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La territorialità La territorialità delle prestazioni di delle prestazioni di intermediazione intermediazione Prof. Avv. Benedetto Santacroce Genova, 17 febbraio 2009

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Page 1: La territorialità delle prestazioni di intermediazione Prof. Avv. Benedetto Santacroce Genova, 17 febbraio 2009

La territorialità delle La territorialità delle prestazioni di prestazioni di intermediazioneintermediazione

Prof. Avv. Benedetto Santacroce

Genova, 17 febbraio 2009

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Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione 2

TERRITORIALITA’INTERMEDIAZIONE CON RAPPRESENTANZA

Intermediazioni relative alle prestazioni di cui all’art. 7.4.d) del DPR 633/72

Intermediazioni relative alle prestazioni di cui all’art. 40.5 e 6

del D.L. 331/93

Regola generale

Seguono le regole dell’operazione intermediata

Tutte le altre intermediazioni

Art. 7.4.f-quinques)del DPR 633/72

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TERRITORIALITA’ – SERVIZI – art.7, co. 4, lett. d), e), f)

SERVIZI

• NOLEGGIO LOCAZIONI DI BENI NON DI TRASPORTO

• REDEVANCES, ROYALTIES, DIRITTI D'AUTORE,INVENZIONI, MODELLI, DISEGNI, PROCESSI FORMULE,MARCHI E INSEGNE (BENI E DIRITTI IMMATERIALI)

• PRESTAZIONI PUBBLICITARIE

• OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE, ASSICURATIVE

• PRESTITI DI PERSONALE

• PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE INERENTI ALLE SUDDETTE PRESTAZIONIPRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE INERENTI ALLE SUDDETTE PRESTAZIONI E QUELLE INERENTI ALL'OBBLIGO DI NON ESERCITARLE

REGOLE: 1) Residenza e posizione del cliente

2) Luogo di utilizzo

• CONCESSIONE DELL'ACCESSO AI SISTEMI DI GAS NATURALE O DI ENERGIA ELETTRICA, IL SERVIZIO DI TRASPORTO O DI TRASMISSIONE MEDIANTE GLI STESSI E LA FORNITURA DI ALTRI SERVIZI DIRETTAMENTE COLLEGATI

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TERRITORIALITA’ – SERVIZI (segue) art. 7, co. 4, lett. d), e), f)

PRESTATORECLIENTE

COMMITTENTE LUOGO DI UTILIZZO REGIME

RESIDENTE ONON RESIDENTE

RESIDENTE

RESIDENTE

RESIDENTE

RESIDENTE

ITALIA (SOGGETTO IVA)

CEE (SOGG. IVA)

CEE (NON SOGG. IVA)

EXTRA CEE

EXTRA CEE

ITALIA/CEE

EXTRA/CEE

ITALIA/CEE/EXTRA CEE

ITALIA/CEE/EXTRA CEE

ITALIA

CEE/EXTRA CEE

IVA

IVA

IVA

NON IVA

NON IVA

NON IVA

RESIDENTE ONON RESIDENTE

ITALIA (SOGGETTO O NON SOGGETTO IVA)

NON RESIDENTE ITALIA (NON SOGGETTO IVA)

ITALIA/CEE/EXTRA CEE NON IVA

SEMPRE SOGGETTO IVA.

SE IL PRESTATORE E' SOGGETTO NON RESIDENTE SENZA STABILE ORGANIZZAZIONEO RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA, IL COMMITTENTE DEVE EMETTERE AUTOFAT- TURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17.

SE IL COMMITTENTE E' PRIVATO L'OPERAZIONE NON ASSUME RILEVANZA IN ITALIA . LA NORMA SI RICAVA "IN NEGATIVO" DA QUANTO CONTENUTO NELLA LETTERA E).

