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Le principali novità fiscali 2015 Disciplina degli appalti e novità in materia di autotrasporto Avv. PAOLO DEL GRANDE DEL GRANDE NINCI Associati [email protected] Porcari, 12 febbraio 2015

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Le principali novità fiscali 2015

Disciplina degli appalti e novità in materia di autotrasporto

Avv. PAOLO DEL GRANDEDEL GRANDE NINCI Associati

[email protected] Porcari, 12 febbraio 2015

Argomenti trattati- Definizione giuridica e differenze tra contratto di appalto e

contratto d’opera;- Responsabilità solidale del committente nel contratto di appalto:

1) Art. 29 D. Lgs 276/2003 (Legge Biagi)2) Art. 35 comma 28-28ter D.L.223/2006 (Decreto Bersani)3) Il decreto semplificazioni4) Gli aspetti processuali della responsabilità solidale

- Contratto di sub-fornitura: L. 192/1998;- Il contratto di autotrasporto, le novità normative introdotte dalla

Legge stabilità in materia di responsabilità e tracciabilità dei pagamenti.

Il contratto di appalto

Art. 1655: «.. l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con propria organizzazione dei mezzi e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro …»

Due tipologie di appalto:

- Appalto d’opera: modificazione dello stato materiale di cose preesistenti;

- Appalto di servizi: utilità messa a disposizione a favore di un altro soggetto.

L’appaltatore gode di completa autonomia nell’organizzare i mezzi e i propri dipendenti nel corso dei lavori

Il contratto d’opera

Art. 2222: «.. contratto mediante il quale una persona si obbliga, dietro corrispettivo, a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione, nei confronti del committente …»

Differenze significative tra contratto di appalto e contratto d’opera

- Contratto di appalto: l’esecuzione dell’opera o del servizio avviene tramite un’organizzazione di tipo imprenditoriale

- Contratto d’opera: l’esecuzione dell’opera o del servizio avviene tramite il lavoro prevalente del prestatore d’opera e dei suoi collaboratori

Responsabilità solidale in materia di appalti

Art. 1676 c.c.: «.. tutela dei crediti degli ausiliari dell’appaltatore“coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loroattivita per eseguire l’opera o per prestare il servizio possonoproporre azione diretta contro il committente per conseguirequanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che ilcommittente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essipropongono la domanda ..»

Responsabilità solidale in materia di appalti (2)L’azione, come ha chiaramente stabilito la giurisprudenza di legittimità, si fonda su quattro

presupposti:

1. L’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un imprenditore che, con

organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, esercita un’attività diretta al

compimento di un’opera o di un servizio nei confronti di un determinato committente verso un

corrispettivo (art. 1655 c.c.);

2. L’esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di

quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente;

3. L’esistenza di un credito di lavoro in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto da parte

dell’appaltatore o datore di lavoro (art. 2099 e segg. c.c.);

4. In pari tempo, l’esistenza di un credito dell’appaltatore verso il committente in relazione al

compimento dell’opera o del servizio commissionatogli (art. 1657 c.c.).

Responsabilità solidale in materiadi appalti (3)Ricorrendo tutti questi elementi, la legge prevede che i lavoratori, mediantel’esercizio di un’azione contro il committente, possano conseguire direttamenteda quest’ultimo la minor somma fra quanto loro spetta in conseguenza delrapporto di lavoro e quanto e dovuto dal committente all’appaltatore in relazioneal contratto d’appalto.Alla luce di tali elementi, e stato osservato che l’art. 1676 c.c. prevede un’azioneeccezionalmente concessa a maggior tutela dei lavoratori nei confronti di chi, purrestando estraneo ai rapporti individuali di lavoro, si e comunque avvalso delrisultato della prestazione degli ausiliari dell’appaltatore il diritto sostanziale cioela facoltà dell’ausiliario di far valere il proprio credito di lavoro direttamente neiconfronti del debitor debitoris, fermo restando naturalmente il diritto dellavoratore di rivolgersi anche contro l’appaltatore.

L’art. 29 della L. 276/2003 (Legge Biagi)

Regola la responsabilità solidale nell’ambito dell’appalto di opere eservizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dailavoratori dipendenti verso il datore di lavoro-appaltatore e per leobbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali.Tale tutela, che ha il suo antecedente nell’art. 3 della L. 1369/60, èstata estesa dal D.L. 76/2013 anche al lavoratore autonomo,sempre in relazione ai compensi e agli obblighi di naturaprevidenziale e assicurativa.

Oggetto della solidarietà

In base al testo della norma in esame “in caso di appalto di opere o servizi,il committente imprenditore o datore di lavoro, è obbligato in solido conl’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-appaltatori, entro illimite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ailavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti” .Rispetto all’art. 1676 c.c. quindi la solidarietà si estende a tutto il creditoretributivo e non è contenuta nei limiti del debito che il committente haverso l’appaltatore al tempo della domanda; l’art. 29 D.lgs 276/2003 nonprevede alcuna possibilità di esonero (esimente) per il committente dallaresponsabilità solidale, né alcuna limitazione della stessa.

