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Agenzia delle Entrate - Ufficio locale di Oristano - Dott. Murgia Giovanni Le modifiche al sistema delle sanzioni nei confronti degli intermediari per la trasmissione telematica Riflessi delle modifiche introdotte dalla finanziaria 2007 alla luce delle circolari 52/2007 e 11/2008

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Agenzia delle Entrate - Ufficio locale di Oristano - Dott. Murgia Giovanni

Le modifiche al sistema delle sanzioni nei confronti degli intermediari per la

trasmissione telematica

Riflessi delle modifiche introdotte dalla finanziaria 2007 alla luce delle circolari

52/2007 e 11/2008

Agenzia delle Entrate - Ufficio locale di Oristano - Dott. Murgia Giovanni

Le modifiche apportate dalla legge 296/2006

La legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007):

� ha previsto l’applicazione delle disposizioni del d.lgs n. 472 del 1997 alle violazioni di cui agli art. 7-bis e 39 del d.lgs n. 241 del 1997, in quanto compatibili;

� ha introdotto specifiche condizioni di punibilitàper l’ipotesi di infedele rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione;

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Le modifiche apportate dalla legge 296/2006

� ha modificato la disciplina da applicare nelle ipotesi che le predette violazioni siano ripetute o particolarmente gravi;

� ha ridefinito la responsabilità solidale del CAF per la sanzione irrogata al trasgressore che ha agito per il centro;

� ha adeguato all’euro l’ammontare delle sanzioni, precedentemente espresso in lire;

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Le modifiche apportate dalla legge 296/2006Circolare 52/2007

Nei casi di violazioni commesse ai sensi dell’art. 7-bis e 39 del D.lgs n. 241 del 1997, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.lgs472/1997

La natura delle sanzioni di cui all’ art 7-bis e 39 cambia; da sanzioni amministrative si passa a sanzioni amministrative tributarie.

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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E

Le principali conseguenze sul piano operativo sono:

•Applicabilità del ravvedimento operoso;

•Applicabilità delle procedure di contestazione della sanzione di cui all’art. 16 del D. lgs 472/1997;

•Possibilità di applicare la definizione agevolata di cui all’art. 16 del D. Lgs. 472/1997 per le sanzioni contestate;

•Applicazione dei principi di cui agli art. 5 e 11 del D.Lgs 472/1997 nel caso di responsabilità solidale;

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Le sanzioni

Tardiva od omessa trasmissione telematica di dichiarazioni (art. 7-bis, D.Lgs 241/1997)

soggetti interessati: tutti i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per conto di altri;

sanzione pecuniaria: da euro 516 a euro 5.164

sanzioni accessorie: revoca dell’abilitazione nel caso di errori gravi e ripetuti

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Le sanzioni

Tardiva od omessa trasmissione telematica di dichiarazioni(art. 7-bis, D. Lgs 241/1997)

SIDichiarazione omessaOltre 1 mese

SITardiva dichiarazioneOltre 1 mese

SITardiva dichiarazioneOltre il termine

NODichiarazione omessaEntro 1 meseOltre i 90 gg

NOTardiva dichiarazioneEntro 1 meseOltre termine di presentazione ma entro 90 gg

NONOEntro il termineEntro il termine di presentazione della dichiarazione

Sanzionabilitàdell’intermediario

Sanzionabilità del contribuente

Data di trasmissione

Assunzione impegno alla presentazione

SANZIONABILITA’:

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Le sanzioni

Rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione in maniera infedele (art. 39, comma 1, let. a, D. Lgs 241/1997)

soggetti interessati: responsabili dei CAF e degli intermediari nella trasmissione telematica

sanzione pecuniaria: da euro 258 a euro 2.582

condizioni di punibilità: somme dovute a carico del contribuente in seguito alla liquidazione delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36 ter e 36 bis del D.P.R. 600/1973 e 54 del D.P.R. 633/1972 o altro controllo sostanziale (importo maggiore di euro 16,53 – limite per l’iscrizione a ruolo)

sanzioni accessorie: sospensione dalla possibilità di rilasciare visto o asseverazione nel caso di ripetute violazioni, violazioni gravi ovvero nel caso di mancato pagamento della sanzione. La sospensione può essere disposta per un periodo che va da 1 a 3 anni e nel caso di ripetute violazioni successive alla sospensione è possibile l’inibizione dal rilascio delle certificazioni fino alla revoca dell’autorizzazione all’assistenza fiscale

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Le sanzioni

Rilascio del visto della certificazione tributaria in maniera infedele (art. 39, comma 1, let. b, D. Lgs241/1997)

� soggetti interessati: revisori contabili, dottori commercialisti, ragionieri, periti e consulenti del lavoro

� sanzione pecuniaria: da euro 516 a euro 5.164;

� sanzioni accessorie: sospensione da 1 a 3 anni dal rilascio di certificazioni nel caso di 3 violazioni nel biennio o violazioni particolarmente gravi o mancato pagamento della sanzione. E’ prevista la comunicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione all’Ordine Professionale di appartenenza

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E’ consentito il ravvedimento operoso di cui all’art.13del d.lgs n. 472 per tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni a condizione che:

