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IL DURC NELL’EDILIZIA
“Le procedure di richiesta, le semplificazioni
e particolari realtà del settore”
Torino, li 16/10/2013
Incontro Cassa Edile Provincia di Torino
e
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Ivrea, Pinerolo e Torino
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L’unico Ente preposto al rilascio
del DURC è la Cassa Edile, così
come definita ai sensi del Decreto
Legislativo n.276/2003.
Tale definizione è stata
recentemente ripresa dalla
Circolare della Direzione Generale
per l’Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, in data
02/05/2012
La Cassa Edile
unico Ente autorizzato
al rilascio del DURC nel settore
edilizia ed affini
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DURC EDILE
per Imprese ISCRITTE alla Cassa
Edile, che HANNO dipendenti
operai ma non stanno lavorando,
deve comunque essere rilasciato dalla
Cassa Edile, la quale indicherà tra le
note il periodo durante il quale i
cantieri dichiarati risultano sospesi.
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DURC EDILE
per Imprese edili NON ISCRITTE
alla Cassa Edile, che NON
HANNO dipendenti operai e non ne
hanno mai avuti, deve comunque
essere rilasciato dalla Cassa Edile e
risulterà sul documento che l’Impresa
opera con soli impiegati e tecnici.
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DURC NON EDILE
per le Imprese NON edili e quindi
non iscritte in quanto NON
applicano il contratto edile o affini,
ma quello per esempio dei
metalmeccanici, il documento sarà
richiesto e rilasciato, a scelta, all’INPS
o all’ INAIL e non riporterà il logo
Cassa Edile.
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L’importanza della corretta indicazione dei motivi di richiesta del DURC :
a) lavori privati in edilizia
b) attestazione SOA/ iscrizione albo fornitori
c) altri usi consentiti dalla Legge
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L’importanza della videata
dedicata ai dati dell’impresa, in particolare:
• Tipo ditta
• C.C.N.L. applicato al personale dipendente
• Indirizzo e-mail P.E.C.(1) , per ricevere il “preavviso di accertamento
negativo”
– art 7 co.3 D.M. 24/10/2007 e art.31 co.8 D.L. 69/2013
DURC
INAIL/INPS/CE
DURC
INAIL / INPS
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L’indicazione di impresa edile con solo impiegati e tecnici,
determina il rilascio di un DURC con la seguente dicitura:
“L’impresa non è tenuta a iscriversi alla Cassa Edile in quanto dichiara di non
avere dipendenti operai”.
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E’ IMPORTANTE SAPERE PER QUALE RAGIONE E’ STATO RICHIESTO IL
DURC?
SI
PERCHE’ IN BASE ALLA RICHIESTA, LA DATA DI VERIFICA PUO’ ESSERE
I Tipo) AD UNA DETERMINATA DATA (alla data del………...)
II Tipo) ALLA DATA DELLA RICHIESTA DEL DURC
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I Tipo) VERIFICA DURC, AD UNA DETERMINATA DATA (alla data del………...)
• verifica autodichiarazione DURC (richiedente solo P.A.) non sanabile
• stato avanzamento lavori (richiedente solo P.A.)
• liquidazione finale lavori (richiedente solo P.A.)
• forniture e servizi in economia con affidamento diretto (richiedente solo P.A.)
• emissione ordinativo/liquidazione fattura (richiedente solo P.A.)
(II Tipo) VERIFICA DURC, ALLA DATA DELLA RICHIESTA
• lavori privati in edilizia
• attestazione SOA/iscrizione albo fornitori
• altri usi consentiti dalla legge
• partecipazione/aggiudicazione appalto (richiedente solo P.A.)
• stipula contratto (richiedente solo P.A.)
• emissione ordinativo/liquidazione fattura (richiedente solo P.A.)
• agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni/autorizzazioni (richiedente solo P.A.)
• forniture e servizi in economia con affidamento diretto (richiedente solo P.A.)
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Ad esclusione dei DURC richiesti per S.A.L. o Liquidazioni Finali, emissione
ordinativo liquidazione fattura, la Cassa Edile esegue un ulteriore controllo,
ovvero la verifica di regolarità contributiva dell’impresa a livello
nazionale.
Tale controllo si rende possibile attraverso la consultazione della Banca dati
Nazionale delle imprese Irregolari (acronimo B.N.I.).
Quindi tutte le Casse Edili provvedono ad inviare mensilmente l’elenco delle
imprese irregolari e regolarizzate alla banca dati nazionale.
