le nuove regole dell’esportazione delle opere d’arte

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Le nuove regole dell’esportazione delle opere d’arte Decreto Ministero, Beni culturali 17/05/2018 n° 246 di Alessandro Tognetti Pubblicato il 07/02/2019 Il vecchio regime in vigore sino all’estate del 2017 sulla circolazione delle opere d’arte prevedeva che le opere che avevano più di 50 anni di un artista non vivente fossero sottoposte al controllo di esportazione. Non vi erano delle soglie di valore da seguire ma alcune linee guida risalenti all’anno 1974 in particolare l’Ufficio Esportazione doveva valutare il rilascio o il diniego dell’attestato di libera circolazione, esaminando gli indirizzi di carattere generale stabiliti dalla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Antichità e Belle Arti del 13 maggio 1974 (Div. VI, prot. n. 2718) per verificare se l’esportazione del bene culturale fuori dai confini nazionali comportava o meno un “inammissibile depauperamento del patrimonio culturale nazionale” sia la congruità del valore dell’oggetto, che veniva indicata dal richiedente al momento della domanda. Il nuovo regime (D.M. 17 maggio 2018, n. 246) prevede: 1. l’innalzamento della cosi detta ” soglia temporale” da 50 a 70 anni al di sotto della quale i beni ,di un autore non più vivente non potranno essere oggetto di blocco per l’esportazione; 2. che le opere sotto i 70 anni ma sopra i 50 possono essere oggetto di tutela se presentano un interesse eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; 3. l’introduzione del concetto di “ soglia di valore “:la nuova disciplina prevede che per l’esportazione di un’opera creata da oltre 70 anni il cui valore non superi i 13.500 sia bastevole la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che prende il nome di “Autocertificazione di arte contemporanea”. In sintesi, secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) l’esportazione di “opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni” non è soggetta ad autorizzazione, per le opere create da oltre 70 anni il cui valori non superi i 13.500 è bastevole l’autocertificazione

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Le nuove regole dell’esportazione delle opere d’arte

Decreto Ministero, Beni culturali 17/05/2018 n° 246

di Alessandro Tognetti

Pubblicato il 07/02/2019

Il vecchio regime in vigore sino all’estate del 2017 sulla circolazione delle opere d’arte prevedeva che le

opere che avevano più di 50 anni di un artista non vivente fossero sottoposte al controllo di

esportazione.

Non vi erano delle soglie di valore da seguire ma alcune linee guida risalenti all’anno 1974 in particolare

l’Ufficio Esportazione doveva valutare il rilascio o il diniego dell’attestato di libera circolazione,

esaminando gli indirizzi di carattere generale stabiliti dalla Circolare del Ministero della Pubblica

Istruzione – Direzione Generale Antichità e Belle Arti del 13 maggio 1974 (Div. VI, prot. n. 2718) per

verificare se l’esportazione del bene culturale fuori dai confini nazionali comportava o meno un

“inammissibile depauperamento del patrimonio culturale nazionale” sia la congruità del valore

dell’oggetto, che veniva indicata dal richiedente al momento della domanda.

Il nuovo regime (D.M. 17 maggio 2018, n. 246) prevede:

1. l’innalzamento della cosi detta ” soglia temporale” da 50 a 70 anni al di sotto della quale i beni

,di un autore non più vivente non potranno essere oggetto di blocco per l’esportazione;

2. che le opere sotto i 70 anni ma sopra i 50 possono essere oggetto di tutela se presentano un

interesse eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;

3. l’introduzione del concetto di “ soglia di valore “:la nuova disciplina prevede che per

l’esportazione di un’opera creata da oltre 70 anni il cui valore non superi i 13.500 sia bastevole

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che prende il nome di “Autocertificazione di

arte contemporanea”.

In sintesi, secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) l’esportazione di “opere

di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non

risalga ad oltre settanta anni” non è soggetta ad autorizzazione, per le opere create da oltre 70 anni il

cui valori non superi i 13.500 è bastevole l’autocertificazione

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Il Ministero dei beni e delle attività culturali ha inoltre indicato alcune precisazioni in merito

all’Autocertificazione.

Questa procedura si articola in due fasi: la prima consiste nell’inserimento della dichiarazione

attraverso il sito internet degli Uffici Esportazione, mentre la seconda prevede la stampa del

documento così compilato e la sua presentazione a mano all’ufficio prescelto, che provvederà alla

convalida.

Ogni autocertificazione è composta da due parti:

• la dichiarazione vera e propria, contenente i dati del dichiarante, l’elenco sintetico delle opere e

la firma del dichiarante;

• le schede dei beni che compongono la spedizione, recanti i dati descrittivi delle opere e la

fotografia.

Ogni autocertificazione deve descrivere i beni inviati in una singola spedizione.

Il Ministero ha inoltre precisato che il valore della cosa dovrà essere comprovato all’ufficio

esportazione presso il quale sia presentata la dichiarazione, mediante la seguente documentazione:

a) nel caso in cui la cosa sia stata oggetto negli ultimi tre anni di una compravendita all’asta o tramite un

mercante d’arte, le necessarie fotografie della cosa e la fattura da cui risulti il prezzo di

aggiudicazione ovvero il prezzo di vendita della cosa, al netto di commissioni (di vendita e di acquisto) e

di oneri (quali, a titolo esemplificativo, diritto di seguito, se previsto, imposte, spese di trasporto e di

assicurazione);

b) nel caso in cui la cosa sia stata oggetto di cessione fra privati negli ultimi tre anni, le necessarie

fotografie della cosa e una copia del contratto sottoscritto dalle parti o in mancanza, una dichiarazione

congiunta delle parti resa davanti a un pubblico ufficiale abilitato a riceverla da cui risulti il prezzo di

acquisto;

c) nel caso in cui la cosa sia destinata all’estero per essere venduta all’asta, una fotocopia della pagina

del catalogo d’asta da cui risulti la data dell’asta con le necessarie fotografie ed una stima massima

della cosa non superiore ad euro 13.500, se disponibile, ovvero del mandato a vendere o del contratto di

deposito sottoscritti dalle parti con l’indicazione di una stima massima della cosa non superiore ad euro

13.500 o, in alternativa, una valutazione sottoscritta della casa d’aste;

d) in ogni altro caso, il valore dichiarato della cosa potrà essere comprovato, in alternativa:

1. dalla stima di un perito iscritto all’albo dei consulenti tecnici di un tribunale;

2. dall’ufficio esportazione su presentazione fisica della cosa.

E’ bene precisare che è stato emanato il D.M. 6 dicembre 2017, n. 537 sugli indirizzi per la valutazione

del rilascio dell’attestato di libera circolazione, che modifica i precedenti utilizzati dagli anni 70 e

ritenuti ormai superati in quanto, al tempo, era lasciata ampia discrezionalità agli Uffici competenti.

Il decreto indica 6 elementi per il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione per le cose di

interesse artistico, storico, archeologico, etnoatropologico e nello specifico:

1. qualità artistica dell’opera;

2. rarità (in senso qualitativo e/o quantitativo;

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3. rilevanza della rappresentazione;

4. appartenenza a un complesso e/o contesto storico artistico, archeologico e monumentale;

5. testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo;

6. testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico, di relazioni

significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera.

(Altalex, 7 febbraio 2019. Nota di Alessandro Tognetti)

( da www.altalex.com )

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