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Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità Certificato a norma UNI EN ISO 9001:2008 Esonero contributivo biennale per assunzioni a tempo indeterminato anno 2016 Revisione Novembre 2016

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Organizzazione con

Sistema di Gestione Qualità Certificato a norma

UNI EN ISO 9001:2008

Esonero contributivo biennale per

assunzioni a tempo indeterminato anno 2016

Revisione Novembre 2016

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Indice

1 Campo di applicazione ........................................................ 6

2 Rapporti che danno diritto all’esonero ................................ 8

2.1 Lavoro intermittente a tempo indeterminato ............ 9

2.2 Precedenti rapporti a tempo determinato ................. 9

2.3 Trasformazione di rapporto a tempo determinato ..... 9

2.4 Lavoratori in precedenza assunti dalle liste di mobilità ex L. 223/1991 ........................................................ 10

2.5 Part time - News ..................................................... 10

2.6 Operazioni societarie straordinarie - News .............. 10

2.7 Cessione del contratto individuale -News ................ 10

2.8 Lavoro all’estero nei 6mesi precedenti all’assunzione new 11

2.9 Non superamento del periodo di prova o dimissioni nei 6 mesi precedenti all’assunzione - new ............................ 11

2.10 Pensionati di vecchiaia - new ................................. 11

2.11 Rapporto autonomo o di collaborazione riqualificato - new 11

2.11 Subentro in appalto a seguito di clausola sociale new 12

2.12 Esonero e procedura di stabilizzazione-new ............ 12

2.13 Rapporti incentivabili e no - Tabella ....................... 13

3 Esclusioni ......................................................................... 14

4 Altre condizioni di applicabilità ......................................... 18

4.1 Principi generali D. LGS. 150/15 - new ................... 18

4.1.1 Rispetto del diritto di precedenza di altro

lavoratore - new .................................................................... 20

4.1.2 Diritto di precedenza del lavoratore medesimo .. 22

4.1.3 Diritto di precedenza: casi particolari ............... 24

4.3 Aiuti di Stato ......................................................... 27

5 Contratto di somministrazione .......................................... 29

6 Datori di lavoro agricoli - new ........................................... 30

7 Cumulabilità-new .............................................................. 33

8 Durata e misura del beneficio – new .................................. 37

8.1 Esempi ................................................................... 40

9 Modalità operative ............................................................ 45

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

9.1 UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero ............................................................................ 45

9.2 Uniemens. Regolarizzazioni. ................................... 51

10 Datori agricoli - new .......................................................... 52

10.1 Datori di lavoro agricoli. ......................................... 52

10.2 Datori di lavoro agricoli. Compilazione della dichiarazione contributiva Dmag. .......................................... 53

11 UniEmens sezione <ListaPosPA>- new ................................ 54

12 Assunzioni sotto osservazione da parte del personale ispettivo - new .................................................................. 56

13 Trasferimenti e cessioni di contratto –casi particolari - new ......................................................................................... 58

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Premessa

L'INPS fornisce le prime indicazioni relative all'esonero contributivo, della durata di 24 mesi, a favore dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con

contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

L'esonero contributivo biennale è applicabile, in presenza dei requisiti e nel rispetto

delle condizioni previste, alle assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 al fino al 31 dicembre 2016.

Sono esclusi dall’esonero biennale, per legge, i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato nonché, in base ai chiarimenti INPS, i contratti di lavoro intermittente

anche se a tempo indeterminato.

L’esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati, sia imprenditori che non imprenditori (esempio associazioni), compresi i datori di lavoro del settore agricolo

ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche.

In riferimento al settore agricolo ci sono risorse e procedure autorizzative dedicate per gli OTI, in analogia al vecchio esonero triennale.

Inoltre, diversamente che per l’esonero triennale, anche per l’assunzione a tempo indeterminato di impiegati e dirigenti del settore agricolo sono allocate delle risorse per finanziare l’esonero ed è prevista una apposita procedura autorizzativa

L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione.

Hanno invece accesso alla fruizione dell’esonero in oggetto gli enti pubblici economici e i datori di lavoro tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi nei

confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI).

L'esonero biennale spetta a condizione che:

- nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato,

presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato;

- nel periodo 1/10/2015 - 31/12/2015, il lavoratore assunto non abbia avuto

rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente

l'esonero o con società da questi controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359

c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di

lavoro medesimo

Oltre ai presupposti di cui sopra, introdotti dalla legge di Stabilità 2016, l'esonero si

qualifica come incentivo all'occupazione e pertanto il diritto alla fruizione è subordinato, fra l’altro, al rispetto dei principi generali introdotti dalla legge n.

92/2012 ora confluiti nell’articolo 31 del D. Lgs. 150/15.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Con riferimento a tali principi, l'INPS precisa che l'esonero spetta solo se l'assunzione a tempo indeterminato non viola il diritto di precedenza maturato da

un altro lavoratore. Diversamente, vista la finalità di promuovere forme di occupazione stabile perseguita dalla legge di Stabilità, l'esonero spetta anche in caso di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato di un lavoratore che

abbia maturato un diritto di precedenza nei confronti del medesimo datore di lavoro, in forza di precedenti rapporti a tempo determinato superiori a 6 mesi.

Il beneficio non spetta al datore di lavoro che abbia già fruito, in riferimento allo

stesso lavoratore, dell’esonero biennale oppure triennale.

L'Istituto ritiene che l'incentivo, in quanto misura generalizzata, non sia inquadrabile fra gli aiuti di stato e, quindi, che non siano applicabili le limitazioni

della normativa comunitaria.

La misura dell’incentivo è pari al 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo di

esonero pari a 3.250 euro su base annua.

La durata dell’esonero è pari a ventiquattro mesi a partire dalla data di assunzione.

L'applicazione dell'esonero non determina per il lavoratore alcuna riduzione della misura del trattamento pensionistico.

Riferimenti:

- Articolo 1, commi da 178 a 181, della Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016)

- Articolo 31 D. Lgs. 150/15

- INPS, circolare 17/15 e 178/15

- INPS, circolare 57/16

- INPS messaggio 459/16

- Min. Lavoro, Interpello 30/16

- Min. Lavoro, Interpello 2/16

- Min. Lavoro, Interpello 4/2016

- Min. Lavoro, Interpello 7/16

Si precisa che i chiarimenti e le modifiche rispetto alla Guida relativa all’esonero

triennale sono evidenziati con la sigla New.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

1 Campo di applicazione

L’esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori,

a prescindere dal settore di appartenenza (es. studi professionali, associazioni di categoria ecc.) e a prescindere dalla ubicazione geografica.

Sono compresi nell’ambito di applicazione dell’esonero i datori di lavoro agricolo per

l’assunzione di operai, impiegati, dirigenti e quadri.

New Per il datore agricolo non solo per gli OTI ma pure per gli impiegati, dirigenti e quadri sono previste disposizioni specifiche.

A differenza dell’esonero triennale, per l’esonero biennale per gli impiegati e dirigenti del settore agricolo esistono procedure per ottenere la autorizzazione,

codici UniEmens, oltre che limiti di spesa per finanziare l’agevolazione specifici.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

È esclusa la pubblica amministrazione, individuata ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs 165/2001.1

Rientrano, invece, tra i datori di lavoro destinatari dell’esonero:

- gli enti pubblici economici (EPE), tenuto conto che gli stessi, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ. in regime di concorrenza con gli altri

imprenditori privati che operano nel medesimo settore2. In altri termini, sono soggetti che svolgono in via principale o esclusiva attività di produzione per il

mercato e di intermediazione nello scambio di beni e servizi, cioè un’attività economica come gli imprenditori privati (art. 2082 cod. civ.). In tal caso l’impresa deve essere esercitata in modo tale che dall’attività si ricavi almeno quanto occorre

per coprire i costi dei fattori di produzione impiegati secondo il criterio della obiettiva economicità;

- gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione

(trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale (es. ex municipalizzate).

1Art. 1, comma 2 del D.lgs 165/2001 comprende:

tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le istituzioni universitarie; le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni; gli IACP; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale; l’ARAN e le Agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300. 2L’INPS per individuare gli EPE rinvia alla propria circolare n. 40/1996:«(…) A tale riguardo, per l'esatta

individuazione dei datori di lavoro interessati, si rammenta che il codice civile (art. 2082) definisce imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. La giurisprudenza ha precisato il concetto di impresa, sancendo che è essenziale che l'attività esercitata abbia la finalità di produrre entrate superiori ai costi di produzione, perché, è sufficiente, ai fini dell'economicità dell'attività, l'idoneità almeno tendenziale a ricavare dalla cessione dei beni o dei servizi prodotti quanto occorra per compensare i fattori produttivi impiegati e cioè a perseguire tendenzialmente il pareggio del bilancio (cfr. anche Cass. S.U. 11 aprile 1994, n. 3353). Rientrano quindi nell'obbligazione contributiva di cui al comma 19 dell'art. 2 anche le imprese pubbliche e gli enti pubblici economici (…)».

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

New

Sono beneficiari dell’esonero biennale pure i datori di lavoro tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti

Italiani (INPGI). A tal proposito l’INPGI ha pubblicato la circolare 4/2016 con la quale sono fornite le opportune indicazioni sia dei contributi esonerabili sia delle

modalità di accesso all’incentivo. I datori di lavoro interessati devono presentare specifica domanda all’INPGI. Le condizioni per l’accesso all’incentivo sono le stesse previste per la generalità dei lavoratori.

L’esonero può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016.

Per la puntuale indicazione dei datori di lavoro ammessi a fruire dell’esonero biennale l’istituto rinvia alle circolari n. 17/2015 e 178/2015, che erano relative all’esonero triennale e che vengono riconfermate pure sull’esonero biennale

previsto dalla legge 208/153.

3 Ministero del Lavoro, Interpello 30/16; INPS, Circolare 17/15 e 178/15 e 57/16; INPGI, Circolare 4/16

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

2 Rapporti che danno diritto all’esonero

L’esonero si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

L’INPS conferma quindi che fa fede la “decorrenza“ dell’assunzione che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.

L’esonero contributivo non spetta per:

contratti di apprendistato compreso il periodo di mantenimento in servizio

alla fine dell’apprendistato (cod. W e R)

contratti di lavoro domestico

In merito ad alcune particolari tipologie di rapporto di lavoro, l’INPS precisa che

sono incentivabili:

l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti

i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati dai soci di

cooperativa di lavoro (ai sensi della legge n. 142/2001)

le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sulla base

delle modalità indicate al successivo paragrafo 5)

La norma è intesa a favorire la “stabilizzazione” dei rapporti ed esclude

espressamente dall’esonero solo i soggetti che hanno avuto nei 6 mesi precedenti l’assunzione con rapporti a tempo indeterminato.

L’unica condizione preclusiva è esclusivamente il rapporto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato.

New Per l’INPS (circolare 57/16) il datore accede all’esonero se nei sei mesi precedenti l’assunzione a tempo indeterminato il lavoratore è stato titolare di un rapporto di lavoro a termine, di un rapporto di natura professionale in forma

autonoma, ecc.

Di conseguenza si ritiene che l’esonero sia applicabile anche alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori occupati nei 6 mesi precedenti, presso il medesimo o

altro datore di lavoro, con rapporti di lavoro non subordinato quali collaborazione continuata e continuativa anche a progetto, tirocinio, associazione in

partecipazione, lavoro accessorio, ecc.

Si ricorda che il D.Lgs. 81/15, dopo il 25/6/15 non permette più la stipula del contratto a progetto ma solo dei contratti di collaborazione ex art 409 n 3 del cpc.

Si ritiene inoltre che l’esonero sia riconoscibile anche in caso di assunzione come

dipendenti a tempo indeterminato di familiari oppure soci: ovviamente per queste figure occorrerà prestare molta attenzione al rispetto delle regole generali che rendono possibile instaurare rapporti di lavoro dipendente4.

4Per i principi generali relativi alla possibilità di instaurare rapporti di lavoro dipendente con particolari categorie di

lavorato di rinvia alla circolare INPS n. 179/1989.

9

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Trattandosi di parenti o soci, occorre verificare il rigoroso rispetto dei requisiti di genuinità del rapporto di subordinazione. Inoltre, se era già

sussistente un rapporto di collaborazione familiare o iscrizione all’IVS artigiani o commercianti, bisogna fare molta attenzione a cosa giustifica il cambio di rapporto di lavoro da collaboratore a subordinato (per INPS è facile

verificare il passaggio da una gestione all’altra tramite codice fiscale del lavoratore)

L’INPS (circ. 179/1989) afferma: “Per i familiari assicurati come dipendenti da parte di aziende soggette all'obbligo assicurativo nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e' opportuno procedere – caso per caso - alla verifica

della situazione di fatto, non potendosi in via di principio, escludere l'esistenza delle condizioni per la convalida di un rapporto di lavoro

subordinato.(Utile elemento di valutazione può essere, ad esempio, l'iscrizione di familiare in concomitanza con periodi di astensione obbligatoria

per maternità ; il rapporto tra contribuzione versata e conguagli passivi per l'Istituto, ecc.)”. Il concetto è stato ripreso anche dal Ministero del Lavoro con circolare 10478/2013.

