l origine delle merciimages.es.camcom.it/f/ueistruzioniperluso/material... · quadro giuridico ue...

71
L ORIGINE DELLE MERCI a cura di Massimiliano Mercurio Doganalista AEO Asti, 12 novembre 2018

Upload: others

Post on 12-Jun-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

L�ORIGINE DELLE MERCIa cura di

Massimiliano MercurioDoganalista AEO

Asti, 12 novembre 2018

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

AVVERTENZA

Il presente documento ha il mero fine di illustrare alcuni aspetti particolari delle normative dell’Unione europea e italiana ad oggi

in vigore e non rappresenta un parere legale né professionale su eventuali casi specifici attinenti ai temi trattati.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

https://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_e.htm

QUADRO GIURIDICO UEü REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

CONSIGLIO del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) – CDU

ü REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione – RD

ü REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2447 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione – RE

ü REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/341 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione - RDT

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

L�ORIGINE

L�origine indica il Paese nel quale le merci:

• sono state interamente prodotte (origine semplice)oppure

• hanno subito l�ultima sostanziale trasformazione industriale (origine composta)

L’origine, è dunque un CONCETTO GEOGRAFICO, che non va confuso con il concetto di PRODUTTORE

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

L�ORIGINE

Dal punto di vista doganale esistono due differenti tipi di origine:

ØOrigine non preferenziale

ØOrigine preferenziale

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ORIGINE NON PREFERENZIALE

L�ORIGINE

NON PREFERENZIALE – art. 60 CDU

È chiamata anche origine comune o commerciale che non

da diritto a trattamenti preferenziali.

Si basa su regole emanate dall’U.E. in via autonoma ma in

linea con gli Accordi internazionali (WTO). Rileva ai fini

statistici e per l’applicazione di misure tariffarie nell’ambito

degli scambi con Paesi non legati all’Unione da accordi

tariffari.

L’origine viene attestata da un Certificato di origine

rilasciato dalle Camere di Commercio, su richiesta

dell’esportatore.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

Origine non preferenziale delle merciart. 31 Reg. UE 2015/2446

I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio:

a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio; M

ass

imilia

no M

ercu

rio

H

erm

es V

alid

atin

g &

Co

nsul

ting

Origine non preferenziale delle merciart. 31 Reg. UE 2015/2446

I prodotti seguenti sono considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio (… segue …) :

g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

L�ORIGINE NON PREFERENZIALEart. 60, c. 2 Reg. UE n. 952/2013 CDU

Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito

ü l'ultima trasformazione o lavorazione sostanzialeü economicamente giustificata, ü effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, üche si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

L�ORIGINE NON PREFERENZIALEart. 36 c. 2 del Reg. UE 450/2008 (Nuovo C.D.C.)

Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o piùPaesi o territori sono considerate originarie del paese oterritorio in cui hanno subito l�ultima trasformazionesostanziale.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

L�ORIGINE NON PREFERENZIALE

L�origine può essere comprovata con un Certificato di origine.

Nei casi dubbi, nonostante la presenza del C.O., l�autoritàdoganale può richiedere qualsiasi prova complementareper accertare che l�origine indicata sul Certificatorisponda alle regole stabilite dalla normativa unionale.

N.B. La nuova normativa doganale dell’Unione EuropeaNON prevede più il formulario di C.O., ex Allegato 12DAC, ma solo un modello per beni in importazioneall’Allegato 22-14.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

gM

ass

imilia

no M

ercu

rio

H

erm

es V

alid

atin

g &

Co

nsul

ting

L�ORIGINE NON PREFERENZIALEart. 61 c. 3 Reg. UE n. 952/2013 CDU

Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

L�ORIGINE NON PREFERENZIALE

La regola stabilita dall’art. 60 CDU viene parzialmente dettagliata nell’Allegato 22-01 del RD 2015/2446:

ALLEGATO 22-01Note introduttive ed elenco delle operazioni di lavorazione otrasformazione che conferiscono un’origine nonpreferenziale

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

L�ORIGINE NON PREFERENZIALENota n. 70339 del 16 luglio 2018 ADMOGGETTO: Origine non preferenziale. Art. 59-60 del Reg. (UE) n.952/2013, artt. 31/36 del Reg. Delegato (UE) n.2446/2015. Linee guida.

