iva 2010 nuova disciplina della territorialita’ delle prestazioni di servizi (direttiva 2008/8/ce

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1 IVA 2010 NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE D.LGS…………) a cura di Franco Ricca

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IVA 2010 NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE D.LGS…………). Committente privato. Committente soggetto passivo. LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICI”. PAESE DEL PRESTATORE. PAESE DEL COMMITTENTE. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: IVA 2010 NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA’  DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE

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IVA 2010

NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA’

DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

(DIRETTIVA 2008/8/CED.LGS…………)

a cura di Franco Ricca

Page 2: IVA 2010 NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA’  DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE

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LUOGO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICI”

Committente privato

Committente soggetto passivo

PAESE DEL PRESTATORE

PAESE DEL COMMITTENTE

- Obbligo Intrastat se l’operazione è effettuata nell’Ue fra due soggetti passivi ivi stabiliti

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Prestazione Disposizione Regole

PRESTAZIONI GENERICHE

Art. 7-terDPR 633/72

TERRITORIALI IN ITALIA SE:- rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato- rese da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato a committenti non soggetti passivi.

DefinizioniPer “soggetto passivo stabilito” si intende:- il soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato, oppure ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero- la stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.

Ai fini in esame, si considerano soggetti passivi, per le prestazioni ricevute:a)i soggetti esercenti imprese, arti o professioni (le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute nell’esercizio dell’attività)b)gli enti, le associazioni ed organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, anche quando agiscono fuori dalle attività commerciali o agricolec)gli enti, le associazioni e le organizzazioni non soggetti passivi, se identificati ai fini dell'Iva

F. Ricca

OBBLIGO INTRASTAT PER LE PRESTAZIONI SCAMBIATE TRA SOGGETTI PASSIVI UE

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• DEROGHE OGGETTIVE (art. 7-quater e 7-quinquies)

- servizi su immobili

- trasporto di passeggeri- ristorazione e catering- noleggio “a breve termine” di veicoli- attività culturali, scientifiche, sportive, artistiche, ricreative, educative

• PARTICOLARITA’ SOGGETTIVE (artt. 7-sexies e 7-septies)

a cura di Franco Ricca 4

LUOGO DI ALCUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI

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Prestazione Disposizione Regola

SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI

COMPRESE PERIZIE, AGENZIA, PREPARAZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORI IMMOBILIARI

Art. 7-quater TERRITORIALI SE L’IMMOBILE SI TROVA NEL TERRITORIO DELLO STATO

Sono espressamente incluse anche:- fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori analoghi (campi vacanza, terreni attrezzati per campeggio)- concessione di diritti di utilizzazione di immobili

5F. Ricca

CRITERIO OGGETTIVO

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a cura di Franco Ricca 6

Prestazione Disposizione Regola

TRASPORTO DI PASSEGGERI

Art. 7-quater TERRITORIALI IN PROPORZIONE ALLA DISTANZA PERCORSA NEL TERRITORIO DELLO STATO

CRITERIO OGGETTIVO

Page 7: IVA 2010 NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA’  DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE

a cura di Franco Ricca 7

Prestazione Disposizione Regola

SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING

(diversi da quelli di cui alla slide successiva)

Art. 7-quater TERRITORIALI SE MATERIALMENTE ESEGUITE NEL TERRITORIO DELLO STATO

CRITERIO OGGETTIVO

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a cura di Franco Ricca 8

Prestazione Disposizione Regola

SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING

A BORDO DI NAVI, TRENI O AEREI NEL CORSO DI UNA PARTE DI UN TRASPORTO DI PASSEGGERI EFFETTUATA ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ

Art. 7-quater TERRITORIALI SE IL LUOGO DI PARTENZA E’ SITUATO NEL TERRITORIO DELLO STATO

Definizioni (art. 7)Si considera:- parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri

- luogo di partenza il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità

- luogo di arrivo l'ultimo punto di sbarco nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità

CRITERIO OGGETTIVO

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a cura di Franco Ricca 9

Prestazione Disposizione Regola

LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI,“A BREVE TERMINE”, DI MEZZI DI TRASPORTO

Art. 7-quater TERRITORIALI SE:

- (i) IL MEZZO DI TRASPORTO E’ MESSO A DISPOSIZIONE DEL DESTINATARIO NEL TERRITORIO DELLO STATO (ii) ED E’ UTILIZZATO NELLA COMUNITA’

- (i) IL MEZZO DI TRASPORTO E’ MESSO A DISPOSIZIONE DEL DESTINATARIO FUORI DELLA COMUNITA’ (ii) ED E’ UTILIZZATO NEL TERRITORIO DELLO STATO

DefinizionePer locazione, noleggio, ecc. “a breve termine” si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo massimo di trenta giorni, elevato a novanta giorni per i natanti.

CRITERIO OGGETTIVO

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a cura di Franco Ricca 10

Prestazione Disposizione Regola

SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA’ CULTURALI, ARTISTICHE, SPORTIVE, SCIENTIFICHE, EDUCATIVE, RICREATIVI E SIMILI,

NONCHE’ SERVIZI ACCESSORI

Art. 7-quinquies TERRITORIALI SE LE ATTIVITA’ SONO MATERIALMENTE ESEGUITE NEL TERRITORIO DELLO STATO

Sono espressamente menzionate anche: - fiere ed esposizioni- prestazioni rese dagli organizzatori delle attività- prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili , e accessorie

CRITERIO OGGETTIVO

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REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies)

INTERMEDIAZIONI IN NOME E PER CONTO

Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se l’operazione principale è ivi eseguita

11F. Ricca

Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è soggetto passivo, vale la regola generale.

