il procedimento di reclamo e mediazione a cura della dott.ssa... · le controversie relative al...
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IL PROCEDIMENTO DI RECLAMO E MEDIAZIONE
Corso in materia di accertamento e contenzioso tributario presso ODCEC Torino
Torino, 5 marzo 2014
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LA NORMA
La mediazione (“Il reclamo e la mediazione”) è stata inserita nel corpus delle norme sul processo tributario all’art. 17 bis del D.Lgs 546/92
(introdotto dal DL 98/11 e modificato dalla legge 147/2013 art. 1, comma 611, lett. a) con “decorrenza” 2.3.2014 ex art. 1 comma 611, lett. b))
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AMBITO DI APPLICAZIONE
ATTI MEDIABILI
Atti emessi dall'Agenzia delle entrate (art. 17 bis c. 1)
di valore non superiore a € 20.000 (art. 17 bis c. 1)
ricompresi nell’elenco di cui all’art 19 D.Lgs 546/92 (art.17 bis c. 6)
notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 (art. 39 c. 11 DL98/11)
Sono mediabili anche
le controversie relative al rifiuto tacito per le quali, alla data del 1.04.2012, non siano decorsi 90 gg. dalla data di presentazione
dell’istanza di rimborso (Circ. 9/12 § 1)
sono esclusi ex art. 17 bis c. 4
gli atti aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di Stato
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ATTI MEDIABILI
Sono mediabili, quindi, poiché emessi dall’Agenzia, i seguenti atti individuati dall’art. 19:
avviso di accertamento
avviso di liquidazione
provvedimento che irroga le sanzioni
ruolo
rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti
diniego o revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle CCTT
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ATTI MEDIABILI
- Ipotesi residuale -
Si ritiene applicabile il disposto dell’art. 19, comma 3, DLGS 546/92
secondo cui “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,
adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione
unitamente a quest’ultimo”
Quindi il contribuente, qualora intenda impugnare, con il ricorso, anche un
atto presupposto adottato dall’Agenzia delle entrate, del quale affermi la
mancata precedente notificazione, è tenuto a presentare preventivamente
l’istanza di mediazione
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ATTI NON MEDIABILI
Il presupposto normativo concernente l’Agenzia dell’entrate quale emittente
dell’atto contestato implica, necessariamente, che essa sia anche legittimata
passiva nel processo
l’atto non è mediabile se l’Agenzia non è legittimata passivamente
Esempi di atti individuati dall’articolo 19 non emessi dall’Agenzia delle entrate.
iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 DPR 602/73
fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 DPR 602/73
cartella di pagamento (per vizi propri della cartella);
atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2 del D.lgs
546/92
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…segue ATTI NON MEDIABILI
Sono altresì non mediabili:
provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 21 (“Sanzioni accessorie”) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
istanze di cui all’articolo 22 (“Ipoteca e sequestro conservativo”) del D.Lgs. n. 472 del 1997
diniego della chiusura delle liti fiscali “minori” pendenti prevista dall’articolo 39, comma 12 del DL n. 98 del 2011
le liti di valore indeterminato o indeterminabile (es. diniego su agevolazione o iscrizione/cancellazione Onlus)
(di contro, sono mediabili le controversie aventi ad oggetto sia il diniego o la revoca dell’agevolazione sia il tributo o il maggior tributo accertato)
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CARTELLA DI PAGAMENTO
CONTESTAZIONE SOLO VIZI PROPRI CARTELLA NO MEDIAZIONE
(per attività non svolta dall’Agenzia)
CONTESTAZIONE VIZI DEL RUOLO SI MEDIAZIONE
CONTESTAZIONI VIZI RUOLO E CARTELLA MEDIAZIONE SU RUOLO
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DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA
CONTROVERSIA Valgono i criteri generali dell’art. 12, comma 5, DLGS 546/92.
