funzioni della banca d’italia - università degli studi di enna kore · parziale) del...
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SEDE DI PALERMO
Incontri con gli studenti sulle principali
funzioni della Banca d’Italia
Università Kore
Enna, aprile - maggio 2016
SEDE DI PALERMO
La Vigilanza della Banca d’Italia
e il ruolo nel Single Supervisory
Mechanism
Università Kore
Enna, 16 maggio 2016
PREMESSA
Il sistema finanziario svolge un ruolo centrale per il funzionamento dell’economia e lo sviluppo della società moderna.
E’ fondamentale che la gente confidi sul fatto che il sistema sia sano e stabile e che gli intermediari operino in modo corretto e trasparente.
La Costituzione italiana (art. 47) sancisce che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
INTERMEDIARI
.
Articolo 10 – Attività bancaria
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del
credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, …
Testo Unico Bancario d.lgs. 1 .9.1993, n. 385
….Intermediari…
Articolo 11 – Raccolta del risparmio
1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica ...
2-ter la raccolta del risparmio per la prestazione di servizi di pagamento.
….Intermediari…
Testo Unico Bancario
Articolo 106 – Albo degli Intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari
possono: a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento … (autorizzati ai sensi dell’articolo 114 –quinquies , comma 4, e iscritti nel relativo albo …)
b) prestare servizi di investimento…(autorizzati ex art. 18, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
….Intermediari…
SIM – società per azioni autorizzate a svolgere servizi o attività di investimento (artt. 1, 18 TUF)
SGR – società autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio e individuale di patrimoni (artt. 1, 33 TUF)
SICAV – società a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta delle proprie azioni (artt. 1, 43 TUF)
IMEL – società che svolgono in via esclusiva l’attività di emissione di moneta elettronica (possono offrire servizi di pagamento ma non concedere credito) (art. 114 quater TUB)
ISTITUTI DI PAGAMENTO – società autorizzate a prestare servizi di pagamento (art. 114 sexies TUB)
Le persone destinano i propri risparmi alle banche perché hanno fiducia nel fatto che questi verranno ben gestiti e restituiti.
Ci sono molte definizioni di rischio che dipendono dalle applicazioni e dal contesto. Nel caso di attività finanziaria possiamo intendere per rischio:
tutto ciò che potenzialmente può impedire il raggiungimento del livello atteso di rendimento e che in casi estremi può far perdere anche il capitale investito.
I RISCHI
La regola aurea è che in economia e in finanza
non esistono pasti gratis
There is no such thing as a free lunch
Relazione rischio rendimento
I RISCHI
• Rischio di controparte: mancata restituzione (totale o
parziale) del finanziamento da parte di imprese o famiglie
(insolvenza).
•Corsa allo sportello: la banca raccoglie risorse a breve (ad
es. depositi rimborsabili "a vista") per finanziare attività anche
a più lunga durata (prestiti a imprese, mutui) –
“trasformazione delle scadenze’’
I RISCHI PER LE BANCHE
Le “corse agli sportelli” si osservano raramente,
perché:
• La Banca Centrale (per noi è la BCE) interverrebbe
prestando denaro alla banca in difficoltà in modo che
essa possa fronteggiare le richieste di rimborso
(“prestatore di ultima istanza”)
• Esiste per legge una assicurazione pubblica sui
depositi bancari (FITD) che garantisce ai depositanti il
recupero dei depositi in caso di insolvenza della banca
(fino a 100 mila euro per depositante) . Art.96 – 96 bis e
ter del TUB.
I RISCHI PER LE BANCHE
Le banche potrebbero essere indotte a
sottovalutare il rischio di essere sommerse da
repentine richieste di rimborso, mantenendo una
riserva di denaro insufficiente per far fronte a questa
necessità.
Per evitare questo rischio la legge impone alle
banche di mantenere in forma liquida una certa
percentuale dei depositi = riserva obbligatoria di
liquidità.
