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Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni erläuternder bericht vernehmlassung it.docx Rapporto esplicativo relativo alla Legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio (LCPN)

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Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni

erläuternder bericht vernehmlassung it.docx

Rapporto esplicativo

relativo alla

Legge cantonale sulla protezione della natura e del

paesaggio (LCPN)

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Indice

I.  Premesse .............................................................................................. 4 

3.1  Art. 78 della Costituzione federale (Cost.) ...................................................... 5 3.2  Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio ........................ 6 3.3  Ordinanze federali .......................................................................................... 6 

II.  Ragioni per un nuovo ordinamento legale ........................................ 8 

III.  Obiettivi e punti chiave del progetto .................................................. 9 

IV. Legame con il diritto di pianificazione territoriale .......................... 10 

V.  Conseguenze finanziarie ................................................................... 11 

VI. Osservazioni relative alle singole disposizioni ............................... 12 

I.  Disposizioni generali ................................................................................................. 12 Art. 1  Scopo .............................................................................................................. 12 Art. 2  Competenza .................................................................................................... 13 Art. 3  Adempimento di compiti pubblici ..................................................................... 13 Art. 4  Inventari cantonali ........................................................................................... 14 Art. 5  Provvedimenti di protezione ............................................................................ 15 Art. 6  Provvedimenti cautelativi ................................................................................. 16 Art. 7  Commissione per la protezione della natura e del paesaggio ......................... 16 Art. 8  Collaborazione e informazione ........................................................................ 17 

II.  Protezione del paesaggio e della natura .................................................................. 18 1.  protezione del paesaggio e parchi ............................................................................... 18 

Art. 9  Oggetti da proteggere ...................................................................................... 18 Art. 10  Inventario cantonale di protezione del paesaggio ........................................... 18 Art. 11  Provvedimenti di protezione particolari ............................................................ 19 Art. 12  Parchi di importanza cantonale ....................................................................... 19 

2.  Protezione della natura ................................................................................................ 20 A.  Protezione dei biotopi ................................................................................................... 20 

Art. 13  Oggetti da proteggere ...................................................................................... 20 Art. 14  Inventario cantonale dei biotopi degni di protezione ....................................... 20 Art. 15  Compensazione ecologica .............................................................................. 20 Art. 16  Tassa di compensazione ................................................................................. 21 

B.  Protezione delle specie ................................................................................................ 22 Art. 17  Piante protette a livello cantonale .................................................................... 22 

1.  Il termine "protezione della natura e del paesaggio" ................................................. 42.  Protezione della natura e del paesaggio quale compito pubblico .............................. 43.  Legislazione federale sulla protezione della natura e del paesaggio ........................ 5

4.  Basi giuridiche cantonali ............................................................................................ 7

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Art. 18  Zone di protezione della flora .......................................................................... 22 Art. 19  Funghi .............................................................................................................. 22 Art. 20  Animali protetti a livello cantonale ................................................................... 23 

III.  Protezione del paesaggio .......................................................................................... 23 1.  In generale ................................................................................................................... 23 

Art. 21  Oggetti da proteggere ...................................................................................... 23 

2.  Protezione dei monumenti ............................................................................................ 24 Art. 22  Inventario cantonale delle costruzioni ............................................................. 24 Art. 23  Messa sotto protezione cantonale ................................................................... 24 Art. 24  Effetti della messa sotto protezione ................................................................. 25 Art. 25  Interventi su monumenti storici protetti a livello cantonale .............................. 25 

3.  Beni culturali mobili ...................................................................................................... 26 Art. 26 – 28 .................................................................................................................... 26 

4.  Luoghi di ritrovamenti e reperti archeologici ................................................................. 26 Art. 29  Luoghi di ritrovamenti archeologici .................................................................. 26 Art. 30  Scavi archeologici ............................................................................................ 27 Art. 31  Obbligo di tollerare .......................................................................................... 27 Art. 32  Proprietà di reperti archeologici ....................................................................... 27 

IV.  Disposizioni finanziarie / sussidi cantonali ............................................................. 28 Art. 33  Sussidi cantonali 1. Provvedimenti di protezione della natura e del

paesaggio ........................................................................................................ 28 Art. 34  2. Parchi .......................................................................................................... 28 Art. 35  3. Provvedimenti della protezione del paesaggio ............................................ 29 Art. 36  4. Ricerca, formazione, pubbliche relazioni ..................................................... 30 Art. 37  Finanziamento ................................................................................................. 30 

V.  Protezione giuridica ................................................................................................... 32 Art. 38  Procedura di impugnazione ............................................................................. 32 

VI.  Disposizioni penali e ripristino dello stato legale ................................................... 32 Art. 39  Violazione del diritto cantonale 1. Contravvenzioni ......................................... 32 Art. 40  2. Applicazione a persone giuridiche e società commerciali ........................... 33 Art. 41  Autorità competente / procedura ..................................................................... 33 Art. 42  Sequestro ........................................................................................................ 33 Art. 43  Ripristino dello stato di legalità ........................................................................ 34 

VII.  Disposizioni finali ....................................................................................................... 34 Art. 44  Abrogazione del diritto previgente ................................................................... 34 Art. 45  Modifica del diritto previgente .......................................................................... 34 Art. 46  Soppressione del Fondo per la protezione della natura e del patrimonio

culturale ........................................................................................................... 35 Art. 47  Referendum ed entrata in vigore ..................................................................... 35 

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I. Premesse

1. Il termine "protezione della natura e del paesaggio"

Con il termine "protezione della natura e del paesaggio" si intendono in generale gli sforzi di istituzioni private e pubbliche che mirano a una protezione sostenibile delle componenti naturali e culturali del territorio riferita allo spazio e all'oggetto. Dal punto di vista del contenuto, il termine di protezione della natura e del pae-saggio ancorato nella tradizione giuridica svizzera comprende la protezione della natura (protezione dei biotopi, degli animali e delle piante), la protezione del pae-saggio (protezione del paesaggio e protezione dei monumenti naturali), nonché la protezione degli insediamenti di importanza storica, luoghi storici e monumenti culturali e architettonici.

Sia la Costituzione federale (art. 78 Cost.), sia la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) impiegano il termine di protezione della natura e del paesaggio quale unità indissolubile, fatto motivato da ragioni storiche, ma anche pratiche. Gli "oggetti da proteggere" sono elementi del paesaggio, spesso caratterizzati dall'influsso dell'uomo, e quindi paesaggio culturale in senso lato. Il presente progetto di legge segue il contenuto e il campo d'applicazione della no-zione del termine del diritto federale.

2. Protezione della natura e del paesaggio quale compito pubblico

Con la diminuzione di habitat naturali, la flora e la fauna indigene sono minacciate o addirittura in pericolo di estinzione. Di determinati tipi di biotopo oggi non restano che effettivi residui. Dal 1850 il 90% delle zone umide sono state bonificate, rinter-rate o edificate. Delle torbiere alte, una volta numerose, sono rimasti solo dei frammenti. Uno sviluppo simile si osserva anche negli altri spazi vitali naturali come ad esempio nelle zone golenali, nei prati secchi e nelle zone ripuali. Di que-sto impoverimento soffre anche la molteplicità della fauna e della flora. Decine di specie di uccelli che nidificano si sono estinte, il loro numero è calato sensibil-mente o sono divenute estremamente rare. Delle 16 specie di anfibi protette dal diritto federale, tre si sono già estinte, quattro rischiano a lungo termine l'estin-zione, cinque sono minacciate a livello regionale e solo quattro specie per il mo-mento non sono in pericolo. Stesso scenario per i rettili, nonché per diverse specie di insetti. Inoltre, circa il 30% delle specie vegetali indigene sono minacciate o già estinte.

La crescente pressione dovuta ai cambiamenti pone sempre più al centro dell'inte-resse pubblico anche la protezione di paesaggi incontaminati e dei beni culturali tramandati. Il disagio provocato dalle grandi perdite di paesaggi prossimi allo stato naturale, di siti caratteristici, di luoghi storici e di monumenti culturali, così come la strutturazione di nuovi edifici in molti luoghi ritenuta carente, ha rafforzato nella

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popolazione il bisogno di proteggere l'ambiente familiare che infonde un senso di appartenenza.

Con questo sviluppo non sono stati e non vengono modificati in modo incisivo (e non di rado ridotti nel loro valore) solo la natura e i paesaggi naturali, bensì in ugual modo anche l'ambiente creatosi in secoli e strutturato dall'uomo. La respon-sabilità etica obbliga l'uomo a comportarsi in modo consapevole nei confronti della natura quale parte del creato ed eredità architettonica dei nostri antenati. La con-servazione di paesaggi naturali e culturali intatti, nonché di paesaggi e siti caratte-ristici, rappresenta però anche un interesse economico di Stato e popolazione. Paesaggi e siti caratteristici monotoni non sono né una patria per gli indigeni, né un fattore di sostentamento del turismo. In molte fasce della popolazione si sta sviluppando il parere secondo cui la protezione della natura e del paesaggio rien-trino tra i compiti più importanti e urgenti dello Stato.

3. Legislazione federale sulla protezione della natura e del paesag-gio

3.1 Art. 78 della Costituzione federale (Cost.)

Con l'inserimento, nel 1962, di un articolo sulla protezione della natura e del pae-saggio (art. 24sexies vecchia Costituzione federale, oggi art. 78 Cost.) e con la sua modifica nel 1987 (accettazione della cosiddetta iniziativa "Rothenthurm"), la protezione della natura e del paesaggio è diventata un compito costituzionale di Confederazione e Cantoni.

Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio 1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. 2 Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l'inte-resse pubblico lo richieda, li conserva integri. 3 Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per con-tratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d'importanza nazionale. 4 Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. 5 Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente.

In sostanza l'art. 78 Cost. recita che la protezione della natura e del paesaggio, ad eccezione della protezione delle specie e dei biotopi, nonché delle torbiere e delle zone palustri, è compito dei Cantoni. In altre parole essi devono adottare i provve-dimenti necessari per assicurare la protezione della natura e del paesaggio.

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3.2 Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

La legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) rappresenta la base più importante del diritto federale in materia di prote-zione della natura e del paesaggio. Ulteriori elementi di diritto in materia di prote-zione della natura e del paesaggio si trovano nella legge federale del 22 luglio 1979 sulla pianificazione del territorio, nella legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, nella legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pe-donali e i sentieri nonché nella legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici.

La LPN parte dal presupposto di sfruttare completamente le competenze attribuite alla Confederazione dalla Costituzione federale. A livello contenutistico la LPN comprende in sostanza i seguenti settori:

− mantenimento della protezione della natura, del paesaggio e dei monumenti nell'ambito dell'adempimento dei compiti federali;

− sostegno finanziario alla protezione della natura, del paesaggio e della prote-zione dei monumenti da parte della Confederazione;

− salvaguardia della flora e della fauna indigene (protezione delle specie);

− salvaguardia delle torbiere e delle zone palustri di particolare bellezza e di im-portanza nazionale;

− creazione e gestione di parchi di importanza nazionale.

