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PRIMA BOZZA SOGGETTA A REVISIONE Capitolo 3 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Definizioni teoriche e metodi applicativi SOMMARIO: 3.1. Premessa - 3.2. La posizione dei principi contabili nordamericani. – 3.3. La posizione dei principi contabili britannici. - 3.4. La posizione dei principi contabili internazionali. - 3.5. Un modello applicativo di riferimento. – 3.6 Un esempio. - 3.7. Gli effetti sui bilanci. – 3.8 Conclusioni. 3.1 PREMESSA. Diverso è l’atteggiamento che i sistemi contabili dei diversi paesi assumono con riferimento al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. In Italia, come negli altri paesi dell’Europa continentale, il principio è spesso affermato in astratto, ma assolutamente inapplicato nella realtà. Inoltre, ancorché collocato tra i postulati del bilancio, non è considerato come regola generale da cui dedurre concrete applicazioni, quanto come un principio da invocare in casi eccezionali, in deroga alle ordinarie regole contabili. Così in Italia, a fronte del silenzio sul punto nelle Direttive CEE e di nessun riferimento nel D. Lgs 127/1991, troviamo un primo riduttivo riferimento normativo nell’art. 7 del D. Lgs 87/1992, non tanto per introdurre o affermare un principio generale, quanto per delegare la Banca d’Italia (solo “ove possibile”) a disciplinare talune particolari operazioni degli intermediari finanziari. E così, accanto all’indicazione del principio in parola tra i postulati del bilancio nel Documento n. 11 dei Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nello stesso documento si afferma che lo stesso principio spesso non può trovare pratica attuazione in quanto imprecisate norme civilistiche imporrebbero la contabilizzazione secondo gli aspetti formali. Il risultato è che l’enunciazione del principio rimane lettera morta e lo stesso viene costantemente ignorato nelle applicazioni. Neppure la recente riforma del diritto societario, che pure avrebbe dovuto introdurre (cfr. art. 6 della la legge delega L. 366/2001) una regolamentazione per strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine e della locazione finanziaria, non ha cambiato sostanzialmente le cose.

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PRIMA BOZZA SOGGETTA A REVISIONE

Capitolo 3Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Definizioni teoriche e metodi applicativi

SOMMARIO: 3.1. Premessa - 3.2. La posizione dei principi contabili nordamericani. – 3.3. La posizione dei principi contabili britannici. - 3.4. La posizione dei principi contabili internazionali. - 3.5. Un modello applicativo di riferimento. – 3.6 Un esempio. - 3.7. Gli effetti sui bilanci. – 3.8 Conclusioni.

3.1 PREMESSA.

Diverso è l’atteggiamento che i sistemi contabili dei diversi paesi assumono con riferimento al principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

In Italia, come negli altri paesi dell’Europa continentale, il principio è spesso affermato in astratto, ma assolutamente inapplicato nella realtà. Inoltre, ancorché collocato tra i postulati del bilancio, non è considerato come regola generale da cui dedurre concrete applicazioni, quanto come un principio da invocare in casi eccezionali, in deroga alle ordinarie regole contabili. Così in Italia, a fronte del silenzio sul punto nelle Direttive CEE e di nessun riferimento nel D. Lgs 127/1991, troviamo un primo riduttivo riferimento normativo nell’art. 7 del D. Lgs 87/1992, non tanto per introdurre o affermare un principio generale, quanto per delegare la Banca d’Italia (solo “ove possibile”) a disciplinare talune particolari operazioni degli intermediari finanziari. E così, accanto all’indicazione del principio in parola tra i postulati del bilancio nel Documento n. 11 dei Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nello stesso documento si afferma che lo stesso principio spesso non può trovare pratica attuazione in quanto imprecisate norme civilistiche imporrebbero la contabilizzazione secondo gli aspetti formali.

Il risultato è che l’enunciazione del principio rimane lettera morta e lo stesso viene costantemente ignorato nelle applicazioni. Neppure la recente riforma del diritto societario, che pure avrebbe dovuto introdurre (cfr. art. 6 della la legge delega L. 366/2001) una regolamentazione per strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine e della locazione finanziaria, non ha cambiato sostanzialmente le cose. Significativamente il D.Lgs 6/2003 ha introdotto il riferimento alla “funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato” senza neppure fare riferimento alla locuzione “prevalenza della sostanza sulla forma” generalmente impiegata per fare riferimento al principio in parola, mentre la regolamentazione delle operazioni di cui alla legge delega è avvenuta in modo estremamente formale, addirittura prevedendo il metodo patrimoniale per i contratti di leasing finanziario, per cui si può affermare che oggi in Italia non vi è alcun coerente richiamo al principio, né alcuna coerente applicazione.

Questa situazione può forse essere il risultato del notevole sviluppo scientifico che in passato nell’Europa continentale ha avuto il diritto civile, al cui prestigio non sono stati insensibili neppure gli studiosi di Ragioneria (1), alla tendenza del legislatore continentale ad

1 Si pensi alla Scuola facente capo a Giuseppe Cerboni che alla fine del XIX secondo cercava di dare un fondamento scientifico alla Ragioneria partendo da considerazioni giuridico-formali.

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SOSTANZA E FORMA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

occuparsi della materia contabile (2), nonché all’inquinamento dei bilanci da parte delle normativa fiscale, spesso legata ad aspetti formali.

La situazione si pone in modo diverso nei paesi anglosassoni. Qui, i bilanci non sono regolati, se non in minima parte, dalla legge, ma le professioni contabili hanno ormai da molto tempo elaborato raccolte di principi contabili che trattano delle tecniche di rappresentazione e di valutazione delle principali operazioni anche con riferimento alle diverse tipologie di aziende. Queste raccolte di principi contabili, pur non avendo in senso stretto alcun valore legale, sono considerate tuttavia un autorevole punto di riferimento non solo dalla prassi contabile, ma anche dagli organismi governativi che si occupano dei mercati finanziari, nonché da parte delle corti, le quali, quanto sono investite di problemi relativi al bilancio, non esitano a fare espresso riferimento ai principi contabili stessi. Le società di revisione, inoltre, nel rilascio della certificazione, fanno espresso riferimento alla conformità dei documenti esaminati con i predetti principi.

Questa situazione, in parte dovuta alla tipologia dell’ordinamento giuridico dei predetti paesi, in cui la componente legale ha un ruolo trascurabile in confronto alla componente giurisprudenziale(3), permette di dare valore “vincolante” alle prescrizioni contenute nei principi contabili, senza per questo valersi di istituti e strumenti tipicamente giuridici. Infatti, i principi contabili vengono elaborati da organismi formati in massima parte da rappresentanti delle professioni contabili, della revisione e delle imprese e sono oggetto di studio e di applicazione da parte delle medesime categorie di soggetti. I tecnici del diritto, che in quei paesi è soprattutto relativo alle procedure e non alle regole sostanziali (4), non si occupano in genere di materia contabile, salvo poi recepire nelle loro decisioni le regole elaborate dalla prassi e contenute nei principi contabili stessi.

A ciò si aggiunga che nei paesi anglosassoni è da tempo presente un modello di capitalismo a partecipazione diffusa e con diretto ricorso da parte delle imprese al mercato dei capitali. In questo contesto, le finalità informative del bilancio in funzione della concreta utilità per il lettore, hanno fatto premio su finalità di correttezza dogmaticamente intesa o di astratta conformità giuridica con le operazioni rappresentate.

Non a caso è proprio in questi paesi che è stato esplicitamente formulato il principio del substance over form. Per comprendere la posizione dei principi contabili internazionali, che sul punto appare assumere una posizione intermedia, può essere utile considerare sommariamente come si pone il problema negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna, dove si sono sviluppate due posizioni apparentemente molto diverse e quasi contrapposte (5).

3.2 LA POSIZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NORDAMERICANI.

Negli Stati Uniti il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, pur non ricevendo un esplicito riconoscimento dell’ambito dei principi contabili in vigore, da tempo riveste notevole importanza e condiziona fortemente la redazione dei principi e dei metodi contabili generalmente accettati.

2 Tale tendenza può essere fatta risalire alla Ordonnance de commerce emessa in Francia da Luigi XIV nel 1673, poi trasfusa nel codice napoleonico ed, attraverso la codificazione, in tutti i paesi civilistici.

3 Cfr. R. SACCO, Introduzione al diritto comparato, Giappichelli, Torino, 1980 p.27 e ss.4 Cfr. R. DAVID, I grandi sistemi giuridici comparati, Cedam, Padova, 1980, p. 312 e ss. 5 Si consenta di rinviare, per approfondimenti sul tema, a G. Albertinazzi, Sostanza e forma nel

bilancio di eserczio, Giuffrè, Milano, 2002.

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SOSTANZA E FORMA NEL MONDO ANGLOSASSONE

Applicazioni del principio sono, infatti, note nella prassi contabile nordamericana da tempo lontano: sin dal 1949 l’Accouting Research Bulletin n. 38, occupandosi delle locazioni finanziarie, prevedeva, a certe condizioni, l’iscrizione del bene oggetto del contratto nel bilancio dell’utilizzatore sulla scorta di considerazioni di carattere economico e sostanziale che finivano con il prevalere sull’aspetto giuridico formale del fenomeno (6). Inoltre, la dottrina rileva che da tempo le applicazioni contabili risentono del principio in parola nelle soluzioni contabili suggerite, anche se, molto spesso, il principio stesso rimane implicito nella sua formulazione teorica tanto da non essere neppure richiamato (7).

Il primo riferimento esplicito nell’ambito dei principi contabili americani si trova nello Statement n. 4 pubblicato dall’Accounting Principles Board nel 1964 in cui si dice che il trattamento delle operazioni aziendali può mutare a seconda che si faccia prevalere la sostanza o la forma e che qualora forma e sostanza differiscano, si deve dare enfasi alla sostanza dei fatti per una migliore rappresentazione delle attività economiche rappresentate nel bilancio (8). Maggiore rilevanza al principio è attribuita poi nel 1973 da parte dell’AICPA nel Trueblood Commettee Report, dove la substance over form sembra essere posta fra i fondamentali principi del bilancio. Gli esempi riportati, in relazione ai quali si invoca l’applicazione del principio, fanno riferimento a due noti temi: quello della definizione di “attività” che dovrebbe evidenziare la questione sostanziale della presenza dei benefici economici, senza avere riguardo ai diritti della proprietà in senso formale, e quello del riconoscimento dei ricavi in relazione al trasferimento dei benefici e dei rischi, piuttosto che del perfezionamento giuridico della vendita (9).

