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AGENDA LEGALE " Scadenze Aprile 2016 .................................................................................................................. 5
NOTIZIE FLASH " Normativa ................................................................................................................................................. 25Conversione in legge del decreto milleproroghe ............................................................................. 25Garanzia Giovani - ‘‘Super Bonus Occupazione - trasformazione tirocini’’ ....................... 25
" Prassi ............................................................................................................................................................... 25Indennita di maternita/paternita in favore degli iscritti alla Gestione separata ............... 25Premio Inail per allievi di corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale
- Istruzioni operative ........................................................................................................................................... 25Artigiani e commercianti - Regime contributivo agevolato ........................................................ 26Contratti di solidarieta, fondo d’integrazione salariale e fondi di solidarieta bilaterali
alternativi - Nota di raccordo ......................................................................................................................... 26Prospetto informativo disabili - Indicazioni operative ..................................................................... 26
" CCNL ................................................................................................................................................................ 26Concessionari riscossione tributi
Agibilita sindacali .................................................................................................................................................. 26
NORME InPratica CIGO: contribuzione e procedure
D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 .................................................................................................... 28
TABELLE Trattamento di fine rapporto
ISTAT - Comunicato 22 febbraio 2016 ................................................................................................... 34
Crediti di lavoroISTAT - Comunicato 22 febbraio 2016 ................................................................................................... 34
QUESITI "ESPERTO’’ risponde ........................................................................................................................... 41Dirigenti industria - Trasferta e rimborso delle spese non documentabili ........................ 41NASpI - Dimissioni della madre lavoratrice ......................................................................................... 41
SOMMARIO
PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 3
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PraticaLavoro
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Redazione
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Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,
Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi,
Alessandra Tedeschi, Barbara Trillo, Roberta Valenti,
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Realizzazione grafica
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Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)
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vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.
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SOMMARIO
4 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016
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11 aprilelunedı INPS - Versamento contributi lavoratori domestici
ADEMPIMENTO " Versamento trimestrale contributi previdenziali.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetti ai servizi domestici efamiliari.
FLUSSO DILAVORO "
I contributi sono versati esclusivamente secondo le seguenti modalita:– circuito ‘‘Reti Amiche’’;– online sul sito Internet www.inps.it nella sezione Servizi on line, con pagamento tramite
carta di credito;– Contact Center numero verde gratuito 803.164, con pagamento tramite carta di credito;– bollettino MAV - Pagamento mediante avviso.L’Inps, in una prima fase introduttiva del pagamento tramite MAV, provvede all’invio genera-lizzato a tutti i datori di lavoro domestico di bollettini MAV utili per il pagamento dei contributi.Nel caso di intervenuta modifica di elementi utilizzati per la determinazione dell’importo richie-sto nei MAV inviati, dal sito Internet e possibile ottenere l’immediata generazione di un altroMAV con importo conforme alle variazioni inserite. Anche per i contributi da lavoro domesticol’Istituto rendera disponibile l’attivazione del sistema di pagamento attraverso il servizio diaddebito diretto sul conto corrente bancario tramite RID.Per tutte le modalita di pagamento e prevista la possibilita di doppia copia della ricevuta, perconsentirne la consegna da parte del datore di lavoro al lavoratore; nel caso di pagamentotramite MAV e prevista un’attestazione che il datore di lavoro deve completare con la data delpagamento, firmare e consegnare al lavoratore.Nel caso di pagamento al Contact Center con carta di credito, sara inviata una doppia ricevutaall’indirizzo indicato per le comunicazioni dal datore di lavoro risultante negli archivi INPS.
Fondo A. Pastore (ex PREVIR) - Versamento contributi
ADEMPIMENTO " Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare - PREVIRed ora intitolata ad Antonio Pastore - istituita a seguito di un accordo stipulato tra la Confcom-mercio e la FENDAC, a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore commer-ciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Aziende di commercio, spedizione e trasporto.
FLUSSO DILAVORO "
L’Associazione Antonio Pastore invia alle aziende circa tre settimane prima della scadenzatrimestrale il bollettino PIA precompilato con particolari codici identificativi per ciascunaposizione contributiva. Le aziende provvedono a trattenere dalla busta paga del dirigente lequote a suo carico, versandole con la procedura automatica di incasso (PIA) della BancaNazionale del Lavoro.
Fondo M. Besusso (FASDAC) - Versamento contributi
ADEMPIMENTO " Versamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali,spedizione e trasporti.
Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e possibile lo slittamento al
primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo
successivo
SCADENZE APRILE 2016
AGENDA LEGALE
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SOGGETTIOBBLIGATI "
Aziende di commercio, spedizione e trasporto.
FLUSSO DILAVORO "
Per il versamento si deve utilizzare il mod. C/01.
Fondo M. Negri - Versamento contributi
ADEMPIMENTO " Versamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delleaziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonche deidirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Aziende di commercio, spedizione e trasporto.
FLUSSO DILAVORO "
Il Fondo, tramite il servizio Postel, invia all’azienda nel mese precedente a quello del versa-mento trimestrale i moduli prestampati di pagamento PIA (procedura di incasso automa-tizzato) per l’accredito presso la Banca Nazionale del Lavoro. I versamenti possono ancheessere effettuati presso altri istituti di credito.
SCADENZE APRILE 2016
AGENDA LEGALE
6 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016
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15 aprilevenerdı Agenzia delle Entrate - Assistenza fiscale: comunicazione per
la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4
ADEMPIMENTO " Termine per effettuare l’invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telema-tica dei dati relativi ai 730-4.
SOGGETTIOBBLIGATI "
I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello dicomunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili del 730(modello 730-4) e che non hanno trasmesso il quadro CT della certificazione unica ovvero lohanno trasmesso per la prima volta successivamente al 12 marzo 2016.
FLUSSO DILAVORO "
I sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo eai redditi diversi, gia rilasciate entro il 28 febbraio, contenti tra gli altri il Quadro CT nel qualevengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi aimod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.La risoluzione 25 marzo 2015 n. 33/E evidenzia che in caso di piu invii, ai fini della messa adisposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri datipresenti nel quadro CT contenuto nell’ultimo invio effettuato. Inoltre, tenuto conto che lecomunicazioni dovevano essere trasmesse entro il 7 e che potevano essere ritrasmesseper correggere errori od omissioni entro cinque giorni dalla scadenza originaria del 7 marzo(come precisato con la circolare n. 6/E del 2015), le comunicazioni trasmesse successivamen-te alla data del 12 marzo non sono prese in considerazione ai fini della dichiarazione precom-pilata e che, analogamente, i dati contenuti nel quadro CT non sono acquisiti ai fini della messaa disposizione dei risultati contabili dei dipendenti.Pertanto, per i sostituti d’imposta che hanno effettuato piu invii del quadro CT sono presi inconsiderazione i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro il 12 marzo.I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello dicomunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili del 730(modello 730-4) e che non hanno trasmesso il quadro CT della certificazione unica ovvero lohanno trasmesso per la prima volta successivamente al 12 marzo 2016 devono utilizzare ilmodello ‘‘Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 residisponibili dall’Agenzia delle Entrate’’ (c.d. modello CSO), approvato con provvedimento delDirettore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013.Lo stesso modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati giacomunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT della CertificazioneUnica 2016 (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazionedell’intermediario gia comunicato).Per dettagli circa la corretta compilazione si rimanda al contenuto della citata risoluzione.I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO eche non hanno trasmesso il quadro CT entro il 12 marzo 2016, devono effettuare la trasmis-sione della comunicazione CSO entro il 15 aprile 2016.Per quanto riguarda le comunicazioni di variazione dei dati, si fa presente che le relativeinformazioni sono prese in considerazione per i modelli 730-4 del 2016 se la comunicazioneCSO e trasmessa entro il 25 maggio 2016, altrimenti le predette informazioni sono prese inconsiderazione per i modelli 730-4 dell’anno successivo.La comunicazione e costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati iseguenti dati:– Dati del sostituto d’imposta richiedente;– Comunicazione sostitutiva;– Quadro A: richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all’in-
dirizzo telematico del sostituto;– Quadro B: richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l’indirizzo
telematico dell’intermediario incaricato;– Revoca della comunicazione;– Firma della comunicazione;– Impegno alla presentazione telematica;– Delega.Nel modello di comunicazione e richiesta, tra l’altro, l’indicazione dei seguenti dati:– numero di protocollo dell’ultimo modello 770 Semplificato presentato dal sostituto stesso
nell’anno precedente a quello di inoltro della comunicazione;– numero di protocollo che e stato attribuito alla comunicazione trasmessa dal sostituto d’im-
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AGENDA LEGALE
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posta, e regolarmente acquisita, che si intende variare, in caso di comunicazione di varia-zione dei dati gia trasmessi.