2.1 Lavoro intermittente a tempo indeterminato

L’INPS conferma, che tale tipologia di contratto di lavoro, anche se viene erogata

l’indennità di disponibilità, è esclusa dall’esonero in quanto non si tratta di occupazione “stabile”, così come richiesto dalla norma.

2.2 Precedenti rapporti a tempo determinato

Sono agevolabili anche le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che hanno lavorato, presso il medesimo datore di lavoro, con precedente rapporto di lavoro a

tempo determinato.

L’INPS precisa che l'esonero spetta solo se l'assunzione a tempo indeterminato non viola il diritto di precedenza maturato da un altro lavoratore.

Diversamente, vista la finalità di promuovere forme di occupazione stabile

perseguita dalla legge di Stabilità, l'esonero biennale spetta anche quando l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo, nei confronti del medesimo lavoratore. Pertanto, l'esonero

spetta anche in caso di assunzione o di trasformazione a tempo indeterminato di un lavoratore che abbia maturato un diritto di precedenza nei confronti del medesimo

datore di lavoro, in forza di precedenti rapporti a tempo determinato superiori a 6 mesi.

Si veda il successivo punto “Altre condizioni di applicabilità”.

2.3 Trasformazione di rapporto a tempo determinato

L’INPS ha confermato che l'esonero spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a tempo determinato. Si veda il successivo

punto “Altre condizioni di applicabilità”.

In caso di contratto a termine scaduto il 31/12/2015 e trasformato con decorrenza dal 01/01/2016 si ritiene possibile usufruire dell’esonero a

10

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

condizione che tra le parti l’accordo di trasformazione sia stato concluso in data antecedente alla cessazione e a condizione che tra i due rapporti non ci

sia interruzione.

2.4 Lavoratori in precedenza assunti dalle liste di mobilità

ex L. 223/1991

Anche se l’INPS non lo precisa nella circolare 17/2015, si rileva che il lavoratore assunto a tempo determinato dalle liste di mobilità non matura il diritto di

precedenza (INPS, circ. n. 131/2013, nota 1).

Si ritiene, pertanto, che il lavoratore assunto a termine dalle liste di mobilità non ostacoli la fruizione del beneficio in caso di assunzione a tempo indeterminato di

altro lavoratore.

Si veda anche il paragrafo Cumulabilità

2.5 Part time - News

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale, l’esonero non è applicabile nei seguenti casi.

lavoratore part time a tempo indeterminato in forza presso qualsiasi datore di

lavoro nei 6 mesi precedenti l’assunzione: non consente l’agevolazione, a prescindere dall’orario. Es. part time assunto 1/09/2015 (es. 20 ore), assunto con un nuovo rapporto

part time aggiuntivo (es. 20 ore) a tempo indeterminato nel corso del 2016: a questo secondo rapporto di lavoro non è applicabile l’esonero contributivo

lavoratore part time a tempo indeterminato (es. 20 ore) assunto nel 2016 con applicazione dell’esonero: non diritto all’agevolazione per un eventuale assunzione a TI nel 2016 da parte di un secondo datore di lavoro con un nuovo

rapporto aggiuntivo part time a tempo indeterminato 2016 (es. 20 ore).

eccezione: l’incentivo spetta nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due

diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima.

L’INPS ha confermato le anticipazioni verbali fornite nel corso del 2015 (Circolari

178/15 e 57/16)

2.6 Operazioni societarie straordinarie - News

In caso di trasferimento dipendenti per operazioni societarie straordinarie (con o

senza estinzione) il nuovo datore continua a beneficiare dell’agevolazione.

Circolare 178/15 e circolare 57/ 16 INPS

2.7 Cessione del contratto individuale -News

L'esonero può proseguire in capo al nuovo datore di lavoro in caso di cessione

individuale come in caso di operazione societaria, purché non vi sia interruzione del

rapporto di lavoro. Circolare 178/15 e circolare 57/ 16 INPS

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

2.8 Lavoro all’estero nei 6mesi precedenti all’assunzione

new

L’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi che precedono l’assunzione non permetto la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il

precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti

di una gestione previdenziale nazionale. Circolare 178/15 e circolare 57/16 INPS

2.9 Non superamento del periodo di prova o dimissioni nei

6 mesi precedenti all’assunzione - new

Se il lavoratore era parte di un rapporto a tempo indeterminato e il predetto rapporto si è risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per

dimissioni, nessun datore, entro 6 mesi dalla precedente cessazione, lo potrà riassumere a tempo indeterminato nel 2016 con esonero biennale.

In tal caso il lavoratore nei 6mesi che precedono la assunzione era titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall'origine, anche se sottoposto alla condizione sospensiva del superamento del periodo di

prova, e questa circostanza non rende fruibile l’esonero per il datore che procede

alla assunzione. Circolare 178/15 e circolare 57/ 16 INPS

2.10 Pensionati di vecchiaia - new

Il nuovo esonero può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni a tempo

indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 dei percettori di un trattamento pensionistico (messaggio n. 459/2016).

2.11 Rapporto autonomo o di collaborazione

riqualificato - new

Il nuovo esonero biennale non può, essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA,

nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (messaggio n. 459/2016 INPS). In base a

quanto precisato con l’interpello 2/2016, la fruizione dei benefici normativi e contributivi richiede, tra le altre cose, il rispetto degli obblighi di legge, e questa condizione non si verifica in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro, anche

perché la trasformazione ha effetto dal momento in cui si è verificata l’etero-direzione. Inoltre la finalità della legge 190/2014 e della legge 208/15 è incentivare

l’assunzione spontanea di personale, cosa che non avviene con la riqualificazione.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

2.11 Subentro in appalto a seguito di clausola sociale

new

Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante stava

fruendo dell’esonero contributivo biennale, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero medesimo, nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

2.12 Esonero e procedura di stabilizzazione-new

L’esonero contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2016 si applica pure ai collaboratori che vengono stabilizzati. Per i rapporti di collaborazione a progetto o di

lavoro autonomo già intrattenuti tra le parti, il D.Lgs. 81/15 ha previsto la possibilità di una loro stabilizzazione con un contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2016 previo accordo transattivo, firmato presso le direzioni territoriali del Lavoro (o in una delle sedi indicate dall’articolo 2113 del Codice civile o presso le commissioni di certificazioni), con cui il lavoratore

deve rinunciare a ogni pretesa riguardo al precedente rapporto di collaborazione, sul quale viene messa in questo modo, una pietra tombale.

A seguito dell’accordo il datore può assumere il lavoratore con un contratto subordinato a tempo indeterminato e beneficiare per tale assunzione, dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2016(circolare 3 del 2016 ministero del

lavoro).

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

2.13 Rapporti incentivabili e no - Tabella

Tipologia SI NO particolarità

Apprendistato e ex

apprendista

X

Lavoro domestico X

Pensionato di vecchiaia x

Dirigenti a TI X

Soci coop con rapporto a

TI

X Si tratta dei soci che instaurano con la

coop un rapporto a TI

Somministrati X Con riferimento all’agenzia di

somministrazione

Lavoro intermittente a TI X È forma di occupazione non stabile

Lavoro NON subordinato

Cococo/pro; tirocinio,

associazione in

partecipazione,

lavoro autonomo 2222 cc,

lavoro accessorio

X Non trattandosi di lavoro subordinato, la

stabilizzazione consente la fruizione

dell’esonero

Non è richiesto il requisito della

disoccupazione

Riassunzione di

lavoratore con precedente

lavoro a TD

Trasformazione

X Tenendo conto delle regole L 92/2012 ora

confluite nel DLGS 150/15, come

“adattate” al nuovo esonero

Assunzione di parenti o di

soci

X Si ritiene che l’esonero spetti a condizione

che il rapporto di lavoro sia genuino

Riferimenti - Comma 181, della legge 208/2015 - Ministero del lavoro Interpello 4 del 2016

- Ministero del lavoro Interpello 2 del 2016 - INPS, Messaggio n. 459/2016

- INPS, Circolare 57/16

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

3 Esclusioni

La legge di stabilità per l’anno 2016 subordina la fruizione del diritto all’esonero biennale alla sussistenza, alla data di assunzione, di 3 condizioni specifiche.

1. Il lavoratore nei 6 mesi precedenti l’assunzione non deve risultare occupato, con

un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part time, presso qualsiasi datore di lavoro.

Su questo punto l’INPS chiarisce i seguenti aspetti: il rapporto di apprendistato, compreso il periodo di mantenimento in

servizio alla fine dell’apprendistato (cod. W e R), è comunque un rapporto a tempo indeterminato. Pertanto, il datore di lavoro non può fruire dell’esonero se il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti la nuova assunzione, è

stato occupato con un rapporto di apprendistato mantenuto in servizio presso qualsiasi datore di lavoro;

analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione oppure un rapporto di lavoro domestico a tempo

indeterminato; al contrario, la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo

indeterminato, nell’arco dei sei mesi precedenti la data di nuova assunzione, non è di ostacolo per il diritto all’esonero contributivo triennale.

Si rileva, inoltre, che la disciplina dell’esonero non richiede il possesso o mantenimento dello stato di disoccupazione, né il rispetto di limiti reddituali.

Per verificare se il lavoratore non ha avuto rapporti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti la nuova assunzione, è consigliabile acquisire dal lavoratore la scheda professionale che gli è rilasciata a richiesta dal centro per l’impiego.

Esempio: se l’assunzione avviene il 15/3/2016, il lavoratore non deve risultare occupato a tempo indeterminato nel periodo dal 15/9/2015 al 14/3/2016.

L’esonero spetta anche se, in questo periodo, il lavoratore è stato occupato (es. a tempo determinato o con co.co.co.) conseguendo un reddito superiore a quello

previsto per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

2. New Il lavoratore non deve risultare occupato a tempo indeterminato nel periodo

dall’1/10/2015 al 31/12/2015, presso il medesimo datore di lavoro. tenendo conto anche delle società controllate o collegate o facenti capo, anche per

interposta persona, allo stesso soggetto.

Per individuare tali soggetti l’INPS precisa che la nozione è sostanzialmente

coincidente con quella dell’art. 4, comma 12, lettera d), della legge n. 92/2014 (vedi Principi generali Legge Fornero (art. 4, commi 12-15 della legge 92/2012) e pertanto il campo di osservazione riguarda:

le società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., dal

datore di lavoro che assume;

15

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

soggetti comunque “facenti capo” al datore di lavoro che assume,

condizione che si riscontra nel caso di etero direzione attraverso

persona fisica ovvero per via di assetti proprietari coincidenti sotto

il profilo sostanziale.

Si sottolinea che questa causa ostativa, avente carattere antielusivo, è sempre da rispettare tenendo conto del periodo 1/10/15-

31/12/2015 fissato dalla legge.

In base a quanto espressamente previsto dalla circolare n. 17/2015 dell’INPS, il rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, svolto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non preclude l’esonero

contributivo. La stessa cosa vale per il rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, svolto nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore

della L. 190/2014 (01/10/2015 – 31/12/2015)

conferma circolare 178/15 INPS

New – Lavoro intermittente

Con riferimento ai lavoratori intermittenti, va evidenziata una particolarità. Secondo l’INPS l’agevolazione non può essere applicata per le assunzioni di intermittenti anche a tempo indeterminato. Diverso è, invece, il discorso relativo

all’esclusione connessa al tipo di rapporto esistente nei sei mesi precedenti. Infatti, per coerenza con la totale esclusione dal beneficio, viene incentivata l’assunzione di un soggetto a tempo indeterminato anche se lo stesso, nei sei mesi precedenti,

ha intrattenuto un rapporto a chiamata a tempo indeterminato. In ultima analisi, dunque, il contratto intermittente preesistente (nel semestre precedente), non

costituisce mai un elemento ostativo per il riconoscimento dell’esonero; ciò, vale anche se il lavoro a chiamata si è svolto nell’ultimo trimestre del 2015 con lo stesso datore di lavoro.

Lavoro intermittente - Casistiche Spettanza esonero

Assunzione con contratto di lavoro intermittente a tempo

indeterminato

Non spetta (INPS circ.

17/2015 e circ. 57/16)

Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratore occupato con contratto

intermittente a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione, con qualsiasi datore di lavoro

Spetta (INPS circ.

17/2015 e circ. 57/16)

Assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato di lavoratore occupato con contratto

intermittente a tempo indeterminato nel periodo 1 ottobre 2014-31 dicembre 2014 (ai fini dell’esonero triennale) o nel

periodo 1 ottobre 2015-31 dicembre 2015 (ai fini dell’esonero biennale), con lo stesso datore di lavoro che riassume

Spetta (INPS circ.