3.3 Ordinanze federali

La LPN delega numerosi compiti al Consiglio federale. Le disposizioni esecutive più importanti si trovano nell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN). In essa vengono concretizzate le direttive della LPN, in particolare in relazione al sostegno finanziario degli sforzi della protezione della natura e del paesaggio, alle disposizioni sulla salvaguardia delle specie, come pure in riferimento alla salvaguardia di torbiere e delle zone palustri di parti-colare bellezza e di importanza nazionale.

Gli inventari federali degli oggetti di importanza nazionale (Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale [IFP], Inventario fede-rale degli abitati meritevoli di protezione d'importanza nazionale [IAMP], Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera [IVS]), della protezione di bio-topi (zone golenali, torbiere di transizione e torbiere alte; torbiere basse; siti di ri-produzione degli anfibi), delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale, nonché i parchi di importanza nazionale sono oggetto di ulteriori ordi-nanze del Consiglio federale.

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4. Basi giuridiche cantonali

Gli atti normativi cantonali più importanti che concernono la salvaguardia o la con-servazione della natura e del paesaggio sono i seguenti:

L'art. 81 cpv. 2 e 3 della Costituzione cantonale (Cost. cant.). Nell'art. 81 cpv. 2 e 3 la Costituzione cantonale fissa il mandato vincolante al Cantone e ai comuni per la salvaguardia e la protezione della fauna e della flora nonché dei loro spazi vitali e le misure da definire per la salvaguardia e la protezione di paesaggi e insedia-menti, di siti storici nonché di beni naturali e culturali di valore.

L'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale del 27 novem-bre 1946. Questa ordinanza, che si basa sull'art. 111 cpv. 1 e 2, nonché sull'art. 117 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC) (in prece-denza art. 139), rimane la base giuridica cantonale più importante nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio. Essa obbliga Cantone e comuni a prov-vedere alla protezione della natura e del paesaggio, descrive le competenze e i compiti del Governo e dei comuni e fissa disposizioni particolari sui diritti e sui do-veri dei proprietari.

La legge per l'incremento della protezione della natura e del patrimonio culturale del 24 ottobre 1965. Questa legge è stata creata a complemento dell'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale, a seguito del fatto che il Cantone e i comuni non erano più in grado di adempiere ai compiti di protezione della natura e del patrimonio culturale, senza mezzi e forze supplementari. Come dice il nome, questa legge rappresenta in primo luogo un atto legislativo di promo-zione, che conferisce al Cantone la possibilità di sostenere finanziariamente in modo maggiore misure della protezione dei monumenti e di salvaguardia della natura e del paesaggio.

La legge per la protezione delle piante e dei funghi dell'8 luglio 1975. Questa legge contiene un elenco delle piante protette sul territorio del Cantone dei Grigioni e di-sciplina in generale la salvaguardia delle piante spontanee e dei funghi. La legge, ad eccezione delle disposizioni relative alla salvaguardia dei funghi, è superata e si trova addirittura in parziale contraddizione con il diritto federale.

Nella legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) del 6 dicembre 2004 sono contenute ulteriori importanti disposizioni, oltre a regola-mentazioni contenutistiche e soprattutto strumentali sulla protezione della natura e del patrimonio culturale. La LPTC disciplina principalmente le competenze, gli strumenti, le organizzazioni e le procedure; essa risponde in altre parole alla do-manda, chi e con quali strumenti in quale procedura attua gli obiettivi e i principi della protezione della natura e del paesaggio.

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II. Ragioni per un nuovo ordinamento legale

La legislazione cantonale per l'incremento della protezione della natura e del pa-trimonio culturale in vigore, che risale nei punti essenziali al 1946, necessita di una rielaborazione fondamentale e di un complemento secondo più punti vista.

I seguenti motivi principali parlano a favore di un nuovo ordinamento legale com-pleto del diritto cantonale in materia di protezione della natura e del paesaggio con contemporanea abrogazione dell'ordinanza sulla protezione della natura e del pa-trimonio culturale, della legge per l'incremento della protezione della natura e del patrimonio culturale e della legge per la protezione delle piante e dei funghi:

− Gli atti legislativi cantonali sulla protezione della natura e del patrimonio cultu-rale sono in parte superati e lacunosi e non sono più in grado di soddisfare le esigenze del diritto federale. L'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale risale al 1946, la legge per l'incremento della protezione della natura e del patrimonio culturale al 1965. Di conseguenza entrambi gli atti legislativi non tengono conto dello sviluppo che il diritto federale ha com-piuto nel frattempo, anzi, in parte sono addirittura in contraddizione con quest'ultimo. La legge per la protezione delle piante e dei funghi del 1975 è anch'essa superata e contiene sovrapposizioni e contraddizioni con il diritto federale, in modo particolare per quanto riguarda la protezione delle piante.

− Sulla base della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, il Consiglio federale ha emanato numerose ordinanze d'esecuzione che devono essere applicate dai Cantoni. Questo compito richiede chiare regolamenta-zioni procedurali e competenze nel diritto cantonale.

− Per compiti importanti, in particolare la protezione dei biotopi, la tutela e la conservazione delle caratteristiche del paesaggio e l'aspetto degli abitati, non-ché le costruzioni di valore dal punto di vista artistico o storico, il diritto canto-nale in materia di protezione della natura e del patrimonio culturale contiene regolamentazioni rudimentali, o non ne contiene affatto. Questa lacuna crea problemi dal punto di vista dello Stato di diritto e mette a dura prova il principio di legalità.

− In molti settori il diritto cantonale in materia di protezione della natura e del patrimonio culturale in vigore non contiene chiare regolamentazioni relative alla competenza e alle procedure. Questa situazione crea insicurezza giuridica e lascia delle lacune nell'applicazione della legge.

− La necessità d'adattamento esiste anche a causa dello sviluppo degli altri set-tori di diritto avuto negli ultimi anni, segnatamente nel campo del diritto in ma-teria di pianificazione del territorio. Qui è necessario un coordinamento dei due settori del diritto, in considerazione della nuova scuola e della giurisprudenza.

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In considerazione di questo grande numero di esigenze di revisione, al Governo sembra ragionevole sottoporre la legislazione cantonale relativa alla protezione della natura e del patrimonio culturale a un nuovo ordinamento, a livello di legge. Una mera revisione parziale dell'ordinanza sulla protezione della natura e del pa-trimonio culturale non basterebbe a eliminare questi punti deboli, tanto più che numerose esigenze di revisione concernono i rapporti tra Cantone e comuni e in-teressano diritti e doveri dei proprietari fondiari. Motivi di chiarezza, concisione, e leggibilità vanno pure a sostegno di una revisione totale e di una regolamenta-zione a livello di legge formale.

III. Obiettivi e punti chiave del progetto

L'obiettivo principale del presente progetto di legge è ridisciplinare i settori prote-zione della natura e del paesaggio secondo criteri unitari, con la contemporanea abrogazione delle disposizioni superate e sparse in diversi atti legislativi.

I punti chiave del progetto sono:

− l'aggiornamento e la concretizzazione del diritto cantonale in materia di prote-zione della natura e del paesaggio, in considerazione delle direttive e dello sviluppo giuridico del diritto federale;

− la garanzia dell'applicazione del diritto federale;

− il completamento del diritto federale, in particolare per quanto attiene alla protezione delle specie, della natura e dei monumenti culturali;

− la ripartizione delle competenze tra Cantone e comuni;

− la determinazione delle competenze degli organi d'esecuzione (Governo, ser-vizi specializzati) come pure la garanzia del coordinamento tra le diverse auto-rità esecutive;

− il coordinamento con gli obiettivi e i principi della pianificazione del territorio; l'orientamento agli strumenti pianificatori esistenti che vanno attuati per rag-giungere gli obiettivi e i principi;

− la delimitazione degli oggetti da proteggere, la regolamentazione dei provvedi-menti di protezione, nonché il loro finanziamento;

− l'elaborazione sistematica di basi da parte dei competenti servizi specializzati;

− il nuovo ordinamento e la precisazione degli strumenti di promozione per provvedimenti di protezione della natura e del paesaggio;

− la semplificazione delle procedure e del finanziamento delle misure promozio-nali (soppressione del Fondo per la protezione della natura e del paesaggio);

− l'introduzione della protezione giuridica, nonché delle sanzioni penali e di giustizia amministrativa.

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La ripartizione attuale delle competenze tra il Cantone e i comuni si è dimostrata valida e deve fondamentalmente essere mantenuta invariata. Conformemente alla prassi vigente, il Cantone è autorizzato e tenuto a realizzare un inventario delle zone e degli oggetti degni di protezione di importanza regionale. L'attuazione giu-ridicamente vincolante degli obiettivi di protezione avviene con gli strumenti del di-ritto in materia di pianificazione del territorio (piani direttori, piani delle utilizzazioni, norme edilizie cantonali, ecc.). Dato che la protezione della natura e del paesag-gio, come verrà spiegato in dettaglio, presenta numerosi punti in comune con il di-ritto di pianificazione territoriale, si mira al miglior coordinamento possibile con quest'ultimo.

Con l'emanazione di un'ampia legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio, possono venire abrogati diversi atti normativi cantonali esistenti, come ad esempio l'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale ri-salente al 1946, la legge per l'incremento della protezione della natura e del patri-monio culturale del 1965, nonché la legge per la protezione delle piante e dei fun-ghi del 1975.

IV. Legame con il diritto di pianificazione territoriale

Il diritto in materia di protezione della natura e del paesaggio e quello in materia di pianificazione del territorio sono complementari e necessitano di un coordina-mento contenutistico e formale. Nei casi in cui esiste una necessità fondamentale di coordinamento tra la protezione della natura e del paesaggio e altre attività d'in-cidenza territoriale, gli strumenti della pianificazione del territorio (soprattutto la pianificazione direttrice o delle utilizzazioni) si rivelano idonei a chiarire le questioni ancora aperte.

Il diritto in materia di protezione della natura e del paesaggio disciplina le questioni relative alla protezione della natura e del paesaggio dal punto di vista del conte-nuto. Esso determina quali oggetti meritano una protezione particolare o vanno per quanto possibile salvaguardati, descrive gli obiettivi di protezione, definisce gli oggetti da proteggere e disciplina in modo generale provvedimenti di protezione. Nella Costituzione federale (art. 78 Cost.) e nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio sono già fissati a grandi linee gli obiettivi del diritto in materia di protezione della natura e del paesaggio. Il presente progetto di legge rappresenta in questo senso una precisazione e una concretizzazione fatte su mi-sura per le condizioni specifiche, le necessità e le esigenze specifiche del Cantone dei Grigioni.

La protezione concreta delle zone e degli oggetti degni di protezione avviene in primo luogo tramite gli strumenti del diritto in materia di pianificazione del territorio. A livello sovracomunale i piani direttori garantiscono la protezione vincolante per le

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autorità; a livello comunale i piani delle utilizzazioni e le prescrizioni di utilizzazione disciplinano la protezione e le modalità permesse o vietate dell'uso del territorio in modo vincolante per i proprietari fondiari. Con la delimitazione di zone di prote-zione, ogni attività contraria allo scopo di protezione che modifica il territorio di-venta inammissibile. Il diritto in materia di protezione della natura e del paesaggio e quello in materia di pianificazione del territorio sono quindi complementari; il di-ritto in materia di protezione della natura e del paesaggio stabilisce i requisiti posti agli oggetti da proteggere, quello in materia di pianificazione del territorio fornisce gli strumenti per la messa sotto protezione. Questa concezione sta anche alla base della pianificazione direttrice cantonale.

Gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio non possono per contro essere raggiunti con un solo divieto di costruzione e di trasformazione. Per questo sono necessari ulteriori provvedimenti, in particolare la garanzia della manuten-zione, della cura e se necessario del ripristino degli oggetti da proteggere. Ciò av-viene regolarmente sulla base di accordi con i proprietari fondiari o i gestori.

Rispetto ad altre leggi rilevanti dal profilo territoriale (ad es. nei settori caccia e pe-sca, agricoltura, protezione delle acque), la presente legge cantonale per la prote-zione della natura e del paesaggio si trova in un rapporto di coordinamento, ciò si-gnifica che né la LCPN, né le altre politiche settoriali godono di una posizione pri-vilegiata.

V. Conseguenze finanziarie

La presente legge cantonale per la protezione della natura e del paesaggio ha quale conseguenza per il Cantone spese supplementari nei seguenti settori:

− L'inventariazione sull'insieme del territorio di tutte le costruzioni degne di protezione nel Cantone (art. 22), a medio e lungo termine porta a un maggior aggravio del budget del Servizio monumenti. Tuttavia, questo progetto è di-stribuito su diversi anni; se necessario le spese supplementari necessarie possono venire compensate con trasferimenti interni.

− La possibilità concessa al Cantone di sostenere gli sforzi di regioni e comuni nello sviluppo e nella gestione di parchi naturali di importanza cantonale, ge-nera un onere finanziario supplementare di fr. 250'000.– ca. (art. 12, 34). Queste spese supplementari risultano però solo se non dovesse avvenire il ri-conoscimento da parte della Confederazione del Parco naturale Ela quale parco regionale di importanza nazionale e il Cantone dovesse sfruttare la pos-sibilità di riconoscerlo quale parco di importanza cantonale (cfr. in merito le spiegazioni relative all'art. 12).

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− L'ampliamento dell'elenco delle misure di promozione (art. 33 – 36) porta pure a determinate spese supplementari, le quali, va notato, vengono coperte con mezzi dal Fondo della Lotteria intercantonale.

Al momento è difficile quantificare la spesa supplementare totale per il Cantone, dato che non è prevedibile se e come i compiti parzialmente nuovi si ripercuote-ranno sulle finanze. Secondo la valutazione attuale, le spese supplementari annue dovrebbero posizionarsi molto al di sotto dei 500'000 franchi (di cui una parte no-tevole proverrà dai mezzi del Fondo della Lotteria intercantonale).

VI. Osservazioni relative alle singole disposizioni

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

L'articolo relativo allo scopo descrive i principali obiettivi e principi della legge e concretizza il mandato a Cantone e comuni, ancorato nell'art. 81 cpv. 3 della Co-stituzione cantonale, di definire provvedimenti per la salvaguardia e la protezione di paesaggi e insediamenti, di siti storici nonché di beni naturali e culturali di va-lore.

Nel cpv. 1 gli ambiti protetti dalla legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio vengono concretizzati e strutturati secondo obiettivi di protezione, in conformità con la sistematica della legge.

Gli obiettivi di protezione sono: − la conservazione e la valorizzazione di paesaggi degni di protezione; − la protezione di animali, piante e funghi indigeni, nonché la conservazione e il

ripristino dei loro spazi vitali naturali (biotopi);

− la protezione, la conservazione e la cura del patrimonio storico, in particolare l'aspetto degli abitati, complessi architettonici ed edifici singoli di valore, il loro arredo, nonché i luoghi di ritrovamenti e i reperti archeologici.

Questi compiti vengono promossi e sostenuti con la creazione di incentivi finan-ziari, in particolare presentando misure di promozione finanziaria per la prote-zione, la conservazione e la manutenzione di singoli oggetti (lett. d).

Nel cpv. 2 si chiarisce che la legge cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio crea da un lato la base per completare la legislazione federale sulla protezione della natura e del paesaggio e dall'altro disciplina i presupposti per la sua esecuzione.

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Art. 2 Competenza

L'ipotesi di competenza stabilita nel cpv. 1 a favore del Cantone per l'esecuzione del diritto federale corrisponde alla prassi vigente. Ad eccezione del diritto federale direttamente applicabile, vincolante anche per i comuni (p.es. nel settore della protezione delle specie e, almeno in parte, anche della protezione dei biotopi), l'esecuzione del diritto federale rientra nella competenza del Cantone. Per quanto necessario, i dettagli di questa esecuzione vengono disciplinati nella presente legge o risultano dal diritto cantonale in materia di pianificazione territoriale.

All'interno del Cantone l'esecuzione spetta di principio ai servizi specializzati (Uffi-cio per la natura e l'ambiente, Servizio monumenti o Servizio archeologico). Que-sta ipotesi di competenza garantisce un'esecuzione senza lacune del diritto fede-rale e cantonale.

Art. 3 Adempimento di compiti pubblici

L'art. 81 cpv. 3 della Costituzione cantonale obbliga il Cantone e i comuni a defi-nire misure per la salvaguardia e la protezione di paesaggi e insediamenti, di siti storici nonché di beni naturali e culturali di valore. Le regolamentazioni adottate nell'art. 3 mirano a garantire questo mandato costituzionale per quanto riguarda la procedura. Cantone e comuni vengono obbligati a provvedere, nell'adempimento dei loro compiti, affinché gli oggetti da proteggere indicati espressamente (pae-saggi degni di protezione, habitat naturali di animali e piante indigeni, aspetto degli abitati, complessi architettonici ed edifici singoli di pregio, nonché luoghi di ritro-vamenti archeologici) vengano salvaguardati e conservati, per quanto la loro con-servazione integrale sia necessaria nell'interesse pubblico (cpv. 1). L'obiettivo di protezione è dunque costituito dalla salvaguardia e dalla conservazione sostan-ziale dell'oggetto da proteggere. Gli oggetti da proteggere vengono descritti detta-gliatamente e concretizzati nelle singole parti del progetto.

Nel cpv. 2 viene definito ciò che si intende per "adempimento di un compito del Cantone o del comune". Tali compiti sono in primo luogo la pianificazione, la rea-lizzazione, il cambiamento e la manutenzione di edifici e impianti propri, ma anche l'emanazione e l'approvazione di provvedimenti di pianificazione territoriale (p.es. della pianificazione direttrice e delle utilizzazioni), il rilascio di concessioni e auto-rizzazioni, ad esempio per centrali idroelettriche, impianti di traffico, nonché edifici pubblici e privati. Rientrano inoltre tra questi compiti anche la concessione di sus-sidi a pianificazioni, edifici e impianti.

Uno scostamento dalla conservazione completa dell'oggetto da proteggere è am-messo unicamente se agli obiettivi di protezione si oppongono altri interessi equi-valenti o superiori (cpv. 3). In ogni singolo caso va dunque effettuata una ponde-razione degli interessi: vanno dapprima determinati tutti gli interessi rilevanti, che vanno poi ponderati e considerati, se possibile in modo completo, nella decisione.

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Se un pregiudizio dell'oggetto da proteggere è inevitabile, il Cantone o i comuni provvedono affinché chi opera l'intervento adotti misure speciali onde assicurare la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. Le spese per queste misure sono a carico di chi ordina l'intervento (maggiori dettagli in pro-posito all'art. 16).

Art. 4 Inventari cantonali

Il cpv. 1 obbliga il Cantone ad allestire inventari cantonali di paesaggi degni di protezione, habitat naturali di animali e piante indigeni, aspetti degli abitati, gruppi di edifici, nonché di edifici singoli. Questi inventari sono registri specialistici, che non comportano di per sé conseguenze giuridiche dirette. Già il diritto vigente, nell'art. 15 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale, prevede la creazione di tali registri, o appunto inventari, da parte del Cantone. Quale complemento agli inventari esistenti della Confederazione, nonché sulla base della prassi vigente, gli inventari cantonali soddisfano lo scopo:

− di rilevare gli oggetti da proteggere in modo graduato a seconda della loro im-portanza e di attribuire loro una protezione maggiore;

− di permettere al Popolo e alle autorità del Cantone di trasmettere le cono-scenze relative all'effettivo ancora presente di oggetti da proteggere;

− di descrivere le conseguenze giuridiche in seguito all'inserimento in un inventario di oggetti da proteggere.

A questo proposito è essenziale quanto segue: l'inserimento di un oggetto in un inventario cantonale avviene esclusivamente sulla base di criteri scientifici quali la sua rarità, esposizione a pericoli, singolarità, ecc. (cpv. 2).

Con l'inserimento di un oggetto da proteggere in un inventario, esso non viene automaticamente messo sotto protezione. Gli inventari cantonali costituiscono uni-camente la base e le condizioni quadro per stabilire se un oggetto è degno di protezione. Ciò non significa tuttavia che per Cantone e comuni gli inventari non abbiano rilevanza giuridica. Conformemente all'art. 6 cpv. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), nonché all'art. 7 cpv. 1 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC), le autorità di pianifica-zione sono tenute a procurarsi la documentazione necessaria per le loro pianifica-zioni. Basi di pianificazione importanti ai sensi di questa disposizione sono gli in-ventari della Confederazione e del Cantone (art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sulla pia-nificazione territoriale del Cantone dei Grigioni [OPTC]). Gli inventari costituiscono così una base irrinunciabile e un ausilio di valutazione concreto per la pianifica-zione direttrice cantonale e la pianificazione delle utilizzazioni comunale.

La protezione giuridicamente vincolante e definitiva di un oggetto inventariato av-viene con il suo inserimento nel piano direttore e/o nel piano delle utilizzazioni.

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Questo compito offre a Cantone e a comuni un margine discrezionale relativa-mente ampio. L'inventario non è però del tutto insignificante nemmeno in caso di rinuncia all'inserimento nel piano direttore o delle utilizzazioni. Nell'adempimento di compiti pubblici (p.es. rilascio di licenze edilizie), le istanze che applicano il di-ritto sono invece tenute a considerare gli inventari nel quadro della valutazione dei beni (cpv. 4). Senza gli inventari, prima di decidere in merito a un progetto, in ogni singolo caso sarebbero necessari onerosi accertamenti supplementari, ciò che sa-rebbe legato a sua volta a un onere di tempo e di spesa non indifferente a carico del richiedente. Gli inventari costituiscono così anche un importante ausilio per la pianificazione e la progettazione.