Il modello deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta mediante i servizi telematici, diretta-mente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cuiall’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998, n. 322.
Disponibilita dichiarazione precompilata
ADEMPIMENTO " L’Agenzia delle Entrate rende disponibili dalla data odierna le dichiarazioni dei redditi pre-compilate.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Sono destinatari della dichiarazione 730 precompilata i contribuenti in possesso di entrambi iseguenti requisiti:– aver percepito, per l’anno d’imposta 2015, redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati
agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennitapercepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR, in relazione ai quali i sostitutid’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica2016;
– aver presentato, per l’anno d’imposta 2014, il modello 730 oppure il modello Unico personefisiche, pur avendo i requisiti per presentare il modello 730. La dichiarazione 730 precompi-lata viene predisposta anche nei confronti dei contribuenti che per l’anno d’imposta 2014,oltre a presentare il modello 730, hanno presentato il modello Unico persone fisiche con isoli quadri RM, RT e/o RW.
La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta nei confronti dei contribuenti chenon risultano in possesso dei requisiti per la presentazione del modello 730, tra cui, in parti-colare, i contribuenti:– con partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso dell’anno d’imposta, ad eccezione dei
produttori agricoli che si avvalgono del regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6, delD.P.R. n. 633/1972;
– per i quali sia noto al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria il decesso alla data dielaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Qualora l’informazione del decesso siadisponibile al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria successivamente alla data dielaborazione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sara comunque inibitol’accesso (sia diretto che tramite intermediario) alla dichiarazione 730 precompilata;
– che dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente risultano soggetti legalmenteincapaci;
– che non hanno raggiunto la maggiore eta.La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’impostaprecedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, perle quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, e ancora in corsol’attivita di liquidazione automatizzata (effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del1973).
FLUSSO DILAVORO "
A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazionidisponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenutinelle certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascunanno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita percepite dai membri del Parla-mento europeo, i) ed l), del TUIR, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodottinell’anno precedente, che puo essere accettata o modificata.L’Agenzia delle Entrate, mediante un’apposita unita di monitoraggio, riceve e gestisce i datidei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandonela completezza, la qualita e la tempestivita della trasmissione, anche con l’obiettivo di realiz-zare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione precom-pilata.Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentra-te.gov.it. Per accedere a questa sezione e necessario essere in possesso del codice Pin, chepuo essere richiesto:– online, accedendo al sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati
personali;
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– per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo diuna telefonata urbana);
– in ufficio, presentando un documento di identita.L’accesso puo avvenire:– direttamente da parte del contribuente;– da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato.Il provvedimento 8 aprile 2015 integra il provvedimento del 23 febbraio 2015, concernentel’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggettiautorizzati, per quanto attiene alle tipologie di soggetti che possono accedere all’area autenti-cata del sito dell’Agenzia delle Entrate, riservata all’acquisizione della propria dichiarazioneprecompilata, attraverso credenziali diverse da quelle per l’accesso al servizio Fisconline. Inparticolare, viene consentito anche agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza diaccedere all’area riservata alla dichiarazione precompilata attraverso le credenziali rilasciatedal Corpo della Guardia di Finanze per l’accesso alla propria intranet.Il contribuente puo accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il propriosostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. Inquesto caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega, unitamente acopia di un documento di identita del delegante) per l’accesso al 730 precompilato.Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato e possibile visualizzare:– il modello 730 precompilato;– un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompi-
lato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (ad esempio i datidel sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comu-nicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delleEntrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazionema sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle edeventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria puorisultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui pero non si conosce la destinazione (sfitto,dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni cherisultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Adesempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dallabanca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’annoprecedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuisco-no nel corso degli anni);
– l’esito della liquidazione: il rimborso che sara erogato dal sostituto d’imposta e/o le sommeche saranno trattenute in busta paga;
– il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.L’Agenzia delle Entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneridetraibili e deducibili:– quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;– premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;– contributi previdenziali e assistenziali.L’Agenzia delle Entrate inserisce altresı nella dichiarazione 730 precompilata i dati relativialle spese pluriennali derivanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno pre-cedente.In particolare, sono inseriti nella dichiarazione precompilata i seguenti dati ricavati dall’annua-lita precedente:– le eccedenze d’imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2014;– i residui dei crediti d’imposta indicati nella dichiarazione presentata per l’anno d’imposta
2014;– le rate annuali detraibili relative ad oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali e prevista la
possibilita di rateizzare la detrazione, ad esempio per le spese mediche di ammontaresuperiore a un determinato importo, oppure l’obbligo di suddividere la detrazione in piu rateannuali, ad esempio nel caso di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, perinterventi di risparmio energetico o per l’arredo degli immobili ristrutturati;
– l’eventuale maggior credito derivante dalla liquidazione automatizzata, effettuata ai sensidell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa alla dichiarazione dei redditi dell’annoprecedente.
A partire dal 2016 il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1º marzo di ciascun anno, mette a dispo-sizione dell’Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi a:a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate,specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, allefatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dalfamiliare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.
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Per quanto riguarda i dati dei terreni e dei fabbricati, in linea generale, vengono inseriti nelladichiarazione precompilata i dati presenti della dichiarazione dell’anno precedente, integratitenendo conto delle eventuali variazioni, risultanti dalla banca dati catastale e dagli atti delregistro, intercorse sui diritti reali (ad esempio compravendite e successioni) e sull’utilizzodegli immobili (ad esempio locazione e comodato). Vengono, altresı, utilizzate altre informa-zioni presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, quali ad esempio i versamenti e lecompensazioni effettuate con il modello F24.Il 730 precompilato deve essere presentato a partire dal 1º maggio ed entro il 7 luglio, sia nelcaso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostitutod’imposta oppure al Caf o al professionista (si rimanda all’apposita scadenza).Resta ferma la possibilita di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilatacon le modalita ordinarie.
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e del-l’IVA mensile
ADEMPIMENTO " I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese prece-dente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,5 per cento (1/10 del 15%)dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazionegiorno per giorno esclusivamente mediante modalita telematiche.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita in rela-zione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavanoversate entro il 16 marzo 2016.
FLUSSO DILAVORO "
Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le mo-dalita ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’IVA edelle ritenute del 16 marzo) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimodel minimo (1/10 del 15 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratori calcolatial tasso legale con maturazione giorno per giorno.Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi,e delle sanzioni pecuniarie connesse pari all’1,5 per cento (un decimo del minimo - 15 percento), e eseguito esclusivamente con modalita telematiche.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari azero;b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effet-tuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finalesia di importo superiore a mille euro.I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:
Codice tributo
8906 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
8904 Sanzione pecuniaria IVA
8926 Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento
Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento‘‘F24’’ ed ‘‘F24 accise’’, nei quali e prevista, tra l’altro, l’indicazione del mese di riferimento.Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazionedel modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della sezio-ne Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali,l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme restando le
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ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddettaspecifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906.Con provvedimento 25 maggio 2012 e stato approvato il modello di versamento denominato‘‘F24 Semplificato’’, composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni edegli Enti locali.Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA e ilseguente:
Codice tributo
1991 Interessi sul ravvedimento - IVA
Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione ‘‘erario’’, esclusivamente in corri-spondenza delle somme indicate nella colonna ‘‘importi a debito versati’’; nel campo anno diriferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espressonella forma AAAA.Il versamento separato degli interessi non e applicabile per i versamenti di interessi sulleritenute e delle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenticontinueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto perinteressi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.
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18 aprilelunedı INPS - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria
ADEMPIMENTO " Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensio-nistiche complementari.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, cheabbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
FLUSSO DILAVORO "
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degliintermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).
INPS ex ENPALS - Versamento contributi
ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
FLUSSO DILAVORO "
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).
Causale contributo
CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti)
CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo)
INPS - Versamento contributi lavoro dipendente
ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi Inps relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nelmese precedente.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasicategoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.
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FLUSSO DILAVORO "
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).
Codice contributo
DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2)
INPS - Pescatori autonomi - Versamento contributi
ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Pescatori autonomi.
FLUSSO DILAVORO "
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).
Codice contributo
PESC
INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro dipen-dente
ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e con-testuale presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.
FLUSSO DILAVORO "
– versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamentein via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovve-ro per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumu-lativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).
Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:
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– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).
Codice contributo
C001 (Contributi obbligatori correnti)
C002 (Contributi obbligatori pregressi)
C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale)
C004 (Differenze contributive)
C005 (Contributi diversi e contrattuali)
CASAGIT - Denuncia e versamento contributi
ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione delladocumentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta informato elettronico.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.
