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RELAZIONE GIURIDICA A SUPPORTO DELLA ISTANZA AL SINDACOdi Simona Giacchi giurista
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LE VACCINAZIONI E LA LEGGE 119/2017: INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI E DELLE
DISCRIMINAZIONI SULL’ACCESSO SCOLASTICO
di Simona GIACCHI giurista
Con la presente relazione chi scrive – già avvocato esercitante in passato la liberaprofessione nell’esclusivo interesse di tutti i minori compresi i bambini e gli adolescentifrequentanti gli istituti scolastici nel territorio italiano, rileva che la L. n.119 del 2017 diconversione del DL n.73 del 2017 (da ora L. n.119/2017) ha introdotto nell'ordinamentogiuridico italiano un obbligo vaccinale particolarmente oneroso in violazione del rispettodei diritti fondamentali umani garantiti a livello internazionale e costituzionale . Inmerito si sottolinea per ora quanto segue:
1) mancata attuazione dei principi di buon andamento dell’attivitàamministrativa, mancato rispetto dei diritti del singolo
L’ordinamento amministrativo e giuridico italiano impone al dipendente pubblico l’obbligodi agire in osservanza della Costituzione della Repubblica Italiana, e dei principisupremi sanciti dalla stessa, a nulla valendo le norme di secondo livello, quale la L.n.119/2017, ove dovessero fornire indicazioni discordanti alle norme sovraordinate; lostesso dicasi delle circolari che per definizione sono meri atti interni e dunque nonrappresentano fonti vere e proprie di diritto per il cittadino, e, se sono palesemente contralegem, non possono essere applicate neanche dai funzionari pubblici.In questi casi, senza l’onere di attendere l’intervento della magistratura, ciascundipendente pubblico può fare rimostranza ai propri superiori ex art.17 del DPR. n.3 del1957, disapplicare di fatto la norma, e/o annullare ovvero revocare gli atti giàemanati. L’applicazione della L. n.119/2017comporta una violazione inaccettabile deidiritti inviolabili e soggettivi, ed interessi legittimi dei cittadini in quanto una serie dicomportamenti ed atti emanati dagli enti preposti non soddisfano le condizioni legalitariebasilari del sistema giuridico, come in parte qui elencate:
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a) sull’accertamento dei principi di inadempimento:1) assenza dei presupposti di dichiarazione dissenso informato rispetto adun atto terapeutico/farmacologico, violazione del principio di riserva di legge(cfr. Art. 25 Costituzione della Repubblica italiana)1;2) assenza del presupposto di mancata immunizzazione, violazione dellafinalità della L. n.119/2017;3) assenza del presupposto del silenzio inadempimento, illegittima valutazionedello status del minore quale “inadempiente”;
b) sull’atto della contestazione (richiesta documenti a scuola):1) mancata accettazione della prova di inizio iter vaccinale (richiesta screeningal pediatra, richiesta ulteriori incontri informativi con l'ASL), illegittimità artt. 3 e 5per contrarietà a norme di pari rango;2) contestazione della richiesta del dirigente scolastico di acquisire documentiappartenenti o provenienti da altre amministrazioni pubbliche, illegittimità artt. 3e 5 per contrarietà a norme di pari rango;3) mancata contestazione di consegna dei dati vaccinali entro termine congruodall’accertamento del primo inadempimento, modalità illegittime dicontestazione;4) illegittimità contestazione di consegna documenti ad un solo genitore;
c) sull'eventuale provvedimento di espulsione scolastica:1) tassatività dei presupposti di cui art.3 comma 2, art. 3bis comma 4, art. 5,discriminazione in capo a situazioni difformi tra n.7 (sette) tipologie diverse difamiglie, le quali possono essere classificate come segue: coloro che hannoespresso manifestamente dissenso alla vaccinazione (verbale o scritto); coloroche non hanno mai consegnato nulla né risposto agli inviti della ASL; coloro chehanno iniziato l'iter vaccinale; coloro che hanno autocertificato (per il passato);le famiglie che hanno autocertificato impegni futuri (un non senso giuridico); lefamiglie che hanno richiesto in carta libera appuntamento per vaccinare; edinfine coloro che hanno richiesto un colloquio per mere informazioni;2) mancanza del fatto illecito, dell’elemento soggettivo di personalità ecolpevolezza, assenza di notifica ad entrambi i trasgressori con atti separati;3) violazione dei termini di notifica del provvedimento, principio di legalità ecorollario di irretroattività;
1 Art. 25, Costituzione della Repubblica italiana, II comma: “[…] Nessuno può essere punito se non forzadi una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.” Si tratta di un principio di legalitàpenale recepito dalla nostra Costituzione, e che garantisce la non retroattività della norma rispetto alfatto commesso, prima della entrata in vigore della legge che lo punisce. Anche il Codice Penale (artt. 1e 199) riconoscono questo principio di riserva di legge. La Costituzione non parla precisamente di“pene”, ma resta nel concetto più ampio di sanzioni.
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4) violazione del patto educativo, assenza ingiustificata con perdita del dirittoall’iscrizione;5) mancata competenza del personale scolastico all’attuazione concreta delprovvedimento di espulsione con allontanamento coatto del minore dall’istituto,qualora si renda necessario;6) bilanciamento diritti del singolo (i, iocties) versus presunti interessi pubblici(u, uquater), carenza di motivazione dell’atto sanzionatorio;7) violazione dei principi di proporzionalità e gradualità, natura transitoria ecarattere non definitivo della sanzione;8) mancanza di attuazione dei principi di buon andamento, imparzialità,correttezza, buona fede della PA, neminem laedere, onere di annullamento inautotutela del provvedimenti carenti di legittimità;
d) sulle possibili violazioni di altri adempimenti connessi all’attuazione della L. 119/2017:
1) illegittima trasmissione dai dati scuolaAsl e Aslscuola per il 2018/19;2) mancati adempimenti sulla sicurezza sul lavoro;3) mancato adempimento consegna informativa ex art.13 D.Lgs.n.196 del 2003;4) violazione della privacy a scuola nell’atto di raccolta e/o diffusione dei datisensibili dei frequentanti, conseguenze di bullismo, emarginazione ediscriminazione sociale;
In particolare, con la presente relazione giuridica si sostiene fermamente la libera sceltaterapeutica, l’autodeterminazione della cura e l’alleanza terapeutica medicopaziente, che rappresentano principi valevoli anche nel caso in cui che i pazienti siano deiminori. Sul punto si ricorda che storicamente la figura del medico ha rappresentato assieme a quella di regnanti e religiosi un potere autoritario indiscusso, ma durante laSeconda guerra mondiale alcuni medici (nazisti e nipponici imperiali) hanno abusato delloro potere torturando i prigionieri, nel nome dell’autorità politica allora al comando e dellacosiddetta “scienza”. All’indomani della fine del conflitto mondiale, la maggior parte degliStati del mondo siglarono una serie di convenzioni in particolare si ricorda il Codice diNorimberga (1948) e le successive norme sul tema (Convenzione delle Nazioni Unitesui diritti del fanciullo, 1989, New York, ratificata con L. n.176 del 1991 (cosiddettaConvenzione ONU), art.12 comma 2 e 18; Art.316 cc; Linee guida CPMP del 1990,Comitato proprietà prodotti medicinali, recepito con DM n.178 del 1992, punti 1.12 e 1.13;Regolamento UE n.536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano,pubblicato in Gazzetta Europea con L. n.158, del 27 maggio 2014, attuazione con L. n.3del 2018, art.2 n.21; Dichiarazione di Helsinki, 1964, testo rivisto nel 2013, definitostandard internazionale dalla L. n. 3 del 2018, artt. 28 e 30; Convenzione per laprotezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo leapplicazioni di biologia e medicina, 1997, ratificata con L. n.145 del 2001 (cosiddettaConvenzione di Oviedo), artt. 56; Codice deontologico dei medici, versione del 2016,
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art. 37; Codice del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari del 2013, art.14; ASL diLucca informativa, punto 1.2; magistrato Tognoni, articolo pubblicato in quaderni acp2013; 20(2) il bambino e la legge) sancendo la nascita del principio dell’alleanzaterapeutica tra medico e paziente, pertanto dagli anni ‘60 in poi, l’ordinamento imponetra il paziente e il medico di porre in essere un patto per la scelta della terapia, sia essagià testata o sperimentale, anche in casi di urgenza o emergenza dove addirittura sirischia il decesso, quindi a maggior ragione per le vaccinazioni che sono una terapianon urgente e differibile in quanto indirizzate a persone sane che non rientrano nellostato di necessità ed urgenza; in sostanza le norme dell’ordinamento sovranazionale e diprimo livello del nostro ordinamento da decenni vietano qualunque imposizione dellaterapia, anche in punto di morte, in quanto i trattamenti sanitari sono sempre noncoercibili, salvo rare e motivate richieste di TSO, e sottoposti al criterio di libertà di sceltaed autodeterminazione della cura del paziente, e richiedono il rilascio del consenso liberoed informato del paziente (sempre revocabile)2 rispetto alla proposta medica (comeprevisto dalle norme sopra citate.
Pertanto visto il rango costituzionale delle norme vigenti nell’ordinamento, nessunaterapia può essere mai imposta ad un singolo con legge ordinaria quando questa viola ilrispetto della persona umana e ciò vale necessariamente anche in relazione allevaccinazioni quali trattamenti non urgenti e differibili in quanto disposti ad un soggettosano, appartenente ad una esigua minoranza di popolazione rispetto alla restantecittadinanza non vaccinata. Si ricorda per questi motivi l'ultimo comma dell'articolo 32della Costituzione della Repubblica italiana, il quale afferma che la legge “... in nessuncaso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana..”.
2) mancata prova dell’esistenza dell’interesse pubblico nellavaccinazione degli under 16 anni di età
Il “non vaccinato nella fascia di età 06 anni”, rappresenta una fetta di popolazionenumericamente corrispondente ad una minuta ed esigua minoranza rispetto allarestante cittadinanza del territorio che non ha obblighi vaccinali, come dai dati Istat notidalla letteratura; pertanto si può affermare che in generale, il riferimento al più cogenteinteresse alla vaccinazione obbligatoria può definirsi di tipo “non collettivo”, “nonattuale” e “non preminente” come qui di seguito precisato.
1)interesse pubblico “non collettivo”In merito al primo aspetto, stando alle fonti ISTAT, la coorte di soggetti su cui vige l’obbligorappresentano una mera minoranza trascurabile dei dimoranti del territorio. Si fa presenteinfatti che il territorio italiano è popolato dai seguenti gruppi di soggetti:
2 Fonti sul diritto di revoca: Linee guida CPMP del 1990, Comitato proprietà prodotti medicinali, recepito con DM n.178del 1992, punto 1.9; 1427 cc, 1337 cc; Regolamento UE n.536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali peruso umano, pubblicato in Gazzetta Europea con L. n. 158, del 27 maggio 2014, attuazione con L .n.3 del 2018,art.29; Dichiarazione di Helsinki 1964, testo rivisto nel 2013, definito standard internazionale dalla L. n.3 del 2018,art.3; Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo le applicazioni dibiologia e medicina 1997, ratificata con L. n.145 del 2001 (cosiddetta Convenzione di Oviedo), artt. 5 e 16.
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a) popolazione turistica nell’anno 2016: n.56.764.239aa) popolazione extracomunitari nell’anno 2017: n.119.369aaa) popolazione adulta stanziale al 31 dicembre 2017: n.60.494.000, di cuipopolazione under 14 al 31 dicembre 2016: n.8.182.584; tra questi la popolazionenuovi nati al 31 dicembre 2017: n.464.000.
Da questi numeri si desume che la libera circolazione delle persone all’interno dello Stato, dicittadini, migranti e soprattutto turisti di qualsiasi paese del mondo, rende assolutamenteininfluente il raggiungimento dell’obbiettivo dell’immunità di gregge della sola coorte 016anni, in quanto le prime tre categorie di soggetti citati rappresentano nell’insieme lapercentuale più rilevante di presenza di persone nel territorio, ovvero circa il 92,5% dellapopolazione del territorio; dette persone non soggiacciono ad alcun obbligo vaccinale e sonolibere di circolare nel territorio nazionale ed internazionale, provocando potenzialmentequalunque tipo di contagio, e vanificando ogni possibile obbiettivo di raggiungimento dellapresunta copertura vaccinale.I minori under 16 sono all’incirca n.10 milioni di persone e rappresentano solo il 7, 5%della popolazione che transita nel territorio, pertanto se questi venissero tutti vaccinati,ovvero si procedesse a vaccinarne solo il 95%, corrispondente al 7,13% della coorte, nullacambierebbe nella prospettiva generale della libertà di circolazione e della eventualediffusione di epidemie per contatto tra esseri umani. Stante l’irrilevanza numerica deiminori oggetto di obbligo vaccinale decade il concetto di interesse cosiddetto“collettivo” alla tutela vaccinale, in quanto essi non rappresentano oggigiorno lamaggioranza della popolazione, e, presumendo il costante trend di calo delle nascite, nonrappresenteranno neanche nel prossimo futuro una categoria di soggetti di rilievo rispettoalla popolazione adulta che predomina indiscussa. Quanto sopra detto si puòcontestualizzare anche all’interno della più ristretta compagine sociale scolastica, costituitaanch’essa da una serie di soggetti adulti non vaccinati, dipendenti dell’istituto o genitori intransito nei locali della scuola, e di minori, i quali frequentano le scuole dell’infanziaregolarmente anche in pendenza dell’iter vaccinale, e in attesa dell’effettuazione costante deirichiami previsti dal calendario vaccinale. Sembra quindi che la condizione di “non vaccinato”sia uno status diffuso, inutile e discriminatorio risulta pertanto espellere solo qualcuno diquesti elementi frequentanti le classi, perché ci sarà sempre a ruota un minore che accederein classe nelle more dell’effettuazione di un prossimo richiamo vaccinale.
2) interesse pubblico “non attuale”Inoltre, al fine di giustificare la spesa sanitaria corrente, si dovrebbe poter “attualizzare” uneventuale e presunto interesse, anche solo puramente parziale, da parte dello Stato, chenon risulta ricostruibile per ragioni demografiche, sociali e di ordinaria incertezza delfuturo.Si contesta infatti l’eventuale interesse cosiddetto “futuristico” dello Stato a vaccinare lacoorte dei minori under 16 in quanto la spesa sanitaria affrontata nell’anno in corso nongarantisce un ritorno di tutela collettiva nazionale né nell’immediato (la percentuale dei minoriè irrisoria rispetto alla collettività) né nel prossimo futuro, basti pensare a quante variabilipotrebbero causare la dispersione di questa coorte di soggetti su cui le finanze statalipuntano come investimento pro futuro, in quanto tali soggetti potrebbero spostarsi all’estero,
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decidere di non avere figli per scelta di vita, incorrere in malaugurati decessi, divenireammalati cronici invalidi e non capaci di produrre Pil per il Paese.
