la settimana fiscale 07 - 2012

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FISCALI1-2012 n.

i FOCUS

www.sistemafrizzera24.it

LaPeriodico settimanale Anno XVI n. 7 Poste Italiane Sped. in A.P. D.L. 353/2003 conv. in L.46/2004, art. 1, c. 1, DCB Roma

FISCALEModd. Unico 2012 PF, SP, SC e Consolidato 2012 Iva Locazione e cessione di immobili abitativi Certificazione utili 2012 Auto ai dipendenti Antiriciclaggio e sanzioni Regime agevolato per giovani imprenditori Attuazione Iva Prodotti editoriali on line e giornali gratuiti

SETTIMANA

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24 febbraio 2012

SOMMARIO

La

FISCALE5

SETTIMANA

SOMMARIOnovitLe 17 novit della settimana ............................ Prodotti editoriali on line e giornali gratuiti Regime speciale iva P. Stella Monfredini ............................................... 43

agenda deLLa settimanascadenze fiscali e previdenziali dal 27 febbraio al 4 marzo 2012 ................ 13

qUesiti e RisPosteici concessionario di aree demaniali ...... 47 contenzioso adempimenti relativi al ricorso novit ................................... 47 modello 730 eccedenza dimposta risultante dalla precedente dichiarazione ........................................... 48 Regime agevolato per le nuove iniziative obblighi dei sostituti dimposta ................................................. 49 associazioni Raccolte pubbliche di fondi Rendiconto ............................. 49 detrazione irpef 36% interventi di recupero edilizio iniziati nel 2011 ...... 49 detrazioni per familiari a carico variazioni delle percentuali.................... 50 esercizio di pi attivit e regime contabile da adottare ............................. 50 cedolare secca contratti senza obbligo di registrazione ....................................... 50

commentiLocazione e cessione di immobili abitativi novit iva S. Cerato e M. Bana ............................................. 21 Utili societari certificazione 2012 C. Delladio ............................................................... 25 auto ai dipendenti tabelle aci 2012 A. Baldassari ............................................................ 31 antiriciclaggio e procedimento sanzionatorio G. Pantoni e C. Sabbatini ................................... 35 Regime agevolato per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit Provvedimento di attuazione M. Cosmai................................................................ 39

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INDICE ALFABETICO

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INDICE ALFABETICOA

Antiriciclaggio, procedimento sanzionatorio ................................. 35 Associazioni, raccolte di fondi, rendiconto................................ 49 Auto, ai dipendenti, Tabelle Aci 2012 ........................................ 31c

Cedolare secca, contratti senza obbligo di registrazione ............ 50 Consob, disciplina di emittenti e mercati, modifiche.................... 6 revisori di Paesi extra-Ue, iscrizione allAlbo speciale, modifiche ..................................... 7 Contenzioso, adempimenti relativi al ricorso .................................. 47D

Imprenditoria giovanile, regime agevolato, attuazione ............... Inps, artigiani e commercianti, contributi Ivs 2012.................... Gestione separata Inps, aliquote contributive 2012........ lavoratori domestici, contributi 2012 .............................. Irpef, detrazioni per familiari a carico, variazioni delle percentuali Iva, immobili abitativi, locazione e cessione di................................ reverse charge, dispositivi a circuito integrato, cessione diL

zione professionale ................... 12 39 10 10 11 50 21 11 Prodotti editoriali on line .............. 43R

Regime, agevolato, per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit, attuazione.................. 39 per le nuove iniziative, obblighi dei sostituti dimposta ..................................... 49 contabile da adottare ed esercizio di pi attivit ................. 50 Registro delle imprese, e Rea, compilazione della modulistica . 9

Lavoratori in mobilit, regime agevolato, attuazione..................... 39M

Ristrutturazione edilizia, detrazione 36%, interventi iniziati nel 2011 ........................................ 49S

Decreto semplificazioni ............ Deposito Iva, regime del, esonero dalla cauzione ..........................G

9 9

Giornali gratuiti ........................... 43I

Ici, concessionario di aree demaniali .......................................... 47 Imposta erariale sugli aeromobili privati, versamento ................... 8 codici tributo ..................... 11

Modello, 730, eccedenza dimposta risultante dalla precedente dichiarazione ............................ 48 730-4, comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati, approvazione ................ 8 Consolidato 2012, approvazione..................................... 7 Unico 2012 PF, approvazione 7 Unico 2012 SC, approvazione 7 Unico 2012 SP, approvazione 7P

Scadenze, fiscali ........................... 13 previdenziali .......................... 19 Scudo fiscale, imposte di bollo speciale, straordinaria e sanzioni, codici tributo ....................... 12 Societ, assegnazione di azioni proprie ai soci ........................... 11 utili, certificazione 2012 ........ 25U

Unico 2012 PF, SC e SP, approvazione ........................................

7

Previdenza, rapporto di collabora-

Utili societari, certificazione 2012 . 25

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sito Internet www.sistemafrizzera24.it

Ultime circolari inviate n. 4/2012 Dichiarazione Iva 2012 Acquisizione della documentazione necessaria n. 5/2012 Dichiarazione Iva 2012 Novit n. 6/2012 Decreto semplificazioni

Prossime circolari Saldo Iva 2011 Accertamento e riscossione Novit Iva e locazione/cessione immobiliari Bilancio 2012 Novit

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NOVIT

NOVIT e ULTIMI PROVVEDIMENTInUove noRme e PRovvedimentirilevanzaDeliberazione Consob 20.1.2012, n. 18079 Deliberazione Consob 25.1.2012, n. 18081 Provv. Ag. Entrate 31.1.2012 Provv. Ag. Entrate 31.1.2012 Provv. Ag. Entrate 2.2.2012 Provv. Ag. Entrate 3.2.2012 D.L. 9.2.2012, n. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

vARIe

disciplina degli emittenti e dei mercati modifiche ai regolamenti di attuazione Revisori di Paesi extra-Ue iscrizione allalbo speciale modifiche alla disciplina modello consolidato nazionale e mondiale 2012 approvazione con le relative istruzioni modello Unico 2012 PF, sP e sc approvazione con le relative istruzioni modello 730-4 comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati approvazione del modello imposta erariale sugli aeromobili privati modalit di versamento decreto semplificazioni disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo

vARIe

DIRette

DIRette

DIRette

ALtRI tRIbUtI

vARIe

nUove inteRPRetaZioni ministeRiaLivARIe Registro delle imprese e Rea compilazione della modulistica Regime del deposito iva esonero dalla cauzione condizioni e modalit artigiani ed esercenti attivit commerciali contributi ivs per il 2012 gestione separata inps aliquote contributive per il 2012 Circol. Min. Sviluppo econ. 18.1.2012, n. 3649 Nota Agenzia Entrate 1.2.2012, prot. 148047 Circolare Inps 3.2.2012, n. 14 Circolare Inps 3.2.2012, n. 16

DoGAne

InPS

InPS

continua

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segue nUove

inteRPRetaZioni ministeRiaLiCircolare Inps 3.2.2012, n. 17 Risol. Agenzia Entrate 3.2.2012, n. 11 Risol. Agenzia Entrate 7.2.2012, n. 12 Risol. Agenzia Entrate 7.2.2012, n. 13 Risol. Agenzia Entrate 9.2.2012, n. 14

12 13 14 15 16 17

InPS

Lavoratori domestici contributi previdenziali dovuti per il 2012 aeromobili privati versamento dellimposta erariale codici tributo assegnazione di azioni proprie ai soci a titolo di dividendo Reverse charge cessione di dispositivi a circuito integrato scudo fiscale imposte di bollo speciale, straordinaria e sanzioni codici tributo

RIScoSSIone

DIRette

IvA

RIScoSSIone

giURisPRUdenZa tRiBUtaRiavARIe Previdenza Rapporto di collaborazione professionale configurabilit Cassazione 6.12.2011-12.1.2012, n. 248

nUove noRme e PRovvedimentivaRiedeliberazione consob 20.1.2012, n. 18079 G.U. 7.2.2012, n. 31

1

disciPLina degli emittenti e dei meRcati modiFicHeLa deliberazione modifica i regolamenti di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, relativo alla disciplina degli emittenti e dei mercati, adottati rispettivamente con le Delibere 14.5.1999, n. 11971 e 29.10.2007, n. 16191. Tali modifiche si sono rese necessarie per adeguare le disposizioni contenute nel regolamento sulla disciplina degli emittenti alla Direttiva 24.11.2010, 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; per agevolare il ricorso al mercato dei capitali da parte delle imprese e rafforzare la posizione competitiva della piazza finanziaria italiana attraverso un primo intervento di razionalizzazione e semplificazione del quadro regolamentare e lintroduzione di adempimenti diversificati ed opzionali, senza incidere sul livello di tutela degli investitori, ed infine per rafforzare gli incentivi allo sviluppo del mercato dei capitali, consentendo alle societ di gestione dei mercati regolamentati di creare dei segmenti dedicati alle imprese che si differenziano in base a determinati requisiti di trasparenza.d.an.

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SETTIMANAvaRiedeliberazione consob 25.1.2012, n. 18081 G.U. 7.2.2012, n. 31

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RevisoRi di Paesi eXtRa-Ue iscRiZione allaLBo sPeciaLe modiFicHe alla disciPLinaLa deliberazione apporta modifiche alla Delibera Consob 27.7.2010, n. 17439, recante la definizione dei termini e delle modalit per liscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile di Paesi terzi ex art. 43, co. 9, D.Lgs. 27.1.2010, n. 39 nellalbo speciale delle societ di revisione di cui allart. 161, D.Lgs. 58/1998. Tali modifiche si sono rese necessarie, tra laltro, in considerazione della Decisione della Commissione europea del 19.1.2011, che consente ai revisori e agli enti di revisione contabile di alcuni Paesi terzi, specificamente individuati ed indicati, di continuare la propria attivit di revisione per gli esercizi finanziari chiusi fino al 30.7.2013 in deroga allart. 45, Direttiva 17.5.2006, 2006/43/CE, e che ha dichiarato lequivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualit e di indagini e sanzioni dei revisori e degli enti di revisione contabile di alcuni Paesi terzi. stata, inoltre, tenuta presente la necessit di assoggettare i revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi terzi dichiarati equivalenti alle stesse disposizioni vigenti in materia di iscrizione per i revisori e gli enti di revisione contabile di altri Paesi terzi, indicati nellAllegato 1 della deliberazione stessa.d.an.

