fiscopensionicasa lalegge ... · 01_gennaio 2015:imp 01_dicembre 30-12-2014 12:35 pagina 2. ......

63
COLF: I NUOVI CONTRATTI - I NUOVI CONTRIBUTI FISCO PENSIONI CASA PUBBLICO IMPIEGO SGRAVI ALLE IMPRESE DA QUEST’ANNO INTERESSI LEGALI DIMEZZATI www.leggiillustrate.it www.leggiillustrate.it ANNO XXXVII N. 397 - GENNAIO 2015 - 5,00 in Italia - MENSILE Tariffa R.O.C. - Poste Italiane Spa Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004, n. 46), art. 1, comma 1, Roma - Aut. n. 134/2007 ISSN 1591-0466 Aumentato l’assegno per pagare l’asilo nido o una baby sitter Artigiani, commercianti lavoratori dell’agricoltura: l’ aumento dei contributi Più contributi anche dai lavoratori iscritti alla gestione separata LA LEGGE SUL LAVORO Sarà più facile licenziare, ma il Governo promette “tutele crescenti” a chi perde il lavoro - Un vou- cher (buono in denaro) per pagare chi trova un nuovo impiego al lavoratore licenziato - In Gazzet- ta Ufficiale il cosiddetto “Jobs act” - Approvati dal Governo i primi due decreti delegati LIQUIDAZIONE IN BUSTA PAGA I lavoratori possono decidere di ricevere mensilmente le somme accantonate per il TFR, ma non conviene perché si pagano più tasse: meglio richiedere anticipi in caso di bisogno Le novità in vigore dal 2015 dopo l’approvazione della Legge di stabilità - Spiegata la portata pratica del prov- vedimento, costituito da un unico articolo con 753 com- mi, mal scritto e spesso indecifrabile per i naturali de- stinatari (i cittadini) e per chi è chiamato ad applicarlo Bonus bebé alle neo mamme (l’importo dipende dal reddito) ed altre misure per le famiglie

Upload: others

Post on 25-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

COLF: I NUOVI CONTRATTI - I NUOVI CONTRIBUTI

FISCO PENSIONI CASAPUBBLICO IMPIEGOSGRAVI ALLE IMPRESE

DA QUEST’ANNO INTERESSI LEGALI DIMEZZATI

www.leggiillustrate.itwww.leggiillustrate.it ANNO XXXVII N. 397 - GENNAIO 2015 - € 5,00 in Italia - MENSILETariffa R.O.C. - Poste Italiane Spa Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004, n. 46), art. 1, comma 1, Roma - Aut. n. 134/2007

ISSN

1591

-046

6

Aumentato l’assegnoper pagare l’asilo nidoo una baby sitter

Artigiani, commerciantilavoratori dell’agricoltura:l’aumento dei contributiPiù contributi anchedai lavoratori iscrittialla gestione separata

LA LEGGESUL LAVOROSarà più facile licenziare, ma il Governo promette“tutele crescenti” a chi perde il lavoro - Un vou-cher (buono in denaro) per pagare chi trova unnuovo impiego al lavoratore licenziato - In Gazzet-ta Ufficiale il cosiddetto “Jobs act” - Approvatidal Governo i primi due decreti delegati

LIQUIDAZIONEIN BUSTA PAGAI lavoratori possono decidere diriceveremensilmente le sommeaccantonate per il TFR, manon conviene perché si paganopiù tasse: meglio richiedereanticipi in caso di bisogno

Le novità in vigore dal 2015 dopo l’approvazione dellaLegge di stabilità - Spiegata la portata pratica del prov-vedimento, costituito da un unico articolo con 753 com-mi, mal scritto e spesso indecifrabile per i naturali de-stinatari (i cittadini) e per chi è chiamato ad applicarlo

Bonus bebé alle neo mamme(l’importo dipende dal reddito)ed altre misure per le famiglie

01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2

Page 2: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Lunedì 26 gennaio(Scadenze rinviate a questa data poiché il 25 gennaio è domenica)INTRASTAT - Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastatdelle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati a dicembre (operatorimensili) o nel 4° trimestre 2014 (operatori trimestrali).

Mercoledì 28 gennaioRAVVEDIMENTO ACCONTO IVA - Scade il termine per regolarizzare l’omesso o insufficiente ver-samento dell’acconto IVA 2014 scaduto lo scorso 29 dicembre. Per usufruire del ravvedimento icontribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi le-gali (1% dal 28 al 31/12/2014 e 0,5% dall’1/1/2015 fino al giorno in cui il pagamento viene ef-fettivamente eseguito). I codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interes-si sono i seguenti: 8904 - Sanzione pecuniaria IVA; 1991 – Interessi sul ravvedimento IVA.

Mercoledì 7 gennaioASSUNZIONI CONGIUNTE IN AGRICOLTURA - Per le comunicazioni online sui rapporti di lavoro(instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione) da effettuare da questa data va utilizzato il nuovomodello «UnilavCong» (instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione). Rispetto a quello ordinario(Unilav), il nuovo modello presenta una sezione «altri datori di lavoro», in cui vanno indicati i datori dilavoro interessati all’assunzione congiunta, e il luogo di conservazione del contratto di lavoro (decreto n.85/2014 e nota prot. 1471/2014 del ministero del lavoro).

Gennaio 20152

Venerdì 16 gennaioIVA MENSILE - Ultimo giorno utile per versare l’eventuale imposta a debito relativa al mese di di-cembre (al netto dell’acconto versato). Il codice tributo è 6012 - Versamento IVA mensile dicem-bre.IRPEF -- Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedentesui seguenti compensi: 1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo congua-glio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Ir-pef il codice tributo è il 3802, mentre per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848; 2)emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001); 3) redditi assimilati a quelli di la-voro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive,rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004); 4) in-dennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012); 5) indennità per cessazione del rappor-to di collaborazione a progetto (codice 1004); 6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione,di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038); 7) redditi di lavoro au-tonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni (cod. 1040); 8) redditi derivanti da utilizza-zione di marchi ed opere dell’ingegno e redditi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettanti-stiche (codice 1040); 9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cuial punto 6) (codice 1040); 10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggettiresidenti all’estero (codice 1040); 11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignora-mento presso terzi (codice 1049); 12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63(codice 1040); 13) ritenute operate nel 4° trimestre 2014 in relazione agli utili corrisposti nellostesso periodo per i quali al socio è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta (codice 1035).CONDOMINIO – Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti adicembre per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indica-re nella delega di pagamento F24 sono i seguenti: 1019 - Ritenute del 4% a titolo di accontodell’Irpef dovuta dal percipiente; 1020 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Ires dovuta dalpercipiente.

SCADENZARIO

F I S C O P R E V I D E N Z A

Giovedì 15 gennaio RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade il termine per la regolarizzazione degli adempimenti (omes-si, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 dicembre conl’applicazione della sanzione ridotta del 3% e degli interessi dell’1% annuo calcolati per ogni gior-no di ritardo dal 17 al 31 dicembre 2014 e dello 0,5% dal 1° gennaio 2015 fino al giorno in cui ilpagamento viene effettivamente eseguito.I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i se-guenti: 8904 - Sanzione pecuniaria IVA; 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta; 1991 –Interessi sul ravvedimento IVA. Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostitutid’imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale. IMU e TASI - RAVVEDIMENTO OPEROSO - Chi non ha pagato l’IMU entro la scadenza del 16 di-cembre scorso può regolarizzare entro questa data usufruendo della sanzione ridotta del 3%. So-no inoltre dovuti gli interessi legali calcolati al tasso dell’1% per ogni giorno di ritardo dal 17 al 31dicembre 2014 e dello 0,5% dal 1° gennaio 2014 fino al giorno in cui viene eseguito il versamen-to del saldo. Per le modalità di pagamento si rimanda a quanto precisato nel numero di dicem-bre, ricordando comunque che sanzioni e interessi devono essere versati unitamente all’impostadovuta.

Sabato 10 gennaio VOUCHER (BUONI LAVORO) - Fine del periodo delle “vacanze natalizie” (iniziato il 1° dicembre 2014)durante il quale i datori di lavoro di qualsiasi settore produttivo possono far ricorso a prestazioni di lavo-ro occasionale accessorio, mediante i voucher (buoni lavoro), da parte di giovani con meno di 25 anni dietà regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado(circolare Inps n. 49/2013). LAVORATORI DOMESTICI - Ultimo appuntamento con l’anno 2014: scade il termine di versamento deicontributi all’Inps relativi al trimestre ottobre/dicembre da parte dei datori di lavoro che hanno alle pro-prie dipendenze lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Il versamento deve avvenire con lenuove modalità fissate dall’Inps nella circolare n. 49/2011.

Venerdì 16 gennaio CONTRIBUTI INPGI - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese didicembre 2014 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi almese di dicembre 2014 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modelloF24.TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreriadell’Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) matu-rata nel mese di dicembre 2014 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondipensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto conmodello F24.TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati duranteil mese di novembre 2014 (Inps circolare n. 44/2013).CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) -Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di dicembre 2014 da parte deicommittenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenu-te Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di dicembre 2014, incluse eventualiaddizionali.

Sabato 31 gennaio LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti,ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato allatenuta, con riferimento al periodo di paga di dicembre 2014.DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devo-no inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10)relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di dicembre 2014.DISOCCUPAZIONE CO.CO.PRO. - Ultimo termine utile per presentare le richieste della «indennità didisoccupazione» per i collaboratori a progetto, c.d. una tantum. Interessati i collaboratori che nel 2013hanno operato in regime di mono-committenza, conseguendo un reddito lordo ai fini Irpef non superio-re a 20mila euro e che siano rimasti disoccupati per almeno due mesi. La scadenza interessa i collabora-tori che hanno maturato il requisito di contribuzione nell’anno di richiesta dell’una tantum (pari a 1mese) nel mese di dicembre 2014 (Inps, circolare n. 38/2013).MANODOPERA AGRICOLA - I datori di lavoro agricolo devono produrre all’Inps il modello Dmag-Unicorelativo alla denuncia della manodopera occupata nel trimestre ottobre/dicembre 2014.ASSEGNI FAMILIARI DAI COMUNI - Scade il termine per richiedere al proprio comune di residenzal’assegno familiare per l’anno 2015 da parte delle famiglie con almeno tre figli minori.COMUNICAZIONE LAVORI IN SOMMINISTRAZIONE - Scade il termine per effettuare la comunicazio-ne annuale ai sindacati aziendali sull’utilizzo di lavoratori in somministrazione durante l’anno 2014 (iltermine può essere diverso se disciplinato dal contratto collettivo). In caso di omissione, il datore di lavo-ro è soggetto alla nuova sanzione d’importo da 250 a 1.250 (ministero del lavoro nota prot. n.12187/2012).ASSICURAZIONE INAIL CASALINGHE - Scade il termine per versare il premio di 12,91 euro per la tute-la contro gli infortuni domestici dell’anno 2015. L’assicurazione è obbligatoria per chi ha età compresatra 18 e 65 anni e svolge attività di lavoro, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo disubordinazione, finalizzata alla cura della sua famiglia e della casa. Sono esenti coloro che svolgono altreattività di lavoro che già comportino iscrizione a forme obbligatorie di sicurezza sociale.

Venerdì 30 gennaio REGISTRO - Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1°gennaio 2015 e per pagare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da sog-getti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, perchi ha optato per la “cedolare secca”. Il versamento dell’imposta di registro deve essere effettuatoutilizzando il modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo: 115T - Imposta di registroper contratti di locazione fabbricati - 1ª annualità; 112T - Imposta di registro per contratti di loca-zione fabbricati - annualità successive; 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fab-bricati - intero periodo; 114T - Imposta di registro per proroghe; 108T - Imposta di registro per af-fitto fondi rustici; 113T - Imposta di registro per risoluzioni.In alternativa, si può pagare con il nuovo modello “F24 con elementi identificativi – Elide”, utilizzan-do i seguenti codici tributo: 1500 - Imposta di registro per prima registrazione; 1501 - Imposta di re-gistro per annualità successive; 1502 - Imposta di registro per cessioni del contratto; 1503 – Impostadi registro per risoluzioni del contratto; 1504 - Imposta di registro per proroghe del contratto.

1 Giovedì

2 Venerdì

3 Sabato

4 Domenica

5 Lunedì

6 Martedì

7 Mercoledì

8 Giovedì

9 Venerdì

10 Sabato

11 Domenica

12 Lunedì

13 Martedì

14 Mercoledì

15 Giovedì

16 Venerdì

17 Sabato

18 Domenica

19 Lunedì

20 Martedì

21 Mercoledì

22 Giovedì

23 Venerdì

24 Sabato

25 Domenica

26 Lunedì

27 Martedì

28 Mercoledì

29 Giovedì

30 Venerdì

31 Sabato

1 Domenica

2 Lunedì

3 Martedì

4 Mercoledì

5 Giovedì

6 Venerdì

7 Sabato

8 Domenica

9 Lunedì

10 Martedì

FEBBRAIO

GENNAIO

LE SCADENZE DA NON DIMENTICARE

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2014Orario

settimanale Tipo assunzione: Tempo indeterm. (2) (3) Tempo determ. (1) (2) (3)�Retribuzione oraria Sì Cuaf No Cuaf Sì Cuaf No Cuaf

Fino a 24 ore

Fino a 7,86 euro 1,39 (0,35) 1,40 (0,35) 1,49 (0,35) 1,50 (0,35)

Oltre 7,86 e fino a9,57 euro 1,57 (0,39) 1,58 (0,39) 1,68 (0,39) 1,69 (0,39)

Oltre 9,57 euro 1,91 (0,48) 1,92 (0,48) 2,04 (0,48) 2,06 (0,48)

Oltre 24 ore Qualsiasi 1,01 (0,25) 1,02 (0,25) 1,08 (0,25) 1,09 (0,25)

Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf)Qualsiasi Qualsiasi 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01)

1) Include il contributo addizionale (1,4% ), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato2.) Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice3) Il contributo “No Cuaf” (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del datore dilavoro oppure parente e affine entro il terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo “Sì Cuaf”

02 scadenzario:IMP 2 Scadenze 30-12-2014 12:37 Pagina 2

Page 3: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

3

Legge di stabilità 2015: tutto, nel rispetto di unaconsolidata tradizione, secondo un copione già vi-sto e rivisto più volte negli anni passati. Magari,

con un pizzico di suspense in più. Dopo il primo pas-saggio alla Camera dei deputati con voto di fiducia, pernon smentire la tradizione, al Senato il “consueto”maxi-emendamento dello stesso Governo, completa-mente sostitutivo dell’intero disegno di legge, è statoanch’esso sottratto alla discussione dell’Assemblea esottoposto al più rapido e “sicuro” voto di fiducia. Lenumerose modifiche al testo che era stato licenziato aMontecitorio, hanno generato confusione anche tra gliestensori delle norme (lo stesso viceministro Morandosi è scusato per i molti errori e “refusi” contenuti nel te-sto). Il voto di fiducia in Senato è avvenuto in pienanotte, venerdì 19 dicembre. L’ultimo necessario riesa-me della Camera, indolore, senza alcun’altra ulterioremodifica, è avvenuto nella tarda serata del lunedì suc-cessivo. Il provvedimento è stato pubblicato sullasulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014, Sup-plemento Ordinario n. 99 (Legge 23 dicembre2014, n. 190).Consuetudine (negativa) rispettata anche sul versan-

te della tecnica legislativa. In verità, la partenza era sta-ta più che accettabile: il disegno di legge, secondo leordinarie regole di partizione dei testi legislativi, era sta-to suddiviso in titoli, capi e articoli (47), ognuno deiquali riportava una titolazione, che ne identificava ab-bastanza chiaramente il contenuto. Alla Came-ra, però, è arrivata la prima picconata alla cor-retta architettura del testo normativo. Per facili-tare il voto di fiducia il Governo ha suddiviso lalegge di stabilità in tre maxi-articoli. L’operazio-ne di “smantellamento” dell’articolato normati-vo è stata poi perfezionata nel successivo pas-saggio al Senato dove, come già ricordato, il te-sto dell’intera manovra finanziaria si è ridottoad un gigantesco unico articolo, composto di735 caotici commi, privi di qualsiasi rubricazio-ne. Un testo illeggibile. Un esempio, il comma13: “Ai fini della determinazione del redditocomplessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis,del testo unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, come sostituito dalcomma 12 del presente articolo, non si appli-cano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all’ar-ticolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 no-vembre 2008, n. 185, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e al-l’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, comemodificato dal comma 14 del presentearticolo”. Tradotto: se un ricercatore rientrato in Italia,per stabilire se ha diritto al bonus Irpef, deve conteg-giare per intero il suo reddito (e non solo il 10%, comequando paga l’Irpef).

Non è una manovra“lacrime e sangue”Dalla forma alla sostanza. Diciamo subito che, a dif-

ferenza di altre precedenti manovre, di questa non sipuò certo dire che sia tutta “lacrime e sangue”. Sonopresenti misure che potrebbero aiutare sviluppo e cre-scita e fornire un contributo per arginare il pericolosoaumento del numero dei disoccupati, soprattutto tra igiovani.A tale scopo è stato reso integralmente deducibile

dall’IRAP il costo sostenuto dalle aziende per lavoro di-pendente a tempo indeterminato. In materia, vannopoi segnalati due interventi migliorativi operati dal Par-lamento: l’integrale deducibilità del costo del lavoro èstata estesa, anche a produttori agricoli e società agri-cole, per ogni dipendente a tempo determinato concontratto almeno triennale e che ha lavorato non me-no di 150 giornate; inoltre, a favore dei soggetti chenon hanno dipendenti, per compensare il ritorno gene-ralizzato delle maggiori aliquote Irap (queste da appli-care già per il 2014), è stato previsto il riconoscimentodi un credito d’imposta, pari al 10% dell’Irap lorda di-chiarata, da utilizzare in compensazione.Importante anche lo sgravio totale per tre anni dai

contributi previdenziali a favore delle aziende che assu-mono nel 2015 lavoratori a tempo indeterminato.Da sottolineare anche l’intenzione del Governo di fa-

re assumere a tempo indeterminato 150.000 precaristorici della scuola. Ma in questo settore le cose si sono

parecchio complicate dal momento che è intervenutauna sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Euro-pea che ci impone di non limitare le assunzioni a colo-ro che sono attualmente inclusi nelle cosiddette gra-duatorie ad esaurimento, vincitori e idonei dell’ultimoconcorso a cattedre, ma apre un varco più ampio: an-drebbero cioè stabilizzati anche i cosiddetti supplentitemporanei.Sicuramente positiva la stabilizzazione del “bonus

Irpef” di 960 euro (80 al mese) per i lavoratori dipen-denti con reddito complessivo non superiore a 24.000euro (in realtà, spetta anche otre quel limite, ma in mi-sura decrescente, fino ad azzerarsi una volta raggiuntaquota 26.000 euro). Getta qualche ombra su questamisura, la mancata considerazione del fattore familiaree la sua mancata estensione - promessa dal premier loscorso anno - ad altre categorie di contribuenti (pen-sionati, incapienti e partite Iva), ma le scarse risorse fi-nanziarie hanno impedito di ampliare la platea dei be-neficiari.È invece pro famiglie il “bonus bebè” (assegno di

960 euro all’anno per ogni figlio nato o adottato dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2017), per accedere alquale, però, è stato modificato il requisito di accesso: iltetto non è più rappresentato dal reddito complessivodei genitori (90.000 euro), ma dall’ISEE del nucleo fa-miliare (25.000 euro); assegno di importo doppio perchi ha un’ISEE non superiore ai 7.000 euro annui.

È ok, sia per i contribuenti che per i settori industrialicoinvolti (edilizia ed arredamento), la proroga per unaltro anno delle detrazioni maggiorate a favore di chieffettua interventi di recupero del patrimonio edilizio(“bonus ristrutturazioni” al 50%) o lavori finalizzati alrisparmio energetico (“ecobonus” al 65%) e/o acqui-sta mobili ed elettrodomestici destinati ad immobili ri-strutturati (“bonus arredi” al 50%).Pollice su per l’estensione al 2015 della possibilità di

compensare i debiti di natura fiscale con i crediti com-merciali e professionali (per somministrazioni, forni-ture, appalti e servizi) maturati nei confronti di ammini-strazioni statali ed enti territoriali, locali e del Serviziosanitario nazionale. Di segno positivo anche l’introdu-zione dell’aliquota Iva al 4% sugli e-book, i libri in for-mato elettronico, ai quali viene riconosciuto lo stessotrattamento fiscale prima riservato ai soli giornali e libricartacei.Durante il percorso parlamentare della Legge di sta-

bilità, è arrivato anche lo stop all’eventuale aumentodel canone RAI per il 2015, che non potrà superare i113,50 euro pagati lo scorso anno e in riferimento alquale è abortito il progetto di inserirlo nella bollettadell’energia elettrica.Inoltre, è stata “cristallizzata” anche la disciplina Ta-

si. Per il tributo sui servizi indivisibili (e per l’Imu), erastata annunciata (sempre dal premier Renzi) l’immi-nente cancellazione: al loro posto, nella legge di stabi-lità 2015, avrebbe dovuto vedere la luce la più sempli-ce local tax. Ma la complessità della materia e i tempiristretti per l’approvazione della manovra finanziariahanno fatto slittare l’introduzione del nuovo tributounico comunale al 2016. Nel 2015, quindi, avremo ache fare ancora con IMU e TASI. Per quest’ultima, inparticolare, con una disposizione ad hoc è stato scon-giurato che l’aliquota per l’abitazione principale potes-

se arrivare fino al 6 per mille: dunque, anche quest’an-no, come nel 2014, la TASI sulla prima casa non potràandare oltre il 2,5 per mille, con facoltà per i Comuni diapplicare una maggiorazione dello 0,8 per mille, sem-pre che introducano altre misure agevolative.Giudizio sospeso, ma tendente al negativo, sul nuo-

vo regime forfetario per imprenditori e professio-nisti. Viene definito agevolato (e sicuramente lo è aconfronto con il regime ordinario) ma, rispetto all’abro-gato regime dei “nuovi minimi”, è di certo più costoso(l’imposta sostitutiva è ora al 15%, contro il precedente5%). Né, in fase di approvazione del disegno di leggeL,sono stati apportati quei correttivi richiesti dalle catego-rie interessate (e, a parole, condivisi da un gran nume-ro di parlamentari), in particolar modo l’innalzamentodei limiti di reddito per l’accesso, troppo bassi per alcu-ni operatori (ad esempio, 15.000 euro per professioni-sti). Anzi, è stato aggiunto un ulteriore paletto preclusi-vo, quando, oltre ai redditi d’impresa o di lavoro auto-nomo, si è titolari anche di redditi di lavoro dipendenteo di pensione.

La liquidazionein busta pagaAnche sul TFR in busta paga per i lavoratori dipen-

denti del settore privato, la valutazione non può essere“netta”. C’è sicuramente un aspetto positivo: la possibi-

lità di avere immediata disponibilità di sommealtrimenti “esigibili” solo al momento dellacessazione del rapporto di lavoro; di contro,tali importi, che se percepiti alla loro scadenzanaturale subirebbero un prelievo fiscale piùsoft in quanto soggetti alla c.d. tassazione se-parata, sconteranno la tassazione ordinaria,secondo le aliquote IRPEF progressive.Più tasse, poi, anche su fondi pensione

(dall’11,5% al 20%), rivalutazione del TFR(dall’11% al 17%), utili degli enti non com-merciali (la quota imponibile passa dal 5% al77,74%), componente finanziaria delle poliz-ze vita (26%, prima del tutto esenti), ritenutad’acconto sui bonifici relativi ai lavori di ri-strutturazione e risparmio energetico (dal 4%all’8%). Non comportano inasprimento fiscale,ma riduzione della liquidità disponibile, duealtre misure in materia di IVA: l’introduzionedello split payment, sistema in base al qualei fornitori delle pubbliche amministrazioni rice-veranno le somme loro spettanti al netto del-l’IVA, che sarà versata direttamente dagli entipubblici, e l’estensione del reverse charge (omeccanismo dell’inversione contabile) agli ac-quisti effettuati dalla GDO (grande distribuzio-ne organizzata), con assolvimento della relati-

va imposta da parte degli stessi cessionari (supermer-cati, ipermercati e discount alimentari).Un ultimo cenno alla nuova strategia antievasione

ispirata alla filosofia dell’adeguamento spontaneo: l’A-genzia delle entrate farà sapere al singolo contribuentetutte le informazioni che lo riguardano di cui è in pos-sesso, non solo quelle da lui stesso fornite ma anchequelle di cui è venuta a conoscenza perché trasmesseda altri soggetti, ad esempio in occasione della comu-nicazione per lo “spesometro”. In sostanza, è come seil Fisco dicesse: “Guarda, di te io so questo, questo equest’altro. Regolati di conseguenza”. Un invito alla ri-flessione, uno stimolo a comportarsi correttamente. Intale ottica, vanno letti anche l’estensione e il potenzia-mento del ravvedimento operoso che, dopo le modi-fiche apportate, potrà essere utilizzato avendo un oriz-zonte temporale molto più ampio (in pratica, non piùal massimo entro il termine di presentazione della di-chiarazione relativa all’anno in cui è stata commessal’irregolarità, ma fino a quando non arriva un atto di li-quidazione o di accertamento oppure una comunica-zione di irregolarità a seguito dei controlli automatici eformali delle dichiarazioni), senza essere impedito dalfatto che la violazione è già stata constatata o che sonoiniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività ammi-nistrative (questionari, inviti al contraddittorio, ecc.),delle quali l’interessato ha avuto formale conoscenza.Da ultimo il capitolo risparmi nella spesa

pubblica. Sono molto più modesti di quelli vagheggiatidal famoso Commissario Cottarelli, ma il problema ècertamente non risolvibile in tempi brevi. Oltre a pro-blemi di natura…politica, c’è da tener presente che, adesempio, un radicale sfrondamento di attività e di entiinutili che ruotano nell’area statale e parastatale coin-volgerebbe necessariamente un numero enorme di la-voratori (o presunti tali) che tra l’altro sono consumato-ri e… vanno a votare!

LEGGE DI STABILITA’ 2015UN ARTICOLO E 735 COMMI

03-10 borgnigno:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:37 Pagina 3

Page 4: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

base imponibile ai fini IRPEF, ma scontaun’imposta sostitutiva dell’imposta suiredditi, delle relative addizionali regiona-le e comunale e dell’IRAP, nella misuradel 15%. Il tributo andrà pagato neglistessi termini e con le stesse modalitàpreviste per il versamento dell’IRPEF.L’arrivo del nuovo regime ha spazzato

via quelli preesistenti: per le nuove inizia-tive produttive (c.d. “forfettino”); contabi-le agevolato per gli “ex minimi”; per l’im-prenditoria giovanile e lavoratori in mobi-lità (c.d. “nuovi minimi”). In verità, que-st’ultimo regime potrà restare in vita an-cora per qualche anno: chi lo applicaval’anno scorso, potrà continuare a farlo fi-no alla scadenza naturale, cioè fino alcompimento del quinquennio di attività(ad esempio, chi ha iniziato l’attività nel2013 e nel 2014 era “nuovo minimo”,potrà esserlo fino al 2028, compreso) ov-vero, se successivo, fino al raggiungimen-to del trentacinquesimo anno di età (ri-prendendo l’esempio precedente, se ilcontribuente nel 2013 era ventenne, po-trà essere “nuovo minimo” fino al 2028,sempre che continuino a sussisterne ipresupposti di legge). Comunque, aven-done i requisiti, i contribuenti “nuovi mi-nimi”, se vogliono, possono transitare nelneonato regime forfetario. Questo, inve-

ce, per i piccoli imprenditori e i lavoratoriautonomi che avviano una nuova attivitàdal 2015, costituisce l’unico adottabile.

Requisitidi accesso� Ricavi o compensi, ragguagliati ad

anno, non superiori a determinati limiti,compresi tra 15.000 e 40.000 euro a se-conda dell’attività esercitata (non si tie-ne conto degli eventuali maggiori ricavio compensi per adeguamento agli studidi settore); se si esercitano più attivitàcontraddistinte da codici differenti, siconsidera il limite più elevato;

� Spese per lavoro accessorio, lavorodipendente, collaborazioni e sommeerogate agli associati sotto forma di utilida partecipazione (in caso di apporto disolo lavoro) di importo complessivonon superiore a 5.000 euro lordi;

� Costo complessivo dei beni stru-mentali (al lordo degli ammortamenti) achiusura esercizio non superiore a20.000 euro. Vi rientrano i beni: in lea-sing (rileva il costo sostenuto dal conce-dente); in locazione, noleggio e comoda-to (rileva il valore normale); ad uso pro-miscuo (per il 50%), compresi quelli adeducibilità limitata (auto, telefonia,ecc.). Sono esclusi dal calcolo dei 20.000euro i beni di costo unitario non superio-re a 516,46 euro e gli immobili, in qual-siasi modo acquisiti, utilizzati nell’attività;

� Gli eventuali redditi di lavoro dipen-dente (pensioni incluse) e assimilatipercepiti non devono essere prevalentirispetto ai redditi d’impresa, arte o pro-fessione; il raffronto non è richiesto, seil rapporto di lavoro è cessato o se lasomma degli uni e degli altri redditi nonsupera l’importo di 20.000 euro.

Questo quarto requisito di accessoal nuovo regime forfetario è statointrodotto, durante l’iter parla-mentare del disegno di legge, dalmaxi-emendamento governativo).

Vantaggidel nuovo regime� Esclusione da IVA, IRAP, studi di

settore e parametri;� Esonero da tutti gli obblighi in ma-

teria di IVA (compresi lo “spesometro” ela comunicazione delle operazioni conPaesi black list, cioè a fiscalità privilegia-ta), tranne la numerazione e la conser-vazione delle fatture di acquisto e dellebollette doganali, la certificazione deicorrispettivi e la conservazione dei rela-tivi documenti;

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

4

LEGGE DI STABILITA’ 2015LE PRINCIPALI MISURE FISCALIIRAP AZZERATA SUL COSTO DEL LAVOROMINI CREDITO IN ASSENZA DI DIPENDENTI

NUOVO REGIME FORFETARIO AL 15%IN PENSIONE IL REGIME DEI MINIMI

A partire dal periodo di imposta succes-sivo a quello in corso al 31 dicembre 2014(quindi, dal 2015 per i contribuenti conesercizio coincidente con l’anno solare),sarà integralmente deducibile dalla baseimponibile IRAP il costo sostenuto per la-voro dipendente a tempo indetermina-to. La legge di stabilità (articolo 1, commida 20 a 25), infatti, ha stabilito che, in fasedi determinazione del valore della produ-zione, se dopo l’applicazione delle dedu-zioni analitiche e forfetarie già esistenti re-sidua una parte del costo dei lavoratori atempo indeterminato, spetta un’ulteriorededuzione fino a concorrenza dell’interoimporto dell’onere sostenuto.Il beneficio, con riferimento ai produttori

agricoli titolari di reddito agrario soggetti adIRAP (esclusi quindi quelli con volumed’affari annuo non superiore a 7.000 euro)e alle società agricole, è riconosciuto ancheper ogni lavoratore agricolo dipendente atempo determinato, purché questi, nell’an-no, abbia lavorato almeno 150 giornate eil contratto abbia durata non inferiore a treanni (per l’applicabilità di quest’ultima pre-visione occorre l’autorizzazione della Com-missione europea).È però scomparsa la riduzione del 10%

delle aliquote IRAP, che era stata sancitadal decreto legge n. 66/2014. Quel prov-vedimento aveva stabilito che, dall’annua-lità 2014, il prelievo sarebbe dovuto scen-dere, per la generalità dei contribuenti, dal3,9 al 3,5% (per il settore agricolo e dellapiccola pesca si sarebbe passati dall’1,9all’1,7%, per le imprese di assicurazionedal 5,9 al 5,3%, ecc.). A ben vedere, dun-que, nella prossima dichiarazione (2015per il 2014), la tassazione IRAP risulteràpiù gravosa di quanto si era prospettato ametà anno con la sforbiciata delle aliquote.Il tributo, infatti, dovrà essere calcolato eversato applicando la ripristinata maggiorealiquota (3,9% per la generalità dei contri-buenti), mentre gli effetti dell’azzeramentodel costo del lavoro si avvertiranno solonella successiva dichiarazione (2016 per il2015).

Aggraviodelle aliquoteIl conto del saldo di giugno potrebbe ri-

sultare particolarmente “sgradito” ai contri-buenti che, per l’acconto di novembre, av-valendosi del metodo previsionale, hannolegittimamente tenuto conto delle ridottealiquote “intermedie” fissate per quell’ap-puntamento (ad esempio, 3,75% per lageneralità dei soggetti passivi, 1,8% per ilsettore agricolo e la piccola pesca, 5,7%

per le imprese di assicurazione), versandomeno imposta di quella dovuta ad aliquo-te piene, e che, pertanto, si troveranno adover affrontare un saldo più consistente(ovviamente, senza subire alcun aggraviodi sanzioni e interessi).

Contribuentisenza dipendentiPer fortuna, con il maxi-emendamento

finale, il Governo ha posto rimedio alla pe-nalizzazione cui sembravano “destinati” –come avevamo sottolineato in sede di pre-sentazione del disegno di legge di stabilità(vedi pag. 6 di leggi illustrate di novembre)– i contribuenti IRAP senza dipendenti ocon soli lavoratori precari o parasubordina-ti (collaboratori coordinati e continuativi,amministratori di società, autonomi occa-sionali, cioè senza partita IVA): nei loroconfronti, il DDL disponeva il ripristino del-le “vecchie”, più onerose, aliquote di tassa-zione, senza prevedere alcuna misura disegno contrario per compensare quell’ef-fetto negativo. La soluzione, anche se apartire dal 2015, è stata trovata in extre-mis, nel rush finale di approvazione dellalegge: alle imprese e i professionisti chenon hanno dipendenti a tempo indetermi-nato e che quindi non beneficiano delladeduzione integrale del costo del lavoro,spetterà un credito d’imposta pari al10% dell’IRAP lorda liquidata in dichiara-zione. In altre parole, è come se la loro tas-sazione fosse al 3,51%, in quanto la per-centuale del credito coincide quasi perfet-tamente con quella della diminuzione ge-neralizzata delle aliquote, inizialmente de-cretata e poi abolita. La fruizione effettivadel beneficio, però, avverrà esclusivamenteutilizzando il credito in compensazione,tramite modello F24; e ciò a partire dal-l’anno nel corso del quale viene presentatala corrispondente dichiarazione (quindi, ilcredito spettante per il periodo d’imposta2015, la cui relativa dichiarazione IRAP an-drà presentata entro il 30 settembre 2016,potrà essere compensato a partire dal 1°gennaio 2016).

Via libera da quest’anno a un nuovo re-gime forfetario per i contribuenti personefisiche che svolgono attività d’impresa (an-che in forma familiare) o esercitano unaprofessione o un’arte, producendo ricavi ocompensi non particolarmente elevati, so-prattutto giovani (articolo 1, commi da54 a 89).La nuova disciplina prevede la deter-

minazione del reddito in maniera forfeta-ria, moltiplicando i ricavi/compensi con-seguiti/percepiti per un determinatocoefficiente di redditività, diverso a se-

conda dell’attività svolta (vedi tabella). Ilrisultato ottenuto non confluisce nella

LIMITI DI RICAVI/COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’Attività esercitata Limite ricavi

o compensiCoefficientedi redditività

Industrie alimentari e delle bevande 35.000 40%Commercio all’ingrosso e al dettaglio 40.000 40%Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 30.000 40%Commercio ambulante di altri prodotti 20.000 54%Costruzioni e attività immobiliari 15.000 86%Intermediari del commercio 15.000 62%Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 40.000 40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istru-zione, servizi finanziari ed assicurativi 15.000 78%

Altre attività economiche 20.000 67%

ESCLUSI DAL NUOVO REGIME� Chi si avvale di regimi speciali

ai fini IVA (ad esempio, attività agri-cole)

� Chi si avvale di regimi forfetaridi determinazione del reddito

� Chi non risiede in Italia, tranneche sia residente in altro Stato Ue oaderente all’accordo sullo Spazioeconomico europeo che assicura unadeguato scambio di informazioni(Norvegia e Islanda) e produca inItalia almeno il 75% del proprioreddito complessivo

� Chi, in via esclusiva o prevalen-te, effettua cessioni di fabbricati oporzioni di fabbricato, di terreni edi-ficabili o di mezzi di trasporto nuovi

� Chi, oltre ad esercitare attivitàd’impresa, arte o professione, parte-cipa anche a società di persone, as-sociazioni o SRL in regime di traspa-renza.L’esistenza di cause di esclusione

va accertata in riferimento al mo-mento di applicazione del regime,non all’anno precedente; pertanto,ad esempio, se nel 2014 si è verifi-cata una causa di esclusione, ciònon impedisce di applicare il regi-me forfetario nel 2015, sempre chela stessa sia venuta meno primadell’inizio dell’anno.

03-10 borgnigno:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:38 Pagina 4

Page 5: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

� Esonero, ai fini delle imposte diret-te, dagli obblighi di registrazione e te-nuta delle scritture contabili, esclusa laconservazione dei documenti ricevutied emessi;

� Modalità semplificata di calcolo delreddito: ricavi/compensi per coefficien-te di redditività. Pertanto, le spese so-stenute in relazione all’esercizio dell’at-tività d’impresa o professionale nonhanno rilevanza, in quanto forfetizzatenella percentuale di redditività; l’unicaeccezione è rappresentata dai contribu-ti previdenziali, che possono esserescomputati dal reddito di impresa o dilavoro autonomo determinato forfeta-riamente e, in caso di incapienza di talereddito, per la parte eccedente, dal red-dito complessivo del contribuente;

� Non effettuazione delle ritenuted’acconto sui ricavi/compensi percepiti(va rilasciata apposita dichiarazione achi eroga il compenso/corrispettivo);

� Esonero dall’obbligo di operare ri-tenute sui redditi erogati (lavoro dipen-dente e assimilato, autonomo, ecc.);

� Possibilità, per i soli imprenditori,di versare i contributi previdenziali sulreddito effettivamente prodotto e nonsul reddito minimale;

� In presenza dei necessari requisiti,permanenza illimitata nel regime.

Nuove attività:maggiori beneficiA favore delle start-up, è previsto

che, nei primi tre anni di attività, la ba-se imponibile, calcolata applicando ai

ricavi o compensi lo specifico coeffi-ciente di redditività, è ridotta di un ter-zo se, contemporaneamente:

� il neo imprenditore o professioni-sta, nei tre anni precedenti, non hasvolto attività artistica, professionale od’impresa, neanche in forma associatao familiare;

� l’attività da esercitare non costitui-sce mera prosecuzione di altra attivitàprecedentemente svolta, anche sottoforma di lavoro dipendente o autono-mo, a meno che non si tratti del perio-do di pratica obbligatoria (tirocinio)per l’esercizio dell’arte o della profes-sione;

� in caso di prosecuzione di un’atti-vità svolta in precedenza da un altrosoggetto, l’ammontare dei ricavi/com-pensi realizzati da quest’ultimo nel pe-riodo d’imposta precedente non è su-periore ai limiti indicati in tabella perquell’attività.

Uscitadal regimeIn caso di uscita facoltativa dal regi-

me forfetario, l’opzione per applicarel’IVA e le imposte sui redditi nei modiordinari deve essere comunicata con laprima dichiarazione annuale utile; do-po la permanenza minima in ordinaria(tre anni), l’opzione resta valida di an-no in anno, fino a che permane la con-creta applicazione della scelta fatta.Invece, l’uscita obbligatoria dal re-

gime, determinata dal venir meno diuno dei requisiti o condizioni di acces-so/permanenza, ne comporta la nonapplicazione a partire dall’anno succes-sivo.

Detrazioni “maggiorate” anche per tut-to il 2015. La legge di stabilità (articolo1, comma 47) ha disposto la prorogaper un altro anno delle agevolazioni fi-scali in misura potenziata, legate agli in-terventi di recupero del patrimonio edili-zio (“bonus ristrutturazioni”), alle operefinalizzate al risparmio energetico (“bo-nus energetico” o “ecobonus”), agli ac-quisti di mobili e grandi elettrodomesticidestinati all’arredo di immobili oggettodi ristrutturazione (“bonus arredi”).In base alle precedenti disposizioni

normative (DL n. 63/2013, c.d. “decretoenergia”), dal 1° gennaio 2015, l’“ecobo-nus” avrebbe dovuto fruttare “solo” il50%, il “bonus ristrutturazioni” il 40%,mentre il “bonus arredi” sarebbe dovutoandare in pensione. Invece, la “Stabilità2015” ha confermato, per l’anno appenacominciato, gli stessi sconti applicati allespese del 2014: “ecobonus” al 65%, ri-strutturazioni e mobili al 50%. Duran-te il percorso parlamentare del disegnodi legge, inoltre, è arrivata anche la con-ferma per l’unica fattispecie che era rima-sta fuori: i lavori di prevenzione antisi-smica beneficeranno anche nel 2015della detrazione super al 65%, anzichéal 50%, come inizialmente stabilito.Tutti gli incentivi in questione devono

essere fruiti ripartendoli obbligatoria-mente in dieci quote annuali di pari im-porto; non è più prevista la possibilità,per i contribuenti meno giovani (con al-meno 75 o 80 anni), di recuperare losconto più velocemente, rispettivamen-te, in cinque e tre anni.

In materia di detrazioni per ristrut-turazioni e risparmio energetico, lalegge di stabilità (articolo 1, comma

657) è intervenuta anche sulla mi-sura della ritenuta d’acconto che lebanche e Poste italiane devono ef-fettuare, al momento di accreditarei pagamenti ai rispettivi beneficiari(fornitori, artigiani, imprese di co-struzione/ristrutturazione, ecc.), suibonifici disposti dai contribuentiper usufruire degli sconti fiscali.Dal 1° gennaio 2015, il prelievo èraddoppiato, dal 4 all’8%.L’Agenzia delle entrate ha chiaritoche la ritenuta va effettuata sul-l’importo al netto dell’IVA; questadeve essere scomputata semprecon l’aliquota ordinaria (attual-mente al 22%), a prescindere daquella effettivamente applicata.Si può bypassare l’obbligo della ri-tenuta d’acconto soltanto per il“bonus arredi”. Infatti, per gli ac-quisti di mobili ed elettrodomestici,non è obbligatorio pagare con bo-nifico bancario o postale, ma è pos-sibile utilizzare altri strumenti, pur-ché tracciabili (carte di credito,bancomat, ecc.).

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

5

CONFERMATI GLI SCONTI SUPERPER CHI FA LAVORI DENTRO CASA

RisparmioenergeticoProrogata fino al 31

dicembre 2015 la de-trazione IRPEF/IRES,nella misura del 65%,delle spese sostenuteper interventi finaliz-za t i a l r i spa rmioenergetico, sia su singole unità immo-biliari sia su parti comuni degli edificicondominiali o che interessano tuttele unità immobiliari del singolo con-dominio. Dal 1° gennaio 2016, l’“eco-bonus” sarà assorbito dalla detrazione“ordinaria” del 36% prevista, dall’arti-colo 16-bis del TUIR, per le spese direcupero del patrimonio edilizio.Le opere agevolabili riguardano: la

riqualificazione di interi edifici, con ri-duzione del fabbisogno energetico peril riscaldamento (detrazione massima:100.000 euro); interventi, per il mi-glioramento termico, sull’“involucro”di edifici o singole unità immobiliari,come coperture, coibentazioni, pavi-menti, pareti, finestre comprensive diin f i s s i , ecc . (de t raz ione mass ima:60.000 euro); installazione di pannellisolari per la produzione di acqua cal-da (detrazione massima: 60.000 eu-ro); sostituzione di impianti di clima-tizzazione invernale e sostituzione discaldabagno tradizionali con scaldac-qua a pompa di calore (detrazionemassima: 30.000 euro).Duran te l ’ i t e r pa r lamenta re de l

DDL, la detrazione è stata estesa, nel-la stessa misura del 65%, alle spesedi acquisto e posa in opera degli im-pianti di climatizzazione invernale do-tati di generatori di calore alimentatida biomasse combustibili (detrazionemassima: 30.000 euro) e alle spese diacquisto e posa in opera delle scher-mature solari (detrazione massima:60.000 euro).

RistrutturazioniedilizieProrogata f ino a l

31 dicembre 2015 lade t r a z ione IRPEF ,ne l l a m i su ra de l50%, delle spese so-stenute , f ino ad unimporto massimo di96.000 euro per ciascuna unità im-mobiliare, per interventi di recuperodel patrimonio edilizio. Dal 1° gen-naio 2016, tornerà ad applicarsi lo“sconto” ordinario del 36%, su unaspesa massima di 48.000 euro perimmobile.Sono agevolabili gli interventi di:

manutenzione ordinaria (solo se ri-guardano le parti comuni condomi-niali), manutenzione straordinaria, re-stauro e risanamento conservativo, ri-strutturazione edilizia. La detrazionespetta anche per gli interventi realiz-zati con una delle seguenti finalità:eliminare le barriere architettoniche;favorire la mobilità interna ed esternadei portatori di handicap grave; con-seguire risparmi energetici; cablare gliedifici; contenere l’inquinamento acu-st ico; adottare misure di s icurezzastatica e antisismica degli edifici; pre-venire atti penalmente illeciti da par-te di terzi, quali furto, aggressione,sequestro di persona; prevenire gli in-cidenti domestici; realizzare autori-messe o posti auto (si ha diritto albonus anche quando si acquista unbox o un posto auto pertinenziale giàcostruito, ma, in questo caso, sonoagevolabili le sole spese di realizza-zione, nella misura attestata dal ven-ditore).

Acquisto casaristrutturataLa detrazione IRPEF

del 50%, su un am-montare non superio-re a 96.000 euro perimmobi le , previstaper gli interventi direcupero del patrimo-nio edilizio, spetta nel 2015 anche a chiacquista un appartamento (o ne risultaassegnatario) in un edificio interamenteristrutturato da un’impresa di costruzio-ne o di ristrutturazione immobiliare op-pure da una cooperativa edilizia che, en-tro diciotto mesi dalla fine dei lavori(termine così modificato dal comma 48della legge di stabilità; in precedenza eradi sei mesi), provvede a vendere o adassegnare gli immobili.Il beneficio fiscale, in questo caso, de-

ve essere calcolato, a prescindere dal va-lore degli interventi eseguiti, su un im-porto forfetario, pari al 25% del prezzodi acquisto o di assegnazione indicatonel rogito, comprensivo dell’IVA.

PrevenzioneantisismicaProrogata f ino al

31 dicembre 2015 lad e t r a z i o n eIRPEF/IRES, nella mi-sura del 65%, dellespese sostenute, finoad un importo massi-mo di 96.000 euro,per la realizzazione di opere finalizzateall’adozione di misure antisismiche, conprocedure di autorizzazione successiveal 4 agosto 2013. Gli interventi devonoriguardare edifici ricadenti nelle zone adalta pericolosità (come individuate dal-l’ordinanza del Presidente del Consigliodei ministri 20 marzo 2003, n. 3274) edessere riferiti a costruzioni adibite adabitazione principale o a destinazioneproduttiva (botteghe, capannoni, ecc.).Dal 1° gennaio 2016, la detrazione“rinforzata” scomparirà, assorbita nell’or-dinario 36% per le ristrutturazioni.

BonusarrediProrogata al 31 di-

cembre 2015 la de-trazione IRPEF del50%, su un ammon-tare complessivo dispesa non superiore a10.000 euro per im-mobile, per chi acquista mobili, grandielettrodomestici di classe non inferiorealla A+ e forni di classe non inferiore al-la A, destinati all’arredo di immobili og-getto di interventi edilizi per i quali sibeneficia della detrazione potenziata al50%. Rientrano nel plafond agevolabileanche le spese di trasporto e di montag-gio dei beni acquistati.Fermo restando il tetto dei 10.000 eu-

ro, le spese per l’acquisto di mobili pos-sono anche essere più elevate di quelleper i lavori di ristrutturazione.Tra i mobili agevolabili, rientrano: let-

ti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie,tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone,credenze, materassi, apparecchi di illu-minazione; non sono invece agevolabili:porte, pavimentazioni, tende, tendaggi ealtri complementi di arredo.Tra i grandi elettrodomestici, rientra-

no: frigoriferi , congelatori , lavatrici ,asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi dicottura, stufe elettriche, piastre riscal-danti elettriche, forni a microonde, ap-parecchi elettrici di riscaldamento, radia-tori elettrici, ventilatori elettrici, apparec-chi per il condizionamento.

LE SPESE PER IMMOBILI E MOBILI

AMMESSE AGLI INCENTIVI FISCALI

LEGGE DI STABILITA’ 2015

03-10 borgnigno:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:38 Pagina 5

Page 6: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Itempi ristrett iper l’approvazio-ne della legge di

stabilità, inappro-priati per affrontaree risolvere “seria-mente” la comples-sità della materia,non hanno consen-t i to di mettere apunto l’ennesima annunciata rivo-luzione della fiscalità immobiliare(il premier Renzi l’ha più volte dataper imminente) che, accorpando idue tributi municipali attualmenteincombenti sugli immobili (IMU eTASI), dovrebbe portare alla luce lac.d. local tax. L’appuntamento èstato rinviato al 2016.Per quanto riguarda il 2015, for-

tunatamente, anche se sul filo dilana, nel maxi-emendamento pre-sentato dal Governo in sede di ap-provazione definitiva della legge distabilità è stata inserita una quan-to mai opportuna norma ad hoc,per evitare che la TASI sull’abita-zione principale, quest’anno, po-tesse balzare al 6 per mille. La pre-cedente legge di stabilità, infatti,aveva disposto che, per i l solo2014, l’aliquota di tassazione nonpotesse superare il 2,5 per mille(anche se, successivamente, è statadata la facoltà ai Comuni di ag-

giungere un ulteriore 0,8, nel casoavessero introdotto detrazioni o al-tre misure agevolative a favore del-le abitazioni principali e di quellead essa assimilate). Se dunque nonsi fosse intervenuti, nel 2015, nontrovando più applicazione quel li-mite, sarebbe valsa la regola gene-rale secondo cui l’aliquota dellaTASI (di base fissata all’1 per mille)può essere incrementata dalle am-ministrazioni locali nel rispetto delprincipio in base al quale, sommataall’aliquota IMU, non può oltrepas-sare la soglia massima cui gli stessiComuni potevano spingersi, nel2013, per la sola IMU (ossia, 6 permille per l’abitazione principale,10,6 per mille per le seconde case,ecc.).Dunque l’articolo 1, comma 679,

della “Stabilità 2015”, ha previstoil congelamento al 2,5 per mille,anche nel 2015, dell’aliquota mas-sima per la TASI sulle abitazioniprincipali, evitandone il possibile“insostenibile” innalzamento finoal 6 per mille. Con la stessa norma,però, è stata anche attribuita ai Co-muni la facoltà, già concessa per il2014, di disporre di un ulteriore 0,8per mille. In conclusione, le regoleapplicabili quest’anno, per TASI edIMU, sono fondamentalmente lestesse dell’anno passato.

LA LOCAL TAX SLITTA AL 2016:

PER IL 2015 TASI CONGELATA

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

6

La legge di stabilità (articolo 1, com-mi 12, 13 e 15) rende strutturale il cre-dito d’imposta IRPEF, introdotto origina-riamente – dall’articolo 1 del DL n.66/2014 – per il solo anno 2014. Ma,contrariamente a quanto promesso dalGoverno in occasione del varo di quelprovvedimento, il beneficio resta ancoralimitato ai soli titolari di redditi di lavorodipendente e alcuni assimilati. Conti-nuano dunque a restarne fuori i pensio-nati e i titolari di partita IVA. Così comenessun correttivo è stato apportato perammettere all’agevolazione la categoriadi contribuenti verosimilmente più biso-gnosa, gli incapienti, cioè le persone abasso reddito, la cui scarsa imposta nonconsente di accedere al bonus: per be-neficiarne, infatti, è richiesto che l’IRPEFlorda scaturita dai redditi agevolabili (la-voro dipendente e assimilati) non risultiazzerata dalla spettante detrazione pertipologia di reddito posseduto, previstadall’articolo 13, comma 1, del TUIR.Analogamente nessuna soluzione è sta-ta adottata per rimediare alle evidentiincoerenze della disciplina normativache, in maniera assurda, penalizza le fa-miglie con una sola entrata. Così, semarito e moglie si posizionano entram-bi sotto i 24.000 euro, a ciascuno di lo-ro è riconosciuto un credito d’impostaannuale di 960 euro; a quella famiglia,quindi, con un reddito complessivo vici-no ai 48.000 euro, lo Stato attribuisceun bonus di 1.920 euro. Invece, al nu-cleo, in cui a lavorare è solo uno dei co-niugi e questo ha la sfortuna di supera-re - seppur di poco - la soglia dei26.000 euro (che pertanto rappresentaanche il reddito complessivo familiare),non viene erogato neanche un centesi-mo! Miopia o strafottenza?

Per rendere fissa la misura agevolati-va, una parte delle regole dettate per ilbonus 2014 (soggetti destinatari, sogliareddituale, entità del bonus) sono statedi fatto trasfuse nel TUIR, inserendonell’articolo 13 (“Altre detrazioni”) unapposito nuovo comma 1-ter. Ne resta-no fuori le indicazioni operative per l’at-tribuzione delle somme ai lavoratori adopera dei sostituti d’imposta e le moda-lità per il loro recupero da parte deglistessi, che sono invece esplicitate nella“Stabilità 2015”. Nella tabella che se-gue, le principali caratteristiche del “bo-nus 80 euro”, con alcuni chiarimenti for-niti lo scorso anno dall’Agenzia delle en-trate con le circolari nn. 8/E e 9/E, subi-to dopo l’introduzione provvisoria dell’a-gevolazione, e da ritenere validi ancheper la misura a regime.

SoggettidestinatariTitolari di redditi di lavoro dipenden-

te, pubblici e privati, inclusi i lavoratoridomestici (colf, baby sitter, badanti,ecc.) e titolari di alcuni redditi assimilatial lavoro dipendente: compensi dei socilavoratori delle cooperative; indennità ecompensi percepiti a carico di terzi daiprestatori di lavoro dipendente per inca-richi svolti in relazione a tale qualità;borse di studio; assegni di formazioneprofessionale; compensi per collabora-zioni coordinate e continuative, inclusi icontratti a progetto; remunerazioni deisacerdoti; prestazioni pensionisticheerogate da forme di previdenza comple-mentare; compensi dei lavoratori social-mente utili.

Secondo l’Agenzia delle entrate, il bo-nus spetta anche a chi percepisce som-me a titolo di cassa integrazione guada-gni, indennità di mobilità e indennità didisoccupazione, in quanto si tratta diproventi conseguiti in sostituzione diredditi di lavoro dipendente. Inoltre, siapplica ai contribuenti fiscalmente nonresidenti in Italia, purché titolari di red-diti di lavoro qui imponibili. Non do-vrebbe spettare ai co.co.co. non residen-ti, i cui compensi non concorrono allaformazione del reddito complessivo,perché soggetti a ritenuta (del 30%) atitolo d’imposta.

Misuradel bonusL’agevolazione consiste nell’attribu-

zione di un credito di 960 euro annui(80 al mese) nei casi in cui l’impostalorda è superiore alla detrazione perredditi di lavoro dipendente e assimilati.L’importo di 960 euro deve essere rap-portato al periodo di lavoro, consideran-do il numero di giorni lavorati nell’anno,e spetta per intero se il reddito com-plessivo, al netto dell’unità immobiliareadibita ad abitazione principale e dellerelative pertinenze, non è superiore a24.000 euro. Oltre tale soglia e fino a26.000 euro, il credito spetta per la par-te corrispondente al rapporto tra l’im-porto di 26.000 euro, diminuito del red-dito complessivo, e l’importo di 2.000euro; in pratica: bonus = 960 x [(26.000– reddito complessivo) / 2.000] (veditabella). Con reddito complessivo supe-riore a 26.000 euro, il bonus non spettaaffatto. Nella determinazione del redditocomplessivo, benché non assoggettatiad IRPEF, devono essere considerati an-che i redditi dei fabbricati dati in loca-zione con applicazione del regime dellacedolare secca; vanno invece tenuti fuo-ri i premi per incrementi della produtti-vità e il TFR che si è scelto di percepireanticipatamente in busta paga. Infine,non rilevano le riduzioni di base impo-nibile previste per i ricercatori che rien-trano in Italia, cioè, ai fini del bonus, ilreddito va considerato per intero.

Attribuzionedel creditoL’attribuzione del credito è automati-

ca, nel senso che il lavoratore non devefarne richiesta. È il sostituto d’impostache riconosce il bonus mensilmente, inbusta paga, sulla base dei dati redditualia sua disposizione (l’importo accredita-to deve essere indicato nella certificazio-ne unica, modello CU). Pertanto, chinon possiede i requisiti di accesso alcredito per motivi non conoscibili dalsostituto (ad esempio, ha altri redditiche gli fanno oltrepassare il tetto dei26.000 euro di reddito complessivo),deve comunicarlo al proprio datore dilavoro. Se vengono erogate somme nonspettanti, il sostituto deve recuperarle

dagli emolumenti corrisposti nei periodidi paga successivi a quello nel quale haricevuto la comunicazione da parte dellavoratore e, comunque, entro i terminidelle operazioni di conguaglio di fineanno o di fine rapporto. Se, per qualchemotivo, non avviene il recupero da partedel sostituto d’imposta, il lavoratore de-ve restituire le somme indebitamentepercepite in occasione della dichiarazio-ne dei redditi.

Risultano penalizzati i lavoratori do-mestici, i quali non possono percepire ilbonus mese per mese, assieme alla pa-ga, in quanto il datore di lavoro privatonon è legittimato a svolgere le funzionidi sostituto d’imposta. Per loro, l’unicachance è richiedere la somma spettan-te, per intero, nella dichiarazione deiredditi.

Recupero da partedel sostitutoLe somme attribuite ai lavoratori a ti-

tolo di bonus vengono recuperate dalsostituto d’imposta tramite compensa-zione in F24 (codice tributo “1655”),senza che tali importi concorrano al li-mite annuo di 700.000 euro previstoper le compensazioni “orizzontali”(operate, cioè, tra tributi diversi). Entipubblici e amministrazioni dello Stato,invece, possono recuperare le sommeerogate anche mediante compensazio-ne “interna”, ossia riducendo i versa-menti delle ritenute operate e da ver-sare ogni mese all’erario e, per l’even-tuale eccedenza, i versamenti dei con-tributi previdenziali.

BONUS IRPEF: BENEFICIO A REGIMEANCORA NO A PENSIONATI ED INCAPIENTI

LA MISURA DEL BONUS PER I REDDITI SUPERIORI A 24.000 EUROReddito

complessivo Bonus 2015 Al mese Redditocomplessivo Bonus 2015 Al mese

24.050 936 78 25.050 456 38

24.100 912 76 25.100 432 36

24.150 888 74 25.150 408 34

24.200 864 72 25.200 384 32

24.250 840 70 25.250 360 30

24.300 816 68 25.300 336 28

24.350 792 66 25.350 312 26

24.400 768 64 25.400 288 24

24.450 744 62 25.450 264 22

24.500 720 60 25.500 240 20

24.550 696 58 25.550 216 18

24.600 672 56 25.600 192 16

24.650 648 54 25.650 168 14

24.700 624 52 25.700 144 12

24.750 600 50 25.750 120 10

24.800 576 48 25.800 96 8

24.850 552 46 25.850 72 6

24.900 528 44 25.900 48 4

24.950 504 42 25.950 24 2

25.000 480 40 26.000 —- —-

LEGGE DI STABILITA’ 2015

80 euro

03-10 borgnigno:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:38 Pagina 6

Page 7: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

La legge di stabilità 2015 contiene unpaio di disposizioni in materia di IVA (arti-colo 1, commi da 629 a 633), ambito incui viene stimata la maggiore evasione fi-scale, finalizzate ad “assicurare” il versa-mento dell’imposta e di prevenire frodi inalcuni settori economici considerati ad altorischio.In particolare, viene esteso l’ambito di

applicazione del meccanismo dell’inversio-ne contabile o reverse charge (ritenutoparticolarmente efficace nella prevenzionedelle frodi IVA), in base al quale, in derogaalla disciplina generale, gli obblighi legatiall’assolvimento dell’imposta sono trasferitidal venditore all’acquirente (se, ovviamen-te, si tratta di soggetto passivo, non consu-matore finale).Il settore maggiormente interessato dal

meccanismo del reverse charge è quelloedile, per le prestazioni di servizi rese dasubappaltatori nei confronti delle impreseche svolgono l’attività di costruzione o ri-strutturazione di immobili ovvero nei con-fronti dell’appaltatore principale o di un al-tro subappaltatore. L’inversione contabilesi applica anche alle cessioni di:

� oro da investimento, materiale d’oro eprodotti semilavorati con specifiche carat-teristiche di purezza;

� fabbricati o loro porzioni, per le quali ilcedente manifesta nell’atto l’opzione perl’applicazione dell’IVA;

� cellulari;� personal computer e loro componenti

ed accessori;� materiali e prodotti lapidei, diretta-

mente provenienti da cave e miniere.Questa procedura, però, porta con sé un

effetto particolarmente negativo per il ce-dente/prestatore: essendo costretto ademettere fattura senza applicazione dell’I-VA, verrà a trovarsi in una posizione credi-toria nei confronti dello Stato “cronica”perché, da un lato, paga l’imposta alleaziende dalle quali effettua acquisti e,dall’altro, non la recupera dai clienti cuivende i propri prodotti; con conseguenteperdita di liquidità, considerati anche itempi, non certamente celeri, con cui il Fi-sco effettua i rimborsi. Comunque sia, dal1° gennaio, il meccanismo va applicato perquattro anni (fino al 31 dicembre 2018)anche ad altre operazioni tipiche del setto-re edile (servizi di pulizia, demolizione, in-stallazione di impianti, completamento) enel settore energetico (cessioni di gas edenergia elettrica a un soggetto passivo-ri-venditore, trasferimenti delle quote diemissione di gas-serra) e, come aggiuntodurante l’iter parlamentare del DDL, allecessioni di beni effettuate nei confrontidella GDO, cioè la grande distribuzione or-ganizzata (supermercati, ipermercati, di-scount).