Oggetto della solidarietà (2)

La responsabilità solidale prescritta dall’art. 29 D.lgs 276/2003 si aggiunge aquella prevista a carico del committente dall’art. 1676 c.c. ed amplia la tutela infavore dei lavoratori addetti ad un appalto rispetto a quella stabilita dal codicecivile.Le due tutela (art. 1676 c.c. e art. 29 D.lgs 276/2003) hanno una distinta sfera diapplicazione in ambito processuale e possono essere cumulate.Entrambe presuppongono però che il credito fatto valere dal lavoratore siriferisca a crediti maturati nell’ambito dell’appalto: in nessun caso quindipossono essere fatti valere nei confronti del committente crediti, pur relativi alrapporto di lavoro, ma che non siano in relazione di corrispettività con leprestazioni effettuate per eseguire l’appalto.

Art 35 comma 28-28ter del D.L. 223/2006 (decreto Bersani)

Ha previsto in materia di responsabilità solidale che “l’appaltatore risponda in solido con il sub-appaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”

Decreto Bersani (2)

La norma è stata in seguito modificata e poi riscritta integralmentedall’art. 13ter del D.L. 83/2012 per stabilire, nella sua ultima versione(poi abrogata) che “nell’ambito dei contratti di appalto di opere eservizi conclusi da soggetti IVA (norma che si applica anche ailavoratori autonomi) l’appaltatore risponde in solido con il sub-appaltatore - nei limiti dell’ammontare dovuto - del versamentoall’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e delversamento dell’IVA dovuta dal sub-appaltatore in relazione alleprestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di sub-appalto.

Decreto Bersani (3)

La responsabilità solidale non è prevista opera (esimente) sel’appaltatore verifica - prima del versamento del corrispettivo - che gliadempimenti fiscali (ritenute e IVA), scaduti alla data del versamento,sono stati correttamente eseguiti dal sub-appaltatore, acquisendo larelativa documentazione (asseverazione rilasciata da Patronato CAFovvero da professionisti abilitati, ovvero per autocertificazione);l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo dovutofino all’esibizione della predetta documentazione da parte del sub-appaltatore.

La circolare 40/E/2012 (Agenzia delle Entrate)

L’Agenzia delle Entrate ha cercato, tramite questa circolare, di chiarire ilcontenuto della materia trattata dal Decreto Bersani (il D.L. 223/2006).Oltre a stabilire la decorrenza della normativa – a partire dai contratti diappalto conclusi successivamente alla data del 12 agosto 2012 –l’interpretazione del testo normativo da parte dell’Agenzia delle Entrateprevederebbe una estensione della responsabilità solidale anche alcommittente (e non più solo all’appaltatore).Invero, la vecchia normativa prevedeva per il committente solo una sanzioneamministrativa da € 5.000 a 200.000 in caso di pagamento all’appaltatoreprima di aver verificato che gli adempimenti in materia fiscale (ritenute IRPEFlavoro dei dipendenti e IVA) fossero stati correttamente eseguiti daquest’ultimo.

Il c.d. Decreto Semplificazioni e l’abrogazione del Decreto Bersani

Con il D.L. 175/2014, c.d. decreto semplificazioni, è stata abrogata l’intera norma di riferimento con conseguente pertanto abrogazione degli adempimenti richiamati dalla stessa.

Per i contratti di appalto e sub-appalto conclusi successivamente alla data di decorrenza del decreto Bersani, norma sanzionatoria in esame - ovvero il 12 agosto 2012 - si applica il principio del favor rei: essendo la norma abrogata dal decreto semplificazioni, non si applicherà più per il committente la sanzione prevista dall’art. 35 comma 28-28ter (sanzione tra € 5.000 e 200.000).Dovrebbe invece permanere - in base ad un’interpretazione della Circolare 31/E dell’Agenzia delle Entrate - la responsabilità solidale in capo all’appaltatore per il mancato versamento delle sole ritenute IRPEF.

Il c.d. Decreto Semplificazioni e l’abrogazione del Decreto Bersani (2)

Il Decreto Semplificazioni provvede ad abrogare la disposizione contenuta dall’art. 35 comma 28-28ter senza però intaccare la disciplina recata dall’art.29 D.Lgs 276/2003 (Legge Biagi) per quanto attiene alla responsabilità solidale negli appalti del committente, in relazione al trattamento retributivo e contributivo dei lavoratori che permane entro il limiti di due anni dalla cessazione dell’appalto, limitatamente ai debiti relativi al periodo di esecuzione del contratto stesso.

Il c.d. Decreto Semplificazioni e l’abrogazione del Decreto Bersani (3)

Così, come detto, in caso di appalto di opere e servizi, il committente imprenditore è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con gli eventuali sub-appaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori:

- trattamenti retributivi;- quote di TFR maturate nel periodo di esecuzione dell’appalto;- contributi previdenziali;-premi assicurativi dovuti nel periodo di esecuzione dell’appalto.

