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Tuttiidirittisonoriservati.Nessunapartedellibropuòessereriprodottao diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza ilpermessoscrittodell’editore.

Allrightsreserved.Nopartofthisbookshallbereproduced,storedinaretrieval system, or transmitted by any means, electronic, mechanical,photocopying, recording, or otherwise, without written permission from thepublisher.

ISBN978-88-8398-073-2

Copyright©2011byEuropeanPressAcademicPublishing

Florence,Italy

http://www.e-p-a-p.com

http://www.europeanpress.eu

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ModelliFunzionalidelleLeggi

Versotestilegislativiautoesplicativi

CarloBiagioli

Contributidi

EnricoFrancesconi,DavideGrossi

StefanoPietropaoli,FabrizioTurchi

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IndiceAutori

Premessa

Introduzione

ILalegistica

1Strutturadell’attonormativo

2Tecnichetestuali

3Profilofunzionaleetipologiadelleregole

IIImodelli

4Versounatassonomiadelleregole

5Profilotematicoestrutturadelleregole

6Tecnicheestrategiediannotazionedeitesti

7Relazionitraregoleerelazionitraconcetti

8FormalizzazionedelmodelloDAO

9Conclusionisulmodellare

IIILeapplicazioni

10Strutturatematico-funzionaleesearchingdeidatilegislativi

11LME:toolssemantici

12Organizzazionetematico-funzionaledeltesto

13Supportoallaformulazionedelleleggi:dall’Editorealmeta-Editore

14Conclusionisull’applicare

Annotazionedeitesti

Bibliografia

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AutoriCarlo Biagioli si è laureato in Scienze Politiche al Cesare Alfieri di

Firenzeedèricercatorepressol’Istitutoditeoriaetecnicadell’informazionegiuridicadelConsiglioNazionaledelleRicerchedal1972.Negliannisettantasi è occupato di informatica giuridica documentaria come responsabile delCentrodicalcolo(1973-78)edhasvoltoattivitàdidatticapressolaFacoltàdiGiurisprudenza dell’Univ. di Firenze e la Facoltà di Scienze Politichedell’Univ. di Pisa. Si occupa da tempo di architettura della conoscenzagiuridica,studiandoformalismiperlamodellazioneerappresentazionedellenorme giuridiche. Occupandosi di questi temi, ha soggiornato presso ilComputerandInformationScienceDepartmentdell’Univ.delMassachusetts(Amherst),pressol’Univ.diStanfordepressolaMeijiGakuinUniv.(Tokyo).Ha contribuito all’avvio di un nuovo campo specialistico dell’informaticagiuridica, l’informatica legislativa, che si occupa di redazione erazionalizzazione delle leggi e da tempo si interessa all’impiego di teorienormative e linguistiche nella modellazione delle disposizioni dei testilegislativi, per lo sviluppo di sistemi informaticimodel-driven di aiuto allaredazione,descrizioneegestionedelle fonti legislative in rete.Dal1999hacollaborato come esperto consulente al progetto nazionale Normeinrete,promossodalMinisterodellagiustiziaegestitodalCNIPA,nelladefinizionedeglistandardsnazionaliperladescrizionesintattica(DTD-NIR)esemantica(MetadatiNIR)degliattinormativiinrete.Haco-progettatoecollaboratoallarealizzazione di un sistema esperto ante litteram (Automa giuridicoinfortunistico, 1976); di un prototipo di sistema esperto basato su regole econcettisullaleggeitalianadeicontrattiagrari(Esplex,1987)ediunsistemadi revisione di testi legislativi (Lexedit, 1988). Ha progettato e collaboratoalla realizzazione di un sistema di videoscrittura a supporto del draftinglegislativo(NIREditor2003),perilMinisterodellaGiustizia,orarisorsaopensource(xmLegesEditor,2006)einfinediunsistemaintegratosperimentalediapplicazioniperilsostegnoallaproduzionedileggi(Ambientedinormazione–LawMakingEnvironment)).

Enrico Francesconi è laureato in Ingegneria Elettronica pressol’UniversitàdiFirenzeeharicevuto ilPh.D. inComputerSciencenel1998presso il Dipartimento di Sistemi e Informatica (DSI) dell’Università diFirenze. Presso il DSI ha condotto attività di ricerca in knowledgerepresentation e machine learning per la classificazione automatica deidocumenti. Dal 2002 svolge la propria attività presso ITTIG-CNR, dove

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attualmente è ricercatore. Le sue attività di ricerca comprendono legalstandards, legal drafting (progettazione e sviluppo di un ambiente diredazioneXML per documenti giuridici), tecniche di intelligenza artificialeperlaclassificazionedidocumentigiuridici,knowledgeextraction,ontologyethesaurusmapping.ÈmembrodeigruppidilavoroitalianoedeuropeochehannostabilitoglistandardXMLeURIperlalegislazione.Hacondottostudidifattibilitàperilprogettodiunsistemadiaccessoallaletteraturagiuridica,comprendente protocolli per raccolta di metadati, tecniche di machinelearning per Web focused crawling, accesso multilingue a documentigiuridici. Ha collaborato al progetto europeo Caselex per l’accessomultilingue alla giurisprudenza europea. È stato membro del projectmanagementboarddelprogettoDALOSeprojectleaderperITTIG-CNRdelprogetto SEAL nell’ambito del framework eParticipation (DG InformationSociety & Media) della Commissione Europea. È stato project leader di“Eurovocstudies”(2007),studiodifattibilitàsullainteroperabilitàfratesauricheITTIG-CNRhacondottonell’ambitodiuntenderdell’OPOCE.

DavideGrossihaconseguito la laurea infilosofiapresso l’UniversitàdiPisaeildiplomainfilosofiadellaScuolaNormaleSuperiorediPisanel2003discutendo,rispettivamente,unatesisullalogicadellenormeeunatesisullateoriadell’argomentazione.Nel2007haconseguito ildottoratodi ricerca ininformatica presso l’Università di Utrecht, Olanda, con una tesi suapplicazionidella logicanei sistemimulti-agente.Nel2008haottenutounaborsa di postdottorato del Ministere de la Culture, de L’EnseignementSuperieur et de la Recherche, Grand-Duche’ de Luxembourg, effettuandoattivita’ di ricerca in intelligenza artificiale presso l’Università delLussemburgo. Dal 2009 e’ impiegato presso l’Università di Amsterdam,Olanda, dove lavora ad un personale progetto di ricerca finanziato dalNeterlandseOrganisatievoorWetenschappelijkOnderzoek. Ilprogettovertesull’applicazione di logica e teoria dei giochi al problemadell’implementazione delle norme. Per ulterioriinformazioni:www.illc.uva.nl/~grossi

Stefano Pietropaoli ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in“Giustizia costituzionale e diritti fondamentali” presso l’Università di Pisa.Ha svolto attività di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecnichedell’InformazioneGiuridicadelCNR, ilDipartimentodiTeoriaeStoriadelDiritto dell’Università di Firenze, il Dipartimento di Scienze giuridichedell’UniversitàdiBrescia,ilCentroStudiperlaStoriadelPensieroGiuridico

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modernoeilDipartimentodiScienzegiuridicheepolitichedell’UniversitàdiCamerino. Nel 2007 è stato tra i vincitori del Cortona Colloquium dellaFondazioneFeltrinelli. Isuoi interessi teoricisiconcentranosullafilosofiaelastoriadeldiritto internazionaleesulla teoriageneraledeldirittoapplicataall’informatica giuridica. Tra le sue più recenti pubblicazioni: Abolire olimitare la guerra? Una ricerca di filosofia del diritto internazionale,Polistampa, Firenze 2008; Mitologie del diritto internazionale moderno.Riflessioni sull’interpretazione schmittiana della genesi dello jus publicumeuropaeum, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridicomoderno”,37(2008).

FabrizioTurchiha ricevuto la laurea inMatematicapresso l’Universitàdi Firenze ed è attualmente primo tecnologo presso l’Istituto di Teoria eTecniche dell’InformazioneGiuridica delConsiglio nazionale delle ricerche(ITTIG-CNR) di Firenze, dove ricopre il ruolo di responsabile del Servizioinformatico. Le sue attività di ricerca riguardano gli standard per larappresentazionee ladiffusione in internetdidocumentigiuridici, l’utilizzodelletecnologierelativeallinguaggioXMLperlacostruzionedimodelliperdocumenti giuridici, lo sviluppo di parser sintattici per la rappresentazioneformaledidocumentitestualielosviluppodiapplicazioniperilweb.Daannisioccupadisviluppoeprogettazionediprototipisoftwareperlaproduzioneela diffusione legislativa in rete (web). Ha personalmente curato larealizzazione di un insieme di applicazioni che costituiscono il sistemaintegratoAmbientedinormazione–LawMakingEnvironment(LME),cheinquestovolumevienepresentato. Inparticolare strumentiper la redazioneditestilegislativiannotaticonmeta-daticheconsentono,oltreallaricercadirettadi norme nelle fonti, la deduzione di norme implicite o correlate, attivandomodelli semantici relativi alla conoscenza normativa, praticamente unprototipo sperimentale di legal reasoning sulle fonti legislative. In campodidattico cura lo studio e l’utilizzo di tecnologie multimediali perl’insegnamento del diritto e la formazione del giurista, con riferimento aiComputer Based Training, ai Web Based Training e all’e-learning,Attualmente è inoltre responsabile, per la parte informatica, del progettonazionale “Osservatorio sul diritto agro-alimentare”, promosso dal comitatod’identitàculturaledelC.N.R.

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PremessaIlvolumequipresentatoprendelemossedaunlavorouscitovirtualmente

nel 2000 come contributo allo Studio di fattibilità per la realizzazione delprogetto ‘Accesso alle norme in rete’, (Progetto SAC29 del Min. GG –URSIA), noto anche come Norme In Rete (NIR), pubblicato in forma diallegatoelettroniconellarivista“Informaticaediritto”(31gennaio2000,vol.II,pp.90).Lascarsaefficienzadelsupportoharesodi fatto inaccessibile iltesto. Praticamente quindi si tratta di una prima pubblicazione, di certo laprimaastampa,ancheperquesteparti‘originarie’.

Stando così le cose ho evitato di aggiornarle eccessivamente, salvointrodurre molte parti nuove sui temi di cui mi sono occupato negli anniseguenti,assiemeaicolleghicheconmehannolavoratoalprogettoAmbientedinormazione–LawMakingEnvironment(LME)echecontribuisconoanchealla pubblicazione. In pratica il volume riporta una lunga esperienzaindividuale di studio e modellazione delle leggi ed una intensa esperienzacollettiva, di trasformazione in applicazioni informatiche (LME) deglielaboratiteorici.

Ho lasciato sostanzialmente inalterate le parti che costituivano ilpanorama tecnico-legislativo e le premesse del lavoro. Essenzialmente leanalisitecnicolegislativerestanolestesse.Latradizionetecnicolegislativahacosì lunga storia, chepochi anni nonnemutano la fisionomia, e la validitàdell’indagine,chehacomescopol’individuazionediunmodellosemantico-pragmaticodeltesto,restanell’insiemeintatta.InoltreosservocheilManualelegistico di riferimento in questo lavoro (Regole e suggerimenti per laredazione dei testi legislativi, a cura dell’Osservatorio legislativointerregionale-OLI)èingenerale,edinparticolarenelleparticheriguardanole presenti analisi, rimasto sostanzialmente immutato, nelle sue successiveedizioni (2002 e 2007), salvo una evoluzione relativa agli stili, che saràcommentata.

Inoltremisembranecessarioriportare lavisionechedellecoseavevoaltempodellaprimastesuradeltesto,delrestotuttoravalideperme,permegliospiegarelepropostetecnicoinformatichechesudiesseappuntosibasavanoechesisonosuccessivamentetrasformateinrealizzazioniinformatiche(LME).Ho sempre considerato la ideazione di strumenti IT per le leggi e la loroprogettazione, lamiaprofessione.Professione essenzialmente artigianale, incui la materia prima sono le idee, la conoscenza, giuridica nel mio caso.Questo però non fa di me un teorico del diritto, in quanto le teorie sono

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considerate inmodo strumentale, comegli ingredienti delle architetture checonicolleghiingegneridellaconoscenzahoavutol’opportunitàdiprogettareerealizzare.

Proprio per agevolare la comprensione e l’uso delle applicazionirealizzate,ènecessariodisporrediadeguatedescrizionideglielaboratiteoriciche le hanno precedute e fondate. Nella pratica (per ora sperimentale) diannotazionedeitestidi legge,basatasulmodellodelleregolenormativequidescritto, capita spesso di avere necessità di verifiche sul testo stesso, ora,come detto, non accessibile. Questa è la ragione principale di questapubblicazione: rendere disponibile un testo di riferimento sulla semantica epragmaticapeculiarideitestilegislativi,secondol’ottica“funzionale”chehosviluppatonel tempo, arricchitodai risultati delle realizzazioni informaticheavvenutenegliultimianninell’ambitodelprogettoLME.Risultaticonseguitiinsieme ai colleghi Fabrizio Turchi e Stefano Pietropaoli che, con DavideGrossi, hanno contribuito anche alla stesura di questo volume, con loropersonalidescrizionidiaspettidalorocurati,eadEnricoFrancesconi,concuihoavviatolaprimarealizzazionedelprogettoLME,l’editoreditestidilegge,commissionatomi dal Ministero della Giustizia e dall’AIPA (CNIPA) nel2003. Quindi mentre la prima (poco felice) pubblicazione descrivevapremesse,metodieaspettative,quituttovieneripresoeillustratoallalucedeirisultati sperimentali e operativi acquisiti.Questo dovrebbe andare incontroalle necessità di chi volesse utilizzare metodi e strumenti informatici quipresentati, sia insperimentazioniaccademiche,che inapplicazioniconcrete,neicampidellaproduzioneedelladivulgazionelegislativaviasemanticweb.

A dimostrazione della vocazione pratica del lavoro, sono stati inseritinumerosiesempidielaborazionidelleleggisecondoimetodieletecnichequipresentati, sia automatici che manuali. In particolare abbondano ledimostrazionisullaannotazionedeitesti,cheperesserepraticatarichiedenonsolo la conoscenza delle tecniche, ma anche e soprattutto una adeguatapratica,eatalescopoimaterialidimostrativisonopreziosiemaisufficientiaillustrare la infinita casistica a cui il documentalista o il redattore vannoincontro. A tali materiali soprattutto Stefano Pietropaoli ha dedicatocompetenza e pazienza, così come Giuseppina Sabato alla preparazione diquestovolumeealorovalamiagratitudine.

EsprimoinfinelamiariconoscenzaancheadAntonioAnselmoMartino,cui devo il mio primo lontano contatto con le tematiche qui considerate equindi la fortuna di essermi mosso in un terreno professionale cosìinteressante, e a Friedrich Lachmayer, per la sensibilizzazione che ne horicavato su una questione centrale come l’autenticità deimeta-data e sulle

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conseguentistrategiealternativeex-ante/ex-postdelleannotazionidellefonti,nonchéperl’incoraggiamentoalcompletamentodiquestolavoro.

Nella premessa del 2000 venivano indicate due finalità del presentestudio. Modellare le leggi per poter introdurre meta-data sistematici, inquantoappuntobasatisumodelloformale,talidarenderepossibilelaricercadiretta di norme in archivi legislativi. Usare inoltre gli stessi modelli perguidare attivamente il legislatore-redattore nella pianificazione e stesura deiprogetti di legge. Una terza finalità applicativa veniva adombrata: larealizzazione, sempre basata sul modello qui introdotto, di applicazionidiagnostiche,perlavalutazionedell’impattonormativo.

Oggi, 2009, il primo obiettivo è stato realizzato e verrà qui descritto,mentreperilmomentoèvisibileesperimentabilenelsitoLME[1].Ilsecondoobiettivoinvece,ahimé,restaancoradarealizzareeforsenonlosaràmai.

Il terzo è embrionalmente compreso nel primo (ricerche di normeformulatecon intenti ecriteri appuntodiagnostici),mapotrebbeeandrebbemegliosviluppato inun toolpredispostosecondo lenecessitàparticolarideirevisoridell’ordinamento.

Footnotes[1] http://nir.ittig.cnr.it/lme/it/ Il sito contiene materiale descrittivo del

progetto LawMaking Environment (LME) e consente inoltre la visione didimostrazionidiricercheconcettualididisposizioniinraccoltelegislative.

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IntroduzioneDa tempo nel campo dell’intelligenza artificiale giuridica si studia la

possibilità di perfezionare l’attività di ricerca documentaria, basandosi sustrutture concettuali (usate per classificare oggetti e situazioni) e strutturelinguistiche(usateperdescriverle),includendoancheastrazioniqualiruoliedeventi, che estendono la classificazione ad aspetti situazionali oltre cheintrinseci.Questoallo scopodiottenere sistemidi ricercadocumentariapiùanalitici e precisi dei tradizionali, non concettuali, basati esclusivamente suconoscenzelessicali(parolechiaveetesto).[1]

Oggi le tecnologieWeb stanno rendendo disponibili a tutti strumenti didescrizionedeidati(data),o risorseweb,attraversodatisudati (meta-data)esprimenticaratteristichediquesti(proprietàerelativivalori).

Si comincia a disporre anche di ambienti e strumenti non solo diproduzione di meta-data, ma anche per il loro scambio e multiuso nellacomunità degli utenti della rete internazionale. Quindi il passaggio da unasituazione di machine-readable, ad una di machine-understandable, cioè,come prima si usava dire, da un atteggiamento formale e superficiale delcomputer, ad uno ‘concettuale’, non sembra più un sogno né patrimonioesclusivodiricerchespecialistiche.

La ricognizione, il searching in archivi legislativi, ha come obiettivol’individuazionediundominionormativodiparticolare interesseall’internodiunarchivionormativo.Ildominiopuòesserecaratterizzatoedindividuatoosottounprofilo‘tematico’osottounprofilo‘funzionale’.Inaltreparolelaricerca incerticasimireràall’individuazionedellanormativariguardanteundeterminato tema; altre volte sarà interessata alla consultazione di dominiriguardanti particolarimodalità regolative;più spesso l’obiettivo saràmisto.Sipuòforseipotizzarecheilprimoorientamento(einmisuraminoreilmisto)sia tipico dell’utente ‘privato’, mentre il secondo e quello misto siano piùconsoni alle necessità della pubblica amministrazione e del legislatore inparticolare.

L’efficaciadiunaricercadocumentariadipendedallacapacitàomenodiindividuareglielementitematiciefunzionalisignificativiepertinentirispettoaisingolitestidileggechelicontengono.Semplificandomoltoetrascurandoi formidabili progressi dell’information retrieval, possiamo dire che glistrumentiattualiutilizzanoperlaricercaodatiesterniallaleggeoil lessicodeltesto,concorrettivi.L’efficaciadellaricercasultestoèridotta,inastratto,nellamisuradatadallaquantitàpercentualeditermininonpertinenti.

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Come incrementare l’efficacia dei sistemi documentari, cioè comeeffettuarelaricercautilizzandotendenzialmenteisolielementisignificativiepertinenti?Latesiquisostenutaècheoccorracomunquedotarsidimetodidivisionesemanticaepragmaticadeitestilegislativiediprogrammiinformaticiche da una parte favoriscano tale operazione e dall’altra la sfruttino conapplicazioni varie per la elaborazione di norme. Questo sia per progettareleggipiùchiare(aiutoaldrafting[2])siaperrealizzarepiùefficaciprogrammiper l’elaborazione a fini vari delle leggi stesse, come appunto la ricercadocumentariaconcettuale.

Questo studio ha come obiettivo la determinazione di un modellosemantico-pragmaticodidescrizionedeitestidilegge,conunduplicescopo:renderepossibile la ricercaconcettualedidisposizioninormativenelle fontilegislative in rete ed inoltre svolgere un ruolo di guida concettuale in unsistema di aiuto alla redazione di testi auto-esplicativi. Cercherò in questolavoro di ripercorrere la strada che porta dallo studio ed analisi dei testilegislativi,alla loromodellazioneprofondaofunzionale,comequiusodire.Piùcheproporreunmodello,intendoproporreunmetodo.Miavvicineròconingenuità ai testi, passando attraverso varie fasi descrittive, intravedendoaspettiedentitàrilevantieviaviacaratterizzandoli.

Unodeimetodipossibili,quiseguito,è lavalorizzazioneesistemazione(nelsensodirenderesistematico)diunanozionedelladogmaticagiuridicaedellatecnicalegislativacorrente,quelladidisposizioneoregola,nelsensoadesse dato tra gli altri da Giuseppe Ugo Rescigno (1996a). Essa,opportunamente elaborata, puòcostituire inuna certamisuraunaguida allabuona organizzazione e annotazione dei testi legislativi e favorire lamanifestazionedeilorocontenutirilevanti,siasottoilprofilofunzionalechetematico.

Piùprecisamentequestisonoipassiinerentioderivantidall’applicazionedelmetodo:

determinazionediunagrigliaditipididisposizioniaperta,cioèsempremodificabiledapartedellegislatore,esintonizzataconletipologieprevistedalleteoriegeneralisullenorme,pergarantireunbuongradodivaliditàgeneraleeconfrontabilitàconaltreiniziativeanaloghe;determinazionedellecomponentilogicamentenecessariedeivaritipididisposizioni;determinazionedellerelazionilogiche,dicuialcunedesumibilidalleteorienormative,esistentitraalcunitipididisposizioni,perinferirelenormeimplicite,daimpiegarenellaricercadocumentariaperassociare,

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inrisposta,alleinformazioniesplicitereperite,leinformazioni(appuntoimplicite)daesselogicamentededucibili;predisposizionedeitesti:automatica,sesidisponediunsoftwarespecialisticodiaiutoaldraftingbasatosulmetododellastrutturatematico-funzionale(chequisaràmostrato),chedispongadiautomatismisiaperilriconoscimentodegliaspettirilevantideitestiesistenti,siaperlaformulazioneassistitadeinuovi;altrimentimanuale.

Il metodo dovrebbe far emergere in ogni testo il profilo pragmatico-funzionale (regolativo) e tematico specifico di esso. L’impiego di taliinformazioninellaricercadocumentariapermetterebbedioperaresuelementisignificativi e pertinenti dei testi, non solo ma sia espliciti (espressi orichiamati),cheimpliciti(dedotti).

Per un più adeguato trattamento del profilo tematico, il metodo dovràessereintegratoconstudierealizzazionirelativeallessicodelleleggi,quindidizionaripiùomenoconcettualieformalizzaticomethesaurieontologie,aiqualisifaràriferimentoneltesto.

Parimenti per una completa realizzazione di quanto qui proposto, sidovrannoinessoincluderestudierealizzazionirelativiailegamiiper-testuali,per la gestione dei rapporti dinamici tra le componenti dei testi legislativi(rinvii). Anche a questo riguardo nel testo vi saranno richiami a lavoripertinenti.

Questo studio inizia esaminando il testo di legge da un punto di vistastrutturaleeimpiegalanozionedi‘disposizione’o‘regola’[3]perindividuaree analizzare le componenti pragmaticamente significative dei testi, sia dalpuntodivistadellaprassietecnicalegislativachedelleteoriegeneralisullenorme.

Successivamentesiesaminanoglielementichecostituisconoleregoleesicercadi analizzarequestedaunpuntodi vista semantico epragmatico, perindividuarne gli elementi necessari e per chiarirne funzioni e reciprocherelazioni.

Nei capitoli 10 e 11 si cerca di prevedere e valutare il contributo chequesto metodo può dare una volta tradotto in sistema informatico perl’accesso ai testi legislativi in rete,mentre il capitolo 12 contiene propostesullaorganizzazioneestrutturazionedeitestidi leggebasatesulmetodoquiillustrato della strutturazione tematico-funzionale, proposte che potrebberoadeguatamente operare all’interno di un programma di aiuto al draftinglegislativo,argomentotrattatonelcapitolosuccessivo(13).

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Lostudioquiespostoèpersuanatura finalizzatoa fondareapplicazionipraticheasostegnodiproduzioneeinformazionelegislativa.Allasuaprimastesurasonoseguiteviaviarealizzazionisperimentalidistrumentiinformaticigiuridici, tools facenti parte di un sistema denominato “Ambiente dinormazione” (Law Making Environment). Alcune componenti del sistemahannoraggiuntolamaturitàtecnicadivenendosistemiefficienti,inusopressolaPA(EditoreXMLperlastesuraditestidilegge[4]).Altresonoancorainfase sperimentale (sistema di ricerca di disposizioni normative basato suconcetti e funzioni), mentre l’ultima componente è rimasta nella faseprogettuale (meta-Editore basato su concetti e funzioni). La presentazionedell’intero sistema LME richiederebbe un volume, che spero possa seguirepresto. Qui se ne daranno sintetiche descrizioni nei capitoli 11 e 13, permeglio chiarire il ruolo delle elaborazioni delle teorie esposte in questovolume.

Footnotes[1]ParticolarmentesignificativoillavorodiC.D.Hafner(1981),riguardo

adanalisierappresentazionidiconcettigiuridicinell’ambitodelcaselaw,ingenerericordatocomeunodeiprimiesperimentidelsettore.

[2] Legislative drafting è un’espressione anglo-americana per indicarel’attivitàdiformulazionedelleleggi.

[3]Purcondividendoessenzialmentel’equivalenza inquestocontesto tralenozionididisposizioneeregola,adottatadaG.U.Rescigno,preferiròusareregola per esprimere la disposizione interpretata linguisticamente edinquadratainunoschemaformaleecoerenteditipi,lasciandoadisposizioneil significato più generale di unità espositiva, senso di una partizioneelementare,corpo linguisticodella regola.Norma infinedenoterà il risultatodella interpretazionegiuridicadi unaopiù regole connesse.Questenozionisaranno ulteriormente discusse nel par. 6.2.6.5Risorsa open source resadisponibileperildownloadel’installazionedalsitohttp://www.xmleges.org/

[4]Risorsaopensourceresadisponibileper ildownloade l’installazionedalsitohttp://www.xmleges.org/

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ParteI

LaLegistica

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Capitolo1

Strutturadell’attonormativo

1.1DecisioneeleggeÈdiffusal’opinionecheilcosiddettodraftinglegislativo(formulazionee

redazionedeltestodilegge)copral’interoarcochevadalladecisionepolitica(sceltadeicontenutidellalegge),allasuaformulazioneintestolegislativo.Siavvertecomunqueunadiversitàtraleduefasi:laprima,contenutistica,vienedefinitadrafting ‘sostanziale’, mentre la seconda drafting ‘formale’ (Meoli1995).Allasecondasifacorrisponderelatecnicalegislativa,mentrerispettoalla prima si parla di scienza legislativa. Altri, come (Rescigno 1995),ammettono, almeno sul piano concettuale, una distinzione netta tra(definizionediuna)politicaetecnicalegislativa.

Sarebbevantaggioso,siaper lacomprensionediprocessie testi,cheperapplicazioni informatiche che li riguardano,poterdistinguere all’internodelprocessolegislativoedell’attonormativoduefasiepartidistinte:quelladelladecisionepolitica,degliorganidigoverno,equelladellaformulazionedellaconseguentelegge,anchesenellaprassicorrenteiruolidegliattoricoinvoltispesso, o forse sempre, si confondono, così come nell’atto normativocoesistonoelementidelladecisionepoliticaedellaleggeveraepropria,sesiintende per legge l’insieme delle regole di comportamento e dimutamento(dell’ordinamento).

La prima ragione è che la legge è un documento particolarmentecomplesso,darichiedereunasuatecnicaspeciale,quindinonriducibileadunbanale output degli organi di governo, pur essendolo nella sostanza. Laformulazionedella leggequindimerita di essere considerata anche solo pertalemotivounafaseaséstante.

La seconda ragione è che il processonon si esauriscenella emanazionedella legge; resta (o dovrebbe restare) il compito della cura del sistemanormativo,ossiadellavalutazionedellasingolaleggeedeisuoirapporticonil sistema normativo. La formulazione della legge e la cura del sistemanormativo rappresentano quindi, a mio modo di vedere, una fase ampia ecomplessaetotalmentediversadaquelladelladecisione.

In una siffatta visione delle cose,mi sembrerebbe preferibile parlare ditecnicadellapolitica,odelgoverno,odecisionale,piuttostochedidraftingsostanziale, edi tecnicadella legislazione, riguardoaldrafting formale.Gli

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aspettitecnicidelladecisionepoliticasembrerebbero,all’occhioprofanodiuninformatico,altririspettoaquellidellaredazionedellalegge.

Semplificando enormemente, potremmo dire che questo complessoprocessosiapreconlafaseincui,inparolepovere,vengonomessiafuocoifini,individuatiimezziedeffettuatelecosiddetteanalisidifattibilità.

Lacosiddettafattibilitàpoliticahaachefare,suppongo,conl’esamedelleopinionirilevantielaraccoltadeinecessariconsensi.

Lafattibilitàrealesiriferisce,misembrerebbe,all’indaginesecondovariprofili(economico,sociale,ecc.)dellerealtàdaregolareelaprevisionedeglieffettiindottidallenuovedecisioni.Sivalutaquiilcosiddettoimpattoreale,attraversol’analisideidatidellarealtàregolata,deimeccanismidimutamentonoti e delle innovazioni introdotte, per la valutazione degli effetti (dellacosiddettaefficaciadellanorma).Èindubbiamentel’indaginepiùcomplessa,in quanto tratta dati e conoscenze della natura più varia ed ’esterni’ allapubblicaamministrazione.

Lafattibilitàamministrativariguardal’analisidellerisorseamministrativeelavalutazionedella loroadeguatezzaalla lucedegli impegniprevistidallanuova normativa. Si valuta quindi il cosiddetto impatto amministrativo,mediante una analisi di fattibilità amministrativa, intesa come analisi dellerisorse(finanziarie,organizzative)disponibiliediquellenecessarie,perunavalutazione di adeguatezza (fattibilità vera e propria). Verrebbe da pensarecheunapubblicaamministrazionebeneorganizzataedinformaquestotipo.

La fattibilità giuridica consiste, a mio modo di vedere e semplificandomolto, nella ricognizione della normativa esistente con la quale la nuovanorma va ad interagire e nella diagnosi preventiva degli effetti della nuovalegge sulle regole del dominio normativo individuato ed in generale sulsistema normativo. È una valutazione preventiva del cosiddetto impattonormativo. Gli archivi elettronici di leggi abbondano; quello che sembramancareèladisponibilitàditecnichedisearchingveramenteeffcaci.

Dovrebbepoiseguirelafasedellaformulazionedelladecisione.L’outputdelprocessoprimaaccennatoèappuntoladecisione,chenonèsololalegge(regoledi comportamento emutamento).Vi sono infatti nei testi legislativielementidelladecisione,comemotivazioniefinalitàealtriancora,chenonsitraduconoinregoledicomportamento,nédimutamento.Sembrerebbequindinecessario, ancheper progettare strumenti informatici autonomidi supportoalla decisione, da una parte, e al drafting legislativo, dall’altra, unadelimitazionechiaradi‘decisione’e‘legge’.

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Anche qui potremmo idealmente distinguere due fasi concettualmentedistinte. La prima è la fase del cosiddetto drafting, o redazione del testolegislativo, cioè la trasformazione della decisione in legge, mediantel’applicazione delle regole di tecnica legislativa. Procedure e regole diformulazionedeltestolegislativosonominuziosamentedefinite;quisitratta,per procedere a realizzazioni informatiche di supporto, di trasformare lalegistica di base (tecnica legislativa), in legimatica. [1] Molte operazioniprevistedallatecnicalegislativasonoautomatizzabili,mentrerispettoadaltresonopossibilistrumentiinformaticidisupportoall’attivitàdeldrafter.

Dovrebbepoi seguire, almeno idealmente, la fasedella curadel sistemanormativo.Èlafaseincuisiriprendeinconsiderazioneilcosiddettoimpattonormativo,dicuicisiègiàpreoccupatiperaltriversinellafasedecisionale-ricognitiva, e dovrebbe portare alla diagnosi delle eventuali patologiecontenute nella nuova norma, mediante la valutazione dei rapporti piùrilevanti(erilevabili)traessaelenormecircostantidelsistemanormativo.Sitrattainpartediunriesamedell’impattonormativo,chequestavoltaperò,anorma redatta, riguarda sia aspetti di contenuto, che, forse soprattutto, diforma.Valutazione quindi formale sia della correttezza (tecnico legislativa)della singola legge (coerenza interna), che della coerenza del rapporto tranuovaleggeesistemanormativo(coerenzaesterna).

Distinguendo nettamente tra decisione degli organi di governo eformulazione della legge, si possono pensare e progettare strumentiinformatici a sostegno di ambedue i processi. La distinzione riguarda nontantoiprocessidipersé,quantoletecnichesottostanti.

Ladecisionepoliticasibasa,odovrebbe,suprassietecnichespecifiche;qualora queste mancassero o non fossero chiaramente individuabili,occorrerebbe guardare la decisione politica sullo sfondo di altri processidecisionali.Laprogettazionedistrumenti informaticidecisionalidovrebbeamioparereattingereatalitecniche,specificheogeneralichesiano.

Analogamente per il versante legislativo. Qui una solida tradizione ditecnica legislativa agevola lo sforzo di informatizzazione del processo diproduzione normativa. Le tecniche legislative di base sono già in via diinformatizzazione. Se possiamo assimilare alle tecniche legislative anche leelaborazioni della scienza giuridica, che hanno per oggetto la norma e conforte vocazione analitica e pragmatica, l’informatica legislativa può trovaremolti spunti per la progettazione di strumenti particolarmente efficaci.Essenzialmente metodi che favoriscano la trasparenza strutturale econtenutisticadelleleggi,fornendoinqualchemisuraspuntidimodellazione

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della legge stessa. Nella misura in cui potremo disporre di modelli, ancheparzialiedelastici,dellalegge,riusciremoaprogettarestrumentiinformaticiefficaciintutteleoperazionichesicompionosulleleggi.

Informatizzandolatecnicalegislativa,intesainsensopiùampio(scienzaetecnicalegislative),sipotrannorealizzarestrumenti:

perlaredazioneeorganizzazionedeitestidilegge;perlapreparazionedidocumentilegislativiarricchitidiinformazioni(meta-dati);perricognizionianaliticheche,sfruttandoglistrumentiprecedenti,permetterannodisuperarepartedeilimitinotidegliattualisistemidocumentarilegislativi.Talemezzoinformaticosarebbediimportanzanotevoleancheperilprocessodidecisionepolitica,nellafasediricognizionedell’ambitonormativo,sucuiandràadinfluirelanuovanormativainelaborazione(‘ricognizionenormativa’);perlagestionedeisisteminormativi,attraversolapossibilitàdieffettuarecontrollievalutazionisuirapportitranormativaesistenteenuoveleggi(‘diagnosinormativa’).

1.2Strutturazionedelleleggisecondolatecnicalegislativacorrente

Laterzapartedelcosiddetto‘Manuale’,cioèRegoleesuggerimentiperlaredazione dei testi normativi, a cura dell’Osservatorio legislativointerregionale (OLI 2007), una delle prime autorevoli formulazioni dellepratichetecnico-legislativeitaliane,individuaglielementidell’attonormativoenedisciplinal’organizzazionesecondotreprofili.

1.Strutturazioneformale,cioèladistinzionetrail‘corpodellalegge’checontiene le disposizioni normative (le prescrizioni destinate ad innovarel’ordinamentogiuridico,conirelativiallegati)euninsiemedi‘informazionisulla legge’ (indicazioni che identificano l’atto normativo e lo collocanonell’ambitodelsistemadellefonti:datadipromulgazionedell’atto,fontecuiessoappartiene,ecc.).

2. Strutturazione gerarchica del corpo della legge, cioè la suaorganizzazione nelle partizioni gerarchiche tradizionali, il cosiddettoarticolato(parte,titolo,articolo,comma,ecc.).

3. Strutturazione funzionale [2] del corpo della legge, cioè la suasuddivisioneingruppididisposizionichesvolgonofunzionidistinte(finalità,definizioni, disposizioni sostanziali, disposizioni sanzionatorie, ecc.), il

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cosiddettodisposto.

Come spiega appunto il ‘Manuale’ (art. 40), il testo ufficiale dell’attolegislativo,sottoilprofiloformale,constadeglielementiriportatinellatabella1.1.

Tabella1.1:Elementideltestolegislativo

elementi contenuti

intestazione

denominazionedatapromulgazionenumerod’ordinetitolo

formulapromulgazionepreamboloopremessa(eventuali)articolatoformulefinaliluogodatapromulgazioneallegati(eventuali)

Seguono poi le regole della struttura gerarchica o articolato, laframmentazionedeltestoinpartidiscrete(art.46).

Riguardo a quella che qui chiamo struttura funzionale, ilManuale diceche qualora “il testo normativo costituisca una disciplina organica di unadeterminatamateria,si raccomandache l’ordinedelledisposizioninelcorsodell’attoosservilaseguentesequenza”(tabella1.2)(OLI2007,art.55):

Tabella1.2:Strutturafunzionaledell’atto.

parti disposizioni

Parteintroduttivafinalitàcampoapplicazionedefinizioni

Parteprincipalesostanzialiproceduralisanzioni

Partefinale

attuativedicoordinamentotransitorieabrogativefinanziariesull’entratainvigore

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1.3ConsiderazionisullastrutturaDaquantovisto sembrache formalesi riferisca soprattutto alla struttura

del documento che contiene la legge, che potremmo chiamare ‘guscio’,mentre gerarchica e funzionale soltanto alla struttura della legge vera epropria, o se si preferisce del suo ‘corpo’.Mentre il profilo gerarchico delcorposiriferisceallasuaconformazione,ilprofilofunzionalesiriferiscealleunitàdisenso(oaggregazionisignificative)inessocontenute.Possiamoquipiùestesamenteintendere‘funzionale’comeunpuntodivistadacuiricavareun metodo di individuazione e classificazione delle componenti del testolegislativobasatosullororuoloofunzione.

Proviamoadanalizzare‚‘funzionalmente’l’interodocumentolegislativo,quindinonsoloilcorpo.Possiamodistinguerepartidiversedeltestodilegge,considerandoilruolochesvolgonoingeneralelesuecomponentielementari:gli elementi (in corsivo) che compongono il testo di legge, così come sipresentano nella prassi e nelle considerazioni della tecnica legislativa,possono essere classificati secondo il loro obiettivo generale. Possiamoraccogliere le entità individuate in gruppi funzionalmente omogenei. Essipossonoriguardare,operaresulegge(Tab.1.3),sistemanormativo(Tab.1.4),dominioregolato(Tab.1.5):

Tabella1.3:Informazioniedecisionirelativeallalegge.

legge informazioni

InformazioniedecisionirelativeallaLegge

nomefontetipofontenomeleggenumeroleggeoggettoleggecampoapplicazionefinalitàfinanziamento

sistemanormativo disposizioni

Gestionedelsistemanormativo

modificaabrogazionesostituzioneintegrazione

interpretazionevigenzasospensionetransitorietàprorogareviviscenza

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Tabella1.4:Gestionedeirapporticolsistemanormativo.

retroattivitàultrattivitàestensionederoga

Tabella1.5:Regolazionedeldominio.

realtàregolata disposizioni

Regolazionedeldominio

definizionidisposizionisostanzialidisposizioniproceduralisanzioni

Oppure possiamo individuare tecniche linguistiche di costruzione econtrollodeitesti(Tab.1.6):

Tabella1.6:Espressionedelleregole.

testo stile strumento

Espressioneegestionedelleregoledeltesto

inclusivo(positivo) regolaesclusivo(negativo) derogasostitutivo(neutro) rinviointegrativo titolo-rubrica

Questasommariadistinzionevuolemettereinrisaltoidiversiobiettivideigruppidiespressionilinguistichedotatedisensocompiutoescopoevidente.

1. Ilprimogruppodiespressioni (Tabella1.3)accompagnaedescrive iltestodileggestessoinvarimodi.Piùprecisamente,leinformazioniveicolateservonoaidentificare:

l’autoreofonte,indicandonenomeerango;laleggestessa,attribuendoleunnomeeunnumeroprogressivochelacollocainunacollezione;ilcontenutoooggettodellalegge,cioèiltema,l’aspettodivitasocialedicuisioccupa;lafinalitàdellalegge,quellocheillegislatoresiproponeepresumediottenere;lacoperturafinanziariadellarealizzazionedeicontenutidellalegge.

2. Il secondo gruppo (Tabella 1.4) cura essenzialmente il sistemanormativo nel suo complesso, gestendo le relazioni inevitabili tra la nuova

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leggeelepreesistenti;irapportidacurareriguardanovariaspetti:

testo:perarmonizzarenuovaleggeesistemanormativosipossonorenderenecessariemodificheaitestidialtreleggi;senso:sipossonomutareisignificaticontenutiinleggi,indicandoneunainterpretazioneparticolare(autentica);tempo(validitàedefficacia):possonoessereregolatiitempid’azionedilegginuoveomutatiquellidialtrepreesistenti;spazio(campod’azione):l’estensionedellacompetenzadelleleggipuòessereregolatavariamente.

3. Il terzo gruppo (Tabella 1.5) esprime la funzione centrale, piùimportantedella legge, regolandounadeterminata realtà.Questoviene fattoimpiegandoregoleconsub-finalitàspecifichediversetraloro:inaltreparoleimpiegandounagammacontenutae tradizionaledimodalità regolative (cfr.cap.3,Profilofunzionaleetipologiadelleregole).

4. Il quarto gruppo (Tabella 1.6) contiene invece le forme espressivecaratteristichedeitestilegislativiedèfunzionalealleformulazionideglialtritre gruppi. Non si tratta tanto di contenuti, quanto di tecniche; questaindividuazione si basa quindi su una prospettiva più strumentale checontenutistica. Si tratta di strumenti linguistici caratteristici (anche, masoprattutto)dellinguaggiolegislativo.

Inparticolareilrinvio,cheimpiegalatecnicadeinessi,ècaratteristicodelgruppo3(Tabella1.5),dovehafunzioneintegrativa,mentretutteleregolesuregoledelgruppo2(Tabella1.4)impieganoanch’esselatecnicadeinessi,macon funzione essenzialmente modificativa. [3] Il rinvio è alla base degliordinamentigiuridici, inquantopermettedi trasformareunaseriedi testidileggeintrinsecamenteconnessitraloro,inunveroeproprioorganismoo,sipotrebbedireoggi,‘ipertesto’,correlandoesplicitamentedisposizionidiverse,eventualmente di leggi diverse, ed integrandone il senso e la portatanormativa.

Ititoliorubriche,poi,cheoffronoun’informazionesinteticasullaleggeesulla organizzazione tematica del testo normativo, sono annotazionitradizionalichesiconfiguranocomemeta-dataantelitteram.

Ifenomenidiquestogrupposonoesaminatinelcapitolosuccessivo.

1.4GuscioecorpoGli elementi della Tabella 1.3 hanno una loro sede particolare,

l’intestazione, secondo la struttura formale prevista dal Manuale, con

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l’eccezionedi finalità,campodiapplicazionee disposizioni finanziarie, chetrovanopostonellaparteinizialeefinaledell’articolato.

QuindiilManualeconfermasoloparzialmentel’enucleazionefunzionaledella prima componente: fanno eccezione finalità, campo di applicazione edisposizionifinanziarie,chesuggeriscedicollocareaimarginidell’articolato,confermandocosìamiomododivedere(anchesesoloparzialmente)laloroestraneità rispetto alle componenti 2 (Tabella 1.4) e 3 (Tabella 1.5) delloschemasopra(par.1.3).

Questonell’ordinamentoitaliano,mentreadesempionelledirettivedellaComunità europea mi pare che la finalità sia scorporata dall’articolato einserita nella zona iniziale, che appare molto sviluppata, una descrizioneaccuratadelladecisionepoliticadacuiscaturisceildispostoequindiconunanetta, trasparente distinzione tra di loro. Questa abitudine rende la parteiniziale più informativa e chiara circa le intenzioni e motivazioni dellegislatore,assumendol’aspettodiunadescrizionedelladecisionepoliticadacuièscaturitalalegge(corpo).

Anche gli elementi della Tabella 1.4 e Tabella 1.5 sono nella prassiitaliana raccolti nell’articolato, con l’accorgimento però di relegare i primi(modifiche)nellapartefinaledell’articolatostesso(comeraccomandaancheilManuale),introducendoquindiuna larvatadistinzionefunzionalea livellodi organizzazione del testo. Come prima, anche qui io intendo taleraccomandazione come ammissione (implicita o inconscia) circa la lorodiversità rispetto alle regole di condotta. Se così fosse, allora perché nontrarne le conseguenzee collocarle altrove, adesempionellaparte finaledelguscio,macomunqueinzonaappositaebendistinta?

Una scelta decisa sarebbe appunto quella di espellere dall’articolato(corpodellalegge)ledisposizioniconcernenti laleggeeirapporticonaltreleggi(modifiche),sistemandolealtroveinzoneapposite.L’articolatoverrebbecosì a contenere le sole disposizioni concernenti la realtà regolata. Talescorporo, oltre a dare un fondamento decisamente funzionale all’interaorganizzazione del testo, avrebbe a mio modo di vedere il vantaggio dimettereinevidenzaleregoledicomportamentodedicandoall’‘controllato’edal ‘controllore’ una zona precisa del testo, l’articolato appunto, sistemandoaltrove le disposizioni che il legislatore “riferisce a se stesso” (Rescigno1996a), cioè a quanto già normato. Inoltre quelle leggi che talvoltacontengonosolomodificheeinterventisulsistemanormativoassumerebberoa mio parere un aspetto più consono senza l’articolato, senza ‘fingere’ diessereleggiatuttiglieffetti,cioèorganiche.

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Concludendomi pare che la schematizzazione basata sulle funzioni siasoloparzialmenterecepitadallatecnicalegislativaedallaprassiequindipocosfruttata nell’organizzazione generale dei testi. Le fonti di confusione ecomplessitàdei testi sono tanteeanchepiùcomplessediqueste,maperchénoncominciareadeliminarnealcune,rendendopiùagevole,ancheperilnoniniziato, la lettura delle leggi? Non mi pare inoltre una propostarivoluzionaria: in parte recepisce un uso europeo, in parte approfondiscedistinzioni già note, prendendone atto in fase di organizzazione dei testi,rendendoliamioparerepiùintuitivienaturali.

L’intentodi tali proposte è in definitivaquello di distinguere all’internodell’atto normativo quantomeno tre componenti autonome: la decisionepolitica, le conseguenti regole sostanziali (in senso lato) e di mutamento(dell’ordinamento).Chetutteetrequestecomponentisianorilevantiinvariomodo rispetto alle decisioni penso sia indubitabile,ma nonmi sembra unaragione sufficiente per presentarle nei testi inmodo indifferenziato. Questeconsiderazionisarannoripresepropositivamentenelcapitolo12.

1.5ArticolatoedispostoAdunaprimaocchiata,untestodileggesembrerebbedivisibilein:

1. Testaepiede:nomedellalegge,datadipromulgazione,preambolo,formulafinale,ecc.:misembrerebberoidentificazionidell’attonormativoeinformazionisuesso,oppureformulerituali.

2. Corpooarticolato:Tuttoilcorponormativo,l’articolato,puòesserevistocomeuninsiemedidisposizioni.Perdisposizioniintendogliattilinguistici,quindileproposizioni,sempliciocomplesse,dotatedisensocompiutoefunzioneevidente.[4]Trattandosidiattilinguisticichesisvolgonoall’internodiunaistituzione(ilsistemanormativo),ilruolodeivaritipididisposizionideve(odovrebbe),esserechiaritoconimezzidicomprensionecaratteristicideldominiogenerale,illinguaggionaturale,edeldominiospecifico,teoriagiuridicaetecnicalegislativa.

Le componenti a) non sembrano presentare problemi di comprensione.Sembrerebbero ingredienti formali privi di funzioni regolative,mapiuttostoinformativisullafonteesullaproceduradi formazionedellasingola leggeeidentificativi di questa. Quindi il loro ruolo (di natura organizzativa edocumentaria)sembrerebbecircoscrittoall’eventolegge.

Circa le b) seguoRescigno, che intende come regole (odisposizioni) leproposizioni prescrittive e le proposizioni ad esse serventi, cioè necessarieallalorocomprensione.

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Solomichiedosetuttigliattilinguistici(quindidisposizioni)cheèdatoincontrareneicorpilegislativirispondanoaquelladefinizioneesianoquindidaintendereanchecomeregole.Inquestosenso,autorevolistudiosineganoacertecomponentidellalegge,comequelleesprimenti lefinalità, ilcampodiapplicazioneesimili,lanaturalogicadiregola.Adesempio,Dworkin(1977)ritienecheesse esprimanopiuttosto lepolitichedacui scaturisce la leggeeche si pongano esternamente all’ordinamento, pur facendone parteformalmente.

Nei testi legislativicomunitari (direttive,decisioni)chehoesaminato, lapartecheillustraladecisionepolitica,dacuiscaturiscelalegge,èampiaedaccurata,indicandolefontidilegittimazionepoliticaegiuridica,ilcontesto,leragionidiopportunitàealtroancora,mentrenelleleggiitalianesiaccennasuccintamenteenonsempre,allefinalitàgenerali,alcampodiapplicazione,allenormecircostanti.

Inoltretaleparteèesternaalcorpodellalegge(articolato),essendoviduedocumenti distinti. Il primo mi pare contenga tutte le considerazionipreliminari, le ragioni politiche (finalità, ecc.) e giuridiche (delibereprecedentiecircostanti)dellanuovanormativa;sembrerebbelaformulazioneordinataeconcisadella‘decisionepolitica’.Adessaseguepoi il testodelladirettiva vera e propria, l’articolato, in cui, mi pare, non compaionodisposizioni contenenti ad esempio la finalità.[5] Personalmente trovo piùchiaralaleggeincuicompaiono,maseparatamente,sialadecisionepoliticacheladecisionenormativaveraepropria.[6]

Maquesta è solo lamia opinione.Qual è la ragione concreta di questeosservazioni?Oltreadessereilprimonecessariopassodiun’analisi,[7]senepossonogiàricavaredelleconseguenzepratiche,alivellotecnicolegislativoeinformatico.Mipareintantochenepossanoderivareorientamentidiversiinfatto di drafting e quindi anche di progettazione di sistemi di supporto adesso.Sesicondivideilpuntodivistaprimaillustrato,nepuòderivarecheèbuona tecnicaquelladi separareglielementi regolatividaquelli chenon losono.

Sipotrebbeprivilegiarelasoluzionedeldocumentoduplice:daunaparteil documento politico (in linguaggio comune o poco tecnico), dovetroverebberospazioquelledisposizioni,intaleipotesiritenutenonregolative,come la finalità;dall’altra l’articolato (in linguaggio tecnico)con le relativeregole.

Seoltrechedeldraftingcisipreoccupadellavalutazionelogico-giuridicadelle regole e delle loro relazioni, avendo inmente i problemi dell’impatto

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normativoelacuradelsistemanormativo,questichiarimentiservonoancheadecidereseescludereomenodatalicontrollielementichesembrerebberononavere i requisiti per essere sottoposti ad essi. In altre parole tali suppostedisposizioni non normative, se non saranno intese come regole del sistemanormativo,nonpotrannoessereconsideratenelle indaginidiagnostichesullacoerenza del sistema normativo. Potrebbero diventare oggetto di studionell’ambito della progettazione di sistemi di aiuto alla formulazione delladecisionepolitica;maquestaèaltracosa.

Footnotes[1] Termine coniato da Pietro Mercatali per indicare l’informatica

legislativa(Biagioli,Mercatali,Sartor1993).

[2] Espressione da me introdotta per indicare quella che il Manualechiama ‘sequenza delle disposizioni” e che consiste nell’ordinare ledisposizioni nei testi secondo certi criteri, a seconda della loro natura ofunzioneregolativa.

[3] Le modifiche contribuiscono a determinare la portata delledisposizionipassive(richiamate),mentreirinviicontribuisconoadeterminarelaportatadelledisposizioniattive(richiamanti)”(G.Sartor,1996).

[4]JosephRaz,chepartendodaKelseneHartoffreunavisioneorganica,complessa ed estremamente articolata, particolarmente ricca dicaratterizzazioni, del sistema normativo, suggerisce tra l’altro che un buoncriteriodiindividuazionedelledisposizioninon“dovrebbediscostarsi,troppoosenzafondateragioni,dall’ordinarioconcettodidisposizionidilegge”.(Raz1977).

[5]Sitrovanoperòdisposizioni indicanti ilcampodiapplicazione,dovequesto viene ridefinito in modo più rigoroso e tecnico, rispetto alla suaformulazionecontenutanellaparte‘politica’.

[6]Bisognariconoscerechequestoorientamentoèinparterecepitodallatecnica legislativa italiana, che raccomanda di collocare questi tipi didisposizioni in apertura del testo di legge, indicando forse in talmodo unaqualche diversità di tali disposizioni, rispetto alle regole vere e propriedell’articolato.

[7]Miriferiscoalladistinzionetraregoleeelementidiversidalla regola,chepotrebbe riguardare anchealtri ingredienti delle leggi, oltre aquelli quipresiinconsiderazione.

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Capitolo2

Tecnichetestuali

2.1RegolaIl dettato normativo, come qualunque altro messaggio veicolato dal

linguaggio naturale, viene espresso utilizzando quantomeno tre diversetecnichedicostruzionedeldiscorso:

inclusivo(positivo):regole;esclusivo(negativo):deroghe;sostitutivo(neutro):rinvii.

Normalmente vengono formulati in positivo gli adempimenti che adesempio gravano su determinati soggetti, associando classi di soggetti adazioni con una particolare relazione, ad esempio di obbligo. Oppuredefinendo una certa nozione, si includono nel suo ambito di appartenenzadeterminate entità concrete. E così via. Quindi si esprimono in positivo, oinclusivamente,appartenenzeerelazioni:questoèlostileespressivonormaleconcuivengonoformulatetutteledisposizioni,direttiveenon.

Indefinitiva le regolepossonoessereespresse inunodei tremodidetti:comeregole positive, come regole eccezionali e come regole richiamate. Ilcostrutto tipicodella legge,siaesso inclusivooesclusivoosostitutivo,con-siste di un micro-atto legislativo, cioè una espressione dotata di sensocompiuto,correntementedetta ‘disposizionenormativa’o ‘regola’, i cui tipisonocompresi inunagammachepoi esploreremoe le cui strutture logichesaranno di seguito analizzate. La regola costituisce l’obiettivo centrale diquestaindagine.

2.2DerogaPer la delimitazione degli insiemi dei soggetti, azioni, oggetti, ecc., che

via via si delineano, può essere pratico talvolta formulare eccezioni, cioèdeterminare sottoinsiemi esclusi dalla copertura delle regole. Così, adesempio,l’insiemedeidestinataridiunadisposizionesiottienecombinandoinclusioni ed esclusioni, che (anche) nel linguaggio giuridico sono dettederogheoeccezioni.Nonsitrattadiunamodalitàdirettiva,quindidiuntipodiregola,bensìdiunamodalitàespressivadiognitipodiregola.

Una disposizione contenente una eccezione segue una disposizione che

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riproduce,masottraendounoopiùelementiadunodegliargomenti.Seunaregola riguarda una certa classe di soggetti, ad esempio, una eccezioneconnessapuòsot-trarrea taleclassealcunisoggetti,esonerandoli inpraticadalrispettodellaregolastessa.

Indefinitivaladerogahaunaduplicenatura:diregola(dellostessotipodella regola derogata) e di regola su regola, quindi di disposizione chemodificailsensodiun’altradisposizione.

2.2.1Derogaadattooadisposizione

Una deroga può riferirsi sia ad un atto legislativo che ad una suadisposizione.

Unesempiodieccezionealegge:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia diprotezionedeidatipersonali

Art.2(Ambitodiapplicazione)

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali dachiunqueeffettuatonelterritoriodelloStato.

Art.3(Trattamentodidatiperfiniesclusivamentepersonali)

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per finiesclusiva-mente personali non è soggetto al l’applicazione del la presentelegge,semprechéidatinonsianodestinatiadunacomunicazionesistematicaoalladiffusione.

Art.4(Particolaritrattamentiinambitopubblico)

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personalieffettuato:a)dalCentroelaborazionedatidicuiall’articolo8dellalegge1aprile 1981, n. 121, come modificato dal l’articolo 43, comma 1, del lapresente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base al la legge,nonchéinvirtùdell’accordodiade-sioneallaConvenzionediapplicazionedel l’Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n.388;.

Inquestoarticolo4dellalegge675,adesempio,vieneesclusodall’ambitodella legge un particolare soggetto (“Centro elaborazione dati”) descrittoaltrove(rinvio).Cosìpuòriguardareclassidioggetti,diazioni,ecc…Inunaregoladicondottal’eccezioneassumeilsensodipermesso(Ross1978).

Nell’esempiochesegue,l’obbligodiraccoglieredatiprevianotificazione,o,sesipreferisce,ildivietodiraccogliereidatisenzanotificazione,stabilito

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dalcom-ma1,èsospesonellecircostanzedescrittedalcomma5-ter,checosìconfigurainpraticadeipermessiaraccoglieredatisenzanotificazione.

Unesempiodieccezioneadisposizione:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia diprotezionedeidatipersonali

ObblighiperiltitolaredeltrattamentoArt.7(Notificazione)

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personalisoggetto al campo di applicazione del la presente legge è tenuto a darnenotificazionealGarante.

5-ter.Fuorideicasidicuiall’articolo4,iltrattamentononèsoggettoanotificazionequando:

a)ènecessarioperl’assolvimentodiuncompitoprevistodallalegge,daunregolamentoodallanormativacomunitaria,relativamenteadatidiversidaquelliindicatinegliarticoli22e24;

Ladisposizionechecontieneeccezionenonriguardaquestavoltal’interalegge, ma è connessa ad una disposizione che la precede e alla quale siriferisce;diessarovesciailsensodirettivo,subordinandociòacondizionicheessa esprime e che possono essere fattuali (circostanze) o caratteristicheparticolarideglielementitematici(soggetti,oggetti,azioni,ecc.)coinvolti.

2.2.2Formesottrattiva,aggiuntivaeneutradellederoghe

Se la disposizione connessa è espressa in positivo, l’eccezione sarà innegativo e viceversa. Quindi il senso ultimo dell’eccezione sembra esserequello di correggere il dettato di disposizioni più generali, con rettificheespresseconintenzionedirettivainversa,regolandodiversamentedallaregolaconnessacasiparticolari.

La derogamodifica l’estensione o copertura di una norma, riducendola(eccezione) o ampliandola (estensione) o confermandola (conferma). Nelprimocasovengonousate espressionidel tipo “non si applica la regola1 a…”;nelsecondodeltipo“laregola1siapplicaanchea…”;nelterzocaso,assairaro,unaregolavienerichiamatasemplicementeperessereconfermata,perqualcheragionecheillegislatorehaconsideratovalida.

Esempiodieccezione:

Legge25novembre2003,n. 339.“Norme inmateriadi incompatibilitàdell’esercizio della professione di avvocato”Art. 1. Le disposizioni di cui

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all’articolo1,commi56,56-bise57,dellalegge23dicembre1996,n.662,non si applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restanofermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, esuccessivemodificazioni.

La disposizione derogante limita gli effetti giuridici della disposizionederogata.L’applicazionedellanormaderogataèsospesaquindinelcasoincuisirealizzilafattispeciesottesaalladisposizionederogante.

Esempiodiestensione:

DecretodelPresidentedellaRepubblicadel28/12/1970,n.1077Articolo138-Inquadramentonellaqualificadidirettoredisezioneinbaseadesamiespletatioincorsodiespletamento[…]

Ledisposizionidicuiaicommiprecedentisiapplicanoancheagliesamidi avanzamentoprevisti dall’art. 211del testo unicoapprovato condecretodel Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successivemodificazioni.

L’estensione estende la portata della norma generale a fattispecie nonoriginariamente incluse. La disposizione estensione richiama l’effettogiuridicodelladisposizioneestesapercollegarloadunanuovafattispecie.

Esempiodiconferma:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia diprotezionedeidatipersonali3.Il trattamentodidatipersonalieffettuatodapersonefisicheper finiesclusivamentepersonalièsoggettoall’applicazionedel presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazionesistematicaoalladiffusione.Siapplicanoinognicasoledisposizioniintemadiresponsabilitàedisicurezzadeidatidicuiagliarticoli15e31.

Doppia disposizione contenuta nello stesso comma: eccezione la prima,seguitadallaseconda,chesirivelaessereunaconferma.Laprimasiriferisceall’interoattoedèdoppiamentecondizionata:

condizione1:trattamentodidatipersonalieffettuatodapersonefisicheperfiniesclusivamentepersonali;

condizione2:idatisonodestinatiadunacomunicazionesistematicaoalladiffusione.

Lasecondasiriferisceagliartt.15e31,chesilimitaaconfermare,enonè soggetta ad alcuna condizione limitante (”in ogni caso”). La conferma

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sembraessereunamodificachenonmodifica.

Quindi, riassumendo, gli elementi aggiuntivi alla disposizione cui si faeccezionesonoilrovesciamentodellamodalitàdirettivael’indicazionedellecondizioni,limitatamenteallequalilanuovanormativaopera.

Gli attributi o argomenti dell’eccezione sono quelli della disposizione acui si applica. O meglio, trattandosi in pratica di una regola su regola(interna), il suoobiettivoè la regolasucuiagisce, rovesciandone l’azioneemodificandonel’argomentosucuigraval’eccezione.

L’eccezionedisattivaparzialmente la regolache richiamaeparzialmenteriproduce; inoltre specifica la condizione eccezionale, individuando unsottoinsiemeparticolare,cioèri-modellandounparticolareelementotematicooargomentodelladisposizioneoriginaria.

In definitiva l’eccezione, o meglio la disposizione che la contiene,consideratoilrilievochelatecnicalegislativaledà,puòesserecaratterizzatacomeun tipoparticolaredi regolache,a frontediunparticolareargomentoche essa stessa descrive, disattiva parzialmente un’altra regola che essaparzialmente riproduceoacuisi riferisceesplicitamente. Isuoicomponentiessenziali,cheingeneralesonoquidettiargomenti,sarannoquindilaregolasucuilasingolaeccezioneagisceel’elementotematicocheessari-descriveedilsuointentodirettivoèlaparzialedisattivazionedellaregolarichiamata.Quindiunadoppianatura,diregolasuregolaediregola(parziale).

In realtà la deroga non sarebbe un tipo di disposizione, ma un tipoparticolare di espressione testuale di una disposizione, che riprende eriformulaparzialmenteun’altradisposizione.Neitestiperòlevieneattribuitoun rilievo particolare, facendola in generale corrispondere nell’articolato adunapartizioneautonoma.Pertaleragioneeperlapopolaritàdicuisembranogodere nell’ordinamento legislativo italiano, lederoghe saranno qui trattatecomeuntipodidisposizioneaséstante,enfatizzandoilsuoparzialeaspettodiregolasuregola,efacendolaquindiafferireaquellafamiglia.[1]

2.3RinvioAnalogamente il rinvio è un’altra forma espressiva caratteristica del

linguaggionaturale,anch’essaalternativaaquellanormalepositiva-inclusiva:sitrattadiunaformachepossiamochiamaresostitutiva.

In pratica gli argomenti delle disposizioni vengono espressiinclusivamente(oinpositivo),oppureesclusivamente(oinnegativo)edèilcaso appunto delle eccezioni; oppure sostitutivamente, attraverso il rinvio

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(normativo)adaltradisposizione,dovesaràspecificato inpositivo ildettatoriguardante quell’argomento. La decodificazione del rinvio permette laricostruzione della regola che lo contiene, parte dei cui argomenti siritroverannonellaregolarichiamata.

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia diprotezionedeidatipersonali

Art.10(Informazioniresealmomentodellaraccolta)1.L’interessatoolapersona presso la quale sono raccolti i dati personali devono esserepreviamenteinformatioralmenteoperiscrittocirca:

e)idirittidicuiall’articolo13;

Vienequiespressoinsostanzaunobbligogravantesuchiraccoglieidati,a favore dell’interessato, il cui oggetto non è specificato direttamente, maindicatosostitutivamentemedianterimandoadaltradisposizionedoveessoèspecificato. Qui esso costituisce l’oggetto di diritti di altro soggetto(l’interessato)e,attraversoilmeccanismodelrinvio,diventaanchel’oggettodegliobblighidell’art.10.Vediamocome:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia diprotezionedeidatipersonali

Art.13(Dirittidell’interessato)

1.Inrelazionealtrattamentodidatipersonalil’interessatohadiritto:

a)diconoscere,medianteaccessogratuitoal registrodicuiall’articolo31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possonoriguardarlo;

b)diessereinformatosuquantoindicatoall’articolo7,comma4,letterea),b)eh);

c)diottenere,acuradeltitolareodelresponsabile,senzaritardo:

1)laconfermadell’esistenzaomenodidatipersonalicheloriguardano,…

Adifferenzadell’eccezione,ilrinviononalteralanaturaregolativadelladisposizionecuisi riferisce,masi limitaadappropriarsideicontenutidiunsuo argomento con fini integrativi, inserendoli virtualmente nelcorrispondenteargomentodelladisposizionechiamante:

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pereconomiaespositiva:unasolaformulazioneserveadirettivemolteplici;perefficaciaespositiva:unargomentocomuneaduedisposizionièformulatouna

solavolta,evitandoilrischiodiambiguitàderivantidaformulazionileggermentedifformiedevitandointerpretazionimultiple;

percollegaresistematicamenteinsiemidiregoleinununicoorganismo,ilsistemanormativo,vistocheleregolenelloroinsiemesioccupanodiunaunicarealtàlasocietà,lecuiattivitàintendonodisciplinare.

Innumerevoli sono gli studi di tecnica legislativa su tipi e funzioni deirinvii e ad essi rimando, limitandomi a qualche cenno orientativo. Il rinviosaràinternooesterno,asecondachelacomponenterichiamatarisiedanellostessoatto,oppure inattopreesistente.Siprescindequidalcasodi rinvioanorma futura.Normalmente un rinvio - certamente quello esterno - serve aintegrarenellanormachiamante,unaulteriorenormapreesistenteeresidentealtrove.

ComeindicailManuale:“È riferimento esterno la proposizione che si riferisce a disposizioni di un altro atto. Si

distingue tra riferimento con funzione normativa (più comunemente chiamato rinvio) eriferimentosenzafunzionenormativa.Ilriferimentoconfunzionenormativasidivideinrinvioformale (o mobile o non recettizio) e rinvio materiale (o recettizio). Nel primo caso l’attorinviaaunaltroatto con l’intesa che tale rinvioviene fatto alla fonteprimaancora chealladisposizione,edunquecomprendetuttelesuccessivemodificazioniacuisaràsottopostol’attorichiamato. Nel secondo caso l’atto rinvia proprio e solo alle disposizioni richiamate, chediventanoidealmentepartedell’attorinviantecosìcomesitrovanoscrittenelmomentoincuiavviene il rinvio, cosicché tutte le successivemodificazionidell’atto richiamatonon toccanol’attorinviante”[2].

Schematizzando:“Ilrinvioinsensoproprio:creaunlegametralanormadirinvioel’oggettodelrinvio

Il rinvio in senso improprio : serve solo a futuramemoria e rinvia a disposizioni che siapplicano in generale allamateria in questione nel rinvio. Spesso il rinvio di questo tipo èsuperfluo.

Ilrinvio interno : si tratta di un rinvio anormeall’internodi uno stesso atto legislativo.Moltospessoèconseguenzadiunacattivastrutturazionedell’attonormativo.

Ilrinvioesterno:rinvioadaltrenorme.Irinviiesternisidividonoin:

Rinviiindiretti(mediati):nonrinvianoadunadeterminatanorma,maaunostandard.

Rinviidiretti(immediati):rinvianoesplicitamenteadunanormade-terminata.Sidistinguonoin:

Rinviistatici:riguardanounaversionedeterminatadell’oggettodelrinvio(ades:art.8dellavLsuicampeggi:“Sono‘roulottes’e‘moto-rhomes’irimorchiegliautoveicoliabitabilicheossequianoidispostidell’Ordinanzaconcernentelacostruzioneel’equipaggiamentodeivei-colistradalidel27agosto1969(OCE)echenonnecessitanodiunpermessospecialeperpotercircolare”.

Rinviidinamici:rinvianoadunanormaqualechesianolesuemodifi-chesuccessive.Questotipodirinvioandrebbeutilizzatomaggiormente,soprattuttonegliattinormativiemanatidalParlamento.Ilfattochelalegislazionemodernasiasottopostaamodifichemoltospesso,rendeirinviistaticidesuetimoltoinfretta.Es.dirinvio

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dinamico:“Sono‘roulottes’e‘motorhomes’irimorchiegliautoveicoloabitabilicheossequianoidispostifederaliinmateriaechenonnecessitanodiunpermessospecialeperpotercircolare”.[3]

Interessante l’osservazione critica del legislatore svizzero sul rinviointerno,ritenutogeneralmenteindicedicattivastrutturazionedell’atto.SutaleaspettoStefanoPietropaoliedioabbiamofattounaindagineedanalisi,acuirimando il lettore interessato (Biagioli, Pietropaoli 2004), sulla duplicetecnica di formulazione delle coppie di regole obblighi-sanzioni. In genereinfattiessevengonoformulateseparatamenteecollocateinzonediversedeltesto, connesse da rinvii interni. Altre volte invece il legislatore formulacongiuntamente obbligo e relativa sanzione, esposte quindi assieme nellastessa parte di testo. Sono due soluzioni che hanno ambedue vantaggi esvantaggi,rispettoallaorganizzazionedeitesti.

CosìsiesprimeinmeritoilManualedell’Osservatorio:“Qualorail testonormativocostituiscaunadiscliplinaorganicadiunadeterminatamateria,siraccomanda di collocare le sanzioni immediatamente di seguito alledisposizioni sostanziali e procedurali. Nel caso in cui le sanzioni sianonumerose,seneconsiglial’accorpamentoinununicoarticolo”.(OLI2002)[4]

Esaminando nel nostro lavoro prima citato l’uso del rinvio interno nelcollegamentodiobblighiesanzioniformulatiseparatamentenellostessoattonormativo, per chiarire quello che sembra appunto un uso particolare chesembrerebbeaverelafunzionedipermettereunadeterminataorganizzazionenei testidiquei tipididisposizioni chene fannouso sistematico, comeè ilcaso appunto di obblighi e sanzioni, emerge che effettivamente il rinviointernohaanchealtremotivazionie funzioni,chesembrerebbero riguardarepiù l’organizzazione dei testi che l’integrazione normativa. Prassi che hacomunquelesueeccezioni,comemostratoinquellavoro.

Ilmetodoinclusivopermettediesporreinmodoconcentratoesimultaneole parti di un discorso. Ciò rende il messaggio di facile e immediatacomprensione. Viceversa il metodo sostitutivo fraziona l’esposizione incomponentidotatediunarelativaautonomia,collocandoleduepartiinzonediversedel testo e collegandole con la tecnicadel rinvio interno.Nederivauna lettura più complessa, che però ha una sua ratio. Infatti favorisce unaorganizzazione `funzionale’ del testo, basata sul raggruppamento delledisposizioni per tipi funzionali, quindi secondo il tipico ruolo che lecaratterizza e distingue. Nel nostro caso il raggruppamento consueto delledisposizioni di tipo sanzionatorio in partizioni dedicate e in zona del testoapposita.

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Quindi lo svantaggio di una formulazione frazionata della norma vienecompensato dal vantaggio della concentrazione nella stessa parte del testoquantomenodeiframmenticontenentilesanzioni.Insomma:osiprivilegialacomprensibilità della disposizione o quella del testo. Questi temi sarannoapprofonditinelcap.12,dedicatoallastrutturazionedeitestilegislativi.

Forse una seconda ragione di questa formulazione duplice sta nel potercosìfaremergereleclassidiversedidestinataricuiilmessaggionormativosirivolge. Da una parte il cittadino (obbligo), dall’altra il giudice (sanzione),ancheseovviamenteambeduesonoinqualchemisuradestinatari,interessatiadentrambiiframmentidellanorma.

Per gli enunciati di rinvio sembra possibile l’individuazione di standardrigorosi, come già indicavano i lavori del progetto polacco Anaphora(Studnicki1982).Venivanoquiindividuatiquattrotipidirinvii,periqualieradefinitounmodellodirappresentazioneformalizzataequindicomputabile:

clausolaanaforicanumerica;

clausolaanaforicadeittica;

clausolaanaforicaesprimenteeccezione;

clausolaanaforicasemantica.

Il progetto intendeva appunto sviluppare un metodo automatico per larisoluzionediclausoleanaforicheneiriferimentiincrociatiinterdocumentali.Questo attraverso l’individuazione delle proprietà semantiche e il lororiscontroneltesto.Lastrutturasemanticaprofonda,omodello,consistevadiunfuntoreanaforicoediunsuoargomento,cheidentificavailreferente.

Anche in ambito giuridico, con intenti di razionalizzazione ma non diformalizzazione,troviamostudierelativisuggerimentiriguardoaglienunciatidirinvioeancheadaltritipidienunciati,conparticolareattenzioneaquelliaventifunzionitestuali.

Eccezioneerinviosonoquindicomunitecnichelinguistiche,cheperònellinguaggionormativoraggiungonolaloromassimasistematicitàedefficacia,costituendouna tecnicaespressivachespessourta ilprofano,macheamioparereèparticolarmenteefficace.

Il computer e le sue reti possono costituire uno strumento di riscatto eriabilitazione di tali tecniche, trasformandole da complicazioni asemplificazioni (quali esse sono in realtà) nella consultazione delle raccoltelegislative. È la scommessa dell’informatica legislativa e quindi anche diquestomodestolavoro.

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2.4RubricaDeititolidegliattiedellerubrichedellepartizionichelicompongono,si

è detto che offrono un’informazione sintetica sulla legge e sullaorganizzazione tematico-funzionale del testo normativo (argomento anchequestotrattatonelcap.12).Conessiillegislatoreintendeagevolarelaletturadel testo e dare a questo coesione, indicando gli argomenti trattati nellesingoleparti.