L’altra misura di contrasto all’evasioneIVA è una novità assoluta per l’ordinamen-to nazionale. Si tratta dell’introduzione del-lo split payment, un meccanismo in baseal quale, per le cessioni di beni e le presta-zioni di servizi effettuate nei confronti di al-cuni enti pubblici (organi dello Stato, entiterritoriali, camere di commercio, istitutiuniversitari, unità sanitarie locali, ecc.),questi pagheranno al fornitore il solo corri-spettivo concordato, al netto dell’IVA, e ver-seranno l’imposta direttamente all’erario. Ilmeccanismo, indirizzando da subito l’im-posta verso le casse statali, senza affidarlanelle mani (non sempre sicure) del forni-tore, mira a contrastare le c.d. “frodi caro-sello” basate sulla figura del missing trader,ossia del soggetto creato esclusivamenteper realizzare scambi commerciali, riscuo-tere l’imposta e non versarla, per poi“scomparire”.Lo split payment non si applica alle ope-

razioni già soggette al reverse charge né inrelazione ai compensi per prestazioni diservizi assoggettati a ritenuta IRPEF (comequelli dei professionisti che, quindi, ne re-stano fuori).Anche questo meccanismo (come già

visto per l’inversione contabile) comportache i fornitori, soprattutto quelli più attivicon la Pubblica amministrazione, si trove-ranno costantemente a credito di IVA. Perquesto motivo, è stata loro concessa lapossibilità di richiedere, anche trimestral-mente, il rimborso dell’eccedenza detraibi-le. Inoltre, è previsto che un prossimo de-creto ministeriale li inserirà, limitatamentealla parte di credito relativa alle operazionisoggette a split payment, tra i contribuentiammessi ai rimborsi IVA in via prioritaria.L’applicazione del reverse charge alla

GDO, così come lo split payment, derogan-do al normale funzionamento dell’IVA, de-vono essere autorizzati dal Consiglio del-l’Unione europea. Ciononostante, il maxiemendamento del Governo ha impostol’applicazione dello split payment già a par-tire dal 1° gennaio 2015. Nel caso non do-vessero arrivare i necessari ok della Comu-nità (circostanza che non sembra remota),il buco causato dal mancato gettito pre-ventivato sarà compensato con un aumen-to delle accise su benzina e gasolio, da fis-sare entro il 30 giugno 2015 con provvedi-mento dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli.

Costruire un nuovo modello di coope-razione tra l’Amministrazione finanziariaed i contribuenti, con l’obiettivo di sempli-ficare gli adempimenti, stimolare il massi-mo adempimento spontaneo degli obbli-ghi tributari (c.d. tax compliance) e favori-re l’emersione spontanea della base im-ponibile.È la filosofia ispiratrice delle disposizioni

dettate dall’articolo 1, commi da 634 a636, della legge di stabilità, allo scopo diabbandonare il modello “classico” basatosu fase di predisposizione e presentazionedella dichiarazione da parte del contri-buente e fase di suo successivo controlloda parte del Fisco, ed intraprendere, inve-ce, un percorso diverso, impostato su nuo-ve forme di colloquio. In pratica, l’Agenziadelle entrate segnalerà al contribuente (oal suo intermediario), anche prima di as-solvere l’adempimento dichiarativo o chegli sia notificato un accertamento, gli ele-menti che lo riguardano, di cui è in posses-so; si tratta di informazioni, acquisite diret-tamente o pervenute da altri soggetti, rela-tive a ricavi, compensi, redditi, volume d’af-fari, valore della produzione, agevolazioni,deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta.Ciò, oltre a garantire maggiore traspa-

renza e correttezza nei confronti del con-

tribuente, consentirà allo stesso di verifica-re anticipatamente le informazioni a di-sposizione dell’Amministrazione finanzia-ria e, conseguentemente, di valutare l’op-portunità di tenerne conto in fase di com-pilazione della dichiarazione ovvero, nelcaso questa sia stata già presentata, di ri-mediare ad eventuali errori od omissioniattraverso l’istituto del ravvedimento ope-roso.Un provvedimento delle Entrate dovrà

dettare le disposizioni attuative della nor-ma, individuando, in particolare, le moda-lità con cui gli elementi e le informazioniin possesso del Fisco saranno comunicatial contribuente; le stesse notizie, inoltre,saranno messe a disposizione anche dellaGuardia di finanza.

La profonda e significativa revisione del-l’istituto del ravvedimento operoso recatadalla legge di stabilità (articolo 1, commida 637 a 640) si inserisce nel complessi-vo cambio di passo da parte dell’Agenziadelle entrate nella strategia di contrasto al-l’evasione, così come disegnata dai prece-denti commi 634-636. Infatti, le novità inmateria di ravvedimento, contenute nelcomma 637, sono espressamente presen-tate come soluzioni per realizzare le fina-lità della segnalazione al contribuente de-gli elementi conosciuti dal Fisco.A tale scopo, sono stati decisamente

ampliati i limiti temporali entro i quali èpossibile far ricorso al ravvedimento e, so-prattutto, è venuto meno il limite “intrin-seco” delle cause che impedivano l’acces-

so allo strumento, la cui ratio era quella dipremiare il pentimento spontaneo, nonindotto dall’Amministrazione finanziaria.

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

7

È arrivata durante il passaggio alla Ca-mera (articolo 1, comma 19) l’estensioneal 2015 della disposizione contenuta neldecreto legge n. 145/2013 (c.d. “destina-zione Italia”) che consentiva, per il solo2014, la compensazione dei debiti di natu-ra fiscale con i crediti commerciali e profes-sionali maturati nei confronti della Pubbli-ca amministrazione. Una buona opportu-nità, per imprese e lavoratori autonomi, direcuperare più velocemente le somme chedevono incassare per somministrazioni,forniture, appalti e servizi forniti ad ammi-nistrazioni statali, centrali e periferiche(compresi istituti e scuole di ogni ordine egrado, enti pubblici nazionali, università),enti territoriali e locali (Regioni, Comuni,Province, Città metropolitane, Comunitàmontane, ecc.), enti del Servizio sanitarionazionale: nei fatti, una pletora di commit-tenti/cessionari che raramente ottemperacon tempestività al pagamento delle forni-ture/prestazioni ricevute.La norma dispone che i crediti, per pote-

re essere sfruttati in compensazione, devo-no essere:

� non prescritti (la prescrizione si veri-fica quando il titolare di un diritto non loesercita entro il termine previsto dalla leg-ge. Oltre a quella ordinaria di dieci anni ap-plicabile ai crediti per i quali le norme nonspecificano diversamente, per altri creditisono stabiliti termini di prescrizione piùbrevi, ad esempio, tre anni per le parcelledei professionisti, cinque per il pagamentodi merci o prestazioni di servizi. Per inter-rompere o prolungare il tempo di prescri-zione, il creditore deve far notificare al de-bitore un sollecito di pagamento: dalla da-ta di ricezione della notifica riparte il con-teggio ai fini della prescrizione);

� certi, ossia determinati nel loro conte-nuto dal relativo atto negoziale (in sostan-za, devono risultare da un contratto perfe-zionato o da un impegno di spesa, regolar-mente registrato nelle scritture contabili);

� liquidi, cioè esattamente quantificabi-li sulla base degli elementi del titolo giuri-dico da cui discendono;

� esigibili, vale a dire che non debbo-no esserci “fattori impeditivi” al pagamento(ad esempio, eccezione di inadempimen-to, esistenza di un termine o di una condi-zione sospensiva);

� certificati dall’ente debitore secondole modalità prescritte dai decreti ministe-riali del 22 maggio e del 25 giugno 2012,ossia tramite l’apposita piattaforma tele-matica raggiungibile all’indirizzo www.cer-tificazionecrediti.mef.gov.it;

� pari o superiori alla somma iscritta aruolo (non è ammessa compensazioneparziale per chi ha debiti superiori ai creditivantati).Perché la disposizione possa essere ef-

fettivamente sfruttata, è atteso un decretoministeriale d’attuazione. Auguriamoci chequesta volta ne venga rispettato il terminemassimo di emanazione (90 giorni dall’en-trata in vigore della legge di stabilità, quin-di entro il 31 marzo 2015) e non avvengacome l’anno scorso, quando un analogoprovvedimento, annunciato nei 90 giornisuccessivi al 22 febbraio 2014 (data di en-trata in vigore della legge di conversionedel “destinazione Italia”), arrivò in GazzettaUfficiale soltanto il 10 ottobre, con un ritar-do di quasi cinque mesi, di fatto vanifican-do in gran parte la portata della disposizio-ne di vantaggio per i creditori (fu casualitào precisa volontà politica?).

CARTELLE ESATTORIALI COMPENSABILICON CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A.

IVA: INVERSIONE DELL’OBBLIGOPER COMBATTERE L’EVASIONE

L’IVA DEI FORNITORI DELLA P.A.VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO

LEGGE DI STABILITA’ 2015

IL FISCO PUNTA SULLA “PERSUASIONE”PER INCREMENTARE IL GETTITO

RAVVEDIMENTO OPEROSO: MENO PALETTIPER INCENTIVARE LE CORREZIONI

03-10 borgnigno:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:38 Pagina 7

Page 8: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

8

LE ALTRE MISURE FISCALI

- l’aliquota dell’agevolazione scende al 25% (resta invece al 50% per le spese relative alpersonale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca con università, en-ti di ricerca e start up innovative);- aumenta da 2,5 a 5 milioni di euro l’importo massimo agevolabile per impresa. Il credi-

to d’imposta non concorre alla base imponibile delle imposte sul reddito e dell’IRAP, nonrileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, va indi-cato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tra-mite modello F24, senza sottostare al limite previsto per i crediti d’imposta evidenziati nelquadro RU di UNICO (250.000 euro all’anno) né a quello generale annuo relativo alle com-pensazioni con F24 (700.000 euro)._____Le disposizioni attuative arriveranno con un successivo decreto del Mef, di concerto con

il Ministro dello sviluppo economico

CREDITO D’IMPOSTA NELLE AREE SVANTAGGIATE

Art. 1, co. 46

In riferimento al bonus della Finanziaria 2007 per i nuovi investimenti nelle aree svantaggia-te (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) effettuati dal 1°gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, per i quali l’Agenzia delle entrate ha comu-nicato il nulla osta per la copertura finanziaria, viene specificato che il credito spetta anche se leopere riguardano progetti precedenti, salvo che gli investimenti non costituiscano mero com-pletamento di altri già agevolati da una norma antecedente (art. 8, legge 388/2000)._____Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare

EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

Art. 1, co. 137 e 138

È salito da 2.065 a 30.000 euro l’importo massimo su cui le persone fisiche possono cal-colare la detrazione IRPEF del 26% per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favoredelle Onlus. È stata analogamente adeguata a 30.000 euro la cifra massima che i soggettiIRES possono, invece, dedurre dal reddito complessivo. I nuovi limiti si applicano a partiredal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ossia dal 2015 peri contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare.

RIENTRO DEI “CERVELLI”

Art. 1, co. 14

Allungata di due anni la sopravvivenza delle agevolazione fiscali per incentivare il rientro inItalia di lavoratori occupati all’estero. Si tratta della disposizione (articolo 44 del DL n. 78/2010)che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emo-lumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che hanno svolto attività all’estero presso centri diricerca pubblici o privati o presso università per almeno due anni continuativi e che si trasferi-scono in Italia, acquisendovi la residenza fiscale. Tali compensi non rilevano neanche ai finiIRAP. Inoltre, viene stabilito che le agevolazioni si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricer-catore diviene residente nel territorio dello Stato e nei tre successivi (anziché due, come previ-sto dalla norma originaria), sempre che permanga la residenza fiscale in Italia._____Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare

DETASSAZIONE BUONI PASTO

Art. 1, co. 16 e 17

Detassazione dei buoni pasto, ma non per tutti. Soltanto per quelli rilasciati in formatoelettronico, è stata elevata da 5,29 euro a 7 euro la quota del ticket alimentare che nonconcorre alla formazione del reddito imponibile. La novità scatterà dal 1° luglio 2015. Per ibuoni pasto cartacei, invece, l’esenzione resta fissata a 5,29 euro._____Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

Art. 1, co. 35 e 36

Modificata la disciplina del credito d’imposta previsto a favore delle imprese che investo-no in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3 del DL n. 145/2013, c.d. “Destinazione Italia”).Ora:- l’agevolazione spetta a tutte le imprese, non è più limitata a quelle con fatturato annuo

inferiore a 500 milioni di euro;- sono agevolabili gli investimenti realizzati fino a tutto il 2019 (non più fino al 2016) in

misura maggiore rispetto alla media degli investimenti effettuati nei tre anni precedenti il2015;- scende da 50.000 a 30.000 euro la soglia minima di investimenti per essere ammessi

all’agevolazione;�

Riduzionedelle sanzioniIn merito al primo punto, sono state

introdotte nuove casistiche temporali,che vanno ad aggiungersi alle opzionigià esistenti. Ovviamente, la riduzionedella sanzione è calibrata in funzionedel momento in cui si effettua il ravvedi-mento: il trattamento premiale diminui-sce man mano che aumenta l’intervallodi tempo tra la commissione della viola-zione e la sua regolarizzazione. Questele nuove fattispecie di ravvedimento en-trate in vigore dal 1° gennaio:

� riduzione della sanzione a 1/9 delminimi, se la regolarizzazione avvieneentro 90 giorni dal termine di presenta-zione della dichiarazione ovvero, quan-do non è prevista dichiarazione periodi-ca, entro 90 giorni dall’omissione odall’errore (la novità è applicabile in tut-ti i settori tributari e per tutte le violazio-ni, tranne l’omessa presentazione delladichiarazione, per la quale esiste una di-sposizione ad hoc);

� riduzione della sanzione a 1/7 delminimo, se la regolarizzazione avvieneentro il termine per la presentazionedella dichiarazione relativa all’anno suc-cessivo a quello nel corso del quale èstata commessa la violazione ovvero,quando non è prevista dichiarazione pe-riodica, entro due anni dall’omissione odall’errore (la novità riguarda esclusiva-mente i tributi amministrati dall’Agenziadelle entrate);

� riduzione della sanzione a 1/6 delminimo, se la regolarizzazione avvieneoltre il termine per la presentazione del-la dichiarazione relativa all’anno succes-sivo a quello nel corso del quale è stata

commessa la violazione ovvero, quandonon è prevista dichiarazione periodica,oltre due anni dall’omissione o dall’er-rore (la novità riguarda esclusivamente itributi amministrati dall’Agenzia delleentrate);

� riduzione della sanzione a 1/5 delminimo, se la regolarizzazione degli er-rori e delle omissioni, anche se incidentisulla determinazione o sul pagamentodel tributo, avviene al termine di attivitàdi accesso, ispezione e verifica, con con-seguente consegna del processo verbaledi constatazione.

Quest’ultima ipotesi di ravvedimento(cioè quella esperibile dopo la constata-zione della violazione) è stata introdottadurante l’iter parlamentare del DDL, dalmaxi emendamento governativo. Inquella stessa sede, è stata aggiunta an-che la precisazione secondo la quale ilpagamento e la regolarizzazione tramiteravvedimento non precludono l’inizio ola prosecuzione di accessi, ispezioni, ve-rifiche o altre attività amministrative dicontrollo e accertamento.

Più possibilitàdi ravvedimentoPer quanto riguarda il secondo aspet-

to innovativo (rimozione delle causeostative), ricordiamo che, prima dell’in-tervento ad opera della legge di stabi-lità, il ravvedimento risultava impeditoquando la violazione era stata già con-statata o quando erano iniziati accessi,ispezioni o verifiche oppure altre attivitàamministrative di accertamento, dellequali l’interessato aveva avuto formaleconoscenza. Adesso invece, limitata-mente ai tributi amministrati dall’Agen-zia delle entrate, gli eventi ricordati non

sono più di ostacolo al ravvedimento,che resta precluso soltanto dopo la noti-fica di atti di liquidazione e di accerta-mento e l’invio di comunicazioni di irre-golarità a seguito dei controlli automati-ci e formali delle dichiarazioni.L’ampliamento dell’ambito operativo

del ravvedimento, percorribile anche acontrollo fiscale iniziato, ha indotto il le-gislatore ad abrogare gli istituti deflati-vi del contenzioso di più recente intro-duzione: l’adesione ai processi verbali diconstatazione, l’adesione agli inviti alcontraddittorio e l’acquiescenza “rinfor-zata”, ossia lo strumento che consentivaal contribuente, in caso di notifica di unavviso di accertamento non precedutoda pvc o da invito al contraddittorio, dipagare quanto richiesto dal Fisco bene-ficiando della sanzione ridotta ad 1/6del minimo. Tuttavia, per salvaguardaregli effetti degli atti già emessi o in via diemissione, l’efficacia delle disposizioniabrogative è stata posticipata: l’adesio-ne agli inviti al contraddittorio (sanzioneridotta ad 1/6) sarà possibile fino aquelli notificati entro il 31 dicembre2015; l’adesione ai PVC (sanzione ridot-ta ad 1/6) sarà possibile fino a quelliconsegnati entro il 31 dicembre 2015;la definizione degli accertamenti nonpreceduti da altri atti (sanzione ridottaad 1/6) sarà abrogata a partire dagli ac-certamenti notificati dal 1° gennaio2016.Infine, anch’esse conseguenti alla

mutata disciplina del ravvedimento ope-roso, sono arrivate novità pure in rela-zione ai termini di notifica degli ac-certamenti e delle cartelle di paga-mento, che sono stati agganciati al mo-mento in cui si effettuano correzioni conle dichiarazioni integrative. E così, ades-so, i termini per la notifica delle cartelledi pagamento collegate alle attività di li-

quidazione (31 dicembre del terzo annosuccessivo a quello di presentazionedella dichiarazione ovvero quarto, in ca-so di indennità di fine rapporto e pre-stazioni in forma di capitale) e di con-trollo formale (31 dicembre del quartoanno successivo a quello di presentazio-ne della dichiarazione), e relative alle di-chiarazioni integrative presentate percorreggere errori od omissioni incidentisu determinazione e pagamento del tri-buto, decorrono, per gli elementi ogget-to di integrazione, dalla data di presen-tazione di tali ultime dichiarazioni. Stes-sa soluzione per i termini di accerta-mento (31 dicembre del quarto annosuccessivo a quello di presentazionedella dichiarazione).

Nel caso in cui il contribuente abbiadimenticato di inserire dei redditi da ca-noni locativi in UNICO 2014 e quest’an-no faccia ravvedimento presentandouna dichiarazione integrativa, mentre itermini ordinari per l’accertamento sca-dranno entro il 31 dicembre del quartoanno successivo a quello di presentazio-ne della dichiarazione (pertanto, entro il31 dicembre 2018), limitatamente airedditi di fabbricati, l’ufficio avrà tempofino al 31 dicembre 2019, dal momentoche il conteggio del termine decaden-ziale, per quel determinato elementoreddituale, dovrà partire dalla presenta-zione della dichiarazione integrativa.

Il principio, infine, vale anche per leimposte d’atto (registro, successione edonazione): in caso di correzione (adesempio, di atti portati alla registrazioneo di dichiarazioni di successione), i ter-mini decorrono dalla regolarizzazionedegli errori o delle omissioni.

ESEMPIO

LEGGE DI STABILITA’ 2015

03-10 borgnigno:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:38 Pagina 8

Page 9: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

LEGGE DI STABILITA’ 2015

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

9

LE ALTRE MISURE FISCALI

corso al rialzo di quella intermedia: dall’attuale 10% si salirebbe al 12% nel 2016 e al 13%l’anno successivo. Per quanto riguarda infine i carburanti, l’aumento dell’accisa – se doves-se essere necessario ricorrere alla clausola di salvaguardia – sarà fissato con provvedimentodell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere, però, soltanto dal 1° gennaio 2018.

ROTTAMAZIONE VEICOLI

Art. 1, co. 222

Niente più incentivi, nel 2015, alla rottamazione dei veicoli più inquinanti e all’acquistodi quelli a basse emissioni (articolo 17-decies del DL n. 83/2014). La fruizione dei contribu-ti, inizialmente prevista per gli anni 2014 e 2015, è stata limitata al solo anno 2014.

RIDUZIONE CREDITI DI IMPOSTA

Art. 1, co. 242

Repetita iuvant. Già adottata dalla “Stabilità 2014” in riferimento ad alcuni crediti d’impo-sta (ad esempio, quelli per esercenti di sale cinematografiche, per apparecchiature informa-tiche destinate al “tutoraggio” dei contribuenti ammessi al regime c.d. “forfettino”, ecc.), vie-ne riproposta anche quest’anno la norma che preannuncia una sforbiciata ad alcune agevo-lazioni. In particolare, entro il prossimo 30 gennaio, un DPCM dovrà stabilire le percentualidi fruizione di alcuni crediti d’imposta, in modo tale da assicurare allo Stato benefici per piùdi 16 milioni di euro nel 2015 e di quasi 24 milioni di euro (*) a partire dal 2016. Questavolta, l’intervento di potatura colpirà: il rimborso dell’accisa su benzina e GPL per i taxi; ga-solio e GPL per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate; i cre-diti d’imposta per le nuove iniziative imprenditoriali, per investimenti in campagne pubblici-tarie in determinate aree del Paese, per l’acquisto di software da parte delle farmacie, per leopere dell’ingegno digitali, per gli investimenti delle imprese di prodotti editoriali._____(*) Inizialmente, il disegno di legge prevedeva come obiettivo, a partire dal 2016, effetti

positivi per circa 39 milioni di euro

CANONE RAI

Art. 1, co. 293

Per il 2015, il canone di abbonamento alla televisione è congelato o, per dirla con le pa-role della norma, “non può subire incrementi rispetto a quanto stabilito per il 2014”: dun-que, non può aumentare ma, teoricamente, potrebbe diminuire. Tuttavia, riteniamo che dif-ficilmente la RAI ci farà pagare meno dei 113,50 euro richiesti lo scorso anno._____Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare

SISMA 2009 IN ABRUZZO

Art. 1, co. 448

Niente TASI, a partire da quest’anno, per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sismadel 6 aprile 2009, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibi-li, anche parzialmente. L’esenzione varrà fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fab-bricati._____Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Art. 1, co. 626 e 627

Riaperti i termini per consentire a persone fisiche e società semplici di rivalutare contabil-mente i terreni, agricoli e non, e le partecipazioni in società non quotate, misura introdottadalla Finanziaria 2002 e poi prorogata più volte. L’operazione consente, tramite il pagamen-to di un’imposta sostitutiva piuttosto bassa, di ridurre (o, addirittura, azzerare) la plusvalen-za realizzata in caso di vendita del bene, cifra che va tassata con un’aliquota decisamentepiù alta; in quella circostanza, infatti, per determinare la plusvalenza, si potrà assumere, in-vece che il costo o valore d’acquisto, il valore risultante da apposita perizia di stima redattae asseverata da un professionista. Questa volta, la rivalutazione interessa i beni posseduti al1° gennaio 2015, che andranno periziati entro il 30 giugno; sul valore stimato, si dovrà cal-colare l’imposta sostitutiva, da versare in unica soluzione entro lo stesso 30 giugno o in trerate annuali di pari importo, con scadenza al 30 giugno degli anni 2015, 2016 e 2017._____In fase di conversione, è stato raddoppiato il costo dell’operazione. L’imposta sostitutiva

è dovuta con aliquota dell’8% per i terreni e le partecipazioni qualificate, del 4% per le par-tecipazioni non qualificate

DICHIARAZIONE IVA

Art. 1, co. 641

Nuove modalità e nuova tempistica per la presentazione della dichiarazione annuale IVA,a partire da quella dovuta nel 2016 per l’anno 2015. Cancellato l’obbligo della dichiarazio-ne unificata (redditi + IVA), il modello relativo all’imposta sul valore aggiunto potrà viaggia-re da solo, ma dovrà farlo entro il mese di febbraio, non più entro il 30 settembre. La pre-

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 1, co. 139 e 140

Ripristinata la non imponibilità IVA delle cessioni di beni e relative prestazioni accessorie,effettuate nei confronti di amministrazioni statali e soggetti della cooperazione allo svilup-po, con destinazione fuori dell’Unione europea, in attuazione di finalità umanitarie._____Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare

EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI

Art. 1, co. 141

È stata confermata la detraibilità ai fini IRPEF, nella misura del 26% calcolata su importicompresi tra 50 e 10.000 euro, delle erogazioni a favore di partiti e movimenti politici ese-guiti, anche in forma di donazioni, da candidati o eletti a cariche pubbliche. I versamentidevono essere effettuati in conformità a previsioni regolamentari o statutarie dei partiti emovimenti politici beneficiari._____Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare

BONUS PER WI-FI GRATUITO IN ALBERGO

Art. 1, co. 149

Introdotti un paio di presupposti per poter accedere al credito d’imposta per la digitaliz-zazione degli esercizi ricettivi. Il bonus per le spese relative ad impianti wi-fi spetta solo sela struttura mette a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connes-sione pari ad almeno un megabit in download. La norma originaria (articolo 9 del DL n.83/2014), invece, non subordinava il credito d’imposta ad alcuna condizione._____Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare

CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF

Art. 1, co. 154

Messo a regime l’istituto del 5 per mille, grazie al quale ogni anno ciascun contribuente,nella dichiarazione dei redditi, può indicare a chi destinare una quota della propria IRPEF,scegliendo tra una delle seguenti finalità: sostegno a volontariato, Onlus, associazione dipromozione sociale, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro operanti in determinatiambiti (assistenza sociale, sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, ecc.); finanziamen-to della ricerca scientifica e dell’università; finanziamento della ricerca sanitaria; finanzia-mento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza; sostegno alle associazionisportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interes-se sociale.Per garantire maggiore trasparenza sull’utilizzo delle somme, un DPCM dovrà definire le

modalità di rendicontazione delle cifre erogate e le modalità di pubblicazione, sul sito diciascuna amministrazione erogatrice, degli elenchi dei soggetti ai quali è stato corrisposto ilcontributo e dei rendiconti trasmessi. Previste sanzioni per gli inadempienti._____Alla finalità, dal 2015, è destinato un importo annuo di 500 milioni di euro. La previsione

del decreto presidenziale sulla rendicontazione è arrivata in fase di conversione

RINVIO CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 1, co. 207

Rinviata di un anno e ammorbidita nel fabbisogno la clausola di salvaguardia contenutanella legge di stabilità 2014. Era prevista l’emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di unDPCM per limare le detrazioni e le agevolazioni vigenti (cosiddette “tax expenditures”), qua-lora la spending review messa in campo non avesse conseguito i risparmi prospettati (3 mi-liardi di euro nel 2015, 7 nel 2016 e 10 a partire dal 2017). Il termine per l’operazione disfoltimento delle agevolazioni fiscali è stato spostato al 15 gennaio 2016 e, contestualmen-te, sono stati rivisti al ribasso gli obiettivi monetari da garantire: 3.272 (*) milioni di euro peril 2016, 6.272 (*) milioni a partire dal 2017. Niente attivazione della clausola di salvaguar-dia, se, entro il 1° gennaio 2016, saranno approvati provvedimenti in grado di assicurare gliimporti indicati.

_____(*) Gli importi iniziali (rispettivamente 4.000 e 7.000 euro), sono stati ulteriormente ridot-

ti durante l’iter parlamentare grazie ad una prevista maggiore entrata di 728 milioni di eurodal 2016

AGGRAVIO CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 1, co. 718 e 719

Se da un lato la clausola di salvaguardia della “Stabilità 2014” è stata rinviata e mitigata,dall’altro lato, però, ne è stata introdotta un’altra, ancor più preoccupante: le aliquote IVAordinaria e ridotta aumenteranno, rispettivamente, di 3,5 e 3 punti percentuali, mentre leaccise su benzina e gasolio saliranno in misura tale da determinare maggiori entrate per al-meno 700 milioni di euro all’anno, a meno che non si prendano provvedimenti in grado diassicurare gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa. In partico-lare, se la clausola di salvaguardia dovesse realmente scattare, l’aliquota IVA ordinaria, oggial 22%, passerebbe al 24% dal 2016, al 25% dal 2017, al 25,5% dal 2018. Più breve il per-

03-10 borgnigno:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:39 Pagina 9

Page 10: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

10

LEGGE DI STABILITA’ 2015LE ALTRE MISURE FISCALI

IVA AGEVOLATA PER E-BOOK

Art. 1, co. 667

L’applicazione dell’IVA al 4%, già prevista per giornali, liberi e periodici, è stata estesa aglie-book, cioè i libri in formato elettronico, precisando che, ai fini della tassazione agevolata,sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da un codice ISBN e veicolate at-traverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. La misura,però, è a “rischio censura” europea, potrebbe essere “bocciata” perché non coerente con ladisciplina comunitaria (sembra che siano già state avviate procedure di infrazione controFrancia e Lussemburgo, anch’essi rei di aver introdotto un’aliquota agevolata per gli e-book)._____Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare

LAVORATORI FRONTALIERI

Art. 1, co. 690 e 691

Innalzata da 6.700 a 7.500 euro, con decorrenza 1° gennaio 2015, la franchigia IRPEF peri cosiddetti lavoratori frontalieri, cioè i contribuenti residenti in Italia che producono redditida lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale. Da quest’anno,pertanto, di quei redditi, confluirà nel reddito complessivo la sola parte che eccede 7.500euro.Inoltre, sempre a partire dal 2015, è stata introdotta una franchigia IRPEF di 6.700 euro

per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registrianagrafici del comune di Campione d’Italia._____Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare

IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI

Art. 1, co. 692 e 693

Trasfuso nella legge di stabilità il contenuto del DL n. 185/2014 (si veda, in questo stes-so numero, la rubrica “il fisco si spiega”), con cui è stato decretato lo slittamento, dal 16 di-cembre scorso al 26 gennaio 2015, del termine di scadenza per pagare l’IMU 2014 sui ter-reni agricoli situati in zone montane e collinari, ed è stato chiarito che il tributo sui terreninon più esclusi a seguito della ridefinizione dei parametri per l’esenzione va calcolato conl’aliquota base dello 0,76%, a meno che i Comuni non abbiano approvato specifiche ali-quote._____Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA LOTTA ALL’EVASIONE

Art. 1, co. 702

Per gli anni dal 2015 al 2017, allo scopo di incentivare la partecipazione dei Comuni al-l’accertamento fiscale e contributivo, agli stessi verrà riconosciuto un importo pari al 55%delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo, a seguito del loro contributo all’accerta-mento, relative a tributi statali e sanzioni civili applicate sui maggiori contributi._____Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Art. 1, co. 713

Ciambella di salvataggio per le associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucroe affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, cheal 31 ottobre scorso sono decadute dal beneficio della rateazione delle somme dovute aseguito dell’attività di liquidazione o di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi edIVA: fino al 30 giugno 2015, potranno richiedere un nuovo piano di rateazione. Stessachance anche in caso di decadenza dal pagamento frazionato delle somme dovute a segui-to di avvisi di accertamento, accertamento con adesione, mediazione e conciliazione giudi-ziale, riguardanti IRES, IRAP ed IVA.Art. 1, co. 710Disposizione introdotta durante l’iter parla-mentareElevato da 516,46 a 1.000 euro il limite dei pagamenti a favore di società, enti ed asso-

ciazioni sportive dilettantistiche, oltrepassato il quale gli stessi devono avvenire con mezzitracciabili. Lo stesso innalzamento riguarda i versamenti eseguiti da quei soggetti._____Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare

AUMENTO IVA SU LEGNO DA ARDERE

Art. 1,co. 711

Innalzata dal 10 al 22% l’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei “pellet” di legno, ilcombustibile ricavato dalla segatura essiccata e poi compressa in forma di piccoli cilindri,utilizzato, per il riscaldamento, nelle stufe di ultima generazione._____Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare

sentazione anticipata della dichiarazione annuale IVA porta con sé l’effetto positivo di ren-dere non più necessaria la comunicazione dati IVA che, per volontà comunitaria, doveva es-sere trasmessa ogni anno, entro febbraio, per consentire il calcolo delle “risorse proprie”che ciascun Stato membro deve versare al bilancio UE (l’adempimento andrà fatto que-st’anno per l’ultima volta).

ENTI NON COMMERCIALI

Art. 1, co. 655 e 656

Schizza all’insù il livello di tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali. In-fatti, la quota esente, prima pari al 95% dell’ammontare complessivo, è stata super-ridi-mensionata al 22,26%, con conseguente innalzamento della quota imponibile dal 5 al77,74%. Questo, per equiparare il prelievo nei confronti degli ENC (che, pur essendo sog-getti IRES, determinano la base imponibile come i contribuenti IRPEF) a quello delle perso-ne fisiche con partecipazioni qualificate e non più a quello delle società di capitali e deglienti commerciali.In deroga allo Statuto del contribuente, la disposizione ha applicazione retroattiva, con

effetti, quindi, già sugli utili distribuiti dal 1° gennaio 2014. Per compensare la retroattivitàdella norma, è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari alla maggiore IRESdovuta, nel solo 2014, proprio per effetto dell’aumento. Il credito, che va indicato nella di-chiarazione dei redditi 2015 e non concorre alla formazione della base imponibile ai finidell’imposta sul reddito e dell’IRAP, può essere utilizzato esclusivamente in compensazionea decorrere dal 1° gennaio 2016 per un terzo, dal 1° gennaio 2017 per un altro terzo e dal1° gennaio 2018 nella misura rimanente._____In fase di conversione, per compensare la retroattività della norma, è stato introdotto il

meccanismo del credito d’imposta

ASSICURAZIONI VITA

Art. 1, co. 658 e 659

Niente più esenzione “indiscriminata” per i capitali percepiti in dipendenza di assicura-zioni sulla vita. L’esclusione totale dall’IRPEF è rimasta soltanto per la copertura del c.d. “ri-schio demografico”, che si verifica quando la durata della vita dell’assicurato è inferiore allamedia statistica (rischio premorienza) o superiore (rischio longevità). Pertanto, l’esenzionetotale da IRPEF permane per le polizze “temporanee caso morte “ (TCM), che assicurano lacopertura per un determinato periodo, oltre il quale la morte o l’invalidità permanente noncomportano più alcuna liquidazione a favore dei beneficiari; in questi casi, la copertura del“rischio demografico” è pari al 100%. Invece, per le “assicurazioni miste”, caratterizzate dal-la presenza di una componente finanziaria, l’esenzione spetta, adesso, soltanto in riferimen-to al capitale corrisposto a copertura del “rischio demografico”; la restante quota costituiscereddito per la differenza tra l’ammontare percepito e i premi pagati, con applicazione, in li-nea generale, dell’aliquota del 26% (l’aliquota è del 12,5% in presenza di titoli di Stato)._____Si applica ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015

SISMA 2012 IN EMILIA

Art. 1, co. 662-664

Spostato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine ultimo entro il quale i fab-bricati ubicati nelle zone colpite dal sisma in Emilia del 20 e 29 maggio 2012, distrutti odoggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili (anche parzialmente), sonoesenti dall’IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi._____Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare

SISMA 1990 IN SICILIA

Art. 1, co. 665

L’onda lunga del terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 , che interessò le province di Ca-tania, Ragusa e Siracusa, ha raggiunto la legge di stabilità 2015. I contribuenti colpiti daquell’evento, qualora abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo su-periore al dovuto, hanno diritto al rimborso di quanto versato in più, purché abbiano pre-sentato apposita istanza entro il 1° marzo 2010. Per gli esercenti attività d’impresa, l’appli-cazione dell’agevolazione è sospesa fino a verifica della compatibilità del beneficio con l’or-dinamento dell’Unione europea._____Disposizione introdotta durante l’iter parlamentare

BOLLO AUTO PER VEICOLI ULTRAVENTENNALI

Art. 1, co. 666

Scomparsa l’esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli ultraventennali di parti-colare interesse storico e collezionistico, vale a dire auto da corsa, prototipi esibiti in esposi-zioni o mostre, altri veicoli significativi in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, esteti-co o di costume, individuati ogni anno dall’ASI (Automobilclub storico italiano) e dalla FMI(Federazione motociclistica italiana). Di fatto, è stata cancellata la loro equiparazione fiscaleai veicoli immatricolati da almeno 30 anni, esclusivamente per i quali è confermata l’esclu-sione dal bollo auto (sono soggetti solo ad una tassa di circolazione forfetaria annua, nelcaso vengano utilizzati su strade pubbliche).

03-10 borgnigno:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:39 Pagina 10

Page 11: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

NOVITA’ LEGISLATIVE

11Gennaio 2015

di DANIELE CIRIOLI

LEGGE DI STABILITA’ 2015IL LAVORO E LA PREVIDENZASGRAVIO CONTRIBUTIVO TOTALEPER TRE ANNI PER I NUOVI ASSUNTIIl nuovo sgravio totale triennale sulle as-

sunzioni effettuate nell’anno 2015 (scontodel 100% dei contributi dovuti dai datori dilavoro) si applicherà anche nel settore agri-colo. E’ la novità principale del testo defini-tivo della legge di Stabilità 2015, approvatail 22 dicembre rispetto al disegno di legge.Il nuovo beneficio resta limitato all’importoannuo di 8.060 euro e, per il solo settoreagricolo, anche alla disponibilità di fondipubblici. Confermata, inoltre, la messa insoffitta, dal 1° gennaio 2015, dell’incentivocontributivo della legge n. 407/1990, chericonosceva ai datori di lavoro tre anni disgravio contributivo al 50% sulle assunzio-ni di disoccupati di lunga durata, ovverodel 100% al Sud e alle imprese artigiane.Le novità sono previste nell’unico arti-

colo della legge di Stabilità ai commi dal118 al 124 (il nuovo sgravio è disciplinatoal comma 118, l’estensione al settore agri-colo ai commi 119-120 e la copertura fi-nanziaria ai commi 121-124, tra cui l’abro-gazione dell’incentivo della legge n.407/1990 al comma 121).

Sgravio operativosolo per il 2015Il nuovo incentivo, tuttavia, sarà operati-

vo per un solo anno, cioè sulle assunzionieffettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre2015. Agevolerà per tre anni esclusiva-mente le assunzioni stabili, cioè quellecon contratto a tempo indeterminato, conesclusione dei contratti di apprendistato edi quelli dei domestici. Si applicherà, inol-tre, soltanto ai datori di lavoro privati. L’in-centivo spetterà solo per le nuove assun-zioni (“nuove” significa “assunzioni a in-cremento della forza lavoro aziendale chegià c’è in azienda”), con esclusione diquelle relative eventualmente a lavoratori:

a) che nei sei mesi precedenti risultanooccupati stabilmente (cioè con un contrat-to di lavoro dipendente a tempo indeter-minato) presso qualsiasi datore di lavoro;b) per i quali il nuovo incentivo sia già

stato fruito in virtù di una precedente as-sunzione a tempo indeterminato (pressoqualsiasi datore di lavoro);c) con i quali, il datore di lavoro richie-

dente il nuovo incentivo, abbia avuto uncontratto a tempo indeterminato nei tremesi antecedenti la data di entrata in vigo-re della legge di Stabilità (quindi, poichél’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio2015, il rapporto non deve sussistere neimesi di ottobre, novembre e dicembre2014. La norma, evidentemente è finaliz-zata ad evitare il beneficio a quei datori dilavoro che, saputo in anticipo del bonus,abbiano fittiziamente licenziato lavoratoriper predisporre l’ufficiale assunzione agennaio, una volta in vigore il bonus). Lacondizione va provata, non solo con riferi-mento allo stesso datore di lavoro, ma an-che considerando società controllate o col-legate (ex art. 2359 del codice civile) o luifacenti capo, anche per interposta persona.Il nuovo bonus non si può cumulare

con altre eventuali agevolazioni.

Incentivo validoper tre anniIl bonus consiste nell’esonero dal versa-

mento dei complessivi contributi previ-denziali a carico dei datori di lavoro cheeffettuano l’assunzione (il lavoratore, inve-ce, continuerà a pagare la sua quota dicontributi che sarà normalmente versatadal datore di lavoro all’Inps e trattenutadalla busta paga). Il bonus, inoltre, non siapplica ai premi e contributi dovuti all’I-nail.Valgono le seguenti condizioni:a) spetta per un periodo massimo di 36

mesi;b) spetta nell’importo massimo di

8.060 euro su base annua.

ObiettivoambiziosoL’obiettivo che il governo vuole raggiun-

gere con il nuovo incentivo per i neoas-sunti, stando alla Relazione Tecnica allega-ta alla legge di Stabilità 2015, è di 790mi-la nuovi contratti di lavoro a tempo inde-terminato completamente esenti da con-tributi e di 210 mila contratti che potran-no usufruire di una riduzione parziale de-gli oneri sociali (in tutto 1 milione di nuoviposti di lavoro!).

La stima parte dai dati Inps, secondocui nel 2013 risultano circa 636 mila i la-voratori assunti a tempo indeterminatoesclusi quelli con contratto a tempo in-determinato già svolto nei 6 mesi prece-denti, presso una qualsiasi azienda. Con-siderata la consistenza dello sgravio, ilGoverno presume quindi un notevole ef-fetto incentivante verso il tempo indeter-minato, con riduzione delle altre più co-stose tipologie di assunzione che preve-dono la contribuzione piena, come ilcontratto a termine per il quale, adesempio, si paga un contributo aggiuntoper la “flessibilità” pari all’1,4%.Poiché l’incentivo è pressoché pieno

per retribuzioni imponibili ai fini previ-denziali fino a circa 25 mila euro su ba-se annua, sempre in base ai dati Inpssulle classi di retribuzione, sono stimatidal Governo in circa 790 mila i contrattiper cui i datori di lavoro potranno bene-ficiare dello sgravio totale dei contributi

previdenziali a loro carico essendo que-sti inferiori al limite massimo di 8.060euro annui e in circa 210 mila i contrattiper cui i datori di lavoro potranno bene-ficiare dello sgravio entro il tetto di8.060 euro.Il tutto, naturalmente “se il cavallo be-

ve”, cioè se le imprese avranno effettiva-mente bisogno di assumere!

PensioneassicurataLa mancata contribuzione non avrà ri-

percussioni negative sui lavoratori: lanorma afferma, infatti, che “resta fermal’aliquota di computo delle prestazionipensionistiche”, il che vuol dire che i la-voratori matureranno comunque la con-tribuzione utile ai fini della pensione peri mesi di sgravio contributivo. Questo siaper i lavoratori del settore agricolo chedi ogni altro settore produttivo.

Nella fase di approvazione dellalegge di Stabilità 2015, comedetto, il bonus è stato esteso

anche al settore agricolo originaria-mente escluso, con la medesima di-sciplina salvo le seguenti particola-rità.Prima di tutto, l’incentivo spetta

sulle nuove assunzioni con l’eccezio-ne dei lavoratori che nell’anno 2014:a) sono stati occupati a tempo in-

determinato, presso un qualsiasi da-tore di lavoro agricolo;b) sono stati occupati a tempo de-

terminato, presso un qualsiasi datoredi lavoro agricolo, e risultino iscrittinegli elenchi nominativi per un nu-mero di giornate di lavoro superiorea 249 giornate.Diversamente dagli altri settori nei

quali il bonus opererà automatica-mente (cioè non servirà fare doman-da né aspettare un “via libera”, salvoovviamente una comunicazione al-l’Inps dell’avvenuta assunzione), nelsettore agricolo l’incentivo è ricono-sciuto dall’Inps “a domanda”. L’istitu-to, inoltre, lo attribuirà in base all’or-dine cronologico di presentazionedelle domande (ci sarà, dunque, un“click-day”, cioè un giorno e un’ora apartire dalla quale si potrà fare ri-

chiesta dell’incentivo e chi sarà piùveloce nel “cliccare” l’invio della do-manda si potrà accaparrare il dirittoallo sconto contributivo). Questoperché, nel settore agricolo, il bonusè attribuito subordinatamente alladisponibilità di fondi pubblici che lalegge di Stabilità fissa nei seguentiimporti:

� 2 milioni di euro per il 2015,� 15 milioni di euro per il biennio

2016-2017,� 11 milioni di euro per il 2018,� 2 milioni di euro per il 2019.Una volta esaurite le risorse l’isti-

tuto di previdenza non prenderà piùin considerazione ulteriori domande.

BONUS ESTESO AL SETTORE AGRICOLO

Per un nuovo incentivo intro-dotto un altro va in soffitta. Sitratta dello sgravio contributi-

vo ex art. 8, comma 9, della leggen. 407/1990, assai noto alle impre-se del Mezzogiorno e a quelle arti-giane alle quali scontava i contribu-ti Inps del 100% per tre anni (50%in altre ipotesi), in caso di assun-zione di lavoratori disoccupati dilunga durata o iscritti alle liste dimobilità. Il bonus è stato di altogradimento alle imprese (come te-stimonia anche la sua lunga esi-stenza di 24 anni). L’incentivo spet-tava (e continua a spettare per leassunzioni effettuate fino al 31 di-cembre 2014) nell’ipotesi di assun-zioni, con contratto a tempo inde-terminato, di lavoratori disoccupatida almeno 24 mesi o sospesi dallavoro e beneficiari di trattamentostraordinario d’integrazione salaria-le (Cigs) da un periodo uguale (24mesi). L’agevolazione consiste diuno sgravio contributivo in misuradel 50% per 36 mesi, elevato al100% in caso di assunzioni effet-tuate da imprese operanti nei terri-tori del Mezzogiorno (territori indi-viduati dal Dpr n. 218/1978) ovve-ro da imprese artigiane.

ADDIO ALLO SGRAVIO TRIENNALE

LO SGRAVIO SULLE ASSUNZIONIA chi spetta Datori di lavoro del settore privato, compreso il settore agricolo

Quando spetta Sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015 (da gennaioa dicembre) con esclusione di apprendisti e domestici

Lo sgravioEsonero totale (100%) dei contributi Inps, fino a un massimo di 8.060euro su base annua, per tutto il rapporto di lavoro fino a un massimo di36 mesi.

Assunzioniagevolate(settoreagricolo)

Tutte (donne, uomini, disoccupati, inoccupati, ecc. ) a queste condizioni:� deve trattarsi di lavoratori non occupati a tempo indeterminato nel2014, presso un qualsiasi datore di lavoro;

� deve trattarsi di lavoratori che, se occupati a tempo determinato nel2014 presso un qualsiasi datore di lavoro, per un numero di giornatesuperiore a 249 (risultanti dagli appositi elenchi nominativi)

Assunzioniagevolate(altri settori)

Tutte (donne, uomini, disoccupati, inoccupati, ecc. ) a queste condizioni:� deve trattarsi di lavoratori non occupati a tempo indeterminato negli ul-timi sei mesi presso un qualsiasi datore di lavoro;

� il lavoratore non deve aver già dato diritto allo sgravio, ad un qualsiasidatore di lavoro;

� il lavoratore non deve aver avuto un rapporto di lavoro a tempo inde-terminato nel trimestre ottobre/dicembre 2014, con il datore di lavoroche richiede il bonus o con altri datori di lavoro a lui collegati

Incumulabilità Lo sgravio non si applica ai premi dovuti all’Inail e non è cumulabile conaltri esoneri o riduzioni contributive

Pensione salva Al lavoratore è garantito l’accredito contributivo ai fini pensionistici

BONUS

11-12 cirioli:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:39 Pagina 11

Page 12: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 201512NOVITA’ LEGISLATIVE

La cicogna, dal 1° gennaio 2015, assie-me al bebè porta a mamma e papà un bo-nus di 80 euro al mese per tre anni, se lafamiglia ha un’Isee non superiore a 25milaeuro. Il bonus sale a 160 euro, sempremensili e sempre per tre anni, se la fami-glia ha un’Isee che non supera i 7mila eu-ro. E’ la novità prevista dalla legge Stabilitàdel 2015, ai commi 125-129, con cui il Go-verno intende incentivare le nascite e con-tribuire alle spese di sostegno dei figli.Il bonus bebè spetta in relazione alle

nascite e alle adozioni avvenute dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. Duedunque gli “eventi” premiati: nascita eadozione.Hanno diritto al bonus bebè:� i cittadini italiani;� i cittadini comunitari (appartenenti

cioè a uno stato membro dell’Unione eu-ropea);

� i cittadini extracomunitari (apparte-nenti cioè a uno stato non dell’Unione eu-ropea).

Requisitiper ottenerloSono tre:� residenza in Italia, in ogni caso di ri-

chiesta (in tutte le precedenti tre ipotesidegli aventi diritto);

� possesso del c.d. “permesso di sog-giorno Ue per soggiornanti di lungo perio-do” (ex art. 9 del T.u. immigrati, approvatodal dlgs n. 286/1998), esclusivamente sesi tratta di cittadini extraUe;

� possesso, da parte del nucleo familia-re cui appartiene il genitore he fa richiestadel bonus, di un’Isee (secondo le nuovedisposizioni in vigore dal 1° gennaio 2015)non superiore a 25 mila euro.

Quantovale il bonusLa misura del bonus dipende dall’Isee

posseduto dalla famiglia cui appartiene ilgenitore che ne fa richiesta. Due le possibi-lità (quindi due le misure):a) se l’Isee è superiore a 7mila ma non

a 25 mila euro, il bonus vale 960 euro al-l’anno, per ciascun neonato o adozione,erogato mensilmente (la rata è di 80 eu-ro);b) se l’Isee non supera i 7mila, il bonus

vale doppio, cioè 1.920 euro all’anno, perciascun neonato o adozione, erogato men-silmente (la rata è di 160 euro).Quale che sia la misura, il bonus è ero-

gato dal mese di nascita o di adozione del

bebè e fino a quando spegne la terza can-delina, ovvero fino al terzo anno d’ingressonel nucleo familiare in caso di adozione.Sul bonus bebè non si pagano tasse, nonconcorrendo alla formazione del redditocomplessivo di mamma e papà che lo per-cepiscono.L’erogazione del bonus è vincolato alle

risorse finanziarie stanziate (si veda piùavanti), al cui monitoraggio provvede l’In-ps. Nel caso in cui si verifichino o siano inprocinto di verificarsi scostamenti rispetto atali previsioni, con apposito decreto inter-ministeriale si procede alla rideterminazio-ne dell’importo annuo del bonus e i valoridel limite di Isee fissato a condizione per ildiritto.

Servela domandaIl bonus è corrisposto a domanda, da

presentarsi all’Inps. Per l’operatività biso-gna attendere l’emanazione di un decretoattuativo, che dovrebbe arrivare entro 30giorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di Stabilità per il 2015 (quindi entroil 30 gennaio 2015).

Le risorsedisponibiliQueste le risorse finanziarie disponibili:

se sufficienti, garantiranno un bonus an-nuo di 960 euro per tre anni; altrimenti,come accennato, ci sarà una ridetermina-zione dell’importo del bonus e del valoredi Isee ai fini del diritto:

� 202 milioni di euro per l’anno 2015;� 607 milioni di euro per l’anno 2016;� 1.012 milioni di euro per l’anno 2017;� 1.012 milioni di euro per l’anno 2018;� 607 milioni di euro per l’anno 2019;� 202 milioni di euro per l’anno 2020.

I l governo riprova a mettere un freno all’erogazione dei trattamentiprevidenziali a persone decedute e, di riflesso, anche all’aggiorna-mento degli elenchi degli assistiti dei medici di base (i medici di

famiglia) che sta procurando contenzioso in diverse Asl d’Italia (inparticolare in Campania). Infatti, gli elenchi sono spesso non aggior-nati contenendo i nominativi di persone ormai passate a miglior vita,e con medici che continuano a intascare il relativo compenso senzaperaltro poter far nulla perché non possono intervenire per cancella-re direttamente quei nominativi (può farlo solo l’Asl). Con la conse-guenza che, a distanza di anni, quando le Asl riescono finalmente adaggiornare gli elenchi, richiedono ai medici la restituzione dei soldiincassati in più: una situazione che normalmente finisce in un’aula diTribunale.Gli stessi elenchi di nominativi, poi, hanno riflesso anche ai fini

dell’erogazione di pensioni e di altri trattamenti da parte dell’Inps: se

non aggiornati, è chiaro, l’istituto continua ad erogarli anche una vol-ta che i titolari (gli aventi diritto) sono deceduti. Per ovviare a tanto,dopo aver tentato di obbligare i Comuni a informare l’Inps delle va-riazioni di stato civile (soluzione che evidentemente non è riuscita,per quanto raccontano i fatti di cronaca), stavolta la legge di Stabilitàper il 2015 ci riprova incaricando del compito di comunicare i deces-si all’Inps i medici necroscopi, ossia i medici presenti in ogni Asl conil compito specifico di “certificare” l’avvenuta morte di persone, sullabase dell’accertamento operato direttamente, oppure della comuni-cazione del medico curante della persona passata a miglior vita.La novità arriva da una modifica all’art. 2 del dl n. 663/1979, n.

663 (convertito dalla legge n. 33/1980). Con l’aggiunta di un nuovocomma viene stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il medi-co necroscopo deve trasmettere all’Inps, entro le 48 ore dall’evento,il certificato di accertamento del decesso. La comunicazione va fatta

in via telematica, online, e in caso di violazione è prevista l’applica-zione delle sanzioni dell’art. 46 del dl n. 269/2003 (convertito dallalegge n. 326/2003), ossia della sanzione il cui importo è variabile da100 a 300 euro.Sempre in tema di erogazione di prestazioni a deceduti, la legge

di Stabilità 2015 stabilisce ancora che i trattamenti in denaro versatidall’Inps per il periodo successivo alla morte dell’avente diritto suun conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corri-sposte con riserva. L’istituto bancario e la società Poste italiane sonotenuti alla loro restituzione all’Inps qualora i trattamenti siano staticorrisposti senza che il beneficiario ne avesse diritto. In questo mo-do, dunque, la norma mira a “responsabilizzare” banche e Postaverso i propri clienti (i correntisti) sul fatto che non percepiscanoprestazioni indebiti, come pensioni o altre indennità di persona dicui sono delegati.

COMUNICAZIONE DECESSI E CONTROLLI SULLE PENSIONI

La legge di Stabilità 2015 introduce un’al-tra misura a favore dei nuclei familiaricon almeno quattro figli minori di età e

in possesso di un’Isee (secondo le nuovenorme) non superiore a 8.500 euro. Si trattadi “buoni acquisto”, validi solo per l’anno2015, il cui importo però verrà fissato da unapposito decreto che fisserà anche le moda-lità operative. L’iniziativa ha un limite nell’im-porto dei fondi disponibili, pari a 45 milionidi euro (solo per l’anno 2015).

Ancora, il comma 131 istituisce un fondoper interventi a favore della famiglia con 112milioni di euro per il 2015. Serviranno ad at-tuare interventi a favore della famiglia, per ilrilancio del piano per lo sviluppo del sistematerritoriale dei servizi socio-educativi per laprima infanzia. Altri 5milioni di euro a partiredall’anno 2015 sono infine destinati dalcomma 132 al fondo per le politiche della fa-miglia, al fine di sostenere le adozioni inter-nazionali.

ALTRE MISURE PER LA FAMIGLIA

LIQUIDAZIONE IN BUSTA PAGAMA SI PAGHEREBBERO PIU’ TASSE

BONUS BEBE’ (80 EURO PER TRE ANNI)PER LE FAMIGLIE A BASSO REDDITO

LEGGE DI STABILITA’ 2015Via libera alla monetizzazione del Tfr

in busta paga. I lavoratori dipendentipossono decidere di ricevere il tratta-mento di fine rapporto lavoro, il Tfr,mensilmente in busta paga anziché a fi-ne carriera (come “buonuscita”). Lascelta è possibile solamente ai dipen-denti del settore privato (sono esclusigli impiegati pubblici) e riguarda solo ilTfr ancora da maturare dal mese di mar-zo 2015 a quello di giugno 2018 (la no-vità è, infatti, sperimentale). La scelta,una volta fatta, è irrevocabile. Perciò chidecida di intascare mensilmente le quo-te di Tfr, poi non potrà avere ripensa-menti: fatta la scelta, non potrà più re-vocarla fino a giugno 2018. La scelta èpossibile anche a chi abbia già destina-to il Tfr a fondo pensione. In tal caso sitratterà dunque di uno scambio: rinun-cia ad investire il Tfr in vista di una pen-sione integrativa a favore di un “supple-mento” (il Tfr) in busta paga. Sulle quo-te di Tfr che finiranno in busta paga (sichiameranno Pir, acronimo di “parte in-tegrativa di retribuzione”), i lavoratoripagheranno le tasse in misura ordinaria.Le imprese che dovranno sborsare

subito le liquidazioni sono quelle conmeno di 50 lavoratori (perché ancoratrattengono il Tfr non destinato alla pre-videnza integrativa), mentre le aziende

più grandi già sono obbligate a “deposi-tarlo” presso l’Inps. Ma possono farfronte all’esborso forzato percorrendodue vie alternative:

� chiedendo un finanziamento allebanche, assistite da una garanzia dell’In-ps e pagando un interesse non superio-re al tasso di rivalutazione del Tfr (1,5%fisso più 75% del tasso d’inflazione);

� oppure anticipando di propria ta-sca, fruendo però in cambio delle c.d.“misure compensative” (si tratta di ridu-zioni contributive, cioè di sgravi), giàoperative a favore delle aziende che og-gi traslocano il Tfr verso i fondi pensioneo verso l’Inps (aziende con almeno 50lavoratori).

La novità, senza giri di parole, èun bluff per i lavoratori. Al di làdelle tesi di coloro che discetta-

no sull’opportunità di non distrarre ilTfr dalla sua principale funzione, quel-la cioè di finanziamento e sostegnodella previdenza dei giovani (leggi:fondi pensione), la possibilità di “mo-netizzare” mensilmente il Tfr convienesoltanto alle casse dell’Erario. Casseche faranno affari dall’applicazionedella tassazione “ordinaria” (quellache colpisce normalmente la bustapaga) al posto della tassazione “sepa-rata” (quella, più bassa, che si pagasul Tfr quando è intascato a fine car-riera).Un esempio: un lavoratore con

20mila euro di retribuzione annua hadiritto a una quota annua di Tfr pari a1.381; se conserva la via tradizionaledell’incasso del Tfr a fine carriera, eglipagherà su quella quota 332 euro diIrpef (tassazione separata); se doves-se decidere per il “mensile Renzi”sborserà invece 456 euro di Irpef,comprese addizionali (dalla tassazio-ne ordinaria), rimettendoci dunque124 euro (‘guadagno’ dell’Erario).Questo senza considerare la “perdi-

ta” (sempre a danno dei lavoratori)

della mancata rivalutazione del Tfr.Chi decide di prendere subito i soldi,infatti, rinuncia a un investimento si-curo: sul Tfr, ogni anno, i lavoratoriguadagnano una rivalutazione al tas-so dell’1,5% fisso più il 75% dell’in-flazione. Nell’esempio considerato inprecedenza, la perdita può valutarsiattorno ai 23 euro (considerando labassa inflazione di oggi). Peraltro, larivalutazione è esclusa dalla tassazio-ne Irpef ordinaria e paga una “impo-sta sostitutiva” dell’11%: un ottimoinvestimento, se si pensa che l’aliquo-ta Irpef più bassa è pari al 23%. Ma diquesto se ne è accorto il legislatore e,rimangiandosi la tesi secondo cui il“Tfr va agevolato fiscalmente, in quan-to avente funzione previdenziale”(cioè per la pensione), sempre nellalegge di Stabilità per il 2015 (comma623) ha previsto l’aumento della pre-detta aliquota d’imposta sostitutivaportandola (dall’11%) al 17%.A favore dell’operazione TFR in bu-

sta paga è la maggiore disponibilitàsubito di più denaro. Ma, non va di-menticato che il lavoratore da semprepuò ottenere dal datore di lavoro an-ticipi sulla liquidazione, senza aggravifiscali.

