per

mezzo di moduli di rendiconto IVA durante il pe-

riodo fi scale in corso che rettifi cano quanto in pre-

cedenza dichiarato, sia con il metodo effettivo che

con il metodo dell’aliquota saldo.

Rendiconto di correzione (metodo effettivo), vedi

pagina 56.

Rendiconto di correzione (metodo delle AS / ali-

quote forfetarie), vedi pagina 57.

Come si svolge un controllo IVA?

Si è annunciato presso di voi un’esperta fi scale

o un esperto fi scale dell’IVA? Oppure prevedete

che prossimamente verrà effettuato un controllo

presso di voi? Le seguenti informazioni hanno lo

scopo di spiegarvi lo svolgimento di un controllo

IVA.

1. Prima del controllo (l’esperto fi scale IVA

prende contatto telefonicamente con voi o

con la vostra fi duciaria) fi ssate la data in ma-

niera tale da avere tempo a suffi cienza per

svolgere tutti i lavori di preparazione. Il con-

trollo preannunciato telefonicamente vi sarà

confermato per scritto e preciserà il luogo

(presso di voi o la vostra fi duciaria), il periodo

22 Vedi capitolo 8 Metodo delle AS nella dichiarazione fi scale

netta.

50

da controllare e la durata prevista per il con-

trollo. L’esperto fi scale vi indicherà inoltre i do-

cumenti necessari per il controllo (contabilità

e conti annuali, libri contabili, elenchi di cre-

ditori e debitori, conteggi dei salari, docu-

menti d’esportazione e d’importazione, con-

tratti, rendiconti IVA, ecc.).

2. Prendete contatto con la vostra fi duciaria per

valutare i rischi potenziali e trovare delle solu-

zioni per limitarli e / o ridurli.

3. Designate una sola persona di contatto o un

solo interlocutore cui l’esperto IVA farà riferi-

mento per indicazioni e la richiesta di docu-

menti necessari.

4. Mettete a disposizione dell’esperto un locale

riservato a suo uso esclusivo.

5. Dopo un colloquio introduttivo, l’esperto fi -

scale effettuerà una prima analisi e all’occor-

renza vi porrà delle domande sulla vostra at-

tività, sulle caratteristiche e peculiarità tipiche

della vostra azienda, sulle persone responsa-

bili della conduzione aziendale, sulle persone

incaricate della tenuta della contabilità e

dell’allestimento dei rendiconti IVA (anche le

persone esterne alla ditta) e sull’effettivo del

personale, ecc. In alcuni casi può chiedere di

visitare la vostra struttura.

6. In che modo l’esperto fi scale porta avanti il

controllo?

– Entra in materia (come indicato alla cifra 5);

– esamina la dichiarazione completa delle con-

troprestazioni (tutte le cifre d’affari conse-

guite con forniture e prestazioni di servizi,

le non controprestazioni, le compensazioni,

ecc.);

– esamina gli aspetti formali e materiali della

contabilità e della sua completezza;

– esamina le cifre d’affari (applicazione delle

aliquote corrette) e dell’imposta precedente

(correzioni dell’imposta precedente, assenza

di deduzioni sulle prestazioni non imponi-

bili);

– esamina le fattispecie fi scali particolari

quali lo scambio di prestazioni con persone

strettamente vincolate, le modifi che di

utilizzazione (consumo proprio o sgravio

ulteriore dell’imposta precedente), doppia

utilizzazione (quota privata alle spese d’au-

tomobile, prelevamenti in natura dalla pro-

pria azienda, incl. il vitto al personale), l’im-

posizione volontaria di prestazioni non

imponibili, i contratti, i pagamenti antici-

pati, ecc.

7. Informatevi regolarmente sull’avanzamento

del controllo e sui risultati. L’esperto fi scale IVA

non può esaminare ogni singola ricevuta e fat-

tura del periodo controllato. Per il controllo

dettagliato dei giustifi cativi si limiterà, di re-

gola, a un periodo rappresentativo che nor-

malmente comprende un anno. A dipendenza

dell’importanza dell’azienda, questo periodo

può però, ad esempio, comprendere anche sol-

tanto un mese. Quindi, l’esperto fi scale IVA ri-

porterà le differenze riscontrate nel periodo

esaminato in modo proporzionale sull’intero

periodo oggetto del controllo.

