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Norme e prassi per l’alternanza scuola-lavoro per gli allievi con disabilità e bisogni educativi speciali ad ogni studente il posto giusto Udine 7 settembre 2017 Oliviero Barbieri e-mail [email protected]

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Norme e prassi per

l’alternanza scuola-lavoro per

gli allievi con disabilità e

bisogni educativi speciali

ad ogni studente il posto giusto

Udine 7 settembre 2017

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Definizioni

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Tirocini formativi e di orientamento

Hanno il fine di realizzare momenti di alternanza tra

studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali

mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,

attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a

favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo

scolastico.

Art. 18 della LEGGE 24 giugno 1997, n. 196

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• L’alternanza scuola-lavoro si configura quale metodologia didattica

innovativa del sistema dell’istruzione che consente agli studenti che

hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare i propri

percorsi formativi alternando periodi di studio “in aula” e forme di

apprendimento in contesti lavorativi.

• Si tratta, dunque, di una possibilità attraverso la quale si attuano

modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo

culturale ed educativo.

Alternanza Scuola - Lavoro

Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012

Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici

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• Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce un valore formativo

equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari

svolti nel contesto scolastico.

• Attraverso la metodologia dell’alternanza, infatti, si permettono

l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze

specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali

dei diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel Piano

dell’Offerta Formativa.

Alternanza Scuola - Lavoro

Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012

Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici

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Alternanza – Tirocinio - Stage

L'alternanza scuola lavoro si articola in periodi di formazione in aula e periodi di

apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il periodo di apprendimento che lo

studente trascorre in un contesto lavorativo può essere considerato a tutti gli effetti

come un tirocinio curriculare. Pertanto, benché sia corretto dire che il tirocinio non

possa essere identificato con l'alternanza tout court, è altrettanto corretto affermare che il

tirocinio curriculare sia un momento dell'alternanza, ovvero la fase "pratica" di un

percorso di alternanza, il periodo di formazione svolto dallo studente presso la

struttura ospitante.

E' infine opportuno ricordare che stage e tirocinio sono termini che designano

sostanzialmente la stessa cosa. Si può quindi indifferentemente parlare di stage curriculare

o di tirocinio curriculare. A livello normativo ha sempre prevalso l'uso del termine italiano

"tirocinio", anche se molti operatori della formazione preferiscono ancora utilizzare il

termine stage.

Attività di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la

scuola – MIUR 8 ottobre 2015

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Ai sensi del comma 34 dell’art. 1 della L. 92/2012 i tirocini formativi e di orientamento sono regolati

dalle leggi regionali.

L’accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 ha definito le linee guida in materia di tirocini, individuando

diverse tipologie di tirocinio:

a) tirocini formativi e di orientamento;

b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro;

c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone

svantaggiate, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Le tipologie sopra riportate vengono definiti “Tirocini non curricolari” o “Tirocini extra curricolari”

Non rientrano invece tra le materie oggetto delle linee guida:

1. i tirocini curriculari;

2. i periodi di pratica professionale;

3. i tirocini transnazionali;

4. i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;

5. i tirocini estivi.

Tirocini curricolari e extracurricolari

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• Il tirocinio è una misura di politica attiva finalizzata a

creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed una

persona in cerca di lavoro o uno studente al fine di

favorire l’acquisizione sul campo di conoscenze e

competenze professionali e facilitare l’inserimento o il

reinserimento nel mondo del lavoro

Tirocinio non curricolare o extracurricolare

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Tirocini extracurricolari per disabili

Sono previsti dai seguenti Accordi in conferenza Stato Regioni:

• Accordo in conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2013 che definisce le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento.

• Accordo in conferenza Stato regioni del 22 gennaio 2015 che definisce le Linee guida per i tirocini per l’inclusione.

• Accordo in conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017 che modifica le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento.

In particolare fra le tipologie di tirocini extracurricolari troviamo

c) Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

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Caratteristiche dei tirocini extracurricolari per

disabili

• La scuola non è ente promotore

• Durata da 2 a 24 mesi

• Può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante

• Il tirocinante disabile è seguito in modo esclusivo e dedicato da un tutor

aziendale

• Sono previsti premi di incentivazione per le aziende a carico della Regione

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Con l’espressione “tirocini curriculari” si intendono i tirocini che danno diritto a

crediti formativi ed inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti

scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono altresì da considerarsi come

curriculari i tirocini previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di

formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti

formativi allorché si verifichino le seguenti condizioni:

1) Promozione di un tirocinio da parte di (…) una istituzione scolastica che

rilasci titoli di studio aventi valore legale (…);

2) Destinatari della iniziativa siano (…), studenti di scuola secondaria

superiore, (…) iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il

tirocinio è promosso;

3) Svolgimento del tirocinio all’interno del periodo di frequenza del corso di

studi o del corso di formazione.

Tirocini curricolari

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Norme per l’Alternanza

Scuola - Lavoro

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Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle

persone con disabilità

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3

marzo 2009, n. 18, nell’art.27 riconosce il diritto delle persone con disabilità al lavoro, includendo l’opportunità

di mantenersi attraverso la propria attività lavorativa e la libertà di scelta all’interno di un ambiente lavorativo

inclusivo ed accessibile. Gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione debbono pertanto impegnarsi a:

- rimuovere ogni forma di discriminazione sul lavoro;

- proteggere il diritto delle persone con disabilità ad avere condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese

l’eguaglianza di opportunità e remunerazione, nonché i diritti sindacali; permettere alle persone con disabilità di

avere accesso ai programmi di orientamento e formazione professionale;

- promuovere le opportunità di impiego e avanzamento di carriera/reintegrazione al lavoro;

- promuovere la possibilità di svolgere lavoro autonomo ed imprenditoriale o lavorare sia nel settore pubblico che

nel settore privato; garantire che le stesse non siano tenute in schiavitù o in stato servile o svolgano lavoro coatto.

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Legge 24 giugno 1997, n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione

Si tratta di una legge per molti aspetti superata ma ha rappresentato un punto di riferimento per

i tirocini formativi e di orientamento fornendo, attraverso il DM, modelli e indicazioni che

sono state alla base dei successivi sviluppi

L’articolo 18 è dedicato ai “tirocini formativi e di orientamento”

tale articolo definisce i criteri e i principi per la stesura di uno specifico

regolamento.

Tale regolamento è contenuto nel d.m. 25 marzo 1998, n. 142. –

“regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui

all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di

orientamento”

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L’Articolo 4 è dedicato all’Alternanza scuola-lavoro.

Ribadisce la validità di quanto previsto dall'articolo 18

della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Delega il governo ad emanare un apposito Decreto

legislativo e stabilisce i principi e criteri direttivi.

Il conseguente Decreto Legislativo è il Dlgs. 15 aprile

2005 n. 77

Legge 28 marzo 2003, n. 53

(Riforma Moratti)

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Legge 53/2003, art. 4

Assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo

anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo

in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del

percorso formativo progettata, attuata e valutata

dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le

imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che

assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di

competenze spendibili nel mercato del lavoro.

