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Fonti del diritto del lavoro pubblico

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Fonti del diritto del

lavoro pubblico

Il Rapporto di Pubblico Impiego Il rapporto di impiego pubblico è quel rapporto di lavoro in cui una persona fisica pone volontariamente la propria attività in via continuativa e dietro retribuzione al servizio dello Stato o di un Ente Pubblico, assumendo particolari diritti e doveri

Caratteri del Rapporto § volontario

§ strettamente personale

§ giuridico bilaterale

§ di subordinazione gerarchica

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FONTI

La gerarchia delle fonti del lavoro

o  La costituzione o  Il codice civile libro quinto del lavoro o  Le leggi ordinarie (es. L.300/70,

D.lgs. 165/01) o  I contratti collettivi ed individuali

I Principi Costituzionali in materia di Pubblico Impiego

Art. 51 Cost. [1] Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [1] [2] La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. [3] Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 54 Cost. [1] Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. [2] I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 97 Cost. [1] I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. [2] Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. [3] Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

o  Art. 98 Cost. I pubblici impiegati sono al servizio

esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non

possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni

al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

D.lgs. 165/2001 Art. 2 Fonti

Assoggettamento dei dipendenti pubblici alla normativa di diritto comune (co. 2)

I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del

libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni

contenute nel presente decreto , che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,

regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle

amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo

qualora cio' sia espressamente previsto dalla legge .

Contrattualizzazione dei rapporti individuali di lavoro (co. 3)

I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto;…

La Contrattazione Collettiva (Art. 40 ss.TUPI –

modificato dal d.lgs. N. 150/2009)

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. - Contratti collettivi di comparto - Contratti Integrativi a livello di singola Amministrazione

La struttura del Pubblico Impiego

§ Pianta Organica: complesso delle posizioni dell’organizzazione dell’Ente § Dotazione Organica: numero complessivo dei posti assegnati all’Amm.ne § Ruoli: posti stabili nella pianta organica

Profili professionali ed Aree (CCNL)

Accesso al Pubblico Impiego Art. 97 Cost.: Agli impieghi pubblici si accede mediante concorso, salvi i casi

stabiliti dalla legge La “deregulation” avvenuta nella materia dei concorsi Pubblici: l’autonomia degli Enti nella gestione delle forme selettive temperata solo da norme di principio

Art. 35 TUPI co. III

Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento; composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata

competenza nelle materie di concorso, Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito,

mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. (comma inserito dal d.lgs. N. 150/2009)

Co. II: Accesso mediante procedure non selettive

“mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.”

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Posizione dei pubblici impiegati

o  Rapporto organico o di ufficio

o  Rapporto di servizio

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PUBBLICO  IMPIEGO  

Cenni  storici  

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Evoluzione  storica  del  pubblico  impiego  

5  FASI  

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o  1-­‐  Fase  anteriore  al  T.U.  n.  3  del  1957  o  2-­‐  Fase  dal  T.U.  n.  3  del  1957  a  fine  anni  70  o  3-­‐  Legge  11  luglio  1980,  n.  312  o  4-­‐  Legge  quadro  29  marzo  1983,  n.  93  o  5-­‐    Macrofase    (comprendente  3    fasi  interne)  dal  

d.lgs.  3  febbraio  1993,  n.29  ad  oggi  

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o  1°  FASE:  anteriore  al  T.U.  n  .  3  del  1957  

-­‐  Lavoro  pubblico  differenziato  dal  lavoro  privato  -­‐  Rapporto  con  lo  Stato  di  natura  privata  speciale  -­‐      Disciplina  rigorosamente  unilaterale  del  p.i.  -­‐  Pubblici  dipendenV  soggeW  a  assoluta  

subordinazione  gerarchica  -­‐  RiparVzione  per  gruppi  o  stadi  e  gradi  

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1°FASE  e  periodi  intermedi  

o  MoVvi  per  cui  si  va  verso  la  pubblicizzazione  del  rapporto  di  lavoro:  

1.  SOSTANZIALE  (differenziazione  isVtuV  -­‐  fine  ‘800)  

2.  TEORICO  (rapporto  di  cara]ere  eVco  primo  ventennio  ‘900)  

3.  GIURISDIZIONE  ESCLUSIVA  (giudice  amministraVvo  anni  ‘20)  

 

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EvenV  importanV  avvenuV  nella  prima  fase  

o  Ordinamento  gerarchico  (R.D.  n.  2395  del  29  o]obre  1923)  o  Requisito  della  buona  condo@a  (R.D.  n.  2960  del  30  

dicembre  1923  –  abolita  con  la  legge  29  o]obre  1984,  n.  732)  

o  Promessa  solenne  e  giuramento  (R.D.  n.  2960  del  30  dicembre  1923  –  abolito  con  il  DPR  19  aprile  2001,  n.  253)  

o  Pubblici  impiegaV  soggeW  al  giudice  amministraCvo  (  D.L.  30  dicembre  1923  n.  2840  –  modificato    dal  d.lgs.  31  marzo  1998,  n.  80)  

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COSTITUZIONE  

o  Non  de]a  specifici  principi  sul  pubblico  impiego;  nelle  sue  disposizioni  vengono  nominaV:  gli  impiegaV  (art.  98)  i  funzionari  (art.  28,  97)    

o  Quindi  la  CosVtuzione  non  ha  influenzato,  se  non  marginalmente,  le  riforme  successive  

o  Riconoscimento  alla  libertà  sindacale  (art.  39)          al  diri@o  di  sciopero  (art.  40)  

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o  2°  FASE:  tra  il  T.U.  n.  3/1957  e  fine  anni  70  