Sembrerebberosvolgereunafunzioneinternaaltestostesso,cosìcomeirinvii interni. Quindi tra gli elementi rilevabili nel testo normativo e nonetichettabili come regole sostanziali, troviamo quantomeno elementi chesvolgonofunzioniafavoredelsistemanormativoefunzioniafavoredeltestonormativo.

Studnicki (1986) osservava che ve ne sono di obbligatori, con formastandardizzata,eopzionali,conformaliberaeindividuavatrelorofunzioni:

designativa:indicanounaparte;

descrittiva:descrivonoilcontenutodiunaparte;

delimitativa:delimitanounapartedallealtre.

Per potenziare il ruolo informativo delle rubriche, la tecnica legislativasuggeriscel’adozionedelsommariodellerubriche.Sitrattaindubbiamentediunefficacepanoramasulprofilofunzionaledell’attoebenpostoinaperturadeltesto:

“37.Sommariodellerubriche

1.Quando un atto contiene partizioni superiori all’articolo o numerosiarticoli forniti di rubrica (cioè di un titoletto) è bene premettere al testodell’attounsommariodellerubriche.”(OLI2002).[5]

Tradizionalmenteilprofilofunzionalevienesommariamentedescrittoneitestidallegislatorestesso,medianteappuntolerubrichedegliarticoli,chesiconfigurano come elementi meta-testuali, anche se assimilati ormai ai testistessi. Tali messaggimeta-testuali costituiscono una sorta di indicizzazionedeltestoesipresentanoquindicomedeimeta-dataantelitteram.

LatecnologiaXMLpermettedirivisitarelatecnicadellarubricazioneconnuovimetodi e strumenti. Imeta-data analitici derivanti dallemodellazioniquiintrodotte,costituisconodifattounaformadiversadellarubricazione,unnuovo modo di annotare i frammenti compiuti dei testi di legge. Mentreinevitabilmente le rubriche usando il linguaggio naturale in spazio ristretto

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informanoparzialmentesuicontenutidellepartizionideitesti,coimeta-dataèpossibileorganizzareecomprimereleinformazioni,appoggiandosiaschemipredefiniti, imodellidicuiquiparlerò,dandodescrizionicompleteinmodosemplice ed efficiente, addirittura, in qualche misura, automaticamente (expost).

Imodelliquipresentatisononatidall’analisidellinguaggiodellerubrichee delle leggi in generale nella prassi legislativa italiana ed insieme ad essadovrannoevolvere.Questogarantiscecontinuitàe configuraoggettivamentetali strumenti descrittivi come caratteristici, in quanto basati sul linguaggiocon cui usualmente il legislatore italiano esprime e commenta le propriedecisioni. Sarà autentica la loro effettiva manifestazione nei concreticommenti ai singoli testi, se a selezionare imeta-data da applicare ad essisaràlostessolegislatore,comegiàavvieneperlerubriche(exante).

Footnotes[1]Questoèunesempiodell’orientamentoisomorfoesenecessarioanche

compromissorio,dellastrategiadimodellazionedelleleggiquipresentata.

[2]Manualeditecnicalegislativaacuradell’Osservatoriointerregionale,2007,ParteIV,Art.60.

[3]Dipartimentodelleistituzioni,Direttiveperlapreparazionediunattonormativo,Divisionedella giustizia,CatherineHutter,Bellinzona, 8 ottobre2007.

[4] Anche l’ultima versione del Manuale (2007) riporta le stesseindicazioni,ancheseconparolediverse(Art.55).

[5]Anchequestoconfermatodall’art.41dellaversionedel2007.Essendoquesto capitolo antecedente, preferisco non alterarlo con aggiornamentisuperflui,essendoleregoleditecnicalegislativarimasteimmutate.

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Capitolo3

ProfilofunzionaleetipologiadelleregoleInquestocapitolovienepresentataunarassegnadelleentità,quichiamate

disposizionioregole,rinvenibilinellalegislazioneitaliana.Ilprimopassodiuna modellazione consiste nell’individuare ed esaminare i dati su cui siintendeintervenire,inquadrandoliconapproccienozionigeneralidisponibili,primadisviluppareunavisionesemprepiùsumisura,finoalladefinizionediverieproprimodelli.

3.1Regolesuregoleodimutamento3.1.1Classificazionecorrente

Proporreidiapplicarepiùintegralmenteledistinzioniprecedenti(cfr.cap.1.2) e considerare in questa analisi come in qualche modo a sé stanti ledisposizioni votate alla disciplina della realtà considerata (Tabella 1.5),trattandolequindi separatamentenon solodalle espressioni che si occupanodella descrizione della legge, ma anche dalle disposizioni che trattano lerelazioniconaltreleggi.

Ancheperchéamioparereledisposizionichesioccupanodelladinamicadel sistemanormativo (Tabella1.4), risultanobendefinite e caratterizzate eben collocate in uno schema complessivo coerente e completo. Una lorodescrizione rigorosa, come pure una vera e propria logicizzazione(formalizzazione),perattivarleinprogrammiinformatici,èsenz’altrofattibileedèoggettodivarieiniziative.Miparequindichenonpresentinoproblemi,se non quello logistico qui sollevato di una eventuale zona del testo lorodedicata.

Le informazioni contenute nel primogruppo (schemacap. 1.3, tab. 1.3)sonofunzionalmenteesternealcorpodellaleggeecostituisconoildocumentocheveicolalalegge(guscio),mentrequelledelquartoappenaviste(punto4dello schema del cap. 1.3, tab. 1.6) sono particolari tecniche testuali alserviziodeigruppi2e3dellostessoschema.Leregolevereepropriesonoessenzialmentequelledelsecondogruppo(gestionali,tab.1.4)eterzogruppo(comportamentali, tab. 1.5) e di esse si dovrà dare una caratterizzazione edescrizioneadeguataperl’inserimentoinretedelleleggi,avendoinmenteunsistema di ricerca documentaria o di supporto attivo al draftingsufficientementeanalitici.

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Vediamoqui,molto superficialmente, il secondogruppodi disposizioni,cheRescigno (1996a) chiama `regole su regole’, nel senso che con esse “illegislatore si riferisce a se stesso, o meglio a quanto egli (inteso in sensoimpersonale) ha già prescritto: il nuovo legislatore si preoccupadi cucire ilnuovoconilvecchio”.Regolesuregoledadistingueredallanozionedimeta-regole, chepure si trovanonei testi di legge: come spiega ancoraRescigno“ad es. la singola norma abrogatrice è regola che ha per oggetto la regolaabrogata; la regola sull’istituto della abrogazione è regola sulle regole cheabrogano inconcreto”.L’autoreparladi tre livelli: regolachesioccupadelmondo, regola su regola che si occupa di essa e infine regola che riguardaquest’ultima.

Comunquepenso sipossadire ingenerale che il gruppo2 (Tabella1.4)contiene le regole di mutamento del sistema normativo e che il lorodestinatario non può che essere il legislatore stesso, visto anche un po’ingenuamente come curatore dell’ordinamento, mentre gli interessati sonotutti coloro per qualunque ragione interessati a conoscere la normativaeffettivamente vigente. Il mutamento viene ottenuto per vie diverse, chevannocaratterizzateperdareunaadeguatadescrizionedellagammadiregoleimpiegateequestoèloscopodiquestapartedellostudio.

Lemodifichequindisonoleregoleperlacuradell’ordinamento.Sitrattaprevalentementediregolesuregole,maanchediregolesuatti.

Modifiche disposizioni: interessano particolarmente l’amministrazionepubblica (monitoraggi per il controllo della fattibilità amministrativa). Larilevazione di questi tipi agevolerà operazioni importanti per la gestionedell’ordinamento(es.testivigenti).

Modifiche atti:mentre il primogruppodi disposizioni dimodifica sono“regole su regole”, troviamo anche disposizioni che agiscono non su altredisposizioni(micro-atti),masuinteriattilegislativi(macro-atti).Sonoquinditipididisposizioniconattinormativicomplessicomeoggetti(leggipiuttostoche disposizioni). Si riscontrano anche e soprattutto fuori dell’articolato.Dovrebberocostituireunafamigliaautonomadelledisposizionicheregolanoi rapporti tra leggi, piuttosto che tra frammenti (disposizioni). È il caso, adesempio,delladisposizionedirecepimento.

La prima distinzione introdotta attraverso lo schema che segue (Tabella3.1),ripresoliberamentedastudivariditecnicalegislativa,riguardaleregolesu regole. Considera le vie che i vari tipi di regole usano per attuare unmutamentonell’ordinamento:iltesto,ilsenso,iltempodivaliditàoefficacia,l’estensione del campo d’azione. Sono questi tutti argomenti o aspetti delle

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regoleingeneraleedeiloroaggregati,qualiappuntoleleggi.

Tabella3.1:Regolesuregole

sistemainformativo dimensioni modi disposizioni oggetti

gestionedelleregoledelsistemanormativo

sensoscritto modifica

abrogazione significatoespresso

sostituzione significatoespresso

integrazione significatoespresso

interpretato interpretazione significatoadottato

tempo

validità

vigenza tempoiniziotransitorietà tempoinizio-fine

proroga tempofineposticipata

reviviscenza tempori-inizio

efficacia

sospensione tempofinemomentanea

retroattività estensionetempoante

ultrattività estensionetempoante

spaziocampod’azione estensione estensionespazio

deroga restrizionespazio

Anticipandol’analisidelprofilotematicoedellastrutturadelleregole,chesaranno trattati nel capitolo 5, si può già brevemente osservare che gliingredientiessenzialidelleregolesuregoledirettesembrerebberoessere:

lafunzionemodificativa(tipodiregola);lamodalitàmodificativaoaspettosucuiagire;l’indicazionedellaregolaagita,tramitesuacitazioneorichiamoesplicito.

Ilmetodochequisiproponedidescrizionedeicontenutidelleleggi,perlaloroefficaceinterrogazioneinrete,puòessererealizzatoinvarieforme,inmodo più omeno completo. Per una realizzazione compiuta di un sistemasufficientemente informativo circa i contenuti delle leggi, occorre disporredellacaratterizzazioneedescrizionedelleregoledelterzogruppo(sostanziali,oggetto centrale di questo lavoro, Tab. 1.5) e delle tecniche del quarto (inparticolare deroghe e rinvii,Tab. 1.6), per attivarle nella ricostruzionedellerispostedelsistema(cfr.cap.10).Quelledelsecondogruppo(Tab.1.4eTab.3.1), di gestione del sistemanormativo (regole su regole), sono interessanti

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per informazioni non tanto sui contenuti delle leggi, quanto sullo statodell’ordinamento(diagnosi)nonchéperinterventisudiesso(ricostruzionedeitesti vigenti, ecc.). Immagino che la loro attivazione sia di particolareinteresse per il legislatore (o chi per lui), visto come curatoredell’ordinamento. Per tali ragioni quindi anche queste regole andrannodescritte rigorosamente ed attivate. A questo scopo questo lavoro andràintegratoconaltrirelativiappuntoalleregolesuregole:traquestisegnalounapprofonditostudiodiG.Sartor(1996),nonchérealizzazionisperimentalichead esso si ispirano (Maioli 1993), anche presso il nostro istituto (Spinosa2009).

3.1.2Ricognizionesullemanifestazionidelleregolesuregole

Scorrendoitestidileggepossiamocercareitipididisposizioniipotizzateeforseanchealtritipiimprevisti.Èilsecondopasso,quelloricognitivo,versolacaratterizzazionedeglistiliespressividellegislatore,chesiconcluderàpoinellafasedellamodellazione.

L’elenco degli esempi tratti dai testi, si articola secondo lo schemaprecedente (Tab. 3.1). Prima però vediamo un elenco di esempi didisposizioni non previste nello schema stesso. Si tratta di disposizioni cheriguardanocomunqueladinamicadell’ordinamento,machenonmodificanoaltredisposizioni,bensìriguardanoirapportidellaleggeportanteconaltriattilegislativi, quindi di un rango superiore, per così dire, rispetto agli altrigruppi.Potremmointenderlicomeregolesumacro-regole.Icontenutiditalidisposizioni afferiscono quindi formalmente al gruppo due (Tab. 1.4 eTab.3.1), in quanto veicolati da disposizioni modificative e contenutinell’articolato,mafunzionalmentealgruppo1delloschema(cap.1.3,Tabella1.3),edovrannoesserepertantodescritticonstrumentidedicatialgruppo1.Cosìèavvenutoperglistandardselaboratinell’ambitodelprogettonazionaleNormeInRete (NIR), dove tali informazioni, dopo un improprio brevesoggiornotraimeta-datadelledisposizioni,sonocorrettamenteconfluitenelcosiddetto`ciclodivita’dell’attolegislativo,dovesiparladell’attoinséedeisuoirapporticonaltriattiedovequindisiraccolgonotutteleinformazioni,imeta-data,chel’attoriguardano.

RegolesuattiRatifica

La disposizione che ratifica (o che autorizza formalmente la ratifica daparte dell’organo competente), ossia immette nell’ordinamento trattatiinternazionali,accordi,convenzioni,protocolli,etc..

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Esempio:

Legge10gennaio2004,n.25

IlPresidentedellaRepubblicaèautorizzatoaratificare l’Accordo tra ilGoverno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblicadell’Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, conProtocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note,effettuatoaLuandail16luglio2002.

Recepimento

La disposizione con la quale una norma recepisce norme di rangosuperiore.Ilcasopiùfrequenteèilrecepimentodelladirettiveeuropee.

Esempio:

Decretolegislativo23gennaio2002,n.10,art.1

Ilpresentedecretorecaledisposizionilegislativeperilrecepimentodelladirettiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13dicembre1999,relativaadunquadrocomunitarioperlefirmeelettroniche.

Attuazione

La disposizione che attua i principi contenuti in altri atti normativi piùgenerali o di rango giuridico superiore, frequente in atti come i decretilegislatividiattuazionedegli statuti regionali; iDPRregolamentariattuatividelleleggiquadro;ilregolamentoregionaleattuativodiunaleggestatale.

Esempio:

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,articolo1,comma1

Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cuialla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che inprosieguoassumeladenominazionediLegge,affidatidaisoggettielencatienei limiti fissatidall’articolo2,commi2e3,dellaLeggestessa, recependoaltresìlanormativacomunitaria.

Conversione

Ladisposizioneconcuiundecretoleggevieneconvertito.Idecreti-leggeperdonoefficaciasindall’inizio,senonsonoconvertitiinleggeentrosessantagiornidallaloropubblicazione.Altrimentivengonoconvertitiinleggedaunaleggediconversione.Ladisposizionediconversioneèriportatanellaleggediconversioneerilevailcollegamentofraildecreto-leggeconvertitoelalegge

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diconversione.

Esempio:

Legge8luglio2003,n.174,articolo1

È convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recanteprorogadelledisposizionicheconsentonoospitalitàeprotezionetemporaneapertalunipalestinesi.

RegolesuregoleSeguonoesempididisposizionidimodificadialtredisposizioni,esposti

secondol’ordinepropostonelloschemaprecedente(Tab.3.1),quindirelativeatesto,senso,tempoespazio.

Testo

Abrogazione

L’abrogazioneeliminaunattoosuepartioframmenti.

Esempio:

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 183Dalla data dientrata invigoredelpresentecodicesonoabrogatia) la legge31dicembre1996,n.675;

Sostituzione

Lasostituzioneè ladisposizionedimodifica testualecheabrogaunattosostituendoloconaltro.

Esempio:

Decretolegislativo30giugno2003,n.196,articolo176,comma6

La denominazione: “Autorità per l’informatica nella pubblicaamministrazione”, contenuta nella vigente normativa è sostituita dallaseguente, “Centro nazionale per l’informatica nella pubblicaamministrazione”.

Integrazione

L’integrazione è la disposizione di modifica che interviene su un testonormativovigente aggiungendonuovepartizioni o anche solo frammenti diesse.

Esempio:

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Legge5giugno2000,n.144,articolo3,comma1

Alterzocommadell’articolo83delcodicediproceduracivileèaggiunto,infine,ilseguenteperiodo:“Laprocurasiconsideraappostaincalceancheserilasciatasufoglioseparatochesiaperòcongiuntomaterialmenteall’attocuisiriferisce”.

Ricollocazione

La ricollocazione comporta lo spostamento di una sequenza testuale inuna parte della struttura del documento diversa dalla sua collocazioneoriginariaenonassegnataadaltrepartizioni.Laricollocazioneriguardaunapartizionedistrutturabendefinita.

Esempio:

Decretolegislativon.80del31/03/1998

La lettera c) dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre1997, n. 396, diviene lettera h), e la lettera e) diviene lettera i).Conseguentemente,nellaletterah)leparole:“allaletteraprecedente”sonosostituitedalleparole:“allaletterab)”eleparolecontenutenelcomma2delmedesimoart.8:“dicuiallaletterae)”sonosostituitedalleseguenti:“dicuiallaletterai)”.

SensoInterpretazione

Ladisposizionecheindical’interpretazionedialtradisposizione.

Esempio:

Decretoleggen.387del21/09/1987,articolo5,comma2.

2.L’art.34dellalegge10ottobre1986,n.668,vainterpretatonelsensoche il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata ècomputato sulla dotazione organica effettiva risultante dall’applicazione aregimedella legge30 luglio1985,n.445, edall’attuazionedell’art. 43deldecreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sonoconsiderati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predettacoloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino inservizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con lestessemodalità, a tutto il personale in possesso dei requisiti comunque adesse corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermoalladatadiconclusionedell’annoscolastico1985-1986.

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TempoVigenza

Ladisposizione di vigenza definisce o la data di entrata in vigore dellanorma o la data in cui la norma deve, per volere del legislatore, cessare diesistere(normeatermine).

Esempio:

DecretodelPresidentedellaRepubblica22dicembre1986,articolo136.

Ilpresentetestounicoentrainvigoreil18#8gennaio1988coneffettoperiperiodidiimpostachehannoiniziodopoil31dicembre1987.

Proroga

Ladisposizionecheprolungaun’altradisposizioneounatto.

Esempio:

DecretoMinisteriale22dicembre1993,Articolounico

Il decreto ministeriale 27 aprile 1990 è prorogato fino al 31dicembre1994.

Per il predetto periodo è sospesa l’efficacia del decreto ministeriale9gennaio1986.

Annullamento

Ladisposizionecheespungedall’ordinamentogiuridicounanormadallasuaorigine,comesenonfossemaientrataafarvipartetravolgendotuttiglieffettidaessaprodottanel tempo.L’annullamentosolitamentehaoriginedaunattogiurisdizionale.Coniltermineannullamentoincludiamotutteleformedi nullità (ordinanze e sentenze del tribunale), illegittimità (CorteCostituzionaleonorma),annullamento(solitamenteamministrativoacuradelTARodelConsigliodiStato).

Esempio:

Sentenzan.2CorteCostituzionale,anno2004

[…]dichiaral’illegittimitàcostituzionaledell’art.33,commi1,2,3,4,5e7,dellostatutodellaRegioneCalabria,approvatoinprimadeliberazioneil13maggio2003e,insecondadeliberazione,il31luglio2003.

Sospensione(Efficacia)

Ladisposizionechesospendel’efficaciadialtradisposizione.

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Esempio:

D.M. 8-2-2002 Sospensione del D.M. 3 dicembre 2001, recante«Commercializzazione delle acque minerali negli esercizi pubblici». n. 39.Articolo1

Perimotividicuiinpremessa,èsospesal’efficaciadelD.M.3dicembre2001, recante “Commercializzazione delle acque minerali naturali negliesercizipubblici”.

Ultrattività

Ladisposizionespeculareallaretroattività.

Esempio:

Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2003, n. 252,articolo20

A decorrere dal 18#8 gennaio 2002, per quanto non diversamentedisposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioniprevistedaldecretodelPresidentedellaRepubblica23maggio2001,n.316.

L.R.n.1del10-01-2000,articolo37,comma6

Articolo37-Normetransitorieefinali

6.Insedediprimaapplicazionedellapresentelegge,pergliinterventidicuiall’art.14,comma1,letteraa),continuanoadapplicarsilenormedelleleggi regionali abrogate dalla presente legge, fino all’approvazionedell’appositadirettivaconcernenteirequisitistrutturalidaemanarsiaisensidell’art.1,comma3.

Posticipo

Ladisposizionechespostaneltempol’efficaciadialtradisposizione.

Esempio:

Decretolegge17gennaio2006,n.6,art.1

Ledisposizionidicuiagliarticoli8,comma2,11,comma2,lettereb)ec),ecomma3,limitatamente,inquest’ultimocaso,aiprodottiassicurativi,e25,comma2,dellalegge28dicembre2005,n.262,siapplicanoadecorreredalsessantesimogiornosuccessivoalladatadientratainvigoredelpresentedecreto.

Retroattività

Ladisposizionechestabiliscechedeterminatedisposizionisianoefficaci

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inunmomentoanterioreallaloroentratainvigore.

Esempio:

LeggedelloStatoItalianon.50del08/03/1999-Leggedisemplificazione1998,articolo11,comma1.

Ledisposizionidicuiall’articolo9,commi4e5,siapplicanoadecorreredal1gennaio1999.

Reviviscenza

Ladisposizionechereintegradisposizioniprimaabrogate.

Esempio:

LeggeregionaleFriuliVeneziaGiulia,n.13del15/05/2002

Rivive il comma 12 ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , aseguitodell’abrogazionedellalett.h)delcomma1dell’art.31,L.R.20/2005.La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondistanziatiperl’anno2005perlefinalita’indicatealcomma11,comestabilitodall’art.21,c.18,L.R.19/2006.

SpazioLa Deroga, come spiegato in 2.2.2, si articola in tre forme possibili:

sottrattiva,aggiuntivaeneutra.L’effettosullacoperturadellanormaderogataconsisterà rispettivamente nella sua riduzione, ampliamento, o rimarràinvariato anche a seguito delle precisazioni aggiunte. Anche per gli aspettifunzionali di questi tipi di disposizioni, si rimanda a quanto già detto.Seguonodegliesempi.

Eccezione

Ladisposizionechesottraeelementiallacoperturadialtradisposizione.

Esempio:

LeggeregionePiemonte18novembre1997,n.57

Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 la RegionePiemonteintervienemedianteleseguentiiniziative:[omissis]c)concessionedi contributi a favore di enti pubblici ed istituti qualificati ad effettuareindaginisulladistribuzioneesuglieffettidelDDT,dasvolgersinelterritoriopiemontese del bacino del Lago Maggiore, anche in deroga alla leggeregionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento dicollaborazioninell’ambitodell’attivitàdell’amministrazioneregionale).

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Estensione

Ladisposizionecheaggiungeelementiallacoperturadialtradisposizione.

Esempio:

DecretodelPresidentedellaRepubblicadel28/12/1970,art.138

Ledisposizionidicuiaicommiprecedentisiapplicanoancheagliesamidi avanzamentoprevisti dall’art. 211del testo unicoapprovato condecretodel Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successivemodificazioni.

3.2RegolePer le ragioni prima dette trovo necessario concentrare ora l’attenzione

esclusi- vamente sulle ‘regole’, le più sfuggenti e semanticamente rilevanti,sempre avendo in mente leggi generali ed astratte che costituiscano “unadisciplina organica di una determinata materia” (OLI 2002). La ragione diquesta delimitazione data dalManuale immagino stia nella presupposizioneche le leggi non organiche siano strutturalmente un po’ diverse e nonrichiedano una grande varietà di modalità regolative e quindi di tipi didisposizioni.

3.2.1Classificazionecorrente

Daquestaoperazionedisottrazione(rispettoalleTabelle1.2eseguenti)risulterebbeunastrutturafunzionaledelleregolecosìcomposta(Tab.3.2):

Tabella3.2:Strutturafunzionaleembrionale

Parti Funzioni

Parteintroduttivacampoapplicazionedefinizioni

Parteprincipaledisposizionisostanzialidisposizioniproceduralisanzioni

Rispetto aquestoquadrooffertodalManuale, chedel restoha solounafun- zione indicativa, la prassi sembra più complessa. Vengono infattiimpiegati, come vedremo, anche altri tipi di disposizioni non previsti nelquadroprecedente.An-cheesaminando le teoriesullenormesviluppatedaifilosofi del diritto riscontriamo una maggiore articolazione delle modalitàdirettive.Inparticolaresembratroppogenericalamodalitàdelledisposizionisostanziali,chesembraquindirichiedereulterioriprecisazioniesuddivisioni.

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Una ricca gammadimodalità è senz’altro più espressiva di una ridotta.Qui ciononostante si cercherà di contenere al massimo le modalità, anziproveròad impiegare lesolemodalità incontratenellaprassi,nellasperanzachesirivelinopassabilmentecoerentiedespressive,anchesegiàinpartenzasisacheunaesau-rienterappresentazionedelleposizionigiuridicherichiedel’impiegodiunagammapiùampiadiforme.

Si procederà qui comedetto per due ragioni.La prima è che avendo inmente un sistema informativo sulle leggi italiane,mi pare doveroso evitarenei limiti del possibile l’introduzionedimodalità direttive estranee appuntoalla prassi, anche se le modalità serviranno alla descrizione delle leggi nelsistemainformativo,senzaovviamentemettereindiscussioneitestistessi.

Inoltre epiù ingeneraleunacaratterizzazionemoltoanaliticae rigorosadelleregole,seestesaallaformulazioneveraepropriadeitesti,restringerebbeilruolodellainterpretazioneequestarigiditàcrescentepuòessereauspicabilefino ad un certo punto. Infine costringerebbe il normatore a riflessioni piùapprofonditesulportatoesuglieffettidelleregoleintrodotteedanchequestopuò essere apprezza- bile entro certi limiti, essendoci il rischio disconfinamentotralospaziolegislativoequellogiurisprudenziale.

Comunque questi sono aspetti della complessità del diritto che nondovrebbero riguardare direttamente il problema della descrizione dellastruttura dei testi di legge e della indicizzazione dei relativi documentielettronici.Seperòabbiamoinmentesistemiinformativichesianoingradodi gestire non solo i contenuti espliciti delle leggi, ma anche quelliimplicitamentepresentiinesse,alloraside-venecessariamenteaffrontareilproblema di una definizione abbastanza rigorosa delle modalità regolative(anche se assunte come qui in accezioni molto generali) e della loromodellazione.Questo infatticipermetteràdidefinireanchecerte rela-zionilogichetraleregoleedatalirelazioniappuntopotremoinferireinformazioniaggiuntive,comenormalmentefailgiurista,maanchel’interessatoesperto.

Ritengo cheunabuona strada sia quella di arricchire lo schema inizialedelManualeosservandoricettivamentee‘ingenuamente’lemodalitàusatedallegi-slatoreevalutandonecapacitàespressivaecoerenzalogicaconl’insiemedeitipi,allaluceanchedelleteoriegiuridiche.Si trattadiunamodellazioneper deduzione dalla prassi e necessariamente di un’opera aperta.Attraversosuccessivespecifi-cazioniloschemadipartenzapropostodalManualepotràesserearricchitoeresoquindipiùespressivo.Daun’analisianchesuperficialeè facile riscontrare altri tipi di indicatori di disposizioni che potrebberoarricchire il vocabolario funzionale. L’esame può riguardare soprattutto le

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rubrichedegliarticoli,inquantoelementimeta-testualidoveillegislatoreusadescrivereleproprieintenzioniregolative.

Adesempio:

istitutive:istituzionedapartediunaleggedinuoviorganiamministrativi;competenze:diorganiamministrativi;diritti:disoggettiprivati;compiti:diautoritàpubbliche;doveri:disoggettiprivati;obblighi:regoledicondottadisoggettiprivati.

Altremodalità possono ricavarsi dagli studi dei giuristi sulle norme (inparticolareRescigno,1996a) [1]Laddovesi riferisconoa tipididisposizionipraticate dal legislatore, senza però che questi le caratterizzi esplicitandonenaturaefunzionenellesueannotazioniintitolierubriche,tornerebbemoltoutile introdurle nel vocabolario funzionale come caratterizzazioni esterne,dottrinarie,dellaprassi.

Alcuniesempi:

riparazioni:èuntipodidisposizionecheesiste,maacuinonvienedataevidenzanominandola;quindioccorrecaratterizzarlaricorrendoalleteorienormative(Raz1977);poteri:espressionecomunementesostituitadaperifrasimenoesplicite,comeadesempio“legittimazioneadagire””;[2]inveceèbasilareneglistudifilosofico-giuridici.[3]

Tabella3.3:Strutturafunzionaleampliata

Partizioni Classi Disposizioni

Parteintroduttiva

introduttive

oggetto[1bis]

campoapplicazioneistitutivedefinitorie

sostanzialiindirettepotericompetenzedeleghe

Parteprincipalesostanzialidirette

condotte(obblighi,divieti,permessi)procedure

rimedisanzioniriparazioni

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Inserendoquesti tipididisposizioniassaidiffusesiotterrebbeunquadrogiàunpo’piùarticolatoedespressivo(Tab.3.3).

Nella prima colonna riporto la tripartizione dello schema funzionale delManuale, escludendo però la “Parte finale” sia perché, contenendoessenzialmente regole su regole, dovrebbe secondo quanto qui prospettatotrovar posto fuori dell’articolato, in una zona apposita, sia perché questostudiononsioccupaapprofonditamentedelleregolesuregole.

Nellasecondacolonnaripropongoloschemaprecedentedellefamiglieditipidi regole,con l’aggiuntadellacoppia indirette/dirette sucui torneròpoi(cfr.4.1.3),econlasemplificazionedatadallafusionedeiprimidueelementiabbastanzaaffini.Questapretenderebbediessereunabaseinizialeaccettabiledellavoce3delloschema1.3(Tabella1.5).

Nella terza colonna le corrispondenti forme espressive ricavate dallaprassi,chepotremmointenderecomevocabolariofunzionalecorrente.

Naturalmentel’incrementodelvocabolariofunzionalenondevetrascurarelanecessaria coerenza tra i vari tipididisposizioni introdotte.Traalcunidiessi esistono particolari relazioni, che nel cap. 7 cercherò di analizzare,fondamentali per la comprensione dell’insieme. Un esempio per chiarire ilproblema.Esisteunparticolarerapportotraundiritto(pretesa)edunobbligoconnessi da contenuti comuni (soggetti e oggetti): come Ross (1978) ed ilogicideonticihannomostrato,l’unopuòessereconvertitonell’altroequestovatenutobenpresenteperunlorousocorretto.

Quindi a mio modo di vedere la determinazione del vocabolariofunzionale dovrebbe avvenire attraverso un assorbimento della prassigradualeeselettivo,medianteunacontinuavalutazionedellacoerenzalogicadeirapportiimplicitineivaritipiequestoconl’aiutodelleteorienormativeedellalogicadeonticainpar-ticolare,daunaparte,maancheosservandoitesticon ottica cognitiva. Questa operazione può essere vista come ladeterminazione di una ontologia funzionale dell’attività regolativa e delrelativo vocabolario, da una parte, e comemetodo dinamico per dotarsi dischemididisposizioni,dall’altra.Ineffettiambizionediquestolavorononètanto quella di determinare uno schema funzionale descrittivo degli attilegislativi, quanto quello di introdurre un metodo di analisi appuntofunzionaledeitesti,chepossaportareadunadescrizioneaccettabile,senzadi-menticare chemolteplici possono essere esiti e modelli e tutti più o menodotati di senso e validità. Questi gli argomenti dei capitoli seguenti, inparticolareicapp.4e7.

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3.2.2Ricognizionesullemanifestazionidelleregole

Riepilogando potremmo così suddividere, descrivere ed esemplificarequell’in- sieme delle regole volte alla disciplina dei comportamenti, quisommariamentedetteanchesostanziali:

Finalità

Taledisposizionedovrebbeamioparereessereestromessadall’articolatoco-megiàsuggeritoedinseritainunaesaurientedescrizionedelladecisionepolitica, come nelle direttive comunitarie (motivazioni). Se la si vuolemantenere nell’articolato, occorrerà qualificarla come finalità, senzaargomentichevedodidifficileindividuazioneediscarsautilità.

Esempio:

DecretoLegislativo30giugno2003,n.196,CapoIPrincipigenerali,Art.1(Finalitàedefinizioni)

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali sisvolga nel rispetto dei diritti, del le libertà fondamentali, nonché del ladignitàdellepersonefisiche,conparticolareriferimentoallariservatezzaeall’identitàpersonale;garantiscealtresìidirittidellepersonegiuridicheediognialtroenteoassociazione.

Oggetto/Ambito/Campodiapplicazione

Questa disposizione (con nomi vari e varie sfumature) indicaessenzialmente la natura del ‘gioco’, di quale fenomeno si occupa la legge,delimitando il settore di vita sociale sul quale intende intervenire. Questoavvieneindividuandoclassididestinatariediambiti;sipotrebberoassumerequesti due profili come argomenti necessari (elementi tematici) delladisposizione,salvoverifiche.

La specificazione dell’oggetto è spesso contenuta nel titolo dell’atto,piuttostocheinunasuadisposizione.Quindilasuacollocazionenelloschemadelle direttive è sostanzialmente corretta, ma non logisticamente. Taleinformazione è riassunta nel titolo dell’atto e/o specificata in appositadisposizione,questaappunto.

Penso che gioverebbe alla chiarezza una descrizione breve e chiaradell’oggetto, escludendo ogni considerazione di opportunità politica, chedovrebbe risiedere nella descrizione della decisione, se si decidesse diadottarla, o in subordine nella finalità. Immagino sia possibile ricorrerevantaggiosamente a schemi di classificazione delle materie; anzi penso sipossanocollocareproprioquileconsuetepraticheclassificatoriedelleleggiin

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archivielettronicieinfattivainquestosensoladescrizionedelc.d.‘ciclodivita’ della legge, previsto dagli standards NIR come set dei meta-datadescrittividegliattilegislativi.

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Art. 2 (Ambito diapplicazione)LapresenteleggesiapplicaaltrattamentodidatipersonalidachiunqueeffettuatonelterritoriodelloStato.

Finanziaria

Questadisposizioneindividuaemobilitalerisorsenecessarieallemisurepre- viste dall”atto. Non dovrebbe essere difficilemodellarla, evidenziandoglielementinecessariedutili,soprattuttoallaPAinsensolato.

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Capo X Coperturafinanziariaedentratainvigore,Art.44(Coperturafinanziaria)

1.All’onerederivantedall’attuazionedellapresentelegge,valutatoinlire8.029milioniperil1997edinlire12.045milioniadecorreredal1998,siprovvedemediante corrispondente riduzione del lo stanziamento iscritto, aifini del bilan- cio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 del lo stato diprevisionedelMinisterodeltesoroperl’anno1997,all’uopoutilizzando,peril 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l’accantonamento riguardante ilMinisterodegliaffariesterie,quantoalire3.476milioni,l’accantonamentoriguardante laPresidenza delConsiglio deiministri e, per gli anni 1998 e1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamentoriguardanteilMinisterodegliaffariesterie,quantoalire5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni del l’accantonamentoriguardantelaPresidenzadelConsigliodeiministri.

Definizione

Si tratta di un tipo di disposizione sempre presente in apertura dei testidelledirettiveeuropee[4]esemprepiùdiffusoanchenelleleggiitaliane,emisembra svolgere il ruolodi introduzionedi quelli chequi chiamo ‘elementitematici’, vale a dire dei protagonisti, animati e inanimati, delle vicendetrattate. Ogni entità viene descritta mediante i suoi aspetti giuridicamenterilevanti; praticamente degli ontological commitments.[5] Mi sembraimportantesiaperlacomprensionedeltesto,siapersistemiinformativisulleleggi, evidenziare tutti i definienda espressi nelle definizioni, ma saràpossibile annotare anche elementi del definiens. A tali elementi potrebbero

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rimandare gli argomenti enucleati nelle altre regole, in particolare idestinatari, a fini esplicativi e sempre da tali elementi potrebbero partire ilinksasiticonconoscenzeterminologico-giuridicheenormativeingenerale.

Esempio:

DecretoLegislativo30giugno2003,n.196,CapoIPrincipigenerali,Art.1(Finalitàedefinizioni)

2.Aifinidellapresenteleggesiintende:

b) per “trattamento, qualunque operazione o complesso di operazioni,svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,concernenti laraccolta, laregistrazione,l’organizzazione,laconservazione,l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, lacancellazioneeladistruzionedidati;

Ma è definizione, omeglio eccezione a definizione, anche la seguente,collocataneltestosenzaindicazionifunzionali:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Art. 19 (Incaricati deltrattamento)

1.Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali daparte del le persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni deltrattamento dal tito- lare o dal responsabile, e che operano sotto la lorodirettaautorità.

Istitutiva

Anche qui si tratta di disposizioni introduttive, sia in riferimento alloschema della struttura funzionale, sia nel senso che proprio introduconoentità,nonlimitandosiadescriverlecomeledefinizioni.Quindiquestotipodidisposizionecrealeentitàcheintroduce,primainesistenti.

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Capo VII Garante per laprotezionedeidatipersonali,Art.30(IstituzionedelGarante)

1.ÈistituitoilGaranteperlaprotezionedeidatipersonali.

2.IlGaranteoperainpienaautonomiaeconindipendenzadigiudizioedivalutazione.

Status

Neitestiesaminatinonhoincontratoesempidistatus.Uncasopotrebbe

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essere la posizione di ‘maggiore di età’ prevista dal Codice Civile. Misembrerebbeunaposizionegiuridica(parziale)conferitaadunacertaclassedisoggetti (destinatari), dalla quale potrebbero derivare effetti giuridici. Miparrebbe una disposizione attributiva che non crea un nuovo soggettogiuridico,manedeterminaunacaratteristicasignificativa.

Esempio:

CodiceCivile,TITOLOIDELLEPERSONEFISICHE,Art.2Maggioreetà.

Capacitàdiagire

Lamaggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.Con lamaggioreetàsiacquistalacapacitàdicompieretuttigliattiperiqualinonsiastabilitaunaetàdiversa.

Sonosalveleleggispecialichestabilisconoun’etàinferioreinmateriadicapacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore abilitato all’eserciziodeidirittiedelleazionichedipendonodalcontrattodilavoro.

Potere/Competenza

Idue terminiservonoadesprimereposizionigiuridiche,nozionicentralineglistudidifilosofiadeldirittoadorientamentoanalitico.Ilterminepotereèparti-colarmenteambiguo,potendodenotaresiamodalitàdeonticheconnessearegoledicondotta,siadisposizioniattributiveappuntodipoteri.[6]

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Art. 31 (Compiti delGarante)

1.IlGarantehailcompitodi:

a)istituireetenereunregistrogeneraledeitrattamentisullabasedellenotificazioniricevute;

b)controllaresei trattamentisonoeffettuatinelrispettodel lenormedilegge e di regolamento e in conformità al la notificazione;”. Esempio diregoladiCompetenza,cheriunisceunaseriediPoteridovuti.(L.675).

Dovere

Si riferisce a posizione giuridica passiva. Concetto controverso che,insiemeaDiritto,saràoggettodiindaginenelpar.7.4.

Esempio:

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DecretoLegislativo30giugno2003,n.196,Art.8(Responsabile)

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi al le istruzioniimpartitedaltitolareilquale,anchetramiteverificheperiodiche,vigilasullapuntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e del le proprieistruzioni.

5.Gliincaricatideltrattamentodevonoelaborareidatipersonaliaiqualihan-noaccessoattenendosialleistruzionideltitolareodelresponsabile.

Diritto

Siriferisceaposizionegiuridicaattivarispettoadaltrosoggetto.Dovereèsoli-tamentecontrappostoadiritto,quantomenonellinguaggiocomune.Piùavanti proporrò una caratterizzazione di diritto e dovere ispirata alla prassi,difforme, ma in qualche modo connessa allo schema tradizionale degliobblighi(concettideontici).

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Sezione II Diritti dell’interessatoneltrattamentodeidati,Art.13(Dirittidell’interessato)

1.Inrelazionealtrattamentodidatipersonalil’interessatohadiritto:

a)diconoscere,medianteaccessogratuitoalregistrodicuiall’articolo31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possonoriguardarlo;

b)diessereinformatosuquantoindicatoall’articolo7,comma4,letterea),b)eh);…

Condotta

Regoladicomportamentoriferitaadunprecisosoggetto,chesimanifestadi norma con atti linguistici direttivi e con i termini di obbligo, divieto epermesso(oequivalenti)elacuimodalitàlogicamentefondamentaleèquelladiobbligo(obbligodiX),checomprendeanchequelladidivieto(obbligodinonX)edipermesso (eccezioneall’obbligo/divieto). I terminimodalidelleregole di condotta sono da sempre i più studiati, al centro di disciplinespecialistiche come la logica deontica, e su di essi giustamente anche latecnicalegislativarichiamal’attenzionedelredattoreditestilegislativi.Credochemolti(manontutti,comevedremonelcap.7)concordinoinoltresulfattoche,inqualchemodo,tutteledisposizionisianoallafinetraducibiliinterminidiregoledicondotta,oaddiritturadiobbligo,checosìassumerebbeilrangodiunicooperatoredirettivo(Ross,1978[7]).

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SeguonotreesempidiObbligo,DivietoePermesso:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Capo II Obblighi per iltitolaredeltrattamento,Art.7(Notificazione)

Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personalisoggetto al campo di applicazione del la presente legge è tenuto a darnenotificazionealGarante.

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Art. 21 (Divieto dicomunicazioneediffusione)

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali perfinalitàdiversedaquelleindicatenellanotificazionedicuiall’articolo7.

Sonoaltresìvietatelacomunicazioneeladiffusionedidatipersonalideiquali sia stata ordinata la cancel lazione, ovvero quando sia decorso ilperiododitempoindicatonell’articolo9,comma1,letterae).

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Art. 21 (Divieto dicomunicazioneediffusione)

4.Lacomunicazioneeladiffusionedeidatisonocomunquepermesse:a)qualorasianonecessarieperfinalitàdiricercascientificaodistatisticaesitrattididatianonimi;

b) quando siano richieste dai soggetti di cui al l’articolo 4, comma 1,lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza del lo Stato o diprevenzione, accertamento o repressione di reati, con l’osservanza del lenormecheregolanolamateria.

Procedura

Le disposizioni procedurali seguono disposizioni di condotta,specificandone le modalità di adempimento. L’analisi dettagliata delleprocedure è molto utile e praticata, anche in campo giuridico, per la lorogestioneomonitoraggio,mentrenonsirendeamioparerenecessariainunostudiocomequesto,chehacomescopolatrasparenzadegliaspettistrutturali(tematico-funzionali)rilevantideitestidilegge.[8]

Esempio:

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Capo II Obblighi per iltitolaredeltrattamento,Art.7(Notificazione)

2.Lanotificazioneèeffettuatapreventivamenteedunasolavolta,amezzodi lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la

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ricezione,aprescinderedalnumerodelleoperazionidasvolgere,nonchédalladuratadeltrattamentoepuòriguardareunoopiùtrattamenticonfinalitàcorrelate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno deglielementi indicati nel comma 4 e deve precedere l’effettuazione del lavariazione.

La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile deltrattamento.

Sanzione

Èconnessa alle regole di condotta, le cui inadempienzedisciplina.Diròpoi della particolare relazione che lega tale disposizione alla regola dicondotta.

Esempio:

DecretoLegislativo30giugno2003,n.196,CapoVIIISanzioni,Art.34(Omessaoinfedelenotificazione)

Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescrittedagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o nonrispondentialvero,èpunitocon lareclusioneda tremesiadueanni.Se ilfattoconcernelanotificazioneprevistadall’articolo16,comma1,lapenaèdellareclusionesinoadunanno.

Riparazione

Si riferisce a violazione di forme e procedure. Queste disposizioni, adifferenzadellesanzioni,nonhannounasedespecificaneitesti,miparrebbe:credochegio-verebbeall’esposizioneraccoglierleesoprattuttoqualificarle,magari articolandomeglio lo schema, inmodo da evidenziare tutti i tipi diriparazioni.

Esempio:

DecretoLegislativo30giugno2003,n.196,Art.18(Dannicagionatipereffettodeltrattamentodidatipersonali)

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di datipersonali è tenuto al risarcimento ai sensi del l’articolo 2050 del codicecivile.

3.2.3ConclusionisullalegisticaSi conclude qui la prima parte del lavoro.Ho assunto la legistica come

puntodi partenza dell’indagine sulle leggi, da cui ricavare la prospettiva di

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osservazionedelfenomenolegislativoelesuenozionibasilari.Questostudioinfatti intende muoversi all’interno della tecnica legislativa e dell’attolegislativo, la sua ambizione essendo quella di passare da una prospettivasintatticaadunasemantica,oprofonda,nell”osservazioneedescrizionedelleleggi. Lo scopo è quello di individuare strumenti teorici validi, sui qualifondarelaprogettazionedistrumentiefficaciasostegnodelleattivitàdicuilalegistica stessa sioccupa,essenzialmente laproduzionedelle leggie la lorodiffusione.

Nel terzo paragrafo si è data un’occhiata alle leggi per vedere come sipresentano,utilizzandolenozionilegistiche,magiàanticipandoqualchelororeinterpretazione per aumentarne l’efficacia.Mi riferisco in particolare allenozioni di disposizione-regola e a quella connessa di disposto, inteso comeinsiemedelledisposizionidiunatto.

Questo lavoro trova nella nozione di disposizione, opportunamenteapprofondita e resa sistematica, la chiave per una visione sostanziale eprofondadelleleggi.Lasistematizzazioneemodellazionedelledisposizioni,partendodal loromanifestarsia-sistematiconei testi,sarà laviamaestraquiseguita,eiltemadellapartesecondachesegue.

Footnotes[1]Unesamecompletodella tipologiadelle regole, presupporrebbeuna

distinzioneanchefraivaritipidileggioattinormativi(Rescigno1996b),cheprobabilmente evidenzierebbe differenti famiglie di leggi con caratteristicheproprie a livello di struttura funzionale e tipi di disposizioni. È miaimpressionecheleleggiamministrativeabbianounanaturaprevalentementeorganizzativa,cheforserichiederebbeunagammaditipidiregoleparticolare.Probabilmenteitipichediseguitosarannointrodottiecommentati(cfr.cap.3) risulteranno in parte inadeguati ad esprimere intenti organizzativi.Rescigno (1996a) descrive alcuni tipi di regole, come le organizzatorie, leconformativedicoseeleclassificatorie,chesembrerebberocaratteristichedileggiamministrative.

[2]Legge30luglio1998,n.281,“Disciplinadeidirittideiconsumatoriedegliutenti”.

[3] Rescigno parla di “pudore del legislatore” ad esprimere modalitàdirettive troppo forti ed esplicite: mi sembra particolarmente vero perobblighi, specie se vanno a gravare su soggetti pubblici, o poteri,modalitàparafrasata in competenze per le pubbliche autoriespressioni più tenui persoggettiprivati(“legittimazioneadagire”),senonomessa.

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[1bis] La specificazione dell’oggetto è spesso contenuta nel titolodell’atto, piuttosto che in una sua disposizione. Quindi la sua collocazionenello schema delle direttive è corretta sostanzialmente, ma nonlogisticamente.

[4]Lanormativacomunitariafausosistematicodidefinizionistipulativepertutteleentitàcheentranoingioconellaleggechelecontiene.Taleusanzasi rivela preziosa per l’identificazione degli argomenti delle regole, di cuiparlerònelcapitoloseguente.

[5]Perquestiinterventidimodellazionedegliaspettitematiciintempidiinternet occorrerà sempre più fare riferimento alle iniziative ovunquecondotte,volteallarealizzazionediontologiedellevariebranchedeldiritto,perrenderepossibileloscambiodiinformazionitrasistemididatigiuridicidipaesidiversi.

[6]L’espressionericorrenteneitestièspessocompetenza.Competenzamipare dagli esempi osservati che esprima un significato analogo a quello diPotereriferitoperòsolitamenteadorganidellapubblicaamministrazione.

[7] “… possiamo assumere che ‘obbligo’ sia la categoria direttivafondamentale in cui è possibile esprimere qualunque norma” (Ross, 1978).Quandotalvoltainquestolavorouseròl’espressione‘direttive’,saràinquestaaccezioneobbligo-centrica.

[8]Èdatempodisponibilesoftwareperlarappresentazionediprocedure,senz’altroadatta-bileaquellegiuridiche.Sarebbeauspicabileunsuoimpiegocome aiuto alla formulazione e verifica logica delle procedure, quindi inambienti informatici di sostegno al drafting. La sche- matizzazione delleprocedure costituirebbe inoltre un prezioso allegato al testo di legge, uti-lizzabiledapartediutenti e amministrazioniper il controllonell’attuazionedelleprocedurestesse,comecihainsegnatoLosano(1984).

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ParteII

IModelli

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Capitolo4

Versounatassonomiadelleregole

4.1RicognizionesulleteorielinguisticheegiuridicheVolendosi qui occupare della legge e dei problemi di definizione e

trasmissionedelsignificatoadessainerenti,conunaindaginevoltaafondareun linguaggio formale per la sua descrizione, mi sembra utile distinguere(partendo dalla legge e guardandomi intorno) tra ambito extra-testuale(l’intero sistema normativo), ambito testuale (la legge), ambito frasale eambitolessicale.Inaltreparoleilmessaggionormativoamiomododivederesiorganizzainprimoluogoalivellodioggettielementarideldiscorso(quindidi termini),poia livellodi fraseoequivalenteunitàdiscretadisenso,poialivello di testo di legge e infine a livello di sistema normativo. Diconseguenzavisonoproblemidiambiguitàinerentialsistemanormativo,airapportitraleleggichelocompongono(conirelativistrumentigiuridiciperla loro soluzione: principi generali, ecc.), altri inerenti al testo, alla suastruttura,allenonchiare funzionidellepartiche locompongono,mentrevene sono altri inerenti alla struttura della singola proposizione e altri ancorachesiriferisconopoialladefinizionedeiterminieconcettichericorrononeldiscorso legislativo e che sorgono quindi a livello lessicale. Per quantoriguarda il primo ed i due ultimi aspetti non mancano studi, proposte estrumenti. [1] Cercherò invece di sviluppare qui alcune proposte di analisitestualedellalegge,allaricercadistrumentiaggiuntivirispettoaiprecedenti,suiqualibasaredescrizioniformaliche,oltreamantenereunacertaaffinità,se non isomorfismo, con le forme espressive originarie del legislatore,trattengano quegli elementi di significato espressi appunto dallaorganizzazioneestrutturadeltesto.

“Untestoconsistedifrasipropriocomeunafrasediparole”(G.Tonfoni1983)

Quindi la prima analisi da compiere riguarda il testo e consiste nellaindividuazione al suo interno di parti distinguibili per una loro differentefunzione giuridica, comunicativa e linguistica. Dei sistemi normativi sioccupano ovviamente gli studiosi di diritto, quindi filosofia e scienzagiuridiche; negli studi giuridici si possono trovare tanti strumenti utili perindividuare tipiemodelliespressividellaconoscenzanormativa.Forseperònonsonosufficienti.Daquilanecessità,amiaopinione,diindividuarnealtri,cercandolinonsoloincampogiuridico,maanchealtrove,comenelle teoriedel linguaggio e della comunicazione. Tale approccio è più adeguato allo

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scopo,cheèquellodidefinirelinguaggididescrizionepersistemiinformativie/o redazionali. Cos’è una legge? Semplificando molto possiamo vederlacome un insieme di regole di comportamento prodotte dal legislatore, perdisciplinareunacertaattivitàsociale,cuisiaggiungonoregoleperlagestionedella legge stessa e del sistema normativo in generale (regole su regole).Questaèlasoladistinzionefinquiintrodotta,avendolaricavatadallatecnicalegislativachehoassuntocometerrenodipartenzadiquestaanalisi.Datalacomplessitàdellamateriatrattata,anchelaleggeèinevitabilmenteunoggettofortemente strutturato e complesso e più ancora lo è ovviamente l’interosistemanormativo.La legge,nellasuamanifestazione linguistica,assume laforma di un testo scritto e di proposizioni dotate di senso compiuto; cosìdicendo la si osserva come fenomeno linguistico-testuale. La legge è poianche un insieme di messaggi che il legislatore rivolge a una serie diriceventi: il cittadino (in tutti i suoi ruoli e aggregazioni), gli organidell’amministrazione della giustizia, gli organi della Pubblicaamministrazione,ecc.Sembrerebbelegittimoosservarelaleggedaquestitrepuntidivista:comefenomenogiuridico,comefenomenolinguistico-testuale,come fenomeno comunicativo. Esamineremo quindi alcune significativedicotomie:

Puntodivistalinguistico

distinzionetratipidiattilinguisticiinbaseallaloronaturaillocutiva:

dichiarativi

direttivi

Puntodivistanaïvecittadino-utente

distinzionetradisposizionicherispondonoalladomanda:

“cosaè?”

“cosafare?”

“comefare?”

Puntodivistacomunicativo

distinzionetratipidisub-ordinamentiperclassididestinatari:

regoleprimarie

regolesecondarie

Puntodivistagiuridico

distinzionetratipidinorme:

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costitutive

regolative

4.1.1AttilinguisticiL’atto legislativo è un macro atto linguistico, mentre ogni singola disposizione che lo

componeèunmicroattolinguistico(Zuanelli1997).

Come sostiene Austin (1962) ogni atto linguistico ha “condizioni difelicità”sottolequalirisultaappropriato,e“condizionidisoddisfacimento”,sotto lequaliècompletato.Quindiunaefficacee riccaclassificazionedegliatti linguistici normativi è utile, perché gli atti delle varie categorie non sisvolgonoa caso,onondovrebbero.Questodovrebbeesseredi aiutoquindinell’analisi, modellazione e formalizzazione dei vari tipi di atti linguisticinormativi,nelsensocheèpensabilecheadognunopossacorrispondere,oltread un modello espressivo adeguato e a proprie regole d’uso, anche unlinguaggiodiformalizzazioneparticolarmenteappropriato.

Siusacomunquedistingueretraicosiddettienunciatiprescrittiviequellidi tipo descrittivo, osservandone il profilo illocutivo. Mentre nei primi illegislatore imponemodalità di comportamento, negli altri egli definisce glioggettidelsuodiscorso.Questoalmenoapparentemente.Sitrattacomunquesempre,dalpuntodivistagiuridico,dinorme.Daunvecchiostudio(Biagiolie Sartor, 1993) emergeva in effetti un significativo nesso tra la coppia attidirettivi,voltiafarsìcheildestinatariotengauncertocomportamento,eattidichiarativi,cherealizzanodirettamente ilpropriocontenutoproposizionale,daunaparte,e,dall’altra,lacoppiaregoleregolative,chedisciplinanoazioni,eregolecostitutive,chedefiniscono‘entità’giuridicamenterilevanti.

Risultaevidenteunastrettaconnessionetraladicotomianormeregolative–normecostitutiveeilbinomioattidirettivi–attidichiarativi:1.Lenormecostitutivesonoilrisultato(ilsignificato)degliattidichiarativi;2.Lenormeregolativesonoilrisultato(ilsignificato)degliattidirettivi.

La distinzione risiede sia nella forma linguistica che nella naturaprevalente dell’oggetto del discorso: da una parte in genere si descrivonooggetti(adesempiolacomposizionediunacommissione);dall’altraingeneresiprescrivonocomportamenti.Manonèsempreveronellapraticalegislativa:talvolta infatti un enunciato con funzione prescrittiva (di comportamento) èveicolatodaunattoconformadescrittiva.

È quindi una distinzione inaffidabile quella tra enunciati prescrittivi edenunciatidescrittivi,chenonhamoltofondamentonériflessogiuridicocerto,dato che nella prassi espressiva del legislatore non vi è un ruolo chiaro e

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univoco della forma linguistica degli enunciati stessi. Come osservava concondivisibile disappunto Rescigno (1996a), il legislatore “non ama rivelarechestaprescrivendo”edusaespressionineutre,descrittive,volteproprioadoccultarelanaturadelladisposizioneequesto,osservaancoral’autore,vieneaddirittura raccomandato da alcuni manuali di tecnica legislativa,probabilmente ispirati ancheda correnti di pensiero come ilmovimentodelcosiddetto plain language (Mercatali, 1988), che, nell’intento lodevole disemplificare il linguaggio legislativo, mi pare finiscano per complicarlo, omeglio depotenziarlo, scoraggiando ogni forma di tecnicismo, anche quellevalideedutili.

Si veda a proposito nel Manuale interregionale (OLI 2007) l’allegatoEsempiespiegazioniperl’applicazionedelleregole,par.4(Tempiemodideiverbi)e5(Verbimodali),dovesidice:

Ad esempio non si scrive “gli enti sono tenuti a fornire informazioni”, ma “gli entifornisconoleinformazioni”.Ovviamentelaregolanonvalesoloperilverbodovere,maancheperisuoisinonimicome“averel’obbligo”,“esseretenuti”,ecc.

Esenonleforniscono?Cosìformulatononsembraalprofanounobbligo.Chesiaquesta laragionedi taliscelte?Nonvoglioneanchepensarlo,anchese lanaturadel suggerimento ed il ricorrerenegli esempidi soli destinataripubbliciinducealsospetto.Vogliopensareinvececheesprimereobblighicontempi indicativi, anziché imperativi, in pratica senza alzare la voce, siaindubbiamentepiùeducatoedelegante.Evocasocietàquieteecoese,doveilrispettodelleregoleèovvio(anchedapartedeisoggettipubblici)equindisitratta solo di farle conoscere. Così con lo stile dichiarativo il legislatoredescrivesoavementeilmondocosìcomedeveessereetuttivogliamochesia.Da un punto di vista estetico, preferisco di gran lunga anch’io questo stiledichiarativo suggerito dal Manuale, solo mi chiedo se sia linguisticamentecorrettoequantopoisiaappropriatoallasocietàitaliana.

Ladistinzionetracompetenzeeresponsabilitàsiconnetteaparticolariusilinguistici, sui quali il Manuale dice cose precise, ma diverse nelle varieedizioni. Nell’ultima edizione (2007) si opta per l’indicativo come formaverbaledelleregoledicondotta:

in considerazione del valore imperativo dell’indicativo presente [sic] non usare il verbodovereperesplicitarel’obbligatorietàdiunanorma.

Quindi i verbi servili, le forme imperative, cadono definitivamente indisgrazia e se ne limita ulteriormente l’uso al solo verbo ‘potere’ peresprimere dei permessi, escludendo invece ora totalmente il verbo ‘dovere’comeespressionediobblighi.

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A sostegno della tesi si richiama talvolta la sentenza della CorteCostituzionalen.95/2007,dovesiaffermache“…ilprecettocontenutonelcomma214 è formulato all’indicativo presente, cioè nelmodo e nel tempoverbale idonei ad esprimere il comando secondo il consueto uso linguisticodellegislatore”,inpraticarievocandoafiniinterpretativitaleusanzastilisticadel legislatore e prendendone atto. Dello stesso avviso circa lo stile degliordini è la Guida alla redazione dei testi normativi (PRES. CONS. MIN.CIRCOLARE 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92): “Il modo verbaleproprio della norma giuridica è l’indicativo presente, modo idoneo adesprimereilcomando.”Inoltre:“L’imperativitàsitraedalleconseguenzechel’atto o il sistema ricollegano all’inottemperanza, non dall’uso del verbo“dovere” o simili espressioni.” In tal senso anche J. Searle (1967), chesostiene e dimostra che si può dedurre un’espressione prescrittiva da unadescrittiva, semplicemente (si fa per dire!) assumendo l’esistenza di unaistituzionecompostadiregolecostitutiveeilrelativoobbligodiosservanza.

Bisogna riconoscere che è questione tremendamente complessa laindividuazione dello stile più appropriato alla espressione degli obblighi edelleregoleingeneraleedognistile,ognisceltasiprestaadapprezzamentiecritiche.

Che effetto potrebbe avere la disponibilità di un modello delle regolecomequelloquipresentato,inquestioniditaletipo?Secomelegislatorenonvoglio caricare un organo di obblighi diretti ed espliciti, ma limitarmi adattribuirgliunafunzione,lopotròfaresenzastravaganzelinguistiche,usandouna regola di tipo competenza, con relativa espressione dichiarativa, simileall’esempio sopra (“gli enti forniscono le informazioni”). Saranno poi idecisori ad interpretare talecompetenzaviaviacomepotere toutcourt, chenon implicaaltro,o invececomepoteredovuto,data lanaturapubblicadeldestinatario, a seconda delle loro vedute e sensibilità. Potrei anchespavaldamente aggiungere nello stesso testo di legge che non si tratta dipotere dovuto, mediante disposizione interpretativa, accettando i rischiconseguentiadunapresadiposizionedelgenere.Certocheseinvecesivuoleoptareperunobbligo,facendoinmodoperòchenessunoseneaccorga,cioèse si fauna scelta,maallo stesso tempo si vuoleoccultarla, allora si entra,ancheamioparere,inunadimensionepatologicadellatecnicalegislativa.

4.1.2Atticomunicativi

Sembra opportuno anche vedere un enunciato normativo nella suafunzione di atto comunicativo: permette di dare enfasi a quegli aspettiessenzialidegliatticomunicativicomel’intenzione,l’emittenteeilricevente.

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I destinatari, omeglio le classi di destinatari, sono numerose anche in unostesso testo normativo, dove quindi si intrecciano messaggi con diversadestinazione.

Unostrumentopragmaticodianalisideltestonormativolosipuòricavareosservandoquestocomestrumentocomunicativoeassumendol’otticaunpo’naïve del cittadino-utente ed operando ingenuamente distinzioni tra suecomponenti frequenti e significative, che sembrano rispondere a tre diversedomande:“cosaè?”,“cosafare?”,“comefare?”.[2]

Sembrerebbe una distinzione conciliabile con la precedente, almenoparzialmente: “cosa fare?” distinguerebbe gli atti direttivi (e le regoleregolative, che vedremo dopo) mentre “cosa è?” gli atti dichiarativi (e leregole costitutive, descritte dopo). L’espressione “come fare?” invecerichiamerebbe le disposizioni procedurali che, come accennato e comevedremo, per certi aspetti sembrano rientrare nelle regolative (obblighiprocedurali),peraltrinellecostitutive,sesiconsideranoiloroeffettigiuridicieditipidirimediadessiconnessi.Matorneròsuquestoaspettonelprossimoparagrafo.

Unulteriorestrumentopragmaticodianalisideltestonormativolosipuòtrovare osservando il testo come fenomeno comunicativo e operandodistinzioni trasue componenti, questavolta a secondadei tipi di destinataricheviappaiono.Èpossibileinfattiindividuareneisingoliattideltestoclassididestinataridiverse.Normalmenteillegislatoresirivolgeinprimoluogoalcittadino, alla società in tutte le sue articolazioni, dettando delle regole dicomportamento, ma anche all’amministrazione della giustizia, che ha ilcompitodivalutaretalecomportamentoallalucedellaleggestessa.

Mi limito ad osservare l’esistenza di due tipi affatto differenti didestinatari: colui che deve rispettare il dettato normativo e colui che deveagevolareecontrollarecheciòsiverifichi.Nederivalapossibiledistinzionedeidestinatariedelleregolecheliriguardanoindueclassidistinte.

Sembrerebbe lecita una distinzione tra ‘regole di condotta’ e ‘regole dicontrollodellacondotta’.Iduediscorsisonocostantementeintrecciati,legatiattorno all’unico dominio regolato. Sembrerebbe trattarsi però di duemessaggi completamente diversi per destinatario. Tenuta presente questadistinzione, diagonale rispetto a qualunque schema che si possa farebasandosi su funzioni e contenuti, si potrebbe essere portati, forse un po’drasticamente,apensareaduesistemidiregoleautonomi,seppurintrecciatieinteragenti.Un sistema di regole di condotta del cittadino ed un sistema diregole di condotta degli organi legislativi e giudiziari (per non appesantire

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l’esposizione evitiamounaulteriorepossibiledistinzione tra i dueorgani, omegliotraleduefunzionidellegiferareedelgiudicare).

La chiara individuazione del tipo di ricevente del messaggio, dovrebbeservire a ridurre quelle ambiguità che derivano dall’intrecciarsi di quantomeno tre sotto-testi normativi: l’uno rivolto al cittadino, in senso lato,contenente norme di condotta; l’altro all’amministrazione della giustizia, insenso lato, contenente norme di controllo della condotta; il terzo rivoltogenericamente a tutti, contenente informazioni sul testo stesso, nonché sulsistemanormativo.Testifunzionalmentedifferenti,mafusiinununicotesto.L’ipotesidaverificareèsenonsiapossibileeopportunovedereexpostitestiin taleottica,per individuarne icontenuti rilevanti,edexante per favorirneunaorganizzazionechefacilitil’individuazionediquesteparticondifferentifunzionicomunicativechelicostituiscono.Forseunadelletanteragionicheproducono la complessità dei testi normativi, visti dal cittadino, consisteappuntoinquestomescolarsididiscorsidiversi,nelsensochesonorivoltiaclassi di destinatari differenti; discorsi legati tra di loro dall’unicità dellamateria trattata.Amaggior ragione in un sistema che elabora la norma conintenti informativi, il tipo di destinatario è un elemento da individuare conchiarezza.

Possiamo approfondire questa prospettiva appoggiandoci alle analisi diHerbert L.A.Hart. Innanzitutto è opportuno parlare indifferenziatamente diregole,comeelementicostituentiunsistemanormativo,intendendoinoltrelaregola genericamente come ordine? Hart (1961) sostiene che un sistemanormativononècompostosoltantodiordini.Questopuòessereverosoltantodisisteminormativiprimitivi(manonèilcasodiparlaredisisteminormativiinquesta situazione),odi insieminormativi elementari, relativi a situazionisemplicidaregolare.Normalmenteperò,ecertamenteperquantoriguarda isisteminormativichedevonoorganizzarel’attivitàdiunasocietàmoderna,leregolechelicompongonosonodivarianatura.Èpurverocheloscopodiunsistema normativo è quello di determinare la condotta e quindi l’elementocostituente principale è appunto costituito da regole di comportamento.Quando però l’attività, il comportamento che si intende regolamentare, ècomplesso, e questo è il caso delle società moderne, è indispensabile unprocesso di astrazione. Il mondo complesso che si intende regolare deveessere, prima che organizzato, costruito (ove necessario) e descritto; quindiprimadi potersi esprimere in termini prescrittivi occorre esprimersi in altreforme,conaltriintenti.

Questo è quanto spiega appunto Hart, il quale propone una distinzionesommariatranormeprimarieenormesecondarie,dovenormeprimariesono

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appuntoquellechecostituisconolafinalitàdiunsistemanormativoecioèleregoledicomportamentovere e proprie,mentre le norme secondarie hannocomescopoquellodicreare,curareeamministrarel’applicazionedelsistemanormativo stesso. [3] Nella definizione di norme secondarie (Hart 1961)includeunavarietàdinormesuscettibilidiulterioridistinzioniedauspicachequalcunoproseguaquesto studio analitico relativo alle normegiuridiche. [4]Ritengopressoché impossibilearrivareauno schemaperfettoenemmenoaunoschemaunico.Intendodirechesipossonopensarevaritipidischemituttipiùomenosoddisfacentioconqualcheinconveniente.

4.1.3Attinormativicostitutivieregolativi

InteressanteconfrontarelavisionediHart,quiaccennata,conquantodiceSearle (1969)apropositodeisisteminormativi, làdovedistingue tra regoleregolative e regole costitutive. [5] Si tratta della nota distinzione che si fageneralmenterisalireaJohnRawls(1955),checosìsiesprimeva:

justifying apractice and justifying aparticular action fallingunder it… [intendendoper]practiceanyformofactivityspecifiedbyasystemofruleswhichdefinesoffices,roles,moves,penalties,defenses,andsoon,andwhichgivestheactivityitsstructure.

Mentre lenormecostitutive istituiscono,descrivonoeregolanorealtà, lenorme regolative si limitanoa regolarle imperativamente. Inaltraoccasionehousatoquesteduenozioni,‘regolative’e‘costitutive’,nelsensodi‘dirette’e‘indirette’,considerandoleappuntocomeregolecheregolanodirettamenteeregole che regolano indirettamente, fornendo cioè indicazioni e ruoli perregolare, cioè per determinare potenziali regole regolative o comunque ipresuppostidicomportamentisostanzialmenteappropriati.[6]

Cercherò qui di riassumere e schematizzare quanto prima esposto,enucleandone le basi di uno schema, per arrivare all’ultimo passo dellamodellazionenell’ultimoparagrafo,dovesicercheràdidarealtuttounsensoglobale minimale. Sono costitutive le regole che introducono, descrivono,predispongono tutte le entitànecessarie. [7] Sono costitutive anche le regoleche disciplinano ruoli ed attività dei soggetti. [8]Mentre quelle del gruppoprecedente sono “constitutive of the game”, queste ultime sarebbero“constitutive in thegame”, secondo (M.Ricciardi1997).Sono regolative leregole direttamente, imperativamente regolative, [9] descritte dai concettideontici.[10]Gliobblighiveriepropri(cosafare?),esplicitiebenindividuati,sononormalmenteconnessiadappositesanzionichelirichiamano,nonchéaregoleprocedurali(comefare?).

Sanzioni e riparazioni interagiscono rispettivamente con le regoleregolative e con le regole costitutive, alle quali in definitiva appartengono.

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Sonodisposizionicomplementarialleregoleregolative,leune,ecostitutive,lealtre.Infatti:

unaregolaregolativaimporta illiceitàdell’azione(odell’omissione), ladifformitàdaunaregolaanankastico-costitutivaimportainvaliditàdell’atto(Azzoni1988).

4.1.4Riepilogo

La dicotomia costitutive-regolative, introdotta sopra citando Searle(1969),affiancantaaquelladiHart(1961)conlaqualestrettisonoirapporti,può essere variamente articolata, per accentuarne la capacità descrittiva esempre confrontandosi con le considerazioni dei teorici, per noncompromettere la coerenza finale dello schema o modello cui stiamolavorando.Espressivitàecoerenzasonoinfattiiduepilastridelbuonmodello.

Confrontando tali schemi con le distinzioni operate da (Hart 1961)all’interno delle norme secondarie, potremmo lasciarci tentare (per piùintegrare leduevisioni)davereoapparenti affinità, individuandoeventualiconnessioni. Si può continuare all’infinito in questa attività classificatoria,forse conpocovantaggio.Ad esempio si possono suddividere gli ordini: sitratta di diversificarli non nella loro natura,ma in qualche loro aspetto.Adesempiocertiordiniriguardanoimodidiunacondotta,altririguardanosoloifinienonimodieviceversa.Altriordinisipossonoincasellareinunascalain cui essi si diversificano in base all’intensità prescrittiva: uno schema diquestotipolosipuòtrovareinBobbio(1958).

Infinesipossonotrovareutiliparallelitraledistinzionideidiversigeneriproposti. Ad esempio tra prospettiva linguistica e giuridica si nota unacorrispondenza,comegiàricordato,tralacoppiaattilinguisticidichiarativieatti linguistici direttivi e la coppia regole costitutive e regole regolative(Biagioli,Sartor1993).

Questomagmaticopanoramavuoleessereunatestimonianzadeldifficilecammino di chi vuole arrivare ad uno schema soddisfacente di descrizionedella legge.Quello chemi preme sottolineare è la necessità di osservare laleggeinmodoanalitico,evitandolascorciatoiacheconsisteneltrattaretuttiglielementidelsistemanormativoallastessastregua,comeregoleindistinte,soprattutto se si hanno intenzioni applicative. Ciò, oltre ad essere nonisomorforispettoalla realtànormativa, finisce spessoper trasformarsi inunpericoloso incoraggiamento a comportarsi nei modi più arbitrari,introducendoincampolegislativoprospettivemagariefficaci,perparticolariapplicazioni, ma sostanzialmente aliene. Chi scrive ha appunto intentiapplicativi,mainternialprocessolegislativo,edèquestoaspingermi,purincondizionedigrandedisagio,inindaginicomplesseperfinoperglispecialisti

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dellamateria.

4.2VersounmodellobasedelregolarePerrazionalizzareunarealtàmultiformeoccorreindividuarneunmodello

edèquellochestocercandodi farequi,per successiveapprossimazioni.Sitratta di scoprire, al di là delle caratteristiche di superficie, una strutturaprofonda del testo, inteso come enunciato complesso, dove si articolano ecombinanoenunciati,anzichéparole.Vedendoiltestocomemacro-enunciato,occorre definirne per così dire il ‘lessico’, individuando e caratterizzando imicro-enunciati tipici che ricorrono nel testo. Analogamente occorreràindividuare la struttura profonda dei tipi di micro-enunciati e ugualmenteoccorreràuninterventostandardizzatoresullessicochelialimenta.

L’intentoèquellodi sviluppareun formalismonon troppo lontanodallemodalità espressive del legislatore. Mentre per certi tipi funzionali è forseindividuabileunmodellorigorosamentedefinito,senonpropriounaformulalinguisticastandardizzata,[11]peraltrisaràpossibileinprimabattutasolounadefinizionedimodellipiùvaghi,ditransizionerispettoamodelliformaliveriepropri,sottoformadischemiespressivi.

Modelli concettuali che, in forma semplificata e quindi comprensibile, cerchino dirappresentarecertiaspettidella realtà, sonofondamentali inogni tentativodigiungereaunateoria; e questo vale sia che applichiamo ilmodello newtoniano allameccanica, ilmodellocorpuscolare o quello ondulatorio in fisica atomica, modelli semplificati per descriverel’accrescimentodiunapopolazione,oppureunmodellodigiocoperdescriveredelledecisionialivellopolitico.Sonoibennotivantaggieipericoliinsitineimodelli.Ilvantaggioconsistenelfattochequestaèlaviapergiungereallacreazionediunateoria.(…)Ilpericoloèquellodella ipersemplificazione, (… ) tanto maggiore quanto più è complesso e multiforme ilfenomenostudiato.(vonBartalanffy2004)

Il terzo passo che ci aspetta, dopo la consultazione del sapere tecnico-legislativo, la ricognizione nei testi legislativi ed il breve confronto conalcuneteoriesullenorme,èquellodiastrazioneversounmodellofunzionaleessenzialee sensato, compatibilecon leconsiderazioni teoricheesaminateedotatodiespressivitàecoerenza,sempretenendopresentecheloscopoèquiquello di descrivere in profondità le leggi per la loro gestione automatica(redazioneeconsultazione).