FLUSSO DILAVORO "
V e r s a m e n t o c o n t r i b u t i c o n b o n i f i c o b a n c a r i o s u l l e c o o r d i n a t e I B A NIT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco 6100144 Roma.Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratelo Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia,in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certifi-cata [email protected].
INPS - Gestione separata - Versamento contributi
ADEMPIMENTO " Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compen-si soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditoriporta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussistel’obbligo contributivo, e cioe a dire prestazioni rese:a) da amministratori, sindaci o revisori di societa, associazioni ed altri enti con o senza perso-nalita giuridica;b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi icompensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste ogiornali e simili;c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratoreautonomo senza partita IVA;d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni la-vorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degliiscritti agli albi professionali);e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.
FLUSSO DILAVORO "
Con decorrenza dal 1º gennaio 2016 la misura della contribuzione alla Gestione separata INPSdeve essere calcolata con:– aliquota del 31,72%, per i soggetti privi di un’altra tutela previdenziale obbligatoria (ivi inclusi
gli associati in partecipazione che non siano pensionati od iscritti ad altre gestioni), ridotta
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per il 2016 al 27,72%, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’impostasul valore aggiunto;
– aliquota del 24% per gli altri soggetti.Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita di lavoro autonomooccasionale si applicano le modalita ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e conti-nuativi iscritti alla predetta gestione separata.Il contributo alla gestione separata INPS e posto per un terzo a carico dell’iscritto alla gestioneprevidenziale e per due terzi a carico del committente.Per gli associati in partecipazione il 55 per cento del contributo e posto a carico dell’associanteed il 45 per cento e posto a carico dell’associato. Il contributo e applicato sul reddito delleattivita determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’IRPEF, quale risulta dalla relativadichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.I dati richiesti dal modello di versamento F24 sono:– codice sede;– causale contributo (come sotto riportato);– filiale azienda;– periodo di riferimento ‘‘da’’;– periodo di riferimento ‘‘a’’;– importi a debito versati;– importi a credito compensati.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari azero;b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effet-tuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finalesia di importo superiore a mille euro.La causale contributo da indicare nel Mod. F24 ‘‘Sezione contributi previdenziali ed assisten-ziali (INPS)’’ e:
Codice contributo
C10 – per i collaboratori gia iscritti ad altra forma pensionisticaobbligatoria e per gli associati in partecipazione per i qualinon e dovuto il contributo dello 0,50 per cento
CXX – per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, concontribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e dialiquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazio-ne)
Per il 2015 l’importo del massimale contributivo annuo, di cui all’art. 2, comma 18, della leggen. 335/1995, e pari ad euro 100.324,00 (alla data di pubblicazione non e ancora stato reso notol’importo del massimale per il 2016).Se i versamenti effettuati dai sostituti di contributo superano il limite indicato, l’eccedenzaviene contabilizzata dall’INPS come acconto degli eventuali importi dovuti nell’anno successi-vo. Su richiesta, l’eccedenza e restituita dall’INPS agli aventi diritto, maggiorata di interessi condecorrenza dalla domanda. In ogni caso, al raggiungimento del predetto limite, ciascun col-laboratore puo comunicare al proprio committente e all’INPS che non devono essere effettuatiulteriori versamenti.
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente esu provvigioni
ADEMPIMENTO " I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato alavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, in-ventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non
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fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versa-mento delle ritenute.
SOGGETTIOBBLIGATI "
– Societa di capitali;– enti commerciali di diritto pubblico o privato;– enti non commerciali di diritto pubblico o privato;– associazioni non riconosciute;– consorzi;– societa non residenti;– societa di persone;– associazioni per l’esercizio di arti e professioni;– societa di armamento;– societa di fatto;– persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;– condomini,che hanno corrisposto nel mese precedente:a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratoriautonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza dicommercio e di procacciamento di affari;d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzionedi obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), delTUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese aterzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (laritenuta e operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.67 del TUIR).
FLUSSO DILAVORO "
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenzialidovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997n. 241, esclusivamente mediante modalita telematiche.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle En-trate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importopari a zero;b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delleEntrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cuisiano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle En-trate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldofinale sia di importo superiore a mille euro.
Codice tributo
Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Erario’’ del Modello F24
Lavoro dipendente
1001 Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita ag-giuntive e relativo conguaglio
1002 Ritenute su emolumenti arretrati
1004 Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1012 Ritenute su indennita per cessazione rapporto di lavoro
1013 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’an-no successivo
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Lavoro autonomo
1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’eser-cizio di arti e professioni
Provvigioni
1038 Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agen-zia, di mediazione e di rappresentanza
Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Regioni’’ del Modello F24
Addizionale regionale all’IRPEF
3802 Addizionale regionale all’IRPEF - sostituti d’imposta
3803 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’im-posta a seguito di assistenza fiscale
Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione IMU ed altri tributi locali’’ del ModelloF24
Addizionale comunale e provin-ciale
3848 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’im-posta. Saldo
3847 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’im-posta. Acconto
Il versamento e effettuato al comune competente indicando nel campo ‘‘Codice ente/comu-ne’’ il relativo codice catastale. Nel campo ‘‘Rateazione/Mese di riferimento’’ deve essereindicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento espresso nella forma ‘‘00MM’’; nelcampo ‘‘anno di riferimento’’ deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versa-mento espresso nella forma ‘‘AAAA’’.
Ritenute condomini
1019 Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostitutod’imposta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipien-te
1020 Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte delcondominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto del-l’IRES dovuta dal percipiente
In tal caso dovra essere predisposto un modello F24 nel quale dovranno essere indicati, nellasezione ‘‘Erario’’, il codice atto e l’anno di riferimento evidenziati nella comunicazione, nonchei codici tributo relativi alle somme da versare ed i relativi importi esposti esclusivamente nellacolonna ‘‘importi a debito versati’’.Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazionedel modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della sezio-ne Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali,l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme restando leulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola. Con riferimento allascadenza in oggetto tale indicazione deve essere riportata per tutti i codici.
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell’IVAmensile
ADEMPIMENTO " I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente entro 90 giorni daltermine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,67 per cento (1/9
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del 15%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con matu-razione giorno per giorno esclusivamente mediante modalita telematiche.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita in relazioneal versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavanoversate entro il 18 gennaio 2016.
FLUSSO DILAVORO "
Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le mo-dalita ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’Iva edelle ritenute del 18 gennaio) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un nonodel minimo (1/9 del 15 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratori calcolati altasso legale con maturazione giorno per giorno.Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi,e delle sanzioni pecuniarie connesse pari all’1,67 per cento (un nono del minimo - 15 percento), e eseguito esclusivamente con modalita telematiche.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nelcaso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effet-tuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finalesia di importo superiore a mille euro.I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:
Codice tributo
8906 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
8904 Sanzione pecuniaria IVA
8926 Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento
Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento‘‘F24’’ ed ‘‘F24 accise’’, nei quali e prevista, tra l’altro, l’indicazione del mese di riferimento.Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazionedel modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della sezio-ne Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali,l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme restando leulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddettaspecifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906.Con provvedimento 25 maggio 2012 e stato approvato il modello di versamento denominato‘‘F24 Semplificato’’, composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni edegli Enti locali.Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA e ilseguente:
Codice tributo
1991 Interessi sul ravvedimento - IVA.
Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione ‘‘erario’’, esclusivamente in corri-spondenza delle somme indicate nella colonna ‘‘importi a debito versati’’; nel campo anno diriferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espressonella forma AAAA.Il versamento separato degli interessi non e applicabile per i versamenti di interessi sulleritenute e delle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenticontinueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto perinteressi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.
SCADENZE APRILE 2016
AGENDA LEGALE
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20 aprilemercoledı PREVINDAI - Denuncia e versamento contributi
ADEMPIMENTO " Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti alfondo di previdenza a capitalizzazione Previndai.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Aziende industriali.
FLUSSO DILAVORO "
Denuncia: mediante la funzione guidata ‘‘COMPILAZIONE MOD. 050", nell’area riservata alleaziende, accessibile tramite password, sul sito Previndai. Il mod. 050 compilato, stampato,timbrato e sottoscritto va inoltrato via fax al fondo pensione entro la scadenza del trimestrecui si riferisce, a prescindere dalla regolarizzazione contributiva.Versamento: mediante bonifico con il mod. 053. Nel modulo viene riportato con la massimaevidenza il campo ‘‘Comunicazioni ordinante/beneficiario’’ che rappresenta l’unico fattore dicollegamento tra l’accredito dei contributi, l’impresa versante ed il trimestre cui il modulo 050si riferisce. E necessario, pertanto, che l’azienda ne verifichi la corretta registrazione da partedella Banca. Il modulo 053 si rende disponibile al termine della compilazione del modulo 050nella funzione ‘‘Compilazione mod. 050’’.
