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Le schede dei dati di sicurezza secondo REACH e CLP
Dott.ssa Cristina Bancomina - S.C. Igiene Sanità Pubblica
Schede di sicurezza - normativa La Dir. 67/548/CEE e la Dir. 1999/45/CE hanno stabilito l’obbligo per chi immette sul mercato rispettivamente una sostanza o un preparato pericoloso di fornire al destinatario la Scheda di Sicurezza (SDS)
Con l'entrata in vigore del REACH la SDS si conferma il principale strumento di trasmissione e comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento.
La SDS si integra nei sistemi istituiti dal REACH e dal CLP
e ne viene ampliata e rafforzata.
Schede di sicurezza
La SDS mantiene la doppia funzione di: STRUMENTO DI INFORMAZIONE destinato all’utilizzatore professionale – deve consentire al datore di lavoro di determinare se agenti chimic i pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e di valutare i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dal loro uso. STRUMENTO DI COMUNICAZIONE – principale meccanismo per comunicare ai destinatari della sostanza o del preparato le informazioni sui pericoli, le misure di precauzione e manipolazione e le misure per la gestione del rischio.
SDS: regolamentata dal REACH....
Titolo V “Informazioni all’interno della catena di
approvvigionamento” Art. 31 “Prescrizioni relative alle schede di dati di
sicurezza” - Indica i requisiti della SDS
Allegato II – Guida alla compilazione delle SDS
....fortemente influenzata dal CLP
Disposizioni del CLP riguardanti direttamente le SDS: Classificazione determinata in accordo con Titolo II
(Classificazione dei pericoli) e Allegato I (criteri di classificazione) Inventario delle C& L armonizzate (Titolo V e Allegato VI)
Titolo VII Disposizioni comuni e finali
gli artt. da 57 a 59 del CLP modificano art. 31 REACH per adeguarlo al linguaggio e alle scadenze del CLP
SDS: adeguamento al CLP
Per le sostanze: quando si è applicata la nuova classificazione e l'etichettatura secondo il CLP prima del 1 dicembre 2010, le SDS devono riportare C & L secondo entrambi i sistemi fino al 1 giugno 2015 Per le miscele: quando si decide di applicare C & L
secondo CLP prima del 1 giugno 2015, le SDS devono riportare C & L secondo entrambi i sistemi fino a tale data
SDS: disposizioni nuove o di rilievo
Art. 31.1 modificato dal CLP Obbligo legale di fornire SDS fino al 31 maggio 2015
sostanze che soddisfano i criteri per la classificazione come
pericolose secondo il Regolamento CLP miscele che soddisfano i criteri per la classificazione come
pericolose secondo la Direttiva Preparati 1999/45/CE sostanze PBT e vPvB (NOVITA') sostanza presente nella “candidate list” delle sostanze
SVHC con decorrenza dalla data di inclusione (NOVITA')
SDS: disposizioni nuove o di rilievo
Art. 31.1 modificato dal CLP Obbligo legale di fornire SDS dopo il 1 giugno 2015
sostanze e miscele che soddisfano i criteri per la
classificazione come pericolose secondo il Regolamento CLP sostanze PBT e vPvB (NOVITA')
sostanze incluse nella “candidate list” (NOVITA')
SDS: disposizioni nuove o di rilievo
Art. 31.3 Obbligo di fornire SDS su richiesta del destinatario fino al 31 maggio 2015
Per miscele che non soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE, ma contenenti almeno una sostanza: pericolosa per la salute o per l’ambiente (>=1%
peso/peso ( ≥ 0,2% v/v per miscele gassose) PBT, vPvB o SVHC >= 0,1% peso/peso con limite di esposizione occupazionale comunitario
SDS: disposizioni nuove o di rilievo
Art. 31.3 modificato dall'art. 59 del CLP: dal 1 giugno 2015 l'obbligo di fornire SDS su richiesta del
destinatario VIENE ESTESO NON SOLO A: miscele che non sono classificate come pericolose secondo il Regolamento CLP, ma che contengono almeno:
una sostanza pericolosa per la salute o per l’ambiente ( conc. >=1% o >= 0,2% v/v per miscele gassose)
una sostanza PBT, vPvB o SVHC (≥ 0,1%)
una sostanza con limite di esposizione occupazionale
SDS: disposizioni nuove o di rilievo
NOVITA' INTRODOTTA DAL CLP:
MA ANCHE una sostanza ad una concentrazione individuale >= 0,1% in peso, classificata:
cancerogena di categoria 2 ( secondo il CLP) tossica per la riproduzione di cat. 1A, 1B o 2 sensibilizzante cutaneo o respiratorio di cat. 1 che abbia effetti sull'allattamento
SDS: disposizioni nuove o di rilievo
Art. 31.2 : le informazioni contenute nella SDS devono essere coerenti con la valutazione della sicurezza chimica relativa alla sostanza o alla miscela Art. 31.5 : SDS deve essere fornita nella lingua ufficiale dello Stato Membro sul cui mercato viene immessa la sostanza Art. 31.6 : SDS deve riportare la data di compilazione
SDS: disposizioni nuove o di rilievo