Art. 5 Provvedimenti di protezione

La messa sotto protezione di un oggetto degno di protezione avviene, come ap-pena esposto, in primo luogo con provvedimenti di diritto in materia di pianifica-zione del territorio. Con l'inserimento di un oggetto nella pianificazione direttrice cantonale la protezione diventa vincolante per le autorità (art. 9 cpv. 1 LPT); la protezione definitiva vincolante per i proprietari fondiari avviene nel quadro della pianificazione comunale delle utilizzazioni (art. 22 segg. LPTC) con l'inserimento in una zona di protezione della natura (art. 33 LPTC), in una zona di protezione del paesaggio (art. 34 LPTC), in una zona archeologica (art. 36 LPTC), in un'altra zona di protezione adatta (art. 26 cpv. 3, seconda frase LPTC) oppure nel piano generale delle strutture (art. 42 segg. LPTC). La procedura si conforma alle dispo-sizioni del diritto in materia di pianificazione del territorio.

Il Cantone e i comuni hanno la possibilità di mettere sotto protezione gli oggetti degni di protezione, oltre che con gli strumenti del diritto in materia di pianifica-zione del territorio, con una decisione. Vanno osservate le regole procedurali ge-nerali del diritto amministrativo (concessione del diritto di essere sentiti, obbligo di motivazione, esistenza di un interesse pubblico, rispetto del principio della propor-zionalità, possibilità di impugnazione, ecc.).

L'attuazione di misure di conservazione e di cura per oggetti degni di protezione avviene sotto forma di accordi con i proprietari di fondi o con i gestori. I partner contrattuali sono dalla parte dell'ente pubblico il Cantone o un comune, dalla parte dei privati i proprietari di fondi o i gestori. Il contenuto del contratto può essere qualsiasi cosa che serve alla conservazione e alla cura di oggetti degni di prote-zione. Di regola un accordo viene raggiunto solo se ai privati viene assicurata una contropartita (indennizzo). Per questa ragione, il contenuto dell'accordo si riferisce da un lato all'obbligo del privato di assumere un comportamento degno di inden-nizzo, dall'altro all'entità e alle modalità dell'indennizzo. I dettagli relativi ai diritti e agli obblighi reciproci devono essere disciplinati con un'ordinanza.

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Art. 6 Provvedimenti cautelativi

Per la protezione immediata di oggetti da proteggere minacciati, il Dipartimento competente può adottare disposizioni di carattere cautelativo, quali p.es. divieti di costruzione, di demolizione o di trasformazione. Per i monumenti queste misure possono riferirsi sia a parti esterne dell'oggetto, sia a possibili "oggetti di pregio" all'interno della costruzione. Si pensi ad esempio a dipinti murali o di soffitti di im-portanza straordinaria, finora ignoti.

Per evitare danni irreparabili, i ricorsi contro simili disposizioni non hanno effetto sospensivo. Per garantire la sicurezza giuridica, entro un determinato termine a partire dall'entrata in vigore del provvedimento cautelativo deve essere aperta una procedura di messa sotto protezione (p.es. ai sensi dell'art. 23). La protezione cautelativa viene meno nel caso in cui la messa sotto protezione definitiva non av-venga entro questo termine o venga respinta dall'ufficio competente.

Art. 7 Commissione per la protezione della natura e del paesaggio

La costituzione della Commissione cantonale per la protezione della natura e del paesaggio (CNP) risale agli inizi della legislazione per l'incremento della prote-zione della natura e del patrimonio culturale. Secondo l'art. 5 dell'ordinanza ema-nata dal Gran Consiglio sulla protezione della natura e del patrimonio culturale del 1946, il Governo nomina una Commissione per la protezione della natura e del paesaggio con il compito di dare pareri al Governo su questioni concernenti le bellezze naturali e il patrimonio culturale e di sottoporre di propria iniziativa al Go-verno e ai comuni, proposte di speciali provvedimenti. Se nei primi anni e decenni in primo piano vi era la valutazione di compiti quotidiani, nel corso degli anni, gra-zie alla sua autonomia e competenza specifica, la CNP ha assunto sempre più un'importante funzione di mediatore, valutando, ponderando, e se necessario, di-fendendo nei confronti di altri interessi le funzioni sovrane statali della protezione della natura e del paesaggio. In questa funzione di ponte tra il Governo, gli uffici cantonali, i committenti, le associazioni e la popolazione, la Commissione ha a più riprese prestato importanti servizi di mediazione e, soprattutto nel quadro di valu-tazioni dei beni, ha contribuito a trovare compromessi sostenibili. Anche i compiti della CNP hanno subito forti cambiamenti e sviluppi in seguito all'espansione a tappe dei servizi cantonali per la protezione della natura e del paesaggio (Servizio monumenti, Servizio archeologico, Ufficio per la cura del paesaggio e la prote-zione della natura) avuta negli anni '60 del secolo scorso. Oltre a occuparsi di do-mande di sussidi e di compiti operativi si sono aggiunti sempre più la valutazione specifica e l'accompagnamento di grandi progetti e di affari di importanza strate-gica.

Nell'art. 7 questi compiti in parte nuovi della CNP vengono concretizzati e posti su di una base giuridica chiara. Viene fatta la differenza tra compiti (per lo più strate-

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gici) per i quali la Commissione deve essere obbligatoriamente sentita (cpv. 2) e compiti per i quali la Commissione può essere invitata volontariamente da Can-tone e comuni a prendere posizione (cpv. 3) oppure per i quali la Commissione può sottoporre di propria iniziativa proposte di provvedimenti particolari (cpv. 4). Il coinvolgimento obbligatorio della CNP riguarda in particolare le funzioni sovrane dello Stato, che a lungo termine avranno ripercussioni (negative) su oggetti da proteggere secondo la protezione della natura e del paesaggio o che in determi-nate circostanze possono addirittura portare alla perdita definitiva di tali oggetti. A titolo di novità, il cpv. 2 impone agli uffici responsabili per la procedura l'obbligo di sentire o di invitare la CNP a prendere posizione in presenza di una fattispecie in-dicata alle lettere a – g.

La Commissione può però anche venire consultata dal Cantone o dai comuni per ulteriori questioni (cpv. 3) o sottoporre spontaneamente a destinazione del Go-verno e dei comuni proposte per provvedimenti particolari di protezione della na-tura e del paesaggio (cpv. 4).

Nel loro orientamento strategico, tutti questi compiti della Commissione corrispon-dono alla funzione di consulente che le spetta già oggi. A titolo di novità, queste sfere d'attività vengono descritte più in dettaglio e concretizzate. In questo senso, anche in futuro la CNP svolgerà il suo importante ruolo politico di mediatore e for-nirà preziosi servizi di consulenza a tutti i livelli decisionali.

Art. 8 Collaborazione e informazione

Il principio di cooperazione, di validità generale, richiede una stretta collaborazione tra il Cantone e i comuni nell'esecuzione della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio. Il cpv. 2 obbliga le autorità cantonali e comunali compe-tenti per l'esecuzione a informare la popolazione sugli obiettivi e sui provvedimenti di protezione della natura e del paesaggio. Tra questo mandato di informazione rientra anche l'obbligo di concedere ai cittadini interessati il libero accesso a tutte le basi rilevanti relative al territorio, segnatamente a inventari, risultati di studi, pe-rizie, ecc. e di coinvolgerli in modo adeguato nell'attuazione di provvedimenti con-creti di protezione della natura e del paesaggio.

Per facilitare i compiti complessi che si presentano ai comuni nell'esecuzione della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, i servizi specializzati mettono a disposizione dei comuni gli ausili necessari. Nel settore della protezione della natura e del paesaggio accade regolarmente che non siano solo i piccoli co-muni a dipendere dal sostegno e dalla consulenza dei servizi specializzati canto-nali. Molto spesso i provvedimenti di protezione della natura e del paesaggio, di tutela dei monumenti storici e di archeologia richiedono conoscenze specifiche particolari, assenti nella maggior parte dei comuni.

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II. Protezione del paesaggio e della natura

1. PROTEZIONE DEL PAESAGGIO E PARCHI

Art. 9 Oggetti da proteggere

Nell'art. 1 lett. a LPN, quali oggetti da proteggere secondo la protezione del pae-saggio vengono citati le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luo-ghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese. Nell'ambito della protezione del paesaggio il diritto federale non prevede però criterio alcuno in base al quale si possa determinare se un paesaggio sia meritevole di protezione, nonché la sua importanza secondo l'art. 4 lett. b LPN. Affinché sia chiaro cosa si intende con "caratteristiche del paesaggio" o quali paesaggi siano degni di prote-zione, nell'art. 9 vengono descritti come esempi i requisiti posti alla qualità dell'oggetto da proteggere secondo la protezione del paesaggio. L'obiettivo delle disposizioni è concentrare la protezione del paesaggio su territori e superfici an-cora ampiamente incontaminati, come ad esempio il Plaun Segnas (lett. c), o che sono degni di essere conservati poiché testimoni del metodo di coltivazione tradi-zionale, come ad esempio i terrazzamenti nell'Engadina Bassa (lett. b), nonché elementi che danno un'impronta al paesaggio, importanti dal punto di vista storico o geologico, come il Parc La Mutta a Falera (menhir) o il sovrascorrimento tetto-nico delle Alpi glaronesi (lett. b). Per quanto possibile vanno inoltre conservati o valorizzati anche paesaggi con strutture ed elementi diversificati che danno un'impronta al paesaggio, come ad esempio i dintorni di insediamenti (lett. a).

Art. 10 Inventario cantonale di protezione del paesaggio

Questa disposizione non contiene niente di nuovo dal punto di vista materiale e corrisponde alla prassi vigente. Come la maggior parte dei Cantoni svizzeri, il Cantone dei Grigioni dispone già oggi di un inventario di protezione del paesaggio relativo all'intero territorio, che si basa sull'art. 15 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale emanate dal Gran Consiglio, nonché sul di-ritto federale (art. 4 LPN). In questo inventario vengono descritti brevemente gli oggetti da proteggere e classificati quali oggetti di importanza regionale o locale conformemente all'art. 4 lett. b LPN.

L'inventario di protezione del paesaggio crea la base per determinare zone di protezione del paesaggio nel Piano direttore cantonale e nelle pianificazioni diret-trici regionali, nonché per delimitare zone di protezione del paesaggio nei piani delle utilizzazioni comunali. Con l'attribuzione dell'importanza secondo l'art. 4 lett. b LPN, nonché con la breve descrizione dell'oggetto, dalla quale di regola è possi-bile dedurre almeno gli obiettivi generali di protezione, l'inventario costituisce an-che un'importante base per la ponderazione degli interessi da parte delle autorità che devono decidere in merito a progetti che interessano un oggetto iscritto

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nell'inventario di protezione del paesaggio. Senza un simile inventario, nell'esecu-zione del diritto federale, segnatamente dell'art. 3 LPN, in caso di domande per edifici e impianti fuori delle zone edificabili con conseguenze territoriali andrebbero eseguiti in ogni singolo caso degli accertamenti sul posto, ciò che porterebbe a considerevoli ritardi procedurali e oneri supplementari per i committenti.

