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Focus sul regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modifiche Verona, Luglio 2009 Direzione Commerciale - Relazione Agenti

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1Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Focus sul regolamento ISVAP n. 5del 16 ottobre 2006 e successive modifiche

Verona, Luglio 2009

Direzione Commerciale - Relazione Agenti

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2Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

OBIETTIVO DEL FOCUS:

AVERE UN QUADRO RIEPILOGATIVO

DELLA NORMATIVA IN VIGORE INERENTE

L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

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3Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Codice delle Assicurazioni Private

D. lgs 7 settembre 2005 n. 209

Regolamento Isvap n.5

del 16 ottobre 2006

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Provvedimento Isvap n. 2720

del 2 luglio 2009

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4Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Chi sono considerati “responsabili dell’attività di intermediazione”?

“le persone fisiche che, nell’ambito della società per la quale operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione, coordinamento e controllo dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società”

Definizione riformulata rispetto alla precedente con esplicitazione di persona fisica avente una funzione direttiva e non precipuamente

dirigenziale

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5Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Cosa è considerato “attività di intermediazione assicurativa”?

a) Presentare, proporre, promuovere, assistere e prestare consulenza, con riferimento alla conclusione/gestione di contratti/prodotti assicurativi e dei relativi sinistri.

b) Ricevere e/o consegnare documenti assicurativi o incassare premi di polizza non in busta chiusa.

c) Stipulare polizze collettive se gli assicurati sostengono il costo del pagamento dei premi ed il contraente di polizza ottiene un compenso dall’adesione alla polizza collettiva.

d) L’attività anche quando sia svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale ed anche se trattasi di contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale.

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6Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Cosa non è considerato “attività di intermediazione assicurativa”?

a) L’attività avente esclusivamente carattere contabile/amministrativo.

b) La pura segnalazione di nominativi senza percepire compensi.

c) La mera attività di promozione/pubblicità dell’attività dell’intermediario, senza entrare nello specifico dei prodotti assicurativi.

d) La ricezione e/o la consegna di documenti assicurativi o premi di polizza purchè in busta chiusa.

e) L’attività di sola informazione fornita a titolo accessorio nel contesto di un’altra attività professionale, purchè non si assista l’assicurato nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione.

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7Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

In quale caso non si applica il Regolamento 5/2006 all’attività di intermediazione assicurativa?

Fermo restando le norme di comportamento (diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità) e la consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale, il Regolamento n. 5 non si applica alle attività di intermediazione assicurativa quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;

2) salvo il caso di cui al successivo punto 4, non si tratti di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;

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8Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

3) l’attività di intermediazione non è svolta come attività professionale principale;

4) la copertura assicurativa è accessoria ad un prodotto/servizio e copre i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti, derivanti da incendio, furto o rapina oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio, ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile o altri rischi connessi al viaggio stesso;

5) l’importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni

In quale caso non si applica il Regolamento 5/2006 all’attività di intermediazione assicurativa?

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9Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quante Sezioni prevede il “ Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi” ?

Il registro è suddiviso in cinque sezioni (art. 109 del C.A.P.): Sezione A: gli Agenti;

Sezione B: i mediatori (broker); Sezione C: i produttori diretti;

Sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane SpA – Divisione servizi di bancoposta;

Sezione E: gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritto in A, B o D, per il quale operano, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori.

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10Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Sono indicati quali intermediari “non operativi”:

nelle sezioni A e B, gli iscritti che non hanno assolto o per i quali non è stato assolto l’obbligo di stipulazione della polizza R.C. professionale e, nella sezione D, gli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione.

Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi :

chi sono i “non operativi”?

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11Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

1. L’ISVAP procede all’iscrizione nel RUI e a comunicare, eventualmente in via telematica se richiesto, l’avvenuta iscrizione, la data di decorrenza e il numero assegnato. In caso di esito negativo, l’ISVAP preannuncia il rigetto della domanda, indicando i motivi e la fissazione di un termine per l’eventuale integrazione, decorso il quale provvede al rigetto definitivo. Se trattasi di soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono a comunicare agli interessati il rigetto della domanda.

2. Le istruttorie relative alle domande di iscrizione al registro si concludono nei termini di 90 giorni dalla data di presentazione.

3. l’ISVAP, su richiesta degli intermediari interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia un’attestazione sull’iscrizione nel registro.