Art. 31.7 : Quando per una sostanza è stata redatta una CSR (> =10 tonn/anno o la sostanza è classificata pericolosa o PBT/vPvB, la SDS deve riportare in allegato una sintesi degli scenari di esposizione per ogni uso identificato contenente le misure di prevenzione e protezione:
obbligo di redigere SDS estesa o “eSDS” Importante: le informazioni riportate nella eSDS devono essere coerenti con il dossier di registrazione
SDS: disposizioni nuove o rilievo
MODALITA' DI FORNITURA
Art.31.8: SDS deve essere fornita gratuitamente in forma cartacea o elettronica
modificato dall'art. 57 CLP con l'aggiunta: entro la data di fornitura della sostanza o
della miscela
SDS: disposizioni nuove o di rilievo
Art. 31.9 : Modalità di aggiornamento della SDS
I fornitori devono aggiornare tempestivamente le SDS : Non appena si rendono disponibili nuove informazioni sui
pericoli o informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi (es. PBT, vPvB, SVHC)
Quando viene rilasciata o rifiutata un’autorizzazione
Quando viene imposta una restrizione
SDS: disposizioni nuove o di rilievo
La nuova versione della SDS, datata ed identificata come revisione nella prima pagina, deve essere inviata a tutti i destinatari ai quali è stata inviata la sostanza/miscela nei 12 mesi precedenti. Negli aggiornamenti successivi alla registrazione nella SDS deve figurare il numero di registrazione REACH
SDS: disposizioni nuove o di rilievo
la struttura della SDS rimane invariata a 16 sezioni
inversione dei punti 2-3 ( l'identificazione dei
pericoli precede la composizione chimica) aggiunta e-mail di chi redige la SDS
riassunto Relazione sulla sicurezza chimica (CSR)
nuovi pittogrammi e codici di pericolo
SDS: disposizioni nuove o di rilievo
La SDS deve riportare: numero di pagine (pagina x di y)
data di compilazione e status di revisione
La lingua di compilazione è quella dello Stato membro in cui avviene l’immissione sul mercato
SDS: disposizioni nuove o di rilievo
Sezione 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato
Per le sostanze soggette a registrazione deve essere riportato sulla SDS il numero di registrazione assegnato dall'ECHA NOVITA'
Sezione 1.2 Uso della sostanza/preparato
Indicare gli usi identificati della sostanza/miscela che devono essere in accordo con informazioni fornite nel CSR NOVITA' Includere una descrizione sintetica dell'effetto reale es. Ignifugo, antiossidante
NON E' NOVITA'
SDS: disposizioni nuove o di rilievo
Sezione 1.3 Identificazione della società/dell'impresa indicare indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della SDS NOVITA' Sezione 1.4 Numero telefonico di chiamata urgente specificare se il numero telefonico è disponibile solo nelle ore d’ufficio NOVITA' Inversione delle sezioni 2 e 3 L'inversione dei punti 2 e 3 è obbligatoria dal 20/1/2009 (ENTRATA IN VIGORE CPL) NOVITA'
SDS: disposizioni nuove o di rilievo
Sezione 3. Composizioni/informazioni sugli ingredienti Sezione 3.4
In tutti i preparati, sia classificati pericolosi sia non pericolosi, deve essere indicata chiaramente la presenza di sostanze PBT e vPvB in concentrazione > = 0,1% NOVITA'
Sezione 3.5
Numero di Registrazione per le sostanze soggette a registrazione NOVITA'
SDS: disposizioni nuove o di rilievo
Sezione 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale NOVITA'
Quando è richiesta una CSR, la SDS deve contenere informazioni su tutti gli usi identificati pertinenti per il destinatario della scheda Quando è richiesta una CSR vanno indicati i valori NOEL e/o PNEC della sostanza/miscela Vanno inseriti anche i valori limite di eventuali contaminanti che si possono generare dall'utilizzo della sostanza/miscela Per la scelta dei DPI, per le misure di controllo dell'esposizione e per i controlli sulle emissioni si richiedono specifiche più restrittive
La SDS non è l'unico mezzo di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento SPECIFICHE DISPOSIZIONI SONO CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 32, 33, 34 del REACH
Obbligo di comunicare informazioni agli utilizzatori a valle per sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per i quali non è prescritta una SDS (art. 32) Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli (art.33) Obbligo di comunicare all'attore o al distributore situato immediatamente a monte della catena di approvvigionamento (art. 34): a) nuove informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze e dei preparati, indipendentemente dagli usi identificati; b) ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l’adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una SDS che gli è stata fornita
Artt. 32, 33, 34 REACH
…grazie per l’attenzione