Art. 11 Provvedimenti di protezione particolari

Se la protezione di un paesaggio scaturita dal diritto pianificatorio conformemente all'art. 10 cpv. 3 non è sufficiente, ad esempio perché gli obiettivi di protezione possono venire formulati in modo troppo poco concreto o in caso di particolari og-getti da proteggere (p.es. gole, grotte), il Cantone ha la possibilità, con un'ordi-nanza, di mettere sotto protezione cantonale un paesaggio che soddisfa i criteri secondo l'art. 9 (p.es. ordinanza concernente la protezione del paesaggio lacustre dell'Engadina Alta). La competenza per l'emanazione di tali ordinanze di prote-zione spetta al Gran Consiglio.

Art. 12 Parchi di importanza cantonale

Nella sessione di Flims, con il nuovo Capo IIIb: Parchi d'importanza nazionale, il Parlamento federale ha creato nella LPN le basi giuridiche per l'istituzione e la ge-stione di parchi di importanza nazionale (art. 23e – 23m LPN). Con effetto al 1° gennaio 2008, il Consiglio federale ha posto in vigore delle disposizioni esecutive con l'ordinanza sui parchi (Opar).

L'art. 12 prevede la possibilità che nel Cantone dei Grigioni possano venire istituiti e gestiti anche parchi di importanza cantonale e questo con il sostegno del Can-tone. La ragione per l'inserimento di questa disposizione risiede nei requisiti posti ai parchi regionali di importanza nazionale nell'ordinanza sui parchi: l'art. 19 Opar prescrive che, di principio, i comuni devono partecipare a un parco con il loro in-tero territorio, indipendentemente dalle peculiarità dello spazio naturale e dai pre-giudizi esistenti o dai potenziali di sviluppo in contrasto con gli obiettivi del parco. Concretamente, questa disposizione rappresenta un problema per il progetto Parc Ela. L'UFAM mantiene la sua posizione riguardo al criterio "intero territorio comu-nale" e probabilmente farà dipendere l'attribuzione del marchio "Parco naturale re-gionale di importanza nazionale" all'ente responsabile del Parc Ela (art. 23j LPN) dall'adeguamento del perimetro del parco. Con la creazione dei presupposti giuri-dici per i parchi di importanza cantonale, il Cantone riceve la possibilità di soste-nere un progetto come il Parc Ela anche nel caso in cui la Confederazione do-vesse rifiutare di attribuire al progetto il marchio di "Parco di importanza nazio-nale".

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2. PROTEZIONE DELLA NATURA

A. Protezione dei biotopi

Art. 13 Oggetti da proteggere

Dal punto di vista del contenuto, la descrizione degli oggetti da proteggere è iden-tica agli spazi vitali, risp. terreni, che devono essere protetti in modo particolare, descritti nel diritto federale (art. 18 cpv. 1bis LPN).

Art. 14 Inventario cantonale dei biotopi degni di protezione

Anche questa disposizione crea unicamente la base formale per la prassi già da anni vigente (cfr. art. 10). Come la maggior parte dei Cantoni svizzeri, il Cantone dei Grigioni dispone già oggi di un inventario di protezione della natura, che si basa sull'art. 15 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio cultu-rale emanata dal Gran Consiglio, nonché sul diritto federale (art. 4 e 18b LPN).

L'inventario di protezione della natura dell'Ufficio per la natura e l'ambiente crea la base per determinare le zone di protezione della natura nel Piano direttore canto-nale e nei piani direttori regionali, nonché per delimitare le zone di protezione della natura nei piani delle utilizzazioni comunali. Con l'attribuzione dell'importanza conformemente all'art. 4 lett. b LPN (importanza regionale o locale), l'inventario rappresenta anche un'importante base per la ponderazione degli interessi da parte delle autorità che devono decidere in merito a un progetto che riguarda la prote-zione della natura.

I dati per l'inventario di protezione della natura dell'Ufficio per la natura e l'am-biente provengono da cartografie di Confederazione, Cantone, comuni e privati, nonché da piani di interconnessione. Senza un inventario di protezione della na-tura, nell'esecuzione del diritto federale, segnatamente delle disposizioni nell'art. 18 LPN e 14 OPN, per quasi tutte le domande per edifici e impianti fuori delle zone edificabili andrebbero eseguiti accertamenti sul posto, ciò che porterebbe a consi-derevoli ritardi procedurali e oneri supplementari per i committenti. Inoltre, senza un inventario della protezione della natura il Cantone non potrebbe soddisfare il mandato legislativo dell'art. 18b LPN, secondo cui deve provvedere alla protezione e alla manutenzione dei biotopi di importanza regionale e locale. In questo modo mancherebbe anche la base per la concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione (art. 18d LPN).

Art. 15 Compensazione ecologica

Oltre alla protezione dei biotopi e delle specie, la compensazione ecologica costi-tuisce uno dei tre pilastri che devono assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene (art. 14 cpv. 1 OPN). La compensazione ecologica

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ha ad esempio lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, di favorire la varietà delle specie, d'integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio (art. 15 cpv. 1 OPN). Nell'interesse della compensazione ecologica vengono anche realizzati progetti di rivitalizzazione, ovvero progetti per la valoriz-zazione di spazi vitali, come ad esempio zone golenali, paludi e terreni secchi. Il diritto federale obbliga i Cantoni a provvedere alla compensazione ecologica (art. 18b cpv. 2 LPN). L'art. 15 obbliga anche i comuni a provvedere, insieme al Can-tone, alla valorizzazione e alla creazione di nuovi biotopi e ad adottare i provvedi-menti necessari per collegare i biotopi.

Di norma il Cantone finanzia i progetti di valorizzazione con mezzi del Fondo della Lotteria intercantonale. Nella maggior parte dei casi il sussidio dei comuni am-monta a una percentuale minima delle spese complessive.

Art. 16 Tassa di compensazione

Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che degli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende mi-sure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente (art. 18 cpv. 1ter LPN). In caso di interventi tecnici, ad esempio per la realizzazione di costruzioni e impianti, vanno così adottati in primo luogo provvedimenti di protezione e di ripristino. Se non è possibile un ripristino completo si dovrà provvedere a una sostituzione confacente. L'esperienza mostra che gli spazi vitali degni di protezione raramente possono venire ripristinati com-pletamente, poiché con l'intervento, di regola i presupposti del sito vengono modi-ficati in modo così netto che il tipo di spazio vitale interessato non si può più svi-luppare nella sua qualità originale.

Se vi è un obbligo di compensazione si deve provvedere a una compensazione (possibilmente equivalente) dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Nel Can-tone dei Grigioni sia l'entità dell'obbligo di compensazione, sia le prestazioni di compensazione vengono determinate secondo una procedura standard (sistema a punti). In conformità con il diritto federale (art. 18 cpv. 1ter LPN), il cpv. 1 chiede di principio che si presti una compensazione in natura. Soprattutto i committenti pri-vati non hanno però sempre la possibilità di prestare loro stessi una compensa-zione in natura. Spesso è anche difficile trovare provvedimenti di compensazione sensati per interventi di minima e media entità. Per questa ragione con il cpv. 2 deve essere creata una base legale per una tassa di compensazione che per-mette di fornire una prestazione in denaro in sostituzione di un provvedimento di compensazione in natura. Secondo il cpv. 3 il suo ammontare viene fissato dall'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione dell'intervento, su richie-sta dell'Ufficio per la natura e l'ambiente. Essa si basa sulle spese che il richie-dente o chi opera l'intervento dovrebbe prestare per la compensazione in natura. La legge prevede una chiara destinazione vincolata dei mezzi della tassa di com-

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pensazione. Essi devono venire impiegati per provvedimenti di valorizzazione e progetti di rivitalizzazione (cpv. 2 e 4). Unendo i mezzi della tassa di compensa-zione vi è la possibilità, invece di procedere a singoli provvedimenti con effetti ecologici limitati, di realizzare provvedimenti più efficienti.

B. Protezione delle specie

Osservazioni preliminari generali: con gli art. 17 – 20 vengono create le basi giuri-diche per l'esecuzione delle disposizioni del diritto federale sulla protezione delle specie (art. 19 – 22 LPN, art. 20 OPN) e al contempo vengono riprese diverse di-sposizioni della legge cantonale per la protezione delle piante e dei funghi. Anche in futuro il Governo deve avere la possibilità, d'accordo con i comuni interessati, di fissare zone di protezione delle piante e dei funghi o di proteggere in modo effi-cace piante o animali particolarmente minacciati. L'impulso per la delimitazione di zone di protezione parte di regola dai comuni.

Art. 17 Piante protette a livello cantonale

Per quanto riguarda il contenuto, il cpv. 1 corrisponde ampiamente alle disposi-zioni attuali nella legge per la protezione delle piante e dei funghi, tuttavia, a diffe-renza del diritto vigente e a complemento del diritto federale, la competenza di mettere sotto protezione altre piante viene delegata in generale al Governo. Il cpv. 2 descrive in un'enumerazione esaustiva quali attività e funzioni sono vietate poi-ché in contrapposizione con l'auspicata protezione delle piante. Nell'interesse della scienza, nonché per scopi di istruzione e di cura, il servizio specializzato può autorizzare eccezioni a questo divieto (cpv. 3).

Art. 18 Zone di protezione della flora

Il contenuto del cpv. 1 è stato ripreso dalla legge per la protezione delle piante e dei funghi in vigore (art. 5). Attualmente nel Cantone esistono 40 zone di prote-zione della flora. Nel cpv. 2, a titolo di novità è previsto espressamente che, in casi singoli, il servizio specializzato può autorizzare eccezioni dal divieto di cogliere, scavare o asportare specie vegetali protette per scopi scientifici o formativi. Que-sta possibilità d'eccezione si rende necessaria poiché proprio nelle zone di prote-zione delle piante la flora è particolarmente ricca e si possono trovare particolar-mente tante piante interessanti dal punto di vista scientifico.

Art. 19 Funghi

Analogamente alle disposizioni vigenti della legge per la protezione delle piante e dei funghi (art. 10 segg.), il cpv. 1 di questa disposizione autorizza il Governo a emanare prescrizioni per la protezione dei funghi. Nel cpv. 2 si disciplina di princi-pio con quali provvedimenti (limitazioni di quantità e temporali per la raccolta di

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funghi, designazione di zone di protezione dei funghi) vada attenuato in primo luogo questa protezione. Il Governo è libero di adottare anche altri provvedimenti adeguati per la protezione dei funghi. Attualmente, nel Cantone dei Grigioni sono definite 16 zone di protezione dei funghi.

Art. 20 Animali protetti a livello cantonale

In questo caso si tratta di una nuova disposizione, che dal punto di vista della forma e del contenuto si rifà alla legislazione federale (art. 20 LPN, art. 20 cpv. 2 e 3 OPN). Ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 LPN, il Governo ottiene la possibilità di mettere sotto protezione altre specie animali minacciate o altrimenti degne di protezione, a complemento delle specie animali protette dal diritto federale. Conformemente al cpv. 2, gli animali protetti a livello cantonale godono della stessa protezione degli animali protetti secondo il diritto federale (art. 20 OPN). Come nel caso delle piante protette, in singoli casi il servizio specializzato può autorizzare eccezioni da questo divieto per scopi scientifici e formativi (cpv. 3).

