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IL MANUALE DEL CONSUMATORE Informazione e sicurezza alimentare I diritti economici dei consumatori

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I L M A N U A L E D E L

CONSUMATOREInformazione

e sicurezza alimentareI diritti economicidei consumatori

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SOMMARIO

PREFAZIONE - Mara Colla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

LA SICUREZZA ALIMENTARE NELL’INFORMAZIONE E NELLA CULTURADEL CONSUMATORE - Prof. Giovanni Ballarini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

INFORMAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1 SICUREZZA ALIMENTARE E RUOLO DEL CONSUMATORE . . . . . . . . . . . 202 CONTROLLA LA SICUREZZA DELLA TUA CUCINA . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 L’ETICHETTA DEGLI ALIMENTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 OGM - Organismi Geneticamente Modificati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 I PRODOTTI TIPICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 I PRODOTTI BIOLOGICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 CHI CONTROLLA I PRODOTTI ALIMENTARI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

I DIRITTI ECONOMICI DEI CONSUMATORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1 COME INFORMARE IL CONSUMATORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2 L’INDICAZIONE DEI PREZZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3 LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4 GARANZIE DEI PRODOTTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5 PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E PUBBLICITÀ COMPARATIVA . . . . . . . . . . 48

6 I CONTRATTI A DISTANZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 I CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI . . . . . . . . . 528 I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀ

DEL PRODUTTORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

10 I VIAGGI “TUTTOCOMPRESO” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

11 LA TUTELA DEL PASSEGGERO IN CASO DI MANCATO IMBARCOSU UN VOLO DI LINEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

12 LA TUTELA DEL CONSUMATORE DI FRONTE A CLAUSOLECONTRATTUALI ABUSIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

13 LA CONCILIAZIONE COME METODO ALTERNATIVODI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

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PREFAZIONEMara CollaPresidente Confconsumatori

L’idea di proporre una iniziativa di informazione dei consumatori e di forma-zione degli insegnanti nasce da una riflessione concernente l’attuazione del“diritto alla informazione ed alla educazione” riconosciuto dalla Unioneeuropea come uno dei cinque diritti fondamentali del consumatore, e dallaignorata quanto ovvia constatazione che nella scuola italiana l’educazione alconsumo non fa parte organica delle materie insegnate e non fa parte delbagaglio formativo del corpo insegnante.Tutto questo non significa che le tematiche della tutela dei consumatori sianoestranee a un numero sempre maggiore di cittadini – anche grazie alla instan-cabile attività delle associazioni dei consumatori e a trasmissioni televisive eradiofoniche specialistiche – o che non siano entrate nella scuola dove, alcontrario, vengono realizzate molteplici iniziative su argomenti specifici co-me, ad esempio, l’educazione alimentare.Tuttavia, occorre intensificare gli sforzi sia per accrescere le informazioni deiconsumatori, perchè possano adottare comportamenti consapevoli e raziona-li, sia per introdurre in modo stabile nella scuola le problematiche dell’edu-cazione al consumo.A questo obbiettivo crediamo di portare un contributo con questo Manuale,realizzato con il contributo del Ministero delle Attività Produttive – DirezioneGenerale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori.Nella prima parte vengono fornite notizie legate all’informazione e alla sicu-rezza alimentare. Nella seconda parte sono sintetizzate informazioni basilarisui diritti economici, ovvero sui diritti che nascono dalla sottoscrizione dicontratti.Il Manuale è alla sua prima edizione. Sarà periodicamente aggiornato e svi-luppato, accogliendo le domande, i dubbi e le proposte che perverranno,

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anche mediante l’indirizzo di posta elettronica [email protected], oppure attra-verso il sito www.confconsumatori.comRingraziamo il prof. Giovanni Ballarini e il prof. Fausto Capelli, responsabiliscientifici dell’intero progetto, per il lavoro che hanno svolto. Un grazie par-ticolare ai colleghi dott. Riccardo Biondi che ha curato la redazione delleschede, avv. Ana Uzqueda, conciliatrice e formatrice in Italia, Argentina eSpagna e avv. Massimiliano Valcada per avere guidato il gruppo dei dirigentie collaboratori alla cui abnegazione e alla cui dedizione si deve il quotidianooperare della Confconsumatori.

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LA SICUREZZA ALIMENTARE NELL’INFORMAZIONEE NELLA CULTURA DEL CONSUMATOREProf. Giovanni BallariniUniversità degli Studi di ParmaStazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA)

PREMESSA

Rischi alimentari biologici e psicologiciIl livello di benessere raggiunto nei paesi industrializzati ha fatto emergere nei con-sumatori la richiesta di livelli di sicurezza senza precedenti. D’altra parte, a seguito diincidenti alimentari si è sviluppata l’esigenza di sistemi capaci d’analizzare, di con-trollare i singoli rischi alimentari e soprattutto di attuare una comunicazione delrischio. Di pari passo, ogni novità nel processo alimentare, dalla produzione di nuovialimenti ai nuovi procedimenti di trattamento, conservazione e cottura è accompa-gnata dalla richiesta, da parte del pubblico, di un’informazione precisa ed accuratasui rischi, reali o potenziali, o soltanto paventati.Sull’analisi, controllo e comunicazione del rischio alimentare da tempo operano isti-tuzioni quali la Food and Drug Administration, l’Organizzazione Mondiale dellaSanità (OMS) e dall’inizio del 2002 anche l’Autority dell’Unione Europea, racco-gliendo il lavoro dei precedenti Comitati Scientifici della UE. Sempre all’UnioneEuropea è da attribuire il Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare (1999 -2000).La sicurezza alimentare ha due principali aspetti, tra loro non strettamente correlati.Da una parte vi sono i rischi alimentari biologici – intossicazioni, infezioni parassito-si alimentari, ecc. – derivanti dagli alimenti, ma oggi sempre più dovuti o condizio-nati da errati o non corretti comportamenti dei consumatori.Sempre più diffuse e pericolose sono divenute le paure alimentari, causa di ansie odi vere e proprie psicopatologie alimentari – tipiche sono state le ondate di “panicoalimentare” connesse alla cosiddetta mucca pazza – da collegare ad insufficienti onon corretti processi di comunicazione del rischio alimentare.

Sicurezza alimentare e comunicazione del rischioSia i rischi biologici, sia le paure alimentari sono oggi collegati a processi di comuni-cazione del rischio.Numerosi sono gli attori che entrano in campo nella comunicazione del rischio ali-mentare: la comunicazione tra scienziati, tecnici, amministratori pubblici, popolazio-ne esposta al rischio, politici, gruppi d’interesse e mezzi di comunicazione è oggi unanecessità irrinunciabile, per raggiungere ed ottenere consenso e comprensione reci-proca.

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I – RISCHIO BIOLOGICO ALIMENTARE

Pericolo e rischio alimentareSia pure schematicamente è necessario distinguere il pericolo dal rischio.Mentre il pericolo è collegato ad una condizione ben precisa (un batterio o un com-posto chimico ben preciso), il rischio si collega ad una probabilità che un avveni-mento pericoloso si verifichi in un periodo di tempo definito.La nozione di pericolo ha due aspetti principali. L’agente pericoloso e la situazioneche ne risulta. Pericolo è ciò che minaccia o compromette l’esistenza o la sicurezzadi una persona o di una cosa. Negli alimenti è pericolo la presenza di un agente bio-logico, chimico o fisico, o lo stato di un alimento che possono produrre effetti nega-tivi per la salute del consumatore. Un pericolo si caratterizza per la sua natura e lafrequenza di presenza negli alimenti.Il rischio alimentare può essere definito come la probabilità che un alimento provo-chi un effetto nefasto per la salute del consumatore.Rischio accettabile – Non esiste un “pericolo zero” e soprattutto un “rischio zero”, masolo un rischio così ridotto da essere accettabile (“rischio accettabile”).Percezione del rischio – Nella comunicazione del rischio bisogna tenere conto della“percezione” che del rischio ha la popolazione, al di fuori della fredda realtà statistica.

Il rischio alimentare oggi in ItaliaQual è il rischio alimentare, oggi, in Italia ed in Europa?A questa domanda è impossibile dare un’adeguata risposta, ma soltanto singole, par-ziali e settoriali opinioni.Un rischio, anche alimentare, deve essere affrontato soltanto conoscendolo, inizian-do in particolare dalla sua dimensione. In altri termini, quanti e quali sono gli inci-denti alimentari in Italia e nell’Unione Europea?Per quanto riguarda l’Unione Europea, nella quale le merci, quindi gli alimenti con iloro eventuali rischi, hanno libera circolazione, non vi è ancora un sistema unitariodi controllo, anche se vi sono stati importanti interventi d’armonizzazione. A partealcuni tipi di incidenti, quelli più gravi o con maggiore impatto psicologico (“muccapazza”, diossina, ecc.) dobbiamo dire che non sappiamo quale sia il livello della sicu-rezza alimentare europea.In Italia abbiamo conoscenza degli episodi più gravi (ospedalizzazione e mortalità)soltanto per talune malattie (ad esempio salmonellosi, trichinellosi, botulismo, avve-lenamenti da funghi, ecc.). Non esiste, in Italia e nell’UE, un sistema globale di moni-toraggio del rischio alimentare.Un’esatta conoscenza del rischio alimentare è fondamentale per qualsiasi interventoche non sia soltanto basato sull’emotività o sull’esigenza di dare una risposta di tipopolitico ad un problema sociale.La conoscenza del rischio alimentare, per essere scientifica, deve essere numerica.

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Il sistema per quantificare numericamente il rischio alimentare è abbastanza com-plesso ed utilizza diverse fonti d’informazione. Tuttavia, quando viene messo in atto,fornisce risultati di estremo interesse.L’OMS, nonostante la difficoltà di stimare l’incidenza delle malattie d’origine alimen-tare, ritiene che nell’anno 2000 almeno 2,1 milioni di persone siano morte per malat-tie enteriche, in gran parte dovute a contaminazione alimentare (cibo e acqua).Inoltre, sempre secondo l’OMS, diverse sono le cause d’aumento delle malattie ali-mentari.

PRINCIPALI CAUSE D’AUMENTO DELLE MALATTIE ALIMENTARI(Foodborne Diseases)sec. Organizzazione Mondiale della Sanità (2002), con modifiche

1. GLOBALIZZAZIONE DEL MERCATO DEGLI ALIMENTI

2. INTRODUZIONE INAVVERTITA DI PATOGENI IN NUOVE AREE GEOGRAFICHE

3. AUMENTO DEL TURISMO

4. AUMENTO DEGLI SPOSTAMENTI DI POPOLAZIONI (rifugiati, emigranti, ecc.)

5. MUTAZIONI NEI PATOGENI TRADIZIONALI (virulenza, antibioticoresistenza, ecc.)

6. CAMBIAMENTI NELLE POPOLAZIONI UMANE (età media, invecchiamento,malnutrizione, immunodepressioni di diverso tipo, ecc.

7. CAMBIAMENTI NEGLI STILI DI VITA (alimentazione fuori casa, street food)

In Italia, in relazione ai dati americani ed alla popolazione ufficialmente residente,ogni anno dovremmo avere, a causa d’infezioni originate dal cibo, circa 70.000 casidi persone ospedalizzate per malattie gravi, circa 1200 morti e dai 17 ai 18 milioni dicasi di gastroenterite.Per capire, però, se tale situazione è di fatto corrispondente alla realtà bisogna tene-re conto di una serie di condizioni.Le malattie da cibo sono provocate da una gran varietà di elementi patogeni. Dal1942 ad oggi il numero di patogeni causa di rischio alimentare è cresciuto più di cin-que volte e non cessa di aumentare. Di già noti agenti causa di infezioni alimentari,come i virus dell’epatite, oggi si scoprono nuove attività patogene, ad esempio l’in-duzione di cirrosi epatica e di tumori.Inoltre, gran parte delle patologie gastrointestinali causate da infezioni alimentari chesi verificano a livello familiare non vengono adeguatamente valutate, cosicché mol-tissime infezioni da cibo non sono neppure identificate come tali.L’ipotesi quindi che, anche in Italia, il rischio alimentare sia quantificabile a livello dimolti milioni di casi di gastroenterite, di decine di migliaia di ospedalizzati e di alme-no un migliaio di morti non può essere ritenuta irreale e, soprattutto, non può essereesclusa.

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Il più grave rischio oggi, in Italia, come nel resto dell’Europa, è quello di un’ignoran-za del rischio alimentare che rende impossibile affrontare il problema in modo scien-tifico e razionale.

II – RUOLO DEL CONSUMATORENEL RISCHIO BIOLOGICO ALIMENTARE

Sicurezza alimentareOgni italiano, durante la sua vita, mangia più di centomila volte, consuma più di 300quintali di cibo e ne beve altrettanti. E’ facile capire che, se il cibo e le bevande nonsono sicure, vi sono dei rischi per la salute.L’aumento di sicurezza dei cibi è stata ottenuta con una precisa e dettagliata legisla-zione, imposta a tutti coloro che producono alimenti, dalla terra al banco di vendita.Altrettanto dettagliata e precisa è la rete dei controlli sugli alimenti, che sono effettuatidalle istituzioni (Servizi d’Igiene Pubblica, Servizi Veterinari, Carabinieri del NAS,Vigili Sanitari, ecc.) e la cui attività è documentata anche dal rilievo d’infrazioni, inmassima parte di tipo amministrativo.Per un costante aumento della sicurezza alimentare è fondamentale l’attiva collabora-zione da parte del consumatore, poiché gran parte degli incidenti alimentari oggiavviene in casa, per una conservazione inadatta o per un uso scorretto degli alimenti.

Ruolo del consumatore nel rischio alimentareOggi molti dei rischi alimentari di tipo biologico per il consumatore si riscontrano incucina, intesa nella sua più vasta accezione.La cucina, che si era sviluppata come mezzo per ridurre i rischi alimentari, è oggi ilpunto più critico della sicurezza alimentare.