178/2015 e circ. 57/16)

16

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

3. Il lavoratore non deve aver avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato ai

sensi della legge di stabilità 2015 (legge 190/14) e stabilità 2016 (legge 208/15) con lo stesso datore di lavoro.

L’INPS quindi prevede che questo vincolo riguardi solo lo stesso datore di lavoro e non i rapporti con diverso datore di lavoro, come invece si poteva ritenere in base alla lettera della legge.

L’esonero biennale è escluso anche se l’incentivo previsto dalla manovra di stabilità 2015 (l’esonero triennale) ovvero quello previsto dalla manovra di stabilità 2016

(l’esonero biennale) siano goduti da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche

per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.

Di conseguenza la riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro o da parte di impresa collegata e/o controllata di un dipendente già agevolato non per l’intera

durata di 24 mesi non da diritto a fruire del residuo esonero.

Viceversa l’esonero contributivo biennale spetta comunque in misura piena, ossia per la durata di 24 mesi, in caso di assunzione da parte di successivi datori di

lavoro diversi da imprese controllate e/o collegate. Resta inteso che fra un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quello successivo, devono comunque decorrere 6

mesi (come visto al punto 1). INPS, circ. 178/2015 e Ministero Lavoro, Interpello

17/2016

Esempio

Rapporto a tempo indeterminato con esonero biennale, con il datore di lavoro A dal 1/2/2016 al 30/4/2016.

Il datore di lavoro A, che proceda ad assumere nuovamente il lavoratore a tempo

indeterminato, anche se decorsi 6 mesi (quindi dal 1/11/2016), non potrà più beneficiare dell’esonero biennale.

Viceversa, se il datore di lavoro B (che non sia impresa controllata e/o collegata) assume il lavoratore a tempo indeterminato a decorrere dal 1/11/2016, potrà

beneficiare dell’esonero biennale per 24 mesi (ovvero per l’intera durata).

Per l’ipotesi del cumulo tra somministrazione e uso diretto si rinvia al paragrafo 5 cfr. Contratto di somministrazione

Divieto di precedente rapporto a tempo indeterminato

Come già anticipato, il requisito richiesto dalla legge, per le condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, è che non sia intercorso con il lavoratore un rapporto a tempo indeterminato. Ne consegue che possono essere assunti

con l’esonero soggetti che, nei periodi indicati dalla legge, siano stati occupati con rapporti di collaborazione continuata e continuativa (anche a progetto),

tirocinio, associazione in partecipazione, lavoro autonomo, lavoro accessorio nonché a tempo determinato (salvo il rispetto del diritto di precedenza di altro lavoratore).

Esempio

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Lavoratore che ha in corso con il committente/datore di lavoro BETA un contratto di collaborazione coordinata 409 n 3 c. p. c. genuino, cioè non etero determinato e

non etero-organizzato (previsione che si applica dal 1/1/16), dal 1/10/2015 al 31/1/2016.

Al termine il datore BETA intende assumerlo a tempo indeterminato.

Il soggetto è portatore di esonero biennale in quanto il contratto di collaborazione non è un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non fa maturare il diritto di precedenza.

Possono, quindi, considerarsi rispettate le condizioni di cui ai punti 1 e 2.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

4 Altre condizioni di applicabilità

Secondo l’INPS l’esonero biennale è a tutti gli effetti un incentivo e, in quanto tale, soggetto ai principi generali dell’articolo 31 del D. Lgs. 150/15, nonché delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176 L. 296/2006.

4.1 Principi generali D. LGS. 150/15 - new

In base ai principi generali della legge n. 150/155, l’agevolazione non spetta se:

a) l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto

collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato oppure cessato da un

rapporto a termine. La violazione del predetto diritto di precedenza sussiste anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione senza la preventiva offerta di riassunzione al lavoratore licenziato in relazione ad un

rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31 c.1 lettera b) del D. Lgs. 150/15);

b) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale,

salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da

quelle interessate dalla sospensione; Il rispetto di questa condizione interessa esclusivamente le assunzioni riferite

all’unità produttiva interessata dai sopra citati interventi di integrazione salariale straordinari (art.31 c. 1 lett c) D. Lgs. 150/15). Si ritiene6 che non siano agevolabili le assunzioni che avvengono nel corso dei

seguenti ammortizzatori: 1) cigs per causale crisi e riorganizzazione;

2) cigs in deroga per qualsiasi causale; 3) in via interpretativa anche se non espressamente richiamato, nel corso della

solidarietà difensiva come causale della cigs;

4) in via interpretativa nel corso di fruizione dell’assegno ordinario per le causali crisi e riorganizzazione e solidarietà erogato dai fondi bilaterali (art 26, 27,

29 D.Lgs. 148/15). Resterebbe quindi esclusa dagli ammortizzatori che inibiscono la agevolazione la Cigo ordinaria.

Si ritiene prudenziale, in attesa della prassi, che laddove nella unità produttiva sia in atto una sospensione di lavoratori, riconducibile a crisi o riorganizzazione di

lavoratori inquadrati ad un dato livello (esempio commerciali del 1livello) non sia applicabile l’agevolazione sull’assunzione di dipendenti a cui si applica lo stesso livello anche se effettuano mansioni diverse (esempio addetti alla produzione o alla

amministrazione del 1livello). Analogo discorso se i lavoratori da assumere allo

5 art. 4, commi 12-15 della legge 92/2012 (legge Fornero) ora confluiti nel D. LGS. 150/15 6 Cfr. INPS, circ. 17/2015 e, con riferimento ai controlli per l’incentivo GAG, circ. 56/2016

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

stesso livello, hanno oltre che mansione diversa, pure categoria diversa (vedi operai/impiegati)

Esempio Il datore con csc commercio oltre i 50 dipendenti, che applica il ccnl del terziario ha

una unità produttiva a Perugia e una a Modena. La unità produttiva di Perugia ha i lavoratori del 3 livello sospesi per crisi con

intervento della cigs dal 1/1/16 al 30/6/16, mentre a Modena nessun lavoratore è stato sospeso. Se il datore assume il lavoratore Pinco a tempo indeterminato in data 10/1/16,

inquadrato al 3 livello nella unità produttiva di Perugia non spetterà l’esonero biennale.

Nel caso in cui il dipendente fosse assunto nella stessa data, nella unità di Modena l’esonero sarebbe concesso.

c) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di

relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo

o collegamento. Tale condizione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Ne consegue che nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto

un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l’utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (cioè

l’agenzia di somministrazione) non può fruire dell’esonero contributivo biennale (art. 31, comma 1, lett. d) D.lgs. 150/2015);

Ai fini dell’applicazione di questo principio si ricorda che la giurisprudenza7 ha chiarito che il significato da assegnare ai termini "controllo" e "collegamento"

non può essere individuato con lo stesso criterio di quello da seguire nella lettura dell'art. 2359 c.c., ma deve essere data una lettura estensiva del dato normativo capace di garantirne il perseguimento di interessi posti a tutela di

interessi di spiccata rilevanza sociale. Pertanto si ritiene che al riconoscimento del diritto all’esonero biennale favore dell’impresa che

assume lavoratori collocati in mobilità ostano non soltanto quei rapporti - tra detta impresa e quella che abbia proceduto a detta collocazione che si concretizzino in forme di controllo e/o di collegamento espressamente

regolate dall'art. 2359 cod. civ, (anche nel nuovo testo di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), ma pure quei rapporti tra imprese che si traducano, sul piano fattuale,

in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (legami di

coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amicizia tra soci, ecc.), che conducano ad ideare, o fare attuare, operazioni

coordinate di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte dì un'impresa e l'assunzione di lavoratori da parte dell'altra, e che oggettivamente attestino l'utilizzazione dei benefici per finalità diverse da

quelle per le quali essi sono stati concepiti

7 Cassazione, Sentenze n. 9532 del 01/07/2002, n. 9224 del 2006, n. 8988 del 07/04/2008,

n. 18766 del 14/09/2011, n. 26873 del 14/12/2011

20

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

d) l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria (Unilav, Unisomm, ecc.)

relativa all’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge. In tal caso, la perdita dell’esonero riguarda il periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione

obbligatoria;

e) ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (cfr. Contratto di

somministrazione).

4.1.1 Rispetto del diritto di precedenza di altro lavoratore -

new

Il diritto di precedenza può scattare per legge (ad esempio quello derivante dal

licenziamento per GMO di lavoratore a tempo indeterminato) oppure richiedere un comportamento “attivo” del lavoratore che deve manifestare la propria volontà al datore di lavoro entro un certo arco temporale (come nel caso del rapporto a

termine).

Vecchia posizione INPS. Secondo la vecchia tesi dell’INPS, ai fini agevolativi, l’obbligo del rispetto del diritto di precedenza in quanto “attiene alla sfera dei diritti dei lavoratori” grava, in

entrambe le ipotesi, sul datore di lavoro che se ne può liberare offrendo in prima battuta la riassunzione al lavoratore titolare del diritto di precedenza. Stessa regola

vale anche quando l’assunzione avviene tramite un’agenzia di somministrazione. Ne consegue che il datore di lavoro che intende assumere, usufruendo dei benefici,

un lavoratore diverso da quello titolare del diritto di precedenza, è tenuto a proporre a quest’ultimo l’offerta di lavoro che si renda disponibile nei 6 (o diversa durata prevista dalle norme specifiche) mesi successivi alla cessazione del rapporto

di lavoro. Ciò a prescindere dal fatto che il dipendente titolare del diritto di precedenza abbia o meno manifestato la sua volontà ad esercitare tale diritto.

Anche se la comunicazione al lavoratore può essere effettuata in qualsiasi forma, si consiglia l’utilizzo della forma scritta con data certa in cui si richiede al lavoratore di accettare o meno l’offerta lavorativa entro una data congrua (da indicare nella

lettera). Il rifiuto espresso del lavoratore ad esercitare il diritto di precedenza ne comporta la decadenza. In base agli orientamenti giurisprudenziali il lavoratore

perde, inoltre, il diritto alla riassunzione anche in caso di mancato rispetto del termine indicato dal datore di lavoro entro il quale accettare l’offerta lavorativa. Al ricorrere di tale ipotesi, il datore di lavoro può ritenersi liberato dal vincolo in

assenza di interesse del lavoratore ad esercitare il diritto alla riassunzione. A tale proposito, si rileva che a decorrere dal 21 maggio 2014 (data di entrata in

vigore della L. 78/2014) e anche dopo il D. Lgs. 81/15, il datore di lavoro è tenuto a ricordare al lavoratore l’esistenza del diritto di precedenza già nella lettera di assunzione.

Esempio (vecchia tesi INPS)

Il datore a) e il lavoratore a) hanno avuto un rapporto a tempo determinato di durata superiore ai 6mesi che è cessato in data 31/12/2015 per le mansioni di carpentiere.

21

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Se il datore a) assume a tempo indeterminato per la mansione di carpentiere in data 30 di marzo (entro 6mesi dal 31/12/15) dovrà proporre il posto di lavoro al

dipendente a) e solo laddove il medesimo dipendente rifiuti, potrà fruire dell’esonero biennale sull’ assunzione a tempo indeterminato del dipendente b). Tutto ciò a prescindere dal fatto che il dipendente a) abbia manifestato la sua

volontà in forma scritta in data antecedente al 30/3/16.

New-Posizione del ministero del lavoro e superamento della tesi INPS. La impostazione adottata dall’INPS, sembra superata dall’ interpello 7 del 2016 del

ministero del lavoro che è stato richiamato nella circolare 57/16 dell’inps. Stando all’interpello 7 del 2016, se il dipendente assunto a termine non esprime in

forma scritta la volontà di esercitare il diritto di precedenza, il datore di lavoro può assumere un’altra persona e beneficiare dell’esonero contributivo.

