gestione esposti - relazione definitiva

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La gestione degli esposti presentati alla pubblica amministrazione

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IndicePremessa

I reclami: considerazioni e definizioni pag. 3

Finalità della collaborazione tra gli Enti pag. 4

Cosa deve contenere un esposto pag. 4

Ricezione dell’esposto pag. 5

Verifica dell’evento pag. 5

Risoluzione diretta dell’esposto pag. 5

Richiesta d’intervento ad ASL o ARPA pag. 5

Adozione del Provvedimento Finale pag. 6

Tipologia degli esposti

Emissioni in atmosfera da insediamenti produttivi pag. 7

Emissioni in atmosfera da insediamenti civili pag. 10

Inquinamento diffuso dell’aria – Fumi e odori pag. 12

Abbandono di rifiuti (escluso quelli contenenti amianto) pag. 13

Attività di gestione rifiuti pag. 15

Ritrovamento rifiuti contenenti amianto pag. 16

Materiali contenenti amianto pag. 18

Animali da allevamento pag. 20

Animali non da allevamento pag. 22

Igiene abitato – Accumulo immondizie e sporcizie varie pag. 26

Igiene abitato – Crepe e temuto crollo pag. 28

Igiene abitato – Esalazioni moleste o maleodoranti pag. 29

Igiene abitato – Impianto elettrico pag. 30

Igiene abitato – Infiltrazioni di acque chiare o luride pag. 31

Igiene abitato – Interrotta erogazione/insufficienza di acqua potabile pag. 32

Igiene abitato – Insufficiente luce e/o aereazione pag. 33

Igiene abitato – Locali impropri (interrati, cantine, garage, ….) pag. 34

Igiene abitato – Mancanza insufficienza riscaldamento pag. 35

Igiene abitato – Smaltimento reflui (acque chiare e luride) pag. 36

Igiene abitato – Umidità e muffe pag. 37

Spandimento presidi sanitari pag. 38

Problematiche gas – Canne fumarie irregolari o rotte pag. 39

Problematiche gas – Impianti elettrici pag. 40

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Premessa

1. I reclami: considerazioni e definizioniQualsiasi attività di vita o di lavoro può provocare dei disagi alle persone o all’ambiente circostante. La diversa percezione di questi disagi, può originare la necessità di segnalare alle Autorità competenti tali evenienze, nella speranza di trovare soluzione e tutela ai problemi che queste causano.

Per garantire un servizio al cittadino utile a prevenire l’insorgenza di problematiche all’ambiente e alla salute, ma soprattutto permettere alla Pubblica Amministrazione di agire in maniera efficace ed efficiente si ritiene utile fornire uno strumento di lavoro che possa contribuire a definire delle modalità di comportamento e collaborazione tra tutti gli operatori interessati.

Le problematiche legate all’organizzazione del lavoro unitamente alla variabilità e alla difficile preventivazione del carico di lavoro derivante dalle richieste di intervento in seguito ai disagi lamentati dai cittadini portano a far considerare questo tipo di segnalazione una seccatura.Sicuramente il sostantivo utilizzato è consono nel caso lo strumento della segnalazione venga utilizzato per scopi differenti dal risanamento ambientale, quali ad esempio le liti tra vicini, causate da rancori particolari o dall’ipersensibilità a un problema che possono essere classificate nell’ambito d’azione dei rapporti di vicinato e che trovano risposta in quanto previsto dal Codice Civile. Inoltre, la presentazione di un esposto, può essere un segnale della sensibilità di cittadini verso problemi che non mostrano una rilevanza oggettiva (quantomeno, in riferimento alle leggi in vigore; es. campi elettromagnetici).

Le segnalazioni di inconvenienti igienico-ambientali rappresentano altresì una fonte di informazione del territorio estremamente preziosa per il sistema di vigilanza e controllo in quanto consentono la sorveglianza di sorgenti inquinanti puntiformi e distribuite, difficili da individuare senza la collaborazione dei cittadini.Il numero degli esposti a livello provinciale o comunale e per unità temporale può essere un buon indicatore della qualità e della salubrità del territorio . Può coinvolgere, anche aspetti di educazione , di percezione del rischio, di informazione corretta e di credibilità dei sistemi di controllo e tutela del territorio. Può essere interessante, dunque, seguire l’evoluzione delle segnalazioni di inconvenienti igienico-ambientali nel corso degli anni, purché si considerino criticamente le motivazioni ambientali e sociali che vi stanno alla base.

Vale la pena soffermarsi ancora su una breve analisi sulle cause che fanno considerare le segnalazioni di disagio una criticità e che possono essere riassunte in:- difficoltà a quantificare le risorse da dedicare ai servizi di controllo e vigilanza ;- difficoltà a rispettare il programma di controllo concordato con le Autorità competenti;- difficoltà nei rapporti coi Comuni e altri Enti locali, ;- difficoltà a gestire il notevole carico amministrativo nella fase di accettazione (i cittadini non hanno

chiarito l'ente a cui rivolgersi), in quella di valutazione tecnica intermedia e nella fase decisionale finale (spesso gli inconvenienti segnalati non hanno significativa rilevanza, ma la loro risoluzione richiede un grande impegno).

Questa domanda di controllo deve dunque trovare una giusta “pesatura” nella formazione del programma annuale delle attività e nella assegnazione delle priorità. Con l’effettuazione del corso sulla gestione degli esposti si pone l’obiettivo di fornire un supporto affinché tutti gli Enti coinvolti a fornire risposte e tutela al cittadino possano razionalizzare i propri rapporti e attività ed usare al meglio le loro proprie risorse.Gli Uffici comunali, primi interlocutori sul territorio, devono possedere la conoscenza approfondita degli iter procedurali e disporre di competenze qualificate ma non specialistiche, che consentano di risolvere problemi mediante interventi di “primo livello”.Le ASL e Arpa, titolari delle competenze tecniche specialistiche, in ragione del proprio ruolo di supporto tecnico alle amministrazioni, devono intervenire sui problemi di “secondo livello”, ma anche provvedere alla informazione e formazione dei soggetti che rappresentano i partners nelle azioni di tutela del territorio.La funzione di “primo livello” esercitata dai tecnici comunali può garantire che pervengano ad ASL e Arpa soltanto richieste motivate e che necessitano di interventi specialistici; di contro ASL eArpa possono esercitare azioni si supporto differenziate, modulate a seconda delle esigenze delle Amministrazioni locali, ed in particolare più ampie nei confronti dei Comuni di piccole dimensioni.

3

Una segnalazione può evidenziare, come si è visto sopra, comportamenti non corretti o manifestare sensazioni ritenute fonte di rischio ma che non evidenziano la violazione di alcuna norma di legge.Una segnalazione di un disagio può comportare l’evidenziazione di un illecito. Perché il comportamento sia considerato illecito deve essere espressamente vietato o reso obbligatorio da una norma che deve prevederne una sanzione.Le sanzioni puniscono illeciti in maniera più o meno grave a seconda di come l’illecito è considerato a livello sociale e politico. Esistono sanzioni a carattere amministrativo e a carattere penale. Rispettivamente si avrà l’illecito amministrativo ed il reato o illecito penale.Un esposto può essere presentato a qualsiasi Ente incaricato dell’accertamento di illeciti. Per il ruolo di primo interlocutore del cittadino sul territorio e per garantire un iter documentale che garantisca la certezza della conclusione del procedimento amministrativo sarebbe consigliabile che gli esposti siano inoltrati al Sindaco; questi per tramite degli Uffici competenti, valuta la sussistenza e la rilevanza della segnalazione e controlla che siano presenti gli elementi necessari per le successive verifiche da parte di Arpa e Asl (vedere “Cosa deve contenere un esposto”). In caso di riscontro di sussistenza e rilevanza della medesima la inoltra all'organo di controllo (ASL per gli aspetti igienico-sanitari e Arpa nel caso la segnalazione riguardi le tematiche ambientali). A seconda della componente ambientale interessata e a seconda dei casi specifici, dalle risultanze degli accertamenti l’Ufficio competente può inoltrare al/i proprietario/i o responsabile/i una comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, indicando gli inconvenienti accertati, i provvedimenti da prendere per il loro superamento ed i tempi per comunicare l' avvenuta ottemperanza e/o altre osservazioni e prese di posizione in merito al procedimento.

Un esposto è presentato su carta semplice, agli U.R.P. o inviato via posta, regolarmente firmato.Le segnalazioni anonime possono non avere seguito. È a discrezione dell’ufficio, valutato caso per caso, se utilizzarle come fonte informativa o che evidenzi elementi palesi di pericolo per l’ambiente e la salute. In alcuni casi l’apporto fornito dalle segnalazioni anonime può essere utile per reprimere o prevenire comportamenti delittuosi. Tale modalità non deve tuttavia essere incoraggiata.

2. Finalità della collaborazione tra gli EntiIl protocollo di collaborazione definisce l’iter procedurale concordato che Comuni, ARPA, ASL e Provincia si impegnano a seguire ogni qual volta pervenga notizia di attività nocive alle persone o al territorio.

Il flusso delle comunicazioni e delle azioni, schematizzato nell’allegato A al presentedocumento, è strutturato per livelli progressivi di competenza in modo tale da assicurare:

la centralità degli uffici comunali, quali primi interlocutori sul territorio, nella fase di acquisizione delle segnalazioni

lo svolgimento, ad opera dei Comuni, degli approfondimenti atti a caratterizzare i fenomeni rilevati e a fornire il quadro conoscitivo necessario ad attivare le risorse ed i soggetti idonei a trovare le soluzioni più opportune

l’adozione, sempre da parte comunale, degli interventi di “primo livello” che siano eventualmente in grado di risolvere il problema, mediante l’attivazione di risorse che richiedono una competenza qualificata ancorché non specialistica

l’inoltro, per gli eventuali seguiti di carattere specialistico e tecnico, all’ARPA o all’ASL del quadro circostanziato e approfondito delle situazioni riferite

la restituzione dell’intervento o dell’insieme delle azioni svolte in ordine all’esposto

3. Cosa deve contenere un espostoPer rendere omogenee le prime informazioni sugli eventi segnalati è stata predisposta una Scheda di segnalazione che consente di acquisire questo primo livello di informazioni ed in specifico:

I dati anagrafici dell'esponente (Nome Cognome, Comune di Residenza, Via, Telefono, Fax, orari per essere contattato)

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Nome o Ragione sociale della persona o della ditta titolare dell'attività che si presume possa aver originato o sviluppato l'inquinamento o il disturbo

Descrizione del fenomeno che origina o sviluppa l'inquinamento o il disturbo, indicando le probabili cause (scarichi di acque inquinate o maleodoranti, emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, odori molesti e diffusi, abbandono di rifiuti industriali o artigianali, emissione di rumori da impianti tecnologici o da locali di pubblico spettacolo, inquinamento elettromagnetico o di qualsiasi altra attività che provochi danno all'ambiente)

Luogo dove si origina o persiste l'inquinamento (Comune, Via, Località, Punti di riferimento) Orari in cui si avverte il fenomeno Indicare se sono interessati altri cittadini Allegare qualsiasi documentazione ritenuta utile all’istruttoria del caso Data Firma

4. Ricezione dell’espostoL’esposto, di norma in forma qualificata, viene inoltrato dall’interessato al Comune presso il quale è avvertito il fenomeno utilizzando le richieste contenute in una Scheda di segnalazione riportata nel protocollo - depositata presso il Comune e/o scaricabile dai siti internet di Comune, ARPA, ASL e Provincia. A tal fine, il Comune individua l’ufficio preposto all’attivazione e alla conduzione della procedura (es. URP o PM).

