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LA NEW ECONOMY, IL “ JOB APP ” E LE NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI MILANO, 12 DICEMBRE 2018 AVV. FRANCESCO ROTONDI FOUNDING PARTNER LABLAW STUDIO LEGALE Il Lavoro che «cambia»

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LA NEW ECONOMY, IL “ JOB APP ” E LE NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI

MILANO, 12 DICEMBRE 2018

AVV. FRANCESCO ROTONDI

FOUNDING PARTNER LABLAW STUDIO LEGALE

Il Lavoro che «cambia»

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Il Lavoro che «cambia»

Tanti nuovi fenomeni sociali ed economici, tante definizioni, nessuna certezza giuridica:

Sharing economy; On-demand economy; Gig-economy; 1099 economy; Participatory economy; Peer-to-peer economy; Work-on demand-via app; Crowdwork; Industry 4.0; …

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L’INTERESSE DEL LEGISLATORE EUROPEO COM (2016) 180 final, Communication on Digitising European Industry – Reaping the full benefits of a Digital Single Market

«Sebbene l'adattamento all'evoluzione digitale dell'industria riguardi soprattutto le imprese, interventi pubblici mirati possono avere un ruolo importante nel creare le condizioni ideali perché l'adattamento possa aver luogo in tutti i settori, in un contesto competitivo rafforzato dalle norme in materia di concorrenza. Si tratta di un fattore che riveste particolare importanza per le numerose PMI che sorreggono l'economia europea. Le politiche pubbliche dovrebbero ambire a un fiorente settore digitale in grado di alimentare la digitalizzazione dell'intero tessuto industriale, dall'edilizia alla sanità, dal comparto agroalimentare a quello delle industrie creative.

Scopo della presente comunicazione è quindi rafforzare la competitività dell'UE nell'ambito delle tecnologie digitali e fare in modo che qualsiasi industria in Europa possa beneficiare appieno delle innovazioni digitali, indipendentemente dal settore in cui opera, dal luogo in cui si trova e dalle sue dimensioni»

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L’INTERESSE DEL LEGISLATORE EUROPEO COM (2016) 288/2 del 25.5.2016, Online Platforms and the Digital Single Market Opportunities and Challenges for Europe

Principi fondamentali per lo sviluppo delle piattaforme nell’UE:

Garantire pari condizioni concorrenziali per servizi digitali comparabili;

Garantire la condotta responsabile delle piattaforme online;

Promuovere la fiducia e la trasparenza e garantire l’imparzialità;

Informare e responsabilizzare cittadini e consumatori;

Tutelare un ambiente commerciale equo e favorevole all’innovazione;

Mantenere i mercati aperti e imparziali per promuovere l’economia basata sui dati;

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QUALCHE DISTINIZIONE PRELIMINARE

Sharing Economy Brevissime operazioni di scambio (economico o di altro tipo), orientate alla prestazione di servizi, alla produzione intellettuale, alla condivisione di beni o di contenuti immateriali, allo scambio di informazioni, rese possibili dagli strumenti della tecnologia digitale. Fenomeno già esistente: necessità di comprendere se è possibile sussumerlo nelle categorie giuridiche a oggi esistenti

Industry 4.0 La c.d. «Quarta rivoluzione industriale in atto», in seguito all’introduzione nel tessuto economico di innovazioni quali l’additive manufacturing, la robotica avanzata, l’analisi dei big data, i Cyber-Physics Systems, ecc. Fenomeno in evoluzione: Necessità di flessibilità e capacità di adattamento e di produzione; incompatibilità del paradigma tradizionale della subordinazione

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LA SHARING ECONOMY Il «Crowdwork»: il lavoro realizzato da un gruppo di

lavoratori della rete in favore dei clienti che si registrano e che hanno accesso alla piattaforma informatica (es.: Amazon Mechanical Turk, Crowdflower, Crowdsource, Clickworker). Nuovo taylorismo (compiti semplici e ripetitivi): la pubblicazione di post sui social network, la traduzione di testi brevi, la trascrizione di registrazioni audio o la creazione di un logo, lo sviluppo di un software o di un sito internet

Il «work-on-demand-via-app»: versione aggiornata del lavoro a chiamata e consiste nella realizzazione di un’attività o di un servizio tradizionale, come il trasporto o il lavoro domestico, che viene richiesto dai clienti iscritti alla piattaforma per mezzo di un click (es.: Uber, Foodora, Deliveroo, Glovo)

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IL NOTO CASO UBER Uber sostiene che la piattaforma attraverso la quale si svolge

l’attività aziendale sarebbe un semplice strumento informatico che vende software e dunque non si applicherebbero le norme sulla concorrenza (che prevedono un sistema di licenze per la prestazione del servizio) né tantomeno le norme lavoristiche.