In base all’articolo 24 del D.lgs. 81/2015, il dipendente che con uno o più contratti a tempo determinato ha lavorato presso la stessa azienda per oltre sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dallo stesso

datore di lavoro nei dodici mesi seguenti e riferite alle stesse mansioni. Questa previsione di rende applicabile salva diversa disposizione dei contratti

collettivi. Tuttavia l’esercizio del diritto è valido solo se l’interessato lo comunica in forma scritta entro 6mesi dalla cessazione del contratto a termine a pena di decadenza. In

caso contrario, l’azienda può assumere o stabilizzare (cioè trasformare a tempo indeterminato) un’altra persona e per la nuova assunzione, dato che la stessa non

costituisce la violazione del diritto di precedenza di un altro dipendente, il datore di lavoro può beneficiare dell’esonero contributivo biennale. Quindi, in mancanza o nelle more della manifestazione espressa per iscritto del

diritto di precedenza da parte del lavoratore, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di

lavoro a termine in essere, con conseguente diritto all’esonero contributivo. Esempio (nuova tesi)

Il datore a) e il lavoratore a) hanno avuto un rapporto a tempo determinato di durata superiore ai 6mesi che è cessato in data 31/12/2015 per le mansioni di

carpentiere. Se il datore a) assume a tempo indeterminato il dipendente b) per la mansione di carpentiere in data 30 di marzo (entro 6mesi dal 31/12/15) possiamo avere 3

casistiche: 1) se alla data del 30/3/16 il dipendente a) ha manifestato in forma scritta la

sua volontà in merito al diritto di precedenza al datore, la assunzione del

dipendente b) si porrebbe in violazione del diritto di precedenza del

dipendente a) con non spettanza sull’assunzione dell’esonero biennale;

2) se alla data del 30/3/16 il dipendente a) non ha manifestato in forma scritta

la sua volontà in merito al diritto di precedenza al datore, la assunzione del

dipendente b) non si porrebbe in violazione del diritto di precedenza del

dipendente a) con conseguente spettanza sull’assunzione dell’esonero

biennale;

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

3) se alla data del 30/3/16 il dipendente a) ha manifestato in forma scritta la

sua volontà in merito al diritto di precedenza al datore, la assunzione del

dipendente b) non si porrebbe in violazione del diritto di precedenza del

dipendente a) nel caso in cui il datore proponesse la assunzione al

dipendente a) e lo stesso rifiutasse (in tal caso spetta sull’assunzione

l’esonero biennale).

Si ricorda che le assunzioni dalle liste di mobilità non danno diritto di precedenza (si veda INPS, circ. 131/2013, nota 1 “non matura il diritto di precedenza il lavoratore assunto a tempo determinato dalle liste di mobilità (cfr. articolo 10, co. 1, lett. c

ter), del D.lgs. 368/2001, nel testo modificato dall’articolo 7, co. 1 lett. d), del dl 76/2013). In data 25 6 2015 è stato abrogato il D.lgs. 368/01 e la disciplina del

contratto a termine è confluita nel D. Lgs. 81/15. La non maturazione del diritto di precedenza sul tempo determinato di cui all’articolo 8 c. 2 legge 223/91 è ribadita dall’articolo 29 c. 1 lettera a) del

medesimo D.lgs. 81/15.

4.1.2 Diritto di precedenza del lavoratore medesimo

L’INPS passa poi ad esaminare il rapporto fra l’esonero biennale e la norma della legge Fornero, ora confluita nel D. Lgs. 150/15, che esclude la fruizione degli incentivi quando l’assunzione del lavoratore costituisce attuazione di un obbligo di

legge, compreso il caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore con diritto di precedenza (art. 31, comma 1, lettera a), del D. Lgs 150/15).

L’esonero biennale, così come l’esonero triennale, è un l’incentivo finalizzato a

“promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato; ne consegue che le diposizioni contenute nella manovra di stabilità del 2016 hanno una natura speciale che prevale sul principio generale dell’art.31, comma 1, lettera

a) del D. Lgs. 150/15. Pertanto, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti, compreso il rispetto del

diritto di precedenza di altro lavoratore, fruiscono dell’esonero contributivo biennale a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro:

le assunzioni tempo indeterminato le trasformazioni di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo

indeterminato. le assunzioni a tempo indeterminato, entro un anno dalla data del

trasferimento aziendale, di lavoratori a termine che non siano passati alla

dipendenze del datore di lavoro nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47,

comma 6, della legge n. 428/1990; l’assunzione di lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, della legge n. 68/1999

(cfr. circ. n. 137/2012, par. 1.1.1).

Ha diritto all’esonero biennale, così come all’esonero triennale, il datore di lavoro

che assume a tempo indeterminato, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 24 del D.lgs. 81/15, il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività

lavorativa superiore a sei mesi.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, qualora il rapporto a tempo

determinato abbia avuto una durata superiore a sei mesi. Nell’interpello 7 del 2016 del Ministero del Lavoro in riferimento all’esonero triennale, ma lo stesso concetto vale per l’esonero biennale, viene affermato che:

“al riguardo, alla luce delle considerazioni su esposte e con specifico riferimento al diritto di precedenza previsto in favore dei lavoratori a tempo determinato, la

condizione di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 150/2015 trova quindi applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto”. In via interpretativa, e salvo diversa interpretazione

dell’Inps che nella sua circolare 17/15 (valida per l’esonero triennale) e 57/16 (valida per l’esonero biennale) non affronta l’argomento, questo può significare:

dopo un contratto a termine di durata superiore ai 6 mesi cessato, il datore potrà procedere ad assumere lo stesso dipendente a tempo indeterminato, dopo i

6mesi dalla precedente cessazione e per le stesse mansioni, senza essere a ciò obbligato da una norma di legge (vedi art 31 c. 1 lettera a) del D.lgs. 150/15), nel caso in cui non vi sia la manifestazione di volontà in forma scritta prima della

assunzione (che deve avvenire entro 6 mesi dalla cessazione del termine). Di conseguenza, quella assunzione a tempo indeterminato sarà portatrice

sicuramente dell’esonero biennale (sul quale in ogni caso non si applica l’articolo 31 c1 lettera a) del D. Lgs. 150/15), ma si ritiene pure di altre agevolazioni cumulabili con l’esonero (v percettore naspi al 20%, garanzia giovani, giovani genitori ecc.).

ESEMPIO

Il datore a) e il lavoratore a) hanno avuto un rapporto a tempo determinato di durata superiore ai 6mesi che è cessato in data 31/12/2015 per le mansioni di carpentiere. Il dipendente a), percettore di naspi, ha manifestato in forma scritta la sua volontà in data 20/2/16.

Se il datore a) assume a tempo pieno e indeterminato il dipendente a) per la mansione di carpentiere in data 30 di marzo 2016, quella assunzione sarà in relazione al diritto di precedenza (art 31 c1 lettera a) D. Lgs. 150/15) ma visto che

l’articolo 31 c1 lettera a) non trova applicazione sull’esonero BIENNALE spetterà l’agevolazione.

Non spetterà invece la agevolazione che si può cumulare con l’esonero biennale del percettore di naspi (20%).

ESEMPIO

Il datore a) e il lavoratore a) hanno avuto un rapporto a tempo determinato di durata superiore ai 6mesi che è cessato in data 31/12/2015 per le mansioni di

carpentiere.

Il dipendente a) non ha manifestato in forma scritta la sua volontà entro il 30/6/16 e viene assunto in data 20/7/16 (dopo 6mesi dalla cessazione del contratto a

termine) a tempo pieno e indeterminato.

Quella assunzione non sarà in relazione al diritto di precedenza, per cui su essa spetterebbe ogni agevolazione contributiva cumulabile con l’esonero biennale (oltre

che lo stesso esonero biennale).

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

ESEMPIO

Il datore a) e il lavoratore a) hanno avuto un rapporto a tempo determinato di durata superiore ai 6mesi che è cessato in data 31/12/2015 per le mansioni di

carpentiere.

Il dipendente a) non ha manifestato in forma scritta la sua volontà.

Il datore assume il dipendente in data 10/5/16 (entro 6mesi dalla cessazione del contratto a termine) a tempo pieno e indeterminato.

Nel caso in cui il datore assuma il dipendente entro 6mesi dalla cessazione del termine, l’accettazione dell'offerta del datore da parte del dipendente si ritiene equivalga a manifestazione di volontà all'esercizio del diritto di precedenza stesso.

Ne consegue che l’assunzione sarà in relazione al diritto di precedenza, per cui su essa non spetterebbero le agevolazioni contributive.

Spetterebbe l’esonero biennale in quanto su di esso non si applica l’articolo 31 c1 lettera a del D.lgs. 150/15.

Con riferimento alla trasformazione a tempo indeterminato si precisa che il diritto all’esonero triennale compete anche se il rapporto a tempo

determinato ha avuto una durata inferiore a 6 mesi.

4.1.3 Diritto di precedenza: casi particolari

Con riferimento all’esonero e all’obbligo di rispettare il diritto di precedenza maturato da altri lavoratori, si analizzano alcuni casi particolari.

a) Diritto di precedenza del lavoratore in costanza di contratto a termine

La legge 150/15 prevede che gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza di «altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a

tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine». Si pone, pertanto, il problema di capire se il datore di lavoro abbia diritto agli

incentivi nel caso in cui assuma a tempo indeterminato un altro lavoratore mentre sono in forza lavoratori occupati a termine da più di 6 mesi e che abbia esercitato in forma scritta la precedenza dopo 6mesi.

In questo caso, il datore di lavoro è obbligato a trasformare a tempo indeterminato il rapporto a termine in essere o può invece assumere un altro lavoratore a tempo

indeterminato applicando l’esonero contributivo?

Si ritiene in proposito che debba valere quanto previsto dalla norma che ha introdotto questi vincoli (art.4, c.12, lett. b) della L.92/2012 Fornero ora confluita nell’articolo 31 c 1 lettera del D. Lgs. 150/15) che così si esprime:

«gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a

termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia

preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine».

Si può quindi ritenere che il datore di lavoro che intenda assumere con contratto a

tempo indeterminato mentre in azienda vi sono in forza lavoratori con contratto a termine che hanno già superato i sei mesi di durata - ed hanno quindi

25

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

potenzialmente maturato il diritto di precedenza di cui al D.lgs n. 368/01 -possa comunque beneficiare dell’esonero poiché il vincolo introdotto dalla legge Fornero

riguarda solo i lavoratori “cessati da un rapporto a termine” e non quelli a termine ancora in forza.

ESEMPIO

Il datore a) e il lavoratore a) hanno avuto un rapporto a tempo determinato di

durata superiore ai 6mesi, per la mansione di carpentiere. Dopo 6mesi e 1 giorno il lavoratore a) esercita in forma scritta il diritto di precedenza in costanza di rapporto Se il datore a) assume a tempo indeterminato nel 2016 il dipendente b) per la

mansione di carpentiere, in un momento in cui il rapporto con il dipendente a) è ancora in essere, sebbene dopo l’ esercizio del diritto di precedenza, tale

assunzione, si ritiene, non si ponga in violazione del diritto di precedenza del primo dipendente per cui spetterebbe l’esonero biennale.

b) Concomitanza di più titolari di diritto di precedenza e necessità di assumere a tempo indeterminato un solo lavoratore

In tale ipotesi, si ritiene che il datore di lavoro sia obbligato ad attivarsi nei

confronti di tutti i lavoratori interessati che abbiano manifestato per iscritto la propria volontà. Il datore di lavoro dovrà poi “scegliere” fra i lavoratori interessati, che non abbiano

rinunciato, applicando i normali principi di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.).

Si ritiene che il datore di lavoro possa ad esempio prendere a riferimento i criteri previsti dall’articolo 5 della L. 223/91 (criteri di scelta dei lavoratori nelle procedure di mobilità) o altri criteri individuati aziendalmente (es. anzianità di servizio,

anzianità anagrafica, ecc.) ma sempre tenendo conto dei principi di correttezza e buona fede. I criteri previsti dalla L. 223/91 sono, in concorso fra loro, i seguenti:

carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive ed organizzative. Si ritiene che potrebbe essere corretto anche rispettare l’ordine cronologico con cui i lavoratori hanno manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza.

Resta ferma, in ogni caso, la necessità di verificare l’esistenza di specifiche previsioni del CCNL in merito a tale aspetto (es. art. 4, lett. A e B, sez. quarta del

CCNL industria metalmeccanica). c) Trasformazione del contratto a termine

Con riferimento all’applicazione dell’esonero contributivo in caso di trasformazione a

tempo indeterminato di un lavoratore già in forza a tempo determinato, si formulano le seguenti considerazioni:

la trasformazione del medesimo lavoratore, seppure titolare del diritto di

precedenza, attribuisce al datore di lavoro il diritto all’esonero contributivo; si ritiene che non incida sul diritto all’esonero la sussistenza, al momento

della trasformazione, di altri rapporti di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi.

L’obbligo di assunzione deve essere rispettato con riferimento alla realtà complessiva del datore di lavoro o dell’utilizzatore verificando la situazione occupazionale di tutte le sedi o unità produttive in cui l’azienda è articolata.

26

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Esempio

L’Azienda Alfa ha la sede legale a Modena e altre due sedi a Bologna e Verona.

Presso la sede di Modena termina il contratto di un lavoratore assunto a tempo determinato per 12 mesi con la qualifica di magazziniere.

Il dipendente cessato dopo 1 mese esercita la precedenza in forma scritta

Dopo 2 mesi dalla cessazione del contratto, l’Azienda intende procedere con un’assunzione a tempo indeterminato di un magazziniere presso la sede di Bologna. Essendo cessato un rapporto di durata superiore a 6 mesi e visto che il dipendente

cessato ha esercitato la precedenza in forma scritta, l’azienda è tenuta a offrire l’assunzione a tale soggetto, anche se è stato occupato in una diversa sede rispetto

a quella interessata dalla nuova assunzione.

Se il lavoratore accetta, il datore di lavoro potrà fruire del nuovo esonero biennale anche se assume un lavoratore nei cui confronti ha un obbligo di assunzione.