Ove l’esposto sia pervenuto in forma anonima, ovvero quando l’esponente intenda rivolgersi agli uffici comunali per via telefonica, la “Scheda segnalazione” è compilata a cura del funzionario che riceve la segnalazione, eventualmente a seguito di una prima valutazione da parte degli uffici competenti.

5. Verifica dell’eventoSuccessivamente alla ricezione, l’ufficio comunale incaricato provvede all’acquisizione dei necessari riscontri, di norma attraverso verifiche in campo, al fine di accertare l’attendibilità dell’esposto sia per quanto riguarda gli elementi di fatto (circostanze, soggetti coinvolti, responsabili presunti, luoghi, …) sia per quanto attiene agli effetti riferiti come potenzialmente dannosi e alla loro presunta rilevanza.

6. Risoluzione diretta dell’esposto Esperite le predette verifiche il Comune, anche sulla base delle generali indicazioni riportate nella “Scheda di verifica” pertinente al caso specifico, intraprende le iniziative atte a consentire la risoluzione diretta della problematica. In termini generali, si ritiene percorribile l’intervento diretto da parte del Comune quando, a seguito della ricognizione dell’evento:

la constatazione dei fatti e delle cause non richiede la predisposizione di accertamenti tecnico specialistici e di laboratorio

la circostanza anomala costituisce violazione o inadempimento a strumenti di regolazione comunali - quali i regolamenti di igiene, rurale, edilizio, relativo alla raccolta rifiuti – ed è pertanto emendabile attraverso i provvedimenti ivi previsti

il fenomeno coinvolge aspetti di immediata rilevanza igienico sanitaria e richiede l’adozione dei provvedimenti sindacali previsti dall’ordinamento

la problematica oggetto dell’esposto discende da valutazioni soggettive non sostenute da fattori oggettivi circa la consistenza dell’evento

la questione non evidenzia l’insorgere di problematiche per la salute dei cittadini o dannose per l’ambiente

7. Richiesta d’intervento ad ASL o ARPA

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Qualora dall’accertamento diretto vengano riscontrati eventi o cause di danno non direttamente qualificabili e/o quantificabili (per mancanza di esperienze conoscitive o per l’assenza di adeguata strumentazione tecnica), non direttamente riconducibili a fonte certa o estranei alla competenza istituzionale comunale, il Comune trasmette gli esiti della verifica/sopralluogo all’autorità competente in materia sanitaria e/o ambientale con la richiesta d’intervento da parte di queste ultime, secondo il riparto di funzioni – per quanto riguarda ARPA e ASL - come stabilito da ultimo dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 17-11422 del 18 maggio 2009. La trasmissione è corredata da copia della Scheda di segnalazione dell’evento e della Scheda di verifica, nonché da ogni altra documentazione atta a facilitare il percorso degli ulteriori accertamenti tecnico specialistici.

Esperiti i rilievi e gli accertamenti tecnico amministrativi del caso, l’autorità procedente adotta i dovuti provvedimenti, ove ne abbia diretta competenza, ovvero trasmette all’autorità preposta tutti gli elementi per il necessario seguito. Gli atti adottati sono comunicati anche al Comune per l’eventuale restituzione degli esiti a chiusura della procedura.

8. Adozione del Provvedimento Finale

Ove ne sia stata fatta espressa richiesta al momento della segnalazione, il Comune informa sinteticamente l’esponente degli esiti delle azioni svolte, nel rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza

6

Tipologia degli esposti

Emissioni in atmosfera di insediamenti produttiviComponente ambientale interessata

Aria emissioni Aria qualità Acqua Suolo RifiutiAgenti fisici

XAmbito di

valutazioneRiguarda la nozione di stabilimento inteso come un complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività.

Causa disagio Polveri, gas, vapori, imbrattamento, problematiche sanitarieElementi da

verificareTipologia attività interessata dalla segnalazione; zona di insediamento; presenza di recettori sensibili; possesso autorizzazioni alle emissioni - valutazione prescrizioni autorizzative; presenza eventuali atti comunali (ordinanze, diffide); data ultimo controllo

Criteri per la valutazione della

rilevanza

Presenza di recettori sensibili; numero segnalazioni pervenute o numero esponenti; presenza di segnalazione danni alle cose e alle persone

Riferimenti normativi

D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale. Parte quinta: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Elementi di conoscenza per la verifica:La norma riguarda tutti gli stabilimenti che possono dar luogo ad emissioni in atmosfera. Si intende per emissione: Emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’art 275 del D.lgs 152/2006 e s.m.i, qualsiasi scarico di COV nell’ambiente.

ELENCO ATTI DELLA REGIONE DELLE ATTIVITA' AUTORIZZABILI IN VIA GENERALECon le autorizzazioni in via generale vengono istituite procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni medesime.

D.D. 29/11/2001 n. 624 Autorizzazione in via generale per Attività di servizio (Generatori di calore a scambio diretto, ricarica batterie, sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio diretto, serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca, sale prova motori e gas di scarico di veicoli

D.D. 23/10/2007 n. 40 Autorizzazione in via generale impianti per l'essiccazione di cereali e semi

D.D. 20/01/2000 n. 17 Autorizzazione in via generale impianti del settore tessile

D.G.R. 07/04/1997 n. 71-18113 Autorizzazione in via generale cantieri per la demolizione e la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchiature e impianti

D.G.R. 17/02/1997 n. 71-16738 Autorizzazione in via generale impianti di betonaggio, produzione calcestruzzo preconfezionato e impianti

7

produzione conglomerati bituminosi, nuovi, da modificare o da trasferire D.G.R. 16/10/1995 n. 87-2226 Autorizzazione in via generale da impianti

per la verniciatura di oggetti vari, nuovi, da modificare o da trasferire D.G.R. 30/08/1995 n. 28-993 Autorizzazione in via generale impianti del

settore metalmeccanico, nuovi, da modificare o da trasferire D.D. 14/12/2009 n. 597 (proroga D.D. 06/08/10 n. 525 Autorizzazione in

via generale impianti per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli, nuovi, da modificare o da trasferire

D.G.R. 23/05/1995 n. 169-46073 Autorizzazione in via generale laboratori orafi con fusione di metalli, nuovi, da modificare o da trasferire

D.G.R. 29/12/1994 n. 306-42231 Autorizzazione in via generale impianti da modificare in ossequio alla Legge 28 dicembre 1993, n.549 (misure a tutela dell'ozono troposferico)

D.G.R. 29/09/1994 n. 307-42232 Autorizzazione in via generale impianti per la pulizia di superfici ,nuovi, da modificare o da trasferire

D.G.R. 22 maggio 1996, n. 7-9073 Autorizzazione in via generale impianti di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici nuovi, da modificare o da trasferire

D.D. 30/09/2004 n. 279 Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e dalle pulitintolavanderie a ciclo chiuso

D.D. 29/04/2008 n. 239 autorizzazione di carattere generale per la trasformazione di materie plastiche

L.R. n° 43 del 07/04/2000 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. La Giunta Regionale ai sensi dell'art. 9 provvede alla tenuta dell'inventario regionale delle emissioni e definisce i criteri per la sua elaborazione ed implementazione di concerto con le province chiamate, ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 203/1988, alla tenuta dell'inventario provinciale

Art. 844 Codice Civile Immissioni Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tenere conto della priorità di un determinato uso.

Art. 674 Codice Penale Getto pericoloso di cose Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Regolamenti locali Prescrizioni autorizzative Ordinanze

Modalità d’intervento del

comune

- Verifica documentale a livello comunale;- Sopralluogo preliminare;- Acquisizione riscontri e redazione verbale/relazione

Esempi Procedurali

1 caso

Attività abusiva o assenza di autorizzazioni;

risoluzione diretta da parte del comune con l’emanazione del provvedimento del caso (ordinanza, denuncia ecc.)

2 casoAttività produttiva con emissioni autorizzate

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Richiesta di intervento all’ARPA

3 casoTrattasi di laboratorio autorizzato (friggitoria, rosticceria etc)

Richiesta di intervento all’ASL

Ruolo ARPA

Nel 2 caso l’ARPA interviene con l’effettuazione dei necessari controlli sulle sorgenti, rispetto dei limiti di accettabilità delle emissioni etc. Nel caso si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica si attiva il necessario confronto con ASL e Comune. A seconda dei casi trasmette gli atti all’A.G. e/o a Comune, Provincia e Regione per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza

9

Emissioni in atmosfera di insediamenti civiliComponente ambientale interessata

Aria emissioniAria

qualitàAcqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

X XAmbito di

valutazioneRiguarda tutti gli impianti termici che possono dar luogo ad emissioni in atmosfera

Causa disagio Polveri, gas, fumi, imbrattamento, problematiche sanitarieElementi da

verificareZona di insediamento; presenza di recettori sensibili, presenza autorizzazioni (abitabilità/agibilità)

Criteri per la valutazione della

rilevanza

presenza di recettori sensibili; numero segnalazioni pervenute o numero esponenti; presenza di segnalazione danni alle cose e alle persone

Riferimenti normativi

Legge 9 gennaio 1991, n.10. Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili

D.P.R. 26 agosto 1993, n.412. Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, comma 4, della L.9 gennaio 1991, n.10

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

D. Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e D.Lgs 29 dicembre 2006 n. 311 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia

L.R. n. 13 del 28 maggio 2007 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

Regolamento Provincia di Torino Art. 844 Codice Civile Immissioni Il proprietario di un fondo non può

impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tenere conto della priorità di un determinato uso.

Art. 674 Codice Penale Getto pericoloso di cose Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i Norme in materia ambientale. Parte quinta: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (cfr. Titolo II impianti termici civili del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n.128 del 29/06/2010) Regolamenti locali Prescrizioni autorizzative Ordinanze

Modalità d’intervento del

comune

- Sopralluogo preliminare;- Acquisizione riscontri e redazione verbale/relazione

Esempi 1 caso Installazione abusiva, assenza di libretto di impianto e/o

10

Procedurali

documentazione relativa alle manutenzioni periodiche

risoluzione diretta da parte del comune con l’emanazione del provvedimento del caso (ordinanza, contestazioni etc.)

2 caso

Trattasi di emissioni generate da impianti termici di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 Kw rilevabile dal libretto impianto) (cfr. Titolo II impianti termici civili del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n.128 del 29/06/2010)

Richiesta di intervento all’ARPA

3 caso

Trattasi di problematica all’interno di un’abitazione i cui occupanti lamentano mal di testa e nausee.

Richiesta di intervento all’ASL

Ruolo ARPA

Nel 2 caso verifica il rispetto delle caratteristiche dell’impianto ed i valori di emissione.

Nel 3 caso l’ASL richiede all’ARPA l’eventuale verifica circa la presenza negli ambienti di monossido di carbonio, anidride carbonica o altri gas.