3)interesse pubblico “non preminente”Infine il presunto interesse “non collettivo” e “non attualizzabile” alla vaccinazioneobbligatoria dei soggetti under 16, ovvero alle misure interdittive della frequenza, risultaanche di tipo “non preminente” in quanto questo status pseudoantigiuridico vieneassociato non tanto ad una sanzione di tipo penalistico, come dovuto per i comportamentiantigiuridici di concreto rilievo per l’integrità fisica dell’essere umano, ma a mere sanzioniamministrative di tipo pecuniario e non. In particolare la misura sanzionatoria delladecadenza dalla frequenza scolastica è applicata solo agli 06 anni, e non anche agli altristudenti dei gradi superiori, mentre in merito alla sanzione pecuniaria si noti che l’importoprevisto corrisponde ad una somma irrisoria, meramente rappresentativa, corrispondentealla somma di circa 200 euro, e paragonabile ad importi di sanzioni minoritarie minori delcodice della strada come il puro divieto di sosta. Tale somma è indice di per sé stessa di unavalutazione da parte dello Stato di un pericolo tollerabile, esiguo o inesistente,trascurabile, infatti il soggetto “non vaccinato” circola liberamente sul territorio,frequenta qualsiasi ambiente sociale, sportivo e culturale, esattamente come gli adulti, salvopagare una sanzione pecuniaria una tantum.La sanzione pecuniaria, come anche l’eventuale provvedimento di espulsione che nederiverebbe, mancano dunque della dimostrazione di un concreto vantaggio trattodall’amministrazione nell’applicare detti provvedimenti, poiché la circolazione di un “nonvaccinato” non rappresenta un comportamento pericoloso o oggettivamente dannoso,in quanto la medesima condizione di assenza vaccinale riguarda tutta la gran partedella popolazione italiana, che non ha subito alcun limite di circolazione sul territorio, difrequenza di posti pubblici, di limitazioni fattuali, in particolare risulta permessa:a) la libera circolazione nel territorio degli adulti non vaccinati;b) la frequenza a scuola dei non vaccinati dai 6 anni in poi;c) la frequenza a scuola dei “non vaccinati” under 6 anni con provvedimento reintegra TAR;d) la frequenza a scuola di presunti “vaccinati” in attesa del prossimo richiamo, pertanto attualmente risultanti nello stato di “non immunizzati”;e) la frequenza a scuola di presunti “vaccinati” in assenza di screening postinoculo, in quanto possibili noresponders e quindi nello stato di “non immunizzati”;f) la possibilità di non vaccinare il 5% dei minori a fronte del raggiungimento del 95% di copertura vaccinale.L’esclusione imposta dalla L. n.119/2017 manca dunque della dimostrazione di un concretovantaggio tratto dall’amministrazione nell’applicare l’espulsione dei minori eventualmenteinteressati, poiché la partecipazione alle attività scolastiche di un “non vaccinato” nonrappresenta un comportamento pericoloso o oggettivamente dannoso tanto da potergiustificare la decadenza dalla frequenza, in quanto la medesima condizione di assenzavaccinale riguarda tutta la restante popolazione italiana, che non ha subito alcun limite dicircolazione sul territorio, di frequenza di posti pubblici, di limitazioni fattuali. Inoltre, si prendeatto del fatto che l’assidua partecipazione in classe dei minori nei precedenti anni scolasticifino all’anno in corso, assieme alla presenza di adulti di cui non si conosce il reale stato diimmunizzazione, siano essi personale dipendente, fornitori di servizi o accompagnatori avario titolo dei minori, non ha comportato alcun rischio reale di contagio per la collettivitàscolastica, pertanto non sussiste alcun requisito di pericolo concreto grave che giustifichi il
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provvedimento adottato. Manca pertanto la prova dell’effettiva offensività del fatto,desumibile dallo stesso testo della L. n.119/2017, ed invero nell’atto prodromico notificato alricorrente sono assenti i riferimenti a che l’illecito commesso sia stato effettivamente in gradodi ledere o porre in pericolo l’interesse di qualche rappresentante della collettività, si pensisolo al fatto che agli ammalati AIDS viene garantito l’accesso al mondo del lavoro, scolasticoe sociale ai sensi della L.n.135 del 1990, oppure la stessa L. n.119/2017 permette lafrequenza dei non vaccinati per n.2 componenti in ogni classe ai sensi dell’art.4bis della L.n.119/2017, e tollera la presenza dei non vaccinati in classe in attesa dell’espletamento dellevaccinazioni richieste tramite appuntamento vaccinale.
3) mancate indicazioni sull’acquisizione di dati certi di minori epersonale scolastico in merito all’effettiva immunizzazione, illegittimarichiesta della sola prova delle formali vaccinazioni eseguite
Il testo letterale degli artt.3 e 3bis della L. n.119/2017 è ambiguo nel suo significato eporta ad un errore valutativo della sicurezza per la collettività scolastica, in quanto parla diconsegna della mera prova di aver effettuato i vaccini (oppure di essere in possessodi documentazione inerente l'esonero, il differimento o la omissione), mentre il fineconcreto della L. n.119 è necessariamente quello di raggiungere una effettiva e realeimmunizzazione della popolazione, come disposto dagli art.1, 4 e 4bis della norma. Ariguardo si precisa che i soggetti formalmente “non vaccinati” non possono essereconsiderati automaticamente inadempienti, in quanto le analisi sierologiche potrebberoavere diritto a esenzione, omissione o differimento ex art.1 comma 2 e 3 della L.n.119/2017. E viceversa, i soggetti formalmente “vaccinati” non possono essereautomaticamente considerati adempienti, in quanto le analisi sierologiche potrebberoevidenziare casi di noresponders o soggetti che non permangono nello stato diimmunizzazione fino al termine dei richiami previsti dai vaccini. Anche il personalescolastico non ha chiarito il reale stato di immunizzazione, ed è stato loro permesso didichiarare di non ricordare lo stato delle formali vaccinazioni eseguite. Stante quanto soprasi contesta quanto ordinato dalla L. n.119/2017 in quanto di dispone unadempimento meramente formale privo di rilievo sia giuridico che medico.
4) mancata disposizione sull’onere di consegna della prova di inizio itervaccinale, illegittima richiesta di deposito della mera documentazionerelativa all’esecuzione formale della vaccinazione
La vaccinazione è un trattamento sanitario che prevede un iter complesso ed articolato, ilquale inizia con la valutazione degli esiti di uno screening completo3 prosegue con il diritto
3 Cfr. Convenzione Nazioni Unite sui diritti fanciullo 1989, New York, ratificata con L. n.176 del 1991 (cosiddettaConvenzione ONU), art.24; Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ratificato con L. n.130 del 2008,art.191, principio di precauzione; D. Lgs. n.152 del 2006, art.301; D.L. n.124 del 1998, art.1 comma 4 lettera b) esuo allegato codice P, sub-codice 01 e/o 03 di esenzione; Decreto Ministeriale 12 gennaio 2017 allegato 1 punto A3;L. n.119, art.1 comma 2 e 3; dell’ACN Pediatri del 2005, artt.12, 29 e 44; Corte Costituzionale sentenze n.116 del
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dell’informativa sui pro e contro della terapia da effettuarsi da parte di un operatore chedimostri professionalità medica e conoscenza giuridica delle leggi che gli competeapplicare4, segue la verifica del discernimento del paziente minore5 , e la conseguenteacquisizione del suo consenso.6 La procedura vaccinale prosegue con l’acquisizione delconsenso di entrambi i genitori7 e di uno screening postinoculo per verificare gli effettisull’immunizzazione dell’interessato; ciascun passaggio di questo iter è supportato danorme inderogabili già in vigore nell’ordinamento, come riportate nelle note. Per garantirela sicurezza all’interno dei luoghi scolastici – e questo nell'ipotesi si voglia seguire leintenzioni del Legislatore (ma in realtà si dimostra che la presenza di soggetti nonvaccinati, sani, non costituisce una minaccia alla sicurezza igienicosanitaria)
2006 e n.258 del 1994; Consulta, pronuncia n.307 del 2003; Tribunale Ordinario di Milano, sez. IX Civile, delgennaio 2018; Comuni di Roma, Quaregna, Cossato, Bioglio, Mongrando, atti e delibere; sito ufficialewww.salute.gov.it/portale/esenzioni;
4 Cfr. TU 81 del 2008, artt.36 e 37; L.3 del 2018 art.1; Linee guida CPMP del 1990, Comitato Proprietà ProdottiMedicinali, recepito con DM n.178 del 1992, punti da 2.5 a 3.21; Regolamento UE n.536/2014 sullasperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, pubblicato in Gazzetta Europea con L. n.158, del 27 maggio2014, attuazione con L. n.3 del 2018, premessa n.45; Dichiarazione di Helsinki 1964, testo rivisto nel 2013, definitostandard internazionale dalla L. n.3 del 2018, art.27; Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e delladignità dell’essere umano riguardo le applicazioni di biologia e medicina 1996, ratificata con L. n.145 del 2001 (cdOviedo), art.4);
5 “[...] Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali chelo riguardano.”, Art. 35, Consenso e dissenso informato, tratto dal Codice di deontologia medica, FederazioneNazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri. Si consultino anche le seguenti fonti: ConvenzioneNazioni Unite sui diritti fanciullo, 1989, New York, ratificata con L. n.176 del 1991 (cosiddetta ConvenzioneONU), art.12 comma 1; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 2000, ratificata con il Trattato diLisbona nel 2009 (cosiddetta Carta di Nizza), art.24; Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti minori 1996,adottata da Consiglio Europa, ratificata con L. n.77 del 2003, depositata ed entrata in vigore l’1 novembre 2003,artt. 3, 6 e 10; Art.315-bis cc; Linee guida CPMP del 1990, Comitato proprietà prodotti medicinali, recepito conDM n.178 del 1992, punto 1.8; Regolamento UE n.536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali per usoumano, pubblicato in Gazzetta Europea con L. n.158, del 27 maggio 2014, attuazione con L. n.3 del 2018,preambolo 32, art.32; Dichiarazione di Helsinki 1964, testo rivisto nel 2013, definito standard internazionale dallaL. n.3 del 2018, artt. 28, 29 e 30; Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essereumano riguardo le applicazioni di biologia e medicina 1996, ratificata con L. n.145 del 2001 (cd Oviedo), art.6 e17; Codice deontologico dei medici versione del 2016,, artt. 33 informativa adeguata; Codice del diritto del minorealla salute e ai servizi sanitari del 2013, artt.5,13 e 14; ASL di Lucca informativa, punto 1.2; Piaget, studi dipedagogia; magistrato Tognoni, articolo pubblicato in quaderni acp 2013; 20(2) il bambino e la legge; L.n.196 del1978, sull’aborto, artt.2 e 12; L.n.685 del 1975, riabilitazione da tossicodipendenza, art.95 e TU n.309 del 1990,modificato da DL n.272 del 2005, art.120)
6 Convenzione Nazioni Unite sui diritti fanciullo 1989, New York, ratificata con L. n.176 del 1991 (cosiddettaConvenzione ONU), art.12 comma 2; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 2000, ratificata con ilTrattato di Lisbona nel 2009 (cosiddetta Carta di Nizza), art.24; Convenzione Europea sull’esercizio dei dirittiminori 1996, adottata da Consiglio Europa, ratificata con L. n.77 del 2003, depositata ed entrata in vigore l’1novembre 2003, art.3;costituzione italiana, artt.2, 13 e 32; Art.315bis cc; Linee guida CPMP del 1990, Comitatoproprietà prodotti medicinali, recepito con DM n.178 del 1992, punto 1.12; Regolamento UE n.536/2014 sullasperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, pubblicato in Gazzetta Europea con L. n.158, del 27 maggio2014, attuazione con L. n.3 del 2018, preambolo 32, artt.2 n.18, 31 e 32; Dichiarazione di Helsinki 1964, testorivisto nel 2013, definito standard internazionale dalla L. n.3 del 2018, art.29 e 30; Convenzione per la protezionedei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo le applicazioni di biologia e medicina 1996,ratificata con L. n.145 del 2001 (cd Oviedo), art.6; Codice deontologico dei medici versione del 2016, art.33 e 35;Codice del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari del 2013, artt.5 e13; ASL di Lucca informativa, punto1.2; ASL Piacenza prot. n.54135 del 1 giugno 2018; magistrato Tognoni, articolo pubblicato in quaderni acp 2013;20(2) il bambino e la legge; L. n.194 del 1978, sull’aborto, artt.2 e 12; L. n.685 del 1975, riabilitazione datossicodipendenza, art.95 e TU n.309 del 1990, modificato da DL n.272 del 2005, art.120).
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risulterebbe indispensabile acquisire gli esiti delle analisi sierologiche dei minori e deidipendenti pubblici siano essi vaccinati o meno, pertanto, si contesta l’illegittimità deltesto letterale degli artt.3 e 3bis della L. n.119/2017, i quali vanno intesi non tanto comeonere di consegna della mera formalità delle vaccinazioni eseguite, ma piuttosto lefamiglie dovrebbero portare la prova di aver iniziato l’iter vaccinale, richiedendo laprescrizione dello screening, come già disposto da una serie di amministrazioni locali cheprendono atto delle possibili lungaggini dell’iter non dovute da inadempimento delcittadino. Pertanto, si contesta quanto impone la L. n.119/2017 agli artt.3 e 3bis in quantomanca di indicazioni sulla reale ed effettiva verifica dello stato di immunizzazione dellapopolazione dei minori residente nel territorio.
