la nuova certificazione unica dei compensi
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IL CONGUAGLIO DI FINE ANNO
E LA CERTIFICAZIONE UNICA DEI
COMPENSI
Relatore Dott. Enzo Cuzzola
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comPAfvg - centro di competenza per la pubblica amministrazione / Sede Legale - Piazza XX Settembre, 2 - 33100 Udine
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LA DEFINIZIONE FISCALE DEI REDDITI DI
LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Reddito Di Lavoro Dipendente
Sono definiti redditi da lavoro dipendente “i
compensi corrisposti per prestazioni di lavoro
subordinato” considerate tali secondo le norme
della legislazione sul lavoro, le pensioni, gli assegni
equiparati, le indennità di anzianità, di previdenza,
di preavviso e le altre indennità di fine rapporto
(Tuir, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 49).
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IMPONIBILE FISCALE E PREVIDENZIALE
L’imponibile fiscale è l’importo su cui viene
calcolata l’imposta sui redditi delle persone fisiche
(IRPEF). L’imponibile fiscale annuo non é null’altro
che la sommatoria di tutti gli imponibili fiscali
mensili.
Con il termine imponibile previdenziale si
intende l’importo di retribuzione, derivante da
Libro Unico del Lavoro (L.U.L.), sul quale vengono
calcolati i contributi previdenziali e assistenziali a
carico del lavoratore dipendente e dell’azienda.
DEFINIZIONE 3
RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO
DIPENDENTE
La ritenuta sui redditi di lavoro dipendente è
commisurata a tutti i compensi ed emolumenti
corrisposti nel periodo di imposta.
Fanno eccezione i contributi assistenziali e
previdenziali obbligatori per legge , di contratto
collettivo o di accordo aziendale e le altre fattispecie
individuate nell’articolo 51 del Tuir.
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REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO
DIPENDENTE
I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
sono tutti i redditi che non risultano da un vero e
proprio lavoro dipendente ma vanno dichiarati
nel quadro RC del Modello UNICO insieme a
quelli da lavoro dipendente.
Sono disciplinati dall’art. 50 del D.P.R. 917/1986
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RITENUTA SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI
LAVORO DIPENDENTE
Sono assimilati al lavoro dipendente i compensi, le
indennità, gli assegni, le rendite e le somme
indicati dalla lettera A alla lettera L dell’art. 50 del
Tuir.
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Tra le lettere indicate nell’articolo 5° del Tuir rivestono particolare importanza per gli enti locali:
Lett. b: i compensi e le indennità corrisposti a prestatori di lavoro subordinato dipendenti da altri soggetti;
Lett. c: le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio;
Lett. c-bis : i compensi corrisposti a soggetti aventi con l’Ente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
Lett. f : le indennità, i gettoni di presenza o altri compensi corrisposti per l’esercizio di pubbliche funzioni;
Lett. g :l le indennità per cariche elettive;
Lett. l : i compensi percepiti dai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili;
Lett. I : i compensi liquidati, per sentenza, dall’ente al coniuge separato del dipendente.
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COMPENSI E INDENNITÀ A LAVORATORI
DIPENDENTI DA TERZI
Rientrano in tale categoria (lett. B art. 50 del Tuir) le
indennità ed i compensi dei dipendenti comunali per
incarichi svolti a favore di terzi, in funzione del loro
rapporto di dipendenza e della loro qualifica.
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LE BORSE DI STUDIO
Ex art. 50 del Tuir, lett. c, sono assimilabili ai
redditi da lavoro dipendente le “somme da chiunque
corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per fini di studio o di
addestramento professionale, se il beneficiario non è
legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante”.
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COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Le collaborazioni coordinate e continuative rientrano
tra quelle tipologie di lavoro che non instaurano un
rapporto di subordinazione tra datore di lavoro e
lavoratore, ma stabiliscono le modalità, la durata e il
corrispettivo retributivo di una prestazione lavorativa
svolta da un prestatore d’opera per conto di un
committente.
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INDENNITÀ PER L’ESERCIZIO DI PUBBLICHE
FUNZIONI
Fanno parte di questa categoria, art. 50 lett. f Tuir,
le indennità e i gettoni di presenza corrisposti ai
componenti (non amministratori locali) di
commissioni, che non siano professionisti (nel qual
caso devono emettere parcella per il gettone).
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INDENNITÀ PER CARICHE ELETTIVE
A tale fattispecie vengono ricondotti i compensi, c.d.
gettoni di presenza o indennità, dei componenti i
consigli e le commissioni consiliari previsti dall’art.
82 del Tuel, nonché l’indennità di fine mandato dei
sindaci prevista dall’art. 23 della legge 265/1999.
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L’ASSEGNO AL CONIUGE SEPARATO
Ex art. 10 Tuir lett. C, sono deducibili dal reddito
complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge,
ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessione
dei suoi effetti civili, o nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
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COMPENSI PERCEPITI DAGLI LSU
I lavori socialmente utili sono attività che mirano alla
realizzazione di opere e alla fornitura di servizi di
utilità collettiva.