PREVINDAPI - Denuncia e versamento contributi
ADEMPIMENTO " Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medieaziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Piccole e medie aziende industriali.
FLUSSO DILAVORO "
Invio al Previndapi, anche via fax, del mod. PREV/1 contenente tutti i dati del trimestre diriferimento. Si consiglia di accertarsi che la banca incaricata di eseguire l’ordine di bonifico infavore del Fondo indichi, tassativamente, nella causale di versamento, il numero di codiceriportato nello specifico riquadro delle lettere d’ordine bonifico bancario che si allegano aiquattro mod. PREV/1 trimestrali. Il versamento dei contributi deve essere effettuato su c/cn. 096570217860 presso Veneto Banca - Filiale di Roma - L.go Pietro Vassaletto 2 - Roma.Il codice IBAN PREVINDAPI per il versamento dei contributi trimestrali e il seguente: IT65A050 3503 3030 9657 0217 860.Il codice BIC per bonifici esteri e il seguente: VEBHIT2M.In nessun caso per il versamento dei contributi puo essere utilizzato il mod. F24.
FASC - Versamento contributi
ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gliimpiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi ver-sati.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci elogistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree.
FLUSSO DILAVORO "
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita 11 su c/cbancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione ela spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software de-nominato Telefasc.
SCADENZE APRILE 2016
AGENDA LEGALE
PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 19
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Comunicazioni obbligatorie somministrati
ADEMPIMENTO " Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori as-sunti nel corso del mese precedente.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro.
FLUSSO DILAVORO "
In via telematica al Centro per l’impiego competente tramite apposito modello Unificato-Somm.
SCADENZE APRILE 2016
AGENDA LEGALE
20 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016
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25 aprilelunedı ENPAIA - Denuncia e versamento contributi
ADEMPIMENTO " Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versa-mento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Aziende agricole.
FLUSSO DILAVORO "
Tramite M.Av. bancario:– pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elabora-
zione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’au-todenuncia;
– a mezzo Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informa-tica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenziala possibilita di attivazione).
Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo utilizzare il bonificobancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio -Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del boni-fico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese dicompetenza del versamento. Inoltre e richiesto l’invio della copia del bonifico con numero diCRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai ‘‘riferimenti del versamento’’ della denunciaon line.
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PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 21
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30 aprilesabato INPS ex ENPALS - Denuncia mensile retributiva e contri-
butiva (UNIEMENS individuale)
ADEMPIMENTO " Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche delle informazioni necessarie perl’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
FLUSSO DILAVORO "
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro,associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese suc-cessivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e quello cuisi riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cuie stato erogato il compenso (criterio di cassa).
INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UniE-mens individuale)
ADEMPIMENTO " Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche delle informazioni necessarie perl’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Datori di lavoro gia tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10 e/o ladenuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datoridi lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, delmodello 770 Semplificato, nonche i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavo-ratori iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presen-tata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratoriiscritti all’ENPALS; i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato di-pendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g.,C.i.g.s., mobilita e ANF venivano versati con il sistema DM), nonche dai soggetti che nonrivestono la qualifica di sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziendestraniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
FLUSSO DILAVORO "
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro,associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese suc-cessivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e quello cuisi riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cuie stato erogato il compenso (criterio di cassa).
INPS - Denuncia trimestrale manodopera agricola
ADEMPIMENTO " Denuncia trimestrale della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo deter-minato e indeterminato) con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo deicontributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delleprestazioni.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Datori di lavoro agricolo.
FLUSSO DILAVORO "
Mediante mod. DMAG-UNICO esclusivamente per via telematica. Affinche la denuncia siaregistrata ed elaborata correttamente e obbligatoria l’indicazione del CIDA nel modello DMAG.
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22 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016
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Libro unico del lavoro
ADEMPIMENTO " Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese diriferimento, entro la fine del mese successivo.
SOGGETTIOBBLIGATI "
Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari.
FLUSSO DILAVORO "
Nel libro unico del lavoro devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratoricoordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il datore dilavoro puo scegliere tra le seguenti modalita di tenuta:– elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente
vidimati e numerati dall’Inail. La Sede Inail interessata dovra in questo caso essere presentein tipografia durante la stampa dei moduli ed eseguire la vidimazione sull’ultimo foglio delblocco;
– vidimazione in fase di stampa laser: e previsto il rilascio di una autorizzazione preventivaalla vidimazione direttamente alle case di software che ne facciano richiesta alla Direzionegenerale dell’Inail esclusivamente via e-mail entro il mese precedente la messa in uso,presentando i vari tracciati dalle stesse predisposti. Il rilascio della predetta autorizzazionedeve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La stampa elaborata dal softwaredeve possedere i seguenti requisiti indispensabili:
– tracciato conforme al fac-simile autorizzato;– indicazione della data e ora di stampa di ogni foglio;– numerazione progressiva della pagina con il numero di autorizzazione attribuito, la data di
autorizzazione e il codice della sede Inail competente.– su supporti magnetici, a condizione che ogni blocco di scrittura costituisca documento
informatico, non modificabile, firmato digitalmente dal tenutario e con apposizione di marcatemporale, e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate. I sistemi di elaborazioneautomatica dei dati devono garantirne consultabilita, inalterabilita ed integrita, nonche lasequenzialita cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabi-lite dal Codice dell’Amministrazione digitale.
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PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 23
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Conversione in legge del decreto milleproroghe
E stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Si segnalano le principali novita introdotte in materia di lavoro dal decreto n. 210, cosı come
modificato dalla legge di conversione:
– confermata, anche per il 2016, l’esclusione dal versamento del contributo dovuto al-
l’INPS in caso di licenziamento in conseguenza di cambi di appalto e nel settore edile;
– prorogata di un anno e per una durata massima di 12 mesi l’integrazione salariale del
10% della retribuzione persa in seguito della riduzione d’orario in caso di contratti di
solidarieta difensivi stipulati e richiesti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/
2015 (24 settembre 2015);
– prorogato al 31 marzo 2016 il termine entro il quale dovra essere emanato il D.M. che
disciplina la trasformazione part-time dei lavoratori pensionandi (maturazione entro
il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia), con copertura
pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al
dipendente, da parte del datore di lavoro, dell’importo di contribuzione che sarebbe stata
a carico di quest’ultimo. Inoltre, tale istituto e esteso anche ai dipendenti privati iscritti
alle forme di previdenza obbligatoria relative a categorie di lavoratori che originariamente
erano pubblici (es. dipendenti delle Poste e delle Ferrovie dello Stato).
Garanzia Giovani - ‘‘Super Bonus Occupazione -trasformazione tirocini’’
Il Ministero del lavoro prevede l’incentivo denominato ‘‘Super Bonus Occupazione - tra-
sformazione tirocini’’ completamente gestito dall’Inps. I destinatari dell’incentivo sono i
datori di lavoro che assumono dal 1º marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016 con un
contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) un giovane che
abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell’ambito
del Programma ‘‘Garanzia Giovani’’.
Indennita di maternita/paternita in favore degli iscrittialla Gestione separata
L’Inps fornisce istruzioni amministrative ed operative in materia di indennita di maternita/
paternita in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata,
genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi, nonche in ordine
al diritto all’indennita di congedo di maternita/paternita in favore delle lavoratrici e dei
lavoratori ‘‘parasubordinati’’ iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente
o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi
dovuti.
Premio Inail per allievi di corsi ordinamentali di istruzionee formazione professionale - Istruzioni operative
L’Inail fornisce istruzioni operative in merito all’ambito di applicazione dell’art. 32, comma 8,
D.Lgs. n. 150/2015, che ha introdotto in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, un
criterio semplificato in ordine alle modalita di pagamento del premio assicurativo dovuto
per gli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale
NORMATIVA
Legge25 febbraio 2016, n. 21
(G.U. 26 febbraio 2016,n. 47)
D.D. 3 febbraio 2016,n. 16
(Sito internetMin. lavoro26 febbraio 2016)
PRASSI
INPS, circ.26 febbraio 2016, n. 42
INAIL, circ.23 febbraio 2016, n. 4
NOTIZIE FLASH
PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 25
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regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle
Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Tale premio,
pari a 58,00 euro, e dovuto per ciascun allievo, non e frazionabile e garantisce la copertura
assicurativa per l’intero anno formativo che convenzionalmente inizia il 1º settembre di ogni
anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
Artigiani e commercianti - Regime contributivo agevolato
L’Inps fornisce chiarimenti in ordine alle agevolazioni di carattere previdenziale di cui
possono beneficiare, esclusivamente a domanda, le aziende iscritte alla gestione previden-
ziale degli artigiani e degli esercenti attivita commerciale che, rispondendo ai requisiti
richiesti, aderiscono al regime forfettario introdotto dall’art. 1, commi 76-84, legge n. 190/
2014. La novita rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione
dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente ecce-
dente, viene ridotta del 35%. I soggetti che gia esercitano attivita d’impresa dovranno
compilare il modello telematico entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono
usufruire del regime agevolato.
