la tassazione delle imprese estere controllate (art. 167 del d.p.r. n. 917/1986)

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LA TASSAZIONE DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (Art. 167 del D.P.R. n. 917/1986) (Roberto M. Cagnazzo) COMANDO REGIONALE PIEMONTE DELLA GUARDIA DI FINANZA Torino, 2 dicembre 2011

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LA TASSAZIONE DELLE IMPRESE ESTERE CONTROLLATE (Art. 167 del D.P.R. n. 917/1986) (Roberto M. Cagnazzo). COMANDO REGIONALE PIEMONTE DELLA GUARDIA DI FINANZA Torino, 2 dicembre 2011. DISCIPLINA CFC. - PowerPoint PPT Presentation

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LA TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ESTERE CONTROLLATE(Art. 167 del D.P.R. n. 917/1986)

(Roberto M. Cagnazzo)

COMANDO REGIONALE PIEMONTE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Torino, 2 dicembre 2011

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DISCIPLINA CFC

• Disciplina sulle Controlled Foreign Companies

(CFC) nasce storicamente a livello internazionale come strumento di protezione delle basi imponibili nazionali per contrastare il c.d. tax deferral derivante dall’utilizzo di società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata

• In seguito la finalità di protezione è stata prima affiancata e poi sostituita quasi integralmente da una finalità antielusiva nel senso più ampio del termine

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REGIME TRIBUTARIO INTERNO CFC

• Disciplina CFC è finalizzata ad attrarre a tassazione in Italia i redditi prodotti in Paesi a regime fiscale privilegiato utilizzando il c.d. jurisdictional approach

• Disciplina CFC si rivolge a persone fisiche e società residenti in Italia che possiedono partecipazioni di controllo o collegamento in imprese/società/enti residenti o localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato

• Redditi della CFC vengono imputati per trasparenza in capo al soggetto residente in proporzione alla quota di partecipazione agli utili

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REGIME TRIBUTARIO CFC (segue)

• Redditi della CFC vengono tassati separatamente con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto partecipante residente in Italia (non inferiore al 27%)

• Utili distribuiti dalla CFC non concorrono a formare il reddito del soggetto partecipante residente in Italia fino a concorrenza del reddito già assoggettato a tassazione (anche in esercizi precedenti)

• Redditi della CFC vengono determinati secondo i criteri di determinazione del reddito d’impresa ai fini del TUIR

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DISAPPLICAZIONE REGIME CFC

• Controllata estera svolge effettivamente una

attività industriale/commerciale come attività principale nel Paese a fiscalità privilegiata dove è localizzata

• Dalla partecipazione nella controllata estera non consegue l’effetto di localizzare redditi in Paesi a fiscalità privilegiata

• Per ottenere la disapplicazione del regime CFC il soggetto residente deve rivolgersi preventivamente all’Amministrazione finanziaria mediante apposita istanza di interpello

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DECRETO LEGGE n. 78/2009

• Disciplina CFC è stata recentemente oggetto

di un rilevante intervento di modifica che ne ha cambiato alcune impostazioni di fondo e ne ha integrato l’ambito di applicazione

• Sul piano qualitativo sono state limitate le possibilità di disapplicazione della normativa stessa

• Sul piano quantitativo è stato ampliato l’ambito di applicazione della normativa

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LIMITAZIONI ULTERIORI DISAPPLICAZIONE

• Ridefinita l’esimente collegata all’esercizio in

loco di una “effettiva attività industriale o commerciale” prevedendo che essa debba essere anche svolta “nel mercato dello Stato o territorio di insediamento”

• Introdotta la presunzione secondo cui l’attività economica non ha i requisiti per la disapplicazione del regime di trasparenza quando i proventi della CFC sono costituiti per >50% da passive income e/o servizi infragruppo

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EFFETTIVO RADICAMENTO

• Modifica legislativa che circoscrive l’esimente dell’esercizio in loco di una effettiva attività industriale o commerciale

• Non più sufficiente che la CFC disponga di una struttura organizzativa in loco ma anche che sia effettivamente radicata nella vita economica del mercato del Paese a fiscalità privilegiata

