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EntiLocali ANNO XVI Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali NUMERO NEWS 7 7 9 14 Riflessioni sulla disciplina degli Amministratori delle Società a partecipazione pubblica Compensi e cause di ineleggibilità OivPronta la procedura informatica per l’iscrizione nell’Elenco nazionale Trasmissione telematica dei dati delle fatture Confermato l’obbligo anche per gli Enti Locali ma solo per le fatture attive analogiche Lunedì 13 febbraio 2017

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EntiLocaliANNO XVI

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

NUMERO

N E W S7

7 9 14 Riflessioni sulladisciplina degliAmministratori delleSocietà a partecipazionepubblicaCompensi e causedi ineleggibilità

“Oiv”Pronta la procedurainformatica perl’iscrizione nell’Elenconazionale

Trasmissionetelematica deidati delle fattureConfermato l’obbligoanche per gli Enti Localima solo per le fattureattive analogiche

Lunedì 13 febbraio 2017

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ANNO XV

Servizi Pubblici Localimensile

Gennaio 2017

3 5 6“Riforma Madia”Le disposizioniintrodotte dal “Testounico in materiadi Società apartecipazionepubblica”

gara”Chiarimenti sulletempistiche per lacorretta acquisizionee modalità operative

“Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”Scadenzario degliadempimenti e disposizioni transitorie previsti dal Dlgs. n. 175/16

Servizi pubbliciLocali ANNO XVI

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Locali applicate al Comparto Enti Locali

Personale & Incarichimensile

Gennaio 2017

11 16 18Contributi dovutiall’Aran dagli Enti LocaliA breve l’invio deibollettini agli Entisoggetti al pagamentodiretto

Società “in house”No all’erogazionedi compensiall’Amministratorese lo stesso è ancheAmministratoredi un Ente Locale

Dirigenti pubbliciIn caso di immotivatomancato incaricodeve essere dimostratoin concreto il dannoalla professionalità

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& incarichiRivista mensile di aggiornameto ed approfondimento professionale, in materia di Personale e degli Incarichi esterni, applicate al Comparto Enti Locali

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EntiLocaliANNO XVI

Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale per gli operatori degli Enti Locali

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5 6 11“Fabbisogni standard”Adottati i nuovi

riparto per il 2016

“Fabbisogni standard”Disponibile ilQuestionario Soseper Comuni, Unionie Comuni montane

Legge di Bilancio 2017

per gli Enti Locali

mensile

Revisorenews

4 11 28Revisori Enti Localiavviso per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’Elenco 2017

materia di riscossione introdotte dal Dl. collegato alla “Legge di bilancio 2017”

Rilevazione partecipazioni P.A. e loro rappresentanti presso Organi di governo di Società ed Enti i compiti dei Revisori degli Enti territoriali

Gennaio 2017

RevisorenewsANNO XV

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Centro Studi Enti Locali

Supplemento a Entilocalinews n. 50 del 27 Dicembre 2016

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3 6 16le novità su Iva e

Dl. collegato alla “Legge di bilancio 2017”

trasmissione dei dati

dal 31 dicembre 2016scattano le nuove regole

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RevisorenewsnewsGennaio 2017

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Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati saranno inoltre inseriti nella banca dati elettronica del Centro

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Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati

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FLASH

sulle principali novità che interessano gli Enti Locali

NOTIZIARIO

Trasferimenti erariali: la Circolare della Finanza locale sul rimborso dell’Iva sul “Trasporto pubblico locale”

Trasferimenti erariali: rimborso della spesa sostenuta nel 2016 per ilpersonale degli Enti Locali ex Fime e Insud

Trasmissione telematica dei dati delle fatture: confermato l’obbligo ancheper gli Enti Locali ma solo per le fatture attive analogiche

Mobilità personale P.A.: completata la ricollocazione dei dipendenti diProvince e Città metropolitane

