lezioni di diritto mussulmano prof. giovanni cimbalo il waqf o hubus a.a. 2010/2012

36
Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Upload: drago-gentile

Post on 02-May-2015

216 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Lezioni di diritto mussulmanoProf. Giovanni Cimbalo

Il waqf o hubus

A.A. 2010/2012

Page 2: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Definizione

• Con il termine waqf si indica un bene in manomorta, ossia una fondazione pia islamica il cui fine precipuo, oltre a manifestare la pietas del singolo, è di garantire la conservazione del bene e la sua inalienabilità. Il termine, nella lingua araba ha il significato di “arrestare, immobilizzare, fermare”.

Page 3: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Definizione

La costituzione di hubus o waqf è una liberalità o concessione gratuita di usufrutto, intesa a far opera grata a Dio (“qurbah“) con la peculiarità che si rinuncia solo al godimento della cosa ( “manfa‘ah” ), salva restando la proprietà di cui rimane investito il costituente, secondo i Malichiti, o Dio secondo gli Hanafiti.

Page 4: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Le Origini

• All’interno del waqf si riscontrano due sottocategorie: i waqf di beneficenza o pubblici e i waqf familiari o privati. I primi possono essere terre o negozi che il proprietario destina a fondazioni religiose o a costruzioni di interesse pubblico, rendendoli così inalienabili.

• Il reddito del waqf familiare, invece, è assegnato ai figli o ai discendenti del donatore e, in caso di estinzione della sua stirpe, spetta ai poveri o alle fondazioni pie.

• Sabrina Mervin “L’islam. Fondamenti e dottrina.

Page 5: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Le origini

I giuristi arabi ritengono che il waqf sia un istituto puramente musulmano, sorto completo in ogni sua parte dalla mente del Profeta.

Tutti gli studiosi concordano nel ritenere che il waqf, come altri istituti islamici, sia il prodotto della fusione di vari elementi di diversa provenienza amalgamatisi nella storia dell’islam.

Page 6: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Le origini

Il Waqf o hubus deriverebbe dalle regole che disciplinavano le res sacrae e le aedes sacrae presso i Romani.

l’istituto ha subito fortemente l’influenza del diritto romano - bizantino e precisamente della legislazione che regolava le piae causae.

Page 7: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Utilità e fini dei waqf

• Secondo la dottrina musulmana, il potere temporale non aveva il dovere di assistere i poveri, ma solo quello di assicurare l’ordine pubblico.

• Perciò venne creato il waqf che fin dalle origini appare come il principale strumento con cui, non solo sovrani e alti funzionari, ma anche ricchi commercianti e proprietari terrieri, fornivano per sé e per i propri concittadini servizi pubblici basilari.

Page 8: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Esempi di waqf

• il primo ospedale islamico (86 Egira) venne fondato a Damasco con lo scopo di curare gli ammalati di malattie croniche come la lebbra, oppure gli affetti da cecità o in generale i poveri che non potevano permettersi un’assistenza medica. Si trattava di una struttura sanitaria che, rispetto alla maggior parte dei sistemi sanitari vigenti all’epoca nel mondo, era universale, aperta a tutti e completamente gratuita. La sua costruzione fu resa possibile proprio grazie alla pratica del waqf.

Page 9: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Esempi di waqf

• Le donazioni del waqf venivano destinate anche alla edificazione e manutenzione di moschee dove non solo gli studenti, ma anche i rifugiati trovavano alloggio e ospitalità e dove ogni giorno si sfamavano centinaia di fedeli. Un esempio tra tutte è la Moschea di Abramo in Palestina.

Page 10: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Waqf e welfare islamico

• I proventi del waqf vennero utilizzati anche per la costruzione di scuole ordinarie. Le prime scuole edificate grazie al waqf sorsero in Iran, Iraq, Siria ed Egitto tra i secoli XI e XII e le donazioni waqf coprivano anche il salario degli insegnanti, le spese di vitto e alloggio, istruzione e abbigliamento dei ragazzi.

Page 11: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Waqf e successioni

il hubus offre un mezzo agevole di eludere le prescrizioni coraniche in materia di successione

Costituendo i suoi beni in fondazione a favore di uno o più discendenti, infatti, un padre di famiglia aveva modo di conservare il patrimonio nella linea maschile a detrimento delle figlie o degli eredi più remoti che il Corano aveva chiamato alla successione.