Principali rischi da cucina, elencati in ordine decrescente d’importanza

1. Chi fa cucina (infezioni subcliniche, ecc.)2. Igiene delle operazioni di cucina3. Utensili di cucina (strofinacci, asciugamani, ecc.)4. Raccolta e smaltimento delle immondizie casalinghe5. Frigorifero (temperatura, pulizia, ecc.)6. Conservazione alimenti (modalità, scadenza, ecc.)7. Stili alimentari (cucina del crudo, ecc.)8. Aerazione del locale e attrezzature di cucina (gas, elettricità, ecc.)9. Sistemi di cottura10. Controllo d’animali indesiderati11. Congelatore

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Non corretto uso degli alimentiE’ quasi un paradosso, ma l’abbondanza d’alimenti sicuri, economici e di buon sapo-re, spinge ad un loro uso smodato e scorretto, dando origine ai rischi subdoli e peri-colosi della “malacucina”.Al rischio degli eccessi, oggi si associa la progressiva riduzione della biodiversità culi-naria.In ambito di malacucina, con l’abolizione delle buone maniere a tavola, scompaionoanche i sistemi di regolazione che assicuravano una buona nutrizione. Non bisognaquindi dimenticare che oggi i maggiori problemi alimentari dipendono dal non cor-retto uso degli alimenti, anche se questi sono sani.Molte malattie metaboliche (obesità e sovrappeso, diabete, calcolosi, ecc.) o che inte-ressano le ossa (osteoporosi), le arterie ed il cuore (arteriosclerosi, infarto, ictus cere-brale, ecc.) non sono dovute a questo o quel cibo o, tanto meno, ad un alimento dete-riorato, ma ad un cattivo uso di cibi.Una dieta equilibrata, collegata ad uno stile sano di vita, con una sufficiente dose dimovimento, è oggi l’obiettivo più importante per utilizzare al meglio gli alimenti sanie sicuri che ci offre la moderna produzione e distribuzione alimentare.

PRINCIPALI TOSSINFEZIONI ALIMENTARI

Infezione alimentare = Batterio vivo, generalmente accompagnata da febbreIntossicazione alimentare = Tossina, raramente accompagnata da febbre

Agenti patogeni Principali fonti di contagio Principali alimenti interessatiSalmonelle Feci e materiali fecali. Carni crude di animali infetti;

Alimenti contaminati da feci uova di galline infette;verdure concimate conmateriali organici o acque inquinate

Stafilococchi Infezioni della pelle, Derivati del latteStreptococchi infezioni del naso e gola, (creme, gelati, ecc.)

latte non termizzatoEnterobatteri diversi Feci, soprattutto umane Carni tritate e poco cotte,(colibacilli, ecc.) latticini freschi, verdure crude

o poco cotte

Clostridi Ubiquitari nell’ambiente Conserve, soprattutto vegetali,• B. botulino e soprattutto nella terra in assenza di aria, non acide• B. perfrigens (B. botulino) o nei cereali e poco salate• B. cereus (B. cereus)Listeria monocytogenes Ubiquitaria nell’ambiente Molti alimenti, ma sopra tutto

verdure e latticini e formaggi freschi contaminatiin superficie (crosta)

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Principali fonti d’inquinamento tossico ed infettivo degli alimenti

• Presenza di tossine nell’alimento vegetale (micotossine)• Presenza di microrganismi nei vegetali (concimazione o acqua infetta)• Presenza di microrganismi nell’animale, infetto o portatore sano• Contaminazione batterica durante la preparazione dell’alimento (macellazio-ne e lavorazione delle carni, latteria, ecc.)• Contaminazione batterica durante la lavorazione dell’alimento (soprattutto daparte dell’uomo)• Aumento della carica batterica nell’alimento mal preparato e, o mal conservato • Sviluppi di microrganismi produttori di tossine nell’alimento mal preparato omal conservato

III – RISCHIO PSICOLOGICO ALIMENTARE

Complessità della comunicazione del rischio alimentareSpesso si ritiene che il rischio alimentare si possa affrontare in modo schematico equasi lineare nella seguente progressione: analisi del rischio su base scientifica, misu-re di controllo del rischio su base scientifica e tecnica e, di conseguenza, comunica-zione del rischio e delle misure di controllo alla popolazione. Molte evidenze prati-che, non ultima quella della BSE, dimostrano che il semplicistico e lineare sistema oraindicato non funziona e che la comunicazione deve, almeno, accompagnare e nonseguire le fasi di analisi e di controllo.In linea di massima gli scienziati tendono a comunicare il rischio attraverso fatti e dati,spesso esposti sotto forma di numeri riportati in tabelle e indici, non tenendo conto,o per lo meno sottovalutando, le opinioni o i giudizi che sono basati su elementi nontecnici. In questo modo si viene a formare una netta dicotomia tra gli scienziati ed itecnici da una parte, ed il resto della popolazione dall’altra.La comunicazione del rischio alimentare non è solo un argomento d’interesse pub-blico, ma che interessa anche l’industria alimentare nel suo complesso. Un’efficacecomunicazione del rischio, sebbene spesso difficile da raggiungere, è importante perl’industria agroalimentare, soprattutto per i seguenti motivi.1) può aiutare a portare la percezione vicino alla realtà del rischio;2) può informare i produttori sui rischi che i consumatori possono o non possono

accettare.

Comunicazione del rischioLa comunicazione è un processo essenziale di trasmissione di significati tra individui.La comunicazione del rischio consiste nello scambiare o fornire indicazioni al fined’informare, o persuadere o allertare qualcuno sui rischi per la salute.

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Attori e obiettivi della comunicazione del rischioGli attori che partecipano alla comunicazione del rischio sono i seguenti:1. popolazione in generale;2. pubblico informato e soggetti sociali (organizzazioni dei consumatori, ecc.);3. persone e strutture con potere decisionale;4. esperti in genere (scienziati, ricercatori, tecnici, ecc.).Nella comunicazione del rischio vi sono inoltre due principali prospettive.In una prima, “dall’alto al basso”, gli esperti sono i protagonisti ed hanno il compitodi trasmettere e fornire conoscenze ad un pubblico per la maggior parte “passivo”.In una seconda prospettiva anche la popolazione ed i soggetti sociali hanno un ruoloessenziale nella comunicazione del rischio, che assume i caratteri di uno scambioreciproco delle informazioni, opinioni ed interessi, “dall’alto al basso e dal bassoall’alto”, tra tutti i quattro soggetti sopra indicati.Gli obiettivi della comunicazione del rischio sono principalmente i seguenti:1.educativo non specifico (aumentare le conoscenze);2.cambiamento di comportamento in relazione a comportamenti ad alto rischio;3.cambiamenti volti a modificare o a rafforzare certi comportamenti o atteggiamenti,

in relazione a situazioni d’emergenza o di “crisi”;4.ottenere un consenso o un compromesso su situazioni controverse.

Percezione del rischioÈ opportuno precisare che nella valutazione e soprattutto nell’accettazione di un ri-schio da parte della popolazione è molto importante come il rischio è percepito.A questo riguardo è stata anche fatta la distinzione tra il rischio obiettivo ed il rischiosoggettivo.1 - Rischio obiettivo. Si identifica con i risultati della ricerca scientifica, delle analisi

probabilistiche del rischio e quindi, per gli aspetti medico-igienistici, tende a coin-cidere con la “probabilità di un evento indesiderato” o al Rischio Valutato.

2 - Rischio soggettivo. Si riferisce alle valutazioni di individui non esperti, della gentecomune e tende a coincidere con il Rischio Percepito o con la “rappresentazionementale del rischio”, detto anche rischio percepito soggettivamente.

La percezione del rischio non è uniforme nelle diverse popolazioni umane e cultureed, inoltre, evolve continuamente.Per quanto riguarda la percezione del rischio, in generale, sono ormai classiche leindagini di Slovic (1987) dalle quali risulta la scarsa correlazione tra la percezione daparte della popolazione e la valutazione da parte d’esperti (vedi tabella A). In propo-sito si può rilevare che vi è concordanza solo nel 6,6% dei casi, mentre vi è una nettatendenza a sottostimare i rischi (53,33% dei casi), in relazione ad una loro sovrasti-ma (40% dei casi). Anche per quanto riguarda il rischio alimentare (vedi tabella B)non vi è sostanziale concordanza tra i rischi percepiti dalla gente comune, quelli valu-tati scientificamente o dalle organizzazioni pubbliche (ministeri, ecc.).

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Tabella A - CLASSIFICAZIONE DEI PERICOLI DEGLI ALIMENTIPercezione dei consumatori, Valutazione degli esperti e di un’organizzazione pubblica(da Gray e coll., 1990)

VALUTAZIONE SCIENTIFICA PERCEZIONE DA PARTE VALUTAZIONE PUBBLICALee (1989) DELLA GENTE COMUNE Ministry of Agriculture,

Lee (1989) Fisheries and Food delRegno Unito (1990)

1 - SICUREZZA 1 - PESTICIDI 1 - FATTORI NUTRIZIONALIMICROBIOLOGICA

2 - SOVRALIMENTAZIONE 2 - NUOVE SOSTANZE 2 - CONTAMINAZIONICHIMICHE USATE IN MICROBIOLOGICHEALIMENTAZIONE

3 - CONTAMINANTI 3 - ADDITIVI CHIMICI 3 - SOSTANZE TOSSICHENATURALI

4 - TOSSINE NATURALI 4 - GRASSI 4 - SOSTANZE TOSSICHEE COLESTEROLO AMBIENTALI

5 - SOSTANZE CHIMICHE 4 - DETERIORAMENTO 5 - RESIDUI DI PESTICIDIUSATE IN AGRICOLTURA MICROBICO

6 - ADDITIVI ALIMENTARI 6 - ALIMENTI DI QUALITÀ 6 - RESIDUI DISCADENTE FARMACI VETERINARI

7 - CESSIONI DA IMBALLAGGI

8 - ADDITIVI PER ALIMENTIE MANGIMI ANIMALI

9 - NUOVI ALIMENTIO PRODOTTI CONPROCEDIMENTI NUOVI

10 - RISCHI SPORADICI

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Tabella B - RISCHIO PERCEPITO DA DIVERSE CATEGORIE DI PERSONEESAME DI 30 ATTIVITÀ ELENCATE IN ORDINE DECRESCENTE DI RISCHIO.IL RISCHIO 1 INDICA CHE L’ATTIVITÀ O LA TECNOLOGIA È RISCHIOSAAL MASSIMO GRADO (da Slovic, 1987, con elaborazione)

RISCHIO PERCEPITO DARISCHIO RAPPORTO

ATTIVITÀ O Associazione Studenti Membri attivi MEDIA VALUTATO PERCEZIONE/TECNOLOGIE A RISCHIO Femminile di un Club DA ESPERTI VALUTAZIONE

VEICOLI A MOTORE 2 5 3 3,33 1 ▼▼▼

FUMO DI TABACCO 4 3 4 3,66 2 ▼▼

ALCOOL 6 7 5 6 3 ▼▼

ARMI PORTATILI 3 2 1 2 4 ▲▲

INTERVENTI CHIRURGICI 10 11 9 6,66 5 ▼

MOTOCICLETTE 5 6 2 4,33 6 ▲

RAGGI X 22 17 24 21 7 ▼▼▼

PESTICIDI 9 4 15 9,33 8 ▼

ENERGIA ELETTRICA 18 19 19 18,66 9 ▼▼NUOTO 18 30 17 21,66 10 ▼▼

CONTRACCETTIVI 20 9 22 17 11 ▼▼

AVIAZIONE PRIVATA 7 15 11 11 12GRANDI COSTRUZIONI(dighe, ecc.) 12 14 13 13 13CONSERVANTI ALIMENTARI 25 12 28 21,66 14 ▼▼

BICICLETTA 16 24 14 18 15 ▼

AVIAZIONE COMMERCIALE 17 16 18 17 16 ▲

PROFESSIONE DI POLIZIOTTO 8 8 7 7,66 17 ▲▲

PROFESSIONE DI VIGILEDEL FUOCO 11 10 6 9 18 ▲▲

TRENI 24 23 29 25,33 19 ▼▼

ENERGIA NUCLEARE 1 1 8 3,33 20 ▲▲▲

COLORANTI ALIMENTARI 26 20 30 25,33 21 ▼

ELETTRODOMESTICI 29 27 27 27,66 22 ▼

CACCIA 13 18 10 13,33 23 ▲▲▲

ANTIBIOTICI 28 21 26 25 24 ▼

VACCINAZIONI 30 29 29 29,33 25 ▼

BOMBOLE SPRAY 14 13 23 16,66 26 ▲▲

FOOTBALL AMERICANO 23 26 21 23,33 27 ▲

MOTOFALCIATRICI 27 28 25 26,66 28 ▲

ALPINISMO 15 22 12 16,33 29 ▲▲

SCI 21 25 16 20,66 30 ▲▲

Le frecce verso il basso indicano che il rischio percepito è sottostimato rispetto quello valutato dagli esperti(16 casi, pari al .53,33%).Le frecce verso l’alto indicano che il rischio percepito è sovrastimato rispetto a quello valutato dagli esperti(12 casi, pari al 40%).Il numero di frecce dà una indicazione dell’entità della sottostima o sovrastima.Le frecce orizzontali indicano che vi è una sostanziale concordanza tra rischio percepito e stimato (2 casi,pari al 6,66%).

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Miglioramento della comunicazione del rischio alimentareCome è possibile migliorare la comunicazione del rischio, tenendo conto del fattoche gli scienziati ed i tecnici hanno una diversa percezione del rischio e che gli stes-si scienziati possono dare messaggi diversi?Innanzitutto, è necessario chiarire che il successo nella comunicazione del rischionon significa ottenere necessariamente il consenso del pubblico o soddisfare ogni sin-gola opinione.In proposito, fin dal 1989 il National Research Council affermava che “il successo nel-la comunicazione del rischio non richiede che ogni cittadino sia informato dei rischipresi in considerazione da ogni singola decisione di regolamentazione, ma la gentedev’essere rassicurata che alcune persone o gruppi che condividono i suoi interessi evalori sono ben informate e rappresentano le loro posizioni, in modo competente, nelsistema politico”.Inoltre, nella preparazione di un messaggio rivolto alla popolazione, bisogna sceglie-re tra due opzioni o tendenze.1) Fornire un messaggio così dettagliato e complesso, che solo gli esperti possono

comprendere;2) Fornire un messaggio più comprensibile dai non esperti, ma allo stesso tempo più

“selettivo”, riguardante solo alcuni aspetti del problema.

