istituzioni di diritto pubblico
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Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria. Corso di laurea in “ Operatori pluridisciplinari e interculturali d’area mediterranea ”. Istituzioni di Diritto Pubblico. D. Siclari. Breve excursus del concetto di sussidiarietà. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Istituzioni
di Diritto
Pubblico
D. Siclari
Corso di laurea in “Operatori pluridisciplinari e interculturali
d’area mediterranea”
Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria
Breve excursus del concetto di sussidiarietà
1931
Il termine nasce e si diffonde in contesti diversi dalle sedi tipiche del dibattito
giuridico. Esso, infatti, va imputato alla tradizione della Chiesa cattolica ove
appare nella Quadragesimo anno di Pio XI (1931).
1992La giuridificazione va ricercata
nell’ethos politico-giuridico che ha influenzato le grandi scelte
comunitarie
Diritto Comunitario
Comunitarizzazione
Art. 3B del Trattato di Maastricht, poi art. 5
Trattato CE, oggi TUE ove si afferma che
“Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario”.
Principio comunitarizzaro
Condizioni:
1) settori di competenza non esclusiva della Comunità
2) nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati
3) a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione
Unioneeuropea
Stati membri
Melius:
In presenza di un’azione statale
insufficiente, in materie che non siano
di competenza esclusiva dell’Unione,
ed al fine di garantire la maggiore
idoneità allo scopo (A. Spadaro) è
ammesso un intervento sussidiario da
parte degli organi comunitari.
Diritto Interno
Ma quando appare nel nostro
ordinamento?
1ª fase
- Legge n. 59 del 1997 (legge Bassanini): che, nel dare delega al Governo per il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione, ha sancito che tale conferimento avrebbe dovuto operare in ragione del principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo il principio della dimensione territoriale dell’interesse da curare.
Ed ancora…
La formula viene, parzialmente, ripresa
all’art. 3, c. 5, del Testo Unico degli Enti
Locali ove si stabilisce che i comuni e le
province sono titolari di funzioni
proprie, nonché di altre funzioni loro
conferite, attraverso le leggi dello Stato
e delle Regioni, in relazione al principio
di sussidiarietà.
2ª fase
Riforma costituzionale operata con
la l. cost. n. 3 del 2001:
☻ridefinizione dei rapporti intercorrenti
tra funzione legislativa e funzione
amministrativa;
☻ applicazione per la materia
amministrativa del principio di
sussidiarietà.
Rapporti funzione legislativa/funzione
amministrativa:Scardinamento del criterio del doppio
binario, contemplato dal precedente
testo dell’art. 118 Cost. – ove le
funzioni amministrative, salvo quelle di
interesse esclusivamente locale,
seguivano il riparto delle competenze
legislative. Im
plic
a
Art. 118 Cost.Principio di sussidiarietà
“Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza”.
Il principio di sussidiarietà – inteso quale consapevole
valorizzazione del ruolo della persona e dei soggetti
di governo a lei più vicini – rappresenta la chiave di
volta per comprendere l’attuale quadro, delineato
dalla riforma del Titolo V della Costituzione,
segnatamente ai profili di allocazione delle funzioni
amministrative e delle attività dirette alla cura di
interessi generali, così come si avrà modo di
dimostrare nel presente elaborato.
1. L’analisi del primo comma ha portato la dottrina a ravvisare
un utilizzo atecnico del termine funzione il cui ricorso, nella
littera legis, tende ad eluderne i profili contenutistici reali.
2. In buona sostanza la portata della disposizione può essere
intesa in senso descrittivo estendendosi, ben oltre l’attività
propriamente giuridica dell’amministrazione (provvedimenti,
negozi giuridici etc.), all’attività c.d. materiale (operazioni,
prestazioni).
Considerazioni
La duplice accezione della
sussidiarietà
criterio della dimensione territoriale dell’interesse
Intervento di sostegno dell’ente territoriale di livello superiore
Criterio della dimensione territoriale dell’interesse
La sussidiarietà, superando il criterio statico
delle materie – di cui al 117 Cost. –, opera
nei termini di una dislocazione delle diverse
funzioni tra i livelli di governo, adducendo
quale regola generale il concentramento
dinanzi all’ente istituzionale più vicino al
cittadino (alias: il Comune).
In questa visuale il principio in commento
tende ad immedesimarsi nel criterio della
dimensione territoriale dell’interesse,
nonché a rappresentare un corollario del
generale principio di decentramento di cui
all’art. 5 Cost. (superamento della maieutica
statalista).
Il termine sussidiario, e la sua proiezione in senso
verticale (melius: verticale/istituzionale/territoriale),
individuano, al fine di garantire l’esercizio unitario
delle funzioni, l’intervento, con proprie azioni e con il
proprio sostegno (dunque: sussidiario), dell’ente
territoriale di livello superiore, rispetto ai compiti
dell’ente livello inferiore incapace alla cura concreta
dell’interesse identificato dalla legge.