5) illegittima richiesta di consegna appuntamento ASL,autocertificazioni, o atti già in possesso di altre amministrazioni; limitedi consegna fino ai 16 anni
La L. n.119/2017 è inapplicabile nel punto in cui invita la famiglia a richiedere un colloquioper la vaccinazione in quanto prima di concedere l'eventuale consenso, si devonoesplicare gli oneri sopra precisati su screening, informativa, verifica del discernimentodell’interessato e rilascio del parere dello stesso, pertanto risulta illegittimo chiedere aigenitori di depositare copia della richiesta appuntamento vaccinale inoltrata alle ASL inquanto essa rappresenta un consenso di tipo “anomalo”, non preceduto da verifica degliesiti dello screening, non informato, non rispettoso dei diritti del pazienteminore adesprimere il proprio parere ed espresso in modo non contestuale alla somministrazionedella terapia, pertanto revocabile in ogni momento. Ed ancora, si contesta la richiesta diconsegna di autocertificazioni in quanto l’elenco dell’art.46 del DPR. n.445 del 2000 ètassativo e l’art.49 non prevede la possibilità di autocertificare dati sanitari, e l’art.47ammette solo dichiarazioni sostitutive di fatti già accaduti, in nessun caso è previstodichiarare l’intenzione di vaccinare tramite richiesta di appuntamento ASL, la qualerappresenta un mero impegno pro futuro che per definizione risulta incerto edimprevedibile; sul punto si prende atto che la regola aurea rimane quella dettata dallegislatore nel 2000, il quale ha così evitato di diffondere un uso improprio delleautocertificazioni sanitarie (le quali potrebbero essere impiegate impropriamente perreperire farmaci da rivendere nel mercato nero, o accedere a posti di lavoro riservati aidisabili, salvo onerare gli ufficiali di polizia giudiziaria di controlli diffusi per scongiurare ilfalso in atti).
7 Cfr. Convenzione Nazioni Unite sui diritti fanciullo 1989 di New York, ratificata con L.n.176 del 1991 (cosidettaConvenzione ONU), art.12 comma 2 e 18; Art.316 cc; Linee guida CPMP del 1990, Comitato proprietà prodottimedicinali, recepito con DM n.178 del 1992, punti 1.12 e 1.13; Regolamento UE n.536/2014 sulla sperimentazioneclinica dei medicinali per uso umano, pubblicato in Gazzetta Europea con L. n.158, del 27 maggio 2014, attuazionecon L. n.3 del 2018, art.2 n.21; Dichiarazione Helsinki 1964, testo rivisto nel 2013, definito standard internazionaledalla L. n.3 del 2018, artt.28 e 30; Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essereumano riguardo le applicazioni di biologia e medicina 1996, ratificata con L. n.145 del 2001 (cosiddettoConvenzione di Oviedo), artt.6; Codice deontologico dei medici versione del 2016, art.37; Codice del diritto delminore alla salute e ai servizi sanitari del 2013, art.14; ASL di Lucca informativa, punto 1.2; magistrato Tognoni,articolo pubblicato in quaderni acp 2013; 20(2) il bambino e la legge).
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Inoltre, l’art.15 della L. n.183 del 2011 vieta alle Amministrazioni (quali es. la Scuola) dirichiedere al cittadino la consegna di dati che l’amministrazione possiede già presso altriuffici (quali ad esempio il pediatra e le ASL di riferimento), pertanto il dirigente scolasticonon può richiedere la consegna di copia del libretto vaccinale, e di tutte lecertificazioni che provengono da altri enti pubblici.Stante quanto sopra, nel rispetto delle norme citate, il genitore può solo dichiarare diaver iniziato l’iter vaccinale depositando copia di richiesta screening al pediatra, ocopia della nota inoltrata alle ASL dopo il primo colloquio che attestano la pendenzadell’iter in corso. Parimenti si contestano le richiesta di consegna di dati sensibili disoggetti che hanno superato, anche solo di n.1 giorno, il limite di età dei 16 anni; in meritoil Consiglio di Stato ha sostenuto più volte il principio secondo cui passata la mezzanottedel compleanno si giunge al genetliaco dell’anno di vita successivo dell’interessato,pertanto decadono diritti e/o doveri delle norme collegate a detto limite temporale.
6) illegittima trasmissione dai dati scuola-Asl e Asl-scuola fino al2019/20
L’art.3bis della L.n.119/2017 precisa che solo a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 ildirigente scolastico è tenuto a trasmettere gli elenchi dei nominativi dei non vaccinati alleASL, e viceversa. A riguardo il DL. n.148 del 2017, convertito con modificazioni dalla L.n.172 del 2017, all’art.18ter stabilisce che solo per le Regioni che hanno già istituitol’anagrafe vaccinale, le disposizioni di cui all'articolo 3bis, commi da 1 a 4, sonoapplicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, e chiarisce che detto articolo si puòapplicare all’anno 2017/18 in corso solamente a condizione che il controllo sul rispettodegli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.A ben vedere, l’art.4bis della L. n.119/2017 prevede n.5 sezioni, tra cui “esenti, omessi,differiti, vaccinati, non vaccinati”, pertanto si fa presente che senza l’acquisizione agli attidegli esiti dello screening, sia prevaccinale, che postinoculo gli uffici ASL non possonoprocedere a registrare i minori presso detta anagrafe vaccinale, in quanto, per i “nonvaccinati” non è possibile stabilire se il soggetto debba essere registrato tra coloro chefruiscono di esenzione, omissione o differimento, ovvero tra i soggetti che per sceltaintendono non vaccinare. Stessa cosa dicasi dei soggetti “vaccinati”, i quali senza unaverifica postinoculo potrebbero essere erroneamente iscritti nella categoria degliadempienti ed invece la loro condizione reale potrebbe essere quella di noresponders,oppure rappresentare soggetti con decadimento precoce dell’immunizzazione artificiale, iquali non possono rientrare nel calcolo di copertura vaccinale raggiunta. Pertanto nei casidi mancata acquisizione agli atti di screening prevaccinale e postinoculo, laregistrazione generica di “non vaccinato” o “vaccinato” presso l’anagrafe da partedelle ASL, come anche la valutazione superficiale del dirigente scolastico,rappresentano un errore valutativo grave ed inammissibile oltre che un falso in atti aifini del compiuto del raggiungimento della copertura vaccinale nazionale.
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La trasmissione dei dati scuolaAsl, ovvero Aslscuola, va effettuata solo a partiredall’anno scolastico 2019/2020 e non prima, e conseguentemente, qualsiasi uso di detteinformazioni o dati oggetto di scambio tra gli enti è illecito, ed illecite le conseguentiadozioni di provvedimenti di espulsione per l’anno scolastico in corso, salvo ricaderenuovamente nell’eventuale ipotesi di abuso di potere ex 323cp per coloro che si rendonoartefici dello scambio arbitrario di documenti sottoposti a tutela della riservatezza ai sensidegli art.22 comma 8 e 26 comma 5 del D.Lgs.n.196 del 2003. A riguardo si fa presenteche anche il parere autorevole della commissione speciale del Consiglio di Stato n.2065del 26 settembre 2017 stabilisce tre differenti regimi rispettivamente per gli anni scolastici2017/18, 2018/19 e 2019/20, prevedendo l’applicazione dell’art.3 unicamente per l’annocorrente, ovvero il 2018/19, e si riserva l’utilizzo delle misure semplificate dell’art.3bis per isoli anni successivi, pertanto solo dall’anno 2019/20 si prevede l’effetto automatico delladecadenza dall’iscrizione sulla base del mero controllo effettuato sulle banche dati delleASL.Stante quanto sopra, alle scuole si contesta l’applicazione dell’art.3bis anticipataillegittimamente all’anno scolastico in corso 2018/19, in violazione dei presuppostidi cui all’art.18ter della L.n.172 del 2017, nella parte in cui prevede l’emanazione delprovvedimento di sospensione della frequenza scolastica sulla base della meracomunicazione di inadempimento inoltrata dalle ASL alle scuole, quale unico attoistruttorio acquisito per relationem dalla ASL competente, del quale atto speso vieneillegittimamente negato il dirito di acesso agli interessati.E parimenti, alle ASL si contesta il giudizio di inadempienza emanato in totale carenzadi istruttoria (ovvero in mancanza dell’acquisizione degli esiti dello screening) ecomunicato alle scuole inaudita altera parte (ovvero in mancanza di contraddittorio con lafamiglia degli interessati), e comunque in violazione della tempistica indicata all’art.3bisdella L. n.119/2017.
7) illegittima disposizione in contrasto con il diritto di immunodepressi e non vaccinati a far regolarmente parte delle classi dell’istituto
L’art.4 comma 1 della L.n.119/2017 suggerisce di inserire “di norma” gli immunodepressiall’interno di classi costituite solo da vaccinati o immunizzati, mentre i protocolli ospedalieridi strutture pubbliche forniscono indicazioni opposte, ovvero di allontanare gliimmunodepressi da soggetti vaccinati di recente con vaccini a virus vivi edattenuati. Invece, il comma 2 del medesimo articolo pone il mero obbligo di segnalare alleASL le classi in cui risultano oltre n.2 soggetti non vaccinati, non imponendo alcun oneredi trasferimento di detti soggetti ove il limite venisse superato; il Legislatore stessodefinisce dunque questi soggetti non pericolosi per la comunità, ed in effetti non cisono evidenze né prove di reale pericolo causato dalla presenza in aula di minori nonvaccinati nel corso dell’anno scolastico appena trascorso. Si segnala inoltre che se anchegli immunodepressi o i non vaccinati venissero assegnati a classi particolari, non èpossibile garantire questa accortezza relativamente alla partecipazione ai momenticonviviali a cui essi partecipano ordinariamente (ritrovo collettivo all’ingresso, all’uscita dal
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plesso, nelle pause di ricreazione, in orario mensa, durante le attività ginniche, i laboratori,le gite scolastiche, etc), né si può pensare di vietare loro l’assembramento considerandoche oltre ai minori stessi, accedono a scuola molti adulti a vario titolo, siano essi genitori,parenti o accompagnatori, oltre al personale scolastico di supporto ai minori, di cui non siconosce il profilo vaccinale.
8) presunte epidemie annunciate dal precedente Governo centrale (XVIILegislatura), inesistenza di provvedimenti locali di tutela dellacollettività a seguito
Il nostro ordinamento si definisce uno Stato di diritto in quanto assicura la suddivisione deicompiti istituzionali tra il Parlamento che ha in compito di legiferare, il Governo cheamministra la cosa pubblica e detiene il potere esecutivo, ed i giudici (la Magistratura)che emettono provvedimenti decisori e di costituzionalità delle norme. Soloeccezionalmente art.77 della Costituzione della Repubblica italiana (“in casi straordinaridi necessità ed urgenza”) è previsto che il Governo svolga la funzione legislativa insostituzione del Parlamento, nei casi in cui si evidenziano criteri di urgenza e necessità.Ed invero il Governo 2017 della passata Legislatura XVII ha ritenuto di avere il diritto dilegiferare in materia di vaccinazione adducendo presunte epidemie in corso per le n .12(dodici) patologie citate nel DL.n.73 del 2017, poi convertito con L.n.119, la quale le haridotte a n.10 (dieci patologie per cui sono previste vaccinazioni obbligatorie). Inoltresi tiene presente che la L. n.131 del 2003 (Legge La Loggia), recante l’intestazione diDisposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale18 ottobre 2001 n.3, nel delegare il Governo all’attuazione della lett. p) del secondocomma dell’art. 117 Cost., prevede all’art.2 comma 4, lett d) che il Governo stesso debbasottostare ad alcuni fondamentali principi tra cui quello di
“[...] prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di lealecollaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzionifondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, alloscopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali,Regioni e Stato...”.
Da quanto sopra, emerge come il Legislatore si sia prodigato per assicurare il metododella “concertazione” tra i livelli di governo attuando il principio di lealecollaborazione, onde poter attuare una concertazione efficace e leale, è necessario chea livello locale si attuino le direttive del livello centrale. Il Sindaco rappresenta la massimaautorità sanitaria locale in materia in caso dello scoppio di reali epidemie nel territorio,
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secondo l'art.32 della L.n.833/1978, art.50 D.Lgs.n.267/2000 cosiddetto TUEL ed art.117del D.Lgs.n.112/1998, e pertanto da agosto 2017 la cittadinanza attendeva l’emanazionedi ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa al territorio comunale, a protezionedelle presunte epidemie oggetto delle n.10 vaccinazioni obbligatorie.L’art.3 comma 2 del TUEL già citato, chiaramente enuncia che “..Il Comune è l’ente localeche rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne propone lo sviluppo..”.
Secondo l’oramai consolidato principio di sussidiarietà, le funzioni amministrativevengono conferite alle autorità territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadiniinteressati. La normativa tende quindi a far sviluppare l’autonomia delle Regioni e deglienti locali, mentre, in tema di assetto del governo locale, l’elezione diretta ha rafforzato laposizione dei Sindaci, sia quali organi di rappresentanza del Governo sia come funzionariresponsabili dell’amministrazione del Comune, conferendo a questa figura istituzionaleuna legittimazione democratica in via diretta ex L.n.81 del 1993, al pari del Consiglio.Nell’ambito degli oneri in capo al Sindaco, si distingue dunque una responsabilitàpolitica, in ottemperanza della quale il Sindaco deve provvedere all’attuazione delprogramma governativo come quello sopra individuato, e una responsabilità tipicamenteamministrativogiuridica verso i bisogni provenienti dal territorio. Il Sindaco dovrà saperdistinguere di volta in volta il suo ruolo di “sovrintendente” del governo da quello,altrettanto rilevante, di “gestore”, ovvero autorità vertice dell’amministrazione locale,all’interno del quale si colloca la funzione propria di vigilanza sul comportamento degliorgani burocratici del Comune.A riguardo l’art.13 comma 1 TUEL stabilisce che al Comune spettano “..tutte le funzioniamministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente neisettori organici dei servizi alla persona e alla comunità ..”, tra cui, a rigor di logica, siannoverano i rapporti con i dirigenti scolastici delle scuole comunali del territorio; da ciò lacompetenza del sindaco in merito alla questione di accesso dei bimbi under 6 presso ogniordine di grado scolastico ed in generale le disposizioni sul contenimento di eventualiepidemie in corso, da concordare con gli uffici ASL.A ben vedere in materia di contenimento delle epidemie sul territorio, i cittadini di ogniRegione italiana hanno preso atto dello scollamento della leale collaborazione tra enticentrali e locali rappresentativi del precedente Governo, in quanto successivamenteall’emanazione del DL.n.73 del 2017, gli enti locali, tra cui le prefetture ed i S indaci,non hanno attuato, da agosto 2017 ad oggi, alcuno strumento per guidare ilterritorio fuori dal pericolo imminente delle presunte epidemie annunciate dopol’agosto 2017, quali ad esempio indicazione sul coprifuoco serale, divieto diassembramento nei luoghi comuni, spostamento degli ammalati in centri di raccolta meglioattrezzati per le cure, invito a indossare mascherine protettive nei bus o nei locali affollati,chiusura delle scuole e degli uffici pubblici nei periodi di picco delle epidemie. Ad esempio,sulla stessa linea si colloca la nota prot. n.47018 del 15 settembre 2017 emanata dalSindaco di Valsamoggia, in provincia di Bologna nella quale si ribadisce che “.. non ci
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sono epidemie in corso nel territorio emiliano, né sono stati sollevati problemi di igienepubblica..”, e pertanto, stante la mancanza di presupposti, il Sindaco non si ritieneautorizzato a deliberare in materia, come precisato anche dai Sindaci di Casalecchio diReno e Sasso Marconi, Carbonera, mentre una serie di altri sindaci (primi cittadini fraVeneto e Friuli Venezia Giulia), tra cui quelli di Castelgomberto, Gemona del Friuli,Portogruaro, S. Giorgio della Richinvelda, Volpago del Montello, non hanno rigettato laistanza al Sindaco, rispondendo formalmente di aver proceduto ad inoltrare l’istanzaad altre autorità competenti (fra cui Prefetture, ASL, Regioni ed anche lo stessoMinistero della Salute). Si segnala anche quanto disposto dal Consiglio di Stato n.1653del 14/04/18 il quale ha appurato che la presenza di un minore non vaccinato in classenon aveva sollevato alcun problema epidemiologico, pertanto egli veniva riammessoalla frequenza scolastica senza indugio.