Nei principi contabili attualmente vigenti il principio in parola pare, da un lato, non trovare adeguato riconoscimento a livello di regola generale. Infatti, il vigente Statements of Financial Accounting Concepts n. 2 toglie ogni rilievo autonomo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, affermando che lo stesso sarebbe ridondante in quanto già ricompreso nell’ambito della reliability (attendibilità) e della representational faithfulness (rappresentazione corretta) e che comunque sarebbe un vago concetto privo di precisa definizione (10).

Dall’altro lato, tuttavia, non solo i numerosi e dettagliati principi contabili elaborati dal FASB fanno continue concrete applicazioni del principio in parola, ed addirittura lo stesso principio è indicato dalla dottrina tra i postulati del bilancio e della contabilità (11) ed è individuato dalla prassi come regola di prevalenza tra principi contabili contrastanti aventi pari dignità nella riconosciuta gerarchia tra i principi stessi (12).

6 Cfr. AMERICAN ISTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (AICPA), Accounting Research and Terminology Bulletins, New York, 1961 p. 126 e ss.

7 Cfr. MEYER P.E., A fremework for understanding “Sustance over Form” in Acconting, in The Ac-counting Review, gennaio 1976, pag. 81

8 Cfr. AICPA, Statement n. 4 – Basic concepts and accounting principles underlying financial statements of business enterprises, ottobre 1970, par. 64. Cfr. inoltre R. MAGLIO, Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma, Cedam Padova, 1998, p. 13 e RUTHERFORD, B., The doctrine of Sustance over Form, Certified Accountants Pubblications Limited, London, 1988, p. 6.

9 Cfr. AICPA, Objectives of financials Statemets, New York, 1973, paragrafo 57.10 Cfr. FASB, Statements of Financial Accounting Concepts n. 2 – Qualitative characteristics of ac-

counting informations, maggio 1980, paragrafo 160.11 Il principio della substance over form è esplicatamente richiamato da R.N. ANTHONY nel proprio

schema concettuale. Cfr. R.N. ANTHONY, Contabilità e bilancio: uno schema concettuale, Franco Angeli, Milano, 1986, p. 144.

12 “Quando due o più fonti dei GAAP all’interno di un dato livello della gerarchia sono in disaccordo su di una particolare operazione, dovrebbe essere seguita la soluzione che meglio rappresenta la sostanza dell’operazione” Cfr. J.R. WILLIAMS, 2001 Miller GAAP Guide, Harcourt, 2001,

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SOSTANZA E FORMA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Tale situazione, apparentemente contrastante, può forse essere spiegata e compresa alla luce dell’impostazione pragmatica della scienza contabile anglosassone, come del resto della stessa cultura in generale, che rifugge delle teorizzazioni, privilegiando invece, in un primo momento, la raccolta della prassi esistente e, successivamente, la proposizione di regole operative concrete e dettagliate di diretta applicazione pratica da parte degli operatori (13). Inoltre, si deve tenere presente che, a differenza di quanto avvenuto nei paesi dell’Europa continentale, come anche in Italia, non vi è stato in passato nei paesi anglosassoni alcun serio tentativo volto a sostenere la primaria rilevanza del dato giuridico nel bilancio, così che anche la confutazione di tale concezione non è parsa logicamente necessaria.

Ciò risulta, del resto, evidente se l’attenzione viene spostata dall’esame dei principi generali all’esame delle concrete regole suggerite dal FASB. Qui, senza che pure il principio in parola venga mai espressamente citato, l’enfasi è costantemente posta alla realtà economica in termini di rischi e benefici ed, in presenza di particolari requisiti, sono espressamente previsti metodi di contabilizzazione che prescindono dalla forma legale delle operazioni.

Questo atteggiamento di fondo è chiaramente percepibile laddove il FASB definisce il concetto di “attività” e di “passività” (14), sia pure con finalità non direttamente applicative (15). Infatti, le attività sono definite come probabili benefici economici futuri ottenuti o controllati da un particolare soggetto come risultato di eventi o di operazioni passate (16). Così, le passività sono definite come probabili futuri sacrifici di benefici economici che nascono dall’obbligo attuale di un particolare soggetto di trasferire della attività o di prestare servizi nel futuro a favore di altri soggetti come conseguenza di eventi o di operazioni passate ( 17). Con riferimento alle attività si specifica subito che, sebbene nella generalità dei casi la possibilità di ottenere benefici economici futuri o di controllare l’accesso in esclusiva ai benefici stessi si fondi su di una situazione giuridicamente protetta, la possibilità di fare valere giuridicamente il diritto non è un elemento essenziale per la definizione di attività (18). Così, ad esempio, l’accesso esclusivo ai benefici economici futuri potrebbe essere mantenuto tenendo segreta una formula o un processo (19). La stessa precisazione viene posta anche con riferimento alle passività: sebbene le passività

p. XV.13 Come effetto di questo orientamento di fondo, negli Stati Uniti non è prevista una clausola

generale sovraordinata, quale la true and fair vew britannica, ma semplicemente è prescritta la fairness, intesa quale scrupoloso rispetto dei principi contabili vigenti. Con riferimento al carattere estremamente empirico della tradizione dottrinale statunitense si veda P. ONIDA, I moderni sviluppi della dottrina contabile nord-americana e degli studi di economia aziendale, in Scritti in onore di Giordano Dell’Amore. Saggi di discipline aziendali e sociali. Giuffré, Milano, 1969, Vol. II, pag. 875. Sulla mancanza di rigore scientifico in molta dottrina nordamericana si veda E. VIGANÒ, L’”entity concept” nella dottrina contabile americana, in Studi Economici, gennaio-aprile 1966, n. 1-2, pag. 108.

14 Cfr. FASB, Statements of Financial Accounting Concepts n. 6 – Elements of financial statements, december 1985, paragrafi 25-26, 35-36 e 187.

15 Come indicato nella premessa di ogni Statements of Financial Accounting Concept, la finalità di questi documenti non è quella di risolvere direttamente i problemi contabili, né di modificare le regole applicative contenute negli altri documenti dei principi contabili stessi, ma è quella di fornire un quadro concettuale di riferimento che dia organicità alla materia contabile e che sia utile soprattutto allo stesso Board per la formulazione di nuovi principi contabili e per la modifica di quelli esistenti.

16 Cfr. FASB, Statements of Financial Accounting Concepts n. 6 – Elements of financial statements, december 1985, paragrafo 25.

17 Cfr. FASB, Statements of Financial Accounting Concepts n. 6 – Elements of financial statements, december 1985, paragrafo 35.

18 Cfr. FASB, Statements of Financial Accounting Concepts n. 6 – Elements of financial statements, december 1985, paragrafo 26.

19 Cfr. FASB, Statements of Financial Accounting Concepts n. 6 – Elements of financial statements, december 1985, paragrafo 187.

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SOSTANZA E FORMA NEL MONDO ANGLOSASSONE

di solito possono essere fatte valere giuridicamente, la possibilità di azionare legalmente una pretesa non è un requisito essenziale per definire una passività, potendo il soggetto sentirsi tenuto alla prestazione per altre ragioni, ad esempio di ordine sociale o morale ( 20). Pertanto, pur non facendosi mai riferimento al principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, è la stessa definizione delle attività e delle passività ad essere fondata sugli aspetti economici e non giuridico-legali delle realtà.

Il quadro che si ricava dall’analisi delle regole applicative contenute nei principi contabili nordamericani evidenzia una sostanziale diffidenza verso le teorizzazioni e le regole generali ed una netta preferenza verso la regolamentazione minuziosa e dettagliata, talvolta quasi casistica e, comunque, sempre convenzionale. Evidentemente, la preoccupazione di ridurre la discrezionalità del redattore del bilancio e di favorire la comparabilità e l’immediata comprensione dei bilanci pubblicati da parte del lettore, fa premio rispetto all’esigenza di una rappresentazione che sia la più corretta e fedele possibile nel caso specifico. D’altra parte questa enfasi per la casistica ed il dettaglio costringono lo stesso FASB ad emendare di frequente i documenti già pubblicati, dettagliando e specificando sempre di più le regole applicative. In questo quadro, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può trovare, come principio autonomamente e direttamente applicabile da parte dei redattori del bilancio, alcuno spazio. E' vero però che la coerenza tra trattamento contabile e forma giuridica degli accadimenti non è affatto ricercata e perseguita. Al contrario, molto spesso le regole prescrivono diversi trattamenti contabili pur in presenza di identiche operazioni dal punto di vista giuridico formale, apprezzando in modo rilevante gli aspetti economici e quindi “sostanziali” degli accadimenti stessi. Anzi, la mancata considerazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, pur in presenza della costante, anche se implicita ed innominata, applicazione concreta nel principio stesso, sembra paradossalmente dare maggiore forza ed importanza al principio in parola: infatti, non sembra neppure avvertirsi nei FAS la necessità di dover derogare alla rappresentazione degli accadimenti aziendali che si avrebbe considerando la loro forma giuridica, come se la forma giuridica fosse già un elemento di per sé non immediatamente rilevante per il bilancio e come se il criterio del controllo economico, o comunque degli effetti economici concreti, fosse l’unico criterio a cui fare naturalmente riferimento.

Pertanto, pur parlando pochissimo del principio in parola, i principi contabili americani di fatto sono elaborati sul presupposto che comunque la forma legale non abbia di per sé alcuna rilevanza per la rappresentazione in bilancio, se non in quanto giustifica e produce effetti economici rilevanti. Con il corollario che, ove tali effetti economici rilevanti si producano anche in difetto o in contrasto con la forma giuridica degli accadimenti, è solo ai primi che, naturalmente, occorre fare riferimento.

3.3 LA POSIZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI BRITANNICI.

In Gran Bretagna i principi contabili in vigore sono elaborati dall’Accounting Standards Board, un organismo di diritto privato nato il 1° agosto 1990 dall’Accounting Standards Commettee, inizialmente conosciuto come Accounting Standards Steering Commettee e fondato nel 1970 dall’Institute of Chartered Accountants in England and Wales. I documenti approvati prima del 1990, parte dei quali tuttora in vigore, sono ancora denominati Statements of Standard

20 Cfr. FASB, Statements of Financial Accounting Concepts n. 6 – Elements of financial statements, december 1985, paragrafo 36 e nota 22.

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SOSTANZA E FORMA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Accounting Practice (SSAPS), mentre quelli approvati successivamente sono denominati Financial Reporting Standards (FRS).

