legge 170 2010,emilia romagna , ventriglia
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Legge 170/2010
Nuove norme in materia di DSA
&
Piano Didattico Personalizzato
Luciana Ventriglia
Presidente Comitato Scuola A.I.D.
www.aiditalia.org
PROGETTO
“A scuola di dislessia”
PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca
Associazione Italiana Dislessia
Fondazione Telecom Italia
A scuola di dislessia
• Formazione on-line tutte le regioni(docenti referenti di ogni ordine e grado di scuola)
• Formazione di base 30 province italiane(docenti referenti di ogni ordine e grado di scuola)
• Alta formazione 25 province italiane(docenti referenti e non di scuola secondaria di 1° e 2° grado)
• Ricerca-azione (bando) 20 progetti (docenti
di scuola secondaria di 1° grado e del biennio superiore)
Formazione on-linescreening e dislessia
• Le attività previste dall‟ambiente saranno
caratterizzate dall‟operatività e dal
coinvolgimento attivo dei docenti,
attraverso una pluralità di momenti
formativi (materiali di studio, forum,
laboratori sincroni), che consentano di
correlare gli aspetti teorici con la
riflessione sull‟esperienze fatte e la loro
sistematizzazione.
Formazione on-linescreening e dislessia
• Per fornire uno strumento che
permetta di individuare precocemente
gli alunni in difficoltà e di dotare i
docenti di un assessment valutativo
per i casi con difficoltà persistenti.
Nuove norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento in ambito scolasticoLegge170 /2010 art.2 (Finalità)
La presente legge persegue, per la persona con DSA, le seguenti finalità:
a. Garantire il diritto all‟istruzione
b. Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di
supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo
delle potenzialità.
c. Ridurre i disagi relazionali ed emozionali
d. Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità
formative degli studenti
e. Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle
problematiche legate ai DSA
f. Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi
g. Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola
e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione
h. Assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito
sociale e professionale
Legge 170\2010:
ruolo della scuola
• formazione sulle problematiche relative ai DSA
• organizzazione scolastica
• formazione dirigenti scolastici
• conoscenza dei provvedimenti dispensativi e
compensativi
• applicazione di strategie didattiche,
metodologiche e valutative
Legge 170\2010:
ruolo della scuola
• “promuove adeguate attività di recupero didattico mirato”
• “trasmette apposita comunicazione alla famiglia degli studenti che presentano persistenti difficoltà”
Legge 170\2010:
ruolo della scuola
• “attiva interventi tempestivi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA”
• esplicita che “l‟esito di tali attività noncostituisce, comunque una diagnosi di DSA”.
Legge 170\2010:
ruolo della scuola
• garantisce una didattica individualizzata e personalizzata
• garantisce forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico in relazioni alle caratteristiche peculiari dei soggetti
• applica strategie didattiche , metodologiche e valutative adeguate (ruolo del PDP come documento dell’avvenuta applicazione delle strategie)
Legge 170\2010:
ruolo della scuola
• introduce gli strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere
• monitorizza periodicamente l’efficacia delle misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi
Legge 170\2010:
ruolo della scuola
• garantisce adeguate forme di verifica e
valutazione, anche per quanto concerne gli esami
di stato e di ammissione all‟università nonché gli
esami universitari
• chiarisce che la comunicazione della diagnosi
alla scuola è data solo dalla famiglia
• promuove la collaborazione e la comunicazione
scuola-famiglia servizi sanitari
Profilo dell’insegnante
Referente DSA
• Insegnante curricolare a Tempo Indeterminato
• Essere motivato e interessato ad accrescere la sua formazione
• Avere capacità relazionali e competenze nell‟ambito della gestione delle dinamiche di gruppo
• Conoscere le potenzialità didattico–organizzative offerte dal Regolamento dell‟autonomia
• Essere disponibile a lavorare in rete all‟interno e all‟esterno dell‟Istituzione Scolastico.
Azioni del
Referente DSA
• Favorire attività di sensibilizzazione, informazione e formazione
• Mantenere i contatti con famiglie e enti esterni
• Promuovere ricerche e azioni
• Fornire informazioni, materiali didattici e di valutazione specifici
• Collaborare con AID e con gli enti di formazione, USP - USR - MIUR
Azioni dei
Referente DSA
• Fornire informazioni bibliografiche e sitogragrafiche
• Fornire indicazioni sui libri digitali PDF
• Aggiornare le conoscenze legislative
Azioni del
Referente DSA
- Organizzare una mappatura degli allievi con
Disturbo Specifico d‟Apprendimento.
