gennaio-giugno 2004 la magistratura - sito ufficiale · anno lviii - trimestrale - poste italiane...

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“SUL PROCESSO CIVILE” LA MAGISTRATURA ORGANO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI ANNO LVIII - TRIMESTRALE - POSTE ITALIANE S.P.A. - SPED. IN ABB. POST. ART. 2 COMMA 20/C LEGGE 662/96 - DCO ROMA M L GENNAIO-GIUGNO 2004

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ML S O M M A R I Opag. 1 Editoriale di Sergio Gallo

pag. 3 “Lo Stato di diritto ed il ruolo della giurisdizione civile” di Mario Fresa

pag. 7 Dall’udienza di prima comparizione all’ammissione delle prove: nella collaborazione tra giudice e avvocato il segreto di un processo più veloce di Lelio Della Pietra

pag. 14 Considerazioni minime sulla giustizia civile tra problemi dell’organizzazione e riforme processuali di Riccardo Conte

pag. 20 La giustizia civile come servizio di Alessandro Cajola

pag. 23 Appunti sul progetto di riforma del processo civile e sul nuovo rito societario di Antonio Didone

pag. 33 Gli interventi sulla disciplina del processo civile di Antonio Scarpa

pag. 38 Il “libro bianco” sul processo civile di Alessandro Pepe

pag. 43 I rimedi organizzativi per un processo più efficiente di Raffaele Sabato

pag. 47 Le riforme processuali. Il Testo Unificato del Disegno di legge recante “Modifiche al codice di procedura civile” di Eduardo Campese

pag. 50 Brevi considerazioni sulle riforme del processo civile di Maura Nardin

pag. 53 L’esperienza del processo nell’assetto attuale. Le prassi esistentie quelle possibili di Luciana Barreca

pag. 64 Le prassi virtuose al bivio tra metodo e inutilità di Roberto Braccialini

pag. 68 L’ANM e la formazione professionale: un nuovo impegno di Paolo Martinelli

pag. 72 Alcune cose che i giudici possono fare immediatamente per migliorare la gestione del processo di Francesco Ranieri

pag. 76 Un protocollo romano per la gestione delle udienze civili di Giorgio Costantino

pag. 79 Osservatorio sulla giustizia nel Distretto di Salerno di Maria Faggiano

pag. 82 L’Osservatorio di Firenze di Luciana Breggia

pag. 86 Proposte per un nuovo disegno organizzativo dei servizi giudiziaridi area civile di Daniela Intravaia

pag. 94 Relazione conclusiva di Gianfranco Gilardi

pag. 100 Documento conclusivo del Convegno di Roma

pag. 101 Una campagna per la giurisdizione civile

pag. 102 Documento ANM Salerno

pag. 107 Le vendite forzate e la ragionevole durata del processo esecutivo

pag. 126 Tribunale di Monza - Sezione Fallimenti-Esecuzionidi F. Lapertosa, C. Miele, A. Paluchowski, R. Fontana, F. D’Aquino

pag. 134 Documento conclusivo del XXVII Congresso di Venezia dell’Associazione Nazionale Magistrati

Direzione e Amministrazione:Roma - Palazzo di Giustizia,presso l’Associazione Nazionale MagistratiTelefono: diretto 06 68.61.266;centralino 06 68.831; interno 2792Fax: 06 68.30.01.90Sito Internet: http://www.associazionemagistrati.itReg. Trib. di Roma n. 259 del 23 giugno 1948

Stampa: Iasillo Grafica S.r.l.,Via Barisano da Trani, 26 - RomaTel. 06 58.18.747 - 06 58.82.166

Finito di stampare il 14 maggio 2004

Progetto grafico di GIGI BRANDAZZA

Direttore responsabile:ALDO CELENTANO

Direttore:SERGIO GALLO

Vice Direttore:MARIO FRESA

Comitato di redazione:ANTONIO ARDITUROLUCIO ASCHETTINOCARLO CITTERIOANNA GIORGETTIGIUSEPPE RANA

Le opinioni espresse in ciascun articolo sono proprie dell’autore e possono non coincidere con quelle della redazione o della direzione o con la linea dell’ANM.

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ML

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Edito

riale

Efficienza e credibilità della giustizia è il vero problema diquesto inizio di nuovo secolo: efficienza del sistema nel suocomplesso, credibilità dei soggetti che operano per dare unarisposta di giustizia ai cittadini.Su questi temi e sulla riforma dell’ordinamento giudiziariola magistratura associata ha dibattuto e discusso con pas-

sione ed intelligenza al XXVII Congresso dell’A.N.M. di Venezia dal 5all’8 febbraio 2004.Impegno ed appuntamento storico sicuramente riuscito sia sotto il pro-filo organizzativo sia soprattutto sotto il profilo dei contenuti.Successo determinato innanzittutto dal numero dei partecipanti: sonoconfluiti a Venezia circa ottocento-novecento magistrati.E poi la massiccia presenza degli organi di stampa e dei mass-media maanche di significativi segmenti della società civile e delle Istituzioni.Ancora non possiamo non salutare con favore anche la presenza deirappresentanti delle maggiori organizzazioni forensi che, pur nell’ov-vio confronto dialettico tavolta anche aspro, hanno comunque ricono-sciuto la deficienza dell’impianto riformatore dell’ordinamento giudi-ziario e la necessità di un più proficuo momento di elaborazione diidee su tutte le tematiche che coinvolgono il servizio Giustizia.L’importanza del Congresso di Venezia ha determinato la Giunta Ese-cutiva Centrale ad un ulteriore sforzo organizzativo ed economico im-ponendo in tempi brevissimi la pubblicazione in un volume, edito daIpsoa nella collana Le proposte della magistratura, di tutti gli atti, gliinterventi, anche quelli solo depositati, del Congresso non limitandocia pubblicare su questo giornale i più significativi contributi a comin-ciare da quelli dei segretari delle componenti associative.E proprio nell’ottica di fornire un continuo contributo propositivo sul-le tematiche dell’efficienza e della credibilità della giustizia abbiamointeso dedicare questo numero della Rivista alla pubblicazione degliatti del Convegno sul processo civile organizzato dall’A.N.M. a dicem-bre in Roma.Se vi è un settore della giustizia in cui i cittadini particolarmente pa-tiscono i ritardi e le inefficienze questo è costituito proprio dalla giuri-sdizione civile in cui maggiore è il contatto degli utenti con i magi-strati e con l’intero sistema giudiziario.Anche e soprattutto per il processo civile si pone l’esigenza della ragio-nevole durata del processo che è presupposto strutturale del giusto pro-cesso nonché limite obiettivo alla discrezionalità legislativa nel sensoche le riforme non possono più prescindere dal perseguimento dei prin-cipi fissati costituzionalmente dal nuovo art. 111 Cost.

La sfida dell’efficienza può essere raccolta e vinta solo se tut-te le componenti interessate, a cominciare dal Ministro dellaGiustizia che in questo contesto svolge un ruolo cruciale do-vendo assicurare, ai sensi dell’art. 110 Cost., ferme le com-petenze del C.S.M., l’organizzazione e il funzionamento deiservizi relativi alla giustizia, operino quantomeno procedendo

nella stessa direzione anche se ciò presuppone l’esistenza di un mini-mo di comprensione reciproca dei problemi, dei valori e della culturadi cui le varie componenti sono portatrici.In materia di giustizia non si può improvvisare e soprattutto occorrepossedere un bagaglio professionale tale da consentire di comprenderela specificità dei problemi.Sul processo civile, in particolare, ultimamente si è particolarmentesoffermata l’attenzione del legislatore: basti pensare al decreto legisla-

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tivo 17 gennaio 2003 n. 5 in materia di diritto so-cietario, finanziario e bancario, alla legge istitutivadelle sezioni distrettuali di diritto industriale non-ché alle recenti modifiche al codice di rito approva-te in commissione legislativa della Camera dei De-putati il 2 luglio 2003.Soprattutto quest’ultimo disegno di legge, all’esamedel Senato, potrà incidere in modo decisivo sui tem-pi del processo civile.Al riguardo mi pare opportuno ricordare tre previ-sioni normative:• la prima rappresentata dall’art. 12 contenente la

modifica dell’art. 180 cpc si fissa la possibilità diprocedere all’immediata trattazione della causaa norma dell’art. 183 cpc qualora vi sia l’istanzadi tutte le parti;

• la seconda costituita dall’art. 13 contenente lamodifica al primo comma dell’art. 184 cpc preve-dendosi la possibilità già all’esito della primaudienza di trattazione di procedere alla ammis-sione dei mezzi di prova proposti dalle parti e cheil giudice ritiene rilevanti;

• la terza è costituita dall’introduzione della con-sulenza tecnica preventiva con attribuzione alconsulente tecnico di ufficio della possibilità diprocedere alla conciliazione delle parti e conse-guente attribuzione di efficacia di titolo esecutivo

al processo verbale di conciliazione con decretodel giudice.

Certo vi sono anche aspetti che la magi-stratura ritiene giustamente di non con-dividere come la modifica dell’art. 70del c.p.c. con una oggettiva limitazionedella potestà di intervento in udienzadel Procuratore Generale della Cassa-

zione, ma il complesso dell’impianto riformatore ap-pare sostanzialmente di segno positivo.Perplessità dunque suscita la presentazione in Par-lamento del cd. progetto Vaccarella che trasforma ilprocesso civile sottraendo essenziali e funzionalicompetenze al giudice per demandarle alle parti.Dunque la riforma complessiva del processo civilecostituisce un ulteriore terreno, oltre alla riformadell’ordinamento giudiziario, di elaborazione pro-positiva da parte della magistratura.Siamo convinti che dal Convegno di Roma di di-cembre sono emersi contributi di cui il legislatorenon potrà non tener conto e dunque la pubblica-zione di questi atti sulla Rivista rappresenta un ul-teriore momento propositivo della magistraturache, come tale, sarà riconosciuto da tutti coloroche non hanno posizioni preconcette nei suoi con-fronti.

SERGIO GALLO

COMMISSIONE DI STUDIO SUL CIVILECOMMISSIONE DI STUDIO SUL CIVILEFRESA Mario Magistrato Addetto massimario Corte Cassazione

BENSO Alberto Giudice Tribunale - Torino

CAMPESE Eduardo Giudice Tribunale - Napoli

CATALDI Giulio Giudice Tribunale - Napoli

D’ASCOLA Pasquale Magistrato Applicato Corte Cassazione

DE CECCO Maria Giudice Tribunale - Livorno

DIDONE Antonio Consigliere Corte Appello - L’Aquila

GERARDIS Luciano Presidente Sezione Tribunale - Reggio Calabria

GILARDI Gianfranco Consigliere Corte Cassazione

NARDIN Maura Giudice Tribunale - Sassari

PAPPALARDO Alfonso Giudice Tribunale - Bari

PEPE Alessandro Giudice Tribunale - Napoli

POMPEI Patrizia Giudice Tribunale - Firenze

RANIERI Francesco Giudice Tribunale - Roma

SABATO Raffaele Giudice Tribunale - Napoli

SCARPA Antonio Giudice Tribunale - Nocera Inferiore

VIRGA Tommaso Consigliere Corte Appello - Palermo

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La tenuta dello Stato didiritto dipende natural-mente da molteplicifattori. Tra questi, l’e-sercizio indipendentedella giurisdizione e

l’efficienza del sistema giustiziahanno un peso notevole. Esserappresentano le due facce dellastessa medaglia e devono esseresempre sottolineate insieme.Questo concetto è stato spesso ri-petuto dai componenti dellaGiunta unitaria dell’ANM nei col-loqui sostenuti col Capo delloStato, con i Presidenti di Camerae Senato, con le forze politiche econ il Ministro.In questo contesto, caratterizzatodall’emergere con evidenza di un“diritto diseguale”, se non di undiritto dei casi singoli, e dallascomparsa di molte garanzie giu-ridiche nella vita quotidiana, ilruolo della giurisdizione civile as-sume fondamentale importanza.La giurisdizione, infatti, resta pri-va di significati concreti se perdeil contatto con la vita, se non re-sta ancorata alla realtà di ognigiorno e non riesce a dare celereed efficace risposta alle domandedi giustizia, legalità, certezza deirapporti giuridici, sicurezza, chele provengono dalla società civi-le. Se la giurisdizione non riescead assicurare ciò, se non riescepiù a svolgere il compito princi-pale, di fattore di equilibrio so-ciale e strumento di tutela dei di-ritti, lo Stato potrà pensare in fu-turo di fare a meno dei giudici,che – in un sistema in cui la giu-

stiziabilità dei contrapposti inte-ressi in gioco ha tempi lunghi epercorsi tormentati – sono unostacolo per l’economia e le logi-che del mercato, insofferenti ver-so i limiti loro imposti dalle rego-le del diritto.Invece, la giurisdizione civile – avolte dimenticata nei pubblici di-battiti; considerata all’interno co-me il serbatoio a cui si possa at-tingere per ogni esigenza del set-tore penale; sottoposta dall’ester-no ad un continuo processo dierosione – ha il compito non faci-le di “ricucire gli strappi”, trovareuna sintesi sul terreno della difesaed affermazione quotidiana deidiritti, ricostruire una concezioneunitaria della giurisdizione comestrumento di promozione diuguaglianza e di legalità.

Allora, sul piano in-terno, fondamentaleè un rinnovato impe-gno di noi tutti e delCSM per migliorarecredibilità e funzio-

nalità della giurisdizione. L’essere indipendenti non signifi-ca comportarsi come se non sidebba rendere conto a nessunodel modo in cui si organizza e sifa il proprio lavoro. Si assiste, in-vece, ad uffici nei quali precettiordinamentali di grande impor-tanza restano inattuati; si assiste acarenze di vigilanza; a propostetabellari che non contengono unprogetto organizzativo calato nel-la concreta realtà dei bisogni digiustizia del luogo; alla mancan-za di programmi idonei a fornire

“LO STATO DI DIRITTO ED IL RUOLO

DELLA GIURISDIZIONE CIVILE”

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una risposta di giustizia ai citta-dini in tempi ragionevoli; allamancanza di confronti e dibatti-ti sui problemi dell’ufficio e su-gli orientamenti giurisprudenzia-li. Non ci si avvale sempre dellostrumento previsto dall’art. 47quater ord. giud. per discuteredegli obiettivi programmati e li-mitare i contrasti inconsapevoliche rappresentano ovunque unapiaga, destinati come sono a mol-tiplicare le occasioni di conten-zioso. Sono necessari criteri organizzati-vi obiettivi e predeterminati ed ilCSM deve proseguire lungo lastrada intrapresa sul piano tabel-lare, ove oggi non è posta atten-zione al solo principio del giudi-ce naturale, ma ad un complessi-vo progetto organizzativo degliuffici, secondo esigenze di fun-zionalità. Anche sul piano della formazio-ne professionale va proseguita lastrada intrapresa. Carlo Verardidiceva che l’attuazione del giustoprocesso passa, prima di ogni al-tra cosa, “da una riforma delleculture e della deontologia checonsegni al processo protagoni-sti culturalmente preparati, effi-cacemente organizzati, legati dauna comunanza dei valori di fon-do”. Di qui lo sforzo per il CSMdi realizzare, in sintonia con ivalori costituzionali, l’unico mo-dello di giudice possibile per ilnostro ordinamento, professio-nalmente preparato, capace difar fronte alla complessità con la specializzazione, consapevoleche l’indipendenza non è un pri-vilegio di categoria, ma una ga-ranzia di impegno che il cittadi-no ha il diritto di vedere sempreattuato.Rinnovamento di professionalitàche vale, naturalmente, anche peril personale amministrativo, pergli “operatori” del diritto in gene-re e per l’avvocatura, chiamati tut-ti a concorrere alla costruzione diuno spazio giuridico comune.

Sul piano esterno, ègiunto il momento di af-frontare il delicato temadel rapporto tra giurisdi-zione ordinaria ed am-ministrativa. Il legislato-

re ha infatti introdotto tali e tanteipotesi di giurisdizione esclusivadel giudice amministrativo che ildisegno del Costituente – carat-terizzato dalla centralità dellagiurisdizione ordinaria nella tute-la dei diritti anche nei confrontidella P.A. – è stato stravolto nellospirito. Occorre essere consapevoli dellacentralità del problema, anzituttonell’ottica delle garanzie dei citta-dini: il principio di uguaglianza èvulnerato dalla sottrazione delledecisioni del Consiglio di Stato alricorso in Cassazione per viola-zione di legge; poi, anche nell’ot-tica della corretta collocazioneistituzionale della magistratura or-dinaria che, oggi, è posta notevol-mente a rischio dinanzi a un dise-gno politico il cui obiettivo è dicreare una magistratura di serie A(quella amministrativa) ed una diserie B (quella ordinaria), allaquale devolvere le controversie diminor peso economico e sociale,ritagliando le une dalle altre sullabase di discutibili canoni interpre-tativi, ispirati alla nuova ideologiadel G.A. come giudice dell’inte-resse pubblico. Devono essere contrastate propo-ste di riforma fondate sul ripartodella giurisdizione “per materieomogenee”, che lasciano al legi-slatore la libertà di scegliere ilgiudice a seconda delle contin-genze del momento, introducen-do nell’assetto costituzionale di ti-po rigido pericolosi elementi diflessibilità. Dev’essere quindi affrontato inmodo serio, senza condiziona-menti corporativi, il tema dell’u-nità della giurisdizione (da riparti-re in sezioni specializzate, civili,penali ed amministrative), nellaconsapevolezza che mettere in

comune ed unire le esperienzematurate dai giudici amministrati-vi e ordinari non significa disper-derle ma, al contrario, rappresen-ta un’opportunità di crescita reci-proca, necessaria per l’innalza-mento qualitativo della giurisdi-zione nel suo complesso.

In questo contesto, l’ANMè consapevole del ruolopropositivo che statutaria-mente le compete, impe-gnata com’è a salvaguarda-re questo impianto costitu-

zionale, contrastando controrifor-me peggiorative del sistema giu-stizia ed a proporre riforme, comequella sulle valutazioni di profes-sionalità o quella, appena enun-ciata, in tema di unità della giuri-sdizione; e, sul piano interno, anon far mancare, nel rispettodei diversi ruoli istituzionali, ilsuo apporto di stimolo e di at-tenzione critica sulle concreteprassi di funzionamento affin-ché il CSM sia sempre più al-l’altezza del ruolo che la Costi-tuzione assegna ad esso.È per questo che l’ANM, sin dallacostituzione del nuovo CdC, hainteso dare nuova linfa al dibatti-to sulla giustizia civile ed a realiz-zare un cambio di ritmo all’impe-gno associativo nel settore, rece-pendo alcuni input provenientidall’attività di singole organizza-zioni di magistrati ed avvocati, delmondo accademico e della so-cietà civile in genere.Di qui, l’immediata operatività delgruppo civile dell’ANM, che –quale componente del CdC – hoil piacere, l’onore, ma anche l’o-nere di coordinare. Forse la novità di impostazione,che si può cogliere nella nostraattività, è rappresentata dal pro-posito – già evidenziato dai mo-vimenti di opinione cui accen-navo – di non mettere al centrodella discussione solo le riformedel processo, convinti come sia-mo che, se al buon funziona-mento della giustizia giovano

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anche modifiche della disci-plina processuale, altre sonole urgenze del sistema giudi-ziario italiano.Il gruppo civile ha quindi iniziatola redazione di un “libro bianco”delle prassi, allo stato non defini-tivo né prescrittivo, da offrire aldibattito degli operatori, arric-chendosi ogni volta di nuovi con-tributi, precisandosi, modifican-dosi, operando come strumentodi discussione e confronto ancheper sollecitare miglioramenti or-ganizzativi. In tal modo intendesvolgere la sua parte proponen-dosi come luogo di verifica e di-scussione delle prassi, e tramitedi diffusione delle esperienze po-sitive.L’ANM non ha ignorato l’impor-tanza delle riforme processualiin itinere ed ha espresso posi-zione favorevole al disegno dilegge unificato approvato dallaCamera il luglio scorso, auspican-do – in un documento generaleed in una articolata “scheda” diosservazioni tecniche – che lemodifiche processuali, finalizzatecome sono a venire incontro inmaniera razionale alle prospettateesigenze di celerità, si traducanorapidamente in legge. Viceversa, ha svolto critiche alc.d. “progetto Vaccarella” ed al-la legge delega approvata dalConsiglio dei Ministri in manieracontraddittoria, appena tre mesidopo: se il processo è – nel qua-dro degli artt. 3, 24 e 111 Cost. –una funzione pubblica dello Sta-to, l’attività processuale implicaun ruolo di impulso e coordina-mento che, per coerenza, dev’es-sere individuato nella figura delgiudice. Allo Stato di diritto chepromuove l’uguaglianza sostan-ziale non interessa solo che a pro-nunciare la sentenza sia il giudi-ce, ma interessa anche il modo incui si perviene alla pronuncia; el’apporto del giudice, fin dalla fa-se iniziale del processo, è stato ri-tenuto, nella nostra secolare evo-

luzione giudiziaria, elemento es-senziale alla tipica funzione di ri-cerca della verità.In sintesi, la “privatizzazione” delprocesso, senza le garanzie assi-curate dall’intervento del giudice,acutizza la disparità delle parti, avantaggio di quelle economica-mente più forti e con inevitabiliricadute sulla giusta definizionedella controversia.

Nell’ottica, però, di unrovesciamento dimetodo nella lettu-ra della realtà giu-diziaria, il gruppocivile dell’ANM ha al-

lestito a Roma, nello scorso di-cembre, un Convegno dal titolo“Processo e organizzazione”,in una linea peraltro di continuitàideale con le iniziative in tema diprofessionalità della primavera2003 e con le giornate per la giu-stizia del successivo autunno, do-ve i diversi aspetti dell’efficienzain genere, del miglioramento del-l’autogoverno, della denunciadelle disfunzioni, della difesa del-l’indipendenza, sono stati colle-gati come elementi tutti essenzia-li, onde assicurare una giustiziapiù funzionale ai cittadini.Il Convegno di Roma è stato utileluogo di confronto e primo mo-mento di raccolta del “libro bian-co”, destinato ad arricchirsi trami-te il dibattito che dev’essere ali-mentato nei singoli distretti. Esso,a fronte di una partecipazione dimagistrati sufficiente ma non otti-male, ha visto un’alta qualità diinterventi provenienti dall’avvo-catura, dal mondo accademico,da esperti dell’organizzazione, dafunzionari amministrativi e altri“operatori” del diritto. Ha avutoquindi un grande successo dicontenuti e ha evidenziato laconvinzione di tutti di poter mi-gliorare la qualità del serviziogiustizia, con diminuzione deitempi di durata dei processi, an-che alla stregua della sola nor-mativa vigente, diffondendo le

“buone prassi” che sono statesperimentate con successo nellediverse sedi locali, pur nella con-sapevolezza della specificità diciascun contesto organizzativo edelle difficoltà maggiori o minoriche lo caratterizzano. Di qui ilprogetto di arricchire e completa-re il “libro bianco” che – sottopo-sto a discussione e verifiche neidiversi distretti – potrebbe diven-tare un vero e proprio “protocol-lo” delle prassi, eventualmenterecepito dal CSM.Il compito dell’ANM è quindi du-plice:a) sviluppare il dibattito aper-

tosi a Roma nelle varie sedilocali, raccogliendo e diffon-dendo tutto quello che di buo-no è stato fatto e si sta facendonei diversi uffici giudiziari percercare di limitare i disagi diprocessi lunghi e sofferti ai cit-tadini utenti;

b) completare il “libro bian-co” lavorando insieme ai rap-presentanti delle associazioniforensi, del mondo accademi-co (con partecipazione di giu-risti, ma anche di tecnici del-l’organizzazione), dell’ammini-strazione della giustizia (conl’utile contributo di dirigenti efunzionari di cancelleria) e, ingenere, dei settori interessatidella società civile.

Con riguardo al primo profilo, ènecessario programmare una se-rie di convegni o seminari nellevarie sedi locali, da tenersi da quial prossimo mese di luglio. Con riguardo al secondo profilo,formulo ufficialmente in questoCongresso, a nome del gruppo ci-vile dell’ANM e di coloro i quali lahanno condivisa al convegno deldicembre scorso su “Processo eorganizzazione”, la proposta dicostituire un gruppo di lavo-ro “allargato”, con partecipa-zione dei rappresentanti del-l’avvocatura, del mondo acca-demico, dell’amministrazionedella giustizia e di chiunque

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sia interessato ed in grado difornire utili apporti per que-sto comune impegno, fonda-mentale per la tenuta delloStato di diritto e lo sviluppodel processo democratico nelPaese.Un tavolo di lavoro comune, alquale partecipino tutte le catego-rie e gli operatori interessati aduna giustizia civile più rapida egiusta, è oggi più che mai una ne-cessità. Come ha affermato Gian-franco Gilardi, a conclusione del

Convegno romano, “sui temi del-la giustizia nulla potrebbe esserepiù dannoso quanto la separatez-za, l’incomunicabilità, le distanze,il procedere delle proposte in or-dine sparso e ciascuna per contosuo”. Invece “l’ANM è convintache il processo non possa trasfor-marsi in fattore di divisione e discontro e che dovrebbe invececostituire luogo di analisi costrut-tiva in cui – confrontando le di-verse soluzioni – si possano tro-vare quelle più conformi all’inte-

resse generale della collettività.Avviare quel confronto che sinoad oggi è mancato sarebbe digrande aiuto per superare visioniastratte ed evitare soluzioni affret-tate”.Ebbene sì, ha ragione Sergio Za-voli: “Di questi tempi non ci sisalva uno alla volta, o ci si salvatutti o nessuno”. E la Giustizia è di tutti.

MARIO FRESAMassimario della Corte di Cassazione

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1.Un giorno il grande diret-tore d’orchestra RiccardoMuti tenne un concerto alTeatro S. Carlo di Napoli.Alla fine dello spettacolo,e sulla stampa del mattino

seguente, con la veemenza chegli è propria Muti si lamentò che,dopo l’ultima nota, gran parte delpubblico aveva frettolosamentelasciato la sala.In linea teorica una giusta protesta:per assaporare le frasi musicali ap-pena concluse, e comunque perringraziare l’orchestra dell’impe-gno profuso era – ed è – auspica-bile applaudire il più a lungo pos-sibile (tenuto conto, ovviamente,della qualità dell’esecuzione).In pratica, una critica che ignora-va le condizioni in cui viene a tro-varsi il pubblico napoletano altermine degli spettacoli serali:parcheggi non ve ne sono, i taxi aquell’ora scarseggiano, gli auto-bus sono ridotti al lumicino. Conla conseguente necessità di fuggi-re dal Teatro, nel senso letteraledel termine, per assicurarsi unmezzo di trasporto.Non c’entra nulla con le prassivirtuose, se non che l’episodiodimostra come i conti non possa-no farsi in astratto, bensì pren-

dendo in considerazione le diver-se realtà. E come molte città ita-liane a sera tardi non garantisco-no un agevole rientro degli spet-tatori, così le condizioni dellastragrande maggioranza dei nostriuffici giudiziari rendono vane leiniziative di magistrati, avvocati epersonale ausiliario.Non dirò, allora, di idee irrealiz-zabili – opero in un tribunale incui solo l’impegno straordinariodi tutti consente di gestire il lavo-ro quotidiano – quanto piuttostodi piccole cose che consentireb-bero di mettere su, giudici e di-fensori, la rappresentazione di unprocesso più logico.D’accordo con la dr.ssa Barreca eil prof. Costantino ho ritenuto op-portuno ritagliare il mio spaziopartendo da una constatazione(dal punto di vista dell’avvocato):certi tempi del processo post ri-forma, e certe prassi (dall’inutilepassaggio all’udienza ex art. 180c.p.c., all’inutilizzato, nella mag-gior parte dei casi, termine per lememorie dell’ultimo comma del-l’art. 183 c.p.c.) sono entrati a farparte del nostro patrimonio gene-tico. E la prospettiva, per chi in-traprende un giudizio di cogni-zione – o sta dalla parte di chi lo

DALL’UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE

ALL’AMMISSIONE DELLE PROVE: NELLA COLLABORAZIONE

TRA GIUDICE E AVVOCATO IL SEGRETO

DI UN PROCESSO PIÙ VELOCE“…e questo accade …quando è un giudice

che si rende conto degli immensi vantaggi che ha un quarto

d’ora di dialogo con le parti” (C. CONSOLO)

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subisce – è quella oramai consoli-data di una partenza ritardata. Poi, quando finalmente si è in-camminato, il giudizio subisce unprocesso di standardizzazione,nel senso che per il giudice trop-po spesso le cause sono tutteuguali, fruiscono dei medesimirinvii, vengono scarsamente filtra-te quanto alle richieste istruttorie,sono distrattamente seguite nel-l’assunzione delle prove. Non è sempre così, per fortuna; èlecito, tuttavia, desiderare un pro-cesso in cui non solo l’avvocatochiami per nome la causa, cono-scendone ogni aspetto, ma ancheil giudice dia del tu alla contro-versia, assicurando a ciascunaquestione una via per così direindividuale. Gli avvocati, si sa, hanno moltoda fare, raramente si presentanopreparati in udienza (quando noninviano propri collaboratori all’o-scuro di tutto) e troppo spessovanno di fretta. Bisogna convin-cerli, dunque, che il giudice co-nosce di ogni causa e ha un pen-siero per ciascuna di esse; in altreparole, che si è riappropriato deipoteri di direzione del processo.

Poteri il cui corretto ed equilibra-to esercizio è, a mio parere, unmomento della giurisdizione qua-lificante quanto (se non più di)quello della decisione (1).

2.La mia proposta non ènel senso di un proces-so più veloce; la mag-gior parte delle causefinisce …in sentenza,e per quanto si possa

aver percorso a passo spedito tut-te le tappe, il giudice potrà pursempre redigere un numero didecisioni limitato e, comunque,ridotto rispetto alle controversieche ha sul ruolo (2). Intendo dar voce, piuttosto, ad unmodello di processo moderata-mente lento, ma preparato, segui-to, meditato in ogni suo momen-to da tutti gli interpreti (e nel-l’espressione comprendo anche ilpersonale di cancelleria).A tal fine non mi perderò in labo-riose distinzioni. Che all’udienzadi prima comparizione una sola, otutte le parti, manifestino l’inten-zione di precisare le conclusioni,venga sollecitata l’immediata no-mina del consulente d’ufficio, sia-no avanzate istanze di condanna

anticipata, richieste di concessio-ne o sospensione della provviso-ria esecuzione del decreto ingiun-tivo, può accadere, e sarà accadu-to frequentemente (3).Più spesso, tuttavia, il giudizio se-gue per intero, fino alla foce delleconclusioni (4), il naturale alveodelineato dal legislatore. Rispettoal cui farraginoso disegno qualco-sa sono certo si possa fare, alme-no per evitare che le udienze svol-te nell’ignoranza (bilaterale, delgiudice e dell’avvocato) della cau-sa, la richiesta di termini per ri-petute memorie, verbali pieni diinsignificanti impugna e insiste(5), l’espletamento di elefantiacheprove (colpa dell’avvocato chenon sa distinguere il necessariodal superfluo, ma anche del giudi-ce che non filtra adeguatamente leistanze istruttorie), continuino adar mostra di sé in un processoche si trascina quasi meccanica-mente fino all’imbuto (6) dellasentenza. E per consentire, altresì,di portare in decisione non tantoun ristretto numero di liti, quantopiuttosto, per ciascuna di esse, unlimitato numero di questioni dav-vero controverse (7).

(1) Nella presentazione del protocollo romano, gentilmentetrasmessomi dal prof. Costantino, Egli mi conferma nella con-vinzione, ribadendo come “non è chi non veda che l’efficien-za del processo civile e la effettività della tutela giurisdiziona-le dipendono anche, se non soprattutto, dai provvedimenti or-dinatori. I criteri di valutazione dell’economia processuale,inoltre, influiscono sulla concreta struttura del processo, che,a seconda dei criteri in concreto adottati, finisce con l’esserediverso da ufficio a ufficio, se non addirittura, da giudice agiudice”.

(2) «E questo è il punto. Quelle venti o trenta cause che il giu-dice si era trovato a “gestire” in una sola ora del giorno di pri-ma udienza e che nel tempo aveva portato avanti in parallelodiluendo equamente i tempi di trattazione di tutte, adesso sipresentano contemporaneamente di fronte a lui. Ma questa vol-ta non può più gestirle in parallelo e, soprattutto, non può de-dicare loro pochi minuti. Ciascuna sentenza richiede tempo.Un tempo variabile in ragione della complessità della causa edella abilità del giudice. Ma in ogni caso un tempo enorme-mente superiore a quello che era stato necessario perché la cau-sa entrasse nel suo ruolo e nella sua agenda», Zan, Fascicoli etribunali, Bologna, 2003, 48-49.

(3) ACIERNO, Gli strumenti e le prassi acceleratorie nel processodi cognizione e nei procedimenti sommari, Relazione al corsodi studio del CSM “La durata ragionevole del processo civile”,

13-15 gennaio 2003, nota 1: «…l’anticipazione dei provvedi-menti in oggetto all’udienza ex art. 180 c.p.c. evidenzia l’esi-genza del giudice di “esprimersi” ed “orientare” il processo ri-spondendo a tutte le istanze delle parti alla luce della cognizio-ne fondata sulla base dei fatti allegati mentre la soluzione con-traria privilegia la necessità di lasciare alle parti la libertà dicompletare la discovery relativa all’allegazione dei fatti primadi assumere provvedimenti anche anticipatori a contenuto de-liberativo».

(4) Con la sentenza siamo nel mare aperto della “solitudine or-ganizzativa del giudice”, ZAN, op. cit., 69.

(5) Come sempre lucida è l’analisi di CIPRIANI, Per un nuovoprocesso civile, Foro it., 2001, V, 325: “I verbali delle udienze, so-vente sgrammaticati e illeggibili, costituiscono un grosso proble-ma sul quale non mi pare che si sia adeguatamente riflettuto.Essi sono la conseguenza della teoria (e della norma) per laquale la trattazione della causa deve essere orale. Ormai a ver-bale si dettano vere e proprie comparse, tanto che taluni avvo-cati si presentano in udienza con sette o otto pagine di verbalegià scritto o, meglio, dattiloscritto. Bisogna far capire agli avvo-cati che devono scrivere comparse e non verbali”.

(6) L’espressione è ancora di ZAN, op. cit., 49.

(7) VIAZZI, La riforma del processo civile e alcune prassi giuri-sprudenziali in materia di prove: un nodo irrisolto, Foro it.,1994, V, 118, ricorda l’osservazione di Pivetti secondo cui “il so-

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È inutile dire – lo avete letto nelprogramma – che le riflessioniche vi sottopongo avvengono deiure condito. Non so se il nuovo èalle porte; quel che so, invece, èche non è inutile essere qui a di-scutere sul processo allo stato de-gli atti per evitare, ove il nuovodovesse sopraggiungere, di cade-re negli stessi errori e asseconda-re altre prassi distorte.

3.Premesso che andrebbeincentivato l’utilizzo del-l’art. 168 bis, ult. co.,c.p.c. – la cui pratica di-sapplicazione è dovutaanche al fatto che in

molti uffici giudiziari la disposi-zione è tenuta in nessun contodalle cancellerie che, dopo la de-signazione e i conseguenzialiadempimenti, omettono di tra-smettere la causa all’istruttore (8)– muoviamo da un dato che pos-siamo considerare assodato. L’u-dienza di prima comparizioneserve al giudice al più per effet-

tuare il ponderato smistamentodelle cause fissando la veraudienza di merito, quella di tratta-zione, come se il giudizio inizias-se con ricorso.E ciò indipendentemente dall’in-tervento della S.C. – soltanto l’ac-cordo delle parti o l’espressa ri-nunzia del convenuto costituito,consente di anticipare all’udienzaex art. 180 c.p.c. attività destinatea quella successiva (9) – perchése il convenuto è legittimato a ri-tenere che la trattazione dellacausa non inizi anteriormente allaseconda udienza, l’attore vivràsonni tranquilli ché prima diquella data nulla può accadere; e il giudice dovrà impegnarsisolo in vista di una ordinata ca-lendarizzazione delle successiveudienze (10).Dobbiamo rassegnarci, insomma,alla considerazione che quel pas-saggio sia un momento ineludibi-le (11). Non dobbiamo rasse-gnarci al fatto che si tratti anche

di un momento inutile, poiché,eseguite le verifiche preliminariper le quali il giudice deve evi-dentemente essere a conoscenzadella causa, qualcosa si può fare.Qualcos’altro, invece, si potrebbeprovare a non fare.Sotto il primo profilo, all’esitodell’udienza ex art. 180 c.p.c. ilgiudice potrebbe inserire a verba-le – quanto meno nelle cause incui, già in partenza, non può pre-sumersene l’inutilità – l’espressoinvito alle parti a comparire per-sonalmente a quella successiva,per un libero interrogatorio real-mente voluto e debitamente pro-grammato.I detrattori dell’istituto dirannoche se poi le parti non intendonopresentarsi, per propria scelta oper scelta dell’avvocato, ci saràveramente poco da adoperarsi.Sennonché, da un lato, è manife-sta la diversa portata, anche psi-cologica, dell’ordine del giudice;dall’altro, proprio perché questi

vraccarico certamente esiste ma esso deriva anche dal fatto cheil giudice non conosce e non governa il processo perdendo acausa di ciò quelle occasioni (numerosissime e importantissi-me) di chiarimento, di semplificazione, di conciliazione, discoraggiamento delle questioni inutili o pretestuose che una vi-gile e attiva presenza consentirebbe di utilizzare e, quindi, indefinitiva, perdendo la possibilità di avere meno cause da deci-dere e (ciò che più conta) di avere cause costituenti il risultatodi una razionale attività preparatoria e non la stratificazionedi elementi che si sono affastellati disordinatamente e perfinocasualmente”.

(8) La constatazione è di TEDESCO, Organizzazione ed «agenda»del giudice; correttivi per abbreviare i tempi del processo; rifles-sioni sulla «specializzazione», Relazione al corso di studio delCSM “Ragionevole durata del processo civile”, 13-15 gennaio2003, il quale sottolinea come il giudice dovrebbe differire quan-to meno le udienze che sa di non poter tenere, perché ammes-so a un corso di formazione oppure in ferie.

(9) Cass. 24 maggio 2000 n. 6808, Foro it., 2000, I, 3163, anno-tata da CIVININI; Corr. giur., 2000, 1317, con commento di CONSO-LO; Giust. civ., 2000, I, 229, con nota di SASSANI, La prima udien-za di comparizione e il «diritto al termine» del convitato di pie-tra; Giur. it., 2001, 718, con nota di DIDONE, C’era una volta laCassazione e la concessione del termine ex art. 180 c.p.c. alconvenuto contumace, e SALETTI, Contumacia e prima udienzadi trattazione: ovvero del diritto alla lentezza del processo; SAN-TANGELI, L’udienza di prima comparizione in una interpretazio-ne della Suprema Corte (Considerazioni sul «precedente giudi-ziario»), Riv. dir. proc., 2001, 559; CAPELLI, Prima udienza di trat-tazione: un passaggio necessario, Riv. trim. dir. e proc. civ.,2001, 567. Peraltro Corte Cost. (ord.) 30 gennaio 2002 n. 3, Giur.it., 2002, 2247, con nota di POLISENO, L’art. 180, 2° comma c.p.c.

fra dubbi di legittimità costituzionale e prospettive di riforma, hadichiarato inammissibile la questione di illegittimità costituziona-le della disposizione, sollevata quanto alla mancata previsionedell’onere per l’attore di notificare al contumace il verbale conte-nente il termine per proporre le eccezioni non rilevabili d’ufficio.Ricordo anche che, secondo Cass. 9.4.2001 n. 5262, Giut. civ.,2002, I, 3242, ove il giudice si limiti a rinviare la causa all’udien-za di trattazione, il termine di cui al 2° comma dell’art. 180 c.p.c.deve intendersi fissato in misura pari a quella legale; mentre perCass. 29.10.2001 n. 13414, Foro it., 2002, I, 2787, la mancata as-segnazione del termine non produce nullità della sentenza di pri-mo grado, sempre che tra le udienze di prima comparizione e ditrattazione siano intercorsi almeno venti giorni.

(10) Non è mia intenzione entrare nella disputa tra fautori del-l’udienza a ora fissa, a gruppi di cause per ciascuna ora, adadempimenti diversi (nell’ordine del codice) per ciascuna fra-zione di tempo. La raccolta di prassi dell’Associazione Naziona-le Magistrati – punto 1.2. lett. c – suggerisce udienze per fasceorarie destinate alla trattazione delle diverse fasi processuali. Daun canto, però, sono convinto che le esigenze, e le attitudini or-ganizzative, siano diverse da giudice a giudice; dall’altro, pro-prio perché ciascun giudice non può conoscere le udienze deglialtri, dinanzi ai quali l’avvocato quel giorno è parimenti impe-gnato, mi faccio promotore di un atteggiamento, un po’ parte-nopeo, di tolleranza.

(11) CHIARLONI, Giudice e parti nella fase introduttiva del pro-cesso civile di cognizione, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1999, 390,“Se il giudice non è più in grado, prima di incontrare le parti,di conoscere l’altra metà dell’episodio della vita che è chiamatoa giudicare, egli continuerà a sentirsi sollecitato a mantenere lacomoda prassi di stare all’oscuro di tutto fino al momento del-l’avvio della fase decisoria”.

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ha espressamente dichiarato lanecessità dell’interrogatorio, piùfacile sarà per lui trarre le conse-guenze di una mancata compari-zione che non potrà (salve le do-vute eccezioni) non attribuirsi aconsapevole decisione.All’udienza dell’art. 180 c.p.c., in-vece, non si dovrebbero conce-dere indiscriminatamente le me-morie del 2° comma; a meno che,è ovvio, siano sorte questioni,dalla non facile soluzione orale,di integrità del contraddittorio,nullità della citazione, ecc. Con-trastando, in tal modo, l’abitudinedegli avvocati di voler fornire ri-sposte immediate alle difese dellacontroparte (è esperienza quoti-diana che per alcuni difensori ladialettica nel giudizio diventaquasi un fatto privato). È vero, manca nella norma unastretta relazione tra verifiche ecomparse; ma, probabilmente,perché si tratta dell’interpolazio-ne nel nuovo testo dell’art. 180c.p.c. della vecchia formulazioneche, tuttavia, si riferiva all’interatrattazione della causa.

4.“Rare volte un interro-gatorio libero, condottocon impegno, omette dilasciar traccia sul re-stante corso della cau-sa…”. L’osservazione

di Consolo (12), e l’auspicio del-la Associazione Nazionale Magi-strati (al punto 1.2, lett. e, dellaraccolta di prassi) di un’effettivitàdell’interrogatorio non formale edel connesso tentativo di conci-liazione (13), non possono chetrovarmi d’accordo.Alcuni anni fa diedi inizio al miointervento a uno dei corsi di for-mazione del CSM (14) narrandodi un giudice che, all’attrice sedu-ta per il libero interrogatorio,aveva domandato se avesse qual-cosa da dichiarare. E di uno spi-ritoso avvocato che aveva rispo-sto Non siamo alla dogana! Lei,signor giudice, ha qualcosa dachiedere?Ne deducevo che eravamo in pre-senza di uno strumento poco co-nosciuto o, più semplicemente,non adeguatamente utilizzato, eciò anche per motivi non stretta-mente processuali (eccessivo cari-co dei ruoli di udienza, difensoriche temono di vedere rovinare fa-ticose costruzioni giuridiche permano del proprio assistito).Invece, se la natura della causalo consente è certo che ci tro-viamo di fronte a un momentoparticolarmente importante del-l’udienza di trattazione. Né bisogna cedere alla tentazionedi considerare la conciliazione

un’eventualità poco frequente:anche quando fuori del giudizioabbiano manifestato indisponibi-lità, le parti possono mutare at-teggiamento proprio al cospettodi un soggetto, rivestito dell’auto-rità del giudice, che riprenda il fi-lo delle trattative, eventualmentelimando le intese raggiunte o pro-muovendone di nuove.A questo punto delle due l’una: oil giudice sarà riuscito a eliminarela causa dal proprio ruolo, ovveroavrà fatto aprire le parti sul giudi-zio, sui fatti, sulle domande, conla certezza di un benefico effettoquanto al prosieguo della lite.È sufficientemente noto, infatti,che le circostanze non contestatesono quelle la cui esistenza nonviene messa in dubbio dalla con-troparte e che, conseguentemen-te, non hanno necessità di esseredimostrate da colui che le ha alle-gate e intende giovarsene (15). Ove, pertanto, al libero interro-gatorio le parti si presentino, ri-spetto alle allegazioni e deduzio-ni di ciascuna di esse, in una col-locazione per così dire neutra, lamomentanea irrilevanza proba-toria delle rispettive prospetta-zioni potrà rimuoversi proprioper effetto delle domande loroinformalmente rivolte dal giudi-ce (16). E di una mirata verbaliz-

(12) CONSOLO, La trattazione nella fase introduttiva del proces-so: un primo bilancio nel (semi-)decennale, Giur. it., 2001,1072.

(13) “…previa adeguata preparazione sull’oggetto della causae predeterminazione di uno spazio di tempo adeguato per taliincombenti, tenendo conto della complessità della controversiae del numero delle parti; svolgimento dell’interrogatorio solo al-la presenza delle parti, dei loro procuratori generali o speciali edei rispettivi difensori; verbalizzazione delle dichiarazioni inmodo da far emergere se le stesse siano state rese a domandadel giudice o spontaneamente dalla parte (ai fini della loroeventuale efficacia confessoria) nonché i punti di convergenzae di divergenza delle parti (onde circoscrivere il thema proban-dum)…”.

(14) La relazione, L’interrogatorio della parte: interrogatorio li-bero e interrogatorio formale, è pubblicata in Giur. merito,2002, 1107.

(15) L’affermazione ha ottenuto l’avallo di Cass., Sez. un., 23gennaio 2002 n. 761 (la si legga, insieme a Cass. 17 aprile 2002n. 5526, Cass. 2 aprile 2002 n. 4685, Trib. Foggia 7 maggio 2002,

in Foro it., 2002, I, 2017, con nota di CEA, Il principio di noncontestazione al vaglio delle sezioni unite; nonché in Corr.giur., 2003, 1342, annotata da FABIANI, Il valore probatorio dellanon contestazione del fatto allegato). La Corte, nell’evidenziareche le dichiarazioni delle parti, rese in sede di libero interroga-torio, su fatti conosciuti solo da esse e non contraddetti da con-trari elementi probatori, possono rappresentare fonte unica delconvincimento del giudice, ha confermato “il principio a mentedel quale la prova è irrilevante ove abbia ad oggetto fatti paci-fici per essere stati ammessi dalla parte e per avere la parte in-teressata basato il suo sistema difensivo su argomenti logica-mente incompatibili con il loro disconoscimento”. Il ragiona-mento, formulato quanto all’interrogatorio ex art. 420 c.p.c.,considerato doveroso a differenza di quello prescritto dall’art.117 c.p.c. come mera facoltà che il giudice può esercitare inogni momento, può ovviamente estendersi all’interrogatorio del-l’udienza di trattazione solo se gli si conferisce il medesimo ca-rattere di obbligatorietà.

(16) Formulate le quali può accadere che: A) una delle due par-ti, non indotta dal giudice, affermi come vero un fatto a sé sfa-

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zazione, eseguita in modo da faremergere le questioni non con-troverse (sotto il duplice profilodelle affermazioni che, senzaspecifica sollecitazione del giudi-ce, possono generare confessio-ne, e delle risposte che, dandoluogo ad ammissione o non con-testazione, consentono solo – maè già tanto – di eliminare i fattiammessi e non contestati dal the-ma probandum).

5.Per quanti sforzi si pos-sano fare al fine di evita-re attività processualisuperflue, è esperienzacomune che una non siaproprio eliminabile. Mi

riferisco all’obbligatoria conces-sione – ove richiesti – dei terminiper le memorie dell’ultimo com-ma dell’art. 183 c.p.c. Tutti sap-piamo, però, che nella maggiorparte dei casi l’avvocato vuolesoltanto riservarsi un momento diriflessione e, anzi, talvolta si avva-le di quella facoltà con finalità di-latorie.Di regola, infatti, quei termini onon sono utilizzati (specie quelloper le repliche), oppure lo sono asproposito (con memorie che, senon fanno altro che ribadire con-cetti già espressi, contengono unmero elenco di precedenti giuri-sprudenziali).

Se, quindi, proprio non si è riu-sciti a convincere i difensori adavvalersi dell’ultima parte deldell’art. 183, 4° comma, c.p.c.,precisando e modificando inudienza, allora l’uso accorto (17)dei termini può servire a scorag-giare richieste pretestuose. Ancorpiù, potrebbe tornare utile darneatto nella sentenza (e tenerneconto nella liquidazione dellespese): segnalo Trib. Bologna30.9.2003 (18) che conclude losvolgimento del processo affer-mando: “nel corso dell’udienzaex art. 183 il tentativo di conci-liazione non poteva essere esperi-to per la mancata comparizionepersonale dei contendenti; i di-fensori chiedevano, quindi, ter-mini per il deposito di memorieex art. 183, 5° comma, c.p.c. (at-ti in cui, nella sostanza, veniva-no ribadite le precedenti argo-mentazioni)”. Si trattava di unacomplessa pronuncia in tema divalidità del cd. trust interno, cui èlogicamente conseguita la com-pensazione delle spese; in altricasi, però, una tale affermazionepuò (a quei fini di scoraggiamen-to) essere collegata quanto me-no al mancato riconoscimento,esplicitato in decisione, dellecompetenze per un’attività a dirpoco sovrabbondante.

Quanto, poi, ai termini dell’art.184 c.p.c., mi sembra che non siaopportuno cumularli con quellidestinati all’ultimativa definizionedel thema decidendum; se scan-sione deve esserci è giusto che trale diverse fasi non si crei sovrap-posizione. Né sulla questione ha portatoqualcosa di nuovo l’interpretazio-ne della Cassazione (19). La fa-coltà di chiedere le memorieistruttorie deve essere esercitataall’udienza di trattazione (o nellasua appendice scritta), ma nullaimpedisce al giudice (e, tantome-no, può conseguirne una qualcheforma di nullità) di cadenzare lememorie istruttorie “numero unoe numero due” (20) fissando perl’ammissione dei mezzi l’appositaudienza.In vista della quale il tema dellaprova dovrebbe essere preventi-vamente approfondito al fine dievitare il sistema della riserva,che oltre a non essere in lineacon le intenzioni del legislatoredella novella, provoca in questafase, come in poche altre, un no-tevole scompenso dei tempi pro-cessuali.Decidere in udienza, e concor-dare con gli avvocati, la datadella comparizione del consu-lente di ufficio o quella del-

vorevole e favorevole all’altra. Ad onta dell’art. 229 c.p.c., per ilquale la confessione spontanea può essere contenuta in qual-siasi atto processuale firmato dalla parte personalmente salvo ilcaso dell’art. 117, la giurisprudenza ritiene che, nelle cause re-lative a diritti disponibili, una volta sottoscritto il verbale si abbiavera e propria confessione; B) indotta dal giudice, una partecompia un’ammissione, confermando, cioè, la verità di un fattoa sé svantaggioso e vantaggioso per l’avversario; tale comporta-mento non può costituire confessione, oltre che per il dato nor-mativo appena veduto, perché le risposte alle domande avanza-te in sede di libero interrogatorio non possono essere equipara-te ad una dichiarazione provocata mediante interrogatorio for-male (art. 228 c.p.c.); C) invitata dal giudice a prendere posizio-ne sui fatti allegati da una parte, l’altra non li neghi, dando luo-go al fenomeno della non contestazione, che a ben vedere siconfigura come un’ammissione implicita. In queste ultime dueipotesi, per quanto venga solitamente operata una netta distin-zione tra ammissione e non contestazione (quest’ultima defi-nendosi essenzialmente quale comportamento omissivo, a diffe-renza della prima che si sostanzierebbe sempre in affermazioniespresse), gli effetti che ne conseguono sono identici e consi-

stono nel porre i fatti ammessi o non contestati al di fuori delthema probandum: né i fatti esplicitamente ammessi né i fattinon contestati hanno bisogno di essere provati.

(17) Ma non punitivo. Ché se l’avvocato davvero deve precisa-re o modificare, concedergli cinque giorni, più altri cinque perle repliche, vuol dire incidere eccessivamente sul diritto di dife-sa. In realtà, i trenta più trenta giorni della disposizione nonprodurrebbero grave danno se il giudice potesse tenere l’udien-za allo scadere del sessantesimo giorno. Mi rendo conto chequesto non sempre è possibile, ma occorrerebbe prendere attoche quell’udienza, di norma, sarà di scarsissimo impegno per ilgiudice che dovrà limitarsi a concedere i termini per le memorieistruttorie.

(18) Guida al diritto, 22 novembre 2003, n. 45.

(19) Cass. 25 novembre 2002, n. 16571, Corr. giur., 2003, 447,al quale rimando anche per il perspicuo commento di D’ASCO-LA, L’inquietudine della Cassazione sulle preclusioni istrut-torie.

(20) Secondo la felice definizione di CONSOLO, La trattazione,cit., 1070.

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l’escussione dei testimoni, o ad-dirittura, programmare due o treudienze in sequenza, permettese non altro di evitare un pro-lungamento del giudizio dovutoai concomitanti impegni dei le-gali (21).

6.Il tema della prova miinduce a due brevi os-servazioni, prima diuna riflessione conclu-siva.Le prove si articolano

secondo regole predeterminateche, ovviamente, non sono qui aricordare. Quelle regole, però, valgono pertutti; per gli avvocati che, adesempio, devono formulare la te-stimonianza per capitoli specifici,aventi ad oggetto fatti dedotti alpositivo. Per il giudice, che deve effettuareun penetrante controllo sulla pro-va, onde vagliarne non solo la ri-levanza, ma anche e soprattuttol’ammissibilità alla luce delle nor-me del codice (22).Le quali, finché esistono, devonoessere rispettate, perché ammet-tere indistintamente ogni prova –comportamento che può ancheessere diretto a non pregiudicarela parte il cui difensore dimenticale regole poste a presidio di unacorretta formulazione – finisce col

danneggiare quella il cui avvoca-to alle regole si è strettamente at-tenuto.E danneggia il giudice, che al mo-mento della decisione si troverà afronteggiare decine di pagine ma-lamente scritte (23) e piene di ri-ferimenti a circostanze non utili aifini del decidere. Espletate le prove, poi, sarebbeopportuno far desistere gli avvo-cati dalla richiesta di rinvio perl’esame. Piuttosto, quanto alla consulenzatecnica, all’atto del conferimentodell’incarico il giudice potrebbefissare il termine per il depositodella relazione, quello entro ilquale le parti devono produrreproprie deduzioni, un nuovo ter-mine al consulente per chiari-menti, l’udienza in cui, finalmen-te, l’intero campionario di nota-zioni tecniche è stato messo anudo. Certo se l’ausiliare non depositanel primo termine, quelli succes-sivi saltano; si tratterebbe, però,di valorizzare soltanto i peritipuntuali e, soprattutto, di evitarela finzione per cui il consulenteha un termine (60, 90, 120 gior-ni), ma, visto che l’udienza è fis-sata a data successiva, depositasoltanto pochi giorni prima diquesta.

Sul punto le prassi dell’Associa-zione Nazionale Magistrati com-prendono (1.2, lett. m) la possi-bilità di affidare alle parti unabozza di elaborato che, dopo iloro rilievi, prenderà forma defi-nitiva. A prescindere dalla difficoltà diintendere il concetto di bozza, misembra preferibile fissare più alungo la nuova udienza e consen-tire, attraverso il deposito in can-celleria, lo scambio organizzatocon l’ordinanza di conferimentodell’incarico.

7.Un unico filo lega le mieriflessioni. Ha un sensoordinare la comparizio-ne delle parti già dal-l’udienza dell’art. 180c.p.c., si potrà svolgere

un proficuo libero interrogatorioin quella di trattazione (per nonparlare delle altre attività previstedall’art. 183 c.p.c.), tentare la con-ciliazione, distinguere le questio-ni ancora controverse, ammetterele prove senza riservarsi, solo sele udienze smetteranno di esserequei momenti di distribuzione –di termini e di memorie – qualisono diventate oggi.Per far ciò, tuttavia, l’attentogiudice non basta; è necessarioche gli si contrapponga l’attentoavvocato, perfettamente consa-

(21) Può essere difficile dar corso in udienza, in cause anchemolto complesse, alle istanze delle parti. Qui, tuttavia, mi rife-risco a una riserva per così dire preventiva, nel senso che il giu-dice, se prima dell’udienza avrà già chiara la situazione proba-toria, potrà adeguatamente far fronte anche a situazioni impre-viste. In ogni caso non intendo censurare il sistema della riser-va, ma, dal punto di vista dell’avvocato, far notare che, quandoil giudice se ne avvale, è poi necessario rimanere in attesa del-la comunicazione della cancelleria e, una volta ricevuta, verifi-care le udienze del giorno fissato per la prova sperando che, aquell’ora, vi sia uno spazio vuoto da dedicare alla causa. Se, in-vece, il giudice fissa la nuova udienza alla presenza dei difen-sori tutto ciò non si verifica. Una soluzione di compromesso,che salvaguarderebbe le esigenze di tutti, sarebbe quella di rin-viare l’udienza a breve e di sciogliere la riserva alla nuovaudienza.

(22) BARRECA, Gli strumenti e le prassi acceleratorie nel proces-so di cognizione, Relazione al corso di studio del CSM, “La du-rata ragionevole del processo civile”, 13-15 gennaio 2003: “Laprassi che andrebbe assolutamente evitata, in ossequio al cano-ne ermeneutica tratto dall’art. 111 Cost., è quella …di ammet-

tere le prove senza alcun vaglio preventivo della loro (ammissi-bilità e) rilevanza: è del tutto evidente che lo svolgimento diun’attività probatoria inutile determina altrettanto ingiustifica-te (ed ingiustificabili) lungaggini processuali”.

(23) Il problema della verbalizzazione, a penna da parte degliavvocati, a penna ad opera del giudice che vi inserisce una ver-sione filtrata delle richieste dei legali (art. 84, 4° comma, disp.att. c.p.c., Le parti e i loro difensori all’udienza non possonodettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sonoautorizzati dal giudice), al computer dal giudice che trascrivein diretta le istanze dei difensori, meriterebbe più ampia tratta-zione. Allo stato non riesco ad appassionarmi al verbale redattodal giudice su PC. Si tratta, almeno presso il Tribunale di Napo-li, di un evento non ancora frequente, ma ricordo che in occa-sione di un interrogatorio libero non sapevo se rivolgere la miaattenzione alle domande da formulare e alle risposte date, op-pure controllare quanto il giudice trascriveva sul suo computer.Talvolta, si sa, basta un’espressione in più o in meno per cam-biare il senso di intere frasi, e la successiva lettura del verbalespesso non consente di risalire a tutte le affermazioni della par-te o del testimone.

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pevole del giudizio e del suostato (24).Diviene fondamentale, insomma,un continuo dialogo tra i protago-nisti del processo, ed è indispen-sabile che il giudice a ogni udien-za non rinvii ad altra scelta soloperché il foglio del ruolo è piùbianco, ma fissi la nuova datad’accordo col difensore che, con-sapevole dei propri impegni, assi-

curi la partecipazione sua o di al-tro legale in grado di gestire lacausa.Ciò che – e lo dico da avvocato –mal sopporto, è quel presentarsiaffannato di colleghi, spesse vol-te mandati da altri colleghi, chenulla sanno e nulla sanno dire,non essendo in grado di interlo-quire con l’altra parte e col giudi-ce (25).

L’avvocatura, è vero, tende a ge-stire il maggior numero possibiledi processi; ma non mi sembrache le faccia onore l’offerta di unservizio di delega processualeche di recente mi è capitato dileggere su un manifesto affisso inun tribunale campano. C’era scrit-to: l’udienza via fax!

LELIO DELLA PIETRAAvvocato

(24) In realtà, i termini sono più interdipendenti di quanto pos-sa pensarsi; gli avvocati, infatti, parametrano la loro attenzionesu quella del giudice, disinteressandosi delle cause di cui que-st’ultimo, in udienza, si disinteressa.

(25) L’abitudine mi sembra che abbia ricevuto istituzionaliz-zazione dal servizio che un Sindacato Forense mette a dispo-sizione dei propri soci. Il cui regolamento offre la possibilità

agli iscritti di reperire, in caso di necessità, un collega affidabi-le cui delegare la rappresentanza alle udienze alle quali si sa-rebbe impossibilitati a prendere parte. Il servizio, esattamentedisciplinato quanto alla richiesta (da avanzarsi nelle 48 ore pre-cedenti), alla modulistica, ai diritti da corrispondere al delega-to, difetta in un punto: non prevede affatto che il sostituto siamesso a conoscenza del processo al quale viene inviato a par-tecipare.

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ML

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Ritengo di dover inizia-re questo mio inter-vento leggendo unverbale di mancato(rectius, omesso) pi-gnoramento di un Uf-

ficiale Giudiziario di Verona, chemi è stato trasmesso nei giorniscorsi da un avvocato: «Si restitui-sce l’atto inevaso, significandoche non è stato possibile proce-dere esecutivamente per gravecarenza di personale: su 16 Uffi-ciali Giudiziari addetti alle esecu-zioni previsti dalla pianta organi-ca, ne prestano servizio – di fatto– solo 5, di cui uno in part time al50%. // A tali ufficiali giudiziarisuperstiti, inoltre, è stato affidatoil compito di seguire le esecuzio-ni anche nel territorio circoscri-zionale del Tribunale di Legnago,ove non è in servizio nessuno dei4 uff. giud. previsti. // Abbiamoinformato della gravità della que-stione tutti gli uffici gerarchica-mente superiori ed abbiamo chie-sto al sig. Ministro ed al sig. Presi-dente della Corte una rapida solu-zione del problema ma, sinora,senza alcun riscontro. // Siamoconsapevoli che lo stato di disse-sto penalizza soprattutto i sigg.Avvocati ed, in genere, gli utentidella Giustizia. Siamo altrettanto

consapevoli, però, che il nostroimpegno, in questo momento, èaltissimo. // Confidiamo, perciò,nella Sua comprensione e, se pos-sibile, in un Suo intervento pressotutti coloro che potrebbero risol-vere il problema. // (omissis) //Veramente rammaricati per la si-tuazione creatisi e per il disagioche la stessa sta causandoLe, re-stiamo a disposizione per even-tuali ed ulteriori chiarimenti.».La denuncia di questa situazionefa, come si suol dire, pendant conuna serie di disfunzioni esistentinel tribunale di Milano, presso cuiesercito la mia professione. In merito a queste disfunzioni so-no state fatte dall’associazione fo-rense a cui sono iscritto (NuovaProfessione Avvocato) alcune de-nunce (al Ministro, ai responsabi-li degli uffici, ecc.), l’ultima in da-ta 31 marzo 2003, rimasta senzariscontro.Sintetizzo il contenuto della let-tera. Si diceva che è inaccettabileche in un Tribunale come quellodi Milano una richiesta di decre-to ingiuntivo non possa esseresoddisfatta in meno di 45 giorni;che, successivamente, per l’ap-posizione della formula esecuti-va ai sensi dell’art. 647 c.p.c. sia-no necessari circa 6/7 mesi (1);

CONSIDERAZIONI MINIMESULLA GIUSTIZIA CIVILE

TRA PROBLEMI DELL’ORGANIZZAZIONE

E RIFORME PROCESSUALI(*)

(*) Lo scritto riproduce l’intervento dell’A. al convegno nazionale dell’A.N.M. sul tema“Processo ed organizzazione” (Roma, 12-13 dicembre 2003).

(1) Fortunatamente, dopo Corte cost. 6 dicembre 2002, n. 522, in Corriere Giuridico2003, 3, 310 con mia nota, non è più necessario, per poter disporre del titolo esecutivo,il previo pagamento dell’imposta di registro, che comportava ulteriori ritardi.

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che nei procedimenti di espro-priazione immobiliare tra il de-posito della documentazioneipo-catastale, nei termini peren-tori di cui all’art. 567 c.p.c. no-vellato, e la fissazione dell’udien-za ex art. 569 c.p.c. passino nonmeno di 18-20 mesi, ma moltospesso anche tre anni.

Ritornando al procedi-mento monitorio, so-no in grado di docu-mentare che a frontedell’emissione del de-creto da parte del

giudice in una certa data, il tim-bro di deposito in cancelleria èstato apposto anche tre mesi do-po (nello specifico: 3 giugno2003-8 settembre 2003) e, al difuori del periodo feriale, comun-que in periodo variabile tra i 30ed i 60 giorni. Non sto parlandodi casi eccezionali: ed è ovvioche la verifica può effettuarsi sol-tanto laddove il magistrato abbiaavuto cura di apporre la data incui ha sottoscritto il provvedi-mento, non lasciando che essasia determinata esclusivamentedal timbro del deposito appostodalla cancelleria. Poiché escludo che i magistrati sitengano in un cassetto un provve-dimento dopo averlo sottoscritto,penso che ogni commento sulledisfunzioni della cancelleria siasuperfluo.Indubbiamente a Milano si risen-te fortemente in questo settoredella situazione che già c’era inPretura prima dell’entrata in vigo-re della legge sul giudice unico.

Comunque, pensate lo stato d’a-nimo del creditore che dopo averatteso tutto questo tempo (mini-mo una decina di mesi a conti fat-ti (2)) per la formazione di un ti-tolo esecutivo – con buona pacedei tempi previsti dalle direttivecomunitarie – si vede poi negataanche l’esecuzione, come abbia-mo visto poco fa essere avvenutoin quel di Verona!Sono solo alcuni casi di disfunzio-ni: ma potrei continuare, adesempio dicendo che le comuni-cazioni di cancelleria relative aidepositi di sentenza sono in gra-vissimo ritardo: a tutt’oggi non horicevuto avvisi di depositi di sen-tenza che, a seguito di ricerche incancelleria, ho verificato essereavvenuti il 1° ottobre 2003. E questa situazione si trascina damesi e riguarda qualsiasi comuni-cazione. Ancora: quando il giudice dell’e-secuzione scioglie una riserva,noi avvocati non siamo in gradodi reperire il fascicolo in cancelle-ria per circa un mese e mezzo. I termini contemplati dall’art. 168bis c.p.c. sono di fatto disappli-cati e non raramente il fascicolod’ufficio è reperibile secondoquel che dovrebbe essere la nor-malità (cioè, nella cancelleria delgiudice, senza dover affrontarericerche onerose e, direi, polve-rose) solo nell’imminenza dellascadenza del termine dei ventigiorni precedenti la prima udien-za fissata dall’attore, se non do-po, talché, se il G.I. non ha prov-veduto ai sensi dell’ultimo com-

ma del predetto art. 168 bis c.p.c.al differimento della primaudienza (con slittamento che,peraltro, talvolta va ben al di làdei 45 giorni previsti dalla nor-ma: il che costituisce un altroproblema), si rischia di pregiudi-care riconvenzionali (3) e chia-mate di terzo.La risposta che si suol dare a fron-te delle contestazioni che vengonomosse è sempre la stessa: la causaè nella carenza di personale.

Non ho motivo per du-bitarne. Ma, in ognicaso, delle due l’una:o effettivamente lacausa è questa, ed al-lora occorrerà che il

Governo si attivi e subito, senzaulteriori indugi, che sono intolle-rabili in un Paese europeo; o lacausa è nell’incapacità dei singolidirigenti, che andranno allora ri-mossi.Da anni, ogni volta che mi occu-po di questi temi, ricordo che,come ho appena detto, siamo unPaese europeo, siamo una poten-za industriale (forse un po’ in de-clino…). Non è possibile tollera-re questa situazione, poiché essapregiudica l’economia, con buo-na pace di tutti i discorsi (suiquali ho dei forti dubbi - ma quinon rileva) sulla logica ottimaledei mercati. Per dirla col profes-sor Normand dell’Università diReims: «Non si può avere una ve-ra concorrenza sul mercato inter-no [europeo - n.d.r.] se i soggettieconomici non sono in una situa-zione di parità almeno approssi-

(2) Ed infatti: 45 giorni di tempo per avere il decreto (ma in ta-luni casi i giorni sono molti, ma molti di più, come si è visto), acui si aggiungono i termini per la notificazione (diciamo, per co-modità, 5 giorni), i termini per l’opposizione (40 giorni), i termi-ni per l’apposizione della formula (6-7 mesi).

(3) Mi è capitato qualche anno fa di volermi costituire, per pro-porre riconvenzionale e contestuale istanza di provvedimentocautelare, ben prima dei venti giorni precedenti la prima udien-za (come ho detto, dovevo discutere un provvedimento d’ur-genza) e circa una quindicina di giorni dopo la scadenza deltermine per l’attore per iscrivere la causa a ruolo. Mi fu richie-sto dal cancelliere, al fine di portare la causa al Presidente del

Tribunale per la designazione del giudice istruttore, un’«istanzadi immediata iscrizione a ruolo» (ovviamente in bollo!). È su-perfluo ogni commento! Devo, tuttavia, dare atto che dopo chedenunciai il fatto in occasione di un convegno [mi riferisco alconvegno Giustizia e riforme - quale politica per il personale,quali strutture nella Giustizia che cambia - Milano 18 maggio1998. Il testo della mia relazione, col titolo Brevi note sul rap-porto tra giustizia e burocrazia (e circa il primato del pubbli-co sul privato), è pubblicato in La rivista del Consiglio (del-l’Ordine degli Avvocati di Milano), fasc. n. 3 del 1998, pagg. 89e segg.] a cui partecipò anche il direttore generale del Ministe-ro della Giustizia dell’epoca (maggio 1998) non si sono più avu-te richieste simili.

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mativa rispetto agli oneri che gra-vano su di essi. Ciò che vale pergli oneri fiscali e sociali non èmeno valido per gli oneri giudi-ziali. Coloro che devono soppor-tare il peso di un sistema giudi-ziario più pesante, più lento, piùoneroso di altri sono doppiamen-te penalizzati nella competizioneintra-comunitaria. Lo sono, in-nanzi tutto, per il carico che rap-presentano questi costi giudiziaritra le loro spese generali. Rischia-no di essere danneggiati nellacompetizione internazionale acausa della pubblicità negativache su di loro riflette la reputa-zione del processo nel loro paesee le complicazioni senza fine cheesso permette quando sorge unacontroversia tra le parti» (4) [ilcorsivo è mio].Aggiungo che le conseguenzenon sono soltanto queste: la sfi-ducia nell’amministrazione dellagiustizia ha un’altra conseguenza,ancor più devastante sulla vita so-ciale; il bisogno di giustizia nonammette vuoti e laddove un vuo-to si verifica viene riempito. E selo Stato abdica, lo sappiamo, visono altre autorità – non legittime– che sono pronte a «surrogarlo».Né, visto i tempi che viviamo,sarà il caso di esaltare le misurealternative. Non esaltiamo gli arbitrati: nonsono alla portata di tutti (5) … ecomunque, poi, vi è sempre lanecessità che qualcuno ne assicu-ri l’autorità sul piano esecutivo.Come dire? … Verona docet!Non confidiamo tanto nei tentati-vi obbligatori di conciliazione: so-no uno dei possibili strumenti diintervento, non costituiscono lasoluzione, a prescindere dal fatto

che culturalmente non hanno fat-to ancora presa.

• • •

Non entro nel meritodei tempi di sciogli-mento di riserva.Non ho i dati relativiai carichi di ruolo perverificare se si giusti-

fichino, in alcuni casi, ritardi dimesi. Intendiamoci: non è che quici si dolga del mancato rispettodel termine di cinque giorni pre-visto dall’art. 186 c.p.c., che incerti casi sarebbe umanamenteimpossibile rispettare; tuttavia –con tutta la comprensione possi-bile – riesce difficile giustificarescioglimenti di riserva a distanzadi sei mesi su meno di una decinadi capitoli di prova, già discussi inudienza e con una riserva assuntaper dichiarato scrupolo. Certa-mente, se una riserva ha questitempi, è difficile poi che i tempidel processo siano contenuti nel-l’ambito di un triennio. Il proble-ma è che certi ritardi finisconoper avere una cassa di risonanzamaggiore rispetto ai casi di ordi-nario, buon andamento Analogo discorso si può porrepurtroppo in relazione ai tempi dipubblicazione delle sentenze, an-che se qui, in concreto possonointervenire nuovamente fattori diinefficienze delle cancellerie. Ri-cordo sempre – ma è un fattomolto risalente – il caso di un giu-dice che aveva scritto la sentenzanegli otto giorni successivi alla di-scussione collegiale, ma la minu-ta giacque in cancelleria novemesi (una gestazione …) perchénon c’era nessuno che la potessebattere a macchina.Il nuovo rito introdotto dalla leg-

ge 353 del 1990 ha portato indub-biamente ad una riduzione deitempi processuali. Tuttavia solotra qualche anno potremo davve-ro fare delle verifiche sulla tenutadi questi tempi. Non dimentichia-mo, infatti, che le cause di vec-chio rito sono state assegnate aiG.O.A. e, quindi, l’arretrato, cu-mulatosi al 30 aprile 1995, non èvenuto a pesare sull’organico ef-fettivo dei giudici togati se nonper un periodo limitato. Certo è che nelle Corti d’appello– ove non vi è stato per lo smalti-mento dell’arretrato cumulatosiper le cause di vecchio rito l’ausi-lio di magistrati onorari – la situa-zione che viene segnalata è parti-colarmente grave. Noi abbiamo aMilano la fissazione di primeudienze, per cause che vengonosvolte col rito locatizio, a distanzadi oltre un anno e mezzo dal de-posito del ricorso. Nelle cause dirito ordinario, invece, è l’udienzadi precisazione delle conclusioniche viene fissata a tale distanza ditempo.Mi consta che presso altre Cortid’appello la situazione sia ancorpiù grave.Né ci si può confortare di questasituazione assumendo che nelfrattempo vi è un titolo esecutivoformatosi in primo grado.A parte il fatto che, come è noto,l’orientamento dominante in dot-trina ed in giurisprudenza è nelsenso che le sentenze costitutivee di mero accertamento non sonoprovvisoriamente esecutive nep-pure quanto ai capi condannatoriconnessi (6), va da sé che non èaffatto detto che chi è soccom-bente in primo grado lo sia a ra-gion veduta (l’errore giudiziario è

(4) NORMAND J., Il ravvicinamento delle procedure civili in Eu-ropa, in Riv. dir. proc. 1998, 682 e segg.

(5) Cfr. sul punto le acute osservazioni e le forti perplessitàmanifestate da VERDE G., Sul monopolio dello Stato in tema digiurisdizione, in Riv. dir. proc. 2003, 371 e segg., spec. 382 esegg.

(6) Cfr. sul punto in giurisprudenza Cass. 12 luglio 2000, n.9236, in Corriere Giuridico 2000, 12, 1599 con nota parzialmen-te critica di CONSOLO C., Una non condivisibile conseguenza (lanon esecutorietà del capo sulle spese) di una premessa fondata(la non esecutorietà delle statuizioni di accertamento). In dot-trina vedi TARZIA G., Lineamenti del processo civile di cognizio-ne, Milano 2002, 252.

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una realtà!), mentre l’interpreta-zione del disposto dell’art. 283c.p.c. appare ispirato davvero acriteri eccessivamente ristretti (7).