Se il primo lavoratore non accetta, il datore di lavoro sarà libero di assumere un

altro lavoratore usufruendo dell’esonero se ne rispetta tutte le altre condizioni.

Trasformazione e diritto di precedenza: anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un lavoratore già in forza a tempo determinato, ai fini dell’esonero, occorre verificare il rispetto del diritto di precedenza di altro

lavoratore licenziato o cessato da rapporto a termine superiore a 6 mesi (dlgs 150/15 art. 30, co. 1, lett. b).

4.2 Regolarità art. 1, commi 1175 e 1176, L. 296/2006 (DURC

interno) La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni

fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006: a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni

delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei

datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A tale proposito, la contrattazione collettiva del settore artigiano ha previsto che

l’azienda che ometta il versamento dei contributi al fondo sanitario – e più in

generale alla cosiddetta “bilateralità contrattuale è tenuta:

ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non

assorbibile d'importo pari ad euro 25,00 lordi mensili, da corrispondere per 13

mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto;

ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal

Fondo San.Arti, sulla base del nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali del

comparto artigiano.

Alla luce di questa disciplina contrattuale, ogni lavoratore matura un diritto

contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o

integrativa – nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al fondo sanitario

contrattuale di riferimento che deve essere adempiuto attraverso il riconoscimento

27

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

sia della somma soprariportata, sia garantendo una prestazione equivalente a quella erogata dal fondo sanitario.

Ne consegue pertanto che se l'azienda:

- non paga i contributi contrattuali ad es a San.arti

- non versa al fondo e ha fatto firmare l'informativa ai lavoratori con la quale

comunica di non versare al fondo ma di riconoscere direttamente al lavoratore il

pagamento del ticket nel momento in cui il dipendente gli presenta la

documentazione

non rispetta la disciplina contrattuale del trattamento economico minimo fissato dal

c.c.n.l. applicato e, pertanto, sono “potenzialmente” esposte al disconoscimento delle

agevolazioni contributive previste dalla legge di stabilità 2016 a fronte di assunzioni

di lavoratori a tempo indeterminato.

New Con la nota 1677 del 2016, il Ministero del Lavoro ha aggiornato il precedente

elenco delle agevolazioni contributive per le quali è necessario il DURC regolare.

Il precedente elenco era contenuto nella tabella allegata della circolare 5 del 2008.

Tra queste agevolazioni sono comprese l’esonero triennale (legge 190/14) e pure l’esonero biennale (legge 208/15)

4.3 Aiuti di Stato

L’INPS spiega che, pur essendo un beneficio che usa risorse statali, si tratta di un

beneficio generalizzato su tutto il territorio nazionale, cioè potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.

La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa. Per le sue caratteristiche, la norma non risulta quindi idonea a determinare un

vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.

L’INPS ritiene, pertanto, che non sia inquadrabile tra quelle disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali).

Risulta, di conseguenza, confermato che non è richiesta l’ulteriore condizione della realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione (da calcolare con il metodo

ULA) e il non superamento della soglia del 50% dei costi ammissibili che corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore.

L’incentivo non è soggetto alle norme c.d. “de minimis”.

Trattato UE AIUTI CONCESSI DAGLI STATI - Articolo 107

«1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato

interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,

favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

In merito alla definizione di aiuto di stato, si forniscono le seguenti considerazioni.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Un aiuto di Stato è qualsiasi forma di vantaggio economicamente apprezzabile o di riduzione di costi a favore di una o più imprese senza alcuna contropartita.

Affinché si configuri un aiuto di stato, deve esistere una selettività alla concessione (selettività materiale, selettività geografica).

Diversamente, non sussiste aiuto di stato qualora le imprese possano partecipare liberamente all'agevolazione senza che siano previste delle

limitazioni relativamente al settore in cui operano o alla zona in cui sono ubicate.

Si ricorda che la definizione di "impresa" nel diritto comunitario è più allargata rispetto al medesimo concetto della nostra normativa interna. Infatti, per la

legislazione e la giurisprudenza comunitaria, l'impresa è quell'entità che esercita un’attività economicamente rilevante, ossia quel soggetto che produce o scambia beni o servizi all'interno di un mercato.

L’INPS, pertanto, esclude in modo condivisibile che l’esonero configuri un aiuto di stato, sottolineando l’estendibilità del beneficio contributivo a tutti i datori di lavoro privati operanti in ogni settore economico del Paese, non creandosi, così, alcun vantaggio per imprese o settori produttivi in particolare.

Si rileva, infine, che l’accesso all’esonero non è precluso nemmeno ai datori di lavoro non italiani a condizione che operino con unità produttive sul territorio

nazionale.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

5 Contratto di somministrazione

L’esonero contributivo spetta anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. In applicazione del c.d. principio di cumulo (art. 31, comma 2, D. Lgs. n.

150/2015) l’esonero contributivo opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore abbia prestato l’attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro

subordinato a tempo indeterminato o somministrato, purché i relativi rapporti di lavoro siano instaurati nel rispetto della condizione di assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti l’assunzione.

Pertanto, l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato

la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in oggetto, fruisce dell’esonero contributivo biennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo

indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero

(Si veda in proposito Rapporti che danno diritto all’esonero - Principi generali D. LGS. 150/15 - new – paragrafo 4.1, lettera e).

Esempio INPS il somministratore Alfa assume a tempo indeterminato, con decorrenza 1°

febbraio2016, il lavoratore per somministrarlo, con la medesima decorrenza,

presso l’azienda Beta, fruendo dell’esonero contributivo;

il rapporto di lavoro si risolve il 31 marzo 2016 (durata dell’esonero contributivo

pari a 2 mesi);

se l’azienda Beta assume a tempo indeterminato il lavoratore potrà fruire

dell’esonero contributivo, per la durata residua del periodo massimo di fruizione

(pari a 34mesi, corrispondenti alla differenza fra 36 mesi e i 2 mesi già fruiti per

effetto dell’utilizzo indiretto in regime di somministrazione), se l’assunzione

decorre dopo almeno 6 mesi dalla cessazione della somministrazione e che nel

corso di questi 6 mesi il lavoratore non abbia avuto rapporti di lavoro

subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

6 Datori di lavoro agricoli - new

A decorrere dal primo gennaio 2016, l’esonero contributivo in oggetto si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, di impiegati e/o dirigenti nonché di operai, effettuate dai datori di

lavoro del settore agricolo.

Nel settore agricolo ci sono delle procedure particolari per la fruizione dell’esonero e un limite di risorse.

Trattando del settore agricolo occorre distinguere la casistica dell’esonero relativa ai dirigenti e impiegati da quella che si applica agli operai(OTI)

Lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti.

L’esonero contributivo, nelle ipotesi di assunzioni di impiegati e dirigenti, è riconosciuto nei limiti delle seguenti risorse:

1,1 milioni di euro per l’anno 2016;

2,8 milioni di euro per l’anno 2017; 1,8 milioni di euro per l’anno 2018; 0,1 milioni di euro per l’anno 2019.

I datori di lavoro agricoli nel caso in cui vogliano fruire dell’esonero biennale in relazione alla assunzione di impiegati e/o dirigenti, devono inviare un modulo telematico con cui richiedono l’esonero.

Questo modulo si compone di due sezioni.

Con la prima sezione si richiede la prenotazione delle somme.

Entro tre giorni dall’invio del modulo, l’INPS verifica la disponibilità delle risorse e se le risorse sono sufficienti comunica in modalità telematica al datore la prenotazione delle somme che servono a finanziare l’esonero.

Con la seconda sezione del modulo il datore una volta avuta la conferma della disponibilità delle somme, successivamente all’assunzione, formula la domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro, deve comunicare all’Istituto – compilando la seconda sezione del modulo di domanda – l’avvenuta stipula del

contratto di assunzione a tempo indeterminato.

L’inosservanza del termine di quattordici giorni lavorativi previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina

l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme di cui alla sezione prima della domanda, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare un’altra domanda.

L’INPS, una volta ultimata la procedura da parte del datore e una volta effettuati gli opportuni riscontri, nel caso di positività degli stessi attribuisce alla matricola INPS l’apposito codice di autorizzazione (C.A.) 6Y.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

L’esonero è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel caso in cui le risorse risultino esaurite non sono prese in

considerazioni ulteriori domande.

Nel caso di rapporti di lavoro a part-time, le risorse che l’inps impegna sul rapporto

sono quelle relative al full time, in modo tale che si possano fronteggiare le

situazioni in cui vi sia un passaggio da orario parziale a orario pieno, nel corso dei 2

anni di esonero.

Ovviamente il datore di lavoro, in sede di fruizione dell’esonero, ha l’obbligo di

proporzionare l’ammontare della contribuzione esonerabile alla effettiva percentuale

di part-time caratterizzante il rapporto.

La riparametrazione della quota di contribuzione esonerabile deve essere effettuata

a cura del datore di lavoro anche nelle ipotesi di variazione in aumento della

percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto - compreso il caso di assunzione a

tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno - nonché nelle ipotesi di

diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e

successiva trasformazione in part time. Si precisa che per gli impiegati agricoli i presupposti che consentono al datore di fruire della agevolazione, sono quelli validi per i dipendenti non agricoli.

La domanda di fruizione dell’incentivo per l’assunzione di impiegati e dirigenti da parte dei datori di lavoro agricoli deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente

del modulo di istanza on-line “BIEN-AGRI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per

tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità

del contribuente”.

Lavoratori con qualifica di OTI

Nel caso di assunzioni di OTI, l’esonero contributivo è riconosciuto nel limite delle seguenti risorse:

1,6 milioni di euro per l’anno 2016; 8,8 milioni di euro per l’anno 2017;

7,2 milioni di euro per l’anno 2018; 0,8 milioni di euro per l’anno 2019.

I lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: non risultare occupati nel corso dell’anno 2015, in forza di un contratto di

lavoro a tempo indeterminato;

non risultare iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

Come era avvenuto per il vecchio esonero triennale, pure in relazione all’esonero biennale gli OTI incentivati devono avere dei requisiti soggettivi ulteriori a quelli richiesti per gli altri dipendenti (vedi dipendenti di settori diversi dall’agricoltura ma

pure impiegati e dirigenti agricoli).

Per accedere all’incentivo è necessario inoltrare all’INPS una istanza telematica tramite il modello di comunicazione “ASSUNZIONE OTI 2016”.

32

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Il predetto modello è disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”.

Il modulo telematico, le modalità di compilazione dello stesso e le relative tempistiche sono quelle che valgono per gli impiegati e i dirigenti del settore agricolo

L’INPS, una volta effettuati gli opportuni controlli e nel caso di esito positivo degli stessi provvede a rilasciare un apposito codice di autorizzazione (C.A.) denominato E6.

Come per gli impiegati e i dirigenti agricoli, pure per gli OTI del settore agricolo, l’assegnazione delle risorse per finanziare l’esonero avviene sulla base dell’ordine

cronologico di presentazione delle relative istanze.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

7 Cumulabilità-new

L’esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni di aliquote contributive.”

L’esonero è inoltre incompatibile con lo sgravio edili (11,50% o eventuale

diversa misura), riduzione per zone montane e svantaggiate. Si veda

circolare 178 15 e circolare 57/16 INPS.

Datori di lavoro agricoli

I datori agricoli che occupano personale nei territori montani e svantaggiati,

applicheranno in attuazione del principio di specialità, per le giornate di impiego

nelle predette zone (montane e svantaggiate), il regime agricolo di abbattimento

dei contributi c/ditta previsto per le zone montane e svantaggiate e non l’esonero

biennale.

Nel caso in cui il medesimo personale agricolo operi nelle zone non montane e non

svantaggiate, per le giornate relative si renderà applicabile l’esonero biennale.

Riferimento:

- INPS, Messaggio 6533/15

- INPS Circolare 178/15

- INPS Circolare 57/16

L’esonero non è cumulabile con l’incentivo per over 50 e donne (L. 92/2012), né

con la riduzione contributiva della L. 223/1991 per lavoratori assunti dalle liste di mobilità.

Tuttavia come ha affermato l’Inps (v. circolare 178/15 e 57/16), è possibile godere

prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/12 per un rapporto a tempo

determinato, e poi dell’incentivo della legge 208/15 (esonero biennale) per la

trasformazione a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta per 24 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.

Esempio:

- In data 1.06.2016 Alfa assume a tempo determinato per 3 mesi Tizio,

ultracinquantenne disoccupato da 13 mesi e alla scadenza (31.08.2016) trasforma

il rapporto a tempo indeterminato.

Ad Alfa spetta l’incentivo, ai sensi della legge 92/12, per il rapporto a tempo

determinato di 3 mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge); per la

trasformazione a tempo indeterminato ad Alfa (se ricorrono tutte le condizioni di

legge) spetta l’incentivo previsto dalla legge 208/15 per 24 mesi.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/91,

per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla legge

208/15 per la trasformazione a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale

beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato il

rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta

possibile applicarne un altro.

