l'allevamento ovi-caprino

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COLDIRETTI MACERATA L’ALLEVAMENTO OVI-CAPRINO VISTO ALLA LUCE DEL BENESSERE ANIMALE E DELLE DISPOSIZIONI C.E.E. NELL’AMBITO DELLA CONDIZIONALITÀ AGRICOLA copertina ovini:opuscolo telematica.qxd 17/06/2010 17.09 Pagina 1

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Opuscolo Condizionalità Agricola: L'allevamento ovi-caprino

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Page 1: L'allevamento ovi-caprino

COLDIRETTIMACERATA

L’ALLEVAMENTO OVI-CAPRINO VISTO ALLA LUCE

DEL BENESSERE ANIMALE E DELLE DISPOSIZIONI C.E.E.

NELL’AMBITO DELLA CONDIZIONALITÀAGRICOLA

copertina ovini:opuscolo telematica.qxd 17/06/2010 17.09 Pagina 1

Page 2: L'allevamento ovi-caprino

Si ringrazia per la collaborazione il Dott. Alberto Tibaldi, responsabile delServizio Sanità Animale dell’ASUR- Macerata Zona Territoriale n. 9 diMacerata, in merito alle procedure di Identificazione e Registrazione degliovi-Caprini.

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L’identificazione degli ovi-caprini

1

L’allevamento ovi-caprino

visto alla luce del benessere

animale e delle disposizioni C.E.E.

nell’ambito della condizionalità

agricola.

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L’identificazione degli ovi-caprini

2

INDICE PREMESSA - TRATTI SALIENTI DELLA CONDIZIONALITÀ 4

SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI DELLA CONDIZIONALITÀ 6

RIDUZIONE DEGLI AIUTI 8

REITERAZIONE 8

INTENZIONALITÀ 8

IL BENESSERE DEGLI OVI-CAPRINI 9

MISURE MINIME DI PROTEZIONE PER GLI OVI – CAPRINI 10

DEFINIZIONI 10

CAMPO DI APPLICAZIONE 10

SANZIONI AMMINISTRATIVE 14

OVINI: PRODUZIONE DEL LATTE 16

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVI-CAPRINI 19

COSA DEVE FARE UN PROPRIETARIO/DETENTORE DI ANIMALI 20 1. REGISTRAZIONE DELL’IMPRESA E DEGLI ALLEVAMENTI 20

2. COMUNICAZIONE SERVIZIO VETERINARIO DELL’ASUR OGNI VARIAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI

E FISCALI, RESIDENZA, LE SPECIE DI ANIMALI, IL TIPO DI PRODUZIONE 20

3. ESSERE TITOLARE DEL CODICE D’IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA 21

4. ATTIVAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO 21

5. IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI 24

Page 5: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

3

MARCHI AURICOLARI ELETTRONICI 27

BOLI RUMINALI 28

DISPOSITIVI DI LETTURA 29

SMARRIMENTO DEI DISPOSITIVI DI IDENTIFICAZIONE O LORO ILLEGGIBILITÀ 30

SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA 30

RICHIESTA, ASSEGNAZIONE E APPOSIZIONE DEI MEZZI DI IDENTIFICAZIONE 30

CHIUSURA DELL’ALLEVAMENTO O SUO TRASFERIMENTO 31

ANIMALI IMPORTATI 31

REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONI IN BDN A CURA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE 31

REGISTRAZIONE DELLA CONSISTENZA DEGLI ALLEVAMENTI IN BDN – SIVA 31

COMUNICAZIONE DEI DATI 32

MOVIMENTAZIONE DEI CAPI 32

COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI (ASUR) 33

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 33

SISTEMA SANZIONATORIO 33

NORME APPLICATIVE DELLA CONDIZIONALITÀ AGRICOLA 34

Allegati 37

Bibliografia 41

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L’identificazione degli ovi-caprini

4

PREMESSA - TRATTI SALIENTI DELLA CONDIZIONALITÀ

Il Regolamento CEE n. 1782/2003 ha introdotto il concetto di “condizionalità” quale

presupposto indispensabile per accedere agli aiuti comunitari per le aziende agricole, PENA la

riduzione o l’esclusione dal pagamento degli aiuti diretti.

Gli aiuti comunitari legati alla condizionalità sono quelli relativi ai premi PAC (es. seminativi,

qualità del latte, bovini maschi …) ed anche i contributi erogati dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR)

che riguardano le misure agroambientali, oltre l’indennità compensativa. Per ricevere gli aiuti, il

rispetto della condizionalità è obbligatorio sull’intera azienda, indipendentemente dal tipo di aiuto

di cui si richiede l’erogazione e in relazione alla specifica tipologia produttiva, nonché

all’ubicazione territoriale. Il mancato rispetto della stessa comporta l’applicazione di sanzioni

commisurate alla gravità dell’inosservanza.

Il rispetto della condizionalità riguarda:

a) i beneficiari di uno o più’ dei seguenti regimi di sostegno (indicati all’Allegato I del Reg.

1782/03):

1. pagamento unico (disaccoppiato);

2. altre forme di pagamento diretto per le superfici, per gli animali o per le produzioni:

– premio alla qualità per ettaro di superficie per il frumento duro;

– premio per le colture proteiche;

– aiuto per il riso;

– aiuto per la frutta a guscio;

– aiuto specifico per colture energetiche;

– aiuto alla produzione di patate da fecola;

– premio per i prodotti lattiero caseari e pagamenti supplementari;

– aiuto alla produzione di sementi;

– aiuto supplementare per specifici tipi di colture e di produzioni di qualità;

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L’identificazione degli ovi-caprini

5

_ aiuto alla produzione dell’olio di oliva;

– aiuto alla produzione di tabacco;

– aiuti per luppolo, uve secche e bachi da seta.

b) i beneficiari di UNA o PIU’ delle seguenti misure del PSR (Asse 2 – cfr. art. 51 e 36 del Reg. n.

1698/95)

1. Indennità compensative (art. 36, lett. a) punti i-ii);

2. Indennità Natura 2000 e Dir. 2000/60 (art. 36 lett. a), punto iii);

3. Pagamenti agroambientali (art. 36 lett.a), punto IV);

4. Pagamenti per il benessere degli animali (art. 36 lett. a) punto V);

5. Imboschimento di terreni agricoli (art. 36 lett. b) punto i);

6. Indennità forestale Natura 2000 (art. 36 lett. b, punto IV);

7. Pagamenti silvoambientali (art. 36, lett. b, punto V).

c) Alcuni impegni si ritrovano come requisiti di accesso per alcune misure di investimento

dell’Ammodernamento delle aziende agricole.

Gli impegni della condizionalità si articolano secondo due categorie:

a. “Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.)”, successivamente indicate con

“Norme”, stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi

prioritari fissati dall’Unione Europea ovvero:

1. Proteggere il suolo mediante misure idonee;

2. Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche;

3. Proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate;

4. Assicurare un livello minimo di mantenimento dell’ecosistema ed evitare il deterioramento

degli habitat.

b. “Criteri di Gestione Obbligatoria (C.G.O.)”, ovvero disposizioni di legge, successivamente

indicate con “Atti”, derivanti dall’applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni

comunitarie.

Page 8: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

6

I campi di condizionalità fanno riferimento a quattro settori omogenei:

a. Ambiente;

b. Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;

c. Igiene e benessere degli animali;

d. Buone condizioni agronomiche ed ambientali.

La sottoscrizione dell’impegno al rispetto della condizionalità avviene con la firma della domanda

volta all’ottenimento dei benefici economici previsti in sede europea.

I principi della condizionalità consentono di giustificare la spesa PAC agli occhi del cittadino

consumatore e di consolidare un nuovo patto tra gli agricoltori e la società, che condiziona il

sostegno pubblico a comportamenti eco-compatibili nella logica di:

Condizionalità = scambio di favori.