(1)

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Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione 5

PRESTATORE LUOGO DI UTILIZZO REGIMERESIDENTE O

NON RESIDENTE

RESIDENTERESIDENTERESIDENTE

ITALIA (SOGGETTO IVA)

CEE (SOGG. IVA)CEE (NON SOGG. IVA)

EXTRA CEE

SERVIZI CONSULENZA TECNICA E LEGALEFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

ELABORAZIONE FORNITURA DATI E SIMILI

ITALIA/CEE

EXTRA CEE

ITALIA/CEE/EXTRA CEEITALIA/CEE/EXTRA CEEITALIA/CEE/EXTRA CEE

IVA

IVANON IVA

NON IVA

NON IVARESIDENTE ONON RESIDENTE

ITALIA (sogg.o non sogg.IVA)

NON RESIDENTE ITALIA (non soggetto IVA) ITALIA/CEE/EXTRA CEE NON IVA

SE IL PRESTATORE E' SOGGETTO NON RESIDENTE SENZA STABILE ORGANIZZAZIONEO RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA, IL COMMITTENTE DEVE EMETTERE AUTOFAT- TURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17.

SEMPRE SOGGETTO IVA.

SE IL COMMITTENTE E' PRIVATO L'OPERAZIONE NON ASSUME RILEVANZA IN ITALIA . LA NORMA SI RICAVA "IN NEGATIVO" DA QUANTO CONTENUTO NELLA LETTERA E).

(1)

(2)

(3)

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TERRITORIALITA’ – SERVIZI – art. 7, co. 4, lett. d), e), f)REGOLE: 1) Residenza e posizione del cliente;

2) Luogo di utilizzo

CLIENTE/COMMITTENTE

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SERVIZI NOLEGGIO E LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA DI MEZZI DI TRASPORTO

REGOLE: 1) Residenza e posizione del cliente;

2) Luogo di utilizzo

Natura PrestatoreCliente/

committenteRegola IVA

Contratti di locazione,

anche finanziaria, noleggio e

simili di mezzi di trasporto

Italiano Italiano o EsteroPrestazione utilizzata nella UE Si

Prestazione utilizzata fuori U.E. No

Soggetti di Livigno e

Campione d'Italia

Italiano o Estero

Prestazione utilizzata in Italia Si

Prestazione utilizzata all'estero No

U.E. Italiano Paese del prestatore No

Extra U.E. Italiano o EsteroPrestazione utilizzata in Italia Si

Prestazione utilizzata all'estero No

TERRITORIALITA’ – SERVIZI – art. 7, co. 4, lett. d), e), f)

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TERRITORIALITA’QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Risoluzione 178/E/2008

Le prestazioni di cui dell’articolo 7, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972 riguardano non solo le attività tipiche delle professioni di avvocato, consulente, perito contabile o di

ingegnere, ma ogni altra attività “analoga” a una delle attività menzionate, singolarmente considerate, da chiunque effettuate.

A tal fine una prestazione deve ritenersi “analoga” a una delle attività menzionate quando persegue la medesima finalità.

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TERRITORIALITA’Servizi connessi agli scambi intracomunitari

Risoluzione 437/E/2008

Con il nuovo assetto normativo delineato dalla direttiva 2006/112/CE è stato uniformato il

luogo di tassazione dei servizi di intermediazione anche relativamente alle operazioni su

beni mobili materiali effettuate in ambito comunitario, con la conseguenza che risulta

estesa la portata della lettera f-quinquies) dell’articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972 e viene

reso di fatto inoperativo il comma 8 dell’articolo 40 del D.L. n. 331 del 1993

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TERRITORIALITA’Servizi connessi agli scambi intracomunitari

DDL Comunitaria 2008

Abrogato l’art. 40.8 del D.L. 331/93

Anche le intermediazioni intracomunitarie ricadono nella disciplina

dell’art. 7.4.f-quinques) del DPR 633/72

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TERRITORIALITA’ Servizi connessi agli scambi intracomunitari

Intermediazione di servizi connessi agli scambi intracomunitari

Intermediazione di trasporti intracomunitari

di beni

Intermediazione di prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari

di beni

Seguono la regola della prestazione intermediata

Intermediazione di prestazioni di servizi relative a beni mobili

7.4.f-quinques) DPR 633/72

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TERRITORIALITA’ Servizi connessi agli scambi intracomunitari