DUBBI E PERPLESSITA’

80 euro

80 euro

11-12 cirioli:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:40 Pagina 12

Page 13: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

13

La riduzione della spesa pubblica rimane il perno intorno a cui ruota tuttala manovra e, ancora una volta, la pubblica amministrazione centrale elocale contribuirà in modo sostanzioso al raggiungimento degli obiettivi

di risparmio indispensabili per evitare ulteriori inasprimenti della pressionefiscale nei prossimi tre anni.La cura dimagrante è piuttosto intensa per Ministeri, regioni e province,

mentre nei confronti dei comuni le severe misure di austerity adottate nelleprecedenti manovre sono parzialmente mitigate da un alleggerimento dei vin-coli del patto di stabilità interno. Peraltro, alle amministrazioni sul territorioviene richiesto un grosso sforzo – che evidentemente non sarà solo di tipo ge-stionale, ma anche, se non soprattutto, di tipo politico - per ridurre e raziona-lizzare le migliaia di società partecipate che oggi affollano il panorama deiservizi pubblici locali, spesso con un rapporto costi/benefici poco entusia-smante. E’ una sfida impegnativa che probabilmente richiederà parecchi anni.Nel frattempo, il grosso delle risorse dovrà arrivare da altri risparmi di spesa.Gli oltre 4 miliardi di euro di sacrifici chiesti alle regioni nel triennio 2015-2017 (con possibilità di incidere sugli stanziamenti destinati ai sistemi sanita-ri regionali si aggiungono ai 3,5 miliardi provenienti dalle riduzioni dellemissioni e dei programmi di spesa dei Ministeri, ai circa 6 miliardi che verran-no sottratti a province e città metropolitane, nonché alla miriade di interventidi “settore” (in massima parte destinati alle amministrazioni centrali) chefrutteranno un tesoretto ulteriore di risparmi pari ad almeno 1,2 miliardi.

Al netto del prolungamento sino al 2018del blocco dei rinnovi contrattuali e degli in-crementi retributivi, la manovra finanziaria diquest’anno appare nel complesso meno in-cisiva in materia di personale pubblico, Delresto, un’ampia e profonda riforma del set-tore pubblico è stata varata dal governo nonpiù tardi di quattro mesi fa con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e preannuncia-ta da un complesso di norme di portata an-cora più vasta ed innovativa contenute in undisegno di legge presentato l’estate scorsa edi cui “leggi illustrate” si è occupato sul nu-mero di settembre scorso (ma al momentonon si sa che fine abbia fatto).

Nella legge di stabilità 2015 i provvedi-menti più significativi in materia di lavoropubblico riguardano il personale delle Forzearmate, dei Corpi di polizia e dei Vigili delFuoco, che in termini occupazionali valgonocomplessivamente circa 1/6 dell’intera pub-blica amministrazione e di cui il governotenta ora di riordinare alcuni meccanismi re-tributivi e premiali. Ma non mancano prov-vedimenti destinati ad altri settori della p.a.,come ad esempio quello che riguarda ilpersonale in servizio all’estero o quello cheaffronta il delicato problema della mobilitàdel personale in esubero presso le societàpartecipate.

Retribuzionibloccatefino al 2018Nei commi da 254 a 256 dell’unico

mega articolo scaturito al termine dell’e-same parlamentare sono contenuti iprovvedimenti che riguardano le retribu-zioni nel pubblico impiego e che ripro-pongono, con poche modifiche, il con-tenuto dell’art. 21 del testo del disegnodi legge originario. Viene innanzituttosancita la proroga di un altro anno – os-sia fino al 31 dicembre 2015 - del bloc-co senza possibilità di recupero dei rin-novi contrattuali per tutti i comparti del

settore pub-blico, scadutiormai sin dallontano 31d i c e m b r e2009. Diconseguenza,i l prossimorinnovo con-trattuale do-

vrebbe (a questo punto il condizionaleè d’obbligo) slittare al triennio 2016-2018. Sotto il profilo strettamente tecni-co-contabile, tale provvedimento nonproduce alcun risparmio di spesa, masolo evita un aggravio, dal momentoche nei documenti di programmazione

economica e finanziaria non era previ-sto alcuno stanziamento per il rinnovodei contratti pubblici. La misura, peral-tro, si accompagna al prolungamento si-no a tutto il 2018 del blocco dell’inden-nità di vacanza contrattuale, che resteràquindi ferma al livello maturato al 31 di-cembre 2010 e non potrà essere recu-perata in seguito. In questo caso, il ri-sparmio ammonta a circa 320 milioni dieuro.Viene inoltre prorogato per tutto il

2015 il blocco degli scatti di stipendio edelle progressioni automatiche di carrie-ra per il personale non contrattualizzatodi cui all’art. 3 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 (professori universi-tari, avvocati e procuratori dello Stato,personale militare e delle Forze di poli-zia di Stato, personale della carriera di-plomatica e della carriera prefettizia),anche in questo caso senza possibilitàdi successivo recupero. Risparmi previ-sti: 40 milioni di euro all’anno. Dal bloc-co degli scatti restano comunque esclu-si i magistrati, pur rientrando anch’essinella categoria dei pubblici dipendentinon contrattualizzati.

Comparto sicurezza:provvedimentiin ordine sparsoIl personale delle Forze Armate e dei

Corpi di polizia è interessato da una

lunga lista di interventi che si trovano,però, disseminati in diverse sezionidella legge di stabilità. Un primo pac-chetto è contenuto nei commi da 258a 267 e si apre con l’abolizione degliarticoli del Codice dell’ordinamentomilitare (decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66) in base ai quali alcune ti-pologie di ufficiali delle Forze armate(Generale di divisione e Generale dibrigata) e dei Corpi di polizia ad ordi-namento militare nonché i dirigenti ge-nerali e i dirigenti superiori della Poli-zia di Stato possono ottenere la pro-mozione al grado superiore dal giornoprecedente a quello della cessazionedal servizio con effetti sia sul tratta-mento pensionistico che su quello dibuonuscita.Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio

2015, viene ridotta l’indennità spettanteai militari in quiescenza che si trovanoin posizione di “ausiliaria” (ossia, che ri-mangono a disposizione dell’ammini-strazione militare per un periodo pari a5 anni), che compensa parzialmente ladifferenza tra trattamento di quiescenzae retribuzione di pieno servizio.Sono dimezzati gli incentivi agli uffi-

ciali piloti, nonché agli ufficiali addettial controllo del traffico aereo dell’Eser-cito, della Marina e dell’Aeronauticamilitare e, per il solo anno 2015, sonoridotti di 119 milioni di euro gli stan-ziamenti per il riallineamento delle car-riere del personale non direttivo e nondirigente delle Forze armate e delleForze di polizia.La decorrenza delle assunzioni di

personale previste per i Corpi di poli-zia e per il Corpo nazionale dei vigilidel fuoco relativamente all’anno 2015non potrà essere anteriore al 1° di-cembre 2015 (ad eccezione, però, de-gli allievi agenti di PS del concorso2014, del personale della Polizia peni-tenziaria e del personale dei gruppisportivi presenti in tutte le Forze), perun risparmio calcolato in 27,5 milionidi euro.Infine, entro 90 giorni dall’entrata in

vigore della legge di stabilità dovrà esse-re avviata la revisione degli Accordi Na-zionali Quadro delle Forze di polizia adordinamento civile (Polizia di Stato, Po-lizia penitenziaria, Corpo forestale delloStato), risalenti al 2009, secondo criteriimprontati ad esigenze di razionalizza-

RISPARMI SUL PERSONALE

di MARCO BIAGIOTTI

LEGGE DI STABILITA’ 2015RIDUZIONE DELLA SPESA

LA STAFFETTA GENERAZIONALE PUO’ ATTENDERE

LLa manovra di quest’anno – a diffe-renza del passato - non contieneprovvedimenti particolari in mate-

ria di assunzioni e di turn-over per il per-sonale della p.a. Peraltro il recente de-creto legge 24 giugno 2014, n. 90 (con-vertito con modificazioni dalla legge 11agosto 2014, n. 114) si era già occupatodi questo tema, annunciando - tra l’altro- lo svecchiamento della p.a. e la crea-zione di migliaia di posti di lavoro per igiovani: un progetto per ora inattuato. A parte le già ricordate disposizioni

concernenti le assunzioni per il 2015presso i Corpi di polizia e dei vigili delfuoco, meritano di essere segnalati icommi 268 e 269 (introdotti nel corsodell’esame parlamentare) che per l’an-no 2015 prevedono, rispettivamente,la proroga per il 2015 dei rapporti a

termine nei comuni delle regioni a sta-tuto speciale per il personale con al-meno tre anni di servizio presso l’am-ministrazione interessata e lo scorri-mento straordinario delle graduatoriedei concorsi già banditi dall’Agenziadelle dogane e dei monopoli di Stato,ai fini della copertura dei posti vacanti.Nel primo caso, si tratta di una derogaalle norme generali sulle proroghe deicontratti a termine nelle pubbliche am-ministrazioni fissate nell’art. 4 del de-creto-legge 31 agosto 2013, n. 101(convertito con modificazioni dalla leg-ge 30 ottobre 2013, n. 125). Nel se-condo caso, viene data attuazione aduna norma contenuta nella legge distabilità 2013 (legge n. 228/2012), poisuccessivamente prorogata, nella qualesi prevedeva che prima di reclutare

nuovo personale amministrativo leAgenzie dovessero attingere fino adesaurimento dalle graduatorie dei con-corsi già espletati.Nella versione definitiva del testo

della legge di stabilità 2015, infine, èstata confermata (comma 390) la sop-pressione della norma contenuta nel-l’art. 14 del decreto-legge “Destinazio-ne Italia” 23 dicembre 2013, n. 145,che prevedeva l’ampliamento della do-tazione organica del Ministero del La-voro che avrebbe consentito l’assunzio-ne di 200 nuovi Ispettori del lavoro e50 nuovi Ispettori tecnici con oneri acarico del Fondo sociale per l’occupa-zione e la formazione (risparmio dispesa previsto: 5 milioni per il 2014, 7milioni per il 2015 e 10,2 milioni a de-correre dal 2016).

13-16 biagiotti:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:40 Pagina 13

Page 14: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

14

RIORGANIZZAZIONE DELLA P.A.

zione delle risorse disponibili e di mi-gliore espletamento dei compiti istitu-zionali.Fra le poche novità introdotte in que-

sta parte della legge di stabilità durantel’iter di conversione segnaliamo la nor-ma interpretativa dell’art. 3 bis del de-creto Madia di riforma della p.a. (decre-to-legge 24 giugno 2014, n. 90, converti-to con modificazioni dalla legge 11 ago-sto 2014, n. 114) collegato all’incremen-to dei servizi di sicurezza di Expo Milano2015, secondo cui lo scorrimento dellegraduatorie dei concorsi delle Forze dipolizia indetti per l’anno 2013, approva-te entro il 31 ottobre 2014, riguarda an-che i concorsi banditi nel 2012.Un secondo blocco di interventi è

compreso all’interno della sezione de-dicata ai risparmi del Ministero della Di-fesa (commi 363-380) e ripropone, inbuona parte, i contenuti dell’art. 31 deldisegno di legge presentato ad ottobre,integrati da alcune novità. Si cominciacon l’abrogazione della norma (art. 1,comma 4, della legge 29 marzo 2001,n. 86) per effetto della quale il perso-nale volontario coniugato, il personalein servizio permanente delle Forze ar-mate, delle Forze di polizia ad ordina-mento militare e civile, gli ufficiali e sot-tufficiali piloti di complemento in fermadodecennale e il personale appartenen-te alla carriera prefettizia ha diritto allacorresponsione dell’indennità di trasfe-rimento per il rientro in Italia dopo es-sere stato impiegato presso enti od or-ganismi internazionali o presso delega-zioni o rappresentanze militari nazionalicostituite all’estero, enti, comandi odorganismi internazionali. Risparmio pre-visto: 7 milioni di euro a decorrere dal2015. E sempre al fine di ridurre le spe-se di trasferimento, viene elevata da trea quattro anni la durata minima di per-manenza all’estero del personale mili-tare destinato ad incarichi in enti o or-ganismi internazionali.La sezione in esame reca anche prov-

vedimenti in tema di riduzione del per-sonale militare e civile. Per quanto ri-guarda il personale militare, viene mo-dificato il criterio di computo delle ec-cedenze di organico delle Forze Armateda collocare in posizione di ARQ(Aspettativa per riduzione quadri), concorrispondente riduzione del trattamen-to economico, prevista per i colonnellie generali delle Forze armate, compresal’Arma dei carabinieri e del Corpo dellaGuardia di finanza (risparmio di spesaquantificato in 1,5 milioni di euro a de-correre dal 2015) .Quanto al personale civile, verrà ri-

dotta del 10% a decorrere dal 1° gen-naio 2015 la dotazione organica com-plessiva degli uffici degli addetti militaripresso le Rappresentanze diplomatiche

e militari all’estero. Viene inoltre dispo-sta una riduzione del 20% del contin-gente di personale assegnato agli ufficidi diretta collaborazione del Ministrodella difesa (Segreteria del Ministro, Uf-ficio di Gabinetto, Ufficio legislativo, Uf-ficio del Consigliere diplomatico, segre-terie dei Sottosegretari di Stato), attual-mente fissato in 145 unità complessive.E viene decisa una riduzione di spesacomplessiva pari a oltre 250 milioni dieuro per il triennio 2015-2017 da otte-nere grazie all’accelerazione del pianodi riduzione (previsto nell’ambito delCodice dell’ordinamento militare) entroil 2020 delle dotazioni organiche di uf-ficiali, sottufficiali e volontari dell’Eser-cito, della Marina e dell’Aeronautica,nonché dei volontari del Corpo dellecapitanerie di porto.

Riduzione spesedel personaleall’esteroNotizie poco piacevoli per i dipendenti

pubblici in servizio all’estero (commi319-323), il cui trattamento retributivoviene sottoposto ad accurata revisione.Con effetto dall’1-7-2015, infatti, si pro-cederà alla modifica dei coefficienti per ilcalcolo dell’indennità di servizio all’esteroe del contributo spese per abitazioneprevisti dall’art. 171 del D.P.R. 5 gennaio1967, n. 18 (ordinamento dell’Ammini-strazione degli affari esteri). Dalla mede-sima data, inoltre, saranno resi meno fa-vorevoli i criteri per il trattamento fiscaledell’indennità di servizio all’estero e dellerelative maggiorazioni. E sempre a decor-rere dal 1° luglio 2015 è previsto un ulte-riore taglio del 20% delle indennità difunzione del personale in servizio nellesedi estere (ISE), che si va ad aggiungerealle riduzioni già disposte con la legge distabilità 2013 (legge n. 228/2012), conla legge di stabilità 2014 (legge 27 di-cembre 2013, n. 147) e con il recentedecreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.Fra le altre disposizioni introdotte, va

ricordata l’introduzione di nuovi criteriper il calcolo del contributo spese perabitazione nei confronti del personale inservizio all’estero, finalizzati a scoraggia-re la scelta di abitazioni troppo costose,nonché una riduzione pari a 3,7 milionidi euro per l’anno 2015 ed a 5,1 milionidi euro a decorrere dall’anno 2016 deglistanziamenti previsti per le indennità diservizio del personale docente nellescuole italiane all’estero. Quest’ultimotaglio è da mettere in relazione alla ridu-zione, già prevista nell’ambito della pri-ma spending review a suo tempo varatadal governo Monti (decreto-legge 6 lu-glio 2012, n. 95, art. 14, c. 11), del con-tingente di personale di ruolo del Mini-stero dell’Istruzione in servizio all’esteroentro un limite massimo di 624 unità apartire dall’anno scolastico 2015-2016.

Meno risorseper glienti pubbliciCominciamo dal comma 252, che

riproduce senza modifiche il testodell’art. 20, comma 1, del disegnodi legge entrato in Parlamento il 23ottobre scorso. Si tratta dei risparmisui f inanziamenti dei Ministeri infavore di circa 40 enti ed organismipubblici che da essi dipendono, perun tota le di c i rca 65 mi l ioni neltr iennio 2015-2017. I l comma ri-

manda al latabella alle-ga t a n . 6 ,che cont ie-ne l ’e lencode t t ag l i a todel le s t rut -t u r e so t t o -pos t e a r i -duzione dei

trasferimenti di r isorse. Tra esse,me t t e con to segna l a r e l ’ AGEA(Agenzia per le erogazioni in agri-coltura) con 9 milioni di euro di ta-gli nel triennio, l’ l’ISTAT con 6 mi-

lioni, l’ICE (Agenzia per le promo-zione del commercio estero) con 3milioni, l’Istituto italiano di tecnolo-gia con 9 mil ioni , l ’Agenzia delledogane e dei Monopoli con 3 milio-ni, il Formez con 3 milioni, l’ISFOLe l’Istituto superiore di sanità con 1mil ione e mezzo ciascuno, l ’ENACcon 3 milioni, l’ENEA con 3 milionie gli Enti parco con 3 milioni di eu-ro, ecc. In generale, l’entità dei taglidi spesa appare piuttosto elevata enon ha mancato di suscitare qual-che preoccupazione in sede tecni-co-parlamentare, dove si è rilevatocome il provvedimento avrebbe ne-cessi tato di un accertamento piùpreciso della sua reale sostenibilità,soprattutto in riferimento alle speseper il personale. Sono stati inveceeliminati dal Parlamento i tagli pre-visti ai finanziamenti degli istitutiitaliani di cultura all’estero e quelliall ’ Istituto superiore per la prote-zione e la ricerca ambientale ISPRA.

Risparmisu affittie ristrutturazioniNel la vers ione def in i t i va de l la

legge di stabilità 2015 i commi da270 a 273 assorbono e integrano ledisposizioni prima contenute nel-l ’art . 22 della versione originaria,concernente la valorizzazione delpatrimonio immobiliare dello Stato.La base normativa di riferimento è

rappresentata dai commi 222 e se-guenti dell’art. 2 della legge 23 di-cembre 2009, n. 191, peraltro giàpiù volte rimaneggiati nel corso de-gli anni. Con l’ultima modifica in-trodotta nel giugno scorso era statoprevisto l’obbligo per le p.a. di pre-disporre, entro il 30 giugno 2015,appositi piani nazionali di raziona-lizzazione degli spazi utilizzati dalleproprie strutture periferiche, da tra-smettere poi all’Agenzia del Dema-nio per le verifiche di compatibilitàeconomica.Tra l’altro, questi piani dovrebbe-

ro servire anche ad applicare il fa-moso parametro degli spazi a di-sposizione per ciascun dipendenteche, secondo quanto stabilito dallastessa legge 191/2009, sono com-pres i t ra 20 e 25 metr i quadrat ipro-capite. Ora il governo precisache i “piani di razional izzazione”dovranno includere anche la stimadei costi per la loro realizzazione,con l’avvertenza che, in ogni caso,la loro attuazione è subordinata al-la disponibilità delle specifiche ri-sorse da parte delle amministrazio-ni interessate. Con un emendamen-to introdotto durante l ’ i ter parla-mentare è stato affidato all’Agenziadel demanio il compito di affianca-re le amministrazioni nella elabora-z ione dei piani e , se necessar io ,provvedervi direttamente.

MENO FINANZIAMENTI AI PATRONATI

La parte della legge di stabilitàdedicata al finanziamento del-l’attività degli istituti di patronato

e assistenza sociale (commi da 309a 312) è fra quelle che hanno subitoi rimaneggiamenti più profondi in se-de di esame parlamentare. In primabattuta, il testo originario prevedevaun taglio secco di 150 milioni di euro,poi ridotto a 75 milioni e poi ancoraa 35 milioni nella versione definitiva,delle risorse destinate al finanziamen-to dei patronati per l’anno 2015.

Riduzionedegli accontiRispetto alla versione iniziale del

testo, inoltre, risulta ammorbidita an-che la riduzione della percentuale diacconto sul finanziamento da corri-spondere ai patronati a partire dal2016. Infine, viene abbassato da0,226 a 0,207 punti percentuali (mala proposta iniziale era 0,148) il valo-re dell’aliquota, calcolata sul gettitocomplessivo dei contributi previden-ziali obbligatori incassati da tutte legestioni amministrate dall’INPS edall’INAIL, in base alla quale si ricavala quota di risorse da destinare al fi-nanziamento agli istituti di patronato.A seguire, durante l’esame parla-

mentare sono state introdotte diversenuove disposizioni concernenti i re-quisiti organizzativi di cui gli istituti dipatronato devono risultare in posses-so, nonché il tipo di attività da svol-gere e i relativi standard minimi diservizio. In estrema sintesi le novitàprincipali riguardano: un’articolazio-ne territoriale più rispondente allereali necessità dei territori (sia delleassociazioni sindacali e datoriali checostituiscono i patronati, sia dei pa-tronati medesimi), la possibilità di

svolgere una gamma più vasta di ser-vizi (tra cui il sostegno alla popola-zione nelle procedure di accesso tele-matico alla p.a.: forse un implicito ri-ferimento alla trasmissione dei futuri730 precompilati?) e l’ampliamentodelle fattispecie che possono dar luo-go alla revoca del finanziamento pub-blico (tra cui il mancato raggiungi-mento di un volume minimo di atti-vità).

Ridefinizionedel meccanismoInfine, viene demandato alle future

manovre di finanza pubblica il compi-to di ridefinire l’intero meccanismo difinanziamento degli istituti dì patro-nato e assistenza sociale.Va detto che il contributo dei pa-

tronati è vitale nel nostro Paese. Que-sti assistono il comune cittadino dallevessazioni della pubblica amministra-zione che non funziona e da leggi far-raginose ed indecifrabili; ma è anchevero che nel settore va messo ordine.Non tutti i patronati svolgono ade-guatamente il loro compito e merita-no egualmente il sostegno con dena-ro pubblico.

LEGGE DI STABILITA’ 2015

13-16 biagiotti:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:41 Pagina 14

Page 15: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

15

Tagli ai Ministeri,la Difesapaga pegnoIl comma 287 riproduce senza varia-

zioni il testo dell’articolo 24 del disegnodi legge originario. Si tratta delle riduzio-ni delle dotazioni di bilancio relative amissioni e programmi di spesa dei Mini-steri per il triennio 2015-2017 per untotale di 3,5 miliardi di euro, che si van-no ad aggiungere a quelle già deliberatecon le manovre finanziarie degli anniscorsi. L’elenco dettagliato delle missio-ni e dei programmi di cui viene ridotto ilfinanziamento è contenuto in uno spe-cifico elenco, scorrendo il quale si puònotare che il pegno più pesante è quel-lo posto a carico del Ministero della Di-fesa, con oltre 504 milioni di euro di ta-gli per il 2015, 615 milioni per il 2016 e611 per il 2017 (in totale fanno oltre1,7 miliardi nel triennio, di cui il 90%provenienti dal programma “Pianifica-zione generale delle Forze Armate e ap-provvigionamenti militari”), seguito dalMinistero dell’Economia e delle finanzecon circa 520 milioni nel triennio. Il Mi-nistero dell’Istruzione, a sua volta, con-tribuirà con oltre 420 milioni di euro ditagli nel triennio, di cui 148,6 milioninel solo 2015 e 140 milioni riferiti allamissione “Istruzione scolastica” (55 all’i-struzione secondaria, 36 alla primaria e30 alla prescolastica). I tagli alle spesedel Ministero della Giustizia saranno in-vece pari a 308 milioni di euro nel trien-nio (102 milioni per il solo 2015), lamaggior parte dei quali suddivisi fra giu-stizia civile e penale e amministrazionepenitenziaria. Il Ministero dell’Internoridurrà le proprie spese di 100 milioni dieuro per ciascuno dei tre anni, 75 deiquali riguarderanno la missione “Ordinepubblico e sicurezza” e quasi 18 la mis-sione “Soccorso civile” (prevenzione delrischio e soccorso pubblico). Per quantoriguarda gli altri dicasteri, ricordiamo i20 milioni di euro sottratti nel triennioall’Ambiente (la metà dei quali prove-nienti dalla missione “Sviluppo sosteni-bile e tutela de territorio, con buona pa-ce di frane, inquinamento e alluvioni); i64,5 milioni di euro ai Beni Culturali(circa 40 dei quali tagliati al programma“Tutela del patrimonio culturale”); i 33milioni di euro al Ministero delle Infra-strutture e dei trasporti (quasi tutti sot-tratti alla missione “Diritto alla mobilitàe sviluppo dei sistemi di trasporto”).E’ importante infine osservare che le

riduzioni di spesa previste in questa se-zione della legge di stabilità non esauri-scono il contributo chiesto ai Ministeri –sia per il 2015 che per gli anni successi-vi - in termini di maggiori risparmi dispesa. Ulteriori specifici interventi ven-gono infatti previsti per alcune ammini-strazioni, come vedremo meglio piùavanti.

Organicostituzionalia dieta strettaCon la legge di stabilità 2015 anche le spe-

se degli organi a rilevanza costituzionale e dellaPresidenza del Consiglio subiscono consistentiriduzioni degli stanziamenti in bilancio (com-mi da 288 a 291). Per dare il buon esempio,la Presidenza del Consiglio ridurrà di 13milionidi euro all’anno le proprie dotazioni finanziariea decorrere dal 2015 (l’importo è stato au-mentato durante l’esameparlamentare: inizial-mente il taglio previsto era di 10 milioni an-nui). Gli altri organi a rilevanza costituzionalecontribuiranno ciascuno con una riduzione delproprio bilancio che si aggira intorno al 15%,

in grado di assicurare complessivamente 30milioni di euro di risparmi nel triennio 2015-2017. In particolare, la Corte dei Conti vedrà ri-dotte le proprie risorse di circa 18 milioni dieuro, Il Consiglio di Stato-TAR contribuirà concirca 9,7milioni di euro e il Consiglio Superioredella Magistratura con circa 2,3milioni di euro.E finisce ancora una volta nel mirino il Consi-glio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Inattesa della Legge costituzionale che dovrebbeeliminarlo, già con le precedenti manovre ave-va visto ridursi il proprio budget di spesa an-nuale e ora subisce il congelamento, a decor-rere dal 1° gennaio 2015, delle retribuzionispettanti al presidente e ai consiglieri, con l’ag-giunta di specifiche disposizioni volte a limitaregli incarichi di ricerca e le consulenze esterne(risparmio previsto: 10 milioni di euro annui adecorrere dal 2015).

AusterityallaFarnesinaDelle norme concernenti le spese

per il personale in servizio all’esteroabbiamo già parlato. I commi da318 a 323 contengono una serie didisposizioni concernenti le attivitàistituzionali del Ministero degli Affariesteri e della cooperazione interna-zionale, anch’esse ispirate a criteri diausterità e di contenimento dellaspesa. La più interessante è quellache affida al Ministro degli esteri lafacoltà di rinegoziare i termini degli

accordi internazionali concernenti ilversamento di contributi obbligatorie volontari alle organizzazioni inter-nazionali di cui l’Italia fa parte, inmodo da ottenere un risparmio dispesa pari a 25.243.300 euro per il2015 e a 8.488.300 euro a decorreredal 2016. Per la cronaca, il grossodei tagli (20 milioni per il 2015 e2.685mila euro dal 2016 in poi) ri-guarderà la voce relativa ai contributiitaliani all’ONU.Di segno contrario, l’incremento di

5 milioni di euro, avvenuto durantel’esame parlamentare, (da 60 a 65)dei contributi a favore delle iniziativedi cooperazione allo sviluppo realiz-zate dal Ministero degli esteri in at-tuazione di obblighi comunitari.

Fusionedi entiin AgricolturaDietro l’etichetta della razionalizzazio-

ne del settore della ricerca e della speri-mentazione nel settore agroalimentare esostegno all’innovazione tecnologica(commi 381-383), si intravede un’opera-zione risparmio da realizzare attraverso lafusione di due enti pubblici dalle compe-tenze in parte sovrapponibili. Gli enti “ra-zionalizzati” sono il Consiglio per la ricer-ca e la sperimentazione in agricoltura(acronimo CRA, un ente nazionale di ri-cerca con sede centrale a Roma e artico-lazioni sparse in tutta Italia, e con una

dotazione organica di oltre 1.900 unità)e l’Istituto nazionale di economia agraria(acronimo INEA, un ente nazionale di ri-cerca dal nobile pedigree, fondato nellontano 1928, con sede centrale a Romae sedi periferiche in tutte le regioni).Quest’ultimo verrà incorporato nel primo,che assumerà la denominazione di “Con-siglio per la ricerca in agricoltura e l’anali-si dell’economia agraria” (modificata ri-spetto a quella proposta nel testo origi-nario del ddl). Saranno ridotte del 50%le articolazioni territoriali e almeno del10% le spese per il personale.Entro 30 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di stabilità verrà nomi-nato con decreto del Ministro per le poli-tiche agricole un commissario straordi-nario che provvederà a predisporre entro4 mesi un piano per il rilancio dell’atti-vità di ricerca, lo statuto della nuovoConsiglio e i provvedimenti di riorganiz-zazione delle strutture e delle attività.Nelle more che tutta l’operazione vadain porto, viene effettuato un taglio di ri-sorse preventivo di importo pari a 3 mi-lioni di euro a decorrere dall’anno 2015.La sezione della legge di stabilità de-

dicata all’agricoltura è completata daltaglio di 6 milioni e 400 mila euro delPiano irriguo nazionale e dalla previsio-ne che il Ministero delle politiche agri-cole possa incrementare gli investimentiin favore della filiera agroalimentare(quest’ultimo provvedimento è stato in-trodotto in sede di esame parlamenta-re).

ADDIO MINI NAJA E RISPARMI… SULLE MEDAGLIE

Nell’ambito del pacchetto Difesa,al netto dei provvedimenti in ma-teria ai personale civile e militare

su cui ci siamo soffermati in preceden-za, viene abrogato (comma 365) l’arti-colo del Codice dell’ordinamento mili-tare (decreto legislativo 15 marzo 2010n. 66) che prevede una spesa pari ad 1milione di euro all’anno a decorrere dal2013 per l’organizzazione da parte delleForze armate di corsi di formazione acarattere teorico-pratico di durata nonsuperiore a tre settimane (la cosiddetta“mini-naja”), da svolgersi presso repartidelle Forze armate, finalizzati alla “diffu-sione dei valori e della cultura militarefra i giovani”.

Addiotradizioni storicheL’austerity non risparmia neanche le

tradizioni storiche, come dimostra la ri-scrittura (comma 366) dell’art. 1461del Codice dell’ordinamento militare re-lativo al conferimento della c.d. “meda-glia mauriziana”, (un’onorificenza con-cessa agli ufficiali e sottufficiali dell’Ar-ma dei Carabinieri, dell’Esercito Italiano,della Marina Militare, dell’AeronauticaMilitare, della Guardia di Finanza, dellaPolizia di Stato per i cinquant’anni dicarriera), precisando che potrà essereconiata anche in materiale diversodall’oro. Al riguardo, la relazione tecnicaprecisa che il costo unitario di ciascunamedaglia passerebbe da 1.355 a 110euro, con un risparmio di mezzo milio-ne di euro annui a decorrere dal 2015.Da segnalare poi che l’introduzione

all’ultimo momento (commi 163-166)di alcuni benefici previdenziali in favoredelle vittime del terrorismo (feriti o ca-duti durante l’adempimento dei lorocompiti istituzionali) ha lasciato insod-disfatte le rispettive associazioni, delusesoprattutto per il mancato accoglimento

da parte del governo della richiesta diripristinare le borse di studio per i figlidegli orfani e degli invalidi, di adeguarel’assegno vitalizio nonché di istituireuna medaglia e una giornata della me-moria.Viene inoltre introdotto (comma

367) il divieto per il Ministero della Di-fesa di rinnovare i contratti di trasportocollettivo del personale civile e militaremediante linee bus-navetta affidate aterzi. E saranno ridotti da 55 a 6 gli al-loggi di servizio classificati con la siglaASIR dal Codice dell’ordinamento mili-tare, destinati prioritariamente al Capodi Stato maggiore della difesa, ai Capi eSottocapi di stato maggiore di Forza Ar-mata, al Segretario generale della Dife-sa, ai comandanti militari territoriali, didipartimento militare marittimo e di re-gione aerea.

Venditaalloggi militariDal punto di vista dell’entità dei ri-

sparmi previsti, tuttavia, i contenuti piùinteressanti sono quelli che riguardanol’alienazione di immobili e la vendita dialloggi militari (commi 374-377), dacui il governo conta di ricavare almeno420 milioni di euro nel triennio 2015-

2017 che il Ministero della difesa dovràcomunque garantire accantonandolipreventivamente. Per conseguire l’o-biettivo saranno posti in vendita, conbando d’asta al rialzo riservata al perso-nale militare e civile della Difesa, gli al-loggi liberi (per i quali, cioè, non sia sta-to esercitato il diritto di prelazione daparte del conduttore) con uno scontosul prezzo di base d’asta del 20%, al fi-ne di accelerarne la dismissione. Il Mi-nistero potrà inoltre mettere in venditacon asta all’incanto gli alloggi liberi qua-lificati di particolare pregio e potrà ce-dere a titolo oneroso, previa intesa conl’Agenzia del demanio, immobili liberi(residenziali e non) a fondi comuni diinvestimento immobiliare, prioritaria-mente a quelli gestititi da società a ca-pitale pubblico.

Industriedella DifesaFra le novità introdotte durante l’esa-

me parlamentare segnaliamo quellecontenute nei commi 379 e 380, con ilrinvio di due anni (sino al 31.12.2016)del termine entro il quale le unità pro-duttive e industriali gestite dall’AgenziaIndustrie Difesa (AID), specializzate nelsettore manufatturiero, del muniziona-mento e della cantieristica navale, sonotenute a raggiungere determinati stan-dard minimi di efficienza gestionale perevitare di essere messe in liquidazione.Nel frattempo, però, a fare le spese del-la ristrutturazione sono i precari in servi-zio negli stabilimenti come personaletecnico, il cui contratto a termine, sca-duto nel 2011 e successivamente pro-rogato sino al 31.12.2014, viene ora ul-teriormente prorogato solo per un terzodegli interessati e solo per un anno. Ri-dotto, infine, da 19 a 12 il numero deidirigenti complessivamente in servizionell’ambito dell’Agenzia.

LEGGE DI STABILITA’ 2015

13-16 biagiotti:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:41 Pagina 15

Page 16: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

16

MENO VINCOLI PER I COMUNIQuanto ai comuni (comma 434), si

prevede un contributo pari a 1 miliardo e200 milioni di euro a decorrere dal 2015,attraverso una corrispondente riduzione delFondo di solidarietà comunale, istituitopresso il Ministero dell’Interno dalla legge228/2012 (legge di stabilità 2013) con unadotazione originaria di 6.547,1 milioni dieuro per gli anni 2015 e seguenti. Ricordia-mo che una prima decurtazione del Fondoera già stata effettuata nell’ambito del de-creto fiscale varato nell’estate scorsa (de-creto-legge 24 aprile 2014, n. 66). Vieneinoltre esteso al 2018 il contributo dei co-muni in termini di riduzione della spesapubblica, a suo tempo previsto per gli anni2014-2017 dal citato decreto-legge n.66/2014. Il che significa ulteriori 563,4 mi-lioni di euro di risparmi da ottenere princi-palmente attraverso la riduzione della spe-

sa per beni eservizi.P e r a l t r o ,

con un emen-damento ap-provato du-rante il primoesame allaC a m e r a(comma 436)

è stata prevista una riduzione del 50% delconcorso alla riduzione della spesa per icomuni delle zone colpite dagli eventi si-smici del 6 aprile 2009 (Abruzzo), delmaggio 2012 (Emilia-Romagna, Veneto eLombardia) e del giugno 2013 (provincedi Lucca e Massa-Carrara). Un’altra modifi-ca importante introdotta nel corso dell’e-same parlamentare riguarda l’eliminazio-ne per 5 anni dei vincoli per assunzioni dipersonale a tempo determinato in favore

delle unioni di comuni e dei comuni isti-tuiti a seguito di fusioni che abbiano unrapporto fra spese di personale e spesecorrenti inferiore al 30%.Una notizia positiva contenuta in que-

sta parte della legge di stabilità per gli entilocali è senz’altro quella che riguarda l’al-lentamento dei vincoli del patto di stabi-lità interno per le province e i comuni conpiù di 1.000 abitanti, validi per gli anni2015, 2016, 2017 e 2018, attraverso unadoppia modifica (commi 486 e 490) del-la base di calcolo che determina, per cia-scun anno, gli obiettivi di riduzione dellaspesa da raggiungere. Senza addentrarcinei complicati tecnicismi dell’operazione,ricordiamo che dal provvedimento do-vrebbe scaturire – secondo i calcoli dellarelazione tecnica del governo – un alleg-gerimento del patto di stabilità interno(cioè del limite di indebitamento degli en-ti territoriali) pari a 900 milioni di euroall’anno per i comuni e a 100 milioni perle province, destinati a tradursi in maggio-re disponibilità di risorse per gli investi-menti sul territorio.Inoltre, si stabilisce che entro il 31 gen-

naio 2015 un apposito decreto del Mini-stero dell’economia e delle finanze, d’inte-sa con la Conferenza Stato-città, provve-derà a rideterminare i “saldi obiettivo” delpatto di stabilità interno dei singoli comu-

ni tenendo conto di una serie di nuovi pa-rametri, tra cui le maggiori funzioni asse-gnate alle città metropolitane, i maggiorioneri connessi ad eventi calamitosi, gli in-terventi di messa in sicurezza degli edificiscolastici e del territorio. E, sempre a de-correre dal 2015, verrà disapplicato ilmeccanismo (invero alquanto bizantino)di riparto degli obiettivi del patto di stabi-lità interno fissato dall’articolo 20, comma2, 2-bis e 3 del D.L. n. 98/2011, basatosu 10 parametri di virtuosità degli enti lo-cali destinatari. Mecanismo che, in teoria,avrebbe dovuto determinare un alleggeri-mento del patto di stabilità per gli enti vir-tuosi e un corrispondente inasprimentoper gli altri enti, ma che in realtà è statoapplicato solo per l’anno 2012, prima diessere sospeso nel 2013 e nel 2014 acausa delle difficoltà applicative riscontra-te. Segnaliamo infine la norma (comma526 e segg.) che dal 1° settembre 2015trasferisce dai comuni allo Stato l’obbligodi sostenere le spese per gli uffici giudizia-ri, la cui entità verrà determinata tramiteun decreto del Ministro della giustizia,adottato di concerto con il Ministro dell’e-conomia e delle finanze. Al Ministero dellagiustizia - come già ricordato - verrà ancheassegnato prioritariamente il personaledelle province in esubero per effetto dellariforma Delrio (legge n. 56 del 2014).

Ammonta a 3 miliardi e 452 milioni di eu-ro per il periodo 2015-2018 il contributochiesto alle regioni a statuto ordinario in ter-mini di maggiori risparmi di spesa (commi398-399), che si andranno ad aggiungere ai500 milioni di euro per il 2014 e ai 750 mi-lioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e2017 già decisi con il decreto fiscale varatonella primavera scorsa (art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n.89), a loro volta estesi sino al 2018. Com-plessivamente, quindi, il contributo impostoalle regioni a statuto ordinario per il qua-driennio 2015-2018 ammonta a 4 miliardi e202 milioni di euro. Gli ambiti di spesa neiquali intervenire saranno decisi autonoma-mente dalle regioni in sede di Conferenzapermanente Stato-regioni-province autono-me entro il 31 gennaio 2015. In caso dimancata decisione da parte della Conferen-za, la ripartizione dei tagli sarà effettuata di-rettamente dal governo entro il 20 febbraiocon decreto del Presidente del Consiglio deiministri.Anche le regioni a statuto speciale e le

province autonome di Trento e Bolzano do-vranno pagare un prezzo salato al risana-mento della finanza pubblica, per un importototale pari a 467 milioni di euro nel triennio2015-2017, e a 513 milioni per il 2018, dicui ben 273 a carico della regione Sicilia. Latabella inserita nel comma 400 definisce, re-gione per regione, e per ciascuna provinciaautonoma, l’entità dei tagli da effettuare (an-che in questo caso, si tratta di importi aggiun-tivi a quelli già definiti nell’ambito del decre-to-legge 66/2014 sopra ricordato per il perio-do 2014-2017, i quali, a loro volta, sono este-si al 2018). Gli importi indicati per ciascunaregione potranno essere modificati – ad inva-rianza dell’importo complessivo – entro il 31gennaio di ogni anni tramite specifica intesada raggiungere in Conferenza permanenteStato-regioni-province autonome (comma417).Province e città metropolitane (commi

418-420) dovranno garantire un risparmio dispesa pari a 1 miliardo di euro nel 2015, a 2miliardi nel 2016 e a 3 miliardi a decorreredal 2017, in aggiunta agli importi già fissatidall’art. 47, comma 1, del più volte ricordatodecreto-legge 66/2014 per il periodo 2014-2017 (che ora, per di più, vengono estesi si-no al 2018).Entro il 15 febbraio 2015 un apposito de-

creto intermin,isteriale Interno-Economia,sentita la Conferenza Stato-città ed autono-mie locali, definirà la ripartizione dei nuovi ta-gli, che tuttavia non riguarderanno le provin-ce in situazione di dissesto alla data del 15ottobre 2014. In caso di mancato raggiungi-mento degli obiettivi di risparmio assegnati,entro il 30 aprile di ogni anno l’Agenzia delleEntrate recupererà le somme mancanti trat-tenendole dal gettito dell’imposta sulle assi-curazioni contro la responsabilità civile per iveicoli a motore, spettante alle province in

base all’art. 60del d.lgs. 15 di-cembre 1997,n. 446.Va detto,

peraltro, che ilcompito delleprovince (cheper ora conti-nuano ad esi-stere come en-

tità amministrative ma non politiche) nonappare facile e forse – almeno a detta dimolti Presidenti – potrebbe non essere suffi-ciente applicare alla lettera le dure prescri-zioni indicate nel comma 156 a decorrere dal1° gennaio 2015, ovvero: niente mutui (senon quelli legati alle funzioni di gestionedell’edilizia scolastica, costruzione e gestionedi strade provinciali e regolazione della cir-colazione stradale ad esse inerente, tutela evalorizzazione dell’ambiente); niente speseper relazioni pubbliche, convegni, mostre,pubblicità e di rappresentanza; niente incari-chi di studio o consulenza; niente assunzionia tempo indeterminato, mobilità o nuovi co-mandi e cessazione alla loro scadenza deicomandi attualmente in essere; niente attri-buzione di nuovi incarichi di supporto a orga-ni di direzione politica; niente nuove assun-zioni di personale con contratto a tempo de-terminato.Con l’ultimo passaggio al Senato è stato

introdotto un corposo pacchetto di misure(commi da 421 a 429) destinato al persona-le delle province e delle città metropolitane,la cui dotazione organica viene ridotta con ef-fetto immediato rispettivamente del 50 e del30%. Un provvedimento che si collega ai pe-santi tagli di spesa previsti per questi enti adecorrere dal 2015 e di cu parleremo in se-guito, nel quadro del processo di riformamesso in atto con la cosiddetta legge Delrio(legge 7 aprile 2014, n. 56) sulla revisionedegli assetti organizzativi e delle funzioni isti-tuzionali degli enti locali. La conseguenza èl’immediata messa in mobilità del personaleeccedente, quantificabile in almeno 20.000dipendenti. I destinatari della mobilità do-vranno essere individuati entro 90 giorni,mentre entro 60 giorni il Ministero per lasemplificazione e la p.a. provvederà a definirei criteri in base ai quali i dipendenti verrannorassegnati, secondo le funzioni svolte, ad al-tre amministrazioni: prioritariamente regionie comuni. Ma una quota consistente sarà di-rottata anche verso gli uffici del Ministero del-la giustizia, da tempo in sofferenza a causa digravi carenze di organico presso i tribunali.Per tutti gli interessati si applicheranno lenorme generali sulla mobilità obbligatoria deipubblici dipendenti, che prevedono la messain disponibilità per 2 anni all’80% dello sti-pendio (con successivo licenziamento) in ca-so di mancata ricollocazione. Come si puòimmaginare, siamo in presenza di una situa-zione non semplice da gestire sul piano orga-nizzativo e, per le sue dimensioni, assoluta-mente inedita nell’universo p.a.

I RISPARMI DI REGIONI E PROVINCE RIORDINO DELLE PARTECIPATE

Troppe volte annunciati negli anni esempre puntualmente rinviati, iprovvedimenti per mettere ordine

(soprattutto finanziario) nella giunglasemi-inesplorata delle oltre 11.000 so-cietà partecipate dalla pubblica ammi-nistrazione nazionale e locale trovanoattuazione nei commi da 609 a 616.Ricordiamo che si intendono per so-

cietà partecipate (a livello nazionale olocale) quelle società, con struttura pri-vatistica ma il cui capitale è interamen-te, o quasi, pubblico, che sono chiama-te a svolgere servizi per conto dell’Ente(Stato, Regione, Provincia o Comune)che le ha costituite. Per alcuni servizi èstata preferita alla gestione diretta lastruttura privatistica perché ritenuta piùsnella e produttiva (ed esente da… de-faticanti controlli). Nel tempo questesocietà si sono moltiplicate a dismisura,e, molte di esse, anziché offrire servizimigliori, si sono rivelate autentici “pozzidi San Patrizio”.Sono previsti nuovi criteri di organiz-

zazione dello svolgimento dei servizipubblici locali affidati a queste società(elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto).Appositi enti gestori verranno istituitidalle regioni e dalle province autonomeentro “ambiti territoriali ottimali” (ATO).L’estensione dovrebbe corrispondere alterritorio provinciale per garantire mag-giori economie di scala. Di questi entifaranno parte gli stessi enti locali inte-ressati. Il provvedimento è chiaramentemirato a ridurre la polverizzazione dellesocietà partecipate che gestiscono –spesso in perdita – i servizi sul territorio.Gli enti locali dovranno aderire entro il1° marzo 2015 agli enti di gestione ATOgià esistenti, oppure entro 2 mesi dalladata della loro istituzione. In caso di ina-dempienza da parte degli enti locali, ilpresidente della regione interessata in-vierà una diffida ad adempiere entro 30giorni e poi eserciterà i poteri sostitutivi.Le società di piccole dimensioni do-

vrebbero essere assorbite e scomparire.L’efficienza e la trasparenza dei nuovi

enti gestori sarà disciplinata da una se-rie di obblighi che essi saranno d’ora inavanti tenuti a rispettare, tra i quali ri-cordiamo il possesso documentato deirequisiti previsti dalla legislazione euro-pea nonché la predisposizione di un ri-goroso piano economico-finanziario re-

lativo a costi, ricavi e investimenti - as-severato da un istituto di credito specia-lizzato o da una società di revisione –necessario per ottenere eventuali finan-ziamenti pubblici integrativi.Va segnalata infine la norma che

esclude dal patto di stabilità interno pergli enti locali le spese per investimentieffettuate con i proventi delle dismis-sioni totali o parziali di proprie parteci-pate.A decorrere dal 1° gennaio 2015, an-

che camere di commercio, università eautorità portuali dovranno attuare un“processo di riorganizzazione delle so-cietà partecipate locali e delle parteci-pazioni societarie direttamente o indi-rettamente possedute”, al fine di ridur-ne il numero complessivo. Dovrannoessere eliminate le società e le parteci-pazioni non indispensabili per lo svolgi-mento di servizi di pubblica utilità, non-ché le partecipazioni in società chesvolgono attività analoghe a quelle dialtre partecipate o enti pubblici. E conuna norma inserita in dirittura d’arrivodurante l’ultimo esame al Senato, è sta-ta prevista la soppressione delle societàche risultino composte da soli ammini-stratori o da un numero di amministra-tori superiore a quello dei dipendenti.In ogni caso, le società non eliminate

andranno sottoposte al riordino degliorgani amministrativi e di controllo percontenerne i costi di funzionamento. Ipiani andranno predisposti entro il 31marzo 2015 e trasmessi alla Corte deiConti, specificando modalità e tempi diattuazione nonché l’entità dei risparmida conseguire.

LEGGE DI STABILITA’ 2015

13-16 biagiotti:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:41 Pagina 16

Page 17: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

I N S E R T O

GENNAIO 2015

PENSIONI:LE NOVITA’

a cura di DANIELE CIRIOLI

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:36 Pagina 1

Page 18: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

2 Gennaio 2015

Il nuovo anno porta sempre con sénovità anche in materia di pen-sioni. Il 1° gennaio 2015 non fa

eccezione ma si tratta di piccole no-vità. Cambiano, ad esempio, i termi-ni di pagamento delle pensioni perchi intasca più assegni: l’Inps pa-gherà tutto il giorno 10 di ogni mese.Tra le notizie cattive c’è quella per i

pensionati d’oro, che intascano unao più pensioni, ai quali è confermatal’applicazione di una ritenuta (6-12-18%) se incassano, nel 2015, com-plessivamente più di 91.433,16 euro.C’è anche il via libera a un tetto ai

pensionati del vecchio regime ‘retri-butivo’ (quellioccupati primadel 1996): nonpossono piùmaturare néincassare pen-sioni d’importosuperiore aquello calcola-to con la rego-la retributivaanche se orasono passati aquella contributiva. La nuova rego-la produce effetti dal 1° gennaio2015 su tutte le pensioni, sia suquelle da liquidare che su quellegià liquidate, per correggere lariforma Fornero che, nell’estenderedal 2012 la regola contributiva atutti i lavoratori, aveva manifestatoappunto un’anomalia: in presenzadi alte retribuzioni, ai lavoratoridell’ex regime retributivo facevamaturare pensioni d’importo piùalto di quelle che avrebbero ricevu-to se fossero rimasti nel vecchio re-gime retributivo.Cattive notizie per quanto riguar-

da la rivalutazione annuale dellepensioni (c.d. perequazione): il con-guaglio per l’anno 2014 chiude a de-

bito dei pensionati (cioè l’aumentoprovvisorio ricevuto l’anno scorso èrisultato superiore al dovuto). Inol-tre l’acconto per il 2015 è irrisorio. Aconti fatti, si tratterà di pochi spic-cioli in pensione.Ma la notizia più negativa è per chi

intenda mettersi in pensione proprionell’anno 2015: è “zero” la rivaluta-zione del montante contributivo, cioèdella base di calcolo della pensione(o quota di pensione) con il sistemacontributivo. E’ zero per decisionedell’Inps, ma bisogna attendere il vialibero da parte dei ministeri vigilanti(lavoro ed economia) che potrebbero

anche deciderein peggio: ap-plicare una“svalutazione”,perché il Pro-dotto InternoLordo (Pil), acui è aggancia-ta la rivaluta-zione dei con-tributi, negliultimi cinqueanni ha avuto

una regressione (come c’era daaspettarsi per via della crisi econo-mica).Due, invece, le principali notizie

buone: la sospensione delle penaliz-zazioni sulle pensioni a chi riesca,entro il 31 dicembre 2017, a mettersiin pensione prima di 62 anni d’età(sempre lavoratori dell’ex regime re-tributivo); la proroga al 31 dicembre2015 dei termini di presentazionedelle domande per la c.d. “opzionedonna” (opzione che consente alledonne di mettersi a riposo a 57-58anni e tre mesi con almeno 35 annidi contributi entro il 2014), che po-trebbe essere il preludio anche allaproroga dell’opzione a chi conseguei requisiti quest’anno.

TANTE PICCOLE NOVITA’

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:36 Pagina 2

Page 19: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015 3

Quando l’Inps pagail 10 del mesePluri-pensionati in fila alle Poste una sola volta a

mese, il giorno 10, per incassare le pensioni. A parti-re dal 1° gennaio 2015, infatti, è previsto che l’Inpspaghi solamente in questo giorno, con pagamentocumulativo unico, chi percepisca più trattamenti:pensioni, indennità, assegni e via dicendo. Lo hastabilito la legge di Stabilità per il 2015.

In particolare la norma stabilisce che, dal 1° gen-naio 2015, anche le pensioni, gli assegni, le pensio-ni e indennità di accompagnamento erogate agli in-validi civili, nonché le rendite vitalizie (Inail) a chipercepisce più trattamenti vanno poste in pagamen-to il giorno 10 di ciascun mese ovvero il giorno suc-cessivo se festivo o non bancabile (sabato e dome-nica), con un unico pagamento. Una novità che hasuscitato clamore, come c’era da aspettarsi. Tantoche lo stesso istituto è dovuto intervenire per preci-sare che “l’introduzione del nuovo sistema di paga-mento delle pensioni non comporta la modifica del-le date di pagamento delle pensioni, se si tratta diun unico trattamento, che continuerà a essere di-sponibile con la consueta data di valuta:

� giorno 1 di ciascun mese per le gestioni Inps(pensioni, indennità, ecc.);

� giorno 10 di ciascun mese per le gestioni dellospettacolo e degli sportivi professionisti;

� giorno 16 di ciascun mese per le gestioni dei la-voratori del pubblico impiego (ex Inpdap).

(Qualora le date indicate cadano in un giorno fe-stivo o comunque non bancabile, il pagamento èanticipato al primo giorno bancabile utile).

Come ha ribadito l’Inps, la novità interessa soltan-to chi riceva più pensioni o assegni, nel qual caso ilpagamento sarà fatto “cumulativamente” il giorno10. Lo stesso Inps fa sapere che la novità dovrebbeinteressare circa 800mila pensionati con più assegni.

Il tettoalle pensioni d’oroDal 1° gennaio 2015, i lavoratori occupati prima

del 1996 non possono maturare né intascare unapensione d’importo superiore a quella calcolata in-teramente con la regola retributiva anche senell’ultima parte della vita lavorativa sono stati sot-toposti al regime contributivo. Lo ha stabilito la leg-ge di Stabilità 2015 con una norma che produce ef-fetto, dal 1° gennaio 2015, su tutte le pensioni:quelle ancora da liquidare e quelle già liquidate. E’stata così corretta una anomalia manifestata dallariforma Fornero, con l’estensione a partire dal 2012della regola contributiva a tutti i lavoratori. In praticasuccedeva che, in presenza di alte retribuzioni, ai la-

voratori dell’ex regime retributivo faceva maturarepensioni più alte di quelle che avrebbero ricevuto sefossero rimasti con il vecchio regime retributivo (co-me dire: stavano bene e dopo la riforma Fornerostavano ancora meglio, in barba ai principi di spen-ding review di riforma).

La disciplina delle pensioni, come più volte è sta-to detto, distingue due categorie di lavoratori: i «vec-chi», quelli che hanno iniziato a lavorare prima del1° gennaio 1996; i «giovani», quelli che hanno ini-ziato a lavorare da tale data. Fino al 31 dicembre2011 i vecchi hanno fatto parte del regime retributi-vo o misto di calcolo della pensione, a seconda cheavessero o meno di 18 anni di contributi al 31 di-cembre 1995. I giovani appartengono da sempre(cioè dal 1996) al regime contributivo. Con la rifor-ma Fornero, dal 1° gennaio 2012, tutti i lavoratori,vecchi e giovani, rientrano nel regime contributivo:ai vecchi la pensione è calcolata in parte con la re-gola retributiva (anzianità al 31 dicembre 2011), inparte con quella contributiva (anzianità dal 1° gen-naio 2012); ai giovani la pensione è tutta calcolatacon la regola contributiva.

Per i giovani, inoltre, i contributi si pagano fino aun certo importo di retribuzione. Per il 2014 il limiteè stato pari a 100.123 euro: oltre non si sono pagaticontributi, ma non si maturerà neanche la pensione.Perciò il giovane che ha guadagnato 200mila euronel 2014 avrà pagato i contributi fino all’importo di100.222 euro e anche la sua futura pensione saràcalcolata fino al corrispondente (ridotto) montantecontributivo.

Lo stesso limite non valeva per i vecchi lavoratori:e questa è stata l’anomalia della riforma Fornero.Perché il vecchio dipendente che guadagna 200milaeuro, che nel regime retributivo avrebbe potuto ma-turare una pensione massima (con il massimod’anzianità di 40 anni) di 160 mila euro (l’80%dell’ultima retribuzione), con il sistema contributivosi ritrovava a poter maturare una pensione più alta,perché svincolata dal tetto contributivo (100.123euro nel 2014) e svincolata anche dagli anni di con-tribuzione (massimo 40 nel regime retributivo). Lalegge di Stabilità 2015, dunque, ha corretto questaanomalia: i vecchi non possono ricevere una pen-sione d’importo superiore a quella calcolata con laregola retributiva. Una “tagliola” che si applica dal 1°gennaio 2015 a tutte le pensioni, sia a quelle già li-quidate dal 2012 in poi che a quelle ancora da li-quidare.

Pil negativoe pensione contributivaLa crisi riduce le pensioni. La scarsa crescita del

Pil, infatti, si ripercuote sulla rivalutazione dei contri-buti versati all’Inps, che serviranno un domani a cal-

Le novitàin vigoredal 2015

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:36 Pagina 3

Page 20: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

colare la pensione retributiva. Chi andrà in pensionenel 2015 avrà la cattiva sorpresa di non ricevere al-cuna rivalutazione dei contributi versati fino al 2013.Tutto sommato la notizia è positiva, perché il coeffi-ciente di rivalutazione è risultato addirittura negati-vo (0,998073%, cioè inferiore a 1); ma l’Inps (salvosmentite da parte dei ministeri vigilanti, quellodell’economia e quello del lavoro) ha fatto sapereche considererà un tasso pari a 1 (quindi niente ri-valutazione, ma neppure una svalutazione).

Colpitii giovaniLa questione interessa da vicino i giovani, ossia

coloro che hanno cominciato a lavorare dal 1° gen-naio 1996 e rientrano appieno nel criterio di calco-lo della pensione c.d. “contributivo” e coloro che al31 dicembre 1995 non raggiungevano 18 anni dicontributi versati, per cui anche a loro è applicato ilregime contributivo a partire dalla stessa data del1° gennaio 1996 (soggetti appartenenti al c.d. siste-ma “misto”). Ma non sono del tutto disinteressati imeno giovani: la riforma Fornero, infatti, dal 1° gen-naio 2012 ha esteso a tutti, indistintamente, il crite-rio contributivo. Ragion per cui interessa anche co-loro che fruivano del vecchio criterio c.d. “retributi-vo” e continuano a fruirlo limitatamente alle anzia-nità fino al 31 dicembre 2011: in tal caso, la “riva-lutazione” riguarderà i contributi versati dal 1° gen-naio 2012 in avanti.

Il meccanismo di calcolo contributivo della pen-sione è abbastanza semplice. Tre i parametri di rife-rimento: la retribuzione, la c.d. aliquota di computoe il coefficiente di trasformazione del montantecontributivo. In pratica, con il versamento dei con-tributi il lavoratore accantona il 33% della retribu-zione (si prende ad esempio l’aliquota di computodei dipendenti; per gli autonomi è oggi del 22,20%e per i parasubordinati è del 28%). Ciò avviene me-se per mese, anno per anno, andando a formare ilc.d. “montante contributivo”. Questo montante è

soggetto a rivalutazione annuale a un tasso pari al-la variazione quinquennale del Pil (prodotto inter-no lordo) nel quinquennio precedente (nella rivalu-tazione è escluso soltanto l’ultimo anno di contri-buti). All’atto del pensionamento, al montante riva-lutato, si applica un coefficiente che converte queicontributi in pensione, la cui misura è correlataall’età.

Il tassodi rivalutazioneIl “problema” sta nell’operazione di rivalutazione

del montante contributivo che, come detto, avvienesulla base della dinamica quinquennale del Pil. Mail Pil non è la variazione dei prezzi Istat, che misurail potere di acquisto: il Pil riflette la capacità di unPaese di far girare la propria economia. Capacitàche – è noto a tutti – ultimamente scarseggia, unpo’ per la crisi economica internazionale e un po’per altre ragioni (incapacità di “afferrare” una ripre-sa che comincia a farsi vedere in altri Paesi euro-pei).

Il 27 ottobre 2014 l’Istat ha comunicato il tassodi rivalutazione dei montanti contributivi per il2013, da utilizzare per chi chiederà di andare inpensione dal 1° gennaio 2015. Sorpresa: per la pri-ma volta, dall’anno 1996 (cioè dalla riforma previ-denziale), il tasso è risultato negativo: 0,998073%,cioè inferiore a 1 che garantirebbe l’invariabilità. Si-gnifica allora che il montante, anziché rivalutarsi, sisvaluta. Come dire che a fronte di 1.000 euro dicontributi, la pensione è calcolata su 998 euro(montante).

