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ORDINE DEI DOTTORI C OMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI F OGGIA Giovedì 14 aprile 2016 Dott. Giovanni Barra

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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

DI FOGGIA

Giovedì 14 aprile 2016

Dott. Giovanni Barra

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PREMESSA

Il D.Lgs. 158/2015, di attuazione dell’art. 8 della L.23/2014, prevede una revisione dell’apparatosanzionatorio e in particolare:

Criteri di proporzionalità nell’applicazione di alcuneCriteri di proporzionalità nell’applicazione di alcunesanzioni;

Un inasprimento delle pene per alcuni reati tributaripenali;

Introduzione di un nuovo reato tributario;

Un aumento delle soglie di punibilità per determinatireati tributari.

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ENTRATA IN VIGORE

D.Lgs. 158/2015 Sanzioni penali tributarie: entrata in vigore il

22/10/2015;

Sanzioni amministrative: Sanzioni amministrative:

Testo originale: il 1° gennaio 2017;

Testo modificato dalla L. 208/2015 art. 1, co. 133: il 1°gennaio 2016.

Favor rei amministrativo.

Favor rei penale.

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Segue … FAVORE REI AMMINISTRATIVO Riferimenti formativi: D.Lgs. 472/1997, art. 3 (principio di legalità);

Prassi amministrativa: Circolare n. 4/E del 04/03/2016;

Atti emessi e non ancora definiti: presentazione istanza;

Esclusione: irrogazione sanzione con provvedimento definitivo .

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ENTRATA IN VIGORE

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Segue … FAVOR REI PENALE

Riferimenti normativi: art. 25 della Costituzionee art. 2 del Codice penale;

Sentenza n. 891 del 13/01/2016 della Corte diCassazione: annullamento della sentenza dicondanna per il reato di dichiarazione infedele percondanna per il reato di dichiarazione infedele pereffetto dell’aumento delle soglie di punibilità nellemore del giudizio di legittimità perché il fatto nonsussiste e non perché il fatto non è previsto dalla leggecome reato.

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NON PUNIBILITA’ PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO

Riferimenti normativi: D.Lgs. 28/2015, art. 1; Testo normativo dell’art. 131-bis del Codice penale:

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni,ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusaquando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutateai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e ilcomportamento risulta non abituale;

Applicabilità ai reati tributari (?): Sentenza n. 40774 del 05/05/2015 della Corte di Cassazione: non

applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto sia per effettoapplicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto sia per effettodel piano di rateizzazione del debito con Equitalia (mancanza dellaprospettazione dell’avvenuto pagamento) e sia per il superamento della soglia dipunibilità per l’importo di € 9.000;

Ordinanza n. 21014 del 20/05/2015 della Corte di Cassazione: Possibileinclusione dei reati tributari nel perimetro di applicabilità, tenuto conto delfatto che, se la soglia non viene superata ci si trova di fronte a un “non reato”,mentre se il limite viene superato, allora bisognerà procedere a una valutazionedell’offesa rispetto al livello di superamento della soglia. Si pensi, osserva laCassazione, ad un superamento della soglia per poche migliaia di euro, nonapparendo plausibile il mancato accesso all’istituto in relazione alla necessità didovere valutare nella sua interezza l’entità complessiva dell’evasione o delmancato versamento del tributo. AttesoAtteso giudiziogiudizio delledelle SezioniSezioni UniteUnite delladellaSupremaSuprema CorteCorte didi CassazioneCassazione.

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Segue … NON PUNIBILITA’ PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO

Applicabilità ai reati tributari (?): Sentenza n. 34932 del 18/08/2015 della Corte di Cassazione: inapplicabilità

della tenuità per motivi del ricorso manifestamente infondati (per lasussistenza del reato è necessario il dolo generico e non specifico ovvero laconsapevolezza di non operare un versamento di cui si è a conoscenza del fattoche sia dovuto. Per la commissione del reato basta la coscienza e volontàdell’omesso versamento all’erario. Tale coscienza e volontà deve investire anchela soglia che è l’elemento costituto del fatto).

Sentenza n. 9936 del 10/03/2016 della Corte di Cassazione: la non punibilitàper particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l’ammontare dell’Ivaomessa è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità (€per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l’ammontare dell’Ivaomessa è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità (€250.000).

Sentenza n. 13218 del 01/04/2016 della Corte di Cassazione: nonapplicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto per effetto delsuperamento della soglia di punibilità per l’importo di circa € 21.000. Fattispecienon tenue sul piano oggettivo perché il grado di offensività che dà luogo allasanzione penale è già stato valutato dal legislatore nella determinazione dellasoglia di punibilità;

Sentenza n. 13681 del 06/04/2016 della Corte di Cassazione Sezioni Unite: applicazione a tutti gli illeciti caratterizzati dalla presenza di una soglia di punibilità; esclusione per abitualità che si concretizza in presenza di una pluralità di violazioni

della stessa indole (almeno 2) oltre a quello oggetto del procedimento (serialità in casodi terzo illecito).

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CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 7; Testo normativo ANTE MODIFICA:

Comma 1: Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazionedesunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione ol'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche esociali.

Comma 2: La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali. Comma 3: La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni

precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento (non definita in ravvedimento ovveromediante definizione agevolata delle sanzioni, anche ricorrendo ai vari istituti deflativi delcontenzioso). Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni equelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che lequelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che ledeterminano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

Comma 4: Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta lasproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa puòessere ridotta fino alla metà del minimo;

Testo normativo POST MODIFICA: Comma 3: Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino alla metà nei

confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole nondefinita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento dimediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stessedisposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e deimotivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanzialeidentità.

Comma 4: Qualora concorrano circostanze eccezionali che rendono manifesta lasproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questapuò essere ridotta fino alla metà del minimo.

