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Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 1 L'inquadramento L'inquadramento dell'apprendista negli Studi dell'apprendista negli Studi Professionali Professionali A cura del A cura del GRUPPO SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO GRUPPO SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO dell’Ordine dei Dottori Commercialisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e degli Esperti Contabili di Torino Relatore Relatore dottoressa Luisella Fontanella dottoressa Luisella Fontanella

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Gruppo problematiche del lavoro - Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

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L'inquadramento dell'apprendista negli L'inquadramento dell'apprendista negli

Studi ProfessionaliStudi Professionali A cura del A cura del

GRUPPO SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVOROGRUPPO SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torinoe degli Esperti Contabili di Torino

RelatoreRelatoredottoressa Luisella Fontanelladottoressa Luisella Fontanella

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Legge regionale n.2/2007 “Sugli aspetti formativi del contratto di apprendistato”…

per attuarla la Regione Piemonte ha voluto una soluzione …

Semplice da utilizzare

Efficiente a livello di sistema

Efficace a livello di proposta formativa

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L’individuazione dei Requisiti dell’Impresa con Capacità

Formativa

Gli Strumenti Necessari alla Formazione

La Formazione del Tutore Aziendale

La Descrizione dei Profili Formativi

La Redazione del Piano Formativo IndividualeLa Redazione del Piano Formativo Individuale

La Certificazione delle Competenze in Esito

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5Compila PFI

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Sito della Regione Piemonte con l'elenco delle scuole per la formazione degli apprendisti

http://www.provincia.torino.it/formazione/file-storage/download/apprendistato/2008/catalogo_apprendisti_2008.pdf

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Apprendistato: Apprendistato: Limiti percentualiLimiti percentuali

Le parti concordano la seguente disciplina dell’apprendistato Le parti concordano la seguente disciplina dell’apprendistato professionalizzante che si applica agli assunti dal 3.5.06.professionalizzante che si applica agli assunti dal 3.5.06.

Agli assunti precedentemente continuano ad applicarsi le Agli assunti precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al verbale di accordo 9.7.2003disposizioni di cui al verbale di accordo 9.7.2003

Il numero di apprendisti che può essere assunto non può Il numero di apprendisti che può essere assunto non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso la stessa struttura lavorativaservizio presso la stessa struttura lavorativa

Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati o ne ha meno di 3, può assumere specializzati o qualificati o ne ha meno di 3, può assumere comunque sia fino a 3 apprendisticomunque sia fino a 3 apprendisti

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Apprendistato: Apprendistato: Limiti di etàLimiti di età

Possono essere assunti i giovani di età compresa fra i 18 e i Possono essere assunti i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni), ovvero a partire dal compimento dei 29 anni (e 364 giorni), ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale.17 anni se in possesso di una qualifica professionale.

Per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni, trovano Per gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni, trovano applicazione le norme del C.C.N.L. in quanto compatibili.applicazione le norme del C.C.N.L. in quanto compatibili.

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Apprendistato: Apprendistato: Qualificazione professionale e durata Qualificazione professionale e durata

L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli 2, 3S, 3, 4S e 4.e mansioni comprese nei livelli 2, 3S, 3, 4S e 4.

Il periodo di apprendistato è pari a :Il periodo di apprendistato è pari a : 48 mesi per le qualifiche comprese nel livello 2, 3S e 348 mesi per le qualifiche comprese nel livello 2, 3S e 3 36 mesi per le qualifiche comprese nel livello 4S e 436 mesi per le qualifiche comprese nel livello 4S e 4 Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi e per la stessa Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi e per la stessa

tipologia sarà computato presso il nuovo studio al fine del tipologia sarà computato presso il nuovo studio al fine del completamento del periodo prescritto, purché l’addestramento si completamento del periodo prescritto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e riferisca alle stesse mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.l’altro, una interruzione superiore ad un anno.

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Apprendistato: Apprendistato: Inquadramento e retribuzione Inquadramento e retribuzione

L’inquadramento ed il conseguente trattamento economico sono i L’inquadramento ed il conseguente trattamento economico sono i seguenti:seguenti:

2 livelli inferiori a quello di destinazione, per la prima metà del 2 livelli inferiori a quello di destinazione, per la prima metà del periodo.periodo.

