il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro … · incontro di formazione per dirigenti...

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Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEGLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI

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Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi

IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO

NAZIONALE DI LAVORO DEGLI ADDETTI

AI SERVIZI DOMESTICI

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Perché un CCNL?

�Definisce le mansioni oggetto delrapporto di lavoro;

�Indica il livello minimo della retribuzione da assegnare al lavoratore;

�Ad esso sono riconducibili i reciprocidiritti e doveri da rispettare nellosvolgimento del rapporto di lavoro;

�Ha una funzione culturale di richiamodi specifici obblighi previsti dalla legge

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L’importanza del CCNL degli addetti ai servizi domestici

�Il lavoro domestico e familiare è considerato:

� un lavoro “subalterno” e transitorio;� non professionalizzante;� svolto per lo più da chi è in attesa dimigliore occupazione, chi si è trovatoimprovvisamente al di fuori delle cateneproduttive, o da lavoratori stranieri incerca di integrazione.

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L’importanza del CCNL degli addetti ai servizi domestici

Secondo stime recenti, le famiglie italiane sostengono una spesa pari a 9 miliardi 352 milioni di euro per retribuire il lavoro delle assistenti familiari, che corrisponde al 10% della spesa sanitaria corrente sostenuta dalle Regioni , e che si avvicina a quanto spende lo Stato per l’indennità di accompagnamento (quasi dieci miliardi di euro).

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L’importanza del CCNL degli addetti ai servizi domestici

Il sistema deve poter tenere conto delle esigenze, aspirazioni, in una parola del benessere degli operatori della cura, perché solo in questo modo sarà possibile

assicurare una prestazione di cura sufficientemente idonea a sostenere

quelle fragilità che si chiede di ristorare.

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Dare dignità al lavoro di cura significa dare dignità alle persone fragili cui tale

lavoro è dedicato.

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La funzione del CCNL:

�Ha una funzione “sociale”: quale strumento privilegiato di riequilibrio negoziale di rapporti di forza tra lavoratore e datore di lavoro;

�Funzione regolativa: quale strumento per definire le condizioni di trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro subordinato

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E’ importante sapere che …

�Per potersi dire “instaurato” un rapporto di lavoro, non è necessario che vi sia un contratto scritto;

�Per il semplice fatto che una persona presta attività lavorativa, nei rapporti con il proprio datore di lavoro, si applicheranno le regole previste dal CCNL per quel tipo di lavoro

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La funzione del CCNL

�Il rapporto di lavoro domestico nasconde forti punti di debolezza:

� la prossimità domestica delle parti che vi si trovano coinvolte �L’informalità che ne caratterizza:• la domanda (esigenza di cura parafamiliare)• l’offerta (mancanza di un profilo professionale)• l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (affidamento a vie informali di incontro)

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In tale contesto il CCNL…• assicura l’esigibilità di diritti e doveri reciproci a prescindere da una precisa e individuale contrattazione;• riduce la sensazione di “alterità” del lavoro domestico;

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La funzione del CCNL:

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L’ART. 6 CCNL DOMESTICO

� Tra le parti dovrà essere stipulato un

contratto di lavoro (lettera di

assunzione), nel quale andranno

indicati gli elementi utili ed eventuali

clausole specifiche, che individuano

meglio i reciproci obblighi;

� La lettera di assunzione, firmata dal

lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà

essere scambiata tra le parti.

«

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Ma allora a che serve la lettera di assunzione?

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�E’ importante stipulare SEMPRE un accordo individuale di lavoro scritto perché:

� Ha una funzione integrativa specificandoelementi del singolo rapporto di lavoro;�Ha una funzione culturale di richiamo dispecifici obblighi o doveri;�Definisce quale CCNL si vuolapplicare rendendolo vincolante;

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I problemi connessi all’efficacia soggettiva del CCNL

• L’efficacia del CCNL è legata alle normedi diritto privato, secondo cui, “uncontratto ha efficacia di legge tra leparti che lo stipulano”.

