lavori usuranti e del rispetto del periodo minimo di lavoro usurante richiesto per l’accesso al...
TRANSCRIPT
FONTI NORMATIVE
Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2011, n. 108,
in vigore dal 26 maggio 2011
in attuazione delle deleghe previste dall’art. 1, legge n. 247/2007 e dall’art. 1, legge n. 183/2010
CIRCOLARI MINISTERIALI
Circolare n. 15 del 20 giugno 2011
ISTRUZIONI INPS
Messaggio n. 12693 del 10 giugno 2011
Benefici pensionistici per i lavoratori dipendenti addetti a particolari attività cosiddette “usuranti”
Diritto ad accedere al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli previsti per la
generalità dei lavoratori dipendenti
AMBITO SOGGETTIVO
ART. 1
PLATEA DEI DESTINATARI
a) Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (DM 19 maggio 1999)
b) Lavoratori notturni
c) Lavoratori addetti alla “linea catena”
d) Conducenti di veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone
a) MANSIONI PARTICOLARMENTE USURANTI EX ART. 2, D.M. 19 MAGGIO 1999
Lavoratori impegnati nei seguenti settori di attività economica, limitatamente alle mansioni elencate:
• “lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
• “lavori nelle cave”: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
• “lavori nelle gallerie”: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
• “lavori in cassoni ad aria compressa”;
• “lavori svolti dai palombari”;
• “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2^ fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
• “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
• “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuitàed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
• “lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
b) LAVORATORI NOTTURNIAi soli fini dell’accesso ai benefici pensionistici, sono considerati
lavoratori notturni:
1) i lavoratori a turni, che prestano attività in periodo notturno (inteso come periodo di 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino) per almeno 6 ore, per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a:
78 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009;
64 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009.
2) al di fuori dei casi precedenti, i lavoratori che prestano la loro attivitàper almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per l’intero anno lavorativo;
c) ADDETTI ALLE LAVORAZIONI SU LINEE A CATENA
Il decreto legislativo limita la platea dei beneficiari, facendoriferimento ai lavoratori dipendenti di imprese addette a lavorazioni
che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
1) Inquadramento in alcune voci di tariffa INAIL, e
2) Utilizzo di un processo produttivo in serie come descritto dalla norma, e
3) Applicazione dei criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile (lavoro a cottimo), così come disciplinati dal CCNL applicato
1. Voci di tariffa INAIL
1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582 Elettrodomestici
6590 Altri strumenti ed apparecchi
8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo
2. Processo produttivo in serie
LAVORATORI
Impegnati all’interno di un processo produttivo in serie
-contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione
- con mansioni organizzate in sequenza di postazioni
Che svolgono attività
-caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo
-Su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia
Esclusioni
Dal novero delle mansioni che danno diritto al beneficio pensionistico sono esclusi gli addetti:
- a lavorazioni collaterali a linee di produzione- alla manutenzione- al rifornimento materiali- ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione- al controllo qualità
3. Applicazione dei criteri di lavoro di cui al 2100 c.c.
Lettura interpretativa di Confindustria e del Ministero del Lavoro
Il richiamo all’art. 2100 c.c., comporta che nell’ambito delle attività svolte dalle Aziende classificate alle voci INAIL
elencate, il beneficio riguarda solamente i lavoratori che sono retribuiti nella forma del cottimo obbligatorio così come
disciplinato dal CCNL applicato
d) ATTIVITA’ DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE
Conducenti di veicoli con capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di
trasporto collettivo.
CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
Requisito temporale
Il beneficio è concesso subordinatamente allo svolgimento di una o più attività usuranti per un periodo
di tempo pari ad almeno:
7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa
per le pensioni da liquidare con decorrenza compresa tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2017
la metà della vita lavorativa complessiva
per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018
Ai fini del computo dei periodi di attività di almeno 7 anni negli ultimi 10 o di almeno metà della vita lavorativa
complessiva
- “si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d);
- con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa”
La disciplina del pensionamento anticipato mantiene comunque fermi:
il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni
il regime di decorrenza della pensione vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati
gli adeguamenti dei requisiti di età agli incrementi della speranza di vità ex art. 12, legge n. 122/2010
ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA MINIMA E “FINESTRE” DI ACCESSO ALLA PENSIONE
MODULAZIONE DELL’ANTICIPO DELLA PENSIONE DIANZIANITA’ RISPETTO AI REQUISITI VALIDI PER LA
GENERALITA’ DEI DIPENDENTI
Benefici pieni
- nel periodo transitorio
- a regime
Benefici ridotti
- lavoratori notturni con 72-77 notti annue
- lavoratori notturni con 64-71 notti annue
Decorrenza
I benefici dell’accesso anticipato alla pensione spettano con effetto dalla prima decorrenza utile successiva alla data di entrata in vigore del decreto e a condizione della previa cessazione del rapporto di lavoro.
Destinatari della tutela
• lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui al DM 19 maggio 1999;
• addetti a lavorazioni su linea a catena;
• conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
• lavoratori notturni che svolgono per l’intero anno lavorativo attività lavorativa per almeno tre ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
• lavoratori a turni che svolgono nel periodo notturno attivitàlavorativa per almeno 78 notti di lavoro all’anno.
BENEFICIO IN MISURA PIENA
Periodo transitorio
Per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione anticipata nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2012 l’anticipo varia
- tra 1 e 3 anni, per l’età anagrafica, e
- tra 1 e 2 unità, per la “quota” (somma di età anagrafica e anzianità contributiva)
A regimeA decorrere dal 1° gennaio 2013 il diritto alla
pensione anticipata è conseguito con
età anagrafica inferiore di 3 anni
“quota” ridotta di 3 unità
e
Lavoratori a turni con meno di 78 notti all’anno
A decorrere dal 1° luglio 2009 il requisito dell’età anagrafica minima è ridotto di
2 anni, per i lavoratori che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 72 a 77
1 anno, per i lavoratori che svolgono lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui da 64 a 71
BENEFICIO IN MISURA RIDOTTA
DOMANDA PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
ART. 2
TerminiIl lavoratore deve inoltrare la domanda all’INPS (o al diverso ente
previdenziale cui è iscritto) entro:
il 30 settembre 2011, se ha già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011
il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati, quando i requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012
Conseguenze del ritardo
La presentazione dell’istanza oltre i termini prescritti comporta il differimento della decorrenza della pensione di:
un mese, se il ritardo è compreso in un mese
due mesi, se il ritardo è compreso tra uno e due mesi
tre mesi, se il ritardo è pari o superiore a tre mesi
Documentazione
La domanda deve essere corredata con documentazione di data certa dalla quale emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento, con riferimento:- alla qualità delle attività svolte- ai necessari periodi di espletamento- alla dimensione ed all’assetto organizzativo dell’azienda
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore la documentazione probante da produrre a corredo della domanda. L’obbligo:- riguarda lo sola documentazione di cui era obbligatoria la tenuta al momento dello svolgimento dell’attività usurante- incontra i limiti temporali di conservazione della documentazione
a) prospetto paga;b) libro matricola, registro di impresa o LUL;c) libretto di lavoro;d) contratto di lavoro individuale, indicante anche il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
f) documentazione medico-sanitaria;g) comunicazioni annuali alla DPL della esecuzione di lavoro notturno
svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;h) comunicazioni alla DPL e agli Istituti previdenziali delle lavorazioni
“a catena”;i) carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneità alla
guida;j) documento di valutazione del rischio;k) comunicazioni di assunzione al Centro per l’Impiego;l) dichiarazione di assunzione consegnata al lavoratore all’atto
dell’assunzione contenente le informazioni previste dal d.lgs. n. 152/1997;
m) altra documentazione equipollente.