• • •

Sono quasi 22 anni cheesercito la professione diavvocato e sono semprepiù persuaso che potre-mo ritoccare quanto vo-gliamo le norme proces-

suali, ma i problemi sono altri.In altri termini: non metto in dub-bio che nelle pieghe della legge sipossano trovare dei cavilli per ri-tardare il processo.Oggi, tuttavia, il giudice ha moltipiù strumenti di ieri per impedirei rinvii a vuoto e manovre defati-gatorie. Non nego, peraltro, che si possaintervenire ancora, ad esempio,sulle norme relative alla fase diprima comparizione (ed in talsenso mi sembra condivisibilequanto previsto dal disegno dilegge in discussione al Senato),su quelle che regolano con unacerta rigidità il rapporto di stru-mentalità tra processo cautelare eprocesso di merito (ed anche intal senso mi sembra condivisibilela ratio sottesa alla riforma del-l’art. 669-octies c.p.c., prevista dalpredetto disegno di legge - qual-che dubbio l’ho sul tenore lettera-le della norma (8)).Le perplessità nascono dal fatto

che immancabilmente quando sihanno strumenti legislativi a di-sposizione, pare che molti opera-tori del diritto, avvocati e magi-strati, facciano a gara per limitar-ne la portata.È il caso dell’ordinanza ex art.186-quater c.p.c.. Un amico magistrato, mi riferiscoa Carlo Verardi, mi disse una vol-ta che magistrati ed avvocati face-vano a gara per impedirne l’ope-ratività. Ed io condivido questaaffermazione. Non solo, o, se sivuole, non tanto per il fatto cheessa sia ritenuta inapplicabile alleazioni costitutive (9) (soluzioneche non condivido, come non lacondivido per l’ordinanza ex art.186-ter (10)), quanto per il fattoche si rinvengono massime chene escludono l’applicabilità nelleipotesi di responsabilità aquiliana(11), mentre vengono segnalatitempi di fissazione della discus-sione dell’istanza che ben pocohanno a che vedere con la naturadi provvedimento anticipatorio.A proposito di tempi per la pro-nuncia di provvedimenti a conte-nuto anticipatorio, subito dopol’entrata in vigore del nuovo ritosi pose un problema in relazionealla provvisoria esecuzione deldecreto ingiuntivo. È noto che alcuni giudici ritene-vano di poter disporre subito sul-l’istanza di sospensione della

provvisoria esecuzione ai sensidell’art. 649 c.p.c., mentre assu-mevano di non poter discutereprima dell’udienza di cui all’art.183 c.p.c. l’istanza ex art. 648c.p.c., sull’evidente presuppostoche pagare ciò che non si deve èpiù grave che non ricevere ciòche si ha diritto di ricevere.Penso che in realtà le due fatti-specie siano il rovescio della stes-sa medaglia e perciò ogni distin-zione sul piano del trattamentoprocessuale sia errato. Né vale di-re che occorre aspettare che l’op-ponente possa formulare ulteriorieccezioni con la memoria difensi-va che può depositare venti gior-ni prima dell’udienza di cui all’art.183 c.p.c., contenente eccezioniprocessuali e di merito non rile-vabili d’ufficio: poiché sarebbecome dire che nel vecchio ritonon si sarebbe potuto discuterel’istanza di provvisoria esecuzio-ne prima dell’udienza di precisa-zione delle conclusioni, attesoche eccezioni potevano esserededotte fino a tale udienza (12). Siamo in presenza di una misurasommaria, fondata su una prede-terminazione di un periculumconnesso col ritardo effettuata amonte dal legislatore: non vi èspazio per tollerare ritardi nelladiscussione, se non in via ecce-zionale.Mutatis mutandis ciò non può

(7) Cfr. sul punto cfr. App. Milano, 18 dicembre 1996, in Que-stione Giustizia 1997, 1, 236 con nota di RORDORF R. Sul fumusboni iuris per la sospensione della sentenza di primo grado v.CONSOLO C., Commentario alla riforma del processo civile, Art.283, Milano 1996, 275 e segg. per il quale «colui che chiede l’i-nibitoria (...) dovrà certamente dimostrare la pesantezza delleripercussioni sulla sua sfera patrimoniale che si avrebbero incaso di adempimento coattivo del debito (...). Tuttavia una ini-bitoria, anche solo parziale (...) non potrà essere concessa se ilgiudice di appello, dalla lettura dell’atto di citazione anche al-la luce della comparsa di risposta dell’appellato, non trarrà laconsapevolezza che la sentenza esecutiva rischia effettivamen-te di dover venire riformata almeno in parte ... » (p. 277). Econclude: «se il danno fattuale è assai notevole il fumus boniiuris dell’appello può bastare; se invece il danno è rilevantema contenuto la inibitoria postulerà una elevata probabilitàche la decisione appellata possa venire riformata». Sul puntomi permetto di richiamare altresì le considerazioni che ho svol-to nel mio La nozione di irreparabilità nella tutela d’urgenza

del diritto di credito, in Riv. Dir. Proc. 1998, 216 e segg., spec.247 e segg.

(8) Mi permetto di richiamare sul punto il mio Progetti di riformaal codice di rito e tutela sommaria: pro memoria per il legislatore,in Corriere Giuridico 2002, 4, 546 e segg., spec. 549 e segg.

(9) Cfr. per tutte Trib. Bari, 17 giugno 1996, in Giur. It. 1998,951 e contra Trib. Roma, 2 giugno 1997, ibid.

(10) Mi permetto di richiamare in proposito la mia monografiaL’ordinanza di ingiunzione nel processo civile, Padova 2003, 71e segg.

(11) Cfr. Trib. Milano, 26 marzo 1996 e Trib. Monza, 20 settem-bre 1995, in Resp. civ. prev. 1996, 739.

(12) Sul punto mi permetto di rinviare al mio Prima udienza dicomparizione ex art. 180 c.p.c. novellato e provvisoria esecu-zione del decreto opposto, in Giur. It. 1996, I, 2, 170. Conf.CHIARLONI S., Giudice e parti nella fase introduttiva del processocivile di cognizione, in Riv. trim. dir. e proc. civ. 1999, 401.

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non valere anche per l’ordinanzadi ingiunzione ex art. 186-terc.p.c., che costituisce l’omologodell’ordinanza ex art. 648 c.p.c.nel processo ordinario di cogni-zione (13).

• • •

Ho detto prima che ri-tengo che la soluzio-ne dei problemi dellagiustizia non è que-stione di riforme dinorme processuali o,

se si vuole, non lo è tanto (inter-venti andrebbero fatti in puntodeterminazione delle aree dicompetenza e, magari, per sgra-vare la Suprema Corte di causedal carattere «bagatellare»; dubitofortemente, invece, sulla neces-sità ed opportunità di riforme ra-dicali). Prima di concludere, peraltro, mipreme dire che sicuramente nonè questione di imbrigliare le fa-coltà interpretative del giudice,come taluno sta inopinatamentesostenendo. Noi viviamo in un’epoca di re-pentini mutamenti nel sociale. Èassolutamente un’utopia – e nep-pure positiva – pensare che essinon si riflettano sull’interpretazio-ne delle leggi. Come se poi lestesse leggi non mutassero e imutamenti che intervengono inun ramo dell’ordinamento nonsiano suscettibili di esercitare unriflesso anche al di fuori del sin-golo settore in cui sono interve-nuti.Né possiamo dimenticare che ilnostro Paese ha una collocazioneinternazionale e che le norme in-

ternazionali hanno una loro va-lenza nel nostro ordinamento giu-ridico, talché se si fa una leggesenza tener conto di queste nor-me, non ce la si può prenderecon chi questa nuova legge inter-preta collocandola in un ambitopiù vasto.Insomma, quando sento disquisi-re sui problemi dei limiti dell’in-terpretazione, mi viene sempre inmente una precisazione di Fran-cesco Antolisei, secondo cui nonpuò «accogliersi l’antica massimain claris non fit interpretatio, siaperché ciò che appare chiaro aduna persona, può non esser taleper un’altra, sia perché in ogni ca-so l’interprete non deve arrestarsial risultato che si desume imme-diatamente dalle parole, vale a di-re il significato apparente, ma de-ve cercare il senso più intimo eprofondo della disposizione el’effettiva portata di essa» (14).Non è raro che si censuri l’inter-pretazione delle leggi. Anche Ce-sare Beccaria lo faceva (15): ma,al di là del fatto che Beccariascriveva nel 1764, in un’epoca incui la chiarezza delle leggi – aquanto ci dicono gli storici – la-sciava molto, ma molto a deside-rare (molto più di quanto non lolasci a desiderare oggi (16)), ècerto che il relativo passo è statosegnalato come indice di inge-nuità (17). Ho accennato poc’anzi ai muta-menti sociali. E a tale propositovorrei fare una riflessione, che na-sce dai miei studi sul provvedi-mento d’urgenza. Se guardiamo aquesto istituto con l’occhio dello

storico, partendo proprio daquanto su di esso si dice nella Re-lazione ministeriale, non possia-mo non considerare che esso na-sce con finalità conservative e cheper lungo tempo come tale fuconsiderato (18). A partire daglianni Settanta la portata della nor-ma è stata ampliata, anche sottole forti pressioni di quel fenome-no che è definito la giurisdiziona-lizzazione dei conflitti sociali edoggi l’orientamento dominante indottrina e in giurisprudenza am-mette che il provvedimento d’ur-genza, non soltanto non è limita-to alla sola tutela dei diritti asso-luti, ma può avere un contenutototalmente anticipatorio del prov-vedimento finale (19).

Certamente, come inogni fenomeno evolu-tivo, si è passati attra-verso un lungo trava-glio, in cui non sonomancati provvedimen-

ti abnormi e soluzioni inaccettabi-li, che hanno sollecitato l’introdu-zione di sistemi di controllo, dicui oggi è espressione l’art. 669-terdecies c.p.c.. Ma – vivaddio –se si fosse impedita ogni forma diinterpretazione oggi il nostro or-dinamento sarebbe di gran lungameno al passo dei tempi di quan-to, forse, in una certa misura, nonlo sia.L’impedire una interpretazione«evolutiva» significa scegliere amonte su chi far ricadere i rischidell’inadeguatezza della norma ri-spetto alle nuove esigenze dellasocietà: ma l’ordinamento giuridi-co non è una monade chiusa in

(13) Mi permetto ancora di richiamare il mio L’ordinanza di in-giunzione, cit., 194 e segg.

(14) ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale - parte generale,Milano 1975, 59.

(15) BECCARIA C., Dei delitti e delle pene, al § IV.

(16) Cfr. PROTO PISANI A., Appunti sull’arretrato, in Foro it.1995, V, 286. V. anche CAPPONI B., Il tentativo di conciliazioneobbligatorio in funzione deflattiva del contenzioso infortunisti-co, in Doc. Giust. 1996, 7, 1492.

(17) Cfr. JEMOLO A.C. nel saggio introduttivo al testo del Bec-caria per i tipi della Bibl. Univ. Rizzoli, Milano 1981, 9 e segg.,

anche se lo stesso Jemolo è critico verso certe forme di inter-pretazione, politicamente orientate, che «riescono a far dire al-le parole della legge l’opposto di ciò ch’esse esprimono» (op.cit., 10).

(18) Cfr. TOMMASEO F., voce Provvedimenti d’urgenza, in Enci-clopedia del diritto, XXXVII, Milano 1988, 858; ARIETA G., I prov-vedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., Padova 1985, 56.

(19) Sul punto mi permetto rinviare ai miei studi Tutela d’ur-genza tra diritto di difesa, anticipazione del provvedimento edirreparabilità del pregiudizio, in Riv. Dir. Proc. 1995, 216 esegg. e La nozione di irreparabilità, cit., 234.

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se stessa e imbrigliare l’interpreta-zione è una scelta politica di chivuol ricondurre, in un modo o inun altro, la magistratura sotto ilcontrollo politico.

Vorrei concludere conla citazione di unpasso di GiuseppeBorrè: «Voi non aveteidea – parlo ai piùgiovani – di quanto

fosse forte, nei primi anni Cin-quanta, quando feci la scelta diprepararmi per la magistratura,quello che ho chiamato “confor-mismo”, e come esso si legasse –tangibilmente – a una volontà diconservazione politica. La culturagiudiziaria dell’epoca era pesan-temente dominata dal formalismogiuridico. L’ordinamento era con-siderato autoreferenziale, perfet-to, capace di autocompletamento(qualcuno ricorderà, forse, la vec-chia e singolare teoria dell’impos-sibilità logica delle lacune). Lalegge ordinaria era avvertita comeunico e definitivo termine di rife-rimento. E la interpretazione del-la legge era rappresentata comeoperazione meramente ricogniti-va, ricerca dell’unico significatoestraibile dal testo normativo. //

Parallelamente a ciò, la magistra-tura rifiutava ogni rapporto conl’esterno, si chiudeva come unacittadella fortificata. Non solo eratenuto fuori il «sociale» (con tuttele sue contraddizioni, le sue irri-ducibilità, i suoi conti che nontornano), ma si temevano anchemomenti di arricchimento delquadro istituzionale che potesse-ro in qualche modo disturbare iltradizionale isolamento del corpogiudiziario. Così fu guardata conmalcelato sfavore la istituzionedella Corte costituzionale. Lacomposizione mista del CSM fufonte di non poche recriminazio-ni. (…). // Nel noto e provocato-rio dilemma di Maranini – “magi-strati o funzionari” – la magistra-tura occupava allora, decisamen-te, il secondo termine: era buro-crazia, funzionariato, non era an-cora esercizio dell’autonomia vo-luta dalla Costituzione. E in que-sta logica funzionariale si produ-ceva una sorta di rovesciamentodelle fonti, della gerarchia dei va-lori dell’ordinamento. La legge or-dinaria dava il rassicurante ap-poggio della continuità. La Costi-tuzione costringeva invece aiconfronti, a mettere in discussio-

ne assetti, certezze, regole delgioco. Proprio per questo fu in-ventata la categoria delle normeprogrammatiche.Da burocrati in questo senso, daservi legum in questo senso, nonera lungo il passo a diventare su-balterni tout court, momenti dipura consonanza (non importaquanto consapevole dal punto divista soggettivo) con il sistemapolitico ed economico dominan-te. Le apoliticità dell’apparato giu-diziaro in quanto apparato buro-cratico e la neutralità della tecnicaaltro non furono che strumento diconservazione dei rapporti eco-nomici e di continuità del vecchioStato» (20).

Ecco, certamente non èquella magistratura checosì bene ha inquadra-to Borrè che vorrem-mo. Non è certamentecon un passo indietro

verso tale schema che si risolvo-no i problemi della giustizia.

RICCARDO CONTEAvvocato

(20) BORRÈ G., Le scelte di MagistraturaDemocratica, in Questione Giustizia,1997, 2, 270.

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La mia presenza oggivuole rappresentare,nella veste recente dicoordinatore dell’osser-vatorio romano sullagiustizia civile unita-

mente al Dott. Scaramuzzi, unapresenza solidale verso quantihanno a cuore la giustizia in Italia.La giustizia civile che è Ceneren-tola di riforme e di attenzioni, maanche la giustizia penale che at-tende di adeguare codici e peneai principi di dignità, umanità ecittadinanza sanciti dalla Costitu-zione.Sono venuti nei Tribunali italia-ni gli studenti. Questo significamolto.Significa finalmente concepire laGiustizia, e in primo luogo la giu-stizia civile, come ho già avutooccasione di dire, come serviziopubblico.Questa è una definizione che nonsi trova nei manuali, ma che è og-gi coessenziale alla funzione del-la giustizia: un servizio pubblicoper gli utenti di questa giustizia,sottoposto a regole certe, innanzi-tutto regole costituzionali.Questo ci impone degli obblighi,che non sono solo deontologici,di corrispondere alle attese deifruitori del sistema giustizia.Se noi ci guardiamo con occhiospassionato, con l’occhio di chi inquesta giustizia è chiamato per lepiù svariate ragioni e vi entra incontatto, appaiono evidenti le la-cune che producono disagi, rece-piti innanzitutto come un disser-vizio del quale sono imputati dal-la voce pubblica, allo stesso mo-do, giudici ed avvocati. In questevoci che a volte sono proteste,che ci arrivano, e che ascoltiamonel corso della nostra attività pro-

fessionale, c’è lo sappiamo benequalcosa di vero. Se riflettiamo dobbiamo ammette-re che per troppo tempo i sogget-ti che lavorano al processo, avvo-cati, giudici, personale, conge-gnati bene sulla carta del codicedi procedura civile quale unicoterreno di relazione, hanno inrealtà vissuto spesso come mondiimpermeabili se non talvolta ad-dirittura ostili o conflittuali. Aprire adesso la strada ad un nuo-vo costume giudiziario, a quelleche vogliamo definire le prassivirtuose, significa per l’Osservato-rio romano sulla giustizia civile in-nanzitutto aprirsi alla comunica-zione di esigenze una comunica-zione con la C maiuscola di esi-genze, aspettative, valori e anchedi disvalori… se ve ne sono.Comunicare dunque per collabo-rare tra soggetti di un processo ci-vile che è innanzitutto un serviziopubblico prima ancora che unapalestra di scherma giudiziaria.Il primo dovere di un avvocato odi un magistrato non può esserequello di duellare ma di fare vive-re il processo e di farlo funziona-re equamente per garantire l’as-sunto costituzionale dell’art. 111!

L’attuazione dunque co-stituzionale del diritto.Infatti se é vero cheun lungo processo di-venta un processo allalunga anche censita-

rio, per chi se lo può permettere,per chi lo può pagare, invece ilprincipio di eguaglianza dell’art. 3della Costituzione deve informaredi sé anche il processo civile co-me giusto processo tra le parti co-me strumento di garanzia di dirit-ti e di libertà. Se apriamo un testoqualsiasi di quelli in uso presso le

LA GIUSTIZIA CIVILECOME SERVIZIO

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nostre università troviamo scrittoche il diritto processuale è quellaparte della scienza giuridica cheregola lo svolgimento del proces-so, e con esso la concreta funzio-ne giurisdizionale. L’attività giurisdizionale attua ildiritto ma allo stesso tempo l’at-tuazione del diritto è nella con-cretezza e nella fattibilità dell’a-zione giudiziaria. Se questa falli-sce anche il diritto con essa falli-sce, non si dichiara, viene menola sua funzione.Scriveva Salvatore Satta che la ve-rità del diritto è che questo è sem-pre in azione: non postulazioneteorica di diritti o di doveri, tro-vando riscontro nelle azioni uma-ne prese nella loro concretezza, éin quelle che si evidenzia e inquelle che si riconosce con pie-nezza. Nella dichiarazione della senten-za c’è la dichiarazione del diritto.Occorre perciò che vi siano sen-tenze, ma il cammino che condu-ce ad esse, al farsi immanente deldiritto, deve essere un camminoequo, giusto, garantito.Ciò impone una collaborazionenuova tra tutti gli operatori del di-ritto. Anche il personale dell’ammini-strazione giudiziaria può e deveessere coinvolto, al pari di analo-ghe esperienze vissute da altri os-servatori italiani. E ancora il mon-do universitario.

Da questa collabora-zione può sviluppar-si un terreno più fer-tile per raccogliereidee, suggerimenti,lavori scientifici, ana-

lisi dalle quali soltanto, possonoscaturire le lezioni di riforma diistituti processuali. Da questa ba-se di lavoro quotidiano sul fonda-mento dei principi e dei valoridell’ordinamento costituzionale,si può muovere per attuarli, sipuò discutere per renderli imma-nenti nella nostra società, per tro-varne collegamenti trasversali che

accentuino garanzie e dignità, li-bertà e giustizie concrete.Ed è proprio su questi valori, cer-ti che un processo equo, giusto efonte e risultato al tempo stessodi garanzie, richiede oggi nei no-stri tribunali, come ho già detto,una collaborazione nuova tra tut-ti gli operatori del diritto, che cisiamo ritrovati in questo Tribuna-le di Roma, alcuni mesi fa, magi-strati ed avvocati insieme, per lacreazione del Protocollo elabora-to dall’Osservatorio romano sullagiustizia civile.Per quanti non conoscono ancoraquesta realtà voglio qui dire inbreve, in una occasione comequesta di riflessione ma anche diricerca di linee di azione, chel’Osservatorio romano vuole esse-re innanzitutto un movimento diidee, un contributo forte di spin-ta, di traino, per migliorare laqualità del processo civile ed at-tutire i disagi più evidenti.È in questo Tribunale, che nellascorsa primavera un gruppo dimagistrati ed avvocati si è ritrova-to a progettare sul campo e nellarealtà del lavoro quotidiano cor-rettivi immediati, prassi deontolo-giche e giudiziarie concrete.Quelle prassi che su esperienzeanaloghe sorte a Bologna, Bari,Milano, Firenze, Salerno ReggioCalabria e in altre città del nostropaese vogliamo definire le prassivirtuose.Gli aspetti sui quali abbiamo con-centrato la nostra attenzione sonogli stessi che ci danno anche oggil’occasione di ritrovarci in questoconfronto, di ragionare insieme.In primo luogo c’è non solo la ne-cessità di attenuare i disagi maanche quella di favorire un gene-rale recupero di fiducia dei citta-dini-utenti verso l’amministrazio-ne della giustizia.Questo può avvenire anche attra-verso un utilizzo più razionale emeno dispersivo delle risorseumane e materiali, attraverso l’in-dividuazione di quella dotazione

aggiuntiva minima di personale emezzi indispensabile per potercelebrare il processo. E ancora,sussidio di enorme importanza, ilrafforzamento del processo diinformatizzazione.Questi sono certamente alcunidegli obiettivi a medio terminesui quali intende convergere l’im-pegno dell’Osservatorio romano.

Ma l’Osservatoriopropone da subi-to l’adozione diuna serie di rego-le rivolte a favori-re uno svolgimen-

to più ordinato e proficuo delleudienze civili, a superare da subi-to, almeno in parte, il grave disa-gio esistente, a migliorare, da su-bito, la qualità del processo, a tu-telare la riservatezza dei soggetticoinvolti, ed a ridurre drastica-mente i tempi di attesa di testimo-ni, parti ed avvocati. A queste diciotto regole che pren-dono il nome di Protocollo per lagestione delle udienze civili giàalcune decine di magistrati, e nu-merosi avvocati del Tribunale ci-vile di Roma hanno aderito impe-gnandosi ad applicarle immedia-tamente e provvedendo ad ope-rare in conformità i primi rinvii diudienza. Così di qui a pochi mesiandranno a pieno regime le pri-me udienze gestite secondo le re-gole del protocollo romano. Quanto al protocollo romano,che è stato presentato dall’Osser-vatorio romano nel recente in-contro pubblico del 28 ottobre,voglio dire qui brevemente chenei primi sei punti si prefigge ladistribuzione dei diversi adempi-menti secondo criteri di suddivi-sione dell’udienza in fasce orariee di omogeneità degli adempi-menti stessi in modo da far cessa-re la pratica dell’accatastamentodei fascicoli in un mucchio: sape-te bene quanto me che in questomodo sorprendentemente arbitra-rio si decide l’ordine di discussio-ne delle cause.

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Ma poi anche quando al muc-chio si sostituisce la pratica dichiamare le cause secondo l’or-dine del ruolo di udienza (sem-pre che, per una opinabile inter-pretazione della normativa sullaprivacy, si possa ancora chiama-re così) anche qui l’assenza diregole puntuali che ne organiz-zino l’avvicendamento, si tradu-ce anch’essa nell’affollamentodelle aule e dei corridoi, che ol-tre ad essere un malcostume, co-me gli avvocati sanno bene è unfattore di disorientamento deiclienti di fronte la macchina delprocesso.Tra gli altri punti qualificanti delProtocollo vi è l’impegno dei giu-dici a privilegiare la decisione inudienza sulle istanze formulatedalle parti.

Infine che posso citare l’a-spetto relativo alla privacy,che richiama la necessità diuna rigorosa applicazionedell’art. 84 disp. Att. Alc.p.c. (“Le udienze del giu-

dice istruttore non sono pubbli-che”) per consentire non solo unordinato svolgimento dell’udien-za ma anche per evitare che partie testimoni siano costretti a riferi-

re fatti personali innanzi a terziestranei. Per ovvie ragioni di tem-po non mi dilungherò sugli altricontenuti del protocollo romano,anch’essi di estremo rilievo, e tut-tavia mi preme osservare comeoggi il protocollo romano sia unarealtà alla quale si guarda da piùparti d’Italia con spirito di emula-zione. Il progetto “protocollo” è già en-trato in una prima fase applicativache è sperimentale, aperto allaadesione ed al contributo di tutti.È inoltre prevista dall’Osservato-rio romano la necessità di una ve-rifica consultiva in fase di speri-mentazione.Un tavolo poi di studio elaboreràsuggerimenti e proposte chegiungeranno da professionisti eoperatori coinvolti, e monitorerà irisultati pratici di questa speri-mentazione. Mi fermo qui, ma faccio però pre-sente a chi fosse interessato, cheil testo del protocollo, distribuitoin Tribunale anche dalla Cameracivile, lo potete trovare inoltre indistribuzione, unitamente al lavo-ro dell’Osservatorio a commentodella bozza del libro bianco chel’A.N.M. ha in animo di redigere,

presso il tavolo della segreteriadel convegno, lì troverete il no-stro indirizzo e-mail.

Voglio tuttavia conclu-dere dicendo che ap-prezziamo, come Os-servatorio romano sul-la giustizia civile, chel’Associazione Nazio-

nale Magistrati, nell’attenzione de-dicata al tema dei protocollid’udienza e delle prassi virtuose,abbia mostrato una sensibilità peril lavoro e per le esperienze giàmaturate da Osservatori sulla giu-stizia come quello romano eguardi con concreto interesse efattivo intento collaborativo, aquel rinnovamento culturale dicui al pari degli altri Osservatorivogliamo farci interpreti. Mi sentocosì di dover sottolineare questofatto: di esserci ritrovati, nel ri-spetto della reciproca indipen-denza ed autonomia, nel fare og-gi un altro passo avanti in questocomune cammino che ci siamo ri-trovati a percorrere al pari di tan-te altre realtà italiane.

Per il coordinamentodell’ Osservatorio romano

sulla giustizia civile

AVV. ALESSANDRO CAJOLA

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1. PREMESSA

Preceduto da grande ri-sonanza sulla stampaquotidiana che annun-ciava finalmente unasvolta nell’opera diriforma del processo

civile, in cui «saranno gli avvoca-ti di attore e convenuto a scam-biarsi memorie, documenti, com-parse, in un ping pong che ac-centua la responsabilità del di-fensore» (1), proprio nel giornoin cui si è svolto lo sciopero ge-nerale e contemporaneamentevenivano tratti in arresto nume-rosi presunti appartenenti alleBrigate Rosse, il Consiglio deiMinistri ha approvato un disegnodi legge di delega al Governoper l’attuazione di modifiche alcodice di procedura civile.Con il progetto di riforma, ha di-chiarato il Ministro della Giusti-zia alla stampa, «tutto dovrebbediventare molto più veloce» e al-la legge delega ha dato il benve-nuto anche il presidente del-l’Oua, Silvano Berti, per il qualequesta riforma rappresenta l’ulti-ma spiaggia per un recupero diefficienza con lo snellimento delsistema processuale.Senza dubbio, l’uomo della stradasarà rimasto alquanto perplessonel constatare che a fronte di tali

annunci entusiastici la stessa te-stata giornalistica riportava con-temporaneamente il giudizio se-vero di un apprezzato e noto pro-cessualista secondo il quale «è tut-to da dimostrare che questo mec-canismo possa portare a una di-minuzione dei tempi processuali»,trattandosi di soluzione «per moltiversi analoga a quella che si spe-rimenterà a breve nel processocommerciale, ma in quel caso lafase preliminare può durare an-che un anno» (2).Per vero, gli operatori del dirittomeno distratti certamente si sa-ranno meravigliati meno dell’uo-mo della strada, se solo hannoletto il resoconto di un recentissi-mo convegno tenuto dai proces-sualisti italiani in merito alle rifor-me in cantiere (3) nel quale si dàatto del giudizio negativo espres-so da autorevoli studiosi sul pro-getto di riforma ora approvato dalGoverno. In particolare, si riferi-sce del disaccordo espresso dalprof. Federico Carpi, secondo il

APPUNTI SUL PROGETTO DI RIFORMA

DEL PROCESSO CIVILE E SUL NUOVO

RITO SOCIETARIO1. Premessa. 2. La fase introduttiva nel progetto governativo e nel processosocietario: critiche. 3. Obiezioni dei sostenitori e replica. 4. Il nuovo processosocietario di cognizione e la Corte europea dei diritti dell’uomo.

(1) Vedi «Il sole 24 ore» del 25 ottobre2003.

(2) Cfr. Intervista a Verde: «Scelte da ve-rificare», «Il sole 24 ore» del 25 ottobre2003.

(3) QUERZOLA, Il convegno nazionalesu «Esperienze e prospettive della giusti-zia italiana», in Riv. Trim. dir. Proc. Civ.,2003, pag. 361 ss.

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quale il progetto mira ad una sor-ta di «privatizzazione» del proces-so civile «che porta con sé il peri-colo che la libertà degli avvocatisi traduca in un sacrificio del dirit-to sostanziale della parte privata,tanto più svantaggiata quanto piùdebole, specie se il confronto lavede opposta ad una parte fortecon un avvocato che lo è altret-tanto» (4).In realtà, proprio introducendoquel convegno il presidente del-l’Associazione italiana fra gli stu-diosi del processo civile avevaammonito a non dimenticare che«la smania di modifiche normativenasconde, per lo più, inesperien-ze o fini impropri» (5). A giustificazione della soluzioneaccolta dal progetto governativonel limitare l’intervento del giudi-ce nella fase preparatoria del pro-cesso, un noto processualista, inun commento pubblicato in tem-po reale sul sito del Ministero del-la Giustizia, ha puntualizzato chela riforma è ispirata al principio disussidiarietà, che viene esplicitatonei seguenti termini: così comenel favorire le varie forme dicomposizione amichevole dellalite il progetto si ispira al princi-pio di sussidiarietà della giurisdi-zione, «lo stesso principio di sus-sidiarietà ispira il progetto anchecon riferimento al ruolo del giu-dice all’interno del processo. L’at-tività del giudice è, in ogni caso,un bene prezioso: lo è ancor dipiù nella situazione italiana, dovel’organico della magistratura ènettamente sottodimensionato ri-spetto alle necessità. E dunque, sideve utilizzare il giudice perquella che veramente è la suaineliminabile funzione: giudicare,cioè decidere. Non è bene co-munque, e non lo è a maggior ra-gione nel nostro Paese, caricare ilgiudice di compiti che possonoessere svolti dalle parti, oppureda altri soggetti» (6).Non è possibile dare atto compiu-tamente del contenuto del pro-

getto di riforma in un commentoa prima lettura, quale questo scrit-to vuole essere. Pertanto è oppor-tuno limitare queste brevi osser-vazioni alla parte del progetto cheha maggiormente attirato l’atten-zione dei media e al principio disussidiarietà del «ruolo del giudi-ce» come sopra illustrato, senzamancare di segnalare la presenzadi altre condivisibili proposte in-novative, peraltro già contenutenel progetto di riforma redattodalla Commissione ministerialepresieduta dal Prof. Tarzia oppu-re sollecitate nel corso di recenticonvegni dell’ANM (7).

2. LA FASE INTRODUTTIVA NEL PROGETTO GOVERNATIVO E NEL PROCESSO SOCIETARIO: CRITICHE

Il discorso, dunque, può es-sere limitato, anche per re-stare nel tema tracciato daltitolo di queste brevi osser-vazioni, a quattro disposi-zioni del disegno di legge

delega: le prime tre relative allafase di trattazione del processo inprimo grado (articoli 16, 17 e 18)la quarta al processo di appello(articolo 30).I criteri direttivi della legge delegain tema di fase preparatoria delprocesso ordinario contenuti nel-l’articolo 16 del disegno di leggedelega impongono di prevedere: a) che il processo sia introdotto

con atto di citazione, senza in-dicazione dell’udienza, da de-positarsi in cancelleria con idocumenti offerti in comunica-zione, entro un termine peren-torio;

b) che nell’atto di citazione l’atto-re fissi al convenuto un termi-ne, disciplinato dalla legge so-lo nel minimo, entro il quale ilconvenuto può replicare conuna comparsa di risposta danotificare, o comunicare, all’at-

tore e all’eventuale terzo e dadepositare in cancelleria con idocumenti offerti in comunica-zione;

c) che, in caso di mancata costi-tuzione in cancelleria dell’atto-re, il convenuto possa costi-tuirsi chiedendo la fissazionedell’udienza di discussione ov-vero, in difetto, l’estinzione delprocesso con salvezza degli ef-fetti sostanziali della domanda;

d) che sia attribuita la facoltà perl’attore costituito di replicarecon atto notificato, o comuni-cato, al convenuto, ovvero dicomunicare che intende depo-sitare istanza di fissazione del-l’udienza e la facoltà per ilconvenuto, ove l’attore abbiaoptato per la replica, di repli-care a sua volta, ovvero di co-municare che intende deposi-tare istanza di fissazione del-l’udienza;

e) che l’estensione della trattazio-ne scritta tra le parti si protrag-ga fin quando una di esse, inluogo di replicare, depositi enotifichi alle altre parti istanzadi fissazione dell’udienza, en-tro un termine perentorio de-corrente dall’ultima difesa ef-fettuata;

f) infine dovrà essere previstal’estinzione del giudizio in ca-so di mancata presentazionedell’istanza di fissazione del-l’udienza.

L’articolo 17 disciplina l’istanza difissazione dell’udienza, la qualepotrà essere presentata, oltre cheper ottenere la decisione nel me-

(4) QUERZOLA, op. cit., pag. 363.

(5) FAZZALARI, Esperienze e prospettivedella giustizia italiana, in Riv. Trim. dir.Proc. Civ., 2003, pag. 111.

(6) LUISO, in http://www.giustizia.it/edi-toriale/luiso.htm.

(7) Per tali aspetti e, in particolare, perl’istruttoria di parte prevista dall’articolo20 e per il procedimento abbreviato pre-visto dall’articolo 48 cfr. i suggerimenti inDIDONE, Le priorità nella giustizia civi-le, in Riv. Dir. Proc., 2001, pag. 1158 ss.

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rito della causa, anche per ottene-re provvedimenti anticipatori dicondanna o cautelari, ovvero perchiedere la decisione su «inciden-ti del processo quali la chiamatadi terzi o l’integrità del contraddit-torio», pur dovendo, anche in talicasi, «contenere le conclusioni fi-nali di rito e di merito, salva sem-pre la facoltà di replica della con-troparte».

Infine, l’articolo 18 disciplinale preclusioni processuali ri-ducendone la rilevabilità adopera del giudice mentrel’articolo 30, lett. f), discipli-na il regime delle novità in

appello, escludendo in linea diprincipio le nuove domande ma«ammettendo le nuove allegazionie le nuove prove».Orbene, se le nuove allegazioni –in quanto contrapposte alle nuo-ve domande – vanno intese an-che come nuove eccezioni, lariforma, tenendo conto dell’am-missibilità senza limiti di nuoveprove in appello, reintrodurrebbequel «rito del gambero» disciplina-to dal codice vigente prima dellaminiriforma entrata in vigore nel1995, con la possibilità, quindi, diriaprire il thema decidendum edil thema probandum finanche inappello, con il procedere, dun-que, tipico del «gambero» e conevidenti conseguenze sulla duratacomplessiva del processo (Stra-sburgo è di nuovo alle porte).In ordine alla fase introduttiva delprocesso, poi, è facile rilevareche se il criterio direttivo verrà at-tuato mediante previsione di unarticolato simile a quello del pro-cesso societario di cui al Dlgs 17gennaio 2003 n. 5, in vigore dal1° gennaio 2004, resta l’obiezio-ne (8) per la quale l’intreccio ditermini previsto dalla norma, te-nuto conto che in caso di proces-so con più parti il decorso dei ter-mini non è unitario ed è diversoper ciascuna parte in relazione al-la scadenza prevista per la notifi-ca dello scritto difensivo di ognu-

na di esse, difficilmente gli avvo-cati (e soprattutto i cittadini partidel processo civile) desiderosi diottenere una pronuncia sul meri-to della lite e non soltanto sullaregolarità del processo, potrannoessere d’accordo sulla riforma.Soprattutto, la scadenza di termi-ni diversi per replicare a ciascunaparte avversa costringerà gli av-vocati a munirsi di sofisticatosoftware capace di segnalare l’e-poca di notifica della propria re-plica all’una o all’altra parte senzaincorrere in decadenze. Obiezio-ni che restano valide anche dopole modifiche introdotte dal Dlgs 6febbraio 2004 n. 37. Peraltro, ri-producendo la riforma il proces-so formale del codice di procedu-ra del 1865 è utilizzabile un «com-mento anticipato», autorevolissi-mo. Il Mortara, dopo avere stig-matizzato l’esagerata preoccupa-zione del legislatore per la «sicu-rezza dei litiganti», che aveva giu-stificato l’istituzione di termini emodi ampi e comodi per l’istru-zione e discussione della causacon il «grande sacrificio» costituitodalla «eliminazione di ogni attri-buzione di vigilanza del magistra-to» sopra lo svolgimento del pro-cesso, «affidato alla sollecitudinee allo zelo dei patrocinatori, colpresidio di termini comminatoriiche ciascuno d’essi era abilitato afar valere contro l’avversario»,evidenziò il pericolo insito in talesistema. In particolare, l’insigneAutore lamentò che «non si ri-flettè che avrebbe occorso checiascun procuratore tenesse unsolo affare giudiziario in corso ein cura, per mantenere vive intor-no ad esso la solerzia e l’attivitànecessarie a farlo procedere inmodo sufficientemente rapido eregolare» (9).Il rappresentante dell’avvocaturainterpellato dalla testata giornali-stica innanzi richiamata, prima diformulare la propria soddisfazio-ne per la proposta governativa, siè accertato del gradimento dei

circa 150.000 avvocati italiani perun tale sistema macchinoso giàcriticato all’inizio del Novecento?

Achi ha annunciatouna svolta nella pro-cedura civile, o so-stenuto le potenzia-lità acceleratorie del-la riforma (Ministro

della Giustizia) o, ancora, ha assi-curato che quella governativanon è «una proposta rivoluziona-ria, nel senso che essa rovesci ifondamenti del processo civile at-tualmente vigente» e che «ciò, ol-tretutto, non avrebbe senso, per-ché la struttura base del processocivile moderno è comune a tuttigli Stati occidentali» (10) mi per-metto di segnalare un recentissi-mo documento redatto congiun-tamente da avvocati e magistratifrancesi, desiderosi di risolvereproblemi comuni alle due catego-rie professionali in tema di giusti-zia civile (11). In esso, tra l’altro,si auspica «una riforma più so-stanziale della procedura civileche tende a rafforzare – per rie-quilibrarli – i poteri del giudice ci-vile rispetto a quelli del giudicepenale» e, in attesa dell’auspicatariforma, si sollecita un «ruolo piùattivo» del giudice civile nell’istru-zione delle cause, «d’ufficio o surichiesta delle parti». In particola-re, si precisa che «ciò che si puòdesiderare, è, in alcuni casi speci-fici, una affermazione più nettada parte del giudice civile delle

(8) Rinvio, in proposito, a DIDONE, Ap-punti sul nuovo processo societario di co-gnizione (con l’ausilio del «commentoanticipato» del Mortara e del Ricci), inGiur. It., 2003, 1977 ss.

(9) MORTARA, Commentario del Codicee delle Leggi di Procedura Civile, Milano,1923 (VI ed.), III, 356.

(10) LUISO, op. cit.

(11) Eccessiva penalizzazione, di P. Be-zard, J-F Burgelin, P. Courroye, J-M Dar-rois, M-N Dompé, F Franchi, D. Martin, EMulon-Montéran, C Vacandare, F Vert, inLe Monde, versione on line del 1° ottobre2003.

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prerogative che sono sue in occa-sione della fase d’istruzione dellecause. Nulla lo costringe ad ac-contentarsi di ciò che le parti vo-gliono dirgli e sono in grado difornirgli: può, sul modello delgiudice penale (…) verificare,sentire, constatare, fare compari-re, confrontare, indagare...».Altro che «principio di sussidia-rietà» del ruolo del giudice civileall’interno del processo, se è veroche «la struttura base del processocivile moderno è comune a tuttigli Stati occidentali».

3. OBIEZIONI DEI SOSTENITORI E REPLICA

Aquesto punto si ren-de necessaria unachiarificazione sul ti-tolo di questo inter-vento per fugareeventuali dubbi sul

tono polemico che il titolo stessopotrebbe suscitare e, soprattutto,per rendere merito ad un recentecontributo concernente il nuovoprocesso societario, recante ana-logo titolo, dal quale ho tratto no-tevoli spunti per convincermi ul-teriormente della fondatezza del-le critiche formulate in un prece-dente intervento e riprodotte nelparagrafo precedente (12).Due illustri processualisti hannogarbatamente replicato agli inter-venti critici che il disegno di leg-ge delega relativo al codice diprocedura civile ha provocato adopera di «vari (più o meno blaso-nati) commentatori di cose pro-cessuali» e fra questi è statoespressamente menzionato (e diciò sono immensamente grato)anche chi scrive (13).Ritenendomi senza dubbio il me-no (anzi per nulla) blasonato fra icommentatori chiamati in causae, dunque, non rischiando alcunblasone, posso permettermi una“controreplica” a caldo alla “repli-

ca” degli illustri contraddittori. Al-lo scopo ritengo di potermi avva-lere di un recente contributo, dicui ho ripreso parte del titolo,proveniente proprio da un auto-revole componente della Com-missione ministeriale che ha re-datto il disegno di legge delega inquestione (14).Il termine “controreplica”, infine,è usato intenzionalmente per ri-cordare la nuova complessa ter-minologia della disciplina delprocesso societario: replica, con-troreplica e ulteriore replica, chesegna le fasi del cosiddetto “pingpong”.Le obiezioni mosse alle critiche alprogetto sono raggruppabili incinque proposizioni:a) è da stigmatizzare che «la pro-

testa si sia incentrata sull’intro-duzione della causa»;

b) non è vero che il processoavrà una durata ancora mag-giore di quella che ha attual-mente;

c) il risultato del processo nonsarà più “ingiusto” di quanto losia attualmente;

d) se è vero che i problemi dellagiustizia dovrebbero esserecurati con interventi di altro ti-po, l’unico intervento risoluto-re, almeno per il problema co-stituito dal «collo di bottigliadel processo» della redazionedella sentenza, andrebbe indi-viduato nel “drastico” aumen-to dell’organico della magi-stratura;

e) si ribadisce la validità del prin-cipio di sussidiarietà che ispi-rerebbe la riforma e si sostieneche tale principio «è da sempreil fondamento politico di queisistemi di common law, il cuitrend evolutivo è invocato daicritici della riforma per contra-stare le scelte fatte da quest’ul-tima».

a1) L’entrata in vigore delprocesso societario: nel

mio intervento ipotizzavo che in

ordine alla fase introduttiva delprocesso di cognizione il criteriodirettivo del disegno di legge de-lega sarebbe stato attuato me-diante previsione di un articolatosimile a quello del processo so-cietario di cui al D.lgs 17 gennaio2003 n. 5, in vigore dal 1° gen-naio 2004.Siffatta constatazione non ha rice-vuto alcuna smentita dai miei illu-stri contraddittori.Pertanto, in merito all’obiezionedi «singolare riduttività dei com-menti» in quanto incentrati soltan-to sulla progettata riforma dellafase introduttiva del processo or-dinario di cognizione, ammetto laportata effettivamente riduttivadel mio intervento. Esso era ridut-tivo in relazione al progetto ap-provato ma in realtà solo in quan-to finalizzato a richiamare l’atten-zione degli operatori sull’immi-nenza dell’entrata in vigore delnuovo processo di cognizione so-cietario (o commerciale, stantel’ampiezza della materia regola-ta), da cui ci separa poco più diun mese, ad onta della richiesta dirinvio formulata non solo dallastessa avvocatura e dagli stessi il-lustri processualisti autori dellareplica innanzi menzionata maanche dalla migliore dottrina. Quanto ai primi, infatti, dal verba-le della riunione del 5 settembre2003 della Commissione di studiosulla riforma del processo societa-rio costituita dall’Oua si evince,tra l’altro, che nel corso della riu-nione si è stabilito di presentare efar approvare al Congresso nazio-

(12) DIDONE, Dal “rito del gambero” al“rito del ping pong”: brevi osservazionisul Ddl per le modifiche al codice di pro-cedura civile, in «D&G» n. 39 dell’8 no-vembre 2003, p. 94.

(13) LUISO e SASSANI, Il progetto Vac-carella: c’è chi preferisce il processo at-tuale, in www.judicium.it.

(14) AULETTA, Il ranocchio e lo stranie-ro: discutendo con Wolfgang Grunskydella riforma italiana del diritto proces-suale societario, in www.judicium.it

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nale forense, che si è tenuto inPalermo nei giorni dal 2 al 5 otto-bre 2003, una specifica mozionecontenente i principi e le motiva-zioni che hanno portato alla ste-sura del documento elaborato elicenziato dalla Commissione distudio, contenente proposte dimodifica alla disciplina del pro-cesso societario nonché «la richie-sta di slittamento dell’entrata invigore della riforma del diritto so-cietario, prevista per il 1° gen-naio 2004, in attesa che vengaportata a compimento, in tutto ilsuo iter, la riforma del processocivile» (15). È noto, peraltro, che la richiestadi rinvio non è stata inserita nellamozione finale del Congresso,che ha recepito soltanto quella re-lativa alle modifiche che, a quan-to pare, è stata già accolta dal le-gislatore (16). Modifiche che, amio avviso, non elidono l’incon-veniente da me segnalato, che ri-badisco, relativo all’intreccio ditermini previsto dal processo so-cietario, tenuto conto di ciò che,in caso di processo con più parti,il decorso dei termini non è unita-rio ed è diverso per ciascuna par-te in relazione alla scadenza pre-vista per la notifica dello scrittodifensivo di ognuna di esse, sìche difficilmente i cittadini partidel processo civile desiderosi diottenere una pronuncia sul meri-to della lite e non soltanto sullaregolarità del processo, potrannoessere d’accordo sulla riforma.Soprattutto, la scadenza di terminidiversi per replicare a ciascunaparte avversa costringerà gli av-vocati a munirsi di sofisticatosoftware capace di segnalare l’e-poca di notifica della propria re-plica all’una o all’altra parte senzaincorrere in decadenze, mentre ladisciplina “degli incidenti” mera-mente processuali ci riporta in-dietro di un secolo nella discipli-na del processo.Quanto alla dottrina, mi limito asegnalare i recentissimi rilievi del

Tarzia in merito alla necessità diinterventi correttivi della nuovanormativa e, soprattutto, il suoinvito a riflettere «sull’opportunitàdi un differimento dell’entrata invigore» per attuare il coordina-mento con la riforma generaledel processo civile «e magari an-che con le “modifiche al codicedi procedura civile”», già appro-vate dalla Camera nel luglio scor-so (17).

b1) La durata: la critica rela-tiva all’eccessiva durata

del nuovo modello processuale(anche quello societario, dunque)sarebbe, secondo i miei contrad-dittori, fondata su un equivoco efalserebbe «i dati del problemadella imputazione della irragione-vole durata del processo». Infatti,«fino all’istanza di fissazione del-l’udienza la controversia non im-pegna alcun giudice e non richie-de alcuna spendita di pubblica at-tività. E poiché l’apparato giudi-ziario non contribuisce in alcunmodo a determinare i tempi delprocesso (al contrario di quel cheaccade ora in cui la rigida lun-ghezza dei tempi è una imposi-zione del sistema) la responsabi-lità dello Stato è fuori gioco».Si tratta di un’argomentazione cheprescinde dal rilievo che da oltredue anni mi affanno a ripetereper dimostrare la non praticabilitàdella reintroduzione del processoformale del codice del 1865; ossiail rilievo per cui i poteri che il giu-dice esercita in sede di fissazionedell’udienza con una sorta di “de-spacho saneador” sono poterienormemente ridimensionati inquanto vengono esercitati tardi-vamente e, quando ormai le partisi sono scambiati scritti difensivi,magari per mesi, il giudice stessopuò d’ufficio rilevare una questio-ne di competenza o di giurisdi-zione o di integrità del contraddit-torio o una nullità verificatasi pre-cedentemente che comporteràl’azzeramento dell’attività svolta

nel mentre oggi sin dalla primaudienza di comparizione puòesercitare tale potere.Infine, quanto alla inesatta cono-scenza della giurisprudenza stra-sburghese, ricordo soltanto unadelle ultime decisioni della Cedunella quale si riafferma che ècompito dello Stato quello di or-ganizzare il sistema giudiziario inmodo tale che le proprie giurisdi-zioni possano garantire a ciascu-no il diritto di ottenere una deci-sione definitiva in un termine ra-gionevole (18).

c1) Il risultato del processonon sarà più “ingiusto”

di quanto lo sia attualmente: sa-rebbe priva di senso – secondo imiei contraddittori – la denunciadi un sistema processuale che«porta con sé il pericolo che la li-bertà degli avvocati si traduca inun sacrificio del diritto sostanzialedella parte privata, tanto più svan-taggiata quanto più debole, speciese il confronto la vede opposta aduna parte forte con un avvocatoche lo è altrettanto» (19).Chiarito che le obiezioni mosse alprogetto di riforma sono le stesseche riguardano il processo socie-tario, essendo simile la fase ditrattazione della causa “senza giu-dice”, appare evidente perché èpossibile rispondere alle obiezio-ni dei miei contraddittori con glistessi argomenti sviluppati a dife-sa del processo societario nello

(15) Il testo completo del verbale è leg-gibile in www.judicium.it.

(16) Vedi la bozza, dello schema di de-creto legislativo di modifica del D.lgs5/2003, in www.judicium.it.

(17) TARZIA, Interrogativi sul nuovoprocesso societario, in Riv. Dir. Proc.,2003, 650.

(18) Corte europea diritti dell’uomo, 16ottobre 2003, Neves Ferriera Sande ed al-tri c. Portogallo.

(19) In realtà l’argomento è di Carpi,riferito da QUERZOLA, Il convegno na-zionale su «Esperienze e prospettive dellagiustizia italiana», in Riv. Trim. dir.Proc. Civ., 2003, pag. 363.

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scritto innanzi citato dell’autore-vole componente della Commis-sione ministeriale.In esso si afferma con sicurezzache il nuovo processo societario“è innanzitutto conforme a un ti-po di avvocato diffuso – in misu-ra statisticamente prevalente –nell’assistenza dei soggetti desti-nati ad assumere la qualità di par-te nei giudizi rientranti nel campodi applicazione del D.lgs 5/2003;un avvocato – cioè – dal quale sia“esigibile” (espressione usata daun autorevole studioso in unoscritto privato avente per oggettola proposta di riforma) la pienaassunzione di responsabilità nel-l’adozione di scelte agonisticheche sono suscettibili di esaltare ocompromettere la posizione so-stanziale difesa, un avvocato sele-zionato per l’ appartenenza a uncircolo più ristretto della classeprofessionale e del quale siano ri-conoscibili – come per i membridi un’élite – le abitudini e condi-visi gli standard di organizzazionedel lavoro» (20).Non sono i critici del processo so-cietario e di quello previsto dalprogetto di riforma, dunque, adefinirlo processo d’«élite».In un fascicolo della Rassegna pe-nale del 1929 – vigente, dunque,il codice di procedura del 1865con le modifiche del 1901 – mi ècapitato di leggere una puntualedescrizione della situazione dellagiustizia civile dell’epoca: «Tra leeredità dei vecchi regimi vi è an-cora una giustizia lentissima e cheè in pieno contrasto con le ten-denze del giorno, una giustiziacomplicata, costosa, cavillosa,snervante e che porta nel pubbli-co una grande sfiducia» (21).Eppure questa valutazione riguar-dava il processo così come erastrutturato allorquando, per «la re-pugnanza della pratica all’uso delprocedimento formale», si era ve-rificato l’adattamento del ritosommario ai bisogni del conten-zioso civile, con una spontanea

trasformazione ed evoluzione,onde derivò poi il suo generaliz-zarsi nel foro, assorbendo quasi latotalità delle controversie» (22) e«il beneficio di portare immediata-mente la controversia innanzi almagistrato» aveva ottenuto «in ge-nerale l’apprezzamento che meri-tava» (23); al punto che la prassiaveva ricevuto «legale sanzione»con la riforma del 1901 (24), laquale aveva fornito «il beneficio,reclamato con insistente univocitàdalla pratica, della continua inter-venzione e della efficace direzio-ne del magistrato» ai processi in-nanzi ai tribunali e alle corti d’ap-pello (25). Opposto il giudizio dell’attualeavvocatura, secondo la quale «lagravità dello stato di dissesto incui versa la giustizia civile nel no-stro Paese – al quale ha di certocontribuito il fallimento delle pre-cedenti riforme del rito che nessu-na prassi virtuosa è in grado di ri-vitalizzare – impone il coraggio discelte di sistema che affidino aisoggetti della giurisdizione com-piti e conseguenti responsabilitànella gestione del processo con lafinalità precipua di assicurare l’at-tuazione dei principi ispiratori delgiusto processo [...]. Il nuovo pro-cesso in materia societaria, che siispira ai principi informatori ela-borati dalla commissione Vacca-rella, costituirà utile occasione persperimentare la funzionalità delnuovo modello proposto» (26).Forse, rispetto al 1929, il numerodelle cause civili pendenti è dimi-nuito, altrimenti non si spieghe-rebbe perché si spera che un si-stema ritenuto inadeguato già allafine del 1800 nel 2004 possa dareottimi risultati. Invero, «pochi annidopo l’attuazione del codice nonvi fu quasi più nessuna lite chefosse istituita e trattata col proce-dimento formale (una media infe-riore al quattro per cento)» (27);percentuale scesa al 3,75% nel1898 e precipitata all’1,50% nel1902 (28). «Accadde che, dove

più dove meno nelle varie regionid’Italia, il maggior numero dellecause – per via di singole autoriz-zazioni dei presidenti (art. 154) –si svolse a procedimento somma-rio» (29).

d1)Rimedi: quanto all’obie-zione per cui se è vero

che i problemi della giustizia do-vrebbero essere curati con inter-

(20) AULETTA, Il ranocchio, cit.

(21) CAGGIANO, Residui, in Rass. Pen.,1929, II, 824 s.

(22) MORTARA, op. cit., 358.

(23) MORTARA, op. cit., 359. Anche se«per rimediare all’angustia delle discus-sioni improvvisate si adottò su larga sca-la il metodo dei differimenti o rinvii daudienza a udienza, dividendo così d’inte-sa fra i difensori e col beneplacito delmagistrato, in una serie adeguata di attisuccessivi, lo svolgimento delle operazio-ni preparatorie della disputa». (MORTA-RA, op. loc. cit.).

(24) MORTARA, op. cit., 363.

(25) MORTARA, op. cit., 364.

(26) Cfr. la mozione finale del Congres-so di ottobre 2003, in www.oua.it

(27) MORTARA, op. cit., 359. Non è uncaso, dunque, che fioriscano in questitempi ristampe di codici del 1800: cfr.,nella Collana Testi e Documenti per laStoria del Processo - a cura di N. Picardi eA. Giuliani. 2 Sezione: Codici degli StatiItaliani Preunitari, AA.VV., Codice di pro-cedura civile per gli Sati estensi, 1852,Giuffrè, Milano, 2003; AA.VV., Regola-mento generale del processo civile pel Re-gno-Lombardo-Veneto, 1815, Giuffrè,Milano, 2003; AA.VV., Codice di proces-sura di Maria Luigia, 1820, Giuffrè, Mi-lano, 2003 e, più di recente, v. la ristam-pa dei Codici di procedura civile degliStati Sardi con introduzione di CHIAR-LONI, Il presente come storia: dai codicidi procedura civile sardi alle recentissi-me riforme e proposte di riforma, in cor-so di pubblicazione ed ivi, § 8, analogheconsiderazioni sulla «vittoria del procedi-mento sommario sul formale».

(28) Questi i dati forniti da CHIOVEN-DA, Principii di diritto processuale civile(1923), rist. del 1980, Napoli, 707, nota 2:processo formale, nel 1898 3,75%, nel1899 3,63%, nel 1900 3,44%, nel 19013,16% e nel 1902 1,50%. Processo som-mario: nel 1898 96,25%, nel 1899 96,37%,nel 1900 96,56%, nel 1901 96,84% e nel1902 98,50%.

(29) CHIOVENDA, op. cit., 706.

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venti di altro tipo, l’unico inter-vento risolutore, almeno per ilproblema costituito dal «collo dibottiglia del processo» della reda-zione della sentenza, andrebbeindividuato nel «drastico» aumen-to dell’organico della magistratu-ra, mi limito a suggerire il migliorutilizzo delle risorse esistenti.«Dobbiamo avere il coraggio dimettere mano alle circoscrizionigiudiziarie, vincendo campanili-smi e corporativismi. In Italia og-gi ci sono più di 100 tribunali conmeno di 20 giudici, che è ritenutala soglia minima per consentirneil funzionamento in considerazio-ne del sistema delle incompatibi-lità. Non si può andare avanti conuna geografia giudiziaria disegna-ta a metà dell’800».Sono parole dell’onorevole Vietti,non mie, pronunciate al Forum diFirenze organizzato dall’Oua (30).A ottobre è giunta la risposta del-l’avvocatura, con la mozione fina-le del Congresso, secondo cui «lacapillare presenza delle sedi giu-diziarie sul territorio è un datofondamentale per rendere la giu-stizia visibile ed accessibile».Va condivisa, peraltro, di quellamozione, la parte in cui ricorda«al Governo … che non è imma-ginabile alcun serio progetto diriforma in assenza di idonee pre-visioni di spesa … » e «al Ministro… che l’articolo 110 della Costitu-zione lo rende responsabile del-l’efficienza e dell’organizzazionedel servizio Giustizia».

e1) Sussidiarietà della giuri-sdizione: da ultimo, quan-

to all’obiezione con la quale si ri-badisce la validità del principio disussidiarietà che ispirerebbe lariforma e si sostiene che tale prin-cipio «è da sempre il fondamentopolitico di quei sistemi di com-mon law, il cui trend evolutivo èinvocato dai critici della riformaper contrastare le scelte fatte daquest’ultima», lascio la risposta alLord Chancellor il quale, nella

prefazione a «The practice direc-tions to the Civil procedure rules»pubblicata nel gennaio 2002, così,tra l’altro, si esprime: «On 26thApril 1999, I introduced the mostfundamental change to the civiljustice system in England andWales for over 100 years … Inpursuit of the overriding objectiveenshrined in Part 1 of the CivilProcedure Rules – that all casesshould be dealt with justly – theonus for the management of ca-ses was placed on the courts … It should reduce the adversarialnature of the process and ensurethat disputes are settled at theearliest possible just opportunity.… Almost 9 months in to the new system, I am pleased to re-port that the early signs are verygood» (31).A me sembra che se «the onus forthe management of cases wasplaced on the courts», il principiodi sussidiarietà della giurisdizio-ne, come non esiste nel nostro si-stema costituzionale, non esistepiù neppure nel sistema di com-mon law.

4. IL NUOVO PROCESSO SOCIETARIO DI COGNIZIONE E LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

L’entrata in vigore delnuovo processo socie-tario a far tempo dal1° gennaio 2004 ren-de opportuno svolge-re alcune considera-

zioni sulla conformità del nuovoprocesso speciale di cognizioneche ha introdotto nel nostro siste-ma processuale il d.lgs. n. 5 del2003 con l’art. 6 della Convenzio-ne europea dei diritti dell’uomosotto il profilo della “ragionevoledurata” del processo e, di conse-guenza, con la cosiddetta leggePinto. Anzi, in realtà, si tratta di ri-badire concetti da me già espres-

si in un precedente intervento(32) (ma contrastati da una parteautorevole della dottrina proces-sualcivilistica (33)) alla luce, og-gi, del mutato quadro della giuri-sprudenza della CEDU in materiadi processo civile vigente nel si-stema di common law prima del-la cosiddetta Woolf’s Reform. Invero, la disciplina della fase in-troduttiva del processo previstadalla nuova normativa, la cui du-rata è rimessa integralmente alleparti, posto che i termini per loscambio degli scritti difensivi so-no fissati dalla legge soltantonel minimo (34), non è moltodissimile da quella prevista dalvecchio e superato modello ad-versary del sistema di commonlaw. Talché, alla luce della giuri-sprudenza costante della Corte diStrasburgo, avevo dubitato dellaconformità alla legge Pinto delD.lgs. in questione che, dopoaver previsto una serie di terminiper il deposito di scritti difensivi,rimette alla volontà della partepiù diligente la fissazione del-l’udienza di comparizione dinanzial giudice. Con la conseguenzache solo con il decreto di fissazio-

(30) Cfr. resoconto in Diritto e Giustiziaon line del 9 maggio 2003.

(31) In www.open.gov.uk.

(32) Cfr., Appunti sul nuovo processo so-cietario di cognizione (con l’ausilio del«commento anticipato» del Mortara e delRicci), in Giur. It., 2003, 1977 ss.

(33) COSTANTINO, Il nuovo processocommerciale: la cognizione ordinaria inprimo grado, in Riv. Dir. Proc., 2003, 387ss., in particolare pag. 402-403 ove si af-ferma: «in mancanza di qualsivoglia atti-vità dell’ufficio giudiziario, diversa dallacustodia degli atti e dei documenti, finoalla presentazione dell’istanza di fissazio-ne dell’udienza di cui all’art. 8, apparecorretto negare che la notificazione dellacitazione coincida anche con il dies aquo computare il termine di ragionevoledurata del processo ai sensi dell’art. 2della l. 24 marzo 2001, n. 89, sull’equa ri-parazione».

(34) CHIARLONI, intervento al Conve-gno dell’A.N.M. su «Processo e organizza-zione», Roma, 12 e 13 dicembre 2003.

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ne di questa il giudice può eserci-tare il potere di rilevare d’ufficiouna questione – di rito o di meri-to (articolo 12, comma 3 lettera a)– (sulla quale, poi, le parti do-vranno necessariamente interlo-quire), sia essa di competenza, digiurisdizione, di integrità del con-traddittorio o altro, che potrebbevanificare i mesi di lavoro profusidai difensori nella fase prelimina-re, con una evidente violazionedel precetto costituzionale dellaragionevole durata del processo.Avevo anche rilevato che il legi-slatore delegato si era concreta-mente posto il problema del con-trasto della disciplina propostacon il precetto della ragionevoledurata di cui all’articolo 111 Costi-tuzione ma aveva creduto di risol-verlo osservando che «ai fini delrispetto della direttiva costituzio-nale, fino a quando una delle par-ti non chiede la fissazione dell’u-dienza non può esserci ritardoimputabile all’Amministrazionedella giustizia rimanendo il pro-cesso totalmente nella disponibi-lità degli antagonisti» (35).L’argomento è del tutto simile aquello speso dal nostro coagentepresso la Corte europea allor-quando in passato faceva presen-te che nei processi di cosiddetto«vecchio rito» vigeva (come tutto-ra vige) il sistema dispositivo e,prima dell’introduzione del siste-ma di preclusioni rilevabili d’uffi-cio, non poteva essere imputatoallo Stato italiano il ritardo conse-guente al comportamento dilato-rio delle parti.

La Corte europea, però,sin dal 1987 ha ritenu-to che «il fatto che ilprocesso civile italianosia ispirato al principiodispositivo non è in

contrasto con la convenzione, manon dispensa il giudice dall’obbli-go di assicurare il rispetto dei li-miti di durata prescritti dall’art. 6par. 1, della convenzione euro-pea per la salvaguardia dei diritti

dell’uomo e delle libertà fonda-mentali» (36). Spesso la Corte di Strasburgo haricordato che il principio disposi-tivo va coordinato con il potere-dovere concesso al giudice civiledall’art. 175 c.p.c., secondo cui ilgiudice deve esercitare «tutti i po-teri intesi al più sollecito e lealesvolgimento del procedimento».È proprio dalla corretta compren-sione dell’orientamento giurispru-denziale della CEDU che l’UfficioStudi del C.S.M. prima, e lo stessoorgano di autogoverno della ma-gistratura, poi, sin dal 2000 hannosollecitato «la formulazione di unasorta di protocollo delle prassiapplicative del processo civile inlinea con il diritto alla durata ra-gionevole del processo» (37), in-vito accolto dall’A.N.M. con il re-cente Convegno su «Processo eorganizzazione» del dicembre2003.Alla luce di tali premesse vanno,dunque, esaminate le vicendeprocessuali che hanno comporta-to la condanna dell’Inghilterra daparte della Corte strasburghesecon alcune recenti decisioni.In proposito è significativo che,proprio nella più recente decisio-ne del luglio 2003 (38), la Corteabbia richiamato come preceden-te la condanna dell’Italia per vio-lazione dell’art. 6 Conv. nel casoCapuano, innanzi ricordato, e hadato risposta affermativa al quesi-to posto dal Governo inglese selo Stato possa essere ritenuto re-sponsabile per il periodo prece-dente il dibattimento della causa,prima dell’introduzione del «casemanagement», che consente algiudice di intervenire sin dall’ini-zio nello svolgimento sollecitodel processo. In particolare, la Corte europeaha ricordato di avere ripetuto innumerose occasioni che il princi-pio del diritto interno secondo cuile parti di un procedimento civilesono tenute a prendere l’iniziativain riguardo allo sviluppo del pro-

cesso, non dispensa lo Stato dalconformarsi al requisito della trat-tazione delle controversie in untempo ragionevole, pur essendolibero nel modo di prevederemeccanismi per assicurare tale fi-nalità «sia incrementando il nume-ro dei giudici, ovvero medianteautomatici limiti di tempo e dire-zioni, o mediante qualsiasi altrometodo». In ogni caso, però, «seuno Stato lascia che i procedi-menti continuino oltre il “termineragionevole” prescritto dall’art. 6della Convenzione senza farequalche cosa per farli progredire,esso sarà responsabile del conse-guente ritardo».

E’ovvio – come si de-sume dalla letturadella sentenza inte-grale – che, nel men-tre la durata com-plessiva del procedi-

mento sarà valutata ai fini dell’ac-certamento della violazione delprecetto della ragionevole durata,l’equa riparazione sarà commisu-rata soltanto al periodo del ritardodirettamente imputabile agli orga-ni dello Stato e non anche al ritar-

(35) Cfr. Relazione D.lgs. n. 5 del 2003.

(36) Corte europea dir. uomo 25 giugno1987, in Foro it., 1987, IV, 385.

(37) V. il parere dell’Ufficio Studi in Ladurata ragionevole del processo, Qua-derni del C.S.M., 2000, n. 113, pag. 91.

(38) V., in proposito, Corte europea deidiritti dell’uomo, 29 luglio 2003, Priceand Lowe v. the United Kingdom (appli-cations nos. 43185/98 and 43186/98), inD&G, 2004, n. 1, con mia nota di com-mento, secondo la quale nel computodella durata complessiva di un processocivile svoltosi in un paese di commonlaw prima della riforma del 1999 e dellaintroduzione del case management, va ri-compresa anche la durata della fase pre-dibattimentale (pre-trial) al fine dell’ac-certamento della violazione dell’art. 6della Convenzione europea sui diritti del-l’uomo, sotto il profilo della “ragionevoledurata” (in fattispecie riguardante un pro-cedimento civile svoltosi in Inghilterrasecondo la procedura civile vigente pri-ma della cosiddetta Woolf’s Reform, condurata complessiva di 12 anni, 1 mese e18 giorni).

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do causato dal comportamentodilatorio delle parti. Ma si tratta didue piani distinti: da un lato laviolazione da parte dello Stato deldovere di organizzare il sistemagiudiziario in modo tale che leproprie giurisdizioni possano ga-rantire a ciascuno il diritto di otte-nere una decisione definitiva inun termine ragionevole (39), dal-l’altro di determinare il diritto al-l’equa riparazione per la parte delritardo non imputabile al compor-tamento delle parti. Dimensionidistinte di un unico fenomeno ne-gli stessi termini disciplinate dallalegge Pinto.

Del pari importante èche da altra decisio-ne richiamata dallapredetta sentenza sievince che i ricor-renti avevano pre-

messo che la causa del ritardodel processo civile, protrattosiper 10 anni, 4 mesi e 17 giorni,andava individuata nel sistema«adversary» prima dell’introdu-zione della cosiddetta «Woolf’sReform» e del «case manage-ment». Anche in quella vicendala Corte di Strasburgo ha ritenutosussistente la responsabilità del-l’Inghilterra affermando che «an-che se un sistema consente aduna parte di accelerare i procedi-menti, ciò non dispensa le cortidal garantire che il requisito del-la ragionevole durata dell’artico-lo 6 della Convenzione sia assi-curato, giacché il dovere di am-ministrare giustizia in modo rapi-do incombe in primo luogo sullecompetenti autorità» e, disatten-dendo le richieste del Governoinglese, non ha ritenuto di dove-re sottrarre dal computo delladurata complessiva della causa ilritardo imputabile al comporta-mento delle parti prima di quellache, nel nuovo processo societa-rio, è la fase che segue alla pre-sentazione dell’istanza di fissa-zione dell’udienza, anche se ildetto lasso di tempo va detratto

dalla durata imputabile agli orga-ni dello Stato (40).Ancora, in altra decisione riguar-dante una causa civile protrattasiper oltre 14 anni, sotto il previ-gente sistema interamente «adver-sarial», la Corte europea ha osser-vato, pur riconoscendo che inquel sistema sono previsti diversimezzi procedurali che «consento-no a ciascuna parte di prevenireun ritardo eccessivo da parte del-l’altra», che «tuttavia, le corti do-mestiche conservano un doveredi assicurare la conformità con legaranzie dell’art. 6 della Conven-zione» (41). Vorrei concludere con un para-dosso.Un comparativista straniero ci ri-ferisce: «i miei viaggi mi indusseroa comprendere – ripensandoci –uno strano paradosso: più lonta-no mi spostavo dal mio confineoriginale, più apprendevo sulluogo che avevo lasciato, e sullasua “procedura civile”» (42).Nel mio piccolo, viaggiando sol-tanto su internet, nella relazionesvolta al Convegno A.N.M.-O.U.A. di Palermo, nel giugno2001, riferendomi alla propostaavanzata da alcuni parlamentaridel centrosinistra diretta ad acce-lerare il processo civile «affidan-do al giudice il compito di inter-venire solo se richiesto dalle par-ti, alla cui disponibilità restereb-bero affidate tutte le fasi prece-denti alla decisione e che attual-mente si svolgono dinanzi al giu-dice» (43) – circostanza che eli-mina in radice la colorazioneideologica attribuita da taluno al-le critiche rivolte dalla dottrina edalla magistratura associata alProgetto Vaccarella e all’analogoprocesso societario (44) – mi eropermesso di richiamare l’atten-zione sull’esperienza dell’Austra-lia, ove una commissione gover-nativa aveva concluso il suo rap-porto rilevando come il «sistemadella giustizia civile funziona be-ne quando gli uffici giudiziari

prendono un ruolo attivo negliatti di gestione da una fase ini-ziale» della controversia (45) edavevo rilevato la contradditto-rietà delle tendenze riformatriciin Italia rispetto a quelle speri-mentate felicemente nei sistemidi common law (46).

Ebbene, il paradossoconsiste in ciò, che adistanza di due annidal quel convegnouno studioso australia-no ha esaminato – cer-

tamente inconsapevole della miaprecedente attenzione al suo si-stema – le proposte di riforma delprocesso civile propugnate dal-l’avvocatura ed ora accolte dalProgetto Vaccarella e dalla disci-

(39) Corte europea diritti dell’uomo, 16ottobre 2003, Neves Ferriera Sande ed al-tri c. Portogallo.

(40) Corte europea dei diritti dell’uomo,17 dicembre 2002 – definitiva il 21 mag-gio 2003 –, Mitchell and Holloway v. the United Kingdom, Application no.44808/98.

(41) Corte europea dei diritti dell’uomo,22 ottobre 2002 (def. 22 gennaio 2003),Foley c. Regno Unito, Application no.39197/98.

(42) OSCAR G. CHASE, ‘Culture and Di-sputing’ (1999) 7, Tulane Journal of In-ternational and Comparative Law 81, ci-tato da ADAM C. REYNOLDS, Dimen-sions of Justice in Italy: a Practical Re-view, in Global Jurist Advances, Vol. 3,Issue 2 2003, Article 1, in www.be-press.com.

(43) D.d.l. n. 4703 d’iniziativa dei sena-tori Russo, Senese, Calvi, Smuraglia, DeLuca Michele, Maritati e Fassone, comu-nicato alla Presidenza del Senato il 4 lu-glio 2000 ed assegnato alla Commissioneil successivo 18 luglio.

(44) V., in proposito, anche i rilievi diCostantino, op. cit., 431, il quale rilevacome la riforma del processo societario èstata «presentata come ideologicamentecaratterizzata, insinuando il sospetto cheogni critica del testo abbia, a sua volta,una caratterizzazione ideologica».

(45) MANAGING JUSTICE: A review ofthe federal civil justice system, Report No89 on the law as at 31 December 1999 inCommonwealth of Australia, 2000.

(46) DIDONE, Le priorità nella giustiziacivile, in Riv. Dir. Proc., 2001, 1158 ss.

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plina del nuovo processo societa-rio di cognizione e si è chiesto, inrelazione alle proposte di intro-duzione di un sistema simile aquello vigente nei sistemi di com-mon law prima della Woolf’sReform e dell’introduzione del ca-se management: «ci si potrebbeinterrogare sulla probabilità disuccesso nell’importare similiriforme legislative, quando essesono spesso viste come causa diritardo nei paesi di common law.Esse possono diminuire la duratadinanzi al giudice (in-court time),ma si sono mostrate protrarre lacomplessiva durata delle contro-versie, e incrementano i costi in-troducendo significativo lavoroextra per gli avvocati» (47).Qualcuno, forse, non ha compre-so (o non vuol riconoscere) che«l’essenza del case managementsta in ciò che, da un lato, il giudi-ce dirige il caso verso il percorsoche è maggiormente proporzio-nato alla sua complessità (il con-cetto di proporzionalità … sem-bra il concetto chiave della ri-forma); dall’altro, egli controlla eregola lo svolgimento del proces-so, adottando qualsiasi misura

egli pensi adatta per perseguire“l’obiettivo di maggiore importan-za”» (48). Ossia “ the overridingobjective ” della Woolf’s Reform,che non è certo quello di prolun-gare la durata dei processi. Conclusivamente, «time, cost, andaccuracy» sono le dimensioni del-la giustizia con le quali qualsiasiriforma – sia essa strutturale o an-che solo processuale – deve con-frontarsi e alla luce delle quali de-ve essere valutata (49). Non senza dimenticare che le di-mensioni del tempo, dei costi edell’accuratezza non esistono iso-latamente ma sono fra esse corre-late (50).

Per contro, la riforma delprocesso societario dicognizione se da un la-to riduce il tempo dellacontroversia limitata-mente alla fase svolta

dinanzi al giudice (in-court), ri-schia di dilatare irragionevolmen-te la durata complessiva del pro-cesso, incidendo anche sui costiconnessi con il maggior lavoro ri-chiesto agli avvocati nella fase in-troduttiva. Di ciò il legislatore del2002, così come i parlamentari

del centrosinistra che nel 2000avevano intrapreso la strada in-versa a quella seguita dai sistemidi common law, non hanno tenu-to conto (51).

ANTONIO DIDONEConsigliere Corte Appello

L’Aquila

(47) REYNOLDS, op. cit.

(48) VARANO, Some Re ections on Pro-cedure, Comparative Law, and the Com-mon Core Approach, in Global Jurist To-pics, Vol. 3, Issue 2, 2003, Article 4, inwww.bepress.com.

(49) REYNOLDS, op. cit.

(50) REYNOLDS, op. cit.

(51) Per analoghe considerazioni cfr.TARUFFO, Comparazione e riforme pro-cessuali, passim, in AA.VV., Io comparo,tu compari, egli compara: che cosa, co-me e perché?, Milano, 2003 e VARANO,op. cit., 5 ss., il quale ricorda come iltrend in altri Paesi, come l’Inghilterra, gliStati Uniti, l’Australia, la Spagna, la Fran-cia e la Germania, sia esattamente oppo-sto a quello seguito dal Progetto Vacca-rella, posto che in quegli ordinamenti si èperseguito il fine del rafforzamento dellafase preparatoria mediante il rafforza-mento dei poteri del giudice. Secondo ta-le a., la proposta di trasferire sulle parti laresponsabilità della direzione della fasepreparatoria della causa costituisce unaspetto della riforma «which can makethe whole castle collapse» (ivi, 6).

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Adistanza di otto annidall’entrata in vigoredella legge n. 353/1990, il nostro legi-slatore si è dunqueincamminato in un

nuovo itinerario riformatore delprocesso civile. A tanto si appresta, in realtà, conun tono apparentemente dimes-so, quasi di soppiatto. Il TestoUnificato del Disegno di legge,approvato dalla CommissioneGiustizia della Camera in sede le-gislativa nella seduta del 16 luglio2003 ed ora all’esame della Com-missione Giustizia del Senato conil n. 2430, avanza con il titolo di“Modifiche al codice di procedu-ra civile”. Anche lo schema di di-segno di legge delega varato dalConsiglio dei Ministri il 24 ottobrescorso, su proposta del Ministrodella Giustizia, nel riprendere ilprogetto elaborato dalla commis-sione presieduta dal professorRomano Vaccarella, composto da63 articoli, non osa proporre, insede di intitolazione, un nuovocodice di procedura civile, maidenticamente propugna “l’attua-zione di modifiche al codice diprocedura civile”; all’art. 1, al più,ci si spinge a propugnare la“riforma organica del codice diprocedura civile”.Da qualche anno, per nostrabuona sorte, gli studiosi delle co-siddette organizzazioni comples-se hanno preso ad interessarsifattivamente degli affanni dellagiustizia civile. Ciò facendo, que-sti teorici ci hanno imposto un lo-ro primo obiettivo: la “messa apunto di un quadro teorico-me-todologico di lettura organizzati-

va del processo civile in chiaveassolutamente descrittiva per ri-costruire le logiche d’azione delprocesso stesso” (S. ZAN, Fascico-li e tribunali, Il processo civile inuna prospettiva organizzativa,Bologna 2003, 12). La premessaoperativa di questo ragionamen-to è molto amara: “In un periodostorico in cui tutti quotidiana-mente propongono soluzioni aimali della giustizia continuo aritenere, seguendo gli insegna-menti del maestro Michel Cro-zier, che sia ancora più impor-tante dedicare i propri sforzi acomprendere la reale e profondanatura dei problemi, prima dipensare a soluzioni che rischia-no di essere peggiori del male chevogliono curare” (S. ZAN, Fasci-coli e tribunali, Il processo civilein una prospettiva organizzati-va, cit., 2003, 13).

Può destare un inizialestupore costatare comel’identico sospetto diuna superficiale dia-gnosi dei mali dellagiustizia civile sia venu-

to pure a qualche civilprocessua-lista, che ha fatto ricorso alla stes-sa parabola del medico e dellamalattia: “Per operare in manieraopportuna e senza creare guasti,un qualsiasi legislatore ben in-tenzionato dovrebbe individuareciò che non va (la malattia) perstabilire i rimedi (le medicine)”(G. VERDE, La cura del codice diprocedura civile è nel supera-mento delle contrapposizioni, inGuida al diritto del 15 novembre2003, n. 44, 12). A dire di molti è l’irragionevoledurata il morbo letale della giusti-

GLI INTERVENTI SULLA DISCIPLINA

DEL PROCESSO CIVILE

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zia civile italiana. La scelta che illegislatore è chiamato a compiereè, allora, quella di allocare le re-sponsabilità di questa durata, ov-vero di individuare i germi pato-geni del male.L’analisi di alcuni commentatoriparte da lontano e minimizza lecolpe della legge processuale:l’irragionevole durata dei giudizicivili dipenderebbe, piuttosto,dalla mancanza di filtri preventi-vi d’accesso, dalla disfunzionalegeografia degli uffici giudiziari edalla mancanza di elasticità nel-l’organizzazione del lavoro deimagistrati (ancora G. VERDE, Lacura del codice di procedura ci-vile è nel superamento delle con-trapposizioni, cit. 12). Ciò significherebbe porsi piùambiziosi (e più “costosi”) obiet-tivi legislativi: ridurre il conten-zioso, ridisegnare l’articolazioneorganizzativa territoriale dei tri-bunali, affrontare le questioniprofessionali dei diversi soggettiprotagonisti del processo. Si èscelta, invece, la via più breve diintervenire ulteriormente sul co-dice di rito, stavolta con un’ope-razione che pare di sì ampia por-tata da presumersi tendenzial-mente definitiva.