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Segue ….. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

Differenze:

L’aumento della sanzione non è più facoltativo maobbligatorio;

Periodo di riferimento dei 3 anni precedenti: laretrodatazione decorre dalla data di commissione dellaviolazione. Pertanto, se essa avviene nel 2016, il periodo diviolazione. Pertanto, se essa avviene nel 2016, il periodo diriferimento può includere il 2013-2015. D’altronde, il d.lgs.nulla ha stabilito in deroga ai principi generali;

Riduzione della sanzione per circostanze non più eccezionali:venuto meno il requisito dell’eccezionalità, l’attenuanteassume carattere generale e non più eccezionale;

La sproporzione tra tributo evaso (dovuto e non versato) esanzione: applicazione in maniera ordinaria della riduzionedella sanzione fino alla metà del minimo.

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Segue ….. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

Modalità di applicazione della norma: Ordinanza n. 5206/2012 e Sentenza n. 5209/2009 della Corte di

Cassazione: Applicazione ad ogni genere di sanzione in mancanza di specifiche disposizioni;

Applicazione sia nel caso di sanzione amministrativa pecuniaria fissa cheproporzionale. Pertanto il giudice, su richiesta del ricorrente, può disporre lariduzione delle sanzioni ad esempio oscillanti dal 100 al 200% della maggioreimposta, ma anche di quelle comminate in misura proporzionale che ad esempiovanno da 258 a 2.065 euro;vanno da 258 a 2.065 euro;

Applicazione anche nel caso di omessi o tardivi versamenti, sanzionati nellamisura proporzionale del 30%, laddove ricorrano eccezionali circostanze cherendano evidente la sproporzione tra imposta dovuta e sanzione.

Sentenza n. 8722/2013 della Corte di Cassazione e Sentenza CausaC-285/2011 della Corte di Giustizia Ue: Circostanze attenuanti che rendono manifesta la sproporzione tra l'imposta

contestata e la sanzione irrogata: possono individuarsi anche nel caso di fatturesoggettivamente inesistenti, pure se inserite in un contesto di frode carosello, permancanza di disposizioni comunitarie contrarie e mancanza di consapevolezzadel cessionario di partecipare all’operazione fraudolenta.

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CONCORSO DI VIOLAZIONI E VIOLAZIONI CONTINUATE: Cenni

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 12; Definizione: Il cumulo delle sanzioni consiste in un’attenuazione delle sanzioni nel caso in

cui vi siano più violazioni tra loro collegate;

Concorso formale e materiale e Aumento della sanzione da ¼ al doppio: concorso formale: si verifica quando con una sola azione od omissione si commettono diverse

violazioni della medesima disposizione (concorso formale omogeneo), ovvero vengono violatedisposizioni diverse anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo) (mancataregistrazione dei ricavi che incide sul reddito Irpef e addizionali);

concorso materiale: si verifica quando con più azioni od omissioni si commettono diverseviolazioni formali della stessa disposizione (concorso materiale omogeneo) (errata indicazionedel codice fiscale in dichiarazione o omessa o inesatta indicazione degli elementi delcontribuente su ddl, ecc.);contribuente su ddl, ecc.);

Applicazione separata di tali regole rispetto ai tributi erariali e a quelli di ciascun altroente impositore. Inoltre, con riferimento ai tributi erariali si applicano separatamente alleimposte doganali e a quelle sulla produzione e sui consumi;

La sanzione unica in caso di progressione e continuazione prevista per le ipotesi di piùviolazioni commesse in tempi diversi e tributi diversi, però, si applica separatamente perciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta nei casi di accertamento con adesione e, pereffetto della modifica normativa, anche alla mediazione tributaria (per le controversie di valorenon superiore a € 20.000) e alla conciliazione giudiziale.

Eliminazione degli effetti distorsivi che potevano indurre il contribuente a concludere conesito negativo l’accertamento con adesione per definire successivamente il medesimo atto insede di conciliazione giudiziale, beneficiando di una maggiore riduzione della sanzione.

Cumulo giuridico per l’applicazione della sanzione unica: la sanzione unica si determinamediante l’applicazione alla sanzione più grave dell’aumento dal ¼ al doppio previsto per lacontinuazione di violazioni.

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Segue … DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE BASE (cui riferire l’aumento previsto dal comma 1 articolo 12 del D.Lgs. 472/1997)

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Circolare n. 180/1998 Ministero delle Finanze

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OMESSA E TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DELL’IVA

CONDIZIONI E PUNIBILITÀ Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 5, co. 2, e DPR

322/1998 art. 7, co. 7; Termine di presentazione entro e oltre 90 giorni:

TARDIVA (entro 90 giorni dalla scadenza naturale); TARDIVA (entro 90 giorni dalla scadenza naturale); OMESSA (oltre 90 giorni dalla scadenza naturale); La presentazione con ritardo superiore a 90 giorni costituisce

comunque titolo per la RISCOSSIONE delle IMPOSTE dovute inbase agli imponibili indicati e delle ritenute comunicate daisostituti d’imposta.

Soglia di punibilità: da € 30.000 (previgente) a € 50.000(attuale) per singola imposta.

Pena: reclusione da 1 anno a 3 anni (previgente) a 1 anno a 6 mesia 4 anni (attuale);

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Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 13 e 13-

bis.

Le esimenti ANTE MODIFICA: NESSUNA.

Le esimenti POST MODIFICA (D.Lgs. 74/2000,

Segue … OMESSA DICHIARAZIONE E ESIMENTI PENALI

Le esimenti POST MODIFICA (D.Lgs. 74/2000,

art. 13, co. 2) estinzione del debito e presentazione della dichiarazione

entro l’anno successivo ma ante accertamento,procedimento penale o ispezioni e verifiche;

estinzione del debito con Ravvedimento operoso ma anteaccertamento, procedimento penale o ispezioni e verifiche;

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Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 13 e 13-bis.