Qui il principio si sovrappone a quello comunitario operando in termini ascendenti con la cessione delle funzioni dal livello più basso, il Comune,
a quello più alto, la Provincia, e così via.
Intervento di sostegno dell’ente territoriale di livello superiore
Consapevolezzadi un quadro istituzionale delle autonomie locali assai
frammentato,
causa della tendenza di stampo napoleonico e piemontese ad
uniformare le entità istituzionali locali, basti pensare alla
presenza di oltre 8000 Comuni e 100 Province dalle
dimensioni tutt’altro che omogenee,
accanto alla sussidiarietà altri due principi, rispettivamente, di adeguatezza e di differenziazione
Conseguenze
in sede di revisione costituzionale
La differenziazione
Si è voluto, in sede di attribuzione delle
funzioni amministrative, calibrare
l’operato del legislatore ordinario
all’eterogeneità delle caratteristiche
demografiche, territoriali e strutturali
degli enti riceventi.
Si è così imposto al legislatore di
operare un’allocazione funzionale che
sia, quanto più, consapevole delle
differenze, inerenti aspetti sia
quantitativi che qualitativi, degli enti,
locali appartenenti altresì ad un
medesimo livello di governo.
L’ adeguatezza
Un’ulteriore declinazione del principio di differenziazione è stata identificata, già nella legge Bassanini, nel principio di adeguatezza, in forza del quale: il conferimento delle funzioni deve tenere conto dell’idoneità organizzativa dell’amministrazione ricevente alla satisfattoria esecuzione dell’attribuzione conferitale. Differenziando, così come ricorda Cerulli Irelli, le attribuzioni in base all’attitudine dell’ente, anche in forma associata con altri enti, a svolgerle. Favorendo così la politica di associazionismo fra enti.
Prospettive
Differenziazione e federalismo fiscale:
Concorrenza tra enti locali- federalismo fiscale municipale (D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)- Teorema di Tibeout: voto coi piedi
- Qualità dei servizi offerti- Manovre di finanza locale
Prospettive
- legge, 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”, - attuazione all’art. 119 della Costituzione - Introduzione di un livello di flessibilità fiscale, attraverso la introduzione di tributi tali da consentire sia alle regioni che agli enti locali di poter finanziare tutte le spese non riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni ed alle funzioni fondamentali degli enti locali.
Sussidiarietàorizzontale
Visione orizzontale
La portata del principio, soprattutto attraverso
la lettura del comma 4 art. 118 Cost., pone
l’esigenza di scomporre ulteriormente il
problema, dovendosi tenere conto di un’altra
sfaccettatura, quella cioè della trasversalità nei
rapporti pubblico/privato.
In tal senso, il maquillage normativo del 2001,
ha introdotto, seppur timidamente, l’impianto
costitutivo di una sussidiarietà vista in
prospettiva orizzontale/sociale.
Ed ancora…
- Superata la visione monolitica di uno Stato
(quello sociale).
- L’introduzione del principio pone l’accento
sulla collaborazione tra pubblici poteri ed
autonomia dei privati volto allo svolgimento di
attività dirette alla cura di interessi generali.
Di talché, si impone agli enti territoriali di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Principio orizzontale
Condizione:
Attività di interesse generale
Pubblico Privato
“attività di interesse generale”
La formula, utilizzata in contrapposizione al comma 1 ove si
parla di funzioni amministrative, appare necessaria nella
prospettiva in cui al privato non potrebbe deferirsi il
compimento delle funzioni amministrative in senso tecnico,
esercizio cioè di poteri amministrativi. Tale impostazione
pare portare alla conclusione che sotto le vesti di attività di
interesse generale possono ricondursi le operazioni e
prestazioni materiali, eventualmente supportate da attività
negoziali, non essenzialmente a scopo di lucro
(es.: cura ed assistenza dei disabili, anziani etc.).
L’incastro della norma viene poi consolidato attraverso
l’utilizzo del termine “favoriscono” la cui portata
ermeneutica, in prima facie assimilata a mera possibilità per
gli enti di agevolare l’iniziativa privata, ha portato ad
identificarne il valore con la predisposizione, ad opera degli
enti medesimi, delle condizioni necessarie a garantire tali
interventi. Nonché, in una prospettiva prossima, potrà
portare, una volta consolidato l’utilizzo dello strumento
normativo, all’obbligo per il pubblico di intervenire in modo
più intenso nell’agevolazione dei privati, attraverso la
predisposizione concreta di opere a supporto dell’iniziativa
privata quali: infrastrutture, servizi sociali etc.
In ultima istanza va, poi, sottolineato come
le ricadute della disposizione in
commento, a parere di autorevole
dottrina, opererebbero in melius, nel
senso che il legislatore ordinario potrà in
base a valutazioni politiche espanderne
l’ambito di operatività, permanendo un
divieto di pubblicizzazione dei settori in
cui sia consolidato l’intervento privato,
diretto alla cura di tali interessi.