Sistema di controllo del rispetto degli impegni della condizionalità

Il rispetto degli impegni della condizionalità agricola è soggetto a un sistema di controllo che viene

sommariamente tratteggiato:

⇒ Estrazione casuale di un campione di aziende sul totale delle domande presentate da sottoporre

ai controlli amministrativi;

⇒ Controllo oggettivo delle aziende selezionate che avviene in diverse fasi:

o Fase 1)

1.1) Telerilevamento e interpretazione foto aeree e immagini satellitari;

1.2) – Se l’interpretazione é dubbia o negative – visita in azienda.

o Fase 2)

2.1) - Controllo aziendale a completamento della “Fase 1” e in contraddittorio con il produttore.

Durante questa fase vengono redatte le “check list” di verifica ed il verbale di controllo;

2.2)– se l’interpretazione è dubbia o negativa – visita in azienda

o Fase 3)

Page 9: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

7

Acquisizione dei dati da parte di Agea, calcolo dell’esito del controllo e della definizione delle

eventuali riduzioni di aiuto.

Fase 4)

In caso di violazioni riscontrate, gli imprenditori vengono convocati per la visione diretta dei

risultati del controllo e ricevono il verbale di notifica delle segnalazioni o livello di riduzione, con

l’eventuale indicazione degli interventi correttivi da intraprendere.

o Fase 5)

Controllo della effettiva realizzazione degli interventi correttivi.

I controlli sono eseguiti da AGEA oppure possono essere demandati ad uno o più organismi

specializzati come ad es. ASUR, ARPAM, ecc.

Controlli di condizionalità

Documentale Oggettivo

ASUR

Azienda Agricola REGIONE

ENTI SPECIALIZZATI

Page 10: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

8

Riduzione degli aiuti

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione della:

PORTATA DELL’INFRAZIONE determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’infrazione

stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampia, In sostanza viene misurata l’entità

della violazione (es. superficie, UBA ecc);

GRAVITÀ DELL’INFRAZIONE che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze

dell’infrazione alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;

DURATA DELL’INFRAZIONE dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne

perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

Il livello di violazione è quantificabile in basso, medio e alto, a cui corrisponde un diverso grado di

penalizzazione. Le penalizzazioni possono subire un ulteriore aumento se all’azienda viene

contestata:

Reiterazione

L’azienda incorre nella reiterazione nel caso in cui, per una Norma o Atto, sia riscontrata una

violazione due o più volte nei termini temporali stabiliti dalle regole di applicazione della

condizionalità. Nella fattispecie il livello delle sanzioni applicabili viene moltiplicato per il fattore

3.

Intenzionalità

Alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

a. siano state rilevate, per una determinata Norma o Atto, successivamente ad una precedente

reiterazione, nei casi in cui l’agricoltore abbia già ricevuto un’ammonizione ai sensi di

quanto disposto dall’art. 66, punto 4, terzo comma del Reg. (CE) 796/04;

b. gli indici di intenzionalità superino i limiti fissati per alcune Norme ed Atti;

c. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati nel corso dei

controlli previsti per l’osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori.

Inoltre nel sistema di controllo è stata prevista l’introduzione di una “forma di avvertimento”

modulata su tre livelli: segnalazione, intervento correttivo e ammonizione, in modo da favorire il

cosiddetto “ravvedimento” conseguente al mancato rispetto agli impegni che non si configurano

come infrazione.

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L’identificazione degli ovi-caprini

9

IL BENESSERE DEGLI OVI-CAPRINI

Di benessere animale si discuteva già nel 1978, anno in cui fu emanata la “Dichiarazione

Universale dei Diritti dell’animale” in cui si affermava che “tutti gli animali nascono uguali davanti

alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza […] l’uomo, in quanto specie animale, non può

attribuirsi il diritto di sterminare gli animali o di sfruttarli violando questo diritto. Questa nuova

conoscenza del rapporto umano – animale si riassume nelle “cinque libertà”:

dalla fame e dalla sete, favorendo l’accesso ad acqua fresca e pulita e ad una dieta che

mantenga l’animale in salute e vigore fisico;

dal disagio, provvedendo ad un ambiente adatto con idonei ricoveri e zone per lo

stazionamento ed il decubito;

dal dolore, da stimoli dannosi e da malattie, con l’approntamento di sistemi di prevenzione e

di rapida diagnosi e cura;

di espressione del normale comportamento, fornendo all’animale sufficiente spazio,

installazioni appropriate e vita sociale propria della specie allevata;

dalla paura e da fattori stressanti, assicurando condizioni e cure che evitino sofferenze

psichiche.

Il benessere non è identificabile soltanto con lo stato di buona salute e assenza di malattie, ma

anche con lo stato mentale (del sentire), pertanto, quando si parla di benessere degli animali occorre

considerare un insieme di fattori, quali ricoveri, personale addetto all’allevamento, nutrizione,

prevenzione e terapia delle malattie che garantisca l’assenza di dolore, sofferenza e stress.

Questi concetti sono alla base delle norme che hanno ispirato le misure minime di protezione degli

animali da reddito, facendo spesso riferimento al concetto di “evitare inutili ed eccessive

sofferenze”, in quanto, ogni animale non può essere considerato un mezzo di produzione, ma un

essere vivente che ci fornisce cibo, lana, ecc..

Page 12: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

10

MISURE MINIME DI PROTEZIONE PER GLI OVI - CAPRINI

Per gli ovi-caprini non sono state emanate specifiche misure sul benessere animale, pertanto

gli allevatori di ovi-caprini devono rispettare le MISURE MINIME sul benessere animale previste dal

D.Lgs. n° 146 del 26 marzo 2001 e della Circolare Ministeriale della Salute n° 10 del 05.12.2001.

Definizioni

Nel D.Lgs. n. 146/01 e nella successiva circolare n. 10/01 si definisce:

a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di

derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;

b) proprietario, custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche

temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali.

Campo di applicazione

Le norme contenute nel D.Lgs n. 146/01 si applicano a tutti gli animali secondo la definizione in

precedenza riportata, ed in particolare occorre:

1. non provocare dolore, sofferenze o lesioni inutili sia che gli animali vengano allevati allo stato

naturale che in ambienti confinati;

2. custodire animali d’allevamento solo se sia ragionevole attendersi, in base al loro genotipo o

fenotipo, una produzione e che ciò possa avvenire senza provocare sofferenze, lesioni, danni alla

salute o al loro benessere;

3. intervenire sull’animale solo in caso di estrema necessità senza causare, nel limite del possibile,

sofferenze, ferite e lesioni durature;

4. provvedere affinché gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate

capacità, conoscenze e competenze professionali;

5. garantire che gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un’assistenza

frequente dell’uomo, siano ispezionati almeno una volta al giorno. Nei casi in cui gli animali

sono allevati o custoditi in altri sistemi, devono essere ispezionati a intervalli sufficienti al fine di

evitare loro sofferenze. In ambedue i casi deve essere disponibile un’adeguata illuminazione

fissa o mobile;

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L’identificazione degli ovi-caprini

11

6. fornire agli animali malati o feriti cure appropriate ed, eventualmente, isolarli in idonei locali

muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli;

7. annotare su un apposito registro ogni trattamento terapeutico;

8. conservare i registri dei trattamenti terapeutici per un periodo di almeno tre anni mettendoli a

disposizione delle autorità di controllo;

9. assicurare agli animali allevati la libertà di movimento e comportamentali in funzione delle

esigenze proprie della specie, affinché, l’animale non soffra o non subisca lesioni;

COMPORTAMENTI SOCIALI

Gli ovini sono animali che si contraddistinguono per la loro scarsa aggressività e per preferire la

vicinanza dei suoi simili, consentendo di allevarli in spazi relativamente stretti. Essi non

andrebbero mai allevati singolarmente, tranne che per cure di malattie o perché la per necessità di

riposo in vista del parto. Nella fattispecie l'animale isolato deve avere un contatto visivo con i gli

altri animali. Per garantire il benessere del gregge, tutti gli animali di un gruppo devono comunque

avere spazio sufficiente per potersi coricare e quantità adeguate di acqua e foraggio. All'interno del

gregge, gli ovini svolgono gran parte delle attività in forte simultaneità: se ad esempio si sentono in

pericolo gli animali iniziano la fuga contemporaneamente.

