interruzione del processo - sferabit · riassunzione/prosecu zione 305 mancata prosecuzione o...
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NOZIONE
• c.d. vicenda anomala del processo
• situazione di temporanea quiescenza del
processo, in attesa della sua prosecuzione
o riassunzione (che, se tempestiva, ne
evita l’estinzione)
• finalità dell’istituto: tutela del diritto della
parte alla difesa ed al contraddittorio
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EVENTI INTERRUTTIVI
EVENTI RELATIVI ALLA PARTE O AL SUORAPPRESENTANTE LEGALE
art. 299 C.P.C.: Morte o perdita della capacità prima della costituzioneSe prima della costituzione in cancelleria o all'udienzadavanti al giudice istruttore , sopravviene la morteoppure la perdita della capacità di stare in giudizio diuna delle parti o del suo rappresentante legale o lacessazione di tale rappresentanza il processo èinterrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo sicostituiscano volontariamente, oppure l'altra parteprovveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cuiall’art. 163-bis.
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EVENTI INTERRUTTIVI
• Eventi interruttivi relativi alla parte
morte (persona fisica)
[morte naturale; dichiarazione di morte presunta]
estinzione (ente)
[NO: fusione; trasformazione e vicende analoghe]
perdita della capacità di stare in giudizio
[interdizione; inabilitazione; dichiarazione di assenza;
scomparsa; dichiarazione di fallimento, liquidazionecoatta
amministrativa, amministrazione straordinaria
NO: incapacità naturale; ammissione adamministrazione
di sostegno]4
EVENTI INTERRUTTIVI
• Eventi interruttivi relativi al rappresentante legaledella parte
morte
perdita della capacità di stare in giudizio
cessazione della rappresentanza
[NO: rappresentanza volontaria;
NO: mera sostituzione del rappresentante legale;
NO: evento interruttivo relativo ad uno soltanto dei rappresentanti
NO: rappresentanza legale delle persone giuridiche (c.d.rappresentanza organica)]
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EVENTI INTERRUTTIVI
EVENTI RELATIVI AL DIFENSORE
c.p.c. art. 301. Morte o impedimento del procuratore.
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, ilprocesso è interrotto dal giorno della morte,radiazione o sospensione del procuratore stesso.In tal caso si applica la disposizione dell’art. 299.Non sono cause d'interruzione la revoca dellaprocura o la rinuncia ad essa.
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EFFETTI
c.p.c. art. 304. Effetti dell'interruzione.
In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell’art.
298.
c.p.c. art. 298. Effetti della sospensione.
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del
procedimento.
La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a
decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di
sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.
[c.p.c. art. 669-quater. Competenza in corso di causa.
2. Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è
ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo 669-ter
c.p.c. art. 699. Istruzione preventiva in corso di causa.
1. L'istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione o
la sospensione del giudizio.]
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RIASSUNZIONE/PROSECU
ZIONE
305 Mancata prosecuzione o riassunzione (2)
[1] Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine
perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue (3).
(2) La Corte costituzionale, con sentenza del 15.12.1967 n. 139, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo per la parte in cui fa decorrere dalla data di interruzione
del processo il termine per la sua prosecuzione o la sua riassunzione, anche nei casi
regolati dal precedente art. 301. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza
del 6.7.1971 n. 159, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella
parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del
processo interrotto ai sensi dell'art. 299 dello stesso Codice, decorre dall'interruzione
anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. Ha dichiarato, inoltre,
l'illegittimità di detto articolo nella parte in cui dispone che il termine utile per la
prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi del precedente art. 300,
c. 3, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto
conoscenza.
(3) Comma così modificato dall'art. 46, c. 14, l. 18.6.2009 n. 69. La presente disposizione
si applica ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della l. 69/2009.
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RIASSUNZIONE/PROSECU
ZIONE
DECORRENZA DEL TERMINE:
• Fattispecie di interruzione c.d. automatica (artt. 299, 300 co. 3,
301 c.p.c.; art. 43, co. 3 l.fall.):
conoscenza (legale) dell’evento interruttivo
[Corte cost., 06-07-1971, n. 159; Corte cost., 15-12-1967, n. 139; Corte cost., 21-01-
2010,
n. 17]
• Interruzione del processo conseguente ad eventi relativi alla
parte costituita a mezzo di difensore o alla parte contumace
(art. 300, co. 1-2 e 4):
perfezionamento della fattispecie interruttiva
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RIASSUNZIONE/PROSECU
ZIONE
302 C.P.C. Prosecuzione del processo
[1] Nei casi previsti negli articoli precedenti la
costituzione per proseguire il processo può avvenire
all'udienza o a norma dell'art. 166. Se non è fissata
alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al
giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del
tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il
decreto sono notificati alle altre parti a cura
dell'istante.