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diRette Provv. agenzia entrate 31.1.2012

modeLLo consoLidato naZionaLe e mondiaLe 2012 aPPRovaZione stato pubblicato il provvedimento che approva, con le relative istruzioni, il modello di consolidato nazionale e mondiale 2012 che deve essere presentato nel 2012 dai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti in Italia (consolidato nazionale artt. 117-129, D.P.R. 917/1986 [CFF 5217 5229]) e dai soggetti ammessi alla determinazione della base imponibile unica di gruppo di imprese non residenti (consolidato mondiale artt. 130-142, D.P.R. 917/1986 [CFF 5230 5242]). Il modello va trasmesso allAgenzia delle Entrate entro lultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo dimposta (1.10.2012, in quanto il 30.9 cade di domenica, per gli esercizi solari).R.co.

www.agenziaentrate.gov.it 7.2.2012

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diRetteProvv. agenzia entrate 31.1.2012 www.agenziaentrate.gov.it 7.2.2012

modeLLi Unico 2012 PF, sP e sc aPPRovaZioneSono stati pubblicati i provvedimenti che approvano, con le relative istruzioni, i seguenti modelli: mod. Unico 2012 PF (anche nella versione Mini), da presentare da parte delle persone fisiche dal 2.5.2012 al 2.7.2012 (in quanto il 30.6 cade di sabato e l1.7 domenica), se la presentazione viene effettuata in forma cartacea attraverso un ufficio postale, o entro l1.10.2012 (in quanto il 30.9 cade di domenica) se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato o tramite un Ufficio dellagenzia delle entrate; mod. Unico 2012 sP, da presentare da parte delle societ semplici, delle S.n.c., delle S.a.s. e delle societ equiparate, per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro l1.10.2012; mod. Unico 2012 sc, da presentare da parte delle societ e degli

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enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro lultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo dimposta (l1.10.2012 per gli esercizi solari). Sono stati, inoltre, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellapplicazione dei parametri e degli indicatori di normalit economica per il periodo dimposta 2011.R.co.

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diRetteProvv. agenzia entrate 2.2.2012 www.agenziaentrate.gov.it 8.2.2012

modeLLo 730-4 comUnicaZione per la RiceZione in via teLematica dei dati aPPRovaZione del modeLLoIl provvedimento approva, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per linvio telematico, il modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modd. 730-4 resi disponibili dallAgenzia delle Entrate. In particolare, tale modello deve essere trasmesso, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 31.3.2012 dai sostituti dimposta per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni dei percipienti, presentate nello stesso anno cui si riferisce la comunicazione. I sostituti dimposta appartenenti ad un gruppo possono indicare la sede telematica di una societ appartenente allo stesso gruppo. in assenza di variazioni dei dati gi forniti, il modello non deve essere presentato dai sostituti dimposta che hanno gi ricevuto nel 2011 in via telematica dallAgenzia delle Entrate i Modd. 730-4.R.co.

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aLtRi tRiBUtiProvv. agenzia entrate 3.2.2012 www.agenziaentrate.gov.it 3.2.2012

imPosta eRaRiaLe sugli aeRomoBiLi PRivati modaLit di veRsamentoIl provvedimento fissa le modalit di versamento dellimposta erariale sugli aeromobili privati di cui allart. 16, co. 11 15-bis, D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214, che ha appunto previsto lapplicazione di unimposta erariale sugli aeromobili privati di cui allart. 744 Codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, e sugli aeromobili non immatricolati la cui sosta sul territorio italiano si protragga oltre ventiquattro ore. Tale imposta versata con il Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi, utilizzando i codici tributo e seguendo le istruzioni contenuti nella R.M. 3.2.2012, n. 11/E (si veda pag. 11). I soggetti impossibilitati ad eseguire il pagamento con il Mod. F24, lo effettuano tramite bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato al Capo 8 Capitolo 1223, indicando come codice Bic BITAITRRENT; come causale le generalit del soggetto obbligato, lidentificativo dellaeromobile (marche di nazionalit e di immatricolazione), il codice tributo e il periodo di riferimento, e come Iban IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300.d.an.

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SETTIMANAvaRied.L. 9.2.2012, n. 5 S.O. n. 27 alla G.U. 9.2.2012, n. 33

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decReto semPLiFicaZioni stato pubblicato il decreto-legge, in vigore dal 10.2.2012, che contiene disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (cd. decreto semplificazioni). In particolare le semplificazioni interessano: i cittadini (ad esempio cambio di residenza in tempo reale, comunicazione di dati per via telematica tra Amministrazioni, dichiarazione unica di conformit degli impianti termici); le imprese (tra cui semplificazioni per le autorizzazioni allesercizio delle attivit economiche e per i controlli sulle imprese); il lavoro (ad esempio semplificazioni del controllo in merito alla fruizione di prestazioni sociali agevolate, dellassunzione di lavoratori extra-Ue, del Libro unico del lavoro); gli appalti pubblici (tra cui la responsabilit solidale); lambiente (ad esempio autorizzazione unica ambientale per piccole e medie imprese); il settore agricolo (tra cui semplificazioni per le imprese agricole); la ricerca. Il decreto-legge contiene, inoltre, una serie di norme in materia di controllo societario, trattamento di dati personali, crediti dimposta, social card. Le disposizioni di maggior rilevanza fiscale saranno approfondite nel prossimo numero della Rivista.R.co.

nUove inteRPRetaZioni ministeRiaLivaRiecircol. min. sviluppo econ. 18.1.2012, n. 3649 S.O. n. 25 alla G.U. 8.2.2012, n. 32

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RegistRo delle imPRese e Rea comPiLaZione della modUListicaIl Ministero dello Sviluppo economico fornisce le istruzioni per la compilazione della modulistica da utilizzare per liscrizione e il deposito nel Registro delle imprese e per la denuncia al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea), in base alle specifiche tecniche approvate con D.M. Sviluppo economico 29.11.2011.R.co.

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doganenota agenzia dogane 1.2.2012, prot. 148047

Regime del dePosito iva esoneRo dalla caUZione PRocedURaAlla luce delle richieste di chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nella Nota 4.11.2011, prot. 127293 (La Settimana fiscale n 43/2011, pag. 7) riguardante le condizioni e le modalit per il rilascio dellesonero, ex art. 90, D.P.R. 43/1973 (Tuld), dalla prestazione di garanzia per lintroduzione di beni nei depositi iva di cui allart. 50-bis, D.L. 331/1993, conv. con modif. dalla L. 427/1993 [CFF 1271a], si forniscono alcune precisazioni ed integrazioni al riguardo. In particolare, vengono precisati alcuni aspetti che riguardano i soggetti non residenti, le operazioni effettuate presso diversi Uffici delle dogane, il superamento dellesonero e la semplificazione della documentazione richiesta.s.ma.

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inPscircolare inps 3.2.2012, n. 14

aRtigiani ed eseRcenti attivit commeRciaLi contRiBUti ivs per il 2012La circolare determina la misura delle aliquote contributive, per lanno 2012, per gli iscritti alla gestione artigiani ed alla gestione degli esercenti attivit commerciali. In particolare, vengono indicati la contribuzione ivs sul minimale di reddito e sul reddito eccedente il minimale nonch il massimale di reddito annuo imponibile. Si precisa che il contributo ivs calcolato sulla totalit dei redditi dimpresa denunciati ai fini Irpef e, quindi, non soltanto su quello derivante dallattivit che d titolo alliscrizione nella gestione di appartenenza; inoltre, tale contributo rapportato ai redditi dimpresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dellanno 2012, ai redditi 2012, da denunciare nel 2013). Il versamento dei contributi, tramite il Mod. F24, deve essere effettuato nei seguenti termini: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito; entro i termini previsti per il pagamento dellirpef in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012.s.ma.

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inPscircolare inps 3.2.2012, n. 16

gestione sePaRata inPs aLiqUote contRiBUtive per il 2012Sono state fissate le aliquote contributive e di computo in vigore dall1.1.2012 per gli iscritti alla gestione separata inps. In particolare: per i soggetti iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, laliquota pari al 27,72% (27% + 0,72% di aliquota aggiuntiva per tutela maternit, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera); per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata (pensionati, titolari di pensione diretta o indiretta, soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie), laliquota pari al 18%. massimale annuo: le aliquote del 27,72% e del 18% sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per il 2012, pari a e 96.149. minimale per laccredito: relativamente allaccredito dei contributi, il minimale di reddito per il 2012 fissato in e 14.930. Ripartizione dellonere contributivo: rimane immutata la ripartizione dellonere contributivo tra collaboratore (1/3) e committente (2/3) e tra associato (45%) e associante (55%). compensi corrisposti entro il 12.1.2012: in base al principio di cassa allargato, i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto entro il 12.1.2012, relativi a prestazioni eseguite entro il 31.12.2011, concorrono alla formazione del reddito 2011 e, pertanto, sono assoggettati alle aliquote contributive 2011.R.co.

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LavoRatoRi domestici contRiBUti per il 2012Considerando che la variazione istat dellindice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra gennaio 2010 e dicembre 2010 ed il periodo gennaio 2011 dicembre 2011, del 2,7%, sono determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per il 2012 per i lavoratori domestici. In particolare, si precisa che laliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2011.s.ma.