1 livello inferiore a quello di destinazione , per la seconda metà del 1 livello inferiore a quello di destinazione , per la seconda metà del periodo.periodo.

Per gli apprendisti destinati al 4 livello , l’inquadramento e il Per gli apprendisti destinati al 4 livello , l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al 5° livello per la prima conseguente trattamento economico sono al 5° livello per la prima metà dell’apprendistato.metà dell’apprendistato.

Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

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Apprendistato: Apprendistato: Periodo di prova e attività formativa Periodo di prova e attività formativa

La durata del periodo di prova è di 30 giorni di lavoro La durata del periodo di prova è di 30 giorni di lavoro effettivo.effettivo.

Attività formativaAttività formativa: l’impegno formativo è determinato in : l’impegno formativo è determinato in almeno 120 ore annue. E’ facoltà del datore di lavoro almeno 120 ore annue. E’ facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.per gli anni successivi.

Per la formazione degli apprendisti, i datori di lavoro Per la formazione degli apprendisti, i datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti secondosperimentale dalle parti stipulanti secondo il modello il modello sperimentale sottoscritto dall’Isfol il 10 gennaio 2002.sperimentale sottoscritto dall’Isfol il 10 gennaio 2002.

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Apprendistato: Apprendistato: Malattia e infortunio sul lavoro Malattia e infortunio sul lavoro

In caso di malattia, agli apprendisti spetta una indennità a In caso di malattia, agli apprendisti spetta una indennità a carico del datore di lavoro fino a raggiungere le seguenti carico del datore di lavoro fino a raggiungere le seguenti percentuali della retribuzione giornaliera:percentuali della retribuzione giornaliera:

DURATA DELL’ASSENZA %DURATA DELL’ASSENZA %

dal 1° al 3° giorno dal 1° al 3° giorno limitatamente a 5 eventi nell'annolimitatamente a 5 eventi nell'anno 100 100

dal 4° al 20° giornodal 4° al 20° giorno 3333

dal 21° al 180° giornodal 21° al 180° giorno 4545

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Segue Apprendistato: Segue Apprendistato: Segue Segue Malattia e infortunio sul lavoro Malattia e infortunio sul lavoro L’integrazione al 100% per i primi 3 giorni si applica L’integrazione al 100% per i primi 3 giorni si applica

limitatamente a 5 eventi in ragione d’anno (tale limitazione limitatamente a 5 eventi in ragione d’anno (tale limitazione vale esclusivamente per la fattispecie di eventi di natura vale esclusivamente per la fattispecie di eventi di natura uguale o inferiore a 3 giorni)uguale o inferiore a 3 giorni)

In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro deve integrare In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro deve integrare l’indennità erogata dall’Inail fino al raggiungimento delle seguenti l’indennità erogata dall’Inail fino al raggiungimento delle seguenti percentuali:percentuali:

Dal 2° al 4° giorno 60 %Dal 2° al 4° giorno 60 % Oltre il 4° giorno 75 %Oltre il 4° giorno 75 % La retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l’infortunio è La retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l’infortunio è

interamente a carico del datore di lavoro.interamente a carico del datore di lavoro.

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Segue Apprendistato: Segue Apprendistato: Segue Segue Apprendisti part time Apprendisti part time

Nel caso di apprendisti assunti a tempo Nel caso di apprendisti assunti a tempo parziale, l’orario di lavoro avrà durata parziale, l’orario di lavoro avrà durata

non inferiore al 60% non inferiore al 60% dell’orario previsto per i lavoratori qualificatidell’orario previsto per i lavoratori qualificati

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La figura del tutorLa figura del tutor, il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista nella formazione e di trasmettere allo stesso le competenze necessarie all'esercizio dell'attività lavorativa , collaborando attivamente alla definizione del relativo percorso formativo. L’interpello n. 9/2008 ha chiarito che quanto «alla p roblematica della presenza costante del tutore durante lo svolgimento della prestazione lavorativa dell'apprendista, dall'analisi della normativa vigente non si desume alcun obbligo di aff iancamento continuativo, come si ricava indirettamente dalla previsione secondo cui il tutor può seguire fino a 5 apprendisti».