9) illegittimità del provvedimento di decadenza dalla frequenzascolastica
Gli artt.3 e 3bis della L. n.119/2017 prevedono “la decadenza” della iscrizione edunque della frequenza scolastica per i soli minori inadempienti, non vaccinati in parte ototalmente e sotto i 6 anni di età; tali articoli risultano in palese violazione di una serie dinorme di rango sovraordinato riportati in calce al presente atto, tra cui si ricordal’art.34 Cost. Comma 1“La scuola aperta a tutti”, oltre ad evidenziare criticità in meritoalla concreta esecuzione del provvedimento; si pensi ad esempio alla mancanza dipersonale con la qualifica di ufficiali di PG tra il personale scolastico che possaprovvedere all’allontanamento coatto del minore dall’aula, e presidiando i locali dellascuola per l’intero periodo di apertura al pubblico della stessa, o alla mancatacorrispondenza tra soggetto agente e soggetto punito di fatto, rispettivamenterappresentati dai genitori e da un minore che non ha compiuto alcuna scelta sulla suacondizione vaccinale, la quale non rappresenta comunque una condotta antigiuridica pergli over 6 anni tale da giustificare l’espulsione. Ed invero, nel precedente anno scolastico la maggioranza dei dirigenti scolastici nonhanno ritenuto di dover applicare detti articoli, visto l’onere dei dipendenti pubblici didisapplicare le norme illegittime, senza attendere l’esito delle pronunce giurisprudenziali.Questo comportamento ha generato in capo alla popolazione la giusta presunzione diinvalidità della L. n.119/2017, in quanto in generale per l’anno 2017/18 i minori non sonostati oggetto di sospensione né a settembre 2017, né per la data del 10 marzo 2018,proprio perché la norma è illegittima ed incostituzionale sia nel precetto sia nelleconseguenti sanzioni amministrative di tipo pecuniario e non, che ne deriverebbero;pertanto una serie di enti avevano predisposto delle delibere di sospensione per il soloanno 2017/18 al fine di permettere la continuità scolastica regione (vedasi FVG, Piemonte,Emilia Romagna, città di Firenze, Roma, Schio, Ala etc) di cui si attende riconferma
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nell’anno in corso, in quanto i motivi esposti sono tutt’ora validi per l’anno in corso, mentreci sono altri enti che hanno appena riconfermato tale sospensione anche per l’anno incorso (vedasi Bolzano);Tale presunzione di illegittimità è stata confortata anche dalle indicazioni di una serie dienti regionali e comunali del territorio e dalle pronunce di riammissione emanate dei giudicicompetenti (Tar Milano n.1560 del 30/11/17; Tar Campania n.55 del 11/01/18; Tar Brescian.112 del 14/03/18; Tar Abruzzo n.73 del 29/03/18; Tar Brescia n.133 del 5/04/18confermato dal Consiglio di Stato n.1653 del 14/04/18), che hanno delegittimato ledecisioni di indirizzo minoritari di alcuni dirigenti scolastici.
10) Indagini preliminari penali nell'ambito della qualità, sicurezza esomministrazione dei vaccini ad uso umano: contaminazioneinorganica
Da oltre un anno è stata divulgata la notizia di reato delle indagini preliminari penali suivaccini, in corso presso la Procura della Repubblica di Roma, per farmaci guastio imperfetti e delitti colposi contro la salute pubblica. Analoghe indagini penali sullasicurezza dei farmaci vaccini e la loro somministrazione ma limitate a farmaci guasti oimperfetti erano in corso sin dalla primavera del 2017 anche presso la Procura dellaRepubblica di Torino, ove il PM della Procura di Torino – dr. Vincenzo Pacileo hachiesto la archiviazione dopo circa un anno di indagine ed alcune perizie, ma verso cui ilCodacons Piemonte ha presentato opposizione al GIP , alcuni mesi fa: si veda ilcomunicato stampa del novembre 2017 a firma della parte offesa e del legaledifensore nominato, relativo al procedimento penale in corso presso la Procura dellaRepubblica di Roma, ivi trasferito per competenza territoriale dalla Procura dellaRepubblica di Udine, ove il procedimento penale è stato aperto nel marzo 2017 a seguitodi un esposto di un cittadino/genitore preoccupato per la sicurezza della vaccinoprofilassie criticità di farmacovigilanza da egli indicate.Citiamo alcuni articoli che hanno evidenziato le notizie: cit. “LAUGERI Claudio, in LaStampa, articolo intitolato “Sostanze non segnalate nel vaccino esavalente” Indaga laprocura di Torino, 14 maggio 2017, Cronache, pag. 15, e l'articolo del 23 febbraio 2018,sempre di Claudio, Laugeri, pubblicato su La Stampa: “Tracce di Tungsteno neivaccini: indagine per “farmaci imperfetti”. L’esperto: nessun pericolo “. Da notareche il PM Vincenzo Pacileo, che conduce le indagini a Torino in qualità di capo del poolSalute e Sicurezza della Procura, aveva disposto un supplemento di perizia perché nonsoddisfatto della valutazione del perito consulente nominato. L'esperto nominato il Professor Claudio Medana, associato di Chimica analitica presso ilDipartimento di Biotecnologie molecolari, e Scienze per la Salute, Università degli Studi diTorino ha concluso che non vi sarebbero rischi per la salute dal punto di vistatossicologico, nonostante l'accertata presenza di contaminanti inorganici, fra cui piombo etungsteno. Il Codacons Piemonte con in testa l'avvocato Tiziana Sorriento hapresentato formale opposizione al GIP delle indagini preliminari, che ha ricevuto larichiesta di archiviazione dal PM Pacileo, e su cui dovrà pronunciarsi.
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A fine giugno 2018 il Codacons ha annunciato pubblicamente che la Università DaneseDTU nel corso di esami di laboratorio non ancora conclusi ha confermato la presenzadi inquinanti di natura inorganica nei vaccini.
Oltre alle indagini della Procura di Torino, come sopra detto vi sono altre indaginipreliminari di natura penale, aventi sempre come oggetto sicurezza e somministrazionedei vaccini ad uso umano: in data 03 ottobre 2017 è stata notificata al diretto interessato(un cittadino friulano e genitore) – su sua richiesta specifica presentata in Procura a Roma l’iscrizione a registro in qualità di parte offesa, ai sensi art 335 CPP, da parte dellaProcura della Repubblica di Roma: l'elenco dei fatti criminosi include la possibileviolazione dei seguenti articoli del Codice Penale, art. CP 443 (“medicinali guasti” o“imperfetti”), ed art. CP 452 (“delitti colposi contro la salute pubblica.”) Citiamol’articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano in data 25 novembre 2017: “Vaccini omedicinali guasti? Indagini sull’obbligo di legge”, dove il cittadino è indicato con lopseudonimo di “Michele” (nome di fantasia).
Stante le premesse esposte, è evidente che risulta possibile per il Sindaco quanto segue:
1) la disapplicazione di fatto dei profili coercitivi/discriminatori della L. n.119/2017, coneffetto immediato, in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico in corso;
2) l’annullamento e/o la revoca dei provvedimenti sanzionatori eventualmente irrogatidalle ASL nei confronti di famiglie inadempienti il calendario vaccinale dell'obbligo cherisultino in posizione di obiettori attivi per scelta meditata ed attenta, o la sospensione ditali procedimenti amministrativi; infatti l'applicazione delle sanzioni amministrative perviolazione della obbligatorietà delle vaccinazioni, è disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, eda eventuali Leggi Regionali;
3) di astenersi dal pubblicare ordinanze sindacali discriminatorie collegateall’applicazione della L. n. 119/2017 in mancanza di presupposti di reali epidemie in corsoe nel rispetto delle leggi nazionali sulle vaccinazioni obbligatorie, definita dalla CorteCostituzionale n.5 del 18 gennaio 2018, come materia di competenza meramente statale;
4) una dichiarazione pubblica sull’eventuale esistenza di epidemie mortali edinvalidanti esistenti sul territorio comunale, da agosto 2017 ad oggi, con evidenza deiseguenti dati, oscurando le generalità e ogni altro dato finalizzato all’identificazione deisoggetti portatori dell’infezione, nel rispetto della normativa in vigore sulla privacy comeprevisto per le sentenze e i provvedimenti di cui all’art.52 comma 1 del D.Lgs.n.196 del2003: numero degli ammalati; ubicazione degli stessi, assegnazioni ospedaliere o domiciliari; esiti delle analisi di tracciabilità genica sull’intera popolazione di ammalati, al fine direndere pubblica la fonte del contagio, se da virus selvaggio ovvero da virus artificiale;
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5) una dichiarazione pubblica sull’eventuale necessità di apportare misurerestrittive alla circolazione dell’intera popolazione sul territorio comunale, ovveromisure di contenimento di eventuali pestilenze correlate alle n.10 patologie di cui allevaccinazioni obbligatorie.
IMMUNITÀ DI GREGGE ED EFFETTO GREGGE: PROBLEMATICHE
Illegittimo obbiettivo di raggiungimento della copertura vaccinale, verifica dellostatus di immunizzazione; spesa pubblica ingiustificata e discriminazione tra iconvocati a vaccinazione
L’art’1ter della L. n.119/2017 stabilisce la non obbligatorietà delle vaccinazioni MPRV,ovvero di morbillo, parotite, varicella, rosolia in caso di raggiungimento dei valori dicoperture di soglia stabiliti dal Governo. Il concetto di immunità di gregge e di verifica dellecoperture vaccinali nel territorio nascono da una pubblicazione di alcuni studi autonomi divari medici privati, susseguitisi nel tempo. Si può definire immunità di gregge laresistenza di un gruppo sociale all’attacco di una malattia, di cui una grandeproporzione dei membri di quel gruppo è immune; questa resistenza si ottieneimmunizzando una percentuale di popolazione ma ne beneficia l’intera collettività poiché,al di sopra di quella soglia di copertura, l’infezione non si diffonde.L’applicazione di questa teoria ammette, presuppone ed autorizza la presenza di unaquota di soggetti non immunizzati dentro una comunità, anzi questa tesi “impone” alloStato di non vaccinare una determinata minoranza, per mantenere il vantaggio dellariduzione dei costi, perché vaccinare tutti non è né utile né necessario, e la spesa pubblicaper la vaccinazione della minoranza non sarebbe quindi giustificabile.Quindi la copertura vaccinale è un bonus, un sorta di meccanismo di scontistica in quanto,vaccinati i primi soggetti fino al raggiungimento della soglia di copertura, si garantisce ilraggiungimento dell’interesse della collettività a non incorrere in epidemie, pertanto non èpiù necessario, né economicamente giustificabile procedere alla vaccinazione dellaminoranza residuale.La decisione politica di applicare questa teoria nel territorio italiano porta ad una serie diproblematiche, in primis di rilevanza all’interno delle fonti del diritto, poi di contrasto tral’obbligo vaccinale di tutta la popolazione under 16 rispetto all’inopportunità di distribuireuna terapia alla minoranza oltre la soglia, ed ancora un problema di valutazione dellalegittimità della spesa pubblica relativa alla distribuzione della terapia vaccinale a dettaesigua minoranza, quando l’interesse pubblico di tutela dal contagio sia stato giàassicurato all’intera collettività, mediante il raggiungimento della soglia di copertura.
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1) illegittimità costituzionale dell’art.1 comma 1-ter.
Sul primo punto si segnala che il comma 1ter dell’art.1 è illegittimo in quanto tale teoria,anche se assimilabile ad eventuale indicazione internazionale dettata dall’OMS, deveessere formalmente recepita nel territorio ai sensi dell’art.10, 11 e 80 Cost. e relativenormative di recepimento di cui alla Convenzione di Vienna, ed invece non risulta esseremai stata formalmente ratificata e pubblicata in Gazzetta ufficiale, e sul punto sisegnala che il Tribunale dei Minori di Bologna con sent. n.1928 del 24 maggio 2017 haevidenziato la mancanza di definizione della questione in quanto riporta “..il problemaepidemiologico.. i cui margini non sono ancora definiti a livello nazionale..”. A riguardo sifaccia presente che la Costituzione garantisce la sovranità al popolo ai sensi dell’art.1Cost., il quale eleggendo i parlamentari pone su questi l’onere di legiferare all’interno delterritorio italiano; quindi lo Stato non può accettare indicazioni internazionali da qualunqueente estero, salvo si proceda alla formale ratifica di detti atti tramite una procedurainderogabile creata ad hoc, particolarmente garantista dei diritti costituzionali, che prevedel’intervento del Parlamento impegnato in un iter particolarmente articolato; pertanto unamera legge di secondo livello, quale è la L. n.119/2017, non può far entrare nel nostroordinamento una indicazione internazionale quale quella della copertura vaccinale.
2) esiti screening “completo”, test prevaccinali e postinoculo di verificadelle immunità naturali e artificiali, valutazione del raggiungimento dellasoglia di copertura degli “immunizzati” nel territorio.