Come avviene l’iscrizione al RUI ? Rossi Mario iscr.n.

A0007777…

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12Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Se si tratta dell’avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che intende avvalersene presenta all’ISVAP apposita domanda di iscrizione, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, previa compilazione dell’allegato n. 6.

L’ISVAP, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, se l’istruttoria è positiva, all’iscrizione nel registro della persona fisica o della società in qualità di addetto dell’intermediario che ha presentato la domanda.

Qualora le persone fisiche e le società per le quali è stata chiesta l’iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l’attività di intermediazione per il precedente intermediario, quest’ultimo presenta all’ISVAP una comunicazione di interruzione del rapporto tramite l’allegato n. 5 bis, entro dieci giorni.

Quanto sopra entra in vigore il 1° ottobre 2009.

Come si comunica all’Isvap l’avvio di un rapporto di collaborazione con intermediari già iscritti alla sezione E del RUI ?

Rossi Mario iscr.n.

A0007777…

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13Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Attenzione!

Il trascorrere dei 90 giorni (o dei 45 nel caso di iscritti in sezione E) dalla data di presentazione della domanda di iscrizione all’Isvap non rende automatica l’iscrizione richiesta.

Occorre comunque attendere la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Isvap.

Iscrizione al RUI

Warning

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14Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Nella bozza del Regolamento ISVAP 5/2006

Era vietata la contemporanea iscrizione in tutte le sezioni del

RUI

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

In seguito all’approvazione del Decreto Bersani 1,

il testo definitivo del Regolamento ISVAP 5/2006

E’ consentita la contemporanea iscrizione alla sezione “A” ed

“E” del RUI, limitatamente alla distribuzione di contratti Rca

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15Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

AGENTI ED AGENTI

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Non è consentita la collaborazione tra :

BROKER E BROKER

AGENTI/BROKER

ED INTERMEDIARI DELLA SEZIONE D

Warning

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16Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali sono i requisiti per iscriversi nelle Sezioni “A” e “B”?

Possedere i requisiti previsti dall’art. 110, comma 1 (persone fisiche) e dall’art. 112, comma 1 (società) C.A.P.;

persone fisiche- non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno

ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno

- avere superato la prova di idoneità di cui all’articolo 9

società

- non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;- affidare la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una

persona fisica iscritta nella medesima sezione alla quale la società chiede l’iscrizione. Se detta responsabilità è affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella medesima sezione del registro è riferito ad ognuna di esse.

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17Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali sono i requisiti per iscriversi nelle Sezioni “A” e “B”?

- avere la polizza di assicurazione R.C. ;

- esclusivamente per l’iscrizione nella sezione B entrambe le figure (persona fisica o società) devono aver aderito al Fondo di garanzia. Per le società, il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella sezione B.

Le persone fisiche e le società non in possesso della copertura R.C. vengono iscritte nelle Sezioni A e B come inoperative.

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18Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

In cosa consiste e come si svolge la prova di idoneità prevista dall’ art. 9 del Regolamento 5/2006?

La prova di idoneità è indetta dall’ISVAP, almeno una volta l’anno, con provvedimento pubblicato nella G.U., nel proprio Bollettino e nel suo sito internet e consiste in un esame scritto ed in uno orale. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d’esame, la prova di idoneità consiste in un esame scritto.( a decorrere dal 1.2.2010)

L’ISVAP stabilisce le sedi, le modalità di svolgimento, le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova.

Per la partecipazione alla prova di idoneità è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero equipollente.

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19Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

I produttori diretti devono:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 110, comma 1, del C.A.P.;

b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati.

Quali requisiti debbono possedere coloro che intendono iscriversi nella Sezione “C”?

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20Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Nella sezione D del Registro possono essere iscritti:

a) le banche, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del T.U.B. e siano iscritte nel relativo Albo;

b) le Sim, purché siano autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del T.U.I.F. e siano iscritte nel relativo albo;

c) gli intermediari finanziari, purché siano iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del T.U.B.;

d) Poste Italiane S.p.A. – Divisione servizi di bancoposta.