ATTRIBUZIONE DELL’ORIGINE NON PREFERENZIALE1) Merci ricomprese nell’allegato 22-01 RD.Si considera che esse abbiano subito l’ultima trasformazione olavorazione sostanziale nel paese o territorio in cui le regolecontenute nel citato allegato sono soddisfatte o che è identificatodalle stesse.Le regole dell’allegato 22-01 si distinguono in primarie eresiduali. Per alcuni capitoli sono previste anche apposite notecon le quali vengono precisati taluni criteri o condizioni.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

L�ORIGINE NON PREFERENZIALENota n. 70339 del 16 luglio 2018 ADM

1) Merci non ricomprese nell’allegato 22-01 RDCome già̀ precisato, la nuova normativa unionale ha introdottoun sistema più completo di norme introduttive e di regole di listaper l’origine non preferenziale rispetto a quanto previsto dalleprevigenti disposizioni. Purtuttavia, un considerevole numero diprodotti e relative voci tariffarie risultano ancora non inclusi enon ricompresi nell’allegato 22-01 e, pertanto, non codificati conregole primarie (o residuali).In questi casi soccorre lo strumento interpretativo rappresentatodalla posizione comune elaborata dalla UE in sede di negoziatiOMC.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

L�ORIGINE NON PREFERENZIALENota n. 70339 del 16 luglio 2018 ADM

1) Merci non ricomprese nell’allegato 22-01 RDLe regole di lista per prodotto ivi contenute, pur se di natura nonvincolante, fungono pertanto da ausilio per la determinazionedell’origine non preferenziale.Per i prodotti non codificati nell’allegato 22-01 al RD, quindi,ferma restando l’applicazione delle disposizioni di caratteregenerale dettate dall’art. 60 CDU, è possibile avvalersi delleregole di lista consultabili sul sito della Commissione europeaoppure, laddove si verifichino le condizioni di cui al par. 3 dell’art.33 RD, del criterio residuale che determina l’origine nonpreferenziale in relazione al “... paese o territorio in cui èoriginaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla basedel valore degli stessi”.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

L�ORIGINE NON PREFERENZIALEart. 47 RD

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1.Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, … le seguenti operazioni:

a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e la composizione di confezioni;c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio,

pittura o altri rivestimenti;d) la stiratura e pressatura di tessili;e) le operazioni di pittura e lucidatura;f) la sgusciatura e molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e

brillatura dei cereali e del riso;

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

L�ORIGINE NON PREFERENZIALEart. 47 RDg) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare

zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;j) la vagliatura, la cernita, la classificazione, la calibrazione,

l’assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; M

ass

imilia

no M

ercu

rio

H

erm

es V

alid

atin

g &

Co

nsul

ting

L�ORIGINE NON PREFERENZIALEart. 47 RDm) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela

dello zucchero con qualsiasi sostanza;n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o

denaturazione dei prodotti;o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un

articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;p) la macellazione degli animali;q) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a p).

2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici quando per la loro esecuzione non sono richieste né abilità speciali, né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate.

3. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un paese beneficiario su quel prodotto.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ACCESSORI E RICAMBIArt. 35 RD

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce.

2. I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell’Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l’impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ACCESSORI E RICAMBIArt. 35 RD

3. Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato, e

b) sono caratteristici di queste merci, ec) sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi

della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ELEMENTI NEUTRIArt. 36 RD

1. Al fine di determinare se le merci sono originarie di un paese o territorio, l’origine dei seguenti elementi non è presa in considerazione:a) energia e combustibile;b) impianti e attrezzature;c) macchine e utensili;d) materiali che non entrano e che non sono destinati a entrare nella composizione finale del prodotto.

2. Se, in base alla regola generale 5 per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), gli imballaggi sono considerati parte del prodotto ai fini della classificazione, non sono presi in considerazione per la determinazione dell’origine, tranne nel caso in cui la norma di cui all’allegato 22-01 per le merci in questione sia basata su una percentuale del valore aggiunto.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

LIST RULEShttps://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/nonpreferential-origin/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_en

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

INDICAZIONI DI ORIGINE

ART. 4 comma 49 L. finanziaria 2004come modificato con D.L.35/2005 e L.99/2009:

L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed èpunita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale.Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. M

ass

imilia

no M

ercu

rio

H

erm

es V

alid

atin

g &

Co

nsul

ting

INDICAZIONI DI ORIGINEART. 4 comma 49 L. finanziaria 2004 (Inserito dalla L.135/2009)

Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ORIGINE PREFERENZIALE

L�ORIGINE PREFERENZIALEPer "origine preferenziale" s’intende l�origine delle merci basata su particolari criteri ai fini dell’applicazione di un trattamento daziario agevolato all’atto dell’importazione dei beni nel Paese di destinazione.