La copertura di soglia prevede il conteggio della popolazione “immunizzata” dallepatologie; non basta quindi verificare e conteggiare chi formalmente viene vaccinato, mabisogna verificare, ai fini di una effettiva tutela dell’interesse pubblico, chi realmentepermane in una condizione tale da non permettere la diffusione delle patologie.A riguardo si precisa che la copertura di soglia si raggiunge sommando i soggetti conimmunità di tipo naturale e quelli che posseggono una immunità artificiale, ovvero siconteggiano i soggetti che hanno sofferto e superato le patologie o sviluppato anticorpi nelsangue in modo asintomatico, i quali risultano possedere lo status di immunizzato in mododefinitivo, con quei soggetti che invece a seguito della vaccinazione, dimostrano dipermanere nella condizione di immunizzazione, infatti, si fa presente che per definizione,la vaccinazione prevede dei richiami perché immunizza il soggetto solo per un determinatoarco di tempo (a differenza della immunità naturale, che è acquisita a vita per la maggiorparte delle patologie).Si può pertanto affermare che lo status formale di “vaccinato” non corrispondenecessariamente a quello di “immunizzato” in quanto l’immunizzazione artificiale è unacondizione in continua evoluzione, e nel periodo tra una vaccinazione e il futuro richiamodetti soggetti sono in una condizione ibrida in quanto hanno adempiuto all’obbligovaccinale ma potrebbero risultare noresponders (ovvero non immunizzati sin dalla primaora), oppure perdere l’immunità precocemente in un determinato momento improvviso eda verificare individualmente, rispetto alla data del richiamo fissato dal calendariovaccinale. In merito alla frequenza scolastica, in questi casi si rischia di ammettere in
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classe dei soggetti non immunizzati, falsando la valutazione dei rischi sul lavoro, edessendo tale condizione in continua evoluzione, risulta veramente complesso definirequanti alunni hanno realmente il diritto di frequentare in corso d’anno, o vanno espulsi otrasferiti di sezione in relazione alla possibile presenza di immunodepressi.Allo stesso modo si può affermare che lo status di “non vaccinato” non corrispondenecessariamente ad un soggetto inadempiente, in quanto lo stesso potrebbe essere unimmunizzato naturalmente alle patologie di cui alla L. n.119/2017, ovvero avente diritto aomissione e differimento dalla vaccinazione in quanto ammalato; si precisa a riguardo chenel primo caso, il soggetto immunizzato naturalmente rientra a tutti gli effetti nel conteggiodella copertura vaccinale nazionale, e quindi contribuisce in modo definitivo alla tuteladella collettività, senza necessità di provare la permanenza della sua condizione di anno inanno; allo stesso modo il soggetto non vaccinato che risulta ammalato ha la possibilità didiritto di far parte di quella minoranza prevista dalla teoria dell’immunità di gregge che nondeve essere vaccinata. Anche in questa ipotesi, in merito alla frequenza scolastica, sirischia di emanare provvedimenti di sospensione di soggetti che non vanno sanzionati inquanto immunizzati naturali alle patologie, ovvero immunodepressi, i quali hanno pienodiritto a frequentare regolarmente la propria classe (a riguardo si faccia presente che la L.n.119/2017 e la cir. MIUR n.1622 di agosto 2017 prevedono il trasferimento di sezionedegli immunodepressi in classi di soli vaccinati, mentre i protocolli ospedalieriprevedono l’opposto, ovvero che detti soggetti non stiano a contatto con soggettivaccinati di recente), creando una difficoltà oggettiva nel criterio di costituzione delle classiin vista degli adempimenti del TU sicurezza.Si ribadisce dunque l’onere di acquisizione agli atti, da parte del dirigente scolastico,degli esiti dello screening completo prevaccinale e postinoculo di tutta la popolazioneunder 16 per quattro motivi sostanziali, tra cui acquisire la prova della salute delminore, garantire la corretta compilazione dell’anagrafe vaccinale di cui al punto a3),procedere al calcolo della soglia di copertura vaccinale all’interno della classe everificare il presupposto di pericolosità per applicare le sanzioni amministrative ditrasferimento o sospensione.Stesso onere è in capo ai dirigenti scolastici, i quali, al fine di rispettare la vera finalità dellaL. n.119/2017, interpretando correttamente la norma, sono tenuti a procedere ad acquisireagli atti il permanere della condizione di immunizzazione dei minori, non solo la prova dellevaccinazioni eseguite, in quanto la condizione di mancata immunizzazione dovrebberappresentare il reale pericolo da valutare all’interno della comunità scolastica (sul puntovedasi la relazione del dr. Fabio Franchi intitolato “Effetto gregge o immunità digregge”, allegato tecnico nr. 2, Istanza al Sindaco). Pertanto si contesta il testo letteraledell’art.3 e 3bis L.n.119 che impone la consegna della mera prova di effettuazioneformale delle vaccinazioni e predispone sanzioni amministrative per i non vaccinati, inveceche ribadire espressamente come presupposto agli illeciti amministrativi la condizione di“non immunizzazione”, che di fatto non viene verificata pedissequamente nel territorio.
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3) utilizzo della teoria della soglia di copertura solo per MPRV;
Nonostante quanto sopra segnalato in merito al mancato recepimento di questa teoriacome fonte di legge italiana, la dott.ssa Stefania Salmaso, allora in qualità di medicodipendente dell’ISS (Istituto Superiore Sanità), è stata incaricata di redigere per l’Italia icalcoli di copertura vaccinale come segue:
patologie
soglie americane soglie italiane
difterite 85% 85%polio 8086% 8086%pertosse 9294% ?hib ? 70%epatite b ? ?tetano non calcolabile non calcolabile morbillo 8394% 95%parotite 7586% 7586%rosolia 8385% 8385%varicella ? ?
La tabella indica che, dal punto di vista scientifico, questa teoria può essere applicataanche all’esavalente, infatti i medici hanno reso noto le soglie per difterite, polio, pertosse,hib, mentre, dal punto di vista politico, secondo il testo letterale del comma 1ter, lascontistica alla vaccinazione di massa degli under 16 è stata applicata al soloMPRV, e non anche all’esavalente, creando un dubbio sulla validità e opportunità diapplicazione di questa teoria, che conseguentemente autorizza ad una riduzione di costidella spesa pubblica solo per l’MPRV. Invece, per quanto concerne la varicella, si verifical’opposto, in quanto la scienza non fornisce una percentuale di soglia, facendo presumerela non applicabilità della teoria a questa patologia, mentre la politica, con la previsione delcomma 1ter, vincola l’obbligo vaccinale della varicella al raggiungimento di una soglia,non identificabile con nessuna equazione di calcolo.Questo scollamento tra le indicazioni della scienza e le scelte della politica italiana, non ègiustificabile, pertanto si è creato un paradosso, secondo cui tutta la coorte degli under 16verrà vaccinata per esavalente, mentre per MPRV si procederà alla vaccinazione fino aduna certa percentuale del totale, variabile di patologia in patologia.
4) illegittimità dell’obbiettivo del 95% per tutte le patologie di cui alla MPRV,valutazione dell’obbligo vaccinale a fronte del raggiungimento delle correttesoglie di copertura per ciascuna patologia.
Tornando alla tabella di cui sopra, si noti infatti che la scienza fornisce per ciascunamalattia una diversa percentuale di soglia, secondo il risultato dell’equazione di calcolo
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previsto da questi studi, pertanto si contesta il presunto obbiettivo degli uffici ASL diraggiungimento del 95% per MPRV, in quanto in contrasto con le indicazionidell’equazione di calcolo.Più precisamente, si noti che le soglie di parotite e rosolia sono state calcolate allo stessomodo in Italia come all’estero, il morbillo invece è passato dal 8394% ad una soglia del95% per il solo Paese Italia, senza che sia stato reso pubblico il motivo di un risultatodifferente rispetto agli altri Paesi esteri.In attesa di una revisione e verifica di tali calcoli italiani, che è stata formalmente richiestaagli enti competenti, e tenuto conto che manca del tutto ogni riferimento alla varicella, dettivalori di soglia sono stati comunque presi a riferimento per la verifica del raggiungimentodella copertura vaccinale rispetto alle coperture reali raggiunte nel 2016, come pubblicatedall’ISS nel seguente sito istituzionale:
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_3_1.jsp?lingua=italiano&id=20
patologie
copertura soglia
coperture reali del 2016bimbi 24 mesi
bimbi 36 mesi
bimbi 56 anni fino 16 anni
morbillo 95% 87,26% 88,02% 84,24% 87,76% o 78,86%parotite 7586% 87,20% 87,94% 81,98% 87,54% o 78,12%rosolia 8385% 87,19% 81,98% 82,04% 87,61% o 78,21%varicella ? 46,06% 39,16% 32,85% manca dato
Dai dati sopra evidenziati per parotite, rosolia e varicella, si prende atto che tutto ilterritorio italiano dimostra di avere già superato le soglie di copertura vaccinale diriferimento dell’ISS, salvo che per il morbillo e per la coorte dei bimbi n.56 anni in meritoalla rosolia per le sole regioni di Bolzano (60,66%), Liguria (79,47%), Molise (59,75%).Quindi si segnala l’inopportunità delle convocazioni per MPRV nell’anno in corso. Edancora, si prende atto che le Regioni che hanno dichiarato ufficialmente che è stataampiamente raggiunta la copertura vaccinale richiesta sul territorio, da quella data in poidovrebbero aver sospeso l e convocazioni vaccinali, e di conseguenza tutti gli under16 attualmente non ancora vaccinati, tra cui il minore in oggetto, rientranolegittimamente tra quella minoranza di soggetti che non devono più venireconvocati dalle ASL di tutta la Regione.
5) contrasto tra l’obbligo vaccinale politicamente imposto e l’applicazione diuna teoria medica che prevede l’esclusione della cura per una minoranzadella collettività, risvolti sulla spesa pubblica nell’acquisto dei prodottivaccinali.
L’applicazione della teoria dell’immunità di gregge ha evidenti risvolti sulla spesa pubblica,in quanto giustifica l’acquisto dei prodotti vaccinali fino al raggiungimento della solapercentuale di soglia di copertura; infatti, vaccinata detta maggioranza viene
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scientificamente garantito il raggiungimento dell’interesse pubblico di tutela contro leinfezioni dell’intera collettività.Stando al testo della norma, questa scontistica va applicata solo agli acquistidell’MPRV e non anche all’esavalente, nonostante la scienza abbia individuato dellesoglie anche per difterite, polio, pertosse e hib, mentre per il tetano e la varicella si pone difatto un problema di applicazione di una soglia, perché gli scienziati negano l’applicazionedell’equazione di calcolo per dette patologie.Considerato il fatto le percentuali di soglia per MPR sono rispettivamente del 95%, del 7586% e del 8385%, stante la mancata fornitura di prodotti monocomponenti, non è chiaroin che percentuale sia stato acquistato il trivalente. Pertanto è stato contestato con varienote inoltrate dalla cittadinanza alle Corti dei Conti territorialmente competenti, l’acquisto diprodotti esavalenti corrispondenti al totale della coorte di popolazione under 16, ed anchel’acquisto di prodotti trivalenti che non rispecchiano l’esigenza di differenti soglie dicopertura delle tre patologie in esso contenute, oltre a contestare l’attivitàamministrativa degli uffici ASL che stanno provvedendo a convocare la totalità degli under16, una minoranza dei quali non è autorizzata a fruire della terapia, in quanto detti costisono ingiustificabili per la spesa pubblica.
6) contrasto tra l’obbligo vaccinale politicamente imposto e l’applicazione diuna teoria medica che prevede l’esclusione della cura per una minoranzadella collettività, discriminazione tra la maggioranza vaccinata e la minoranzache non deve fruire della terapia, mancata pubblicazione dei criteri diselezione delle convocazioni per la vaccinazione.
Anche se questa teoria medica fosse stata regolarmente recepita nel territorio italiano,cosa che non risulta agli atti, il principio di immunità di gregge non può essere affiancato alconcetto di obbligo vaccinale imposto dalla L. n.119/2017, in quanto il concetto di sogliapresuppone che si debba vaccinare solo una percentuale di minori under 16, eprevede che raggiunto l’obbiettivo non sia più necessario né economicamentevantaggioso che si vaccini la restante minoranza a cui viene negata la cura, conconseguente ed ovvia esclusione dell’applicazione delle sanzioni amministrative per chi sitrovasse in questa situazione, mentre l’obbligo della L. n.119/2017 prevedenecessariamente l’onere vaccinale in capo a tutti i minori under 16. Pertanto, applicareuna soglia di copertura vaccinale significa fare discriminazione all’interno dellapopolazione under 16; in particolare tale discriminazione viene attuatadall’amministrazione nel momento in cui predispone cronologicamente le convocazioni perl’appuntamento vaccinale, alle quali i primi soggetti sono obbligati ad aderire, salvoincorrere nelle sanzioni amministrative previste, mentre, raggiunta la soglia di copertura,visto che l’interesse pubblico della tutela collettiva è stato conseguito, la minoranzarestante nel caso venisse convocata non ha alcun obbligo di aderire alla terapia e non puòessere conseguentemente sanzionata, perché il loro stato di “non immunizzati” non creapericolo nella società, anzi, se volessero volontariamente vaccinarsi questi soggetti creanoun disagio all’amministrazione che non dovrebbe avere predisposto sufficienti acquisti per
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distribuire la terapia a tutti, in quanto non è autorizzata a sostenere costi pubblici inutili edingiustificati.Pertanto l’applicazione della teoria della copertura vaccinale crea discriminazione tra lapopolazione in quanto la minoranza oltre soglia vaccinale da un lato fruisce di unreale diritto di scelta terapeutica, non è soggetta ad alcun obbligo e sfugge allesanzioni amministrative previste dalla L. n.119/2017, a differenza dei primi convocatiche in caso di opposizione all’obbligo verrebbero sanzionati, mentre dall’altro lato, lamedesima minoranza ove volesse comunque fruire della terapia, si ritrova a non poterrichiedere legittimamente all’amministrazione la fornitura dei prodotti in quanto l’interessepubblico prevede di negare la distribuzione del farmaco oltre soglia, per motivi digiustificazione della spesa pubblica. La questione di discriminazione si complicaulteriormente in quanto nessuna amministrazione ha pubblicato i criteri di selezionecronologica di convocazione dei soggetti da vaccinare all’interno della coorte degliunder 16, pertanto si assiste alla discriminazione di fatto dei minori convocati per primi,che sono soggetti a obblighi e sanzioni amministrative, rispetto ai soggetti che vengonoconvocato per ultimi che sfuggono alle sanzioni e per i quali non ci sonoapprovvigionamenti sufficienti delle terapie, segnalando che comunque tali scelte sonostate fatte in assenza di alcun criterio di trasparenza e uniformità nel territorio.Per tutti i motivi sopra esposti si pone in primis un rilievo di incostituzionalità all’art.1comma 1ter, e nel contempo è stato richiesto ad ASL e Sindaci la sospensione dellaconvocazione per le vaccinazioni obbligatorie, oltre che predisporre rilievi sui costisostenuti dalla spesa pubblica presso la Corte del Conti e le Regioni che curano gliapprovvigionamenti, di cui si attende l’esito, di cui al punto 5) precedente.Detto concetto di immunità di gregge dunque non può assurgere a riferimentomotivazionale per far decadere il minore dalla frequenza scolastica, ed invero sul punto sisegnala quanto già indicato al punto u) in merito all’accesso dei malati di AIDS di cui allaL. n.135 del 1990, e di quanto la stessa L. n.119/2017 ribadisce all’art.4 dove si prevederegolarmente l’accesso ai non vaccinati nelle scuole dell’obbligo.
