gli ambienti di lavoro
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Gli ambienti di lavoro
Decreto legislativo 81/08
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Art 17.1 lett a
Il dl ha l’obbligo di effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art 28.
Tale obbligo non è delegabile
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Art 16Delega di funzioni
Il dl può delegare specifiche funzioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro a condizione che esprima una delega secondo i limiti e le condizioni previste dall’art 16 commi 1.2.3.3bis.
Il dl non può delegare la valutazione del rischio e la nomina dell’ RSPP
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La Valutazione dei Rischiart 28
Deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ( stress lavoro correlato, lavoratrici madri, differenze di genere,di età, di provenienza da altri paesi, specifica tipologia contrattuale )
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Oggetto della valutazioneart 28
• la scelta delle attrezzature di lavoro
• la scelta delle sostanze e dei preparati chimici impiegati
• la sistemazione dei luoghi di lavoro
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I luoghi di lavoro
Titolo II
• Capo I Disposizioni generali art 62-67
• Capo II sanzioni art 68
Allegato IV
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Definizione di luogo di lavoroart 62
Luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro
Sono esclusi:• Mezzi di trasporto• Cantieri temporanei e mobili• Industrie estrattive• Pescherecci• Campi, boschi altri terreni di aziende agricole e forestali
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Requisiti di salute e di sicurezza art 63
• Devono essere conformi ai requisiti dell’allegato IV
• Devono essere strutturati tenendo conto dei lavoratori disabili ( vie di circolazione, ascensori, scale , servizi igienici, posti di lavoro ) Per gli edifici utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e igienici.
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Allegato IV
• Ambienti di lavoro
• Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi
• Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos.
• Misure contro l’incendio e l’esplosione
• Disposizioni relative alle aziende agricole
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Ambienti di lavoro• Stabilità e solidità• Altezza, cubatura e superfici• Pavimenti, muri,soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi
mobili, banchina e rampe di scarico• Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi• Vie ed uscite di emergenza• Porte e portoni• Scale• Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterno• Temperatura dei locali• Umidità• Illuminazione naturale e artificiale• Locali di riposo e refezione• Spogliatoi e armadi per il vestiario• Servizi igienico assistenziali• Docce• Gabinetti e lavabi• Dormitori
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Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi
• Difesa dagli agenti nocivi
• Difesa contro le polveri
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Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti,
silos.
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Misure contro l’incendio e l’esplosione
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Disposizioni relative alle aziende agricole
• Abitazioni e dormitori
• Dormitori temporanei
• Acqua
• Acquai e latrine
• Stalle e concimaie
• Mezzi di pronto soccorso e di profilassi
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Obblighi del datore di lavoroart 64
• Conformità dei luoghi ai requisiti art 63• Vie di circolazione interne e all’aperto che conducano a
uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre per consentirne l’utilizzo
• Regolare manutenzione tecnica dei luoghi, degli impianti e dei dispositivi
• Regolare pulizia dei luoghi, degli impianti e dei dispositivi
• Regolare manutenzione e controllo del funzionamento degli impianti e dei dispositivi di sicurezza
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Locali sotterranei o semisotterraneiart 65
• E’ vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei
• Quando ricorrano particolari esigenze tecniche possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Il dl provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
• L’organo di vigilanza può consentire l’uso di locali chiusi sotterranei o semi sotterranei anche per lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche quando dette lavorazioni non diano luogo a emissioni di agenti nocivi e vengano rispettate le norme del dl 81/08 e le condizioni del comma 2
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Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
art 66• E’ vietato l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne,
camini,gallerie, in ambienti e recipienti, condutture, caldaie ed ovunque sia possibile il rilascio di gas deleteri senza che sia stata accertata PREVENTIVAMENTE l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori o senza PREVIO RISANAMENTO dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.
• Il lavoratore deve essere legato con cintura di sicurezza, vigilato per tuta la durata del lavoro e fornito di apparecchi di protezione specifici per il rischio.
• Il luogo di lavoro deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero del lavoratore privo di sensi.
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Notifiche all’organo di vigilanza art 67
La costruzione e la realizzazione di locali da adibire a lavorazioni
industriali nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio ( presenza di più di tre lavoratori )
La notifica deve indicare.
