la nuova disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale 2015

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Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: [email protected] - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 1 LA NUOVA DISCIPLINA DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ( Aggiornata a: DLgs 46/2014 – Circolare 17/6/2015 – Decreto Legge 92/2015) Dott. Marco Grondacci La Spezia 13 Luglio 2015

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Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ( Aggiornata a: DLgs 46/2014 – Circolare 17/6/2015 – Decreto Legge 92/2015)

Dott. Marco Grondacci La Spezia 13 Luglio 2015

Dott. Marco Grondacci giurista ambientale

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Sommario

1.TESTO COORDINATO DELLA PARTE II DEL DLGS 152/2006 CON IL DLGS 46/2014 .................................... 5

2.PREMESSA .................................................................................................................................................. 5

3.NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO SOGGETTO ALL’AIA: INSTALLAZIONE E LUOGO DI UBICAZIONE ..... 5

4. NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE SOGGETTO AD AIA .......................................................... 6

4.1. Definizione di impianto esistente ....................................................................................................... 6

4.2. Disciplina procedure di rilascio, rinnovo, riesame modifica AIA per installazione esistenti alla

entrata in vigore del DLgs 59/2005 (7/5/2005) ......................................................................................... 7

4.3. Disciplina procedure di rilascio, rinnovo, riesame modifica AIA per installazione esistenti alla

entrata in vigore del DLgs 128/2010 (26/8/2010) ..................................................................................... 7

5. DEFINIZIONE DI LIVELLI DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI ...................... 9

6. NUOVA DEFINIZIONE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ..................................................... 9

7. ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI ALL’INTERNO DI INSTALLAZIONE SOGGETTA AD AIA ............................... 9

8. CONDIZIONI RILASCIO AIA E RECUPERO RIFIUTI PRODOTTI DALLA ATTIVITÀ DELLA INSTALLAZIONE DA

AUTORIZZARE .............................................................................................................................................. 10

9. CONDIZIONI RILASCIO AIA: EVITARE INQUINAMENTO ALLA CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ ................... 10

10. AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL’AIA STATALE .................................................................... 10

11. PRESUPPOSTI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI VIA IN CASO DI MODIFICHE O ESTENSIONI DEI

PROGETTI SOTTOPONIBILI A VIA STATALE .................................................................................................. 10

12. RAPPORTO TRA AIA E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (MTD) ....................................................... 11

13. AIA PER CATEGORIE DI INSTALLAZIONI ................................................................................................. 13

14. CONTENUTO DOMANDA DI AIA ............................................................................................................ 14

15. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO NEL TESTO UNICO AMBIENTALE DOPO IL DLGS 46/2014 .................. 15

15.1. Finalità della RdR ............................................................................................................................ 15

15.2. RdR e principio chi inquina paga: le garanzie finanziarie ............................................................... 16

15.3. Chi deve redigere la RdR ................................................................................................................. 17

15.4. Procedura per la redazione della RdR ............................................................................................ 18

15.5. RdR e sanzioni ................................................................................................................................. 18

16. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO NELLE LINEE GUIDA DELLA UE ........................................................... 19

16.1. Linee Guida e loro efficacia giuridica nell’ordinamento italiano .................................................... 19

16.2. Contenuto Linee Guida ................................................................................................................... 19

16.3. Termini per la redazione della RdR ................................................................................................. 19

16.3bis scadenzario della presentazione della Relazione di Riferimento ............................................... 20

16.4. Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione ...... 20

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16.5. Informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque

sotterranee .............................................................................................................................................. 21

16.6. La RdR deve essere presentata anche per le discariche ................................................................. 22

16.6.bis La Circolare che esclude la applicabilità dell’obbligo della Relazione di Riferimento agli impianti

di gestione rifiuti ...................................................................................................................................... 22

16.6.tris esclusione Relazione di Riferimento per impianti allevamento intensivo per pollina e liquame

suino ........................................................................................................................................................ 24

16.7. Le fasi per la redazione della RdR (paragrafo 5 della Comunicazione UE) ..................................... 24

17. DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE PER LA CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO.................................... 26

18. CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI PER RILASCIO AIA E INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE

RILEVANTE ................................................................................................................................................... 27

19. IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO ..................................................................................................... 27

20. TERMINE PER IL RILASCIO DELL’AIA ED EVENTUALI RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DELLA

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA CON LA DOMANDA ............................................................................... 27

21. AIA E AUTORIZZAZIONI SETTORIALI SOSTITUITE ................................................................................ 28

22. TERMINE PER RISPETTARE LE PRESCRIZIONI ......................................................................................... 28

23. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PUBBLICATA CON IL RILASCIO DELL’AIA .................................. 28

24. COORDINAMENTO MINISTERO AMBIENTE E REGIONI ........................................................................ 29

25. VALORI LIMITE DI EMISSIONE E AIA ...................................................................................................... 29

26. VALORI LIMITE DI EMISSIONE NEI LIMITI DELLE MTD .......................................................................... 30

27. VALORI LIMITE DI EMISSIONE PIÙ RIGOROSI DI QUELLI ENTRO I LIMITI DELLE MTD ........................... 30

28. VALORI LIMITE DI EMISSIONE MENO SEVERI RISPETTO A QUELLI ORDINARI ASSOCIATI AI LIVELLI DI

EMISSIONE GARANTITI DALLE MTD............................................................................................................. 31

29. CONTENUTO AIA SULLE FASI DI ESERCIZIO DELLA INSTALLAZIONE DIVERSE DA QUELLE NORMALI

..................................................................................................................................................................... 32

30. CONDIZIONI PER DETERMINARE LE SITUAZIONI DI ANORMALITÀ NELLA GESTIONE DELLA

INSTALLAZIONE ALLE QUALI L’AIA PUÒ APPLICARE UN NUMERO MASSIMO DI SUPERAMENTI DI VALORI

DI EMISSIONI ............................................................................................................................................... 33

31. NUOVI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEGLI INCIDENTI NELLA INSTALLAZIONE ................................... 33

32. AIA SU PARTI DELLA INSTALLAZIONE NON UTILIZZATE DURANTE LA DURATA DELLA STESSA ............. 34

33. CONTENUTI ULTERIORI DELL’AIA........................................................................................................... 34

34. DOVE DEVONO ESSERE RILEVATI I VALORI DI EMISSIONE STABILITI NELL’AIA ..................................... 35

35. CONTENUTO AIA SOTTO IL PROFILO DELLE MODALITÀ DI CONTROLLO SULLA INSTALLAZIONE

AUTORIZZATA .............................................................................................................................................. 35

36. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E COSTI A CARICO DEL GESTORE DELLA INSTALLAZIONE ............................. 37

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37. COORDINAMENTO ATTIVITÀ CONTROLLO SU AIA E VIA ....................................................................... 37

38. PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE A LIVELLO REGIONALE.................................................................... 38

39. PERIODICITÀ DELLE ISPEZIONI ............................................................................................................... 38

40. CONTROLLI SPECIFICI SU ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO ................................................................... 38

41. DEROGHE ............................................................................................................................................... 39

42. CONDIZIONI DELL’AIA PER IL RIPRISTINO BONIFICA DEL SITO DOPO LA CHIUSURA DELLA

INSTALLAZIONE ............................................................................................................................................ 39

43. CONDIZIONI PER IL RINNOVO E RIESAME DELL’AIA .............................................................................. 40

44. MODALITÀ DI REVISIONE DELL’AIA ....................................................................................................... 41

45. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI VIA E INDUSTRIE A RISCHIO SUCCESSIVE ALL’AIA ................................ 42

46. PUBBLICAZIONI DATI MONITORAGGI PREVISTI DALL’AIA ..................................................................... 43

47. COLLABORAZIONE DEL GESTORE DELLA INSTALLAZIONE SOGGETTA AD AIA ALLA ATTIVITÀ DI

CONTROLLO ................................................................................................................................................. 43

48. PROCEDURA IN CASO VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELL’AIA ...................................................... 44

49.1. Premessa i limiti, preesistenti al DLgs 46/2014, del quadro sanzionatorio in materia di AIA........ 46

49.2. Sanzioni AIA integrazione con quelle settoriali ............................................................................. 47

49.3. Nuove sanzioni per mancanza di AIA o di gestione di installazione con AIA sospesa o revocata 48

49.4. Sanzioni amministrative pecunicarie per violazione prescrizioni AIA ............................................ 49

49.5. Sanzioni penali per violazione prescrizioni AIA .............................................................................. 49

49.6. Nuove sanzione penali in caso di modifica sostanziale della installazione senza AIA ................. 50

49.7. Sanzioni amministrative per mancate comunicazioni .................................................................... 50

49.8. Sanzioni amministrative pecuniarie per mancata comunicazione dati emissioni ......................... 50

49.10. Principio di specialità per le sanzioni previste dalla disciplina dell’AIA ........................................ 51

49.11. Destinazione proventi delle sanzioni pecuniarie .......................................................................... 51

50. NUOVO REGIME TRANSITORIO NELL’ADEGUAMENTO DELLE INSTALLAZIONI ALL’AIA ........................ 52

51. COMPETENZE IN MATERIA DI AIA ......................................................................................................... 52

52. AIA E AUTORIZZAZIONE ORDINARIA IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI ....................................................... 52

53. AIA E AUTORIZZAZIONE ORDINARIA IMPIANTI GESTIONI RIFIUTI: DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO

..................................................................................................................................................................... 53

54. DISCIPLINA RINNOVO AGGIORNAMENTO RIESAME AIA IMPIANTI RIFIUTI ......................................... 53

55. AIA E INCENERITORI ............................................................................................................................... 53

56. AIA E IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE................................................................................................. 55

57. NUOVA DEFINIZIONE DI GRANDE IMPIANTO DI COMBUSTIONE .......................................................... 56

58. EMISSIONI COV ...................................................................................................................................... 56

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59. NUOVO ELENCO CATEGORIE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE AD AIA ..................................................... 57

1.TESTO COORDINATO DELLA PARTE II DEL DLGS 152/2006 CON IL DLGS 46/20141

http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/p/la-principale-normativa-sulla-vas-e-la.html

2.PREMESSA

Il DLgs 46/2014 costituisce attuazione alla Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Il nuovo DLgs modifica profondamente la Parte II del DLgs 152/2006 in particolare il titolo III-bis relativo alla disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). La disciplina della AIA era stata introdotta nel nostro ordinamento dal DLgs 372/1999, questo ultimo è stato poi abrogato dal DLgs 59/2005 (comma 1 articolo 19). A sua volta il DLgs 59/2005 era stato successivamente abrogato dalla entrata in vigore del DLgs 128/2010 (26/8/2010) che aveva introdotto nella Parte II del DLgs 152/2006 (testo unico ambientale) il titolo III-bis ora modificato da ultimo appunto dal DLgs 46/2014 per adeguarlo alla nuova Direttiva 2010/75/UE.

3.NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO SOGGETTO ALL’AIA: INSTALLAZIONE E LUOGO DI UBICAZIONE

Il DLgs 46/2014 introduce, con la lettera i-quater comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006, la nuova definizione di "installazione". Questa è intesa come unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore. Ciò risponde alla visione di prevenzione dell’impatto integrato tipica dell’AIA al fine di evitare che la somma delle singole autorizzazioni per un unico sito produca una somma di valori di emissione moltiplicando gli impatti. La nuova definizione di installazione, ai fini dell’applicazione della normativa sull’AIA, agli impianti elencati all’allegato VIII2 Parte II del Dlgs 152/2006, contiene alcuni concetti che sono stati esplicitati dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 27/10/20143, in particolare:

1 Dlgs 4 marzo 2014, n. 46 Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Attuazione direttiva 2010/75/Ue - Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale") (So n. 27 alla Gu 27 marzo 2014 n. 72) 2 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegati-da-viii-a-xii-parte-ii-al-dlgs-1522006-impianti-soggetti-ad-aia 3 http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx

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1. luogo si intende il sito di ubicazione della installazione, facendo a tal fine riferimento alla normativa ambientale vigente, in particolare alla definizione di sito del Regolamento UE su EMAS4: “Tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di una organizzazione che comprende attività, prodotti, e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali”. Si tratta di una interpretazione che sotto il profilo dell’impatto integrato della installazione soggetta ad AIA va letta in modo coordinato con altre due definizioni della normativa nazionale sull’AIA: la definizione di autorizzazione integrata ambientale che secondo la lettera c) comma 4 articolo 4 del DLgs 152/2006 ha per oggetto: “….. misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente”. Quindi non ci si limita a tener conto del rapporto tra il modello gestionale della’ installazione e il limitato luogo geografico dove insiste l’installazione ma dell’ambiente complessivamente inteso che subisce le emissioni della stessa; la definizione di norma di qualità ambientale (lettera i nonies comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006): “la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale”. Ricordo sul punto che mentre la VIA può mettere in discussione la localizzazione della installazione in rapporto al sito circostante (inteso sempre nel senso ampio sopra descritto) l’AIA può invece mettere in discussione il modello gestionale (potenza, combustibili, tecniche di disinquinamento e in generale MTD) della installazione rispetto al sito così inteso. 2. attività accessoria tecnicamente connessa ad una installazione/attività soggetta ad AIA (ex allegato VIII) è l’attività: “a) svolta nello stesso sito della attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito della attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell’attività IPPC. Ai fini della lettera a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di colletta mento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti etc…) a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito.” Quindi per fare un esempio il pontile di attracco delle navi carboniere e il nastro trasportatore che porta il carbone ad una centrale termoelettrica rientrano nel concetto di attività accessoria tecnicamente connessa ad una attività soggetta ad AIA; “b) le cui modalità di svolgimento hanno una qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell’attività IPPC (in particolare nel caso in cui il luogo fuori servizio determina direttamente i indirettamente problemi all’esercizio della attività IPPC). Ai fini della lettera b), nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell’attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con l’altra (e non viceversa), si riconosce al gestore ( o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un’unica installazione.”