La comunicazione del rischio non è semplice e non è facile avere dei successi. Inoltre,il risultato ottenuto non è l’unico parametro per giudicare la sua efficacia. In linea dimassima è importante considerare i seguenti principi.I) La comunicazione del rischio deve accompagnare tutte le fasi di determinazione e

controllo del rischio, e non essere soltanto una fase finale.II) La comunicazione del rischio è un processo dinamico che dev’essere continua-

mente rinnovato.(a) Nella comunicazione del rischio è importante considerare congiuntamente gli

aspetti scientifici e tecnici e le aspettative della popolazione (consumatori).III) Un precoce coinvolgimento di esperti di chiara fama e riconosciuti come tali, fin

dalle prime fasi del processo di conoscenza e decisioni del rischio, è molto oppor-tuno anche per la comunicazione del rischio, in quanto fornisce elementi di tra-sparenza ed aiuta ad eliminare il sospetto di manipolazioni.

IV) Di pari passo bisogna essere aperti, onesti, sinceri e positivi nell’esaminare i puntidi vista di altri, soprattutto dei consumatori.

V) Individuare i pregiudizi e le differenze, che non è facile cambiare rapidamente,ma che devono essere considerate come parte essenziale del processo di comu-nicazione del rischio.

VI) Coinvolgere professionalità, ma soprattutto organizzazioni pubbliche, nazionali esovranazionali, che si occupano di sicurezza alimentare ed utilizzarne i pareri egli strumenti di comunicazione.

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VII) Avere, per quanto possibile, un’unica linea di comunicazione del rischio, sia alivello di organizzazioni che di singole imprese.

Quando intervenire?Gli interventi di comunicazione del rischio alimentare devono tenere conto della per-cezione da parte della popolazione ed al tempo stesso bisogna che siano eventual-mente coordinati con gli interventi di contenimento e riduzione del rischio stesso.Una massima basilare è infatti sempre quella di ridurre al minimo possibile il rischioreale o valutato, senza trascurare quello percepito, in un delicato equilibrio. Solocome orientamento può valere il sistema a matrice secondo il quale, quando il rischiovalutato (reale) e percepito sono bassi, non bisogna intervenire.Se invece il rischio valutato è elevato bisogna intervenire ed informare il consumato-re, soprattutto per la sua partecipazione al controllo del rischio, sia che la percezio-ne del rischio sia alta che bassa, graduando anche gli interventi. L’assicurazione delconsumatore dev’essere positiva, ma al tempo stesso onesta, sincera ed attiva.

SISTEMA A MATRICE SUGLI INTERVENTI (Gray e coll., 1999, con modifiche)

RISCHIO RISCHIO PERCEPITOVALUTATO BASSO ALTO

BASSO NESSUN INFORMAREINTERVENTO ASSICURARE

ALTO INTERVENIRE INFORMAREINFORMARE ACCORDO SULLEALLERTARE PRIORITÀ D’INTERVENTO

Qual è il problema del consumatore?In gran parte della comunicazione del rischio gli insuccessi o gli scarsi successi risie-dono nel non aver individuato il “problema” o la “domanda” conscia o per lo piùinconscia del consumatore.In proposito, non bisogna sottovalutare il fatto che, spesso, il consumatore “scarica”sul cibo proprie insicurezze o tensioni e che il cibo è un’area ideologica e di stru-mentalizzazione.Nell’affrontare la comunicazione del rischio bisogna avere idee sufficientementechiare di “che cosa vuole” o “che cosa si aspetta il consumatore?”Un’efficace comunicazione del rischio, di tipo dinamico, deve prevedere quindi unsistema che fornisca in continuazione chiare risposte scientifiche e tecniche, che tut-tavia devono partire dalle richieste “concrete” (anche se irrazionali, ecc.) dei consu-matori.

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LE DIECI “ESSE” DELLE RICHIESTE DEI CONSUMATORI IN TEMA D’ALIMENTI

1 – SAZIETÀ (liberazione dalla fame)2 – SAPORE (cibo buono)3 – SICUREZZA (cibo che non fa male)4 – SOLDI (costo compatibile)5 – SANITÀ (sistema di produzione sano)6 – SALUBRITÀ (sistema di produzione compatibile con l’ambiente)7 – SALUTE (cibo che fa bene e mantiene la salute)8 – SERVIZIO (confezione, preparazione, ecc.)9 – SIMBOLO (identificazione etnica, sociale, di casta, individuale, ecc.)10 – SOGNO (soddisfacimento di valori inconsci)

La continua trasformazione dei prodotti dell’industria alimentare ha creato una distan-za, in precedenza mai esistita, tra l’uomo e gli alimenti, tanto da rendere in molti casiil cibo un oggetto misterioso. Il consumatore, invece, ha continuamente bisogno diinformazioni che possano aiutarlo a compiere le sue scelte, per raggiungere e mante-nere un elevato standard di salute e di benessere.In questo processo, assai importante è la funzione delle organizzazioni dei consuma-tori, che devono svolgere un’indispensabile ruolo di tramite tra i diversi attori dellacomunicazione del rischio.Il tutto senza dimenticare la necessità di una grande saggezza, della quale deve farparte anche il principio di precauzione.

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LE SCHEDE DELLA CONFCONSUMATORI

INFORMAZIONEE SICUREZZAALIMENTAREa cura di Giovanni Ballarini, Fausto Capelli e Massimiliano Valcada

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SICUREZZA ALIMENTAREE RUOLO DEL CONSUMATORE

QUANTO SIAMO SICURI OGGI A TAVOLA?La sicurezza alimentare è sempre stata all’attenzione delle societàumane e, grazie a nuovi e più efficaci strumenti di controllo, oggiil livello di sicurezza è notevolmente migliorato.La sicurezza del cibo deve comunque ulteriormente aumentaree per questo è necessaria la collaborazione da parte dei consumatori.

ACQUISTO DEGLI ALIMENTIIl momento dell’acquisto degli alimenti è sempre delicato, non solo per la scelta o ilcalcolo del rapporto costo-qualità, ma anche per quanto riguarda la sicurezza.Ecco alcune semplici regole da non dimenticare:

• Controllare la data di scadenza o del limite di utilizzo consigliato;• Non fare mai acquisti in quantità eccessiva;• Trasportare rapidamente a casa in contenitori termici gli alimenta-

ti surgelati e del banco frigorifero.• Durante il trasporto evitare contatti diretti tra alimenti ed altre der-

rate non alimentari.

RISCHI IN CUCINA

Gran parte degli incidenti alimentari oggi avviene in casa, per l’inadeguata con-servazione o per l’uso scorretto degli alimenti, che, al momento dell’acquisto, era-no regolari.

Solo il 3% delle tossinfezioni alimentari deriva da problemi connessi alla produzionedegli alimenti: i maggiori rischi alimentari si trovano ancora oggi nelle cucine casa-linghe. Per eliminare o ridurre questi rischi è opportuno guardare con occhio diversoalcuni punti che ci sono abituali, tanto da non accorgerci più della presenza di even-tuali anomalie.

I principali punti critici della cucina sono il frigorifero, il congelatore, i sistemi dicottura, l’areazione del locale, la raccolta e lo smaltimento delle immondizie, il con-trollo d’animali indesiderati e …chi sta in cucina.

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RISCHI DELL’AMBIENTE CUCINA

Rischi da cattiva o insufficiente aerazione della cucina

Perché una cucina funzioni bene e sia sicura è necessario che sianorispettate caratteristiche minimali di dimensioni rispetto al numero deifornelli.

Rischi da impianti e attrezzature di cottura

Impianti elettrici: devono essere a norma, dotati di messa a terra e disalvavita.Gas: oltre a verificare l’adeguata aerazione, è necessario controllare lascadenza del tubo di collegamento con il rubinetto ed, eventualmente,sostituirlo.

Rischi da presenza di animali indesiderati

Nelle cucine è da evitare la presenza di topi, scarafaggi, mosche, for-miche e di tutti quegli animali in genere che sono serbatoi e riciclatoridi infezioni e causa, dunque, di tossinfezioni.

Rischi da disordine e confusione

La cucina è il luogo in cui avviene la maggior parte d’incidenti e traquesti anche i più gravi avvelenamenti accidentali. A questo riguardo ecco alcune semplici regole:1. Non tenere sostanze pericolose;2. Tutte le confezioni devono avere un’etichetta che ne indichi l’esattocontenuto;3. Evitare di mettere insieme gli alimenti con sostanze non alimentari.

RISCHI DA ATTREZZATURE IN CUCINA

Rischi da frigorifero

I principali errori nell’uso del frigorifero domestico sono i seguenti:• Temperatura errata: deve essere presente un termometro a massimae minima per controllare le effettive temperature nei diversi comparti.Sulla base delle temperature registrate, bisogna regolare il termostatodel frigorifero e scegliere i comparti più adatti per ciascun alimento,secondo le istruzioni che vi sono nel libretto del frigorifero, che biso-gna leggere e seguire. Per esempio: temperatura di refrigerazione:+4/+5 gradi. Temperatura di congelamento: -20/-30 gradi.

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• Scarsa igiene: In frigorifero si annidano numerosi microrganismi, alcuni dei qualipatogeni che lentamente si moltiplicano. Almeno ogni due mesi il frigorifero deveessere sbrinato e disinfettato con una soluzione d’acido organico (basta una soluzio-ne d’aceto).

• Inadatta conservazione degli alimenti: Non conservare per più giorni in frigoriferoavanzi d’alimenti delicati e mescolanze di carni e verdure poco cotte o crude.Almeno una volta la settimana fare una revisione del contenuto del frigorifero ed eli-minare quello che è scaduto, dimenticato o non ben conservato.

• Non trasformare il frigorifero in una dispensa: Spesso in frigorifero viene messotutto ciò che si può mangiare, anche quando non è necessaria una bassa temperatu-ra. Ne consegue un intasamento e dunque un non facile controllo.

Rischi da congelatore

In casa non si ha la possibilità di surgelare (congelamento molto rapido), ma solo dicongelare. Per la congelazione è necessario proteggere gli alimenti con pellicolaimpermeabile all’aria o con un foglio di alluminio. Sulle confezioniscrivere la data di confezionamento ed il contenuto. È importantenon superare i periodi di conservazione indicati sulle confezionicommerciali ed evitare di scongelare e ricongelare gli alimenti.In generale, anche con immagini, nel congelatore sono indicati i periodi massimi diconservazione, da non superare.

Rischi da sistemi di cottura

La tendenza a privilegiare i cibi crudi o per lo meno poco cotti, ha contribuito adaumentare le tossinfezioni alimentari. Infatti, se gli alimenti non sono perfetti e nonben conservati, quando sono consumati crudi o poco cotti possono provocare incon-venienti. La cucina a microonde può essere un rischio, non perché le microondesiano pericolose o non possano cuocere bene e distruggere tutti i batteri degli ali-

menti, ma perché invoglia ad una cucina rapida, e non sempresufficiente a rendere inoffensivi tutti i batteri.Per quanto riguarda i sistemi di frittura, se viene usata la friggitri-ce, è necessario controllare che l’olio o il grasso non sia usatotroppo a lungo, potendosi ossidare e dare origine a composti irri-tanti.

A questo riguardo, l’esperienza è molto importante (odore sgradevole e sapore forte).

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Rischi da cattiva igiene degli oggetti usati

Molti degli attrezzi usati in cucina, essendo luoghi di intensa moltiplicazione batteri-ca, possono divenire importanti riserve infettive. Ecco alcune regole utili:- preferire asciugamani, strofinacci, tovaglioli monouso;- preferire i taglieri di teflon;- preferire i coltelli con manici di plastica;- lavare taglieri e manici di legno con acqua calda ed asciugarli

dopo l’uso.

Rischi da stoviglie e tegami

È necessario che le stoviglie e i tegami non cedano componentitossiche.Stoviglie sicure: Vetro, porcellana, ghisa smaltata, acciaio inossi-dabile, terracotta vetrificata, plastica con l’indicazione “per ali-menti” e il simbolo del bicchiere e forchetta.

Stoviglie a rischio: Peltro, rame non stagnato, terracotta non smaltata e con vernici alpiombo e non marcata, plastica non marcata per alimenti, tegami d’alluminio.

RISCHI DA OPERAZIONI IN CUCINA

Rischi da chi fa la cucina

Per evitare problemi è necessario prendere le seguenti precauzioni:Non lavorare in cucina con le mani nude che presentano feriteo eczemi.Lavarsi accuratamente le mani.In caso di disturbi intestinali, intensificare la pulizia delle manied evitare di preparare alimenti crudi, quali la maionese, la panna montatae gelati di crema, e carni poco cotte.In caso di gravi raffreddori cronici, usare una mascherina durante la preparazione deicibi ed evitare di preparare cibi crudi o poco cotti.

Rischi da cattiva raccolta e smaltimento delle immondizie

Le immondizie costituiscono un importante centro di conservazione,moltiplicazione e riciclo delle infezioni. Nella prospettiva della raccolta differenziata, è utile seguire alcuneregole:- tenere in cucina solo il contenitore dei rifiuti organici;

- posizionare il contenitore lontano da fonti di calore;

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- eliminare almeno una volta al giorno i residui organici;- non mescolare ai residui organici le altre immondizie, raccolte in modo differen-ziato e non depositate in cucina.

Rischi da cessioni dei contenitori e degli imballaggi

È opportuno scaldare gli alimenti solo dopo averli liberati dal loro invo-lucro. Alcune ricerche hanno dimostrato, infatti, che con il riscaldamentogli imballaggi individuali e, soprattutto, le carte oleate e paraffinate, pos-sono inquinare l’alimento.

COME RIDURRE LE CONTAMINAZIONI DA ALLUMINIO IN CUCINA

- Non conservare marmellate, conserve, succhi di frutta, fragole ed altri ali-menti acidi in contenitori d’alluminio;

- Non usare tegami e pentole d’alluminio per la preparazione di sughi acidicon limone, aceto, yogurt e pomodoro;

- Evitare di far bollire l’acqua in pentole di alluminio.

Non esistono apprezzabili rischi usando l’alluminio per la cot-tura in forno di pane e torte, quando solo la pasta viene a con-tatto con il metallo. Inoltre, non crea problemi l’uso di pellicoledi alluminio come imballaggio, per prevenire l’azione dell’ossi-geno sui cibi conservati in congelatore.