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Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77Definizione delle norme generali relative all'alternanza

scuola-lavoro

ART. 1 (Ambito di applicazione)

ART. 2 (Finalità dell'alternanza)

ART. 3 (Realizzazione dei percorsi in alternanza)

ART. 4 (Organizzazione dei percorsi in alternanza)

ART. 5 (Funzione tutoriale)

ART. 6 (Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti)

ART. 7 (Percorsi integrati)

…..

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Decreto legislativo 77/2005, Art.1

Definizione di Alternanza Scuola - Lavoro = modalità di realizzazione dei

corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema

dell'istruzione e della formazione professionale.

I percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro sono progettati, attuati,

verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o

formativa, sulla base di apposite convenzioni.

Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari

stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di

progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

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Convenzioni, a titolo gratuito con:

• imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza,

• con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

• con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore,

• ordini professionali*

• enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico culturale e ambientale*

… disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

* Inseriti con la legge 107/2015

Decreto legislativo 77/2005, art.1

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Decreto legislativo 77/2005, art.2

a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;

b) acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le

vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e

formative con il mondo del lavoro

e) correlare l'offerta formativa al territorio.Oliviero Barbieri e-mail [email protected]

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Decreto legislativo 77/2005, art.4

• I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano

in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento

mediante esperienze di lavoro

• I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno

parte integrante dei percorsi formativi personalizzati

• i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono

essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal

calendario delle lezioni.

• I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del

piano dell'offerta formativa

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Decreto legislativo 77/2005, art.4

Comma 5.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i

soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini

dell'inserimento nel mondo del lavoro.

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Decreto legislativo 77/2005, art.5

Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica possiede titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno il corretto svolgimento del percorso in alternanza.

Il tutor scolastico collabora alla stesura del progetto formativo, all’organizzazione e monitoraggio del tirocinio e la redazione dell’attestazione finale

I compiti svolti dal tutor interno sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.

Il tutor formativo esterno favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi.

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Decreto legislativo 77/2005, art. 6

I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa

le competenze acquisite costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.

Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.

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Decreto legislativo 77/2005, art. 6

Comma 3

La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell’occupabilità.

Quest’ultima parte schiude il campo estremamente ampio e complesso del futuro inserimento lavorativo, che è di specifica competenza dei Servizi per l’Integrazione Lavorativa delle Aziende Socio-Sanitarie Locali e dei Centri per l’Impiego provinciali, ma prende le mosse dall’individuazione e valorizzazione delle risorse e potenzialità individuali sulle quali il percorso scolastico incide in maniera rilevante.

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I percorsi (...) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie

basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili

di apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo,

l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore

produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la

personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso

delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi

in contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro.

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87Regolamento sul riordino degli istituti professionali

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(...) I percorsi (...) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a

sviluppare, con particolare riferimento alle attività e agli

insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di

laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per

progetti; sono orientati alla gestione di processi in contesti

organizzati e all’uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati

in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del

lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato

sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti

didattici per la realizzazione dei percorsi di studio.

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88Regolamento sul riordino degli istituti tecnici

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Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio.

D.P.R. 15 marzo 2010, n.89

Regolamento sul riordino dei licei

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(Comma 7) Le istituzioni scolastiche, …, individuano il fabbisogno di posti

dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono

realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della

quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché' in

riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività

progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come

prioritari tra i seguenti:

…..

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di

istruzione;

L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

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• (comma 28) L’alternanza scuola - lavoro è una esperienza formativa da inserire

nel ‘curriculum dello studente’.

• (comma 30) Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di

istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la

commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente

• (comma 31) Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito

dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle

attività di cui al comma 28

L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

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Page 31: l’alternanza scuola-lavoro per gli allievi con disabilità ... e... · l’alternanza scuola-lavoro per gli allievi con disabilità e bisogni educativi speciali ad ogni studente

(comma 33) Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offertaformativa.

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L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

(Comma 34) All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15

aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo

settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali,

ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei

settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e

musicali, nonché' con enti che svolgono attività afferenti al

patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva

riconosciuti dal CONI».

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(Comma 35) L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle

attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite

nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-

lavoro si può realizzare anche all'estero.

(Comma 36) All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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• (comma 37) … sarà definita la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in

alternanza scuola-lavoro, …, con particolare riguardo alla possibilità per lo

studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei

percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio

• (Comma 38) Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili,

mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di

alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

• (Comma 39) Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché' per

l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi

previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere

dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi

del comma 11.

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L 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

• (Comma 40). Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al

comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione

dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni

anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello

studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e

luoghi della cultura e delle arti performative, nonché' con gli uffici centrali e

periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

• Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda

di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate

convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e

le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

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(Comma 41) A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché' i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

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(Comma 80. Chiamata per competenza) Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché' in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui.

• La nota MIUR n°2609 del 22-07-2016 avente ad oggetto «Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche» nella appendice A) riporta fra i criteri: esperienze di tutor di Alternanza Scuola Lavoro; formazione in ambito didattico metodologico, didattiche innovative e trasversali.

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(comma 124) Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di

ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni

scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento

delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo

2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di

categoria.

(comma 129) … 3. Il comitato (di valutazione) individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché' del

successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli

alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché' della collaborazione alla ricerca didattica, alla

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019

Art. 12 Oggetto e finalità

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

……

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Art. 13 Ammissione dei candidati interni

….

2. …. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

….

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

….

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Art. 14 Ammissione dei candidati esterni

L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione

presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere

nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività

assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto

del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca.

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Art. 17 Prove di esame

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un

elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel

percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto

l’attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo [attività assimilabili all’ASL].

….

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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019

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Art. 21 Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate ….

Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019

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Capo IV Disposizioni finali

Art. 26 Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l'articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1°settembre 2018.

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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Statoapplicabile dall’A.S.2018/2019

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Sono previsti Decreti Ministeriali per la definizione di:

a) criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;

b) requisiti che le aziende devono possedere;

c) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle

competenze e per il riconoscimento dei crediti.

( Decreto legislativo 77/2005, art.3)

d) Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro;

(DL 104/2013 come modificato dalla L107/2015)

e) criteri per la certificazione di attività assimilabili all'alternanza scuola-

lavoro per i candidati esterni all’Esame di Stato e agli esami di Idoneità

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DLgs 81/2015 Art 41

2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione

secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) apprendistato professionalizzante;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

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❖Sentenza della Corte Costituzionale del 287/2012;

❖ Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 -adozione delle linee guida in

materia di tirocini;

❖ Accordo Stato Regioni del 25 maggio 2017 che apporta delle integrazioni al

precedente accordo

❖ Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015 sui tirocini per l’inclusione

❖ Legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 Art. 63 (Norme regionali per

l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

❖ Regolamento per l’attivazione di tirocini emanato con DPReg 18 ottobre

2016, n. 198

❖ Line guida tecnico/operative del regolamento di attuazione tirocini 2017.