4. NUOVA DEFINIZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE SOGGETTO AD AIA

4.1. Definizione di impianto esistente

4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1417510876197&uri=CELEX:32001R0761

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La nuova lettera i-quinquies del comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 prevede che per “installazione esistente" ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte seconda (disciplina dell’AIA) si deve intendere: “una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come "non già soggette ad Aia" se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128;”. Relativamente ai procedimenti in corso per all’adeguamento alla normativa AIA delle installazioni esistenti ai sensi della sopra riportata definizione la Circolare del Ministero dell’Ambiente ha chiarito quanto segue: “a)i procedimenti avviati prima del 7 gennaio 2013 (data oltre la quale se hanno già l’AIA diventano installazione esistenti vedi sopra definizione ndr.) salvo espressa richiesta del gestore di passare al nuovo regime, si sarebbero dovuti concludere secondo le procedure vigenti alla data di presentazione entro il 24 giugno 2014 ai sensi dell’articolo 29 del DLgs 46/2014. Ove non sia stato possibile rispettare tale termine, generalmente ordinatorio, le autorità competenti sono inviate al rigoroso rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990 n.241, in materia di conduzione delle conferenze dei servizi, nonché a chiudere allo stato degli atti (eventualmente con archiviazione) i procedimenti per i quali il gestore non fornisce nei tempi prescritti le necessarie integrazioni richieste, senza adeguate giustificazioni;”. “ b) i procedimenti avviati dal 7 gennaio 2013 al 10 aprile 2014(giorno precedente alla data di entrata in vigore del DLgs 46/2014 ndr.) si adeguano alle nuove procedure facendo salvi gli esisti conseguiti allo stato degli atti pertanto, ad esempio: se la fase istruttoria è conclusa non è necessario riaprirla per adeguarla alle nuove disposizioni; se, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014 n.46, le installazioni non sono più soggette ad AIA, i procedimenti sono trasferiti per seguito di competenza alle autorità competenti al rilascio delle altre autorizzazioni ambientali di settore”

4.2. Disciplina procedure di rilascio, rinnovo, riesame modifica AIA per installazione esistenti alla entrata in vigore del DLgs 59/2005 (7/5/2005)

Il comma 1 articolo 29 del DLgs 46/2014 afferma che per le installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 (in parte abrogato dal DLgs 152/2006), gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Quindi nel caso di istanze successive al suddetto termine dei 75 giorni si applica la nuova versione del titolo IIIbis Parte II al DLgs 152/2006 come modificata dal DLgs 46/2014. Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.

4.3. Disciplina procedure di rilascio, rinnovo, riesame modifica AIA per installazione esistenti alla entrata in vigore del DLgs 128/2010 (26/8/2010)

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Il comma 2 articolo 29 dl DLgs 46/2014 afferma che i gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014. Secondo il punto 14 della Circolare del Ministro dell’Ambiente del 27/10/2014 (prot. 0022295 GAB) : “Si chiarisce che all’articolo 29 comma 2 del DLgs 46/2014 il riferimento al caso in cui l’esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento si riferisce alle installazioni IPPC che, in forza di norme speciali, non debbono essere autorizzate con le procedura di cu al Titolo III-bis della Parte II del DLgs 152/2006, poiché soggette ad altre autorizzazioni con valore di AIA, quale l’autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387/2003. “ Secondo la Circolare Ministero dell’Ambiente del 17/6/2015 (prot.0012422 GAB)

Il comma 3 dell’articolo 29 del DLgs 46/2014 l'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. La Circolare Ministero dell’Ambiente del 17/6/2015 (già citata sopra) , relativamente alla scadenza del 7 luglio 2015, ha chiarito che il mancato rispetto della stessa non comporta sanzioni specifiche ma, nel rispetto del comma 3 articolo 29 DLgs 46/2014, comporterà la decadenza dai titoli autorizzatori all’impianto in questione. La Circolare precisa, inoltre, che le installazioni che devono andare ad AIA entro il 7 luglio 2015 possono continuare ad essere esercitate a condizioni che abbiano presentato (anche oltre la data del 7 settembre 2014) istanza di richiesta dell’AIA, ma

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tale regime transitorio non può superare la data massima del 7 luglio 2015. Quindi dopo tale data, precisa la Circolare, la installazione senza AIA non potrà proseguire la attività. Il Decreto Legge 4 luglio 2015 n. 92 è ulteriormente intervenuto sul tema (modificando il comma 3 articolo 29 del DLgs 46/2014 sopra citato) della continuità di efficacia delle autorizzazioni preesistenti nel caso in cui non si rilasci l’AIA entro il 7 luglio 2015. In particolare l’articolo 2 di detto Decreto Legge chiarisce che: “3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.” Risulta chiaramente che in ulteriore precisazione di quanto stabilito dalla Circolare del 17 giugno sopra esaminata, che e autorizzazioni previgenti nel caso in cui la installazione non ottenga la prima AIA o l’adeguamento entro il 7 luglio 2015, possono restare efficaci solo a condizione che il gestore (previa verifica della autorità competente) dimostri che le autorizzazioni previgenti siano state sufficientemente aggiornate per garantire il rispetto del titolo III-bis della Parte II del DLgs 152/2006 cioè della disciplina dell’AIA.

5. DEFINIZIONE DI LIVELLI DI EMISSIONE ASSOCIATI ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

La nuova lettera l-ter.4) introduce una nuova definizione all’articolo 5 del DLgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 46/2014), quella di livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili o 'BAT-AEL', intesi come gli intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche.

6. NUOVA DEFINIZIONE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

La lettera o-bis) del comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 (come modificata dal DLgs 46/2014) contiene una nuova definizione di autorizzazione integrata ambientale che si differenzia da quella della versione precedente solo con il riferimento a questa integrazione: “Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio”.

7. ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI ALL’INTERNO DI INSTALLAZIONE SOGGETTA AD AIA

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Secondo il nuovo comma 14 articolo 6 del DLgs 152/2006 per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti che vengono svolte nell’ambito di installazione soggette ad AIA, questa ultima costituisce anche autorizzazione unica all’impianto di smaltimento e recupero (ex articolo 208 DLgs 152/2006) anche qualora, tali attività, costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione.

8. CONDIZIONI RILASCIO AIA E RECUPERO RIFIUTI PRODOTTI DALLA ATTIVITÀ DELLA INSTALLAZIONE DA AUTORIZZARE

La nuova lettera c) del comma 16 articolo 6 del DLgs 152/2006 chiarisce in modo netto, rispetto alla versione precedente, che tra le condizioni del rilascio dell’AIA ci deve essere il rispetto della gerarchia in materia di gestione rifiuti come definito dalla norme UE: prima la riduzione della produzione, poi per la parta non riducibile in ordine di priorità: 1. riutilizzati, 2. riciclati, 3. ricuperati 4. o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente.

9. CONDIZIONI RILASCIO AIA: EVITARE INQUINAMENTO ALLA CESSAZIONE DELLA ATTIVITÀ

Secondo la nuova lettera f) comma 16 articolo 1 del DLgs 152/2006 tra le condizioni per il rilascio dell’AIA deve esserci la dimostrazione da parte del gestore della installazione al momento della presentazione della domanda di AIA che sarà evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies. In particolare questo ultimo comma, introdotto dal DLgs 46/2014 e su cui tornerò in seguito nel presente commento specifica quali siano le condizioni per evitare un inquinamento ex post. Il documento che dovrà dimostrare tutto questo è la Relazione di Riferimento la cui definizione è stata introdotta ex novo (vedi nuova lettera vbis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006): “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.”

10. AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DELL’AIA STATALE

Secondo il nuovo comma 5 articolo 7 del DLgs 152/2006 è il Ministero dell’Ambiente. Rispetto alla versione precedente non c’è più l’obbligo di sentire vari Ministeri, soprattutto quello della Salute. Scelta questa non comprensibile considerato il ruolo formale del Parere Sanitario del Sindaco nella istruttoria a supporto del procedimento di rilascio dell’AIA .

11. PRESUPPOSTI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI VIA IN CASO DI MODIFICHE O ESTENSIONI DEI PROGETTI SOTTOPONIBILI A VIA STATALE

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Viene modificata la lettera del comma 1 dell’articolo 20 del DLgs 152/2006 che prevede la sottoponibilità a procedura di verifica per le modifiche e le estensioni di progetti rientranti nelle categorie elencate dall’allegato II (VIA statale). In particolare mentre nella versione precedente che erano sottoponibili a procedura di verifica solo i progetti che avrebbero prodotto effetti negativi e significativi sull’ambiente, ora si aggiunge anche che può bastare la sola potenziale possibilità di questi effetti, quindi a prescindere dalle specifiche progettuali avanzate dal committente del progetto.5

12. RAPPORTO TRA AIA E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (MTD)

Viene modificato l’articolo 29bis del DLgs 152/2006 relativamente al rapporto tra contenuto dell’AIA e MTD secondo gli indirizzi operativi che emergono dalla UE. Intanto si conferma quanto previsto dal comma 1 articolo 29bis versione precedente per cui l’AIA è rilasciata tenendo conto: 1.di quanto indicato dall’Allegato XI alla II Parte del DLgs 152/2006. In particolare questo allegato sono elencati gli elementi che devono essere tenuti in considerazione per determinare le MTD 2.delle conclusioni dei documenti BAT della UE . Le novità rispetto al testo precedente sono che per il rilascio dell’AIA tenuto conto di quanto sopra vengono fatti salvi: 1. il comma 9bis dell’articolo 29sexies: applicazione di limiti di emissioni più permissivi secondo le modalità definite da questo comma su cui tornerò in seguito in questo commento. 2. l’articolo 29octies: disciplina delle modalità di revisione dell’AIA. Inoltre si introduce una ulteriore novità al comma 1 dell’articolo 29bis per cui nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'Autorità Competente (Ministero Ambiente o Regioni) utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea sulla base degli scambi di informazioni tra gli Stati membri e le industrie interessate sulle migliori tecniche disponibili, sulle relative prescrizioni in materia di controllo e i relativi sviluppi. La Commissione pubblica ogni tre anni i risultati degli scambi di informazioni. Si veda anche il nuovo comma 5 dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 secondo il quale in mancanza delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter6, tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda (già citato in precedenza) Insomma non si potrà più trovare la scusa che le MTD non sono state ancora formalizzate con una Decisione della UE che recepisce il documento BREF (BAT Reference Documents7). Le MTD

5 Per effetto delle modifiche al Codice dell'ambiente da parte del Dl 91/2014, convertito in legge 116/2014, non è più

applicabile l'esclusione automatica dallo "screening ambientale" di alcuni progetti. Lo precisa il Piemonte nella circolare 16 marzo 2015, n. 1/AMB. http://www.reteambiente.it/normativa/21710/circolare-presidente-della-giunta-regionale-piemon/ 6 “5-ter. Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non e' previsto, ne' da

alcuna delle conclusioni sulle BAT, ne' dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti

pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o

dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti

gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, consultato il gestore,

stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato XI.” 7 le Conclusioni sulle BAT sono contenute nei BREF ed adottate con decisione della Commissione europea. Vedi lettera

l-ter 2) articolo 5 DLgs 152/2006 http://aia.minambiente.it/documentazione.aspx Non si deve, peraltro, dimenticare

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potranno essere anticipate all’interno dell’AIA tenendo conto dei documenti istruttori elaborati in sede UE. Aggiunge poi il nuovo comma 5-bis dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006: se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e: a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 9-bis8, ovvero b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. La Circolare Ministro Ambiente del 27/10/2014 al punto 13 chiarisce che:”

La Circolare Ministero Ambiente del 17/6/2015 al punto 9 chiarisce ulteriormente che:

che alcuni processi e tecnologie sono considerati BAT e, conseguentemente, citati all’interno di BREF (e Conclusioni sulle BAT), relativi ad altri comparti produttivi: cosı`, ad es., nelle recenti (18) BAT Conclusions relative alla produzione di cemento, calce ed ossido di magnesio, vi e` un esplicito rinvio (oltre che ai BREF orizzontali, sopra indicati) ai BREF verticali, relativi alle emissioni prodotte dallo stoccaggio ed alle industrie di trattamento dei rifiuti, poiche´ il recupero di rifiuti nell’industria della produzione del cemento, in sostituzione delle materie prime e/o dei combustibili fossili, e` qualificata come BAT (19), in quanto puo` contribuire al risparmio di risorse naturali. 8 (per il commento di queste norme vedi i due paragrafi successivamente su VALORI LIMITE DI EMISSIONE E

LIMITI NELLE MTD

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13. AIA PER CATEGORIE DI INSTALLAZIONI

Viene sostituto il comma 2 articolo 29bis del DLgs 152/2006, che recita nella sua nuova versione: “Con decreto9 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con le condizioni generali per il rilascio dell’AIA alle singole installazione ex articolo 29-sexies DLgs 152/2006. Per le categorie interessate dal suddetto Decreto, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies (norma di qualità ambientale in rapporto alle MTD), l'autorità competente rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza con i requisiti generali. I requisiti generali sono quelli fissati dal comma 16 articolo 6 del DLgs152/2006: a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del

9 Aggiornato entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della Commissione europea (vedi comma 2bis articolo 29bis DLgs 152/2006

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presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;10 d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente; e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato.

14. CONTENUTO DOMANDA DI AIA

Viene sostituito il comma 1 dell’articolo 29ter DLgs 152/2006 che definisce il contenuto della domanda di AIA delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del DLgs 152/2006. La domanda secondo il nuovo comma deve contenere una più particolareggiata serie di elementi analitici sulla installazione, le emissioni, le tecnologie usate sia nel ciclo produttivo, le tecniche di disinquinamento, le caratteristiche del sito su cui insiste la installazione da autorizzare. In particolare risultano ampliate rispetto alla versione precedente le seguenti voci: lettera g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione; lettera i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria (la versione precedente faceva riferimento genericamente alle alternative senza specificare quelle relative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure). Per tecniche il punto 1 della lettera l-ter al comma 1 dell’articolo 5 DLgs 152/2006 si intendono: “sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto”. Viene inoltre aggiunto il seguente elemento da inserire nella domanda : La Relazione di Riferimento11 (di seguito RdR) descritta nei successivi due paragrafi del presente commento.