Il Ministero del lavoro, nella circolare n. 40/2004, ha precisato che l'inadempimento formativo del quale si renda colpevole il datore di lavoro viene valutato in base all'intera osservazione del piano formativo individuale e della regolamentazione regionale, ovvero sulla scorta della contrattazione collettiva che ha attivato l'apprendistato aziendale

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Qualificazione dell'apprendista e mansioni per Qualificazione dell'apprendista e mansioni per avere le agevolazioniavere le agevolazioni

Con sentenza n. 15055 del 22 giugno 2010, la Cassazione ha affermato che l'azienda perde le agevolazioni contributive per la trasformazione del contratto di apprendistato (contribuzione agevolata per un anno in caso di qualificazione), qualora cambi lemansioni dell'apprendista subito dopo la qualificazione.

La Suprema Corte ha precisato che l'utilizzo del lavoratore deve avvenire nella qualifica per cui è stato stipulato il rapporto di apprendistato e che l'eventuale variazione di qualifica, subito dopo la trasformazione del contratto da apprendistato, comporta il venir meno delle agevolazioni previste dalla legge.

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Apprendistato e licenziamentoApprendistato e licenziamento

I l contratto di apprendistato è fin dall’inizio un contratto di lavoro a tem po indeterm inato, caratterizzato da un periodo iniziale di form azione oltre che di attività lavorativa. Pertanto il datore di lavoro può recedere dal contratto per giusta causa o giustificato m otivo, anche prim a della scadenza del term ine per il com pim ento della form azione, senza incorrere negli obblighi risarcitori che caratterizzano il recesso prim a del term ine previsto per il contratto a tem po determ inato.

E’ caratterizzato, da sem pre, dalla coesistenza di una funzione formativa , che il datore di lavoro si im pegna ad assolvere affi nché l’apprendista possa conseguire la prevista qualifica contrattuale, e di un rapporto sinallagmatico in base al quale a fronte della prestazione lavorativa il datore è tenuto ad erogare la dovuta retribuzione.

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Apprendistato e licenziamento Apprendistato e licenziamento seguesegue

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 169 del 22 novem bre 1973, ha dichiarato l’illegittim ità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norm e sui licenziam enti indiv iduali, nella parte in cui esclude gli apprendisti dall'applicabilità nei loro confront i degli artt. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 12, 13 della m edesim a legge, nel corso del rapporto di apprendistato.

La stessa Corte Costituzionale, con la richiam ata sentenza n. 169/ 73 espressam ente sancisce che “tale dichiarazione di illegittim ità va lim itat a, peraltro, al solo licenziam ento adottato nel corso del rapporto di apprendistato, giacché, una volta che questo si sia esaurito, il datore di lavoro resta libero di assum ere o m eno l'ex apprendista e di stringere con lui un norm ale rapporto di lavoro o di dare disdetta a m ente dell'art. 2118 del codice civ ile: il che è assicurato dall'art. 19 della legge 19 gennaio 1955, n. 25”.

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Apprendistato e licenziamento Apprendistato e licenziamento seguesegue

DDurante il periodo di apprendistato, quindi, urante il periodo di apprendistato, quindi, il datore il datore di lavoro non può procedere al licenziamento di lavoro non può procedere al licenziamento dell’apprendista se non per giusta causa o dell’apprendista se non per giusta causa o giustificato motivo.giustificato motivo.

Lo scadere del periodo di apprendistato costituisce, invece, di per Lo scadere del periodo di apprendistato costituisce, invece, di per sé motivo di recesso da parte del datore di lavoro in quanto si sé motivo di recesso da parte del datore di lavoro in quanto si considera assolto il suo obbligo formativo.considera assolto il suo obbligo formativo.

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Apprendistato e licenziamento Apprendistato e licenziamento seguesegue

I l datore di lavoro può, pertanto, liberam ente recedere dal contratto al term ine di detto periodo, com unicando form alm ente il licenziam ento e dando regolare preavviso.

Qualora il datore di lavoro non si avvalga della possibilità di recedere dal contratto di lavoro, questo prosegue a tem po indeterm inato, con l’attribuzione della qualifica conseguita.

Non costituisce giustificato m otivo di licenziam ento, durante il periodo di apprendistato, l’eventuale m ancato superam ento della c.d. prova d’arte, dovendo il periodo di form azione giungere alla sua naturale scadenza, salvo che il datore di lavoro ritenga di attribuire anticipatam ente la qualifica contrattuale.

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, I nterpello 12/ 11/ 2009, n. 79