III. Protezione del paesaggio

1. IN GENERALE

Art. 21 Oggetti da proteggere

Un oggetto da proteggere ai sensi dell'art. 21 è caratterizzato dal fatto che è stato creato dall'uomo (ciò che lo distingue dagli oggetti naturalistici) e che gli viene at-tribuito carattere di importante testimonianza, una determinata significatività o una significatività determinabile. La sola età è irrilevante per stabilire se l'oggetto è de-gno di protezione. La formula "più una cosa è antica e più è un monumento" è dunque errata in questa forma: secondo l'interpretazione odierna, anche agli og-getti più recenti, testimonianze di una determinata epoca, viene riconosciuto lo stato di monumento.

Tra i monumenti storici veri e propri che entrano in considerazione come oggetti da proteggere ai sensi della lett. a, si trovano in primo piano singoli edifici. In que-sto contesto è determinante che un edificio vada di principio considerato quale en-tità, compresi i locali interni ed eventualmente anche l'arredo (non mobile). Se una costruzione sia degna di protezione o meno può essere motivato anche dalla sua particolarità architettonica, dall'età o dal valore storico-culturale. Oltre a case patri-ziali e contadine, fortezze e castelli, anche edifici agricoli, costruzioni artigianali e industriali, impianti di traffico o giardini e parchi possono essere identificati come monumenti storici significativi. Per "gruppi di edifici degni di protezione" si inten-dono complessi storici, la cui importanza non è motivata solo dalla costruzione singola, bensì dell'esistenza quale gruppo.

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Sono considerati siti preistorici e storici soprattutto residui di costruzioni umane o di attività umana di età preistorica, dell'età antica, del Medioevo e della prima epoca moderna, come ad esempio insediamenti, tombe, pavimentazioni, rovine di fortezze e chiese e oggetti ritrovati. Per questa ragione, tale eredità deve essere di principio conservata e protetta. Nel caso in cui venga irrimediabilmente trasfor-mata o distrutta, essa va dapprima sottoposta a un esame archeologico (scavi di emergenza, cfr. art. 31).

2. PROTEZIONE DEI MONUMENTI

Art. 22 Inventario cantonale delle costruzioni

Il cpv. 1 impone al Cantone di allestire e di tenere un inventario delle costruzioni e degli impianti degni di protezione. Obiettivo dell'inventario è l'uniformazione nella denominazione degli oggetti da proteggere secondo una scala unitaria. Vengono inseriti nell'inventario gli oggetti degni di protezione ai sensi dell'art. 21 lett. a ai quali viene riconosciuta un'importanza architettonica, urbanistica, culturale e/o sto-rica particolare. Il servizio specializzato è responsabile per l'allestimento dell'in-ventario e dunque anche per la selezione degli oggetti (art. 2 cpv. 3).

L'inserimento di un oggetto nell'inventario delle costruzioni e degli impianti degni di protezione non significa automaticamente la sua messa sotto protezione. L'inven-tario cantonale delle costruzioni è in primo luogo una base ai sensi della legisla-zione in materia di pianificazione del territorio (art. 7 LPTC, art. 3 OPTC) per l'inse-rimento dell'oggetto nel piano generale delle strutture (art. 42 e 43 LPTC), in una zona archeologica (art. 36 LPTC) o in un'altra zona di protezione adeguata (art. 26 cpv. 3 seconda frase LPTC). La procedura si conforma alle disposizioni del diritto in materia di pianificazione del territorio.

L'inventario costituisce anche il punto di partenza e la base per la ponderazione degli interessi da parte delle autorità, che (p.es. nel quadro di procedure per il rila-scio di licenze edilizie, procedure di approvazione del progetto o procedure di con-cessione) devono decidere in merito a un progetto edilizio che potrebbe portare a pregiudizi o addirittura alla distruzione dell'oggetto inventariato. Infine, l'inventario rappresenta anche un'importante base decisionale per la concessione di sussidi cantonali ai sensi dell'art. 35.

Art. 23 Messa sotto protezione cantonale

Il cpv. 1 crea la base legale per la messa sotto protezione da parte del Cantone di beni culturali (oggetti conformemente all'art. 21) vincolante per i proprietari. Que-sta forma della messa sotto protezione non viene applicata sistematicamente e su tutto il territorio, bensì serve in primo luogo a preservare da imminenti pregiudizi o distruzione oggetti degni di protezione o di conservazione che non sono o non

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sono ancora stati messi sotto protezione dai comuni. In questo senso, la messa sotto protezione cantonale è una misura d'emergenza applicata solo in caso di ec-cezioni. La messa sotto protezione cantonale trova applicazione anche in rela-zione ai versamenti di sussidi cantonali alla conservazione e al restauro di oggetti degni di protezione, che non godono ancora dello stato di oggetto protetto. Il ser-vizio specializzato cantonale tiene un registro degli oggetti messi sotto protezione dal Cantone.

Art. 24 Effetti della messa sotto protezione

Il cpv. 1 serve a garantire esplicitamente l'assicurazione della conservazione dei monumenti storici messi sotto protezione. In primo luogo si intende evitare che gli oggetti protetti vengano lasciati andare in rovina. A sostegno di questo obiettivo, il Cantone, in virtù dell'art. 35, versa sussidi alle spese computabili per la conserva-zione, la manutenzione e la cura di questi oggetti.

Il cpv. 2 autorizza i competenti servizi specializzati del Cantone (Servizio monu-menti, Servizio archeologico) a procedere agli accertamenti necessari sia per l'inventariazione, sia per la conservazione dell'oggetto. È compresa in particolare la facoltà di accedere al relativo immobile per l'esecuzione degli esami necessari. Con questi esami si mira in primo luogo ad accertare se un determinato oggetto abbia davvero valore di monumento culturale ai sensi dell'art. 21. Naturalmente, il servizio specializzato deve comunicare per tempo ai proprietari delle costruzioni e degli impianti l'intenzione di procedere a una visita. In relazione agli scavi di reperti archeologici va osservato che già nell'art. 724 cpv. 2 CC è fissata una regola-mentazione analoga.

Art. 25 Interventi su monumenti storici protetti a livello cantonale

I monumenti storici protetti a livello cantonale sono oggetti degni di protezione che il Cantone ha messo sotto la protezione dei monumenti ai sensi dell'art. 23. Non rientrano in questa categoria, e dunque non sono oggetti conformemente all'art. 25, i monumenti storici messi sotto protezione dai comuni (in particolare con il loro inserimento nel piano generale delle strutture [art. 43 LPTC]). Modifiche edilizie a queste costruzioni protette dai comuni sono soggette alle particolari regolamenta-zioni conformemente all'art. 74 LPTC (consulenza obbligatoria in materia di strut-turazione, rispetto delle disposizioni di conservazione, inventariazione).

Interventi (modifiche edilizie) a monumenti storici protetti dal Cantone necessitano, oltre alla licenza edilizia, di una particolare autorizzazione del servizio specializ-zato cantonale (Servizio monumenti cantonale). Il coordinamento delle due auto-rizzazioni è compito dell'autorità edilizia comunale (per i progetti di costruzione all'interno della zona edificabile) o dell'Ufficio per lo sviluppo del territorio (in caso di progetti edilizi fuori della zona edificabile). La procedura si conforma alle relative

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disposizioni della legislazione cantonale sulla pianificazione territoriale, in merito alle domande per autorizzazioni supplementari che necessitano un coordinamento (art. 88 LPTC , art. 52 segg. OPTC).

3. BENI CULTURALI MOBILI

Art. 26 – 28

Le regolamentazioni degli articoli da 26 a 28 sulla protezione dei beni culturali mo-bili di particolare valore storico o scientifico, la cui conservazione è nell'interesse pubblico, corrispondono dal punto di vista del contenuto alle regolamentazioni vi-genti secondo gli art. 9 e 10 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del pa-trimonio culturale.

L'obiettivo di protezione di queste disposizioni è preservare beni culturali di parti-colare valore da danneggiamenti, distruzione o perdita. I proprietari di tali oggetti sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per la loro conservazione (art. 26). In caso di pericoli concreti per questi beni culturali, come già stabilito dal di-ritto vigente, al Cantone viene concesso il diritto di acquisire gli oggetti al valore venale, se sono soddisfatti i presupposti conformemente all'art. 27 cpv. 1.

Gli oggetti di proprietà del Cantone o dei comuni devono essere conservati in modo appropriato, curati e, per quanto possibile, resi accessibili al pubblico (art. 28). Questo compito è parte integrante della conservazione del patrimonio cultu-rale del Cantone, poiché i beni culturali mobili ai sensi dell'art. 26, e in questo caso in particolare i ritrovamenti archeologici, costituiscono il secondo pilastro dell'ana-lisi scientifica oltre alle strutture archeologiche dei ritrovamenti. Per quanto possi-bile, i beni culturali mobili di proprietà del Cantone devono essere resi accessibili al pubblico nella mostra permanente del Museo retico o in mostre temporanee.

4. LUOGHI DI RITROVAMENTI E REPERTI ARCHEOLOGICI

Art. 29 Luoghi di ritrovamenti archeologici

Nel quadro della pianificazione direttrice o delle utilizzazioni, luoghi di ritrovamenti certi o presunti vengono assegnati o alla zona di protezione archeologica o alla zona archeologica (art. 36 LPTC). Nelle zone di protezione archeologica non sono permessi interventi, mentre nelle zone archeologiche prima dell'inizio dei lavori di costruzione deve avvenire un esame archeologico. Se durante gli esami archeolo-gici non emergono reperti di straordinaria importanza che renderebbero necessa-ria una messa sotto protezione, al termine dell'esame la superficie può essere uti-lizzata in modo conforme alla zona.

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Art. 30 Scavi archeologici

Dal punto di vista del contenuto, le regolamentazioni prese nell'art. 30 corrispon-dono alle disposizioni vigenti secondo gli art. 2 e 3 della legge per l'incremento della protezione della natura e del patrimonio culturale nel Cantone dei Grigioni, nonché secondo gli art. 18 e 21 dell'ordinanza del Gran Consiglio sulla protezione della natura e del patrimonio culturale.

È di grande importanza che gli scavi archeologici vengano documentati e inter-pretati in modo professionale, poiché a conclusione dei lavori gli strati archeologici sono distrutti per sempre. Solo il personale con specializzazione archeologica può garantire che dai ritrovamenti e dai reperti nel terreno possano essere estratte le migliori informazioni storiche possibili. Scavi illeciti con l'aiuto di metal detector portano inevitabilmente alla perdita di preziose informazioni sulla vita dei nostri antenati. Il servizio specializzato (Servizio archeologico) contribuisce affinché gli scavi importanti possano venire valutati scientificamente e garantisce che i risultati vengano resi accessibili a un vasto pubblico in pubblicazioni per la scienza.