10 Lettera così sostituita dalla lettera c) comma 1 articolo 2 del DLgs 46/2014 11

“m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una Relazione di Riferimento11 elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.”.

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15. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO NEL TESTO UNICO AMBIENTALE DOPO IL DLGS 46/2014

15.1. Finalità della RdR

L’obiettivo della RdR è verificare l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione. L'obiettivo del legislatore è la verifica periodica in fase di esercizio e al momento della cessazione definitiva dell'attività dello stato delle matrici ambientali rispetto a quello in essere al momento della messa in esercizio dell'installazione. Insomma con questo obbligo si impone a chi chiede l’AIA di ricercare l’inquinamento visto che oggetto dell’AIA sono attività “potenzialmente” inquinanti, a differenza di quanto avviene nella disciplina delle bonifiche dove si interviene dopo che si è verificato l’evento che può produrre l’inquinamento. La RdR quindi ha una doppia funzione: 1. informazione preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad AIA (lettera a) comma 9-quinquies articolo 29sexies DLgs 152/2006 2. di ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla installazione emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro iniziale (lettere b) e c) e d) del comma 9-quinquies articolo 29sexies DLgs 152/2006. Problematiche applicative per la definizione di cessazione definitiva di attività. Prendendo letteralmente la norma della lettera b) comma 9-quinquies citato, si deve trattare non certo di una volturazione (ex comma 4 articolo 29-nonies DLgs 152/2006) dell’AIA ma di una vera e propria chiusura della attività. Altra problematica potrebbe nascere in relazione ad una modifica della attività relativa alla installazione che la facesse uscire da quelle soggette ad AIA. In questo caso per non produrre comunque un aggiramento dell’obbligo della normativa ripristinatoria il confronto ex lettere b,c,d comma 9-quinquies tra l’inizio della attività e il momento di modifica andrebbe a mio avviso svolto. Successivamente all’impianto non più soggetto ad AIA si applicherà la normativa ambientale generale su emissioni ed eventuali inquinamenti prodotti dal proseguo della attività non più soggetta ad AIA, quindi sulle bonifiche degli stessi. Sono inoltre da chiarire la portata delle seguenti definizioni che troviamo nella suddetta normativa del 9-quinquies relativamente alla RdR: “stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose”; “inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti”; “contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente”; “gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti”. Qui oltre alle Linee Guida della UE di seguito descritte soccorre la normativa sulle bonifiche in generale, si veda la norma di rinvio contenuta nella lettera v-bis comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 secondo la quale: “Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento”, ma anche il comma 9-quinquies articolo 29sexies: “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza

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ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto..” con riferimento alla redazione della RdR e al confronto in fase di cessazione definitiva attività sulla base della RdR.

15.2. RdR e principio chi inquina paga: le garanzie finanziarie

Questo obbligo costituisce attuazione del principio chi inquina paga quindi andrebbe coordinato con la normativa sul danno ambientale (vedi considerando n. 25 della Direttiva 2010/75/UE madre del DLgs 46/2014). Non solo ma considerato che se a cessazione di attività ci fossero problemi di inquinamento residuo il gestore deve intervenire per risolverli ex lettera c) comma 9-quinquies dell’articolo 29-sexies DLgs 152/2006, il gestore della installazione entro 1 anno dal rilascio dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie, i cui parametri però sono rinviati ad un decreto ministeriale (comma 9-septies articolo 29-sexies DLgs 152/2006) non ancora emanato, comunque tale garanzia non era prevista prima del DLgs 46/2014.12 Secondo il comma 5 articolo 5 del Decreto 272/201413: “ nelle more del decreto di cui all’articolo 33, comma 3-bis14 del DLgs 152/2006, all’atto della presentazione della relazione di riferimento o del suo aggiornamento, è dovuto il versamento della specifica tariffa istruttoria corrispondente alla verifica del rispetto della disciplina in materia di ripristino ambientale (Cra), individuata negli allegati 1 (punto 5) e 2 (punto 5) del decreto del Ministero dell’Ambiente del 24 aprile 200815, di cui all’avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22/9/2008” Ovviamente queste garanzie sono sostitutive, nel caso di AIA ad un impianto rifiuti, a quelle previste dalla disciplina generale di cui alla lettera g) comma 11 articolo 208 (garanzie finanziarie per autorizzazione unica impianti gestione rifiuti) come confermato dal comma 12bis dello stesso articolo 208: “Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate”.

12 “Dal tenore letterale del comma 9 septies dell'art. 29 sexies sembrerebbe che la polizza fidejussoria sia obbligatoria solo quale garanzia degli eventi di contaminazione rilevati a fine esercizio, di cui alla lett. c) del comma 9 quinques dello stesso articolo. Si tratta di una disposizione quanto meno incoerente. Si osserva che a mente della successiva lett. e) il gestore, ancorchè non tenuto ad elaborare la relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività ha comunque l'obbligo di eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere e ridurre le sostanze pericolose pertinenti, in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza dell'esercizio delle attività autorizzate. Tale attività di controllo ed eventuale bonifica è imposto al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente così come alla cessazione dell'esercizio, a prescindere dal fatto che il gestore sia obbligato in fase di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla presentazione della relazione di riferimento. La limitazione della garanzia solo per le attività di bonifica di cui alla lett. c) non appare giustificata. Gli elevati costi a carico del gestore anche delle altre ipotesi di bonifica, renderebbero opportuna la previsione dell'obbligo di fornire idonea garanzia, ai fini della loro corretta realizzazione.” (R. Bertuzzi ; N.. Carboni in lexambiente 6 maggio 2014) 13 Modalità redazione Relazione di Riferimento per il testo vedi al seguente link http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_13_11_2014_272.pdf 14 È il decreto che dovrà ridisciplinare il sistema tariffaria per coprire le spese per lo svolgimento delle istruttorie di rilascio dell’AIA 15 http://www.minambiente.it/normative/decreto-interministeriale-24-aprile-2008-modalita-anche-contabili-e-tariffe-da-applicare

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15.3. Chi deve redigere la RdR

Il Decreto 272 del 13/11/201416 ha definito genericamente il gestore degli impianti soggetti ad AIA statale (vedi allegato XII alla Parte II del DLgs 152/2006) quale soggetto obbligato a redigere la RdR. Devono invece svolgere la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentare la RdR i gestori delle altre attività elencate nell’allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006, in pratica quelle soggette ad AIA regionale. In questo caso dovranno svolgere la procedura di cui all’allegato I del Decreto 272/2014. Secondo una interpretazione condivisibile17 la RdR deve essere redatta comunque (salvo l’ipotesi remota che con adeguati studi tecnici il gestore dimostri il contrario ma ovviamente questo richiederebbe cmq tempi e costi quasi pari alla redazione della stessa). Infatti è difficile pensare che una attività soggetta ad AIA non usi sostanze pericolose per l’ambiente o che non ci possano comunque essere anche rischi potenziali di inquinamento da detta attività. E comunque l’Autorità Competente al rilascio dell’AIA può imporre la redazione della RdR come prescrizione interna all’AIA. Ma, al di la delle interpretazione, come emerge sia dal TU ambientale che dalle linee guida della Commissione UE (analizzate nel prossimo paragrafo del presente Commento), la RdR deve essere redatta non solo genericamente dal gestore della installazione, ma anche da chi detiene l’impianto visto che la definizione di gestore è ampia (vedi lettera m)18 comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006), non solo ma anche (si pensi ad un gruppo societario) chi detiene il controllo del pacchetto di maggioranza.La RdR deve essere presentata anche da chi gestisce attività accessorie ai sensi della definizione di installazione della lettera i-quater19 comma 1 articolo 5 DLgs152/2006. Il Decreto 272 del 2014 ha invece escluso dalla presentazione della relazione di riferimento solo le centrali termiche di almeno 300MW alimentate esclusivamente a gas naturale. I soggetti obbligati a redigere la RdR senza procedura di verifica ex allegato I al Decreto 272/2014, o quelli che hanno fatto la verifica (entro 3 mesi dal 7/1/2015) che ha comportato l’obbligo della RdR, devono presentarla entro 12 mesi a partire dal 7 gennaio 2015 (entrata in vigore del Decreto 272/201420), quindi entro il 7 gennaio 2016. Le installazioni senza AIA al 7 gennaio 2015 (entrata in vigore del Decreto 272/2014) devono allegare alla domanda di AIA la RdR oppure l’esisto negativo della procedura di verifica.

16 http://www.minambiente.it/notizie/aia-relazione-di-riferimento-decreto-n-272-del-13112014 17 A. Martelli “Con la relazione di riferimento indagine ambientale nel sito prima del rilascio prima di ogni attività soggette ad AIA” in Ambiente&Sicurezza n. 12/2014 pag. 7. http://www.poolinquinamento.it/xml/2014/6/19/2q1d7e/2q1d7e.pdf 18 “qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi” 19“ installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore” 20

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-07&atto.codiceRedazionale=14A10092&elenco30giorni=false

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Ai sensi dei commi 13 e 14 dell’articolo 29-quater del DLgs 152/2006 la RdR non è sottraibile all’accesso.

15.4. Procedura per la redazione della RdR

La redazione della RdR riguarda sia il rilascio di nuova AIA che il rinnovo, revisione di quelle relative alle installazioni esistenti. La procedura da seguire è quella relativa ed interna all’ AIA in generale. Non solo ma la validazione della RdR potrebbe essere effettuata o al momento del rilascio dell’AIA o del suo rinnovo o successivamente come verifica del Piano di Monitoraggio inserito nell’AIA da parte della Autorità Competente. Sul punto si veda la Circolare Ministro Ambiente del 27/10/2014 (prot. 0022295 GAB) che al punto 5 afferma: “La validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell’AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell’AIA, poiché essa può essere effettuata dall’Autorità Competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell’impianto, anche prima del prima aggiornamento dell’AIA effettuato in attuazione delle disposizioni recate dal DLgs 46/2014. Si raccomanda, in ogni caso, che i gestori alla emanazione del citato decreto ministeriale (quello che disciplinerà la RdR ad integrazione delle norme nel TU ambientale e delle Linee Guida della Commissione UE esaminate in questo paragrafo e nel successivo del presente commento ndr.) si attivino prontamente per la predisposizione della relazione di riferimento, tenendo conto la mancanza di tale elemento (ove dovuto) può determinare la irricevibilità delle istanze”. Nonostante il linguaggio non eccessivamente logico tra la prima e la seconda parte del testo qui riportato, risulta con chiarezza che anche secondo il Ministero se la RdR è dovuta costituisce un vincolo procedurale fondamentale per l’avvio della procedura di rilascio dell’AIA.

15.5. RdR e sanzioni

Sotto il profilo sanzionatorio nel riformato testo del DLgs 152/2006 non ci sono sanzioni specifiche per il mancato rispetto degli obblighi relativi alla RdR. Si applicano quelle generali ex articolo 29 - quattuordecies considerando la RdR come una prescrizione da rispettare interna all’AIA rilasciata. Si vedano in particolare le sanzioni di cui: al comma 2: “2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente. “ al comma 10: “10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.” Ma la presentazione della RdR proprio perché fotografa il primo e il dopo del potenziale inquinamento nel sito interessato dalla installa ione soggetta ad AIA, potrebbe salvaguardare il gestore dalle sanzioni generali in materia di bonifica come quelle sulla mancata attivazione in caso

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di presentazione di situazione di inquinamento (comma 1 articolo 257) o della adozione di misure di emergenza (articolo 304), misure di ripristino da comunicare (articolo 305)

16. LA RELAZIONE DI RIFERIMENTO NELLE LINEE GUIDA DELLA UE

16.1. Linee Guida e loro efficacia giuridica nell’ordinamento italiano

Per le modalità di redazione della RdR il comma 9sexies dell’articolo 29 sexies DLgs 152/2006 rinvia ad apposito Decreto Ministeriale. Ma questo Decreto dovrà comunque tener conto di quanto contenuto nella Comunicazione della UE 136/0121, peraltro l’ultima parte della lettera vbis) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 rende cogente il rispetto per la redazione della RdR, le suddette linee guida della UE. Il Decreto 272/2014 ha infatti previsto all’articolo 5 che viene fatto salvo quanto previsto dalla Linee Guida della UE per cui l’allegato 2 al Decreto che contiene il contenuto minimo della RdR e l’allegato 3 (criteri per sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee) devono essere integrati con le dette Linee Guida. In particolare l’allegato 2 al Decreto costituisce poco più di un indice che è invece meglio sviluppato dalla Linee Guida come verrà illustrato di seguito nei prossimi sottoparagrafi del presente commento. Invece per le discariche soggette ad AIA (punto 5.4. allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006) gli elementi utili per la redazione della RdR sono quelli della normativa specifica ex DLgs 36/2003.

16.2. Contenuto Linee Guida

La Commissione UE con una Comunicazione (2014/C 136/01 22) ha approvato delle Linee Guida che forniscono informazioni sulle disposizioni legislative riguardanti le relazioni di riferimento e illustrano i seguenti elementi dell’articolo 22 della direttiva che dovranno essere trattati nella RdR : i) determinazione della necessità o meno di elaborare una relazione di riferimento; ii) definizione delle ricognizioni di riferimento; iii) definizione della strategia di campionamento; iv) redazione della relazione di riferimento.

Le linee guida non trattano quegli elementi della RdR che riguardano gli interventi richiesti al momento della cessazione definitiva delle attività.

16.3. Termini per la redazione della RdR

È richiesta la redazione di una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell’installazione oppure, dopo il 7 gennaio 2013, prima che l’autorizzazione rilasciata per l’installazione sia aggiornata per la prima volta, invece per gli impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas naturale ex allegato XII alla Parte II al DLgs 152/2006.