11

Inquinamento diffuso dell'aria - Fumi e odoriComponente ambientale interessata

Aria emissioniAria

qualitàAcqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

XAmbito di valutazioneLa presenza in una zona definita di emissioni di gas, di vapori o di fumo, odori

molesti, nauseanti o puzzolenti che presentino un carattere non del tutto momentaneo

Causa disagio Polvere, odore, imbrattamento, problematiche sanitarieElementi da

verificareTipologia attività insediate nella zona dalla segnalazione e zona di insediamento; presenza di recettori sensibili

Criteri per la valutazione della

rilevanza

Presenza di recettori sensibili; numero segnalazioni pervenute o numero esponenti; presenza di segnalazione danni alle cose e alle persone

Riferimenti normativi

D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale. Parte quinta: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Art. 844 Codice Civile Immissioni Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tenere conto della priorità di un determinato uso.

Art. 674 Codice Penale Getto pericoloso di cose Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Regolamenti locali Prescrizioni autorizzative Ordinanze

Modalità d’intervento del

comune

- Sopralluogo preliminare;- Acquisizione riscontri e redazione verbale/relazione

Esempi Procedurali

1 caso

La problematica è determinata dalla polverosità sollevata dal passaggio di automezzi su strada sterrata e dagli stessi automezzi in sosta con motore acceso.

risoluzione diretta da parte del comune con l’adozione dei provvedimenti del caso (viabilità, ordinanza, contestazioni ecc.)

2 caso

La problematica è determinata da un’attività produttiva con emissioni diffuse durante la lavorazione, deposito e movimentazione interna dei materiali.

Richiesta di intervento all’ARPA

3 casoLa problematica è determinata dai vapori ed odori provenienti da un’attività di ristorazione. o di macellazione

Richiesta di intervento all’ASL

Ruolo ARPA

Nel 2 caso l’ARPA interviene con l’effettuazione dei necessari controlli sulle sorgenti, modalità di deposito e movimentazione materiali. Nel caso si ravvisino potenziali pericoli per la salute pubblica si attiva il necessario confronto con ASL e Comune. A seconda dei casi trasmette gli atti all’A.G. e/o al Comune, Provincia e Regione per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

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Abbandono di rifiuti (escluso quelli contenenti amianto)Componente ambientale interessata

Aria emissioni

Aria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

X X X XAmbito di

valutazioneEntità dell’abbandono, definizione se trattasi di abbandono occasionale o continuativo, presenza di sostanze pericolose.

Causa disagio Imbrattamento, odori, contaminazione del suolo, moria pesci, problematiche sanitarie

Elementi da verificare

Entità dell’abbandono e definizione se trattasi di abbandono occasionale o scarico continuativo.Tipologia zona interessata dalla segnalazione; precedenti segnalazioni, presenza di recettori sensibili.Tipologia e stato di conservazione del materiale rinvenuto, presenza di elementi per l’identificazione dei responsabili.Verificare ove possibile se il proprietario dell’area aveva autorizzato lo scarico dei rifiuti o se si possa essere in presenza di imprudenza, imperizia, omissione di vigilanza.Presenza di precedenti provvedimenti da parte del Sindaco.

Criteri per la valutazione

della rilevanza

Entità dell’abbandono, tipologia e stato del materiale del materiale, presunta contaminazione suolo, acque superficiali e sotterranee

Riferimenti normativi

Art. 674 Codice Penale Getto pericoloso di cose Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale. Parte quarta: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

Regolamenti locali Prescrizioni autorizzative Ordinanze

Modalità d’intervento del comune

- Sopralluogo preliminare;- Acquisizione riscontri e redazione verbale/relazione

Esempi Procedurali

1 caso

La problematica è determinata dalla presenza di batterie di automezzi su un’area pubblica ed è stato possibile identificare l’autore dell’abbandono che risulta essere un privato cittadino.risoluzione diretta da parte del comune con:

- Delimitazione dell’area per la messa in sicurezza- Ordinanza sindacale per rimozione, smaltimento e ripristino stato

dei luoghi.- Erogazione sanzione amministrativa

(Cfr. art. 192 e 255 D.lgs 152/2006 e s.m.i)

2 caso La problematica è determinata dalla presenza di batterie di automezzi su un’area pubblica ed è stato possibile identificare l’autore dell’abbandono riconducibile ad unente o un’impresarisoluzione diretta da parte del comune con:

- Delimitazione dell’area per la messa in sicurezza- Ordinanza sindacale per rimozione, smaltimento e ripristino stato

dei luoghi.- Notizia di reato

(Cfr. art.256 comma 1 lett.b e comma 2 D.lgs 152/2006)

13

3 caso

La problematica è determinata dalla presenza di batterie di automezzi su un’area pubblica. Non è stato possibile risalire all’autore dell’abbandono risoluzione diretta da parte del comune con:

- Delimitazione dell’area per la messa in sicurezzaAttivazione delle procedure per la rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi a carico del Comune

Se trattasi di area privata (1

caso)

Ne risponde in solido anche il proprietario dell’area se accertati il dolo o la colpa

Se trattasi di area privata (2

caso)

Ne risponde in solido la persona giuridica e quindi la notizia di reato va fatta a carico dell’autore della violazione ed all’ente o impresa che ne rispondono in solido

Ruolo ARPA

Interviene in tutti quei casi in cui sia effettivamente necessario identificare e classificare i rifiuti e nei casi in cui sia da accertare l’eventuale contaminazione dei suoli o delle acque, anche successivamente alle operazioni di bonifica. A seconda dei casi trasmette gli atti all’A.G. e/o al Comune, Provincia e Regione per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

14

Attività di gestione rifiuti.Componente ambientale interessata

Aria emissioni

Aria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

X X X X XAmbito di

valutazioneRiguarda produttori, detentori e gestori di rifiuti, così come definiti dall’art. 183 del D.Lgs 152/06.

Causa disagio Imbrattamento, odori, contaminazione del suolo, moria pesci, problematiche sanitarie

Elementi da verificare

Tipologia attività interessata dalla segnalazione; zona di insediamento; presenza di recettori sensibili; possesso autorizzazioni al trattamento dei rifiuti - valutazione prescrizioni autorizzative; presenza eventuali atti comunali (ordinanze, diffide); data ultimo controllo

Criteri per la valutazione

della rilevanza

Presenza di recettori sensibili; numero segnalazioni pervenute o numero esponenti; presenza di segnalazione danni alle cose e alle persone, , presunta contaminazione suolo, acque superficiali e sotterranee

Riferimenti normativi

D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale. Parte quarta: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

Prescrizioni autorizzative Regolamenti locali Ordinanze

Modalità d’intervento del comune

- Verifica documentale a livello comunale;- Sopralluogo preliminare;- Acquisizione riscontri e redazione verbale/relazione

Esempi Procedurali

1 caso

Attività abusiva o assenza di autorizzazioni;

risoluzione diretta da parte del comune con l’emanazone del provvedimento del caso (ordinanza, denuncia ecc.)

2 caso

Trattasi di attività autorizzata che effettua il recupero di rifiuti per la produzione di energia.

Richiesta di intervento all’ARPA

3 caso

Trattasi di attività autorizzata che effettua il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Richiesta di intervento all’ARPA

Ruolo ARPA

Nel 2 e 3 caso l’ARPA interviene con l’effettuazione dei necessari controlli sulla provenienza, tipologia dei rifiuti e rispetto delle procedure di gestione degli stessi sia a livello documentale che operativo con eventuali analisi sui rifiuti e sulle eventuali immissioni nell’ambiente. A seconda dei casi trasmette gli atti all’A.G. e/o al Comune, Provincia e Regione per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza

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Ritrovamento rifiuti contenenti amiantoComponente ambientale interessata

Aria emissioni

Aria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

X X XAmbito di

valutazioneStato di obsolescenza dei materiali, valutando: la friabilità del materiale lo stato della superficie e in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre la presenza di sfaldamenti, crepe e rotture la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli

d'acqua, grondaie, ecc. presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in

corrispondenza dei punti di gocciolamentoIl materiale in cemento amianto può presentarsi in tegole, lastre ondulate o piane, utilizzate come elementi di copertura, pareti, tamponamenti e controsoffittature, tubi e vasche per l'acqua potabile e le acque reflue, pannelli tipo "sandwich" in costruzioni prefabbricate.Il materiale contenente amianto nei rivestimenti isolanti di tubi si può presentare in un unico strato di materiale omogeneo (amianto miscelato con carbonato di magnesio o silicato di calcio) oppure in strati di materiali diversi (es. lana di roccia o sughero rivestito di uno strato più o meno sottile di cemento con amianto). Possono esservi anche tubazioni o altre parti in temperatura, coibentate con corde o tessuti di amianto. Le caldaie possono essere coibentate con amianto sottoforma di pannelli o anche in forma sfusa localizzato generalmente sotto l'involucro in lamiera.

L'utilizzo di amianto è stato ammesso sino al 28/04/1993 con deroga sino al 28/04/1994 per la commercializzazione per alcune tipologie - prevalentemente cemento amianto-

Per friabili si intendono quei materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con semplice pressione manuale Per compatti si intendono quei materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici.

Causa disagio Imbrattamento, problematiche sanitarieElementi da

verificareEntità dell’abbandono, definizione se trattasi di abbandono occasionale o scarico di materiali in modo continuativoTipologia zona interessata dalla segnalazione; presenza di recettori sensibili; tipologia e stato conservazione del materiale rinvenuto, presenza di elementi per l’identificazione dei responsabili; verificare ove possibile se il proprietario dell’area aveva autorizzato lo scarico dei rifiuti o se si possa essere in presenza di imprudenza, imperizia, omissione di vigilanza. L’onere della prova è a carico dell’autorità di vigilanza

Criteri per la valutazione

della rilevanza

Entità dell’abbandono, tipologia del materiale, presenza di recettori sensibili, presunta contaminazione suolo, acque superficiali e sotterranee, possibile dispersione fibre nell’ambiente circostante

Riferimenti normativi

D.Lgs 15/08/1991, n.277 contiene disposizioni per la tutela della salute dei lavoratori esposti all’amianto e obbligo di presentazione del Piano di lavoro

L. 27/03/1992, n. 257 Contiene norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto

D.M. 6/09/1994 Contiene normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici

D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale. Parte quarta: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

Art. 674 Codice Penale Getto pericoloso di cose Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso,

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cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Regolamenti locali Prescrizioni autorizzative Ordinanze

Modalità d’intervento del comune

- Sopralluogo preliminare;- Acquisizione riscontri e redazione verbale/relazione

Esempi Procedurali

1 caso

La problematica è determinata dalla presenza di lastre di eternit frantumate su un’area pubblica ed è stato possibile identificare l’autore dell’abbandono che risulta essere un privato cittadino.risoluzione diretta da parte del comune con:

- Delimitazione dell’area per la messa in sicurezza- Ordinanza sindacale per rimozione, smaltimento e

ripristino stato dei luoghi.- Erogazione sanzione amministrativa

(Cfr. art. 192 e 255 D.lgs 152/2006 e s.m.i)

2 caso

La problematica è determinata dalla presenza di lastre di eternit frantumate su un’area pubblica ed è stato possibile identificare l’autore dell’abbandono riconducibile ad unente o un’impresarisoluzione diretta da parte del comune con:

- Delimitazione dell’area per la messa in sicurezza- Ordinanza sindacale per rimozione, smaltimento e

ripristino stato dei luoghi.- Notizia di reato

(Cfr. art.256 comma 1 lett.b e comma 2 D.lgs 152/2006)

3 caso

La problematica è determinata dalla presenza di lastre di eternit frantumate su un’area pubblica e non è stato possibile risalire all’autore dell’abbandono risoluzione diretta da parte del comune con:

- Delimitazione dell’area per la messa in sicurezzaAttivazione delle procedure per la rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi a carico del Comune

Se trattasi di area privata

(1 caso)

Ne risponde in solido anche il proprietario dell’area se accertati il dolo o la colpa

Se trattasi di area privata

(2 caso)

Ne risponde in solido la persona giuridica e quindi la notizia di reato va fatta a carico dell’autore della violazione ed all’ente o impresa che ne rispondono in solido

Ruolo ARPA

Interviene in tutti quei casi in cui sia effettivamente necessario identificare e classificare i rifiuti e per l’eventuale controllo di contaminazione ambientale in atto oltre che successivamente alle operazioni di bonifica. A seconda dei casi trasmette gli atti all’A.G. e/o al Comune, Provincia e Regione per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

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Materiali contenenti amianto.Componente ambientale interessata

Aria emissioni Aria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

X X X XAmbito di

valutazioneStato di obsolescenza dei materiali, valutando: la friabilità del materiale lo stato della superficie e in particolare l'evidenza di affioramenti di fibre la presenza di sfaldamenti, crepe e rotture la presenza di materiale friabile o polverulento in corrispondenza di scoli

d'acqua, grondaie, ecc. presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in

corrispondenza dei punti di gocciolamentoIl materiale in cemento amianto può presentarsi in tegole, lastre ondulate o piane, utilizzate come elementi di copertura, pareti, tamponamenti e controsoffittature, tubi e vasche per l'acqua potabile e le acque reflue, pannelli tipo "sandwich" in costruzioni prefabbricate.Il materiale contenente amianto nei rivestimenti isolanti di tubi si può presentare in un unico strato di materiale omogeneo (amianto miscelato con carbonato di magnesio o silicato di calcio) oppure in strati di materiali diversi (es. lana di roccia o sughero rivestito di uno strato più o meno sottile di cemento con amianto). Possono esservi anche tubazioni o altre parti in temperatura, coibentate con corde o tessuti di amianto. Le caldaie possono essere coibentate con amianto sottoforma di pannelli o anche in forma sfusa localizzato generalmente sotto l'involucro in lamiera.

L'utilizzo di amianto è stato ammesso sino al 28/04/1993 con deroga sino al 28/04/1994 per la commercializzazione per alcune tipologie - prevalentemente cemento amianto-

Per friabili si intendono quei materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con semplice pressione manuale Per compatti si intendono quei materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici.

Causa disagio Polveri, problematiche sanitarieElementi da

verificareStato di obsolescenza del materiale

Criteri per la valutazione della

rilevanza

Presenza di recettori sensibili, presunta contaminazione suolo, acque superficiali, possibile dispersione fibre nell’ambiente circostante

Riferimenti normativi

D.Lgs 15/08/1991, n.277 contiene disposizioni per la tutela della salute dei lavoratori esposti all’amianto e obbligo di presentazione del Piano di lavoro

L. 27/03/1992, n. 257 Contiene norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto

D.M. 6/09/1994 Contiene normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici

Regolamenti locali Prescrizioni autorizzative Ordinanze

Modalità d’intervento del comune

- Sopralluogo preliminare;- Acquisizione riscontri e redazione verbale/relazione

Esempi Procedurali

1 caso La problematica è determinata da una copertura in eternit che si presenta visivamente in buono statorisoluzione diretta da parte del comune con:

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- Richiesta alla proprietà di certificare la presenza di amianto nella copertura;

- Avvio delle procedure per le attività di custodia e manutenzione dei materiali contenenti amianto, come previsto nell’allegato – punto 4 del Decreto Ministero Sanità 06.09.1994

2 caso

La problematica è determinata da una copertura in eternit che si presenta frantumata con il rischio che il vento possa disperderne i frammenti e quindi si rende urgente una verifica della pericolosità.

Richiesta di intervento all’ARPA

3 caso

La problematica è determinata dalle opere di cantiere connesse allo smantellamento di una copertura in eternit

Richiesta di intervento all’ASL

Ruolo ARPA

Nel caso 2 l’ARPA concorda con il Comune le modalità per l’ispezione e per l’accesso in sicurezza alla copertura. Procede al campionamento del materiale costituente la copertura, effettua l’analisi, ne valuta la pericolosità e trasmette gli atti al sindaco per i provvedimenti di competenza.

Nel Caso 3 ARPA fornisce ad ASL il supporto tecnico per le eventuali attività analitiche.

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Animali da allevamentoComponente ambientale interessata

Aria emissioni

Aria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

Ambito di valutazione

Gli esposti inerenti gli allevamenti zootecnici sono principalmente da ascriversi al management degli stessi e riguardano:

localizzazione degli allevamenti: non tutti gli impianti dove si allevano gli animali sorgono in zona propria e sono autorizzati come “allevamenti”;

tipologia: a seconda della specie animale allevata cambiano le problematiche;

benessere animale: densità, spazi comuni, zone filtro, biosicurezza; emissioni in atmosfera: polveri, odori e rumori; gestione degli effluenti: i reflui devono essere stoccati in contenitori idonei.

Causa disagio La tipologia dell’esposto permette di focalizzare l’attenzione verso uno o più dei punti sottocitati;

localizzazione: la distanza dell’allevamento dalle abitazioni di civile abitazione, dagli esercizi commerciali, dagli impianti sportivi ecc. risulta essere discriminante quale fonte del disagio;

tipologia: gli allevamenti sono entità epidemiologiche diverse le une delle altre, nondimeno gli allevamenti intensivi di avicoli e suini sono quelli che creano le maggiori problematiche gestionali;

benessere: condizioni di scarso benessere oltre ad incidere negativamente sulle performance produttive degli animali sono la causa principale di disagio per le persone che vivono in prossimità degli allevamenti;

emissioni: l’eccessiva concentrazione di animali rispetto allo spazio a disposizione fanno elevare la concentrazione di polveri, la percezione di odori sgradevoli ed i rumori per l’affermazione delle gerarchie sociali;

effluenti: la sensibilità dell’allevatore spesso è minima rispetto allo stoccaggio dei reflui che, mal gestiti sono la causa principale delle emissioni odorigene.

Elementi da verificare

Il sanitario che effettua il sopralluogo deve innanzi tutto verificare se quanto denunciato sia effettivamente un “problema” e valutarne l’entità. Una volta appuratolo andrà a ricercarne la fonte che, in ambito zootecnico risulta essere generalmente originata da una serie di concause;

localizzazione: inquadramento dell’allevamento nel contesto del P.R.G.C., rispetto delle distanze verso l’abitazione del conduttore e di terzi, il centro abitato. Presenza nel raggio di 500 m di ricettori sensibili (scuole, case di cura, parchi ecc.). Corrispondenza tra quanto autorizzato e quanto realizzato. Presenza di dati circa la direzione prevalente dei venti. Presenza di documentazione circa l’impatto acustico dell’attività;

tipologia: specie allevata, flusso degli animali, presenza di recinzione, zona filtro, piazzole per disinfezione degli automezzi e contenimento delle carcasse; servizi igienici, spogliatoi ecc.

benessere: valutare il numero di animali presenti rispetto agli autorizzati, se vengono osservate le norme vigenti e se vi siano state nel passato violazioni di norme amministrative e/o penali. Verificare se sono presenti strutture accessorie quali paddock, recinti individuali, abbeveratoi e mangiatoie adeguate; se avviene una rimozione frequente degli scarti alimentari e delle deiezioni ecc.

emissioni: un allevamento “problema” generalmente è fonte sia di rumori che di odori molesti che di emissione di polveri in atmosfera. Occorre quindi effettuare una visita accurata per andare a ricercarne le cause, valutando l’intensità degli odori all’interno dei ricoveri, la tipologia e la frequenza di utilizzo di detergenti e disinfettanti, la presenza di un piano di

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derattizzazione e disinfestazione, la tipologia degli stoccaggi;

effluenti: verificare numero, dimensione e capacità dei contenitori; sistemi di mitigazione, se trattasi di letami o liquami; modalità di smaltimento, applicazione delle MTD.

Criteri per la valutazione

della rilevanza

Numero ed articolazione delle segnalazioni. Numero degli esponenti. Pericolosità diretta e/o indiretta per la salute pubblica. Violazione delle norme. Possibile insorgenza di rischi per la salute degli operatori.

Riferimenti normativi

Direttiva 96/61/CE;D.L.vo 372/99;D.L.vo 152/06;D.P.G.R. 10/R del 29/10/2007;D.L.vo 146/01;D.L.vo 53/04;D.L.vo 333/98;D.L.vo 533/92;D.L.vo 267/03;Dir. 2007/43/CE;Reg. 1/2005/CE ;Legge 30/91;Dec. N. 403/00;Reg. CE 1774/2002

Modalità di intervento

della Amministrazione Comunale

Disporre sopralluogo preventivo al fine di verificare l’entità della problematicaSe del caso, richiedere l’intervento dei tecnici SISP, ARPA e VeterinariFornire supporto logistico agli operatori chiamati in causaRaccogliere i pareriEmettere ordinanza a carico dei responsabili

Possibili soluzioni

Maggiore integrazione tra Servizi ed Amministrazioni nella gestione dei pareri preventivi

Ruolo ASL Fornire supporto tecnico al SindacoVerificare entità della problematicaDisporre provvedimenti diretti (ogni qualvolta si verifichino irregolarità normate da legislazione verticale) o indiretti (trasmettendo all’autorità sanitaria gli elementi per la conseguente ordinanza)Eseguire la vigilanza permanente

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Animali non da allevamentoComponente ambientale interessata

Aria emissioni

Aria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

Ambito di valutazione

Gli esposti relativi agli animali non da allevamento riguardano normalmente le modalità di detenzione / gestione dei medesimi ed in particolare gli aspetti:

1. igienici (sporcizia del sito di detenzione, emissione di odori sgradevoli, animali che sporcano - defecando, urinando o vomitando – proprietà private e/o parti comuni, infestazioni da parassiti, rischio zoonosi);

2. sicurezz a (fughe, randagismo, pericolosità degli animali detenuti, modalità di detenzione non sicure, modalità di addestramento esaltante l’aggressività, esche avvelenate ecc.);

3. disturbo acustico (abbai, ululati, uggiolii, ecc.);4. benessere (modalità di detenzione non compatibili con le esigenze

etologiche e di tutela del benessere, abbandoni, omissione di cure veterinarie, maltrattamenti, denutrizioni, mutilazioni non consentite, modalità di addestramento esaltante l’aggressività ecc.);

5. problematiche relative al proliferare di animali sinantropici a) colonie felineb) piccioni,c) topi, altri roditori molesti, aracnidi, insetti ecc.