“Oiv”: pronta la procedura informatica per l’iscrizione nell’Elenco nazionale

Cig: in caso di mancato perfezionamento il Rup rischia una sanzionefino a 25.000 Euro

Pubblicazione di avvisi e bandi di gara: definiti gli indirizzi generali dalMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Casellario informatico Anac: forniti i modelli per le segnalazioni

Affidamenti diretti a “Società in house”: dal Consiglio di Stato parerefavorevole con osservazioni sulle “Linee-guida” Anac

“Servizi Demografici”: il Viminale autorizza la distruzione delle vecchie“Carte d’identità elettroniche”

GLI APPROFONDIMENTI

Riflessioni sulla disciplina degli Amministratori delle Società apartecipazione pubblica: compensi e cause di ineleggibilitàdi Roberto Camporesi

LA GIURISPRUDENZA

Responsabilità: condanna del Direttore generale e del Ragioniere per averliquidato spese legali eccessive rispetto all’attività forense svoltadi Antonio Tirelli

LO SCADENZARIO

settimanale di aggiornamento e approfondimentoprofessionale per gli operatori degli Enti Locali

Collaborano alla Rivista:Dott. Roberto Camporesi Dottore commercialista, Revisore contabile, partner Studio Commerciale Associato Boldrini

Avv. Stefano Ciulli Avvocato, consulente di Enti Locali e docente in corsi di formazione

Dott. Sergio Cucchigià Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributariodel Comune di Roma, Dottore commercialista,Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche

Prof. Ciro D’AriesDottore commercialista, Docente e Pubblicista

Dott. Giampaolo De PaulisComponente della Commissione Paritetica Attuazione Federalismo Fiscale ed esperto in materia di tributi locali

Dott. Ignazio Del CastilloMagistrato della Corte dei Conti

Dott. Claudio GaltieriMagistrato della Corte dei Conti

Dott. ssa Anna Guiducci Dirigente Servizi Finanziari Comune di Arezzo

Dott. Pantaleo IsceriDirigente Servizi Finanziari Provincia di Lecce,Componente Commissione Finanza Locale dell’Anci,Consulente Ancirisponde

Avv. Mauro MammanaAvvocato amministrativista, consulente eformatore in materia di appalti pubblici

Dott. Antonio Scozzese(già) Dirigente a. r. Servizio Finanza Localedel Ministero dell’Interno

Rag. Antonio TirelliConsulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti LocaliRagioniere commercialista

Comitato di redazione: Calogero Di Liberto, Luca Eller Vainicher, Luciano Fazzi, Federica Giglioli, Alessandro Maestrelli, Alessio Malucchi, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Nicola Tonveronachi, Giuseppe Vanni, Francesco Vegni

Segreteria di redazione: Francesca Combatti

Direttore Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Editore e proprietario:Centro Studi Enti Locali s.r.l.Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI)Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237E-Mail: [email protected] internet: www.entilocali-online.it

Impaginazione:Grafiche Leonardo s.a.s. di Bettini Fabrizio & C.Via Volta 50 - 56028 San Miniato (PI)

Registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa

Iscritto al n. 8581 del Registro degli operatoridi comunicazione di cui alla Legge n. 249/97

Iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

Distribuzione: vendita esclusivamenteper abbonamentoAbbonamento annuale: Euro 215,00 più IvaArretrati e numeri singoli: Euro 6,00 più Iva

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CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

EntiLocali

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13 febbraio 20177 EntiLocali SOMMARIO

Centro Studi Enti Locali 3

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FLASHsulle principali novità

normative edinterpretative della

settimana

6 6

TRASFERIMENTI ERARIALI:RIMBORSO DELLA SPESA

SOSTENUTA NEL 2016 PER IL PERSONALE DEGLI ENTILOCALI EX FIME E INSUD

Il Ministero dell’Interno, con laCircolare Fl. n. 3 del

7 febbraio 2017, ha fornitoindicazioni in merito al rimborso

della spesa sostenutanell’anno 2016 per il personale

ex Fime e Insud.

