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Lezione 17

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Page 1: Lezione 17. Un processo settecentesco per frode in appalto Il contratto: 3 giugno 1756: gara di appalto per fornitura di diecimila tolpi gentili per lavori

Lezione 17

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Un processo settecentescoper frode in appalto

• Il contratto:• 3 giugno 1756: gara di appalto per fornitura di

diecimila tolpi gentili per lavori di difesa dei lidi

• 10 giugno: aggiudicata a Zuanne Busetto• fidejussore: Giovan Battista Rotta Merendis• termine per la consegna presso i pubblici

depositi: 30 giorni• 8 luglio: fedi di ricevuta dai soprastanti• presentazione al contador del Magistrato alle

Acque per il pagamento del prezzo

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• Il sospetto:• I tolpi non arrivano in cantiere• Le ricevute sono in data troppo vicina alla

consegna

• Il visoreperto:• 27-28 luglio: Ispezione notturna

dell’Esecutore Giovan Battista Corner nel deposito di Malamocco con due distaccamenti di milizia comandati dal Savio alla Scrittura

i tolpi sono refudi il soprastante Zonelli confessa a Corner

che le fedi sono false e firma il verbale di deposizione redatto dal proto

retento

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• Ulteriori ispezioni con inventario e misure a Pellestrina e Chioggia altre irregolarità

processo col rito delegato dei Dieci contro i tre soprastanti Zonelli, Pitacco e Lamberti e l’appaltatore Busetto

1 anno di istruttoria intanto il fidejussore subentra nella

fornitura•Accusa: frode in appalto pubblico

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•Difese:• Zonelli:

me le hanno fatte firmare gli altri due soprastanti dopo avermi fatto ubriacare

i sopralluoghi e gli inventari sono inattendibili:Cordelle metriche con misure falseFretta e incompetenza dei ministeriali

• “Fachini inesperti, gente mercenaria, intolerante di quella fatica per loro nuova, sconvoglievano ogni ordine, e alzando con dispetto quei Legni niente altro avevano in cuore, che trasportarli da Luogo a Luogo. Fratanto per il viaggio sin ch’essi li strascinavano senza regola, vi era chi gittava a traverso dei Tolpi una cordella, non badando, se due, tre o quattro piedi lontana dal Taglio (...)”

• “(si) rillevò alla presenza de Pubblici Ministri, che la cordella cresceva di mezz’oncia, e si comprendevano nella misura i groppi (...)”

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– Pitacco e Lamberti Zonelli è colpevole:

• i fratelli Pirona sono da tempo soci dell’appaltatore Busetto in altri appalti

• La società immagazzina nel pubblico deposito tolpi di ragion privata:

– buoni conferiti da Busetto– refudi conferiti dai Pirona

• I Pirona prelevano i tolpi buoni per altri lavori e lasciano i refudi per l’appalto pubblico assunto da Busetto

• Busetto è in buona fede, ma le ricevute rilasciate da Zonelli danno dolosamente per buoni i tolpi refudi

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•La sentenza:• 26 settembre 1757:• Zonelli condannato a 1 mese (oltre ai 13 di

carcerazione preventiva)• Pitacco e Busetto assolti ma:

– ammoniti– trattenuti fino alla fine del mese– misura di sicurezza: divieto di rapporti

col Magistrato per 6 mesi• Lamberti assolto senza aggravi

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• I problemi non affrontati:– È legittimo utilizzare i pubblici depositi

come magazzino di merci private, anche se destinate in prospettiva ad appalti pubblici?

– Sono validi le misure e l’inventario compiuti dai soprastanti su merci private, o devono essere ripetuti in occasione della consegna in adempimento di un appalto?

NB: risolverli non è necessario per ristabilire l’ordine violato! (giurisdizione rimediale)

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I Babài: gli Inquisitori di Stato

-- Commissione istruttoria del Consiglio dei Dieci

-- creazione 1539

-- 2 “neri” (Dieci) + 1 “rosso” (Minor Consiglio)

-- ministeriali: 1 solo segretario + 1 solo fante

-- no forza pubblica, no cassa propria

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Attività:• Procedimento inquisitorio• Segretezza anche verso il Maggior

Consiglio• Iniziativa d’ufficio• Notitia criminis spesso fornita da

confidenti• Denunce segrete (ma non anonime!)• Verifica delle segnalazioni: coincidenza di

più notizie da parte di più confidenti• Delibere solo unanimi• Pubblicate solo ai Dieci

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Cosa dice Ferro:

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Cosa dice Da Mosto:

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Cosa dice la Guida:

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La riforma dell’università

• Sec. XVII-XVIII: ammodernamento dei piani di studi secondo la politica del diritto degli Stati moderni + statalizzazione del titolo di studio– 1638 Jus publicum a Ingolstadt– 1641 “ “ a Tubinga– 1660 Jus naturale a Heidelberg (Pufendorf)

• = teoria generale del diritto!– 1694 Jus criminale a Halle

• sulla c.c. Carolina del 1532, legislazione imperiale)– Inizio ‘700 Jus hodiernum

• = legislazione camerale dello Stato– 1728-29 Vittorio Amedeo 2° di Savoia– 1772 Francesco 3° d’Este duca di Modena

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A Venezia:• 1715 Scipione Maffei suggerisce

riforme avanzate per il Bo (non realizzate)

• Gasparo Gozzi suggerisce riforme delle scuole pubbliche (in parte realizzate)

• Simone Stratico ingegnere propone la professionalizzazione degli studi

• 1761 Decreto del Senato:– Riforma dell’ordinamento degli studi– Nuovi insegnamenti (vedi oltre)– Obbligo di laurea per impieghi e

professioni– Formazione pratica oltre che teorica

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Le nuove discipline

• 1761– Istituzioni di diritto canonico

• 1764– Diritto pubblico

• 1768• introduzione di insegnamenti

complementari opzionali:– Diritto pubblico ecclesiastico– Diritto feudale, nautico e di commercio– Diritto naturale, pubblico e delle genti

(Matteo Franzoja insegna Wolff!)– Diritto statutario

• Ampliamento di materia per Diritto civile:– Obbligatoriamente anche statuti

veneziani e legislazione statale

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Dal testo del decreto:

• ASVe, Senato Secreta, filza 305.

• 1761.2. maggio. in Pregadi

• (...) Da lodevoli oggetti dirette le savie applicazioni de’ Riformatori nostri dello Studio di Padova, vigili con indefessa cura a mantenere quello Studio nella antica sua fama, spiegano nella ora letta gradita lettera, quale ne sia lo stato suo presente, da quali cause, e ragioni proceda l’attuale degrado, e li mezzi, e gli oportuni consigli, onde per quanto sia possibile emendare li conosciuti difetti, e cospirare alla sua migliore coltura, e floridezza, per pubblico decoro, e per vantaggio de’ sudditi in tutti li tempi dalla pubblica maturità procurata.

• E quantunque per l’emanate deliberazioni, e per la intiera facoltà, che relativamente ad esse, tengono li Riformatori medesimi sopra il governo, la disciplina, e la economia dello Studio potesse il zelo loro disponere le convenienti regolazioni, plausibile vieppiù viene a riuscire la diligente, et esatta loro esposizione, che porge al Senato un evidente testimonio del fervido impegno, con che essi sono animati a corrispondere nel proposito alle pubbliche intenzioni.

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• Divisa dunque la serie delle cose esposte, o in riguardo à pubblici Professori, e sopra il metodo d’insegnare, o intorno alle scienze, o rapporto alla scolaresca, spiccano chiaramente gli attuali disordini, confrontate le cose medesime non solo con gli andati tempi, ma paragonate insieme con il metodo delle Forastiere Università più accreditate, e colte.

• (...) Or superflue considerandosi nella Università Leggista due delle quattro cattedre di Jus Canonico, due delle quattro di Jus Civile ed una delle due di Istituta Civile; e nella Università Artista una delle cattedre di Medicina Teorica, una pure di quelle di prattica, ed una delle tre di Filosofia, prenderà cura il Magistrato, che se ne verifichi opportunamente la supressione nel divisato modo, o al caso di vacanza, o con assegnare a Professori, che le sostengono alcune di quelle, che sono per introddursi, e che si ritrovassero per avventura proprie, et addatte à loro studi.

• Dalla sudetta diminuzione di cattedre tolta la inutile duplicazione delle scuole, viene conseguentemente a soministrarsi agevole il mezzo di istituire senza verun pubblico aggravio, e con maggior profitto de’ studenti, alcune, che mancano, e ne’ tempi presenti sono più necessarie a fronte delle Estere Università, nelle quali fioriscono le sode universali erudizioni.

• Per ciò dunque si addotta il suggerimento, che abbiano tra Leggisti a sostituirsi le Cattedre di Jus pubblico, o sia Jus delle Genti, e quella d’Istituta canonica; e tra gli Artisti una Cattedra che precisamente tratti De Morbis Mulierum, et Puerorum, ed altra di Scienza agraria, come quelle che esercitate nelli più colti Studi, furono giustamente considerate indispensabili, ed atte a poter proddurre quel miglior frutto, che deve attendersi dalla coltura delle Scienze e delle buone Arti: eccittandosi il zelo de’ Riformatori a versare in seguito sopra gli espedienti migliori per ordinare anche la istituzione dell’Architettura Navale in modo conveniente, e proficuo alle mire del pubblico servizio.

