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SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI SI DEVE E SI PUÒ!
Strumenti operativi per la prevenzione e la protezione dai rischi
Reggio Emilia 10.10.2007
La gestione dei rifiuti e degli scarti nel processo edilizio – modalità operative ed adempimenti burocratici conformemente
al D.Lgs. 152/2006
Luigi Soardo
D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006Norme in Materia Ambientale
PARTE IDisposizioni
comuni
Struttura normativa
PARTE IVGestione rifiuti –
Bonifica siti inquinati50 articoli + 9 allegati
PARTE IIProcedure per VAS,VIA e AAI
PARTE IIIDifesa suolo – Desertificazione
Tutela acque inquinamento – Gestione risorse idriche
PARTE VTutela dell’aria –
Riduzione emissioni atmosfera
PARTE VITutela risarcitoria
contro i danni all’ambiente
Parte IVT.U.
Ambientale
Gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati
•
Assicurare un’elevata protezione ambientale•
Recuperare o Smaltire i rifiuti senza
pericolo per la salute umana ed evitando procedure-metodi dannosi per l’ambiente (-
Rischi per acqua, aria, suolo, flora e fauna
Inconvenienti per rumori –
odoriDanni al paesaggio e ai siti di interesse)•
Applicazione principi di precauzione,
prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione-cooperazione
Disciplina
Finalità
Campo di applicazione - Obiettivi
•
Le P.A. favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
-
Il riutilizzo, reimpiego ed il riciclaggio;-
Altre forme di recupero per ottenere materia prima;
-
L’adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
-
L’uso dei rifiuti come mezzo per produrre energia.
Operazioni di recupero (art. 181)
Operazioni di recupero (art. 181)
●
La disciplina sui rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché
le
sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l’obbligo, di disfarsene.
●
La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità
di operazioni di
trasformazione, già
presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati dal presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l'obbligo, di disfarsene.
Operazioni di recupero (art. 181)
●
I soggetti che trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili o prodotti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano deciso, o abbiano l’obbligo, di disfarsene.
Operazioni di recupero (art. 181)
Operazioni di smaltimento (art. 182)
●
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
●
I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più
possibile
ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività
di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
Operazioni di smaltimento (art. 182)
●
Lo smaltimento dei rifiuti è
attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:-
Realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
-
Permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più
vicini,
al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità
di impianti
specializzati per determinati tipi di rifiuti;
-
Utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di
protezione dell’ambiente e della salute pubblica;
Operazioni di smaltimento (art. 182)
Principali definizioni (art. 183)
Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A e di cui il detentore si disfi (*) o abbia deciso (*) o abbia l'obbligo di disfarsi (*);
Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B (operazioni contrassegnate dalle voci da D1 a D15);
Principali definizioni (art. 183)
Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C (operazioni contrassegnate dalle voci da R1 a R14);
Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C;
Principali definizioni (art. 183)
Deposito temporaneo
Rifiuti Non Pericolosi
RifiutiPericolosi
Asporto bimestrale o
deposito < 10 mc
Asporto trimestrale o
deposito < 20 mcAsporto
Annuale in stab. siti nelle
isole minori
Deposito comunque non superiore a 1 anno
REQUISITI:-policlorodibenzendiossine–furani-fenoli < 2,5 ppm;
-policlorodifenili, policlorotrifenili < 25 ppm;-Deposito per tipi omogenei: divieto di miscelazione;
-Rispetto norme di sicurezza, imballaggio ed etichettatura dei R.P.
OBBLIGHI- Compilazione
registro c/s- Denuncia
Annuale (MUD)
Classificazione dei rifiuti (art. 184)
SPECIALIURBANI
Non Pericolosi
Pericolosi
Non Pericolosi
Pericolosi
Classificazione dei rifiuti speciali
Sono RIFIUTI SPECIALIrifiuti da attivita' agricole
ed agro-industriali
Macchinari-apparecchiature deteriorati ed obsoleti
rifiuti da attivita' di recupero e smaltimento,
fanghi da potabilizzazione, depurazione
acque reflue e
da abbattimento dei fumirifiuti da attivita'
sanitarie
I veicoli fuori uso e loro parti
il combustibile derivato da rifiuti
rifiuti da attività
commerciali e di servizio
rifiuti derivanti da attivita' di demolizione, costruzione nonche' i
rifiuti pericolosi dalle attivita' di scavo
rifiuti da attività
di selezione
meccanica dei R.S.U.
rifiuti da lavorazioni Industriali
ed Artigianali
La disciplina del D.Lgs. 152/2006, non si applica:
Effluenti gassosi emessi nell'atmosfera
Scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue
Rifiuti radioattivi
Esclusioni (art. 185)
Esclusioni (art. 185)
Rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento, ammasso di risorse minerali o
dallo
sfruttamento delle cave
Carogne di animali e a rifiuti agricoli quali:
materie fecali e
altre sostanze naturali
non pericolose.