Elenco della documentazione considerata probante ai fini dell’accesso al beneficio
MECCANISMO DI SALVAGUARDIA
ART. 3
In caso di scostamento del numero delle domande presentate rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza del trattamento pensionistico èdifferita, dando priorità:
- alla data di maturazione dei requisiti agevolati, e
in caso di maturazione dei requisiti alla stessa data:
- alla data di presentazione della domanda
MODALITA’ ATTUATIVE
ART. 4
Con decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 67/2011, verranno definite le modalità attuative, tra cui:
le modalità di monitoraggio da parte dell’INPS ai fini del rispetto del
limite di spesa e operatività del meccanismo di salvaguardia;
la disciplina del procedimento accertativo in relazione alla
documentazione, con particolare riferimento alla verifica delle attività a
catena e del rispetto del periodo minimo di lavoro usurante richiesto
per l’accesso al beneficio;
i criteri da seguire per l’espletamento dell’attività di verifica da parte
del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e degli Enti
previdenziali;
un sistema di rilevazione per i periodi decorrenti dal 2011 dello
svolgimento di attività usuranti e del relativo periodo.
SANZIONI
ART. 6
Nel caso in cui i benefici pensionistici siano conseguiti utilizzando documentazione non veritiera
revoca del trattamento pensionistico e ripetizione dell’indebito a carico del titolare della prestazione
pagamento, a cura di chi ha fornito tale documentazione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato
Obblighi di comunicazioneLAVORAZIONI A CATENA
ART. 5
Il datore di lavoro che svolge lavori “a catena” deve comunicarlo alla DPL e agli Enti previdenziali entro 30 giorni dall’inizio delle stesse.
Pur essendo previsto in sede di prima applicazione il termine del 25 giugno 2011, non sarà sanzionabile il datore di lavoro che trasmette la citata modulistica entro il 31 luglio 2011.
Deve essere effettuata esclusivamente attraverso la compilazione del modello “LAV-US” disponibile sul sito www.cliclavoro.gov.it, sezione Usa i servizi>Azienda>Comunicazione lavori usuranti (previo accreditamento) indicando presso quali unità produttive sono svolte tali lavorazioni.
Alla voce del modello che richiede il numero indicativo di addetti devono essere inclusi anche i lavoratori utilizzati nel predetto processo produttivo in regime di somministrazione di lavoro.
Obblighi di comunicazioneLAVORO NOTTURNO
Il datore di lavoro comunica annualmente alla DPL e agli Enti previdenziali, in modalità on line, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.
in sede di prima applicazione entro il 30 settembre 2011 per quanto riguarda il lavoro notturno effettuato nel corso dell’anno 2010 ed entro il 31 marzo 2012 per quello svolto nel 2011;
esclusivamente attraverso la compilazione del modello “LAV-NOT”disponibile a partire dal 20 luglio sul sito www.cliclavoro.gov.it (previo accreditamento).
Anche in questo caso l`impresa utilizzatrice dovrà includere i lavoratori somministrati addetti al lavoro notturno nel numero indicativo dei lavoratori richiesto dal modello in parola.
Obblighi di comunicazioneSANZIONI
Il mancato adempimento dell’obbligo di ognuna delle due comunicazioni è soggetto alla sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 1.500,00.
Sono sanzionabili le seguenti condotte:- omessa comunicazione- comunicazione contenente dati errati o non corrispondenti al vero, esclusi i meri errori materiali e gli errori riferiti a dati già in possesso delle Amministrazioni Pubbliche destinatarie dell`adempimento, purché risulti identificabile il datore di lavoro al quale è riferita la comunicazione e correttamente identificate le unità produttive interessate dalle lavorazioni oggetto della comunicazione stessa.
Non è sanzionabile:- la comunicazione effettuata oltre il termine, ma prima che gli organi preposti al controllo ne accertino l`omissione - l’errata indicazione del numero dei lavoratori addetti alle lavorazioni in questione in quanto il dato è puramente indicativo.