- essere a disposizione dei Consigli di Classe/
Team per impostare il Piano Didattico
Personalizzato, individuare gli strumenti
compensativi e le misure dispensative e le
strategie metodologico didattiche più idonee.
“Con la personalizzazione si persegue
l’obiettivo di raggiungere i medesimi obiettivi
attraverso itinerari diversi.
Questa strategia implica la messa a punto di
nuove forme di organizzazione didattica e di
trasmissione dei processi del “sapere” e del
“saper fare” in modo da predisporre piani di
apprendimento coerenti con le capacità, i
ritmi e i tempi di sviluppo degli alunni”.
(G. Chiosso, La personalizzazione dell’apprendimento)
Personalizzare
l’insegnamento
• Conoscere i processi dell’apprendimento
• Individuare punti di forza e debolezza di ogni studente
• Prendersi cura degli aspetti emotivo-motivazionali e relazionali dell‟apprendimento
• Promuovere modalità di insegnamento flessibili (apprendimento cooperativo, tecniche metacognitive, educazione tra pari)
• Promuovere una valutazione “per” l‟apprendimento
• Utilizzare mediatori didattici diversificati (software, ausili informatici…)
• Favorire una didattica per competenze e non per contenuti
Obiettivi Lisbona
entro il 2010• diminuzione della percentuale dei quindicenni con scarsa
capacità di lettura (almeno del 20% rispetto al 2000);
• diminuzione degli abbandoni precoci (percentuale non superioreal 10%);
• aumento della media europea di partecipazione ad iniziative di lifelong learning (almeno fino al 12% della popolazione adulta in età lavorativa 25/64 anni)
• Istruzione prescolare almeno 90%
• aumento dei giovani che completano gli studi secondari superiori (almeno l'85% della popolazione ventiduenne)
• aumento dei laureati in matematica, scienze e tecnologia (aumento almeno del 15% e al contempo diminuzione dello squilibrio fra sessi)
Raccomandazioni del Parlamento
e del Consiglio Europeo, 2006
“Le competenze-chiave per
l’apprendimento permanente:
Un quadro di riferimento Europeo”
“ Imparare ad imparare”
• la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni.
• l’identificazione delle opportunità disponibili.
• la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace.
• la consapevolezza delle proprie strategie di apprendimento, dei punti di forza e dei punti di debolezza delle proprie abilità
• la capacità di perseverare nell’apprendimento
• la capacità di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo.
Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilita‟
• Per realizzare il diritto all‟istruzione (.) gli Stati
Parti garantiscono un sistema di istruzione
inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento
continuo lungo tutto l‟arco della vita, finalizzati
al pieno sviluppo del capitale umano, del senso
di dignità e dell‟autostima ed al rafforzamento
del rispetto dei diritti umani, delle libertà
fondamentali e della diversità umana.
Ratifica del parlamento Italiano Legge 18 , 3 marzo 2009
Flessibilità didattica
DPR 275/1999 art. 4.2:
il Regolamento dell‟autonomia scolastica offre lo strumento
della flessibilità, (“le istituzioni scolastiche possono adottare
tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune”).
Tale flessibilità non è solo nei calendari, negli orari, nei
raggruppamenti degli alunni, nell‟adeguamento alle
esigenze delle realtà locali, ecc, ma è prevista anche in tutti
gli aspetti dell‟organizzazione educativa e didattica della
Scuola e quindi va intesa come:
- personalizzazione educativa e didattica,
- personalizzazione degli obiettivi formativi
- personalizzazione dei percorsi formativi.
DPR 275/99
Art.4 – Autonomia didattica.
comma 4
Le Istituzioni scolastiche:
- assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento
- individuano le modalità e i criteri di
valutazione degli alunni nel rispetto della
normativa nazionale.