I documenti approvati dall’Accounting Standards Board (21) godono di un esplicito riconoscimento legale ai sensi dell’art. 256 della Companies Act 1985 che riconosce l’Accounting Standards Board come organismo istituzionalmente deputato allo sviluppo ed all’approvazione dei principi contabili oggetto di obbligatoria applicazione nei bilanci delle imprese.

La situazione britannica è particolarmente interessante: da una parte, infatti, la Gran Bretagna è la culla del sistema giuridico cosiddetto di common law dove la componente legale del sistema giuridico è logicamente subordinata e dipendente rispetto alla componente giurisprudenziale (22), la quale, legata dal principio del precedente vincolante, produce regole giuridiche applicabili ai casi concreti di cui viene via via occupandosi nelle decisioni, traendo queste regole dall’esperienza e dalla prassi e quindi, per quanto concerne la materia contabile, accogliendo tradizionalmente le regole elaborate al di fuori dell’ambiente giuridico ed, in particolare, accogliendo le regole elaborate dalla prassi contabile. L’ambiente di riferimento, ed il sistema giuridico in particolare, sono quindi particolarmente fertili per lo sviluppo di principi contabili da parte di organismi professionali. Tali principi nascono nell’ambito della professione contabile e, quindi, in una cultura tradizionalmente aliena dai formalismi giuridici, ma acquistano poi valore ed efficacia giuridica per effetto del rinvio che ad essi opera la giurisprudenza. Dall’altra parte, però, la Gran Bretagna, appartenendo all’Unione Europea, ha dovuto attuare nel proprio ordinamento la IV e la VII Direttiva CEE in materia di bilanci di esercizio e consolidati e quindi introdurre, secondo il modello continentale, principi e regole contabili nella propria legislazione statale.

In questo ambito, il tema della prevalenza della sostanza sulla forma si è mescolato con il più generale problema del rapporto tra prassi professionale, codificata nei principi contabili, e regole giuridiche contenute nella legislazione statale. Anzi, il principio in parola è divenuto quasi emblematico a significare un modo di intendere gli spesso controversi rapporti tra professione contabile e giuridica (23). Pertanto è particolarmente significativo come, in questo contesto, proprio mentre l’attuazione delle direttive comunitarie nella legge statale introduceva in materia di bilancio, quasi con violenza, una dimensione giuridico-formale per certi aspetti estranea alla tradizione di quel Paese, si sia preso progressivamente coscienza del problema del contrasto tra forma giuridica e sostanza economica delle operazioni e si sia, alla fine, giunti all’approvazione dell’F.R.S. n. 5, un apposito principio contabile integralmente dedicato all’argomento.

Prima degli anni ’80 il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non era

21 I documenti approvati prima del 1990 dall’Accounting Standards Commettee e dall’Accounting Standards Steering Commettee sono stati adottati dall’Accounting Standards Board nella sua prima riunione del 24 agosto 1990, conferendo, in questo modo, il riconoscimento legale citato nel testo.

22 Cfr. R. DAVID, I grandi sistemi giuridici comparati, Cedam, Padova, 1980, p. 272 e ss23 Per una critica da parte della Law Society al principio della prevalenza della sostanza sulla forma

si veda il memorandum Off-Balance Sheet Financing and Window Dressing dove è espressamente prevista l’opzione per la forma delle operazioni aziendali in ossequio alle esigenze di obiettività, costanza e comparabilità. Cfr. R. ALDWINCKLE, Off Balance Sheet Finance: the Lagal View, in Accountancy, june, 1987. Mentre il Review Commettee, designato nel 1987 dall’Accounting Standards Commettee, nel settembre del 1988, presentando il proprio rapporto, concludeva raccomandando che i principi contabili rimanessero, il più a lungo possibile, responsabilità dei contabili e che non ci dovesse essere la tendenza ad includerli nella legge. Cfr. R.M. WILKINS, Accounting Standards, Accountancy Books, London, 2000, p. 3.

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oggetto di particolare considerazione (24). Il SSAP n. 2 del 1971 – Disclosure of Accounting Policies –, nell’individuare i principi fondamentali che regolano la redazione del bilancio di esercizio, non fa mai riferimento al principio in parola. Come si è visto più sopra a proposito della cultura nordamericana, la scarsa attenzione attribuita all’argomento non voleva però affatto significare che fosse generalmente riconosciuta la prevalenza degli aspetti giuridico-formali. Infatti, quando nel 1984 è stato approvato il SSAP n. 21 – Accounting for Leases and Hire Purchase Contracts – nessuno si è meravigliato se, per le operazioni di leasing finanziario, fosse stato previsto il cosiddetto “metodo finanziario” che considera l’operazione come un acquisto a rate con riserva di proprietà, prescrivendo l’iscrizione del bene sin dall’inizio del contratto nel bilancio dell’utilizzatore.

Nella metà degli anni ’80 del XX secolo si sviluppa invece un vivace dibattito sul tema. Nel 1985 viene pubblicato dall’Institute of Chartered Accountants in England and Wales un documento di studio denominato Technical Release 603 (25) in cui si propone l’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma per contrastare fenomeni di window dressing realizzati mediante il compimento di operazioni i cui profili formali erano studiati ad arte al fine di ottenere, con la loro contabilizzazione, un miglioramento della situazione finanziaria risultante dal bilancio. La finalità era, come è facile intendere, di tipo manipolativo ed era perseguita con politiche di bilancio (26) che non si limitavano ad utilizzare gli ineliminabili spazi di discrezionalità consentiti dai criteri di valutazione utilizzati, ma addirittura creavano particolari operazioni finalizzate a fornire profili di contabilizzazione e di valutazione che consentissero una rappresentazione della realtà nel senso desiderato. In particolare, le politiche di bilancio che si volevano contrastare tendevano a mascherare l’indebitamento effettivo dell’azienda, ponendo in essere operazioni di finanziamento che non fossero oggetto di contabilizzazione come tali secondo le regole contabili allora in uso. Lo scopo perseguito era, in ultima analisi, di comunicare al lettore del bilancio un’immagine migliore di quella reale, nonché, in taluni casi, anche di eludere accordi contrattuali che prendevano in considerazione talune grandezze emergenti nel bilancio (27). L’operazione più ricorrente consisteva nel dissimulare quella che in sostanza era l’accensione di un finanziamento garantito con attività possedute dall’impresa mediante la formalizzazione di una vendita delle attività stesse con accordi collaterali che rendevano però probabile il riacquisto della stessa attività da parte dell’impresa al momento del sostanziale rimborso del prestito. La contabilizzazione, secondo criteri formali, eliminava dall’attivo il bene oggetto di sostanziale garanzia e non iscriveva invece nel passivo il debito per il prestito sostanzialmente assunto.

Si trattava, in altri termini, di fenomeni che potremmo chiamare di “elusione” alle regole contabili: volendo raggiungere un certo risultato in termini di indicatori di bilancio e quindi di grandezze contabili, si creavano operazioni particolari i cui profili formali permettevano, applicando meccanicamente le regole contabili vigenti, di ottenere il risultato voluto, mentre, se

24 RUTHERFORD, B., The doctrine of Sustance over Form, Certified Accountants Pubblications Limited, London, 1988, p. 7-8 e R. MAGLIO, Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma, Cedam, Padova, 1998, p. 35.

25 Cfr. INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES, Technical Release 603. Off Balance Sheet Finance and Window Dressing, in Accountancy, febbrary 1986.

26 Nel testo l’espressione “politica di bilancio” è impiegata con implicazione etica negativa, nell’accezione di “politica strumentale” secondo modalità attuative di tipo persuasorio. Al riguardo, per una ragionata classificazione delle politiche di bilancio, si veda, in particolare, M. PINI, Politiche di bilancio e direzione aziendale, Etaslibri, Milano, 1991 p. 27 e ss.

27 Si pensi in particolare alle operazione di finanziamento con covenant, cioè con un accordo che imponga all’impresa finanziata di non superare un determinato valore limite per taluni indicatori finanziari, il più diffuso tra i quali è il rapporto di indebitamento.

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SOSTANZA E FORMA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

le stesse operazioni fossero state poste in essere senza particolari “abilità”, queste avrebbero condotto ad una rappresentazione contabile, aderente alla sostanza dell’operazione, complessivamente peggiore. E’, peraltro, evidente che questa “elusione” contabile trovava terreno fertile in un sistema di principi contabili senza un coerente quadro concettuale di fondo e di carattere casistico dove il tentativo di prevedere il trattamento contabile per tutte le operazioni che potevano capitare si scontrava di fronte alla nascita di sempre nuove operazioni, o di nuove modificazioni formali alle operazioni esistenti, che non erano ancora state previste.

Successivamente, nel 1988 veniva pubblicato la bozza di lavoro (E.D. n. 42) (28) di un principio contabile relativo al trattamento delle “transazioni con finalità speciali” cioè di operazioni complesse i cui elementi sono strettamente interconnessi tanto che ne risulta inefficace una rappresentazione contabile che li consideri separatamente, senza avere riguardo invece all’insieme degli stessi elementi ed al significato dell’intera operazione.

Il documento, nel solco della tradizione casistica, prevedeva il criterio della reasonable accounting analogy: un’operazione complessa doveva essere considerata nel suo insieme, tenendo conto di tutti gli aspetti e di tutte le clausole collegate, dando maggiore rilievo a quegli aspetti che fossero destinati ad avere con maggiore probabilità effetti economici. L’operazione, così considerata nella sua sostanza economica, doveva poi essere assimilata, per analogia, ad una operazione semplice diffusa nella prassi che producesse gli stessi effetti economici. La contabilizzazione dell’operazione complessa avrebbe dovuto quindi avvenire nello stesso modo in cui era prevista dalla prassi la contabilizzazione dell’operazione semplice prima individuata con l’analogia.

Alla pubblicazione dei predetti documenti è seguito un intenso dibattito che ha messo in luce la necessità di arrivare all’elaborazione di una cornice concettuale di riferimento, soprattutto in tema di definizione di attività e di passività, dalla quale poter dedurre direttamente il contenuto economico delle operazioni rilevante per la contabilizzazione, senza più la necessità di ricorrere all’empirico criterio dell’analogia contabile, che, oltre a risentire di discrezionalità nell’individuazione dell’operazione da prendere come modello, era condizionata dalla prassi in uso, non necessariamente corretta, di contabilizzazione delle operazioni più diffuse e, come tali, più spesso individuate come modello (29).

