la polizza rc amministratori · • artt. 2392 (responsabilità verso la società) - 2393 (azione...
TRANSCRIPT
LA POLIZZA RC AMMINISTRATORI
Febbraio 2019
2
Cosa fa un amministratore?
• Decide gli investimenti
(materiali, immateriali, finanziari)
• Decide acquisizioni/fusioni/partecipazioni, compie scelte strategiche, approva il Bilancio
(propone nuovi prodotti, rinnova l’immagine aziendale, etc..)
• Decide in merito all’assunzione/licenziamento del personale
• Ha potere di vigilanza (CDA sull’operato del comitato esecutivo/amministratore delegato) art.2381 c.c.
3
La responsabilità degli amministratori (1/5)
Gli Amministratori devono adempiere ai loro doveri, rispondendo
a 3 semplici criteri :
1. DILIGENZA
• agire con un grado di attenzione, che una persona prudente in una
posizione paragonabile, adotterebbe nelle stesse circostanze;
• assolvere alle proprie mansioni in buona fede e nel migliore interesse
degli aderenti;
• prima di prendere una decisione operativa, accertarsi di aver reperito
le informazioni ad essa connesse a cui può accedere;
• mettere in atto programmi per promuovere una condotta societaria
appropriata e identificare comportamenti scorretti, pur non essendo
garanti dell’integrità dei subordinati o delle prestazioni della società.
4
La responsabilità degli amministratori (2/5)
2. LEALTA’
• astenersi dal dedicarsi ad attività personali
che possano arrecare danno all’ente;
• è proibito sfruttare la posizione a loro
attribuita di fiducia e riservatezza, al fine di
perseguire interessi personali.
5
La responsabilità degli amministratori (3/5)
3. OSSERVANZA
• assolvere ai loro incarichi in ottemperanza
tanto alle leggi e regolamenti in vigore,
quanto allo “Statuto”;
• possono essere ritenuti colpevoli nel caso
autorizzino azioni che vadano oltre quanto
espresso dallo statuto (ad esempio una
azione ultravires).
6
La responsabilità degli amministratori (4/5)
QUADRO NORMATIVO
A tutela dei soci e di tutte le controparti finanziarie,
istituzionali e commerciali della società:
• nuovo diritto societario (D.Lgs 6/2003)
• disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
(D.Lgs 231/2001)
• disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari (D.Lgs 262/2006)
• artt. 2392 (responsabilità verso la Società) - 2393 (Azione sociale di
responsabilità) - 2393 bis (Azione sociale di responsabilità esercitata dai
soci) - 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali) - 2394 bis (Azioni di
responsabilità nelle procedure concorsuali) - 2395 (Azione individuale
del socio e del terzo) - 2396 (Direttori generali)
7
La responsabilità degli amministratori (5/5)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE PERSONALE
degli AMMINISTRATORI
Rispondono illimitatamente e con il loro patrimonio personale per
la violazione degli obblighi, ossia per la colposa inosservanza dei
doveri loro imposti dalla Legge e dall’atto costitutivo.
Rispondono solidalmente verso la Società per i danni derivanti
dall’inosservanza dei propri doveri a meno che si tratti di attribuzioni
esclusive (comitato esecutivo, amministratore delegato) o abbiano
fatto annotare il loro dissenso nel libro delle adunanze dandone
notizia al presidente del collegio sindacale (art.2392 cc)
8
Riforma Diritto Societario (1/3)
Diligenza
Gli organi di gestione devono adempiere ai doveri
imposti dalla legge e dallo statuto, con la
diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e
non più semplicemente con la diligenza del
buon mandatario (Art.2392)
Conflitto di interessi
Gli organi di gestione rispondono anche dei
danni alla società derivanti dall’uso a proprio
vantaggio o di terzi di dati, notizie o
opportunità di affari appresi nell’esercizio
dell’incarico (art.2391)
9
Riforma Diritto Societario (2/3)
Azione sociale
L’azione sociale può essere esercitata dai soci che
rappresentano il 20% del capitale sociale (5% per le
società quotate). Nelle SRL, l’azione di responsabilità
può essere esercitata da ciascun socio,
indipendentemente dalla misura della sua
partecipazione.
artt. 2393 -2393 bis (Legge Draghi)
Azione di responsabilità
L’azione di responsabilità contro i membri del consiglio
di gestione può essere promossa oltre che dalla società
e i soci di minoranza, anche dal consiglio di
sorveglianza. (art. 2409)
10
Riforma Diritto Societario (3/3)
Evoluzione della diligenza richiesta nella condotta dell’Amministratore
Diligenza del buon padre di
famiglia
Diligenza dell’avveduto
amministratore
DILIGENZA
SECONDO LA
NATURA
DELL’INCARICO E
LA SPECIFICITA’ DELLE
COMPETENZE
PRIMA
OGGI
11
Potenziali danneggiati
• Creditori (banche, leasing e
fornitori)
• Soci (coloro che hannoconferito i capitali per l’eserciziodell’impresa)
• La società stessa (perl’azione sociale di responsabilità)
• Azionisti (singoli - gruppi diazionisti – fondi comuni
• Curatore fallimentare
Commissario governativo
• Clienti e terzi in genere(soggetti che possono lamentareun trattamento vessatorio odiscriminatorio da parte dei singoliamministratori – competitors –Associazioni di consumatori).