ARGOMENTAZIONE CONTROVERSA

Vari procedimenti giudiziali: Tribunale della California, Tribunale di Londra, Corte di Giustizia, ecc.

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IL NOTO CASO UBER IL RAPPORTO PROVIDER / CLIENTE FINALE

Secondo il Tribunale britannico, l’argomentazione di Uber (secondo cui Uber opererebbe come un mosaico di utenti connessi per mezzo di una piattaforma comune che realizzano un servizio di trasporto) è fallace: in realtà non esiste nessun accordo tra i clienti e gli autisti!

Uber è il soggetto che converte in merce il servizio, che ricava benefici economici e commerciali dalla sua commercializzazione, che adotta tutte le decisioni economiche, commerciali e strategiche (il prezzo di ciascun tragitto, l’ambito geografico di realizzazione del servizio, le sue condizioni di utilizzo).

In sostanza: Uber vende «rides», non «softwares»!

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IL NOTO CASO UBER IL RAPPORTO PROVIDER / AUTISTI

SELEZIONE: Uber seleziona il proprio parco autisti per il tramite di un test iniziale

POTERE DI DIREZIONE E CONTROLLO: Uber controlla gli autisti (utilizzando i dati del satellite e il grado di soddisfazione del cliente) e decide unilateralmente dei compiti corrispondenti, sui mezzi di produzione (veicolo e condizioni d’uso) e sul modo di produzione

ASSUNZIONE DEL RISCHIO: Uber è il proprietario della piattaforma virtuale

DIVIETO DI CONCORRENZA: Nelle condizioni di contratto è fatto espresso divieto agli autisti di realizzare autonomamente la prestazione o mantenere contatti con i clienti

LICENZIAMENTO: Uber può disattivare discrezionalmente l’account dell’autista, così interrompendo unilateralmente il rapporto

SUBORDINAZIONE??

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Deliveroo

Glovo

UberEats

JustEat

Foodracers

Foodora

IN ITALIA…

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IN SOSTANZA… Quasi tutti gli operatori del settore ricorrono agli istituti giuridici già esistenti

(co.co.co e collaborazione autonome, anche occasionali) Solo UberEat sembra distinguersi, anche sotto il profilo delle modalità di gestione

del rapporto. Ad esempio, il rider resta libero di decidere se, dove e quando loggarsi, e una volta loggato, di accettare o rifiutare gli incarichi proposti (nel caso degli altri operatori, invece, l’autonomia temporale del prestatore si esaurisce nella fase di aggiudicazione dei turni, mentre l’autonomia spaziale è limitata ad alcuni hotspot / aree determinate dall’azienda)

Subordinazione? Margine di autonomia del rider nell’organizzazione dell’attività + prestazione effettuata in modo saltuario ed occasionale

(Trib. Torino 7 maggio 2018 n. 778; Trib. Milano 10 settembre 2018, n. 1853) Lavoratore autonomo ma economicamente dipendente dal provider -> art. 3,

comma 4, L. 81/2017 (Statuto del lavoro autonomo). Rimodulazione giudiziale del corrispettivo?

ESIGENZA DI UN CONTRATTO TIPIZZATO PER CHI FA PARTE DEL MERCATO DELL’ECONOMIA COLLABORATIVA: IL «JOBS APP» ?

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PERCHE’ UN “JOBS APP”?

Perché il mondo del lavoro è cambiato e non sempre il laissez-faire conduce a risultati concreti adeguati (il “lavoro ibrido” previsto dal Protocollo per lo sviluppo sostenibile del Gruppo Intesa San Paolo è una eccezione, agevolato dalla particolare professionalità della popolazione aziendale interessata)

Perché la dicotomia tra subordinazione e autonomia non è sufficiente a disciplinare la fattispecie dei c.d. “lavoretti”.