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Esempio I° Tipo: La P.A. richiede alla
Cassa Edile un DURC per verificare
l’autodichiarazione fatta dall’Impresa
alla data del 17/9/2010.
Può capitare che l’Impresa alla data del
17/9/2010 quando ha firmato
l’autodichiarazione fosse regolare ma al
momento del rilascio, ovvero
nell’esempio 27/5/2011, non lo sia più.
Il DURC sarà regolare.
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Esempio II° Tipo: La P.A.
richiede un DURC per SAL e/o
Liquidazione finale. Il controllo
si eseguirà con riferimento alla
data dei lavori indicata nella
richiesta da parte della
stazione appaltante
(nell’esempio 05/09/2013).
E’ possibile che l’Impresa pur
essendo regolare alla data del
05/09/2013, non lo sia alla data
di rilascio.
Il DURC sarà regolare
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PRIMI CHIARIMENTI OPERATIVI D.L. 69/2013
L’art. 31 comma 5 del DL 69/2013 cosiddetto “Decreto del Fare”
coordinato con la Legge di conversione del 9/8/2013 n.° 98.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti in merito
alle semplificazioni contenute all’art. 31 del D.L.69/2013
con cui si prevedono SEMPLIFICAZIONI alla disciplina che regola il rilascio del DURC.
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IN GENERALE:
• Viene eliminato dalla previsione di cui all’art. 13 bis del D.L. 52/2012 il riferimento limitativo alla sola concessione dei “benefici normativi e contributivi”, per fruire per esempio delle deduzioni da “cuneo fiscale”
• Viene estesa a tutte le tipologie di DURC, l’applicazione della norma che prevede la possibilità di rilasciare il DURC in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle P.A., di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati
• Viene meno l’obbligo di richiesta del DURC, per i lavori edili effettuati in “economia direttamente dai proprietari degli immobili
• Viene inserito l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti e enti aggiudicatori
• Si prevede di rimodulare la procedura di intervento sostitutivo di irregolarità nei versamenti contributivi, prevedendo l’obbligo di attivazione direttamente della P.A.
» continua
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• Si prevede che il DURC abbia validità 120 giorni dalla data del rilascio (in vigore dal
21/08/2013), a “tempo indeterminato” per i lavori edili pubblici ed a “tempo
determinato” per quelli privati fino al 31/12/2014.
• Si prevede che il rilascio del DURC verrà solo tramite PEC, in quanto il sistema informatico non consentirà più l’inoltro se nel modulo telematico di richiesta non sarà presente l’indirizzo di posta certificata della Stazione appaltante/Pubblica Amministrazione/soa/Impresa o consulente abilitato.
• Raggruppamento delle richieste DURC, in sostanza la P.A. tenuta ad acquisire il DURC, dovrà utilizzare il medesimo documento, in corso di validità nell’ambito dei 120 giorni, per:
- le richieste di cui alle lettere a), b), c) dell’ art. 31 c. 4 del D.L. 69/2013 (verifica autodichiarazione, aggiudicazione appalti, stipula contratti);
- per le richieste di cui alle lettere d) e e) dello stesso art. (pagamento SAL, certificato collaudo, attestazione di regolare esecuzione, ad esclusione della liquidazione finale per il quale serve acquisire un apposito DURC)
• Preavviso di accertamento negativo, tra le novità il Ministero evidenzia il
coinvolgimento dei professionisti (consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati ex. Legge 12/1979) nella sistemazione dei DURC negativi. In particolare il preavviso di accertamento impone agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, la Cassa Edile nel contesto edile, prima dell’emissione del documento, di invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 giorni di calendario, il tutto tramite utilizzo del canale Posta Elettronica Certificata.
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IL LAVORO ACCESSORIO NEGLI APPALTI
In merito alla possibilità di utilizzo del lavoro accessorio nel settore dell'edilizia e nei rapporti
con la Cassa Edile, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la CIRCOLARE
n. 4/2013 del 18/01/2013 analizzando le norme introdotte dalla Legge 92/2012 al capitolo
“lavoro accessorio e appalti”, chiarisce che l'utilizzo dei “buoni per le prestazioni di lavoro
accessorio” (o voucher) è possibile esclusivamente nel rapporto diretto tra prestatore e
utilizzatore della prestazione stressa, mentre è escluso che un’ Impresa possa reclutare
e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o
della somministrazione.