PASCOLAMENTO

Durante il pascolo gli ovini trovano spazi per svolgere nel modo naturale le loro attività vitali in

quanto sono animali sociali che naturalmente tendono ad aggregarsi formano greggi all’interno dei

quali si stabiliscono gerarchie sociali e dove le diverse categorie di soggetti, avendo a disposizione

dello spazio, possono facilmente espletare con tranquillità le loro funzioni naturali di vita.

L’attività di pascolamento permette agli ovini di effettuare una vera e propria ginnastica funzionale

e respiratoria con notevoli vantaggi per il tono muscolare, la salute dell’apparato cardiocircolatorio,

la fertilità delle pecore e la facilità di parto ecc.. Gli animali allevati al pascolo, rispetto a quelli

allevati in stalla, mostrano minori sintomi di stress, un più elevato sviluppo delle difese

immunitarie, risultando più sani e meno bisognosi di cure.

RIPOSO

All’interno della stalla, come al pascolo, gli ovini devono disporre di un luogo di riposo asciutto;

per riposare in modo rilassato, inoltre devono disporre di uno spazio sufficientemente ampio, pulito

e provvisto di lettiera e al riparo dalle correnti d’aria.

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L’identificazione degli ovi-caprini

12

ALLEVAMENTO CONFINATO

L’allevamento entro strutture fisse non sarà mai per gli ovini un ambiente naturale, ma si avvicinerà

alle condizioni naturali quanto maggiori saranno gli spazi a disposizione degli animali e la

possibilità di muoversi in maniera indisturbata nel loro ambiente di allevamento.

In caso di allevamento in stabulazione i pavimenti devono essere antisdrucciolevoli per

evitate/limitare che gli animali si procurino ferite agli unghioni o mostrino una eccessiva usura degli

stessi.

SALUTE

Una buona gestione dell’allevamento è la premessa indispensabile per garantire la salute degli animali, la loro produttività e di conseguenza la loro redditività. Oltre ad assicurare una quantità adeguate di acqua e foraggio, spazi adeguati per effettuare un sufficiente movimento, contatti sociali e un buon clima all’interno dell’ovile, è importante prestare particolari attenzioni all’igiene. Per far si che gli animali non soffrano di eccessivo caldo è opportuno procedere, almeno una volta all’anno, al taglio della lana, il cui periodo più indicato è la primavera in vista dei caldi mesi estivi. Poiché le pecore appena tosate sono sensibili al freddo e alle radiazioni solari, occorre garantire loro un'adeguata protezione dalle condizioni meteorologiche. In caso di temperature elevate, gli ovini devono disporre di ripari all’ombra, (alberi o altre zone d’ombra naturali). Se al pascolo non ci sono luoghi in grado di offrire un’adeguata protezione dali agenti atmosferici, in caso di condizioni meteoriche avverse estreme gli animali devono essere stabulati. Gli unghioni degli ovini crescono circa 4-5 mm al mese, se la naturale usura non è sufficiente ad un loro accorciamento, essi devono essere tagliati prima che diventino eccessivamente lunghi. Curare gli unghioni spesso significa prevenire fastidiose zoppie che possono provocare molta sofferenza all'animale. Una grave infezione che può colpire gli ovini al pascolo è la verminosi sulla quale occorre intervenire sottoponendo gli animali a trattamenti specifici. Lo stesso dicasi per altri parassiti come i pidocchi o gli acari.

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L’identificazione degli ovi-caprini

13

GESTAZIONE E PARTO Il periodo medio di gestazione di una pecora è di cinque mesi, dopo di che si assiste al parto. In

prossimità del parto, fase molto delicata della vita di una femmina, questa mostra un particolare

nervosismo ed evidenzia un comportamento etologico legato alla ricerca di un posto tranquillo,

lontano dal gregge. Se il parto avviene all’interno dell’ovile, l’animale deve disporre di un box

per il parto in grado di permettere il contatto visivo con gli altri componenti del gregge.

Appena terminato il parto la madre inizia un’accurata pulizia con la lingua

10. allorché continuamente o regolarmente legati, incatenati o trattenuti, occorre garantire agli

animali uno spazio disponibile, comunque adeguato alle loro esigenze fisiologiche ed

etologiche, secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;

11. per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature che vengono a

contatto con gli animali, utilizzare materiali non nocivi, lavabili e disinfettabili;

12. mantenere negli ambienti di stabulazione condizioni microclimatiche (circolazione dell’aria,

polverosità, temperatura, umidità relativa dell’aria, concentrazioni di gas, ecc.), entro limiti non

dannosi per gli animali;

13. non tenere costantemente al buio gli animali, o esporli ad illuminazione artificiale, senza un

adeguato periodo di riposo;

e tra i due si stabilisce un contatto olfattivo indispensabile nel futuro

periodo di allevamento dell’agnello.

Nella prima ora di vita gli agnelli riescono generalmente a reggersi sulle

quattro zampe e a succhiare il colostro, il che deve avvenire entro le prime

12 ore dalla nascita per assumere sostanze preziose per lo sviluppo del suo

sistema immunitario. Le femmine in procinto di partorire, come gli agnellini

appena nati, sono particolarmente sensibili agli influssi ambientali, e la detenzione all'aperto può

essere fonte di eccessivo stress. Per poter intervenire con azioni tempestive al verificarsi di

possibili incidenti degli animali durante il pascolo, occorre controllare le pecore almeno due volte

al giorno. Durante il periodo di foraggiamento invernale le pecore gravide devono essere

stabulate prima del parto e nelle prime due settimane successive alla nascita dei piccoli devono

avere costantemente accesso a un ovile o a un rifugio.

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L’identificazione degli ovi-caprini

14

14. qualora la luce naturale disponibile fosse insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali

e fisiologiche degli animali, prevedere un’adeguata illuminazione artificiale;

15. ispezionare almeno una volta al giorno gli impianti automatici o meccanici, indispensabili alla

salute ed al benessere degli animali, eliminare immediatamente i difetti riscontrati e prendere

adeguate misure per la salvaguardia della salute dell’animale;

16. nel caso in cui il benessere e la salute degli animali dipendano da un impianto di ventilazione

artificiale, prevedere un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio sufficiente a

salvaguardare la salute degli animali. In caso di guasto all’impianto deve essere previsto un

sistema automatico di allarme che segnali il guasto; detto sistema d’allarme deve essere

sottoposto a regolari controlli;

17. in funzione delle possibilità e delle necessità, fornire agli animali custoditi al di fuori dei

fabbricati un riparo adeguato che li protegga dalle intemperie, dai predatori e dai rischi per la

salute; garantire l’assenza nell’alimento di sostanze che causino sofferenze o lesioni;

18. garantire a tutti gli animali la possibilità di accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro

necessità fisiologiche;

19. assicurare l’accesso ad acqua e/o a liquidi idonei per quantità e qualità;

20. utilizzare attrezzature per la somministrazione di mangimi ed acqua che consentano una facile

pulitura per ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e quindi di malattie;

21. utilizzare attrezzature progettate in maniera tale da ridurre al minimo le conseguenze negative

derivanti da rivalità tra gli animali;

22. somministrare solo sostanze necessarie a fini terapeutici o profilattici che abbiano dimostrato

l’innocuità per la salute e il benessere dell’animale.