Contratti di solidarieta, fondo d’integrazione salariale efondi di solidarieta bilaterali alternativi - Nota di raccordo
Il Ministero del lavoro precisa che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della
normativa relativa al fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015
o dei fondi di solidarieta bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del medesimo decreto,
possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dai fondi suddetti o al contri-
buto di solidarieta di cui all’art. 5 del D.L. n. 148/1993, nei limiti temporali e finanziari
previsti dalla normativa per i contratti di solidarieta.
Prospetto informativo disabili - Indicazioni operative
Il Ministero del lavoro, facendo seguito al D.D. 17 febbraio 2016, n. 33/43, con cui sono
stati aggiornati gli standard del Sistema Informatico del prospetto informativo, illustra
le novita normative introdotte dai decreti legislativi attuativi del Jobs act, al fine di
rendere piu agevole la presentazione del prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6, L.
n. 68/1999 da parte dei datori di lavoro obbligati ed informa che la scadenza per la pre-
sentazione del prospetto informativo e prorogata al 15 maggio 2016.
Concessionari riscossione tributi
Agibilita sindacali
Equitalia s.p.a., Riscossione Sicilia s.p.a. con Fabi, First/Cisl, Fisac-Cgil, Snalec, Ugl, Uilca e
Unisin hanno disciplinato - a decorrere dall’11 febbraio 2016 - la materia dei diritti e delle
relazioni sindacali (Rsa, permessi sindacali, contributi sindacali, diritto di assemblea, ecc.)
in sostituzione dello scaduto Protocollo 26 luglio 2012.
INPS, circ.19 febbraio 2016, n. 35
Min. lavoro, nota18 febbraio 2016,n. 3763
Min. lavoro, nota17 febbraio 2016,n. 970
CCNL
Protocollo11 febbraio 2016
26 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016
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CIGO: contribuzione e procedureD.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
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ADEMPIMENTO " Procedura di richiesta e modalita di contribuzione per la fruizione della Cassaintegrazione guadagni ordinaria.
NOVITA " Il D.Lgs. n. 148/2015, in attuazione della delega prevista dal Jobs Act, opera un sostan-ziale riordino, in un unico testo organico, della disciplina in materia di cassa integrazione efondi di solidarieta. Il decreto, in particolare, prevede una serie di semplificazioni nelleprocedure di richiesta, la riduzione del contributo ordinario, l’introduzione di un sistema dicontribuzione addizionale che grava sulle imprese ‘‘in caso d’uso’’ dell’ammortizzatoresociale e l’estensione della tutela a categorie di lavoratori precedentemente escluse.
SOGGETTI " La nuova disciplina si applica a tutti i lavoratori dipendenti, sia part-time che full-time, in possesso di una anzianita lavorativa pari ad almeno 90 giorni di effet-tivo lavoro, compresi:– i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante;– i lavoratori di aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti, attraverso i fondi di
solidarieta;Restano esclusi:– i dirigenti;– i lavoratori a domicilio;– gli apprendisti per il conseguimento della qualifica o l’alta formazione e la ricerca.
PRECONDIZIONI " – appartenenza ad uno dei settori ammessi al trattamento;– temporanea sussistenza di una delle causali previste;– non imputabilita dell’evento al datore di lavoro o al lavoratore;– temporanea sospensione o riduzione dell’attivita lavorativa;– certezza sulla ripresa dell’attivita basata su fatti oggettivi.
FLUSSODI LAVORO "
Il datore di lavoro deve:1) verificare che la causa della sospensione dell’attivita lavorativa rientri fra quellepreviste;2) comunicare alle rappresentanze sindacali le cause, la prevedibile durata e ilnumero dei lavoratori coinvolti;3) attivare l’esame congiunto, se richiesto dal sindacato;4) presentare alla sede INPS competente istanza telematica di concessione;5) comunicare i dati identificativi dell’unita produttiva;6) erogare il trattamento economico di integrazione salariale, anticipandolo perconto dell’INPS;7) versare il contributo addizionale e conguagliare le prestazioni anticipate ai lavo-ratori per mezzo della denuncia contributiva mensile UniEmens;8) riprendere l’attivita lavorativa al termine dell’integrazione.
TERMINIE SCADENZE "
Per la concessione del trattamento, l’impresa deve presentare, entro il termine di15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attivita lavorativa, in viatelematica all’INPS apposita domanda.Per il conguaglio o la richiesta di rimborso, l’impresa deve effettuarli, a pena di deca-denza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del terminedi durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
SCHEDA PRATICA
NORME InPratica
28 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016
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Le integrazioni salariali hanno il preciso scopo di consentire la conservazione del rapporto di
lavoro e la percezione del reddito da parte del lavoratore, al verificarsi di situazioni congiun-
turali che determinano la involontaria contrazione o sospensione dell’attivita produttiva.
La nuova cassa integrazione ordinaria e legata indissolubilmente alla necessita che sussi-
stano reali prospettive di continuazione o di ripresa dell’attivita lavorativa e di salva-
guardia dei livelli di occupazione.
Il legislatore ha operato, altresı, la revisione dei criteri di concessione ed utilizzo e la sem-
plificazione delle procedure burocratiche di richiesta e concessione.
Il D.Lgs. n.148/2015 racchiude in un unico testo di legge i caratteri distintivi e le procedure
di fruizione della CIGO, prevista in caso di riduzione o sospensione della prestazione di
lavoro a seguito di:
– situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
– situazioni temporanee di mercato;
– intemperie stagionali.
L’accesso al trattamento di integrazione salaria e consentito soltanto nel caso in cui la
lavoratore e il datore di lavoro siano in possesso dei requisiti soggettivi espressamente
previsti dalla legge.
Particolare rilevanza assume la revisione delle aliquote di contribuzione dedicate ai trat-
tamenti di integrazione salariale, operata attraverso la riduzione degli oneri contributivi
ordinari, previsti a finanziamento della CIGO e della CIGS, e l’inasprimento del contributo
posto a carico delle aziende ‘‘in caso d’uso’’.
In linea generale, viene operata una riduzione, di circa il 10%, dell’aliquota del contributo
ordinario pagato da tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIG, indi-
pendentemente dall’effettivo ricorso ad esse.
Le aliquote si applicano sulla retribuzione imponibile previdenziale.
DIMENSIONE AZIENDALE ALIQUOTA
Fino a 50 dipendenti 1,70%
Oltre 50 dipendenti 2%
Imprese industria e artigianato edili (operai) 4,70%
Imprese industria e artigianato lapidei (operai) 3,30%
Imprese industria e artigianato edile e lapidei fino a 50 dipendenti (impiegati e quadri) 1,70%
Imprese industria e artigianato edile e lapidei oltre 50 dipendenti (impiegati e quadri) 2%
Ai fini del calcolo del limite dimensionale occorre considerare il numero medio dei dipen-
denti in forza nell’anno precedente, inclusi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. Per le
imprese che si costituiscono in corso d’anno bisogna prendere a riferimento al numero dei
dipendenti in forza alla fine del primo mese di attivita. Il datore di lavoro e tenuto a comu-
nicare all’INPS eventuali modificazioni che influiscano sull’obbligo contributivo.
FONTI " – D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148– INPS mess. 24 settembre 2015, n. 5919– ML circ. 5 ottobre 2015, n. 24– INPS circ. 2 dicembre 2015, n. 197– INPS mess. 5 gennaio 2016, n. 24
ADEMPIMENTO "
In cosa consiste
SOGGETTI "
Aliquotedi contribuzione
Contributo ordinariopost Jobs Act
NORME InPratica
PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 29
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Il decreto prevede poi un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese attraverso
l’incremento della contribuzione addizionale, non dovuto nel caso di eventi oggettiva-
mente non evitabili, che grava sulle imprese che fanno effettivo ricorso all’integrazione
salariale. Tale incremento si realizza attraverso:
– un aumento delle aliquote da applicare per il calcolo del contributo addizionale;
– la modifica della base imponibile che non e piu costituita dall’importo delle integrazioni
salariali erogate, ma dalla ben piu elevata intera retribuzione lorda persa dal lavoratore.
Le nuove aliquote vengono agganciate alla durata del periodo di integrazione salariale
richiesta dall’azienda e sono pari, per ciascuna unita produttiva, al:
– 9% della retribuzione persa per i periodi di CIGO sino a un anno di utilizzo nel quin-
quennio mobile;
– 12% sino a due anni di utilizzo nel quinquennio mobile;
– 15% sino a tre anni di utilizzo nel quinquennio mobile.