Gliordinamentisonospessopercepiticomeinsiemidileggicheinessisiaccumulano,inunprocessodinamicocheesprime il diveniredell’ordinamento stesso.Gli archivi legislativiriflettono questo tipo di organizzazione storica dell’ordinamento, in cui quindi l’unitàdocumentaria è la legge. La mancanza di una visione analitico–sistematica impedisceinformazioneecontrolloefficacideicontenutiequestosembraessereilproblemacrucialedellegislatore, cui di fatto è impossibile la conoscenza e la cura dell’ordinamento. Il testolegislativopuòessere invecevisto,penso,comeunveicolochecontieneetrasportaregoleel’ordinamento come insieme di regole piuttosto che di leggi, potendo così osservare al suo

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interno i suoi contenuti in misura maggiore. In tale ottica ispirata agli studi di filosofiagiuridicaanalitica,leregolesarebberovistecomeiverimattonidelsistemanormativo,mentreleleggisarebberosolodeglieventi(Biagioli1997).

Ilmetodochestodatempoproponendoechequipresentoèovviamenteuno dei tanti possibili e mira a rendere fattibili strumenti informatici,soprattuttoafavoredellegislatore(exante).Consisteessenzialmente inunosforzoanalitico tesoadoperare tutte ledistinzionipossibili tragli elementi,intesicomeregole,checostituisconoitestilegislativi,individuandofindovepossibilenaturaefunzionidiciascuno.Sitrattadirilevareitipidiregoleinuso(senzapreclusionerispettoall’introduzionedinuove)edidefinireilororuoli in una coerente visione funzionale del sistema normativo. Piùprecisamente:

Adozionediunaentitàdiriferimentopiùanaliticadellalegge:laregolarispondeperfettamenteaquestaesigenza.Visionedeltestocomeinsiemediregoleedell’ordinamentocomesistemadiregole.Determinazionediunmetododiindividuazionedelleregole.Chiarimentodellefunzionideivaritipidiregole.Individuazionedellastrutturainternadeivaritipidiregoleedeglielementilogicamentenecessaridiognitipo(argomenti).Analisidellerelazionifratipidiregole,nonchéfraclassiesottoclassi.

Innumerevoli lecaratterizzazionied isuggerimenticontenutinelle teoriesulle norme, sopra appena accennati, allo stesso tempo illuminanti eparalizzantiperlavarietàdiosservazionisugliinfinitiaspettidelleleggi.Neho ricavato l’impressione che generalizzando molto e soprattuttosemplificandosipossatentare(spintidalladisperatanecessitàdifarequalcosadipratico)di individuareunagammadi regolebasata sucinque famiglieditipi,validaunpo’pertutteleleggiorganicheedanche,sipuòsupporre,peraltrisistemidiregolecomeadesempioleistruzionideigiochi:

presentazionesinteticadel‘gioco’,cioèdioggetto,naturaescopodellalegge;introduzionedelleentitàsignificativemediantequellichequichiameròelementitematici:descrizionedeigiocatoriosoggetti,deglioggetti,delleazioniesituazionicaratteristicheerilevanti;attribuzioniaisoggettidiruolierequisitigiuridici;regolazioneanaliticadiazionisignificative,medianteattilinguisticidirettivi;[12]riparazioniasituazioniinqualchemodoirregolari,mediantesoluzionigiuridichedivariotipo.

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I primi tre livelli comprendono in primo luogo regole che creano,introduconoe descrivono le entità delle quali la legge si occupa, compresal’entitàpiùgenerale, cioè l’oggetto stessodella legge.Maanche regolechechiarisconoleposizionioprofiligiuridicidelleentitàintrodotte,attraversoleclassiche nozioni del diritto: poteri, competenze, ecc.. Si tratta di regolegenericheestatiche,espresseconattilinguisticidichiarativi,fontiindirettediregole di comportamento. Mentre i primi tre raggruppamenti rievocano leregole costitutive, il quarto richiama le regole regolative,mentre all’ultimogradinoavremmoicosiddettirimedigiuridicicheadambeduelegrandiclassiprecedentifannocapo.

Tenendo nella dovuta considerazione le teorie sulle norme, ritengo checonvenga assumere una prospettiva aderente al testo e pragmatica.Inizialmente si erano accantonati i dati sulla legge, compresi quelli chevengono collocati, forse impropriamente, nell’articolato anziché nelpreambolocomeinaltriordinamenti(adesempiolafinalità).

Si era poi già stabilito, basandoci sul sapere tecnico legislativo, diconsiderare classe di regole dotata di sufficiente autonomia quella delledisposizionichegestiscono ladinamicadegliordinamenti (regolesu regole,modifiche).Restavanoiduegrandigruppidelleregolesostanziali,oggettodistudio centrale delle teorie delle norme, spesso dette regole costitutive eregole regolative.È soprattutto su questa dicotomia che si basa l’essenzialeschemaconclusivosopraprospettato,purleggermentearticolato.

Vediamoseèpossibilearrivareadunacaratterizzazionesufficientementechiaradeitipidiregolerilevatineitestiesaminatieadottatiinquestostudioedellerelativerelazioni.Certamenteloschemachenederiveràsaràcomunqueinadeguatoadesprimeretuttelesfumaturegiuridicheesistentiimplicitamenteneitestiericavabiliviaprocessointerpretativo.

D’altra parte qui non si vuole effettuare una formalizzazione esaurienteperilcosiddettocalcolodellenorme(processodecisionale),masolostabiliredelle etichette e connessioni semantiche superficiali, ma abbastanzasignificative, da impiegare come teoria formale su cui basare annotazionisistematichedei testi (meta-data)equindi indirettamentecomestrumentodiricercadelle regoleesplicitee implicite in archivi legislativiodiguida allastesuraditestilegislativitendenzialmenteauto-esplicativiinapplicazioniperil(meta)drafting.

È evidente che i modelli per il cosiddetto legal reasoning (riferito alprocesso decisionale di applicazione delle normative ai casi concreti)dovrannodescrivereaspettidellenormechequestomodello ignoraeche lo

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stesso legislatore non usa esprimere direttamente, lasciandoli allainterpretazione del decisore e di tutti i coinvolti nel processo decisionale.D’altraparteunsistemadiaiutoalladecisionedovràpursemprerifarsiallefonti, ancorando ad esse i suoi elaborati. Quindi si dovrà in prospettivaarrivareadisporredibuonieisomorfimodellisemantico-pragmaticideitestie di buoni modelli intrepretativi delle norme e tali famiglie di modellidovranno essere compatibili e capaci di intendersi tra loro (condivisione diprimitive).Solocosìsidisporràdistrumentiingradodicapiresiaitestichele norme da essi ricavabili e si potranno collegare e integrare applicazionidiversemaconvergenti.

Footnotes[1] Sono noti i lavori di L.E. Allen (1979) sull’analisi ‘logica’ delle

proposizioni normative; egli si configura come pioniere rispetto a tutti isuccessivi lavoridi formalizzazione logicadellenorme; si veda anche:L.E.AlleneC.S.Saxon(1984).

[2]A completamento delle domande che sorgono spontanee di fronte aqualsiasi evento informativo (e la legge è anche questo), dovrei aggiungere“quando?”, “dove?” e “perché?”. In effetti dell’ultimo interrogativo si èparlatoprima,apropositodelledisposizionidi finalitàeambito (o oggetto)(oppure componenti del preambolo, in certe legislaziotempo e luogo si ètratteràpoi,considerandoicosiddettioperatori.

[3] Secondo Ross (1965) esiste invece un solo sistema normativo cheregolal’attivitàdelgiudice:“L’effettivocontenutodiunanormadicondottaconsisteinunadirettivaperilgiudice,mentrel’istruzioneimpartitaalsingoloindividuoèunanormagiuridicaricavatadall’altra inmanieraderivataopermetafora”.

[4]Egli(Hart1961)indicaedescrivequellecheritienelecomponentipiùimportantidellenormesecondarie:a)Lenormediriconoscimento,chestabilisconolecaratteristichechedevonoavere le norme primarie (emanate da organo specifico, o praticheconsuetudinarie,oconnesseadecisionidigiudici).b)Parlapoidinormedimutamento,cheattribuisconoaqualcunoilpoterediintrodurrenormeprimarieediabrogarne,definendoancheiprocedimentidaseguire.c) Di norme attributive di poteri privati, che sono alla base ad esempio ditestamenti, contratti, proprietà; quindi molto forti nel diritto civile. Sonol’esercizio,diceHart,dilimitatipoterilegislatividapartedegliindividui.

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d)Menzionapoi le normedi giudizio, che legittimano individui a risolvered’autorità violazioni di norme primarie; quindi individuano persone edefiniscono procedure, cioè attribuiscono a persone poteri giudiziari e unostatusspecialealledichiarazionigiudiziali.e)Citainfinelenormechestabilisconolesanzioni,nelsensochedefinisconoilimitidellesanzionistesse.

[5]“Iwant to clarify a distinction between two different sorts of rules,whichIshallcallregulativeandconstitutiverules.Iamfairlyconfidentaboutthedistinction,butdonotfinditeasytoclarify.Asastart,wemightsaythatregulative rules regulate antecedently or indipendently existings forms ofbehavior; for example, many rules of etiquette regulate inter-personalrelationshipswhichexistindependentlyoftherules.Butconstitutiverulesdonotmerelyregulate,theycreateordefinenewformsofbehavior.Therulesoffooball or chess, for example, do not merely regulate playing football orchess,butas itwere theycreate theverypossibilityofplayingsuchgames.The activities of playing football or chess are constitued by acting inaccordancewith(atleastalargesubsetof)theappropriaterules.Regulativerulesregulateapre-existingactivity,anactivitywhoseexistenceis logicallyindependentoftherules.Constititives rulesconstitute (andalsoregulate)anactivitytheexistenceofwhichislogicallydependentontherules.”

[6] “Quando un’attività è facilmente determinabile e delimitabile,probabilmente può essere efficacemente regolata in positivo,descrittivamente, in tutta la sua estensione. Quando viceversa si tratta diun’attività troppoampiaedeterogenea,oppuremanca l’interesseadunasuaminuziosa e completa descrizione-regolazione, sarà più opportuno edeconomicointervenireconprescrizionicheregolanolesoleazionidirilievo”.(C.Biagioli1993)

[7]Essenzialmentequelleche(Honoré1977)chiama“existencelaws”.

[8]Le “positions-specifying” diHonoré (1977). Le posizioni giuridichesonochiamateancheenpoweringnorms:archetipica lacaratterizzazionechene ha dato (Hohfeld 1969), individuando potere, soggezione, immunità eincapacità.

[9]Corrisponderebberoalle“directlynormativerules”ancoradaHonoré(1977).

[10]Per(Hohfeld1969)iconcettideonticisono:diritto,dovere,permessoe non-diritto; i quattro concetti anankastici costitutivi sono: potere,soggezione, immunità e incapacità. Ne derivano quattro relazioni diadiche

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fondamentali: diritto/dovere, permesso/non-diritto, potere/soggezione eimmunità/incapacità. Su questo tornerò nel capitolo 7 sulle relazioni traregole.

[11]A questo fortunato estremo si può arrivare nel caso di disposizionitecnichemoltosemplicicome lemodifiche testuali, dove sono individuabiliformulazionifisseoricorrenti.

[12] L’atto linguistico direttivo sarebbe il più appropriato, ma circal’ambiguaprassiinmeritosiègiàdetto.

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Capitolo5

ProfilotematicoestrutturadelleregoleAbbiamo detto che una efficace modellazione deve necessariamente

distinguere tra livelli diversi del fenomeno legislativo: ordinamento, legge,regolaeparola (in sensodicomplessitàdecrescente).Nonsi indagaqui sulprimo e sull’ultimo dei quattro livelli. L’analisi del testo legislativo ci haportato gradualmente all’individuazione di uno schema base delle entità-disposizioni, che abbiamo scelto come rappresentanti significative appuntodelcontenutodeltestolegislativo(terzolivello,ascendere).

Dallaanalisieclassificazionedelleregolepasseremoall’analisiinternadiesse,dellalorostrutturalogica:considerandolecomedeiframes,cercheremodiindividuarneglislots, lecomponentinonsolopiùsignificative,maanchelogicamentenecessarie.

Seguiràuncennoallivellolessicale,perchiarirecomelemodellazioniquiproposte si raccordino funzionalmente (e quindi praticamente nelleapplicazionichedaquestistudiderivano)conmodellazionideglialtrilivelli,inparticolareconquellodeidizionari,siatradizionalicheformali(ontologie).È ovvio infatti che tutti e quattro i livelli detti debbano essere in qualchemodo,dapartediqualcuno,modellati.Idiversimodellidovrebberopoiessereingradodicomunicareedinteragire.Questosarebbel’itinerarioottimaleperraggiungere il controllo profondo del fenomeno legge in tutte le suemanifestazioni.

5.1StrutturadelledisposizioniPer tutte le regole è possibile, anche se difficile, una indagine volta a

metterne in rilievo tutte le proprietà, cioè le componenti necessarie, lefunzioni e le relazioni logiche particolari che intrattengono con altrideterminati tipi di regole. Questa è una strada per disporre di analitici esistematicistrumentiperitestidilegge,daimpiegareneisistemiinformaticidi gestione degli archivi legislativi o per applicazioni di sostegno attivo almeta-drafting,comequicisipropone.

Circalefunzioni,abbiamovistonelcap.4unapossibileschematizzazionedegli interventi regolativi del legislatore. Tratterò il profilo logico delledisposizioni e le relazioni tra esse nel cap. 7. Si esaminerà invece qui ilprofilotematicodelleregoleequindilalorostrutturainterna,individuandonelecomponentiessenziali,anzinecessarie,affinchéogni tipodi regolasiase

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stesso.

Ogni tipo di disposizione ha una sua struttura e suoi argomenticaratteristici. Vediamo ad esempio come Rescigno (1996a) descrive loschemabasedelleregoledicomportamento,analizzandonelastrutturalogicaerilevandovitrecomponentinecessarieetreeventuali.

Lenecessarie,senzalequalilaregolanonè,sono:

destinatario;modalitàdeontica;comportamento.

Lecomponentieventualisono:

soggettoterzo(controparte)avvantaggiato/svantaggiato(altrimentitutti);periodo(altrimentisempre);territorio(altrimentiovunque).[1]

La legge disciplina una determinata realtà e per far questo deve anchedescriverne quantomeno gli aspetti giuridicamente rilevanti, quelli cioè suiquali intende intervenire. Qualunque realtà può essere in qualche mododescritta e schematizzata, utilizzando le categorie della conoscenza o formedell’intuizione, insomma concetti generali comuni a tutti gli scenari.Anchenelleleggisidescrivonolerealtàtrattate,aspettidellavitasociale,medianteloro elementi astratti essenziali ed invarianti, impiegando categorie di usogenerale.

Tabella5.1:Profilotematico

Realtà:tipidielementitematicisoggettioggettiazionieventiprocessistatirelazioniecc.

Una legge parla di processi in cui soggetti compiono azioni su oggetti,hannorelazioniconaltrisoggetti,accadonoeventiedesistonoosiproduconostati:lidescriveeliregolasimultaneamente.

I temioprocessi consideratidalle legginon sonomaigli stessineivari

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domini. Inoltreglielementi tematiciassumonocontenutievaloridiversineivaricasi(fattispecie)chesimanifestanonell’ambitodellostessodominio.

Èsenz’altropossibileeanzidasemprepraticatouninterventodiriordinoe razionalizzazione dei lessici settoriali sottostanti ai vari profili tematici,mediante strumenti tradizionali come dizionari, thesauri, o più moderni,sofisticatierigorosicomeleontologiedidominio(appliedontologies)dellepiùimportantimateriedicuitradizionalmentesioccupaildiritto.Sivedainproposito Bench Capon (1998), Guarino (1998), Hare (1998), Tiscornia(2008).

Osservando lo schema tematico precedente della regola di condotta,vediamo che il contenuto del primo elemento corrisponde (Tab. 5.1) allaclasseontologicasoggetto,ilterzoadazione,mentreilsecondotrovainvecespiegazione a livello funzionale, nello schema dei tipi di regole (odisposizioni).Quindilaschematizzazione(l’essenza)dellaregoladicondotta,secondolavisionesuddetta,consisteditreelementistrutturali,dicuiduedinatura tematica ed uno funzionale. In altre parole il profilo tematico èespressodaidueingredientidetti,mentrequelloregolativoèconcentratonellacomponenteintermedia,cheesprime,attraversol’attolinguisticosoggiacente,lafunzioneregolativaotipodelladisposizione.

Lenecessarie,senzalequalilaregolanonè,sonoquindi:

destinatario(personafisicaogiuridica);modalitàdeontica(obbligo/divieto/permesso);comportamento(azione).

Lecomponentieventualisono:

soggettoterzo(controparte)(altrimentitutti)(personafisicaogiuridica);periodo(altrimentisempre)(tempo);territorio(altrimentiovunque)(spazio).

Riassumendoabbiamo:

Tipidiregole:elementiinvariantirilevantidelregolare:istituzioni,poteri,doveri, diritti, condotte, procedure, sanzioni, riparazioni, ecc. (Profiloepistemologico).

Tipi di elementi tematici o argomenti: elementi invarianti, strutturali erilevantidellarealtàconsiderata:soggetti,oggetti,azioni,relazioni,processi,eventi,stati,ecc.(Profiloontologico).

Chiameròtematico(oesistenzialeoontologico)l’aspettodescrittivodellerealtà da regolare e funzionale (o istituzionale o epistemologico) l’aspetto

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descrittivo dell’intervento regolativo del legislatore. [2] I profili tematico efunzionale riguardano sia le singoledisposizioni, che la strutturadell’interotestodi legge (come si vedrànel cap. 12), confermando la sensatezzadellametaforachecifavederenell’attounamacrodisposizione.

5.2ArgomentidelledisposizioniGli argomenti sono le principali entità contenute e trattate dalle singole

disposizioni,quelleinessesemprericorrentiesenzalequaliunadisposizionenon è se stessa (ad es. il definiendum di una definizione, il soggettodestinatariodiunaregoladicondotta,ecc.). Insiemeal tipodidisposizione,sono contenuto caratteristico delle rubriche delle partizioni: il legislatoreevidenzialafunzioneregolativaoalcunideisuoiargomenti,oambedue,perinformaresullaratiodelladisposizionechesegue.

Gli argomenti possono essere singoli o multipli, cioè avere una o piùistanze.Talevisioneè isomorfa inquantoriproduce lostileespressivodelledisposizioni e facilita la loro conversione nelle formule descrittive delloschemadiannotazione(meta-data)chedatalevisioneèricavato.

Gli argomenti possono essere semplici o complessi: l’argomentoazione/attività è inevitabilmente complesso, a differenza di soggetto-destinatariocheètendenzialmenteatomico.

Ivariargomentipossonoesserepresentineitestiindiverseforme:

esplicitadiretta;esplicitaindiretta;esplicitavariabile(incognita);implicita.

Gliargomenti(ades.ilsoggetto-destinatario)possonoesserepresentineltesto esplicitamente e direttamente (es. “imprenditore agrituristico); oppureesplicitamente e indirettamente (es. “il suddetto). Oppure ancora possonoessere espliciti ma incogniti e individuabili previa interpretazione (es.“chiunquesia tenuto);oppure infine impliciti (omessinel testo)eanchequiindividuabilipreviainterpretazione.

È preferibile, in una strategia ex post prudente di annotazione dei testi,l’individuazioneinessidellesoleespressioniesplicitediretteeindirettedegliargomenti, che può portare alla loro “marcatura, in quanto costituisce (oquantomenocosìappare)l’interventomenointerpretativoeinoltredelineauncriteriodocumentaleabbastanzachiaroe,soprattutto,èallaportatadiagentiautomatici (software-tools per il riconoscimento automatico del linguaggio

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naturale).Questosaràargomentodelcapitoloseguente.

Alcuni argomenti incogniti ma impliciti (presenti o assenti) potrannoessere rintracciati o dedotti attivando altri strumenti come rinvii e regoleinterpretative. Infatti talvolta un destinatario è il destinatario di altra regolacui la regola esaminata fa riferimento esplicito (l’esempio sopra del“suddetto”)equindirintracciabileattivandoneilrinviointerno,cosìcomeunadisposizioneassentenel testoma implicitaèdeducibiledaunadisposizionepresenteadessa logicamentecorrelata,graziealladescrizione formaledellerelazionistesse(cfr.cap.8).

Gli argomenti, per una loro efficace descrizione, dovranno esseresintetizzati in descrizioni superiori più ampie e astratte, come avvienenellecosiddetteontologie,didominioogenerali,giuridicheogenerichechesiano,o in qualche misura in qualunque altro genere di dizionario del dominioregolato.Intalmodolaconoscenzasulleentitàcheincarnanogliargomentisiampliaoltre l’orizzonteangustodelladisposizioneche licontiene.Piùriccosaràildizionario,maggiorisarannoleespansionidisensoproducibilialivellotematiconelleapplicazionidiricercadelleinformazioni.

Inpratica ilmodellodelle regolequidelineatopermettedievidenziare itermini delle disposizioni che svolgono un ruolo particolare, quello degliargomenti che incarnano, esplicitando così il loro significato contingente(ruolo)inquelcontesto(disposizione);l’informazionesulsignificatogeneraledelterminesaràinvecericavabiledaidizionarichecollegherannoiterminiaiconcetti cui afferiscono. Quindi il modello ci dirà che ‘agricoltore’ è ilsoggettodestinatariodiunacertanorma,mentreildizionario(didominio)ciinformeràsulsignificatogeneraledeltermine’agricoltore’inquadrandolonelsuocontestosemantico.[3]

Indefinitivapensocheunamarcaturacompletadeicontenutidelleregolesostanzialidovrebbeconsiderare inprimo luogo idestinatari (osoggetti); [4]questo aspetto, unito a quello insito nella specificazione del tipo di regola,darebbeunquadrocertononsufficientecomeconsulenzagiuridica,mautileperlaricercaconcettualedelledisposizionipertinenti.

Vediamoadesempionellatabella5.2chesegueunelencodegliargomentiindividuatinell’ambitodelprogettoNorme-In-Rete,dalGruppodilavorosuimeta-data,adunacertafasedeisuoilavori.

Argomentidelledisposizioninomi significati specifiche[*]

attivitàgenericaregolatadalla

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Tabella5.2:Argomenti

attività disposizione D,R

atto provvedimentogenerale(legge,decreto,ecc.)

azione azionespecificaregolatadalladisposizione R

condizione diunanormacondizionata R,Mcontroparte controparteosoggettoterzo Rdecorrenza terminetemporale M,C

definiendum terminedefinitodalladisposizionedefinitoria R

definiens definizione(intensionaleoestensionale)ditermine R

delegante soggettodelegante R,Mdelegato soggettodelegato M

destinatario soggettodestinatariodelladisposizione D,R

effetto dellanormaoatto(nullità,ecc.) D,Refficacia dellanormaoatto R,M

fatto unfattoconsideratonellemotivazioni Z

finalità scopogeneralediunatto Dinizio iniziodiintervalloditempo R,M,Cfine finediintervalloditempo R,M,C

norma rinvioanorma(disp.oatto)(glicorrispondeunID) D,Z,R,M,C

normativo effettonormativo

novella frammentonuovoaggiuntoaltestodaunamodifica M,C

novellando frammentovecchiotoltodaltestodaunamodifica M,C

oggetto oggettogenerico Dorgano PA,soggettoistituzionalepartizione elementodell’articolato M,C

pena qualitàequantitàdellapenaprevistadasanzione R

posizione posizionenellapartizionedinovellaenovellando M,C

provvedimento attogiurisprudenziale Dqualifica posizionegiuridica Rsoggetto soggettogenerico Z

termine nomediconcettogiuridicointrodottoe/odescritto

valore contenitorediopzionialternative D

vigenza presenzadiunanormanell’ordinamento R,M

vigore tempodipresenzadiunanormanell’ordinamento R,M

Comesinota,sitrattaessenzialmentediterminitecnicigiuridiciotalvolta

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generici. Invece non compaiono termini di alcun dominio regolato. Comedetto infatti, questi dovranno essere ricavati dai dizionari dei vari dominitrattati. Alla fine le applicazioni dovranno disporre sia di un dizionariotecnico-giuridico, chedi tanti dizionari di dominio, quanti saranno i dominipresi in considerazione. In realtà anche i dizionari di dominio conterrannovocicomuniconaltri;maquestononèargomentodelpresentestudio.

5.3Doppiamodellazione:regoleeconcetti

5.3.1AncoraggiodegliargomentiadizionariLastrategiaquipropostaperl’annotazionedeitesticonsistenelladoppia

modellazione:delledisposizioninormative,daunaparte,edeilorocontenuti,dall’altra. Le disposizioni sono state studiate emodellate, inquadrandole inuno schema di regole che cerca di esprimere i moventi ed il senso dellegiferare. I lorocontenuti sono rappresentati attraverso lamodellazionedellessico rilevante (secondo il modello delle regole!) del dominio regolato,modellazione che consiste nel raccogliere i termini rilevanti (secondo illegislatore–exante–oildocumentalista–expost–)attornoaconcettiviaviapiù ampi e raccolti in classi correlate, secondo la tecnicadi costruzionedelle cosiddette ontologie. Mentre il modello delle regole è universale,almenoall’internodiunordinamento,quellodeiconcettièrelativo,almenoinparte,aldominioregolato.

Modellazione della semantica rilevante dei testi legislativi italiani, dausare come teoria deimeta-data, da usare, questi, per l’esplicitazioone deisignificatirilevantinellalegislazioneitaliana.Dall’approccioinizialedatoalprogetto negli anni ’80, i cui risvolti teorici sto qui esponendo, deriva lastrategiadiunadoppiamodellazione,basatasulladistinzionetraregoleelorocontenuti.

Quando si parla di trattamento informatico del linguaggio naturale si usa suddividere ilprocesso di comprensione ed interpretazione nei moduli morfologico-lessicale, sintattico,semanticoepragmatico.Questigli anelli della catenachedovrebbecondurredal linguaggionaturale,allasuacomprensionedapartedelcalcolatore.Analisisemanticaeanalisipragmaticasono i due aspetti presi in considerazione nel presente lavoro sul trattamento del linguaggiolegislativo. Sul piano semantico si ritiene in generale che i termini, ove possibile, vadanoricondotti, dalla loro iniziale varietà, verso concetti ben definiti, avvalendosi (oltreché distrumentilinguistico-informatici)delleelaborazionidelladottrinagiuridica.Definizionechiaradeiconcettieloroorganizzazioneinstruttureconcettualipiùampie,ovepossibileenecessario.Riteniamo,sulpianopragmatico,unautilemodalitàdianalisidellinguaggiolaclassificazionedegliattilinguisticiinessocontenuti.ComericordaWinograd(1984),“ogniattolinguisticoha‘condizioni di felicità’ sotto le quali risulta appropriato, e ‘condizioni di soddisfacimento’,sotto le quali è completato”. Basti pensare alle modalità (vietato, obbligatorio, ecc.) che lalogicadeonticaassociaagliattilinguistici(normativi)ditipoprescrittivo.Unaefficaceericca

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classificazionedegliattilinguisticièutileperchégliattidellevariecategorienonsisvolgonoacaso. Pur riuscendo infatti a dare una semantica ad ogni enunciato normativo, il contestocomunicativo e la mo- dalità comunicativa hanno la loro influenza. Ad esempio la logicadeonticaèunasemanticavalidasoloperglienunciatiprescrittivi(regolativi).Quin-disirendenecessaria l’analisi in termini di atti illocutivi, per determinare la semantica più opportuna,impiegandola teoriadiSearlecomeunodeglistrumentipossibiliperstudiare lapragmatica.(G.Ferrari,C.Biagioli,1985)

Leontologieservonoadescrivereicontenutidelledisposizioninormativee poi a ragionare su di essi. Tale descrizione interagisce con quella dellatipologiadelledisposizioni,dellalorostrutturalogicaedellelororelazioni,inun meccanismo dinamico che vede intrecciarsi due piani di ragionamento,relativiallenormeerelativiailorocontenuti.Dueragionamentiautonomi,macon stessa finalità e che confluiscono in una unica conclusione:determinazione e reperimento delle norme pertinenti, se tali modellazionisono usate in applicazioni informativo-documentarie (ex post), oppuredeterminazione delle espressioni appropriate nella costruzione di nuovedisposizioni in progetti di legge, se l’impiego riguarda ilmeta-drafting (exante).

Laragionedelladuplicemodellazionestanelladiversanaturadei tipidisignificati ingioco: regole e cose regolate.Mentre le regolehannonatura estrutturatendenzialmenteuniversali,aprescinderedaidominiregolati,ilorocontenutirispecchianoidiversidominidicuilaleggesioccupa.Quindiperleregolebastaunasoladescrizioneattraversoilmodello,mentreognidominioregolato richiede una sua apposita descrizione delle relative entità rilevanti,anchese ilmodellogenerale (classiontologiche)didescrizionedi terminieconcetti può essere sempre ovviamente lo stesso per qualunque dominioregolato, facendo comunque capo al dominio generale delle categorie dellaconoscenza.

Inaltreparolepassandodaundominioall’altro,ildizionariodelleentitàregolatedicuidisponiamodiventainparteinutilizzabile.Lapartepiùstabilesarànaturalmentequellarelativaalleentitàdeldominioregolante(giuridico),nonchéovviamente ladescrizionedelle regolecheperòdeidizionarinonfaparte.Inrealtàperòcisipuòaspettarechecertiambitirichiedanounaqualcherevisione anche del modello delle regole: penso al diritto amministrativo,dove ricorrono spesso modalità regolative peculiari, come disposizioniorganizzativeesimili,menonecessarieinaltriambiti.

Adoublemodellingapproachhasbeeninfactchosen.Adispositionmodelexpresses thepragmatic side, i.e., how legislators organise and express rules about domain entities,whiledomain entities are classified and described ontologically. The double modelling of thepragmaticandsemanticprofilesof textmeanings is in tunewith the (BreukerandHoekstra,2004) statement “an ontology is in the first place a set of terminological definitions builtaround a taxonomic backbone, while a framework is a complex of concepts or types of

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knowledgethatreflectrecurrentpatternsofuse”.(Bartalesi,2008)

Ilsignificatoassociatoaitermininelledisposizioniècontingente,diversoquindi da quello dei dizionari. Anche complementare: la combinazione deiduetipidisignificaticidicetuttosuuntermine,cosaèequaleruolosvolgenella legge. Per questo è previsto il completamento della descrizione degliargomenticonlaloroconnessionearaccoltelessicali;siaperdisambiguarneilsenso,distinguendolodaquelloditerminiaffini,siaperrenderedisponibileilsensogenerale(necessario)deiterminineisistemiinformativicheuserannoleleggiannotate.

Detto con altre parole, un adeguato modello disposizioni-argomenti-operatori (DAO), che qui si sta lentamente delineando, permetterà anche ilcollegamentodegli argomenti delle disposizioni a dizionari e ontologie, peraggiungere alla conoscenza dinamica-normativa derivante dalmodello delleregole, quella statica-linguistica derivante dai dizionari. DAO permette dievidenziare termini o sintagmi che svolgono un ruolo significativo nelledisposizioni (es. destinatario). Tali termini sono spesso definiti dallo stessolegislatore nelle apposite disposizioni definitorie; oppure sono ricavabili daaltri atti affini per materia. Il significato (oltretutto vincolante) dei terminichiave sarà cercato innanzitutto in tali luoghi predisposti dal normatore(definizionari).[5]

Ove questa esplicitazione di significati non sia stata prevista, saràpossibile collegare i termini a descrizioni esterne autorevoli, dizionari edontologiedidominiochesisperadivenganosemprepiùreperibilinelweb.Illegame con termini di riferimento e con concetti centrali cui questiafferiscono,aggiungerannoallaconoscenzacontingente,relativaalruolodeltermine-argomento nella disposizione che lo contiene, quella permanentericavataappuntodalleraccolteterminologiche.Siverràcosìadisporrediuntesto legislativo tendenzialmente auto-esplicativo, in grado di informarel’utentesulcontenutoessenzialediciascunadisposizione,sianelsuoprofilonormativochelinguistico.

Mentre la funzione di guida di senso data dal modello delle regole hacomunqueunsuoeffettoancheinnormativecontenute,questoampliamentodi senso,quandoattivatodadizionarididominio, svolgerà amioparereunruolo importante nei sistemi di ricerca di regole solo per normativeparticolarmente ampie. Ogni dominio regolato infatti ha generalmente unproprio linguaggio settoriale che lo caratterizza,ma suunestesonumerodiatti il lessico tenderà a diversificarsi. Pertanto la funzione di guida allaprecisazionedeisignificatisifaràsentiredipiùnellenormativeestesechenei

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domini contenuti, dove al contrario strumenti più semplici come glossari othesaurisirivelanotuttosommatopiùagiliefunzionali.

La conoscenza resa disponibile dai meta-dati basati su modello delleregoleedizionari,oltreafacilitarelaricercadellenorme(oltrechedegliatti)e la consultazione e comprensione dei testi, anche da parte dei profani, lipredisporrà al loro uso in specialistici softwareorientati al legal reasoning.Modelli sofisticatidi rappresentazionedellenormeedei ragionamenti sudiessetroverannocosìuninputsemilavoratopiùagevolmenteadattabileailoromodelli. Il testo marcato e descritto con DAO dovrebbe quindi costituireanche un ponte verso applicazioni consulenti, didattiche e in generale didivulgazionedeldiritto.

5.3.2DizionariodidominioLaws contain dispositions, which deal with domain common sense entities (argument

contents), but they do not provide any general information on them, except in the case ofdefinitionalprovisions.Theuseofontologyallows thepossibility toacquire suchadditionalgeneralinformation.Moreoverontologyconsentstheusertoobtainanormalisedformofthetermsbywhichentitiesareexpressed,sothat theycanbeindexedandusedin theanalyticalmeta-dataqueryingprocessoflawdocumentsearchandretrieval.(Bartalesi,2008)

Nel progetto LME connesso a questo studio, è stata sviluppata unaontologia sperimentale dei concetti rilevanti del codice italiano per laprotezionedeidatipersonali.LaontoPrivacyèunesperimentodicreazionediuna ontologia specializzata per il dominio della cosiddetta privacynell’ordinamento italiano, derivata dalla modellazione di un glossario ditermini rilevanti estratti manualmente dal Codice italiano. La realizzazioneaveva lo scopo di testare il funzionamento della applicazione metaSearch(tooldelsistemaLME),edingeneraledelmetodoedellaarchitetturachequistoesponendo.

I termini estratti derivano appunto da una selezione basata sulleindicazionidelmodellodelleregole.Inaltreparole,iterminisceltisonostatiquelli che nei testi delle disposizioni svolgono un ruolo pragmaticoparticolare:sonoicontenutidegliargomentidelledisposizioni.Ades.inunadisposizionedefinitoriailterminerilevantesecondoilmodellodelleregoleèessenzialmente il definiendum: sarà quindi questo il termine preso inconsiderazionenelprocessodiannotazione.

Lamodellazionedeiconcettideldominioregolatoriguardaparzialmenteancheconcettideldominioregolante(concettitecnicigiuridici).Ilsottostanteglossarioècostituitoinfattiprevalentementedaterminispecificideldominioregolato,maanchedeldominioregolanteedaterminigenerici.

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Iterminieranoinizialmenteraccoltiinunglossarioelegatidarelazionidisinonimia, iperonimia e iponimia. L’ontologia è stata poi costruita con unmetodo bottom up, partendo appunto dal glossario dei termini rilevanti. Laconoscenza modellata è gestita/usata dai sistemi IT metaEdit (in fase diannotazione)emetaSearch(perlaricercadelleregoleviameta-data),mapuòessereusatadaqualunquestrumento informaticoequivalente.Notiziesu taliesperimentiestrumentisonoreperibilinelsitodelprogettoLME,maanchenegliultimicapitolidiquestovolume,inparticolare10e11.

5.4Operatori5.4.1Operatoritemporali

Per esprimere adeguatamente certi dettagli, come ad esempio i tempicontenutinelledisposizioni,comeanchelecondizioni,occorredotarcidiunaulteriore nozione, quella di ‘operatore’ (temporale, spaziale, logico, ecc.).Infattiquestotipodiinformazioninonsonoargomenti,népartidiargomenti,non sono nozioni assimilabili ai sub-argomenti, bensì nozioni che siriferisconoa,operanosu,sub-argomenti,argomenti,disposizioni,norme,atti,precisandoneilsenso.

Talioperatoripredicanoanchesulledisposizionistesse:ledisposizioniinaltre parole possono essere tempificate (vigenza), ma anche condizionate,delimitatespazialmente(efficacia).Itempisulledisposizionisonodiversidaitempisugliargomentiecosìpuresullecondizioni.[6]

Siprofilacosìunanuovaclassedielementi,cheagisconosullasemanticasoprattutto di disposizioni ed argomenti. Una classe di operatori devenecessariamenteessereadottataperesprimere ladimensione temporalee, ingenerale,sevogliamoraffinareglistrumentidiformulazioneedannotazionedeitestidileggeeglistrumentidiestrazionedelleinformazionidagliarchivi.

Proviamo qui ad individuare ed abbozzare le nuove componentirimandandoadunmomentosuccessivolalorodescrizioneformale.Pertantonelcap.8sispiegheràilprocessodiformalizzazionedelmodelloDAO,conl’esclusione però degli ‘operatori’. I primi operatori da considerare sono itempi,lecondizionielenegazioni;tutti inqualchemodo,moltolarvale,giàconsideratinelmetododiannotazionequipresentato.

Tempidelle/nelledisposizioni Se si ritiene necessario ‘catturare’ tutti itempi contenuti nei testi legislativi, si rende indispensabile estendere ilmodello funzionale del testo, ora basato sulle nozioni disposizione eargomento. Innanzitutto occorre distinguere tra tempi che agiscono

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esclusivamente all’interno della disposizione e tempi che agisconoesternamente,sulladisposizionestessa.

Per stabilire quanti sono i tempi della disposizione-norma, occorrechiedersiquantesituazioniomodidivivereessaha,quantitipidiesistenza.Possiamo distinguere una vita passiva, di presenza nell’ordinamento emodificabiltà, ed una attiva di presenza,modificabilità e applicabilità. Se ècosì, occorronodue tempi, usualmente denominati vigenza ed efficacia, perpotermonitorare lanorma inambedue iprofilidellasuaesistenza. Il tempovigenza si riferirà alla disposizione e a tutte le sue vicende (abrogazione,reviviscenza, ecc.), mentre il tempo efficacia alla norma che se ne puòricavare(interpretazione,retroattività,proroga,ecc.).Quindiladistinzionetrai due tempi si baserà su una chiara definizione e delimitazione dei dueconcettididisposizione(entitàtestuale)enorma(entitàastrattaderivatadallaprimaconprocessolinguisticoegiuridico).

Ledisposizionielerelativenormeereditanoiloroduetempi(vigenzaedefficacia)dagli atti che le creanoeveicolano, salvoeccezioni.Leeccezioni(tempi propri diversi da quelli dell’atto) sono formulate attraversodisposizioni-modifiche apposite: quelle che intervengono appunto sui duetempi, vigenza delle disposizioni ed efficacia delle norme. Quindidisposizioni dimodifica del tempo di vigenza di un’altra disposizione o diefficaciadiunanorma.

Sedaun’analisipiùaccuratadegliscopiapplicativiemergesselanecessitàdi impiegare un numero superiore di tempi delle disposizioni, occorrerebbeprimachiarirnelanaturaelereciprocherelazioni.

È pensabile anche l’ipotesi di soluzioni parallele, basate su un numerodiversoditempidelledisposizioni:leunepiùsemplici,lealtrepiùsofisticatenelmonitoraggiodelladinamicadellenorme.Sarebbeunasoluzioneaffineaquellaadottataconletredescrizionialternative(piùomenoanalitiche)dellastruttura degli atti (Document TypeDefinition) nel progetto Norme-In-Rete(NIR). Naturalmente tale ipotesi ha senso solo se i tempi aggiunti nelladescrizione sofisticata si collocano al loro interno, come loro specificazioniulteriori e comunque compatibili con gli altri. Altrimenti ci troveremmo difronteasoluzioniinconflitto.

Tempidellenorme.Esempio:

Legge dello Stato Italiano n. 50 del 08/03/1999 pubblicata suGazzettaUfficialedellaRepubblicaItalianan.56indata:09/03/1999.Delegificazionee testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di

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semplificazione1998,articolo11,comma1.

ART.11-Applicazionedidisposizioni

1. Le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 4 e 5, si applicano adecorreredal1gennaio1999.

1.<retroattività>Ledisposizionidi cui<norma>all’articolo9, commi4e5,</norma>siapplicanoadecorreredal<efficacia>1gennaio1999</efficacia>.</retroattività>

Disposizione:L.n.50,08/03/1999,articolo11,comma1

tipo:retroattività

vigenza:08/03/1999

Argomenti-Operatori:partizione: L. n. 50, 08/03/1999, articolo 9, commi 4 e 5 vigenza:08/03/1999efficacia:1∘gennaio1999

Il tempo 1 gennaio 1999 non riguarda una disposizione, ma la normaricavabile dalla disposizioneL. n. 50, 08/03/1999, articolo9, commi4 e 5;quindièuntempoditipoefficacia.

Iltempo<1gennaio1999>rappresentalanuovaefficaciadellanorma<L.n. 50, 08/03/1999, articolo 9, commi 4 e 5>, stabilita dalla disposizione diretroattività<L.n.50,08/03/1999,articolo11,comma1>.

Inpraticanellasoluzionequiprospettatasistabilisceche ledisposizioniabbianoun solo tempo (vigenza),mentre efficacia è il tempodellenormeesolo di esse. Nelle disposizioni (nei testi) c’è in genere un tipo di tempo(vigenza), ma talvolta viene regolato il tempo delle norme (efficacia). È ilcasodellaretroattività,doveladisposizionenoncambialavigenzadiun’altradisposizione,mal’efficaciadiunanormaconnessa.

Tempidegli argomentiAnche gli argomenti possono essere in qualchemodo tempificati, ma non necessariamente come le disposizioni. Unargomento azione di una disposizione obbligo può talvolta essere precisatomedianteattributitemporali.Maancheunsoggettodestinatario:adesempiocoloro che in un determinato periodo hanno avuto un particolare ruolo; laclasseditalisoggettièindividuabileanchegrazieall’elementotempo.Quindiuna disposizione-norma di tale natura avrà i suoi due tempi di vigenza edefficacia (ereditati dall’atto che l’ha generata o derivati da disposizioni-modifica che hanno agito su di essa successivamente) ed il suo argomentodestinatario avrà il suo tempo interno, necessario all’individuazione dellaclassedisoggettieffettivamentecoinvolti.

Come in una formula di logica dei predicati, un operatore (tempo,negazione, ecc.) può riferirsi ed agireo sulla intera formulao invece suunsuoargomentoocomponente.Ilsensoètotalmentediversoneiduecasi,che

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quindi vanno saputi distinguere, cosa non sempre facile, nel caso diespressioninormativegiuridicheformulate in linguaggionaturale.Mentre lasemantica dei tempi delle disposizioni è abbastanza chiara, quella degliargomentièpiùvariaedidifficile inquadramento.Quici siaccontenteràdiusareglioperatoriditempocomeetichettedeltipodisenso,senzapretenderediesplicitarequalesensoesattosiaviaviaattribuitodaessi.Èdavedereseciò è sufficiente a farne degli strumenti utili per la ricerca di regole negliarchivilegislativiannotati.Iltempoquindinonèassimilabileagliargomentidelle disposizioni: va invece inteso come un operatore applicabile ad essi,comeanchealledisposizioni.

Esempio:

Legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto altrattamento dei dati personali”. Art. 34 Omessa o infedele notificazione1.Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagliarticoli7e28,ovveroindicainessenotizieincompleteononrispondentialvero,èpunitoconlareclusionedatremesiadueanni.

1.<sanzione><destinatario>Chiunque,essendovitenuto<destinatario>,nonprovvedealle<azione>notificazioniprescrittedagliarticoli7e28<azione>,ovvero<azione>indicainessenotizie incomplete o non rispondenti al vero <azione>, è punito con la <pena> reclusione<tempo>datremesiadueanni<tempo><pena>.<sanzione>

È evidente che qui il tempo non si riferisce alla disposizione, maall’argomento‘pena’,dicuiprecisailsenso.

Altroesempio:

Art.29(Tutela)

6.Avversoilprovvedimentoespressooilrigettotacitodicuialcomma4,iltitolareol’interessatopossonoproporreopposizionealtribunaledelluogoove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data dicomunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.L’opposizionenonsospendel’esecuzionedelprovvedimento.

6.<permesso>Avversoilprovvedimentoespressooilrigettotacitodicuialcomma4,il<destinatario> titolare </destinatario> o <destinatario> l’interessato </destinatario> possono<azione>proporreopposizioneal tribunaledel luogooverisiedeil titolare,<tempo>entro iltermineditrentagiornidalladatadicomunicazionedelprovvedimentoodalladatadelrigettotacito </tempo> </azione>. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.</permesso>

Anche qui il tempo opera sull’argomento azione, non sull’interadisposizioneosualtranormarichiamata.

5.4.2Operatorispaziali

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Procediamo in questa investigazione sul processo dimodellazione delledisposizioni, permetterne in luce strategie e problematicità. Forse si riterràutileprevedereancheunoperatore‘spazio’,cheagiscasiasulledisposizionichesugliargomenti.Tempoespaziooperanocomecondizioni;sonoduetipiparticolari di condizioni. Vediamo come tale operatore si applica ad unadisposizionecheesprimel’ambitodiunatto;sinoteràquantosiguadagnainprecisionedell’annotazione.

Esempio:

Legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto altrattamentodeidatipersonali.Art.2(Ambitodiapplicazione)1.Lapresentelegge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nelterritoriodelloStato.

1. <ambito> <norma>La presente legge< ⁄norma> si applica al <attività> trattamento didatipersonali<destinatario>dachiunque<⁄destinatario>effettuatonel<luogo>territoriodelloStato<⁄luogo><⁄attività>.<⁄ambito>

L’operatore luogosi riferiscequiall’argomentoattività, di cui precisa ilsenso ed al quale va in qualchemodo collegato. Alla fine imeta-data delcomma1riportanoche:

sidelineal’ambitonormativodellalegge675;cheriguardailtrattamentodidatipersonali;effettuatidachiunque;nelterritorionazionale.

Altroesempio:

Art.6(Trattamentodidatidetenutiall’estero)

2.Seiltrattamentodicuialcomma1consisteinuntrasferimentodidatipersonali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso ledisposizionidell’articolo28.

2.<ambito>Seil trattamentodicuialcomma1consiste inun<attività>trasferimentodidatipersonali<luogo>fuoridalterritorionazionale< ⁄luogo>< ⁄attività>siapplicanoinognicasoledisposizionidell’articolo28.<⁄ambito>

2. <estensione>Se il trattamento di cui al <norma>comma 1 < ⁄norma> consiste in untrasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso ledisposizionidell’articolo28.<⁄estensione>

Dalladoppiamarcatura[7]delcomma2sappiamoche:

sifaeccezionerispettoaldettatodelcomma1;siprecisailconcettodiambitonormativodellalegge675;siparladitrattamentodidatipersonali,effettuatifuoridelterritorio

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nazionale.

5.4.3Operatorilogico-sintatticiCondizioni delle/nelle disposizioni Nello schema precedente, alle

disposizioni sono affiancate le condizioni (se … allora). Nelle normecondizionate,omeglioneiframmentididisposizionicontenenticondizioni,sipotrebberoevidenziareglielementipiùrilevantiinmododacatturarequalcheaspettodelsensogeneraledelcondizionamento.

La nozione di norma condizionata è familiare alla teoria del diritto. Laforma tradizionale che la condizione assumenelle proposizioni normative èquelladel“sex,alloray”.Masvolgonolostessoruoloancheespressionididiverso stile, che sostanzialmente agiscono suunadisposizioneo suun suoargomento inmodo da precisarne il senso. Per tale ragione la componentecondizione (comeanchequella tempoespazio)èstataprevistanelmodellodelledisposizioniNIR,ancheseinmodoembrionale.

La tecnica più semplice per evidenziare le condizioni consiste nel“marcare” il brano di testo che le contiene, delimitando così una zonasignificativa su cui effettuare ricerche per termini. Potrà comunque esseresviluppata una tecnica di sintesi e rappresentazione, mediantel’evidenziazione di sub-argomenti interni ai brani portanti le condizioni.Vediamo un esempio di operatore condizione sulla disposizione e unosull’argomento.

Legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto altrattamento dei dati personali. Art. 28 (Trasferimento di dati personaliall’estero)

2. Il trasferimento è vietato qualora l’ordinamento dello Stato didestinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela dellepersoneadeguatoovvero,sesitrattadeidatidicuiagliarticoli22e24,digradopariaquelloassicuratodall’ordinamentoitaliano.

Si tratta di un divieto condizionato relativo al trasferimento di datipersonali.Lacondizioneèduplice.

2. <divieto> Il <azione> trasferimento </azione> <divieto>è vietato</divieto><condizione> qualora l’ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati nonassicuri un livello di tutela delle persone adeguato</condizione> <or> ovvero </or>,<condizione>sesitrattadeidatidicuiagliarticoli22e24,digradopariaquelloassicuratodall’ordinamentoitaliano.</condizione></divieto>

Esempiodicondizionesuargomento:

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Art.36(Omessaadozionedimisurenecessarieallasicurezzadeidati)

1.Chiunque,essendovi tenuto,omettediadottarelemisurenecessarieagarantire lasicurezzadeidatipersonali, inviolazionedelledisposizionideiregolamentidicuiaicommi2e3dell’articolo15,èpunitoconlareclusionesinoadunanno.Sedalfattoderivanocumento,lapenaèdellareclusionedaduemesiadueanni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica lareclusionefinoadunanno.

Sitrattadiunadisposizionesanzionatoria,amioparerepocofelicementearticolata in due commi. Prevede infatti tre tipi di pena, di cui duecondizionate: due sono espresse nel primo comma, la terza nel secondo.Come vediamo la condizione si riferisce all’argomento ‘pena’, non allasanzionenellasuainterezza.

Marcatura:1.<sanzione><destinatario>Chiunque,essendovitenuto,</destinatario><azione>omette

diadottarelemisurenecessarieagarantirelasicurezzadeidatipersonali, inviolazionedelledisposizionideiregolamentidicuiaicommi2e3dell’articolo15<azione>,<dsp>èpunitocon</dsp><pena> la reclusione sino ad un anno.</pena><condizione>Se dal fatto derivanocumento</condizione>,lapenaèdella<pena>reclusionedaduemesiadueanni.</pena>

2. <condizione> Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa</condizione> siapplica<pena>lareclusionefinoadunanno.</pena>.</sanzione>

Meta-data:

disposizione:sanzione:èpunitocon

argomenti-operatori:

destinatario:Chiunque,essendovitenuto

azione: omette di adottare le misure necessarie agarantire la sicurezza dei dati personali, inviolazionedelledisposizionideiregolamentidicuiaicommi2e3dell’articolo15

pena:lareclusionesinoadunanno.

pena:lapenaèdellareclusionedaduemesiadueanni.condizione:Sedalfattoderivanocumento

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pena: si applica la reclusione fino ad un anno.condizione: Se il fatto di cui al comma 1 ècommessopercolpa

NegazioneLanegazioneègiàstataconsideratanelmodello‘disposizionianalitiche’.Alcunedisposizioni, relativeagli adempimenti ingenerale, sonostate introdottenellostilea lorodatodallaprassie formalizzatodalle teoriesullenorme.L’obbligoèaffiancatodaldivietoedalpermesso,chealtrononsono che le forme (descritte dalla logica deontica) che l’adempimento puòassumere.Ilpermessoèunobbligo/divietonegato;ildivietoèunobbligoconargomento(‘azione’)negato,secondoleregoledeontiche.

Quindi la negazione, limitatamente alle disposizioni obbligo, divieto epermesso,ègiàsostanzialmentepresenteattraversolatriplicedenominazionedel generico ‘adempimento’.Omeglio un operatore di negazione è assentepropriograzieaitrenomidatiall’adempimento;l’alternativasarebbeusareunsolonome(adempimentooaltro)unitamenteallafunzionedinegazione,siasulladisposizione(perottenereobbligo/permesso)chesull’argomento-azione(perottenereobbligo/divieto).

Occorre approfondire l’uso della negazione in questo contesto, siarelativamentealladisposizionecheagliargomenti,pervalutarne l’apportoeintravederne i modi di espressione possibili. Ritengo che si possa per orarinunciare all’uso dell’operatore negazione, ovviando appunto connominazioni multiple, come fatto per gli adempimenti e per le deroghe. Illinguaggio di annotazione DAO è comunque ricettivo rispetto a talievoluzioni,qualorafosseroritenutenecessarie.

Operatori proposizionali È pensabile anche l’uso degli operatoriproposizionali,perdescrivereinmodononambiguoilprofilosintatticodelledisposizioni,riprendendocosìesperienzestorichecomequelladelNormalizerdi Layman Allen (1979) per la disambiguazione degli operatori logiciproposizionali.

Esempioconoperatoriproposizionali:

Legge20luglio2004,n.189

Art.2.Divietodiutilizzoafinicommercialidipelliepellicce

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita conl’arrestodatremesiadunannooconl’ammendada5.000a100.000euro.

3.Allacondannaconsegue inognicaso laconfiscae ladistruzionedel

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materialedicuialcomma1

Marcatura:2. <sanzione> <azione> La violazione delle disposizioni di cui al comma 1</azione>

<dsp>èpunita</dsp>con<pena>l’arresto<tempo>datremesiadunanno</tempo></pena>ocon<pena>l’ammendada5.000a100.000euro</pena>.3.Allacondannaconsegueinognicaso<pena>laconfiscaeladistruzionedelmaterialedicuialcomma1</pena>.</sanzione>

Meta-data:

sanzione

azione: La violazione delle disposizioni di cui alcomma1

pena:l’arrestotempo:datremesiadunanno

pena:l’ammendada5.000a100.000euro)

pena: la confisca e ladistruzionedelmaterialedicuialcomma1

Dice che è una disposizione di tipo sanzione, con 3 argomenti di tipopena,dicuiilprimotempificato.

Marcaturaconoperatoriproposizionali-booleani:2.+3.<sanzione><azione>Laviolazionedelle disposizioni di cui al comma1</azione>

<dsp>èpunita</dsp> (<pena> l’arresto<tempo>da tremesiadunanno</tempo></pena>OR <pena> l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro</pena>) AND <pena> la confisca e ladistruzionedelmaterialedicuialcomma1</pena>.</sanzione>

Meta-dataconoperatori:

sanzioneazioneLaviolazionedelledisposizionidicuialcomma1((penal’arresto,tempo da tre mesi ad un anno) OR pena l’ammenda da 5.000 a100.000euro)ANDpena la confiscae ladistruzionedelmaterialedi cui alcomma1

Dicecheèunadisposizionesanzione,con3argomentiditipopena,dicuiilprimotempificato,econiprimidueinalternativa.

Osservazioni:

A favore dell’adozione degli operatori booleani c’è il prestigiosoprecedentedellatecnicadidescrizioneformalizzatadellenormeintrodottadaLaymanAllengiàneglianniottanta,colnomedi‘normalizzazione’.Ritengo

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che tale tecnica darebbe il meglio di sé, se impiegata in applicazioni disostegno alla formulazione e stesura dei nuovi testi, contribuendo allarazionalizzazionedellerelazioniproposizionali.NelprogettoLMEèprevistauna applicazione (metaPlan) di guida sostanziale al drafting e lì talestrumento non dovrebbe mancare (cfr. cap. 13.3). Gli operatori booleanisarebberocomunquenecessarisecisiorientasseversoannotazionisofisticateingradodidescriveretuttelecomponentiinternedegliargomenti,avendoinmente applicazioni diverse da quelle qui previste. Tali operatoripermetterebberodiconnettereformalmentetalicomponenti.

Come vedremo gli operatori sono già previsti in fase di ricerca delleregoleesaràmostratocomevengonousatinelcap.10enellapresentazionedella applicazione informativa sperimentale metaSearch (tool del sistemaLME), nel cap.11. Si tratta di due questioni diverse e connesse (ma nonnecessariamente):usodeglioperatoribooleaniinfasedimarcaturadeitestiedusodiessiinfasediricercaviameta-datadelleregole.

Sesiusanosoloinricerca,comeperoraavvieneinLME,ilsensoèchecerchiamoregolecheabbianoicontenuti(meta-dati)AORB,oppureAANDC,ecosìvia. Il sistemaverificheràsenelleannotazioniqueicontenutisonostatiintrodottieverificheràchelalorocompresenzacorrispondaallerelazionilogiche espresse dall’utente nella query. Insomma un uso tradizionale neisistemiinformativi.

Seinvecesiusanotalioperatoriinfasedimarcatura,illorosensosaràchei meta-data che stiamo preparando contengano determinati descrittori(keywords) e inoltre che essi si trovino in determinati rapporti, che possoappuntospecificareconglioperatori.

Trattandosididueinformazioni totalmentediverse(unaesistenziale,unagiuridica) e per di più in due contesti diversi (query, documento), se siuserannonelprocessodimarkupilloroimpiegosuccessivoinfasediricercadelleregoledovràessererivisto,perevitareconflittidisenso.Inaltreparolesidovràconfigurarequesta funzionedell’applicazionemetaSearch, inmododa renderla compatibile con l’uso (giuridico) parallelo degli operatoriall’internodelleannotazioni.

Questoamplificherebbe lepossibilitàdimodulare le richieste,manonèfacileprevederneilpossibileprofitto.Nonsidevedimenticarecheimodelliqui proposti hanno scopi informativi, non di elaborazione e calcolo delleinformazioni.

5.4.4Riepilogo

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Questiglisviluppipossibilidelmodelloquiprospettati:

Integrazionedellasemanticadegliargomentidadefinizionariedontologie.Introduzionedei‘subargomenti’perdescrizionipiùfini.Introduzionedegli‘operatori’perlamarcaturaditempi,luoghiecondizioni.Distinzionetraoperatoridelledisposizionieoperatoridegliargomenti.Introduzionedioperatoriproposizionaliperconnettereinmodoformaleisub-argomenti.

Gli operatori sono indicazioni logico-spazio-temporali e si possonoriferire ed applicare ad atti, disposizioni, norme ed argomenti. Sidifferenzianoquindidagliargomenti,chesonocomponentidelledisposizioni.Sono stati qui introdotti e discussi per mostrare le varie opzioni che sipresentanonelprocessodimodellazionedeidati.Nellesperimentazionichehannoseguitoquestistudi,talielementinonsonostatialmomentoutilizzati.Vengonoquindiquipresentati,perindicarepossibililineedisviluppoecometema di approfondimento del processo dimodellazione semantica. Anche imodi di modellare gli operatori vengono qui prospettati senza particolariapprofondimenti e verifiche, al solo scopo di esercitarsi insieme in questaattività artigianale che è ilmodellare le idee.Vediamo in forma schematicaunodeitantimodididescriverelenozionioravistedeglioperatori(Tab.5.3).

Tabella5.3:Operatori

Operatoritipo[a] oggetto[b] nome[c]

temporali

attivigenza

iniziodisposizioni fine

norme efficaciainiziofine

argomenti tempo

data(il)

intervalloinizio(da)fine(a)

periodo(per)ciclo(ogni)

spaziali disposizioni,argomenti luogologici disposizioni,argomenti condizione

5.5Alcuneconsiderazionisulladefinizionedegliaspettitemporalinellanormativaitaliana.(Stefano

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Pietropaoli)Perdesignareilrapportodiunattonormativoconiltempo,illegislatore

adoperaprevalentementetreconcetti:

Tabella5.4:Tempi

concetto testod’esempio

vigenza

Costituzione,art.73Leleggisonopubblicatesubitodopolapromulgazioneedentranoinvigoreilquindicesimogiornosuccessivoallaloropubblicazione,salvocheleleggistessestabiliscanounterminediverso.

efficacia

Costituzione,art.77Idecretiperdonoefficaciasindall’inizio,senonsonoconvertitiinleggeentrosessantagiornidallaloropubblicazione.LeCamerepossonotuttaviaregolareconleggeirapportigiuridicisortisullabasedeidecretinonconvertiti.

applicazione

Legge11marzo1953,n.87,art.30Lenormedichiarateincostituzionalinonpossonoavereapplicazionedalgiornosuccessivoallapubblicazionedelladecisione.

Solo i primi due – vigenza ed efficacia – sono concetti impiegabili nelquadrodeldraftingodellamanutenzionedel librodelle leggi.Ilconcettodiapplicazione si riferisce infatti all’attività degli operatori giuridici ed inparticolare dei giudici. Peraltro, il concetto di applicazione risulta utile perintrodurre una distinzione fondamentale: quella tra disposizione e norma. Ilgiudice,infatti,ricavadauntestonormativo–chechiameremo‘disposizione’–unaregolagiuridica–chechiameremo‘norma’.Svoltaquestaoperazione,applicalanormaadunafattispecieconcreta.Questa‘applicazioneconcreta’èovviamentealdifuoridell’ambitosuddetto.Rimangonodunquedueconcetti‘utili’ainostrifini:

VIGENZA

Ilconcettodivigenzaesprimelamera‘esistenza’diunadisposizione(sibadi:nondiunanorma)inunordinamentogiuridico.Ladisposizionevigenteèunadisposizione‘vivente’:nasceinunmomentopreciso,bendeterminabile(l’entrata in vigore), emuore in unmomento che il legislatore individua avolte con precisione (abrogazione espressa e sostituzione) e altre no

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(abrogazioneimplicita).

EFFICACIA

Se, come abbiano detto, l’applicazione è l’applicazione concreta,l’efficaciapuòesseredefinitacomel’applicabilitàastratta.Efficaceècioèlanorma (e non la disposizione) che teoricamente un operatore giuridico puòapplicare.

In una situazione ‘normale’, ad una disposizione vigente corrisponderàuna norma (o più norme) efficace. Altrettanto normale è che ad unadisposizionenonvigentecorrispondaunanorma(opiùnorme)inefficace.Sidannoperòanchecasiintermedi.Schematizzando:

Tabella5.5:Vigenzaedefficacia

ipotesi VIGENZA EFFICACIAA SI SIB SI NOC NO SID NO NO

LeipotesiAeDsono,comeabbiamodetto,normali.

Nell’ipotesiB abbiamo invece una disposizione vigente cui corrispondeuna norma non efficace. Abbiamo cioè un testo normativo esistentenell’ordinamentomanon astrattamente applicabile.È il caso, per fare degliesempi, delle disposizioni delCodice penalemilitare di guerra in tempo dipace;[8]delleleggichecondizionanolapropriaoperatività(ovverol’efficaciadellenormeche contengono) all’emanazionedi un regolamento; delle leggiche differiscono la propria operatività ad una data o ad un termine futuro(efficaciadifferita).

Èpossibileancheilcasoinverso(ipotesiC):unadisposizionenonvigentee tuttavia efficace. Occorre però fare attenzione a tenere ben distinte leseguentiipotesi:

normaapplicabilecontenutainunadisposizionenonpiùvigentealmomentodell’applicazionedapartedelgiudice;normaefficacecontenutainunadisposizionenonancoravigentealmomentodellarealizzazionedelfattoconcretocuiverràapplicata(efficaciaretroattiva);normaefficacecontenutainunadisposizionenonpiùvigente(efficaciaultrattiva).

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Esempio del primo caso è quello di una ‘norma penale di favore’ (cheprevedecioèuntrattamentopiùfavorevole)rispettoadunanormaprecedente:anchesecontenutainundecretoleggenonconvertito,oinundecretoleggeconvertitoconemendamenti,oancorainunaleggedichiarataincostituzionale(contenuta dunque in un atto che viene rimosso retroattivamentedall’ordinamento), essa è infatti comunque applicabile ai fatti commessidurantela(momentanea)vigenzadelladisposizionechelacontiene.Inquestocaso, la dovuta rimozione della disposizione dell’ordinamento ex tunc nonimpediscedunquechelanormadaessaricavabilesiacomunqueapplicabileaireati commessi durante l’effimera esistenza della disposizione. Sta di fattoperò che si deve parlare in questo caso appunto di ‘applicazione’ in sensoproprio,ovveroapplicazioneconcreta:l’efficacia,la‘applicabilitàastratta’dicui parliamo, coincide infatti anche in questo caso con la vigenza delladisposizione.

All’ipotesi C appartengono invece gli altri due casi sopra elencati.Esempio del secondo caso, adoperando ilmedesimo concetto penalistico, èquellodellanormadi favore successiva (cioè contenuta inunadisposizionenonancoravigentealmomentodelfatto),cheèefficacesepiùfavorevolealreo rispetto alla precedente (e salvo che contro di questi non sia già statapronunciata sentenza irrevocabile). La nuova disposizione, non ancoravigentealmomentodellacommissionedelreato,contienedunqueunanormacon efficacia retroattiva (cosa peraltro eccezionale, data lamateria penale).Egualmente, all’ipotesi C appartengono i rari casi di ultrattività (le normecontenuteinunadisposizionenonpiùvigenterimangonoapplicabili),chenonvannoperòconfusiconquellidireviviscenza,cheriguardanononl’efficaciamalavigenza(unadisposizioneabrogata‘resuscita’,econquestal’efficaciadellenormechecontiene).

Cercheremoadessodichiariremeglioquantoappenadettoavvalendocidialcuneesemplificazionigrafiche.

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IpotesiA:VIGENZAedEFFICACIAcoincidenti

Esempio:DLgsn.213del24/06/1998,articolo4,comma4(invigoredal:09/07/1998).

Adecorreredal1gennaio1999 il secondocommadell’articolo2435delcodice civile è sostituito dal seguente: “Il bilancio pubblicato in lire puòesserepubblicatoancheineuroaltassofissodiconversione”.

Inquestoesempiononentraingiocoilconcettodiefficacia(equindidinorma). Alle linee (sotto) che indicano la vigenza delle disposizioni,corrispondono infatti specularmente le linee (sopra) che indicano l’efficacia

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dellenormeinessecontenute.

Sihaunsemplice‘incrocio’tratrevigenze:ladisposizione<sostituzione>non produce immediatamente la rimozione dall’ordinamento delladisposizionedasostituire,malarinviaadunmomentosuccessivoallapropriaentrata invigore.Ladisposizione<novella>‘esiste’(èvigente)dunquesolodal01/09/1999,elenormecheessacontienesolodataledatasonoefficaci.

IpotesiB:DSPVIGENTEeNORMANONEFFICACE

Esempio:Legge675del31/12/1996,art.45,primocomma(invigoredal07/05/1997)

Per i trattamenti svolti senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunqueautomatizzatichenonriguardanotalunideidatidicuiagliarticoli22e24,ledisposizionidellapresenteleggesiapplicanoadecorreredal1gennaio1998.

Inquestocaso, ladisposizioneentrainvigoremalenormechecontienediventanoefficacisoloinunmomentosuccessivo.Nell’areacompresatraleduelineeverticalitratteggiateladisposizioneèvigente,malanormainessacontenutanonèefficace.

Esempio:Art.85Codicepenalemilitarediguerra

Chiunquecommetteunfattodirettoaportareilsaccheggioincittàoaltriluoghi,ancorchépresidiassalto,èpunitoconlamortecondegradazione.

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IpotesiC:DSPNONVIGENTEeNORMAEFFICACE

Esempio:L. 50 del 08/03/1999, art. 9, comma4 e art. 11 comma1 (invigoredal10/03/1999).

9.4.Dopoil terzoperiododelcomma22dell’articolo39della legge27dicembre1997,n.449,èinseritoilseguente:“Alpersonaledicuialpresentecomma sono attribuiti l’indennità e il trattamento economico accessoriospettantialpersonalediruolodellaPresidenzadelConsigliodeiministri,sepiùfavorevoli”.Conseguentementenelpredettoterzoperiodosonosoppresseleparole:“eaccessorio”.

11.1 Le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 4 e 5, si applicano adecorreredal1gennaio1999.

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Nell’area compresa tra le due linee verticali tratteggiate la disposizionenon è (ancora) vigente, ma la norma in essa contenuta è efficace. La<sostituzione>èinfattiretroattiva.

Esempio:L.R.Emilia-Romagnan.1del10-01-2000,art.37,comma6(invigoredal15gennaio2000).

In sede di primaapplicazione della presente legge, per gli interventi dicuiall’art.14,comma1,letteraa),continuanoadapplicarsilenormedelleleggi regionali abrogate dalla presente legge, fino all’approvazionedell’appositadirettivaconcernenteirequisitistrutturalidaemanarsiaisensidell’art.1,comma3.

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Nell’area compresa tra le due linee verticali tratteggiate la disposizionenonè(più)vigente,malanormainessacontenutaèancoraefficace.Sitrattadiuncasodiultrattività.

Footnotes[1]Ovviamentenell’ambitodicompetenzadell’ordinamentogiuridico.

[ 2 ] “…le modalità non sono in realtà niente altro che gli strumentilinguisticideldiritto”(Ross,1978).

[ 3 ] Un esempio daWikipedia (9/8/9): “L’agricoltore (chiamato anchecontadino,soprattuttoinpassato)èunapersonaimpiegatanelsettoreagricolocomecoltivatoredellaterra,specializzatonellacoltivazionedifrutta,verdurae cereali in base alle caratteristiche climatiche e del terreno. Può affiancarealla sua attività anche l’allevamento di animali da cortile o di bestiame.L’agricoltorepuòsvolgere lapropriaattivitàcomeproprietario, affittuarioodipendentediunaimpresaagricola.”

[ 4 ] Naturalmente questo limitatamente a quelle disposizioni cheprevedonosoggettidestinatari.Nelleschematizzazionidianalisidinormativecheèdatoincontrareinstudidottrinaririguardantiparticolarileggi,vieneingenereprivilegiatoilpuntodivistadeldestinatario,cheèquindiconsideratomipareilprofilopragmaticopiùsignificativonell’analisideicontenutidelleleggi.Legriglieassocianoivaridestinatariaicontenutidelledisposizioni,avoltelimitandosi,perladescrizioneappuntodeicontenuti,alleindicazioniinpropositocontenuteneititoliorubriche,altrevolteritagliandodaltestodelle

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disposizioni l’espressione integrale delle condotte, competenze, ecc., oltrenaturalmenteall’indirizzodellefonti(numeroarticolo,comma,ecc.).

[ * ] Tab. 5.2: D=descrittori, Z=motivazioni, R=regole, M=modifiche,C=comunicazioni,S=speciali.

[5]Unterminehaunpropriosignificato,descrittoneidizionarisiaconesempi che collegandolo a quello di concetti più generali. Questo è ilsignificatonecessario,stabiledeltermine.Coniterminiillegislatoreusafareduecose:

neprecisatalvoltailsensonelledefinizioni;liincludeindisposizioni:comeelementiportantidelladisposizione(argomenti),comeelementidiulterioreprecisazione(subargomenti,operatori);

Esempiodidefinizionediunpossibiledestinatario:DL196,2003,n.196,“Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali”,art.4,comma1.Aifinidelpresentecodicesiintendeper:(…)letteraf)“titolare”,lapersonafisica,lapersona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,associazioneodorganismocuicompetono,ancheunitamenteadaltrotitolare,le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di datipersonalieaglistrumentiutilizzati,ivicompresoilprofilodellasicurezza.

[6]Negliesempicheseguono,dimarcatura(markup)deglioperatori,hoadottatounformalismotuttopersonale,cherievocailinguaggidigestionedeidocumentisulweb,comeHTMLoXML(ic.d.tag).Riguardoaglioperatoricheagisconosudisposizioniedargomenti,dovrebbebastare lacollocazionedella marcatura di un operatore all’interno della marcatura di un certoargomento, per significare che l’operatore si riferisce appunto ad esso, inqualchemodo.Laposizionediunoperatoreesterna rispettoagli argomenti,ma interna alla disposizione, significherebbe invece che esso si riferisceappunto ad essa. Quando però questo non è possibile senza alterare lapartizione, i commenti aiuteranno a distinguere le due situazioni. Questometodo di annotazione serve soltanto alla formulazione di esempi dimarcaturainquestapubblicazione.Nellarealtàdellamarcaturadidocumenti,esistono altri meccanismi per affermare la connessione tra operatore edargomentoodisposizione.

[ 7 ] La tecnica della doppia marcatura di certe disposizioni, saràintrodottanelcapitolosuccessivo.

[a]Vengonoquiindicatelenaturedegliargomentiacuiicorrispondentioperatorisonoapplicabili.

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[b]Elementotestualeconsiderato.

[ c ] In grassetto i nomi degli operatori utilizzabili nella marcatura; incorsivoicommenti.

[ 8 ] In realtà, almeno un articolo di questo deve essere riconosciutoefficaceancheintempodipace:quellochedisponechelenormedelcodicesonoapplicabili solo in tempodiguerra (Art.3.La leggepenalemilitarediguerrasiapplicaper i reatidaessapreveduti,commessi, in tuttoo inparte,dalmomentodelladichiarazionedellostatodiguerrafinoaquellodellasuacessazione).

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Capitolo6

Tecnicheestrategiediannotazionedeitesti

6.1VersounaGlossaelettronica.Ilruolodeimeta-datinellaannotazioneditestinormativi(StefanoPietropaoli)

6.1.1Checosasonoimeta-dati?Per usare una fortunata espressione diffusa oltreoceano, i metadati non

sono altro che data about data, ovvero ‘dati sui dati’. A dispettodell’etimologiaclassicheggianteilterminemeta-dataèdirecenteinvenzione,essendostatoconiatonel1969daJackMyers,unprogrammatorestatunitenseche fu tra i primi ad avvertire le potenzialità che certe ‘informazioniaggiuntive’potevanoaverenellagestionedidatabase.Maèsolonegliultimianni,conl’avventodelworldwideweb,chelapossibilitàdiinseriremeta-datiè diventata una vera e propria esigenza. Basti pensare alla indispensabilefunzione che svolgono imeta-dati contenuti nel codiceHTMLdelle paginepubblicate sulweb, senza i quali non sarebbepossibile indicizzare e quindirendereeffettivamentereperibiliimaterialionline.