• Dipendenti e Sindacati(soggetti legittimati ad agire neiconfronti degli amministratori che liabbino ingiustamente licenziati o
discriminati).
SOGGETTI CHE FORNISCONO LE
FONTI DI FINANZIAMENTO
ALL’AZIENDA:
SOGGETTI TERZI:
12
Fonti di richieste danni
• operazioni di finanziamento arbitrarie
• mancata riscossione di crediti sociali
• incapacità commerciale
• assunzione di impegni spropositati rispetto alla
capacità della società
• operazioni irrazionali e avventurose
• imprudente rinuncia a mezzi di pagamento di pronta
soluzione (sulla base di mere promesse di futuro pagamento)
• operazioni difformi da oggetto sociale
• conflitto di interesse (pagamenti di compensi non
deliberati, contratti sfavorevoli per la società e favorevoli per il terzo
e con società in cui gli amministratori risultano personalmente
interessati)
13
Aspetti fiscali
• Risoluzione n.178/03 dell’Agenzia delle Entrate:
I premi assicurativi corrisposti dalla società per la stipula di
polizze D&O non costituiscono “fringe benefit” e pertanto non
concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei
soggetti beneficiari, restando deducibili ai fini della determinazione
del reddito di impresa del datore di lavoro. Necessità di delibera
assembleare per la stipula della polizza.
• La Corte Europea ha ulteriormente avvalorato questo concetto emendando che i premi
assicurativi D&O non rappresentano un compenso in natura e, conseguentemente, non
concorrono a formare il reddito dei beneficiari per due motivi:
1. gli eventuali rimborsi corrisposti dalla Compagnia non costituiscono per l’amministratore un arricchimento,
bensì una semplice reintegrazione del danno patrimoniale subito dal terzo danneggiato
2. tali somme rispondono anche ad un interesse del datore di lavoro, che sarebbe altrimenti chiamato a
rispondere, direttamente o indirettamente, del danno arrecato dall’amministratore a terzi.
• La Polizza D&O UnipolSai
15
Società assicurabili
Società di capitali
Società Cooperative
Associazioni Consorzi Fondazioni
Aziende Municipalizzate
(S.p.A. a controllo pubblico)Casse di Previdenza
(Gestione Fondi Pensione)
Enti Pubblici
(esclusi Comuni, Province e Regioni)
16
Soggetti assicurabili (1/2)
• Consiglio di Amministrazione – Consiglio di Gestione – Consiglio
Direttivo – Collegio Sindacale – Consiglio di Sorveglianza –
Comitato Controllo Gestione – Organismo di Vigilanza
• Direttore Generale di nomina assembleare o statutaria
• Amministratore Unico
• Dirigenti della contraente nell’espletamento delle proprie
funzioni di direzione, organizzazione e controllo
• Dirigente/Dipendente designato quale responsabile del trattamento dei dati personali e
quello designato quale responsabile della sicurezza qualora l’atto dannoso a loro riferibile
riguardi l’esercizio di funzioni manageriali
• Dirigenti Preposti alla redazione dei documenti contabili societari in relazione
agli obblighi previsti dalla legge 262/2005 ("Disposizioni per la tutela del
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari“)
17
Oggetto della copertura
PARTE AAssicurazione
Responsabilità personale dei D&O
PARTE BRimborso alla Contraente,
Società controllate e collegate per somme
versate ai D&O a titolo di indennizzo
PARTE CDiritto del Lavoro
18
Esclusioni – Art. 14 (1/2)
• Fatti dolosi - atti od operazioni estranei all’oggetto sociale o dai quali
si sia inteso far derivare un illecito profitto o vantaggio
• Danni all’ambiente
• Sanzioni / multe, imposte, penali o danni a carattere punitivo
• Operazioni su titoli di nuova emissioni e/o strumenti finanziari
19
Esclusioni – Art. 14 (2/2)
• Esercizio da parte degli assicurati di attività di amministratori/sindaci/dirigenti o
dipendenti di soggetti diversi dalla contraente, salvo quanto previsto alla
condizione aggiuntiva B “Estensione alle Società Partecipate/Collegate”, se
richiamata
• Azioni promosse da qualsiasi soggetto che eserciti il controllo dell’Impresa
attraverso la partecipazione al capitale sociale o dall’Impresa su iniziativa di detto
soggetto
• Comportamenti posti in essere successivamente al verificarsi di una causa di
scioglimento della società / procedura concorsuale / amministrazione straordinaria
• Comportamenti posti in essere successivamente alla promozione da parte di
chiunque dell’Azione di Responsabilità nei confronti degli Assicurati o alla
denuncia al Tribunale di gravi irregolarità nell’adempimento del loro doveri.