TRASFERIMENTI ERARIALI: LA CIRCOLARE DELLA FINANZA

LOCALE SUL RIMBORSO DELL’IVA SUL “TRASPORTO

PUBBLICO LOCALE”

Il Ministero dell’Interno – Direzionecentrale per la Finanza locale, con laCircolare n. 2/17 del 7 febbraio 2017,ha fornito le consuete istruzioni sul

rimborso dell’Iva sul “Trasportopubblico locale”.

9

MOBILITÀ PERSONALE P.A.:COMPLETATA

LA RICOLLOCAZIONE DEI DIPENDENTI DI

PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

Con la Nota 3 febbraio 2017,il Ministro per la Semplificazione

e la P.A. ha informato dellaconclusione del processo di

mobilità dei dipendentidegli Enti di Area vasta avviato

in applicazione della“Legge Delrio”.

13 febbraio 2017FLASH 7EntiLocali

Centro Studi Enti Locali4

7

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE:CONFERMATO L’OBBLIGOANCHE PER GLI EE.LL. MA

SOLO PER LE FATTURE ATTIVEANALOGICHE

L’Agenzia delle Entrate, con laCircolare n. 1/E del

7 febbraio 2017, ha fornito i primichiarimenti in merito alla correttaapplicazione dell’art. 1, comma 3,

del Dlgs. n. 127/15 e dell’art. 21del Dl. n. 78/10.

10

CIG: IN CASO DI MANCATO

PERFEZIONAMENTO IL RUPRISCHIA UNA SANZIONE

FINO A 25.000 EURO

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 26del 1° febbraio 2017 la DeliberaAnac n. 1 dell’11 gennaio 2017,con la indicazioni relative allemodalità per l’acquisizione e il

perfezionamento del Cig.

9

“OIV”: PRONTA LA PROCEDURA

INFORMATICA PER L’ISCRIZIONE

NELL’ELENCO NAZIONALE

Dal 10 gennaio 2016 è disponibile,sul “Portale della performance”

del Dipartimento della Funzionepubblica, la procedura informatica

per l’iscrizione nell’Elenconazionale dei componenti

degli Oiv.

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11

CASELLARIO INFORMATICO ANAC:

FORNITI I MODELLI PER LE SEGNALAZIONI

Con il Comunicato del Presidente21 dicembre 2016, pubblicato

sulla G.U. n. 26 del1° febbraio 2016, l’Anac ha

fornito i Modelli per le segnalazionial Casellario informatico.

11

PUBBLICAZIONE DI AVVISI E BANDI DI GARA:

DEFINITI GLI INDIRIZZI GENERALIDAL MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 20del 25 gennaio 2017 il Dm. Mit 20

dicembre 2016, recante gli indirizzigenerali di pubblicazione di avvisi

e bandi di gara, in attuazionedi quanto previsto dall’art. 73,

comma 4, del Dlgs. n. 50/16.

12

AFFIDAMENTI DIRETTI A “SOCIETÀ IN HOUSE”:

DAL CONSIGLIO DI STATO PAREREFAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

SULLE “LINEE GUIDA” ANAC

Palazzo Spada ha dato parerefavorevole, con osservazioni,

alle “Linee guida” Anac relativeall’istituzione dell’Elenco

di cui all’art. 192, comma 1,del Dlgs. n. 50/16.

13

“SERVIZI DEMOGRAFICI”: IL VIMINALE AUTORIZZA

LA DISTRUZIONE DELLE VECCHIE

“CARTE D’IDENTITÀELETTRONICHE”

Con Avviso pubblicato il1° febbraio 2017, il Ministero

dell’Interno ha dato indicazioniai Comuni in merito alle procedure

da mettere in atto per disfarsidelle vecchie “Cie” in giacenza

presso i propri Uffici.