In realtà, il Disegno di leggeapprovato dalla Camera(che per brevità si chiameràd’ora in poi Dis. L. n. 2430)anticipa già alcune delle so-luzioni auspicate in via di

principio dallo schema di disegnodi legge delega voluto dal Consi-glio dei Ministri (Dis. L. Del. 24ottobre 2003), mentre alcuni altridei criteri direttivi della delegachiesta dal Governo soddisfanoproprio convinte richieste avan-zate dalla A.N.M., da ultimo nellaScheda di osservazioni tecnichesul Testo unificato del disegno dilegge, inviata ai gruppi parlamen-tari e reperibile sul sito del-l’A.N.M. (www.associazionemagi-strati.it).Il Testo unificato di “Modifiche al

codice di procedura civile” votatodalla Camera attua, ad esempio,le modifiche in tema di compe-tenza per valore e di procedimen-to per i giudizi davanti al giudicedi pace (art. 1 e art. 24, Dis. L. n.2430), di cui è poi menzione al-l’art 3, Dis. L. Del. 24 ottobre2003.Gli artt. 3 e 4 Dis. L. n. 2430, concui viene apprezzabilmente mo-dificata la disciplina delle speseprocessuali e della responsabilitàaggravata, sembrano consapevolipremonizioni dell’art. 11, Dis. L.Del. 24 ottobre 2003.Gli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13e 23 Dis. L. n. 2430, che mirano arealizzare una maggiore semplifi-cazione delle forme, ad agevolaregli adempimenti degli uffici giudi-ziari e dei difensori, ed a tutelarein modo più puntuale i diritti didifesa, possono forse soddisfarele aspettative degli artt. 14 e 15,Dis. L. Del. 24 ottobre 2003.

Così pure, l’art. 62 Dis.L. n. 2430, sulla “con-sulenza tecnica pre-ventiva ai fini dellacomposizione della li-te”, va nel senso degli

artt. 20, co. 3°, e 49, Dis. L. Del.24 ottobre 2003; l’art. 21 Dis. L. n. 2430 allestisce forme di esecu-zione indiretta della sentenzaconformemente alle aspettativedell’art. 42, Dis. L. Del. 24 ottobre2003; l’art. 29 Dis. L. n. 2430, lad-dove impone al debitore esecuta-to un onere di collaborazione,consistente nell’indicazione deibeni utilmente pignorabili e deiluoghi dove essi si trovino, corri-sponde ad un criterio propugnatodall’art. 38 Dis. L. Del. 24 ottobre2003.Ciò inteso, lo schema del disegnodi legge delega varato dal Consi-glio dei Ministri il 24 ottobre 2003potrebbe trovare in parte imme-diata concretizzazione se si so-vrapponessero alcuni dei suoiprincipi e criteri direttivi con ilTesto Unificato del Disegno di

legge approvato a luglio scorsodalla Camera.

Peraltro, come prima siaccennava, se l’A.N.M.ha espresso il convinci-mento che le modifichepreviste nel Testo uni-ficato n. 2430, ora al-

l’esame del Senato, possano favo-rire il recupero di funzionalità edi razionalità della giustizia civile,non deve ignorarsi come la stessaAssociazione Magistrati avesseancora di recente insistito per ul-teriori interventi novellatori dellalegge processuale, intendendoperseguire risultati che stanno acuore pure allo schema di leggedelega 24 ottobre 2003. Ci si ri-ferisce:• alla semplificazione del regime

della procura alle liti (su cuivuol incidere l’art. 10 Dis. L.Del. 24 ottobre 2003);

• alla eliminazione o riduzionedei regolamenti di giurisdizio-ne e di competenza, della so-spensione obbligatoria e dallerimessioni al primo giudice (edi ciò si preoccupano gli artt. 7,10, lett. g, e 27, ult. co., Dis. L.Del. 24 ottobre 2003);

• alla semplificazione della di-sciplina relativa alla competen-za territoriale ed alla prosecu-zione del giudizio davanti algiudice dichiarato competenteo avente giurisdizione (che sipropongono gli artt. 4 e 2, co.1°, Dis. L. Del. 24 ottobre2003);

• all’introduzione di meccanismisemplificati di decisione dellacausa e di redazione della sen-tenza, con generalizzazionedelle modalità previste dall’art.281 sexies c.p.c. (cui sembrapropenso l’art. 22, co. 2°, Dis.L. Del. 24 ottobre 2003);

• alla riforma del sistema delleimpugnazioni, con la previsio-ne generalizzata dell’appello ela modifica del giudizio di cas-sazione, intervenendo sull’art.360, n. 5 c.p.c. (verso cui pos-

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sono indirizzarsi gli artt. 30 e31 Dis. L. Del. 24 ottobre2003);

• alla previsione di un procedi-mento non cautelare a cogni-zione sommaria per la tutela disituazioni tipiche a contenutonon patrimoniale, o non preva-lentemente patrimoniale (e quiva richiamato l’art. 48 Dis. L.Del. 24 ottobre 2003).

Questa parziale identitàdi auspici tra l’attualelegislatore delle rifor-me e l’A.N.M. rendeimmeritate le criticherivolte alla magistratu-

ra di voler difendere lo statusquo, o di essersi corporativamen-te affezionata al vigente modelloprocessuale – giacché portatricedi un sostegno ideologico ad unaparte dell’Accademia – e di volerscaricare all’esterno la colpa delmalfunzionamento dei giudizi ci-vili. Sono del resto i giudici, e nonaltri, che pur se ne dicono ango-sciati, a dover registrare quotidia-namente in prima persona il mal-contento dei cittadini per l’anda-mento delle liti civili. Se da alcunistudiosi (B. SASSANI, La riformadel processo societario, in Italiaoggi, Società Il dizionario dellariforma, 1 ottobre 2003, 40 ss.) sileva l’allarme per la burocratizza-zione e la deresponsabilizzazionedell’attuale modello di giudice ci-vile, per la “scandalosa lonta-nanza nel tempo delle udienze”,per i tempi morti intollerabili indanno della parte che ha ragione,è facile aggiungere che così siconclamano le doglianze più sen-tite dall’Associazione Magistrati. Ecome non condividere la convin-zione di quei medesimi studiosiche, se le cause del lento incede-re del contenzioso civile sono piùd’una, “tra esse giganteggia il di-sastro delle strutture”? È antistori-co, invece, rinfacciare alla magi-stratura di opporsi all’aumentodei propri organici, ora che unasimile questione sembra del tutto

sconosciuta alla “agenda politica”e che il problema di assoluta at-tualità è divenuto, piuttosto, co-me proprio l’A.N.M. denuncia,quello di colmare l’enorme sco-pertura dell’organico esistente.

Tutto sommato, però,una prima conclusio-ne sembra legittima:vista la conformità dibuona parte dei lorocontenuti, il Testo

Unificato del Disegno di leggeapprovato dalla Camera e loSchema di legge delega non sa-rebbero poi agli antipodi; né laMagistratura associata, a proposi-to del processo civile, avverteesigenze e prospetta soluzionitanto diverse da quelle che ispi-rano l’attuale politica della giusti-zia e settori dell’Accademia.È un fatto, tuttavia, che il con-fronto culturale sulle necessitàpratiche del processo civile siatrasceso in un dibattito ideologi-co povero di concretezza. Gli slo-gans davvero non mancano, mane fa uso anche chi dice di de-precarli (sono al riguardo indi-cative le letture del resocontopredisposto da L. QUERZOLA, Ilconvegno nazionale su “Espe-rienze e prospettive della giusti-zia italiana”, in Riv. trim. dir. eproc. civ. 2003, 361 e ss.). Si vadavvero verso la “privatizzazio-ne del processo civile”? Si perse-gue un “modello procedimentalepensato per la parte litigante”, osi “baratta la libertà degli avvo-cati col sacrificio della parte piùdebole”? Chi critica la cosiddetta“bozza Vaccarella” lo fa soltantoperché ormai adoratore di un“tabù”? È invocabile un “princi-pio di sussidiarietà” nel rapportotra intervento del giudice e pote-ri delle parti?Non è allora addebitabile alla di-strazione ed alla superficialitàdei soli commentatori critici l’at-tenzione riduttiva rivolta alloSchema di legge delega, isolan-do dal contesto generale dell’in-

tervento riformatore gli artt. 16,17, 18, 19 e 20. È che queste nor-me si stanno trasformando in unvessillo da sbandierare sul pen-none più alto.

In relazione a questi artico-li, volendosi accuratamenteevitare di parlare di “priva-tizzazione del processo”,potrebbe parlarsi, piuttosto,di “privazione del giudice

dalla trattazione”. Il modello pre-scelto ipotizza, dopo l’inizialescambio della citazione e dellacomparsa di risposta, una teoriapotenzialmente illimitata di “re-pliche” e di “repliche a sua volta”,eventualmente culminante nell’i-stanza di fissazione dell’udienza,in analogia a quanto dettato negliartt.2 e ss. del D. Lgs. 17 gennaio2003, n. 5, relativo ai procedi-menti in materia di diritto societa-rio, bancario e creditizio. Qualeextrema ratio nella scala gerar-chica dei rimedi idonei a definirela lite, il Giudice entra dunque inscena con la dirompente pronun-cia del decreto di fissazione del-l’udienza. In questo decreto ilgiudice indicherà le questioni ri-levabili d’ufficio, stando peraltroattento a non rilevare d’ufficio lepreclusioni in ordine alla tardivitàdella proposizione di riconven-zionali o di chiamate in causa diterzi, ovvero alla intempestivitàdelle eccezioni di merito in sensostretto. C’è da augurarsi che mai ilgiudice si avveda dell’esistenza diproblemi attinenti alla costituzio-ne delle parti, o all’integrazionedel contraddittorio, o alla chiama-ta in causa di terzi, o alla notifica-zione della citazione, giacché, inun sistema improntato alla patti-zia indeterminatezza temporaledel momento antecedente al con-tatto in udienza con le parti, è ar-duo intuire quale sia “l’adeguatodifferimento dell’udienza … ne-cessario per consentire il pienocontraddittorio anche con i ter-zi”, di cui parla l’art. 19 Dis. L.Del. 24 ottobre 2003.

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Altro totem del proget-to di legge delega èla previsione dell’atti-vità istruttoria di par-te (art. 20 Dis. L. Del.24 ottobre 2003), ov-

vero l’utilizzabilità nel processodelle dichiarazioni testimonialiassunte dai difensori prima dell’i-nizio del giudizio, facendosi salvoil potere del giudice di disporre alriguardo accertamenti istruttori. Sitratta di un modello di testimo-nianza che ha il suo intrapren-dente precursore nell’art. 819 terc.p.c. in materia di arbitrato, e cheè destinato a rappresentare unasingolarità tutta italica, dopo chepretrial e discovery anglosassonisono recentemente state erosedall’operato del temibile LordWoolf (J. A. JOLOWICCZ, Il nuo-vo ruolo del giudice del giudicedel “pre-trial” nel processo civileinglese, in Riv. trim dir. proc. civ.2002, 1263 ss.; F. CORSINI, Leproposte di “privatizzazione” del-l’attività istruttoria alla luce dellerecenti vicende della “discovery”anglosassone, in Riv. trim dir.proc. civ. 2002, 1273 ss.).Risulta sicuramente convinzionecomune quella che l’attuale scan-sione delle fasi di trattazione delprocesso, con i ritmi impressi da-gli artt. 180, 183 e 184 c.p.c., co-stituisca un inutile appesantimen-to, che imbriglia il diritto dellaparte ad aver subito ragione di-luendolo in troppe udienze. Maquesto è davvero un esempio delprincipio di eterogenesi dei fini:per non aver troppe udienze de-dicate alla trattazione ed all’istru-zione della causa, le si sopprimo-no tutte! Si tratta, in realtà, di una meta chelascia praticabili altre strade. Gli artt. 14 e 15 del Testo Unifi-cato del Disegno di legge appro-vato dalla Camera, consentonoespressamente, in proposito, cheil giudice proceda sin dall’udien-za di prima comparizione all’im-mediata trattazione della causa,

se vi sia in tal senso istanza ditutte le parti costituite, e sin dal-la prima udienza di trattazioneall’ammissione dei mezzi di pro-va, riservandogli altresì il poteredi valutare l’opportunità di asse-gnare i termini per nuove dedu-zioni istruttorie. Nella Scheda diosservazioni tecniche predispo-sta dall’A.N.M. sul Testo unifica-to del disegno di legge, si propo-ne di arrivare immediatamentealla fusione tra udienza di primacomparizione e prima udienza ditrattazione, lasciando impregiu-dicata la facoltà di avvalersi deitermini di cui agli artt. 183, ult.co., e 184 c.p.c.

L’art. 70 del Testo Uni-ficato del Disegno dilegge approvato dallaCamera è adeguato arestituire maggior ri-gore alla disciplina

della prova testimoniale, ripristi-nando l’effettività del limite di va-lore alla prova dei contratti, non-ché delle sanzioni disposte per lamancata comparizione ingiustifi-cata dei testi. Non è vincente l’o-biezione che in alcuni tribunalisia comunque ormai invalsa laprassi della raccolta delle provetestimoniali in assenza del giudi-ce, al quale si chiede unicamentedi apporre dopo la firma in calceal verbale: che metodo è quelloche, per sovvertire una prassi di-storta, la legalizza?È sensazione avvertita non solodai magistrati che nel dibattitosulle riforme si stiano premiandogli aspetti evocativi rispetto aquelli operativi, tentando un ap-proccio in nome dei principi inun contesto che è afflitto, innanzi-tutto, da una desolante obsole-scenza organizzativa e tecnologi-ca, dove la affermazione dei dirit-ti dei cittadini è quotidianamentebarattata con una mastodonticaopera di semplice manipolazionedelle carte.L’indulgenza per le ideologiepuò portare a leggere nelle Ri-

forme più di quanto esse stesseabbiano finora detto e forse an-che voluto. Il dibattito in corsorischia, perciò, di venire conta-minato da furia iconoclasta. Siarriva a dubitare che la ragione-vole durata costituisca oggi unindicatore di giustizia del pro-cesso, al pari della sua idoneitàad esercitare il controllo di lega-lità ed a pervenire ad una deci-sione giusta. Si stanno rievocan-do le contrapposte concezionidel processo civile, citando iMaestri del secolo scorso per darsostegno, a secondo dei punti divista, una volta all’una e una vol-ta all’altra delle avverse tesi. Maanche la più autorevole delle ci-tazioni dovrà tener conto diquanto siano mutati i contesti ri-spetto alla vigilia del Codice del1940. C’è ora il nuovo comma 2°dell’art. 111 Cost, e prima di es-so già c’era l’art. 6 della Conven-zione per la salvaguardia dei di-ritti dell’uomo; c’è un numero dicause affidato ai giudici togatiche non è nemmeno paragona-bile a quello di sessanta anni fa.Se la disponibilità del rapportosostanziale deve tuttora signifi-care il diritto delle parti a pren-der tempo per riflettere nel cor-so del giudizio, ciò si può farebilanciando la permanente esi-genza di garanzia con l’aumenta-to bisogno di efficienza: la via,per dire, può essere quella diampliare la possibilità di sospen-sione concordata ben oltre glianacronistici limiti tuttora segna-ti dall’art. 296 c.p.c., proprio co-me propugna l’art. 27, lett. c) delDis. L. Del. 24 ottobre 2003.

Giacché tutti ammetto-no che la giustizia ci-vile sia, comunquevada, in primis unservizio pubblico, èinutile ricordare co-

me non ci sia servizio pubblicoche rimetta totalmente ai suoiutenti di scegliere modalità e du-rata dell’erogazione. All’evocazio-

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ne chiovendiana secondo cui “leparti sono i migliori giudici dellaloro difesa” dovrebbe rispondersiche, ad un tempo, “le parti sono ipeggiori giudici della difesa al-trui”, e così potrebbe proseguirsiall’infinito senza costrutto.Andando quindi al di là del con-tenuto normativo esplicitato neiprogetti di riforma del codice dirito, il discorso si è artificiosa-mente spostato sui diversi tipi digiudice civile. Fino ai nostri giorni, la dottrinane aveva conosciuto tre elabora-zioni. Il primo tipo, unanimemente ri-pudiato, è quello del giudice dit-

tatore, che si regge sul sistema in-quisitorio.

Il secondo tipo è quello delgiudice direttore, che ha po-teri di ingerenza nel proces-so dall’inizio alla fine e chesottrae ai contendenti il di-ritto di disporre dei tempi

del processo. Sembrava ineccepi-bile funzionalizzare questa imma-gine giudiziale ad espressione delprincipio di collaborazione, felicesintesi non tanto dei postulati del-l’uguaglianza formale e dell’ugua-glianza sostanziale, quanto dellegaranzie costituzionali del con-traddittorio e della parità tra leparti. Sennonché, nelle più recen-

ti ricostruzioni storiche, la scomo-da paternità del modello del giu-dice direttore si è attribuita al mi-nistro austroungarico Franz Klein,e tale genealogia è valsa a conno-tare quel modello con un trattoautoritario e liberticida. Il terzo tipo di giudice, però, atutt’oggi noto è, senza ulterioristadi intermedi, quello del giudi-ce spettatore, proprio degli ordi-namenti liberali. Sta al legislatoreitaliano della Riforma processualesmentire l’attendibilità di questarigida tripartizione.

ANTONIO SCARPAGiudice presso il Tribunale

di Nocera Inferiore

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ML

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Come è noto, il ruolodel giudice civile negliultimi anni si è forte-mente modificato: ilcoagularsi di nuoveaspirazioni, l’affacciar-

si di nuove e più complesse pre-tese, la nuova dimensione sovra-nazionale e comunitaria del dirit-to e dei diritti, hanno esponen-zialmente aumentato il numerodelle controversie portate all’at-tenzione dei tribunali; ed il giudi-ce civile si è trovato a gestireun’emergenza fatta non solo digrandi numeri, ma anche nuovedifficoltà interpretative ed appli-cative; in tale situazione di emer-genza, paradossalmente divenuta“ordinaria”, la preparazione delgiudice, per quanto elevata possaessere, non basta più, ma deveessere accompagnata da attitudinimanageriali, che consentano algiudice una migliore organizza-zione del proprio lavoro per ten-tare di soddisfare le sempre piùpressanti istanze di giustizia pro-venienti dei cittadini.Questo aspetto ‘manageriale’ èstato, sino ad alcuni anni orsono,rimesso alla libera iniziativa delsingolo, continuandosi a privile-giare l’idea che il bravo magistra-to, in particolare nel settore civile,è quello che redige ‘belle senten-ze’, da pubblicare in riviste giuri-diche e magari da spendere qualititoli per eventuali nomine a postidi prestigio (incarichi direttivi,massimario, ufficio studi, comita-to scientifico, etc.). Ma la prospettiva è radicalmentemutata negli ultimi anni, ove si èassistito ad una sorta di “normati-vizzazione” del concetto secondocui la professionalità del magi-strato non si misura solo dalla

bravura tecnica, dall’aggiorna-mento dottrinale e giurispruden-ziale, ma anche dalla “celeritànella conduzione del processo”,dalla “capacità di sintesi e di indi-viduazione delle questioni da de-cidere”, dalle “modalità di condu-zione dell’udienza”. Invero, ilCSM, dopo analoghe modifichenel marzo 2003 relative ai pareriper il passaggio dalle funzionigiudicanti e requirenti e vicever-sa, nel luglio 2003 ha emanatouna circolare che, modificandoquella “base” del marzo 1985, haindicato espressamente i criteri dicui sopra quali necessari parame-tri cui gli organi preposti devonoattenersi nella formulazione deipareri per la progressione in car-riera ed altre eventualità; è im-portante richiamare testualmenteil passaggio in cui la circolare af-ferma che “appare opportuno ....procedere ad una puntualizza-zione dei parametri .... per la va-lutazione della preparazionedella capacità del magistrato, in-troducendo un riferimento allacapacità di predisporre idoneimoduli organizzativi del propriolavoro, in attuazione delle dispo-sizioni non solo della legge pro-cessuale, ma anche delle circola-ri consiliari e delle disposizionitabellari”.

Gli interventi “para-normativi” dell’orga-no di autogoverno siraccordano con lesollecitazioni prove-nienti in questi anni

dall’ANM, che, come detto, ha fat-to dell’“efficienza” il punto cen-trale di discussione, spingendosempre più la valutazione di pro-fessionalità del magistrato nell’ot-tica della laboriosità e delle capa-

IL “LIBRO BIANCO” SUL PROCESSO CIVILE

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cità organizzative. Questo èquanto si legge anche nella pro-posta sulle valutazioni periodichedi professionalità formulata dal-l’ANM in alternativa all’attualeprogetto di riforma dell’ordina-mento giudiziario, e questo è ilsenso di altre iniziative dell’ANM,l’ultima delle quali organizzatanel dicembre ultimo scorso, aven-te ad oggetto proprio il tema deirapporti tra “Processo civile ed or-ganizzazione”.Su questa linea si è mossa l’atti-vità del Gruppo civile dell’ANM,il quale, oltre a valutare i disegnidi legge in materia processuale,sin dalla sua costituzione si è oc-cupato del problema prioritariodell’efficienza della giustizia ci-vile, non solo organizzando ilconvegno di cui si è appena det-to, ma elaborando anche un “li-bro bianco” ove sono state indi-cate una serie di prassi e regoleoperative funzionali ad un piùrapido ed efficace svolgimentosia del processo civile che diquello esecutivo.

La stessa espressione“libro bianco” dà ilsenso del documento,che, lungi da pretesedi esaustività ed esat-tezza, si propone solo

di creare una traccia di lavoro, fi-nalizzata a stimolare il dibattitopiuttosto che a cristallizzare unavolta per tutte delle verità inop-pugnabili. Ed infatti del “librobianco”, già oggetto di una primavalutazione nel corso del Conve-gno di dicembre, si parlerà pros-simamente nelle sedi locali in in-contri organizzati dalle giunte di-strettuali, e in sede centrale in ta-vole rotonde e/o riunioni delGruppo civile “aperte” alla par-tecipazione di docenti universita-ri, scienziati dell’organizzazione,rappresentanti degli organismirappresentativi dell’avvocatura edel personale di cancelleria; e siauspica fortemente che, a seguitodi tale iter, il “libro bianco” avrà

una struttura e una dimensionepiù complete, articolate e con-divise.Rinviando in seguito ulteriori ri-flessioni sui possibili sviluppi del“Progetto libro bianco”, va dettoche esso, nella sua articolazioneattuale, è ripartito in tre capitoli:• il primo sulla “conduzione

del processo” civile, checontiene i paragrafi sulla “fasepreliminare”, sulla “gestionedell’udienza” e sulla “consu-lenza tecnica d’ufficio”;

• il secondo, che riguarda “l’or-ganizzazione dell’ufficio” econtiene i paragrafi sui “rap-porti tra Presidente ed i Pre-sidenti di sezione”, sul “con-fronto giurisprudenziale”,sull’“assegnazione dei pro-cessi” e sull’“informatizzazio-ne dell’attività giudiziaria”;

• il terzo, che concerne il “pro-cesso esecutivo”.

Nel primo capitolo, tranne casieccezionali, ad esempio allorchési auspica l’applicazione d’ufficiodella disciplina di cui agli artt.208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c. intema di decadenza dalla provaper testi (punto 1.2.h), non si im-pongono specifiche interpreta-zioni su questioni controverse, li-mitandosi invece a suggerire mo-dalità di gestione del ruolo, del-l’udienza, dei momenti di contat-to con le parti, nonché modellidecisionali (sentenza tipo, sen-tenza ex art. 281 sexies c.p.c., or-dinanza ex art. 186 quater c.p.c.)ispirati alla figura di un giudiceprotagonista del processo, chedirige e conduce al fine di portar-lo in un tempo ragionevole alladecisione finale, con la massimavalorizzazione del contradditto-rio effettivo tra le parti.E la valorizzazione di questo ruo-lo centrale e propulsivo del giudi-ce, organizzatore del proprio la-voro più che giurista, è sottoli-neata sin dall’inizio, nella “fasepreliminare” del processo: ilgiudice esamina il fascicolo per-

venuto alla sua attenzione e neindividua l’oggetto, verificando seha precedenti sul tema o se hamolte cause dello stesso tipo datrattare insieme (punto 1.1.a);• applica il differimento d’udien-

za ex art. 168 bis solo in casieccezionali ovvero per fissareudienze monotematiche (pun-to 1.1.b);

• si raccorda con la cancelleriaper delibare immediatamentele istanze di chiamata in causa(punto 1.1.c);

• fissa apposita udienza per iprocedimenti cautelari, mentre,per evitare ingolfamenti, rinviaalla prima udienza la decisionesulle istanze meramente antici-patorie (punto 1.1.d).

Poi, nell’attività di “ge-stione dell’udienza”,egli studia anticipata-mente le cause e pre-para già, per la genera-lità dei casi, modelli

standards di provvedimenti, on-de evitare ritardi in udienza ovve-ro l’applicazione dell’istituto della“riserva”, che produce inevitabilirallentamenti per i dovuti adem-pimenti di cancelleria (punto1.2.e);• prepara eventuali udienze mo-

notematiche, che gli consento-no di studiare e decidere unita-riamente un filone analogo dicause (punto 1.2.f);

• organizza le udienze per fasceorarie a seconda delle singoleattività previste (prima compa-rizione, trattazione, istruttoriaorale, incarico ad un CTU, di-scussione finale delle cause),garantendo in tale modo unapiù agile gestione delle udien-ze e consentendo sia ai legaliche alle parti un più semplicecontatto con il giudice (punto1.2.g);

• evita ritardi derivanti da even-tuali rinvii d’ufficio, assicuran-do, in caso di impedimento al-lo svolgimento dell’udienza, lasua sostituzione con altro giu-

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dice, ovvero rinvii ad udienzenon troppo lontane, se del ca-so mediante la fissazione diudienze straordinarie, con i do-vuti avvisi alle parti (punto1.2.h);

• investe parte del suo tempoper studiare la causa prima del-la trattazione e per gestire il li-bero interrogatorio delle partial fine di enucleare l’effettivo“thema decidendi” e “proban-di” ovvero di tentare la conci-liazione tra le parti, eviden-ziando tutti i vantaggi che pos-sono derivare da una definizio-ne immediata della causa e, alcontempo, i rischi del futuroesito di quest’ultima (punto1.2.i);

• utilizza modelli standards perla predisposizione dei verbalidi causa, limitando la verbaliz-zazione ai soli elementi essen-ziali (punto 1.2.j);

• utilizza forme più moderne esemplificate per l’attuazionedel contraddittorio cautelare,per gli avvisi al CTU e per laprosecuzione del giudizio in-terrotto (1.2.k);

• esercita i suoi poteri per velo-cizzare l’istruttoria orale, appli-cando d’ufficio le decadenzeex artt. 208 c.p.c. e 104 disp.att.c.p.c., disponendo subito l’ac-compagnamento coattivo o ap-plicando sanzioni pecuniarie aitesti non comparsi (punto1.2.l);

• non consente continui rinvii incaso di pendenza di trattativedi bonario componimento, marichiede l’applicazione dell’isti-tuto della sospensione volonta-ria ex art. 296 c.p.c. (punto1.2.m);

• adotta percorsi motivazionalinella stesura di ordinanze som-marie o istruttorie utili a defini-re i temi controversi ai fini dieventuali possibilità conciliati-ve o agevolare la successivastesura della sentenza (punto1.2.n); utilizza in percentuali

sempre crescenti la forma dellasentenza ex art. 281 sexies c.p.covvero invita le parti ad utiliz-zare lo strumento dell’ordinan-za ex art. 186 quater c.p.c.(sempre punto 1.2.n).

Un paragrafo a parte èstato dedicato alla“consulenza tecni-ca d’ufficio”, la qua-le nell’attuale proces-so civile riveste sem-

pre una maggiore importanza mache, non raramente, rallenta inmodo significativo la durata delprocedimento; per questo anchequi si è cercato di enucleare unmodello diretto ad eliminare“tempi morti” attraverso:• l’immediata formulazione dei

quesiti prima dell’udienza diconferimento dell’incarico, an-che per consentire alle parti dicontrodedurre al riguardo;

• la fissazione diretta in udienzadella data di inizio delle opera-zioni peritali, senza avvisi econseguenti ritardi;

• la fissazione di tempi non lun-ghi per il deposito della rela-zione peritale;

• l’invito al CTU di consegnarealle parti bozza della relazioneprima del suo deposito ondeconsentire rilievi tecnici cui ri-spondere in sede di elaboratodefinitivo;

• l’esclusione del rinvio, nonprevisto dalla legge, per esameCTU;

• l’invito al CTU di consegnare“file” della relazione peritale,da trasfondere, per le particondivise, direttamente in sen-tenza.

È indubbio che il “libro bianco”non contiene solo l’elencazionedi “prassi esistenti o possibili”, co-me si legge nel sottotitolo, macontempla anche “prassi dovero-se”, nel senso che menziona alcu-ne forme di gestione del processocivile imposte dalla legge, qualiad esempio lo studio preventivodei fascicoli, l’effettività del libero

interrogatorio, la verbalizzazionesintetica non rimessa ai legali, lanon concessione di un rinvio peresame CTU (punti 1.1.a, 1.1e,1.2.e, 1.2.j. 1.3.q). Ma si tratta diprassi che, seppur “doverose”,devono essere ribadite e ricordatein quanto esse, purtroppo, ancoraoggi non appartengono alla gene-ralità dei magistrati, e dunque ilrichiamo ad esse significa solleci-tazione ad acquistare quel ruolo“centrale” assegnato dal legislato-re, coerentemente con il dispostodell’art. 175 c.p.c. che assegna algiudice la “direzione” del proce-dimento. Sempre al centro di tutto, in fun-zione propulsiva, c’è il giudice, ilquale non conosce solo le normesostanziali da applicare alla con-troversia, ma prima ancora cono-sce il fascicolo, le parti, l’impor-tanza dell’ausilio della cancelle-ria, il ruolo indispensabile dei di-fensori; in definitiva, prima anco-ra conosce la stessa funzione delprocesso, con tutti i suoi protago-nisti. Questa è la chiave di lettura, unavisione complessiva dei problemidel processo civile, demandata algiudice e che consenta altresì aquest’ultimo di confrontarsi conproblemi organizzativi più gene-rali, relativi ai rapporti con l’uten-za e i difensori, nonchè con tuttol’ufficio di appartenenza, anchenelle sue articolazioni ammini-strative. Cosicchè dal singolo giu-dice si passa all’intero ufficio giu-diziario, ove è decisiva la funzio-ne del dirigente, chiamato a ga-rantire il processo produttivo del-l’intera “macchina giudiziaria” dicui è a capo.

Su questo binario si col-loca il capitolo 2 del “libro bianco”, relativoappunto all’“organizza-zione dell’ufficio”. Ilsingolo giudice, qualsia-

si sforzo faccia, ha bisogno di la-vorare all’interno di una macchi-na che funziona, appunto perché,

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nell’ottica meramente organizzati-va, rappresenta una ruota di uningranaggio più articolato e com-plesso. Per questo il capo dell’uf-ficio, il conducente di tale mac-china, deve continuamente segui-re il funzionamento di tutti gli in-granaggi di cui si compone:• proponendo riunioni periodi-

che coi presidenti di sezionesulle questioni tabellari, sullequestioni organizzative e sulladefinizione delle cause più ri-salenti, sui flussi degli affari,sui rapporti con le sezioni di-staccate, sugli orientamentigiurisprudenziali contrastanti(par. 2.1.a);

• verificando la produttività deisingoli magistrati e delle singo-le sezioni (par. 2.1.b);

• monitorando il funzionamentodei servizi di cancelleria (par.2.1.c). Ma, soprattutto, al capoufficio compete il compito diredigere i progetti tabellari, lenorme generali di funziona-mento dell’ufficio, ciò in osse-quio ai criteri dettati in via ge-nerale dal CSM e facendo salviin genere l’esigenza di semi-specializzazione, il ricorso aprogrammi informatizzati diassegnazione dei processi, unefficace utilizzo dei GOT, ma-gari destinati a particolari cau-se di minore difficoltà (par.2.3.f e g).

Naturalmente, decisivoè anche il ruolo deipresidenti di sezione,che non solo devonocollaborare col capodell’ufficio per il fun-

zionamento complessivo di que-st’ultimo, ma devono controllarel’attività dei propri giudici e dellapropria cancelleria, stimolandopoi il confronto fra i magistratiadempiendo ai compiti specifica-mente assegnati dall’art. 47 qua-ter ord. giud (par. 2.2.d ed e).Come si vede, anche in questocaso, si tratta non di “prassi vir-tuose” ma “doverose”, ossia del-

l’applicazione delle norme e del-l’adempimento dei doveri posti acarico dei dirigenti, i quali, peral-tro, soprattutto in materia di reda-zione di tabelle, sono vincolati adisposizioni abbastanza rigideprovenienti dal Consiglio. Ma an-che in questo caso è opportunorichiamare l’importanza di tali re-gole di condotta, doverose mache non sempre trovano concretae precisa attuazione nell’espe-rienza di tutti gli uffici.Così come, in questo medesimosenso, è più che mai opportunoribadire la necessità della sempremaggiore diffusione della culturainformatica all’interno degli ufficigiudiziari, tra gli operatori ammi-nistrativi ma anche fra gli stessigiudici, che devono essere capacidi gestire le incredibili utilità chepossono derivare dall’uso deglistrumenti informatici, per attivitàdi ricerca e di diffusione dei dati(par. 2.4.h. ed i).Ed infine, anche per il “processodi esecuzione”, trattato al capi-tolo 3, si suggeriscono standardsorganizzativi ed operativi funzio-nali ad un più efficace svolgimen-to nella fase attuativa dei coman-di giurisdizionali. In particolareper il processo esecutivo immobi-liare, che più degli altri risentestoricamente di problemi di ec-cessiva lentezza e macchinosità,da un lato si sollecita l’applicazio-ne di alcune novità normative checonsentono di velocizzare i tempiprocessuali, quali ad esempio ilricorso alla delega notarile ex L.302/98 per la vendita degli immo-bili o l’utilizzo ai sensi del nuovoart. 567 c.p.c. della certificazionenotarile sostitutiva dei certificaticatastali e dei registri immobiliari;dall’altro si segnalano prassi vir-tuose che hanno sortito importan-tissimi risultati in termini di tempie misura dei realizzi, quali adesempio la nomina dell’espertoprima dell’udienza di autorizza-zione con giuramento reso senzala presenza delle parti, la nomina

del custode in tutte le procedurecon attribuzione in suo favoredella facoltà di ottenere il titoloper la liberazione di tutti gli im-mobili prima della vendita, il ri-corso ad adeguate e più moderne(per tutti Siti Web specializzati)forme di pubblicità delle venditeall’asta, complementari rispetto aquelle imposte dall’art. 490 c.p.c.La semplice lettura dei dati stati-stici di alcuni uffici giudiziari facomprendere gli effetti positividell’applicazione di tali ultimeprassi; ed è questa la ragione perla quale esse sono contenute nel“libro bianco”, che in questo casoassume in via eccezionale il valo-re di strumento propositivo dispecifiche interpretazioni tecnico-processuali; ma, ancora una volta,la prospettiva non è quella di im-porre opzioni interpretative, ben-sì di sottoporle all’attenzione ditutti, per evidenziare ancora unavolta, ferma l’autonomia decisio-nale del singolo magistrato, il va-lore centrale dell’efficienza delprocesso.

Si è detto in precedenzadell’importantissimo ruo-lo rivestito da tutte le al-tre componenti del pro-cesso, gli operatori dicancelleria e gli stessi

avvocati. Il continuo confronto,la fattiva collaborazione di talicomponenti, peraltro, non solosono necessarie per la buona riu-scita, in termini qualitativi e ditempi, di ogni singolo processo,ma costituiscono altresì una con-dizione imprescindibile per l’ap-plicazione efficace delle prassidel “libro bianco”, in particolarequelle sull’organizzazione dell’u-dienza, le quali in molti uffici nonsolo sono state concordate tramagistrati, nell’ambito del coordi-namento di cui all’art. 47 quaterord. giud., ma sono confluite in“protocolli” proposti da organi-smi a composizione mista qualigli Osservatori per la Giustizia,“protocolli” in alcuni casi recepiti

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in appositi decreti di Capi ufficioe la cui rilevanza, al fine di “ren-dere il miglior servizio giustiziapossibile”, è stata evidenziata an-che dal Consiglio Superiore conla delibera del novembre 2002 ol-tre che con la recentissima deli-bera del luglio 2003 sulla formu-lazione dei pareri.Questi “protocolli” toccano in ge-nere anche gli snodi principali delprocesso civile, indicando solu-zioni concordate che consentonoagli utenti della giustizia, e aglistessi magistrati, una semplifica-zione delle problematiche legateallo svolgimento del processo. Diquesto progetto concordato pos-sono, dunque, fare parte non so-lo gli aspetti, tipici, della organiz-zazione delle udienze per fasceorarie o per temi, ma anche altrimenzionati nel “libro bianco”, co-me quelli dei rapporti con la can-celleria per le verifiche prelimina-ri, della fissazione delle udienzeper istanze cautelari, delle formedi notificazione semplificate, del-le stesse prassi sull’assunzionedella prova orale e sull’espleta-mento della CTU (punti 1.1.c,1.1.d, 1.2.l. 1.2.m.). Ed ancora,nell’ambito di questi accordi tratutti gli operatori del settore, ac-cordi che traggono origine da unconfronto aperto tra gli stessi, di-venta ammissibile anche la fissa-zione di regole – rectius proposte– comuni sulle tematiche ricor-renti nel processo civile, quali adesempio i provvedimenti adotta-bili all’udienza di prima compari-

zione, i delicati passaggi traudienza di trattazione, appendicescritta ex art. 183 ult. commac.p.c. e concessione dei terminiex art. 184 c.p.c..

Dunque, i “protocollid’udienza”, proprioper la loro naturacondivisa tra tutti iprotagonisti del pro-cesso, adattata alle

diverse realtà territoriali, possonoassumere un ambito operativomaggiore rispetto a quella del “li-bro bianco”, che, si ripete, peresplicita scelta (e tranne pocheeccezioni), non tocca le questioniinterpretative di norme proces-suali. Anzi, proprio per questaparticolare natura condivisa tratutti gli operatori di una particola-re realtà territoriale, i “protocolli”potrebbero al limite prevederemodelli diversificati di definizionedei processi, immaginando an-che, per particolari cause, sempli-ci o da non istruire, verbali stan-dards nei quali le parti rinunzinoa tutti i termini ordinari del codi-ce per l’immediata spedizionedella causa a sentenza, ovvero virinunzino in parte per saltare al-cune fasi processuali, oggi impre-scindibili alla luce delle normedel nuovo rito e dell’interpreta-zione da esse date dal SupremoCollegio. Questa è, probabilmen-te, la strada da intraprendere perrealizzare quei moduli procedi-mentali flessibili, più rapidi ed ef-ficaci, auspicati da una parte del-la dottrina, anche in occasione

dell’ultimo convegno ANM del di-cembre ’03 su “Processo civile edorganizzazione”.Ciò non riduce, tuttavia, la decisi-va importanza del “libro bianco”,col quale per la prima voltal’ANM è voluta passare dalle af-fermazioni generali di principio apiù puntuali e concrete proposteoperative per migliorare, a legi-slazione invariata, i tempi e l’an-damento del processo civile; nonpiù, come accaduto in passato,mera raccolta di prassi, ma pro-posizione di regole operative, checerto in alcuni casi non costitui-scono novità, si impongono dallastessa lettura delle norme, ma co-munque da richiamare per la loroessenzialità ai fini del rapido e ra-zionale e svolgimento del proces-so. Se questo “libro bianco”, co-stituente una prima bozza, unatraccia di un “work in progress”, sisvilupperà ulteriormente per re-cepire i suggerimenti provenientida tutti i magistrati delle diverserealtà territoriali, dall’avvocatura,dai funzionari di cancelleria, oltreche dalla dottrina e da scienziatidell’organizzazione, ecco che sipotrà dare uno strumento di asso-luta importanza: una sorta di ban-ca-dati, utile magari per elaborareun concordato “Protocollo” gene-rale di riferimento che esprima unsentire comune degli operatoridel settore in nome di una giusti-zia civile davvero al servizio deicittadini.

ALESSANDRO PEPEGiudice Tribunale di Napoli

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1.L’efficienza della giustiziaè strettamente connessaall’effettiva vigenza delprincipio di indipendenzadella magistratura.In un paese in cui il ser-

vizio giustizia non dà risposteadeguate, o non le dà tempesti-vamente, l’attività del giudice (ela stessa credibilità della sua fun-zione agli occhi dei cittadini) ineffetti è subordinata al (mal)fun-zionamento della complessivamacchina amministrativa dellagiustizia. Il giudice inefficiente(per ragioni che non necessaria-mente sono a lui imputabili, edanzi nella stragrande maggioran-za dei casi sono ascrivibili esclu-sivamente alla (dis)organizzazio-ne dei servizi della giustizia) èun giudice che non è “indipen-dente”; ciò che realizza di per séuna violazione della Carta costi-tuzionale.L’efficienza della giustizia è, pari-menti, misura dell’effettività deldiritto di azione e di difesa e,quindi, del ruolo dell’avvocatura,valori centrali nel nostro ordina-mento costituzionale democrati-co, anch’essi suscettibili di perico-lose compressioni in conseguen-za di una manchevole organizza-zione dei servizi giudiziari.Com’è stato affermato, sussiste, inparticolare, un ovvio nesso tra ilfinanziamento del sistema giusti-zia, da un lato, e la realizzazioneaddirittura dei principi della Con-venzione europea sui diritti del-l’uomo, oggi chiaramente “costi-tuzionalizzati” nel nuovo art. 111Cost.: l’accesso alla giustizia ed ildiritto ad un equo procedimentonon sono garantiti adeguatamen-

te se un affare non viene definitoentro un lasso temporale ragione-vole da un Tribunale che possafruire di risorse adeguate. I princi-pi generali e gli “standards” delConsiglio dell’Europa sul finan-ziamento della giustizia impongo-no agli Stati di rendere disponibi-li risorse finanziarie che fronteg-gino le necessità dei diversi siste-mi giudiziari (1).

2.La giustizia civile in Ita-lia soffre, più di ognialtro settore della giu-stizia e dello stessocomplessivo settore“pubblico”, di cronica

indigenza.Stenotipia e fono/videoregistra-zione – quali modalità di docu-mentazione degli atti consentitedalle moderne tecnologie che, si-no ai recenti “tagli” di bilancio go-vernativi, sembravano acquisitenel settore penale – non sono maistate concesse al processo civile,a dispetto del fatto che, negli altripaesi europei, riforme di proce-dura civile sono state incentrateproprio sull’eliminazione dellanecessità di documentazione car-tacea del processo, quale fattoredi costo e di lungaggine (2). Giudici ed avvocati sembrano

I RIMEDI ORGANIZZATIVIPER UN PROCESSO

PIÙ EFFICIENTE

(1) Così il parere n. 2 del Consiglio Con-sultivo dei Giudici Europei presso il Con-siglio d’Europa del 23 novembre 2001,ove è suggerito che le decisioni in temadi stanziamenti per la giustizia tenganoconto delle opinioni espresse dalla magi-stratura, raccolte ad es. nell’ambito del-l’organo di autogoverno.

(2) Il riferimento è, in particolare, allariforma del processo civile spagnolo in-trodotta con la “Ley” 1/2000, del 7.1.2000,sull’“Enjuiciamiento Civil”, entrata in vi-gore l’8.1.2001.

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quasi rassegnati all’idea che inItalia non si debba, poi, mai egua-gliare uno “standard” medio euro-peo, entro il quale uno “staff”preparato e disponibile, potendocontare su adeguate risorse mate-riali, coadiuva il giudice, gli avvo-cati e lo stesso processo, predi-sponendo gli adempimenti e ladocumentazione processuale di“routine” e consentendo che av-vocati e giudice si concentrinosull’“in sé” della controversia, sulpiano istruttorio e decisorio.Gli stessi “luoghi” dove la giusti-zia civile è amministrata sonospesso “di risulta”, mancandoquasi sempre spazi idonei perl’audizione delle parti e dei testi,la verbalizzazione, la ricezione ela conservazione degli atti, ed ingenerale per lo svolgimento dellavoro dell’avvocato e del giudicedel settore civile.Interventi su questi fronti sonosempre solo futuribili, non diven-gono mai “concreti” nell’agendapolitica del Paese.Il dibattito politico si concentra,semplicisticamente, sul tentare diverificare, non senza polemichecirca l’attendibilità dei dati, se omeno il livello di spesa comples-sivo (non – si badi – gli stanzia-menti specifici per la giustizia ci-vile) sia paragonabile a quello de-gli altri Paesi.Anche a prescindere da tale di-battito, sembra peraltro che in Ita-lia qualsiasi miglioramento dellagiustizia civile debba passare nonper interventi organizzativi estrutturali, ma per una riformaprocessuale (senza aversi riguar-do a se, eventualmente, riformesiano state già di recente varate,onde logica vorrebbe che se nedebbano riscontrare gli effetti inprosieguo di tempo) (3).

3.La magistratura associataè consapevole, e intenderiaffermare anche attra-verso questo Convegno,che l’assetto del proces-so è una variabile tutto

sommato secondaria (pur se im-portantissima di fronte alle esi-genze di tutela dei diritti e delcontraddittorio) rispetto all’obiet-tivo di una giustizia civile effi-ciente.Anche il migliore dei processi sul-la “carta”, meglio idoneo a tutela-re in astratto le esigenze delleparti, non può funzionare semancano le risorse, strutturali edumane, minime per la sua attua-zione.La magistratura associata deveresponsabilmente ricordare che– pur essendo evidenti le ina-dempienze governative che sitrascinano da anni, a fronte delprecetto costituzionale che affidaal Ministro della giustizia l’orga-nizzazione ed il funzionamentodei servizi (art. 110 Cost.) – glistessi magistrati possono e deb-bono operare nel senso di raffor-zare la propria attività sul fronteorganizzativo, con una doverosaautocritica per le disattenzionidel passato.

4.È nell’ottica che ho trat-teggiato che la sessioneche ho il privilegio dicoordinare, nell’ambitodi questa “Assembleaaperta”, andrà a trattare

sia temi che rimandano ad evi-denti competenze dell’esecutivo(in ordine ai quali, in questa sedeassociativa, dovremo far sentirechiare le rivendicazioni dei magi-strati addetti al settore civile e, au-spicabilmente, degli avvocati); siatemi che implicano l’esercizio dipotestà dell’auto-governo in rac-cordo con l’avvocatura (ed inquesto senso il ruolo comune del-l’ANM e delle organizzazioni fo-rensi deve porsi nel senso dellasottoposizione di adeguati stimoliall’attività del CSM); sia, infine, te-mi che afferiscono al profilo inter-no dell’attività dei capi degli uffi-ci (non potendo l’ANM tacere inordine a quale debba essere, al ri-guardo, un adeguato modello didirigente).

5.Spetta, ovviamente, airelatori affrontare le spe-cifiche tematiche di lorocompetenza, in meritoalle quali si svilupperàpoi il dibattito.

A me preme affrontare, da unpunto di vista per così dire “gene-ralista”, quali siano gli snodi indi-viduati quali critici dalla Commis-sione di studio dell’ANM di cuifaccio parte, e sui quali crediamosi debba giocare una qualsiasi“proposta” credibile.

a) Al primo posto tra le prio-rità – priorità valevole per

tutti i settori della nostra giustizia,e di spiccata spettanza politica –va ovviamente inserita la revisio-ne delle circoscrizioni giudi-ziarie.Per la giustizia civile questa prio-rità assume un valore “simbolico”di ricerca di un equilibrio “mo-derno” (quello attuale rimontan-do a decenni e, più spesso, addi-rittura secoli addietro) tra i profili(territoriale e per materia) delladomanda di giustizia, da un lato,e della composizione (per nume-ri e, possibilmente, per vocazioneper settori di contenzioso) degliapparati di giustizia (i giudici en-tro le strutture dei tribunali maanche la classe forense che vi af-ferisce), dall’altro.La classe politica ha sempre ma-

(3) La riforma proposta dalla Commis-sione ministeriale presieduta dal Prof.Vaccarella, con relazione depositata nelluglio 2003, è stata recepita in un d.d.l.delega governativo approvato dal Consi-glio dei ministri il 24 ottobre 2003, men-tre divenivano evidenti i sensibili miglio-ramenti del quadro della giustizia civilepromossi dalla “novella” processuale del1990-1995 ed ulteriormente rafforzati dal-l’introduzione del giudice di pace, dellesezioni stralcio e del giudice unico di pri-mo grado. Un’ulteriore razionalizzazionepotrebbe provenire, sì come auspicatodall’ANM e da organismi dell’Avvocatura,dall’approvazione anche da parte del Se-nato del testo unificato di mini-riformavarato dalla Camera dei deputati il 16 lu-glio 2003 (v. le osservazioni dell’ANM sulsito www.associazionemagistrati.it).

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nifestato difficoltà ad affrontarequesto tema, spesso mascheran-do dietro altisonanti proclami difavore per la diffusione degli uffi-ci sul territorio (slogan sempremeno valido all’esito dell’indub-bia razionalizzazione del sistemadei trasporti conosciuta dal nostroPaese dall’ultimo dopoguerra) ve-re e proprie pressioni campanili-stiche.L’Associazione Magistrati nonpuò più tacere. Si deve passare,d’intesa con l’Avvocatura, alla de-nuncia documentata del fatto chetroppi uffici giudiziari scontanoinammissibili “costi fissi” connessialla necessità di mantenere co-munque una dimensione minima,non giustificata dal contenziosoin essere. Vanno così liberate ri-sorse a favore di realtà territorialiche, invece, conoscono uffici pe-rennemente in affanno.

b) Quale strumento rispetto alfine di cui innanzi, ma an-

che per il perseguimento di ulte-riori fini a sé stanti, nel momentoin cui si deve procedere alla ra-zionalizzazione degli assetti dellamagistratura civile “togata”, nonpuò ulteriormente dilazionarsi larisistemazione della magistra-tura civile onoraria.L’Associazione Magistrati haavanzato proposte che mirano adun complessivo ripensamento delruolo dei giudici onorari, ed inparticolare del giudice di pace.L’apporto del giudice di pace èstato senz’altro importante inquesti anni, ma sulla base dell’e-sperienza avutasi possono regi-strarsi i limiti dell’attuale quadronormativo.Limitandomi a taluni aspetti, cre-do che si possa e si debba anzi-tutto ridiscutere del riparto dicompetenza tra giudice di pace egiudice professionale, anche al fi-ne di chiarire agli occhi del citta-dino che determinati settori dicontenzioso, anche più importan-ti di quelli attualmente previsti,debbono e possono essere affida-

ti ad un servizio giustizia non pro-priamente “minore”, ma aventediverse caratteristiche.Va ripensata la sottrazione all’ap-pello del giudizio di equità, il cuiambito potrebbe invece essereampliato a fronte di un riesamesemplificato dinanzi al giudiceprofessionale.Va poi rilanciata la funzione con-ciliativa del giudice di pace, deltutto trascurata dagli operatori.Va rivisto – coraggiosamente – ilsistema di reclutamento (ondescongiurare il diffondersi di situa-zioni – pur giuridicamente inec-cepibili – di incompatibilità “lar-vata”) e di formazione.In quest’ottica di necessità di unripensamento complessivo sullamagistratura onoraria, su cui sono“in itinere” elaborazioni ministe-riali, non pare accettabile una me-ra “prorogatio” dei g.o.a., di cui sidiscute in questi giorni. Per essi,come pure per i giudici di paceed i g.o.t., non pare opportuna néauspicabile la creazione, attraver-so una stabilizzazione di fatto, diun circuito di “precariato” giudi-ziale (4).

c) Un incisivo intervento rior-ganizzativo della giustizia

civile non può non passare, comeda anni l’Associazione Magistratirivendica, con l’appoggio dell’Av-vocatura, attraverso la valorizza-zione della funzione di cancelle-ria e la creazione dell’“ufficiodel giudice”.A differenza che nel settore pena-le, il giudice (e l’avvocato) civili-sta operano, nel processo, senzaalcuna assistenza né di cancelle-ria, né di personale di supporto algiudice.Mentre la carenza di personale dicancelleria, in presenza di una di-sciplina che prevede ed imponela partecipazione al processo delcancelliere (e di ulteriore perso-nale amministrativo ed ausiliario),è del tutto riconducibile alla solapolitica limitativa del personaleadottata in sede governativa, pur-

troppo allo stato senza sensibiliproteste da parte degli operatori,la mancanza di una struttura dipersonale “dedicata” al supportodel giudice e del processo (si è af-fermata ormai la dizione di “uffi-cio del giudice”, a somiglianzadella “law clerkship” anglosasso-ne) è anche ascrivibile ad una ca-renza normativa.Il giudice italiano, del tutto isola-to nel panorama europeo, si ritie-ne possa efficientemente opera-re, non solo senza alcun ausilionella gestione dell’udienza, nellaverbalizzazione del processo enella estensione dei provvedi-menti (tipici compiti del cancel-liere), ma anche senza alcun sup-porto nella predisposizione delladocumentazione più varia, nel-l’effettuazione delle ricerche, nel-la elaborazione, anche a mezzodi strumenti informatici, di prov-vedimenti di “routine”, dell’agen-da del giudice, ecc. (compiti diuna moderna struttura di suppor-to “dedicato” al giudice).Siamo consapevoli del fatto chesul tema della costituzione del-l’ufficio del giudice, già previstadalla disciplina contrattuale col-lettiva (inattuata), sussistono po-sizioni diversificate dei sindacatidel personale amministrativo;sussistono altresì disegni di leggein Parlamento, confluiti – a mioavviso del tutto impropriamente –nell’ambito del dibattito sullariforma dell’ordinamento giudi-ziario (5).

(4) Successivamente rispetto all’inter-vento di cui al testo veniva emanato ilD.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertitopoi, con modificazioni, nella legge 26febbraio 2004, n. 45, che prorogava didue anni il termine massimo di scadenzadei g.o.t. in servizio.

(5) Successivamente rispetto all’inter-vento di cui al testo, in sede di approva-zione da parte del Senato in data 21 gen-naio 2004 del d.d.l. - delega in tema diriforma dell’ordinamento giudiziario, èstata inserita, a seguito di emendamento,una norma recante l’istituzione di un “uf-ficio del giudice”, connotato però da trat-

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La giornata di oggi deve serviread un confronto anche su questotema, cruciale per un recupero diefficienza ed un allineamento delnostro servizio di giustizia civile aquello degli altri Paesi.

d) Il dibattito odierno dovràpoi sottolineare l’importan-

za che, in un sistema improntatoalla migliore gestione dei carichie dei flussi di contenzioso (“caseload management” e “case flowmanagement”), può svolgere lostrumento organizzativo che – adifferenza degli altri – è nella di-sponibilità del circuito dell’auto-governo: le tabelle degli ufficigiudiziari.Lo strumento tabellare ha vistoopportunamente, negli anni, visteampliate le sue applicazioni e po-tenzialità.Esso, opportunamente utilizzato,può, grazie alla sua flessibilità,dare molti risultati nel senso delrecupero di efficienza.Tuttavia, la sua concreta operati-vità di strumento di allocazione di

risorse dipende da una variabileche, invece, non è nella disponi-bilità esclusiva dell’auto-governo,dipendendo da decisioni ministe-riali e dei capi degli uffici. Alludoalle rilevazioni statistiche edalla loro veicolazione entro appo-siti uffici da costituirsi ai diversi li-velli dei Tribunali e delle Corti.Solo un sistema statistico attendi-bile e significativo (qualità nonsempre riconoscibili nelle attualimetodologie) può servire infatti apianificare, a verificare (monito-raggio), a modificare di tempo intempo le scelte organizzativeoperate attraverso le tabelle.Le sperimentazioni sono signifi-cative. Gli interventori odierni ciforniranno degli utili spunti di ri-flessione.

e) Bisognerà, infine, guardareal futuro. L’esame del cor-

retto impiego degli strumentiinformatici, a fini di supporto“globale” all’attività giudiziaria,formerà l’oggetto di ulteriori mo-menti di confronto.

Il processo telematico, chestenta a decollare, deve rappre-sentare un traguardo prossimo,superandosi le resistenze di carat-tere culturale di tutti gli operatori.Una ricognizione dell’esperi-mento “Polis”, che tende ad una“reductio ad unum” degli aspettigestionali e processuali dell’atti-vità degli uffici, costituirà anch’es-sa oggetto di discussione.

RAFFAELE SABATOGiudice Tribunale di Napoli

ti difficilmente compatibili con le solleci-tazioni degli operatori. L’organico, infatti,sarebbe del tutto insufficiente, di sole2.250 unità, assunte con contratto atipicoper un periodo biennale rinnovabile peruna sola volta, con retribuzione su tredi-ci mensilità ciascuna di importo pari aeuro 1.032, al netto delle imposte e deglioneri previdenziali, oltre ISTAT, oneri cuisi provvederebbe mediante l’istituzionedi una singolare imposta pari al 3 percento della massa attiva risultante dalleprocedure concorsuali chiuse nell’anno.Ciò che più stupisce, però, è il fatto chel’ufficio sarebbe istituito solo in via speri-mentale, per quattro anni!

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“Una giustizia civileefficace e funzio-nale costituisce lostrumento indi-spensabile per latutela dei cittadi-

ni, in un momento storico con-notato dalla nascita di nuovi di-ritti che premono alla porta dellagiurisdizione e dal parziale affie-volirsi di molte garanzie giurisdi-zionali”.Da questa affermazione – costi-tuente l’incipit del documentoconclusivo del convegno “Proces-so ed Organizzazione: assembleaaperta sui problemi della giusti-zia civile”, tenutosi a Roma, suiniziativa dell’Associazione Nazio-nale Magistrati, l’11-12 dicembre2003 – può ricavarsi, allora, lagrande rilevanza del tema delleriforme del codice di rito, soprat-tutto in considerazione di quelloche definirei il conclamato statodi grave crisi in cui versa attual-mente il processo civile.Nell’ultima relazione del Procura-tore Generale presso la Corte diCassazione in occasione della re-cente cerimonia di apertura del-l’anno giudiziario, si evidenzia,infatti, che i dati statistici in essariportati – ed in particolare quellirelativi ai giudizi di primo gradodavanti al tribunale – “mettono inluce miglioramenti significativi,ma ancora inadeguati rispettoalla gravità della crisi di efficien-za che attanaglia il nostro siste-ma di giustizia civile. Una crisiche è avvertita quotidianamentedai cittadini, che ne soffrono leconseguenze, e dagli osservatoristranieri che, mentre apprezzanola nostra giurisdizione per il suolivello di professionalità e di in-dipendenza, guardano invece

con preoccupazione all’abnormelentezza dei processi nel nostroPaese”.La responsabilità di questa crisi,peraltro, non può essere sempli-cisticamente ascritta – se non inproporzioni minime e riconduci-bili a specifici casi di inosservan-za dei doveri di professionalità ediligenza – alla magistratura, néagli altri operatori: è chiaro, infat-ti, che la stessa va attribuita es-senzialmente alla carenza di mez-zi e strutture, statisticamente e bu-rocraticamente evidenziabili co-me cause di omissioni, ritardi, ral-lentamenti e discrasie nel serviziogiustizia. Lo stesso Procuratore Generale,infatti, nella citata relazione, haaffermato che “la giustizia civileè ancora in crisi, specie per il fat-to che non è in grado di affron-tare il problema del progressivoaumento dei nuovi procedimenti,avendo scarsi margini di recupe-ro in punto di produttività, so-prattutto negli uffici giudiziaripiù importanti e non essendo per-ciò in grado di avviare, con l’at-tuale apparato normativo e orga-nizzativo, un sia pur lento e gra-duale miglioramento dell’effi-cienza, che richiederebbe non so-lo di eliminare progressivamenteil lavoro arretrato, destinato aprodurre la durata eccessiva deiprocessi, ma anche di fronteggia-re a pieno la sopravvenienza deinuovi processi”.

Appare di tutta evi-denza, allora, l’ur-gente necessità diporre in essere misu-re che siano idoneenon soltanto a sgom-

brare il tavolo dal pesante arretra-to che lo appesantisce, ma soprat-

LE RIFORME PROCESSUALI Il Testo Unificato del Disegno di legge recante

“Modifiche al codice di procedura civile”

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tutto che riescano, per quantopossibile, ad evitare, per il futuro,il formarsene di altro (conclusio-ne forse troppo ottimistica). Il raggiungimento di tali finalità,peraltro, richiederebbe la destina-zione al settore giustizia di mag-giori risorse economiche ed ope-rative: poiché, invece, nell’ultimoperiodo, si è concretizzata unaconsistente diminuzione di inter-venti economici, al punto che al-cuni programmi si sviluppo –specie in ambito informatico –che molto promettevano lo scor-so anno, sono stati se non elimi-nati, molto ridimensionati, occor-re prendere atto che la magistra-tura ha il dovere di cercare di rag-giungere gli obbiettivi suddetticon il proprio massimo impegnoed utilizzando nel modo migliorepossibile gli strumenti e le risorsecomunque disponibili. In quest’ottica, pertanto, deve ef-fettuarsi la valutazione del Testounificato di "Modifiche al codicedi procedura civile", così comeapprovato dalla CommissioneGiustizia della Camera in sede le-gislativa nella seduta del 16 luglio2003 ed ora all’esame della Com-missione Giustizia del Senato conil n. 2430.Tale testo legislativo si componedi circa 74 articoli che investonola disciplina del processo civile inmodo ampio.

In particolare, – pur rinvian-dosi, per i maggiori ap-profondimenti di natura tec-nica, alla apposita schedaelaborata dalla commissio-ne studi del civile costituita

all’interno dell’A.N.M. – può, inquesta sede, succintamente evi-denziarsi che alcune disposizionidi tale Testo mirano a conseguireeffetti acceleratori e deflattivi, an-che colpendo la dilazione ingiu-stificata e l’abuso del processo (sipensi, ad esempio, alla nuova di-sciplina in tema di responsabilitàprocessuale aggravata), ovverointroducendo tecniche di coerci-

zione indiretta per l’esecuzionedelle sentenze di condanna a pre-stazioni infungibili.Altre disposizioni tendono ad at-tuare una semplificazione delleforme o ad agevolare gli adempi-menti degli uffici giudiziari e deidifensori, mentre con ulteriori ag-giustamenti si persegue l’intentodi restituire maggior rigore alla di-sciplina della prova testimoniale. Gli interventi sugli artt. 180-184c.p.c. hanno lo scopo di conferiremaggiore duttilità alla fase di trat-tazione della causa, pur mante-nendola sotto il controllo diretti-vo del giudice. La soluzione pro-posta, per quanto tecnicamentenon sia l’unica possibile, ha, co-me si è già evidenziato, il pregiodi non determinare sconvolgi-menti nell’impianto attuale, dimantenere il rapporto trilaterogiudice/parti nell’alveo del dialo-go e del contraddittorio sin dallafase iniziale della controversia, diribadire il metodo dell’oralità co-me cardine del processo, e di pre-servare – con un regime tempera-to di preclusioni e decadenze – lacaratteristica essenziale del pro-cesso che è (e deve essere) unafunzione pubblica dello Stato an-che quando sono privati gli inte-ressi in gioco.Un giudizio positivo deve essereespresso con riguardo alla previ-sione che i provvedimenti caute-lari emessi ai sensi dell’articolo700 c.p.c. o comunque anticipato-ri degli effetti della sentenza dimerito, previsti dal codice civile oda leggi speciali, ed i provvedi-menti di danno temuto emessi aisensi dell’art. 688 c.p.c. manten-gano la loro efficacia anche in as-senza dell’inizio del giudizio dimerito. Pur essendosi preferitomantenere una disciplina ibridadei provvedimenti possessori,vengono in questo modo parzial-mente accolte le istanze, ripetuta-mente formulale anche in sedeassociativa, in ordine all’allenta-mento del rapporto di strumenta-

lità necessaria tra provvedimentocautelare e giudizio di merito.

Positivamente, poi, vaaccolta la previsione dimodifica dell’art. 319del c.p.c. sulla costitu-zione in giudizio delleparti innanzi al giudice

di pace, mentre, quanto al previ-sto aumento della sua competen-za per valore, non può negarsi, inquesta sede, che verosimilmentesarebbe preferibile operare unamodifica contenente una attribu-zione di competenza accentratasu materie di più semplice regola-mentazione giuridica. Il disegno di legge si propone diintervenire anche sul giudizio dicassazione, sia opportunamenteprevedendo che all’udienza di di-scussione le parti prendano laparola dopo le conclusioni moti-vate esposte oralmente dal Pro-curatore Generale, sia introdu-cendo l’obbligo di pubblicazionedel dispositivo della sentenza odell’ordinanza entro il termine dilegge o in quello prorogato dalPresidente del collegio con de-creto motivato. Quanto, invece,alla previsione di modifica del-l’art. 70 c.p.c. e dell’art. 76 ord.giud., la Giunta ANM della Cassa-zione ha già avuto modo di espri-mersi manifestando critiche epreoccupazioni per il “vulnus”che ne verrebbe arrecato al ruoloistituzionale del Pubblico mini-stero di rappresentare nel giudi-zio di Cassazione l’interesse pub-blico all’uniforme interpretazionedella legge.Gli interventi relativi al processodi esecuzione si ispirano, infine, acondivisibili finalità di razionaliz-zazione complessiva della disci-plina, perseguite per il tramite:della limitazione dell’intervento aisoli creditori muniti di titolo ese-cutivo oltre che a quelli titolari didiritti di prelazione risultanti dapubblici registri; dell’estensione atutte le forme di espropriazionedel potere del creditore pignoran-

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te di indicare agli intervenuti altrobene utilmente pignorabile; di al-cune previsioni dirette a favorirela ricerca dei beni da pignorare;dell’ampliamento del rimedio del-l’opposizione agli atti esecutivianche per le contestazioni deri-vanti dalla distribuzione del rica-vato; della commisurazione deglieffetti del pignoramento pressoterzi al credito per cui il pignora-mento viene attuato; del conferi-mento al giudice dell’opposizioneal precetto del potere di sospen-dere l’efficacia del titolo ovverodell’esecuzione iniziata.

In conclusione, anche inter-venti di semplice razionaliz-zazione possono favorire ilrecupero di funzionalitàdella giustizia civile, el’ANM, associandosi alle va-

lutazioni positive già espressedall’AIGA e dall’OUA, ha già ma-nifestato apprezzamento per le li-nee complessive del disegno dilegge auspicandone una rapidaapprovazione in Parlamento. Il testo della proposta è natural-mente perfettibile, e l’ANM, conle osservazioni contenute nella

“scheda tecnica” che recepisconoindicazioni della dottrina, digruppi associativi, degli Osserva-tori sulla giustizia civile, di singo-li magistrati, si propone di fornireun contributo costruttivo in que-sta direzione. Preme qui osservare, comunque,che il disegno di legge, senzasconvolgere il sistema e senzaimporre mutamenti radicali chesottoporrebbero la pratica a ine-sigibili sforzi di adattamento, siinserisce in modo del tutto coe-rente nel solco tracciato con leriforme processuali del 1973 edel 1990. Diventano ancora piùforti, allora, le perplessità per ladivaricazione che si è venuta acreare tra il rito adottato con ri-guardo ai procedimenti in mate-ria di diritto societario e di inter-mediazione bancaria e creditiziadi cui al d.lgs. 17 gennaio 2003,n. 5, ed il rito che, almeno per ilmomento, disciplinerà le restanticontroversie civili.Neppure la specialità degli inte-ressi coinvolti nel primo “tipo”processuale, infatti, può giustifi-care una divaricazione così netta,

che si traduce nella coesistenza,all’interno di uno stesso sistemaprocessuale, di antitetiche conce-zioni del processo, per cui inquello societario e bancario alleparti sarebbe consentito di inci-dere sui tempi e sulla durata del-la lite, di prendersi pause di sur-place, di disporre delle preclusio-ni e delle decadenze, con sottra-zione della fase di definizione delthema decidendum al contattotra giudice e litiganti, in contrap-posto alla versione “pubblicisti-ca", propria del rito ordinario co-mune, che eleva il giudice a mo-tore del procedimento anchecontro la volontà temporeggiatri-ce dei contendenti, e nel cui am-bito il processo si svolge fin dal-l’inizio in un rapporto dialetticoche, anche per effetto dei con-trolli preliminari e di un meccani-smo razionale di preclusioni edecadenze, porta alla graduale enon dispersiva individuazionedel thema decidendum e del the-ma probandum.

EDUARDO CAMPESEGiudice

presso il Tribunale di Napoli

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Per rispondere al pes-simismo irreversibileespresso da più partisulle sorti del processocivile l’ANM ha volutotestimoniare il proprio

impegno con il convegno Pro-cesso e Organizzazione del di-cembre scorso, nella consapevo-lezza che il buon funzionamentodel processo civile è fattore diequilibrio sociale e di stru-mento di garanzia dei diritti.E lo ha fatto cercando di aprire untavolo di confronto aperto a tutti,ed a tutto campo, indicando, inquella sede, una strada alternati-va, alla riforma complessivadel processo, che passa per ladiffusione di prassi ragionevo-li, già elaborate in molti uffici giu-diziari, esempio di una proficuadialettica fra il giudice e le parti,ma che debbono essere necessa-riamente accompagnate da in-terventi radicali sul piano dellerisorse materiali ed umane, af-finché si creino le condizioni strut-turali, organizzative e culturali in-dispensabili per il buon funzio-namento della giustizia civile.L’ANM intende però coltivare conprofonda convinzione anche ilconfronto sulle riforme. Ed an-zi, ha offerto esplicitamente difarsi promotrice del dibattito sulleprospettive del processo civile, ri-tenendo che il dialogo e l’analisicostruttiva possano davvero con-durre al superamento delle divi-sioni ed all’individuazione dellesoluzioni più conformi all’interes-se generale della collettività.Nessuno intento polemico, dun-que, da parte dell’ANM, ma solo ilconvincimento che gli interventi

sul processo da soli non riesconoad assicurare alcun risultato rivo-luzionario in termini di recuperodell’efficienza e di riduzione deitempi.E tuttavia questo è l’unico camponel quale l’attuale maggioranzaha deciso di sperimentarsi con ildisegno di legge delega (1) cherecepisce il progetto della Com-missione presieduta dal prof. Ro-mano Vaccarella, la cui discussio-ne alla camera è prevista per ilmese di marzo.Si tratta di un progetto, le cui li-nee tendenziali, sono ormai note(2), che ha optato per un proces-so di natura strettamente privati-stica, in forza della quale la lite èuna cosa delle parti, dal cui scon-tro scaturisce la migliore soluzio-ne delle controversie.Anche se colpisce, che il nuovomodello procedimentale muovadal pregiudizio secondo cui affi-dare il processo al giudice signifi-ca intralciarne la speditezza, quel-lo che occorre chiedersi è se unsimile processo garantisca una ra-gionevole durata.

Gli interventi sulla di-sciplina processuale,specie se sorretti daun radicale muta-mento di prospettivadel rapporto giudice-

parti, debbono dimostrare unacoerenza fra gli obiettivi dichiara-ti ed i risultati raggiungibili.

BREVI CONSIDERAZIONISULLE RIFORME

DEL PROCESSO CIVILE

(1) Approvato in Consiglio dei Ministri il24.10.2003.

(2) Le linee tendenziali del processo og-getto del progetto di riforma Vaccarellasono state sostanzialmente anticipate dald. lgs. n. 5 del 7 gennaio 2003 sulla rifor-ma del diritto e del rito societario.

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E qui il nuovo modello che si pro-pone, quello con cui ci si propo-ne un po’ troppo enfaticamentedi “portare la nostra società nelterzo millennio” (3), mostra subi-to la sua debolezza. La lunghissima trattazione scrittaavrà forse l’effetto di restringere ladurata del processo in senso stret-to, a partire dal primo interventodel giudice alla sentenza, ma nonriduce, neppure in minima parte,il tempo della risposta giurisdizio-nale alla domanda di giustizia,che per il cittadino è quello chepassa dal momento in cui egli af-fida il proprio caso al difensore al-la pronuncia finale. In più, e sitratta di una considerazione chedeve suscitare preoccupazione, laprivatizzazione della fase prepara-toria acutizza la disparità sostan-ziale ed economica fra le parti.Laddove infatti si mettono in gio-co le abilità difensive (e chi ha idifensori migliori gioca meglio lesue carte nel prepocesso senzagiudice) piuttosto che la fonda-tezza delle posizioni sostanziali,ci si sposta su un piano di assolu-ta astrattezza rispetto ai diritticontroversi rendendo possibile ilformarsi di un solco sempre piùprofondo fra la verità sostanzialee quella processuale. Ma è questo il giusto processodella Carta Costituzionale?Il processo giusto, infatti, nonpuò e non deve essere solo quel-lo che assicura l’imparzialità delgiudice, la ragionevole durata, laparità delle armi dei contendenti.Il processo giusto è quello che as-sicura a chi chiede tutela la possi-bilità effettiva di ottenerla, in mo-do per quanto più possibile indi-pendente dalla sua capacità eco-nomica e dalla scaltrezza proces-suale dei suoi difensori.

Non solo ma apparedavvero illusorio pen-sare che gli ingorghiprocessuali evitati conla trattazione prepro-cessuale senza giudi-

ce non tornino a formarsi nella fa-se successiva, con l’istanza difissazione dell’udienza, mo-mento nel quale si realizza final-mente il primo contatto fra il giu-dice e le parti; o che affidarsi adsistema meccanico di preclu-sioni, sostanzialmente oggettodell’eccezione della parte interes-sata, ponga il giudice, nelle con-dizioni migliori per la pronunciadi una decisione giusta sotto ilprofilo sostanziale.Ma vi sono altri aspetti dellariforma che, pur senza interveni-re direttamente sui tempi del pro-cesso, possono destare qualcheinquietudine per i possibili ri-flessi sulla vita dei cittadini,terzi rispetto alla controversia. Sitratta delle previsioni in ordineall’attività istruttoria delleparti, secondo cui i difensoriavranno la possibilità di assume-re, anche prima del giudizio, di-chiarazioni testimoniali scritte,sulla semplice base del conferi-mento del mandato. La dilatazio-ne del potere dispositivo dellaparte in ordine alla formazionedella prova, sfuma in un vero po-tere di indagine Ora, è pur veroche altri ordinamenti conosconosimili istituti (affidavit e attesta-tion), ma occorre valutare seria-mente se da noi esistano le con-dizioni culturali per una simile ri-voluzione. E non è tutto, perché il poteredelle parti si spinge fino alla pos-sibilità di chiedere ed otteneredalla pubblica amministrazionedocumenti ed informazioni scrittein vista del giudizio, ed indipen-dentemente dalla sua instaurazio-ne, con buona pace in ordine allatutela della privacy dei cittadini.Anche con la riforma del sistemadelle impugnazioni, la logicadell’efficienza e della rapidità vie-ne perseguita solo a parole.Un processo d’appello che seesclude in linea di principio lenuove domande, ammette nuoveallegazioni e nuove prove dive-

nendo così del tutto simile alprocesso di primo grado, contutte le possibili conseguenze inordine alla celerità di definizionedella controversia.

L’ambiziosa riformadel giudizio di cas-sazione infine, rivol-ta, nelle intenzioniespresse dai compila-tori, alla disciplina

della funzione nomofilattica dellaCorte, contiene in sé alcune di-sposizioni che possono condurread un ulteriore e sicuro aggraviodi lavoro:• come la previsione che impo-

ne l’enunciazione del principiodi diritto in relazione a tutti imotivi del ricorso per cassazio-ne, anche quando assorbibili;

Le perplessità sino ad ora mani-festate con riguardo alla idoneitàdella nuova disciplina a permette-re il raggiungimento dell’effettivadiminuzione della durata del pro-cesso, non significano affattodisconoscere che vi sono nelprogetto di riforma alcune misu-re capaci in concreto di dareimpulso e speditezza alla lite:• come la disposizione che intro-

duce la generalizzazione delmeccanismo di discussioneorale e della immediata pro-nuncia della sentenza, con let-tura del dispositivo e della con-cisa motivazione, riservandoalle sole ipotesi di particolarecomplessità della lite, il deposi-to della decisione nei trentagiorni successivi all’udienza;

• come le previsioni che introdu-cono il procedimento som-mario di cognizione, ispira-to al référé, che risponde be-ne alle esigenze di creazione diun titolo esecutivo, reclamabi-le, che prescinda dall’accerta-mento, assai utile qualora og-

(3) Sono le parole dell’editoriale concui F.P. Luiso dal sito www.giustizia.itpresenta il disegno di legge delega aicittadini.

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getto della controversia sianodiritti di credito, e consenteuna definizione immediata del-la lite;

• come l’introduzione del pro-cedimento sommario anti-cipatorio, anche nel corsodel processo a cognizionepiena, con l’idoneità delprovvedimento ad eventual-mente definire il processo.