Norme regionali FVG

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❖ Competenze chiave per un mondo in trasformazione, Brussels, 2009;

❖ Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione

europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (2009/C 119/02);

❖ Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 Youth on the Move - Promuovere la mobilità

dei giovani per l'apprendimento (2011/C 199/01);

❖ Relazione congiunta 2010 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma di

“Istruzione e formazione 2010”;

❖ Italia 2020. Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra

apprendimento e lavoro”.

Documenti che fanno riferimento all’Unione Europea

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Valenza didattica dell’ASL

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Cono dell’apprendimento – Cono di Dale Dopo due settimane di solito

ricordiamo il … Azione Tipo di coinvolgimento

10% di quanto abbiamo letto Leggere

Passivo

Definire

Descrivere

Elencare

Spiegare

20% di quanto abbiamo udito Ascoltare

30% di quanto abbiamo visto Guardare delle immagini

50% di quanto abbiamo visto ed

udito

Guardare un film

Dimostrare

Applicare

Guardare una mostra e una

dimostrazione

Guardare una dimostrazione

Guardare un fenomeno nella

realtà

70% di quanto abbiamo detto e

sentito

Partecipare ad una discussione

Attivo

Analizzare

Progettare

Creare

Costruire

Insegnare

Tenere una conferenza

90% di quanto abbiamo deciso e

fatto

Partecipando ad una sceneggiata /

Giochi di ruolo

Simulando una esperienza reale

Facendo realmente quello che

si intende apprendere

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• Attraverso l’alternanza scuola-lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarietà dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’azienda/impresa non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento.

• “Pensare” e “fare” come processi complementari, integrabili e non alternativi.

• Il modello dell’alternanza scuola-lavoro, inoltre, intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed applicativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Condizione che offre quel vantaggio competitivo (rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico) che costituisce, esso stesso, stimolo all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.

Alternanza Scuola - Lavoro

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Tipologie di progetti di alternanza

• percorsi orientativi

• percorsi informativi o di osservazione

• percorsi professionalizzanti orientati all’apprendimento organizzativo

• percorsi professionalizzanti orientati all’acquisizione di specifiche abilità operative

• percorsi per promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro (per gli studenti disabili)

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L’ASL è un’esperienza che permette allo

studente di acquisire una formazione…

• tecnico-professionale: acquisire competenze professionali, imparare un mestiere praticandolo sul campo, apprendere un “saper fare” relativo ad una determinata professione;

• strumentale: imparare ad utilizzare strumenti, dispositivi o sistemi specifici (ad esempio dei programmi informatici);

• organizzativa: pianificare le attività e gli impegni, gestire efficacemente il proprio tempo, organizzare il lavoro;

• comportamentale: imparare a vivere l’azienda nel modo giusto, a capire l’ambiente di lavoro adattandosi alle sue regole di comportamento, a relazionarsi in modo appropriato con superiori, colleghi, clienti, fornitori, ecc.;

• personale: crescere come persona, maturare, diventare adulti.

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I percorsi dei nuovi istituti tecnici e professionali danno ampio spazio alle

metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso

la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e

la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti;

prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e

delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.

L’Alternanza Scuola - Lavoro nella didattica per competenze

Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012

Documento tecnico Linee guida Istituti TecniciOliviero Barbieri e-mail [email protected]

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• Diventa essenziale sviluppare una cultura dell’orientamento che, privilegiando la dimensione

formativa e operativa piuttosto che quella informativa

• Si tratta di valorizzare le potenzialità di ciascun allievo, soddisfare le aspettative di crescita e

di miglioramento, individuare percorsi rispondenti ai bisogni degli studenti. In altre parole,

promuovere un orientamento che sostenga l’esplorazione delle possibilità di sviluppo

personale e professionale, che valorizzi la dimensione orientativa delle discipline che

favorisca il collegamento e l’interazione della scuola con il territorio e il mondo produttivo,

soprattutto attraverso gli stage e l’alternanza, che proponga agli studenti attività coinvolgenti,

utilizzando diffusamente metodologie attive e contesti applicativi.

• L’attività di laboratorio si intreccia con l’attività di progetto e diventa un’occasione

particolarmente significativa per aiutare lo studente a misurarsi con la realtà. Tirocini, stage

ed esperienze condotte con la metodologia dell’“impresa formativa simulata” sono strumenti

molto importanti per far acquisire allo studente competenze molto utili per l’orientamento e

per l’occupabilità

L’Alternanza Scuola - Lavoro e

l’orientamento

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E inoltre consente allo studente di orientarsi…

alla scelta del tuo futuro lavoro mediante l’esperienza pratica di una

specifica professione e di un determinato contesto lavorativo.

Attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, delle sue

dinamiche e dei suoi contenuti, può capire se un certo tipo di lavoro è in

linea con le sue attitudini, aspirazioni e aspettative. In questo senso

l’ASL è un banco di prova che consente allo studente di calibrare e

definire le sue scelte professionali.

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ASL e Licei

• "Costituiscono dunque gli obiettivi fondamentali che le Istituzioni scolastiche sono

chiamate non solo a raggiungere, ma ad arricchire in base alla propria storia, al

collegamento col territorio, alle proprie eccellenze e alle professionalità presenti nel

corpo docente, anche attraverso il pieno utilizzo degli strumenti previsti dal

Regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei:

(. .. ) i percorsi attivabili a partire dal secondo biennio "anche d'intesa con le università,

con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si

realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli

istituti tecnici superiori", finalizzati "all' approfondimento delle conoscenze, delle

abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per

l'inserimento nel mondo del lavoro", approfondimento che può essere realizzato

anche "nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto

legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di

iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio ".

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L’Alternanza Scuola - Lavoro permette di rispondere

meglio all’evoluzione sempre più rapida dei mestieri e

delle professioni che, nella società della conoscenza,

tende a riorganizzare continuamente i livelli di

specializzazione richiesti

Evoluzione delle professioni

Industria 4.0: un cambio di paradigma

• da produzione «centralizzata» a «decentralizzata»

• da prodotto «processato» a «integrato» con macchine che si adattano

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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile

La prima finalità dell’integrazione scolastica è sostenere

il processo formativo della persona con disabilità nella

prospettiva di un suo inserimento come cittadino attivo

nella società.

I progetti di Alternanza Scuola-Lavoro rappresentano

uno strumento ed un’esperienza che proiettano lo

studente verso una delle dimensioni della vita adulta,

quella dell’inserimento lavorativo, che rappresenterà per

lui l’emancipazione dalla famiglia

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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile

L’approccio al mondo del lavoro, seppur in doverose condizioni di

protezione e tutela, consente agli studenti la sperimentazione di sé e

della propria autonomia in un contesto di adulti, in cui le relazioni

personali e i rapporti sociali hanno connotazioni e regole diverse rispetto

a quelli conosciuti nella scuola.

In particolare per il ragazzo con disabilità questo diventa importante

perché consente a lui stesso, agli operatori e alla famiglia, un pensiero

“adulto” sul suo futuro, fornendo la misura delle sue potenzialità di vita

“autonoma”, sganciata dall’ombra protettiva della scuola e della

famiglia.