6. problematiche relative ai contatti con animali selvatici.Causa disagio 1. per gli aspetti igienici : fastidio provocato dall’imbrattamento e sporcizia di

proprietà private e/o parti comuni, dalla visione di sporcizia in zone confinanti, dalla emissione di odori sgradevoli, dalla presenza di insetti, animali sinantropici e infestazioni da parassiti, paura di contrarre malattie);

2. per l’aspetto sicurezza : paura per la propria ed altrui incolumità;3. per l’aspetto disturbo acustico: fastidio per rumori di intensità e frequenza

non sopportabili, impossibilità di dormire, stress / nervosismo conseguente ecc. ;

4. per quanto concerne il benessere animale: la visione di situazioni di sofferenza animale, o comunque percepite come tali, offende alla sensibilità dei segnalanti;

5. per le problematiche relative al proliferare di animali sinantropici: a) colonie feline: la visione di situazioni di sofferenza animale, o comunque percepite come tali, offende alla sensibilità dei segnalanti; fastidio provocato dall’imbrattamento e sporcizia di proprietà pubbliche e private, emissione di odori sgradevoli, paura di contrarre malattie ecc. b) piccioni: la visione di situazioni di sofferenza animale, o comunque percepite come tali, offende alla sensibilità dei segnalanti; fastidio provocato dall’imbrattamento e sporcizia di proprietà pubbliche e private, emissione di odori sgradevoli, paura di contrarre malattie ecc. c) topi, altri roditori molesti, aracnidi, insetti ecc.: fastidio provocato dall’imbrattamento e sporcizia di proprietà pubbliche e private, emissione di odori sgradevoli, paura di contrarre malattie ecc.

6. per le problematiche relative ai contatti con animali selvatici : gestione animali investiti (responsabilità, danni) o comunque feriti (la visione di situazioni di sofferenza animale offende alla sensibilità dei segnalanti, necessità di soccorso ecc.) o morti (fastidio provocato dalla visione delle carcasse, aspetti igienici, necessità di rimozione e smaltimento)

Elementi da verificare

1. per gli aspetti igienici : tipologia sedi / attività interessate dalla segnalazione, zona di insediamento, esistenza reale del problema, ambito di interesse pubblico o privato, eventuale necessità di interessare l’Amministazione condominiale, individuazione di responsabilità, esistenza di rischi per la salute pubblica, possibili soluzioni tecniche, possibili provvedimenti prescrittivi, possibili provvedimenti amministrativi

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(sanzionatori, proposte di ordinanze sindacali), necessità / opportunità di redazione pareri, eventuale coinvolgimento di altri Enti o Servizi;

2. per l’aspetto sicurezza : tipologia animali coinvolti, esistenza reale del problema, modalità di detenzione, violazione di norme, eventuale necessità di valutazione comportamentale dei cani coinvolti, possibili provvedimenti prescrittivi (sulle modalità di detenzione, sull’uso di guinzaglio e museruola, ecc.), necessità di percorsi formativi per proprietari di cani, possibili provvedimenti amministrativi (sanzionatori, proposte di ordinanze sindacali ecc.);

3. per l’aspetto disturbo acustico: tipologia sedi / attività interessate dalla segnalazione, zona di insediamento, esistenza reale del problema, causa del problema (ci sono aspetti di mancato rispetto le esigenze etologiche e di tutela del benessere animale?), ambito di interesse pubblico o privato, eventuale necessità di interessare l’Amministazione condominiale, opportunità di redazione pareri, eventuale coinvolgimento di altri Enti o Servizi;

4. per quanto concerne il benessere animale: tipologia animali coinvolti, esistenza reale del problema, modalità di detenzione, violazione di norme amministrative, violazione di norme penali, possibili provvedimenti prescrittivi, possibili provvedimenti amministrativi (sanzionatori, proposte di ordinanze sindacali), possibili provvedimenti penali (notizia di reato, sequestro ecc.);

5. per le problematiche relative al proliferare di animali sinantropici: tipologia sedi / attività interessate dalla segnalazione, zona di insediamento, esistenza reale del problema, ambito di interesse pubblico o privato, eventuale necessità di interessare l’Amministazione condominiale, individuazione di responsabilità, necessità di prelievi diagnostici, esistenza di rischi per la salute pubblica, possibili soluzioni tecniche, possibili provvedimenti prescrittivi, possibili provvedimenti amministrativi (proposte di ordinanze sindacali), necessità / opportunità di redazione pareri, eventuale coinvolgimento di altri Enti o Servizi (in particolare per le colonie feline è necessario fare riferimento alle seguenti note regionali “Linee guida ed indicazioni operative per gli interventi sulla popolazione felina” e relativa lettera esplicativa prot. n. 3441/27.003 del 04/03/02 con oggetto “Interventi sulle popolazioni feline”; lettera prot. n. 11423/27/003 del 09/08/04 con oggetto “Interventi di controllo numerico sulle colonie feline presenti sul suolo pubblico”; nota prot. n. 11509/27.003 del 28/08/2006 con oggetto “Controllo numerico delle colonie feline libere presenti sul territorio regionale” – per i piccioni è necessario fare riferimento alle “Linee guida per la gestione del colombo di città” approvate con DGR n. 46-9713 del 30/09/2008).

6. per le problematiche relative ai contatti con animali selvatici : tipologia sedi / zone / luoghi interessati dalla segnalazione, esistenza reale del problema, ambito di interesse pubblico o privato, individuazione degli interlocutori (segnalanti ed istituzionali), necessità di prelievi diagnostici, esistenza di rischi per la salute pubblica, possibili soluzioni tecniche (necessità di cura o eutanasia, cattura, trasporto, ricovero, smaltimento), possibili provvedimenti prescrittivi (custodia carcasse), possibili provvedimenti amministrativi (proposte di ordinanze sindacali di interramento), coinvolgimento di altri Enti (Comune, Provincia) o Servizi (Presidio Multizonale di Profilassi e di Polizia Veterinaria

Criteri per la valutazione

della rilevanza

Numero di segnalazioni pervenute, impatto di interesse pubblico / privato, numero soggetti coinvolti, esistenza di rischi per la salute pubblica, violazioni di norme civili, amministrative, penali

Riferimenti normativi

• LEGGE 14 agosto 1991 n. 281;• Legge regionale n. 34 del 26/07/1993;• D.P.G.R. n. 4359 dell’11/11/93;• Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18;

23

• Legge 20 luglio 2004, n.189;• Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano - accordo 6 febbraio 2003;• D.P.C.M. 28.02.2003;• Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2007, n. 35-5274;• Legge regionale n. 27 del 4 novembre 2009;• Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3

marzo 2009; • Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26

novembre 2009;• Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 11;• Reg. CE 998/2003;• Art. 500 Codice Penale (diffusione di una malattia delle piante o degli

animali);• Art. 635 Codice Penale (danneggiamento);• Art. 638 Codice Penale (uccisione e danneggiamento di animali altrui);• Art. 639 Codice Penale (deturpazione e imbrattamento di cose altrui);• Artt. 544-bis, ter, quater, quinquies, sexies Codice Penale

(maltrattamento);• Art. 650 Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità);• Art. 659 Codice Penale (Disturbo delle occupazioni e del riposo delle

persone);• Art. 672 Codice Penale (omessa custodia e malgoverno degli animali);• Art. 674 Codice Penale (Getto pericoloso di cose.);• Art. 727 Codice Penale (abbandono di animali);• Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del

18 dicembre 2008;• Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del

19 marzo 2009;• Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2010;• Art. 2052 del Codice Civile;• Art. 812 - Distinzione dei beni;• Art. 844 del Codice Civile;• Legge 7 febbraio 1992, N. 150;• D. Ministero dell’ambiente 8/1/2002;• Legge regionale n. 43 del 28 ottobre 1986;• Legge regionale 18 febbraio 2010

Modalità di intervento

della Amministrazione Comunale

Verifica preliminare dell’esistenza del problema; Verifica della rilevanza del problema (numero di segnalazioni pervenute, impatto di interesse pubblico / privato, numero soggetti coinvolti, esistenza di rischi per la salute pubblica, violazioni di norme civili, amministrative, penali); valutazione dell’ambito di autonomia di intervento con atti propri; in caso di necessità di supporto tecnico individuazione dei Servizi competenti; qualora necessario richiesta di supporto, pareri e/o accertamenti tecnico specialistici ai Servizi competenti; eventuale emanazione di Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica oppure di Ordinanze specifiche a carico dei soggetti responsabili; eventuale irrogazione di Sanzioni amministrative.

Possibili soluzioni

Da individuarsi di volta in volta in funzione della tipologia del problema segnalato e delle valutazioni espresse dagli Uffici Comunali e dai Servizi competenti interpellati (ASL – ARPA).

Ruolo ASL QUANDO FAR INTERVENIRE L’ASL Ogni volta che, evidenziata la sussistenza del problema segnalato ed accertato che si tratti di una problematica con rilevanza di Sanità Pubblica, sia necessaria una valutazione, un parere e/o un accertamento

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tecnico specialistico, medico e/o medico veterinario. In tutti i casi in cui sia necessario o opportuno eseguire indagini epidemiologiche, prelievi diagnostici e diagnosi di malattie infettive a carattere diffusivo denunciabili o a carattere zoonotico o maltrattamento di animali o detenzioni di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Sempre quando sia espressamente previsto il parere dei Servizi SISP e/o Veterinari ASL.

Igiene abitato – Accumulo immondizie e sporcizie varie

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Componente ambientale interessataAria

emissioniAria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

x xAmbito di

valutazioneGli esposti generalmente riguardano:Caso 1. - Le parti comuni degli edifici, dove l’inconveniente è più che altro dovuto ad una cattiva gestione delle parti comuni.Caso 2. - Le proprietà private, dove l’inconveniente è più che altro generato da soggetti in situazioni di disagio e che nel proprio alloggio accumulano rifiuti e immondizie varie

Causa disagio Per gli aspetti igienici: fastidio provocato dall’imbrattamento, dalla emissione di odori sgradevoli, dalla proliferazione di animali sinantropici (topi, scarafaggi, blatte, parassiti, ecc.) e dalla paura di contrarre malattie.Per l’aspetto sicurezza: nel caso 2, paura per la propria ed altrui incolumità o di incendio dei materiali accumulati

Elementi da verificare

Esistenza reale del problema attraverso accertamento diretto, per verificare l’attendibilità della segnalazione (elementi di fatto [circostanze, soggetti coinvolti, responsabili presunti, luoghi, …], effetti riferiti e loro rilevanza). Individuazione, nel caso 2, dei soggetti che possono intervenire a sostegno della persona (eredi, Servizi Sociali). Violazione di norme (TULLS, Codice Civile, Codice Penale, Regolamenti comunali). Individuazione dei provvedimenti prescrittivi amministrativi (sanzioni, ordinanze, ecc.)

Modalità di intervento

della Amministrazione Comunale

Nel Caso 1: Comunicazione a tutti i soggetti interessati (esponente, amministratore,

proprietà, occupante, ecc.) dell’esistenza del problema e prescrizione ad eseguire - ognuno per le proprie competenze - gli interventi necessari per l’eliminazione dell’inconveniente.

Ordinanza a carico dei soggetti responsabili . Sanzioni di legge.

Nel Caso 2: Ordinanza a carico degli aventi causa (eredi) o Ordinanza di sgombero

coatto. In ogni caso preceduto e/o seguito da operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione, dei locali.