Anche per effetto di tali osservazioni, veniva pubblicato nel 1990 l’E.D. n. 49 (30), dove erano indicate regole più dettagliate per guidare nel riconoscimento e nella rilevazione delle attività e delle passività e dove venivano presentati numerosi esempi, e poi, nel 1993, veniva pubblicata una ulteriore bozza, il FRED n. 4 (31), in cui veniva prevista, in particolari casi, la possibilità di iscrivere una passività in diretta riduzione della correlata attività nell’attivo dello stato patrimoniale e veniva regolata la possibilità di operare compensazioni tra attività e passività. In queste successive bozze, come poi nel successivo FRS n. 5, il criterio della reasonable accounting analogy perde progressivamente di importanza per essere poi definitivamente abbandonato, lasciando lo spazio ad una definizione generale di attività e di

28 Cfr. ACCOUNTING STANDARD COMMETTEE, Exposure Draft n. 42 – Accounting for Special Porp-ouse Transactions, march, 1988.

29 Cfr. RUTHERFORD, B., The doctrine of Sustance over Form, Certified Accountants Pubblications Limited, London, 1988, p. 24 e ss.; cfr. HOPWOOD, Ambiguity, Knowledge and Territorial Claims: some Observations on the Doctrine of Substance over Form: a Rewiew Essay, in British Accounting Review, 1990, n. 22.

30 Cfr. ACCOUNTING STANDARD COMMETTEE, Exposure Draft n. 49 – Reporting the Sustance of Transactions in Assets and Liabilities, may 1990.

31 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Exposure Draft n. 4: Reporting the Sustance of Transactions, december 1993.

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passività. Parallelamente, per venire incontro alle critiche di eccessiva astrattezza sconfinante nell’incomprensibilità (32), la parte teorico-precettiva del documento viene arricchita di numerose esemplificazioni, le quali, pur nulla aggiungendo a livello dei principi, diventano il vero punto di riferimento per la prassi.

Si arriva così alla pubblicazione nel 1994 (33) del FRS n. 5 Reporting the substance of transactions (34) dove il principio del substance over form è espressamente affrontato, partendo dalla definizione, dalle regole applicative ed arrivando alla proposizione di alcuni esempi.

L’obiettivo del documento è espressamente individuato nel “ensure that the substance of any entity’s transactions is reported in its financial statements. The commercial effect of the entity’s transactions, and any resunting assets, liabilities, gains or losses, should be faithfully represented in its financial statements”(35). In altre parole, la “sostanza” delle operazioni aziendali è identificata nel commercial effect dell’operazione stessa e, da ciò, deriva il riconoscimento delle attività e delle passività, nonché la rilevazione degli utili e delle perdite. La finalità è, in ultima analisi, quella di permettere al lettore del bilancio di comprendere gli effetti economici delle operazioni ivi rappresentate (36). Non pare, invece, che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma venga considerato, almeno tecnicamente, una diretta conseguenza dell’applicazione del postulato della true and fair vew, infatti il paragrafo 11 richiama detto postulato solo per individuare i bilanci nei quali il principio trova applicazione (37). In altre parole, l’identificazione del commercial effect, cioè degli “effetti economici” delle operazioni come oggetto primo di rappresentazione nel bilancio, è una scelta che, se pure si può dire che contribuisca alla true and fair vew, non si può dimostrare che discenda logicamente e necessariamente dalla stessa. La true and fair vew è, infatti, una prescrizione priva di uno specifico contenuto tecnico, volta ad individuare in termini generali il finalismo del bilancio e non ad indicare concrete modalità di redazione dello stesso.

Il documento parte della definizione di “attività” e di “passività” in senso economico sostanziale e non giuridico formale ed applica tale definizione per “riconoscere” o “stornare” una attività o una passività dal bilancio al verificarsi di determinati accadimenti che possono comportare o fare venire meno i presupposti per il riconoscimento delle attività e delle passività secondo le definizioni date. Il documento propone poi l’illustrazione di alcuni dei casi di più frequente applicazione del principio e precisamente:

A. Consignment stock (conto vendita)B. Sale and repurchase agreements (vendita con patto di riacquisto)C. Factoring of debts (cessione di crediti)D. Securitised assets (cartolarizzazione)E. Loan transfers (trasferimento di prestiti)F. Private Finance Initiative and similar contracts (September 1998) (costruzione e

32 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions – Appendix III – The developement of the FRS, april 1994, paragrafo 18.

33 Il documento attualmente in vigore è stato modificato nel novembre 2003 aggiungendo un paragrafo (G.) sul riconoscimento dei ricavi.

34 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994.

35 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafo 1.

36 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafo 30.

37 “… Financial Reporting Standard 5 applies to all transactions of a reporting entity whose finan-cial stratements are intended to give a true and fair vew …” cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Finan-cial Reporting Standard n. 5 - Reporting the substance of transactions, april 1994, par. 11.

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SOSTANZA E FORMA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

sfruttamento di un’opera pubblica in concessione) G. Revenue recognition (November 2003) (riconoscimento dei ricavi).Le definizioni sono particolarmente importanti al fine di tutta l’applicazione del

principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Infatti, ormai definitivamente abbandonato il criterio della reasonable accounting analogy, l’unico criterio guida esistente è quello di applicare la Recognition agli Assets ed alle Liabilities secondo le definizioni date. Ed, infatti, il documento prosegue indicando in primo luogo come debbano essere indicate le attività e le passività, intese ovviamente secondo le definizioni date. Un’operazione è rappresentata secondo la propria sostanza, se il riconoscimento o meno in bilancio del cespite oggetto dell’operazione stessa avviene attraverso l’identificazione del fatto che l’operazione abbia dato origine ad una nuova attività o passività, ne abbia determinato la cessazione oppure la modificazione (38). Prova (evidence) dell’esistenza di un’attività è l’esposizione al rischio connesso all’attività stessa, tenendo conto della probabilità che tale rischio abbia un effetto economico in concreto. Prova dell’esistenza di una passività è l’impossibilità di evitare, legalmente o commercialmente, un deflusso di benefici (39).

3.4 LA POSIZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI.

La posizione assunta dai principio contabili internazioni appare in un certo qual modo intermedia rispetto alla posizione britannica ed alla posizione nordamericana, anche per effetto delle negoziazioni che hanno condotto a trovare un punto comune d’accordo. Da una parte, infatti, analogamente alla situazione britannica, il principio trova formale riconoscimento tra i postulati del bilancio; da un’altra parte, invece, nei vari principi contabili, e soprattutto in quelli di edizione più recente, esso non viene espressamente citato anche se le regole applicative proposte paino essere una evidente applicazione del principio stesso.

Nel 1990 è stato approvato dallo IASC il “Framework for the preparation and presentation of financial statements” un documento particolare, senza valore di principio contabile internazionale (40), ma con la finalità dichiarata di esporre la struttura concettuale di base per la preparazione del bilancio destinato a pubblicazione che potesse fungere da quadro concettuale di riferimento sia per la preparazione dei nuovi principi contabili, sia per la revisione degli esistenti e sia, infine, per fornire un punto di riferimento per redattori, utilizzatori e revisori del bilancio. Il documento tratta, in particolare, degli obiettivi del bilancio, delle caratteristiche che l’informazione di bilancio deve avere, della definizione delle principali voci di bilancio nonché della definizione del concetto di capitale e di conservazione del capitale (41).

Il finalismo che informa il bilancio è rinvenuto nella comunicazione agli utilizzatori esterni di informazioni utili e rilevanti affinché questi possano prendere decisioni economiche in relazione all’impresa. Per rispondere a questa finalità vengono enunciati due postulati: il criterio

38 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafo 16.

39 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafi 17 e 18.

40 Cfr. paragrafo 2, IASC, Framework for the preparation and presentation of financial statements, London, 1990.

41 Cfr. paragrafo 5, IASC, Framework for the preparation and presentation of financial statements, London, 1990. Per un’analisi del documento con continui riferimenti e confronti con la dottrina italiana, si veda S. AZZALI, Il sistema delle informazioni di bilancio nelle aziende di produzione. Il modello dell’International Accounting Standards Commettee, Giuffré, Milano, 1996.

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SOSTANZA E FORMA NEL MONDO ANGLOSASSONE

di competenza (accrual basis) e del funzionamento dell’impresa (going concern), e vengono individuate dieci caratteristiche qualitative fondamentali, quelli che noi chiameremmo principi primi o protopostulati (42): la comprensibilità, la significatività, la rilevanza, l’attendibilità, la rappresentazione fedele, la neutralità, la prudenza, la completezza ed, appunto, la prevalenza della sostanza sulla forma. Quest’ultimo principio è così definito (43):

“If information is to represent faithfully the transactions and other events that it purports to represent, it is ne -cessary that they are accounted for and presented in accordance with their substance and economic reality and not merely their legal form”.

In altre parole, la necessità di contabilizzare e di rappresentare nei bilanci la sostanza economica delle operazioni e non semplicemente la loro forma giuridica è fatta derivare dalla necessità di rappresentare fedelmente le operazioni stesse e questa deriva a sua volta dalla necessità di offrire informazioni utili al lettore. Segue poi il seguente esempio:

“For example, an enterprise may dispose of an asset to another party in such a way that the documentation purports to pass legal ownership to the party; nevertheless, agreements may exist that ensure that the enterprise continues to enjoy the future economic benefits embodied in the assets. In such circumstances, the reporting of a sale would not represent faithfully the transaction entered into (if indeed there was a transaction).”

L’esempio cita pertanto il caso in cui dalla documentazione predisposta, documentazione evidentemente di carattere giuridico-legale, risulti che un’impresa abbia trasferito ad un terzo la proprietà di una attività. Nonostante ciò, se esistono degli accordi in base ai quali l’impresa cedente può continuare a godere dei benefici dell’attività, la rappresentazione in bilancio di una cessione non sarà una fedele rappresentazione di quanto è accaduto, poiché evidentemente ai fini del bilancio un accordo giuridico di cessione della proprietà, a cui non si accompagni anche la perdita dei benefici economici connessi al bene ceduto, dovrebbe essere considerato del tutto irrilevante. In altre parole, elemento rilevante per l’iscrizione delle attività in bilancio non è la “proprietà” legale, bensì la possibilità di trarre i benefici economici che l’attività stessa può fornire.

Come appare evidente, sia la definizione, sia la successiva esemplificazione, si basano sulla necessità di represent faithfully, cioè di fornire una rappresentazione fedele, senza però che tale requisito venga poi espressamente definito nel medesimo documento, anche se, alla luce del finalismo che il documento stesso attribuisce al bilancio, si può ritenere che la rappresentazione sia fedele nella misura in cui fornisca informazioni utili ed attendibili per permettere ai lettori del bilancio di prendere nel modo più opportuno le proprie decisioni economiche.