Nondimeno anche se èopportuno cogliereciò che di buono e diutile è contenuto nelcomplessivo proget-to Vaccarella, vanno

ribaditi i rischi che l’abbandonodell’oralità e della funzione diret-tiva del giudice sul processo pos-sono comportare per la domandadi giustizia. Indifferibili infine appaiono, sottoil profilo delle riforme, da un lato,la costituzionalizzazione del ritocamerale, tuttora rimesso alla pu-ra discrezionalità del giudice, edall’altro, una riforma organica

della magistratura onoraria, capa-ce di superare le logiche dell’e-mergenza e di affrontare pubbli-camente ed in modo trasparenteil ruolo affidato al giudice nonprofessionale.Il processo, quanto più la societàè complessa, tanto più deve di-ventare un luogo di comprensio-ne dei conflitti che essa esprime;e deve rimanere un momento incui la dialettica e l’oralità consen-tono al cittadino di essere ascol-tato e di concorrere alla forma-zione del convincimento del giu-dice.Finché l’accesso alla giustizia e lapromozione della eguaglianzasostanziale restano fra i cardini sucui si fonda lo stato di diritto nonpuò interessare solo che pronun-ciare la sentenza sia il giudice,ma deve interessare anche il mo-do con cui si perviene alla pro-nuncia.Spesso sentiamo dire che l’inef-ficienza è ingiustizia, dobbiamonondimeno dire con forza che

per coniugare efficienza e giusti-zia, abbiamo bisogno di riformeche non dimentichino la deli-catezza del mestiere del giudice,il bisogno che questi avverte diassicurare a ciascuna controver-sia tutto il tempo necessario alsuo studio ed alla sua risoluzio-ne efficace e sostanzialmentegiusta.

In questo senso occorre ac-cogliere l’esortazione diCarlo Verardi a dare attua-zione al “giusto proces-so” partendo “da una rifor-ma delle culture e della

deontologia, che consegni alprocesso protagonisti cultural-mente preparati, efficacementeorganizzati, legati da una comu-nanza di valori di fondo”, nellaconsapevolezza che l’indipen-denza è anche una garanziadi impegno che il cittadino hadiritto di riconoscere ogni giornonel nostro lavoro.

MAURA NARDINGiudice Tribunale di Sassari

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Sebbene l’elenco delle“questioni per il dibatti-to” sembri richiamare ladisciplina di ben definitiistituti processuali chescandiscono lo svolgi-

mento di un tipico processo or-dinario di cognizione di primogrado, un’attenta lettura dellostesso elenco (nel quale è detto di“controllo del flusso di cause”;“adempimenti di prima udien-za”; “svolgimento dell’udienzadi trattazione”; soprattutto, “ado-zione di protocolli di udien-za”), coordinata col titolo che si èvoluto dare al dibattito di “leprassi esistenti e quelle possibili”rende legittima l’affermazione chenon di norme processuali si devetrattare, per comprendere “l’espe-rienza del processo nell’assetto at-

tuale”, bensì di professionalitàdei protagonisti del processo(giudici ed avvocati), ma anche diefficienza dell’ufficio (inteso sianell’articolazione in sezioni, chenell’organizzazione dei servizi dicancelleria).Affrontando, per intanto, la que-stione – centrale nel dibattito as-sociativo (1) e, come è ben noto,politico (2) di questi ultimi tempi(3) – della professionalità del ma-gistrato, in generale, e del giudicecivile, in particolare, s’impongo-no, senza alcuna pretesa di com-pletezza, le seguenti considera-zioni. Attualmente la valutazione di pro-fessionalità è essenzialmente le-gata alla progressione in carrieradei magistrati, anche se presentail correttivo della valutazione

L’ESPERIENZA DEL PROCESSONELL’ASSETTO ATTUALE

Le prassi esistenti e quelle possibili

(1) Cfr. I magistrati e la sfida della professionalità, IPSOA, 2003, dove sono stati rac-colti i contributi del seminario conclusivo tenutosi a Roma il 20 marzo 2003 sul temadella valutazione della professionalità dei magistrati, già affrontato nella Conferenza na-zionale di Bardolino del dicembre 2000 (cfr. La Magistratura n. 3/2000) e quindi svi-luppato in cinque seminari (svolti tra i mesi di febbraio e marzo 2003 a Genova, Ca-gliari, Ancona, Catania e Bari), che hanno preparato il seminario di Roma, nel corso delquale è stato approvato il documento conclusivo del ciclo di iniziative.

(2) È in discussione al Senato il disegno di legge n. 1296/S di delega al governo per lariforma dell’ordinamento giudiziario, presentato dal Ministro della Giustizia Castelli nelmarzo 2002, al quale sono stati presentati vari emendamenti governativi nell’autunno2002 ed, infine, il c.d. maxi-emendamento il 20 marzo 2003, che è stato definitivamen-te approvato alla Commissione Giustizia, con ulteriori rilevanti modifiche, il 25 settem-bre 2003. Il CSM, prima delle modifiche parlamentari dell’ultima ora, ha espresso dueimportanti pareri nelle date del 12 giugno 2002 e del 22 maggio 2003, cui si rimanda,in particolare per quanto interessa in questa sede, per la critica dell’idea ispiratrice delconcorso interno come strumento di selezione dei magistrati ai fini della progressionein carriera e delle valutazioni di professionalità previste per chi non fa i concorsi in nu-mero di tre nell’intera carriera, desunte “dall’attività giudiziaria e scientifica, dallaproduttività e dai pareri conseguiti nell’ambito dei corsi organizzati dalla scuola su-periore della professioni giuridiche”. Anche l’ANM si è pronunciata sul testo originariocol documento “L’ANM sulle proposte del governo di riforma dell’ordinamento giudi-ziario”, pubblicato in appendice al volume di cui alla nota n. 1, che sintetizza gli in-terventi svolti dalla delegazione dell’ANM dinanzi alla Commissione Giustizia del Sena-to presieduta dal sen. Antonino Caruso il 25 giugno 2002.

(3) Per la verità, già nel 1996 venne presentato in Parlamento un c.d. pacchetto di pro-poste del Ministro della Giustizia Flick, tra le quali vi era il disegno di legge riguardan-te “Norme in materia di funzioni e valutazione di professionalità” (cfr. Documenti giu-stizia, nn. 8, 9 e 12/1996).

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comparativa da operarsi al mo-mento del conferimento in con-creto di nuove funzioni. Secondol’attuale sistema la valutazione diprofessionalità, da effettuarsi se-condo scansioni temporali prede-terminate (collegate, come detto,all’attribuzione delle qualifichesuperiori), è riferita ai parametridella preparazione, laboriosità,capacità, diligenza (oltre che del-l’equilibrio): come è stato osser-vato, “non si può chiedere di piùad un magistrato” (4). Tuttavia,sono noti gli inconvenienti legatiad una valutazione collegata allemodalità di progressione in car-riera e comunque rivelatasi insuf-ficiente a garantire un diffuso edelevato livello di professionalità ecomunque il suo corretto control-lo. Molto dipende, oltre che daglistrumenti conoscitivi e dalle mo-dalità di svolgimento del compitodi valutazione da parte dei sog-getti istituzionali coinvolti, dallaspecificità e dalla predetermina-zione del contenuto di ciascunodei parametri costituenti le “doti”del magistrato.

Il contenuto dei detti para-metri risulta fissato da trecircolari emanante dal Con-siglio Superiore della Magi-stratura nell’esercizio deisuoi poteri di normazione

secondaria: la circolare n. 1275del 22 maggio 1985 (che discipli-na tutti i pareri che i Consigli Giu-diziari sono chiamati ad esprime-re, quindi non soltanto quelli re-lativi alla progressione in carrie-ra); la circolare n. 17003 del 24settembre 1999 (che invece disci-plina specificamente la verificaperiodica della professionalità deimagistrati all’atto della loro pro-gressione in carriera, ma con ri-guardo più al procedimento divalutazione che ai criteri pratico-

applicativi dei parametri fissatidalla legge); infine, la circolare n.16103 del 30 luglio 2003, che in-tegra la circolare del 1985 in pun-to di fonti di conoscenza e diuniformità dei pareri formulati daidiversi consigli giudiziari, ma an-che – per quel che rileva nellapresente sede – in punto di para-metri di valutazione) (5).Vale certamente anche per il giu-dice civile l’indicazione, contenu-ta nella circolare sui pareri, che lapreparazione e la capacità simanifestano, oltre che nell’ag-giornamento dottrinale e giuri-sprudenziale, nella “concretaprofessionalità manifestata dalmagistrato nell’esercizio delleproprie funzioni”; tra gli elementida cui desumere preparazione ecapacità del giudice civile si an-noverano, oltre a quelli – di ordi-ne generale – della libertà da con-dizionamenti o da vincoli e dellequalità di carattere significativeper l’attività giudiziaria, la “cele-rità nella conduzione del pro-cesso”, la “capacità di sintesi edi individuazione delle que-stioni da decidere”, le “moda-lità di conduzione dell’udien-za”. Nella deliberazione delC.S.M. del 23 luglio 2003, cui è se-guita la circolare n. P 16103 del 30luglio 2003 (in vigore dal 1° no-vembre 2003), si legge, inoltre,quanto segue: “Appare opportuno… procedere ad una puntualiz-zazione dei parametri previstidalla circolare per la valutazionedella preparazione e della capa-cità del magistrato, introducendoun riferimento alla capacità dipredisporre idonei moduli or-ganizzativi del proprio lavo-ro, in attuazione delle disposi-zioni non solo della legge proces-suale, ma anche delle circolariconsiliari e delle disposizioni ta-

bellari” e pertanto si introduce,quale ulteriore elemento di valu-tazione, il seguente: “capacitàdel magistrato di organizzareil proprio lavoro”; l’esemplifi-cazione che, nella delibera in di-scorso, viene fatta, ai fini dell’ac-certamento di tale capacità per igiudici civili e del lavoro, riguarda“la gestione dell’udienza, dellacomparizione delle parti, del ten-tativo di conciliazione, della di-scussione orale”; comunque, pertutti, “dovrà essere evidenziata lacapacità del magistrato di orga-nizzare la parte pubblica del-la sua attività in modo da ri-durre al minimo il disagio degliutenti della giustizia e dei lorodifensori”. È evidente che si trattadi indicazioni significative perchérivelatrici di una nuova attenzio-ne per gli aspetti qualitativi e, co-munque, dinamici dell’attività delgiudice; tuttavia l’esemplificazio-ne manca del riferimento a dueaspetti che, della “capacità di or-ganizzare il proprio lavoro” sonofondamentali, vale a dire alla ca-pacità di gestire, nel suo comples-so, il ruolo istruttorio, e, singolar-mente, ciascuna controversia (otipologia di controversie).

Le linee lungo le qualioperare per indivi-duare “prassi possibili”che facciano funziona-re l’attuale rito ordina-rio di cognizione, og-

getto del presente intervento, so-no funzionalmente tra loro colle-gate nel perseguimento dell’ uni-co obiettivo di dare maggiore effi-cienza alla giustizia civile, ma van-no tenute distinte: l’una concernel’organizzazione del lavoro, quin-di, in primo luogo, i criteri di ge-stione del ruolo da parte dell’i-struttore; l’altra, riguarda, più spe-cificamente, l’andamento dei pro-

(4) Silvestri, Verifica di professionalità versus indipendenza deimagistrati: una falsa contrapposizione, in I magistrati e la sfidadella professionalità, cit., 89.(5) Merita menzione, pur se soltanto parzialmente attinente al

tema trattato, anche la delibera adottata dal C.S.M. in data 13marzo 2003 relativa al passaggio dalle funzioni requirenti a quel-le giudicanti (e viceversa) ed all’accertamento delle attitudini delmagistrato alle nuove funzioni ex art. 190 ord. giud.

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cessi, quindi i criteri di conduzio-ne delle controversie; la terza, in-fine, attiene ai criteri di organizza-zione di determinate attività pro-cessuali. Siffatta distinzione si im-pone anche per una corretta lettu-ra delle indicazioni contenute nel-la scheda di questioni per il dibat-tito redatta per la preparazione alpresente convegno, tra le quali èbene considerare separatamentequelle destinate ad una efficienteprogrammazione del lavoro nelsuo complesso, quelle destinatead una corretta impostazione del-la singola controversia e quelledestinate a diminuire il disagio de-gli utenti e ad evitare ritardi e di-sfunzioni negli adempimenti pro-cessuali, in udienza e fuori.È bene peraltro intendersi suun’indispensabile premessa per laquale autonomia ed indipenden-za del giudice non riguardano, inlinea di principio, nessuno diquesti aspetti, poiché operano suldiverso piano del giudizio, cioèdella decisione, ma anche dell’in-terpretazione delle regole proces-suali, non sul piano delle prassioperative, rispetto alle quali, in-

vece, subentra il giudizio di pro-fessionalità e, nelle ipotesi estre-me, di responsabilità disciplinare.

Se è vero che, per il giudi-ce istruttore civile, capa-cità di organizzare il pro-prio lavoro significa so-prattutto capacità di ge-stire il ruolo, non ci si

può nascondere che questa soloin parte dipende da quelle chepotremmo definire variabili indivi-duali, collegate cioè all’impegnoed alla professionalità del singolo,essendo per altra parte dipenden-te da quelle che potremmo defini-re variabili esterne, collegate prin-cipalmente alla consistenza ed al-la composizione del ruolo, quindiai criteri di ripartizione degli affaritra le sezioni e di assegnazione diessi ai singoli giudici di ciascunasezione, nonché all’esistenza diun programma di lavoro, tenden-zialmente per obiettivi, predispo-sto, in via generale, dal capo del-l’ufficio in occasione della reda-zione delle tabelle biennali e, spe-cificamente, per la sezione dal suopresidente (6); ed ancora, colle-gate alla ripartizione delle risorse

personali e materiali tra settori esezioni del tribunale.Questi ultimi sono temi (cui sonoevidentemente collegati quelli diuna seria raccolta di dati sull’esi-stente, del corretto monitoraggiodei flussi giudiziari e dell’elabora-zione di adeguati sistemi di rile-vazione dell’attività giudiziaria(7)), per i quali non posso che fa-re rinvio ai lavori pomeridiani(8), segnalando soltanto che ipunti di contatto riguardano nonsolo l’efficienza complessiva delsistema, ma anche la produttivitàe la valutazione di professionalitàdel singolo magistrato (9). Peral-tro, con riguardo a queste, pur ri-conoscendo l’importanza del rap-porto numerico tra i giudici civilied il numero delle controversieloro affidate (10), acquista rilie-vo, come si diceva, la capacità digovernare comunque il ruolo,piuttosto che di subirlo (11).La delibera consiliare sulla valuta-zione di professionalità del lugliodi quest’anno prevede nello sche-ma di rapporto proposto ai diri-genti degli uffici (12), “l’indica-zione di dati numerici attinenti

(6) Spera, Per ogni ufficio idonee rilevazioni statistiche. Perogni giudice un obiettivo da raggiungere, in Questione Giusti-zia, 2003, 3, 505.

(7) Con delibere del 28 aprile 1999, 16 febbraio 2000, 13 dicem-bre 2000, 6 febbraio 2002 il Consiglio Superiore della Magistratu-ra costituì un gruppo di lavoro composto da magistrati, di diverseprovenienze e funzioni, con l’incarico di collaborare con la Setti-ma Commissione nell’elaborazione di criteri e contributi per rea-lizzare un sistema di rilevazione dati che consentisse al Consigliodi disporre di informazioni omogenee e affidabili: a) per la com-piuta conoscenza della struttura e della organizzazione degli uffi-ci giudiziari; b) per la valutazione del lavoro del magistrato ai finipropri dell’organo di autogoverno. Gli esiti dell’incarico, svoltocon magistrati in rappresentanza del Ministero della Giustizia,vennero approvati con le delibere consiliari del 22 dicembre 1999e del 4 luglio 2001. Il gruppo misto di lavoro è stato reintegrato,per la parte di competenza del CSM, con delibera del 6 febbraio2002, a seguito della trasmissione da parte del Ministero di unanota contenente un “Progetto per lo sviluppo di un sistema di mi-surazione dell’efficienza del sistema giudiziario”; il gruppo mistoha presentato alla Settima Commissione un documento riepiloga-tivo dei lavori svolti e delle linee di sviluppo da perseguire in fu-turo, che è stato approvato dal Consiglio Superiore della Magi-stratura con delibera 10 luglio 2002. Relazione del gruppo misto ecircolare del C.S.M. si leggono in Quaderni CSM, 133, 314.

(8) Si vedano in particolare le questioni de “la formazione del-le tabelle degli uffici giudiziari” e de “l’attuazione dell’art. 47

quater ord. giud.”, nonché di “uffici statistici, analisi dei flussi,monitoraggio dell’attività” e de “la valorizzazione delle cancel-lerie e dell’ufficio del giudice”.

(9) Già la circolare n. 1275 del 1985 prevede, con riferimento alparametro dell’operosità, che “il C.G. terrà conto, altresì, inquanto rilevino, delle condizioni dell’ufficio nel quale l’interes-sato esercita le funzioni”, nonché che “i dati quantitativi ver-ranno forniti anche come dati relativi, curando di utilizzare ri-ferimenti omogenei quanto a tipo di uffici e sufficientementeampi”.

(10) In Cipriani, Civinini, Proto-Pisani, Una strategia per la giu-stizia civile nella XIV Legislatura, in Foro it. 2001, V, 81, si indi-vidua in cinquecento processi sul ruolo il numero massimo per“assicurare il rispetto del principio internazionale e oggi ancheinterno della ragionevole durata dei processi”.

(11) La contrapposizione è di Braccialini, Priorità, obiettivi etecniche di gestione del processo civile, in Nuova Giurispruden-za Ligure 2001, 3.

(12) La delibera precisa che uno degli obiettivi dell’integrazio-ne della circolare n. 1275 del 1985 è di fissare ai dirigenti degliuffici ed ai Consigli giudiziari “l’obbligo di redigere, rispettiva-mente, il loro rapporto ed il loro parere secondo un iter argo-mentativo prefissato, basato su dati ed elementi valutativi daesplicitare in uno schema prefissato e contenuto in un moduloriassuntivo, che sarà messo a disposizione in versione cartaceaed informatica, secondo un formato standard…”.

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la quantità e la qualità del la-voro del magistrato in valutazio-ne” (13). I dati numerici riguarda-no, per il periodo in valutazione(ad es. per la nomina a magistra-to di Corte d’Appello gli ultimicinque anni), quanti procedimen-ti sono stati assegnati al giudice,quante udienze sono state tenutee quanti decreti, ordinanze e sen-tenze sono stati depositati (14).Facendo riserva di tornare in se-guito sulla questione concernenteil numero delle udienze, va dettoche il rapporto tra cause assegna-te e cause definite ha significatomodesto, per il giudice civile, sesi tiene conto soltanto della defi-nizione con sentenza e se si con-sidera isolatamente il dato quanti-tativo (15): ciò sia perché i pro-cessi civili “definiti” sono anchequelli conclusi con una transazio-ne giudiziale o stragiudiziale (laquale spesso è favorita dal giudi-ce, sia all’esito di una correttaconduzione della fase introdutti-va, che all’esito di un’attenta con-duzione della fase istruttoria, es-sendo frequente l’«abbandono»del processo ex art. 309 c.p.c. an-che dopo la pronuncia di un’ordi-nanza anticipatoria od interlocu-toria ben fatta), sia perché non

può escludersi che ad un numeroelevato di sentenze non corri-sponda un’elevata o comunquesoddisfacente risposta alla do-manda di giustizia sostanziale de-gli utenti, tenuto conto della qua-lità della cognizione.

Peraltro, un correttivo sirinviene già nella deli-bera consiliare laddoveaccenna anche al datoqualitativo (e, come sidirà, prevede l’esame a

campione dei provvedimentiemessi) ed invita il capo dell’uffi-cio ad “effettuare le sue valuta-zioni sul complesso dell’atti-vità svolta dal magistrato stesso,alla luce delle funzioni concreta-mente esercitate”.Ebbene, avere riguardo al “com-plesso dell’attività svolta” dal giu-dice civile significa, in primo luo-go, valutarne la capacità di analiz-zare il proprio ruolo, previa l’indi-spensabile conoscenza delle cau-se che lo compongono, e fissarequindi degli obiettivi di prioritànella loro trattazione (16). Gran parte delle indicazioni conte-nute nella scheda di questioni peril dibattito redatta per la prepara-zione al presente convegno sottoil titolo “La conduzione del pro-

cesso” riguarda appunto il profilodel quale si è appena detto.Più specificamente, la fissazionedegli obiettivi di priorità nellatrattazione delle controversie e laloro migliore distribuzione nelleudienze dal punto di vista quali-tativo (oggetto della singola con-troversia e fase processuale nellaquale si trova) e quantitativo (nu-mero di cause da portare adudienza) presuppongono – oltrealle rilevazioni statistiche dellequali si è detto sopra (17), la cuipredisposizione prescinde dal-l’intervento del singolo giudice –lo svolgimento di tutte quelle at-tività che nello schema sono indi-cate al n. 1.1, sotto il titolo “fasepreliminare” (18), nonché l’even-tuale organizzazione di udienzemonotematiche (19), indicata aln. 1.2, sotto il titolo “gestione del-l’udienza”, alla lettera b), cui sipotrebbe aggiungere l’organizza-zione di udienze “straordinarie” o“riservate”, per il compimento dideterminate attività, ovvero diudienze “di smistamento”, nellequali far confluire più cause chesi trovino nella stessa fase pro-cessuale, destinate ad esserenuovamente distribuite secondocriteri di priorità (20).

(13) La delibera si preoccupa di chiarire che “l’indicazione ditali dati costituisce un ulteriore elemento di valutazione posto adisposizione del Consiglio Giudiziario e del C.S.M., ma non so-stituisce le statistiche del lavoro svolto dal magistrato interessa-to redatte secondo modelli ministeriali, le quali pertanto do-vranno essere lo stesso allegate”.

(14) È del tutto evidente che il riferimento ai provvedimenti“depositati” comporta la mancata considerazione del lavoro del-l’istruttore civile che dà i provvedimenti in udienza.

(15) Si condividono le considerazioni svolte da Ranieri, Processocivile vigente e spazi di razionalizzazione, articolo in corso dipubblicazione su Questione giustizia 2003, 5, il quale, tra l’altro,nota che “dare esclusivo rilievo al provvedimento finale disincen-tiva i giudici dal curare la fase istruttoria, dato che non acqui-sta rilievo statistico” e che “il mero dato quantitativo delle defini-zioni annuali, ove presenti un dato di anomalo eccesso, può es-sere indice di una cattiva professionalità …”, potendo costituire“il segnale di sentenze emesse senza approfondimento istruttorioo senza adeguata valutazione delle tesi prospettate dalle parti”.

(16) Gerardis, L’organizzazione del lavoro del giudice, in Qua-derni CSM 128, I, 15.

(17) Cfr., per l’interessante esperienza in atto al Tribunale diMilano, Spera, Statistiche, organizzazione e valutazione di pro-

fessionalità. L’esperienza del Tribunale di Milano, in QuestioneGiustizia 2002, 2, 445.

(18) a) esame di tutti i fascicoli assegnati e verifica del loro og-getto; b) uso limitato del differimento della prima udienza exart. 168 bis, solo nell’ipotesi di cause molto complesse previste inudienze con un già eccessivo carico di lavoro ovvero per fissa-re udienze monotematiche; c) istanza di chiamata del terzo edifferimento di udienza: …omissis…d) valutazione di eventua-li istanze cautelari od anticipatorie formulate prima della datadella prima udienza: …omissis…

(19) L’accorpamento alla medesima udienza non necessariamen-te deve riguardare cause omogenee per oggetto, ma potrebbe trat-tarsi di diversi gruppi di cause seriali ovvero anche di cause giun-te alla medesima fase processuale o per le quali si preveda il me-desimo adempimento (es. udienze istruttorie ad horas, primeudienze di cause di opposizione a decreto ingiuntivo con richiestadi sospensione della provvisoria esecuzione etc.: cfr., anche per al-tre questioni trattate nel testo, Breggia, L’organizzazione del ruoloe gli effetti acceleratori dell’attività preparatoria, relazione tenutaall’incontro di studio “Il punto sul processo civile” organizzato dalCSM nel novembre 2003, reperibile sul sito www.cosmag.it).

(20) Il suggerimento è di Braccialini, op. cit. ed è ovviamenteadattabile alle diverse caratteristiche del ruolo istruttorio.

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Fondamentale, pur sespesso trascurata, sipresenta, per il rag-giungimento delle fina-lità di efficiente gestio-ne del ruolo, la que-

stione del numero delle udienzeche ciascun istruttore tiene in undeterminato arco temporale (set-timana/mese). È noto che questanon è sempre una variabile di-pendente da una libera scelta delcapo dell’ufficio (e men che me-no del singolo giudice), essendospesso condizionata dalla dispo-nibilità di aule e di personale (siaamministrativo, che giudiziario,essendo endemica la carenza delprimo e frequenti le occasioni diapplicazioni e supplenze del se-condo, nel contesto di un pano-rama nazionale assolutamente di-somogeneo). In proposito la cir-colare sulla formazione delle ta-belle di organizzazione degli uf-fici giudiziari per il biennio2002/2003 (21) prevede che nel-le proposte tabellari debbano es-sere indicati i giorni di udienzasettimanale di ciascun magistratoe specifica, al paragrafo 34.2, che“nel settore civile dovranno esse-re indicati per ciascun magistra-to i giorni delle udienze mono-cratiche e i giorni delle udienzecollegiali, distinguendo le udien-ze per le trattazioni degli appelli,dalle udienze per la discussionedelle cause e dalle udienze per leprocedure in camera di consi-

glio” ed, al paragrafo 61, che “leproposte tabellari devono indi-care i giorni di udienza settima-nale per ciascun magistrato…omissis… Le udienze per i pro-cessi già attribuiti al giudice col-legiale ed ora decisi dal giudicemonocratico devono esserefissate in numero superiorea quello stabilito prima del-l’unificazione dell’ufficio diprimo grado. I capi degli ufficidevono sorvegliare circa il rispet-to dell’orario e dello scagliona-mento degli orari per i singoliprocessi”. Sarebbe interessanteverificare come si sia dato attua-zione, per il settore civile, alledette prescrizioni nelle propostetabellari presentate dai diversiPresidenti di Tribunale, anche alfine di riscontrare se quanto si di-ceva a proposito della diversa di-sponibilità di strutture e persona-le sul territorio nazionale si tra-duca nella previsione di un di-verso numero di udienze settima-nali per ciascun giudice civile de-stinatario di processi civili ordi-nari; sarebbe peraltro il caso dichiedersi se la previsione tabella-re di un determinato numero diudienze (soprattutto ove eccessi-vamente ridotto) risponda effetti-vamente ad esigenze dell’ufficioadeguatamente considerate ed il-lustrate dal proponente; sarebbeda discutere della possibilità (22)di fissare udienze straordinarie,oltre quelle tabellari, e delle mo-

dalità di esercizio di tale facoltàda parte di ciascun istruttore, nelcontesto peraltro dell’organizza-zione del lavoro dei giudici del-l’intera sezione.

Strettamente connessa aquanto appena detto èla questione del nume-ro dei fascicoli da “por-tare” ad ogni udienza, omeglio del numero del-

le controversie, distinte per og-getto e/o fase processuale, fissa-te per ciascuna udienza. Propriole esigenze di garantire la cono-scenza della composizione delproprio ruolo da parte dell’i-struttore e di assicurare la ragio-nevole durata del processo nelsuo complesso, in modo cheogni udienza sia utilmente tenu-ta, nonché l’esigenza – di cui sidirà appresso – di adattare il ritoalla singola controversia (even-tualmente seguendo dei c.d.protocolli, o comunque schemiroutinari, di gestione per tipolo-gie omogenee di controversie)impongono di limitare il numerodelle cause da trattare ad ogniudienza, in modo che sia possi-bile studiare preventivamente ifascicoli (23), predisporre pre-ventivamente i provvedimentiche saranno adottati in udienza(eventualmente previa verifica,discutendone con i difensori, diquali siano le reciproche do-mande e contestazioni), svolge-re nel tempo adeguatamente

(21) Si tratta della circolare n. 24710/2001. La circolare sulle ta-belle per il biennio 2004/2005 è ancora in corso di elaborazionepresso la Settima Commissione consiliare.

(22) Sebbene la questione sia controversa non mi sembra cheragioni normative ostino all’attribuzione, in linea di principio, algiudice istruttore civile di fissare udienze c.d. straordinarie. Piut-tosto, l’esercizio di tale potere deve rispondere a criteri di buo-na amministrazione per i quali pare opportuno avere l’assensodel dirigente dell’ufficio (o del presidente di sezione) alla fissa-zione di dette udienze; ed invero, questa comporta un ulterioreimpegno organizzativo della cancelleria, che potrebbe influiresull’andamento ordinario dei servizi amministrativi, soprattuttoquando già l’ufficio si trovi sottodimensionato, come accade innumerose realtà territoriali; potrebbe allora discutersi delle ra-gioni che possano indurre, in via generale o volta a volta, a pre-vedere, per determinati controversie o categorie di controversie

o per alcuni adempimenti processuali, apposite udienze al difuori della programmazione tabellare.

(23) Cfr. Lamorgese, Proposte di razionalizzazione del proces-so civile di primo grado, in Questione giustizia 2003, 1, 35, ilquale nota come “il giudice, al quale pure si chiede di dirigerela trattazione e l’istruttoria (art. 175 cpc), sprechi troppe ener-gie dovendo ritornare sul fascicolo per ristudiarlo numerose vol-te a distanza di mesi e anni prima di ciascuna udienza e, spes-so, inutilmente…” e si chiede “se l’articolazione del processo perudienze cadenzate nel tempo sia insopprimibile o, per megliodire, se ogni decisione seppur interlocutoria del giudice debbanecessariamente «passare» per l’udienza, dovendo rendersi con-to che ogni udienza o rinvio della causa per il compimento diun’attività non strettamente necessaria ha un «costo» insosteni-bile in termini di tempo e, quindi, di durata complessiva delprocesso…”.

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prefissato l’attività cui l’udienzaè destinata (24). Rientrano nel tema dell’organiz-zazione del lavoro del giudice ci-vile, al fine di assicurare quantitàe qualità del complesso dell’atti-vità svolta, altre due questionifondamentali, tra loro peraltro inparte connesse, cui in questa se-de si può soltanto accennare.

L’una concerne il ca-lendario di trattazio-ne delle cause secon-do criteri di priorità;l’altra l’organizzazio-ne della spedizione a

sentenza e quindi della scelta deimodelli possibili di motivazione.La prima, come già detto, presup-pone l’attento monitoraggio delruolo; quindi, l’individuazione dicriteri, non casuali, ma predeter-minati e resi noti all’utenza (pre-feribilmente concordati nell’ambi-to della sezione e rispondenti adobiettivi di smaltimento dellecontroversie programmati perio-dicamente), in base ai quali pre-disporre corsie preferenziali per iprocedimenti più urgenti, previaloro individuazione (25); partico-lare attenzione devesi rivolgere altempo di instaurazione della con-troversia (26), essendo rilevante

verificare in quale misura il giudi-ce riesce a definire le cause più ri-salenti ed in quale percentuale ri-spetto al carico diviso per anni(27), dal momento che un’errataimpostazione che tenda a privile-giare il dato quantitativo potrebbeindurre (e di fatto induce) a defi-nire le cause più recenti perchépiù semplici a scapito di quellepiù risalenti, ma più complesse(la cui decisione con relativa mo-tivazione comporta necessaria-mente un “rallentamento” produt-tivo). Quanto appena detto consente diaccennare alla questione dellaprogrammazione del numero disentenze che possano essere re-datte in un determinato periododi tempo e di una pianificazionedei tempi relativi che risponda aicriteri di priorità come sopra indi-viduati. Ribadita l’importanza diun modus operandi che consentala definizione della lite con formediverse dalla decisione (28),quando questa è necessaria, pareopportuno distinguere, ancorauna volta, per tipologie di contro-versie, semplificando le motiva-zioni per cause di difficoltà me-dia, anche ricorrendo a schemipredefiniti per cause del medesi-

mo tipo o che presentino analo-ghe questioni giuridiche (pur nel-la diversità degli elementi di fat-to); utilizzando lo strumento pro-cessuale della motivazione conte-stuale ex art. 281 sexies c.p.c.(29); destinando la motivazionepiù articolata alle cause più com-plesse, senza tuttavia indulgerealla tentazione di trasformarla inuna sorta di monografia (30).

Potrebbe sembrare incontrasto con quantosi va dicendo la previ-sione, contenuta nellarecente già citata circo-lare sulla valutazione

di professionalità, di far allegarealla relazione del dirigente prov-vedimenti giudiziari redatti dalmagistrato in valutazione, ondefornire “un oggettivo strumentodi riscontro del giudizio formu-lato”, da individuarsi – secondocriteri automatici indicati dalConsiglio Giudiziario, relativi adalmeno quattro bimestri nell’arcodel periodo di valutazione e nelnumero non inferiore a venti –nell’ambito di tipologie di prov-vedimenti significativi per le va-rie funzioni del magistrato da ap-provarsi da parte del ConsiglioSuperiore (31): tutto sta ad in-

(24) Breggia, op. cit., nota come occorra guardarsi dagli stru-menti pseudo-acceleratori, essendo “preferibile un rinvio piùlungo che consenta al giudice di studiare la controversia equindi, all’udienza, discutere con i difensori il thema proban-dum ed emettere in udienza il provvedimento ammissivo delleprove, piuttosto che disporre un rinvio più breve, da cui parto-risca una semplice riserva da sciogliere magari in tempi assaipiù lunghi di quelli indicati per la prima ipotesi”.

(25) Gerardis, op. cit., 23, individua i seguenti criteri: 1) naturadella controversia, 2) soggetti interessati, allorché il loro statocostituisca l’oggetto o quanto meno il necessario presuppostodella tutela invocata; 3) interessi coinvolti; 4) urgenza già risul-tante dagli atti.

(26) Tra i principi generali fissati nella circolare sulle tabelle2002/2003 è prevista: “…b) l’illustrazione dei programmi di de-finizione dei procedimenti che ciascun ufficio si propone direalizzare a partire da quelli più risalenti nel tempo, tenendoconto delle risorse disponibili, dei carichi pendenti e sopravve-nuti, della qualità e quantità dei flussi di lavoro degli anni pre-cedenti; …”.

(27) Così Ranieri, op. cit., che richiama in nota la circolare adot-tata dal Presidente del Tribunale di Torino in data 4 dicembre2001 ed intitolata “programma Strasburgo”.

(28) Sembra riferirsi alla questione trattata nel testo l’indica-zione contenuta al punto 1.2 j) dello schema di questioni pre-parato per il dibattito nel convegno (“Utilizzo di percorsi mo-tivazionali nell’adozione di ordinanze sommarie … ed istrut-torie, tramite l’enucleazione del tema controverso al fine diindurre le parti alla conciliazione o di agevolare la successi-va stesura della sentenza. Maggiore utilizzo dello strumentodell’ordinanza ex art. 186 quater ove richiesto dalle parti.Uso della discussione orale e dello strumento ex art. 281sexies …”).

(29) Per non appesantire la trattazione, mi permetto di riman-dare alla relazione “Gli strumenti e le prassi acceleratori nel pro-cesso di cognizione” da me tenuta all’incontro di studio su “Laragionevole durata del processo” organizzato dal CSM nel gen-naio 2003, reperibile sul sito www.cosmag.it.

(30) Cfr. Cipriani, Per un nuovo processo civile, in Foro it.2001, V, 321, 13.

(31) La delibera del 23 luglio 2003 prevede una nuova disposi-zione transitoria della circolare con cui si demanda al CSM diistituire un gruppo di studio, su proposta della Quarta Commis-sione, perché, d’intesa con la Commissione Mista composta daCSM e Ministero della Giustizia, individui la tipologia di provve-dimenti da acquisire a campione.

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tendersi sulle finalità di tale ac-quisizione e sui criteri di valuta-zione del contenuto dei provve-dimenti (in primo luogo da partedel dirigente dell’ufficio che, aisensi della stessa circolare, nedeve illustrare “dettagliatamentele caratteristiche complessive”).Dovrà, cioè, essere chiaro che ilpregio del lavoro del giudice (ci-vile) non sta nella redazione didotte motivazioni, bensì nella di-mostrata “capacità di sintesi e diindividuazione delle questionida decidere”, nella “celerità nel-la conduzione del processo” (e/o“sollecita trattazione e definizio-ne dei procedimenti”), nella“puntualità nel deposito dellaminuta dei provvedimenti”, se-condo i contenuti dei parametridella “preparazione e capacità” edella “diligenza” individuati giànella circolare n. 1275 del 1985:trattasi, come è evidente, di giu-dizi che si possono esprimeretraendone i dati necessari dall’a-nalisi del campione. In conclu-sione, tale analisi dovrebbe con-sentire di superare le ricadutenegative di una valutazione for-mulata soltanto su dati quantita-tivi, indirizzando però la valuta-zione qualitativa secondo para-metri di effettività ed efficienzadella risposta giudiziaria, piutto-sto che di sfoggio di preparazio-

ne dottrinale dell’estensore, deltutto fine a se stessa (32).

• • •

Collegato, ma nient’af-fatto assimilabile al te-ma sin qui trattato –pur se entrambi di-pendenti, oltre chedalle c.d. variabili

esterne delle quali si è detto so-pra, dal modello processuale deli-neato dal legislatore – è quellodella gestione diretta da parte delgiudice della dinamica del pro-cesso, al fine di controllare i tem-pi di ogni causa, nonchè indivi-duarne i punti effettivamentecontroversi e, soprattutto, lo“schema” di procedimento piùappropriato (33): anche tale que-stione è inerente alla professiona-lità del giudice civile; la differen-za, rispetto alla capacità di gestireil ruolo, si coglie nel fatto che lagestione della causa presupponel’attuazione del fondamentaleprincipio di collaborazione tragiudici e parti (34), quindi l’inso-stituibile apporto dei difensori(col correlato bagaglio di compe-tenza e professionalità, sul qualenon è mio compito intrattenermi,pur se tanto ci sarebbe da dire), sìche acquista rilevanza il confron-to – processuale, ma anche extra-processuale – sull’interpretazionedelle norme del codice di rito, su

prassi applicative, su modalità disemplificazione del procedimen-to o di tipi omogenei di procedi-menti. Piuttosto, una precisazio-ne, a mio modesto avviso, s’im-pone: la materia che forma ogget-to del confronto di cui stiamoparlando non si presta ad essereinserita nei c.d. protocolli o co-munque in intese convenzionalitra organismi istituzionali o tracomponenti di aggregazionispontanee, che valgano a prioriper ogni controversia e per tuttele controversie trattate da un cer-to ufficio o da una certa sezione. Non è certo questa la sede per af-frontare il complesso problemadei poteri discrezionali del giudi-ce civile, sul quale già Chiovendascriveva: “un grave problema dilegislazione processuale è se leforme debbano essere determina-te dalla legge o se debba essere la-sciato all’arbitrio del giudice diregolarle volta per volta secondole esigenze del caso concreto”(35) e sul quale si è tornati a di-scutere, con nuovi argomenti, do-po l’introduzione della previsionecostituzionale del “giusto” pro-cesso “regolato dalla legge” (36).Per quanto rileva ai nostri fini vadetto che, essendo in linea diprincipio indiscutibile che “il va-lore della cognizione piena siadato dalla circostanza che le mo-

(32) La delibera del CSM si preoccupa di precisare che “lo sco-po di tale acquisizione non è quello di imporre la lettura deiprovvedimenti ai fini di una loro valutazione preliminare, stru-mentale ad un giudizio di idoneità alla progressione in carrie-ra, ma quello di acquisire un elemento di riscontro ulterioreche, assieme a tutti gli altri dati indicati nella griglia di valu-tazione sottoposta agli organi di valutazione, consenta una ve-rifica immediata della congruità della valutazione effettuata.In altre parole, l’obiettivo che si intende perseguire è quello diresponsabilizzare i soggetti chiamati a effettuare la valutazionea dare un giudizio in linea con il dato concreto acquisito agliatti del procedimento”.

(33) Grosso modo secondo lo schema del case management,tipico di altre esperienze processuali: cfr. De Cecco, “Case ma-nagement”, la riforma del processo civile in California, in Il nuo-vo art. 111 Cost. e il giusto processo civile, a cura di M.G. Civi-nini e C.M. Verardi, Milano 2001.

(34) Grasso, La collaborazione nel processo civile, in Riv. dir.proc., 1966, 580 e seg.; ma cfr. anche Civinini, Poteri del giudi-

ce e poteri delle parti nel processo ordinario di cognizione. Ri-lievo ufficioso delle questioni e contraddittorio, in Foro it. 1999,V, 1, nonché, D’Ascola, Poteri del giudice e poteri delle parti nelprocesso civile, in Quaderni C.S.M. n.92; in una particolare pro-spettiva, in rapporto al nuovo testo dell’art.111 Cost., Proto Pi-sani, Il nuovo art.111 Cost. e il giusto processo civile, in Foro it.2000, V, 2241 e seg.

(35) G. Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, Napoli1923. Sul tema vanno segnalati, oltre a Raselli, Il potere discre-zionale del giudice civile, Padova 1927, anche Fabbrini, Poteredel giudice (dir.proc. civ.), voce dell’Enciclopedia del diritto, Mi-lano 1985, XXXIV, 721; Marengo, La discrezionalità del giudicecivile, Torino 1996; Proto Pisani, La nuova disciplina del proces-so civile, Napoli 1991.

(36) Si vedano in proposito gli scritti di Chiarloni, Pivetti, Pro-to-Pisani, Trocker, raccolti nel volume Il nuovo art. 111 Cost. eil giusto processo civile, cit. Cfr. anche Comoglio, Le garanziefondamentali del “giusto” processo, in La nuova giur. civ. comm.2001, 12 e seg.

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dalità di realizzazione del prin-cipio del contraddittorio non so-no rimesse alla determinazionediscrezionale del giudice, bensìsono nella loro massima partepredeterminate dalle leggi attra-verso la previsione di forme e ter-mini e la corrispondente attribu-zione di poteri doveri e facoltàprocessuali alle parti e al giudi-ce” (37), è innegabile che il pote-re discrezionale del giudice non èaffatto estraneo allo svolgimentodel processo a cognizione piena,essendovi numerosi spazi in cuiesso va esercitato, primo fra tuttiquello della direzione del proces-so e della fissazione delle udien-ze, secondo il disposto dell’art.175 c.p.c. (38).

Ebbene, a legislazioneprocessuale vigente(39), la strada da per-correre è quella diriempire gli spazi tra leregole processuali ge-

nerali ed astratte ed il potere didirezione del processo da partedel singolo giudice adottandoquelle, che forse con una certaenfasi, definirei “strategie proces-

suali differenziate”, secondo leprassi operative, di giudici e av-vocati, sulle quali si sono intratte-nuti pregevolmente i relatori chemi hanno preceduto (40). Peraltro, è questo un tema moltodelicato, sul quale è opportunosgomberare il campo dagli equi-voci.Quando di parla di “prassi” appli-cative, interpretative, gestionali cisi può riferire, piuttosto impro-priamente, alla singola controver-sia, che, come è stato scritto, “èdiversa dall’altra e merita un ritosu misura che possa condurlaverso una giusta e rapida conclu-sione” (41): qui, in effetti, si trattadi adattare al caso concreto le re-gole processuali, nel rapporto dicollaborazione tra giudici e partidi cui si diceva. Sono inerenti alprofilo in esame le indicazionicontenute nello schema di que-stioni per il dibattito ai punti 1.2a), e), i), ed, in parte, j), nonché,quanto alla CTU, il punto l) (42):rispetto a tali indicazioni parepiuttosto fuorviante ragionare intermini di “prassi”, in quanto sitratta di adempimenti doverosi

per il giudice civile che intendasvolgere correttamente il proprioruolo. La questione si pone in terminiparzialmente diversi quando in-vece si affronta il tema dell’elabo-razione di moduli organizzativi digestione di categorie omogeneedi controversie, per i quali parecertamente più appropriato di-scorrere in termini di prassi appli-cative e gestionali. Ebbene, ri-spetto a tali prassi, cui possonocorrispondere protocolli istruttoriconcertati tra i magistrati che sioccupano delle stesse controver-sie, preferibilmente in esito a riu-nioni organizzate dal presidentedi sezione ai sensi dell’art. 47quater ord. giud., non vi è soloun problema di condivisione daparte del Foro (essendo comun-que sempre da preferire un con-fronto sulla funzionalità e sulle ri-cadute di scelte routinarie di con-duzione delle fasi introduttiva,istruttoria e decisoria), ma ancheun problema di conoscenza o,meglio, di conoscibilità da partedegli utenti (43).

• • •

(37) Proto Pisani, Usi e abusi della procedura camerale ex art.737 ss. (appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla ge-stione degli interessi devoluta al giudice) in Riv. dir. civ. 1990, I,393, nonché in I procedimenti in camera di consiglio di M.G. Ci-vinini, Torino 1994. L’A. è tornato sull’argomento con lo studio“Appunti sul valore della cognizione piena”, in Foro it. 2002, V,65. Per un interessante dibattito sulle procedure camerali si ve-dano gli atti del convegno “Giustizia civile tra legalità ed effi-cienza” organizzato dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Reg-gio Calabria nel novembre 2002, IPSOA 2003.

(38) Esula dal tema trattato la questione, peraltro primaria neldibattito sui poteri discrezionali del giudice, del controllo dell’e-sercizio di tali poteri, per la quale si rimanda, anche per ulterio-ri richiami dottrinali, agli scritti menzionati alle note precedenti.Qui basta solo accennare al fatto che di norma il controllo suipoteri idonei ad influire sul contenuto della decisione si rinvie-ne nel sistema delle impugnazioni, mentre il cattivo eserciziodegli altri poteri discrezionali è (o dovrebbe essere) altrimentisanzionato (per es. in ambito disciplinare o in applicazione del-la c.d. legge Pinto).

(39) Deliberatamente non si toccano, nel presente intervento,le problematiche poste dai progetti di riforma del codice di rito,oggetto della seconda sessione dei lavori del convegno, dal tito-lo “Gli interventi sulla disciplina del processo”.

(40) Il tema cui si accenna nel testo è stato già affrontato da Co-stantino in Il processo civile tra riforme ordinamentali, organiz-

zazione e prassi degli uffici. Una questione di metodo, in Riv.trim. dir. proc. civ. 1999, 77 ss., nonché in Giustizia e principiodi legalità, in Questione giustizia 2002, 4, 749 ed, ancora, nel-l’intervento svolto al Convegno Nazionale “Giustizia civile tra le-galità ed efficienza”, cit.

(41) Lamorgese, op. cit., il quale nota che “A questo scopo ilmezzo è obbligato: fare affidamento sui protagonisti del proces-so, parti e giudice, che, conoscendo la controversia, sono gliunici nelle condizioni di imprimere ad essa, in modo condivi-so, il ritmo migliore per un risultato di giustizia”.

(42) Sinteticamente, si tratta delle indicazioni concernenti lostudio dei fascicoli prima dell’udienza, con predisposizione diprovvedimenti sulle questioni già oggetto di contraddittorio; del-l’effettività (rectius, efficacia o utilità) dell’interrogatorio libero edel tentativo di conciliazione; della sospensione volontaria delprocesso ex art. 296 c.p.c.; dell’utilizzo di particolari “percorsimotivazionali” dei provvedimenti anticipatori, istruttori e deciso-ri; del momento in cui disporre la CTU.

(43) Ancora una volta la soluzione da preferire non può che es-sere rinvenuta nell’individuazione di luoghi comuni di confrontoe dialogo (esempi dei quali si possono rinvenire in iniziative in-dette da Prassi Comune, denominazione dell’osservatorio dellagiustizia civile di Bologna, ma anche da altre analoghe realtà ter-ritoriali); cui si può aggiungere la comunicazione di determinatiorientamenti condivisi dai giudici di una sezione da parte del suopresidente, con decreti o circolari destinati al Foro ed agli utenti.

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Ame pare che discorsoparzialmente diversodebba essere fattoper i c.d. protocollidi udienza, destinati,non tanto a riempire

gli spazi lasciati alle scelte discre-zionali del giudice, quanto a re-golare momenti meramente orga-nizzativi dell’udienza e delle atti-vità connesse, promuovendo,piuttosto che “prassi virtuose”,come si è soliti dire, regole comu-ni di comportamento che consen-tano “di ridurre al minimo il di-sagio degli utenti della giustizia edei loro difensori”, tentando diperseguire altresì l’obiettivo, cheintegra ormai un precetto costitu-zionale, della ragionevole duratadel processo (44).Sebbene, in principalità, anchequello in discorso rientri tra icompiti del giudice – tanto è veroche vi si è intrattenuta la deliberadel CSM sulla valutazione di pro-fessionalità del luglio di quest’an-no e che forma oggetto di apposi-ta previsione del codice etico dei

magistrati approvato dal CdC del-l’ANM il 7 maggio 1994 (45) –non vi è dubbio che un’analisi delmomento organizzativo e un’ade-guata concertazione di regole mi-nime di comportamento con gliavvocati ed il personale di cancel-leria (cui aggiungerei, per la parteche li riguarda, anche i CTU) con-sente di realizzare forme di colla-borazione e di garantire una dif-fusione nell’applicazione ben piùefficaci dell’imposizione di regolenon condivise e perciò spesso de-stinate al fallimento. È bene preci-sare che, a differenza di quellache, atecnicamente, potrebbe es-sere definita collaborazione “en-doprocessuale”, le “regole” di cuisi sta discutendo in tanto possonofunzionare in quanto siano segui-te non soltanto (e comunquesempre) dal giudice, ma anchedagli altri soggetti del processo, lacui partecipazione all’elaborazio-ne ed all’osservanza è perciò as-solutamente indispensabile per ilconseguimento dello scopo di ef-ficienza perseguito (46).

I c.d. protocolli di udienza adot-tati già in alcune sedi (Salerno eRoma (47)) ed in via di elabora-zione presso altre (Firenze), sottola spinta di organismi a composi-zione mista, quali sono gli Osser-vatori sulla giustizia civile (48),mirano a realizzare delle intese,allo stato, non formalizzate in al-cun modo, ma certamente ispira-te ai principi di collaborazione edi buona amministrazione riguar-do a momenti processuali signifi-cativi.

Procedendo in questa se-de, ad individuare, pergrandi linee, un possibi-le contenuto dei c.d.protocolli di udienza,prescindendo dal meri-

to delle soluzioni adottate (inevi-tabilmente connesse anche allepeculiarità delle varie realtà terri-toriali ed alle diverse dimensionidegli uffici di primo grado), essodovrebbe avere riguardo allequestioni enucleate ai punti 1.2c), d), f), g), h), k), m), n) delloschema di discussione più volte

(44) Si legge nella premessa del “Protocollo per le udienze ci-vili” promosso dall’Osservatorio romano sulla giustizia civileche trattasi di una proposta di “adozione di una serie di re-gole volte a favorire uno svolgimento più ordinato e proficuodelle udienze civili, a superare (almeno in parte) il grave di-sagio esistente, a migliorare la qualità del processo, a tutela-re la riservatezza dei soggetti coinvolti ed a ridurre drastica-mente di tempi di attesa di testimoni, parti ed avvocati”. Ana-logamente nel “Protocollo per le udienze civili” promosso dal-l’Osservatorio per la giustizia di Salerno si legge la seguentepremessa: “Allo scopo di conseguire uno svolgimento ordina-to e proficuo delle udienze civili nell’interesse dei Giudici, de-gli Avvocati e delle Parti, l’Osservatorio sulla Giustizia del Di-stretto di Salerno ha elaborato alcune regole che, se osserva-te, eviteranno contrattempi e disfunzioni nonché incompren-sioni e contrasti”.

(45) Art. 11 – Condotta nel processo. Nell’esercizio delle suefunzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere allacollettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività diufficio, evitando inutili disagi ai cittadini e ai difensori …

(46) Un banalissimo esempio varrà a rendere più chiaro il con-cetto espresso nel testo: se è compito precipuo del giudice ge-stire il ruolo ed organizzare le udienze, esaminare i fascicoli,chiedere chiarimenti alle parti, condurre con capacità l’interro-gatorio libero e/o il tentativo di conciliazione, adottare tempe-stivamente i provvedimenti anticipatori ed istruttori e motivarliadeguatamente, scegliere modelli di decisione alternativi e cosìvia.; non potrebbe mai il giudice, senza la collaborazione delleparti (e del CTU quando è coinvolto), assicurare il rispetto di un

dato orario di udienza, compiere un adempimento programma-to in assenza del difensore sostituito da un collega non informa-to della causa, escutere testi la cui presenza non sia stata curatada una tempestiva citazione da parte del difensore ( a prescin-dere dalla previsione dell’art. 103 disp. att. c.p.c.), evitare lungheattese a parti e testimoni citati per orari diversi da quelli fissati,evitare i disguidi dovuti alla mancata osservanza da parte delCTU o dei CTP dei termini stabiliti per il deposito della relazio-ne d’ufficio e di parte e così via.

(47) L’Osservatorio sulla giustizia civile di Reggio Calabria, al-l’esito di due assemblee, tenute il 29 settembre 2000 ed il 10 no-vembre 2000, pur non avendo approvato un vero e proprio pro-tocollo, ha concordato dei criteri organizzativi delle varie fasiprocessuali, che vengono generalmente seguiti dai giudici dellesezioni civili dei Tribunali del distretto; analogamente si è pro-ceduto all’esito di un incontro tenuto nel maggio 2003 per leproblematiche concernenti la CTU; peraltro, alcune indicazionicirca l’orario delle udienze, lo svolgimento per fasce orarie, lemodalità di redazione dei verbali delle udienze di precisazionedelle conclusioni e la produzione di floppy disk sono state di-scusse tra il Presidente delle sezioni civili del Tribunale di Reg-gio Calabria ed il Presidente del Consiglio dell’Ordine e quinditrasfuse in note e comunicazioni reciproche.

(48) Ma non vanno trascurati luoghi di incontro del tutto ana-loghi, pure presenti in alcune sedi giudiziarie (quale, ad esem-pio la Consulta per la Giustizia a Sassari) che, a prescinderedalle denominazioni, consentano un proficuo scambio di espe-rienze ed un continuo confronto tra i diversi operatori dellagiustizia.

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citato (49), cui peraltro ben se nepotrebbero aggiungere delle altre(50). Se il contenuto dei c.d. protocollidi udienza è effettivamente limita-to alle questioni di tipo organiz-zativo sopra accennate (51) ap-pare piuttosto agevole l’indivi-duazione dei destinatari e, corre-lativamente, delle modalità pergiungere alla loro elaborazione;restano comunque problematicil’«ufficializzazione» (o ricezione inatti o documenti idonei alla diffu-sione), in termini tali da renderlieffettivamente conoscibili, ed il li-vello di vincolatività per i destina-tari (cui si correla, in ipotesi, an-che l’eventuale questione deglistrumenti idonei ad assicurarnel’osservanza).Si segnala a questo riguardo ladelibera adottata dal CSM in data20 novembre 2002 con cui si èdata risposta al seguente quesito:“Quesito sulla competenza a de-cidere in ordine alle modalità digestione dell’udienza penale di-

battimentale – Poteri del Presi-dente di Sezione – Valore dei c.d.“protocolli” eventualmente stipu-lati con l’avvocatura, ovvero deirelativi decreti del Presidente delTribunale o del Presidente dellaCorte d’Appello” (52).

La prima parte della de-liberazione è estraneaall’oggetto del presen-te intervento poichéconcerne le norme re-lative alla competenza

a decidere in ordine alle modalitàdi gestione dell’udienza penaledibattimentale collegiale e mono-cratica; pertinente anche alla giu-risdizione civile, ma comunqueestranea all’argomento in discor-so, anche la seconda parte delladeliberazione concernente la de-finizione dei poteri dei presidentidi sezione (53); quanto al valoredei c.d. protocolli stipulati conl’Avvocatura, il C.S.M., richiamatele proprie precedenti risoluzioni(54), con le quali erano stati invi-tati i capi degli uffici ad adottare

le opportune iniziative d’intesacon i Consigli forensi dirette adeliminare comunque ogni ritardoingiustificato nel rispetto delleesigenze e dell’autonomia degliuffici giudiziari competenti e deidiritti di difesa, e ribadite le pre-scrizioni della circolare sulle ta-belle circa l’audizione del Presi-dente dell’Ordine degli Avvocatiin merito ai criteri di fissazionedei ruoli d’udienza (che peraltroriguarda soltanto il settore pena-le) (55), ha definito il protocollorichiamato nel quesito come“una intesa convenzionale traistituzioni diverse, nell’otticadi confronto su problemati-che comuni alla magistraturae all’avvocatura” e, dopo averprecisato che le indicazioni con-cernenti le modalità temporali perlo svolgimento dell’udienza devo-no “cedere rispetto alle normeprocessuali, che riservano al giu-dice che tiene l’udienza il poteredi valutare le esigenze connessealla trattazione dei singoli pro-

(49) Sinteticamente, si tratta dell’organizzazione delle udienzeper fasce orarie; del rinvio dell’udienza per impedimento delgiudice; dell’utilizzo di modelli per la redazione dei verbali diudienza; di forme alternative di comunicazione (a mezzo fax oposta celere o posta elettronica); di applicazione d’ufficio delladisciplina degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp.att. c.p.c., dell’uso deipoteri ex art. 255 c.p.c., della disciplina della prova delegata,della programmazione oraria della prova testimoniale; di accor-gimenti da adottare con riguardo alla CTU (per i quali si rinviaai punti k, m. n, essendo invece il punto l, concernente il mo-mento in cui disporre la consulenza tecnica, incompatibile, amio parere, con indicazioni generalizzate, quali quelle di unprotocollo).

(50) A mero titolo esemplificativo, si possono menzionare l’im-pegno dei difensori a “concentrare” in un unico atto difensivo(memorie ex art. 184 c.p.c.) tutte le richieste istruttorie, il depo-sito di floppy disk contenenti gli atti introduttivi e/o le conclu-sioni e/o le comparse conclusionali, la previsione generalizzatadella concessione di termini per il deposito di brevi note illu-strative prima dell’udienza di discussione ex art. 281 sexiesc.p.c. etc.

(51) Più delicate sono le previsioni concernenti la possibilità diconcedere rinvii e la relativa durata, nonché la previsione di li-miti massimi di intervallo tra udienze, in quanto non si tratta dimisure prettamente organizzative, ma involgenti la conduzionedella singola controversia. In via generale, e fatte salve le dero-ghe giustificate dalla particolarità dei casi concreti, si potrebbeprevedere che risulti chiaramente dal verbale di udienza la ra-gione della richiesta di rinvio e che sia specificato anche il ter-mine che le parti concordemente chiedono, privilegiando la di-

chiarata (e comprovata) volontà di trovare un accordo stragiudi-ziale, fermo comunque restando il potere attribuito al giudicedall’art. 175 c.p.c.

(52) Per come si legge nella stessa delibera, la vicenda traevaorigine dall’avvenuta stipulazione, nell’anno 1997, in Salerno, daparte di alcuni magistrati, tra cui l’istante, con rappresentanti delConsiglio dell’Ordine degli Avvocati, di un protocollo per la ce-lebrazione delle udienze penali. Tale protocollo era stato suc-cessivamente disatteso tramite l’emissione da parte dell’istante diun decreto emesso ai sensi dell’art. 47 quater O.G.; in epoca an-cora successiva il Presidente del Tribunale aveva inoltrato ai Pre-sidente di sezione uno schema relativo alla regole per la cele-brazione delle udienze penali contenente, tra l’altro, un para-grafo in cui si avvertiva che l’ingiustificato mancato rispetto del-le regole ad opera di una delle parti processuali poteva costitui-re oggetto di riferimento disciplinare da parte dell’organo a tan-to rispettivamente deputato.

(53) Definiti “dirigenti intermedi che all’esercizio quotidianodelle funzioni giudiziarie aggiungono le attribuzioni di naturaorganizzativa nel settore di competenza, da esercitare secondole direttive del capo dell’ufficio”.

(54) Delibere del 15 settembre 1999 e del 6 luglio 2000, relati-ve alle risoluzioni in tema di ragionevole durata del processo, inQuaderni CSM n. 113, 17.

(55) In attesa della nuova circolare tabellare, va richiamata la”Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degliuffici giudiziari per il biennio 2002/2003”, nella quale la prescri-zione richiamata nel testo si rinviene al paragrafo 34.3.

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cessi”, ha aggiunto significativa-mente che si deve ritenere che“l’inosservanza delle indicazionicontenute nel protocollo e nontradotte in criteri tabellari sia af-fidata ai doveri di collabora-zione e di buona amministra-zione in capo alle autorità a di-verso titolo chiamate a rendere ilmiglior servizio giustizia possibi-le”; il plenum del CSM ha quindiriservato alla competenza esclusi-va degli organi disciplinari la va-lutazione della eventuale rilevan-za della violazione delle indica-zioni del protocollo e delle “rica-dute in termini di disservizio”.La traccia segnata da questo pre-cedente è significativa e consentedi offrire al dibattito i seguentispunti di riflessione.

Indubbiamente da preferire,come detto, l’elaborazioneconcertata nel contesto diorganismi misti, ma, laddo-ve questi non esistono, nonpuò escludersi che l’iniziati-

va provenga da singoli giudici oda singole sezioni dei vari ufficiovvero da membri di associazioniforensi od, ancora, dalle giunte oda componenti delle sezioni loca-li dell’Associazione NazionaleMagistrati e l’elaborato venga of-ferto al dibattito ed al confronto,sia in pubbliche assemblee, ap-positamente convocate, che solle-citando interlocuzioni e proposte,anche da parte di organismi istitu-zionali, quali i consigli dell’ordineo i dirigenti degli uffici.Dopo di che, il testo, risultato dalconfronto e reso conoscibile, può

restare “confinato” nella formadella mera “raccomandazione” agiudici, avvocati, cancellieri eCTU a tenere determinati com-portamenti, ovvero tradursi in attidi maggiore pregnanza, quali, adesempio, per quanto riguarda piùspecificamente i magistrati, undecreto adottato dal presidente disezione nell’esercizio delle attri-buzioni ex art. 47 quater c.p.c.,previo confronto con i giudicidella sezione o dal presidente deltribunale (56) ovvero previsionitabellari, concernenti specifichemisure organizzative (eventual-mente con la previsione, nell’unoe nell’altro caso, di possibili e mo-tivate deroghe).Pur restando fermo ed insupera-bile il precetto dell’art. 175 c.p.c.,che attribuisce al giudice istrutto-re della singola controversia “tut-ti i poteri intesi al più sollecito eleale svolgimento del processo”,non si può trascurare che la siste-matica ed immotivata inosservan-za di regole concordate e general-mente condivise in una determi-nata sede giudiziaria può deter-minare seri disservizi, con conse-guenze rilevanti sul giudizio diprofessionalità del magistrato; eciò a prescindere dal giudizio diresponsabilità disciplinare, per laquale evidentemente non apparesufficiente la mera inosservanzadel c.d. protocollo.Analogamente è a dirsi per i di-fensori, rispetto ai quali le sanzio-ni processuali non possono checonseguire alla violazione di pre-cise norme del codice, pur non

potendosi escludere che, soprat-tutto in caso di adesione del loca-le Consiglio dell’Ordine, l’inosser-vanza di regole di condotta fissa-te in un c.d. protocollo d’udienza,purchè conoscibili e generalmen-te applicate, venga in qualchemodo stigmatizzata o sanzionata.

Se è vero, peraltro, che,per quanto riguarda lamagistratura, fintantochéi protocolli d’intesa nonsi traducono in direttiveinterne non assumono

vero e proprio carattere vincolan-te, ma sono espressione di accor-di che si muovono lungo linee dicorrettezza e reciproco affida-mento tra le parti che le hannoraggiunte, è pur innegabile cheproprio questo è il portato vera-mente innovativo dello strumen-to; portato, che ha alla base laconvinzione, che dovrebbe esse-re comune a tutti gli operatori deldiritto, che un processo “virtuo-so” è possibile, sì che non di ob-blighi veri e propri e correlatesanzioni debba trattarsi, ma dicontributi spontanei per il rag-giungimento dell’obiettivo di unprocesso in grado di fornire intempi ragionevoli un’effettiva tu-tela giurisdizionale.

LUCIANA BARRECAGiudice Tribunale di Reggio Calabria

(56) Come accaduto presso il Tribunaledi Salerno con il decreto di adozione delprotocollo di udienza del marzo di que-st’anno, riguardante il protocollo delleudienze penali.

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1.Guardando il titolo diquesto convegno mi sonochiesto se si può tentareun “discorso del metodo”sulle prassi processualivirtuose: ovviamente, sen-

za nessuna pretesa di sistematicitàcartesiana.Ho letto con attenzione e qualchestupore l’elenco degli esempi vir-tuosi proposto dal gruppo di la-voro sul processo civile dell’ANMnell’introduzione di questa as-semblea aperta. Molto generosa-mente non è stata stilata la listadelle prassi negative, quelle chetutti abbiamo presente e che permoto di reazione hanno portatosettori non trascurabili dell’avvo-catura a invocare controriformecome la Vaccarella. Però gli stessiavvocati che dai loro tribunali la-mentano ogni giorno le sciatteriedi non pochi magistrati, come lasistematica ignoranza del conte-nuto del fascicolo o la raccoltadelle prove ad opera dei difenso-ri – non tutte e non sempre impu-tabili alla cronica penuria deimezzi ma anche alle colpevoli di-sattenzioni dei giudici, dei semi-

direttivi e dei dirigenti degli uffici– non si accorgeranno minima-mente del passaggio dal rito civi-le paradisciplinare al processoprivatizzato secondo Vaccarella:non mi pare che il primo modelloabbia dato grandi soddisfazioniprofessionali al Foro, e ai cittadinida loro rappresentati, per cui misorprende la richiesta di elevarloa regola processuale.

2.Veniamo ai modelli vir-tuosi di cui all’elencoche oggi discutiamo.Qui la prima considera-zione da fare è che nonesistono prassi valide

in assoluto per tutti gli uffici e pertutti i generi del contenzioso civi-le. Quello che per certi filoni dicause può rappresentare un’acce-lerazione dei tempi, in altri casipuò determinare un rallentamen-to senza nessuna utilità istruttoriao conciliativa. Penso, in primoluogo, all’interrogatorio libero ericordo sempre con gratitudine lasentenza n. 6808 del 2000 della IISezione della Cassazione che ciconsente di concertare con le par-ti se, quando, come farlo. Per an-

LE PRASSI VIRTUOSE AL BIVIO TRA METODO

E INUTILITÀ

L’a. si chiede se sia proponibile un “discorso del metodo” ancheper le prassi virtuose nel processo civile, le quali non consistono inun catalogo fisso ma vanno adattate alla specificità del conten-zioso trattato, e devono puntare non solo ai tempi ma anche allaqualità degli atti: e conclude che supportabilità, conoscibilità, na-scita delle prassi dal confronto tra gli operatori e verifica speri-mentale sul campo ne debbano essere i tratti distintivi anche uti-lizzando le riunioni dell’art. 47 quater O.G. o nell’ambito di os-servatori sul civile. Si chiede infine che utilità possano avere leprassi virtuose in un processo, come quello prefigurato da d.d.l.governativo del 24 ottobre 2003, che veda emarginato il giudicedalla trattazione e dalla raccolta delle prove.

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ni mi sono opposto alla mitologiadell’interrogatorio libero comecentro di gravità permanente delprocesso, laddove è necessariodistinguere settori in cui taleadempimento è effettivamenteessenziale ed imprescindibile inesordio di causa (tanta parte delcontenzioso contrattuale, la fami-glia), da altri in cui non ha nessu-na utilità, o almeno non è utileprima di una certa fase o un certoadempimento. Nel caso dellar.c.a., per esempio, dove c’è unconvenuto estraneo al fatto im-mediato ma solvibile, tutti sappia-mo che il tentativo di conciliazio-ne ha un senso ed una possibilitàdi riuscita solo dopo l’esperimen-to delle prove. Quindi, in primo luogo, valore re-lativo delle prassi, da calare nellaconcretezza del tipo di contenzio-so affidato al singolo istruttore, te-nendo presente che le prassi vir-tuose non sono solo quelle chepossono contenere i tempi istrut-tori o decisionali, ma anche quel-le che aumentano i momenti didialetticità ed approfondimentosui nodi realmente controversidel processo, oppure che incido-no positivamente sulla qualitàdell’ istruttoria e delle prove rac-colte: per capirci, non sono l’esa-me dei testimoni condotto con laconferma “a pappagallo” dei ca-pitoli di prova. Sono invece pras-si che si muovono all’interno diuna logica di qualità e non solo ditempi: spesso è seguendo percor-si di qualità che fioriscono leconciliazioni extraprocessuali.Le prassi virtuose devono esserepoi supportabili o forse sopporta-bili, perché indubbiamente costa-no tempo e fatica. Voglio dire chel’organizzazione dell’attività lavo-rativa secondo obiettivi di qualità,individuazione delle priorità deicasi ed efficacia presuppone laconoscibilità del proprio ruolo daparte del magistrato e la conse-guente ripartizione omogenea delcarico di lavoro per ogni udienza,

come pure l’equilibrio tra ruoloistruttorio e ruolo decisorio. Per questa ragione, la precondi-zione assoluta, la questione pre-giudiziale per cominciare a dibat-tere sulle prassi acceleratorie e/ovirtuose riguarda la consistenzadei ruoli che amministriamo: difronte a 900, 1.000, 1.200 fascico-li, non è possibile alcun governodel ruolo, ma l’unica prassi per-corribile sensatamente è alzarebandiera bianca. Da qualche tempo – per l’esattez-za, dal convegno dell’isola d’Elbapromosso da Carlo VERARDI eGiuliana CIVININI nel giugno1998 – si è diffusa l’idea che 500-600 fascicoli sia il carico medioaccettabile per ciascun istruttore.Concordo, e credo che non sitratti di numeri dati a caso ma ab-biano un fondamento quasiscientifico: questa taglia infatti è ilnumero di fascicoli che, con unqualunque sistema di database,un normale giudice può aggior-nare scaglionato udienza perudienza, in modo da avere cosìsempre in tempo reale il polsodella situazione del suo conten-zioso, magari raccolto ed esporta-bile in un terzo di capacità di unfloppy disk. Superando tali nume-ri, l’investimento di tempo che fail magistrato – naturalmente, pri-vo di ogni collaborazione perchésarebbe perniciosa per la sua sa-lute – per aggiornare progressiva-mente e sistematicamente tutto ilsuo ruolo diventa assolutamenteantieconomico. Non è ovviamente sul piano delleprassi che si risolve il nodo dellacrescita del contenzioso, più omeno “autoreferenziale”. È abba-stanza chiaro che volendo agiresul rubinetto, cioè sul flusso delcontenzioso in entrata, si richie-dono interventi coordinati e con-testuali su diversi livelli di discor-so: ampliamento delle sedi di tu-tela, non necessariamente con-tenziose; strategia di impiego del-la magistratura onoraria; selezio-

ne sugli accessi alla professionelegale; razionalizzazione ed orga-nizzazione delle strutture e dellerisorse umane e materiali. Poi,certamente, si tratta di intervenireanche rispetto al contenitore, cioèil processo: ma di questo parlia-mo in un’altra sessione del conve-gno, per cui ritorniamo al nostrotema ed in particolare alla prati-cabilità delle prassi. Inventare e gestire prassi virtuosesignifica disporre di supporticombinati di risorse umane emezzi – il mitico ufficio del giudi-ce – che si riscontrano ben orga-nizzati solo in pochissime sedigiudiziarie: per il resto, i “potentimezzi” per determinare conosci-bilità ed equilibrio del carico dilavoro sono affidati alla “scienzaprivata” dei giudici civili, moltidei quali, in attesa di qualcosa diequivalente al “sistema informati-vo aziendale”, si sono autodotatidi programmi di gestione del con-tenzioso, o li hanno sviluppati inproprio sui PC in dotazione, ed intotale solitudine li aggiornanosenza nessuna utile sinergia conle cancelleria. Per farla breve, inquesta dimensione “fai da te”,propria di una Giustizia civile nonconvenzionata con Alpitour macon altre società di consulenza, igiudici sono diventati le più co-stose dattilografe di tutto il pub-blico impiego.Le prassi devono poi essere cono-scibili non meno dell’editto preto-rio o della giurisprudenza di se-zione. Non del tutto a torto ilprof. Zan, e con lui tutti gli avvo-cati, lamentano che ogni 3.000giudici ci siano 3.000 prassi diver-se. Forse, in realtà, il quadro rea-le è un po’ meno fosco perchénon mancano casi interessanti dicoordinamento delle prassi giudi-ziarie nelle sezioni anche attra-verso, per esempio, protocolliistruttori concertati tra i magistratiistruttori, oppure attraverso unamodulistica uniforme. Non sotto-valutiamo i prestampati: possono

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avere una loro precisa etica espesso hanno alle spalle un veroe proprio lavoro giurisprudenzia-le collettivo. Quello che certamente manca an-cora, e qui le critiche colgono nelsegno, è un massimario delleprassi conoscibile da parte deimagistrati e del Foro, possibil-mente collettivo, frutto del lavorodelle riunioni dell’art. 47 quaterordinam. giudiziario. Dalle tabelle degli uffici giudizia-ri, negli ultimi tempi e nelle ulti-me due circolari del CSM, si pre-tende molto in termini di proget-to di attività (quello che nei con-testi aziendali si chiama, con ter-minologia religiosa, “missione”)da parte della sezione di un tri-bunale, sezione che viene giusta-mente identificata come l’unitàoperativa standard, su cui si deveragionare per l’analisi dei flussi.Non è fantascientifico pensareche, come il CSM chiede di co-noscere i criteri di priorità nellagestione dei flussi, così si preve-da un’apposita appendice alle ta-belle in cui si elencano le misureorganizzative anche individualicon cui si pensa di cogliere taliobiettivi, magari in chiave speri-mentale.Un esempio concreto: rispetto al-le priorità nel settore del dannoalla persona, quello che trattoquotidianamente e che meglioconosco, le tecniche utili per farprocedere più speditamente iprocessi relativi ai casi prioritaridi grandi invalidità o decessi pos-sono essere le udienze dedicate,gli spazi liberi in agenda, l’udien-za di smistamento nella fase deci-soria. Di quest’ultima tecnica hoparlato specificamente in un di-stinto contributo che consegnoagli organizzatori: potrei definirlaun’invenzione di perfezionamen-to che consiste in una trasposi-zione, nella fase decisoria civile,dell’udienza filtro del penale. Na-turalmente presuppone una vi-sione d’insieme del ruolo delle

cause in decisione, e questo sipuò realizzare speditamente solocon una certa confidenza conprogrammi informatici tipo Ac-cess o Excell. Ho fatto una gran fatica per quat-tro anni a spiegare, tutte le volte,lo scopo e l’articolazione dell’u-dienza di smistamento delle p.c.,e solo adesso quando la propon-go mi si risponde con un sorrisod’intesa: “Ah, l’udienza filtro!”.Forse sarebbe stato meglio man-dare subito una comunicazioneesplicativa al Consiglio dell’Ordi-ne, oppure organizzarci sopraqualche bel seminario di studi.È importante comunque che tuttele tecniche acceleratorie siano co-noscibili dai magistrati e dagliutenti, anche in quei brevi istantidi trattazione orale “contratta” cheancora esistono, anche per poiprocedere ad una valutazionecomparativa della loro efficaciaed esportabilità, valutazioni dafarsi sempre all’interno delle se-zioni e sempre nel contesto del-l’insostituibile art. 47 quater.Terzo passaggio: le prassi devonoessere oggetto di confronto e,quando possibile, di concertazio-ne. Il rischio di atteggiamenti ar-roganti, che sta sempre dietro lanostra professione, ci porta taloraa concepire come assolutamenteperfette le personali soluzioni cheescogitiamo come rimedio ai no-stri problemi di compatibilità traflussi di lavoro, paletti normativi ecapacità di smaltimento indivi-duale.Qui il richiamo al metodo speri-mentale, e qualche professione diumiltà, ci dovrebbero indurre adascoltare maggiormente i destina-tari sulle ricadute delle nostreprassi organizzative, non foss’al-tro perché prassi condivise e fun-zionali sono certamente più effi-caci di quelle imposte dall’alto,per quanto geniali. Potrei fare al-cuni esempi di prassi apparente-mente ingegnose introdotte daquesto o quel collega che però,

per la loro derivazione solipsisti-ca, non concertata neppure con icolleghi della sezione, sono cadu-te presto in desuetudine. Prendia-mo, a caso, lo scaglionamento infasce orarie dell’udienza di tratta-zione “generalista” (vulgo: merca-to del pesce). Se queste fasce ora-rie non vengono concordate tratutti gli istruttori, e si prevedononel tribunale fasce orarie moltodiverse, è abbastanza prevedibileche presto si torni ai vecchi an-dazzi.Vorrei infrangere anche la visionemitologica della sentenza conte-stuale dell’art. 281 sexies c.p.c.,sempre più percepita come pana-cea di tutti i mali anche nelleriforme in gestazione. Mi guardobene dal contestarne la validità ingenerale e intendo continuare adutilizzarla ancora, ma cum granosalis perché se si fanno troppesentenze contestuali, si rallenta dimolto la trattazione e le prove pergli altri fascicoli. Mi sembra im-portante portare progressivamen-te tale istituto, certamente eccen-trico rispetto al tradizionale pro-cesso scritto civile, alla portatadell’intero foro che ha la sfortunadi frequentarmi senza determina-re meccanismi di rifiuto. Certo, qui bisogna fare qualcheesercizio di ascolto in più. Quan-do ho cercato di accelerare su ta-le strumento, che per me non erauna novità vista la provenienzadal penale, ho trovato rigidità chenon immaginavo anche da partedei professionisti più preparati.Come mai? Mi è stato spiegatoche la sentenza contestuale incidesui tempi di programmazione dellavoro dell’avvocato esattamentecome potrebbe incidere sul ruolodecisorio di un giudice, ad esem-pio, una decisione urgente su unaquestione preliminare a fronte dicause in decisione già tutte fissateper i prossimi 3 anni. Mi è stato anche obiettato chenon tutti gli avvocati civilisti, abi-tuati da decenni ad una gestione

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cartacea del processo, possiedo-no uguali capacità dialettiche edialogiche orali. Devo replicareagli avvocati che sono problemiloro se non hanno fatto i penali-sti, che non me ne potrebbe im-portare di meno perché io devotenere una certa rata di smalti-mento, oppure devo chiedermise per caso questa forma di con-clusione del processo non possadeterminare anche, in certe si-tuazioni, una “disparità delle ar-mi”, che si sa sempre a chi nuo-ce? Ho preferito allora puntare suuna specie di trattazione mista,simile a quella dell’art. 281 quin-quies c.p.c. (brevi note conclu-sionali + nota spese depositate10 giorni prima dell’udienza),che coglie l’obiettivo di avereprospettazioni conclusive già ab-bastanza sviluppate, per poi de-terminare repliche orali realmen-te mirate sui nodi decisori e, aquesto punto, abbastanza inte-ressanti: il tutto, condito dalladecisione immediata.Non so se ho fatto bene oppureho fatto male ad andare dietroagli avvocati in questo modo, macredo che sia sempre un utile in-vestimento ascoltare le ragioni, leobiezioni ed i suggerimenti daparte di un ceto forense che nel

nostro settore, in generale, e nelmio tribunale in particolare, nonvive il processo come una quoti-diana battaglia da fare contro ilgiudice per non andare avanti. Naturalmente, se il confronto sul-le prassi processuali avviene al-l’interno di organismi misti comepossono essere gli Osservatorisulla giustizia civile, variamentefioriti nella Penisola anche comeluogo di formazione comune e dianalisi del momento organizzati-vo, e addirittura qui si concertanoprassi innovative e virtuose comenei protocolli di udienza, tanto diguadagnato: si avrà il vantaggiodi una buona diffusione del mo-dello di prassi comune; ci saràuna possibilità di verifica sui ritor-ni; si riuscirà a contrapporre, allastucchevole rassegnazione dellamaggioranza dei giudici civili, l’i-dea positiva che un altro proces-so civile è possibile.Un ultimo punto, con cui chiudo.La riflessione sulle prassi virtuosee l’analisi dei modelli processualivanno a braccetto: in tanto si puòpensare di sperimentare modellivirtuosi sul campo, in quanto cisiano regole di procedura chepresuppongono un giudice “par-tecipante” in tutte le fasi del pro-cesso. L’oracolo decidente di cui

parlava Mortara, o l’automa a get-tone secondo Chiovenda, cioè ilgiudice estromesso dalla trattazio-ne e dall’assunzione delle prove,come quello che amministrava ilvecchio processo del 1865 e chetali Maestri combattevano conenergia, è un giudice che di pras-si virtuose non deve preoccuparsiminimamente: ci penserà un ritoantideologico a garantire per luiuna durata minima di 265 giornidella fase di trattazione in sensostretto, senza mettere ad essa al-cun limite massimo; senza pro-grammare i tempi del processo,senza immaginare filtri e percorsidedicati per le priorità o le causepiù impegnative. Se insomma le prassi deviate ven-gono elevate a norma processua-le, se la patologia processuale dioggi diventa paradigma dellariforma futura, non c’è ragionevo-le durata del processo che tenga enon c’è prassi virtuosa che possaessere utilmente escogitata. Potràesistere solo un giudice non crea-tivo ridotto a macchina del dirittosotto forma di parchimetro: a pa-gare il conto però – ben più sala-to di prima – saranno i cittadiniche chiedono giustizia.