Materiali esplosivi in disuso
Divieto di miscelazione (art. 187)
E' VIETATO MISCELARE CATEGORIE
DIVERSE DI RIFIUTI, salvo che tale operazione non
venga espressamente autorizzata.
RIFIUTI NON PERICOLOSI
RIFIUTI PERICOLOSI
Divieto di abbandono (art. 192)
E' VIETATO ABBANDONARE, IMMETTERE NELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE RIFIUTI
DI QUALSIASI GENERE
Formulario identificazione rifiuto (art. 193)
Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione.
Produttore, detentore
Origine e caratteristiche
CHE COSA
Integrazione con il registro c/s
Data
Quantità
Trasportatore, destinatario, percorso
-1 copia produttore,- 1 copia trasportatore- 1 copia destinatario
- 1 copia ritorna al produttore entro 90 gg
I fogli dei formulari devono essere numerati, e vidimati dall’Ufficio Reg. o
C.C.I.A.A. e annotati sul registro IVA acquisti (estremi)
Registro c/s (art. 190)
I soggetti pubblici e privati che: producono, trasportano, stoccano-
trattano- smaltiscono rifiuti
speciali e rifiuti solidi urbani,assimilati
CHE COSA
Produttore, detentore
Origine e caratteristiche del rifiuto (ev.
classe di pericolosità)
Data di carico o di scarico
Destinazione
Quantità
Integrazione con FIR
(estremi ser.-
numerici)
entro 90 ggdall'emissione
Pro
du
tto
re
Deposito Temporaneo
RIFIUTISPECIALI
Conferimento a soggetti terziautorizzati
Destinatario
Operazioni di recupero (R)
Operazioni di smaltimento (D)
Form. ident.rifiutocopia
1
Form. ident.rifiutocopie 2-3-4
Form. ident.rifiutocopia
3
Form. ident.rifiutocopia
4
Registro Carico -Scarico
Denuncia annuale dei rifiuti (M.U.D.)(entro 30 aprile)
Form. ident.rifiutocopie 2-4
se produttori di rifiuti pericolosi
entro 10 gg
entro 10 gg
entro 2 gg
- max.10 m3 (pericolosi)- max.20 m3 (non pericolosi)
-max. durata: < 1 anno
Sintesi adempimenti legislativi
Oneri - responsabilità produttori (art. 188)
Il detentore o il produttore si fà
carico degli oneri delle attività
di smaltimento.
L’assolvimento degli obblighi può avvenire per:
- autosmaltimento;
-
conferimento a soggetti terzi o servizo pubblico;
- uso trasporto ferroviario R.P. > 350 Km –
25 t
-
Esportazione secondo art. 194
Oneri - responsabilità produttori (art. 188)
La responsabilità
del detentore per il corretto recupero/smaltimento è
esclusa:
-
conferimento al soggetti terzi (previo ritorno 4 copia FIR) o servizo pubblico;
-
conferimento a soggetti terzi autorizzati alle operazioni di raggruppamento e d.p.(D13,14,15) (ritorno 4 copia FIR e certificato di avvenuto smaltimento)
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
(compreso terreno da S.C.)17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
(5)17 02 Legno, vetro e plastica (4)
17 03 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (3)
17 04 Metalli (inclusi le loro leghe) (10)
Categorie di rifiuti del comparto edile
Categorie di rifiuti del comparto edile
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
(compreso terreno da S.C.)17 05 Terra (incluso s.c.), rocce e fanghi di
dragaggio (6)17 06 Materiali isolanti e M.C.A. (4)
17 08 Materiali da costruzione a base di gesso (2)
17 09 Altri rifiuti dell’attività
di costruzione e demolizione (4)
Terre rocce da scavo (art. 186)
Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all’effettivo utilizzo non costituiscono rifiuti solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività
di escavazione,
perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, (secondo V.I.A. o secondo le modalità
previste nel progetto
approvato dall‘A.A., previo parere delle ARPA, sempreché
la
composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti.
Rifiuti inerti da C&D
Le attività
di recupero di scarti nello stesso luogo di
produzione non sono soggette a comunicazione ed
autorizzazione perché
non ricorre la condizione che il
produttore se ne disfi o abbia l'obbligo di disfarsi".
Il recupero di materiali inerti non pericolosi in opere complesse di ripristino
ambientale, è
attività
soggetta a comunicazione
amministrativa (art.5, D.M. 5/2/1998).