Le attenuanti ANTE MODIFICA (ex art. 13, co. 1, D.Lgs. 74/2000): diminuzione della pena fino ad 1/3 per effetto del pagamento del debito

(e sanzioni) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento diprimo grado; non sono citati gli interessi.

patteggiamento della pena quando non scatta la non punibilità perl’avvio di procedimento penale o attività di controllo.

Segue … OMESSA DICHIARAZIONE E ATTENUANTI PENALI

l’avvio di procedimento penale o attività di controllo.

Le attenuanti POST MODIFICA (art. 13, co. 3, e 13-bis, D.Lgs. 74/2000): estinzione del debito prima della dichiarazione di apertura del

dibattimento di primo grado (il che equivale a dire: prima delpatteggiamento). In presenza di rateizzo è previsto il pagamento deldebito residuo entro 3 mesi salvo proroga per non più di 3 mesi da partedel giudice. Sollevata la questione di legittimità costituzionale deltermine ritenuto troppo breve (ordinanza del 23/02/2016 Tribunale diTreviso). Sospensione della prescrizione;

patteggiamento della pena in caso di procedimento penale o attività dicontrollo;

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Riferimenti normativi: art. 444, C.P.P. e D.Lgs. 74/2000, art. 13-bis, co. 2; Richiesta: l'imputato e il PM possono chiedere al giudice

l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzionesostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a 1/3, ovvero di unapena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze ediminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti apena pecuniaria;

Condizioni: il pagamento di quanto contestato prima della

Segue … PATTEGGIAMENTO DELLA PENA

Condizioni: il pagamento di quanto contestato prima delladichiarazione di apertura del dibattimento (circostanza attenuante)consente l’accesso. In questa ipotesi è ammessa la possibilità diavvalersi del ravvedimento. Circostanza attenuante: integrale pagamento del tributo prima della

dichiarazione di apertura del dibattimento; Ipotesi di cui all’art. 13, co. 1 e 2: ravvedimento o presentazione della

dichiarazione omessa entro il termine di presentazione delladichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e primadell'accertamento o procedimento penale.

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Sintesi: il patteggiamento richiedel’estinzione della violazione fiscalecostituente il delitto.

Ordinanza n. 124/2014 GUP Tribunale di

Segue … PATTEGGIAMENTO DELLA PENA

Ordinanza n. 124/2014 GUP Tribunale diLa Spezia: sollevata la questione dilegittimità costituzionale.

Sentenza n. 95/2015 della CorteCostituzionale: legittimità delpatteggiamento per i reati tributari previopagamento del debito tributario.

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Se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputatoo il consenso da questi prestato alla proposta di “patteggiamento” del pubblicoministero, possano essere considerati quale dichiarazione legale tipica di rinunciairrevocabile alla prescrizione:

Secondo discordanti orientamenti la prescrizione, anche se maturata prima dellasentenza di patteggiamento non può essere fatta valere in sede di impugnazione,perché l'adesione all'accordo tra le parti rappresenta una forma di rinuncia espressaed irrevocabile alla precedente causa di estinzione del reato (sentenza n. 207/2012Cassazione e per cui l'accordo non sarebbe più revocabile dalle parti con evidente

Segue … PATTEGGIAMENTO DELLA PENA

Cassazione e per cui l'accordo non sarebbe più revocabile dalle parti con evidenterinuncia alla prescrizione). Di diverso avviso altra serie di pronunce per cui larichiesta di applicazione della pena concordata tra le parti non può essere lettacome una rinuncia espressa alla prescrizione, visto che tale ultima scelta deve essereoggetto di una espressa dichiarazione di volontà che non prevede diverse edequivalenti manifestazioni.

Ordinanza n. 49993 del 03/06/2015 della Corte di Cassazione:dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti peroperazioni inesistenti;

Sentenza n. 48711 del 01/12/2015 della Corte di Cassazione: contestazione deireati di concorso formale. Reato continuato e truffa;

AttesoAtteso giudiziogiudizio delledelle SezioniSezioni UniteUnite delladella CassazioneCassazione: questione penalependente n. 30418 del 25/02/2016.

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Prassi normativa: Circolari n. 331248 del

10/11/2015 e n. 850/INCC del 15/05/2015 della

GDF.

Segue … SEGNALAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

Trasmissione all’Autorità giudiziaria della

notizia di reato: I verificatori della GDF continueranno a trasmettere all’autorità

giudiziaria le notizie di reato previste dall’art. 4, 5, 10-bis, 10-tere 10-quater, co. 1, D.Lgs. 74/2000 anche se il contribuente haprovveduto a sanare la propria posizione e quindi puòbeneficiare della nuova causa di non punibilità.

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CONSULENZA FISCALE:CIRCOSTANZA AGGRAVANTE

Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 13-bis, co. 3; Conseguenze:

aumento della pena fino alla metà; ampia discrezionalità del giudice.

Condizioni: quando il reato è commesso da particolari compartecipi nell’esercizio

dell’attività di “consulenza fiscale” svolta da un professionista o intermediariodell’attività di “consulenza fiscale” svolta da un professionista o intermediariofinanziario o bancario;

attraverso l’elaborazione o commercializzazione di “modelli seriali di evasionefiscale”.

Destinatari: esatta individuazione dei professionisti; Ulteriore presupposto: l’elaborazione di modelli seriali di evasione

fiscale Operazioni che comportano un’evasione d’imposta commessa

tramite comportamenti adottati da schemi prefissati e preordinati; Schema teorico di comportamento evasivo elaborato dal consulente

e idoneo ad essere replicato in un numero indeterminato di casi

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Segue … CONSULENZA FISCALE:CIRCOSTANZA AGGRAVANTE

Concorso nel reato del consulente: il professionista che tienesistematicamente la contabilità del contribuente accusato didichiarazione infedele, risponde del reato a titolo concorsuale e, purnon avendo tratto alcun profitto dal reato, può essere assoggettato alsequestro preventivo finalizzato alla confisca dei suoi beni personali(sentenza n. 49472 del 09/10/2013 della Corte di Cassazione);

Dubbio: estensione dell’aggravante su tutti i compartecipi o solo sul Dubbio: estensione dell’aggravante su tutti i compartecipi o solo sulprofessionista/intermediario che abbia elaborato i modelli seriali dievasione

Estensione dell’aggravante: tutti i compartecipanti purché ci siaconsapevolezza (sentenza n. 22136 del 19/02/2013 della Corte diCassazione).