Il documento in esame si occupa poi della definizione di “attività” (asset) e “passività” (liability) come segue (44):

“An asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise”“A liability is a present obbligation of the enterprise arinsing from part events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprice of resources embodying economic benefits”.

Detta definizione, che identifica le caratteristiche essenziali delle attività e delle passività, senza ancora occuparsi però delle condizioni che devono essere soddisfatte per

42 Cfr. M. PINI, I principi del nuovo bilancio di esercizio, Etaslibri, Milano, 1993, p. 114 e ss dove si individuano due protopostulati: la prudenza e la continuazione dell’attività.

43 Cfr. paragrafo 35, IASC, Framework for the preparation and presentation of financial state-ments, London, 1990.

44 Cfr. paragrafo 49, IASC, Framework for the preparation and presentation of financial state-ments, London, 1990

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rendere dette attività e passività iscrivibili in bilancio (45), fa riferimento al prevedibile flusso di benefici economici futuri in entrata o in uscita come conseguenza di eventi passati (46). L’elemento assunto per la definizione, e cioè il probabile flusso dei benefici economici futuri (flow of economic benefits), è già di per sé stesso un elemento di carattere economico, valutabile secondo canoni probabilistici in termini di correlati prevedibili effetti sui flussi monetari previsionali e non fa affatto riferimento a categorie di tipo giuridico. Il documento, tuttavia, ribadisce ulteriormente (47) l’esclusiva rilevanza della realtà economica rispetto alla forma legale affermando:

“In assessing whether an item meets the definition of an asset, liability or equity, attention needs to be given to its underlying substance and economic reality and not merely its legal form”.

Il documento prosegue poi con l’esempio classico della locazione finanziaria dove, secondo la sostanza economica, è il locatore che assume sia i vantaggi dell’uso del bene, sia l’obbligazione di pagamento del debito per il regolamento del prezzo, ancorché rateizzato, con la conseguente necessità di procedere all’iscrizione del bene nell’attivo e del debito nel passivo del bilancio dell’utilizzatore medesimo.

Come corollario alla definizione di attività accolta, nel paragrafo 57 il documento afferma che il diritto di proprietà non è elemento essenziale per l’iscrizione di un’attività, pur riconoscendo che molte attività sono associate a diritti legalmente riconosciuti, tra cui in particolare il diritto di proprietà. Analogamente, come corollario della definizione di passività accolta, nel paragrafo 60 si dice che l’esistenza di un vincolo di carattere giuridico, che possa essere quindi fatto valere legalmente, non è necessario per il riconoscimento di una passività: l’esempio è dato dagli impegni di pagamento che hanno origine da prassi o da usi commerciali o che vengono liberamente onorati dall’impresa per la volontà di mantenere buone relazioni commerciali o di agire in modo equo, tra cui vengono espressamente citati gli impegni per interventi di riparazione di prodotti difettosi nonostante il cliente, magari per avere denunziato i vizi oltre i termini legali di garanzia, non abbia giuridicamente diritto all’intervento. Appare dunque evidente come il principio della prevalenza della sostanza sulla forma assuma una valenza empiricamente definita estrinsecandosi soprattutto attraverso la definizione delle attività e delle passività di bilancio, definizione che quindi può essere considerata diretta espressione del predetto principio il quale, a propria volta, appare essere la conseguenza di un modello di bilancio destinato a soddisfare il più possibile le finalità conoscitive dei destinatari del bilancio in relazione a quelli che normalmente possono esserne ritenuti gli utilizzi (48).

45 Una condizione produttiva, che rientra nella definizione di attività e passività riportata nel testo, infatti, può e deve essere iscritta in bilancio se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a) è probabile che ad essa si ricolleghi l’afflusso all’impresa o il deflusso dall’impresa di un futuro beneficio economico;

b) essa può essere valutata in modo attendibile.In caso contrario ne deve essere data informazione nelle note al bilancio o in prospetti

supplementari. Cfr. paragrafo 83-91, IASC, Framework for the preparation and presentation of financial statements, London, 1990

46 Questa concezione è stata chiamata “paradigma prospettivo-finanziario” in quanto considera le condizioni produttive come elementi capaci di generare in futuro flussi monetari positivi o negativi. Cfr. E. PERRONE, La ragioneria ed i paradigmi contabili, Padova, 1997, p. 349 e ss.

47 Cfr. IASC, Framework for the preparation and presentation of financial statements, London, 1990, paragrafo 51.

48 Il Documento richiama ed assume come principali utilizzazioni del bilancio da parte dei lettori quelle legate alla valutazione prospettica della capacità dell’impresa di produrre nel futuro flussi di cassa ed a ciò finalizza la lettura, e quindi anche la costruzione, dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e degli allegati. Cfr. IASC, Framework for the preparation and presentation of financial statements, London, 1990, paragrafo 15-21.

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SOSTANZA E FORMA NEL MONDO ANGLOSASSONE

Una definizione meno rigorosa del principio poteva essere rinvenuta nella originaria versione del documento “International Accounting Standard n. 1 – Disclosure of accounting policies”. Tale documento, infatti, approvato per primo dallo IASC nel 1975 e quindi prima del Framework, conteneva in misura più sintetica e meno organica e sistematica l’illustrazione dei principi fondamenti del bilancio pubblico. In particolare, il documento definiva tre principi come fondamentali: la continuità della gestione (going concern), la costanza di applicazione nel tempo (consistency), e la competenza (accrual), e tre considerazioni di fondo che dovevano indirizzare la scelta e l’applicazione dei criteri contabili appropriati e che erano: la prudenza (prudence), la prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form) e la rilevanza (materality) (49).

Nella versione successiva del medesimo documento, approvata nel 1997, il ruolo del principio della substance over form sembrava apparire a prima vista in qualche modo ridotto, in quanto la versione del 1997 prevede (50) che gli amministratori debbano tenere conto del predetto principio solo nella rappresentazione di operazioni non regolate da specifiche disposizioni contenute nei principi contabili, essendo altrimenti obbligatorio scegliere ed applicare i principi contabili approvati, senza alcuna possibilità di deviare dagli stessi in applicazione diretta del principio della prevalenza della sostanza sulla forma (51). La stessa regola è stata oggi trasferita dallo IAS n. 1 allo IAS n. 8 paragrafo 10, mentre nell’attuale versione dello IAS n. 1 il riferimento alla sostanza delle operazioni è contenuto solo nel paragrafo 114 a proposito di decisioni che la direzione aziendale deve assumere su questioni che possono avere, tuttavia, un effetto rilevantissimo sul bilancio, questioni per risolvere le quali trova applicazione il principio in parola.

La riduzione della portata del principio (52) è tuttavia più apparente che reale. Infatti, da un lato il principio che lo IAS n. 1 enunciava nel 1975 con innegabile indeterminatezza, assume nel 1990 con il Framework un logico fondamento in un quadro concettuale complessivo capace di dare anche empirica valenza al concetto stesso, dall’altro lato i principi contabili successivamente approvati hanno spesso concretamente applicato il principio medesimo nella determinazione delle regole operative, rendendo pertanto superflua la necessità di derogare alle regole stesse in forza del menzionato principio.

Nella formulazione di tutti i principi contabili lo IASC fa costante applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. In alcuni casi il riferimento è espresso. In altri, invece, emerge indirettamente come conseguenza della definizione generale adottata per le attività e le passività. La tendenza predetta è divenuta più netta a seguito della revisione dei vari documenti avvenuta dopo l’approvazione del Framework, il quale ha permesso ai principi contabili internazionali di uscire da un empirismo spesso vuoto ed indefinito e di dare un fondamento concettuale razionale alle regole proposte.

In particolare, il principio in discorso viene espressamente richiamato per giustificare o proporre un metodo o una regola contabile, nei seguenti casi:

49 Cfr. IASC, IAS 1 Discosure of accounting policies, London, 1975, paragrafo 7.50 Cfr. IASC, IAS 1 Presentation of Financial Statements, London, 1997, paragrafo 20.51 Si osservi che lo IAS 1 non esclude in via assoluta la possibilità che una disposizione di un

principio contabile possa non essere applicata in quanto contrastante con la necessità di fornire un quadro fedele, tuttavia tale possibilità, oltre ad essere ricondotta a “rarissimi casi” non può essere giustificata dal fatto che le regole dei principi contabili non siano conformi alla prevalenza della sostanza sulla forma. Cfr. IASC, IAS 1 Presentation of Financial Statements, London, 1997, paragrafo 13.

52 La riduzione dell’importanza assunta dal principio della prevalenza sulla forma, insieme alle caratteristiche di vaghezza e di indeterminatezza dello stesso, sono messe in evidenza da R. MAGLIO, Il principio contabile della prevalenza della sostanza sulla forma, Cedam, Padova, 1998, p. 20.

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SOSTANZA E FORMA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

- IAS 17, paragrafi 7, 8 e 10, in relazione alla rappresentazione delle operazioni di leasing finanziario e poi nel SIC-27;- IAS 24, paragrafo 10, in relazione alla individuazione dei rapporti con parti correlate;- IAS 31, paragrafi 23, 32 e 48, nell’ambito delle partecipazioni in joint venture e poi nel SIC-13;- IAS 32, paragrafo 18, in relazione alla classificazione degli strumenti finanziari nel bilancio dell’emittente come passività o patrimonio netto.Viene fatta invece evidente applicazione del medesimo principio, senza però che lo stesso sia espressamente richiamato, in:- IAS 18, sul riconoscimento dei ricavi.- IAS 27, paragrafo 4, nell’ambito della definizione del controllo ai fini della inclusione nel bilancio consolidato, argomento poi sviluppato nel SIC-12 sul controllo gli fatto degli Special Purpose Entities;- IAS 38, paragrafo 13, nell’ambito della definizione delle attività immateriali in relazione al controllo di fatto;- IAS 39, sulla rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari, in particolare in relazione a: individuazione del momento di rilevazione iniziale di uno strumento finanziario e di storno dello stesso (paragrafi 20 e 21) come conseguenza del trasferimento dei rischi e dei benefici;- IFRS 3, paragrafo 17, sulla identificazione dell’acquirente nell’ambito di operazioni di aggregazione e nell’appendice B a proposito dell’aggregazione inversa.Per l’analisi dei documenti sopra citati si invia alle altre parti del presente volume dove vengono trattati gli argomenti specifici.