Rischi da dispensa

L’abitudine di prepararsi conserve alimentari e vegetali ha riportato alla ribalta nume-rose intossicazioni alimentari, quali il Botulismo, una volta dovuta alle carni conser-vate ed oggi presente nelle conserve vegetali casalinghe, e le micotossine di cantinae dispensa, che provocano l’ammuffimento degli alimenti.Per evitare gli ammuffimenti è bene seguire alcune regole:- valutare il modo più opportuno di conservazione;- in caso di ammuffimento iniziale, è possibile recuperare l’ali-mento eliminando la parte ammuffita. Le micotossine non si dif-fondono, infatti, nell’alimento oltre il mezzo centimetro dallasuperficie ammuffita;- in caso di ammuffimenti, procedere ad un’accurata pulizia del locale di conserva-zione e degli attrezzi, soprattutto quelli di legno. Se le muffe sono presenti in frigori-fero, è necessario pulirlo accuratamente, acidificarlo e controllare il sistema di con-trollo della temperatura.

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CONTROLLA LA SICUREZZADELLA TUA CUCINA

AERAZIONE DEL LOCALE si no

Esiste un sistema efficace di ventilazione? 0 3

FRIGORIFERO si no

Esiste un termometro interno al frigorifero? 0 2

E’ mai stata registrata la temperatura nei diversi scomparti? 0 2

Gli alimenti nel frigorifero sono disposti secondola temperatura? 0 3

Il frigorifero è regolarmente pulito e igienizzato? 0 4

Una volta la settimana si fa il controllo dei cibi avanzati,dimenticati o scaduti? 0 1

CONGELATORE si no

Sulle confezioni è riportata la data di congelamento? 0 1

STOVIGLIE E OGGETTI D’USO si no

Le terraglie sono dotate del simbolo o dell’indicazione“per uso alimentare”? 0 4

I canovacci, asciugamani, grembiuli, ecc. sono rinnovatiappena sono sporchi o bagnati? 0 3

La pulizia con acqua calda dei taglieri, ecc. è buona? 0 1

Si fa largo uso di tovaglioli monouso a perdere? 0 3

ATTREZZATURE DI COTTURA si no

Una volta l’anno è controllata la data di scadenzadel tubo del gas? 0 3

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RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE IMMONDIZIE si no

Esiste una raccolta differenziata delle immondizie? 0 2

Le immondizie derivanti dalla cucina (componenteorganica) sono eliminate almeno una volta al giorno? 0 2

CONTROLLO DI ANIMALI INDESIDERATI si no

E’ stata ricercata la presenza di animali indesiderati(topi, scarafaggi, mosche e formiche)? 0 2

Esistono sistemi di prevenzione ed, eventualmente,di controllo di tali animali? 0 2

CHI FA CUCINA si no

Sono regolarmente usati i guanti? 0 2

In caso di malattie della pelle delle mani sono preseprecauzioni? 0 5

In caso di malattie intestinali o respiratorie sono preseprecauzioni? 0 5

GIUDICA LA TUA CUCINA

Punteggio Giudizio

1-0 LA CUCINA E’ SICURA E NON VI SONO RISCHI APPREZZABILI

2-10 LA CUCINA E’ ANCORA ABBASTANZA SICURA,MA BISOGNA INTERVENIRE

11-25 VI E’ UN RISCHIO APPREZZABILE PER LA SALUTE VOSTRAE DEI VOSTRI FAMILIARI. INTERVENITE SUBITO ALMENOSUI PUNTI PIU’ IMPORTANTI

25-50 RISCHIO ELEVATO. BISOGNA INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE

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L’ETICHETTA DEGLI ALIMENTI

COSA DEVE Per legge l’etichetta deve indicare:CONTENERE? • La denominazione esatta del prodotto e gli ingredienti;

• Gli additivi presenti nel prodotto;• La quantità e, in caso di conserve in un liquido,

il peso sgocciolato;• Le modalità di conservazione, di consumo e la data di

scadenza;• Il nome del produttore o del distributore e il luogo di

produzione;• Un codice che consenta di identificare il lotto di

appartenenza del prodotto.

IL NOME La denominazione di vendita deve rendere riconoscibile il(denominazione) prodotto, al di là delle immagini o di altri segni particolari.

Può essere un nome definito da altri nomi (vino da tavola) o unnome ormai da tutti conosciuto (pandoro), ma non deve maiessere sostituito da un nome di fantasia o dal marchio di fab-brica.In mancanza di un nome in grado di identificare bene il pro-dotto è necessaria una descrizione dettagliata.Per non creare confusione, molte denominazioni sono accom-pagnate da un aggettivo che definisce lo stato fisico del pro-dotto (tè sfuso o tè in bustine).

GLI INGREDIENTI Gli ingredienti sono sostanze usate per la preparazione delprodotto ed ognuno di essi deve essere citato con il suo nomepreciso, in ordine decrescente rispetto al proprio peso (ilprimo componente della lista è quello presente in maggiorpercentuale).L’ordine decrescente degli ingredienti può essere evitato se ilprodotto in questione è una miscela (macedonie, ecc.). In que-sto caso sarà presente la scritta “In proporzione variabile”.Nel caso in cui il prodotto abbia un elemento caratterizzante(torta al cioccolato), la legge impone che ne venga dichiaratala quantità utilizzata in percentuale.

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GLI ADDITIVIGli additivi sono sostanze che svolgono la loro funzione nella con-servazione degli alimenti. Quelli usati nei prodotti alimentari fannoparte di un elenco autorizzato dall’UE.Possono essere contrassegnati da un sigla, composta dalla lettera E eda un numero di tre cifre, oppure indicati con il nome completo del-l’addittivo.Sono divisi in categorie (conservanti, coloranti, antiossidanti…) e sono citati nell’eti-chetta del prodotto alla fine dell’elenco.

I PIÙ COMUNI

Nitriti e nitrati

Sono sali, presenti in natura, definiti additivi conservanti: potassio nitrito E249; sodionitrito E250; sodio nitrato E251, potassio nitrato E252. Sono aggiunti alle carni lavo-rate, di cui ne garantiscono una migliore conservazione, la creazione del sapore e ilmantenimento del colore rosso anche dopo la cottura.

Solfiti

Sono conservanti con funzioni di antiossidanti. Le loro sigle vanno da E220 a E227.Sono usati per la conservazione dei vegetali lavorati, per i trattamenti di decolorazio-ne della frutta secca, nelle bevande a base di frutta, nella produzione del vino. L’ec-cesso di additivi solforati può provocare disturbi intestinali.

Coloranti

A differenza degli altri additivi, servono esclusivamente per caratterizzare gli alimen-ti. Sono usati soprattutto per la colorazione dei dolci, anche se il loro impiego si è pro-gressivamente esteso a molti altri prodotti. Il loro uso costante ed eccessivo è da molticonsiderato rischioso per la salute.

LA CURIOSITÀ

Gli aromi: sono usati per caratterizzare o rafforzare il gusto degli ali-menti. Si trova scritto “aroma naturale” quando la sostanza è estrattae purificata da vegetali (non sempre deriva dalla sostanza a cui dà ilgusto). Si trova scritto “aromi” in presenza di sostanze ottenute inlaboratorio (quasi sempre copiano una sostanza aromatica presentein natura).

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LA QUANTITÀ È un dato che deve risultare subito visibile a chi acquista.Per la difficoltà di determinare in maniera precisa il contenutodi un prodotto preimballato, la scritta “peso netto” tende adessere sostituita dall’indicazione numerica del contenuto se-guita dall’unità di misura.

LA SCADENZA L’indicazione della durata di un prodotto è diversa se si trattadi alimenti deperibili o a lunga conservazione.Nel primo caso (latte, pane, uova,…) si parla di data di sca-denza come termine tassativo, definito da giorno e mese, e sitrova la scritta “da consumarsi entro il…”.Per i prodotti conservabili per mesi o anni, si parla di termineminimo di conservazione e si trova la scritta “da consumarsipreferibilmente entro il…”.In tal caso la scadenza non è tassativa e la legge non specificanulla sulla possibilità di vendere questi prodotti una volta sca-duti.La scadenza può non essere presente nel vino, aceto, sale,zucchero.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI…

Riconoscimento del produttore:

Avendo la responsabilità del prodotto, il produttore deve essere sempre riconoscibi-le. L’etichetta deve riportare il nome, o la ragione sociale o il marchio, la sede delfabbricante, del confezionatore o dell’importatore, la sede dello stabilimento di pro-duzione e confezionamento.

Modalità di conservazione:

L’etichetta deve riportare la modalità corretta di conservazione del prodotto, in tuttii casi in cui l’alimento in questione necessiti di una conservazione particolare per ilmantenimento di tutte le sue caratteristiche nutritive.

Modalità d’uso:

Qualora il prodotto richieda specifiche indicazioni per un uso corretto, l’etichettadeve riportare le informazioni necessarie.

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L’ETICHETTA NUTRIZIONALE

È facoltativa, ma diventa obbligatoria se il prodotto viene pubblicizzato con un riferi-mento alla sua composizione (senza zucchero, con poche calorie, ecc.).Essa indica le quantità di nutrienti contenute nel prodotto.

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE

È una dichiarazione riportata sull’etichetta relativa al valore energetico ed aiseguenti nutrienti:• Le proteine• I carboidrati• I grassi• Le fibre alimentari• Il sodio• Le vitamine e i sali minerali

(solo se risultano in percentualisignificative rispetto alle necessitànutrizionali medie, cioè almenoil 15% del fabbisogno giornaliero)

Ci sono diversi tipi di tabella nutrizionale. Il più semplice riporta il contenuto dienergia, proteine, carboidrati, grassi. Quello più complesso specifica il tipo di car-boidrati e di grassi, il colesterolo, la fibra alimentare, il sodio, e, se necessario,vitamine e minerali.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Sono descrizioni o messaggi pubblicitari che richiamano particolari caratteristichenutrizionali di un alimento, inerenti:• il valore energetico che esso fornisce• i nutrienti che esso contiene.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALIVALORI MEDI PER 100 GR DI PRODOTTO

Valore energetico Kcal 350 KJ 1487Proteine g. 11.5Carboidrati g. 72.7Grassi g. 1.5

ANALISI MEDIA per 100 gValore energetico 336 Kcal =1532 KJProteine 1 gCarboidrati 90 g

di cui zuccheri 90 gGrassi 0 gFibre alimentari 0 gSodio 79 mgPotassio 156 mg

% RDAVitamina B1 0,5 mg 36%Vitamina B2 0,53 mg 33%Vitamina PP 6,0 mg 33%Vitamina C 15,0 mg 25%Calcio pantonetato 2,5 mg 40%Magnesio 60,0 mg 20%

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OGMOrganismi Geneticamente Modificati

COSA SONO GLI OGM?

Possono essere piante, animali o batteri il cui DNA è stato alteratoutilizzando le tecniche messe a disposizione dall’ingegneria geneti-ca. In sostanza, attraverso il prelievo e il trasferimento di un gene dauna specie all’altra, vengono modificate le caratteristiche originariedel patrimonio genetico, che definisce sia le caratteristiche estetichedell’organismo sia il suo comportamento biologico.

QUALCHE DEFINIZIONE PER CAPIRE MEGLIO…

Gene Frammento di DNA che porta alla costruzione di una proteina,a sua volta responsabile di un carattere o di una funzione del-l’organismo. È possibile trasferirlo alle generazioni future attra-verso l’incrocio o la ricombinazione naturale.

Ingegneria genetica Insieme di tecniche che consentono il trasferimento di un geneda un organismo all’altro, anche di diversa specie, realizzan-do nuovi organismi, altrimenti impossibili da creare con meto-di naturali.

Bio-tecnologie Le biotecnologie interessano molti settori, dalle produzioniagricole per uso alimentare e industriale a quelle zootecniche,dalle produzioni chimiche e biologiche nel campo dellacosmesi al settore ambientale, con importanti applicazioninello smaltimento dei rifiuti e nella depurazione delle acque,fino alla produzione energetica.

Sono tecnologie che utilizzano gli essere viventi. Di questo generefanno parte anche le tecnologie necessarie per la produzione delvino, dello yogurt, della birra, del pane e del formaggio, in quantoin tutti questi casi vengono usati microrganismi.

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DOVE SI TROVANO GLI OGM

I prodotti che possono contenere OGM sono: la soia e i suoi derivati; il mais e suoiderivati; glucosio, sciroppo di glucosio, destrosio, maltodestrine; lecitina; estrattivegetali, olii vegetali, grassi vegetali; emulsionanti, mono e di gliceridi degli acidigrassi; amido.

Il Regolamento dell’Unione Europea obbliga i produttori ad indi-care sull’etichetta i prodotti contenenti più dell’ 1% di OGM.Quando la presenza di OGM nel prodotto è inferiore a tale sogliaed è ritenuta accidentale, non esiste alcun obbligo di segnalazione.

LA SICUREZZA

I RISCHI PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE

Le critiche più numerose che vengono mosse all’uso degli OGM riguardanosoprattutto la sicurezza della salute umana e la tutela del territorio.

• Resistenza degli Ogm agli antibiotici: tutti gli OGM resistenti devono esse-re ritirati dal commercio entro il 31 dicembre 2004.

• Ogm causa di allergie in soggetti sensibili: non esistono indagini epide-miologiche, per cui non sono da escludere casi di intolleranza.

• La coltivazione di piante transgeniche comprometterebbe le culture limi-trofe: è necessario delimitare le coltivazioni potenzialmente pericolose.

• Riduzione delle biodiversità e rischio di compromettere la salvaguardia delpatrimonio genetico puro di molte specie vegetali: l’Unione Europea haapprovato nel 2001 la nuova direttiva che regolamenta le autorizzazioni degliOGM, con innumerevoli controlli prima di concedere l’autorizzazione.

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I PRODOTTI TIPICI

COSA SONO I PRODOTTI DI QUALITÀ RICONOSCIUTI?Sono prodotti genuini con una lunga storia alle spalle. Ce ne sono didiversi tipi, ma tutti hanno in comune l’originalità, la produzionetradizionale, lo stretto legame con la zona di produzione. E, infine, iloro produttori sono associati in consorzi.