I RISCHI PER LE BANCHE
LA VIGILANZA: CHE COSA E PERCHE’
… LA BANCA E’ UN’IMPRESA PARTICOLARE LA SUA ATTIVITA’ E’ BASATA SULLA FIDUCIA
Raccoglie il
risparmio tra il
pubblico
Concede il credito alle imprese
e alle famiglie
Prende a prestito da altri intermediari
Presta ad altri intermediari
Investe in titoli
E’ snodo del
sistema dei pagamenti
Le Autorità
BANCA D’ITALIA
CICR: alta vigilanza in
materia di credito e tutela del risparmio
CONSOB
AGCM
La BdI è nata nel 1893 dalla fusione dei tre istituti di emissione
allora esistenti: la Banca Nazionale nel Regno d’Italia , la
Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito per
le Industrie e il Commercio d’Italia.
Nell’esercizio delle proprie attribuzioni la Banca d’Italia opera
con autonomia e indipendenza, nel rispetto del principio di
trasparenza, secondo le disposizioni della normativa
comunitaria e nazionale.
LA BANCA D’ITALIA
I COMPITI DELLA VIGILANZA
Inquadramento teorico-dottrinale
• vi è un interesse pubblico a evitare le esternalità
negative connesse con i dissesti bancari (corsa
agli sportelli, effetto domino, distruzione del
risparmio).
• la tutela di tale interesse pubblico è delegata
all’Autorità di vigilanza, che richiede
un’assunzione dei rischi consapevole,
commisurata alla dotazione patrimoniale, e
mitigata con idonei meccanismi di governo e
controllo.
Le finalità della Vigilanza della Banca d’Italia
Testo Unico Bancario (TUB) per banche,
gruppi bancari, finanziarie, Imel:
– Verifica delle condizioni di sana e prudente
gestione dei soggetti vigilati.
– Stabilità complessiva, efficienza e
competitività del sistema finanziario.
– Verifica dell‘osservanza delle normative di
settore (trasparenza, usura, antiriciclaggio).
I COMPITI DELLA VIGILANZA
Il Modello italiano di Vigilanza (1)
• Come riconosciuto anche dagli assessment di organismi
internazionali (FMI, FSB)
MODELLO DI VIGILANZA INTRUSIVO
I COMPITI DELLA VIGILANZA
Il Modello italiano di Vigilanza (2)
Basato su più componenti
• REGOLE E CONTROLLI
• VIGILANZA STRUTTURALE E PRUDENZIALE
• CONTROLLI ON SITE E OFF SITE
• ANALISI MACRO E MICROPRUDENZIALE
• TUTELA DEL CONSUMATORE E STABILITA’
• RAPPORTI CON ALTRE AUTORITA’
I COMPITI DELLA VIGILANZA
Il Modello italiano di Vigilanza (2)
Basato su un perimetro esteso
• GRUPPI BANCARI
• BANCHE TRADIZIONALI
• BANCHE SPECIALIZZATE
• SIM
• SGR
• FINANZIARIE
I COMPITI DELLA VIGILANZA
Il Modello italiano di Vigilanza (3)
Basato su un ampio patrimonio di informazioni statistiche:
• MODELLI DI ANALISI PER LO SFRUTTAMENTO DEI DATI
ma
• RILEVANZA DELLE INFORMAZIONI QUALITATIVE NELLA
ATTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONI
I COMPITI DELLA VIGILANZA
LA VIGILANZA: CHE COSA E PERCHE’
• La vigilanza è una forma di
controllo sull’attività degli
intermediari (banche ecc.)
• Art.5 TUB
Obiettivi di carattere
macroeconomico
Stabilità complessiva
• Efficienza e competitività del
sistema finanziario
• Obiettivi microeconomici
• sana e prudente gestione dei
soggetti vigilati
LA VIGILANZA: OBIETTIVI
Ma anche…..