21 Per il testo della quale vedi http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:136:FULL&from=IT 22 Pubblicata in GUE n. C136/3 del 6.5.2014 IT

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Ovviamente questi termini valgono per le installazioni soggette ad AIA di competenza statale, per quelle regionali dovranno essere gli enti competenti a definire le scadenze e dovranno comunque rispettare i contenuti del Decreto in esame nonché le linee Guida della UE. Secondo il punto12 della Circolare del Ministro dell’Ambiente del 17/6/2015 dalla entrata in vigore del Decreto 272/2014 decorre l’obbligo di presentare la relazione di riferimento con riferimento ad ogni nuova istanza presentata per il rilascio, la modifica o il riesame dell’AIA. Il Decreto è entrato in vigore con la pubblicazione sulla GURI dell’apposito Comunicato: 7 gennaio 201523

16.3bis scadenzario della presentazione della Relazione di Riferimento

La Circolare del Ministro dell’Ambiente del 17/6/2015 chiarisce la seguente scansione temporale per adeguare gli impianti soggetti ad AIA alla presentazione della Relazione di Riferimento: a) entro tre mesi dal 7 gennaio 2015: la documentazione sullo svolgimento della verifica dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, attestante la non necessità di questa b) entro 12 mesi dal 7 gennaio 2015: la relazione di riferimento se necessaria per le installazioni con procedimenti di rilascio, modifica e riesame dell’AIA in corso c) dopo 12 mesi dal 7 gennaio 2015: la relazione di riferimento se necessaria per le installazione che non hanno procedimenti in corso di rilascio, modifica e riesame dell’AIA d) presentazione della relazione di riferimento contestualmente alla istanza per le nuove domande di AIA o di modifica sostanziale della stessa. In questo caso le eventuali lacune della documentazione determineranno una richiesta di integrazione alla istanza o la disposizione di ulteriori specifici approfondimenti, ma non potranno giustificare una sospensione dell’attività istruttoria, poiché essa può essere svolta parallelamente all’attività di validazione della relazione di riferimento.

16.4. Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell’installazione

La definizione di RdR contenuta nella Direttiva e riprese dalla lettera v-bis) comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 (vedi in precedenza nota n. al presente commento) fa riferimento a questo concetto di possibile contaminazione o inquinamento24. Secondo le Linee Guida della UE tale espressione investe vari aspetti importanti. Innanzitutto, nella RdR si deve tenere debito conto della quantità di sostanze pericolose25 interessate: qualora nel sito dell’installazione vengano usate, prodotte o rilasciate quantità estremamente esigue, la possibilità di contaminazione sarà probabilmente irrilevante ai fini dell’elaborazione della relazione di riferimento. In secondo luogo, le relazioni di riferimento devono considerare le caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee nel sito, nonché

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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=TtmNZLcoFImYmT0TWFbLig__.ntc-as5-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-07&atto.codiceRedazionale=14A10092&elenco30giorni=false 24 Vedi definizione di inquinamento alla lettera i-ter comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 25 Per la definizione di sostanze pericolose ex lege vedi la lettera v-octies comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006: “le sostanze o miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee” Dal punto di vista della normativa italiana i criteri per individuare tali sostanze prescindono dalle tabelle di cui al titolo V parte IV del DLgs 152/2006 (bonifiche)

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l’influenza di tali caratteristiche sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Infine, nel caso di installazioni esistenti, le loro caratteristiche possono essere prese in considerazione laddove siano tali da rendere praticamente impossibile il verificarsi di una contaminazione.

16.5. Informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee

Secondo le linee guida della UE queste informazioni dovranno includere almeno i due seguenti elementi: 1. informazioni sull’uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito; nell’ambito di questo requisito, la specificazione «se disponibili» significa che trattasi di informazioni accessibili per il gestore dell’installazione, tenuto conto dell’affidabilità delle informazioni sugli usi passati; 2. informazioni sulle concentrazioni nel suolo e nelle acque sotterranee delle sostanze pericolose pertinenti che verranno usate, prodotte o rilasciate dall’installazione. Se i progetti di sviluppo del sito già noti al momento dell’elaborazione della relazione possono comportare l’uso, la produzione o il rilascio di ulteriori sostanze pericolose, è consigliabile includere nella relazione anche informazioni sulle concentrazioni di tali sostanze nel suolo e nelle acque sotterranee. Se tali informazioni non sono ancora disponibili, dovranno essere effettuate nuove misurazioni laddove esista la possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose che verranno usate, prodotte o rilasciate dall’installazione (cfr. supra la definizione di «raffronto in termini quantitativi»).

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16.6. La RdR deve essere presentata anche per le discariche

Secondo le linee guida della UE poiché le disposizioni della Direttiva 2010/75/UE (recepita dal DLgs 46/2014) relativa alla RdR non erano incluse nella precedente versione della direttiva UE sull’AIA, non si può ritenere che nel caso delle discariche non sia richiesta una relazione di riferimento. Le disposizioni della direttiva Discariche (Direttiva 1999/31/CE), in particolare il punto 3 dell’allegato I (requisiti generali riguardanti la protezione del suolo e delle acque sotterranee), mirano a impedire che materiali pericolosi penetrino nel suolo e nelle acque sotterranee. Inoltre, la direttiva Discariche contiene vari elementi utili per la redazione di una relazione di riferimento, da integrare caso per caso. Per quantificare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, possono essere necessari metodi e procedure specifici che consentano di tenere conto delle caratteristiche particolari di una discarica (rivestimento). L’eventuale compresenza, nel sito di una discarica, di altre attività direttamente associate potrebbe di per sé richiedere l’elaborazione di una relazione di riferimento.

16.6.bis La Circolare che esclude la applicabilità dell’obbligo della Relazione di Riferimento agli impianti di gestione rifiuti

La Circolare in esame appare quindi in palese contraddizione con quanto previsto dalle citate (nel precedente paragrafo 16.6. del presente commento) Linee Guida della UE. Comunque secondo questa Circolare del Ministro dell’Ambiente del 17/6/2015 (punto 12):

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Ricordo che per centri di pericolo, ex lettera c) comma 1 articolo 2 del DM 272/2014, si intendono le zone in cui, sulla base della natura della installazione, vi è una elevata probabilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, ad esempio per la presenza di elevate quantità di sostanze pertinenti, o elevata probabilità di eventi accidentali o emissioni fuggitive di sostanze pericolose pertinenti (parco serbatoi, area stoccaggio rifiuti, aree attraversate da condotte interrate etc.).

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16.6.tris esclusione Relazione di Riferimento per impianti allevamento intensivo per pollina e liquame suino

Secondo il punto 12 della Circolare Ministro dell’Ambiente del 17/6/2015:

16.7. Le fasi per la redazione della RdR (paragrafo 5 della Comunicazione UE)

fasi da 1 a 3: determinare se occorre elaborare una relazione di riferimento; N.B. la Circolare Ministro Ambiente del 17/6/2015 in relazione alla documentazione per la verifica dell’obbligo di presentazione della RdR rileva al punto 12, che:

fasi da 4 a 7: determinare come elaborare la relazione; fase 8: determinare il contenuto della relazione. In particolare: Fase 1: identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate nell’installazione Fase 2: identificazione delle sostanze pericolose pertinenti Fase 3: valutazione della possibilità di inquinamento locale. Ciascuna sostanza individuata nella fase 2 dovrà essere analizzata in riferimento al sito, per stabilire se esistono circostanze che possano comportare il rilascio della sostanza in quantità tali da costituire un rischio di inquina mento, sia a seguito di una singola emissione, sia per accumulo dovuto a più emissioni. Si tratterà in questa fase di individuare tracce di emissioni già avvenute, esaminarne la natura e la portata e considerare la possibilità che si tratti di emissioni ricorrenti; — identificare l’eventuale presenza nel sito di emissioni dirette o indirette di sostanze pericolose nel suolo o nelle acque sotterranee. Quindi se alla luce di queste tre Fasi si rileva che le quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate nell’installazione o delle caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee del sito, non possono produrre alcuna significativa contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, la RdR non è richiesta. La relazione non è richiesta neppure nel caso di installazioni esistenti ove siano adottate misure atte a impedire in concreto la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee.

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Se dopo le fasi da 1 a 3 si dimostra non necessaria la RdR , ciò dovrà essere motivato per iscritto. Se successivamente il gestore della installazione apporterà modifiche tali da comportare la necessità di inserire per la prima volta sostanze pericolose in un nuovo processo, allora al momento dell’aggiornamento dell’AIA dovrà essere rivalutata la necessità di predisporre la RdR. Fase 4: storia del sito. Si tratta di elencare gli usi precedenti del sito, dal sito vergine alla costruzione dell’installazione proposta. Stabilire se tali usi possano aver comportato l’utilizzo di una qualsiasi delle sostanze pericolose pertinenti identificate nella fase 3. In tal caso, dove sono state presumibilmente manipolate tali sostanze, con quale grado di probabilità si sono verificate emissioni nel suolo o nelle acque sotterranee e quali misure di bonifica sono state eventualmente adottate? Se disponibili, utilizzare dati specifici del sito.

Fase 5: contesto ambientale. Mentre lo scopo delle fasi da 1 a 4 è localizzare i punti del sito in cui in futuro potrebbero verificarsi emissioni e quelli in cui potrebbero essersi già verificate, la fase 5 mira a stabilire il destino di tali emissioni, gli strati del suolo e le acque sotterranee verosimilmente interessati e, di conseguenza, l’estensione superficiale e la profondità del terreno da caratterizzare. Tra l’altro si dovrà identificare la destinazione d’uso dei terreni circostanti al fine di determinare i settori o le attività, in particolare quelle ubicate a monte, che potrebbero utilizzare sostanze uguali o analoghe e inquinare il sito. Per quanto concerne la diffusione dell’inquinamento nel sito, all’atto della riconsegna dell’autorizzazione spetta al gestore dimostrare che la sua attività non ne è la responsabile. Pertanto, è importante sapere se gli impianti adiacenti possano rappresentare una fonte di inquinanti uguali o analoghi. Fase 6: caratterizzazione del sito La descrizione del sito dovrà illustrare segnatamente l’ubicazione, il tipo, la portata e la quantità dell’inquinamento storico e le potenziali fonti di emissione future, indicando gli strati e le acque sotterranee che potrebbero essere interessati da tali emissioni. Fase 7: ricognizione sul campo26. Se le informazioni ricavate dalle fasi da 1 a 6 sono sufficienti per caratterizzare il sito sia orizzontalmente che verticalmente per definire la situazione di riferimento in termini di livelli quantificati di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose pertinenti, si passerà direttamente alla fase 8. Laddove solo parte del sito possa essere caratterizzata o le informazioni disponibili non siano sufficienti per redigere una relazione di riferimento, sarà necessario ottenere ulteriori informazioni tramite una ricognizione sul campo. L’utilizzo di nuove misurazioni, effettuate prima della messa in servizio o in occasione del rinnovo dell’autorizzazione, è il modo migliore per ottenere i dati di riferimento sullo stato del suolo e delle acque sotterranee. È possibile che, a seguito di un’indagine svolta per raccogliere dati di riferimento sul suolo e sulle acque sotterranee, possano rendersi necessarie ulteriori indagini, ad esempio nel caso in cui l’indagine iniziale abbia rilevato un inquinamento storico (dovuto ad attività autorizzate o meno) che richieda una descrizione più precisa e attività di bonifica. A seguito di tale indagine sul campo può essere necessario elaborare nuovi modelli concettuali di sito o aggiornare quelli già delineati, come descritto nella fase 6. Ma soprattutto può far scattare l’obbligo di bonifica per il gestore della installazione.

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Vedi Appendice alla Comunicazione :”Lista di controllo per la ricognizione sul campo e la relazione di riferimento”

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Fase 8: stesura della relazione di riferimento27. Lo scopo di questa fase è riepilogare tutte le informazioni valutate, raccolte nelle fasi da 1 a 7. La relazione di riferimento dovrà: - essere presentata in un formato logico e strutturato; - contenere informazioni sufficienti a stabilire l’ambito e gli effetti della/delle attività attuali oggetto dell’autorizzazione, ivi incluse le date di tutte le misurazioni del suolo e delle acque sotterranee pertinenti; - fornire una descrizione chiara e accurata dei metodi utilizzati e dei risultati ottenuti dalla valutazione, nonché l’ubicazione di eventuali opere intrusive, pozzi, fori di sondaggio e altri punti di campionamento in base a un sistema di georeferenziazione standardizzato; - fornire una descrizione chiara delle tecniche analitiche utilizzate per determinare le concentrazioni di sostanze pericolose nel suolo e nelle acque sotterranee con riferimento, ove appropriato, alle norme nazionali o internazionali utilizzate, nonché alle eventuali linee guida nazionali vigenti al momento delle indagini; - dichiarare le incertezze e i limiti scientifici dell’approccio adottato nell’elaborazione della relazione; - includere tutti i dati tecnici pertinenti (misurazioni, certificati di calibrazione, norme analitiche, accreditamenti, elaborati cartografici, registri di campionamento ecc.) in modo tale da garantire, al momento della cessazione definitiva, la possibilità di effettuare un raffronto quantitativo valido.

17. DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE PER LA CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO

Viene integrato il comma 2 articolo 29 quater del DLgs 152/2006 stabilendo che la documentazione per il pubblico debba essere pubblicata sul sito della Autorità competente al rilascio dell’AIA (Ministero Ambiente o Regioni che a loro volta possono delegare gli enti locali, di solito le Province):

La Circolare Ministro Ambiente del 27/10/2014 (prot. N. 0022295 GAB) ha precisato che: “L’articolo 29 quater, comma 328, del DLgs 152/2006, indica in generale che gli obblighi di pubblicità per i procedimenti di AIA sono assolti con la pubblicazione di informazioni sul sito della Autorità Competente, ma rimane un richiamo all’obbligo di riportare su tale sito anche le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del medesimo comma. Tale ultimo obbligo, di fatto, non ha alcun effetto, salvo il caso di contemporaneo avvio di procedura di VIA. In tal caso, difatti, vige l’obbligo di pubblicazione a mezzo stampa da parte del gestore di informazioni unificate relative al procedimento congiunto di VIA-AIA ( o ai procedimenti coordinati di VIA e di AIA). In

27 Vedi Appendice alla Comunicazione :”Lista di controllo per la ricognizione sul campo e la relazione di riferimento” 28 “ 3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.28 Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web. E' in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.”