I LIVELLI DI “TIPICITÀ”Dal 1996 l’Unione Europea distingue i prodotti di qualità con questi riconoscimenti,che vengono assegnati solo dopo adeguati controlli eseguiti da enti indipendenti:

DOC - Denominazione di origine controllata

La disciplina applicabile prevede che questa sigla sia assegnatasolo ai vini. Il vino DOC è ricavato in quantità prestabilita da uvedi una zona geografica delimitata; è disciplinato da una serie diregole che ne definiscono le caratteristiche di qualità e produzio-ne. I vini Doc sono indicati come VQPRD (vini di qualità prodot-

ti in regioni determinate). Oltre ai vini Doc, esistono i vini DOCG (denominazione diorigine controllata e garantita) e si distinguono per le regole maggiormente restrittive.

DOP - Denominazione di origine protetta

È assegnata ai prodotti strettamente legati alla regione d’origine a questecondizioni:• la produzione delle materie prime e la loro trasformazione in prodottofinito deve avvenire nella regione di cui il prodotto porta il nome;• le caratteristiche e la qualità tipica del prodotto sono dovute all’ambiented’origine (clima, suolo, fattori naturali e umani, conoscenze tecniche locali).

IGP - Indicazione geografica protetta

Il legame tra prodotto e regione è meno stretto rispetto alla DOP: l’IGPsi riferisce a produzioni caratteristiche di una zona, ma le materie primepossono provenire da zone diverse.Le condizioni sono due:

• una delle fasi di produzione deve avvenire nella regione delimitata;• deve esistere un collegamento tra il prodotto e la regione da cui prende il nome.

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I PRODOTTIBIOLOGICI

COSA SONO I PRODOTTI BIOLOGICI?

Sono prodotti derivanti da coltivazioni o allevamenti in cuivengono utilizzati solo elementi naturali.Si basa sulla concimazione organica (letame), sull’inerbi-mento (falciatura periodica) e sul sovescio (interramento dierbe che fissano l’azoto), oltre che sull’avvicendamentodelle colture.

BIO O NON BIO?

Non ci sono differenze rilevanti di sapore e di caratteristiche nutri-zionali tra i prodotti biologici e quelli tradizionali.L’unica differenza è che non sono stati utilizzati prodotti chimici.

COME ESSERE SICURI?

Saremo sicuri di aver comprato un prodotto biologico solo sesull’etichetta compare il logo ufficiale (non obbligatorio), con laspiga verde su fondo blu al centro delle dodici stelle dell’Europa,oppure il bollino di una delle società che certificano l’agricoltu-ra biologica (AIAB, ASS Suolo e Salute Srl, Bios, Bioagricoop,Consorzio per il controllo dei prodotti biologici, CODEX,Ecocert, IMC, QC&I, Biozert, Imo, INC, QCI).

PERCHÉ SONO PIÙ CARI?

• Minore resa sia nelle produzioni vegetali sia in quelle animali• Presenza più marcata di scarti rispetto alle produzioni tradizio-nali• Rigidi e severi controlli che si vanno a scaricare sul prezzo fina-le d’acquisto• Costi di distribuzione maggiori per piccole quantità

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L’ETICHETTA “BIOLOGICA”Deve soddisfare le definizioni imposte dalla legge, con molte più indicazioni rispettoalle etichette degli alimenti tradizionali. Occorre sempre cercare la frase:

PROVENIENTE DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

L’etichetta dei prodotti biologici deve riportare le seguenti indicazioni:• Nome dell’organismo di controllo autorizzato e il suo codice preceduto dalla sigla IT;• Numero di autorizzazione e codice dell’azienda controllata;• La dicitura “organismo di controllo autorizzato”, ecc

Dicitura biologica(facoltativa)

Nome di fantasia(facoltativo)

300 g

L 123

PANE ALLE OLIVEProdotto da forno da agricoltura biologica

Forno Bios, via Garibaldi, 42 – Parma

Agricoltura biologica – regime di controllo CEEControllato da Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica

In applicazione del Reg. CEE n. 2092/91Aut. MRAAF n. 9697171 del 18/12/96 IT – AIB Z123 T123456

Da consumarsi preferibilmente entro il: vedi bordo superioreConservare in luogo fresco e asciutto

Denominazione di vendita(obbligatoria)

Contenuto netto(obbligatorio)Ingredienti

(obbligatorio)

Lotto(obbligatorio se la data

non è indicata congiorno e mese)

Consigli sulla conservazione(raccomandato)

Termine di conservazione(obbligatorio)

Denominazionee sede del produttore

(obbligatorio)

Dicitura sul controllo(obbligatoria)

Ingredienti: farinaintegrale di grano tene-ro, lievito naturale,miele, olive 8%, olioextravergine di oliva,sale marino

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ALTRE TIPOLOGIE DI AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

“Prodotto in conversione all’agricoltura biologica”

Prodotto proveniente da aziende che utilizzano i metodi biologici da almeno 12 mesi.

“Agricoltura biodinamica”

Coltivazione che ricorre ai rimedi omeopatici per rendere più fertile la terra e vitali lepiante, eliminando il ricorso alla chimica.

“Agricoltura integrata”

Coltivazione che abbina interventi di tipo biologico e di tipo convenzionale, senzaesclusione di sostanze chimiche.

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CHI CONTROLLAI PRODOTTI ALIMENTARI?

COSA DICE L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀTutti gli attori della catena alimentare, dai produttori fino ai consu-matori, sono responsabili della sicurezza alimentareQuindi… occhi aperti!!!Se vuoi essereun consumatore sanoistruisciti, informatie sii esigente.

COSA FANNO LE AZIENDE PER GARANTIRE LA SICUREZZA?Si attengono a procedure aggiornate di gestione della qualità,tali da garantire la sicurezza durante tutto il processo di lavora-zione degli alimenti.

E QUALI SONO QUESTE PROCEDURE?

Sistema HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point, cioè analisi dei rischi e dei punti critici di con-trollo. È il sistema che impone l’autocontrollo. Ogni produttore, distributore, ristora-tore deve adottare controlli adeguati all’interno della propria azienda, per accertareche ogni fase della lavorazione sia conforme alle prescrizioni imposte.

Il decreto legislativo 155/7 del 26.5.97 (GURI n.136 del 13.6.97, S.O. n. 118)

Istituisce le norme di igiene dei prodotti e le modalità di verifica della loro osservan-za. Il decreto stabilisce i responsabili della sicurezza, le modalità di ritiro dal com-mercio dei prodotti a rischio e la loro segnalazione agli altri stati europei.

Sistema ISO 9000

International Standards Organisation. Regola le norme di uno standard ottimale digestione della qualità e un sistema di controllo delle attività e di registrazione deirisultati. Le norme ISO sono utili alle aziende per migliorare la qualità del sistema pro-duttivo e di distribuzione.

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LA FILIERA ALIMENTARE E LA RINTRACCIABILITÀ

La sicurezza alimentare si costruisce con la collaborazione di tanti soggetti diversi,che costituiscono la “filiera alimentare”: i produttori (chi alleva gli animali, coltiva icampi, trasforma le materie prime), i distributori (chi fa arrivare il cibo nei punti ven-dita), i cuochi e il personale di mense e cucine, ed, infine, noi stessi.

La rintracciabilità è un sistema che permette l’identificazione dei singoli ingredientinelle fasi di lavorazione del prodotto, fino al confezionamento e alla vendita. Datempo questo sistema si applica per i prodotti alimentari tipici e per quelli biologici.Sulle etichette si trova una serie di codici che identificano prodotto, produttore e con-sorzio (prodotti tipici), oppure un ente certificatore (organismo che controlla tutti ipassaggi di lavorazione).

I CONSUMATORI COSA DEVONO FARE?

SIAMO NOI STESSI I CONTROLLORI DEL NOSTRO CIBOStare attenti • Informarsi regolarmente • Fare la spesa correttamente

IL DECALOGO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

1 Leggi l’etichetta dei prodotti confezionati e il cartello degli ingre-dienti esposto nei pubblici esercizi per i prodotti sfusi.

2 Ricorda che tutti gli ingredienti utilizzati sono indicati sull’etichetta e sono elen-cati in ordine decrescente di quantità presente nel prodotto.

3 Controlla la data di durabilità o di scadenza prima di acquistare il prodotto e con-sumalo entro il termine consigliato.

4 La lettera E seguita da un numero accanto al nome indica che il prodotto contie-ne un additivo autorizzato dall’Unione Europea.

5 Segui sempre le indicazioni per l’uso e la conservazione che si trovano sulle con-fezioni.

6 Mantieni sempre i prodotti freschi e quelli surgelati alle temperature indicate sul-l’etichetta e riponili nel frigorifero o nel congelatore subito dopo l’acquisto.

7 Osserva la massima igiene in cucina e utilizza i mezzi di cottura più idonei.8 Ricorda che i prodotti biologici e quelli geneticamente modificati devono rispet-

tare particolari norme d’etichettatura stabilite da leggi nazionali e comunitarie.9 Tieni presente che le aziende e le autorità controllano regolarmente la produzio-

ne e la distribuzione per verificare la sicurezza degli alimenti e decidono il ritirodi quelli difettosi.

10 Per qualsiasi chiarimento rivolgiti alle associazioni dei consumatori o alle AziendeSanitarie Locali.

Fonte: campagna sulla sicurezza alimentare promossa dalla UE, 1999

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LE SCHEDE DELLA CONFCONSUMATORI

I DIRITTIECONOMICIDEICONSUMATORIa cura di Fausto Capelli, Massimiliano Valcada e Ana Uzqueda

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COME INFORMAREIL CONSUMATORE

Riferimenti normativi:Legge n. 126/91 (norme per l’informazione del consumato-re) - GURI n. 89 del 16.01.1991, p. 3;D.M. 101/1997 (regolamento di attuazione L. 126/91) -GURI 1991 del 19.04.1997.

MODALITÀ DI APPOSIZIONE DELLE INDICAZIONI

Prodotti preconfezionati

Le indicazioni obbligatorie devono figurare sull’imballaggio preconfezionato, sull’eti-chetta fissata o legata al medesimo oppure su anelli, fascette o dispositivi di chiusuraal momento in cui i prodotti sono posti in vendita al consumatore. Le indicazionidevono essere indelebili, contenute in un unico campo visivo, essere apposte in mododa essere chiaramente visibili e leggibili e non devono in alcun modo essere defor-mate o coperte.

Prodotti sfusi

Nel caso di prodotti non preconfezionati venduti sfusi e di prodotti preconfezionativenduti previo frazionamento, le indicazioni obbligatorie possono essere anche appo-ste su un apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono o affisso nei com-parti dei locali in cui sono venduti agli acquirenti, che devono essere in grado dipoterli leggere adeguatamente ed integralmente.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE SECONDO IL REGOLAMENTODEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA

Nome Nome o ragione sociale o marchio e sede del produttore odi un importatore stabilito nell’Unione Europea.

Indicazioni di origine I prodotti importati nella Comunità sono sottoposti alle nor-me in materia di origine delle merci per consentire una cor-retta applicazione della normativa doganale comunitaria.Quando i prodotti comunitari circolano all’interno dellaComunità non vengono richieste indicazioni di origine.Non esiste quindi l’obbligo di indicare l’origine dei pro-dotti per ragioni di natura commerciale.

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Indicazioni linguistiche Le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana(con qualche eccezione relativa a normative specifiche).Sono consentite le indicazioni che utilizzino espressioninon in lingua italiana divenute di uso comune (es. jeans,hamburger).

Indicazione delle Deve essere dichiarata l’eventuale presenza di tali sostanzesostanze e dei nei prodotti se, in occasione dell’uso, anche non appro-preparati pericolosi priato purché ragionevolmente prevedibile, le stesse posso-

no essere cedute in quantità tale da rappresentare unrischio per il consumatore, le cose o l’ambiente.La disposizione appare rilevante soprattutto per le sostanzechimiche utilizzate nel trattamento della materia prima, setali sostanze, rimanendo nel prodotto posto in vendita, pos-sono causare danni fisici ai consumatori (es. reazioni aller-giche).

Istruzioni d’uso Le istruzioni dovranno adattarsi alle caratteristiche del pro-dotto.Ad esempio, riguardo ai prodotti tessili e ai capi di abbi-gliamento, le istruzioni che appaiono rilevanti per il con-sumatore sono quelle che si riferiscono alla loro manuten-zione, incluso il lavaggio, perché la manutenzione certa-mente deve essere considerata una parte dell’“uso”.

Precauzioni d’uso Le precauzioni d’uso, continuando a riferirci ai prodottitessili e ai capi di abbigliamento, possono essere conside-rate quelle connesse alle sostanze pericolose, se tali sostan-ze finiscono eventualmente per essere presenti nel prodot-to finito.

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L’INDICAZIONE DEI PREZZIRiferimenti normativi:Direttiva 98/6/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del16 febbraio 1998 (indicazione dei prezzi) - GUCE L 80, p. 27;Dlgs 25.02.2000 n. 84 (attuazione direttiva 98/6/Ce) - GURI11.04.2000 n. 85.

IL PREZZO DI VENDITAÈ il prezzo finale valido per una unità del prodotto o per una sua determinata quan-tità, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta.

IL PREZZO PER UNITÀ DI MISURAÈ il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta,valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di unmetro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto oper una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegatageneralmente e abitualmente nello Stato membro interessato perla commercializzazione di prodotti specifici.

L’indicazione dei prezzi deve essere non equivoca, agevolmenteidentificabile (es. un cartello) e facilmente leggibile.

QUALCHE REGOLA IN MATERIA DI PREZZI…• Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura devono essere indicati per tutti iprodotti• Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzodi vendita• Per i prodotti commercializzati sfusi deve essere indicato soltanto il prezzo per unitàdi misura• La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi devono indicare il prezzo per unitàdi misura quando è indicato il prezzo di vendita

Non rientrano in queste prescrizioni gli oggetti d’arte e d’antiquariato,i prodotti venduti all’asta e quelli forniti in occasione di prestazioni diservizi, compresa la somministrazione di cibi e bevande.

Sono esentati dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i prodottiper i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della lorodestinazione, o sia di natura tale da dar luogo a confusioni (es. prodotti commercia-lizzati nei distributori automatici, gelati monodose, prodotti destinati ad esseremescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio).

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LA MARCATURA CEDEI PRODOTTI

Riferimenti normativi:Decisione del Consiglio 93/464/Cee del 22 luglio 1993GUCE L 220 del 30.08.1993

L’UTILITÀ DELLA MARCATURA CELa marcatura Ce attesta che un determinato prodotto è stato fabbricatoin conformità alle direttive comunitarie che disciplinano i requisiti disicurezza relativi alla progettazione, produzione, immissione in com-mercio di un determinato prodotto.Il prodotto contrassegnato dalla marcatura Ce potrà quindi liberamen-te circolare all’interno del territorio comunitario.