Artt.127 TUB ( L.141/2010)
trasparenza e correttezza dei
rapporti con i clienti
Dlgs 231/2007
Integrità dell’attività bancaria
Convergenza attività di
contrasto al riciclaggio e attività
di vigilanza
… la sana e prudente gestione!
SANA: l’attività finanziaria deve
essere svolta nel pieno rispetto
delle regole
PRUDENTE: per fare profitti non
deve mettere a rischio la propria
esistenza e il denaro affidato
Non solo regole su patrimonio,
rischi, liquidità ma anche presidi su
governance, organizzazione,
controlli interni, remunerazioni
… ma anche
APPROCCIO BASATO SUL
RISCHIO: modalità di controllo
proporzionali alla rischiosità
dell’intermediario (risk-based
supervision)
PROPORZIONALITA’: criterio di
esercizio del potere adeguato al
raggiungimento del fine, con il
minore sacrificio degli interessi dei
destinatari.
• Dalla vigilanza strutturale-autorizzativa a quella tecnica-prudenziale.
• Attenzione rivolta ai rischi e alla capacità di gestione/copertura.
.
• Vigilanza non solo micro ma anche macroprudenziale (presidio dei rischi di natura sistemica, esposizione a fattori di rischio, interconnessione tra intermediari)
• Art.24 Legge sul risparmio (art.23) principi che presiedono la formazione di atti normativi delle Autorità di controllo tra cui BI :
• motivazione delle scelte;
• analisi di impatto della regolamentazione;
• consultazione dei destinatari e di altri soggetti.
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LA VIGILANZA : come ?
- le banche sono autonome nella determinazione delle politiche aziendali e nell’assunzione delle singole decisioni
- i controlli devono configurarsi come regole predeterminate e definire una cornice normativa entro la quale l’autonomia d’impresa dev’essere libera di espletarsi
- l’azione di vigilanza deve essere neutrale e mirata
Valorizzazione dell’autonomia degli intermediari:
- autorizzazioni + regole su patrimonio, governance e controllo rischi (qualitative e quantitative).
Più autonomia = più responsabilità.
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LA VIGILANZA : come ?
LA VIGILANZA: COME?
GLI STRUMENTI DELLA SUPERVISIONE
•Strutturali (accesso al mercato, autorizzazioni)
•regolamentari ( art.53 regole su adeguatezza patrimoniale,
contenimento del rischio, organizzazione, governance,
controlli interni, politiche di remunerazione..)
•Informativi (Art.51 TUB segnalazioni di vigilanza, bilancio,
nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei
conti)
LA VIGILANZA: COME?
) PROCESSO DI SUPERVISIONE (SREP – Supervisory review evaluation process)
•Analisi a distanza
•Valutazione (assegnazione di un punteggio)
•Interventi Art. 53 bis Tub (conv. organi,provvedimenti specifici, restrizione attività o rete, distribuz.utili etc..)
•Ispezioni (art.54 TUB )
•Misure di intervento precoce (art. 69/octiesdecies TUB/modif. L.181/2015 (removal)
•Avvio procedure straordinarie (70 e seguenti TUB)
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CORREZIONE-FOLLOW UP
ESAME
BILANCIO
CONTROLLI
A DISTANZA
CONTROLLI
ISPETTIVI
INTERVENTI
CONVOCAZIONI
AUTORIZZAZIONI
IL PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE
PIANIFICAZIONE
INDIVIDUAZ.SOGGETTI
INDIVIDUAZ.AREE DI RISCHIO INDIVIDUAZ.STRUMENTI
CONTROLLO E ANALISI
MONITORAGGIO
SISTEMA DI ANALISI
AZIENDALE (SAA)
Isp.“A spettro esteso”
Isp.“mirate”
Isp.“Tematiche”
Isp.di “follow up”
VALUTAZIONE
ANALISI MACROPRUDENZIALE
SISTEMA DI ANALISI
AZIENDALE (SAA)
SREP
VERIFICA OSSERVANZA
NORME PRUDENZIALI
ESAME BILANCIO
VALIDAZIONI
BANCHE & ALTRI INTERM.