Permeglio capire in che cosa consistano questimeta-dati si può fare ilseguenteesempio.Immaginiamodiessereinunagrandebiblioteca,ediaverbisogno di consultare un determinato libro. Ameno di non voler vagare acasaccio tragliscaffalipermolto tempoeconscarseprobabilitàdi riuscita,avremobisognodiconsultareuncatalogo incui siano raccoltieorganizzatialcunidatiessenzialipertrovareillibro,comeadesempioiltitolo,l’autoreelacollocazionedelvolume.Ebbene,idatiriportatinelcatalogosonoproprio‘datisualtridati’,ovverometa-dati.

6.1.2Imeta-datiegliattinormativiBen prima che Jack Myers cominciasse a pensare ai meta-dati per

organizzaredatabase, i giuristi che nelmondo tardo antico si trovavano difronteall’immensoCorpus juriscivilisdiGiustinianoavevanocapito che ilmetodopiùsempliceesicuropergestirneilcontenutoerainserirvidelle‘notea margine’. Tali annotazioni vennero comunemente denominate ‘glosse’, e‘glossatori’ furono quindi chiamati i giuristi che attesero alla produzionesistematica di questi veri e propri apparati di commento di testi giuridici,

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raggiungendo – basti pensare allaGlossaMagnadi Accursio – un elevatolivelloscientifico.

Itestinormativiperloronaturabensiprestanoadessereannotati.Certo,fin quando gli ordinamenti giuridici sono stati relativamente elementari, leleggi erano poche e chiare, e i giuristi potevano concentrarsi sul momentoproduttivo delle norme piuttosto che su quello interpretativo. Poi però ildiritto è diventato sempre più complesso, lo Stato ha dato vita ad unatendenzainflativainarrestabileedogginonvièstudentedigiurisprudenzaolegalediprofessionechepossafareamenodicodicicommentatiesupportiinformaticicontenentitestinormativiesentenze.

Con l’avvento delle nuove tecnologie informatiche, esiste ormai lapossibilità di creare delle ‘glosse elettroniche’ estremamente precise edaffidabili. I testi giuridici possono essere ‘trattati’ a livello informatico inmanierataledaconsentireunarappresentazioneformale(chenonusacioèillinguaggio naturale, ma un altro linguaggio meglio trattabile dai sistemiinformatici)dellorocontenuto.Ilprocedimentodiannotazionechepermettetalerisultatoècomunementechiamato‘marcatura’.IllinguaggiodimarcaturapiùnotoèHTML,maper ladescrizionedi testinormativi il linguaggiochepiùsièaffermatonegliultimiannièXML.

6.1.3Ivantaggidell’XMLL’acronimo XML sta per “eXtensible Markup Language”, ovvero

“linguaggioestensibileperlacreazionedimarcature”,edèstandardW3C[1]dal 1997. XML è un ‘meta-linguaggio’, che offre il notevole vantaggio dipoter strutturare il contenuto di un documento utilizzando mark-uppersonalizzati.

I vantaggi offerti da XML per i documenti legislativi sono brevementeriassumibili nei seguenti punti: definizione standardizzata della struttura deldocumento;separazionenettatrastrutturaecontenutodiuntesto;assistenzaautomatica per la creazione dei testi di legge (aiuto nell’organizzazione deltesto secondo le regole di drafting previste; valutazione dell’impattonormativosull’ordinamento);navigazioneperfezionataall’internodeitestidilegge; ricerche approfondite nelle banche dati legislative. Tutto ciò è resopossibile grazie alla capacità di XML di strutturare e formalizzare leinformazioni,inmodotaledarimuovereilmaggioreostacolodellaricercaegestionedeitesti,ovverolamancanzadiuniformità.

Ogni mark-up language definisce la forma dei marcatori, ovvero deisimboli che vengono usati nell’operazione di marcatura, e ne determina le

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modalità di impiego. Il programma che analizza il testo adeguatamentemarcato,interpretaimark-upestraendodatiperl’elaborazionedelcontenutodelfile.Illinguaggiodimarcaturadigranlungapiùfamosoedadoperatonelweb–comegiàricordato–èHTML(HyperTextMarkupLanguage),concuisono costruite la maggior parte delle pagine consultabili on line. HTML èstato ideato con l’obiettivo principale di creare uno strumento divisualizzazionedei testi.Diqui, ledifficoltàcheHTMLhadimostratonellagestionedidatisemprepiùcomplessi.

Proprioperrisolveretaliproblemi,èstatosviluppatoXML.XMLèstatoinfattipensatononpervisualizzareun testo,bensìperestrarne ilcontenuto.XML può descrivere, strutturare, organizzare gerarchicamente e ‘validare’dati,inmanieramoltopiùprecisaedefficacediquantopossafareHTML.[2]

DiversamentedaHTML,XMLè‘estensibile’.L’utentepuòdefinirenuovielementieattributiinfunzionedell’usochedevefaredeltesto.XMLèinfattipiùpropriamenteunlinguaggiodimeta-mark-up,ovverononhauninsiemeprefissatodielementiutilizzatiallostessomododatutteleapplicazioni.Sonoi singoli sviluppatori a definire gli elementi (i cosiddetti tag, racchiusi daisegni<e>),inmodotalechesianofunzionalialdominiodiapplicazione.[3]

Inoltre, XML offre il notevole vantaggio di tenere ben distinto il pianodellapresentazionedaquellodeidati.Ilprogrammacheanalizza(parser) ildocumento XML può certo ricostruire i dati al fine della visualizzazione,ancheviaweb,mapuòancheutilizzarliperoperazioniassaidiverse,comeperesempiolacreazionedidata-base.

6.1.4Perchéimeta-dati?Vantaggieprofiliproblematici

I testinormativi siprestanoparticolarmentebeneadessere rappresentatiinXMLinquantovengono(ocomunquedovrebberoessere)redattisecondoun certo codice di stile, ma soprattutto perché nascono già organizzati inpartizioni formali (capo, articolo, comma etc.) e – anche se non sempre –sostanziali(definizioniraccolteinununicoarticolo,cosìcomelesanzioni;laleggesiapreconladelimitazionedell’ambitodiapplicazioneesichiudeconla definizione dell’entrata in vigore, etc.). Una marcatura delle variedisposizionicontenuteneitestidileggeconsentedinavigareinunareteiper-testuale che potenzialmente potrebbe abbracciare l’intero ordinamentogiuridico, garantendo la possibilità di effettuare ricerche particolarmentecomplesse.

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L’aspettochequisembrapiùrilevare,ècheoltreamarcareidati(almenoapparentemente)più‘oggettivi’dell’attonormativo(ladatadiapprovazione,l’autore,ilnumero,iltitoloetc.),sipotrebbearrivareadarricchireiltestocontuttaunaseriediinformazioniche–rimanendodistintedaltestooriginale–neconsentirebberounamiglioreintelligibilità.

Quantoalrapportotratestoemeta-dati,èbenesottolinearecheilprimorimane indipendente rispetto ai secondi. Sia che rimanga sprovvisto dimarcature,siachevengainveceannotato,iltestooriginalerimanedunqueinognicasoperfettamenteautonomo.

Occorre inoltre precisare che i meta-dati hanno carattere meramenteopzionale: chi effettua la marcatura può scegliere quanto e come marcarel’atto(anchese,naturalmente,unsistemadimarcaturadovràrispettareprecisistandardperrisultareefficace).

Potenzialmente,tuttipossonoannotareunatto(normativoenon).Èovvioperòcheunaannotazioneeffettuatadaunenteistituzionale,comeadesempiolaCortediCassazione,avrà tutt’altropeso rispettoaquelladiunostudentedelprimoannodiGiurisprudenza.Èinoltredaconsiderarel’ipotesichesialostesso ‘normatore’ (ossia l’entecheproduceunanormadiqualunque rango,sia esso il Parlamento o il Rettore dell’Università di Firenze) a marcare ilproprio atto. In tale caso si avrà una sorta di ‘marcatura autentica’particolarmente attendibile, anche se sul valore ad essa attribuibile e sulleprocedurediapprovazionedeimeta-dativisarànonpocolavorotantoperladottrinaquantoperlagiurisprudenza.[4]

Quanto al possibile problema della verifica dell’autenticità dellemarcature, le moderne tecnologie informatiche permettono ormai diconsiderare laquestionesostanzialmentesuperata.La firmaelettronicaoffreinfattiormaiampiegaranziesiariguardoallaautenticitàdeidati,siariguardoall’identificazionedegliautorideglistessi.

6.1.5L’esperienzadelProgettoNIRNegli ultimi anni sono stati sempre più i Paesi che hanno avviato una

massicciaoperadistandardizzazione inXMLdelpropriocorpusnormativo.Anche l’Italia in questo settore può essere considerata all’avanguardia.Istituzioni di ogni livello hanno intrapreso la via della pubblicazionetelematica degli atti normativi emanati. A questo fenomeno, che haindubbiamente realizzato per il cittadino una migliore accessibilità almateriale normativo, non ha corrisposto però anche un’adeguataimplementazione delle capacità di ricerca, tanto che si è determinata una

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sostanziale incapacità dell’utente di gestire efficientemente le risorse cui haaccesso. Riprendendo l’esempio cui abbiamo fatto ricorso in precedenza, ècomeselabibliotecafossedotatadituttiivolumicheillettorestacercando,ma lo schedario – che pure esiste – non ne riportasse i dati necessari peridentificarlietrovarli.

Per colmare questa lacuna sono stati varati alcuni progetti, tra i qualiNormeinrete è stato sicuramente l’iniziativa di maggiore importanza.Promosso dal CNIPA su proposta delMinistero della Giustizia, il progettoNIR ha avuto come obiettivo principale il miglioramento dell’efficacia deiservizidiinformazionenormativapericittadini,cuisièpropostodioffrireunpunto di accesso unitario alla documentazione legislativa e giuridicapubblicata sul web dalle istituzioni pubbliche. Alla creazione di un portalecheconsentival’accessoaidocumentiresidisponibilidaglientipartecipanti,è seguita un’intensa attività di definizione degli standard per larappresentazione di testi in normativi in XML, il cui risultato principale èstata la realizzazione di alcuni DTD (Document Type Definition, la‘grammatica’diognilinguaggiodimarcatura).

UnDTD è quella parte di documento che contiene i dati necessari pereffettuare un controllo della correttezza formale di una classe di documentiredatti inXML. IlDTD consente dunque quell’operazione – comunementeindicatacome‘validazione’–concuisiconfrontaundocumentoXMLconlesue regole, al fine di identificare e correggere eventuali difformità. I DTDsono cioè strumenti di ‘omogeneizzazione’ strutturale di documenti dellostesso tipo, attraverso cui si garantisce che documenti valicati con ilmedesimoDTDsianoeffettivamentestrutturatoinmodoanalogo.

All’interno del progetto Normeinrete sono stati realizzati più DTD. Alfinedigarantiresiaun’adesioneallerichiestepiùpuntualidelleistituzioni,siala possibilità di lasciare spazio ad eventuali modifiche, il gruppo di lavoroprepostoallosviluppodiDTDharealizzatotrediverseversioni,denominate“DTD completo” (o strict), “DTD flessibile” (o loose), e “DTD base” (olight), a seconda che rispettino o meno certe caratteristiche. È importantesottolinearecheiDTDsonotralorocompatibili,equindi–soloperfareunesempio– tutti idocumentivalidati secondo ilDTDcompleto sonocorrettianche secondo ilDTD flessibile (manonviceversa, in quanto le regole delprimo sono più restrittive di quelle del secondo). Il DTD del progettoNormeinreterisultavaorganizzatoindiversidocumentiprincipali,traiqualiilpiù importante era meta.dtd, che descriveva gli elementi utilizzati perarricchire i documenti con lemeta-informazioni previste dallo standard delprogettoNormeinrete.

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6.2AnnotazioneconDAO6.2.1DAO:linguaggiodidescrizionedeltestolegislativo

I testi legislativihannounprofilo formale (sintattico)eduno funzionale(semantico), come ripetutamenteosservato. [5] Il corpodiun attonormativohauno scheletro, la struttura formale, compostodi partizioni: è l’articolato.Lo stesso corpo visto contenutisticamente ha una struttura funzionale(funzioniregolative),compostadidisposizioni:èildisposto.Ilrapportotraleduestruttureècomplessoeproblematico,anchesesbrigativamentepossiamodirechelastrutturaformalenonhascopoproprio,maha,dovrebbe,nonpuònon avere, solo uno scopo servente, quello di dare forma adeguata edevidenzaallastrutturafunzionale(oprofonda)deltesto.

Le nozioni basilari del linguaggio qui proposto sono Disposizione,Argomento eOperatore (DAO).Le unità che compongono il disposto sonodette appunto disposizioni, mentre le unità che compongono la singoladisposizionesonodetteargomentiedoperatori.Vièquindiunatipologiadelledisposizioni, che prevede due famiglie, lemodifiche (regole su regole) e leregole (sostanziali), ed inoltre classi intermedie. Un esempio del primogruppo è l’abrogazione, mentre del secondo la definizione, oppure lasanzione.Ogni tipo di disposizione ha la propria struttura logica e quindi isuoi tipici componenti. Ad esempio una disposizione definitoria contienenecessariamente un argomento definiendum, cioè il termine oggetto delladefinizione, mentre una disposizione di obbligo ha necessariamente unsoggetto destinatario, una azione oggetto dell’obbligo ed un soggetto terzocontroparte.[6]

Altre componenti sono dette operatori e sono espressioni con ruolocondizionale,contenentiprevalentementeelementi temporalie spaziali.Essioperano,cioèsiriferiscono,adargomenti,oppurealladisposizionestessa.Adesempiounoperatoretempopuòriferirsiadunadisposizione(es.efficacia),oppure ad un argomento (es. tempi di esecuzione di un’azione prescritta).Questo è il modello per la descrizione del disposto, proposto al (esostanzialmenteadottatodal)progettoNIR.

Misembracheconquestiampliamentiilmodellobasatosudisposizioni,argomenti/subargomenti ed operatori si configuri come un vero e propriolinguaggioper l’annotazioneintegraledei testinormativi.Lasuacapacitàdicopertura è sufficiente a non lasciare frammenti significativi dei testi nondescritti, pur non raggiungendo il livello della cosiddetta ‘rappresentazionedellaconoscenza’equindilacomputabilitàintegraledelleregole.

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Su questo linguaggio di descrizione dei testi si potranno agevolmenteinnestare altri strumenti descrittivi più analitici e sofisticati. Un esempio èl’aggancio qui adottato dei contenuti degli argomenti ad ontologie, o se sipreferisce l’applicazione delle descrizioni di ontologie a particolari terminideitesti,selezionatipersignificativitàgraziealmodelloDAO,cheneindicail senso contingente, il ruolo (es. “imprenditore turistico” = destinatario dinorma).

La stradamaestra è infatti quella di integraremodellazioni diverse (perscopietecniche),purchéfondatesuvisionicondivise.Intalmodosipotrannoprogettaredescrizioniapprofonditediprocessiparticolari,senzapreoccuparsidi ciò che resta fuori, perchéaltri lo copriranno. Immagino il semanticwebcome un immenso meta-data-base, dove si potrà saltare da un modelloall’altro,percoglierevariaspettiepraticarevariusideidati.

Lavocazionediquestostrumentodidescrizionedelledisposizioninonèquello di aggiungere informazioni al testo, ma quello di evidenziarne lecomponenti rilevanti, esplicitandone ruolo e senso.Nessuna trasformazione,modesta interpretazione linguistica consistente in una semplice annotazionedeltestostessodiognicomma,evidenziandoneilsensoinsitoconl’aiutodelmodello, senza integrazioni né deformazioni. In definitiva ritengo che l’usomigliorechesipossafaredelmodellofunzionalesiaquellodiqualificarelepartizioni ed evidenziarne e marcarne gli argomenti e gli operatorieffettivamente presenti, senza integrazioni di significati ulteriori, anche sechiaramentededucibilidaltesto.

Così il metodo, evitando una vera e propria interpretazione giuridica equindinonuscendodall’ambitodellatecnicalegislativa,puòsvolgereilruoloneutrodistandarddidescrizionedellasemanticadeitestiecostituireunaiutoalla loro consultazione ed un ponte verso annotazioni più profonde perapplicazioni più impegnative (redazione automatica dei testi, calcolo dellenorme, consulenze specialistiche, ecc.). Questo processo sarà facilitato daimeta-data analitici, proprio perché si limitano ad evidenziare i significatibasilarimarcandolineitesti,comeguidaallalorofruizione.Insommanonsiescedall’ambitodellatecnicalegislativa(sostanziale).

6.2.2EsempidiannotazionicolmodelloDAO

Il linguaggio di descrizione/marcatura DAO serve a delimitare-marcarepartizioni(commi,lettere),qualificandolecomedisposizionidiuncertotipo,e loro frammenti, come argomenti o operatori. Il linguaggio DAO devepermetterel’annotazione-marcaturadiognipartizione,eventualmenteusandoancheclassididisposizioni,daintenderecomedisposizionipiùampie,quindi

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utili per annotazioni più generiche, ove ritenuto opportuno. Il linguaggioDAOdevepermetterel’annotazione-marcaturadiogniframmentoessenziale(secondo il modello stesso) della partizione, senza lasciare frammentisignificativi non qualificati. I sub-frammenti di approfondimento deisignificati rilevanti non saranno descrivibili con DAO, nella sua attualeconfigurazione.

Esempiodiregolasuregola:

Dlgs n. 213 del 24/06/1998 (vigore/efficacia: 09/07/1998), articolo 4,Comma4.

4. A decorrere dal 1gennaio 1999 il secondo comma dell’articolo 2435delcodicecivileèsostituitodalseguente:“Ilbilanciopubblicatoinlirepuòesserepubblicatoancheineuroaltassofissodiconversione”.

Marcatura:[7]

Dlgsn.213,24/06/1998,articolo4,comma4.

4.<sostituzione>Adecorreredal<efficacia>1gennaio1999</efficacia>il <novellando>secondo comma dell’<norma> articolo 2435 del codicecivile</norma></novellando>èsostituitodalseguente:<novella>Ilbilanciopubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso diconversione</novella></sostituzione>.

Meta-data:

Partizione:Dlgsn.213,24/06/1998,articolo4,comma4.

Disposizione:sostituzione:“èsostituito”

vigenza:9luglio1998

Argomenti-Operatori:

efficacia:“1gennaio1999”

novellando:“secondocomma”

norma:“articolo2435delcodicecivile”

novella: “«Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche ineuroaltassofissodiconversione»”

Esempiodiregola:

Legge675/96,articolo36,comma1.

Art.36(Omessaadozionedimisurenecessarieallasicurezzadeidati)

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1.Chiunque,essendovi tenuto,omettediadottarelemisurenecessarieagarantire lasicurezzadeidatipersonali, inviolazionedelledisposizionideiregolamentidicuiaicommi2e3dell’articolo15,èpunitoconlareclusionesinoadunanno.Sedalfattoderivanocumento,lapenaèdellareclusionedaduemesiadueanni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica lareclusionefinoadunanno.

Marcatura:

1.<sanzione><destinatario>Chiunque,essendovitenuto,</destinatario><azione>omettediadottarelemisurenecessarieagarantirelasicurezzadeidatipersonali, inviolazionedelledisposizionidei regolamentidi cui ai<rif>commi 2 e 3 dell’articolo 15</rif >, </azione> è punito con <pena> lareclusionesinoadunanno.</pena><pena><condizione>Sedalfattoderivanocumento</condizione>,lapenaèdellareclusionedaduemesiadueanni.</pena>

2.<pena><condizione> Se il fatto di cui al comma 1 è commesso percolpa</condizione> si applica la reclusione fino ad un anno</pena>.</sanzione>

Meta-data:

Partizione:Legge675/96,articolo36,comma1.

Disposizione:sanzione:“èpunito”

Argomenti-Operatori:

destinatario:“Chiunque,essendovitenuto”

azione: “omette di adottare lemisure necessarie a garantire la sicurezzadei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui aicommi2e3dell’articolo15”

pena:“lareclusionesinoadunanno”.

pena:“lapenaèdellareclusionedaduemesiadueanni”.

condizione:“Sedalfattoderivanocumento”

pena:“siapplicalareclusionefinoadunanno”

condizione:“Seilfattodicuialcomma1ècommessopercolpa”

6.2.3Regolemultiple

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Tutte le regole, a mio parere, sono in qualche modo multiple perdefinizione. L’apparente destinatario è tra gli effettivi destinatari quello piùdirettoeimportante,oppurequellocherisultapiùcomodoopiùopportunoallegislatoreindicare,perqualcheragione.Laregoladicondottaètalesiaperilsoggettocoinvolto,cheperilgiudice,cheperl’amministratoreeventualmentetenutoadesercitarecontrolli,ecc.,ancheseovviamenteognunodiquestifaràuna propria particolare lettura o interpretazione conforme al proprio ruolo.Forsesarebbepiùcorrettoparlaredidestinataridirettieindiretti.Altri,comeKelsen e Ross, ritengono invece che tutte le regole abbiano come unicodestinatarioilgiudice.

Una disposizione regola il comportamento di un destinatario econtemporaneamente orienta il comportamento di altri soggetti, che non nesonoperòidirettidestinatari.Diversoilcasoinvecedidisposizionirealmentemultiple, in cui si annidano due regole, relative ai rispettivi (contrapposti)destinatari,comenelgiàvistoart.10della legge675(dirittodiAadessereinformatodaBcircaX;obbligodiBdiinformareAsuX).Sitrattadiquelledisposizioni speculari che regolano rapporti tra due soggetti (destinatario econtroparte).

Si potrebbe in astratto pensare alla formulazione di regole separate perogni destinatario: questo approccio, si sa, oltre a non rispecchiare la prassicorrente, porterebbe nella pratica ad una complicazione delle tecnichelegislative.La rinunciaaimessaggiplurimi,dove ilnormatoreparlaspesso,con la stessa disposizione, sia al destinatario che (quantomeno) all’autoritàprepostaalcontrollo,comporterebbel’esplosionequantitativadelleregole.

Ma ai tempi del computer, con la costruzione assistita dei testi e degliarchivi legislativi, la cosa può essere ripensata. Niente di più facile cheinserire inunsistemadivideo-scritturadi testinormativibasatosulmetodofunzionale, lapossibilitàper il redattorediattribuirequalifichemultipleallastessa regola. Non si tratta di incertezza sulla natura di essa, ma disistematizzazione e informatizzazione della prassi di comunicare più regolecon un unico atto linguistico. Qualifiche multiple, ma non formulazionimultipledelleregole,siachiaro.

Meglioancoraèapprofondire l’analisidei tipididisposizioni, comequisto proponendo, individuando anche i soggetti indiretti astrattamenteprevedibili nei vari tipi. In altre parole si tratta di stabilire quali sono lerelazionilogichetraitipidiregoleequindiquanteequaliregolesiannidinoin una disposizione e di conseguenza quali siano i soggetti globalmenteinteressati.L’associazionedipiùsoggettiècosìimplicitanellerelazionitrai

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vari tipi di regole, quindi automatica, senza necessità di informazioniaggiuntive.Inaltreparolesitrattadichiarirelerelazionilogicheesistentitraitipididirettiveequindianchetrairelativisoggetti.Saràiltemadelprossimocapitolo.

Spostandocisulterrenodelladivulgazionedelleleggi,questadivagazionepotrebberisultareutile.L’esplicitazionedeidestinatariedelleregoleimpliciti,potrebbeaverluogoesensoinpubblicazioniconscopodivulgativo,pensateper classi di destinatari particolari, bisognosi di aiuto alla consultazione ecomprensionedeitesti.Atalisoggettipotrebberoessereevidenziateleregoleparticolari che li riguardano, esplicite ma anche implicite. Vedrei bene unsistema informativo consulente di questo tipo, come motore di ricerca diregolepertinenti,nelsito<www.italia.gov.it>[8]organizzatopersituazionidivitaeruoli,quindipragmaticamenteefunzionalmente,comeglistrumentiquistudiati.

Ne deriverebbe la possibilità di stesura automatica di vari sub-testilegislativivirtuali,orientatiaparticolariclassididestinatari.Laversioneperil cittadino conterrebbe tutte le regole che lo riguardano, espresse con luicome destinatario, sia diretto che indiretto, quindi anche ove nel testooriginaleildestinatariosceltodallegislatorefosseinvecealtro.

Unaltrocasodi regolamultiplaèquello incui ilnormatorespecifica lecondizioni per acquisire diritti, indicando così allo stesso tempoall’amministrazionecompetenteirelativiaccertamenti.Isingolipuntielencatirappresentano allo stesso tempo gli adempimenti che gravano sulla personainteressata all’acquisizione dei diritti e i relativi controlli affidati all’organoamministrativo.Misembrauncasoesemplarediespressionemultipladipiùdisposizioni, per economia espositiva, ma valido anche dal punto di vistadella chiarezza, in quanto i compiti delle due parti sono espressisimultaneamente,eliminandocosìlapossibilitàdiformulazionidifformi,chesipotrebbeavereseleduedisposizionivenisseroespresseseparatamente.

Ainostrifinisiponeilproblemadiscegliereseignorarelamolteplicitàdei destinatari, evidenziando solo quello indicato dal legislatore, o invecesciogliere il nodo facendoli apparire tutti. Poiché predisporre un sistemainformatico di gestione delle leggi non deve comportare alcuna lorointerpretazione,larispostasembrerebbeovvia.Ilsistemadeveesibire,nelfartrasparire gli aspetti strutturali, solo quelli espressi esplicitamente dalnormatore,lasciandochegliimplicitisianochiaritidaiprocessiinterpretatividichididovere,maanchededottiautomaticamentedallerelazionilogichetradirettive, cioè dalle caratteristiche dei tipi di disposizioni, relativamente ai

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possibilisoggettiadesseconnessi.

Questosaràil‘valoreaggiunto’deisistemiinformativilegislativibasatisumodelli tematico-funzionaliformalizzati.Visonoperòdeicasiproblematici,come le forme passive in cui il soggetto grammaticale non ha niente a chefare con il soggetto logico, che manca nel testo e deve essere quindinecessariamenteindividuatoeinqualchemodointegrato.Quindiquantomenouna interpretazione grammaticale si può rendere a volte necessaria nellapraticadellaannotazioneexpostdellefonti.Invecenellasituazioneexanteilproblemaèdipiùsempliceedimmediatasoluzione,dapartedelredattoredelnuovotestodilegge.

6.2.4AnnotazionedupliceLedisposizioni appartenenti alla classe di primo livello delleRegole su

regole (Deroghe e Modifiche), sono disposizioni che agiscono su altredisposizioniappartenentiallaclassediprimolivellodelleRegole.Inqualchemodo esse, in particolare la deroga, partecipano anche alla natura (al tipo)delledisposizioniagite.Unaderogaadunadisposizionedipermessoèpartedell’intero permesso, inteso come norma, che alla fine deriva dallacongiunzione di disposizione derogante e disposizione derogata. Allora ladisposizione che deroga ha anche necessariamente i/alcuni contenuti tipici(argomenti)delladisposizionederogata.

Pertanto lederoghepossonoesseredoppiamentemarcate,comederoghe(regole su regole) e come disposizioni (regole) dello stesso tipo delladisposizionederogata.Ineffetti leeccezioni,comeancheleestensioni,sonoqui intese impropriamente comedisposizioni a sé stanti, per il solo fatto diessere solitamente formulate in partizioni autonome nella prassi, quindi perrispettare uno status di autonomia loro assegnato dalla tecnica legislativacorrente.[9]

Esempio:

Dlgs.n.196,30Giugno2003.

Art.50Notizieoimmaginirelativeaminori.

1.Ildivietodicuiall’art.13delDecretodelPresidentedellaRepubblica22 Settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasimezzodinotizieoimmaginiidoneeaconsentirel’identificazionediunminoresiosservaancheincasodicoinvolgimentoaqualunque titolodelminore inprocedimentigiudiziariinmateriediversedaquellapenale.

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Meta-data:

Imeta-datiassociatialcomma1dell’art.50dellaDlgs.196saranno:

1-dspderoga(estensione):

partizione:“art.13delDpr.22Sett.1988,n.448”

2-dspdivieto:

attività:“pubblicazione”

oggetto:“datiidentificativi”

controparte:“minore”

Qui l’annotazioneèduplice, inquantosi tratta,secondoloschemadelleregole, di disposizione didivieto,ma è anche, alla luce dello schema dellemodifiche,unaderogarispettoadisposizione(didivieto,appunto).

La marcatura qui è stata fatta separatamente, per facilitarne la lettura.Sommando le due marcature-annotazioni, vediamo che buona parte delsignificato contenuto nei due commi viene evidenziato e inquadrato nelloschema DAO. Dobbiamo inoltre tenere presente che dopo tale fase diannotazione, gli argomenti saranno ricondotti a liste predefinite opredefinibili, che collegano tra loro i termini-argomenti con relazioni(thesauri) o li ancorano a concetti chiave lì presenti, organizzati in classivariamentecorrelate(ontologie),inparticolarmodoinriferimentoaiterminidefiniti dallo stesso legislatore. Così saranno catturati (in varia misura) ilsignificato contingente che l’argomento ha nella disposizione e quellogeneraledescrittoneidizionari.

6.2.5ArgomentisempliciecomplessiUna ulteriore proposta riguarda l’uso concreto delle classi delle

disposizioni,finorautilizzatesoloafiniesplicativi,macheèpossibileusareanche come voci per le annotazioni, per dare al redattore maggiore libertàgrazieadunoschemapiùriccoedarticolato.

Viceversa potrebbe essere sentita l’esigenza di scendere ancora più indettaglio, anche rispetto al livello argomento. Se vogliamo ad esempiodescrivereitempidegliargomenti,cirenderemoprestocontochetalvoltaessi(gliargomenti)sonocomplessi,hannopiùcomponentieunalorostruttura;incerticasiinfattiuneventualeoperatoretemposiriferirànonall’argomentonelsuocomplesso,maaqualchesuacomponente.

Il singolo argomento quindi può avere uno o più componenti. Gli

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argomenti semplici (o atomici) hanno un solo componente: ad esempio‘agricoltore’ può essere il solo componente di un argomento soggetto-destinatario. I complessi sono costituiti da più componenti: ad esempio“coloro che hanno svolto attività di imprenditori agrituristici”, può esserescomposto in più componenti. In altre parole il significato complessivodell’argomentoèdatodallacombinazionedelsignificatodivariecomponentielementari.

Se davvero vogliamo descrivere analiticamente queste componentiinterne, occorre dotarci di una nozione ulteriore, per indicare ciascunacomponente interna: potremmo chiamarla ‘componente’ o ‘sub-argomento’.Su tali componenti si potrebbe agire con precisazioni di natura temporale,logica, spaziale, ecc.. Ad esempio “coloro che hanno svolto attività diimprenditori agrituristici tra il 1990 e il 1995”; oppure “coloro che hannosvolto attività di imprenditori agrituristici nel Lazio”; oppure “coloro chehannosvoltoattivitàdiimprenditoriagrituristiciesonoincorsiinfallimento”.

Personalmentenonsentol’esigenzadiscenderecosìindettaglio,amenoche non cambi lo scopo dell’annotazione tematico-funzionale; ma se saràritenutonecessario,illinguaggiodelmodellofunzionalesaràespandibile.

6.2.6Livellidiinterpretazionenell’annotazionedellefonti

Difficile stabilire in anticipo, senza adeguata pratica, quali siano lemigliori strategie da adottare nella annotazione delle fonti. Innanzituttooccorredistingueretraleduesituazionigeneralipossibili,exanteedexpost.Hogiàripetutamenteespressolamiapreferenzaperlasoluzioneexante,cioèper l’evidenziazione della semantica in fase di formulazione della nuovalegge, da parte del legislatore o chi per lui (uffici legislativi). Oltre allamaggiore convenienza ed efficacia di tale tecnica, si ottiene così l’enormevantaggio della autenticità delle annotazioni. Su questo tornerò dopo nelleconclusioni.

Daunpuntodivistatecnicolatrasparenzasemanticadeitestipotràessereottenuta,insituazioneexante,o impiegandometa-dati(autenticiappunto)oinvece agendo sui testi, verso un linguaggio più chiaro e rubriche piùesplicative. Oppure ambedue le soluzioni potranno essere praticatecongiuntamente: quindi linguaggio più chiaro dei testi, resi così più auto-esplicativi, e annotazioni autentiche come ulteriore contributo allacomprensibilitàdellefonti.

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Per quanto riguarda invece la situazione ex post, si potrà ovviamenteintervenire solo a livello di annotazioni (meta-dati), non potendo mutare itesti. Qui si aprono varie possibilità per il documentalista, consistenti indiversigradidi esplicitazionedei contenuti equindidi interpretazionedelledisposizioni. Questo vale anche nella annotazione ex ante, naturalmente.Cambiano solo i soggetti: da una parte il legislatore, dall’altra ildocumentalista, dovranno decidere a che livello di esplicitazione dellasemantica delle disposizioni arrivare e quindi che tipo di interpretazionepraticare per ricavarne meta-dati. Un terzo soggetto però si affaccia nellasituazioneexpost: il riconoscitore automaticodi disposizioninormative, unesempiodelqualeèin(Francesconi2006).

Non intendo entrare troppo nei particolari, sia perché questo studio èorientatoexanteequindisonopocointeressatoalleproblematicheexpost,siaperchérispostefondaterichiederebberosperimentazioniprolungatesuperioria quelle praticate finora nell’ambito del progetto LME. Mi limito adindividuaretrelivelliinterpretativi,chesidifferenzianonettamente.

Interpretazionelinguistica:disposizione.

Livello superficiale di comprensione linguistica della disposizione:richiede laconoscenzadel linguaggionaturaleusato (es. italiano)econsistenellaesplicitazionedellasemanticaevidente,con interpretazione linguistica,quellanecessariaallacomprensionediqualunquescritto.

Interpretazionedogmatica:regola.

Livello più sistematico di comprensione della regola veicolata dalladisposizione(oregolesepiùd’una):richiedeladisponibilitàelaconoscenzadiunmodellodelleregoleperapplicarloaitesti.Consistenellaesplicitazioneesistematizzazionedellasemanticaevidente,coninterpretazionelinguisticaegiuridico-dogmatica,alivellodelleregole.

Interpretazionegiuridica:norma.

Livello linguisticoegiuridicoprofondo,doveopera il giurista, appunto,perricavare lenormedaapplicareaicasi: richiedeuna interpretazioneassaicomplessa, sia linguistica, chedogmatica,chegiuridica in sensopiùampio.Comprensionedelsensosistematicodelledisposizioni(livellodelleregole)evisioneextra-testualedell’interoordinamentoedeiprincipiinterpretativichelogovernano,per ilcompletamentodelsignificatocomplessivodellanormachedalladisposizionesipuò in totoo inpartedesumere, quindi attingendoanche da fonti esterne integrative, se necessario e in accordo coi principiinterpretativi.Quisivaoltreillivellolinguisticodelladisposizioneeoltreil

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livello sistematico e testuale della regola: è appunto il livello della norma,quello che riguarda sia le applicazioni tradizionali delle leggi, sia leapplicazioniautomaticheaicasi(quindiilc.d.legalreasoning).

Le applicazioni del sistema LME qui presentato, si basano sul secondolivellointerpretativo,nelsensochecomportanoerichiedonometa-datichedaquel genere di interpretazione discendono, mentre applicazioni decisionalipresuppongonounainterpretazionepiùintensa,comedetto,quindidi livellotre. Mi sembra una regola d’uso, quella del meta-dato basato sul modellodelleregole,chiaraediversadall’usodialtritipidimeta-data:individuazionesistematica dei significati espliciti e degli impliciti da essi logicamentededucibili,manon integrazionedisignificatiesternialla fonte,néricavabilidaprincipiinterpretativi,némenochemaiaggiuntadisignificatiestraneiallefonti.

Per concludere accenno soltanto alla questione della ambiguità delleregole,chesaràaffrontatanelcap.7,perricordarechedallasoluzionecheadessa si vorrà dare, dipenderà un ulteriore piccolo ma delicato aspettodell’annotazione.Sesiapprezzeràlapossibilitàdiannotazioniambigue,ciòsitradurrà in un ulteriore caso di annotazione duplice, questa volta però nelsensodialternativa,dadisambiguareinunsecondomomento(cfr.par7.4.5).

Footnotes[ 1 ] World Wide Web Consortium, organizzazione preposta alla

standardizzazioneeall’evoluzionetecnologicadelweb.

[2]Per“validazione”siintendeilprocessodiverificachelastrutturadelmodello XML sia stata rispettata. Solo i documenti che rispettano la(semplice)sintassidiXMLsonowell-formed.

[3 ]Gli ‘elementi’sonounitàcostitutivedeldocumentodotatedisensoproprio.Sono formati da tagdi apertura, dato fisico e tagdi chiusura.Aglielementi possono essere associati ‘attributi’, ovvero coppie nome-valore(separatadalsimbolo=)inseriteneltaginiziale.

[ 4 ]Ad esempio, si tratta di capire con quale procedura il Parlamentopotrebbeapprovare lamarcaturadiuna legge, edi discutere il valorediunsimileattosulpianodellefonti.

[ 5 ] Il primo ha dato luogo alla DTD NIR, il secondo ai meta-dataanaliticiNIR.

[6]Allimitesaràunergaomnes.

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[ 7 ] Come già osservato questa visualizzazione della marcatura noncorrispondeallarealtà,mahasolofunzioneesplicativa.L’annotazionevieneeffettuata mediante tools che offrono interfacce agili, come si vedrà nelcapitolo finale sulle applicazioni sviluppate in LME, in attuazione delmodelloDAO.

[ 8 ] http://www.italia.gov.it/servlet/ContentServer?channel=httppagename=e-Italia/HomeHttp il portale nazionale del cittadino,intuitivamenteorganizzatoperprofiliedeventidellavita,perareetematicheecheinoltredaaccessoamodulieservizi.

[ 9 ] Uno dei più solidi principi ispiratori del presente studio, è dimantenersi nell’orbita della tecnica legislativa, nei limiti del possibile,adottando a volte anche soluzioni compromissorie, ma senza risparmiarecritiche,nellasperanzadicontribuireinqualchemisuraallasuaevoluzione.

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Capitolo7

Relazionitraregole

7.1RelazionitraregoleerelazionitraconcettiNelsistemaLME,chefadasfondoefinalizzaquestostudio,leontologie

servonoadescrivereicontenutidegliargomentidelledisposizioninormativeepoiaragionaresudiessi,attivandolerelazionitraleentitàeleclassi.Taledescrizione interagisce con quella della classificazione delle disposizioni edelle loro relazioni, in un meccanismo dinamico che vede intrecciarsi duepianidiragionamento,relativialleregoleerelativiailorocontenuti.

Dueragionamentiautonomi,maconstessafinalitàecheconfluisconoinuna unica conclusione: determinazione e reperimento delle disposizionipertinenti, sia reperibili che inferibili, se si ha in mente un’applicazioneinformativa(ediquestosivedrannoesempi),oppureesplicitazioneottimaledinaturaecontenutidiunadisposizioneinfasediredazioneinunambiente(meta-editor) di guida sostanziale al drafting (di questo si esamineranno leprospettivenelpenultimocapitolo).

Repetitaiuvant.

Lerelazionitralekeywordsdiunthesaurussonoessenzialmentequelledisinonimia, iponimia e iperonimia, mentre le relazioni tra i concetti di unaontologia sono date dall’appartenenza a determinate classi e dalle relazioniindividuate tra queste. Questo studio non si occupa delle tecniche dicostruzionedeidizionari,neanchedidizionariformalistrutturati.Milimiteròacenniquandonecessario;bastiaveresempreinmentelasottintesapresenzadiquestacomponentediconcettualizzazionedel linguaggio rilevante,per lacomprensioneglobaledelletecnichequidelineateedelleapplicazionidaessederivabilieinpartederivate.

Vedremoquiinvecelerelazionipiùsignificativechesorgonotraivaritipidi disposizioni e cercheremo di capirne il senso ed i possibili impieghi insistemiITperillegislatore.Immaginandolaleggecomeunsistemaformale,le disposizioni che essa contiene ne sarebbero gli assiomi, mentre ledisposizionichenoncontiene,machesianodeducibilidagliassiomiinbasearegolegeneraliposte, sarebbero i teoremidel sistemaformale-legge.Questeregolesichiamanoproduzioni,oregolediinferenza.

La derivazione di un teorema è una descrizione esplicita di come quel teorema si possaprodurre in virtù delle regole del sistema formale. Il concetto di derivazione si modella su

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quello di dimostrazione, ma la derivazione è una versione frugale della dimostrazione(Hofstadter1984).

In una certa misura questo avviene anche con l’interpretazione delgiurista,chedaitestiricavasialenormeesplicite,chequelleimplicitedaesseinferibili secondo vari criteri e metodi caratteristici del diritto. Entro certilimiti qualcosa del genere sarà come vedremo fattibile automaticamente inLME,grazieallaannotazionefunzionaledellefontiquipresentata.

7.2RelazioniespliciteedimplicitetraregoleDuesonoimodiusatidallegislatoreperrichiamarecontenutiesternialla

fonte:richiamidiretti(espliciti)edindiretti(impliciti).Sonotecnichetestualiuniversali,praticatenonsolodallegislatore.

Le relazioni esplicite tra regole sono fissate direttamente dal legislatoreattraversoirinvii,siainternicheesternialtestoportante.Diessisièparlatonel cap. 2.3 e ad esso si rinvia. Svolgeranno un ruolo importante negliautomatismi che su di essi si basano, come i sistemi per la gestione dellemodificheel’aggiornamentoautomaticodeitesti(vigenti).

Anche in sistemidi guida alla consultazionedelle fonti, comevedremo,l’individuazionedelleregolepertinentiavverràattivandotuttiinessitraesse,sia espliciti, materiali, come i rinvii, sia impliciti, di senso, come quellideterminabilimediante l’analisi delle caratteristichedelle regole ed espressiattraversoimeta-datafunzionali.

7.3RelazioniimplicitetraregoleLe relazioni possono intercorrere tra tipi di regole o anche tra tipi di

classi. Le relazioni implicite tra regole si potrebbero dividere in logiche etecniche, a seconda che si basino su, o quantomeno siano confermate da,teorieformalicheleriguardano,oppurechesibasinosuasserzioniopratichedellatecnicalegislativa,oppureancorachesifondinosulc.d.buonsenso.

Il primo gruppo di natura logica è descritto dalle teorie delle norme, inparticolare la logica deontica e con esse mi sono confrontato nellamodellazionedelledisposizioni isomorfe rispetto ai concetti giuridici stessi.Altrettantosaràfattoorariguardoallelororelazioni.

Circailsecondogruppomilimitoarilevarechetalirelazionisonodibuonsenso e previste nei trattati di tecnica legislativa. I rinvii in modifiche ederoghealledisposizionirichiamate,oltrechéovvii,sonofortementerichiestidalla legistica e le tecnichedei riferimenti in generale sonoparticolarmente

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approfonditeneimanualiperildraftinglegislativo.

Ilfattochetaloratalinessiesplicitisianoassentineitestidilegge,fonteditanti problemi, cimette di fronte al potere del legislatore di disattendere leproprie regole di tecnica legislativa, talvolta per necessitàmaggiori, talaltrapernegligenza.L’usoexantedistrumentidisupportoaldraftingfortementepropositivi, basati su modelli standardizzati sia formali (sintattici) chesostanziali (semantici e pragmatici), rappresenta l’unica strada per superaretaliproblemi.

Mentre le deduzioni riguardanti il primo gruppo di relazioni sonologicamente certe, in quanto le relazioni tra concetti come ad esempioobbligo,divietoe pretesa sono evidenti e chiarite dalle teorie logiche dellenorme, le disposizioni individuate secondo le altre relazioni (es.derogante-derogata),medianteimeta-datausaticomenessidisensoinsostituzionedeirinviiassentineitesti,sonopertinentiinmodoverosimilemanoncerto.Malosono anche per il giurista interprete! Inoltre la pertinenza, come vedremonelleapplicazioni,saràaccuratamentepesataevalutata.

7.4Relazionilogiche

7.4.1LoschemahohfeldianodeiconcettigiuridiciOltre al profilo tematico ed a quello funzionale delle regole, possiamo

quindipensareancheadunologico.Mentreiprimidueprofiliservonoafaremergereequalificareaspetticontenutineitestidelleleggi,ilterzoserveafaremergere anche aspetti assentima impliciti, che in applicazioni informativedovrebberocostituireunnotevole‘valoreaggiunto’.

Vediamo cosa dice la dottrina giuridica in proposito. Azzoni (1999)propone una risposta alla seguente domanda: “Quanti e quali sono i tipi direlazioni giuridiche?”. Punto di partenza è l’opera archetipica del giuristaamericanoWesleyNewcombHohfeld(1879-1918).SecondoHohfeld,visonoquattro tipi di relazioni giuridiche fondamentali. Due relazioni giuridichesono deontiche: pretesa/dovere e permesso/non-diritto; e due relazionigiuridiche sono anankastiche: potere/soggezione e immunità/incapacità. Latesi del saggio è che solo le relazioni anankastiche sono le relazionifondamentalidiunordinamentoistituzionalequaleildirittoè.

Quindi questi sono i due schemi delle relazioni classiche, nellaformulazioneoriginaledelloroautore:

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RIGHT LIBERTY POWER IMMUNITYDUTY NO-RIGHT LIABILITY DISABILITY

Primoordinedirelazioni:

a.Right-Duty(Diritto<—>Dovere).

Il titolare di un diritto è protetto (con il sostegno dello Stato, senecessario) contro l’interferenza o non cooperazione di una o più persone.Colorocontroiqualiildirittooperasitrovanoneldoveredirispettareisuoitermini,siachequestirichiedanononinterferenzaoassistenza.

b.Liberty<—>No-Right(Libertà<—>non-Diritto).

Il titolare di una libertà è privo di qualsiasi dovere verso una o piùdeterminate persone, per quanto riguarda l’atto o l’omissione o lo stato dicosecopertidalpermesso.Tutticolorocontroiqualiilpermessoèstabilito,non hanno diritti che limitino la libertà del titolare del permesso nel suocampodiapplicazione.

Secondoordinedirelazioni:

a.Power<—>Liability(Potere<—>Responsabilità).

Iltitolarediunpoterepuòmodificareocancellareidirittidialtrepersonenonché i propri. Il portatore di una soggezioneè esposto ad ampliamenti oriduzionideisuoidiritti.

b.Immunity<—>Disability(Immunità<—>Disabilità).

Il titolare di una immunità non è esposto all’esercizio di un potereall’internodelcampodiapplicazionedell’immunità.Intaleambito,chiunqueèdisabilitatodallacapacitàdimodificareidirittideltitolaredell’immunità.

Il rapporto tra l’assepotere/responsabilitàe l’asse immunità/disabilità èpropriosimilealrapportotral’asselibertà/non-dirittoel’assediritto/dovere.Propriocomeunapassivitàèl’assenzadiunaimmunità,eunadisabilitàè lamancanzadiunpotere,cosìunnon-dirittoè lamancanzadiundiritto,eundovereèlamancanzadiunalibertà.

Danotareche idirittisono logicamenteparalleli alle immunitàe che lelibertà sono logicamente parallele ai poteri, mentre i diritti sonogeneticamenteparalleliaipoteri,elelibertàsonogeneticamenteparallelealleimmunità.

Questo il limpido schema hohfeldiano, ricavato dalla sterminataletteraturaesistente.[1]

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7.4.2LeambiguitàneitestilegislativiLarealtàdellefontideldirittoedellorolinguaggioèpurtroppomoltopiù

contorta e molto meno elegante, come si può capire, oltre chedall’osservazione diretta, tra l’altro da alcune considerazioni di Alf Ross(1959).

Il potere o competenza (potere pubblico) è la capacità giuridicamentestabilitadicrearenormeoeffettigiuridici.Sihapoterequandoqualcunoèingradoconisuoiattidifarsìchesiabbianoglieffettigiuridicidesiderati.Unanorma che stabilisca questa capacità si chiama norma di competenza ed è,comeleregoledeigiochi,costitutiva.Stabiliscelecondizioniperl’esercizioditalecapacità.L’attogiuridicochevaaldilàdellacompetenza,èinvalido,mentre invece l’obbligo (dovere) porta alla responsabilità (sanzione). Nellaprassidellefontiperò,osserval’autore,spessononèchiaroseunanormaèdicompetenza(>invalidità)odicondotta(>responsabilità).

Quale soluzione ci conviene adottare, tenendo presente che non stiamomodellando i concetti giuridici per effettuare ragionamenti necessari alcalcolodellenormeafinidecisionali?Quellochequistofacendo,loripeto,èindividuare delle efficaci descrizioni dei profili semantici e pragmatici deitestilegislativiperunalorofacileindividuazioneepercaptareilororapporti,al fine di raggiungere la capacità di riconoscere e gestire insiemi di regolevariamente connesse, a seconda delle necessità informative (o redazionali)cheviaviaabbiamo.

Nel prossimo paragrafo cercherò di riflettere sulla suddetta ambiguità,certamente la più significativa tra quelle riscontrate nelle fonti italiane,durante la loro annotazione. L’intento è di modellare in qualche modo taliambiguità, in modo da renderle per così dire più chiare all’annotatore,facilitandogli il compito di convertirle in scelte adeguate dei meta-dataispiratialladottrina,magariancheconsentendoglidiusaretaliespressioniperannotazionivaghe,macomunquecaratterizzateeinquadrateentrocertilimitinello schema delle disposizioni, in modo che successivamente utenti e/oapplicazionitrovinoilmododirisolverleinqualchemisura.

7.4.3Duelineediambiguità:funzionaleetematicaNellecampagnetoscanecapitaspessodisentire,traunosparoel’altro,la

forma primordiale con cui si usano rendere le modalità deontiche, ladimensionedirettiva,attraversoladicotomia:“sipole”/“’unsipole”.

Osservando testi legislativi del nostro ordinamento, ho riportato

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l’impressione di ritrovare tale profilo direttivo, ma non così rozzamenteformulato, preferendosi espressioni più sfumate e inevitabilmente ambigue.Ricordo ancora la divertente osservazione di Rescigno sul “pudore dellegislatore”.Tuttoquestononèevidentementediaiutoalmodellatore.

Come si è visto all’inizio le espressioni regolative incontrate sonosoprattutto iclassicidirittoedovere,maancheobbligoed altre espressioni,comeigiàcitaticompitieadempimenti.Nonhoriscontratonelledisposizioniespressionicostitutivericorrenti,mentreadesempionellerubricheèpiùfacileincontrare competenza che potere (anche questo, immagino, un effetto delrescignanopudore).

La prima reazione di chi intenda modellare sarebbe di osservare comeindistinte direttive l’insieme delle varie forme che prendono nei testi leindicazionisullecondotte,maanchesulleposizioni,eintenderetaleinsiememagmatico come un apparente continuum ambiguo di indicazioni che sidifferenzianopergradidideterminatezzaedeffettività.

Aguzzando lo sguardo,mipare che si possadistinguerenella prassi deitestidueprofilidinonchiarezzadelleregole.Unassediambiguitàfunzionaleemerge dalla sopra citata difficoltà di comprendere l’intenzione dellegislatore, distinguendo adeguatamente tra norme di competenza e dicondotta. Intravedo un secondo asse di ambiguità tematica nella difficilemessaafuocodell’oggettodiquellestesseregole.Difficoltàdicomprendernenaturaegradodigeneralità<>specificità.

Un elemento di distinzione tra regole di competenza (costitutive) eresponsabilità (regolative) è infatti anche il tipodi oggetto, cheoscilla tra iduepoliattività-azione,nelmodelloquìpresentato.Unaregolachecomportaresponsabilità dovrebbe essere puntuale e riguardare una o più azioni, benidentificabiliesanzionabili.Unaregolachetrattadicompetenzanormalmentehaunoggettopiùampiodiunaazionesingola.

Quindi ambiguità potenzialità <> effettività in un apparente continuumcheunisceleregolePotere<>Dirittoecheunisce tra loroancheSoggezione<> Dovere (serie speculare rispetto alla precedente). Seconda ambiguitàgenericità <> specificità in un apparente continuum tematico attività <>azione relativo all’oggetto delle regole sia di tipo competenza cheresponsabilità.

Anche sul piano teorico questi tipi di norme presentano profili piùsfuggenti,oltreaquellipiùevidenti:miriferiscoall’espressionenelparagrafoprecedente, secondocui“idiritti sonogeneticamenteparalleliaipoteri,e le

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libertà sonogeneticamenteparallele alle immunità”.Per come intendo io larelazionegenetica,dirittopuòesserevistocomeunamanifestazionedipotere(chelogenera)equindi,specularmente,ancheildoveredovrebbeessereunamanifestazionedisoggezione(chelodetermina).

Tuttociòpotrebbegiustificarel’inserimentodimodalitàpiùdifferenziatemedianteuncontinuumsoggezione<>dovere<>obbligo(piùunospecularepotere <> diritto <> pretesa), in fase di annotazione, solo parzialmenteinquadrabilineglischemihohfeldiani.Idueestremisoggezione<>doveresiallargano in un continuumche comprende una terza posizione intermedia evaga.Èmiaimpressionechesoprattuttol’espressionedoveresiaspessousatain sensovago:pertanto sarà collocata tra i duepoli relativi a competenza eresponsabilità. Si avrà quindi soggezione <> dovere <> obbligo.Specularmenteipolipotere<>dirittositrasformerannonelcontinuumpotere<>diritto<>pretesa. La coppia di modalità vaghe sarà pertanto dovere /diritto.

Questopotrebbe tradursi in indicazioni circa lapraticadell’annotazione,perguidareilredattore/documentalistanellasceltadelmeta-datoappropriato.Oppureanchelemodalitàaggiuntepotrebberoessereusatenellamarcatura,ele applicazioni poi saprebbero come gestire certe annotazioni vaghe, grazieallacaratterizzazionea lorodata inqualchemisura in fasedimodellazione,inquadrandoleanchesevagamentenelloschemahohfeldiano.

Oppureancorapiùsemplicementesipotràconsentire,comeanticipatonelpar. 6.2.6, una doppia marcatura di disposizioni ritenute ambigue, comeregolesiadicompetenzachediresponsabilità,dadisambiguarepoi.

Lasoluzioneprecedente, introduzionedellacoppiavagadovere /diritto,presenta a mio parere lo svantaggio di essere una complicazione ed ilvantaggiodiunmaggioreisomorfismorispettoallefonti.

7.4.4Schematizzazioneedesempidiespressionitestualivaghe

Permegliocatturareicontenutidellefonti,proviamoschematicamenteadindividuareidueprofilidiambiguitàtraregole,perporciingradodimegliomappareitesti,alfinediricondurliinqualchemisuraversoladottrinadeglischemihohfeldiani.

I-Continuumgeneriche<>specifiche:

Nell’insieme le direttive fanno parte di un continuum generiche <>specifiche, a seconda del grado di specificazione e di specificità

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dell’argomentooggetto,oscillantetraipoliattività<>azione.

II-Continuumpotenziali<>effettive:

Le direttive sono divise in potenziali (potere / soggezione), effettive(pretesa/obbligo)eintermedie,ovaghe,(diritto/dovere).Tutteledirettive,in taleottica, sono regoledicondotta, effettiveopotenziali. [2]Leposizionigiuridiche potere / soggezione sono qui viste come regole di condottapotenziali, nel senso (forse un po’ forzato) che possono generarne.Nell’insieme leposizioni fannopartediuncontinuumpotenziali <>effettive(relazionegenetica).[3]

Inaltreparole si intende lamodalitàpotere,anchequiqualoraconcernaduesoggetticonnessi,comecontenenteobblighipotenzialidellacontroparte,datalacapacitàgiuridica(deldestinatario)implicitaintalemodalitàdicrearenormeoeffettigiuridiciriguardantilacontroparte.

Esempi:potere-competenza

DecretoLegislativo9novembre1998,n.427Art.6.(Vigilanza)

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre normerelative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo aglianimali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decretiprefettizidinomina,ai sensidegliarticoli55e57.delcodicediprocedurapenale,alleguardieparticolari giurate delle associazioni protezionistiche ezoofilericonosciute.

soggezione

Legge675/96,Art.8.Responsabile.

5.Gliincaricatideltrattamentodevonoelaborareidatipersonaliaiqualihannoaccessoattenendosialleistruzionideltitolareodelresponsabile.

pretesa

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196, CODICE INMATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Art. 7 Diritto diaccessoaidatipersonaliedaltridiritti

L’interessatohadirittodiottenere laconfermadell’esistenzaomenodidatipersonali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la lorocomunicazioneinformaintelligibile.

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obbligo

Decreto Legislativo 9 novembre 1998, n. 427, Art. 3. Requisiti delcontratto

3.Ilvenditoredevefornireall’acquirentelatraduzionedelcontrattonellalinguadelloStatomembroincuièsituatoilbeneimmobile,purchésitrattidiunadellelingueufficialidell’Unioneeuropea[4]

diritto

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196, CODICE INMATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Art. 7 Diritto diaccessoaidatipersonaliedaltridiritti,Art.23Consenso

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblicieconomicièammessosoloconilconsensoespressodell’interessato.

dovere

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196, CODICE INMATERIADIPROTEZIONEDEIDATIPERSONALI.Art.10.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile ancheattraversol’utilizzodiunagrafiacomprensibile.Incasodicomunicazionedicodiciosiglesono forniti,anchemediantegli incaricati, iparametriper lacomprensionedelrelativosignificato.

DisambiguazionecontestualeautenticaPrendiamounodegliesempisopraevediamodiapprofondirne l’analisi,

per meglio cogliere quello che qui si intende per vaghezza di unadisposizione.

L’esempiodidirittosopraconsisteappuntodiunadisposizionecheamiomodo di vedere esprime una regola che definirei una pretesa vaga. [5] Lostesso legislatore ci aiuta a capire la questione: vediamo infatti comesuccessivamente intervenga sull’articolo con l’aggiunta di due ulterioricommi,chenecompletanoilsensogenerale,eliminandoappuntolavaghezzainizialeecosìtrasformandoundiritto(diritto),intesocomegenericapretesa,inspecificapretesa(pretesa).

Art.23Consenso

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblicieconomicièammessosoloconilconsensoespressodell’interessato.

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2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o piùoperazionidellostesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente especificamenteinriferimentoaduntrattamentochiaramenteindividuato,seèdocumentatoper iscritto,esesonostatereseall’interessato le informazionidicuiall’articolo13.

Illegislatoresirendeforsecontocheilsolocomma1concernequalcosadiampio,comeappuntoiltrattamentoingenerale(attività),esentel’esigenzadiprecisare,conl’aggiuntadelcomma2,trasformandoundirittogenericoinpretesa,omeglioinunaseriedipossibilipretese,tantequantesonoleazionipossibili.Sostanzialmentesitrattadiunadisposizioneunica,formulataunpo’affannosamente in due fasi e partizioni. Una prima formulazione comegenericodiritto;unasecondacorrettivacheunitamenteallaprimacostituisceuna precisa pretesa. Il terzo comma poi ribadisce il primo+secondo edaggiungedellemodalitàprocedurali(quindiilcomma3èprincipalmenteunaprocedurarelativaalladisposizione1+2).

I frammenti 1 e 1+2 costituiscono un esempio di formulazione vaga eformulazione puntuale dell’oggetto di un adempimento, quindi sperochiariscanocosahointesoquidireconcontinuumgenerico<>specifico.

7.4.5ModellazionedellarelazionegeneticaIn questa ipotesi di modellazione di un aspetto ricorrente di ambiguità

dellefonti,lacoppiaspecularediritto/doverehanatura incerta,oscillante tralesferedellacompetenzaedellaresponsabilità,quinditraclassicostitutiveeregolative.

diritto=continuumambiguopotere<>diritto<>pretesa

dovere=continuumambiguosoggezione<>dovere<>obbligo

Ancheinsedeteorica,sono,diritto/dovere,duetipididisposizionimoltousateesplicitamente,malepiùdifficilidarappresentare.PerRoss(1978) ladivisione diritti-doveri è troppo superficiale e causa prima della confusionenellinguaggiogiuridico.Comeciricorda, i terminimodalinellaprassisonoinevitabilmente ambigui e quindi, nel caso deiDiritti, si può intendere talenozione sia come pretesa, che permesso, che competenza. In altre parolediritto non esprime una modalità, ma piuttosto un concetto usato perdescrivereunasituazionegiuridicacomplessa.Avereildirittopuòdesignare,nell’usoconcreto, tantounapretesa (diritto)quantounpermesso (libertà)ounacompetenza(potere).

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Quindi nelle fonti normative ci possiamo trovare di fronte a tre tipi difontidiambiguità:adambiguità(inrealtàcomplessità)insitanell’usodicerticoncettigiuridici,adambiguitànecessaria inqualchemisuraallapraticadellegiferareeadambiguitàderivantedainfeliciformulazioni.

Se si userà l’annotazione qui suggerita, la disambiguazione avverrà insede decisionale (anche automatica) mediante interpretazione (ancheautomatica) e consisterà nella scelta se ricondurre diritto/dovere alla classecostitutivadellecompetenzeoallaclasseregolativadelleresponsabilità.

L’ambiguitàpuòriguardarel’intenzioneregolativa(continuumpotenziale<> effettivo), oppure il contenuto (continuum generico <> specifico). Nelsecondo caso, se l’oggetto è da intendersi come generica attività, ladestinazione sono le costitutive (compatibilmente con l’altro profilo).Altrimentisel’oggettoèdaintendersicomeazionespecifica,ladestinazionesono le regolative. Inoltre se in tal caso la controparte è generica,verosimilmente non vi sarà una disposizione sanzionatoria (violazione)connessa.Altrimentisìeincasodiassenzasipotràlegittimamentesospettareuna lacuna normativa nel testo. Questo sarebbe un esempio di interventodiagnosticosullefonti.

Talesoluzionebasatasull’ideadicontinuum regolativo, non corrispondealle teorie deontiche e non sarà ovviamente trasferita alla fase dellaformalizzazionedelmodellofunzionalediriferimento,nelprossimocapitolo,dove si adotterà la forma classica hohfeldiana, senza introdurre le formeambigue, che, qualora impiegate, dovrebbero essere gestite esternamente.Praticamente annotare usando un tipo disposizione ambiguo, comediritto/doverenellaaccezionedetta,equivaleadunaannotazionedoppiadellastessa disposizione, una come regola costitutiva (potere/soggezione) ed unacomeregolativa(pretesa/obbligo). Inquestocaso l’annotazionedoppiaèdaintendersi proprio comemanifestazione di incertezza nella annotazione (mavolendoanchenellaformulazionestessadelladisposizione).

Quanto detto è da intendersi come contributo alla modellazione deidescrittori dei testi, ma non certo dei concetti giuridici di riferimento. Lasoluzione indicata avrebbe il vantaggio di catturare piùmodi espressivi, diesserepiù isomorfa rispettoai testi legislativi (quantomeno italiani),piùdeimodellideonticipurichenotoriamentehannodifficoltàascendereincampoperdescriverelefonti.Avrebbeildifettodifornireincerticasiinformazionivaghe, ma comunque di gran lunga preferibili ad annotazioni basate suforzaturegravementefuorviantirispettoalleintenzionidellegislatore,rischioimplicitonellapraticadella annotazioneconmeta-datache non consentono

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viedifugapergestirelevaghezzedellefonti.

In concreto le ulteriori distinzioni esaminate potrebbero operare comeguida all’annotazione dei testi, per aiutare il documentalista (ex post) o ilredattore (ex ante) ad individuare il senso (meta-data) o la forma (regola)appropriati.Oppure costituirebberomodalità aggiuntive (rispetto almodellodelle regole), da usare nelle annotazioni, lasciando poi alle applicazioni ilcompito di valutare e gestire le regole vaghe, conoscendone collocazioneparzialeneglischemiteoricieragionidivaghezza.

Intalmodosilascerebbeallegislatorelalibertàdiesprimersiconuncertotasso di ambiguità, nella speranza che tale soluzione non lo disinteressi neiconfronti della auspicabile evoluzione del linguaggio legislativo verso ilrigore,quandoefindovepossibile.

Inastrattoritengoaccettabilechesiusinomodellidivergenti(purchénonin conflitto), entro certi limiti, dato che le situazioni e le applicazionidivergono circa le conoscenze necessarie: da una parte modellazione delledisposizionitestualiafiniinformativiegestionali,dall’altramodellazionedeiconcetti giuridici per usarli nel calcolo delle norme, applicandole ai fattimodellati (fattispecie). La divaricazione però non deve superare una certasoglia, per non perdere il vantaggio della interazione tra modelli eapplicazionidiverse,comegiàdetto.

Mi rendo conto che l’operazione che sto prospettando sembrasemplicementediluire e confondere il limpido schemadei concetti giuridicihohfeldiani.Non è così: lo schema resta al suo posto centrale e ad esso sicerca di ricondurre in qualchemisura le formevaghe che, almeno in parte,sembrasianonecessarienellefonti.Comegiàosservato,imodellinormativisonoastrazioni,lecuiformenonsempreèdatoritrovareesattamenteneitesti.Misembracheillegislatoresiesprimavolutamenteinmodovago,lasciandoevidentemente al decisore il compito di rintracciare le necessarie posizionigiuridicheneiventaglidiposizioniedirettivetalvoltaindifferenziateespressineitesti.

Neconcludol’impossibilitàdielaboraremodellichesianovalidisiaperladescrizionedellefontilegislative,siaperlaloroapplicazioneaicasiconcreti.Pertantosidovrànecessariamenteprocedereparallelamenteallamodellazionedelle regole contenute nelle fonti, da una parte, e alla modellazione dellenorme derivabili dalle regole e idonee ad essere calate nelle fattispecie,dall’altra.

Tale processo avrà senso e utilità se avverrà mantenendo attiva una

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ulterioredimensionedimeta-modellazione,percosìdire,incuidovràvigilarelaconsapevolezzadellanecessitàcheiduelivellidelmodellare,quellodelleregoleequellodellenorme,sianocoerentiemutuamentetraducibiliappuntoinunmeta-modellovirtualedicongiunzione,checonsentirà il transitodegliautomatismi(chedatalimodellazionideriveranno)dallefontiaicasi.

7.4.6RiepilogodellerelazionilogicheDa un punto di vista informativo le relazioni logiche sono dei

moltiplicatoridell’informazione.Espresseattraversoimeta-dataedattivateinsistemidiricercadinorme,consentonoditrovare,oltrealleregoleesplicite,anchequelleimplicite,nonformulatedallegislatorepereconomiaespositiva.

Inoltre indicano associazioni varie fra regole di tipi diversi, a secondadelle relazioni stesse e delle necessità informative. Ad esempio volendodeterminarel’insiemedegliimpegnidiunsoggettomediantelalocalizzazionedelle relative disposizioni, potrebbe essere utile aggiungere agli obblighiespliciti, anchegli impliciti dedotti da posizioni passive in disposizioni condestinatari correlati (concetti deontici), e inoltre le soggezioni (intese comeobblighipotenziali),perdareunpanoramacompletodellaposizionegiuridicapassivadelsoggettoequindidegliadempimenti,esplicitioimpliciti,presentioincombenti,cuiinvariomodoèopotràesseretenuto.

7.5RelazionitecnicheDalle analisi precedenti emergono particolari relazioni, forti in quanto

logicamentenecessarie,traalcunitipididisposizioni;daaltreconsiderazionidi natura tecnico-legislativa derivano altre relazioni, deboli in quantopossibili,manonnecessarie.Leuneelealtresirivelanopreziose,unavoltachiarite,seattivateinfasedisearching,arricchendolacapacitàdiricercadelsistemaconconoscenzeassociative logicamentededottedaprincipi teorico-normativi o da strategie tecnico-legislative. Oppure possono essere inseritecomebasediconoscenzadiunsistemaredazionaleperlasceltapiùfelicedeitipididisposizioniduranteildraftingdeitestinuovi.

7.5.1DefinizioniUn esempio di rapporto debole ma importante è quello che lega le

disposizioni definitorie a tutte le altre. Nella normativa comunitaria adesempiotutteleentitàrilevanti trattatedalladirettiva,animateedinanimate,vengono spesso introdotte da relative disposizioni definitorie.Oppure, se sitratta di concetti già definiti altrove, non dovrebbe mancare un rinvio a

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definizionidialtreleggi.

L’oggettodi esse (definiendum) si ritrova nelle varie disposizioni, comeargomento. La relazione consiste quindi nell’esplicitare (stipulare) ilsignificatodi(potenzialmente)tuttigliargomenti(interni)di(potenzialmente)tutteleregoledeltesto.

Quellache lega ledisposizionidefinitorieagliargomentidi tutte lealtredisposizioni è una relazione debole, nel senso che non è logicamentenecessaria,derivandosolodalrispettodiraccomandazionitecnico-legislative(oltretutto purtroppo non sempre in tal senso orientate), ma estremamenteutile.Quellochequièstatochiamatoprofilotematicooontologicodeltestodilegge,cioèl’introduzioneedescrizionedelleentitàrilevanticonsiderate,èaffidato alle disposizioni definitorie. La maggiore o minore accuratezza diesse determinerà lamaggiore ominore chiarezza e trasparenza appunto delprofilotematicodellalegge.

Pertanto il metodo qui proposto fa molto affidamento sul rispetto nellaprassilegislativadiunusoesaurientedelledisposizionidefinitorie,affidandoadesseunruolocentralenelsistemainformativoprogettabilesullabasedelleconsiderazioniquisvolte.Infattiinassenzadidescrizionirigorosedelleentitàtematichedelleleggi,esterneaitesti,comesarebberoleontologieapplicateaivari settori del dominio giuridico, le definizioni restano le unichemanifestazioni(esoprattuttoleunicheautentiche!)deisignificatidelleentitàstesseacuifareriferimento.

7.5.2CondotteeviolazioniLasanzioneèregolacondizionata:siattivaquandounacorrispondenteregoladicondottaè

disattesa.Perunapienacomprensionedel tuttoèquindinecessario rievocareunaparticolareregoladicondottaadessaesplicitamenteconnessa.Laconnessioneingenerenonavvieneconlaripetizionedelcontenutodellacondotta,bensìconilmetodosostitutivo,cioèconrinvioadessa.Quindialtrielementi tematicientrano ingioco,quelliappuntodellacondottaconnessa:soggettodestinatarioeazioneprescritta.Laconnessionetraunaparticolareregoladicondottaedunaparticolare regola sanzionatoria,determinapreciseconnessioni anche tragli elementitematici(argomenti)delledueregole.Specialisonoilegamitraregoladicondottaesanzione.Normalmentelaprimapresupponeunaregoladelsecondotipoeviceversaedinoltreilsoggettodestinatarioel’azionedellasanzionesonogli stessidella regoladicondottaconnessa.Lasanzione intervienequalora la regoladicondottasiafallita,cioènonrispettata.Sipossonovederequestiduetipidiregolecomedueparti di una regola più complessa, anche se talora la seconda componente può non essereespressa, ma semplicemente richiamata da altra fonte normativa, o semplicemente taciuta,affidandoall’interpretazioneilcompitodiintegrarla,desumendoladapiùgeneralidisposizionidelsistemanormativo.Analizzando comparativamente gli argomenti delle disposizioni <sanzione> e <obbligo>,risultaevidentelasussistenzadiunrapportotragliargomenticonmedesimonomencheleduedisposizioni condividono, ovvero tra <azione> e <soggetto>. La prima conclusione cui si

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giungeèla‘normale’coincidenzatrail<soggetto>dell’<obbligo>equellodella<sanzione>.Infatti,avendodefinitoil<soggetto>dell’<obbligo>comeiltitolaredellaposizionegiuridicapassiva,ovverocoluicheètenutoafareononfareunquid,edavendoaltresìdefinitocome<soggetto>dellasanzionecoluichelanormapuniscepernonaverfattooperaverfattoilquidin questione, l’identità tra i due soggetti pare scontata. In realtà tale identità, pur essendo‘normale’, subisce eccezioni.Si trattadei casi, rilevanti, in cuidel comportamentoattivoodomissivodiunsoggettoA,rispondeunsoggettoB.L’identità dell’argomento comune alle disposizioni di <obbligo> e <sanzione> è inveceindubbiaperquantoriguardal’<azione>.Nonostantel’evidentediversitàformale, l’<azione>indicatanella<sanzione>conlatecnicalegislativachestiamoanalizzando,altrononèsenonl’<azione>delladisposizionedi<obbligo>correlata.Il‘rinvio’operatodalla<sanzione>nonègenerico:esso‘puntaildito’nonsuunadisposizione<obbligo>nelsuocomplesso,bensìsulparticolare frammentodiquestachedavvero interessa,ovvero l’<azione>.Ciòadire ilverononèesplicitatodal rinviodiper sé,maè ricavabiledalla conoscenzadella struttura logicadelleduedisposizioniedallaconoscenzadellelororelazioniedèrievocatodallostessonome“azione”degliargomenticorrispondenti.(BiagioliePietropaoli,2004)

La disposizione <sanzione> e quella di <obbligo> sono quindilogicamenteconnesse.Nellostudiocitatosianalizzanoleformeadottatedallegislatoreperesprimerequestidueframmentidinorma.

Sonoemersenell’analisiduediversemodalitàadottatedallegislatoreperesprimere la <sanzione>. Le due figure di <sanzione> così individuatepossono essere definite “sanzione con rinvio” e “obbligo-sanzione”. Nellaprima,lasanzione‘siappoggiaadunadisposizionediobbligo’:l’argomento<azione>delleduedisposizioni coincide.Nella seconda, la sanzionenon siriferisce ad un obbligo, in quanto essa stessa detta il comportamentosanzionato.

Le due tecniche sono comuni. L’obbligo-sanzione costituisce la quasitotalità delle normedel codicepenale.Le sanzioni con rinvio sono adottatefrequentemente dal legislatore statale, e sono consigliate dall’OLI (2007) allegislatoreregionale,quandonumerose.Nonmancanoperòcasidi‘sanzionimiste’,incuiillegislatoreproduceunacommistionefraledueforme.

Fortunatamente sembra sufficiente un unico modello di sanzione perannotare le disposizioni sanzionatorie formulate in ambedue gli stili. Gliargomenti saranno il soggetto destinatario nonché la controparte, l’azioneregolata con il suo oggetto e la determinazione della pena. Nel sub-tipo“obbligo-sanzione” l’azione sarà formulata esplicitamente, mentre nel sub-tipo “sanzione con rinvio” sarà richiamata con rinvio interno da altradisposizione (di obbligo). Nella disposizione richiamata (obbligo)l’argomentocomunehasignificativamentelostessonome(azione).