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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile

Le persone con disabilità rischiano, più di altre, in assenza di un ruolo lavorativo

(e di una adeguata preparazione ad esso) di doversi adattare in età adulta a

soluzioni molto meno “sensate” come quella di dovere restare “eterni bambini”

o “ eterni malati da riabilitare”.

Essere una persona che lavora o che si prepara al lavoro incide lentamente ma

profondamente nell’immagine di sé contribuendo ad attribuire senso, significato

alla propria e alle altrui esistenze.

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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile

• Le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro possono essere considerate come

precursori dell’inserimento lavorativo e, in questa prospettiva, consentono alle

persone disabili di sperimentare una straordinaria esperienza di senso: quella di

essere messi in situazione. Solo entrando in azienda si è messi davvero in situazione.

• E solo cominciando a sperimentare cosa significa concretamente lavorare,

incontrando i propri limiti ma anche le proprie potenzialità, incontrando le

aspettative degli altri lavoratori, identificandosi con il proprio ruolo, apprendendo un

lavoro si può strutturare un reale processo di maturazione.

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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile

• rendere più agevole alle persone disabili il passaggio verso una condizione, quella di lavoratore, che non sappiamo se garantirà momenti di felicità, ma certamente consentirà una vita più adulta e consapevole

• Iniziare a pensare alla prospettiva lavorativa durante la frequenza scolastica rappresenta una pagina importante del percorso verso una concreta integrazione sociale delle persone con disabilità.

• Allo stesso modo aiutarle a comprendere il valore del lavoro non solo come fonte di reddito, ma come importante occasione di crescita umana e opportunità di costruire una vita più autentica, all’insegna della realizzazione personale e dell’autonomia, è un obiettivo sul quale scuola e servizi hanno sentito l’esigenza di lavorare in maniera sinergica e forte, nell’ambito di un processo di accompagnamento sia dei ragazzi sia delle loro famiglie.

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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile

Alcuni dei punti di forza di questi percorsi formativi possono essere ricondotti agli aspetti di seguito descritti.

• La modalità organizzativa di questi percorsi favorisce la collaborazione e la sinergia tra enti e servizi, consentendo il confronto tra diverse professionalità, punti di vista e visioni del mondo.

• Le aziende attraverso un periodo di accoglienza dello studente, con il supporto dei tutor di riferimento hanno la possibilità di conoscere la persona con disabilità ed individuarne potenzialità e caratteristiche all’interno dell’ambiente di lavoro, fornendo un contributo importante alla formulazione del suo profilo e al contempo aiutando gli operatori a ricavare elementi significativi per un futuro inserimento lavorativo.

• Il Gruppo di Lavoro Operativo(Riferimento Legge 104/92 art. 12.) dell’allievo ha, inoltre, la possibilità di riflettere sulla situazione generale del ragazzo: potrebbe, per esempio, considerare che lo studente risulta capace di inserirsi autonomamente nel mondo del lavoro senza usufruire dello strumento del “collocamento mirato”. Al contrario, il Gruppo di Lavoro Operativo potrebbe pervenire alla conclusione che le sue difficoltà a raggiungere le competenze minime per l’accesso al lavoro sono tali da renderne estremamente difficile la collocabilità. La decisione spetta, ovviamente, alla commissione (Commissione per l’accertamento della disabilità L. 68/99) preposta per questo tipo di valutazione, ma le attività svolte dal gruppo di lavoro e il percorso di formazione effettuato dall’allievo possono risultare preziose per garantire la massima valorizzazione delle potenzialità.

• La didattica curricolare per le classi frequentate da studenti che alternano la loro presenza fra l’aula e l’azienda può arricchirsi di nuove conoscenze e modalità che provengono dal mondo del lavoro e possono integrare i piani di studio di tutti gli studenti.

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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile

• Il percorso di ASL non va inteso come un viaggio solitario dell’allievo senza

la classe e quindi non deve differire completamente dai percorsi dei compagni

per quel che riguarda le competenze da perseguire. È importante, infatti che

permangano dei punti di contatto con la programmazione della classe al fine

di evitare che la personalizzazione del percorso porti ad una separazione dal

gruppo.

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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile

• Offrire agli allievi con disabilità l’opportunità di avvicinarsi in modo graduale e protetto al mondo del lavoro rappresenta un importantissimo contributo della scuola alla costruzione del futuro benessere dei ragazzi di cui per molti anni si è presa cura, dedicando tempo, energie e risorse per aiutarli a scoprire se stessi e mettere a frutto i loro talenti.

• Questo nuovo modo di fare scuola non deve rappresentare pertanto un assolvimento ad una norma ma deve diventare patrimonio comune delle scuole e parte integrante del bagaglio professionale dei docenti, che hanno a cuore, il futuro dei ragazzi e desiderano che l’intero percorso educativo e formativo possa avere un giusto coronamento.

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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile

• Attraverso il percorso di ASL gli studenti hanno l'occasione di aumentare il

proprio bagaglio formativo in un contesto decisamente meno ansiogeno

rispetto all' aula scolastica. Di conseguenza, diminuendo l'ansia e migliorando

le prestazioni, possono imparare con un carico emotivo decisamente più

sopportabile.

• Uno degli obiettivi dell’ASL è appunto quello di poter apprendere in contesti

non formali e utilizzare il proprio bagaglio nell'ottica del progetto di vita.

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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile

• Nell'aula scolastica spesso gli studenti hanno difficoltà a mantenere un

comportamento costantemente corretto e attento.

• Nell’ambiente di lavoro, sentendosi coinvolti nell’organizzazione, svolgendo

una mansione a loro affidata, gli studenti tenderanno ad assumere

atteggiamenti più idonei ai contesti adulti, come il luogo di lavoro.

• Lavorando, mettendosi veramente alla prova, imparano a sentirsi competenti

e diminuiscono di molto i comportamenti problematici e disciplinari.

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Valenza didattica dell’ASL per lo studente disabile

Attenzione alle abilità, ai saperi, alle competenze, agli stili

cognitivi di ogni alunno proiettati verso il mondo del lavoro

Attenzione alla ricerca delle potenzialità anche non espresse, alla

valorizzazione delle esperienze, alla promozione dell’autostima

e la cura umana e civile della persona

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Alternanza Scuola - Lavoro

Punti di forza

❖Metodologia didattica innovativa;

❖Apprendimenti flessibili e equivalenti;

❖ “Pensare” e “fare” come processi complementari, integrabili e non

alternativi;

❖Apprendimenti con approcci, luoghi, modalità e tempi diversi;

❖ Conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche e dei ruoli;

❖Apprendere attraverso l'esperienza;

❖ Sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere scelte motivate;

❖Acquisizione metodi attivi, quali il problem solving;

❖Apprendimento motivante, personalizzato, che facilita lo studente nel

proprio percorso di lavoro e di vita;

❖ Prevenire fenomeni di disagio e dispersione;

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❖ Permette l’acquisizione di maggiori competenze per l’occupabilità, l’autoimprenditorialità;

❖ Mette in luce il valore e il significato dell’apprendimento delle “competenze” (l’alternanza

può essere una leva strategica per promuovere la didattica per competenze);

❖ Promuove la cultura del lavoro;

❖ Rafforza i rapporti tra l'offerta formativa delle scuole e lo sviluppo socio-economico delle

diverse realtà territoriali;

❖ Correla l’offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro;

❖ Permette la condivisione di risorse e strumenti;

❖ Crea un linguaggio e una metodologia comuni di riconoscimento delle competenze.