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tal caso l’Autorità Competente al rilascio dell’AIA dovrà pubblicare sul suo sito anche l’annuncio a mezzo stampa del gestore”

18. CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI PER RILASCIO AIA E INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Il nuovo comma 5 dell’articolo 29quater del DLgs 152/2006 prevede che alla Conferenza dei Servizi, se oggetto dell’AIA è un progetto che rientra nella normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante, debba essere convocato anche un rappresentante della Autorità Competente per questo tipo di normativa al fine della presentazione delle prescrizioni che verranno poi recepite nell’AIA.

Non solo ma il nuovo comma 8 dell’articolo 29sexies del DLgs 152/2006 per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334 (disciplina delle industrie a rischio di incidente rilevante), l'autorità competente in materia di industrie a rischio, trasmette all'Autorità Competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale le più recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

19. IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO

Il nuovo comma 6 (che sostituisce il precedente comma 7) dell’articolo 29quater del DLgs 152/2006 conferma l’obbligo che, in sede di conferenza dei servizi per il rilascio dell’AIA, sia rilasciato il parere del Sindaco ai sensi del T.U. leggi sanitarie con le relative prescrizioni, acquisite nel verbale della Conferenza dei Servizi stessa. Devono essere presentati anche le proposte dell’ISPRA, per l’AIA di competenza statale, ed inoltre il parere delle Arpa competenti per l’AIA di competenza regionale. La novità sta nelle eliminazione della parte del superato comma 7 che affermava: “In presenza di sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può chiedere all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies.” Viene però introdotto un nuovo comma 7 che recita: “In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.” Sulla disciplina della nuova procedura di riesame dell’AIA ex articolo 29-octies tratterò più avanti nell’apposito paragrafo del presente commento. Per il momento rilevo come a differenza della precedente versione l’intervento del sindaco assume esplicitamente natura provvedi mentale in coerenza con i poteri sindacali in qualità di massima autorità sanitaria sul territorio ex articolo 217 del T. U. leggi sanitarie (RD 27 luglio 1934, n. 1265).

20. TERMINE PER IL RILASCIO DELL’AIA ED EVENTUALI RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA CON LA DOMANDA

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Il nuovo comma 10 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 che l’Autorità Competente deve pronunciarsi sul rilascio dell’AIA entro 150 giorni dalla presentazione della domanda. Secondo il comma 8 dell’articolo 29-quater il termine dei 150 giorni resta sospeso nel caso in cui l’Autorità Competente in sede di Conferenza dei Servizi chieda integrazioni, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando, comunque il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa.

21. AIA E AUTORIZZAZIONI SETTORIALI SOSTITUITE

Il nuovo comma 11 dell’articolo 29-quater stabilisce che l’AIA sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali in materia ambientale elencate al nuovo allegato IX alla Parte II del DLgs 152/2006: 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto). 2. Autorizzazione allo scarico idrico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza). 3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210) 4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7). 5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99, articolo 9) L’AIA sostituisce anche la comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente per le operazioni di recupero rifiuti secondo la procedura semplificata indicata dall’articolo 216 del DLgs 152/2006 e la normativa tecnica attuativa in materia. Il nuovo comma 11 dell’articolo 29-quater contiene una novità rispetto al testo precedente ed è la seguente: “il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane.” Questo significa che la sostituzione di queste autorizzazione settoriale non deve comportare la rimozione del percorso istruttorio previsto dalla normativa di settore (aria, acqua, rifiuti) comprese quindi le condizioni e le prescrizioni autorizzatorie ivi previste.

22. TERMINE PER RISPETTARE LE PRESCRIZIONI

Il nuovo comma 12 dell’articolo 29-quater del DLgs 152/2006 contiene una novità rispetto al testo precedente. La novità consiste nell’obbligo che l’AIA contenga anche il termine entro il quale le varie prescrizioni dovranno essere adempiute.

23. DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PUBBLICATA CON IL RILASCIO DELL’AIA

a) copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, depositata negli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento a disposizione della consultazione del pubblico; b) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;

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c) i motivi su cui è basata la decisione; d) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione; e) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività interessati; f) il metodo utilizzato per determinare le condizioni rilascio dell’AIA ex articolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati; g) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9bis (condizioni per fissare limiti di emissione più permessivi), i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte; h) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9bis, al momento della cessazione definitiva delle attività (vedi in particolare relazione di riferimento descritta in precedenza nel presente commento); i) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente.

24. COORDINAMENTO MINISTERO AMBIENTE E REGIONI

Il nuovo articolo 29-quinquies del DLgs 152/2006 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni. Il Coordinamento ha il compito di elaborare indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione della disciplina dell’AIA previsto dal titolo IIIbis della Parte II del DLgs 152/2006, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.

25. VALORI LIMITE DI EMISSIONE E AIA

Secondo il nuovo comma 3 dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 l'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda (distinte con riferimento ai fattori aria e acqua), che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustici. Questo principio comporta che non basta più applicare i limiti di emissione previsti dalla normativa di settore ma occorre dimostrare anche i potenziali impatti che le emissioni inquinanti potranno avere sull’insieme dei fattori ambientali a prescindere dai singoli limiti di legge. Questo comporta la applicazione di strumenti previsti dalla disciplina dell’AIA come la norma di

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qualità ambientale, d’altronde scopo dell’AIA e rendere compatibile (con adeguate prescrizioni) il modello gestionale della installazione con il sito. Il nuovo comma 3 dell’articolo 29sexies del DLgs 152/2006 fissa comunque dei paletti formali, quindi non solo sostanziali come quello sopra indicato sul trasferimento degli inquinanti, in particolare: “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”

26. VALORI LIMITE DI EMISSIONE NEI LIMITI DELLE MTD

Secondo il nuovo comma 4bis dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 l'autorità competente, al rilascio dell’AIA, fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) 29, attraverso una delle due opzioni seguenti: a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL; b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

27. VALORI LIMITE DI EMISSIONE PIÙ RIGOROSI DI QUELLI ENTRO I LIMITI DELLE MTD

Secondo il nuovo comma 4-ter dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 l'autorità competente può fissare, nel rilasciare l’AIA valori limite di emissione più rigorosi anche di quelli previsti dalle BAT-AEL trattate nel precedente paragrafo del presente commento30, nei seguenti casi: a) quando previsto dall'articolo 29-septies (norma di qualità ambientale). L’articolo 29septies (come sostituito dal DLgs 46/2014) fa riferimento al caso che sulla base di una analisi strategica (contenuta in uno strumento di programmazione pianificazione a rilevanza ambientale e territoriale) del sito in cui è collocata la installazione soggetta a AIA, emerga la necessità di applicare agli 29

livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche; (l-ter.4) comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006) 30

“le BAT risultano focalizzate (solo) sul controllo e sulla riduzione delle emissioni, ma non sull’impatto che le

medesime emissioni provocano sull’ambiente circostante e, pertanto, non risultano idonee al fine di valutare, ad es.,

l’area d’influenza dell’istallazione e gli effetti sanitari ed ambientali connessi, soprattutto, alla sua fase d’esercizio.

Pertanto, il legislatore ha previsto la possibilita` d’imporre valori limite e prescrizioni, relativi alle emissioni degli

impianti (non soggetti ad AIA), che risultano ancora piu` cautelativi-restrittivi, rispetto sia a quelli contenuti negli

Allegati alla Parte V, sia a quelli previsti dalle BAT.” V. Giampietro in Ambiente&Sviluppo n. 10/2014

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impianti, localizzati in quell’area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale. Tale necessità dovrà essere rappresentata in sede di Conferenza dei servizi propedeutica al rilascio dell’AIA e successivamente nell’AIA rilasciata dovranno essere contenute tutte le misure supplementari particolari più rigorose o anche altre sempre nel rispetto delle norme di qualità ambientale. Ricordo che secondo la lettera i-nonies articolo 5 DLgs152/2006 per norma di qualità ambientale si intende: “la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale”. Quindi il nuovo articolo 29-septies riduce la discrezionalità della Autorità competente nella applicazione al caso concreto del concetto di norma di qualità ambientale legandolo al quadro strategico che nell’area interessata dalla installazione soggetta ad AIA emerge dagli strumenti di programmazione e pianificazione a rilevanza ambientale: piani rifiuti, tutela acque, bacino e difesa idrogeologica etc. b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.

28. VALORI LIMITE DI EMISSIONE MENO SEVERI RISPETTO A QUELLI ORDINARI ASSOCIATI AI LIVELLI DI EMISSIONE GARANTITI DALLE MTD

Secondo il nuovo comma 9-bis dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006, in casi specifici, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti da quelli associati ai livelli di emissione garantiti dalle MTD (vedi sopra apposito paragrafo del presente commento), a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. In tali casi l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui al nuovo Allegato XII-bis alla Parte Seconda del DLgs 152/2006 finalizzate proprio alla applicazione di questo nuovo comma 9bis qui descritto. L'autorità competente verifica comunque l'applicazione dei principi generali per determinare le condizioni di rilascio dell’AIA (vedi sopra apposito paragrafo in questo commento), e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione. Occorre precisare che i parametri dell’Allegato XIIbis prevedono all’ultima voce (punto 1231) un criterio di applicabilità della deroga suddetta che lascia il massimo di discrezionalità alla Autorità

31 j) altri casi particolari legati ad assetto impiantistico, contesto ambientale e collocazione geografica, riconosciuti dall'autorità competente.

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Competente, una sorta di criterio di chiusura rispetto a tutti gli altri che invece fanno riferimento a casistiche ben definite in relazione agli obiettivi ambientali raggiungibili senza valori rispettosi delle MTD, alla specificità dell’impianto e del sito, al confronto con impianti dello stesso settore etc.

29. CONTENUTO AIA SULLE FASI DI ESERCIZIO DELLA INSTALLAZIONE DIVERSE DA QUELLE NORMALI

Il nuovo comma 7 articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 prevede che l'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. Sul punto peraltro si veda la Decisione della Commissione UE del 7/5/2012 n.249. Si tratta di un provvedimento molto importante che vincola ancor di più, di quanto non facesse la vigente normativa nazionale, le installazione soggette ad AIA ed in generale agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato. In particolare secondo la legge fino ad ora vigente si intendono ex comma 1 articolo 268 DLgs 16ì52/2006 per : “ bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, è portato da una condizione nella quale non esercita l'attività a cui è destinato, o la esercita in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una condizione nella quale tale attività è esercitata in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico; cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'interruzione dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, non dovuta ad un guasto, è portato da una condizione nella quale esercita l'attività a cui è destinato in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale funzione è esercitata in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico o non è esercitata;” La Decisione all’articolo 3 afferma che per stabilire la fine del periodo di avvio e l'inizio del periodo di arresto, si devono applicare le seguenti regole: 1) i criteri o i parametri utilizzati per stabilire i periodi di avvio e di arresto devono essere trasparenti e verificabili da terzi; 2) la determinazione dei periodi di avvio e di arresto deve essere basata su condizioni che consentano un processo di produzione a regime nel rispetto della salute e della sicurezza; Inoltre ai fini della determinazione dei periodi di avvio e di arresto le autorizzazioni agli impianti dovranno includere: 1. La introduzione del termine del periodo di avvio e l'inizio del periodo di arresto, oppure processi specifici o valori soglia per parametri di esercizio associati alla fine del periodo di avvio e all'inizio del periodo di arresto chiari, facilmente monitorabili e applicabili alla tecnologia impiegata; 2. misure che assicurino che i periodi di avvio e di arresto siano ridotti al minimo necessario;

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3. misure che assicurino che tutti i dispositivi di abbattimento siano messi in funzione non appena tecnicamente possibile. Ai fini dell'applicazione di quanto sopra , si tengono in considerazione le caratteristiche tecniche e di esercizio dell'impianto di combustione e delle sue entità nonché le condizioni di esercizio dei dispositivi di abbattimento applicati. Come si vede questa Decisione contiene le seguenti novità: 1. la necessità di una verifica di soggetti terzi (quindi esterni al gestore della installazione soggetta ad AIA) nel definire i criteri e i parametri per la gestione dei transitori; 2. la massima trasparenza sulla gestione e sul rispetto delle vincoli di legge nella gestione dei transitori; quindi la necessità di rendere pubblici: i vincoli posti, i controlli svolti, i risultati degli stessi; 3. riduzione al minimo dei transitori (la normativa vigente invece richiedeva solo una loro gestione); 4. la necessità di legare i protocolli tecnici di gestione dei transitori con particolari dispositivi di abbattimento; 5. parametri precisi per definire i criteri di gestione dei transitori (vedi allegato alla Decisione).

30. CONDIZIONI PER DETERMINARE LE SITUAZIONI DI ANORMALITÀ NELLA GESTIONE DELLA INSTALLAZIONE ALLE QUALI L’AIA PUÒ APPLICARE UN NUMERO MASSIMO DI SUPERAMENTI DI VALORI DI EMISSIONI

Secondo il nuovo comma 7-bis dell’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 se nel periodo relativo alla autorizzazione precedente al rilascio dell’AIA risultino: 1. la stabilità d'esercizio delle tecniche adottate; 2. l'affidabilità dei controlli; 3. la mancata contestazione al gestore, nel periodo di validità della precedente autorizzazione, di violazioni relative agli obblighi di comunicazione, è facoltà della Autorità Competente indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero massimo, la massima durata e la massima intensità (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei valori limite di emissione (che non superino quelli associati alle BAT-AEL), dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati, nel corso di validità dell'autorizzazione stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate dall'articolo 29-undecies (per un esame di questo articolo vedi, successivamente in questo commento, l’apposito paragrafo).

31. NUOVI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEGLI INCIDENTI NELLA INSTALLAZIONE

Il nuovo articolo 29-undecies del DLgs 152/2006 afferma che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ente responsabile degli accertamenti (ISPRA o Autorità Competente Regionale supportata dall’ARPA), e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze

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ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente. In esito alle informative di cui sopra, l'autorità competente può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorità competente comporta la applicazione delle sanzioni relative all’esercizio della installazione senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (ex articolo 29-quattuordecies). L'autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle informative suddette, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma 1432, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.