Comunicazione ai Servizi Sociali. Sanzioni di legge

Possibili soluzioni

Maggior coordinamento con i Servizi Sociali

Ruolo ASL QUANDO FAR INTERVENIRE L’ASLNel caso in cui le condizioni dell’alloggio appaiono molto compromesse perché ingombro di masserizie varie (putrescibili e non) a tal punto da rendere impossibile sia dal punto di vista igienico – sanitario, sia della sicurezza, il normale svolgimento di tutte le attività umane come usufruire del servizio igienico, cucinare, raggiungere il letto, aprire gli infissi per aerare e illuminare gli ambienti, ecc.

QUANDO NON FAR INTERVENIRE L’ASLNel caso in cui nell’alloggio vi è una sporcizia diffusa dovuta ad una cattiva gestione per un’incuria degli occupanti come presenza di piccoli rifiuti sul pavimento, stoviglie da lavare, disordine più o meno generalizzato, cassette di frutta andata a male, ecc. :si provvede a richiamare l’occupante dell’alloggio invitandolo ad intervenire a breve termine, fatte salve le sanzioni di legge.in caso di anziano non in grado di intervenire, si cercano i parenti ai quali si richiede la pulizia dei locali, in mancanza dei quali si segnala il caso ai Servizi

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Sociali di zona per un eventuale affiancamento.

Il Comune può comunque richiedere all’ASL degli accertamenti tecnico specialistici relativi a questa tipologia d’inconveniente. Tali accertamenti, una volta espletati, saranno trasmessi all’Ufficio richiedente per il necessario seguito e l’adozione dei dovuti provvedimenti. In questo caso titolare del procedimento è il Comune mentre gli atti dell’ASL sono propedeutici all’emanazione del provvedimento finale (endoprocedimento).

Igiene abitato – Crepe e temuto crollo

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Componente ambientale interessataAria

emissioniAria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

Ambito di valutazione

In alcuni esposti, oltre a segnalazioni sanitarie, viene riportate l’esistenza di evidenti crepe, fessurazioni, alterazioni strutturali con temuto “crollo” dell’abitazione.

Causa disagio Per gli aspetti igienici: stress mentale legato al disagio.Per l’aspetto sicurezza: temuto crollo e rischio per la propria e altrui incolumità.

Tali situazioni possono essere abbinate anche ad altre cause di insalubrità,descritte in altre schede.

Elementi da verificare

Rinvio per competenza al settore vigilanza edilizia del Comune. Modalità di intervento

della Amministrazione Comunale

Possibili soluzioni

Ruolo ASL QUANDO FAR INTERVENIRE L’ASLParere ASL da richiedersi solo se presenti criticità extra-strutturali e secondo modalità riportate nelle altre schede specifiche

Igiene abitato – Esalazioni moleste o maleodoranti

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Componente ambientale interessata

Aria emissioni

Aria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

xAmbito di

valutazioneGli esposti sono inoltrati dagli occupanti alloggi di proprietà pubblica e/o privata. L’inconveniente può essere originato da molteplici cause (opere edilizie tipo la messa in opera o la manutenzione di palchetti in legno trattato, il deposito e/o la dispersione di sostanze di natura imprecisata, la presenza di liquidi biologici rilasciati da cadaveri in decomposizione, da cibi putrefatti nel frigorifero perché spento per assenza di energia elettrica.

Causa disagio Per gli aspetti igienici: fastidio provocato dalla emissione di odori sgradevoli, dalla paura della nocività e dalla paura di contrarre malattie.Per l’aspetto sicurezza: paura per la propria ed altrui incolumità.

Elementi da verificare

Esistenza reale del problema attraverso accertamento diretto, per verificare l’attendibilità della segnalazione (elementi di fatto [circostanze, soggetti coinvolti, responsabili presunti, luoghi, …], effetti riferiti e loro rilevanza). Origine della causa o delle cause che producono l’inconveniente. Individuare la categoria di rilevanza/priorità secondo criteri di frequenza (segnalazioni ripetute e provenienti da diversi esponenti oppure segnalazione singola e/o proveniente da un solo esponente, orari in cui si avverte la molestia o il disagio), rilevanza (la molestia o il disagio non evidenziano effetti sulla salute, la molestia o il disagio evidenziano disturbi generali, presenza di recettori sensibili). Violazione di norme (TULLS, Codice Civile, Codice Penale, Regolamenti comunali, ecc.). Individuazione dei provvedimenti prescrittivi e/o amministrativi (sanzioni, ordinanze, diffide, ecc.).

Modalità di intervento

della Amministrazione Comunale

Ordinanza a carico dei soggetti responsabili.Sanzioni di legge.Rapporto all’A.G. (art. 674, Codice Penale)

Possibili soluzioni

Maggiore rilevanza ed attenzione ai documenti tecnici sui sistemi di captazione e allontanamento dei fumi

Ruolo ASL QUANDO FAR INTERVENIRE L’ASL In caso di natura imprecisata del liquido o della sostanza causa

dell’inconveniente.In caso di situazioni gravi, sicuramente dannose e/o lesive per gli abitanti altresì avvalorate da certificati medici e/o di pronto soccorso per sospetta intossicazione.

Il Comune può comunque richiedere all’ASL degli accertamenti tecnico specialistici relativi a questa tipologia d’inconveniente. Tali accertamenti, una volta espletati, saranno trasmessi all’Ufficio richiedente per il necessario seguito e l’adozione dei dovuti provvedimenti. In questo caso titolare del procedimento è il Comune mentre gli atti dell’ASL sono propedeutici all’emanazione del provvedimento finale (endoprocedimento).

Igiene abitato – Impianto elettrico

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Componente ambientale interessataAria

emissioniAria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

Ambito di valutazione

Gli esposti generalmente riguardano le proprietà private e/o le parti comuni degli edifici. L’inconveniente è più che altro dovuto al deterioramento e/o obsolescenza dell’impianto stesso con evidenti irregolarità (fili elettrici penzolanti, prese/interruttori danneggiati, scatole di derivazione con cavi elettrici a vista, connessioni spina/presa irregolari, assenza di interruttore magnetotermico differenziale [salvavita]).

Causa disagio Per l’aspetto sicurezza: pericolo di elettrocuzione, paura per la propria ed altrui incolumità.

Elementi da verificare

Esistenza reale del problema attraverso accertamento diretto, per verificare l’attendibilità della segnalazione (elementi di fatto [circostanze, soggetti coinvolti, responsabili presunti, luoghi, …], effetti riferiti e loro rilevanza).

Acquisizione documentazione: dichiarazione di conformità o di rispondenza. Violazione di norme (DPR 380/2001, DM 37/2008 [ex L. 46/1990], Norme CEI,

ecc.). Individuazione dei provvedimenti prescrittivi e/o amministrativi (sanzioni,

ordinanze, ecc.).Modalità di intervento

della Amministrazione Comunale

Comunicazione a tutti i soggetti interessati (esponente, amministratore, proprietà, occupante, ecc.) dell’esistenza del problema e prescrizione ad eseguire - ognuno per le proprie competenze - gli interventi necessari per l’eliminazione dell’inconveniente.

Ordinanza a carico dei soggetti responsabili. Sanzioni di legge.

Possibili soluzioni

Coinvolgimento Settore Comunale verifiche dichiarazioni di conformità

Ruolo ASL QUANDO FAR INTERVENIRE L’ASLIl caso non presenta dubbi di valutazione sia ordinarie che tecnico-discrezionali, pertanto può essere gestito senza alcun parere ASL

Igiene abitato – Infiltrazioni di acque chiare o luride

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Componente ambientale interessataAria

emissioniAria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

Ambito di valutazione

Gli esposti sono inoltrati dagli occupanti alloggi di proprietà pubblica e/o privata. L’inconveniente (sia che interessi le proprietà private e/o le parti comuni degli edifici) è più che altro dovuto al deterioramento di parti strutturali (coperture, terrazzi, pareti perimetrali [facciate]) o delle condutture/canalizzazioni predisposte per l’allontanamento delle acque di rifiuto, luride (scarichi fognari e/o degli usi domestici) e/o chiare (meteoriche) che siano

Causa disagio Per gli aspetti igienici: fastidio provocato dall’ammaloramento delle superfici interessate (con efflorescenze, distacco della tinteggiatura o dell’intonaco, macchie di umidità), dal danneggiamento di beni e nel caso di acque luride dalla emissione di odori sgradevoli e dalla paura di contrarre malattie.Per l’aspetto sicurezza: paura per la propria ed altrui incolumità per eventuali cedimenti strutturali (crolli) o per distacco di elementi architettonici e/o d’intonaco.

Elementi da verificare

Esistenza reale del problema attraverso accertamento diretto, per verificare l’attendibilità della segnalazione (elementi di fatto [circostanze, soggetti coinvolti, responsabili presunti, luoghi, …], effetti riferiti e loro rilevanza).

Origine della causa o delle cause che producono l’inconveniente (se generato da parti comuni e/o da proprietà private).

Violazione di norme (TULLS, Codice Civile e Regolamenti comunali). Individuazione dei provvedimenti prescrittivi e/o amministrativi (sanzioni,

ordinanze, perizia tecnica con rilievi strumentaliModalità di intervento

della Amministrazione Comunale

Comunicazione a tutti i soggetti interessati (esponente, amministratore, proprietà, occupante, ecc.) dell’esistenza del problema e prescrizione ad eseguire - ognuno per le proprie competenze - gli interventi necessari per l’eliminazione dell’inconveniente.

Ordinanza a carico dei soggetti responsabili. Sanzioni di legge.

Possibili soluzioni

Nei casi che assolutamente non evidenziano un effetto dannoso e/o lesivo (tipo umidità e muffe di modesta entità, che investono piccole superfici), si potrebbe demandare la soluzione in sede Civile

Ruolo ASL QUANDO FAR INTERVENIRE L’ASLIn caso di situazioni gravi, sicuramente dannose e/o lesive per gli abitanti (a titolo indicativo, secondo la letteratura tecnica, una modificazione significativa del microclima, si ha solitamente quando più del 50% delle superfici totali [pareti e soffitti] di un vano sono interessate dal fenomeno infiltrativo, purché esso sia in atto al momento dell’accertamento) che richiedono una competenza istituzionale sull’effettivo stato di insalubrità dell’abitazione e/o parte di essa.

Il Comune può comunque richiedere all’ASL degli accertamenti tecnico specialistici relativi a questa tipologia d’inconveniente. Tali accertamenti, una volta espletati, saranno trasmessi all’Ufficio richiedente per il necessario seguito e l’adozione dei dovuti provvedimenti. In questo caso titolare del procedimento è il Comune mentre gli atti dell’ASL sono propedeutici all’emanazione del provvedimento finale (endoprocedimento)

Igiene abitato – Interrotta erogazione/insufficienza di acqua potabile

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Componente ambientale interessata

Aria emissioni

Aria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

Ambito di valutazione

Gli esposti generalmente riguardano le proprietà private. Può verificarsi:Caso 1. – Un intero edificio è privato dall’ente fornitore dell’erogazione d’acqua potabile per insolvenza nei pagamenti.Caso 2. - L’erogazione risulta insufficiente in alcune unità immobiliari o in alcuni piani dell’edificio

Causa disagio Per gli aspetti igienici: causa di inabitabilità in caso d’interrotta erogazione. Causa di disagio per l’insufficiente erogazione

Elementi da verificare

Esistenza reale del problema attraverso accertamento diretto, per verificare l’attendibilità della segnalazione (elementi di fatto [circostanze, soggetti coinvolti, responsabili presunti, luoghi, …], effetti riferiti e loro rilevanza).