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RiscossioneRisol. agenzia entrate 3.2.2012, n. 11

aeRomoBiLi PRivati imPosta eRaRiaLe codici tRiBUtoSono istituiti i codici tributo 3368, 8935 e 1930 per il versamento, mediante il Mod. F24 Versamenti con elementi identificativi, dellimposta erariale sugli aeromobili privati, ex art. 16, co. 11 e 15-bis, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011. Per quanto riguarda le modalit di versamento di tale imposta si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 3.2.2012 a pag. 8.s.ma.

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diRetteRisol. agenzia entrate 7.2.2012, n. 12

assegnaZione di aZioni PRoPRie ai sociLAgenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito al trattamento fiscale applicabile alloperazione di assegnazione, a titolo di dividendo, da parte di una S.p.a. ai soci di azioni proprie, iscritte in bilancio nellattivo patrimoniale. Confermando quanto gi chiarito nella R.M. 7.3.2011, n. 26/E, lAgenzia precisa che lassegnazione delle azioni proprie ai soci assimilabile, fiscalmente, allaumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale. Limporto di capitale che si considera incrementato da riserve di utili corrisponde al solo valore nominale delle azioni assegnate, non rilevando la differenza tra il valore nominale e il prezzo di carico delle azioni. In particolare, la capienza del capitale per accogliere la riserva va calcolata sulla base dellimporto di capitale versato dai soci.R.co.

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ivaRisol. agenzia entrate 7.2.2012, n. 13

ReveRse cHaRge cessione di disPositivi a ciRcUito integRatoRiguardo allindividuazione dei dispositivi a circuito integrato a cui applicare il meccanismo dellinversione contabile (cd. reverse charge), ex art. 17, co. 6, lett. b) e c), D.P.R. 633/1972 [CFF 217], oltre a quanto gi specificato nella R.M. 31.3.2011, n. 36/E, lAgenzia delle Entrate ritiene che debbano essere assoggettati a tale disciplina anche quei dispositivi a circuito integrato, quali componenti di personal computer, riconducibili al codice nc 8542 3110. Si precisa inoltre che, sempre per lapplicazione del reverse charge, rileva loggettiva riferibilit dei beni, di cui ai codici nc, a pc o apparati analoghi. Tale sistema deve pertanto essere applicato a microprocessori ed unit centrali di elaborazione, individuati in base al codice nc

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85423190 e 85423110, in quanto oggettivamente idonei ad essere installati in pc o apparati analoghi, prescindendo dalla loro effettiva destinazione a tali apparecchi e dal fatto che siano destinati ad essere incorporati nei predetti apparecchi ovvero in altre apparecchiature (ad es. elettrodomestici).s.ma.

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RiscossioneRisol. agenzia entrate 9.2.2012, n. 14

scUdo FiscaLe imPoste di BoLLo sPeciaLe, stRaoRdinaRia e sanZioni codici tRiBUtoIn merito alla disciplina introdotta dallart. 19, co. 6, 10 e 12, D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214, sono istituiti i codici tributo 8111, 8112 e 8113 per il versamento, mediante il Mod. F24, dellimposta di bollo speciale, dellimposta straordinaria e della sanzione per omesso versamento relativamente alle attivit finanziarie scudate.s.ma.

giURisPRUdenZa tRiBUtaRiavaRiecorte di cassazione, sez. lav., sentenza 6.12.2011-12.1.2012, n. 248

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PRevidenZa RaPPoRto di coLLaBoRaZione PRoFessionaLe conFigURaBiLitIn relazione allattivit di consulenza contabile-fiscale prestata presso uno studio professionale, essa configurabile, ai fini previdenziali, come collaborazione professionale, e non quindi inquadrabile in un rapporto di lavoro subordinato, laddove il soggetto prestatore non sia sottoposto a vincoli di orario e allobbligo di giustificare le proprie assenze, eserciti poteri direttivi nei confronti dei dipendenti dello studio e gli sia riconosciuta la facolt di potersi recare senza vincoli dai propri clienti o di riceverli presso lo studio stesso, o di seguire clienti di terzi. Valgono, inoltre, come ulteriori criteri atti a configurare il rapporto quale collaborazione professionale, lo svolgimento contemporaneo e duraturo nel tempo di unaltra attivit lavorativa e la sussistenza di un contratto di associazione professionale (con riferimento al quale, nel caso concreto, era stata dichiarata inammissibile con sentenza passata in giudicato la querela di falso). A tali circostanze non vale opporre, ai fini della configurabilit di un rapporto di lavoro subordinato, lesercizio del potere direttivo da parte del titolare dello studio nei confronti del collaboratore, anche nel caso in cui si riconosca che esso assume forme meno penetranti con riguardo alle mansioni di concetto, e lesercizio del potere direttivo nei confronti dei dipendenti dello studio da parte del collaboratore stesso.d.an.

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FISCALE

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AGENDAAdEMpIMENTI e SCAdENzE FISCALI e prEvIdENzIALI

27 FEBBRAIO - 4 MARzO 2012ademPimenti FiscaLimaRted

indicaZionimodalit: consegna, invio postale o con sistemi informatici delle certificazioni agli interessati. Per un approfondimento si veda larticolo pubblicato ne La Settimana fiscale n 6/2012, pagg. 27-29.FReqUenZa annUaLe

RiFeRimentiarticolo 4, co. 6-ter e 6-quater, D.P.R. 322/1998 [CFF 7046]; Provv. Agenzia Entrate 16.1.2012

FeBBRaio

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sostitUti dimPosta ceRtiFicaZione Unica per i diPendenti cUd 2012 ceRtiFicaZione dei comPensi di LavoRo aUtonomo: per i sostituti dimposta scade oggi il termine per effettuare la consegna agli interessati della certificazione unica per i dipendenti e assimilati cud 2012. La certificazione attesta i redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennit soggetti a tassazione separata, corrisposti nel corso del 2011, le ritenute di acconto operate e le detrazioni effettuate, i dati relativi alla contribuzione previdenziale ed assistenziale versata o dovuta allInps, allInpdai e allInpdap, le relative trattenute operate nel 2011 a carico del lavoratore, nonch lammontare dei redditi di pensione corrisposti nellanno 2011. Scade oggi anche il termine per la consegna agli interessati delle certificazioni dei compensi corrisposti nel 2011 per prestazioni di lavoro autonomo (occasionale o professionale) e delle ritenute operate. sostitUti dimPosta ceRtiFicaZione degli UtiLi societaRi e aLtRi PRoventi coRRisPosti: per i sostituti dimposta scade oggi il termine per effettuare la consegna ai soci percettori, residenti in Italia, della certificazione cupe 2012 attestante gli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti ires corrisposti ai soci dall1.1.2011, le ritenute alla fonte operate e le imposte sostitutive applicate, nonch attestante gli altri proventi equiparati corrisposti. iRPeF congUagLio sui Redditi di LavoRo diPendente: per i sostituti dimposta scade oggi il termine per effettuare il conguaglio relativo al 2011 tra le ritenute operate e limposta dovuta sui redditi di lavoro dipendente.

modalit: consegna delle certificazioni degli utili corrisposti agli interessati.FReqUenZa annUaLe

articolo 4, co. 6-ter e 6-quater, D.P.R. 322/1998 [CFF 7046]; Provv. Agenzia Entrate 21.12.2009

FReqUenZa annUaLe

a r t i c o l o 2 3 , D . P. R . 29.9.1973, n. 600 [CFF 6323]; C.M. 23.12.1997, n. 326/E; C.M. 9.1.2008, n. 1/E

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ademPimenti FiscaLimeRcoLed

indicaZionimodalit: trasmissione telematica, effettuata direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato. Il modello di comunicazione stato approvato con Provv. Agenzia Entrate 17.1.2011. Per un approfondimento si veda larticolo pubblicato ne La Settimana fiscale n 6/2012, pagg. 17-21.FReqUenZa annUaLe

RiFeRimentiarticolo 8-bis, D.P.R. 22.7.1998, n. 322 [CFF 1668a], aggiunto dallarticolo 9 del D.P.R. 7.12.2001, n. 435 modificato dallart. 10, D.L. 78/2009, conv. con modif. con L. 102/2009; Provv. Agenzia Entrate 17.1.2011; C.M. 25.1.2011, n. 1/E

FeBBRaio

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iva comUnicaZione annUaLe dei dati ReLativi al 2011 PResentaZione: per i soggetti che esercitano attivit dimpresa ovvero arti e professioni, ai sensi degli artt. 4 e 5, D.P.R. 633/1972 [CFF 204 e 205], scade oggi il termine per effettuare (anche se non hanno realizzato operazioni imponibili Iva) la presentazione in via telematica, della comunicazione sintetica 2012 dei dati iva, riferiti allanno 2011. Si ricorda che la comunicazione annuale non ha natura dichiarativa; pertanto con essa il contribuente non pu procedere alla definitiva autoliquidazione dellIva dovuta, che avverr con la dichiarazione annuale.

tasse aUtomoBiListicHe RimoRcHi Rinnovo: scade oggi il termine per effettuare il rinnovo delle tasse automobilistiche relative al periodo decorrente dall1.2.2012 per i veicoli diversi da quelli di cui allart. 1, co. 1, lett. a)d), D.M. 462/1998 (ad es. autocarri, veicoli speciali) e per i rimorchi.

modalit di versamento: presso gli uffici postali; presso le tabaccherie autorizzate; presso lAci.FReqUenZa annUaLe

articolo 17, L. 449/1997 [CFF 3787f]; D.M. 27.12.1997; D.M. 18.11.1998, n. 462; D.M. 7.1.1999; D.M. 31.10.2000; art. 61, L. 342/2000

imPosta di BoLLo Pagamento in modo viRtUaLe: per i soggetti autorizzati al pagamento in modo virtuale dellimposta di bollo, scade oggi il termine per effettuare il versamento della prima rata bimestrale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31.1.2012. causale tributo: 456T.