• In questo caso “parti” non possono cheessere le Associazioni datoriali, da unlato, e le Organizzazioni sindacali,dall’altro.

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Sindacato

dei lavoratori

(rappresentante, in senso tecnico giuridico degli

iscritti)

Associazione

datoriale

(rappresentante, in senso tecnico giuridico delle

imprese aderenti)

Efficacia soggettiva limitata ai lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti e occupati alle dipendenze di un impresa iscritta

all’associazione datorialestipulante

Contratto collettivo

I problemi connessi all’efficacia soggettiva del CCNL

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PRINCIPIOCOSTITUZIONALE(art. 36, comma 1):La retribuzione deve essere proporzionatae sufficiente

Validità del CCNLper quanto attiene alla PARTE

RETRIBUTIVA

L’intervento del giudice ex art. 2099

c.c.consente di adeguareil contenuto del contratto ai

principi costituzionaliaffermando ildiritto ad una retribuzionesufficiente

“In mancanza di di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice (art.

2099, 2° comma)”

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I problemi connessi all’efficacia soggettiva del CCNL

PARTE RETRIBUTIVA

PARTE NORMATIVA

Tutto quanto attiene alla retribuzione:-Minimi retributivi-Ferie-Tredicesima -Ecc…

Tutto quanto attiene alla regolazione del rapporto di lavoro e che solo indirettamente si riflette sulla retribuzione:- permessi…

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E’ importante sapere che …

�Nell’attuale sistema di CCNL di “diritto privato” quindi per la sua applicazione:� è necessaria una adesione delle partial CCNL di riferimento per l’applicazionedell’intera disciplina ivi contenuta;� Non è necessaria alcuna adesionedelle parti per l’applicazione della c.d.“parte economica” che attua ilrispetto dell’art. 36 cost.

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E’ importante sapere che …

�Per l’efficacia del CCNL del rapporto di lavoro individuale non occorre esplicita adesione, essendo sufficiente un’adesione implicita o “per factaconcludentia” che si può evincere:� dal costante rispetto delle clausole ivicontenute;� dal rinvio a tale CCNL in dichiarazionirilasciate dal datore di lavoro;

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Un’altra funzione della lettera di assunzione….

� La scelta del CCNL da applicare in presenza di diversi contratti applicabili in base:

•All’effettiva categoria economica del datore di lavoro;

•Alle effettive mansioni svolte da parte del lavoratore

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Un contratto “minore” per le colf

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Firmato da:Arpe-federproprietàCofappiUppiFeder.casa ConfsalAniaUnaiConfsalFisals ConfsalFesica ConfsalFai - Filippino Alliance in ItalyU.i.i.r. - Unione Imprenditori Italiani Romani

Codice E1

CCNL Ebilcoba

Ente Bilaterale Colf BAdanti

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E’ importante sapere che …

�Comunque se manca l’adesione delle parti si applica il CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative:� il CCNL degli addetti ai servizidomestici e familiari CHECONOSCIAMO

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�Dopo più di un anno di trattativa le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, lo scorso 9 aprile 2013 hanno finalmente siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL con le associazioni datoriali Fidaldo e Domina.

Il nuovo CCNL

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Alcune considerazioni di insieme:

� si tratta di un contratto all’insegnadella crisi: i riconoscimenti siconcentrano su aspetti che non hannoparticolari ricadute economiche;

�il nuovo CCNL precisa e specifica alcuniaspetti che evidentemente risultavanoancora molto controversinell’applicazione del CCNL, e peradeguare le sue previsioni alle novellelegislative degli ultimi anni;

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Le principali novità: la MATERNITA’

�Ferma restando l'impossibilità di licenziamento per l'intero periodo di astensione obbligatoria dal lavoro durante il congedo di maternità, il preavviso di licenziamento che avvenga entro il 31° giorno dalla fine del periodo di congedo obbligatorio viene raddoppiato.