VIGILANZA ACCENTRATA
VIS STIMA N. ISPEZIONI
LISTA ORDINATA PER PRIORITA’
REVISIONE PERIODICA
BANCHE & ALTRI INTERM.
VIGILANZA DECENTRATA (FILIALI)
INCONTRI PRELIMINARI: INTERMED. E TEAM
LISTA DI ISPEZIONI (Area Geografica)
VALUTAZIONE SREP
SCELTA STRUMENTO: ISPEZIONI
PIANIFICAZIONE ISPETTIVA INTEGRATA
Pianificazione dei tempi, strumenti, basati
sui profili di rischio
Pianificazione annuale
Analisi Macro
prudenziale
PIANO ISPETTIVO
VERIFICHE DI COMPLIANCE TCA- TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO
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Sistemi di governo e controllo
SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO
MACROSTRUTTURA E SISTEMI ORGANIZZATIVI
FUNZIONI DI CONTROLLO
ASSETTI PROPRIETARI
ORGANO CON FUNZ. DI SUPERVISIONE
ORGANO CON FUNZ. DI GESTIONE
ORGANO CON FUNZ. DI CONTROLLO
MACROSTRUTTURA
PROGRAMMAZ.E CONTR. DIREZIONALE
SISTEMI INFORMATICI E TECNOLOGICI
INTERNAL AUDIT
RISK MANAGEMENT
FUNZIONE DI COMPLIANCE
IL PERCORSO DI ANALISI
Rischio di credito
Rischio di credito: è il rischio che nell'ambito di un'operazione
creditizia il debitore non assolva anche solo in parte ai suoi
obblighi di rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi
verso la banca.
Principali fasi del percorso: erogazione, gestione e
monitoraggio, classificazione e determinazione delle previsioni di
perdita.
Rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso
controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del
medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o
appartenenti alla medesima area geografica
Il PERCORSO DI ANALISI
Rischi finanziari
Rischio di controparte: rischio che la controparte di
un’operazione risulti inadempiente prima del
regolamento definitivo dei flussi finanziari di
un’operazione
•Rischio di liquidità: rischio che la banca non sia in
grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro
scadenza
I PERCORSI DI ANALISI
Rischi operativi e di reputazione
Rischi operativi: rischio di perdite dirette o indirette risultanti
dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane
e sistemi interni o aventi origine esterna; tale accezione include il
rischio legale. (esame contabilità, sistema informativo, servizi di investimento,
trasparenza, antiriciclaggio, usura…).
Rischi reputazionali: rischio attuale o prospettico di flessione degli
utili o del capitale derivante da una percezione negativa
dell’immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti,
investitori o autorità di controllo. (reclami, azioni legali pendenti..)
DIFFICILE DA VALUTARE OFF SITE
IL PERCORSO DI ANALISI
Adeguatezza patrimoniale - Patrimonio
Il patrimonio rappresenta il primo presidio a fronte dei
rischi connessi con la complessiva attività bancaria.
Costituisce il principale punto di riferimento per le
valutazioni dell’Organo di Vigilanza ai fini della stabilità
delle banche. Su di esso sono fondati i più importanti
strumenti di controllo (i c.d. istituti di vigilanza
prudenziale); alle dimensioni patrimoniali è inoltre
connessa l’operatività in diversi comparti.
IL PERCORS0 DI ANALISI
IL PERCORSO DI ANALISI
Un livello di patrimonializzazione adeguato consente al banchiere
di esprimere con i necessari margini di autonomia la propria
vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la stabilità
della banca.