8. Al termine del controllo, l’esperto fi scale IVA

discuterà con voi il risultato globale del con-

trollo. Vi consegnerà l’esito del controllo (fo-

glio con la corrispondente correzione dell’im-

posta precedente; il risultato del controllo non

rappresenta una decisione) con i rispettivi al-

legati contenenti le correzioni effettuate. Con

la vostra fi rma sul risultato del controllo, atte-

state che le correzioni sono state discusse con

voi. Richiedete alla vostra fi duciaria di verifi -

care il risultato del controllo. In caso di adde-

biti, potete ottenere una polizza di versa-

mento e provvedere al pagamento delle

rettifi che non contestate, evitando l’accumulo

51

dell’interesse moratorio dovuto a partire dalla

data della scadenza media.

9. L’esperto discute ancora internamente il risul-

tato del controllo IVA, dopo di che il risultato

del controllo vi viene recapitato per posta

sotto forma di un «avviso di tassazione» con

le istruzioni necessarie (titolo: «All’attenzione

del contribuente»). Si può inoltrare un reclamo

contro la notifi ca di tassazione.

10. Fate una copia della notifi ca, degli allegati e

delle istruzioni e trasmettetele alla vostra fi -

duciaria. Discutete i risultati defi nitivi del con-

trollo IVA con il vostro contabile e con la fi du-

ciaria. Analizzate gli errori commessi ed

intervenite con le dovute correzioni.

52

39. Fo r m u la r i

Modulo di rendiconto IVA (metodo effettivo)

53

Modulo di rendiconto IVA (metodo delle aliquote saldo nella dichiarazione fi scale netta)

54

Riconciliazione annuale

(rendiconto di correzione in conformità, metodo effettivo)

55

Riconciliazione annuale

(rendiconto di correzione in conformità, metodo delle aliquote saldo / aliquote forfetarie)

56

Rendiconto di correzione (metodo effettivo)

57

Rendiconto di correzione (metodo delle aliquote saldo / aliquote forfetarie)

58

4 0 . I n d i ce a n a l i t i co

A

Accredito 36

Addebiti retroattivi da parte del fornitore 38

Addebito 36

Agenzie viaggi 1, 15, 39, 40

Alimenti, generi alimentari 5, 6, 32

Aliquota normale 4, 5, 6, 7, 11, 13, 19, 20,

21, 22, 27, 28, 29, 32, 33,

36, 37, 39, 40, 41, 42, 46

Aliquota ridotta 4, 5, 6, 19, 22, 32, 33

Aliquota speciale per prestazioni alberghiere 4

Aliquote d’imposta 1, 4, 19, 40

Amministrazione immobiliare 38

Annullamento 1, 7, 42

Attività non imprenditoriali 1, 32

Autisti di torpedone 35

Automatici 1, 5, 32, 33

Automobile 4, 16, 19, 20, 48, 50

B

Bambini 18, 19

Bar per spuntini 6, 7

Beni 14, 15, 16, 17, 22, 34, 39, 43, 44, 45

Beni fondiari 39

Biliardo 4, 33

Bonifi ci supplementari 38

Bowling 33

Brunch 9

Buffet 1, 5, 37

Buffet di pasticceria 1, 37

Buoni (vedi Buoni regalo)