Questeconsiderazionisullerelazioniaffermanol’intimolegametraiduetipidiregole,osesipreferisceilloroessereduepartiautonomediunaregolaunica. Sarà pertanto possibile agire su di esse come su un tutto unico, per

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fornire informazioni integrate (come vedremo poi), o per guidarne leformulazioni congiuntamente (con quali vantaggi nella forma ecoordinamentotraleregoleèfacileimmaginare).

7.5.3ObblighisostanzialieproceduraliObblighisostanzialiedobblighiprocedurali,aventisoggetti(destinatario

e controparte) ed oggetti (oggetto) comuni, sono strettamente legati,rispondendorispettivamentealquesito“cosafare?”e“comefare?”,circaunacomune questione. Pertanto sia nel processo di ricerca delle regole, che inquellodelleloroformulazioni,iduetipitendonoadesseregestitiunitamente.

Nei testi le procedure seguono immancabilmente i loro obblighisostanziali, all’interno di una partizione (generalmente un articolo) che liraccoglieinsieme.Cosìèpensabilecheinmoltericerchedidisposizioninellefonti normative, sia interessante conoscere contestualmente obblighisostanzialieprocedurali,ovviamenterelativiallestessequestioni.

Imeta-databasatisulmodellofunzionalepermettono, inquantonessidisenso, di identificare con alta precisione obblighi sostanziali e obblighiproceduraliconnessi,ancheinassenzadilegamiespliciticomeirinvii,cheintalecasoeffettivamentesonogeneralmenteassenti.

7.5.4ProcedureeloroinottemperanzeComepergliobblighisostanzialirisultainteressanteattivareilnessoche

lega la coppia obbligo-sanzione, anche per gli obblighi procedurali si potràattivare il nesso tra certe disposizioni procedurali e disposizioni riparatoriecontenenti effetti (come ad esempio la nullità/riparazione) di inadempienzerelative appunto agli obblighi procedurali stessi. Il nesso potrà essereesplicito,sottoformadirinvioinseritodalnormatore,oppurevirtuale,basatosulle affinità che il modello delle regole riesce a cogliere ed espresse dairelativimeta-data.

7.5.5RegolederogantiederogateUncennoquiallarelazionedideroga,cheunisceledisposizionidideroga

atuttelealtre.Siègiàdettodellatecnicaquiadottatadelladoppiamarcaturadelledisposizionirecantieccezionioestensioni.Perquantoriguardalanaturadellarelazionetraledisposizionididerogaelealtre,rimandodunquealpar.2.2(Deroga)epar.6.2.4(Annotazioneduplice).

Come vedremo, la conoscenza di tale relazione, unitamente

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all’evidenziazione dei contenuti comuni negli argomenti comuni, tradisposizionederoganteederogata,attraversoimeta-data,consenteentrocertilimitiilritrovamentodiderogheanchenonesplicite,cioèprivedirinvioallaregoladerogata.Misembraungrandecontributoallacuradell’ordinamento,il poter individuare regole connesse attraverso loro affinità, che cosìopererebbero come nessi impliciti e immateriali di senso, andando così inparteacolmare lagrande lacunadeinessinonesplicitati,primacausadelloscarsocontrollosull’ordinamentodapartedellegislatore.

Intalmodosiattivanolinksconcettualiutilidovemancanoilinksespliciti(rinvii), o del tutto o sostituiti da parole (quindi poco gestibiliautomaticamente). Vedremo alla fine che ad esempio in caso di obbligoconnesso a violazione da un riferimento, il tool (del sistema LME)metaSearchèingradoditrovarelaviolazione(partendodall’obbligo),siacolrinvio(ovviamente),siacollinksemantico(talvoltaconpariefficacia).

Iriferimentiimplicitisonol’incubodelgiurista,quindiancheunpiccoloprogresso in questa direzione è strategico. Per risolvere tali problemiattualmente in Italia lavorano vari esperti, rivedendo manualmente tutta lalegislazione esistente, aggiungendo come note i riferimenti impliciti,ovviamentesecondol’interpretazionedeigiovanidocumentalistiall’opera.Echeopera!

7.6Riepilogodellerelazionitraitipidiregole

Tabella7.1:Relazionitraregole

RelazionitraitipidiregoleCondotta Definizione

Campoapplicazione ContieneisoggettidefinitiIstitutiva DescrizioneargomentiDefinitoria Descrizioneargomenti

Potere Condottepotenzialidialtrosoggetto Descrizioneargomenti

Dovere Condottepotenzialidialtrosoggetto Descrizioneargomenti

Diritto Condottepotenzialidialtrosoggetto Descrizioneargomenti

Status Condizione DescrizioneargomentiCondotta(obbligo,divieto) Descrizioneargomenti

Violazione(sanzione)ConpresenzaSoggettodestinatariocomuneAzionecomune Descrizioneargomenti

ProceduraSoggettodestinatariocomuneOggetto(diazione)corrispondente Descrizioneargomenti

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Questesonosoloalcunedellerelazionirilevabilitraitipidiregole;altrevenesarannodascoprire.Giànellatabellaaltreconnessionidiminorerilievosonostateaggiunte.Tutti ipiùautorevoli teoricideldirittohannoformulatoschemi relativi alle relazioni logiche tra norme e questi quindi sono stati lefonti principali di ispirazione. Fonte altrettanto importante è la tecnicalegislativa,làdovesipreoccupadeldisposto,quindidelledisposizioniedelleloro relazionidaconsiderare in fasedi formulazionedelle leggi, anche se amio modesto parere il disposto meriterebbe un’attenzione ben maggiore insedelegistica.

Altre relazioni interessanti potranno essere individuate ed attivatedall’utentediapplicazionibasatesuimetodiquidescritti.Lerelazioniinfattinon necessitano di essere predeterminate per essere attivate. [6] In unaapplicazione informativa, una query può attivare qualunque relazione siritenga sensata ed utile. Qui sono state descritte quelle che ritengo piùsignificative,tantoperdareun’ideadellepotenzialitàdelletecnichebasatesuquestepremesse.

Tali relazioni andranno a costituire il motore deduttivo del sistemainformativo, generando links virtuali che sommati ai riferimenti esplicitiinseritidallegislatore,permetterannodiamplificarelacapacitàdirispostadelsistema. Oppure tali relazioni andranno a costituire il motore guida delsistemageneratoredeiprogettidi legge,orientandoildrafternellascelta tratipi equivalenti di disposizioni, e soprattutto suggerendo aimoduli di guidaallaformulazionedelleregolelecomponentidaconsiderare.

Footnotes[ 1 ] La descrizione riportata è stata ricavata e tradotta dal sito

www.law.cam.ac.uk/faculty-resources/, Official Faculty Documents,THEORIES OF RIGHTS: HOHFELD AND THE INTEREST/WILLDEBAT.

[2]cfr.nota6par.3.2.2

[ 3 ] Nel caso di regole tipo Dovere, sempre concernente due soggetticontrapposti(requisitoditutteleregoledelloschemahofeldiano),dall’esamedialcune leggiho tratto l’impressioneche tale terminesia impiegatospessoper esprimere un complesso imprecisato di potenziali Obblighi; una voltaspecificati tutti i suoi argomenti, si trasformerebbe in regola di Condotta(Obbligo) a carico del destinatario stesso. Altrimenti, se fosse ragionevoleanche in senso funzionale, potrebbe confluire sul tipo padre Soggezione.Insomma dal punto di vista teorico non esiste tale concetto intermedio: si

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trattadidisposizionidacuidovranno,inqualchemodo,dapartediqualcuno,esserericavatenormecheandrannoacollocarsicorrettamenteadunodeiduepoli.Finché ladisposizione resta tale, saràcompresaegestita inquesta suavestediregolavagadachiarirepoi.Vaga,manonignota.Ladistinzionefralevarieformeavverrebbemedianteladiversificazionedeicontenutideirelativiargomenti.Ricordoancorachenelmodellosviluppatofinoadora,lastrutturalogica delle regole che riguardano le relazioni tra coppie di soggetti, siacostitutive sia regolative, presenta una certa affinità. Ad esempio sia unaregola di potere, che una di obbligo, sono costituite da un soggettodestinatario (della regole stessa), un soggetto terzo (controparte) ed unoggetto che si diversifica per il diverso tasso di generalità (attività/azione).Quindiledirettivegenerichesonotalinelsensochenonèspecificatainesseun’azione pre- cisa corrispondente all’oggetto. In altre parole diritto/doveremisembranonellaprassipresen-tarsicomeregolediresponsabilità,maallostessotemporiferirsiadattività,piuttostocheadazioni,comunqueaqualcosadipiùampioe indistintodiun’azione.Nell’otticadella teoriadegli insiemi,attività sarebbe una classe ampia che ne contiene unameno estesa, azioneappunto. O meglio, una concreta azione sarà descrivibile ontologicamentecomeunapossibileistanzadellacorrispondenteentitàattività.Questeregole,che nell’uso appaiono funzionalmente uguali (regole di responsabilità), sidistinguonotematicamenteconladiversacollocazionedeicontenutideiloroargomentiinclassiontologichediverseneidizionarididominio.Qualoragliargomenti, da una attenta verifica, risultino sufficientemente specificati especifici, tali regole cessano di essere generiche diventando specifiche etrasformandosi così, a mio modo di vedere, da regole vaghe in regoleregolative (Pretesa/Obbligo). Altrimenti si dovrà valutare meglio il profilofunzionale(genetico,inpratical’intenzionedellegislatore)delladisposizioneesame, per vedere se sia possibile il suo inquadramento fra le regole dicompetenza.

[4]Eccounulterioreesempiodiannotazione(marcatura)conlanostratecnica:3.<obbligo><destinatario> Ilvenditore</destinatario>deve<azione>fornireall’<controparte>acquirente</controparte><oggetto>latraduzione del contratto nella lingua dello Statomembro in cui è situato ilbeneimmobile</oggetto>,</azione><condizione>purchésitrattidiunadellelingueufficialidell’Unioneeuropea</condizione>.</obbligo>

[5] Inrealtàsarebbe legittimoepiùfedeleal testoannotare taleregolacome permesso (con destinatario rintracciabile tra i soggetti attori dellaraccolta di dati personali, privati o enti pubblici economici). E’ peròugualmente legittimo leggere la disposizione come diritto, ovviamente del

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soggettocontrapposto,anch’essoesplicitatoneltesto(interessato).Siintendaquesta innocente forzatura come ‘licenza’ che mi prendo, per necessitàespositiva. Per mia comodità qui preferisco annotare la disposizione comeportatricediunaregola-diritto:inrealtàambedueleletturesonogiusteenonalternative,bensìspeculari.Inaltreparolequestadisposizioneamiomododivedere contiene due regole speculari, permesso e diritto, di soggetticontrapposti.

[ 6 ] Certo che le relazioni non analizzate ed annotate con appropriatimeta-dati,nonsonointercettabili

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Capitolo8

FormalizzazionedelmodelloDAO(C.Biagioli,D.Grossi)

8.1IntroduzioneLa conclusione dello studio e della modellazione delle disposizioni

normativeinunsistemacoerentedidescrizionedelprofilonormativodeitestilegislativi, simanifesta in una proposta di teoria formale delle disposizioninormative, da usare come base per le annotazioni semantiche delle fonti(meta-dati). Formalizzazione del modello delle disposizioni normative(DAO),utilizzandolacosiddettaDescriptionLogic(LogicaDescrittiva),perlacomputabilitàdelleannotazionisemantiche.

Thesemanticmark-upoflegaltextscalls,firstofall,forthedevelopmentofsuitablesetsof meta-data, supposed to capture the formal structure of the legal text, as opposed to itscontent.Suchmeta-dataneedthentobesystematicallyinterconnected,torevealthesemanticstructureunderlyingthemark-up.(Biagioli,Grossi,2008)

Ilmodelloformalizzato,usatoinunaapplicazioneinformativa,consente,comevedremo,laricercaconcettualedelledisposizioninormativeneitestidileggeedinoltreconsentediintegrareilreperimentodiesse,conladeduzioneo/eilreperimentodialtredisposizioniadessevariamentecorrelate.

Due tipi di relazioni sono trattate, come abbiamo visto nel capitoloprecedente: relazioni logiche (deontiche) e relazioni tecnico-legislative. Sitrattaquindidiunesempiodilegalreasoningriguardantenonl’applicazionedellenorme,mapiuttostolaloroindividuazione,attraversolecaratteristicheeleanalogietradiesse.

NelprogettoLMEèstatarealizzatal’applicazioneassociata,chepermettel’utilizzazioneeffettivaafiniinformatividelleelaborazioniteorichediquestostudio.Oltrealla ricercaconcettualedei frammentinormatividei testi, sonoconsentite, come accennato, inferenze di norme implicite ulteriori, presentineitestiinvarieforme,grazieallacomputabilitàdellelororelazionilogicheetecnico-legislative.

La fomalizzazione e logicizzazione del modello delle regole è statapresentataallaconferenza internazionaleJurix2008 (C.Biagioli,D.Grossi,FormalAspectsofLegislativeMeta-Drafting)eadessasifaràcostantementeriferimentoinquestabreveesposizione.Loschemaiviconsideratocostituiscelapiù sobria edessenzialedelleversionidelmodelloviavia formulate e la

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piùcoerente,ancherispettoalle teoriesullenorme.Consiste inpraticanellaformalizzazione dello schema conclusivo del cap. 4, i cui cinque livelliassumonoquilavestediclassi,nelleduefamiglie,costitutiveeregolative.Leregole, in senso lato, sono raccolte in tre famiglie: regolecostitutive, regoleregolative emeta-regole, intendendo con questa ultima espressione tutte leregolecheavariotitolosioccupanodialtreregole(regolesuregole).

8.1.1RegolecostitutiveCome già si è visto, le disposizioni costitutive introducono negli atti

legislativinuoveentità,definiscononuovenozionioprocedure,creanonuoviorganismi istituzionali e attribuiscono ruoli e poteri. Sono usatesistematicamentedalla comunità legislativa e sono state spesso riconosciutecome le principali caratteristiche specifichedelle realtà istituzionali (Searle,1995).UnaapprofonditaanalisièstatasvoltadaGrossi(2007).

Tabella8.1:Regolecostitutiveeloroargomenti

Classi Regole Argomenti

definizionetermine definiendum definiensprocedura destinatario controparte azione oggetto

creazioneistituzione destinatarioorganizzazione destinatario

attribuzionepotere destinatario controparte attività oggettosoggezione destinatario controparte attività oggettostatus destinatario oggetto

8.1.2RegoleregolativeLedisposizioniregolativeconcernonoiconcettideontici.Degnadinotaè

la classe dei rimedi: vi si distinguono le diverse conseguenze derivanti dalmancato rispetto delle regole costitutive e, rispettivamente, delle regoleregolative.

Tabella8.2:Regoleregolativeeloroargomenti

Classi Regole Argomenti

azione

diritto destinatario controparte azione oggettodovere destinatario controparte azione oggettodivieto destinatario controparte azione oggettopermesso destinatario controparte azione oggetto

rimedioriparazione destinatario controparte effetto oggettoviolazione destinatario controparte pena oggetto

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8.1.3Meta-regoleSonoregolechegestisconoladinamicadegliordinamentiesonodivisein

modificheeapplicazioni(deroghe).Perunaanalisidettagliatadiquestotipodiregole,rimandiamoalsaggiodiGovernatorieRotolo(2008).Leregoledimodifica interessano particolarmente la Pubblica Amministrazione,riguardandolacuradell’ordinamento.

Tabella8.3:Meta-regoleeloroargomenti

Classi Regole Argomenti

applicazioneinclusione partizioneesclusione partizione

modificazioneabrogazione partizione posizione fuori dentroinserzione partizione posizione fuori dentrosostituzione partizione posizione fuori dentro

8.2Unalogicadescrittivapermeta-datiIn questa sezionevienepresentata una specifica logicadescrittiva, , che

verràutilizzataperottenereunaformalizzazionedelletabellepresentatenelleprecedentisezioni.Primadiintrodurre,verràfornitaunabreveintroduzionealleLogicheDescrittive.

8.2.1LeLogicheDescrittiveLeLogicheDescrittive(DL)sonounavastafamigliadiformalismiperla

rappresentazione della conoscenza (knowledge representation) dotati disemanticaeconbuoneproprietàcomputazionali.[1]

Le DL utilizzano come descrittori elementari concetti (cioè predicatimonadici) e ruoli (cioè predicati binari), in base a cui possono esserecomposte descrizioni complesse attraverso i tipici connettivi Booleani, adesempio: ¬uomo⊔mortale e ∃ha.madre. Esponiamo qui di seguito a finiillustrativiquellacheèforselapiùnotatraleDL,ilsistema ,dove staper Attributive Language (linguaggio attributivo) e sta per Complement(complemento),ossial’operazionedenotatadalconnettivodinegazione¬.

DatouninsiemeAdiconcettiatomiciAeuninsiemeRdiruoliatomiciR,l’insiemeΓdeiconcettidi èdefinitonelseguentemodo:

L’operatore ∀ è il duale dell’operatore ∃. In DL sono chiamati

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rispettivamenteoperatoridirestrizioneuniversaleedesistenziale.Espressionidel tipo∀R.γdenotano l’insiemedielementid taliche tuttiglielementid ′chestannoinunarelazioneRcondinstanzianoγ.

Come abbiamo detto sopra, le DL sono dotate di semantica, cioè sonointerpretabili su particolari strutture matematiche dette modelli. Qui sottoesponiamoimodellidi .Talimodellisonostrutturem= taliche:

Δmèuninsiemenonvuoto,dettoildominiodelmodello;

mèunafunzione m:A∪R→ (Δm)∪ (Δm×Δm),talecheadogniconcettoatomicoinAeruoloinRvieneassociatounelementodi (Δm)e,rispettivamente,di (Δm×Δm),dove denotal’operazionediestrazionedellapotenzadiuninsieme.Talefunzionediinterpretazionedeiconcettiedeiruolivienepoiinduttivamenteestesacomesegue:

Si noti che sia l’interpretazione che la sua estensione induttiva vengonoqui denotati con m. Intuitivamente un modello di assegna unadenotazioneadogniconcettoatomico(peresempio l’insiemedielementidiΔm che istanziano il concetto diman) e ad ogni ruolo atomico (ad esempiol’insieme di coppie ordinate di stanti in una relazione tale che il primoelementodellacoppiaèdetto“avere” ilsecondoelementodellacoppia).Ledescrizioni complesse (come e ) acquisiscono poi denotazione attraversosemplicioperazioniinsiemistiche.

Unmodellomèdettoessereilmodellodiunainclusionetraconcettiγ1⊑γ2 see soltanto se m(γ1)⊆ m (γ2).Unadefinizionedi concetti γ 1≡γ 2 ècorrisponde,ovviamente,alledueasserzioniγ1⊑γ2eγ2⊑γ1.

Inclusioni e definizioni costituiscono gli enunciati base di DL edesprimonorelazionilogichetraconcetti.Uninsiemedienunciatidiinclusioneè detto taxonomical box (TBox) o anche, semplicemente, terminologia. Laformalizzazione presentata in questo capitolo consisterà precisamente diTBoxesrappresentantiletabelledeimeta-dati.

8.2.2Lalogica ⊥

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La logica presentata nella precedente sezione è una logicaespressivamente molto ricca. Per la formalizzazione dei meta-dati, èsufficienteunodeisuoiframmenti,lalogica ⊥, lecuisintassiesemanticasonoesposteinTabella8.4.Siosserviche,rispettoad ,ladisgiunzioneenegazionediconcetti,comelarestrizioneuniversale,nonsonopiùammessenellasintassi.

Tabella8.4:Sintassiesemantica ⊥

Nome Sintassi SemanticaTop ⊤ ΔmBottom ⊥ ∅Congiunzione γ1⊓γ2 m(γ1)∩ m(γ2)

Restrizioneesistenziale ∃R.γ {d Δm|∃d′,(d,d′) Im(R)&d′Im(γ)}

Inclusionediconcetti γ1⊑γ2 m(γ1)⊆ m(γ2)

Tabella8.5:FrammentodiTBoxdelleregoleregolative

LasceltadiDLcomeformalismogarantisceunaltogradodimodularitàalla formalizzazionedella teoriadeimeta-dati. Infatti, unaTBoxpuòesserefacilmente rafforzatao indebolita, insenso logico, attraverso l’aggiuntao larimozionedi enunciatidi inclusione.Nellaprossimasezionevienemostratocome ⊥puòesserefacilmenteusataperlaformalizzazionedellateoriadeimeta-datiespostainprecedenza.

8.2.3EsempiSiconsideriTabella8.5.Vieneespressocheazione erimedio sonodue

tipi disgiunti di regole entrambe le quali sono sottotipi del tipo regolativadelle regole regolative(primi treenunciati inclusivi). Inoltre,vieneespressoche le regole del tipo rimedio hanno sempre quattro argomenti: undestinatario (cioècolui alquale la regolaviene indirizzata),unacontroparte(cioèilbeneficiariodellaregola),uncontenuto(cioèl’azioneconcernentelaregola),eunoggetto(cioèl’oggettoimplicatonell’azione).Unaltroesempiodello stesso tipo, riguardante invece le regole costitutive, è rappresentato in

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Tabella8.6.

NonèdifficilenotarecheTabella8.5eTabella8.6sonoformalizzazioni(sebbeneparziali)delcontenutodiTabella8.2e, rispettivamente,diTabella8.1. Formalizzazioni di questo tipo, basate su ⊥, offrono unarappresentazionesistematica,informadiTBoxes,delletabelledeimeta-datidotandole di una semantica che può essere consistentemente utilizzata perl’esecuzionediragionamentiautomatici.

Tabella8.6:FrammentodiTBoxdelleregolecostitutive

8.2.4RelazionitraclassidiregoleDopoaverformalizzatolateoriadeimeta-dati,divienepossibileoperarvi

dei ragionamenti. Questi attiveranno le relazioni che abbiamo appena vistonelcapitoloprecedente.Quandoquesto“motorelogico”vieneinclusoinunaapplicazione, ad esempio di ricerca di disposizioni in archivi legislativi, ilsistemaIT(comevedremonelcapitolo11)saràingradononsoloditrovaredisposizionidiuncertotipoeconcerticontenuti,maanchequellecheconilprimo sethanno relazioni particolari, descritte appunto attraverso la logicaformale,conformuledeltipochesegue.

Mentrequi si fissaunaequivalenza,nellaseguentesiaffermache se unframmentoditestolegislativoèmarcato(annotato)comeregolaregolativaditipo azione, non potrà essere marcato come regola regolativa di tiporiparazione,percoerenza:

Ora,dataunaTBoxdi taliassiomicheformalizzanouna teoriadimeta-dati(comeinTabella8.5eTabella8.6)divienepossibileeffettuaresemplici

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ragionamenti automatici. Ciò è consentito dal fatto che il problema dellasussunzioneètrattabilein ⊥.

InDLiprocessistandarddiragionamentosuTBoxsonoessenzialmentedue:soddisfacibilitàesussunzione.IlproblemadellasoddisfacibilitàconsistenelverificareseunconcettoγèsoddisfacibileinunadataTBox,cioèseesisteunmodellom tale che m(γ) ⁄ = ∅. Il problema della sussunzione consisteinvecenelverificareseundatoenunciatodiinclusioneγ1⊑γ2èsoddisfattoda tutti i modelli di una data TBox T, ovverosia, se tale enunciato seguelogicamentedaT.

Nel nostro caso, la forma di ragionamento più ricorrente è quella dellasussunzione.Adesempio,dataunaTBoxqualequellainTabella8.5,cisipuòchiedere se dovere⊑ rimedio, il che risulta falso qualora si assuma, comesuggeritodaTabella8.2chedovere⊑azione.

Gli assiomi di equivalenza e disgiunzione dei meta-dati stabiliscono leformedellerelazionilogichetraledisposizioni,cioèrelazionitradisposizionichederivanodallasemanticacomunediquestitermini.Inpraticataliassiomifissanoessenzialmenteunsetdirelazioniteorichetrameta-dati.

Tuttavia imeta-dati possono essere collegati in unamaniera più sottile,ugualmenteformalizzabileinDL.Esempiotipicoèilnessotradisposizioniditipo azione e rimedio, che, come si è visto, sono logicamente disgiunte.Questo legame esiste per esempio tra disposizioni sanzionatorie (meta-dataviolazione)eobligatorie(meta-datodovere),allequali,quando la fattispecieconsiderataè la stessa, le sanzionisonousualmentecollegatedal legislatore(rinviointerno).Inquestocasodiciamocheledisposizioniditipoviolazionesonocomplementaririspettoaquelleditipodovere.

Tali disposizioni complementari possono ottenere una formalizzazioneall’internodiattraversoassiomidellaseguenteforma:

doveèunruoloatomico.Questoenunciatodiinclusioneesprimechetutteledisposizioniditiposonocollegatedaunarelazioneditipoadisposizioniditipo.Cioèadirechetuttleleregoleregolativeditipoviolazionesonotuttedisposizioni complementari delle disposizioni regolative di tipo azione.Dalsuddetto assioma e Tabella 8.5, si può inferire che violazione ⊑∃complemento.regolativa.

8.3Modellidimeta-datavsmodelliformalidiconcettinormativi

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La teoria formale qui presentata è una terminologia (nel senso tecnicodella logica descrittiva) per classificare frammenti di testi legislativi. Ildominio del discorso è il set di frammenti testuali; cioè la formalizzazioneparladi frammenti testualie li consideracome istanzedeimeta-dati (valeadire le disposizioni strutturate nella terminologia). La terminologia delledisposizionipresentatapuòquindiesserevistacomeunateoriadiunpossibilesetdimeta-dati,chepuòessereusatoperl’annotazionedellefontilegislative.Imeta-dati sono isolati a priori e le relazioni logiche tra essi sono imposteassiomaticamente. Pertanto tale terminologia delle disposizioni non puòessereconsiderataunateoriadeiconcettinormativi.

Unateoriadeiconcettigiuridicisidovrebbebasaresuunaanalisiformaledeisignificati (semantica formale)dei frammenti testuali: checosa significaavereundiritto?checosasignificaistituireunaentitàoattribuireunpotere?Ildominiodeldiscorsodiunateoriaformaledeiconcettinormativinonstaneiframmenti testuali, ma nell’insieme delle entità di cui i testi legislativiparlano: azioni, situazioni, ecc.. Attraverso tale tipo di analisi le relazionilogiche tra ivariconcettinormativiemergerebberodallasemantica formale,senzalanecessitàdiimporliassiomaticamente.Questosarebbeunpassopiùlungo e costituirebbe realmente una fondazione formale delmeta-drafting.Tuttaviaunateoriasimilenonèstatafinoadoraproposta,aparteiframmentireperibili nella letteratura sulla logica deontica, dei quali qualche cenno èstatoprimadatoechesonostatitenutipresentinellamodellazionedeimeta-dati.

Le due prospettive (terminologia delle disposizioni e teoria dei concettinormativi) potrebbero comunque incontrarsi a un certo punto. Una futuraapprofondita e completa teoria formale dei concetti giuridici, sarebbeautorevole fonte diretta di meta-dati per l’annotazione semantica dei testi,basata sulla analisi formale dei significati stessi dei frammenti testuali: uncerto frammento sarebbe individuato come portatore di un significatospecifico corrispondente ad uno specifico concetto normativo. Come giàosservato,unaterminologiadeimeta-datasaltalafasedellaanalisisemanticadel frammento,marcandolo direttamente attraverso uno schema di etichette(meta-data), ovviamente basandosi sugli aspetti di significato intercettabili.Tuttaviaimeta-datisceltielelororelazionilogichepotrebberoeventualmenterivelarsicorrispondentiaisignificatiformali(eallelororelazionilogiche)cheemergessero da una teoria dei concetti normativi. D’altro canto parti più omeno sviluppate di una teoria formale di concetti normativi potrebberoguidarelasceltadimeta-datiappropriatiechiarirelelorodipendenzelogiche,comequisiècercatodifare.

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Footnotes[ 1 ] Rimandiamo il lettore interessato a The Description Logic

Handbook,F.BaaderandD.CalvaneseandD.L.McGuinnessandD.NardiandP.F.Patel-Schneider,Cambridge2002.

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Capitolo9

ConclusionisulmodellareIl modello delle disposizioni, già da diverso tempo assunto tra gli

standardsNIR,èstatomessoallaprovaperanniconvariemarcature,anchesesoloalivellosperimentale.Aforzadiriscontrielimatureharaggiuntounasoddisfacente capacità descrittiva e stabilità, specie con atti legislativimoderni,inparticolarequellinatidaattuazionedinormativecomunitarie.Inconcreto permette l’annotazione semantica integrale dei testi, senza partiresiduenonetichettate,anchesenzaricorrereallaelasticitàderivantedall’usodiclassioltrecheditipi.

Naturalmente non ha la completezza espressiva di tutte le posizionipreviste e descritte da un buon modello delle norme (questo è vero inparticolare per le disposizioni relative alle competenze). Ritengo dipendaanche dal modo con cui sono formulati i testi legislativi stessi, dove certiprofilinonvengonoespressinettamenteelacuiindividuazionequindinonèimmediataerichiedeunainterpretazionegiuridicaprofondaedovepercontrorisaltano invece evidenti altri aspetti, come ad esempio la dinamica delledisposizioniveicolantimodifichenell’ordinamento, regolemagari trascuratedai modelli delle norme, principalmente votati ad applicazioni decisionali,piuttostochegestionali.

Questalimitazionedelmodellodelledisposizioniènecessaria,anchepernoncrearedivergenzeframarcaturemanualiedautomatiche(riconoscitorididisposizionimodeldriven). Inoltre costituisce una regola d’uso delmodellochiaraediversadall’usodialtritipidimeta-data:evidenziazionedisignificatiespliciti, ma non degli impliciti e meno che mai aggiunta di significatiestraneiaitesti.Certisignificatiimplicitipotrannosuccessivamente,infasedisearching,esserededottimedianteleregolelogicheelegistichecontenutenelmodellostesso.

Mi sono convinto col tempo che sia conveniente sviluppare descrizioniseparatedelledisposizionitestualiedellenormederivabilidaesse.Duelivellidimodellazione:unoisomorforispettoaitesti,afinidocumentali-informativie di aiuto sostanziale al drafting, ed uno isomorfo rispetto alle situazionid’usodellenormeper il legalreasoningdecisionale,avendocuradi trovareun raccordo sinergico tra i due. Così un’applicazione di legal reasoningpotrebbe avvantaggiarsi, usando imeta-dati delle disposizioni, nella ricercadeinecessaririscontrineitesti.

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9.1Comecollegaremodelliesterni,ointerpretazionideisignificatidellefontilegislative,allefontioriginali?Modelliinterniemodelliesterni

Siritienequichesianonecessarimodelli interni,di raccordo tra lefontilegislativeedimodelliesterni(ointerpretativi).[1]

I modelli interni sono, devono essere, capaci di catturare contenutisignificativi delle leggi. I meta-dati possono essere basati su di essi, perinformare sul significato dei frammenti dei testi legislativi, comecorrentementefannoititolidellepartizioni(rubriche),mainmodopiùampioe preciso. Questi modelli possono produrre sintesi formalizzate dellepartizioni e possono essere considerati come una sistematizzazione eformalizzazionedellapraticadellarubricazione,basatasumeta-datiautentici.

Imodelliinternisonopiùampideimodelliesterni

Imodelliesternidevonodescriveresololeregolerilevantiperilprocessodecisionale.

Imodelli interni devono prendere in considerazione ogni tipo di regoladellefontilegislative.

Imodelliesternisonopiùprofondideimodelliinterni

Mentre i modelli esterni rappresentano, formalizzano e riproducono laconoscenzadellefonti,imodelliinternilocalizzano,descrivonoeindicizzanolaconoscenzadellefonti.

Imodelliesternidevonocatturarel’interosignificatodelleregolerilevantie rappresentare questa conoscenza in forma computabile, per permettere diragionaresudiessanelprocessodecisionale(automatico/assistito).

I modelli interni considerano soltanto i contenuti significativi per iprocessilegislativi,comelaformulazionedinuoveleggiguidatadaimeta-datie l’annotazione semantica dei testi e la loro diffusione (ricerca concettualedelle informazioni). Essi sintetizzano e indicizzano parte della conoscenza,senzarappresentarlaintegralmente.

Conoscenzalegisticaedidominio

Nel costruire modelli interni formali, è conveniente distinguere laconoscenzadeldominio(regolato),dallaconoscenzatecnico-legislativa(cheappartienealdominioregolante).

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Intendocomeconoscenzadidominioiconcettiespressividellamateriadicuilaleggesioccupa.Intendocomeconoscenzalegisticaquellarelativaallatecnicatradizionaleusatadallegislatorepercostruireeformulareregole;cioècomemetodicamentelaleggeparladeisuoioggetti.

Imodelli legistici sonomodelli formali della struttura e organizzazioneprofondadellefontilegislative.

Essenzialmente consistono di descrizioni formali di classificazioni diregole,deiloroelementiedellelororelazioni.

Imodellididominiosonoessenzialmenteontologiedidominio.

Iconcettirilevantisecondoimodelliformalidelleregole,sonoodevonoessere descritti in ontologie di dominio.Ogni tipo di dizionario di dominiopuòcomunqueinqualchemodoessereutilizzabilenelcontestooperativoquisottinteso.

LadoppiamodellazionequisuggeritaèinsintoniaconleaffermazionidiBreuker-Hoekstra(2004):

“An ontology is in the first place a set of terminological definitions built around ataxonomicback-bone,whileaframeworkisaanassemblyofconceptsortypesofknowledgethat reflect recurrent patterns of use”. “Legal Knowledge Engineering suffers fromepistemological promiscuity, or indiscriminately mixing epistemological knowledge anddomainknowledgeinontologies”.

Applicazionibasatesuimodelli

Gli strumenti informatici che operano sulla semantica dei contenuti,hannobisognodiappropriatimodelliprofondi.

Le applicazioni ex ante, a supporto del processo legislativo (cioèredazionedeitestiguidatadamodelloeannotazionesemanticaautenticaperlaricercaconcettualedelleinformazioni),richiedonoadeguatimodelliinterni.

Questi modelli sono centrati sulle nozioni di disposizione e regola(disposizioneinterpretatasecondounoschemaclassificatorio).

Le applicazioni ex post, a supporto del ragionamento decisionale,richiedonomodelliesterniappropriati.

Questi modelli sono centrati sulla nozione di norma (regola/einterpretata/esecondocriterigiuridici).

Prospettiveexanteedexpost

Imodelli interni sono riconducibili adunaprospettivaexante,mentre imodelliesterniadunaprospettivaexpost.

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Laprospettivaexanteriguardalacreazionedelleregole.

Prospettiva ex ante vuol dire essere interessati al, e preoccuparsi del,processolegislativo.Leattivitàrilevantiditaleprocessosonolaredazionedinuoveleggielaloroannotazionesemanticaautentica.Illoroscopoèquellodiprodurreespiegareesseedisupportarelalorodiffusione.Imodelliinternisono modelli legistici ex ante, per applicare meta-data autentici alle fontilegislative.

Laprospettivaexpostriguardagliusidelleregole.

Prospettiva ex post significa essere interessati alla e preoccuparsi dellaapplicazionedelleleggiaicasiconcreti(processodecisionale).Prospettivaexpostsignifica essere interessati all’annotazione delle leggi in un momentosuccessivo e lontano dal tempo della loro creazione e lontano anche dallegislatore. Annotazione semantica per aggiungere nuove informazioni allefonti,dautilizzarenelleapplicazionidecisionali.

LaLegislativeXMLCommunity

Mentreungrossosforzoèstatofattoperlastandardizzazionedegliaspettidi superficie (sintattici) delle fonti legislative, mi sembra che per quantoriguarda la conoscenza contenuta nelle fonti (semantica), l’unicoorientamentoesistentenellaLegislativeXMLCommunitysiaquelloexpost.

C’è una scarsa preoccupazione per la qualità delle leggi e per la lorocomprensibilità. L’interesse principale sembra essere l’estrazione diconoscenzadallefonti,consideratecome‘scatolenere’,edavendoinmentel’uso delle regole, in particolare la soluzione dei casi. C’è un pessimismoeccessivoversoladisponibilitàeaperturadellegislatore.

Invecepensocheillegislatorepossaessereconvintoadadottaretecnichedi razionalizzazione del processo redazionale, per arrivare gradualmente afontilegislativeauto-esplicative.

L’evoluzionedeisistemilegislatividovràarrivareaitestiufficialiinlinea,seguitidalladisponibilitàdeitestivigenti,mentreilterzotraguardodovrebbeessere quello dei testi legislativi auto-esplicativi (attraverso un validolinguaggio tecnico emeta-data esplicativi, sistematici ed autentici). Così laconoscenza contenuta nelle fonti e tradotta inmeta-data autentici, potrebbeessereusatacomeàncoracheconnetteimodelliesterniallefonti.

Imeta-data,autenticiono,devonoesserebasatisumodelli formali,perevitareinformazioniconfuseeincoerenti.

I modelli esterni non sono adatti a spiegare i contenuti delle fonti

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legislative,comeripetutamenteammessodagliaddettiai lavori.Unmodellolegisticoformale,piùomenoprofondoedesplicativo,èquindinecessario.

Proposta

Prendiamoinadeguataconsiderazionesialeposizioniexantecheexpost.

Prendiamoinadeguataconsiderazionesiaimodelliinternicheesterni.

Facciamoquestocongiuntamente,inunaprospettivadistandardizzazione,sostenendosoluzioniconvergenti.

Identifichiamoelementiecaratteristichecomuniebasilari,che imodelliinterniedesternidovrebberoavere.

Inquestaprospettivaimodelliinternisvolgerebberounruolodipontetralefontilegislativeedimodelliesterni,comedatuttiritenutonecessario.

9.2ExanteversusexpostSipreferisce, dapartedegli esperti dellaLegal Information Technology,

specialmente italiani, intervenire, con la progettazione delle applicazioniinformatiche,avalledelprocessodiproduzionedelleleggi,pervarieragioni.Tradizionedellalinguisticacomputazionaleitalianaorientataall’elaborazionedeitesti,piuttostocheallalorogenerazione.Evitaredimettereindiscussionela tecnica legislativa corrente, anche dove manifestamente inadeguata,piuttosto che promuovere e collaborare ad una sua evoluzione.Condizionamentoprofessionale:l’essersioccupatipertantotempodibanchedati,hadeterminatol’abitudinedivedereleleggicomedatinaturali,sullacuioriginee formazionenonviene inmentedi interrogarsi emenchemenodioccuparsi.

Ne deriva un generale orientamento ex post difficile da contrastare edesiziale per la legislazione. Infatti trascurando ilmomento della produzionelegislativa,perintervenireavallesuitestilegislativivisticome‘scatolenere’,si esclude il legislatore e la sua funzione dalla fruizione delle nuovetecnologiesemanticwebesiabbandonalaleggealsuodestino.

Anche in ambito istituzionale solo alcuni ordinamenti, direi minoritari,privilegianogliinterventisullalegislazionenascente,comeadesempioilRISaustriaco [2] , mentre altri trascurano la problematica del fare leggi,continuandoa cercare avalle le soluzioni aiproblemipostidalla curadelleleggiedalfareinformazionelegislativa.

Ancoraoggi si nota il persistere contrappostodel duplice atteggiamentoexante/expost,nonostanteautorevolicontributiallasensibilizzazionesuun

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temacosìimportanteedallaricercadisoluzioniintelligentienonideologiche(Lachmayer, Hoffmann 2005). Evidentemente il duplice orientamento haradici culturali profonde e trova spiegazione nei valori diversi su cui sifondanoordinamentiesocietàingenerale.

Di certo si fa sentire anche il fattorebusiness, come ho avutomodo diriscontrare presso colleghi della LIT, [3] specie di paesi anglosassoni esoprattuttoamericani,dovelaprogettazionedisoftwareoperanteavalledellaproduzione legislativa è una grossa opportunità,mentremeno interessanti epraticatesonolecollaborazioniconlapubblicaamministrazione,acuiinvecenoiricorriamoinmodoquasiesclusivo,siainEuropachesoprattuttoinItalia.Inoltrel’atteggiamentoexantepresupponeamioparerepocodiffusesocietàeamministrazionibenorganizzate.

Ilfattochetalorairinviiesplicitisianoassentineitestidilegge,làdovecisiaspetterebbero,è fontedi tantiproblemiecimettedi frontealpoteredellegislatoredidisattendereleproprieregoleditecnicalegislativa,talvoltapernecessità maggiori, talaltra per negligenza. L’uso ex ante di strumenti disupporto aldrafting fortemente propositivi, basati sumodelli standardizzatisia formali (sintattici) che sostanziali (semantici e pragmatici), rappresental’unicastradapersuperaretaliproblemi.Purtroppotaleattitudinepreventivavienepococonsiderata,oscuratadapraticheexpostcheproducono l’effettoperverso di non sollecitare e favorire l’evoluzione delle tecniche e pratichelegislative.Equestaèunagraveresponsabilitàdelmondoinformaticoedinparticolare della ricerca tecnologica giuridica, che, semplicemente perristrettezza di vedute, dovuta a familiarità esclusivamente con tecniche expost, derivante dalla lunga (ma ormai al tramonto) tradizione delle banchedati, ignorataliproblematichedelfarleggiecontribuiscefortementeal lorodannosoconsolidamento.

Il trattamento della semantica nelweb è questione gigantesca, di cui sioccupanotitani.Difficilequindisperarediinfluenzareprocessicomequesto.Sipossonocomunqueesprimereopinionieprevisioni.

Ritengo che vi sia una differenza notevole tra i dati che sgorgano dalbasso, per così dire, cioè dagli innumerevoli utenti della rete, e datiistituzionali,prodottiappuntodaistituzioni,pubblicheeprivate.Sonodiversii tipi di dati e soprattutto i tipi di produttori. Da una parte dati spontanei,effimeri,prividicontinuità;dall’altradatichesonopartedisequenzeadaltacontinuitàecomplessità.Daunaparteattoriprivatinonistituzionaliesaltuari,dall’altra attori invece istituzionali e continuativi, a cominciare dalleamministrazionipubbliche.

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Èragionevolepensarechegliattori istituzionalisianodotatidimaggioririsorsefinanziarie,rispettoaisingoliutentidelweb.Unesempiodiproduttoreistituzionaledidaticontinuativiecomplessièillegislatore.Laleggeinoltreèundatoparticolareancheperlasuadelicatezzaedimportanza.

L’annotazionedeidati èoperazionecomplessae costosa, che soloattoriistituzionalispeciepubblicipossonopermettersi.

L’annotazione,daunpuntodivistatecnico,puòessereautomatica,oppureconinterventididocumentalisti.Laprimatecnicahacostiminoririspettoallaseconda,mentreèragionevoleattendersiunamaggiorequalitàdallaseconda.

Dalle due riflessioni precedenti combinate, ricavo la previsione cheambedueisistemisarannopraticati.Tendenzialmentemiaspettereicheidatiistituzionali, specie se pubblici e strategici, vengano trattati con cura edispendio di risorse, utilizzando modelli e dizionari complessi, affidabili econdivisi.

Viceversaimmaginocheidatieffimeri,menosostenutidarisorseemenostrategici,sarannoresisemanticamentefruibiliprevalentementecontecnicheautomatiche.

9.3TecnicismonelleleggiLe considerazioni qui svolte hanno riguardato la determinazione e

articolazionedella strutturaprofondadel testo equindi dovrebbero risultareutili nella organizzazione delle fonti di legge. Scopo di questo studio èsoprattutto la descrizione dei documenti legislativi per una loro gestione inrete, anche se sarebbe senz’altro conveniente affrontare simultaneamente lapreparazionedei testiequelladei relatividocumentielettronici (strategiaexante).

Sonoinoltreconvintochearchividileggipredispostecomequisuggerito,oconcriterianaloghi,costituiscanoungrandevantaggioperlaprogettazionedi “sistemi esperti”, come si diceva tempo fa, o comunque applicazioni dicalcolo di particolari normative a fini di controllo e consulenza. Una partedell’analisichecomportalaprogettazioneditaliapplicazionirisulterebbegiàdisponibileeinfinitamentepiùautorevole,inquantopredispostadallostessolegislatore,rispondendocosìallapiùpesantecriticaaisistemiesperti,quelladellainterpretazionesurrettizia.

Le direttive da assiomatizzare sarebbero già individuate e circoscritte erisulterebbe quindi più agevole la loro logicizzazione,mentre il riferimentoqui proposto ad ontologie giuridiche e di dominio per il significato dei

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concetti permetterebbe di superare l’altro dei lati deboli dei sistemi esperti,accennatiall’inizio,quellodellaarbitrarietàdeisignificatiadottati.

L’idea portante qui sostenuta è la distinzione, all’interno del testonormativo,deitipidiattilinguisticiinbaseallanaturagiuridica,allafinalitàcomunicativa del legislatore o alla funzione testuale, ispirandosi quindi siaallascienzagiuridica,siaallateoriadellacomunicazione,siaallalinguisticatestuale.

La pluralità, ma allo stesso tempo la contenutezza, dei tipi di attilinguistici è una realtà del discorso normativo e costituisce un patrimoniotecnico di cui il normatore dovrebbe essere fiero e a cui non dovrebberinunciareneanchel’architettodellaconoscenzacheintendarealizzaresistemiespertibasatisullaconoscenzanormativaformalizzata.Unsistemaespertoadesempionell’aiutoallaredazioneditestinormatividovrebbesapersiadattareaquestacomplessitàespressiva,senzaridurla,masemmaicontribuendoallasua standardizzazione e razionalizzazione. In tal modo si potrebbe arrivarealla definizione di una grammatica del testo normativo formalizzato,fortementeispirataallinguaggionormativotradizionale.

D’altra parte vediamo che chi (come il già citato progetto NIR) operaintornoallaproduzionedi testi normativi si sforzadi introdurre elementidistandardizzazionee razionalizzazione. Inoltregià inpartenza le legge rivelauna propria natura abbastanza tecnica e una discreta caratterizzazione delproprio linguaggio, soprattutto a livello di enunciati, ma anche di termini.Magarisitrattadispecializzazioninonsemprerispettate.L’ideaquisostenutaèquelladiperfezionarelacaratterizzazioneespecializzazionedellinguaggiodellenorme,puntandoalladefinizionediunagrammaticadeltestonormativoformalizzato. Modelli, quindi, determinati all’interno del mondo giuridico,nonimpostidall’esterno.

Mi chiedo se un tale orientamento, ispirato alla ricerca di rigore, abbiasenso giuridicamente e socialmente. Prescindendo dalla ovvia esigenza didisporre di efficaci sistemi informativi legislativi, è comunque inevitabilechiedersi se tendere ed adoperarsi per una versione rigorosa del linguaggionormativosiasoloun’operazionetecnicaoqualcosadipiù?Lavisionelogicadel diritto, la necessità di coerenza e completezza, sono solo dogmi, chepresuppongonounadottrinaliberaledeldiritto,cidiceR.Guastini(1980)).

Si scivola così sul terreno ideologico e politico. La questione si spostainfattisullafigurae lefunzionidelgiudice,nell’ipotesidisisteminormativiresi più rigorosi o addirittura formalizzati. Se egli deve essere un sempliceesecutoremeccanicodeldiritto,alloralaleggedeveessereresarigorosa.Così

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l’interpretazione (della legge,ma non del fatto ovviamente) è una funzioneche si riduce o che in parte si sposta dal giudice all’architetto dellaconoscenzagiuridica.

L’interpretazione è un’attività necessaria in parte perché la legge èambigua e in parte perché la legge è vaga, non potendo prevedere tutte lesituazioni prodotte dal mondo reale. L’interpretazione che ha comemotivazione la seconda ragione presuppone una ragionevole elasticità dellanorma, ma non necessariamente una sua ambiguità. Viene da chiedersi senellarealtàladiscrezionalitàdelgiudicesiaattivatapiùdall’ambiguitàdellanormaodallavaghezzadelleregolerispettoallacomplessitàdellesituazionivalutate, o da altro ancora.Al profano sembrerebbe auspicabile una normarigorosaeallostessotempoelastica,ampianellesuepossibiliapplicazioni.

Sappiamotral’altrochelavaghezzanormativaèancheunaquestionedisemantica dei termini, oltreché che degli enunciati. Così dicendo penso aicosiddetti concetti aperti. Termini come ‘equo’, ‘ragionevole’ sonovolutamenteenecessariamentevaghi,néhasenso,credo,porsilaquestionediuna loro definizione rigorosa. La determinazione del loro significatoscaturisceinfattidall’incontrodellaconoscenzadellarealtàcuiessivengonoapplicatieungrossoeassaimutevolecomplessodiconoscenzeesensibilitàdichieffettuatalianalisievalutazioni(anchesesuquestofronteleontologiedeivaridominipotranno faremoltoper inquadrare, tenere sotto controllo egestiretalevaghezza).

Sipuòforsepensareche,aldi làdiognicondizionamentocommerciale,ha senso porsi l’obiettivo del rigore espressivo delle annotazioni dei testinormativi. Si deveperò intendere tale rigore come riduzionedell’ambiguità(voluta e non; quindi anche semplicemente dovuta all’inadeguatezza dellinguaggio naturale), ma come accettazione della vaghezza e dellaconseguente,ineliminabilefunzioneinterpretativadelgiudice.

Mi chiedo in generale se sia sostenibile l’obiettivo delmantenimento oaddirittura accentuazione del tecnicismo del linguaggio normativo. Dallalimitata conoscenza che ho del dibattito su tale tema all’interno delmondogiuridicoedellasocietàingenerale,horicavatoleseguentiimpressioni.Nellasocietà (operatori culturali emassmedia) sembra prevalere la sfiducia neiconfrontidel tecnicismodel linguaggiodeigiuristi.Si ritienecheuna leggeespressa attraverso un linguaggio non tecnico sia molto più comprensibile.Prevalelavisionedegliaspettinegativi,cheportaadassimilareiltecnicismoalgergo.

SutaliquestioniScarpelli(1985)faleseguenticonsiderazioni,chetrovo

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molto profonde e convincenti. L’illuminismo settecentesco ha caldeggiatol’impiego del linguaggio ordinario, contro i gerghi creati dai giuristi. “C’èallora chi trascorre all’estremo opposto ed inventa per il diritto, con il piùaggiornato strumentario della logica simbolica, linguaggi perfetti, cioèlinguaggiartificialiconstrutturecompleteistituiteperconvenzione,chiusiadimpieghi non previsti da tali strutture: chiusi quindi al cambiamento deldiritto”. “Altri invece accetta il linguaggio giuridico nella sua costituzionestorica, come linguaggio tecnico inserito da una secolare tradizione nellastrutturaapertadellinguaggioordinario,edassegnaaigiuristi,qualecompitotraipiùimportanti,ilcompitodicontinuarnel’elaborazione,contrastandoneladegenerazioneinungergoecercandodifarne,inrapportoallecircostanzepragmaticheincuidovràservire,unmezzodiespressioneedicomunicazionelimpidoedefficiente”.

Sonoconsiderazionidiestremobuonsenso,cheamioparereriguardanoparzialmente e di riflesso anche l’architetto e l’ingegnere della conoscenzagiuridica.Affinché i sistemi informativinormativinon siano troppo rigidi edistanti dalla tradizionale configurazione dei testi legislativi, occorreelaborare tecniche di riformulazione della norma (o di sue parti) tali dapreservareiltecnicismogiuridico,masenzaaggiungereeccessivotecnicismo,pergiuntamagaridiprovenienzaesotica,esufficientementeelastichedapoteraccettaremutamentiespressivichesimanifestinodapartedelnormatore.

Footnotes[1] Traduzione di unmio intervento alWorkshop on LegislativeXML,

Jurix2007,Leiden2007.

[2] RechtsInformationsSystem è l’archivio elettronico delle leggiaustriacheesistemainformativonotoperefficienzaedaltaricettivitàversoleinnovazionitecnologiche.

[3]LegalInformationTechnology.

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ParteIII

Leapplicazioni

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Capitolo10

Strutturatematico-funzionaleesearchingdeidatilegislativi

I sistemi documentari tradizionali avevano lo scopo di individuareall’interno di grandi collezioni quei documenti che corrispondevano allerichieste(perestremiotematiche)dell’utente.[1]Atalescopodisponevanoditutteleinformazionichepermettonodidistinguereundocumentodaglialtriedi sommarie indicazioni circa il tema generale. Individuati i documentipertinenti, la ricerca terminava; la fruizione dei documenti era una fasesuccessivaedesternaaisistemidocumentari.

Oggi però disponiamo di documenti integralmente in linea: qui lafruizione è contestuale al reperimento e questo cambia le cose. I sistemiinformativi possono agevolare non solo il ritrovamento dei documenti utili,maanche l’individuazioneal loro internodeiframmentichecostituisconoilveroobiettivodellaricerca.

Inoltre i documenti legislativi sono peculiari e, riguardo alla lorofruizione,assaidiversidaglialtri.Sipuòipotizzareinfatticheinbuonapartedelle ricerche documentarie su raccolte legislative, il movente risieda nellanecessità di individuare norme piuttosto che leggi e che quindi questecostituiscanotutt’alpiùunobiettivointermedio.Sipuò,semplificandomoltole cose, pensare che la norma sia il prodotto di un’operazione in cui,applicando appositi criteri, si collegano tra di loro frammenti testuali (maancheextra-testuali)comeinunpuzzle.

Se così è, funzione di un efficace sistema documentario legislativodovrebbeesserequelladiagevolareilreperimentodeiframmentisignificativinecessari alla ricostruzione della norma ricercata. Quindi ad una fase diinformationretrievaldovrebbeseguireunadiinformationextraction.Meglioinoltrese il sistema informativo,oltread individuare i frammentipertinenti,contribuisseanchearaccoglierliinunitàinformativecompleteecoerenti.

10.1Modellazionedell’informazionePer agevolare tale fase di estrazione dei frammenti di norme, occorrerà

che prima essi siano stati individuati, evidenziati e descritti nei testi. Nelmodello basato sulla ‘struttura funzionale’, oggetto del presente studio, iframmenti significativi sono intesi come disposizioni e le loro connessioni

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esplicitefissatedalnormatoresonodette‘rinvii’.Lecomponentisignificativee necessarie dei frammenti significativi sono dette argomenti delledisposizioni.

I testi legislativi hanno un profilo formale ed uno funzionale, come ciinsegna la tecnica legislativa e come ho ripetutamente osservato.Articoli ecommisonoentitàcheafferisconoalprofiloformale,mentreentitàfunzionalisonodisposizionie loroargomenti,chepermettonodiguardare i testidaunpuntodivista sostanziale.Sono ledue faccediuna stessamedaglia: inunabuona formulazione la struttura formale dovrebbe ben riflettere quellafunzionale,mentreinvecenonsempreidueaspettidellastrutturadeitestisiintegrano.

La legistica regola accuratamente la formulazione degli aspetti formalidegli atti normativi: se distinguiamo tra struttura di superficie (articolato) estrutturaprofonda (disposto)dei testi, troviamominuziose regolamentazioniperlaprimaesolocenniperlaseconda.

Pur non essendo lineare il rapporto tra profilo funzionale (disposto) eprofilo formale (articolato) della struttura dei testi, è rilevabile unarassicurantecostanzanellacorrispondenzatraunitàditesto(comma)eunitàdisensoofunzionale(disposizione).Quantobastaperritenereconfondatezzachetalecorrispondenzanonsiacasuale:ladisposizioneètendenzialmenteil‘senso’dellapartizioneelementare.

Il linguaggio di descrizione delle disposizioni normative costituirebbe,comegià detto, un aggiornamento, una sistematizzazione e formalizzazionedellatecnicadirubricazione.Ilsuoimpiegoinfasediredazioneconadeguatosoftware (come l’editore XML per testi legislativi sviluppato nel progettoLME) permetterebbe, oltre all’annotazione diretta dei testi, con eventualiautomatismi come la rubricazione automatica, anche l’automaticotrasferimentodelledescrizionineidocumentiutilizzandometodiestrumentioffertidallatecnologiaweb,comeimeta-dati.

Talestrumentorisponderebbesiaallatradizionalenecessitàdiannotazionedei testiperuna loromigliorecomprensione,siaesoprattuttoper rendere iltesto elettronico self explained, come richiesto dalle esigenze del semanticweb,affinchésiavverinolepromessediricercheconcettualiinrete.

Mentrelasceltadiunconcretosetdimeta-datarispondeinparteancheadesigenze compromissorie di opportunità ed è soggetta ad una evoluzionegraduale nel tempo, per arrivare a strumenti di descrizione completi edefficaci (da cui ricavare tra l’altro gli stessi meta-data) è necessaria una

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attività di studio e sperimentazione approfondita e libera da ognipreoccupazioneapplicativaeingeneraledaognilimitazione.

La messa a punto di un efficace linguaggio di descrizione dei testilegislativi avrà molte applicazioni, come già accennato. Innanzituttopermetteràdiindividuaremeta-datiutiliallericercheconcettualidellenormein rete, permettendo il passagio al semantic web, almeno per il datolegislativo.Saràinoltreutilizzabileanchecomeguidaaldraftinglegislativo,permettendo la preparazione contestuale degli atti normativi e delle loroversionielettronicheselfexplaining,efavorendolaredazioneditestidileggemeglioorganizzatiecomprensibili(cfr.capitoli12e13).

10.2Comeusarelenozioniesaminatequalifunzionidiricercadocumentariaininternet

Il tempodellaglobalizzazionenel campodell’informazione simanifestasoprattutto con il ciclone internet, che non risparmia nessuno, apre tutte leporte,anchequelledellapubblicaamministrazione.

Internetnonvuoldire solopotenzialeaccessoa tutte le informazionidaparteditutti,maportaconséancheuncerto‘stile’nell’informare:lepaginewebsonovariegate,colorate,infantilmenteseducentiesoprattutto‘cliccabili’.E si clicca con le mani: quindi l’informazione in internet non si leggesoltanto, ma anche e soprattutto si tocca, si maneggia. Questa è la grandemagia:ognihotwordèunamisteriosaporticinacheciportaaltrove.

Questa attitudine seduttiva è ormai anche essa uno degli standard daconsiderarenelrealizzaresistemiinformativiinrete,ancheausterisistemididocumentazionelegislativa,sesivuoleottenereuncertogradimento.

Come animare i testi di legge inmodo da sfruttare le potenzialità dellarete ed adattarsi anche in qualchemisura allo stile corrente?Si tratta di faremergere ed evidenziare al loro interno il maggior numero possibile dicomponentiinteressantiedistabilireconnessioniconaltrenozionigiuridiche,linguistiche e anche di altra natura, associando molteplici punti di vista,ispirati dalla grandiosa raccolta di dati che la rete sta diventando, oltre cheovviamentedaconcretenecessità.

Il secondo obiettivo dipende non solo dall’impegno immaginativo nelproporreaccostamentiestabilireconnessioni,maanchedalladisponibilitàinrete di informazioni interessanti da associare. D’altra parte occorreconsiderarechetaliassociazionipotrannoesserestabiliteanchedaaltri,se idati offerti dal sistema informativo legislativo risulteranno ‘attraenti’, cioè

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comprensibiliefacilmentefruibilianchedapartedialtrisistemiinformativi.

Quindi penso che il primo obiettivo sia quello decisivo: saper renderetrasparentiecomprensibiliidocumentilegislativi,mediantel’individuazioneallorointernodicomponentichiareesignificative.

Il primo collegamento che viene in mente è ovviamente quello tradifferenti leggi connesse esplicitamente dallo stesso legislatore mediante irinvii normativi espliciti. In talmodo il sistema informativo ci permette dipercorrerela“catenaorizzontale”(Rescigno,1996b)dellenormeericostruirel’interoattonormativodeterminatosineltempo.

Questoè l’aspetto‘ipertestuale’delle leggi,perfettamentesfruttabileconletecnichedellarete.Èappuntounaspettogiàdiperséipertestuale,quindinon da inventare. Non solo; le disposizioni che a vari fini stabilisconoconnessioni conaltre leggi, sonocomegiàosservato inserite inunagammaabbastanza chiara e completa e per giunta sono anche abbastanzastandardizzate.Quindi la loroattivazionenondovrebbepresentaredifficoltàinsormontabili e infatti abbondano iniziative ed esperimenti sulconsolidamento dei testi. Di tali lavori si dovrà tenere conto per unaattivazioneintegraledelmetodoquiproposto.

Queste le sole ragioni per cui i riferimenti non sono trattati in questostudio.Èperòevidentecheessidovrannocompletareunsistemainformativobasato sulla struttura tematico-funzionale delle leggi: riferimenti espliciti erelazioni logiche sono le due colonne del sistema documentario quiprospettato.

10.3ProfilotematicoOltreallecatenenormativestabilitedairiferimentipossiamoimmaginare

altre‘catenedisenso’determinateconaltricriteri,chepossonodarecontributiapprezzabili alla comprensione dei dettati normativi. Riprendendo ladistinzione di comodo tra profilo tematico e funzionale, cercherò diimmaginarel’usochedellerelativecomponentisipotràfareinrete.

Elementi del primo profilo sono, lo ricordo, soggetti, oggetti, azioni,relazioni, processi, eventi, stati e altre categorie della conoscenza contenutenelsingolotestodilegge.Questeentitàdovrannoessereglielementitematiciattivi, quindi cliccabili, una volta evidenziati all’interno delle singoledisposizioni in fase di organizzazione dei documenti (ex ante), o inannotazionisuccessive(expost).

Ad esempio su un determinato elemento di una legge (“imprenditore

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agrituristico”, “autore di pubblicazioni”, “raccolta di dati”, “immigrato”,“parco”,ecc.)dovràesserepossibile,cliccandosulterminee/oinaltrimodi,avereinformazionidivariogenere.

Informazionilinguisticheterminologiche,ricavatedadizionari.Cliccandosultermineilsistemacivisualizzeràilsuosignificatosecondounoopiùdizionari.Nonèun’informazionesignificativaecomunqueèricavabiledaaltristrumentidescrittidopo.Informazionigiuridichetestuali,ricavatedallaleggestessa.Laprimadovrebbeessereladefinizioneeventualmentefornitadallastessaleggesullanozioneconsiderata.Èinfattibuonausanzadellegislatoreildescrivereattraversoledisposizionidefinitorieoistitutiveglielementitematicirilevanticonsideratidallalegge.Cliccandoadesempiosulsoggettodiunacertadisposizione,potrebbeesserevisualizzataladefinizionechediessoèfornitadallacorrispondentedisposizionedefinitoria.Potròcosìsapereesattamentecosasiintendeper“imprenditoreagrituristico”.Nonèungrandecontributodelsistema,datochel’informazioneècomunqueaportatadimanoneltesto,maègiàqualcosa.Potrebbeoperareadesempiocomelavisualizzazioneautomaticadellenoteneisistemidivideoscrittura.Informazioniextra-testuali,ricavatedaaltreleggidelsistemanormativo.Conlostessoprocedimentoprecedentel’indaginepotràessereestesaadaltreleggidelsistemalegislativo.Questopermetteràdiintegrarevariefontinormativeattraversoconnessioniconcettuali,piuttostoche,omeglioadintegrazione,deicollegamentioffertidairiferimentiesplicitinormativi.Quisiponeunproblematecnico:mentreall’internodellostessotestodileggeèprevedibileunabuonauniformitàterminologica,percuiundeterminatosoggettosaràchiamatosempreallostessomodo,questopotrebbenonessereveroperdifferentitestilegislativi,anchesenondovrebbe.Ilproblemapotràessererisoltoinvarimodi.Sipotrannocercareaffinitàterminologichetralevarieformulazionilinguistichedeiconcetti,magariricorrendoaontologie(sedisponibili)incuitaliconcettisianocontenuti.Altrimentisidovràpensareadiniziareacostruireundizionarioproprio,quantomenoperledefinizionicontenuteneivaritestidileggediundominioomogeneo.Informazionicomparative,ricavatedaaltrisistemilegislativi,utilizzandodizionarioontologiemultilinguistichesullamateria.Sonogiàinviadisviluppodizionarirealizzaticoncriteriformali,relativiallemateriedellequalitradizionalmentesioccupaildirittoequindilalegislazionedeivaripaesi.Attraversolostessoconcettotrasformatoinlinkpossiamoquindi

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indagaresemprepiùinestensione:primaall’internodeltestodilegge,poidell’interoordinamento,infineaddiritturasualtriordinamentiaccessibili.Iproblemitecnicidelpuntoprecedentevalgonoancheamaggiorragioneperquesto,malasoluzioneinquestocasoèimplicitanell’usodiontologiemultilingue.

10.4ProfilofunzionaleAncheilprofilofunzionale,quindiladifferenziazioneecaratterizzazione

dei vari tipi di disposizioni, unitamente alla determinazione delle lororelazioni logiche, può avere un suo ruolo non solo nell’organizzazione deitestidilegge,maanchenellaloroanimazioneequindinell’aperturadinuovisentieri di consultazione all’interno di una raccolta legislativa collocata inrete.

Comegiàprospettatoèprevedibilechequestopuntodivistapossatornareutilepiùall’amministrazionecheall’utenteprivato,maèsolounapersonaleimpressione. Sostanzialmente permette di creare archivi virtuali per tipi didisposizioni,quindiveduteristretteadaspettidirettivispecifici,maprofonde,nell’interosistemadileggioindominipredeterminati.

Come nell’organizzazione dei testi, così anche nella loro interrogazionesaràutilecombinarel’impiegodellenozionitematicheconquellefunzionali.Potrebbe risultare utile ad esempio visualizzare simultaneamente tutte lecompetenzeprevisteperundatoorganoamministrativooidiritticonnessiadundeterminatosoggetto,magaricomparativamenteinpiùsistemilegislativi,sfruttandooltreallacaratterizzazionedelledisposizioni,ancheleconoscenzelinguistiche e tassonomiche delle ontologie giuridiche condivise (quandosarannodisponibili).

Inoltre le relazioni logiche tra i vari tipi di regole permettono diaggiungere alla ricerca di informazioni testuali la determinazione di altricontenuti impliciti. La ricognizione sugli obblighi gravanti su un certosoggettodaràinprimabattutacomerispostal’elencodegliobblighisudiluigravanti esplicitamente espressi nel testo ed in seconda battuta quelliimpliciti, ricavatiadesempiodadirittidialtrisoggetti,consoggetto terzoocontroparte coincidente con quello su cui avviene la ricerca, grazie allerelazionilogichestabilitetraiduetipidiregoleedallecaratterizzazionideglielementitematicibasatesulledefinizioni.

Unaltrotipodiestensionedellarispostamediantededuzionilogichepotràad esempio allargare la risposta relativa agli obblighi del soggetto, con

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l’elencazione di suoi doveri, intesi come obblighi generici (cfr. cap. 7.4.5),offrendo così un quadro più completo e variegato sugli adempimenti cui ilsoggettoèinvarimoditenuto.

Ritengo quindi che lo strumento di indagine più efficace sia quellocostituitodall’usosimultaneoecombinatodeiprofilitematicoefunzionale.

10.5PredisposizionedeitestiL’attivazionedelmetodoconsistenellaindividuazioneedevidenziazione

nei testi di legge delle componenti funzionali e tematiche pragmaticamentesignificative. Le funzionali corrispondono ai tipi di disposizioni o regole,mentreletematicheailoroattributioargomenti,cioè,nell’insieme,alleentitàdelle quali la legge in variomodo si occupa. Ugualmente dovranno essereindividuatietrattatiiriferimentiespliciti,perlaloroattivazionenellaricercadelleinformazioni.

Incasodiannotazioneditestipreesistenti(expostsemanticmarkup),perunamaggioreefficaciataleinformazionevieneformulatainmodoschematicoesistematicomedianteilmodellostrutturafunzionale.

Il risultato potrà oscillare, a seconda dell’orientamento adottato, tra unamera riformulazione delle annotazioni autentiche (rubriche), fino ad unadescrizionecompletache implichiuna interpretazione linguisticaegiuridicadei frammenti, ferma restando la tipologia delle informazioni evidenziate(argomenti).

Sceltadifunzioniedargomenti.

Sipuòintendereiltipodiregolaodisposizionecomefunzioneregolativaedirelativiargomenticomesuoiargomenti.

Il metodo non presuppone come si è visto una particolare tipologiapredeterminataditipidiregole;loschemavistonelcap.8èsolopropositivoed intende porsi come compromesso tra la prassi legislativa italiana e ladottrina,per favorireuncertogradodigeneralitàedagevolarecosì ricerchecomparatesuordinamentidiversi.

Individuazioneemarcaturadifunzioniedargomentineitesti.

La caratterizzazione del profilo funzionale dei testi di legge avverràattraversolaindividuazioneemarcaturadeitipididisposizioni,mentrequelladelle componenti tematiche attraverso la individuazione e marcatura degliargomenti essenziali. Analogamente saranno individuate e caratterizzate lecitazioniassociateariferimentiintegrativiesplicitienormativi,siainterniche

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esterni,quiintesicomeargomentiindiretti,chepermetterannolaricostruzionedellerisposteincomplete.

Taleoperazionesarebbenotevolmenteagevolatadall’impiegodisoftwaredi aiuto al drafting legislativo, basato sul metodo della strutturazionefunzionale, che in tal caso svolgerebbe anche un ruolo di guida allaorganizzazionee strutturazionedei testi.La redazionedel testoprodurrebbesimultaneamente la strutturazione sia di esso che del relativo documentoelettronico,nonchélamarcaturainessodeglielementifunzionalietematiciedeinessi,senzaalcunsuccessivointerventodelredattore.

Altrimentitalioperazionidovrannoessereeffettuatemanualmentesuitestigiàredatti(expost).Seperòinquestifosserodisponibililemarcaturerelativeall’articolatoedainessi(effettuabiliautomaticamente),lasoluzionepotrebbeconsistere in un indirizzamento indiretto delle disposizioni: la lorolocalizzazioneneitestipotrebbeessereespressamediantelaloroposizionealivellodiarticolato,senzaaggiungereulteriorimarcature.

Vediamounesempio:Legge31dicembre1996,n.675CapoVIIISanzioniArt.34(Omessaoinfedelenotificazione)Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagliarticoli7e28,ovveroindicainessenotizieincompleteononrispondentialvero,èpunitoconlareclusionedatremesiadueanni.

Individuazionedellafunzioneemarcaturadegliargomenti:lafunzioneregolativaè:sanzione,espressada:“sanzioni”(neltitolo),“èpunito”(modalitàneltesto);gliargomentisono:soggetto:“Chiunque,essendovitenuto”(neltesto);azione:“Omessaoinfedelenotificazione”(sintetizzatanellarubrica);azione:“nonprovvedeallenotificazioniprescrittedagliarticoli7e28,ovveroindicainessenotizieincompleteononrispondentialvero”(estesaneltesto);oggetto:“reclusionedatremesiadueanni”(estesaneltesto).

Impiegodifunzioniedargomentinellericerchedocumentarie.

Con il metodo qui descritto la ricerca documentaria si avvarrà deglistrumenti tradizionali, ma anche e soprattutto degli elementi funzionali etematicievidenziatineitesti.

L’impiego degli elementi tematici avrà il vantaggio di selezionare un

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lessico ristretto eccezionalmente significativo e pertinente, mentre glielementi funzionali permetteranno di indagare anche in base alle variemodalitàdirettive.Eccezionalmentepertinenteinquantoglielementitematiciesprimono le entità rilevanti contenute nella legge (quindi pertinenti), cheinoltre svolgono un ruolo pragmaticamente importante (ad esempio idestinataridellevariedisposizioni).

Ladescrizione (ostipulazione)degliargomentieventualmentecontenutanelledisposizionidefinitorie,svolgeràunimportanteruoloinformativo,anchecon tecniche semplici quali la visualizzazione dinamica delle note di testi.L’impiegodi thesaurie ontologie applicate al diritto, specie semultilingue,valorizzerebbero il ruolo degli elementi tematici, permettendo in qualchemisura anche interrogazioni comparate simultanee su ordinamenti anche dipaesidiversi.

Gli aspetti funzionali determinano particolari canali di ricercadifferenziati, tanti quanti sono i tipi di regole introdotti. Può essere in certicasi utile restringere una ricerca documentaria su un archivio legislativo aparticolarimodalitàregolative,qualiadesempioledisposizionisanzionatorieorecantiobblighi.

Si può forse pensare che vada incontro alle necessità della pubblicaamministrazione e del legislatore in particolare la possibilità di accedere aparticolari norme o modalità direttive, magari con intenti ricognitivi e/odiagnostici.

Tipidiinformazioniricavate.

Si ricaveranno dal sistema risposte contenenti informazioni, relative avarieleggiedespresseinvarimodi:diretteeindirette,espliciteeimplicite.

Risposteesplicitedirette:

unaqueryrelativaadunacertamodalitàregolativaeadeterminatitipidisoggetti,daràinrispostalenormepertinenti,visualizzandoneicorrispondentitestimarcati.Questi ingenere costituirannoun’informazioneesauriente;manonsempreetalvoltasirenderànecessariaunaintegrazionediinformazioni,neicasicheseguonoecomevedremodall’esempio.

Risposteespliciteindirette:gestionedellerelazionitestuali(riferimenti).

La descrizione formale dei riferimenti normativi espliciti e la relativamarcaturaneitesti,chefannopartedelmetodo,permetterannodiattivarliinfase di ricerca, recuperando le informazioni indirette ed integrandole allarispostadelsistema.

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Risposteimplicite:gestionedellerelazionilogichetraregole(inferenze).

Ilprofilofunzionalepermetteràinoltrediampliarelacapacitàdirispostadelsistemainformativo.Ivaritipidiregoleintrattengonoparticolarirelazionilogiche, come si è visto nei capp. 7 e 8, che attivate automaticamentepermetteranno al sistema di aggiungere alle informazioni esplicite reperite,alcune di quelle implicite che il giurista solitamente ricava perinterpretazione.

Questo vorrebbe essere il ‘valore aggiunto’ di sistemi informativi basatisulmetodoquiproposto.

Ricostruzionedelleinformazioniricavate.

Vediamo ora un esempio di ricostruzione, cioè di esplicitazione ecompletamentodellarispostadelsistema.