Rischi di mercato
Requisiti patrimoniali
Rischio di credito
Rischi operativi
Patrimonio di Vigilanza
Adeguatezza patrimoniale: i requisiti
A fronte della perdita potenziale connessa con ciascuna
categoria di rischio (quantificabile), la banca deve
mantenere almeno un pari ammontare di patrimonio di
vigilanza.
L’ammontare richiesto viene definito requisito
patrimoniale.
IL PERCORSO DI ANALISI
Basilea 3
Le nuove regole introdotte da Basilea 3 a presidio
della stabilità prevedono un innalzamento della
quantità e qualità del patrimonio che le banche
devono detenere
analisi costi/benefici: le crisi finanziarie hanno
pesanti effetti sull’economia reale
gradualità nell’introduzione dei nuovi criteri
Pacchetto CRDIV e CRR (direttiva e regolamento
recepiscono regole definite dal comitato a livello
europeo)
Redditività
Valutare la “capacità reddituale” della banca, cioè l’attitudine a
conseguire nel tempo equilibri economici soddisfacenti
ricostruzione delle ordinaria capacità di generare risultati
economici positivi.
Criteri di analisi:
adeguatezza del reddito rispetto alle diverse esigenze di utilizzo
e in relazione al confronto competitivo. Idoneità del reddito a
coprire le diverse esigenze di utilizzo
costo del rischio creditizio
costo del capitale (remunerazione dell’azionista)
finanziamento della crescita aziendale
stabilità del reddito analisi delle modalità di formazione del
reddito
IL PERCORSO DI ANALISI
LE ISPEZIONI
FINALITA’ FUNZIONE ISPETTIVA
• Verifica della correttezza dei dati;
• Accesso alle informazioni di natura qualitativa
(concreto funzionamento dei processi produttivi,
funzionalità degli assetti di governo, efficacia del
sistema dei controlli interni);
• Apprezzamento dei rischi non monetari;
• Verifica correttezza dei comportamenti, anche nei
confronti della clientela
SINERGIE TRA VIGILANZA ON-SITE E OFF-SITE
CORRELAZIONE PUNTEGGIO-VALUTAZIONE-AZIONE
(INTERVENTI DI VIGILANZA)
I rapporti banca/clienti
La Banca d’Italia è molto attenta al miglioramento dei rapporti tra intermediari e clienti:
• verifica che gli intermediari rispettino la normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di correttezza delle relazioni con la clientela
• analizza con attenzione gli esposti degli utenti dei servizi bancari e finanziari
• interviene anche con sanzioni in caso di anomalie o comportamenti scorretti da parte degli intermediari
• promuove e assicura il funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l'organismo che offre un'alternativa semplice, rapida ed economica per risolvere le liti tra intermediari e clienti.
• promuove iniziative di formazione economica e finanziaria.
Norme internazionali, comunitarie e nazionali regolano l’attività di vigilanza con l'obiettivo di: - promuovere la stabilità finanziaria; - migliorare il funzionamento dei mercati e ridurre il rischio sistemico Gli organismi principali sono il Financial Stability Board (FSB), il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), l'Autorità bancaria europea (EBA), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESBA)
L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA NEL CONTESTO SOVRANAZIONALE
LINEE EVOLUTIVE DELLA VIGILANZA : la Banking
Union
SSM – Single Supervisory Mechanism
Creazione di un sistema di supervisione unico e
integrato in capo alla BCE con responsabilità comuni e
decentramento operativo alle autorità di vigilanza
nazionali
Perché una Banking Union ?