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RIASSUNZIONE/PROSECU
ZIONE
303 C.P.C. Riassunzione del processo
[1] Se non avviene la prosecuzione del processo a normadell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazionedell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloroche debbono costituirsi per proseguirlo.
[2] In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gliestremi della domanda, e la notificazione entro un anno dallamorte può essere fatta collettivamente e impersonalmente aglieredi, nell'ultimo domicilio del defunto.
[3] Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anchead esse.
[4] Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisceall'udienza fissata, si procede in sua contumacia.
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FATTISPECIE
Tizio cita in giudizio Caio davanti al Tribunale di Roma al fine di
vederlo condannato alla restituzione della somma di euro
50.000 corrisposta a titolo di mutuo, oltre interessi.
Caio si costituisce in giudizio a mezzo del suo difensore avv.
Mevio, dopo di che muore.
Di tale evento non viene però data notizia, né in occasione
dell’udienza ex art. 183 c.p.c. né in un momento successivo,
sicchè la sentenza infine pronunciata, che rigetta la domanda di
Tizio, viene emessa pur sempre nei confronti del defunto Caio.
A) la sentenza è stata pronunciata
validamente?12
Morte/perdita della capacità della
parte costituita a mezzo di difensore
300 C.P.C.: Morte o perdita della capacità della parte
costituita o del contumace
[1] Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si
avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di
procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre
parti.
[2] Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo
è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la
riassunzione a norma dell'articolo precedente.
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Morte/perdita della capacità della
parte costituita a mezzo di difensore
dichiarazione o notificazione dell’evento da parte del
difensore quale requisito indispensabile per il perfezionarsi
della fattispecie interruttiva; ratio
[v. e multis: Cass. civ. Sez. lavoro, 04-08-2009, n. 17913; Cass.
civ. Sez. II, 10-01-2006, n. 144; Cass. civ., 21-02-1984, n. 1228]
obbligo professionale del difensore di individuare
immediatamente i successori o il rappresentante del suo
cliente per informarli dello stato della causa, illustrare la
strategia difensiva e ricevere disposizioni in merito
[v. C s.u. 4.7. 2014 n. 15295]
A) VALIDITA’ DELLA SENTENZA
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Morte/perdita della capacità della
parte costituita a mezzo di difensore
Natura negoziale della dichiarazione del difensore[v. e pluribus: Cass. civ. Sez. II, 19-05-2015, n. 10210; Cass. civ. Sez. I Sent., 24-04-
2007, n. 9900; Cass. civ. Sez. III, 17-11-1998, n. 11552; Cass. civ. Sez. I, 30-05-
1995, n. 6062)]
• Irrilevanza della conoscenza dell’evento acquisita aliunde[v. e pluribus: Cass. civ. Sez. II, 18-07-2002, n. 10443; Cass. civ. Sez. I, 23-11-2001,
n. 14856; Cass. civ. Sez. lavoro, 04-08-2009, n. 17913]
• Irrilevanza della mera notizia dell’evento data dal difensore
della parte colpita senza l’intento di dar luogo all’effetto
interruttivo, o in altro giudizio[v. e pluribus: Cass. civ. Sez. I, 23-11-2000, n. 15131; Cass. civ. Sez. II Sent., 28-05-
2012, n. 8494]
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Morte/perdita della capacità della
parte costituita a mezzo di difensore
Modalità della dichiarazione del difensore
In particolare:
irrilevanza della dichiarazione che risulti soltanto dalla
comparsa conclusionale depositata, che costituisce un tipico
atto difensivo non equiparabile alla dichiarazione resa in
udienza o alle notificazioni di cui all’art. 300 c.p.c.
(v. Cass. 28-09-2015, n. 19139; Cass., 03-04-2007, n. 8357;
Cass. 23-11-2000, n. 15131; Cass. 22-01-1993, n.782)
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Morte/perdita della capacità della
parte costituita a mezzo di difensore
Superfluità della dichiarazione del difensore, qualora ilprocesso sia stato nel frattempo proseguito o riassunto
300 C.P.C.: Morte o perdita della capacità della parte costituita o delcontumace[2] Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo èinterrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzionea norma dell’articolo precedente
[v. Cass. civ. Sez. I, 10-01-1989, n. 28
In caso di morte della parte costituita in giudizio, l'altra parte, per evitare che con la
dichiarazione del procuratore si produca la interruzione del processo, può procedere alla
riassunzione, mediante la citazione personale di coloro cui spetta di proseguirlo (art.