Indicazioni
per il Curriculo, 2007
“La scuola è chiamata a realizzare percorsi
formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni
personali degli studenti nella prospettiva di
valorizzare gli aspetti peculiari della personalità
di ognuno”
Esame di stato –Secondo ciclo OM n° 40/2009
Art. 12 c. 7
La commissione terrà in considerazione gli allievi
con dislessia:
- per la predisposizione della terza prova scritta
- per la valutazione delle altre due prove
- prevedendo tempi più lunghi e l’utilizzo di
strumenti informatici se utilizzati in corso d’anno
ESAMI
SECONDARIA DI 2° GRADOO. M. n. 44 /2010 Prot. n. 3446
Anche quest’anno le nuove norme per l'esame di Stato prestano particolare attenzione agli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).
L'articolo 12 (DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE ) specifica, infatti, la necessità di tener conto, da parte della Commissione d'esame, delle situazioni soggettive dei candidati con DSA.
Questo implica che anche per la terza prova scritta siano permessi:
- allungamento dei tempi
- utilizzo di strumenti informatici.
Documento del 15 maggio O.M. 44/2010
“Grande importanza riveste, quindi, il Documento del 15 maggio, che ogni Consiglio di classe deve elaborare indicando
“….i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami”
(Art.6 c.2 )
“Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori”. (Art.6 c.6 )
“Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.” (Art.6 c.7 )
Documento del 15 maggio O.M. 44/2010
INVALSI
“Per la rilevazione degli apprendimenti ( 1\5
primaria; 1 sec.1°) per l‟anno scolastico 2009/10
l‟INVALSI ha adottato un protocollo di
somministrazione ispirato alle pratiche seguite in
altri paesi europei. Per quanto riguarda le
modalità di partecipazione degli alunni con
bisogni educativi speciali, l‟INVALSI ha
pubblicato una apposita nota nella quale viene
esplicitato in modo chiaro che lo scopo delle
rilevazioni non è la valutazione del singolo
studente”.
PROVA NAZIONALE:
Concorre alla valutazione finale
degli alunni
“ Si ricorda che gli alunni con certificazione di diagnosi di
dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento di
apprendimento, possono sostenere la prova con l’ausilio
degli strumenti compensativi utilizzati in corso d’anno e
con tempo aggiuntivo stabilito dalla singola sotto
commissione (per la Prova Nazionale, massimo 30 minuti).
Ove ai candidati che ne hanno titolo e necessità siano
assegnati tempi più ampi per rispondere ai quesiti (prova
nazionale) del primo fascicolo (italiano), agli altri candidati
potrà essere, comunque, somministrato il secondo fascicolo
(matematica) dopo i primi 60 minuti ed il previsto intervallo
MIUR- C.M.n.50 7 giugno 2010
Strategie organizzative da inserire nel POF
• Inserimento nel POF normativa dislessia: adeguamento
della didattica alle circolari ministeriali
• Presentazione al Consiglio di classe dell‟ allievo
dislessico da parte del DS o Referente Dislessia d‟Istituto
• Programmazione incontri con operatori Sanitari, famiglia
per conoscenza
• Predisposizione Percorso Personalizzato: livello
del disturbo, obiettivi personalizzati, interventi compensativi
e dispensativi, criteri di valutazione
• Condivisione del Percorso Personalizzato con
la famiglia
PDP
PIANO: studio mirante a predisporre un'azione in tutti i suoi
sviluppi”; programma, progetto, strategia
DIDATTICO: scopo della didattica è:
- il miglioramento dell‟ efficacia e efficienza insegnamento
del docente
- il miglioramento dell'efficacia e soprattutto dell'efficienza
(diminuzione dei tempi e delle energie) dell'apprendimento
dell„allievo.
PERSONALIZZATO: indica la diversificazione delle
metodologie, dei tempi, degli strumenti nella progettazione
del lavoro della classe (C.M. n 4099 del 05/10/2004 e n. 4674 del 10/05/2007 per studenti dislessici - DPR
122 giugno 2009 art.10 – Circ. MIUR 28.5.2009)
PDP
La programmazione per l‟alunno con dislessia deve essere flessibile, condivisa dall’intero Consiglio di Classe e riferita agli stessi obiettivi della classe.
Si tratta quindi di una progetto educativo e didattico personalizzato, cioè di un intervento commisurato alle potenzialità dell‟alunno, che rispetti i suoi tempi di apprendimento e che ne valuti i progressi rispetto alle abilità di partenza.
Chi?
Il team dei docenti o il Consiglio di Classe,
acquisita la diagnosi specialistica di DSA,
procede alla compilazione del Piano Didattico
Personalizzato.
E‟ prevista una fase preparatoria d’incontro e
di dialogo tra docenti, famiglia e specialisti
nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze.