modalit di versamento: allAgente della riscossione, ad un istituto di credito competente o in posta, con il Mod. F23.FReqUenZa BimestRaLe

a r t i c o l o 1 5 , D . P. R . 26.10.1972, n. 642 [CFF 2715]; D.M. 17.12.1998; C.M. 2.6.1999, n. 123/E

iRaP oPZione per le imPRese individUaLi e le societ di PeRsone: per le imprese individuali e le societ di persone in regime di contabilit ordinaria scade oggi il termine per la presentazione in via telematica allAgenzia delle Entrate della comunicazione per lesercizio dellopzione (irrevocabile per tre periodi dimposta 2012-2014), per la determinazione del valore della produzione netta ai fini irap adot-

modalit: con il mod. Comunicazione dellopzione del valore della produzione netta di cui allart. 5-bis, co. 2, D.Lgs. 446/1997 in via telematica: direttamente; tramite un interme-

articoli 5 e 5-bis, co. 2, D.Lgs. 446/1997 [CFF 3918e e 3918E]; articolo 1, co. 361, L. 244/2007; Provv. Agenzia Entrate 31.3.2008; C.M. 28.10.2008, n. 60/E; C.M. 26.5.2009, n. 27/E;

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ademPimenti FiscaLimeRcoLed

indicaZionidiario abilitato, utilizzando il software COMIRAP. Per un approfondimento si veda larticolo pubblicato ne La Settimana fiscale n 6/2012, pagg. 23-26. modalit: la denuncia va presentata allUfficio delle Entrate in duplice esemplare originale.

RiFeRimentiC.M. 22.7.2009, n. 39/E; R.M. 9.1.2012, n. 3/E

tando le regole valide per le societ di capitali e gli enti commerciali ex art. 5, D.Lgs. 446/1997.

FeBBRaio

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imPosta di RegistRo contRatti di aFFitto di Fondi RUstici denUncia: per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, scade oggi il termine per la presentazione allUfficio dellAgenzia delle Entrate di unapposita denuncia relativa ai contratti in essere nellanno 2011. iva docUmenti FiscaLi tiPogRaFie e RivenditoRi aUtoRiZZati tRasmissione teLematica della comUnicaZione: scade oggi il termine per effettuare la comunicazione allAgenzia delle Entrate competente, da parte delle tipografie e dei rivenditori autorizzati, dei dati identificativi dei soggetti che hanno acquistato stampati fiscali nellanno 2011.

articolo 17, co. 3-bis, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 [CFF 2017]; C.M. 12.2.1999, n. 36/E; C.M. 11.7.2000, n. 142/E; P r o v v. A g . E n t r a t e 8.2.2005

modalit: i dati relativi alle forniture effettuate nel 2011 devono essere trasmessi in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.FReqUenZa annUaLe

articolo 10, co. 6, D.M. 29.11.1978; articolo 4, D.M. 28.1.1983 [CFF 965]; articolo 3, co. 3, D.P.R. 5.10.2001, n. 404 [CFF 1738]; R.M. 10.1.2003, n. 5/E; art. 4, D.P.R. 16.4.2003, n. 126 articolo 17, L. 27.12.1997, n. 449 [CFF 2239]; D.M. 27.12.1997; D.M. 18.11.1998; D.M. 7.1.1999; articolo 1, co. 321 e 322, L. 27.12.2006, n. 296; art. 23, co. 21, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. con L. 15.7.2011, n. 111 art. 9, L. 29.10.1961, n. 1216, modif. dallart. 5, D.L. 328/1997, conv. con L. 410/1997; D.M. 17.12.1998; D.M. 15.7.2010; R.M. 22.10.2010, n. 109/E;

tasse aUtomoBiListicHe Rinnovo: scade oggi il termine per il rinnovo delle tasse automobilistiche scadute nel mese di febbraio per i veicoli a benzina ed ecodiesel ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 cv se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o con potenza effettiva superiore a 35 Kw (o 47 Cv) se immatricolati successivamente a tale data. Nellimporto dovuto occorre comprendere laddizionale erariale sui veicoli con potenza superiore a 185 Kw. imPosta sulle assicURaZioni veRsamento mensiLe: scade oggi il termine per il versamento dellimposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese precedente (gennaio 2012), nonch degli eventuali conguagli dellimposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente (dicembre 2011).

modalit di versamento: presso un ufficio postale o una delegazione dellAci (se stata stipulata la relativa convenzione) o presso una tabaccheria autorizzata.FReqUenZa annUaLe

modalit: versamento in via telematica con il Mod. F24 accise.FReqUenZa mensiLe

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ademPimenti FiscaLiSEGUEmeRcoLed

indicaZioni

RiFeRimentiart. 17, co. 3, D.Lgs. 68/2011; Provv. Agenzia Entrate 29.12.2011

FeBBRaio

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accise gas metano veRsamento mensiLe: scade oggi il termine per effettuare il versamento della rata di acconto mensile calcolata in base ai consumi del 2011, per presentare la dichiarazione per determinare limporto relativo al 2011 ed effettuare leventuale conguaglio del versamento di gennaio per garantire nel 2012 il versamento di 12 rate uguali.

modalit di versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato; i versamenti possono essere effettuati utilizzando il Mod. F24 telematico per i soggetti titolari di partita Iva, con possibilit di compensazione con altre imposte e contributi.FReqUenZa mensiLe

articolo 26, co. 8, D.Lgs. 26.10.1995, n. 504, modif. dallart. 4, co. 1, lett. b), D.L. 31.12.1996, n. 669, conv. con L. 28.2.1997, n. 30 e dallart. 12, L. 23.12.1999, n. 488; D.M. 25.3.2002; D.Lgs. 2.2.2007, n. 26; Provv. Agenzia Entrate 23.10.2007

iva scamBi intRacomUnitaRi annotaZione FattURe: scade oggi il termine per effettuare lannotazione delle fatture inerenti ad acquisti intracomunitari, ricevute nel mese di febbraio 2012. Lannotazione pu essere effettuata anche successivamente, purch entro 15 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse.

modalit: lannotazione delle fatture va effettuata nei registri Iva delle vendite (fatture emesse) e degli acquisti (fatture ricevute).FReqUenZa mensiLe

artt. 38, co. 2 e 3, lett. b), 46, co. 1, e 47, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con L. 29.10.1993, n. 427[CFF 1259, 1267 e 1268]

iva scamBi intRacomUnitaRi aUtoFattURe FattURe integRative: scade oggi il termine per lemissione dellautofattura da parte dei cessionari o committenti di acquisti intracomunitari che non abbiano ricevuto entro gennaio 2012 la fattura relativa ad operazioni effettuate ad dicembre 2011. Entro oggi gli stessi soggetti devono emettere fattura integrativa nel caso in cui abbiano ricevuto una fattura originaria, registrata in gennaio 2012, con un corrispettivo inferiore al reale. iva oPeRaZioni di sedi secondaRie ademPimenti: scade oggi il termine per effettuare la fatturazione, la registrazione e lannotazione dei corrispettivi e la registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni compiute nel mese di gennaio 2012 mediante

FReqUenZa mensiLe

art. 46, co. 5, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con L. 29.10.1993, n. 427[CFF 1267]

nota: procedura per le operazioni effettuate dalle imprese fuori dalla loro sede tramite dipendenti, ausiliari o intermediari.

art. 73, co. 1, lett. a), D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF 273]; D.M. 18.11.1976 [CFF 798], modificato dal D.M. 6.6.1979

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ademPimenti FiscaLisedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente.

indicaZioniFReqUenZa mensiLe

RiFeRimenti

meRcoLed

FeBBRaio

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iva editoRi annotaZioni: scade oggi il termine per effettuare lannotazione negli appositi registri delle indicazioni obbligatorie ai fini iva relative al mese di gennaio 2012.

FReqUenZa mensiLe

art. 39, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 [CFF 239]; D.M. 9.4.1993 [CFF 1235]

iva enti non commeRciaLi e agRicoLtoRi esoneRati acqUisti intRacomUnitaRi: per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui allart. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972 e gli agricoltori in regime di esonero Iva, scade oggi il termine per presentare la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari per il mese di gennaio 2012 e versare limposta. Lobbligo sussiste solo se lammontare degli acquisti ha superato, nel 2011, il limite di e 8.263,31 o dal momento in cui tale limite superato nellanno in corso, o in presenza di opzione per il pagamento dellIva in Italia. codice tributo: 6099.

modalit: la dichiarazione (Mod. Intra-12 in duplice copia) si presenta allAgenzia delle Entrate competente. Il versamento si effettua con il Mod. F24.FReqUenZa mensiLe

art. 4, co. 4, D.P.R. 633/1972 [CFF 204]; art. 49, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con L. 29.10.1993, n. 427 [CFF 1270]; D.M. 9.12.1997 [CFF 7437a]; D.M. 17.12.1998; C.M. 6.9.2000, n. 136/E; D.Lgs. 11.2.2010, n. 18; Provv. Agenzia Entrate 16.4.2010 [CFF 1852]

anagRaFe tRiBUtaRia inteRmediaRi FinanZiaRi comUnicaZione dei dati tRasmissione teLematica: per gli operatori finanziari di cui allart. 7, co. 6, D.P.R. 29.9.1973, n. 605 scade oggi il termine per la comunicazione in via telematica allAnagrafe tributaria dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria iniziati, modificati o cessati nel mese di gennaio 2012.

modalit: i soggetti obbligati alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet (Fisconline) o un intermediario abilitato.