Consulenza tributaria (DM 140/2012, art. 16, co. 1, lettera h): laconsulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico,prestata, in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione eapplicazione, anche giurisprudenziale e dell'amministrazione finanziaria, didisposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti edelle difese in relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.

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SANZIONI AMMINISTRATIVEANTE MODIFICA

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La sanzione può essere raddoppiata per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

D.Lgs. 471/1997 art. 1 co. 1

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SANZIONI AMMINISTRATIVEPOST MODIFICA

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Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possonoessere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggettiobbligati alla tenuta di scritture contabili

D.Lgs. 471/1997 art. 1 co. 1

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Segue … CASO DI SANZIONE PER OMESSA PRESENTAZIONE

Prassi amministrativa: Circolare n. 54/E/2002, paragrafo 17.1;

Caso: Il contribuente procede al versamento delle imposte conravvedimento oltre il 90° giorno (sanzione 1/8) ma non procede asanare la violazione relativa all’omessa presentazione delladichiarazione dei redditi.

Soluzione: Riguardo alla violazione relativa all’omessa presentazionedella dichiarazione dei redditi, qualora l’imposta accertata dall’ufficiosia stata completamente versata dal contribuente e, dunque, non sono

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sia stata completamente versata dal contribuente e, dunque, non sonodovute maggiori imposte rispetto a quelle già versate, si applica lasanzione da 250 a 1.000 euro. Ciò in quanto per imposta dovuta siritiene che debba intendersi la differenza tra l’imposta accertatae quella versata a qualsiasi titolo.

Vantaggio: anche se l’omessa presentazione non è passibile diravvedimento, si applica comunque la misura minima di € 250definibile in acquiescenza con ulteriore riduzione a 1/3;

Svantaggio: l’omessa presentazione in presenza di imposta dovutecomporta l’applicazione della sanzione variabile dal 120 al 240%dell’imposta dovuta.

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SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OMESSA PRESENTAZIONE

NOVITÀ

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SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OMESSA PRESENTAZIONE

STUDI DI SETTORE

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SANZIONI AMMINISTRATIVE PER TARDIVA PRESENTAZIONE

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Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 12-bis.

Ambito applicativo:

Riproduzione dell’art. 322-ter del c.p. con conseguenteabrogazione del co. 143 della L. 244/2007;

Estensione a tutti i reati tributari.

CONFISCA PER CONDANNA PENALE

Estensione a tutti i reati tributari.

Alla condanna fa sempre seguito la confisca dei beni, chene costituiscono il profitto o il prezzo;

Funzione: garanzia fino all’integrale assolvimentodell’obbligazione.

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Esimente (PRIMA VERSIONE del DECRETO):

La confisca non opera per la parte che può essererestituita all’Erario.

Esimente (VERSIONE DEFINITIVA del DECRETO):

Impegno al pagamento anche in presenza di sequestro.

Segue … CONFISCA PER CONDANNA PENALE

Impegno al pagamento anche in presenza di sequestro.

Locuzione “non opera” non significa non adozione dellaconfisca, a fronte dell'accordo rateale intervenuto, masignifica che la stessa perde efficacia con riguardo alla parte

"coperta" da tale impegno.

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Condanna e Sentenze: Omesso versamento dell’Iva: confisca anche in caso di patteggiamento

(sentenza n. 43397 del 10/09/2015 Corte di Cassazione). Omesso versamento, anche parziale, dell’Iva: confisca del profitto del reato

(sentenza n. 45033 del 10/11/2015 Corte di Cassazione). Generico impegno al versamento delle imposte arretrate: sequestro e confisca

dei beni (sentenza n. 5728 dell’11/02/2016 Corte di Cassazione). L’accordotra fisco e contribuente per il rateizzo del debito non comporta ilvenir meno dei presupposti giustificativi del sequestro finalizzato

Segue … CONFISCA PER CONDANNA PENALE

venir meno dei presupposti giustificativi del sequestro finalizzatoalla confisca per equivalente.

Omesso versamento Iva e Accordo per il rateizzo del debito: non revoca delprovvedimento di sequestro finalizzato alla confisca ma riduzione dell’importoper il pagamento delle rate (sentenza n. 7550 del 25/02/2016 della Corte diCassazione).

Condanna per omessa presentazione della dichiarazione con evasione Iva:confisca dei beni e sanzioni accessorie di cui all’art. 12, co. 1, D.Lgs.74/2000 (sentenza n. 12195 del 22/03/2016 della Corte di Cassazione).

Condanna per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, Iva e Irap:il calcolo del profitto del reato non include le somme dovute a titolo di Irap lacui evasione non ha rilevanza penale in quanto solo le dichiarazioni dei redditie Iva rientrano nella configurazione del reato di cui all’art. 5, D.Lgs. 74/2000(sentenza n. 12810 del 30/03/2016 della Corte di Cassazione).

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MODIFICA DELLE FATTISPECIEPENALMENTE RILEVANTI: D.Lgs. 74/2000

Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 1, co 1;

Ampliamento delle fattispecie penalmente rilevanti:

lettera b): Elementi attivi e passivi che incidono sulladeterminazione dell’imposta dovuta;determinazione dell’imposta dovuta;

lettera g-bis): Operazioni simulate oggettivamente osoggettivamente poste in essere con la volontà di nonrealizzarle (coincidenza o meno tra OPERAZIONIINESISTENTI DOCUMENTATE DA FATTURA (lettera a)) eOPERAZIONI SIMULATE (lettera g-bis));

lettera g-ter): Falsa rappresentazione della realtà per effettodi mezzi fraudolenti.