Con la modifica apportata all’art. 47 del Tuir dal
decreto legislativo n. 314/97, tra i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente rientrano anche quelli
derivanti dai lavori socialmente utili.
A seguito della modifica della normativa dal 1°
gennaio 1998 i compensi percepiti a seguito di LSU
diventano quindi imponibili ai fini fiscali con le
relative detrazioni d’ imposta per lavoro dipendente.
Anche per tali redditi l’Inps svolge la funzione di
sostituto di imposta.14
IL CONGUAGLIO DI FINE ANNO
OBBLIGHI DATORE DI LAVORO
ART. 23 DPR 600/73
Ex art. 23 Dpr 600/73, ogni datore di lavoro, in
qualità di soggetto che si sostituisce all’Ufficio
Imposte al fine operare le ritenute fiscali, a
mezzo cedolino di busta paga, ha l’obbligo, entro
il 28 febbraio dell’anno successivo, di effettuare il
conguaglio fiscale, ovvero il ricalcolo su base
annuale, delle imposte dovute dai propri
lavoratori e pagate mensilmente nella forma
della ritenuta d’acconto.
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IL CONGUAGLIO DI FINE ANNO
In sostanza, ogni mese, il datore di lavoro o, in caso di
pensionati, l’INPS , trattiene in busta paga delle percentuali
di IRPEF che però sono quote non definitive.
Pertanto con il conguaglio IRPEF si procede al calcolo certo e
definitivo delle imposte Irpef dovute dal dipendente o dal
pensionato Inps.
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DPR 600/73
Nonostante la Legge preveda la possibilità di
concludere le operazioni di conguaglio entro il 28
febbraio dell’anno successivo, normalmente , per
prassi, tali operazioni amministrative e contabili, si
chiudono entro fine anno, facendo coincidere il
conguaglio con la busta paga del mese di Dicembre.
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LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
La procedura di conguaglio consiste nel sommare gli
emolumenti che costituiscono il reddito ovvero gli
imponibili fiscali delle retribuzioni mensili
comprese le mensilità aggiuntive, qualora spettino
al lavoratore, determinando così il reddito fiscale
annuo.
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LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO
In pratica si sommano tutti gli imponibili fiscali
da gennaio a dicembre comprese la tredicesima,
l’eventuale quattordicesima o altre somme
aggiuntive corrisposte a titolo di prestazioni
assistenziali (esempio malattia, maternità, Cassa
Integrazione ecc.) se dovute per contratto e si
ottiene il reddito fiscale annuo.
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Il risultato ottenuto dalle precedenti operazioni
rappresenta l’imponibile fiscale annuale sul quale
poi sarà applicata l’aliquota determinando così
l’imposta effettivamente dovuta dal lavoratore
dipendente o pensionato che sia, ovvero l’imposta
che grava sul reddito delle persone fisiche e cioè
sui redditi da lavoro dipendente e
parasubordinato meglio conosciuta come IRPEF.
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L’IRPEF
L’ Irpef si applica sulla base del principio
normativo della progressione dell’imposta in
base al quale tanto maggiore è il reddito
conseguito dal lavoratore tanto maggiore sarà
l’imposta dovuta allo Stato e di conseguenza
maggiore sarà anche la trattenuta sulla
retribuzione.
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IL CALCOLO IRPEF
L’Irpef si calcola applicando delle percentuali,
fissate dalla Legge, che sono le c.d. aliquote
IRPEF e che saranno diverse o meglio progressive
in base alla fascia di reddito colpita.
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CONGUAGLIO NEGATIVO O POSITIVO
Va osservato che tuttavia da tale calcolo non sempre
scaturirà un debito o un credito nei confronti dello
Stato.
Si parla pertanto di conguaglio negativo o positivo
di fine anno.
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Infatti se l’imposta dovuta risulta maggiore rispetto a quella
che il lavoratore ha già versato, allora il conguaglio Irpef sarà
negativo e il lavoratore avrà nella busta paga di dicembre un
importo minore.
Se invece l’imposta versata mensilmente è maggiore di quella
effettivamente dovuta, allora il conguaglio Irpef sarà positivo e
il lavoratore a dicembre avrà una busta paga più alta.
CONGUAGLIO NEGATIVO O POSITIVO
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IL CASO DI PIÙ RAPPORTI DI LAVORO NELLO
STESSO ANNO
In presenza di più rapporti di lavoro nello stesso anno, in sede di
conguaglio, il sostituto d’imposta deve tenere conto delle somme e
dei valori complessivamente corrisposti allo stesso nel corso dei
diversi periodi lavorativi dell’anno, indipendentemente dal fatto
che il lavoratore ne abbia fatto richiesta.