art. 7, co. 6, D.P.R. 29.9.1973, n. 605 [CFF 8557]; Provv. Agenzia Entrate 19.1.2007; C.M. 4.4.2007, n. 18/E; Provv. Agenzia Entrate 29.2.2008

oPeRaZioni con Paesi BLacK List invio della comUnicaZione: per i soggetti passivi, identificati ai fini iva nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato nel mese precedente operazioni (acquisti e vendite di beni, nonch acquisizioni e prestazioni di servizi) con altri soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi o territori a fiscalit privilegiata (Paesi black list), scade oggi in termine per la presentazione della relativa comunicazione con il modello approvato con il Provvedimento 28.5.2010.

modalit: trasmissione telematica allAgenzia delle Entrate con lapposito modello reperibile sul sito www. agenziaentrate.it.FReqUenZa mensiLe

D.M. 4.5.1999; D.M. 21.11.2001; D.L. 25.3.2010, n. 40, conv. con L. 22.5.2010, n. 73; D.M. 30.3.2010; Provv. Agenzia Entrate 28.5.2010; D.M. 27.7.2010; D.M. 5.8.2010; C.M. 28.1.2011, n. 2/E

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ademPimenti FiscaLiSEGUEmeRcoLed

indicaZionimodalit: con il Mod. F24 on-line. codici tributo: Ires 2002; Irap 3813.FReqUenZa annUaLe

RiFeRimentiL. 23.3.1977, n. 97 [CFF 7316]; artt. 30 e 37, d.lgs. 15.12.1997, n. 446 [CFF 3919g e 3919p]; art. 15-bis, D.L. 2.7.2007, n. 81, conv. con modif. con L. 3.8.2007, n. 127

FeBBRaio

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soggetti iRes acconti dimPosta veRsamento: per i soggetti Ires con esercizio non coincidente con lanno solare per i quali febbraio 2012 lundicesimo mese dellesercizio sociale, scade oggi il termine per versare la seconda o unica rata di acconto ires e la seconda o unica rata di acconto Irap. La misura degli acconti ires e irap pari al 100%. imPosta di RegistRo contRatti di LocaZione: per i titolari di contratti di locazione ed affitto riguardanti immobili, scade oggi il termine per effettuare il versamento relativo a: cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dall1.2.2012; annualit di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani successive alla prima, con inizio a partire dall1.2.2012. n.B.: in caso di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili, il versamento dellimposta di registro deve essere eseguito con il modello F24 on-line. Dall1.7.2010 necessario indicare i dati catastali degli immobili nella richiesta di registrazione cartacea o telematica di contratti di locazione o affitto e di contratti di risoluzione, cessione o proroga, anche tacita dei contratti stessi. Il Provv. Agenzia Entrate 25.6.2010 ha approvato il modello 69 per la registrazione degli atti (con il quadro D predisposto per la comunicazione dei dati catastali dei beni immobili) e il modello di comunicazione dei dati catastali per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (modello cdc), in relazione a contratti gi registrati all1.7.2010, da presentare in forma cartacea allAgenzia delle Entrate, nel termine di 20 giorni dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione o proroga del contratto di locazione o affitto, o da trasmettere in via telematica contestualmente al versamento.

gioved

maRZo

1

modalit di versamento: allagente della riscossione o in banca utilizzando il Mod. F23 o presso un ufficio postale, con bollettino postale intestato allagente della riscossione. codici tributo: 107t Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo; 108t Imposta di registro per affitto fondi rustici; 112t Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualit successive; 114t Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti); 115t Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualit.

art. 5, co. 1, Tariffa, All. A, Parte I, e art. 17, co. 1, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 [CFF 2105 e 2017]; art. 21, commi 18, 19 e 20, L. 27.12.1997, n. 449 [CFF 2240]; C.M. 16.1.1998, n. 12/E; art. 21, D.M. 31.7.1998, come modificato dal Provv. Agenzia Entrate 12.12.2001 e 27.6.2003; art. 68, L. 21.11.2000, n. 342; C.M. 7.1.2002, n. 3/E; R.M. 20.2.2002, n. 52/E; Provv. Agenzia Entrate 14.9.2006; Provv. Agenzia Entrate 6.10.2008; art. 19, co. 15, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con L. 30.7.2010, n. 122; Provv. Agenzia Entrate 25.6.2010; art. 3, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23; Provv. Agenzia Entrate 7.4.2011

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ademPimenti PRevidenZiaLimeRcoLed

indicaZionimodalit: invio telematico attraverso il modello di denuncia dam. modalit: invio telematico del Mod. Uniemens.

FeBBRaio

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inPdaP denUncia dam: per gli enti pubblici, scade oggi il termine per linvio telematico dei dati relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 2012 con la dichiarazione analitica mensile (dam). inPs denUncia Uniemens individUaLe: per i sostituti dimposta, scade oggi il termine per effettuare la trasmissione telematica della denuncia mensile dei contributi previdenziali Inps dei lavoratori dipendenti, e per co.co.co. e lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo oltre e 5.000 (mese di gennaio 2012). Fasi aZiende indUstRiaLi veRsamento contRiBUti sanitaRi: scade il termine per procedere al versamento al Fondo assistenza sanitaria integrativa (Fasi) dei contributi relativi al primo trimestre 2012 (gennaio, febbraio, marzo 2012).

modalit: il versamento va effettuato tramite conto corrente postale.

NOTA

Le scadenze fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che cadono di sabato o di giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dellarticolo 6, comma 8, D.L. 330/1994, conv. con L. 473/1994 [CFF 7363a], dellarticolo 18, D.Lgs. 241/1997 [CFF 7419] e dellarticolo 7, co. 1, lett. h), D.L. 13.5.2011, n. 70, conv. con modif. con L. 12.7.2011, n. 106 [CFF 7199c].

Paolo sardi

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DECRETO LIBERALIzzAzIONI

Decreto liberalizzazioni

LOCAzIONE e CESSIONE di IMMOBILI ABITATIVINOVIT IVAdi Sandro Cerato e Michele BanaqUadRo noRmativoLart. 57, d.L. 24.1.2012, n. 1 (decreto liberalizzazioni) ha modificato la disciplina, ai fini delliva, dellaffitto e della vendita di fabbricati abitativi. In particolare, sono stati riscritti i nn. 8) e 8-bis) dellart. 10, co. 1, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, per effetto dei quali viene ridotto lambito di operativit del generale regime di esenzione, mediante la previsione di ulteriori ipotesi di opzione per limposizione. il caso delle locazioni di immobili abitativi aventi durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata, o destinati ad alloggi sociali cos come definiti dal d.m. 22.4.2008. La medesima facolt contemplata in capo al cedente di immobili abitativi, nel rispetto delle stesse condizioni: il regime di imponibilit , inoltre, confermato per le vendite dei fabbricati civili, da parte delle imprese di costruzione o ristrutturazione, entro 5 anni dallultimazione dei lavori.

LocaZioni di immoBiLi aBitativi novit del d.L. 1/2012: lart. 10, co. 1, n. 8), D.P.R. 26.10.1972, n. 633 cos come sostituito dallart. 57, co. 1, lett. a), D.L. 24.1.2012, n. 1 (decreto liberalizzazioni), entrato in vigore il 24.1.2012 stabilisce che sono esenti dalliva le locazioni e gli affitti, le relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni ed aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria e i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte ed in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati ed affittati, salvi alcuni casi eccezionali. Tra questi si annoverano, in primo luogo, le locazioni di fabbricati abitativi per le quali, nel relativo atto, il concedente abbia espressamente manifestato lopzione per limposizione, ai fini dellIva, purch il contratto di affitto abbia una durata di almeno 4 anni e sia stipulato in attuazione di un piano di edilizia abitativa convenzionata, ovvero limmobile civile sia destinato ad alloggi sociali.

Sul punto, si rammenta che questi ultimi sono rappresentati da ogni unit immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente, con la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, incapaci di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato: tale qualificazione deve ritenersi riconosciuta anche agli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici o privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche quali esenzioni fiscali, assegnazioni di aree o immobili, fondi di garanzia o semplificazioni di carattere urbanistico destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni ed anche alla propriet (art. 1, co. 2 e 3, D.M. 22.4.2008). Nel caso di imponibilit Iva di tali operazioni, trova applicazione laliquota del 10% (del 12% a partire dal 1.10.2012 ex art. 18, D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214) in virt di quanto previsto dallart. 57, co. 1, D.L. 1/2012: tale disposizione ha, infatti, sostituito il n. 127-duodevicies), Tabella A, Parte Terza, D.P.R. 633/1972, stabilendo lapplicazione

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del tributo ridotto alle locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. Conseguentemente, limposta di registro dovuta in misura fissa, in ossequio al principio di alternativit di cui allart. 40, co. 1, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 [CFF 2040]. Il novellato art. 10, co. 1, n. 8), D.P.R. 633/1972 dispone, inoltre, lesclusione dal predetto regime generale di esenzione delle locazioni di fabbricati strumentali che, per le proprie caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione edificatoria senza radicali trasformazioni, per le quali il locatore abbia espressamente manifestato nel relativo atto di affitto lopzione per limposizione, ovvero effettuate nei confronti di: soggetti passivi dimposta che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attivit conferenti il diritto alla detrazione dimposta in misura non superiore al 25%; contribuenti che non agiscono nellesercizio di impresa, arte o professione. In altri termini, rispetto alla previgente formulazione della disposizione, confermato il regime di generale esenzione iva delle locazioni dei fabbricati, cos come quello di esclusione e, quindi, di imponibilit iva delle locazioni di immobili strumentali; diversamente, stata modificata la disciplina speciale riguardante gli affitti dei fabbricati abitativi. In particolare, con riferimento al caso delle locazioni di tali immobili effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, si riscontrano due variazioni sostanziali: leliminazione del regime di imponibilit riservato alle locazioni di fabbricati abitativi aventi durata non inferiore a 4 anni, perfezionate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui allart. 31, co. 1, lett. c), d) ed e), L. 5.8.1978, n. 457 [CFF 8093], entro 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dellintervento; lintroduzione di una nuova fattispecie di deroga al regime di esenzione iva, ovvero la facolt di espressa opzione del venditore, nel relativo atto di locazione avente durata almeno quadriennale, ed effettuato in esecuzione dei predetti piani di edilizia abitativa convenzionata, oppure ed qui la vera novit destinati agli alloggi sociali di cui allart. 1, D.M. 22.4.2008. Conseguentemente, per beneficiare del regime di imponibilit, non pi necessario che il locatore sia limpresa di costruzione o ristrutturazione del fabbricato concesso in affitto.