Dei tre argomenti dell’esempio precedente, uno (oggetto) è esplicito,mentreglialtriduesonoindirettie/oimplicitievannoricostruiti,deducendolidairiferimenti(rinvii)edallerelazionilogicheesistentitraivaritipidiregoleofunzioni.

L’argomentoazione(neltesto)nonèdirettamenteinformativo,inquantorinvia(esplicitamente)agliartt.7e28.Inquestiarticolisitrovanoobblighi,con relative azioni (argomenti); esse sono il concreto contenuto dell’azioneindicata nella sanzione. In base alla relazione tecnica fra i due tipi didisposizioni(equivalenzafralerispettiveazioni)eazionandoiriferimentisiriesceadidentificare,equindiesplicitare,l’azionesanzionata.

Ugualmente (equivalenza fra soggetti) potrà derivarsi l’identità delsoggettosanzionatoeaccedereallasuadescrizionenelledefinizioni.

I collegamenti dedotti sonovirtuali, cioènon sononévanno inseriti neitesti,inquantoimplicitiericavatidallerelazionilogichetratipidiregoleedesplicitati dai meta-dati basati sul modello della ‘struttura funzionale’. Sitrattadi regole teorico-normativedideduzione,generaliecaratteristichedelmodellofunzionale,incorporatestabilmentenelsistemainformativo(basediconoscenzaemotored’inferenza).

Thesauriedontologie.

Questaè lasoluzione,anchese tortuosa,peresplicitare iprofili tematiciimpliciti riproducendoli come espressi nei testi. L’evoluzione opportunasarebbe quella di concettualizzare e categorizzare gli argomenti medianteontologie(appliedontologies),cheprendanoinconsiderazionetutteleentitàsignificative introdotte nelle leggi, stabilendo tra dati e strumenti una

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connessione.

Questa soluzione andrà comunque considerata, in prospettiva, perl’ulteriore vantaggio che essa può offrire, quello di connettere le entitàdescritteadaltredescrizioniaffini, relativeadaltriordinamentiderivantidaaltre istituzioni, accessibili in internet. Così la ricerca documentaria siestenderebbe oltre i confini del proprio ordinamento, utilizzando lo stessosistemadiricerca.

10.6EsempiodiipoteticaricercaChi sta per intraprendere una raccolta di dati personali, potrebbe voler

sapereaqualiobblighidovràsottostareeaqualisanzioniandràincontro,nelcasodiobblighidisattesirelativialtrattamentodeidati,secondolanormativavigente. Per semplicità scelgo un dominio con normativa contenuta(soprattutto nel tempo della stesura di questo capitolo, quando ancora nonvigevailcodice).

Potrebbe isolare il dominio normativo tradizionalmente, ricercandol’espressione “dati personali”, o simile, nei titoli delle leggi o nelledisposizioni contenenti l’oggetto della legge o in informazioni aggiunte altesto contenenti classificazioni per materia dell’oggetto della legge, sepresenti. Potrebbe perfezionare l’individuazione del dominio normativoattivando i riferimenti espliciti esterni contenuti nelle prime leggi raccolte,eventualmente incrociando taleampliamentoconrestrizionibasatesu tipidiregolecomecampodiapplicazione,definizioni,ecc..Ricercacheisolerebbeunaseriedileggi,tralequaliadesempiolaLegge31dicembre1996,n.675,il cui titolo recita: “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto altrattamentodeidatipersonali”

Potrebbevisualizzareleentità(elementitematici)consideratedallalegge,introdottedadisposizionidefinitorie,perisolarequellecheloriguardano:

Art.1–(Finalitàedefinizioni).

2.Aifinidellapresenteleggesiintende:

b)per“trattamento”,qualunqueoperazioneocomplessodioperazioni,svolticonosenzal’ausiliodimezzielettroniciocomunqueautomatizzati,concernentilaraccolta,laregistrazione,l’organizzazione,laconservazione,l’elaborazione,lamodificazione,laselezione,l’estrazione,ilraffronto,l’utilizzo,l’interconnessione,il

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blocco,lacomunicazione,ladiffusione,lacancellazioneeladistruzionedidati;c)per“datopersonale”,qualunqueinformazionerelativaapersonafisica,personagiuridica,enteodassociazione,identificatioidentificabili,ancheindirettamente,medianteriferimentoaqualsiasialtrainformazione,ivicompresounnumerodiidentificazionepersonale;d)per“titolare”,lapersonafisica,lapersonagiuridica,lapubblicaamministrazioneequalsiasialtroente,associazioneodorganismocuicompetonoledecisioniinordineallefinalitàedallemodalitàdeltrattamentodidatipersonali,ivicompresoilprofilodellasicurezza;e)per“responsabile”,lapersonafisica,lapersonagiuridica,lapubblicaamministrazioneequalsiasialtroente,associazioneodorganismoprepostidaltitolarealtrattamentodidatipersonali;

Potrebbe visualizzare gli obblighi riguardanti il destinatario (titolare),relativamenteall’oggetto(trattamento)deidatipersonali;traquesti:

CapoII–Obblighiperiltitolaredeltrattamento

Art.7(Notificazione)

1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personalisoggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darnenotificazionealGarante.

Potrebbe voler sapere quali sanzioni derivano dalla non ottemperanzadell’obbligo visualizzato, chiedendo di sanzioni sul soggetto destinatario(titolare)relativeall’oggetto(notificazione);otterrebbetral’altro:

CapoVIIISanzioni

Art.34–(Omessaoinfedelenotificazione)

1.Chiunque, essendovi tenuto,nonprovvedeallenotificazioniprescrittedagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o nonrispondentialvero,èpunitocon lareclusioneda tremesiadueanni.Se ilfattoconcernelanotificazioneprevistadall’articolo16,comma1,lapenaèdellareclusionesinoadunanno.

Seinvecelasuacuriositàriguardasseimodiperottemperareall’obbligovisualizzato, potrebbe chiedere delle procedure relative al soggettodestinatario(titolare)eall’oggetto(notificazione),ottenendotral’altro:

Art.7(Notificazione)

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2.Lanotificazioneèeffettuatapreventivamenteedunasolavolta,amezzodi lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne laricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonchédalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti confinalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta talunodegli elementi indicati nel comma 4 e deve precedere l’effettuazione dellavariazione.

3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile deltrattamento.

4.Lanotificazionecontiene:

a)ilnome,ladenominazioneolaragionesocialeeildomicilio,laresidenzaolasededeltitolare;b)lefinalitàemodalitàdeltrattamento;c)lanaturadeidati,illuogoovesonocustoditielecategoriediinteressaticuiidatisiriferiscono;d)l’ambitodicomunicazioneedidiffusionedeidati;e)itrasferimentididatiprevistiversoPaesinonappartenentiall’Unioneeuropeao,qualorariguardinotalunodeidatidicuiagliarticoli22e24,fuoridelterritorionazionale;f)unadescrizionegeneralechepermettadivalutarel’adeguatezzadellemisuretecnicheedorganizzativeadottateperlasicurezzadeidati;g)l’indicazionedellabancadidatiodellebanchedidaticuisiriferisceiltrattamento,nonchél’eventualeconnessioneconaltritrattamentiobanchedidati,anchefuoridalterritorionazionale;h)ilnome,ladenominazioneolaragionesocialeeildomicilio,laresiden-zaolasededelresponsabile;inmancanzaditaleindicazionesiconsideraresponsabileilnotificante;i)laqualitàelalegittimazionedelnotificante.

Oppure ancora potrebbe cercare di scoprire altri obblighi nonesplicitamente dichiarati, ma deducibili da disposizioni di altro tipo e conaltrodestinatario.Chiedendoadesempioseècontroparte (passiva)didirittispecificidialtrisoggetti;scoprirebbetral’altro:

Art.13(Dirittidell’interessato)

1.Inrelazionealtrattamentodidatipersonalil’interessatohadiritto:

a)diconoscere,medianteaccessogratuitoalregistrodicuiall’articolo31,comma1,letteraa),l’esistenzaditrattamentididatichepossonoriguardarlo;

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b)diessereinformatosuquantoindicatoall’articolo7,comma4,letterea),b)eh);c)diottenere,acuradeltitolareodelresponsabile,senzaritardo:…

La posizione di parte passiva del titolare (e responsabile) emergeesplicitamenteperl’obbligo(implicito)diletterac),mentreadesempioquellorelativoallaletterab)varicostruito,risalendoall’obbligoespressonell’art.7)prima visto, che ha appunto come soggetto destinatario il titolare. Quindiquestièancheilsoggettodell’obbligoimplicitodellaletterab).

Questoesempiomostraunarispostarelativaadunasolalegge;seleleggiindagate fossero molteplici, la risposta cambierebbe quantitativamente, ma,volendo, anche nella presentazione, che potrebbe raccogliere le risposte inmodopiùsistematico,dinuovoutilizzandoglischemidelmodellotematico-funzionale.

Sipotrebberoadesempiovisualizzareivaritipididisposizioni,nonleggeper legge, ma simultaneamente, con una consultazione non in profondità,leggeperlegge,comequellavista,mainparallelo,tipididisposizionipertipidi disposizioni. In fondo la singola legge è un contenitore angusto, rispettoall’intera normativa, che ormai (in tempi di web) va vista nel più ampiosfondodell’ordinamento.

Sarebbero così affiancate ad esempio tutte le definizioni, contenute intutte le leggi selezionate, e questo agevolerebbe operazioni di raffronto chepotrebbero essere necessarie ad esempio nel caso di formulazioni di nuoveleggiinmateria,perevitarel’introduzionedinuovedisposizionidefinitoriedientitàgiàdefiniteinaltritestidilegge.

Quindi la vista per disposizioni può condurre sia a consultazioni inprofondità guidate dalle relazioni logiche esistenti tra i vari tipi didisposizioni, come nell’esempio, sia a consultazioni in estensione, convisualizzazionesimultaneadidisposizionidellostesso tipo.Leduestrategiehannoambeduesensoelasceltadipenderàdallenecessitàinformativeeforseanchedallanaturadell’utente.Èinfattiforseipotizzabilecheilsecondotipodi strategia, più comparativa, corrispondamaggiormente allenecessitàdellapubblicaamministrazione.

10.7ScopieapplicazioniRicerchedidocumentisostanziali,piuttostocheformali,quindidiregole

piuttostocheditesti.Ladescrizionedelprofiloformaledeitestiportaaunitàdocumentali formali, come i testi (di legge), o gli articoli. La descrizione

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funzionaleaggiungeai sistemi informativiunitàdocumentalivirtualidi tiposostanziale, come nel nostro caso le disposizioni normative. Alla ricercatradizionaleditestilegislativiodiarticoli,siaffiancheràlaricercaperregole[2].

Sipotràchiederealsistemal’elencazionedellepartizioni(articoli,commi,ecc.)contenentiparticolaritipididisposizioniericorrentiinmolteplicileggi(simultaneamente).Potròcosìsaperetuttigli“adempimenti,gli“obblighi”,le“deleghe, le “modifiche, ecc. previsti da tutte le leggi dell’ambito scelto,quindidell’interanormativatrattatacomefosseununicotestodilegge.Quasiunacodificavirtuale!

Con l’assistenza di schemi concettuali descrittivi dell’ambito normativoindagato (ontologie giuridiche di dominio), si potrà precisare la querychiedendo degli adempimenti gravanti su particolari figure di soggetti,attivando così anche le conoscenze contenute negli argomenti delledisposizioni.

Dalle unità documentarie sostanziali si possono inoltre ricavare altreinformazioni,cheneidocumentinoncisono,macheconoscenzedottrinariegiuridiche trasformate in formule ci permetteranno di dedurre. Ad es. lerelazioni logiche tra concetti deontici ci permettono di ricavare da unadisposizione recante un obbligo del destinatario A verso la controparte B,relativamenteall’azioneX,lapresenzadiunaregolaspeculare,unapretesadiB verso A per X. Questa inferenza può essere attivata per ampliare (surichiestadell’utente) la rispostadel sistema,chepotràcosìelencarmisiagliobblighi espliciti che impliciti. Si tratta di alcune di quelle regole che illegislatorenonesplicitapereconomiaespositiva,inquantoappuntoricavabiliazionandometa-regoledell’ordinamento.

Svariatipossonoesseregliusidellemeta-informazioniprospettate,ilcuieffetto essenziale è quello di aumentare la trasparenza dell’ordinamento,attraversol’annotazionedeitesti(semanticmark-up)conmeta-datibasatisulmodelloformalizzatodelledisposizioninormativeesuontologiedeldominioregolatoeregolante(giuridico).

1-Accessibilitàdelleleggi

1.1-Risposteabisogniindividualiecollettivi.

Effettivaconoscibilitàdell’ordinamentodapartedelcittadino:allaricercatradizionaledi testi legislativiodiarticoli, si affiancherà la ricerca intuitivaper disposizioni normative, selezionate per tipi ed in base ai loro contenuti(argomenti: concetti selezionati da ontologia di dominio regolato),

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permettendo così all’utente di esprimere semplicemente e adeguatamente lapropriafattispecie.

1.2-Divulgazioneemultilinguismo.

Si può ragionevolmente ritenere che tale sistema favorisca laconsultazione delle raccolte normative da parte dei non esperti, cheverosimilmentecostituisconoipiùnumerosiutentidiinternet.

Il modello delle disposizioni favorirà la consultazione delle raccoltenormative da parte dei non esperti e la connessione degli argomenti adizionari multilingui permetterà anche l’accesso a informazioni espresse inlinguediverseoadordinamentiesteri.

La ricerca concettuale dovrebbe anche permettere l’accesso ainformazioniespresseinlinguediverse,inquantobasatasullacorrispondenza(totaleoparziale)fraconcetti.

1.3-Diagnosidellenormeegestionedell’ordinamento.

Dovrebbe facilitare l’individuazione,mediante le annotazioni testuali,dipunticriticideitesti,cherichiedonol’attenzionedelgiuristapervalutaresecisi trova di fronte a lacune od errori, rendendo così disponibili strumentidiagnosticiperlacuradell’ordinamento.

Ingeneralesituazionidipossibiliconflittifranormeespliciteerilevabiliconleannotazionitestuali:adesempiodefinizionidifformidellastessaentitàin testidi leggediversi.Ugualmente sarannopossibili simulazioni in temporealedeglieffettidellemodifichetestualiinaltriattirichiamati.

In generale quindi si disporrà di strumenti diagnostici per la curadell’ordinamento.

1.4-MonitoraggiperlaP.A.evalutazionedell’impattonormativo.

LaP.A.potràfacilmenterilevarelecompetenze,ledelegheequantoaltrodisimilericorrenei testi leggeedèstatoconsiderato infasediannotazionedei testi e imputato a suoi organi. Sarà così agevole individuare gliadempimenti che gravano su un certo organo della P.A., derivanti damolteplici normative (purché i relativi testi siano stati annotati con meta-informazioni).Questo permetterà alla stessaPAdi affidare ulteriori compitiad organi con conoscenza adeguata dei carichi, quindi circa la fattibilitàamministrativadiquantoprospettatosullacarta.

La conoscenza degli adempimenti informerà quindi circa la fattibilitàamministrativadiulterioriimpegni.

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2-Automazioninellaproduzionelegislativa(cfr.cap.13)

2.1Draftingdelleleggi.

Questi stessimodelli possono evidentemente essere adottati comeguidaalla stesura dei testi nuovi, così come guida per l’annotazione dei testipreesistenti con editori legislativi. Sarà agevolato il lavoro del redattore,esoneratodacontrollivarigestitidirettamentedalprogramma,esiotterràuncompleto e spontaneo adeguamento agli standards, sia formali (es.articolazionedeltesto)chesostanziali(meta-informazioni).

2.2Meta-drafting.

Con ilmeta-drafting imodelli di disposizioni e concetti possono ancheessere usati direttamente come guida alla stesura concettuale della strutturaprofondadeitestinuovi,congenerazioneautomaticadellefrasi.Diquestosiparlerànelcapitolo13.3.

3-PonteversoapplicazionidiLegalReasoning

Infine,mappandoedevidenziandolasemanticaesplicitadel testoconlamassima granularità, si dovrebbe agevolare l’applicazione di modelli piùelaboratidivarianatura,l’unicovincoloessendoovviamentelacondivisionedei concetti portanti delle modellazioni effettuate ed il ricorso fatto aiconfronticonleteoriedellenormepiùnotedovrebbegarantirlo.

Footnotes[1]Questocapitoloèstatoscrittonel2000.Loriportointattoperchécosì

lo riscriverei e per mostrare il passaggio tra la ideazione di strumentiapplicativielalororealizzazione,chesaràpresentatanelcapitoloseguente.

[2]Neitestidibuonaqualitàtecnico-legislativa,idueprofilitendonoacoincidere.

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Capitolo11

LME:toolssemantici(FabrizioTurchi)

11.1metaSearch:softwarediricercasemanticaLa marcatura semantica rappresenta il punto di partenza del modulo

software metaSearch, uno strumento open sourceche permettel’interrogazione di testi legislativi attraverso il profilo funzionale, ossiabasandosiinteramentesuimeta-datisemanticiinessicontenuti.Ilprogrammasi avvale del modello Disposizione-Argomenti (di seguito indicato comemodelloD-A [1] )edelmodellodeiconcetti, l’ontologiadidominiorelativaallamateriadellaprotezionedeidatipersonali,dominiogiuridicosceltocomebanco di sperimentazione dei modelli. Il modulo software metaSearchpermetteall’utentedicrearelepropriequerysecondoduedifferentimodalitàdiragionamento:

ilprimobasatosulledisposizionielecorrelazioniassociate;ilsecondosuiconcettidefinitinell’ontologiaesullerelazionilinguisticheesemanticheconnesse.

Fondamentalmenteunaqueryvienecompostaattraversoduefasi:

nelprimosiselezionauntipodidisposizione,attraversouncomponentegraficoadalberopresentatodalsistemaall’utenteecoerenteconilmodelloD-A(vediFigura11.1);nelsecondosiimpostanoivaloridegliargomentiassociatialladisposizionesceltanelpassoprecedente,navigandodirettamentenelleclassieneiconcettidefinitinell’ontologiaoselezionandoivaloridaunalistasemipiattaditermini.(vediFigura11.2).

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Figura11.1:modelloD-A

UlterioripossibilitàsonooffertesiaalivellodelmodelloD-Asiaalivellodell’ontologia:

nelprimocasoèpossibilecomporrelaqueryutilizzandounaclassedidisposizioni,adesempiolaclasseregolative;nelsecondocasoèpossibileutilizzarelagerarchiadeiconcettiattraversolerelazionilinguistiche,comeadesempioiponimia,iperonimiaesinonimiaoancheinquestocasoselezionareunaclassediconcetti,adesempiolaclassedelleautorità.

Dopoaverpreparato lamascheradi ricerca, la sua esecuzionegenera lafinestra dei risultati dove vengono presentate tutte le disposizioni che

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soddisfano i criteri impostati nella ricerca. Il risultato dell’esecuzionecomprendeleseguentiinformazioni(vediFigura11.3):

lapartizioneformalediriferimentocomprendentel’articoloeilnumerodell’articolo;iltipodidisposizione;ivaloridituttigliargomenticollegatialladisposizione;iltestodella/edisposizione/isuesplicitarichiestadell’utentechepuòancheeseguireunaselezionemultiplaperconfrontaresuunicafinestrailtestodipiùdisposizioni.IltestovieneestrattoattraversounparserDOMcheelaboraildocumentogiuridicoinformatoXMLsecondoilDTDsviluppatonell’ambitodelprogettoNiR(NormeinRete,www.normeinrete.it).

Figura11.2:modellodeiconcetti,ontologiadidominio

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Figura11.3:metaSearch,risultati

L’unità informativamostrataè rappresentatadaunasingoladisposizioneinsiemeatuttiicontenutidegliargomentiassociati,ometa-dati.

11.2DisposizionicorrelateNella tradizione della redazione dei testi legislativi, le disposizioni

possono essere messe in relazione fra di loro attraverso i rinvii normativi.Questo tipodicorrelazioneviene indicatanel restodel testocomerelazionesintatticaoriferimentoesplicito.Unodegliesempidirelazionesintatticapiùcomuni è quello che intercorre fra una disposizione di deroga e ladisposizionederogataattraversounesplicito riferimentoall’internodel testonormativo. Per una serie di molteplici ragioni capita a volte che questolegame non venga esplicitato, ossia capita che il legislatore non indichiesplicitamente tale legame. In queste situazioni i meta-dati semantici del

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modello D-A possono, in molte circostanze, sopperire a queste lacunepermettendo di descrivere e quindi di catturare questi legami per viasemantica,mediante le correlazioni semanticheo riferimenti concettuali.Lecorrelazioni semantiche si possono, fondamentalmente, classificare in duecategoriedistinte:

correlazionilogicheoregoleimplicite;correlazionitecnicolegisticheoregolecomplementari.

Quindiledisposizionipossonoessereestratteinduemodidistinti:

basandosisuiriferimentiesplicitilàdoveèpossibile;basandosisullacoincidenza,totaleoparziale,delcontenutodegliargomenticomunifraledisposizionicoinvolte,ossiafraledisposizionidelprimorisultatoequellecorrelateinaccordoalmodelloD-A.

11.2.1RegoleimpliciteLe regole implicite si basano sulle ben note teorie della logica deontica

chepongonoinrelazioneconcettigiuridiciaiqualisirifannoledisposizioniomonimedelmodelloD-A.Adesempioquando si cercaunobbligoperuncerto soggetto, il sistema cerca anche i cosiddetti obblighi impliciti dellostesso soggetto che assumono la forma di pretesa/diritto e dove lo stessosoggetto compare come controparte. Queste correlazioni permetteranno dicompieredeiprocessidiinferenzaodeduzioneautomaticaafiniinformativi(cfr.capp.7e8).

11.2.2RegolecomplementariLeregolecomplementari,inbaseallaconoscenzalegisticaeallepratiche

didraftinglegislativo,vengonousateperstabilireunacorrelazioneesplicitaorelazionesintatticafraiseguentitipididisposizioni:procedureeobblighi.Gliobblighiproceduraliesostanzialisonospessoconnessiattraversoriferimentinormativiinterniedesplicitifraregoleemeta-regole:ognidisposizionepuòesseremodificata o influenzata da disposizioni dimodifica o di deroga. Inquesti casi il legislatore pone nel testo della modifica o della deroga unriferimentoalladisposizioneoriginale;tuttavianonsempreciòaccadeeintalicasilecorrelazionisemantichesonofondamentalipersuperareilproblemaedestrarreledisposizionicoinvoltenellacorrelazione.

Comespiegatonellasezione6.2.4, ledisposizionicheappartengonoallaclassedelleDeroghe,sottoinsiemedellaclasseMetaRegole,possonoessere

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marcatecomemeta-regolemaanchecomedisposizionidellaclasseRegole.Adesempiounaderogaadunadisposizionedipermessoèparteintegrantedelpermesso stesso e quindi verrà semanticamente marcata come unadisposizionedideroga,maanchecomeunadisposizionedipermesso.Questastrategiacipermetteràdicatturareedestrarreledisposizionididerogaanchegrazie alle loro caratteristiche semantiche. Quindi le disposizioni di derogapossono essere ritrovate, comedisposizioni correlate, secondoduemodalitàdistinte:

basandosisudiunriferimentonormativoesplicitointrodottodallostessolegislatore;attuandounadoppiamarcaturasemanticaeverificandosuccessivamente,traledisposizionidellostessotipodell’insiemedelledisposizioniritrovate,ilcontenutocomunedegliargomentidelledisposizionicoinvolte.

Un’altra relazione di tipo complementare sussiste tra disposizioniregolative (obbligo, divieto, permesso, ecc.) e le disposizioni di tipoviolazione,quandoesseregolanolastessafattispecieconcreta;intalcasoessehannoglistessicontenutidegliargomentidestinatarioeazione.Nellapraticalegistica italiana la disposizione della classe regolativa e la violazione sonocorrelate, generalmente,manon sistematicamente, attraverso un riferimentonormativo che assume la forma di un numero o di una formula linguisticaappartenente ad un insieme ampio ma comunque circoscritto (tecnica deirinvii).

Le regole o correlazioni, implicite e complementari, introdotte dalmodelloD-Apossonoessereattivateperviasemanticaosintattica.Questitipidicorrelazionipermettonodiespanderelarispostaottenutaconl’esecuzionedellaricercainiziale,aggiungendo,arichiestadell’utente,nuovedisposizionicorrelate, e fornendo in conclusione una risposta più completa dal punto divistagiuridico.InsostanzailmodulometaSearchpermetteall’utentefinalediritrovareulterioridisposizionichepotrannoessereaggiuntealrisultatodiunaricerca, mostrando il risultato finale come l’unione di due insiemi didisposizioni: ilprimoestrattocon il risultatodellaprima ricerca, il secondoottenuto applicando le correlazioni al primo insieme di disposizioni eattuando,quindi,unprocessodiinferenza.Ingeneralel’obiettivoprimarioèquellodiutilizzarel’interoprocessodiinformationretrievalcomeunaguidaperlaconsultazionediattinormativi.

11.3ProcessidiinferenzainmetaSearch

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Partendodallapaginadeirisultati,ottenutacomeesecuzionedellaprimaricerca, il modulo softwarepermette all’utente la ricerca delle disposizionicorrelatepresentandounelencodipossibilitàcoerenteconquantoprevistodalmodelloD-A.Comeègiàstatospiegatoinprecedenzailmodelloprevededuetipidiconnessioni:

sintattica;semantica.

eduetipidicorrelazioni:

implicita;complementare.

La connessione sintattica è basata sull’esistenza di un riferimentonormativoesplicito,introdottodallegislatore,traledisposizionicoinvolte.Laconnessione semantica, invece, si basa sulla corrispondenza fra i contenutidegli argomenti in comune delle disposizioni coinvolte. La correlazionesemantica può essere considerata come una relazione binaria che pone inrelazioneunnumerondicoppiedeltipo(Disposizione,Argomento)conn>=0cosìdefinite:

(Dx,Ax) (Dy,Ay)

dove D è una disposizione di tipo x e A è un argomento di D,analogamenteperDeA.Lecoppiepossonoesseremesseinrelazionesolosegliargomentiassociatihannoalmenountermine(keyword)incomune,doveil termine appartiene all’insieme dei concetti definito sul dominio e checostituisconol’ontologiadidominio.

11.4CorrelazionisemanticheUn esempio di correlazione implicita sussiste fra le disposizioni di tipo

obbligoedirittoedèdefinitadalleseguentiquattrocoppie:

(obbligo,destinatario) (diritto,controparte)

(obbligo,controparte) (diritto,destinatario)

(obbligo,azione) (diritto,azione)

(obbligo,oggetto) (diritto,oggetto)

Vediamo in questo caso come ilmodulo software esegue un’espansionedelprimoinsiemedirisultati:supponendodiavertrovatouncertoinsiemediobblighi,evolendoestrarre idiritti semanticamentecorrelati, si individuanotutte le disposizioni di tipo diritto che hanno dei termini comuni fra gli

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argomenti coinvolti nella correlazione esplicitata sopra. In questo caso ledisposizionididirittochesoddisfanoalmenounadelleseguenticondizioni:

lacontropartecontienedeiterminiincomuneconildestinatariodell’obbligo;ildestinatariocontienedeiterminiincomuneconlacontropartedell’obbligo;l’azionecontienedeiterminiincomuneconl’azionedell’obbligo;l’oggettocontienedeiterminiincomuneconl’oggettodell’obbligo.

Ilprocessodiespansionevieneeffettuatopertutteledisposizionididirittoe il confronto viene esteso a tutte le disposizioni di obbligo, ritrovate nelprimoinsiemedirisultati.

Un esempio di correlazione semantica complementare sussiste fra ledisposizioni di tipo obbligo e violazione ed è definita dalle seguenti trecoppie:

(obbligo,destinatario) (violazione,destinatario)

(obbligo,azione) (violazione,azione)

(obbligo,oggetto) (violazione,oggetto)

VediamoinquestocasocomemetaSearcheseguel’espansionedelprimoinsiemedirisultati:supponendodiavertrovatouncertoinsiemediobblighi,evolendoestrarreleviolazionisemanticamentecorrelate,siindividuanotutteledisposizioniditipoviolazionechehannodeiterminicomunifragliargomenticoinvolti nella correlazione esplicitata sopra. Il modulo individuerà ledisposizioni di violazione che soddisfano almeno una delle seguenticondizioni:

ildestinatariocontienedeiterminiincomuneconildestinatariodell’obbligo;l’azionecontienedeiterminiincomuneconl’azionedell’obbligo;l’oggettocontienedeiterminiincomuneconl’oggettodell’obbligo.

Ancora una volta il processo di espansione viene effettuato per tutte ledisposizionidiviolazioneeilconfrontovieneestesoatutteledisposizionidiobbligoritrovatenelprimoinsiemedirisultati.

11.5GradodellacorrelazioneLa correlazione fra disposizioni si basa su un certo numero di termini

comunifraicontenutidegliargomentidelledisposizionicoinvolteequindisipuò rappresentare attraversounamisuradi similitudine.Questa similitudine

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può essere computata in modo che si possa definire il peso o grado dellacorrelazione. La formula usata dal modulo metaSearch è espressa dalleseguentiformule:

N=numerodegliargomenticoinvoltinellacorrelazionee

Ck=numerodeiterminicomunitraAieA′icoinvolti,

Tk=numerodeiterminidiAi

Quindivaleladisuguaglianza0<=W<=1epiùWsiavvicinaalvalore1, maggiore sarà il grado di correlazione semantica fra le disposizionicoinvolte.Quando l’utente chiede un’espansione dei risultati, attraverso unacorrelazionesemantica,ilmodulosoftwarepresenta,perognidisposizionedelprimoinsieme,leeventualidisposizionicorrelateconl’indicazionedelgradoopesodellacorrelazione.

11.6EsempidiricercheTutti gli esempi che verranno presentati fanno riferimento al dominio

giuridicodellaprotezionedeidatipersonaliealprincipaleattodeldominio,ilCodiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali(Dlgsn.196del30giugno2003).

Ilprimoesempiocheesamineremoèrelativoallaseguentericerca:

“gliobblighideltitolareneiconfrontidell’interessato”

QuestaricercavieneattuatainmetaSearchcercandoledisposizioniditipoobbligo che hanno come destinatario il titolare e come contropartel’interessato. Nelle figure Figura 11.4 e Figura 11.5 vengono mostrate laselezione del tipo di disposizione e l’impostazione di uno degli argomenticoinvoltirispettivamente.

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Figura11.4:Selezionetipodidisposizione

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Figura11.5:Impostazioneargomento

Possiamo rappresentare schematicamente questa ricerca nel seguentemodo:

tipodisposizione obbligodestinatario titolarecontroparte interessato

L’esecuzione della ricerca genera il primo insieme di risultati, come

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mostrato in Figura 11.6: si tratta di una sola disposizione di obbligocorrispondenteall’articolo52,comma4delCodice inmateriadiprotezionedeidatipersonali(Dlgsn.196del30giugno2003):Art.52comma4(Datiidentificatividegliinteressati):“Incasodidiffusioneanche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recantil’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, èomessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividell’interessato.”[2]

Figura11.6:Impostazioneargomento

Aquestopuntoèpossibileespanderequestoprimoinsiemedirisultati:sel’utente richiede gli obblighi impliciti (correlazione implicita) ossia ledisposizioni di tipo pretesa/diritto semanticamente correlate (vediFigura 11.7), il modulo presenta l’espansione dei risultati visualizzando uninsieme costituito da quattro disposizioni (vedi Figura 11.8). Tale insiemecorrisponde all’ articolo 52 comma 4 del primo insieme dei risultati e agliarticoli 7 comma2, articolo 7 comma3 e l’articolo 52 comma1.Fissiamol’attenzione sull’articolo 52 comma 1 che riporta un peso di 0,65 dicorrelazione:Art.52comma4(Datiidentificatividegliinteressati):“Incasodidiffusione

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anchedapartediterzidisentenze…”Art. 52 comma 1 (Dati identificativi degli interessati): “Fermo restandoquantoprevistodalledisposizioniconcernenti laredazionee ilcontenutodisentenze e di altriprovvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria diogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, conrichiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procedeprima che sia definito il relativo gradodi giudizio, che sia apposta a curadellamedesima cancelleria o segreteria,sull’originale della sentenza o delprovvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzionedella sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità diinformazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici omedianteretidicomunicazioneelettronica,l’indicazionedellegeneralitàedialtridatiidentificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza oprovvedimento.”

Figura11.7:Selezionedisposizionicorrelate

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Figura11.8:Espansionedeirisultati

VediamocomeilmodulometaSearchèingradodicostruirel’espansionedei risultati, in altre parole analizziamoquesta fattispeciedal puntodi vistasemantico. L’insieme dei risultati ottenuto, concentrando l’attenzione sulladisposizioneconpesodicorrelazionepiùalto,sipresentanelseguentemodo:

obbligo

partizione art.52,comma4destinatario titolarecontroparte interessatoazione cancellazioneoggetto datoidentificativo,generalità

diritto

partizione art.52,comma4destinatario interessatocontroparte titolareazione cancellazioneoggetto datoidentificativo

In questo caso il grado di correlazione è piuttosto alto e l’espansione èstata possibile grazie al fatto che gli argomenti coinvolti (destinatario,controparte,azioneeoggetto)hannomoltiterminiincomune.Ilprocessodiinferenza appena visto è fondamentale perché permette di estrarrel’informazione essenziale a fronte di stili diversi di redazione del testolegislativo: infatti il legislatore può esprimere un obbligo per un certosoggettoinmanieradirettaoanchecomeunapretesaversolasuacontroparte.

Unsecondoesempioriguardalaseguentefattispecie:

“gliobblighirelativiallacessionedeidatipersonali.”

QuestaricercavieneattuatainmetaSearchcercandoledisposizioniditipoobbligo che hanno come azione cessione e come oggetto dati personali. InFigura11.9vienemostratalaricercacompostainmetaSearch.

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Figura11.9:Obblighirelativiallacessionedeidatipersonali,espansionedeirisultati

Possiamo rappresentare schematicamente questa ricerca nel seguentemodo:

tipodisposizione obbligoazione cessioneoggetto datopersonale

L’esecuzione della ricerca genera il primo insieme di risultati, comemostrato in Figura 11.10: si tratta di una sola disposizione di obbligo

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corrispondenteall’articolo16,comma1delCodice inmateriadiprotezionedeidatipersonali(Dlgsn.196del30giugno2003):Art.16comma1 (Cessazionedel trattamento):“Incasodi cessazione,perqualsiasicausa,diuntrattamentoidatisono:a)distrutti;b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in terminicompatibiliagliscopiperiqualiidatisonoraccolti;c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad unacomunicazionesistematicaoalladiffusione;d)conservatiocedutiadaltrotitolare,perscopistorici,statisticioscientifici,in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e aicodici dideontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo12.”

Figura11.10:Obblighirelativiallacessionedeidatipersonali,risultati

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Figura11.11:Obblighirelativiallacessionedeidatipersonali,espansionesintattica

Aquestopuntoèpossibileespanderequestoprimoinsiemedirisultati:sel’utente richiede le violazioni sintatticamente correlate, il sistema presental’espansione dei risultati visualizzando un insieme costituito da duedisposizioni (vedi Figura 11.11). Tale insieme è costituito dall’articolo 16comma1delprimoinsiemedeirisultatiedall’articolo162comma1:Art.16comma1 (Cessazionedel trattamento):“Incasodi cessazione,perqualsiasicausa,diuntrattamentoidatisono:…”Art.162comma1(Altre fattispecie):“Lacessionedeidati inviolazionediquantoprevistodall’articolo16,comma1,letterab),odialtredisposizioniinmateria di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con lasanzioneamministrativadelpagamentodiunasommadacinquemilaeuroatrentamila euro. 2 La violazione della disposizione di cui all’articolo 84,

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comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di unasommadacinquecentoeuroatremilaeuro.”

In questo caso la correlazione si basa sul rinvio normativo inseritoesplicitamentedallegislatorecomesipuòleggerealpunto“…inviolazionedi quanto previsto dall’articolo 16, comma 1 …” della disposizione diviolazione rappresentata dall’articolo 162 comma 1. In questo casol’espansioneèovvia,manonsempresipuòfareaffidamentosullapresenzadiun rinvio esplicito. Il modello D-A permette comunque l’estrazione dellastessa informazione anche attraverso la correlazione semantica. Infatti sel’utente,apartiredallostessoinsiemedirisultatidellaprimaricerca,richiedel’espansione dei risultati attraverso le violazioni semanticamente correlate,otterràlostessorisultato(vediFigura11.12).

L’algoritmo usato dal modulo metaSearch per ottenere la stessaespansionesibasasulprofilosemanticodelledisposizionicoinvolte,checosìsipresenta:

obbligo

partizione art.16,comma1

azione cessione,distruzione,conservazione

oggetto datopersonaleazione cancellazione

violazione

partizione art.162,comma1azione cessioneoggetto datopersonalepena sanzioneamministrativa

Anche in questo caso il grado di correlazione è piuttosto alto el’espansione è stata possibile grazie al fatto che gli argomenti coinvolti(azione e oggetto) hanno molti termini in comune, mentre l’argomentodestinatario viene ignoratonel computodel gradodi correlazione in quantonon contiene alcun termine. [3] Il processo di inferenza appena visto èfondamentaleperchépermettediestrarrel’informazioneessenzialeafrontedistili diversi di redazione del testo legislativo: infatti il legislatore puòesprimereunobbligoperuncertosoggetto inmanieradirettaoanchecomeuna pretesa della la sua controparte nell’obbligo (cfr. par. 7.4.1). Questoprocesso di inferenza è importante perché se il legislatore non indicaesplicitamente il rinvio normativo, il modulo software, basandosi sullacorrelazionesemantica,permettel’estrazionedellestesseinformazioni,anchese queste non sono esplicitamente collegate, grazie ai ‘nessi di senso’ residisponibilidalmodelloD-A.

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Figura11.12:Obblighirelativiallacessionedeidatipersonali,espansionesemantica

L’ultimoesempioriguardalaseguentefattispecie:“idirittidell’interessatorelativiallacomunicazionedeidatipersonali.”

QuestaricercavieneattuatainmetaSearchcercandoledisposizioniditipodirittochehannocomeazionecomunicazioneecomeoggettodatopersonale.Possiamorappresentareschematicamentequestaricercanelseguentemodo:

tipodisposizione: dirittodestinatario: interessatoazione: comunicazioneoggetto: datopersonale

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L’esecuzione della ricerca genera il primo insieme di risultati, comemostrato in Figura 11.13: si tratta di una sola disposizione di dirittocorrispondenteall’articolo7,comma1:Art. 7 comma 1 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti):“L’interessatohadirittodiottenerelaconfermadell’esistenzaomenodidatipersonali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la lorocomunicazioneinformaintelligibile.”

Figura 11.13:Diritti dell’interessato relativi alla comunicazione dei datipersonali,risultati

Aquestopuntoèpossibileespanderequestoprimoinsiemedirisultati:sel’utente richiede le eccezioni semanticamente correlate, il sistema presental’espansione dei risultati visualizzando un insieme costituito da duedisposizioni (vedi Figura 11.14). Tale insieme corrisponde all’articolo 7comma 1 del primo insieme dei risultati e dall’articolo 10 comma 5 cheriportaunpesodi0,83dicorrelazione:

Art. 7 comma 1 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti):“L’interessatohadirittodi…”

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Art. 10 comma 5 (Riscontro all’interessato): “Il diritto di ottenere lacomunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personalirelativiaterzi,salvochelascomposizionedeidatitrattatiolaprivazionedialcunielementirendaincomprensibiliidatipersonalirelativiall’interessato.”

Figura 11.14:Diritti dell’interessato relativi alla comunicazione dei datipersonali,espansione

VediamocomeilmodulometaSearchèingradodicostruirel’espansionedei risultati, in altre parole analizziamoquesta fattispeciedal puntodi vistasemantico. L’insieme dei risultati ottenuto, concentrando l’attenzione sulladisposizioneconpesodicorrelazionepiùalto,sipresentanelseguentemodo:

diritto

partizione art.7,comma1destinatario interessato

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azione comunicazioneoggetto datopersonale

eccezione/diritto

partizione art.10,comma5destinatario interessatoazione comunicazioneoggetto datopersonale

In questo caso il grado di correlazione è piuttosto alto e l’espansione èstatapossibilegraziealfattochegliargomenticoinvolti(destinatario,azioneeoggetto)hannomolti termini incomune.Questa ricercarappresentaancheun caso di riferimento esplicito espresso non in un formalismo tecnico(numerico)matramiteleparole“Ildirittodiottenerelacomunicazione…”.Si tratta quindi di un riferimento esplicito difficilmente riconoscibileautomaticamentedaunsistemasoftwareequindi,ancoraunavoltaillegamesemantico permette di ovviare all’inconveniente ed estrarre l’eccezione diinteressegiuridico.

11.7Espansionedeirisultatibasatasulmodellodeiconcetti

UnacaratteristicainnovativadimetaSearchèlapossibilitàdieseguireunaricerca concettualebasata sulmodellodei concetti e formalizzata attraversoontoPrivacy,l’ontologiadidominio.AllostatoattualelerelazionideltipoIS-A definite in ontoPrivacy non permettono ragionamenti troppo sofisticati,tuttaviaalcuniesperimentisullepossibiliespansionisonoincorsodistudio.

Ad esempio l’utente può ricercare i poteri riguardanti le autorità e ilmodulo può fornire dei risultati sulla base della classe Ruoli definitiall’internodell’ontologiaerecuperarenumerosedisposizionichehannocomedestinatariounadelleautoritàdefinite tra lequali troviamoGarante,Ufficiogiudiziario,ConsiglioSuperioredellaMagistratura.

È ragionevole ritenere che l’uso di ontologie dia ilmassimo contributonella espansione e nel completamento delle risposte, ove la normativa siaestesa. Viceversa sembrerebbe scarso l’apporto nei casi come quello quisperimentato (Codice in materia di protezione dei dati personali), dove lanormativaèquantitativamentecontenuta.

Footnotes[ 1 ] Si tratta del modello DAO (Disposizioni, Argomenti, Operatori),

oggetto centrale di questo studio, ma in versione ridotta, privo della

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componente‘operatori’(cfr.cap.5.4).

[ 2 ] Naturalmente i testi originali delle disposizioni reperite possonoesseresemprevisualizzatiarichiesta

[ 3 ] Evidentemente l’argomento non aveva un contenuto esplicito neltesto, e l’annotatore ha ritenuto opportuno non esplicitarlo per viainterpretativa.

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Capitolo12

Organizzazionetematico-funzionaledeltestoPer la progettazione di efficaci sistemi informatici che operino con

qualunque finalità su dati legislativi, sarebbe conveniente, come ho sempresostenuto,intervenirenellafasediformulazionedeitestidilegge,offrendoalredattoreprogrammidiaiutoaldrafting ingradodiagevolare lastesuradeitesti e soprattutto una loro razionale organizzazione, introducendo in quellasede discreti e opportuni elementi di modellazione, in tal modoautomaticamente estesi anche ai relativi documenti elettronici, cherisulterebbero poi preziosi per il buon funzionamento di sistemi informaticioperanti sudati legislativi,comeadesempioquellidocumentari.Sarebbe lasoluzione più efficace ed economica e per questo cercherò qui(riallacciandomiallaParteIsulla legisticaesviluppandoleosservazionigiàfatte) di mostrare come il punto di vista tematico-funzionale possa esseretenutopresenteconprofittonellafasediformulazionedinuovitestidilegge[1].

12.1IldocumentolegislativoDalleconsiderazionisvolteneicapitoliinizialiconsegue,senonpropriola

necessità, quantomeno l’opportunità di rivedere l’organizzazione dell’interoatto normativo (guscio+corpo) al fine di introdurre, permaggiore chiarezzaespositiva, una certa distinzione tra le sue tre componenti: descrizionesinteticadell’attoedelladecisionepoliticadacuiessoscaturisce,disposizionidimodificadialtreleggiedisposizionichedisciplinanolarealtàconsiderata.L’intento è quindimolto semplice e altrettanto semplice dovrebbe essere lasoluzionedaadottare.

L’orientamentodaseguireamiopareredovrebbeesserequellodialterarenella minore misura possibile un assetto che scaturisce da una lungatradizione e che accomuna le normative di vari ordinamenti. Particolareattenzione immagino dovrebbe essere riservata agli usi degli ordinamentieuropeieparticolarmentecomunitari.

Propriodausanzecomunitarieprendespuntoquestaproposta.Miriferiscoalla pratica prima commentata delle direttive comunitarie di collocare ledisposizioni contenenti le finalitàdella leggenellapartedell’attonormativoquichiamata“guscio”,piuttostochenelcorpodellalegge,comeavvienenellaprassiitaliana.

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Comegiàosservatotaleusanzaconferisceamiomododivederealguscioun ruolo più consistente, che ho definito di esposizione sintetica delladecisione politica.Mi pare che così facendo la descrizione della decisionerisultipiùampiaechiaraecheallostesso tempononoffuschi l’esposizionedelle regole sostanziali, come ritengo avvenga nella corrente esposizioneindifferenziata.

Mi pare che queste considerazioni valgano anche per altri tipi didisposizioni, come ad esempio quelle finanziarie. In esse si decide comerisolvere ilproblemadeicostichesiprevedescaturirannodall’operaredellenuove regole introdotte. Non si tratta evidentemente di regole dicomportamentoperilcittadino,masemmaiperlapubblicaamministrazione.Sempreavendo inmente lamassimachiarezzadeimessaggi,pensosarebbeopportuno sistemare tali disposizioni nel guscio, lasciando al corpo dellalegge la funzione di contenere le sole regole sostanziali (competenza-responsabilità).

Anchel’altracomponente,ledisposizionidimodifica,presentaunacertadisomogeneitàrispettoalledisposizionichedisciplinanolarealtàeimmaginosia per questo che ilManuale raccomanda che esse siano concentrate nellaparte finale dell’articolato (corpo). Penso che occorra accentuare taledistinzione,trovandoadesseunacollocazioneancorapiùdifferenziata.Trovoinfatti unamaggiore omogeneità tra descrizione dell’atto normativo e delladecisione politica da cui scaturisce e disposizioni che raccordano le regoleveicolatedaquesto atto all’interoordinamento,piuttosto che traqueste e leregolesostanziali.

La disciplina globale di una determinata realtà può essere determinataoltrechedallenuoveregoleintrodotte,daaltrepreesistentiinaltrenormative,richiamate direttamente o indirettamente (cioè richiamate a loro volta danormerichiamatedirettamente).Ledisposizionidimutamentosi riferisconoairapportitralenuoveregoleealtrepreesistenti,maaltrirapportidiquestotipopotrebberoesseregovernatidaaltreregoledimutamentocontenuteinattiprecedenti.Quindimiparecheleregoledimutamentoultimeintrodottenongestiscano la totalità delle relazioni tra norme che coprono l’intera areainteressata,mapiuttostochesilimitinoadisciplinarelerelazionitraleregoledelnuovoattoequelledialcuniattivicinineltempo.

Per tali ragioni vedo le regole dimutamento contenute in un atto comeriguardantiquesto,piuttostoche l’interanormativapertinente (ammessochequestanozionesiasensata);quindileconsiderereiregolediraccordodell’attoche lecontienecon l’ordinamento,quindielementidelguscio,piuttostoche

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del corpo, il quale invece contiene regole che sono parte di una più ampianormativa, contenuta anche in altri precedenti atti normativi, con la qualeandrannoadintegrarsiattraversoirinvii.

Considerereiinsommailgusciocomeunveicolocheportaaltreregoledicomportamento nell’ordinamento e che si preoccupa con le regole dimutamentodiappianarealcunicontrastitraquelleecertealtre,contrastinatidaquestoultimoatto.

Inoltre mentre le regole sostanziali si rivolgono (in prima battuta) aicittadini, che ne sono quindi i destinatari, con quelle di mutamento illegislatoresirivolgeasestesso,perdirloconparolediRescigno,mentreconaltredisposizionisirivolgeallapubblicaamministrazione.Sitrattaquindiditremacro-attichenonsarebbemaledistinguereinqualchemodoneltesto.

12.2Critericorrentidiformulazionedelledisposizioni

Venendoalcorpo(insensostretto)dell’attonormativo,quindialleregoledicomportamentodiretteeindirette(costitutiveeregolative),dicompetenzae responsabilità, a mio parere si riscontrano nella prassi due criteri diorganizzazione e strutturazione dei testi e due stili di formulazione delledisposizioni:funzionaleetematico.Iduecritericoesistono,mamiparesenzauna esplicita ed omogenea regolamentazione. L’unica costante che riesco avedere è che le parti iniziale e finale dei testi (quindi, da un punto di vistafunzionale,certitipididisposizioni)sonostrutturatifunzionalmente,mentreilcorpo centrale del dispositivo (o articolato) invece, specie se complesso, èorganizzato soprattutto tematicamente nellamaggioranza dei casi.A questocorrisponde inevitabilmenteuna tendenzaanalogaaqualificare (mediante lerubriche) le disposizioni: nelle parti iniziale e finale funzionale e invecetematicanelcorpocentrale[2].

Seèlecitodesumereilcontenutodellepartizionidallerispettiverubriche,possiamo notare come alcune evidenzino il profilo regolativo, mentre altrequellotematico.

Alcuniesempidelprimocaso[3]:

Art.1 FinalitàedefinizioniArt.2 Ambitodiapplicazione

CapoII ObblighiperiltitolaredeltrattamentoDirittidell’interessatonel

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SezioneII trattamentodeidati

Art.13 Dirittidell’interessato

Alcuniesempidelsecondocaso:

CapoIII TrattamentodeidatipersonaliArt.15 SicurezzadeidatiArt.16 Cessazionedeltrattamentodeidati

Nelprimogruppoillegislatoreenfatizzal’aspettoregolativo,impiegandoespressionicomefinalità,obblighiediritti,riconducibiliappuntoaquellochequièchiamatoprofilofunzionale(tipididisposizioni).Viceversanelsecondogruppositrasmetteinformazionesulcontenutodellepartizioni,sottolineandonellerubricheitemioargomentidelledisposizioniivicontenute.

Sono ambedue modi efficaci di informare, ma certamente due modidiversi. Questa differenza emerge forse più chiaramente nell’esempioseguente:

Art.14 Limitiall’eserciziodeidiritti

Art.17 Limitiall’utilizzabilitàdidatipersonali

Nelprimocaso si sottolinea il tipodi regola,mentrenel secondo il suocontenuto più rilevante. Sono convinto che la sintesi più efficace delcontenutodellapartizionesarebbequellacheindicasiailtipodidisposizioneche gli argomenti (o temi) principali. Questo però è evidentementeimproponibile, in quanto così la rubrica finirebbe per riprodurre l’interocontenuto della partizione associata. Quello che secondome è possibile edauspicabileèindividuareeadottareunmetodo,cioèuncriterioomogeneopertuttelepartizioni,chediaspaziosiaalprofilofunzionalechetematico.

Lalamentatadifficilecomprensibilitàdellelegginasceamioparerenontanto dal lessico, quanto appunto, a livello frasale, dalla incompletaesplicitazione delle intenzioni direttive e dall’organizzazione del testo e inparticolare dall’uso alternato fra strategia espositiva tematica e funzionale.Una delle due dovrebbe diventare primaria e guida e l’altra subordinata,mentre nella prassi attuale non si sceglie un criterio omogeneo diorganizzazionetestualeediqualificazionedelledisposizioni.

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Insomma,ci si rivolge indifferentementesiaalpuntodivista funzionaleche tematico e le indicazioni della tecnica legislativa sembrano noncontrastare tale usanza. Ne è segnale a mio parere la vaghezza del tipodisposizione “sostanziale” nella struttura funzionale proposta dal Manuale,quasi una tacita rinuncia alla prospettiva funzionale, a favore del criteriotematico. Ambedue i criteri sono necessari, ma occorrerebbe a mio parereusarliinmodoomogeneoesistematicointuttelepartideltestoeintutteleleggi.

Adesempioperlesanzionièinvalsol’uso(favoritodallaloronatura, inquantoeventualieperifericherispettoagliscenariconsiderati)discorporarledal flusso espositivo tematico, raccogliendole funzionalmente a fine testo(usanza recepita dal Manuale) e collegandole al processo generale conrimandi interni, e inoltre di qualificarle funzionalmente.Altrettanto avvieneperledefinizioni.

Viceversaperledisposizionidirettiveinsensostrettosipreferisce(anchese non sempre) rinunciare al criterio funzionale ed esporle secondo quellotematico,mentrelalorotipizzazioneèpocosviluppata(causaoeffetto?).Daqui lamiasensazionechesidiaperscontata lastrutturazione tematicadellapartecentrale.

D’altrondeamioparereunaleggeètrasparenteecomprensibileseesolose le intenzioni regolative del legislatore (profilo funzionale) sono semprechiare ed evidenti, nei limiti del ragionevole. Per giunta sono proprio ledirettive più importanti le meno esplicitamente qualificate, le fonti divaghezzaprimaindividuate.

Naturalmente una cosa sono organizzazione e strutturazione del testo,altra l’evidenziazione e qualificazione delle disposizioni.Una strutturazionetematica non impedisce di per sé l’indicazione della funzione delledisposizioni;inpraticaperòritengochesiamoltodifficilefaremergereinunaesposizionepuramentetematicaledisposizioniconlerelativequalificazioni.

12.3Strutturadeltestoastratitematico-funzionaliSiprospettaquilapossibilitàdiesplicitaresistematicamenteleintenzioni

direttivemediante laqualificazionefunzionaledelledisposizionie inoltredipotenziareilruolodellastrutturafunzionaledeltestodilegge,determinatainbaseallafunzioneregolativadellevariedisposizioni.

Si tratta di qualificare e raggruppare le disposizioni dello stesso tipo,come già avviene per alcuni tipi (sanzioni, definizioni). Ne deriverebbe

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un’articolazionedel testo fissa,ugualeper tutte le leggi,perchédeterminatanondallatramatematica,maappuntodai tipididisposizioniomegliodallatramaregolativa,cheèsenonimmutabile,quantomenoprevedibileestabile.Quindiquattrozoneprincipali(1introduttive,2direttivegenerichestatiche,3direttivespecifichedinamiche,4rimedi)perledirettiveesterne,mentreperleinterne (regole su regole) sarebbe preferibile uno spazio apposito come giàdetto (o in subordine la parte finale dell’articolato come suggerito dalManuale).

Sarebbe pensabile anche una struttura inversa: tematica e al suo internofunzionale,certamentepiùagevoleefamiliareperl’esposizionediprocessiotrame complesse. Avrebbe il difetto di provocare strutture di primo livello(quindi l’organizzazione generale dell’articolato) diverse tra legge e legge:ognileggehasuoiintreccinarrativi-tematicidiversidaquellidialtre.

Per contro privilegiare una strutturazione funzionale comporta uninconveniente da non sottovalutare: un uso consistente di rinvii interni chedevonosupplireall’eliminazionedelleconnessionidisenso(tematico)primafornite dalla strutturazione tematica, ora sostituite da connessioni di sensoregolativo.Diquesto ci si può rendere contoosservando ledisposizionigiàora organizzate funzionalmente, come ad esempio le sanzioni, cheinevitabilmentenecessitanodiessereraccordatealleregoledicondottacheleriguardano. I rinvii interni sono giustamente sconsigliati dalla tecnicalegislativainquantospezzandol’esposizioneintroduconocomplessità.

Sitrattadisceglierefraivarivantaggiedinconvenientioffertidalledueformedistrutturazione,mentresembrasenz’altrodascartarel’usocorrentedistrutturazionemista,manonesplicitamenteechiaramenteregolata.

Se si privilegia un’organizzazione generale (quindi di primo livello)comune a tutte le leggi, allora la soluzione può essere quella qui proposta:tecnicamista tematico-funzionale, con ruolodi guida almetodo funzionale.Per leggi mono-tematiche e di volume non eccessivo strutturazionefunzionale. Per leggi assai complesse ed estese, struttura iniziale di tipofunzionale; divisione del nucleo in sotto-temi; strutturazione di ciascunonuovamenteditipofunzionale.

Dueesempi:lalegge31dicembre1996,n675,regolanteiltrattamentodidatipersonali,ècompostada45articoli;ildecretolegislativo25luglio1998,n 286, testo unico su immigrazione e condizione dello straniero, ha 49articoli.Adunaprimaocchiatadue leggiequivalenti inconsistenza;però,egià ad una prima occhiata, si nota anche una grande differenza da un altropuntodivista.Mentrelaprimahauntemaprecisoecircoscritto,laseconda

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trattatemicomplessiearticolati,comeladinamicadell’immigrazionedaunaparte e le condizioni dello straniero residente dall’altra e questo rispetto aproblematicheassaidiverse,comelavoro,scuola,sanità,etc..

Sembra quindi evidente chementre la prima legge ben si presta ad unastrutturazione funzionale secca, la seconda necessita una tecnica mista: unprimo quadro funzionale per l’introduzione di disposizioni generali comuni(campo applicazione, istitutive, definizioni, con la presentazione deiprotagonisti o destinatari, ecc.), seguito poi da partizione tematica. Ogniblocco tematico poi ripeterà al suo interno l’organizzazione funzionalestandard, che ovviamente non ripeterà le disposizioni introduttive, giàespressealprimolivello.

12.4Strutturatematico-funzionaleearticolatoLastrutturagerarchicaoarticolatoè una semplice partizione del testo,

non una organizzazione dotata di significato, indifferente sia alla strutturatematicachefunzionale.Infattiinregimedistrutturazionenonregolatamistatematica e funzionale, esso finisce per esprimere confusamente ambedue icriteridiorganizzazionedeltestoequindiindefinitivanessunodeidue.

Lagestionediunastrutturaregolataastratifunzionale-tematicanecessitapensodiunpuntofermo:comma=disposizione,associandocosìfortementel’elemento della struttura gerarchica dotato di contenuto testuale, l’entitàminima del testo, alla entitàminima di significato. In altre parole il primopassoè sanare ladivisioneattuale traprofilo formale e funzionaledei testi,riportandoliacollaboraretraloro.

Trovo efficace e proponibile comemodello la soluzione del Capo VIIISanzioni, della legge 675del 1996, “Tutela delle persone e di altri soggettirispetto al trattamento dei dati personali”. Contiene tutte le regolesanzionatorie ed il suo titolo esprime questo, quindi informa sul profilofunzionale. All’interno tante disposizioni sanzionatorie: questo lo si saappunto grazie al titolo della partizione superiore, la cui informazione sipropaga a tutte le disposizioni contenute. Il titolo di ogni disposizione ètematico, esprime uno degli aspetti tematici più significativi, l’azionesanzionata.Ognisingoladisposizionesanzionatoriaèassociataallapartizionecomma.

Mipareraccomandabilequestasoluzione.Adottandolaegeneralizzandolapotremmo esprimerla così: al comma deve corrispondere una singoladisposizione; il titolo (se c’è) dell’articolo che lo contiene deve esseretematico,esprimendocosìunoo(meglio)piùaspettitematicirilevanti.Negli

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esempi immaginari di Tab 12.1 e Tab. 12.2, al posto di comma abbiamoarticolo (mono-comma) e al posto di articolo,Capo, ma la sostanza noncambia.

Questa soluzione prevede inoltre che, in una situazione di leggemono-oggetto(omono-tematica)eorganica(situazionemodello),ledisposizionidiuncerto tipo siano raccolte (comenell’esempio) inunapartizionedi livellosuperioreall’articolo(quindiCapo);iltitolodiessadeveesprimereiltipodidisposizionichecontiene,utilizzandounacaratterizzazionenotaoinnovando,manelrispettodeicriteriindicatinellaparte1.3.

Perleggipiùcomplessesipotrebbericorrereall’iterazionedellastrutturatematica, secondouncriteriochepotremmochiamaredellastrutturazioneastrati.Rimanefermoilprincipiodellaprimastrutturazionefunzionale(lapiùesternaogenerale)edell’ultima(interna,analitica)tematica;peròperleparti2e3(ingeneretematicamentepiùcomplesse)sipossonointrodurresub-temideltemagenerale(ooggetto)dellalegge.

Nelle tabelle che seguono si ipotizzano per semplicità articoli mono-comma,cosìcheadunarticolocorrispondeuncommaeviceversa;cosìnelletabelle il livello comma non è riportato, in quanto coincidente con quelloarticolo.Seinvecesipreferiscepensareadarticolicontenentipiùcommi,nederiverebbe uno schema in cui il commaprenderebbe il posto dell’articolo,l’articoloquellodellapartizioneimmediatamentesuperiore,ecosìvia.

Quindi prima ipotesi relativa a legge organica con oggetto-temasemplice(Tab.12.1):

strutturafunzionale:4classifunzionali;titolifunzionali;all’internodellapartizionediognitipofunzionaleivaritipididisposizioni;titolifunzionali;testodellasingoladisposizionecontitolotematico.

Partizioni Classidisposizioni Tipidisposizioni Testidisposizioni TitoliTitoloI introduttive funzionaleCapoI ambito funzionaleArt1 ambito tematicoCapoII istitutive funzionaleArt2 ist.1 tematicoCapoIII definitorie funzionaleArt3 def.1 tematicoTitoloII costitutive funzionaleCapoI competenze funzionaleArt4 poteri1 tematicoCapoII doveri funzionale

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Tabella12.1:Leggeorganicheconoggetto-temasemplice

Art5 doveri1 tematicoCapoIII diritti funzionaleArt6 diritti1 tematicoTitoloIII regolative funzionaleCapoI condotte funzionaleArt7 cond.1 tematicoArt8 cond.2 tematicoCapoII procedure funzionaleArt9 proc.1 tematicoArt10 proc.2 tematicoTitoloIV rimedi funzionaleCapoI sanzioni funzionaleArt11 sanz.1 tematicoArt12 sanz.2 tematicoCapoII riparazioni funzionaleArt13 ripar.1 tematico

Secondaipotesirelativaaleggeorganicaconoggetto-temacomplessodascomporre(Tab.12.2):

strutturazionefunzionalecomesopra;titolifunzionali;strutturatematicaconisub-temi;titolitematici;leparti2e/o3relativeaquelsub-oggetto;strutturaetitolifunzionali;all’internodi2e/o3itipididisposizioni;titolifunzionali;all’internodiognitipofunzionale,lesingoledisposizionicontitolitematici.

Partizioni Classidisposizioni Subtemi Classidisp. Tipidisp. Testidisp. Titoli

ParteI tema tem.TitoloI introduttive funz.CapoI campoapp funz.Art1 campo tem.CapoII istitutive funz.Art2 istitutiva1 tem.CapoIII definitorie funz.Art3 def.1 tem.ParteII subtema1 tem.TitoloI dir.generiche funz.CapoI poteri funz.Art4 poteri1 tem.CapoII doveri funz.Art5 doveri1 tem.CapoIII diritti funz.Art.6 diritto1 tem.

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Tabella12.2:Leggeorganicaconoggetto-temacomplesso

TitoloII dir.specifiche funz.CapoI condotte funz.Art7 condotta1 tem.Art8 condotta2 tem.CapoII procedure funz.Art9 proc.1 tem.Art10 proc.2 tem.ParteIII subtema2 tem.TitoloI dir.gener. funz.CapoI poteri funz.Art11 poteri1 tem.CapoII doveri funz.Art12 doveri1 tem.CapoIII diritti funz.Art13 diritti1 tem.TitoloII dir.specif. funz.CapoI condotte funz.Art14 cond.1 tem.Art15 cond.2 tem.CapoII procedure funz.Art16 proc.1 tem.Art17 proc.2 tem.ParteIV tema tem.TitoloI rimedi funz.CapoI sanzioni funz.Art18 sanz.1 tem.Art19 sanz.1 tem.CapoII riparazioni funz.Art20 riparaz.1 tem.

Questa soluzione associa il livello commadella struttura gerarchica allivello disposizione determinata tematicamente. Il livello Capo ai tipi didisposizioni, quindi al profilo funzionale. Così pure è associato al profilofunzionaleillivelloTitolocheesprimeleclassideitipididisposizioni.InfineParte,illivellopiùgenerale,doveleregolesiraccolgonoattornoasotto-temideltema(oggetto)generaledellalegge.

Ricapitolandomi pare che si possa comunque proporre per ilmomentocome metodo generale quello di non omettere mai la qualificazionefunzionale delle disposizioni e, rispetto all’organizzazione dei testi, usarecontemporaneamenteiprofilitematicoefunzionale,affidandoilruologuidaora all’uno, ora all’altro a seconda dei tipi di testi ed a seconda delle lorozone.

Mentreperònellaprassiamioparerecertezonedeltestosonostrutturate

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solofunzionalmenteedaltresolo tematicamente,occorreadottareambedue icriteri simultaneamente in tutte le parti dei testi, intrecciando (a strati)strutturatematicaefunzionale.

Inaltreparoledata l’estremavarietàdelle leggici sidovràaccontentaredellaconnessionecomma-disposizione(regola), lasciandopoial redattore lamassima libertà nell’uso combinato delle strutture tematica e funzionale,purché ogni parte del testo, ogni disposizione sia sempre da ambedueconsiderataecontenuta.

12.5RiflessilegisticinellepropostefatteQuali novità contengono le proposte formulate in questo studio,

limitatamente al solo corpo della legge, rispetto alle regole ufficiali diredazionedeitestilegislativiitaliani?

IlManualetrattaminuziosamentetuttiiproblemiditipoortografico(parteII)elessicale(parteI)edisciplinacompiutamenteiriferimenti(parteIV)elemodifiche (parte V). Le considerazioni sulla struttura (parte III) dedicanogrande cura all’articolato, un po’ meno come si è visto alla nozione di‘disposizione’edalsuouso(cfr.par.55,Sequenzadelledisposizioni).

In particolare qui si è criticato la nozione di disposizione sostanziale,troppo generica sia rispetto alla prassi, che alle necessità che derivanodall’intento di accrescere la trasparenza dei testi rispetto alle intenzioniregolativedellegislatore.

Vorrei fare due proposte di natura strutturale e pragmatica, cherisulterannounpo’ innovative rispetto alla tecnica legislativa italiana,menorispettoaquellacomunitariaeuropea.

L’intentoèdaunaparteagevolareillavorodiformulazioneestesuradeitesti e dall’altra la ricerca diretta in archivi o in rete di contenuti normativi(quindileggi,maanchedisposizioniedaltrecomponenti).

In questo intento sono stato guidato da una preoccupazione: fare sceltetecnichechefavoriscanola trasparenzain testiedocumentidialcuniaspettipragmatici delle leggi, da tutti giudicati significativi. Mi riferisco alleintenzionidirettivedellegislatoreedaidestinataridellesingolenorme.

Questi aspetti pragmatici a volte risaltano chiaramente nei testi, a volteinvece sonomenoevidenti (suscitando,mipare, critiche).FannocomunquepartedelbagagliodinozioniimpiegatedallegislatoreesonoconsideratinelManuale.

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TrasparenzadelleintenzionidirettiveAffinchélesoluzioniquiespostepossano funzionare, occorre che in fase di formulazione dei testi sianocondivisee tenutepresentialcuneimplicazionichenederivano.Ilruolopiùimportanteattribuitoalladisposizione,sianell’informare(trasparenza),siaesoprattutto come strumento documentario, dovrebbe essere recepito esostenuto dal Manuale. Se così non fosse, la proposta andrebbe senz’altroabbandonata.

Un modo di inserire più attivamente la disposizione nella tecnicaredazionalepotrebbeesserequellodifarlarisaltareopportunamentenei testidi leggea livello strutturale, legandolaall’entità strutturale comma:adognicommadovrebbecorrispondereunasoladisposizioneeviceversa.Sequestasoluzione risultasse accettabile, comporterebbe poche precisazioni rispettoalleregoledelManuale.

Occorrerebbe invece a mio parere riconsiderare al punto 55 (Sequenzadelle disposizioni) l’espressione “disposizioni sostanziali” (55/1/b)). Essaraccoglie sia le disposizioni che specificano le posizioni giuridiche(competenze, poteri, ecc.) che le disposizioni che prescrivono particolaricondotte(obblighi,divieti,permessi).

Quantomeno queste due grandi classi di regole (competenze eresponsabilità) andrebbero ben distinte. Per valorizzare il disposto occorredotarsi di uno schema articolato di classi e tipi di disposizioni, sul tipo diquelloquipresentato.

TrasparenzadeglielementitematiciL’altroaspettopragmaticodeitestiche nella tecnica proposta assume un ruolo determinante è quello deidestinatari.Anchequestoandrebbetrattatodalleregolediredazionedeitesti.

A mio modo di vedere un modo per raggiungere tale scopo è lapresentazione chiara e completa degli elementi tematici rilevanti trattati dauna certa legge, attraverso le disposizioni di tipo definitorio.Le definizionidovrebbero elencare e descrivere (stipulativamente) tutti gli elementi, cheverrannopoiripresiinruolisignificativi(soggetti-destinatari,innanzitutto,masepossibileancheprocessi,azioni,oggetti,ecc.)dallevarieregoledeltesto.

Mirendocontochetaleusodelledisposizionidefinitorieconlafunzionediintrodurreedescriverestipulativamenteleentitàtrattatedirettamentedallalegge, èdiversodaquelloprevistodalManuale, che si riferiscepiuttostoaisignificati lessicali, quindi all’uso eventuale nel testo di termini consignificato magari difforme dall’usuale. Niente vieta penso di usare ledefinizioni per tutti e due gli scopi. Comunque la funzione introduttivo-

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stipulativaandrebbe,seapprezzata,considerataneisuggerimenti.

Questousodelledefinizionimipareavvenganelledirettivecomunitarie(almeno in quelle che ho visto), ma anche in certa legislazione italianarecente.Miriferiscoinparticolareallalegge675 [4]sullaprivacy,dove tutteleentitàconsideratedallaleggesonopuntualmenteintrodotteedescritte,conuna sola eccezione dovuta probabilmente a dimenticanza (un soggettominore), e si tratta appunto di definizioni introduttive e stipulative, almenocosìmipare.Questapropostasulruolodelledefinizionimièstatasuggeritada tali usi edalla convinzione chepossa trasformarsi inunbuon strumentoinformativo.

Senz’altro vi saranno altre soluzioni, anche più efficaci, a livelloredazionale,persosteneregliintentiinformatici,chericapitolandosono:dare alle disposizioni il rango di veicoli riconosciuti (e riconoscibili) delleregoleinternealleleggi(profilofunzionale);introdurre e descrivere adeguatamente in disposizioni apposite gli elementitematicisignificativi(destinatario,ecc.)delleregole(profilotematico).

L’immissione in rete (internet) delle leggi italiane è secondo meun’occasionedanonperdere;l’adozionediopportunielimitatiaccorgimentinella confezione dei testi-documenti permetteranno di realizzare sistemi diricercadeidatidigrandeefficaciaesemplicità,utilizzabilianchedaiprofani.

Footnotes[1 ]Anchequestocapitoloè stato scrittonel2000edè riportato senza

mutamenti,chenonritengonecessari,aparteiriferimentiripetutialManuale,chesonoriportatiallevarieedizioni(OLI,1991,2002,2007).

[2]Ripeto,sonomieimpressioniricavatedaosservazionisuperficialidivariatti,senz’altrosmentitedacasidiversi,machepretendonodiindividuareunatendenza.

[ 2 ] Legge 31 dicembre 1996, n. 675, Tutela della persona e di altrisoggettirispettoaltrattamentodeidatipersonali.

[4]Leggeusatacomebancodiprovainquestostudio.

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Capitolo13

Supportoallaformulazionedelleleggi:dall’Editorealmeta-Editore

13.1CennostoricoL’acquisto all’inizio degli anni ’80 del mio primo Macintosh mi ha

ispirato, contagiato dalla creatività di Steve Jobs e in epoca di interfaccearcane, l’idea di un ambiente informatico antropomorfo, essenzialmente unsistemaintuitivodivideo-scritturaperlastesuradeiprogettidilegge.

13.1.1InformaticalegislativaoLegimaticaNegli anni ottanta realizzammo Lexedit con Pietro Mercatali, un

programma per la redazione di testi legislativi. I suoi diversi orientamentihannopoifattosìchequellochedovevaessereilprimoeditorperildraftingfinisse per diventare un programma revisore di testi già redatti. Quindiinterventoaposteriori:giàsiponevaildilemmaexante-expostcheoggidaFriedrichLachmayereHaraldHoffmann,oltrechedame,èstatopostotraleriflessioni della European Legislative XMLCommunity, con riferimento alsemanticmarkupdelle leggi.Va da sé che chi comeme intende realizzarestrumentiperilnormatore,nonpuòcheavereun’attitudineexante.Maancheperbenpiùprofonderagioni,primafratuttel’intentodifavorire,oltreatuttoilresto,anchel’evoluzionedellaqualitàtecnicadelleleggi.

Il controllo sui testi in Lexedit riguardava aspetti formali, attraverso ilriconoscimentoautomaticodellastrutturadeltesto,ilcosiddettoarticolato,edi altri aspetti rilevabili con criteri formali,mediante tecnichedi linguisticacomputazionale(parsing). Ilprofilosostanzialedei testivenivasolosfioratoattraverso la ricerca in essi di alcune espressioni (le cosiddette ‘stringhesospette’),chepermettevadi farequalche limitatoapprezzamentosullostilelinguisticodeitestistessi.

Giàaquel tempoera evidente lanecessitàdipensare adunprogrammachesioccupasseancheesoprattuttodellaformulazioneditestinuovi.Perlaprogettazione di efficaci sistemi informatici che operassero con qualunquefinalità su dati legislativi, sarebbe stato infatti conveniente disporre di testiformulati razionalmente e questo sarebbe stato possibile intervenendo nellafasedicompilazione,offrendoalredattoreprogrammidiaiutoaldraftingingrado di agevolare la stesura dei testi e soprattutto una loro organizzazione

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ottimale. Si sarebbero potuti introdurre in quella sede anche discreti eopportunielementidimodellazione,automaticamenteestesiancheairelatividocumenti elettronici, che sarebbero risultati poi preziosi per il buonfunzionamento di sistemi di ricerca delle informazioni operanti su datilegislativi.Sarebbestata lasoluzionepiùefficaceedeconomica, ingradodielevare il livellodiqualitànonsolodelladocumentazione legislativa,mainqualchemisuraanchedellalegislazionestessa.Oggituttoquestoèscontatoel’adozione di standards comincia ad essere praticata grazie alle nuovetecniche disponibili (XML,meta-dati) e alle consapevolezzematurate negliultimiventianni.