Buoni regalo 1, 7, 35

C

Campioni di merci 16, 35

Cani 1, 36

Carte ospiti 1, 12, 13

Cena 9, 10, 19, 20, 26

Certifi cato di salario 16, 19, 20, 21

Cessata attività 16

City Tax 12

Clienti regolari 35

Collaboratori 35, 42

Combinazione di prestazioni 8, 10, 11, 48

Commissioni sulle carte di credito 1, 36

Consegna a domicilio 5, 7

Consumo proprio 1, 15, 16, 17, 18, 19,

38, 47, 48, 50, 52

Contabilità 10, 21, 43, 47, 48, 49, 50, 62

Contatti 1, 63

Contratti di fornitura 1, 37

Controllo IVA 44, 48, 49, 51

Controprestazione 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,

20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 37,

38, 39, 41, 42, 46, 48, 52, 53

Controprestazione globale 8

Correzione dell’imposta precedente 15, 16, 17,

19, 34, 38, 47, 48, 50

Corso del giorno 14

Corso medio mensile 14

Costi accessori 21

Coupon 5

D

Decorazioni da tavolo 1, 33

Decorazioni fl oreali 5

Determinazione 9, 20, 21

Dichiarazione di adesione 22

Diritto esclusivo 32, 37, 38

Distributori automatici 1, 5, 32

Documento d’esportazione 44

59

E

Esborsi 1, 33, 34

Escursioni accompagnate 11

Esempi di fattura 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Esito del controllo 50, 51

Esportazioni nel traffi co turistico 44

F

Famiglia/e 17, 36

Fatturazione 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

23, 26, 27, 37, 48

Fatturazione in valuta estera 1, 14

Fatture 1, 3, 10, 11, 13, 14, 22, 23, 24, 26,

35, 36, 38, 43, 44, 45, 48

Fonti 1, 62

Forfait 9, 10, 12, 27, 28, 29

Formulari 1, 52

Formulario di conteggio (vedi rendiconto IVA)

Formulazione delle offerte 1, 14, 15

Franchigia 36

Freccette 1, 4, 32, 33

G

Giornali, riviste 5

Giubileo dell’impresa 32

Giustifi cativo di calcolo 34

Guest check 42

J

Juke-box 32

I

Immobili 17, 38, 62

Impianti per il consumo 32

Impianti sportivi 1, 32, 33

Imposta sulla cifra d’affari 14, 23, 34, 38, 40, 41

Imposta sull’acquisto 14, 22, 52, 53, 62

Indicazione dei prezzi 1, 14, 15, 62

Infrastruttura 5, 10, 16, 35

IVA dovuta 47

L

Lavori da parte di terzi 16

Libri 5, 33, 47, 50

Locazione di camere d’albergo 1, 4, 43, 46

Locazione di posteggi 1, 39

M

Maisonbuchungen 35

Mance 1, 42

Manifestazioni 6, 7, 11

Metodo delle aliquote saldo (AS) 1, 21, 23, 47,

48, 53, 55, 57

Metodo di rendiconto 21, 22, 23

Mezza pensione 8, 9, 11, 26, 28, 29

Minibar 4, 12, 27

Missioni diplomatiche 45

Modalità di conteggio 33

Modifi che d’utilizzazione 17, 62

Modulo di rendiconto 48, 52, 53

Musica (vedi Juke-box)

