guida alle detrazioni fiscali 2010

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GUIDA ALLE DETRAZIONI FISCALI 2010

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Guida alle detrazioni fiscali 2010

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Page 1: Guida alle detrazioni fiscali 2010

GUIDA ALLEDETRAZIONIFISCALI 2010

Page 2: Guida alle detrazioni fiscali 2010

Via Varese, 90 21013 Gallarate - VA - Italy Tel. +39 0331 755111 Fax +39 0331 776240 http://www.argoclima.com

Cap. Sociale: 6.600.000 Euro int.vers. – R.E.A. 56120 – Rg. Imprese, C.F. e P.I. 00217060128 – Cod.Ident.Intracom IT00217060128 ECOPED: 060401 - RIDOMUS: 060201 - Nr. Reg. Naz. Produttori AEE: IT08020000000988 - Nr. Reg. Naz. Pile: IT09060P00000457

COSA FARE PER OTTENERE

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO IN ITALIA

2010

OPZIONI DISPONIBILI CHE DANNO DIRITTO A DETRAZIONI DI IMPOSTA

CASO 1 SOSTITUZIONE (TOTALE O PARZIALE)

DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ESISTENTE CON TECNOLOGIE AD ALTA EFFICIENZA

CASO 2RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI CON INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA (OPERE DESTINATE A RIDURRE I CONSUMI DI ENERGIA)

ULTERIORE AGEVOLAZIONE FISCALE DISPONIBILE IN ALTERNATIVA

IN ASSENZA DEI REQUISITI NECESSARI PER RIENTRARE NEI DUE CASI SOPRA CITATI E’ COMUNQUE POSSIBILE USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36% PREVISTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.

QUALORA UN INTERVENTO ABBIA I REQUISITI PER RIENTRARE IN ENTRAMBI I CASI DI AGEVOLAZIONE (55% E 36%) SI DOVRA’ OPTARE PER L’UNA O L’ALTRA IPOTESI, IN QUANTO LE AGEVOLAZIONI NON SONO CUMULABILI TRA LORO.

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Detrazioni fiscali Marketing Pag. 2

PREMESSA pag. 3

ELENCO PRODOTTI argo e Technibel CON I REQUISITI pag. 5 PER RIENTRARE NEL CASO 1 – DETRAZIONE DEL 55% PER SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON CALDAIE A CONDENSAZIONE E POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA

PRODOTTI argo e Technibel CON I REQUISITI pag. 13 PER RIENTRARE NEL CASO 2 – DETRAZIONE DEL 55% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI

GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL pag. 14 RISPARMIO ENERGETICO (55% e 36%)

APPENDICE pag. 25

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Detrazioni fiscali Marketing Pag. 3

PREMESSA

Prima di procedere alla lettura del documento è bene evidenziare alcuni concetti di base, a proposito di

LA MERCE E LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI CUI SI FRUISCE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DEVONO ESSERE REGOLARMENTE FATTURATE E/O DOCUMENTATE E LA MANODOPERA DEVE ESSERE INDICATA SEPARATAMENTE IN FATTURA.

I SOGGETTI PRIVATI DEVONO EFFETTUARE I PAGAMENTI DI MATERIALI, BENI E PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE A MEZZO BONIFICO BANCARIO O POSTALE;CIO’ ESCLUDE CONTANTI, ASSEGNI, CARTE DI CREDITO E SCONTRINI FISCALI CHE NORMALMENTE NON VENGONO RILASCIATI QUANDO SI PAGA CON BONIFICO …… CIO’ DI FATTO ESCLUDE BENI ACQUISTATI IN “NEGOZIO” (E’ DIFFICILE IMMAGINARE UN NEGOZIANTE CHE ATTENDA DI RICEVERE IL BONIFICO PER RILASCIARE LO SCONTRINO….) QUINDI, RISULTA EVIDENTE CHE QUESTO MECCANISMO PRESUPPONE

IL COINVOLGIMENTO DI UN INSTALLATORE….