Page 12: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Funzione sociale dei waqf

• Il sistema del waqf rappresentò una tacita intesa tra i governanti e i loro sudditi più benestanti, in quanto i governanti si impegnavano a lasciare determinate proprietà in mani private e in cambio i fondatori di un waqf accettavano di erogare alcuni servizi sociali, sollevando quindi lo Stato dalla responsabilità di doverli fornire.

Page 13: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Waqf ed enti ecclesiastici

• La Palestina, la Siria e la Mesopotamia vedevano il proprio territorio ricoperto di conventi ed istituti ecclesiastici la cui condizione giuridica era stata disciplinata in modo sufficientemente dettagliato dal diritto romano - bizantino. Tali edifici, a seguito dell’invasione araba, caddero sotto il possesso musulmano. Quindi, anche l’esperienza già maturata dai popoli cristiani, contribuì alla diffusione del waqf.

Page 14: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Funzione e gestione dei waqf

• il waqf influì nello sviluppo economico delle società musulmane. Caravanserragli, bazar, depositi e altri impianti connessi direttamente al commercio e all’artigianato erano molto spesso finanziati dalle classi al potere attraverso i waqf.

• Le autorità e le elites fecero un uso del waqf che fuoriusciva dagli intenti caritatevoli e solidali propri dell’islam. I waqf vennero utilizzati al fine di rafforzare l’influenza sul popolo e di mantenere il controllo sulla massa della popolazione: quando essi venivano istituiti dalle dinastie regnanti, gli stanziamenti e i benefici venivano assegnati a soggetti rappresentativi dei ceti abbienti.

Page 15: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Il waqf di famiglia

• L’istituto subì una prima fondamentale modifica: ne derivò un secondo tipo di waqf detto di famiglia e noto al mondo musulmano con l’appellativo di waqf Ahlì. Tale nuova forma, prevedeva la possibilità per il fondatore di devolvere l’utilità del bene ai propri discendenti e, solo con la loro estinzione, allo scopo pio.

• Inizialmente il giurista Abu Hanifa, fondatore della omonima scuola, osteggiò fortemente la diffusione di tale tipo di waqf in quanto lo riteneva lesivo dei diritti degli eredi necessari.

Page 16: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Evoluzione del waqf di famiglia

• L’Immam Hanifa riconobbe il waqf Ahli nella forma di donazione vitalizia tra vivi, sempre revocabile da parte del costituente e caduca con la sua morte. Allo stesso modo ritenne valido tale tipo di waqf come atto di ultima volontà equiparato ad un legato, cioè ad una liberalità mortis causa, revocabile, con l’obbligo però di rientrare entro la quota disponibile dei beni così come fissata dalle norme coraniche.

Page 17: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Tipi di waqf: il waqf kahyri

• il primo tipo di waqf, detto di beneficenza, è il più diffuso

• Già dalla sua denominazione, si può cogliere la sua funzione. Il waqf kahyrì nasce infatti per permettere la soddisfazione di uno scopo pio mediante un’immobilizzazione di beni patrimoniali. L’invito di Maometto nel Corano a compiere opere di carità è perciò completamente realizzato con questo primo tipo di waqf che appare come la fusione del sentimento religioso con l’elemento economico.

Page 18: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Tipi di waqf

• Nella struttura dell’istituto bisogna distinguere i seguenti arkan (lett. colonne): il costituente (al-waqif), l’oggetto costituito in waqf (al-mawquf), lo scopo pio (qurbah) e i devolutari (al-mawquf ‘alayhi)

Page 19: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Elementi costitutivi de waqf

• Il costituente deve essere un uomo libero• Deve essere di relgione mussulmana.

L’apostasia anche sopravvenuta è causa di nullità

• Il fondatore deve essere capace di dichiarare la propria volontà. Così è considerato incapace l’impubere che non può aggirare il limite nemmeno con l’intervento di un tutore. Stessa limitazione vale per i pazzi e i prodighi

Page 20: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Donna e costituzione dei waqf

• Relativamente alla donna maritatai c’è una diversa posizione delle varie scuole sunnite. Secondo gli hanafiti la donna maritata può costituire in waqf la totalità dei suoi beni. Per i malikiti invece la donna può donare e compiere atti di liberalità che eccedano il terzo del suo patrimonio solo con l’autorizzazione del marito.