Chi può iscriversi nella Sezione “D”? Banca

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21Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto in A, B o D per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, devono :

a) essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 110, comma 1, del C.A.P.;

b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

c) essere in possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisite partecipando a corsi di formazione conformi;

Quali requisiti debbono possedere coloro che volendo svolgere attività di intermediazione assicurativa all’esterno dei locali agenziali, devono iscriversi nella Sezione E? (persone fisiche)

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22Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto in A, B o D per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, devono :

a) essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 112, comma 1, del C.A.P.;

b) non essere enti pubblici oppure enti o società controllati da enti pubblici;

c) non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società;

d) affidare la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta in Sezione E. Se la responsabilità dell’attività di intermediazione è affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione in Sezione E è riferito ad ognuna di esse;

e) preporre all’attività di intermediazione esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.

Attenzione!

Nella domanda di iscrizione al registro, l’intermediario attesta il conseguimento, da parte di coloro di cui chiede l’iscrizione, della formazione professionale e di avere accertato il possesso dei requisiti previsti.

In caso di Società, quali requisiti occorrono per l’iscrizione nella Sezione E?

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23Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Nuovo collaboratore da iscrivere nella sezione E del RUI

Ricapitoliamo gli adempimenti dell’Agente in questo caso:

1. Verificare il possesso dei requisiti di onorabilita’.

2. Verificare l’effettuazione del corso di formazione iniziale di 60 ore minime di cui almeno 30 in aula (effettuato nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda).

3. Accertarsi del superamento del test finale.

4. Verificare il versamento obbligatorio dell’imposta di concessione governativa.

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24Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Nuovo collaboratore da iscrivere nella sezione E del RUI

5. Inoltrare la domanda di iscrizione al Rui (allegato n. 4) e la comunicazione alla Compagnia.

6. Conservare la documentazione per 5 anni.

7. Verificare il mantenimento dei requisiti di onorabilita’ ed aggiornamento professionale successivo.

8. Censire il collaboratore secondo la procedura aziendale stabilita.

Ricapitoliamo gli adempimenti dell’Agente in questo caso:

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25Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Collaboratore già iscritto nella sezione E del RUI

Ricapitoliamo gli adempimenti dell’Agente in questo caso:

1. Verificare comunque se effettivamente già iscritto al Rui.2. Accertare il possesso dei requisiti per l’iscrizione.3. Inoltrare la domanda di iscrizione al Rui (allegato n.6) e la

comunicazione alla Compagnia.4. Attendere l’avvenuta iscrizione al Rui per iniziare a poter operare

fuori sede (45 giorni, a decorrere dal 1.10.2009).5. Verificare il mantenimento dei requisiti di onorabilita’ ed

aggiornamento professionale successivo.6. Censire il collaboratore secondo la procedura aziendale stabilita.

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26Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Inserimento di un nuovo collaboratore di agenzia (da non iscrivere al RUI)

VERIFICA ISCRIZIONE AL RUI

POSSIBILE CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

DOMANDA DI ISCRIZIONE RUI E COMUNICAZIONE ALLA COMPAGNIA

ATTESA AVVENUTA ISCRIZIONE RUI PER OPERARE FUORI SEDE

VERIFICA MANTENIMENTO REQUISITI DI ONORABILITA’ ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E SUCCESSIVOCENSIMENTO SECONDO LA PROCEDURA AZIENDALE

ADEMPIMENTI1. Verificare il possesso dei requisiti di onorabilita’.

2. Verificare l’effettuazione del corso di formazione iniziale (60 ore minime di cui 30 in aula) e del superamento del test finale.

3. Conservare la documentazione per 5 anni.

4. Verificare il mantenimento dei requisiti di onorabilita’ ed aggiornamento professionale successivo.

5. Censire il collaboratore secondo la procedura aziendale stabilita.

Ricapitoliamo gli adempimenti dell’Agente in questo caso:

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27Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE

Cosa è previsto per gli iscritti nella Sezione E?

I soggetti iscritti nella sezione E del RUI sono inclusi nella copertura assicurativa della polizza R.C. stipulata dall’intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni A o B, il quale provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione

Polizza R.C…… ………

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28Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali caratteristiche deve necessariamente avere la polizza di responsabilità civile dell’intermediario principale?

La polizza R.C. stipulata dagli intermediari (persone fisiche) di cui alle sez. A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo R.C.G. deve :

a) garantire la R.C. derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte in sezione E. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;

b) coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione della copertura;

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29Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali caratteristiche deve necessariamente avere la polizza di responsabilità civile dell’intermediario principale?

c) l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito. L’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;

d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.

Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attività.