Inoltre, l’AIFA, con la nota del 18 settembre 2017 a firma del dir. Raniero Guerra, fornisce idocumenti a cui si riferisce la L. n.119/2017 in premessa, pertanto “gli obblighi e lestrategie concordate a livello europeo e internazionale per l’area europea” trovano fontesui seguenti documenti:
doc 1: http://www.who.int/immunization/sage/3_Resolution_EURO_RC60_eRes12.pdf doc 2: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_R17en.pdf doc 3: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/253730/64wd15e_EVAP_140459.pdf doc 4: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/122391.pdf doc 5: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/145973.pdf
Tali documenti non risultano siglati da alcun referente del Governo, inoltre essi nonrisultano essere mai stati recepiti dall’ordinamento italiano, pertanto attualmente noncostituiscono fonte di legge per l’ordinamento italiano. In particolare si fa presenteche detti documenti riportano rispettivamente le date del 16 settembre 2010 (doc.n.1), 26
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marzo 2012 (doc.n.2), 28 giugno 2014 (doc.n.3), 6 giugno 2011 (doc.n.4), 1 dicembre2014 (doc.n.5), pertanto si prende atto del fatto che mancano i criteri di urgenza enecessità di cui all’art.77 Cost. che avrebbero legittimato il Governo a legiferare, in quantodetti documenti sono stati emanati parecchi anni addietro rispetto al 2017, ed il silenzio delParlamento è indice della non volontà di ratifica in merito a tali documenti.
Inoltre, come ha spiegato tecnicamente ai propri colleghi parlamentari il SenatoreMaurizio Romani in Senato (medico e Vicepresidente della 12° Commissionepermanente Igiene e Sanità del Senato della passata Legislatura), in occasione delladiscussione del DL. n.73/2017, per le tre principali e più pericolose malattie (cioèpoliomielite, difterite e tetano), non vi è alcun effetto gregge attualmente sul territorioitaliano da alcuni anni, e dunque la mancata vaccinazione non pregiudica in alcun modola sicurezza sanitaria degli spazi pubblici. La cosa è stata ribadita anche dal dottor FabioFranchi – attualmente a riposo e già Dirigente del SSN durante la sua carriera lavorativa nella sua relazione (allegato tecnico nr. 2, istanza al Sindaco) da egli redatta ed intitolata“Effetto gregge o immunità di gregge”.Nel caso della poliomielite perché il vaccino Salk a virus ucciso (IPV, inattivato, scelto invia esclusiva a partire dal 2002), dà una discreta protezione in caso di eventuali epidemiein corso ma non interrompe la catena di contagio della malattia, a differenza delvaccino orale Sabin OPV a virus vivo ma attenuato che lo fa, ma il quale è statonondimeno accantonato anni fa dal Ministero della Salute (saggiamente) a causa diproblemi legati alla sicurezza del vaccino (insorgenza talvolta di poliomielite vaccinoassociata, come reazione avversa, cioè poliomielite contratta dai bambini non a causa delvirus selvaggio, ma a causa del virus inoculato con il vaccino, approntato dalla autoritàsanitaria). Per la difterite ed il tetano (quest'ultima malattia infettiva, ricordiamo essere noncontagiosa), il vaccino è soltanto una misura di protezione personale. Anche per la difterite, il relativo vaccino in uso protegge contro i sintomi e la tossicitàassociata allo sviluppo della malattia, ma non interrompe la catena di contagio. Sulla immunità di gregge relativa a malattie esantematiche come il morbillo, i recentiavvenimenti della Mongolia (dichiarata dallo OMS nel 2014 libera dal morbillo), mettonoaddirittura in discussione le certezze scientifiche legate alla teoria della immunità digregge o di branco ed al cosiddetto effetto gregge, e che sembravano radicate edindiscutibili e fondate su una immunizzazione artificiale a tappeto: una raggiunta coperturavaccinale del 97% fra 0 e 18 anni di età, non solo non ha creato sufficiente effetto gregge,ma è stata concomitante ad una epidemia che dal 2015 ha interessato la Mongolia, ed inmeno di 2 anni si sono registrati vaste epidemie con più di 50000 casi di morbillo in totale(su una popolazione di poco più di 3 milioni di persone). La presenza dei cosiddetti gapimmunologici a cui si imputa l'epidemia, cioè una fascia di età principale colpita senza unastoria immunologica certa (dai 18 anni ai 30 anni di età), deve far riflettere. La soglia del95% considerata ottimale è stata superata dalle Autorità sanitarie della Mongolia, nellaimmunizzazione di massa relativa ad infanti ed adolescenti, ma non ha poi impeditol'improvviso scatenarsi di focolai e di una vera e propria epidemia di morbillo su tutto il
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territorio mongolo. Una immunizzazione artificiale in età infantile ed adolescenziale,dovrebbe essere seguita sempre da ulteriori richiami per garantire alti livelli anticorpali, enon è detto che essi siano sempre possibili, visti anche i non responder. Quanto dura poiuna immunità artificiale, indotta, ed in che misura è efficace?
Il dottor Fabio Franchi sottolinea inoltre nella sua relazione che la vaccinazione di massacontro il morbillo ha alterato la epidemiologia della malattia esantematica in questione, ela indiretta conseguenza – non voluta dalla comunità medicoscientifica ma di una realtàinoppugnabile – è che oggi giorno in Italia vengono colpiti di più i bambini molto piccoli egli adulti che presentano malattie più violente, con decorso più problematico. Vienericercato l’effetto gregge con una maggiore copertura di vaccinazioni, nondimenonemmeno due dosi somministrate a tutta la popolazione della infanzia ed adolescenzialesi sono dimostrate sufficienti ad impedire la diffusione di vaste epidemie, come il casoparadigmatico della Mongolia insegna. Il Dottor F. Franchi afferma quanto segueriepilogando i principali rischi della mancata vaccinazione per diverse malattie:
“ […] La vaccinazione di massa non può ottenere lo sperato “effetto gregge” pertetano, difterite, pertosse, HIB, poliomielite. Non è necessaria per mantenere laprotezione individuale e sociale verso l’epatite B. Ha presentato eclatanti fallimenti (nelsenso di mancata protezione), nei confronti di rosolia, morbillo e parotite epidemica.Considerando eventuali alunni immunodepressi, questi teoricamente corrono rischicontinui per il contatto con i compagni che vengono vaccinati (in tempi diversi) pervaricella, parotite, morbillo. Lo stato di vaccinato per la pertosse paradossalmentesembra facilitare la trasmissione del patogeno”
OBIETTIVI DELLA RICHIESTA AL SINDACO
L'obiettivo della istanza al Sindaco da parte della cittadinanza – non solo in forza delprincipio di precauzione (vedi prossimi paragrafi) ma anche ai sensi del principio disussidiarietà orizzontale sancito dal IV comma dell'art.118 Cost. è sospendere invia cautelare soltanto alcuni profili della L. n.119/2017, non la sua totalità: cioèdisapplicare i profili discriminatori scolastici e sanzionatori previsti dalla nuovanormativa vigente, a causa di un rischio di potenziale danno alla salute pubblica edattualmente oggetto di controversia scientifica ed indagini preliminari di natura penale.I già ricordati fascicoli giudiziari: quello aperto dalla Procura della Repubblica di Torinosu Esposto Codacons Piemonte e di natura penale, e quello altrettanto penale apertoin marzo 2017 presso la Procura della Repubblica di Udine, su circostanziato edocumentato esposto di un cittadino e genitore, e trasferito per competenza dopopochi giorni alla Procura della Repubblica di Roma. Il rischio di cui si parla è lapresenza di sostanze non segnalate inorganiche, costituite da particolato solidomicro e nanodimensionato, ad alta densità atomica, la cui presenza è stataaccertata da un laboratorio privato italiano di analisi (condotto dal nanopatologo dr.Stefano Montanari laurea in Farmacia con tesi in microchimica e dalla dr.ssa
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Antonietta M. Gatti ricercatrice laureatasi in Fisica ad indirizzo sperimentaleall’Università di Bologna, in possesso di un diploma di specialità in Bioingegneriaconseguito presso lo stesso ateneo bolognese) ma precedentemente anche negliUSA (decenni prima, negli anni '80) anche se in quel caso le analisi chimicofisichecondotte allora da chimici e biologici statunitensi, utilizzarono metodologie classicheche determinarono concentrazione e identità degli inquinanti, ma non la loro naturasolida, tridimensionale, non biodegradabile e non biocompatibile, scoperta soltantonegli ultimi anni. Probabile che parte delle reazioni avverse ai vaccini che da anni siregistrano non tutte ovviamente essendo presenti anche sostanze di origine animale,residui in tracce provenienti da linee cellulari fetali umane, sostanze stabilizzanti,antibiotici, conservanti ed adiuvanti che danno problemi di tossicità dipendano ancheda queste sostanze inquinanti non dichiarate e riscontrate nei campioni di vaccinianalizzati negli ultimi anni.
RESIDUI O INQUINANTI BIOLOGICI NEI VACCINI: RISCHIO GENETICO
Se veramente è la salute che sta a cuore dei decisori politici, essi lo dimostrino con fattiin coerenza con la realtà, e chi di dovere si adoperi perché questi farmaci vaccini chevengono iniettati per via intramuscolare sin dal terzo mese di vita degli infanti, venganomeglio monitorati in qualità e ne sia studiato il problema di sicurezza emersorecentemente. Una prossima moratoria e sospensione dell'obbligatorietà (non il lororitiro dal commercio, estrema soluzione) non solo è possibile, ma è la cosa più sensatada fare per tutelare la salute pubblica quando sostanze inquinanti non segnalate, dinatura inorganica e solida, anche ad alta densità atomica, sono presenti in misuradiversa nei vaccini ad uso umano. Ciò andrebbe a tutela anche di chi si vaccina senzase e senza ma, perché nel futuro immediato verrebbero garantiti maggiori controlli edun domani anche vaccini di qualità superiore. A beneficio dunque di tutti. Ma in unasituazione di farmaci offerti, a disposizione e su richiesta, non imposti in manieraindiscriminata e con coercizione o ricatto, e dunque in rispetto dell'autentico consensolibero ed informato del paziente previsto dalla deontologia medica e da cartesovranazionali. Una volta risolto tale problema drammatico di sicurezza chissàquando, visto che non se ne vede la volontà da parte della classe dirigente italiana lacostante presenza nei vaccini oltre all'antigene immunizzante, di sostanze chimichesegnalate correttamente nei bugiardini come antibiotici, conservanti e stabilizzanti che garantiscono la "shelf life" (data di scadenza o vita del prodotto farmaceuticosullo scaffale) ed anche di adiuvanti in certi vaccini, presenti per potenziare la ripostaimmunitaria sconsiglia assolutamente una vaccinazione di massa indiscriminatache non tenga conto delle caratteristiche uniche dell'individuo e di unapersonalizzazione della cura nonché del consenso libero ed informato del paziente,che fra l'altro si sottopone da sano ad una terapia farmacologica profilattica la cuicomponente di scommessa è ineludibile come atto medico invasivo. Esiste anche ilproblema della contaminazione biologica e della mutazione imprevedibile del
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genoma virale attenuato: la contaminazione o la presenza di “sostanza residua”costituita da residui di DNA umano (quello di origine fetale è usato per la produzionedi alcuni vaccini, come quello contro la rosolia o la varicella) o residui virali o cellularidi origine animale provenienti dalle colture in laboratorio, sollevano problemi disicurezza ed etici non marginali, ed è un rischio che è noto alle ditte farmaceutiche erecentemente la questione è stata portata alla attenzione anche della opinione pubblicae delle Autorità (deposito di un espostodenuncia presso la Procura della Repubblicadi Roma in data 16 agosto 2018) da una lodevole iniziativa della AssociazioneCorvelva (Coordinamento Regionale Veneto per la Libertà delle Vaccinazioni). Questaassociazione veneta sostiene e si batte – come altre realtà italiane per unavaccinoprofilassi libera da imposizioni o discriminazioni, ed ha commissionato ad unlaboratorio specializzato esami su alcuni campioni di vaccini, ed i risultati delle analisiNGS di sequenziamento genetico hanno evidenziato che alcuni non sarebberoconformi in termini di sicurezza ed efficacia. Quindi oltre alla contaminazioneinorganica, è rilevante anche la presenza di contaminanti o residui geneticiestranei.Questo problema di rischio biologico e più precisamente genetico è stato messo inluce in maniera sintetica – ma chiara – dal professor Pietro Perrino, genetistaVegetale, già Direttore CNR di Bari (Istituto del Germoplasma, poi confluito nell’Istitutodi Bioscienze e Biorisorse del CNR di Bari): nella sua relazione tecnica redatta nelfebbraio 2018 (allegato nr. 4 della istanza al Sindaco) ed intitolata “Vaccini epossibili danni genetici”: “
Conclusioni I vaccini vengono preparati utilizzando tessuti di organi di animalidiversi ed è impossibile evitare che essi alla fine non contengano pezzi di DNA diquesti animali, come è impossibile che non entrino in circolazione nel sangue deibambini e adulti vaccinati. Il DNA estraneo, una volta entrato nel corpo delvaccinato può interagire con il genoma di quest’ultimo in tanti modi diversi dasoggetto a soggetto, determinando comunque e sempre delle mutazioni genetiche,altrettanto diverse. Ciò può spiegare, almeno in parte, gli effetti collaterali, negativi,distruttivi e indesiderati che spesso si verificano con le vaccinazioni.”Prof. Pietro Perrino, ibidem
PRINCIPIO DI PRECAUZIONE La fondatezza dell'intervento richiesto al Sindaco può essere trovata – oltre chenell'esistenza di una responsabilità penale colposa in corso di accertamento da partedella magistratura inquirente nell'ambito della sicurezza e somministrazione dei farmacivaccini nel cosiddetto "principio di precauzione" del diritto comunitario, invocato perla prima volta dalla Comunità internazionale in occasione del celebre summit di Rio deJaneiro del 1992 (Brasile), il cosiddetto "Summit della Terra", a cui parteciparono più di100 Paesi del mondo con le loro rappresentanze, e migliaia di organizzazioni nongovernative. Il Principio di precauzione è un principio cardine cautelativo che deve
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essere applicato in questioni scientifiche controverse, secondo un criterio diproporzionalità, quando l'esame delle stesse implica ed esplicita sospetti danni alla salutee/o all'ambiente, anche (e soprattutto) potenziali ed ancora non verificatisi. Principio il quale è contemplato dal diritto comunitario, come specificato nell'art.191 delTrattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (in acronimo TFUE), ex art. 174 delTrattato di Amsterdam del 1997 e già espresso precedentemente nell'art.130R del Trattatodi Maastricht. Si rileva che lo stesso principio di precauzione è stato invocato proprio da un dirigentesanitario di alto livello, nella persona del dr. Raniero Guerra della Direzione generaledella prevenzione sanitaria del Ministero della Salute nelle sue ultime circolari dell'estate2017, per dare disposizioni operative in merito al Decreto Legge 73/2017, convertito in L.n.119/2017, per le quali normative egli dice
" [...] in conformità al principio di precauzione, secondo cui, in presenza diun’alternativa che presenti un rischio per la salute umana anche non del tuttoaccertato il decisore pubblico deve optare per la soluzione che consenta dineutralizzare o minimizzare tale rischio. " 001789212/06/2017DGPREDGPREP Raniero Guerra, dottore, Direzione Generaleprevenzione sanitaria, Ministero della Salute, anno 2017.