Luogo dell’operazione intermediataRegole generaliTerritorialità dei trasporti e prestazioni accessorie

COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO

D'IMPOSTA COMUNITARIO

COMMITTENTE PRIVATO, SOGGETTO

COMUNITARIO SENZA PARTITA IVA O SOGGETTO

EXTRA COMUNITARIO

Prestazione soggetta nel Paese del committente Per i trasporti

intracomunitarie relative intermediazioni

Per le prestazioni accessorie

ai trasporti e relative intermediazioni

Nello Stato dove inizia il trasporto

Dove viene effettuato il servizio

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TERRITORIALITA’Servizi connessi agli scambi intracomunitari

DDL Comunitaria 2008

Abrogato l’art. 40.8 del D.L. 331/93

Le operazioni di intermediazione ivi menzionate effettuate in ambito comunitario nei confronti

di soggetti passivi devono considerarsi “fuori campo” non generano più plafond

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TERRITORIALITA’Servizi connessi agli scambi intracomunitari

Dichiarazione Iva

2008 2009

2009

Eliminato il

riferimento all’art. 40.8

del DL 331/93

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TERRITORIALITA’Servizi connessi agli scambi intracomunitari

Dichiarazione Iva

Rigo VJ 9

È stato eliminato il riferimento alle prestazioni di intermediazione di cui la comma 8 dell’art. 40 del D.L. 331/93 non è possibile dichiarare il volume d’affari (idoneo a

generare plafond) relativo alle fatture per intermediazione emesse a clienti comunitari

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TERRITORIALITA’INTERMEDIAZIONE CON RAPPRESENTANZA

- Art. 7, c. 4, lett. f-quinques) -

Ambito oggettivo di applicazione

prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) dell’art. 7, c. 4 e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del D.l. 331/93

Committente della prestazione Territorialità

- soggetto passivo comunitario Regola della committenza: l’intermediazione è territorialmente rilevante nello Stato membro del

committente

- privato comunitario o soggetto extracomunitario

Regola del luogo della prestazione: l’intermediazione è territorialmente rilevante nello Stato in cui è svolta

l’operazione intermediata

Art. 153 dir. 2006/112: gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari con rappresentanza quando intervengono in operazioni effettuate fuori della

Comunità

Esenzione delle intermediazioni “estero su estero”

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TERRITORIALITA’INTERMEDIAZIONE CON RAPPRESENTANZA

- Art. 7, lett. f-quinques) -

Risoluzione 7/E/2008

Intermediazione resa da un agente italiano a favore di un committente

extracomunitario

F.C. Iva per carenza del requisito territoriale

Intermediazione resa da un agente italiano a favore di un committente

italiano

Se i beni sono esportati l’intermediazione è non imponibile

ex art. 9, n. 7 DPR 633/72

Territorialmente rilevante

Risoluzione 8/E/2008

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TERRITORIALITA’INTERMEDIAZIONE CON RAPPRESENTANZA

- Art. 7, lett. f-quinques) -

Risoluzione 437/E/2008

Le operazioni di intermediazione che si riferiscono ad acquisiti e cessioni di beni che si

perfezionano al di fuori del territorio comunitario, a prescindere dal luogo di stabilimento del

committente,

non vanno assoggettate ad imposta per carenza assoluta del requisito territoriale

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TERRITORIALITA’INTERMEDIAZIONE CON RAPPRESENTANZA

- Art. 7, lett. f-quinques) -

DDL Comunitaria 2008

Modifica all’art. 7.4.f-quinques) del DPR 633/72

Non sono rilevanti nel territorio dello Stato le intermediazioni relative ad operazioni

effettuate al di fuori dell’Ue

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TERRITORIALITA’INTERMEDIAZIONE CON RAPPRESENTANZA

- Art. 7, lett. f-quinques) -

DDL Comunitaria 2008

Modifica all’art. 17.3 del DPR 633/72

Le intermediazioni di cui all’art. 7.4.f-quinques)

sono soggette a reverse charge obbligatorio