Motivazioni congiunturali e strutturali
a) congiunturali:
Rompere il legame rischio sovrano-banche: che va da banche a
sovrano e viceversa (Grecia, crisi del sistema bancario in
Spagna)
b) strutturali:
Interconnessione dei mercati
Efficacia della politica monetaria (maggiore percezione del rischio
di controparte; calo di fiducia cross-border su banche e finanze
pubbliche)
Tendenza al “ring fencing” (la difesa di componenti nazionali dei
gruppi ostacola la gestione coordinata della liquidità e la
allocazione di capitale)
La Banking Union: i tre pilastri
1. Realizzazione di un sistema unitario di supervisione delle banche “single supervisory mechanism – SSM” imperniato sulla BCE
2. Creazione di un’Autorità responsabile della risoluzione delle crisi a livello europeo, con un fondo di risoluzione europeo (Single resolution mechanism – SRM)
3. Sistema di garanzia dei depositi armonizzato
L’SSM: lo strumento giuridico
Utilizzo dell’art. 127(6) del Trattato: possibilità per il
Consiglio, previa deliberazione all’unanimità, mediante
Regolamenti, di affidare alla BCE compiti specifici in merito
alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale sulle
banche
Adozione di due Regolamenti:
1.Conferimento di poteri alla BCE regolamento UE n.1024/2013
2.Modifica del Regolamento dell’EBA n. 1093/2010 (co-decisione)
Primo passo: l’SSM
1. L’SSM è costituito dalla BCE e dalle AdV nazionali
2. Vengono conferiti alla BCE i poteri in materia di vigilanza prudenziale su tutte le banche dell’area dell’euro (“one tier system”). I Paesi non euro possono aderire su base volontaria al sistema
3. Lo schema operativo prevede:
- la vigilanza diretta da parte della BCE, assistita dalle AdV nazionali, sui gruppi bancari più grandi (“more significant banks”)
- la vigilanza decentralizzata alle AdV nazionali sulle altre banche con potere di avocazione da parte della BCE (“less significant banks”)
Offerta Formativa diVigilanza
Offerta Formativa diVigilanza
Il processo decisionale in BCE
Governing Council
Mediation Panel
Composto da rappresentanti di Paesi euro (24)
e non euro e 4 rappresentanti della BCE.
Il Chair è nominato in base ad una procedura
che prevede l’intervento del Consiglio e del
Parlamento e su proposta della BCE.
SB svolge il lavoro preparatorio
e sottopone al GC le proposte di
decisione. Il GC le accetta (con
procedura di silenzio-assenso)
o ne chiede il riesame
Steering Committee
Supporto delle attività e preparazione dei
meeting del SB non ha poteri decisori
(8 membri)
In base al trattato, è l’organo della BCE
deputato ad assumere decisioni: non
sono possibili meccanismi di delega.
Questo fa sorgere due problemi:
- relazioni con la politica monetaria;
- Paesi non euro che vogliono entrare
nell’SSM
Supervisory Board
La vigilanza europea:
il quadro a regime
1. EBA (Regolamentazione)
a) Armonizzazione della regolamentazione a livello europeo: area euro + area non euro (BTS, ITS) nell’ottica di avere un unico vero single rule book
b) linee guida sulle prassi di vigilanza
c) conduzione delle prove di stress in coordinamento con la BCE (anche paesi non euro)
2. BCE (Supervisione)
a) supervisione sulle banche appartenenti all’SSM
b) manuale operativo per la supervisione (sup.ry handbook)
c) conduzione delle prove di stress in coordinamento con l’EBA
3. Resolution Authority
a) gestione delle procedure di risoluzione attivando gli strumenti previsti dal framework regolamentare (bridge bank, bad bank, bail-in, etc.)