13.1.2ModellazionedellenormeRealizzai poi negli anni novanta un prototipo chiamato Lavagna. Si

trattavadiunostudiosuunpossibileeditoreperlaformulazionedinuovitestilegislativi,basatosullamodellazionedegliaspetti sia formali (sintattici)chesostanziali (semantici) dei testi. Avrebbe dovuto consentire al redattore diconcentrarsisugliaspetticontenutistici,piuttostocheortografici,giàinfasedistesuradell’atto.

Incontrò però più scetticismi che incoraggiamenti. Perché? Per varieragioni.Apartelascarsapredisposizionedeigiuristiversolenovità,ritengocheciòsiaderivatodaquantoquelprogrammaimplicava.Essoeracompostodadueparti:unadescrittivadeitestilegislativiedunaoperativa,diassistenzaallalororedazione.Quest’ultimomoduloagevolavalaformulazionedeltestoecontrollavachenondifferissedaquantoprevistonelmodulodescrittivo,unpo’ come oggi operano gli editori XML. Il modulo descrittivo a sua voltaconteneva una descrizione degli aspetti formali più generali (profilosuperficiale(osintattico)dellastruttura(articolato))eunamodellazionedegliaspetti sostanziali rilevanti dei testi (profilo profondo (o semantico) dellastruttura(disposto)).Unveroepropriostandardantelitteram,insomma,madecisamente troppo unilaterale. L’idea di standard in sé implica autorevoliconvergenze.

Questo era senz’altro il punto critico del programma: infatti lecaratteristiche dei testi sono in parte evidenti e ricavabili da quanto dice latecnicalegislativa,inparteinespresseequindidaindividuareeformulareconunaattivitàdistudioemodellazionediaspettipragmatico-semanticirilevanti.Questoerailpuntochesuscitavaperplessità:itempinoneranomaturiperlaproposta,almenoqui.

13.1.3Internetovveroiltempodellaraccolta

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Oggi, con l’avvento di internet, queste difficoltà sono fortementeridimensionategraziealsuccessodeilinguaggididescrizionedeidocumentiela conseguente diffusione della pratica di descrizione di essi, descrizionesemprepiùapprofonditaesemprepiùrivoltaagliaspettisostanzialioltrechéformalideidocumenti,mediantelostrumentodeic.d.meta-dati.

Ladisponibilitàdistandardsagevola losviluppodiapplicazioni,cheadessi possono fare riferimento con sicurezza data l’autorevolezza che loroderiva dalla convergenza su scelte condivise e ufficiali. Con l’adozione diXML la descrizione ufficiale del testo legislativo è stata autorevolmenterealizzata, per iniziativa della P.A. italiana, dai gruppi nazionali di lavoroDTD,URNeMeta-datiedèdisponibileaiproduttoridinorme.Glistandardrelativiairiferimentiealladescrizioneemodellazionedellastrutturaformale(o sintattica) e funzionale (o semantica) delle leggi sono già ufficialmenteadottatiepotrannoessereusatisiaperladescrizionedeidocumentilegislativiinrete,sia,naturalmenteeconmaggiorvantaggio,essereimpiegatiancheinfasedidrafting legislativo.Quindi siaperdescriverecheper scrivere leggi.Un programma per l’aiuto alla redazione di testi legge può (anzi deve)utilizzarlisenzabisognodiriformularli.

13.1.4AmbientedinormazioneLa situazione è divenuta quindi favorevole alla ripresa del vecchio

progettodiEditoredhopotutoproporrenel2002alMinisterodellagiustiziailsoftwareideatosindaglianni’80perildraftinglegislativo,realizzandoconEnricoFrancesconiedaltri informaticiNireditor(oraxmLeges,risorsaopensource). È lo strumento base di un ambiente per legiferare, descrittosommariamente qui di seguito, così come tutti gli altri strumenti cuiaccennerò.

Ma ora i tempi sono maturi per affrontare oltre alla forma anche lasostanzadell’informazioneesonodisponibiliglistrumentiperiltrattamentodei significati contenuti nei documenti. Si tratta dei cosiddettimeta-dati, lemoderne glosse che permettono di aggiungere informazioni precise sui datisecondo standards semantici basati sumodelli prestabiliti. La strada è cosìapertaversotestilegislativiauto-esplicativifinalmentecomprensibilipertutti.Con Fabrizio Turchi abbiamo realizzato metaEdit: si tratta dell’editorelegislativo,cuiabbiamoaggiuntounsistemaper lagestionedellasemanticadeitestilegislativi,medianteindividuazioneedinserimentodeimeta-datineitesti(semanticmarkup).

Imeta-dati si basano sullamodellazione delle disposizioni normative di

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cui ho detto e che con l’aiuto di Davide Grossi si è concretizzata comepropostaditeoriaformaledelledisposizioni.Questoèilprofilodinamicodeitesticherivelaleintenzioniregolativedellegislatore,mentreilprofilostaticoviene descritto mediante il ricorso a dizionari concettuali che sempre piùdiffusamentesarannodisponibili inrete.Unesperimento in talsensoèstatocondotto nell’ambito del progetto Ambiente di normazione da ValentinaBartalesi eRacheleSprugnoli (CELCT,Trento [1] ) sulla normativa relativaallaprotezionedeidati(ontoPrivacy).

Ècosìpossibilecercaredirettamenteitipidinormecheciinteressano,suitemicheciriguardano:grazieaMarinaPietrangeloèpossibileinterrogareilCodiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali,mentreStefanoPietropaoli,che a lungo ha collaborato alla sperimentazione ed evoluzione delmodellosemantico delle regole, ha glossato la Costituzione italiana. Il sistemametaSearch per la ricerca di norme attraverso i meta-dati stessi, comeabbiamo visto, ci prospetta i relativi commi e ci aiuta anche a trovare lenorme implicite o variamente correlate, come ad esempio eccezioni emodifiche, a completamento della risposta, guidandoci così nellaconsultazione di testi complessi e costituendo un primo passo verso illombardiano‘giuristacondotto’(automatico)(Lombardi1981).

13.1.5SemanticwebesemanticdraftingImetadatisonopensatiperevidenziareedarricchirel’informazione:non

più ricerca per parole gettate negli archivi sperando di tirare su tra le variecoseanchequellocheciinteressa,mapuntualericercapernormeeconcetti.Eperchénonusarequestistessistrumenticoncettualiancoraprima,nellafasedi costruzione dei progetti legislativi? Ai tempi del semantic web si puòpuntaredirettamenteversoilsemanticdrafting.Rovesciandolamodaattuale(che privilegia gli interventi a valle (ex post) sui documenti legislativi,disinteressandosidella loroorigineedella loroqualità,dei loroautoriedeiloro problemi) e trasferendo invece dall’ambito documentario a quelloredazionale le nuove tecnologie IT, il legislatore potrà egli stesso usaresistemi software basati sulla modellazione di concetti e disposizioninormative. Non più ardua stesura non assistita dei testi e successivainterpretazione con individuazione di meta-dati esplicativi, né da parte didocumentalisti (ex post semantic mark up) e nemmeno autentica da partedellostessolegislatore(exantes.m.).

Il redattore userà modelli e dizionari concettuali come macchine dascrivere, ma non di lettere bensì di concetti, mediante le parole che li

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costellano, nelle descrizioni contenute nei dizionari concettuali di dominio.Saràl’editoresemanticoatradurlipoi interminisintatticamenteorganizzati,collaborando sotto la sua guida alla generazione di frammenti di testoappropriati. Così il legislatore potràmisurarsi esclusivamente con questionicontenutistiche mediante la scelta dei significati rilevanti ed il softwarecollaboreràconluiallamiglioreformulazionedelledisposizioni,liberandoloovviamenteanchedapreoccupazioniortograficheedandoglilapossibilitàdicostruiretestiespressiviedauto-esplicativi.

Inquestaotticailmeta-datoservenonadescrivereildato,maascriverlo:il redattore individua nei dizionari i concetti rilevanti, preleva i terminiassociati e li organizza nei modelli dinamici del disposto, attivando poiprocessi automatici di generazione di frammenti di linguaggio naturale erovesciandocosì l’ordinetradizionaledelprocessodiformulazionedei testi.Siotterrebberocosìunaseriedivantaggi.Automazionespintanelprocessodidraftinglegislativodellefasidiformulazione,dicostruzionedeltestoedisuaannotazione(semanticmarkup);inoltreannotazioniautentichedeidocumentilegislativi, con riduzione dei rischi derivanti dal prevedibile affollarsi nellegislative web di svariate fonti interpretative dei testi in una situazione disilenziodellegislatore.

Lamiasperanzadipoterrealizzarel’ultimoepiùinnovativotassellodelmosaicoAmbientedinormazione(LawMakingEnvironment,progettoCNR-ICT)sistaormaispegnendo,amenocheunaluceimprovvisanonilluminilementiautorevoli.

13.2Ilprogettoeditorelegislativo(E.Francesconi,F.Turchi)

L’editore legislativo è stato progettato come un software organico direcupero, formulazione e gestione di testi di legge, secondo un particolarestandardXML.

A differenza di quanto inizialmente previsto, è stato costruito un nuovoeditore XML, anziché personalizzarne uno preesistente in commercio. Taledecisione,puronerosa,haportatonotevolivantaggiinterminidiaffidabilità,adattamento alle esigenze dell’utenza, anche nel tempo, e qualità delleprestazioni.

Talesceltahainoltreconsentitodiimplementareanchefunzioniavanzate,anch’esse inizialmente non previste, quali ad esempio la qualificazioneautomatica delle disposizioni, e ha infine agevolato la soluzione gradita da

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NIRdellaesportabilitàinambientidiversidellevariefunzionirealizzate.

L’editoreè stato realizzato in Javaedècompletamente integratoconunnucleodifunzioniJavaesportabilieutilizzabiliinaltrieditorcommercialichesupportinoun’interfacciaJava-DOM.

Altro software, col quale l’editore può interagire, è stato nel frattemporealizzato per agevolare il recupero del cosiddetto pregresso, trattandosievidentementediunpuntocrucialeperl’effettivoimpiegodeglistandard.

L’ambiente di videoscrittura realizzato è quindi proprietario especialistico;gestiscel’applicazionediunparticolarestandardXMLeanchedelle principali regole di tecnica legislativa italiana; agisce con numerosiautomatismi,ovunqueciòsiarisultatopossibile.

Il sistema di redazione realizzato appare confortevole e particolarmenteefficace, in quanto specializzato sui testi legislativi. Le modalità di lavoroallestitesonodue,comeneimiglioriambientidivideoscrittura.

Unamodalitàdi redazionedastrutturaa testo (topdown),connumerosicomandi per inserimento e manipolazione di partizioni. Numerosi anche icomandiperl’inserimentoelagestionedeiriferimenti,convariautomatismicomelacreazionedelnomeuniformesecondounparticolarestandardURN,olacreazioneautomaticadelrinviointernomediantepuntamentoapartizionenell’articolato. La funzione per la numerazione aggiornata delle sequenzedellepartizioniedeirinviiinterniautomatizzatotalmentetutteleoperazioniprevisteedesentailredattoredaognicura.

La modalità di redazione da testo a struttura (bottom up) permette laformulazione libera del testo (bozza) e la costruzione successiva dellastruttura (articolato), mediante aggregazione automatica dei frammenti ditesto piatto in nuove partizioni, con selezione diretta (manuale) o indiretta(via metadati analitici) dei frammenti stessi. Dovrebbe rivelarsi utile nellapreparazionedeiprogettidilegge.

Tralealtrefunzionidell’editoreoccorrericordarequelleperl’inserimentodiretto dei metadati previsti dal particolare standard XML e per varievisualizzazionideltesto.

13.2.1ArchitetturasoftwareespecifichetecnicheL’architettura software dell’editore legislativo è rappresentata da un

nucleodifunzioniJavaspecificheperunparticolarestandardXML,integratenell’ambienteperildrafting legislativo,anch’esso interamentesviluppato in

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Java. Tale libreria di funzioni può essere integrata in altri editor XMLcommercialichesupportinounaJavaAPI.

Figura 13.1: Architettura software dell’ editore e le sue possibiliconnessioniconaltrieditorXML.

L’editorelegislativopuògestire:

lastrutturasuperficialediuntestodilegge(profiloformale);lastrutturaprofondadiuntestodilegge(profilofunzionale);documentipreesistentidatrasformaresecondoglistandardXMLusandofunzionalitàmanualieautomatiche.

L’editoregarantiscelavaliditàdeldocumento(insensoXML)alterminediognioperazionedimodificadellastrutturaediediting,poichéeseguesolooperazionivalide.Pertanto,adifferenzadeglieditorXMLcommerciali,nonènecessaria alcuna validazione a posteriori delle modifiche apportate aldocumento. Ilmodulo softwareche consente tale comportamento, inoltre, èstatoprogettatoperesserepiùgeneraledegliscopicuièdestinatonell’ambitodellaadesionealleregoledefinitedaunparticolarestandardXML,poichétaliregolevengonoletteereseinterrogabilidirettamentedallostandardutilizzatoper la costruzione del documento corrente. Pertanto l’editor può esserefacilmenteadattatoadeventualimodificheoestensionidellostandardXML.

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LefunzionalitàspecificheperunostandardXMLsonostateimplementatesecondo gli attuali standarddi accesso alle struttureXML: in particolare illoro sviluppo è basato su interfacce e parser DOM e SAX, nonchésull’utilizzodiXSLperladescrizionedeglistilidivisualizzazione.

13.2.2L’ambientediredazioneL’ambiente di redazione dell’editore legislativo è suddiviso in 4 aree

principali:

1. Finestraprincipalediediting;2. FinestradivisualizzazionidellastrutturadeldocumentoXML;3. Pannellodegliattributi;4. Pannellodiappoggio.

NellaFig.13.2èillustratol’ambientediredazionedell’editoreele4areeprincipalidilavoro.

Figura13.2:L’ambientediredazione.

FinestraprincipaledieditingLa finestra principale di editingconsente di comporre un testoXML in

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modalità visuale: tutti marcatori XML e i loro attributi sono trasparentiall’utente. L’inserimento deimarcatori XML e dei loro attributi può essereeffettuato mediante le funzioni opportune della barra degli strumenti cheattivanoformperl’introduzionedeltesto,oppure,infunzionedellaposizionedel cursore, utilizzando il tasto destro del mouse. Se l’inserimento deglielementi XML viene effettuato senza inserimento di testo, all’interno dellafinestraprincipalediredazioneappareunmarcatore([TipoDato])cheriportal’indicazione del tipo di dato da inserire nell’elemento XML relativo. Incorrispondenza di tale posizione il redattore può inserire il testo associatoall’elemento.Taleoperazionecancellailmarcatore.Posizionandoilcursoreinun blocco di testo, ogni linea di testo corrispondente all’elemento XMLrelativo viene circondato da un rettangolo. Sono possibili spostamenti diporzioni di testo o di elementi XML del documento inmodalitàDrag andDropoppure utilizzando le funzionalità dieditingpreviste dalle barre deglistrumenti (“cut”, “paste”, “delete”). Tali funzioni avranno effetto solo sedeterminano una nuova struttura del documento valida (in senso XML)secondolostandardXML.EinoltrepossibileinserireglielementidelleDTDNIR in funzione della posizione del cursore attraverso le voci di unmenùcontestualeattivabileconiltastodestrodelmouse.

FinestradellevisualizzazionidellastrutturadiundocumentoXML

Lastrutturadiundocumentoapertopuòesserevisualizzatanellafinestraasinistradiquellaprincipalediediting.Èpossibilevisualizzare:

1. lastrutturaXMLdeldocumento;2. ilsommariodellepartizionidiundocumento.

Nel primo caso è possibile visualizzare l’intera struttura XML deldocumento (ovvero l’albero DOM (Document Object Model)) che lorappresenta, nonchè gli attributi associati a ciascun elemento. Nel secondocaso è possibile visualizzare il sommario di un documento, nei termini deisuoielementiXML,nonchègliattributiassociatiaciascunelemento.

PannellodegliattributiIlpannellodegliattributiconsentel’inserimentoelacancellazioneguidata

degliattributideglielementiprevistidallostandardNIR.

Pannellodiappoggio

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Puòessereutilizzatoperiseguentiscopi:

1. comeareadiappoggiodiporzioniditesto(plaintext)dautilizzare:perriempireglielementiXMLcontenentitesto;percorreggereeventualierrorinellaconversionediundocumentosolotestoinXML;

2. comeareadigestionevisualedipartizionidiundocumentoXMLnellafasedicomposizionediundocumentoXML.

Pannello di appoggio come areadi gestione del “plain text)” Il testopresentenelpannellodiappoggiopuòesserecopiato/tagliatoeincollatonellafinestraprincipaledieditingper riempireglielementiXMLcontenenti testoin fase di composizionedi un testo nuovooper correggere eventuali errorinellaconversioneautomaticainXMLdiundocumentosolotesto,attraversol’inserimentodeglielementiXMLmancanticonlefunzionidigestionedellepartizioniformalidellabarradeglistrumenti,ecopiandolepartirelativedeltesto dal pannello di appoggio.Analogamente possibile togliere porzioni ditestodallafinestraprincipaledieditingecopiarlenelpannellodiappoggio.

Pannello di appoggio come area di gestione di partizioni di undocumentoXML E’ possibile utilizzare il pannello di appoggio per gestireporzionidellastrutturaXML.Intalepannellopossonoessereincollatesotto-struttureXML,selezionate suldocumentoapertonella finestraprincipalediediting.E’possibiledecidere segestire tali selezioni comestruttureXMLocometesto:nelprimocasotalistrutturevengonovisualizzatenelpannellodiappoggio in maniera analoga a quella presente nelle finestre divisualizzazione della struttura; nel secondo caso viene visualizzato ilcorrispondente codicenativoXML.Le seguenti funzionalitàpossonoessereutilizzateperdecomporreericomporreuntestoXML-NIRmediantestruttureelementari componenti. Per esempio: alcuni commi di un testo di leggepossonoesseretemporaneamentetoltidaltestostessoeincollatinelpannellodappoggioinmodotalechemantenganoleproprietàstrutturali(Fig.13.3a));inquestomodopotrannosuccessivamenteesserereinseritinel testodi leggeconservando le proprie proprietà strutturali, comemattoni elementari per lacostruzionediuntesto.LarappresentazionedellacodificaXML(Fig.13.3b))può essere utilizzata come verifica del codice XML prodotto in porzionilimitatedeltesto.

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<radice><commaid=“…”>…</comma></radice>

Figura13.3:StrutturaerelativacodificaXML

Nel pannello di appoggio una porzione XML viene visualizzatagraficamente come una struttura gerarchica. Per risultare autonoma enavigabile,lastrutturacollegataallaradicediundocumento.AltrimentidellastessastrutturapuòessererappresentatalasuacodificaXML(vediFig.13.3).

13.2.3Funzionalitàdell’ambientediredazioneIn questo paragrafo sono descritte le principali funzionalità di editing

attivabiliall’internodell’ambientediredazionedieditorelegislativo.

CompilazioneditestaecodadellaleggeAlfinedisemplificarelacompilazionedelleformuleditestaedicodadi

un testo legislativo il sistema prevede due funzionalità di aiuto a talecompilazione.Lefunzionalitàsiattivanoattraversolaselezionedellevoci:

Formuladitesta;Formuladicoda.

L’attivazione di ognuna delle formule consente l’apertura di una formnellaqualeilredattorepuòinserirelepartivariabilidiciascunadelleformule(titolo,estremidell’atto,preambolo, formuladichiusura). Inparticolareconla formula di testa possono essere determinate alcune informazioni checontribuiscono all’attribuzione di alcuni descrittori generali dell’interodocumento(tipodiatto,autoritàemanante,UniformResourceName(URN)).In particolare la URN del documento sarà generata in maniera guidata eanalogamentepuòesseremodificatadall’utente.

Composizionetopdowndelcorpodeltestonellavisionestrutturaformale(articolato)

Per profilo formale si intende la struttura fisica di un testo di legge, il

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cosiddettoarticolato.Ilprofiloformaleconsiderauntestodileggecompostodapartizioni,ovverolesuddivisioniformali,esplicitamentemarcateinXML(es:articolo,comma,lettera,ecc.).Oltreallepossibilitàdiinserire,medianteun menù contestuale, le partizioni XML previste dallo schema scelto perdescrivere un documento, nell’editore è possibile utilizzare funzionispecifiche che permettono l’inserimento delle partizioni normative dellastruttura formale secondo le definizioni note in tecnica legislativa (“Capo”,“Articolo”, “Comma”, ecc.). Tali funzioni infatti inseriscono in una solasoluzioneglielementiXMLnecessariacreareunapartizionedellastrutturaformale.Operanoinrelazioneallaposizionedelcursore,maprescindonodaisingolielementiXMLchecompongonounapartizione(es:<comma>,<num>e<corpo> per una partizione normativa “Comma”), mentre tengono contodelledipendenzegerarchichedellepartizioni.

LastrutturaXMLdeldocumentopuòesserenavigatadallafinestradellevisualizzazionidellastrutturaXML:èpossibileposizionarsisuciascunadellepartizioni individuate nonché visualizzare gli attributi di ciascun elemento.Utilizzando tali funzioni vengono gestite automaticamente la numerazionedelle partizioni e l’aggiornamento dei riferimenti interni.Creata la strutturamediante l’inserimento delle partizioni formali, il redattore può inserire iltesto nelle partizioni che possono contenerlo (commi, alinee, lettere enumeri);eventualmentelastrutturapuòesseremodificatamedianteopportunefunzionidispostamentodellepartizioniedeltesto.Èpossibileinfattispostareuna partizione ed il suo contenuto in qualunque posizione ammessa dallostandardutilizzatoperlaredazionedeldocumentocorrente.InfunzionedellostandatdXMLutilizzatounapartizioneformalepuòesseresoggettearegolepiù o meno restrittive per il proprio posizionamento o spostamento:nell’editore il tentativo di spostare una partizione in una posizione nonammessa viene opporrtunamente segnalato e lo spostamento non vieneeffettuato. E’ inoltre possibile riorganizzazione il testo dal punto di vistaformale,selezionandomanualmente lepartizionichesi intendonoaggregarediversamente da come fatto: la funzione corrispondente crea una nuovapartizionedilivelloappropriatoedaggregainessalepartizioniselezionate.Inquesto modo si riesce ad attribuire una struttura formale articolata aframmenti di testo inseriti in tempi e modi diversi senza una precisaorganizzazione gerarchica. Sono possibili le seguenti modalità di selezionedellepartizioni:

Selezionedipartizionicontiguenelpannelloprincipalediediting;Selezionedipartizionicontigueononcontiguesull’alberodivisualizzazionedellastrutturaXML.

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Composizionebottom-updelcorpodeltestonellavisionestrutturaformale(articolato)

La modalità di composizione bottom-up del testo, simmetrica allaprecedente, consente di inserire frammenti compiuti di testo (commi perdefault)ediaggregaresuccessivamentetalipartizioniinpartizionidilivellosuperiore. Tale aggregazione avviene mediante una prima operazione diselezionemanuale,nelpannelloprincipalediediting,dipartizionicontiguediparirango,oppuredipartizionicontigueomenoutilizzandolevisualizzazioniad albero della struttura XML. Una seconda operazione comportal’attivazione della funzione di aggregazione formale che estrae dal testo lepartizioniselezionateper riunirle inunapartizioneopportunanellazonadeltesto scelta dal redattore. Le funzioni di spostamento e rinumerazioneautomaticaconsentonodicompletareillavorodiorganizzazionedeltesto.

Composizionebottom-updelcorpodeltestonellavisionestrutturafunzionale(disposto)

Perprofilofunzionalesiintendelastrutturaprofondadelcorpodiuntestodi legge (disposto),nellaprospettivapragmaticadelle funzioni regolative inessocontenute.Ilprofilofunzionaleconsideraildispostodiuntestodileggecome un insieme di disposizioni (frammenti regolativi compiuti),generalmente (ma non necessariamente) corrispondenti ai commi dellastruttura formale o a loro partizioni inferiori (lettere, numeri) nel caso dicommicomplessi.Usandol’editoreèpossibilecomporreuntestonormativoin strategia bottom-up sulla base del profilo illocutivo delle disposizioni(metadatianalitici)perottenerelamigliororganizzazionefunzionaledeltestostesso. Tale composizione consente di inserire frammenti compiuti di testo,che nella visione funzionale assumono agli occhi del redattore il ruolo didisposizioni, mentre agli occhi dell’editore sono partizioni elementari(comma),diannotarliautomaticamente(graziealleselezionieffettuate)conimetadati analitici corrispondenti e, successivamente, di aggregarli inpartizioni di livello superiore. Le modalità di selezione delle disposizioni-partizionidaaggregarepossonoessere:

manuale;mediantequery.

La prima modalità è analoga alla corrispondente nella composizioneformale: le disposizioni-partizioni vengono scelte contigue nel pannelloprincipalediediting,oppurecontigueomenonellevisualizzazioniadalbero

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deldocumento.Con la seconda modalità, che può essere pensata come meta-comando, lasceltadelledisposizioni-partizioniavvieneinmanieraindiretta,interrogandoimetadati analitici e selezionando le disposizioni che soddisfano allecondizionirichieste.Esempio:Ilseguentecriterio:Disposizione=‘Dovere’,soggetto=‘Garante’Disposizione=‘Diritto’,oggetto=‘Trattamentodatisensibili’

corrisponde alla selezione di tutte le disposizioni di tipo ‘Dovere’ consoggetto destinatario ‘Garante’ e di tipo ‘Diritto’ con oggetto ‘Trattamentodatisensibili’.

Inentrambiicasi ledisposizioni,scelteverosimilmenteinbasealleloroaffinità tematiche sulla base dei loro tipi e/o dei loro argomenti, sarannoaggregate e organizzate in partizioni formali di livello superiore dallacorrispondentefunzionediaggregazione.

Numerazioneautomaticadellepartizionielororinumerazioneaseguitodimutamentideltesto

Tale funzionalità prevede l’attribuzione automatica della numerazione atutte le partizioni dell’articolato: dal libro, all’articolo, al comma (commasemplice,commaalineaesuesottoparti)incuisisviluppauntestodilegge,eccetto gli elementi dell’articolato contenuti in elementi modificativi. Talefunzione,comegiàdiscussoprecedentemente,vieneattivataautomaticamentealmomentodell’inserimentodelle partizioni formali dell’articolato,mapuòessereancheesplicitamenteattivatainqualunquemomentodurantelafasediediting. L’editor consente due modalità di numerazione in funzione delleseguentitipologieditesti:

Testinuovi,nonancoraapprovati;Testigiàapprovati.

Peritestinuovi,nonancoraapprovatilafunzioneconsentediassegnare,omantenereaggiornatiaseguitodispostamenti,lanumerazioneegliattributi“id”dellepartizioni,secondolespecifichedicorredoalparticolarestandardXML implementato (in questo caso l’inserimento di una partizione formalemantiene automaticamente aggiornata la numerazione). Analogamente talefunzioneconsentedimantenereaggiornatiiriferimentiinterniallepartizioniche hanno subito una rinumerazione. Per i testi già approvati la funzione

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consentediassegnaregliattributi“id”dellepartizioni,secondolespecifichedi corredo agli standard, sulla base della numerazione delle partizioni, chedeverimanereimmutata.Lasceltadellamodalitàdinumerazionepuòessereeffettuata all’apertura di un documento ed eventualmente modificata inqualunquemomentodaunaopzionedimenù.

CostruzionedeirinviiesternieinterniTale gruppo di funzioni agevola la formulazione dei rinvii, interni ed

esterni e rappresenta una guida alla corretta formulazione dei rinvii,permettendolacorrettamarcaturadell’elemento.

Formulazione assistita dei rinvii esterni e interni La prassi dellaredazionediattinormatividistingueduediversemodalitàdiformulazionedirinviiesterni:

laformulazioneperestesodellacitazione,nelcasoincuitalecitazionecompaiaperlaprimavoltaneldocumentocorrente;unaformulazionesemplificatadiunacitazione,nelcasoincuitalecitazionesiagiàpresenteneldocumentocorrente.

Laformulazioneassistitadiunacitazioneprevedeentrambeleprecedentipossibilità:

1. inserimentodiunacitazionegiàpresenteneldocumentoproducendoneunaformulazionesemplificata;

2. inserimentodiunanuovacitazione.Inquestocasovieneapertaunaformnellaqualel’utentesceglieiltipodiattochesiintendecitaree,infunzioneditaletipo,leinformazionipreviste.

Nelcasodiinserimentodiunanuovacitazione,ilredattorepuòdecideredicitareglobalmenteunatto,oppuredi inserireunacitazionedialcunesueparti(es:articolo1,comma1,letteraa),dellalegge…).Pertalefunzione,laformdiinserimentodiunanuovacitazioneprevedelapossibilitàopzionaledicomporrelaformulazionedellacitazionedellepartidiunatto,selezionandoalcunevocicorrispondentiallepartizioni(es:Sezione,Capo,Titolo,Articolo,Comma) e inserendo nella finestra di testo corrispondente il numero dellapartizionechesiintendecitare.

FormulazioneliberarinvioesternoeinvioalTalefunzioneconsentealredattore di comporre liberamente il testo della citazione e di passarlo alparserper il riconoscimento e la sua corretta marcatura secondo i tag delparticolarestandardXMLeilcalcolodellaURN.

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Siprevedonoduemodalitàdiintervento:

1. SelezionedeltestocontenenteunacitazioneeattivazionedelparserURNperl’attribuzionedelriferimento;

2. Selezionedituttoildocumentoeindividuazionedituttelecitazionipresentineltestomediantel’attivazionedelparserURN.

Formulazione automatica rinvii interni mediante puntamento apartizione Dal punto del testo in cui si intende inserire il riferimento, èpossibileattivarelafunzionedicostruzionedelriferimentointerno(edeltestodel riferimento (es: articolo 5, comma 3)). La partizione cui si intende farriferimentovieneselezionatadaunafinestrachecontieneunavisualizzazionesintetica delle partizioni introdotte (struttura corrente dell’articolato).Selezionandolapartizionechesivuolcitare,vienegeneratoautomaticamenteiltestodellacitazioneel’idcorrispondente.

Inserimentodegli‘allegati’L’editor legislativo fornisce opportune funzioni per l’inserimento e la

gestionedegliallegaticomedocumentiinternioesterniel’assegnazionedellaURN corrispondente. L’eventuale numerazione di partizioni di un allegatointerno ad un documento è aggiornata opportunamente, ovvero in manieraautonomarispettoaldocumentoprincipale.

VisualizzazionideltestomediantestiliXSLedesportazioneinPDF

Dall’ambientediredazioneèpossibileattivarevisualizzazionidiversedeldocumento attraverso il browser utilizzando stili XSL. Sono possibili leseguentivisualizzazioni:

testoemetadati;indiceetesto;indice;testo.

E’ prevista la realizzazione di un’ulteriore visualizzazione simultaneadellastrutturaformaleefunzionale(articolatoemetadatidisposizioni).

Utilizzando un opportuno stile XSL è possibile inoltre effettuarel’esportazionedeldocumentoinformatopdfinstileGazzettaUfficiale.

13.2.4Marcaturasemantica

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All’interno dell’editore è stato sviluppato il modulo per impostare lamarcatura semantica dei documenti basandosi sul modello Disposizioni-Argomenti e sull’ontologia di dominio o modello dei concetti. Attraversoquesto supporto l’utente, con profilo di esperto giurista documentalista deldominio,puòdescrivere icontenuti semanticidiognipartizioneattraverso iseguentipassi:

1. qualificandoiltipodidisposizionedellapartizionecorrentesullabasedelmodelloDisposizioni-Argomenti,catturando,inquestomodo,l’intenzionedellegislatore;

2. impostandogliargomentidelladisposizionesceltaattraversoiterminidelmodellodeiconcetti,descrivendocosìilcontenutodiognidisposizione.

La marcatura semantica mantiene l’identificativo univoco associato adogni partizione, permettendo di identificare in modo univoco la partizionestessaall’internodelprofiloformale.Questoidentificativorappresentaperciòungateway tra i profili formale e funzionale. Ad esempio consideriamo ilseguentearticolotrattodalcodiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali(Dlgsn.196del30giugno2003):

Art. 7 comma 1 (Diritti dell’interessato): L’interessato ha diritto diottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che loriguardano,anchesenonancoraregistrati,elalorocomunicazioneinformaintelligibile.

Nel processo di marcatura semantica il precedente comma è vistoschematicamentenelseguentemodo:

tipodisposizione dirittoattività comunicazioneoggetto datopersonalepartizione art7-com1

L’impostazione dei valori degli argomenti si basa sulle classidell’ontologiadidominioosulvocabolariogiuridicocontrollatocostituitodaiterminigiuridicideldominio,epuòesserefattainduemodidistinti:

selezionandol’opportunoconcetto(keyword)daunalistasemi-piattacomprendentelastrutturagerarchicadellerelazionilinguistichecomeiponimia,sinonmia,ecc.navigandofraleclassieiruolidefinitinell’ontologiadidominio

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(ontoPrivacy)eselezionandoiconcettiivicontenuti.Ovviamentel’usodelleontologieoffreunrobustosupportoperl’acquisizione,lacondivisioneeilriutilizzodellaconoscenzagiuridica.

Dal punto di vista del documento finale in formatoXML lamarcatura,precedentementeillustrata,produceilseguenterisultato:

<meta><descrittori><pubblicazionenorm=“20030729”num=“174/123”tipo=GU”/>…</descrittori><disposizionixlink:type=“simple”><dsp:dirittoimplicita=“no”><dsp:posxlink:href=“art7-com1”xlink:type=simple”/><dsp:destinatario><dsp:keywords><dsp:keywordvalore=“interessato”/></dsp:keywords></dsp:destinatario><dsp:controparte/><dsp:attivita><dsp:keywords><dsp:keywordvalore=“comunicazione”/></dsp:keywords></dsp:attivita><dsp:oggetto><dsp:keywords><dsp:keywordvalore=“datopersonale”/></dsp:keywords></dsp:oggetto></dsp:diritto>

Le strategie di marcatura semantica possono variare in manierasignificativasecondolasensibilitàdelgiuristadocumentalista:

ildocumentalistapuòdecideredimarcaresologliaspettipalesementeesplicitati,adottandoperciòungradodiinterpretazionemoltobasso;oppurepuòincluderenellamarcaturaancheinformazioneimplicitaindividuatagrazieadunosforzointerpretativo.

Naturalmente, più lamarcatura semantica sarà estesa e dettagliata e piùampiasaràlarispostafornita,avalle,daglistrumentidiricercasemantica(cfr.cap.11).

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Un altro aspetto fondamentale del processo di marcatura riguarda ledisposizioni appartenenti alla classe Meta-Regole contenente come sottoclassileDerogheeleModifiche.InfattiglielementiappartenentiallaclasseMeta-Regole sono disposizioni che hanno il loro effetto sulle disposizionidella classe Regole. Quindi una disposizione della classe Meta-Regole èancheunadisposizionedellostessotipodiquellasucuiagisce,inquantoneèil naturale completamento (logico). Ad esempio una deroga ad unadisposizione di permesso fa parte complessivamente, in maniera naturale,dello stesso permesso, in base alla relazione fra disposizione derogante equelladerogata.Inbaseaquestaconsiderazioneledisposizioniditipoderogapossono essere rappresentate nel profilo semantico attraverso una doppiamarcatura:comedisposizioneditipoderogaecomedisposizionedellostessotipodiquelladerogata.Questotipodimeta-datosemanticopermetteràaitooldi ricerca semantica, come metaSearch (cfr. cap. 11) di eseguire alcuniprocessidiinferenzagiuridica.

13.3Versoundraftinglegislativosostanziale(C.Biagioli,E.Francesconi)

ObiettivogeneraledelprogettoLME,sindallasuaformulazioneall’iniziodegli anniottanta,dai conseguentiprototipi (Biagioli 1996) edal suoavvioconcreto nel 2000, è la realizzazione di un ambiente di normazione per laformulazioneditestilegislativieperlaprogettazioneguidatadinuoviatti.[2]Il software complessivo dell’ambiente di normazione sarà costituito da tremoduli funzionalmente autonomi, ma tecnicamente integrati. L’elementocentrale è l’Editor per la redazione ed annotazione delle leggi.Funzionalmenteavalledell’editor troviamoilsoftwaredescrittonelcap.11per la meta-ricerca di disposizioni normative nelle fonti legislative. Comeevoluzionetecnologicadell’editore,siintendeconquestoprogettorealizzareun terzo modulo di aiuto alla formulazione di nuovi progetti di legge,concludendocosìlarealizzazionedell’interoambientedinormazione.

L’Editor si basa su una doppia visione del testo legislativo: formale efunzionale (o retorica e illocutiva (Branting 1997)). Articoli, commi, ecc.sonoentitàcheafferisconoalprofilo formale,mentreentità funzionali sonodisposizioni e loro argomenti, descritti come metadati analitici nella DTDNIR.Tutte le funzionidigestione formaledel testo sibasanoappunto sullesueentitàformali,quelledicuiprincipalmentesioccupalatecnicalegislativa.Lefunzionichesibasanosulleentitàfunzionali,permettonoditrattareaspettisostanziali dei testi e più in generale permettono di guardare i testi da unpunto di vista sostanziale. Il redattore può utilizzare ambedue le visioni,

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oppurelimitarsiallasoladimensioneformale,quellacherievocaitradizionalisistemi di videoscrittura non specialistici e non dotati di capacità ditrattamento della semantica dei testi. La nuova frontiera del semantic websposteràlaricercadelleinformazionisemprepiùsugliaspettisostanzialideidocumentiecosì richiederà ladisponibilitàdi strumentiadeguatidiediting,strumenticapacidielaborareappuntoisignificati,oltrecheleforme.Questacapacità di trattamento di aspetti significativi della semantica dei testilegislativi non poteva poi mancare in un editore basato su XML, dove isignificativengonoefficacementeespressitramiteicosiddettimeta-dati.

Tradizionalmente gli articolati degli atti iniziano con l’introduzionemediantedisposizionidefinitoriedeglielementirilevantidiquelcertoatto.Sitrattadegli attoriprevisti (destinataridellenorme),delleprincipali attivitàeazioni regolate e in generale delle entità animate e inanimate protagonistedella realtà regolata dall’atto. I termini-sintagmi introdotti (soggetti, azioni,ecc.) verranno archiviati automaticamente nel definizionario e sarannosimultaneamente descritti, dando luogo alle sue voci interne, costituite dalnomedell’entitàedallacorrispondentedescrizione. Inoltresarannocorrelatimediante le relazioni basilari previste nel sub-ambiente di editing estrutturazione degli argomenti, creando così una struttura tassonomica adalbero. Le eventuali correlazioni delle entità saranno attuate con strumentigraficie le relazionisarannoquelleclassiche(“èun”,“èpartedi”ecc.).Nederiveràunaspeciedidiagrammadellastrutturalogicadiaspettideldominioregolatidalla legge.Saràprevista lapossibilitàdicollegare ildefinizionarioorganizzato che via via si costruisce, ad ontologie esterne giuridiche e/o didominio,nelcasosipreferiscausufruiredidescrizioniesistenti,daimportarenell’editoreeneldefinizionario.Quandopreesistentiegraditi,terminiegrafochelicontienesarannopresigiàconfezionatidalleontologieeresidisponibilinell’editore al processo di drafting. L’aggiornamento del definizionario(lessico dell’atto) potrà continuare anche durante la stesura del testo e saràassistito da opportuni automatismi. Inoltre il definizionario potrà essereautonomamente alimentato mediante l’analisi automatica dei testi esistenti,dando luogo ad un glossario, base anche per ulteriori elaborazioni comecostruzionisemi-automatichediontologiedidominio.

13.3.1ProfilofunzionaleSeguiràlafasedicorrelazionefunzionale(regolativa)degliargomenti.Si

costruiranno via via relazioni-disposizioni, attingendo al menù delledisposizioni previste tra i metadati NIR. In ogni relazione-disposizioneverrannointrodotti icontenutidegliargomentirilevantiper il legislatore, tra

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quelli previsti dal quel tipo nelle concretizzazioni di quel particolare attonormativo,attingendolidagliargomentiprimaintrodottioaggiungendonedinuovi. Si determineranno tante stringhe-relazioni-disposizionimomentaneamente disarticolate, che da un punto di vista formale l’editoretratteràcomepartizioniembrionaliditipocommainattesadistrutturazione.Nel software previsto tale operazione di correlazione delle entità potràavvenireancheinuncontestogestitoconstrumentigrafici,dovelerelazioni,che prenderanno la forma di archi, corrisponderanno ai tipi disposizioni.Seguirà la fase della conversione delle relazioni (in formule o grafiche chesiano)inarticolato,medianteleaggregazioni.Direttamenteoppuremediantemeta-comandi sarà attivata la già esistente funzione “aggregazione” diNIREditor (XMLeges), che creerà gruppi di relazioni-disposizioni correlatesemanticamente.Sitratteràdicorrelazionisiatematiche,riflessedaicontenutidegliargomenti,cheregolative,indicatedaitipidisposizioni.Asssecondandodeterminati criteri tecnico-legislativi di organizzazione dei testi, ledisposizioni individuate saranno raccolte in insiemidi rango superiorenellagerarchia dell’articolato. Ad esempio secondo un criterio particolarmentesempliceadottatatodallegislatore,ledisposizionidefinitoriesarannoraccoltein un’unica partizione. Quando le aggregazioni ottenute saranno ritenutesoddisfacenti,siricaveràunacertastrutturafunzionaledeltestolegislativoequindi si potrà chiedere al sistema la conversione automatica dell’albero inarticolato.

13.3.2Generazione:aiutoallaformulazionedelladisposizione

Unsecondosub-modulodovrebbeaiutare il redattorenellaformulazionedelcorpodellesingoledisposizioni.Finestredidialogospecializzateneivaritipi di disposizioni permetteranno l’inserimento nei previsti slots di quelleentità (tra quelle prima introdotte) rilevanti per la singola disposizione.L’inserimento dell’entità argomento sarà seguito dalla acquisizione dellarelativa descrizione contenuta nel definizionario, che così costituirà uneventuale tassello della frase. Il redattore sarà guidato dalla struttura logicadella disposizione, ma anche eventualmente da quella associata a termini-argomento complessi descritti da ontologie e da lì importati. Seguirà unprocessoassistitodicostruzionedifrasiadeguateadesprimereladisposizioneconglielementiselezionati,siautilizzandofrasaricheimpiegandotecnichedilinguisticacomputazionaleorientataallagenerazione.Dovràesserepossibileancheunacertasceltaneglistililinguisticidiespressionedelladisposizione,quantomenoleformeattivaepassivadellafrase.

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13.3.3AiutoallarubricazioneInfine la prevista funzione di rubricazione automatica completerà il

processo di progettazione e costruzione guidata del corpo del progetto dilegge, con la realizzazione di un modulo morfologico generatore di titolipartendoda termini-argomenti. Imeta-datianaliticipossonoessereutilizzatiperlarubricazionedellepartizioni,apartiredaicommi.Inrealtàicomminonhanno titoli (anche se sono autorevolmente auspicati); d’altronde i commicontengono le singole disposizioni e queste sono descritte dai meta-datianalitici.Quindioccorrepartirenecessariamentedaesseperlacostruzionedeititolidituttelepartizioni.Perititolideilivellisuperiorisiopereràunasintesidei titoli delle partizioni contenute: il titolo di una partizione (a partiredall’articolo)verràdeterminatocomedenominatorecomune,percosìdire,deititoli delle partizioni in essa contenute, esprimendo in modo equilibratoaspetti tematici e aspetti regolativi delle disposizioni contenute nelle variepartizioni,cosìcomeavvienenellaprassiecomediscussonelcap.12.

13.3.4ImplementazionedelmodulodiplanningIl progetto si propone di fornire al redattore un sistema che faciliti la

pianificazione di un progetto di legge organico e ben strutturato. Il sistemafornirà al redattore particolari funzioni di aiuto alla progettazione eorganizzazionediunnuovotestonormativodalpuntodivistaconcettuale,inmodo tale che il profilo formale del nuovo testo di legge emergadall’organizzazionedellasuasemantica.Seguendoletradizionalimodalitàdicostruzionediunattonormativo,cheprevedonolastesuradeltestoelasuaorganizzazioneinpartizioniformali,lastrutturarisultantepotrebbenonesserelamiglioreadesprimerelasemanticadeltestostesso.IlsistemadiPlanningprevedeilribaltamentoditaleprocessodidrafting,fornendofacilitazionicheconsentonodiesprimere, inprima istanza,unaossaturadellasemantica,neiterminidelprofilofunzionale(illocutivo)diuntestodilegge,e,soloinunaseconda fase, di organizzare le componenti semantiche in una opportunastrutturaformale.Comediscussoinprecedenza,talifacilitazionisonobasateessenzialmente sulla descrizione delle disposizioni e dei loro termini(argomenti), generalmente aggiunti ai documenti come meta-dati analitici,sceltidadocumentalistiodasoftwarespecializzati.Nell’ambitodelmodulodiPlanningassumonounruolodiverso:innanzituttotalimeta-datisonosceltidalredattorestessodeltestolegislativo,inoltresonosceltidurantelafasediprogettazione e drafting, assumendo un ruolo di guida alla redazione. Inquesto modo essi assumono un carattere di “autenticità” e possono essere

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usatinonsoloinfasediricercamaanchedidrafting.Ilcaratterediautenticitàcheemergedallamodalitàdiapplicazioneditalimeta-datiinfasedidraftingda parte dello stesso redattore, è come già osservato un punto cruciale(Lachmayer2005).

13.3.5Ilprocessodiprogettazionediunnuovotestodilegge

La progettazione di un nuovo testo di legge può essere interpretata dalpunto di vista della semantica che il documento dovrà esprimere, comel’attività di descrizione del modo in cui lo scenario delle attività umaneoggetto del nuovo provvedimento verrà regolato dal nuovo atto. Laformalizzazione di tale descrizione dovrà basarsi sia su unmodello di talescenario,siasulmodellodeipossibilimodi incui loscenariodi riferimentopuòessereregolato.Ladescrizioneformaledelloscenariodiriferimentosaràottenuta mediante termini e concetti del mondo reale tratti da gerarchie ditermini (thesauri)o tassonomiediconcetti (ontologie).Allostessomodounpossibilemodellodellecapacitànormativedei testidi leggepuòbasarsi sulmodellodelledisposizioni.Untestonormativoinfattipuòessereconsideratocomeunveicolo checontienee trasportadisposizioni e il sistemagiuridicocomeuninsiemedidisposizionipiuttostochedileggi(Biagioli1997b).Perleattività di progettazione di un nuovo testo di legge, il sistema forniràspecifiche funzioni capaci di aiutare il legislatore ad esprimere il profilofunzionale,oillocutivo,delnuovoatto,ovverodistabilirelerelazionifraleistanzedelmodellodelledisposizioniediquelledeldominiodiinteressedaregolare.Lacollezionedellerelazionicosìstabiliteeleistanzeditalimodellirappresenteranno la semantica (profilo funzionale) del progetto di legge incostruzione.Unavoltadefinitoilprofilofunzionaledelnuovoatto,ilsistemametterà a disposizione dell’utente particolari funzionalità di aiutoall’organizzazione delle componenti semantiche introdotte (disposizioni) inpartizioni formali dell’atto in costruzione, secondo vari criteri(sostanzialmenteesprimibilisottoformadiquerydiselezionesuundata-basetransitorio di disposizioni, argomenti e loro contenuti) derivanti da regole epratiche di tecnica legislativa. Al termine di questo processo le partizioniformalidelnuovoattoconterrannocomponenti(disposizioni)semanticamentecorrelate, così potrà essere generato lo scheletro della struttura formale(articolato)deldocumentodacostruire,nelqualelepartizioniformalisarannogiàqualificatedalpuntodivistasemantico(semanticmarkup implicito).Aquestopuntol’utenteavràsoltantoilcompitodiinserireiltestoperciascunapartizione/disposizione; tale funzione potrà essere in parte automatizzata

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mediante losviluppodiunmodulo,basatosu tecnichediNaturalLanguageProcessing (NLP), che consenta di generare il testo della disposizione sullabasedelladescrizioneformalediciascunaistanzadidisposizione.

13.3.6L’architetturasoftwareIlsistemadiPlanningèconcepitocomeuneditorevisualedidisposizioni

e consiste di quattro componenti principali: 1) unmodello di Disposizioni,Argomenti e Operatori; 2) un modello rappresentato da concetti e termini,dello scenario da regolare; 3) un gestore delle Definizioni (Definitionmanager); 4) un gestore visuale delle Disposizioni (Visual ProvisionManager);

IlmodelloDisposizioni,ArgomentieOperatoriCome osservato sopra la progettazione di un nuovo testo di legge dal

puntodivistaconcettualepuòesserebasataessenzialmentesulmodelloDAO,capace di descrivere aspetti significativi della semantica degli atti, comemostratoneicapitoliprecedenti.Alfinedifornireunaformalizzazioneditalemodello,oltreallesoluzioniprospettatenelcap.8,sipotrebbeanchepensaredi utilizzare OWL come linguaggio capace di rappresentarne le proprietàtassonomiche. Un esempio di descrizione tassonomica di una porzione delmodellodelleDisposizioniedellasuaimplementazioneinOWLèriportatainFigura13.4.

Figura 13.4:Taxonomyof a provisionmodel portion (Obligationmodelhierarchypath)anditsOWLrepresentation.

OWL mette a disposizione gli strumenti per un’affidabileimplementazione del modello delle disposizioni, garantendo l’inter-

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operabilitàfra leapplicazionichesibasanosudiessaeunasolidabaseperapplicazioni di ragionamento o inferenza sulle istanze delle disposizioniall’internodelsingoloattooall’internodell’interocorponormativo.

ModellodelloscenariodaregolareComeaccennatosopra,ladescrizionedelleprincipalientitàdelloscenario

daregolarepuòesserebasatasuthesaurieontologie.Inquestocontestol’usodiunaontologiaèdiprimariaimportanza.Itestinormativiinfatticontengonodisposizioni che trattano entità (argomenti) ma non forniscono alcunainformazionegeneralesudiessi:peresempio la legge italianasullaprivacy(675/96) regola il comportamento dell’entità titolare dei dati personali, alquale competono le decisioni riguardo alle finalità e modalità del lorotrattamento, ma non dà alcuna informazione di carattere generale su taleentità. L’uso di una ontologia permette di ottenere tali informazioni sulleentità introdotteodellequali si occuperà il nuovoatto. Inoltre l’usodiunaontologia,einparticolaredellessicoadessaassociato,permettediavereunaformanormalizzatadeiterminiconcuileentitàsonoespresse,cosìdaessereindicizzati e usati nel processo di interrogazione dei documenti normativisullabasedelmodellodelledisposizioni.Gliatti legislativisonoformatidaterminisiadeldominioregolatochedeldominiogiuridico.Questiultimisonopressochécomuni aqualunqueatto legislativo.PerottenereunadescrizionedeiconcettigiuridicisiproponediusareJurWordNet,comelessicosemanticogiuridico; esso consiste di: a) una core legalontology contenente classi deiconcetti giuridici e b) un lessico dei termini, istanziazione di concettigiuridici. Per ottenere una descrizione dei concetti del mondo reale noncontenuti in JurWordNet, il sistema farà uso di ontologie e lessici delparticolare dominio di interesse. Allo stesso modo l’utente potrà inserirenuoviterminioconcettidelparticolaredominiochedovràessereregolato.Ilcoordinamento di tali basi di conoscenza sarà materia di altre iniziative incampoontologico.

DefinitionManagerIlDefinitionManager (definizionario) può essere usato per collezionare

termini,trattidaunthesaurus,relativiadunospecificoconcettodeldominiodi interesse da regolare col nuovo atto. Inoltre potrà essere usato comeinterfacciaattraversocuil’utentepuòinserirenuoviterminirelativialleentitàda gestire nel nuovo atto, come discusso sopra.Utenti autorizzati potrannoaggiornare con tali nuovi termini l’ontologia (o il thesaurus) scelto per ildominio di interesse. Tali termini saranno nuove istanze relative a concetti

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esistenti o istanze di nuovi concetti da creare. I termini, collezionati dalDefinition Manager, saranno usati principalmente come valori degliargomentidelledisposizioniditipo‘Definizione’maancheperfornirevaloriagliargomentidellealtredisposizioni.

VisualProvisionManagerIl Visual Provision Manager consisterà in un pannello dove i tipi di

disposizionee i loroargomentipotrannoessere trattaticomeoggettivisuali.L’utente avrà la possibilità di progettare il nuovo atto dal punto di vistaconcettuale,inserendoistanzedidisposizionicomecomponentibasedell’attoincostruzione.AgliargomentidelleistanzedidisposizionesarannoassegnativaloriottenutidalDefinitionManagerodaontologieothesaurideldominiodiinteresse.Alterminediquestoprocessoilprofilofunzionaledelnuovoattorisulterà definito nei termini del suo profilo regolativo (istanze di tipi didisposizione) e tematico (valori degli argomenti delle disposizioni). Insostanza questo procedimento consente di costruire il nuovo atto partendodalladescrizionedellesuecomponentisemantiche(istanzedelmodellodelleDisposizioni).

Figura 13.5: Visual Provision Manager e risultato del processo diraggruppamentodelleDisposizioni

Soloinunasecondafasel’utentepotràcostruirelamigliorestrutturadeltesto (articolato), con il vantaggio di poter vedere le componenti formali(partizioni) di base dell’atto in costruzione dal punto di vista del lorosignificato (disposizioni). L’organizzazione della struttura di un documentonormativo contestualmente all’organizzazione della sua semantica, èconsentitadallaassunzionesecondolaqualeuncomma,lacomponentebase

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delprofiloformale,disolitocontieneunadisposizione,componentebasedelprofilofunzionale(comediscussonelcap.12);taleassunzioneèampiamenteosservatadal legislatore (figura13.5)dalla relazioneconcrete fraun tipodidisposizione e il paragrafo corrispondente; la relazione concrete mette inrelazione, fra differenti livelli di astrazione, rappresentazioni diverse dellostessooggetto.

Alterminediquestafaseglioggettivisuali,cherappresentanoistanzedidisposizioni introdotte nel pannello, potranno essere organizzati inraggruppamentisemanticamentecorrelati.Inbaseallaassunzioneprecedente,insieme alla organizzazione delle istanze di disposizione in raggruppamentiomogeneidalpuntodivistasemantico,siottienel’organizzazionedeglistessioggetti,visticomeparagraph(commi)delprofiloformale,inraggruppamentiformalidipiùaltolivello,ovvero“articoli”(figura13.5).

Tale processo può essere eseguito ricorsivamente, in modo da ottenereulteriori raggruppamenti formali di più alto livello nell’organizzazione adalberodelprofiloformaledeldocumento(figura13.6).

Figura13.6:Costruzionedellastrutturaformaledeldocumento

L’utente avrà la possibilità di usare un’interfaccia con la quale potràformulare criteri di raggruppamento mediante query sul modello delledisposizioni,suiloroargomentiesullorocontenuto.Potrannoinoltreessereforniti criteri predefiniti di aggregazione derivanti da regole di tecnicalegislativa. Al termine di questo processo sarà ottenuto l’albero deldocumento,nelqualelefoglie,cherappresentanolepartizioniformalidipiùbassolivello,sonosemanticamenteannotateinterminididisposizionieloroargomenti. A questo punto lo scheletro XML del nuovo testo di legge,composto da partizioni formali semanticamente annotate, potrà essere

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generatosullabasediunagrammaticadefinitadaunospecificostandard(perl’Italia lo standard NIR). L’utente potrà quindi completare la struttura deldocumento,inserendoiltestoinognicomma,avendol’annotazionesemanticacomeguidaperilcontenuto(figura13.7).

Figura13.7:ScheletroXML-NIRdiunprogettodileggeevisualizzazionedellastruttura.

Un ulteriore sviluppo sarà rappresentato dalla automatizzazione dellaformulazione testualedei commicon testogeneratocon tecnichediNaturalLanguageProcessing(NLP)sullabasediciascunadelle istanzedelmodelloinserite,nonchélagenerazioneautomaticadeititoli(“rubriche”)degliarticoli.

13.3.7ConclusioniInquestoparagrafosièpresentatounmodulodiaiutoallaprogettazione

diunnuovo testodi legge. IlmodulodiPlanningsiproponedi fornireunostrumento capace di aiutare il redattore di testi legislativi nella costruzione,dal punto di vista concettuale, di un nuovo atto, riflettendo ai contenuti(semantica)eignorandoleforme(sintassi).UtilizzandoilmodulodiPlanningil processo di drafting legislativo tradizionale viene capovolto: la struttura(profilo formale)diunnuovoattoècostruitasullabasedellasuasemantica(profilo formale o illocutivo), così da ottenere un testo normativo benstrutturato, ovvero nel quale l’organizzazione della struttura formale riflettebene l’organizzazione della semantica (profilo formale) del testo di legge,essendodaessascaturita.

Footnotes

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[ 1 ] Center for the Evaluation of Language and CommunicationTechnologies.

[2]Iltestodelparagrafo13.3èlaversioneitalianadiunpaperpresentatoalterzoLegislativeXMLWorkshop(Biagioli,Francesconi2005).

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Capitolo14

Conclusionisull’applicare

14.1Ambientedinormazione–LawMakingEnvironment

L’analisidelprofilopragmatico,mediantel’individuazionedeivaritipidiatti linguisticicui ilnormatore italianoricorre,hapermesso la formulazionedelloschemadei tipidi regole.Diogni tipodi regolaèstatapoistudiata lastrutturaprofonda, con ladeterminazionedelle sue componenti logicamentenecessarie.Mentregli argomentidelledisposizionidimodifica,data la loronatura tecnica, sono generalmente formule, quelli delle regole sostanzialiafferiscono pienamente al linguaggio naturale e trovano spiegazione sia nelmodello stesso (ruoli degli argomenti), che in descrizioni terminologicheesterne al modello (reti semantiche, ontologie, dizionari di dominio ingenerale).Lostudiodelleregole,finanziatominel2006direttamentedalCNRcome Ricerca individuale a tema libero, [1] selezionata con altre a livellonazionale, ha condotto ad una teoria formale delle disposizioni normative(DAO,DisposizioniArgomentiOperatori)equestaasuavoltacomportaunalogicadelledisposizionichepuòessereconsideratacomeuntentativodidareunfondamentoformaleallalegistica.QuestelebasiteorichedelsistemaLMErealizzato a sostegno delle principali attività del legislatore, quindidecisamente e necessariamente orientato exante, di cui sono state descrittecaratteristiche e mostrate immagini. Nel sito apposito(http://nir.ittig.cnr.it/lme/) si possono trovare ulteriori informazioni echiarimenti,siasugliaspettiteoricichetecnicidelsistema.

14.2Sinergieimpossibilimaindispensabili:letecnologieITTIGperleleggi

Nel corso degli anni ottanta e novanta ricercatori e tecnologi dell’IDG-ITTIG[2]delCNRhannoideato,progettatoesperimentatovarieapplicazionirelativeaproduzioneegestionedelle leggi.Duegliorientamentichehannoispirato le realizzazioni: ex ante ed ex post, naturalmente. Per ex ante siintende (giuro che lo ripeto per l’ultima volta!) l’intervento sulla leggenascente,mentreperexpostquellosullaleggeesistente.Quindidaunapartesostegno alla progettazione e redazione del testo legislativo e dall’altra allagestioneecoordinamentodeitesti,nonchéinterventivalutativiediagnostici.

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Sonodueatteggiamentialternatividiporsiedancheinpartecomplementari.La ragione del duplice porsi di fronte alla legge è da trovarsi nelle varieesperienze professionali ed anche forse in orientamenti culturali diversi.Certo,comehoosservatoinprecedenza,l’essersialungooccupatidibanchedati,portaaconsiderarelaleggecomeundatonaturalesullacuigenesinonhasensointerrogarsi.Chiinveceèmenocondizionatodataliesperienzeèpiùportatoacercaredirisolvereamonteiproblemiinerentiallaqualitàtecnicadellegiferare,piuttostocheaffrontarliavalleconmaggioridifficoltàeminoripossibilitàdisuccesso.

Agliinizideglianniottantaglistrumentiversatiliperlacreazioneditesti,dicuioggidisponiamo,eranodilàdavenire.Quindiunorientamentoexanteeradifficilmenteconcepibile,senzaunaforteattitudinevisionaria.Viceversala tecnologia dell’informazione legislativa era totalmente orientata allagestione del documento legislativo: era la stagione delle banche datilegislative.Negli anni ottanta l’IDG era essenzialmente la Banca dati delladottrinagiuridica ed in generale l’informaticagiuridica era documentazionegiuridica, legislativa. Basti ricordare le iniziative della Corte Suprema diCassazione,chehannodatoilviaall’informaticagiuridicaitaliana.

Negli anni ottanta sono stato impressionato dall’evoluzione appenaavviata, che avrebbe rivoluzionato ilmondo dei computer. Si avvicinava iltramontodelmainframe:unarivoluzionechecihaintrodottinelmondodelpersonalcomputercuioggisiamoabituati.Chinonhavissutodadentrotaleesperienzanonpuòcapire l’entitàdelmutamento tecnologicoe iverishockprofessionalichehaprodotto.Daimonumentalicalcolatoricheintimorivanoilprofanoedesaltavanol’egodeigestori,sièrapidamentepassatialcomputerpiccoloedindividualeepergiuntapiùefficiente.Montagnedicassedischededicartoneperforate,glistrumentidi inputdel tempo, ingombrantiedifficilidamaneggiare, sono improvvisamente sparite, con sollievo degli operatori.Sonoseguitiprimatelescriventicontestinestampantifreneticheerumorose,poiermeticimonitorconscritte incomprensibiliaipiù,poi sistemioperativisempre più amichevoli, a partire dalle finestre dei primiMac, che poi tuttihannocopiato.Finalmenteiprimiprogrammiperlaredazioneditestihannoaperto lo spazio operativo alla prospettiva ex ante. Ora era possibile eopportunocominciareadoccuparsidell’origineedellagenesideidocumentilegislativi, non più imperscrutabili scatole nere. Questo è avvenuto ancheall’IDGnaturalmente,conl’avviodiunnuovofilonedi ricerca,dettoanchelegimatica, che oggi copre la quasi totalità delle attività interne, mentre ladocumentazione appare piuttosto come residuale, ormai ingoiata dal buconerodelweb.

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Il privilegio di possedere il primoMacintosh mi ha suggerito l’idea diprogettareesperimentareuneditorspecializzatointestilegislativi,realizzatopoiinversioneefficientedopovarieperipezieagliinizidelsecolo(Biagioli,Francesconi, 2005) ed oggi colonna portante di molte delle applicazionilegislative e dei progetti dell’ITTIG. L’editor era ed è l’applicazione basedell’Ambientedinormazione(LawMakingEnvironment),ilprogettochedatempo porto avanti con l’aiuto di pochi colleghi. Intorno ad esso altristrumenticompletanol’insiemediapplicazioniexanteper il legislatore.Adoggibuonapartediesseèstatarealizzataedèinsperimentazione.SitrattadimetaEdit, l’applicazione complementare rispetto all’editore che permettel’annotazione semantica dei testi, basandosi sulla duplice modellazione diregolenormativeeconcettideldominioregolato(ontologie).Itestilegislativiannotati con questo tipo dimeta-dati, vengono interrogati dall’applicazionemetaSearch, che consente la ricerca per disposizioni normative, nonché ladeduzione,grazieallaconoscenzaincorporata,diregoleimpliciteecorrelate,rispettoaquellereperite(Biagioli,Turchi,2005),comesièvistoprima.Restainvece ancora da realizzare l’ultima componente dell’Ambiente dinormazione, il metaPlan, che dovrebbe consentire pianificazione e meta-redazionedeiprogetti di legge,guidatidaimeta-dati formulatiexante– exante,cioèaddiritturaprimadellastesuradel testostesso.Lacostruzionedeitesti sarebbe in parte automatica, ad opera di componenti linguistico-computazionaliditipogenerativo,guidatedallaconoscenzaprimaintrodottaesemprebasatasuimodellidiregoleeconcetti.Ideaforsetroppoinnovativaperessererecepita;sidovràforseaspettarechequalcosadelgenerearrividaoltre-oceano.

Giàdaprima, sindagli anniottanta, erano stati pensati eprogettati altristrumenti, ma di ispirazione ex post. Riconoscitori automatici di formulericorrenti nei testi, come i riferimenti normativi, ma anche di componentisemantiche, le più sfuggenti, quali le disposizioni normative (Francesconi,2007), studiateedescrittedagli stessi lavori teoricicheavevanoprodotto lemodellazioni prima accennate dell’Ambiente di normazione.Quindi si sonoin parallelo accumulati strumenti ex ante ed ex post, basati su concezioniaffini e teorie giuridico-cognitivedi fatto condivise, perònonostante ciò traloro scoordinati, senon in competizione. Iparserper il riconoscimento deirinvii normativi sono stati pensati e realizzati prima sperimentalmente(Mercatali, 1999), poi in forma efficiente dagli informatici dell’istituto(Francesconi,Spinosa,Taddei,2005).Cosìèavvenutoperilriconoscimentodella struttura dei testi e di tutti i loro aspetti di forma, consentendo in talmodo la conversione automatica delle leggi in formati prestabiliti (XML-NIR). Si è così costituito un insieme di applicazioni (raccolte nel sito

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http://www.xmleges.org/)checompletanolagammadellepossibilioperazioniex post concepite presso l’ITTIG. A questi si aggiunga il vecchio Lexedit,natoperesserel’editorepoisemprepiùorientatoexpost,forse,chissà,versoundestinodisoftwarevalutatoreditestilegislativi.

Intanto,dopol’evoluzionetecnologicaaccennata,cheharesopossibileedagevolel’interventosuidocumentilegislativi,unnuovosaltotecnologicosièavviato a soluzione negli anni novanta, quello relativo alla cosiddetta‘semantica’. Già da tempo si studiavano i significati contenuti nei dati,cercando di addestrare il computer alla loro parziale comprensione, peravviarenuoveapplicazionicheagisseroappuntosudiessi.Anchesulfrontedella semantica due orientamenti si sono sviluppati all’ITTIG, cominciandooraadareilorofrutti.Nell’ambitodelprogettoAmbientedinormazionesièsviluppatolostudioperlamodellazionedellasemanticarilevabilealivellodiaggregati proposizionali nelle leggi: ne è scaturito il modello delledisposizioni normative DAO, portato a compimento fino alla suaformalizzazioneinlogicadescrittivaequisinteticamentedescritto(BiagiolieGrossi2008).Inoltresièdiffusolostudiodellec.d.ontologie,cheancheinistituto si è sviluppato (Tiscornia 2008), innestandosi nella tradizionelessicograficadicuivieneaporsicomeformaaggiornataaitempiecosìforserinverdendola. Come avvenuto per i due approcci ex ante ed ex post nellaprogettazione di applicazioni, anche i due approcci giuridico-cognitivi nellamodellazione della conoscenza giuridica si sono rivelati complementari,almeno rispetto agli interventi sulla legislazione.Mentre infatti unmodellodelle regole ha il suo naturale campo di azione dove le regole operano, unmodelloconcettuale-terminologicodel linguaggiohaun raggiod’azionepiùampio e può essere usato quindi in campi extra-legislativi ed anche extra-giuridici.Taleconvergenzacomunquesièrivelataanchequestavoltafattoreinsufficienteaconsigliaresinergieoperative.

Quindi, tornando alla progettazione di applicazioni per le leggi, conl’eccezionedimetaPlantutteleapplicazionipossibilisianellaprospettivaexante (LME) che ex post (XMLeges), sono state ideate, progettate,sperimentate e realizzate dall’ITTIG. Tutte hanno il loro centro, come ènaturale,nell’editor,cherestaunostrumentopersuanaturaexante,macheanche nella dimensione ex post sa rendersi utile e che comunque ha lospessore e la vocazione di coordinare tutti gli strumenti realizzati perinterveniresullalegislazione.Quellochemancaèilcoordinamentotraidueset, tra questi due insiemi di strumenti, ex ante ed ex post, che li rendadisponibili al legislatore integrati, inmodoche a secondadelle situazioni ilpiùidoneopossaessereattivato,passandopoiviaviaall’usodeglialtriinfasi

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successive e diverse di interventi. Il tutto reso possibile da un ambienteglobalebasatosuglistessistandardedapprocciteorici.Idueapprocciquindisembranoesserepercertiaspetti incompetizione,purrestandoglistrumentidaessiispiratidifattoassolutamentecomplementari,çavasansdire. Infattianche in una situazione esclusivamente ex ante, per esempio, si porrebbecomunquesemprelanecessitàdiinterventiexpostsutestipre-esistenti,perleragionipiùvarie.

Stessodiscorso,comegiàaccennato,perlemodellazionidelleconoscenzerelative alle normative, che costituiscono non applicazioni di per sé, macomponenti fondamentali di esse, componenti che caratterizzeranno tutte leapplicazioniavenire(semanticweb).

Come istituto di ricerca che ha avviato la stagione della informaticalegislativa, dovremmo essere promotori di una visione più alta ed ampia,menotatticaepiùstrategicadellatecnologialegislativa,rendendodisponibilituttiglistrumentirealizzatiinmodocoordinatoedandocosìallegislatorelapossibilitàdifareconfrontiedoperarepoineimodipiùsensati,passandodastrumenti ex ante a strumenti ex post, a seconda delle necessità e senzapregiudizi di sorta. Mi auguro che l’attuale assetto sauvage, non sia diostacolo ad una concentrazione sinergica e strategica dei vari e notevolistrumenti per le leggi, direttamente ed indirettamente applicativi, ideati eprogettatidainostriricercatorierealizzatidainostritecnologinelcorsodeglianni.

14.3LepianticelledelleideeDawkins (1976) immagina una suggestiva entità che chiama meme,

portatrice delle idee elementari, imattoni della conoscenza, che affianca algene, portatore (egoista) del know how per la costruzione/demolizione deipoveriveicoli transeuntichesiamonoiumani.Geniememiinvecepossonoesibireattributidivini,quasil’immortalità,cuigliumanivanamente(almenoperora)aspirano.Solol’amoreperifiglicirendequasiaccettabileilnostrodestinomortale.

I memi, le idee, sono la materia prima della ricerca, sia di base cheapplicata, scienzae tecnologia, cheè l’artedel farecosecon le idee.Trovoemozionante vedere lo sviluppo di questa pianta che è la conoscenzaprofonda, stabile e sistematica, la scienza appunto, dove tanti pensatoriprendono e danno e ricombinano idee, contribuendo in variomodo e variamisuraallacostruzionediquestamagnificaarchitettura,chemifapensarealreef,labarrieracorallina,oadaltrisimiliprodigidellanatura.

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Verso le idee e le loro architetture si sviluppa, o dovrebbe, unatteggiamentoanalogoaquelloperifigli:legeneriamo,ceneprendiamocuraenesiamoaffascinati,masoprattuttosiamoaffascinatidall’operafinale,dalsapereglobalechenederiva,acuivolentierileaffidiamo.

È un difficile equilibrio tra cura del proprio io e cura delle idee di cuisiamo portatori e che per loro natura sono fatte per combinarsi in qualchemodo con quelle altrui e partecipare (anche le più modeste) alla grandearchitettura del sapere. Un’idea nasce ispirata dall’architettura dellaconoscenzagenerale,puressendoportatricediunapropriaoriginalità,diunproprio contributo. Senza la fascinazione di fronte all’architettura generale,nonscattailpiaceredell’abbandonodellapropriapiccolaideaeprevaleunapreoccupazione sterile per l’affermazione invece del proprio ego. E questononèinarmoniacolprocessodeldiveniredelsaperegeneraleeloostacola.

Inunambientepropizioleideedovrebberosgorgareabbondanti,specieinchi ha scelto la professione di ricercatore ed ha propensione perl’innovazione, trovando facilmente sostegno per la loro trasformazione inapplicazioni tecnologiche, specie in settori come questo della tecnologiadell’informazionegiuridica(LIT),particolarmentedinamicigrazieallagranderete,ilweb, formidabile ribaltaeopportunitàper l’attitudinecreativa,dicuituttiinvariamisurasiamodotati.

Purtroppol’ambientechehoconosciutononmièsembratomoltopropizioper laricerca,almenointesainsensopuro,forse ingenuo,comeinvenzione.Vediamo la sortediunapianticellaportatricediuna idea innovatrice (piùomenobuonachesia)nelmaredellaricercapubblicaitaliana,nelsettoreamenoto.

Quando si tratta di ricerca applicata l’ideazione in sé difficilmente puòconfigurarsi come un risultato. Richiede il superamento di una serie diostacoli. Deve essere presentata, esaminata ed apprezzata dalla comunitàscientifica.Devepoitrovareaccoglienzanell’ambienteenellastrutturaincuisiorigina,inquantopresupponeunlavorocollettivoperlasuatrasformazioneinprototipodi applicazione. Infine il superamentodiprovedi efficienza eduna adeguata promozione, consentiranno il passaggio alla applicazione. Unverocalvariolaaspetta.

Per progredire deve essere capace dimobilitare altri soggetti, che nellestrutturericopronovariruoli.Mairicercatorisonoincompetizionetradiloroper definizione, per come è congegnata la loro carriera, che li vedecontrapposti nei concorsi, così rari da non permettere un normale sviluppodelle carriere e basati su criteri valutativi che tutto promuovonomeno che

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l’attitudinecreativa,premiando inveceburocraticamentevuoti ruolinotabili,nellamiglioredelle ipotesi. [3]Stando così le cose, i ricercatori collaboranooccasionalmente, ma secondo una dinamica di tipo bellico, per laprogressionenellacarriera,cosìdifficiledarichiedereunacuraestrema,cheindefinitivasiconcretizzanellaricercadelpoterecomeobiettivosostitutivodelleidee,piùspendibileintaletipodiprogressioneprofessionale,basatapiùsull’apparenzachesullasostanza.