Quindi il valore della controversia:
va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate
nel caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, è costituito dalla somma delle sanzioni contestate
In caso di
atto che contiene più tributi: si ha riguardo al totale delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione
istanza cumulativa avverso una pluralità di atti: il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto contestato con l’istanza cumulativa
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CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI
La mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali ed
assistenziali, in quanto la loro base imponibile è riconducibile a quella delle
imposte sui redditi
Il valore della lite va determinato al netto dei contributi accertati
L’atto di mediazione deve quindi indicare anche i contributi ricalcolati sulla
base del reddito imponibile determinato nell’atto stesso
Art. 1 comma 611 legge 147/2013 “L’esito del procedimento rileva anche per i
contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a
quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi”
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CONSEGUENZE DELLA MANCATA
PRESENTAZIONE DEL RECLAMO
Art. 17 bis comma 2 (*)
“La presentazione del reclamo è condizione di
ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”
(*) per gli atti notificati entro il 1.3.2014
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CONSEGUENZE DELLA MANCATA
PRESENTAZIONE DEL RECLAMO
Art. 17 bis comma 2 come modificato dalla legge 143/2014
art. 1 comma 611 lettera a)
“La presentazione del reclamo è condizione di
procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso
prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al
comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale
costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità
del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia
la trattazione per consentire la mediazione”
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FORMA E PROCEDIMENTO DEL
RECLAMO
Art. 17 bis comma 5
“Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione
Regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite
strutture diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti
reclamabili”
Art. 17 bis comma 6
“Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12,
18,19,20,21 e al comma 4 dell’art. 22 in quanto compatibili”
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LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Perfetta coincidenza tra la legittimazione processuale attiva nel giudizio
tributario e la legittimazione a presentare l’istanza
Applicazione delle disposizioni degli artt. 10 e 11 DLGS 546/92 in tema di
legitimatio ad causam e legitimatio ad processum
Può presentare l’istanza:
il contribuente che ha la capacità di stare in giudizio
il rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in
giudizio
il difensore tecnico nelle controversie di valore superiore a 2.582,28 euro
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UFFICIO DESTINATARIO
L’Ufficio a cui presentare l’istanza coincide con quello che è parte
nell’eventuale giudizio ai sensi dell’art. 10 DLGS 546/92
L’istanza quindi deve essere presentata
alla Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto
impugnato (o non ha emanato l’atto richiesto)
all’Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso se
l’istanza riguarda un atto emanato da una delle articolazioni interne
dell’Agenzia individuata dal regolamento di amministrazione (allo stato,
solo COP)
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UFFICIO DESTINATARIO
Centro operativo
Nel caso di atti emanati dal CO Pescara l’istanza deve essere presentata:
alla DP cui spettano le attribuzioni sul tributo controverso (cioè quella
ordinariamente competente per l’attività di accertamento nei confronti del
contribuente) nel caso di impugnazione di un accertamento parziale emesso
dal Centro
al COP per tutti gli altri atti emessi dallo stesso
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CONTENUTO DELL’ISTANZA
L’istanza anticipa i contenuti del ricorso, del quale deve contenere gli stessi elementi (art. 18, comma 2, DLGS 546/92):
Commissione tributaria provinciale competente
contribuente e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche il legale
rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eventualmente eletto nel
territorio dello Stato
Direzione regionale o provinciale nei cui confronti è proposta
atto impugnato e oggetto dell’istanza
motivi
codice fiscale e indirizzo PEC
sottoscrizione
I motivi esposti nell’istanza devono coincidere integralmente con quelli del ricorso
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… segue CONTENUTO DELL’ISTANZA
All’istanza sono allegati:
copia dell’atto impugnato
copia dei documenti che, in caso di esito negativo della procedura, il
contribuente intende allegare al ricorso per provare in giudizio la fondatezza
delle eccezioni sollevate avverso l’atto impugnato
*****
Il difensore deve essere munito di procura rilasciata secondo le modalità
previste per il ricorso
La potestà di sottoscrivere l’accordo di mediazione deve essere prevista
nell’ambito della procura alle liti (o in un atto separato)
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza è notificata a pena di inammissibilità:
entro 60 gg. dalla data di notificazione dell’atto
nel caso di rifiuto tacito del rimborso, dopo il 90^ giorno dalla presentazione