OBIETTIVOLa marcatura Ce è necessaria per attestare la conformità di un prodottoai livelli di protezione fissati dalle direttive comunitarie e di indicareche l’operatore economico si è sottoposto a tutte le procedure divalutazione previste dal diritto comunitario relative al suo prodotto.

La marcatura Ce è apposta dal fabbricante o da un suo mandatario. Se vieneposta indebitamente è prevista l’applicazione di sanzioni a carico dei tra-sgressori.

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GARANZIE DEI PRODOTTI

Riferimenti normativi:Direttiva 1999/44/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzia di con-sumo – GUCE L n. 171 del 7 luglio 1999;Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002, GURI n. 57 del 8marzo 2002 –S.O. n.40;Il decreto inserisce alcuni nuovi articoli nel codice civile: dal n.1519 bis al n. 1519 nonies.

LA DISCIPLINA DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMOLa normativa regola alcuni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie relative aibeni di consumo.Per questo scopo, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e disomministrazione, nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comun-que finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

Beni di consumo

Qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalleautorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato oin quantità determinata;3) l’energia elettrica.

Garanzia legale

È l’obbligo previsto dalla legge a favore di un consumatore (che per questo non devepagare costi supplementari), a carico di un venditore di rimborsare il prezzo pagato osostituire, riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo venduto, qualora essonon corrisponda alle condizioni previste dal contratto di vendita, nell’etichetta o nellapubblicità che ne è stata fatta.

Produttore

È il fabbricante, l’importatore o qualsiasi altra persona che si presenta come produt-tore di un bene di consumo, apponendovi il proprio nome, marchio o altro segnodistintivo.

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Venditore

È colui che nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale utiliz-za i contratti di vendita.

Consumatore

Qualsiasi persona che acquista per sé o per la propria famiglia, cioè per scopi estra-nei all’attività imprenditoriale o professionale svolta.

Riparazione

È l’azione finalizzata ad eliminare il difetto di conformità del bene di consumo, perrenderlo conforme al contratto di vendita.

OBBLIGHI DEL VENDITOREIl venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni confor-mi al contratto di vendita. Il bene si presume conforme al contrattoquando sono presenti le seguenti circostanze:• idoneità all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;• conformità alla descrizione fatta dal venditore e al campione even-

tualmente presentato;• idoneità all’uso particolare voluto dal consumatore e descritto al venditore al

momento dell’acquisto;• presenza di qualità e prestazioni abituali in prodotti dello stesso tipo, che il consu-

matore può aspettarsi in virtù della natura del prodotto e delle caratteristiche illu-strate attraverso la pubblicità e l’etichetta.

Il venditore finale è responsabile verso il consumatore anche per il produttore e pergli eventuali altri soggetti (distributori o intermediari) che fanno parte della catenacommerciale, nei confronti dei quali egli potrà a sua volta rivalersi.

Il consumatore non si può lamentare

Se, al momento dell’acquisto, era a conoscenza del difetto, o nonpoteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza, o se il difetto di confor-mità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il difetto di installazione

Il difetto che deriva dall’inadeguata installazione del bene di consumoè equiparato al difetto di conformità quando l'installazione è compresanel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la suaresponsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui ildifetto derivi dall’errata installazione effettuata dal consumatore a causada istruzioni carenti.

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I DIRITTI DEL CONSUMATOREIl venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto diconformità del prodotto esistente al momento della consegna del bene.In caso di NON conformità, il consumatore ha diritto:- alla riparazione o alla sostituzione del bene, senza spese. La scelta spetta al consu-matore con un unico limite: egli non può chiedere il rimedio che risulta impossibileo eccessivamente oneroso per il venditore. Se non c’è accordo su questo punto, alconsumatore non resta che adire le vie legali. Le riparazioni o le sostituzioni devonoessere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare note-voli inconvenienti al consumatore.- alla riduzione adeguata del prezzo o allo scioglimento del contratto, quando: 1) lariparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; 2) il vendi-tore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruotermine; 3) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecatonotevoli inconvenienti al consumatore. (Nel determinare l’importo della riduzione ola somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene).

Un difetto di conformità di lieve entità, per il quale non è stato possibile o risultanoeccessivamente onerose sia la riparazione sia la sostituzione, non dà diritto alla riso-luzione del contratto.

QUANTO DURA LA GARANZIA LEGALE?

Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termi-ne di due anni dalla consegna del bene.

COSA OCCORRE FARE PER GODERE DEI DIRITTI SOPRA ESAMINATI?

Denuncia al venditore

Il consumatore può far valere i diritti previsti dalla normativa (riparazione, sostitu-zione, scioglimento del contratto, riduzione del prezzo) se denuncia al venditore(basta una semplice raccomandata A.R.) il difetto di conformità entro il termine didue mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto e fino a 26 mesi dalla consegna delbene. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza deldifetto.

A CHI SPETTA DI PROVARE L’ESISTENZA DEL DIFETTO DI CONFORMITÀ?Si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla conse-gna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile conla natura del bene o del difetto. Il venditore avrò l’onere di provare il contrario.Se i difetti si manifestano dopo sei mesi dalla consegna, sarà il consumatore a doverprovare la loro esistenza al momento della consegna.

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LA PRESCRIZIONEIl consumatore può far valere i proprio diritti entro 26 mesi dalla consegna del pro-dotto acquistato. Successivamente a tale termine l’azione si intende prescritta.

LA GARANZIA CONVENZIONALESi chiama garanzia convenzionale quella che riconosce al consuma-tore nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli compresi nella garanzialegale, illustrati in precedenza (esempio: durata della garanzia di treanni invece dei due previsti dalla legge).

Tali ulteriori diritti, offerti dal venditore e/o produttore per motivi di marketing, pub-blicità o quant’altro, sono indicati nel certificato di garanzia o nella pubblicità delprodotto e sono riconosciuti a condizione che il consumatore esegua con precisionele istruzioni richieste dal produttore.

In questo caso, la garanzia convenzionale deve almeno indicare:a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dalla legge, che lagaranzia non intacca;b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenzialinecessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia,nonché le generalità (nome o ditta) e il domicilio (o la sede) di chi la offre.A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere fornita per iscritto o su altro sup-porto duraturo a lui accessibile.La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri evidenti quanto quellidi eventuali altre lingue.

Ogni patto finalizzato ad escludere o limitare, anche in modo indi-retto, i diritti riconosciuti al consumatore dalla disciplina qui illustra-ta, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di confor-mità, è nullo.

La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevatad’ufficio dal giudice.Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilitàdel venditore ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

La disciplina illustratasi applica ai contratti

per i quali la consegna del benesia avvenuta dopo il 23 marzo 2002

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PUBBLICITÀ INGANNEVOLEE PUBBLICITÀ COMPARATIVA

Riferimenti normativi:Direttiva 84/450/Cee in GUCE L 250 del 19.09.1984, p. 17;Direttiva 97/55/Ce in GUCE L 290 del 23.10.1997, p. 18;Dlgs 25.01.1992 n. 74 in GURI 13.02.1992, n. 36, S.O.

LA PUBBLICITÀMessaggio diffuso nell’ambito di un’attività economica allo scopo di promuovere lavendita di beni o la fornitura dei servizi.La pubblicità deve essere sempre riconoscibile.

PUBBLICITÀ INGANNEVOLELa pubblicità è ingannevole quando induce o può indurre in errore le persone allequali è rivolta e quando, per il suo carattere ingannevole, può pregiudicare il com-portamento economico dei consumatori e danneggiare un concorrente.

Criteri per determinare l’ingannevolezza del messaggio

Occorre tenere presenti tutti gli elementi ed in particolare:- caratteristiche del bene e/o servizio (es. disponibilità, natura, composizione, ido-neità allo scopo, data di fabbricazione);- il prezzo, le condizioni di vendita;- natura, qualifiche e diritti dell’operatore pubblicitario (il committente del messaggioo il suo autore o, da ultimo, il proprietario del mezzo con cui è diffuso il messaggio)quali l’identità e il patrimonio.È ingannevole la pubblicità che può minacciare la sicurezza dei bambini e quella che,riguardando prodotti rischiosi per la salute o la sicurezza, evita di darne notizia.

PUBBLICITÀ COMPARATIVALa pubblicità viene definita comparativa quando identifica in modo esplicito o impli-cito un concorrente o i beni e i servizi da lui offerti.

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Criteri di legittimità della pubblicità comparativa

La pubblicità comparativa è lecita se:- non è ingannevole;- confronta beni e servizi omogenei;- confronta una o più caratteristiche essenziali, verificabili e rappresentative;- non ingenera confusione sul mercato fra operatore pubblicitario e il committente delmessaggio e tra i loro marchi;- non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali o atti-vità di un concorrente;- per i prodotti a denominazione di origine si riferisce in ogni caso a prodotti aventila stessa denominazione;- non trae vantaggio dalla notorietà connessa al marchio o altro segno distintivo di unconcorrente;- non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o ser-vizi protetti da un marchio.

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I CONTRATTI A DISTANZARiferimenti normativi:Direttiva 97/7/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20maggio 1997 - GUCE L 144 del 04.06.1997, p. 19;Decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 185 - GURI 21.06.1999,n. 143.

COSA SONO? Sono contratti stipulati tra un fornitore ed un consumatore nell’am-bito di un sistema di vendita a distanza, con modalità di negozia-zione basate sull’impiego di strumenti di comunicazione (posta,telefono, fax, televisione, posta elettronica).Sono esclusi dall’applicazione della disciplina di tutela i contratti:- relativi ai servizi finanziari;- conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali auto-matizzati (biglietterie automatiche nelle stazioni);- conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegandotelefoni pubblici;- relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi abeni immobili con esclusione della locazione;- conclusi in occasione di una vendita all’asta.

COSA OCCORRE SAPERE PRIMA DI FIRMARE UN CONTRATTO A DISTANZA:Il consumatore deve ricevere, in modo chiaro e comprensibile, unaserie di informazioni:- identità e indirizzo del fornitore, nel caso di contratti che preve-dono un pagamento anticipato;- caratteristiche essenziali del bene, il prezzo e le relative modalitàdi pagamento, nonché le spese di consegna;- esistenza o meno del diritto di recesso;- modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso diesercizio del diritto di recesso;- durata della validità dell’offerta e del prezzo.

Il consumatore deve ricevereconferma scritta

di queste informazioni.

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ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 30 GIORNIIl fornitore, salvo patto contrario, ha l’obbligo di eseguire l’ordinenel termine di trenta giorni dalla sua trasmissione; nel caso in cui ilprodotto non fosse disponibile il fornitore deve informare subito ilconsumatore e rimborsarlo delle somme eventualmente ricevuteentro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo al ricevimentodell’ordine.

IL DIRITTO DI RECESSOIl consumatore può esercitare il diritto di recesso (raccomandata A.R.)senza versare alcuna penalità, entro dieci giorni lavorativi, chedecorrono:- dal giorno del loro ricevimento, per i beni;- dal giorno della conclusione del contratto, per i servizi.Il termine è di tre mesi nel caso in cui il fornitore non abbiaconfermato le informazioni necessarie prima viste sui servizi diassistenza e garanzia e le condizioni di recesso dal contratto con durataindeterminata o superiore ad un anno.

FORNITURE NON RICHIESTEÈ vietata la fornitura di merci o servizi non richiesti dal consuma-tore.Nel caso di fornitura non richiesta, il consumatore non è tenutoad alcuna prestazione corrispettiva; la mancata risposta non puòessere interpretata come consenso.

I diritti stabiliti a tutela del consumatorenon sono rinunciabili.

È nulla ogni pattuizione contrariaalla disciplina di cui sopra.

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I CONTRATTI NEGOZIATIFUORI DAI LOCALI COMMERCIALI

Riferimenti normativi:Direttiva 85/577/Cee del Consiglio del 20 dicembre 1985 - GUCE L372 del 31.12.1985, p. 31;Decreto legislativo n. 50 del 15 gennaio 1992 - GURI 03.02.1992,n.27, S.O.

COSA SONO?Sono contratti conclusi in qualunque forma tra un commerciante ed unconsumatore, stipulati:- durante la visita dell’operatore commerciale al domicilio o sul posto dilavoro del consumatore o nei locali in cui quest’ultimo si trovi anche tem-poraneamente per motivi di studio, lavoro o di cura;- durante un’escursione organizzata dall’operatore commerciale al di fuori

dei propri locali commerciali;- in area pubblica o aperta al pubblico mediante la sottoscrizione di una nota d’ordi-ne o simili;- per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore haavuto modo di consultare senza la presenza dell’operatore commerciale.

QUALE TUTELA?- Il consumatore può avvalersi del diritto di recesso (scioglimento delvincolo contrattuale), tramite raccomandata A.R. da inviarsi all’operatorecommerciale entro sette giorni dalla data di sottoscrizione della notad’ordine o di ricevimento della merce.- L’operatore commerciale deve informare per iscritto il consumatore circa il suodiritto di recesso e sulle modalità per poterlo esercitare correttamente.In mancanza di tale informazione, il termine per il recesso è di 60 giorni dalla data distipula del contratto o di ricevimento della merce.

LA NORMATIVA NON SI APPLICA AI CONTRATTI RELATIVI A:- costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed altri diritti relativi agli stessi beni;

- fornitura di prodotti alimentari, bevande o altri prodotti di usodomestico corrente consegnati a scadenze regolari;- assicurazioni;- valori mobiliari;- beni o servizi di valore inferiore a 25,8 euro, comprensivo di onerifiscali al netto di spese accessorie (es. spese di spedizione).

Quest’ultima norma si applica, invece, se il valore di 25,8 euro è dato dalla sommadegli importi dovuti per più contratti sottoscritti dalle stesse parti contraenti.

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I CONTRATTIDI MULTIPROPRIETÀ

Tutela del consumatore e diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili

Riferimenti normativi:Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio -GUCE L 280 del 29.10.1994;Decreto legislativo n. 427 del 09.11.1998 - GURI 291 del14.12.1998;Legge n.135/2001 del 29.03.2001 (art. 4) - GURI 92 del20.04.2001;Legge n. 39 del 01.03.2002 (Legge comunitaria 2001) - GURI26.03.2002, n. 72, S.O.