In altre parole fare ricerca è un lusso che il ricercatore italico non puòpermettersi,dovendooccuparsiesclusivamentedi ricerca (sì)madelpotere,necessario ad una sua affermazione nell’ambiente in cui opera, edultimamente,daquandoifinanziamentidirettidell’ente(CNR)allespesevivedeiprogettisonocessati,anchenellaricercadidenaro.

Soloquandoavràacquisitoabbastanzapoterepersopravvivere,ilpoveroricercatore potrà finalmente dedicarsi alla ricerca vera, allo sviluppo delleideeinnovative.

Ma,destinocrudele,l’energiaspesaesauriscelesuerisorseeprosciugalavena ideativa,semaici fossestata,ancheneipiùdotati.Quellachedovevaessereun’attivitàmomentaneaestrumentale,laricercadelpotere-denaroperdare gambe alla ricerca delle idee, diventa attività di base, esclusiva delpoveroricercatore,cheormaihacambiatomestieresenzaesserseneaccorto,èdiventatounfaccendieredellaricerca,unpersonaggioassaipiùfamiliarenelpaesaggioculturaleitaliano,dovepurtroppolascienzanonèmoltopopolareedèanzivistacondiffidenza.

Leideecheavevasonoormaidimenticate.Leideesonopiantinedelicate,chesenonannaffiatemuoiono.Pochihannoabbastanzaenergiedaessereingradodicercareetrovaresiailpoterecheleidee.Forseaddiritturanessuno,perché le attitudini, i tipi di energie in gioco, sono di natura totalmentediversa. Le idee nascono dalla leggerezza, il potere dalla pesantezza, einsiemenonpossonostare.

D’altrondechinonostantetuttigliostacolivolessecoltivarelasuapiantadelleideetrascurandoilpotere,finirebbepertrovarsiconqualcherisultatoinmano,manell’impossibilità di tradurlo in opera concreta.Questo in campotecnologiconaturalmente,nonnellaricercadibase.

Un giovane e brillante ricercatore, che ha collaborato gratuitamente alprogettoquipresentatoepartecipatoaquestovolume,adunamiapropostadiaiutarloatrovareunfinanziamentoinItalia,miharispostoconuncortesemadeciso “no grazie!”, preferendo rimanere nel paese europeo che da anni lo

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ospita,pagatopertempicertiepersviluppareleproprieidee.

Quisisarebbetrovatonellaposizionedelc.d.‘precario’,chepertantiannieperpochi soldie sempre incerti, lavoraallo sviluppopiùdicarrierealtruiche di proprie idee, nella sola età in cui le idee nascono. Infatti in generel’attitudine creativa simanifesta in giovane età, all’inizio della professione.Seinquellafaseisoggettisonoforzatiadaltreattività,perdonoquelpreziosoappuntamento e si spostano definitivamente verso un diverso profiloprofessionale, caratterizzato da vuoto attivismo e accumulo di influenza, ilsolomestierequipraticatoeinsegnato.

E questo destino si tramanda nelle generazioni e viene inevitabilmenteripropostoanuovigiovanidachil’hasubito.Perchéquestoèl’ambientedellaricercapubblicaapplicata italianaequesti sono i tipidi traguardicheoffre.Daquestostatodellecosesipotràusciresoloquandosaràconsiderata,comemerita, il vero compito del ricercatore: l’attività di architetto dellaconoscenza.[4]

Footnotes[1]Titolodelprogetto:‘Linguaggioformaleperladescrizionesintattico-

semanticadelledisposizioninormative’.

[ 2 ] Istituto per la Documentazione Giuridica, poi Istituto di Teoria eTecnichedell’InformazioneGiuridica.

[3]Nell’ultimobandodiconcorsoCNRperdirettoridiricerca,honotatosegnalipromettenti.Ancheleattivitàdi ideazioneeprogettazionedisistemiinformatici giuridici vengono considerate titoli di merito. Si tratta dellaprofessionemiaedi tantialtri (architettie ingegneridellaconoscenza),che,pur esistendo da decenni, fino ad ora era semplicemente ignorata,costringendoa lavorare,percosìdire, inclandestinità.Meglio tardichemai(certononperchihaconclusoostaconcludendolapropriaattività).

[4]Secosìstannolecose,nondevestupireilpresuntomisterodeltantochiacchieratofenomenodella‘fugadeicervelli’,sucuisegnaloalcuniironiciblog:http://www.scrivendo.it/node/5064http://www.scrivendo.it/node/4605http://www.neteditor.it/content/sistemi-caotici

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AppendiceA

Annotazionedeitesti(StefanoPietropaoli)

A.1EsempididisposizioniGuidaallaletturaNelleseguentipaginesonoriportatialcuniesempidi

annotazionedidisposizioni.Ogniannotazioneèdivisainquattroparti:

Laprimapartediogniesempioindicatraparentesiacuteladisposizionecuiessosiriferisce.

Nella seconda parte seguono tra parentesi tonde gli argomenti di taledisposizione.

Nellaterzaparteèriportataunabrevedefinizionedelladisposizione.

Laquartaparteècostituitadauntestonormativo(incorsivo).

A.1.1Motivazioni(tipo,argomenti,descrizione,esempio)

<Visto>(argomenti:norma)Disposizionecaratterizzantecontenutanelpreambolo.Vistol’art.17,comma2,dellalegge23agosto1988,n.400;

<Considerato>(argomenti:oggetto)Disposizionecaratterizzantecontenutanelpreambolo.Considerato che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricercaper le proprie finalita’ istituzionali, ha esigenze del tutto specifiche epeculiari;Ravvisatal’opportunita’didarecorsoalcompletamentodell’attuazionedellasuindicataprogrammazione come previsto dai citati decreti del PresidentedellaRepubblica30novembre2000e4agosto2001;Tenuto conto che l’art. 43 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, hadifferitoiltermineperl’emanazionedelpredettoregolamentoalsessantesimogiornosuccessivoalladatadientratainvigoredelmedesimodecreto-legge,sopprimendo,altresì, da taledata ogni residua funzione svolta dai comitatiprovinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizionivigenti;

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<Parere>(argomenti:soggetto)Disposizionecaratterizzantecontenutanelpreambolo.Udito il parere delConsiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del27/07/1994;

<Proposta>(argomenti:soggetto)Disposizionecaratterizzantecontenutanelpreambolo.SullapropostadelPresidentedelConsigliodeiMinistriedelMinistrodellagiustizia;

<Necessitàeurgenza>(argomenti:oggetto)Disposizione caratterizzante, tipica del decreto-legge, contenuta nelpreambolo.Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riorganizzare lagiurisdizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acquepubblicheall’esitodelledeclaratoriediillegittimitàcostituzionaledicuiallesentenzedellaCortecostituzionalenumeri305e353del2002,inattesadellacomplessiva riforma della disciplina concernente il governo delle acquepubbliche e degli impianti elettrici, che attualmente risale al testo unicoapprovatoconregiodecreto11dicembre1933,n.1775;

A.1.2Disposizionisostanziali(tipo,argomenti,descrizione,esempio)

<Finalità>Ladisposizioneanaliticachedescrivelaratiodell’interoattonormativo.Lapresente leggegarantisce che il trattamentodei dati personali si svolganelrispettodeidiritti,delle libertà fondamentali,nonchédelladignitàdellepersone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identitàpersonale;garantiscealtresì idirittidellepersonegiuridicheediognialtroenteoassociazione.

<Ambito>(argomenti:destinatario,attività)Ladisposizioneanaliticaintroduttivachespiegaqualisonolerealtàregolatedallalegge(ambitodiapplicazione).La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunqueeffettuatonelterritoriodelloStato.

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<Finanziaria>(argomenti:norma)Ladisposizione analitica che fissa la copertura finanziarianecessaria ai finidell’attuazionediquantoprevistodall’atto.All’onerederivantedall’attuazionedellapresentelegge,valutatoinlire8.029milioniperil1997edinlire12.045milioniadecorreredal1998,siprovvedemediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini delbilancio triennale1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione delMinistero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo utilizzando, per il 1997,quantoalire4.553milioni,l’accantonamentoriguardante ilMinisterodegliaffariesterie,quantoa lire3.476milioni, l’accantonamentoriguardante laPresidenzadelConsigliodeiministrie,perglianni1998e1999,quantoalire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamentoriguardante ilMinisterodegliaffari esteri e,quantoa lire5.215milioni, leproiezioniperglistessiannidell’accantonamentoriguardantelaPresidenzadelConsigliodeiministri.

<Definitoria>(argomenti:definiendum)La disposizione analitica che introduce e descrive stipulativamente leprincipalientitàdell’atto.Ai fini della presente legge si intende: a) per -banca di dati- qualsiasicomplessodidatipersonaliripartitoinunaopiùunitàdislocateinunoopiùsiti,organizzatosecondounapluralitàdicriterideterminatitalidafacilitarneiltrattamento[…].

<Istitutiva>(argomenti:destinatario)Ladisposizioneanaliticachecreaun’istituzione.ÈistituitoilGaranteperlaprotezionedeidatipersonali.

<Organizzativa>(argomenti:destinatario)Ladisposizioneanaliticachedisciplinal’organizzazionediun’istituzione.AlledipendenzedelGaranteèpostounufficiocompostodadipendentidelloStatoedialtreamministrazionipubbliche, collocati fuori ruolonelle formeprevistedairispettiviordinamenti,ilcuiserviziopressoilmedesimoufficioèequiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettiveamministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato inmisuranonsuperioreaquarantacinqueunità,[…].

<Competenza>

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(argomenti:destinatario,attività,controparte,termine*)La disposizione analitica con cui un’autorità superiore conferiscetemporaneamente e nell’ambito della propria competenza ad un’autoritàinferiorel’eserciziodiunpoteredicuirestatitolare.IlGovernoèdelegatoademanare,entrodiciottomesidalladatadientratainvigoredellalegge2novembre1993,n.436,appositidecretilegislativiperlacostituzionedelleautoritàmetropolitane.

<Revoca>(argomenti:destinatario,attività,controparte,termine*)Ladisposizioneanaliticachesottraeunpotere.Apartiredal180giornodallapubblicazionedeiprovvedimentidicuialprimocomma,ipoteridell’ufficioinambitodicircolazionedellemercisiintendonorevocati.

<Diritto>(argomenti:destinatario,attività,controparte).La disposizione analitica che attribuisce il potere di agire a tutela o per ilsoddisfacimento di un proprio interesse riconosciuto e protettodall’ordinamentogiuridico.Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità equalità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e allafamigliaun’esistenzaliberaedignitosa.

<Dovere>(argomenti:destinatario,attività,controparte)Ladisposizioneanaliticacheindicainmodogenericounasituazionegiuridicapassiva.Isuoiargomentipossibilisono:destinatario(inquestocasoiltitolaredella situazione giuridica passiva), attività (il comportamento prescritto),controparte(inquestocasoiltitolaredellasituazionegiuridicaattiva).Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della lorocapacitàcontributiva.

<Pretesa>(argomenti:(argomenti:destinatario,azione,controparte).Ladisposizioneanaliticachedescriveunasituazionegiuridicaattiva,rivoltaallarealizzazionediuninteresseparticolareecorrelataaduncomportamentoaltruidicontenutospecificosanzionabile.Inrelazionealtrattamentodidatipersonali,l’interessatohadiritto:di conoscere, mediante accesso gratuito, al registro di cui all’erticolo 31,comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possonoriguardarlo;

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Diessereinformatosuquantoindicatoall’articolo7,comma4,letterea),b)eh);

<Obbligo>(argomenti:destinatario,azione,controparte)La disposizione analitica che descrive una situazione giuridica passiva,prescrivendo un comportamento di contenuto specifico, rivolto allarealizzazione di un interesse particolare la cui violazione è espressamenterichiamata da una sanzione. I suoi argomenti possibili sono: destinatario(titolare della situazione giuridica passiva), azione (comportamentoprescritto),controparte(titolaredellasituazionegiuridicaattiva).Lepubblicheamministrazionisonotenute[apenadiunasanzione,n.d.R.]adeterminare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di lorocompetenzal’unitàorganizzativaresponsabiledellaistruttoriaediognialtroadempimentoprocedimentale.

<Divieto>(argomenti:destinatario,azione,controparte)Ladisposizionecheesprimeunobbligoinformanegativa.È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corsodello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche amezzoditerzi,sulleopinionipolitiche,religioseosindacalidellavoratore.

<Permesso>(argomenti:destinatario,azione,controparte)La disposizione analitica che indica comportamenti consentiti dall’autoritàcompetente,ancheinderogaadaltredisposizioni.La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: a)qualorasianonecessarieperfinalitàdiricercascientificaodistatisticaesitrattididatianonimi;quandosianorichiestedaisoggettidicuiall’articolo4,comma1,lettereb),d) ed e),per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,accertamento o repressione di reati, con l’osservanza delle norme cheregolanolamateria.

<Procedura>(argomenti:destinatario,azione,controparte)La disposizione analitica che descrive la serie coordinata e collegata di attiche deve essere osservata da un destinatario nell’esercizio di unadempimento.Il trasferimento può avvenire soltanto dopo 15 giorni dalla data dellanotificazione; il termine è di 20 giorni qualora il trasferimento riguardi

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talunodeidatidicuiagliarticoli22e24.

<Sanzione>(argomenti:destinatario,azione,pena)Ladisposizioneanaliticachedescrivelalimitazionedeidiritticuivaincontrochi abbia violato un obbligo. A seconda del settore del diritto in cuiintervengono, è possibile distinguere le sanzioni in civili, penali, eamministrative.Chiunqueomettedi fornirele informazioniodiesibire idocumentirichiestidalGaranteaisensidegliarticoli29,comma4,e32,comma1,èpunitoconlasanzioneamministrativadelpagamentodiunasommadalireunmilionealireseimilioni.

<Riparazione>(argomenti:destinatario,azione,effetto)La disposizione analitica che descrive i rimedi (come la nullità el’annullamento) con cui si sanzionano i vizi di un atto., detta anchepseudosanzioneÈ nullo qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l’occupazione di unlavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad unaorganizzazionesindacaleovverocessidifarneparte.

A.1.3Disposizionidimutamento(tipo,argomenti,descrizione,esempio)

<Abrogazione>(argomenti:norma,novellando,posizione,inizio*)Disposizione di modifica testuale che elimina dall’ordinamento vigente uninteroattonormativo,unasuapartizione,oanchesolounsuoframmento.Sonoabrogateledisposizionidileggeodiregolamentoincompatibiliconlapresenteleggee,inparticolare,ilquartocommadell’articolo8edilquartocommadell’articolo9dellalegge1aprile1981,n.121.

<Sostituzione>(argomenti:norma,novella,novellando,posizione,inizio*)Ladisposizioneanaliticadimodificatestualechealcontempoabrogaunatto(unasuaparteounsuoframmento)eneinserisceunonuovoalsuoposto.Ilcomma2dell’articolo8dellacitataleggen.470del1988èsostituitodalseguente: “2. La rilevazione dei cittadini italiani all’estero si svolgericavando i dati personali disponibili citati all’articolo 10 dagli schedariconsolaridicuiall’articolo67deldecretodelPresidentedellaRepubblica5gennaio1967,n.200”.

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<Integrazione>(argomenti:norma,novella,posizione,inizio*)La disposizione analitica di modifica che interviene su un testo normativovigenteaggiungendonuovedisposizioni.Alterzocommadell’articolo83delcodicediproceduracivilee’aggiunto,infine,ilseguenteperiodo:“Laprocurasiconsideraappostaincalceancheserilasciata su foglio separato che sia però congiuntomaterialmente all’attocuisiriferisce”.

<Vigenza>(argomenti:norma,inizio*,fine*)Ladisposizionechedefiniscel’entratainvigorediunanorma.Lapresenteleggeentrainvigoreil1gennaio2000.

<Sospensione>(argomenti:norma,inizio*,fine*)Ladisposizionechestabiliscelasospensionediunanorma,diunattoodiunprovvedimento,odiuntermine.L’allegato definito conformemente al paragrafo 2, è consideratoprovvisoriamentesospeso.

<Proroga>(argomenti:norma,inizio*,fine*)La disposizione che stabilisce la proroga di una norma, di un atto o di unprovvedimento,odiuntermine.

I trattamentistraordinaridi integrazionesalarialesonoprorogatisinoenonoltreil31maggio1995.

<Differimento>(argomenti:norma,inizio*,fine*)Ladisposizionecheprocrastina l’applicazionediunanorma,diunattoodiunprovvedimento,olascadenzadiuntermine.Èdifferitoal31dicembre2003 il termineprevistodall’articolo1comma1primoperiododeld.l.20gennaio2003,n.4.

<Retroattività>(argomenti:norma,inizio*,fine*)La disposizione analitica che stabilisce l’applicabilità di una norma afattispecieverificatesianteriormenteall’emanazionedellanormastessa.L’articolo1deldecretodelPresidentedellaRepubblica10novembre1997,n. 442, concernente l’opzione e la revoca di regimi di determinazionedell’imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai

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comportamenticoncludentitenutidalcontribuenteanteriormentealladatadientratainvigoredelcitatodecreton.442del1997.

<Ultrattività>(argomenti:norma,inizio*,fine*)Ladisposizioneanaliticaspeculareallaretroattività.A decorrere dal 1gennaio 2002, per quanto non diversamente disposto dalpresentedecreto,continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto delPresidentedellaRepubblica23maggio2001,n.316.

<Deroga>(argomenti:norma)Ladisposizioneanaliticachefissaadempimentidifformirispettoadaltriattidell’ordinamento.Perilconseguimentodellefinalita’dicuiall’articolo1laRegionePiemonteintervienemedianteleseguentiiniziative:[omissis]c)concessionedicontributiafavoredientipubbliciedistitutiqualificatiadeffettuareindaginisulladistribuzioneesuglieffettidelDDT,dasvolgersinelterritoriopiemontese del bacino del LagoMaggiore, anche in deroga allalegge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento dicollaborazioninell’ambitodell’attivitàdell’amministrazioneregionale).

<Eccezione>(argomenti:norma)La disposizione analitica che fissa adempimenti difformi rispetto ad altrenormeinternerichiamate.Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per finiesclusivamentepersonali non è destinatario all’applicazione della presentelegge,semprechéidatinonsianodestinatiadunacomunicazionesistematicaoalladiffusione.

<Estensione>(argomenti:norma)La disposizione analitica che fissa adempimenti ulteriori rispetto ad altrenormeinternerichiamate.Altrattamentodicuialcomma1siapplicanoinognicasoledisposizioniintemadisicurezzadeidatidicuiall’articolo15,nonchéledisposizionidicuiagliarticoli18e36.

<Interpretazione>(argomenti:norma)

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LadisposizionecontenenteunainterpretazioneautenticaLanormavainterpretatanelsensochelagraduatoriadimeritodelconcorsopuò essere utilizzata per un periodo di 18 mesi dalla pubblicazione dellastessa.

<Ratifica>(argomenti:norma)Ladisposizione, in formadi legge, concui ilPresidentedellaRepubblicaèautorizzato a ratificare un trattato, un accordo o un altro atto a carattereinternazionale(memoranda,convenzioni,etc.).IlPresidentedellaRepubblicaèautorizzatoaratificareilTrattatodiamiciziaecollaborazionetralaRepubblicaitalianaelaRepubblicaKirghiza,fattoaRomail3marzo1999.

<Recepimento>(argomenti:norma)Disposizione che connota un atto o una disposizione come conforme alleindicazionidiunprovvedimentonormativoprecedente.In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gliimporti espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi inEuro.

<Attuazione>(argomenti:norma,novellando,posizione)Disposizione che connota un atto o una disposizione come attuativo di unprovvedimentonormativoprecedenteepreordinato.InattuazionedellaL.7agosto1990,n.241,recantenuovenormeinmateriadi procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documentiamministrativiedelD.P.R.27giugno1992,n.352,recanteladisciplinadellemodalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso aidocumentiamministrativi,ilpresenteregolamentostabilisce,perciascuntipodiprocedimentodicompetenzadell’UniversitàdegliStudi“G.D’Annunzio”:il termine entro il quale esso deve concludersi; l’unità organizzativaresponsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentalenonchè dell’adozione del provvedimento finale; il funzionario responsabiledel singolo procedimento; lemodalità di esercizio del diritto di accesso aidocumentiamministrativi e le categorie dei documenti formati o comunquerientranti nella disponibilità dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio”sottrattialdirittodiaccesso.

<Metaregola>(argomenti:tiporegola)

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Regolasullaproduzionedelleregole(diognitipo).Larevocadelle funzioniregionalidelegatecon lapresente leggeèdispostamediante legge regionale nei confronti di tutti i soggetti di eguale livelloistituzionale,neisolicasidipersistenteegraveviolazionedelleleggi.

A.2EsempidiannotazionididisposizioniGuidaallaletturaNelleseguentipaginesonoriportatialcuniesempidi

annotazionedidisposizioni.Ogniannotazioneèdivisainquattroparti:

Laprimapartediogniesempioindicatraparentesiacuteladisposizionecuiessosi riferisce,e traparentesi tondegliargomentidi taledisposizione,raggruppati per tipologia. All’elenco degli argomenti segue una brevedefinizionedelladisposizione.

Lasecondaparteècostituitadauntestonormativo(incorsivo),precedutodall’indicazionedeisuoiestremi.

Nella terza parte, l’esempio viene annotato attraverso dei tag, cheindicanoidiversiargomentidelladisposizioneall’internodeltestoesaminato.

Laquartaparteèunriepilogodegliargomentiesplicitamenteespressidalnormatoreneltestoesaminato.

Sièritenutoavolteopportunofornirepiùdiunesempioperunasingoladisposizione.Intalcasoleparti2,3e4sonostateripetute.

A.2.1Regolesull’attoeregolecostitutive<Ambito> (vigore, efficacia)_(destinatario, territorio, attività)_(termini,

condizioni,norma,invigoreil)La disposizione introduttiva che spiega quali sono le realtà regolate dallalegge(ambitodiapplicazione).Leggen.675del31Dicembre1996,articolo2,comma1

LapresenteleggesiapplicaaltrattamentodidatipersonalidachiunqueeffettuatonelterritoriodelloStato.

La presente legge si applica al <attività> trattamento di datipersonali</attività> da <destinatario> chiunque effettuato</destinatario> nel<territorio>territoriodelloStato</territorio>.

destinatario:chiunque

territorio:territoriodelloStato.

attività:trattamentodidatipersonali

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Legge9gennaio2004,n.4,articolo3,comma1Lapresenteleggesiapplicaallepubblicheamministrazionidicuialcomma2dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende privateconcessionariediservizipubblici,alleaziendemunicipalizzateregionali,aglienti di assistenza edi riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e ditelecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alleaziendeappaltatricidiserviziinformatici.

Lapresenteleggesiapplicaalle<destinatari>pubblicheamministrazionidi cui al comma2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziendeprivate concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzateregionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende ditrasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitalepubblicoealleaziendeappaltatricidiserviziinformatici</destinatari>.

destinatario:pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decretolegislativo30marzo2001,n.165,esuccessivemodificazioni;entipubblicieconomici;aziendeprivateconcessionariediservizipubblici;aziendemunicipalizzateregionali;entidiassistenzaediriabilitazionepubblici;aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione dicapitalepubblico;aziendeappaltatricidiserviziinformatici

<Competenza> (vigore, efficacia)_(destinatario, attività)_(termini,condizioni,norma,invigoreil)La disposizione che attribuisce un potere (ovvero una situazione soggettivaattiva)adundestinatario.

DecretodelPresidentedellaRepubblica24 luglio1977,n.616,art.78,comma1

Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti leoccupazionitemporaneeed’urgenzaedirelativiattipreparatoriattinentiadoperepubblicheodipubblicautilità.

Sono attribuite ai <destinatario> Comuni </destinatario> <attività> lefunzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d’urgenzaed i relativiattipreparatoriattinentiadoperepubblicheodipubblicautilità

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</attività>.

destinatario:Comuni

attività:funzioniamministrativeconcernentileoccupazionitemporaneeed’urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o dipubblicautilità

GazzettaUfficialeN.48del26Febbraio2002,articolo1,comma2

Le funzioni di selezione e reclutamento, gia’ di competenza dei predettiorgani, sono attribuite ai distretti militari indicati nella allegata tabellafacenteparteintegrantedelpresentedecreto.

Le <attività> funzioni di selezione e reclutamento </attività>, gia’ dicompetenza dei predetti organi, sono attribuite ai <destinatario> distrettimilitari indicati nella allegata tabella facente parte integrante del presentedecreto</destinatario>.

destinatario:distrettimilitari indicatinellaallegata tabella facenteparteintegrantedelpresentedecretoattività:funzionidiselezioneereclutamento

<Definitoria> (vigore, efficacia)_(definiendum, definiens)_(termini,condizioni,norma,invigoreil)Ladisposizionecheintroduceedescrivestipulativamenteleprincipalientitàdell’atto.

L.n.675del31Dicembre1996,articolo1,comma2

Ai fini della presente legge si intende: a) per -banca di dati- qualsiasicomplessodidatipersonaliripartitoinunaopiùunitàdislocateinunoopiùsiti,organizzatosecondounapluralitàdicriterideterminatitalidafacilitarneiltrattamento[…].

Aifinidellapresente leggesi intende:a)per–<definiendum>bancadidati </definiendum> – <definiens> qualsiasi complesso di dati personaliripartitoinunaopiùunitàdislocateinunoopiùsiti,organizzatosecondounapluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento […]</definiens>.

definiendum:bancadidati

definiens:qualsiasicomplessodidatipersonaliripartitoinunaopiùunitàdislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criterideterminatitalidafacilitarneiltrattamento.

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<Delega> (vigore, efficacia)_(delegante, destinatario, attività)_(termini,condizioni,norma,invigoreil)Ladisposizioneconcuiun’autorità superioreconferisce temporaneamenteenell’ambitodellapropriacompetenzaadun’autoritàinferiorel’eserciziodiunpoteredicuirestatitolare.

Legge16luglio1997,n.254,articolo1,comma1

IlGovernoèdelegatoademanare,entroseimesidalladatadientratainvigoredellapresentelegge,unoopiùdecretilegislativiperrealizzareunapiùrazionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, conl’osservanzadeiseguentiprincìpiecriteridirettivi:a)ristrutturaregliufficigiudiziaridiprimogradosecondoilmodellodelgiudiceunico;[…]

Il <delegato> Governo </delegato> è delegato ad <attività> emanare,<fine [termini (attività)]>entro sei mesi</fine [termini (attività)]> dalla<inizio [termini (attività)]> data di entrata in vigore della presente legge</inizio [termini (attività)]>, uno o più decreti legislativi per realizzare unapiùrazionaledistribuzionedellecompetenzedegliufficigiudiziari<attività>,con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ristrutturare gliufficigiudiziaridiprimogradosecondoilmodellodelgiudiceunico;[…]

delegante:Parlamento

destinatario:Governo

attività: emanare uno o più decreti legislativi per realizzare una piùrazionaledistribuzionedellecompetenzedegliufficigiudiziari

inizio[termini(attività)]:datadientratainvigoredellapresentelegge

fine[termini(attività)]:fineseimesidainizio[termini(attività)]

condizioni: l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a)ristrutturaregliufficigiudiziaridiprimogradosecondoilmodellodelgiudiceunico;

Legge22luglio1975,n.382,articolo1,comma1

IlGovernoèdelegatoademanareperleregioniastatutoordinario,entro12 mesi dalla data dell’entrata in vigore della presente legge, uno o piùdecreti aventi valore di legge ordinaria diretti:a) a completare iltrasferimentodellefunzioniamministrative,consideratepersettoriorganici,inerenti alle materie indicate nell’articolo 117 della Costituzione, nonchédegli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche edintegrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell’articolo 17 della

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legge16maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioniorganichedelleamministrazionistatali;[…]

Il <destinatario> Governo </destinatario> è delegato ad <attività>emanareperleregioniastatutoordinario,<fine[termini(attività)]>entro12mesi</fine [termini (attività)]> dalla <inizio [termini (attività)]>datadell’entrata invigoredellapresente legge</inizio[termini(attività)]>,unoopiù decreti aventi valore di legge ordinaria diretti: a) a completare iltrasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici,inerenti alle materie indicate nell’articolo 117 della Costituzione, nonchédegli uffici e del personale, anche mediante le necessarie modifiche edintegrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell’articolo 17 dellalegge 16maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle dotazioniorganichedelleamministrazionistatali;[…]</attività>

delegante:Parlamento

destinatario:Governo

attività:emanareperleregioniastatutoordinariounoopiùdecretiaventivaloredileggeordinariadiretti:a)acompletareiltrasferimentodellefunzioniamministrative,consideratepersettoriorganici,inerentiallematerieindicatenell’articolo117dellaCostituzione,nonchédegliufficiedelpersonale,anchemediantelenecessariemodificheedintegrazioniaidecretidelegatiemanatiinattuazione dell’articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con lariduzionecontestualedelledotazioniorganichedelleamministrazionistatali;[…]inizio[termini(attività)]:datadientratainvigoredellapresenteleggefine[termini(attività)]:dodicimesidainizio[termini(attività)]

<Finalità>(vigore,efficacia)_(termini,condizioni,norma,invigoreil)

Ladisposizionechedescrivelaratiodell’interoattonormativo.

L.n.675del31Dicembre1996,articolo1,comma1

La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali sisvolganelrispettodeidiritti,dellelibertàfondamentali,nonchédelladignitàdelle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza eall’identitàpersonale;garantiscealtresìidirittidellepersonegiuridicheediognialtroenteoassociazione.

<Finanziaria>(vigore,efficacia)_(norma)_(termini,condizioni,norma,invigoreil)La disposizione che fissa la copertura finanziaria necessaria ai fini

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dell’attuazionediquantoprevistodall’atto.

Legge11agosto2003,n.231,articolo15,comma1

All’onerederivantedall’attuazionedelledisposizionidicuiallapresentelegge, escluso l’articolo 4, pari a 367.468.508 euro per l’anno 2003, siprovvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, aisensidell’articolo1,comma63,dellalegge28dicembre1995,n.549.

All’onerederivantedall’attuazionedelle<norma>disposizionidicuiallapresente legge, escluso l’articolo 4 </norma>, pari a 367.468.508 euro perl’anno2003,siprovvedemedianteutilizzodel fondodi riservaper lespeseimpreviste,aisensidell’articolo1,comma63,dellalegge28dicembre1995,n.549.

Norma:disposizionidicuiallapresentelegge,esclusol’articolo4.

<Istitutiva> (vigore, efficacia)_ (destinatario)_(termini, condizioni,norma,invigoreil)Ladisposizionechecreaun’istituzione.

L.n.675del31Dicembre1996,articolo30,comma1ÈistituitoilGaranteperlaprotezionedeidatipersonali.

È istituito il <destinatario>Garante per la protezione dei dati personali</destinatario>.

Destinatario:Garanteperlaprotezionedeidatipersonali.

<Metaregola> (vigore, efficacia)_(tiporegola) _(termini, condizioni,norma,invigoreil)Regolasullaproduzionedelleregole(diognitipo).

LeggeregionePiemonte2settembre1974,n.27.Larevocadelle funzioniregionalidelegatecon lapresente leggeèdispostamediante legge regionale nei confronti di tutti i soggetti di eguale livelloistituzionale,neisolicasidipersistenteegraveviolazionedelleleggi.

La<tiporegola> revocadelle funzioni regionalidelegate con lapresentelegge</tiporegola>èdispostamedianteleggeregionaleneiconfrontidituttiisoggetti di eguale livello istituzionale, nei soli casi di persistente e graveviolazionedelleleggi.

Tiporegola: revoca delle funzioni regionali delegate con la presentelegge.

<Organizzativa> (vigore, efficacia)_(destinatario)_(termini, condizioni,norma,invigoreil)

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Ladisposizionechedisciplinal’organizzazionediun’istituzione.

L.n.675del31Dicembre1996,articolo33,comma1AlledipendenzedelGaranteèpostounufficiocompostodadipendentidelloStato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolonelle formeprevistedairispettiviordinamenti,ilcuiserviziopressoilmedesimoufficioèequiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettiveamministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato inmisuranonsuperioreaquarantacinqueunità,[…].

Alle dipendenze del <destinatario> Garante </destinatario> è posto unufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazionipubbliche,collocatifuoriruolonelleformeprevistedairispettiviordinamenti,ilcuiserviziopressoilmedesimoufficioèequiparatoadognieffettodileggea quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativocontingente è determinato in misura non superiore a quarantacinque unità,[…].

Destinatario:Garante

<Revoca> (vigore, efficacia)_(destinatario, attività, delegante)_(termini,condizioni,norma,invigoreil)Ladisposizionechesottraeunpotere.

Apartiredal180giornodallapubblicazionedei provvedimenti di cui alprimo comma, i poteri dell’ufficio in ambito di circolazione delle merci siintendonorevocati.

<inizio(termini)> A partire dal 180 giorno dalla pubblicazione deiprovvedimenti di cui al primo comma</inizio(termini)>, i <attività> poteridell’<destinatario> ufficio </destinatario> in ambito di circolazione dellemerci</attività>siintendonorevocati.

Destinatario:ufficio

Attività:poteriinambitodicircolazionedellemerci

Inizio(termini):180giornodallapubblicazionedeiprovvedimentidicuialprimocomma

<Status>(vigore,efficacia)_(destinatario,qualifica)_(termini,condizioni,norma,invigoreil)La disposizione che conferisce un complesso di poteri e doveri ad undestinatariodotatodideterminatirequisiti,determinandonel’appartenenzaaduna particolare categoria di membri della società o di una comunità piùristretta.

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Codicecivile,articolo2,comma1Lamaggioreetàèfissataalcompimentodeldiciottesimoanno.

La <qualifica> maggiore età </qualifica> è fissata al <destinatario>compimentodeldiciottesimoanno</destinatario>.

Qualifica:maggioreetà

Destinatario:chihacompiutoildiciottesimoanno

A.2.2Regoleregolative<Diritto>(vigore,efficacia)_(destinatario,controparte,attività)_(termini,

condizioni,norma,invigoreil)La disposizione che attribuisce il potere di agire a tutela o per ilsoddisfacimento di un proprio interesse riconosciuto e protettodall’ordinamentogiuridico.

Costituzione,articolo36Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità equalità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e allafamigliaun’esistenzaliberaedignitosa.

Il <destinatario> lavoratore </destinatario> ha diritto ad una <attività>retribuzioneproporzionataallaquantitàequalitàdelsuolavoroeinognicasosufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa</attività>.

Destinatario:lavoratore

Attività:retribuzioneproporzionataallaquantitàequalitàdelsuolavoroeinognicasosufficienteadassicurareaséeallafamigliaun’esistenzaliberaedignitosa

<Divieto>(vigore,efficacia)_(destinatario,azione,controparte)_(termini,condizioni,norma,invigoreil)Ladisposizionecheesprimeunobbligoinformanegativa.

Leggen.3001970,articolo8,comma1

Èfattodivietoaldatoredilavoro,aifinidell’assunzione,comenelcorsodello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche amezzoditerzi,sulleopinionipolitiche,religioseosindacalidellavoratore.

È fatto divieto al <destinatario> datore di lavoro</destinatario>, ai finidell’assunzione,comenelcorsodellosvolgimentodelrapportodi lavoro,di<azione>effettuareindagini,ancheamezzoditerzi,sulleopinionipolitiche,

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religioseosindacalidellavoratore</azione>.

Destinatario:datoredilavoro

Azione: effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinionipolitiche,religioseosindacalidellavoratore

<Dovere>(vigore,efficacia)_(destinatario,attività,controparte)_(termini,condizioni,norma,invigoreil)Ladisposizionecheindicainmodogenericounasituazionegiuridicapassiva.I suoi argomenti possibili sono: destinatario (in questo caso il titolare dellasituazione giuridica passiva), attività (il comportamento prescritto),controparte(inquestocasoiltitolaredellasituazionegiuridicaattiva).

Costituzione,articolo53Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della lorocapacitàcontributiva.

<destinatario>Tutti</destinatario> sono tenuti a<attività>concorrere allespesepubblicheinragionedellalorocapacitàcontributiva</attività>.

Destinatario:Tutti

Attività: concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacitàcontributiva

<Informazione> (vigore, efficacia)_(termini, condizioni, norma,invigoreil)

L.R..39/1996,articolo8,comma1Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di sanzioniamministrativesirinviaalledisposizionideld.lgs.n.472/1997.

<informazione> Per quanto non previsto dalla presente legge in<condizione>materiadisanzioniamministrative</condizione>sirinviaalledisposizionidel<norma>d.lgs.n.472/1997</norma>.</informazione>

D.L.28-5-2004n.136,Disposizioniurgentipergarantirelafunzionalitàditalunisettoridellapubblicaamministrazione.PubblicatonellaGazz.Uff.28maggio2004,n.124.articolo1,comma2.

Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempodeterminatostipulatiaisensi<normainvigoreil=“1994”>dell’articolo16delContrattocollettivonazionaledilavorodelcompartodelpersonaledeglientipubblici non economici – quadriennio normativo 1994-1997 e biennioeconomico1994-1995</norma>tral’INPDAPeisoggettiche,purutilmentecollocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e

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lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, conmodificazioni,dalla legge19luglio1994,n.451,avevanosuperatoil limitedeitrentadueannidietàalmomentodellasottoscrizionedeirelativicontratti.

<Obbligo> (vigore, efficacia)_(destinatario, controparte,azione)_(termini,condizioni,norma,invigoreil)La disposizione che descrive una situazione giuridica passiva, prescrivendoun comportamento di contenuto specifico, rivolto alla realizzazione di uninteresse particolare la cui violazione è espressamente richiamata da unasanzione. I suoi argomenti possibili sono: destinatario (titolare dellasituazionegiuridicapassiva),azione(comportamentoprescritto),controparte(titolaredellasituazionegiuridicaattiva).

L.7agosto1990,n.241,articolo4,comma1.Lepubblicheamministrazionisonotenute[apenadiunasanzione,n.d.R.]adeterminare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di lorocompetenzal’unitàorganizzativaresponsabiledellaistruttoriaediognialtroadempimentoprocedimentale.

<destinatario>Lepubblicheamministrazioni</destintario>sono tenute [apena di una sanzione, n.d.R.] a <azione>determinare per ciascun tipo diprocedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativaresponsabile della istruttoria e di ogni altro adempimentoprocedimentale</azione>.

Destinatario:pubblicheamministrazioni

Azione: determinareper ciascun tipodiprocedimento relativo ad atti dilorocompetenza l’unitàorganizzativaresponsabiledella istruttoriaediognialtroadempimentoprocedimentale.

<Permesso> (vigore, efficacia)_(destinatario, azione,controparte)_(termini,condizioni,norma,invigoreil)Ladisposizionecheindicacomportamenticonsentitidall’autoritàcompetente,ancheinderogaadaltredisposizioni.

L.n.675del31Dicembre1996,articolo21,comma4La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: a)qualora sianonecessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e sitrattididatianonimi[…][1]

La <azione>comunicazione e la diffusione dei dati</azione> sonocomunquepermesse:<condizione>a)qualorasianonecessarieper finalitàdiricercascientificaodistatisticaesitrattididatianonimi[…]</condizione>

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Azione:comunicazioneeladiffusionedeidati

Condizione:qualorasianonecessarieperfinalitàdiricercascientificaodistatisticaesitrattididatianonimi[…]

<Pretesa> (vigore, efficacia)_ (destinatario, azione,controparte)_(termini,condizioni,norma,invigoreil)La disposizione che descrive una situazione giuridica attiva, rivolta allarealizzazione di un interesse particolare e correlata ad un comportamentoaltruidicontenutospecificosanzionabile.

L.n.675del31Dicembre1996,articolo13,comma1In relazione al trattamento di dati personali, l’interessato ha diritto:diconoscere, mediante accesso gratuito, al registro di cui all’articolo 31,comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possonoriguardarlo;Diessereinformatosuquantoindicatoall’articolo7,comma4,letterea),b)eh);[…]

In relazione al trattamento di dati personali, <destinatario> l’interessato</destinatario>hadiritto:<azione>diconoscere,medianteaccessogratuito,alregistrodicuiall’articolo31,comma1,letteraa),l’esistenzaditrattamentidi dati che possono riguardarlo;Di essere informato su quanto indicatoall’articolo7,comma4,letterea),b)eh)</azione>;[…]

Destinatario:interessato

Azione: conoscere, mediante accesso gratuito, al registro di cuiall’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati chepossono riguardarlo; Di essere informato su quanto indicato all’articolo 7,comma4,letterea),b)eh)

<Procedura> (vigore, efficacia)_(destinatario, azione)_ (termini,condizioni,norma,invigoreil)Ladisposizionechedescrive la seriecoordinataecollegatadi atti chedeveessereosservatadaundestinatarionell’eserciziodiunadempimento.

L.n.675del31Dicembre1996,articolo28,comma2Il trasferimento può avvenire soltanto dopo 15 giorni dalla data dellanotificazione; il termine è di 20 giorni qualora il trasferimento riguarditalunodeidatidicuiagliarticoli22e24.

<azione>Iltrasferimento</azione>puòavveniresoltanto<inizio[termini(azione)]> dopo 15 giorni dalla data dellanotificazione</inizio[termini(azione)]>;<inizio[termini(azione)]>iltermineè di 20 giorni </inizio [termini (azione)]> <condizione> qualora il

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trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24</condizione>.

Azione:trasferimento

Inizio[termini(azione)]:dopo15giornidalladatadellanotificazione

Inizio {condizione[termini(azione)]}: dopo 20 giorni dalla data dellanotificazione

Condizioni: qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agliarticoli22e24.

<Riparazione>(vigore,efficacia)_(destinatario,azione,effetto)_(termini,condizioni,norma,invigoreil)Ladisposizionechedescriveirimedi(comelanullitàel’annullamento)concuisisanzionanoivizidiunatto.

Legge20maggio1970,n.300,articolo15,comma1È nullo qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l’occupazione di unlavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad unaorganizzazionesindacaleovverocessidifarneparte.

È <effetto>nullo</effetto> <azione>qualsiasi patto o atto diretto asubordinarel’occupazionediunlavoratoreallacondizionecheaderiscaononaderisca ad una organizzazione sindacale ovvero cessi di farneparte</azione>.

Effetto:nullo

Azione: qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l’occupazione di unlavoratoreallacondizionecheaderiscaononaderiscaadunaorganizzazionesindacaleovverocessidifarneparte

<Sanzione> (destinatario, azione, pena) _(vigore, efficacia)_(termini,condizioni,norma,invigoreil)Ladisposizionechedescrivelalimitazionedeidiritticuivaincontrochiabbiaviolato un obbligo. A seconda del settore del diritto in cui intervengono, èpossibiledistinguerelesanzioniincivili,penali,eamministrative.

L.n.675del31Dicembre1996,articolo36,comma1Chiunqueomettedi fornirele informazioniodiesibire idocumentirichiestidalGaranteaisensidegliarticoli29,comma4,e32,comma1,èpunitoconlasanzioneamministrativadelpagamentodiunasommadalireunmilionealireseimilioni.

<destinatario>Chiunque</destinatario> <azione>omette di fornire le

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informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degliarticoli 29, comma 4, e 32, comma 1</azione>, è punito con la<pena>sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilionealireseimilioni</pena>.

Destinatario:Chiunque

Azione:omettedifornireleinformazioniodiesibireidocumentirichiestidalGaranteaisensidegliarticoli29,comma4,e32,comma1

Pena: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilionealireseimilioni

A.2.3Modifiche<Abrogazione> (vigore, efficacia)_(norma, novellando,

posizione)_(condizioni,decorrenza)Disposizione di modifica testuale che elimina dall’ordinamento vigente uninteroattonormativo,unasuapartizione,oanchesolounsuoframmento.

Legge11agosto2003,n.228,articolo6,comma1Al codice di procedura penale sonoapportate le seguentimodificazioni: a)all’articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: «600, 601 e 602» sonosoppresse;[…]

Al <norma>codice di procedura penale sono apportate le seguentimodificazioni: a) all’articolo 5, comma 1, lettera b)</norma>, le parole:<novellando>«600,601e602»</novellando>sonosoppresse;[…]

Novellando:600,601e602

Norma:articolo5,comma1,letterab)delcodicediprocedurapenale

Dlgs n. 213 del 24/06/1998 (vigore/efficacia: 09/07/1998), articolo 4,comma4.4.Adecorreredal 1gennaio 1999 il secondo commadell’articolo 2435 delcodice civile è sostituito dal seguente: «Il bilancio pubblicato in lire puòesserepubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione».A decorreredal1gennaio 2002 il secondo commadell’articolo 2435 del codice civile èabrogato.

4. <sostituzione>A decorrere dal 1 gennaio 1999 il secondo commadell’articolo 2435 del codice civile è sostituito dal seguente: «Il bilanciopubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso diconversione» </sostituzione> <abrogazione>. A decorrere dal <condizionedecorrenza=“20020101”> 1 gennaio 2002</condizione> il secondo comma

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dell’articolo2435delcodicecivileèabrogato.</abrogazione>.

<Converte> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni,decorrenza)I decreti-legge perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti inlegge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Altrimenti vengonoconvertiti in legge da una legge di conversione. La disposizione diconversioneèriportatanellaleggediconversioneerilevailcollegamentofraildecreto-leggeconvertitoelaleggediconversione.

LEGGE8luglio2003,n.174Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recanteprorogadelledisposizionicheconsentonoospitalitàeprotezionetemporaneapertalunipalestinesi.GazzettaUfficialeN.162del15Luglio2003.articolo1.

Art.1.1. È convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recanteprorogadelledisposizionicheconsentonoospitalita’eprotezionetemporaneapertalunipalestinesi.

<convertito>1.Èconvertitoinleggeil<norma>decreto-legge21maggio2003, n. 111, </norma>recante proroga delle disposizioni che consentonoospitalita’eprotezionetemporaneapertalunipalestinesi.</convertito>

<Deroga> (vigore, efficacia)_ (norma, dominio)_(condizione, termini,decorrenza)La disposizione derogante limita gli effetti giuridici della disposizionederogata. L’applicazione quindi della norma derogata è sospesa quindi nelcasoincuisirealizzilafattispeciesottesaalladisposizionederogante.

Legge25novembre2003, n. 339. «Norme inmateriadi incompatibilitàdell’esercizio della professione di avvocato» pubblicata nella GazzettaUfficialen.279del1dicembre2003,articolo.1.1.Ledisposizionidicuiall’articolo1,commi56,56-bise57,dellalegge23dicembre 1996, n. 662, non si applicano all’iscrizione agli albi degliavvocati,periqualirestano fermi i limitie idivietidicuialregiodecreto-legge27novembre1933,n.1578,convertito,conmodificazioni,dalla legge22gennaio1934,n.36,esuccessivemodificazioni.

1.<deroga>Ledisposizionidicui<norma>all’articolo1,commi56,56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</norma>, non si applicano<dominio>all’iscrizioneaglialbidegliavvocati<dominio>,<condizione>periquali restano fermi i limiti e i divieti di cui al</normeintegrative> regio

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decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successivemodificazioni</normeintegrative></deroga>.

<Estensione> (vigore, efficacia)_(norma, dominio)_(intervallo,condizioni,decorrenza)L’estensione estende la portata della norma generale a fattispecie nonoriginariamente incluse. La disposizione estensione richiama l’effettogiuridicodelladisposizioneestesapercollegarloadunanuovafattispecie.Lanuovafattispecievienepostadentroa<dominio>.

Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/1970, n. 1077pubblicato su: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data:07/01/1971. Riordinamento delle carrieredegli impiegati civili dello Stato.Articolo138.Articolo138–Inquadramentonellaqualificadidirettoredisezione inbaseadesamiespletatioincorsodiespletamento[…]

Ledisposizionidicuiaicommiprecedentisiapplicanoancheagliesamidiavanzamentoprevisti dall’art. 211 del testo unico approvato con decretodel Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successivemodificazioni.

<estensione> Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano<dominio> anche agli esami di avanzamento previsti dall’art. 211 del testounico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio1957,n.3,esuccessivemodificazioni<dominio></estensione>.

<Integrazione> (vigore, efficacia)_(norma, novella,posizione)_(condizione,decorrenza)La disposizione analitica di modifica che interviene su un testo normativovigenteaggiungendonuovedisposizioni.

Legge5giugno2000,n.144,articolo3,comma1

Alterzocommadell’articolo83delcodicediproceduracivileèaggiunto,infine,ilseguenteperiodo:«Laprocurasiconsideraappostaincalceancheserilasciatasufoglioseparatochesiaperòcongiuntomaterialmenteall’attocuisiriferisce».

Al <norma> terzo comma dell’articolo 83 del codice di proceduracivile</norma> è aggiunto, <posizione> in fine</posizione>, il seguenteperiodo: <novella> «La procura si considera apposta in calce anche serilasciatasufoglioseparatochesiaperòcongiuntomaterialmenteall’attocuisiriferisce»</novella>.

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Norma:terzocommadell’articolo83delcodicediproceduracivile

Novella:«Laprocurasiconsideraappostaincalceancheserilasciatasufoglioseparatochesiaperòcongiuntomaterialmenteall’attocuisiriferisce».

LeggedelloStatoItalianodel28/12/2001,n.448pubblicatosu:GazzettaUfficialedellaRepubblica Italiana n.301 in data: 29/12/2001.Disposizioniper la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria2002),articolo47–Finanziamentodellegrandiopereedialtriinterventi,comma5.

5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità operativa e perconsentirelosvolgimentodeimaggioricompitidicuialpresentearticolo,alcomma4dell’articolo70deldecretolegislativo30marzo2001,n.165,dopoleparole:«I rapporti di lavorodeidipendenti dei predetti enti edaziende»sono inserite le seguenti: «nonché dellaCassadepositi e prestiti», dopo leparole: «Le predette aziende o enti» sono inserite le seguenti: «e la Cassadepositieprestiti»ealquartoperiodo,dopoleparole:«sonoesercitatidalleaziendeedentipredetti»sonoinseriteleseguenti:«edallaCassadepositieprestiti».

5.<integrazione>Aifinidellanecessariaautonomiaeflessibilitàoperativae per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presentearticolo, <norma>al comma 4 dell’articolo 70 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165</norma>, dopo le parole: <novellando>«I rapporti dilavorodeidipendentideipredettientiedaziende»</novellando>sonoinseritele seguenti: <novella>«nonché della Cassa depositi e prestiti»</novella>,dopoleparole:<novellando>«Lepredetteaziendeoenti»</novellando>sonoinserite le seguenti:<novella>«e laCassa depositi e prestiti» <novalla> e alquartoperiodo,dopoleparole:<novellando>«sonoesercitatidalleaziendeedentipredetti»</novellando>sonoinseriteleseguenti:<novella>«edallaCassadepositieprestiti»</novella>.

<Interpretazione autentica> (vigore, efficacia)_(norma,dominio)_(condizione,termini,decorrenza)Ladisposizionecontenenteunainterpretazioneautentica

Decreto legge n. 387 del 21/09/1987 pubblicato in Gazzetta UfficialedellaRepubblicaItalianaindata:21/09/1987Copertura finanziariadeldecretodelPresidentedellaRepubblica10aprile1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo alpersonale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

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Articolo5,comma2.

2.L’art.34dellalegge10ottobre1986,n.668,vainterpretatonelsensoche il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata ècomputato sulla dotazione organica effettiva risultante dall’applicazione aregimedella legge30 luglio1985,n. 445, edall’attuazionedell’art. 43deldecreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sonoconsiderati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predettacoloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino inservizio alla data del 30 giugno 1986.Le disposizioni si applicano, con lestessemodalità, a tutto il personale inpossesso dei requisiti comunque adesse corrispondenti e che risulti in serviziopresso il centro studi di Fermoalladatadiconclusionedell’annoscolastico1985-1986.

2. <interpretazione> <norma> L’art. 34 della legge 10 ottobre 1986, n.668,vainterpretatonel<dominio>sensocheilsestodeipostidacoprireperciascunaqualificaiviindicataècomputatosulladotazioneorganicaeffettivarisultante dall’applicazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, edall’attuazione dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24aprile 1982, n. 340. </dominio> <condiziona> Sono considerati destinataridelledisposizionicontenutenellanormapredettacoloroche,oltreapossederei requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno1986.Ledisposizionisiapplicano,conlestessemodalità,atuttoilpersonalein possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti inservizio presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione dell’annoscolastico1985-1986.</condizione></interpretazione>

<Posticipo> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni,decorrenza)La disposizione di posticipo dell’efficacia stabilisce che determinatedisposizioni siano efficaci in un momento successivo alla loro entrata invigore.

AutorizzazionegeneraledelGaranteperlaprotezionedeidatipersonalin.3pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 229 in data30/09/2000

9)Efficaciatemporale.Lapresenteautorizzazionehaefficaciaadecorreredal1ottobre2000,finoal31dicembre2001.

9)Efficaciatemporale.

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<posticipo><norma>La presente autorizzazione</norma> ha efficacia adecorrere <intervallo inizio=20001001 fine=20011231>dal 1 ottobre 2000,finoal31dicembre2001.</intervallo><posticipo>

<Proroga> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni,decorrenza)La disposizione che stabilisce la proroga del vigore di una norma cheoriginariamentedovevaterminareadunacertadatastabilitadallegislatore.

DecretoMinisteriale 22 dicembre 1993 (in Gazz. Uff., 27 dicembre, n.302).–Determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasportomerciimportatetemporaneamentedall’Austria.

ArticolounicoIldecretoministeriale27aprile1990èprorogatofinoal31dicembre1994.Per il predetto periodo è sospesa l’efficacia del decreto ministeriale 9gennaio1986.

Articolounico<proroga> Il <norma> decreto ministeriale 27 aprile 1990 </norma> èprorogato <intervallo fine=“19941231”> fino al 31 dicembre 1994.</intervallo></proroga><sospensione> Per il predetto periodo <intervallo fine=“19941231”> èsospesa l’efficacia del <norma> decreto ministeriale 9 gennaio 1986.</norma></sospensione>

<Modifica-termini> (vigore, efficacia)_(norma, dominio)_(termini,condizioni,decorrenza)Per modifica dei termini si intende quella disposizione che differisce,sospende o riduce dei termini temporali disposti e regolamentati da unanorma.

Legge n. 93 del 24/04/1984 pubblicata in Gazzetta Ufficiale dellaRepubblicaItalianan.118indata:30/04/1984Prorogadel termineprevistodall’art.114della legge1aprile1981,n.121,concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblicasicurezza.Articolo1.

ART.1Ilterminedicuiall’art.114dellalegge1aprile1981,n.121,concernenteilnuovoordinamentodell’Amministrazionedellapubblicasicurezza,prorogatoconl’art.1dellalegge24aprile1982,n.174,esuccessivamenteconl’art.1dellalegge23aprile1983,èulteriormenteprorogatodiunanno.

ART.1

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<modifica-termini>Il terminedicui<norma>all’art.114della legge1aprile1981, n. 121, </norma>concernente il nuovo ordinamentodell’Amministrazionedellapubblicasicurezza,prorogatocon<norma>l’art.1 della legge 24 aprile 1982, n. 174,</norma> e successivamente con<norma>l’art. 1 della legge 23 aprile 1983,</norma>è ulteriormenteprorogatodiunanno.<intervallofine=“+12”></modifica-terimini>

D.M. 12-5-2004 Accertamento del periodo di mancato funzionamentodell’ufficioNEP della Corte d’appello di Salerno – Proroga dei termini didecadenza.PubblicatonellaGazz.Uff.28giugno2004,n.149.

Inconseguenzadelmancato funzionamentodell’ufficioNEPdellaCorted’appello di Salerno nei giorni 25, 26 e 27 marzo 2004 per sospensionecausata da grave situazione igienico-sanitaria sindacale, i termini didecadenza per il compimento di atti presso i suddetti uffici o a mezzo dipersonale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicatoo nei cinque giornisuccessivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data dipubblicazionedelpresentedecretonellaGazzettaUfficialedellaRepubblica.

<modifica-termini>In conseguenza del mancato funzionamentodell’ufficioNEPdellaCorted’appellodiSalernoneigiorni25,26e27marzo2004persospensionecausatadagravesituazioneigienico-sanitariasindacale,i termini di decadenzaper il compimentodi atti presso i suddetti uffici o amezzodipersonaleaddettovi,scadentineigiornisopraindicatooneicinquegiorni successivi, sono prorogati di <termini valore=“15”inizio=“20040628”> quindici giorni </termini> a decorrere dalla < data dipubblicazionedelpresentedecretonellaGazzettaUfficialedellaRepubblica.</modifica-termini>

D.M. 14-3-2001 Sospensione dei termini e dei versamenti tributari afavore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenzacausatadall’encefalopatiaspongiformebovina(BSE).PubblicatonellaGazz.Uff.16marzo2001,n.63.Articolo1,comma1.

Nei confronti degli allevatori di bovini, delle aziende dimacellazione edegli esercenti attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carnibovine in via esclusiva o prevalente, indicati nell’art. 2, comma 1, deldecreto-legge14febbraio2001,n.8,sonosospesiperseimesi,adecorreredal15febbraio2001,iterminirelativiaiversamentidirettideitributi.Nonsifaluogoalrimborsodiquantogiàversato.

<modifica-termini><condizione>Neiconfrontidegliallevatoridibovini,delle aziende di macellazione e degli esercenti attività di commercio

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all’ingrosso e al dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente,indicati nell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8,</condizione> sono sospesi <termini inizio=“20010215” fine=“20010815”>perseimesi,adecorreredal15febbraio2001iterminirelativiaiversamentidiretti dei tributi. </termini> Non si fa luogo al rimborso di quanto giàversato.</modifica-termini>

<Ratifica> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni,decorrenza)Nesso normativo che ratifica, ossia immette nell’ordinamento normativoitaliano,itrattatiinternazionali,gliaccordi,gliemendamenti,leconvenzioni,iprotocolli,imemorandumd’intesa,ecc.

Legge10gennaio2004,n.25,“Ratificaedesecuzionedell’AccordotrailGoverno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblicadell’Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, conProtocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note,effettuatoaLuandail16luglio2002”,pubblicatanellaGazzettaUfficialen.27del3febbraio2004

Art.1.1. Il Presidente dellaRepubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra ilGoverno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblicadell’Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, conProtocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note,effettuatoaLuandail16luglio2002.

Art.1.1.IlPresidentedellaRepubblicaèautorizzatoa<ratifica>ratificare<norma>l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dellaRepubblica dell’Angola in materia di promozione e protezione degliinvestimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 10 luglio 1997, e relativoScambiodiNote,effettuatoaLuandail16luglio2002.</norma><ratifica>

<Recepisce> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni,decorrenza)

Ladisposizionedi recepimentovieneusataquandounanormarecepiscenormedirangosuperiore.Ilcasopiùfrequenteèilrecepimentodelladirettiveeuropee.

Decretolegislativo23gennaio2002,n.10Attuazionedelladirettiva1999/93/CErelativaadunquadrocomunitarioperlefirmeelettroniche.GazzettaUfficialen.39del15febbraio2002.Articolo1

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Art.11.Ilpresentedecretorecaledisposizionilegislativeperilrecepimentodelladirettiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13dicembre1999,relativaadunquadrocomunitarioperlefirmeelettroniche.

Art.11. <recepisce> Il presente decreto reca le disposizioni legislative per ilrecepimentodella<normainvigoreil=“19991213”>direttiva1999/93/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del13dicembre1999,</norma>relativaadunquadrocomunitarioperlefirmeelettroniche.</recepisce>

<Reitera> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni,decorrenza)incorsodianalisi.

<Retroattività> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni,decorrenza)La disposizione retroattiva stabilisce che determinate disposizioni sianoefficaciinunmomentoanterioreallaloroentratainvigore.

Legge dello Stato Italiano n. 50 del 08/03/1999 pubblicata suGazzettaUfficialedellaRepubblicaItalianan.56indata:09/03/1999.Delegificazionee testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge disemplificazione1998,articolo11,comma1.

ART.11-Applicazionedidisposizioni1.Ledisposizionidicuiall’articolo9,commi4e5,siapplicanoadecorreredal1gennaio1999.

1.<retroattività>Ledisposizionidicui<norma>all’articolo9,commi4e5,</norma>siapplicanoadecorreredal1gennaio1999.</retroattività>

<Reviviscenza> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni,decorrenza)La disposizione reviviscenza dispone che una determinata normaprecedentementeabrogata–ocomunqueuscitadall’ordinamentogiuridico–sia ricondotta all’interno dell’ordinamento giuridico. La re-integrazionenell’ordinamento giudico acquista valore dal momento in cui vienereintrodottasenzaretroattivitàsenonaltrimentidisposto.

LRn.13del28/02/1980pubblicatosu:BollettinoUfficialedellaRegionen.27indata:03marzo1980,Normetransitorieperl’eserciziodellefunzionitrasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna. Proroga dell’efficaciadelleleggiregionali11ottobre1972,n.9e22giugno1978,n.18,articolo1.

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ART.11.Sonorichiamateinvigoreledisposizionidellaleggeregionale22giugno1978,n.18,checonservanoefficaciafinoaquandononsisaràprovvedutoaisensi dell’art.1, secondo comma e terzo comma, della legge regionale 11ottobre1972,n.9.

1. <reviviscenza>Sono richiamate in vigore le disposizioni della<norma>legge regionale 22 giugno 1978, n. 18</norma>, che conservanoefficacia fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell’art. 1, secondocomma e terzo comma, della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9</reviviscenza>.

<Ricollocazione> (vigore, efficacia)_(norma, partizione)_(condizioni,decorrenza)La ricollocazione comporta lo spostamento di una sequenza testuale in unapartedellastrutturadeldocumentodiversadallasuacollocazioneoriginariaenonassegnataadaltrepartizioni.La ricollocazioneèatomica, cioè riguardaunapartizionedistrutturabendefinita.

Decretolegislativon.80del31/03/1998pubblicatoin:GazzettaUfficialedellaRepubblica Italiana n. 82 in data: 08/04/1998. Nuove disposizioni inmateria di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazionipubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizioneamministrativa,emanateinattuazionedell’art.11,comma4,della legge15marzo1997,n.59.articolo44,comma2.

ART.44

[…]

2.La letterac)dell’art.8,comma1,deldecreto legislativo4novembre1997, n. 396, diviene lettera h), e la lettera e) diviene lettera i).Conseguentemente,nellaletterah)leparole:«alla letteraprecedente»sonosostituitedalleparole:«allaletterab)»eleparolecontenutenelcomma2delmedesimoart.8:«dicuiallaletterae)»sonosostituitedalleseguenti:«dicuiallaletterai)».

ART.44

[…]

2.<ricollocazione><norma><partenza>Laletterac)dell’art.8,comma1,del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396</partenza>, diviene<destinazione><lettera h), e la lettera e) diviene lettera i).</destinazione>

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</ricollocazione><sostituzione>Conseguentemente, nella <norma>lettera h)</norma> leparole: <novellando>«alla lettera precedente»</novellando> sono sostituitedalle parole: <novella>«alla lettera b)» </novella><sostituzione>e le parolecontenutenel<norma>comma2delmedesimoart.8</norma>:<novellando>«di cui alla lettera e)»<novellando> sono sostituite dalle seguenti:<novella>«dicuiallaletterai)»</novella>.</sostituzione>

<Sospensione> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni,decorrenza)La disposizione sospensiva sospende per un certo intervallo di tempo –determinato nell’inizio e nella fine – l’efficacia di un’altra disposizione.L’intervallopuòesserebenformulatoseesistonoentrambigliestremi(inizio,fine)oapertoselafinenonèdeterminata.Seinvecevièsololafinesignificachesistachiudendounintervallodisospensioneprecedentementeaperto.

D.M. 8-2-2002 Sospensione del D.M. 3 dicembre 2001, recante«Commercializzazione delle acque minerali negli esercizi pubblici».PubblicatonellaGazz.Uff.15febbraio2002,n.39.Articolo1.Per imotivi di cui in premessa, è sospesa l’efficacia del D.M. 3 dicembre2001, recante «Commercializzazione delle acque minerali naturali negliesercizipubblici».

<sospensione>Per i motivi di cui in premessa, è sospesa l’efficacia del<norma>D.M. 3 dicembre 2001 recante «Commercializzazione delle acqueminerali naturali negli esercizi pubblici». </norma> <intervalloeinizio=“20020213”></sospensione>.

D.M.17-2-1989.Determinazionedeldirittofissoperautoveicoliadibitialtrasporto merci importati temporaneamente dall’Austria. Pubblicato nellaGazz.Uff.8marzo1989,n.56.

Letrattricistradali,gliautocarriedirelativirimorchiadibitiatrasportiinternazionali di cose, importati temporaneamente dall’Austria edappartenenti a persone ivi stabilmente residenti, sono soggetti, in Italia, alpagamentodeldirittofissoistituitoconla legge28dicembre1959,n.1146,nellamisuradiL.3.000perognitonnellata,ofrazione,dimercetrasportata.Il trattamento di cui sopra è limitato al periodo di un anno a decorreredall’entrata in vigore del presente decreto, che avverrà il quinto giornosuccessivoaquellodellasuapubblicazionenellaGazzettaUfficiale.Per il predetto periodo è sospesa l’efficacia del decreto ministeriale 24gennaio1986.

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<sospensione>Per ilpredettoperiodoèsospesa l’efficaciadel<norma>decreto ministeriale 24 gennaio 1986. </norma> <intervallo inizio=“19890313”fine=“19900313”></sospensione>

<Sostituzione> (vigore, efficacia)_(norma, novella, novellando,posizione)_(condizione,decorrenza)Ladisposizioneanaliticadimodificatestualechealcontempoabrogaunatto(unasuaparteounsuoframmento)eneinserisceunonuovoalsuoposto.

Legge27maggio2002,n.104,articolo1,comma5Ilcomma2dell’articolo8dellacitataleggen.470del1988èsostituitodalseguente: “2. La rilevazione dei cittadini italiani all’estero si svolgericavando i dati personali disponibili citati all’articolo 10 dagli schedariconsolaridicuiall’articolo67deldecretodelPresidentedellaRepubblica5gennaio1967,n.200”.

Il <norma> comma 2 dell’articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988</norma>èsostituitodalseguente:<novella>“2.Larilevazionedeicittadiniitaliani all’estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citatiall’articolo 10 dagli schedari consolari di cui all’articolo 67 del decreto delPresidentedellaRepubblica5gennaio1967,n.200”</novella>.

Norma:comma2dell’articolo8leggen.470del1988

Novella: “2. La rilevazione dei cittadini italiani all’estero si svolgericavando i dati personali disponibili citati all’articolo 10 dagli schedariconsolaridicuiall’articolo67deldecretodelPresidentedellaRepubblica5gennaio1967,n.200”.

Legge regionale della Regione Emilia Romagna del 16/02/2000, n. 6pubblicato su:Bollettino Ufficiale della Regione n.24 in data: 18/02/2000.Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezionedellafaunaselvaticaeperl’eserciziodell’attivitàvenatoria”,articolo1.

ART.1-Modifichedell’art.1dellaL.R.15febbraio1994,n.81. All’art.1 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 sono apportate le seguentimodifiche:a)alcomma1,leparole“l’incrementodellafaunaselvatica”sonosostituitecon le parole “il raggiungimento ed il mantenimento dell’equilibriofaunisticoedecologicointuttoilterritorioregionale”;

ART.1-Modifichedell’art.1dellaL.R.15febbraio1994,n.81. <sostituzione> <norma> All’art.1 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8</norma>sonoapportateleseguentimodifiche:a) al comma1, leparole<novellando>“l’incrementodella fauna selvatica”

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</novellando>sonosostituiteconleparole<novella>“ilraggiungimentoedil mantenimento dell’equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorioregionale”</novella>;</sostituzione>

DelegaalGovernoinmateriadiriordinodell’Armadeicarabinieri,delCorpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e dellaPoliziadiStato.Norme inmateriadi coordinamentodelleForzedipolizia.Legge dello Stato Italiano n. 78 del 31/03/2000, Pubblicato su GazzettaUfficialedellaRepubblicaItalianan.79indata04/04/2000,articolo6.

Articolo6.Disposizioni per l’Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcuneattivitàdelleForzedipoliziaedelleForzearmate1.Conregolamentodaemanareaisensidell’art.17,comma2,dellalegge23agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa dellearticolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblicasicurezza di cui all’art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge1aprile1981,n.121,neilimitidegliordinaristanziamentidibilancioedelledotazioniorganichecomplessivedelpersonale,osservandoiseguenticriteri:

[…]

3.Adecorreredalladatadi entrata in vigoredel regolamentodi cuialpresente articolo, la lettera a) del secondo comma dell’art. 3 della legge1aprile1981,n.121,èsostituitadallaseguente:“a)dalpersonaleaddettoagliufficideldipartimentodellapubblicasicurezzaedaglialtriuffici,istitutierepartiincuilastessasiarticola;”.

Articolo6.Disposizioni per l’Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcuneattivitàdelleForzedipoliziaedelleForzearmate

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, dellalegge23agosto1988,n.400,èdeterminata lastrutturaorganizzativadellearticolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblicasicurezza di cui all’art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge1aprile1981,n.121,neilimitidegliordinaristanziamentidibilancioedelledotazioniorganichecomplessivedelpersonale,osservandoiseguenticriteri:

[…]

3. <sostituzione> A decorrere dalla data di entrata in vigore delregolamento di cui al presente articolo, <norma> la lettera a) del secondocomma dell’art. 3 della legge 1 aprile 1981, n. 121 </norma>, è sostituitadallaseguente:

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<novella>«a)dalpersonaleaddettoagliufficideldipartimentodellapubblicasicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;».</novella>

<Ultrattività> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni,decorrenza)L.R.n.1del10-01-2000pubblicatasu:BollettinoUfficialeRegioneEmilia-Romagnan.4indata:14gennaio2000,Normeinmateriadiservizieducativiperlaprimainfanzia,articolo37,comma6.

Articolo37-Normetransitorieefinali6.Insedediprimaapplicazionedellapresentelegge,pergliinterventidicuiall’art.14,comma1,letteraa),continuanoadapplicarsilenormedelleleggiregionaliabrogatedalla presente legge, fino all’approvazione dell’appositadirettiva concernente i requisiti strutturali da emanarsi ai sensi dell’art. 1,comma3.

6.<ultrattività><condizione>Insedediprimaapplicazionedellapresentelegge,<fattispecie>pergli interventidi cui all’art. 14, comma1, lettera a),</fattispecie> </condizione> continuano ad applicarsi le <norme> normedelle leggi regionali abrogate </norme> dalla presente legge, <intervallo>finoall’approvazionedell’appositadirettivaconcernenteirequisitistrutturalidaemanarsiaisensidell’art.1,comma3.</intervallo></ultrattività>

L.R. n. 10 del 25-05-1999 pubblicata in: BollettinoUfficiale RegionaleEmilia-Romagna n. 69 in data: 27 maggio 1999, Diritto allo studio eall’apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativointegrato,articolo17.Articolo17–Normetransitorie1.Aiprocedimentidi erogazionedeibeneficidinatura finanziaria in corsoalladatadientratainvigoredellapresenteleggeefinoall’approvazionedelprogrammaannualedicuiall’art.9, comma2, continuanoadapplicarsi ledisposizionidellenormeregionaliabrogatedall’art.16.

1.<ultrattività>Aiprocedimentidi<condizione>erogazionedeibeneficidinaturafinanziariaincorsoalla<intervallo>datadientratainvigoredellapresenteleggeefinoall’approvazionedelprogrammaannualedicuiall’art.9,comma2</intevallo>,continuanoadapplicarsiledisposizionidelle<norme>normeregionaliabrogatedall’art.16.</norme></ultrattività>

<Variazione> (vigore, efficacia)_(norma, dominio)_(termini, condizioni,decorrenza)Siutilizza lavariazioneogniqualvoltasiabbiaunamodificadelcontenuto

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machesiamalpostaoincompletaequindinonsipossonoapplicarelealtrecategoriequalil’abrogazione,lasostituzione,l’integrazione.

<Vigenza> (vigore, efficacia)_(norma)_(intervallo, condizioni,decorrenza)Ladisposizionedivigenzadefinisceoladatadientratainvigoredellanormao ladata incui lanormadeve,pervoleredel legislatore,cessarediesistere(normeatermine).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in1Suppl.ordinario allaGazz.Uff. n. 302, del 31 dicembre). –Approvazionedeltestounicodelleimpostesuiredditi,articolo136Il presente testo unico entra in vigore il 1gennaio 1988 con effetto per iperiodidiimpostachehannoiniziodopoil31dicembre1987.

<vigenza> l presente testo unico entra in vigore il <intervalloinizio=“19880101”>1gennaio1988</intervallo><condizione>con effettoper i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987</condizione></vigenza>.

COMUNICATO, Entrata in vigore dell’accordo per i trasportiinternazionalisustradatrailGovernodellaRepubblicaitalianaeilGovernodellaRepubblicaislamicadell’Iran,firmatoaRomail25luglio1990.

Ilgiorno20aprile1999sièperfezionato loscambiodellenotificheperl’entratainvigoredell’accordoperitrasportiinternazionalisustradatrailGoverno dellaRepubblica italiana e il Governo della Repubblica islamicadell’Iran,firmatoaRomail25luglio1990,lacuiratificae’stataautorizzataconleggen.465del15dicembre1998pubblicatanelsupplementoordinarion. 5/L alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 1999. Conformementeall’art.16taleaccordoentreràinvigoreindata20giugno1999.

<vigenza> Il giorno 20 aprile 1999 si è perfezionato lo scambio dellenotifiche per l’entrata in vigore <norma> dell’accordo per i trasportiinternazionalisustradatrailGovernodellaRepubblicaitalianaeilGovernodella Repubblica islamica dell’Iran, firmato a Roma il 25 luglio 1990,</norma> lacui<ratifica> ratificaè stataautorizzatacon<norma> leggen.465del15dicembre1998<norma>pubblicatanelsupplementoordinarion.5/L alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 1999. </ratifica>Conformementeall’art.16taleaccordoentrera’ invigoreindata<intervalloinizio=“19990620”>20giugno1999.</intervallo></vigenza>

Footnotes

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[1]Siconfrontil’esempiodideroga:sitrattadellostessofenomenovistodaduepuntidiversi.

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