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Roma, 14 giugno 2008 -

Federica Suardi

Anzianità Preavvisodel datore di lavoro

Preavviso del

lavoratore

Preavviso del datore in caso di maternità

Rapporto di lavoro non inferiore alle 25h sett.li

Fino a 5 anni

15 giorni 8 giorni 30 giorni

Oltre 5 anni

30giorni 15 giorni 60 giorni

Rapporto di lavoro fino a 24h sett.li

Fino a 2 anni

8 giorni 8 giorni 16 giorni

Oltre 2 anni

15 giorni 15 giorni 30 giorni

Come cambiano i termini di preavviso

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PERMESSI E CONGEDI

� FORMAZIONEArt. 9 - Permessi per formazione professionale

1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato,con anzianità di servizio presso il datore dilavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire diun monte-ore annuo di 40 ore di permessoretribuito per la frequenza di corsi diformazione professionale specifici percollaboratori o assistenti familiari.

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PERMESSI E CONGEDI� FORMAZIONE

2. Il suddetto monte ore potrà essere utilizzatoanche per le eventuali attività formativepreviste dalla normativa e necessarie per ilrinnovo dei titoli di soggiorno.

L’utilizzo del monte ore per le finalità indicateal presente comma dovrà trovare riscontro inapposita documentazione, riportante anchegli orari delle attività formative esercitate.

3. È esclusa la possibilità di cumulo pluriennale

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PERMESSI E CONGEDI� GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI

Art. 19 - Sospensioni di lavoro extraferiali

2. Per gravi e documentati motivi il lavoratorepotrà richiedere un periodo di sospensioneextraferiale senza maturazione di alcunelemento retributivo per un massimo di 12mesi.

Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire conla richiesta.

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PERMESSI E CONGEDI� MATRIMONIO

Art. 23 – Matrimonio

1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore uncongedo retribuito di 15 giorni di calendario(comprensivo di vitto e alloggio se non neusufruisce in natura).

3. La retribuzione del congedo sarà corrispostaa presentazione della documentazionecomprovante l'avvenuto matrimonio.

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PERMESSI E CONGEDI� MATRIMONIO

4. Il lavoratore potrà scegliere di fruire delcongedo matrimoniale entro il termine di unanno dalla data del matrimonio

e sempreché il matrimonio sia contratto incostanza dello stesso rapporto di lavoro.

La mancata fruizione del congedo a causa didimissioni del lavoratore non determineràalcun diritto alla relativa indennitàsostitutiva.

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PERMESSI E CONGEDI� MALATTIA ONCOLOGICA

ART. 26 COMMA 6

I periodi di cui al comma 4 saranno aumentatidel 50% in caso di malattia oncologica,documentata dalla competente ASL.

***I periodi di cui al comma 4 sono quelli che si

riferiscono SOLO alla conservazione delposto

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Come cambia la malattia

Anzianità

N. gg di assenza nell’anno solare

Trattamento economico

Conservazione del posto

In caso di malattia oncologica

Fino a 6 mesi 8 giornidal 1°al 3° = 50% 10 giorni di

calendario20 giorni di calendario

dal 4°al 8° = 100%

Da 6 mesi a 2 anni

10 giorni

dal 1°al 3° = 50% 45 giorni di calendario

90 giorni di calendario

dal 4° al 10° = 100%

Oltre 2 anni 15 giorni

dal 1°al 3° = 50% 180 giorni di calendario

360 giorni di calendariodal 4° al 15° =

100%

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I LAVORATORI c.d. SUPPLENTI�Art. 15 - Orario di lavoro

9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno opiù lavoratori:

- a tempo pieno

- addetti all’assistenza di persone nonautosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS;

potrà assumere in servizio uno o più lavoratori,conviventi o meno, con prestazioni limitate allacopertura dei giorni di riposo dei lavoratorititolari dell’assistenza.. da inquadrare neilivelli CS o DS,