• La descrizione dell’oggetto della lavorazione e delle modalità di esecuzione della stessa
• La descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti
Entro 30 gg dalla data di notifica l’organo di vigilanza può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.
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Scheda informativa per notifica di ambienti di lavoro art 67 DLgvo 81/08
• Informazioni generali sull’impresa• Descrizione e caratteristiche dei locali e dei servizi• Descrizione del ciclo produttivo• Descrizione impianti,macchine ed attrezzature• Emissioni in atmosfera • Prevenzione incendi• Emergenze ambientali e prevenzione incidenti rilevanti• Attività compresa nell’elenco delle industrie insalubri• Approvvigionamento idrico• Smaltimento o recupero rifiuti• Rischi per la salute dei lavoratori
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Sanzioni per il dl ed il dirigente
• Art 64.1• Art 65.1.2• Art 66• Art 67.1.2• La violazione di più precetti riconducibili
all’allegato IV è considerata un’unica violazione, l’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso in sede di contestazione i diversi precetti violati.
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Elenco Documenti
• Iscrizione Camera di Commercio• Certificato di agibilità d’uso• Notifica art 67 DLgvo 81/08• Autorizzazione sanitaria ( nei casi in cui è prevista da
leggi speciali p.es. alimenti ,farmaci )• Certificazioni di conformità degli impianti • Certificazioni degli scarichi in atmosfera, tecnologici e di
impatto acustico• Classificazione attività insalubri • Certificazione VVF
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Certificato di agibilitàDPR 380 del 6 giugno 2001
• Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza , igiene , salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente
• Viene rilasciato dall’ufficio comunale competente su richiesta del soggetto titolare del permesso a costruire o dal soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività
• L’omissione della richiesta prevede una sanzione amministrativa pecuniaria
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Alla richiesta di certificazione di agibilità vanno allegati i seguenti documenti:
• Richiesta di accatastamento dell’edificio• Dichiarazione, da parte del richiedente, di
conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, di avvenuta prosciugatura dei muri e di salubrità degli ambienti
• Dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati o certificato di collaudo degli stessi ove previsto
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Entro 30 gg dalla ricezione della domanda, l’ufficio comunale competente, previa eventuale ispezione, rilascia il certificato di agibilità dopo aver verificato:
• Certificato di collaudo statico• Certificato dell’ufficio tecnico regionale
attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche
• La documentazione presentata dal richiedente• La dichiarazione di conformità delle opere
realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche
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Dichiarazione di conformitàdegli impianti
DM 37 del 22 gennaio 2008
Novità di rilievo rispetto alla L. 46/90• Estende il campo di applicazione a qualsiasi
destinazione d’uso degli edifici e alle aree di pertinenza
• Classifica diversamente gli impianti• Rende più selettivi i requisiti di qualificazione
professionale• Richiede di depositare la dichiarazione di
conformità presso lo sportello unico comunale • Maggiora le sanzioni in caso di inosservanza
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Barriere architettoniche
• Legge 9 gennaio 1989 n° 13 : disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
• La finalità è garantire l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata
• E’ fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alla disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
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Barriere architettoniche
• Decreto Ministeriale-Ministero Lavori Pubblici n° 236 del 14 giugno 1989: prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia pubblica sovvenzionata ed agevolata ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche
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Barriere architettoniche
• Accessibilità : possibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale , di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia
• Visitabilità : possibilità anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione ( soggiorno, pranzo, servizio ed incontro nei quali il cittadino entra in
rapporto con la funzione ivi svolta ) e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
• Adattabilità : possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale
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Barriere architettoniche
• Sono tre livelli di qualità:• L’accessibilità esprime il livello più alto in quanto
consente la totale fruizione dei luoghi nell’immediato• La visitabilità è un livello di accessibilità limitato ad una
parte più o meno estesa dell’edificio che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale
• L’adattabilità è un livello ridotto di qualità potenzialmente suscettibile di trasformazione in livello di accessibilità; è pertanto un’accessibilità differita
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Barriere architettoniche
Alcuni esempi:
• Scuole, sanità, cultura, assistenza , sport devono essere accessibili
• Luoghi di culto devono essere visitabili ed adattabili
• Locali aperti al pubblico ( collocamento obbligatorio ) devono essere accessibili