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30Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali caratteristiche deve necessariamente avere la Polizza di Responsabilità Civile dell’Intermediario principale?

I massimali di copertura della polizza R.C. sono di importo almeno pari a:

a) per ciascun sinistro, un milione e centoventimiladuecento euro;

b) all’anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e seicentottantamilatrecento euro. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario. ( a decorrere dal 1.1.2010)

La polizza decorre dalla data di iscrizione nel registro e avere scadenza il 31 dicembre. Per le società, la polizza R.C. deve coprire i responsabili dell’attività di intermediazione, oltre che i soggetti già descritti per le persone fisiche (dipendenti, collaboratori, etc.). Per le società iscritte nella sezione B, la copertura deve estendersi anche ai rappresentanti legali, agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.

E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

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31Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Cosa possono fare gli intermediari finanziari, le Banche, le SIM, Poste Italiane?

possono distribuire solo polizze standardizzate

possono iscriversi solo nella Sezione D

Se vogliono distribuire polizze non standardizzate, le persone fisiche che provvedono alla distribuzione devono essere iscritte nella sezione A del RUI e l’attività può essere effettuata esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari

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32Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Cosa sono i Prodotti /Contratti standardizzati?

Qualora le imprese predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita l’impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese stesse nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura dell’intermediario.

Sono i prodotti/contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione.

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33Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali obblighi di comunicazione devono osservare gli intermediari?

a) la perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione ;

b) se temporaneamente non operanti, in caso di ripresa dell’attività a mezzo dell’allegato 11.

Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, la ripresa dell’attività è subordinata al possesso della copertura della polizza R.C. che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell’operatività.

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI comunicano all’ISVAP entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento:

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34Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali obblighi di comunicazione devono osservare gli Intermediari?

a) le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione o di comunicazione;

b) l’inizio dell’eventuale periodo di inoperatività (per gli iscritti in A o B).

Gli intermediari devono comunicare entro dieci giorni l’interruzione del rapporto intercorrente con soggetti iscritti nella sezione E utilizzando l’allegato 5 bis (a decorrere dal 1.10.2009).

Le comunicazioni riguardanti gli intermediari iscritti nella sezione E sono a carico dell’intermediario che se ne avvale.

Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI comunicano all’ISVAP entro venti giorni dal verificarsi dell’evento:

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35Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

A quali adempimenti annuali deve attendere l’intermediario principale?

1. Ogni anno:

a) gli iscritti alla sezione A sono tenuti al rinnovo della polizza R.C. e al pagamento del Contributo di Vigilanza;

b) gli iscritti alla sezione B anche al pagamento del contributo al Fondo di Garanzia;

c) gli iscritti alla sezione C o D sono tenuti al pagamento del Contributo di Vigilanza.

2. Il Contributo di Vigilanza, stabilito annualmente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, è dovuto anche in caso di inoperatività.

3. Il pagamento del contributo al Fondo di Garanzia è effettuato nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

E’ stato eliminato l’obbligo di attestazione all’ISVAP del rinnovo annuale della copertura di responsabilità civile

Agenda

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36Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali sono gli obblighi da osservare circa l’aggiornamento professionale?

1. Le persone fisiche iscritte nel RUI e gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui opera l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, sono soggette ad aggiornamento professionale tramite partecipazione annuale a corsi di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula.

2. L’aggiornamento annuale per le persone fisiche iscritte nel RUI e per gli addetti all’attività di intermediazione all’esterno dei locali è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro.

3. Per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, l’aggiornamento annuale è effettuato dalla data di inizio dell’attività.

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37Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali sono gli obblighi da osservare circa l’aggiornamento professionale?

4. L’aggiornamento professionale è effettuato, in ogni caso, in occasione del lancio di nuovi prodotti o dell’evoluzione della normativa di riferimento.

5. I corsi di formazione sono tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo. Prevedono un test di verifica, con rilascio di un attestato comprovante l’aggiornamento professionale, dal quale risulti il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l’esito positivo del test finale.

6. Per gli intermediari iscritti nella sezione E e per gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali, i corsi di aggiornamento professionale sono tenuti od organizzati a cura dell’intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti.

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38Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali sono gli obblighi da osservare circa l’aggiornamento professionale?

7. Gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B e temporaneamente non operanti non sono tenuti durante il periodo di inoperatività, all’aggiornamento professionale periodico. Se il periodo di inoperatività supera un anno , prima della ripresa dell’attività, essi devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello solitamente previsto. Tali intermediari sono esonerati dall’aggiornamento professionale previsto nei casi di:

a) gravidanza, parto, adempimenti collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;

b) grave malattia o infortunio.

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39Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali sono gli obblighi da osservare circa l’aggiornamento professionale?

8. L’esonero, in caso di gravidanza, compete dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L’esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell’impedimento.

Decorso un anno dall’ultimo aggiornamento professionale, prima della ripresa dell’attività, occorre aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello solitamente previsto.

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40Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Su quali circostanze l’ Isvap può effettuare ispezioni periodiche?

L’ISVAP può verificare in capo ai soggetti iscritti nel RUI:

la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e dell’assenza delle cause di incompatibilità, previsti per l’iscrizione nella sezione di appartenenza, provvedendo alla cancellazione dal registro degliintermediari per i quali tali verifiche abbiano avuto esito negativo;

l’osservanza dell’obbligo di aggiornamento professionale, comminando eventuali sanzioni disciplinari qualora venga riscontrata l’inosservanza di tale obbligo;

l’osservanza dell’obbligo del possesso della copertura R.C., anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura, l’obbligo di pagamento del contributo al Fondo di Garanzia e del Contributo di Vigilanza, provvedendo alla cancellazione dal RUI degli intermediari inadempienti.

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41Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

CONTROLLO DELLE RETI DISTRIBUTIVE (Art. 40)

“Le imprese di assicurazione e di riassicurazione verificano l’adeguatezza della formazione e dell’aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive di cui si avvalgono, nonché l’osservanza delle regole generali di comportamento di cui all’articolo 47. Le verifiche svolte devono risultare da un rapporto annuale, redatto dall’unità organizzativa a ciò delegata e da inviare all’ISVAP entro sessanta giorni dalla fine dell’anno solare, dopo essere stato sottoposto, con eventuali osservazioni di merito, dal responsabile dell’internal auditing agli organi amministrativi della società. A tal fine per l’anno 2006 e fino all’emanazione di nuove disposizioni le imprese inviano la relazione di cui alle circolari ISVAP n. 533 del 4 giugno 2004 e n. 573 del 21 dicembre 2005.”

Warning importante non solo

per l’Impresa

Warning importante non solo

per l’Impresa

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42Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

1. Effettuare comunicazioni per iscritto alla rete dei collaboratori interni ed esterni (circolari interne, richiami formali etc.)

2. Introdurre ed applicare una procedura formalizzata volta alla gestione degli adempimenti normativi (prevedere un raccoglitore degli attestati di frequenza ai corsi, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità, etc.)

3. Introdurre procedure formalizzate che i collaboratori devono osservare nello svolgimento dell’attività di intermediazione.

4. Prevedere un sistema di controlli preventivi e periodici

Focalizziamo l’attenzione su cosa deve dare l’intermediario principale nei confronti della sua rete indiretta …

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43Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Da

€. 1.000

A

€.10.000

Censura

1. Mantenimento dei requisiti di onorabilità

2. Aggiornamento professionale

3. Consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale

4. Rispetto dell’obbligo di illustrare le caratteristiche essenziali del contratto

5. Rispetto dell’obbligo dell’offerta adeguata

6. Rispetto dell’obbligo della gestione del conflitto di interessi

7. Conservazione documentazione

Sanzioni

AmministrativeSanzioni

Disciplinari

ATTENZIONE ALLE SANZIONI!

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44Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Censura

8. Rispetto regole di comportamento nella presentazione (consegna mod.7A e 7B)

9. Invio entro 10 giorni all’ISVAP delle comunicazioni relative al conferimento o alla cessazione degli incarichi ai soggetti iscritti nella sezione E

Sanzioni Amministrative Sanzioni Disciplinari

Sanzioni Amministrative penali

Da

€. 1.000

A

€.10 .000

Da

€. 1.000

A

€.10 .000

Radiazione: se le dichiarazioni sono false

Censura: se mancata consegna

10. Rispetto degli altri adempimenti privacy ed antiriciclaggio

ATTENZIONE ALLE SANZIONI!