ROBERTO BRACCIALINIGiudice Tribunale di Genova

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Da quando dei pro-blemi organizzatividel servizio Giusti-zia hanno incomin-ciato ad occuparsiesperti (veri: penso,

uno per tutti, al già molto noto li-bro del prof. Zan) di organizza-zione, abbiamo più chiaro chetutta la nostra buona volontà,unita alle più felici tra le prassiideate dai migliori tra i colleghi,darebbe un prodotto che non siavvicinerebbe neppure a qualco-sa che possa essere seriamentechiamato “organizzazione” dellaGiurisdizione.La mia opinione personale è chequesto richieda a tutti un ripensa-mento radicale del proprio ruolo,e che anche l’ANM si debba por-re come co-protagonista di un ap-proccio che restituisca ai cittadiniitaliani il diritto ad avere qualcu-no responsabile (nel senso che nerisponda) “dell’organizzazione edel funzionamento dei servizi re-lativi alla Giustizia”. La delicatez-za (anche di tipo costituzionale)del tema non può bastare ad arre-trare davanti a questa necessità,in un momento in cui c’è chi spe-ra di poter profittare dell’insuffi-ciente funzionalità della giurisdi-zione per collocarla, a poco a po-co, nella soffitta delle istituzionisuperate.Ebbene, mi sento di affermareche con il Convegno di giugno2003 sui procedimenti di separa-zione e divorzio l’ANM abbia giàpercorso una tappa significativadi un possibile ripensamento delruolo proprio della nostra asso-ciazione. Nel documento di pre-sentazione di quel Convegno di

studio (che per comodità allego)mettevamo in evidenza la grandevarietà di trattamento che le cop-pie in crisi trovano nei vari tribu-nali quando chiedono l’interventodel giudice, ma sottolineavamoanche che la rilevazione delle va-rie realtà aveva dovuto esserecondotta per iniziativa dell’ANMperché non vi erano stati soggettiistituzionali che se ne fossero da-ti carico. Non si trattava di unapolemica, e meno ancora di unafuga dalle responsabilità: conquel convegno, al contrario,l’ANM le responsabilità propriedei magistrati, e delle loro prassipiù o meno conformi alle previ-sioni legislative le ha messe inprimo piano, senza flagellazionima senza ipocrisie. Proprio nelconfrontare le norme con le realtàdei singoli uffici, l’ANM ha svoltouna nuova funzione, che difficil-mente soggetti istituzionali po-trebbero svolgere con eguale va-stità di partecipazione. Come sa-pete, il questionario predispostodalla stessa ANM (con preziosicontributi esterni, specie degli av-vocati attivi in alcuni Osservatori)ha raggiunto la maggior parte deitribunali, ed è tornato compilatoda 50 uffici, con un effetto-veritàche risulta – all’esame delle rispo-ste raccolte nei questionari – perpiù aspetti inquietante. Ugual-mente però, e proprio per contra-sto, spicca dai questionari una se-rie di prassi e di situazioni orga-nizzative positive, che si pongonocome naturali punti di riferimentoper un lavoro di arricchimentodella professionalità di tutti.E qui viene la seconda novità chequesta esperienza ha prodotto,

L’ANM E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE:

UN NUOVO IMPEGNO

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cioè l’iniziativa (inedita anch’essa,per modalità e impegno) dellenove giornate di lavoro che la IXCommissione del C.S.M. ha fon-dato, nell’ambito di un’iniziativadi formazione, proprio sui mate-riali raccolti dalla commissioneANM sul diritto di famiglia. Diquesta iniziativa è troppo prestoper fare un bilancio, perché essatroverà la sua conclusione solo traqualche giorno; ma credo sia laprima volta che il CSM affrontaesplicitamente l’ambizione di pre-cisare, in un settore di attività giu-diziaria, alcune “linee guida” ri-calcate sulle realtà professionalipiù avanzate, così cercando diporre un primo rimedio all’assen-za, nella giurisdizione, di unastrategia di coordinamento ed in-tegrazione professionale, che èinvece presente in qualsiasi altraistituzione basata sulla professio-nalità (ZAN, Fascicoli e tribunali,pagg. 58-60 e 84-88, ci confrontacon scuole, ospedali, università).Ed anche questo mi sembra unesempio di riflessione concreta(da parte questa volta del CSM)sul proprio ruolo.

Senza modificare alcunanormativa, dunque, sisono prodotte nel cam-po del diritto di famigliadelle novità nel modo dioperare sia dell’ANM sia

del CSM. Manca, purtroppo e co-me sempre, una risposta paralleladell’apparato ministeriale, perchéla commissione di lavoro con-giunta CSM-Ministero sul monito-raggio dei flussi giudiziari nonsembra sinora aver dato originead un lavoro di revisione degli or-ganici degli uffici impostata sullaverifica della sufficienza degli or-ganici (specie negli uffici piùgrandi) rispetto agli obiettivi pro-pri dell’art. 111 e delle esigenze dispecializzazione dei singoli setto-ri; ma questo potrebbe essere ildato più influenzato dalla politicacontingente, come vi è più di unaragione per credere. Piuttosto che

compiacermi di una troppo facilepolemica, preferisco guardareavanti, ed immaginare che analo-ghe iniziative di ricerca sul cam-po, messe in opera da associazio-ni professionali con la collabora-zione di magistrati ed avvocati,possano mettere in futuro in evi-denza (attraverso un confrontonon improvvisato) le modalità piùavanzate di gestire singoli tipi diprocedimenti che le concreteesperienze professionali rendonogià disponibili (questa sarebbeuna prima revisione dei modi difare associazione); che simili indi-cazioni possano trovare attenzio-ne e risposta da parte del CSM(per mettere a punto linee guida,modelli o protocolli che dir si vo-glia; e questa sarebbe una secon-da evoluzione del modo di opera-re della formazione professiona-le); e che, infine, il Ministro diGiustizia recuperi finalmente unaparte attiva in un onesto ruolostrumentale, tuttavia necessarioper organizzare anzitutto una ve-rifica ragionata degli organici deisingoli uffici, ed in secondo luogola diffusione non casuale delleinformazioni, degli stampati e delsoftware che abbiano accompa-gnato le esperienze pilota ricono-sciute (dal Consiglio Superioredella Magistratura) come piùavanzate.Capisco bene che questi suggeri-menti non sciolgono nessuna del-le anomalie (frammentazione del-le regole e delle competenze) cheil quadro istituzionale dell’ammi-nistrazione giudiziaria offre oggiagli occhi dello studioso di orga-nizzazione; ma credo che, primadi pensare a riformare delicatiequilibri istituzionali, si possaprovare a sperimentare qualcheintelligente innovazione dei modidi operare di tutti i soggetti cheanimano il mondo della giurisdi-zione.Potrei interrompermi qui, ma so-no sicuro che aggiungere unesempio non può che migliorare

la comprensione del discorso. Vipropongo dunque come peresempio (di un nuovo modo di ri-flettere sulle realtà giudiziarie) iltema della conciliazione della litein una fase pre-contenziosa, attor-no al quale si confrontano tantericette, che potremmo collocaretutte sotto l’etichetta del “governodei flussi in entrata”.

Anziché attingere adesperienze straniere,che spesso sottendo-no strutture socialidifferenti, proviamodunque ad applicare

a questo tema le fantasie che hoappena esposto sul ruolo che puòavere, nel nostro mondo, l’indivi-duazione delle “best practices”.Nel settore del diritto di famiglia,le udienze presidenziali di sepa-razione costituiscono un punto diosservazione privilegiato di unaforma di conciliazione specifica,consistente nella trasformazionedel procedimento di separazionein consensuale. Le riflessioni chepotrebbero essere proposte sonodi vario tipo: la prima è che pro-prio la ricerca compiuta dal no-stro gruppo di lavoro ha reso evi-dente come lo stesso strumentoprocessuale (udienza presiden-ziale) possa dare risultati diversis-simi (in termini di percentuale ditrasformazione delle separazionigiudiziali in consensuali già nellafase presidenziale) secondo il ti-po di contesto (risorse in terminidi numero di magistrati, di quan-tità di udienze e di durata dellestesse) ma anche secondo il tipodi impostazione che questa parti-colare attività assume: e questoconsiglia di affiancare sempre, al-lo studio di uno strumento pro-cessuale, una precisazione attor-no alla quantità di risorse che viviene destinata, ed agli investi-menti che vengono compiuti intermini di formazione professio-nale.La seconda riflessione è che, neitribunali nei quali lo strumento

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fornisce le prove migliori, vienedefinita senza alcuna prosecuzio-ne processuale una percentualerilevantissima (tra il 60 e l’80% delflusso di nuovi procedimenti inentrata) di procedimenti: poichéle variabili che il procedimentoconsente riguardano essenzial-mente il rapporto tra il magistratoche conduce l’udienza presiden-ziale e quello che viene poi inca-ricato della trattazione dell’istrut-toria, sarebbe inoltre interessanteverificare se il maggior numero diconciliazioni (uso qui la parolanon in senso stretto, ma nel sensoampio di definizione del procedi-mento in una sede non ancorapienamente contenziosa) inter-venga nelle sedi in cui l’udienzapresidenziale viene tenuta dalpresidente (o comunque da magi-strati destinati in base all’anzia-nità), con assegnazione della faseistruttoria ad altro magistrato, ov-vero in quelle sedi in cui le udien-ze presidenziali vengono distri-buite tra tutti i magistrati della se-zione, con prosecuzione dell’i-struttoria davanti al medesimomagistrato.

Da queste verifichepotrebbero venirespunti utili, mi sem-bra, per riflettere, piùin generale, anzituttosulla rilevanza del-

l’autorevolezza professionale del-le figure alle quali affidare funzio-ni conciliative (proporre alle partiuna conciliazione richiede infatti,per mia esperienza, un’autorevo-lezza personale superiore – nelrapporto con gli avvocati – aquella sufficiente per la pronun-cia di una sentenza) ed in secon-do luogo sull’affiancamento trafunzione conciliativa e poteri diprima decisione che trovino fon-damento non nella completezzadell’indagine (le udienze presi-denziali hanno una struttura co-gnitiva più che sommaria) manella comune esigenza delle par-ti, che hanno necessità immediata

o di un assetto conciliativo o diuna pronuncia comunque esecu-tiva.Mi rendo ben conto che la esi-genza di un assetto provvisoriopresenta, nei procedimenti di se-parazione personale, un’urgenzaparticolare, di solito non presen-te in altri tipi di cause; ma la miapersonale opinione è che in mol-te altre controversie tutte le partisarebbero interessate a chiedere,se la legge desse loro questapossibilità, una pronuncia prov-visoria immediata, che dia lorocomunque una prima decisionedi un soggetto imparziale in esi-to ad una prima trattazione piùche sommaria da parte del presi-dente della sezione, se avesserola garanzia che tale decisionefosse immediatamente modifica-bile dall’istruttore lungo tuttol’arco successivo del procedi-mento; questo consentirebbe lo-ro, se non altro, di usufruire del-la decisione immediata come im-mediato punto di riferimento perla prosecuzione di trattative dicomponimento, oltre che, natu-ralmente, come immediato inter-vento giurisdizionale produttivodi effetti esecutivi.

La mia (personale) fan-tasia, dunque, è che laprevisione (necessarianaturalmente per rifor-ma legislativa, data latipicità dei titoli esecu-

tivi) della espressione di un con-senso di tutte le parti ad una simi-le forma di trattazione con deci-sione anticipata (su uno o più ca-pi della materia in discussione)possa vincere le resistenze delnostro legislatore ad introdurreun procedimento sommario ge-neralizzato sul modello del référé;che la sua introduzione possa of-frire un nuovo modello di inter-vento, funzionalmente destinatoai presidenti di sezione, con unageneralizzazione delle udienzepresidenziali come fase di deliba-zione precontenziosa; e che attra-

verso questo strumento possanotrovare una prima risposta giuri-sdizionale (in alternativa alla con-ciliazione, che dovrebbe in que-ste udienze essere sempre tenta-ta) quantomeno le controversievere, quelle nelle quali entrambele parti ritengono davvero di averragione ed hanno bisogno di ungiudice che decida, e non di unluogo ove la vertenza sprofondain sabbie mobili. Si tratterebbe,insomma, di strappare in temporeale, per le controversie più au-tentiche, un immediato spazio diragionamento (potenzialmenteaperto sia alla conciliazione sia aduna decisione anticipatoria) allamassa del contenzioso soffocatodalle cause dei debitori che vo-gliono soltanto rinviare il tempodel redde rationem.

ALLEGATO

CONVEGNO ANM 3 GIUGNO 2003VIAGGIO NEI PROCEDIMENTI

DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE

Con questo Convegno l’Associa-zione Nazionale Magistrati insi-ste nel suo intento di costituire,nel rapporto con le istituzioni econ i cittadini, un luogo caratte-rizzato da valori di professiona-lità, di concretezza e di traspa-renza.Di professionalità: per cui, anchein questo momento di tragedia edi aspre polemiche nel mondodella politica, noi diamo prioritàalle nostre responsabilità verso isingoli cittadini che ricorrono algiudice per affrontare le crisi del-la famiglia.Di concretezza: per cui scegliamodi misurarci, anziché con princi-pi astratti, con la realtà delle vi-cende processuali dei procedi-menti di separazione e divorzio,esaminati nei loro aspetti più cri-tici e rapportati alla misura ed

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alla qualità delle risorse che gliuffici giudiziari hanno realmen-te a loro disposizione.Di trasparenza: per cui abbiamopreso noi l’iniziativa di richiede-re la collaborazione dei magi-strati che operano nel settore deldiritto di famiglia, per condurreun’indagine a mezzo di un que-stionario molto articolato, alquale hanno risposto 50 Tribu-nali; in questo modo la riflessio-ne sui processi in materia di fa-miglia può finalmente avere peroggetto non opinioni preconcetteo discorsi mai verificabili, ma lerealtà di uffici giudiziari che so-no caratterizzati non solo dauna varietà di dimensione e dicollocazione geografica ma an-che – e qui incominciamo ad en-trare nel merito del problema –da una grande varietà di com-portamenti e di interpretazioni.Vi sono tribunali presso i qualiun procedimento di separazioneconsensuale richiede un mese, etribunali presso i quali ne occor-rono quattordici; se poi si guardaalle separazioni che vengono in-trodotte come giudiziali, consta-tiamo che la fase presidenzialeporta a trasformare in separazio-ne consensuale un numero diprocedimenti che variano (inpercentuale) da un minimo del2% sino ad un massimo del-l’80%, con aggregazioni statisti-che significative attorno ai valoridel 10%, del 20%, del 30%. Perun procedimento di divorzio itempi di definizione sono com-presi tra una settimana e quat-tordici mesi per i divorzi adistanza congiunta, e tra quaran-ta giorni e quattro anni per i di-vorzi contenziosi. I procedimentidi separazione giudiziale giun-gono a definizione in un arco ditempo che in alcuni tribunali èinferiore a 15 mesi, in altri è con-tenuto entro due anni, in altriancora giunge a 3 o anche a 4anni.Se poi guardiamo ai risultati con

gli occhi degli addetti ai lavori,saltano all’occhio le differenzeprocedurali, che vanno dalla pre-senza o assenza degli avvocati afianco dei coniugi nell’udienzapresidenziale alle varie modalitàdi ascolto (e di non ascolto) deifigli minori, toccano i diversistrumenti che vengono adottatiper l’accertamento delle condi-zioni patrimoniali dei coniugi edinvestono (ma questo lo si sape-va, in assenza di riforme proces-suali che colmino la lacuna legi-slativa) tutta la fase introduttivadel procedimento davanti al giu-dice istruttore.

Sulla base di questi dati credia-mo che sorgano spontanee alcu-ne domande, in parte retoricheed in parte reali. Dobbiamo considerare normaleche i cittadini siano esposti, inmomenti così delicati dei lororapporti familiari, ad esiti tantodiversificati? Il Ministro dellaGiustizia può ritenere di avereben organizzato le risorse ed iservizi relativi, oppure queste di-versificazioni lo interpellano egli pongono il dovere di dare ri-sposte?All’interno degli uffici i dirigentihanno consapevolezza del pro-blema dei tempi in questi partico-lari procedimenti? A parità di ri-sorse, hanno provato a confron-tare varie soluzioni per cercare diavvicinare i tempi di duratacomplessiva delle separazioni e

dei divorzi, o almeno quelli pro-pri delle fasi presidenziali?Quali correlazioni esistono tradimensioni dell’ufficio, modi ditrattare il procedimento ed esitidi questi procedimenti?Quali correlazioni si colgono trale situazioni degli uffici in cuiquesti procedimenti vengono as-segnati ai magistrati secondo cri-teri di specializzazione e quellein cui essi vengono distribuiti inmodo casuale ed omogeneo ri-spetto al resto del lavoro giudizia-rio?Sarebbe possibile estendere la for-mazione professionale, curatadal Consiglio Superiore della Ma-gistratura soprattutto (sinora)agli aspetti di interpretazione del-le norme processuali e sostanzia-li , anche allo studio di moduliorganizzativi che possano essereproposti in virtù di migliori risul-tati raggiunti a parità di risorse?

Durante i lavori del Convegnocercheremo tutti (ciascuno nelruolo che gli è proprio) di metteremeglio a fuoco queste ed altre do-mande, e soprattutto di abbozza-re qualche prima risposta. L’Asso-ciazione Nazionale Magistratiintende poi proseguire il lavoro,appunto con criteri di professio-nalità concretezza e trasparen-za, per approdare a risultati con-creti. Il nostro impegno viene di-chiarato sin d’ora. Nell’attenzio-ne del Ministero della Giustizia,del Consiglio superiore e dei diri-genti degli uffici giudiziari confi-diamo. Tutti insieme, potremmocontribuire ad offrire ai cittadiniche attraversano una crisi nei lo-ro rapporti familiari un terrenodi discussione più civile, un livel-lo di professionalità più sorveglia-to, tempi di soluzione più unifor-mi ed accettabili.Vale la pena di compiere unosforzo.

PAOLO MARTINELLIPresidente Sezione

Tribunale di Genova

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La giustizia civile costi-tuisce un sistema assaicomplesso; per miglio-rarlo occorre una plu-ralità di interventi, atutti i livelli, tutti neces-

sari: legislativo, amministrativo,organizzativo-gestionale, profes-sionale. È anche un sistema chein Italia funziona a macchia dileopardo; ci sono isole felici, zo-ne tranquille, zone infernali. Sultema è già stato detto e scrittotantissimo, da studiosi dell’orga-nizzazione, professori di diritto,avvocati, magistrati.Mi limito a svolgere alcunebrevi osservazioni, rimandandoper un approfondimento agli arti-coli contenuti nell’«Obiettivo sullagiustizia civile» di prossima pub-blicazione sulla rivista QuestioneGiustizia.La prima: è possibile perveni-re ad un miglioramento dellafunzionalità in tempi rapidi,anche con l’attuale assetto legi-slativo, ed anche con l’attuale si-tuazione organizzativa e struttu-rale che, come è noto, in moltesedi giudiziarie è assai grave; an-che dove vi sono gravi difficoltàdovute a carenza di stanze, distrumenti informatici, di persona-le di cancelleria, anche in presen-za di ruoli istruttori di 1.000 e piùcause.Giudici, avvocati, personale dicancelleria, a Bologna come a Mi-lano, a Roma, Reggio Calabria, Fi-renze, Salerno, hanno in corso

positive esperienze, maturate al-l’interno degli Osservatori sullagiustizia civile. Giudici, avvocati, cancellieri, pos-sono e devono agire, pur avendola piena consapevolezza che qua-lunque assetto processuale, qua-lunque riforma normativa, ha bi-sogno di uomini mezzi e risorsefinanziarie, non conferibili da lo-ro, ma ha anche bisogno di intel-ligenze, di proposte e di comu-nità di intenti, che non possononon provenire in primo luogodalle professioni che sono prota-goniste del processo. I magistrati addetti al settorecivile devono fare la loro par-te, devono accrescere sempre piùla loro professionalità, devonocontribuire a migliorare da subitol’attuazione della riforma proces-suale del 1990-1995, che ha l’in-dubbio merito di aver razionaliz-zato le fasi processuali e di averfavorito la concentrazione delprocesso.I magistrati devono saper porreal servizio dei cittadini una rin-novata professionalità. Lo richie-dono una lettura del principiocostituzionale della ragionevoledurata del processo non disgiun-ta dal diritto dei cittadini di vede-re deciso nel merito il conflittoinsorto, l’ambito europeo in cuisiamo inseriti, il ruolo assegnatoalla giurisdizione dalla Costitu-zione, di tutela e di promozionedei diritti, in funzione della rea-lizzazione degli alti valori di ci-

ALCUNE COSE CHE I GIUDICIPOSSONO FARE

IMMEDIATAMENTEPER MIGLIORARE

LA GESTIONE DEL PROCESSO

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viltà consacrati nella carta costi-tuzionale.Senza attendere taumaturgici in-terventi del legislatore e del go-verno, attesi da troppi anni, ci so-no comportamenti positivi che igiudici possono adottare.

COSE CHE PUÒ FARE IL SINGOLO GIUDICE

L’udienza deve essereil momento centraledel processo, e cia-scuna udienza deveconseguire un risul-tato utile per tutti.

Per far ciò, il singolo giudice: • deve elaborare idonee prassi

processuali ed organizzative digestione del proprio ruolo, an-che partendo da alcune specifi-che tipologie di cause, e pro-gredendo per gradi progressi-vi, laddove la situazione deiruoli istruttori sia oltremododifficile;

• deve usare i poteri di indirizzoe di controllo di cui dispone,deve curare la trattazioneistruttoria delle cause, sia purcon tutti i limiti imposti dalleconcrete difficili situazioni incui opera.

Alcuni esempi tratti dalla quoti-diana esperienza:

1.possono eliminarsi alcu-ne udienze che sono deltutto inutili: per giudici,

avvocati, cancellieri.A) Va salutata a mio parere con

favore la prassi – non ancoradiffusa a livello nazionale –secondo cui alla prima udien-za di trattazione vengono con-cessi congiuntamente – solle-citando la richiesta delle partiin tal senso – sia i termini exart. 183 c.p.c., sia i termini exart. 184 c.p.c. In tal modo gliavvocati risparmiano la com-parizione in un’udienza che sirisolve nella mera assegnazio-ne di termini.

B) Va anche eliminata quell’u-dienza che, cadendo imme-diatamente dopo il depositodella ctu, si risolve spesso nel-la richiesta di rinvio “per esa-me e note critiche alla ctu”. Èsufficiente assegnare, all’u-dienza di conferimento del-l’incarico, un termine alle par-ti per depositare osservazionialla ctu, di modo che alla pri-ma udienza successiva al de-posito possono immediata-mente discutersi le questionieventualmente insorte.

C) Probabilmente può eliminarsianche l’udienza di precisazio-ne delle conclusioni potendoil giudice, direttamente al-l’udienza in cui l’istruzioneprobatoria termina, far preci-sare le conclusioni con fissa-zione del dies a quo ad unacerta data ai fini della decor-renza del termine per il de-posito delle comparse conclu-sionali.

Come si vede, si risparmiano bentre udienze, inutili per tutti, giudi-ci ed avvocati, e che comportanoanche un inutile aggravio di lavo-ro della cancelleria, che deve mo-vimentare fascicoli a vuoto ecompiere adempimenti privi dialcuna utilità. In tribunali comeRoma, il risparmio di energie la-vorative si rapporta a decine dimigliaia di fascicoli. Sono queste le udienze inutili daeliminare, non quelle di effettivatrattazione e di acquisizione delleprove orali. Il giudice può – e de-ve – dedicare il tempo dell’udien-za alla trattazione di quelle causedove vi sono questioni da discu-tere con gli avvocati, ovvero biso-gna decidere sull’ammissione del-le prove, ovvero ancora vannosentiti i testi.

2.Altro esempio. L’udienzadeve svolgersi in mo-do ordinato, portando

in udienza un numero di cau-se gestibile, programmandoleper fasce orarie, prevedendo

il tempo necessario di tratta-zione per ciascuna udienza.Il giudice deve giungere prepa-rato all’udienza, deve privilegia-re l’emissione in udienza deiprovvedimenti. Un’altra udienzainutile (e siamo a quattro) che sitiene ancora troppo spesso èquella in cui il giudice “si riser-va” sulle istanze istruttorie delleparti. Giustamente l’avvocato sichiede cosa sia venuto a fare inudienza, quando ha depositatonei termini ex art. 184 le memo-rie istruttorie definitive. Ma an-che l’avvocato deve giungerepreparato all’udienza, evitandoad esempio che vi sia un suo so-stituto ignaro della causa da trat-tare.L’esperienza dei protocolli d’u-dienza elaborati dagli Osservatorisulla giustizia civile in alcune sedigiudiziarie dimostra che la que-stione di una ordinata gestionedell’udienza è diffusa e sentita intantissimi uffici.Programmazione dei tempi del-l’udienza ed udienza tenuta aporte chiuse, costituiscono pre-supposti essenziali per ridare di-gnità e forma all’attività professio-nale del giudice e dell’avvocato.Anche il CSM ha avvertito l’im-portanza di tali questioni. Conrecentissima circolare del 30luglio scorso (in vigore dal 31ottobre 2003) è stata integrata lacircolare n. 1275 del 22 maggio1985 in materia di criteri per laformulazione dei pareri per lavalutazione di professionalitàdei magistrati, innovando il pa-rere richiesto ex art. 190 ord.giud. per l’idoneità al mutamen-to delle funzioni. Ha predispostoun modello standard di relazio-ne da parte del dirigente dell’uf-ficio, modello che, tra l’altro, –alla voce “laboriosità” del ma-gistrato – richiede di specifica-re, per ciascun anno, dal primoal sesto, quanti procedimenti so-no stati assegnati al giudice,quanti sono stati conclusi, quan-

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te udienze sono state tenute (1).Ha altresì introdotto – e ciò mipare assai rilevante – il parame-tro di valutazione consistentenella “capacità del magistratodi organizzare il proprio la-voro” indicando, a titolo esem-plificativo, la rilevazione dellecapacità di “gestione dell’u-dienza, della comparizionedelle parti nel tentativo diconciliazione, della discus-sione orale. In particolaredovrà essere evidenziata lacapacità del magistrato di or-ganizzare la parte pubblicadella sua attività in modo daridurre al minimo il disagiodegli utenti della giustizia edei loro difensori”.

3.Ancora. In una certa misu-ra percentuale è possibileaumentare le definizio-

ni dei procedimenti civili, sen-za gravare ulteriormente sul cari-co di lavoro complessivo ancoratroppo spesso insostenibile.Troppo spesso i giudici ritengonoche l’essenza della loro professio-nalità risieda nella redazione diuna dotta e ridondante sentenza;certo, la motivazione dei provve-dimenti è elemento essenzialedella decisione, per l’ineludibilecontrollo di razionalità e diconformità alla legge delle deci-sioni. È necessario però che sidiffonda una nuova cultura dellamotivazione, che deve diveniremolto più agile e concisa, supe-rando il tradizionale schema chericalca un tema di italiano da li-ceo classico. Così come vanno in-centivate le decisioni ex art. 281sexies c.p.c., quanto meno nellematerie e nelle cause che consen-tono una maggiore concisione. Idati di un recente questionariodiffuso dall’Osservatorio sullagiustizia civile di Firenze tra i giu-

dici civili di quel tribunale evi-denziano un uso ancora sporadi-co di tale istituto. Dati analoghisono emersi in una indagine svol-ta nel 2001 presso il tribunale diRoma. Sentenza immediata nonsignifica sentenza sommaria. Si-gnifica invece un diverso approc-cio del giudice con la causa; si-gnifica approfondirne lo studiogià nel momento istruttorio e de-cidere quando il ricordo dei fattidi causa è ancora vivo; significaun minor dispendio di tempo peril giudice. Si tratta di saper lavora-re meglio e con un nuovo ap-proccio al fascicolo.

COSE CHE POSSONO FARE I PRESIDENTI DI SEZIONI

o, nei piccoli tribunali, direttamente i capi degli uffici,

d’intesa con i dirigenti delle cancellerie

Va realizzato un pro-gramma di lavorocollettivo, con ca-denza annuale. Anche alla luce dellepiù recenti circolari

del CSM in materia, i presidenti ditribunale devono elaborare unprogramma generale in occasio-ne della redazione delle tabellebiennali. Il presidente di sezione devepredisporre un programma spe-cifico della sezione, in relazionealla quantità ed alla difficoltà del-le cause pendenti presso la se-zione; previe idonee riunioni exart. 47 quater ord. giud. in cuianche i singoli giudici indicanoprocedure e prassi ritenute ido-nee a realizzare gli obiettivi, te-nendo conto della specificarealtà giudiziaria in cui si opera edelle materie trattate.

Per controllare l’attuazione delprogramma occorre però preve-dere una griglia di indici rile-vatori del lavoro svolto dalsingolo giudice, perché solo dalloro raffronto incrociato è possi-bile controllare quanto il giudiceha fatto in un dato periodo, econfrontarlo col lavoro svolto da-gli altri, ed è possibile così evi-denziare comportamenti negli-genti ed attivare utilissimi control-li interni tra giudici e tra giudici edirigenti. In tale prospettiva, sa-rebbe utile la predisposizione daparte del CSM di un modello stan-dard di rilevazione da utilizzare intutti gli uffici giudiziari che rilevi,per ogni anno di lavoro:a) sia quante udienze vengono

tenute sia quanto tempo il giu-dice dedica all’attività istrutto-ria (riportando l’orario di inizioe di fine delle udienze istrutto-rie) (2);

b) quanti procedimenti vengonodefiniti ogni anno ex art. 309c.p.c., ed in quale stato del-l’istruttoria. È evidente che unacancellazione della causa dalruolo che avviene dopo l’esau-rimento dell’istruttoria può es-sere indice di un buon lavoroistruttorio svolto dal giudice;una cancellazione avvenuta al-l’inizio della causa è invece in-dice di un buon lavoro stragiu-diziale svolto dagli avvocati;

c) su quante domande introdottenello stesso processo (o incause riunite) il giudice si èdovuto pronunciare;

d) quante cause vengono definiteper una ragione processuale –e di che tipo – o vengono de-cise nel merito;

e) in quale misura ogni anno ilgiudice riesce a definire lecause più risalenti, ed in chepercentuale rispetto al carico

(1) Nella circolare si precisa che ogni procedimento di volonta-ria giurisdizione vale 0,50 e che vanno indicate solo le sentenze;vanno sommate le udienze pubbliche e quelle in camera di con-siglio.

(2) Si deve segnalare che anche tale indice di per sé può ave-re significato ambiguo, potendo il giudice avere ammesso pro-ve del tutto inutili ed irrilevanti rispetto alle questioni da deci-dere.

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complessivo diviso per anni,dovendosi altresì differenziarele cause per tipologia e percomplessità in concreto verifi-catasi (3).

La percentualizzazione deve te-ner conto della competenza inter-na attribuita tabellarmente a cia-scuna sezione di tribunale (appal-ti, sinistri stradali, contratti, e cosìvia). Tale indice è utile sia perchéevidenzia la capacità di organiz-zazione del proprio ruolo sia per-ché un eccesso di definizione dicause più recenti può segnalareche il giudice si concentra solo sucause di pronta soluzione, noncurando la gestione del proprioruolo in modo omogeneo ed at-tento, procrastinando nel tempole decisioni più complesse e sco-mode (4).

Evidentemente, una ri-levazione di questo ti-po richiede un aggior-namento costante del-l’agenda di lavoroda parte del giudice e

della cancelleria, udienza dopoudienza. Presuppone anche chel’assegnazione delle cause av-venga in modo omogeneo tra igiudici, ripartendole equamentequanto a tipologia, che il ruolodel giudice non subisca improv-vise e significative integrazioni ovariazioni – ad esempio assegna-zioni di cause già attribuite adaltro giudice –, altrimenti l’agen-da del giudice viene sconvolta

ed i dati non sono più in gradodi indicare le capacità organizza-tive del giudice. Nel caso in cuisi presenti la necessità di modifi-care l’assegnazione di blocchi dicause, dovrebbero esser previsticriteri oggettivi di trasferimentoe di ripartizione tra i giudici, ca-ricandoli in modo omogeneoper quantità e qualità (5).Un’ultima riflessione. Occorredistinguere il piano organizza-tivo generale da quello indivi-duale del giudice.Probabilmente, solo con riferi-mento ad un programma elabo-rato dalla sezione e ad un pro-gramma elaborato dalla dirigen-za del tribunale può parlarsi pro-priamente di “efficienza” e di“produttività”. Rispetto al sin-golo giudice deve parlarsi di“professionalità”, da valutaretenendo conto dei vari aspettiespressivi di essa. Una più nettadifferenziazione tra efficienzadell’ufficio giudiziario e profes-sionalità del singolo giudiceconsente anche di dare nuovocontenuto alle funzioni ed alleresponsabilità del presidente disezione e del dirigente la cancel-leria (6). In proposito, da una recente in-dagine compiuta un anno fa dal-l’Osservatorio di Reggio Calabria(7) emerge che non sono pochii presidenti di sezione che utiliz-zano ancora in modo inadegua-to i poteri/doveri di cui all’art.

47 quater ord. giud., specie inrelazione alla predisposizione diprogrammi di medio periodo. Lanuova circolare del CSM del 30luglio scorso richiede una nuovacapacità organizzativa alle duefigure professionali. Occorre cheil Csm affronti la questione dellaselezione e della qualità dei diri-genti e dei semidirettivi. Dovrebbero poi essere calenda-rizzate periodiche riunioni disezione anche allo scopo di di-vulgare e discutere tra i giudici irisultati del lavoro svolto da cia-scuno e di discutere la situazionecomplessiva della sezione, il tipodi contenzioso in ingresso, la per-centuale di definizione delle cau-se più risalenti, gli obiettivi perse-guibili nell’immediato e nel me-dio periodo, il grado di organiz-zazione delle cancellerie e di fun-zionalità ed utilità del sistemainformatico (8).

Sarebbe anche importan-te che i magistrati diri-genti promuovano riu-nioni ex art. 47 qua-ter allargate, in cuigiudici, avvocati, can-

cellieri discutano insieme, nel-la prospettiva di acquisire la piùampia conoscenza dei problemiconcreti vissuti da ciascuna figuraprofessionale e di migliorare ilservizio reso ai cittadini.

FRANCESCO RANIERIGiudice Tribunale di Roma

(3) La questione della definizione delle pendenze più risalentiha costituito oggetto di specifica circolare del 4.12.2001 da par-te del Presidente del tribunale di Torino titolata “programmaStrasburgo”.

(4) L’indice in questione risulta meno significativo nei casi incui vi sia una sola sezione promiscua e dunque il giudice deveoccuparsi di tutte le materie, oppure laddove – anche in grandiuffici giudiziari – sorprendentemente non sia ancora prevista trale sezioni una ripartizione tabellare della competenza per mate-ria. Sotto altro profilo, la peculiarità della materia successoriapotrebbe rendere utile concentrare solo in alcune grandi sedigiudiziarie le relative controversie. In tal modo si eviterebbe dirichiedere al giudice l’approfondimento tecnico di una materiache sarà poi sfruttato per un numero non significativo di casi.

(5) Il tema del controllo del lavoro del singolo giudice è statoposto da D. Spera in “Statistiche, organizzazione e valutazione

di professionalità. L’esperienza del Tribunale di Milano”, inQuestione Giustizia, 2002, 2, 445 ss.

(6) Per utili spunti di approfondimento v. G. Xilo e S. Zan, “Ilproblema organizzazione nella giustizia civile italiana”, Rivistacit., 2000, 3, 484 ss., nonché S. Zan, “Fascicoli e tribunali. Il pro-cesso civile in una prospettiva organizzativa”, il Mulino 2003.

(7) Trattasi dei dati raccolti dall’Osservatorio sulla giustizia civi-le di Reggio Calabria e diffusi al convegno del novembre 2002“Giustizia civile tra legalità ed efficienza”, i cui lavori sono edi-ti da Ipsoa. V. in argomento anche A. Ricciardi, “Le modalità diapplicazione dell’art. 47 quater nel tribunale di Milano” e F.Vigorito, “Potenzialità e limiti del nuovo ruolo del presidente disezione”, Rivista cit., 2003, 1, 109 ss.

(8) In molti grandi uffici ancora non si avvertono i benefici chel’informatizzazione dovrebbe portare al lavoro del giudice.

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L’Osservatorio romanosulla giustizia civile,composto di giudicied avvocati ed aper-to al contributo ditutti gli operatori del-

la giustizia, ha predisposto unprotocollo per la gestione delleudienze civili e, con l’Ufficio delReferente distrettuale per la for-mazione decentrata, il 28 ottobre2003, lo ha presentato al pubbli-co, «consapevoli – come è indica-to nella locandina – della centra-lità del tema dell’organizzazio-ne del lavoro quale componentedella stessa professionalità delgiudice».Il protocollo, nelle intenzioni dichi lo ha elaborato tende ad «in-dividuare alcune regole volte afavorire uno svolgimento più or-dinato e proficuo delle udienzecivili, a superare, almeno in par-te, i disagi esistenti, a migliorarela qualità del processo, a tutelarela riservatezza dei soggetti coin-volti ed a ridurre drasticamente itempi di attesa dei testimoni, del-le parti e degli avvocati».Quali che siano i contenuti delprotocollo, suscettibile di esserearricchito ed integrato, l’eventoappare importante e meritevoledi essere segnalato sulle colonnedi questa Rivista.Il presupposto è che l’eserciziodei poteri discrezionali del giudi-

ce di direzione del processo «in-tesi – ai sensi dell’art. 175 c.p.c. –al più sollecito e leale svolgimen-to del procedimento» non semprerispondono alla ratio legis e nonsempre offrono adeguate garan-zie. I criterî di valutazione dellaeconomia processuale, che do-vrebbero essere alla base dellascelte del giudice, non solo sonoinsindacabili in sede di impugna-zione, ma difficilmente potrebbe-ro, anche de jure condendo, es-sere predeterminati da norme ge-nerali ed astratte. Eppure non èchi non veda che l’efficienza delprocesso civile e la effettività del-la tutela giurisdizionale dipendo-no anche, se non soprattutto, daiprovvedimenti ordinatorî. I criterîdi valutazione della economiaprocessuale, inoltre, influisconosulla concreta struttura del pro-cesso, che, a seconda dei criterîin concreto adottati, finisce conl’essere diverso da ufficio a uffi-cio, se non, addirittura, da giudi-ce a giudice.

All’indomani dell’en-trata in vigore dellariforma del processocivile, avvocati, ma-gistrati, professoriuniversitari, operato-

ri di cancelleria, hanno condivisol’idea che l’efficienza della giusti-zia civile è questione che riguardasolo in parte la disciplina proces-

UN PROTOCOLLO ROMANO PER LA GESTIONE

DELLE UDIENZE CIVILI«They wanted lawyers who went into anyfederal courts (...) to know what to expect and not to have to undergo a initiation period or to rely on the wisdomof local pratictioners» (D. SHAPIRO, Fede-ral Rule 16: A Look at the Theory andPractice of Rulemaking, in 137 U. Pa. L.Rev., 1989, 1974)

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suale; riguarda, invece, le concre-te prassi operative; che tra le re-gole processuali generali edastratte e il potere del singologiudice di dirigere il processo esi-stono spazi che possono e devo-no essere colmati con il contribu-to di ciascuno degli operatori deldiritto, nella consapevolezza chela cattedrale della giustizia è unedificio comune, alla manuten-zione del quale tutti possono col-laborare in funzione della attua-zione del principio di effettivitàdella tutela giurisdizionale.La prima iniziativa in tal senso havisto la luce a Bologna per impul-so del giudice Carlo Maria Verar-di. Altre, in modi affatto informa-li, sono sorte altrove. Delle attivitàdi alcuni osservatori è notizia nel-la rete: per «Prassi comune» v.http://www.edinbo.it/prassi1/prassiho.htm, per l’Osservatorio diSalerno, v. http://it.groups.yahoo.com/group/osservatorio_giudiziario/, per quello di Bari v. http://groups.yahoo.com/group/Osser-vatorio_barese, per quello di Reg-gio Calabria v. http://www.giusti-zia.unirc.it/tribrc/osscivile/in-dex.htm. Uno strumento di dialo-go e di comunicazione è la mai-ling list Civilnet: http://it.grou-ps.yahoo.com/group/civilnet/. La Fondazione Carlo Maria Ve-

rardi, che è stato l’anima e l’ispi-ratore di queste iniziative, forni-sce il collegamento tra i diversiosservatori.

Nel maggio 1997 gliOsservatorî della giu-stizia si incontraronoper la prima volta aBari per il Convegno«Un progetto per la

giustizia civile»; l’anno successi-vo, a Bologna, discussero di «Giu-dice unico e sezioni stralcio. Leriforme tra prassi ed organiz-zazione»; nel 1999 si ritrovaronoa Bari per il Convegno «Il Giudi-ce unico e la giustizia civile: dal-le riforme dei processi alla rifor-ma dell’organizzazione»; all’isolad’Elba, nel 2000, fu esaminato iltema «Il giusto processo civile»; aVietri, nel 2001, si discusse «Qua-le giustizia per il giusto processo».A Reggio Calabria, nel 2002, sottoil titolo «Giustizia civile tra lega-lità ed efficienza» l’attenzione èstata orientata sul ruolo e suicompiti dei presidenti di sezione,ai sensi dell’art. 47 quater dell’or-dinamento giudiziario. Quest’an-no, a Roma, hanno discusso deiprocessi in tema di famiglia, a Bo-logna della nuova disciplina deitermini di pagamento nelle tran-sazioni commerciali e delle novitàprocessuali nel giudizio di oppo-

sizione ad ingiunzione e, a Mila-no, delle prassi sulla liquidazionedei danni alla persona.L’aspirazione è quella di elimina-re ogni ipotesi di dissenso occul-to, affinché la decisione sia ilfrutto di una scelta consapevole,all’esito di un percorso traspa-rente ed adeguato alle specificheesigenze del tipo di controversia,non un oracolo o un favor prin-cipis ispirato alla logica della ap-partenenza, in funzione dellarealizzazione di standards ope-rativi uniformi, che consentanola effettiva informatizzazione de-gli uffici giudiziari, che in talistandards trova un indefettibilepresupposto.

Roma è il più grandeufficio giudiziario. Lanascita di un Osserva-torio romano e la ela-borazione di un «pro-tocollo per la gestione

delle udienze civili» appare unevento estremamente significati-vo soprattutto in un contesto qua-le l’attuale nel quale l’attenzionesembra prevalentemente orienta-ta sulle prospettive de jure con-dendo, trascurando quanto è pos-sibile fare con i mezzi e gli stru-menti a disposizione.

GIORGIO COSTANTINODocente Universitario

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI

L’Osservatorio romano sulla giustizia ci-vile, composto da avvocati e magistratiche operano presso il Tribunale Civiledi Roma, pur riaffermando l’improcra-stinabile necessità di adeguati inter-venti volti a superare le gravi carenze

delle strutture materiali e delle risorse economichee la persistente penuria di personale ausiliario(problemi oggetto di altre iniziative dell’Osservato-rio), propone a Giudici ed Avvocati l’adozione diuna serie di regole volte a favorire uno svolgimen-to più ordinato e proficuo delle udienze civili, asuperare (almeno in parte) il grave disagio esisten-te, a migliorare la qualità del processo, a tutelare lariservatezza dei soggetti coinvolti ed a ridurre dra-

sticamente i tempi di attesa di testimoni, parti edavvocati.I giudici e gli avvocati che aderiscono all’Osservato-rio si impegnano ad applicare, in via sperimentale etenuto conto delle particolarità di ogni sezione, le re-gole di seguito indicate, la cui adozione intendonoproporre anche ai giudici e agli avvocati che noncompongono l’Osservatorio.

1.L’udienza è divisa in 4 fasce orarie: 9,30-10,30;10,30-11,30; 11,30-12,30; dalle 12,30 in poi, con

possibilità, per adempimenti di particolare duratae/o complessità, di concordare tra giudici ed avvo-cati la fissazione di udienze pomeridiane.

2.All’interno di ciascuna fascia si svolgono adem-pimenti omogenei stabilendo per ogni causa, al

momento del rinvio, orari precisi interni alla fascia

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oraria (es. 9.10, 9.20, ecc.) e concordati tra giudici edavvocati.

3. La 1ª fascia è destinata all’udienza di primacomparizione di cui all’art. 180 c.p.c. nonché al-

la precisazione delle conclusioni.

4. La 2ª ed eventualmente la 3ª fascia sono desti-nate agli adempimenti previsti dagli artt. 183 e

184 c.p.c. e ad altre attività di durata prevedibile.

5. La 4ª ed eventualmente la 3ª fascia sono desti-nate all’espletamento delle prove orali, alla di-

scussione ex art. 281-sexies c.p.c., ai chiarimenti deiCTU, ad altre attività di durata difficilmente prevedi-bile.

6. La 4ª fascia è destinata anche alle cause rinviateai sensi dell’art. 181 o dell’art. 309 c.p.c.

7. Al momento del rinvio di una causa ad un’u-dienza successiva deve essere prevista la vero-

simile durata dei programmati adempimenti in mododa fissare ogni volta all’interno di ciascuna fascia unnumero di cause che potrà essere compiutamentetrattato senza superare i limiti di tempo prefissati.

8. I giudici debbono privilegiare la decisione inudienza sulle istanze formulate dalle parti, so-

prattutto ove queste siano state già proposte in pre-cedenza (es. formulazione delle richieste istruttorienelle memorie ex art. 184 c.p.c.).

9.Deve essere realmente applicata la disposizionedell’art. 84 disp. att. c.p.c. (“le udienze del giu-

dice istruttore non sono pubbliche”) onde consenti-re un ordinato svolgimento dell’udienza ed evitareche parti e testimoni siano costretti a riferire fatti per-sonali dinanzi a terzi estranei al processo.

10. Il giudice deve svolgere in modo effettivo ilruolo inderogabilmente attribuitogli dalla

legge di guida e direzione del processo anche nellafase dell’assunzione delle prove.

11. Il giudice, in caso di impossibilità di tenerel’udienza con la collaborazione del persona-

le amministrativo, procede alla verbalizzazione dipersona ovvero autorizza, sull’accordo delle parti esotto la sua direzione, la redazione del verbale adopera di uno degli avvocati.

12. L’avvocato costituito, nel caso in cui nonpossa essere presente in udienza, si deve

adoperare per farsi sostituire da un collega che sia aconoscenza degli atti di causa e degli adempimentida compiersi nel corso dell’udienza.

13. Il giudice, venuto a conoscenza della sua im-possibilità di tenere l’udienza, si deve impe-

gnare ad organizzare la propria sostituzione con uncollega che sia in grado di conoscere gli atti di cau-sa e di adottare, quindi, i necessari provvedimentisulle istanze formulate dalle parti.

14.Qualora, per l’imprevedibilità dell’assenza oper l’opportunità che l’attività istruttoria sia

svolta dal giudice titolare, l’udienza debba essere co-munque rinviata, il rinvio deve essere contenuto e,possibilmente, non superiore a 3 mesi.

15.Gli avvocati ed i C.T.U. si impegnano a for-nire tutti i dati utili per consentire un’agevo-

le comunicazione reciproca (numeri di telefono e difax, indirizzi di posta elettronica).

16. In sede di convocazione del C.T.U. quest’ul-timo deve essere invitato a comunicare sen-

za ritardo alle parti ed al giudice il suo eventuale im-pedimento a comparire all’udienza nonché a fornireogni utile indicazione in vista della fissazione dellanuova udienza.

17.Gli avvocati devono congiuntamente avvisa-re il CTU della sopravvenuta inutilità della

sua presenza in udienza qualora fosse intervenuta ladefinizione stragiudiziale della lite.

18.Gli avvocati devono provvedere alla citazio-ne dei testi e delle parti da interrogare alme-

no 30 giorni prima dell’udienza prevista per la loroaudizione.

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Il protocollo per le udienzecivili elaborato dall’Osserva-torio sulla giustizia nel Di-stretto di Salerno, che è sta-to già reso disponibile agliatti del Convegno di modo

che ognuno possa prenderne vi-sione, è sorto dall’esigenza diconseguire uno svolgimento ordi-nato e proficuo delle udienze ci-vili nell’interesse dei Giudici, de-gli Avvocati e delle Parti, comedetta la sua premessa, ed è, ciò cipreme dirlo, a sua volta, figlio diun altro protocollo d’intesa. LaCamera penale, già aderente al-l’Osservatorio salernitano agli al-bori dell’entrata in vigore dellariforma istitutiva del Giudice Uni-co, unitamente ai magistrati pena-listi componenti dell’organizza-zione, ritenuta l’opportunità difissare delle regole per la celebra-zione delle udienze, elaborò eprodusse il primo protocollo del-la storia dell’Osservatorio, d’inte-ressante articolazione che mi pia-ce citare nei soli punti salienti,dovendo, in questa sede, soffer-marci sul processo civile. Si com-pone di due fasi: organizzazio-ne del ruolo e organizzazionedell’udienza. La prima, di com-petenza del Presidente o del Giu-dice monocratico, una volta ela-borata, viene resa nota, mediantestralcio ed affissione a cura dellaCancelleria, almeno due giorniprima di ciascuna udienza. La se-conda, frutto dell’elaborazionecomune tra avvocati e magistrati,con previsione e regolamentazio-ne dell’udienza antimeridiana,con attività fondamentali (contin-genze sopravvenute, ordine dichiamata ecc.) da svolgersi all’ini-

zio della stessa e ordine conse-guente. Do una breve lettura deipassaggi. Viene prevista, nei casidi consenso delle parti o di pro-cessi a carico d’imputati in statodi custodia cautelare, un’udienzapomeridiana.Viene data anche regolamenta-zione delle istanze di rinvio fuoriudienza.Questo protocollo d’intesa, redat-to in piena armonia d’intenti, puòsenz’altro definirsi uno dei primirisultati concreti dell’Osservatoriosalernitano, ma il suo esordio nonfu facile e la sua approvazionenon immediata. Inviato, dal Presi-dente del Tribunale, a tutti gli Or-gani preposti e ai Presidenti di Se-zione, raccolse qualche dissensoche ne frenarono l’adozione percirca tre anni durante i quali fu in-terpellato anche il CSM. Questi treanni di confronto, però, non as-sunsero mai toni d’improficua po-lemica ma, nello sforzo del rag-giungimento comune dell’indivi-duazione e approvazione di unprotocollo d’udienza, costituironoun valido momento di confrontotra Presidenti di sezione, magi-strati e avvocati che ben potrebbeconfigurarsi come una serie di 47quater dei quali si parlerà in altrasede ma che, anche in questa se-de, hanno un loro ruolo tutt’altroche marginale. Proprio sulla basedella nota del CSM, fu possibilegiungere ad un punto d’intesache consentì, il 7 marzo di que-st’anno, al Presidente del Tribu-nale, Dott. Vitiello, l’emanazionedel Decreto di adozione del pro-tocollo di udienza penale, il n. 81,con entrata in vigore il 10 marzo2003. Copia cartacea del decreto

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA

NEL DISTRETTO DI SALERNO

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viene da me depositata agli attidel Convegno a disposizione dichi voglia prenderne visione. Ènotizia di questi giorni che il pro-tocollo dell’udienza penale è sta-to adottato ufficialmente anchepresso il Tribunale di Vallo dellaLucania, facente parte del nostroDistretto.

Nel settore civile delnostro Tribunale, in-tanto,il carico di la-voro, la problematicaapplicazione delle ta-belle, la carenza di ri-

sorse, l’inadeguatezza degli spazi,sono stati e sono tuttora argo-menti di accesa discussione e ter-reno di proposte, ma il fattorepropulsivo che, di lì a poco, spin-se i civilisti a seguire l’esempiodel settore penale, fu che il pro-cesso cambiava e bisognava ade-guarvi regole che ne agevolasserola speditezza. La scelta di un mo-dello di regolamentazione sem-plice, fu voluto. Poche, ma fonda-mentali, regole sono più imme-diate da recepire e diventano fles-sibili adattatori ad ogni fattispecieprocessuale.Do lettura di tali regole motivan-do le ragioni delle stesse.La scelta di dividere l’udienza innon più di due fasce è stata de-terminata dal numero considere-vole di cause che in alcuneudienze vengono chiamate e dal-l’oggetto delle stesse che avrebbereso impossibile la previsione diulteriori fasce di suddivisione deltempo disponibile. In considera-zione del carico d’udienza e del-l’oggetto delle vertenze, due fascesembrano poter consentire unamaggiore libertà gestionale e ra-zionalizzazione dell’intera udien-za. La necessità di udienze straor-dinarie, con orari particolari, adesempio per l’esame di personeinterdicende che, nel nostro Tri-bunale, subiscono lunghe attesein angoli di corridoio, unitamenteai familiari che li accompagnano,in un ambiente sovraffollato, ru-

moreggiante, frenetico, irrispetto-so del divieto di fumo,cittadini inattesa di una risposta di giustiziache, frattanto, mostra loro uno deisuoi aspetti meno edificanti. Lasuddivisione delle udienze di se-parazione e divorzio consensualida quelle giudiziali, nonchè la re-golamentazione delle audizionidei coniugi che, sovente, richie-dono attese di ore. La tempestivacomunicazione dei rinvii di uffi-cio che, spesso, sono noti con an-ticipo rispetto alle udienze. Prov-vedimenti di cancellazione dicause a fine udienza. Rinvii brevi,atteso che sono giustificabili soloi lunghi intervalli dovuti alla con-cessione dei termini di cui al Vcomma art. 183 c.p.c., o all’esple-tamento della C.T.U.

Presentato ufficialmenteai Sigg.ri Presidenti del-la Corte d’Appello e delTribunale di Salernonel giugno del 2002, ilprotocollo, a livello di-

strettuale, non ha avuto ancora ilriscontro auspicato, nel mentre, ilPresidente del Tribunale, tra-smetteva lo stesso ai Presidenti disezione per il loro parere al ri-guardo. Do una scorsa ai pareri ealle osservazioni che, nel com-plesso, non appaiono negative.Nonostante il costante interesseall’approvazione definitiva daparte dell’Osservatorio, motivicontingenti, tra i quali, non certoda ultimo, l’aggravarsi delle con-dizioni di salute del PresidenteFrancesco Vitiello, che oggi nonè più tra noi e il susseguirsi deiPresidenti F.F. alle prese con pro-blematiche quotidiane che assor-bono tutto il loro tempo, non haagevolato il compito. Tuttavia,quasi quotidianamente, al termi-ne delle nostre attività, forti an-che del precedente penalistico,non disdegnamo di bussare, inpiccola delegazione, alla portadel Presidente (F.F.) che, negliultimi tempi, e apparso più sensi-bile all’argomento.

Da oltre un anno, tral’altro, il protocollocivile, ha un fratellominore (ma solo inordine di nascita): ilprotocollo d’intesa

tra avvocati e magistrati della se-zione lavoro del Tribunale di Sa-lerno sullo svolgimento dell’atti-vità di udienza, articolato e pro-mosso da un considerevole nu-mero di avvocati giuslavoristi, econ la collaborazione di alcunimagistrati della sezione. Sull’ap-provazione di tale protocollo so-no state sollecitate e tenute unaserie di riunioni, a cadenza men-sile tra il Presidente della sezionelavoro di primo grado e i magi-strati della stessa, in prima fasciaoraria dedicate al 47 quater, inseconda convocazione, aperteagli avvocati. Anche se la discus-sione non ha portato al risultato,anche per le numerose osserva-zioni, non è di trascurabile im-portanza che magistrati e avvo-cati si riuniscano in una tavolarotonda per discutere dei proble-mi della Sezione e che continui-no a farlo anche con la parteci-pazione agli incontri in materiaorganizzati da Referenti per laformazione decentrata. Il proto-collo d’intesa per l’udienza dellavoro, peraltro, che fornisco incartaceo unitamente al testo del-l’intervento, è composto anch’es-so di pochi punti, affatto contra-stanti con quelli del protocollocivile, quali, ad esempio, la fissa-zione di un orario (dopo le ore11) per la sola escussione dei te-stimoni e/o discussione dellacausa (punto 2), la più interes-sante al punto 1 che prevede lafissazione dell’udienza di com-parizione nel termine effettivodell’art. 415 c.p.c.al solo scopo diconsentire la prima comparizio-ne (la composizione del contrad-dittorio) e/o l’eventuale concilia-zione. Al punto 3 la previsione diun’udienza settimanale per la so-la trattazione del contenzioso

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previdenziale. La nascita di que-sta nuova proposta adattata al-l’udienza del lavoro, ci ha con-vinti più che mai della validità diun sistema di protocollo deter-minato da regole generali duttili,adattabili.

L’adozione dei proto-colli d’udienza, la dif-fusione degli stessi,(guardiamo con inte-resse a quello di Ro-ma), ci trova consen-

sienti e consapevoli, sia dell’im-portanza coordinativa dello stru-mento,e non soltanto a livello lo-

cale, sia delle implicazioni cheesso inevitabilmente comporta,quali la diffusione dei 47 quater,indipendentemente dal risultato,sia per le inevitabili (forse anchepiccole, ma che comunque com-portano la necessità di una collo-cazione) problematiche d’inter-pretrazione procedurale che com-porta.Non certo da ultimo anche per-chè, come gli avvocati ben sanno,ci sono pochi altri momenti delprocesso civile di più elevato im-patto sul cittadino (che attenda omeno una risposta di giustizia)

dell’udienza (quando questi è te-nuto a presenziare o a testimonia-re). È luogo comune che il nonaddetto ai lavori tragga, della Giu-stizia, l’immagine che gli si è for-mata dall’aver assistito ad un’u-dienza. E un’udienza ordinatacontribuisce, quantomeno, a re-stituire dignità e rispetto sia al cit-tadino che si rivolge alla Giusti-zia, che all’Avvocato che ne è ilSuo tramite.

AVV. MARIA FAGGIANOdella Segreteria dell’Osservatorio

sulla Giustizia nel Distretto di Salerno

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L’Osservatorio di Fi-renze si è costituitoda pochi mesi: la da-ta di nascita, per cosìdire, può essere indi-cata nel 18 giugno

2003, in occasione di un incontropubblico nel quale sono stati pre-sentati i dati emergenti dalla ela-borazione dei risultati di un que-stionario a suo tempo distribuitotra i venticinque giudici civili (dicui tre presidenti di sezione) deltribunale di Firenze.Il questionario era stato distribui-to per iniziativa di alcuni giudicial fine di raccogliere dati informa-tivi in ordine alle prassi applicati-ve e organizzative del processoordinario di cognizione, e con-sentire una successiva elaborazio-ne per verificare gli orientamentigiurisprudenziali in ordine allevarie questioni processuali, indi-viduare i problemi ancora irrisol-ti, focalizzare le eventuali disfun-zioni: vi erano domande sulle va-rie fasi del processo e altre riguar-danti l’organizzazione del lavorodel giudice.L’idea dell’Osservatorio è nata nelcorso di questo lavoro, racco-gliendo stimoli provenienti anchedal mondo dell’università e dalleesperienze già esistenti in altri di-stretti e grazie al deciso sostegnodell’avvocatura.A un certo punto è sembrato na-turale, infatti, che l’incontro dadedicare alla presentazione delle“prassi interpretative e organiz-zative del processo civile” rileva-bili nel nostro tribunale fosse an-che l’incontro da cui far nasceredell’Osservatorio sulla giustiziacivile a Firenze: le motivazioniche avevano spinto alla raccoltaed elaborazione dei dati sulle

prassi si àncoravano in modo par-ticolarmente significativo e imme-diato a quelle che erano e sono lefinalità dell’Osservatorio sullagiustizia: creare un’occasione perfavorire una riflessione critica daparte di ogni giudice sulle proprieprassi interpretative e applicativee un utile confronto con quelleseguite dagli altri colleghi; coin-volgere in tale riflessione anchel’avvocatura e il personale dicancelleria, nella convinzioneche solo dallo scambio tra tutticoloro che intervengono in qual-che modo nel processo possa na-scere una riflessione che sia dav-vero feconda, perché non limitataad una faccia del prisma, ma este-sa alle diverse angolazioni da cuiun problema può essere esamina-to; effettuare ogni sforzo, nono-stante le riforme in vista, perchéil processo funzioni a legislazio-ne esistente: non solo per le esi-genze legate all’esperienza quoti-diana, ma anche perché propriodalla riflessione sul lavoro di ognigiorno possono venire utili spun-ti per l’innovazione legislativa el’approfondimento di temi chetrascendono quelli su cui la nor-ma può di per sé esplicare in-fluenza.

Anche l’Osservatoriodi Firenze, come al-tre esperienze simili,parte dalla convin-zione che l’effettivitàdella tutela giurisdi-

zionale vada ricercata con la pre-disposizione di misure che rara-mente coincidono con il sempliceuso dello strumento normativo al-la ricerca del rito ideale: oltre aregole idonee, occorrono mezzimateriali sufficienti, la razionaliz-zazione dell’organizzazione com-

L’OSSERVATORIODI FIRENZE

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plessiva e l’adozione di concretescelte operative “virtuose”, neglispazi che qualunque riforma la-scerà inevitabilmente ai vari attoriche si muovono sulle scene giudi-ziarie. I veri nodi della giustiziacivile, insomma, rimarrebbero talianche con un impianto normativocompletamente diverso: perchésono punti critici che non con lenorme hanno a che fare, maaffondano le radici in carenze or-ganizzative o costumi distorti. Raccolti i dati dei questionari(avevano risposto 21 giudici su25) ci siamo quindi ritrovati conesponenti dell’avvocatura, dell’u-niversità e del personale di can-celleria per organizzare l’incontrodel 18 giugno: l’Osservatorio diFirenze parte quindi con la pre-sentazione dell’ elaborazione deidati sulle prassi interpretative eorganizzative, una sorta di foto-grafia dell’esistente, che scontavaovviamente tutti i limiti che la ri-gidità del questionario di per séimplicava, ma costituiva un utilespunto per fare di ciò che acca-deva nella concretezza nelle auledel nostro tribunale e non di te-matiche astratte, materia di di-scussione ed elaborazione.

Nello stesso tempo, atale presentazione èstata collegata la pro-posta di creare tregruppi di lavoro: al-l’incontro furono di-

strubuite schede di adesione conla presentazione dei tre gruppi dicui ora dirò, con una serie di datidell’aderente (qualifica, indirizzoe mail, telefono, e simili nonchél’opzione per uno dei tre gruppi:le adesioni furono tante, circa 75,in grandissima prevalenza avvo-cati; all’incontro erano presenticirca 250 persone).I gruppi erano i seguenti: i primidue riguardavano il processo (di-viso per fasi) e il terzo i problemidell’organizzazione e dell’infor-matica: partendo dalle prassi ri-scontrate si è voluto insomma por

mano alla ricerca, nell’ambito del-le prassi applicative, operative eorganizzative, di quegli strumentiche possono favorire il buon fun-zionamento del processo “a legi-slazione esistente”, attraverso lacollaborazione del giudice con leparti, attraverso la trasparenza deicriteri organizzativi e degli orien-tamenti interpretativi del giudicee dell’ufficio a cui appartiene:questo essenzialmente attraversodue linee d’azione:

1) la prima riguarda la elabo-razione di regole condivise

da giudici, avvocati, personale dicancelleria in ordine allo svolgi-mento delle udienze e delle variefasi processuali, per proporre leopzioni ritenute migliori in vistadel funzionamento celere e razio-nale del processo e giungere allaredazione di protocolli di udien-za e all’adattamento dello sche-ma processuale esistente a secon-da della diversa tipologia di cau-se: questa sorta di normazione“secondaria” affidata all’elabora-zione degli operatori appare unavia dalle potenzialità ancora noncompiutamente esplorate, convantaggi innegabili sotto il profilodell’uniformità di applicazionedelle norme (essendo poco accet-tabile che i contrasti interpretativinon siano oggetto di confronto eaddirittura di conoscenza all’in-terno di un medesimo ufficio),della conoscenza preventiva daparte dei difensori dell’opzioneinterpretativa del giudice, delcontrollo di fatto sui poteri delgiudice, “costretto” ad esplicitareil fondamento della soluzioneprescelta, della semplificazionedel procedimento, depurato dicontrasti in ordine a questioni sucui avvocati e giudici abbianoraggiunto soluzioni condivise, daultimo del potenziale interscam-bio tra prassi applicative e rifor-me processuali.Attualmente i lavori sono in corsoe dovremmo organizzare un in-contro pubblico per la presenta-

zione dei protocolli entro feb-braio o marzo: il materiale che miè stato consegnato in vista di que-sto convegno rappresenta dun-que ancora un momento di pas-saggio, ma testimonia la notevolemole di lavoro svolta dai gruppiche, in linea di prima approssima-zione, sembra dipanarsi su tre fi-loni: il primo concerne aspettisemplici (ma comunque fonda-mentali, come ben sappiamo), adesempio, gli orari di fissazionedelle varie cause a seconda delleattività processuali da svolgere;un secondo filone riguarda temiche incidono molto di più nellaorganizzazione dell’udienza edella trattazione della causa sinoa coinvolgere il momento deciso-rio: ad esempio, l’opportunità ditrattare in prima udienza le istan-ze ex art. 648 cpc; l’opportunità didisporre già in prima udienza lactu in certi casi: qui si individuauna regola che va a colmare glispazi bianchi lasciati dalle norme;un terzo profilo riguarda enuncia-ti di carattere molto generale, co-me ad esempio, la necessità che ilgiudice e i difensori siano a cono-scenza degli atti processuali: an-che nel “protocollo romano” vi èuna regola analoga (punto 10): “ilgiudice deve svolgere in modo ef-fettivo il ruolo inderogabilmenteattribuitogli dalla legge di guida edirezione del processo anche nel-la fase di assunzione delle prove”.Qui la regola di protocollo nonmira a colmare lo spazio biancodella norma generale e astratta,ma semplicemente richiama nor-me di comportamento già diretta-mente o indirettamente codifica-te: questo, da un lato colpisce,perché svela l’evidente disappli-cazione di quelle regole che sisente la necessità di riaffermarecome cogenti,dall’altro tuttaviaappare un ambito meritevole disviluppo proprio perché rientra inpieno nelle finalità del protocol-lo: che, in fondo, esprime prassi“doverose” più che “virtuose”.

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Nelle prossime riunioni si cer-cherà di “scremare” da tutto il ma-teriale di studio fin qui elaborato,le regole da introdurre nel proto-collo: dobbiamo ancora discuteresino a che punto tali regole po-tranno espandersi da momentipuramente organizzativi a mo-menti che incidano sui poteri didecisione del giudice in tema diprovvedimenti ordinatori: se è ve-ro che l’efficienza del processo el’effettività della tutela giurisdizio-nale dipendono in buona misuradalle scelte discrezionali nell’ado-zione di provvedimenti di tale ti-po (si pensi, a titolo di esempio,alla scelta di assumere la causa indecisione immediatamente, inpresenza di questioni pregiudizia-li di rito o preliminari di merito exart. 187 cpc ovvero di disporreche tali questioni siano deciseunitamente al merito), è su que-sto piano che il protocollo po-trebbe esplicare effetti particolar-mente favorevoli: d’altronde, è ri-lievo diffuso quello per cui pro-prio il cattivo uso del potere di-screzioneale del giudice al riguar-do sia la fonte legittimante di in-terventi che quel potere miranoad eliminare (ricordo che la cdminiriforma prevede l’obbligo enon già la facoltà del giudice,com’è previsto nell’attuale art.187, 2° e 3° co., c.p.c., di pronun-ciarsi con sentenza sulle eccezio-ni impedienti nel rito o prelimina-ri di merito sollevate dal conve-nuto).Ripeto, tuttavia, che l’ampiezzadel protocollo è una questioneancora aperta, così come è anco-ra aperta la questione di quale viapercorrere per favorire la effettivaosservanza del protocollo: il lavo-ro è in via di svolgimento e faràtesoro anche delle indicazioniemerse in questo convegno.

2) La seconda linea di azioneconcerne l’individuazione

di interventi attuabili a risorseesistenti dal punto di vista orga-nizzativo: con riferimento all’uf-

ficio nel suo complesso e, all’inter-no di questo, alle singole sezioni,e all’organizzazione del lavorodel singolo giudice. Uno dei pro-blemi più rilevanti che questogruppo si è trovato e si troverà adaffrontare è quello della statisticagiudiziaria: anche nel nostro Tri-bunale, per motivi che ora è inu-tile ripetere (sinteticamente: farra-ginosità e disomogeneità del si-stema, manuale e cartaceo, di ri-levamento dei dati; scarso rilievoattribuito alla tempestiva disponi-bilità dei dati quantitativi rispettoalle decisioni di gestione delle ri-sorse; ambiente culturale refratta-rio all’elaborazione dei dati e allaricerca di correlazioni significati-ve tra più elementi, solitamenteraccolti nell’ambito di adempi-menti vissuti come un inutile ap-pesantimento burocratico),i rilievistatistici finora sono risultati inaf-fidabili, disomogenei e scarsa-mente espressivi della realtà giu-diziaria.L’osservatorio si propone diffon-dere e far maturare una nuovasensibilità verso l’importanza deidati quantitativi, quale base di ve-rifica dell’andamento del serviziogiudiziario e degli interventi voltia incidere sulle disfunzioni e glisquilibri rilevati e di un sistemadi monitoraggio dei flussi giudi-ziari, da porre a presupposto diqualunque corretta impostazionedell’attività giurisdizionale dalpunto di vista organizzativo.Al riguardo vi è di buono da se-gnalare l’avvio della informatizza-zione delle cancellerie: a questoscopo è stata ed è determinantel’esperienza dei tirocini di forma-zione e orientamento previsti dal-la legge 24 giugno 1997, n. 196 edal DM n. 142/98: lo svolgimentodei tirocini (volti, tra l’altro, all’ap-prendimento delle attività di can-celleria, delle tecniche di gestionedei procedimenti in carico allecancellerie in rapporto alle fasi disviluppo del processo, all’analisidei processi di servizio e reinge-

gnerizzazione degli stessi) haconsentito di accelerare l’informa-tizzazione delle cancellerie grazieal contributo dei tirocinanti, chesi è rivelato utilissimo: si tratta diun’esperienza che dovrebbe esse-re diffusa il più possibile (comeauspicato anche dal Ministerodella Giustizia, Direzione Genera-le del personale e della Formazio-ne con la nota del 21.11.2002prot.1152). Da febbraio dovrebbeanche avviarsi il sistema Polis, al-meno in via sperimentale.Sempre sotto il profilo organizza-tivo vi sono interventi a costo ze-ro (a parte il costo in termini diimpegno e serietà) che si posso-no già ora attuare: se è scontatal’esigenza di disporre di idonee ri-sorse strutturali, deve essere al-trettanto scontata la necessità disfruttare le risorse esistenti: sottotale profilo, le risorse a Firenzesono già disponibili, ad esempioper organizzare un archivio infor-matico dei precedenti di sezione(di cui ora nessuna sezione di-spone) ovvero per utilizzare unabase di dati per la gestione delproprio ruolo (che invece è utiliz-zato solo dal 14 % dei giudici).Inoltre solo il 32 % dei giudici hadichiarato che nella sezione diappartenenza si svolgono le riu-nioni previste dall’art. 47 quaterdella legge sull’ordinamento giu-diziario ed anche questa è un’atti-vità che non richiede particolarenecessità di beni materiali, ma so-lo impegno e sensibilità.L’Osservatorio, come si è detto,vuole essere anche a Firenze unluogo di confronto e scambio conil foro: vorrei sottolineare la im-portanza della collaborazionecon il ceto forense per l’attuazio-ne delle prassi virtuose. Pe fare un esempio: non è certoipotesi rara che in udienza si pre-sentino “sostituti” ignari della vi-cenda posta all’esame del giudiceo che le parti non compaiano,non per impedimento, ma per latendenza, rilevabile nell’atteggia-

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mento di molti avvocati, a svalu-tare la loro comparizione perso-nale: è quindi indispensabilecoinvolgere i difensori sin dall’u-dienza in cui viene stabilito l’in-combente processuale futuro (adesempio, decisione sulle prove oassunzione degli interrogatori li-beri), avvertendo che la decisionesulle istanze probatorie verràadottata in udienza ovvero stimo-lando la presenza delle parti perchiedere chiarimenti o tentare laconciliazione della lite. L’espe-rienza dimostra come spesso i di-fensori calibrino l’impegno e lapartecipazione all’udienza a se-conda dell’atteggiamento del giu-dice e la preventiva informazionecirca le concrete modalità di trat-tazione della causa da parte delgiudice può avere, alla lunga, uti-li effetti.L’insegnamento che può venircidall’esperienza degli ordinamentidi common law (case manage-ment) può appunto suggerire ilcoinvolgimento del foro (peraltrodifficilmente anticipabile, nel no-stro modello processuale, primadell’udienza ex art. 180 c.p.c.),auspicabile sin dalla fase prepara-toria scandita dalle udienze180/183, per la preventiva cono-scenza da parte dei difensori delmodus procedendi seguito inconcreto dal singolo giudice (odalla sezione) e dell’impostazionetendenzialmente predefinita dellatrattazione per alcune tipologie dicause (ad esempio, la pronunciadi sentenza ex art. 281 sexiesc.p.c. o l’anticipazione della ctuprima della decisione sulle istan-ze di prova, ove ne ricorrano lecondizioni).A proposito della necessaria col-laborazione con i difensori, vorreiperò sottolineare un punto criti-co: vi sono colleghi che sono tut-tora diffidenti rispetto alla colla-borazione con il foro: si tratta diun atteggiamento molto più diffu-so in passato e che tuttavia, alme-no quanto ad alcune delle moti-

vazioni, presenta profili meritevo-li di rispetto e comprensione: ilsalto di mentalità consiste proprionel superare l’idea che la collabo-razione implichi una contiguitàda guardare con sospetto perchépotrebbe minare l’imparzialità ol’apparenza di imparzialità delgiudice per arrivare a concepirlacome un’indispensabile ruota perfar girare il processo nel sensogiusto, nel rispetto pieno del ruo-lo e delle funzioni di ciascun sog-getto, in vista di valori condivisi.Del resto, nessun sospetto do-vrebbe, ragionevolmente, nascerequando appaia con chiarezza chel’atteggiamento di rispetto e colla-borazione non è tenuto dal giudi-ce nei confronti di un singolo av-vocato, a scapito di un altro, maè, invece, l’abituale maniera diporsi del giudice nei confronti ditutti gli avvocati e della loro im-prescindibile funzione difensiva,spoglia di potestà giuridiche, manobile nel fine e anche nei mezzi,puramente intellettuali, necessariad esercitarla (noi magistrati sia-mo più portati a vedere le patolo-gie, che sono, senz’altro, tante,non lo nego; però quelle ci sonoanche in casa nostra, e le vedia-mo di meno)

Aquesto proposito vasottolineato come aFirenze l’osservatoriosia nato con il patro-cinio del Consigliodell’Ordine e con il

coinvolgimento delle associazioni

di avvocati e credo che a questosi debba il gran numero di ade-sioni avute per i gruppi di lavoroe la disponibilità manifestata dalforo per l’elaborazione di regole eprassi condivise.Nella prospettiva della collabora-zione, particolarmente sentita co-me base dell’azione dell’osserva-torio, il terzo gruppo di lavoro haelaborato un questionario da di-stribuire agli avvocati (a Firenzegli iscritti all’Albo sono 2.900).Il questionario ha lo scopo di rac-cogliere dati informativi per co-noscere l’organizzazione deglistudi e in genere della professio-ne, i dati sulle prassi del foro eloro motivazioni, le valutazionidel foro sulle prassi dei giudicidel tribunale e anche su quelledegli ufficiali giudiziari e dellecancellerie, in generale elementiche consentano di conoscere leesigenze degli avvocati, quindi illoro punto di vista. Potrà esserecriticabile, potrà essere condivisi-bile, ma prima di tutto deve esse-re conoscibile.Il questionario verrà distribuitocon il Foglio del Consiglio dell’or-dine di Firenze di gennaio; dob-biamo ancora decidere se l’elabo-razione dei datti sarà svolta dallostesso osservatorio o sarà neces-sario ricorrere ad esperti esterni.Da ultimo segnalo che è in corsodi costruzione un sito internet(indirizzo: osservatoriogiustiziaci-vile.firenze.it.), realizzato dalla re-gione Toscana: si sono posti pro-blemi non tanto nella ideazione,quanto nella gestione, come po-tete immaginare. Nell’ultima riu-nione dell’Osservatorio si è deci-so di avvalersi anche dell’opera diun tecnico che provveda all’inse-rimento dei dati e all’aggiorna-mento costante in base alle indi-cazioni dei responsabili. Speria-mo di essere “operativi” da gen-naio prossimo.