Le regole da rispettare, per usufruire del trattamento preferenziale, variano in funzione:

Ødei singoli accordi siglati dall’U.E. con Paesi o gruppi di Paesi contraenti;Ødi misure tariffarie adottate unilateralmente dalla comunità a favore dei P.V.S. (S.P.G. - Sistema delle Preferenze Generalizzate);Ødella classificazione doganale delle merci (V.D.).

Dette regole possono essere diverse da quelle previste dall’art. 60 del Reg.UE n. 952/2013 (CDU) che disciplinano l�origine non preferenziale dellemerci.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

L�ORIGINE PREFERENZIALE

L�art. 63 CDU specifica che le regole relative all’origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione

dell’origineche le merci devono soddisfare per beneficiare:

Ødelle misure tariffarie preferenziali contenute negli accordi che la Comunità ha stipulato con Paesi o gruppi di Paesi

Ødelle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione a favore di taluni o gruppi di Paesi (S.P.G.)

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

L�ORIGINEPREFERENZIALE

Il trattamento preferenziale (esenzione o riduzione dei dazi) accordato alle merci può essere: ØUnilaterale: stabilito dalla Comunità in via autonoma a prescindere dal principio di reciprocità di trattamento nei confronti dei Paesi in via di sviluppo (sistema S.P.G.)ØBilaterale: quando scaturisce da accordi tra l’Unione e singoli Paesi o gruppi di Paesi. Si basa sul principio di reciprocità.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ORIGINE PREFERENZIALEL�origine preferenziale può essere certificata:

Ødall’autorità doganale del paese esportatore con il rilascio di:q Certificati di origine preferenziale:

§ EUR.1 o Eur MED§ Form A (S.P.G. nei confronti dei Paesi in via di

sviluppo)qCertificato di libera pratica

§ ATR (solo per la Turchia)Ødall’esportatore con:

§ Eur 2§ Dichiarazione su fattura§ Dichiarazione su fattura Eur Med M

ass

imilia

no M

ercu

rio

H

erm

es V

alid

atin

g &

Co

nsul

ting

ORIGINE PREFERENZIALE

REGOLA DEL TRASPORTO DIRETTO

I beni devono viaggiare direttamente da un Paesepartner all’altro, coperti da un unico titolo di trasporto.

In caso di trasbordi, questi devono avvenire sotto vigilanzadoganale o di altra autorità e risultare da appositaannotazione sul titolo di trasporto.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ORIGINE PREFERENZIALEEUR.1 / EUR-MEDIl Certificato di circolazione viene rilasciato su richiesta scritta dell’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, del suo rappresentante autorizzato. Alla domanda di rilascio deve essere allegato ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un Certificato di circolazione delle merci EUR.1 o Eur-Med.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ORIGINE PREFERENZIALE

Rilascio di duplicatiIn caso di furto, perdita o distruzione di un Certificato di

circolazione, l'esportatore può richiedere alle autoritàdoganali che lo hanno rilasciato un duplicato, compilato

sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.I duplicati così rilasciati devono recare la seguente

dicitura:�DUPLICATO�

Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del

Certificato di circolazione originale, è valido a decorrereda tale data.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ORIGINE PREFERENZIALERilascio a posteriori

Il Certificato di circolazione (validità 4 o 10 mesi) può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazionedei prodotti cui si riferisce se:

Ø non è stato rilasciato al momento dell'esportazione;Ø viene fornita alle autorità doganali la prova

soddisfacente che un Certificato di circolazione è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici (non compilato correttamente).

Il Certificato rilasciato a posteriori deve riportarel’indicazione

�RILASCIATO A POSTERIORI�

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ORIGINE PREFERENZIALEDichiarazione su fattura (All. 22-13 RE)

L�origine preferenziale può essere Certificata, inluogo del Certificato di circolazione, anche con unadichiarazione sulla fattura, alle seguenti condizioni:

Øfino a € 6.000 per spedizione

Øsenza limiti di valori per gli esportatori autorizzati

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ORIGINE PREFERENZIALEDichiarazione su fattura

L�esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.. . . . . . . . .) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luogo e data..........................................................

