le funzioni e gli adempimenti del revisore · corso di formazione in materia di enti locali –...
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LE FUNZIONI E GLI ADEMPIMENTI DEL REVISORE
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LE FUNZIONI DEL REVISORE
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO
Processo di riforma delle pubbliche Amministrazioni
- Legge 8 giugno 1990 n. 142;- D. Lgs 25 febbraio 1995 n. 77;- D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267
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NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE Articolo 234 del T.U.E.L.
CONSIGLI COMUNALICONSIGLI PROVINCIALI E CITTA’
METROPOLITANECONSIGLI COMUNALI
CONSIGLI PROVINCIALI CITTA’ METROPOLITANE
COLLEGIO DEI REVISORI
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I COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15.000 ABITANTI
UNIONI DI COMUNICOMUNITA’ MONTANE
REVISORE UNICOCOSTI DELLA POLITICA
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I tre membri del collegio sono scelticon la seguente modalità:
- uno tra gli iscritti al registro dei revisori
contabili, che svolgerà le funzioni di
presidente;
- uno tra gli iscritti nell’albo albo dottori
dei dottori commercialisti commercialisti
- uno tra gli iscritti nell’albo ed esperti
dei ragionieri commercialisti. contabili
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Il revisore unico è scelto tra i soggetti aventi uno
dei requisiti indicati precedentemente.
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La decorrenza della carica è prevista dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità della stessa.
Il Consiglio Comunale comunica la nomina.
Il revisore eletto dovrà decidere se accettare o meno la carica.
I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
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LIMITI DI AFFIDAMENTOArticolo 238 T.U.E.L.:
Salvo diversa disposizione del regolamento di
contabilità dell’Ente locale, ciascun revisore non
può assumere complessivamente più di otto
incarichi, tra i quali:
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- non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti;
- non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.
Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
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Il non superamento del limite degli incarichi deve
essere dichiarato dal revisore nella dichiarazione di
accettazione della carica.
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FUNZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONEArt. 239 del T.U.E.L.
Le attività attribuite all’organo di revisione
riguardano la collaborazione con il Consiglio
nella funzione di controllo e di indirizzo, la
vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed
economica della gestione.
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Possono essere, sinteticamente, così riassunte:
- collaborazione;- pareri obbligatori sul bilancio e relative variazioni;- vigilanza;- verifiche;- attestazioni;- rilievi;- proposte;- referto.
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L’ultimo comma dell’articolo 239 del Tuel
stabilisce che lo statuto dell’Ente può prevedere
ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
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Nella prima riunione del collegio dei revisori, appena insediato, è opportuna la richiesta:- dello Statuto dell’Ente;- del Regolamento di contabilità dell’Ente;- dell’ultimo Bilancio di previsione approvato con i
relativi allegati;- dell’ultimo Rendiconto approvato con i relativi allegati;
- delle società partecipate: statuto, bilanci, contratti di servizio e carta della qualità dei servizi;
- del P.E.G.;- del Libro verbali del collegio dei revisori precedente.
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IL LIBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI
La tenuta del Libro verbali del collegio dei revisori o revisore unico:- permette una programmazione dell’attività da
svolgere;- permette la manifestazione di volontà, dei singoli membri del collegio, in relazione alle decisioni adottate.
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Per il libro verbali del collegio:non è prevista una vidimazione o bollatura ma si ritiene opportuno che venga preventivamente numerato e bollato dal Segretario dell’Ente;
- devono essere trascritti, cronologicamente, i verbali delle riunioni tenutesi, le ispezioni e le verifiche effettuate.
Si ritiene che anche il revisore unico dovrebbe istituire un proprio libro dei verbali.
In alternativa…………….
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DIRITTO DI ACCESSO E PARTECIPAZIONI ALLE RIUNIONI
Articolo 239, secondo comma, T.U.E.L.
L’organo di revisione al fine di garantire l’adempimento delle proprie funzioni ha diritto all’accesso:- ad atti dell’Ente;- a documenti dell’Ente;
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- può (deve) partecipare alle assemblee dell’organo
consiliare che approva il bilancio di previsione e il
rendiconto;
- può (deve) partecipare alle altre assemblee
dell’organo consiliare;
- può (deve) partecipare, se previsto dallo Statuto
dell’Ente, alle riunioni dell’organo esecutivo.
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Ogni singolo componente del collegio dei
revisori può compiere ispezioni e controlli
individuali.
Le decisioni del collegio devono derivare da una
deliberazione collegiale.