LUCIANA BREGGIAper l’Osservatorio

sulla Giustizia civile di Firenze

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L’APPROCCIO ATTUALE. LA MANCANZA

DI INTERVENTI EFFICACI

L’ inefficienza dell’organizza-zione giudiziaria italiana èancora più evidente nel

confronto con la maggior partedei Paesi europei, nei quali la ri-sposta giudiziaria appare più sod-disfacente ai cittadini ed agli ope-ratori, per tempi e qualità dei ser-vizi.Potrebbe essere utile approfondi-re la conoscenza dei modelli or-ganizzativi europei, non per im-portare in modo automatico edacritico assetti diversi – che sonocoerenti con il sistema di prove-nienza e potrebbero non esserlocon quello italiano –, bensì perproporre moduli organizzativo/giudiziari più efficienti, ma in ar-monia con il sistema giuridicoitaliano, dalla Costituzione ai co-dici di diritto sostanziale e pro-cessuale.Altro elemento essenziale, impre-scindibile per un approccio effi-cace nella ricerca di soluzioni,consiste nell’adottare una visionefinalmente e scientificamente si-stemica.

Gli interventi proposti negli ultimidue anni, specialmente per la giu-stizia civile, appaiono piuttostoorientati a prendere in considera-zione singoli aspetti, soprattuttodi carattere normativo-procedura-le, per ottenere, con interventi sulrito, automatici quanto improba-bili effetti migliorativi del servizio.Purtroppo, nessuna delle propo-ste di riforma recentemente avan-zate (“Vaccarella”, mini-riformadel processo civile, processo so-cietario), in parte già approvate,appare capace di generare sia pu-re indirettamente simili effetti.Inoltre, sono rare le analisi delcomplesso dei problemi organiz-zativi che generano inefficien-za (1).Prima di passare ad un tentativodi ricerca di soluzioni attuabili nelbreve periodo e con un impiegodi risorse finanziarie contenuto, ènecessario accennare a due ma-cro-variabili astrattamente capacidi incidere sull’efficienza del si-stema giustizia: eventuali modifi-che alla geografia degli uffici giu-diziari – revisione delle circoscri-zioni – (2); diverso/maggiore im-piego della magistratura onoraria.Sulla prima questione, sembrano

PROPOSTE PER UN NUOVODISEGNO ORGANIZZATIVO

DEI SERVIZI GIUDIZIARI DI AREA CIVILE

(1) Un’eccezione è rappresentata dallo studio di S. Zan, Fascicoli e tribunali. Il pro-cesso civile in una prospettiva organizzativa, Bologna, 2003, che guarda all’organizza-zione della giustizia nelle tre essenziali dimensioni tecnica, manageriale e istituzionale,evidenziando la forte interdipendenza dei tre livelli e la necessità di interventi non set-toriali e che considerino il sistema nella sua complessità; v. pagg. 101 e ss.

(2) D. Marchesi, in Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto ed economia del processocivile, Bologna, 2003, guarda ai problemi giudiziari in ottica interdisciplinare, da eco-nomista e da giurista, con prevalente attenzione ai profili macroeconomici; propone,tra le misure capaci di introdurre efficienza nella giustizia, la revisione delle circoscri-zioni giudiziarie, pagg. 39 e ss.

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sussistere molte resistenze (degliordini professionali, degli enti ter-ritoriali, etc.) e localismo, approc-ci che impediscono di vedere ibenefici ricavabili da una diversadistribuzione geografica degli uf-fici giudiziari, che permetta di re-cuperare risorse e di reimpiegarlein modo più efficiente: occorreindividuare un punto di equilibriotra costi ed esigenza di visibilitàdelle strutture giudiziarie.

D a un lato, deve essere ga-rantito e facilitato l’accessodei cittadini alla giustizia e

deve essere assicurata la presenzadello Stato in aree del Paese ca-ratterizzate da gravi problemi so-cio-economici o elevato tasso dicriminalità e di conflittualità.D’altra parte, i costi di esercizio distrutture troppo esigue, in rap-porto al “prodotto” giudiziarioerogato, appaiono una sorta di“privilegio” non sostenibile. Tri-bunali che vivano più del propriomantenimento – con prevalenzadi carico per gli uffici ad evidenzainterna, quali economato, perso-nale, amministrazione, etc. – chedel servizio orientato all’esterno –cancellerie per il processo, certifi-cazioni, servizi all’utenza, etc. -dovrebbero essere seriamenteanalizzati e dovrebbero esserneverificate le ragioni di manteni-mento in funzione.Quanto alla magistratura onora-ria, numerosi sistemi giuridici eu-ropei la prevedono accanto aquella professionale.Nel sistema italiano, occorrerà va-lutare criticamente la reale neces-sità di spostare ulteriore parte delcarico giudiziario sulla magistra-tura non professionale; tale scelta

potrebbe condurre, paradossal-mente, ad un incremento del con-tenzioso, nella speranza che ungiudice non togato appaia menorigoroso e selettivo di quello pro-fessionale e che, anche in presen-za di scarse ragioni “per conten-dere”, possa risultare convenienteesperire un tentativo (3).

LA PROGETTAZIONE DI NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI PER LA GIUSTIZIA CIVILE

Con riferimento ai servizi ci-vili, volendo adottare unorientamento pragmatico, ri-

cercare soluzioni raggiungibili nelbreve periodo e tenere conto del-la scarsità delle risorse disponibili,sarebbe necessario individuare:1. in generale, figure profes-

sionali adeguate, rispettoai bisogni attuali degli uffi-ci giudiziari;

2. un nuovo disegno organiz-zativo dei servizi, che tengaconto della progressiva infor-matizzazione degli stessi eche punti alla soluzione delriparto di competenze direzio-nali al vertice dell’ufficio giu-diziario;

3. modalità serie di riqualifica-zione del personale, checonsentano di rispondere atali bisogni, gratificando ilpersonale che possieda requi-siti culturali e professionalimeritevoli di riconoscimento;proposta di istituzione delRechtspfleger/funzionariogiudiziario;

4. una adeguata redistribuzio-ne delle risorse esistenti,

non disgiunta, possibilmente,da una maggiore effettiva di-sponibilità di mezzi finanzia-ri per la giustizia, consideratoche, dell’apparente incremen-to annuale – minimo – distanziamenti, la maggior par-te viene assorbita dai capitoliper stipendi ed interventi sullestrutture giudiziarie (4).

1. Figure professionali adeguate,rispetto ai bisogni attuali degli uffici giudiziari

Gli uffici giudiziari sono ca-ratterizzati da notevoli vuotidi organico (in misura più

consistente nel Nord del Paese) eoccorrerebbe altresì riqualificarele risorse interne; tuttavia, una im-missione di forze indistinte nonavrebbe alcuna efficacia; occorre-rebbe preventivamente stabilirein quale direzione muovere, qua-li profili e qualifiche sianomaggiormente necessari oggi agliuffici giudiziari.Tralasciando, nella presente disa-mina, i fabbisogni delle struttureministeriali, centrali o periferiche(5), occorre considerare che agliuffici giudiziari, oltre al lavoro piùstrettamente collegato a quellogiurisdizionale, vengono attribui-te progressivamente sempre nuo-ve competenze.In tal senso, più che riempire ivuoti di organico di personale acompetenza “giudiziaria”, parreb-be necessario sostenere mag-giormente l’impianto organiz-zativo generale dell’ufficio, do-tando almeno gli uffici di verti-ce distrettuale di un adeguatonumero di appartenenti ai profili

(3) La questione della magistratura onoraria è, ovviamen-te, molto più ampia e complessa; il presente elaborato si sofferma maggiormente sulle figure professionali amministra-tive.

(4) Anche tale tema non è possibile approfondire, nell’eco-nomia del presente lavoro; la questione della redistribuzionedelle risorse esistenti coinvolge soprattutto le responsabilitàdel Ministero della Giustizia; quella di eventuali maggiori stan-ziamenti finanziari è da spostare sul piano politico, non es-

sendo una variabile disponibile da parte dell’apparato ammi-nistrativo.

(5) È di palmare evidenza che l’assetto interno specifico dei ser-vizi ministeriali può condizionare anche notevolmente l’efficienzadegli uffici giudiziari; ciò prescinde, tra l’altro, dagli indirizzi politi-ci, considerato che l’“apparato” è impermeabile ai mutamenti poli-tici, se si esclude il livello dei dirigenti generali, i soli, in fatto, adessere soggetti al sistema dello spoils system. Per economia del pre-sente elaborato, si circoscrive l’osservazione agli uffici giudiziari.

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specializzati che possano esseredi utilità per tutti gli uffici del di-stretto:– analisti di organizzazione: data

la complessità dell’organizza-zione giudiziaria, almeno a li-vello distrettuale, andrebbe va-lutata l’opportunità di prevede-re tale profilo, che potrebbeesercitare un ruolo di consu-lenza interna in caso di riorga-nizzazione dei servizi, di entra-ta in vigore di nuove norme,così come per redistribuzioneinterna delle risorse, etc. (6);

– contabili: per le attività ammi-nistrativo/contabili, contrattualie del funzionario delegato; leloro competenze potrebberoessere altresì impiegate per ge-stire taluni aspetti della fiscalitàdegli atti giudiziari e per gliadempimenti del già citato T.U.Spese di Giustizia;

– statistici: non solo per i compitiaffidati alla periferia dalla Dire-zione Generale di Statistica, odal Procuratore Generale per lastesura della relazione per l’i-naugurazione dell’anno giudi-ziario, ma altresì per sostenere icapi degli uffici nella elabora-zione tabellare (7), per daresupporto alle rilevazioni con-nesse alle ispezioni periodiche,per collaborare con il verticedell’ufficio in caso di riorganiz-zazione dei compiti o delleunità organizzative interne, for-nendo dati di carico; più in ge-

nerale, per sostenere gli ufficinell’attività di cura e “buona te-nuta” delle basi di dati informa-tiche;

– informatici: è una prospettivache potrebbe fare ridurre i costidell’assistenza esterna: numeriadeguati di tecnici presso gliuffici permetterebbero di limi-tare l’acquisizione di servizi inoutsourcing (8);

– bibliotecari, traduttori…: forse,meno rilevanti ai fini che quiinteressano, anche se, quantoai traduttori, potrebbe valutarsil’opportunità di disporre diqualche specialista per distret-to, per tutti gli scambi “interna-zionali”, sia giudiziari (carteggidelle rogatorie e delle estradi-zioni; impiego nelle udienzequali interpreti, al posto delpersonale esterno, etc.), siaamministrativi (bandi delle isti-tuzioni internazionali e altrocarteggio in lingua straniera),che sono sempre meno occa-sionali.

Una revisione di organico degliuffici giudiziari dovrebbe, in ognicaso, tenere conto delle prospetti-ve di decentramento del Ministe-ro, recentemente rilanciate e vistecon favore anche dagli operatoriappartenenti all’Amministrazione:se ben attuato, l’avvicinamento al-la periferia della sede delle deci-sioni sul riparto delle risorse uma-ne e materiali dovrebbe costituireun fattore di maggiore efficienza.

Molte delle figure sopra elencate,ove venga attuato il decentramen-to, potrebbero trovare adeguatacollocazione negli uffici ministe-riali periferici dell’organizzazionegiudiziaria.

2. Nuovo disegno organizzativodei servizi

Preliminarmente, appare op-portuno evidenziare l’illuso-rietà di proposte orientate

prevalentemente al c.d. ufficiodel giudice, quale possibile rime-dio all’attuale crisi organizzativagiudiziaria.La qualità del supporto che i ma-gistrati sentono di ricevere dal-l’apparato amministrativo, allostato, appare scarsa o nulla.Tuttavia, l’ufficio del giudice, percostituire un ausilio efficace al la-voro del magistrato, è istituto cheandrebbe meglio definito, ma, so-prattutto, dovrebbe essere intro-dotto unitamente ad altre modifi-che organizzative, alle quali sifarà cenno di seguito.In particolare, sull’ufficio del giu-dice delineato nel c.d. “emenda-mento Caruso” al disegno di leg-ge sull’ordinamento giudiziario,possono essere svolte alcuneconsiderazioni:1. Il disegno C4636, all’art. 9,

descrive una figura ibrida, cheoscilla tra il ricercatore univer-sitario di elevato livello cultu-rale e il segretario personale,

(6) Oggi, tale ruolo, presente in alcuni CISIA (CoordinamentiInterdistrettuali per i Sistemi Informativi Automatizzati), in Dire-zione Generale Sistemi Informativi Automatizzati e in altre areedel Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, appare “ad esauri-mento”: molti analisti hanno preferito optare per il lavoro di ri-cerca o per altre Amministrazioni.

(7) A Milano, il Consiglio Giudiziario ha istituito la Commis-sione Flussi, nella quale sono stati coinvolti anche i funzionaristatistici distrettuali e il dirigente CISIA, per definire modelli dirilevazione del carico di lavoro e dell’organizzazione degli uffici, che dovranno accompagnare le proposte tabellari for-mulate dai capi. In tal modo, il Consiglio dovrebbe essereposto in condizione di esprimere il proprio parere sulle ta-belle disponendo di un discreto patrimonio di dati conosciti-vi. È questo un caso di positiva e finalizzata cooperazione tra soggetti e organi appartenenti alla giurisdizione e soggetti

dell’amministrazione. Anche la prospettiva del futuro “cru-scotto” per la valutazione della produttività dei magistrati po-trebbe costituire nuova materia per la figura dello statistico,oltre che per nuove esperienze collaborative tra professiona-lità diverse.

(8) È una problematica notevole, da approfondire: occorrereb-be poter “fidelizzare” e motivare le risorse umane specializzate,poiché le retribuzioni di pubblica amministrazione non sono in-centivanti per professionalità – ingegneri e laureati in informa-tica – che trovano migliore collocazione di ruolo e sistemazio-ne stipendiale più adeguata nel mondo del lavoro privato; visono, altresì, i costi per l’aggiornamento di profili che hanno unknow how che diviene obsoleto in tempi rapidissimi, etc. Cer-tamente, può essere trovato un maggiore equilibrio rispetto al-l’attuale distribuzione tra interni ed esterni all’Amministrazionein tale settore.

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al quale si chiede di alleviare ilmagistrato “da tutti gli incom-benti che non riguardino lostretto esercizio della funzionegiurisdizionale”.

2. La professionalità in questioneviene proposta solo in via spe-rimentale, con assunzione atempo determinato – con laprospettiva di istituire, in buo-na sostanza, una nuova formadi precariato –.

3. Il numero degli assunti previ-sto – 2.250 – non permette unacopertura nemmeno dei fabbi-sogni legati alla sola magistra-tura civile. Crea altresì profiliproblematici rispetto alle futu-re valutazioni di produttivitàdel giudice: si dovrà tenereconto, e in che modo, dell’as-segnazione degli “ausiliari”,nei confronti dei giudici che sene avvantaggiano? A tale ri-guardo, appare significativa ladiscrezionalità della quale di-spone il Presidente della Cortenell’assegnazione degli ausilia-ri, anche se è previsto che siasentito il Consiglio Giudiziarioe che l’assegnazione avvengasoltanto su richiesta espressa.

4. La stipulazione dei contrattiper l’assunzione e la gestioneamministrativa degli ausiliaridiviene una nuova competen-za alla quale le Corti (recente-mente già poste in discreto af-fanno dagli adempimenti con-nessi al T.U. Spese di Giusti-zia) dovranno fare fronte.

5. Stante la modalità di selezionee la temporaneità del rapportocon l’Amministrazione dellagiustizia (rectius, con il singo-lo Distretto giudiziario), il vin-colo di segretezza sugli atti co-nosciuti nell’esercizio della at-tività appare una ben scarsagaranzia per tutelarsi rispetto

alla possibilità di introdurresoggetti “non pienamente affi-dabili”, affiancandoli a coloroche esercitano la delicata fun-zione giurisdizionale.

6. La figura verrebbe sottratta al-l’ordinario inquadramento delpersonale, venendo posta“sotto la diretta responsabilitàdel magistrato” e creandoquantomeno una disarmonianel quadro dell’organizzazio-ne generale del personale epotenziali elementi di conflit-tualità interna all’ufficio giudi-ziario.

Appare necessario, altresì, tenereconto della effettiva scarsità di ri-sorse, anche strutturali (spazio fi-sico negli uffici e postazioni di la-voro minimamente adeguate),che non sembrano consentire didotare di assistenza amministrati-va individuale tutti i singoli magi-strati, almeno non nel breve pe-riodo (9).È possibile lasciare temporanea-mente impregiudicata la questio-ne del contenuto da dare ad unaeventuale figura di assistente giu-ridico dotato di elevata prepara-zione culturale, ma soprattutto èopportuno lasciare al dibattito deimagistrati la definizione di talecontenuto e le proposte, che do-vranno successivamente essereinquadrate in un sistema com-plessivo di interventi, coinvolgen-do nella discussione gli altri “atto-ri” della giustizia.Piuttosto, a chi scrive sembra piùurgente e più realistico agire nel-l’ambito delle risorse disponibili ericercare metodologie innovativedi lavoro per le cancellerie, ca-paci di apportare benefici in bre-ve tempo.Muovere, ad esempio, verso l’uf-ficio per il processo, prima cheverso l’ufficio del o per il giudice,

permetterebbe di guardare al la-voro giudiziario in modo più inte-grato e coerente con tutti i biso-gni ai quali l’ufficio deve oggi ri-spondere.Un primo passo in tale direzionesarebbe rappresentato dalla revi-sione dei compiti della cancelle-ria, distinguendoli tra quelli piùtradizionali e quelli di maggioreprossimità con il giudice, che perora si potrebbero enucleare comesegue, riservando ad un dibattitopiù ampio la ricerca di più effica-ci definizioni:

A. area del trattamento de-gli atti in generale e del-

le relazioni con l’utenza:– iscrizione a ruolo, ricezione di

ricorsi, depositi, istanze, etc.;inserimento nei rispettivi fasci-coli; tenuta dell’archivio;

– gestione delle correlate intera-zioni con parti e avvocati(che dovrebbero progressiva-mente ridursi grazie a PolisWeb, sistema informatico diaccesso diretto degli avvocatialle basi di dati di area civiledell’ufficio giudiziario, senzanecessità di intermediazione,presente in alcune sedi giudi-ziarie; tali scambi si ridur-ranno ulteriormente, con lafutura diffusione del processotelematico, in sperimentazio-ne attualmente presso sette tri-bunali, individuati quali “se-di pilota”);

– trattamento informatizzato deidati connessi ai depositi docu-mentali;

– qualifiche adeguate: secondodisponibilità; ideale sarebbe ladisponibilità di una figura difunzionario elevata (C2), percoordinare e sostenere il lavo-ro di tutto il “gruppo” (per po-ter puntare al team building;v. oltre);

(9) Si potrebbe richiedere ai Comuni di mettere a disposizione unnumero maggiore di strutture per la giustizia, ma, coloro che han-no una minima esperienza di “commissioni manutenzione”, sannobene quale resistenza oppongano oggi gli enti locali a qualsiasi

spesa per i palazzi di giustizia (anche quelle indispensabili: ade-guamenti al decr. leg.vo 626/94, o per riparazioni urgenti, etc.),considerato che anche tali soggetti pubblici hanno visto di moltoridotte le proprie disponibilità finanziarie negli ultimi anni.

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– riqualificazione necessaria: in-crementare le conoscenze in-formatiche del personale ap-partenente ai diversi livelli(10), specialmente sugli appli-cativi SICC Sistema Informaticodel Contenzioso Civile (areadell’inserimento e trattamentodei dati; area della consulta-zione), Polis (area della pubbli-cazione/post-produzione deiprovvedimenti), Polis Web; mi-gliorare la cultura della comu-nicazione (11).

B. area della preparazio-ne/gestione preventiva e

successiva dell’udienza (hea-ring management, l’organizza-zione dell’udienza; da inquadrareall’interno della cancelleria dellasezione e, quindi, ancora coordi-nata dal funzionario, ma “dedica-ta” all’assistenza dei magistratidella sezione - a rotazione, al bi-sogno, prevedendo calendari del-le rispettive udienze che consen-tano di seguire tutti, secondo lepossibilità concrete):– controllo documentale e delle

notifiche, preparazione e con-segna del fascicolo al giudice,etc.;

– organizzazione delle citazioni(se e quando le norme di pro-cedura lo consentono, stabilen-do orari distinti per blocchi diprocedimenti, secondo la com-plessità degli stessi, etc.);

– assistenza e verbalizzazioneudienza (tenendo conto delledisponibilità concrete);

– produzione di copie (si dovreb-be presumere che tali figure di-spongano di maggiore cogni-zione delle carte processuali);

– assistenza al magistrato per laverifica che i dati nel sistemainformativo civile siano ade-guati, per poter redigere lasentenza con preintestazioneautomatica (grazie al sistemaPolis);

– qualifiche adeguate: B3 (oprossima);

– riqualificazione necessaria:incrementare le conoscenzeinformatiche del personale ap-partenente alla qualifica B3,specialmente su SICC (areadella consultazione e dell’ag-giornamento del registro infor-matizzato), Polis (area dellaproduzione documentale).

Peraltro, si osservi che l’enuclea-zione delle competenze sopra de-scritte non può apparire, ai cono-scitori degli attuali ruoli e mansio-ni del personale, come “rivoluzio-naria” o eversiva”: si tratta soltan-to di orientare in modo più defi-nito e netto le risorse umane, direnderle coscienti degli obiettiviche dovrebbero conseguire,creando due distinti indirizzi in-terni alla cancelleria, senza fareperdere l’unitarietà della struttura

e senza sottrarla al vertice orga-nizzativo, ma con l’impegno digarantire entrambe le tipologie diservizi. Contestualmente, occorrerebbepromuovere ad ogni livello il la-voro di squadra, attraverso ilteam building, la creazione diuno spirito di gruppo, che richie-de un presidio costante di figuredi vertice organizzativo formateagli strumenti di management. Ilpersonale viene organizzato ingruppi di lavoro, che operanocon precisi obiettivi loro assegna-ti, possibilmente per progetti, eviene motivato e formato in unaattività costante di coaching (let-teralmente “allenamento”) da par-te del dirigente.È una modalità estremamente im-pegnativa per le figure di vertice,soprattutto nelle situazioni nellequali sia scarsa la dotazione di“quadri” e nei grandi uffici.Tuttavia, è una modalità di con-duzione delle organizzazioni cheha ritorni certi, in termini di con-seguimento degli obiettivi.La direzione delle singole cancel-lerie prospetta il problema delraccordo con l’art. 47 quater deldecr. leg.vo 51/98 sull’istituzionedel giudice unico; la funzione divigilanza riservata da detta normaal presidente di sezione non puòessere intesa nel senso che il pre-sidente determini i destini del

(10) Il contratto collettivo integrativo del personale del Ministe-ro della Giustizia per gli anni 1998-2001, prorogato, prevede, al-l’art. 20 co. 2, che “a prescindere da quanto specificamente pre-visto per determinati profili professionali, tutti i dipendenti, adeccezione di quelli inquadrati nel settore della professionalitàgiudiziaria, area funzionale A, posizione economica A1 [=com-messi e autisti] sono tenuti ad avvalersi, nell’espletamento dellemansioni affidate, della strumentazione informatica in dotazioneall’ufficio, nel rispetto del decr. leg.vo n. 626/94 e della legge1204/71”.

(11) L’istituzione degli Uffici Relazioni con il Pubblico non hatrovato in ambito giudiziario la risposta da molti attesa; con l’ec-cezione di Genova, poche sedi dispongono di un vero e proprioURP, rispondente alla normativa in materia, dalla legge 241/90sulla trasparenza amministrativa, alla legge 150/2000 sulle atti-vità di informazione e comunicazione delle pubbliche ammini-strazioni; poche dispongono di personale qualificato. Peraltro, il lavoro delle cancellerie è di natura giudiziaria, in granparte sottratto alla applicabilità della legge 241/90, come sanci-

to dai decreti ministeriali 540/95, regolamento di attuazione del-la legge 241/90 per i procedimenti di competenza degli organidell’Amministrazione della giustizia, e 115/96, sui documentistabilmente formati o detenuti dal Ministero della Giustizia edagli organi periferici sottratti al diritto di accesso. Sarebbe, pertanto, più efficace pensare ad un “URP diffuso”,cioè a cancellerie tutte in grado di porsi come uffici relazionicon il pubblico, più che ad un ufficio centralizzato, che pocopotrebbe dire o fare per il cittadino/utente, se non indirizzarloalla cancelleria del giudice competente per il procedimento chelo riguarda. Diversa è la progettazione all’interno degli uffici giudiziari dipunti informativi informatizzati con il sistema Polis Web, chepermette a ciascun avvocato (non ancora al singolo cittadino) diaccedere alle proprie cause, previa verifica automatica della suaidentità con utilizzo di nome/utente e password; i punti sono as-sistiti, ma è sufficiente un presidio minimo, poiché l’utente ef-fettua autonomamente le proprie ricerche nell’archivio civileinformatico del tribunale o della corte d’appello.

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personale assegnatogli fuori daqualsiasi logica di confronto.Un approccio cooperativo con ifunzionari permetterà al presi-dente di disporre di maggiori epiù curate informazioni (il presi-dio sul trattamento/gestione deidati attualmente è molto spostatosulle figure amministrative dallanormativa sulla tenuta informatiz-zata dei registri, D.M. 264/2000 eD.M. 24/5/2001), nonché di rac-cordare fra loro l’impiego delle ri-sorse amministrative e quello del-le risorse giurisdizionali, per il mi-glioramento della produttività e lariduzione dei tempi di definizionedei procedimenti.Le ultime considerazioni riman-dano alla questione del vertice or-ganizzativo dell’ufficio ed al no-do, non ancora risolto, della diri-genza degli uffici, anche perchél’esigenza della cooperazione traarea giurisdizionale e area ammi-nistrativa si pone ancora più net-tamente passando al piano delladirezione complessiva dell’ufficiogiudiziario.Un momento significativo, in talsenso, è rappresentato dalla predi-sposizione delle c.d. tabelle, il pia-no organizzativo del lavoro giuri-sdizionale, secondo indicazionifornite in apposite circolari dalConsiglio Superiore della magi-stratura: un piano tabellare predi-sposto in solitudine dal capo ma-gistrato, senza tenere conto delleforze disponibili e della necessitàdi garantire anche la produzionedell’ufficio richiesta da una serie dinorme di natura più strettamente

amministrativa, lascerebbe scoper-ti alcuni obiettivi imprescindibiliper l’ufficio giudiziario.La complessità di tale tema in am-bito giudiziario discende dallacompresenza di un capo magi-strato, dotato di prerogative eguarentigie costituzionali di auto-nomia e di non interferenza daparte dell’apparato ministeriale, edi un dirigente amministrativo, fi-gura definita dal decr. leg.vo29/93 e successive modifiche, fi-no al decr. leg.vo 165/2001, nuo-vo “testo unico” del personaledelle pubbliche amministrazioni,dirigenza inclusa.Il dirigente amministrativo rispon-de della propria “attività di dire-zione”, secondo la normativa sulcontrollo di gestione – decr.leg.vo 286/99 – e viene valutatoannualmente secondo i risultaticonseguiti. In realtà, poiché la titolarità del-l’ufficio è in capo al magistrato di-rigente, il vertice amministrativorisponde per una gestione nonnecessariamente/interamente pro-pria, soprattutto nelle ipotesi nellequali non riesca a “conquistare”degli spazi direzionali o questinon gli vengano riservati discre-zionalmente dal capo magistrato.Tutto ciò è poco rispondente allenorme e poco efficiente. Come lucidamente ha sostenutoil prof. Zan, in ambito giudiziarioè chiaramente avvertibile unasorta di deresponsabilizzazionenella conduzione degli uffici giu-diziari (12).Potrebbe rilanciarsi la funzione di

organizzazione/direzione degliuffici proprio riservando un effet-tivo e definito spazio gestionale aldirigente amministrativo giudizia-rio, anche per ricondurre tale fi-gura al complesso delle regole didiritto amministrativo vigenti perl’area della dirigenza pubblica.Si propone uno scenario che po-trebbe fare salva la titolarità del-l’ufficio giudiziario al capo magi-strato, ampliando, contempora-neamente, la sfera delle attivitàdirigenziali/gestionali del dirigen-te amministrativo:– riservare al capo dell’ufficio

l’organizzazione tabellare, illavoro dei giudici e tutto ciòche abbia stretta attinenza conlo jus dicere;

– riservare al dirigente ammini-strativo l’organizzazione e lagestione delle risorse umane emateriali, con le correlate re-sponsabilità e con l’impegno digarantire alla giurisdizione tut-to il supporto necessario, in re-lazione alle risorse disponibili;

– formalizzare tale impegno inun progetto annuale di orga-nizzazione dell’ufficio, nego-ziato e concordato tra capo edirigente, definendo gli obietti-vi e le modalità di massimadella loro attuazione (13);

– prevedere, per il caso di conflit-ti, la composizione attraversoun soggetto arbitro, che garan-tisca l’equilibrio delle compo-nenti giurisdizionale ed ammi-nistrativa (parità delle rappre-sentanze di CSM e Ministero)(14).

(12) S. Zan propone quale soluzione all’accennato problema, al-ternativamente, o di “acquisire competenze manageriali (pubbli-che) dall’esterno…” o di specializzare “attraverso appositi per-corsi di formazione … alcuni giudici alla funzione managerialeche comunque dovrebbe essere svolta, almeno temporaneamen-te, a tempo assolutamente pieno”, op. cit., pagg 114-115. Meriterebbe, peraltro, di essere valorizzato il patrimonio cono-scitivo dei dirigenti amministrativi giudiziari, in gran parte exfunzionari, pertanto in possesso degli specifici meccanismi ope-rativi, formati alle procedure, ma anche al senso di eticità che sirespira in ambito giudiziario, nonché dotati dello strumentariomanageriale più moderno, per la formazione gestionale/orga-nizzativa della quale sono stati destinatari in anni recenti.

(13) Le modalità di attuazione del citato decreto 286/99, sulcontrollo di gestione nell’ambito dell’amministrazione della giu-stizia, già attualmente prevedono un tale strumento di raccordo.

(14) È una ipotesi che qui viene proposta a titolo del tutto per-sonale da chi scrive, per cercare un punto di conciliazione tra iprincipi che governano le due distinte aree giurisdizionale edamministrativa e tradurre concretamente in un riparto di com-petenze capace di produrre maggiore efficienza organizzativa; èfacile immaginare che ai magistrati possa apparire troppo spo-stata a vantaggio dell’area della dirigenza amministrativa, men-tre ai dirigenti amministrativi possa sembrare troppo “timida”.Invero, non è una prospettazione del tutto nuova, poiché si po-

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L’impianto organizzativo sopradescritto permetterebbe di assimi-lare maggiormente il dirigenteamministrativo al court managerdi molti Paesi europei, con com-petenze e responsabilità gestiona-li proprie, distinte da quelle delmagistrato dirigente dell’Ufficiogiudiziario.Inoltre, la necessità di esercitareun coaching continuo nei con-fronti del personale e l’applica-zione delle regole sul controllo digestione avvalorano l’ipotesi dellanecessità di una riserva di compe-tenza direzionale autonoma al di-rigente amministrativo nella ge-stione delle risorse umane e ma-teriali degli uffici giudiziari.

3. Riqualificazione del personale e proposta di introduzione del Rechtspfleger

I l concetto di riqualificazione èstato già richiamato a proposi-to della proposta di ridefinizio-

ne dei compiti della cancelleria inuna sorta di doppio binario.Una più radicale forma di riquali-ficazione, da riservare ai funzio-nari laureati, appartenenti almenoal livello C2, potrebbe essereorientata alla istituzione di una fi-gura nuova per il nostro ordina-mento, capace astrattamente diapportare maggiore efficienzaagli uffici giudiziari: l’istituzionedel “funzionario giudiziario”,equivalente al Greffier francese,al Rechtspfleger tedesco e austria-co, al secretario judicial di cui al-

la recente riforma dell’ordina-mento spagnolo, secondo un mo-dello, tra l’altro, riconosciuto dalConsiglio d’Europa quale possibi-le strumento di deflazione del ca-rico giurisdizionale, in piena ar-monia con la raccomandazione(R)86/12, che suggerisce agli Statiaderenti di ricercare misure percontenere le procedure da asse-gnare ai magistrati (15).Le competenze attribuite a tale ti-pologia di funzionario hanno na-tura “paragiurisdizionale”, si tro-vano un po’ al confine tra ciò cheè di spettanza del magistrato e ciòche è riferibile al cancelliere.In Germania e Austria tale figuradecide e firma (non solo preparaprovvedimenti o li istruisce) inmateria di:– ingiunzioni di pagamento;– esecuzioni civili;– esecuzioni penali;– alcune aree di volontaria giuri-

sdizione (ad esempio, la mate-ria successoria; inoltre, il regi-stro delle società, i registri im-mobiliari (16)).

Le procedure dei paesi che han-no tale istituto prevedono una di-stinzione molto netta tra la fasecontenziosa e quella precedenteo successiva, essendo in ciò il di-scrimine della competenza ri-spetto ai magistrati togati; inoltre,il Mahnbescheid, che corrispon-de al decreto ingiuntivo del siste-ma italiano, viene emesso sullabase della presentazione di unaadeguata documentazione; nonsi fa riferimento a “valutazione diprove”.

L’introduzione nell’ordinamentodi un tale istituto consentirebbe didare soddisfazione alle aspirazio-ni di parte del funzionariato piùlegato alle competenze giudizia-rie, che non a quelle organizzati-ve, e richiederebbe probabilmen-te alcuni adattamenti normativinei codici di procedura.Ovviamente, occorrerebbe unapprofondito studio e la defini-zione delle competenze dovreb-be essere prodotta in accordo fratutte le componenti del sistemagiustizia (magistratura, avvoca-tura, rappresentanze del perso-nale amministrativo, inclusa ladirigenza, ministero), nonchécon la consulenza del mondoaccademico.

LA CIRCOLAZIONE DELLE “BUONE PRATICHE”. L’EFFICIENZA GIUDIZIARIA

E IL SENSO DELL’ETICITÀ PUBBLICA

Si richiama, infine, la questio-ne della circolazione delle“buone pratiche”, quale ulte-

riore elemento capace di apporta-re efficienza.Vi sono, già oggi, situazioni dibuon funzionamento dei servizigiudiziari, in alcune aree territo-riali o in singole strutture, dellequali vi è scarsa conoscenza, per-chè non esistono luoghi e sogget-ti preposti alla raccolta e diffusio-ne di tali informazioni.Qualcosa si apprende nei pochimomenti formativi, o nei conve-

ne sullo stesso piano del c.d. “accordo La Greca”, sottoscritto darappresentanti della magistratura, del personale e del ministeronel gennaio 1997 e rimasto inattuato.

(15) È del tutto diversa la figura descritta nel disegno di leggeS2457, presentato dal Sen. Magnalbò, sul “funzionario giudizia-rio”, una sorta di miscuglio tra le competenze Rechtspfleger eu-ropeo, l’ufficio del giudice e il ruolo della vicedirigenza, che, exart. 17 bis del decr. leg.vo 30.3.2001 n. 165 sull’ordinamento dellavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, siestende anche “al personale non laureato che, in possesso deglialtri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure con-corsuali per l’accesso alla ex carriera direttiva anche speciale”;

ancora, contiene la previsione di una sorta di promozione auto-matica di tale “funzionario giudiziario” alla dirigenza di secondafascia, in deroga alle norme ordinarie sull’accesso a quest’ulti-ma, contenute nel citato decr. leg.vo 165/2001, senza verificadella effettiva professionalità conseguita. Di qualche interesse èla lista delle competenze immaginate per il funzionario giudizia-rio agli artt. 8 e 9 del disegno citato, da approfondire e verifica-re se adeguati per una ipotesi di “Rechtspfleger italiano”.

(16) Gli ultimi riferimenti rendono evidenti le differenze ordi-namentali: nel sistema giuridico italiano, il registro delle societàè affidato alle Camere di Commercio, mentre quelli immobiliarisono di pertinenza dell’autorità finanziaria.

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gni, ma si tratta di scambi infor-mali e sporadici.Vi è ancora poca circolazione,poca conoscenza delle prassi vir-tuose, poichè non esistono luoghie soggetti preposti alla raccolta;qualcosa si scambia nei momentiformativi, ma si tratta di scambiinformali; l’istituzionalizzazione èsempre pericolosa, può aumenta-re i livelli di burocrazia, tuttavia,non può continuare ad essere ca-suale e sporadica la conoscenzadi esperienze positive che merite-rebbero di essere diffuse e prati-cate su più larga scala.

I n un momento storico nel qua-le imperversa la parola d’ordi-ne della privatizzazione, sem-

bra, altresì, opportuno fare riferi-mento ad un valore che, nella cri-si attuale della giustizia, costitui-sce un punto di forza ad effetto“unificante”: il senso etico insitonel fatto di prestare un pubblicoservizio, elemento certamentecondiviso da molti operatori dellagiustizia, indipendentemente daltipo di professionalità.Sembra un aspetto dimenticato,qualcosa che può sembrare coe-rente con le vecchie lezioni dieducazione civica delle scuolemedie di tanto tempo fa.Al contrario, vi è ancora tutta epiena la forza degli artt. 97 e 98della Costituzione.L’accostamento tra principio del

buon andamento e criterio di im-parzialità – art. 97 – al quale deveispirarsi l’attività della pubblicaamministrazione (inclusa l’ammi-nistrazione giudiziaria) imponeun approccio attento al problemadell’efficienza, che non può esse-re fine a se stessa e perfettamen-te coincidente con una visionepuramente economicistica. Sottoun certo profilo, i citati principiimpongono anche qualche sacri-ficio in più, un impegno addirit-tura maggiore, ma il vantaggio ènel fatto che “i pubblici impiega-ti sono al servizio esclusivo dellaNazione” – art. 98 – (privilegioche i lavoratori privati non pos-sono condividere, essendo alledipendenze di un privato im-prenditore).Fare leva su tali principi e valoripotrebbe risultare motivante, perun rilancio dell’efficienza in ambi-to giudiziario, perché la porrebbedentro una visione etica.Si tenga altresì in conto che, incerti raffronti, il “pubblico” escevincente sul privato.Da un lato, le grandi imprese van-no “burocratizzandosi” in modosempre più accentuato, a disca-pito dei singoli lavoratori, che, soprattutto ai livelli meno elevatidi inquadramento professionale,perdono il contatto con gli obiet-tivi, con la mission d’impresa.Si pensi, poi, allo spirito impren-

ditoriale necessario a magistrati,funzionari e dirigenti amministra-tivi per condurre una qualsiasi(“normale”) giornata di vita giu-diziaria, per garantire i servizi es-senziali all’utenza, l’assistenza mi-nima alle udienze, la ricezionedegli atti, la risposta alle richiestedei più diversi soggetti, tutto ciòin mezzo a gravissime carenzestrutturali e di risorse.

Non sembra che tali aspettisiano sufficientemente valo-rizzati: fanno notizia i gran-

di processi, le questioni familiariparticolari; la stampa si soffermasui soli fatti idonei a “bucare glischermi”.Non fa notizia la capacità di mol-te persone, che operano nei varipalazzi di giustizia del Paese, disapere anche solo fronteggiare ibisogni e gli obblighi del servizio,in modo collaborativo, fra loro everso i cittadini, in condizioniestremamente precarie e con do-tazioni di risorse progressivamen-te ridotte, con l’ovvia conseguen-za che, a causa di strumenti tantocarenti, gli utenti rimangano perora alquanto insoddisfatti.

DANIELA INTRAVAIA Dirigente Informatico

Coordinamento Interdistrettuale Sistemi Informativi

Automatizzati di MilanoMinistero della Giustizia

Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati

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1.Rispetto ad un dibattitoche è stato così ricco edintenso sarebbe fuori luo-go tentare di tracciaredelle conclusioni. Mi limi-terò pertanto, anche per

ragioni di tempo, a poche consi-derazioni, scusandomi sin da oraper il loro carattere disorganico eframmentario.Intendo esprimere innanzi tutto,un ringraziamento agli animatoridella tavola rotonda, che hannodimostrato come sia ancora possi-bile portare avanti un dialogoproficuo e costruttivo esponendocon serenità le proprie opinionianche quando – com’è naturale –esse non sono del tutto conver-genti, e facendo toccare con ma-no che il parlarsi senza pregiudizigiova a individuare con maggiorchiarezza le questioni su cui si èd’accordo oltre che a ridurre le di-stanze anche rispetto ai contrasti;ai relatori ed agli interventori iquali – talora anche rinunciando,al pari dei partecipanti alla tavolarotonda, ad altri impegni: e di ciòsiamo loro ancora più grati – sisono avvicendati nella giornata diieri portando un importante con-tributo di conoscenza, di analisi edi proposte sui temi del conve-gno; ai partecipanti tutti, molti deiquali non hanno potuto trattener-si a causa di impegni precedente-mente assunti; agli Osservatoriper la giustizia civile, che hannodato ancora una volta un’impron-ta di grande significato culturale;al gruppo di lavoro dell’ANM chein tempi assai ristretti si è sforzatodi dare un contributo al dibattitosulle riforme del processo civileed alla preparazione del conve-gno, dimostrando come sia deltutto naturale trovarsi ad esprime-

re un linguaggio comune e posi-zioni unitarie intorno ad obiettivicondivisi: e voglio qui ricordare,accanto ad Alessandro Pepe. An-tonio Scarpa e Raffaele Sabatoche hanno coordinato le due ses-sioni di ieri, ad Antonio Didone ePatrizia Pompei che sono interve-nuti ed a Luciano Gerardis che haletto il documento conclusivo –anche Pasquale D’Ascola, MarioFresa, Maria De Cecco, LucianoMaura Nardin, Alfonso Pappalar-do, Francesco Ranieri, i quali, alpari di Luciano Gerardis, hannorinunciato a svolgere interventiper lasciare spazio agli altri.Un ringraziamento, infine, vogliorivolgere anche alle signorine Cri-stina Carli, Emanuela Setzu e Mo-nica Vari della segreteria ammini-strativa dell’ANM il cui lavoro –meno visibile, ma non per questomeno essenziale – è stato comesempre insostituibile e prezioso.

2.L’ANM era consapevoleche la preparazione delconvegno avrebbe in-contrato difficoltà orga-nizzative, anche a cau-sa del susseguirsi delle

iniziative degli ultimi tempi e del-l’accavallarsi con altri importantiappuntamenti, di alcuni dei quali,purtroppo, siamo venuti a cono-scenza troppo tardi per poter de-cidere un rinvio. Nonostante queste difficoltà, inun momento storico caratterizza-to dall’emergere con sempremaggiore evidenza di un “dirittodiseguale” e dalla progressivascomparsa delle garanzie giuridi-che nella vita quotidiana, cui fan-no riscontro fenomeni crescentidi impoverimento e di esclusioneanche in ciò che riguarda i più“vecchi” diritti ed i bisogni più

RELAZIONE CONCLUSIVADEL CONVEGNO DI ROMA

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elementari di giustizia, l’ANM havoluto testimoniare il proprio im-pegno anche sul terreno dellagiurisdizione civile, nella consa-pevolezza che il suo corretto fun-zionamento costituisce fattore es-senziale per la tenuta dello Statodi diritto e passaggio strategico ri-spetto agli stessi compiti affidatial diritto punitivo. Questo convegno intende collo-carsi in una linea di continuitàideale non solo con il convegnodi Roma del gennaio 2002, ma an-che con le iniziative in tema diprofessionalità e con le giornateper la giustizia che si sono svoltea novembre in tutta Italia, facen-doci tra l’altro riscoprire quantosia importante ritrovare un lin-guaggio che sia più comprensibi-le ai cittadini perché “costretto” aridefinirsi alla stregua dei benidella vita e dei bisogni concreti digiustizia.Certo, la partecipazione non èstata numerosa; e ciò dipende ingran parte dalle difficoltà organiz-zative a cui ho fatto accenno, ol-tre che da ingenuità ed anche er-rori, al punto tale che fino a pochigiorni fa nei palazzi di giustizianon si vedeva (e forse non anco-ra si vede) neppure una locandi-na del convegno. Ma ciò confer-ma, in primo luogo, quanto siaimpegnativo il lavoro che l’ANMdeve ancora svolgere sul terrenodella giustizia civile e sui temidell’organizzazione, temi rispettoai quali la scarsa sensibilità dimolte giunte distrettuali e, reci-procamente le “diffidenze” checontinuano a manifestarsi versol’ANM (a volte – devo dirlo confranchezza – in modo del tutto in-generoso) si alimentano recipro-camente in una curva negativa didistacchi e di incomprensioni. Econferma, insieme, proprio lapremessa da cui siamo partiti nel-l’immaginare il convegno quella,cioè, che sui temi della giustizianulla potrebbe essere più danno-so quanto la separatezza, l’inco-

municabilità, le distanze, il proce-dere delle proposte in ordinesparso e ciascuna per conto suo.

3.All’ANM è stato attribui-to, erroneamente, un in-tento polemico, quasi lavolontà di escludere dalconvegno le voci disso-nanti rispetto a ciò che

l’Associazione pensa intorno alleriforme del processo. Che non siacosì, sta a dimostrarlo lo stessopluralismo delle voci che ha ca-ratterizzato il dibattito, ma lo con-ferma, prima ancora, la dupliceconvinzione che ci ha mosso e,cioè: a) quella relativa alla necessità di

stimolare un confronto che va-da oltre il nostro specificoorizzonte professionale, nellalinea del dialogo che ha costi-tuito la caratteristica portantedi tutte le iniziative assuntedall’ANM negli ultimi tempi;

b) il proposito di non mettere alcentro della discussione leriforme del processo, convinticome siamo che, se al buonfunzionamento della giustiziagiovano anche modifiche delladisciplina processuale, altresono le urgenze del sistemagiudiziario italiano.

Naturalmente, anche l’ANM – enon solo quel “milieu” di “irridu-cibili oppositori” a cui ha fatto ri-ferimento il Prof. Sassani nella re-lazione di ieri – ha delle sue con-vinzioni a proposito del processo.Essa è convinta, ad esempio, chesu molti aspetti esista una larghis-sima convergenza, ribadita conchiarezza e convinzione anche inquesto convegno da qualificatiesponenti dell’avvocatura e delmondo accademico e dallo stessoSottosegretario alla giustizia,on.le Vietti. Non vi è ragione,dunque, perché queste proposte(molte delle quali contenute neltesto del disegno di legge unifica-to approvato dalla Camera il lu-glio scorso, che anticipano a lorovolta alcune di quelle previste dal

disegno di legge delega approva-to dal Consiglio dei Ministri il 24ottobre 2003), per quanto “mini-mali”, non si traducano rapida-mente in legge, come l’ANM haauspicato, formulando anche sug-gerimenti migliorativi, in un do-cumento generale ed in una arti-colata “scheda” di osservazionitecniche sul testo unificato di di-segno di legge approvato dallaCommissione giustizia della Ca-mera il luglio scorso (ed a propo-sito dell’accenno, che ho sentitofare, a forme procedimentali do-tate di maggiore flessibilità e me-no ancorate al “mito” del giudica-to, non posso fare a meno di ri-cordare come l’ANM abbia all’op-posto sottolineato nei suoi docu-menti la non più differibile urgen-za di una disciplina dei procedi-menti camerali che – a differenzadi quella prevista dal d. lgs. n.5/2003, e conformemente a quan-to indicato nelle proposte di rifor-ma delle procedure concorsuali –valga a risolvere finalmente i pro-blemi di “costituzionalizzazione”del rito camerale, tuttora rimessonei suoi snodi fondamentali allapura discrezionalità del giudice).Su altre proposte invece non vi èaccordo; e l’ANM – non per ragio-ni ideologiche, ma nell’intento difornire un contributo al dibattito –ha manifestato le proprie riservesottolineando come:• se il processo è – e non può

non essere alla luce del sistemacostituzionale e, in particolare,degli artt. 3, 24 e 111 della Co-stituzione – una funzione pub-blica dello Stato, l’attività pro-cessuale, anche sotto il profilodegli obblighi internazionali,non può non implicare un ruo-lo di impulso e di coordina-mento che deve essere neces-sariamente individuata nella fi-gura del giudice, essendo logi-camente da escludere che ilcentro di imputazione possaessere individuato nelle parti.Vi è, dunque, una ragione isti-

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tuzionale e, per così dire, as-sorbente, legata alla considera-zione che, con l’iscrizione aruolo della causa, il processodiventa automaticamente og-getto di valutazione sotto ilprofilo della sua “ragionevoledurata”;

• ogni intervento sulla disciplinaprocessuale, specie se ispiratoall’idea di incidere globalmentesul codice di rito, non può sot-trarsi ad una valutazione dicoerenza tra obiettivi dichiaratie risultati che possono ragione-volmente essere ottenuti; enon ho sentito una sola parola,una sola ragione, né dentro néfuori al convegno capace dichiarire perché mai una diver-sa configurazione del rapportogiudice-processo, quale è statoanticipato nella riforma del ritoin materia commerciale e qua-le si prefigura nel disegno dilegge delega approvato dalConsiglio dei Ministri, dovreb-be favorire l’obiettivo della ra-gionevole durata e, comunque,di una durata più ragionevolerispetto a quella conseguibilecon l’attuale configurazione(nessuno, credo, può illudersidavvero che gli ingorghi forseevitati in una trattazione senzagiudice, non tornino a formarsinella fase successiva, una voltache il giudice sia stato chia-mato dalle parti a fissare l’u-dienza);

• ad uno Stato di diritto, che an-novera tra i suoi cardini la ga-ranzie dell’accesso alla giusti-zia e la promozione dell’ugua-glianza sostanziale, non inte-ressa soltanto che a pronuncia-re la sentenza sia il giudice, mainteressa anche il modo in cuisi perviene alla pronuncia; el’apporto del giudice, fin dallafase iniziale del processo, allaindividuazione del tema dellalite, alla chiarificazione dei fattirilevanti, alla verifica di que-stioni che possono impedire la

prosecuzione del processo, al-l’indicazione delle questioni dimerito e di rito rilevabili d’uffi-cio, alla verifica della necessitào dell’opportunità dell’esten-sione del contraddittorio, è sta-ta appunto ritenuta, nell’evolu-zione secolare della nostraesperienza giuridica, elementocoessenziale ad un processoconcepito come metodo di ri-cerca della verità in una suc-cessione razionale e non di-spersiva di attività;

• quanto più la società ed i con-flitti che in essa si esprimonodiventano complessi, tanto più– mi sembra – si rafforza l’esi-genza di una struttura del pro-cesso volta a favorirne la com-prensione attraverso la dialetti-ca e l’oralità, espressione altre-sì del carattere democratico delprocesso e del diritto del citta-dino ad essere ascoltato ed aconcorrere direttamente allaformazione del convincimentodel giudice.

4.Sappiamo bene chel’attrazione esercitata,su una parte ancheconsistente dell’avvoca-tura, da un modello di“processo senza giudi-

ce”, ha ragioni ben precise: le haricordate ieri, esprimendo contra-rietà a quel modello, il prof.Chiarloni, e le ha sottolineate –legando proprio ad esse la neces-sità della riforma – il prof. Sassa-ni. Come ha detto Chiarloni,udienze “trasformate in un ritualeindecoroso in cui decine di avvo-cati si affollano e si affannanonella stanza d’udienza” per otte-nere una riserva di provvedimen-to o un rinvio “da un giudice chenella stragrande maggioranza deicasi nulla sa della causa affidata-gli e si limita, spendendo peraltrouna grande quantità del suo tem-po di lavoro, a riservarsi per unprovvedimento fuori udienza o afissare i rinvii per un gran nume-ro di fascicoli”; trattazioni slabbra-

te; prove testimoniali che vedonoa volte gli avvocati “raccoglieredirettamente le deposizioni deitesti magari nei corridoi davantialla stanza d’udienza, scrivendodirettamente i relativi verbali”; di-sfunzioni nelle comunicazioni onelle notifiche, rinvii all’ultimomomento, ritardi e altro ancora,costituiscono parte purtropponon marginale dell’esperienzaconcreta del processo civile italia-no, un’esperienza entro la qualefinisce spesso per restar frustrataogni illusione di oralità, di imme-diatezza e di concentrazione. Ma a differenza di coloro chehanno dichiarato di nutrire unavisione di “pessimismo irreversi-bile” rispetto alla situazione attua-le, abbiamo la convinzione cheun’alternativa vi sia e che essaconsiste in un rovesciamento dimetodo nella lettura della realtà.Se è vero, infatti, che quando ilrapporto dialettico giudice/partiriesce ad esplicarsi fin dall’inizioin modo pieno ed effettivo, inuna sequenza ordinata di atti, inun comune contraddittorio chemira a sfrondare l’inutile e il va-no, in un contesto organizzativoadeguato, con un ruolo di udien-ze umano e tollerabile – se negiova la speditezza del processo,ne guadagna la qualità della ri-sposta giudiziaria, ne risulta age-volato lo stesso svolgimento del-l’attività dei difensori, il rimedionon può risolversi in una resa, madeve consistere in una reazionealle prassi deresponsabilizzanti,sforzandosi di creare le condizio-ni strutturali, organizzative, cultu-rali e professionali che consento-no di rendere ovunque proficuaed effettiva la dialettica interna alprocesso, remote le perdite di at-tività di udienza, rari i rinvii e –quando si verificano – semprecontenuti. In questo contesto –senza necessità di stravolgere ilrapporto giudice/parti all’internodel processo, e senza continuarea moltiplicare modelli processuali

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che complicano la vita ai magi-strati, agli avvocati, ai cancellierie, prima di tutto, agli utenti - c’èspazio sicuramente anche permodifiche che incidano sullascansione delle udienze, secondole indicazioni contenute, adesempio, negli artt. 14 e 15 delTesto unificato del disegno di leg-ge approvato dalla Camera, o me-diante la fusione tra udienza diprima comparizione e primaudienza di trattazione, come sug-gerito nella scheda di osservazio-ni tecniche predisposta dal-l’A.N.M., o con modalità più fles-sibili come quelle, ad esempio,suggerite dall’AIGA ed a cui hafatto riferimento anche il prof.Chiarloni nella sua relazione.Sui “mali” del processo e sui ri-medi per farlo funzionare si pos-sono avere, naturalmente, opinio-ni diverse; ma l’ANM è convintache il processo non possa trasfor-marsi in fattore di divisione e discontro. Esso dovrebbe costituire,all’opposto, luogo di analisi co-struttiva in cui – confrontando lediverse soluzioni – si possano tro-vare quelle più conformi all’inte-resse generale della collettività.Avviare quel confronto che sinoad oggi è mancato sarebbe digrande aiuto per superare visioniastratte ed evitare soluzioni affret-tate; mi pare perciò positiva laproposta, cui ha accennato il con-sigliere Salmé, di un tavolo di la-voro offerto dal C.S.M. e che, na-turalmente, potrebbe aprirsi an-che presso l’ANM od al quale, co-munque, l’ANM potrebbe fornireil proprio contributo.

5.Se modifiche della disci-plina del processo pos-sono essere utili al buonfunzionamento dellagiustizia, promuovendoquesto convegno l’ANM

ha inteso ribadire per l’ennesimavolta – con la frustrazione e il di-sagio che si prova a ripetere pa-role logorate dall’uso per tutte levolte che si è stati costretti a ripe-

terle inutilmente nel tempo – chela ragionevole durata del proces-so postula prima ancora che si in-cida sulle risorse e sulla loro di-stribuzione, che si dia risposta alsecolare problema della revisionedelle circoscrizioni giudiziarie edell’adeguatezza degli organicidei singoli uffici; che non si lasci-no trascorrere anni prima di dareattuazione alla legge sull’aumentodell’organico della magistratura odi ricoprire ed adeguare l’organi-co del personale amministrativo edegli ufficiali giudiziari; esige chenon restino nella palude quei fat-tori di vero e proprio rinnova-mento culturale, di riappropria-zione della dignità e della qualitàdi ciascuna funzione, che sono ilprocesso telematico, i piani diinformatizzazione degli uffici giu-diziari e la costruzione di un si-stema statistico veridico, affidabi-le, idoneo a soddisfare le neces-sità di conoscenza del lavoro giu-diziario e dinamicamente funzio-nale agli adattamenti organizzati-vi; richiede che al giudice sia dataquella struttura di supporto chenon ha mai avuto; che siano ridi-segnati e valorizzati nella logicacomplessiva del servizio i compi-ti della magistratura onoraria, alcui riordino rimanda anche l’or-mai prossima scadenza dell’art.245 lgs. n. 51/1998; impone di farcrescere nei fatti, con un serio so-stegno di mezzi e di strumenti enon solo declamandoli a parole,strumenti conciliativi capaci di fa-vorire il superamento e la compo-sizione dei conflitti senza neces-sità di ricorrere al giudice; se nonsi risolve, conseguentemente,quel nodo cruciale costituito dalnumero di cause che ogni giudicepuò ragionevolmente trattare sen-za restare schiacciato dalla moledegli arretrati destinati a crescerein continuazione.Tutto ciò – lo sappiamo – com-porta per il bilancio dello Statospese e costi. Ma la democrazia ècomplessa, implica che si investa

e che si spenda, perché immette-re mezzi e risorse è l’unica sceltaconsentita dall’art. 110 della Co-stituzione.

6.Ma in nessun momentole responsabilità deglialtri debbono far di-menticare le proprie.Uno dei valori più alti evisibili di questo conve-

gno, quale è emerso da tanti in-terventi carichi di tensione mora-le e di vera e propria passione ci-vile, è che l’essere indipendentinon significa comportarsi comese del modo in cui si organizza esi fa il proprio lavoro non si do-vesse rendere conto a nessuno. Siassiste, invece, a sedi giudiziarienelle quali parti ordinamentali diprimaria importanza restano pres-soché lettera morta; le propostetabellari non esprimono un pro-getto organizzativo calato nellaconcreta realtà della domanda edei bisogni di giustizia; mancanooccasioni di confronto e di dibat-tito sui problemi dell’ufficio e su-gli orientamenti giurisprudenziali;sono assenti o carenti le funzionidi vigilanza.Non dobbiamo essere stanchi diripetere che il corretto funziona-mento dell’autogoverno rimandaanche al nodo dei criteri di sceltaper ciò che concerne il conferi-mento degli incarichi direttivi esemidirettivi o forse, meglio, allacoerenza nella loro applicazione;implica come precondizione as-soluta e indeclinabile un flusso diinformazioni completo e costantedella realtà organizzativa entrocui le funzioni organizzative sonodestinate ad esplicarsi; richiedeeffettività dei controlli e capacitàdi intervento contro ogni forma disciatteria, di inettitudine o di iner-zia, come richiede capacità di ri-conoscere le esperienze positive,di incentivarle e di favorirne ladiffusione.E qui vorrei ricordare, per contra-stare quella immagine di cupa ne-gatività tracciata nel suo interven-

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to dal prof. Sassoni, il quale hadescritto un mondo della giustiziaquasi irreparabilmente segnatodalla sconfitta, che la realtà cono-sce anche altre cose. Protocolli diudienza; svolgimento delle riu-nioni previste dall’art. 47 quaterord. giud. e di quelle connesse aicompiti propri dei dirigenti degliuffici giudiziari; analisi dei flussidi lavoro anche con la costituzio-ne di specifici uffici statistici e diapposite commissioni di studio edi supporto; progetti organizzativiproficuamente elaborati e perio-dicamente monitorati; incontri diformazione decentrata e riunionidegli “Osservatori” per discuteresugli orientamenti interpretativi esulle questioni organizzative, co-stituiscono aspetti di un incorag-giante fermento che anima la vitadi diversi uffici giudiziari italiani,una positiva realtà in espansioneche ha dimostrato nei fatti cometante cose potrebbero migliorare,in termini di efficienza e di qualitàdel servizio, se solo vi fosse la vo-lontà di far funzionare gli stru-menti esistenti, nel processo dicognizione come in quello di ese-cuzione. Nell’esperienza concretadegli uffici, che si sono posti con-sapevolmente l’obiettivo di go-vernare il processo esecutivo e leprocedure concorsuali, sottraen-doli alla routine burocratica ed al-la casualità dell’esperienza quoti-diana, l’adozione di opportuneprocedure informatiche e di ade-guati sistemi di informazione haconsentito di raggiungere risultatistraordinari in termini di ordinatosvolgimento delle procedure, didrastica riduzione dei tempi mor-ti, di razionalità complessiva delservizio, con esiti soddisfacentiper la massa dei creditori e per lostesso debitore esecutato. Questi esempi non possono re-stare isolati, ma debbono trasfor-marsi in veri e propri criteri orga-nizzativi di carattere generale.Deve perciò esprimersi il massi-mo apprezzamento all’opera di

incentivazione e di diffusioneperseguita dal CSM in sede di for-mazione professionale, sia centra-le sia decentrata; al fatto che nel-le ultime circolari sull’organizza-zione degli uffici all’insieme di re-gole preordinate al rispetto delgiudice naturale sia stata affianca-ta una ancor più esplicita configu-razione delle tabelle come pro-getto organizzativo secondo ob-biettivi di funzionalità e di effi-cienza, e che anche per gli ufficidel giudice di pace siano statedettate direttive più precise e ri-gorose nel senso della maggioretrasparenza e di una migliore or-ganizzazione del servizio; al fatto,infine, che nella delibera del 30luglio 2003 di modifica ed in-tegrazione della circolare n.1275/1985 sui pareri per le valuta-zioni di professionalità sia stataattribuita specifica evidenza, tral’altro, al parametro relativo alla“capacità del magistrato di orga-nizzare il proprio lavoro” anchein funzione della necessità di “ri-durre al minimo il disagio degliutenti della giustizia e dei loro di-fensori”. Ma sono ancora molte lecose da fare; e le hanno sottoli-neate ieri, tra gli altri, con grandeefficacia, Luciana Barreca e Ro-berto Fontana.L’ANM, anche mediante la forma-zione di un “libro bianco” – unaricognizione priva di definitività edi prescrittività, che si offra inogni distretto al dibattito di tuttigli operatori, arricchendosi ognivolta di nuovi contributi, preci-sandosi, modificandosi, operandocome strumento di discussione edi confronto anche per sollecitaremiglioramenti organizzativi – in-tende svolgere la sua parte pro-ponendosi come luogo di verificae di discussione critica delle pras-si, nonché come tramite di diffu-sione delle esperienze positive. Evorrei qui sottolineare come fattodi grande rilievo la disponibilitàalla collaborazione manifestataanche oggi dagli avvocati presen-

ti al convegno e dai loro organi-smi rappresentativi, una collabo-razione che nell’esperienza con-creta di diversi distretti giudiziaricostituisce già oggi una risorsa diinestimabile valore.

7.Come ci ha ricordato intante occasioni Carlo Ve-rardi, l’attuazione delgiusto processo passa,prima di ogni altra cosa,“da una riforma delle cul-

ture e della deontologia, che con-segni al processo protagonisticulturalmente preparati, efficace-mente organizzati, legati da unacomunanza dei valori di fondo”.All’antitesi, ancora irrisolta, tra ilmodello burocratico tradizionale,che non è riuscito a dare efficien-za alla giustizia italiana, e la visio-ne opposta, basata su parole d’or-dine come “gerarchia degli uffici,principio di autorità, meritocrazia,che sarà forse capace di ripristina-re alcuni margini di credibilità edi prestigio ma che è assoggettataall’inaccettabile costo di dividere imagistrati tra loro e di restaurarepericolosi meccanismi di control-lo interno”, dobbiamo contrap-porre l’unico modello possibile diun giudice professionalmentepreparato, capace di far fronte al-la complessità con la specializza-zione, consapevole che l’indipen-denza non è una nicchia in cuistarsene comodamente protettima una garanzia di impegno cheil cittadino ha il diritto di vedereattuata ogni giorno. Ciò che conta per la corretta am-ministrazione della giustizia, nonè tanto la selezione dei più «bra-vi», quanto un sistema idoneo adassicurare che ogni magistrato as-solva ai propri compiti con capa-cità e impegno, quale che sia lafunzione in concreto esercitata. Èin questa prospettiva che l’ANMha assunto il tema della professio-nalità come terreno specifico delproprio impegno, formulando –dopo un ampio e serrato dibattito– un insieme articolato di propo-

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ste di cui il CSM ha tenuto contonella nuova circolare sulle valuta-zioni di professionalità.Un rinnovamento di professiona-lità che vale anche per il persona-le amministrativo per le cancelle-rie, per gli “operatori” della giusti-zia in genere e, naturalmente, an-che per l’avvocatura, chiamata es-sa pure a concorrere al processodi integrazione europea ed allacostruzione di uno spazio giuridi-co comune e che – sono paroledell’avv. Danovi – consapevole diquesta sfida, rivendica come suopreciso dovere “per tutti gli avvo-cati in tutti i paesi difendere inogni occasione la professionalità,tutelare la formazione dei giova-ni, assicurare la formazione per-manete degli iscritti, garantire l’e-levazione culturale e professiona-le, migliorare la qualità”.È l’etica della responsabilizzazio-ne la via per costruire quella “lea-dership” – culturale e non autori-taria – cui hanno fatto riferimentoil prof. Zan ed il prof. Xilo neipropri interventi. In quest’ambitodi positiva proiezione verso ciòche è doveroso e concretamentepossibile, non solo acquistanopeso e significato la logica delcoordinamento e quella dellapartecipazione al fine di realizza-re progetti organizzativi condivisi,come il CSM si è sforzato di affer-mare anche attraverso le circolariin materia tabellare, ma lo stessoart. 175 c.p.c. viene ad emergerequale proiezione dell’art. 111 del-la Cost. La funzione direttiva delgiudice, spogliata di ogni riferi-mento concettuale di carattereautoritario e di ogni connotazionedi privilegio, si manifesta cioè ol-tre che come espressione di unpotere-dovere che deve esplicarsiper il corretto, leale e sollecitosvolgimento del processo, primaancora come direttiva che deveoperare nei confronti dello stessomagistrato, come criterio deonto-logico di organizzazione del lavo-ro di ogni singolo giudice perché,

se non si è capaci di organizzareil proprio lavoro indirizzandoloverso le esigenze di buon funzio-namento del servizio, è più diffi-cile che la funzione direttiva pos-sa poi esercitarsi nel processo.

8.Come ha ricordatol’avv. Berti al congressodi Palermo dell’OUA,«nel nostro paese c’è uncrisi di legalità che èdifficile contrastare se si

vive in uno scontro permanenteche delegittima la giurisdizione.Anche perché impedisce di fareriforme serie che facciano funzio-nare la macchina giudiziaria, euna macchina giudiziaria che nonfunziona crea illegalità».È la logica del dialogo la finalitàprincipale di questo convegno.Una logica imperniata sulla con-vinzione che la giurisdizione restafatalmente priva di significato seperde il contatto con la vita, senon resta ancorata come parte in-tegrante alla realtà di ogni giornoe non riesce a dare tempestivo ri-scontro alle domande di giustizia,di legalità, di certezza dei rappor-ti giuridici, di sicurezza che leprovengono dalla collettività. Sela giurisdizione non riesce a svol-gere il compito, che le compete,di fattore di equilibrio sociale e distrumento di garanzia dei diritti,

alle regole entro cui debbono es-sere ricondotte anche le spinte ele logiche del mercato si sostituiràsempre più facilmente un merca-to senza regole, che farà a menodei giudici anche perché non puòattendere i tempi lunghi della giu-stizia.Eppure è proprio alla giurisdizio-ne civile – spesso lasciata ai mar-gini di ogni dibattito e quasi di-menticata; sottoposta, dall’ester-no, ad un processo continuo dierosione e di marginalizzazione econsiderata ancora, all’interno,come il serbatoio a cui si puòcontinuare ad attingere per ogniesigenza del settore penale – chespetta oggi il compito di concor-rere a ricucire gli strappi, a trova-re una sintesi sul terreno della di-fesa e dell’affermazione quotidia-na dei diritti, a ricostruire unaconcezione unitaria della giurisdi-zione come strumento di promo-zione di uguaglianza e di legalità. I cinquantacinque anni dalla Di-chiarazione Universale dei Dirittidell’Uomo sono stati ricordati neigiorni scorsi sottolineando amara-mente che un terzo dell’umanità èprivo dei fondamentali diritti poli-tici e civili; 3 miliardi di personevivono in condizioni di povertà;1,3 miliardi in condizioni di “asso-luta povertà”. Uscendo di qui, vorremmo impe-gnarci a fare in modo che ogni di-stretto diventi – nel più ampio cir-cuito “virtuoso” della formazione,degli organismi associativi, dei di-versi ambiti professionali, delleuniversità, degli Osservatori –espressione di un grande labora-torio ove ogni segmento concorrecon gli altri a migliorare ognigiorno il concreto funzionamentodella giustizia ed a far sì che ilprocesso torni ad essere strumen-to a servizio dei cittadini, e nonluogo dal quale essi rifuggonospaventati dai suoi costi, dai suoiritardi e dalle sue ingiustizie.

GIANFRANCO GILARDIConsigliere Corte di Cassazione

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Una giustizia civile efficace e funzio-nale costituisce lo strumento indi-spensabile per la tutela dei cittadi-ni, in un momento storico connota-to dalla nascita di nuovi diritti “chepremono alla porta della giurisdi-

zione” e dal parziale affievolirsi di molte garan-zie giurisdizionali.L’effettività della giurisdizione civile richiede, daun lato, un rinnovamento della professionalità edell’efficienza della magistratura togata ed ono-raria, sull’esempio delle esperienze positive ela-borate in molti uffici giudiziari (che hanno tro-vato ampia esposizione nella sessione di questoconvegno dedicata alle “prassi” esistenti ed aquelle possibili) e, dall’altro, interventi radicalisul piano delle risorse materiali ed umane.Alla realizzazione di questi obiettivi sono certa-mente utili interventi di razionalizzazione delladisciplina processuale, ma è anche necessarial’assunzione di un forte impegno dei magi-strati per la riorganizzazione del lavoro delgiudice e per la diffusione di prassi proces-suali “ragionevoli”.A questo fine l’ANM propone che:

➢ i magistrati incaricati di funzioni direttive esemidirettive discutano, all’interno degli uffi-ci, specifici ed idonei programmi con l’indi-viduazione di obiettivi d’ufficio e di sezione,finalizzati a dare una risposta di giustizia aicittadini in tempi ragionevoli in riferimentoalla tipologia delle controversie (anche avva-lendosi dello strumento previsto dall’art. 47quater ord. giud. per permettere la condivi-sione ed il controllo sulla realizzazione degliobiettivi programmati), formulando le conse-guenti proposte tabellari;

➢ siano discusse con la classe forense e con ilpersonale amministrativo, pur entro i limitioggettivi posti dalle concrete realtà operativedelle diverse sedi giudiziarie, tutte le prassiprocessuali ed organizzative atte ad evitareogni inutile disagio ad utenti ed avvocati;

➢ l’esigenza di uniformità di tempi e di prassidi gestione dei processi civili trovi adeguataespressione in termini di autogoverno e diformazione dei dirigenti;

e invita le giunte locali a far sì che le proposte ele soluzioni adottate e ritenute utili nelle diversesedi giudiziarie siano raccolte e segnalate già inoccasione del prossimo congresso della ANMdel 5-8 febbraio 2004. L’ANM ritiene che il confronto tra giudici, av-vocati e personale amministrativo, in fun-zione del miglioramento della risposta del servi-zio giustizia, possa contribuire all’efficienza delsistema.L’obiettivo della funzionalità del processo devecomunque passare attraverso un sostanzialemutamento di prospettiva della politicagiudiziaria che assicuri:

➢ un’adeguata distribuzione delle risorse eco-nomiche;

➢ una risposta al secolare problema della revi-sione della geografia giudiziaria;

➢ l’attuazione della legge sull’aumento di or-ganico della magistratura e l’adeguamentodell’organico del personale amministrativoalle esigenze di un servizio moderno ed ef-ficiente;

➢ una struttura di supporto funzionale ai varimomenti del processo e del giudizio;

➢ la completa informatizzazione degli ufficigiudiziari e l’attuazione del processo tele-matico;

➢ un sistema statistico affidabile ed accessibilein tempo reale.

È importante che su questi obiettivi, indipen-dentemente da ogni valutazione sulle riformeprocessuali in itinere, si realizzi una vasta con-vergenza tra gli operatori, che possano cosìesprimere un comune intervento su Parlamentoe Governo: gli interventi necessari su organizza-zione e strutture sono da tempo largamente con-divisi, l’individuazione va ampliata con temipropri dell’avvocatura e sviluppata in sede na-zionale e nelle singole realtà giudiziarie elevan-do il confronto tra i protagonisti del mondo giu-diziario a metodo non episodico.Solo in questo modo la giustizia civile potràessere uno strumento di reale tutela dei di-ritti e non un luogo dal quale i cittadini ri-fuggono spaventati dai costi e dai ritardi.

DOCUMENTO CONCLUSIVODOCUMENTO CONCLUSIVO

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I sottoscritti avvocati, funzionari amministrati-vi e magistrati, intervenuti al Convegno or-ganizzato dall’ANM su PROCESSO CIVILE

ED ORGANIZZAZIONE

prendono atto

che tra le varie esperienze già in corso presso ta-luni uffici giudiziari sono stati realizzati modellimigliorativi in tema di

a) adeguamento delle proposte tabellari allaconcreta realtà dei flussi di lavoro e degliobiettivi raggiungibili presso ciascun ufficio;

b) analisi dei flussi di lavoro e delle modalità difunzionamento dell’ufficio tramite l’uso delprogramma ministeriale SIC;

c) raccolta della giurisprudenza dell’ufficio inarchivi elettronici consultabili direttamentenon solo dai magistrati ma anche dagli avvo-cati tramite l’uso del programma ministerialePolis;

d) gestione delle esecuzioni immobiliari in tem-pi abbreviati e con innalzamento dei valorimedi realizzati nelle vendite;

esprimono la convinzione

che la diffusione di tali modalità di lavoro in tut-ti gli uffici giudiziari provocherebbe un nettomiglioramento nella risposta che la giurisdizionecivile fornisce ai cittadini;

assumono l’impegno

di attivarsi, nel luogo ove svolgono la loro atti-vità, per provocare i mutamenti necessari alladiffusione delle prassi indicate – e di altre chevenissero in futuro individuate come meritevoli– ricercando la collaborazione delle associazioniprofessionali attive localmente, dei consigli giu-diziari, dei magistrati incaricati di funzioni diret-tive e semidirettive, di tutte le persone interessa-te ad un simile progetto;

richiedono

all’ANM, ed in particolare alle commissioni di la-voro per la Giustizia civile e per il Diritto di fa-miglia di fornire la loro collaborazione per ren-dere possibile l’illustrazione delle prassi indicatee la loro adozione nelle singole sedi.