Art. 31 Obbligo di tollerare

In sostanza, l'obbligo dei proprietari di tollerare scavi e analisi degli edifici sulla loro proprietà, se su questi fondi vengono scoperti reperti archeologici oppure se si presume la loro presenza con grande probabilità, risulta dall'art. 724 cpv. 2 CC. Se durante i lavori di costruzione o di scavo vengono alla luce ritrovamenti o reperti archeologici, il servizio specializzato deve avviare immediatamente un esame (scavi d'emergenza). A questo scopo può disporre un'interruzione temporanea dei lavori di costruzione; i progetti di costruzione approvati devono venire ritardati il meno possibile. Inoltre, il committente deve venire informato il prima possibile sull'ulteriore procedura. In caso di controversie, il servizio cantonale competente decide in prima istanza eventuali diritti al risarcimento.

Art. 32 Proprietà di reperti archeologici

Il diritto di proprietà di antichità di notevole pregio scientifico risulta dall'art. 724 cpv. 1 CC. L'art. 32 concretizza e precisa questo principio ancorato nel diritto fede-rale, nel senso che i reperti archeologici vengono definiti espressamente quale settore scientifico di notevole valore (cpv. 1). Nell'interesse della ricerca, ma anche della cultura generale e della tradizione, tali oggetti devono essere conservati e protetti, nonché resi accessibili a chiunque abbia interesse. Inoltre, il Cantone offre la garanzia che i reperti vengano analizzati, inventariati e custoditi in modo appro-priato. Chi scopre tali oggetti e li prende con sé è tenuto a consegnarli immedia-tamente al Servizio archeologico (cpv. 2). Con la consegna dell'oggetto, lo scopri-tore ha diritto a una remunerazione adeguata, pari al valore oggettivo dell'oggetto

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trovato. In caso di controversie in merito all'adeguatezza della remunerazione de-cide il servizio competente (Ufficio della cultura).

IV. Disposizioni finanziarie / sussidi cantonali

Osservazioni preliminari generali: gli art. da 33 – 38 sostituiscono, completano e concretizzano gli attuali strumenti di promozione ancorati negli art. da 2 – 10 della legge per l'incremento della protezione della natura e del patrimonio culturale nel Cantone dei Grigioni, nonché nell'art. 7 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale. Con l'enumerazione dettagliata delle singole fattispecie promosse, le relative spese del Cantone ricevono una chiara base giuridica in una legge in senso formale. La sistematica e la struttura degli art. da 33 – 35 corri-spondono agli art. 9 segg. del progetto. Va osservato in particolare che le presenti disposizioni di sussidio sono senza eccezione cosiddette "prescrizioni con carat-tere di possibilità". In merito alla concessione dei sussidi decide di conseguenza l'autorità competente nei limiti del potere discrezionale.

Art. 33 Sussidi cantonali 1. Provvedimenti di protezione della natura e del paesaggio

Il cpv. 1 contiene un'enumerazione esaustiva delle fattispecie promosse nel set-tore della protezione della natura e del paesaggio. La conservazione, la valorizza-zione ecologica e la cura, nonché il ripristino di paesaggi e biotopi degni di prote-zione è una richiesta fondamentale della presente legge e dunque anche un mo-tivo importante per l'impegno finanziario del Cantone. Con l'acquisto di fondi men-zionato alla lett. b non è intesa la competenza del Cantone di acquistare esso stesso gli oggetti per garantirne la protezione, bensì la possibilità di versare sus-sidi alle spese di acquisto di un tale oggetto da parte di terzi. Di regola gli acqui-renti possono essere comuni e associazioni che si sono poste come obiettivo la protezione di oggetti degni di protezione. L'acquirente deve anche garantire che proteggerà permanentemente l'oggetto acquistato. Infine, il Cantone può promuo-vere con sussidi anche l'elaborazione di progetti ecologici, piani di protezione e studi (lett. c).

Cpv. 2: l'ammontare dei sussidi viene fissato caso per caso secondo l'importanza dell'oggetto, l'efficacia dei provvedimenti e la capacità finanziaria del beneficiario. Vengono considerati anche gli indennizzi della Confederazione.

Art. 34 2. Parchi

Il diritto cantonale vigente non contiene una base giuridica sufficientemente chiara per versare sussidi ricorrenti all'istituzione e alla gestione di parchi di importanza nazionale o cantonale.

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La possibilità di istituire e gestire un parco di importanza nazionale ha riscontrato interesse in oltre 60 comuni e in sei regioni grigionesi. Fino all'inizio del 2009 al Cantone sono stati presentati per esame e per l'inoltro alla Confederazione tre progetti per parchi naturali regionali di importanza nazionale (PNR): si tratta dei progetti Biosfera Val Müstair, Parc Ela e Parc Beverin. Il quarto progetto, il pro-getto di parco nazionale Adula, sta per essere presentato. Per quanto riguarda i primi due progetti, il Cantone ha già potuto stipulare accordi di programma con l'UFAM e in seguito accordi di prestazioni con gli enti responsabili dei parchi.

I progetti di parco grigionesi dipenderanno probabilmente anche a lungo termine dal sostegno finanziario di Confederazione e Cantone. Le spese per un PNR am-montano nella fase d'esercizio a circa 900'000 franchi all'anno. È possibile preve-dere un aiuto finanziario annuo della Confederazione pari a circa 250'000 franchi per PNR. Il Governo ha fissato il sussidio massimo per i progetti di parco in corso a 220'000 franchi o al massimo al 100% del sussidio federale. Per il progetto di parco nazionale Adula le spese previste ammontano al doppio.

L'art. 34 crea la base giuridica necessaria per la promozione dei parchi di impor-tanza nazionale o cantonale.

Un caso speciale è rappresentato dai paesaggi inseriti dall'UNESCO nella lista del patrimonio mondiale naturale (attualmente l'arena tettonica Sardona [sul territorio grigionese sono interessati i comuni di Laax, Flims, Trin e Tamins]). La Confede-razione partecipa alle spese di tali oggetti se i Cantoni versano adeguati sussidi. Per l'arena tettonica Sardona è prevista la chiave di ripartizione seguente: un terzo delle spese ciascuno è a carico della Confederazione (ca. 300'000 franchi all'anno), dei Cantoni di ubicazione Glarona, San Gallo e Grigioni, nonché dei co-muni di ubicazione. Affinché il Cantone possa sostenere finanziariamente tali sforzi per la valorizzazione di tali patrimoni mondiali naturali dell'UNESCO è ne-cessaria una chiara base giuridica. Per questa ragione, le disposizioni dell'art. 34 vengono espressamente estese anche agli oggetti del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Art. 35 3. Provvedimenti della protezione del paesaggio

Le regolamentazioni dei sussidi e le fattispecie promosse corrispondono in gran parte alle regolamentazioni odierne conformemente all'art. 4 della legge per l'incremento della protezione della natura e del patrimonio culturale nel Cantone dei Grigioni, nonché alla prassi pluriennale del Governo. Sia i provvedimenti aventi diritto a sussidi, sia l'ammontare dei sussidi non subiscono modifiche rispetto all'ordinamento in vigore oggi.

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Art. 36 4. Ricerca, formazione, pubbliche relazioni

L'art. 36 precisa la prassi in vigore già oggi, secondo cui i progetti di ricerca nel settore della protezione della natura e del paesaggio possono venire sostenuti con sussidi cantonali (cpv. 1 lett. a). Nella lett. b del cpv. 1 viene creata la base giuri-dica necessaria affinché il Cantone possa sostenere finanziariamente la forma-zione e il perfezionamento di specialisti che vogliono acquisire ulteriori cono-scenze nel settore della protezione della natura e del paesaggio. Dal punto di vista materiale queste fattispecie promosse corrispondono alla regolamentazione del di-ritto federale conformemente all'art. 14a LPN. I presupposti per ottenere questi sussidi vanno disciplinati dal Governo in un'ordinanza.

Art. 37 Finanziamento

Conformemente all'art. 15 cpv. 2 della legge sulla gestione e sulla vigilanza finan-ziaria del Cantone dei Grigioni (LGVF), per la promozione della cultura, nonché per la protezione della natura e del patrimonio culturale sono a disposizione al-meno due quinti dei mezzi dell'aliquota cantonale annua ai proventi netti della Lotteria intercantonale, dedotta la parte a favore del Fondo per lo sport. Qualora la partecipazione all'utile annua non venisse sfruttata interamente, secondo la prassi costante del Governo, questi mezzi fanno ritorno (e sarà così anche in futuro) nel Fondo della Lotteria intercantonale.

Nella prassi non si è dimostrata valida la regolamentazione dell'art. 8 cpv. 1 della legge per l'incremento della protezione della natura e del patrimonio culturale nel Cantone dei Grigioni vigente, secondo cui deve essere stabilito già nel quadro del preventivo da quali mezzi (mezzi statali ordinari o mezzi della Lotteria intercanto-nale) devono essere finanziati i provvedimenti di promozione della protezione dei monumenti e della protezione della natura e del paesaggio. La suddivisione (piut-tosto casuale), secondo cui per i provvedimenti che possono essere pianificati in anticipo vengono messi a disposizione mezzi statali e per lavori e provvedimenti straordinari, non pianificabili in anticipo, sono a disposizione mezzi della Lotteria intercantonale, ha portato e porta regolarmente a difficoltà, soprattutto nel finan-ziamento di progetti nel settore della protezione dei monumenti. Il seguente esem-pio illustra queste difficoltà: molto spesso progetti di costruzione aventi diritto a sussidi sono ripartiti su più anni. Ciò porta spesso a problemi di finanziamento sul relativo conto di sussidio, poiché le scadenze dei sussidi che devono essere co-perti da mezzi ordinari spesso si concentrano su di un determinato anno e i crediti preventivati vengono superati, mentre sul conto della Lotteria intercantonale sono ancora presenti mezzi a sufficienza. Lo sfruttamento di questi mezzi non era tutta-via possibile, poiché le garanzie di sussidio erano legate a provvedimenti pianifi-cabili in anticipo.

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A causa di questa situazione insoddisfacente, l'art. 37 rinuncia alla differenzia-zione vaga tra provvedimenti pianificabili in anticipo e non pianificabili in anticipo. Indipendentemente dai provvedimenti di promozione in questione, in futuro deve essere possibile usare sia mezzi del bilancio cantonale generale, sia mezzi dal Fondo della Lotteria intercantonale.

Al contempo, il Fondo per la protezione della natura e del patrimonio culturale in-dicato nel bilancio del consuntivo, nonché il finanziamento speciale del conto di gestione corrente possono essere sciolti trasferendo i mezzi a disposizione (fr. 400'000) a destinazione vincolata nel Fondo della Lotteria intercantonale (art. 46). In questo modo vengono eliminate le difficoltà finanziarie e contabili che risultano dall'attuazione della legge vigente, secondo cui i mezzi del consuntivo e dei pro-venti netti della Lotteria intercantonale possono venire assegnati al Fondo per la protezione della natura e del patrimonio culturale solo se e finché esso non rag-giunga fr. 400'000 (art. 9 cpv. 2 della legge per l'incremento della protezione della natura e del patrimonio culturale nel Cantone dei Grigioni). I problemi risultavano in questo contesto segnatamente in relazione alla trasparenza del finanziamento, poiché da un lato per rispettare l'art. 15 LGVF i mezzi a disposizione per la prote-zione della natura e del patrimonio culturale dovevano venire versati tramite il conto di gestione corrente, e dall'altro perché il saldo al termine dell'anno andava compensato con i mezzi del Fondo della Lotteria intercantonale tramite il Fondo per la protezione della natura e del patrimonio culturale.