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I LAVORATORI c.d. SUPPLENTI�RETRIBUZIONE oraria 2014

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TABELLA G Lavoratori supplenti

TABELLA C “ordinaria”

TABELLA C “con

maggiorazione 60%”

Assistente a persona non autosufficiente -CS

7,14 6,58 10,53

Assistente a persona non autosufficiente DS FORMATO

8,61 7,93 12,69

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SICUREZZA SUL LAVORO�Art. 27 – tutela delle condizioni di lavoro

Il datore di lavoro deve:

- garantire la presenza sull’impianto elettrico di unadeguato interruttore differenziale (il «salvavita»);

- informare la colf circa eventuali rischi esistentinell’ambiente di lavoro, relativi anche all’uso delleattrezzature ed all’esposizione a particolariagenti chimici, fisici e biologici.

All’ente Bilaterale “Ebincolf” è demandato il compitodi elaborare un apposito documento da consegnareall’atto dell’individuazione delle mansioni dasvolgere, e quindi al momento dell’assunzione.

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STRUMENTI DI CONCILIAZIONE

�Art. 46 – Commissioni territoriali diconciliazione

1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro le partiesperiranno, il tentativo di conciliazione, pressol’apposita Commissione territoriale di conciliazione,composta dal Rappresentante dell’Organizzazionesindacale e da quello della Associazione dei datori dilavoro, cui, rispettivamente, il lavoratore ed il datoredi lavoro siano iscritti o conferiscano mandato.

2. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti dicui all’art. 2113, comma 4, codice civile, dovràrisultare da apposito verbale.

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STRUMENTI DI CONCILIAZIONE�Cosa prevede l’art. 2113 comma 4 c.c.

Prevede un generico diritto del lavoratore dichiedere l’annullamento di dichiarazioni dirinuncia o di transazione eventualmenteespresse a favore del datore di lavoro, entro6 mesi dalla cessazione del rapporto dilavoro o di sottoscrizione, se successiva.

Tale diritto viene meno se però tale accordo orinuncia viene maturato all’interno di unaspecifica procedura dotata di particolare“sostegno” al lavoratore.

Le Commissioni attuano questo principioIncontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi

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CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

� ART. 48 – contrattazione di secondolivello

Anche nel lavoro domestico fa ingresso lacontrattazione di secondo livello, daconcludere di norma nell'ambito regionale odelle città metropolitane;

Riguarderà:-la retribuzione in natura ovvero il vitto el’alloggio,- ore di permesso per studio o formazioneprofessionale

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ALCUNI CHIARIMENTI

� Nuovo comma 4 art. 15 - RIPOSOGIORNALIERO

Nei rapporti di lavoro in regime di convivenzadurante il riposo diurno, che va goduto peralmeno due ore giornaliere, è stata chiarita especificatamente prevista la possibilità per lelavoratrici di uscire liberamente di casa,salvo accordi specifici contrari e fatta salva inogni caso la destinazione di tale intervallo alrecupero psicofisico.

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ALCUNI CHIARIMENTI

� RAPPORTI DI LAVORO AD ORE

- le festività: indipendentemente dal fatto chein esse fosse ordinariamente prevista o menola prestazione lavorativa, devono essereretribuite sulla base della normale paga orariaragguagliata ad un sesto dell’orariosettimanale (nuovo comma 2 art. 17);

Incontro di formazione per Dirigenti provinciali e regionali Acli Colf - 22 marzo 2014 a cura di Avv. Federica Suardi

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ALCUNI CHIARIMENTI

� RAPPORTI DI LAVORO AD ORE

- le ferie: i lavoratori con retribuzionecomputata in base alle ore lavorate, devonopercepire una retribuzione ragguagliata ad unsesto dell’orario settimanale per ogni giornodi ferie godute.

- il periodo feriale di 26 giorni lavorativi, vainteso riferito ai giorni lavorativi secondo ilnormale calendario civile (nuovo comma 2 art.18);

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE….e spazio alle domande