Page 21: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Requisiti del bene waqf

• Il bene deve essere lecito e puro.

• Si tratta di un’applicazione in materia di waqf di quella distinzione tra cose pure e impure che è di natura religiosa ma che in diritto musulmano ha notevoli effetti giuridici, data la connessione tra diritto e religione.

Page 22: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Requisiti del bene waqf

• Solo un bene avente natura patrimoniale può essere oggetto di waqf. Da ciò si deduce cle la dottrina musulmana considera la proprietà dal punto di vista strettamente economico e cioè sotto l’aspetto dell’utilità, distinguendo le cose utili da quelle inutili.

• L’utilità però deve essere durevole. Non può essere costituto un waqf che abbia ad oggetto un bene consumabile.

Page 23: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Requisiti del bene waqf

• L’oggetto da destinare al waqf deve essere determinato, per evitare dubbi. Ia determinazione va fatta dal costituente all’atto di costituzione del waqf e non in un momento successivo.

• Il requisito dell’oggetto che comporta maggiori difficoltà è sicuramente quello concernente la sua disponibilità, giuridica e di fatto.

• Il principio generale è che il costituente deve essere proprietario del bene e quindi poterne disporre

Page 24: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Lo scopo pio del waqf

Per determinare la validità o meno della costituzione di un waqf, la dottrina mussulmana fa una triplice ripartizione.

• scopi propri dell’islamismo (come la costruzione di una moschea) che possono essere soddisfatti solo dai fedeli musulmani.

• scopi propri e caratteristici delle religioni diverse dall’islamismo (come la costruzione di una chiesa cristiana o di una sinagoga ebraica) che sono considerati scopi illeciti con la conseguente nullità del waqf.

• scopi distinti dagli altri due e comuni tanto all’islamismo quanto alle altre religioni (come ad esempio il sentimento di carità) che possono essere compiuti sia dai musulmani che dai non musulmani.

Page 25: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

I devolutari del waqf

• Sono coloro ai quali spetta il reddito del bene il cui valore capitale è immobilizzato per uno scopo pio, la norma fondamentale è che la designazione spetta al costituente. Questi è libero nella scelta che può ricadere sia su persone fisiche che su collettività.

• Si discute per esempio se sia valido il waqf a favore dei ricchi e in proposito lo sciafita an-Nawawi è propenso ad una risposta affermativa perché è così sostenuto dalla dottrina dominante.

• Un’altra questione particolare è quella relativa alla possibilità di costituire un waqf a profitto di un’opera non ancora esistente.Ha finito per prevalere l’opinione favorevole perché considerata quella più rispondente alle finalità dell’istituto.

Page 26: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Considerazioni finali sul wafq khayri

• Abbiamo scelto di concentrare l’attenzione sul wafq Khayri per i suoi fini sociali.

• I giuristi musulmani favoriscono la costituzione di questo tipo di waqf in quanto appartiene alla categoria degli atti raccomandati dalla religione islamica. Come conseguenza qualora il waqf khayri venga a mancare di qualche requisito viene ugualmente affermata la sua validità. Ed è questo certamente uno dei fattori che ha permesso la sua rapida diffusione.

Page 27: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Altri tipi di waqf: il waqf Ahli

• Il waqf Ahli o di famiglia: tale tipo di waqf consente di eludere le norme coraniche in materia di successione. Inizialmente avversato si dovette poi riconoscere che esso costituiva una concreta possibilità per soddisfare esigenze fortemente sentite all’interno del popolo musulmano. Fu così che il nuovo istituto ottenne il riconoscimento da parte di tutte le scuole sunnite e si diffuse così rapidamente, tanto da divenire il waqf per antonomasia.

Page 28: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Caratteristiche del waqf Ahli

• La sua caratteristica principale, rispetto al tipo precedente, consiste nella possibilità che la manf’a dei beni costituiti in waqf, prima di essere destinata alla scopo pio, sia assegnata a determinate categorie di persone fisiche, soprattutto appartenenti alla famiglia del costituente (da cui il nome stesso dell’istituto) o anche estranei.

• Nella struttura del waqf Ahli vengono perciò distinte due diverse categorie di beneficiari : l’una designata con il nome di “beneficiari intermedi“, l’altra con quello di “beneficiari devolutari”.