cessioni di immoBiLi aBitativi novit del d.L. 1/2012: il D.L. 1/2012 ha altres modificato, con decorrenza dal 24.1.2012, il n. 8-bis) dellart. 10, co. 1, D.P.R. 633/1972, per effetto del quale le cessioni di fabbricati, o porzioni degli stessi, diversi da quelli strumentali che, per le proprie caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione, senza radicali trasformazioni sono soggette al regime generale di esenzione delliva, ad eccezione di alcuni casi specifici. Si tratta, ad esempio (cos come gi previsto dalla formulazione previgente della norma), delle vendite dei fabbricati abitativi effettuate entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dallintervento di ristrutturazione dallimpresa costruttrice o da quella che vi ha eseguito, anche tramite aziende appaltatrici, gli interventi di cui allart. 31, co. 1, lett. c), d) ed e), L. 457/1978, ossia:

restauro e risanamento conservativo, diretti a mantenere lorganismo edilizio ed assicurarne la funzionalit, mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dellimmobile ne consentano destinazioni duso con esso compatibili. Gli interventi in parola comprendono il consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi delledificio, linserimento di quelli accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze duso, nonch leliminazione dei componenti estranei al fabbricato; ristrutturazione edilizia, rivolti a trasformare limmobile, mediante un insieme sistematico di opere che possono condurre ad un bene diverso, anche soltanto in parte, dal precedente. Nellambito di tali interventi, devono ritenersi altres ricompresi il ripristino e la sostituzione di elementi costitutivi delledificio, la modifica e linserimento di nuovi componenti ed impianti; ristrutturazione urbanistica, finalizzati alla sostituzione dellesistente tessuto urbanistico-edilizio con un altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche tramite la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

A questo proposito, si rammenta che, a parere dellAmministrazione finanziaria, la data di ultimazione deve essere individuata con riferimento al momento in cui limmobile idoneo ad espletare la propria funzione, ovvero ad essere destinato al consumo (C.M. 1.3.2007, n. 12/E, par. 10); diversamente, qualora la cessione dellimmobile abitativo intervenga prima che si sia verificata tale condizione, loperazione deve essere, in ogni caso assoggettata ad iva, trattandosi della vendita di un bene non ultimato, e come tale esclusa

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nUovo Regime iva degli immoBiLi aBitativiArtt. 10, co. 1, nn. 8) e 8-bis), e 36, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 Esenzione dallIva per locazioni e cessioni

Principio generale

deroghe

Locazioni: imponibilit nel caso di espressa opzione del locatore, nel relativo contratto avente una durata di almeno 4 anni, stipulato in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata o destinati ad alloggi sociali cessioni: imponibilit se il venditore si avvale della medesima facolt prevista per le locazioni, oppure nellipotesi di alienazione effettuata dallimpresa di costruzione o ristrutturazione, entro 5 anni dallultimazione dei lavori

dal campo di applicazione dellart. 10, co. 1, n. 8-bis), D.P.R. 633/1972. Un secondo caso di esclusione del regime di esenzione Iva e, quindi, di imponibilit rappresentato dalle cessioni di fabbricati abitativi locati per almeno 4 anni, in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata, ovvero destinati agli alloggi sociali di cui allart. 1, D.M. 22.4.2008 per le quali, analogamente alle locazioni di cui al predetto n. 8), lalienante abbia espressamente manifestato, nellatto di trasferimento, lopzione per limposizione ai fini dellIva della vendita immobiliare. In altre parole, rispetto alla previgente formulazione dellart. 10, co. 1, 8-bis), D.P.R. 633/1972, sono state apportate le seguenti modifiche:

eliminazione del riferimento alla circostanza delloperativit dellesonero dallesenzione iva delle cessioni di fabbricati abitativi anche dopo il decorso dei 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dellintervento di ristrutturazione, purch entro tale termine gli immobili fossero locati, per un periodo non inferiore a 4 anni, in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata; lintroduzione di una nuova fattispecie di deroga al regime di esenzione Iva, rappresentata analogamente al caso delle locazioni della medesima natura dallesercizio dellopzione da parte del venditore, nel relativo atto di cessione, purch loggetto del trasferimento sia costituito da fabbricati abitativi locati per almeno 4 anni, in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata, ovvero destinati ad alloggi sociali.

che il regime opzionale della separata applicazione delliva, nellipotesi dellesercizio di pi attivit imprenditoriali o professionali (distinte in imponibili ed esenti), invocabile anche dai soggetti che effettuano (co. 3): cessioni, esenti da imposta, di fabbricati a destinazione abitativa, o porzioni degli stessi, comportanti la riduzione della percentuale di detrazione dellimposta a norma degli artt. 19, co. 5, e 19-bis, D.P.R. 633/1972 [CFF 219 e 219a]; cessioni di altri fabbricati, con riferimento a ciascuno di tali settori di attivit (imponibile ed esente). Conseguentemente, il venditore pu ora separare ai fini dellapplicazione dellIva le cessioni esenti di immobili abitativi da quelle imponibili, previa comunicazione allagenzia delle entrate, nella dichiarazione Iva relativa allanno precedente o in quella di inizio attivit: lopzione ha efficacia fino alla sua revoca, e comunque per almeno un triennio, consentendo, pertanto, a tale soggetto di evitare gli effetti negativi derivanti dalle operazioni esenti sul pro rata di detraibilit dellIva assolta sugli acquisti. eFFetti: lart. 57, D.L. 1/2012 modificativo degli artt. 10, co. 1, nn. 8) e 8-bis), e 36, co. 3, D.P.R. 633/1972 e del n. 127-duodevicies), Tabella A, Parte Terza, D.P.R. 633/1972 entrato in vigore, come anticipato, lo scorso 24.1.2012. La norma in parola, tuttavia, non dispone nulla in merito ai contratti di locazione pendenti a tale data, rispetto ai quali sia stata assolta limposta di registro: sul punto, , pertanto, auspicabile un tempestivo chiarimento dellagenzia delle entrate. La problematica in parola non si pone, invece, per la nuova disciplina delle cessioni degli immobili abitativi, applicabile a tutte le operazioni di trasferimento perfezionate successivamente al 23.1.2012: a tale fine,

eseRciZio di Pi attivit: le predette novit normative hanno, inoltre, comportato la necessit di modificare la formulazione della disciplina dellart. 36, D.P.R. 633/1972, contemplando altres il caso delle cessioni, con leffetto

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deve, quindi, farsi riferimento alla previsione di cui allart. 6, co. 1, D.P.R. 633/1972 [CFF 206], secondo cui le cessioni di beni immobili si considerano generalmente effettuate nel momento della stipulazione del relativo atto di trasferimento. Nel caso di acconti versati prima del 24.1.2012 o nellambito del previgente regime di esenzione Iva dovrebbe ritenersi ancora valido il principio formulato in passato dallAmministrazione finanziaria, con riferimento ad una fattispecie analoga: il pagamento dellacconto, per il relativo importo, costituisce, ai fini dellIva, il momento di effettuazione della cessione dei beni, ai sensi della suddetta disposizione del D.P.R. 633/1972 e, pertanto, deve essere assoggettato a tassazione in base alle norme vigenti allepoca del pagamento (C.M. 12/E/2007, par. 3). In particolare, qualora la corresponsione anticipata di tali somme sia prevista dal contratto preliminare di compravendita dellimmobile, tale erogazione deve

ritenersi definitivamente effettuata, in relazione allapplicazione dellimposta di registro (C.M. 10.6.1986, n. 37/22391). La modifica del regime di tassazione di unoperazione, dovuta a provvedimenti che intervengono nel periodo intercorrente tra il pagamento dellacconto e la corresponsione del prezzo residuo, non rientra, infatti, nelle fattispecie che attribuiscono il diritto allemissione della nota di variazione di cui allart. 26, D.P.R. 633/1972 [CFF 226] per correggere la precedente fatturazione, o alla richiesta di rimborso dellimposta versata. Conseguentemente, dovr essere altres differenziata lapplicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, dovute in misura proporzionale esclusivamente sulla parte di corrispettivo esente da iva: diversamente, la parte di prezzo imponibile per opzione sar soggetta ai tributi datto in misura fissa.