La questione non è stata ancora del tutto risolta.Al momento, è certo soltanto che l’Inps ha “conge-lato” la svalutazione, sostenendo che la legge n.335/1995 non prevede l’applicazione di un tassonegativo (infatti, essa parla di “rivalutazione” deimontanti). Tuttavia, si attende un chiarimento defi-nitivo da parte dei ministeri dell’economia e del la-voro.

4 Gennaio 2015

I TASSI DI RIVALUTAZIONE NEL TEMPODecorrenza pensione Montante al Coefficiente rivalutazione

Anno 1998 31 dicembre 1996 1,055871Anno 1999 31 dicembre 1997 1,053597Anno 2000 31 dicembre 1998 1,056503Anno 2001 31 dicembre 1999 1,051781Anno 2002 31 dicembre 2000 1,047781Anno 2003 31 dicembre 2001 1,043698Anno 2004 31 dicembre 2002 1,041614Anno 2005 31 dicembre 2003 1,039272Anno 2006 31 dicembre 2004 1,040506Anno 2007 31 dicembre 2005 1,035386Anno 2008 31 dicembre 2006 1,033937Anno 2009 31 dicembre 2007 1,034625Anno 2010 31 dicembre 2008 1,033201Anno 2011 31 dicembre 2009 1,017935Anno 2012 31 dicembre 2010 1,016165Anno 2013 31 dicembre 2011 1,011344Anno 2014 31 dicembre 2012 1,001643Anno 2015 31 dicembre 2013 1,000000 (*)

(*) In attesa di conferma

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:36 Pagina 4

Page 21: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Rivalutazione 2015e conguaglio 2014A gennaio i pensionati ricevono il consueto au-

mento dovuto alla c.d. “perequazione automatica”,l’ex scala mobile, che incrementa le pensionidell’inflazione (al fine di non perdere il potere di ac-quisto). Ma si tratta di un aumento davvero irrisorio,perché l’inflazione è stata stimata prossima allo zero:+ 0,3%. Il che vuol dire che sulla pensione di milleeuro l’aumento sarà di appena 3 euro. E’ stato il mi-nistero dell’economia, come al solito, a stabilire il tas-so di rivalutazione provvisorio per il 2015, con decre-to 20 novembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Uffi-ciale del 2 dicembre 2014. Il decreto, inoltre, comeprevisto ha anche fissato il tasso di rivalutazione defi-nitivo per l’anno 2014 all’1,1%, in misura inferiorecioè a quella preventivata dallo stesso ministero condecreto 20 novembre 2013 pubblicato sulla GazzettaUfficiale n. 280 del 29 novembre 2013 (1,2%). E quila cosa si fa buffa, perché vuol dire che i pensionatidevono saldare un debito con l’Inps: l’aumento in piùricevuto sulle pensioni nel 2014 in via provvisoria!Devono, cioè, rimborsare all’Inps la quota dello 0,1%d’incremento non spettante. Insomma, tirando lesomme, tra aumento (+0,3%) e rimborso (–0,1%), ilconguaglio è davvero insignificante. Ma vediamo iparticolari di tutta l’operazione, a cominciaredall’aggiornamento dei valori delle prestazioni c.d.“minime”.

I valori delleprestazioni “minime”La differenza d’inflazione del 2014, tra provvisoria

(1,2%) e definitiva (1,1), determina prima di tutto lafissazione dei valori definitivi delle prestazioni mini-me: avendo percepito di più, i titolari di tali prestazio-ni dovrebbero teoricamente restituire all’Inps quantoincassato oltre il dovuto. I valori definitivi per l’anno2014, in particolare, sono i seguenti:

� pensione sociale, ancora in vita soltanto per chine era titolare al 31 dicembre 1995 = euro 368,51mensile (rispetto al valore provvisorio di euro 368,88mensile) con una differenza di euro 0,37 mensili;

� assegno sociale, spetta a chi ha più di 65 anni enon possiede reddito e ha sostituito dal 1° gennaio1996 la pensione sociale = euro 447,17 mensile (ri-spetto al valore provvisorio di euro 447,61 mensile)con una differenza di euro 0,44 mensili;

� trattamento minimo di pensione = euro 500,88mensile (rispetto al valore provvisorio di euro 501,38mensile) con una differenza di euro 0,50 mensili.

L’aumento dello 0,3%, in secondo luogo, rivaluta ivalori delle stesse prestazioni minime che assumonoi seguenti valori (provvisori) a partire dal 1° gennaio2015:

� pensione sociale euro 369,61 mensile (rispettoal valore definitivo del 2014 di euro 368,51 mensile)per un aumento di euro 1,10 mensili;

� assegno sociale euro 448,51 mensile (rispetto alvalore definitivo del 2014 di euro 447,17 mensile)per un aumento di euro 1,34 mensili;

� trattamento minimo di pensione euro 502,38mensile (rispetto al valore definitivo del 2014 di euro500,88 mensile) per un aumento di euro 1,50 men-sili.

Il conguaglio tra dare e avere verrà fatto automati-camente dall’Inps (o altro Ente erogatore).

Gli aumentidelle pensioni oltre il minimoIn base alla legge di Stabilità per il 2014 (legge n.

147/2013, art. 1, comma 483) la perequazione ope-ra su “tutta” la pensione, al tasso fissato per la classed’importo in cui si va collocare:

� aumento pieno (100%) del tasso d’inflazioneper la pensione/pensioni d’importo fino a tre volte iltrattamento minimo;

� aumento del 95% del tasso d’inflazione per lapensione/pensioni d’importo superiore a tre e fino aquattro volte il trattamento minimo;

� aumento del 75% del tasso d’inflazione per lapensione/pensioni d’importo superiore a quattro efino a cinque volte il trattamento minimo;

� aumento del 50% del tasso d’inflazione per lapensione/pensioni d’importo superiore a cinque e fi-no a sei volte il trattamento minimo;

� aumento del 45% del tasso d’inflazione per lapensione/pensioni d’importo superiore a sei volte iltrattamento minimo (nel 2014, invece, c’è stato unaumento fisso pari al 40% del tasso d’inflazione cal-colato sul valore di sei volte il trattamento minimo).

Per ogni classe vale poi una “fascia di garanzia”(così la chiama l’Inps), in virtù della quale la pensio-ne/pensioni il cui importo è di poco superiore al li-mite di una classe e inferiore a tale limite incremen-tato della rivalutazione vengono rivalutate fino a con-correnza del limite di classe maggiorato della rivalu-tazione (è spiegato praticamente in tabella).

Vediamo adesso le operazioni di perequazionedelle pensioni superiori al minimo. Riguardano dueaspetti:

1) conguaglio 2014 (calcolo della differenza tral’aumento provvisorio al tasso d’inflazione dell’1,2%e aumento definitivo al tasso d’inflazione dell’1,1%);

2) attribuzione aumenti provvisori per il 2015 (ri-conoscimento di una rivalutazione, al tassod’inflazione provvisoria dello 0,3%).

Gennaio 2015 5

LA RESTITUZIONE DELLA QUATTORDICESIMA

N el corso del mese di novembre 2014 l’Inpsha effettuato una verifica della “quattordi-cesima” corrisposta negli anni 2011 e

2012 sulla base dei redditi dell’anno 2011. Il parti-colare, sono state sottoposte a verifica le sommecorrisposte:

� nell’anno 2011, in caso di prima concessione;� nell’anno 2012, in caso di concessione suc-

cessiva alla prima.Al termine della verifica, l’Inps ha elaborate le

posizioni dei pensionati per le quali:- è scaturita la revoca totale/parziale del benefi-

cio;- è scaturita una differenza a credito del pensio-

nato;- l’importo corrisposto è stato confermato per-

ché correttamente erogato.I conguagli a credito sono posti in pagamento

con la mensilità di gennaio 2015. I conguagli adebito, invece, sono stati ripartiti in 36 rate e sa-ranno recuperati a partire dalla mensilità di pen-sione relativa a gennaio 2015. Agli interessatil’Inps ha inviato specifica comunicazione.

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:36 Pagina 5

Page 22: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Conguaglio2014Riguardo al primo aspetto, l’Inps determina

l’effettivo aumento di pensione che spetta per il2014. Ad esempio, su una pensione mensile di1.600 euro (valore di riferimento: dicembre2013), il conteggio è il seguente:

� perequazione provvisoria (tasso inflazionedell’1,2%) = euro 17,28 euro mensile che haportato il valore della pensione mensile, pertutto il 2014, a 1.617,28 euro;

� perequazione definitiva (tasso inflazionedell’1,1%) = euro 16,72 euro mensile, che fissail valore definitivo della pensione mensile a1.616,72 euro.

In tal caso, pertanto, il pensionato deve resti-tuire all’Inps 56 centesimi di euro mensili, paria 7,28 euro annui.

Perequazione2015Per quanto concerne il secondo aspetto (pe-

requazione provvisoria 2015), poiché l’indice diinflazione definitivo 2014 è noto solo a fine di-

cembre, l ’ Inps ut i l i zza un dato provvisor io(0,3%) senza attendere quello definitivo, do-vendo prepararsi in tempo al rinnovo dei man-dati di pagamento delle pensioni per il nuovoanno. Stando all’indice d’inflazione dello 0,3%,gli aumenti di gennaio 2015, risultano così arti-colati:

� 0,3% (100% indice Istat) per la pensio-ne/pensioni il cui importo mensile arriva fino a1.502,64 euro;

� +0,285% (95% indice Istat) per la pensio-ne/pensioni il cui importo mensile è compresotra 1.502,65 e 2.003,52 euro;

� +0,225% (75% indice Istat) per la pensio-ne/pensioni il cui importo mensile è compresotra 2.003,53 e 2.504,40 euro;

� +0,15% (50% indice Istat) per la pensio-ne/pensioni il cui importo mensile è compresotra 2.504,41 e 3.005,28 euro;

� +0,135% (45% indice Istat) per la pensio-ne/pensioni il cui importo mensile è superiorea 3.005,28 euro.

Come accennavamo in precedenza il congua-glio tra dare avere verrà effettuato automatica-mente dall’Inps (o altro Ente erogatore).

6 Gennaio 2015

I CONGUAGLI PER IL 2014PENSIONI MINIME

Prestazioni Valore provvisorio (1) Valore definitivo (2) Differenza

Pensione sociale 368,88 euro mensili4.795,44 euro annui

368,51 euro mensili4.790,63 euro annui

– 0,37 euro mensili– 4,81 euro annui

Assegno sociale 447,61 euro mensili5.818,93 euro annui

447,17 euro mensili5.813,21 euro annui

– 0,44 euro mensili– 5,72 euro annui

Trattamento minimo 501,38 euro mensili6.517,94 euro annui

500,88 euro mensili6.511,44 euro annui

– 0,50 euro mensili– 6,50 euro annui

PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO

Pensione a dicembre 2013 Aumento provvisorio (1)

Fino a 1.486,29 euro 1,2 % (100% Istat)

Da 1.486,30 a 1.505,61 euro Aumento fino a una pensione mensile a 1.505,61 euro (3)

Da 1.505,62 a 1.981,72 euro 1,08% (90% Istat)

Tra 1.981,73 a 2.004,91 euro Aumento fino a una pensione mensile a 2.004,91 euro (3)

Da 2.004,91 a 2.477,15 euro 0,90% (75% Istat)

Da 2.477,16 a 2.501,30 euro Aumento fino a una pensione mensile a 2.501,30 euro (3)

Da 2.501,30 a 2.972,58 euro 0,60% (50% Istat)

Da 2.972,59 a 2.991,84 euro Aumento fino a una pensione mensile a 2.991,84 (3)

Oltre 2.991,84 euro Aumento fisso di euro 17,84 (pari allo 0,60%, il 50% Istat)

Pensione a dicembre 2013 Aumento definitivo (2)

Fino a 1.486,29 euro 1,1 % (100% Istat)

Da 1.486,30 a 1.502,64 euro Aumento fino a una pensione mensile a 1.502,64 euro (3)

Da 1.502,65 a 1.981,72 euro 1,045% (95% Istat)

Tra 1.981,73 a 2.002,42 euro Aumento fino a una pensione mensile a 2.002,42 euro (3)

Da 2.002,43 a 2.477,15 euro 0,825% (75% Istat)

Da 2.477,16 a 2.497,58 euro Aumento fino a una pensione mensile a 2.497,58 euro (3)

Da 2.497,59 a 2.972,58 euro 0,55% (50% Istat)

Da 2.972,59 a 2.988,92 euro Aumento fino a una pensione mensile a 2.988,92 (3)

Oltre 2.988,92 euro Aumento fisso di euro 14,27 (pari allo 0,48%, il 40% Istat)

(1) Tasso (provvisorio) dell’1,2 per cento per l’anno 2014(2) Tasso definitivo dell’1,1 per cento per l’anno 2014(3) E’ la c.d. “fascia di garanzia”

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:36 Pagina 6

Page 23: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Pensionati d’oro:prelievo per l’anno 2015La perequazione delle pensioni comporta un ag-

giornamento del prelievo straordinario a titolo di“contributo di solidarietà” dovuto dai pensionatid’oro, ossia dei pensionati che, in virtù di una o piùpensioni, incassano complessivamente un importosuperiore a 14 volte il minimo di pensione. La misuraera già stata introdotta dalla manovra estiva del 2011(allora si chiamava “contributo di perequazione”); mavenne poi dichiarata incostituzionale con la sentenza

n. 216/2013 della corte costituzionale, tanto che lalegge di Stabilità per il 2014 ha stanziato le risorsenecessarie alla sua restituzione (80 milioni di euro di-luiti in due anni). Per superare i rilievi della corte co-stituzionale, il ticket è stato reintrodotto dalla stessalegge di Stabilità 2014 come “contributo di solida-rietà”, versato cioè a favore degli stessi istituti di pre-videnza che lo trattengono (Inps, in primo luogo) alfine di concorrere al mantenimento dell’equilibrio delsistema pensionistico. In questo modo è superato ilrilievo della Consulta che, attribuendo “natura tributa-

Gennaio 2015 7

GLI AUMENTI PER IL 2015 (1)PENSIONI MINIME

Prestazioni Valore anno 2014 Valore anno 2015 Differenza

Pensione sociale 368,51 euro mensili4.790,63 euro annui

369,61 euro mensili4.804,93 euro annui

+ 1,10 euro mensili+ 14,30 euro annui

Assegno sociale 447,17 euro mensili5.813,21 euro annui

448,51 euro mensili5.830,63 euro annui

+ 1,34 euro mensili+ 17,42 euro annui

Trattamento minimo 500,88 euro mensili6.511,44 euro annui

502,38 euro mensili6.530,94 euro annui

+ 1,50 euro mensili+ 19,50 euro annui

PENSIONI SUPERIORI AL MINIMOPensione a dicembre 2014 Aumento provvisorio (1)

Fino a 1.502,64 euro 0,3 % (100% Istat)Da 1.502,64 a 1.507,14 euro Aumento fino a una pensione mensile a 1.507,14 euro (2)Da 1.507,15 a 2.003,52 euro 0,285% (95% Istat)Tra 2.003,53 a 2.009,23 euro Aumento fino a una pensione mensile a 2.009,23 euro (2)Da 2.009,24 a 2.504,40 euro 0,225% (75% Istat)Da 2.504,40 a 2.510,03 euro Aumento fino a una pensione mensile a 2.510,03 euro (2)Da 2.510,04 a 3.005,28 euro 0,15% (50% Istat)Da 3.005,29 a 3.009,78 euro Aumento fino a una pensione mensile a 3.009,78 (2)

Oltre 3.009,78 euro 0,135% (45% Istat)

(1)Tasso (provvisorio) dello 0,3 per cento per l’anno 2015(2) Clausola di salvaguardia

IL RIMBORSO DEL VECCHIO TICKET A MARZO

I l vecchio ticket doveva applicarsi dal 1° agosto 2011al 31 dicembre 2014. Introdotto dal dl n. 98/2011(convertito dalla legge n. 111/2011, c.d. Manovra

estiva) venne temporaneamente abrogato dalla Mano-vra di Ferragosto (dl n. 138/2011) e poi definitivamen-te ripristinato in sede di conversione dall’art. 2, comma1, della legge n. 148/2011, per colpire gli importi dellepensioni complessivamente superiori ai 90 mila eurolordi annui. La misura del contributo era fissata al 5%della parte eccedente l’importo di 90 mila euro e fino a150mila euro e al 10% della parte eccedente i 150 mi-la euro, con un contributo minimo di 12 euro (al di sot-to di tale soglia, in altre parole, non si pagava niente).Ad abrogarlo definitivamente ci ha pensato la Corte co-stituzionale (sentenza n. 116/2013) che l’ha dichiaratoillegittimo perché di natura tributaria e, come tale, inco-stituzionale al rispetto degli artt. 3 e 53 della Costituzio-ne. Per far fronte all’obbligo di restituzione ai pensiona-ti del prelievo intanto operato, la legge di Stabilità 2014ha istituito un apposito fondo nel bilancio del ministerodell’economia con dotazione di 20 milioni di euro perl’anno 2014 e 60 milioni di euro per l’anno 2015 (80milioni di euro nei due anni).

I pensionati che hanno subito il prelievo stanno an-cora aspettando il rimborso degli importi relativi aglianni 2011 (da agosto) e 2012. Ciò nonostante l’Inpsavesse assicurato (così diceva nel messaggio n. 804 del

20 gennaio 2014) che avrebbe restituito gli importitrattenuto nel 2011 in concomitanza del pagamentodelle pensioni del mese di febbraio 2014. Questo nonè avvenuto, ed ecco quello che l’Inps ci ha risposto: «ilcontributo è stato trattenuto per parte del 2011, tutto il2012 e parte del 2013 (per quest’ultimo anno fino allapronuncia della Corte). Una volta uscita la sentenzaabbiamo nel 2013 sospesa l’applicazione del contribu-to e restituito subito con lo stesso rateo quanto tratte-nuto nel 2013. Non essendo stato, infatti, il contributoriversato al mef era possibile restituirlo subito. Per larestituzione del contributo trattenuto nel 2011 e nel2012 era necessaria una norma di legge, in quanto lalegge di contabilità richiede che le sentenze che pro-ducono effetti economici per essere applicate necessi-tano di un iter che si conclude con l’approvazione nor-mativa dello stanziamento idoneo a darvi seguito. Latempistica di restituzione è stata , quindi, stabilitadall’articolo 1, comma 287, della legge n. 147 del2013 con il quale sono stati stanziati 20 milioni per il2014 (utilizzati per restituire il contributo trattenuto nel2011) e 60 milioni per il 2015 (che saranno utilizzatiper restituire il contributo trattenuto nel 2012 – dimaggiore importo perché riferito a tutto l’anno). La re-stituzione sarà effettuata in maniera generalizzata conlavorazione centrale entro marzo 2015 in funzione delrelativo stanziamento».

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:36 Pagina 7

Page 24: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

ria” all’ex “contributo di perequazione”, cioè di “im-posta” in quanto finalizzata al risparmio di spesa pub-blica, aveva rilevato il mancato rispetto dei principi diuguaglianza perché applicato ad una sola categoria dicittadini, ossia ai pensionati.

Il ticketper l’anno 2015Il ticket colpisce le pensioni che risultano, com-

plessivamente, superiori a 14 volte il minimo dipensione (l’importo, perciò, varia negli anni). Per in-dividuare i pensionati soggetti al prelievo si fa riferi-mento a tutti i trattamenti pensionistici obbligatori,sia se erogati da Inps (incluso l’ex Inpdap) che daaltri enti previdenziali. Sono invece escluse le pre-stazioni assistenziali, gli assegni straordinari di so-stegno a reddito, le pensioni erogate alle vittime delterrorismo, le rendite Inail. Il ticket è dovuto dal 1°gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 nelle misure in-

dicate in tabella. Tabella che riporta anche i valoridei “limiti” provvisori e definitivi per l’anno 2014(che, essendo differenti, richiederanno un “congua-glio”), nonché i valori dei limiti validi per l’anno2015 (in via provvisoria).

Escluso il doppioprelievo straordinarioVale la pena evidenziare, infine, che la legge Sta-

bilità 2014 ha prorogato dal 1° gennaio 2014 al 31dicembre 2016 anche il prelievo straordinario suiredditi sopra i 300mila euro, già in vigore fino al 31dicembre 2013 (previsto dal dl n. 138/2011 e chia-mato anch’esso “contributo di solidarietà”). Poichéal raggiungimento di quel limite di reddito concor-rono anche le pensioni, la legge di Stabilità 2014precisa che chi è soggetto al prelievo straordinario epaga il contributo del 3% non deve pagare pure ilcontributo di solidarietà sulle pensioni.

8 Gennaio 2015

IL TICKET SUI PENSIONATI D’OROQUANDO E QUANTO È DOVUTO

Importo delle pensioni Misura del contributoFino 14 volte il minimo Inps Nessuno

Da 14 volte a 20 volte il minimo Inps 6 per centoDa 20 volte a 30 volte il minimo Inps 12 per cento

Da 30 volte il minimo Inps 18 per centoIL PRELIEVO PER IL 2014

Importo annuo delle pensioniMisura del contributo

Provvisorio (1) Definitivo (2)Fino a 91.251,16 euro Fino a 91.160,16 euro

Da 91.251,17 a 130.358,80 euro Da 91.160,17 a 130.228,80 euro 6 %Da 130.358,81 a 195.538,20 euro Da 130.228,80 a 195.343,20 euro 12 %

Da 195.538,21 euro Da 195.343,21 euro 18 %IL PRELIEVO PER IL 2015

Importo delle pensioni (3) ContributoFino a 91.433,16 euro Nessuno

Da 91.433,17 a 130.618,80 euro 6 %Da 130.618,81 a 195.928,20 euro 12 %

Da 195.928,21 euro 18 %(1) Con la rivalutazione provvisoria dell’1,2 per cento sui dati del 2013(2) Con la rivalutazione definitiva dell’1,1 per cento sui dati del 2013(3) Con la rivalutazione provvisoria dello 0,3 per cento sui dati del 2014

IL NUOVO DECRETO SULLA SPERANZA DI VITA (DAL 2016)

D al 1° gennaio 2016 si andrà in pensionequattro mesi più tardi. Il 16 dicembre 2014,infatti, i ministri del lavoro e dell’economia

hanno firmato il decreto che adegua tutti i requisitidi tutte le pensioni alla ‘speranza di vita’ (il decretoè in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale).E’ il secondo adeguamento, dopo quello scattato il1° gennaio 2013 per via del decreto 6 dicembre2011. Dopo il 2016, seguirà un altro adeguamentotriennale dal 2019 e poi, per effetto della riformaFornero, i successivi adeguamenti saranno biennalia cominciare dal 2021. Il decreto, come detto, au-menta di 4 mesi i requisiti per le pensioni a partiredal 1° gennaio 2016: che cosa succederà, dunque?Facciamo qualche esempio. I lavoratori “uomini”

(dipendenti, artigiani, commercianti, parasubordina-ti) nel 2015 possono ottenere la pensione di vec-chiaia all’età di 66 anni e 3 mesi; dal 1° gennaio2016 ci andranno a 66 anni e 7 mesi (4 mesi inpiù). Le cose vanno peggio per le donne: le lavora-trici dipendenti del settore privato, nel 2015, vannoin pensione di vecchiaia all’età di 63 anni e 9 mesi;dal 1° gennaio 2016 ci andranno a 65 anni e 7 me-si (22 mesi in più, tenendo conto non solo dei 4mesi in più della speranza di vita, ma anche deinuovi requisiti della riforma Fornero); le lavoratriciautonome (commercianti, artigiane, parasubordina-te) nel 2015 vanno in pensione di vecchiaia a 64anni e 9 mesi; dal 1° gennaio 2016 ci andranno a66 anni e 1 mese (16 mesi in più).

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:36 Pagina 8

Page 25: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015 9

Aseguito della riforma Fornero, i lavoratori sonotutti uguali circa il criterio di calcolo delle pen-sioni, perché la riforma ha esteso a tutti il “si-

stema contributivo”. Nello specifico, è con questo si-stema che vengono calcolate le quote di pensionerelative ai contributi versati a partire dal 1° gennaio2012.

Invece, con la precedente riforma Dini delle pen-sioni (legge n. 335/1995), il sistema di calcolo dellapensione si differenziava a seconda dell’anzianitàcontributiva maturata dal lavoratore alla data del 31dicembre 1995:

� per chi poteva contare su almeno 18 anni dicontributi (compresi i contributi, figurativi, da riscat-to e ricongiunzione), si applicava il cosiddetto crite-rio “retributivo”, legato appunto alle retribuzionidell’ultimo periodo lavorativo;

� per chi aveva meno di 18 anni di contributi, ilcriterio utilizzato era misto e cioè “retributivo” perl’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 e“contributivo” per i periodi di attività successivi al 1°gennaio 1996;

� per chi aveva cominciato a lavorare successiva-mente al 31 dicembre 1995, ossia dal 1° gennaio

1996, si applicava invece il solo criterio contributivo,strettamente collegato al valore dei contributi versati.

Dopo la riforma Fornero, dal 1° gennaio 2012, leprime due categorie utilizzano entrambe il sistemamisto; infatti:

� a chi può contare su almeno 18 anni di contri-buti al 31 dicembre 1995 (compresi i contributi, fi-gurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica:

- il criterio retributivo per le anzianità maturate fi-no al 31 dicembre 2011;

- il criterio contributivo per le anzianità maturatedal 1° gennaio 2012;

� a chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31dicembre 1995 si applica:

- il criterio retributivo per le anzianità maturate fi-no a a quella data;

- il criterio contributivo per le anzianità maturatedal 1° gennaio 1996.

Nulla è cambiato per la terza categoria (lavoratoriche hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicem-bre 1995, ossia dal 1° gennaio 1996, ai quali già siapplicava e continua ad applicarsi, sin dall’in-staurazione del primo rapporto di lavoro, il criterio“contributivo”.

I criteridi calcolodella pensione

IL CALCOLO DELLA PENSIONEI criteri di calcolo

Retributivo La pensione è pari a una percentuale dello stipendio, data dalla somma di un2% per ogni anno di lavoro.

ContributivoLa pensione annua è pari a una percentuale dei contributi versati nell’arco del-la vita lavorativa, prefissata dalla legge e variabile nel tempo in funzione dellaprobabilità di vita/morte delle persone (c.d. speranza di vita)

Anni di contribuzioneal 31 dicembre 1995

Criterio di calcoloapplicabile

Almeno 18 anniMisto:a) retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011;b) contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012.

Meno di 18 anniMisto:a) retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995;b) contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996.

Nessuno Contributivo

SistemaretributivoRicordiamo ora, più in particolare, le due regole

di calcolo delle pensioni (retributiva e contributiva).Secondo tale sistema, la pensione è rapportata al-

la media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratoriautonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si basa su treelementi:

1) l’anzianità contributiva, data dal totale degli

anni di contributi versati e accreditati fino ad unmassimo di 40 anni che il lavoratore può far valereal momento del pensionamento, siano essi obbliga-tori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;

2) la retribuzione/reddito pensionabile, data dallamedia delle retribuzioni o redditi percepiti negli ulti-mi anni di attività lavorativa (fino al 1992: 5 anniper i dipendenti e 10 anni per gli autonomi; dal1993 10 anni per i dipendenti e 15 per gli autono-mi), opportunamente rivalutati sulla base degli indi-ci Istat fissati ogni anno;

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:36 Pagina 9

Page 26: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

3) l’aliquota di rendimento, pari al 2 per centoogni annuo della retribuzione/reddito percepiti en-tro il limite di 46.169 euro annui per le pensioniaventi decorrenza nell’anno 2015 (46.031 per lepensioni con decorrenza nell’anno 2014). Il rendi-mento decresce sulle retribuzioni/redditi di importosuperiore (vedi tabella).

Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabilenon supera tale limite (46.169 euro), con 35 anni dianzianità contributiva la pensione è pari al 70 percento della retribuzione, e con 40 anni di anzianitàcontributiva è pari all’80 per cento. Ad esempio, sela media delle retribuzioni dell’intera vita lavorativaè di 40mila euro, con 35 anni di contributi si avràdiritto ad una pensione annua lorda (13 mensilità,al lordo dell’Irpef) di 30mila euro (cioè il 70% -2%moltiplicato 35 anni –di 40mila euro); mentre con

40 anni di contributi si avrà diritto a una pensioneannua lorda (13 mensilità, al lordo dell’Irpef) di32mila euro (cioè l’80% -2% moltiplicato 40 anni–di 40mila euro).

Considerando che, come detto, dal 1° gennaio2012 la regola retributiva è stata definitivamenteabbandonata, ne consegue che chi ha cominciato alavorare prima del 1992, quando si metterà a riposootterrà una pensione calcolata dalla somma di 3 di-stinte quote:

a) quota A retributiva, per l’anzianità maturata fi-no al 31 dicembre 1992;

b) quota B retributiva, per l’anzianità maturata dal1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011;

c) quota C contributiva, per l’anzianità maturatadal 1° gennaio 2012 fino al pensionamento.

(Si veda esempio dopo la regola contributiva)

SistemacontributivoIl sistema contributivo funziona grosso modo co-

me un libretto di risparmio. Il lavoratore accantonaogni anno parte dei propri guadagni (se è un lavo-ratore dipendente accantona, con il concorso puredell’azienda, il 33% dello stipendio; se è un lavora-tore autonomo accantona il 22% circa del proprioreddito; se è un collaboratore accantona il 30%del proprio compenso). All’atto del pensionamen-to, al montante contributivo (la somma di tutti icontributi versati) è applicato un coefficiente, dettodi trasformazione, che converte i contributi in pen-sione. Ai fini del calcolo, dunque, occorre:

� individuare la retribuzione annua dei lavora-tori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratoriautonomi o parasubordinati;

� calcolare i contributi di ogni anno sulla basedell’aliquota di computo (33 per cento per i di-pendenti; 22 per cento per gli autonomi; vigenteanno per anno per gli iscritti alla gestione separa-ta);

� determinare il montante individuale che si ot-tiene sommando i contributi di ciascun anno op-portunamente rivalutati sulla base della variazionemedia quinquennale del PIL (prodotto interno lor-do) determinata dall’Istat;

� applicare al montante contributivo il coeffi-ciente di trasformazione, che varia in funzionedell’età del lavoratore, al momento della pensione,determinato per decreto in base alla speranza divita stabilita dall’Istat (si veda tabella alla paginaseguente).

Facciamo un esempio. Supponiamo che un la-voratore abbia accumulato un montante contribu-tivo di 600 mila euro. Quando decide di pensio-narsi, l’importo della pensione verrà calcolato ap-plicando ai 600 mila euro il ‘coefficiente di trasfor-mazione’ corrispondente all’età posseduta al pen-sionamento. Se il lavoratore si pensiona que-st’anno bisogna fare riferimento ai nuovi coeffi-cienti. In tal caso, se ha 60 anni d’età avrà dirittoalla pensione di 27.966 (600.000 moltiplicato4,661%); se va in pensione a 65 anni d’età avràdiritto alla pensione di 32.610 euro (600.000moltiplicato 5,435%); se va in pensione a 70 annid’età avrà diritto alla pensione di 39.246 euro(600.000 moltiplicato 6,541%).

Una delle novità dell’ultima riforma delle pen-sioni, a proposito di quella di vecchiaia, è la fa-coltà, riconosciuta ai lavoratori, di restare al lavo-ro fino a 70 anni al fine di migliorare il proprioassegno di pensione. A tal fine, poiché i coeffi-cienti venivano prima calcolati per l’intervallo dietà tra 57 e 65 anni, la riforma Fornero ha previ-sto che fossero calcolati fino alla predetta età di70 anni. Così è avvenuto e, infatti, diversamentedal passato, sono stati determinati i coefficientianche per le età che vanno dai 66 ai 70 anni che,come si vede (in tabella), hanno valori general-mente più alti (il che significa che danno unapensione di misura maggiore). In generale, co-munque, la misura dei coefficienti cresce con ilcrescere dell’età proprio perché la loro determi-nazione è stata fatta tenendo conto del fine didover migliorare la misura della pensione a chi ri-tarda l’uscita da lavoro.

10 Gennaio 2015

COME SI CALCOLA LA PENSIONE MISTA (RETRIBUTIVA-CONTRIBUTIVA)REGOLA RETRIBUTIVA REGOLA CONTRIBUTIVA

Classi di retribuzione Quota A di pensione(fino al 31/12/1992)

Quota B di pensione(da 1/1/93 a 31/12/11)

Quota C di pensione(da 1/1/2012 a pensionamento)

Fino a 46.169,00 2,00 per cento 2,00 per cento

Montante contributivo (x)Coeff. trasformazione

Da 46.169,01 a 61.404,77 1,50 per cento 1,60 per cento

Da 61.404,78 a 76.640,54 1,25 per cento 1,35 per cento

Da 76.640,55 a 87.721,10 1,00 per cento 1,10 per cento

Oltre 87.721,10 1,00 per cento 0,90 per cento

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:36 Pagina 10

Page 27: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Il prossimo aggiornamento dei coefficienti di cal-colo delle pensioni (sistema contributivo) ci sarà du-rante quest’anno (2015), quando la revisione riguar-

derà i coefficienti da applicare ai pensionamenti de-correnti nel triennio 2016/2019. Dall’anno 2019 inpoi, invece, la revisione avrà una cadenza biennale.

Gennaio 2015 11

I COEFFICIENTI E LE VARIAZIONI NEL TEMPOEtà pensione Anni

1996-2009Anni

2010-2012Variazione2009-2010

Anni2013-2015

Variazione2012-2013

Variazione2009-2013

57 4,720% 4,419% – 6,38% 4,304% – 2,60% – 8,81%58 4,860% 4,538% – 6,63% 4,416% – 2,69% – 9,14%59 5,006% 4,664% – 6,83% 4,535% – 2,77% – 9,41%60 5,163% 4,798% – 7,07% 4,661% – 2,86% – 9,72%61 5,334% 4,940% – 7,39% 4,796% – 2,91% – 10,09%62 5,514% 5,093% – 7,64% 4,940% – 3,00% – 10,44%63 5,706% 5,257% – 7,87% 5,094% – 3,10% – 10,73%64 5,911% 5,432% – 8,10% 5,259% – 3,18% – 11,03%65 6,136% 5,620% – 8,41% 5,435% – 3,29% – 11,42%66 - - - 5,624% - -67 - - - 5,826% - -68 - - - 6,046% - -69 - - - 6,283% - -70 - - - 6,541% - -

LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO E LEGGE DI STABILITA’

L a legge di Stabilità 2015 rianima una serie di benefici per i la-voratori esposti all’amianto. In tutto quattro le novità, di cuitre ruotano attorno al bonus pensionistico riconosciuto dalla

legge n. 257/1992 e che conviene preliminarmente richiamare.

Il bonus pensionisticoI lavoratori che, nell’esplicare la propria attività lavorativa, siano

stati esposti per almeno 10 anni all’amianto sopra certi livelli diconcentrazione hanno diritto ad un bonus previdenziale, consi-stente in una maggiorazione del periodo di tempo d’esposizioneai fini del calcolo (diritto o misura della pensione). La disciplinaagevolativa è contenuta nella legge n. 257/1992, come da ultimoriformata dal dl n. 269/2003 (convertito dalla legge n. 326/2003).Le vigenti regole stabiliscono che, partire dal 1° ottobre 2003, ilpredetto bonus previdenziale di maggiorazione è pari a 1,25 (ri-dotto rispetto alla misura dell’1,5 valido fino al 30 settembre2003) ed è valido solo ai fini della misura della pensione e nonper la maturazione del diritto alla pensione, cosa rimasta valida fi-no al 30 settembre 2003. Il bonus, come accennato, spetta soltan-to a quei lavoratori che per almeno 10 anni sono stati espostiall’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100/fi-bre litro come valore medio, su 8 ore al giorno. L’accertamento èeffettuato dall’Inail.

Sanatoria certificazioniUna prima novità è prevista dal comma 112 della Legge di sta-

bilità 2015, il quale dispone che per il conseguimento della pen-sione anticipata da parte dei lavoratori esposti all’amianto ancorain servizio, che hanno subito provvedimenti di annullamento dellecertificazioni rilasciate dall’Inail per il conseguimento del bonus,non si terrà conto del provvedimento, fatta eccezione di casi di do-lo da parte del lavoratore, accertato con sentenza definitiva. In pra-tica, la norma dispone che non si considerino i provvedimenti diannullamento delle certificazioni rilasciate dall’Inail (salvo doloprovato dell’interessato) per il conseguimento del bonus di cuiall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, in base al quale ailavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 annil’intero periodo lavorativo soggetto all'Inail è moltiplicato per ilcoefficiente di 1,25 ai fini della pensione. La vicenda trae origineda un contenzioso che ha visto l’Inail prima emettere con troppafacilità (si ritenne) le certificazioni sull’esposizione all’amianto e poiintervenire la magistratura per farle revocare, perché ritenute frau-dolente. La previsione si colloca nel solco di precedenti sanatoriedello stesso tenore, di cui l’ultima prevista dalla legge n. 98/2013(conversione del dl n. 69/2013, c.d. decreto fare) e illustratadall’Inps nella circolare n. 164/2013. Gli oneri finanziari sono stati

valutati pari a 124,2 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2024(6 milioni di euro per il 2015, 16,5 per il 2016, 21,1 per il 2017 e il2018, 20,1 per il 2019, 16 per il 2020, 10,7 per il 2021, 6,2 per il2022, 3,5 per il 2023 e 3 per il 2024).

Prepensionamento/1Una seconda novità è prevista dal comma 115, il quale fissa al

31 gennaio 2015 il termine per presentare all’Inps una domandadi riconoscimento del bonus pensionistico per esposizione adamianto in base alla vecchia disciplina. In sostanza, la norma è vol-ta a consentire l’accesso al bonus secondo il più vantaggioso regi-me rimasto operativo fino al 2 ottobre 2003 (ai sensi dell’articolo13, comma 8, della legge n. 257/1992), il quale prevedeva lamaggiorazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5 evalida sia ai fini della misura che del diritto alla pensione. La possi-bilità è tuttavia limitata soltanto ai lavoratori assicurati all’Inps eall’Inail che siano stati collocati in mobilità da parte di aziende percessazione dell’attività lavorativa (crisi). Si tratta, in altre parole, diuna misura di “esodo” agevolato in quanto volta a favorire il pre-pensionamento di questi lavoratori che, altrimenti, si troverebberosenza pensione e fuori dal mercato del lavoro. La pensione nonpuò avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

Prepensionamento/2Una terza novità è prevista dal comma 117 e si tratta ancora di

prepensionamento. Infatti, la norma prevede l’applicazione dellamaggiorazione contributiva (di cui all’art. 13, comma 2, della legge n.257/1992), ai fini del diritto alla pensione solamente nel corso del2015 e senza corresponsione di arretrati, anche agli ex lavoratori:

� occupati in imprese esercenti attività di scoibentazione e bo-nifica;

� che hanno cessato il proprio rapporto di lavoro per effettodella chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa e il cui sito siainteressato dal Piano di Bonifica;

� che non abbiano ancora maturato i requisiti di età e contribu-zione per la pensione;

� che risultino malati con patologia asbesto correlata.

Fondo vittimeUltima novità è prevista dal comma 116, il quale estende in via

sperimentale, e per il triennio 2015-2017, la prestazione erogatadal “Fondo per le vittime dell’amianto”, consistente in una maggio-razione della rendita Inail percepita, ai malati di mesotelioma cheabbiano contratto la patologia, o, per esposizione familiare a lavo-ratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per compro-vata esposizione ambientale.

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 11

Page 28: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

12 Gennaio 2015

La pensionedi vecchiaiaNessuna novità nel 2015 sui requisiti (contributi

ed età) per conseguire la pensione di anzianità (ve-di tabella in basso).

La decorrenzadella pensioneLa pensione di vecchiaia (ovviamente, previa do-

manda da parte dell’interessato) decorre dal primogiorno del mese successivo a quello nel qualel’assicurato ha compiuto l’età di pensione ovvero,nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti irequisiti di anzianità contributiva, dal primo giornodel mese successivo a quello in cui i requisiti sud-detti vengono raggiunti. Poiché la liquidazione dellapensione avviene sempre su richiesta dell’interes-sato, ove questa venga fatta tempo dopo la matura-zione dei requisiti, avverrà dal primo giorno del me-se successivo a quello nel quale è stata presentatala domanda.

Per il conseguimento della pensione, infine, è ri-

chiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipen-dente. Non è invece richiesta la cessazione dell’at-tività di lavoratore autonomo.

La domandadi pensioneLa domanda di pensione di vecchiaia all’Inps si

presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenticanali:

� web – la richiesta telematica dei servizi è acces-sibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraver-so il portale dell’Istituto (www.inps.it);

� telefono – chiamando il Contact Center integra-to al numero 803164 gratuito da rete fissa o al nu-mero 06164164 da rete mobile a pagamento se-condo la tariffa del proprio gestore telefonico, abili-tati ad acquisire le domande di prestazioni ed altriservizi per venire incontro alle esigenze di coloroche non dispongono delle necessarie capacità opossibilità di interazione con l’Inps per via telemati-ca;

� enti di Patronato e intermediari autorizzatidall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadinii necessari servizi telematici.

Pensionedi vecchiaiao anticipata

LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL 2015Tipologia lavoratori Età Contributi

Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dipendenti privato (donne) 63 anni e 9 mesi

Almeno 20 anni (1)

Dipendenti privato (uomini) 66 anni e 3 mesi

Dipendenti pubblici (uomini e donne) 66 anni e 3 mesi

Autonome e gestione separata (donne) 64 anni e 9 mesi

Autonomi e gestione separata (uomini) 66 anni e 3 mesi

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata

Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dipendenti privato (donne) 63 anni e 9 mesi

Almeno 20 anni (1) (2)

Dipendenti privato (uomini) 66 anni e 3 mesi

Dipendenti pubblici (uomini e donne) 66 anni e 3 mesi

Autonome e gestione separata (donne) 64 anni e 9 mesi

Autonomi e gestione separata (uomini) 66 anni e 3 mesi

Tutti 70 anni e 3 mesi Almeno 5 anni (3) (4)

1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi diaccredito figurativo: a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di etàin ragione di 170 giorni per ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al co-niuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni dell’articolo 3 della legge n. 104/1992, per ladurata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.2) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 644,12 euro mensili (1,5 volte l’importodell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili).3) Solo contribuzione “effettiva”: è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, vo-lontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.4) Senza condizione sull’importo della pensione

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 12

Page 29: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

La pensione anticipata(ex anzianità)I nuovirequisitiQuest’anno, per tutti i lavoratori, sia del settore pri-

vato che del settore pubblico, dipendenti o autonomi,occorre aver maturato almeno 42 anni e 6 mesi (uo-mini) o 41 e 6 mesi (donne) di contributi per accederealla pensione anticipata, indipendentemente dall’età.

La pensione anticipata è una prestazione economi-ca erogata a domanda ai lavoratori dipendenti e au-tonomi con la particolarità che consente di accederealla pensione prima rispetto alle età previste per lapensione di vecchiaia, ulla base del solo requisitocontributivo (cioè senza attendere un’età minima).

Come già visto a proposito della pensione di vec-chiaia, anche ai fini dell’esame dei requisiti per lapensione anticipata occorre distinguere le due situa-zioni: lavoratore con contributi già versati al 31 di-cembre 1995 e lavoratore che ha cominciato a ver-sare dopo il 31 dicembre 1995.

Lavoratori con contributial 31 dicembre 1995I lavoratori in possesso di anzianità contributiva al

31 dicembre 1995 conseguono diritto alla pensioneanticipata in presenza - come detto - delle seguentianzianità contributive, al cui raggiungimento si valu-ta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accre-ditata:

� uomini = 42 anni e 6 mesi;� donne = 41 anni e 6 mesi;

Lavoratori senza contributial 31 dicembre 1995I lavoratori che hanno cominciato a lavorare dal

1° gennaio 1996 (e che sono, quindi, privi di anzia-nità contributiva, di qualunque ammontare, al 31 di-cembre 1995) hanno due vie per maturare il dirittoalla pensione anticipata.

1) La prima via: conseguono il diritto alla pensio-ne anticipata in presenza delle seguenti anzianitàcontributive:

� uomini = 42 anni e 6 mesi;

Gennaio 2015 13

LA SPERANZA DI VITA AGGIORNERA’ L’ETA’ PERIODICAMENTE

L a speranza di vita è un particolare automati-smo che prevede l’aggiornamento continuodei requisiti di pensionamento. Con essa, in

pratica, si fa dipendere l’accesso alla pensionedalla probabilità di vita e di morte (questa è lasperanza di vita), misurando, statisticamente, laprobabilità che un uomo e una donna di 65 annihanno di campare ancora: se la probabilità cresce(se cioè aumentano gli anni ancora attesi di vita),anche l’età di pensionamento si allontana dellastessa misura; se decresce tutto resta stabile (nonc’è diminuzione).

Il via a questo automatismo sarebbe dovutoscattare il 1° gennaio 2015 e avere una cadenzatriennale; la manovra estiva del 2011 (legge n.111/2011) l’ha anticipato al 2013, fissando un li-mite massimo alla prima variazione alla misura ditre mesi. Il primo adeguamento, con decorrenzadal 1° gennaio 2013, è stato approvato dal decre-

to ministeriale 6 dicembre 2011 del ministerodell’economia, pubblicato sulla Gazzetta ufficialen. 289 del 13 dicembre 2011. Il provvedimentoha reso nota la misura della variazione media del-la speranza di vita all’età di 65 anni registrata tra il2007 e 2010.

E’ risultata di cinque mesi, ma in sede di primaapplicazione, i requisiti pensionistici sono stati au-mentati soltanto di tre mesi (era questo un limitemassimo imposto dalla legge solo al primo ag-giornamento).

I prossimi adeguamenti, triennali, ci sarannonel 2016 e 2019; successivamente, per effettodella manovra Fornero, gli adeguamenti avrannouna cadenza biennale a cominciare dal 2021 dataa partire dalla quale, succeda quel che succeda, lariforma Fornero ha previsto che l’età minima diaccesso alla pensione risulti comunque non infe-riore a 67 anni.

DAL 2015 STOP ALLA PENALIZZAZIONE

L a legge di Stabilità 2015 ha sospeso, fino al31 dicembre 2017, il particolare maccani-smo punitivo previsto a carico di chi possa

avere accesso alla pensione prima dei 62 anni dietà. In pratica, il meccanismo prevedeva che sullaquota di pensione calcolata con il sistema “retri-butivo”, venga applicata:

� una riduzione dell’1% per ogni anno di anti-cipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di62 anni (e fino a 60 anni);

� una riduzione del 2% per ogni anno ulterioredi anticipo rispetto a due, cioè prima dei 60 anni.

All’atto pratico, la riduzione è dell’1% per ognu-no degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di62 anni (per esempio il lavoratore che accede allapensione anticipata a 60 anni subisce una ridu-zione del 2%, ovvero, 1% + 1%) e del 2% per

ciascuno degli anni mancanti al compimento dei60 anni (per esempio il lavoratore che accede allapensione anticipato a 58 anni subisce una ridu-zione del 6%, ovvero, 1% + 1% + 2% +2%). Nelcaso in cui l’età di pensionamento non sia interala riduzione percentuale è proporzionale al nume-ro di mesi.

La penalizzazione non ha trovato applicazione,fino al 31 dicembre 2014, con riferimento ai sog-getti che hanno maturato il requisito contributivovalutando esclusivamente prestazioni effettive dilavoro, nonché i periodi di astensione obbligatoriaper maternità, per obblighi di leva, infortunio, ma-lattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. Dal1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 lapenalizzazione non trova applicazione, a prescin-dere dalla tipologia di contribuzione.

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 13

Page 30: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

� donne = 41 anni e 6 mesi, praticamente lestesse anzianità dei “vecchi lavoratori” (come si èvisto in precedenza a proposito dei lavoratori concontributi versati entro il 31 dicembre 1995) macon questa differenza: che si valuta tutta la contri-buzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, conesclusione dei contributi volontari; che i contributida lavoro versati precedentemente ai 18 anni dietà vengono moltiplicati per 1,5 (valgono cioè unavolta e mezzo) e che la pensione NON è soggettaalla penalizzazione (se conseguita prima dei 62anni di età).

2) La seconda via: conseguono il diritto alla pen-sione anticipata al compimento di 63 anni e 3 me-si, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione“effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto, conesclusione di quella accreditata figurativamente aqualsiasi titolo) e a condizione che l’ammontaremensile della prima rata di pensione risulti non in-feriore a un importo soglia mensile, pari a 2,8 vol-te l’importo mensile dell’assegno sociale nel 2012:cioè 1.202,35 euro mensili (l’importo dell’assegnosociale dell’anno 2012 era pari a 429,41 mensili).I l l imite, f issato come detto con riferimentoall’anno 2012, è soggetto a rivalutazione sulla basedella variazione media quinquennale del prodottointerno lordo (PIL) nominale, appositamente cal-colata dall’Istat con riferimento al quinquennioprecedente l’anno da rivalutare.

Vale la pena far notare che questa seconda op-portunità di pensionamento è riservata a chi ha lafortuna di occuparsi ad alti livelli perché, per otte-nere in 20 anni di lavoro una pensione non infe-riore a quel limite (circa 1.200 euro mensili pertredici mesi all’anno), occorre aver lavorato comedipendente e aver guadagnato non meno di 50mila euro annui oppure come lavoratore a proget-to e aver incassato compensi non inferiori a 60 mi-la euro annui oppure come artigiano o commer-ciante e aver dichiarato redditi non inferiori a 70mila euro annui.

La decorrenzadella pensioneCome per la pensione di vecchiaia (ovviamente,

previa domanda da parte dell’interessato), anche lapensione di anzianità decorre dal primo giorno delmese successivo a quello nel quale l’assicurato hacompiuto l’età di pensione ovvero, nel caso in cui atale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzia-nità contributiva, dal primo giorno del mese succes-sivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono rag-giunti. Poiché la liquidazione della pensione avvienesempre su richiesta dell’interessato, ove questa ven-ga fatta tempo dopo la maturazione dei requisiti,avverrà dal primo giorno del mese successivo aquello nel quale è stata presentata la domanda.

Per il conseguimento della pensione, infine, è ri-chiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipen-dente. Non è invece richiesta la cessazionedell’attività di lavoratore autonomo.

La domandadi pensioneLa domanda di pensione anticipata all’Inps si pre-

senta esclusivamente attraverso uno dei seguenticanali:

� web – la richiesta telematica dei servizi è acces-sibile direttamente dal cittadino tramite PIN attra-verso il portale dell’Istituto (www.inps.it);

� telefono – chiamando il Contact Center integra-to al numero 803164 gratuito da rete fissa o al nu-mero 06164164 da rete mobile a pagamento se-condo la tariffa del proprio gestore telefonico, abili-tati ad acquisire le domande di prestazioni ed altriservizi per venire incontro alle esigenze di coloroche non dispongono delle necessarie capacità opossibilità di interazione con l’Inps per via telemati-ca;

� enti di Patronato e intermediari autorizzatidall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadinii necessari servizi telematici.

14 Gennaio 2015

LA PENSIONE ANTICIPATA NEL 2015Lavoratori CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Unica chance: requisito unico contributivoUomini 42 anni e 6 mesi (1) (2)Donne 41 anni e 6 mesi (1) (2)(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata(2) La pensione è soggetta a penalizzazione se conseguita prima dei 62 anni di età

Lavoratori SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995Prima chance: requisito unico contributivo

Uomini 42 anni e 6 mesi (3) (4) (5)Donne 41 anni e 6 mesi (3) (4) (5)(3) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, con esclusione dei contributi vo-lontari(4) I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo)(5) La pensione NON è soggetta a penalizzazione in base all’età di conseguimento

Seconda chance: doppio requisitoEtà Contributi

Tutti (uomini e donne) 63 anni e 3 mesi 20 anni (6) (7)(6) Solo contribuzione “effettiva”: è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria,volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo(7) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1.202,35 euro mensili (2,8 voltel’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili)

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 14

Page 31: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015 15

OPZIONE DONNA: UNA CHANCE PER ANTICIPARE LA PENSIONE

E’ una misura prevista a esclusivo favore dellelavoratrici, sia del settore pubblico che priva-to, introdotta in via sperimentale dalla legge

n. 243/2004 (la c.d. riforma delle pensioni Maroni).Prevede che, fino al 31 dicembre 2015, le donne ap-partenenti al c.d. regime “misto” di calcolo della pen-sione possano ancora conseguire il diritto all’ (ex)pensione di anzianità, in presenza di almeno 35 annidi contributi e di un’età non inferiore a 57 anni per lelavoratrici dipendenti e a 58 per le lavoratrici autono-me, all’unica condizione di optare per il calcolo e li-quidazione della pensione (“tutta” la pensione) inbase alla criterio “contributivo”. Essendo rivolta alledonne in regime “misto”, la facoltà interessa esclusi-vamente le lavoratrici che si sono occupate prima del1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 posso-no fare valere contributi inferiori a 18 anni, cosa cheinvece avrebbe consentito la permanenza nel regimeretributivo, almeno per le anzianità fino al 31 dicem-bre 2011. Queste lavoratrici, dunque, hanno diritto auna pensione calcolata in parte con il sistema “retri-butivo” (anzianità fino al 31 dicembre 1995) e in par-te con il sistema “contributivo” (anzianità successiveal 31 dicembre 1995).

La riforma Forneroe le istruzioni InpsLa chance dell’opzione per il contributivo è stata

salvata dalla riforma Fornero del 2012 (art. 24, com-ma 14, del dl n. 201/2011, convertito dalla legge n.214/2011). Nella circolare n. 35/2012 l’Inps ha pre-cisato che le lavoratrici che possono avvalersene so-no soltanto quelle che, entro il termine del 31 dicem-bre 2015, riescono ad avere la liquidazione dellapensione (cioè la decorrenza) e non solo la matura-zione dei requisiti (cioè il diritto), requisiti i quali pe-raltro devono essere adeguati alla “speranza di vita”,cominciando pertanto a considerare tre mesi in piùsin dal 1° gennaio 2013. In pratica, secondo l’Inps,nel calcolo del termine per l’opzione (31 dicembre2015), deve tenersi conto anche della “finestra mobi-le” che è di 12 mesi nel caso dei lavoratori dipenden-ti e 18 mesi degli autonomi. Ragion per cui l’ultimaoccasione per esercitare l’opzione viene a fissarsi alleseguenti scadenze:

31 maggio 2014 per le lavoratrici autonome;30 novembre 2014 per le lavoratrici dipendenti

del settore privato;30 dicembre 2014 per le lavoratrici dipendenti del

settore pubblico.Le predette date rappresentano i termini ultimi en-

tro cui maturare sia età (57 anni e 3 mesi oppure 58anni e 3 mesi) che contributi (35 anni) per far sì chela decorrenza della pensione avvenga entro il 31 di-cembre 2015. Ciò perché l’Inps fa decorrere la pen-sione:

dal 1° giorno del mese successivo a quello di ma-turazione dei requisiti a cui aggiungere altri 12 ovvero18 mesi per effetto della finestra, rispettivamente ailavoratori dipendenti e a quelli autonomi (la decor-renza, in altre parole, è fissata rispettivamente al 1°giorno del 13mo ovvero 19mo mese successivo aquello durante il quale si perfeziona la maturazionedi entrambi i requisiti);

dal giorno successivo a quello di maturazione deirequisiti più 12 mesi di finestra, alle impiegate pub-bliche (ex Inpdap).

Domande prorogateal 31 dicembre 2015Le lavoratrici possono fare l’opzione (e anda-re in pensione prima) entro il 31 dicembre2015, fermo restando la maturazione dei re-quisiti (57 anni e tre mesi di età e 35 anni dicontributi) al 31 maggio 2014 per le lavoratri-ci autonome, al 30 novembre 2014 per le di-pendenti del privato e al 30 dicembre 2014per le impiegate statali (così l’Inps nel mes-saggio n. 9231 del 28 novembre 2014). In par-ticolare, fermo restando che le predette daterappresentano i termini entro cui poter farvalere la maturazione dei requisiti (57-58 an-ni e tre mesi di età e 35 anni di contributi), lapresentazione della domanda di pensione ela cessazione del rapporto di lavoro (è condi-zione d’accesso alla pensione d’anzianità)possono avvenire fino al 31 dicembre 2015(non oltre).

Uno spiragliodi prorogaUna novità interessa pure le donne che sonorimaste fuori dalla facoltà dell’opzione, pervia dell’interpretazione “stringente” dell’Inpssulla base di indicazioni del ministero del la-voro. E sono le donne che, entro il 31 dicem-bre 2015, maturano i requisiti (età e contribu-ti), ma non la decorrenza della pensione (pervia della finestra). A loro l’Inps ora consentela presentazione delle domande (così nelmessaggio n. 9304 del 2 dicembre 2014). Do-mande tuttavia che non verranno trattate, matenute solo in “apposita evidenza”, fino aquando il ministero del lavoro non avrà forni-to nuovi chiarimenti che l’Inps, a seguitodell’emergere di ulteriori perplessità (ci sonodue risoluzioni del Parlamento e una ClassAction contro l’Inps), ha richiesto in meritoagli aspetti operativi dei termini di accessoalla pensione.

Maconviene?L’opzione per il calcolo contributivo di “tutta” la

pensione risulta sicuramente meno vantaggiosa delconservare parte della pensione determinata con ilcriterio «retributivo». Può comportare, cioè, una per-dita in termini di pensione stimabile, per la sola quo-ta oggetto di trasformazione, attorno al 20-25 percento. Però se una volta, quando l’età per la pensio-ne della vecchiaia era fissata a 60 anni, si poteva es-sere d’accordo che non valeva la pena accettare la ri-duzione dell’assegno di pensione per anticipare unpaio d’anni il ritiro dall’attività, ora, con l’età salita a63 anni e 9 mesi (66 e 3 mesi nel pubblico), la pos-sibilità di lasciare a 57 anni d’età (58 anni le autono-me) va valutata con maggiore attenzione.

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 15

Page 32: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

16 Gennaio 2015

REGOLE DIVERSE PER LA SCUOLA

Particolari regole vigono nel settore scolasti-co, per il quale il mese di gennaio rappre-senta, ogni anno, il periodo dedicato alla

domanda di pensionamento. La particolarità èquesta: fermo restando che i requisiti (sia vec-chiaia che anzianità) sono gli stessi degli altri la-voratori, l’accesso alla pensione (cioè il pensiona-mento vero e proprio) scatta sempre e soltantodal 1° settembre, in concomitanza con l’avviodell’anno scolastico; ciò per evidenti motivi orga-nizzativi. La particolare regola stabilisce, allora,che per il personale della scuola che matura i re-quisiti nell’anno (cioè tra il 1° gennaio e il 31 di-cembre), il diritto alla pensione decorre dal 1°settembre dello stesso anno. Vuol dire che, peresempio, chi matura il diritto a febbraio non potràandare in pensione prima del 1° settembre suc-cessivo; mentre se i requisiti vengono maturatinell’ultimo trimestre dell’anno (ottobre, novem-bre, dicembre) otterrà un anticipo di pensiona-mento (per esempio chi matura il diritto a no-vembre andrà in pensione due mesi prima: il 1°settembre).

Con riferimento all’anno 2015, pertanto, il per-sonale che perfezionerà i requisiti di età e di con-tribuzione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015

accederà alla pensione dal 1° settembre 2015. Intabella sono riepilogate le diverse opzioni di pen-sionamento.

Domandeentro il 15 gennaioSecondo stime, nel 2015 potrebbero essere

circa 30mila gli interessati a lasciare il lavoronella scuola e a mettersi in pensione. La stagio-ne di pensionamento 2014/2015 è stata fissatadal decreto n. 886 del 1° dicembre 2014 delministro dell’istruzione, il quale fissa al 15 gen-naio 2015 il termine per presentare le domandeda parte del personale docente, educativo, tec-nico, ausiliario e amministrativo in servizio nellescuole con rapporto a tempo indeterminato coneffetto dal 1° settembre 2015. In particolare, ildecreto stabilisce quel termine, oltre che per fardomanda di cessazione dal servizio per raggiun-gimento del limite massimo di servizio e/o didimissioni volontarie (per la pensione di anzia-nità, ad esempio), anche per il trattenimento inservizio (esclusivamente per raggiungere il mini-mo contributivo) o per la trasformazione delrapporto di lavoro da tempo pieno a tempo par-ziale.