NON SOLO, MA PER LA COMPLESSITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI DETRAZIONE, E’ EVIDENTE CHE NON SI PUO’ FARE A MENO DELLE PRESTAZIONI DI UN TERMOTECNICO/PROGETTISTA (in ogni caso di un tecnico abilitato), CHE A SUA VOLTA PRESENTERA’ LA SUA PARCELLA(peraltro detraibile).

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IL 55% DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON TECNOLOGIE AD ALTA EFFICIENZA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PU0’ ESSERE DEDOTTO DALL’IMPOSTA LORDA PER QUOTE DI PARI IMPORTO IN UN PERIODO DI TEMPO di 5 anni (per spese sostenute nel 2009 e 2010) oppure variabile da 3 a 10 anni per le spese sostenute nel 2008.

QUESTI INTERVENTI NON SONO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: è sufficiente una comunicazione preventiva, a scopo informativo.

L’IMPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE E’ “IVA INCLUSA” NEL CASO DI SOGGETTI PRIVATI, “IVA ESCLUSA” PER LE PERSONE GIURIDICHE O SOCIETA’.

PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI:

PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI:

LE DUE TIPOLOGIE DI INTERVENTO NON SONO CUMULABILI: SE UN INTERVENTO, PER I SUOI REQUISITI TECNICI, PUO’ RIENTRARE IN ENTRAMBE LE FATTISPECIE, IL SOGGETTO RICHIEDENTE DOVRA’ SCEGLIERE PER QUALE OPTARE, INDICANDOLO CHIARAMENTE NELLA SCHEDA INFORMATIVA.

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ELENCO PRODOTTI

CON I REQUISITI PER RIENTRARE NEL CASO 1

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PRODOTTI

CON I REQUISITI PER RIENTRARE NEL CASO 2 :

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LEGGE FINANZIARIA 2008 D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”)

La Legge Finanziaria 2008 (D.M. 19 febbraio2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 - recante “Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma 349, della legge 27

dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 97 del 24/4/2008) - estende le agevolazioni fiscali che nel 2007 erano riservate, nel caso di sostituzione di impianti termici, alle sole caldaie a condensazione anche alle “pompe di calore ad alta efficienza” e le estende a tutto il 2010 (Art. 2).

PRESUPPOSTI per poter fruire della detrazione sono che: a) gli interventi vengano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici)

residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali e anche se utilizzati per svolgere attività d’impresa o professionali: la prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dall’iscrizione dello stesso in catasto,oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, ove dovuta.

b) gli edifici siano già dotati di impianto di climatizzazione invernale1 (in caso di ristrutturazione con frazionamento in più unità o aumento di unità immobiliari l’agevolazione è possibile solo se viene realizzato un unico impianto termico centralizzato; in caso di ristrutturazione con demolizione, il beneficio è compatibile solo con la fedele ricostruzione dell’edificio demolito, altrimenti si tratta di nuova costruzione, non agevolabile in tal senso).

INTERVENTI ASSOGGETTABILI ALL’AGEVOLAZIONE FISCALE (art. 1) 1) INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

INVERNALE: sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione2, a partire dal 2008 ed entro il 31 dicembre 2010.

IMPIANTI INCENTIVABILI 1. IMPIANTI CON CALDAIE A CONDENSAZIONE 2. IMPIANTI CON POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZAPer fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire gli impianti preesistenti e installare

caldaie a condensazione con rendimento termico utile minimo3

oppure pompe di calore che abbiano livelli minimi di COP e, se la pompa di calore fornisce anche il servizio di climatizzazione estiva, di EER comerisultanti da apposito allegato (H) (vedi appendice) e di seguito sintetizzato per i prodotti di nostro interesse (Valori suddivisi per periodo 2008-2009 e 2010).