(firma dell�esportatore) ………………………………

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ORIGINE PREFERENZIALEDichiarazione su fattura Eur - MEDL�esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. . . . . . . . . )dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . . . . . . . . . . . . . . .q cumulation applied with . . . . . . . . . . . . . . . . . .q no cumulation applied . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luogo e data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(firma dell�esportatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ESPORTATORE AUTORIZZATOArt. 67 RE

Se l’Unione ha un regime preferenziale con un paese terzo in base al quale una prova dell’origine deve assumere la forma di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione di origine compilata da un esportatore autorizzato, gli esportatori e i rispeditori stabiliti nel territorio doganale dell'Unione possono chiedere un’autorizzazione di esportatore autorizzato ai fini della compilazione e sostituzione di tali dichiarazioni.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

Dichiarazione del fornitore

per prodotti aventi carattere originario nell�ambito di un regime preferenziale

Allegato 22-15 REIl sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento …..…(1) sono

originarie di ………....…(2) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli cambi preferenziali con

…………………..(3).

Dichiara:- Cumulo applicato con…- Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la documentazione giustificativa.………………………………….(4)………………………………….(5)………………………………….(6)

(1) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle elencate nel documento, esse devono

essere chiaramente indicate e contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita

nella dichiarazione nel modo seguente:

(2) �… elencate nel presente documento e contrassegnate ……. sono originarie di

…………�(3) L’Unione europea, il paese o gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merce

(4) Paese, gruppo di paesi o territorio interessati

(5) Luogo e data

(6) Nome e funzione della società

(7) Firma

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

Dichiarazione del fornitore a lungo termine

per prodotti aventi carattere originario nell�ambito di un regime preferenziale

Allegato 22-16 REIl sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

…….. ……..… (1)

……….. …….. (2)

che sono regolarmente fornite a ….…....…(3) sono originarie di ……….…..(4) e rispettano le

norme in materia d�origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ……..……….(5) .

Dichiara:

- Cumulo applicato con…

- Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal …............ al .................. (6).

Si impegna ad informare immediatamente ………. della perdita di validità della presente

dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la documentazione

giustificativa.

…………………………..(7)

…………………………..(8)

…………………………..(9)

(1) Descrizione

(2) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture (es. numero del modello

(3) Nome della società rifornita

(4) L’Unione europea, lo stato membro o un paese partner

(5) Indicare il paese o i Paesi partner interessati

(6) Inserire le date. Il periodo non dovrebbe superare i 12 mesi

(7) Luogo e data

(8) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società

(9) Firma

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

Dichiarazione del fornitoreper prodotti che non hanno carattere originario nell�ambito di un regime preferenziale

Allegato 22-17 RE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento allegato, dichiara che:1) Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali che non

hanno il carattere originario nell�ambito di un regime preferenziale:

2) Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari di ………(4) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ………. (5), e dichiara: (6)

q Cumulo applicato con ………………………….. ( norme del paese / dei Paesi)q Cumulo non applicatoSi impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:……………………. Luogo e data

…………………….. Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo delle società(8)…………………….. Firma

Descrizione delle merci fornite (1)

Descrizione dei materiali non originari

utilizzati

Codice S.A. dei materiali non originari

utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (3)

Totale:

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

Dichiarazione a lungo termine del fornitoreper prodotti che non hanno carattere originario nell�ambito di un regime preferenziale

Allegato 22-18 RDIl sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel presente documento, che sono regolarmente inviate a

…….……..….(1), dichiara che:1) Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali che non

hanno il carattere originario nell�ambito di un regime preferenziale:

2) Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari di ………(5) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ………. (6), e dichiara: (7)

q Cumulo applicato con ………………………….. ( norme del paese / dei Paesi)q Cumulo non applicatoLa presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal ………..………… al

……….…………. (8).Si impegna a informare immediatamente ………………..……….. della perdita di validità della presente

dichiarazione.Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:…………………….. Luogo e data…………………….. Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società…………………….. Firma

Descrizione delle merci fornite (2)

Descrizione dei materiali non originari

utilizzati

Codice S.A. dei materiali non originari

utilizzati (3)

Valore dei materiali non originari utilizzati (4)

Totale:

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ORIGINE PREFERENZIALETURCHIAGli accordi commerciali tra l�U.E. e la Turchia avvengono secondo due regimi preferenziali basati su due diversi concetti:ØLibera pratica per i prodotti agricoli trasformati ed altri

prodotti industriali, nell’ambito dell’Unione doganale.Il Certificato che prova lo status di libera pratica è il Certificato ATR (non attesta l�origine delle merci)

ØLibera circolazione per i prodotti agricoli e per gli ex CeCA.