23. utilizzare attrezzature progettate in maniera tale da ridurre al minimo le conseguenze negative

derivanti da rivalità tra gli animali;

24. somministrare solo sostanze necessarie a fini terapeutici o profilattici che abbiano dimostrato

l’innocuità per la salute e il benessere dell’animale.

Sanzioni amministrative

Il mancato rispetto delle norme comporta una sanzione pecuniaria amministrativa che va da un

minimo di 1.549,37 € ad un massimo di 9.296,22 €, la reiterazione delle violazioni comporta un

aumento sino alla metà della somma e la sospensione dell’esercizio dell’allevamento da uno a tre

mesi.

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L’identificazione degli ovi-caprini

15

ALIMENTAZIONE

Gli ovini sono animali, dal punto di vista alimentare, non molto esigenti, tuttavia, per esprimere la

loro capacità produttiva devono nutrirsi con foraggio di buona qualità. Nell’arco di una giornata

mediamente si alimentano 4-5 volte, trascorrendo nel complesso 8-10 ore a pascolare e altrettante a

ruminare. Le pecore adulte, in relazione alla razza e alla qualità della stessa, mediamente mangiano

da 3 a 10 kg di foraggio fresco, che indicativamente corrisponde al 10% del loro peso complessivo.

Gli ovini non hanno pretese particolari relativamente alla qualità dei foraggi, purché sia garantita la

pulizia delle mangiatoie, altrimenti gli animali mostrano la tendenza a non consumare gli alimenti.

Devono comunque assumere sufficienti quantità di sali minerali che possono essere somministrati

tramite la messa a disposizione di blocchi di sale.

Gli animali devono disporre di acqua idonea alla quale poter accede almeno due volte al giorno; il

fabbisogno giornaliero di acqua varia in rapporto alla quantità di produzione e al periodo dell’anno:

più gli animali si alimentano di materiali asciutti e le temperature sono elevate, più avranno

necessità di assumere acqua. Per facilitarne l’assunzione, gli abbeveratoi devono essere

regolarmente puliti, altrimenti gli ovini tendono ad evitarli.

Gli agnelli di età superiore alle due settimane di vita devono poter accedere all’acqua e al fieno o ad

altro foraggio grezzo adeguato.

Page 18: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

16

OVINI: PRODUZIONE DEL LATTE

La tutela del benessere animale e le caratteristiche igienico-sanitarie del latte rivestono un ruolo

fondamentale per la sicurezza alimentare dei prodotti, ruolo evidenziato anche dalla recente

normativa europea. Un parametro per valutare il benessere degli ovini da latte è quello di

determinare la quantità di cellule somatiche presenti nel latte di mungitura.

Le cellule somatiche sono normalmente presenti nel latte e sono rappresentate da:

Cellule epiteliali;

Cellule bianche o globuli bianchi.

Le cellule epiteliali sono quelle che rivestono internamente la mucosa della mammella, sono

normalmente presenti nella mammella sana e sono sostituite in continuazione.

Cellule bianche, globuli bianchi o leucociti

Sono cellule che provengono dal sangue e, in numero ridotto, sono presenti anche nel latte delle

pecore sane. Il loro compito è di difesa della mammella dalle infezioni e quando aumentano di

numero sono il segno evidente di un malessere più o meno evidente dell’animale.

Il numero di cellule somatiche nel latte aumenta a causa di diversi fattori che condizionano il

“benessere” degli animali.

QUANDO AUMENTANO LE CELLULE SOMATICHE?

Generalmente determinano un aumento di cellule somatiche:

Fattori naturali

età dell’animale;

periodo immediatamente dopo il parto;

a fine lattazione;

esposizione alle intemperie;

freddo, caldo e vento eccessivi.

Fattori aziendali

SQUILIBRI ALIMENTARI;

IMPROVVISE VARIAZIONI NELL’ALIMENTAZIONE;

SCARSA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI

SCORRETTA MANIPOLAZIONE DEGLI ANIMALI (Tosatura, vaccinazioni, prelievi, etc)

MALTRATTAMENTI (Grida , percosse, etc.)

Page 19: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

17

TRASPORTO

Viaggi lunghi;

automezzi non idonei;

esposizione alle alte temperature per lunghi periodi.

LESIONI ALLA MAMMELLA

Ferite e pustole in particolare al capezzolo, che anche se superficiali e non estese possono

essere causa di dolore in particolare durante la mungitura.

MUNGITURA

Nella fase di mungitura gli ovini sono particolarmente sensibili e si possono attivare

fenomeni che portano ad un aumento delle cellule somatiche causato principalmente da:

Scorretta tecnica di mungitura sia manuale che meccanica;

Inadeguata manutenzione della mungitrice meccanica;

Non completa pulizia dell’impianto di mungitura

QUALITÀ DELL’ACQUA

L’utilizzo di acqua contaminata per il lavaggio dell’impianto di mungitura e la mancata

utilizzazione di sanificanti e disincrostanti, possono determinare la diffusione di infezioni

mammarie anche gravi.

MASTITE

E’ l’infezione della ghiandola mammaria e rappresenta la più importante e frequente causa

di aumento delle cellule somatiche nel latte. Le mastiti più diffuse sono le subcliniche che si

manifestano:

o Con alterazione della mammella poco o per nulla evidente;

o Riduzione della secrezione lattea.

Le mastiti cliniche invece si manifestano con:

o Alterazioni evidente della mammella;

o Alterazione della segregazione lattea.

Page 20: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

18

Tutti gli allevatori devono tenere sotto controllo il quantitativo di cellule somatiche presenti nel

latte, rispettando i seguenti limiti e modalità di comportamento:

Tipologia prodotto Criterio Limite

u.f.c./ml

Modalità di calcolo Frequenza

controllo

Latte crudo proveniente da

altre specie

Tenore di germi a

30° C (per ml)

< 1.500.00 Media geometrica

mobile, calcolata su

un periodo di tre

mesi

Almeno due

prelievi al mese

Latte crudo proveniente da

altre specie destinato alla

fabbricazione di prodotti

ottenuti mediante un

processo che non comporta

alcun trattamento termico.

Tenore di germi a

30° C (per ml)

< 500.00 Media geometrica

mobile, calcolata su

un periodo di tre

mesi

Almeno due

prelievi al mese

Page 21: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

19

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVI-CAPRINI

L’identificazione e la registrazione degli ovi-caprini viene regolamentata dal Decreto del

Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996 (in attuazione della Direttiva 927102/CEE

(relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali), dalla Circolare n. 11 del 14 agosto

1996, dal Reg. CE n. 21/2004 e successive modifiche, dalla Circolare del Ministero della Salute del

28 luglio 2005 e dalla Circolare del Ministero della salute del 25 gennaio 2010.

L’identificazione degli ovi-caprini è parte integrante delle norme tendenti a garantire la tracciabilità

e la rintracciabilità degli animali destinati alla produzione di alimenti, attraverso l’istituzione

dell’anagrafe degli animali con lo scopo di garantire la tutela della sanità pubblica e il controllo e

tutela del patrimonio zootecnico, che avviene tramite la sorveglianza sanitaria.

Prima di addentrarsi nella descrizione degli adempimenti che il proprietario/detentore di ovi-caprini

deve rispettare, è opportuno fare attenzione alle definizioni espresse dal quadro normativo di

riferimento, che sono:

► Animale: qualsiasi animale appartenenti alla specie ovina e caprina;

► Azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all’aria aperta o altro

luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese stalle di sosta

e mercati;

► Allevamento: un animale o l’insieme degli animali che sono tenuti in un’azienda intesa come

unità epidemiologica; in caso di più allevamenti in un’azienda questi ultimi devono costituire

un’unica unità avente la medesima qualifica sanitaria. Ciascun allevamento viene

univocamente identificato da:

Page 22: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

20

a. codice azienda;

b. codice fiscale del proprietario dell’allevamento;

c. codice della specie animale.