1 Per impianto di climatizzazione invernale si intende impianto termico per il riscaldamento d’ambiente, con o senza produzione di acqua

calda sanitaria, inclusi gli organi di regolazione e controllo. 2 Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di

distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. 3 Rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn3, Dove log Pn è il

logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

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POMPE DI CALORE ELETTRICHE ARIA-ARIA

Valori minimi (COP) (funzionamento in caldo) : REQUISITO INDISPENSABILE

Tipo di pompa di calore

Ambiente esterno [ºC]

Ambiente interno [ºC]

Requisiti 2008-2009

Requisiti 2010

Aria-aria Bulbo secco all’entrata : 7°C

Bulbo umido all’entrata : 6°C

Bulbo secco all’entrata: 20°C

Bulbo umido all’entr.: 15°C

3,80ON/OFF

3,61 * INVERTER

3,90ON/OFF

3,71 *INVERTER

Valori minimi (EER) (funzionamento in freddo) - REQUISITO CHE DEVE COESISTERE CON MIN COP SE LA POMPA DI CALORE FORNISCE ANCHE IL SERVIZIO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

Tipo di pompa di calore

Ambiente esterno [ºC]

Ambiente interno [ºC]

Requisiti 2008-2009

Requisiti 2010

Aria-aria Bulbo secco all’entrata : 35°C

Bulbo umido all’entrata : 24°C

Bulbo secco all’entrata: 27°C

Bulbo umido all’entr.: 19°C

3,30ON/OFF

3,14 * INVERTER

3,40ON/OFF

3,23 * INVERTER

POMPE DI CALORE ELETTRICHE ARIA-ACQUA

Valori minimi (COP) (funzionamento in caldo) : REQUISITO INDISPENSABILE

Tipo di pompa di calore

Ambiente esterno [ºC]

Ambiente interno [ºC]

Requisiti 2008-2009

Requisiti 2010

Aria-acqua 35kW di potenza

termica

Bulbo secco all’entrata : 7°C

Bulbo umido all’entrata : 6°C

Temperatura entrata: 30°C

Temperatura uscita: 35°C

3,90ON/OFF

3,71 * INVERTER

4,10ON/OFF

3,90 *INVERTER

Aria-acqua > 35kW di potenza

termica

Bulbo secco all’entrata : 7°C

Bulbo umido all’entrata : 6°C

Temperatura entrata: 30°C

Temperatura uscita: 35°C

3,70ON/OFF

3,52*INVERTER

3,80ON/OFF

3,61 *INVERTER

Valori minimi (EER) (funzionamento in freddo) - REQUISITO CHE DEVE COESISTERE CON MIN COP SE LA POMPA DI CALORE FORNISCE ANCHE IL SERVIZIO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

Tipo di pompa di calore

Ambiente esterno [ºC]

Ambiente interno [ºC]

Requisiti 2008-2009

Requisiti 2010

Aria-acqua 35kW di potenza

termica

Bulbo secco all’entrata : 35°C

Bulbo umido all’entrata : 24°C

Temperatura entrata: 23°C

Temperatura uscita: 18°C

3,40ON/OFF

3,23*INVERTER

3,80ON/OFF

3,61* INVERTER

Aria-acqua > 35kW di potenza

termica

Bulbo secco all’entrata : 35°C

Bulbo umido all’entrata : 24°C

Temperatura entrata: 23°C

Temperatura uscita: 18°C

3,10ON/OFF

2,95*INVERTER

3,20ON/OFF

3,04* INVERTER

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“La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella”. *I valori minimi di COP ed EER sono ridotti del 5% se le pompe di calore elettriche sono dotate di “variatore di velocità”.

Nell’agevolazione finanziaria del 55% rientrano anche gli interventi di trasformazione di impianti di climatizzazione invernali esistenti da individuali autonomi in centralizzati, mentre è esclusa la trasformazione da centralizzato ad individuale o autonomo. Non sono, inoltre, agevolabili né l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione o con pompe di calore non conformi ai requisiti di cui sopra. Tali interventi possono tuttavia rientrare nella seconda fattispecie, cioè negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, se rispettano l’indice di prestazione energetica previsto, come di seguito illustrato.

2) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI (art. 1): per poter fruire della detrazione prevista, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo definiti nell’allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo (vedi allegato in appendice). Per questa tipologia di intervento non sono stabilite quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando indici inferiori ai valori stabiliti dalla legge. Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo” (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005)

NBAd esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazioneo con pompe di calore non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati (allegato H, che richiede la coesistenza dei livelli minimi di COP e EER).

IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere applicata sia all’IRPEF che all’IRES, in misura pari al 55% delle spese sostenute, purché opportunamente documentate, tra il 2008 e il 2010 (fino all’importo massimo detraibile). La detrazione verrà effettuata a partire dalla dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui le spese vengono sostenute (ad es. dalla dichiarazione dei redditi del 2009 per le spese sostenute nel 2008), per quote di pari importo, in 5 anni per le spese sostenute nel 2009 e 20101 e in un numero di anni variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 10 per le spese sostenute del 2008.

SOGGETTI AMMESSI ALL’AGEVOLAZIONE (Art.2) Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone,società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

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Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato.

SPESE DETRAIBILI (Art. 3) Le spese sostenute per la progettazione dell’impianto e la successiva certificazione o qualificazione energetica a cura di soggetto abilitato, nonché quelle per l’acquisto dei prodotti e per tutte le opere necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra possono essere detratte dall’IRPEF o dall’IRES lorda dovuta nella misura del 55%, La detrazione per la realizzazione degli interventi concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda di cui sopra spetta per le spese relative a:

a) “smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza,ovvero con impianti di climatizzazione invernale di cui al citato Decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

b) prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi.

L’Ammontare massimo totale detraibile: 30.000 Euro per SOSTITUZIONE IMPIANTI 100.000 per INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.

Nel caso di prosecuzione di interventi iniziati nel 2007, ai fini del computo dell’ammontare massimo detraibile nel triennio 2008-2010 si deducono le detrazioni di cui si sia già goduto nel 2007.(Ad es.: spese sostenute nel 2007 pari a 18.000 Euro: detrazione spettante 55% = 9900 Euro. Negli anni 2008-2010 il contribuente potrà fruire ancora di una detrazione residua massima pari alla differenza tra la detrazione massima totale (30000 oppure 100000) – e quella già acquisita (9900).

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ALIQUOTA IVA APPLICABILE Per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici si applicano le stesse aliquote iva previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare e cioè:.

10% sulle prestazioni di servizi a condizione che in fattura sia indicato il costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione dei lavori.10% sulle cessioni di beni solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto; tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29dicembre 1999, quali ad esempio caldaie)l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

ADEMPIMENTI NECESSARI PER OTTENERE LA DETRAZIONE (Art. 4) Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese per il risparmio energetico, a pena di decadenza dal beneficio, è necessario acquisire i seguenti documenti:

1. L’ASSEVERAZIONE : è il documento che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e deve essere rilasciato dal tecnico che progetta l’impianto (art.9).

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, l’asseverazione specifica che:

a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza l’asseverazione specifica che: (art.9)

a) per lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato H e riferiti agli anni 2008-2009;

a) bis Per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31dicembre 2009, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I e riferiti all'anno 2009;

b)per lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati allegato I e riferiti all’anno 2010:

c) che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate.

2-ter. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 2-bis, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato H «e allegato I» sono ridotti del 5%.

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N.B. L’asseverazione, nel caso di sostituzione di impianti esistenti con caldaie a condensazione o impianti con pompe di calore di potenza termica inferiore a 100 kW, può essere sostituita da una autocertificazione dei produttori4 (vediallegato).

Cioè, non è necessario rivolgersi ad un progettista per avere l’asseverazione, né tantomeno capire cosa sono i termini tecnici sopra citati)

L’asseverazione è necessaria anche nel caso di INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA di edifici esistenti.