Richiamo

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45Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Radiazione:

• Rilascio di false attestazioni in sede di offerta/esecuzione del contratto di assicurazione

• Mancata costituzione del conto corrente separato o mancata stipulazione della fideiussione bancaria in sostituzione

• Versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti od altre prestazioni assicurative dovute dalle Imprese in conti correnti diversi dal conto separato

Ultime variazioniUltime variazioni

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46Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Censura:

• Costituzione di un conto corrente separato o di una fideiussione bancaria non conforme

• Versamento dei premi nel conto corrente separato oltre i termini previsti

• Stipulazione di contratti R.C.Auto o R.C.Natanti in assenza dell’attestato di rischio o di documentazione comprovante l’identità del contraente/intestatario o applicazione di condizioni diverse da quelle spettanti all’assicurato.

Ultime variazioniUltime variazioni

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47Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali sono le “ regole generali di comportamento” che gli intermediari devono osservare?

1. Nello svolgimento dell’attività d’intermediazione, nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati;

b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, rispettando le procedure e le istruzioni impartite dalle imprese

c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti mantenendo questi ultimi sempre adeguatamente informati;

d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.

Regole

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48Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali sono le “ regole generali di comportamento” che gli intermediari devono osservare?

2. Garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispone, evitando nel modo più assoluto l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell’attività di intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa (legge privacy).

3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui distribuiscono i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Regole

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49Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita. Per i contratti di assicurazione contro i danni, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la R.C.Auto aventi importi di premio non superiore a dodicimilacinquecento euro.

Quali sono le “ regole generali di comportamento” che gli intermediari devono osservare?

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50Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Attenzione ai propri “conflitti di interesse” ed agli interessi del cliente!

Nell’offerta e nella gestione dei contratti assicurativi gli intermediari evitano di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, essi operano in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

In ogni caso, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti, essi:

a) propongono contratti e modifiche contrattuali o altre operazioni ( effettivamente necessarie e con la giusta frequenza) nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili al momento e idonee alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;

b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;

c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri.

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51Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali obblighi deve osservare l’intermediario circa l’ informativa precontrattuale?

1. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente:

a) copia di un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento conforme al modello di cui all’allegato 7A.

b) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti e deve essere riconsegnata, in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo, se tali dati sono modificati.

c) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

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52Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali obblighi deve osservare l’intermediario circa l’ informativa precontrattuale?

2. La consegna della documentazione precontrattuale deve risultare da un’apposita dichiarazione, redatta in maniera chiara e leggibile e sottoscritta dal contraente. L’intermediario conserva la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi di consegna.

3. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest’ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. In funzione della complessità del contratto offerto, illustrano le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta.

4. Sono esclusi dagli obblighi informativi e dalla relativa conservazione gli intermediari quando operano nei grandi rischi.

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53Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

GRANDI RISCHI (Art.1, comma 1, lettera r del C.A.P.)

Si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'art.2, comma 3, qui di seguito indicati:

1. 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);

2. 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;

3. 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) l totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro;

b) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro;

c) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità.

Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;

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54Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

La consegna

del modello 7A

Quando?Quando?Prima della Prima della

sottoscrizione di una sottoscrizione di una proposta contrattuale o proposta contrattuale o

di un contrattodi un contratto

PerchPerchéé??Per evidenziare gli Per evidenziare gli obblighi a carico obblighi a carico

delldell’’intermediario nel intermediario nel rapporto con il clienterapporto con il cliente

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55Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

PerchPerchéé??

Per rPer rendere trasparente il ruolo dell’intermediario, il possibile

conflitto di interesse con la compagnia, evidenziare le tutele

per il cliente

Quando?Quando?

Prima della sottoscrizione di una proposta contrattuale

o di un contratto

La consegna

del modello 7B

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Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

In relazione all’informativa precontrattuale, oltre alle informazioni generali riguardanti l’intermediario, quali altre informative devono essere rese al

contraente?

Nell’allegato 7B, l’intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni:

a) se detiene direttamente o indirettamente una quota superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione, specificando l’impresa;

b) se un’impresa di assicurazione o la sua controllante, specificando l’impresa, è detentrice di una quota diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale opera;

All.7b

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Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

In relazione all’informativa precontrattuale, oltre alle informazioni generali riguardanti l’intermediario, quali altre informative devono essere rese al

contraente?

c) con riguardo al contratto proposto:

- se fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale, fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti presenti sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;

- Se obbligato contrattualmente a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare per quali imprese o se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali di esclusiva nei confronti di una o più imprese. In tal caso, su richiesta del contraente, indica con quali imprese ha o potrebbe avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni;

- nel caso di contratti di assicurazione R.C.Auto, la misura delle provvigioni o dei compensi riconosciutigli dall’impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte.