32. AIA SU PARTI DELLA INSTALLAZIONE NON UTILIZZATE DURANTE LA DURATA DELLA STESSA

Novità, rispetto al testo previgente, introdotta con il nuovo comma 7 articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 secondo il quale l'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.

33. CONTENUTI ULTERIORI DELL’AIA

Secondo il nuovo comma 9 articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 l'autorizzazione integrata ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dell'autorità competente. La novità rispetto al testo previgente è che il nuovo comma 9 fornisce alcuni esempi di tali condizioni ulteriori da inserire nell’AIA: 1. la redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo articolo 29-nonies (modifica o variazione installazioni), 2. il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine.

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“Se si verifica una anomalia o guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto puo' determinare un pericolo per la salute umana . Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.”

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Nel caso n.2, fermo restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies (disciplina modifica e variazioni alle installazioni) non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

34. DOVE DEVONO ESSERE RILEVATI I VALORI DI EMISSIONE STABILITI NELL’AIA

Secondo il nuovo comma 4-quater dell’articolo 29sexies del DLgs 152/2006 i valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

35. CONTENUTO AIA SOTTO IL PROFILO DELLE MODALITÀ DI CONTROLLO SULLA INSTALLAZIONE AUTORIZZATA

Il nuovo comma 6 dell’articolo 29 sexies del DLgs 152/2006 prevede che l'autorizzazione integrata ambientale contenga gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili: 1. la metodologia e la frequenza di misurazione, 2. le condizioni per valutare la conformità, 3. la relativa procedura di valutazione, 4. l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata 5. se si applicano valori di emissioni ne rispetto delle MTD (vedi paragrafo Valori limiti di emissione nei limiti delle MTD) una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 6. l'obbligo di comunicare all'autorità competente, ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3 (quelli ordinari), i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. 7. le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui sopra sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti

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durante le attività di riesame dell’AIA ai sensi dell'articolo 29-octies, commi 3 e 4 del DLgs 152/2006.

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36. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E COSTI A CARICO DEL GESTORE DELLA INSTALLAZIONE

Secondo il nuovo comma 6-ter dell’articolo 29 sexies del DLgs 152/2006, nell'ambito dei controlli sopra descritti è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Sul punto la Circolare Ministro Ambiente del 27/10/2014 (prot.0022295 GAB) precisa che: “l’estensione dell’oggetto dei controlli può dar adito a dubbi interpretativi, alla luce dell’articolo 29-sexies comma 6-ter, del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152, che impegna a effettuare nel corso delle ispezioni l’esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni. Al riguardo, peraltro, una lettura estensiva della norma sarebbe incoerente, poiché imporrebbe di fatto all’ente di controllo (che non ha in merito specifica competenza) di effettuare una nuova istruttoria completa sull’installazione ad ogni sopralluogo, ed inoltre prevederebbe per alcuni effetti ambientali indotti (specificati al comma 6b-bis33 del medesimo articolo 29-sexies) sopralluoghi più frequenti dei controlli. Pertanto il disposto normativo va interpretato alla luce del fatto che gli effetti ambientali potenzialmente indotti sono già stati oggetto dell’istruttoria dell’istanza, che ha individuato gli effetti accertati e, per ciascuno di essi, la più opportuna periodicità dell’ispezione. Compito dell’ente di controllo quello di effettuare gli accertamenti nei limiti di quanto espressamente programmato nell’AIA, limitando, gli eventuali approfondimenti istruttori alle sole modalità applicative del Piano di Monitoraggio e controllo. Resta ferma in ogni caso la facoltà dell’ente di controllo di rilevare la presenza di possibili problematiche non già valutate in fase istruttoria e segnalarle all’Autorità Competente per eventuali seguiti, ad esempio per l’avvio di un procedimento di riesame”.

37. COORDINAMENTO ATTIVITÀ CONTROLLO SU AIA E VIA

Secondo il nuovo comma 6-ter dell’articolo 29 sexies del DLgs 152/2006 Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative. Secondo la Circolare Ministero Ambiente del 27/10/2014 (prot.0022295 GAB): “Resta inoltre fermo che, ove, in esito ad un procedimento coordinato (o unico) VIA/AIA, i controlli programmati nel Piano di Monitoraggio e controllo siano comprensivi di quelli degli effetti ambientali indotti dall’installazione, previsti in attuazione della disciplina VIA, ai sensi di quanto disposto all’articolo 29-sexies, comma 6-ter, tali controlli sono effettuati contestualmente a quelli AIA”.

33“ 6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli”

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38. PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE A LIVELLO REGIONALE

Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter citato nel paragrafo precedente del presente commento, e quelle straordinarie da parte disposte dalla Autorità Competente al rilascio dell’AIA, sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi: a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione; c) un registro delle installazioni coperte dal piano; d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale; f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

39. PERIODICITÀ DELLE ISPEZIONI

Secondo il nuovo coma 11-ter dell’articolo 29-decies del DLgs 152/2006, il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie, sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno: a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti; b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

40. CONTROLLI SPECIFICI SU ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO

Il nuovo comma 6bis dell’articolo 29sexies del DLgs 152/2006 prevede che, fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.

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41. DEROGHE

Secondo il nuovo comma 9-ter del’articolo 29 sexies del DLgs 152/2006 l'autorità competente, al rilascio dell’AIA, può accordare deroghe temporanee alle disposizioni seguenti: 1. comma 4-bis articolo 29 sexies: valori limite di emissione associati ai livelli di emissione garantiti dalle MTD 2. comma 5-bis articolo 29 sexies: condizioni nell’AIA non previsti dai documenti ufficiali sulle MTD della UE 3. articolo 6, comma 16, lettera a): principi generali per determinare le condizioni di rilascio dell’AIA Tali deroghe sono ammissibili solo in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, e a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell'attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

42. CONDIZIONI DELL’AIA PER IL RIPRISTINO BONIFICA DEL SITO DOPO LA CHIUSURA DELLA INSTALLAZIONE

Secondo il nuovo comma 9-quinquies dell’articolo 29 sexies del DLgs 15272006, fatta salva la disciplina sulle bonifiche della Parte IV al DLgs 152/2006, l'autorità competente al rilascio dell’AIA, stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore: a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento, prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente; b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione; c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;34 d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre

34 “9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.” Comma 9-septies articolo 29 sexies del DLgs 152/2006

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le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio; e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

43. CONDIZIONI PER IL RINNOVO E RIESAME DELL’AIA

Il nuovo articolo 29-octies del DLgs 152/2006 contiene novità rilevanti su questa problematica. Il nuovo articolo290cties afferma che: “1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. 2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione.” Appare chiaro che il rinnovo periodico della versione precedente viene trasformato in revisione. Quindi la revisione può essere avviata sempre senza attendere i 5 anni ordinari dal rilascio (6 od 8 se l’impianto è soggetto ad eco certificazione: ISO od EMAS) come previsto dalla normativa precedente (ora 10 o 16 se la installazione è a EMAS mentre 12 se a ISO come riporto successivamente in questo paragrafo del mio commento). In particolare la nuova normativa contiene un inciso di grande novità nell’ultima parte del comma 2 sopra riportato per cui la revisione può essere avviata in ogni momento se emergono: “nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio della installazione”. Questo inciso va letto in modo coordinato con le condizioni di revisione dell’AIA descritti dal comma 4 dell’articolo 29octies del DLgs 152/2006 (introdotto dal DLgs 46/2014): Punto 1. livello di inquinamento eccessivo dell’impianto con la necessità di adeguarlo alle migliori tecnologie disponibili Punto 2. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni Punto 3 a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche Punto 4. sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono. Punto 5. necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili La revisione di cui sopra si avvia in qualsiasi momento se esistono le condizioni sopra esposte. Il nuovo articolo 29-octies prevede poi che la revisione vada automaticamente avviata: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale di

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un'installazione. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, in questo caso, non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione. b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. Nel caso di inosservanza di questo termine l'autorizzazione si intende scaduta. Il termine è esteso a 16 anni se la installazione è registrata EMAS, 12 anni se è registrata UNI EN ISO 14001. Quindi nella versione precedente il decorso dei termini era il regime ordinario di revisione che ora invece diventa regime secondario rispetto alla possibilità di avviare la revisione in qualsiasi momento a certe condizioni. Secondo la Circolare Ministro Ambiente 27/10/2014 (prot. N.0022295 GAB): “ a) a partire dal giorno 11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del dlgs 46/2014) i provvedimenti di AIA sono rilasciati sulla base del DLgs 46/2014, ad esempio non prevedendo più il rinnovo periodico ogni 5,6 o 8 anni; b) ai sensi delle disposizioni transitorie del’articolo 29 DLgs 46/2014 i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 ed in corso, sono convertiti in procedimenti di riesame, senza connesso aggravio tariffario; c) qualora riferiti a provvedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014, i procedimenti di cui al punto b) sono archiviati, ove il gestore lo richieda”. d) sono prorogate le scadenza di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata). Peraltro spesso nei provvedimenti di AIA è riportata espressamente la prevista data di rinnovo, e pertanto la violazione di tale scadenza potrebbe essere considerata violazione di una condizione autorizzativa. Per tale motivo è opportuno che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l’autorità competente di avviare di sua iniziativa una riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell’AIA”.

44. MODALITÀ DI REVISIONE DELL’AIA

Secondo il comma 5 del nuovo articolo 29-octies del DLgs 152/2006 a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1 (elenco documenti per la presentazione della domanda di AIA).

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La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, comma 4 (disciplina in caso di documentazione incompleta da integrare), e 29-quater (procedura ordinaria di rilascio dell’AIA ).

In alternativa alle modalità ordinarie di partecipazione del pubblico (vedi commi 3 e 4 dell’articolo 29-quater), la partecipazione del pubblico alle decisioni può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità competente. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

45. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI VIA E INDUSTRIE A RISCHIO SUCCESSIVE ALL’AIA

Il nuovo comma 3 dell’articolo 29-nonies del DLgs 152/2006 prevede che il gestore della installazione comunichi alla Autorità Competente in materia di AIA e alla autorità di controllo (Ispra se AIA statale, Arpa se AIA regionale), le istanze in materia di VIA e Industrie a rischio di incidente rilevante. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.

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46. PUBBLICAZIONI DATI MONITORAGGI PREVISTI DALL’AIA

Secondo il nuovo comma 2 articolo 29-decies del DLgs 152/2006 i dati sui monitoraggi previsti nell’AIA rilasciata devono non solo essere messi a disposizione del pubblico ma anche pubblicati nel sito della Autorità Competente.

47. COLLABORAZIONE DEL GESTORE DELLA INSTALLAZIONE SOGGETTA AD AIA ALLA ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il nuovo comma 5 articolo 29-decies del DLgs 152/2006 conferma quanto previsto dalla precedente versione per cui il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. La novità del nuovo comma 5 consiste nel fatto che ora viene previsto che almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatta salva l’ipotesi di violazione delle prescrizioni (vedi successivamente il commento al nuovo comma 9 dell’articolo 29decies del DLgs 152/2006) l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione. La Circolare Ministro Ambiente del 27/10/2014 (prot. 0022295 GAB) ha precisato: “Ove il singolo controllo sia articolato, per necessità tecniche, in più visite in loco, il lasso di tempo di cui al terzo periodo dell’articolo 29-decies comma 535

del DLgs 152/2006, entro il quale notificare al gestore gli esisti del controllo, si farà decorrere dalla data di conclusione dell’ultima visita in loco, dal momento che prima di tale ultima visita gli esiti dell’intero controllo non potrebbero in ogni caso essere disponibili”.

35 “5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione é notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione”.

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48. PROCEDURA IN CASO VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELL’AIA

Il nuovo comma 9 articolo 29-decies del DLgs 152/2006 disciplina in modo innovativo la procedura in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell’AIA. In questi casi, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità (questa è la novità più rilevante di questa lettera); b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno (questa ultima è la novità più rilevante di questa lettera)36; c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente; d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione. Questa ultima costituisce una novità rispetto alla normativa precedente. 37 La Circolare Ministro Ambiente 27/10/2014 (prot. N. 0022295 GAB) ha chiarito il disposto sopra riportato alla lettera b) “Ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 29-decies comma 9 lettera b, l’Autorità Competente: a) Ove accerti la presenza di violazioni alle condizioni dell’AIA reiterate per più di due volte all’anno, è in ogni caso tenuta a disporre la sospensione dell’attività per un tempo determinato; b) è inoltre tenuta a disporre la sospensione nel caso in cui l’inosservanza determini “situazioni”. Nell’applicare tale disposizione pare opportuno tenere conto del disposto comunitario, che chiarisce che la sospensione è riferita al caso in cui si manifestino situazioni di immediato pericolo o danno per l’ambiente o per la salute umana, imponendo contestualmente che la sospensione perduri fino al ripristino della conformità.

