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LA RIFORMA DEL LAVORO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI A cura di Provincia di Torino Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego 07/03/2013

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LA RIFORMA DEL LAVORO

GLI AMMORTIZZATORI

SOCIALI

A cura di

Provincia di Torino

Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego

07/03/2013

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RIFORMA DEL LAVORO: AMMORTIZZATORI SOCIALI

Fonti normative: •Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del lavoro in una prospettiva di crescita”

•D.L. n. 83/2012, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 (cosiddetto “Decreto Sviluppo”): Art 46 bis “Modifiche alla

legge 28 giugno 2012 n. 92” •Legge Stabilità 2013 : Legge 24 dicembre 2012, n. 228 art. 1 comma 250-251-252

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MODIFICHE INTRODOTTE DALLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI:

Tutela per il lavoratore in caso di perdita dell’occupazione • Istituzione dell’ASPI: Assicurazione sociale per l’impiego che a regime

è destinata a sostituire: 1. l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria (dal 2013) 2. l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti ridotti (MINI -ASPI

dal 2013) 3. l’indennità di mobilità (dal 2017) 4. l’indennità di disoccupazione speciale edile (dal 2017) • Indennità una tantum per i lavoratori a progetto (dal 2013

definizione a regime) Tutela per il lavoratore in costanza di rapporto di lavoro • Estensione a regime dell’integrazione salariale straordinaria per

particolari settori (dal 2013) • Istituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali (obbligatori per i settori

non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale)

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A decorrere dal 1º gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e`istituita l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI). •Sono compresi nell’ambito di applicazione dell’ASpI : - tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata. (è incluso il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato) •Sono esclusi -i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni - gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (per i quali

trovano applicazione le norme precedenti) Per tutte le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute fino al 31/12/2012 si segue la disciplina della disoccupazione ordinaria

ASPI Assicurazione Sociale per l’impiego

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L’indennità è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: •siano in stato di disoccupazione (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, s.m.i)

• possano far valere almeno : - due anni di anzianità assicurativa e - un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

Sono esclusi dalla fruizione dell’indennità i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni (si chiarisce che continuano a dare diritto alla prestazione le dimissioni giusta causa come previsto dalla Circolare INPS n.163/03) o per risoluzione consensuale del rapporto (salvo che quest’ultima sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la DTL ex art .7 L. n.604/66).

ASpI : requisiti

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ASpI : durata massima prevista

Periodo transitorio dal 1/1/2013 al 31/12/2015

Età inferiore a 50 anni

Età pari o superiore a 50 anni

Età da 55 anni in poi

Anno 2013 8 mesi 12 mesi 12 mesi

Anno 2014 8 mesi 12 mesi 14 mesi *

Anno 2015 10 mesi 12 mesi 16 mesi*

Dal 1° gennaio 2016 : 12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 55 anni 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni* * Nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni

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L’importo dell’Aspi viene determinato in base alla retribuzione imponibile degli ultimi due anni. In particolare è pari a : •75 % della retribuzione se la retribuzione è pari o inferiore nel 2013 a 1.180 euro mensili •75 % della retribuzione fino a 1180 euro più il 25 % del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di 1.180 euro (se la retribuzione è superiore a 1.180 euro) L’indennità non può superare in ogni caso l’importo mensile massimo

annualmente rivalutato di cui all’art. 1, comma 2, lettera b, legge 247/1980 e s.m.i..(es .euro

1.152,90 per anno 2013 Circolare INPS n. 14 del 30/01/2013)

RIDUZIONE •Dopo i primi 6 mesi di fruizione l’indennità è ridotta del 15 % •Dopo il dodicesimo mese di fruizione, l’indennità, ove dovuta, viene ulteriormente ridotta del 15 %.

ASpI :Importo

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SOSPENSIONE In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie (di cui all’articolo 9-bis, comma 2, D. L .n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n.608/1996, e s.m.i.), fino ad un massimo di sei mesi. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

RIDUZIONE In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività,dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. L’INPS, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al predetto limite, riduce il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80 per cento dei proventi preventivati

ASpI : in caso di nuova occupazione

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L’indennità spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda. Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all’INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento. La fruizione dell’indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del d.lgs 181/2000 s.m.i.