Tutti questi adeguamenti non comportano cambiamenti per quanto riguarda l'am-montare dei sussidi cantonali ai provvedimenti nel settore della protezione della natura e del paesaggio. Il Cantone parteciperà in particolare anche in futuro a questi provvedimenti con mezzi statali ordinari nei limiti attuali.

Sussidi nel settore della protezione della natura e del paesaggio secondo l'origine dei mezzi

Anni 2004 2005 2006 2007 2008 B 2009 Sussidi dal Fondo della Lotteria intercantonale 1'758'511 1'741'434 1'914'587 1'836'822 1'631'592 1'900'000 Assegnazione alla protezione dei monumenti 1'683'000 1'683'006 1'667'001 1'650'000 1'508'530 1'650'000 Assegnazione alla protezione della natura e del paesaggio 75'511 58'428 247'586 186'822 123'062 250'000

Sussidi da mezzi statali generali 1'489'783 1'218'452 1'709'149 1'249'079

2'601'2991) 3'000'0001) Sussidi nel settore della protezione dei monumenti 1'122'947 892'131 1'366'258 692'710 1'647'858 1'650'000 Sussidi per la protezione del paesaggio e della natura 366'836 326'321 342'891 556'369 953'441 1'350'000 Totale sussidi 3'248'294 2'959'886 3'623'736 3'085'901 4'232'891 4'900'000

1) L'aumento dei sussidi da mezzi statali generali a partire dal 2008 è una conseguenza diretta della soppressione dei

supplementi di capacità finanziaria della Confederazione (attuazione della nuova impostazione della perequazione finan-ziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni NPC)

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V. Protezione giuridica

Art. 38 Procedura di impugnazione

Il cpv. 1 tiene conto del principio del coordinamento materiale e formale della pro-cedura. Nel caso di decisioni dei servizi specializzati relativi a una licenza edilizia si rinuncia a rimedi giuridici interni all'Amministrazione previsti di norma all'art. 28 cpv. 1 LGA. In questo modo è possibile evitare che disposizioni dei servizi specia-lizzati in stretta relazione con una licenza edilizia comunale debbano dapprima venire esaminate all'interno dell'Amministrazione, mentre contro la licenza edilizia del comune è possibile un ricorso diretto al Tribunale amministrativo (art. 49 cpv. 1 lett. a LGA). In questo modo si tiene conto in particolare anche della regolamenta-zione fissata nell'art. 100 cpv. 2 LPTC.

Il cpv. 2 prevede che le altre decisioni dei servizi specializzati, segnatamente quelle non in relazione con il rilascio di una licenza edilizia devono venire impu-gnate dapprima dinanzi al Dipartimento competente, ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LGA. La relativa decisione su ricorso del Dipartimento sottostà al ricorso ammini-strativo al Governo (art. 28 cpv. 3 LGA).

VI. Disposizioni penali e ripristino dello stato legale

Art. 39 Violazione del diritto cantonale 1. Contravvenzioni

Il cpv. 1 crea la base giuridica per sanzionare penalmente le contravvenzioni a principi e divieti direttamente applicabili della presente legge (art. 7, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 30). L'ammissibilità di simili fattispecie di contravvenzione cantonali risulta dall'art. 335 n. 1 del Codice penale svizzero (CP) del 21 dicembre 1937, secondo cui ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia che non sono regolate dalla legislazione federale. Il Cantone può quindi comminare pene per contravvenzioni a prescrizioni amministrative cantonali.

La pena (il limite massimo è una multa di fr. 100'000.–) per infrazioni intenzionali o per negligenza ai principi e divieti contenuti nella presente legge o ad atti legislativi o decisioni che si basano su di essi, è commisurata alla gravità delle fattispecie di contravvenzione possibili. Entro questo limite, l'autorità penale competente deter-mina la pena, in primo luogo secondo la colpa dell'autore. Va inoltre considerata anche le situazione di reddito e patrimoniale della persona da multare. Se l'autore agisce a fini di lucro, l'autorità penale non è vincolata all'importo massimo di fr. 100'000.–. Allo stesso modo sono punibili il tentativo e la complicità.

Al momento si rinuncia all'introduzione di una procedura di multa disciplinare (p.es. per sanzionare infrazioni contro le disposizioni nel settore della protezione dei funghi e delle piante), poiché nel quadro dell'emanazione di una legge canto-

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nale penale amministrativa, per la procedura penale amministrativa deve essere esaminata una regolamentazione unitaria per tutte le fattispecie di infrazione pos-sibili.

Art. 40 2. Applicazione a persone giuridiche e società commerciali

Questa regolamentazione considera il fatto che infrazioni contro i principi e i divieti della presente legge possono essere commesse anche nell'esercizio di funzioni d'affari o di servizio da parte di incaricati o simili. Per invitare il padrone dell'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata a sorve-gliare attentamente i loro rappresentanti legali o contrattuali, essi vengono assog-gettati alle stesse disposizioni penali a cui sottostanno anche i rappresentanti o gli incaricati. Poiché la legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale ammini-strativo (DPA) presenta una regolamentazione approfondita relativa alle sanzioni penali per tali infrazioni nell'attività commerciale di persone giuridiche o comunità di persone senza personalità giuridica, con il rimando agli art. 6 e 7 della legge menzionata è possibile evitare l'inutile enumerazione di infrazioni. Per il resto que-sta regolamentazione coincide anche con la soluzione adottata dalla legge fede-rale sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 24b LPN).

Art. 41 Autorità competente / procedura

Gli art. 24 e 24a LPN contemplano un elenco esaustivo di fattispecie penali nel campo della protezione della natura e del paesaggio. Conformemente all'art. 24d LPN, la conclusione dell'inchiesta penale e il giudizio di questi delitti rientrano nella competenza dei Cantoni. I delitti ai sensi dell'art. 24 LPN devono essere perseguiti e giudicati dalle autorità penali ordinarie (cpv. 1).

Nel caso delle infrazioni indicate nell'art. 24a, nonché in caso di infrazioni alla pre-sente legge, la competenza per l'azione penale e il giudizio spetta al Dipartimento (DECA). A titolo di novità, anche il giudizio di contravvenzioni alle disposizioni di protezione dei funghi e delle piante, che secondo il diritto vigente vengono punite dall'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile, spetta in prima istanza al DECA.

Art. 42 Sequestro

La presente disposizione crea la base legale per confiscare piante, funghi e ani-mali protetti secondo le disposizioni sulla protezione delle specie (art. 17 – 20), ottenuti in modo illecito. Il sequestro da parte degli organi d'esecuzione competenti di questi oggetti ottenuti in modo illecito mira all'eliminazione di un vantaggio ille-cito creato in relazione a un atto punibile. Alla sua base vi è dunque l'idea secondo cui un comportamento punibile non deve portare a un reale vantaggio. Una rego-lamentazione simile si trova anche nell'art. 24c LPN.

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Art. 43 Ripristino dello stato di legalità

Indipendentemente da una procedura penale avviata, al servizio specializzato va concesso il diritto di chiedere al responsabile del danneggiamento o della distru-zione illegale di un oggetto protetto, di revocare il provvedimento adottato o di as-sumersi le spese risultate dall'eliminazione del danno. Se il ripristino non è possi-bile va prestato un adeguato risarcimento dei danni.

Sebbene l'art. 43 sia attribuito a questa sezione della legge, non si tratta di una di-sposizione penale. Provvedimenti di ripristino possono essere disposti indipen-dentemente da un'eventuale colpa di un autore. Spesso potrebbero però essere soddisfatti anche i presupposti per pronunciare delle pene (cfr. art. 40) nei con-fronti dei responsabili.

La legge non stabilisce chi debba disporre i decreti di ripristino. Ai sensi della re-golamentazione penale delle competenze costituzionale e legislativa, per emanare tali decisioni è competente l'ufficio a cui è affidata l'esecuzione delle disposizioni di protezione pregiudicate. Nella maggior parte dei casi si tratta del servizio specia-lizzato cantonale che sarebbe competente per la decisione in merito a un'autoriz-zazione di un eventuale danno a un oggetto protetto. Il destinatario del decreto di ripristino è il responsabile dell'intervento illegale e dunque di regola il proprietario dell'oggetto protetto compromesso.

VII. Disposizioni finali

Art. 44 Abrogazione del diritto previgente

La legge per l'incremento della protezione della natura e del patrimonio culturale del 24 ottobre 1965 e la legge per la protezione delle piante e dei funghi dell'8 giu-gno 1975 possono essere abrogate integralmente. Tutte le disposizioni importanti di questi atti normativi vengono trasferite, e dove necessario completate e concre-tizzate, nel presente progetto. Anche l'ordinanza del Gran Consiglio sulla prote-zione della natura e del patrimonio culturale del 27 novembre 1946 viene abrogata integralmente.

Art. 45 Modifica del diritto previgente

L'art. 111 cpv. 1, 2 e 4 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC) del 12 giugno 1994 costituisce la base giuridica necessaria per l'ordinanza sulla protezione della natura e del patrimonio culturale del 27 novembre 1946. Con il trasferimento di tutte le disposizioni importanti di questa ordinanza nella presente legge e con la sua abrogazione integrale a ciò associata possono essere cancel-late senza sostituzione anche le relative disposizioni nella LICC. Non è interessato

Page 35: Legge cantonale sulla protezione della natura e del …...sto impoverimento soffre anche la molteplicità della fauna e della flora. Decine di specie di uccelli che nidificano si sono

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da questa abrogazione il cpv. 3 dell'art. 111, che fungerà anche in futuro da base giuridica formale per gli archivi pubblici.

L'art. 117 LICC subisce un adeguamento formale in quanto la competenza per l'attribuzione di rarità naturali o antichità senza padrone di rilevante pregio scienti-fico si conforma ora alle disposizioni della presente legge cantonale sulla prote-zione della natura e del paesaggio (art. 26 segg.).

Art. 46 Soppressione del Fondo per la protezione della natura e del patrimonio culturale

Le regolamentazioni adottate negli art. 8 e 9 della legge per l'incremento della protezione della natura e del patrimonio culturale nel Cantone dei Grigioni in vi-gore, relative al finanziamento dei provvedimenti di promozione nel settore della protezione della natura e del paesaggio sono poco trasparenti e non si sono dimo-strate valide nella prassi (vedi le spiegazioni relative all'art. 37). Il Fondo per la protezione della natura e del patrimonio culturale, tenuto nel bilancio del consun-tivo (conto 2800.4161), nonché il finanziamento speciale del conto di gestione cor-rente (articolazione 4772) vengono perciò soppressi. I mezzi pari a 400'000 fran-chi, contenuti nel Fondo, vengono trasferiti al Fondo della Lotteria intercantonale e possono venire impiegati a destinazione vincolata solo per i compiti di protezione della natura e del paesaggio.

Art. 47 Referendum ed entrata in vigore

Nessuna osservazione.