LE POSSIBILI VIE PER ANDARE IN PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2015“SALVAGUARDIA” RIFORMA FORNERO, CON REQUISITI GIA’ MATURATI AL 31 DICEMBRE 2011 (1)

PensioneRequisiti

Età anagrafica Anni di contributi

Vecchiaia 65 anni uomini 61 anni donne 20 anni (ridotti a 15 a chi era inservizio al 31 dicembre 1992)

Anzianità/1 Qualunque 40 anni

Anzianità/2 60 anni, uomini e donne 36 anni (= quota 96)

Anzianità/3 61 anni, uomini e donne 35 anni (= quota 96)

REQUISITI ORDINARI, DA MATURARE TRA IL 1° GENNAIO E IL 31 DICEMBRE 2015

Vecchiaia 66 anni e 3 mesi, uomini e don-ne

20 anni (ridotti a 15 a chi era inservizio al 31 dicembre 1992)

Vecchiaiacon cumulo 66 anni e 3 mesi, uomini e donne 20 anni (2)

Vecchiaia/2 con totalizzazione Qualunque 40 anni e 3 mesi, uomini e don-ne (3)

Anticipata/1 Qualunque 42 anni e 6 mesi, uomini 41 an-ni e 6 mesi, donne

Opzione donna 57 anni e 3 mesi, solo donne 35 anni (4) (5)

(1) L’accesso alla pensione è già possibile dal 1° settembre 2011. Chi è rimasto in servizio, pertanto,può farlo in un secondo momento a suo piacimento(2) Personale con contribuzione mista, privata e pubblica, non ricongiunta ma “cumulata”(3) Personale con contribuzione mista, privata e pubblica, non ricongiunta ma “totalizzata”(4) Opportunità offerta solamente alle donne. Per aver diritto alla pensione dal 1° settembre 2015 irequisiti vanno maturato entro il 31 dicembre 2014 perché si applica la vecchia “finestra mobile”. E’ incorso un “ripensamento” della disciplina, da parte di ministero del lavoro e Inps, che potrebbe esten-dere la facoltà di maturazione dei requisiti fino al 31 dicembre 2015. In tal caso, a chi maturasse i re-quisiti nel 2015, la pensione decorrerebbe dal 1° settembre 2016 (si veda paragrafo dell’Inserto).(5) L’opzione comporta il calcolo della pensione solo ed esclusivamente con la regola contributiva, aprescindere dall’epoca di collocazione dei contributi

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 16

Page 33: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015 17

L a «rottamazione delle licenze» è possibileanche quest’anno. Si chiama così perché èrealmente agganciata alla chiusura in via de-

finitiva di una licenza commerciale (è il titolo au-torizzativo rilasciato dai Comuni per poter eserci-tare un’attività commerciale: negozi e botteghevari). E’ una sorta di prepensionamento, in quantoconsente di anticipare la chiusura del negozio ri-spetto all’epoca di maturazione dei requisiti dipensionamento di vecchiaia senza correre il ri-schio di rimanere senza reddito: in attesa dellapensione dà diritto a percepire una “indennità” ilcui importo è pari al minimo di pensione. Quandopoi si maturano i requisiti, l’indennità vene sosti-tuita dalla pensione vera e propria, commisurataalla propria storia di lavoro e di contributi.

La misura ha fatto esordio la prima volta nel1996 (dlgs n. 207/1996). Operativa fino al 2011 èrimasta poi bloccata. La legge di Stabilità per il2014 l’ha riattivata, stabilendo che possono avva-lersene, nelle misure e in base alle modalità previ-ste dalla previgente disciplina, i soggetti in posses-so dei requisiti nel periodo tra il 1° gennaio 2009e il 31 dicembre 2016 (per gli anni dal 2009 al2013 è una “sorta” di sanatoria). In ogni caso ledomande si possono presentare tra il 1° gennaio2014 e il 31 gennaio 2017.

Soggetti interessatiall’indennizzoDestinatari dell’incentivo sono:� i titolari o coadiutori di attività commerciale al

minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività disomministrazione al pubblico di alimenti e bevan-de (negozi, ecc.);

� i titolari o coadiutori di attività commercialesu aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.);

� gli esercenti attività di somministrazione alpubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti,pizzerie, ecc.);

� gli agenti e rappresentanti di commercio.

Requisitie condizioniPer maturare il diritto all’indennizzo occorre es-

sere in possesso dei seguenti requisiti:� età di 62 anni se uomo ovvero di 57 anni se

donna;� anzianità d’iscrizione di almeno cinque anni

alla gestione “artigiani e commercianti” Inps, co-me titolare o come coadiutore familiare, al mo-mento di cessazione dell’attività;

In presenza dei predetti requisiti, si consegue ildiritto all’indennizzo alle seguenti condizioni:

� cessazione definitiva dell’attività commerciale(l’attività deve “cessare”: il negozio, cioè, deve esseredefinitivamente chiuso, senza possibilità di equipara-re alla cessazione la vendita dell’attività);

� riconsegna al Comune dell’autorizzazione perl’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovveroquella per l’attività di somministrazione al pubblico dialimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di atti-vità abbinata (la c.d. “licenza commerciale”). Sel’attività commerciale è stata avviata dopo l’ultimariforma (dlgs n. 114/1998) va comunicata al Comunela sola cessazione dell’attività.

Inoltre occorre che il titolare dell’attività effettui lacancellazione:

� dal registro delle imprese, tenuto presso la Ca-mera di commercio, industria, artigianato e agricoltu-ra;

� dal registro degli esercenti il commercio (cdRec), tenuto presso la Camera di commercio, indu-stria, artigianato e agricoltura per l’attività di sommini-strazione al pubblico di alimenti e bevande. Tale re-quisito è richiesto soltanto per coloro che si sonoiscritti fino al 23 aprile 1999; dopo tale data, infatti,non è più richiesto l’obbligo d’iscrizione al Rec per chiesercita attività di commercio al minuto e, pertanto,non può esserci cancellazione;

� dal Ruolo provinciale degli agenti e rappresen-tanti di commercio, istituito presso la Camera di com-mercio, industria, artigianato e agricoltura.

La domanda, per “nuovi”e “vecchi” commerciantiLa legge Stabilità 2014 non ha solo riattivato

l’incentivo per chi maturi requisiti e condizioni dal 1°gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; ha pure riapertoi termini per le “vecchie” chiusure, ossia per quelleavvenute entro il 31 dicembre 2011 da parte di sog-getti che hanno maturato i requisiti tra il 1° gennaio2009 al 31 dicembre 2011. Pertanto, dal 1° gennaio2014 possono presentare domanda d’indennizzo:

� chi ha maturano i requisiti nel periodo dal 1°gennaio 2012 al 31 dicembre 2016;

� chi, pur avendo maturato i requisiti nel periododal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, non ave-va presentato domanda o gli era stata rigettata per-ché presentata oltre il termine ultimo (era fissato al31 gennaio 2012).

Attenzione; l’Inps ha precisato che, in ogni caso (a“nuovi” e/o a “vecchi”), la decorrenza degli indenniz-zi non può essere antecedente al 1° febbraio 2014,primo giorno del mese successivo all’entrata in vigo-re della legge (la logica è questa: poiché l’Inps erogale pensioni dal 1° giorno del mese successivo alla ri-chiesta, la prima data utile di erogazione è giocofor-za il 1° febbraio 2014 in relazione alle domande pre-sentate a gennaio 2014, primo mese di ri-operativitàdella misura).

Rottamazionelicenzecommerciali

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 17

Page 34: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

La misuradell’indennizzoUna volta maturati i requisiti (età e anzianità

d’iscrizione all’Inps) e realizzate le condizioni (chiu-sura attività, consegna licenza, cancellazione dallaCamera di commercio), è possibile presentare do-manda d’indennizzo all’Inps. L’Indennizzo verrà ero-gato dal mese successivo alla domanda, come det-to, fino a tutto il mese in cui il beneficiario compiel’età per la pensione di vecchiaia (si veda tabella).

La misura dell’indennizzo è pari al trattamentominimo di pensione previsto per gli iscritti alla ge-stione “artigiani e commercianti” Inps. A chi dovesseavervi accesso nel 2015, l’importo dell’indennizzosarà pari a euro 502,38 che è il minimo di pensionedal mese di gennaio 2015. L’indennizzo è normal-mente soggetto a tassazione fiscale (Irpef), ma nonconsente di ottenere i trattamenti di famiglia (asse-gni o aggiunte di famiglia).

Quanto costal’incentivo?L’incentivo è praticamente a costo zero per le cas-

se dell’Inps (e dello Stato). Infatti è auto- finanziatoda un contributo ad hoc, cioè mediante un’aliquotaaggiuntiva ai contributi ordinari che vengono versatidai lavoratori autonomi iscritti alla gestione “artigia-ni e commercianti” dell’Inps pari allo 0,09 per cento.Con la riattivazione dell’incentivo è stato conse-guentemente prorogato l’obbligo di versare la con-tribuzione aggiuntiva fino al 31 dicembre 2018, chealtrimenti sarebbe terminato il 31 dicembre 2014.

AlcuneparticolaritàIndennizzoe pensione di anzianità (o anticipata)Chi rottama la licenza ha diritto all’indennizzo an-

che se è già titolare o ha comunque maturato i re-

quisiti per la pensione di anzianità o anticipata dellagestione “artigiani e commercianti” (Inps, messag-gio n. 7384/2014).

In tal caso l’indennizzo spetta fino al mese dicompimento dell’età per la pensione di vecchiaia edurante tale periodo non è accreditata alcuna con-tribuzione, neppure figurativa (ciò perché l’art. 3,comma 2, del dlgs n. 207/1996 prevede espressa-mente che il periodo di godimento dell’indennizzo“è utile ai soli fini del conseguimento del diritto apensione” e non anche della “misura”).

Indennizzoe assegno socialeChi rottama la licenza ha diritto all’indennizzo an-

che se è titolare di assegno sociale (Inps, messaggion. 7384/2014). Tuttavia, poiché il diritto all’assegnosociale è subordinato al fatto che il beneficiario nonabbia redditi propri (salvo alcune esclusioni tassati-vamente fissate dalla legge, tra cui non comparel’indennizzo) o li possegga d’importo inferiore allamisura dello stesso assegno, nella maggior parte deicasi potrà scaturire la revoca del diritto all’assegnosociale, laddove sia superato il limite reddituale an-nuale. Per l’anno 2015 tale limite è pari a 5.830,63euro.

Indennizzoe pensione di vecchiaiaL’indennizzo non può essere concesso a quei

soggetti che, al momento della domanda, hannocompiuto l’età per la pensione di vecchiaia. Il divie-to, ovvio, arriva dalla disciplina stessa la quale stabi-lisce che l’indennizzo spetta fino a tutto il mese incui il beneficiario compie l’età pensionabile. Secon-do l’Inps (messaggio n. 7384/2014), conseguenzadi ciò è l’impossibilità di estendere il godimentodell’indennizzo fino ai 70 anni d’età (età fino a cui sipuò restare a lavoro per migliorare la pensione divecchiaia); e l’impossibilità di erogare l’indennizzoai soggetti già titolari di pensione di vecchiaia dellagestione Inps “artigiani e commercianti” o a quantisiano in possesso dei relativi requisiti.

18 Gennaio 2015

FINO A QUANDO SPETTA L’INDENNIZZOPeriodo Età per la pensione di vecchiaiaLavoratrici iscritte alla gestione commercianti dell’InpsDal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesiDal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesiDal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesiDal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 9 mesi (*)Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi (*)Lavoratori iscritti alla gestione commercianti dell’InpsDal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anniDal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesiDal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 66 anni e 3 mesi (*)(*) Requisito sicuramente più alto, poiché da adeguare alla “speranza di vita” (ci sarà decreto ministeriale)

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 18

Page 35: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015 19

QuandospettaLa pensione sociale, istituita dalla legge n.

153/1969, è stata sostituita, dal 1° gennaio 1996,dall’assegno sociale (art. 1, commi 6 e 7, della legge n.335/1995) che ha la stessa natura e funzione dellapensione sociale: garantire un sostentamento a coloroche non hanno maturato alcun diritto a pensione at-traverso il lavoro.

Nell’anno 2015 l’assegno sociale si ottiene a 65 an-ni e 3 mesi di età, con nessuna variazione rispetto agliscorsi anni quando c’è stato l’aumento di tre mesi pereffetto dell’adeguamento all’incremento della speran-za di vita.

Chine ha dirittoHanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani

che hanno compiuto l’età di 65 anni e tre mesi, effetti-vamente e abitualmente residenti in Italia e sprovvistidi reddito ovvero, anche se in possesso redditi, purchéd’importo inferiore al valore annuo dello stesso asse-gno. Pertanto, con riferimento all’anno 2015 tali limitidi reddito sono:

� 5.830,63 euro per le persone sole, non coniuga-te;

� 11.661,26 euro per le persone sposate.Si ha diritto all’assegno sociale anche se si è ospiti

di un istituto. In tal caso, se la retta di permanenza èpagata da un ente pubblico, l’assegno spetta al 50 percento; se la retta è per metà a carico dell’interessato odei propri familiari, invece, l’importo è ridotto del 25per cento; infine, se la famiglia paga più della metàdell’importo della retta, l’assegno sociale è corrispostoper intero.

Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, posso-no fare domanda di assegno sociale, qualora sussista-no gli altri requisiti richiesti e a condizione che abbia-no soggiornato legalmente e in via continuativa, peralmeno dieci anni nel territorio nazionale:

� i cittadini extracomunitari, inclusi i familiari di cit-tadini comunitari o italiani, in possesso del permessoCe per soggiornanti di lungo periodo e rispettivi fami-liari ricongiunti (la corte costituzionale ha dichiarato il-legittima la limitazione all’accesso alle prestazioni diassistenza sociale, anche non su base contributiva, aisoli lungo soggiornati, pertanto l’assegno sociale puòessere richiesto anche dai titolari di permesso di sog-giorno ordinario);

� i cittadini extracomunitari ai quali è stato ricono-sciuto lo status di rifugiato politico o di protezione sus-sidiaria e i rispettivi coniugi ricongiunti;

� i cittadini comunitari, regolarmente iscrittiall’anagrafe del Comune di residenza e rispettivi fami-liari ricongiunti, sia comunitari che extracomunitari.

QuantovalePer l’anno 2015 l’importo dell’assegno sociale,

soggetto a rivalutazione annuale, è salito alla misuraprovvisoria di 448,51 euro mensili (+ 1,34 euro sul2014), erogato per 13 mensilità, e quindi pari a5.830,63 euro annui.

Per l’anno 2014 è stato erogato in misura provvi-soria di 447,61 euro a mese, per complessivi5.818,93 euro annui (13 mesi). In via definitiva,però, l’importo è risultato più basso, cioè pari a447,17 euro a mese con 0,44 euro in meno (pari a5.813,21 euro annui): la differenza annua di 5,72euro percepita in più va restituita dai pensionati me-diante conguaglio che viene effettuato dall’Inps.

Hanno diritto all’assegno in misura intera:� i soggetti non coniugati che non possiedono al-

cun reddito;� i soggetti coniugati che hanno un reddito fami-

liare inferiore all’ammontare annuo dello stesso as-segno.

� Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:� i soggetti non coniugati che hanno un reddito

inferiore all’importo annuo dell’assegno;� i soggetti coniugati che hanno un reddito fami-

l iare inferiore al doppio dell ’ importo annuodell’assegno.

In altre parole, l’assegno è percepito integralmen-te solo in assenza totale di reddito, altrimenti se neha diritto a una cifra ridotta pari alla differenza tral’importo intero annuale dell’assegno sociale corren-te e l’ammontare del reddito annuale. Nel caso incui il richiedente sia coniugato il limite di reddito èraddoppiato.

Con qualiredditiAi fini del riconoscimento dell’assegno sociale si

considerano i redditi del richiedente e del coniugedi seguito indicati:

� redditi assoggettabil i al l ’ Irpef al nettodell’imposizione fiscale e contributiva;

� redditi esenti da imposta;� redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo

d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi diabilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato,da persone giuridiche pubbliche e private);

� redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessipostali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni al-tro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delleobbligazioni e titoli similari, emessi da banche e so-cietà per azioni; etc.);

� redditi di terreni e fabbricati;� pensioni di guerra;

L’assegno(ex pensione)sociale

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 19

Page 36: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

� rendite vitalizie erogate dall’Inail;� pensioni dirette erogate da Stati esteri;� pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai

ciechi civili, ai sordi;� assegni alimentari corrisposti a norma del codi-

ce civile.� Non si computano, invece:� i trattamenti di fine rapporto (Tfr) e le relative

anticipazioni;� il reddito della casa di abitazione;le competenze arretrate soggette a tassazione se-

parata;� le indennità di accompagnamento per invalidi

civili, ciechi civili e le indennità di comunicazioneper i sordi;

� l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti

della guerra 1915/1918;� gli arretrati di lavoro dipendente prestato

all’estero.

Nel 2018cambieranno le regoleVa ricordata infine la tappa del 1° gennaio 2018

fissata dalla riforma Fornero delle pensioni. Dallapredetta data, infatti, il requisito di età per aver dirit-to all’assegno sociale, nonché per il conseguimentodegli assegni sociali sostitutivi dell’assegno mensiledi assistenza a favore dei sordomuti e della pensio-ne di inabilità civile e dell’assegno mensile a favoredei mutilati e invalidi civili, verranno incrementati diun anno (a cui andrà aggiunta la speranza di vita).

20 Gennaio 2015

PENSIONE SOCIALE (1)

Anno 2014 Anno 2015 DIFFERENZAValore provvisorio Valore definitivo Valore anno 2015 ANNO 2015-2014368,88 euro mensili4.795,44 euro annui

368,51 euro mensili4.790,63 euro annui

369,61 euro mensili4.804,93 euro annui

+ 1,10 euro mensili+ 14,30 euro annui

ASSEGNO SOCIALE (2)

Anno 2014 Anno 2015 DIFFERENZAValore provvisorio Valore definitivo Valore anno 2015 ANNO 2015-2014447,61 euro mensili5.818,93 euro annui

447,17 euro mensili5.813,21 euro annui

448,51 euro mensili5.830,63 euro annui

+ 1,34 euro mensili+ 17,42 euro annui

(1) Sostituita dal 1° gennaio 1996 dall’assegno sociale(2) Ha sostituito, dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale

IL DIRITTO ALL’ASSEGNO SOCIALE NEL 2015Pensionato non coniugato

Reddito personale annuo Importo spettanteZero 448,51 euro mensili

Inferiore a 5.830,63 euro Assegno = (5.830,63 – Reddito personale annuo)/13Oltre 5.830,63 euro Zero

Pensionato coniugatoReddito familiare annuo Importo spettanteInferiore a 5.830,63 euro 448,51 euro mensiliSuperiore a 5.830,63 euro

ma inferiore a 11.661,26 euro Assegno = (5.830,63 – Reddito familiare annuo)/13Oltre 11.661,26 euro Zero

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 20

Page 37: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015 21

LA “QUATTORDICESIMA”

L a c.d. “quattordicesima” (Legge 127/2007) è inrealtà la corresponsione di una somma aggiunti-va, con la mensilità di pensione di luglio, a favore

dei soggetti con età pari o superiore a 64 anni, titolaridi uno o più pensioni a determinate condizioni di red-dito. Essa non costituisce reddito ai fini fiscali né ai finidella corresponsione di prestazioni previdenziali e assi-stenziali.

I potenziali beneficiari sono i titolari di pensioni exlavoratori dipendenti ed ex lavoratori autonomi che ab-biano compiuto nel corso dell’anno i 64 anni di età eche non abbiano redditi personali (non si valuta il red-dito dell’eventuale coniuge) superiori a 1,5 volte il trat-tamento minimo di pensione. Per l’anno 2015, pertan-to, in considerazione del fatto che il trattamento mini-mo annuo è pari a 6.530,94 euro, la soglia di redditoda non superare risulta pari a 9.796,41 euro.

Ai fini della verifica del requisito del reddito si tieneconto di tutti i redditi valutati al lordo (cioè includendol’Irpef), con la sola esclusione dei redditi derivanti dellacasa di abitazione, dalla percezione degli assegni al nu-cleo familiare e delle indennità di accompagnamento edei redditi derivanti dal pagamento dei trattamenti di fi-ne rapporto di lavoro e di quelli soggetti a tassazioneseparata.

Clausola di salvaguardiaQualora il reddito del pensionato superi il limite per

il diritto (9.796,41 euro), ma non il limite incrementatodella quattordicesima, viene riconosciuta una “quattor-dicesima” ridotta, cioè in misura tale da non superarela predetta soglia (limite più quattordicesima). Percomprendere il meccanismo ipotizziamo il caso di unpensionato con 30 anni di contributi e con un redditopersonale di 9.800,00 euro. In questa ipotesi il redditodel pensionato è superiore al limite degli 9.796,41 eu-ro, ma è inferiore ai 10.300,41 euro ovvero alla sommadel reddito richiesto per ottenere l’aumento piùl’importo del beneficio che, nel caso di un pensionato

con più di 30 anni di contributi, è di 504 euro. In tal ca-so la quattordicesima pagata dall’Inps sarà di 500,41(la differenza tra 10.300,41 e 9.800,00 euro).

Quanto spettaL’importo della quattordicesima non è unico, ma dif-

ferenziato in base agli anni di contributi versati per ot-tenere la pensione:

� 336,00 euro ai pensionati ex lavoratori dipendentiche abbiano un’anzianità contributiva fino a 15 anni eai pensionati ex autonomi che hanno versato contributifino a 18 anni;

� 420,00 euro ai pensionati ex lavoratori dipendentiche abbiano un’anzianità contributiva superiore a 15ma non a 25 anni e ai pensionati ex autonomi chehanno versato contributi per oltre 18 ma fino a 28 an-ni;

� 504,00 euro ai pensionati ex lavoratori dipendenticon più di 25 anni e agli ex autonomi con più di 28 an-ni di contributi.

Nell’ipotesi di compimento dei 64 anni nel corsodell’anno, la “quattordicesima” è rapportata ai solimesi successivi al compimento del 64esimo annod’età. Così, ad esempio, un pensionato nato il 5 agosto1949 con 28 anni di contributi da lavoro dipendente eun reddito inferiore al limite previsto, invece di percepi-re l’intero importo di 504,00 euro percepirà solo i 4/12della somma vale a dire 168,00 euro (per i mesi dasettembre a dicembre).

La domandaIl pensionato non deve fare nulla per ottenere la

quattordicesima che, di norma, viene erogata automati-camente in base alle dichiarazioni reddituali (i c.d. mo-delli Red). Può verificarsi, però, il caso in cui queste di-chiarazioni non siano mai state presentate oppure sia-no state compilate in modo errato; allora è necessariopresentare una richiesta all’Inps (o altro ente erogatorela pensione).

LA QUATTORDICESIMA PER IL 2015EX LAVORATORI DIPENDENTI

Reddito personale Anzianità contributiva Quattordicesima annua

Fino a 9.796,41 euro15 anni

336,00 euro

Da 9.796,41 a 10.132,42 euro Importo tale da garantire un redditodi 10.132,41 euro (1)

Fino a 9.796,41 euroOltre 15 anni e fino a 25 anni

420,00 euro

Da 9.796,41 a 10.216,42 euro Importo tale da garantire un redditodi 10.216,41 euro (1)

Fino a 9.796,41 euroOltre 25 anni

504,00 euro

Da 9.796,41 a 10.300,42 euro Importo tale da garantire un redditodi 10.300,41 euro (1)

EX LAVORATORI AUTONOMIReddito personale Anzianità contributiva Quattordicesima annua

Fino a 9.796,41 euro18 anni

336,00 euro

Da 9.796,41 a 10.132,42 euro Importo tale da garantire un redditodi 10.132,41 euro (1)

Fino a 9.796,41 euroOltre 18 anni e fino a 28 anni

420,00 euro

Da 9.796,41 a 10.216,42 euro Importo tale da garantire un redditodi 10.216,41 euro (1)

Fino a 9.796,41 euroOltre 28 anni

504,00 euro

Da 9.796,41 a 10.300,42 euro Importo tale da garantire un redditodi 10.300,41 euro (1)

(1) Clausola di salvaguardia

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 21

Page 38: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

22 Gennaio 2015

La pensione ai superstiti è erogata, a domanda,in favore dei familiari superstiti (appunto):

� del pensionato; in tal caso si chiama propria-mente “pensione di reversibilità”;

� del lavoratore (non ancora in pensione) in pos-sesso dei requisiti, generalmente ridotti, per il dirittoa tale pensione; in tal caso si parla propriamente di“pensione indiretta”.

Pensionedi reversibilitàQuando a passar a miglior vita è un “pensionato”,

vuol dire che una pensione era già in erogazione(cioè quella del “pensionato”); in tal caso, dunque,agli eredi andrà una quota di quell’assegno che ve-niva già fruito dal defunto e che acquista il nome di“pensione di reversibilità”.

PensioneindirettaQuando a passar a miglior vita è un lavoratore,

quindi un soggetto non pensionato, per poter lascia-re in eredità ai suoi congiunti una pensione occorreche egli abbia maturato, alternativamente:

� almeno 780 contributi settimanali, pari a 15 an-ni di contributi (vecchio requisito per la pensione divecchiaia);

oppure� almeno 260 contributi settimanali, pari a 5 anni

di contributi, di cui almeno 3 (pari a 156 contributisettimanali) nel quinquennio antecedente la datadel decesso (sono i requisiti previsti per l’assegnoordinario di invalidità).

In tal caso, agli eredi verrà liquidata una pensionevera e propria che acquista il nome di “pensione in-diretta”.

SoggettibeneficiariHanno diritto alla pensione ai superstiti (sia essa

pensione di reversibilità oppure pensione indiretta):� il coniuge superstite, anche se separato: se il

coniuge superstite è separato per colpa, la pensioneai superstiti spetta a condizione che gli sia stato ri-conosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;

� il coniuge divorziato se titolare di assegno di-vorzile;

� i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati,naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente di-chiarati, nati da precedente matrimonio dell’altroconiuge) che alla data della morte del genitore sia-no minorenni, inabili, studenti o universitari e a cari-co alla data di morte del medesimo;

� i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totalecarico degli ascendenti (nonno o nonna) alla datadi morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipotila pensione può essere erogata pure ai genitorise di età non inferiore a 65 anni e non titolari dipensione, sempreché alla data di morte del lavo-ratore e/o del pensionato risultino a carico dellostesso.

Infine, in mancanza del coniuge, dei figli, deinipoti e dei genitori la pensione può essere ero-gata anche ai fratelli celibi inabili e/o sorelle nu-bili inabili, non titolari di pensione, e che alla da-ta di morte del lavoratore e/o del pensionato ri-sultino a carico dello stesso.

La pensioneai familiarisuperstiti

UN ASSEGNO SE MANCANO I REQUISITI

N ei casi in cui non risultano perfezionati irequisiti per ottenere la pensione indi-retta, gli eredi non avranno diritto alla

pensione, ovvio, ma possono chiedere la liqui-dazione di un assegno economico. Le regolesono differenti a seconda che il lavoratore era onon era assicurato al 31 dicembre 1995: nelprimo caso la prestazione si chiama propria-mente “indennità per morte”; nel secondo casosi chiama propriamente “indennità una tan-tum”. Vediamo.

� L’indennità per morte (lavoratore giàiscritto al 31 dicembre 1995) è concesso a con-dizione che:

- non sussiste per nessuno dei superstiti il di-ritto alla pensione indiretta per mancato perfe-zionamento dei requisiti richiesti;

- nei cinque anni precedenti la data di morterisulta versato almeno 1 anno di contribuzione.

La domanda per ottenere l’indennità va pre-sentata, a pena di decadenza, entro un annodalla data del decesso del lavoratore assicurato.

� L’indennità una tantum (lavoratore iscrit-to dopo il 31 dicembre 1995) è concesso acondizione che:

- non sussistono i requisiti assicurativi e con-tributivi per la pensione indiretta;

- non ha diritto a rendite per infortunio sul la-voro o malattia professionale, in conseguenzadella morte dell’assicurato;

- è in possesso di redditi non superiori ai li-miti previsti per la concessione dell’assegno so-ciale (con riferimento all’anno 2015 tali limitisono: 5.830,63 euro per le persone sole e11.661,26 euro per le persone sposate).

Il diritto, in tal caso, si prescrivere dopo 10anni.

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 22

Page 39: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

La quota di pensioneche spettaNel caso di reversibilità la pensione è rappresen-

tata da una quota di ciò che percepiva il pensionatodeceduto; nel caso di pensione indiretta l’importo èrappresentato da una quota di ciò che avrebbe per-cepito il lavoratore deceduto calcolando la pensioneal momento del decesso. Nello specifico l’importodella pensione ai superstiti è calcolato applicandoalla pensione erogata al pensionato (reversibilità) oa quella che sarebbe spettata al lavoratore (indiret-ta) le seguenti percentuali (si veda tabella):

� 60 per cento, solo coniuge;� 70 per cento, solo un figlio;� 80 per cento, coniuge e un figlio ovvero due fi-

gli senza coniuge;� 100 per cento coniuge e due o più figli ovvero

tre o più figli;� 15 per cento per ogni altro familiare, avente di-

ritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.La pensione ai superstiti (reversibilità o indiretta)

con decorrenza dal 1° settembre 1995 è soggettaad ulteriore riduzione se gli aventi diritto posseggo-

no altri redditi.In pratica sulla quota spettante descritta nella ta-

bella in alto si aggiunge una ulteriore riduzione per-centuale (vedi tabella in basso).

Gennaio 2015 23

La domandadi pensioneLa pensione ai superstiti decorre dal primo giorno

del mese successivo a quello del decesso del lavo-ratore o del pensionato, indipendentemente dalladata di presentazione della domanda. Domanda hepuò essere inoltrata esclusivamente in via telemati-ca attraverso uno dei seguenti canali:

� Web – avvalendosi dei servizi telematici accessi-bili direttamente dal cittadino tramite PIN attraversoil portale dell’Istituto, www.inps.it;

� telefono – contattando il contact center integra-to, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al nu-mero 06164164 da rete mobile a pagamento se-condo la tariffa del proprio gestore telefonico;

� patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto -usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Familiari superstiti Pensione spettanteConiuge solo 60 per cento

Coniuge e 1 figlio 80 per centoConiuge e 2 o più figli 100 per cento

1 figlio 70 per cento2 figli 80 per cento

3 o più figli 100 per cento1 genitore 15 per cento2 genitori 30 per cento

1 fratello/sorella 10 per cento2 fratelli/sorelle 30 per cento3 fratelli/sorelle 45 per cento4 fratelli/sorelle 60 per cento5 fratelli/sorelle 75 per cento6 fratelli/sorelle 90 per cento

7 o più fratelli/sorelle 100 per cento

QUANDO E QUANTO SI RIDUCE LA PENSIONE AI SUPERSTITIReddito del superstite/beneficiario Riduzione della pensione

Fino a euro 19.592,82 euro Nessuna ulteriore riduzione (si prende il 100%)Da 19.592,83 euro a 26.123,76 euro 25 per cento (si prende il 75%)Da 26.123,77 euro a 32.654,70 euro 40 per cento (si prende il 60%)

Oltre 32.654,70 euro 50 per cento (si prende il 50%)

LA NORMA… ANTI BADANTI

L e pensioni liquidate solo al “coniuge super-stite” con decorrenza dal 1° gennaio 2012sono soggette a una riduzione dell’aliquota

percentuale, rispetto alla disciplina generale, neicasi in cui il deceduto abbia contratto matrimo-nio a un’età superiore a 70 anni e qualora la dif-ferenza d’età tra i coniugi sia superiore a 20 annio il matrimonio sia stato contratto per un perio-do di tempo inferiore ai 10 anni. La decurtazionenon c’è qualora vi siano figli minori, studenti oinabili. La misura è stata introdotta dalla c.d. Ma-novra estiva del 2011 (legge n. 111/2011) ed èstata battezzata “norma anti-badanti” perché siripercuote soprattutto sui matrimoni “combinati”tra gli arzilli vecchietti d’Italia e le giovani stranie-re.

Prima di analizzare le riduzioni è bene precisa-re il campo di applicazione della norma: essanon colpisce tutte le situazioni indistintamente,ma solo i «casi in cui il matrimonio defunto sia

stato contratto quando l’età di questi è superiorea settanta anni e la differenza di età tra i coniugisuperi i venti anni» (la nuova misura non si appli-ca in presenza di figli minori, studenti o inabili.)

Se si verificano queste due condizioni è proba-bile una riduzione della futura pensione di rever-sibi l i tà; tutto dipende, però, dalla duratadell’unione matrimoniale:

� se gli anni di matrimonio risultano (almeno)dieci non c’è alcuna riduzione;

� se gli anni di matrimonio risultano meno didieci, le aliquote sono ridotte dello 0,83 per cen-to per ogni mese che manca al limite dei diecianni, ossia del 10 per cento per ogni anno chemanca per il decennio.

Per esempio, se il matrimonio tra un 70enne euna 40enne è stato contratto 8 anni prima dellamorte, scatta la riduzione del 20 per cento per-ché mancano due anni a raggiungere un decen-nio (in tabella altri esempi).

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 23

Page 40: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

La domanda, eventualmente, vale anche come ri-chiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossidal deceduto.

Causedi cessazioneIl diritto alla pensione ai superstiti cessa nei se-

guenti casi:per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimo-

nio. In questo caso al coniuge spetta solo l’una tan-tum pari a due annualità della sua quota di pensio-ne, compresa la tredicesima mensilità, nella misuraspettante alla data del nuovo matrimonio. Nel casoche la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge,anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata infavore di questi ultimi applicando le aliquote di re-versibilità previste in relazione alla mutata composi-zione del nucleo familiare;

� per i figli minori, al compimento del 18° annodi età;

� per i figli studenti di scuola media o professio-nale che terminano o interrompono gli studi e co-munque al compimento del 21° anno di età. La pre-stazione di un’attività lavorativa da parte dei figlistudenti, il superamento del 21° anno di età el’ interruzione degli studi non comportanol’estinzione, ma soltanto la sospensione del dirittoalla pensione;

� per i figli studenti universitari che terminano ointerrompono gli anni del corso legale di laurea ecomunque al compimento del 26° anno di età. Laprestazione di un’attività lavorativa da parte dei figliuniversitari e l’interruzione degli studi non compor-tano l’estinzione, ma soltanto la sospensione del di-ritto alla pensione;

� per i figli inabili qualora venga meno lo stato diinabilità;

� per i genitori qualora conseguano altra pensio-ne;

� per i fratelli e le sorelle qualora conseguano al-tra pensione, o contraggano matrimonio, ovverovenga meno lo stato di inabilità;

� per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi,valgono le medesime cause di cessazione e/o so-spensione dal diritto alla pensione ai superstiti pre-viste per i figli.

Attenzione. La cessazione della contitolarità diuno o più soggetti determina la riliquidazione dellaprestazione nei confronti dei restanti beneficiari, cal-colando la pensione dalla decorrenza originaria congli incrementi perequativi e di legge intervenuti neltempo, in base alle aliquote di pertinenza dei re-stanti contitolari.

24 Gennaio 2015

PENSIONE AI SUPERSTITI

ASSEGNO SOCIALE

E PENSIONE SOCIALE

Q uando il titolare di un assegno sociale opensione sociale diventa titolare di pen-sione ai superstiti, perde contestualmente

il diritto a dette prestazioni (che sono di naturaassistenziale), che pertanto vengono revocatedalla data di decorrenza della nuova pensione,anche se a carico di ente diverso dall’Inps.

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 24

Page 41: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015 25

C apita talvolta di continuare a lavorare anchedopo la pensione. Il fatto d’essere già pensio-nati non esonera, però, dall’obbligo di versare

i contributi, contributi che potranno dar vita o a unmiglioramento della pensione in godimento (c.d.“supplemento di pensione”) o anche alla liquida-zione di una vera e propria nuova pensione (c.d.“pensione supplementare”). Ma qual è la differenzatra le due prestazioni, fermo restando la comunecaratteristica di essere erogate a soggetti già “pen-sionati”?

Il supplemento di pensione, previsto da quasi tut-te le forme previdenziali (Inps, altri fonti, casse pro-fessionali, ecc.), è una prestazione che va a migliora-re la pensione già in godimento. Pertanto, si verificaquando un pensionato continua a svolgere la stessaattività per la quale ha ricevuto la pensione (esem-pio: commerciante che va in pensione senza chiu-dere il negozio e continua l’attività) oppure ne avviaun’altra della stessa specie (esempio: dipendenteche va in pensione e poi accetta una nuova assun-zione) o avvia un’altra attività per la quale i contri-buti vanno versati nella stessa forma previdenziale(esempio: dipendente che si pensiona e apre unnegozio, in quanto entrambe le pensioni apparten-gono all’Assicurazione generale dell’Inps). Attenzio-ne; fanno eccezione a questa regola i pensionatidella Gestione Separata: loro possono avere un sup-plemento di pensione solamente per i contributiversati, dopo il pensionamento, nella stessa gestio-ne separata.

La pensione supplementare è una prestazioneerogata esclusivamente dall’Inps al pensionato nonda Assicurazione generale obbligatoria che intra-prenda una nuova attività con obbligo di contribu-zione a questa assicurazione (dipendenti, artigiani,commercianti, ecc.). Alla pensione supplementaresono interessati nella stragrande maggioranza deicasi coloro che hanno versamenti nella gestione se-parata Inps per l’attività svolta con contratti di colla-borazione (consulenze, incarichi di amministrato-re). A differenza del supplemento (che accresce lapensione già erogata), la pensione supplementare èun assegno a parte a quella già percepita.

Il supplementodi pensioneI supplementi sono incrementi della pensione in

godimento che vengono liquidati, a domanda, sullabase dei contributi versati in relazione a periodi tem-porali successivi alla data di decorrenza della pensio-ne già in godimento. Una volta maturato un supple-mento, i contributi versati successivamente alla suadecorrenza danno luogo alla liquidazione di ulteriorisupplementi. In caso di decesso del pensionato, isupplementi sono computati ai fini della misura del-

la pensione ai superstiti. Inoltre, i supplementi liqui-dati a titolari di pensione integrata al trattamento mi-nimo vengono assorbiti dall’integrazione al tratta-mento minimo, e nel caso di parziale assorbimento,al pensionato viene corrisposta l’eccedenza.

Nello specifico i supplementi di pensione decor-rono dal primo giorno del mese successivo a quellodi presentazione della domanda e sono disciplinatiin modo diverso a seconda della contribuzione di ri-ferimento, della pensione sulla quale devono essereliquidati e, infine, della loro decorrenza.

Dipendentie autonomiSi ha diritto alla liquidazione di un supplemento

dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data didecorrenza della pensione o dell’eventuale prece-dente supplemento e che sia stata compiuta l’etàper la pensione di vecchiaia prevista nelle relativegestioni. Tuttavia è data facoltà all’interessato di ri-chiedere, per una sola volta in assoluto, la liquida-zione del supplemento (si tratti del primo o di unodei successivi) quando siano trascorsi anche soltan-to 2 anni dalla decorrenza della pensione o dal pre-cedente supplemento, fermo restando comunque lacondizione del compimento dell’età prevista per ilpensionamento di vecchiaia.

Perciò, qualora l’interessato si fosse già avvalsodella facoltà di avere un supplemento per contributida lavoro dipendente dopo 2 anni, non potrà piùavvalersi della stessa facoltà per contributi eventual-mente versati come lavoro autonomo e, quindi, do-vrà attendere che decorra il normale periodo di cin-que anni.

Parasubordinatie altriI pensionati della gestione separata (lavoratori a

progetto, professionisti senza cassa, etc.) possonochiedere il supplemento di pensione solo per i con-tributi versati, dopo il pensionamento, nella stessagestione separata. La liquidazione del supplementopuò essere richiesta, per la prima volta, quando sia-no trascorsi almeno 2 anni dalla data di decorrenzadella pensione e, successivamente, dopo 5 anni dal-la decorrenza del precedente supplemento. Non èinvece richiesto il compimento dell’età pensionabile.

La domandadi pensioneLa domanda di supplemento della pensione può

essere inoltrata esclusivamente in via telematica at-traverso uno dei seguenti canali:

� Web – avvalendosi dei servizi telematici accessi-bili direttamente dal cittadino tramite PIN attraversoil portale dell’Istituto, www.inps.it

Supplementoe pensionesupplementare

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 25

Page 42: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

� telefono – contattando il contact center integra-to, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al nu-mero 06164164 da rete mobile a pagamento se-condo la tariffa del proprio gestore telefonico

� patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto diprevidenza – usufruendo dei servizi telematici offertidagli stessi.

La pensionesupplementareLa differenza, rispetto al supplemento di pensio-

ne, concerne proprio gli aventi diritto: sono infatti ititolari di una pensione non a carico dell’assicu-razione generale dei lavoratori dipendenti, ma difondi diversi (si veda tabella in basso) ancorchéoggi gestiti dallo stesso Inps, ma in precedenza ge-stiti autonomamente. Inoltre, hanno diritto allapensione supplementare anche i titolari di pensio-ne a carico del fondo di previdenza del Clero seco-lare per i ministri del culto delle confessioni reli-giose diverse dalla cattolica; i titolari di assegni vi-talizi corrisposti in sostituzione della pensione; i fa-miliari superstiti dei predetti lavoratori.

Invece sono esclusi dal diritto alla pensione sup-plementare:

� i titolari di pensione a carico di casse e fondiper liberi professionisti (medici, avvocati, ingegne-ri, giornalisti, ecc.);

� i titolari di pensione a carico della Gestione la-voratori dello spettacolo per i quali è previsto unsolo trattamento pensionistico per tutta la contri-buzione versata presso le due gestioni (lavoratoridello spettacolo e assicurazione generale obbliga-toria);

� i titolari di pensione estera di un Paese nonconvenzionato con l’Italia;

� i titolari di pensione estera di un Paese con-

venzionato, in quanto godono del diritto alla tota-lizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o inItalia e alla conseguente liquidazione della pensio-ne pro-rata;

� i titolari di pensione a carico della gestione se-parata dei lavoratori parasubordinati.

Riassumendo, allora, per ottenere la pensionesupplementare è necessario:

� essere già titolare o avere in corso di liquida-zione una pensione principale a carico di un fondosostitutivo, dell’Assicurazione Generale Obbligato-ria, anche se gestito dall’Inps;

� avere almeno 1 contributo settimanale o men-sile versato nell’Assicurazione obbligatoria (sono icontributi su cui viene determinata la pensionesupplementare);

� non possedere i requisiti per ottenere la pen-sione autonoma (vale a dire che i contributi versatinell’Assicurazione obbligatoria, di cui al punto pre-cedente, sono di misura insufficiente a dar dirittoad una pensione in base ai requisiti ordinari);

� aver compiuto l’età pensionabile prevista perla pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiedela pensione supplementare;

� avere cessato il rapporto di lavoro dipendente;� essere in possesso del requisito sanitario pre-

visto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità(ossia una capacità lavorativa ridotta a meno di unterzo a causa di infermità fisica o mentale), nel so-lo caso in cui venga richiesta la liquidazione dellapensione supplementare di invalidità.

La supplementareai superstitiI superstiti del lavoratore non titolare di pensio-

ne hanno diritto alla pensione supplementare aisuperstiti quando:

� non possano conseguire il diritto alla pensio-

26 Gennaio 2015

LA PREVIDENZA ITALIANA TRA AGO, FONDI E CASSE

I l sistema previdenziale italiano obbliga tutti ilavoratori (quelli dipendenti, pubblici o priva-ti, e quelli autonomi) di iscriversi a una forma

previdenziale e, conseguentemente, di versare icontributi.

Le principali forme previdenziali (obbligatorie)sono:

� Ago (assicurazione generale obbligatoria)gestita dall’Inps;

� Forme sostitutive dell’Ago, gestite da fondi ocasse pensioni specifici (detti anche “fondi sosti-tutivi” dell’Ago). Si tratta, in particolare, dei se-guenti fondi: Fondo ET (fondo trasporti); FondoTT (fondo telefonici); Fondo EL (fondo elettrici);Fondo DZ (fondo dazio); Fondo VL (fondo volo);ex Inpdap ed ex Ipost;

� Casse dei liberi professionisti.Per completezza, occorre ricordare che esisto-

no (o esistevano fino a qualche anno fa) anchele ulteriori seguenti forme previdenziali:

� le forme (o fondi) integrative, allo scopod’integrare a favore dei lavoratori e dei loro super-stiti la pensione dell’assicurazione generale obbli-gatoria (liquidabili, perciò, solo in presenza di una

pensione dell’Ago). Si tratta, in particolare, dei se-guenti fondi: Fondo EE (fondo esattoriali); FondoGas; Fondo PI (fondo dipendenti enti parastatali);

� le forme (o fondi) esonerative, specifiche delsettore del credito (ad esempio Banco di Napoli,Banco di Sicilia. Tali fondi sono stati sostanzial-mente soppressi con la riforma del settore credi-tizio degli anni ’90 e spalmati all’interno dell’Ago(legge 218/1990).

L’Ago, a sua volta, comprende le seguenti ge-stioni:

� il Fpld (fondo pensioni lavoratori dipendentidel settore privato);

� gestioni speciali per i lavoratori autonomi:artigiani e commercianti; coltivatori diretti, colonie mezzadri;

� gestione separata per i parasubordinati (la-voratori a progetto; co.co.co.; autonomi occasio-nali; associati in partecipazione; venditori a do-micilio; liberi professionisti senza cassa previden-ziale);

� gestioni speciali per categorie particolari dilavoratori (ex fondo spedizionieri, ex miniere, ca-ve e torbiere, ecc.).

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 26

Page 43: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

ne autonoma indiretta per mancanza dei requisitidi assicurazione e contribuzione previsti per lapensione di vecchiaia o per l’assegno ordinario diinvalidità o per la pensione di inabilità;

� abbiano conseguito il diritto a una pensione aisuperstiti a carico di una forma di previdenza ob-bligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativadell’Assicurazione obbligatoria.

I superstiti del lavoratore titolare di pensionesupplementare diretta hanno diritto alla pensionesupplementare ai superstiti quando:

� abbiano conseguito il diritto alla pensione direversibilità a carico della forma obbligatoria diprevidenza sostitutiva, esclusiva o esonerativadell’Assicurazione obbligatoria.

Nel caso in cui i superstiti di titolare di pensionesupplementare non abbiano diritto alla pensionedi reversibilità di altro Ente, possono ottenere lapensione indiretta autonoma (quindi con i requisitinormali) a carico dell’Assicurazione obbligatoriase:

� in favore del lavoratore deceduto siano statiaccreditati contributi successivamente alla liquida-zione della pensione supplementare diretta;

� risultino perfezionati, alla data del decesso,cumulando i contributi anteriori e posteriori alladecorrenza della pensione supplementare, i requi-siti per la pensione di vecchiaia o per l’assegno or-dinario di invalidità o per la pensione di inabilità.

Parasubordinatie altriUna regola particolare vale per i lavoratori

iscritti alla Gestione Separata Inps. Se non riesco-no a raggiungere i requisiti per ottenere la pen-sione, ma diventano titolari di un’altra pensione(dell’Assicurazione generale obbligatoria, dellecasse professionali, delle forme sostitutive o for-me esclusive dell’Assicurazione obbligatoria),hanno diritto a ricevere la pensione supplementa-re (per quei contributi insufficienti a far maturarela pensione nella Gestione Separata) all’età divecchiaia prevista per i lavoratori autonomi (nel2015 pari a 64 anni e 9 mesi per le donne e 66anni e 3 mesi per gli uomini).

Decorrenzae domandaLa pensione supplementare decorre:� dal 1° giorno del mese successivo a quello di pre-

sentazione della domanda;� dal 1° giorno del mese successivo a quello di pre-

sentazione della domanda o del riconoscimento delrequisito sanitario, nel caso di pensione di invalidità;

� dal 1° giorno del mese successivo al decesso, incaso di pensione supplementare ai superstiti.

La domanda può essere inoltrata esclusivamente invia telematica attraverso uno dei seguenti canali:

� Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibi-li direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso ilportale dell’Istituto, www.inps.it

� telefono – contattando il contact center integrato,al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero06164164 da rete mobile a pagamento secondo la ta-riffa del proprio gestore telefonico

� patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usu-fruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

I requisiti e l’importodella pensionePer ottenere la pensione supplementare basta aver

versato, come detto, un contributo settimanale (si ten-ga conto, ovviamemente, che la misura della pensionedipende dal numero dei contributi).

Quanto all’importo della pensione viene determina-to con il sistema di calcolo:

� retributivo, se la contribuzione si riferisce solo aperiodi antecedenti il 1° gennaio 1996;

� misto (una quota calcolata con il sistema retribu-tivo e una quota con il sistema contributivo), se il la-voratore può far valere contributi sia per periodi ante-cedenti il 1° gennaio 1996 che per periodi successivial 31 dicembre 1995;

� contributivo, se la contribuzione si riferisce unica-mente a periodi successivi al 31 dicembre 1995 o al31 dicembre 2011.

Il versamento di ulteriori contributi successivi alladecorrenza della pensione supplementare dà dirittoad un supplemento di pensione. La pensione supple-mentare non prevede l’integrazione al trattamento mi-nimo.

Gennaio 2015 27

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 27

Page 44: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

28 Gennaio 2015

I lavoratori che hanno svolto lavorazioni o attivitàcosiddette “usuranti”, cioè caratterizzate da man-sioni particolarmente faticose o pesanti, godranno

di un regime di favore che prevede un anticipo delpensionamento (vedi tabella a pagina seguente).

I lavoratori usuranti possono essere distinti in dueprincipali categorie:

1) lavoratori impiegatiin lavori faticosi e pesantiLavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni

ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavoriad alte temperature; lavori del vetro cavo; mansionidei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito amano e a soffio; lavori espletati in spazi ristretti concarattere di prevalenza e continuità e in particolarenelle attività di costruzione, riparazione e manuten-zione navale; mansioni svolte continuativamenteall’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzet-ti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;lavori di asportazione dell’amianto); lavoratori addettialla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoliadibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

2) lavoratorinotturniQuesta seconda categoria di lavoratori (i notturni)

si distingue ulteriormente tra:a) lavoratori a turni (notturni); si tratta di lavorato-

ri che prestano la loro attività per almeno 6 orecomprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5del mattino e per un numero minimo di 78 giorni(cioè pari o superiore a 78 giorni) all’anno. La rifor-ma Fornero, inoltre, ha previsto una disciplina diffe-renziata, in ragione dei turni, per i lavoratori cheprestano le predette attività per un numero di giornilavorativi annui inferiore a 78, distinguendo: coloroche svolgono le predette attività per un numero digiorni lavorativi all’anno da 64 a 71; coloro che svol-gono le predette attività per un numero di giorni la-vorativi all’anno da 72 a 77;

b) lavoratori (notturni) che prestano attività perperiodi di durata pari all’intero anno lavorativo (os-sia non a turni); sono i lavoratori che prestano la lo-ro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra lamezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavorodi durata pari all’intero anno lavorativo.

La pensionedei lavoratoriusurati

LA PENSIONE DELLE GESTIONI SPECIALI

A ttori, cantanti, ballerini, personale viag-giante, marittimi e altre categorie “spe-ciali” di lavoratori hanno goduto fino al

31 dicembre 2013 di regole particolari di pen-sionamento che consentiva loro di accedere‘prima’ alla pensione. Dal 1° gennaio 2014, in-vece, queste regole sono state cambiate, co-me richiesto dalla riforma Fornero, dal dpr n.157/2013 contenente un regolamento di c.d.“armonizzazione” (cioè di equiparazione, diparificazione) dei requisiti di pensionamento.Si tratta di categorie per le quali è la particola-rità dell’attività lavorativa a richiedere la decli-nazione specifica dei requisiti di pensione, so-prattutto di quelli anagrafici (età). Il regola-mento ha fissato un incremento discretodell’età per la pensione, nella maggior partedei casi di 1 o 2 anni; tuttavia, anche dopoquesto decreto, le categorie continuano a be-neficiare di requisiti per la pensione significa-tivamente inferiori rispetto alla generalità deilavoratori. L’Inps ha dettato le istruzioni opera-tive con la circolare n. 86 del 3 luglio 2014.

Vecchia disciplinacon finestra mobileOccorre subito precisare che i nuovi requi-

siti di pensionamento si applicano a partire

dal 1° gennaio 2014. Chi abbia già maturato,entro il 31 dicembre 2013, il diritto alla pen-sione in base alla vecchia disciplina, potrà an-dare in pensione quando vuole, in base a talevecchia disciplina che prevede, tra l’altro,l’applicazione della c.d. “finestra mobile”.

Nuova disciplinae speranza di vitaInvece, ai lavoratori fuori dalla salvaguardia

perché hanno maturato il diritto alla pensionedal 1° gennaio 2014 in base ai nuovi requisiti,non si applica più la “finestra mobile” sulladecorrenza della pensione. Finestra che, si ri-corda, comportava il posticipo della decorren-za dell’incasso della pensione di 12 mesi dal-la data di maturazione dei requisiti ai lavora-tori dipendenti e di 18 mesi a quelli autono-mi nel caso di pensione di vecchiaia; di 15mesi ai dipendenti e 21 mesi agli autonominel caso di pensione di anzianità. Si applicainoltre anche la “speranza di vita” a tutti inuovi requisiti anagrafici (età) per la pensio-ne, nonché al requisito unico contributivoeventualmente previsto per l ’accesso allapensione anticipata e per il quale non è ri-chiesta una età (la vecchia pensione di “an-zianità”).

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 28

Page 45: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015 29

Restanole finestreLa riforma Fornero ha disposto che, alle pensioni

da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio del-le attività usuranti, si continuino ad applicare le cosid-dette “finestre mobili”. Pertanto, la prima decorrenzautile della pensione è fissata, per chi matura i requisitinell’anno 2015:

� trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione deirequisiti, per coloro che accedono alla pensione a ca-rico di una delle gestioni lavoratori dipendenti;

� trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requi-siti, per i lavoratori che accedono alla pensione a cari-co della gestione speciale lavoratori autonomi.

Due domandeper il riconoscimentoL’accesso anticipato alla pensione, ovviamente, è

riconosciuto a seguito di presentazione della doman-da di pensionamento. Prima di questa, tuttavia, il la-voratore è tenuto a presentare la richiesta di ricono-scimento del beneficio, con termine di presentazionedelle istanze al 1° marzo dell’anno in cui si presumedi aver conseguito il requisito. Si ricorda che, la pre-

sentazione della domanda oltre il termine comporta,in caso di accertamento positivo dei requisiti, lo slitta-mento della decorrenza della pensione (anticipata)di:

� un mese, per un ritardo della presentazionecompreso in un mese;

� due mesi, per un ritardo della presentazionecompreso tra un mese e due mesi;

� tre mesi per un ritardo della presentazione di tremesi ed oltre.

Valgono anche i contributida lavoro autonomoNella tabella sono indicati i requisiti per la pensio-

ne in base alla tipologia di attività usurante. Attivitàgeneralmente svolta da lavoratori dipendenti. Tutta-via, la relativa domanda di prepensionamento puòessere presentata anche da soggetti che hanno svoltotali lavori e che raggiungono il diritto alla pensione dianzianità con il cumulo della contribuzione versata inuna delle gestioni dei lavoratori autonomi. In tal caso,per la riduzione del requisito di età e delle quote rela-tive alla pensione di anzianità occorre fare riferimentoai requisiti per la pensione dei lavoratori autonomi. Inpratica la pensione si ottiene un anno dopo!

LAVORI FATICOSI E PESANTIREQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI

Periodo di maturazio-ne dei requisiti

lavoratori dipendenti lavoratori autonomi

età anagraficaquota (somma etàanagrafica e anzia-nità contributiva)

età anagraficaquota (somma etàanagrafica e anzia-nità contributiva)

Anno 2015 61 anni 97 e 3 mesi 62 anni 98 e 3 mesi

LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI PARI O SUPERIORE A 78REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI

Periodo di maturazio-ne dei requisiti

lavoratori dipendenti lavoratori autonomi

età anagraficaquota (somma etàanagrafica e anzia-nità contributiva)

età anagraficaquota (somma etàanagrafica e anzia-nità contributiva)

Anno 2015 61 anni 97 e 3 mesi 62 anni 98 e 3 mesi

LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI

Periodo di maturazio-ne dei requisiti

lavoratori dipendenti lavoratori autonomi

età anagraficaquota (somma etàanagrafica e anzia-nità contributiva)

età anagraficaquota (somma etàanagrafica e anzia-nità contributiva)

Anno 2015 63 anni 99 e 3 mesi 63 anni 100 e 3 mesi

LAVORATORI NOTTURNI PER UN NUMERO DI GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI

Periodo di maturazio-ne dei requisiti

lavoratori dipendenti lavoratori autonomi

età anagraficaquota (somma etàanagrafica e anzia-nità contributiva)

età anagraficaquota (somma etàanagrafica e anzia-nità contributiva)

Anno 2015 62 anni 98 e 3 mesi 63 anni 99 e 3 mesi

LAVORATORI NOTTURNI CHE PRESTANO ATTIVITA’ PER L’INTERO ANNO LAVORATIVOREQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI

Periodo di maturazio-ne dei requisiti

lavoratori dipendenti lavoratori autonomi

età anagraficaquota (somma etàanagrafica e anzia-nità contributiva)

età anagraficaquota (somma età

anagrafica e anzianitàcontributiva)

Anno 2015 61 anni 97 e 3 mesi 62 anni 98 e 3 mesi

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 29

Page 46: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

30 Gennaio 2015

Q uella di “sommare” i diversi periodi contri-butivi al fine di maturare un’unica pensioneè un’esigenza avvertita da tutti i lavoratori.

Infatti, dipendenti, autonomi, o professionisti sem-pre più spesso dispongono di diversi periodi assi-curativi in diverse gestioni. Al momento della pen-sione si presenta il problema di come verrannocalcolati i diversi spezzoni contributivi.

In alcuni casi, e per un certo periodo di tempo,è stata prevista la c.d. ricongiunzione, talvolta gra-tuita e in altri casi a pagamento. Ad esempio unlavoratore che per un certo periodo pagava i con-tributi all’Inps come impiegato, divenuto giornali-sta veniva iscritto automaticamente all’Inpgi. Eb-bene, volendo far confluire i contributi Inps alnuovo ente di previdenza e ottenere una unicapensione come giornalista, avrebbe dovuto pagareparecchi soldi perché il trattamento pensionisticoriservato ai giornalisti era più ricco. Lo stesso suc-cedeva nell’ambito dello stesso Inps, se ad esem-pio un lavoratore aveva contributi come autono-mo e dipendente e intendeva far confluire i contri-buti di lavoro autonomo tra quelli di lavoro dipen-dente. Per queste ragioni finiva, addirittura, cheperiodi brevi andavano persi.

Evoluzionedella legislazioneLa legislazione in materia si è evoluta nel tempo

fino ai nostri giorni.In particolare, nel 2010, il dl n. 78/2010 (stabi-

lizzazione conti pubblici) convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, contiene due novità, en-trambe in vigore dal 31 luglio 2010:

� la prima (comma 12-septies dell’art. 12)uniforma la disciplina delle “ricongiunzioni” con laconseguenza di prevedere l’onerosità per tutti i la-voratori, quindi anche per i lavoratori dipendenti(sono quelli maggiormente colpiti dalla norma)per i quali invece era stata fino ad allora gratuita;

� la seconda (comma 12-undecies dell’art. 12che abroga la legge n. 322/1958) cancella la fa-coltà per i dipendenti pubblici di ottenere gratui-tamente la ricongiunzione gratuita presso l’Inps(interessa i dipendenti di una certa età).

Di punto in bianco, insomma, si è stabilito che,chi voglia fruire dell’unificazione dei contributi ver-sati in diverse gestioni, dipendente o autonomoche sia, deve pagarsi quel trasferimento di contri-buti. La nuova regola penalizza e improvvisamentequei lavoratori (soprattutto pubblici) che, da ungiorno all’altro, si sono ritrovati a non avere piùl’opportunità di andare in pensione unificandogratuitamente i contributi versati in diversi entiprevidenziali. Comincia il coro delle lamentele(sindacati, associazioni, etc.) e alla fine il governo

(stiamo nel 2012) raggiunge come al solito uncompromesso: non si torna del tutto indietro, maad alcuni lavoratori viene riaperta la vecchia strada(i pochi del vecchio sistema pubblico) e ad altriviene lanciato il salvagente della nuova possibilitàcosiddetta di “cumulo contributivo”.