Competenze non modificate dall’SSM
1. Controlli sulle banche per tutte le materie diverse dalla
vigilanza prudenziale: trasparenza, correttezza dei
rapporti con la clientela, antiriciclaggio, usura,
“interlocking”
2. La vigilanza prudenziale e i controlli di cui al punto 1)
relativamente agli intermediari diversi dalle banche
(intermediari 106, imprese d’investimento, SGR, IMEL,
Istituti di pagamento, in prospettiva società fiduciarie
così come individuate a seguito della revisione del
Titolo V del TUB)
Banche significant
(circa 120 gruppi)
Banche less significant
(tutte le altre)
Circa 6.000
Principio della prossimità dei soggetti vigilati
In Italia circa 600 intermediari
i) Attività superiori a 30 miliardi di EUR;
ii) Rapporto tra attività e PIL nazionale superiore al 20% (con almeno 5 mld attivi)
iii) Qualificazione definita dalla autorità nazionale competente e confermata da BCE
iv)Richiesta/ottenimento di assistenza finanziaria pubblica
v) Decisione BCE per gruppi con significative attività transfrontaliere
Le banche vigilate
La struttura è composta da:
• Due direzioni generali responsabili per la supervisione dei gruppi significant (ca. 130)
• Una direzione generale di coordinamento dei gruppi less significant (ca. 6000)
• Una direzione generale responsabile delle funzioni orizzontali e di supporto (cfr slide successiva)
Supervisory Board (Steering Committee)
DG I
Significant
DG II Significant
DG III Less Significant
DG IV Horizontal Functions
Governing Council
L’organizzazione della vigilanza microprudenziale (1/3)
Assistenza alla BCE
Preparazione draft decisions
Esecuzione della vigilanza ispettiva
la maggior parte dei processi di vigilanza day – to –day
Per altre attività (es. money laundering, rapporti tra intermediari e clienti, MIFID) competenza esclusiva NCAs
Entity
NCA (National Competent Authority)
Attività
JST (Joint Supervisory Team)
La cooperazione tra le BCE e le NCAs i JST
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IL MODELLO DI VIGILANZA ISPETTIVA
1) CRUCIALITA’ DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA
“integral part of the supervisory approach, it will play a crucial role for the successful SSM supervision”
2) INDIPENDENZA DELLA FUNZIONE ISPETTIVA “on-site inspections conducted in an independent manner”
3) APPROCCIO COORDINATO CON I JSTs: NO ISOLAMENTO “close liaison with the JSTs, on the basis of a coordinated approach”
COMPLEMENTARIETÀ, nell’ambito di una chiara distinzione di ruoli e responsabilità
I processi e le metodologie
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ASSETTI ORGANIZZATIVI
ON-SITE DIVISION (DG IV – HF)
nel modello dell“approccio coordinato
NCAs assistono e supportano la BCE nella conduzione dell’attività di vigilanza
ispettiva
JSTs
propongono le ispezioni da effettuare su base annua, determinano le azioni correttive
TEAM ISPETTIVI
I processi e le metodologie
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L’ATTIVITA’ ISPETTIVA
PRINCIPI Focus sui rischi a livello consolidato (risk-based); Proporzionalità (dimensione, rischiosità, complessità
operativa); Analisi prospettiche (forward-looking)
METODI (intrusive investigations) interviste, richiesta e esame di documentazione, verifiche sulle posizioni di
rischio; specifiche guidelines e procedure
PERIMETRO i rischi (credito, mercato, liquidità); governo dei rischi (governance, assetti organizzativi, funzioni di controllo)
TIPOLOGIE DI ISPEZIONI a spettro esteso, mirate, follow-up, tematiche
I processi e le metodologie
I metodi e le procedure di vigilanza hanno recepito i principi alla base della
supervisione della Banca d’Italia:
• Risk based
• Valutazione quali-quantitativa
• Su base consolidata
• Equilibrio bilanciato tra on e off site
• Intenso utilizzo di dati e informazioni quali/quantitative
• Collegamento tra valutazione (punteggio SREP) e azione (interventi)
I processi e le metodologie
«Aiutare il settore finanziario a svolgere il ruolo
principe in una società moderna, cioè finanziare
l’economia reale, la crescita e in ultima istanza
promuovere la creazione di posti di lavoro»……
«ridurre al minimo il rischio di un’altra crisi
finanziaria»
(Daniele Nouy - Presidente del Consiglio di Vigilanza BCE)
Il Modello di Vigilanza Europeo
GRAZIE PER L’ATTENZIONE