UNA CAMPAGNA PER LA GIURISDIZIONE CIVILE

UNA CAMPAGNA PER LA GIURISDIZIONE CIVILE

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ML

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L’Associazione Nazio-nale Magistrati - Se-zione di Salerno espri-me la sua preoccupa-zione per i disegni diriforma del processo

civile che, prendendo a pretestol’obiettiva situazione di comples-siva inefficienza del rito, miranonon già a mettere gli strumenti ele risorse attuali in condizione difunzionare, bensì a limitare ilruolo del giudice e a riportare ilprocesso in una logica di merca-to, abbandonato a se stesso e –inevitabilmente – alla suggestionedi una parità assoluta di armi checela invece una sorta di ultralibe-rismo, idoneo soltanto a minaredefinitivamente il principio fon-damentale dell’effettiva ugua-glianza di ognuno dinanzi allaLegge.L’A.N.M. - Sezione di Salerno con-divide, sul punto, in pieno le va-lutazioni sulla c.d. miniriformadel processo civile e sulla c.d.bozza Vaccarella espresse dal-l’A.N.M. Del resto, l’esperienzadei primi otto anni di vigenza delnuovo rito civile e delle riformeprocessuali succedutesi negli an-ni successivi denota invero, an-che nel Distretto di Salerno, lapossibilità di un’inversione di ten-denza significativa in termini direcupero di funzionalità, produtti-vità e, quindi, efficienza del servi-zio della Giustizia civile.Esso è certamente ancora benlontano da livelli ottimali, ma imutamenti riscontrati denotanoche si può, se solo si vuole, ini-ziare a raggiungere buoni risultatianche con gli strumenti e persinocon le risorse attuali, se adeguata-mente impiegati e razionalmenteorganizzati.

Uno sforzo applicativo è quindiindispensabile per dimostrareuna volta di più la disponibilitàdei giudici a migliorare il rendi-mento complessivo del sistemapersino in una situazione di gravicarenze da sempre denunciata: equesto per legittimare con ancoramaggior forza la richiesta degli ul-teriori interventi sulle risorse chepure si invocano e respingere lafacile accusa, mossa ai giudici, dinascondersi sempre dietro gene-riche denunce di carenze per giu-stificare una loro complessivainettitudine od inefficienza.Uno sforzo ulteriore, pertanto:non quale riconoscimento che lasituazione attuale sia colpa deigiudici, ma quale mezzo persmentire chi vuole attribuire l’e-sclusiva colpa della situazione at-tuale ai giudici. La situazione delmaggiore ufficio giudicante delDistretto è negativamente condi-zionata dalla presenza di un nu-mero di sezioni distaccate – bencinque – sproporzionato rispettoalla popolazione servita.

Sul punto, da tempol’A.N.M. Sez. di Salernoha chiesto una radicalerevisione del numero disezioni distaccate, fino aproporre la soppressio-

ne di quattro di esse, sul presup-posto che, se non è possibile do-tarle di un numero di magistratiadeguato, è preferibile per l’uten-za il disagio di spostarsi di qual-che decina di chilometri, verso lasede centrale, per rinvenire unufficio che almeno possa funzio-nare.Del resto, in sede di Osservatoriosulla Giustizia – di cui l’A.N.M.Sez. di Salerno fa parte –, è statachiesta, in via transitoria e fino a

DOCUMENTO ANM SALERNO

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quando la soppressione non saràstata disposta, quanto meno l’ap-plicazione dell’art. 48 quinquiescpv. Ord. giud., con l’accentra-mento presso la sede centrale dinumerose materie civili delle se-zioni distaccate meno guarnite,cioè Mercato S.S. e MontecorvinoR.: e tale richiesta è stata accoltadal Presidente del Tribunale, ilquale, nelle tabelle vigenti da po-co (giugno 2003) approvate dalC.S.M., ha adottato appunto unasimile disposizione.Nonostante questo, drammaticaresta la situazione delle sezionidistaccate e, tra queste, della se-zione di Eboli, che amministrauna popolazione in pratica egua-le in numero a quella della sedecentrale, ma con appena duegiudici togati: al riguardo, si ri-manda all’allegato 1. Ma grandeattenzione va posta alla riparti-zione degli affari all’interno deiTribunali, gravati ora da unapreoccupante sperequazione delcarico di lavoro tra le diverse se-zioni (si veda, in allegato quat-tro, la situazione della III sez.civ. del Tribunale del Capoluo-go), ora – in assoluto – soffocatida un carico complessivo assainotevole (si veda, in allegatocinque, la situazione del Tribu-nale di Vallo della Lucania).Nonostante tutto ciò, qualche ri-sultato positivo in settori tradizio-nalmente condannati ad una ap-parenza di cronica inefficienza siè pure registrato con l’applicazio-ne di prassi organizzative ed in-terpretative particolari.

Un primo esempio ri-guarda le esecuzioniimmobiliari del Tri-bunale del capoluo-go. Per esse la pro-duttività in termini di

aggiudicazioni di lotti si è incre-mentata, a parità di personale, del1242% in cinque anni (1997/2002), con la congiunta applica-zione: a) della previsione dellavendita senza incanto (ad un

prezzo decurtato) come fase ne-cessariamente preliminare agli in-canti; b) della previsione di un’e-stinzione c.d. atipica in caso dinumero eccessivo di vendite vaneo di condotte inerti dei creditori;c) di un rinnovato ruolo per il cu-stode estraneo (diverso dal debi-tore); d) di forme di pubblicitàelettronica a mezzo di un fornito-re unico, per favorire il più possi-bile la diffusione delle notizie sul-le vendite tra il pubblico.Un secondo esempio riguardal’appello lavoro, come modificatodall’istituzione di un’apposita se-zione nel Tribunale del capoluo-go del Distretto e, al contempo,della sezione di Corte di Appello.Finché non vi è stata una Sezio-ne “ad hoc”, le udienze eranofissate a Salerno anche ad oltre 6anni e mezzo dal deposito del ri-corso, tanto da pervenire ad unarretrato di oltre 4.000 cause.Ora, con l’istituzione della Sez.Lavoro presso la Corte di Appel-lo, gravata dal carico provenien-te dall’intero distretto e, paralle-lamente, con l’attivazione di unruolo collegiale ad esaurimentoper il pregresso, i nuovi ricorsivengono fissati entro l’anno e ledefinizioni sono tali da non con-sentire la formazione di nuovoarretrato, mentre quello prece-dente è prossimo ad essere defi-nitivamente eliminato.Il risultato è significativo ancheperché esso discende da fattoriche possono, opportunamentecalibrati, rivelarsi davvero incisi-vi: riorganizzazione di adegua-te risorse (anche del personale di cancelleria), specializzazione,buona produttività e motivazio-ne dei singoli, ausilii informatici,utilizzo di determinate prassiprocessuali (tra queste ultime ri-cordo, ad esempio, la drastica ri-duzione delle CTU medico-lega-li in appello ritenendo le stessenon obbligatorie ex artt. 445c.p.c. e 149 disp. att. c.p.c., manecessarie solo a fronte di caren-

ze convincentemente e specifica-mente criticate degli accertamen-ti svolti in primo grado, ovverodi aggravamenti riscontrati; ladeclaratoria di improcedibilitàdell’appello in taluni casi diomessa notifica e pur in contra-sto con un consistente orienta-mento delle SS.UU.; una partico-lare attenzione all’osservanzadella specificità dei motivi di im-pugnazione ex art. 434, co.Ic.p.c., nonché dell’onere diespressa riproposizione di do-mande ed eccezioni ex art. 346c.p.c., come pure dei divieti exart. 437, co. II, c.p.c.; la decisacontrazione della (inutile?) rela-zione ex art. 437, co. I, c.p.c.).

Con riferimento – poi –alle prassi applicativeda definirsi “virtuose”e suscettibili di appli-cazione in tutti i pro-cessi, peraltro:

– si può sfatare, almeno in viatendenziale, il mito della siste-matica devoluzione del racco-glimento delle prove testimo-niali agli avvocati: consta chesia generalizzata l’applicazionecorretta della normativa del co-dice sul punto e quindi l’assun-zione delle prove direttamenteda parte del giudice;

– in qualche ufficio giudiziario(ad es. Tribunale di NoceraInf.; in modo limitato anchepresso l’ufficio esecuzioni im-mobiliari del Tribunale di Saler-no) si inizia ad applicare laprassi del conferimento di inca-richi ai Consulenti Tecnici diUfficio fuori udienza; la validitàdella prassi è più evidente perle cause o i processi seriali, mail ruolo di un’attiva presenzadel Consulente all’udienza diconferimento è di estrema im-portanza per le cause più deli-cate, nelle quali persino la for-mulazione dei quesiti può risul-tare più efficace con il contri-buto – nel contraddittorio delleparti – del Consulente;

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– può suggerirsi la pronuncia deiprovvedimenti ordinatori, anzi-ché con ordinanza riservata dacomunicarsi poi a cura dellacancelleria, direttamente condifferimento ad altra udienzaad hoc: nonostante qualcheperplessità pure avanzata, l’uti-lità si apprezza soprattutto per ibenefici effetti sugli adempi-menti di cancelleria; è comun-que indispensabile calibrarloa seconda del tipo di udienza odel tipo di processo di cui trat-tasi (si è rivelato utilissimo inprocessi con rilevante numerodi avvocati costituiti, comequelli esecutivi immobiliari); enon può comprimersi comun-que il rischio di novità assertiveo di nuove richieste che, essen-dosi comunque differita l’u-dienza, bisogna mettere nelconto; né può farsi a meno diconseguire il maggior coinvol-gimento possibile delle partiproprio per il maggior impe-gno che esso loro richiede;

– ancora limitata, ma con buonirisultati ove realizzata, è l’appli-cazione della decisione conmotivazione contestuale, ex art.281 sexies cod. proc. civ., chepure va raccomandata comeutile semplificazione tutte levolte che la minima comples-sità del caso la consenta;

– troppo limitata, invece, dalpunto di vista organizzativo,l’applicazione dell’art. 47 qua-ter ord. giud., se non con riferi-mento alla sezione lavoro delTribunale del Capoluogo di Di-stretto; estremamente positivaè peraltro l’esperienza qui ma-turata, con concessione agli av-vocati del settore della possibi-lità di assistere e di interloquiresu almeno una parte dell’OdG,in modo da favorire il confron-to con i magistrati della sezioneanche al di fuori del momentostrettamente giurisdizionale enel quadro di problematiche direspiro generale.

In qualche caso – presso il Tribu-nale di Nocera Inf. – si è propostopoi un intervento di riorganizza-zione del lavoro dei magistrati,con una maggiore attenzione allaripartizione del carico in rapportosia all’obiettiva natura degli affari(ad es. l’adozione di un sistema dipunteggi per le singole tipologiedi cause o di processi), sia allaproduttività del singolo magistra-to (con un punteggio per i prov-vedimenti in concreto resi, ondeconsentire un minor aggravio conle nuove assegnazioni a coloroche più hanno lavorato) per con-seguire dati statistici realistici econcreti e, se del caso, per di-sporre gli opportuni aggiusta-menti e riequilibri.

In questo quadro comples-sivo, di luci ed ombre,sembra possibile cogliere,quindi, uno sforzo prege-vole, seppure affidato allospontaneismo dei singoli

colleghi, di razionalizzare l’esi-stente, a dispetto di situazioni dipartenza oggettivamente inso-stenibili: e su questa strada, con-tinuando ad invocare a gran vo-ce l’adeguamento delle risorse,occorre rilanciare, quale ipotesidi lavoro, la necessità di applica-re al meglio le opportunità inter-pretative consentite anche solodalle norme vigenti, sia pure acosto di un rinnovato ed ancormaggiore sforzo dei Magistrati inprima persona. E tutto con ilprezioso aiuto che può veniredalla cooperazione tra Magistratied Avvocati, in ogni utile occa-sione di confronto e di discus-sione, siano esse gli Osservatorio le riunioni ex art. 47 quaterord. Giud.: purché tutti animatidal sincero anelito ad una Giu-stizia più moderna ed efficiente,vista sempre di più come un ser-vizio per il cittadino e per le fi-nalità dello Stato democratico,che sull’effettività della tutela deidiritti di tutti ancora basa unodei suoi fondamenti.

ALLEGATO UNO

SITUAZIONE della Sezione distacca-ta di Eboli del Tribunale di Salerno(red. Catallozzi).

Statistica del settore civile della Sez.dist. di EboliPendenze al 30 giugno 2003:– procedimenti contenziosi civili (to-

tale): 5.632 di cui, cognizione ordi-naria 4.695;

– procedimenti speciali: 937;– procedimenti non contenziosi: 18;– procedimenti esecutivi immobilia-

ri: 480;– procedimenti esecutivi mobiliari:

4.134;– tutele: 343.Sopravvenienze nel secondo trime-stre dell’anno (1° aprile - 30 giugno2003):– procedimenti contenziosi civili (to-

tale): 757 di cui, cognizione ordi-naria: 309;

– procedimenti speciali: 348;– procedimenti non contenziosi:

138;– procedimenti esecutivi immobilia-

ri: 47;– procedimenti esecutivi mobiliari:

637;– tutele: 4.La valutazione di tali dati statisticicon quelli relativi ai periodi prece-denti riportati evidenziano, quantoalle pendenze, un graduale, progres-sivo ed inesorabile aumento (bastipensare che al 31 dicembre 2000 iltotale dei procedimenti contenziosicivili ammontava a 2.904; al 31 di-cembre 2001 a 4.191; al 31 dicembre2002 a 5.211; al 31 marzo 2003 a5.419), senza mai registrare un’inver-sione di tendenza o, quanto meno, lapossibilità di ... frenare l’emorragia,benché l’ufficio, nel periodo preso inconsiderazione (ossia, secondo tri-mestre dell’anno), esaurito 444 pro-cedimenti contenziosi civili, di cui191 di cognizione ordinaria e 253 dicognizione speciale. A fronteggiare ilcarico di lavoro sono addetti, secon-do le tabelle del Tribunale (sia quel-le approvate che quelle da approva-re), due magistrati togati, oltre a cin-que magistrati onorari; tuttavia, unodei due posti di magistrato togato èstato per circa un anno e mezzo va-cante, venendo coperto solo nel feb-

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braio di quest’anno, mentre il giudiceassegnato all’altro posto ha dovutodividere il proprio impegno anchecon quello derivante da un’applica-zione infradistrettuale ancora in atto.

ALLEGATO DUE

Situazione e Proposte per la II sez.civ. del Trib. Di Nocera Inf. (red.Scarpa)N.B. Sono stati eliminati i riferimen-ti ai cognomi dei singoli.

SituazioneDai dati statistici elaborati in data 22ottobre 2002 dal funzionario addettoai rilevamenti risulta la seguente si-tuazione relativa ai quattro magistratidella II sezione civile addetti alla trat-tazione delle controversie ordinarie(essendo gli altri tre magistrati togatiappartenenti alla II sezione civile as-segnati unicamente alla trattazione dicontroversie di lavoro e previdenza):– dott. UNO procedimenti pendenti

n. 807 (760 ordinari + 47 sommari);– dott. DUE procedimenti pendenti n.

861 (819 ordinari + 42 sommari);– dott. TRE procedimenti pendenti n.

933 (866 ordinari + 67 sommari);– dott. QUATTRO procedimenti pen-

denti n. 972 (904 ordinari + 68 som-mari).

Alla data del 23 ottobre 2003 TRE hadepositato nell’anno 2003 n. 135 sen-tenze e 180 provvedimenti sommari.Quanto alle sentenze relative all’an-no 2002, TRE aveva depositato n. 176sentenze e 136 provvedimenti som-mari. È indicativo al riguardo che ildottor QUATTRO aveva pure lui de-positato nell’anno 2002 il ragguarde-vole numero di 189 sentenze; e che,rispetto all’anno 2000, la produttivitàdi TRE e QUATTRO deve dirsi esatta-mente raddoppiata… è ben noto chela II sezione civile di codesto Tribu-nale non tratta la materia del dirittodi famiglia, né dello stato e capacitàdelle persone, né la materia fallimen-tare: nei numeri riportati non vi sono,pertanto, sentenze di separazione deiconiugi, o di cessazione degli effetticivili del matrimonio, o di interdizio-ne, o di dichiarazione di fallimento.Trattasi, piuttosto, di contenzioso inmateria di successioni, diritti reali,opposizioni a decreto ingiuntivo, ob-bligazioni e contratti, responsabilitàda atto illecito, locazioni, impugnati-

ve di delibere condominiali. Dalladata odierna all’udienza del 9 feb-braio 2005 sono già fissate sul ruoloTRE n. 186 cause per la precisazionedelle conclusioni secondo il metododi decisione a seguito di trattazionescritta ex artt. 281 quinquies e 190c.p.c. A queste 186 potenziali senten-ze da assumere in decisione neiprossimi sedici mesi lavorativi, vannoaggiunte le controversie trattate se-condo il rito di cui all’art. 447 bisc.p.c., che vanno in decisione senzaprevia udienza di precisazione delleconclusioni, nonché le cause sogget-te al rito di cognizione ordinario rin-viate per la decisione a seguito ditrattazione orale ex art. 281 sexiesc.p.c. È ragionevole, visto che sulruolo TRE sono previste in ogni me-se non meno di sei locazioni in deci-sione e non meno di due discussioniex art. 281 sexies c.p.c., che alle 186sentenze prima calcolate debbanosommarsene altre 102, per un totaledi n. 288 sentenze da estendere daoggi al 9 febbraio 2005. L’enorme in-golfamento del ruolo TRE (sarebbeindicativo il confronto comparativocon i ruoli dei Giudici Istruttori delTribunale di Napoli, che dista, in ef-fetti, soli 37 chilometri da Nocera In-feriore), soprattutto nella fase di de-cisione della causa (giacché, in prati-ca, circa 1/3 dell’intero ruolo pendenella fase di conclusione del procedi-mento) è dovuto in parte all’enormesopravvenienza, ed in parte all’ado-zione da parte del magistrato di tec-niche di organizzazione del lavoro edi gestione degli affari estremamenteacceleratorie, idonee quindi a com-primere il numero delle udienzeistruttorie o di mero rinvio: ciò,com’è intuibile, nell’auspicio di per-seguire il supremo obiettivo della ra-gionevole durata dei procedimenti.Altra causa di proliferazione dellacause in decisione è rinvenibile nel-l’assegnazione fatta due anni or sonoa questo Giudice di duecento causerientranti nella vecchia competenzapretorile, per lo più prima trattate daiVice Pretori Onorari Avv. CINQUEed Avv. SEI, i quali le avevano tutteintegralmente istruite, ed anzi soven-te le avevano rimesse sul ruolo istrut-torio dopo averle già assunte in deci-sione, per la sola incombenza di ac-

quisire la nota delle spese ex art. 75disp. Att. C.p.c. mancante in atti. Ilcontenzioso gravante sul ruolo TRE,ed in genere della II sezione civile, è,peraltro, connotato dal fisiologico ri-corso a prove costituende (testimo-nianze ed interrogatori formali: sipensi ai giudizi di responsabilità civi-le automobilistica, o di usucapione,in pratica mai forniti di rapide proveprecostituite), sicché le incombenzedi assunzione delle medesime intasaulteriormente il calendario dei rinvii.Ritenendosi la descritta situazionepregiudizievole al diritto delle parti aprocessi di ragionevole durata, il sot-toscritto si permette di proporre unprogetto di riduzione dell’arretrato,fatto di soluzioni non necessariamen-te concomitanti, rimettendosi ovvia-mente alle diverse determinazioniche i Dirigenti riterranno meglio op-portune al riguardo.

Proposte1) Sospensione delle assegnazioni di

cause al ruolo TRE (e, col consen-so dell’interessato, al ruoloQUATTRO) fino all’effettiva pere-quazione delle pendenze tra igiudici addetti alla trattazione dicause ordinarie appartenenti allaII sezione civile del Tribunale.

2) Previsione di un’udienza mensiledel ruolo TRE (e, se voluto, delruolo QUATTRO) da far svolgeread un Giudice Onorario di Tribu-nale, udienza in cui convogliare(previa selezione dei fascicoli permateria e per complessità, curatadall’Istruttore e vistata dal Presi-dente di Sezione) alcune dellecause del mese fissate per la pre-cisazione delle conclusioni o perl’assunzione di prove per testimo-ni o per interrogatorio formale.

3) Predisposizione di dati statisticieffettivamente attendibili, verifi-cando

a) il numero dei procedimenti asse-gnati nell’anno ai singoli magi-strati;

b) quante cause ciascun magistratoabbia rinviato per precisazionedelle conclusioni;

c) quante cause siano state assegna-te in decisione;

d) quante cause siano state cancella-te dal ruolo;

e) quante cause si siano estinte;

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f) quante cause siano state conci-liate;

g) quali siano stati i termini di depo-sito delle sentenze osservati daimagistrati;

h) quanti ordinanze ex artt 186 bis,186 ter, 186 quater, 648, 649, 665e quanti provvedimenti cautelarisiano stati emessi da ogni magi-strato;

i) quante udienze siano state tenutedal magistrato per ogni causa de-cisa con sentenza.

4) Analisi qualitativa dei flussi dellecause in entrate ed analisi qualita-tiva dei flussi delle cause in uscitaesitate con sentenza, medianteadozione di indici di reale produt-tività dei magistrati rapportati allaconsistenza qualitativa dei mede-simi flussi di lavoro. Tornerebbeutile, ad esempio, per la valutazio-ne delle sentenze, un metodo ba-sato sull’attribuzione di punti (me-todo tante volte proposto in pro-getti di leggi ed in uffici giudiziari,e troppe volte, per comprensibilimotivi, ripudiato) del tipo:

a) sentenze in materia societaria, didiritti reali, di successioni, o co-munque superiori a 20 paginedattiloscritte da 25 righi cadauno:3 punti;

b) sentenze in materia di obbligazio-ni e contratti, fallimentare, di la-voro o locazione, o comunquesuperiori a 10 pagine dattiloscritteda 25 righi cadauno: 2 punti;

c) sentenze rese nel restante conten-zioso, o comunque inferiori a 10pagine dattiloscritte da 25 righicadauno: 1 punto. Il criterio di at-tribuzione di punteggi diversifica-ti per materia si rivelerebbe ade-guato pure a disaggregare il datodei flussi della cause in entrata. Èpresumibile che il conseguimentodi più attendibili dati statistici in-duca i Dirigenti degli Uffici a rive-dere i criteri di ripartizione tabel-lare per materia tra le due sezionicivili del Tribunale.

5) Miglioramento dei servizi di can-celleria nelle funzioni di assisten-za dei Magistrati:ad esempio, ne-cessità di prevedere per ciascunGiudice un’unica casella di allo-cazione dei fascicoli da esitare,laddove ora i Magistrati della II

sezione civile trovano in luoghidelle Cancellerie tutti fisicamentediversi le cause per cui sono sca-duti i termini ex art. 190 c.p.c., i ri-corsi perdecreti ingiuntivi loro as-segnati, i cautelari e sommari loroassegnati, lecause delle successi-ve udienze da studiare, le riserva-te da sciogliere, leperizie da liqui-dare, gli appelli di lavoro, le istan-ze di difensori e CTU;trasportodei fascicoli dell’udienza nellestanze dei singoli magistrati giàuna settimana prima della rispetti-va celebrazione, onde consentirelo studio anticipato dei procedi-menti e l’eventuale predisposizio-ne anticipata di provvedimentiistruttori o decisori (si pensi allecause locative o dadecidere exart. 281 sexies c.p.c.).

ALLEGATO TRE

Dati statistici Corte di Appello - sez.Lavoro - Salerno.

Dati statistici: Corte di Appello - sez.Lavoro:– procedimenti pendenti: 1.098 al 31

dicembre 2000; 1.305 al 31 dicem-bre 2001; 1.457 al 31 dicembre2002; 1.656 ad oggi;

– procedimenti definiti: 1.100 anno2001; 1.531 anno 2002; 1.321 annoin corso;

– procedimenti sopravvenuti: 1.307anno 2001; 1.683 anno 2002; 1.520anno in corso.

Le udienze di discussione sono fissa-te entro l’anno dal deposito; i rinviiavvengono entro i 6 mesi.Appello Lavoro in Tribunale:– pendenze: 657 ruolo Lavoro; 227

ruolo Previdenza;– definizioni: circa 700 con sentenza

da inizio anno.Qualche nota:Sulla base dell’andamento degli ulti-mi anni (circa 4.000 pendenze), èprevisto il completo esaurimento delruolo per l’inizio del prossimo perio-do feriale.Le riunioni ex art. 47 quater O.G. sisvolgono con cadenza mensile insie-me ai colleghi della S.L. che trattanoil primo grado, e contemplano unaparte aperta agli Avvocati.L’udienza si tiene in aula inadeguataal numero delle parti; il ruolo diudienza è diviso tra lavoro e previ-

denza e le cause patrocinate dall’Av-vocatura dello Stato sono chiamateper prime e di seguito per ridurre idisagi.

ALLEGATO QUATTRO

Statistiche relative alla Terza SezioneCivile del Trib. di Salerno.N.B. Sono stati eliminati i riferimen-ti ai cognomi dei singoli.

Pendenze al 16 settembre 2003:– Ruolo ALFA (attualmente scoper-

to): 255, di cui 254 in istruttoria + 1al collegio;

– Ruolo BETA: 1.172, di cui 1.114 inistruttoria + 12 al collegio + 46 in190 c.p.c.;

– Ruolo GAMMA: 1.415, di cui 1.322in istruttoria + 3 al collegio + 86 in190 c.p.c. + 4 riservate;

– Ruolo DELTA: 1.081, di cui 1.081in istruttoria + 8 al collegio + 38 in190 c.p.c.

ALLEGATO CINQUE

Statistiche del Tribunale di Vallo del-la Lucania (civile).

– Procedimenti civili pendenti com-prese procedure concorsuali edespropriazioni: 8.945 al 31 dicem-bre 2000; 9.096 al 31 dicembre2001; 9.386 al 31 dicembre 2002;

– procedimenti civili definiti com-prese procedure concorsuali edespropriazioni: 3.062 anno 2000;2.446 anno 2001; 2.770 anno 2002;

– procedimenti civili sopravvenuticomprese procedure concorsualied espropriazioni: 3.076 anno2000; 2.597 anno 2001; 3.060 anno2002.

SEZIONE STRALCIO:– procedimenti civili pendenti:

3.071 al 31 dicembre 2000; 2.626 al31 dicembre 2001; 2.280 al 31 di-cembre 2002;

LAVORO-PREVIDENZA PRIMO GRADO:– procedimenti pendenti: 6.370 al 31

dicembre 2000; 6.288 al 31 dicem-bre 2001; 6.980 al 31 dicembre2002;

– procedimenti definiti: 1.825 anno2000; 2.549 anno 2001; 1.110 anno2002;

– procedimenti sopravvenuti: 3.263anno 2000; 2.467 anno 2001; 1.802anno 2002. ■

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1. GARANZIA ED EFFICIENZANEL PROCESSO ESECUTIVO

I llustrando in numerosi incon-tri le prassi nella gestione del-le procedure esecutive immo-

biliari elaborate dai tribunali diBologna e Monza e i risultatiestremamente positivi ottenuti ciè parso talvolta di cogliere il ti-more, sia pur non chiaramenteesplicitato, che il perseguimentodi obiettivi di efficienza e quindil’esercizio dei poteri del giudiceanche nella prospettiva del risul-tato finale potesse allontanare ilgiudice da una funzione di ga-ranzia. La nostra tesi è che la funzione digaranzia possa essere pienamenteattuata solamente in un quadro diefficienza. La funzione di garanzia non puòessere infatti intesa solo come as-sicurazione del contraddittorio inbase a corrette notificazioni e ingenere alla regolarità degli atti mainveste anche il piano dell’effetti-vità della tutela dei diritti ed inte-ressi sostanziali che si voglionotutelare tramite il processo. Nelprocesso esecutivo sono coinvoltiil diritto dei creditori a soddisfarei propri crediti mediante l’espro-priazione di beni del patrimoniodel debitore e il diritto (o quanto-meno l’interesse) del debitore anon subire un sacrificio patrimo-niale maggiore rispetto al valoredei propri debiti. La tutela delledue posizioni può essere assicu-rata solamente tramite un proces-so esecutivo rapido che si conclu-da con la vendita del bene al nor-male prezzo di mercato. Quandouna procedura esecutiva, pur in-

staurata in forza di un valido tito-lo e in base a regolari notifiche, sitraduce, come accade in buonaparte degli uffici giudiziari, nellavendita dell’immobile dopo 5-6anni ed a un prezzo inferiore del30, 40 o 50 per cento rispetto alvalore di mercato non può certoritenersi effettivamente attuata lafunzione di garanzia del giudiceposto che tramite il processo si èdi fatto verificata una grave lesio-ne dei diritti sia dei creditori siadel debitore.Queste considerazioni, volte adevidenziare la giuridicità dellaprospettiva del risultato nell’am-bito del processo, trovano con-ferma nella scelta del legislatoredi attribuire al giudice dell’esecu-zione poteri che implicano valu-tazioni discrezionali in termini diopportunità e in una prospettivaessenzialmente gestionale comead esempio quelli inerenti la scel-ta delle forme di pubblicità o lanomina di un custode giudiziario.Trattasi evidentemente di poteriche sono stati attribuiti al giudicein funzione di garanzia sostanzia-le degli interessi coinvolti e chedevono essere, per loro natura,esercitati secondo un metro so-stanzialmente di buona ammini-strazione in base alla valutazionedi funzionalità della scelta adotta-ta rispetto alla finalità da perse-guire. Che l’ottica del legislatorefosse proprio quella di mantene-re l’espropriazione nell’ambitoprocessuale per assicurare unamaggiore tutela sostanziale degliinteressi coinvolti lo si evinceespressamente dalla relazione alre sul codice di procedura civilenel passaggio in cui si affermava

LE VENDITE FORZATE E LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO ESECUTIVO

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che la “presenza continua delgiudice dell’esecuzione serviràda una parte a rendere vani i ten-tativi fatti a danno del creditoreprocedente dal debitore o daisuoi compari o prestanomi, maservirà anche a sventare le specu-lazioni di certi affaristi delleespropriazioni che vedono nelprocesso esecutivo uno strumen-to per arricchirsi sulle miserie al-trui” e “deve nello stesso tempoassicurare che i beni di cui il de-bitore è espropriato siano vendu-ti per il loro giusto prezzo, e chenon siano strappati per cifre irri-sorie da chi vuol profittare dellasua disavventura per spogliarlodel patrimonio. Su questo pianola tutela del creditore onesto e ladifesa del debitore sciaguratocoincidono”.E che la prospettiva dell’efficien-za s’imponga al giudice come pa-rametro fondamentale nell’eserci-zio dei propri poteri è oggi defi-nitivamente sancito dalla recentemodifica dell’art. 111 della Costi-tuzione con l’espressa introduzio-ne del principio della ragionevoledurata del processo.Il diritto alla ragionevole duratadel processo è espressione, conriferimento al profilo temporale,di un più generale diritto all’effi-cienza che trova fonte anche nel-l’art. 97 della Costituzione e, nelcaso delle esecuzioni immobiliari,riguarda, oltre la durata, anchel’adozione di scelte funzionali adassicurare la vendita dei beni adun giusto prezzo di mercato. Laconcretizzazione del principio in-volge sia i poteri di organizzazio-ne dell’ufficio da parte dei diri-genti sia l’esercizio dei poteri en-doprocessuali da parte di ognigiudice. Con riferimento a questiultimi risulta evidente che il giu-dice, nel rispetto delle garanziepreviste dal codice, deve compie-re quelle scelte che risultano piùfunzionali rispetto all’obbiettivodi una gestione efficiente. L’efficienza in altri termini non è

solo un metro di valutazione del-le scelte organizzative dell’ufficioma è, a tutti gli effetti, un parame-tro interno al processo. In questa prospettiva, quindi,modalità di gestione del processoesecutivo che, in un contesto dirisorse fortemente limitate, impli-cano lo svolgimento di attivitàinutili e comunque vani allunga-menti dei tempi, senza alcunchéaggiungere sul piano delle garan-zie, violano palesemente il pre-cetto giuridico che impone il per-seguimento dell’efficienza. Em-blematica al riguardo è, ad esem-pio, la prassi, per nulla previstadal codice, di pervenire alla pro-nuncia dell’ordinanza di venditasoltanto nella quarta e spessoquinta udienza (udienza per no-minare il perito, udienza per faregiurare il perito, udienza per con-cedere i termini per l’esame dellaperizia e finalmente udienza perla pronuncia dell’ordinanza divendita) quando invece è possi-bile nominare l’esperto e farlogiurare direttamente davanti algiudice senza comparizione delleparti (l’incarico all’esperto ex art.568 c.p.c. non è infatti riconduci-bile alla consulenza tecnica d’uf-ficio in senso proprio) imponen-dogli di depositare la perizia e dicomunicarla direttamente a tuttele parti con congruo anticipo ri-spetto alla prima udienza (chequindi diventa di regola l’udienzain cui si pronuncia l’ordinanza divendita).D’altro canto risulta contrastantecon il dovere dell’efficienza, conriferimento all’obbiettivo di assi-curare una vendita del bene rapi-da ed al suo pieno valore di mer-cato, l’esercizio da parte del giu-dice del potere di disporre formedi pubblicità commerciale senzaalcuna attenzione al profilo fun-zionale e quindi senza un’ade-guata valutazione dell’efficaciacomunicativa delle inserzioni edel rapporto tra efficacia e costi.Analogamente contrasta con il

dovere dell’efficienza il non farsicarico nella direzione della proce-dura esecutiva del problema fon-damentale della visita dell’immo-bile da parte di chi manifesta in-teresse all’acquisto: solo assicu-rando ai potenziali acquirenti lapossibilità di visitare l’immobile èpossibile infatti superare la nettacesura tra vendite giudiziarie enormale mercato immobiliare evi-tando così che le prime siano difatto riservate a chi opera inun’ottica speculativa e consenten-do la partecipazione ai comunicittadini che, acquistando nellaprospettiva di destinare il bene apropria abitazione, sono interes-sati all’acquisto ai normali prezzidi mercato. Il tema del rapporto tra funzionedi garanzia del giudice ed effi-cienza meriterebbe ben altro ap-profondimento che tuttavia non èpossibile sviluppare per ragionidi tempo. In questa sede appaio-no sufficienti queste brevi consi-derazioni per dimostrare che l’in-dividuazione delle scelte proces-suali e delle soluzioni organizzati-ve che andrò sinteticamente ad il-lustrare non rappresentano un’at-tività ultronea rispetto ai compitidel giudice dell’esecuzione macostituiscono un tentativo, sfocia-to in risultati indubbiamente posi-tivi, di concretizzare il dovere delgiudice di perseguire l’obbiettivodell’efficienza in un contesto, co-me quello del processo esecutivo,in cui l’obbiettivo si specifica nonsolo sul piano temporale delladurata del processo ma anche sulpiano dei valori dei realizzo deibeni sul mercato, con conseguen-te necessità per il giudice di riflet-tere e di compiere delle sceltecon riferimento non solo ai mec-canismi interni del processo (adesempio il numero delle udienze)ma anche all’interazione con larealtà extragiudiziaria del mercatoimmobiliare. In altri termini il per-seguimento dell’efficienza impli-ca l’assunzione di parametri di ra-

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zionalità tecnica che, nel caso diattività giudiziale sfociante nellacollocazione di beni sul mercato(in sede di procedure esecutiveordinarie o in sede di procedureconcorsuali), impone la massimaattenzione alle effettive dinami-che del mercato ed alle esigenzeche condizionano l’incontro tra ladomanda e l’offerta, perché se daqueste esigenze si prescinde laconseguenza è che il bene vieneliquidato a condizioni deteriori incontrasto con il dovere dell’effi-cienza e con lesione dei dirittidelle parti coinvolte nel processo.

2. I RISULTATI DELLE NUOVE PRASSI

L e esperienze di tribunali co-me Monza e Bologna, maora di molti altri tribunali,

dimostrano che è possibile intempi brevi, con la normativa vi-gente e con le pur scarse risorseattualmente disponibili, modifica-re radicalmente la situazione del-le procedure esecutive immobi-liari caratterizzata spesso da unasostanziale paralisi o comunqueda gravi fenomeni di turbativad’asta e dai tempi lunghi dellavendita degli immobili, che avvie-ne dopo molti anni dal pignora-mento e a prezzi molto inferiori aquelli di mercato con grave dan-no sia per i creditori sia per i de-bitori esecutati.Con le nuove prassi nel Tribunaledi Monza, partendo da una situa-zione, che avrebbe condotto, en-tro 5 anni ad una durata mediadelle procedure esecutive di circaventi anni, che vedeva gravi tur-bative d’asta e oltre l’80% dellaaste deserte con la vendita di nonpiù di 40-50 immobili l’anno (afronte di oltre 3.500 procedurependenti e una sopravvenienza di600 nuove procedure annue) giànel primo anno – anno 2000 – sisono venduti 500 immobili, il 65%delle aste ha avuto esito positivo,

il ricarico medio sui prezzi base èstato del 22% e le procedure estin-te per accordi tra le parti sono net-tamente aumentate superando le700. Nel 2002 risulta eliminato tut-to l’arretrato, tant’è che si sonodovute ridurre le udienze di ven-dita inizialmente programmateper la mancanza di sufficienti im-mobili da vendere, la percentualedelle aste con esito positivo è sali-ta al 70% e il ricarico medio ri-spetto al prezzo base al 29%. L’ef-fetto indotto della maggiore effi-cienza delle procedure è risultatoancora superiore: le procedureestinte per accordo tra le partirappresentano ben il 63% delleprocedure definite, quindi, quasiil doppio di quelle concluse pereffetto dell’avvenuta espropriazio-ne. Attualmente la durata delleprocedure esecutive, tra il deposi-

to delle certificazione ipocatastalee l’effettiva distribuzione del rica-vato, quando non sono i creditoria chiedere un rallentamento, è in-feriore ai 18 mesi. Il numero delleprocedure pendenti è sceso in so-li tre anni, nonostante la soprav-venienza di 600 procedure all’an-no, da ca. 3.500 a ca. 1.500 men-tre, in assenza delle innovazioniintrodotte, oggi supererebbe le5.000 unità. Va rilevato anche unnotevole aumento degli interventie questo evidentemente è l’effettodei maggiori valori di realizzo checonsente quasi sempre un’effetti-va partecipazione alla distribuzio-ne di tutti i creditori e molto spes-so anche un la restituzione al de-bitore di parte del ricavato.Questi dati si possono evincere inmodo più chiaro dalle seguentitabelle.

TABELLE DI RAFFRONTO DELLE VENDITE IMMOBILIARI DEL TRIBUNALE DI MONZA

TRA L’ANNO 2000 E GLI ANNI PRECEDENTI NEI QUALI NON ERANO STATE ANCORA INTRODOTTE LE NUOVE PRASSI

Incremento nel numero di immobili posti in vendita rispetto al 1999: + 340%

NUMERO DI IMMOBILI POSTI IN VENDITA1998 1999 2000

280 280 952

Immobili venduti nel 2000 rispetto a quelli venduti nel 1994: + 1158%** Negli ultimi mesi del 1998 sono iniziate le pubblicazioni di parte degli annunci su Il Corriere della Sera.** Le modifiche nelle prassi sono state introdotte a partire da settembre 1999.

NUMERO DI IMMOBILI VENDUTI1994 1995 1996 1997 1998* 1999** 2000

43 44 67 41 77 175 498

Percentuale dei lotti venduti rispetto a quelli posti in vendita nel 2000: 65,5%* Nelle procedure in cui non è intervenuta sospensione della vendita a seguito di conversione o accordo tra

le parti.

IMMOBILI VENDUTI RISPETTO A QUELLI IN VENDITA

In vendita* 760

Venduti 498

Percentuale di immobili venduti per i quali si è svolta gara tra più offerenti: 68,3%

NUMERO DI IMMOBILI VENDUTI A SEGUITO DI EFFETTIVA GARA

Totale lotti aggiudicati a base d’asta 158

Totale lotti aggiudicati a seguito di gara 340

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Percentuale di fascicoli pendenti al 31 dicembre 1999 esauritinel 2000: - 33,3%

FASCICOLI ESAURITI (PER VENDITA DI TUTTI I LOTTI O PER ESTINZIONE)PER VENDITA

DI TUTTI I LOTTIPER ESTINZIONE TOTALE

375 702 1.077

Incremento di lotti venduti per magistrato: + 1219%* Nel 2000 i tre magistrati addetti alle esecuzioni immobiliari erano destinatiprevalentemente alle attività di giudice delegato nelle procedure concorsuali,mentre nel 1997 alle attività di giudice in sezione civile ordinaria.

INCREMENTO DI PRODUTTIVITÀ PER MAGISTRATO1997 2000

Immobili venduti 41* 498*

Numero magistrati 14* 493*

TABELLE DI RAFFRONTO DELLE VENDITE IMMOBILIARI DEL TRIBUNALE DI MONZA NEGLI ANNI 2000-2001-2002

PERCENTUALE LOTTI VENDUTI2000 2001 2002

Numero di lotti in vendita 760 646 647

Numero lotti venduti 498 383 454

Percentuale lotti venduti 65,53% 60,06% 70,17%

PERCENTUALE LOTTI VENDUTI CON GARA TRA I PIÙ OFFERENTI2000 2001 2002

Numero lotti venduti 498 383 454

Lotti venduti con gara tra più offerenti 340 255 319

Percentuale lotti venduti con gara tra più offerenti 68,27% 65,72% 70,26%

ENTITÀ DEI RILANCI2000 2001 2002

Aste senza rilanci 31,73% 34,28% 29,74%

Aste con rilanci: fino al 10% 13,45% 11,08% 19,69%

dal 10% al 20% 19,84% 17,47% 17,71%

dal 20% al 30% 11,65% 11,08% 19,69%

dal 30% al 50% 15,26% 17,01% 17,18%

dal 50% al 70% 18,23% 19,10% 10,79%

oltre il 70% 19,84% 10,05% 15,20%

100% 100% 100%

INCREMENTO DEGLI IMPORTI REALIZZATI RISPETTO AI PREZZI A BASE D’ASTA2000 2001 2002

Ammontare complessivo degli importi di base d’asta 196.123.413.200 70.587.645.000 € 38.382.449,00

Realizzo complessivo 117.388.060.000 86.406.020.000 € 49.740.025,00

Incrementi sulle basi d’asta + 21.264.646800 + 15.818.375.000 + € 11.357.576,00

Incrementi sulle basi d’asta + 22,12% + 22,41% + 29,59%

PROCEDURE DEFINITE NEL PERIODO 1º GENNAIO 2000 - 30 MARZO 2003PENDENTI AL 1º GENNAIO 2000 SOPRAVVENUTE NEL PERIODO DEFINITE NEL PERIODO PENDENTI AL 30 MARZO 2003

3.590 + 1.902 - 4.057 1.435

EFFETTO DIRETTO ED EFFETTO INDOTTO DELLA MAGGIORE EFFICIENZA DELLE PROCEDURE ESECUTIVE NEL PERIODO 1º GENNAIO 2000 - 30 MARZO 2003

Procedure definite a seguito di vendita o conversione 36,5%

Procedure definite a seguito di intervenuti accordi tra le parti (estinzioni ex artt. 567, 629 e 631 c.p.c.) 63,5%

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In una prospettiva generale que-sti dati del Tribunale di Monza so-no molto significativi sia perché ilTribunale di Monza è un ufficio dimedio-grandi dimensioni con unbacino di oltre 1.200.0000 perso-ne sia, soprattutto, perché i datiesposti risultano coincidenti conquelli del Tribunale di Bologna.Questo dimostra che i risultatinon sono la conseguenza di pe-culiarità socio-economiche dellarealtà dell’hinterland milanese masono il frutto di una metodologiacondivisa dai magistrati dei dueuffici. Qualcuno potrebbe peròpensare che comunque si tratta direaltà accomunate dall’essere in-serite in aree particolarmente svi-luppate di regioni settentrionali.Ma al riguardo si deve osservareche in tribunali confinanti conquello di Monza ancora oggi l’80-90% delle aste vanno deserte e lamedia durata delle procedure ènotevolmente superiore ai 5 annie che all’opposto in tribunali sitiin province del meridione, dopol’adozione di prassi analoghe aquelle di Bologna e Monza (re-centemente ad esempio i tribuna-

li di Brindisi, Lecce e Patti), si ot-tengono risultati che, anche intermini statistici, si stanno rapida-mente avvicinando a quelli oraesposti.Questi risultati non dipendonopertanto, se non in minima parte,dal contesto economico (che sem-mai incide sui valori del mercatoimmobiliare e quindi sui valori direalizzo in termini assoluti). E neppure dipendono dalle strut-ture e dal personale a disposizio-ne dell’ufficio, per quanto carentiesse possano essere: ciò perchéprassi, come quelle sperimentatea Monza prevedono e comporta-no un recupero di risorse tramitela eliminazione di attività non ne-cessarie e un’ampia delega di atti-vità a soggetti terzi, delega cheproduce un corrispondente sgra-vio di lavoro per la cancelleria eche consente quindi di trattare unmaggior numero di processi a pa-rità di strutture.Il Tribunale di Monza ha infattiinstaurato le nuove prassi con so-li tre magistrati, – che, peraltro, sioccupavano principalmente dellagestione delle procedure falli-

mentari (con circa 500 fallimenti atesta) e facevano parte anche del-la sezione stralcio – e con quattroaddetti alla cancelleria esecuzioniimmobiliari: pur con forze così li-mitate è stato possibile in un soloanno, tramite l’eliminazione di at-tività inutili e la valorizzazione divarie figure di ausiliario, far redi-gere circa mille perizie di stima,pronunciare circa mille ordinanzedi vendita, svolgere 760 aste, ven-dere 500 immobili, emettere 500decreti di trasferimento e, infine,redigere, approvare ed eseguire iconseguenti progetti di distribu-zione.

3. LE NUOVE PRASSI PERUN PROCESSO ESECUTIVOEFFICIENTE: INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE DELLA CRISIDELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

Per un’illustrazione puntualedella prassi elaborata daigiudici dell’esecuzione del

Tribunale di Monza si rinvia al-l’articolo “Sintesi delle peculiarità

DURATA DELLE PROCEDURE: ANALISI DELLE PROCEDURE IN CUI È STATA DEPOSITATA LA DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE NEL MESE DI GENNAIO 2003

NUMERO PROCEDIMENTI

DEPOSITODOCUMENTAZIONE

IPOCATASTALEART. 567 C.P.C.

DATA EMISSIONEPROVVEDIMENTOART. 569 C.P.C.

DEPOSITO PERIZIA IN CANCELLERIA

E INVIO DELLE COPIE A MEZZO FAX

O POSTA AI CREDITORI E DEBITORE

DATA UDIENZAPER PRONUNCIA

ORDINANZADI VENDITA

E NOMINA CUSTODE GIUDIZIARIO

DATA DI VENDITA PREVISTA

DATA PREVISTAPER

APPROVAZIONEPROGETTO

DI DISTRIBUZIONE

33 gennaio 2003 30 gennaio 2003 aprile 2003 maggio 2003 settembre 2003 gennaio 2004

ANALISI DELLE PRIME 100 PROCEDURE IN CUI È STATA DEPOSITATA LA DOCUMENTAZIONE IPOCATASTALE NEL GIUGNO 2001

NUMERO PROCEDIMENTI

DEPOSITODOCUMENTAZIONE

IPOCATASTALEART. 567 C.P.C.

DATA EMISSIONEPROVVEDIMENTOART. 569 C.P.C.

DEPOSITO PERIZIA IN CANCELLERIA

E INVIO DELLE COPIE A MEZZO FAX

O POSTA AI CREDITORI E DEBITORE

DATA UDIENZAPER PRONUNCIA

ORDINANZADI VENDITA

E NOMINA CUSTODE GIUDIZIARIO

STATO DELLE PROCEDURE NEL MESE DI OTTOBRE 2002

100 giugno 2001 30 giugno 2001 novembre-dicembre 2001 gennaio 2002

• N. 33 Estinte a seguito di ri-nuncia

• N. 37 “congelate” per accor-do tra creditori e debitore oin cui è in corso la conversio-ne

• N. 30 in cui è stata eseguitala vendita ed approvato o incorso di approvazione il pro-getto di distribuzione

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nelle prassi delle vendite immobi-liari nel tribunale di Monza”,pubblicato nella Rivista dell’Ese-cuzione Forzata n. 4/2001, unita-mente ad un intervento del Prof.Avv. Achille Saletti, Ordinario diDiritto dell’Esecuzione Civile nel-l’Università degli Studi di Milano,che sottolinea la rispondenza ditale prassi alle previsioni del codi-ce di procedura civile.In questa sede si possono focaliz-zare soltanto i profili essenziali.Punto di partenza dell’elaborazio-ne delle nuove prassi è stata unariflessione, condotta insieme daimagistrati e dagli avvocati più in-teressati alla materia, sulle causedella crisi delle procedure esecu-tive immobiliari.Ad un primo esame, questa crisiappare inspiegabile secondo leleggi che regolano il mercato: unsoggetto che colloca sul mercatoun bene che risponde ad una do-manda diffusa, ad un prezzo con-correnziale, offrendo le massimegaranzie quanto al rischio di evi-zione o di revocatorie, senza farpagare oneri di intermediazionedeve trovare, secondo le normalidinamiche del mercato, un’ampiaplatea d’interessati all’acquisto.Nel caso delle esecuzioni immobi-liari invece, pur presentando essetutte le caratteristiche della fatti-specie descritta, la regola è che ibeni si vendano soltanto dopomolti anni a prezzo notevolmenteinferiore ai valori di mercato.Muovendo da questo paradosso,si è pervenuti alla conclusioneche tre sono le principali causedell’inefficienza delle procedureesecutive immobiliari: a) l’assenza dei cittadini nelle

aste ossia l’isolamento dellevendite giudiziarie rispetto alnormale mercato immobiliarecon la conseguenza del susse-guirsi di aste deserte;

b) la circostanza che si pongonoin vendita in un numero signi-ficativo di procedure quote in-divise;

c) l’appesantimento delle proce-dure con attività inutili che ne allungano ulteriormente itempi.

3.1. L’assenza dei cittadini alle aste

A ffinché il processo esecuti-vo risulti efficiente occorreche sfoci nella vendita del

bene pignorato nei tempi più bre-vi possibili, al prezzo non inferio-re a quello di mercato, con il mi-nor costo possibile. Perché ciò accada occorre assicu-rare la più ampia partecipazionedei comuni cittadini alle aste. Oc-corre in altri termini che le vendi-te giudiziarie non rappresentinouna realtà sostanzialmente sepa-rata rispetto al normale mercatoimmobiliare. Nella maggior parte dei tribunalila situazione, sotto tale profilo, èdisastrosa.Le vendite immobiliari sono ingenere appannaggio di pochispeculatori che hanno interessead acquistare ad un prezzo forte-mente ridotto rispetto al reale va-lore e sono peraltro privi della ca-pacità economica di assorbire tut-ti gli immobili posti in vendita daun tribunale anche di piccole di-mensioni. In questo contesto èfrequentissimo che gli operatoriabituali delle aste concludano traloro accordi illeciti per mandareripetutamente deserte le aste edottenere una drastica riduzionedei prezzi di vendita o che, nelcaso di presentazione di offerteda parte di comuni cittadini, cer-chino di indurli a ritirarsi oppurechiedano loro delle tangenti conla minaccia di rilanci strumentalio della riapertura della gara me-diante l’offerta dell’aumento delsesto prevista per la vendita conincanto. Il risultato è che la realtà delleaste giudiziarie è comunementepercepita come fortemente inqui-nata da condotte illecite, i cittadi-

ni sono scoraggiati dal partecipar-vi e che, con il susseguirsi di astedeserte più o meno “pilotate”, siperviene alla vendita dei beni pi-gnorati dopo molti anni a prezzidi regola molto inferiori (40 o an-che 50%) al loro valore di merca-to e che una parte dei beni rima-ne addirittura invenduta nono-stante risulti offerta a prezzo vile. La situazione si modifica comple-tamente quando si assicuraun’ampia partecipazione con ilpieno inserimento delle venditegiudiziarie nel normale mercatoimmobiliare in quanto il comunecittadino che acquista l’immobileper destinarlo a propria abitazio-ne è disponibile a pagare il pienoprezzo di mercato e talvolta, seha un particolare interesse (adesempio per la vicinanza con illuogo di lavoro o con l’abitazionedi un familiare o per particolaricaratteristiche del bene), ancheun prezzo superiore e il mercatoè in grado di assorbire rapida-mente tutti gli immobili posti invendita (quantomeno quelli aduso abitativo siti nelle aree urba-ne o comunque nei centri mag-giori).

3.2. La cause dell’assenzadei cittadini dalle aste

Per evitare che le aste giudi-ziarie siano appannaggio dipochi speculatori con tutti i

conseguenti effetti degenerativioccorre individuare puntualmen-te i fattori che ostacolano la par-tecipazione del comune cittadinoal fine della loro rimozione.Si è appena rilevato che una pri-ma causa è ravvisabile nella per-cezione diffusa dei fenomeni diturbativa d’asta ed in particolaredi quelle condotte che si risolvo-no in richieste di tangenti agli ag-giudicatari.Le altre cause possono così sinte-ticamente elencarsi: a) l’inadeguatezza delle forme

pubblicità usualmente dispo-

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ste (annunci spesso non chiari,pubblicati in giornali diversi ein giorni diversi, di norma ap-pena 20 giorni prima dell’asta,per cui il cittadino che volessemonitorare tutte le vendite diun tribunale per trovare il be-ne di suo interesse dovrebbeacquistare tutti i giorni piùquotidiani ed avrebbe poi a di-sposizione un tempo palese-mente insufficiente per ottene-re le ulteriori informazioni,compiere le valutazioni com-parative, verificare la possibi-lità di ottenere un finanzia-mento bancario di denaro ido-neo al pagamento del prezzo);

b) l’impossibilità o la grave diffi-coltà per il cittadino di ottene-re informazioni più specifichesu un determinato immobiledella cui vendita sia venuto aconoscenza (per prendere vi-sione della perizia è necessa-rio prendersi un giorno di feriee recarsi nelle affollate e disor-ganizzate cancellerie dei tribu-nali, in orari spesso rigidamen-te limitati, magari a giorni al-terni senza che il personale dicancelleria sia ovviamente ingrado di fornire informazioniulteriori rispetto a quelle evin-cibili dalla perizia);

c) le frequenti carenze delle peri-zie (per chi compera nella pro-spettiva dell’uso proprio ed aprezzo pieno è essenziale ave-re informazioni precise sullostato di conservazione del be-ne, sull’esistenza di eventualiirregolarità edilizie anche in-terne e sulla loro sanabilità,sull’opponibilità o meno del ti-tolo in forza dei quali il bene èoccupato da terzi, sull’ammon-tare annuo delle spese condo-miniali, sull’esistenza di spesecondominiali pregresse di cuipotrebbe essere chiamato a ri-spondere in via solidale e inordine a questi profili spessonulla risulta dalle perizie o leinformazioni riportate risulta-

no imprecise e talvolta com-pletamente errate, spesso per-ché il perito non è stato in gra-do di effettuare l’accesso al-l’immobile);

d) l’impossibilità di visitare l’im-mobile prima della vendita(che rappresenta il fattoremaggiormente disincentivanteposto che praticamente nessu-no è disposto ad acquistare unimmobile per andarvi ad abita-re senza previamente visitarlo);

e) la necessità di versare, soloper partecipare all’asta, unasomma spropositata, pari adeuro del prezzo base (10% percauzione e 15% per spese pre-sunte);

f) la necessità di attendere permolti mesi il decreto di trasfe-rimento;

g) la necessità di farsi carico, do-po l’attesa del decreto di tra-sferimento, della liberazionedell’immobile dal debitore;

h) il rischio che solo in quella se-de si scopra che il bene è oc-cupato in forza di un contrattodi locazione opponibile per al-cuni anni;

i) la necessità di provvedere inproprio all’effettiva cancella-zione del pignoramento e del-le ipoteche.

Questi fattori possono essereininfluenti per uno speculatore,che svolge questa attività per pro-fessione e acquista il bene ad unprezzo notevolmente ribassatoconcludendo in ogni caso un af-fare: non certamente per un citta-dino, abituato alle regole del mer-cato commerciale, che acquistal’immobile per uso proprio, lo pa-ga il normale prezzo di mercatoe, di norma, ha la necessità di es-sere immesso subito nel posses-so, dovendo consegnare a suavolta il precedente immobile disua proprietà che ha venduto perpagare il prezzo di aggiudicazio-ne o non essendo in grado di pa-gare contemporaneamente il ca-none di locazione per la vecchia

abitazione e le rate del mutuo sti-pulato per il versamento del saldoprezzo.Queste cause vanno quindi elimi-nate

3.3. La vendita delle quote indivise

N el verificare lo stato delleprocedure si era constatatoche un numero significati-

vo di procedure pendenti da mol-ti anni dopo varie aste infruttuoseavevano ad oggetto quote indivi-se. Questa situazione risultavauna conseguenza del fatto che iprecedenti giudici dell’esecuzio-ne quando era pignorata unaquota indivisa all’udienza ex art.600 c.p.c., a prescindere dallacondotta dei comproprietari nonpignorati, provvedevano ad ordi-nare la vendita della quota. Inmolti casi queste procedure siesaurivano nella vendita del benea prezzo irrisorio, spesso a mala-pena sufficiente a coprire le spesedel giudizio, ad un comproprieta-rio e talvolta ad uno speculatore(che poi provvedeva a regolare irapporti con gli altri comproprie-tari). In altri casi, dopo molti annidi attività e ingenti spese da partedel creditore procedente, la pro-cedura era abbandonata senza al-cuna vendita.

3.4. Le attività inutili nell’ambito del processo esecutivo

I tempi del processo esecutivosono gravemente pregiudicatidal fenomeno delle aste de-

serte determinato dalla mancatapartecipazione dei cittadini. Lalunghezza del processo esecutivoè tuttavia ulteriormente dilatatadallo svolgimento di numeroseudienze nella fase iniziale dellaprocedura che non sono richiestedalla legge e risultano del tuttoinutili. Posto che l’esperto nomi-nato per la stima del bene in se-

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de esecutiva non è equiparabileal consulente nominato in ungiudizio di cognizione, è pacificoche né la sua nomina né l’assun-zione dell’incarico (e lo stessosvolgimento delle operazioni distima) debbano avvenire nel con-traddittorio delle parti. Ne conse-gue che l’udienza per la nominadell’esperto nominato e l’udienzaper il giuramento dell’esperto so-no udienze del tutto inutili. Il giu-dice può nominare l’esperto fuo-ri udienza contestualmente all’e-missione del provvedimento concui fissa la prima udienza, stabi-lendo che questi compaia dopopochi giorni, senza la presenzadelle parti, per l’accettazione del-l’incarico e che depositi la periziaalmeno trenta giorni prima dell’u-dienza inviandone copia a mezzofax o posta a tutte le parti: la pri-ma udienza è quindi destinata al-la pronuncia dell’ordinanza divendita. Questo significa che l’or-dinanza di vendita può esserepronunciata entro sei mesi daldeposito della documentazioneipocatastale anziché dopo dueanni come normalmente avviene.In un tribunale in cui inizianoogni anno 600 nuove procedureesecutive significa inoltre che,evitandosi tre udienze per ogniprocedura, si eliminano (ipotiz-zando che in ogni udienza sianotrattate 20 procedure) 90 udien-ze: se tre sono i giudici dell’ese-cuzione ciò equivale al risparmiodi tre udienze al mese per ciascu-no di essi. In altri termini, nel tri-bunale che segue la prassi tradi-zionale non solo i tempi delleprocedure si allungano di dueanni, ma ogni giudice destinaquasi un giorno di udienza allasettimana per svolgere attivitàinutili.Un discorso analogo può farsicon riferimento alla fissazione, aseguito dell’asta deserta, di unanuova udienza per la pronunciadell’ordinanza di vendita, ben po-tendosi, nel rispetto della ratio

della norma del codice, pronun-ciare subito l’ordinanza di venditae fissare l’udienza per l’esamedelle istanze di assegnazione sol-tanto nel caso di effettiva presen-tazione di tali istanze (circostanzaestremamente rara).

4. L’ELIMINAZIONE DELLE CAUSE DELL’ASSENZA DEI CITTADINI DALLE ASTE

4.1. Realizzazione di un sistema d’informazione articolato su più livelli

a) informazione di primo livello

Per informazione di primo li-vello deve intendersi quellafinalizzata a rendere edotti i

cittadini di quali beni sono di vol-ta in volta posti in vendita.Essa deve essere strutturata inmaniera tale da avere la più am-pia diffusione possibile, con stru-menti multi-livello, che siano ingrado di raggiungere diverse fa-sce di destinatari, con mezzi di-versi. Qui di seguito sono indicati i di-versi strumenti utilizzati dal Tri-bunale di Monza:

1) pubblicità su quotidiano di rilievo nazionale in pagina unica

In primo luogo, tutti gli annunci –nessuno escluso – vengono pub-blicati su quotidiani di rilievo na-zionale, in date fisse – in genereogni due mesi –, in unica pagina,dedicata esclusivamente agli an-nunci del Tribunale. In ogni pagi-na è già indicata la data della suc-cessiva inserzione.La pubblicazione a data fissa e lainserzione di tutti gli annunci inunica pagina consentono ai citta-dini di seguire efficacemente econ minima spesa tutte le venditeimmobiliari del Tribunale.Inoltre l’acquisto dello spaziopubblicitario a pagina intera, per

più pagine all’anno, consente diottenere congrue riduzioni diprezzo. Ulteriori risparmi in termini di co-sto derivano dalla possibilità,pubblicando tutti gli annunci nel-la stessa pagina, di non ripetere lemodalità di presentazione delleofferte ad ogni annuncio, ma diindicarle una volta per tutte in ci-ma alla pagina.Gli annunci sono redatti secondospecifiche istruzioni dei giudici,con eliminazione di ogni riferi-mento a elementi non stretta-mente indispensabili, nello stiledella normale pubblicità com-merciale. Ciò, oltre a renderel’annuncio più accattivante, è ul-teriore fattore di abbattimentodei costi, che sono ridotti a circaun quinto rispetto ad un annun-cio pubblicato secondo le prece-denti prassi.Il giornale interessato (Il Corrieredella Sera) è stato scelto sulla ba-se di una preventiva identificazio-ne dei quotidiani aventi maggiorediffusione nella circoscrizione; traqueste testate si è poi scelta quel-la che offriva il minor costo percontatto (importo del costo com-plessivo della pagina diviso per ilnumero di lettori).Gli immobili a destinazione com-merciale o industriale ovvero an-che abitativa ma di maggior pre-gio (di valore superiore a lire500.000.000) sono altresì pubbli-cizzati in altra pagina unica sulSole 24 Ore.

2) riproduzione e diffusione della pagina in 40.000 copie

La pagina contenente gli annunciviene riprodotta in 40.000 copieposte in distributori fissi pressouffici postali, uffici giudiziari, uffi-ci finanziari, e distribuita nelleprincipali stazioni ed in alcunicentri da personale di una societàdi servizi specializzata.Il costo per la stampa e la distri-buzione è di qualche decina dieuro per ciascuna procedura.

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3) pubblicità su pagine regionali di due quotidiani in pagina unica

La stessa pagina pubblicata su ilCorriere della Sera è pubblicata,al fine di coprire diverse aree dilettori, a costi minimi, tra le pagi-ne regionali de La Repubblica ede Il Giornale.

4) Inserimento degli avvisi di vendita nelle caselle postali degli immobili adiacenti

Il custode nominato dal Tribunaleprovvede tra l’altro a inserire, nel-le caselle degli immobili adiacen-ti a quello in vendita, brevi volan-tini contenenti l’informazione cheè in vendita un immobile nella viae l’invito a rivolgersi al custode.Ciò consente da un lato di rag-giungere utenti diversi dai lettoridi quotidiani o di altri giornali;dall’altro di far giungere il mes-saggio ad utenti potenzialmentemaggiormente interessati all’ac-quisto in quanto già abitanti nellazona

5) pubblicazione degli annunci su rete Internet

Tutti gli annunci della paginavengono riprodotti altresì su sitoInternet (tribunaledimonza.net)È possibile accedere rapidamenteagli annunci di maggior interesseper l’utente, attraverso una ricercaper località e per tipologia del-l’immobile.Il sistema consente una assolutariservatezza per l’utente e le infor-mazioni sono accessibili 24 ore algiorno.

6) pubblicazione degli annunci su giornali free press

Tutti gli annunci della paginavengono riprodotti altresì sulquotidiano City distribuito gratui-tamente in 200.000 copie nellestazioni della metropolitana e sulquindicinale QuiCasa distribuitogratuitamente in 40.000 copie neicomuni del circondario.

b) informazione di secondo livello: accesso alle ordinanze di vendita ed alle perizie mediante internet, a mezzo fax o posta

Una volta che il cittadino ab-bia notato un annuncio disuo interesse, è necessario

fornirgli le ulteriori informazioniche potrebbero interessargli e chesono contenute, sostanzialmente,nella ordinanza di vendita e nellaperizia.Quest’ultima, in particolare, è diassoluto rilievo: in essa il cittadi-no deve trovare una descrizioneesauriente del bene, con l’indica-zione di tutti gli elementi necessa-ri per decidersi all’acquisto. Inparticolare nella perizia devonoessere chiaramente esplicitati icriteri di stima, deve essere esat-tamente indicata le superficie, in-dividuati i vincoli gravanti sul be-ne e non cancellabili con il decre-to di trasferimento, quantificatel’ammontare annuo delle spesecondominiali e le spese pregressenon pagate nell’ultimo biennio,precisato se l’immobile è occupa-to da terzi in base ad un contrattoopponibile o se è stato assegnatoad un coniuge con provvedimen-to giudiziale, se risultano irregola-rità urbanistiche e riportato ognialtro elemento incidente sullepossibilità di godimento o sfrutta-mento (ad esempio nel caso diaree edificabili deve eseere verifi-cato che non siano intervenutecessioni di quote di cubatura). Èpoi importante che le perizie sia-no redatte secondo un modellouniforme, allo scopo di renderlepiù leggibili e facilmente consul-tabili.Questi obiettivi sono stati realiz-zati, a Monza, predisponendouno schema vincolante di relazio-ne e, per essere maggiormentecerti della sua osservanza, si è im-posto ai periti l’uso di un softwa-re gratuito che, acquisiti i dati,

consente al computer di scrivereautomaticamente il testo della pe-rizia, senza intervento del perito. Sia la perizia sia l’ordinanza divendita – che contiene il prezzo ele altre condizioni – sono consul-tabili sul sito Internet e possonoessere scaricate – cioè acquisitenel proprio computer, per esserepoi visualizzate, stampate e archi-viate – in ogni momento e gratui-tamente.Per coloro che non dispongonodi un computer lo stesso providergestisce un servizio di spedizionegratuita mezzo fax o posta attiva-bile telefonando ad un numeroverde.

c) istituzione dell’Ufficio Vendite Immobiliari

Pur con le possibilità di ac-quisire la documentazionenei modi sopra indicati è

inevitabile che alcuni preferisca-no recarsi personalmente in Tri-bunale.Allo scopo di evitare di sottopor-re il cittadino alla necessità di do-ver fare la fila insieme con gli al-tri operatori (avvocati, periti ecc.)nella cancelleria esecuzioni ovve-ro nella cancelleria fallimenti, giànotevolmente oberate di lavoro,si è creato un apposito ufficio, ilquale funge da interfaccia tra ilTribunale e i cittadini interessatiall’acquisto. Tale ufficio, oltre ad altri compiti,come il ricevimento delle offerte,consente la consultazione, seigiorni su sette, ad orario pieno,delle perizie ed ordinanze e ne ri-lascia copia a richiesta.L’ufficio svolge la sua attività siaper le vendite fallimentari che perle esecuzioni, consentendo al cit-tadino di avere un unico referen-te per ogni necessità.Nel medesimo tempo costituisceun prezioso filtro per entrambe lecancellerie interessate, evitandoche queste siano intasate da unflusso di utenti poco avvezzi alla

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frequentazione degli uffici e quin-di più impegnativi perché neces-sitanti di maggiori attenzioni e di-sponibilità.

d) modulo organizzativoper la gestionedel sistema della pubblicità

A l fine di evitare che l’intro-duzione di un sistemacomplesso di pubblicità

(che vede coinvolti un providerper il sito internet, tre o quattroeditori, uno stampatore per la ri-produzione delle pagine dei gior-nali locali ed un altro operatoreper la distribuzione delle copietramite i contenitori fissi e pressole stazioni) creasse delle difficoltàai legali dei creditori si determi-nassero degli errori o delle omis-sioni si è messo a punto un mo-dulo organizzativo che prevede acarico del legale unicamente lacompilazione e sottoscrizione diun modulo e il suo deposito inCancelleria.Per la stessa ragione il meccani-smo è congegnato in modo chetutti i costi siano anticipati da ununico operatore (il provider) e al-la parte sia inviata un’unica fattu-ra coprente tutti i servizi.Di seguito si descrive il moduloorganizzativo:– l’avvocato del creditore:

– redige la prima bozza del te-sto dell’inserzione sull’appo-sito modulo indirizzato alprovider e contenente in cal-ce anche i dati per la fattura-zione;

– il modulo o è depositato incancelleria o è inviato diret-tamente al provider median-te posta elettronica o fax;

– il provider:– verifica la corrispondenza

del testo agli standard stabili-ti a livello distrettuale, even-tualmente lo reimposta equindi lo redige su supportoinformatico e lo invia al ri-chiedente mediante posta

elettronica per presa visionee conferma;

– provvede quindi a scanneriz-zare perizia, ordinanza divendita e scheda catastale seallegata alla perizia;

– il provider, assemblando le va-rie inserzioni secondo tipologiedei beni e luoghi in cui i beni sitrovano, forma su supportoinformatico la pagine dei quoti-diani nazionali e locali e le in-via ai rispettive editori;

– il provider carica sul sito webdel tribunale interessato le in-serzioni, le copie delle perizie,delle ordinanze e delle schedecatastali;

– il provider fa riprodurre la co-pia de Il Corriere della Sera in40.000 ed incarica una societàdi servizi affinché provveda aritirare le copie presso lo stam-patore ed a distribuirle nei con-tenitori fissi collocati presso levarie sede del tribunale, gli uf-fici dell’Agenzia delle Entrate egli uffici postali centrali dei co-muni con più di 20.000 abitan-ti. Lo stesso operatore provve-de con frequenza quindicinalead alimentare i contenitori edorganizza anche la distribuzio-ne presso le principali stazioniferroviarie e metropolitanecomprese nel circondario. Curainoltre la consegna alle bancheche si sono dichiarate disponi-bili all’erogazione dei mutuiper lo smistamento nelle rispet-tive agenzie.

Sia i vari editori, sia lo stampato-re che la società che si fa caricodella distribuzione fatturano alprovider che emette un’unicafattura per ogni procedura: lafattura comprende il compensospettante al provider per il ser-vizio internet, il numero verde eil fax a richiesta, nonché proquota il prezzo delle inserzionisui quotidiani e il prezzo dei ser-vizi di riproduzione delle paginedei quotidiani e la loro distribu-zione.

e) minori costi della pubblicità

N onostante la molteplicitàdelle forme pubblicitarie, icosti sono notevolmente

ridotti rispetto alla pubblicità cheprima veniva fatta: i costi com-plessivi a carico di ciascuna pro-cedura per il complesso di que-ste forme di pubblicità ammonta-no infatti a meno di un terzo diquel che costava prima la solapubblicazione di un annuncioisolato – senza quindi visibilità esenza efficacia – sul Corriere del-la Sera. Ciò è possibile in primo luogoperché il prezzo di una pagina in-tera risulta molto inferiore all’e-quivalente spazio occupato datanti annunci pubblicati separata-mente; in secondo luogo per lanuova forma dell’annuncio, piùbreve e stringata, possibile grazieal sistema di non ripetere inognuno di essi le modalità di pre-sentazione delle domande e le al-tre notizie necessarie. Il totale dei costi per la pubbli-cità di una vendita ammonta me-diamente a euro 830 (euro 500ca. per Il Corriere della Sera eCity, euro 50 per la stampa e lariproduzione in 40.000 copiedella pagina del Corriere, euro50 per La Repubblica ed euro 50 per Il Giornale, euro 50 perQui Casa ed euro 130 per il pro-vider (compresi la gestione delsito internet e tutte le attività ac-cessorie).L’efficacia è però incomparabil-mente superiore risultando deltutto evidente che è nettamentesuperiore il numero delle personeraggiunte attraverso una pubbli-cità che si articola su rete internet,quotidiani nazionali, quotidianilocali e riproduzione e distribu-zione delle pagine dei quotidianilocali in decine di migliaia di co-pie presso uffici pubblici, ufficipostali, stazioni ed altri luoghi digrande flusso.

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4.2. L’adozione del sistema di vendita senza incanto

Èstata una scelta essenzialeper eliminare le turbatived’asta.

Sono infatti i meccanismi dellavendita con incanto, erroneamen-te ritenuta di maggior garanzia,che rendono possibili le turbatived’asta: nella vendita con incantol’offerta non è irrevocabile equindi gli offerenti possono man-dare l’asta deserta senza perderela cauzione depositata con la con-seguenza, da un canto, che pos-sono partecipare all’asta senza al-cun rischio di perdita della cau-zione anche soggetti che nonhanno alcuna intenzione di ac-quistare ma intendono unicamen-te estorcere tangenti ad altri par-tecipanti e, d’altro canto, che so-no sempre possibili accordi illeci-ti tra gli offerenti per “pilotare” alribasso le aste al fine di assicuraread uno di essi l’acquisto del benea prezzo vile; nella vendita conincanto l’aggiudicazione non èdefinitiva in ragione dell’istitutodell’aumento del sesto che quasimai si traduce nell’effettiva riaper-tura della gara ed invece è fre-quentemente utilizzato per estor-cere denaro agli aggiudicatari. Viceversa la vendita senza incan-to, con le modalità adottate dalTribunale di Monza, garantisce lamassima trasparenza e la massi-ma efficacia: nell’ordinanza divendita è già fissata l’udienza perl’esame delle offerte e la gara tragli offerenti il giorno successivo altermine per la presentazione del-le offerte; l’ampia ed articolatapubblicità assicura, come si è vi-sto, che per oltre il 70% dei lotti èpresentata l’offerta, che nel 70%dei casi si procede a gara tra piùofferenti e che i prezzi di aggiudi-cazione superano del 29% i valoribase. L’efficacia della vendita senza in-canto nell’eliminare le turbatived’asta diviene ancora maggiore se

si adotta, come a Monza, un siste-ma di presentazione di offerte inuna busta chiusa che non rechiall’esterno alcuna indicazione senon il nome del giudice e la datadell’asta, oltre ad uno pseudoni-mo dell’offerente, noto a lui solo.In tal modo si rende impossibile,prima dell’udienza, associare labusta ad una procedura (inudienza vi sono sempre non me-no di 10-15 procedure) e si evita-no quindi fughe di notizie in ordi-ne alla esistenza di offerte per undeterminato bene: in udienza, al-l’ora fissata nell’ordinanza di ven-dita, si presentano gli offerenti eciascuno di essi identifica la pro-pria busta e solo in quel momen-to si viene a conoscenza se perun lotto sono state presentate of-ferte.Quando nel termine stabilito nonpervengono offerte si pronunciauna seconda ordinanza di venditaoperando una riduzione del prez-zo minimo del 20%. Per effettodella maggiore appetibilità delbene e quindi dell’ampia parteci-pazione il prezzo di aggiudicazio-ne risulta tuttavia quasi sempresuperiore a quello originario.

4.3. Nomina del custode giudiziario per assicurare a chi intende acquistare un interlocutore per ulteriori informazioni e per poter visitare l’immobile

I l custode giudiziario nellanuova prassi rappresenta la fi-gura centrale dell’esecuzione

immobiliare. Il custode giudizia-rio è specificamente previsto nelcodice ma, tranne in pochi casi incui ne è chiesta la nomina perl’incasso di canoni di locazione,nella gestione tradizionale delleprocedure esecutive è sostanzial-mente dimenticato. Il Tribunale diBologna è stato il primo, alcunianni fa, a introdurre la nomina

generalizzata del custode in tuttele procedure con risultati subitoeccellenti. Nel caso di Monza la consapevo-lezza della decisività di una figuracome il custode è nata dal raf-fronto tra l’andamento delle ven-dite in sede fallimentare e l’anda-mento delle vendite in sede diesecuzione ordinaria: in una pri-ma fase, in cui si erano unificatele forme di pubblicità ma nelleprocedure esecutive non venivanominato il custode, si era potutorilevare che la maggiore efficaciadella pubblicità dava risultatiestremamente positivi in sede fal-limentare e minimi in sede ordi-naria. S’intuì allora che la spiega-zione era da ricercarsi nel fattoche in sede fallimentare il poten-ziale interessato all’acquisto tro-vava nel curatore fallimentare uninterlocutore che era in grado difornirgli le informazioni richiestee soprattutto gli faceva visitarel’immobile. Per le vendite in sededi esecuzione ordinaria, l’interes-sato non poteva certo trovarequesto interlocutore nella cancel-leria, già oberata di lavoro, e so-prattutto non poteva visitare l’im-mobile. L’impossibilità di visitare l’immo-bile escludeva, sostanzialmente,tutti i cittadini dalle vendite giudi-ziarie: d’altro canto, è del tuttoevidente che il cittadino che in-tende acquistare un’immobile peruso proprio non è disposto a far-lo senza una preventiva visita; so-lo chi opera in un’ottica speculati-va può comprare senza vedere ilbene.Ora in tutte le procedure esecuti-ve del Tribunale di Monza si no-mina il custode. Egli è il referente principale degliinteressati all’acquisto: il suo no-me e numero di telefono com-paiono nell’annuncio e consento-no un immediato contatto. Il cu-stode da tutte le informazioni ne-cessarie, anche di carattere giuri-dico, fornisce copia della perizia

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e ordinanza di vendita, e, soprat-tutto, accompagna gli interessati avisitare l’immobile.L’attività del custode d’altro cantoevita che migliaia di persone pereffetto della più efficace possibi-lità si riversino sulla cancelleriaper informazioni: si è calcolatoche nel 2000 le persone che si so-no rivolte ai custodi giudiziari so-no state 18.000. Il custode è nominato solitamentenella persona di professionistache svolge anche la funzione dicuratore fallimentare.Il compenso gli è liquidato sol-tanto a vendita avvenuta ed è cal-colato in percentuale sul prezzodi realizzo (mediamente 1,5% conun tetto massimo, per gli immobi-li di valore oltre euro 500.000, dieuro 5.000). Il compenso è prele-vato dal prezzo di vendita senzaalcuna anticipazione da parte deicreditori e comprende anche l’at-tività di liberazione dell’immobilee l’attività di predisposizione del-la bozza del progetto di distribu-zione che lo stesso professionistaredige nella qualità di consulentenominato al momento dell’aggiu-dicazione.