Il complesso delle norme che regolano la CIG e riferito al concetto di unita produttiva,
ovvero alla sede legale, gli stabilimenti, le filiali o i laboratori distaccati dalla sede dotati di
autonoma organizzazione, e/o idonee a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase
completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.
N.B Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unita produttiva i
cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione
di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti.
ll trattamento di CIGO puo essere concesso:
– ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato;
– agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (ma limita-
tamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale).
Gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali
sia ordinarie che straordinarie, o a quelle solo ordinarie, sono destinatari esclusivamente dei
trattamenti di integrazione salariale ordinaria. Alla ripresa dell’attivita lavorativa a seguito di
sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato e prorogato in
misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
Per beneficiare del trattamento, i lavoratori devono essere in possesso, alla data di pre-
sentazione della relativa domanda di concessione, di un’anzianita di effettivo lavoro,
inteso come singole giornate lavorate a prescindere dalla durata oraria della prestazione,
pari ad almeno 90 giorni presso l’unita produttiva oggetto di intervento. Sono compresi, ai
fini del computo del suddetto periodo, i giorni in cui non vi sia stata materiale prestazione di
lavoro a seguito di ferie, festivita e infortuni e maternita obbligatoria.
Il requisito dell’anzianita non e richiesto allorquando la richiesta di integrazione salariale
discende da eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale (la dizione non
sembra aprire spazi ad altri settori).
Un caso del tutto particolare riguarda l’anzianita del dipendente che e passato, a seguito di
cambio di appalto, alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro: per il calcolo dell’anzianita
va considerato l’intero appalto, nel senso che si computa anche il periodo svolto alle
dipendenze del precedente imprenditore.
Restano, comunque, esclusi dalla possibilita di accedere alla CIGO:
– i dirigenti;
– i lavoratori a domicilio;
– i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore;
– i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
I lavoratori che subiscono una sospensione o riduzione dell’attivita dell’orario di lavoro
Contributo addizionalepost Jobs Act
Lavoratore
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30 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016
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superiore al 50% rispetto al normale orario di lavoro, calcolato su un periodo di 12 mesi,
sono convocati dai Centri per l’impiego per la sottoscrizione di un programma persona-
lizzato di qualificazione o riqualificazione professionale. Cio e condizione per la fruizione del
trattamento integrativo.
Se durante il periodo integrativo il lavoratore svolge un’attivita di lavoro subordinato od
autonomo, il trattamento non viene riconosciuto in corrispondenza delle giornate nelle quali
viene svolta la prestazione lavorativa.
Il lavoratore decade dal trattamento se non comunica preventivamente all’INPS lo svolgi-
mento di una nuova attivita. Tuttavia, anche in questa fattispecie, resta valido il principio
della pluriefficacia secondo il quale le comunicazioni preventive UNILAV trasmesse dai
datori di lavoro sono valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo del prestatore.
Il ricorso alla CIGO e consentito qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
– appartenenza ad uno dei settori ammessi al trattamento (industria manifatturiera, bo-
schiva, di trasporti, installazione di impianti, produzione e distribuzione di energia, acqua
e gas, frangitura di olive conto terzi, noleggio e distribuzione film; edilizia e lapidei, anche
artigiani);
– sussistenza di una delle causali previste;
– non imputabilita dell’evento al datore di lavoro o al lavoratore;
– temporanea sospensione o riduzione dell’attivita lavorativa;
– certezza sulla ripresa dell’attivita basata su fatti oggettivi.
Il datore di lavoro deve:
– verificare che la causa della sospensione dell’attivita lavorativa rientri fra quelle previste;
– comunicare alle OOSS, RSA, RSU la causale, la durata presunta e il numero dei lavoratori
coinvolti dalla sospensione o riduzione dell’attivita;
– attivare l’esame congiunto, se richiesto dal sindacato;
– presentare alla sede INPS competente istanza telematica di concessione, accedendo
al portale www.inps.it, sezione "Servizi on line - Aziende, consulenti e professionisti -
Servizi per aziende e consulenti", tramite la funzione "CIG e fondi di solidarieta - CIG
ordinaria";
– allegare alla domanda un file in formato .csv, contenente i dati relativi all’unita produt-
tiva interessata, ai lavoratori e alle ore richieste. Il numero progressivo dell’unita produt-
tiva rilasciato dall’INPS deve essere obbligatoriamente indicato nell’apposita sezione del
flusso UniEmens;
– anticipare, per conto dell’INPS, il trattamento economico di integrazione salariale, pari
all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese
tra zero e il limite orario contrattuale, entro specifici massimali definiti annualmente;
– versare il contributo addizionale e conguagliare le prestazioni anticipate ai lavoratori per
mezzo della denuncia contributiva mensile UniEmens;
– riprendere l’attivita lavorativa al termine dell’integrazione.
E prevista a carico delle imprese che intendono presentare domanda di CIGO l’obbligato-
rieta della comunicazione sindacale. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle
parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei
lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa.
L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a
10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
Se, invece, ricorrono i casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non
differibile la sospensione o la riduzione dell’attivita produttiva, l’impresa deve comunicare
alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esisten-
ti, nonche alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu
PRECONDIZIONI "
FLUSSO DI LAVORO "
Esame congiunto
NORME InPratica
PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 31
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rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il
numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia
superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta dell’impresa o degli organismi sindacali
coinvolti, da presentarsi entro 3 giorni dalla comunicazione, a un esame congiunto in ordine
alla ripresa della normale attivita produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La
procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta.
All’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve
essere data comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti descritti.
Inoltre, con riferimento all’unita produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di
lavoro, nella medesima domanda l’impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente
occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
Nel caso di imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato
lapidei, la procedura di informazione e consultazione sindacale si applicano limitatamente
alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attivita lavorativa oltre le 13
settimane continuative.
Per la concessione del trattamento, l’impresa deve presentare, entro il termine di 15
giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attivita lavorativa, in via telematica
all’INPS apposita domanda. Se la domanda viene inoltrata dall’azienda dopo 15 giorni dal-
l’avvio della cassa integrazione, il trattamento avra inizio dalla settimana successiva a quella
di presentazione.
Il pagamento delle integrazioni salariali e effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto
alla fine di ogni periodo di paga. L’importo delle integrazioni e rimborsato dall’INPS all’im-
presa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e
prestazioni corrisposte.
Il conguaglio, attraverso l’UniEmens, o la richiesta di rimborso delle integrazioni corri-
sposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine
del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla
data del provvedimento di concessione se successivo (cio vale per i trattamenti richiesti, o,
se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi, a decorrere dal 24 settembre 2015;
per i trattamenti conclusi prima del 24 settembre 2015, i sei mesi decorrono da tale data).
TERMINIE SCADENZE "
Presentazione domanda
Richiesta di conguaglio/rimborso
NORME InPratica
32 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016
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la tutela previdenziale ed assicurativa
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Il testo tiene conto anche di tutte le novità derivanti
dalla disciplina della Voluntary Disclosure sia in merito ai redditi
legittimamente costituitisi all’estero, sia relativamente alle forme
di regolarizzazione e rientro di capitali nei casi di violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.
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Trattamento di fine rapportoISTAT - Comunicato 22 febbraio 2016
Mese Periodo Indice ISTATDifferenza% indice
Rateo 1,5%
75%differenza
indice
Coefficientedi rivalutazione
Gennaio 2016 dal 15.01 al 14.02 99,7 - 0,206822 0,125 - 0,155117 0,125000
Legenda:(Indice) Aumento mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall’ISTAT. A partire dagennaio 2016 l’ISTAT avvia la pubblicazione della nuova serie degli indici nazionali FOI con base di riferimento 2015 = 100(la base di riferimento precedente era il 2010). Il coefficiente di raccordo alla nuova base e pari a 1,071.(Diff. % indice) Differenza percentuale del valore mensile dell’indice ISTAT rispetto al dicembre dell’anno precedente.(Rateo 1,5%) Percentuale di rivalutazione in misura fissa pari all’1,5% annuo, rapportato a mese.(75% Diff. % indice) 75% della Differenza percentuale del valore mensile dell’indice ISTAT rispetto al dicembre dell’anno prece-dente.(Coefficiente) Incremento totale di rivalutazione del TFR: Rateo 1,5% + 75% Diff. % indice.