300, 2° comma, e 299 c. p. c.) ma non mediante notificazione collettiva e impersonale,
giacché questa forma è preveduta dall'art. 303, 2° comma, c. p. c. solo per la ipotesi di
processo già interrotto]
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Morte/perdita della capacità della
parte costituita a mezzo di difensore
L’interruzione automatica del processo
nell’ipotesi di sopraggiunta dichiarazione di
fallimento della parte
R.D. 16/03/1942, n. 267Art. 43 (Rapporti processuali)
[3] L'apertura del fallimento determina l'interruzione del
processo. (106)
(106) Comma aggiunto dall’art. 41 d.lgs. n. 5/2006, a decorrere dal 16 luglio
2006]
[v. e pluribus: Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 03-10-2017, n. 23097;
Cass. civ. Sez. II, 07-04-2017, n. 9124; Cass. civ. Sez. VI - 1
Ordinanza, 01-03-2017, n. 5290; Cass. civ. Sez. III, 28-12-2016, n.
27165 ; Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 02-11-2016, n. 22152;
Cass. civ. Sez. I, 15-01-2016, n. 614; (Cass. civ. Sez. Unite, 20-03-
2008, n. 7443)] 18
Morte/perdita della capacità della
parte prima della costituzione in
giudizio
299 C.P.C. Morte o perdita della capacità prima della
costituzione
[1] Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al
giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della
capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo
rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il
processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo
si costituiscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a
citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all’art. 163-bis.
[La nullità ex art. 161/2 c.p.c. della sentenza pronunciata nei
confronti di un soggetto che già era morto o estinto al momento
della proposizione della domandav. e multis: Cass. civ. Sez. II, 06-06-2013, n. 14360, Cass. civ., 06-04-1983,
n. 2400]
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Morte/perdita della capacità della
parte costituita a mezzo di difensore
300 C.P.C.: Morte o perdita della capacità della partecostituita o del contumace… [5] Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente siavvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davantial Collegio, esso non produce effetto se non nel caso diriapertura dell’istruzione.
[a seguito delle riforme di cui alla l. n. 353/1990 e al d.lgs. n. 51/1998, ladisposizione trova applicazione, qualora la discussione orale non si svolga,per gli eventi avveratisi o notificati dopo la scadenza dei termini per ildeposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (v. epluribus: Cass. civ. Sez. I, 30-10-2009, n. 23042, Cass. civ. Sez. Unite, 28-07-2005, n. 15783) oppure, secondo un diverso orientamento, per gli eventiavveratisi o notificati successivamente all’udienza di precisazione delleconclusioni (v. ad es.: Cass. civ. Sez. I Sent., 13-07-2007, n. 15669)
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Morte/perdita della capacità della
parte costituita a mezzo di difensore
c.p.c. art. 286. Notificazione nel caso d'interruzione.
Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei
casi previsti nell’art. 299, la notificazione della sentenza si
può fare, anche a norma dell’art. 303 secondo comma, a
coloro ai quali spetta stare in giudizio.
Se si è avverato uno dei casi previsti nell’art. 301, la
notificazione si fa alla parte personalmente.
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Morte/perdita della capacità della
parte costituita a mezzo di difensore
c.p.c. art. 328. Decorrenza dei termini contro gli eredidella parte defunta.Se, durante la decorrenza del termine di cui all’art. 325, sopravvienealcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine stesso è interrottoe il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza èrinnovata.Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente eimpersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verificaalcuno degli eventi previsti nell’art. 299, il termine di cui all'articoloprecedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giornodell'evento (1).-----------------------(1) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-3 marzo 1986, n. 41 (Gazz. Uff. 12marzo 1986, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 328 c.p.c., nellaparte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c., lamorte, la radiazione e la sospensione dell'albo del procuratore costituito, sopravvenute nelcorso del termine stesso
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Morte/perdita della capacità della parte
costituita in giudizio personalmente
300 C.P.C.: Morte o perdita della capacità della
parte costituita o del contumace
[3] Se la parte è costituita personalmente, il
processo è interrotto al momento dell’evento
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Morte/perdita della capacità della parte
contumace
300 C.P.C.: Morte o perdita della capacità della parte costituita odel contumace[4] Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo èinterrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentatodall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficialegiudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti dicui all’articolo 292
tassatività dell’elencazione[C 31.5.2012 n. 8755; C 22.7.2005 n. 15430]
legittimazione alla notificazione[C 5.5.1995 n. 4910, Fa 1995, 1195; GC 1995, I, 3000; C
17.4.1981n. 2326]
modalità di “documentazione”
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Morte o impedimento del
difensore
c.p.c. art. 301. Morte o impedimento del procuratore.