ASpI : procedura di presentazione della

domanda

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La Mini - Aspi ( dal 1° gennaio 2013) assicura i lavoratori che non hanno maturato i requisiti per l’Aspi (sostituisce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti). La disciplina di riferimento è quella già illustrata per L’ASPI

• REQUISITI: E’ concessa ai lavoratori che: 1. siano in stato di disoccupazione 2. abbiano almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli

ultimi 12 mesi 3. Non è richiesto il requisito dell’ anzianità assicurativa • IMPORTO: Consiste in un’indennità di importo pari all’ASpI, • DURATA. E’ concessa per un numero di settimane pari alla metà delle

settimane di contribuzione nell’ultimo anno (modif. introdotta da L. stabilità: ai fini della durata non si computano i periodi contributivi che hanno già dato

luogo ad erogazione di prestazione) • SOSPENSIONE IN CASO DI NUOVA OCCUPAZIONE con contratto di lavoro

subordinato: l’indennità è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di 5 giorni. Al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa

Per i periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 la domanda deve essere presentata dal 1/1/13 al 2/4/13)

Mini -ASpI

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FINANZIAMENTO ASPI La Legge 92/2012 prevede dal 1/01/2013 le nuove modalità di finanziamento

dell’ASPI e Mini ASPI in sostituzione delle aliquote precedenti : • CONTRIBUTO ORDINARIO : ALIQUOTA 1,31% della retribuzione

imponibile + 0.30 % per le aziende che aderiscono ai fondi interprofessionali per la formazione. Sono obbligati tutti i datori di lavoro (ora anche le cooperative). E’ dovuta per tutti i rapporti di lavoro, compresi i contratti di apprendistato. Rimangono vigenti le eventuali riduzioni del costo del lavoro già previste ( per le riduzione vedi Circolare INPS n.140/2012)

• CONTRIBUTO ADDIZIONALE: ALIQUOTA 1,40 % della retribuzione

imponibile: si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato (esclusi i lavoratori stagionali, quelli assunti in sostituzione di lavoratori assenti ,gli apprendisti,i dipendenti della PA). E’ previsto un premio per il datore di lavoro che trasforma un rapporto di lavoro a t. determinato in indeterminato ( l’ 1.4% è restituito al datore di lavoro nel limite delle ultime 6 mensilità).

• CONTRIBUTO PER LICENZIAMENTO: come modificato dalla L. stabilità : un

contributo pari al 41% del massimale mensile di ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. SI APPLICA in caso di interruzione di rapporto di lavoro a t. indeterminato per le causali che darebbero diritto all’ASPI (anche per apprendisti).Fino al 2016 sono esclusi i datori di lavoro che versano i contributi di ingresso nelle procedure di mobilità L. 223/91, in caso di cambio appalto o fine cantiere).Si attende Circolare Inps sulle modalità di determinazione del contributo, sul valore di riferimento e sulle modalità del versamento.

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Lavoratori in mobilità nel Centro- nord Periodo transitorio dal 01/01/2013 al 31/12/2016. Come precisato da Circolare INPS n. 2/2013 la disciplina in materia di mobilità resta invariata. La data di riferimento è la data di licenziamento del lavoratore Dal 2017 verrà assorbita nell’ambito dell’ASPI .

ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016

Età inferiore a 40 anni

12 mesi 12 mesi 12 mesi

12 mesi

Da 40 a 49 anni

24 mesi

24 mesi

18 mesi

12 mesi

Da 50 anni in poi

36 mesi

36 mesi (la

durata è stata modificata dal Decreto Sviluppo. Nella L.92/12 erano 30 mesi)

24 mesi

18 mesi

Indennità di mobilità

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E’ riconosciuta un’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi (di cui all’articolo 61, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003) iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, a condizione che

Nel corso dell’anno precedente: a) abbiano operato in regime di mono committenza b) abbiano conseguito un reddito lordo complessivo non superiore a 20.000 euro, c) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi d) risultino accreditate almeno quattro mensilità presso la Gestione separata INPS Con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione

separata un numero di mensilità non inferiore a uno.