36 “in questo caso il legislatore non brilla in chiarezza. Ora è evidente che una violazione che sia tale da da determinare una situazione di pericolo per l'ambiente determinerà sempre una sospensione dell'attività con contestuale diffida. Quindi, se la norma vuole avere qualche senso, si dovrà ritenere che la sospensione sia imposta automaticamente alla terza violazione che si verifichi in un anno e che abbia determinato la semplice diffida. In sostanza una sorta di sanzione accessoria, per reiterate violazioni del quadro prescrittivo, che determinano la sola diffida. Non sembra un ipotesi coerente con la natura delle misure interdittive che non hanno propriamente una funzione sanzionatoria, ma bensì ripristinatoria. Sarebbe stato più opportuno prevedere viceversa la revoca dell'autorizzazione, nelle ipotesi in cui nel corso dell'anno siano state accertate più di due violazioni che abbaiano comportato la sospensione con diffida. L'applicazione di due sospensioni nel corso dell'anno sono quasi sempre l'indizio di una gestione carente e di sicura negligenza, con grave sottoposizione a rischio del bene giuridico ambiente.” R. Bertuzzi, N. Carboni in lexambiente.it del 6 maggio 2014) 37 “Il caso della chiusura dell'installazione, di cui alla nuova lett d), potrebbe essere definita una sanzione interdittiva impropria, di cui è difficile inquadrare le ipotesi in cui possa essere applicata dall'autorità competente. Dalla formulazione della norma e dalla sua collocazione sistematica sembrerebbe riferirsi al caso di un'installazione autorizzata, in cui viene realizzata una infrazione di tale gravità da aver determinato un ipotesi di esercizio senza autorizzazione. Si potrebbe pensare che tale ipotesi si concretizzi nella realizzazione e messa in esercizio di modifiche sostanziali in assenza dell'autorizzazione, così come prevista dal'art. 29 nonies. In tale ipotesi si dovrà procedere alla chiusura dell'installazione, che a seguito della modifica sostanziale apportata dal gestore, in assenza della dovuta autorizzazione preventiva, non risulta più essere corrispondente a quella autorizzata concretizzando il caso di esercizio degli impianti in assenza di autorizzazione.” (R. Bertuzzi, N. Carboni in lexambiente.it del 6 maggio 2014)

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Riguardo la prima casistica, non discendente da obblighi comunitari (violazioni reiterate ma non immediatamente pericolose), pare logico considerare reiterate anche le violazioni continuate (ad esempio quelle per ci la diffida ad avviare le azioni per far cessare l’inadempienza siano rimaste ripetutamente senza esito positivo) e come anno di riferimento considerare i 365 giorni precedenti l’ultimo accertamento. Va inoltre chiarito che, ai fini del conteggio, ci si deve riferire alla reiterazione delle medesime violazioni (ad esempio, violazione del medesimo limite di emissione, per la medesima sostanza, in corrispondenza del medesimo punto di emissione). Nella seconda casistica (violazioni che determinano un pericolo immediato), sia per garantire il rispetto degli obblighi comunitari, sia per tutelare salute e ambiente, il periodo di sospensione dovrà coprire i tempi tecnici necessari al superamento dell’inottemperanza, ed essere eventualmente prorogato nel caso di ritardi nell’attuazione dei necessari interventi. A tal fine si raccomanda di prevedere nell’autorizzazione che, in esito alla sospensione disposta per tale motivo, sia programmato un controllo aggiuntivo da parte dell’ente di controllo, da effettuare prima del riavvio, previa comunicazione da parte del gestore che dia conto del superamento della criticità, con connessa integrazione tariffaria. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 33 comma 3-bis del DLgs 152/2006, per determinare l’ammontare di tale integraione tariffaria si farà riferimento (in attuazione del comma 3-ter del medesimo articolo) alla tariffa del singolo controllo Tc indicata all’allegato IV del decreto 24 aprile 200838. Riguardo tale seconda casistica, inoltre, pare opportuno puntualizzare che le uniche violazioni pertinenti sono violazioni di esplicite prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, suscettibili di determinare nell’immediato futuro (ulteriori) effetti negativi sull’ambiente, a meno che con la sospensione non si provveda a farle cessare o a rendere impossibile il loro riproporsi a breve. Non sono pertanto pertinenti le violazioni di obblighi normativi non esplicitamente richiamati nell’AIA ( ad esempio, valori limiti di emissione per sostanze non ritenute pertinenti e significative a valle della istruttoria e pertanto non fissati nell’AIA(), violazioni che di per sé non causano immediati effetti (ad esempio mancata trasmissione di un piano di adeguamento da realizzare negli anni successivi), o i cui effetti sono terminati (ad esempio violazione una tantum di un valore limite di emissione in condizioni di normale esercizio)”.

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http://www.reteambiente.it/repository/normativa/11166_dmamb24apr08.pdf

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49. IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI AIA

49.1. Premessa i limiti, preesistenti al DLgs 46/2014, del quadro sanzionatorio in materia di AIA

Il sistema sanzionatorio non era fino ad ora adeguato alla pericolosità degli impianti soggetti ad AIA. Basti pensare che prima del DLgs 46/2014 mentre se venivano violate le prescrizioni della autorizzazione di una attività di gestione rifiuti, secondo la disciplina generale (articolo 256 DLgs 152/2006) si applicavano arresto o ammenda, nel caso di impianti soggetti ad AIA la violazione delle prescrizioni comportava la sola ammenda ovviamente oblabile. Ma c’è di più perché il DLgs 121/201139 non ha preso in considerazione tra i reati per i quali scatta la responsabilità anche amministrativa delle imprese, quelli previsti dalla disciplina dell’AIA. Secondo la Relazione dell’Ufficio Massimario Corte di cassazione 3 agosto 2011: “In realtà, nella sua primigenia formulazione, l’art. 2 dello schema di decreto legislativo contemplava tra i reati presupposto della responsabilità degli enti anche numerose altre fattispecie incriminatrici previste dal codice dell’ambiente e in particolare quelle concernenti l’autorizzazione integrata ambientale di cui all’art. 29-quattuordecies del DLgs. n. 152/2006, nonché quelle previste nello stesso decreto dai commi 1, 4, 7, 8, 9, 12 e 14 dell’art. 137 in materia di inquinamento idrico e quelle contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell’art. 279 in materia di emissioni. In altre parole il progetto originario prevedeva un più generalizzato coinvolgimento delle persone giuridiche nel sistema di repressione degli illeciti ambientali penalmente rilevanti, mentre il testo definitivamente approvato ha compiuto scelte di gran lunga più selettive e non tutte facilmente comprensibili. In proposito va peraltro ribadito come la tutela penale dell’ambiente nel nostro ordinamento sia storicamente affidata soprattutto ad un sistema di contravvenzioni che nella maggior parte dei casi hanno ad oggetto fattispecie di pericolo astratto. In tale prospettiva ridurre l’area di responsabilità delle persone giuridiche alle violazioni effettivamente lesive di beni giuridici – nel senso che il concetto assume nei pareri delle commissioni parlamentari – e contemporaneamente corrispondere ai vincoli comunitari si è rivelato obiettivo assai arduo. Ed infatti, il legislatore delegato ha optato per un compromesso che soddisfa solo in parte il parere delle commissioni e altrettanto parzialmente le prescrizioni della direttiva. In tal senso potrebbe apparire ad esempio discutibile l‘aver escluso dal catalogo dei reati presupposto le contravvenzioni dell’art. 29-quattuordecies del codice dell’ambiente, atteso che le attività dei soggetti tenuti a dotarsi ed a rispettare l’autorizzazione integrata ambientale sono per definizione assai pericolose per l’ambiente. Non di meno appare incomprensibile la scelta di configurare la responsabilità degli enti solo per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, escludendo dal catalogo la contravvenzione di cui al primo comma dell’art. 137 dello stesso codice, atteso che lo scarico di sostanze anche non intrinsecamente pericolose ma in quantitativi rilevanti è condotta idonea a determinare un grave danno all’ambiente. Infine contraddittoria risulta la mancata inclusione nel catalogo della contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui al successivo art. 256, comma 2, atteso che tale disposizione espressamente contempla tra gli autori propri del reato addirittura «i rappresentanti di enti». Ed in tal senso non è nemmeno chiaro il criterio seguito nella selezione operata in sede di stesura del testo definitivo della novella, atteso che, ad esempio, è stata mantenuta la responsabilità delle persone giuridiche per violazioni eminentemente formali come quella, ad esempio, dell’ottavo comma dell’art. 260-bis del d. lgs. n. 152/2006 ad oggetto le violazioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti.”

39 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente

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In relazione al mancato inserimento dei reati in materia di AIA nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa della P.A. aggiunge C. R. Riva40: “Tanto più che per espressa previsione dell’art. 29-quattuordecies co. 10, per gli impianti soggetti ad AIA “non si applicano le sanzioni previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo”. Sicché parrebbe che l’ente soggetto ad AIA cui siano ascrivibili reati presupposto in materia ambientale non ne risponderà, sia in assenza di specifico reato presupposto riferito alla normativa AIA, sia, dalla data di rilascio dell’autorizzazione AIA, in relazione ai “normali” reati in materia di rifiuti, inquinamento idrico e atmosferico, sottratti alle discipline di settore dal citato comma 10 dell’art. 29-quattuordecies. L’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio per l’ente soggetto ad AIA rispetto a quello non soggetto appare evidente.” Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge delega dal quale è stato poi emanato il DLgs 46/2014: "le sanzioni attinenti le autorizzazioni non sono state nella sostanza modificate, ma solo riordinate con particolare riferimento alle sanzioni connesse al mancato rispetto delle autorizzazioni integrate…..a tale riguardo si è, infatti, tenuto conto sia dell'esperienza sino ad oggi maturata (che ha mostrato come in molti casi le violazioni all'AIA hanno riguardato prescrizioni del tutto marginali e non direttamente suscettibili di creare problemi, che non si è ritenuto, pertanto, efficace ed equo sanzionare al pari di violazioni più gravi), sia da considerazioni inerenti la nuova valenza dei documenti di riferimento comunitari che, rendendo generalmente cogenti limiti prestazionali definiti in sede comunitaria, richiedono per coerenza l'applicazione di criteri di conformità simili a quelli applicati negli altri paesi dell'Unione europea.”

49.2. Sanzioni AIA integrazione con quelle settoriali

L’articolo 11 del DLgs 46/2014 modifica varie norme del DLgs 152/2006 relative alle sanzioni previste per violazioni relative alla normativa settoriale in materia di scarichi idrici, gestione rifiuti, emissioni nell’aria, disciplina qualità combustibili. In particolare il sistema sanzionatorio settoriale viene ad essere integrato ma non sostituito dalle specifiche sanzioni in materia di AIA.41 In questo modo il DLgs 46/2014 chiarisce da subito che le sanzioni della disciplina settoriale non riguardano l’AIA per la quale vengono invece riformulate come di seguito descrivo. Vedremo inoltre come il nuovo DLgs solo in parte e spesso in modo contraddittorio riuscirà nell’intento di riformare l’impianto sanzionatorio della disciplina dell’AIA in modo adeguato alla pericolosità degli impianti oggetto di questa particolare autorizzazione.

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http://www.lexambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7450:ambiente-in-genere-tutela-penale&catid=188&Itemid=15 41 “Il Dlgs. 46/2014 all'art. 11, rubricato “Coordinamento delle previgenti norme sanzionatorie”, ha proceduto ad integrare le singole norme sanzionatorie di settore, specificando in ciascuna di loro, che la sanzione ivi prevista si applica “[...] fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattuordeces, commi […]. In sostanza la norma non si è limitata a stabilire, per ciascuna norma sanzionatoria di settore, che in caso di installazione soggetta ad AIA si applicano le norme sanzionatorie proprie di questa, ma interviene puntualmente, specificando quale tra le diverse fattispecie sanzionatorie dell'art. 29 quattuordeces trova applicazione al posto della norma di settore. Potremmo definirla un'interpretazione autentica sul conflitto apparente di norme, dove è il legislatore a risolvere lo stesso conflitto. Prima si indicano quali norme sono in apparente conflitto, poi quale delle due deve essere applicata. Ne consegue che dove questo conflitto di norme non è risolto dalla legge possono trovare applicazione anche le norme di settore. Si tratta di un tema che va approfondito, in particolare dagli organi di controllo che si troveranno a dover rilevare eventuali sanzioni penali o amministrative nell'ambito della loro attività ispettiva.” (R. Bertuzzi, N. Carboni in lexambiente.it del 6 maggio 2014)

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49.3. Nuove sanzioni per mancanza di AIA o di gestione di installazione con AIA sospesa o revocata

Il nuovo comma 1 dell’articolo 29-quattuordecies insieme con la già prevista sanzione per esercizio della installazione senza AIA o con AIA sospesa e revocata, introduce un'altra fattispecie. In particolare il nuovo comma 1 (seconda parte) di detto articolo prevede che nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza (tutela delle acque dall’inquinamento), ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena é quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro42. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 44443 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale é realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Relativamente alla discarica se questa non rientra nell’AIA si applicano (ex prima parte del comma 3 articolo 256 del DLgs 46/2014) le sanzioni previste dalla normativa settoriali sui rifiuti: pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (comma 3 articolo 256 DLgs 152/2006). Invece se la discarica è soggetta ad AIA (quindi potenzialmente più pericolosa per l’ambiente) di applica la sanzione sopra esaminata nel caso di esercizio senza AIA: arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro! Se la discarica riguarda rifiuti classificati come pericolosi abbiamo l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila. Invece per la disciplina dell’AIA: dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro! Quindi le discariche che ricevono meno di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale inferiore ai 25000 Mg, per le quali non si applica l’AIA ma la autorizzazione ordinaria sarebbero sanzionati più severamente di quelle soggette ad AIA, ovviamente nella fattispecie di esercizio senza autorizzazione! Resta anche per entrambi i casi (regime AIA e regime autorizzazione ordinaria) almeno la confisca. Stesso ragionamento per la disciplina sugli scarichi idrici. Se l’impianto che scarica abusivamente (senza autorizzazione) non è soggetto ad AIA si applica la pena dell'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Se invece l’impianto è soggetto ad AIA la pena consiste nell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Se invece lo scarico senza autorizzazione riguarda sostanze classificate come pericolose, per l’impianto non soggetto ad AIA si applica la pena dell'arresto fino a due anni (comma 3 articolo 137 DLgs 152/2006), se l’installazione è soggetta ad AIA le pena consiste, come abbiamo visto sopra, nell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

42 Nella fattispecie generale, già prevista dalla precedente versione del comma, invece la pena era, ed è, l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. 43 applicazione della pena su richiesta dell’imputato o del pubblico ministero

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49.4. Sanzioni amministrative pecunicarie per violazione prescrizioni AIA

Secondo il nuovo comma 2 articolo 29-quattuordecies del DLgs 152/2006, salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

49.5. Sanzioni penali per violazione prescrizioni AIA

Secondo il nuovo comma 3 articolo 29- quattuordecies del DLgs 152/2006, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 DLgs 152/200644, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa (legge quadro sui parchi e leggi regionali). Quindi sia pure alle condizioni sopra esposte la violazione delle prescrizioni dell’AIA potrà comportare, a differenza della versione precedente dell’articolo 29-quattuordecies, la applicazione di sanzioni penali. Il punto è che la pena consiste solo nell’ammenda, mentre nel caso di violazione delle prescrizioni di una autorizzazione ordinaria (non soggetta regime AIA) sia per una discarica che per altro impianto di gestione rifiuti non pericolosi ci sono anche le pene interdittive dell’arresto sia pure ridotte della metà rispetto alla ipotesi di esercizio di attività senza autorizzazione (vedi comma 4 articolo 256 DLgs 152/2006). Le sanzioni penali potranno invece essere ulteriormente aggravate come affermato dal nuovo comma 4 dell’articolo 29-quattuordecies, secondo il quale in caso di violazione delle prescrizioni dell’AIA si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza (tutela acque dall’inquinamento); c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa45; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

44 Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano 45

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155

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49.6. Nuove sanzione penali in caso di modifica sostanziale della installazione senza AIA

Il nuovo comma 5 dell’articolo 29-quattuordecies del DLgs 152/2006 prevede che chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista é punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Inoltre secondo il nuovo comma 6 dell’articolo 29-quattuordecies del DLgs 152/2006 nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1 (60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto aggiornamento dell’AIA da parte della Autorità Competente), é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

49.7. Sanzioni amministrative per mancate comunicazioni

Il nuovo comma 7 dell’articolo 29-quattuordecies del DLgs 152/2006 conferma la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro, per il gestore che omette di comunicare alla Autorità Competente l’avvio della attuazione di quanto previsto nell’AIA ex comma 1 articolo 29-decies. La suddetta sanziona si applica, nella nuova versione del comma 7, anche al gestore della installazione che non informa immediatamente (o comunque entro le 8 ore di cui all'articolo 271, comma 1446) la Autorità Competente e l’ente di controllo tecnico (ISPRA o ARPA) di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente.