Dunque, a maggior ragione è possibile allora invocare lo stesso principio di precauzione già contemplato dal diritto comunitario in presenza di un rischio di danno alla salutecausato da una contaminazione inorganica di farmaci vaccini, in questo momento comedetto sopra al vaglio della Magistratura italiana con indagini anche di carattere penalecon ipotesi di reato (fondatezza giuridica di una eventuale ordinanza d'urgenza econtingente emanata dal Sindaco), proprio perché tale rischio non sembra attualmentecontemplato dal Ministero stesso, almeno non è ancora nota pubblicamente una eventualeindagine interna degli enti preposti alla vigilanza, controllo qualità, volta ad appurarne ladimensione di rischio, ed il suo impatto sulla salute. La valutazione scientifica del rischio è documentata dalle analisi di laboratorio più voltesvolte da un laboratorio privato italiano di eccellenza (fra le prime 100 offerte di puntanell'ambito biotecnologico, secondo la Commissione Europea), che evidenziano inquinantii quali sono potenzialmente capaci di scatenare interferenze biochimiche nei processienzimatici e metabolici, soprattutto a carico del SNC ma non solo (neurotossicità etossicità), e scatenare innesco continuo di flogosi a causa della consistenza solida(particolato) di tali inquinanti inorganici, ad alta densità atomica, che possono depositarsinei tessuti molli e duri dell'organismo umano, costituendo bioaccumulo. Nella relazionetecnica intitolata “Vaccini ad uso umano: rischi tossicologici e nanotossicologici”(allegato nr. 3, Istanza al Sindaco) a firma del dottor Giorgio Romano Vitali – chimicofisico di Roma già in passato consulente per lo ISS di Roma e per il Ministero della Salute– si pone l'accento non solo sui rischi tossicologici dei principali inquinanti inorganiciconosciuti, ma soprattutto sul rischio nanotossicologico da corpo estraneo nell'organismo,e sul fatto che per certi inquinanti, come per il Piombo (metallo pesante estremamentetossico) non vi siano secondo i più recenti studi delle neuroscienze, dei valori soglia
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accettabili come rischio tossicologico. Qualunque concentrazione di piombonell'organismo è potenzialmente nociva, soprattutto a carico del Sistema nervoso centrale,e non dovrebbe essere tollerata. Addirittura, pare che l'esposizione cronica a bassidosaggi di inquinamento, comporti un rischio più elevato rispetto a maggiori concentrazionidi piombo, di sviluppare – a carico degli infanti e bambini – il disturbo da deficit diattenzione ed iperattività (ADHD, disturbo neuroevolutivo che insorge durante lainfanzia, sempre più frequente nei Paesi occidentali, ed il cui tasso di aumento nellescuole italiane è allarmante), per la quale il piombo è lo xenobiotico candidatoresponsabile numero uno, attualmente, come fattore ambientale di offesa nei confrontidell'organismo umano. E proprio il piombo è uno degli elementi chimici presenti in tracceed individuati nelle analisi a campione di alcuni vaccini. Un comportamento paradossale,questo del piombo, che suggerisce una risposta non lineare rispetto alla sua presenzacome inquinante dalle proprietà neurotossiche (responsabile della encefalopatia saturnina)oltre che elemento chimico in grado di interferire con apparato renale e gastrointestinale.La risposta adottata dal decisore politico, invocando il principio di precauzione, devetuttavia essere proporzionata al rischio oggetto della applicazione del principio diprecauzione, proprio per non eccedere ed annullare eventuali benefici dell'atto medicosanitario oggetto dell'intervento. Ecco che una sospensione in via cautelare dei profili sanzionatori e discriminatori della L.n.119/2017, informando la cittadinanza del rischio di contaminazione inorganica presente,potrebbe essere una minima risposta al problema evidenziato ed a cui si è espostiutilizzando i farmaci vaccini attuali.Si menziona anche il cosiddetto TULS, Testo Unico Leggi Sanitarie, un Regio decretodegli anni ’30 del secolo scorso, ancora parzialmente in vigore nell’ordinamento giuridicoodierno e ricordato anche dal sito Web del Ministero della Salute italiano.Nel TULS – Regio Decreto n.1265, anno 1934 si richiama espressamente la figura del“Podestà“, il quale all’art. 217 disciplina la possibilità che rifiuti solidi provenienti dafabbriche, possano nuocere alla salute del territorio, e di fronte ai quali le Autoritàpossono e devono intervenire. E dunque, ecco che gli inquinanti inorganici rilevatinei vaccini in tracce, potrebbero essere proprio un problema di produzione industriale,di fronte al quale il “Podestà” (il Sindaco di oggi) – figura di medievale memoria e ripresanell’Amministrazione del trentennio del secolo scorso – è legittimato ad intervenire. Di fronte a questa problematica, lo Stato in primis e le Regioni in seconda battuta –secondo la sussidiarietà verticale – sembrano essere inerti o distratte, nonostante sianostate sollecitate negli ultimi anni da privati cittadini e da associazioni di consumatori,preoccupati e desiderosi di sicurezza e di applicazione di buon senso. Ecco allora il ruolo del Sindaco, Ufficiale di Governo e rappresentante della comunitàlocale, il quale può ben intervenire a tutela della salute pubblica, a sua discrezione.
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RISCHI DELLA APPLICAZIONE DEI PROFILI COERCITIVI E DISCRIMINATORI DELLA LEGGE 119/2017
In generale, con i motivi sopra esposti, si segnala il rischio che le famiglie obiettori edinadempienti l'obbligo vaccinale per oculata scelta e non per incuria genitoriale – dopoattenta valutazione del rapporto beneficio/rischio dell'atto sanitario a cui sono stati invitati instradino i minori verso percorsi educativi alternativi quali home schooling, scuoleparentali e similari, che nell’immediato potrebbero evidenziare un mero problemaoccupazionale all’interno dell’organico scolastico, ma in una prospettiva più ampia questofenomeno potrebbe creare il rischio concreto che lo Stato perda il primato del proprioruolo e potere educativo e formativo dei cittadini e cosa ancora più grave checoloro che fuggono divengano dei cittadini “cervelli in fuga” verso l'estero, e che nonapportino più all'Italia il loro contributo di risorse umane e culturali, mettendo a frutto i lorotalenti anche a beneficio della collettività, Oppure decidano – sempre a causa delle misuree dei profili di Legge coercitivi, discriminatori e punitivi della vaccinoprofilassi obbligatoriavigente attualmente per prima infanzia ed adolescenza di non mettere più al mondo figliin Italia (rischio accentuazione del calo demografico) per risparmiare loro il peso di unasperimentazione farmacologica di massa, imposta con ricatto e coercizione dalLegislatore, in totale disprezzo dei diritti fondamentali ed inviolabili dell'essere umano econ il rischio sempre più elevato di essere vittima di reazioni avverse ai vaccini checompromettano in maniera lieve o grave l'integrità psicofisica della prole, o rendano la lorovita estremamente penosa e caratterizzata da possibili malattie croniche, allergie ricorrentied intolleranze varie, in probabile o sospetta relazione causale con malattie autoimmuni(come la sindrome A.S.I.A., Autoimmune AutoInfiammatory Syndrome Induced byAdiuvants, Sindrome Infiammatoria Autoimmune indotta da Adiuvanti, proposta daglistudi e ricerche mediche del dr. Y. Shoenfeld e AgmonLevin, 2011).A riguardo, il dottor Fabio Franchi ha bene illustrato il rischio dell'uso di alluminio e deisuoi sali in alcuni vaccini per potenziare l'effetto immunitario del vaccino (l'alluminio è unmetallo non necessario alla fisiologia dell'organismo umano, una vera e proprianeurotossina): si legga la sua relazione sui rischi dell'alluminio intitolata “Adiuvanti a basedi alluminio e principio di precauzione” (17 pagine, Allegato 2bis Relazione medica).Del resto, alcune ditte di cosmesi che producono deodoranti stampano sulle etichette deglistessi l'avvertenza “0 % di sali di alluminio”, suggerendo indirettamente che vi èattenzione alla salute ed ai consumatori. Non si comprende perché dal momento che i salidi alluminio possono essere nocivi sulla pelle, non dovrebbero esserlo a maggior ragionese iniettati direttamente nel sangue di bambini ed infanti. Una precauzione quella delleditte di cosmesi e bellezza che dovrebbe far riflettere, e che suona paradossale; tutto ciòdovrebbe invitare alla massima prudenza rispetto all'atto sanitario della vaccinazionesoprattutto in presenza di vaccini con adiuvanti all'alluminio.Un conto è vaccinare con prudenza, privilegiando la personalizzazione della cura e gliesami e screening prevaccinali, e postinoculo, dunque seguendo un iter vaccinalepreciso, e vaccinando – ad esempio – a partire dal 3° anno di vita del fanciullo, comesaggiamente invita a fare il prof. Ivano Spano – già docente di Sociologia della Salutepresso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova – nella sua
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relazione intitolata: “La filosofia del sistema immunitario” (12 pagine, Allegato 5 –Relazione storica ed epistemologica).Un altro conto è invece vaccinare in disprezzo del consenso libero ed informato delpaziente, imponendo una vaccinazione di massa indiscriminata, a tappeto, senzarispettare il motto “primum non nocere”, e dunque senza rispettare un autentico liberoconsenso, ed un iter vaccinale prudente di screening prevaccinale e postinoculo.Vaccinare inoltre senza un contesto di farmacovigilanza attiva (attualmente sul territorioitaliano è diffusa la farmacovigilanza passiva) e senza rispetto del principio delconsenso libero ed informato, ed addirittura subordinando il diritto alla istruzione esocializzazione dei fanciulli al diritto alla salute individuale e collettivo, è una operazioneesecrabile dal punto di vista morale, dubbia dal punto di vista giuridico e soprattuttocostituzionale, e che dimostra come decenni di conquiste civili e dei diritti umani, venganominacciati in totale avversione allo Stato di diritto e di ogni principio di buon senso eragionevolezza. I conflitti normativi di norme di pari rango messi in luce con lapresente relazione giuridica, e la palese violazione di diritti inviolabili della sferasoggettiva umana (propri dello giusnaturalismo) lo testimoniano, ed invitano la societàcivile ed il Parlamento a porre mano il prima possibile, per evitare ulteriori problemi e dannial tessuto sociale e familiare italiano.
Simona Giacchi, dott.ssa in GiurisprudenzaBologna, 24 ottobre 2018
BREVE BIOGRAFIA
Avv. Simona Giacchi, laureata in Giurisprudenza nell'anno 2001, acquisisce il titolo diavvocato nel 2005 ed attualmente non esercita la libera professione perché impegnata inaltra attività; ha approfondito la conoscenza del funzionamento dell’amministrazionepubblica in quanto ha conseguito un Master di secondo livello in management della PA,ha frequentato un corso in Relazioni internazionali presso la SIOI, oltre che aver acquisitoil Dottorato di ricerca in Teoria degli ordinamenti giuridici.
Oltre al dr.ssa Simona Giacchi, giurista e già avvocato esercitante la libera professione e principale firmataria dellarelazione giuridica, ha collaborato alla stesura ed alla ricerca bibliografica della presente relazione anche il dr. LucaScantamburlo (Treviso, 1974), firmatario come osservatore accreditato della lettera d'intenti per la costituzione dellaassociazione Società Scientifica per il Principio di Precauzione8 ; laurea triennale in Lettere, formazione umanisticagenerale con tesi in Bioetica (2006), Master di I liv. In Comunicazione e linguaggi non verbali con tesi in Psicomotricità(2008), ex Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Ca' Foscari diVenezia, confluito poi nel Dipartimento di Filosofia e Beni culturali dello stesso ateneo.
8 Società Scientifica Italiana per il Principio di Precauzione, associazione interdisciplinare costituita in Roma nelnovembre 2017, con lo scopo di promuovere - nell'ambito della Salute pubblica e della prevenzione- il principio diprecauzione come definito dall'art. 191 TFUE, Comunicazione 2000/0001, Commissione delle Comunità Europee,Bruxelles.
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APPROFONDIMENTI: TERAPIE SPERIMENTALI E DIRITTI DEI MINORI
Diritto alla sottoposizione dei minori a terapie sperimentali con meri rischi “minimi”
Gli artt.3, 16 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989precisano che nelle decisioni terapeutiche relative ai fanciulli, l’interesse superiore delfanciullo deve essere una considerazione preminente, e, secondo quanto confermatoanche dall’art.3 e 24 della Carta di Nizza, questo limite vale sia per le autorità che per leistituzioni private. Infatti la Convenzione di Oviedo ribadisce il primato dell’essere umano,così come confermato dal codice deontologico medico che all’art.48 parla disperimentazione solo a finalità preventive o terapeutiche per la salvaguardia della vita delpaziente, e così anche per il punto 1.2 dei CPCM.
Dalle norme citate si evidenzia l’assoluta necessità di un controllo sulle sperimentazionidei farmaci, soprattutto quando si rivolgono a soggetti sani e di minore età, i quali devononecessariamente mantenere una posizione e una considerazione preminente rispetto ognialtro interesse clinico; dalla supremazia dell’individuo rispetto alla società ne deriva che ilmedico deve considerare il paziente il fulcro dell’attenzione, il quale ha il pieno potere didecidere se continuare a far parte di uno studio clinico o rifiutare, senza addurre nessunmotivo, e senza che ciò implichi modifiche nella garanzia delle cure sanitarie normalmentepreviste. Inoltre ciascuna norma sopra citata, precisa l’onere di acquisire l’assenso delminore capace di discernimento, ovvero una dimostrazione esplicita di consenso apartecipare alla ricerca, seguito dal consenso dei genitori che avallano la partecipazionedel minore; da ciò deriva che gli stessi debbano essere coinvolti ad una età congruaaffinché siano edotti del procedimento che li sta interessando in prima persona, invece nelprocesso vaccinale, che spesso è anche un processo di sperimentazione postmarketing,vengono coinvolti minori molto al di sotto dell’età di raggiungimento del discernimento, inpalese violazione dei principi sopra enucleati.