Articoli correlAtiSpeciale decreto liberalizzazioni (articoli di Raffaele Rizzardi, Giampaolo Giuliani, Benedetto Santacroce, Matteo Mantovani ed Ettore Sbandi)Guida allIva, n. 3/2012

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UTILI SOCIETARICERTIFICAzIONE 2012di Carlo delladioqUadRo noRmativoCon il Provvedimento agenzia entrate 21.12.2009 (pubblicato sul sito Internet delle Entrate il 22.12.2009) stato approvato, con le relative istruzioni, lo schema, utilizzabile dal 2010, di certificazione degli utili (cupe) di soggetti ires, residenti o non residenti in Italia, corrisposti ai soci residenti dall1.1.2010 e dei proventi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, ai sensi dellart. 4, co. 6-ter e 6-quater, d.P.R. 22.7.1998, n. 322 [CFF 7046]. Restano esclusi gli utili assoggettati a ritenuta dimposta o ad imposta sostitutiva. La certificazione 2012, relativa al 2011, che deve essere rilasciata ai percettori di utili e proventi entro il prossimo 28 febbraio (come per la consegna del cud e delle certificazioni per i redditi di lavoro autonomo), sar utilizzata dai destinatari per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

ceRtiFicaZione degli UtiLi e PRoventi: per la certificazione degli utili di soggetti ires, residenti o non residenti in Italia, corrisposti ai soci residenti dall1.1.2011 e dei proventi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate si utilizza anche questanno lo schema di certificazione degli utili (cupe) approvato, con le relative istruzioni, con decorrenza dalladempimento 2010, con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 21.12.2009, in sostituzione del modello approvato con il Provvedimento 18.11.2008. Nel modello cupe da rilasciare nel 2012 ai sensi dellart. 4, co. 6-ter e 6-quater, D.P.R. 22.7.1998, n. 322 [CFF 7046], suddiviso in quattro sezioni pi le annotazioni, vanno certificati gli utili distribuiti dall1.1.2011 a prescindere dalla data della delibera, in quanto si deve fare riferimento al principio di cassa. I dati della certificazione saranno, poi, utilizzati dai percettori per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione dei redditi. comPiLaZione e UtiLiZZo della ceRtiFicaZione 2012: lo schema cupe 2012 deve essere rilasciato ai soggetti residenti in Italia percettori di utili societari e proventi equiparati derivanti dalla partecipazione a soggetti ires (residenti e non residenti), in qualunque forma corri-

sposti dall1.1.2010 e nellanno riportato nellapposito spazio previsto dal modello (art. 4, co. 6-ter e 6-quater, D.P.R. 322/1998). La certificazione 2012 sar poi utilizzata dai destinatari per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi (Mod. Unico 2012 PF oppure Mod. 730/2012). Inoltre il modello di certificazione utilizzabile anche da coloro che hanno corrisposto le suddette somme per la compilazione del quadro sK del mod. 770/2012 ordinario, che presenta una struttura analoga. Sono considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione delle riserve di capitale da parte di societ di capitali ed enti (ad es. riserve da sovrapprezzo azioni) in quanto si verifica la presunzione di cui allart. 47, co. 1, D.P.R. 917/1986 [CFF 5147]. In questo caso, infatti, la societ emittente deve comunicare ad azionisti e intermediari la natura delle riserve oggetto di distribuzione ed il regime fiscale applicabile (C.M. 16.6.2004, n. 26/E). Il cupe deve riportare anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui allart. 44, co. 2, lett. a), D.P.R. 917/1986 [CFF 5144], con apporto di capitale oppure di capitale e opere o servizi e da contratti di associazione

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in partecipazione e cointeressenza di cui allart. 44, co. 2, lett. a), D.P.R. 917/1986, nonch i dati relativi agli interessi riqualificati dividendi, vale a dire alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui allart. 98, D.P.R. 917/1986 [CFF 5198] (thin cap) in vigore fino al 31.12.2007 e abrogato con effetto dall1.1.2008 (per esercizi solari), direttamente erogati dal socio qualificato o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili. La certificazione cupe deve essere rilasciata anche ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione in societ di investimento immobiliare quotate (Siiq) ed in societ di investimento immobiliare non quotate (Siinq) assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente. La certificazione di utili e proventi deve contenere tutti i dati previsti e rispettare la sequenza, la denominazione e lindicazione del numero progressivo previste nello schema, anche se con veste grafica diversa da quella del modello allegato al Provvedimento 21.12.2009, di approvazione dello schema. Il modello si compone di quattro sezioni: le prime tre riservate, rispettivamente, allindicazione dei dati del soggetto emittente, dellintermediario non residente e del percettore; la quarta destinata allindicazione dei dati degli utili e proventi equiparati corrisposti. UtiLi e PRoventi escLUsi dalla ceRtiFicaZione: il cupe non deve essere rilasciato con riferimento agli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo dimposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973 [CFF 6327 e 6327b]. Sono, inoltre, esclusi dallobbligo di rilasciare la certificazione gli utili ed i proventi derivanti da strumenti assimilati relativi a partecipazioni detenute nellambito di gestioni individuali di portafoglio ai sensi dellart. 7, D.Lgs. 21.11.1997, n. 461 [CFF 5649]. cHi deve RiLasciaRe la ceRtiFicaZione: si tratta di: societ di capitali ed enti commerciali emittenti (art. 73, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 917/1986 [CFF 5173]); casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati; intermediari ovvero rappresentanti fiscali in Italia di intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. o aderenti a sistemi esteri di deposito accentrato che usufruiscono del sistema Monte Titoli S.p.a.; societ fiduciarie, solo con riferimento agli effettivi

proprietari delle azioni ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati; imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24.2.1998, n. 58; ogni altro sostituto dimposta che interviene nella riscossione di utili o altri proventi equiparati derivanti da azioni o titoli; associanti, in relazione ai proventi erogati allassociato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui allart. 44, co. 1, lett. f), D.P.R. 917/1986). Il cupe deve essere rilasciato anche dalle ditte individuali e dalle societ di persone che hanno corrisposto compensi agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto. Il soggetto che rilascia la certificazione deve firmarla nellapposito spazio; ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione automatica. dati di cHi RiLascia la ceRtiFicaZione: il soggetto che rilascia la certificazione degli utili deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed il codice fiscale, anche lindirizzo completo (non necessario indicare la sede legale). Nella casella codice del soggetto che rilascia la certificazione si riporta uno dei seguenti codici: a se la certificazione rilasciata dalla societ o ente che ha emesso i titoli, per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti; B se la certificazione consegnata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema di deposito dei titoli monte titoli s.p.a., indicando nella Sezione I dello schema i dati dellemittente; c se la certificazione rilasciata da un soggetto che interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera; d nel caso in cui la certificazione sia rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.a. o aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. In questo caso, nelle Sezioni I e II si indicano i dati relativi, rispettivamente, allemittente e allintermediario non residente; e se la certificazione rilasciata da una fiduciaria o da altri soggetti di cui allart. 21, co. 2, D.Lgs. 58/1998, per conto di unemittente residente, riportando nella Sezione I i dati dellemittente; F se la certificazione rilasciata in caso di riporto delle azioni ai sensi dellart. 8, L. 1745/1962 [CFF 6387],

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SETTIMANAcon lindicazione dei dati dellemittente nella Sezione I del Cupe; g se la certificazione rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui allart. 5, D.P.R. 917/1986 [CFF 5105] in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui lapporto sia costituito solo da capitale oppure da capitale, opere e servizi. piente.

IMPOSTE DIRETTE

Per i non residenti ai quali il codice fiscale italiano non sia gi attribuito, nel punto 24 si riporta, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dallautorit fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da unAutorit amministrativa. dati ReLativi agli UtiLi e ai PRoventi eqUiPaRati: nella Sezione IV (punti da 25 a 41) vanno certificati i dati relativi:

oPeRaZioni stRaoRdinaRie: in caso di fusione, scissione, trasformazione e altre operazioni societarie straordinarie che abbiano comportato lestinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve riportare, nelle annotazioni, i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili o gli altri proventi equiparati. dati del soggetto emittente: nella Sezione I del modello si riportano i dati del soggetto emittente. Nel caso di soggetti emittenti esteri, nel punto 1 si indica, se previsto dalla legislazione e dalla prassi vigenti nello Stato di residenza, il codice di identificazione rilasciato dallAutorit fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da unAutorit amministrativa del Paese di residenza, anzich il codice fiscale della societ o ente come nel caso di soggetti residenti. Il cognome e nome o la denominazione dellemittente va indicata nel punto 3, mentre nel punto 4 si riporta il codice dello stato estero riportato nella tabella elenco dei Paesi e territori esteri, allegata alle istruzioni al modello. Solo quando lemittente un soggetto residente, i punti da 5 a 7 vanno compilati con i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3. dati dellinteRmediaRio non Residente: nella Sezione II richiesto di indicare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dellart. 27-ter, co. 8, D.P.R. 600/1973. In particolare, il punto 8 va compilato con il codice abi, il punto 9 con il codice identificativo internazionale Bic/swift e il punto 10 con il codice fiscale italiano, se attribuito (o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da unAutorit amministrativa del Paese di residenza). Al punto 11 della certificazione va riportata la denominazione della societ o ente e al punto 12 il codice dello Stato estero da rilevare dallapposita tabella elenco dei Paesi e territori esteri. dati del socio PeRcettoRe degli UtiLi o PRoventi eqUiPaRati: nella Sezione III (punti da 13 a 24) vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del perci-

agli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti ires (residenti o non), esclusi gli utili assoggettati a ritenuta dimposta o ad imposta sostitutiva; ai proventi ed alle ritenute relativi a titoli e strumenti finanziari, a contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e a interessi riqualificati come utili.