L�origine preferenziale viene attestata mediante:§ Il Certificato EUR.1§ La dichiarazione su fattura M

ass

imilia

no M

ercu

rio

H

erm

es V

alid

atin

g &

Co

nsul

ting

ORIGINE PREFERENZIALES.P.G.

L�applicazione delle disposizioni relative alle preferenzetariffarie concesse dalla Comunità per taluni prodotti originaridi Paesi in via di sviluppo avviene su presentazione di:

Øun Certificato di origine, modulo A (Form A – fino al 12/2019*) Øuna dichiarazione su fattura, che descriva i prodotti in

questione in maniera sufficientemente dettagliata per consentirne l'identificazione.

* Il modello A (Form A) sarà definitivamente sostituito dal c.d Sistema REX entro il 2019 ( si veda «REX - Registered Exporter system» sul sito della Commissione UE https://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en )

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ORIGINE PREFERENZIALE FORM A (residuale)

l Certificato di origine, redatto in francese o inglese, deve essere conforme al modello che figura nell’allegato 22-08 RD. Il formato del Certificato è di 210�297 mm. Il Certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici. Alla casella �8� deve essere indicata:ØLa lettera �P� (product) per le merci interamente ottenute;ØLa lettera �W� (Worked) per le merci sufficientemente lavorate

o trasformate. In tal caso deve essere indicata la V.D. costituita dalle prime 4 cifre.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ORIGINE PREFERENZIALEFORM A (residuale)

Il �Form A� da diritto al trattamento preferenziale:Øha una validità 10 mesi dalla data del rilascio;Øè consentita la ritardata presentazione del formularioØ in caso di smarrimento si può richiedere il rilascio di un

duplicato;Ø le dogane comunitarie possono rilasciare un �Form A�

sostitutivo per spedizioni che proseguono verso altri Stati membri o verso la Svizzera e la Norvegia;

Ø le dogane comunitarie possono inviarlo alle autorità doganali del Paese emittente per controllarne l�autenticità.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

ORIGINE CUMULATIVA

Quando nella produzione di un prodotto sono coinvolti due o più soggetti di Paesi diversi e tali Paesi applicano le stesse regole d�origine ed abbiano siglato tra loro accordi di libero scambio, l�origine può essere cumulata .

In tal caso, la lavorazione o trasformazione eseguita in ciascun Paese partner sui prodotti originari non deve essere una �lavorazione o trasformazione sufficiente� per conferire al prodotto finito lo status di prodotto originario del Paese partner, ma essa deve andare oltre le operazioni minime previste dagli accordi. M

ass

imilia

no M

ercu

rio

H

erm

es V

alid

atin

g &

Co

nsul

ting

ORIGINE CUMULATIVA

Il cumulo dell�origine può essere:ØBilateraleØDiagonaleØTotaleØRegionale (nell�ambito del sistema S.P.G.)

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

CUMULO BILATERALE

Il cumulo bilaterale si applica esclusivamente ai materiali originari di due Paesi partner.I produttori di ciascun Paese partner possono utilizzaremateriali e componenti che hanno origine dell�altro Paesecome fossero originari del proprio.Le lavorazioni eseguite in un Paese partner si sommanoa quelle eseguite nell�altro Paese partner e conferisconoil carattere originario alle merci che tra loro si scambiano.(Accordo UE – Egitto) M

ass

imilia

no M

ercu

rio

H

erm

es V

alid

atin

g &

Co

nsul

ting

CUMULO BILATERALE

Es. Tessuto di lino (S.A. 5309), originario della UE, viene

esportato in Egitto dove viene tagliato e assemblato in indumenti da uomo e da donna. Gli indumenti sono

esportati nella UE. Poiché il tessuto è originario della UE viene trattato come fosse originario dell’Egitto quando

viene assemblato in indumenti. Gli indumenti finiti hannoOrigine preferenziale egiziana.