La Convenzione di Oviedo prevede all’art.16 la possibilità di fare ricerca sugli esseri umania determinate condizioni, quali la mancanza di metodologie alternative, l’approvazione delprogetto da parte di una commissione terza ed indipendente, l’informativa completa neiconfronti del soggetto coinvolto e soprattutto una valutazione dei rischi non sproporzionatarispetto ai benefici potenziali della ricerca. All’art.17 della Convenzione si precisa che, nelcaso la ricerca coinvolga un minore devono sussistere ulteriori condizioni di procedibilitàdello studio clinico, tra cui l’impossibilità di fare ricerca con altri soggetti maggiorenni,l’assunzione di un beneficio reale e diretto in capo al partecipante dello studio clinico oltreche l’obbiettivo del miglioramento significativo della conoscenza scientifica.
Quanto detto viene ribadito parimenti dagli art.31 e 32 del Regolamento UE n.536 del2017 che sanciscono il diritto del minore di essere sottoposto a terapie sperimentali solo a
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due condizioni, che ci sia un beneficio “diretto e reale”, di cui al paragrafo successivo, eche egli venga sottoposto ai rischi di tipo “minimo”, come ulteriormente confermato dallaDichiarazione di Helsinki all’art. 28 e 30. A riguardo si noti il paradosso tipico delle soleterapie vaccinali che, contrariamente a qualsiasi altro farmaco, vengono definite per leggecome un trattamento sanitario rischioso, infatti la L. n. 210 del 1992 prevede unindennizzo alle famiglie che provano il nesso di causalità tra la terapia e la malattiaconseguita che produca danni gravi, permanenti ed irreversibili, pertanto lo stesso testo dilegge evidenzia il pericolo che si vada oltre il limite imposto dalle norme internazionali.
In merito alle vaccinazioni obbligatori di cui alla L. n.119/2017 si fa presente che da quantorisulta dalle schede tecniche dei prodotti delle tre marche di esavalente e delle due piùcomuni marche di MPRV (all.n.9) detti prodotti non sono stati testati oltre una certa etàanagrafica, e manca del tutto bibliografia o pubblicazioni in merito agli effetti diinoculazione di n.10 vaccini nei tempi di 89 mesi, come indicati dai calendari vaccinaliproposti per l’anno 2018 nel territorio nazionale, pertanto risulta arduo allo stato dei fattivalutare se la terapia vaccinale possa riservarsi di produrre solo rischi minimi o si possaandare oltre il limite di legge in quanto a pericolosità delle reazioni avverse. Ed ancoramanca anche la sperimentazione a lungo termine in merito all’uso di DNA ricombinante,contenete materiale fetale o animali, su soggetti che potrebbero vedere modificato ilproprio genoma a livello di variazioni del DNA nucleico, mitocondriale ovvero incorrere inpossibili problemi di epigenetica con alterazione del DNA della propria prole (per le normesul divieto modifiche al genoma: Convenzione ONU, art.24; Convenzione Oviedo art.13;Carta di Nizza art.3; Regolamento UE n.536/2014, art.90, costituzione italiana, art.2, 13,32; codice deontologico versione 2016, art.45). Stante i motivi sopra esposti, risultapreminente acquisire i dati della sperimentazione in capo ai genitori e dell’interessato, chehanno diritto di scelta vaccinale nel rispetto del principio di precauzione dovuto a riguardodei propri minori.
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Diritto alla sottoposizione dei minori a terapie con beneficio “diretto e reale”, rilievi di inefficacia dei vaccini
Stando alle norme sopra citate il minore ha diritto ad essere sottoposto a terapiesperimentali che diano un cosiddetto “beneficio diretto e reale” all’interessato. A riguardo siricorda che l’art.1 comma 4 della L. n.210 del 1992 autorizza i non vaccinati ad ottenereindennizzo non solo nel caso di compromissione irreversibile della integrità psicofisica aseguito della vaccinazione, ma anche qualora abbiano subito un danno da contatto consoggetti vaccinati, e tale assunto esplicita in modo chiaro che la vaccinazione nongarantisce un beneficio diretto, ma al contrario può rappresentare fonte di pericolo realeper lo stesso vaccinato o per la comunità. I report AIFA riportano infatti varie gradazionidel danno, definito come lieve, grave a breve o a lungo termine, intendendo come grave leospedalizzazioni, i danni irreversibili ed i decessi, come riportato a pag. 40 del report 2018per l’anno 2017. Purtroppo la norma sull’indennizzo non è rimasta lettera morta, ma èstata richiamata innumerevoli volte dalle famiglie danneggiate, come risulta dai dati degliatti parlamentari; ed ancora l’AIFA, interrogata sull’efficacia delle vaccinazioni haammesso il cosiddetto fallimento vaccinale coniugandolo nei due aspetti, o il caso delvaccinato che comunque viene contagiato dalla medesima malattia di cui agli inoculi,ovvero del vaccinato che contagia la collettività, oltre che confermare come esistenteanche la categoria dei noresponders, ovvero di coloro che pur essendo vaccinati, nondimostrano di aver acquisito alcuna immunizzazione dalle patologie.
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PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE E NORMATIVE
IUS COGENS, PRINCIPI COSTITUZIONALI, DIRITTO COMUNITARIO,PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI NELL'AMBITO DELLA BIOLOGIA E
MEDICINA, LEGGI ORDINARIE DELLO STATO
* Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, ratificatadall'Italia con L. n. 881 del 1977, la quale dichiarazione all'art.2 stabilisce che “... ad ogniindividuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione,senza distinzione alcuna”; il divieto di discriminazione appartiene allo zoccolo duro deldiritto internazionale generale che costituisce Ius cogens, ovvero obbligo disposto inmodo incondizionato in capo a ciascun Paese firmatario del documento, e si fapresente che i minori sono tra gruppi o categorie di persone a rischio di vulnerabilità,parimenti alle donne, persone con disabilità, lavoratori migranti: l'art. 26 dellaDichiarazione sancisce che ogni individuo ha diritto all’istruzione;
* Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomodel 20 marzo 1952, recepito con L. n.848 del 1955, la quale convenzioneall'art. 2 stabilisce che: “Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. LoStato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione edell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare taleeducazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose efilosofiche”;
* Convenzione ONU sui diritti del fanciullo approvata dall'AssembleaGenerale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989, a New York, che l'Italia ha ratificatoil 27 maggio 1991 con la L. n. 176, e la quale convenzione all’art.28 chiarisce che “[...] GliStati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, alfine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in baseall’uguaglianza delle possibilità: a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio egratuito per tutti; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenzascolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 2. Gli Stati parti adottanoogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicatain maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e inconformità con la presente Convenzione..”
* Convenzione di Oviedo, Consiglio d'Europa, 1997, Convenzione per la protezionedei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia edella medicina (Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina); Capitolo II, articolo 5;la Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la L. n.145/2001, ma poi l'Italia stessa hamancato l'adeguamento giuridico dell'ordinamento italiano, non tanto con appositi decretiattuativi che il Governo avrebbe dovuto approntare ed emanare, ma a causa del mancato
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deposito dello strumento giuridico in ambito europeo (<<deposito del documento diratifica>> presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa); la Convenzione è pertantoancora sospesa nella sua efficacia sul territorio italiano a causa di questa dimenticanza oinadempienza dello Stato, ma essa può essere comunque fonte di consultazione eriferimento da parte della magistratura per dirimere controversie in ambito bioetico e dellabiomedicina in particolare, dunque costituire fonte ausiliaria di diritto;
* Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, già Carta di Nizza (art. 3,"Diritto alla integrità della persona", Capo I DIGNITA'), (2000/C 364/01), Gazzetta ufficialedelle Comunità europee, 18.12.2000, C 364/1.
* Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea ( in acronimo TFUE), art.191, exart.174 del Trattato di Amsterdam del 1997 e già espresso precedentemente nell'art. 130Rdel Trattato di Maastricht, il quale disciplina il principio di precauzione;
* TULS, Testo Unico Leggi Sanitarie, Regio Decreto n.1265, anno 1934, art.217,testo ancora parzialmente in vigore nell'ordinamento giuridico italiano;
* Costituzione della Repubblica italiana, Artt.2, 3, 33, 34, sui “diritti inviolabili”: ladignità, la libertà e l'uguaglianza, e sulla arte e la scienza (“libere”) ed in particolare ilprimo comma dell'art.34 della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale principiogarantisce il diritto allo studio ed alla istruzione per tutti senza distinzione (norme dirango costituzionale);
* L. n. 135 del 1990, all’art.5 si dispone che l'accertata infezione da HIV, non puòcostituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per losvolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro;
* TU sull’istruzione D.Lg.s n. 297 del 1994, gli artt.110 e 117 già subordinavanol’ammissione a scuola alla presentazione della documentazione sulle n.4 vaccinazioniallora obbligatorie, ma non inibiva l’accesso al servizio di istruzione;
* L. n. 53 del 2003 di definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelliessenziali delle prestazioni in materia di formazione, all’art.2 lettera d), ed e), prevede difavorire la crescita e a valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’etàevolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia,nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio diautonomia delle Istituzioni scolastiche. Le Istituzioni pubbliche promuovonol’apprendimento in tutto l’arco della vita e hanno l’onere di assicurare a tutti pariopportunità di raggiungimento dei più elevati livelli culturali, garantendo lo sviluppo dellecapacità, conoscenze e abilità del singolo individuo. All’art.2 punto d) della legge citata siprecisa che il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola in varie fasi tracui la scuola dell’infanzia, quella primaria e secondaria e prosegue con un secondo ciclo
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che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazioneprofessionale; * L. n. 107 del 2015, la quale prescrive le regole della buona scuola indicando, tra glialtri, come cardine della formazioni il principio di inclusione, accoglienza, educazione allediversità, come ribadito nei PTOF piani triennali di offerta formativa dove si combatte ladispersione scolastica;
* L. n. 119/2017 art.3 comma 1 stabilisce che i dirigenti scolastici sono tenuti arichiedere i documenti “all’atto di iscrizione” del minore. A riguardo si precisa che fino al5 agosto 2017, l’accesso a scuola aveva come unico requisito l’iscrizione da effettuarsi neitermini dei bandi, le attuali famiglie frequentanti i vari istituti risultano avere già adempiutoin modo completo a tale adempimento, in conformità con gli allora adempienti previsti.Secondo quanto stabilito dal DPR 235 del 2007 art.3 all’atto dell’iscrizione nasce un pattoeducativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisadiritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica e famiglie, pertanto la revisionedei criteri di iscrizione deve essere condivisa tra le parti. A riguardo si fa presente inoltre l’art.1341 Cc il quale stabilisce che sono clausolevessatorie quelle che prevedono la sospensione dell’esecuzione del contratto,ovvero sanciscono decadenze a carico del contraente, e dette clausole sono efficacisolo se conosciute al momento della conclusione del contratto e se vengonospecificamente approvate dalle parti per iscritto;
* DPR n. 249 del 1998 regolamento Statuto studenti, come modificato dal DPR 235del 2007, all’art.1 prevede che i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativae costruttiva, e la nota prot. n.3602 del 31 luglio 2008 del Dip. Istruzione, riferisce che taleStatuto ha come destinatari gli alunni delle scuole di primo e secondo grado, ovvero mediee superiori, mentre per le scuole elementari risulta ancora in vigore il Regio Decreton.1927 del 1928. Da ciò ne deriva che effettuare un decreto di espulsione in capo a meriminori di età tra 0 e 7 anni risulterebbe illegittimo in quanto in questo modo verrebbepunito un soggetto non tanto per un comportamento personale di rilievo disciplinare, maper scelte effettuate dai propri genitori, terzi rispetto al diritto di frequenza del percorsoscolastico;
* L. n. 210 del 25 febbraio 1992, GU n 55 del 06.03.1992, "Indennizzo a favore deisoggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioniobbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", e s.m.i. (L. n. 229 del 29ottobre 2005, "Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati dacomplicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie");
RELAZIONE GIURIDICA A SUPPORTO DELLA ISTANZA AL SINDACOdi Simona Giacchi giurista
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ALLEGATI TECNICI9 – ISTANZA AL SINDACO
Allegato 2 Relazione medicoepidemiologica: “Effetto gregge o immunità di gregge”(22 pagine), del dottor. Fabio FRANCHI, medico chirurgo infettivologo, spec. in Igiene eMedicina preventiva, già Dirigente medico ospedaliero (a riposo dal 2011);
Allegato 2bis Relazione medicoepidemiologica “Adiuvanti a base di alluminio eprincipio di precauzione” (17 pagine); del dottor. Fabio FRANCHI, medico chirurgoinfettivologo, spec. in Igiene e Medicina preventiva, già Dirigente medico ospedaliero (ariposo dal 2011);
Allegato 3 – Relazione tecnica: “Vaccini ad uso umano: rischi tossicologici e nanotossicologici” (54 pagine); del dr. Giorgio Romano VITALI, chimico fisico già membroin passato di Commissioni del Ministero della Sanità e dello ISS ex informatore scientificoalle dipendenze di una multinazionale farmaceutica (dal 1964 al 1998);
Allegato 4 – Relazione tecnica: “Vaccini e possibili danni genetici” (7 pagine); del Prof. Pietro PERRINO, genetista vegetale, già Dirigente di ricerca CNR (a riposo dal2008), si occupa di aspetti genetici dell’alimentazione e salute dell’uomo;
Allegato 5 – Relazione storica ed epistemologica: “La filosofia del sistemaimmunitario” (12 pagine); del Prof. Ivano SPANO, sociologo, epistemologo e docenteuniversitario, giornalista pubblicista dal 1979, e dal 2016 Segretario Generaledell'Università Internazionale delle Nazioni Unite Per la Pace, Roma;
Allegato 6 – Relazione storicoeconomica: “Liberismo e vaccinazioni obbligatorie” (20pagine); del dr. Antonio CARBONELLI, Avvocato giuslavorista a Brescia e saggista;
Allegato 7 – Relazione tecnica: “Il decreto legge sui vaccini: abuso di potere,regresso nei diritti civili, insulto alla medicina e alla scienza” (19 pagine); del Prof. Marco MAMONE CAPRIA, ricercatore in matematica presso l'Università diPerugia dal 1990, già docente di Storia ed Epistemologia della Matematica e delle Scienzeper tutti e 9 i cicli della SSIS;
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