� non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento di cui il trasgressore abbia avuto formale conoscenza;

� la dichiarazione non trasmessa possa essere ancora validamente presentata non essendo ancora trascorsi 90 gg dal termine di presentazione

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E

Ravvedimento operoso - omessa o tardiva presentazione telematica

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Il ravvedimento si perfeziona mediante contestuale:

� trasmissione telematica della dichiarazione

� pagamento della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo (euro 64)

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E

Ravvedimento operoso – tardiva e omessa trasmissione

Alla tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affianca la sanzione per la tardiva presentazione della dichiarazione da irrogare nei confronti del contribuente

In assenza di trasmissione la dichiarazione pur consegnata nei termini all’intermediario si considera omessa

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Come chiarito dalla circ. n. 180/E del 1998, il termine “contestualmente” non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento debbano avvenire nel medesimo giorno, bensì entro lo stesso limite temporale;

I riflessi operativi

Ravvedimento operoso

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E’ possibile il ravvedimento operoso per le violazioni relative all’infedele rilascio del visto di conformità, dell’asseverazione e della certificazione, mediante:

� Invio di apposita comunicazione da parte dell’intermediario all’amministrazione finanziaria con i dati relativi al contribuente, al tipo e protocollo della dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in corso al momento della violazione;

� Versamento della sanzione ridotta ad 1/5 del minimo (euro 51,60 o euro 103,20);

� Il contribuente informato in tempo potrà avvalersi del ravvedimento per sanare le omissioni che hanno inciso sulla determinazione del tributo;

I riflessi operativi

Ravvedimento operoso – le altre violazioni

Può utilizzare il ravvedimento operoso anche il sostituto di imposta per le violazioni delle disposizioni sull’attività di assistenza fiscale.

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�Omessa o Tardiva trasmissione di dichiarazioni:

- codice tributo: 8924

- anno: anno in cui si realizza la violazione

�Rilascio del visto di conformità o della asseverazione in maniera infedele:

- codice tributo: 8925

- anno: anno in cui si realizza la violazione

I riflessi operativi

Ravvedimento operoso – i codici tributo

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I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E

Concorso di violazioni – l’art. 12 del D. Lgs. 472/1997 commi 1 e 2

Concorso formale:

UNICITA’ DELL’AZIONE

Omogeneo

PIU’ VIOLAZIONI DELLA STESSA NORMA

Eterogeneo

PIU’ VIOLAZIONI DI NORME DIVERSE

Concorso materiale:

Piu’ azioni od omissioni che comportano diverse violazioni formali della medesima disposizione

Continuazione (art. 12 comma 2):

Piu’ azioni od omissioni anche in tempi diversi che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione del tributo anche la sua determinazione

periodica

sanzione per la

violazione piu’ grave aumentata da ¼ al doppio

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Per le violazioni di cui all’art 7-bis e 39 del D. Lgs 241/1997 non può trovare applicazione l’art. 12 (comma 1) il cumulo giuridico (concorso formale e materiale) in quanto tali violazioni non essendo collegate all’obbligo di versamento del tributo non possono essere classificate quali violazioni formali o sostanziali.

Pertanto per l’omessa o tardiva trasmissione trova applicazione il cumulo giuridico valido per le sanzioni amministrative (art. 8 L.689/1991) che comporta l’applicazione della violazione più grave aumentata fino al triplo quando il trasgressore con una sola azione abbia violato diverse disposizioni ovvero commette più violazioni della medesima disposizione.

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E

Concorso di violazioni

Può comunque trovare applicazione l’istituto della continuazione (art. 12, comma 2.

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la violazione punita dall’art. 7-bis è da intendersi riferita alla tardiva o omessa trasmissione di ciascuna dichiarazione e non al file con il quale sono trasmesse più dichiarazioni. (risoluzione n. 105/E del 2004)

nel caso in cui siano trasmesse tardivamente più dichiarazioni con un unico file (unicità dell’azione), si applicherà un’unica sanzione pari a quella prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo;

nei casi in cui vengano inviati in tempi diversi più file, contenenti ciascuno più dichiarazioni, si applicheranno tante sanzioni quanti sono i file, ciascuna delle quali calcolata applicando il cumulogiuridico di cui all’art. 8 della legge n. 689 del 1981 delle sanzioni riferibili alle dichiarazioni

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/EConcorso di violazioni – tardiva o omessa trasmissione

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Le violazioni concernenti il rilascio infedele del visto di conformitào dell’asseverazione sono punibili solo se emergono somme dovute a carico del contribuente.

Pertanto le sole violazioni rilevanti sono quelle sostanziali ossia che abbiano inciso sulla determinazione del tributo.

Ne deriva che qualora nei confronti del medesimo contribuente vengano riscontrate più violazioni degli obblighi derivanti dal rilascio del visto di conformità o dell’asseverazione si applicheranno sanzioni diverse per ciascuna violazione.

Rimane la possibilità di applicare l’istituto della continuazione.

Non è possibile applicare il cumulo nel ravvedimento operoso.