Legge 8 ottobre 2010 n.170
“Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” -
Art. 3 comma 1 (Diagnosi)
La diagnosi dei DSA è effettuata nell‟ambito dei trattamenti
specialistici già assicurati dal Servizio sanitario
nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla
famiglia alla scuola di appartenenza dello studente.
Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la
diagnosi nell‟ambito dei trattamenti specialistici erogati
dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, che la medesima
diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture
accreditate.
Quando?
Su richiesta, per scritto, da parte della famiglia alla scuola di definire un percorso personalizzato che preveda l‟applicazione delle disposizioni previste dalla legge e da altra normativa ministeriale al riguardo.
In presenza di una diagnosi di servizi specialistici del SSN (o accreditati)
Informazione alla famiglia sull’iter procedurale conseguentealla segnalazione
La richiesta deve essere protocollata.
Applicazione delle norme sulla privacy sui dati sensibili.
Il PDP compilato va dato in copia alla famiglia
Come ?
• acquisizione della diagnosi specialistica;
• incontro di presentazione tra: il coordinatore della
classe, la famiglia dello studente, il Dirigente Scolastico
e/o il referente DSA per la raccolta delle informazioni.
(verbalizzazione da parte del coordinatore);
• accordo tra i docenti per la sua predisposizione e per la
distribuzione della modulistica da compilare (ad es.
nel C.d.C. di Ottobre)
• stesura finale e sottoscrizione del documento
(docenti e genitori dello studente). (nel successivo
C.d.C. di Novembre).
Struttura del Piano
Didattico Personalizzato 1. Dati relativi all‟alunno
2. Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali
3. Caratteristiche comportamentali
4. Caratteristiche del processo di apprendimento
5. Strategie utilizzate dall‟alunno per lo studio
6. Strumenti utilizzati dall‟alunno nello studio
7. Individuazione di eventuali modifiche all‟interno degli obiettivi specifici di
apprendimento previsti dai piani di studio
8. Strategie metodologiche e didattiche adottate
9. Attività programmate
10. Strumenti compensativi e misure dispensative
11. Criteri e modalità di verifica e valutazione
12. Patto con la famiglia
Legge 8 ottobre 2010 n.170
“Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”
art 5 (Misure educative e didattiche e di supporto)
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di
appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di
flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e
formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle
risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte
nello stato di previsione del Miur, garantiscono:
(continua)
Legge 8 ottobre 2010 n.170
art 5 (Misure educative e didattiche e di supporto)
a) L‟uso della didattica individualizzata e personalizzata
con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che
tengano conto anche delle caratteristiche peculiari dei
soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e
una strategia educativa adeguate.
b) L‟introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi
di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche,
nonché misure dispensative da alcune prestazioni non
essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere.
c) Per l‟insegnamento delle lingue straniere, l‟uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e
che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo
anche, ove risulti utile, la possibilità dell‟esonero.
Struttura del PDP
10. Strumenti compensativi 11. Misure dispensative
Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuati gli strumenti compensativi e le misure dispensative necessari a sostenere l’allievo nell’apprendimento.
Tra questi, nella scuola secondaria, vanno individuati con particolare cura gli strumenti compensativi e dispensativi chesarà possibile assicurare anche in sede di Esame di Stato.
Preliminarmente all’Esame di Stato, della scuola secondaria di II grado, tali strumenti vanno indicati nel Documento del 15 maggio (Nota MPI n.1787/05 - MPI maggio 2007) in cui il Consiglio di Classe dovrà esattamente indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti per le prove d’esame.
Strumenti
compensativi
• Il primo strumento compensativo per un alunno con dislessia:
un efficiente metodo di studio. (“Dislessia”,gennaio 2010)
• In classe durante la spiegazione (selezionare i contenuti
fondamentali sul libro di testo; utilizzare simboli visivi, parole
chiave, brevi frasi, evidenziare)
• A casa (capire e ricordare) lettura per studiare
• Strategie metacognitive da esplicitare per tutti gli studenti
• Esplorazione metacognitiva delle modalità di studio adottate
dallo studente.
• Colloquio con i genitori e con lo studente da parte dei docenti
Struttura del PDP
12. Criteri e modalità di verifica
e valutazioneLa valutazione per l’apprendimento presuppone “tutte quelle
attività intraprese dagli insegnanti e/o dagli alunni, che
forniscono informazioni da utilizzare come feedback per
modificare le attività di insegnamento/apprendimento in cui
sono impegnati (Black and Wiliam, 1998).