Le premessa della sentenza del Tribunale di Torino sono un vero e proprio “grido di aiuto”:

“La controversia ha per oggetto esclusivamente la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti […] in questa sentenza NON verranno quindi prese in considerazione le questioni relative all’adeguatezza del compenso o al presunto sfruttamento dei lavoratori da parte dell’azienda, né tutte le altre complesse problematiche della cosiddetta Gig Economy”

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MODELLO FRANCESE La Loi Travail francese dell'8 agosto 2016 (Loi n. 2016-1088 relative au travail, à la

modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcour professionels)

La legge francese ha introdotto una "responsabilità sociale delle piattaforme" tale per cui sono previste una serie di garanzie per il lavoratore della piattaforma, nel caso in cui questo subisca una certa ingerenza della piattaforma, in termini di fissazione dei caratteri dei servizi e dei beni e del loro prezzo sul mercato.

Tali garanzie non rappresentano una estensione al lavoratore della piattaforme della disciplina prevista in favore del lavoratore subordinato ma piuttosto costituiscono una sorta di Statuto disciplinare ad hoc per il lavoratore nella piattaforma: si tratta dell'assicurazione sociale in caso di infortuni e malattie professionali, di un diritto alla formazione professionale e alla certificazione delle competenze, di diritti collettivi come il diritto di organizzazione sindacale, nonché ad una indennità di disoccupazione per il lavoratore della piattaforma che perda le occasioni di operare sul mercato professionale attraverso le piattaforme tecnologiche

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DE IURE CONDENDO: I PILASTRI DEL «JOBS APP»

1. Minimo contrattuale

Stabilire un minimo retributivo a consegna valido per tutte le aziende del settore che applicano il Jobs App, evitano così, una competizione sulle retribuzioni

2. Variabile

Prevede una retribuzione fondamentalmente variabile legata alle consegne e non una paga oraria che poco si addice ad un modello in cui si lavora sulla base delle disponibilità offerta dal collaboratore

3. Welfare di settore e tutele

Prevede una percentuale fissa, obbligatoria e aggiuntiva su ogni retribuzione (0.30 centesimi) per finanziare un fondo di categoria che servirà a finanziare una serie di prestazioni sociali e un sistema di welfare per il settore: malattia, assicurazione sanitaria, assicurazione per infortunio, manutenzione straordinaria dei mezzi, e così via

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LE RELAZIONI INDUSTRIALI NELL’EPOCA DELLA GIG ECONOMY

Mancanza di strumenti di aggregazione e coscienza di classe (rilevanza dei BOT, le chat di gruppo, quale strumento di aggregazione)

NUOVI SOGGETTI COLLETTIVI: PROTESTA DEI LAVORATORI LONDINESI DI DELIVEROO E DEI TORINESI DI FOODORA

MA HA SENSO/E’ AUSPICABILE L’ESTENSIONE DEI DIRITTI SINDACALI AI LAVORATORI DELLA GIG ECONOMY?

QUALI LE POTENZIALITA’?

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INDUSTRY 4.0: UN DISCORSO COMPLETAMENTE DIVERSO

Industry 4.0 è un fenomeno in progressione, di cui la sharing economy è solo una sfaccettatura certo non predominante, e che

esige una ripensamento del paradigma del rapporto di lavoro sulla base delle nuove esigenze produttive.

Quali sono i pilastri di Industry 4.0?

FLESSIBILITA’ ON THE JOB

NECESSITA’ DI NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI

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Il Lavoro che «cambia»

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FLESSIBILITA’ ON THE JOB

Il legislatore italiano ha già cominciato ad intervenire per raccogliere le prime istanze volte ad una maggiore flessibilità on

the job

Contratto a tutele crescenti

Riforma dello ius variandi

Lavoro agile e dematerializzazione di luoghi e orari di lavoro

Nuovo statuto del Lavoratore Autonomo

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NECESSITA’ DI NUOVE RELAZIONI INDUSTRIALI Spostamento del baricentro della contrattazione

collettiva a livello aziendale

Ridimensionamento della dimensione conflittuale in favore della dimensione dialettica delle relazioni industriali

Valorizzazione delle competenze quale criterio di buona fede delle relazioni industriali, nonché quale strumento per il lavoratore per difendersi dalle fluttuazioni di mercato

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GRAZIE !

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