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• (...) Dalle Cattedre passando al dovere de’ Pubblici Professori, ed al metodo di insegnare, dal che tutto dipende l’oggetto contemplato nella istituzione, e nel mantenimento dello Studio medesimo, se per ragione di singolare onore, che a gloria, e fama della Università risulta, fù massima costante, che avesse ad osservarsi il distinto metodo di recitare dalla cattedra le pubbliche lezioni, come si prattica, sì egualmente di risoluta volontà, che a vero erudimento de’ Scolari seguissero ancora indefessamente le private scuole, onde formare un esercizio decoroso insieme, ed utile.

• Le combinazioni però de’ tempi, e la corsa esperienza avendo fatto conoscere a’ Riformatori, che o da pochi Professori, o con grave incomodo loro, o con alterazione, e sconcerto di altri riguardi viene un tal metodo osservato, poiché addattabile reputano di conciliare le pubbliche, e private lezioni con accertato riscontro, che sieno per essere eseguite, si accoglie il prudente sentimento loro, e si delibera, che abbia ad avere effetto nel nuovo anno litterario la proposta alternativa delle lezioni pubbliche, e private sempre in Bue, come segue.

• Il primo giorno dell’aperta dello Studio cadauno Professore ascenderà la Cattedra, ed ivi nell’ora, e nella Scuola, che verrà ad ogni uno assegnata, dovrà nel modo già pratticato recitare la sua pubblica lezione, versando sopra la propria facoltà, durante l’intiero spazio dalle leggi prescritto: il giorno seguente poi vestito ogni Professore di Toga egualmente, et abito accomodato, si porterà parimenti nella stessa Scuola, et all’ora stabilita pratticherà per il giro di un’ora intiera la privata lezione, istruendo cioè, e spiegando à scolari nei modi, e forma più addatta a facile intelligenza, e comoda comprensione loro le materie, che nell’antecedente giorno averà trattate pubblicamente dalla Cattedra, aggiungendo altre erudizioni, e dottrine, che rispettivamente sempre alla propria facoltà fossero di necessario, et utile erudimento de’ scolari predetti (…)

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• Et cadendo il riflesso all’opportuno modo di provedere al difetto della Scolaresca, che in scarso numero annualmente concorre, recca sorpresa, che istituito lo Studio in Padova con le scienze, ed arti più colte, ed esercitate, e dalla pubblica Munificenza protetto, e floridamente mantenuto a comune vantaggio de’ Sudditi, onde possino profittare degli erudimenti, e cognizioni convenienti, e necessarie al loro stato, scarseggi ciò nulla ostante il numero de’ concorrenti, o non curanti di fornirsi de’ requisiti indispensabili per esercitare impieghi, e Professioni, o contumaci pur anche col portarsi in altre estere Università a conseguirli contro le leggi pubbliche in più tempi promulgate, e riassunte nelle Deliberazioni 10 marzo 1718, e 13 Gennaro 1723.

• Per sradicare un così dettestabile abuso, si richiamano prima dalla auttorità del Senato alla esatta e pontuale osservanza gli accennati Decreti innibitivi a qualunque suddito di trasferirsi à Studi per ricevere la Laurea Dottorale, fuorché in quello di Padova sotto le pene severamente cominate; e sotto le già promulgate pene si rinnova quindi il Divietto, che alcuno senza essere insignito del Dottorato stesso conseguito in Padova possa in avvenire in alcun tempo mai godere alcuna prerogativa, privilegio, benefizio, e dignità tanto laica, che ecclesiastica, che de jure si compete a Laureati (...) poiché tendente a produrre negli Uffizj, e Carichi Soggetti della migliore abilità, e virtù per sostenerli.

• Tutto ciò pertanto si rimette in copia alli pubblici Rappresentanti Nostri oltre Mare, della T.F. [terra ferma], e Dogado perché estendino relativi Proclami a chiara universale intelligenza (...) riconfermandosi infine al Magistrato de’ Riformatori dello Studio quelle comissioni, che altre volte furono ad esso demandate, ed eccitandosi l’impegno suo ad inquisire, a correggere le trasgressioni giusta la facoltà datagli con li citati anteriori Decreti.

• [de parte] 99, [de non] 2, [non sinceri] 5