Restano esclusi dalla responsabilità solidale ex art. 29 D.lgs 276/2003 invece gli obblighi per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Il c.d. Decreto Semplificazioni e l’abrogazione del Decreto Bersani (4)

Il committente o datore di lavoro è convenuto in giudizio per ilpagamento, insieme all’appaltatore e con gli eventuali sub-appaltatori.Nella prima difesa il committente può eccepire il “beneficio dellapreventiva escussione” del patrimonio dell’appaltatore medesimo edegli eventuali sub-appaltatori.Così il Giudice, accertata la responsabilità solidale di tutti gli obbligati,ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti delcommittente solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimoniodell’appaltatore o del sub-appaltatore; il committente che ha eseguitoil pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti delcoobbligato secondo le regole generali.

Aspetti processuali

La responsabilità solidale ex art. 29 D.lgs (Legge Biagi) non prevedealcun esimente - esonero da responsabilità - né alcuna limitazione e/oattenuazione della stessa, come invece prevedeva in determinati casiil Decreto Bersani oggi abrogato.

Per ragioni di tutela preventiva, è fortemente consigliato di acquisire erichiedere il DURC.

Aspetti processuali (2)

Con tale contratto un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.Perché si configuri la sub-fornitura è necessario quindi che sussista la soggezione tecnologica del sub-fornitore ossia la “dipendenza” dal know-how del committente e la strumentalità della prestazione rispetto al ciclo produttivo del committente.

Il contratto di subfornituraLegge 192/98

Il contratto di sub-fornitura deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità e deve necessariamente contenere i seguenti elementi:- indicazione dei requisisti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente mediante precise indicazioni che consentano l’individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il sub-fornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, devono essere allegate in copia;- prezzo pattuito;- termini e modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.

Il contratto di subfornituraLegge 192/98 (2)

Quando non sia concretamente praticabile la strada della stipula di un contratto vero e proprio, è sufficiente che:- negli ordini dei clienti vengano indicate:

1) le caratteristiche tecniche del bene/servizio da fornire;2) il prezzo pattuito e le relative modalità;3) le modalità ed i termini di consegna e collaudo;4) una dicitura del tipo “contratto di sub-fornitura ai sensi della L. 18 giugno 1998 n. 192”.

Il contratto di subfornituraLegge 192/98 (3)

Nella conferma d’ordine invece dovrà essere riportata una dicitura deltipo “ai sensi dell’art. 13bis D.L.22 giugno 2012 n. 83 convertito nallaL. 7 agosto 2012 n. 134 confermiamo che, mediante la presenteconferma d’ordine riferita al Vostro ordine n. … del … risulta posto inessere in forma scritta un contratto di sub-fornitura ai sensi della L. 18giugno 1998 n. 192”.

In questo modo può dirsi che tutti gli elementi fondanti del contrattodi fornitura siano rispettati.

Il contratto di subfornituraLegge 192/98 (4)

Il contratto di trasporto trova la sua disciplina negli artt. 1678 e segg. delCodice Civile che trattano prima il contratto di trasporto di persone e poi ilcontratto di trasporto di cose.Il contratto di trasporto si distingue dal contratto di appalto essenzialmentein quanto ha ad oggetto uno specifico e tipizzato servizio ed in quanto almittente ed al destinatario è preclusa la verifica del servizio in corso d’opera;Il contratto di trasporto di cose è un contratto consensuale di risultatocaratterizzato dal fatto che il vettore assume personalmente la responsabilitàdel trasporto delle cose sino alla destinazione finale concordata anche se siavvale dell’opera di altri vettori con contratto di sub-trasporto.

Contratto di autotrasporto

La legge stabilità n. 190/2014 art. 1 commi 234 ss. ha previsto la normativa della responsabilità solidale per il contratto di autotrasporto; invero, “all’atto della conclusione del contratto il vettore è tenuto a fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli Enti previdenziali, di data NON anteriore ai tre mesi, dalla quale risulti che l’azienda di autotrasporti è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Contratto di autotrasporto (2)

Nel caso in cui il committente non richieda l’attestazione in oggetto, le conseguenzesono diverse a seconda che il contratto sia in forma scritta o meno:- il contratto ha forma scritta: il committente che non effettua le verifiche deveritenersi obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto acorrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, contributivi previdenziali eassicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nelcorso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per lesanzioni amministrative di cui risponde il responsabile dell’inadempimento.-il contratto non ha forma scritta: il committente che non esegue la verifica, oltre adover corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi aglienti competenti, si assume anche l’onere relativo all’inadempimento degli obblighifiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del serviziodi trasporto per suo conto eseguito.

Contratto di autotrasporto (3)

In materia di auto trasporti e al solo fine di assicurare la tracciabilità deipagamenti dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazionicriminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, vieneprevisto che tutti i soggetti della filiera autotrasporti provvedano alpagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di uncontratto di trasporto merci su strada, indipendentemente dall’importodovuto, mediante:- strumenti elettronici di pagamento (carte di credito e di debito, bancomat);- Assegni, bonifici bancari o postali;- ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità.

Il Decreto «Sblocca Italia»