i principi dell’estimo€¦ · sezione ii - contributo di costruzione ... solidi e liquidi, alla...
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estimo urbanistico
possiamo definire estimo urbanistico quel campo di studio
dell’estimo che si occupa di esprimere valori in relazione alle
politiche di pianificazione e governo territoriale.
… dalla determinazione degli oneri di urbanizzazione al
trasferimento di aree in seguito all’applicazione di piani attuativi...
2Il professionista tecnico in ambito economico estimativo
C.R.O.I.L.
3Il professionista tecnico in ambito economico estimativo
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Urbanizzazione
Urbanizzare una porzione di territorio significa renderla idonea ad accogliere
insediamenti abitativi e/o produttivi ed in particolare conforme agli usi edilizi.
La realizzazione di opere di urbanizzazione serve per ottenere:
- un’idoneità insediativa di tipo strutturale (funzionali ai fini dell’abitabilità o
agibilità degli edifici: opere di urbanizzazione primaria)
- un’idoneità insediativa di tipo infrastrutturale (funzionali ai fini della
connettività al sistema dei servizi)
Urbanizzazione in senso più ampio significa attribuire ad un territorio il carattere
di “città” e riguarda il sistema “globale” dei servizi della città.
Le opere di urbanizzazione sono condizione necessaria ma non sufficiente
all’urbanizzazione del territorio.
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Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia – DPR n. 380/2001
Il testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina
dell’attività edilizia (art. 1 comma 1)
Art. 10 - Interventi subordinati a permesso di costruire
(legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono
subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva
degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonchè gli interventi che
comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
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Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia – DPR n. 380/2001
Art. 11 - Caratteristiche del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4,
commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art.
2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso di costruire e' rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per
richiederlo.
2. Il permesso di costruire e' trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa.
Esso non incide sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili
realizzati per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed e' oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
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Art. 12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942;
articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle
stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento
oggetto del permesso.
Testo unico delle disposizioni legislative e
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Sezione II - Contributo di costruzione
Art. 16 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5
agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre
1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art.
44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22, art. 58,
comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)
1. … il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione,
secondo le modalità indicate nel presente articolo.
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4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con
deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione
definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-
quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
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7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade
residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione
dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7bis. … cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione, …
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e
scuole materne, scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione
superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici
religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e
attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere,
le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione
dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
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Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12Legge per il governo del territorio
(B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, e successive modifiche ed integrazioni1)(ultimo aggiornamento: legge regionale 8 luglio 2016, n. 16)
1 Legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 - Misure di semplificazione e incentivazione per la
rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali
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L.R. 26 novembre 2019 n. 18 (BURL n. 48 del 29.11.19)
Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Obiettivi: contrasto al consumo del suolo e riuso dell’esistente.
Come raggiungerli: attraverso una serie di incentivi e misure quali la
riduzione del 60% del costo degli oneri di urbanizzazione, bonus
volumetrici fino al 20%, semplificazioni procedurali, …
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L.R. 12/2005 - Art. 44 Oneri di urbanizzazione
1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono
determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni,
in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del
programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei
prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali.
2. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite
contestualmente alle realizzazioni degli interventi sia pubblici che
privati entro la fine dei lavori medesimi così come le altre opere
eventualmente pattuite nelle convenzioni e non diversamente
disciplinate.
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3. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle
seguenti opere: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature,
rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas,
cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di
telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
4. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle
seguenti opere: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo e
strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati
di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di
quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature
culturali e sanitarie, cimiteri.
L.R. 12/2005 - Art. 44 Oneri di urbanizzazione
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La preventiva conoscenza dei costi globali di urbanizzazione (costi diretti di realizzazione e costi di manutenzione e gestione), permette di formulare una “previsione” circa il grado di recupero da parte degli enti pubblici dei costi stessi attraverso gli strumenti impositivi fiscali o contributivi previsti dalle vigenti leggi.
La conoscenza dei dati di costo effettivi è la base per tali valutazioni:
- dati a consuntivo;- progetto esecutivo;- progetto di massima.
E per poter formulare i “programmi pluriennali di realizzazione delle opere di urbanizzazione” :
Strade (secondo le categorie a mq o a ml)Spazi di sosta (al mq o a posto auto)Fognature (al ml), Rete idrica, Rete di distribuzione dell’energia elettricaRete di distribuzione del gas, illuminazione pubblicaSpazi verdi attrezzati
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l’Osservatorio dei lavori pubblici interno all’ANAC (già Autorità di vigilanza sui lavori pubblici)…svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti …
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COSTI GLOBALI DI URBANIZZAZIONECIPE – Comitato interministeriale per la programmazione economica
Deliberazione 10 maggio 1995 costo massimo lire 10.000.000/abche rivalutata e stimata 2002 € 7.000,00/ab
Valori corrispondenti
Per volume medio abitante 100 mc/ab costo di urbanizzazione € 70/mc… per via sintetica è possibile utilizzare un unico costo parametrico riferito ad unagrandezza quantificante l’area da urbanizzare:
Abitanti teoricamente insediabiliVolumi edifici realizzabiliSuperficie lorda di pianoArea fondiaria
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Contributo di costruzione
Il contributo di costruzione è regolato dall’art. 43.1 della L.r. 12/2005, e prevede:
«I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici
esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di
urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento rifiuti (solo
Laboratorio/Industria), nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione
alle destinazioni funzionali degli interventi stessi.»