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DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DÌ FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 2 e art. 1, co. 1, lettera a). Presupposti:

Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Efficacia probatoria del documento utilizzato (elemento caratterizzante); Utilizzo dell’avverbio “realmente”: punibilità materiale e non giuridica (sentenza n.

1996/2007 della Corte di Cassazione)? Operazione inesistente: operazione giuridica non coincidente sul piano economico da

quella documentata (sentenza n. 13975/2008 della Corte di Cassazione);Operazione inesistente: descrizione in fattura diversa da quella reale (genera falsità del Operazione inesistente: descrizione in fattura diversa da quella reale (genera falsità deldocumento fiscale) (sentenza n. 9673/2011 della Corte di Cassazione);

Operazione inesistente: sia inesistenza dell’operazione economica e sia la natura deldocumento che la certifica (sentenza n. 46785 del 10/11/2011 Corte di Cassazione).

Pena: Reclusione da 1 anno e 6 mesi a sei anni (identica a quella attuale); Novità:

Estensione dell’ambito applicativo a tutte le dichiarazioni e non solo quelle annuali(spesometro, operazioni black list, lettere d’intento, ecc.);

Dichiarazioni che si potrebbero ricollegare all’uso di elementi fittizi derivanti da falsafatturazione (es.: dichiarazione di redditi nell’ambito di operazioni straordinarie oprocedure concorsuali o Iva infrannuale, intrastat, ecc.).

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Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 3. Presupposti e Novità:

Presupposti della normativa PREVIGENTE: Falsa rappresentazione nelle scritture contabili; Utilizzo di mezzi fraudolenti che ostacolano l’accertamento; Indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi

passivi fittizi;

Presupposti della NUOVA normativa:

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

Presupposti della NUOVA normativa: Operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente (vedi definizione); Utilizzo di documenti falsi o mezzi fraudolenti (vedi definizione) che ostacolano

l’accertamento e inducono in errore; Indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi

passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi (vedi definizione: incidono sulla determinazionedell’imposta dovuta)

Differenze: Ampliamento soggettivo e oggettivo; Tipologie di operazioni;

Riflessioni: Possibile riconducibilità al reato di dichiarazione fraudolenta (soglia di

punibilità più bassa) di fattispecie previste dall’infedele dichiarazione

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Segue … DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 158/2015

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Segue ….. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

Punibilità e Esclusioni: Condizioni che devono sussistere congiuntamente:

Imposta evasa superiore a € 30.000; Elementi attivi non tassati, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi,

superiore al 5% del totale, o comunque, superiore a 1,5 milioni (quellaprevigente era di 1 milione) o Crediti d’imposta o ritenute fittizie superiore al5% del totale o comunque a € 30.000.5% del totale o comunque a € 30.000.

Documenti falsi e Violazioni non costituenti mezzi fraudolenti. Violazioni non costituenti mezzi fraudolenti: D.Lgs. 74/2000, art. 3, co. 3 e

sentenza n. 13641 del 12/02/2002 della Corte di Cassazione (grado di insidiositàtale da ostacolare l’attività di accertamento);

Documenti falsi: per il reato, conseguente all’indicazione di elementi passivifittizi, ci si avvale non di fatture e di altri documenti aventi un contenutoprobatorio analogo alle fatture (autofatture, schede carburanti, ricevute fiscali).

Pena: Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (identica a quella attuale).

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Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 4. Coordinamento normativo: D.Lgs. 74/2000, art. 7 “Rilevazioni nelle scritture contabili e nel

bilancio” (abrogazione). Condizioni di punibilità che devono sussistere congiuntamente a seguito dell’indicazione in

dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementipassivi inesistenti (non fittizi): Imposta evasa superiore a € 150.000 (soglia previgente di € 50.000) depurato delle perdite dell’esercizio o

pregresse e scomputabili (vedi D.Lgs. 74/2000 art. 1 co. 1 lettera f) per la definizione dell’imposta evasa e D.Lgs.158/2015 art. 25 per il procedimento di scomputo delle perdite attuato con Provvedimento n. 51240/2016 del08/04/2016 dell’Agenzia delle Entrate);

Ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementipassivi inesistenti, superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o,comunque, superiore a € 3 milioni (soglia previgente € 2 milioni).

DICHIARAZIONE INFEDELE

comunque, superiore a € 3 milioni (soglia previgente € 2 milioni). Condizioni di esclusione e attenuanti:

Errori in merito all’inerenza e competenza e costi indeducibili reali (transfer pricing); Valutazioni che differiscono da quelle corrette entro il limite del 10% (gli importi inclusi nel limite di tolleranza

del 10% sono esclusi dalla verifica della soglia di punibilità); Concorso tra il reato tributario e quello di falso in bilancio; Non punibilità e attenuanti: D.Lgs. 74/2000, art. 13 e 13-bis.

Pena: Reclusione da 1 a 3 anni (identica alla previgente).

Abuso di diritto e Dichiarazione infedele: Il procedimento per reato di dichiarazione infedele per l’attuazione delle disposizioni antielusive di cui all’ex art.