2. L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (O QUALIFICAZIONE) ENERGETICA dell’edificio (art.5): trattasi di un documento che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotto successivamente alla esecuzione degli interventi, a cura del tecnico/progettista stesso, utilizzando le procedure e metodologie di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione), ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. In assenza delle citate procedure, dopo l’esecuzione dei lavori può essere prodotto L’ATTESTATO DI “QUALIFICAZIONE ENERGETICA” in sostituzione di quello di “certificazione energetica”, conformemente allo schema riportato all’allegato A (in appendice) ed asseverato da un tecnico abilitato (vedi allegato E in appendice).

PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, occorre dimostrare e riportare nell’attestato di certificazione/qualificazione energetica che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio è inferiore ai limiti stabiliticon decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 20085 (vedi allegato in appendice): i calcoli per la determinazione dell’indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all’allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 1926 2 e successive modifiche e integrazioni.Per gli interventi realizzati dal 2008, laddove richiesto, e comma 5, limitatamente all’installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare ovvero una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, per la determinazione dell’indice di prestazione energetica ai fini dell’attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui sopra, si può applicare la metodologia di cui all’allegato G al presente decreto (vedi appendice).

N.B. Questo tipo di documento può essere rilasciato solo da un tecnico abilitato.

3. LA SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA AGLI INTERVENTI REALIZZATI (art. 4), redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (vedi modello in appendice). La scheda deve contenere:

i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese i dati dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

4 “Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, l’asseverazione

di cui al comma 1 può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto”.

5 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 6 Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, si applica quanto previsto ai commi 6, 7, e 8.

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L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato. E’ inoltre necessaria la COMUNICAZIONE PREVENTIVA all’Agenzia delle Entrate per le spese sostenute nel 2009 e 2010. L’effettuazione degli interventi dovrà essere quindi preceduta solo dalla comunicazione di inizio lavori alla ASL, ove sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

È entrata in vigore il 15 agosto scorso la Legge 99/2009 che, con l’articolo 31, comma 1, elimina l’obbligo di redigere l’attestato di qualificazione energetica (allegato A) per usufruire della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, prevista dal comma 347 della Finanziaria 2007.

Quindi, a partire dal 15 agosto 2009, gli adempimenti per la sostituzione di tali impianti diventano uguali a quelli richiesti per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre e infissi in singole unità immobiliari.

I contribuenti che intendono fruire del beneficio fiscale dovranno dunque acquisire la seguente documentazione:

asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del DM 19 febbraio 2007) o autocertificazione del produttore; scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’Allegato E del DM 19 febbraio 2007.

Coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio http://finanziaria2009.acs.enea.it, lasciando in bianco l'allegato A e selezionando solo la casella in calce a detto allegato in cui si dichiara di aver letto il tutto.”.

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI (art.4) Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che i contribuenti non titolari di reddito di impresadebbano effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale(cioè non in contanti né con assegno o carta di credito), avendo cura di indicare nel dettaglio:

la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

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I contribuenti titolari di reddito d’impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale; in questo caso la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.

DOCUMENTI DA TRASMETTERE AD ENEA (art. 4) Entro il termine perentorio di 90 giorni dalla fine dei lavori7 devono essere trasmessi all’Enea per via telematica (attraverso il sito (http://finanziaria2009.acs.enea.it/)ottenendo ricevuta informatica :

i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica, avvalendosi dello schema di cui all’allegato A (vedi appendice), prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione

la scheda informativa (allegato E del decreto – vedi appendice), relativa agli interventi realizzati. La scheda informativa può essere compilata direttamente sul sito internet dell’Enea:www.acs.enea.it.

Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, la documentazione può essere inviata, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice a:

ENEA Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese n. 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica.