Composizione del contributo
- onere per urbanizzazione primaria (art. 44 L.R. 12/2005)
- onere per urbanizzazione secondaria (art. 44 L.R. 12/2005)
- onere commisurato al costo di costruzione (art. 48 L.R. 12/2005) - non per attività
industriali
- smaltimento dei rifiuti - solo per le attività industriali (art. 19.1 Dpr 380/01).
Piani attuativi
I piani urbanistici attuativi costituiscono un approfondimento tecnico
delle previsioni di Piani di livello superiore (PGT).
Sono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio attraverso i
quali si attuano le previsioni dei Regolamenti. Sono utilizzati per la
progettazione di interventi complessi al fine di orientare l’inserimento
urbanistico dell’intervento proposto nel territorio e di ottimizzare la
qualità degli spazi pubblici previsti, i cosiddetti standard urbanistici
(parcheggi, spazi attrezzati, parchi, aree sportive, etc…).
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art. 46. (Convenzione dei piani attuativi), L.R. 12/2005 e s.m.i.
1. La convenzione, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei permessi di
costruire ovvero la presentazione delle denunce di inizio attività relativamente
agli interventi contemplati dai piani attuativi, oltre a quanto stabilito ai numeri
3) e 4) dell’articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (modifiche ed
integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), deve prevedere:
a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le
opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano
dei servizi;
…
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art. 46. (Convenzione dei piani attuativi), L.R. 12/2005
…
qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna
dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione,
ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può
prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della
stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una
somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della
mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di
altre aree.
I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per
la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa
l’acquisizione di altre aree a destinazione pubblica; …
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art. 46. (Convenzione dei piani attuativi), L.R. 12/2005
…
b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione
primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di
quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;
le caratteristiche tecniche di tali opere devono essere esattamente definite;
ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti per la
urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, è corrisposta
la differenza;
al comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione
diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo
delle opere di urbanizzazione inerenti al piano attuativo, nonché all'entità ed alle
caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla
relativa deliberazione comunale;
c) altri accordi convenuti tra i contraenti secondo i criteri approvati dai comuni per
l’attuazione degli interventi.
Monetizzazione aree a standards
La monetizzazione delle aree a standards consiste nel versamento al
comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle stesse
aree, ogni volta che tale cessione non venga disposta.
Tale monetizzazione è prevista, per la regione Lombardia, dall’articolo
46, della legge regionale n. 12 del 2005, che ne disciplina i criteri.
Altre legislazioni regionali prevedono norme simili.
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Criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione di aree a standard
nell’ambito dei piani attuativi.
Per quanto concerne il criterio di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 46 della L.R.
12/2005 (“una somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto
della mancata cessione”) la monetizzazione alternativa alla cessione di aree
deve essere commisurata (quindi pari) all’utilità economica conseguita dal privato
attuatore per effetto della mancata cessione, ovvero al valore di mercato delle
aree edificabili che, grazie alla monetizzazione, restano nella disponibilità
del soggetto attuatore.
si rende pertanto necessaria …
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Criteri per la determinazione dei valori di monetizzazione di aree a standard
nell’ambito dei piani attuativi.
la redazione a cura del soggetto attuatore proponente di una perizia di stima
specifica per l’ambito d’intervento interessato, riferita al valore di trasformazione
dell’ambito, in ragione dell’utilità economica acquisita dal soggetto attuatore del
Piano attuativo (ai sensi dell’art. 46 L.R. 12/2005) nel non mettere a disposizione
aree destinate all’assolvimento dello standard urbanistico previsto e coincidente,
sostanzialmente, con il valore acquisito dal suolo soggetto alla trasformazione in
riferimento a tali specifiche aree.
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Indirizzi per l’applicazione dei valori di monetizzazione delle aree a
standard di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Milano 10
febbraio 1997 n.9 e s.m.i.
- 10 febbraio 1997: approvati i valori di monetizzazione delle aree dovute per
standard urbanistico;
- 8 aprile 2003: approvato il criterio per l’aggiornamento annuale di valori di
monetizzazione dello standard applicando la variazione dell’indice ISTAT;
- 24 ottobre 2007: predisposta una tabella recante gli oneri di monetizzazione
aggiornati in adeguamento temporaneo del criterio di determinazione degli
oneri di monetizzazione a tale ultima norma;
- 23 luglio 2010: approvata la tabella aggiornata dei valori di monetizzazione
mediante rivalutazione ISTAT-FOI – maggio 2010;
- 20 giugno 2014: data in cui l’attualizzazione dei valori di monetizzazione
diventa mensile.
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Grazie.
Andrea Bassi
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