N

No show 7, 42, 48

Numero d’identifi cazione delle imprese (IDI) 24

Numero IVA 23, 24, 46

O

Operatori turistici 39

Operazioni di cambio 1, 7, 33

Opere d’arte 1, 42

Opere edilizie 17

Opzione 1, 8, 38, 39

Ordinanza sull’indicazione dei prezzi 14, 15, 62

60

P

Pacchetti 11

Parcheggi 4, 21, 39

Pasti 1, 8, 9, 17, 20, 35

Pasti di prova 35

Pasti gratuiti 1, 35

Pause caffè 10

Pay TV 12

Pensione completa 9, 10, 11, 12, 27, 29

Perdite su crediti 1, 33

Periodo di rendiconto 49, 52, 53

Periodo fi scale 9, 14, 22, 48, 49

Pernottamento 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,

29, 36, 37, 39, 40, 41

Personale 1, 20, 21, 32, 45, 47, 50

Piste per birilli 5

Prelevamenti in natura 16, 48, 50

Prestazione della ristorazione 5, 33, 46

Prestazione in natura 37

Prestazioni a titolo gratuito 35

Prestazioni della ristorazione 5, 6, 39

Prezzo d’ingresso 32, 34

Prima colazione 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 22,

29, 37, 39, 40, 46

Prodotti voluttuari 5, 6, 7

Promemoria N1 21

Promemoria N2 20, 21

Provvigioni 1, 33, 39

Pulizia delle camere 4

Q

Quote 8, 9, 17, 19, 20, 21, 22

Quote private 62

R

Radio e TV 4

Regali 1, 15, 16, 33, 34, 35

Regali promozionali 1, 16, 35

Registrazioni contabili 8, 19, 33, 47

Regolamentazione forfetaria 6

Rendiconto 21, 22, 41, 45, 49, 52, 53

Rendiconto di correzione 49, 54, 55, 56, 57

Rendiconto IVA 7, 12, 13, 21, 22, 33, 35, 39,

41, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 53

Ricevuta 5, 14, 20, 36, 37, 39, 50

Riconciliazione annuale 49, 54, 55

Riduzioni della deduzione dell’imposta

precedente 48, 52

Rifatturazione senza valore aggiunto 1, 46

Rimborso dell’IVA 1, 15, 43

Risarcimento dei danni 1, 7, 42

Ristorno sulla cifra d’affari 38

Riunioni 4, 10

S

Samnaun 22

Sampuoir 22

Sconti 7, 12

Sconti in natura 7

Scontrino 5

Semilavorati 16, 17

Seminari 10, 11, 12, 14, 27

Sgravio dell’imposta precedente 17, 38

Sigarette 32

Soglia di tolleranza 36

Spese dell’automobile 19, 20

Spese di costituzione 1, 43

Sussidi 52, 53, 54, 55, 56, 57

61

T

Tabacchi 4, 7, 19, 32

Takeaway 5, 6

Tassa di alloggio 12, 13, 26

Tassa di pernottamento 12

Tassa di promozione turistica 12, 13

Tassa di soggiorno 7, 12, 13, 15, 26, 30, 31

Tassa di utilizzo di internet 4

Tecnologia standard 10

Termine di prescrizione 10, 11

Termini 22

Tessere fedeltà 7

V

Valore aggiunto 1, 3, 46, 62, 63

Valore locativo 17

Valore patrimoniale 46

Valuta nazionale 14

Vendita da asporto 6

Vendita di fi ori 1, 33

Vitto adulti 18

Vitto bambini 18

Vitto del personale 20

Voucher 1, 46

62

41. Fo n t i

Basi

Legge federale concernente l’imposta sul valore

aggiunto (LIVA) del 12 giugno 2009

(stato al 1o gennaio 2018)

Ordinanza concernente l’imposta sul valore

aggiunto (OIVA) del 27 novembre 2009

(stato al 1o gennaio 2018)

Info IVA 08 concernente il settore alberghiero

e ristorazione

Complementi

Info IVA 04 Oggetto d’imposta

Info IVA 07 Basi di calcolo e aliquote d’imposta

Info IVA 08 Quote private

Info IVA 09 Deduzione dell’imposta precedente

e correzioni della deduzione dell’imposta prece-

dente

Info IVA 10 Modifi che d’utilizzazione

Info IVA 12 Aliquote saldo

Info IVA 14 Imposta sull’acquisto

Info IVA 15 Rendiconto e versamento

dell’imposta

Info IVA 16 Contabilità e fatturazione

Info IVA 17 Prestazioni a rappresentanze diplo-

matiche e a organizzazioni internazionali

Info IVA 18 Procedura di rimborso

Info IVA 12 concernente il settore Agenzie di

viaggi ed enti turistici

Info IVA 17 concernente il settore Amministra-

zione, locazione e vendita di immobili

(edizione del 21 gennaio 2011)

Info IVA 23 concernente il settore Cultura

Info IVA 24 concernente il settore Sport

Ordinanza sull’indicazione dei prezzi –

Indicazione dei prezzi e pubblicità nel settore

alberghiero e della ristorazione (data di

apparizione: giugno 2009)

www.seco.admin.ch (rubrica Documentazione /

Pubblicazioni e moduli / Opuscoli / Ordinanza

sull’indicazione dei prezzi)

Tutte le pubblicazioni sull’IVA elencate sono dis-

ponibili sul sito

www.estv.admin.ch (rubrica IVA! Informazioni

specifi che IVA! Pubblicazioni! Pubblicazioni IVA

basate sul web!)