Se necessario inoltre, nel caso in cui si deve tenere conto di altre
somme e valori non considerati in precedenza, il conguaglio potrà
essere ripetuto purché, in ogni caso, i relativi effetti economici si
concludano entro il mese di febbraio dell’anno successivo ( Dpr
600/73).
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IL CONGUAGLIO E LA RICHIESTA DI
APPLICAZIONE DI UN’ALIQUOTA PIÙ ELEVATA
Con risoluzione n.199/E del 30 Novembre 2001,
l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità,
già riconosciuta nella circolare n. 326/E/1997, che il
sostituto d’imposta, su richiesta del sostituto, effettui
una ritenuta con un’aliquota superiore rispetto a
quella dovuta.
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CONGUAGLIO PER LE SOMME EROGATE DA TERZI
AI PROPRI DIPENDENTI IN COMANDO
I sostituti d’imposta che corrispondono a dipendenti di
terzi compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e
continuativo, come ad esempio nell’utilizzo di personale
proveniente in comando da altra amministrazione,
devono comunicare agli Uffici che procedono al
conguaglio, entro la fine dell’anno, e in ogni caso non
oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare
delle somme corrisposte.
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IL CONGUAGLIO DELLE ADDIZIONALI
Nello svolgimento delle operazioni di conguaglio di
fine anno, il sostituto d’imposta deve considerare
anche l’addizionale regionale e l’addizionale
comunale, la c.d. aliquota aggiuntiva,
relativamente ai comuni che ne abbiano deliberato
la variazione.
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DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2014 N. 175
Il Decreto Legislativo n.175/2014 introduce una
nuova certificazione volta a sostituire sia il Cud
sia la certificazione rilasciata ai contribuenti ogni
anno dal sostituto di imposta.
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PRIMA DELLA NUOVA NORMATIVA
Fino al 2014, ad eccezione dei lavoratori autonomi,
i lavoratori dipendenti e i pensionati ricevevano
dai propri datori di lavoro un documento, il Cud,
nel quale venivano riepilogati e certificati tutti i
redditi incassati nell’anno precedente dal
lavoratore.
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NUOVO MODELLO CU
A partire dal 2015, con l’introduzione della nuova
normativa, il CUD è stato sostituito dal modello
della “Certificazione Unica”, c.d. CU.
Questo nuovo modello differisce dal precedente
sia nella forma sia nel contenuto.
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LA CERTIFICAZIONE UNICA
Nella Certificazione Unica, sono indicate le detrazioni di
imposta spettanti al contribuente per i familiari a carico
e le somme versate dal datore di lavoro nei fondi della
previdenza integrativa.
Questo modello fiscale non è più riservato solo ai
lavoratori dipendenti ed ai pensionati ma anche al alcune
categorie di lavoratori autonomi.
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CU PER I LAVORATORI AUTONOMI E
LAVORATORI PARASUBORDINATI
Pertanto la nuova Certificazione Unica comprende
non solo i redditi da lavoro dipendente e quelli
derivanti da pensione ma anche i redditi derivanti
da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
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In particolare rientrano in queste categorie i
professionisti con partita iva e i lavoratori
parasubordinati che, a seguito della riforma sono
obbligati a comportarsi come il sostituto d’imposta
e quindi, sono obbligati ad applicare sui compensi
erogati delle ritenute d’acconto da versare poi al
fisco.
CU PER I LAVORATORI AUTONOMI E LAVORATORI
PARASUBORDINATI
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CU PER I LAVORATORI AUTONOMI E LAVORATORI
PARASUBORDINATI
Quindi ricevono la certificazione unica anche i liberi
professionisti che offrono delle collaborazioni
occasionali e continuative a imprese o enti vari,
mentre sono esclusi i commercianti e gli artigiani che
fatturano i propri compensi a clienti finali.
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TERMINI PER L’INVIO DELLA
CERTIFICAZIONE UNICA
Il termine per l’invio della Certificazione Unica
dei compensi pagati a dipendenti e collaboratori vari
è la fine di febbraio di ogni anno con l’obbligo di
spedirla all’Agenzia delle Entrate entro il 7
marzo successivo.
Per i lavoratori autonomi l’invio della
Certificazione Unica potrebbe subire dei ritardi non
essendo previste delle sanzioni a carico delle aziende
e degli enti che non rispettano il termine ultimo
stabilito dalla legge.
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CERTIFICAZIONE UNICA CON DOPPIO INVIO
In base a recenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate,
a partire dal prossimo anno, sulla Certificazione Unica
dovrebbero essere anticipate una serie di informazioni
finora trasmesse con il modello 770.
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L’obbligo di presentare la Certificazione Unica entro
il 7 marzo sarà limitato alle dichiarazioni contenenti
dati utili per la predisposizione della dichiarazione
precompilata con differimento, per le restanti
certificazioni uniche, alla data del 31 luglio, ossia
alla data di presentazione del modello 770.
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