QUALCHE DEFINIZIONE PER CAPIRE MEGLIO…

Contratto

Accordo, della durata di almeno tre anni, con il quale, a fronte del pagamento di unprezzo globale, si costituisce, trasferisce o si promette di trasferire, direttamente oindirettamente, un diritto di utilizzazione di un bene immobile per un periodo ditempo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana.

Bene immobile

Immobile o parte di esso utilizzato a scopi abitativi, alberghierio turistico-ricettivi, su cui verte il diritto oggetto del contratto.

Venditore

Soggetto che nell’ambito della sua attività professionale costituisce, trasferisce o pro-mette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto. Al venditore è equi-parato chi, a qualsiasi titolo, promuove il trasferimento, la promessa di trasferimento,la costituzione del diritto oggetto del contratto.

Acquirente

Il consumatore, colui il quale agisce in ambito estraneo allapropria attività professionale.

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COMPETENZALa competenza è del giudice del luogo in cui risiede o è domiciliato l’acquirente, setali luoghi si trovano nel territorio italiano.Se, invece, l’immobile oggetto del contratto si trova in un paese aderente all’Unioneeuropea, il giudice competente sarà quello del luogo ove sorge l’immobile. Se, infi-ne, esso si trova in un Paese non aderente all’Unione europea, occorrerà verificare sela normativa è applicabile e se è competente il giudice italiano, prima di firmare ilcontratto.

GLI OBBLIGHI INFORMATIVIIl venditore è obbligato a fornire all’acquirente un documentoinformativo, che deve indicare in maniera non ingannevole:- il diritto oggetto del contratto;- identità, domicilio, qualità giuridica (società di capitali oquant’altro) del venditore, identità e domicilio del proprietario;- i servizi comuni ai quali l’acquirente avrà accesso (luce, gas, acqua,manutenzione);- strutture comuni utilizzabili dall’acquirente e a quali condizioni;- prezzo da versare e stima delle spese per il diritto oggetto del contratto;- informazioni relative al diritto di recesso, precisando modalità di esercizio del dirit-to (raccomandata A.R.) e le spese che in caso di recesso l’acquirente è tenuto a rim-borsare;- modalità per ottenere ulteriori informazioni.

CONTRATTOIl contratto deve essere redatto per iscritto in lingua italiana e tra-dotto nella lingua del luogo in cui risiede l’acquirente o di cui è cit-tadino, purché si tratti di lingue ufficiali dell’Unione Europea.Il contratto deve contenere tutti gli elementi sopra descritti, oltreall’identità delle parti contrattuali, data, luogo della firma, periododi tempo e data a partire dai quali può essere esercitato tale diritto.

DIRITTO DI RECESSOEntro dieci giorni dalla conclusione del contratto, l’acquirentepuò recedere senza l’obbligo del pagamento di nessuna penalità,salvo, se previsto dal contratto, il rimborso al venditore dellespese sostenute e documentate per la conclusione del contratto.Se il contratto non riporta le informazioni ritenute fondamentalidalla normativa, il termine è prolungato a tre mesi e l’acquirente

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non è tenuto ad alcun rimborso. Il recesso si effettua tramite invio di raccomandataA.R. o tramite fax confermato nelle 48 ore successive.Sino alla scadenza del periodo in cui l’acquirente può recedere, il venditore non puòchiedere all’acquirente il versamento di somme di denaro a titolo di anticipo, accon-to, caparra.

OBBLIGHI DI GARANZIA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTODI CONCESSIONE DI CREDITO

Il venditore è obbligato a prestare fideiussione bancaria a garanzia della cor-retta esecuzione del contratto:- sempre, nel caso in cui l’immobile oggetto del contratto sia in corso dicostruzione;- nel caso in cui non sia una società di capitali con capitale versato pari a5.192.000 euro e non abbia sede legale e sedi secondarie nel territorio delloStato italiano.

Nel caso in cui l’acquirente sia costretto ad ottenere il riconoscimento deisuoi diritti a causa dell’inadempimento del venditore, il consumatore nonpuò essere costretto alla preventiva escussione del venditore ma può rivol-gersi direttamente al soggetto che lo garantisce.

Il consumatore che ha esercitato il diritto di recesso correttamente, non ètenuto a pagare alcuna penale nel caso in cui abbia sottoscritto, su propostadel venditore, un contratto di concessione del credito necessario per il paga-mento del prezzo dovuto. Infatti, il diritto di recesso esercitato correttamen-te comporta la risoluzione di diritto del contratto di finanziamento.

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SICUREZZA GENERALEDEI PRODOTTI E RESPONSABILITÀDEL PRODUTTORE

Riferimenti normativi:Direttiva 92/59/Cee del Consiglio del 29 giugno 1992 (relativaalla sicurezza generale dei prodotti) - GUCE L. 228 DEL11.08.1992, P. 24;Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 115 (attuazione direttiva92/59/Cee) - GURI 20.04.1995 n. 92.

IL PRODOTTO SICUROÈ sicuro qualsiasi prodotto che in condizioni d’uso normali non presenta alcunrischio, oppure presenta solo rischi minimi, compatibili con il suo impiego e consi-derati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e dellasicurezza delle persone, in funzione, in particolare, degli elementi seguenti:- delle sue caratteristiche, in particolare la composizione, l’imballaggio, le modalitàdel suo assemblaggio e della sua manutenzione;- del suo effetto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizza-zione del primo con i secondi;- della sua presentazione, della sua etichettatura, delle eventuali istruzioni per il suouso e la sua eliminazione;- delle categorie di consumatori che si trovano in condizioni di maggiore rischio nelsuo utilizzo, in particolare dei bambini.

OBBLIGHI DEI PRODUTTORII produttori hanno l’obbligo di commercializzare esclusivamenteprodotti sicuri e devono:- fornire al consumatore le informazioni che gli consentano di valu-tare i rischi inerenti ad un prodotto durante la durata di normaleutilizzazione, quando questi ultimi non siano immediatamente

percettibili senza adeguate avvertenze, e di premunirsi contro detti rischi;- adottare misure adeguate e intraprendere le azioni opportune, compreso, se neces-sario, il ritiro del prodotto dal mercato per evitare rischi.In tutti i casi in cui ciò sia opportuno, tali misure comprendonola marcatura dei prodotti o della partita di prodotti, in modo dapoterli identificare, le verifiche mediante campionamentodei prodotti commercializzati, l’esame dei reclami presentati,nonché l’informazione dei distributori in merito a tale controllo.

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OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORII distributori sono tenuti ad agire con diligenzaper contribuire all’osservanza dell’obbligo gene-rale di sicurezza.In particolare, sono tenuti a non fornire prodottiche, in base ad informazioni in loro possesso edin quanto operatori professionali, sappiano oritengono non conformi a tale obbligo.

PARAMETRI SU CUI VALUTARE LA SICUREZZA DI UN PRODOTTO

Se non esistono specifiche disposizioni comunitarie in merito alla sicurezzadei prodotti in questione, si considera che un prodotto è sicuro quando…

… risulta conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cuiterritorio circola, stabilite nel rispetto del trattato, le quali fissano i requisiti cui deverispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commer-cializzato.In mancanza delle normative specifiche, si valuta la conformità diun prodotto al requisito generale di sicurezza, tenendo contodelle norme nazionali non cogenti che recepiscono una normaeuropea o, se esistono, delle specifiche tecniche comunitarie o, inmancanza di esse, delle norme in vigore nello Stato membro incui circola il prodotto, dei codici di buona condotta in materia disalute e di sicurezza vigenti nel settore interessato ovvero degliultimi ritrovati della tecnica, nonché della sicurezza che i consu-matori possono ragionevolmente attendere.

Qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericolo-so per la salute e la sicurezza dei consumatori, gli Stati possonoprendere le misure ritenute più idonee per limitare l’immissionesul mercato del prodotto o ritirarlo dal mercato.

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I CONTROLLI

Chi controlla?

Nei limiti delle rispettive competenze, il dovere di verificare chei prodotti immessi sul mercato siano sicuri spetta al Ministerodelle Attività produttive, al Ministero del Lavoro e delle Politichesociali, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministerodell’Interno, al Ministero delle Infrastrutture ed al Ministerodella Salute.

I prodotti sospettati di non essere sicuri non possono essere commercializ-zati per tutto il tempo necessario ai controlli (60 giorni).

I doveri dei controllori

Le amministrazioni preposte al controllo provvedono a:• disporre adeguate verifiche delle sue caratteristiche disicurezza fino allo stadio dell’utilizzo o del consumo,anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti diproduzione e di confezionamento, presso i magazzini distoccaggio e presso i magazzini di vendita;• esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti inte-ressate;

• prelevare campioni di un prodotto o di una linea di prodotti per sottoporli a proveed analisi volte ad accertare la rispondenza ai criteri previsti;• sottoporre l’immissione del prodotto sul mercato a condizioni preventive in mododa renderlo sicuro e disporre l’apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze suirischi che esso può presentare;• disporre che le persone che potrebbero essere esposte al rischio derivante da unprodotto siano avvertite tempestivamente in forma adeguata, anche mediante la pub-blicazione di avvisi specifici;• disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto diprodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti, qualora non vi sia unrischio imminente per la salute e l’incolumità pubblica;• ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal mer-cato e, ove necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei casiin cui non sia stato effettuato l’adeguamento richiesto, oppure sia accertata la man-canza di conformità alle norme che fissano i criteri di sicurezza, oppure sia accerta-ta, nonostante tale conformità, la pericolosità del prodotto e sussista un grave edimmediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

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I VIAGGI“TUTTOCOMPRESO”

Riferimenti normativi:Direttiva - 90/314/Cee - del Consiglio del 13 giugno 1990concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tuttocompreso”- GUCE L 158 del 23.06.1990, p. 59;Decreto legislativo n. 111/95, attuazione della direttiva n.90/314/Cee concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tut-tocompreso” - GURI del 14.04.1995, n. 88.

PACCHETTO TURISTICOViaggio, vacanza, circuiti “tuttocompreso” che abbiano leseguenti caratteristiche:- durata superiore alle 24 ore o comprendente una notte;- essere venduti a un prezzo forfettario;- combinazione prefissata di almeno due elementi tra i seguenti:trasporto, alloggio, altri servizi turistici non accessori al trasportoo all’alloggio, che costituiscono una parte significativa del “tutto-compreso”.

ORGANIZZATORESoggetto che organizza in modo non occasionale servizi tuttocompresoo li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore(es. tour operator). In Italia l’organizzatore deve essere in possessodi un’autorizzazione alla vendita dei servizi turistici; in casocontrario le disposizioni di tutela non potranno essere applicate.

VENDITORESoggetto che vende o offre in vendita servizi tuttocompreso proposti dall’organizza-zione (es. agenzia di viaggio).Come l’organizzatore, anche il venditore deve essere in possesso di un’autorizzazio-ne alla vendita dei servizi turistici.

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CONTRATTOAccordo che lega il consumatore all’organizzatore e/o al venditore.

COSA OCCORRE SAPERE SUL PACCHETTO “TUTTOCOMPRESO”.L’organizzatore e il venditore devono fornire una descrizione chiara dei ser-vizi “tuttocompreso”. Le indicazioni fornite non devono essere ingannevolie contenere, tra l’altro, orari, località di sosta intermedia, coincidenze, gene-ralità e recapito telefonico di rappresentanti o uffici locali da contattare incaso di difficoltà, oppure il recapito dell’organizzatore. Sono inoltre neces-sarie le informazioni per la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assi-curazione, nonché durata del viaggio, visite, escursioni o altri servizi previ-sti nel pacchetto turistico, compresa la partecipazione di guide o accompa-gnatori.Se le informazioni sono contenute in un opuscolo, questo deve indicare:- prezzo;- mezzi di trasporto, destinazione, sistemazione in albergo o altro alloggio,l’ubicazione e la categoria;- pasti forniti e itinerario della gita;- indicazioni relative a visti, passaporti, formalità sanitarie;- importo da versare come acconto (non superiore al 25% del totale) e tem-pistica per il versamento del saldo del prezzo;- indicazione del numero minimo di partecipanti per effettuare il servizio tut-tocompreso e la data limite di informazione del consumatore in caso diannullamento.Le informazioni fornite nell’opuscolo sono vincolanti, a meno che eventua-li modifiche siano state comunicate al consumatore prima della conclusio-ne del contratto, oppure concordate tra le parti.

È POSSIBILE CEDERE IL CONTRATTO?

SI! In caso di gravi motivi che rendano impossibile lapartenza, il consumatore può cedere il contratto adun terzo, rimanendone però responsabile per il paga-mento.Il consumatore cedente deve informare l’organizzato-re o il venditore entro e non oltre quattro giorni lavo-rativi prima della partenza.

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MODIFICA DEL CONTRATTO

Prima della partenza

In caso di modifica di uno o più elementi del contratto, l’organizzatore o il venditorehanno l’obbligo di informare per iscritto il consumatore. Se il consumatore non accet-ta la proposta di modifica ha diritto a:a) usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senzasupplemento di prezzo, oppure di un pacchetto qualitativamente inferiore previarestituzione della differenza di prezzo.b) ottenere il rimborso del denaro già versato;c) ottenere il risarcimento di eventuali danni.

Dopo la partenza

Se una parte essenziale dei servizi pattuiti non può essere effettuata, l’organizzazionedeve predisporre soluzioni alternative senza alcun onere aggiuntivo a carico del con-sumatore. Nel caso in cui sia impossibile una soluzione alternativa o il consumatorel’abbia rifiutata per un giustificato motivo, l’organizzazione ha l’obbligo di riportareil consumatore al luogo di partenza o ad altro convenuto, restituendo la differenza trale prestazioni previste e quelle sino ad allora effettuate.

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIOIn caso di annullamento del viaggio per il mancato raggiungi-mento del numero minimo di partecipanti, il consumatore deveessere immediatamente informato:a) se la comunicazione dell’annullamento avviene almeno 20giorni prima della partenza, il consumatore ha diritto alla restitu-zione della caparra versata;b) se la comunicazione dell’annullamento avviene a meno di 20giorni dalla data fissata per la partenza, il consumatore ha dirittoanche al risarcimento di eventuali danni.