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L’ESPRESSIONE DEI PARERI
La definizione, dei tempi e dei modi di
espressione dei pareri dell’organo di revisione, è
contenuta nel regolamento di contabilità e
dovrebbe contenere:
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relativamente ai termini:- entro quindici giorni dal ricevimento per
l’espressione del parere sulla proposta di bilancio annuale, pluriennale, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati predisposti o approvati dall’organo esecutivo;
- entro cinque giorni dal ricevimento per la formulazione del parere della proposta di accoglimento di emendamenti consiliari allo schema di bilancio;
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- entro cinque giorni dal ricevimento
l’espressione del parere della proposta di
accoglimento per gli atti gestionali.
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relativamente alla richiesta del parere può essere effettuata:- dal sindaco;- dal presidente del Consiglio;- dal segretario comunale;- dai dirigenti o funzionari dell’Ente;- dal gruppo consiliare con richiesta sottoscritta del capogruppo
può essere trasmessa, al collegio dei revisori, anche via fax, facendo seguire l’originale.
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PRINCIPI DI REVISIONE
I principi di revisione indicano le regole etico-professionali che il Revisore deve seguire per formulare il proprio giudizio.
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PIANO DI CONTROLLOIl Revisore predispone un programma di controllo amministrativo-contabile e uno di revisione e tiene conto dell’obbligo “minimo” stabilito dalla trimestralità, ma deve dedicare ai controlli le risorse necessarie e compatibili con le dimensioni e l’organizzazione dell’Ente.
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Il Revisore nel corso delle verifiche periodiche effettua un esame delle procedure e dei sistemi contabili-amministrativi adottati attraverso sondaggi a campione per testare l’operatività del “sistema” di controllo interno e ottiene informazioni attraverso interviste ai responsabili di settore o unità operative, conferme esterne, conte fisiche e ne valuta gli effetti sulla regolarità amministrativa e contabile e sulla corretta rilevazione degli atti di gestione nel sistema informativo.
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La revisione richiede l’utilizzo di motivate tecniche
campionarie le quali devono assicurare che i
campioni prescelti siano qualitativamente e
quantitativamente rappresentativi e significativi.
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Le tecniche di campionamento utilizzate possono essere basate su selezioni:• soggettive: in cui le procedure di selezione e la
dimensione del campione sono affidate al giudiziodel Revisore. L’uso di questa tipologia dicampionamento non permette l’estrapolazione deirisultati del complesso dell’attività, ma indica solo glieventuali errori nell’ambito del campione e“suggerisce” la necessità o meno di estenderlo perarrivare ad una sufficiente evidenza;
• statistiche: che permettono di valutare in terminiquantitativi l’affidabilità dei risultati in relazione alladimensione del campione stesso.
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METODO DI CONTROLLO CONTABILE INTERNO
Deve essere effettuata:• la verifica del rispetto della legge, delloStatuto e dei regolamenti nelle procedurecontabili;
• verifica del rispetto dei principi contabilipredisposti dall’Osservatorio per la Finanzae la contabilità;
• verifica sui metodi, sulle tecniche e sulleprocedure di rilevazione contabile dei fattiamministrativi dell’Ente e le tecniche dicontrollo interno.
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IL REVISORE VALUTA LE TECNICHE DI CONTROLLOIL REVISORE VALUTA LE TECNICHE DI CONTROLLO
sono inesistenti sono inesistenti sono validesono valideo inaffidabili (o inaffidabili (anche se non formalizzate)anche se non formalizzate)
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Nel caso di tecniche di controllo inesistenti o inaffidabili l’organo di revisione dovrà:• relazionare al Consiglio l’elenco delle debolezze riscontrate nelle procedure amministrative indicando gli eventuali suggerimenti per migliorarle;• predisporre ed eseguire i controlli di dettaglio sui dati contabili generati da tali procedure.I controlli di dettaglio, in presenza dell’inesistenza e/o inaffidabilità delle tecniche di controllo, dovranno essere maggiormente estesi ed eseguiti con il metodo motivato del campione.
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La scelta dell’estensione del campione dovrà essere fatta dall’organo di revisione sulla base della valutazione dei rischi di errori che possono essere generati dall’accertata assenza di valide tecniche di controllo.
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Nel caso di presenza di tecniche di controllo valide o apparentemente valide, l’organo di revisione dovrà svolgere i necessari sondaggi ed interviste sull’effettiva applicazione di tali tecniche e sul conseguente buon funzionamento delle procedure amministrative.
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Dopo aver svolto questa fase di lavoro, l’organo di revisione sarà in grado di decidere se:• le procedure amministrative funzionano e sono effettivamente seguite. In questo caso potranno essere programmati controlli a campione meno estesi sui dati contabili generati da tali procedure. I revisori non saranno responsabili di eventuali errori non riscontrati nella misura in cui avranno controllato la validità tecnica e l’efficacia delle procedure amministrative dell’ente;• se l’organo di revisione accerta che le tecniche di controllo e, di conseguenza, le procedure amministrative sono valide solo in teoria, ma in pratica vengono costantemente disattese, dovràoperare come indicato in precedenza.