❖ Permette di rispondere meglio all’evoluzione sempre più rapida dei mestieri e delle

professioni.

Alternanza Scuola - Lavoro

Punti di forza

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Alternanza Scuola - Lavoro

Criticità da superare

• La rigidità della struttura organizzativa della scuola (tempi, spazi, suddivisione

disciplinare, classi) rende difficile l’inserimento curricolare di un’attività di alternanza.

• Difficoltà a coinvolgere l’intero consiglio di classe in un progetto di alternanza.

• Resistenza dei docenti verso le innovazioni e la scarsa formazione sui temi

dell’alternanza.

• I consigli di classe non sono ancora preparati ad accettare una valutazione dell’allievo

che non sia strettamente legata alle discipline e all’attività in classe.

• Il tema del lavoro non è visto come parte integrante del curricolo della scuola italiana,

scuola e lavoro sono considerati due mondi differenti.

• Esigenza di un considerevole impegno progettuale per definire percorsi formativi

personalizzati e significativi.

• L’alternanza si inerisce bene in una didattica per competenze, ma la scuola italiana è

ancora distante da questa logica.

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• La scuola non sempre assegna valore all’esperienza di alternanza come elemento

strutturante il piano dell’offerta formativa.

• Mancanza di diverse norme attuative e di disposizioni ministeriali (modello nazionale di

certificazione delle competenze, carta dei diritti e doveri dello studente in alternanza).

• Gli allievi spesso non hanno la possibilità di raggiungere la sede prevista per il tirocinio.

• Molte aziende non sono pronte a recepire il vero significato dell’alternanza e a dedicare tempo e risorse alla formazione di studenti non direttamente produttivi.

• Le aziende richiedono procedure snelle e standardizzate, ma che spesso non si adattano all’esigenza della personalizzazione dei percorsi e di una valutazione significativa.

• Non sempre le aziende hanno professionalità in grado di mettere in atto processi formativi efficaci.

• Difficoltà a trovare un numero di imprese/enti in grado di ospitare tutti gli allievi per il numero ore previste dalla L107/2015.

Alternanza Scuola - Lavoro

Criticità da superare

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Figure coinvolte

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Soggetti che intervengono nei percorsi di

alternanza scuola-lavoro

Dirigente scolastico

Comitato Tecnico scientifico

Consiglio d'Istituto

Collegio docenti

DipartimentiConsigli di Classe

Famiglie/alunni

Tutor scolasticoTutor aziendale

Gruppo progettuale

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Programmazione

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Le ore di alternanza possono essere sia sostitutive che integrative e ciò va

opportunamente progettato sotto il profilo organizzativo.

Vanno coprogettate in collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola.

La consistenza del monte ore impone un ridisegno dei metodi e dei contenuti

della didattica dell’ultimo triennio delle secondarie.

E’ un elemento costitutivo e caratterizzante della formazione: va programmato

in una prospettiva pluriennale, non deve essere collocato in un momento

qualsiasi di un percorso, ma al contrario va programmato e strutturato, anche in

più periodi, all’interno del percorso di formazione.

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L’integrazione con il curriculum scolastico

• Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico.

• Attraverso la metodologia dell’alternanza, infatti, si permettono l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel Piano dell’Offerta Formativa.

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Definizione dei curricoli

• Indicazioni nazionali e non più programmi prescrittivi

• Ruolo rilevante dei dipartimenti e dei CT per la definizione dei curricoli

• Creazione di curricoli caratterizzati da percorsi significativi di

alternanza

• Data la dimensione curricolare dell’attività di alternanza, le discipline

sono necessariamente contestualizzate e coniugate con

l’apprendimento mediante esperienza di lavoro.

• L’importanza di eseguire una analisi delle caratteristiche organizzative

dell’azienda ospitante al fine di progettare un percorso di alternanza

scuola lavoro efficace.

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Preparazione degli studenti

e comunicazione/ informazione alle famiglie

• Il periodo in contesti lavorativi nella struttura prescelta è in genere preceduto da un periodo di preparazione in aula, con la partecipazione di esperti esterni e successivamente accompagnato da momenti di raccordo in aula tra i percorsi disciplinari e l’attività formativa esterna.

• La buona riuscita di un progetto dipende anche da come viene gestita l’informazione, la comunicazione e la documentazione; per garantire il coinvolgimento degli studenti e delle loro famiglie è necessario promuovere opportune attività per la diffusione delle informazioni sulla valenza dell’ASL, sulle modalità di realizzazione e di valutazione.

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Programmazione percorso triennale di ASL IT e IP

3° anno 4° anno 5° anno

120 ore 200 ore 80 ore

Corsi sicurezza parte generale (4 ore)

parte specifica (8 ore)

Lezioni di introduzione all’ASL,

conoscere la struttura aziendale o

dell’ente , ruoli e mansioni. Norme di

comportamento in azienda. (circa 8 ore)

Visite Aziendali, partecipazione a

fiere di settore, incontri con esperti del

settore (circa 20 ore)

Interventi orientativi con esperti del

mondo del lavoro, simulazione di

colloqui di lavoro, esempi di stesura del

curriculum vitae (circa 15 ore)

Incontri con aziende che raccontano

cos’è l’azienda, quali sono gli scenari

economici e visite aziendali. (circa 20

ore)

Attività laboratoriale con esperti

aziendali per approfondimento

competenze di indirizzo (circa 20 ore)

Attività laboratoriali e laboratori su

auto-imprenditorialità. (circa 15 ore)

Stage osservativo in azienda (circa 40

ore in orario curricolare)

Stage in azienda (circa 80 ore in orario

curricolare)

Stage in azienda (circa 40 ore in orario

curricolare)

Stage osservativo in azienda (circa 40

ore nel periodo estivo)

Stage in azienda (circa 80 ore nel

periodo estivo)

Rielaborazione delle esperienze

maturate in ASL e preparazione di una

relazione o tesina finale. (circa 10 ore)

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Programmazione percorso triennale di ASL Licei

3° anno 4° anno 5° anno

70 ore 100 ore 30 ore

Corsi sicurezza parte generale (4 ore)

parte specifica (8 ore)

Lezioni di introduzione all’ASL,

conoscere la struttura aziendale o

dell’ente , ruoli e mansioni. Norme di

comportamento in azienda. (circa 8 ore)

Visite Aziendali, partecipazione a

fiere di settore, incontri con esperti del

settore (circa 10 ore)

Interventi orientativi con esperti del

mondo del lavoro e dell’università,

simulazione di colloqui di lavoro,

esempi di stesura del curriculum vitae

(circa 10 ore)