DOCUMENTI DA CONSERVARE (art. 4) Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati, vale a dire:

1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; 2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale

all’ENEA;3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la

realizzazione degli interventi. È bene ricordare che l’agevolazione della detrazione del 55% è condizionata all’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;

4. per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario opostale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

7 ATTENZIONE: si ricorda che la documentazione deve essere inviata entro il termine perentorio di 90 giorni dal termine dei lavori. Eventuali variazioni effettuate oltre tale termine - anche se il sistema informatico le accetta - potrebbero pregiudicare il diritto del contribuente a fruire delle detrazioni fiscali, così come avviene nel caso di mancato invio della documentazione entro lo stesso termine.

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ATTENZIONEL’amministrazione finanziaria potrà comunque richiedere l’esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la corretta applicazione della detrazione d’imposta.

COMUNICAZIONE RISULTATI OTTENUTI IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO A CURA DELL’ENEA (art. 11)

Al fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi in oggetto, l’ENEA elabora le informazioni contenute nell’attestato di certificazione o qualificazione energetica e nella scheda informativa e trasmette entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2008 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, una relazione sui risultati degli interventi.

PER APPROFONDIMENTI Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), articolo 1 commi 344,

345,346 e 347 Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello

Svi-luppo economico del 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26febbraio 2007

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 31 maggio 2007 Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili sul sito dell’ENEA www.acs.enea.it

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LEGGE FINANZIARIA 2008 D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”)

Un intervento finalizzato al risparmio energetico su edifici esistenti che non abbia i requisiti necessari per rientrare nelle fattispecie già trattate (55%), può comunque fruire della detrazione del 36% se effettuato nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria/ristrutturazioneedilizie. La Legge Finanziaria 2008 proroga infatti al 31 dicembre 2010 la normativa relativa alla detrazione Irpef e all'aliquota iva agevolata del 10% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le agevolazioni spettano a condizione che:

venga fatta comunicazione preventiva dell’intervento al Centro operativo di Pescara (Agenzia delle Entrate);i pagamenti vengano effettuati con Bonifico bancario con specifica causale da parte del soggetto che fruirà delle detrazioni;il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

Al proposito è bene ricordare che: l’agevolazione spetta fino ad una cifra massima di 48mila euro, riferita alla singola unità immobiliare e non alle diverse persone che l’hanno sostenuta. Pertanto, questo ammontare andrà suddiviso in proporzione fra tutti gli interessati

la detrazione va ripartita in 10 anni. Il criterio però cambia se a sostenere i costi sono anziani di età compresa tra i 75 e gli 80 anni (proprietari o titolari di altro diritto reale sull’abitazione oggetto di intervento). Per questi la ripartizione va fatta, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali

se i lavori di ristrutturazione sono la semplice prosecuzione di interventi iniziati negli anni precedenti, ai fini del calcolo (entro i 48mila euro), bisogna tener conto delle spese già sostenute

il beneficio fiscale è subordinato all’emissione, da parte della ditta che ha eseguito i lavori, di fattura dettagliata che distingua dagli altri il costo della relativa manodopera.

Invariata la disciplina generale della detrazione che si applica ai costi:sostenuti dal possessore o dal detentore per la messa a norma degli edifici, per quanto riguarda gli impianti elettrici e a gas, per la eliminazione delle barriere architettoniche, per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, per la cablatura degli edifici, per il contenimento dell’inquinamento acustico, per il conseguimento di risparmi energetici, per l’adozione di misure antisismiche, per la prevenzione di infortuni domestici e per la bonifica dell’amianto.

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ALLEGATI a D.M. 19 febbraio 2007 già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”)

1) ALLEGATO I - Prestazioni delle Pompe di calore valide per interventi completati dopo il 15 agosto 2009

2) MODELLO PER AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ASSEVERAZIONE nei casi di sostituzione di impianto con impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW.

3) ALLEGATO G - Schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio

4) ALLEGATO A relativo al decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato sulla

G.U. n. 66 del 18 marzo 2008.- Valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale

5) ALLEGATO A - ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

6) ALLEGATO E - Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

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