13 febbraio 20177 EntiLocali FLASH

Centro Studi Enti Locali 5

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13 febbraio 2017NOTIZIARIO 7EntiLocali

Centro Studi Enti Locali6

NOTIZIARIO

Il Ministero dell’Interno – Dire-zione centrale per la Finanzalocale, con la Circolare n. 2/17del 7 febbraio 2017, ha fornitole consuete indicazioni in meri-to al rimborso dell’Iva sul “Tra-sporto pubblico locale”.La Direzione centrale hasostanzialmente confermatointeramente quanto già previ-sto lo scorso anno. Ricordiamo che l’art. 9, comma4, della Legge n. 472/99, preve-de il rimborso agli Enti Locali,da parte dello Stato, dell’Iva perla gestione del Servizio “Tra-sporto pubblico locale”. In appli-cazione di tale disposizione,con Dm. Interno 22 dicembre2000, sono state dettate lemodalità applicative e di ero-gazione del contributo edapprovate le relative certifica-zioni che gli Enti Locali sonotenuti a produrre.In un primo momento, ai sensidell’art. 4, comma 1, del citatoDecreto applicativo, l’erogazio-ne del contributo riguardavatutte le Province, Comuni,Unioni di Comuni, Città metro-politane e Comunità montane,eccezion fatta per quelle dellaValle d’Aosta, del Friuli VeneziaGiulia, del Trentino Alto Adige edella Sicilia.A partire dal 2011, invece, l’in-sieme degli Enti beneficiari delcontributo è stato ridetermina-to alla luce delle norme in

materia di “Federalismo fiscale”e delle pronunce del supremoOrgano di giustizia ammini-strativa che hanno riguardato iConsorzi.Enti Locali che possono pre-sentare le certificazioni alMinistero dell’Interno e ter-mini di presentazionePossono presentare la certifica-zione (Modello “B”) le Provincesarde, le Unioni di Comuni, iConsorzi e le Comunità monta-ne.Le certificazioni di cui ai Model-li riportati nel Dm. 22 dicembre2000 devono essere prodottientro il termine perentorio del28 febbraio 2017 (Modello “B” –dato presunto dell’Iva pagataper la gestione del Servizio“Trasporto pubblico” per l’anno2016) e 2 maggio 2017 (Model-lo “B1” – dato definitivo dell’Ivapagata per la gestione del Ser-vizio “Trasporto pubblico” perl’anno 2016). La mancata pre-sentazione entro il termineperentorio del 29 febbraio2016 del Modello “B” non pre-giudica la possibilità per gliEnti di trasmettere, per l’asse-gnazione del relativo trasferi-mento erariale, il Modello “B1”entro il 30 aprile 2016.Sono esclusi dalla presentazio-ne le Province, i Comuni, leUnioni di Comuni, le Cittàmetropolitane, i Consorzi e leComunità montane facenti

parte delle Regioni Valle d’Ao-sta, Friuli Venezia Giulia, Trenti-no Alto Adige e Sicilia.Tardiva e mancata trasmis-sione delle certificazioniLa tardiva o mancata presenta-zione del Modello “B” comportala mancata corresponsione,entro il 30 giugno 2017, dellaprima rata nel limite del 70%dei pagamenti delle spese rela-tive agli oneri di cui all’art. 3 delDm. 22 dicembre 2000.La tardiva o mancata presenta-zione del Modello “B1” determi-na la perdita del diritto alla cor-responsione del relativo contri-buto e causa il recupero da par-te del Ministero dell’Internodella prima rata versata entro il30 giugno dell’anno preceden-te e in generale la perdita deldiritto alla corresponsione delcontributo.Adempimenti delle Prefettu-re-UtgLe Prefetture-Utg dovrannoacquisire in banca-dati i certifi-cati degli Enti Locali, utilizzan-do l’apposita procedura attiva-bile dall’intranet ministeriale,provvedendo anche alla scan-nerizzazione del certificato. Laprocedura informatica prevedel’acquisizione dei file corrispon-denti alla scannerizzazione deicertificati.Tutti i certificati, compresi quel-li pervenuti in ritardo, dovran-no essere acquisiti ed inseriti