► BDN: banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche di cui al decreto legislativo 22 maggio

1999, n. 196, istituita dal Ministero della salute presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale

dell’Abruzzo a del Molise;

► Sistema Informativo Veterinaria Alimenti – Banca Dati Regionale (SIVA – BDN): nodo della

Regione Marche sincronizzato alle anagrafi zootecniche dalla BDN ed implementato con le

attività di sorveglianza sanitaria espletata sugli allevamenti;

► Proprietario dell’allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli animali

presenti in allevamento; ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice

fiscale;

► Detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, degli

animali.

► Autorità competente: il Ministero della sanità o l’autorità cui siano delegate le funzioni in

materia di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e

successive modifiche.

► Marchio di identificazione: codice identificativo elettronico, contrassegno auricolare,

tatuaggio, o altro mezzo, apposto sull’animale senza comprometterne il benessere, che

consenta di identificare l’animale e l’azienda di origine.

COSA DEVE FARE UN PROPRIETARIO/DETENTORE DI ANIMALI

Adempimenti cui deve ottemperare il proprietario/detentore:

1. Registrazione dell’impresa e degli allevamenti presso il servizio “Sanità Animale” dell’ASUR

competente per territorio entro 20 giorni dall’inizio dell’attività, compilando un’apposita

domanda (All. n° 1). La registrazione è necessaria anche se si detiene un solo capo.

2. Comunicazione al servizio veterinario dell’asur ogni variazione dei dati anagrafici e fiscali,

residenza, le specie di animali, il tipo di produzione compresa la cessazione dell’attività di

ciascun allevamento o altra struttura in cui sono presenti animali entro trenta giorni dal

verificarsi dell’evento;

Page 23: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

21

3. Essere titolare del codice d’identificazione dell’azienda (rilasciato dal Servizio “Sanità

Animale”) che è composto da 10 caratteri, di cui;

3.1. - n° 2 per la sigla IT;

3.2. - n° 8 per il codice aziendale recante nell’ordine:

- le prime tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha sede l’azienda;

- la sigla della provincia ove ha sede l’azienda;

- le ultime 3 cifre: numero progressivo su base comunale assegnato all’azienda.

CODICE AZIENDALE I T X X X XX XXX

Sigla Stato UE

Codice ISTAT comune azienda

Sigla Provincia

Numero progressivo azienda

IT = Italia 001 …….999 -- A01 ……A999

Es. CODICE AZIENDALE: IT 025 MC 174 Il codice aziendale è univoco e non ripetibile indipendentemente dalle specie allevate o detenute

presso le aziende.

4. Attivazione del registro di carico e scarico, previa vidimazione dal Servizio “Sanità

Animale” della ASUL il quale per essere valido deve:

a) recare il timbro dell’ASUR competente;

b) la sigla del responsabile del Servizio Veterinario o del Veterinario ufficiale delegato;

c) deve essere conforme alle disposizioni del Reg (CE) n. 21/2004 e successive modifiche

ed integrazioni.

Page 24: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

22

Page 25: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

23

Il registro può essere tenuto manualmente o in modo informatizzato.

Nel caso in cui le informazioni previste dal registro siano già contenute nei dati registrati in BDN, la

tenuta del registro aziendale è facoltativa.

Le informazione riguardanti gli animali in partenza dall’azienda possono non essere registrate nel

registro di carico e scarico qualora allo stesso sia allegata una copia, o copia conforme, del

documento di trasporto.

La compilazione del registro è a carico del proprietario/detentore degli animali, il quale deve

procedere alla registrazione delle nascite entro sei mesi dall’evento (1);

La vidimazione del registro non sarà necessaria qualora esistano già registri istituiti per altri fini

ufficiali sempreché contengano le informazioni minime previste dalla presente normativa.

Se si utilizzano registri informatizzati non è necessaria la vidimazione da parte dei veterinari della

azienda ASUR di tutte le pagine stampate quando per la stampa vengono utilizzati moduli continui

preventivamente timbrati e vidimati pagina per pagina da altro Ente ufficiale.

1 Specificatamente il Reg. n. 21/04 e la Nota del Ministero della Salute, in attuazione del Reg. n. 21/04, non ha indicato

la tempistica per la registrazione degli animali sul registro aziendale di carico e scarico, mentre è avvenuto per le altre categorie di animali, pertanto per similitudine si ritiene opportuno prendere in considerazione la tempistica delle altre specie che prevede la registrazione della movimentazioni in entrata ed in uscita entro tre giorni dall’evento.

Page 26: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

24

5. Identificazione degli animali

Tutti gli animali di un’azienda nati dopo il 9 luglio 2005 devono essere identificati entro il termine

di 6 mesi decorrenti dalla data di nascita dell’animale e in ogni caso prima che l’animale lasci

l’azienda in cui è nato. Il metodo di identificazione degli animali cambia a seconda che si tratta di

animali destinati:

5.1 Alla macellazione prima dei 12 mesi di vita e non destinati a scambi intracomunitari e

all’esportazione verso paesi terzi.

Tutti gli animali vanno identificati con un marchio auricolare apposto sul padiglione auricolare

dell’orecchio sinistro, e deve riportare il codice aziendale: ITXXXMCXXX.

Il marchio identificativo:

deve essere di materiale plastico, atossico e resistente;

deve essere facilmente leggibile per tutta la durata di vita dell’animale;

non è riutilizzabile e deve essere realizzato in modo da essere tolto solo mediante rottura del

marchio stesso;

deve assicurare il minor stress possibile all’animale;

deve riportare diciture indelebili effettuate mediante stampa laser;

deve essere composto di due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali da non

oltrepassare i margini del padiglione auricolare e comunque atti ad assicurare la leggibilità

dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all’orecchio dell’animale;

i caratteri devono avere un’altezza minima di 4 mm.

è di colore salmone.

Gli animali detenuti in allevamento oltre i 12 mesi, o indirizzati verso scambi con i Paesi della

comunità, o verso Paesi Terzi, dovranno essere identificati in modo individuale.

5.2 Alla riproduzione

Gli animali destinati alla riproduzione vanno identificati in modo individuale entro sei mesi o

comunque prima di lasciare l’azienda in modo univoco. La tipologia di identificazione varia in

relazione alla data di nascita.

Page 27: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

25

5.2.1 Animali nati prima del 9 luglio 2005

Gli animali nati prima del 9 luglio 2005 sono individuati da una marchiatura individuale o con

tatuaggio posto nella regione della grassella (parte interna della coscia), oppure all’orecchio; il

tatuaggio è realizzato con inchiostro di colore nero, o verde per gli animali appartenenti a razze con

cute pigmentata, e riporta la sigla IT ed il codice aziendale. Il sistema di individuazione prevede

l’attribuzione di un numero individuale di identificazione da apporsi all’orecchio sinistro, in

alternativa tramite tatuaggio o bottone auricolare.

5.2.2. Animali nati tra il 09 luglio 2005 ed il 31 dicembre 2009.

Nella fattispecie gli animali devono essere identificati mediante due distinti mezzi d’identificazione

da apporre all’orecchio destro e sinistro.