3.5 UN MODELLO APPLICATIVO DI RIFERIMENTO.

In questo paragrafo si cercherà di proporre un modello concettuale di riferimento per tutti i casi in cui le regole applicative dei diversi principi contabili non indichino già una soluzione precisa.

Il modello proposto è tratto dal FRS n. 5 britannico, che costituisce oggi l’applicazione più avanzata e completa del principio della sostanza sulla forma e che può senz’altro essere considerato una esplicitazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma enunciato nel Framework.

In primo luogo occorre partire da una definizione, in senso economico sostanziale e non giuridico formale, di “attività”, di “passività”, di “controllo su di una attività”, di “rischio” e di “riconoscimento in bilancio”.

Una attività (Assets) viene definita come il diritto o altra possibilità di accedere a benefici economici futuri controllati da un soggetto, come risultato di operazioni o eventi passati.

Una passività (Liabilities) è definita come il vincolo di un soggetto a trasferire benefici economici futuri, come risultato di operazioni o eventi passati.

Il controllo sopra un’attività è definito come la possibilità di ottenere i benefici economici futuri relativi ad un’attività e di impedire ad altri l’accesso ai medesimi benefici. Il controllo si ha quanto è possibile fare propri i benefici e non è possibile evitare i rischi connessi all’attività considerata.

Il rischio (Risk) è definito come l’incertezza nell’ammontare dei benefici, intendendo con tale termine sia la possibilità di conseguire guadagni, sia la possibilità di subire perdite.

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SOSTANZA E FORMA NEL MONDO ANGLOSASSONE

Infine, per riconoscimento in bilancio (Recognition), si intende la contabilizzazione di un cespite nell’appropriata voce delle tavole di sintesi del bilancio stesso. Ciò implica l’appropriata rappresentazione del cespite in bilancio in termini qualitativi e quantitativi e l’inclusione del corrispondente valore nei totali del bilancio (53).

La regola fondamentale è che il riconoscimento in bilancio di un cespite, che integri la definizione di attività o di passività, deve avvenire se vi siano sufficienti prove dell’esistenza del cespite stesso, secondo la definizione sopra data, e se al medesimo può essere attribuito un valore con sufficiente affidabilità (54).

I benefici ed i rischi da prendere in considerazione non sono tutti quelli astrattamente ipotizzabili o comunque esistenti, ma solo quelli che abbiano maggiore probabilità di verificarsi in concreto (55). Così, in presenza di opzioni, condizioni o garanzie, occorre valutare l’effetto economico delle stesse, tenendo in considerazione la probabilità che queste saranno verificate o esercitate, dando per verificate quelle la cui probabilità è elevata e non considerando affatto, invece, quelle la cui probabilità è scarsa. Inoltre, occorre sempre ipotizzare che le parti agiscano in modo razionale nel perseguimento dei propri interessi (56). Pertanto, non tutti i benefici ed i rischi connessi ad attività o passività e non tutte le clausole e condizioni previste in un’operazione complessa devono essere oggetto di uguale considerazione, ma questi devono essere ponderati in relazione alla probabilità del loro concreto verificarsi.

Inoltre, qualora diverse operazioni siano in qualche modo collegate tra loro, esse devono essere considerare congiuntamente come un’unica operazione complessa (57). Pertanto, pur applicandosi il documento, in termini generali, a tutte le operazioni (58), salvo talune specifiche eccezioni (59), la sua rilevanza pratica è limitata alle operazioni complesse, dove gli effetti economici complessivi possono non essere immediatamente evidenti e, soprattutto, possono non corrispondere con gli effetti formalmente prodotti da ciascun aspetto dell’operazione isolatamente considerato. Esempi di operazioni complesse sono individuati nei seguenti insiemi di operazioni:

a) casi in cui, per effetto delle pattuizioni contrattuali, vi è separazione tra titolarità giuridica e titolarità effettiva dei benefici e dei rischi connessi;

b) casi in cui, per effetto del collegamento tra due o più operazioni, vi è separazione tra titolarità giuridica e titolarità dei benefici e dei rischi connessi;

53 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafi 2-6.

54 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafo 20.

55 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafo 25.

56 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafi 61 e 62.

57 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafo 19.

58 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafo 40.

59 Sono espressamente escluse dall’applicazione del principio le seguenti operazioni: contratti a termine e futures, tassi di cambio su valute ed interest rate swap; contratti derivati in cui un ammontare netto sarà pagato o incassato a seconda dell’andamento di un prezzo o di un indice; impegni di acquisto od ordini di vendita sino al momento della consegna o del pagamento; contratti di lavoro dipendente. Tali operazioni rientrano, tuttavia, nell’applicazione del principio, se fanno parte di operazioni complesse. Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the substance of trans-actions, april 1994, paragrafo 12.

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SOSTANZA E FORMA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

c) casi in cui, per effetto della previsione di impegni o di opzioni reciproche od incrociate, o comunque dall’esito prevedibile, l’operazione deve essere considerata diversamente da come formalmente appare in relazione ai soli atti già perfezionati (60).

Sulla scorta di tali premesse, è possibile, secondo una logica deduttiva, risolvere i seguenti problemi:

a) quando un’attività ed una passività debbano essere iscritte o rimosse dal bilancio;b) quando una passività debba essere esposta in bilancio in detrazione dell’attività a cui è

connessa (linked presentation);c) quando un’attività ed una passività possano essere compensate;d) quando una società debba essere considerata controllata “di fatto” (quasi-subsidiary).

Quando un’attività ed una passività debbano essere iscritte o rimosse dal bilancio

Si tratta di stabilire quando, a seguito di un’operazione:1. un’attività o una passività, precedentemente non iscritte, devono iniziare ad essere

iscritte in bilancio per effetto dell’operazione stessa;2. un’attività o una passività, già precedentemente iscritte, devono continuare ad essere

iscritte in bilancio, nonostante l’operazione stessa;3. un’attività ed una passività, già precedentemente iscritte, non possono più rimanere

iscritte in bilancio, dovendo essere stornate per effetto dell’operazione stessa;4. un’attività o una passività, già precedentemente iscritte, pur dovendo continuare ad

essere iscritta in bilancio, subiscono così rilevanti modificazioni tanto da imporre l’obbligo di informazioni supplementari.

La regola da applicare è sempre la verifica della sussistenza, dopo l’operazione, delle condizioni che prevedono, secondo le definizioni date, l’iscrizione delle attività o delle passività. E, conseguentemente, a seconda dell’insorgere o del venire meno o del permanere inalterate delle citate condizioni, le attività o le passività saranno rispettivamente iscritte, stornate o mantenute (61).

In base alle regole proposte è inoltre possibile prendere in considerazione anche le seguenti operazioni particolari: il trasferimento limitatamente ad una parte di un cespite: nel bilancio dovrà procedersi alla

storno della parte del cespite ceduta ed al mantenimento dell’iscrizione della parte del cespite non ceduta. Un esempio è quello relativo ad un’operazione di stripping su attività finanziarie (62);

il trasferimento di un cespite per una parte soltanto della vita del medesimo: nel bilancio dovrà tenersi conto che il cespite originario viene sostituito dal diritto residuo sull’attività

60 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafi 47-50. Come esempi di operazioni che rientrano nelle citate categorie sono rispettivamente indicati: a) il leasing finanziario; b) la vendita di prodotti con obbligo di riacquisto ad un prezzo predefinito, con la finalità di concessione di un finanziamento al venditore garantito dai beni venduti; c) la compresenza di un’opzione put per l’acquirente e di un’opzione call per il venditore con il medesimo prezzo e momento di esercizio.

61 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafi 20-24 e 53-74.

62 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafo 71.

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SOSTANZA E FORMA NEL MONDO ANGLOSASSONE

alienata e dal debito futuro per il riacquisto (63); il trasferimento di un cespite per tutta la sua vita utile con la riserva di alcuni benefici o

rischi: il cespite alienato deve essere stornato, ma deve essere iscritto un credito o di una passività valorizzando i benefici o i rischi mantenuti. Un esempio del mantenimento di alcuni benefici è quello della vendita di una partecipazione con diritto ad una parte aggiuntiva di corrispettivo in funzione dell’andamento futuro della partecipata stessa. Un esempio del mantenimento di alcuni rischi è quello della vendita di macchinari, con una particolare garanzia in relazione al loro stato o al loro valore residuo (64).

Quando una passività debba essere esposta in bilancio in detrazione dell’attività a cui è connessa ( linked presentation);

La linked presentation può essere appropriata nel caso in cui, a seguito di un’operazione, un’attività, già iscritta in bilancio, non perde i requisiti per rimanere iscritta, mentre viene acceso un finanziamento, che però non presenta le condizioni necessarie per il riconoscimento di una passività, non prevedendo a carico del soggetto l’obbligo di fuoriuscita di benefici economici futuri, ma semplicemente il rimborso del finanziamento stesso con l’assegnazione dell’attività medesima o con i benefici generati dall’attività medesima, a cui pertanto il finanziamento risulta strettamente collegato. La fattispecie concreta è l’accensione di un finanziamento garantito con una attività che costituisca un patrimonio separato dal restante patrimonio del soggetto e che debba essere rimborsato con i proventi generati dall’attività o con la cessione dell’attività stessa, senza che il creditore abbia la possibilità di rivalersi su altre attività possedute dal soggetto finanziato (65). La modalità di rappresentazione suggerita consiste nell’indicazione della passività in diretta riduzione dell’attività collegata nell’attivo del bilancio (66).

Quando un’attività ed una passività possano essere compensate

Di regola le attività e le passività non possono essere compensate. L’esposizione di debiti e crediti in un’unica voce netta è consentita solo nel caso in cui i debiti ed i crediti stessi non rappresentino attività e passività separate, secondo la definizione di attività e di passività date nel documento stesso, in quanto non vi saranno due flussi, uno in entrata ed uno in uscita, bensì un unico flusso differenziale. Ciò si dovrebbe verificare in presenza di tutte le seguenti condizioni (67):

a) il soggetto che redige il bilancio ed un terzo siano debitori, l’uno nei confronti dell’altro, di una somma determinata, espressa nella stessa moneta o in una moneta prontamente convertibile;

63 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafo 72.

64 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafo 73.

65 Negli ordinamenti anglosassoni, invece, il fenomeno può realizzarsi di frequente attraverso l’istituto del trust. Cfr. al riguardo M. LUPOI, Trusts, Giuffré, Milano, 1997. La possibilità di introdurre patrimonio separati per specifici affari è stata introdotta con la riforma del diritto societario (legge 3 ottobre 2001, n. 366 e D.Lgs 17 gennaio 2006 n. 6).