Pertanto la valutazione per l’apprendimento, pur non essendo
esente da un suo valore certificativo, ha soprattutto un valore
formativo.
Infatti è dimostrato che la valutazione per l’apprendimento è
uno degli strumenti più efficaci per migliorare i risultati degli
studenti, riuscendo anche ad innalzarne i livelli di competenza.
12. Criteri e modalità
di verifica e valutazione
Si concordano:
• verifiche orali programmate
• compensazione con prove orali di compiti scritti
• uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali
(mappe mentali, mappe cognitive..)
• valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze
di analisi, sintesi e collegamento con eventuali
elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza
formale
• prove informatizzate
• valutazione dei progressi in itinere
Legge 8 ottobre 2010 n.170
“Nuove norme in materia di DSA
in ambito scolastico”
art 5 (Misure educative e didattiche e di supporto) comma 4
Agli studenti con DSA sono garantite, durante il
percorso di istruzione e di formazione scolastica e
universitaria, adeguate forme di verifica e di
valutazione, anche per quanto concerne gli esami
di Stati e di ammissione all‟università nonché gli
esami universitari
Legge 8 ottobre 2010 n.170
“Nuove norme in materia di DSA
in ambito scolastico” art.7 comma 2 e 3
il MIUR, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all‟art.4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all‟art.5 com.2, nonché di le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto all‟art 5 com.4 .
Con decreto MIUR, da adottare entro due mesi (.) è istituito presso il Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca un Comitato Scientifico composto da esperti di comprovata competenza sui DSA (,).
Valutazione Personalizzata
Nella C.M. 4674 del 10 maggio 2007 si parla della
valutazione per gli studenti con DSA “(.)In tutti i casi in cui
le prove scritte interessino lingue diverse da quella
materna e non si possono dispensare gli studenti dalla
loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare
maggiore considerazione per le corrispondenti prove
orali come misura compensativa dovuta”
Nel DPR N. 122 “La valutazione concorre, con la sua finalità
anche formativa e attraverso l’individuazione delle
potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai
processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo
formativo”.
Struttura del PDP
13. Patto con la famiglia. Nella progettazione del PDP dovranno essere
indicate le modalità di accordo tra i docenti e la
famiglia:
- assegnazione dei compiti a casa e modalità su come
vengono assegnati (con fotocopie, con nastri registrati, ...)
- quantità di compiti assegnati (tenendo conto che i ragazzi
con DSA sono lenti e fanno molta più fatica degli altri,
occorre selezionare gli aspetti fondamentali di ogni
apprendimento)
- scadenze con cui i compiti vengono assegnati, evitando
sovrapposizioni e sovraccarichi.
- modalità di esecuzione e presentazione con cui il lavoro
scolastico a casa può essere realizzato (uso di strumenti
informatici, presentazioni con mappe, powerpoint …)
Atto dovuto
Decreto del Presidente della Repubblica n° 122 del 22 giugno 2009 Art.
10 – Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di
apprendimento (DSA):
“Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)
adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame
conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche
situazioni soggettive di tali alunni.
A tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove
d’esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-
didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta
menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione
delle prove”.
Perché?Permette di:
• ripensare le pratiche didattiche per migliorarle,
• Riflettere sull‟importanza dell’osservazionesistematica dei processi di apprendimentodell‟alunno
• condividere la responsabilità educativa con la famiglia
• favorire la comunicazione efficace tra diversi ordini di scuola
• documentare per decidere e/o modificare strategie didattiche
• creare ambienti costruttivi, collaborativi, attivi, cioè ambienti per l‟apprendimento che favoriscano la curiosità intellettiva e dove sia presente un clima emozionale positivo.
“ Raramente il destino degli individui è determinato da ciò che essi NON sono in grado di fare.È molto più probabile che la loro vita sia forgiata dalle capacità che essi hanno sviluppato (…).
Coloro ai quali è affidato il compito dell’educazione, dovrebbero prestare una particolare attenzione alle doti e alle inclinazioni dei giovani dei quali sono chiamati a occuparsi.”
Howard Gardner “L’educazione delle intelligenze multiple”, ANABASI,Milano