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, ilprocesso è interrotto dal giorno della morte,radiazione o sospensione del procuratore stesso.In tal caso si applica la disposizione dell’art. 299.Non sono cause d'interruzione la revoca dellaprocura o la rinuncia ad essa.
Interruzione c.d. automatica del processo
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FATTISPECIE
Tizio, ritenendo che il Tribunale abbia errato nel ritenere
infondata la propria pretesa, decide di proporre appello avverso
la sentenza che lo ha visto soccombente.
Pertanto, essendo egli ignaro della sopravvenuta morte della
propria controparte, instaura il giudizio di appello nei confronti
di Caio notificando l’atto di impugnazione presso l’avv. Mevio ai
sensi dell’art. 330, comma I c.p.c..
B) l’impugnazione così proposta è ammissibile?
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La c.d. “giusta parte” del
giudizio di impugnazione
L’orientamento giurisprudenziale “rigoroso”Cass. civ. Sez. I, 19-03-2009, n. 6701
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo, ai sensi dell’art.
301 c.p.c., quale la morte della parte, si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e tale
evento non venga dichiarato né notificato dal difensore della parte alla quale l'evento si
riferisce, il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i
soggetti effettivamente legittimati e, quindi, da e contro gli eredi. Infatti, al fine di
riconoscere la persistente legittimazione del procuratore della parte originaria, in relazione
al giudizio di impugnazione, non è invocabile il principio di ultrattività del mandato che,
attribuendo al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in giudizio la parte
che gli abbia conferito il mandato e costituendo deroga al principio secondo il quale la
morte del mandante estingue il mandato (secondo la normativa sulla rappresentanza e sul
mandato di cui all’art. 1722 c.c.), va contenuto nei limiti della fase del processo in cui si è
verificato l'evento non dichiarato né notificato.
[v. anche., e pluribus: Cass. civ. Sez. Unite, 28-07-2005, n. 15783; Cass. civ. Sez. Unite,
16-12-2009, n. 26279]
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La c.d. “giusta parte” del
giudizio di impugnazione
L’orientamento giurisprudenziale “rigoroso” (segue)
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 12/03/2013, n. 6070
La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui
si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare
in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.);
pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società
è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ.,
con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori
della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei
modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato
possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve
provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci,
atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado
di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.
[v. anche., e pluribus: Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 25-05-2017, n. 13183; Cass. civ. Sez. V
Sent., 20-09-2013, n. 21517]
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La c.d. “giusta parte” del
giudizio di impugnazione
L’orientamento giurisprudenziale “rigoroso” (segue)
[Cass. civ. Sez. Unite Sent., 28-07-2005, n. 15783In tema di perdita della capacità processuale di una parte e di interruzione del processo, ilprincipio secondo il quale la non conoscibilità di un evento interruttivo secondo criteri dinormale diligenza da parte del soggetto che abbia proposto un'impugnazione noncomporta la nullità dell'atto di citazione in appello (non potendo interpretarsi il plessonormativo di cui al combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n. 2, 164, comma 2 - neltesto anteriore alla riforma del 1990 - e dell'art. 359 c.p.c. nel senso di legittimare laproduzione di effetti lesivi del diritto di difesa nei confronti della parte incorsa in erroreincolpevole) (1) non si applica nell'ipotesi di raggiungimento della maggiore età, nel corsodel processo, da parte di un soggetto minorenne originariamente costituito in giudizio inpersona dei genitori, suoi legali rappresentanti. La maggiore età non costituisce, difatti, unevento concretamente imprevedibile e sottratto a forme di pubblicità, bensì un accadimentoinevitabile nell'an ed agevolmente verificabile nel quomodo, talora direttamente desumibiledalla durata stessa del processo (così che ogni vicenda processuale nella quale sia parteun minore deve considerarsi di per sé suscettibile di subire modifiche in ordine allarappresentanza in giudizio), con la conseguenza che il processo di appello (erroneamente)instauratosi con la notifica dell'impugnazione ai genitori del minore divenuto medio temporemaggiorenne deve essere dichiarato senz'altro improseguibile.[v. anche., e pluribus: Cass. civ. Sez. III, 16-11-2005, n. 23082]