• Motivazioni tecniche riconducibili ai nuovi orientamenti comunitari a seguito Sentenza Cadbury Schweppes e della recente prassi dell’Agenzia delle Entrate sulle società estere off-shore (Risoluzioni 427/08 e 165/09)

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AMPLIAMENTO REGIME CFC

• Regime CFC è stato esteso anche a imprese,

società ed enti controllati localizzati in Paesi a c.d. fiscalità ordinaria (compresi i Paesi della UE) a condizione che ricorrano contemporaneamente 2 presupposti:

(a) i soggetti controllati sono assoggettati auna tassazione effettiva <50% di quella italiana

(b) i soggetti controllati hanno conseguito proventi per >50% da passive income e/o da servizi infragruppo

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HOLDING Co. SERVICE Co. HEADQUARTERS

• Modifica finalizzata a estendere il campo di

applicazione del regime CFC a strutture societarie quali Holding Companies, Service Companies, Headquarters, ecc.:

(a) residenti in Paesi a fiscalità “virtuosa” (Germania 15%, Irlanda

12,50%, Cipro 10%)

(b) residenti in Paesi a fiscalità “ordinaria” con riguardo a specifici proventi la cui tassazione effettiva è <50% rispetto a quella italiana (Holding Companies olandesi e lussemburghesi)

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DISAPPLICAZIONE NORMA

• Disposizione può formare oggetto di una

specifica disapplicazione non riconducibile alle 2 esimenti base previste dalle disposizioni CFC

• Contribuente può dimostrare all’Amministrazione finanziaria mediante istanza di interpello che “l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale”

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DISAPPLICAZIONE NORMA (segue)

• Norma di ispirazione comunitaria influenzata dalla Comunicazione della Commissione (COM/2007/785) e dalla giurisprudenza comunitaria (Sentenza Cadbury Schweppes)

• Corte di giustizia ha sostenuto che la necessità di impedire l’elusione o l’abuso fiscale può essere valido motivo per giustificare una restrizione delle libertà fondamentali del Trattato UE (incluso il diritto di stabilimento ex Articolo 43)

• Normativa fiscale nazionale deve essere proporzionata e finalizzata a impedire costruzioni di puro artificio

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COSTRUZIONE DI PURO ARTIFICIO

• Concetto di costruzione di puro artificio di

derivazione comunitaria prevede che siano presenti contemporaneamente 2 elementi:

(a) volontà del soggetto di ottenere dei vantaggi fiscali (elemento “soggettivo”)

(b) mancanza di insediamento reale per espletare delle attività economiche effettive nel Paese di stabilimento (elemento “oggettivo”)

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COSTRUZIONE DI PURO ARTIFICIO (segue)

• Concetto di “costruzione di puro artificio” è

tutt’altro che pacifico: la stessa CE ha invitato gli Stati membri a collaborare per dare un contenuto a tale formulazione

• Sentenze della CdG non hanno ancora elaborato una definizione di “costruzione artificiosa” ma si sono limitate a stabilire solo quello che non la configura

• CE ha affermato che in caso di presunzione di costruzione di puro artificio il contribuente deve essere messo in grado di dimostrare senza eccessivi oneri amministrativi le ragioni commerciali dell’operazione

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CONCLUSIONI

• Normativa CFC ha funzione condivisibile e salutare di “chiusura” del sistema fiscale nazionale nei confronti dell’artificiosa distrazione di profitti mediante strutture estere di natura fittizia

• Disposizioni in esame, però, nel tentativo di colpire gli insediamenti privi di effettività economica finiscono per penalizzare indiscriminatamente tutti i contribuenti

• Inversione dell’onere della prova mediante interpello preventivo costringe i contribuenti a sopportare consistenti oneri amministrativi per l’interpello e, prima ancora, per monitorare le condizioni al ricorrere delle quali è necessario dimostrare l’inesistenza di una costruzione artificiosa

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

(Roberto M. Cagnazzo)

[email protected]