4.4. Cauzione del 10%ed eliminazione del deposito per le spese

N ell’ottica di non gravare ilcittadino di adempimentionerosi, il Tribunale al mo-

mento del deposito dell’offertanon richiede alcun versamentoanticipato per le spese, prima do-vuto invece nella misura del 15%.Per depositare l’offerta di acqui-sto è sufficiente quindi allegare, atitolo di cauzione, un assegno cir-colare di ammontare pari al 10per cento del prezzo offerto.Quanto alle spese si è ritenutosufficiente il loro versamento daparte del solo aggiudicatario con-testualmente al saldo prezzo po-sto che il pagamento delle impo-sta di registro e degli altri oneri fi-

scali è comunque successivo al-l’emissione del decreto di trasferi-mento. D’altro canto se l’aggiudi-catario non provvedesse al versa-mento non si procederebbe al-l’emissione del decreto di trasferi-mento.

4.5. Finanziamenti per il pagamento del prezzo garantiti con ipoteca sull’immobile aggiudicato

U lteriore motivo che allonta-na gran parte dei potenzia-li acquirenti dalle vendite

giudiziarie è la necessità di versa-mento in contanti dell’intero im-porto.Le banche, infatti normalmentenon finanziano gli acquirenti sequesti non hanno altri beni da of-frire in garanzia, perché per ilmutuo richiedono un bene liberoda iscrizioni e trascrizioni pregiu-dizievoli. Il bene in asta è inveceun bene che ha sempre iscrizionio trascrizioni pregiudizievoli, chesaranno cancellate solo con il de-creto di trasferimento; ma questopuò essere emesso solo se il prez-zo è stato versato per intero: ilclassico circolo vizioso.Il Tribunale, a seguito di numero-si incontri con le banche, ha inve-ce definito (già nel 1998 per i fal-limenti e nel corso del 1999 per leprocedure esecutive) un percorsooperativo in base al quale è orapossibile concedere tali mutuicon garanzia ipotecaria sul mede-simo bene acquistato all’asta.Dopo aver profilato e sperimenta-to diverse soluzioni giuridiche(ad esempio il decreto di trasferi-mento condizionato), nella prassisi è privilegiata la emissione deldecreto di trasferimento conte-stuale alla sottoscrizione ed ero-gazione del mutuo ed all’incassodel prezzo ed: in tal modo il Tri-bunale acquisisce l’assegno circo-lare dal funzionario della banca inpresenza del notaio; consegna ildecreto di trasferimento, conte-

nente l’ordine di cancellazionedelle formalità pregiudizievoli e ilnotaio, acquisito il decreto, prov-vede alla sua trascrizione e allaimmediatamente successiva iscri-zione della ipoteca a garanzia delmutuo, così garantendo il gradodella nuova iscrizione. In tal mo-do l’aggiudicatario mutuatarionon entra mai in possesso del de-naro, essendo l’assegno circolaredirettamente intestato alla proce-dura esecutiva in forza di una de-legazione di pagamento contenu-ta nel contratto di mutuo.Il cittadino che si rivolge alla ban-ca trenta giorni prima dell’asta hadiritto a che la banca concluda l’i-struttoria prima dell’asta e, in casodi esito positivo, si impegni for-malmente all’erogazione condizio-natamente ovviamente all’avvenu-ta aggiudicazione. Ai fini dell’i-struttoria la banca utilizza la peri-zia redatta nell’ambito della proce-dura e l’unica spesa che il richie-dente deve sostenere è quella po-co più che simbolica di euro 50.Circa il 30% degli acquisti avvieneoggi ricorrendo a finanziamentierogati secondo questa modalitàda 15 istituti.

4.6. Eliminazione di gravosiadempimenti burocratici

Per favorire la partecipazionedei cittadini occorre rendereil procedimento più sempli-

ce e meno gravoso possibile.Vanno in questa direzione, oltreall’eliminazione dell’anticipazio-ne delle spese, le seguenti misu-re:– il versamento del prezzo avvie-

ne in ogni caso unicamente sulconto bancario intestato allaprocedura: ciò anche per laquota di prezzo spettante alcreditore fondiario mentre nor-malmente l’acquirente deve fa-re due versamenti, uno direttoal creditore fondiario e l’altro,per le spese e l’eventuale supe-ro, al Tribunale. La banca pres-

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so cui è depositato il prezzoprovvede poi subito al bonificoal creditore fondiario con valu-ta al medesimo giorno dell’in-casso;

– il Tribunale provvede non soloa ordinare la cancellazione del-le trascrizioni ed ipoteche, maanche a eseguirla effettivamen-te, a spese della procedura, at-tuando, tramite un proprio au-siliario, i necessari adempimen-ti presso la Conservatoria. Il co-sto è nullo per la procedura,perché se non si provvedessein tal modo, le spese di cancel-lazione dovrebbero comunqueessere preventivamente dedot-te dal prezzo d’asta, per com-pensare la differenza di valoredi mercato rispetto a un immo-bile di caratteristiche simili, maprivo di formalità pregiudizie-voli; è allora economicamenteneutro per la procedura inclu-dere tali spese nel prezzo, in-cassarle con il saldo e poi ero-garle successivamente per ef-fettuare la cancellazione. Vi èanzi un lieve vantaggio, perchéle spese, nel dedurle dal prez-zo, dovrebbero essere conside-rate secondo tariffe di mercato(del notaio o del professionistache dovrebbe provvedere);mentre il Tribunale agisce sullabase di un tariffario concordatocon i propri ausiliari, che com-porta un notevole abbattimen-to dei costi;

– emesso il decreto di trasferi-mento (in genere entro 15 gior-ni dal versamento del prezzo),e registrato, si provvede ad in-viare all’acquirente la copia au-tentica del medesimo al suodomicilio, evitando (anche nel-l’interesse della Cancelleria) lanecessità di successivo accessoal Tribunale;

– con il decreto di trasferimentosi ordina la cancellazione an-che delle ipoteche eventual-mente iscritte dopo la trascri-zione del pignoramento: si trat-

ta di ipoteche certamente inop-ponibili all’acquirente, ma sequesti, successivamente, vuoleaccedere ad un mutuo con ga-ranzia ipotecaria o rivenderel’immobile non può di fatto far-lo senza prima ottenere la lorocancellazione. L’ordine di can-cellazione in sede di decreto ditrasferimento elimina in radiceogni problema.

Va rilevato che l’emissione deldecreto di trasferimento entro 15giorni dal pagamento del saldoprezzo così come la cancellazio-ne delle ipoteche successive al pi-gnoramento sono possibili inquanto la bozza del decreto ditrasferimento, previa aggiorna-mento delle visure ipotecarie, èeffettuata da un ausiliario nomi-nato dal giudice dell’esecuzione.È lo stesso ausiliario che provve-de a predisporre materialmente ilModello F23 per il pagamentodell’imposta di registro ed a effet-tuare la trascrizione del decreto ele cancellazioni di tutti i gravami.

4.7. Liberazione dell’immobilea cura del custode giudiziario

Per il cittadino che intendeacquistare un immobile peruso proprio è estremamente

importante poter contare su deitempi certi ai fini dell’immissionenel possesso. Si tenga al riguardopresente che molto spesso perpagare il prezzo d’aggiudicazio-ne il cittadino ha venduto l’im-mobile dove abitava prima e sitrova quindi nella condizione didoverlo a sua volta subito libera-re. In altri casi ha sottoscritto unmutuo e, se non entra subito inpossesso del bene acquistato, sitrova a dover pagare contempo-raneamente le rate del mutuo e ilcanone di locazione della vec-chia abitazione.Prima che si introducesse la nuo-va prassi nel Tribunale di Monzapassavano, dal versamento del

prezzo, oltre sei mesi prima chevenisse emesse il decreto di tra-sferimento, questo ritornasse dal-l’Ufficio del Registro e l’acquiren-te potesse finalmente ottenere co-pia esecutiva. A quel punto dove-va quasi sempre rivolgersi ad unavvocato per avviare la proceduradi esecuzione sostenendo i con-seguenti costi e soltanto dopo unnotevole ulteriore lasso tempora-le riusciva ad ottenere la conse-gna del bene. Questa situazione era una dellecause che disincentivava forte-mente la partecipazione dei co-muni cittadini alle aste. Il valoredi realizzo del bene peraltro neavrebbe peraltro comunque forte-mente risentito: nel normale mer-cato immobiliare quando si ven-de un immobile come libero s’in-tende con tempi certi di conse-gna; un immobile occupato, purin presenza di un titolo esecutivo,non ha il valore di un immobile li-bero. La conseguenza era quindiche l’incertezza sui tempi di libe-razione degli immobili incidevain modo molto negativo sulleconcrete possibilità di soddisfaci-mento dei propri crediti da partedei creditori.La nomina generalizzata del cu-stode giudiziario ha consentito disuperare questo stato di cose.Con la nomina del custode giudi-ziario il debitore, come si evincedall’art. 559 c.p.c., può continuaread abitare nell’immobile soltantoin quanto a ciò espressamente au-torizzato dal giudice. Da ciò con-segue che il giudice dell’esecu-zione può disporre l’immediata li-berazione dell’immobile e l’ordi-nanza ha direttamente efficaciaesecutiva. Lo ha stabilito la Cortedi Cassazione con la risalente mamai disattesa sentenza n. 744 del31 marzo 1949, che rimane ad og-gi l’unico precedente noto in ar-gomento e che è stato ripreso ne-gli anni novanta nell’elaborazionegiurisprudenziale del Tribunale diBologna. La Cassazione ha sanci-

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to che “l’ordinanza che disponela sostituzione di altra persona aldebitore nelle funzioni di custodedei beni pignorati è per se stessaesecutiva in quanto imponesenz’altro al debitore di conse-gnargli la cosa custodita. Pertan-to l’immissione in possesso effet-tuata a mezzo di ufficiale giudi-ziario del nuovo custode nei con-fronti del debitore, previa notificadell’ordinanza e del precetto dirilascio non integra gli estremi diuno spoglio in danno del debito-re medesimo”.A Monza in tutte le procedureesecutive, subito dopo la pronun-cia dell’ordinanza di vendita, ilcustode giudiziario provvede anotificare l’atto di precetto ed av-via quindi la procedura per la li-berazione dell’immobile. In con-creto la liberazione effettiva èsempre successiva alla data del-l’aggiudicazione ed il risultato èche il debitore si vede costretto alasciare il bene quando questo èormai venduto e sono trascorsicirca sei mesi dalla notifica delprecetto mentre l’acquirente vie-ne immesso nel possesso in pros-simità del pagamento del prezzoe senza doversi fare carico di par-ticolari attività.In questo modo le vendite giudi-ziarie effettivamente rispondonoalle aspettative del normale mer-cato immobiliare, condizione es-senziale per la loro efficienza.

5. L’ELIMINAZIONE DEL PROBLEMA DELLE QUOTE INDIVISE

I l problema delle quote indivi-se è stato eliminato ponendo icomproprietari non pignorati

nell’alternativa di manifestare lavolontà di acquisto della quota al-la prima udienza o subire il giudi-zio di divisione che di regola sfo-cia nella vendita dell’intera unitàimmobiliare.A tal fine il provvedimento di fis-

sazione della prima udienza con-tiene un espresso avviso ai com-proprietari sulla loro facoltà dipresentare offerta di acquisto esull’orientamento del Tribunale diprocedere di norma, in assenza diofferte, al giudizio di divisione.In questa ottica nel quesito allostimatore è previsto che, ove sitratti di quote , debba essere fattauna valutazione anche dell’interobene (nella prospettiva della ven-dita unitaria) e si debba precisarese esso sia o meno comodamentedivisibile.Quando i comproprietari alla pri-ma udienza manifestano la vo-lontà di acquistare viene fissata abreve la vendita della quota indi-visa di norma con pubblicità sem-plificata.Se invece i comproprietari noncompaiono o comparendo nondichiarano di voler acquistare laquota (oppure non depositanol’offerta nel termine concesso) ilgiudice, ai sensi dell’art. 600c.p.c., concede sempre il terminedi 4 mesi per l’introduzione delgiudizio di divisione disponendol’instaurazione del contraddittorioanche nei confronti dei creditoriiscritti non intervenuti e i credito-ri con diritti iscritti sulle quotenon pignorate (affinché possanointervenire e, nel caso di venditadell’intero bene con conseguentecancellazione di tutte le formalità,possano far valere il loro dirittosulla parte del ricavato che an-drebbe restituita al comproprieta-rio non esecutato) motivando conriferimento al fatto che, in man-canza di un interesse dei compro-prietari, una quota indivisa non èconcretamente collocabile sulmercato se non a prezzo vile.I giudizi di divisione è estrema-mente rapido in quanto non si ve-rifica mai alcuna contestazionesulla sussistenza del diritto alloscioglimento della comunione equindi lo scioglimento è pronun-ciato in prima udienza con ordi-nanza ai sensi dell’art. 785 c.p.c.

Nella stessa udienza quando ilbene non è comodamente divisi-bile (nella quasi totalità dei casiposto che di norma è pignoratauna unità immobiliare per la cuidivisione sarebbero necessarieopere murarie), non risultandomai contestazione sul punto, sidispone la vendita dell’immobilecon ordinanza ai sensi dell’art.788 c.p.c.. Per assicurare che queste siano lenormali cadenze temporali delgiudizio nelle tabelle del Tribuna-le è previsto che i giudizi di divi-sione promossi ai sensi dell’art.600 c.p.c. siano automaticamenteassegnati agli stessi magistrati chesvolgono le funzioni di giudicedell’esecuzione nelle procedureesecutive interessate. Avvenuta la vendita ed effettuatele cancellazioni delle formalità,prelevando le somme occorrentidal ricavato, si provvede conte-stualmente alla ripartizione dellostesso tra i comproprietari (edeventualmente i creditori iscrittiintervenuti nel giudizio di divisio-ne) ed alla distribuzione dellasomma spettante al comproprie-tario pignorato tra il creditoreprocedente e i creditori interve-nuti nella procedura esecutiva. Ladurata media del giudizio di divi-sione è di 6-8 mesi.L’espropriazione delle quote pi-gnorate avviene quindi in tempi econ risultati in termini di realizzopienamente in linea con quellidelle normali unità immobiliari.

6. QUANTITÀ ED EFFICIENZADELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI:L’ELIMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ INUTILI E LA DELEGA DI ATTIVITÀ AD AUSILIARI

L’ esperienza ha inequivoca-bilmente dimostrato cheprassi come quelle elabo-

rate a Bologna ed a Monza sono

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idonee a collocare il bene pigno-rato sul mercato rapidamente edal suo giusto prezzo.Ma ai fini di risultati soddisfacentisul piano dell’efficienza va affron-tato il problema della quantitàdelle procedure esecutive immo-biliari. Non muterebbe molto nel-la sostanza se si introducessero lenuove prassi senza un piano or-ganico di rapido smaltimento del-l’arretrato (ad esempio due anni)e la contestuale determinazionedi un bilancio positivo dei flussi(che consenta di non accumularepiù arretrati nel futuro). Il problema si pone più precisa-mente sotto due profili.In molti tribunali risultano fermemigliaia di procedure: il persegui-mento di un obbiettivo di effi-cienza impone di agire per l’eli-minazione dell’arretrato in tempibrevi (nel caso di Monza in circaun anno e mezzo tre giudici, de-stinati prevalentemente alla pro-cedure fallimentari, hanno elimi-nato l’arretrato di oltre 3.000 pro-cedure; attualmente, fatta ecce-zione per le procedure rimastecongelate per accordo tra le parti,le vendite riguardano procedureiniziate nell’ultimo anno e la du-rata complessiva delle nuove pro-cedure in cui non intervenganoaccordi tra le parti è scesa sotto i18 mesi). La messa in moto di migliaia diprocedure determina di per sé unenorme aumento di attività.La maggiore efficienza delle pro-cedure provoca un ulteriore gran-de aumento di attività: nel caso diMonza si è ad esempio passati da40 decreti di trasferimento e 40progetti di distribuzione all’annoa 500 decreti di trasferimento e500 progetti di distribuzione.È evidente che, ponendo comedato di partenza, ragionevolmen-te non modificabile nel breve pe-riodo, che non vi saranno aumen-ti del numero dei magistrati e delpersonale di cancelleria, questi ri-sultati mai potrebbero essere rag-

giunti senza modificare le moda-lità di gestione delle procedureesecutive.L’ottica deve essere quindi delmodulare le procedure esecutive,nei limiti ovviamente consentidalla legge, per reperire le indi-spensabili risorse.Ciò può avvenire soltanto in duemodi: eliminando attività nonstrettamente necessarie; delegan-do a terzi molte delle altre attivitàe comunque avvalendosi dell’au-silio di terzi per il loro compi-mento.

6.1. L’eliminazione di attivitànon necessarie

Richiamando in parte quantoprecedentemente già detto,sotto il primo profilo va ri-

levato che la riduzione da quat-tro-cinque ad una delle udienzenecessarie per pervenire alla pro-nuncia dell’ordinanza di vendita(a seguito della nomina dell’e-sperto per la stima fuori udienza,nonché con l’invio delle perizie, asua cura, alle parti prima dellaprima udienza) consente unaenorme liberazione di risorse: Neltempo, infatti, in cui un giudice,che opera secondo lo schemausuale, è pervenuto all’ordinanzadi vendita in 20 procedure, il giu-dice, che opera secondo la nuovaprassi, perviene alla pronuncia di100 ordinanze di vendita; neltempo in cui il primo giudice hapronunciato 100 ordinanze divendita il secondo ne ha pronun-ciate 500. In caso di asta deserta, se si adot-ta la prassi di pronunciare la nuo-va ordinanza di vendita nella stes-sa udienza e di fissare l’udienzaper l’esame delle istanze di asse-gnazione del bene soltanto nelcaso in cui queste pervengano ef-fettivamente (il che è rarissimo),si dimezza il numero delle udien-ze successive alla prima.Nel Tribunale di Monza si è com-piuto un ulteriore passo per ra-

zionalizzare l’uso del tempo di-sponibile per le udienze: si è sta-bilito che non sono concessi rin-vii ad altra udienza per pendenzadi trattative o di piani di rientrotra le parti (questo tipo di rinvio ilcodice non lo prevede né per ilprocesso di cognizione né, tanto-meno, per il processo esecutivo)ma, su richiesta di tutti i creditoricon titolo, si dispone, in via ana-logica rispetto alla previsione del-la sospensione concordata delprocesso di cognizione ex art. 296c.p.c., la concessione di una solasospensione da un minimo di 12mesi ad un massimo di 24 mesi(con facoltà del creditore di chie-dere la fissazione immediata incaso di mancato rispetto degli ac-cordi da parte del debitore). At-tualmente, circa un 30% delleprocedure esecutive si ferma inquesto modo alla prima udienza:la grande maggioranza è destina-ta all’estinzione al termine del pe-riodo di sospensione. A tale esito,a differenza di prima, si pervienetogliendo i relativi fascicoli dalflusso delle udienze, con notevo-le alleggerimento del lavoro econ il risultato di mettere a dispo-sizione del giudice udienze libereda utilizzare per altre procedure oper altre attività (calcolando in 30i fascicoli per udienza e media-mente in 4 le udienze di mero rin-vio, tenendo conto che il 30%delle nuove procedure sospesecorrisponde a circa 200 procedu-re sospese all’anno, il tempoudienza liberato è di circa 26udienze all’anno, ossia quasi treudienze al mese).Posto che con l’adozione dellenuove prassi si vendono circa il70% dei lotti in prima asta e la re-stante parte in seconda asta(queste sono le percentuali pres-soché identiche del Tribunale diMonza e del Tribunale di Bolo-gna), si può calcolare che media-mente, per la definizione delleprocedure esecutive occorrono 1udienza ex art. 569 c.p.c., 1,3

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udienze di vendita e 1 udienzaper l’esame del progetto di distri-buzione. Questo significa checon le nuove prassi un giudice,dedicandosi solamente alle ese-cuzioni immobiliari e tenendotre udienze alla settimana, po-trebbe, senza delega ai notai, de-finire da solo 800 procedure ese-cutive, mentre lo stesso giudice,cadenzando le udienze secondola prassi usuale, avrebbe una po-tenzialità di definizione non su-periore a 140 procedure.In altri termini, a pari di percen-tuali di aste con esito positivo, ladifferente modulazione delleudienze fa sì che il lavoro di unmagistrato è equivalente, sul pia-no della definizione delle pen-denze, a quello di sei magistrati:l’incidenza è quindi pari al poten-ziamento dell’organico dell’uffi-cio di cinque unità.Questi conteggi, ovviamente ap-prossimativi, rendono l’idea delconcreto impatto sull’efficienza diuna modulazione razionale delprocesso esecutivo nella prospet-tiva dell’eliminazione di attivitànon necessarie.Questi rilievi valgono anche perl’ipotesi in cui si opti per la dele-ga ai notai, posto che in ogni ca-so la delega, con la modulazioneprospettata, la si può fare in pri-ma udienza anziché dopo 3 o 4udienze.

6.2. La delega di attivitàe il ricorso ad ausiliariper il compimento di atti

L’ eliminazione di udienzenon necessarie non è tutta-via sufficiente per assicura-

re la realizzazione di efficaci pro-grammi di definizione degli arre-trati. L’aumento delle proceduretrattate e soprattutto l’aumentodelle procedure in cui si pervieneeffettivamente alla vendita (pas-sando dal 10-20% di aste con esi-to positivo al 60-70%) determinaun aumento speculare di attività a

cui il giudice non avrebbe la pos-sibilità di far fronte da solo.Nel caso di Monza, come già det-to, non sarebbe stato possibileche tre giudici destinati prevalen-temente al fallimentare fossero ingrado di mettere in moto in unsolo anno centinaia di procedure,pronunciare mille ordinanze divendita, svolgere 760 aste, vende-re 500 immobili, emettere 500 de-creti di trasferimento e, infine, re-digere, approvare ed eseguire iconseguenti progetti di distribu-zione, senza avvalersi dell’operadi ausiliari.Avrebbero dovuto subito arren-dersi e rinunciare al progetto dieliminazione di tutto l’arretratoentro due anni e di riduzione,nello stesso termine, dei tempidel processo a meno di 18 mesi.Questo non è accaduto e gli ob-biettivi sono stati pienamente rag-giunti.Nella prassi di Monza le attivitàsvolte da ausiliari (alcune di com-petenza della Cancelleria) sonoessenzialmente le seguenti:

a) preesame della documentazione ipocatastale e preverifica delle pubblicazione degli avvisi e delle notificazioni del creditore a debitore, agli eventuali comproprietari e ai creditori iscritti

I provvedimenti di fissazione del-l’udienza ex art. 569 c.p.c. vengo-no stampati (con un programmainformatico che assicura la rota-zione degli esperti) e sottoscrittientro ca. 15 giorni dal depositodella documentazione ipocatasta-le in base ad elenchi trasmessidalla Cancelleria e senza quindiun esame preventivo dei fascicolida parte dei giudici. Il primo esa-me lo effettua, compilando un ap-posito schema, il perito nominatoper la stima il quale, in caso dianomalie o comunque di dubbi,notizia immediatamente il giudicee, a mezzo fax, il creditore inte-

ressato. La verifica definitiva sicompie in sede di prima udienza:viene compilato, con la collabora-zione anche degli avvocati, unverbale già strutturato il cui riem-pimento consente di verificarepuntualmente la completezza de-gli adempimenti formali. Questomodus procedendi consente di te-nere la prima udienza, in cui vie-ne pronunciata l’ordinanza divendita, entro 4-6 mesi dal depo-sito della documentazione ipoca-tastale

b) predisposizione della bozza della comunicazione del cancelliere del provvedimento ex art. 569 c.p.c.

Il programma utilizzato dai peritiper la redazione informatica delleperizie di stima contiene anche loschema della comunicazione delcancelliere ex art. 485 c.p.c. Il pe-rito provvede ad estrarre dalle no-tificazioni effettuate dal creditoreprocedente tutti gli indirizzi oc-correnti e li riporta nella bozzadella comunicazione che trasmet-te quindi subito alla Cancelleriaper la firma da parte del cancel-liere e la notificazione ai destina-tari unitamente ai provvedimentiex art .569 c.p.c. La bozza dellacomunicazione è anche su sup-porto floppy e quindi può esserearchiviata per le successive comu-nicazioni, fatti salvi ovviamentegli aggiornamenti per i creditorisuccessivamente intervenuti.

c) predisposizione dell’ordinanza di vendita

Alla prima udienza il giudice nel-l’apposito spazio del verbale si li-mita a fissare l’udienza per l’esa-me delle offerte, il prezzo base e irilanci minimi in caso di gara. Po-sto che nella stessa udienza vienenominato il custode giudiziarioquesti nei giorni immediatamentesuccessivi provvede a redigere labozza dell’ordinanza di venditaed a portarla alla firma del giudi-

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ce. L’ordinanza di vendita è inrealtà strutturata in due parti: unaè fissa e contiene le condizionigenerali della vendita e la previ-sione delle modalità di presenta-zione delle offerte e degli adem-pimenti pubblicitari; l’altra contie-ne la descrizione del bene contutti i data catastali, la data dellavendita, il prezzo base e i rilanci.Questa seconda è quella che pre-dispone il custode. Ultimamente,posto che il programma informa-tico per la redazione delle perizieredige automaticamente anche laseconda parte dell’ordinanza divendita lasciando in bianco solo ilprezzo base e i rilanci e che il pe-rito deposita la bozza insieme al-la perizia, è sempre più frequenteche l’ordinanza sia completata efirmata dal giudice direttamentein udienza;

d) predisposizione dell’ordinanza di liberazione dell’immobile

Il custode giudiziario, contestual-mente alla bozza dell’ordinanzadi vendita, redige anche la bozzadell’ordine di liberazione dell’im-mobile;

e) predisposizione di parte del verbale dell’udienza di vendita

Il custode giudiziario predisponeper l’udienza di vendita la partedel verbale modulare che contie-ne l’elenco di tutte le notificazionie di tutte le pubblicità effettuate ela parte del provvedimento di ag-giudicazione contenente i datiidentificativi dell’immobile;

f) adempimenti post-vendita

L’ausiliario, appositamente nomi-nato in calce al provvedimento diaggiudicazione, provvede ai se-guenti adempimenti:– invia all’aggiudicatario racco-

mandata con indicate le coordi-nate del conto bancario su cuideve essere versato il saldoprezzo indicandone l’ammon-

tare unitamente a quello dovu-to per imposte;

– aggiorna le visure ipocastali eprovvede a redigere la bozzadel decreto di trasferimento;

– predispone i modelli F 23 per ilpagamento dell’imposta di re-gistro o i modelli F 24 per l’IVA,ove prevista;

– effettua la trascrizione del de-creto di trasferimento;

– presenta alla Conservatoria deiR.R.I.I. le istanze di liquidazio-ne delle cancellazioni dei gra-vami e provvede quindi allecancellazioni anticipando i re-lativi importi;

– invia all’acquirente, a mezzoposta, copia autentica del de-creto di trasferimento

g) predisposizione del progetto di distribuzione

Con il provvedimento di aggiudi-cazione viene direttamente fissataa circa 4 mesi l’udienza per l’esa-me del progetto di distribuzione eil custode giudiziario (che di nor-ma è un commercialista o un ra-gioniere essendo stato scelto nel-l’elenco dei curatori fallimentari)viene nominato consulente per lapredisposizione della bozza delprogetto. I creditori inviano alconsulente a mezzo fax copia del-le note di precisazione dei crediticon la relativa documentazione,mentre l’originale viene deposita-to direttamente in udienza. Il con-sulente opera in base ad una ana-litica circolare in cui sono state af-frontate tutte le problematiche edin particolare quelle attinenti al-l’art. 2855 c.c. Il consulente solle-cita tutte le integrazioni di docu-mentazione necessarie e redigequindi, su modelli uniformi, labozza del progetto di distribuzio-ne inviandola a tutti i creditori edal debitore a mezzo fax o posta intempo utile per l’esame primadell’udienza e per le eventuali os-servazioni. In questo modo laquasi totalità dei progetti di distri-buzione è approvato direttamente

all’udienza già fissata all’atto del-l’aggiudicazione. Va rilevato che questo modo diprocedere evita tra l’altro allaCancelleria di dover notificare ilprovvedimento di fissazione del-l’udienza per l’esame del progettodi distribuzione in quanto la fissa-zione della data in udienza di ag-giudicazione evita la necessità diulteriori comunicazioni. Si deveinoltre aggiungere che all’udienza(ma spesso già antecedentemen-te) i creditori depositano la di-chiarazione sulle modalità di pa-gamento delle somma utilizzandol’apposito modulo che nella partesuperiore contiene le coordinatedel conto bancario del creditoreper il relativo bonifico e nella par-te inferiore la bozza dell’ordine dipagamento. All’udienza il giudi-ce, contestualmente alla dichiara-zione di approvazione del proget-to di distribuzione, firma gli ordi-ni di pagamento. Nei giorni im-mediatamente successivi la Can-celleria trasmette copia del pro-getto di distribuzione con tutti gliordini di pagamento alla bancapresso cui è depositato il ricavatodella vendita affinché provvedaall’effettuazione dei bonifici.

7. EFFETTI DIRETTI ED EFFETTI INDOTTI DELLA MAGGIORE EFFICIENZADELLE VENDITE GIUDIZIARIE

Con riferimento al profiloquantitativo, l’esperienzaoffre un ulteriore elemento

di riflessione: a seguito delle in-novazioni introdotte con la con-seguente maggiore efficienza del-le vendite, risultano in misura, an-cora maggiore, aumentate le pro-cedure che si definiscono perestinzione a seguito di accordotra le parti ed ancora prima perinefficacia del pignoramento inconseguenza del mancato depo-sito dell’istanza di vendita. Le

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procedure che si definiscono intal modo sono circa il doppio diquelle che si concludono con lavendita del bene e la distribuzio-ne del ricavato. La ragione è ovvia: una parte si-gnificativa degli esecutati non pa-gavano non perché si trovasseronell’impossibilità di pagare maperché contavano sullo stato disostanziale paralisi e sulla loroesorbitante lunghezza.L’improvvisa accelerazione delleprocedure e, soprattutto, la circo-stanza che in un anno circa daldeposito dell’istanza di vendita siperviene alla vendita dell’immo-bile, ha stroncato queste condottespeculative. E ben maggiore risul-terebbe l’effetto se si consideras-sero le posizioni di sofferenza chesi chiudono ancora prima del pi-gnoramento. Al riguardo, nume-rosi avvocati ce ne hanno datoconferma con riferimento al man-cato pagamento di spese condo-miniali.Questo significa che l’adozione dimisure, che in modo organicoperseguano un obbiettivo di effi-cienza, innesca un processo vir-tuoso. Significa, nel contempo,che, senza una strategia razionaleche intervenga su tutti i punti cri-tici del sistema, individuando lemisure necessarie per dare effi-cienza, difficilmente si ottengonorisultati apprezzabili.

8. LA QUESTIONE DELLA DELEGA AI NOTAI

I giudici del Tribunale di Monzahanno escluso di avvalersidella delega ai notai in quanto

la scelta fondamentale compiutaper bonificare le vendite giudizia-rie da gravi fenomeni di turbativad’asta è stata quella di optaresempre per la vendita senza in-canto e il legislatore ha previsto lapossibilità di delega ai notai uni-camente per la vendita per incan-to (anche se nel disegno di legge

in corso di esame è prevista l’e-stensione alla vendita senza in-canto).Va peraltro rilevato che in moltitribunali non si sono per nullaprese in considerazioni le indica-zioni emergenti dalle nuove pras-si nella convinzione che la delegaai notai potesse risolvere ogniproblema. L’esperienza sta dimostrando chesi è trattato di un’illusione sortadalla mancanza di una vera anali-si delle cause del non funziona-mento delle procedure esecutive.Certamente la delega di una partedegli adempimenti della procedu-ra ad un notaio può essere utileper sgravare il giudice e quindi èindubbiamente positivo che il le-gislatore abbia introdotto questapossibilità ampliando il noverodelle soluzioni organizzative. Mase la pubblicità non è effettuata inmodo efficace e non vi è un cu-stode che organizzi, da parte de-gli interessati, le visite degli im-mobili in vendita, così davanti alnotaio, come davanti al giudice,la maggior parte delle aste andràdeserta e i prezzi di aggiudicazio-ne finale saranno notevolmenteinferiori rispetto a quelli realizza-bili in una normale dimensione dimercato. In altri termini per imprimere effi-cienza alle procedure esecutivenon basta sostituire parzialmenteil giudice con il notaio ma occor-re incidere sui meccanismi di col-locazione del bene sul mercato.In questa prospettiva, le nuoveprassi, tendenti ad aggredire allaradice le cause dell’inefficienzadelle esecuzioni immobiliari, siintegrano perfettamente anchecon la delega ai notai: il giudicepuò delegare al notaio parte delleoperazioni e nel contempo stabi-lire forme di pubblicità efficaci enominare un custode giudiziarioche organizzi tra l’altro le visite al-l’immobile di tutti gli interessati.Ma questo non accade nella mag-gioranza degli uffici con la conse-

guenza che la delega ai notai ha,per i creditori, l’unico effetto diaumentare i costi senza una so-stanziale diminuzione della astedeserte e senza quindi un realemiglioramento dei valori di realiz-zo degli immobili.

9. LA QUESTIONE DEI COSTIDEL PROCESSO ESECUTIVO

L’ inefficienza del processoesecutivo, oltre a determi-nare una drastica perdita

per la riduzione dei valori di rea-lizzo degli immobili e l’incidenzadegli oneri finanziari per la dura-ta della procedura, si risolve in unaumento delle spese che i credi-tori devono anticipare e questosoprattutto in conseguenza delsusseguirsi di aste deserte.Sono quindi di tutta evidenza i be-nefici portati dalle nuove prassi. Tuttavia un timore, che talvolta èmanifestato rispetto alle nuoveprassi (e spesso proprio da ope-ratori che lavorano in contesti ca-ratterizzati da grave inefficienza),attiene ai costi che il creditore do-vrebbe sostenere ed in particolarela spesa per la pubblicità e il com-penso del custode giudiziario. Sitratta di un timore del tutto infon-dato che nasce dall’assenza diuna qualsiasi razionale valutazio-ne economica. Quanto ai costi della pubblicità siè gia rilevato precedentementeche essi si sono ridotti in terminiassoluti (anche senza considerarela precedente reiterazione dellepubblicità per effetto delle astedeserte) ma che soprattutto la lo-ro incidenza economica va valu-tata alla luce dell’incomparabilemaggiore efficacia.Analoghe considerazioni valgonoper il compenso del custode. Ilcompenso del custode non è an-ticipato dal creditore, è contenutorispetto all’entità del lavoro ri-chiesto al professionista ed alledifficoltà che spesso insorgono e

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soprattutto risulta irrisorio se raf-frontato alla valorizzazione delbene che la sua attività comporta(basta un solo rilancio per pagaretutto il compenso). È opportuno quindi per fugareogni dubbio procedere a qualcheosservazione più puntuale.Il custode giudiziario nella prassimonzese ha diritto al compensosoltanto a vendita avvenuta e ilcompenso è calcolato a percen-tuale sul prezzo di aggiudicazio-ne (mediamente 1,5%: 2,5% nelloscaglione fino a euro 50.000, 2%da euro 50.000 a euro 100.000,1% da euro 100.000 a euro150.000 e via via decrescendo fi-no a 0,25% da euro 350.000 a eu-ro 500.000 e nessuna percentualeoltre tale tetto). Ora, prima chefosse generalizzata la nomina delcustode, a Monza l’80% delle asteandavano deserte e gli immobilierano venduti, dopo 6-7 anni, adun prezzo inferiore al suo valoredal 30 al 50%. Attualmente gli im-mobili, principalmente per effettodella nomina in tutte le procedu-re dei custodi giudiziari (che assi-curano una pubblicità integrativae soprattutto la possibilità di visi-tare il bene), sono venduti in pri-ma asta nella misura del 70%. Glialtri sono venduti in seconda asta.Il prezzo realizzato supera media-mente di oltre euro il prezzo based’asta.

Questo significa che, ad esempio,un appartamento con prezzo ba-se di euro 200.000 che, con lemodalità di gestione del processoprecedenti sarebbe stato vendutosicuramente a meno di euro150.000 dopo circa 6-7 anni (econ un costo per reiterate pubbli-cità sicuramente superiore alcompenso del custode), ora vieneaggiudicato in un anno a euro250.000. In altri termini per unimmobile di euro 200.000 ogniasta deserta, per effetto dell’ab-battimento del 20%, “costa” aicreditori (nonché al debitore) eu-ro 40.000. Il compenso del custo-de su un prezzo di realizzo di eu-ro 250.000 ammonta ad euro3.000, di poco superiore ad unsolo rilancio. Ma questo costo dieuro 3.000, non anticipato daicreditori, ha consentito (sullabase dei dati statistici) un realiz-zo superiore di almeno euro100.000.A ciò si deve aggiungere che ilcustode giudiziario, assumendo laveste di consulente tecnico e sen-za alcun ulteriore compenso, re-dige la bozza del progetto di di-stribuzione. Senza l’ausilio deiconsulenti non sarebbe possibileche tre giudici, destinati princi-palmente al fallimentare, in unanno depositino 500 progetti didistribuzione, tutti entro 60 giornidal pagamento del prezzo e tutti

redatti applicando rigorosamentel’art. 2855 c.c. con i complessi cal-coli che ciò comporta. Nella valu-tazione economica anche questoassume notevole rilevanza, tenu-to conto che altrimenti non si sa-rebbe potuto attuare lo smalti-mento dell’arretrato in un solo an-no e ridurre i tempi per la defini-zione delle nuove procedure al disotto dei 18 mesi.

10. CONCLUSIONI

L e esperienze dei tribunaliche hanno innovato le mo-dalità di gestione delle pro-

cedure esecutive immobiliari di-mostrano che è possibile, con ri-ferimento a questo settore dellagiustizia civile, dare effettiva at-tuazione al principio della ragio-nevole durata del processo e piùin generale assicurare l’efficienzain linea con i parametri europeisenza attendere riforme legislati-ve e senza, pur auspicabili, po-tenziamenti delle risorse umane emateriali a disposizione.La chiave di volta è nell’uso pienoda parte dei giudice dei poteriche la legge loro attribuisce ope-rando in una prospettiva anche dirisultato e quindi valutando lescelte non solo secondo criteri dilegittimità ma anche di razionalitàtecnica. ■

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ML

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Igiudici delegati alle proce-dure concorsuali, con rife-rimento alla decisione dipubblicare sul sito tribuna-ledimonza.net i principaliatti delle procedure con-

corsuali, osservano:

1. ESIGENZE DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI IN ORDINE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Èdi essenziale importanzaper qualsiasi cittadino, spe-cie se operatore commer-

ciale, giungere tempestivamentea conoscenza della esistenza e delcontenuto delle sentenze dichia-rative di fallimento, sia al fine dipotersi efficacemente insinuare alpassivo, sia per ogni valutazioneconcernente la solvibilità di even-tuali terzi che siano stati in rap-porti commerciali con l’impresafallita.Tale conoscenza deve esserepossibile prima ed indipenden-temente dalle comunicazioni ob-bligatorie a carico del Curatore,sia per evidenti esigenze di tem-pestività (la comunicazione daparte del Curatore, pur con l’au-silio dei sistemi di posta telema-tica in uso al Tribunale di Mon-za, può non essere immediata,comunque presupponendo in-dagini non sempre agevoli volte

ad identificare i componenti delceto creditorio), sia per esigenzedi certezza della comunicazione(certezza che può non essere in-defettibilmente assicurata dagliattuali sistemi di informazione),sia perché le comunicazioni delCuratore sono indirizzate esclu-sivamente ai creditori risultantidalle scritture contabili, i qualipossono costituire, in numerosicasi, solo una parte del più am-pio numero dei soggetti comun-que interessati alla tempestivaconoscenza dello stato di insol-venza.Il contenuto dell’informazione of-ferta deve ricomprendere non so-lo la notizia del fallimento, ma an-che i diversi elementi della sen-tenza (motivazione, dispositivocomprensivo del nome del Cura-tore e della data della verifica allostato passivo e dei termini per lapresentazione della domanda), eciò proprio per poter integrare(quanto ai creditori) o sostituire(quanto ai terzi) la comunicazio-ne del Curatore.Tali esigenze informative nonpossono efficacemente esseresoddisfatte neppure dagli attualisistemi di pubblicità previsti dallalegge, i quali, risentendo dellelentezze connesse con la neces-sità di trasmettere le informazio-ni tra i diversi enti (es. Cameradi Commercio), non si rivelanosufficientemente tempestivi.

TRIBUNALE DI MONZASezione Fallimenti-Esecuzioni

Ai sigg. Curatori Fallimentari, ai sigg.Commissari e Liquidatori

di Concordati Preventivi

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Necessità di limitare gli accessi alla Cancelleria

Èinoltre evidente che tali ne-cessità informative nonpossono in alcun modo es-

sere risolte dall’accesso dei credi-tori e dei terzi nella Cancelleria,sia per l’evidente gravosità di taliaccessi per i soggetti interessati,sia per l’insostenibilità di un taleflusso di utenti per le strutturedell’ Ufficio.

2. ESIGENZE DI INFORMAZIONE DEI CREDITORI IN ORDINE ALLA SITUAZIONE DEBITORIA DEL FALLITO

A fallimento dichiarato co-stituisce incontestabile ne-cessità dei creditori quel-

la di avere chiara e tempestivaconoscenza del complesso deidebiti gravanti sulla massa,dell’identità degli altri creditori,del fondamento dei singoli cre-diti ammessi e dell’eventualeprivilegio riconosciuto, dellamotivazione del provvedimentodel giudice, allo scopo di poterefficacemente tutelare i propriinteressi qualora siano stati am-messi crediti che si ritengonoinsussistenti o di minore impor-to o privi del privilegio ricono-sciuto.

Insufficienza degli attuali sistemi di informazione

I n relazione a esigenze di cosìpregnante rilievo, si rivelanodel tutto inadeguati gli attuali

mezzi di informazione a disposi-zione dei creditori, che si riduco-no, in sostanza, o alla richiesta dirilascio di copia dello stato passi-vo da parte della Cancelleria op-pure alla richiesta al Curatore dicopia del medesimo.Entrambi tali strade si rivelano difatto estremamente onerose eciò sia per il creditore sia per la

Cancelleria o per il Curatore (sipensi, quanto a questi ultimisoggetti, alla onerosità di prov-vedere alla formazione di copiadi uno stato passivo di appenamaggiore complessità, sino allaconcreta impossibilità di rilascia-re copia a tutti i creditori in queifallimenti che vedano centinaiadi creditori insinuati). Tale one-rosità si traduce, in concreto,nella sostanziale impossibilità,per la generalità dei creditori, diesercitare un reale controllo inordine alla composizione dellamassa dei crediti ammessi alconcorso.A questo va aggiunto che unaparte rilevante dei crediti è am-messa a seguito di insinuazionetardiva per cui i creditori dovreb-bero continuare ad accedere allaCancelleria per tutta la duratadella procedura al fine di una co-noscenza aggiornata dello statopassivo.

3. ESIGENZE DI INFORMAZIONE DEI CREDITORI IN ORDINE ALLA NATURA E SPECIE DEI BENI ACQUISITI

Èdel pari evidente la neces-sità, per i creditori, di cono-scere agevolmente e senza

particolari oneri quali beni il Cu-ratore sia riuscito ad acquisire.Ciò sia per poter immediatamen-te valutare la concreta possibilitàdi soddisfazione del proprio cre-dito, sia per verificare che nonsia stata omessa l’acquisizione dibeni noti.La soddisfazione di tali esigenzedi informazione appare del restoin armonia anche con l’obiettivo,sempre perseguito da questo Tri-bunale, di offrire la massima tra-sparenza in ordine all’operato de-gli organi della procedura.Sotto altro aspetto, il Curatorenon potrebbe che giovarsi delleeventuali indicazione dei credito-ri in ordine alla esistenza di beni

occultati o dispersi e quindi noninventariati.

Insufficienza degli attualisistemi di informazione

V algono anche in relazione atali profili le osservazionisvolte in tema di inadegua-

tezza delle attuali fonti di infor-mazione, che similmente fannocapo alla Cancelleria o al Curato-re, e per le quali si ripropongonole criticità già rilevate.

4. ESIGENZE DI CONTROLLODA PARTE DEI CREDITORIIN ORDINE ALLA CORRETTA STIMA DEI BENI RINVENUTI

Ènoto che uno dei profili piùdelicati della liquidazionedei beni fallimentari è costi-

tuito dalla correttezza e congruitàdel valore di stima degli stessi.Pur operando il Tribunale conperiti qualificati e di notevoleesperienza, è infatti sempre pos-sibile che possa verificarsi un er-rore di valutazione, specie inquei campi ove si tratti di beni diparticolare natura, per i qualinon siano disponibili, ad esem-pio, abituali valutazioni di benisimili da assumere quali elemen-ti di comparazione (es. beni stru-mentali per lavorazioni di altaspecializzazione, eseguiti da unristretto numero di imprese, inItalia o, talvolta, nel mondo); ov-vero in quei casi in cui il valoredel bene sia soggetto ad ampieoscillazioni in relazione alla par-ticolarità del mercato specifico diessi.È evidente che la possibilità diuna valutazione di tali beni daparte dei creditori, che sonospesso operatori nel medesimosettore o in settori connessi, puòcorreggere eventuali errori delperito e fornire al Curatore ed algiudice preziosi elementi di ri-scontro.

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Insufficienza degli attuali sistemi di informazione

Non possono che ripetersiqui le osservazioni già piùvolte esposte circa l’insuffi-

cienza di sistemi informativi chefacciano riferimento unicamenteal Curatore o alla Cancelleria.

5. ESIGENZE DI INFORMAZIONE DA PARTE DI TERZI INTERESSATI, SULLA NATURA E SUL PREZZO DEI BENI

L a possibilità di conoscereagevolmente e in modosemplice quali beni siano

stati acquisiti dal fallimento equale valutazione sia stata loro at-tribuita dal perito costituisce in-negabile incentivo, per i terzi in-teressati all’acquisto, a formulareproposte di acquisto al Curatore.Tali proposte da un lato potrannofornire ulteriori elementi in ordi-ne alla correttezza della stima(qualora siano in armonia o indissonanza rispetto ai valori delperito), dall’altra consentiranno diampliare in modo decisivo la pla-tea dei possibili interessati all’ac-quisto, con evidenti benefici peril fallimento.

Insufficienza degli attuali sistemi di informazione

L e attuali procedure preve-dono che ogni indicazionecirca la natura e la valuta-

zione dei beni venga portata a co-noscenza dei terzi solo nel mo-mento in cui si sia disposta lavendita, e con sistemi di pubbli-cità – quanto alle cose mobili –ancora onerosi ed inadeguati,specie in caso di scarso valore deicespiti.La asincronicità delle informazio-ni in ordine ai beni presenti neidiversi fallimenti (come si è detto,la pubblicità viene eseguita solo

al momento della vendita) impe-disce ai singoli operatori di avereun quadro completo ed organicodei diversi beni presenti nei falli-menti, e quindi da un lato pena-lizza gli interessati; dall’altro sitraduce in una dispersione eframmentarietà delle notizie, chenon incentiva il pubblico a segui-re in modo abituale le vendite delTribunale.

6. ESIGENZE DI INFORMAZIONE E CONTROLLO DEI CREDITORI SULLO STATO DELLA PROCEDURA

Uno dei momenti di maggio-re carenza del complessodi informazioni concernen-

te il singolo fallimento e insiemedi maggiore interesse per i credi-tori riguarda la conoscenza del-l’effettivo stato della procedura.Per il creditore conoscere lo sta-to della procedura è estrema-mente importante: in primo luo-go al fine di poter formulare unaragionevole previsione circa lapossibilità e i tempi di soddisfa-zione del proprio credito; in se-condo luogo per sincerarsi chela durata della procedura non di-penda da inerzia degli organidella procedura, che le opera-zioni di liquidazione siano svol-te con tempestività ed efficacia eche analogamente si operi ri-guardo alle revocatorie ed inmateria di responsabilità degliorgani sociali. È vero che l’esame del rendicon-to è la fase propriamente desti-nata al controllo sullo svolgi-mento della procedura. Ma inuna prospettiva di funzionalitàdella procedura e di massimatutela degli interessi coinvolti è opportuno prevenire le si-tuazioni patologiche o comun-que intervenire tempestivamentequando è ancora possibile intro-durre delle correzioni. E a tal fi-

ne risulta molto importante ilruolo di controllo diffuso, stimo-lo ed impulso dei creditori chetrova il suo presupposto nelladisponibilità di corrette e organi-che informazioni.

Insufficienza degli attualisistemi di informazione

L e informazioni in ordine al-lo stato della procedura so-no oggi sostanzialmente im-

possibili da ottenere.Esse, infatti, non possono esseretratte in alcun modo dalla con-sultazione del fascicolo fallimen-tare, sia perché una indiscrimi-nata consultazione dei docu-menti in esso contenuti non puòessere consentita al singolo cre-ditore per evidenti motivi di se-gretezza in ordine ad alcuni de-gli atti; sia perché il fascicolonon contiene in ogni caso alcunelemento valido per poter argui-re quale sia il reale stato dellaprocedura e per formulare unaqualsiasi prognosi circa la suaevoluzione e durata; né, infine,per poter valutare la correttezzadell’operato del Curatore.Tali informazioni potrebbero inastratto essere attinte dal Curato-re; ma è evidente che, anche avoler ipotizzare una piena di-sponibilità del professionista, lanecessità di informare via viatutti i creditori si tradurrebbe inuna attività defatigante e onero-sa, e dunque sostanzialmenteimpossibile, specie in fallimentiche vedano un alto numero dicreditori.

7. ESIGENZEDI INFORMAZIONEDEI CREDITORI IN ORDINEAI PIANI DI RIPARTO

L a completa e tempestivaconoscenza del piano di ri-parto nella sua globalità è

anch’essa esigenza primaria delcreditore, il quale deve essere

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posto in grado di controllare chela graduazione dei crediti e laconseguente distribuzione del-l’attivo avvengano nel rispettodelle norme giuridiche e del pro-prio diritto.

Insufficienza degli attualisistemi di informazione

L e attuali norme prevedonoche il piano di riparto siadepositato in Cancelleria e

che ai creditori sia dato notiziaesclusivamente di tale deposito.Ciò comporta che il creditore, perpoter prendere effettiva cono-scenza del documento, è costret-to a recarsi in Cancelleria e estrar-re copia del medesimo (con evi-denti oneri per bolli e diritti) ov-vero a procedere alla consultazio-ne in loco.Tale sistema di informazione po-teva forse essere adeguato nelmomento in cui la legge fallimen-tare era stata promulgata, quandola maggior parte delle impreseaveva dimensione familiare, un li-mitato numero di creditori edoperava in un ambito territorialelimitato, costituito essenzialmentedal Comune ove trovavasi l’Uffi-cio Giudiziario. È invece del tutto inadeguato nel-la attuale realtà economica, in cuile imprese, per quanto di ridottedimensioni, intrecciano rapporticon un ampio numero di sogget-ti, e, avvalendosi dei nuovi siste-mi di comunicazioni e di una retedi servizi sempre più ampi e sofi-sticati, riescono a operare in con-testi territoriali virtualmente senzaconfini.La conseguenza di ciò è che so-vente il creditore – spesso aventesede a notevole distanza dal Tri-bunale – rinuncia ad esercitare ilproprio diritto di controllo.Il flusso di quei creditori che vo-gliano comunque accedere al pia-no di riparto costituisce in ognicaso un pesante onere della Can-celleria, tenuto anche conto del

fatto che molto spesso la parte in-terviene personalmente e quindisi presenta come utente che ne-cessita di particolare assistenza ecura da parte delle strutture, conulteriore onere per queste ultimee con evidente spreco di risorse.Né appare possibile – in fallimen-ti appena più complessi e caratte-rizzati da un elevato numero dicrediti – inviare a ciascun credito-re copia integrale del piano di ri-parto.

8. ESIGENZEDI INFORMAZIONEDEI CREDITORI IN ORDINEAL RENDICONTO

L’ ultimo elemento di cono-scenza necessario al credi-tore per esercitare il pro-

prio diritto all’informazione ed alcontrollo dell’operato degli orga-ni della procedura è costituito dalrendiconto.Tale documento costituisce infattiil sostanziale termine della attivitàdel Curatore e il momento dellaapprovazione è l’ultimo limitetemporale entro il quale è possi-bile sindacare efficacemente sulsuo operato.

Insufficienza degli attualisistemi di informazione

V algono anche per tale attole osservazioni già formu-late per il piano di riparto.

Anche in tal caso le possibilità diprendere effettiva conoscenza deldocumento sono severamente li-mitate dalla circostanza che laconsultazione del medesimo èprevista solo presso la Cancelleriae che la difficoltà ed onerosità deinecessari accessi inducono so-vente il creditore a non esercitarei propri diritti di preventiva verifi-ca; con la conseguenza che, allaudienza prevista per la sua appro-vazione, non si è in grado, daparte dell’utente, di formulare al-cuna valida osservazione.

9. ESIGENZE DI CONTROLLODA PARTEDEL GIUDICE DELEGATO

I l compito di vigilanza e con-trollo sull’operato del Curatoreda parte del giudice può esse-

re certamente svolto in modo piùpregnante ove le informazioniconcernenti il fallimento sianocondivise – nei limiti in cui ciò èpossibile – dal più ampio numerodi soggetti possibile, i quali pos-sano tempestivamente segnalareeventuali anomalie e offrire quin-di al giudice uno stimolo ed unaulteriore possibilità di intervento.La diffusione delle informazionicostituisce pertanto il presuppo-sto per una maggiore efficienzaed una maggiore qualità nell’ope-rato del Tribunale.

10. ESIGENZE DI RISERVATEZZA E DIFFUSIONE SELETTIVA DELLE INFORMAZIONI

L e esigenze sopra indicatedevono essere conciliatecon i limiti derivanti dalle

norme in tema di privacy e in ge-nere dalle esigenze di riservatez-za degli atti della procedura falli-mentare.È dunque necessario che sia ope-rata una selezione delle informa-zioni, in relazione alla qualità edalla natura dei soggetti destinataridi esse, nonché degli interessi dicui ciascuno di essi è portatore.

11. PUBBLICAZIONE SU RETE INTERNET ED ACCESSO DIFFERENZIATO ALLE INFORMAZIONI

L e esigenze sin qui esamina-te possono essere integral-mente soddisfatte mediante

pubblicazione delle informazionie degli atti che le contengono surete Internet, nel sito ove il Tribu-nale effettua la pubblicità dellevendite.

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Il sito, per la parte che interessa,sarà strutturato a differenti livelli,contenenti ciascuno l’insieme del-le informazioni selezionate in ra-gione della qualità e natura del-l’utente cui saranno destinate.L’accesso a ciascun livello saràconsentito solo ai soggetti a ciòautorizzati.L’accesso sarà dunque possibilein forma anonima e indifferen-ziata per quelle informazioni de-stinate alla generalità dei cittadi-ni (sentenza di fallimento, elen-co dei beni e valutazione deglistessi).Sarà invece consentito unicamen-te con password unica e collettivaper il successivo livello, destinatoai creditori e contenente, oltre aiprecedenti documenti, anche lostato passivo, il piano di riparto, ilrendiconto, un estratto delle rela-zioni periodiche.Il solo giudice delegato ed il Cu-ratore potranno accedere al livel-lo ulteriore, contenente, oltre agliatti già nominati, quelli coperti damaggiore riservatezza (relazioneperiodica in forma integrale, rela-zione ex art. 33).

12. NATURA DELL’ATTIVITÀDI PUBBLICAZIONEED ONERI AD ESSA CONNESSI

L’ attività di pubblicazionesopra descritta viene eser-citata nel precipuo interes-

se della massa dei creditori e vie-ne disposta dal giudice delegatodi ciascun fallimento nell’ambitodei poteri di direzione e controlloa lui attribuiti dalla l. n. 267 del1942.Gli oneri da essa derivanti sonoconseguentemente a carico di cia-scun Fallimento e sono soddisfat-ti in via di prededuzione, ai sensidell’art. 111 n. 1 l.fall.Nessun onere è posto a caricodella Amministrazione giudiziariaovvero di altri soggetti di dirittopubblico.

Ciò premesso, i giudicidelegati alle procedu-re concorsuali dispon-gono la pubblicazionesul sito tribunaledimonza.net dei se-

guenti documenti secondo le mo-dalità indicate:

A) LIVELLO DI ACCESSO LIBERO

a.1) Sentenze dichiarative difallimento, decreti di am-missione a concordato pre-ventivo e sentenze di omo-loga, decreti di ammissio-ne ed amministrazionecontrollata

L a copia dei provvedimenti èacquisita direttamente dalprovider che accede presso

la Cancelleria Fallimenti il merco-ledì e il venerdì di ogni settimanae provvede nella stessa giornataalle operazioni di scannerizzazio-ne e di inserimento sul sito.I provvedimenti sono pubblicatiin copia integrale.Il provvedimento è ricercabile pernome dell’imprenditore indivi-duale o della società (nel caso dinomi composti è sufficiente la di-gitazione di una delle parole checompongono il nome), numerodella procedura, nome del cura-tore o commissario-liquidatore. È altresì consultabile l’intero elen-co delle procedure pendenti or-ganizzabile, a scelta di chi acce-de, in base a ciascuno dei tre pa-rametri indicati.Oltre al nome è riportato anche ilnumero telefonico e l’ìndirizzo e-mail del curatore o commissario –liquidatore.Per ciascuna procedura è pub-blicata anche copia del certifica-to del Registro delle Imprese rela-tivo all’impresa fallita o ammes-sa alla procedura concorsualeminore. Entro due giorni dall’accettazio-ne dell’incarico il curatore o il

commissario verifica che i docu-menti siano stati correttamentecaricati.

a.2) Provvedimenti di chiusuradelle procedure

Contestualmente alla pubbli-cazione del decreto di chiu-sura del fallimento la Can-

celleria ne trasmette copia al pro-vider che provvede subito al suoinserimento sul sito.Analogamente si procede relati-vamente all’atto che sancisce laconclusione della procedura con-corsuale minore. Il curatore o il commissario verifi-ca che il provvedimento sia statocorrettamente caricato.

a.3) Inventario-perizia

L’ inventario e la perizia distima, redatti utilizzandoexcell secondo lo schema

già predisposto, sono trasmessi alprovider via e-mail a cura del pe-rito contestualmente al depositodella perizia. Il perito invia il documento al se-guente indirizzo: fallimentimon-za.inventari…Entro due giorni dal deposito ilperito controlla che i documentisiano stati correttamente cari-cati.Per i beni di valore non modestoil perito inserisce nella perizia lerelative fotografie in formato digi-tale.Gli interessati possono sia consul-tare tutti gli inventari-perizia nellaloro interezza sia effettuare la ri-cerca per specifico oggetto (conriferimento a tutti i beni inventa-riati nelle procedure fallimentari epignorati nelle procedure esecuti-ve mobiliari che non siano giàstati venduti). La ricerca per sin-golo oggetto può essere effettua-ta sia con riferimento alla deno-minazione utilizzata dal perito siautilizzando l’indice delle catego-rie delle Pagine Gialle. A tal finenella perizia, in corrispondenza aciascun bene stimato, il perito in-

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serisce la categoria contenuta nel-l’indice delle Pagine Gialle a cuila stessa sia riconducibile. Effet-tuando la ricerca per oggetto l’in-teressato trova tutti i beni corri-spondenti alla denominazione ocategoria utilizzata, il valore di sti-ma, la fotografia, la data, il luogoe il prezzo eventualmente fissatiper la vendita e vede se il bene èposto o è destinato ad essere po-sto in vendita come bene singoloo nell’ambito di un più ampio lot-to. Non appena il singolo bene olotto è venduto l’I.V.G. ne da co-municazione via e-mail al provi-der che provvede immediatamen-te a cancellarlo dal sito. L’I.V.G.entro 2 giorni dall’invio della co-municazione al provider verificache la cancellazione sia stata ef-fettuata.

B) LIVELLO DI ACCESSORISERVATO AI CREDITORI(con password uguale pertutti i creditori del fallimentocomunicata al curatore dalprovider all’inizio del falli-mento e indicata dal curato-re in tutte le comunicazionia mezzo posta inviate ai cre-ditori)

b.1) Stato passivo del fallimento

Stati passivi già approvati

N el corso dei mesi di agostoe settembre sono statiscannerizzati e pubblicati

quasi tutti gli stati passivi relativiai fallimenti dichiarati negli anni1997-2002 approvati fino al 15 lu-glio 2002 aggiornati con l’inseri-mento per ciascun fallimento diun documento in excel contenen-te tutte le domande di insinuazio-ne tardiva e i relativi provvedi-menti definitori; nei mesi succes-sivi sono stati pubblicati i nuovistati passivi e gran parte degli sta-ti passivi relativi ai fallimenti di-chiarati prima dell’1 gennaio 1997ed ancora aperti.

Gli stati passivi mancanti devonoessere trasmessi al provider entroil termine improrogabile del 15febbraio 2002. Il curatore trasmet-te al provider la fotocopia dellostato passivo e foglio exel conte-nente tutte le domande d’insinua-zione passiva con i relativi prov-vedimenti e le domande presen-tate tempestivamente in relazionialle quali è stato proposta opposi-zione allo stato passivo.

Nuovi stati passivi

Entro 5 giorni dalla data diesecutività, il curatore devetrasmettere via e-mail al

provider all’indirizzo fallimenti-monza.statopassivo… il filedello stato passivo redatto in for-mato excel secondo lo schema giàpredisposto (ogni riga corrispon-de ad una domanda di ammissio-ne; nella prima colonna è indicatoil numero della domanda; nellaseconda il contenuto della do-manda; nella terza i documentiprodotti a fondamento; nellaquarta il provvedimento del giudi-ce; nella quinta e nella sesta sonoriportati gli importi ammessi in viachirografaria e in via privilegiata).Nello stesso termine il curatoredeve trasmettere a mezzo fax alprovider il decreto di esecutivitàdello stato passivo con la firmadel Giudice Delegato; è cura delprovider eseguire la scannerizza-zione del documento, proceden-do poi al ricongiungimento con ildocumento in formato excel.

b.2) Aggiornamento dello stato passivo

Entro il giorno 5 di ciascunmese il curatore provvede atrasmettere via e-mail al

provider all’indirizzo fallimenti-monza.statipassivi lo stato pas-sivo aggiornato al giorno 30 delmese precedente. L’aggiornamen-to è effettuato dal curatore con ri-ferimento a:– intervenuta opposizione: nella

colonna (del documento in ex-

cel) in cui è riportato il provve-dimento del giudice di ammis-sione o esclusione del credito ilcuratore inserisce la frase “pro-posta opposizione in data…”;

– intervenuta definizione del giu-dizio di opposizione: nella co-lonna (del documento in excel)in cui è riportato il provvedi-mento del giudice in sede diverifica il curatore inserisce ildispositivo e la data della sen-tenza;

– intervenuta notificazione di ri-corso per insinuazione tardiva:le domande tardive sono inseri-te, nello stesso documento ex-cel, in coda allo stato passivo,rimanendo dallo stesso staccateda alcune righe in cui compareil titolo “INSINUAZIONI EXART. 101 L.F.”; all’atto della no-tificazione del ricorso sono ri-portati il contenuto della do-manda e i documenti prodottimentre nella colonna destinataal provvedimento del giudice siinserisce l’espressione “sub su-dice”;

– intervenuta pronuncia sulla do-manda di ammissione tardiva:quando interviene il decreto diammissione del credito o lasentenza in esito al giudizio exart. 101 c.3 L.F. il dispositivo è riportato nella relativa colon-na del documento in formatoexcel;

Il termine deve essere rigorosa-mente rispettato in quanto sul si-to è espressamente indicato chetutti gli stati passivi sono aggior-nati al giorno 30 del mese prece-dente. Ricevuto il file il providertrasmette la risposta di confermaaffinchè il curatore possa docu-mentare l’avvenuta trasmissione. Il documento aggiornato com-prende l’intero stato passivo e ilprogramma che gestisce il sito, al-l’arrivo del file, procede automati-camente alla sostituzione dellostato passivo precedentementecaricato. In ogni caso è onere del curatore

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verificare tempestivamente il cor-retto caricamento dello stato pas-sivo.Il curatore non trasmette alcun fi-le nel caso in cui nel mese prece-dente non sia stata presentata al-cuna opposizione o domanda diinsinuazione tardiva e non sia in-tervenuta alcun provvedimentodecisorio.

b.3) Prospetto semestrale

Entro il 30 marzo ed entro il30 settembre di ciascun an-no i curatori devono tra-

smettere via e-mail al provider al-l’indirizzo fallimentimonza.pro-spettisemestrali… il prospettosemestrale predisposto contenen-te tutti i dati rilevanti per valutarelo stato della procedura e l’effi-cienza della gestione.Il prospetto deve risultare pun-tualmente compilato in tutte lesue parti.Il provider provvede a inserirenell’area accessibile ai creditoricopia del prospetto da cui sonoespunti i dati relativi alle segnala-zioni di reati alla Procura dellaRepubblica ed ai procedimentipenali in corso. Analogamente i commissari (neiconcordati preventivi per cessio-ne dei beni i liquidatori) provve-dono a trasmettere i prospetti se-mestrali relativi ai concordati pre-ventivi e le relazioni periodichenelle procedure di amministrazio-ne controllata.Trenta giorni prima della sca-denza del termine il programmache gestisce il sito provvede atrasmettere automaticamente atutti i curatori e commissari viae-mail un promemoria. Il mes-saggio è ripetuto con cadenzasettimanale fino alla scadenzadel termine. Il programma informatico per laverifica e l’elaborazione dei pro-spetti semestrali provvede allascadenza a segnalare, via e mail,al curatore interessato ed al giudi-ce delegato la procedura in cui

non risulti eventualmente deposi-tato il nuovo prospetto con solle-cito a provvedere entro giorni 10.

b.4) Progetti di ripartizionee piani di riparto

L o stesso giorno dell’invioai creditori dell’avviso diavvenuto deposito del

progetto di ripartizione, sia par-ziale sia finale, il curatore devetrasmettere via e-mail al providerall’indirizzo fallimentimonza.pianidiriparto… il file del pro-getto e via fax copia del provve-dimento del giudice che concedeil termine per la presentazione diosservazioni.Entro 5 giorni dalla data diesecutività il curatore deve tra-smettere a mezzo fax al provideril piano di riparto sottoscritto dalgiudice.In entrambi i casi il providerprovvede in giornata a caricare idocumenti sul sito.

b.5) Rendiconto

Entro 5 giorni dalla data dideposito del rendiconto, ilcuratore deve trasmettere

via fax al provider il rendiconto eil provvedimento del Giudice De-legato che fissa l’udienza per l’e-same. Entro 5 giorni dalla data diesecutività il curatore deve tra-smettere a mezzo fax al provideril verbale di dell’udienza.In entrambi i casi il providerprovvede in giornata a caricare idocumenti sul sito.

C) LIVELLO DI ACCESSO RISERVATO AL CURATOREE AL GIUDICE DELEGATO

c.1) Prime informazioni sulla fallita e sui soggetti collegati

Entro 30 giorni dalla dichia-razione del fallimento devo-no essere trasmessi al provi-

der per l’inserimento sul sito tutti

i dati acquisibili attraverso banchedati su: compagine sociale ed am-ministrativa della fallita negli ulti-mi 3 anni; partecipazioni della fal-lita in altre società; partecipazionie cariche dei soci e degli ammini-stratori della fallita in altre società;bilanci della fallita negli ultimidue anni; pregiudizievoli da Con-servatoria e protesti su società fal-lita, amministratori ed altre so-cietà individuate. Sul sito vanno inserite tutte le ul-teriori informazioni mediante suc-cessive ricerche più approfonditesu altre società, sul patrimoniodegli amministratori o di altri sog-getti per i quali si prospettinoprofili di responsabilità Nel caso in cui tali accertamentisiano commissionati a società diservizi questa stessa provvede atrasmettere via e-mail tutti i docu-menti al provider.

c.2) Prospetto semestrale

Entro il 30 gennaio ed entroil 30 luglio di ciascun anno icuratori e i commissari-li-

quidatori di concordati preventividevono trasmettere via e-mail alprovider il prospetto semestrale,redatto utilizzando lo schemapredisposto dai magistrati dellasezione, contenente tutti i dati ri-levanti per valutare lo stato dellaprocedura e l’efficienza della ge-stione. Analogamente devono essere in-seriti i prospetti semestrali relativiai concordati preventivi e le rela-zioni periodiche del commissarionelle procedure di amministrazio-ne controllata.Il programma informatico per laverifica e l’elaborazione dei pro-spetti semestrali provvede, a cia-scuna scadenza, a segnalare, viae-mail, al curatore ed al giudicedelegato la procedura in cui nonrisulti eventualmente depositato ilnuovo prospetto con sollecito aprovvedere entro giorni 10.Nel caso di mancato deposito nelnuovo termine viene inviata nuo-

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va segnalazione via e-mail al giu-dice delegato.Entro 15 giorni dalla scadenza deltermine il provider trasmette aciascun giudice delegato un c.d.rom con riprodotti tutti i prospet-ti semestrali e le relative schededi analisi elaborate dal program-ma. Il provider provvede inoltrealla stampa di tali documenti edalla loro raccolta in volumi, orga-nizzati in base al nome del cura-tore, trasmettendoli quindi a cia-scun giudice delegato.Contestualmente è trasmesso aigiudici delegati il prospetto gene-rale di sintesi di tutti i fallimenti incui sono evidenziate le anomalie

più rilevanti riscontrate dal pro-gramma in ordine alla gestionedelle procedure desumibile dagliincroci dei dati contenuti in cia-scun prospetto.

Si invitano pertanto i cu-ratori fallimentari e iconsulenti tecnici di uffi-cio, per quanto di lorocompetenza e al fine direndere possibile una

adeguata fruizione del servizio inrete, ad attenersi rigorosamentealla presente circolare, trasmet-tendo nei tempi programmati idocumenti all’indirizzo e-mail [email protected].

Si ricorda che incombe sulla cura-tela l’obbligo del controllo del-l’esattezza delle informazionifornite sui vari fallimenti e siinvita pertanto alla necessaria col-laborazione ed interazione con ilProvider Planetcom.

Monza, 30 novembre 2002

DR. F. LAPERTOSAPresidente Sezione

DR. C. MIELEGiudice

DR. A. PALUCHOWSKIGiudice

DR. R. FONTANAGiudice

DR. F. D’AQUINOGiudice

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ML

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1.I magistrati italiani vivonoquotidianamente con i citta-dini l’insoddisfazione pro-

fonda per lo stato di crisi in cuiversa l’amministrazione della giu-stizia.L’insostenibilità della situazione èoggi anche esperienza comunedelle associazioni forensi, dellacultura giuridica, degli altri opera-tori della giustizia. L’ANM, per tutto ciò che le com-pete, intende contribuire a deter-minare le condizioni affinché lagiustizia riacquisti appieno credi-bilità ed efficienza. Da tempo la magistratura ha ma-nifestato il proprio favore, anchecon proposte specifiche, alle rifor-me che migliorino la professiona-lità dei magistrati e l’organizzazio-ne complessiva del sistema. Ma presupposto indefettibile perun autentico e condiviso percorsodi riforme è che nel paese si rista-bilisca, come più volte auspicatodal Capo dello Stato, un atteggia-mento rispettoso dell’eserciziodella funzione giurisdizionale edella connessa dignità dei magi-strati. Consapevoli del primato dellafunzione legislativa, nel quadrodei principi della Costituzione, imagistrati, da parte loro, ribadi-scono il doveroso rispetto, dasempre manifestato e praticato,nei confronti del Parlamento e delGoverno.

2.Il recupero di funzionalitàed efficienza richiede inve-stimenti commisurati alle

reali dimensioni della domandadi giustizia, progetti, capacità dirazionale impiego delle risorse.

Tutto ciò è oggi assolutamente in-sufficiente rispetto ai bisogni de-gli uffici giudiziari.Occorrono anche riforme organi-che delle procedure che trovinoun punto di equilibrio tra garan-zie processuali e funzionalità: va-lori niente affatto contrapposti mada portare a sintesi in modo daassicurare la ragionevole duratadei processi e l’effettiva tutela deidiritti.

3.I magistrati sono consape-voli della necessità di mi-gliorare il funzionamento

dell’autogoverno sia per aumen-tare la credibilità della giurisdizio-ne sia per fornire adeguate solu-zioni alle esigenze di trasparenzee di buona organizzazione degliuffici giudiziari.

4.La magistratura italiana èimpegnata con convinzio-ne nella ricerca di uno spa-

zio comune europeo in materiadi libertà, sicurezza e tutela deidiritti.

5.La riforma dell’ordinamentogiudiziario è assolutamentenecessaria soprattutto per

quanto riguarda la valutazione diprofessionalità dei magistrati, laformazione, selezione e respon-sabilità dei dirigenti, la tempora-neità degli incarichi direttivi, lascuola della magistratura, la costi-tuzione dell’ufficio del giudice, latipizzazione degli illeciti discipli-nari, il rafforzamento delle fun-zioni dei consigli giudiziari.Il disegno di legge delega per lariforma dell’ordinamento giudi-ziario approvato dal Senato, a

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

XXVII CONGRESSO-VENEZIADocumento conclusivo

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queste esigenze dà risposte com-plessivamente insoddisfacenti etende a ripristinare un ordina-mento gerarchico che vulnera ilprincipio costituzionale della paridignità delle funzioni giudiziarie.Esso non è idoneo ad assicurareuna migliore funzionalità ed effi-cienza del servizio giustizia, néuna magistratura professional-mente più qualificata, né ad au-mentare il livello di garanzie e ditutela dei diritti dei cittadini. La magistratura ha più volte rap-presentato le critiche e i dubbi,anche di ordine costituzionale,sulla disciplina proposta. Ciò che maggiormente preoccu-pa è il modello di un giudice bu-rocrate e gerarchicamente orga-nizzato contrapposto al modellodi giudice delineato dalla Costi-tuzione.Il ripristino di un metodo di sele-zione interno basato su concorsi acascata comporta il rischio di ri-

durre l’indipendenza interna sen-za garantire una migliore profes-sionalità in quanto stimola ilconformismo giurisprudenzialeed induce a privilegiare una pre-parazione tecnico-giuridica astrat-ta e slegata dalla concreta attivitàgiudiziaria.L’attribuzione al procuratore dellarepubblica dell’autocratico edesclusivo esercizio dell’azione pe-nale, l’esasperata gerarchizzazio-ne dell’Ufficio di procura, il ripri-stino di un generalizzato poteredi avocazione in capo al procura-tore generale, esporrebbe al ri-schio di usi strumentali in viola-zione, come è già accaduto inpassato, dei principi di eguaglian-za e di legalità.L’introduzione, sotto forma di ille-cito disciplinare, di limiti all’atti-vità di interpretazione, rinnega l’essenza stessa delle funzioni giu-diziarie. Così pure, la limitazionedegli spazi di partecipazione alla

vita sociale si traduce nella prete-sa di imporre un modello di giu-dice avulso dalla realtà del suotempo.La previsione di percorsi separatifra giudici e pubblici ministeri im-plica una separazione di fatto del-le carriere che allontana il pubbli-co ministero dalla cultura dellagiurisdizione.

6.Il progetto di riforma del-l’ordinamento giudiziariounitamente alla perdurante

inerzia nella razionalizzazione deisistemi processuali e all’insuffi-cienza degli interventi organizza-tivi, sembra volta al restringimen-to dell’ambito della funzione giu-diziaria.È a rischio la tutela dei diritti edella legalità demandata dalla Co-stituzione alla magistratura auto-noma ed indipendente.

Venezia, 8 febbraio 2004

Gli atti del Congresso Nazionale dell’ANM

«Giustizia più Efficiente e Indipendenza dei Magistrati

a Garanzia dei Cittadini»

(Venezia 5-8 febbraio 2004)

e quelli del Convegno Nazionale

«Processo e organizzazione: “assemblea” aperta sui problemi

della giustizia civile»

(Roma 11-12 dicembre 2003)

saranno prossimamente pubblicati integralmente

su altre riviste.

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