42 . Co n t a t t i

Amministrazione federale delle contribuzioni

Divisione principale dell’imposta sul valore

aggiunto

Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna

Tel. +41 58 462 271 06

[email protected]

hotelleriesuisse

Monbijoustrasse 130, casella postale, 3001 Berna

www.hotelleriesuisse.ch

Tel. +41 31 370 42 08

[email protected]

Fiduciarie della rete di consulenza

di hotelleriesuisse

www.hotelleriesuisse.ch (rubrica Beratung /

Conseils)

BDO AG

Landenbergstrasse 34, 6002 Lucerna

Tel. +41 41 368 13 24

[email protected]

www.bdo.ch

Berest AG

Thannerstrasse 30, casella postale, 4009 Basilea

Tel. +41 61 228 95 55

[email protected], www.berest.com

Bommer + Partner Treuhandgesellschaft

Strandweg 33, 3004 Berna

Tel. +41 31 307 11 11

[email protected]

www.bommer-partner.ch

CFB network AG

Etzelstrasse 42, 8038 Zurigo

Tel. +41 43 810 02 25

[email protected], www.cfbnetwork.ch

DeKa Gastronomie-Treuhand AG

Schwalbenweg 53, 8500 Frauenfeld

Tel. +41 52 720 12 10

[email protected]

www.gastro-treuhand.ch

Domicil Bern AG

Dr. Heinz Hänni

Engehaldenstrasse 20, casella postale 5926,

3001 Berna

Tel. +41 31 307 20 50

[email protected]

www.domicilbern.ch

EAC Eltschinger, Audit & Consulting AG

Florastrasse 13, 8800 Thalwil

Tel. +41 44 721 42 42

[email protected]

www.eac-eltschinger.ch

Gasser&Partner GmbH

Merkurstrasse 45, 8032 Zurigo

Tel. +41 44 260 46 76

[email protected]

www.franzgasser.ch

GWP Insurance Brokers

Davidstrasse 38, 9001 San Gallo

Tel. +41 71 226 80 47

[email protected], www.gwp.ch

63

64

Horesman SA

Rue du Maupas 51, 1004 Losanna

Tel. +41 21 648 46 60

[email protected]

www.horesman.ch

KATAG Treuhand AG

Arsenalstrasse 40, 6011 Kriens

Tel. +41 41 317 37 37

[email protected], www.katag.ch

KPMG AG

Badenerstrasse 172, 8026 Zurigo

Heime / Institutionen: tel. +41 44 249 20 82

[email protected]

Hotellerie / Tourismus: tel. +41 44 249 31 53

[email protected]

www.kpmg.ch

NEUTRASS Versicherungspartner AG

Schöngrund 26, 6343 Rotkreuz

Tel. +41 41 799 80 55

[email protected]

www.neutrass.ch

ProConseils Solutions SA

Pl. Dufour 1, casella postale 914, 1110 Morges 1

Tel. +41 21 802 54 10

[email protected]

www.proconseilssolutions.ch

REDI AG Treuhandbüro für Heime

Freiestrasse 11, Postfach 781, 8501 Frauenfeld

Tel. +41 52 725 09 30

[email protected]

www.redi-treuhand.ch

Riedi Ruffner Theus AG

Poststrasse 22, 7002 Coira

Tel. +41 81 258 46 46

[email protected]

www.rrt.ch

RUEPP & PARTNER Dietikon AG

Lerzenstrasse 16 / 18, 8953 Dietikon

Tel. +41 44 744 91 91

[email protected]

www.ruepp.ch

SGH Società svizzera di credito alberghiero

Gartenstrasse 25, casella postale, 8027 Zurigo

Tel. +41 44 209 16 16

[email protected]

www.sgh.ch

TESMAG AG

Alfred-Escher-Strasse 9, 8002 Zurigo

Tel. +41 44 404 14 14

[email protected]

www.tesmag.ch

TSG Fiduciaria & Software per la ristorazione AG

Parkweg 35, 4051 Basilea

Tel. +41 61 366 99 34

[email protected]

www.tsgbasel.ch

Wirtschaftsberatung Kalbermatter & Zumstein AG

Gliserallee 1, 3902 Briga-Glis

Tel. +41 27 921 65 65

[email protected]

www.wbkz.ch

hotelleriesuisse – competenza,

dinamismo, cordialità.

Monbijoustrasse 130

Casella postale

CH-3001 Berna

Telefono +41 (0)31 370 42 08

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