della domanda di rimborso e fino a quando il diritto alla restituzione non è
prescritto
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NOTIFICA DELL’ISTANZA
Modalità di notifica dell’istanza all’Ufficio:
a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall’art. 137
e ss. cpc
mediante consegna diretta all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, che
ne rilascia ricevuta
direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione
dell’istanza in plico senza busta raccomandato con avviso di
ricevimento
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D.M. n. 163/2013 sulla disciplina dell’uso di
strumenti informatici e telematici del processo tributario
Art. 2 c. 1
“Gli atti e i provvedimenti del processo tributario nonché quelli relativi al
procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione possono
essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma
elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate
nel presente regolamento”
Art. 2 c. 2
“La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti
e provvedimenti del processo tributario nonché di quelli relativi al
procedimento attivato con istanza di reclamo e mediazione, avvengono
con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento”
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IMPOSTA DI BOLLO
E CONTRIBUTO UNIFICATO
L’istanza e gli atti prodotti nell’ambito del procedimento
di mediazione ( tra i quali anche la procura alle liti e a mediare)
sono esenti da imposta di bollo
(Circolare n. 70/E del 2002 – Risoluzione n. 13/E del 2011)
Il contributo unificato risulta dovuto soltanto nell’ipotesi in cui il
contribuente - non avendo ottenuto il richiesto annullamento dell’atto
o non avendo concluso la mediazione - depositi il ricorso presso la
segreteria della CTP
(Circolare n. 1/DF del 2011)
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ACCERTAMENTO SOCIETÀ-SOCI
Accertamenti società e soci
In sede processuale litisconsorzio necessario
Nel procedimento di mediazione le posizioni della
società e dei soci sono autonome e indipendenti
La società può quindi concludere la mediazione
autonomamente rispetto a i soci
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…segue ACCERTAMENTO SOCIETÀ-SOCI
Se la società conclude la mediazione, i soci possono:
concludere la mediazione tenendo conto di quella conclusa dalla
società;
concludere la mediazione autonomamente anche se la società non
ha mediato;
costituirsi in giudizio dopo aver infruttuosamente esperito la fase
amministrativa della mediazione che li riguarda
presentare direttamente ricorso al Giudice tributario qualora
l’accertamento esprima un valore superiore a € 20.000
L’eventuale caducazione o riduzione, per annullamento parziale o
mediazione, della pretesa riguardante la società produce effetti
sull’accertamento dei soci anche se non mediano o non rientrano
nell’ambito di applicazione della mediazione
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FASI DEL PROCEDIMENTO
Esame ammissibilità istanza
Istruttoria dell’istanza
Eventuale contraddittorio
Esiti
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INAMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA
Motivi di inammissibilità
1. presentazione dell’istanza di mediazione oltre il termine di
decadenza
2. carenza di elementi che consentano di riferire l’istanza al
ricorrente (mancanza della sottoscrizione)
3. carenza di elementi che consentano di ricostruire il
contenuto minimo indispensabile dell’istanza (mancanza o
insufficienza assoluta dei motivi o dell’oggetto)
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IMPROPONIBILITÀ DELL’ISTANZA
Istanza di mediazione proposta al di fuori dei casi espressamente
previsti dalla legge
Ad es. controversie concernenti il recupero di aiuti di Stato,
controversie di valore superiore a € 20.000 o di valore
indeterminabile, atti dell’agente della riscossione, atti non
impugnabili e liti in cui non è legittimata passivamente l’Agenzia
delle entrate
In tali ipotesi il termine di 30 gg. per la costituzione in giudizio del
ricorrente decorre dalla data di notificazione dell’impugnazione
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ESITI
Accoglimento dell’istanza
Mediazione, eventualmente a seguito di contraddittorio
Proposta di mediazione al solo fine di consentire la riduzione delle sanzioni
Rigetto dell’istanza
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CRITERI DI VALUTAZIONE
L’ipotesi di mediazione della lite deve essere valutata sulla base di:
incertezza delle questioni controverse
(assenza di un univoco orientamento su questioni interpretative
nei documenti di prassi e in mancanza, nella giurisprudenza, in
particolare, di legittimità)
grado di sostenibilità della pretesa
(ossia grado di sostenibilità in giudizio della prova della
pretesa tributaria e fondatezza degli elementi addotti
dall’istante);
principio di economicità dell’azione amministrativa
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RIDUZIONE DELLE SANZIONI
Sanzione pari al 40% delle somme irrogabili in rapporto dell’ammontare del tributo risultante dalla mediazione
La sanzione non può risultare inferiore al 40% dei limiti minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo
Ipotesi di esclusione della riduzione: art. 36-ter del DPR n. 600/73
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MEDIAZIONE AL SOLO FINE DI RIDURRE
LE SANZIONI
In assenza di spazio per una mediazione che comporti la diminuzione