Pertanto, se il datore di lavoro ha già richiesto l’agevolazione ex art. 8, comma 2,

secondo periodo, della L. 223/1991 (tempo determinato con lavoratore proveniente

dalle liste di mobilità trasformato a tempo indeterminato – tipo contribuzione 77),

non può, in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione

dell’esonero biennale.

Incentivi economici totalmente o parzialmente cumulabili

L’esonero può cumularsi con gli incentivi di tipo economico elencati sotto, tenendo conto comunque delle diverse condizioni a cui gli stessi sono soggetti.

Incentivo cumulabile Condizioni

a) l’incentivo per l’assunzione dei

lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999

b) l’incentivo per l’assunzione di

giovani genitori, pari a euro

5.000,00 fruibili, dal datore di

lavoro, in quote mensili non

superiori alla misura della

retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori.

Codice incentivo “GIOV”

A differenza dell’esonero contributivo triennale, la

fruizione dell’incentivo all’assunzione di giovani genitori

-è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti c.d. “de minimis”

-e non spetta se l’assunzione medesima costituisce

attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di

legge o del contratto collettivo di lavoro (art. 31 c 1 lettera a) D. Lgs. 150/15)

c) l’incentivo all’assunzione di

beneficiari del trattamento Aspi

pari al 20% dell’indennità che

sarebbe spettata al lavoratore se

non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento

Codice incentivo “ASPI”

A differenza dell’esonero contributivo biennale, la

fruizione dell’incentivo

-è subordinata al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti cd. “de minimis”

- e non spetta se l’assunzione medesima costituisce

attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di

legge o del contratto collettivo di lavoro (art. 31 c 1 lettera a) D.lgs. 150/15)

d) l’incentivo “Programma Garanzia

Giovani”, di cui al decreto

direttoriale del Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali 8 agosto

2014, come modificato dal decreto

direttoriale del Ministero del Lavoro del 23 gennaio 2015, n. 11

Codice incentivo “GAGI”

Sulla base della modifica, il nuovo articolo 7, comma

3, del decreto prevede che l’incentivo Garanzia Giovani

è ora cumulabile con altri incentivi all’assunzione di

natura economica o contributiva non selettivi rispetto

ai datori di lavoro o ai lavoratori

e) “super bonus per la Si ritiene, salvo diverse indicazioni di prassi, che

35

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

trasformazione di tirocini”.

La agevolazione è rivolta ai datori

di lavoro che assumono con un

contratto a tempo indeterminato

(anche a scopo di

somministrazione) dal 1 marzo al

31dicembre del 2016, un giovane

dai 16 ai 29 anni che abbia svolto,

o stia svolgendo, un tirocinio

extracurriculare nell’ambito della

Garanzia (decreto direttoriale 16

del 3 febbraio 2016)

il bonus sia totalmente cumulabile con gli incentivi di natura contributiva non selettivi (v.

esonero contributivo biennale)

f) assunzione di lavoratori iscritti

nelle liste di mobilità

Codice incentivo “MOBI”

Si può applicare l’esonero contributivo biennale o lo

sgravio contributivo disciplinato dalla L. 223/1991 in relazione ad un calcolo di convenienza.

L’esonero biennale è invece cumulabile con il

contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che

sarebbe spettata al lavoratore sia in caso di

assunzione a tempo pieno e indeterminato sia in caso

di trasformazione a tempo pieno e indeterminato

avvenute a decorrere dal 1/1/2016 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Modalità di esposizione

Assunzioni a TI da 1/1/2016, di iscritti nelle liste di mobilità possono usufruire del:

=> esonero biennale (BIE)

=>del 50% dell’indennità di mobilità (MOBI)

=> non è utilizzabile il TipoContribuzione “75”

Trasformazione a TI di rapporti TD instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità:

=>come sopra dalla data trasformazione

=>non utilizzabile il TipoContribuzione “77”.

Sul piano operativo per godere dell’incentivo di natura

economica previsto dall’articolo 8 c.4 della legge

223/91, unitamente all’esonero biennale, è necessario

che il datore di lavoro inoltri la richiesta di attribuzione

del codice di autorizzazione 5T alla Sede competente

mediante la funzionalità "Contatti" del Cassetto

previdenziale aziende e valorizzi nel flusso UniEmens

nell’elemento <Incentivo> di <DatiRetributivi> di

<DenunciaIndividuale> il <TipoIncentivo> "MOBI" .

Rispetto all’esonero triennale sull’esonero biennale non sono stati riproposti a livello

di cumulo i seguenti incentivi:

36

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

1) l'incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all'art. 5 D.L.

91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116;

2) l'assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui

all'art. 1, D.L. n. 76/2013.

La motivazione sta nel fatto che dal 1/7/15 non è più possibile assumere con i predetti incentivi.

37

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

8 Durata e misura del beneficio – new

L’incentivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, è pari all’esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei

datori di lavoro e la sua durata è di 24 mesi dalla data della assunzione/trasformazione a tempo indeterminato che deve avvenire nel 2016.

Eccezione è rappresentata dalla assunzione a tempo indeterminato di

lavoratore in precedenza somministrato da Agenzia che lo aveva assunto a tempo indeterminato agevolato. In questa ipotesi i mesi già fruiti dall’Agenzia

si decurtano dai 24 mesi totali (cfr. Contratto di somministrazione)

Contributi esonerabili

L’esonero contributivo è pari ai contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:

- i premi e i contributi dovuti all’INAIL

- il contributo, ove dovuto, al Fondo di Tesoreria (v cf01/cf02)

- il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà bilaterali (art 26/27/29 del D.Lgs.

148 /15).

Fondi di solidarietà art 26 (esempio: fondo Solimare; fondo del trasporto pubblico; fondo del credito; fondo del credito cooperativo; poste/assicurazioni; ferrovie dello

stato)

Fondi bilaterali art 27 (FSBA / fondo delle agenzie di somministrazione)

Fondo art 29 (FIS per datori più 15/ FIS per datore dai 6 ai 15).

Esempio

Periodo di paga maggio del 2016.

Ditta del terziario (Codice autorizzazione OJ) che ha nei 6 mesi che precedono maggio mediamente più di 15 dipendenti.

La ditta deve versare a maggio 2016, per tutti i dipendenti eccetto i dirigenti e i

lavoratori a domicilio, uno 0,65% sull’imponibile previdenziale al FIS (art.29 d.lgs.148/15) di cui 2/3 a carico della ditta.

La quota c/ditta (0,43) destinata al FIS non è passibile di esonero biennale.

Esempio

Ditta con CSC artigiano (4.xx.xx) che applica un CCNL sottoscritto dalle associazioni datoriali degli artigiani che ha un dipendente assunto con l’esonero biennale.

Periodo di paga maggio del 2016.

La ditta deve versare per il dipendente uno 0,45% c/ditta, calcolato sull’imponibile

previdenziale, destinato al FSBA (art.27 d.lgs.148/15).

La quota c/ditta (0,45) destinata al FSBA non è passibile di esonero biennale.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Vanno escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle

gestioni previdenziali di riferimento.

Non sono soggette all’esonero contributivo biennale, in analogia all’esonero triennale, le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:

a) il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1,

comma 29, della legge n. 190/2014(v 0,2% c /ditta sull’imponibile previdenziale);

b) il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre

1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento

dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;

c) il contributo di solidarietà del 10% sui contributi c/ditta destinati alla previdenza complementare(M900/M940) e/o ai fondi di assistenza

sanitaria(m980/m990) di cui alla legge n. 166/1991;

d) il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1,

commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997(2,5% c/ditta);

e) il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997(1,6% c/ditta).

Il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge

297/1982 destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile è una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per cui è

soggetta all’applicazione dell’esonero contributivo biennale.

Una volta applicato l’esonero dal versamento sul predetto contributo aggiuntivo IVS

il datore di lavoro non dovrà evidentemente operare l’abbattimento della quota

annua del trattamento di fine (non dovrà decurtare la retribuzione utile diviso 13,5

dello 0,5% sull’imponibile previdenziale ) ovvero dovrà effettuare detto

abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto

dell’applicazione del massimale annuo di 3.250 euro, dalla fruizione dell’esonero

contributivo.

Nel caso di destinazione del TFR a:

1) TESORERIA 2) PREVIDENZA COMPLEMENTARE 3) SOTTO FORMA DI QUIR (SENZA FINANZIAMENTO)

i contributi c/ditta su cui determinare l’esonero sono al netto: a) dello 0,20%-per la generalità dei dipendenti o 0,40%-per i dirigenti industria

(fondo garanzia TFR); b) dello 0,28% (esonero oneri impropri).

39

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine che hanno pagato il contributo addizionale dell’1,4%, ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla

relativa scadenza, trova applicazione il recupero dell1,4% (codice L. 810).

In tal caso il recupero dell’1,4%(L 810) è cumulabile con l’esonero biennale.

Durata e decorrenza dell’esonero

La durata dell’esonero è di 2 anni e decorre dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

Condizione necessaria per l’accesso all’esonero è che la assunzione/trasformazione a tempo indeterminato avvenga nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31

dicembre 2016.

L’esonero spetta anche all’agenzia di somministrazione che assuma il dipendente a tempo indeterminato per somministrarlo a tempo indeterminato o determinato

(rapporto commerciale) presso l’utilizzatore. Anche in tal caso la durata dell’esonero è di 24 mesi, compresi i periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione

presso la agenzia di somministrazione.

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Altre Assenze

In caso di assenze (es. malattia, infortunio, Cig, aspettativa non retribuita, ecc.) con contributi ridotti o nessun contributo l’importo dell’esonero non utilizzato potrà essere fruito entro la fine dell’anno (mobile). Non è invece previsto lo slittamento

del periodo di fruizione dell’esonero.

Misura dell’esonero

L’esonero consiste nell’abbattimento dei contributi c/ditta al 40%,nel limite del massimale annuo di 3250 euro.

Il predetto massimale annuo nel caso di assunzione/trasformazione di un lavoratore a part-time va ragguagliato alla percentuale part time.

Esempio:

Part time di 20 ore, pari al 50% dell’orario contrattuale: la misura massima sarà di euro 1625.

Ai fini dell’applicazione dell’incentivo, l’INPS individua un massimale mensile valido nel caso in cui il rapporto interessi l’intero mese di 270,83 (3250/12).

In pratica mensilmente si possono scontare massimo € 270,83 con il cod. BIEN. Il recupero di eventuali “resti” si espone con il codice L702 .

Nel caso in cui vi sia un rapporto iniziato o risolto nel mese, l’INPS individua un massimale giornaliero di 8,90(3250/365) che va applicato per i giorni di calendario del mese in cui si articola il rapporto.

Esempio:

assunto 23/4/2016 e licenziato 31/5/2017 - la soglia massima si calcola

40

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

23/4/2016 – 22/4/2017 => massimo € 3250

23/4/2017 – 31/5/2017 => 23/4- 22/5 = € 270,83

23/5 – 31/5 = € 80,13

La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque

oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua.

Ciò significa che il conguaglio contributivo è annuale e si applica sulla base

dell’anno mobile dalla data di assunzione (12 mesi dall’assunzione) nel limite di € 3250

Esempio:

assunto 23/4/2016 - la soglia massima si calcola

23/4/2016 – 22/4/2017 => massimo € 3250 23/4/2017 – 22/4/2016 => massimo € 3250

Soglia massima annuale di esonero ragguagliata in ragione di mese

Come detto la soglia massima è su base annua (da intendere 12 mesi dalla data di

assunzione) e in prima battuta viene considerato una soglia mensile.

La contribuzione eccedente la soglia mensile (270,83 euro) potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato,

nel rispetto della soglia massima pari a euro 3250 su base annua, cioè sulla base dell’anno mobile (12 mesi dalla data di assunzione).

8.1 Esempi

esempio 1 –calcolo della agevolazione del mese.

Il datore di lavoro assume il dipendente a tempo indeterminato a FT con esonero biennale dal 1 maggio del 2016.

L’ imponibile previdenziale di maggio del dipendente ammonta a 2500 euro.

La aliquota c/ditta è del 28,98%.

1. Contributi agevolati:

2500 x 28,68% (28,98%-0,3%) =717;

717 al 40%=286,8

Limite massimo mensile-agevolabile 270,83

2. contributi c/ditta da versare pari a:

a) Contributi c/ditta pieni 2500x 28,98% = 724,50 ( -)

b) Contributi c/ditta abbattuti 270,83 (=)

41

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Contributi c/ditta da versare 453,67

Esempi di eccedenza e relativo recupero

Esempio 1

Il datore di lavoro assume un dipendente a tempo indeterminato a FT in data 1 /4/16

con esonero biennale.