L’ indennità è pari al 5 % del minimale annuo di reddito di cui all’art. 1,comma 3, legge n. 233/90 moltiplicato per il numero di mensilità utili (si intende il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione).Per es. per il 2012 poiché il predetto minimale è di euro 14.930,00 la misura dell’una tantum sarebbe di 746.50 euro per il numero di mensilità utili. E’ prevista una disciplina transitoria per il triennio 2013-2015.

Per il PERIODO TRANSITORIO 2013-2015 valgono le seguenti deroghe: • Il requisito minimo di almeno 4 mensilità di contribuzione nell’anno precedente alla

gestione separata INPS, è ridotto a tre mesi • La misura dell’indennità è più elevata ( è il 7% del predetto minimale invece del 5%)

Indennità una tantum per i collaboratori a progetto

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Per garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla Riforma, per gli anni 2013-2016 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può disporre, sulla base di accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi la concessione in deroga di trattamenti di cassa integrazione salariale e mobilità. •E’ prevista inoltre la possibilità della proroga dei trattamenti per periodi non superiori a 12 mesi

In attesa di ricevere indicazioni operative sulla riorganizzazione delle politiche attive collegate agli interventi anti crisi, come da comunicato della Regione Piemonte, dal 1/1/2013 chi è in CIGD E MOBILITA’ in deroga non dovrà sottoscrivere la DID né presentarsi presso il CPI entro 5 giorni. •DID (DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’) EX ART 19 COMMA 10 D.L. 185/2008 CONV IN L. 2/2009 ( dichiarazione che il lavoratore doveva sottoscrivere per avere diritto a trattamenti di sostegno al reddito) è ABROGATA •INCENTIVI LEGATI AD ASSUNZIONI DI LAVORATORI CHE PERCEPISCANO AMMORTIZZATORI IN DEROGA: NON RIPRISTINATI I FONDI RELATIVI AL 2013

Ammortizzatori in deroga : regime transitorio anni 2013-2016

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La CIGS(dal 2013) si estende a regime in particolari settori che ne erano beneficiari a seguito di interventi normativi temporanei, in particolare per : •Imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti •Agenzie di viaggio e turismo(compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti •Imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti •Imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (a prescindere dal numero dei dipendenti)

Con le modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo è previsto che si possa ricorrere alla CIGS nelle procedure concorsuali solo a fronte di una prospettiva di continuazione dell’attività e di salvaguardia occupazionale( per tali valutazioni i parametri oggettivi di riferimento sono definiti dal decreto del Ministero del lavoro del 4/12/2012 pubblicato in G.U. n.28 del 2/2/2013). Dall’anno 2016 l’art. 3 della legge 223/91 “Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali” è abrogato, per cui non sarà più possibile ricorrere alla CIGS in caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

CIGS: estensione a regime per particolari settori

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• Per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, vengono istituiti i Fondi di solidarietà bilaterale, per assicurare una tutela ai lavoratori in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

• I Fondi devono assicurare una prestazione di importo pari all’integrazione salariale.

• Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge 92/2012 (quindi entro il 18 luglio 2013 termine così modificato dalla legge di stabilità) le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale devono stipulare appositi accordi aventi ad oggetto la costituzione dei fondi. Entro i 3 mesi successivi, con decreto del Ministero del Lavoro si provvederà all’istituzione degli stessi fondi presso l’INPS.

• L’istituzione è obbligatoria limitatamente alle imprese che occupano più di 15 dipendenti.

In aggiunta a questa finalità principale la legge riconosce la

possibilità di affidare a tali Fondi altri compiti ( es tutela integrativa rispetto al trattamento Aspi,formazione…)

Fondi di solidarietà bilaterali