I marchi auricolari devono avere le seguenti caratteristiche;

a. essere di materiale plastico flessibile, atossico e resistente;

b. facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell’animale;

c. non essere riutilizzabili e tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;

d. essere applicati con il minor stress possibile per l’animale e rimanere fissati senza

nuocergli;

e. riportare solamente diciture indelebili effettuate mediante stampa laser;

f. essere composti di due parti, maschio e femmina, di dimensioni e forme tali da assicurare

la leggibilità dei caratteri senza pregiudicare la tenuta all’orecchio dell’animale;

g. avere un’altezza compresa tra un minimo di 17 e un massimo di 40 mm;

h. avere una lunghezza compresa tra un minimo di 14 e un massimo di 40 mm;

i. nel caso di marchi di forma circolare, il diametro dovrà essere compreso tra 25 e 32 mm;

j. i caratteri devono avere un’altezza minima di 4 mm;

k. essere di colore giallo;

l. avere un peso complessivo compreso tra 2,0 e 7,5 grammi;

m. avere una distanza tra parte maschio e parte femmina, una volta chiuse compresa tra i 7 e i

15 mm;

n. il perno della parte maschio deve essere flessibile, elastico e resistente con un diametro

compreso tra 4 e 8 mm ed in ogni caso inferiore al diametro dello sperone;

o. lo sperone della parte maschio (cioè l’elemento che consente di perforare i tessuti per

applicare il marchio) deve essere costruito, totalmente o in parte, di materiale più duro

rispetto al resto del marchio (come plastiche dure, metallo) e se costituito da più parti,

Page 28: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

26

queste devono essere assemblate in maniera tale da non consentirne il distacco. E’

ammessa la conformazione dello sperone in maniera da consentire il prelievo di tessuto

cutaneo;

p. le boccole (cioè l’elemento della parte femmina in cui si alloggia lo sperone) devono essere

parzialmente o totalmente chiuse, fatti salvi i modelli predisposti per il prelievo di

campioni biologici che comunque devono essere dotati di un sistema che impedisca il

riutilizzo delle marche oppure evidenzi tentativi di sostituzione o manipolazione, sia

completi che parziali;

q. dopo un anno dall’applicazione, all’esame visivo, la superficie deve essere esente da

saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la

marcatura visibile.

Essi devono riportare le lettere IT seguite da un codice costituito da 13 cifre comprendente il codice

Istat della provincia e il numero progressivo dell’animale.

Es di marchio: IT043 000000001-0

In alternativa, esclusivamente per gli animali non destinati agli scambi né all’esportazione, il

secondo dispositivo di identificazione può essere un tatuaggio riportante lo stesso codice del primo

mezzo di identificazione.

5.2.3. Animali nati dopo il 31/12/2009

Gli animali nati dopo il 31 dicembre 2009 devono essere identificati con un identificatore

elettronico (nella forma di bolo endoruminale o di marca auricolare elettronica) più una marca

auricolare convenzionale o tatuaggio riportanti lo stesso codice (quest’ultimo inapplicabile per

animali oggetto di scambi intracomunitari).

Page 29: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

27

Gli identificatori elettronici (2)devono:

⇒ avere i transponders (dalle parole transmitter e responder) passivi ad uso zootecnico per sola

lettura;

⇒ portare impresso lo stesso codice identificativo riportato sul marchio auricolare

convenzionale o nel tatuaggio (tranne per la sigla “IT” che sarà trasformata nel codice ISO

3166 che per l’Italia corrisponde al “numero 0380”);

⇒ poter essere letti da dispositivi di lettura o transceiver (dalle parole trasmitter e receiver) che

possono essere fissi o portatili.

Marchi auricolari elettronici

Si tratta di transponders incapsulati in marchi auricolari e sono applicati con le stesse modalità di

uso dei marchi convenzionali (3).

Esempio di marchio auricolari elettronico

Il funzionamento del marchio auricolare elettronico deve essere verificato prima e dopo

l’apposizione.

Nel caso di animali già provvisti di marchi convenzionali, verranno impiegati marchi elettronici

caratterizzati dalla presenza del codice della provincia virtuale (274) e dovrà essere registrata

l’associazione tra i due marchi. Esempio di marchio elettronico: 0380.274.000.000.001

2 La struttura delle informazioni vengono memorizzate su un microchip. Attualmente sono disponibili tre diversi

identificatori elettronici per uso zootecnico le cui differenze sono legate alla tipologia di supporto in cui è inglobato il trasponder che sono:

Marche auricolari; Bolli endoruminali; Dispositivi iniettabili.

Il trasponder è un oggetto elettronico miniaturizzato operante in radiofrequenza, non dotato di una fonte di energia interna (passivo), contenente internamente un codice immodificabile di sola lettura (read only) e un’antenna per il funzionamento. Il transponders viene attivato tramite l’antenna da un campo magnetico emesso dal lettore; una volta attivato, il circuito integrato invia al lettore il proprio codice identificativo e quindi ritorna allo stato passivo.

3 I marchi auricolari con transponders devono rispettare il più possibile le caratteristiche tecniche previste per i marchi

auricolari, in particolare essere resistenti, atossici, leggibili, inviolabili, con forme e dimensioni compatibili con la forma e le dimensioni del padiglione auricolare e tali da ridurre al minimo la pobbilità di impigliarsi.

Page 30: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

28

E’ importate applicare il marchio sull’orecchio destro nel terzo prossimale del padiglione

auricolare, con la parte “femmina” rivolta verso l’interno dell’orecchio (superficie concava)

evitando di procedere all’applicazione nei periodi più caldi. L’associazione dei due marchi dovrà

essere effettuata sia nel registro aziendale che in BDN.

Boli ruminali

I transponders sono inglobati in contenitori costituiti da materiale ad elevato peso

specifico (es. ceramica) che, una volta ingeriti dagli animali, si posizionano

permanentemente nel complesso gastrico anteriore (generalmente nel reticolo). I

boli ruminali dovranno riportare in chiaro sulla superficie esterna l’indicazione

delle 12 cifre costituenti il codice identificativo individuale dell’animale, a meno

che il confezionamento non consenta un immediato abbinamento tra il

trasponders ed il relativo marchio auricolare. Inoltre i boli dovranno essere di

materiale biocompatibile, con bassa porosità ed assenza di irregolarità esterne

nonché con bordi arrotondati (4).

Fasi di applicazione del bolo ruminale:

o verifica del funzionamento del transponders;

o far ingerire il bolo ruminale agli animali usando l’apposita strumentazione ;

o attendere che il bolo abbia raggiunto la sede definitiva (circa 20-30 secondi);

o effettuare una lettura di controllo.

Nel caso si decida di applicare il dispositivo elettronico ad animali già identificati in precedenza con

auricolari convenzionali (nati prima del 01/01/2010), bisognerà applicare un bolo riportante il

codice identificativo, con il codice nazionale, e il codice di una così detta provincia virtuale (274);

dopo l’imbolatura il codice del marchio convenzionale verrà abbinato al codice elettronico del bolo.

Tale associazione dovrà essere effettuata sia nel registro aziendale che in BDN.

4 Per gli ovi-caprimi attualmente disponibili tre tipologie di bolo ruminale:

di circa 75 grammi di peso che possono essere applicati con sufficiente sicurezza in agnelli e capretti di 25 Kg di peso vico; di 52 grammi, compatibili con animali di almeno 15 Kg di peso ; di 20 grammi per i quali è riportato in bibliografia un utilizzo compatibile con agnelli di alemeno 30-35 giorni i vita.

Page 31: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

29

I dispositivi di identificazione elettronica al termine della carriera produttiva degli animali (morte o

macellazione) devono esse sempre recuperati e resi inutilizzabili sotto il controllo dei servizi

veterinari competenti.

Attualmente non è consentito l’inserimento sottocutaneo dei trasponders.

Dispositivi di lettura

La distanza di lettura per i dispositivi di lettura deve essere di almeno 12 cm per i marchi auricolari

e 20 cm per il bolo ruminale mentre, per i dispositivi fissi, almeno 50 cm per i marchi auricolari e il

bolo ruminale. Tali distanze minime devono essere verificate successivamente all’impianto del

dispositivo.

I dispositivi di lettura sono di due tipi:

portatili;

statici o fissi.