66 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafi 26-28 e 76-88.

67 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafo 29 e 89-91.

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SOSTANZA E FORMA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

b) il soggetto che redige il bilancio ha la possibilità di imporre la compensazione delle reciproche ragioni di credito in ogni circostanza, anche di eventuale inadempimento della controparte;

c) la possibilità di arrivare alla compensazione è sicura al di là di ogni dubbio, essendo necessario che la controparte non abbia alcuna possibilità di esigere il pagamento, rifiutandosi di compiere il proprio, che il debito scada non più tardi del credito e che la possibilità di arrivare alla compensazione non venga compromessa dall’eventuale insolvenza della controparte.

Quando una società debba essere considerata controllata “di fatto” ( quasi-subsidiary).

Per l’individuazione delle società controllate “di fatto” (quasi-subsidiaries) ai fini del loro consolidamento, vale la regola per cui devono consolidate alla stessa stregua delle società controllate “di diritto”, anche le società le cui attività nette producano benefici economici per la capogruppo. La prova di chi goda di questi benefici è data considerando quale soggetto è esposto ai rischi dell’investimento ed avendo riguardo a chi, in concreto, dirige le politiche gestionali e finanziarie della società (68).

3.6 UN ESEMPIO.

Un caso di frequente applicazione riguarda le vendite con accordi di retrocessione (Sale and repurchaise agreements) (69) cioè delle vendite di un bene accompagnate da accordi di varia natura che prevedano, a certe condizioni, il riacquisto del bene da parte del venditore ( 70). Tutte le clausole dell’accordo, tenuto conto della probabilità della loro concreta applicazione, concorrono a determinare il soggetto a cui facciano capo i benefici ed i rischi del bene venduto.

I benefici ed i rischi del bene possono essere così individuati:Benefici la possibilità di usufruire dell’incremento di valore atteso del bene; i vantaggi derivanti dall’utilizzo e dallo sfruttamento commerciale del bene.Rischi il rischio di essere esposto ad impreviste variazioni di valore, siano esse positive o

negative; il rischio di obsolescenza; quanto il riacquisto non è previsto ad una data prefissata, il rischio della variazione del

costo di finanziamento dell’investimento nel bene stesso a causa della indeterminatezza della durata del lasso di tempo intercorrente tra vendita e riacquisto.

68 Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the sub-stance of transactions, april 1994, paragrafi 32-38 e 95-103.

69 Le operazioni a cui si riferisce l’esempio trovano, nel nostro ordinamento, corrispondenza con la vendita con patto di riscatto, con il patto commissorio, con il lease-back e con le vendite assistite da patto marciano.

70 Il documento riferisce che le stesse regole possono essere applicate anche quando un soggetto possieda un bene in nome proprio, ma per conto di un terzo, in modo sostanzialmente corrispondente al nostro contratto fiduciario o all’acquisto di beni per conto di terzi in forza di un mandato senza rappresentanza. Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Reporting Standard n. 5 - Reporting the substance of transactions, Application Note B – Sale and Repurchase Agreements, april 1994, paragrafo B1.

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SOSTANZA E FORMA NEL MONDO ANGLOSASSONE

Le clausole contrattuali vanno analizzate in funzione dell’effetto che hanno nell’attribuire detti benefici e rischi all’una o all’atra parte, ponderando le clausole stesse in relazione alla maggiore o minore probabilità che la clausola stessa trovi concreta applicazione pratica (71).

Le clausole che concorrono ad attribuire i benefici ed i rischi del bene al compratore e che quindi conducono a considerare l’operazione come una vera e propria vendita, con conseguente storno del bene ceduto e riconoscimento dell’eventuale utile o perdita di cessione (storno del cespite), sono individuate come segue:

1. non esiste alcun impegno vincolante per il venditore di riacquistare il bene. L’eventuale opzione di acquisto non deve essere considerata rilevante ove esiste la reale possibilità che non verrà esercitata;

2. il rischio di variazione del valore del bene ceduto fa capo all’acquirente di modo che l’acquirente non ricava dall’operazione solo il rendimento di un prestito. Ciò si verifica, ad esempio, se sia il prezzo di acquisto che di rivendita sono allineati al valore di mercato al momento, rispettivamente, dell’acquisto e della rivendita;

3. la natura del bene è tale che questo verrà usato nell’arco della durata dell’accordo ed il venditore non ha alcuna possibilità di influenzarne le modalità di utilizzo, né il venditore ha diritto di determinare le modalità di sfruttamento o di rivendita del bene stesso.

Le clausole che invece concorrono a determinare l’attribuzione dei rischi e dei benefici del bene in capo al venditore nonostante la vendita formalmente conclusa, determinando la conseguenza che il bene debba rimanere iscritto nel bilancio del venditore (senza riconoscimento di alcun ricavo o plusvalenza) e che il prezzo ricevuto debba essere considerato come l’incasso della provvista di prestito, garantito dal bene formalmente venduto, sono le seguenti:

1. la previsione di un impegno del venditore a riacquistare il bene, ad esempio attraverso:

- un’opzione put ed un’opzione call con lo stesso prezzo di esercizio;- un’opzione put od un’opzione call senza alcuna reale possibilità economica

che l’opzione stessa non venga esercitata;- il fatto che il venditore abbia la necessità di riacquistare il bene per usarlo

nella propria attività o perché il bene sarà l’unica fonte di approvvigionamento per le proprie future vendite.

2. il fatto che il rischio del cambiamento di valore del bene sia a carico del venditore, cosicché l’acquirente riceva esclusivamente il rendimento di un prestito, perché, ad esempio:

- il prezzo di riacquisto è uguale al prezzo di vendita maggiorato dei costi dell’operazione e degli interessi;

- il prezzo di acquisto è oggetto di un adeguamento successivo al fine di trasferire le variazioni del valore del bene sul venditore;

71 Il criterio del diverso peso da attribuire alle varie clausole, in funzione della diversa probabilità che l’evento previsto dalla clausola stessa si verifichi concretamente, è la regola utilizzata dal documento per arrivare ad una conclusione univoca qualora vi siano clausole che abbiano effetti contrastanti nell’attribuire i benefici ed i rischi all’una ed all’altra parte. In questo modo non esiste, in astratto, alcuna indeterminatezza del modello. E’ solo la concreta difficoltà di misurare la probabilità da associare ai vari indizi che, nel caso concreto, può rendere incerto il risultato. Ma l’incertezza è quindi attribuibile sempre alla stima delle probabilità e mai al modello in sé. Cfr. ACCOUNTING STANDARD BOARD, Financial Re-porting Standard n. 5 - Reporting the substance of transactions, Application Note B – Sale and Repur-chase Agreements, april 1994, paragrafo B8.

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SOSTANZA E FORMA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

- il venditore assicura all’acquirente la garanzia di un valore residuo per proteggere l’acquirente dalle improvvise svalutazioni del bene.

3. il fatto che il venditore si riservi il diritto di stabilire le modalità di utilizzazione del bene, di vendita o di commercializzazione dello stesso o, comunque, si riservi il diritto di fare propri gli utili che ne potranno derivare;

4. infine, il fatto che il prezzo di vendita non sia allineato con il valore di mercato alla data della vendita è un indice che rende necessaria una ulteriore analisi per accertare il probabile mancato trasferimento dei benefici e dei rischi del bene all’acquirente.

Anche in questo caso, l’eventuale presenza di elementi apparentemente contrastanti deve essere risolta verificando quale elemento abbia maggiore probabilità di verificarsi in concreto. Così, la presenza di un’opzione call a favore del venditore in relazione ad un bene il cui valore futuro sarà verosimilmente inferiore al prezzo stabilito per l’esercizio dell’opzione stessa, non dovrà essere tenuta in considerazione e l’operazione dovrà essere considerata come un effettivo trasferimento, nonostante la presenza dell’opzione.

Ipotizzando che venga venduto un cespite a 100 il cui valore netto contabile sia di 80 con pagamento immediato. Qualora l’esame delle clausole contrattuali faccia concludere che il bene debba essere stornato, le scritture saranno le seguenti:

      dare averebanca c/c a # 100 

   Cespiti   80

       Plusvalenza   20

100 100

Gli effetti sul bilancio saranno i seguenti:

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO   

Cespite -80   Plusvalenza 20   

Banca 100          Utile 20 Utile 20   

Qualora invece l’esame delle clausole contrattuali faccia concludere che il bene non possa essere stornato, in quanto si prevede il riacquisto del medesimo bene ad un prezzo pari ad e 105 dopo un anno, le scritture contabili saranno le seguenti:

      dare averebanca c/c a Debiti 100 100

   oneri finanziari a Debiti 5 5

            

105 105

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SOSTANZA E FORMA NEL MONDO ANGLOSASSONE

Gli effetti sul bilancio saranno i seguenti:

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO   

Banca 100Debito 105 Oneri fin. 5              Utile -5 Utile -5   

Il codice civile italiano, come di recente modificato dal D.Lgs 6/2003, disciplina in modo analogo esclusivamente un caso particolare, rappresentato dalle operazioni di pronti contro termine e richiede, per mantenere iscritto il bene ceduto a pronti e quindi per fare prevalere la sostanza sulla forma, che si tratti di “compravendita” e che vi sia “un obbligo” di riacquisto a termine.

3.7 GLI EFFETTI SUI BILANCI.

Con l’affermazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ma soprattutto con la definizione delle attività e delle passività in senso economico sostanziale e con la scelta di regole contabili specifiche che fanno costantemente riferimento alla sostanza economia delle operazioni piuttosto che alla loro forma legale, gli IAS adottano un modello di oggetto di rappresentazione di bilancio economico-sostanziale che si contrappone al modello giuridico-formale diffuso in Italia.

Un rischio apparente di tale scelta è l’aumento della discrezionalità e la riduzione della certezza e della univocità delle soluzioni contabili. Rischio tuttavia solo apparente, perché un modello giuridico formale non implica meno discrezionalità. Chiunque abbia una minima dimestichezza con il diritto sa bene che, per ogni questione controversa, è sempre possibile trovare qualche precedente giurisprudenziale sia in un senso che nel senso opposto, per cui le scelte che vengono compiute in sede di interpretazione del diritto, oltre che in sede di qualificazione giuridica della fattispecie fattuale, offrono amplissimi spazi di discrezionalità (72).