Il nuovo cumulocontributivoCon questa nuova opportunità, in pratica, i lavo-

ratori hanno nuovamente la facoltà di cumularegratuitamente i diversi periodi di contribuzione(privato e pubblico) e conservano pure la chancedi avere la pensione calcolata secondo la regolaretributiva ove ne ricorrano i presupposti. Dove stadunque la novità? La novità è questa: il cumulo, adifferenza della ricongiunzione, offre una sorta di“totalizzazione retributiva”, cioè (ecco la differenzarispetto al passato) dà diritto alla liquidazione diuna pensione unica (liquidata dall’Inps) come il ri-sultato di tanti spezzoni di pensione, singolarmen-te determinati, quanti sono i periodi di contribu-zione “cumulati” ciascuo con le sue regole. Con laricongiunzione, invece, si otteneva la liquidazionedi un’unica e sola pensione quale risultato di ununico calcolo operato sulla somma di tutti i singoliperiodi di contribuzione.

Il “compromesso” viene inserito nella Legge diStabilità per il 2013.

La nuova facoltà si rivolge praticamente a tutti ilavoratori: dipendenti e autonomi, compresi gliiscritti alla gestione separata, con l’unica eccezio-ne degli iscritti alle casse private e privatizzate (lecasse dei liberi professionisti). Sul punto l’Inps haprecisato che la presenza di periodi di contribuzio-ne presso una cassa professionale (come dettoesclusa dalla facoltà) non inibisce al lavoratore lapossibilità del cumulo che, in tal caso, potrà ri-chiedere il cumulo escludendo i periodi riferiti allacassa professionale. Per esempio, nel caso in cuiun lavoratore sia titolare di più periodi di contri-buzione uno nella gestione separata, un altronell’ex Inpdap, un altro nell’ex Enpals e un altroancora in una cassa professionale, il cumulo potràriguardare tutti i periodi di contribuzione ad esclu-sione di quelli riferibili alla cassa professionale.

La facoltà di cumulo, inoltre, può essere eserci-tata a condizione che il richiedente non sia già ti-tolare di pensione e non abbia maturato i requisitiper il diritto alla pensione in una delle gestioni in-teressate dal cumulo. Ancora la facoltà è esercita-bile a condizione di riguardare “tutti e per intero” iperiodi contributivi che risultano nelle gestioni as-sicurative coinvolte nel cumulo (il lavoratore, in al-tre parole, non può per esempio chiedere il cumu-lo di un solo anno dei cinque che ha accreditati

Ricongiunzionecumuloe totalizzazione

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 30

Page 47: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

all’Enpals), a patto che non siano coincidenti (seper l’anno 1980 risultano versati contributi in piùgestioni, il cumulo può tenerne conto una solavolta: tale anno, cioè, non avrà valore doppio).

La facoltà del nuovo cumulo può essere eserci-tata per conseguire:

� la pensione di vecchiaia;� la pensione di inabilità;� la pensione ai superstiti.Il diritto alla pensione di vecchiaia con il cumu-

lo si ottiene maturando i requisiti più elevati (etàe contributi) tra quelli previsti dagli ordinamentidelle gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo.Per esempio si tratterà dell’età di 66 anni e 3 me-si e di 20 anni almeno di contributi (nell’anno2015) se interessato è un lavoratore con periodicontributivi versati nel settore pubblico. La decor-renza della pensione è fissata al giorno 1 del me-se successivo a quello di maturazione dei requisitiper il diritto ovvero, su richiesta dell’interessato, algiorno 1 del mese successivo a quello nel quale èpresentata la domanda.

Per il diritto alla pensione di inabilità tramite ilcumulo (solo pensione d’inabilità: l’Inps evidenziache non è stata invece prevista analoga possibilitàper l’assegno di invalidità) valgono gli ordinari re-quisiti. Perciò servono almeno cinque anni di con-tributi almeno tre dei quali pagati nel quinquen-nio precedente la domanda di pensione; inoltre, ènecessaria la presenza di tutti gli altri requisiti(legge n. 222/1984) tra cui l’impossibilità assolutaa svolgere qualsiasi attività lavorativa e la cessa-zione dell’attività lavorativa. La decorrenza dellapensione di inabilità dipende dalle regole vigentinella gestione previdenziale in cui risulta iscritto illavoratore al momento del verificarsi dello statoinabilitante.

Il diritto alla pensione ai superstiti con il cumu-lo si ottiene in presenza dei requisiti previsti dallagestione previdenziale presso cui il lavoratore eraiscritto al momento della morte (novità in vigoredal 1° gennaio 2013). La decorrenza della pensio-ne ai superstiti è fissata al giorno 1 del mese suc-cessivo a quello durante il quale è avvenuto il de-cesso del lavoratore. Il nuovo cumulo, come piùvolte detto, è una facoltà riconosciuta ai lavoratorial fine di conseguire una pensione (di vecchiaia odi inabilità o ai superstiti). La pensione sarà “uni-ca” (cioè pagata in un solo assegno) quale som-ma di tanti spezzoni di pensione ciascuno deter-minato dalle diverse gestioni previdenziali coinvol-te nel cumulo (calcolo c.d. “pro quota”). La deter-minazione di ogni singolo spezzone di pensioneavviene secondo le regole di calcolo (retributivo ocontributivo) applicabili in base all’anzianità con-tributiva del lavoratore complessivamente consi-derata; pertanto, se al 31 dicembre 1995 il lavora-tore consegue “complessivamente” un’anzianitàcontributiva di 15 anni almeno (considerando tuttii diversi periodi contributivi di tutte le diverse ge-stioni interessate dal cumulo), i singoli spezzoni dipensione saranno tutti calcolati con la regola “re-tributiva”; in caso contrario si applicherà la regola“contributiva” o “mista” (retributiva fino al 31 di-cembre 1995 e contributiva successivamente). Re-sta fermo che, per i periodi successivi al 31 di-cembre 2011, vale sempre e soltanto la regola“contributiva”.

La totalizzazionesolo col contributivoLa totalizzazione consente di acquisire diritto a

un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità, diinabilità o indiretta a quei lavoratori (e/o even-tualmente loro superstiti) che hanno versato con-tributi in diverse casse, gestioni o fondi previden-ziali e che altrimenti non avrebbero modo di uti-lizzare in tutto la contribuzione versata. La totaliz-zazione può essere chiesta da tutti i lavoratori: di-pendenti, autonomi, collaboratori coordinati econtinuativi, lavoratori a progetto e liberi profes-sionisti. Di questi sono maggiormente interessatiprofessionisti e lavoratori iscritti alla gestione se-parata Inps, i cui contributi non possono essere ri-congiunti ad altra cassa o fondo di previdenza. Latotalizzazione è completamente gratuita (cioè noncomporta spese a carico del lavoratore che ne farichiesta). La pensione, tuttavia, sarà liquidataesclusivamente col sistema contributivo, anche sein presenza di spezzoni “retributivi”.

Con la totalizzazione si possono cumulare i pe-riodi, non coincidenti, di contribuzione versatinell’assicurazione generale obbligatoria, in unadelle forme sostitutive, esclusive ed esonerativedella medesima, nonché in una delle altre formepensionistiche obbligatorie. La totalizzazione deveessere effettuata per tutti i periodi assicurativi enon solo per parte di essi.

Nello specifico possono fare richiesta di totaliz-zazione gli iscritti:

� a due o più forme di assicurazione obbligato-ria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti (dipen-denti, autonomi, ecc.);

� alle forme sostitutive, esclusive ed esonerati-ve dell’assicurazione generale obbligatoria;

� alle altre forme pensionistiche previste daldecreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (si ve-da tabella);

� alle forme pensionistiche dei liberi professio-nisti, iscritti agli appositi albi o elenchi, previstedal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103(si veda tabella);

� ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;� agli iscritti al Fondo di previdenza per il clero

secolare e per i ministri di culto delle confessionireligiose diverse dalla cattolica.

La totalizzazione può essere richiesta dai super-stiti del lavoratore assicurato anche se decedutoprima del compimento dell’età pensionabile. Inol-tre possono optare per la totalizzazione anche ilavoratori che, in data anteriore al 5 aprile 2003,hanno presentato domanda di ricongiunzione (apagamento) dei periodi contributivi (ex legge 7febbraio 1979, n. 29) e non hanno ancora conclu-so il relativo procedimento con il pagamento inte-grale della rate. In tal caso, a seguito di esplicitarichiesta dell’interessato, la competente gestioneprevidenziale deve procedere alla restituzione de-gli importi già versati a titolo di ricongiunzione,maggiorati degli interessi legali.

Pensione di vecchiaiain totalizzazioneSpetta a coloro che possono vantare i se-

guenti requisiti: 65 anni e tre mesi e 20 anni di

Gennaio 2015 31

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 31

Page 48: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

contribuzione. Se la domanda di pensione èpresentata successivamente al decorso dellac.d. finestra (18 mesi), la decorrenza della pen-sione è fissata comunque al primo giorno delmese successivo il diciottesimo mese, fatta sal-va la possibilità di richiedere la decorrenza dalprimo giorno del mese successivo a quello dipresentazione della domanda (occorre precisar-lo in domanda).

Pensione di anzianitàin totalizzazioneSpetta a coloro che possono vantare i se-

guenti requisiti: 40 anni e 3 mesi di contributi.Se la domanda di pensione è presentata suc-cessivamente al decorso della c.d. finestra (21mesi), la decorrenza della pensione è fissata èfissata al primo giorno del mese successivo aquello di presentazione della domanda.

Pensione di inabilitàin totalizzazioneSpetta a chi si trovi nella condizione di asso-

luta e permanente impossibi l i tà a svolgerequalsiasi attività lavorativa e ha maturato, pereffetto del computo delle diverse anzianità con-tributive, i requisiti di accesso al trattamentodella gestione pensionistica in cui è iscritto almomento del verificarsi dello stato di inabilità.Il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno delmese successivo a quello di presentazione delladomanda, se risultano perfezionati il requisitosanitario e tutti gli altri richiesti.

Pensione indirettain totalizzazioneSpetta al familiare superstite, avente diritto, per i

contributi versati dal lavoratore de cuius, ancorchédeceduto prima di aver acquisito il diritto a pensio-ne, qualora sussistano le seguenti condizioni:

� decesso è avvenuto in data successiva al 2 mar-zo 2006;

� possesso dei requisiti di contribuzione richiestidalla gestione a cui era iscritto il lavoratore de cuius.

Il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno delmese successivo al decesso.

Domanda della pensionedi totalizzazioneLa domanda di pensione in totalizzazione va pre-

sentata presso l’Ente che gestisce l’ultima formaprevidenziale a cui è iscritto ovvero è stato iscritto illavoratore. Se al momento della domanda il richie-dente dovesse essere iscritto a più gestioni, ha la fa-coltà di scegliere la gestione presso cui presentarela domanda, che, nel caso di pensione indiretta o diinabilità, risulterà quella di riferimento per la verificadel diritto alle predette prestazioni in totalizzazione.Le domande di reversibilità di pensioni dirette in to-talizzazione vanno sempre presentate all’Inps.

Il pagamentodella pensioneIl pagamento della pensione in totalizzazione è

sempre effettuato dall’Inps, anche nei casi in cuinon è interessato alla liquidazione di alcuna quotapropria.

32 Gennaio 2015

ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI

ENTI PRIVATI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA DEI LIBERI PROFESSIONISTI

� Cassa nazionale di previdenza ed assistenza foren-se

� Istituto nazionale di previdenza ed assistenza deigiornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI – Ge-stione principale)

� Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei ve-terinari (ENPAV)

� Ente nazionale di previdenza ed assistenza medicie degli odontoiatri (ENPAM)

� Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gliingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA)

� Ente nazionale di previdenza e di assistenza farma-cisti (ENPAF)

� Ente nazionale di previdenza ed assistenza per iconsulenti del lavoro (ENPACL)

� Cassa nazionale di previdenza ed assistenza deidottori commercialisti

� Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geo-metri liberi professionisti

� Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favo-re dei ragionieri e periti commerciali

� Cassa nazionale del notariato� Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani

(ONAOSI)� Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappre-

sentanti di commercio (Fondazione ENASARCO)� Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per

gli impiegati in agricoltura (ENPAIA – gestione principa-le)

� Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC)______(1) ex D.Lgs n. 509 del 30 giugno 1994

� Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favoredei biologi (ENPAB)

� Ente nazionale di previdenza e assistenza dellaprofessione infermieristica (ENPAPI)

� Ente nazionale di previdenza ed assistenza per glipsicologi (ENPAP)

� Ente nazionale di previdenza per gli addetti e pergli impiegati in agricoltura (ENPAIA - gestione separataperiti agrari e gestione separata per gli agrotecnici)

� Ente nazionale di previdenza ed assistenza periti

industriali e dei periti industriali laureati (EPPI)� Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei

giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI - gestio-ne separata)

� Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale de-gli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi e dei dotto-ri forestali, dei geologi (EPAP)

______(1) ex D.Lgs n. 103 del 10 febbraio 1996

INS.gennaio 2015:INS. maggio 1-15 30-12-2014 9:37 Pagina 32

Page 49: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

33

Il piatto forte degli interventi della Legge di stabilità sulla scuola e sull’i-struzione in generale è rappresentato dal piano straordinario di assunzionidegli insegnanti, ma sono previsti anche diversi altri interventi. Vediamoli

nel dettaglio, soffermandoci su quelli di maggior interesse.

Immissionein ruolodei docentiLa legge prevede al momento lo stan-

ziamento di un miliardo per il 2015 e ditre miliardi di euro a decorrere dal 2016per un piano straordinario di assunzioni.L’idea di assumere docenti è stata lan-

ciata col Piano “La Buona Scuola”, chenelle intenzioni dovrebbe migliorare lostato dell’istruzione con la soluzione delproblema del precariato, la formazionedegli insegnanti e un sistema di valuta-zione delle scuole.Nei prossimi mesi, anche in base agli

esiti della consultazione online di scuole,famiglie e studenti, avviata lo scorso set-tembre, dovranno essere presi i provvedi-menti concreti per realizzare il progetto.Dovrebbe essere un decreto legge, se sivuole attuarlo da settembre, col prossi-mo anno scolastico.Il nodo da sciogliere, però, riguarda i

destinatari di queste assunzioni, ancheperché nel frattempo è intervenuta lasentenza della Corte di giustizia dell’U-nione Europea, che il 26 novembre scor-so ha dichiarato contraria al diritto dell’U-nione la normativa italiana sui contratti dilavoro a tempo determinato nel settoredella scuola, non potendosi giustificare ilrinnovo illimitato di tali contratti per sod-disfare esigenze permanenti e durevolidelle scuole statali.

La sentenzadella CorteeuropeaLa Buona Scuola (che non è legge ma

solo un progetto di buone intenzioni) hadal canto suo previsto la sistemazionedel precariato storico, con la sola assun-zione di tutti gli inclusi nelle graduatoriead esaurimento (GAE), nonché di tutti ivincitori e gli idonei dell’ultimo concorsoa cattedre.La sentenza della Corte europea, che è

una decisione di rinvio e quindi non im-mediatamente esecutiva, apre però unvarco più ampio, quanto alle assunzioni,rispetto allo scenario ipotizzato dal pro-getto Buona Scuola.Secondo l’Europa infatti andrebbero

stabilizzati, a differenza di quanto preve-de il piano governativo, anche il persona-le ATA e i supplenti temporanei con 3anni di servizio, anche non continuativo,nominati dai capi di istituto per far frontealle assenze dei titolari o alla coperturadei posti rimasti liberi, dal momento chesi fa genericamente menzione al perso-nale precario con tre anni di servizio.Del resto non va trascurato che questa

sentenza è vincolante per il nostro Paesee che, se non si vuole incorrere in unaprocedura di infrazione (con le inevitabilisanzioni pecuniarie in caso di inadempi-mento), deve essere necessariamente re-cepita nel nostro ordinamento.Il problema sarà allora della copertura

finanziaria e lo stanziamento previstodalla legge non sarà sicuramente suffi-ciente.

Taglioa comandi, esonerie distacchiMolto nutrita la schiera di dirigenti

scolastici, docenti e non docenti che og-gi, in virtù di numerose disposizioni,non prestano servizio nelle scuole cui ri-sultano titolari ma risultano distaccati, avario titolo, presso amministrazioni sta-tali, enti, associazioni, fondazioni e au-torità indipendenti. La nuova normativaprevede un taglio drastico, facendo salvisolo i comandi presso il ministero dell’i-struzione per i compiti connessi con l’at-tuazione dell’autonomia scolastica.I comandi presso il Ministero hanno

avuto una storia molto travagliata e fi-nora sono riusciti in parte a sopravvive-re. Inizialmente, nel 1982, erano in nu-mero di 1000, ridotti nel 1999 a 500,nel 2011 a 300 e nel 2012 a 150 unità.La riduzione da 300 a 150 unità dei co-mandi al ministero non ha trovato peròancora attuazione, in quanto, con alcu-ne proroghe di legge, fino al 31 agosto2015 restano confermati i 300 comandi.In sostanza, da tre anni sono stati con-fermati tutti i 300 comandati e questolascerebbe pensare che possano esserestabilizzati per utilizzarli per l’attuazionedell’autonomia scolastica. Peraltro, moltidi questi prestano servizio nell’ammini-strazione scolastica fin dal 1997, quan-do fu riordinata la materia dei comandie rimandare a scuola docenti che vimancano da oltre 15 anni non sembrala migliore soluzione.Vengono invece aboliti, ma nel 2016,

i 100 comandi presso gli enti e le asso-ciazioni che svolgono attività di preven-zione del disagio psicosociale, assisten-za, cura, riabilitazione e reinserimento ditossicodipendenti, circostanza che hasollevato le proteste delle comunità te-rapeutiche con la cancellazione dei do-centi ai centri antidroga e i 50 comandipresso le associazioni professionali del

personale scolastico direttivo e docente.Da settembre 2015 cessano anche di

esistere i 75 distacchi di personale dellascuola presso il ministero degli affari esterie presso altre pubbliche amministrazioni.Sono invece fatti salvi i comandi di

docenti presso le università con compitidi supporto nell’ambito di corsi di lau-rea in scienze della formazione.Rientra anche il taglio della metà de-

gli esoneri sindacali, come inizialmenteprevisto.

Abolizione esoneridel vicariodel presideDal 1° settembre 2015 non saran-

no più consentiti esoneri e semieso-neri dall’insegnamento dei collabo-ratori del dirigente scolastico. Fino-ra, nelle scuole date in reggenza adaltro dirigente scolastico il collabo-ratore vicario veniva sempre esone-rato totalmente dall’insegnamento;nelle scuole materne ed elementaril’esonero del vicario scattava con 80classi e nelle scuole medie e nellescuole superiori con 50 classi.

Supplenze brevie personlenon docenteDal 1° settembre 2015 non potran-

no più essere nominati supplenti persostituire gli assistenti amministrativi,tranne che nel caso in cui quelli inorganico siano solo due. Niente piùsupplenze per la sostituzione di assi-stenti tecnici e i collaboratori scola-stici non potranno essere sostituitiper i primi sette giorni di assenza.Per sopperire all’assenza di persona-

le potranno essere date ore ecceden-ti a coloro che sono in servizio, com-presi i collaboratori scolastici.Per i docenti il supplente può es-

sere nominato solo da l secondogiorno di assenza del titolare.I l fondo d’ i s t i tu to deve essere

prioritariamente finalizzato alla retri-buzione delle ore eccedenti e nonalla realizzazione di progetti per l’ar-ricchimento dell’offerta formativa.Si prevede una riduzione nel numero

dei posti e del personale amministrativo,tecnico ed ausiliario pari a 2.020 unità.

Meno soldialle scuoleparitarieLo stanziamento ordinario previsto nel

2000, con la legge che ha istituito la pa-rità di scuole non statali con le scuolestatali, era pari a 640 miliardi di lire (330milioni di euro), per finanziarle. Di annoin anno questo stanziamento è stato in-tegrato con un finanziamento aggiunti-vo. Nel 2014 l’integrazione è stata di220 milioni di euro; per quest’anno nonè prevista nessuna integrazione.

I taglidi spesaper l’universitàIl fondo di finanziamento ordinario

(FFO) delle università viene ridotto di34 milioni di euro per l’anno 2015 e di32 milioni di euro annui a decorreredall’anno 2016 e quello degli enti di ri-cerca di 42 milioni di euro annui a de-correre dall’anno 2015, in considerazio-ne di una razionalizzazione della spesaper acquisto di beni e servizi.Lo stanziamento per il funzionamento

delle accademie e dei conservatori è ri-dotto di 1 milione di euro per l’anno2015.

Assunzionedi ricercatorinelle universitàLe università possono assumere, a

decorrere dal 2015, ricercatori con con-tratti triennali anche utilizzando i postiresisi liberi per la cessazione di ricerca-tori assunti in precedenza. L’assunzionedi ricercatori è consentita purché la spe-sa annua, comprensiva anche delle as-sunzioni a tempo indeterminato, nonsuperi il 20 per cento della spesa relati-va al personale cessato dal servizionell’anno precedente.

di MARIO PETRINI

LEGGE DI STABILITA’ 2015LE NOVITA’ PER LA SCUOLA

COMMISSIONI DI MATURITA’: TUTTO DA DECIDERE

I l testo iniziale del disegno di leggeprevedeva commissioni di esamecomposte solo da docenti interni

della scuola. La disposizione era fonda-mentalmente rivolta a fare risparmi dispesa, quantificati in 147 milioni di eu-ro, per il fatto che i commissari interniavrebbero dovuto svolgere la loro fun-zione senza diritto ad alcun compenso.I commissari esterni sono invece oggiretribuiti con oltre 1.000 euro e quelliinterni con 570 euro. Tutto questo, conla immensa gioia delle scuole paritarieche avrebbero potuto gestire l’esameesclusivamente in casa propria, senzainterferenze esterne.Le critiche mosse da più parti, soprat-

tutto perché si sostiene che la certifica-zione delle competenze deve essere ef-

fettuata, per essere credibile, da sogget-ti terzi, ha fatto fare macchina indietroal Governo, tanto che il testo presenta-to alla Camera non faceva più menzio-ne della modifica delle commissionidella maturità.Durante la discussione parlamentare

è stato invece approvato un testo cheprevede un decreto ministeriale per ladefinizione di nuovi criteri per la com-posizione delle commissioni d’esamedelle scuole secondarie di secondo gra-do, nonché i compensi per i commissa-ri, da definire, questi, in sede di contrat-tazione collettiva coi sindacati. La for-mulazione della legge è volutamentepoco chiara, come al solito. In pratica,potrebbero rientrare i compensi e forseanche le commissioni interne…

33 petrini:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:51 Pagina 33

Page 50: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Ricordiamo che – in base alle normecomunitarie (racc. 2003/361/CE) – le mi-croimprese, le piccole o medie impresevengono individuate in funzione del loroorganico e del loro fatturato ovvero del lo-ro bilancio totale annuale. Così, una “me-dia impresa” è un’impresa il cui organicosia inferiore a 250 persone e il cui fattura-to non superi 50 milioni di euro o il cuitotale di bilancio annuale non sia superio-re a 43 milioni di euro. Una “piccola im-presa” è un’impresa il cui organico sia in-feriore a 50 persone e il cui fatturato o iltotale del bilancio annuale non superi 10milioni di euro. Una “microimpresa” èun’impresa il cui organico sia inferiore a10 persone e il cui fatturato o il totale dibilancio annuale non superi 2 milioni dieuro.Per quanto riguarda il riferimento alle

“famiglie” vale la pena sottolineare, invece,che un’iniziativa simile c’è già stata, ed èstata oggetto, anche, ripetuti rinnovi. Ci ri-feriamo, in particolare, all’accordo fra l’Abie le associazioni dei consumatori per lasospensione delle rate dei mutui. Da ulti-mo (la quinta proroga) la presentazionedelle domande era stata fissata al 31 mar-zo 2013 e riguardava eventi, in base aiquali poteva essere chiesta la sospensio-ne, che dovevano essersi verificatisi entroil 28 febbraio 2013.C’è da aggiungere che la misura previ-

sta dalla legge di Stabilità si andrà ad af-fiancare ad un’altra attualmente in essere

sempre in materia di famiglie e mutui.Stiamo parlando del Fondo di solidarietàper l’accesso al credito per l’acquisto dellaprima casa.Il Fondo è stato istituito nientemeno

che con la Finanziaria del 2008. Per unaserie di intoppi però, dopo l’avvio, è rima-sto per lungo tempo in stand-by. La rifor-ma Fornero (sul lavoro), infatti, ne avevacambiato in parte le regole, imponendol’emanazione di un nuovo regolamentoattuativo; regolamento, pubblicato solonella primavera del 2013. Questo Fondosostiene i proprietari, titolari di “mutui pri-ma casa” nel pagamento delle rate delmutuo, consentendo una sospensione nelpagamento delle rate fino a 18 mesi. Be-neficiari sono infatti coloro i quali, alla datadi presentazione della domanda, sono ti-tolari di un mutuo contratto per l’acquistodi un’unità immobiliare da adibire ad abi-tazione principale, sita in Italia.

Requisiti per ottenerel’agevolazionePer accedere alle agevolazioni i richie-

denti devono essere in possesso dei se-guenti requisiti:a) titolo di proprietà sull’immobile og-

getto del contratto di mutuo;b) titolarità di un mutuo di importo

erogato non superiore a 250 mila euro, inammortamento da almeno un anno;c) indicatore della situazione economi-

ca equivalente (ISEE) non superiore a 30mila euro.L’immobile, inoltre, non deve rientrare

nelle categorie catastali A/1 (“abitazioni ditipo signorile”), A/8 (“abitazioni in villa”)eA/9 (“castelli, palazzi di eminenti pregi ar-tistici o storici”), non deve avere le caratte-ristiche di casa di lusso e deve costituirel’abitazione principale del beneficiario alladata di presentazione della domanda.Oltre a questo, l’ammissione al benefi-

cio è subordinata all’accadimento di alme-no uno dei seguenti eventi, verificatisi neitre anni antecedenti alla richiesta di am-missione al beneficio:a) cessazione del rapporto di lavoro su-

bordinato, ad eccezione delle ipotesi di ri-soluzione consensuale, di risoluzione perlimiti di età con diritto a pensione di vec-chiaia o di anzianità, di licenziamento pergiusta causa o giustificato motivo soggetti-vo, di dimissioni del lavoratore non pergiusta causa, con attualità dello stato di di-soccupazioneb) cessazione di un rapporto di lavoro

di agenzia o comunque di un rapportoche si concreti in una prestazione di operacontinuativa e coordinata, ad eccezionedelle ipotesi di risoluzione consensuale, direcesso datoriale per giusta causa, di re-cesso del lavoratore non per giusta causa,

con attualità dello stato di disoccupazione;c) morte o riconoscimento di handicap

grave, ovvero di invalidità civile non infe-riore all’80 per cento.La sospensione è espressamente esclu-

sa, invece, per i mutui che presentano al-meno una delle seguenti caratteristiche:a) ritardo nei pagamenti superiore a no-

vanta giorni consecutivi al momento dellapresentazione della domanda da parte delmutuatario, ovvero per i quali sia interve-nuta la decadenza dal beneficio del termi-ne (cioè la possibilità di rimborsare il debi-to alle scadenze programmate; il che av-viene a seguito di specifiche inadempien-ze contrattuali) o la risoluzione del contrat-to stesso, anche tramite notifica dell’atto diprecetto, o sia stata avviata da terzi unaprocedura esecutiva sull’immobile ipote-cato;b) fruizione di agevolazioni pubbliche;c) prestiti per i quali sia stata stipulata

un’assicurazione a copertura del rischio,purché tale assicurazione garantisca il rim-borso almeno degli importi delle rate og-getto della sospensione e sia efficace nelperiodo di sospensione stesso.Occorre precisare che la sospensione

del pagamento in questione non compor-ta l’applicazione di alcuna commissione ospesa di istruttoria e deve avvenire senzarichiesta di garanzie aggiuntive.

La domandaalla banca creditriceChi intende fruire della sospensione

deve presentare la domanda alla bancapresso la quale è in corso di ammorta-mento il relativo mutuo, secondo ilmodello disponibile sul sito internetcreato ad hoc da Ministero del Tesoro(www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomu-tuipc.html). Nella domanda deve esse-re indicato il periodo di tempo per ilquale viene chiesta la sospensione edallegata la documentazione “idonea” adimostrare il verificarsi dell’evento checonsente l’accesso al Fondo.

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

34

La lunga sezione della legge di stabilità 2015 dedicata alla salute (commi da555 a 608), oggetto di numerosi interventi in sede parlamentare, si concentrain larga parte sulle norme di attuazione dell’intesa governo-regioni-province

autonome relativa al “Patto per la salute 2014-2016”, sancita il 10 luglio scorso. Sicomincia con l’individuazione del livello di finanziamento del Servizio SanitarioNazionale per gli anni 2015 e 2016, che sarà pari rispettivamente a circa 112 e circa115 miliardi e mezzo di euro (per avere qualche termine di paragone rispetto aglianni precedenti, ricordiamo che il livello del finanziamento è stato pari a 71,2 mi-liardi di euro nel 2001, a circa 101,5 miliardi di euro nel 2008 e a poco meno di 110miliardi di euro nel 2014). Gli eventuali risparmi conseguiti dalle singole regioninella gestione del Servizio sanitario nazionale rimarranno a disposizioni delle re-gioni stesse per finalità sanitarie.

Un altro aspetto del “Patto per la sa-lute 2014-2016” recepito dalla legge distabilità (comma 564) è quello concer-nente l’obbligo per le regioni e le pro-vince autonome di predisporre i pianiannuali degli investimenti da effettuarenel proprio ambito territoriale, con tan-to di analisi dei fabbisogni e della rela-tiva sostenibilità economico-finanziaria,al fine di realizzare una migliore pro-grammazione della spesa sanitaria neivari territori. Nel frattempo, aspettandola fatidica riprogrammazione della spe-sa, il comma 565 stanzia per l’anno2015 due milioni di euro destinati almonitoraggio delle prestazioni sanitarieerogate nell’ambito del nuovo assettoorganizzativo dell’assistenza sanitariasul territorio previsto nell’art. 5 del Pat-to per la salute 2014-2016. Questonuovo assetto organizzativo si ispira al-le indicazioni a suo tempo contenutenel decreto-salute varato ai tempi del

governo Monti (decreto-legge 13 set-tembre 2012, n. 158, convertito conmodificazioni dalla legge 8 novembre2012, n. 189) e avrà il suo punto fortenella creazione delle cosiddette UCCP(Unità Complesse di Cure Primarie),strutture sanitarie di nuovo tipo chedovrebbero fornire ai cittadini servizi diprima assistenza – anche ospedaliera,ma con un numero limitato di postiletto, max 15-20 - sul territorio per icasi meno gravi, decongestionando intal modo gli ospedali più grandi. Quin-di, in nome della migliore efficienzadel servizio sanitario nazionale, i soldiper monitorare il funzionamento dellenuove strutture sul territorio vengonostanziati ancor prima che si sia provve-duto a realizzarle…Il comma 577 stabilisce che regioni

e province autonome dovranno adotta-re entro 3 mesi dall’entrata in vigoredella legge di stabilità 2015 i provvedi-

menti necessari ad effettuare il riordinodegli Istituti zooprofilattici sperimentalisecondo i principi a suo tempo indicatinell’art. 10 del decreto legislativo 28giugno 2012, n. 106 (semplificazioneorganizzativa, riduzione dei costi di ge-stione, riduzione dei costi per il perso-nale, contenimento di consulenze estudi. Prevista la possibilità di commis-sariamento da parte del Ministero dellasalute nei confronti degli Istituti zoo-profilattici che non si adegueranno allariorganizzazione.Infine, fra le numerose altre disposi-

zioni disseminate all’interno del “pac-

chetto” salute, alcune delle quali inse-rite all’ultimo momento nel testo defi-nitivo approvato dal Senato, segnalia-mo: il differimento dal 30 giugno 2013al 31 dicembre 2015 del termine per larevisione del prontuario farmaceuticonazionale da parte dell’AIFA (AgenziaItaliana del Farmaco) secondo nuovicriteri in termini di costo/beneficio, diefficacia terapeutica e di prezzi di riferi-mento per categorie terapeutiche(comma 585); l’abrogazione della nor-ma (inserita nel decreto-Monti sulle li-beralizzazioni, al secolo decreto-legge24 gennaio 2012, n. 1, poi legge 24marzo 2012, n. 57) che, a decorreredal 1° gennaio 2015, impediva ai far-macisti iscritti all’albo professionale dimantenere la direzione di farmacie pri-vate una volta raggiunta l’età pensiona-bile (comma 589); l’istituzione pressoil Ministero della salute di un fondo di500 milioni di euro per gli anni 2015 e2016 per integrare le spese che le re-gioni devono sostenere per l’acquistodi medicinali innovativi per cura dell’e-patite C (comma 593); uno stanzia-mento di 3 milioni di euro per il 2015e di 1,5 milioni a decorrere dal 2016per la prevenzione e il contrasto dellemalattie infettive, nonché un’aspettati-va fino a sei mesi per il personale me-dico e paramedico del SSN che intendaprestare la propria opera nei Paesi afri-cani dove è diffuso il virus Ebola(comma 599).

LEGGE DI STABILITA’ 2015PIU’ SOLDI PER L’ASSISTENZA SANITARIA

Ancora novità in materia di sospensione delle rate dei mutui. La legge diStabilità (comma 246) prevede, infatti, che, al fine di consentire di al-lungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le

famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell’economia edelle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalladata di entrata in vigore delle stessa legge di Stabilità – e previo accordo conl’Abi (l’Associazione bancaria italiana) e con le associazioni dei rappresen-tanti delle imprese e dei consumatori – concordino “tutte le misure necessa-rie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per glianni dal 2015 al 2017”.

di ANDREA SABINOMUTUI A FAMIGLIE E PICCOLE IMPRESE: NUOVA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE

34 nucera:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:51 Pagina 34

Page 51: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Questa è la nuova misura della san-zione che si applicherà ai licenziamentiillegittimi di lavoratori con contratto a tu-tele crescenti giustificati da un motivoc.d. economico (in termini giuridici: pergiustificato motivo oggettivo).Disciplina diversa in caso di licenzia-

menti illegittimi che hanno alla radicemotivi discriminatori o che violano speci-fiche disposizioni di legge o che si riferi-scono a fatti comportamentali del lavo-ratore del tutto inesistenti, insussistentio creati ad arte dal datore di lavoro.Vediamoli distintamente.

LicenziamentidiscriminatoriIl licenziamento discriminatorio, quel-

lo nullo (es: contiguo al matrimonio, in-timato nel periodo di interdizione permaternità, per motivo illecito, ecc. ) equello intimato dal datore di lavoro oral-mente (senza la forma scritta), restanosottoposti ad un regime sanzionatoriomolto severo.In questi casi, indipendentemente dal

motivo formalmente addotto, la nuovanorma prescrive l’obbligo per il datore dilavoro di reintegrare il lavoratore illegitti-mamente licenziato nel posto di lavoro.La reintegra, come noto, comporta la ri-costruzione retroattiva della carriera dellavoratore, dalla data del licenziamento

illegittimo fino alla sentenza di reintegra,come se il rapporto non fosse mai statointerrotto. In termini economici la rico-struzione della carriera comporterà a suofavore il pagamento di una indennitàcommisurata all’ultima retribuzione glo-bale di fatto maturata dal giorno del li-cenziamento sino a quello dell’effettivareintegrazione. Da questa somma, tutta-via, sarà decurtato quanto eventualmen-te percepito dal lavoratore durante il pe-riodo di estromissione a seguito dellosvolgimento di altre attività lavorative.Resta ferma una misura minimadell’indennità, fissata ad almeno cinquemensilità della retribuzione globale difatto nonché la copertura contributivadell’intero periodo di estromissione, cuidovrà fare fronte lo stesso datore di lavo-ro con un corrispondente versamento deicontributi previdenziali e assistenziali.Il lavoratore che non intedesse ripren-

dere servizio (perché, ad esempio, ritie-ne che l’ambiente lavorativo sia ormaicompromesso in ragione della lite), saràcompensato ulteriormente con una in-dennità risarcitoria pari a quindici mensi-lità dell’ultima retribuzione globale difatto (questa, però, non soggetta a con-tribuzione previdenziale).

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

35

di PAOLO ROSSI

Nel pomeriggio della vigilia di Natale il Governo ha reso noto il testo deiprimi due decreti attuativi del cosiddetto Jobs ACT (legge 10 dicembre2014, n. 183): il primo dedicato al contratto di lavoro a tutele crescenti,

il secondo dedicato alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale perl’Impiego (classificata sotto l’acronimo “NASpI”). Con riferimento al primo deidue - quello certamente più atteso che va ad incidere anche sulla formuladell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori - il Governo sembra avere fornitouna soluzione che, da una parte sconfessa le aspettative di chi si attendevauna vera e propria rivoluzione copernicana e, dall’altra delude le sollecitazio-ni opposte di chi ha manifestato duramente contro questa riforma. Insomma,da una prima ricognizione al decreto sembra che il Governo non abbia volutoaccontentare (o scontentare) né gli uni né gli altri, adottando una formula dicompromesso che non si discosta granché dagli interventi legisaltivi degli ul-timi 15 anni.

Norme applicabiliai nuovi assuntiAlla fine il Governo ha optato per

l’applicazione delle “tutele crescenti” aisoli rapporti di lavoro avviati dopol’entrata in vigore del decreto delegato.Riguarderà, indistintamente, aziendegrandi e piccole. Per conoscere la datache farà da spartiacque dovremo atten-dere che il testo del decreto legislativofinisca il suo iter formale di definizione(dovrà passare al controllo delle com-missioni parlamentari competenti e allafirma del Capo dello Stato) e venga pub-blicato in Gazzetta Ufficiale.Il parere delle Commissioni parlamen-

tari sarà solo consultivo. Tuttavia, date lecritiche di segno opposto (cioè da destrae sinistra dello schieramento politico)manifestate in Parlamento per alcunescelte del Governo, non è da escludereche alcune di esse possano essere accol-te.I dipendenti che hanno attualmente

in corso un rapporto a tempo indetermi-nato non subiranno alcuna modifica del-le tutele legislative poste a garanzia dellastabilità del posto di lavoro. Il decreto,infatti, si applicherà ai lavoratori che rive-

stono la qualifica di operai, impiegati oquadri, ma solo ed esclusivamente seassunti con contratto di lavoro subordi-nato a tempo indeterminato successiva-mente all’entrata in vigore del decreto.Restano fuori dal campo di applicazionedel decreto i dirigenti e i domestici, aiquali continuerà ad applicarsi il regimedel diritto comune.Una segnale importante rispetto al

campo di applicazione del decreto vieneanche dall’art. 9, comma 2, che prevedenel suo perimetro anche i datori di lavo-ro non imprenditori, in particolare quelliche svolgono senza fine di lucro attivitàdi natura politica, sindacale, culturale, diistruzione ovvero di religione o di culto(le c.d. organizzazioni di tendenza, at-tualmente escluse dall’applicazionedell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori).

Licenziamento permotivi economiciIn caso di licenziamento giustificato

dal datore di lavoro per motivi economi-ci, cioè perché il lavoratore non servepiù all’azienda (cessazione di una certaproduzione, riduzione delle commesse,introduzione di nuove tecnologie per lequali il lavoratore è tecnicamente ritenu-to inidoneo) il decreto si caratterizza perl’introduzione di un meccanismo sanzio-natorio di tipo indennitario crescente inrapporto all’anzianità del lavoratore li-cenziato illegittimamente (quando lemotivazioni risultano non vere). Ovvia-mente, è bene precisarlo, siamo semprenelle ipotesi in cui il lavoratore azionauna causa contro il datore di lavoro chelo ha licenziato e, a seguito dello svilup-parsi della stessa, il giudice condannal’azienda per violazione delle norme intema di licenziamento. Quindi è neces-sario che si inneschi un processo davantial giudice del lavoro nonché la vittoria ingiudizio del lavoratore; se il datore di la-voro vince la causa, nulla sarà dovuto allavoratore.Sul punto, il decreto prevede che nei

casi in cui, nel corso del processo emer-gano fatti e circostanze che dimostranol’illegittimità del licenziamento, “il giudi-ce dichiara estinto il rapporto di lavoroalla data del licenziamento e condannail datore di lavoro a l pagamento diun’indennità non assoggettata a contri-buzione previdenziale di importo pari adue mensilità dell’ultima retribuzioneglobale di fatto per ogni anno di servi-zio, in misura comunque non inferiore aquattro e non superiore a ventiquattromensilità”.Da notare che ai fini del computo

dell’anzianità di servizio, l’anno è frazio-nabile in mesi e le frazioni di meseuguali o superiori a quindici giorni sicomputano come mese intero.

NUOVA LEGGE SUL LAVOROVIA AI DECRETI APPLICATIVI

NUOVE REGOLE

E PICCOLE IMPRESE

L e assunzioni a “tutele cre-scenti” avviate dalle piccoleimprese successivamente

all’entrata in vigore del decreto, sa-ranno considerate neutre ai fini delsuperamento della soglia dimensio-nale oltre la quale è applicabilel’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.Tale previsione risponde all’esi-genza di non penalizzare eccessiva-mente le piccole imprese che adoggi non superano il tetto dei 15dipendenti, anche qualora, con lenuove assunzioni a tutele crescenti,sforino il tetto dei 15 dipendenti, ri-cadendo ipoteticamente nell’appli-cazione integrale dell’attuale art.18, sia per i nuovi che per i vecchidipendenti.La disposizione prevede che sia

ai dipendenti assunti a sforamentodel tetto con contratto a tutele cre-scenti, sia a quelli a tempo indeter-minato già in forza si applicherà ilnuovo regime del Jobs ACT. Se nonfosse stata prevista questa deroga,nell’ipotesi evidenziata si sarebbedovuto applicare l’attuale regimedell’art. 18 ai vecchi lavoratori atempo indeterminato e ai nuovi,con tutele crescenti, il nuovo regi-me del Jobs ACT. �

E’ stata promulgata il 10 dicem-bre scorso la legge che ha da-to il via all’iter di riforma del

mercato del lavoro denominata JobsACT (Legge 10 dicembre 2014, n. 183,in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre2014, n. 290). I due decreti di Natalepresentati alla stampa dal premierRenzi ne rappresentano, praticamente,una prima conseguente derivazione.La legge 183/2014 è, infatti, una leg-ge “delega”, che si ha quando il Parla-mento delega il Governo ad esercitareil potere legislativo quando la materiada regolamentare è ampia, complessae richiede livelli di tecnicismo elevati.Il Parlamento, tuttavia, mantiene un

ruolo centrale nel processo legislativo,proprio per evitare che venga snatura-ta la volontà costituzionale che, alcontrario, è improntata ad una nettaseparazione dei poteri dello Stato (le-gislativo, esecutivo e giurisdizionale).La legge delega, infatti, fissa, con rigo-re, i principi e criteri direttivi fissati dalParlamento che vincoleranno il Gover-no nella stesura delle norme attuative,

pena il rischio di incostituzionalità deldecreto delegato.Questa è la ragione per cui il Gover-

no, anziché presentare i due decreti diNatale direttamente alla firma del Pre-sidente della Repubblica, ha indettouna conferenza stampa e fornitoall’opinione pubblica le “bozze” deidecreti delegati. Ora, infatti, necessitaun ulteriore passaggio parlamentareprima di portare i testi dei decreti dalPresidente della Repubblica, un pas-saggio che serve a confermare l’egidadel Parlamento sul potere legislativo.Manca, cioè, il parere delle commis-sioni parlamentari che saranno chia-mate ad esprimere il loro “parere” diconformità dello schema di decretolegislativo alla legge delega ed even-tualmente anche a fornire “raccoman-dazioni” per ritocchi e aggiustamential decreto.In definitiva, i lavori non sono anco-

ra terminati e si dovrà aspettare anco-ra qualche settimana prima che di ve-dere i provvedimenti in Gazzetta Uffi-ciale.

IN GAZZETTA UFFICIALE LA “LEGGE DELEGA”

35-37 rossi:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:51 Pagina 35

Page 52: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

come detto, la misura minima è fissataa cinque mensilità). Inoltre, da tale in-dennità va decurtato sia la retribuzio-ne percepita dal lavoratore nel periododi estromissione per lo svolgimento dialtre attività lavorative, sia la retribu-zione che lo stesso avrebbe potutopercepire accettando una congrua of-ferta di lavoro. In tal modo, mutuandoalcuni tratti della Riforma Fornero, si èinteso penalizzare il lavoratore che at-tende, colpevolmente inerte, l’esito delcontenzioso giudiziale, rifiutando qua-lunque proposta di lavoro.

Dversamente, è sempre prevista lasanzione accessoria dell’integrale ver-samento dei contributi previdenziali eassistenziali dal giorno del licenzia-mento fino a quello dell’effettiva rein-tegrazione, nonché la facoltà del lavo-ratore di rifiutare la reintegra contro ilpagamento di una ulteriore indennitàdi 15 mensilità della retribuzione glo-bale di fatto.

Da notare che lo stesso gruppo di

sanzioni previsto per il licenziamentodisciplinare è applicabile al licenzia-mento illegittimo dovuto a motivi affe-renti l’inidoneità fisica o psichica dellavoratore.

Diversamente, questo regime non èapplicabile alle piccole imprese sottola soglia dei limiti dimensionali perl’applicazione dell’art. 18 dello Statutodei Lavoratori.

Licenziamentoviziato per formaIl datore di lavoro che incappi, nel

corso delle attività burocratiche cheportano al licenziamento, in un erroredi tipo formale, subirà solo una san-zione di tipo economico. E’ il caso dellicenziamento che sia intimato senzamettere in condizione il lavoratore diprendere piena consapevolezza delleragioni del datore di lavoro o anchedel licenziamento disciplinare che siaportato a termine senza il puntuale ri-spetto del la procedura impostadall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

In questi casi, il rapporto di lavoro siconsidera, comunque, regolarmenteestinto, con decorrenza dalla data dellicenziamento, senza alcuna reintegranel posto di lavoro. Il datore di lavoroè condannato al solo pagamento diun’indennità, non assoggettata a con-tribuzione previdenziale, di importopari a una mensilità dell’ultima retri-buzione globale di fatto per ogni annodi servizio, in misura comunque noninferiore a due e non superiore a dodi-ci mensilità.

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

36

LicenziamentodisciplinareUn’altra ipotesi in cui non sarà ap-

plicabile il licenziamento a tutele cre-scenti, cioè quello in cui sia previsto ilsolo indennizzo economico proporzio-nale all’anzianità, è quella previstaall’art. 3, co. 2, dello schema di decre-to in questione. Si tratta del licenzia-mento disciplinare (tecnicamente par-lando: per giustificato motivo soggetti-vo o per giusta causa) dichiarato ille-gittimo dal giudice perché “diretta-mente dimostrata in giudiz iol’insussistenza del fatto materiale con-testato al lavoratore”. Quindi l’idea dellegislatore della riforma è quella di tu-telare con la massima sanzione, cioèla reintegra, anche il caso in cui il lavo-ratore sia licenziato per un fatto mate-riale che nella realtà non è avvenuto,quindi del tutto inesistente. Diversa-mente da quanto specificato dallaRiforma Fornero, nel testo della nuovanorma non sono stati esplicitamentecontemplati i seguenti casi:

� il fatto materiale sussiste ma nonè stato commesso o causato dal lavo-ratore licenziato; ma, per forza di cose,questo caso non può restare fuoridall’ambito della tutela piena, la rein-tegrazione, perché verrebbe meno ilrapporto di soggettività della colpevo-lezza (lo scambio di persona);

� il fatto materiale sussiste ma lasanzione disciplinare del licenziamen-to è sproporzionata (violazioni discipli-nari per le quali il contratto collettivoapplicato prevede una sanzione c.d.conservativa, ovvero il rimprovero, lamulta o la sospensione temporaneadal lavoro e dalla retribuzione); qui, ilGoverno sceglie una soluzione checontrasta decisamente la posizione

delle organizzazioni sindacali. La nor-ma, infatti, chiarisce che il giudice de-ve restare estraneo ad “ogni valutazio-ne circa la sproporzione del licenzia-mento”; in pratica deve soltanto stabi-lire se il fatto sussiste o meno. Se ilfatto sussiste non c’è comunque rein-tegro.

La reintegra prevista per il licenzia-mento disciplinare illegittimo, cioè ilfatto non sussiste, tuttavia, ha caratteridiversi rispetto a quella che sanziona illicenziamento discriminatorio. E’ sem-pre presente la ricostituzione del rap-porto di lavoro, ma il periodo tra il li-cenziamento illegittimo e la sentenzadel giudice non è sempre interamenteindennizzato. L’indennità risarcitoriacommisurata all’ultima retribuzioneglobale di fatto dal giorno del licenzia-mento fino a quello dell’effettiva rein-tegrazione non potrà essere, in questicasi, superiore a dodici mensilità, sen-za che sia prevista altresì una misuraminima (nel caso del disciminatorio,

M isure sanzionatorie ridotte so-no previste per le imprese chenon raggiungono i limiti di-

mensionali di cui all’art. 18 dello Statu-to dei Lavoratori. Si tratta dei datori dilavoro che in ciascuna sede, stabili-mento, filiale, ufficio o reparto autono-mo nel quale ha avuto luogo il licenzia-mento occupano più di quindici lavora-tori dipendenti (o più di cinque se sitratta di imprenditore agricolo), nonchéquelli che nell’ambito dello stesso co-mune occupano più di quindici dipen-denti, anche se ciascuna unità produtti-

va, singolarmente considerata, non rag-giunge tali limiti, e in ogni caso ai dato-ri di lavoro che occupano più di sessan-ta dipendenti complessivamente.

Fatta eccezione per il caso del licen-ziamento discriminatorio, nullo o inti-mato oralmente, in cui vale anche lanormative generale sul reintegro,l’ammontare delle indennità risarcitoriea cui può essere condannato il datoredi lavoro, ivi compreso l’importo previ-sto in caso di conciliazione bonaria, so-no dimezzati e non possono comun-que superare il limite di sei mensilità.

SANZIONI DIMEZZATE PER LE PICCOLE IMPRESE

NUOVA LEGGE SUL LAVORO

Tutti i nostri lettori, per richiedere il “Modello Unico”, dovranno compilare il bollettino postale con i seguenti dati:Conto corrente n. 61277646

Intestato a: I.D.I. Srl – Corso Trieste, 171 - 00199 Roma (RM)Causale: Acquisto Unico 2015

Importo: � prezzo pieno (non abbonati) 9,90 � scontato per gli abbonati 6.90 euro

AA NN NN UU NN CC II OO AA GG LL II AA BB BB OO NN AATT IINonostante la crescita dei costi non vogliamo aumentare

il prezzo dell’abbonamento a “leggi illustrate”!

Ancora per il 2015 conserviamo il prezzo di 39 euro (37 per chi paga con carta di credito)

Chi sottoscrive un nuovo abbonamento a "leggi illustrate" o rinnova quello in corso nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2015 riceverà a casa, gratis, questo raccoglitore per conservare gli scontrini fiscali utili per la dichiarazione dei redditi.

NEL 2015 AI NOSTRI ABBONATI, PER MANTENERE IL PREZZO DI EURO 39, SPEDIREMO UN SOLO OMAGGIO ANZICHÉ DUE

Quindi, a partire dal 2015, spediremo a tutti i nostri abbonati solo lo speciale “Agenda del Contribuente - giorno per giorno”,tanto gradita a tutti i nostri lettori, abolendo l’omaggio “Modello Unico”, anche perché a una buona parte degli abbonati

il “Modello Unico” non è utile, potendo utilizzare sempre di più il Modello 730.

I nostri abbonati ancora interessati al volume “Modello Unico” potranno acquistarlo in edicola oppure richiederlo, entro il 31 marzo 2015, tramite pagamento con bollettino diconto corrente postale beneficiando di un consistente sconto (il 30% sul prezzo di copertina) e riceveranno il “Modello Unico” direttamente a casa o in ufficio.

35-37 rossi:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:52 Pagina 36

Page 53: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015

NOVITA’ LEGISLATIVE

37

Ritirodel licenziamentoNel decreto in esame viene anche previ-

sto una sorta di ravvedimento operoso peril datore di lavoro che revoca il licenzia-mento precedentemente intimato. Nessu-no dei regimi sanzionatori sopra analizzatisarà applicabile nel caso il datore di lavororevochi il licenziamento entro il termine diquindici giorni dalla data in cui il lavoratoreha impugnato il medesimo, fermo restan-do il ripristino del rapporto di lavoro senzasoluzione di continuità, con diritto del lavo-ratore alla retribuzione maturata nel perio-do precedente alla revoca.

Incentivialla conciliazioneI lavoratori con contratto a tutele cre-

scenti, qualora siano licenziati, potrannotrovare conveniente addivenire ad unaconciliazione bonaria incentivata anzichéattivare una causa giudiziale.

L’incentivo consta di una serie di vantag-gi per il lavoratore:

� innanzittuto l’entità della somma chegli viene offerta a titolo transattivo (per larinuncia al contenzioso) è definita dallalegge: è fissata nella misura pari a unamensilità dell’ultima retribuzione globale difatto per ogni anno di servizio e comunquenon inferiore a due e non superiore a di-ciotto mensilità;

� l’emolumento non costituisce redditoimponibile ai fini dell’imposta sul redditodelle persone fisiche e non è assoggettatoa contribuzione previdenziale;

� la conciliazione è valida solo se sotto-scritta in una delle sedi c.d. “assistite”,quindi alla presenza di un funzionario pub-blico e delle parti sociali egge;

� la forma di pagamento, ai sensi di leg-ge, deve essere necessariamente l’assegnocircolare.

Da parte del datore di lavoro i beneficiattengono:

� alla non assoggettabilità della sommaerogata a contribuzione previdenziale; inpratica, la somma netta pagata al lavorato-re costituisce anche il costo della transazio-ne;

� con l’accettazione dell’assegno da par-te del lavoratore si ottiene l’automaticaestinzione del rapporto di lavoro, con de-correnza dalla data del licenziamento, el’impossibilità per lo stesso lavoratore diimpugnare il licenziamento anche qualorail contenzioso sia stato già avviato.

Nel decreto in esame è contenutaanche una insolita disposizioneche attiene misure di politica at-

tiva per l’impiego. Si tratta di un vou-cher che sarà assegnato dai Centri perl’Impiego ai lavoratori illegittimamentelicenziati per giustificato motivo ogget-tivo o per licenziamento collettivo. Ilvoucher contiene una “dote individua-le di ricollocazione” spendibile pressouna agenzia per il lavoro pubblica oprivata accreditata. Il lavoratore, perpoter spendere la dote, deve sottopor-si alla c.d. “profilazione” ossia adun’intervista che possa definire con

precisione il suo profilo personale dioccupabilità. Successivamente allaprofilazione il lavoratore avrà diritto asottoscrivere con l’agenzia il contrattodi ricollocazione che prevede:

� il diritto a una assistenza appro-priata nella ricerca della nuova occu-pazione, programmata, strutturata egestita secondo le migliori tecnichedel settore, da parte dell’agenzia per illavoro;

� il diritto alla realizzazione da partedell’agenzia stessa di iniziative di ricer-ca, addestramento, formazione o ri-qualificazione professionale mirate a

sbocchi occupazionali effettivamenteesistenti e appropriati in relazione allecapacità del lavoratore e alle condizio-ni del mercato del lavoro nella zonaove il lavoratore è stato preso in cari-co;

� il dovere di porsi a disposizione edi cooperare con l’agenzia nelle inizia-tive da essa predisposte.

Il valore economico del vouchersarà proporzionato in relazione al pro-filo personale di occupabilità del lavo-ratore e l’agenzia ha diritto a incassar-lo soltanto a risultato ottenuto.

T re le novità di riforma in temad’indennità di disoccupazione. La primaè la NASpI (acronimo di nuova assicu-

razione sociale per l’impiego): ne avranno di-ritto tutti i dipendenti del settore privato, as-sunti a tempo indeterminato o a tempo de-terminato nonché i dipendenti pubblici as-sunti a termine (quelli assunti a tempo inde-terminato non hanno mai avuto diritto ad al-cuna indennità di disoccupazione, per ilsemplice fatto che da “dipendenti pubblici” èimpossibile perdere il lavoro). La NASpI saràoperativa per gli eventi di disoccupazioneche si verificheranno a partire dal 1° maggio2015 e sostituirà le vigenti Aspi e mini-Aspi,introdotte dalla riforma del lavoro Fornerodal 1° gennaio 2012. Verrà erogata mensil-mente dall’Inps, a cui occorrerà fare doman-da, per un importo massimo di 1.300 euro eun massimo di 18 mesi. La seconda novità sichiama ASDI: una seconda indennità di di-soccupazione di cui potranno beneficiare ipercettori di NASpI una volta esaurito il pe-riodo massimo di fruizione. In sede di primaapplicazione, cioè per l’anno 2015 di “speri-mentazione”, l’ASDI potrà essere richiesta daldisoccupato che ha minori a carico o un’etàvicina alla pensione al termine di fruizionedella NASpI e sempreché persista il suo statodi disoccupazione. Avrà una durata seme-strale e un importo pari al 75% della NASpIda ultimo percepita. La terza novità, infine, èla DIS-COLL: operativa soltanto per l’anno2015 (in attesa del previsto “superamento”di tutte le forme collaborazioni coordinate econtinuative, anche a progetto), sostituirà lacosiddetta indennità “una tantum”, con unadisciplina che la ricalca in quasi tutti gliaspetti. Le novità sono tutte previste dalloschema di Decreto Legislativo di attuazionedel Jobs Act (per una parte della delega am-mortizzatori), approvato dal Consiglio dei mi-nistri la vigilia di Natale.

NASpI (lavoratori dipendenti)Ne sono esclusi gli operai agricoli a termi-

ne o a tempo indeterminato, per i quali restain vigore la disciplina dell’indennità di disoc-cupazione agricola.

L’importo della NASpI sarà commisuratoalla retribuzione imponibile previdenziale de-gli ultimi quattro anni (è la retribuzione, cioè,su cui sono stati versati i contributi ed è statacosì dichiarata all’Inps nei flussi mensili Unie-mens). E’ questo un “principio” di riforma,per cui chi più paga contributi ha diritto aprestazioni più pesanti. In particolare, la basedi calcolo sarà pari a tale retribuzione impo-nibile divisa per il numero di settimane dicontributi accreditati all’Inps e il risultatomoltiplicato per 4,33 (è un numero fisso). Ilrisultato ottenuto tuttavia è ancorato ai se-guenti limiti:� se non è superiore a 1.195 euro mensili

(dato valido per il 2015 da rivalutare annual-mente al tasso Istat), l’indennità mensile NA-SpI sarà pari al 75% di tale risultato;� se supera i 1.195 euro mensili,

l’indennità mensile NASpI sarà pari al 75%del risultato più il 25% dell’eccedenza (cioèdella differenza tra il risultato ottenuto e1.195).

Assegno di disoccupazioneE l’assoluta novità della riforma. Si chiama

ASDI (sta per “assegno disoccupazione”), èistituito sempre dal 1° maggio 2015 e resteràoperativo soltanto per l’anno 2015, con lafunzione di “fornire una tutela di sostegno alreddito ai lavoratori percettori della NASpI”.

E’ previsto un ordine di “priorità” perl’accesso, ossia:� per i lavoratori che appartengono a nu-

clei familiari con minorenni;� quindi (successivamente) per quelli che

sono in età vicina alla pensione (ma non nehanno i requisiti).

Condizione per il diritto all’ASDI èl’adesione, da parte del lavoratore, a un “pro-getto” per la ricollocazione o di formazioneproposto dai centri per l’impiego (ex uffici dicollocamento).

Collaboratori e lavoratori a progettoUltima novità è l’indennità di disoc-

cupazione per i collaboratori coordinati

e continuativi (DIS-COLL). Sarà operati-va solo il 2015.

Sono necessari i seguenti requisiti:� stato di disoccupazione al mo-

mento della domanda;� almeno tre mesi di contributi ac-

creditati all’Inps tra il 1° gennaio 2014e il giorno di disoccupazione;� almeno un mese di contributi ac-

creditati all’Inps oppure un rapporto dicollaborazione di durata di almeno unmese (purché per un compenso pariad almeno 649 euro, c ioè la metàdell’importo che dà diritto all’accreditodi un mese di contribuzione nel 2015).

La misura della DIS-COLL dipenderàdal compenso/reddito dichiarato ai finiprevidenziali.

La DIS-COLL spetterà per un numerodi mesi pari alla metà dei mesi di con-tributi accreditati all’Inps dal 1° gen-naio 2014 al giorno di cessazione dellavoro.