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La c.d. “giusta parte” del
giudizio di impugnazione
L’orientamento giurisprudenziale “liberale”Cass. civ. Sez. lavoro, 19-12-2000, n. 15913
Ove intervenga un evento estintivo che riguardi una persona giuridica (nella
specie, una fusione di società) nel corso del giudizio di primo grado prima della
chiusura della discussione e non venga dichiarato o notificato dal difensore
costituito, sicchè il predetto giudizio si conclude con sentenza resa nei confronti
del soggetto non più esistente, deve riconoscersi alla controparte la facoltà di
proporre gravame, oltrechè nei confronti del successore, anche nei confronti
della persona estinta e con atto notificato al difensore costituito, a prescindere
da ogni indagine sulla conoscenza o no dell'evento e della relativa buona fede,
atteso che, in questa ipotesi, l'evento medesimo non ha prodotto effetto
interruttivo per una scelta del soggetto abilitato a farlo valere e tale situazione si
protrae nella successiva fase di proposizione dell'impugnazione..
[v. anche., e pluribus: Cass. civ. Sez. II, 10-01-2006, n. 144; Cass. civ. Sez. III,
29-01-2003, n. 1268]
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La c.d. “giusta parte” del
giudizio di impugnazione
L’orientamento giurisprudenziale “liberale” (segue)
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 04-07-2014, n. 15295In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore,l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimocomporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensorecontinui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato,risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispettoalle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché inquelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta allaproposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazionequalora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o ilrappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, giàmunito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari inudienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima partecontumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificatodall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c.
[v. anche., e pluribus: Cass. civ. Sez. I, 07-03-2017, n. 5685; Cass. civ. Sez. II Ord., 09-10-2017, n. 23563; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 18/01/2016, n. 710]
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La c.d. “giusta parte” del
giudizio di impugnazione
L’orientamento giurisprudenziale “liberale” (segue)
Cass. civ. Sez. V Ord., 09-05-2018, n. 11072La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore,dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta,giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione dellasentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c. , è idonea a far decorrereil termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o delrappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore,qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradidel processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorsoper cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza dellaparte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito delprocesso, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazionedell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c. , senzache rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299c.p.c. da parte del notificante
[v. anche., e pluribus: Cass. civ. Sez. V, 21-07-2015, n. 15295; Cass. civ. Sez. II, 02-10-2017, n. 22981]
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La c.d. “giusta parte” del
giudizio di impugnazione
B) ammissibilità dell’impugnazione notificata presso l’avv.
Mevio (art. 330, co. 1 c.p.c.)
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FATTISPECIE
Successivamente alla notificazione
dell’impugnazione, e prima che l’avv. Mevio
provveda al deposito in cancelleria della comparsa di
costituzione e risposta dell’appellato (defunto) Caio,
il predetto difensore viene cancellato dall’albo in
ragione di un illecito disciplinare in cui è incorso.
C) Interruzione del processo, e secondo quali
modalità?
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Eventi interruttivi relativi alla
persona del difensore
Cass. civ. Sez. III, 30-04-2009, n. 10112
La cancellazione del difensore dall'albo professionale per motivi
disciplinari, prevista dall'articolo 40 del r.d.l. 27 novembre 1933, n.
1578, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi
di cui all'articolo 301 cod. proc. civ., in quanto assimilabile a quelle
espressamente previste della radiazione e della sospensione;
pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione - dopo
la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell'art. 286, secondo comma,
cod. proc. civ. - determina l'interruzione del processo.