LETTORI PORTATILI

I lettori portatili consentono di visualizzare il codice identificativo

dell’animale, che può essere evidenziato sul display, memorizzato in

un apposito software che consente la gestione dei dati o trasmesso ad

un computer.

LETTORI STATICI O FISSI

Sono dispositivi composti da una antenna, di diversi forme e

dimensioni, e dotati di apposito alimentatore. Le antenne possono

essere posizionate in corridoi con larghezza tale da non consente il

passaggio di più di un animale per volta (circa 40 cm). Il transito degli

animali di fronte all’antenna deve avvenire con una velocità non

superiore ai 10 Km orari, che garantisce ½ letture al secondo pari a

circa 3600 capi/ora.

Page 32: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

30

Smarrimento dei dispositivi di identificazione o loro illeggibilità

Qualora il mezzo utilizzato per l’identificazione degli animali sia diventato illeggibile o sia andato

perduto, il proprietario/detentore deve immediatamente attivarsi per la sua sostituzione, richiedendo

un duplicato delle stesso che riporterà lo stesso codice (nel caso delle marche auricolari 13 cifre) e il

numero di versione della ristampa. Esempio: IT 000 0123456789-1

Sostituzione dei dispositivi di identificazione elettronica

Nel caso di smarrimento o illeggibilità dei dispositivi di identificazione elettronica (marchi o bolo) è

consentita la reidentificazione dell’animale, in questo caso il codice identificativo riporterà nella

posizione del numero di versione o “retagging counter” un numero da 1 a 7 (lo 0 è riservato alla

prima emissione del dispositivo), a seconda di quante volte sia stato duplicato quello stesso codice.

Nel caso in cui si dovessero superare le 7 duplicazioni, sarà possibile autorizzare l’identificazione

dell’animale con un codice diverso provvedendo comunque a garantire il legame con la precedente

identificazione.

Nessun mezzo di identificazione può essere tolto o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità

competente.

Richiesta, assegnazione e apposizione dei mezzi di identificazione

La richiesta dei mezzi di identificazione degli animali da parte del proprietario/detentore, può

avvenire:

direttamente tramite accesso alla BDN, se regolarmente autorizzato;

tramite Ente delegato (ASUR, CAA, APA ecc)..

La domanda di assegnazione dei mezzi di identificazione prevede:

1. la richiesta di un numero di marche auricolari che soddisfi il fabbisogno annuale

dell’allevamento;

2. l’indicazione del fornitore autorizzato dal quale ci si intende approvvigionarsi.

Successivamente la richiesta verrà validata dal Servizio Veterinario competente sull’allevamento e

il sistema nazionale BDN genera l’elenco dei codici che, in automatico, viene inviato al fornitore

autorizzato, il quale provvederà alla loro stampa sulle marche auricolari. Il fornitore spedisce le

marche all’azienda richiedente e contestualmente invia comunicazione alla BDN con l’elenco e la

data di spedizione stampate per ciascun allevatore.

Page 33: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

31

In caso di richiesta insufficiente il proprietario/detentore potrà procedere alla richiesta di una nuova

assegnazione di marchi.

Chiusura dell’allevamento o suo trasferimento

In caso di chiusura dell’allevamento le marche non utilizzate devono essere consegnate al Servizio

Veterinario competente che provvede a distruggerle e ad inserire la relativa informazione in BDN.

Le aziende restano iscritte nel registro per almeno tre anni dalla data di cessazione dell’allevamento.

In caso di trasferimento dell’allevamento nell’ambito della stessa provincia, il Servizio veterinario

può autorizzare il trasferimento delle marche residue non utilizzate mantenendo il legame con

l’indicazione precedente dell’allevamento stesso.

Animali importati

Gli animali proveniente da altri Stati membri dell’UE conservano l’identificazione iniziale, quelli

importati da Paesi Terzi, e che rimangono nel territorio nazionale, devono essere identificati da

parte dell’allevamento di destinazione entro 14 giorni dall’arrivo e comunque prima di lasciare

l’azienda. La nuova identificazione, unitamente al marchio dello Stato Terzo, deve essere registrato

nel registro aziendale.

La seconda identificazione non è necessaria se l’animale viene trasportato direttamente da un posto

di frontiera di ispezione veterinaria ad un macello entro 5 giorni lavorativi successivi al controllo.

Registrazione movimentazioni in BDN a cura del proprietario/detentore

Il proprietario/detentore entro sette giorni deve comunicare i dati relativi alle movimentazioni di

animali così come dettagliato:

1. numero di animali spostati;

2. codice d’identificazione della struttura di partenza e di quella di arrivo;

3. data di partenza e di arrivo;

4. dall’01/01/2010 il codice identificativo dei singoli capi.

Registrazione della consistenza degli allevamenti in BDN – SIVA

(a cura del proprietario /detentore)

Il proprietario detentore deve registrare in BDN - SIVA i seguenti dati:

Page 34: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

32

1. consistenza totale degli ovi-caprini presenti nell’allevamento rilevata nel corso del mese di

marzo di ogni anno e la data del censimento;

2. tutti i codici identificativi individuali degli animali identificati dopo il 31/12/2009 e tutti gli

identificati elettronici compresi quelli con provincia virtuale.

Comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati sopra indicati può essere effettuata:

⇒ direttamente dall’interessato alla BDN;

⇒ avvalendosi dei Servizi Veterinari previa delega;

⇒ delegando le organizzazioni di Categoria C.A.A., A.P.A. o altri Enti, inviando preventiva

comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio.

I delegati per la gestione dell’anagrafe informatizzata dovranno registrare i dati entro il termine di

cinque giorni lavorativi a decorrere dal momento del ricevimento della comunicazione da parte

dell’interessato.

MOVIMENTAZIONE DEI CAPI

A decorrere dal 9 luglio 2005, ad ogni spostamento degli animali sul territorio nazionale tra due

aziende diverse o da azienda a macello, gli animali devono essere scortati dal Mod IV (All. n.2)

regolarmente compilato dal detentore e dal trasportatore.

Il Mod. IV deve essere compilato in quattro copie di cui:

una resta alla struttura che invia gli animali;

una deve essere inviata all’ASUR di competenza territoriale;

due accompagnano gli animali. Dei due modelli una rimane all’impresa acquirente, e una

viene consegnata all’ASUR territorialmente competente dell’azienda acquirente.

La sezione E del Mod. IV deve essere compilata con l’attestazione dello stato sanitario

dell’allevamento di provenienza e firmata dal Veterinario Ufficiale competente per territorio.

La compilazione della sezione E del Mod. IV non è obbligatoria nel caso di invio degli animali al

macello da parte di allevamenti che non sono sottoposti a restrizioni sanitarie.

Page 35: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

33

COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

(ASUR)

Le ASUR competenti per territorio devono tenere aggiornato l’elenco delle aziende che allevano

ovi-caprini, ovvero qualsiasi ambiente in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a

titolo permanente o provvisorio, ad eccezione degli ambulatori e delle cliniche veterinarie, nella

Banca Dati Nazionale (BDN) riportando le seguenti informazioni:

1) il codice di identificazione dell’azienda;

2) l’indirizzo dell’azienda e le coordinate geografiche o un’indicazione geografica equivalente

dell’ubicazione dell’azienda;

3) il nome, l’indirizzo, codice fiscale del proprietrio;

4) il nome, l’indirizzo, codice fiscale del detentore;

5) le specie allevate;

6) il tipo di produzione;

7) un campo dati riservato all’Autorità competente per inserire informazioni di tipo sanitario,

restrizioni alle movimentazioni, lo status o altre informazioni relative a programmi nazionali

o comunitari.

8) effettuare periodici controlli presso le aziende per la verifica della corretta applicazione del

sistema di identificazione degli ovi-caprini.