Aprile- contributi c/ditta al 40%- 200;

maggio-contributi c/ditta al 40% -250;

giugno –contributi c/ditta al 40% -200;

luglio –contributo c/ditta al 40%-600;

Mese paga

Contributi c/ditta

dovuti al 40%( al

netto dello 0,3%)

Massimale

mensile

esonero

Plafond

residuo del

mese e

progressivo

Recupero

massimale

pregresso –

codice L. 702

aprile

2016

200

270,83

M = 70,83

P = 70,83

maggio

2016

250

270,83

M = 20,83

P = 91,66

giugno

2016

200 270,83

M = 70,83

P = 162,49

luglio

2016

600 270,83

162,49

A luglio 2016 occorre versare a livello di contributi c/ditta l’importo di 166,68 (600-

270,83-162,49)

Nella denuncia relativa al mese di luglio 2016 si deve esporre:

- la somma di euro 270,83 nell’elemento <Incentivo>, inserendo il valore “BIEN”(codice

ricostruito dall’inps a livello di dm virtuale l446)

- la somma di euro 162,49 in <AltreACredito>, in <DenunciaIndividuale> di

<DatiRetributivi>, <CausaleACredito> codice causale L. 702 .

42

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Esempio 2

Il datore di lavoro assume un dipendente a tempo indeterminato a FT in data 1 /4/16 con

esonero biennale.

aprile- contributi c/ditta al 40%- 200;

maggio-contributi c/ditta al 40% -250;

giugno –contributi c/ditta al 40% -200;

luglio - contributi c/ditta al 40%- 400

Mese paga

Contributi dovuti

al 40%(al netto

dello 0,3%)

Massimale

mensile

esonero

Plafond residuo

del mese (M),

progressivo (P)

e residuo ( R)

Recupero

massimale

pregresso-

codice L702

aprile 2016 200,00

270,83

M = 70,83

P = 70,83

maggio

2016

250,00 270,83

M = 20,83

P = 91,66

giugno 2016 200,00 270,83

M = 70,83

P=162,49

Luglio

2016

400 270,83

M=0

P=33,32(162,49-

129,17)

(400-

270,83)=129,17

Nella denuncia relativa al mese di luglio 2016 si deve esporre

- la somma di euro 270,83 nell’elemento <Incentivo>, inserendo il valore “BIEN”

- la somma di euro 129,17 in <AltreACredito> , in <DenunciaIndividuale> di

43

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

<DatiRetributivi>, <CausaleACredito> codice causale L702 ;

-la somma di 33,32(162,49-129,17) potrà essere utilizzata per il recupero dei contributi

c/ditta al 40% che eccedono 270,83 dei mesi successivi (fino al 31/3/17- 12mesi dalla

assunzione).

44

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Esempio 3

Calcolo arretrati.

Il datore di lavoro assume un dipendente a tempo indeterminato a FT in data 1 /2/16 con

esonero biennale.

Febbraio del 2016 - contributi c/ditta al 40%- 250 (questi contributi sono stati versati

per intero in assenza di specifiche uni-emens );

marzo del 2016 i contributi c/ditta al 40% -250 (questi contributi sono stati versati per

intero);

aprile del 2016 – contributi c/ ditta al 40% -250;

Mese paga

Contributi

dovuti al 40%

Massimale

mensile

esonero

Plafond residuo

del mese (M),

progressivo (P)

e residuo ( R)

febbraio del

2016

250(importo

versato) 270,83

M=20,83

P=20,83

marzo del

2016

250(importo

versato) 270,83

M=20,83

P=41,66

aprile del

2016 250 270,83

M=20,83

P=62,49

Nella denuncia relativa al mese di aprile si deve compilare la denuncia Uniemens in questo

modo:

<TipoIncentivo> “BIEN” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico,

commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

<CodEnteFinanziatore> “H00” (Stato);

<ImportoCorrIncentivo>250(contributi c/ditta al 40% relativi ad aprile 2016)-

(ricostruzione Inps da dm virtuale-L.446)

<ImportoArrIncentivo> 500 (importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di

competenza di febbraio e marzo 2016)- (ricostruzione Inps da dm virtuale-L.447)

45

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

9 Modalità operative

L'INPS ha emanato le istruzioni per la fruizione della misura esonerativa, con riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive Uniemens e del modello DMAG per i datori di lavoro agricolo

Codifica datori di lavoro Uniemens

Occorre chiedere all’INPS, prima della trasmissione della denuncia contributiva del

primo mese in cui si intende esporre l’esonero, il codice di autorizzazione “6Y” che, a partire dall’1.01.2016, assume il seguente nuovo significato “Esonero

contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”.

Detta richiesta andrà effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo C.A. per le assunzioni effettuate nel corso

dell’anno 2015. La richiesta va effettuata avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto

previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione ““esonero contributivo biennale legge n. 208/2015”, ed utilizzando la seguente locuzione:

“Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti”.

La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2016-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.

I datori di lavoro con obbligo di iscrizione dei lavoratori assunti alle gestioni pensionistiche pubbliche, che intendono accedere al beneficio e non hanno accesso

alla funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, dovranno inoltrare alla casella PEC della Direzione Centrale Entrate la richiesta di “Esonero contributivo

introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti” prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo

A questo proposito si ritiene che il codice di autorizzazione sia da richiedere solo in

occasione della prima assunzione e che in caso di successive assunzioni non sia necessario presentare altra documentazione. Infatti INPS controllerà i requisiti dei

lavoratori attraverso la nuova base dati “lavoratori agevolati”.

9.1 UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi

all’esonero

Nel flusso UniEmens per i lavoratori per i quali spetta l’esonero occorre valorizzare

46

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

1) nella sezione < DenunciaIndividuale >, secondo le consuete modalità: -l’elemento < Imponibile >

-l’elemento < Contributo > nel quale deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

2) all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- <TipoIncentivo>dovrà essere inserito il valore “BIEN” - <CodEnteFinanziatore>dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); - <ImportoCorrIncentivo>indicare l’importo conguagliato relativo al mese

corrente - <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero

contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio febbraio e/o marzo

2016. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e/o

maggio 2016.

I dati sopra esposti nell’Uni-Emens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

con il codice “L446” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo

articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;

con il codice “L447” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio/marzo

2016 esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n.

208/2015”.

Si ritiene che il primo mese in cui si può spendere l’incentivo corrente con il codice

BIEN sia il periodo di paga di aprile 2016 (anche se l’aver indicato da parte dell’inps nei campi relativi agli arretrati- e/o marzo può far intendere possibile trattare marzo come il primo corrente su cui indicare il codice BIEN, senza

possibilità di indicare su esso gli arretrati relativi a gennaio e febbraio). Invece l’abbattimento dei contributi c/ditta al 40%, nel limite del massimale

mensile, relativo ai periodi di paga di gennaio/ febbraio e/o marzo (ovvero i periodi arretrati) si può effettuare con l’Uniemens di competenza del mese di aprile 2016 e/o con quello di competenza del mese di maggio del 2016.

Si potrebbe per esempio sull’Uniemens relativo al mese di aprile recuperare l’arretrato relativo a gennaio e febbraio mentre sull’Uniemens relativo al mese di

maggio si potrebbe recuperare l’arretrato relativo a marzo 2016. Tuttavia questo recupero degli arretrati frazionato nei mesi di aprile e maggio si

ritiene sconsigliabile. UniEmens

Modalità di esposizione del beneficio nei casi di superamento della soglia massima

mensile Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e

nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo ed il secondo anno di

47

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens.

Esempio 1-

-Contributi c/ditta del mese corrente eccedono il massimale mensile di 270,83;

-Tuttavia (i crediti maturati nei mesi precedenti) sono maggiori di (contributi c/ditta mese al netto di

270,83);

-Nel mese si possono abbattere i contributi c/ditta utilizzando i seguenti codici Uniemens:

a) (BIEN)- 270,83;

b) (L.702) - [(Contributi c/ditta mese) -(270,83)];

-Credito residuo:

Credito maturato nei mesi precedenti (L 702 mese) = credito residuo;

Il datore di lavoro assume un dipendente a tempo indeterminato a FT in data 1 /4/16 con esonero

biennale.

aprile- contributi ditta al 40%- 100;

maggio-contributi ditta al 40% - 300;

nel mese di maggio abbiamo i contributi agevolabili (300 euro) maggiori del massimale mensile

(270,83). Tuttavia il credito maturato ad aprile di 170,83 è capiente per accogliere 29,16 (cioè i contributi agevolati che eccedono il massimale mensile:300-270,83=29,16).

A maggio i contributi conguagliabili sono 300 ovvero 270,83(codice BIEN) +29,16(codice L702).

Credito residuo del mese di maggio - 170,83-29,16(L.702) =141,66.

Mese paga

Contributi dovuti al

40%(al netto dello

0,3%)

Massimale

mensile

esonero

Plafond residuo

del mese (M),

progressivo (P)

e residuo ( R)

Recupero

massimale

pregresso-

codice l702

aprile 2016 100,00

270,83

M = 170,83

P = 170,83

maggio

2016

300,00 270,83

M = 0

P =

141,66(170,83-

29,16)

29,16

48

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Esempio 2

-Contributi c/ditta del corrente mese eccedono il massimale mensile di 270,83-per cui si procede al

versamento della parte dei contributi che eccede il massimale mensile;

-Nel mese successivo:

i contributi c/ditta del mese sono minori di 270,83;

tuttavia i (contributi c/ditta del mese + contributi versati nel mese precedente) sono minori di

270,83;

conguaglio –mese successivo

i contributi del mese si espongono con il codice BIEN (ricostruzione da dm virtuale L.446);

i contributi che eccedevano il massimale e versati nel mese precedente si espongono con il codice

L702;

maturazione di un credito pari a: 270,83-(BIEN)-(L.702).

Il datore assume un dipendente a tempo indeterminato a FT in data 1/4/16 .

aprile- contributi c/ditta al 40%- 300;

maggio-contributi c/ditta al 40% - 100;

nel mese di aprile i contributi c/ditta abbattibili nel limite del massimale ammontano a 270,83.

Vanno versati 300-270,83=29,17;

nel mese di maggio i contributi agevolati ammontano a 100 euro.

A maggio avremo questa situazione contributiva:

100 euro sono abbattibili con il codice BIEN ;

29,17 euro sono abbattibile con il codice L.702;

matura un credito di 141,66 (270,83-100-29,17)

Mese paga

Contributi dovuti al

40%(al netto dello

0,3%)

Massimale

mensile

esonero

Plafond residuo

del mese (M),

progressivo (P)

e residuo ( R)

Recupero

massimale

pregresso-

codice l702

aprile 2016 300,00 270,83 M = 0

P = 0

maggio

2016

100,00 270,83

M = 141,66

P = 141,66

29,17

49

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Esempio 3

Il datore assume un dipendente a tempo indeterminato a FT in data 1/4/16.

aprile- contributi c/ditta al 40%- 200;

maggio-contributi c/ditta al 40% -600;

giugno - contributi c/ditta al 40% -200;

luglio-contributi c/ditta al 40%-0 cigs a zero ore);

Nel mese di aprile si conguagliano i 200 euro con il codice BIEN.

Il credito maturato nel mese sarà pari a 70,83 (270,83-200);

nel mese di maggio i contributi c/ditta al 40% ammontano a 600 euro.

A maggio quindi avremo questa situazione contributiva:

270,83 euro sono abbattibili con il codice BIEN(ricostruito da dm virtuale con il codice L.446) ;

70,83euro (ovvero il credito maturato nel mese precedente) sono abbattibile con il codice L.702;

occorre procedere ad un versamento di 600-(270,83+70,83) = 258,34.

Nel mese di giugno i contributi c/ditta al 40% ammontano a 200 euro.

A giugno avremo questa situazione contributiva:

200 euro sono abbattibili con il codice BIEN(ricostruito da dm virtuale con il codice L.446) ;

70,83 euro (ovvero il credito maturato nel mese) sono abbattibile con il codice L.702;

il progressivo del versato sarà di 187,51 (258,34-70,83=187,51).

Nel mese di luglio i contributi agevolati ammontano a 0 euro.

A luglio avremo questa situazione contributiva:

187,51 euro sono abbattibile con il codice L702;

matura un credito di 83,32 (270,83-187,51).

Non ci sono contributi c/ditta abbattibili con il codice BIEN (ricostruito da dm virtuale con il codice

L.446).

Mese

paga

Contributi

dovuti al

40%(al netto

dello 0,3%)

Massimale

mensile

esonero

Plafond residuo del

mese (M),

progressivo (P) e

residuo ( R)

Recupero

massimale

pregresso-

codice

l702

Contributi

versati

aprile

2016

200,00

270,83

M = 70,83

P = 70,83

maggio

2016

600,00 270,83

M = 0

P = 0

70,83

258,34

50

Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Giugno

2016

200 270,83

70,83

187,51

Luglio

2016

0 270,83

M = 83,32

P = 83,32

187,51

L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando

all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti elementi:

<CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “l702” avente il

significato di “conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;

<ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare

Uniemens. Restituzione importi indebiti

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale

“M305” avente il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”;

nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.