[v. anche: Cass. civ. Sez. III, 31/01/2012, n. 1355, Cass. civ. Sez. III, 17-12-2010, n. 25641,
Cass. civ. Sez. III, 30-03-2005, n. 6731]
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Eventi interruttivi relativi alla
persona del difensore
Cass. civ. Sez. Unite, 13-02-2017, n. 3702…un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1,c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause diinterruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazionenon riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzionedel menzionato difensore.[v. anche: Cons. Stato Sez. III, 07-03-2016, n. 925]
Cass. civ. Sez. III, 27-05-2009, n. 12261La volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituitonon dà luogo all'applicazione dell'art. 301, comma primo, cod. proc. civ. e nondetermina, pertanto, l'interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivipreviste (la morte, la sospensione o la radiazione dall'albo) sono accomunatedal fatto di non dipendere, almeno in via diretta, dalla volontà del professionistao del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nelterzo comma del medesimo articolo (la revoca della procura o la rinuncia adessa).[v. anche: Cons. Stato Sez. IV, 19-01-2018, n. 334; Cass. civ. Sez. I, 19-06-2015, n. 12758]
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L’interruzione del giudizio di
appello
L’interruzione automatica del giudizio per effetto di evento
interruttivo verificatisi nel lasso di tempo ricompreso fra
l’instaurazione del giudizio di gravame e la costituzione della
parte in quel giudizio[v. e pluribus: Cass. civ. Sez. III, 19-09-2017, n. 21596; Cass. civ. Sez.
II, 31-07-2013, n. 18351; Cass. civ. Sez. II, 21-02-2006, n. 3725.
Contra: C 20.11.1990 n. 11198; C 22.1.2004 n. 1103, VN 2004, 262]
[Per l’ipotesi di morte del difensore, v.: Cass. civ. Sez. Unite, 27-11-
1998, n. 12060, Cass. civ. Sez. V Sent., 10/10/2014, n. 21447; Cass.
civ. Sez. lavoro Ord., 07-05-2018, n. 10905]
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L’interruzione del giudizio di
appello
C) interruzione automatica del giudizio di appello, al
momento della cancellazione dall’albo dell’avv. Mevio
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FATTISPECIE
L’avv. Mevio, in considerazione del fatto che i terminiper la tempestiva costituzione in giudizio stanno perscadere e che egli ha già predisposto la comparsa dirisposta del defunto Caio, deposita comunque l’attodifensivo in cancelleria, in attesa che il giudicedichiari in udienza l’avvenuta interruzione delprocesso e che venga reperito un nuovo difensore.
D) L’atto di costituzione in giudizio posto inessere da Mevio è valido?
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Effetti dell’interruzione
Nullità degli atti processuali e della sentenza
[v. e pluribus: Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 03-10-2017, n.
23097; Cass. civ. Sez. I, 18-04-2003, n. 6300; Cass. civ. Sez.
lavoro, 11-05-2000, n. 6061]
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Effetti dell’interruzione
Fattispecie di nullità relativa, e cioè eccepibile solo dalla
parte nel cui interesse opera la disciplina dell’interruzione
del processo (art. 157 c.p.c.) [v. e pluribus: Cass. civ. Sez. I, 19-
08-2016, n. 17199; Cass. civ. Sez. III, 13-11-2009, n. 24025; Cass.
civ. Sez. III Sent., 28-11-2007, n. 24762. V. anche: Cass. civ. Sez.
VI - 3, 10-07-2015, n. 14520; Cass. civ. Sez. III, 08-04-2016, n.
6838]
Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 161, co. 1 c.p.c. [v. Cass. civ.
Sez. VI - 3, 29-09-2015, n. 19267], denunciabile con motivo di
impugnazione solo dalla parte interessata [v. Cass. civ. Sez. II, 05-
05-2014, n. 9623; Cass. civ. Sez. lavoro, 18-03-2005, n. 5896]
No applicazione degli artt. 353-354 c.p.c. [v. e pluribus: Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ordinanza, 23-02-2016, n. 3546; Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 19-05-2008, n. 12644]
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Effetti dell’interruzione
Natura meramente dichiarativa del provvedimento
del giudice che dà atto dell’avvenuta interruzione
[v. e pluribus: Cass. civ. Sez. III, 15-01-2013, n. 773; Cass. civ.
Sez. Unite Sent., 20-03-2008, n. 7443; Cass. civ. Sez. lavoro,
02-03-2004, n. 4249; Cass. civ. Sez. lavoro, 16-07-2003, n.
11162]
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Effetti dell’interruzione
c.p.c. art. 301. Morte o impedimento del procuratore.[3] Non sono cause d'interruzione la revoca della procurao la rinuncia ad essa.
c.p.c. art. 85. Revoca e rinuncia alla procura.La procura può essere sempre revocata e il difensore puòsempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effettonei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta lasostituzione del difensore.
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