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REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies)

TRASPORTI NON INTRACOMUNITARI DI BENI

Si considerano effettuati nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa

12F. Ricca

Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è soggetto passivo, vale la regola generale.

Page 13: IVA 2010 NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA’  DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE

REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies)

TRASPORTI INTRACOMUNITARI DI BENI

Si considerano effettuati nel territorio dello Stato se hanno inizio nel territorio stesso

13F. Ricca

Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è soggetto passivo, vale la regola generale.

Page 14: IVA 2010 NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA’  DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE

REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies)

LAVORAZIONI E PERIZIE RELATIVE A BENI MOBILI MATERIALI

Si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso

14F. Ricca

Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è soggetto passivo, vale la regola generale.

Page 15: IVA 2010 NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA’  DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE

REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies)

OPERAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI (CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE E SIMILI)

Si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso

15F. Ricca

Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è soggetto passivo, vale la regola generale.

Page 16: IVA 2010 NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA’  DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE

REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies)

PRESTAZIONI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMILI, NON A BREVE TERMINE, DI MEZZI DI TRASPORTO

Si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da prestatori ivi stabiliti, salvo che siano utilizzate fuori del territorio della Comunità.

Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da prestatori extraUE, se utilizzate nel territorio dello Stato.

Per locazione, noleggio, ecc. “non a breve termine” si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo superiore a trenta giorni, ovvero a novanta giorni per i natanti.

16F. Ricca

Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato. Se il committente è soggetto passivo, vale la regola generale.

Page 17: IVA 2010 NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA’  DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE

REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (art. 7-sexies)

PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE TRAMITE MEZZI ELETTRONICI DA IMPRESE EXTRAUE

Si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il committente è ivi domiciliato o residente.

Nozione di servizi elettronici (c.d. e-commerce diretto)-Allegato II alla direttiva 2006/112/CE:- fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature- fornitura di software e relativo aggiornamento- fornitura di immagini, testi, informazioni e messa a disposizione di basi di dati- fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento- fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza

Si vedano inoltre gli artt. 11 e 12 del Regolamento CE n. 1777 del 17/10/2005.

17F. Ricca

Ricordare che questo criterio vale solo quando il committente è un privato, e alla condizione che il prestatore sia un’impresa extracomunitaria. Se il committente è soggetto passivo, oppure il prestatore è un’impresa comunitaria (IT o altro SM), vale la regola generale.

Page 18: IVA 2010 NUOVA DISCIPLINA DELLA TERRITORIALITA’  DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (DIRETTIVA 2008/8/CE

REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI (artt. 7-sexies e 7-septies)

PRESTAZIONI DI SERVIZI DI

TELECOMUNICAZIONE E DI

TELERADIODIFFUSIONE

Si considerano effettuate nel territorio dello Stato:- quando sono rese da soggetti stabiliti in Italia a committenti stabiliti nell’Ue (IT o altro SM), salvo che siano utilizzate fuori della Comunità-quando sono rese da prestatori ovunque stabiliti a committenti extraUE, se utilizzate nel territorio dello Stato- quando sono rese da prestatori extraUe a committenti ovunque stabiliti, se utilizzate nel territorio dello Stato.

18F. Ricca

Ricordare che questi criteri valgono solo quando il committente è un privato.

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REGOLE SPECIALI PER TALUNE PRESTAZIONI RESE A PRIVATI EXTRAUE (art. 7-septies)

Le prestazioni di servizi a fianco indicate non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti privati stabiliti fuori dell’Ue

- OPERAZIONI RELATIVE AI DIRITTI IMMATERIALI

- PRESTAZIONI PUBBLICITARIE

- CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA O LEGALE, ELABORAZIONE E FORNITURA DATI E SIMILI

- OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE, COMPRESE LE RIASSICURAZIONI, AD ESCLUSIONE DELLE LOCAZIONI DI CASSEFORTI

- MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE

- LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, NOLEGGIO E SIMLI DI BENI MOBILI MATERIALI DIVERSI DAI MEZZI DI TRASPORTO

- CONCESSIONE DELL’ACCESSO AI SISTEMI DI GAS NATURALE E DI ENERGIA ELETTRICA, SERVIZIO DI TRASPORTO O TRASMISSIONE DEI BENI STESSI E FORNITURA DI SERVIZI DIRETTAMENTE COLLEGATI - TELECOMUNICAZIONE E TELERADIODIFFUSIONE, ESCLUSI QUELLI UTILIZZATI NEL TERRITORIO DELLO STATO (vedi slide precedente)

- SERIVI DI E-COMMERCE

- PRESTAZIONI INERENTI ALL’OBBLIGO DI NON ESERCITARE LE ATTIVITA’ O I DIRITTI PRECEDENTI

19F. RiccaRicordare che questi criteri valgono solo quando il committente è un privato stabilito fuori dell’Ue