72 Il diritto, contrariamente a quanto può credersi da parte dei non esperti, non può essere considerato di univoca e certa interpretazione, ma le medesime situazioni possono essere ricondotte spesso a fattispecie differenti, vuoi utilizzando le “lacune” dell’ordinamento, vuoi utilizzando diversi metodi di interpretazione, senza che alcuna di queste ricostruzioni possa essere considerata in sé assolutamente “corretta”, ma tutte, o perlomeno alcune, ugualmente possibili. La filosofia del diritto è giunta addirittura alla conclusione che sia impossibile arrivare ad una corretta interpretazione “interna” all’ordinamento, cioè sulla base delle solo diritto positivo e dei soli strumenti ermeneutici generalmente utilizzati per l’interpretazione, e che, per uscire dall’indeterminatezza logica, sia necessario ricorrere a delle “premesse di valore” o a delle valutazioni politiche o ideologiche sulla accettabilità dei risultati a cui le diverse interpretazioni conducono. Addirittura è stato affermato che le interpretazioni giuridiche più formalistiche, nel senso che maggiormente prescindono da considerazioni esterne al testo normativo, saranno in realtà le più soggettive, perché maggiormente dipendenti dalle attitudini e preferenze (inespresse) dell’interprete, mentre quelle meno formalistiche e più attente a fattori esterni al dato normativo ed a fattori extragiuridici saranno più oggettive, perché meno legate all’interprete e di più alle

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SOSTANZA E FORMA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Peraltro, le critiche mosse sottendono spesso la concezione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma non come modello di rappresentazione di bilancio, ma, muovendo dall’applicazione di regole formalistiche, considerano tale principio come rimedio eccezionale per derogare ai metodi di contabilizzazione correntemente applicati, invocando, implicitamente o esplicitamente, il principio della rappresentazione veritiera e corretta, con tutte le incertezze ed indeterminatezze che necessariamente si ricollegato all’applicazione diretta di una clausola generale.

L’adozione del modello sopra indicato come economico-sostanziale o, in altri termini, di una coerente applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma basato prima di tutto sulla definizione rigorosa delle attività e delle passività e delle regole per la loro iscrizione in bilancio, riduce, al contrario, la discrezionalità del redattore del bilancio ed anzi evita che questa possa essere utilizzata in modo incoerente con le finalità di rappresentazione del bilancio stesso o, addirittura, con finalità manipolative, se non anche fraudolente.

Infatti, il modello giuridico-formale, pure se utilizzato in modo eticamente corretto in funzione di una rappresentazione neutrale di bilancio, fa dipendere, nella migliore delle ipotesi, le scelte contabili da questioni (l’interpretazione giuridica) che nulla hanno a che vedere con le finalità del bilancio stesso e che vengono elaborate dalla dottrina giuridica e dalla giurisprudenza il più delle volte con finalità ed in ambiti del tutto diversi. Si pensi alla rappresentazione in bilancio delle operazioni di leasing finanziario: oggi la Corte di Cassazione è arrivata ad assimilare tale operazioni ad una vendita a rate con riserva di proprietà, ma a tale assimilazione è pervenuta, peraltro solo dopo oltre trent’anni di divergenti pronunce, non certo in funzione della rappresentazione in bilancio dell’operazione stessa, bensì in relazione alla necessità di stabilire se, in caso di risoluzione del contratto, dovesse procedersi o meno alla restituzione alla società di leasing delle rate già pagate, sia pure al netto di un equo compenso per il deperimento del bene e per gli oneri finanziari (73). In questi trent’anni di altalenanti pronunce, si deve forse ritenere che la rappresentazione in bilancio dell’operazione di leasing avrebbe dovuto mutare seguendo gli altalenanti orientamenti della giurisprudenza?

Più spesso, il modello giuridico-formale, offrendo regole di rappresentazione che guardano ad elementi esteriori, offre al redattore scaltro e privo di scrupoli la possibilità di mettere in atto operazioni che, a prescindere dal loro valore economico, siano formalizzate in una forma giuridica tale da poter giustificare la rappresentazione contabile che meglio si sposa con le finalità operative, lecite e non, perseguite dal redattore stesso, dando così origine ai noti fenomeni di “contabilità creativa”, che consistono nello strumentalizzare la forma delle operazioni poste in essere, al di là, e spesso in contrasto, con la sostanza delle stesse, per offrire una rappresentazione del patrimonio diversa da quella reale, il più delle volte finalizzata all’inganno dei lettori. Gli esempi sono noti. Si pensi ad una società che si sia impegnata con una banca finanziatrice a non superare certi indici di indebitamento (calcolati sulla scorta dei bilanci pubblicati) e che, invece, voglia superare detti indici, senza però violare l’impegno assunto: anziché contrarre nuovi prestiti, ricorrerà formalmente ad operazioni

circostanze oggettive considerate. Si veda al riguardo il primo capitolo. Sono stati inoltre individuati sino a 144 modi di interpretare ciascuna disposizione giuridica. Cfr. L.L. VALLAURI, Corso di filosofia del diritto, Cedam, Padova, 1981, p. 56-57.

73 Cfr. Cass. SS.UU. civili 7.1.1993 n. 63.

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SOSTANZA E FORMA NEL MONDO ANGLOSASSONE

di cessione di attività, pattuendo, tuttavia, condizioni che rendano di fatto equivalente le operazioni stesse all’assunzione di prestiti garantiti dalle attività formalmente cedute. La realtà sarà che l’impresa sarà maggiormente indebitata, ma un bilancio redatto secondo il modello giuridico-formale permetterà di celare legittimamente questa situazione ai lettori.

Al contrario, un bilancio redatto secondo il modello economico-sostanziale, nel quale la forma delle operazioni fosse considerata irrilevante a vantaggio della sostanza economica delle operazioni stesse, metterebbe a nudo tali tentativi di manipolazione, evidenziando il reale grado di indebitamento. Inoltre, il rischio che manipolazioni possano essere considerate illegittime, costringerebbe sindaci e revisori a denunziare tali tentativi, togliendo in questo modo una facile copertura ai disonesti. Ciò perché solo il modello economico-sostanziale dà rilevanza, ai fini della rappresentazione in bilancio, agli stessi elementi che sono rilevanti per i lettori del bilancio stesso e non ad elementi eterogenei ed estranei e che, in quanto tali, possono essere determinati in modo autonomo.

Infine, l’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, soprattutto come inteso nella prassi anglosassone, contiene al suo interno le regole per ridurre l’indeterminatezza e per individuare, tra le molte soluzioni eventualmente possibili in astratto, l’unica ad essere preferibile nel caso concreto.

In primo luogo, infatti, la scelta degli elementi delle operazioni oggetto di rappresentazione da considerare deve essere operata alla luce delle stesse finalità del bilancio, ossia in vista della possibilità di offrire al lettore la migliore rappresentazione possibile in funzione delle proprie esigenze conoscitive. Pertanto, nel dubbio, non tutte le possibili soluzioni saranno ugualmente valide, ma dovrà essere preferita quella che permetterà al lettore di comprendere più facilmente le conseguenze economico-finanziarie delle operazioni poste in essere. Inoltre, i principi contabili potranno aiutare nell’individuazione della soluzione preferibile con riferimento a particolari classi di operazioni di maggiore frequenza di accadimento.

Infine, tra i vari elementi di una operazione da considerare, i quali fossero in apparente contrasto per la qualificazione dell’operazione stessa in un senso piuttosto che in un altro, è previsto che vengano maggiormente valutati, e quindi privilegiati nell’analisi, quelli che di fatto hanno la probabilità di trovare concreta attuazione rispetto a quelli che possono considerasi meramente possibili. Ciò induce ad una più approfondita analisi e, di conseguenza, ad una più completa e significativa rappresentazione delle operazioni stesse, nonché delle finalità concretamente perseguite e delle conseguenze ragionevolmente attese, elementi tutti che, ancora una volta, sono di estrema utilità per il lettore, soprattutto in presenza di operazioni complesse, e vanno in senso opposto alle politiche di bilancio (intese nella loro accezione più deteriore) volte a manipolare il bilancio per offrire una falsa rappresentazione della realtà, anche se formalmente corretta. Infatti, nelle manovre di “contabilità creativa”, si pongono in essere operazioni con determinati requisiti formali i quali permettano una determinata e voluta rappresentazione contabile e poi, spesso, ci si guarda bene dal fornire ulteriori informazioni, facendo affidamento, per la difendibilità dell’impostazione contabile prescelta, solo su elementi esteriori e formali.

3.8 CONCLUSIONI.

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SOSTANZA E FORMA NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

In conclusione, si può dire che nell’ambito dei principi contabili internazionali il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, espressamente previsto sin dall’emanazione del primo documento, ha subito nel tempo un processo di razionalizzazione e di sistematizzazione, soprattutto ad opera del Framework, dove il principio appare funzionale alla rappresentazione di una realtà che sia il più possibile utile al lettore per correttamente interpretare la situazione patrimoniale, finanziaria nonché la dinamica aziendale, sia retrospettiva che prospettica. Inoltre, il Framework ed, in coerenza ad esso, tutti i documenti approvati o revisionati successivamente alla sua approvazione, sviluppa una definizione di attività e di passività di bilancio essenzialmente basata sugli effetti economici, talvolta posti in espressa contrapposizione con gli effetti giuridico formali, e poi applica tale definizione per la soluzione di svariati problemi di rilevazione, declinandola in tutte le sue conseguenze.

Il quadro che ne deriva è, pertanto, quello di un sistema di regole espressamente e sistematicamente fondato sulla rilevanza degli effetti economici degli accadimenti aziendali. E se è vero che la tendenza dei principi contabili è quella di prescrivere regole sempre più precise e vincolanti, riducendo le opzioni ed i trattamenti contabili consentiti in via alternativa, riducendo in tal modo la discrezionalità del redattore del bilancio e quindi, potenzialmente, anche lo spazio per la libera applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, è altrettanto vero che le regole codificare sono basate proprio su tale principio, il quale quindi entra a pieno titolo tra i fondamenti del modello contabile accolto dallo IASB.

E’ inoltre evidente che la posizione dei principi contabili internazionali costituisca in qualche modo la sintesi, spesso sofferta e dibattuta, tra la posizione britannica nella quale il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è espressamente previsto e fatto discendere dal principio sovraordinato della true and fair vew, e la posizione statunitense dove il predetto principio non è espressamente previsto, essendo rilevante non tanto l’aderenza a principi astratti e generali, quanto la corretta applicazione degli standards in vigore, i quali, tuttavia, sono costruiti avendo come punto di riferimento, sia pure implicito, il predetto principio.

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