20
Condizioni Aggiuntive
• Ultrattività
• Estensione Società Partecipate / Collegate
• Retroattività
• Assenza di scoperto
• Spese per il recupero dell’immagine (sotto-limite € 100.000 ps/agg)
• Estensione per indagini ed esami
• Spese legali in caso di inquinamento
21
VINCOLI
• Durata della polizza annuale senza tacito rinnovo
• Società fondate da meno di due anni (salvo spin off, fusioni o cambio di
denominazione o ragione sociale)
• Società in liquidazione ovvero società che siano state sottoposte a
procedure concorsuali negli ultimi tre anni
• Società costituite per realizzare un fine specifico di natura
temporanea (consorzi per la costruzione di opere pubbliche, joint ventures,
società finalizzate all’organizzazione di eventi)
22
Documenti necessari per la valutazione
• Questionario datato e firmato
• Bilancio/Rendiconto economico degli ultimi due esercizi
completo di relazioni
• Statuto
• Elenco delle persone da assicurare ed eventuali cariche in
società partecipate
23
Quesiti maggiormente richiesti (1/3)
D: Cosa copre la polizza RC Amministratori?
R: La polizza tutela il patrimonio personale degli Assicurati, tenendoli indenni da richieste
di risarcimento avanzate nei loro confronti per perdite patrimoniali subite da terzi a causa
di violazioni degli obblighi a loro imposti da: legge, statuto, atto costitutivo, regolamenti e
specifiche deleghe, purché tali atti non abbiano carattere di natura dolosa.
D: Cosa copre la polizza RC Amministratori nel caso in cui la Società, tramite
preventiva delibera di manleva, si sia impegnata a tenere indenne gli Assicurati da
eventuali danni arrecati a terzi?
R: In tal caso la polizza opera a favore della Società.
D: Sono previsti anche interventi in termini di difesa legale?
R: La polizza prevede il sostenimento da parte dell’Assicuratore dei costi di difesa in
misura pari ad un quarto del massimale (es. € 250.000,00). Tale importo è da considerarsi
in eccesso al massimale di polizza (es. € 1.000.000,00) indipendentemente da come si
manifesti la richiesta di risarcimento (richiesta scritta, procedimento civile, penale,
amministrativo, stragiudiziale).
24
D: La polizza copre anche la colpa grave?
R: Si
D: Chi sono i Terzi che possono avanzare una Richiesta di
Risarcimento?
R: A titolo esemplificativo: Contraente (comprese le controllate, tramite
per esempio l’azione sociale di responsabilità), singolo Socio e Terzi in
genere (Clienti, Fornitori, Concorrenti, Curatore Fallimentare, Pubblica
Amministrazione/Autorità Governative, Banche, etc.).
Quesiti maggiormente richiesti (2/3)
25
D: Che differenza c’è tra copertura RC Amministratori ed RC Professionale?
R: La RC Amministratori copre le richieste di risarcimento derivanti dalla responsabilità civile
gestionale e manageriale degli assicurati, così come previsto dagli articoli del Codice Civile 2392
(Responsabilità verso la società), 2393 (Azione sociale di responsabilità), 2393 bis (Azione sociale
di responsabilità esercitata dai soci), 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali), 2394 bis (Azioni
di responsabilità nelle procedure concorsuali), 2395 (Azione individuale del socio e del terzo),
2396 (Direttori generali). La RC Professionale copre le richieste di risarcimento derivanti da danni
patrimoniali cagionati ai clienti e derivanti da errori, negligenze, ritardi od omissioni della società o
dei suoi dipendenti nell’ esercizio della propria attività sociale.
D: Quali possono essere alcune tipiche tipologie di sinistro coperte dalla RC
Amministratori?
R: Violazione dell’obbligo fiduciario nei confronti degli azionisti; richieste di risarcimento derivanti da
“mala gestio”/cattiva amministrazione del patrimonio aziendale; violazione di leggi e regolamenti;
fallimento, bancarotta ed altre procedure concorsuali; violazione degli impegni assunti con i
creditori; mancato rispetto della normativa pubblica; mobbing e discriminazioni in genere; violazioni
di accordi aziendali; violazioni di legge sulla privacy; violazioni relative al mancato rispetto della
normativa sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro; mancato rispetto delle disposizioni previste dal
D.lgs 231/01; indebita percezione di erogazioni pubbliche; violazione di norme sulla pubblicità, …
Quesiti maggiormente richiesti (3/3)