37-bis, DPR 600/1973 deve tener conto sia delle novità introdotte dal D.Lgs. 158/2015 e sia della depenalizzazionedi alcune fattispecie elusive previste dal D.Lgs. 128/2015 art. 10bis: efficacia retroattiva del D.Lgs. 128/2015(attuazione di una complessiva condotta fraudolenta in violazione della disciplina antielusivadell’interposizione prevista dall’art. 37-bis del DPR 600/1973) (sentenza n. 3876 del 29/01/2016 della Corte diCassazione)

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INFEDELE DICHIARAZIONE:SANZIONI AMMINISTRATIVE

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INFEDELE DICHIARAZIONE

SANZIONI AMMINISTRATIVE STUDI DI SETTORE

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Segue …. INFEDELE DICHIARAZIONE

SANZIONI AMMINISTRATIVE STUDI DI SETTORE

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OCCULTAMENTO E DISTRUZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 10. Definizione:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione "da un anno e sei mesi asei anni" chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero diconsentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o idocumenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione deiredditi o del volume di affari;

Pena: reclusione da 6 mesi a 5 anni (previgente) a 1 anno e 6 mesi a 6 anni (attuale). Configurazione del reato di occultamento e distruzione di scritture /documenti: Configurazione del reato di occultamento e distruzione di scritture /documenti:

L’impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione odall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto (ma ancherelativa) e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi delladocumentazione mancante: anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione

mancante (studio del commercialista): sentenza n. 12193/2016 della Corte di Cassazione. non esclusione della ricostruzione del reddito o volume d’affari in maniera aliunde ovvero

attraverso cose o persone: sentenza n. 20265 del 08/04/2014 della Corte di Cassazione.

La mancata istituzione delle scritture contabili comporta la sola applicazione dellasanzione amministrativa di cui all’art. 9 del D.Lgs. 471/1997 e non anche la contestazionedel reato penale in quanto la norma non punisce la mancata tenuta (sentenza n. 28581del 06/07/2015 della Corte di Cassazione).

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OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770:

ASPETTI PENALI

Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 5, co.1-bis.

Condizioni e Pena:

Omessa presentazione quando l’ammontareOmessa presentazione quando l’ammontaredelle ritenute non versate è superiore a € 50.000;

Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni (identicaa quella dell’omessa presentazione delladichiarazione dei redditi e Iva).

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OMESSA O INFEDELE PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770:SANZIONI AMMINISTRATIVE

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OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 10-bis. Ampliamento della fattispecie (rubrica):

Ritenute certificate (ante modifica); Ritenute certificate o dovute o risultanti dalla certificazione unica (post

modifica); Finalità della modifica (contrasto giurisprudenziale):

Sentenze n. 3124/2014, n. 3705/2014 e n. 19454/2014 della Corte diCassazione: per il reato come prova è sufficiente l’indicazione in dichiarazione;Sentenze n. 37730/2014, n. 40526/2014 e n. 5736/2015 della Corte di Sentenze n. 37730/2014, n. 40526/2014 e n. 5736/2015 della Corte diCassazione: per il reato occorre la prova del rilascio della certificazione alsostituito.

Soglia di punibilità e Pena: Soglia di punibilità: ammontare superiore a € 150.000 (soglia previgente €

50.000); Pena: reclusione da 6 mesi a 2 anni (identica alla previgente);

Esimenti: Non punibilità e attenuanti: D.Lgs. 74/2000, art. 13 e 13-bis.

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Segue …. OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DECORRENZA

Efficacia e decorrenza: No reato di omesso versamento delle ritenute certificate per soglia di

punibilità superiore alla precedente (€ 50.000) e inferiore a quellaattuale (€ 150.000) e giudizio in corso in Cassazione: efficacia retroattivadella norma e non punibilità perché il fatto non sussiste (sentenza n.6105 del 15/02/2016 della Corte di Cassazione);

Revoca della sentenza di condanna per non superamento della nuovasoglia di punibilità di € 150.000 e quindi il fatto non è previsto come

Revoca della sentenza di condanna per non superamento della nuovasoglia di punibilità di € 150.000 e quindi il fatto non è previsto comereato (sentenza del 01/02/2016 del Tribunale di Udine);

Sentenza n. 7884 del 26/02/2016 della Corte di Cassazione: Prova dell’omesso versamento delle ritenute risultanti dal rilascio della

certificazione: non basta il solo Modello 770; Il modello 770 non attesta il rilascio della certificazione al sostituito; Certificazione Unica e Modello 770: sono formalmente e sostanzialmente

diversi, disciplinati da fonti distinte, rispondenti a finalità non coincidenti, econsegnati e presentati in momenti diversi;

Non efficacia retroattiva del nuovo reato di omesso versamento di ritenutedovute o certificate.

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Segue …. OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DECORRENZA

Efficacia e decorrenza:

Sentenza n. 10104 del 11/03/2016 della Corte di Cassazione:

Ampliamento della tipicità che del reato che non può avere efficacia retroattiva;

La riforma sembra offuscare la distinzione tra illecito amministrativo (avente ad oggettol’omesso versamento di ritenute) e illecito penale (avente ad oggetto l’omesso versamento diritenute certificate e superiori alla soglia legale);

Ritenere che la precedente formulazione del reato comprendesse solo l’omesso versamento di Ritenere che la precedente formulazione del reato comprendesse solo l’omesso versamento diritenute risultanti da certificazione ai sostituiti e “richiedesse, sotto il profilo probatorio, lanecessità di una prova del rilascio della certificazione ai sostituiti”.

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MODELLO 770 E RITENUTE: SANZIONI AMMINISTRATIVE PER TALUNE FATTISPECIE

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MODELLO 770 E RITENUTESANZIONI AMMINISTRATIVE PER OMESSA PRESENTAZIONE

NOVITÀ

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VIOLAZIONI IN MATERIA DÌ CERTIFICAZIONE UNICA

Riferimenti normativi: D.Lgs. 175/2014, art. 2, co. 1 e DPR 322/1998, art. 4, co.6-quinquies.