Violazione di norme (TULLS, Codice Civile, Regolamenti comunali, ecc.). Individuazione dei provvedimenti prescrittivi e/o amministrativi (sanzioni,

ordinanze, ecc.).

Nel Caso 2 l’accertamento è consigliabile eseguirlo negli orari indicati dall’esponente e alla presenza dei soggetti interessati. A titolo informativo il Regolamento d’Igiene della Città di Torino (art. 157, co. 1) stabilisce che: “ … La dotazione sarà determinata dalla potenzialità di erogazione del contatore e della condotta e calcolata in modo che erogando contemporaneamente acqua da rubinetti di tutti i piani, questa continui a defluire con portata di almeno un ventesimo di litro al minuto secondo per rubinetto. … “.

Modalità di intervento

della Amministrazione Comunale

In caso di interrotta erogazione ordinanza a carico dell’ente erogatore (o del responsabile dell’interruzione) di ripristino dell’erogazione di acqua potabile.

In caso di insufficiente erogazione, comunicazione a tutti i soggetti interessati (esponente, amministratore, proprietà, occupante, ecc.) dell’esistenza del problema e prescrizione ad eseguire - ognuno per le proprie competenze - gli interventi necessari per l’eliminazione dell’inconveniente.

In caso di insufficiente erogazione di acqua potabile richiesta all’ente erogatore di perizia tecnica sulle cause che generano l’inconveniente da allegare al provvedimento ordinativo a carico dei soggetti responsabili.

Sanzioni di legge.Possibili soluzioni

Maggior coordinamento con gli Enti Gestori

Ruolo ASL QUANDO FAR INTERVENIRE L’ASLNel caso (remoto) di persistenza dell’interrotta erogazione di acqua potabile, il Comune che avvia il procedimento di dichiarazione di inabitabilità di cui all’art. 222 del TULLS, può richiedere eventuale parere ASL

Igiene abitato – Insufficiente luce e/o aereazioneComponente ambientale interessata

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Aria emissioni

Aria qualità Acqua Suolo

RifiutiAgenti fisici

Ambito di valutazione

Può verificarsi che in uno o più locali ad abitazione principale (soggiorno, cucina, camera da letto, studio, monolocale) siano privi di aerazione o illuminazione naturale o che quest’ultime siano carenti

Causa disagio

Per gli aspetti igienici: insalubrità dell’ambiente di vita per difetto di aria e luce, inquinamento indoor, incidenze negative a carico della salute fisica e mentalePer l’aspetto sicurezza: legati alla concomitanza di carenza di illuminazione naturale e artificiale con incidenza sugli infortuni domestici

Elementi da verificare

Esistenza reale del problema attraverso accertamento diretto o con perizia di verifica tecnica (in caso di carenza).

Soggetti interessati dalla segnalazione ovvero chi subisce il disagio e chi lo provoca.

Violazione di norme (TULLS, Regolamenti comunali, ecc.). Possibili provvedimenti prescrittivi o amministrativi (sanzioni, ordinanze)

Modalità di intervento della Amministrazione Comunale

Ordinanza a carico dei soggetti responsabili. In caso di inottemperanza, avvio del provvedimento di dichiarazione

di inabitabilità parziale o totale ai sensi dell’art. 222 del TULLS.

Possibili soluzioni

Richiamo in fase di comunicazione/ordinanza, che in caso di inadempimento e persistenza del problema sanitario si procederà all’avvio del procedimento di dichiarazione di inabitabilità (parziale, totale o temporanea invernale) dei locali ai sensi dell’art.222 TULLS.

Ruolo ASL QUANDO FAR INTERVENIRE L’ASLIn caso di carenza/difetto di aria e luce naturale, il Comune può richiedere parere ASL a conforto della scelta del provvedimento da avviare.In caso di assenza totale di aria e luce, il Comune che avvia il procedimento di dichiarazione di inabitabilità di cui all’art. 222 del TULLS, può richiedere eventuale parere ASL.

Igiene abitato – Locali impropri (interrati, cantine, garage, …)Componente ambientale interessata

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Aria emissioni

Aria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

Ambito di valutazione

Generalmente l’esposto è fatto da privati verso terzi per l’uso come residenza di ambienti privati o condominiali quali: cantine, garage, depositi e locali commerciali, interrati o seminterrati.

Causa disagio Per gli aspetti igienici: i locali interrati o seminterrati NON POSSONO ESSERE ADIBITI A RESIDENZA, e quindi all’abitazione permanente diurna e/o notturna e a tutto quanto è ad essa riconducibile (residenze sanitarie, alberghi, case vacanze, ecc.).

Elementi da verificare

Esistenza reale del problema attraverso accertamento diretto, per verificare l’attendibilità della segnalazione (elementi di fatto [circostanze, soggetti coinvolti, responsabili presunti, luoghi, …], effetti riferiti e loro rilevanza).

Violazione di norme (TULLS, Regolamenti comunali, ecc.).Modalità di intervento

della Amministrazione Comunale

Ordinanza a carico dei soggetti responsabili di abbandono dell’uso residenziale e ripristino usi accessori ammessi.

Ordinanza a carico dei soggetti responsabili di sgombero coatto per inidoneità dei locali.

Sanzioni di legge.Rapporto all’autorità giudiziaria (abusivismo edilizio).

Possibili soluzioni

Coinvolgimento rete Sociale. Coinvolgimento Settore Edilizia del Comune (agibilità, vigilanza edilizia, ecc.).

Ruolo ASL QUANDO FAR INTERVENIRE L’ASLIl caso non presenta dubbi di valutazione sia ordinarie che tecnico-discrezionali, pertanto può essere gestito senza alcun parere ASL

Igiene abitato – Mancanza insufficienza riscaldamentoComponente ambientale interessata

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Aria emissioni

Aria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

Ambito di valutazione

Gli esposti sono inoltrati dagli occupanti alloggi di proprietà pubblica e/o privata. Viene lamentata una temperatura interna dei locali “fredda” o “insufficiente”. La causa può essere ricondotta o alla mancanza di un sistema di riscaldamento o al malfunzionamento di quello presente. Generalmente tali casi sono abbinati ad alloggi di vecchia o antica costruzione.

Causa disagio Per gli aspetti igienici: temperatura insufficiente dovuta a mancanza/malfunzionamento sistema di riscaldamento, con ripercussioni sullo stato di salute.

Per l’aspetto sicurezza: inserimento nelle unità immobiliari di apparecchiature (stufe catalitiche a gpl, bracieri, ecc.) potenzialmente pericolose per l’incolumità degli occupanti.

Malessere sociale per l’impossibilità di sostenere i costi.Elementi da

verificare Esistenza reale del problema attraverso accertamento diretto, per verificare

l’attendibilità della segnalazione (elementi di fatto [circostanze, soggetti coinvolti, responsabili presunti, luoghi, …], effetti riferiti e loro rilevanza).

Verifica esistenza di sistema di riscaldamento (focolari domestici, stufe a legna/gas, apparecchi elettrici, termosifoni, ecc., con relativa rete di alimentazione energetica) in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nel caso di esistenza di un sistema di riscaldamento: verifica che la temperatura dell’aria interna sia compresa tra i 18 e i 20 °C. Si ritiene insufficiente, a prescindere dalla sensibilità personale, la temperatura interna in tutti gli ambienti abitati e nei servizi quando è inferiore ai 18 °C.

Violazione di norme (TULLS, Regolamenti comunali, D.M. 5 luglio1975, ecc.). Individuazione dei provvedimenti prescrittivi e/o amministrativi (sanzioni,

ordinanze, ecc.).Modalità di intervento

della Amministrazione Comunale

Comunicazione a tutti i soggetti interessati (esponente, amministratore, proprietà, occupante, ecc.) dell’esistenza del problema e prescrizione ad eseguire - ognuno per le proprie competenze - gli interventi necessari per l’eliminazione dell’inconveniente.

Ordinanza a carico dei soggetti responsabili.Sanzioni di legge.

Possibili soluzioni

Richiamo in fase di comunicazione/ordinanza, che in caso di inadempimento e persistenza del problema sanitario si procederà all’avvio del procedimento di dichiarazione di inabitabilità (parziale, totale o temporanea invernale) dei locali (art. 222, TULLS).

Ruolo ASL QUANDO FAR INTERVENIRE L’ASLNel caso di persistenza del problema sanitario, il Comune che avvia il procedimento di dichiarazione di inabitabilità di cui all’art. 222 del TULLS, può richiedere eventuale parere ASL.

Igiene abitato – Smaltimento reflui (acque chiare e luride)Componente ambientale interessata

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Aria emissioni

Aria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

x xAmbito di

valutazioneGli esposti generalmente riguardano le proprietà private e/o le parti comuni degli edifici. L’inconveniente è più che altro dovuto al deterioramento e/o obsolescenza (inadeguatezza dell’impianto stesso oramai sottodimensionato e obsoleto perché nel corso degli anni negli edifici con la realizzazione di servizi igienici e la diffusione degli elettrodomestici si è, di fatto, verificato un aumento nel consumo procapite di acqua e conseguente aumento del volume di reflui) delle condutture/canalizzazioni, alla irregolarità/manomissione degli scarichi, predisposti per l’allontanamento delle acque di rifiuto, luride (scarichi fognari e/o degli usi domestici) e/o chiare (meteoriche) che siano.

Causa disagio Per gli aspetti igienici: fastidio provocato dall’ammaloramento delle superfici interessate (con efflorescenze, distacco della tinteggiatura o dell’intonaco, macchie di umidità), dal danneggiamento di beni e nel caso di acque luride dalla emissione di odori sgradevoli e dalla paura di contrarre malattie.Per l’aspetto sicurezza: paura per la propria ed altrui incolumità per eventuali cedimenti strutturali (crolli) o per distacco di elementi architettonici e/o d’intonaco

Elementi da verificare

Esistenza reale del problema attraverso accertamento diretto, per verificare l’attendibilità della segnalazione (elementi di fatto [circostanze, soggetti coinvolti, responsabili presunti, luoghi, …], effetti riferiti e loro rilevanza).

Origine della causa o delle cause che producono l’inconveniente (se generato da parti comuni e/o da proprietà private).

Violazione di norme (TULLS, Regolamenti comunali). Individuazione dei provvedimenti prescrittivi e/o amministrativi (sanzioni,

ordinanze, ecc.).Modalità di intervento

della Amministrazione Comunale

Comunicazione a tutti i soggetti interessati (esponente, amministratore, proprietà, occupante, ecc.) dell’esistenza del problema e prescrizione ad eseguire - ognuno per le proprie competenze - gli interventi necessari per l’eliminazione dell’inconveniente.

Ordinanza a carico dei soggetti responsabili. Sanzioni di legge.

Possibili soluzioni

Miglior coordinamento con gli Enti Gestori delle reti fognarie

Ruolo ASL QUANDO FAR INTERVENIRE L’ASLIn caso di situazioni gravi, sicuramente dannose e/o lesive per gli abitanti che richiedono una competenza istituzionale sull’effettivo stato di insalubrità dell’abitazione e/o parte di essa.