SUBENTRO IN APPALTO

Nelle ipotesi di assunzione a seguito di subentro nella fornitura di servizi di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’esonero biennale, all’atto della compilazione del flusso ed al fine della fruizione del beneficio

residuo, il subentrante deve: indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice

tipo assunzione 1M (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori

a seguito di subentro nella fornitura di servizi in appalto, commi 178- 181 L.208/2015);

valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 1M senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento <Matricola Provenienza>.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

9.2 Uniemens. Regolarizzazioni.

I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato

l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

10 Datori agricoli - new

10.1 Datori di lavoro agricoli.

I datori agricoli autorizzati a fruire dell’esonero biennale in relazione agli impiegati e

dirigenti a partire dall’Uniemens relativo al mese di aprile compileranno

l’Uniemens relativo ai dipendenti esonerati in questo modo:

<DenunciaIndividuale>

<Imponibile>

<Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile

previdenziale del mese.

Esposizione del beneficio spettante:

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti

elementi:

<TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "BIAG" avente il significato di

"Esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, della Legge 28

dicembre 2015, n. 208";

• nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il

valore "H00" (Stato);

• nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a

conguaglio relativo al mese corrente;

• nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero

contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e/o marzo 2016. La

valorizzazione Di questo elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi

UniEmens di competenza di aprile e/o maggio 2016.

Di conseguenza pure per gli impiegati e per i dirigenti agricoli è possibile recuperare

i periodi arretrati (gennaio/febbraio e o marzo 2016 ) sugli Uniemens del mese di

competenza aprile e/o maggio.

Invece il primo mese in cui si può conguagliare il corrente dell’incentivo è aprile

2016

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel

DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

• con il codice "L448" avente il significato di "conguaglio esonero contributivo

articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015";

• con il codice "L449" avente il significato di "arretrati gennaio/febbraio/marzo 2016

esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015".

Nel caso in cui, in un mese, spetti un beneficio maggiore del massimale mensile di

€ 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente, nel caso in cui nei

mesi precedenti siano maturati crediti, e nei mesi successivi e in ogni caso entro il

primo ed il secondo anno di durata del rapporto di lavoro.

L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando

all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> i seguenti

elementi:

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

<CausaleACredito>, indicando il codice causale "L703" che ha il significato di

"conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 178 e

seguenti, legge n. 208/2015";

<ImportoACredito>

Nel caso in cui si debbano restituire importi non spettanti avremo la seguente

compilazione del flusso Uniemens<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>,

<AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell’elemento <CausaleADebito> va inserito il codice causale "M306" avente il

significato di "Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 178 e

seguenti, legge n. 208/2015";

- nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato

l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della

procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/Vig).

10.2 Datori di lavoro agricoli. Compilazione della

dichiarazione contributiva Dmag.

Il datore di lavoro, allo scopo di poter usufruire del beneficio dovrà, per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente indicare, nel flusso DMAG, oltre ai consueti dati

retributivi per lo stesso mese:

per il Tipo Retribuzione, il valore “Y”;

nel campo CODAGIO, il valore “E6”.

Il Codice di autorizzazione (C.A.) E6 sarà consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso la specifica funzionalità “Codice autorizzazione” presente nella sezione

“Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole. La modalità di compilazione del flusso DMAG sopra descritta sarà resa disponibile a

partire dalla denuncia DMAG di competenza I trimestre 2016.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

11 UniEmens sezione <ListaPosPA>- new

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2016, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le

consuete modalità, l’elemento <imponibile> e l’elemento <contributo> della gestione pensionistica dell’elemento <D0_DenunciaIndividuale>della

sezione<PosPa>. In particolare, si precisa che nell’elemento <contributo> della

<GestionePensionistica> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

I datori di lavoro che fruiscono del beneficio devono valorizzare nell’ambito della gestione pensionistica all’interno di <D0_DenunciaIndividuale>, l’elemento

<RecuperoSgravi>, come di seguito rappresentato.

<RecuperoSgravi>

<AnnoRif> AAAA

<MeseRif> MM

<CodiceRecupero> “6” Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”

<Importo> ≤ a 270,83 (€ 3.250,00/12)

In proposito, si ricorda come già rappresentato nella circolare n.178/2015 riguardo l’assetto e la misura dell’esonero, che l’agevolazione non concerne né la contribuzione ai fini del TFS/TFR (INADEL, ENPAS) né l’assicurazione

sociale vita (gestione ENPDEP).

Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, il massimale mensile va ridotto proporzionalmente al numero dei giorni di lavoro, assumendo a riferimento la misura giornaliera di esonero contributivo di € 8,90 corrispondente al

massimale annuo suddiviso per 365 (€3250,00/365).

I datori di lavoro iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici devono fruire del beneficio prioritariamente in relazione ai contributi relativi alla gestioni pensionistiche

(CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) nei limiti della quota a carico del datore di lavoro e, solo in caso di successiva capienza in ordine al massimale mensile, in relazione alle “contribuzioni minori”, da versare alla competente Gestione INPS, per la quota

residua, rispettando il limite complessivo mensile di € 270,83.

Si ricorda che per i rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro, in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge

ovvero dai contratti collettivi di lavoro.

UniEmens Lista PosPA. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero per periodi retributivi gennaio febbraio marzo 2016.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

I dati relativi ai periodi retributivi da gennaio a marzo 2016, potranno essere

esposti nelle denunce relative ai periodi retributivi di aprile e maggio 2016

valorizzando, secondo le modalità sopra indicate, tanti elementi quanti sono

i periodi retributivi per i quali è necessario esporre i dati relativi all’esonero,

avendo cura di indicare nell’elemento <MeseRif> il valore corrispondente al mese

relativo al periodo retributivo di riferimento dell’esonero.

<RecuperoSgravi>

<AnnoRif> 2016

<MeseRif> MM (può assume valori da 01 a 12 ma in ogni caso

deve essere minore o uguale al valore indicato in riferimento ad MM nell’elemento

<AnnoMeseDenuncia> di Azienda

<CodiceRecupero> “6” Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, commi

178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”

<Importo> ≤ a 270,83 (€ 3.250,00/12)

UniEmens Lista PosPA. Modalità di esposizione del beneficio nei casi di

superamento della soglia massima mensile. Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia

massima mensile di € 270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi indicando, nell’elemento <CodiceRecupero>, il valore “7”,

avente il significato di “Eccedenza Mensile Esonero contributivo Art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ” fermo restando la soglia massima di esonero contributivo da determinare in funzione dell’anno di riferimento e del

mese di liquidazione delle retribuzioni.

Sostituzioni dati indicati in precedente denunce contributive Lista PosPA. Nel caso in cui sia necessario modificare i dati relativi al beneficio relativo

all’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 indicati nelle denunce trasmesse in precedenza, è

necessario elaborare, secondo le consuete modalità dei V1 causale 5, avendo cura di valorizzare, altresì, l’importo indicato nella precedente denuncia individuale (E0, V1 causale 2) in corrispondenza del <CodiceRecupero> “8“ Esonero

contributivo soglia mensile art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 valore dichiarato in precedente denuncia”.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

12 Assunzioni sotto osservazione da parte

del personale ispettivo - new

1° fenomeno: Appalto seguito da somministrazione e successivamente da nuovo

appalto Ci sono delle cessazioni di rapporto a tempo indeterminato senza esonero con dei

dipendenti e la loro riassunzione a tempo indeterminato con esonero, effettuati senza una valida ragione economica, ma con il solo fine di fruire di agevolazioni contributive precostituendo a tavolino le condizioni.

Anche se formalmente queste operazioni si effettuano nel rispetto delle condizioni endogene previste dalla legge 208/15 e di quelle esogene (v dlgs150/15, art 1

c1175 legge 296/6) espongono il datore alla sanzione penale (truffa aggravata ai danni dello stato). Il ministero del lavoro in relazione all’esonero triennale, ma lo stesso vale pure per

l’esonero biennale, nella sua nota 9906/15 ha comunicato uno schema di operazioni, formalmente rispettose dei requisiti, rispetto alle quali però il personale

ispettivo procede alla segnalazione di reato alla procura della repubblica. Il fenomeno sotto osservazione da parte del personale ispettivo e rispetto al quale viene ravvisato il rilievo penale viene sintetizzato nell’esempio che segue:

L’appaltatore a) e il dipendente a) erano parti di un rapporto a tempo indeterminato

non agevolato per una mansione (esempio addetto alle pulizie). L’appaltatore a) e il

committente c) erano parti di un contratto di appalto (esempio appalto di pulizie). Il

Committente c) disdetta il contratto di appalto con l’appaltatore a). A seguito della

disdetta l’appaltatore a) licenzia per giustificato motivo oggettivo il dipendente a)

con fine rapporto datato 31/1/16. Il dipendente a) in data 1/2/16 viene

assunto a tempo determinato dalla agenzia di somministrazione e somministrato a

tempo determinato presso l’ utilizzatore/committente c) per svolgere la stessa

attività/mansione che svolgeva in appalto(esempio addetto alle pulizie).Il rapporto

di lavoro a tempo determinato tra la agenzia somministrazione e il dipendente a) e

il rapporto commerciale di somministrazione a tempo determinato tra la di agenzia

somministrazione e l’ utilizzatore c ) si articolano dal 1/2/16 al 31/7/16 (6mesi)

ovvero per il tempo potenzialmente necessario per permettere la fruizione

dell’esonero biennale ad un datore di lavoro che dovesse assumere a tempo

indeterminato il dipendente a). Dal 1/8/16 ,ovvero dopo 6mesi dalla cessazione

del rapporto a tempo indeterminato tra appaltatore a) e dipendente a) , un secondo

appaltatore b) assume il dipendente a) a tempo indeterminato con esonero biennale

per svolgere le stesse mansioni che il dipendente aveva effettuato presso il primo

appaltatore e in relazione al contratto di somministrazione(v addetto alle pulizie)

.L’appaltatore b) diviene titolare del contratto di appalto presso il committente

c)per la stessa attività che effettuava il primo appaltatore( esempio appalto

pulizie).Lo schema precedente non viola nessuna delle condizioni alla base della

fruizione dell’esonero biennale/tuttavia non è conforme alla ratio della legge 208/15

che è quella di promuovere nuova occupazione stabile.

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Giuda all’esonero BIENNALE maggio 2016

Lo spirito della vecchia legge 190/14 ma pure quello della legge 208/15 non è

quello di far venire meno un rapporto a tempo indeterminato/senza esonero con il

dipendente a) per ricostituirlo in relazione alla stessa attività a tempo indeterminato

con esonero. Questa condotta, tra l‘altro, arrecherebbe un danno alle casse

dell’INPS e per questo il personale ispettivo procede alla segnalazione di reato alla

procura della repubblica per truffa ai danni dello stato. L’unica motivazione che ha

determinato la cessazione del rapporto a tempo indeterminato tra appaltatore a) e

il dipendente a) e la ricostituzione di rapporto tra appaltatore b) e dipendente a),

dopo 6mesi dalla precedente cessazione, è la fruizione dell’esonero biennale: non

c’è altra motivazione economica.

2° fenomeno: somministrazione seguita da cessione di contratto

L’Inps disconosce la agevolazione pure nel caso in cui vi sia la cessione del

contratto di lavoro intervenuta tra l’impresa di somministrazione e quella utilizzatrice nel caso in cui la stessa si verifichi senza soluzione di continuità.

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13 Trasferimenti e cessioni di contratto –

casi particolari - new

Nel caso di cessione di azienda (2112 cc) o di contratto (1406 cc) l’esonero

prosegue in capo al datore cessionario per il periodo residuo.

Può accadere che il datore cedente ha assunto un lavoratore a tempo indeterminato, nel rispetto di tutte le condizioni, con esonero ma nei fatti non ha

potuto fruire dell’agevolazione in quanto irregolare contributivamente.

Nel caso di cessione di azienda (2112 cc), il cessionario potrà fruire dell’esonero su quel dipendente per il periodo residuo se è in situazione di regolarità contributiva.

Esempio:

il datore a) assume il lavoratore PINCO a tempo indeterminato con esonero il 1/2/16, tuttavia non può fruire dello stesso in quanto irregolare contributivamente.

In data 1/4/16 il datore a) trasferisce l’azienda (2112 cc) al datore b) il quale sul dipendente PINCO fruisce dell’esonero per 22 mesi (24 mesi-2mesi) .

Situazione diversa è quella per cui il cedente assume un lavoratore in violazione del diritto di precedenza di altro dipendente, oppure avendo nella unità produttiva lavoratori sospesi per crisi e riorganizzazione appartenenti allo stesso livello.

In tal caso l’esonero geneticamente è illegittimo per cui, nel caso di trasferimento di azienda, è intrasferibile al cessionario.