49.8. Sanzioni amministrative pecuniarie per mancata comunicazione dati emissioni

Secondo il nuovo comma 8 dell’articolo 29-quattuordecies del DLgs 152/2006 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti e ai comuni interessati: i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.

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“Se si verifica una anomalia o guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto puo' determinare un pericolo per la salute umana . Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.”

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Secondo il comma 9 dell’articolo 29-quattuordecies del DLgs 152/2006 si applica la pena di cui all'articolo 48347 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.

49.10. Principio di specialità per le sanzioni previste dalla disciplina dell’AIA

Secondo il comma 14 dell'art. 29 quattuordeces del DLgs 152/2006 per gli impianti autorizzati ai sensi della disciplina dell’AIA, dalla data della prima comunicazione del gestore alla Autorità Competente prima di dare attuazione all’AIA rilasciata, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.

49.11. Destinazione proventi delle sanzioni pecuniarie

Secondo il nuovo comma 13 dell’articolo 29-quattuordecies del DLgs 152/2006 i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui - al comma 2 (sanzioni per violazioni prescrizioni AIA, - al comma 6 (sanzioni per modifica sostanziale della installazione senza AIA), - al comma 7, (sanzioni per mancata comunicazione incidenti), - al comma 10 (mancata presentazione documentazioni integrativa richiesta dalla Autorità competente al fine del rilascio dell’AIA), sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dall'articolo 29-decies comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

47 Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

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50. NUOVO REGIME TRANSITORIO NELL’ADEGUAMENTO DELLE INSTALLAZIONI ALL’AIA

Il nuovo comma 2-quater dell’articolo 35 del DLgs 152/2006 stabilisce che fino alla presentazione, da parte del gestore, della comunicazione con la quale dichiara di dare avvio alla attuazione della prima AIA restano in vigore le autorizzazioni settoriali precedenti. Le autorizzazioni di settore restano valide ed efficaci fino alla data prevista per attuare le prescrizioni e specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Fino a che vige il suddetto regime transitorio non si applica la sanzione prevista per esercizio della installazione senza AIA ex comma 1 articolo 29-quattuordecies del DLgs 152/2006.

51. COMPETENZE IN MATERIA DI AIA

L’articolo 12 del DLgs 46/2014 modificando l’articolo 196 del DLgs 152/2006 che disciplina le competenze regionali in materia di autorizzazione agli impianti di gestione rifiuti,rinvia alla competenze statale in materia di AIA per quegli impianti che, ex allegato XII alla Parte II del DLgs 152/2006, rientrano nelle tipologie di impianti soggetti appunto ad AIA del Ministero dell’Ambiente. In particolare impianti collocati in mare interamente (anche se rientranti in quelli soggetti, a terra, ad AIA regionale).

52. AIA E AUTORIZZAZIONE ORDINARIA IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI

Il nuovo comma 2 articolo 208 del DLgs 152/2006 precisa che l’autorizzazione ordinaria disciplinata da detto articolo è sostituita dall’AIA per le categorie di impianti di gestione rifiuti come definiti dall’allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006 e le loro modifiche sostanziali (lettera lbis comma 1 articolo 548). In particolare rientrano in tale allegato VIII: 1.Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi e degli oli usati, quali definiti negli allegati I e II alla Direttiva 2008/98/CE (elenco operazioni di smaltimento e operazione e recupero), e che abbiano capacità di oltre 10 tonnellate al giorno. 2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani ex Direttiva 2010/75/UE (ora recepita in Italia con il titolo IIIbis della Parte IV al DLgs152/2006) con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora. 3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi con trattamento biologico e chimico fisico e con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno e che diano origine a composti o miscugli che vengono eliminati con una delle operazioni di smaltimento elencate nell’allegato I alla Direttiva 2008/98/CE 4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 48

“l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o della infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione48 che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”

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53. AIA E AUTORIZZAZIONE ORDINARIA IMPIANTI GESTIONI RIFIUTI: DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO

Il nuovo comma 2 articolo 208 del DLgs 152/2008 precisa inoltre che in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti: 1. ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di AIA ne riporta gli estremi; 2. se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi disciplinata dalla normativa sull’AIA è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio prevista per le autorizzazioni ordinaria in materia di rifiuti. Rispetto all’articolo che disciplina la conferenza dei servizi per l’AIA (comma 5 articolo 29quater del DLgs 152/2006) si aggiungono (ex comma 3 articolo 208 DLgs 152/2006): i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto; 3. la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto. Tali garanzie sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia; 4. i contenuti dell'AIA (vedi in particolare articoli 29-sexies e 29-septies DLgs 152/2006) sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11, in particolare: “c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie”; 5. la comunicazione di eventi che incidono sulla AIA al Catasto Rifiuti (ex comma 18 articolo 208 DLgs 152/2006) è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale; 6. la comunicazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata (ex comma 19 articolo 208), é effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidentale.

54. DISCIPLINA RINNOVO AGGIORNAMENTO RIESAME AIA IMPIANTI RIFIUTI

Secondo il nuovo comma 12bis dell’articolo 208 del DLgs 152/2006 per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti soggetti ad AIA, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione sono disciplinati secondo le norme previste per l’AIA ex Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.

55. AIA E INCENERITORI

Secondo il comma 4 articolo 29 del DLgs 46/2014 le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 133, non trovano applicazione ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto (11/4/2014). Il DLgs 133/2005 riguarda la disciplina degli inceneritori precedente al nuovo titolo IIII-bis alla Parte IV al DLgs 152/2006. Ricordo che gli inceneritori esistenti devono adeguarsi al titolo III-bis alla Parte IV al DLgs 152/2006 entro il 10

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gennaio 2016 ex comma 1 articolo 237-duovicies. Ricordo che entro il 1/1/2016 il DLgs 133/2005 sarà abrogato. Secondo il punto 10 della Circolare del Ministro dell’Ambiente del 17/6/2015:

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56. AIA E IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE

Il punto 5 della Circolare del Ministro dell’Ambiente del 17 giugno 2015 (port. 0012422 GAB) ha precisato quanto segue: “ Anche alla luce di quanto specificato al punto 8, delle linee di indirizzo già emanate con circolare 2295/GAB del 27 ottobre 2014, considerato che le attività di autodemolizione sono regolate sia a livello nazionale, sia a livello comunitario da normativa specifica 8d.Lgs 209/2003 e direttiva 2000/53/CE) non modificata dalle norme relative alle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE, attuata dal D.Lgs 46/2014), si chiarisce che tipicamente le attività di autodemolizione sono assoggettate ad AIA solo se contemplano attività di frantumazione (con shredder). In particolare si fa presente quanto segue: a)la “FAQ IED AI (5)1” pubblicata in proposito dalla Commissione della Unione Europea (consultabile sul sito istituzionale ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/faq.htm) non prevede la rilevanza delle categorie IPPC 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 nel caso di attività svolte in impianti di autodemolizione. La possibile rilevanza di tali categorie, pertanto si configura come atipica per l’autodemolizione (anche se potrebbe teoricamente intervenire, ad esempio, se ne medesimo sito è gestito un deposito preliminare di rifiuti industriali tecnicamente connesso; b) il centro di raccolta/autodemolitore tipicamente svolge attività che rientrano nella categoria 5.3.b.4 solo se in esso sono svolte, con capacità di trattamento superiore alla soglia ivi indicata, operazioni di frantumazione in appositi dispositivi dei veicoli già bonificati (vedi art. 3, comma 1 lettere m ed n del D.Lgs 209/2003). In tali casi rientrano conseguentemente in autorizzazione anche tutte le altre attività (messa in sicurezza, demolizione, pressatura) svolte presso la installazione e tecnicamente connesse; c) la categoria di attività IPPC 5.1.d, “ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1. e 5.2”, non ricomprende operazioni di bonifica effettuate sul veicolo per separare i diversi rifiuti di cui si compone, che si configurano piuttosto come attività di seperazione e selezione. Conseguentemente l’operazione di messa in sicurezza e rottamazione di veicoli fuori uso non è da intendersi attività facente parte dell’eventuale successivo svolgimento di attività di cui ala categoria IPPC 5.1; d) le attività tipicamente svolte all’interno dei centri di raccolta di veicoli fuori uso, quali le attività di messa in sicurezza (punto 5 dell’allegato I al D.Lgs 209/2003), di demolizione (punto 6 dell’allegato I al D.Lgs 209/2003), di pressatura (art. 3 comma 1 lettera i), di tranciatura (art. 3 comma 1 lettera l), non rientrano tra quelle elencate ai punti 5.1, dell’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06. La possibile rilevanza della categoria 5.1, pertanto, si configura come atipica per l’autodemolizione (anche se potrebbe teoricamente intervenire, ad esempio, se nel medesimo sito è gestita una rigenerazione di oli tecnicamente connessa). “

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57. NUOVA DEFINIZIONE DI GRANDE IMPIANTO DI COMBUSTIONE

I grandi impianti di combustione sopra i 50 MW sono soggetti ad AIA ex punto 1.1. allegato VIII alla parte II del DLgs 152/2006. La nuova lettera gg) del comma 1 articolo 268 del DLgs 152/2006 da una nuova definizione di grande impianto di combustione. Secondo la nuova definizione è un grande impianto di combustione un impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50MW. Un grande impianto di combustione é classificato come: 1) anteriore al 2013: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione entro tale data, a condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014; 2) anteriore al 2002: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o per cui é stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003; 3) nuovo: il grande impianto di combustione che non ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3). Si ricorda inoltre che secondo il comma 9 articolo 273 del DLgs 152/2006: “9. Se più impianti di combustione, anche di potenza termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello stesso stabilimento l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. L'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può altresì disporre il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un solo punto di emissione ed applicare i valori limite che, in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero all'impianto più recente”.

Secondo il comma 5 articolo 29 del DLgs 46/2014 per i grandi impianti di combustione, non anteriori ne al 2002 ne al 2013, autorizzati prima del 11/4/2014 (data entrata in vigore DLgs 46/2014), l'applicazione dei valori limite previsti dall'articolo 273, comma 249, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è assicurata in sede di rinnovo o riesame dell'autorizzazione.

58. EMISSIONI COV

Il nuovo comma 1 articolo 275 del DLgs 152/2006 prevede che la disciplina di questo articolo in materia di COV (composti organici volatili) si applichi anche agli impianti soggetti ad AIA. In particolare secondo il nuovo comma 5 articolo 275 del DLgs 152/2006 . L'autorizzazione stabilisce, sulla base dei commi 2 e 7, i valori limite di emissione e le prescrizioni che devono essere rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica l'articolo 270. La autorizzazione deve prevedere le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di arresto.

49 “2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta”

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59. NUOVO ELENCO CATEGORIE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE AD AIA

Il nuovo allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006 contiene nuove categorie di installazione da assoggettare obbligatoriamente ad AIA (statale o regionale). Le novità sono le seguenti: 1. Relativamente alle attività di gassificazione e liquefazione: altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW 2. Relativamente alle attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore sono esclusi: quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta. 3. produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno. 4. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno. 5. Relativamente allo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, rispetto all’allegato abrogato si specificano le seguenti attività soggette ad AIA: a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; e) rigenerazione/recupero dei solventi; f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g) rigenerazione degli acidi o delle basi; h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k) lagunaggio. 6. Relativamente allo smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti si specifica che sono soggette ad AIA le attività relative a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno. 7. Relativamente allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza, si specificano le seguenti attività assoggettate ad AIA: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. 8. Relativamente al recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, sono soggette ad AIA le seguente attività (con esclusione attività di trattamento delle acque reflue urbane) disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista

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unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno. 9. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati nella categoria delle discariche prima di una delle attività di trattamento, recupero, incenerimento, smaltimento in generale con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti (che come è noto non richiede specifica autorizzazione se si rispettano i parametri ex lege). 10. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg. 11. relativamente alla fabbricazione in installazioni industriali: uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno. 12. Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 12.1. solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 12.2 solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione é in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; 12.3. materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a; - 75 se A è pari o superiore a 10; oppure - [300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto. 13. Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua). 14. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura. 15. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.