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IL DURC PER LE COOPERATIVE DI ARTIGIANI E LAVORATORI AUTONOMI
Le “Cooperative di artigiani” e le “Cooperative di lavoratori autonomi” in edilizia, qualora
dichiarino di non avere dipendenti e di operare solo con soci/lavoratori autonomi, non hanno
l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile.
Ogni richiesta di DURC, in tal caso, dovrà essere indirizzata soltanto agli Istituti Inps e Inail.
Qualora tali Cooperative abbiano anche lavoratori dipendenti operai, il DURC verrà rilasciato
dalla Cassa Edile per il loro datore di lavoro, previa verifica del possesso anche del DURC
Inps e Inail da parte dei lavoratori autonomi che risultano operanti nel cantiere.
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PROCEDURE DURC PER SANATORIA LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Il 29 agosto 2012 è stato varato il Decreto Ministeriale attuativo dell’ art. 5 del D. Lgs.
109/2012 in materia di emersione dal lavoro irregolare.
Il Decreto fornisce le modalità operative per la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari
attraverso una dichiarazione di emersione che il datore di lavoro doveva presentare alla
Sportello Unico per l'Immigrazione nel periodo dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.
Il ministero dell’interno e quello del lavoro con nota prot. n. 4096/2013 istruiscono gli uffici
a una “riedizione” della sanatoria.
Per la stipula del contratto di soggiorno lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvede a
richiedere il DURC per accertare, alla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la
correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro, nonché di quelli
dovuti alla Cassa Edile.
La normativa affida al DURC la funzione di certificare l'avvenuta denuncia del
lavoratore irregolare agli Istituti e alla Cassa Edile; il rilascio della certificazione in esame,
dunque, non riguarda la regolarità contributiva dell'Impresa nel suo insieme.
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RILASCIO DURC A IMPRESE IN CONCORDATO PREVENTIVO
In risposta all'interpello n.41/2012 del Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei Consulenti del
Lavoro, il Ministero del Lavoro, in merito alla tematica del rilascio del Durc ad Imprese in
Concordato Preventivo “in continuità” chiarisce che per l'Azienda ammessa a tale procedura
sia possibile ottenere il rilascio del documento di regolarità ancorchè in presenza di debiti
contributivi, i quali siano stati contratti prima dell'attivazione della procedura concorsuale ed
il piano omologato del Tribunale ne contempli l'integrale assolvimento entro un anno dalla
data di omologazione.
In presenza di richiesta di concordato preventivo in continuità non ancora accolta dal
Tribunale, la Cassa Edile può valutare esclusivamente la concessione di una rateazione del
debito contributivo per il periodo necessario all'omologazione del piano di rientro.
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DURC: ALTRI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
Questa tipologia di Durc deve essere utilizzata solo nei casi in cui la richiesta
NON RIENTRA in una delle altre tipologie disponibili:
appalti pubblici di lavori
forniture o servizi
contratti pubblici di forniture e servizi in economia
verifica autodichiarazione
partecipazione/aggiudicazione appalto
lavori privati in edilizia
attestazione SOA/iscrizione albo fornitori (SOA/Imprese)
agevolazioni-finanziamenti.-sovvenzioni-autorizzazioni
I dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello con indicazione dello
specifico motivo della richiesta, che viene riportato sul Durc.
Il Durc ha validità 120 gg.
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CONTRATTI PUBBLICI
DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Il Durc va richiesto anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità
quando la prestazione è affidata a terzi (cottimo fiduciario o affidamento diretto).
I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori
assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva
superiore a 50.000 euro.
(D.Lgs. 163/2006 art. 125 codice appalti).
Ai fini del pagamento, nel caso di ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E
SERVIZI per cui è consentito l’affidamento diretto, il Durc ha validità 120 gg..
Questa tipologia di Durc è richiesta solo dalle Stazioni Appaltanti anche per il
pagamento di fatture relative ai debiti delle P.A. di cui al D.L. 35/2013
I dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello con indicazione sintetica
del contratto, dello specifico motivo della richiesta e della data relativa alla
fornitura o servizio
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DURC_EMISSIONE ORDINATIVO/LIQUIDAZIONE FATTURA
Il Durc è richiesto dalle Stazioni Appaltanti relativamente alle sole forniture e
servizi.
I dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello con possibilità di
specificare la data della fattura da pagare (D.L. 35/2013 – debiti delle P.A.).
Il Durc ha validità 120 gg.