Sanzioni in materia di certificazioni uniche omesse, errate o tardive:importo massimo della sanzione;

Riduzione della sanzione per correzione della certificazione unicatrasmessa: termine di presentazione e misura massima.DPR 322/1998 art. 4 co. 6-quinquies: Le certificazioni di cui al comma 6-ter DPR 322/1998 art. 4 co. 6-quinquies: Le certificazioni di cui al comma 6-tersono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzodell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di € 100 inderoga a quanto previsto dall'articolo 12, del D.Lgs. 472/1997, con un massimodi € 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione dellacertificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della correttacertificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicatanel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entrosessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione è ridotta aun terzo, con un massimo di € 20.000"

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VIOLAZIONI SULLA COMUNICAZIONE DEI DATI PER IL 730 PRECOMPILATO

Riferimenti normativi relativi alla comunicazione delle spese sanitarieed altre spese (universitarie, funebri, ecc.): D.Lgs. 175/2014, art. 2, co. 3 e 4.

Sanzioni in materia di certificazioni uniche omesse, errate o tardive:sanzione di € 100;

Riduzione della sanzione per correzione della certificazione unicatrasmessa: termine di presentazione e misura massima.D.Lgs. 175/2014, art. 3, co. 5-bis: In caso di omessa, tardiva o errata D.Lgs. 175/2014, art. 3, co. 5-bis: In caso di omessa, tardiva o erratatrasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 perogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del D.Lgs.472/1997, con un massimo di € 50.000. Nei casi di errata comunicazione deidati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti èeffettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso disegnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi allasegnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entrosessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo conun massimo di € 20.000.

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Segue …. LIEVE TARDIVITA’ O ERRATA TRASMISSIONE DEI DATI

D.Lgs. 175/2014, art. 3, co. 5-ter (aggiunto dalla L. 208/2015 co. 949, letterae): Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, ecomunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissioneall'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per lapredisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogoall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo,all'articolo 78, comma 26, della L. 413/1991, e successive modificazioni,all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al DPR 322/1998, eall'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al DPR 322/1998, esuccessive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione deidati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni odeduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1. La non punibilità opera per le trasmissioni effettuate nel 2016 e relative a dati del

2015, ad esempio, delle spese sanitarie mentre non opera per la trasmissione dellecertificazioni uniche effettuate nel 2016 e relative al 2015 in quanto, come è noto, perle stesse il primo anno di trasmissione previsto è il 2015 per le certificazioni relative al2014;

La non applicazione delle sanzioni opera solo nei casi di lieve tardività o di erratatrasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione didetrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

La non punibilità non opera in caso di omissione della trasmissione dellacomunicazione.

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OMESSO VERSAMENTO IVA Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 10-ter.

Soglia di punibilità e Pena:

Soglia di punibilità: omesso versamento, entro il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo,per un ammontare superiore a € 250.000 (soglia previgente € 50.000);

Pena: reclusione da 6 mesi a 2 anni (identica alla previgente);

Esimenti:

Non punibilità e attenuanti: art. 13 e 13-bis del D.Lgs. 74/2000.

Questione della doppia sanzione penale e amministrativa (ne bis in idem).

Normativa: art. 50 C.E.D.U. “Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già statoassolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”

Questione all’esame della Corte Ue, Causa c-217/15 introdotta l’11/05/2015, circa la conformità al diritto Questione all’esame della Corte Ue, Causa c-217/15 introdotta l’11/05/2015, circa la conformità al dirittocomunitario della doppia sanzione;

Coesistenza della sanzione amministrativa risultante in cartella e il sequestro preventivo per equivalente nelprocedimento penale a carico del rappresentante legale che è il solo perseguibile penalmente per l’omissione:sentenza n. 9224 del 07/03/2016 della Corte di Cassazione.

Assoluzione penale, perché il fatto non sussiste e non perché non è previsto dalla legge come reato, ma nonamministrativa (l’illecito amministrativo resta e pertanto è dovuta la sanzione amministrativa del 30% prevista dalD.Lgs. 471/1997 art. 13): sentenza n. 3098 del 25/01/2016 della Corte di Cassazione;

Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, essendo inferiore alla nuova soglia di punibilità, e non perché ilfatto non è più previsto dalla legge come reato (sentenza n. 10964 del 16/03/2016 della Corte di Cassazione).

Compatibilità della nuova soglia penale con il diritto comunitario (ordinanza del 31/10/2015 Gip di Varese).

Innalzamento della soglia di punibilità nelle more del giudizio: riduzione della pena per condanna fondatasulla vecchia soglia di punibilità ovvero la pena risultata sproporzionata rispetto alla violazione commessa (sentenzan. 9936 del 10/03/2016 della Corte di Cassazione).

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INDEBITA COMPENSAZIONE: DEFINIZIONE

Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 10-quater.

Indebita compensazione di crediti non spettanti:credito certo nell’esistenza e nell’ammontare ma nonutilizzabile per effetto dei vincoli normativi (sentenzautilizzabile per effetto dei vincoli normativi (sentenzan. 36393 del 09/09/2015 della Corte di Cassazione,L. 102/2009, art. 10, L. 147/2013, art. 1, co. 574, L.89/2014, art. 11).

Indebita compensazione di crediti inesistenti:manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e lacui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlliformali di cui all’agli artt. 36-bis, 36-ter del DPR 600/1973e art. 54-bis, DPR 633/1972 (D.Lgs. 471/1997 art. 13 co. 5).

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INDEBITA COMPENSAZIONE:ASPETTI PENALI

Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 10-quater. Soglia di punibilità e Pena:

Soglia di punibilità per compensazione di crediti non spettanti ecrediti inesistenti: importo superiore a € 50.000 (identica a quellaprevigente);

Pena per compensazione di crediti non spettanti: reclusione da 6 Pena per compensazione di crediti non spettanti: reclusione da 6mesi a 2 anni (identica alla previgente);

Pena per compensazione di crediti inesistenti: reclusione da 1 anno a6 mesi a 6 anni.