della pretesa
proposta di pagamento dell’intera imposta, usufruendo della riduzione
delle sanzioni
Non è dato mediare nelle ipotesi marginali in cui tale proposta possa
comportare benefici per il contribuente maggiori di quelli a cui avrebbe
avuto diritto in una fase precedente alla mediazione
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CONCLUSIONE DELL’ACCORDO DI
MEDIAZIONE
L’accordo si conclude con la sottoscrizione delle parti
contestualmente
in momenti diversi
La conclusione dell’accordo può anche avvenire tramite accettazione della proposta di mediazione
Per effetto della conclusione dell’accordo, decorrono i termini per effettuare il pagamento
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PERFEZIONAMENTO DELLA
MEDIAZIONE
MEDIAZIONE SU ATTO IMPOSITIVO Versamento dell’importo
dovuto o della 1^ rata nei 20 gg. successivi alla conclusione
(sottoscrizione) della mediazione
MEDIAZIONE SU ISTANZA DI RIMBORSO Conclusione
dell’accordo
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EFFETTI DEL PERFEZIONAMENTO
La pretesa tributaria viene rideterminata nella misura fissata dall’accordo di
mediazione
Il rapporto giuridico si intende definito e non ulteriormente contestabile
l’accordo di mediazione non è impugnabile
Viene meno l’interesse ad agire in giudizio (motivo di inammissibilità del
ricorso)
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IN CASO DI MANCATO
PERFEZIONAMENTO
L’atto impositivo originario continua a produrre effetti
Il contribuente può:
costituirsi in giudizio
oppure
rinunciare a proseguire il contenzioso l’atto impositivo originario
diventa definitivo
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VERSAMENTO
Mediazione su atto impositivo
versamento in un’unica soluzione o in forma rateale (8 rate trimestrali)
mediante F24 per la totalità degli atti, con possibilità di compensazione (i codici tributo sono stati istituiti con Ris. n. 37/E del 19 aprile 2012; per i contributi previdenziali e assistenziali i codici tributo sono indicati dalla circolare 1/2014)
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EFFETTI IN CASO DI MANCATO
PAGAMENTO DELLE RATE
Mancato pagamento di una rata successiva alla prima:
decadenza dal beneficio della rateazione
iscrizione a ruolo dell’importo residuo e sanzione pari al 60%
delle somme ancora dovute
Ris.25/E del 4.3.2014 ha istituito i codici tributo per versamento
tramite F24 della sanzione e degli interessi di cui all’art. 13 D.Lgs
472/97 su importi rateizzati ai sensi dell’art. 48, c. 3-bis del D.Lgs
546/92.
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DINIEGO DELL’ISTANZA
In caso di:
Inammissibilità dell’istanza
Assenza dei presupposti per annullare l’atto o per concludere la
mediazione
Contiene:
Le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa tributaria
controdeduzioni
La descrizione delle attività svolte nel corso del procedimento
Non è un atto impugnabile, così come tutti gli atti del procedimento di
mediazione
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COMUNICAZIONE/NOTIFICAZIONE
DEGLI ESITI
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Gli atti emessi in esito al procedimento amministrativo di mediazione
possono essere portati a conoscenza del contribuente
nella forma della notificazione prevista per gli atti tributari dall’art. 60
DPR 600/73
utilizzando la posta elettronica certificata (PEC)
Per esigenza di speditezza e celerità, eventuali comunicazioni funzionali al
procedimento possono essere effettuate anche avvalendosi dei recapiti di
posta elettronica ordinaria o fax indicati dall’istante.
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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL
CONTRIBUENTE
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NATURA DEL TERMINE DI 90 GIORNI
Art. 17 bis comma 9 (come modificato dalla legge 143/2014
art. 1, comma 611 lett. a)
“Ai fini del computo del termine di novanta giorni si
applicano le disposizioni sui termini processuali”
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PROCESSO
Il processo è regolato dal DLGS 546/92 con
un’unica eccezione:
nelle controversie per le quali trova applicazione
l’art. 17-bis DLGS 546/92, è esclusa la
conciliazione giudiziale di cui all’art. 48
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CONDANNA AGGRAVATA AL
PAGAMENTO DELLE SPESE
Il Giudice:
condanna la parte soccombente a rimborsare, in aggiunta alle spese del giudizio, le spese del procedimento di mediazione, normativamente quantificate in ragione del 50% delle spese di giudizio
può compensare le spese di lite solo se ricorrono giusti motivi che hanno indotto la parte soccombente a non accogliere la proposta di mediazione
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SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE -
ATTI NOTIFICATI ENTRO IL 2 MARZO
2014
Su richiesta del contribuente che ha presentato l’istanza, l’Ufficio può disporre la
sospensione dell’esecuzione dell’atto
sia per i ruoli
sia per gli atti di accertamento
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SOSPENSIONE DELLA
RISCOSSIONE - ATTI NOTIFICATI
DAL 2 MARZO 2014
Art. 17 bis, comma 9 bis (introdotto dall’art. 1 comma 611 della legge
147/2013)
“ La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto
di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui
all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti
gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si
applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2»;