Incontri con aziende che raccontano

cos’è l’azienda, quali sono gli scenari

economici e visite aziendali. (circa 10

ore)

Interventi orientativi con esperti del

mondo del lavoro e dell’università

(circa 10 ore)

Attività laboratoriali e laboratori su

auto-imprenditorialità. (circa 10 ore)

Stage osservativo in azienda (circa 40

ore in orario curricolare o estivo)

Stage in azienda (circa 40 ore in orario

curricolare)

Rielaborazione delle esperienze

maturate in ASL e preparazione di una

relazione o tesina finale. (circa 10 ore)

Stage in azienda (circa 40 ore nel

periodo estivo)

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Attività 3^ 4^ 5^

Sicurezza

ore

descrizione

(periodo di svolgimento)

Preparazione in

aula

ore

descrizione

(periodo di svolgimento)

Convegni,

conferenze, visite

aziendali.

ore

descrizione

(periodo di svolgimento)

Tirocinio - attività

presso le aziende

in orario

curricolare

ore

descrizione

(periodo di svolgimento)

Tirocinio - attività

presso le aziende

durante la

sospensione delle

attività didattiche

ore

descrizione

(periodo di svolgimento)

Rielaborazione in

classe

dell'esperienza

presso le aziende

ore

descrizione

(periodo di svolgimento)

Totale ore Oliviero Barbieri e-mail [email protected]

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Coinvolgimento del Consiglio di Classe

• L’alternanza non è un’incombenza riservata ai docenti formati o specialisti,

ma deve coinvolge l’intero Consiglio di classe.

• Ogni docente può essere impegnato nel prendere contatto con le

imprese, nell’accompagnare gli studenti e nel monitorare continuativamente

l’esperienza.

• Gli incontri con le realtà esterne sono fonte di stimoli per il miglioramento

dell’attività scolastica.

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Programmazione triennale per competenzeProgrammazione percorso di ASL

Competenze3° anno 4° anno 5° anno

Prestazione

attesa o

compito di

realtà

Discipline

che

concorrono

alla

prestazione

Contesto

Prestazione

attesa o

compito di

realtà

Discipline

Contesto

Prestazione

attesa o

compito di

realtà

Discipline

Contesto

(con riferimento al

PECUP, alle Linee

Guida, alle

competenze chiave

di cittadinanza)

Descritte in termini

di performance

Aula Lab ASL Aula Lab ASL

Aul

a Lab

AS

L

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Esigenza di lavorare in reteDifficoltà del percorso

Per le persone disabili il percorso verso il ruolo lavorativo può essere più lento o

più accidentato e, qualche volta senza esito. Sappiamo che “occorre tempo” e

sappiamo anche che nessuno, scuola, servizi, famiglie, aziende, “ce la fa da

solo” ed è proprio per questo che il territorio deve attrezzarsi in termini di

programmi, iniziative, proposte, strumenti, progetti condivisi.

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Esigenza di lavorare in reteLavoro di confronto

Alla base di ogni progetto di Alternanza Scuola-Lavoro dovrebbe perciò esserci

un intenso lavoro di confronto tra più soggetti, in particolare gli insegnanti, gli

psicologi, gli educatori del SIL e le famiglie, che porti all’individuazione di

obiettivi lavorativi realisticamente raggiungibili e alla costruzione di un

percorso attentamente strutturato secondo una successione di tappe graduali,

volte al raggiungimento degli obiettivi stessi.

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Esigenza di lavorare in reteAtteggiamento di ricerca

Ciò non può prescindere dall’adozione da parte degli operatori di un

atteggiamento di ricerca e di un approccio scientifico: le ragioni che portano alla

scelta di un’azienda, di una tipologia di lavoro, di una serie di mansioni devono

essere adeguate alle esigenze specifiche della persona e frutto di una riflessione

condivisa. Al tempo stesso, non devono essere cristallizzate, ma assumere la

valenza di ipotesi da sottoporre ad attenta verifica, con la disponibilità, da parte

di tutti, a rivedere le proprie posizioni e l’apertura a cercare eventuali soluzioni

diverse o strade alternative da percorrere.

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Esigenza di lavorare in reteScuola – Famiglia - Allievo

Un impegno collettivo in cui più persone mettono in comune le proprie conoscenze e competenze in vista di un fine condiviso e nel rispetto delle esigenze e dei ruoli di ciascuno

Ciascun soggetto, nel proprio agire quotidiano, assume una prospettiva arricchita di nuovi significati e valori:

• la scuola acquisisce un punto d’osservazione differente rispetto a quello abituale dal quale può trarre informazioni utili in merito all’allievo, ai contenuti del PEI, alle possibili modificazioni di approccio educativo, alle aree di apprendimento su cui insistere;

• la famiglia ha la possibilità di conoscere il proprio figlio secondo una dimensione nuova e magari scoprirne dei talenti inaspettati, purché vi sia la disponibilità ad aprirsi ad una visione realistica che lo proietta in un’età adulta ormai prossima;

• l’allievo può sperimentarsi in un ruolo diverso da quello di studente e mettersi alla prova in un contesto lavorativo in una condizione di realtà e concretezza;

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Esigenza di lavorare in reteIl territorio

• La scuola è una comunità che interagisce con la più vasta comunità

sociale e civica.

• La sola istituzione scolastica non è sufficiente per i bisogni

dell’alunno disabile: occorre un approccio multidisciplinare con i

servizi e con le risorse del territorio.

• Le persone coinvolte nella rete sono: il disabile, la sua famiglia, la

scuola tutta, gli assistenti educativi, gli operatori socio-sanitari, gli

Enti locali, le aziende ospitanti, …….

• La microcomunità scuola e la macrocomunità del territorio devono

trovare momenti di incontro e di progettazione comune, devono farsi

comunità di sostegno e di aiuto alla persona in difficoltà.

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PEI e ASL

L’Alternanza Scuola lavoro deve essere inserita nel PEI dello studente degli ultimi tre anni delle scuola secondaria di secondo grado con la prospettiva di una reale evoluzione che va dal Piano Educativo Individualizzato al Progetto di vita adulta, costruendo intese e alleanze con le realtà e le Istituzioni locali

L’Art 7 del DLgs n°66 del 13 aprile 2017 ha modificato l'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in vigore dall’a.s.2019/20).

Nel riportare i contenuti del PEI fra le altre cose specifica …e) [Il PEI] definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

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PEI Scuola e Famiglia

Scuola e famiglia giocano un ruolo particolarmente delicato e prezioso nella vita

dei ragazzi con disabilità, per questo hanno la grande responsabilità di

promuovere il loro diritto di fruire di tutte le opportunità didattiche e formative

previste nel percorso scolastico intrapreso, nel rispetto della normativa vigente e

delle indicazioni condivise dal Gruppo Operativo, che trovano espressione nel

PEI.

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PEI Scuola e famiglia

• Nei momenti di incontro sarà cura della famiglia collaborare con gli altri soggetti nella progettazione di percorsi personalizzati, che valorizzino al meglio il tempo scuola e le risorse del territorio, attuando le migliori strategie di sostegno alla costruzione e al riconoscimento dell’identità adulta del proprio figlio, qualsiasi sia il suo livello di gravità.