VOUCHER PER LA RICOLLOCAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO

I LICENZIAMENTI

COLLETTIVI NEL JOBS ACT

A ltro punto nodale del decretoin commento riguarda l’esten-sione delle norme in materia

di contratto a tutele crescenti anchealle ipotesi di licenziamento colletti-vo ex articoli 4 e 24 della legge 23luglio 1991, n. 223. In particolare lanorma estende le misure sanziona-torie previste per il licenziamento di-scriminatorio, cioè il reintegro più lasanzione pecuniaria, quando i licen-ziamenti collettivi siano intimati sen-za l’osservanza della forma scritta. Incaso di violazione delle procedure diinformativa e di esame congiuntocon le organizzazioni sindacali o deicriteri di scelta dei lavoratori da li-cenziare, si applicherà invece la cita-ta sanzione economica progressivain ragione dell’anzianità del lavora-tore (art. 3, co 1, del decreto).

NUOVA LEGGE SUL LAVORO

LA RIFORMA DELLA DISOCCUPAZIONEdi DANIELE CIRIOLI LE NUOVE INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego)Operatività Eventi di disoccupazione dal 1° maggio 2015

DestinatariLavoratori dipendenti del settore privato;lavoratori dipendenti a termine del settore pubblico

RequisitiDisoccupazione involontaria;13 settimane di contributi nei 4 anni prima della disoccupazione;18 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi prima della disoccupazione

MisuraPari a = (Retribuzione degli ultimi 4 anni/settimane contribuzione) x 4,33 (1)Importo massimo mensile = 1.300,00 (nel 2015)

Durata Metà delle settimane di contribuzione accreditate negli ultimi 4 anni (2)Erogazione Mensile

ASDI (Assegno di disoccupazione)Operatività Dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2015

DestinatariBeneficiari di NASpi appartenenti a nuclei familiari con minorenni;Beneficiari di NASpi lavoratori in età vicina alla pensione

RequisitiCondizione di bisogno misurata da ISEE (3)Adesione a progetto personalizzato del centro per l’impiego

Misura Pari a = 75% dell’ultima NASpi percepitaDurata 6 mesi, dopo NASpi

Erogazione Tramite strumento di pagamento elettronico (3)DIS-COLL (Indennità per i collaboratori)

Operatività Eventi di disoccupazione dal 1° maggio 2015 al 31 dicembre 2015Destinatari Co.co.co. e co.co.pro; no partite Iva e no pensionati

Requisiti

Disoccupazione involontaria al momento della domanda;

3 mesi di contributi dal 1° gennaio dell’anno solare precedente alla cessazio-ne del rapporto;

1 mese di contribuzione o un mese di collaborazione nell’anno solare di ces-sazione

MisuraPari a = (Reddito nell’anno di disoccupazione/mesi di contribuzione)Importo massimo mensile = 1.300 nel 2015 (4)

Durata Metà dei mesi di contribuzione accreditati a partire dal 1° gennaio dell’annosolare precedente la cessazione del rapporto

Erogazione Mensile

1) Ridotta al 3% dal quinto mese di fruizione (dal quarto mese a partire dal 1° gennaio 2016)2) Massimo 78 settimane (quindi 18 mesi) dal 1° gennaio 20173) Da definirsi e disciplinarsi per decreto4) Ridotta al 3% dal quinto mese di fruizione

35-37 rossi:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 13:01 Pagina 37

Page 54: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015

PROBLEMI PREVIDENZIALI

38

Il primo rincaro riguarda la gestionepensionistica dei lavoratori artigiani ecommercianti, alla quale sono obbliga-toriamente iscritti non solo chi esercitale predette profes-sioni ma anche al-tri lavoratori, qualiaffittacamere, pro-motori finanziari,soci di società(persone e capita-li) e componentil’impresa familiare.Con la norma dellacitata manovraMonti, nel 2012, lealiquote contributi-ve sono state in-crementate di 1,3punti percentuali e, poi, gli anni 2013 e2014 successivi di un altro 0,45; questostesso incremento (0,45 per cento) èprevisto poi che vada applicato, anno

dopo anno, fino a raggiungere la misuradefinitiva del 24 per cento. In tabella èindicata l’agenda degli aumenti in fun-zione delle due categorie di lavoratori

(artigiani e com-mercianti), nonchédella loro età inquanto i soggetticon meno di 21anni sono ammes-si a versare uncontributo ridotto.Per gli iscritti alla

gestione commer-cianti è sommatoanche il contributodello 0,09 per cen-to dovuto fino al31 dicembre 2018

e destinato al finanziamento dell’inden-nizzo riconosciuto a chi cessa definitiva-mente l’attività.Nessuna novità per il resto dell’im-

pianto di calcolo e pagamento dei con-tributi, vale a dire il vincolo del minima-le di reddito (per l’anno 2014 pari a eu-ro 15.516 e che dovrebbe salire a15.563 nel 2015 – occorre attendere lacircolare dell’Inps), l’aliquota aggiuntiva(1%) dovuta oltre il limite di retribuzio-ne annua pensionabile (per il 2014 paria 46.031 e che dovrebbe salire a46.169 nel 2015), nonché il massimaledi reddito oltre il quale non è più dovu-ta la contribuzione né si matura la pen-sione (per l’anno 2014 pari a 76.718 eche dovrebbe salire a 76.948 nel 2015per i “vecchi” iscritti, ossia soggetti iscrit-ti con decorrenza anteriore al primo

gennaio 1996 o che possono far valereanzianità contributiva a tale data; e parinel 2014 a 100.123 per i “nuovi” iscrittie che dovrebbe salire a 100.423 nel2015, ossia lavoratori privi di anzianitàcontributiva al 31 dicembre 1995, iscritticon decorrenza gennaio 1996 o succes-siva).La riscossione dei contributi, come di

consueto, avverrà tramite F24 i cui ter-mini di scadenza per il pagamento sonoil 16 maggio (slitta al 18 maggio), 16agosto (termine che slitta al 20 agostoper effetto della c.d. proroga estiva) e16 novembre 2015, nonché 16 febbraio2016.

LA MARCIA VERSO IL 24%

Periodo

Aliquote contributive di finanziamento e rendimento (1)

Artigiani (2) (3) Commercianti (1) (2) (3)

Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni

Anno 2011 20,00% 17,0% 20,09% 17,09%

Anno 2012 21,30% 18,30% 21,39% 18,39%

Anno 2013 21,75% 18,75% 21,84% 18,84%

Anno 2014 22,20% 19,20% 22,29% 19,29%

Anno 2015 22,65% 19,65% 22,74% 19,74%

Anno 2016 23,10% 20,10% 23,19% 20,19%

Anno 2017 23,55% 20,55% 23,64% 20,64%

Anno 2018 24,00% 21,00% 24,09% 21,09%

Dall’anno 2019 24,00% 21,00% 24,00% 21,00%

1) Fino al 31 dicembre 2018, gli iscritti alla gestione commercianti pagano il contributo ag-giuntivo dello 0,09% per il finanziamento dell’indennizzo cessazione attività2) Sui redditi superiori a 46.031 (valore 2014) è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1%3) Il contributo è dovuto fino a euro 76.718 (valore 2014, valevole per i lavoratori iscritti pri-ma del 1° gennaio 1966 o in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) ovverofino a 100.123 euro (valore 2014, valevole per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva)

di DANIELE CIRIOLI

Contributi più cari per i lavoratori autonomi: artigiani, commercianti e col-tivatori diretti. Dal 1° gennaio 2015 le aliquote di contribuzione degli ar-tigiani e dei commercianti salgono dello 0,45 per cento. E’ il quarto au-

mento, questo, dopo il rincaro dell’1,3 per cento che c’è stato a partire dal 1°gennaio 2012 e dopo l’ulteriore incremento dello 0,45 per cento scattato dal 1°gennaio 2013 e 2014 stabiliti dalla manovra Monti del 2011 (art. 24, comma22 del decreto legge n. 201/del 2011, nel testo introdotto dalla legge di con-versione n. 214/2011). Per i lavoratori autonomi agricoli l’aumento delle ali-quote varia tra un minimo dello 0,40 per cento e un massimo dell’1,5 per cen-to in funzione del territorio in cui operano. La buona notizia, per tutti questilavoratori autonomi, è che l’aumento rifletterà il beneficio di un incrementoanche del calcolo della futura pensione. Ai soli commercianti, infine, va ricor-dato pure che il contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento destinato al finan-ziamento dell’indennizzo per cessazione attività che doveva terminare il 31dicembre 2014 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.

ARTIGIANI E COMMERCIANTIGLI AUMENTI DEI CONTRIBUTI

Nel settore agricolo il rincaro con-tributivo colpisce i lavoratori iautonomi, ossia i coltivatori di-

retti (affittuari, usufruttuari, enfiteuti,allevatori), gli imprenditori agricoli pro-fessionali (in sigla Iap; cioè gli impren-ditori che, per le notevoli estensionidei terreni posseduti e per il fabbiso-gno di giornate lavorative, non posso-no essere inquadrati come coltivatoridiretti), e infine icoloni e i mezza-dri (si tratta dicoloro che svol-gono attività agri-cola sulla base dirapporti di naturaassociativa scatu-renti da contrattidi mezzadria, co-lonia e soccidavietati dalla leggen. 203/1982 e,dunque, in via diestinzione). Neldettaglio la citata manovra Monti, coneffetto dal 1° gennaio 2012, ha rideter-minato le aliquote contributive (siaquelle di versamento che quelle di cuisi tiene conto ai fini del calcolo dellapensione: c.d. “aliquota di computo”)dei predetti lavoratori iscritti alla relati-va gestione autonoma Inps nelle misu-re indicate in tabella allegata alla me-desima Manovra (e riprodotta in pagi-na).E’ proprio su queste aliquote che è

andata a incidere la riforma Monti conun piano di aumenti che è indicato in

tabella. Per l’anno 2015 le aliquote so-no rideterminante nelle seguenti misu-re:

� 22,80 per cento (con un aumentodi 0,40 per cento rispetto al 2014), ri-dotta a 21,80 per cento ai soggetti dietà inferiore a 21 anni (con un aumen-to di 0,40 per cento rispetto al 2014)per la generalità delle imprese;

� 21,40 per cento (con un aumento0,90 per cento), ri-dotta a 19,5 percento (con un au-mento di 1,50 percento) ai soggettidi età inferiore ai21 anni, per le im-prese ubicate interritori montani oin zone svantag-giate.In aggiunta, poi,

come di consueto,i lavoratori devonopagare il contribu-

to di maternità, nonché la contribuzio-ne dovuta all’Inail per l’assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro e le ma-lattie professionali) e per l’assicurazio-ne del danno biologico.Il calcolo dei contributi dei lavoratori

autonomi agricoli si basa sulla classifi-cazione delle aziende nelle quattro fa-sce di reddito convenzionale indicatein tabella (è la “tabella D” allegata allalegge n. 233/1990 come aggiornatadal dlgs n. 146/1997).Annualmente, ogni azienda è inclusa

nella fascia di reddito convenzionale

corrispondente al reddito agrario deiterreni condotti e/o a quello determi-nato dall’allevamento degli animali. Lacontribuzione dovuta è determinatamoltiplicando il reddito medio conven-zionale, stabilito annualmente con de-creto del ministero del lavoro, per ilnumero di giornate lavorative che ser-vono per coltivarlo indicate nella pre-detta tabella e applicando al risultatole aliquote percentuali. Per l’anno2014, tale reddito medio convenziona-le è fissato pari a 54,65 euro. Ad esem-pio, il lavoratore che con il proprio red-

dito rientra nella fascia (di reddito) ol-tre 2.324,05, deve versare contributi su312 giornate, moltiplicate per il redditomedio convenzionale, ossia su17.050,80 euro (312 moltiplicato54,65 euro).La riscossione dei contributi, come

per gli anni passati, avverrà tramite F24inviati dall’Inps direttamente ai lavora-tori interessati i cui termini di scadenzaper il pagamento sono il 16 luglio, 16settembre, 16 novembre e 16 gennaiodell’anno seguente (18 gennaio nel2015).

GLI AUMENTI PER I LAVORATORI AUTONOMI DELL’AGRICOLTURA

LE TAPPE DEL RINCARO

PeriodoAliquote contributive di finanziamento Aliquote

computoZona normale Zona svantaggiataMaggiore 21 anni Minore 21 anni Maggiore 21 anni Minore 21 anni Tutti

Anno 2011 20,3% 17,80% 17,30% 12,80% 20,3%Anno 2012 21,6% 19,4% 18,7% 15,0% 21,6%Anno 2013 22,0% 20,2% 19,6% 16,5% 22,0%Anno 2014 22,4% 21,0% 20,5% 18,0% 22,4%Anno 2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5% 22,8%Anno 2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0% 23,2%Anno 2017 23,6% 23,4% 23,3% 22,5% 23,6%Dal 2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%

I LIVELLI DI CONTRIBUZIONEFasce di reddito agrario Coefficiente di moltiplicazione

1 Fino a 232,40 euro 1562 Da 232,41 a 1.032,91 euro 2083 Da 1.032,91 2.324,05 euro 2604 Oltre 2.324,05 euro 312Reddito medio convenzionale (*) Euro 54,65

(*) anno 2014

38-40 cirioli:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 13:05 Pagina 38

Page 55: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

PROBLEMI PREVIDENZIALI

39Gennaio 2015

di DANIELE CIRIOLI

Forte rincaro dei contributi dovuti dai lavoratori iscritti alla gestione sepa-rata dell’Inps. Dal 1° gennaio 2015, infatti, sale di 2 punti percentuali l’ali-quota contributiva dei soggetti “esclusivi” (cioè iscritti “solo” alla gestione

separata); di 1,5 punti percentuali quella dei soggetti “non esclusivi” (cioè giàpensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale); addirittura di 3 punti per-centuali quella dei professionisti con partita Iva (c.d. “senza cassa” di previ-denza professionale), dopo che l’anno scorso avevano chiesto ed ottenuto ilrinvio di un anno dell’aumento.Riassumendo, nel primo caso l’aliquota contributiva passa al 30,72 per cen-

to, nel secondo caso al 23,5 per cento e nel terzo caso ancora al 30,72 per cen-to. Il rincaro fa parte di una tabella di marcia di aumenti che conduce fino almese di gennaio 2018, quando l’aliquota contributiva si assesterà al 33,72 percento per i soggetti “esclusivi” e al 24 per cento per i collaboratori in pensioneo in possesso di altra previdenza obbligatoria. L’aumento è stato previsto dallariforma Fornero e corretto, in un secondo momento, dalla legge n. 134/2012 diconversione del decreto legge n. 83/2012 (il cosiddetto decreto Sviluppo).

L’obbligo assicurativo a favore dei lavo-ratori cosiddetti atipici prende le mossedalla riforma previdenziale del governo Di-ni (legge n. 335/1995) che ha istituitopresso l’Inps questa forma di previdenzaobbligatoria, finalizzata a tutelare dal puntodi vista previdenziale le figure emergenti ein costante crescita nel mercato del lavoro,prive d’appositi Albi, ovvero tutte quelle at-tività che la giurisprudenza definisce ap-punto atipiche, quali le collaborazionecoordinate e continuative (le co.co.co.)nonché gli incaricati alla vendita a domici-lio (i cosiddetti venditori porta a porta).In un secondo tempo si sono aggiunte

le cosiddette collaborazioni a progetto(co.co.pro.).

I soggetti obbligatiall’assicurazioneIn base alla disciplina dettata dall’art. 2,

commi dal 25 al 33, della legge n.335/1995, e dalla successiva Legge Biagi, isoggetti per i quali ora ricorre l’obbligo as-sicurativo sono:

� i lavoratori autonomi (privi di cas-sa previdenziale) che esercitano la pro-fessione in modo abituale.Sono quei lavoratori che esercitano

un’attività intellettuale per la quale non èobbligatoria l’iscrizione a una cassa di pre-videnza. Perciò sono comunemente indi-cati come “professionisti senza cassa”.L’Inps ha stilato un elenco non esaustivo

di queste attività professionali, scientifichee tecniche che sono obbligate all’iscrizionee contribuzione alla Gestione separata:consulenza nel settore delle tecnologiedell'informatica; pubbliche relazioni e co-municazione; ideazione di campagne pub-blicitarie; conduzione di campagne dimarketing e altri servizi pubblicitari; ricer-che di mercato e sondaggi di opinione; at-tività di design di moda e design industria-le; attività dei disegnatori grafici di pagineweb; altre attività dei disegnatori grafici; at-tività di fotoreporter; traduzione e interpre-tariato; consulenza sulla sicurezza ed igie-ne dei posti di lavoro; altra attività di con-sulenza in materia di sicurezza; attività ri-guardanti le previsioni meteorologiche; al-tre attività di consulenza; attività delle gui-de e degli accompagnatori turistici; fisiote-rapisti; altre attività paramediche indipen-denti; servizi di asili nido; assistenza diurnaper minori disabili; altre attività di assisten-za sociale non residenziale; altre rappre-sentazioni artistiche; attività dei giornalistiindipendenti; altre creazioni artistiche e let-terarie; attività delle guide alpine; altre atti-vità sportive; altre attività di servizi per lapersona; ecc.

� i collaboratori con contratto di colla-borazione coordinata e continuativa o aprogetto;

� gli incaricati delle vendite a domi-cilio;

� gli associati in partecipazione, apartire dall’anno 2004.Il contributo dovuto alla gestione separa-

ta Inps è calcolato in misura percentuale sulreddito determinato ai fini Irpef, risultantedalle dichiarazioni annuali o dagli accerta-menti definitivi, entro il tetto massimo con-tributivo annuo (per l’anno 2014 è stato pa-ri a fissato in 100.123 euro e dovrebbe sali-re a 100.423 euro nel 2015, in attesa diconferma da parte dell’Inps). L’aliquota dicontribuzione fu fissata, in origine, al 10 percento; poi si sono succeduti vari provvedi-menti legislativi che ne hanno modificato lamisura ed anche il campo di applicazione.La disciplina vigente distingue due cate-

gorie di soggetti con diverse aliquote dicontribuzione:a) lavoratori senza altra copertura previ-

denziale obbligatoria né pensionati (cosid-detti collaboratori “esclusivi” oppure “sco-perti”), che nel 2014 hanno pagato l’ali-quota del 28,72 per cento (il 28 per centodestinato alla pensione e lo 0,72 per centoalle prestazioni assistenziali di malattia,maternità e assegni familiari);b) lavoratori già in possesso di altra co-

pertura previdenziale obbligatoria o pen-sionati (cosiddetti collaboratori “non esclu-sivi” oppure “coperti”), tenuti a pagare l’ali-quota del 22 per cento nell’anno 2014 tut-ta finalizzata alla pensione.Dal 1° gennaio 2015, come detto, il

contributo sale di 2 punti alla prima cate-goria e di 1,5 punti alla seconda, cosicchési avrà:

a) lavoratori senza altra copertura previ-denziale obbligatoria né pensionati (cosid-detti collaboratori “esclusivi” oppure “sco-perti”) tenuti a pagare l’aliquota del 30,72per cento (il 30 per cento destinato allapensione e lo 0,72 per cento alle presta-zioni assistenziali di malattia, maternità eassegni familiari);b) lavoratori già in possesso di altra co-

pertura previdenziale obbligatoria o pen-sionati (cosiddetti collaboratori “non esclu-sivi” oppure “coperti”), tenuti a pagare l’ali-quota del 23,5 per cento tutta finalizzataalla pensione.

La ripartizionedell’onereLa legge prevede che l’onere contri-

butivo sia sostenuto non solo dal colla-boratore, ma anche dal committente. Inparticolare, per le collaborazioni coordi-nate e continuative pure e per i vendito-ri porta a porta, sia abituali sia occasio-

nali, è prevista la ripartizione del contri-buto in misura pari a 1/3 a carico delcollaboratore e di 2/3 a carico del com-mittente.Fa eccezione il rapporto di associazio-

ne in partecipazione, dove è previstoche il contributo sia ripartito nella misu-ra del 55 per cento a carico dell’asso-ciante e del 45 per cento a carico del-l’associato.I lavoratori autonomi e i professionisti

titolari di partita Iva, invece, applicanouna rivalsa sul cliente del 4%, caricando-si di tutto il resto dell’onere contributivo.

Pensionipiù pesantiE’ vero che i lavoratori dovranno pa-

gare di più per i propri contributi (ma apagare di più saranno soprattutto le im-prese/committenti, fatta eccezione per iprofessionisti che, invece, dovranno sci-ropparsi da soli tutto il sovrapprezzo),ma questo di più servirà tutto alla futurapensione, aiutandola a crescere di im-porto.Oggi, vige il cosiddetto “sistema con-

tributivo” di calcolo delle pensione, co-me più volte detto, in virtù del qualel’assegno di pensione è determinatosulla base dei contributi pagati durantela vita lavorativa. Pertanto se i contributiversati aumentano anche la misura del-la futura pensione aumenta automati-camente.Nel 2015, come detto, si deve pagare

il 30,72 per cento (lavoratori senzaun’altra tutela previdenziale obbligato-ria né pensionati) ovvero il 23,5 percento (lavoratori con un’altra tutela pre-videnziale obbligatoria oppure pensio-nati). Di quel 30,72 per cento, lo 0,72per cento è destinato alle prestazioniassistenziali (malattia, assegni familiari,ecc.) e il 30 per cento alla pensione;nel caso di lavoratori con altra tutelaprevidenziale obbligatoria o pensionatitutto il 23,5 per cento è destinato apensione (dando diritto al “supplemen-to di pensione” o “pensione supple-mentare”).

Aseguito della riforma del merca-to del lavoro Fornero (in vigoredal 18 luglio 2012), le tipologie

di collaboratori sono diventate quat-tro. Fino al 17 luglio 2012 infatti, si eraabituati a due principali tipologie:1) le vecchie co.co.co.;2) le co.co.pro (ossia il lavoro a pro-

getto introdotto dalla riforma Biagi).A queste tipologia dal 18 luglio

2012 si è aggiunta quella nuova di“co.co.pro. con partita Iva”. Si tratta, inparticolare, di una normale collabora-zione a progetto con la sola differenzadel possesso, da parte del lavoratore,di una posizione Iva (numero di parti-ta Iva). In pratica, in caso di mono-committenza (con reddito superioreall’80% derivante da questa) la rifor-ma Fornero ha voluto far emergere i“falsi autonomi” tra i collaboratori aprogetto con tutti i rischi che ne deri-vano al committente in caso di falso

progetto o di assenza di questo.Se dal punto di vista del rapporto di

lavoro non c’è differenza tra co.co.pro.senza partita Iva e co.co.pro. con partitaIva (si applica praticamente la stessa ladisciplina), molteplici diversità ci sonoinvece negli adempimenti contributivi efiscali a carico di committenti e lavora-tori. Per esempio differisce la disciplinasulla gestione dell’obbligo contributivo;infatti, nel caso di collaborazioni senzapartita Iva l’onere contributivo è soste-nuto per 2/3 dal committente e per1/3 dal lavoratore, mentre chi è obbli-gato al materiale versamento dei con-tributi all’Inps è soltanto il committente.Invece nel caso di collaborazione conpartita Iva l’onere contributivo resta co-munque sostenuto per 2/3 dal com-mittente e per 1/3 dal lavoratore titola-re di partita Iva, ma ai fini del versa-mento dei contributi all’Inps rispondeesclusivamente il lavoratore.

COLLABORATORI CON PARTITA IVA

LA MARCIA VERSO IL 33%Periodo Elementi Lavoratori privi

di tutela pensionisticaLavoratori con altra tutela pensionistica

e lavoratori già in pensione

Anno 2014

Aliquota versata 28,72% 21,00%di cui a pensione 28,00% (1) 21,00%

Ripartizionedell’onerecontributivo

Co.co.pro. e co.co.co.:Impresa = 19,15%Lavoratore = 9,57%

Professionista (partita Iva): (1)

Professionista = 27,72%di cui Cliente = 4% (fattura)Associazione partecipazione:

Associante = 15,80%Associato = 12,92%

Co.co.pro. e co.co.co.:Impresa = 14,67%Lavoratore = 7,33%

Professionista (partita Iva):Professionista = 21%

di cui Cliente = 4% (in fattura)Associazione partecipazione:

Associante = 12,10%Associato = 9,90%

Anno 2015

Aliquota versata 30,72% 24,00%di cui a pensione 31,00% 24,00%

Ripartizionedell’onerecontributivo

Co.co.pro. e co.co.co.:Impresa = 20,48%Lavoratore = 10,24%

Professionista (partita Iva):Professionista = 30,72%

di cui Cliente = 4% (fattura)Associazione partecipazione:

Associante = 16,90%Associato = 13,82%

Co.co.pro. e co.co.co.:Impresa = 15,67%Lavoratore = 7,83%

Professionista (partita Iva):Professionista = 24%

di cui Cliente = 4% (in fattura)Associazione partecipazione:

Associante = 12,92%Associato = 10,58%

Anno 2016Aliquota versata 31,72% 24,00%di cui a pensione 31,00% 24,00%

Anno 2017Aliquota versata 32,72% 24,00%di cui a pensione 32,00% 24,00%

Dal 2018Aliquota versata 33,72% 24,00%di cui a pensione 33,00% 24,00%

(1) 27,00% per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva (art. 1, comma 744, legge n. 147/2013)

PIU’ CONTRIBUTI ANCHEDAI LAVORATORI ATIPICI

38-40 cirioli:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:53 Pagina 39

Page 56: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 201540

ro in tutto). Perché a tali lavoratrici ilcongedo parentale spetta per un perio-do di tre mesi, da fruire entro il primoanno di vita del bambino o entro un an-no dall’ingresso in famiglia del minoreadottato o affidato. In caso di lavoratricia part time, il bonus è ridotto in misuraproporzionale alla riduzione dell’orariodi lavoro. Le lavoratrici possono accede-re al beneficio anche se hanno già fruitoin parte del congedo parentale (in tal ca-so, evidentemente, il bonus sarà fruibilein corrispondenza degli eventuali mesi dicongedo parentale cui hanno diritto).

Attenzione; il bonus viene concesso inragione del singolo figlio; pertanto, inpresenza di più figli, è possibile accede-re a più bonus.

Nel caso di richiesta del contributo perl’acquisto di servizi di baby-sitting, l’Inpsconsegnerà alla lavoratrice 600euro invoucher per ogni mese di congedo pa-rentale al quale la stessa rinuncia. Inve-ce, in caso di richiesta del contributo perla fruizione della rete pubblica dei serviziper l’infanzia o dei servizi privati accredi-tati, l’Inps lo erogherà direttamente allastruttura scelta dalla lavoratrice madre(la gestione avviene, quindi, tra Inps estruttura), fino a concorrenza dell’impor-to di 600 euro mensili per ogni mese dicongedo parentale cui la lavoratrice ri-nuncia.

Attenzione. Il contributo è erogato perun periodo massimo di sei mesi e sol-tanto per “quote” mensili intere (cioènon è possibile avere, per esempio, 300euro in corrispondenza di metà meseossia 15 giorni di congedo). Pertanto,una “quota” mensile deve intendersi unmese continuativo di congedo. Se la la-voratrice, ad esempio, ha fruito di quat-tro mesi e un giorno di congedo paren-tale, potrà accedere al beneficio per unsolo mese, residuandole 29 giorni dautilizzare solo come congedo parentale.

Presentazionedella domandaLa domanda va presentata all’Inps esclusi-

vamente in via telematica, accedendo dal si-to web tramite Pin dispositivo; in alternativa,si può ricorrere all’assistenza di un patrona-to. Il link per l’invio delle domande è dispo-nibile seguendo questo percorso: -> Serviziper il cittadino –> Autenticazione con PIN –> Invio domande di prestazioni a sostegnodel reddito – > Invio delle domande per l’as-segnazione dei contributi per l’acquisto deiservizi per l’infanzia.

Nella domanda la lavoratrice richiedentedeve:

a) indicare a quale dei due benefici inten-de accedere e, in caso di scelta del contribu-to per la rete di servizi pubblica o privata ac-creditata, anche la struttura presso cui haiscritto il figlio (attenzione; la scelta non puòpiù essere variata, salvo presentazione diuna nuova domanda, che comporta revocadella precedente);

b) indicare il periodo di fruizione del be-neficio, specificando il numero di mesi;

c) dichiarare la rinuncia al corrispondentenumero di mesi di congedo parentale;

d) dichiarare di aver presentato la dichia-razione Isee valida.

Nel caso di più figli, occorre presentareuna domanda per ogni figlio. Le domandevanno presentate entro il 31 dicembre diciascuno dei due anni di operatività del bo-nus: 2014 e 2015.

Una volta inviata la domanda, la lavoratri-ce riceverà il provvedimento di accoglimentoovvero di rigetto all’indirizzo di Pec (postaelettronica certificata) indicato. Il provvedi-mento, tuttavia, è consultabile anche sul sitoweb dell’Inps, previo accesso con Pin da par-te della beneficiaria o tramite patronato.

L’Inps, inoltre, provvede ad avvisare il da-tore di lavoro della lavoratrice circa la propor-zionale riduzione del periodo di congedo pa-rentale conseguente alla concessione delbeneficio.

PROBLEMI PREVIDENZIALI

di DANIELE CIRIOLI

C’era una volta il contributo per pagare la baby sitter o l’asilo nido, elar-gito alle neo mamme che avessero rinunciato al “congedo parentale”facoltativo. Era l’anno 2013. Il finanziamento per l’anno successivo,

però, è arrivato solo a fine 2014. Per fortuna, però, c’è già anche quello per il2015 e quanto non speso l’anno scorso potrà essere utilizzato quest’anno.Inoltre il bonus bebè è aumentato sia nell’importo sia come campo di appli-

cazione. Infatti, sale a 600 euro mensili (300 per il 2013) per sei mesi e ne pos-sono fruire, oltre alle lavoratrici del settore privato e a quelle parasubordina-te (anche se solo per tre mesi), anche le lavoratrici pubbliche, finora escluse.A stabilirlo è stato il decreto 28 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. n.287/2014; ma l’Inps ha dato avvio alla procedura soltanto dal 16 dicembre2014, precisando di tenerla aperta fino al 31 dicembre 2015 monitorando il ri-spetto delle risorse (perché il bonus può essere concesso per l’importo massi-mo di euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2014 e 2015).Resta un handicap: l’aleatorietà. Infatti, se le risorse non dovessero bastare,

è previsto che, anche a domande già presentate, possa entrare in ballo il red-dito (Isee) per il riconoscimento del diritto o possa addirittura essere rideter-minato l’importo del bonus.

Chi ne puòbeneficiareIntrodotta dalla legge n. 92/2012

(riforma lavoro Fornero), la misura è fina-lizzata a sostenere le spese per l’acquistodei servizi per l’infanzia. Praticamenteconsiste di uno “scambio” di cui possonobeneficiare solo le lavoratrici madri. Que-ste, infatti, possono fare richiesta del bo-nus rinunciando (ecco lo scambio) a frui-re di tutto o parte del congedo parentale(l’ex astensione facoltativa che spetta aciascun genitore, lavoratore/trice dipen-dente, per ogni bimbo, nei suoi primi ot-to anni di vita, per un periodo massimo,tra i due genitori, di 10 mesi, fermo re-stando che alla madre spetta un periodomassimo di 6 mesi e al papà di 7).

Il decreto 28 ottobre pubblicato inG.U. n. . 287/2014 disciplina il beneficioper gli anni 2014 e 2015. Al bonus han-no accesso esclusivamente le madri lavo-ratrici aventi diritto al congedo parentale,dipendenti di amministrazioni pubbliche(escluse per l’anno 2013) o da privati da-tori di lavoro, oppure lavoratrici autono-me iscritte alla gestione separata dell’In-ps (parasubordinate), incluse le profes-sioniste (con partita Iva). In proposito, siricorda che tutte le lavoratrici iscritte allagestione separata sono destinatarie delcongedo parentale, a patto di non risulta-re iscritte ad altra forma previdenzialeobbligatoria e di non essere pensionate;in altre parole, sono quelle lavoratrici ob-bligate al versamento della contribuzionein misura piena.

Sono escluse dal bonus le lavoratriciautonome iscritte ad altra gestione (colti-vatrici dirette, mezzadre e colone, artigia-ne ed esercenti attività commerciali, im-prenditrici agricole a titolo principale, pe-scatrici autonome della piccola pescamarittima e delle acque interne), nonchéle lavoratrici esentate totalmente dal pa-

gamento della rete pubblica dei serviziper l’infanzia o dei servizi privati conven-zionati; le lavoratrici che usufruiscono deibenefici di cui al Fondo per le Politicherelative ai diritti e alle pari opportunità.

Il bonus può essere alternativamenteutilizzato:

a) per pagare la baby-sitter;b) (oppure) per far fronte agli oneri

della rete pubblica dei servizi per l’infan-zia o dei servizi privati accreditati.

Un bonuse due possibilitàLa prima via è praticata mediante i c.d.

«buoni lavoro» («voucher»), attraverso cuiè possibile acquistare prestazioni di lavo-ro accessorio; la seconda via, invece, è at-tuata direttamente dai servizi accreditatiche ottengono dall’Inps il pagamento di-retto del bonus. Attenzione; in caso discelta della seconda via (contributo retepubblica o privata accreditata), prima difare la domanda, la lavoratrice interessatadeve effettuare l’iscrizione del minoreesclusivamente presso una della struttureche aderiscono all’iniziativa, presentinell’elenco consultabile sul sito internetdell’Inps (www.inps.it). A questo proposi-to chi ha i requisiti per svolgere il servizioper l’infanzia, può chiedere di essere inse-rito nell’elenco.

Quanto valeil bonusIl bonus vale 600 euro mensili per un

periodo massimo di sei mesi (quindi3.600 euro totali), in base alla richiestadella lavoratrice, ossia in base ai mesi dicongedo parentale rinunciati dalla lavo-ratrici. Per le lavoratrici iscritte alla ge-stione separata, invece, la durata massi-ma si ferma a tre mesi (quindi 1.800 eu-

Ivoucher (buoni lavoro) consegnati alle madri richiedenti so-no unicamente di tipo cartaceo. I voucher, per l’importo rico-nosciuto, vanno ritirati dalla lavoratrice presso la sede provin-

ciale Inps territorialmente competente, individuata in base allaresidenza o al domicilio dichiarato nella domanda, se diversodalla residenza. La lavoratrice può ritirarli in unica soluzione ofrazionatamente. In ogni caso, vanno ritirati non oltre 120 giornidalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda. Ilmancato ritiro o il ritiro parziale comporta l’automatica rinunciaal bonus o alla parte di voucher non ritirata nel termine, con ilconseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo dicongedo parentale a cui la madre aveva rinunciato nel momen-to di presentazione della richiesta.

Attenzione; va osservata la procedura prevista per il “lavoro

accessorio”. Pertanto, prima di poter dare inizio alla prestazionelavorativa del servizio di baby-sitting, la lavoratrice è tenuta a farela comunicazione preventiva d’inizio della prestazione, indican-do il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore/presta-trice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunted’inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso uno dei se-guenti canali:� contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono

fisso, oppure, da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a cari-co dell’utenza chiamante);� numero di fax gratuito Inail 800.657657, utilizzando il mo-

dulo presente sul sito dell’Inail;� sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’;� sede Inps.

In caso di annullamento della prestazione per le date previsteovvero di modifica delle date già comunicare, occorre fare con lestesse modalità una nuova comunicazione di variazione, tramitegli stessi canali.

Al termine della prestazione lavorativa, prima di consegnareal prestatore/prestatrice i voucher, la lavoratrice deve intestarli,scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il propriocodice fiscale, il codice fiscale del prestatore/prestatrice, il perio-do della relativa prestazione e convalidando il buono con la pro-pria firma.

Il prestatore/prestatrice può riscuotere il corrispettivo dei buo-ni lavoro ricevuti, dopo averli convalidati con la propria firma,presso qualsiasi ufficio postale esibendo un documento di rico-noscimento, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di emissione.

COME FUNZIONANO I VOUCHER PER ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY SITTING

AUMENTATO L’ASSEGNOPER PAGARE L’ASILO NIDO

38-40 cirioli:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:53 Pagina 40

Page 57: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

CIRCOLARE

Gennaio 2015

LE NOSTRE RUBRICHE

41

L e CIRCOLARI sono interpretazioni dell’Amministrazione finanziariasu questioni di interesse generale e gli Uffici fiscali vi si devonoattenere quando applicano le norme di legge nei confronti dei

contribuenti. Le RISOLUZIONI, invece, sono risposte a quesiti di naturatributaria - posti da singoli privati, aziende, imprenditori, società, enti,ecc., su casi particolari - che, comunque, possono essere applicate incircostanze simili da parte di altri contribuenti. In questa rubricasegnaliamo le principali circolari e risoluzioni diffuse nel mese scorso.Inoltre, richiamiamo l’attenzione su alcune sentenze della giurispru-denza tributaria di particolare interesse. I lettori che hanno a disposi-zione un collegamento internet possono scaricare i testi completi dellecircolari e delle risoluzioni che interessano digitando il nostro indirizzowww.leggiillustrate.it e consultando la voce CIRCOLARI E RISOLUZIONI.

INTERESSI LEGALI DIMEZZATI: MENO COSTOSO RICORRERE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO(Ministro dell’economia e delle finanze,decreto dell’11/12/2014, pubblicato inG.U. n. 290 del 15/12/2014)

Dopo il calo dal 2,5 all’1% fissato per lo scor-so anno, il saggio degli interessi legali è ulte-riormente scesoallo 0,5%dal 1° gennaio 2015.La variazione è stata decretata dal Mef, secon-do quanto prescrive l’articolo 1284 del codicecivile, sulla base del rendimentomedio annuolordo dei titoli di Stato di durata non superiorea dodici mesi e tenuto conto del tasso di infla-zione registrato nell’anno (se il Ministero nonemana il decreto entro il 15 dicembre, il saggioresta invariato per l’anno successivo).Lamodifica del tasso degli interessi legali ha

ripercussioni anche in ambito fiscale, ad esem-

pio sul costo del ravvedimento operoso, istitu-to che - come noto - consente di regolarizzare,tra l’altro, gli omessi o carenti versamenti dei tri-buti. La procedura si perfeziona pagando, oltreall’imposta “saltata” e alla sanzione ridotta, an-che gli interessimoratori, calcolati al tasso legaledal giorno successivo a quello entro il quale do-veva essere assolto l’adempimento e fino al gior-no in cui lo si effettua.Dal 1° gennaio2015, dunque, si applica il nuo-

vo saggio dello 0,5 per cento. Cosicché, in casodi violazione commessa nel 2014 seguita da rav-vedimento nel 2015, per determinare gli inte-ressi dovuti, va fatto un doppio conteggio, uti-lizzando la vecchia misura dell’1% per i giorniricadenti nel 2014 e quella nuova dello 0,5%per i giorni del 2015.

In ambito fiscale, la modifica del saggio nonriguarda il solo ravvedimento, ma tutte le si-tuazioni per le quali le norme stabiliscono cheun determinato fatto produce, appunto, il com-putodegli interessi legali, comenel casodei coef-ficienti per il calcolo del valore dei diritti di usu-frutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie,utilizzato per quantificare l’imposta di registroo quella su successioni e donazioni. Rileva an-che per i versamenti rateali delle sommedovutea seguito di acquiescenza, adesione ai pvc, ade-sione agli inviti al contraddittorio, accertamen-to con adesione, conciliazione giudiziale; nondi quelle dovute per rideterminare il costo o va-lore di acquisto di partecipazioni non quotatee terreni.Il nuovo tasso riguarda anche coloro che, in

riferimento a un contratto di locazione di duratapluriennale senza opzione per la cedolare sec-ca equindi ancora soggetto all’impostadi registro,decidono di versare il tributo in un’unica solu-zione all’atto della registrazione, anziché annoper anno. Scegliendo questa soluzione, infatti,spetta un piccolo “sconto”, una detrazionedall’imposta dovuta pari alla metà del tasso diinteresse legale moltiplicato per gli anni di du-rata contrattuale. Se, ad esempio, questa è fis-sata in quattro anni, dall’imposta ora andrà de-tratto l’1%, percentuale ottenutamoltiplicandoper quattro lo 0,25%, ossia la metà del nuovotasso (nel 2014, per la stessa situazione, lo scon-to era del 2%, ossia 0,50%(lametà dell’1%, tas-so vigente all’epoca) moltiplicato quattro.

C’è tempo fino al 26 gennaioper pagare l’IMU del 2014sui terreni agricoli montani(Decreto legge 16/12/2014, n. 185, inG.U. n. 291 del 16/12/2014)

L’IMU 2014 per i terreni agricoli montanipotrà essere pagata fino al 26 gennaio prossi-mo. Annunciata da Palazzo Chigi con un comu-nicato stampa del 12 dicembre, la proroga hatrovato la necessaria copertura normativa conun decreto legge pubblicato in Gazzetta nellostesso giorno in cui scadeva il termine per ilpagamento, precedentemente fissato al 16dicembre scorso.La motivazione addotta sembrerebbe prelu-

dere ad una possibile revisione da parte delGoverno dei parametri necessari perl’esenzione, recentemente fissati dal DM 28novembre 2014 (pubblicato in GazzettaUfficiale soltanto il 6 dicembre, a soli dieci gior-ni dal termine di scadenza del pagamento dellanuova imposta) e, subito, aspramente criticati.Basandosi, infatti, sulla collocazione altimetricadella casa comunale, i nuovi parametri determi-nerebbero forti disparità di trattamento, penaliz-zando i terreni di quelle realtà in cui ilMunicipio si trova a una quota più bassa dellamaggior parte del territorio comunale (qualchesindaco, per rimediare, ha prospettato, in modoprovocatorio, il trasferimento più in alto dellasede municipale).In base a quel provvedimento, i terreni sono

stati suddivisi in tre categorie: totalmente esenti(terreni dei comuni sopra i 600 metrid’altitudine); esenti (terreni posseduti, anche invirtù di un contratto di affitto o di comodato, dacoltivatori diretti e imprenditori agricoli profes-sionali iscritti alla previdenza agricola, ubicati incomuni con altitudine compresa fra 281 e 600metri); imponibili (terreni che non rientranonelle due precedenti categorie). È una classifica-zione che, se confermata, in molti casi farebbeperdere il beneficio dell’esenzione, prima spet-tante in base alle vecchie regole dell’ICI (elencocontenuto nella circolare ministeriale n. 9/1993)e, inizialmente, valevoli anche per l’IMU.Il decreto legge con la proroga specifica

anche che per il 2014, nei comuni nei quali iterreni agricoli non sono più esenti per effettodei nuovi criteri, si applica l’aliquota base del7,6 per mille, a meno che non siano già statedeliberate aliquote specifiche da parte deiComuni.

Un pot-pourri di codici tributo:art bonus, nuovi minimi, exit tax,controlli automatici e formali(Risoluzioni nn. 110/E e 112/E del16/12/2014 e 116/E del 17/12/2014)

Nel corso del mese di dicembre l’Agenziadelle entrate ha emanato alcune risoluzioni,con le quali ha istituito una serie di codici tribu-to, da indicare nel modello F24 in circostanzedifferenti. Tra questi: il “6842”, per utilizzare incompensazione il c.d. “art bonus”, ossia il credi-to d’imposta riconosciuto a chi, negli anni2014-2016, effettua erogazioni liberali in dena-ro a sostegno della cultura; il “9046”, per versa-re l’imposta sostitutiva sul regime dei “nuoviminimi”, dovuta a seguito del controllo formaledelle dichiarazioni dei redditi (per relativi inte-ressi e sanzione, vanno riportati, rispettivamen-te, i codici “9047” e “9048”).Inoltre, una serie di codici da evidenziare

nell’F24 quando, ricevuta una comunicazionedi irregolarità a seguito dei controlli automaticidella liquidazione, si ritiene di dover pagaresolo una parte delle cifre richieste dal Fisco. Inquesti casi, non può essere utilizzato l’F24 pre-compilato inviato dalle Entrate, ma ne va com-

pilato un altro, riportando appositi codici. Traquelli appena istituiti, legati a novità di legge direcente introduzione, segnaliamo: “964B”(imposta sostitutiva sui proventi derivantidall’attività di noleggio occasionale – per inte-ressi e sanzioni, “965B” e “966B”); “967B”(imposta rateizzata sulla plusvalenza da “exittax”, soggetti IRPEF – per interessi e sanzioni,“968B” e “969B”; si tratta dell’imposta dovutadalle imprese che trasferiscono la propria resi-denza fiscale all’estero); “970B” (impostarateizzata sulla plusvalenza da “exit tax”, sogget-ti IRES – per interessi e sanzioni, “971B” e“972B”).

Bollo su documenti informatici:come si versa con il modello F24l’imposta per fatture, atti e registri(Agenzia delle entrate, risoluzione n.106/E del 2 dicembre 2014)

“2501” è il codice tributo da indicare nelmodello F24 per effettuare il versamentodell’imposta di bollo sui documenti informaticirilevanti ai fini tributari. Il decreto ministerialedel 17 giugno 2014 ha modificato la preceden-te disciplina in materia fissata dal DM 23 gen-naio 2014, eliminando l’obbligo della comuni-cazione preventiva e quello di un pagamento atitolo di acconto e stabilendo che il tributo deveessere assolto con un unico versamento asaldo. Più precisamente, l’imposta di bollo sufatture, atti, documenti e registri emessi o utiliz-zati durante l’anno va pagata, con modalitàesclusivamente telematica, in unica soluzioneentro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio,cioè, generalmente, entro il 30 aprile dell’annosuccessivo.Il codice tributo “2501” deve essere esposto

nella sezione “Erario” del modello F24, in corri-spondenza delle somme indicate nella colonna“importi a debito versati”; nel campo “anno diriferimento”, va riportato l’anno d’imposta per ilquale si effettua il versamento.Sulle fatture elettroniche per le quali è dovu-

ta l’imposta di bollo di 2 euro (ossia, quelle diimporto superiore a 77,47 euro, senza applica-zione di IVA) deve essere apposta l’annotazioneche l’imposta è assolta ai sensi del DM 17 giu-gno 2014.Ricordiamo che, in caso di contabilità tenuta

con modalità cartacea, l’imposta è invece assol-ta o apponendo sul documento gli appositicontrassegni telematici (ex marche da bollo) invendita presso le tabaccherie o tramite versa-mento con il modello F23 (codice tributo“458T”).

Debiti fino a 50mila euro:la richiesta di rateazioneè possibile anche via web(Equitalia, comunicato stampa del 10dicembre 2014)

Per richiedere ad Equitalia la rateizzazionedelle somme dovute, non è più indispensabilerecarsi allo sportello della società di riscossioneo spedire una raccomandata: l’operazione puòessere fatta anche via internet. La novità riguar-da i debiti fino a 50.000 euro, per i quali la dila-zione è concessa dietro semplice richiestadell’interessato (invece, per i debiti superiori,continuano ad essere praticabili le sole moda-lità tradizionali, dal momento che è necessarioprodurre alcuni documenti aggiuntivi per atte-stare la situazione di difficoltà economica delcontribuente).È questa la principale novità annunciata dalla

società di riscossione in concomitanza con lapresentazione del nuovo sito internet del grup-po Equitalia. Per ottenere online l’ok al paga-

IL FISCO SI SPIEGA

mento frazionato, una volta raggiunta la paginadedicata, è sufficiente indicare i propri dati ana-grafici e il documento per il quale si richiede larateizzazione. A seguito dell’istanza, Equitaliainvia il piano di ammortamento, con i relativibollettini per effettuare i pagamenti.Equitalia, infine, ha ricordato gli altri servizi

per i contribuenti già attivi sul proprio portale:“paga online”, per saldare i debiti direttamentein Rete con la carta di credito; “estratto conto”,per controllare in dettaglio la propria situazionedebitoria e le eventuali procedure in corso;“sospensione online”, per sospendere la riscos-sione e verificare quanto richiesto dagli enti cre-ditori; “trova sportello” e canali di contatto diret-ti, per chiedere assistenza.

Non scontano la TARI le areeche producono rifiuti speciali,compresi capannoni e magazzini(Dipartimento delle finanze, risoluzionen. 2/DF del 9 dicembre 2014)

Per i magazzini intermedi di produzione equelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finitiproduttivi di rifiuti speciali non è dovuta la TARI(la nuova tassa sui rifiuti urbani), a prescinderedalle decisioni assunte dall’Amministrazionecomunale. Il caso posto all’attenzione dei tecni-ci ministeriali riguardava un’attività industriale diproduzione di tubi in acciaio senza saldatura,svolta su aree in parte scoperte e in parte occu-pate da capannoni e magazzini; il dubbio era sel’esenzione dal tributo spettasse per le solearee di esercizio dell’attività di produzione oanche per gli altri locali (magazzini di materieprime, di semilavorati e di prodotti finiti),comunque funzionalmente connessi al proces-so industriale.Infatti, secondo l’articolo 1, comma 649,

della legge di stabilità 2014, nel calcolo dellasuperficie da assoggettare a TARI non vannoconsiderate le aree ove si formano, in via conti-nuativa e prevalente, rifiuti speciali - al cui smal-timento provvedono a proprie spese i relativiproduttori -, a condizione che ne dimostrinol’avvenuto trattamento in conformità alle dispo-sizioni di legge. La stessa norma, però, attribui-sce ai Comuni il potere di individuare le aree diproduzione di rifiuti speciali non assimilabili aquelli urbani (e, pertanto, non soggette allaTARI) e i magazzini funzionalmente ed esclusi-vamente collegati all’esercizio di quelle attività,ai quali si estende il divieto di assimilazione (e,quindi, di assoggettamento alla tassa). Ma talepotere – specifica ora la risoluzione – non èesercitabile dove le superfici producono rifiutispeciali non assimilabili; il Comune può solochiarire, nel proprio regolamento, quali sono leulteriori superfici non assimilabili alle aree pro-duttive di rifiuti urbani.D’altro canto, escludere dalla tassa le sole

aree occupate dai macchinari, darebbe luogoad un’ingiustificata duplicazione di costi, inquanto i produttori di rifiuti speciali, oltre asostenerne lo smaltimento in proprio, subireb-bero anche l’imposizione comunale per gli stes-si rifiuti.Pertanto, nel caso specifico, sono da consi-

derare esenti da TARI, a prescindere dalle previ-sioni regolamentari del Comune, anche imagazzini intermedi di produzione e quelli adi-biti allo stoccaggio dei prodotti finiti, perchéfunzionalmente connessi al processo industria-le, nonché le aree scoperte che danno luogoalla produzione, in via continuativa e prevalen-te, di rifiuti speciali non assimilabili.

41-42 fisco si spiega:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:54 Pagina 41

Page 58: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 201542

IL FISCO SI SPIEGALE NOSTRE RUBRICHE

Iscrizione di ipoteca nulla,se non è stata precedutadall’intimazione a pagare(Corte di cassazione, sentenza n. 25561del 3 dicembre 2014)

L’iscrizione di ipoteca non preceduta da“avvertimento” viola il principio generale di con-traddittorio fra amministrazione e contribuente,che deve regolare anche le procedure ammini-strative tributarie. La società di riscossioneEquitalia, se è trascorso un anno dalla notificadella cartella esattoriale, prima di attivare le pro-cedure di espropriazione, deve inviareall’interessato intimazione ad adempierel’obbligo di pagamento entro cinque giorni (aprevederlo è l’articolo 50, comma 2, del DPR n.602/1973 - “Disposizioni sulla riscossione delleimposte sul reddito”). In caso contrario, ha sen-tenziato la Corte di cassazione, l’iscrizione diipoteca deve essere considerata nulla.È questa la motivazione con cui i Giudici di

legittimità hanno dato ragione ad una contri-buente, nei cui confronti la Commissione tribu-taria regionale del Lazio, accogliendo il ricorsodi Equitalia contro la sentenza di primo gradodella CTP di Roma, aveva confermato la validitàdell’iscrizione ipotecaria su un immobile di suaproprietà, per una somma pari al doppio delpresunto debito.In particolare, poi, per quanto riguarda

l’iscrizione di ipoteca, il DL n. 70/2011 ha intro-dotto una specifica previsione normativa (arti-colo 77, comma 2-bis, DPR n. 602/1973):l’agente della riscossione deve notificare al pro-prietario dell’immobile una comunicazione pre-ventiva per avvisarlo che, qualora non dovessepagare le somme dovute entro il termine ditrenta giorni, sarà iscritta ipoteca.Per la Corte suprema, dunque, non vi è dub-

bio che l’iscrizione di ipoteca non precedutadall’invio della comunicazione preventiva ènulla, in quanto, così facendo, è stato violatol’obbligo a carico dell’amministrazione di attiva-re il contraddittorio, comunicando la previstaadozione di un atto o provvedimento che puòincidere negativamente sui diritti e sugli interes-si del contribuente.

Erogazioni liberali ai partitidetraibili anche se versatesul conto della struttura locale(Agenzia delle entrate, risoluzione n.108/E del 3 dicembre 2014)

Per poter beneficiare della detrazioneIRPEF/IRES del 26% prevista per le erogazioniliberali in denaro – di importo compreso tra 30e 30.000 euro annui – in favore dei partiti edei movimenti politici, non è obbligatorio indi-

rizzare il pagamento verso la tesoreria centraledel partito: sono fiscalmente “accettabili”anche le elargizioni convogliate su conti cor-renti bancari o postali intestati alle relative arti-colazioni territoriali (regionali o provinciali).L’Amministrazione fiscale ha dato via libera

al beneficio spettante alle persone fisiche ealcune società di capitali, cooperative ed enticommerciali (diversi dagli enti a partecipazionepubblica o i cui titoli siano negoziati in mercatiregolamentari italiani o esteri) che “sovvenzio-nano” i partiti, anche nel caso in cui la dona-zione sia raccolta “in periferia”. Sono richiesti,però, due precisi presupposti: alla finedell’esercizio, il partito deve risultare iscrittonella prima sezione dell’apposito Registrocompilato annualmente dalla Commissione digaranzia per la trasparenza e il controllo deipartiti politici; il versamento delle erogazionideve avvenire tramite banca o ufficio postaleovvero mediante altri sistemi di pagamentoidonei a garantire la tracciabilità dell’ope-razione e l’esatta identificazione del suo auto-re, e a consentire all’Amministrazione finanzia-ria lo svolgimento di efficaci controlli.Ricordiamo che la norma con cui è stato

abolito il finanziamento pubblico ai partiti (DLn. 149/2013) ha introdotto, al suo posto, unsistema di contribuzione volontaria da partedei privati, basato sulle erogazioni liberali(oggetto della risoluzione in argomento) esulla facoltà, per le persone fisiche, di destinaread un movimento politico il 2 per mille dellapropria IRPEF, esprimendo la scelta in sede didichiarazione dei redditi, tramite la stessa sche-da per la destinazione dell’8 e del 5 per mille.

Il ricorso in Cassazionenon si può consegnarea mano all’ufficio fiscale(Corte di cassazione, sentenza n. 25395del 1° dicembre 2014)

La notifica del ricorso per la cassazione diuna sentenza di secondo grado deve essereconsiderata di fatto inesistente e, quindi, ilricorso stesso è inammissibile, se il contri-buente (o il suo difensore) consegna l’attoall’impiegato dell’ufficio fiscale e non segue,invece, le disposizioni dettate dal Codice diprocedura civile.La questione affrontata dalla Cassazione

nella sentenza n. 25395/2014 riguarda uncontribuente che, vistosi respinta un’istanza dirimborso dall’Agenzia delle entrate, si erarivolto ai giudici tributari. Ma questi - tanto laCommissione provinciale quanto quella regio-nale - avevano avvalorato l’operato dell’Ammi-nistrazione finanziaria, concordando con ilprovvedimento di rifiuto della domanda pre-sentata per ottenere la restituzione di imposte

versate in misura maggiore a quella dovuta.Per il terzo atto della vicenda giudiziaria, il

contribuente si rivolge alla Corte di cassazione,consegnando però il ricorso al funzionario tri-butario addetto al front office dell’ufficio terri-toriale delle Entrate, il quale rilascia anche larelativa ricevuta.L’iter seguito si è rivelato “fatale”.I giudici di legittimità hanno ricordato che,

per gli atti del processo tributario, secondol’articolo 16 del decreto legislativo n.546/1992, le notifiche possono avvenire anchedirettamente o, per posta, tramite plico senzabusta raccomandato con avviso di ricevimento(su cui non devono essere apposti segni oindicazioni che possano far desumere il conte-nuto dell’atto). Ma se tale procedura è validaper le “normali” notifiche, non lo è, invece, perl’impugnazione in Cassazione delle sentenzeemesse dalle Commissioni tributarie regionali,per le quali il successivo articolo 62 dello stes-so DLGS dispone l’applicazione delle normedel Codice di procedura civile. E, in materia,l’articolo 137 del c.p.c. prevede che le notifiche,

quando non disposto diversamente, sono ese-guite dall’ufficiale giudiziario, su istanza diparte o su richiesta del pubblico ministero odel cancelliere. Pertanto, l’irrituale impugnazio-ne avvenuta tramite consegna del ricorsoall’ufficio fiscale comporta inesistenza dellanotifica, insanabile, e inammissibilità del ricor-so medesimo.Va sottolineato che, nella sentenza in esame,

i giudici non si sono limitati a pronunciarsi sulcaso specifico, ma hanno anche ricordato chealle stesse conclusioni si giunge a posizioniinvertite, cioè quando a proporre ricorso controil verdetto della Commissione regionale non è ilcontribuente, ma il Fisco. Infatti, devono essereallo stesso modo considerate inesistenti le noti-fiche effettuate dagli uffici finanziari tramite pro-pri messi speciali, che sono legittimati a notifi-care esclusivamente atti relativi ai giudizi dimerito dinanzi alle Commissioni tributarie, manon anche quelli riguardanti il giudizio di legitti-mità in Cassazione; per questi ultimi, anchel’Agenzia delle entrate deve attenersi allenorme del Codice di procedura civile.