Ai sensi del D.M. 2.4.2008 [CFF 6209], gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti ires ed i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dallesercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 (pertanto, per gli esercizi solari, dal 2008), concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% se gli utili derivano da partecipazioni in soggetti residenti in italia, da partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella White list, da partecipazioni quotate in societ residenti in Paesi Black list ovvero in partecipazioni non quotate in societ residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata allAgenzia delle Entrate lapposita istanza di interpello ai sensi dellart. 167, D.P.R. 917/1986 [CFF 5267] per la disapplicazione della disciplina cfc (Controlled foreign companies). Gli utili e i proventi equiparati formati con utili prodotti dalla societ fino allesercizio in corso al 31.12.2007 (2007 per le societ con esercizio solare) sono tassati in capo al socio nella misura del 40%, anche se distribuiti successivamente. Ai sensi dellart. 1, co. 2, D.M. 2.4.2008 [CFF 6209], in presenza di utili prodotti dalla societ in annualit diverse (prima o dopo il 2007), gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino al 2007, vale a dire concorrenti al reddito complessivo del socio nella misura del 40%. Nel punto 25 della certificazione va indicato il numero delle azioni o quote, riportandone, in caso di contitolarit, il numero complessivo (se tale numero rappresentato da una frazione dellunit, va indicata la

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ceRtiFicaZione degli UtiLi e dei PRoventi eqUiPaRati 2012societ di capitali ed enti commerciali casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati intermediari o rappresentanti fiscali in Italia di intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. societ fiduciarie imprese di investimento e agenti di cambio ogni altro sostituto dimposta che interviene nella riscossione di utili o altri proventi equiparati derivanti da azioni o titoli associanti, in relazione ai proventi erogati allassociato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza Nella certificazione cupe 2012 devono essere indicati gli utili ed i proventi equiparati distribuiti dall1.1.2011 a prescindere dalla data della delibera, in quanto si fa riferimento al principio di cassa La certificazione non va utilizzata se gli utili ed i proventi equiparati sono stati assoggettati a ritenute alla fonte a titolo dimposta o ad imposta sostitutiva, n per gli utili ed i proventi derivanti da strumenti assimilati relativi a partecipazioni detenute nellambito di gestioni individuali di portafoglio La certificazione pu essere rilasciata anche ai non residenti in Italia che abbiano percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta dimposta o ad imposta sostitutiva (anche in misura convenzionale) 28.2.2012

soggetti che devono rilasciare la certificazione

Utili e proventi da indicare nella certificazione 2012

Utili e proventi esclusi

soggetti non residenti scadenza per il rilascio della certificazione al percettore

cifra approssimata al secondo decimale). La percentuale di possesso delle azioni o quote cointestate si indica nel punto 26. Nel punto 27, che non va compilato per i titoli esteri, si indica limporto del dividendo unitario, senza troncamenti. Nei punti 28 e 29 del modello come per i punti successivi, vale a dire 30 e 31 per i proventi incassati da titoli e strumenti finanziari e 32 e 33 per gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza devono essere indicati distintamente i dividendi corrisposti al percettore (al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate allestero R.M. 3.7.2001, n. 104/E), formati con utili ante 31.12.2007 e quelli derivanti da utili conseguiti successivamente, tenendo conto del regime transitorio previsto dallart. 1, co. 2, D.M. 2.4.2008, secondo il quale, a partire dalle distribuzioni successive a quelle aventi ad oggetto lutile dellesercizio in corso al 31.12.2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante i dividendi distribuiti si considerano formati prioritariamente con gli utili prodotti dalla societ o ente partecipato fino al 31.12.2007 (per esercizi solari).

Nei punti 28 e 29 non devono essere indicati gli utili e le riserve formatisi nei periodo di efficacia dellopzione per la trasparenza fiscale. Nel campo 34 vanno riportate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui allart. 98, D.P.R. 917/1986 (thin cap), in vigore fino al 31.12.2007, se sono erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate (vale a dire societ controllate e, se persona fisica, familiari di cui allart. 5, co. 5, D.P.R. 917/1986 [CFF 5105], ossia coniuge, parenti fino al terzo grado, affini fino al secondo grado), riqualificati come utili. Nel campo 36 devono essere indicati gli utili corrisposti dalle societ di investimento immobiliare quotate (Siiq) o dalle societ di investimento immobiliare non quotate (Siinq). scadenZa per la consegna della ceRtiFicaZione 2012: i soggetti ires interessati devono consegnare la certificazione ai percettori di utili e proventi entro il 28.2.2012, come la certificazione per i redditi di lavoro autonomo e per la certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di pensione (cud). Come il cud, anche il modello cupe pu essere

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SETTIMANArilasciato, oltre che in forma cartacea, anche in formato elettronico purch sia garantita al percettore la possibilit di riceverlo, di averlo a disposizione e di stamparlo per i successivi adempimenti, come la dichiarazione dei redditi (R.M. 21.12.2006, n. 145/E).

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RiLascio di Pi ceRtiFicaZioni in caso di eRogaZione di UtiLi e di Pi PRoventi eqUiPaRati: devono essere rilasciate ai percettori certificazioni distinte qualora, in relazione al medesimo soggetto, siano certificati utili ed insieme uno o pi proventi equiparati, anche se assoggettati ad aliquote diverse. ceRtiFicaZione a soggetti non Residenti: il cupe 2012 pu essere rilasciato anche ai soggetti non resi-

denti in Italia che abbiano percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta dimposta o ad imposta sostitutiva (anche in misura convenzionale) e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui allart. 27-bis, D.P.R. 600/1973 (applicazione di unimposta sostitutiva nella misura del 27% o dell1,375%, anche in misura convenzionale). Inoltre, la certificazione pu essere utilizzata dai non residenti per ottenere nel Paese di residenza, se previsto, il credito dimposta relativo alle imposte pagate in italia. Se tra litalia e lo stato di residenza del percettore in vigore una convenzione fiscale, leliminazione della doppia imposizione avverr secondo le modalit previste dalla convenzione.

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direttore scientifico: Bruno Frizzera direttore Responsabile: Ennio Bulgarelli coordinatore editoriale: Mauro Rampinelli

Proprietario ed editore: Il Sole 24 Ore Presidente: Giancarlo Cerutti amministratore delegato: Donatella Treu direttore generale area tax & Legal: Paolo Poggi sede legale e direzione: via Monte Rosa n. 91 - 20149 Milano Redazione: Donatella Anesi, Martina Brunelli, Ilaria Callegari, Elisa Chizzola, Roberta Coser, Silvano Marchi, Paolo Sardi sede: Galleria dei Legionari Trentini n. 5 38122 Trento - tel. 0461 20731 - fax 0461 239268 Periodico settimanale registrato presso il Tribunale di Milano n. 460 del 01.08.1997 Riproduzione vietata S.E. o O. abbonamenti 2012: Annuo e 220,00, con dvd-rom e 285,00, copia e 9,00 www.shopping24.it Sezione periodici

deducibile per professionisti e aziende Eventuali fascicoli non pervenuti devono essere reclamati al Servizio Clienti Periodici non appena ricevuto il fascicolo successivo. Decorso tale termine lUfficio Abbonamenti provvede alla spedizione solo contro rimessa del prezzo di copertina. servizio clienti periodici: via Tiburtina Valeria, km 68,700 67061 Carsoli (AQ) Tel. 023022.5680 oppure 063022.5680 Fax 023022.5400 oppure 063022.5400 e-mail: [email protected] concessionaria esclusiva di pubblicit: Focus Media Advertising FME Advertising Sas di Elena Anna Rossi & C. sede legale: P.zza A. de Gasperi n. 15 21040 Geren-zano (VA) direzione e Uffici: via Canova n. 19 20145 Milano Tel. 02.3453.8183 - Fax 02.3453.8184 - e-mail: [email protected] stampa: Rotolito Lombarda S.p.a. Via Sondrio 3 20096 Seggiano di Pioltello (MI)Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dallart. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.Le riproduzioni effettuate per finalit di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@ aidro.org e sito web www.aidro.org

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FISCALEUn prezioso strumento di grande supporto nella tua attivit professionale: La Circolare di La Settimana Fiscale che, con cadenza settimanale, ricevi via e-mail in formato sia PDF che Word pronta da personalizzare con il nome del tuo Studio e girare ai tuoi clienti.

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AUTO ai DIPENDENTITABELLE ACI 2012di Anna BaldassariqUadRo noRmativocomunicato agenzia entrate (S.O. n. 10 alla G.U. 9.1.2012, n. 6): sono state ripubblicate le tabelle elaborate dallaci relative ai costi chilometrici desercizio per autovetture, motocicli e ciclomotori inerenti allanno 2012 e precedentemente pubblicate sul S.O. n. 280 alla G.U. 28.12.2011, n. 301. art. 51, co. 4, lett. a), d.P.R. 22.12.1986, n. 917 [CFF 5151]: nellipotesi di utilizzo promiscuo del veicolo aziendale, il reddito imponibile in capo al lavoratore dipendente si determina assumendo il 30% dellimporto corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico desercizio. art. 164, co. 1, lett. b) e b-bis), d.P.R. 917/1986[CFF 5264]: disciplina le regole di deducibilit dei veicoli aziendali assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. art. 2, co. 36-terdecies e segg., d.L. 13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148 [CFF 6242]: a decorrere dall1.1.2012 si prevede lindeducibilit dei costi relativi ai beni assegnati in uso personale ai soci o familiari dellimprenditore ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato e la corrispondente tassazione in capo al soggetto che utilizza il bene in godimento. Tali beni sono oggetto di apposita comunicazione da inviare allAgenzia delle Entrate entro il 31.3 dellanno successivo a quello di chiusura del periodo dimposta in cui i beni sono stati concessi in godimento.

aUto in godimento ai LavoRatoRi nUove taBeLLe aci per il 2012: a seguito di alcuni errori riscontrati nelle precedenti Tabelle (S.O. n. 280 alla G.U. 28.12.2011, n. 301), lAgenzia delle Entrate ha ripubblicato, sul S.O. n. 10 alla G.U. 9.1.2012, n. 6, le tabelle elaborate dallaci relative ai costi chilometrici desercizio per autovetture, motocicli e ciclomotori inerenti allanno 2012. Le Tabelle elaborate dallAci entro il 30.11 di ogni anno, con riferimento allanno successivo, e pubblicate dallAgenzia delle Entrate entro il 31.12 del medesimo anno, con effetto dal periodo dimposta successivo contengono il costo desercizio relativo ad ogni tipo di autovettura, motociclo e ciclomotore da utilizzare al fine della determinazione del reddito convenzionale da attribuire ai lavoratori dipendenti che utilizzino veicoli aziendali in modo promiscuo, vale a dire sia per finalit lavorative che per finalit personali. In questa ipotesi necessario determinare il reddito in