IL PREZZOIl prezzo del pacchetto turistico non può essere modificato a menoche ciò non sia stato espressamente previsto dal contratto.L’aumento in ogni caso non può essere superiore al 10% delprezzo originariamente pattuito. In tal caso il consumatore potràrecedere dal contratto, avendo diritto all’integrale rimborso dellesomme già versate. Il prezzo non può mai essere aumentato nei 20giorni precedenti alla partenza.

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RISARCIMENTO DEI DANNI

Inadempimenti contrattuali

Il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni con-trattuali da parte dell’organizzatore o del venditore comportal’obbligo del risarcimento del danno al consumatore.Tale obbligo viene meno se l’organizzatore e il venditore pro-vano che l’inadempimento è determinato da impossibilitàdella prestazione, derivante da una causa a loro non imputa-bile (per esempio, uno sciopero improvviso).

Fondo di garanzia

È previsto un fondo di garanzia per consentire, in caso di insolvenzao di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborsodel prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggiall’estero, nonché per fornire un’immediata disponibilità economicain caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari,in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamentodell’organizzazione.La richiesta deve essere inoltrata o al tour operator dal quale si è acquistato il pac-chetto turistico o al Comitato di gestione del fondo nazionale di garanzia, presso laDirezione generale del Turismo.Se il pacchetto turistico è stato acquistato all’estero, la richiesta andrà rivolta o al touroperator o al Comitato di gestione del fondo del paese estero.

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LA TUTELA DEL PASSEGGEROIN CASO DI MANCATO IMBARCOSU UN VOLO DI LINEA

Riferimenti normativi:Regolamento n. 295/91/Cee del Consiglio - GUCE L 36 del08.02.1991, p. 5.

CONTRO L’OVERBOOKINGL’obiettivo è l’adozione di regole comuni a tutela del passeggero che non riesce adimbarcarsi su un volo di linea regolarmente prenotato, a causa della vendita da partedella compagnia aerea di un numero di posti superiore alla capacità dell’aeromobile.

LA TUTELA DIVENTA OPERATIVA QUANDO…• il passeggero rispetta gli obblighi previsti;• il passeggero è in possesso di biglietto e di una prenotazione confermata;• il passeggero si presenta al banco di accettazione nei tempi richiesti.

Le norme non si applicano sui voli di linea nel caso di vologratuito o di tariffe ridotte non disponibili per il pubblico.

OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA AEREA- informare il pubblico sulle regole che intende seguire in caso di volo in overbooking,nel rispetto del diritto di precedenza per alcune categorie di passeggeri (disabili,bambini non accompagnati);- compensare il passeggero in caso di negato imbarco.

COMPENSAZIONE DEL PASSEGGEROIl passeggero ha diritto, a spese della Compagnia, a una telefonata o un fax alla localitàdi destinazione, ai pasti e, se necessario, all’alloggio in albergo; può inoltre scegliere tra:- rimborso del prezzo del biglietto senza il pagamento di penali;- un volo alternativo prima possibile o in altra data a sua scelta.

PENALI PER LA COMPAGNIA- penale di 150 euro nel caso di voli fino a 3500 km (la somma può essere ridotta del50% se il passeggero sceglie un volo alternativo, che arriva a destinazione con unritardo non superiore a due ore);- penale di 300 euro nel caso di voli oltre i 3500 km (la somma può essere ridotta del50% se il passeggero sceglie un volo alternativo, che arriva a destinazione con unritardo non superiore a quattro ore).

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LA TUTELA DEL CONSUMATOREDI FRONTE A CLAUSOLECONTRATTUALI ABUSIVE

Riferimenti normativi:Direttiva 93/13/Cee del Consiglio del 05.04.1993 GUCE L 95,p. 29;Artt. 1469 bis - 1469 sexies codice civile - Capo XIV bis deicontratti del consumatore.

ATTENZIONE AI CONTRATTI!L’obiettivo è la tutela del consumatore di fronte a clausole con-trattuali che comportino un significativo squilibrio tra i diritti e gliobblighi delle parti contrattuali a danno del consumatore. In par-ticolare, tale ipotesi si evidenzia in gran parte dei contratti peradesione (luce, telefono, assicurazioni, gas), dove il consumatorefirma un modulo prestampato redatto dalla controparte, accettan-do in blocco tutte le clausole contrattuali, senza possibilità diapportare alcuna variazione.

UNA CLAUSOLA SI CONSIDERA ABUSIVA SE…

- non è stata oggetto di trattativa fra i contraenti;- determina un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighireciproci.

NON SONO ABUSIVE LE CLAUSOLE CHE…

- riproducono disposizioni di legge;- riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in con-venzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gliStati membri dell’Unione europea;- sono state oggetto di trattativa fra i contraenti.

CHI HA L’ONERE DI PROVARE L’ ABUSIVITÀ DI UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE

La normativa (Art. 1469 bis del codice civile) contiene un elenco non esaustivo diclausole che si presumono vessatorie. Spetterà quindi al professionista dimostrare ilcontrario. In ogni caso, se la clausola contrattuale è contenuta in moduli o formularipredisposti per disciplinare in modo uniforme alcuni rapporti contrattuali, l’onere diprovare la non abusività della clausola spetterà al professionista.

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QUANDO UNA CLAUSOLA DIVENTA INEFFICACE…Nel caso in cui una clausola contrattuale risulti essere abusiva, questa risul-terà inefficace, mentre il resto del contratto resterà in vigore.

Sono comunque inefficaci – anche se oggetto di trattativa – le clausole cheabbiano per oggetto o per effetto di:- escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte odanno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissio-ne del professionista;- escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professio-nista o di un’altra parte, in caso di inadempimento totale o parziale o diadempimento inesatto da parte del professionista;- prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non haavuto di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del con-tratto.

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LA CONCILIAZIONECOME METODO ALTERNATIVODI RISOLUZIONEDELLE CONTROVERSIE

Riferimenti normativi:Legge n. 580/93, art. 2, comma 4;Legge n. 192/98, art. 10 “Conciliazione e arbitrato”;Legge n. 281/98, art. 3 “Legittimazione ad agire”;Legge n. 481/95, art. 24;Legge n. 135/2001, art. 4, comma 3;Raccomandazioni 98/257/CE del 30 marzo 1998 e2001/310/Ce del 4 aprile 2001.

COS’È LA CONCILIAZIONE?

Non è una transazione, ma un modo veloce ed economicodi risolvere le controversie senza “fare causa”.Tale procedura è volontaria e riservata e qualora si conclu-desse con un accordo, questo avrà valore di contratto, che leparti si impegneranno a seguire e rispettare.

IL CONCILIATORE

Il conciliatore ha il compito di guidare la procedura di conciliazionee di assistere le parti in conflitto facilitandone la comunicazione,facendo affiorare gli interessi e le convenienze reciprochee orientandole verso un accordo di reciproca soddisfazione.Ha il compito di spiegare dettagliatamente il proprio ruolo,lo svolgimento della procedura, le modalità di partecipazione delleparti, le regole di condotta e il ruolo degli avvocati delle parti stesse,se presenti. E’ sua facoltà tenere riunioni con le parti singolarmente e/o con i loroavvocati, allo scopo di capire meglio quali siano i loro interessi e le reali ragioni deldisaccordo.Se la parte invitata alla conciliazione non si presenta o dichiara di non voler parte-cipare, verrà rilasciata attestazione dell’esito infruttuoso del tentativo di concilia-zione.

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LE PARTI IN CONFLITTOSono i veri e soli protagonisti della procedura di conci-liazione. La conciliazione riesce solo se, nel corso dellaprocedura, esse trovano il punto di interesse e conve-nienza reciproca all’accordo. Non vi sono quindi obbli-gate, non sono costrette a raggiungere una transazione,né sottostare a una sentenza. Proprio perché alla base dell’accordo c’è la convenienzadelle parti a raggiungerlo, normalmente ciò è garanziadella sua durata. In ogni caso, il ricorso alla conciliazio-ne non impedisce alle parti di utilizzare anche altre vieper risolvere il conflitto, come invece accade per l’arbi-trato.

E’ consigliabile la conciliazione quando le parti…

• vogliono conservare il controllo sul modo in cui sarà risolta la disputa, senza chesia un giudice o un arbitro a decidere per loro

• vogliono evitare i rischi di una causa• preferiscono una risoluzione veloce del conflitto

La conciliazione è garanzia di…

• risparmio di tempo, denaro ed energie• controllo sull’accordo raggiunto• soluzioni creative adatte ai bisogni delle parti• volontarietà del procedimento (ognuno vi partecipa se trova interesse e convenien-

za, e può ritirarsi in qualsiasi momento)• protezione dei rapporti (contrattuali, familiari, societari, di vicinato, commerciali,

ecc.)• riservatezza• opportunità di prevenire futuri conflitti

I COSTI DELLA CONCILIAZIONE

I costi del procedimento di conciliazione sono costituiti da un im-porto fisso comprensivo delle spese di segreteria e della prestazio-ne del conciliatore, che è variabile a seconda del valore della con-troversia.

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TUTTI POSSONO RICORRERE ALLA CONCILIAZIONE PER QUALSIASI TIPODI CONTROVERSIA

Come si attiva

Le modalità sono fissate dall’ente o dall’azienda che offre questa possibilitàai consumatori. La Conciliazione può essere attivata rivolgendosi a:• Camere di commercio, prendendo contatto con lo Sportello di concilia-

zione.• Associazioni specializzate, chiedendo l’avviamento della procedura.

In materia di consumo, gli accordi raggiunti presso le Camere di commerciopossono essere omologati dal Giudice e acquisire valore di titolo esecutivoai sensi della legge 281/98, mentre quelli raggiunti in sede privata hannovalore contrattuale.

Nelle altre materie civili e commerciali, gli accordi raggiunti hanno gli stes-si effetti, indipendentemente dalla sede nella quale sono avvenuti.

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LEGENDA

GUCE L Gazzetta Ufficiale Comunità Europee, serie Legislazione.GUCE C Gazzetta Ufficiale Comunità Europee, serie Comunicazioni.GURI Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana.S.O. Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana.C.C. Codice Civile.DLGS Decreto Legislativo.D.L. Decreto Legge.L. Legge.D.M. Decreto Ministeriale.

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GIOVANNI BALLARINI

Nato a Roma, il 25 dicembre 1927.Università di Parma, Via del Taglio, 8 - 43100 Parma.Tel. 0521/032691 - Indirizzo e-mail: [email protected] in Medicina veterinaria all’Università di Parma (1949).Già Preside della Facoltà di Medicina veterinaria dell’Università di Parma.Già consulente del Ministero della salute italiano (1978-1986) e del Comitato scientifico dellaalimentazione animale della Comunità europea.Presidente della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari di Parma (SSICA).

FAUSTO CAPELLI

Nato a Broni, 10 febbraio 1936.Via Silvio Pellico, 12 - 20121 Milano.Tel. 02/867892 - 804162 / Telefax 02/86463480 - Indirizzo e-mail: [email protected] in Giurisprudenza - Università di Genova 1960.Iscritto all’ordine degli avvocati di Milano dal 1966.Specializzazione in Diritto comunitario e Diritto internazionale.Professore di Diritto comunitario nell’Università degli Studi di Parma.Direttore del Collegio Europeo di Parma (Borgo Lalatta, 14 - Parma).Direttore responsabile della Rivista “Diritto comunitario e degli scambi internazionali”.Membro del Consiglio Direttivo del CISDCE (Centro Internazionale di Studi e Documentazionesulle Comunità Europee) (Corso Magenta, 61 - Milano).Presidente del Comitato dei Probiviri del WWF-ITALIA (Fondo Mondiale per la Natura).Avvocato specializzato in diritto comunitario.

MASSIMILIANO VALCADA

Nato a Savona, il 26 novembre 1967.Piazza G. Marconi, 1/3 - 17100 Savona; Via S. Pellico, 12 - 20121 MilanoTel. 019/827803 - 02/867892 / Fax 019/812276 - 02/86463480Indirizzo e-mail: [email protected] in Giurisprudenza, Università di Genova (1991).Iscritto all’Ordine degli avvocati di Savona dal 1997.Cultore della materia presso la cattedra di Diritto delle Comunità europee all’Università di Parma.Assistente e docente al Collegio europeo di Parma.Consulente del CISDCE - Centro Internazionale di Studi e Documentazione sulle ComunitàEuropee di Milano.Responsabile del CDE - Centro Documentazione Europea di Parma.Docente nell’ambito di corsi di formazione per funzionari delle Regioni italiane.Consulente della Confconsumatori.Componente del Comitato di redazione della rivista “Diritto comunitario e degli scambi inter-nazionali.

ANA UZQUEDA

Via Curiel, 3 - 40100 Bologna.Tel. e fax 051/6132548 - email: [email protected] civilista a Buenos Aires dal 1990 al 1998.Conciliatrice privata e giudiziaria, accreditata e dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazio-nale di Milano e dal Ministero di Giustizia della Repubblica Argentina.Direttrice del Centro di Mediazione dell’Ufficio dell’Ombudsman della città di Buenos Airesdal 1994 al 1999. Formatrice sulla conciliazione in Argentina (Università Maimonides, Università di Buenos Aires- Facoltà di Giurisprudenza e di Sociologia, Ordine degli Avvocati della città di Buenos Aires,Uffici dei Difensori Civici, Centri di Conciliazione Sociale del Ministero di Giustizia) e inSpagna (Università di Barcellona - Facoltà di Economia e commercio).Formatrice sulla conciliazione in Italia presso numerose Camere di Commercio, Forze dell’or-dine, Comuni e Associazioni di categoria.Direttrice didattica dell’Associazione Equilibrio & R. C. di Bologna, ente non profit specializ-zato nella ricerca e nello sviluppo dei metodi alternativi di risoluzione dei conflitti.È coordinatrice dei Centri di Mediazione Sociale dei Comuni di Casalecchio di Reno, di SanLazzaro di Savena e di Zola Predosa, in provincia di Bologna. Docente del Master organizzato dalla Universitat di Barcelona-Fundació Bosch i Gimpera nel-l’anno 2002-2003: “Gestione e Risoluzione dei conflitti. Mediazione. Specializzazione in con-flitti pubblici e conflitti familiari” .Autrice del libro “La conciliazione, guida per la soluzione negoziale delle controversie”. Ed.Giuffrè, 2002.

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Stampa: Grafiche STEP, Parma