Il Comune può comunque richiedere all’ASL degli accertamenti tecnico specialistici relativi a questa tipologia d’inconveniente. Tali accertamenti, una volta espletati, saranno trasmessi all’Ufficio richiedente per il necessario seguito e l’adozione dei dovuti provvedimenti. In questo caso titolare del procedimento è il Comune mentre gli atti dell’ASL sono propedeutici all’emanazione del provvedimento finale (endoprocedimento).

Igiene abitato – Umidità e muffeComponente ambientale interessata

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Aria emissioni

Aria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

Ambito di valutazione

Gli esposti sono inoltrati dagli occupanti alloggi di proprietà pubblica e/o privata. L’inconveniente si forma su elementi costruttivi a causa di costante o permanente umidità (vapore acqueo prodotti dagli abitanti stessi, dalla cottura dei cibi, dagli apparecchi sanitari, ecc.) con formazione di muffe per un cattivo isolamento termico e/o per un insufficiente ricambio dell’aria.

Causa disagio Fastidio provocato dall’ammaloramento delle superfici interessate, dal danneggiamento di beni, dalla percezione del caratteristico maleodore rilasciato dalla presenza di muffe e talvolta dalla paura di contrarre malattie.

Difficoltà d’intervento nel caso l’inconveniente sia originato da vizi e difetti costruttivi (individuazione responsabilità, costi , ecc.)

Elementi da verificare

Esistenza reale del problema attraverso accertamento diretto, per verificare l’attendibilità della segnalazione (elementi di fatto [circostanze, soggetti coinvolti, responsabili presunti, luoghi, …], effetti riferiti e loro rilevanza).

Origine della causa o delle cause che producono l’inconveniente . Verificare se la presenza di umidità e muffe dipende dalla:mancanza prolungata di areazione degli ambienti, nell’ipotesi in cui il fenomeno della condensazione sia ascrivibile alla mal conduzione e gestione dell’immobile da parte del proprietario o del conduttore (insufficiente areazione degli ambienti, presenza di infissi a tenuta, collocazione degli stendini all’interno degli ambienti, assenza di captazione dei vapori di cottura, ecc.);presenza di vizi e difetti costruttivi.

Violazione di norme (TULLS, Codice Civile, Regolamenti comunali). Individuazione dei provvedimenti prescrittivi e/o amministrativi (sanzioni,

ordinanze, richiesta di perizia tecnica con rilievi strumentali, ecc.Modalità di intervento

della Amministrazione Comunale

Comunicazione a tutti i soggetti interessati (esponente, amministratore, proprietà, occupante, ecc.) dell’esistenza del problema e prescrizione ad eseguire - ognuno per le proprie competenze - gli interventi necessari per l’eliminazione dell’inconveniente.

Ordinanza a carico dei soggetti responsabili. Sanzioni di legge.

Possibili soluzioni

Responsabilizzazione degli Amministratori di Condomini

Ruolo ASL QUANDO FAR INTERVENIRE L’ASLIn caso di situazioni gravi, sicuramente dannose e/o lesive per gli abitanti (a titolo indicativo si segnala che una modificazione significativa del microclima, secondo la letteratura tecnica, si ha solitamente quando più del 50% delle superfici totali [pareti e soffitti] di un vano sono interessate dal fenomeno, purché esso sia in atto al momento dell’accertamento) che richiedono una competenza istituzionale sull’effettivo stato di insalubrità dell’abitazione e/o parte di essa.

Il Comune può comunque richiedere all’ASL degli accertamenti tecnico specialistici relativi a questa tipologia d’inconveniente. Tali accertamenti, una volta espletati, saranno trasmessi all’Ufficio richiedente per il necessario seguito e l’adozione dei dovuti provvedimenti. In questo caso titolare del procedimento è il Comune mentre gli atti dell’ASL sono propedeutici all’emanazione del provvedimento finale (endoprocedimento)

Spandimento presidi sanitari.Componente ambientale interessata

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Aria emissioni

Aria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

X X X X XAmbito di

valutazioneZona interessata allo spandimento, tipologia di coltura interessata

Causa disagio Odori, imbrattamento, problematiche sanitarieElementi da

verificarePresenza recettori sensibili, zona di effettuazione dell'attività, tipologia della coltura, classe del presidio sanitario utilizzato, modalità di spandimento, rispetto eventuali fasce di rispetto, condizioni climatiche; presenza eventuali atti comunali di divieto

Criteri per la valutazione

della rilevanza

presenza di recettori sensibili; numero segnalazioni pervenute o numero esponenti; presenza di segnalazione danni alle cose e alle persone, , presunta contaminazione suolo, acque superficiali e sotterranee

Riferimenti normativi

L.R. 28 dicembre 1989 n.76. Divieto dell'uso dei fitofarmaci e dei diserbanti della 1ª e 2ª classe di tossicità all'interno dei centri abitati.

D.P.R. n° 290 del 23/04/2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)

Art. 844 Codice Civile Immissioni Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tenere conto della priorità di un determinato uso.

Art. 674 Codice Penale Getto pericoloso di cose Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 Norme in materia ambientale. Parte quarta: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Regolamenti locali Prescrizioni autorizzative Ordinanze

Modalità di intervento

della Amministrazione Comunale

Inserimento nel regolamento comunale di norme specifiche Ordinanza contenente i vincoli da rispettare nello svolgimento dei trattamenti

con presidi sanitari

Possibili soluzioni

Corsi di formazione agli agricoltori sui problemi della deriva duranti i trattamenti e sulle modalità di preparazione dei prodotti e smaltimento dei residui

Ruolo ASL QUANDO FAR INTERVENIRE L’ASLNel caso di valutazioni dubbie o di persistenza del problema sanitario connesso a tali fenomeni, il Comune può chiedere eventuale parere ASL.

Problematiche gas – Canne fumarie irregolari o rotteComponente ambientale interessata

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Aria emissioni

Aria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

xAmbito di

valutazioneGli esposti generalmente riguardano le proprietà private e/o le parti comuni degli edifici. L’ inconveniente è più che altro dovuto al deterioramento oppure agli usi impropri delle canne fumarie

Causa disagio 1. Per gli aspetti igienici: fastidio provocato dall’ammaloramento delle superfici interessate (con efflorescenze, distacco della tinteggiatura o dell’intonaco, macchie), dal danneggiamento di beni, dalla preclusione di un uso.2. Per l’aspetto sicurezza: paura per la propria ed altrui incolumità per eventuale fuoriuscita dei prodotti di combustione (fumi)

Elementi da verificare

Esistenza reale del problema attraverso accertamento diretto.Esecuzione di accertamenti strumentali (vedi video ispezione).Origine della causa o delle cause che producono l’inconveniente ovvero se generato da parti comuni e/o da proprietà private.Soggetti interessati dalla segnalazione ovvero chi subisce il disagio e chi lo provoca. Violazione di norme (T.U.LL.SS., Regolamento d’Igiene, Regolamento Edilizio, ecc.).Possibili provvedimenti prescrittivi o amministrativi (sanzioni, ordinanze)

Modalità di intervento

della Amministrazione Comunale

Ordinanza a carico dei soggetti responsabili.Sanzioni in caso di inottemperanza.

Possibili soluzioni

Comunicazione ai soggetti interessati dalla segnalazione (esponente, amministratore, proprietà, ecc.) degli accertamenti eseguiti e degli esiti, con prescrizione ai responsabili di eseguire nei termini se necessari gli accertamenti strumentali e gli interventi necessari per la definitiva eliminazione dell’inconveniente, fatte salve le sanzioni di legge.

Diffida di utilizzo ai soggetti interessati.Ruolo

ARPA/ASLQualora dall’accertamento diretto vengano riscontrati eventi o cause di danno non direttamente qualificabili e/o quantificabili (per mancanza di esperienze conoscitive o per l’assenza di adeguata strumentazione tecnica), non direttamente riconducibili a fonte certa o estranei alla competenza istituzionale comunale, il Comune trasmette gli esiti della verifica/sopralluogo all’autorità competente in materia sanitaria e/o ambientale con la richiesta d’intervento da parte di queste ultime, secondo il riparto di funzioni – per quanto riguarda ARPA e ASL - come stabilito da ultimo dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 17-11422 del 18 maggio 2009. La trasmissione è corredata da copia di ogni documentazione atta a facilitare il percorso degli ulteriori accertamenti tecnico specialistici. Esperiti i rilievi e gli accertamenti tecnico amministrativi del caso, l’autorità procedente adotta i dovuti provvedimenti, ove ne abbia diretta competenza, ovvero trasmette all’autorità preposta tutti gli elementi per il necessario seguito.

Problematiche gas – Impianti termiciComponente ambientale interessata

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Aria emissioni

Aria qualità Acqua Suolo Rifiuti Agenti fisici

xAmbito di

valutazioneGli esposti generalmente riguardano le proprietà private e/o le parti comuni degli edifici. La segnalazione più ricorrente è quello relativa al posizionamento degli scarichi degli impianti gas.

Causa disagio 1. Per gli aspetti igienici: fastidio provocato dall’emissione di gas, vapori odori.2. Per l’aspetto sicurezza: paura per la propria ed altrui incolumità per eventuali

intossicazioni o comunque disturbi della respirazione .Elementi da

verificare Esistenza reale del problema attraverso accertamento diretto e/o richiesta ai

soggetti interessati di documentare la conformità degli impianti alla normativa vigente).

Origine della causa o delle cause che producono l’inconveniente (se generato da parti comuni e/o da proprietà private).

Soggetti interessati dalla segnalazione (chi subisce il disagio e chi lo provoca).

Violazione di norme (Leggi e Decreti sulla sicurezza, Codice Civile e Regolamenti Comunali).

Possibili provvedimenti prescrittivi o amministrativi (sanzioni, ordinanze).Modalità di intervento

della Amministrazione Comunale

Sanzioni in caso di non conformità dell’impiantoOrdinanza a carico dei soggetti responsabili.Sanzioni in caso di inottemperanza

Possibili soluzioni

Comunicazione ai soggetti interessati dalla segnalazione (esponente, amministratore, proprietà, ecc.) degli accertamenti eseguiti e degli esiti, con prescrizione ai responsabili di eseguire nei termini gli interventi necessari per la definitiva eliminazione dell’inconveniente, fatte salve le sanzioni di legge.

Ruolo ARPA/ASL

QUANDO SI DEVE FAR INTERVENIRE L’ASLIn caso di situazioni gravi, sicuramente dannose e/o lesive per gli abitanti, quando l’evidenza scientifica dimostra che una situazione di non conformità degli impianti può provocare un danno alla salute.A titolo di esempio si rileva che non esistono dati clinici riguardanti intossicazioni da CO per scarichi posti all’esterni dell’abitazione

Il Comune può comunque richiedere all’ASL degli accertamenti tecnico specialistici relativi a questa tipologia d’inconveniente. Tali accertamenti, una volta espletati, saranno trasmessi all’Ufficio richiedente per il necessario seguito e l’adozione dei dovuti provvedimenti. In questo caso titolare del procedimento è il Comune mentre gli atti dell’ASL sono propedeutici all’emanazione del provvedimento finale (endoprocedimento). Al Comune spetta la vigilanza sull’esecuzione delle opere riguardanti la regolarizzazione dell’ installazione.

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