730 PRECOMPILATO AL DEBUTTO

(Agenzia delle entrate, provvedimenti del16 dicembre 2014)

Subito dopo la pubblicazione in Gazzetta deldecreto sulla semplificazione fiscale (DLGS n.175/2014), il Fisco ha reso disponibile sul pro-prio sito internet la bozza delmodello 730/2015,con le relative istruzioni. Tante le novità di que-st’anno, prima fra tutte, ovviamente, quelle le-gate all’introduzione delmodello precompilatoche, secondo chi l’ha voluto, dovrebbe rappre-sentare una vera e propria svolta nei rapporti conil contribuente, consentendo a quest’ultimo diassolvere il proprio adempimento dichiarativoda casa, senza dover rivolgersi a professionistio CAF, e con la garanzia di non commettere er-rori e non rischiare sanzioni, se si limita a con-fermare i dati che gli vengono proposti. Consi-derato però lo stato dell’arte, riteniamo che, peravvicinarsi all’obiettivo annunciato, ci vorrà unbelpo’ di tempo. Probabilmente, sarebbe stato piùsaggio avviare il processo più in sordina, anzichéannunciare inmaniera roboante una “rivoluzionecopernicana” e creare aspettative che, a nostroavviso, almenonei primi anni, sono destinate adessere disilluse.Ma, si sa, la politica ha il suo lin-guaggio, le sue modalità, i suoi ritmi, e spessoaffida i suoi successi a slogan, annunci e proclami.Tornando agli aspetti pratici, le istruzioni che

accompagnano la bozza del 730/2015, pub-blicata sul sito delle Entrate il 1° dicembre scor-so, precisano che il modello precompilato saràpredisposto per i lavoratori dipendenti e i pen-sionati che hannopresentato il 730/2014 e che,entro il prossimo 28 febbraio, riceveranno dalsostituto d’imposta la Certificazione unica 2015(ossia, il cosiddetto modello CU, che da que-st’anno rimpiazza il “vecchio” CUD – lo abbia-mopresentato in questa stessa rubrica nelmesedi ottobre, a pag. 38), nonché per i contribuentiin possessodella Certificazioneunica 2015e che,per i redditi 2013, pur avendo i requisiti per usa-re il 730, hanno invece presentato UNICO2014. Niente precompilata, però, nonostante sirientri in una delle categorie ricordate, se, perl’anno precedente, è stata presentata una di-chiarazione correttiva nei termini ouna integrativa,per la quale - al momento di elaborare le pre-compilate - il Fisco ancora non ha ultimato la li-quidazione automatizzata.Il 730 precompilato non verrà inviato a casa

degli interessati (circostanza che certo non fa-vorirà la buona riuscita dell’operazione),ma verràmesso a loro diposizione, a partire dal 15 apri-le, sul sito delle Entrate. Per visionarlo, occorreràmunirsi del codice pin di accesso ai servizi te-lematici del Fisco oppure andrà conferita dele-ga al proprio sostituto d’imposta (sempre chequesti abbia comunicato entro il 15 gennaio lavolontà di prestare assistenza fiscale) ovvero aun CAF o a un professionista abilitato (consu-lente del lavoro, commercialista, ragioniere o pe-rito commerciale). Considerato che destinataridelmodello “virtuale” sono in gran numero pen-sionati, “geneticamente” poco avvezziall’informatica, non dovrebbero essere in tantiad accedere direttamente al sito. E quelli cheose-ranno, per districarsi tra le insidie dellamateria,dovranno comunque possedere un certo ba-gaglio di conoscenze tecniche fiscali. Insomma,apparequasi inevitabile che i più saranno costrettia ricorrere o al proprio sostituto (se presta as-sistenza fiscale) o, soprattutto, a CAF e profes-sionisti, con conseguente prestazione da paga-re.Nel 730/2015 precompilato confluiranno:� i dati contenuti nella Certificazione unica

(redditi di lavoro dipendente, ritenute Irpef e re-lative addizionali, compensi di lavoro autonomooccasionale, familiari a carico);

� i dati relativi agli interessi passivi e oneri ac-cessori sui mutui agrari e fondiari, ai premi as-sicurativi detraibili (vita, causamorte, infortuni)e ai contributi previdenziali, comunicati da ban-che e intermediari finanziari, imprese assicura-trici ed enti previdenziali. A tal proposito,l’Agenzia delle entrate, con tre diversi provve-dimenti del 16 dicembre, ha fornito ai sogget-ti coinvolti le opportune indicazioni su modi etempi per l’invio al Fisco di tali informazioni, datrasmettere annualmente in via telematica, en-tro il 28 febbraio, tramite i canali Entratel o Fi-sconline (se enti previdenziali, banche e inter-mediari finanziari) o il sistema di interscambiodati (SID) del Fisco (nel caso delle assicurazio-ni);

� alcuni dati presenti nella dichiarazione delprecedente periodod’imposta (crediti d’imposta,eccedenze, oneri detraibili da fruire in più anni,come il “bonus ristrutturazioni”);

� altri dati presenti in Anagrafe tributaria (pa-gamenti effettuati tramite F24, contributi versatiper i lavoratori domestici, ecc.).Tante informazioni che, comunque, da sole,

nella stragrande maggioranza dei casi, non sa-ranno sufficienti per poter accettare, senza ap-portare alcuna integrazione/modifica, ilmodellopredisposto dall’Amministrazione finanziaria.Il 730 precompilato dovrà essere presenta-

to entro il 7 luglio (la stessadata vale anchequan-do si utilizza il 730 “ordinario”), sia se vi prov-vede direttamente il contribuente via internet sianel caso ci si rivolga al sostituto d’imposta op-pure ad un CAF o a un professionista. Chi nonsi avvale del fai-da-te, deve consegnare, oltre alladelega per l’accesso alla dichiarazione pre-compilata, il modello 730-1 con le scelte per l’8,il 5 e il 2 per mille, ed esibire – soltanto se vada un CAF o da un professionista – la docu-mentazione necessaria per consentire, a chi pre-sta assistenza fiscale, la verifica della conformitàdei dati riportati nella dichiarazione.Dalle diverse modalità di presentazione di-

scendono conseguenze diverse per quanto ri-guarda i controlli da parte del Fisco. Infatti:

� se la dichiarazione precompilata verràpresentata, direttamente o tramite sostitutod’imposta, senzamodifiche (ovvero conmodi-fiche che non incidono sul calcolo del redditoo dell’imposta, ad esempio la variazione dellaresidenza anagrafica senzamodifica del comu-ne di domicilio fiscale), non saranno effettuaticontrolli documentali sugli oneri comunicati dabanche, imprese assicuratrici ed enti previden-ziali;

� se la presentazione, con o senzamodifiche,è ad opera del CAF o del professionista abilita-to, i controlli documentali avverranno nei con-fronti di questi ultimi, anche in relazione agli one-ri già riportati nella precompilata.Comunque, in ogni caso, l’Agenzia delle en-

trate potrà richiedere al contribuente di prova-re la sussistenza dei requisiti soggettivi per frui-re dei benefici fiscali (ad esempio, per fruire del-la detrazione degli interessi passivi pagati in di-pendenza di unmutuo ipotecario, l’effettiva de-stinazione dell’immobile ad abitazione principaleentro un anno dall’acquisto).È il caso di ricordare che chi “riceve” il 730

precompilato non è obbligato ad utilizzar-lo, potendo legittimamente provvedereall’adempimento dichiarativo con gli strumen-ti tradizionali (730 “ordinario” o modello UNI-CO).

Un unico strumento diconsultazione, che tipermette di assolveresenza errori tutti gliadempimenti fiscali eprevidenziali, vecchi enuovi, giorno per gior-no in modo corretto ei n a p p u n t a b i l e .

L’Agenda del contri-buente 2014 sarà la tuainseparabile guida inogni momento dell’anno

• CHIARA • SEMPLICE • AFFIDABILEPrenota la tua Agenda del Contribuente 2014

con tutte le novità legislative presso il tuo edicolante.

Costa euro 9,90

È IN EDICOLA!

41-42 fisco si spiega:IMP 5-14 ICI+IVA 30-12-2014 12:54 Pagina 42

Page 59: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015

GLI ESPERTI RISPONDONO

43

QUESITI FISCALIa cura di PAOLA TRIA

Medicopensionatoche lavoraSono medico titolare di pensio-

ne Enpam, pensione Inps, e dipen-dente inquadrato negli organici diun Centro cardiologico convenzio-nato, con tutte le trattenute sullabusta paga. Occasionalmente econ regolare ricevuta sanitaria, fac-cio qualche sporadica visita privataa casa mia, non avendo più studiomedico (compenso annuo intornoa 1.000 euro).Vorrei sapere su che cosa devo

calcolare l’imponibile, atteso che iCud pensionistici vengono dal ca-sellario delle pensioni e sul lavorodipendente mi fanno tutte le rite-nute.

L.G. – Salerno

Il Testo unico delle imposte suiredditi (DPR 917/1986) stabilisce,all’articolo 3, che l’imposta, per lepersone fisiche residenti nel terri-torio italiano si applica sul redditocomplessivo, formato da tutti iredditi posseduti, a l netto deglioneri deducibili indicati nell’artico-lo 10 dello stesso TUIR.Pertanto, quando si è titolari di

redditi di na tura diversa , perquantificare la propria complessi-va situazione, bisogna prima de-terminare i redditi rientranti inogni categoria sulla base delle re-gole proprie di ciascuna di esse(ad esempio: i redditi di lavoro di-pendente – compresi i trattamentipensionistici – nel quadro RC; iredditi di lavoro autonomo nelquadro RE ovvero, se occasionali –e, quindi, considerati “redditi di-versi” – nel quadro RL) e, succes-sivamente, sommare i singoli ri-sultati, ottenendo così il redditocomplessivo. Sottraendo da que-st’ultimo gli eventuali oneri dedu-cibili (compresa la deduzione perl’abitazione principale e relativepertinenze), si ottiene la base im-ponibile, da sottoporre a tassazio-ne applicando le aliquote progres-sive previste per i diversi scaglionidi reddito. Dall’imposta lorda cosìottenuta, per giungere all’impostada versare si scalano le eventuali

detrazioni spettanti (per oneri, perfamiliari a carico, per tipologia direddito), i versamenti eseguiti inacconto e le ritenute alla fonte atitolo di acconto.

Tasi e Imusu casaereditataUna casa ereditata a settembre

dalla madre vedova, è considerataprima casa dalla figlia che vi sivuole trasferire e quindi pagare Ta-si e non più Imu dalla data in cuiviene fatta domanda di cambio diresidenza (notare che abita già aGenova in una casa di sua pro-prietà, in cui dovrà cominciarequindi a pagare l’Imu e non più laTasi) oppure da quando il Comu-ne attesta e concede il cambio diresidenza?Comunque, una o entrambe le

cose sono valide dopo la doman-da di successione, visto che vi è unanno di tempo per eseguirla, op-pure da settembre (data di mortedella madre)?L’altro figlio che lavora e risiede

in Francia da diversi anni, deve pa-gare quattro mesi di Tasi o di Imuo comunque è soggetto a una del-le condizioni di cui sopra?

L.T. – Genova

Secondo la disciplina dell’IMU,applicabile anche a lla TASI, siconsidera abitazione principale,con conseguente applicazione deltrattamento riservato a questa ti-pologia di fabbricato, l’immobile,iscritto o iscrivibile nel catasto edi-lizio urbano come unica unità im-mobiliare, nel quale il possessoree il suo nucleo familiare dimoranoabitualmente e risiedono anagra-ficamente. Quindi, per fruire deibenefici previsti per l’abitazioneprincipale, è fondamentale chenell’appartamento in questione sisia fissata tanto la residenza ana-grafica quanto la dimora abituale;non è sufficiente la sola intenzionedi volersi trasferire o l’aver richie-sto al Comune il cambio di resi-denza.Per quanto riguarda invece il

subentro nella soggettività passi-

va, questo si determina all’apertu-ra della successione che, a pre-scindere da quando verrà presen-tata la relativa dichiarazione, ge-neralmente coincide con la datadi decesso del contribuente. Daquel momento, gli eredi subentra-no nella posizione giuridica e pa-trimoniale del defunto. Sono per-tanto tenuti a calcolare e pagarea propr io nome le imposteIMU/TASI, considerando come da-ta di inizio del periodo di possessoquella coincidente con l’aperturadella successione (il principio valeanche per gli eventuali altri tributigravanti sull’immobile, ad esem-pio l’IRPEF).

L’IRPEFsugli immobilistorici affittatiSugli immobili storici, prima, an-

che se affittati, si pagava l’IRPEFsolo sulla rendita catastale e nonsull’affitto percepito. Ora è cam-biato qualcosa oppure no?Desidererei sapere sia che si

tratti di abitazione (A/3), garage(C/6) o cantina (C/2).

Franco Vivarelli – Bologna

Dall’anno d’imposta 2012 è sta-to sensibilmente ridimensionato iltrattamento fiscale di favore riser-vato agli immobili riconosciuti diinteresse storico o artistico dati inlocazione, che consentiva di paga-re le relative imposte dirette nonsulla base dei canoni percepiti,ma considerando la sola renditacatastale, tra l’altro determinataapplicando la tariffa d’estimo piùbassa tra quelle previste per leabitazioni della zona censuaria incui era situato il fabbricato.Adesso, invece, per stabilire il

reddito imponibile ai fini IRPEF, in-dipendentemente dalla categoriacatastale cui appartiene l’immo-bile, vanno messi a confronto ilcanone annuo di locazione, ridottodella deduzione forfeta ria del35%, e la rendita catastale “effet-tiva”, rivalutata del 5% e poi ridot-ta del 50%: l’importo più alto co-stituisce il reddito da tassare.Se, invece, si è scelto il regime

della cedolare secca , è dovutal’imposta sostitutiva del 21% sul100% del canone di locazione; se

si tratta di affitto a canone “con-cordato”, l’imposta sostitutiva siapplica nella misura del 15% (ul-teriormente ridotta a l 10% nelquadriennio 2014-2017).

Detrazioniper le caseaffittateSu “leggi illustrate” di giugno, al-

la rubrica “Il Fisco si spiega”, a pag.41, si legge che: “nello stesso pe-riodo di imposta è possibile usu-fruire sia della detrazione Irpef infavore dei titolari di contratti di lo-cazione di immobili adibiti ad abi-tazione principale sia della dedu-zione del reddito complessivo del-la rendita catastale dell’abitazioneprincipale”.L’Agenzia delle Entrate ha muta-

to orientamento in quanto in pre-cedenza colui che era titolare diun contratto di locazione di cui so-pra e proprietario di una casa adi-bita ad abitazione principale, nonpoteva contemporaneamente usu-fruire della detrazione Irpef (art.16 Tuir) per i titolari di contratti dilocazione?

Antonio BenincasaNocera inferiore (SA)

Il chiarimento dell’Agenzia del-le entrate, cui si riferisce il letto-re, è g iunto con la circolare n.11/E del 21 maggio scorso. Ben-ché non ci risulta che in passatol’Amministrazione finanziaria sisia pronunciata diversamente inmaniera ufficiale, cioè attraversouna circolare o una risoluzione,effettivamente sembra trattarsi diun cambio di orientamento. Ne-gli anni scorsi, infatti, più di unufficio locale, in fase di controlloformale delle dichiarazioni, hacontesta to la leg ittimità della

contemporanea applica zionedella deduzione per abitazioneprincipale (articolo 10 del TUIR)e della detrazione per inquilini dialloggi adibiti ad abitazione prin-cipale (articolo 16 del TUIR).Si tratta invece – come poi rico-

nosciuto dalla stessa Agenzia del-le entrate nella citata circolare n.11/2014 – di due misure agevola-tive diverse, fruibili contempora-neamente, la cui cumulabilità nonè negata da alcuna disposizionenormativa. L’articolo 16 del TUIR,infatti, preclude il contestuale go-dimento di due differenti tipologiedi detrazioni per canoni di locazio-ne, ma nulla dice su eventua lirapporti con la deduzione di cuiall’articolo 10. In buona sostanza,mentre quest’ultima norma “defi-scalizza” il reddito dell’abitazioneprincipale posseduta, indipenden-temente dal reddito complessivo,l’articolo 16 è un’agevolazione li-mitata ai contribuenti più “deboli”,in quanto la detrazione è legataall’ammontare del reddito com-plessivo, non spettando quando sisupera l’importo di 30.987,41 eu-ro, considerata anche l’abitazioneprincipale.Pertanto, ad esempio, chi è pro-

prietario di un immobile che rap-presenta l’abitazione principaledella moglie (o che è stato dato inuso gratuito alla madre, a un fi-glio, ecc.) e sottoscrive un contrat-to di locazione relativo ad un altroimmobile, che adibisce a propriaabitazione principale (perché ma-gari lavora e risiede in un altro co-mune), può legittimamente fruire– adesso finalmente anche con ilplacet delle Entrate – di entrambele misure di favore.

Sono un medico pediatra, convenzionatopresso la Asl di Firenze. Il 17 gennaio 2007nel nuovo accordo regionale firmato dal sin-dacato Fimp-Toscana, in sede di rinnovo con-trattuale, è stato introdotto un articolo cheprevede il riconoscimento di un’indennità percollaboratori di studio e/o infermieristici a fa-vore di pediatri che utilizzino, ai fini del mi-glioramento della qualità assistenziale,l’opera di un collaboratore di studio per unminimo di ore settimanali.A partire dal 2007, rispondendo a tale pro-

posta regionale, ho assunto un collaboratoredi studio per il minimo di ore richiestomi, conregolare rimborso mensile, al lordo da partedella Asl della relativa indennità.Poiché l’adesione è stata motivata non tan-

to da specifiche esigenze professionali e or-ganizzative, quanto da una richiesta di miglio-ramento del servizio assistenziale da partedella Regione che se ne fa completamentecarico, né me ne torna un maggior profittoeconomico, chiedo se in tale situazione siaindividuabile o meno un mio obbligo ai finidell’Irap.

Adalgisa Galeone - Comeana (PO)

La vexata quaestio dell’assoggettabilità adIRAP dei lavoratori autonomi si è ancor più in-garbugliata dopo la sentenza 156/2001, con

cui la Corte costituzionale, nel pronunciarsisulla legittimità del tributo, ha anche precisa-to che, poiché la norma istitutiva stabilisceche presupposto dell’imposta è “l’esercizioabituale di una attività autonomamente or-ganizzata diretta alla produzione o alloscambio di beni ovvero alla prestazione diservizi”, tale presupposto viene meno quan-do mancano elementi di organizzazione. Espesso l’attività di lavoro autonomo, anchese svolta con carattere di abitualità, è sprov-vista di una autonoma organizzazione.In linea con tale principio, anche la Cassa-

zione a sezioni unite, nel 2009, ha affermatoche l’accertamento del requisito dell’autono-ma organizzazione spetta alle commissionitributarie e lo stesso, se congruamente moti-vato, non è sindacabile in sede di legittimità.C’è autonoma organizzazione quando il con-tribuente che esercita attività di lavoro auto-nomo: è il responsabile dell’organizzazione(non è quindi inserito in strutture organizza-te riferibili ad altri); impiega beni strumentaliquantitativamente eccedenti il minimo indi-spensabile per l’esercizio dell’attività, anchein assenza di organizzazione, oppure si av-vale in modo non occasionale di lavoro al-trui. Seguendo questa linea interpretativa,diverse sentenze hanno riconosciuto la sus-sistenza dell’autonoma organizzazione, e

quindi la riconducibilità delle attività profes-sionali nell’ambito applicativo IRAP, ogni vol-ta ci fosse la presenza di personale, anchepart time, ad esempio, con mansioni di se-greteria e persino con funzioni meramentedi pulizia.Successivamente, però, la Suprema corte

ha mutato orientamento, sostenendo chel’impiego di un dipendente part time daparte di un medico (ad esempio, una segre-teria che ne gestisce gli appuntamenti) nonimplica automaticamente l’obbligo di as-soggettamento ad IRAP: il professionista ètenuto a pagare l’imposta solo se la sua or-ganizzazione è “un elemento potenziatoreai fini della produzione di reddito”. Inoltre,nella recente sentenza n. 106/2014, la Cas-sazione ha chiarito che la disponibilità, daparte dei medici di base convenzionati conil Servizio sanitario nazionale, di uno studiodotato delle attrezzature indicate nell’Accor-do collettivo nazionale, non integra di persé il requisito dell’autonoma organizzazioneai fini del presupposto impositivo, essendoobbligatoria per l’instaurazione e il mante-nimento del rapporto convenzionale. Per imedici convenzionati con il SSN, dunque,essendo gli stessi retribuiti con una quotafissa per ogni assistito (fino ad un tettomassimo), qualunque organizzazione ed

implementazione della qualità dei servizi avantaggio dei cittadini non è in grado diprodurre maggiori redditi.L’argomento controverso è stato anche og-

getto di una recente interpellanza parlamen-tare cui ha risposto il sottosegretario di StatoSesa Amici, confermando innanzi tutto che,per stabilire l’esclusione o meno dall’IRAP, iprincipi generali devono essere valutati casoper caso. Probabilmente, però, per risolverein maniera definitiva la querelle in atto, biso-gnerà attendere i decreti attuativi della “de-lega fiscale”. L’articolo 11 della legge n.23/2014 dispone infatti che il Governo, sullabase dei consolidati principi dettati dalla giu-risprudenza, dovrà chiarire la definizione di“autonoma organizzazione”, indicando deicriteri oggettivi. Solo così si potrà sapere inanticipo chi deve pagare l’IRAP e chi no.In conclusione, al momento, purtroppo, le

alternative sono le solite: ogni contribuente ècostretto a valutare la propria posizione e de-cidere se non pagare l’imposta, non presen-tare la relativa dichiarazione ed essere pron-to a fare ricorso in caso di successivo accer-tamento oppure se calcolare il tributo, ver-sarlo, presentare la dichiarazione annuale e,contestualmente, fare istanza di rimborso perla restituzione di quanto versato prudenzial-mente.

COLLABORATORE DEL MEDICO PAGATO DALLA REGIONE E IRAP

43 quesiti fiscali:39-40 Quesiti fiscali 30-12-2014 12:54 Pagina 43

Page 60: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 200944

siano dei periodi da accreditaree/o riscattare e quindi determina-re se vi sia o meno il diritto allapensione quale coniuge supersti-te.

Richiestadi supplementodi pensioneQuando ho fatto domanda di

pensione, avevo contributi da lavo-ro dipendente ed autonomo ma,per anticipare la decorrenza, houtilizzato solo i contributi da di-pendente. Sono titolare di pensio-ne VO e vorrei chiedere il supple-mento per contributi da lavoro au-tonomo (113 settimane). Sononata a febbraio del 1951. Entroquale termine devo presentare ladomanda?

Elsa Costanza – Alleghe (BL)

Avendo lei maturato i requisitiper la pensione di vecchiaia entroil 31/12/2011, l’età pensionabileper il supplemento dei contributida autonoma è rimasta cristalliz-zata e pertanto Lei può presentaredomanda di supplemento decorsi2 anni dalla decorrenza della pen-sione senza dover attendere i 5anni. Sulla base di quanto scrivelei potrebbe quindi già richiederela liquidazione del supplemento.

del congedo straordinario ex art.42, dlgs 151/01.

Certificazionedell’Inpsper il defuntoAd una badante ucraina, vedova

da 5 mesi, hanno detto che persapere il numero esatto dei contri-buti versati dal marito doveva ave-re “l’eco cert.”, ma al patronato lehanno detto che per un decedutonon è possibile e le hanno stam-pato l’estratto conto contributivo.Crede di aver capito che bastano

5 o 3 anni in tutta la vita lavorativaper avere la pensione o, in alterna-tiva, una una tantum. Gradirebbesapere come stanno le cose.

M.P. – Firenze

Per ottenere la liquidazione del-la pensione di reversibilità è ne-cessario che il defunto possa farvalere una delle due condizioni diseguito indicate:- almeno 780 contributi settima-

nali nell’intera vita lavorativa,- almeno 260 contributi settima-

nali nell’intera vita lavorativa dicui almeno 156 nell’ultimo quin-quennio.Si tratta quindi di esaminare

l’estratto, verificare se i contributiaccreditati siano sufficienti, se vi

Il “costo”dell’opzionedonnaMia sorella, nata l’11 febbraio

1956, è dipendente di una ditta pri-vata dal 1° settembre 1978 e tutto-ra lavora. Dall’estratto conto contri-butivo Inps emesso il 20 ottobre2014 si evince che ha versato con-tributi per 36 anni ossia settimane1873. (lavoro continuativo).Quando potrà andare in pensio-

ne secondo la legge e con assegnointero?Quando potrebbe e, se potrà,

andare in pensione anticipatamen-te in virtù di quanto disposto dallalegge “opzione donna” e che per-centuale di riduzione le verrebbepraticata?

P.M. – Asti

Dopo la riforma Fornero una di-pendente del settore privato puòmaturare il diritto a pensione rag-giungendo i requisiti di seguito in-dicati.La pensione di vecchiaia è rico-

noscibile a l ragg iung imentodell’età pensionabile se si possonofar valere almeno 20 anni di contri-buzione. L’età pensionabile peruna donna nata nel febbraio 1956,sarà pari a 67 anni e 5 mesi (seconfermati gli ipotizzati incrementidell’aspettativa di vita).La pensione anticipata è liquida-

ta, indipendentemente dall’età, alledonne che possono fa r va lereun’anzianità contributiva non infe-riore a 41 anni e 6 mesi per glianni 2013/2015, 41 anni e 10 me-si per gli anni 2016/2018 e 42 an-ni e 2 mesi per g li anni2019/2020.La pensione di anzianità detta

anche opzione donna per le donneche entro il 30/11/2014 raggiun-gono 57 anni e 3 mesi di età epossono far valere almeno 35 annidi contributi (senza disoccupazionee malattia).Sulla base di quanto ci ha scritto,

sua sorella può accedere alla op-zione donna con decorrenza imme-diata considerato che a maggio2013 aveva raggiunto i 57 anni e 3mesi di età e che ad agosto dellostesso anno dovrebbe aver rag-giunto la 1820° settimana. Il cal-colo della pensione con l’opzionedonna è fatto col sistema contribu-tivo, non è possibile dire che ridu-zione l’importo possa avere. Non siapplicano percentuali di abbatti-mento, ma si determina – in ma-niera fittizia per il periodo ante1/1/1996 il montante dei contribu-ti previdenziali.Ogni caso è una storia a sé stan-

te. È necessario effettuare il calco-lo avendo a disposizione le retribu-zioni della quasi totalità della vitalavorativa.Sua sorella in a lterna tiva

all’opzione dovrà attendere il rag-giungimento dei 42 anni e 2 mesidi contributi: 10/2020.

Il congedodel braccianteagricoloSono iscritta negli elenchi dei

braccianti agricoli. Le giornate an-nue di lavoro effettuate sono 182.Volendo assistere mia madre disa-bile, durante il congedo quanto miverrà erogato dall’Inps?

Miella VivonaDiamante (CS)

I braccianti agricoli giornalieri, alpari dei lavoratori domestici e deilavoratori a domicilio, dei lavoratoriautonomi e dei lavoratori parasu-bordinati, non possono usufruire

PREVIDENZAa cura del Patronato ACLI

Invalidoe pensioneanticipataTitolare di pensione di invalidità

dal 2003 (invalido al 75% dal 1989e al 100% dal 2003). Chiedo se perricevere la pensione di vecchiaia (a60 anni) verrò sottoposto a visitamedica e se mi verrà corrisposta lapensione di invalidità civile.

R.B – Milano

Purtroppo non ci ha fornito indi-cazioni sufficienti per risponderecon cognizione di causa.Ci limitiamo quindi ad indicarle

quelli che sono i requisiti per poterottenere e richiedere la pensione divecchiaia anticipata per gli invalidiin misura non inferiore all’80%.I lavoratori dipendenti del settore

privato, invalidi in misura non infe-riore all’80% possono accedere al-la pensione di vecchiaia con un’etàanagrafica inferiore a quella ordi-naria: 55 anni per le donne e 60anni per gli uomini.A questa prestazione si applica

la finestra mobile di 12 mesi.È stato oggetto di molte vertenze

e di contrasti giurisprudenziali ilconcetto di invalidità richiesta perquesta prestazione. La genericitàdell’espressione, la sua percentua-lizzazione portano la giurispruden-za maggioritaria a sostenere chel’invalidità da valutare non sia ilgrado la riduzione della capacità dilavoro specifica (ex L. 222/84) maquella generica e quindi la valuta-zione deve essere fatta sulla basedelle tabelle dell’invalidità civili.In questa ottica avere a proprie

mani un verbale della Commissio-ne invalidi civili con una valutazio-ne di invalidità totale dovrebbeesonerare il richiedente da visite.Ma nella realtà non vi è una nor-

ma che imponga all’INPS di accet-tare i soli verbali delle CommissioniASL. Il gabinetto medico dell’INPSpuò effettuare una verifica, soprat-tutto in presenza di vecchi ricono-scimenti.Il comportamento delle varie se-

di INPS non è ancora uniforme, siriscontrano vari modus operandi.L’eventuale riconoscimento di

una pensione di vecchiaia anticipa-ta non comporta di per sé il venirmeno del diritto alla pensione diinabilità civile attualmente in paga-mento.L’unico caso nel quale la pensio-

ne d inabilità civile venga meno è ilsuperamento dei limiti di reddito.

La ricongiunzionedel dipendentepubblicoSono un dipendente pubblico

(nato il 26 novembre 1959) e chie-do il vostro parere circa l’importo diuna ricongiunzione dei periodi assi-curativi (legge 29/79) che ho ri-chiesto presso l’Inps – Gestione di-pendenti pubblici.Premetto che il periodo da ricon-

giungere è pari a 1 mese e 5 giorni,da collocare nel periodo ante 31 di-cembre 1992 (con anzianità contri-butiva al 31 dicembre 1995 pari a18 anni e 7 mesi); ho un’anzianitàcontributiva , alla data della do-manda, pari a 32 anni, 10 mesi e26 giorni; la retribuzione annualelorda alla data della domanda è pa-ri a 44.529,61 euro.L’Inps mi ha fornito un prospetto

in cui ha solo evidenziato (omet-tendo l’illustrazione del calcolo)questo: Legge 29/79: importo di

1.328,77 euro; totale riserva mate-matica: 1.328,79 euro; contributo acarico dell’interessato: 659,57 euro.Il sottoscritto chiede di conosce-

re se l’importo richiesto è congruoo, in alternativa, di conoscere laprocedura per determinare il contri-buto di ricongiunzione.

Luciano Giachetti – L’Aquila

Sulla base di quanto ci ha scrittonon è possibile stabilire la corret-tezza o non correttezza dell’onererichiestole.Quello che possiamo dirle è che

Lei appartiene al sistema previden-ziale retributivo, può far valere al-meno 18 anni di servizio a l31/12/1995 (indipendentementedal periodo oggetto di ricongiun-zione) e pertanto il calcolo dellapensione per l’anzianità contributi-va maturata al 31/12/2011 è effet-tuato col sistema retributivo puro.Il periodo oggetto di ricongiun-

zione non va a modificare il siste-ma di calcolo in nessuna delle suequote, si colloca per intero in quellache viene chiamata quota A dellapensione (legata all’anzianità con-tributiva maturata al 31/12/1992).L’onere della ricongiunzione è cal-colato quindi sulla base del van-taggio pensionistico che deriva suquella quota.L’onere della ricongiunzione è

determinato dall’incremento dipensione, dall’età e dal sesso alladata di presentazione della do-manda, dall’anzianità contributivafatta valere alla medesima data.Per effettuare la verifica della

correttezza del ca lcolo dovrà ochiederne il dettaglio all’INPS o ri-volgersi ad un ufficio di patronatocon tutti i dati.

A caricocon l’assegnosocialeL’assegno sociale corrisposto

dall’Inps fa cumulo per essere fi-scalmente a carico?

D.C. – Roma

Sono titolare di assegno socialedal luglio 2012. Sono invalido al100% e sono nato nel giugno del1947. Mia moglie percepisce10.800 euro annui di pensione Inp-dap ed è invalida al 47%. Io sono acarico di mia moglie, ho solol’abitazione principale e non ho altriredditi. Vorrei sapere se mi spettala maggiorazione.

Elvio La StarzaCastelforte (CT)

Assegno sociale e le prestazionieconomiche riservate agli invalidicivili sono prestazioni assistenzialiesenti irpef e non rilevano ai finidella determinazione del carico fi-scale.Per rispondere alla seconda do-

manda bisognerebbe avere piùdati rispetto a quelli forniti. Serveconoscere l’importo attualmente inpagamento, serve sapere se si trat-ta di un assegno sociale derivatodalla trasformazione di una presta-zione di invalidità civile o se sia unassegno sociale ordinario.Per stabilire poi a quale maggio-

razione socia le lei possa avereeventualmente diritto sarebbe al-tresì necessario sapere se e quantianni di contribuzione lei possa farvalere. Le maggiorazioni sono di-verse, i limiti di reddito sono diversi,così come sono diverse le età allequali si possono ottenere.È opportuno quindi che si rivolga

ad un ufficio di patronato per le ve-rifiche necessarie.

Gennaio 2015

GLI ESPERTI RISPONDONO

IM

AN

UA

LI

DI

LE

GG

IIL

LU

ST

RA

TE DANIELE CIRIOLI

Le prestazioni economiche a soste-gno del reddito e altre agevolazioninei casi di invalidità civile, inabilitàsul lavoro e invalidità pensionabile

EDITRICE I.D.I. s.r.l.

MANUALEIINNVVAALLIIDDOO

IILL

DDEELLLL’’

IN APPENDICE:

LA QUANTIFICAZIONE DELLA RIVALSA INPSQUANDO L’INVALIDITÀ È CONSEGUENZA DI FATTI ILLECITI DI TERZI(Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 marzo 2013)

È IN EDICOLA

È completo, è aggiornatissimoe contiene tutte le novità

legislative che ti riguardano!COSTA SOLO EURO 8,90

44 quesiti previ.:43_44_Quesiti immobili_OTT_06 30-12-2014 12:57 Pagina 44

Page 61: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

IMMOBILIConsigliper individuareresponsabilitàSono proprietaria di un apparta-

mento posto al secondo ed ultimopiano di una piccola palazzina, ilcui tetto è coperto con tegole allasiciliana. L’appartamento è dotatodi una piccola terrazza di miaesclusiva proprietà dove è installa-ta una antenna centralizzata per laricezione dei canali televisivi. Ilproprietario dell’appartamentosottostante mi chiede il permessodi fare installare un’altra antennaed una parabola, aggiungendonella sua richiesta il giorno in cuiverrà un tecnico per i necessari la-vori.In passato, per posizionare l’an-

tenna e mettere i relativi tiranti, sisono rotte delle tegole con infiltra-zione di acqua nelle sottostantistanze del mio appartamento, pro-vocando ingenti danni. Poiché hodifficoltà ad individuare il respon-sabile del danno, chiedo se è leci-to, prima di fare accedere nuova-mente il tecnico sul terrazzo, chie-dere le sue generalità (esibendo lacarta d’identità) e fotografarlo nelcaso in cui, per posizionare l’an-tenna, cammini sulle tegole.

M.DM. – Biella

E’ senz’altro legittimo richiedereche l’accesso in questione avven-ga con tutte le cautele del caso equindi sapere (interpellando, nelcaso di specie, il proprietario delpiano sottostante) con quali mo-dalità ciò avverrà e da chi l’inter-vento verrà eseguito. Al di là dell’i-potesi di fotografare il tecnicomentre lavora (sulla quale nutria-mo dei dubbi in assenza del con-senso dell’interessato), c’è comun-que da rilevare che ove si verifi-cassero eventuali danni a rispon-derne potrebbe essere chiamato,in solido con la ditta incaricatadell’intervento, anche chi ha com-missionato i lavori e cioè il pro-prietario del piano di sotto. Dovràpoi essere compito di quest’ultimodimostrare che la responsabilità èascrivibile a terzi.

Cabinaelettricae sicurezzaNel seminterrato di una delle

tre palazzine che costituiscono ilcondominio in cui abito, l’Enel hapreteso dal costruttore a suo tem-po (circa 50 anni fa) dei locali perla costruzione della cabina elettri-ca, che fornisce energia anche adaltri fabbricati della zona.Ritengo che la presenza della

cabina Enel nel seminterrato delpalazzo non sia conforme alle leg-gi sulla sicurezza nel frattempoemanate. Chiedo lumi.

P.R. – Parma

L’Enel, a quanto ci è dato com-prendere sulla base delle informa-zioni in nostro possesso, hasenz’altro diritto di utilizzare la ca-bina in questione. Altro discorso èla sicurezza, in relazione alla qua-le, se il nostro lettore nutre deidubbi, non possiamo altro – allaluce della scarne informazioni innostro possesso – che consigliarglidi incaricare un tecnico per le veri-fiche del caso. In ipotesi i timori sidovessero rilevare fondati, allora illettore potrà senz’altro diffidarel’Enel perché si attivi a scongiurareogni pericolo. In difetto, potrà adi-re l’autorità giudiziaria.

Divisioneereditariae prelazione4 fratelli hanno ereditato 4 ap-

partamenti. Fatta la divisione no-tarile (uno per ciascuno) oggiposso vendere il mio apparta-mento, assegnato per divisione, achi voglio oppure i miei fratellihanno il diritto di prelazione?

Franco Vivarelli – Bologna

Dal quesito emerge che nonesiste più, nella specie, uno statodi comunione ereditaria. I beni inquestione sono, pertanto, libera-mente alienabili.

Comunee manutenzionerete idricaNel mio Comune, da quest’an-

no, nella bolletta del servizio idri-co è stata aggiunta la seguentevoce: costo “manutenzione reteidrica” (con importo fisso perogni utenza pari a 35 euro).Considerato che non può confi-

gurarsi come un canone di manu-tenzione per l’utente, in quantonon si eroga nessun servizio dimanutenzione alla singola utenza(in base al regolamento comuna-le di concessione ed uso dell’ac-qua potabile, ogni onere per lavo-ri di manutenzione alla linea idri-ca a partire dal pozzetto comuna-le di derivazione rimane a caricodel singolo utente) e consideratoche da quest’anno è stata intro-dotta la Tasi (che copre i costi peri servizi indivisibili), si chiede sedetta tassa comprende anche icosti di manutenzione per le retiidriche (che in tal caso, rendereb-be illegittimo questo ulteriore co-sto per gli utenti).Tale aggravio sulla bolletta idri-

ca può essere considerata legitti-ma?

Bruno SpizzirriMarano Machesato (CS)

Ogni Comune è libero di indivi-

visura catastale con una sua ren-dita ed è classificata in categoriaC/2.Mi chiedo se il vincolo perti-

nenziale oggi esistente costituiscao meno impedimento a venderela soffitta/mansarda separata-mente dall’appartamento e, quin-di, se l’atto di vendita eventual-mente fatto dal notaio venga col-pito dalla sanzione di nullità.Ciò legittimerebbe la richiesta

di risarcimento da parte dell’ac-quirente?

Domenico BonaccursoRoma

Stando alle informazioni forni-teci da lettore, il bene in questio-ne – essendo autonomamenteaccatastato – può essere libera-mente venduto.

Impianti termicie certificazioneenergeticaL’obbligo di certificazione ener-

getica (APE) sussiste anche quan-do l’immobile oggetto dell’atto(contratto di vendita, comodato,nuova locazione), non è dotato dialcun impianto termico.In tali casi basta dichiarare ciò

nell’atto (che, cioè, il documentonon viene redatto perché l’immo-bile è privo di impianti, ecc.) op-pure è previsto che la dichiarazio-ne energetica venga fatta sempreda un tecnico abilitato?

Giuseppe MaggioreCefalù (PA)

Salvo diverse regole operanti alivello regionale, sulla base della

normativa nazionale e di ciò che,in punto, ha precisato il Notariatosono esclusi dall’obbligo in que-stioni: a) tutti gli edifici adibiti aluoghi di culto; b) i fabbricati agri-coli non adibiti a residenza esprovvisti di impianti di climatiz-zazione; c) qualsiasi manufattoche non può essere riconducibilealla definizione di “edificio”, comepuò essere il caso dei capanni pergli attrezzi, le piscine, i gazebo,ecc.; d) i fabbricati allo stato di“scheletro strutturale”, quindi prividelle di parti dell’involucro edili-zio; e) i fabbricati “al rustico”,quindi privi di serramenti, rifinitu-re e impianti tecnologici; f) i fab-bricati isolati con una superficieutile inferiore ai 50 mq; g) i fab-bricati che non devono garantirecomfort abitativo perché di servi-zio e non destinati a permanenzaprolungata di persone (garage, lo-cali tecnici, locali caldaia, stalle,cantine, depositi, ecc.); h) i fab-bricati adibiti a garage, autorimes-se, depositi auto, ecc; i) i fabbri-cati collabenti, i ruderi e quelliabbandonati; l) i fabbricati indu-striali e artigianali particolari chevengono riscaldati per esigenzeparticolari (serre) o climatizzatitramite la combustione di refluidel processo produttivo che, altri-menti, non potrebbero essere im-piegati in altro modo; m) i manu-fatti “marginali” come legnaie,portici, ecc.Pertanto, se l’immobile del let-

tore non rientra nell’elenco su in-dicato (e salvo – lo ripetiamo –regole diverse adottate a livelloregionale), l’obbligo di cui al que-sito sussiste.

a cura di ANDREA SABINO

Gennaio 2015

GLI ESPERTI RISPONDONO

45

duare i servizi che ritiene “indivi-sibili” ai fini della Tasi. Pertanto,possiamo solo osservare che senel Comune in questione tra iservizi indivisibili si contemplaanche quello della manutenzionedella rete idrica, allora, in effettiesistono tutti i presupposti – anostro avviso – per considerare larichiesta, allo stesso titolo, inseri-ta da quest’anno sulla bolletta dellettore una illegittima duplicazio-ne.

Il lascitoper testamentosi eredita?Sono proprietario di 8 immobili

di cui posso disporre a mio piaci-mento. Essendo molto anziano,tempo fa decisi di lasciare allemie uniche sorelle, con testamen-to olografo, 4 immobili, due perciascuna. Un anno fa mia sorellaè deceduta ed ha lasciato un fi-glio.Fermo restando lo stesso testa-

mento olografo, il decesso di miasorella dà sempre a sua figlia ildiritto di avere il lascito che toc-cava alla madre deceduta?

Giovanni AcunzoErcolano (NA)

Sì. Scatta, in tal caso l’istitutochiamato della “rappresentazio-ne”; istituto in base al quale l'ere-dità passa ai discendenti, se ri-nunciano – o non possono accet-tare – dei figli o fratelli del de-funto chiamati all'eredità; quindise il defunto ha istituito erede pertestamento un figlio o un fratelloe questi non vuole (per rinuncia)o non può (perché pre-morto) ac-quisire l'eredità, il diritto di accet-tare la stessa si trasferisce ai di-scendenti di quel figlio o di quelfratello.

Venditadi soffittapertinenzialeLa soffitta di un appartamento

ritengo che sia una pertinenzadello stesso anche se figura nella

Abbiamo acquistato villetta indipendentecon rogito notarile in data 06 agosto 2012.A fine agosto, al momento di presentazio-

ne al comune del progetto di ristrutturazioneinterna della casa, siamo stati bloccati perchéci hanno contestato un condono non regola-rizzato esistente sulla casa dal 1995 non sa-nato (condono riguardante l’ampliamentodel soggiorno e una porzione della strada diproprietà che accede all’immobile).Per abbreviare l’iter ci siamo presi carico

del condono con tutto ciò che comporta intermini di costi.Sappiamo che i venditori sono perseguibili

penalmente per falsa dichiarazione in attopubblico.Ciò che vorremmo sapere è se esistono re-

sponsabilità attribuibili alla agenzia immobi-liare e al notaio. Nel caso queste esistesseroè possibile chiedere il risarcimento dei dannisubiti? E quale può essere la prassi da segui-re?

M.P. – Imola

Inizialmente, fino alla fine degli anni cin-quanta, la posizione della giurisprudenza eraorientata nel ritenere non sussistente l’obbli-go del notaio a compiere di sua iniziativa gliaccertamenti volti a verificare la libertà delbene immobile di cui gli veniva chiesto il tra-sferimento da un soggetto ad un altro in as-senza di uno specifico incarico ricevuto dalleparti (cfr. Cass. 6 maggio 1933, n. 1608, eCass. 24 giugno 1930, n. 2237).

Tale orientamento è stato superato conquello che invece ritiene il notaio attualmen-te obbligato ad eseguire i dovuti accertamen-ti catastali ed ipotecari, anche in assenza diun apposito incarico conferitogli dalle partiinteressate alla stipula del rogito. Pertanto,l’attività professionale svolta dal notaio in oc-casione della preparazione e stesura di un at-to di compravendita immobiliare, presuppo-ne la preventiva verifica della libertà e dispo-nibilità giuridica del bene immobile del qualegli viene chiesto il trasferimento da un sog-getto ad un altro, attraverso le risultanze deiregistri immobiliari, dovendolo considerareun obbligo ricompreso nel rapporto di pre-stazione d’opera professionale, il cui fine èravvisabile nell’esigenza di assicurare la se-rietà e certezza dell’atto giuridico per il cuicompimento necessita l’intervento pubblici-stico del suddetto professionista.A tale proposito la Suprema Corte ha affer-

mato, con la pronuncia n. 264 del 11.1.2006che “per il notaio richiesto della preparazionee stesura di un atto pubblico di trasferimentoimmobiliare, la preventiva verifica della li-bertà e disponibilità del bene e, più in gene-rale, dei registri immobiliari attraverso la lorovisura, costituisce, salvo espressa dispensaper concorde volontà delle parti, obbligo de-rivante dall’incarico conferitogli dal cliente e,quindi, fa parte dell’oggetto della prestazioned’opera professionale, poiché l’opera di cui èrichiesto non si riduce al mero compito di ac-certamento della volontà delle parti, ma si

estende a quelle attività preparatorie e suc-cessive necessaria perché sia assicurata la se-rietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsied in particolare la sua attitudine ad assicura-re il conseguimento dello scopo tipico di es-so e del risultato pratico voluto dalle partidell’atto”.Quanto alla responsabilità del mediatore

immobiliare, questi – secondo la giurispru-denza – è responsabile nei confronti delcliente se, conoscendo o potendo conoscerecon l'ordinaria diligenza l'esistenza di vizi chediminuiscono il valore della cosa venduta,non ne informi l'acquirente. Si tratta di re-sponsabilità che si affianca a quella del ven-ditore e che può essere fatta valere dall'ac-quirente sia chiedendo al mediatore il risarci-mento del danno, sia rifiutando il pagamentodella provvigione (Cass., sent. n. 6926 dell'8maggio 2012). Tuttavia – sempre secondo lagiurisprudenza - le risultanze delle visure ca-tastali o ipotecarie possono costituire oggettodell'obbligo di informazione solo se richiama-te in una specifica pattuizione, rientrandodette incombenze in indagini di natura tecni-co-giuridica che esulano dei compiti propridell'attività di mediazione (Tribunale di Fog-gia, sentenza n. 113 del 31 gennaio 2012).Concludendo quindi, stando a quanto pre-

cisato dalla giurisprudenza, un’eventualeazione di risarcimento per quanto capitato alnostro lettore ha più possibilità di essere ac-colta nei confronti del notaio rogante chedell’agente immobiliare.

ABUSI EDILIZI: RESPONSABILITA’ DEL NOTAIO E DELL’AGENZIA

45 quesiti immobili:43_44_Quesiti immobili_OTT_06 30-12-2014 12:58 Pagina 45

Page 62: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

Gennaio 2015

GLI ESPERTI RISPONDONO

46

CONDOMINIOa cura di CARLO PARODI

Suddivisionedelle spesecon l’inquilinoNel condominio in cui abito come

inquilino si è rotta la tubazione ester-na che porta l’acqua potabile dalcontatore generale ai singoli contato-ri di ogni condomino con una perdi-ta d’acqua di circa mc. 26.000 am-montante ad un costo complessivodi 10.000 euro.In merito vorrei sapere se le spese,

sia della perdita d’acqua che della ri-parazione del tubo, sono a mio cari-co o del proprietario dell’apparta-mento.

E.D. – Verona

Si tratta di un intervento di manu-tenzione da considerarsi ordinaria ilcui costo deve essere addebitatoall’inquilino compreso l’onere rap-presentato dall’acqua andata in di-spersione che è certamente il più ri-levante ma sarà opportuno verifica-re le regole contrattuali con il fornito-re idrico anche ai fini delle modalitàdi pagamento.

Amministratoree formazioneperiodicaIn uno stabile di 18 unità immobi-

liari, il verbale assembleare adottatocon maggioranza qualificata puòesonerare l’amministratore esterno(non condomino) dalla formazioneperiodica? Ed in tema condominiale,l’art.71 bis lett. g) è derogabile?

Paolo Cavallaro – Messina

Gli eventuali oneri per la prescrittaformazione periodica sono a caricodell’amministratore, interno od ester-no che sia, per cui non vi sono validerag ioni per esonerarlo da ta leadempimento inteso ad evitare pos-sibili danni di varia natura nello svol-gimento della sua attività di cui sa-rebbero responsabili gli stessi con-domini che hanno concesso tale“sconto”, comunque non accettabileda parte di un professionista. Inogni caso l’articolo in questione è co-munque derogabile.

Infiltrazionid’acquanei seminterratiSi sono verificate nel condominio

infiltrazioni di acqua nei locali interra-ti. Ma non tutti hanno la protezionedal lastrico solare. Ad esempio unodei locali sottostà ad un giardino. Co-me vanno suddivise le spese di ripa-razione?

Francesco Orsi – Nuoro

L’imputazione degli oneri per gliinterventi di impermeabilizzazionedeve essere attribuita al 50% fra iproprietari dei locali interrati e quellidella sovrastante copertura o a cari-co di tutti i condomini se il lastricosolare è di natura comune. Il localecoperto dal giardino non parteciperàalle spese se non lamenta infiltrazio-ni.

Parchegginegli spazicomuniAbito in una palazzina di circa 30

appartamenti con box e posti autoed un enorme spazio antistantel’ingresso pedonale.Il complesso è formato da 3 palaz-

zine in cui, a causa di servitù di pas-saggio che si evince sull’atto di pro-prietà, paghiamo un supercondomi-nio.I posti auto sono occupati da due

macchine (ma il posto ne può conte-nere solo una), creando problemi di

circolazione (facendo sporgere metàdella seconda auto fuori della strisciadel posto auto privato).Davanti all’ingresso pedonale ci

parcheggiano la sera fino alla matti-na delle macchine di alcuni condo-mini nel piazzale di manovra che daregolamento di condominio dovreb-be essere utilizzato.Vorrei sapere come posso proce-

dere nei confronti dell’ammini-stratore e nei confronti dei condomi-ni.

G. P. – Ancona

L’utilizzo indisciplinato degli spaziesterni che condiziona anche il pas-saggio pedonale può essere segna-lato all’amministratore perché prov-veda alle sollecitazioni necessarienei confronti di tutti, ma in caso di ri-petuto uso indisciplinato degli spazicomuni sarà l’assemblea a fissare ilimiti di tale utilizzo deliberandoeventuali turni periodici e stabilendoanche le sanzioni per il gli abusi chesi determinano.

Cambiodi destinazionedi garagesUn condominio è composto da tre

edifici con sottostanti garages e boxcon relativa destinazione. Alcuni diquesti box sono stati adibiti ad atti-vità con scopo lucrativo, a depositodi materiale infiammabile, ad officinaauto con relativo lavaggio.Si chiede se ciò sia possibile visto

che l’art. 41-sexies della Legge1150/1942, introdotto dalla Legge765/67 e successive modificazioni,stabilisce che la destinazione per usoautomezzi non può essere mutata.Inoltre, può trovare applicazione

l’art. 1122 del codice civile? Vi sonoin proposito sentenze o leggi?

R.C. – Battipaglia (SA)

I riferimenti alla citata normativariguardano la pertinenza parcheg-gio/appartamento ed il cambio didestinazione potrebbe avere influen-za nel caso fosse necessario il Certifi-cato Prevenzione Incendi di compe-tenza del Comando Vigili del Fuoco.Ed il riferimento all’art. 1122 c.c. po-trebbe essere utile una volta dimo-strato opportunamente (relazione diun tecnico specializzato) il pregiudi-zio per la sicurezza dell’edificio.Utilizzerei il secondo comma

dell’articolo stesso che invita a darnenotizia all’amministratore che dovràriferirne in assemblea per le decisio-ni conseguenti.

Riformadel condominioe delegheSi chiede se l’art. 67, disposizioni

per l’attuazione del codice civile e di-sposizioni transitorie (ogni condomi-no può intervenire all’assemblea an-che a mezzo di rappresentante), tro-va applicazione anche in presenza diun “regolamento contrattuale” cheimpone la delega a soli familiari ocondomini, con un limite di 5 dele-ghe a persona.

Pierangelo Pavesi – Milano

Ferma restando la possibilità diessere sempre rappresentati in as-semblea come previsto dal citatoart. 67, la norma vincolante del re-golamento contrattuale esistentepotrebbe restare applicabile sel’obiettivo fosse di riservare la valu-tazione delle varie problematiche asoggetti “vicini” all’ambito condomi-niale. Ma potrebbero sorgere di-scussioni per individuare l’effettivoruolo di “familiare” dei partecipantial condominio.

Nuovolibrettonon disponibileDal 15 ottobre è entrato in vigore

il nuovo libretto per gli impianti ter-mici e climatizzatori. Ma, avendofatto regolare manutenzione alla ri-chiesta, del nuovo libretto mi hannorisposto che ancora non è disponi-bile. Nel caso di controllo a cosa siva incontro? L‘obbligo è tassativo?Comunque sia l’annotazione è statafatta sul vecchio libretto.

F.O. – Genova

Determinante è l’effettuazionedella verifica prevista dalla nuovanormativa con annotazioni anchese non corrette formalmente daparte del “terzo responsabile” che èl’impresa alla quale è affidata lamanutenzione; l’importanza dellaprocedura, la cui effettuazione èstata già una volta rinviata, consistenella comunicazione dei dati rilevati(efficienza energetica alla Regioneo Provincia autonoma) per la realiz-zazione del catasto energetico terri-toriale degli impianti termici.

Suddivisionespeseper il “ponteggio”Abito in un appartamento al pri-

mo piano, di cui sono proprietario,in un palazzo di sette piani. Sopra ilsettimo piano c’è una pensilina lar-ga un metro che gira intorno a tuttoil palazzo anche dove non ci sono ibalconi sottostanti.Poiché si sta procedendo alla ri-

strutturazione della facciata e deibalconi aggettanti, vorrei sapere co-me si fa il calcolo per l’esonero delcosto del ponteggio, visto che il miobalcone non deve essere manuten-zionato (già ristrutturato prima amie spese).

Giuseppe Barreca – Siracusa

E’ vero che gli oneri per la manu-tenzione di balconi debbono esse-re addebitati ai singoli proprietari dibalconi aggettanti, ma l’intero pon-

teggio deve essere comunque inte-ramente utilizzato per gli interventialla pensilina che è una parte co-mune indipendentemente dallamanutenzione balconi realizzatacon lo stesso mezzo, per cui nessu-no sconto può essere effettuato.

Condominioe infiltrazionidal terrazzoNell’appartamento al quarto

piano, quello sotto il terrazzo, si èsfondato un pezzo di soffitto nelripostiglio perché, dice la condo-mina, c’erano infiltrazioni di ac-qua. Faccio presente che in tuttol’appartamento, attaccato al soffit-to, era stato realizzato un impian-to termoacustico abbastanza pe-sante ed una controsoffittatura al-trettanto pesante che dura, però,da oltre venti anni.Può adesso la condomina che

qualche mese primadell’incidente si era trasferita inaltro appartamento, pretendere aspese del condominio, la ripara-zione del tetto del ripostiglio, il ri-pristino dell’impianto termoacu-stico, della controsoffittatura, larasatura e la scartavetra tura dellepareti del ripostiglio, camera esoggiorno che non hanno a chefare con l’infiltrazione dell’acquanel ripostiglio (pretese da 23.000euro)?A quali spese deve partecipare

il condominio?Giovanni RomeoReggio Calabria

Occorre innanzitutto verificarese le cause del soffitto distaccatosono da attribuire ad infiltrazioniprovenienti dal terrazzo: un tec-nico potrà fare tale accertamentoa seguito di accurato sopralluo-go per stabilire se i danni lamen-tati sono da considerare condo-miniali, con ripristino di contro-soffitto ed impianto termoacusti-co.

Infiltrazionedi umiditàdal sottosuoloIl piano terra di una palazzina di

4 piani più piano interrato (canti-ne), presenta alcune infiltrazioni diumidità provenienti dal sottosuolo.Interpellato un perito, è stato sug-gerito di operare uno scavo abba-stanza profondo nel perimetrodell’edificio e di impermeabilizzarela parte sottoterra.Si chiede a chi spetta la spesa: al

proprietario o al condominio, atte-so che il costruttore risulta da tem-po fallito?

Francesco RomanoSan Donato Milanese (MI)

Premesso che una specifica peri-zia dovrà accerta re le causedell’umidità e se la parte danneg-giata era stata dichiarata abitabile,l’onere dovrebbe essere in ogni ca-so considerato condominiale inquanto potrebbe determinare con-seguenze anche per le parti comu-ni e per altre unità immobiliari diproprietà privata.

La guida più completae aggiornata su una materia

sempre più complessa.

• Nuove norme• Nuovi adempimenti

• Le regole più recenti sulletecnologie nel condominio

Necessariaai condomini

per sapere i loro diritti ecome farli valere.

Indispensabileper gli amministratori

di condominio.

Se non è disponibile in edicola, chiama il numero 02.21117839

euro 9,90

46 quesiti condominio:Quesiti condominio_10 30-12-2014 12:58 Pagina 45

Page 63: FISCOPENSIONICASA LALEGGE ... · 01_gennaio 2015:IMP 01_dicembre 30-12-2014 12:35 Pagina 2. ... CONTRIBUTI INPGI- Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi

LE LEGGI ILLUSTRATELetterein redazioneCorso Trieste, 171 - 00199 Roma

Settore (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LE REGOLE DA SEGUIRE PER FORMULARE IL QUESITO

Invitiamo i lettori a rispettare, nella formulazione dei quesiti,queste regole:

• E' possibile inviare un solo quesito per volta, rispettandola massima sinteticità e chiarezza espositiva. E’ preferibile evi-tare saluti, ringraziamenti e altre formule di rito o particolarinon utili alla comprensione del problema.

• Le domande dovranno essere scritte a macchina o instampatello utilizzando lo spazio tratteggiato. Il lettore dovràindicare anche il proprio nome, cognome e l'indirizzo com-

pleto. Ai sensi della Legge 675/96 dovrà acconsentire, fir-mando di proprio pugno, al trattamento dei dati personali.

• Se nella domanda il lettore cita articoli apparsi su "LeLeggi Illustrate" è opportuno indicarne in modo completo gliestremi e, possibilmente, allegarne una fotocopia.

• Nel rispondere si darà precedenza ai quesiti che rivesto-no un interesse di carattere generale. I nostri consulenti nonpossono rispondere privatamente ai quesiti. Inutile inviaredenaro.

Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cognome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Via (o Piazza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . .

Cap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . . .)

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ai sensi della Legge 675/96, acconsento al trattamento dei miei dati personali. Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*) Indicare se: Fisco - Casa - Condominio - Previdenza - Lavoro

MODELLO PER INVIARE I QUESITI A LE LEGGI ILLUSTRATE ANCHE VIA FAX

A partire dal 2015, spediremo ai nostriabbonati solo lo speciale “Agenda delContribuente - giorno per giorno”,abolendo l’omaggio “Modello Unico”.

UNA MIGLIORE ASSISTENZAPER I NOSTRI ABBONATI

In seguito ad alcune, giustificatelamentele da parte dei nostriabbonati (e anche per rimediareal cattivo servizio di consegnadelle Poste) abbiamo deciso diampliare e migliorare il servizio diassistenza telefonica. Per infor-mazioni relative allo stato dell'ab-bonamento, per cambi di nomi-nativo e indirizzo, per informazio-ni relative alle modalità di paga-mento e per ogni altra richiestarelativa alla spedizione postale

telefonare al numero 02.87168197in servizio dal lunedì al venerdìdalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Gennaio 2015

ISTAT - COSTO DELLA VITA

47

Abbonatevi a “leggi illustrate”L'abbonamento annuo costa € 39

DATI DEL LETTORE

:

Ancora in leggero rialzo l’inflazionea novembre rispetto allo stessomese dell ’anno precedente: +

0,2%.Questi dati, ufficializzati dall’Istat,

sono quelli utili per l’aggiornamentodei canoni derivanti da contratti liberiper le abitazioni (non interessanocoloro che hanno appl icato per i lpagamento delle tasse la cedolaresecca) e per l’adeguamento degli affitticommerciali. Come è noto esistonopiù indici: c’è l’indice Istat che indica ilcosto della vita per la collettività nazio-nale, ed è quello che viene per lo piùcomunicato dai mass-media (giornali etelevisione); invece, per l’adeguamen-to dei canoni di affitto, l ’ indice daprendere in considerazione è il cosid-

detto “indice del costo della vita per lefamiglie di operai ed impiegati”.

Risultato di questa assurda duplica-zione è che spesso si registrano diffe-renze tra i due indici (poiché diversisono i beni presi in considerazione perstabilire l’aumento dei prezzi).

La variazione dell’indice del costodella vita, applicabile ai canoni d’affit-to, registrata a novebre 2014 (GazzettaUf f i c ia le n . 297 del 23 dicembre2014), è il seguente:� VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA

NOVEMBRE 2013 A NOVEMBRE 2014:+ 0,2% (ridotto al 75%: 0,15%).� VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA

NOVEMBRE 2012 A NOVEMBRE 2014:+ 0,8% (ridotto al 75%: + 0,06%).

Riepiloghiamo, infine, le variazioni ISTATdei mesi precedenti (già ridotte al 75% equindi immediatamente utilizzabili).

Mese variaz. variaz.annuale biennale

DICEMBRE 2013 + 0,45% + 2,25%GENNAIO 2014 + 0,45% + 2,1%FEBBRAIO 2014 + 0,37% + 1,72%MARZO 2014 + 0,225% + 1,425%APRILE 2014 + 0,375% + 1,2%MAGGIO 2014 + 0,3% + 1,2%GIUGNO 2014 + 0,255% + 1,125%LUGLIO 2014 + 0,075% + 0,975%AGOSTO2014 - 0,075% + 0,75%SETTEMBRE 2014 - 0,075% + 0,525%OTTOBRE 2014 + 0,075% + 0,06%NOVEMBRE 2014 + 0,15% + 0,06%

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI

PERIODICOMENSILE

Spedizione in abbonamento postale

Direttore responsabileMario Spreafico

Direzione e Redazione:Corso Trieste, 171 - 00199 Roma

Tel. 02/21117839 – Fax 02/87182936www.leggiillustrate.it

E-mail: [email protected]

Registrazione presso il Tribunaledi Roma n. 17630 del 31 marzo 1979

Stampa:Arti Grafiche Boccia

Via Tiberio Claudio Felice, 7 - 84131 Salerno

Distributore per l'Italia e per l'estero:Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l.

Milano

Sede legale (amministrazione):Via Torino, 51 - 20063 Cernusco S/N (MI)

Pubblicità: Tariffe a modulo mm. 65x44 (commer-ciali, redazionali, finanziari, ricerca di persone, aste,concorsi, legali, sentenze) € 200 oltre l’IVA del 22%

EDITORE

Per abbonarvi effettuate versamento sul:c.c.p. n. 61277646 intestato a I.D.I. S.r.l.indicando la causale oppure inviatevaglia postale (sempre indicando la cau-sale) intestato a:I.D.I. S.r.l. Corso Trieste, 171 - 00199 Roma

47 - istat:47_Istat_OTT_06 30-12-2014 13:02 Pagina 47