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/EConcorso di violazioni – le altre violazioni

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Le modifiche apportate dalla legge 296/2006Il procedimento d’irrogazione

Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 39 e dell’art. 7-bis del d.lgs n. 241 sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla DR competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali. L’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza può essere integrato o modificato dalla medesima DR.I provvedimenti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei trasgressori per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

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Dal 1° gennaio 2007 l’attività di contestazione e la successiva irrogazione delle sanzioni per le violazioni in esame devono essere effettuate esclusivamente dalle DR in base alle regole del d.lgs n. 472 del 1997 (art. 16):

�Unicità dell’atto di contestazione

�Inapplicabilità dell’irrogazione immediata (art. 17 D.Lgs 472/1997)

�Possibilità di presentare scritti e memorie difensive (entro 60 gg) in seguito alle quali l’Ufficio può emettere entro un anno l’atto di irrogazione delle sanzioni

�Possibilità di definire la controversia mediante pagamento della sanzione ridotta ad ¼ (definizione agevolata)

�Decadenza della contestazione dopo 5 da quello in cui è avvenuta la violazione (art. 20 D. Lgs. 472/1997)

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E

Il procedimento d’irrogazione

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Nel caso in cui alla data del 1° gennaio 2007 la violazione sia stata già contestata ai sensi della legge n. 689, ma non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della stessa legge ovvero non sia stata irrogata la sanzione, l’irrogazione della sanzione dovrà essere effettuata dalla DR ai sensi dell’art. 16 del D.lgs n. 472 del 1997.

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E Procedimenti iniziati sotto il vigore della legge n. 689 ma non ancora conclusi al 1 gennaio 2007

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� Se l’interessato ha presentato scritti difensivi entro il 31 dicembre 2006, l’atto di irrogazione dovrà essere notificato entro un anno, che decorre dalla data di entrata in vigore della legge 296 del 2006, cioè entro il 31 dicembre 2007 (art. 16, c. 7, d.lgs n. 472);

� in assenza di deduzioni difensive l’atto di irrogazione dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione (art. 20 del d.lgs n. 472)

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E Procedimenti iniziati sotto il vigore della legge n. 689 ma non ancora conclusi al 1 gennaio 2007

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� Per l’ atto di contestazione emesso ai sensi della legge n. 689 non può operare la conversione in atto di irrogazione di cui all’art. 16, c.4, del d.lgsn. 472,

… pertanto …

� la DR è tenuta ad emettere apposito atto di irrogazione che presenti i requisiti previsti dal d. lgs n. 472

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E Procedimenti iniziati sotto il vigore della legge n. 689 ma non ancora conclusi al 1 gennaio 2007

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L’attributo dell’unicità va interpretato nel senso della contestuale contestazione, in un unico atto, delle violazioni di cui agli artt. 7-bis e 39, cc. 1 e 3, del d.lgs n. 241 del 1997, commesse da uno stesso soggetto in un determinato anno

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E L’unicità dell’atto di contestazione

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� Qualora la DR venga a conoscenza di nuovi o ulteriori elementi successivamente all’emanazione dell’atto di contestazione, potrà emanare un nuovo atto che integri o modifichi il precedente senza sostituirsi ad esso;

� anche l’atto di integrazione deve essere unico nel senso sopra chiarito e deve tener conto degli effetti derivanti dal riconoscimento del cumulo giuridico o della progressione;

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E L’integrabilità dell’atto di contestazione

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In caso di variazione del domicilio fiscale del trasgressore nel corso dell’anno l’atto di contestazione dovrà essere emanato dalla DR competente in ragione del domicilio fiscale al momento di commissione della violazione;

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E Il procedimento di irrogazione

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Le modifiche apportate dalla legge 296/2006La responsabilità solidale

Il nuovo comma 1-bis dell’art. 39 del d.lgs n. 241 prevede, inoltre, che “il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata”

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Il soggetto cui applicare la sanzione prevista dall’art. 39 del d.lgs n. 241 del 1997 èesclusivamente il responsabile dell’assistenza fiscale dei CAF, che dunque risponderà delle violazioni commesse in solido con il centro.

Per tale responsabilità operano le regole previste dal combinato disposto degli artt. 5 e 11 del d.lgs n. 472 del 1997

I chiarimenti contenuti nella circolare n. 52/E

La responsabilità solidale

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I riflessi operativiLa responsabilità solidale

La circolare n. 52/E fa esclusivo riferimento alla sanzione prevista dall’art. 39 del d.lgs n. 241.

Deve ritenersi, infatti, che la previsione del comma 1-bis non operi in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni in quanto, come si desume dal tenore letterale dell’art. 7-bis del d.lgs n. 241, trasgressore deve intendersi il CAF, al quale lo stesso art. 7-bis prevede che si applichi la sanzione

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I riflessi operativiLa responsabilità solidale

Pertanto eventuali elementi circa l’esistenza della violazione di cui all’art. 7-bis, acquisiti nel corso di controlli presso strutture periferiche o società di servizi di CAF aventi sede legale nel territorio di altra Direzione Regionale, dovranno essere trasmessi a quest’ultima, competente alla contestazione della violazione