Conservazione dei documenti

Tutti i documenti di trasporto ed i registri vanno conservati per tre anni dalla data dell’ultima

registrazione.

Sistema sanzionatorio

Per la categoria degli ovi-caprini il legislatore non ha previsto un quadro sanzionatorio specifico, si

fa comunque riferimento al quadro sanzinatorio generale previsto per la gestione degli allevamenti

zootecnici.

Page 36: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

34

NORME APPLICATIVE DELLA CONDIZIONALITÀ AGRICOLA

Campo di condizionalità:

SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.

ATTO A8 – Reg. CE 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di

identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) 1782/2003 e le

direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3,4, e 5.

ELEMENTI DI VERIFICA

presenza delle marche auricolari, tatuaggi;

presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi

allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori

in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all’applicativo di gestione utilizzato;

registrazione dell’azienda presso l’ASUR ed in BDN;

irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

DETERMINAZIONE DELL’INFRAZIONE

Si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli elementi elencati.

INDICE DI VERIFICA

Portata dell’infrazione

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all’incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni

relative alla registrazione dei capi.

Caratteristiche

Numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al

totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo,

secondo il seguente calcolo:

(n° capi totali – n° capi conformi)/n° capi totali) x 100

Classi di violazione

1. basso: non conformità inferiore o uguale al 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e

relative a non altre 20 capi;

2. medio: non conformità superiore al 5% ed inferiore o uguale al 10% dei capi non conformi sul totale

dei capi presenti e/ comunque relative a non oltre 40 capi;

3. altro: non conformità riguardanti oltre il 10% dei capi totali aziendali e/o relative ad oltre 40 capi.

Page 37: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

35

NORME APPLICATIVE DELLA CONDIZIONALITÀ AGRICOLA

Gravità dell’infrazione

L’indice di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli

impegni di correttezza della documentazione aziendale.

Caratteristica

Registrazione dell’azienda e/o dei capi in BDN/ASUR

Parametri di valutazione

1. registro aziendale non conforme (Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento

aggiornata almeno una volta l’anno- entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro

e in BDN);

2. presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme;

3. presenza di capi privi di documentazione di provenienza;

4. presenza di capi senza marche auricolari e tatuaggi e qualsiasi documento (anche temporaneo)

che attesti la provenienza e i dati identificativi

Classi di violazione

Basso1. : un solo parametro di violazione presente tra il parametro 1 e il 2;

Medio2. : presenti due parametri tra i primi 3;

Alto3. : presenza dei primi tre parametri o presenza del solo parametro 4.

Durata dell’infrazione

Data la caratteristica delle infrazione possibili al presente Atto, l’incidenza dell’indicatore di durata

viene normalmente stabilita a livello medio.

E’ fissata a livello alto quando si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali.

Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinario o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1°

gennaio – 31 dicembre.

Inadempienze di importanza minore

Sono considerate inadempienze di importanza minore le infrazioni relative ad anomalie sanabili (ad

es. mancanza di uno dei marchi auricolari o tatuaggi) per livelli bassi di portata e gravità.

Azione correttive

In relazione alle inadempienze di natura minore riscontrate, l’azione correttiva è costituita dal

ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.

Page 38: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

36

NORME APPLICATIVE DELLA CONDIZIONALITÀ AGRICOLA

Impegni di ripristino

In caso di infrazioni con portata e gravità medie o alte, in relazione alle inadempienze riscontrate, è

prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni. Nel caso in cui sia prescritta

all’azienda un’azione correttiva o un impegno di ripristino e l’azienda non la realizzi nei termini

previsti, l’infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le

riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Si assegna carattere di intenzionalità quando:

Sia riscontrata l’assenza del registro aziendale o la mancata registrazione dell’azienda

presso la ASUR e in BDN;

Sia identificata un’infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri

controlli.

Page 39: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

37

All. n. 1 AL SERVIZIO SANITA’ ANIMALE A.S.U.R. ZONA TERRITORIALE N. ____

RICHIESA DI REGISTRAZIONE AZIENDA

Il sottoscritto/responsabile legale Cognome ……………………………………….. nome………………………………………… Nato a …………………………….. il ………………. Residente a/sede legale ……………….. Via………………………….. n…… cod.fisc./p.iva………………………../ ……………………

CHIEDE Che l’azienda denominata ………………………………, sita in ………………………………. Via ……………………………… n. 2 …… tel. ……… p.iva …………………………………. Coordinate geografiche ………………………………………………………………………….. Con le seguenti caratteristiche: azienda: ____ TRANSUMANTE, _____ STANZIALE, _____ PASCOLO VAGANTE specie animali: (vedere allegato 2) …………………………………………………………….. iscrizione animali: controlli funzionali SI ___, NO ___, libri genealogici: SI ____ NO ___ consorzio tutela prosciutto SI _____ NO _____ VENGA REGISTRATO E LE VENGA ATTRIBUITO UN NUMERO DI CODICE AZINDALE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL NORMATIVA VIGENTE Dichara che il detentore responsabile degli animali (art. 1, par. 5, lett. C) è (nome, cognome e domicilio) …………………………………... c.f./p.Iva ………………………………………. Dichiara che il proprietario degli animali è (nome, cognome e domicilio) ……………………. ……………………………………………………………………………………… Si impegna a comunicare ogni variazione dei dati entro il termine di 7 giorni, come previsto dal DPR n. 317/96.

………………….li ……………….. In fede

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO VETERINARIO NUMERO DI CODICE ATTRIBUITO: IT …………………, li …………….. Il DIRETTORE DEL SERVIZIO …………………………………...

Page 40: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

38

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE PER LE AZIENDE DI ALLEVAMENTO PRESSO I SERVIZI VEGTERINARI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALIù

(art. 14 – comma 1 – D.Lgd n. 158/2006) Il sottoscritto ………………………………., nato a ……………….., il …………………………… Residente a ………………………. Via ………………………………. N. ……….. C.F. ………………………………… tel ……………………… in qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda ………………………………………….., sita in via ……………………… n. ………… del Comune di ……………………… a) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivo …………………… b) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivo …………………… c) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivo …………………… d) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivo …………………… e) specie animale …………………………………. Indirizzo produttivo …………………… numero medio di animali detenuti/allevati annualmente …………………………………….. CHIEDE Ai sensi dell’art. 14 – comma 1 del D.lgs, n. 158/2006 di essere registrato presso codesto Servizio Veterinario. Dichiara inoltre che l’azienda ha le seguenti finalità:

Per autoconsumo Per altri fini. Specificare ……………………………….. In fede ………………………………….. ……………………………., lì …………………..

Spazio riservato all’Ufficio Veterinario: n. prot. Interno …………….. data …………….. codice assegnato ……………………

Page 41: L'allevamento ovi-caprino

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L’identificazione degli ovi-caprini

All. n. 2

Page 42: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

40

Page 43: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

41

Bibliografia

1. hattp://www.salute.gov.il

2. hattp://gazzetta.comune.jesi.an.it

3. hattp://archivio.arsia.toscana.it

4. Agnese Cannas, Paola Micolussi, Simone Dore – Le cellule somatiche nel latte e benessere

degli ovine - Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”

5. Normative specifiche di settore

6. Circolare Agea Prot.ACIU.2009.957

Page 44: L'allevamento ovi-caprino

L’identificazione degli ovi-caprini

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Annotazioni

Page 45: L'allevamento ovi-caprino

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Page 46: L'allevamento ovi-caprino

OPUSCOLO REALIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRESENTATOIN ATTUAZIONE DEL BANDO PSR - MISURA 1.1.1. – SOTTOMISURA B)

– LETTERA C) – ANNO 2009 – DOMANDA N. 2040.

copertina ovini:opuscolo telematica.qxd 17/06/2010 17.09 Pagina 4