(Con il cumulo diagonale gli indumenti possonoessere anche esportati in qualsiasi altro Paeseassociato con origine preferenziale egiziana). M

ass

imilia

no M

ercu

rio

H

erm

es V

alid

atin

g &

Co

nsul

ting

CUMULO BILATERALE

Es. Assemblaggio di circuiti integrati (voce SA 8542) in Israele utilizzando microchip originari della UE della stessavoce e altri materiali originari Israeliani.I circuiti integrati sono considerati originari di Israele ehanno diritto al trattamento preferenziale all'importazione nella Comunità, su presentazione di EUR.1 Israeliano, sebbene la semplice operazione di assemblaggio in Israele non sia considerata sufficiente secondo i criteri di base in materia di lavorazione.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

CUMULO DIAGONALE

Il cumulo diagonale si attua tra più di due Paesi.

Se i Paesi A, B e C hanno siglato tra loro accordi e tutti applicano le stesse regole d�origine per quanto riguarda le lavorazioni o trasformazioni di materiali non originari, il Paese A può applicare il cumulo diagonale nei suoi scambi commerciali con gli altri due Paesi, se gli accordi prevedono tale cumulo.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

CUMULO DIAGONALE

Es. L�Egitto produce un prodotto originario utilizzando componenti che hanno origine UE. Il prodotto finito avrà origine egiziana. Il prodotto egiziano viene quindi esportato in Svizzera dove viene incorporato in un macchinario che contiene anche componenti di origine Turca. Il macchinario prodotto in Svizzera ha origine svizzera poiché tutti i componenti utilizzati per produrlo hanno già carattere originario della zona ed i componenti originari dell’Egitto e della Turchia hanno subito lavorazioni e trasformazioni oltre la soglia minima .

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

CUMULO DIAGONALE

Es. L�Egitto produce una merce con carattere originario Utilizzando componenti di origine UE. Il prodotto finito, dall�Egitto, viene esportato in Giordania doveviene incorporato in una macchina che contiene anchecomponenti di origine Turca.La macchina prodotta ha origine giordana in quanto i componentiutilizzati per produrla avevano già il carattere originario della zona ed i componenti originari dell�Egitto hanno subito una lavorazione o trasformazione superiore alla soglia minima e i materiali turchi sono stati incorporati in prodotti originari sulla base di una lavorazione o trasformazione sufficiente. M

ass

imilia

no M

ercu

rio

H

erm

es V

alid

atin

g &

Co

nsul

ting

CUMULO DIAGONALE

Es. Apparecchi riceventi per la televisione (voce SA 8528) assemblati in Svizzera con componenti originari della Norvegia e della UE.

Detti apparecchi sono considerati originari della Svizzera e godono di un trattamento tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità, su presentazione del Certificato di circolazione EUR.1

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

CUMULOPAN EURO MEDITERRANEO

Il cumulo Pan Euro Med è il termine con cui si indica il sistema di cumulo diagonale tra la Comunità europea ed un numero di Paesi europei e Mediterranei. Il cumulo può essere applicato soltanto se i Paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutti i Paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario, cioè con tutti i Paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di Paesi che non hanno concluso accordi con i Paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

CUMULOPAN EURO MEDITERRANEO

I Paesi che operano con il sistema di cumulo Pan Euromedsono:

ØPaesi UEØEFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)ØTurchia Ø Isole Faroer (anche se non situate nell�area

mediterranea)ØPaesi mediterranei:§ Maghreb (Algeria, Marocco e Tunisia)§ Mashrek (Egitto, Giordania, Libano e Siria)§ Israele§ Cisgiordania e Striscia di Gaza

In tali casi il cumulo diagonale è possibile sempreché tutte le parti contraenti coinvolte applichino le medesime regole d�origine e che tra loro esistano degli accordi.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

CUMULO TOTALE

Nel cumulo totale la lavorazione o trasformazione sufficiente non deve necessariamente essere effettuata nel territorio di un singolo Paese.

Pertanto, si tiene conto di tutte le lavorazioni o trasformazioni subite da un prodotto nell�ambito territoriale di un accordo di libero scambio, senza che i prodotti utilizzati debbano necessariamente essere originari di uno dei Paesi partner. (E�attuato nello S.E.E. e con Tunisia, Algeria e Marocco)

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

CUMULO TOTALE

Filato di cotone al 100%, di origine Indiana, importato in Portogallo vienetrasformato in tessuto di cotone che mantiene il suo carattere non originario, poiché la regola dell’origine relativa ai tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra. Il tessuto viene esportato in Norvegia, dove viene trasformato in indumenti ottenendo l�origine preferenziale, in quanto la trasformazione eseguita in Portogallo si aggiunge a quella eseguita in Norvegia per produrre Indumenti originari. Il requisito della doppia trasformazione (filato – tessuto – indumento) è stato soddisfatto nello SEE, quindi il prodotto finale ottiene il carattere originario dello SEE e, poiché il cumulo viene riconosciuto dai Paesi Pan Euro mediterranei, il prodotto può essere esportato all�interno della stessa zona in regime preferenziale con Certificato EUR.1 MED.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