Page 29: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

I beneficiari intermedi

• La scelta dei beneficiari intermedi è rimessa alla volontà del costituente. La scelta può ricadere sia su persone della propria famiglia (tutti i propri figli, solo alcuni di essi, la discendenza maschile e femminile fino alla estinzione completa) sia su estranei. Si può dire che il principio generale, in questa materia, è che ogni individuo, dotato della necessaria capacità, può essere indicato come beneficiario intermedio.

Page 30: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Caratteristiche del waqf Ahli

• Oltre alla scelta dei beneficiari il costituente è anche lasciato libero di stabilire l’ordine di chiamata degli stessi. Può optare per la chiamata simultanea o successiva adoperando due espressioni distinte nell’atto costitutivo. Nel primo caso, basta unire i nomi dei beneficiari con la congiunzione araba che corrisponde al nostro “e”, nel secondo caso invece i nomi sono separati dall’espressione araba traducibile con il termine italiano “dopo”.

• Ma la libertà attribuita al fondatore si estende fino a ricomprendere anche la possibilità di decidere la misura di partecipazione dei beneficiari alla rendita del waqf. Può di conseguenza verificarsi che il costituente stabilisca che ai maschi spetti una quota uguale a quella delle femmine permettendo così di raggirare la regola, assai diffusa in tutto il mondo orientale, secondo la quale il maschio ha diritto ad una quota successoria doppia rispetto a quella delle femmine.

• A partire dall’inizio del Novecento, è stato reso invalido e proibito nella maggior parte dei paesi arabi.

Page 31: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

causae piae, charitable trust e nel waqf khayrì.

• Le piae causae romano-cristiane, il charitable trust anglo-sassone e il waqf khayrì musulmano possono essere considerati tre esempi di istituti aventi la medesima funzione e cioè quella di regolare e favorire la destinazione giuridica di determinati mezzi economici al soddisfacimento di fini utili alla società, anche oltre l’esistenza della persona fisica che li ha posti in essere.

Page 32: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Elementi comuni

• Le causae piae, il charitable trust e il waqf kahyrì scaturiscono da un atto di liberalità del costituente che vuole destinare dei beni ad uno scopo avente caratteri tali da poter essere rispettivamente qualificato pia causa o charitable purpose o qurbah. Va aggiunto poi che, con tale atto, il costituente immobilizza i beni oggetto dell’istituto e ne devolve il godimento a dei beneficiari.

Page 33: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Elementi costitutivi

• A) Il costituente. Con riguardo a tale primo elemento, si deve dire che, sia nelle causae piae che nel charitable trust e nel waqf khayrì, il costituente è il soggetto la cui volontà è decisiva non solo per la nascita, ma anche per la vita di ciascuno dei tre istituti giuridici paralleli.

• B) L’oggetto. Il secondo elemento necessario per la valida costituzione e la vita di tutti e tre gli istituti è la cosa in senso giuridico.

• C) Lo scopo. Affinché si abbia una causa pia o un charitable trust o un waqf khayrì occorre che la destinazione dei beni sia fatta per il raggiungimento di uno scopo specifico che possa essere qualificato come un fine che abbia un’utilità sociale.

• D) I beneficiari. Strettamente connesso con l’argomento concernente lo scopo è quello relativo ai beneficiari delle causae piae, del charitable trust e del waqf khayrì. Nei tre sistemi giuridici essi sono direttamente o indirettamente designati dal costituente in relazione allo scopo da lui indicato nell’atto costitutivo.

Page 34: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Alcune considerazioni finali

• L’analisi comparata del waqf testimonea delle permeabilità tra i sistemi giuridici

• Le affinità tra i tre ordinamenti non sono casuali ma dipendono dal ruolo che essi assegnano allo Stato in relazione all’erogazione di servizi pubblici

• In questa prospettiva dobbiamo guardare al diritto mussulmano non come un diritto arcaico ma come una opzione giuridica in grado di rispondere a suo modo ad esigenze attuali

Page 35: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Prospettive di lavoro

• Nella prossima lezione analizzeremo il rapporto tra Zakat e waqf soprattutto la dove questi due istituti non hanno una gestione statale soffermandoci in particolare su ciò che avviene nel contesto non islamico, ovvero nell’Islam europeo.

Page 36: Lezioni di diritto mussulmano Prof. Giovanni Cimbalo Il waqf o hubus A.A. 2010/2012

Grazie

Prof. Giovanni Cimbalo

[email protected]

e-mail della [email protected]

Redattore

[email protected]