Crediti di lavoroISTAT - Comunicato 22 febbraio 2016
N.B.: Modalita di utilizzo dei coefficienti di rivalutazionePer i crediti di lavoro maturati precedentemente al 1º gennaio 1998 ed erogati successivamente, si deve individuare nella tabella ilcoefficiente relativo al mese di erogazione del credito; tale coefficiente va moltiplicato per l’importo del credito gia rivalutato al 31dicembre 1997.Per i crediti di lavoro maturati ed erogati successivamente al 1º gennaio 1998, si deve ricavare dalla tabella il coefficiente relativo almese di maturazione del credito, che va moltiplicato per l’importo del credito da rivalutare.
Disciplina in vigore dal 1º gennaio 1998
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Dicembre 1997 106,5 1,000000 —
Gennaio 1998 106,8 1,002817 1,372726
Febbraio 1998 107,1 1,005634 1,368881
Marzo 1998 107,1 1,005634 1,368881
Aprile 1998 107,3 1,007512 1,366329
Maggio 1998 107,5 1,009390 1,363787
Giugno 1998 107,6 1,010329 1,362520
Luglio 1998 107,6 1,010329 1,362520
Agosto 1998 107,7 1,011268 1,361255
Settembre 1998 107,8 1,012207 1,359992
Ottobre 1998 108,0 1,014085 1,357474
Novembre 1998 108,1 1,015023 1,356218
Dicembre 1998 108,1 1,015023 1,356218
TABELLE
34 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016
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Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Gennaio 1999 108,2 1,015962 1,354964
Febbraio 1999 108,4 1,017840 1,352465
Marzo 1999 108,6 1,019718 1,349974
Aprile 1999 109,0 1,023474 1,345020
Maggio 1999 109,2 1,025352 1,342556
Giugno 1999 109,2 1,025352 1,342556
Luglio 1999 109,4 1,027230 1,340102
Agosto 1999 109,4 1,027230 1,340102
Settembre 1999 109,7 1,030047 1,336437
Ottobre 1999 109,9 1,031925 1,334005
Novembre 1999 110,3 1,035681 1,329167
Dicembre 1999 110,4 1,036620 1,327963
Gennaio 2000 110,5 1,037559 1,326762
Febbraio 2000 111,0 1,042254 1,320785
Marzo 2000 111,3 1,045070 1,317225
Aprile 2000 111,4 1,046009 1,316043
Maggio 2000 111,7 1,048826 1,312508
Giugno 2000 112,1 1,052582 1,307825
Luglio 2000 112,3 1,054460 1,305496
Agosto 2000 112,3 1,054460 1,305496
Settembre 2000 112,5 1,056338 1,303175
Ottobre 2000 112,8 1,059155 1,299709
Novembre 2000 113,3 1,063850 1,293973
Dicembre 2000 113,4 1,064789 1,292832
Gennaio 2001 113,9 1,069484 1,287157
Febbraio 2001 114,3 1,073239 1,282652
Marzo 2001 114,4 1,074178 1,281531
Aprile 2001 114,8 1,077934 1,277066
Maggio 2001 115,1 1,080751 1,273737
Giugno 2001 115,3 1,082629 1,271528
Luglio 2001 115,3 1,082629 1,271528
Agosto 2001 115,3 1,082629 1,271528
Settembre 2001 115,4 1,083568 1,270426
Ottobre 2001 115,7 1,086385 1,267132
Novembre 2001 115,9 1,088263 1,264945
Dicembre 2001 116,0 1,089202 1,263855
Gennaio 2002 116,5 1,093897 1,258431
Febbraio 2002 116,9 1,097653 1,254125
PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 35
TABELLEfrancesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Marzo 2002 117,2 1,100469 1,250914
Aprile 2002 117,5 1,103286 1,247720
Maggio 2002 117,7 1,105164 1,245600
Giugno 2002 117,9 1,107042 1,243487
Luglio 2002 118,0 1,107981 1,242434
Agosto 2002 118,2 1,109859 1,240331
Settembre 2002 118,4 1,111737 1,238236
Ottobre 2002 118,7 1,114554 1,235107
Novembre 2002 119,0 1,117371 1,231993
Dicembre 2002 119,1 1,118310 1,230958
Gennaio 2003 119,6 1,123005 1,225812
Febbraio 2003 119,8 1,124883 1,223766
Marzo 2003 120,2 1,128638 1,219693
Aprile 2003 120,4 1,130516 1,217667
Maggio 2003 120,5 1,131455 1,216657
Giugno 2003 120,6 1,132394 1,215648
Luglio 2003 120,9 1,135211 1,212632
Agosto 2003 121,1 1,137089 1,210629
Settembre 2003 121,4 1,139906 1,207637
Ottobre 2003 121,5 1,140845 1,206643
Novembre 2003 121,8 1,143662 1,203671
Dicembre 2003 121,8 1,143662 1,203671
Gennaio 2004 122,0 1,145540 1,201698
Febbraio 2004 122,4 1,149296 1,197771
Marzo 2004 122,5 1,150235 1,196793
Aprile 2004 122,8 1,153052 1,193869
Maggio 2004 123,0 1,154930 1,191928
Giugno 2004 123,3 1,157746 1,189028
Luglio 2004 123,4 1,158685 1,188064
Agosto 2004 123,6 1,160563 1,186142
Settembre 2004 123,6 1,160563 1,186142
Ottobre 2004 123,6 1,160563 1,186142
Novembre 2004 123,9 1,163380 1,183270
Dicembre 2004 123,9 1,163380 1,183270
Gennaio 2005 123,9 1,163380 1,183270
Febbraio 2005 124,3 1,167136 1,179462
Marzo 2005 124,5 1,169014 1,177568
Aprile 2005 124,9 1,172770 1,173796
36 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016
TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Maggio 2005 125,1 1,174648 1,171920
Giugno 2005 125,3 1,176526 1,170049
Luglio 2005 125,6 1,179343 1,167254
Agosto 2005 125,8 1,181221 1,165399
Settembre 2005 125,9 1,182160 1,164473
Ottobre 2005 126,1 1,184038 1,162626
Novembre 2005 126,1 1,184038 1,162626
Dicembre 2005 126,3 1,185915 1,160785
Gennaio 2006 126,6 1,188732 1,158034
Febbraio 2006 126,9 1,191549 1,155297
Marzo 2006 127,1 1,193427 1,153479
Aprile 2006 127,4 1,196244 1,150763
Maggio 2006 127,8 1,200000 1,147161
Giugno 2006 127,9 1,200939 1,146264
Luglio 2006 128,2 1,203756 1,143582
Agosto 2006 128,4 1,205634 1,141800
Settembre 2006 128,4 1,205634 1,141800
Ottobre 2006 128,2 1,203756 1,143582
Novembre 2006 128,3 1,204695 1,142690
Dicembre 2006 128,4 1,205634 1,141800
Gennaio 2007 128,5 1,206573 1,140912
Febbraio 2007 128,8 1,209390 1,138254
Marzo 2007 129,0 1,211268 1,136490
Aprile 2007 129,2 1,213146 1,134730
Maggio 2007 129,6 1,216901 1,131228
Giugno 2007 129,9 1,219718 1,128616
Luglio 2007 130,2 1,222535 1,126015
Agosto 2007 130,4 1,224413 1,124288
Settembre 2007 130,4 1,224413 1,124288
Ottobre 2007 130,8 1,228169 1,120850
Novembre 2007 131,3 1,232864 1,116582
Dicembre 2007 131,8 1,237559 1,112346
Gennaio 2008 132,2 1,241315 1,108980
Febbraio 2008 132,5 1,244131 1,106469
Marzo 2008 133,2 1,250704 1,100654
Aprile 2008 133,5 1,253521 1,098181
Maggio 2008 134,2 1,260094 1,092453
Giugno 2008 134,8 1,265728 1,087590
PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 37
TABELLEfrancesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Luglio 2008 135,4 1,271362 1,082771
Agosto 2008 135,5 1,272300 1,081972
Settembre 2008 135,2 1,269484 1,084372
Ottobre 2008 135,2 1,269484 1,084372
Novembre 2008 134,7 1,264789 1,088398
Dicembre 2008 134,5 1,262911 1,090016
Gennaio 2009 134,2 1,260094 1,092453
Febbraio 2009 134,5 1,262911 1,090016
Marzo 2009 134,5 1,262911 1,090016
Aprile 2009 134,8 1,265728 1,087590
Maggio 2009 135,1 1,268545 1,085175
Giugno 2009 135,3 1,270423 1,083571
Luglio 2009 135,3 1,270423 1,083571
Agosto 2009 135,8 1,275117 1,079581
Settembre 2009 135,4 1,271362 1,082771
Ottobre 2009 135,5 1,272300 1,081972
Novembre 2009 135,6 1,273239 1,081174
Dicembre 2009 135,8 1,275117 1,079581
Gennaio 2010 136,0 1,276995 1,077994
Febbraio 2010 136,2 1,278873 1,076411
Marzo 2010 136,5 1,281690 1,074045
Aprile 2010 137,0 1,286385 1,070125
Maggio 2010 137,1 1,287324 1,069345
Giugno 2010 137,1 1,287324 1,069345
Luglio 2010 137,6 1,292019 1,065459
Agosto 2010 137,9 1,294836 1,063141
Settembre 2010 137,5 1,291080 1,066234
Ottobre 2010 137,8 1,293897 1,063913
Novembre 2010 137,9 1,294836 1,063141
Dicembre 2010 138,4 1,299531 1,059300
Gennaio 2011 101,2 1,304672 1,055125
Febbraio 2011 101,5 1,308540 1,052007
Marzo 2011 101,9 1,313697 1,047877
Aprile 2011 102,4 1,320143 1,042761
Maggio 2011 102,5 1,321432 1,041743
Giugno 2011 102,6 1,322721 1,040728
Luglio 2011 102,9 1,326589 1,037694
Agosto 2011 103,2 1,330456 1,034677
38 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016
TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Settembre 2011 103,2 1,330456 1,034677
Ottobre 2011 103,6 1,335613 1,030682
Novembre 2011 103,7 1,336902 1,029689
Dicembre 2011 104,0 1,340770 1,026718
Gennaio 2012 104,4 1,345927 1,022784
Febbraio 2012 104,8 1,351084 1,018881
Marzo 2012 105,2 1,356240 1,015007
Aprile 2012 105,7 1,362686 1,010205
Maggio 2012 105,6 1,361397 1,011162
Giugno 2012 105,8 1,363976 1,009250
Luglio 2012 105,9 1,365265 1,008297
Agosto 2012 106,4 1,371711 1,003559
Settembre 2012 106,4 1,371711 1,003559
Ottobre 2012 106,4 1,371711 1,003559
Novembre 2012 106,2 1,369132 1,005449
Dicembre 2012 106,5 1,373000 1,002617
Gennaio 2013 106,7 1,375578 1,000738
Febbraio 2013 106,7 1,375578 1,000738
Marzo 2013 106,9 1,378157 0,998865
Aprile 2013 106,9 1,378157 0,998865
Maggio 2013 106,9 1,378157 0,998865
Giugno 2013 107,1 1,380735 0,997000
Luglio 2013 107,2 1,382024 0,996070
Agosto 2013 107,6 1,387181 0,992367
Settembre 2013 107,2 1,382024 0,996070
Ottobre 2013 107,1 1,380735 0,997000
Novembre 2013 106,8 1,376868 0,999801
Dicembre 2013 107,1 1,380735 0,997000
Gennaio 2014 107,3 1,383314 0,995142
Febbraio 2014 107,2 1,382024 0,996070
Marzo 2014 107,2 1,382024 0,996070
Aprile 2014 107,4 1,384603 0,994215
Maggio 2014 107,3 1,383314 0,995142
Giugno 2014 107,4 1,384603 0,994215
Luglio 2014 107,3 1,383314 0,995142
Agosto 2014 107,5 1,385892 0,993290
Settembre 2014 107,1 1,380735 0,997000
Ottobre 2014 107,2 1,382024 0,996070
PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 39
TABELLEfrancesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Mese di maturazionedel credito Indice ISTAT
Coefficienti di rivalutazioneante 1.1.1998
Coefficienti di rivalutazionepost 1.1.1998
Novembre 2014 107,0 1,379446 0,997932
Dicembre 2014 107,0 1,379446 0,997932
Gennaio 2015 106,5 1,373000 1,002617
Febbraio 2015 106,8 1,376868 0,999801
Marzo 2015 107,0 1,379446 0,997932
Aprile 2015 107,1 1,380735 0,997000
Maggio 2015 107,2 1,382024 0,996070
Giugno 2015 107,3 1,383314 0,995142
Luglio 2015 107,2 1,382024 0,996070
Agosto 2015 107,4 1,384603 0,994215
Settembre 2015 107,0 1,379446 0,997932
Ottobre 2015 107,2 1,382024 0,996070
Novembre 2015 107,0 1,379446 0,997932
Dicembre 2015 107,0 1,379446 0,997932
Gennaio 2016 99,7 1,376593 1,000000
N.B.: A partire dai dati di gennaio 2011 l’ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base diriferimento 2010 = 100 (la base di riferimento precedente era il 1995). Per garantire la comparabilita temporale tra le serie espressenella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle precedenti basi, il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010per l’indice generale FOI e pari a 1,373.A partire da gennaio 2016 l’ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base di riferimento 2015 =100.Pergarantire la comparabilita; temporale tra le serie espresse nella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle prece-denti basi, il coefficiente di raccordo alla nuova base e pari a 1,071.
40 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016
TABELLE francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Rinnovo ccnl Dirigenti Aziende industriali del 30 dicembre 2014, articolo 10 (Tra-
sferte e missioni).
Ad un dirigente in trasferta per cinque giorni consecutivi dal lunedı al venerdı,
l’azienda rimborsa le spese documentate di vitto e alloggio e le spese non docu-
mentate che il dirigente elenca in dettaglio nella nota spese e che sono di importo
inferiore all’importo aggiuntivo in cifra fissa di 85,00 euro previsti dal citato arti-
colo 10. Si chiede se l’azienda deve comunque corrispondere al dirigente 85,00
euro per ogni giorno di trasferta, che nell’esempio di cui sopra ammontano ad un
totale di 425,00 euro. Si precisa che con il dirigente non ci sono stati e non ci sono
intese aziendali o individuali in merito.
L’articolo 10 del rinnovo ccnl Dirigenti Aziende industriali del 30 dicembre 2014, prevede
che:
1. Salvo il caso di eventuali intese aziendali o individuali, oltre al rimborso delle spese
documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalita, al dirigente in trasferta
sara riconosciuto per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell’arco temporale di
24 ore dalla partenza un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documen-
tabili, pari ad 85 (ottantacinque/00) euro.
2. Gli importi erogati a titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione
ad alcun effetto del presente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In linea generale, il rimborso delle spese ‘‘non documentabili’’, viene riconosciuta dalle
aziende ai lavoratori, a titolo di indennizzo forfettario, per le maggiori spese sostenute dallo
stesso nell’espletamento delle proprie mansioni.
In merito al caso specifico richiesto, si conferma che in linea con quanto stabilito dal Ccnl di
settore, e previsto un importo in ‘‘cifra fissa’’, indipendentemente dall’ammontare delle
spese ‘‘effettivamente’’ sostenute pur se ‘‘non documentabili’’.
L’importo di euro 85,00 deve quindi essere corrisposto al lavoratore ‘‘in toto’’, ‘‘senza
alcuna variazione". Si fa presente che eventuali accordi (non evidenziati nel caso in esa-
me), stipulati con il singolo lavoratore possono infatti solo riconoscere un trattamento
‘‘migliorativo’’ rispetto a quello previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dall’azien-
da, ma non ‘‘peggiorativo"(*).
————————————————————————
(*) L’articolo 10 del ccnl per i dirigenti di aziende industriali (30 dicembre 2014) comma 4 prevede solo
la possibilita di stipulare eventuali trattamenti aziendali o individuali di ‘‘miglior favore’’.
Francesco Ernandes
(Consulente del lavoro)
In caso di dimissioni rassegnate da una lavoratrice madre con figlio di eta supe-
riore ad un anno ma inferiore a tre, la lavoratrice avrebbe diritto alla fruizione della
NASpI?
La materia e regolata dall’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015, che riconosce il diritto alla NASpI ai
lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i
Quesiti tratti dalla banca dati ‘‘ESPERTO’’. Per saperne di piu visita il sito http://esperto.ipsoa.it
DIRIGENTIINDUSTRIA
Trasferta e rimborsodelle spese nondocumentabili
NASpI
Dimissioni dellamadre lavoratrice
QUESITI
PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016 41
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requisiti richiesti (stato di disoccupazione, periodo minimo di contribuzione, periodo minimo
di lavoro effettivo). Il comma 2 dello stesso articolo estende l’applicazione della prestazione
ai casi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto purche
intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del
lavoro ex art. 7, L. n. 604/1966.
Nell’illustrare la portata delle nuove disposizioni con la circolare n. 94/2015, l’Inps ha am-
messo al beneficio anche le lavoratrici che si dimettono nel periodo in cui opera il divieto di
licenziamento (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del
primo anno di vita del figlio) a norma dell’art. 54, D.Lgs. n. 151/2001.
Dato questo quadro normativo e la puntuale delimitazione temporale espressamente indi-
cata dall’Istituto, il caso proposto nel quesito resta escluso dalla possibilita di fruire della
NASpI.
Pietro Zarattini
(Consulente in materia di lavoro)
QUESITI
42 PRATICA LAVORO n. 6 del 19 marzo 2016
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