CUMULO TOTALE

Es. Fibre di cotone (voce SA 5201) di origine USA filate nella UE. Filato esportato in Tunisia e trasformato in tessuti di cotone (voce SA 5210). Le regole d�origine per i tessili tra la UE e la Tunisia, prevedono una doppia trasformazione per conferire il carattere originario ai beni prodotti con materiali non originari (lavorazione a partire da fibre naturali). II cumulo totale somma la lavorazione subita dalla fibra di cotone nella UE e in Tunisia, per cui i tessuti di cotone sono considerati originari della Tunisia e godono del trattamento tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità, su presentazione di EUR.1 Tunisino. Pertanto, la differenza tracumulo diagonale e cumulo totale è che, in questo secondo sistema, si tieneconto di tutte le lavorazioni per il conferimento dell'origine. Con il cumulo diagonale, il tessuto non avrebbe acquisito il carattere originario. M

ass

imilia

no M

ercu

rio

H

erm

es V

alid

atin

g &

Co

nsul

ting

CUMULO REGIONALE

Il cumulo regionale consente a un prodotto trasformato diacquisire l�origine in due fasi:

Ønella prima fase il prodotto trasformato acquisisce l�origine del gruppo regionale

Ønella seconda fase si attribuisce l�origine al Paese del gruppo regionale dove è avvenuta la trasformazione più significativa

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

CUMULO REGIONALE

Es. televisore fabbricato nelle Filippine N.C.85287231 utilizzando materialioriginari di diversi Paesi:

Ø 30% parti originarie del Giappone (JP)Ø 25 % parti originarie delle Filippine (PH) ASEANØ 18% parti originarie dell’Indonesia (ID) ASEAN Ø 15% parti originarie di Singapore (SG) ASEANØ 12% parti originarie della Thailandia (TH) ASEAN

L�origine del televisore sarà ASEAN perché i componenti del gruppo I raggiungono il 70% e in particolare sarà dichiarata l�origine Filippine doveè stata effettuata l�ultima trasformazione e dove è stato impiegato un maggior valore (25%) rispetto a quello degli altri Paesi

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

IVOINFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINEArt. 22 CDU:3. Le autorità doganali competenti adottano unadecisione di cui al paragrafo 1 e notificano al richiedenteal più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data diaccettazione della richiesta, salvo che sia altrimentidisposto.Se si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine perl'adozione di una decisione, prima che esso scada leautorità doganali ne informano il richiedente, indicando imotivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempoche ritengono necessario per decidere. Salvo che siaaltrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo nonsupera i 30 giorni.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

IVOINFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE

Art. 33 CDU:1. Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni

relative a informazioni tariffarie vincolanti ("decisioni ITV")o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia diorigine ("decisioni IVO").…

3. Le decisioni ITV e IVO sono valide per un periodo ditre anni a decorrere dalla data dalla quale le stessehanno efficacia.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

IVOINFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE

Art. 16 RE:3. Una domanda di decisione relativa a un’informazionevincolante in materia di origine (IVO) può riguardare unsolo tipo di merci e di circostanze ai fini delladeterminazione dell’origine.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

IVOINFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE

FORMULARIO DI DOMANDA

Casella 8Paese d’origine e quadro giuridico (non preferenziale/preferenziale; riferimento all’accordo,convenzione, decisione, regolamento; altro)

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

RICHIESTA C.O. E CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE

Sia le richieste di Certificati di origine alle locali Camere di Commercio, sia quelle indirizzate agli Uffici delle Dogane per l’esportazione devono essere redatte nella formula delladichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: Art. 47 DPR 445/2000: «… ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 dello stesso DPR …»Art. 76 comma 3 DPR 445/2000:Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicatenell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte aPubblico ufficiale.Art. 483 c.p.Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblicoChiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g

L�ORIGINE DELLE MERCIa cura di

Massimiliano MercurioDoganalista AEO

Asti, 12 novembre 2018

Grazie per l’attenzione.

Ma

ssim

iliano

Mer

curio

Her

mes

Va

lida

ting

& C

ons

ultin

g