All.7b

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Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali sono i criteri e gli obblighi da osservare circa l’adeguatezza dei Prodotti/Contratti offerti?

1. Le imprese istruiscono gli intermediari affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo.

2. Gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale.

3. Per i contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all’età, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere.

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Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali sono i criteri e gli obblighi da osservare circa l’adeguatezza dei Prodotti/Contratti offerti?

4. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.

5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.

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Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali sono le modalità di consegna dell’informativa precontrattuale ?

1. L’informativa precontrattuale, su eventuali conflitti di interesse e sull’adeguatezza è fornita in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti, in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.

2. Gli allegati 7A e 7B sono forniti su supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile per il contraente. Tali allegati possono essere anticipati verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente; subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi l’intermediario provvede comunque a rilasciare tali allegati su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Informativa precontrattuale

Mod.7a - 7b

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Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

INFORMATIVA CONTRATTUALE

RAMO VITA

(composizione del fascicolo informativo tipo)

Scheda sintetica

Nota informativa

Condizioni Generali di Assicurazione e Regolamento Fondo

Glossario

Modulo di proposta

Ramo Vita

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Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

INFORMATIVA CONTRATTUALE

RAMO DANNI

(composizione del fascicolo informativo tipo)

Nota informativa comprensiva di glossario

Condizioni Generali di Assicurazione

Modulo di proposta

Rami Danni

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63Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

Quali documentazione deve essere consegnata al Contraente?

Gli intermediari rilasciano al contraente, oltre alla documentazione relativa all’informativa precontrattuale e contrattuale, copia del contratto e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto.

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Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE ATTRAVERSO INTERMEDIARI ASSICURATIVI

“Art. 118, comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private : il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed a gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.”

WarningWarning

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65Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

In cosa consiste il rispetto degli “obblighi di separazione patrimoniale” e dell’ “adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi ”?

1. I premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell’intermediario medesimo.

2. I premi pagati agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità. Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti Esso può essere effettuato al netto delle provvigioni. spettanti se ciò è consentito dalle imprese preponenti. Gli intermediari che operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato.

Conto separato

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Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

In cosa consiste il rispetto degli “obblighi di separazione patrimoniale” e dell’ “adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi ”?

Gli obblighi di separazione patrimoniale riportati dall’art. 54 bis del Reg.Isvap 5/2006 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro quindicimila. A tal fine, i premi incassati sono considerati quelli fatti registrare al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della stipulazione o del rinnovo, al netto degli oneri fiscali. Le caratteristiche di tale fideiussione bancaria devono rimanere costanti nel tempo.

Fidejussione bancaria 4%

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67Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

In cosa consiste il rispetto degli “obblighi di separazione patrimoniale” e dell’ “adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi ”?

L’obbligo di separazione patrimoniale e quanto stabilito dall’art. 118, comma 1 del C.A.P. si applica agli iscritti nella sezione B (broker) :

a) se espressamente autorizzati dall’impresa all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto, autorizzazione contenuta nell’accordo;

b) se l’accordo di cui sopra sia stato stipulato con un intermediario iscritto in Sezione A e sia stato ratificato dall’impresa preponente di quest’ultimo intermediario.

Nel caso di polizza assunta in coassicurazione le disposizioni dell’art. 118, comma 1, hanno effetto nei confronti della delegataria e di ciascuna delle imprese coassicuratrici. Di tali circostanze, gli intermediari iscritti in Sezione B devono fornire specifica informativa al contraente, a mezzo degli allegati 7A e 7B. Tale obbligo è in capo anche agli intermediari che collaborano con soggetti iscritti in Sezione B. In tal caso l’autorizzazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell’accordo sottoscritto con l’impresa.

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68Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

In cosa consiste la “conservazione della documentazione”?

Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano la documentazione concernente:

a) i conferimenti degli incarichi avuti o conferiti ed eventuali procure;

b) i contratti conclusi e la documentazione ad essi relativa;

c) le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;

d) la formazione professionale iniziale e quella relativa all’aggiornamento professionale propria e dei soggetti iscritti in E di cui si avvalgono, inclusa la documentazione comprovante eventuali esoneri;

e) l’iscrizione in Sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e la documentazione relativa agli accertamenti svolti con riguardo agli addetti operanti all’interno dei propri locali, inclusa la documentazione comprovante eventuali esoneri.

In caso di cessazione dell’incarico, l’obbligo di conservare la documentazione viene meno con la riconsegna all’impresa della documentazione stessa. Essa può essere conservata anche mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica equivalente.

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69Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE PREVEDE

SANZIONI PENALI

SANZIONI AMMINISTRATIVE

SANZIONI DISCIPLINARI

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70Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Esercizio di attività’ di intermediazione senza iscrizione nel RUI: reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da € 10.000 a € 100.000.

Ostacolo all’attività di vigilanza con rifiuto di accesso ai locali o diniego di esibizione di documentazione: reclusione fino a 2 anni e multa da € 10.000 a € 100.000.

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

SANZIONI PENALI

Alcuni esempi

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71Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Abuso di denominazione: sanzione pecuniaria da € 2.000 a € 20.000

Inosservanza delle disposizioni in materia di iscrizione al Rui e delle norme comportamentali (ivi incluse le disposizioni regolamentari ISVAP):

sanzione pecuniaria da € 1.000 a € 10.000, con possibilità di raddoppio dell’importo minimo e massimo, tenuto conto della gravità e della reiterazione.

Utilizzazione da parte di imprese di assicurazioni di intermediari non iscritti: sanzione pecuniaria a carico dell’impresa di assicurazione da € 10.000 a € 100.000.

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Alcuni esempi

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72Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE FUORI SEDE DA PARTE DI

SOGGETTI NON ISCRITTI NEL RUI

PER L’INTERMEDIARIO ABUSIVO:

sanzione penale della reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da € 10.000 a €

100.000

Alcuni esempi

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73Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE FUORI SEDE DA PARTE DI

SOGGETTI NON ISCRITTI NEL RUI

PER L’AGENTE:

• sanzione amministrativa da € 1.000 a € 10.000 con possibilita’ di raddoppiare la sanzione minima e massima in caso di particolare gravita’ o di ripetizione dell’illecito;

• sanzione disciplinare della radiazione, con possibilita’ di ridurre la sanzione alla censura tenuto conto della recidiva e di ogni altro elemento disponibile.

Alcuni esempi

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74Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Richiamo, censura e radiazione.

Il richiamo è applicato per fatti di lieve entità.

La censura è applicata a violazioni di media gravità, quali ad esempio il mancato aggiornamento professionale, l’omessa consegna della documentazione precontrattuale e, in genere, quelle legate alle regole di comportamento.

La radiazione viene applicata per violazioni considerate gravi fra le quali la contraffazione delle firme degli assicurati, la mancata rimessa all’impresa degli incassi, il mancato rispetto degli obbligo di separazione patrimoniale, l’utilizzo di collaboratori esterni non iscritti alla sezione E.

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

SANZIONI DISCIPLINARI

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75Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

NUOVI MODELLI UNICI DI DOMANDE AL RUI (a decorrere dal 1.10.2009)

Mod. 1 Iscrizione, reiscrizione e cancellazione nella sezione A

Mod. 2 Iscrizione, reiscrizione e cancellazione nella sezione B

Mod. 3 Iscrizione, reiscrizione e interruzione del rapporto di collaborazione nella sezione C

Mod. 4 Iscrizione, reiscrizione e cancellazione nella sezione D

Mod. 5 Iscrizione, reiscrizione e cancellazione nella sezione E

Mod. 5 bis

per la comunicazione di modifica del rapporto di collaborazione

Mod. 6per la registrazione di nuovi rapporti di collaborazione con intermediari già iscritti nella sezione E

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76Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

MODELLI PER L’INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

(possibile stampato unico)

Mod. 7A

Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti

Mod. 7B

Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche

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77Direzione Commerciale – Relazione AgentiLuglio 2009

Regolamento Isvap n° 5 del 16 ottobre 2006

NUOVI MODELLI VARI

Mod. 9 Modello unico per il passaggio di sezione

Mod. 10 Modello per l’estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri

Mod. 11Modello per la comunicazione di avvio dell’operatività e per le comunicazioni relative alla modifica delle cariche in società iscritte nelle Sezioni A e B