• La famiglia dovrà assumere un ruolo attivo nel supportare il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro progettato per il proprio figlio insieme alla scuola, nella consapevolezza che verranno evidenziate le sue capacità e difficoltà e nella disponibilità ad affrontare con coerenza il presente e il futuro.

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Realizzazione

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Elementi fondamentali di un percorso di ASL

• Inserimento nel PTOF dei percorsi di ASL (Collegio docenti – Dipartimenti –Consiglio d’Istituto)

• Programmazione dell’ASL da parte dei Consigli di Classe

• Formazione sulla sicurezza per gli allievi

• Convenzione

• Progetto formativo

• La presenza di un tutor del soggetto ospitante e di un tutor del soggetto promotore

• L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi

• Registro delle presenze dell’allievo in tirocinio

• Valutazione degli apprendimenti acquisiti

• Certificazione delle competenze

• Valutazione del percorso da parte dello studente, del tutor interno e del tutor esterno

• Scheda di valutazione delle aziende

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Convenzione• I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la

responsabilità dell’istituzione scolastica.

• Pertanto l’istituzione scolastica deve verificare che il soggetto ospitante abbia le capacità strutturali, organizzative e tecnologiche utili agli scopi del percorso formativo ed una gestione della sicurezza adeguata ad ospitare tirocinanti.

• Le Istituzioni scolastiche, pur non avendo strumenti di controllo e vigilanza, sono tenute a richiamare l’attenzione del soggetto ospitante sui requisiti per poter ospitare studenti.

• Il soggetto ospitante, con la sottoscrizione della convenzione, dichiara la presenza dei requisiti richiesti. Di tali dichiarazioni esso è responsabile e ne risponde nelle sedi preposte.

• Nel caso in cui, anche indirettamente, l’istituzione scolastica venisse a conoscenza di motivi ostativi all’avvio di percorsi AS-L presso il determinato soggetto ospitante, deve procedere con la non sottoscrizione della convenzione o con la revoca della convenzione stessa se già sottoscritta.

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CONVENZIONE FINALIZZATA ALL’EFFETTUAZIONE

DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

(Tirocini curricolari)

TRA

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “___________________” con sede in ___________________, codice fiscale

__________________ d’ora in poi denominato “Istituto scolastico”, rappresentato dal dott. _________________ nato a

________________ il _________ in qualità di Dirigente Scolastico

E

____________________________con sede legale in ____________________, Via ___________, ____, Codice fiscale/

partita I.V.A. _______________, d’ora in poi denominato “Soggetto ospitante” rappresentata dal Sig. _________________,

nato a _________________ il _____________, in qualità di (Legale Rappresentante) _____________________ Codice

Fiscale ________________

Premesso

che:

l’Istituto proponente riconosce l’efficacia della metodologia didattica dell’Alternanza Scuola -Lavoro per avvicinare il

mondo dell’istruzione al mondo delle imprese diffondendo la cultura del lavoro, favorendo lo scambio di informazioni ed

esperienze utili agli studenti futuri lavoratori e alle aziende e pertanto ha inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa

in modo strutturale i percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro.

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PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

(Riferimento Convenzione N. )

A.S.

Nominativo studente:……………………………………………………. Classe ……….…………

Nato a: …………………………………………………….Prov…………. il………………………

Residente a: ………………………………......... Prov………. Via………………………………

Codice Fiscale…………………………………………………………………………..

Attuale condizione:

Studente scuola secondaria di secondo grado –

Indirizzo: Liceo Scientifico

Classe ……..

Lo studente segue un Piano Educativo Individualizzato PEI SI’ NO

Azienda/ente/ struttura ospitante: ………………………………..………………………………

………………………… indicare la tipologia di azienda …………………………………………

Sede legale:………………………………………………………………………………………….

Sede dell’attività in azienda ……………………..…………………………………………………

Tempi di accesso ai locali aziendali ………………………………………………………………..

Periodo dell’attività di alternanza: dal ………………….. al …………………

Tutor scolastico …………..………………….

Tutor aziendale ………………………………. Oliviero Barbieri e-mail [email protected]

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❖ Proposta di progettazione da presentare al Consiglio di classe

❖ Proposte di delibera per gli organi collegiali e verbali riunioni CTS

❖ Inserimento dei percorsi di alternanza nel piano dell’offerta formativa

❖ Raccolta disponibilità e dati dell’azienda

❖ Patto formativo con gli allievi e le famiglie (adesione formale studenti e genitori)

❖ Scheda di presentazione dello studente

❖ Convenzione tra scuola e azienda

❖ Progetto Formativo Personalizzato

❖ Sezione del DVR dedicata ai tirocinanti

❖ Registro delle presenze allievo in azienda

❖ Diario di bordo con la registrazione attività

❖ Schede di valutazione del tutor aziendale

❖ Scheda di autovalutazione studente

❖ Scheda di valutazione del percorso – tutor aziendale

❖ Scheda di valutazione del percorso - tutor scolastico

❖ Scheda di valutazione del percorso – studente (L107/2015 Art.1 comma 40)

❖ Certificazione delle competenze,

❖ Guida alla stesura della relazione finale per lo studente.

❖ Scheda di valutazione delle strutture coinvolte – DS (L107/2015 Art.1 comma 40)

Documentazione schede modelli

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Adempimenti non dovuti

• Non dovuto l’invio della comunicazione obbligatoria al sistema informativo regionale. Nella Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 4746 del 14 febbraio 2007, a p. 10 si afferma che “si ritiene di escludere l’obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro”.

• Non dovuto l’invio della comunicazione all’INAIL dei nominativi degli studenti e relativi periodi di tirocinio ASL. L’invio della comunicazione all’INAIL non è dovuto, come si può inferire dalla descrizione delle modalità di attuazione - nella forma speciale di "gestione per conto dello Stato" –contenuta nella Nota INAIL del 10.02.2016.

• Non dovuta la corresponsione allo studente della indennità di partecipazione. Per i percorsi di alternanza non è prevista un’indennità per lo studente, data la natura prioritariamente educativa e curricolare dell’esperienza. Il finanziamento assegnato a ciascuna scuola, previsto dalla L. 107/2015, calcolato sulla base di una quota prevista per ciascuno studente, può essere utilizzato a copertura di eventuali spese (assicurazione in itinere, trasporto, vitto).

• Non dovuta la comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali inizialmente prevista dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142

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RealizzazioneUtilità della mansione

• E’ opportuno che il lavoro risulti utile, che le mansioni svolte coprano reali necessità

della struttura accogliente. Svolgere un lavoro realmente utile è infatti una

caratteristica imprescindibile per il buon esito del progetto.

• La tendenza a dare lavori di poca importanza, con poche responsabilità e nessuna

utilità è un rischio che potrebbe compromettere l'intera riuscita dell'esperienza.

• Questo perché chiunque, capito che il proprio lavoro non serve, tende a diminuire o

cessare del tutto la propria motivazione. Un compito, per aver senso, deve essere

utile sia per la struttura sia per chi lo svolge.