Esimenti per compensazione di crediti non spettanti: Non punibilità e attenuanti: D.Lgs. 74/2000, art. 13 e 13-bis. Sentenza n. 48211 depositata il 04/12/205 della Corte di

Cassazione: non reato penale in assenza di dolo delcontribuente.

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INDEBITA COMPENSAZIONE:ASPETTI AMMINISTRATIVI

Riferimenti normativi: D.Lgs. 471/1997, art. 13, co. 4 e 5.

Indebita compensazione di crediti non spettanti:sanzione del 30% e con definizione agevolata.

Indebita compensazione di crediti inesistenti: sanzione Indebita compensazione di crediti inesistenti: sanzionedal 100 al 200% e senza definizione agevolata nella misuradi 1/3;

D.L. 185/2008 art. 27 co. 18 (abrogazione): Sanzioneaggiuntiva (è punito con la sanzione del 200% della misuradei crediti compensati chiunque utilizza i creditiinesistenti per il pagamento delle somme dovute per unammontare superiore a € 50.000 per ciascun anno solare).

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VIOLAZIONI RELATIVE ALLE LETTERE D’INTENTO

Riferimenti normativi: D.Lgs. 471/1997, art. 7, co. 4-bis; D.Lgs. 175/2014 art. 20 co. 1; L. 311/2004 art. 1 co. 384; Prassi: Circolare n. 41/E/2005 (in particolare il paragrafo 5.4);

Passaggio dalla sanzione proporzionale (dal 100 al 200% dell’Iva) alla Passaggio dalla sanzione proporzionale (dal 100 al 200% dell’Iva) allasanzione fissa da € 250 a € 2.000 a carico del cedente per l’operazione posta inessere prima della ricezione dal committente della dichiarazione d’intento everifica telematica.

Ordinanza n. 176 del 09/01/2015 e Sentenza n. 4593 del 06/03/2015 dellaCorte di Cassazione: verifica dal cedente/prestatore dell’effettiva consistenzacirca la falsità o fraudolenza dell’operazione posta in essere o per la falsità dellalettera d’intento.

Sentenza n. 529/04/15 CTP Varese e Sentenza n. 28948/2008 della Corte diCassazione: non responsabilità del cedente/fornitore per il contenuto everidicità delle lettere d’intento ma solo della mancanza e verifica della solaconformità della lettera d’intento alle disposizioni di legge.

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IMPOSTA DI REGISTRO e CONTRATTI DI LOCAZIONE

Adempimenti relativi alle cessioni, risoluzioni oproroghe (DPR 131/1986 art. 17):ANTE MODIFICA: presentazione all’ufficio

dell’attestato di pagamento e del Modello RLI entro 20giorni.

POST MODIFICA: presentazione all’ufficio delPOST MODIFICA: presentazione all’ufficio delModello RLI entro 30 giorni;

Omesso versamento imposta di registro: sanzione del30% passibile di ravvedimento;

Cedolare secca: sanzione per mancata presentazionedella comunicazione di risoluzione del contratto;

Omessa o tardiva registrazione del contratto di locazione(DPR 131/1986, art. 69): possibile riduzione della sanzione.

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Segue … IMPOSTA DI REGISTRO e CONTRATTI DI LOCAZIONE

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Segue … IMPOSTA DI REGISTRO e CONTRATTI DI LOCAZIONE

Obbligo di registrazione del contratto nel termine di 30giorni dalla sottoscrizione (L. 431/1998, art. 13): L. 208/2015 co.59;

I contratti di locazione, o che comunque costituiscono dirittirelativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loroporzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone ipresupposti, non sono registrati (L. 311/2004, co. 346):presupposti, non sono registrati (L. 311/2004, co. 346): Sentenza n. 18213 del 17 settembre 2015 della Corte di

Cassazione: nullità quando ciò accade nel contesto diun’operazione di elusione fiscale realizzata mediante la simulazionedi un canone inferiore a quello reale;

Sentenza n. 3753 del 24/06/2015 della Corte d’Appello di Roma:nullità del contratto di locazione per omessa registrazione in quantoregistrato l’anno successivo.

Occultamento totale o parziale del corrispettivo (DPR131/1986, art. 72): sanzione dal 120 al 240% dell’imposta di registro(sanzione attuale dal 200 al 400%).

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RAVVEDIMENTO OPEROSO Riferimenti normativi: D.Lgs. 471/1997 art. 13 e D.Lgs. 472/1997 art. 13. La modifica delle sanzioni operata dalla L. 190/2014:

Introduzione di nuove ipotesi di ravvedimento: intermedio, ultrannuale, lunghissimo edopo notifica del PVC;

La modifica delle sanzioni operata dal D.Lgs. 158/2015: Riduzione delle sanzioni ai casi di ravvedimento sprint, breve, intermedio e dopo la

notifica del PVC.

DM Economia 11/12/2015 pubblicato in G.U. n. 291 del 15/12/2015: Tasso di interesselegale dello 0,2% dal 01/01/2016 (quello vigente fino al 31/12/2015 era dello 0,5%);legale dello 0,2% dal 01/01/2016 (quello vigente fino al 31/12/2015 era dello 0,5%);

Casi di esclusione dal ravvedimento: Avvisi di accertamento; Avvisi di liquidazione; Comunicazioni di irregolarità di cui all’art. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972; Comunicazioni di irregolarità da controllo formale di cui all’art. 36-ter DPR 600/1973; Atti di contestazione di violazioni tributarie di cui all’art. 16 del D.Lgs. 472/1997; Atti di recupero dei crediti d’imposta di cui alla L. 311/2014 co. 421.

Prassi: Circolari n. 6 del 19/02/2015 e 23 del 09/06/2015 dell’Agenzia delle Entrate; Circolare del 15/04/2015 FNC “Il nuovo ravvedimento operoso”; Documento del 31/05/2015 FNC “Rilevanza in sede penale del ravvedimento operoso” Circolare n. 15/2015 Assonime.

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