-­‐  Sensibile    a@enuazione  del  rigido  sistema  gerarchico  (partecipazione  componenV  organi  collegiali  di  verVce  delle  amministrazioni  eleW  dai  dipendenV)  

-­‐  Introduzione  delle  carriere  e  qualifiche  (direWva,  di  conce]o,  esecuVva,  ausiliaria  -­‐  che  sosVtuiscono  i  gruppi  o  stadi)  

-­‐  Riconoscimento  alla  carriera  dirigenziale  (D.P.R.  30  giugno  1972,  n.  748  -­‐  dirigente  generale,  superiore  e  primo  dirigente)  

-­‐  TentaVvi  di  ingresso  delle  OO.SS.    nel  lavoro  pubblico  e  primo  riconoscimento  formale  in  qualche  se]ore  (legge  12  febbraio  1968,  n.  132,  in  materia  di  enV  ospedalieri  e  assistenza  ospedaliera)  

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3°  FASE:  Legge  11  luglio  1980,  n.  312  -­‐  IsVtuzione  delle  qualifiche  funzionali  e  livelli  

retribuVvi  (8  qualifiche  –  la  9°  è  stata  introdo]a  con  la  legge  24  marzo  1986,  n.  78  –  e  285  profili  individuaV  effe]uaV  dalle  commissioni  ministeriali)  

-­‐  Introduzione  delle  piante  organiche  -­‐  Riconoscimento  del  dovere  di  produWvità  per  il  

dipendente:  efficienza,  economicità,  efficacia  (le  tre  E  nell’organizzazione  del  lavoro)  

-­‐   Formalizzazione  del  principio  di  meritocrazia  (nota  di  demerito  per  chi  violava  il  dovere  di  produWvità)  

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4°  FASE:  tra  la  legge  quadro  29  marzo  1983,  n.  93  e  1992    

-­‐  Le  OO.  SS.  entrano  a  pieno  Vtolo  nella  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  (gli  accordi)  

-­‐  Rafforzamento  dell’efficienza  -­‐  Assunzioni  di  massa  e  generale  riorganizzazione  

degli  uffici  -­‐  Affermazione  del  principio  di  mobilità  del  

personale  -­‐  Introduzione  di  un  fondo  extrasVpendiale  “Fondo  per  il  miglioramento  dell’efficienza  dei  servizi”  (D.P.R.  n.  44  del  1990)  

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o  5°  MACROFASE  

Da  dividere  in  3  ulteriori  fasi:  

-­‐  1992/1993  (1°  riforma)  -­‐  1997/1998  (2°  riforma)  -­‐      2008/2009  (3°  riforma)  

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1°  riforma    

o  -­‐  legge  23  o]obre  1992,  n.  421  o  -­‐  decreto  legislaVvo  3  febbraio  1993,  n.  29  o  -­‐  ccnl  1994/1997  (1°  contra]o  del  pubblico  

impiego)  

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Profili  cosVtuzionali  

o  Consiglio  di  stato  –  adunanza  plenaria  31  agosto  1992  -­‐  parere:  

     (la  priva(zzazione  del  rapporto  di  lavoro,  intesa  come  totale  unificazione  della  disciplina  del  pubblico  impiego  con  l’impiego  privato,  non  appare  possibile,  semmai  può  esservi  a8enuazione  tra  i  tra9  differenziali  dei  due  rappor()  

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A chi si applica la privatizzazione del p.i. nel 1993 o  Amministrazioni  dello  stato,  anche  ad  ordinamento  

autonomo  o  Regioni,  provincie,  comuni,  comunità  montane  e  loro  

consorzi  e  d  associazioni  o  IsVtuzioni  universitarie  o  IsVtuV  autonomi  case  popolari  o  Camere  di  commercio,  industria  ed  arVgianato,  

agricoltura  e  loro  associazioni  o  EnV  pubblici  non  economici  nazionali,  regionali  e  locali  o  Amministrazioni  ed  aziende  del  SSSN  

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A chi si NON applica la privatizzazione del p.i. nel 1993 •  Magistrati ordinari, amministrativi e

contabili •  Avvocati e procuratori dello Stato •  Personale militare e delle forse di polizia •  Personale della carriera diplomatica e

prefettizia •  Dirigenti generali dello Stato e Dirigenti

parastatali agli stessi equiparati •  Dipendenti che svolgono particolari

funzioni contemplate in leggi speciali

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2°  Riforma  

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o  Estensione  della  privaVzzazione  ai  dirigenV  con  isVtuzione  del  ruolo  unico  o  Devoluzione  al  giudice  ordinario  della  cause  di  lavoro  pubblico  o  Disapplicazione  di  tu]e  le  norme  speciali  (con  l’entrata  in  vigore  del  

CCNL  1998-­‐2001)  o  Stabilite  nuove  norme  sulla  contra]azione  colleWva  e  per  

l'individuazione  della  rappresentaVvità  sindacale    o  Ammessa  la  possibilità  per  le  amministrazioni,  come  già  de]o,  di  

sVpulare  con  le  OO.SS.  contraW  integraVvi  a  quelli  nazionali,  nel  rispe]o  dei  vincoli  di  bilancio.    

o  Viene  affermata  la  ne]a  disVnzione  tra  indirizzo  poliVco  e  gesVone  amministraVva    

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3°  Riforma  

o  Muta  la  gerarchia  delle  fonV  o  Introduzione  sistema  di  valutazione  o  Evidenziato  potere  dei  dirigenV  o  Amplificato  potere  di  controllo  o  Inasprimento  delle  sanzioni  

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FonV  

o  Legge delega 4 marzo 2009, n. 15 o  D. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

o  Intesa 30 aprile 2009 sul nuovo modello contrattuale