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Realizzazione Insegnante di sostegno

Garantire la presenza dell’insegnante di sostegno anche nel luogo esterno alla scuola. Nelle attività esterne infatti l’alunno può essere seguito dall’insegnante di sostegno, in orario di servizio. Non è necessario che tale insegnante sia sempre presente, ma, per ovvi motivi di continuità, deve comunque seguire il lavoro svolto all’esterno, soprattutto nel primo inserimento. Bisogna altresì evitare che tutte le ore dell’insegnante di sostegno si svolgano nell’ambito formativo, trascurando così la formazione nella scuola. E' possibile anche utilizzare l'assistente per l'autonomia e la comunicazione fornito dagli enti locali.

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Realizzazione Condivisione del lavoro svolto con la classe

• Per fare in modo che il percorso misto diventi effettivamente uno strumento

di integrazione scolastica e non piuttosto un’esperienza isolata dell’alunno, è

necessario integrare l’attività formativa esterna con l’attività svolta all’interno

della scuola e in particolare con quella della classe di appartenenza. Bisogna

perciò pensare e prevedere le modalità di tale integrazione. Il lavoro svolto

dal ragazzo all’esterno della scuola deve essere per lo meno ripreso durante le

ore in cui si lavora in classe e le conoscenze e le competenze acquisite

all’esterno posso essere utilizzate in un lavoro che coinvolge tutta la classe.

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Realizzazione Orientamento

INCONTRI INDIVIDUALI DI ORIENTAMENTO:

• stesura curriculum vitae,

• bilancio delle competenze - questionari di autovalutazione:

- Autostima (sono una persona che vale, non riesco in molte cose, …)

- Capacità (classificare, memorizzare numeri, vendere, …),

- Descrizione di sé (attento, disponibile, puntuale, orgoglioso, …),

- Aree di interesse professionale (lavorare con le persone, con gli attrezzi, con i numeri, organizzare informazioni, …),

- Punti di forza e di debolezza (sono veloce ad apprendere, ….),

- Riconoscimento delle risorse importanti per il lavoro e quelle possedute (autonomia, flessibilità, precisione, responsabilità, …),

- I valori collegati al lavoro (guadagno, autonomia, crescita, …)

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Realizzazione Privacy

• Le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono “dati sensibili” ai sensi dell’art. 22 Legge 675/1996. Ne è responsabile il Dirigente Scolastico che può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell’alunno disabile e comunicarli al Dirigente scolastico regionale ed alle altre autorità amministrative (Asl, enti locali, ect) per attivare gli interventi necessari.

• I limiti sono i seguenti: occorre ottenere comunque il consenso dei genitori, occorre informare per iscritto i genitori dell’uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2 D.lgs 135/99), occorre custodire i dati sensibili in luogo separato per evitare l’accesso a terzi e utilizzare codici identificativi (art. 3 comma 5 D.lgs135/99).

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Valutazione dello

studente in ASL

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La valutazione dello studente in ASL

Valutare significa anche dare valore al percorso;

Certificazione delle competenze (che caratteristiche deve avere per essere riconosciuta?)

ma …. nella scuola è ancora centrale

la valutazione degli apprendimenti suddivisi per materie

Il valore legale del titolo di studio

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La valutazione dello studente in ASL

La valutazione deve tener conto di:

• il rispetto del progetto formativo individuale concordato con i tutor esterni;

• il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi

concordati del percorso formativo);

• lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e

cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda;

• le competenze acquisite e la ricaduta sul gruppo classe dell’esperienza

condotta in ambiente lavorativo;

• l’autovalutazione dell’allievo.

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Curriculum dello studente

Il curriculum dello studente raccoglie tutti i dati utili

anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del

lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze

acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali,

alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro

e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali,

sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

(L107 Art. 1 Comma 28)

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Certificazione delle competenze

• La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la

metodologia dell’alternanza può essere acquisita negli scrutini

intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e

nell’ultimo anno del corso di studi.

• In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data

dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel

curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze

concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline

coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di

condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico.

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Esame di Stato

In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso

triennale di alternanza, l’istituzione scolastica attesta le competenze

acquisite dallo studente, all’interno del certificato rilasciato ai sensi

dell’articolo 6 dei dd.PP. RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti

professionali e tecnici, e dell’articolo 11 del d.P.R. 89 del 2010 per i licei.

All’uopo, può ricorrere al modello allegato all’Ordinanza annuale sugli

esami di Stato, indicando le competenze acquisite in alternanza.

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Esami di Stato OM257/2017

• Art. 6 Comma 7 - Al documento del consiglio di classe possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse …

• Art. 8 Comma 6. - La valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato.

• Art 8 Comma 16 - Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi, preventivamente forniti da eventuale personale esterno (esperti, e/o tutor), di cui si avvale la scuola per le attività di alternanza scuola-lavoro o per gli insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa.

• Art 14 comma 4 - Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998. I candidati dovranno specificare:

a) titolo dell'argomento;

b) esperienza di ricerca o di progetto;

c) esperienza di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio.

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Esami di Stato OM257/2017

• Art 19 comma 4 - (terza prova) La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL, descritte nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 6 della presente ordinanza.

• Art 21 comma 5 - La commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe di cui al precedente articolo 6.

• Art. 26 Comma 7 - Le eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.

• Art 27 Comma 6. Le scuole potranno, come di consueto intervenire sul modello individuale di certificazione conclusivo dell’Esame di Stato, di cui al D.M. 3 marzo 2009 n. 26, dove potranno gestire, nell’apposito campo indicato come “Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”, insieme ai dati aggiuntivi inseriti in Sidi, anche quelli relativi alle attività di alternanza scuola lavoro svolte dallo studente. Il sistema Sidi, con le funzioni inerenti gli Adempimenti finali presenti nell’area Gestione Alunni- Esami di Stato, permetterà pertanto di precompilare il modello con i dati relativi al percorso, alla struttura e le ore di alternanza già registrati nel sistema; nel caso di dati non ancora caricati, le scuole hanno comunque la possibilità di aggiungerli in modo autonomo.

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Conclusione

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Siamo tutti diversamente abili

Siamo tutti diversamente abili, ovvero possessori di differenti competenze che ci

rendono unici anche se parziali, capaci di fare bene solo alcune cose che però

possono servire ad altri, a loro volta abili in diversi ambiti in cui noi non

eccelliamo.

Siamo tutti dei differenti capolavori, perché unici, ma imperfetti e pertanto

bisognosi del contributo degli altri.

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Strategie utili a tutti

Si eliminano le barriere architettoniche per persone con disabilità fisiche, ed

ecco che si scopre che se ne avvantaggiano anche gli altri: donne con i

passeggini, anziani col bastone, giovani con le stampelle dopo una banale

operazione.

Si trovano strategie di insegnamento per ragazzi che hanno difficoltà di

apprendimento, ed ecco che queste diventano utili anche agli altri: ragazzi

iperattivi, adulti poco motivati, ragazzi molto emotivi e intelligenti.

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