nella procedura digitando gliappositi campi che riportano ladata d’arrivo (se consegnata amano), o quella del timbropostale (se spedita). Quelli per-venuti fuori termine sarannoaccantonati dal Ministero almomento dell’elaborazionedelle somme spettanti ai sin-goli Enti richiedenti.L’acquisizione dei certificatipresentati in ritardo ha finalitàmeramente conoscitive. AgliEnti coinvolti sarà quindi notifi-cata l’avvenuta perdita deldiritto o non ammissione allacontribuzione erariale.La trasmissione informatica deidati comporta che la certifica-zione su supporto cartaceopervenuta alle Prefetture-Utgnon dovrà essere trasmessaalla Direzione centrale.Per l’utilizzo della procedurasarà consultabile, sempre sul-la intranet, una Guida operativa,mentre per eventuali quesiti eproblematiche amministrative,è possibile rivolgersi, rispettiva-mente, alla Sig.ra Daniela Per-siani allo 06/46548159, alleSig.re Amelia Mazzariello e Eve-lina Di Prisco allo 06/46548158,o all’indirizzo mail di riferimen-to, [email protected]. Per proble-matiche esclusivamente infor-matiche, il riferimento è la Sig.raStefania Cipollini allo06/46548034 o il Sig. FilippoIengo allo 06/46526863.

Trasferimenti erariali:la Circolare della Finanza locale sul rimborso dell’Iva sul“Trasporto pubblico locale”

Il Ministero dell’Interno –Direzione centrale per la

Finanza locale, con la Circola-re n. 3 del 7 febbraio 2017, ha

fornito indicazioni in meritoal rimborso della spesa soste-

nuta nell’anno 2016 per ilpersonale ex Fime e Insud.

Trasferimenti erariali:rimborso della spesa sostenuta nel 2016 per il personaledegli Enti Locali ex Fime e Insud

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13 febbraio 20177 EntiLocali NOTIZIARIO

Centro Studi Enti Locali 7

PremessaL’art. 1 della Legge n. 251/98stabilisce che il personaledipendente dalle Spa Fime,Fime leasing, Fime factoring eFimat, a cui non siano stateapplicate le disposizioni del-l’art. 14 del Dlgs. n. 96/93, puòessere assunto in Amministra-zioni statali anche ad ordina-mento autonomo ed in altreAmministrazioni richiedenti oin Enti pubblici non economi-ci nell’ambito dei posti risul-tanti vacanti a seguito dellarideterminazione delle dota-zioni organiche sulla base deicarichi di lavoro. Gli oneri deri-vanti dall’applicazione delledisposizioni della predettaLegge n. 251/98, sono posti acarico dello Stato, che provve-de a rimborsare a favore degliEnti suindicati il costo soste-

nuto per il pagamento delpersonale assunto.Al fine di definire l’onere acarico dello Stato per l’anno2017, e la conseguente som-ma da rimborsare, è necessa-rio acquisire dai citati Entiuna certificazione dalla qualerisulti la spesa sostenuta nel-l’anno 2016.Adempimenti degli EntiLocaliPer la definizione e l’eroga-zione del contributo inoggetto, gli Enti richiedentidevono consegnare i certifi-cati, debitamente compilati esottoscritti, alle Prefetture-Utg competenti per territorio,entro il 31 marzo 2017. IResponsabili del Servizioassumono diretta e personaleresponsabilità, ai sensi dell’ul-timo comma dell’art. 25, del

Dl. n. 66/89, convertito conmodificazioni dalla Legge n.144/89, sulla veridicità e l’e-sattezza dei dati riportati.Adempimenti delle Prefet-ture-UtgLe Prefetture-Utg raccoglie-ranno tutte le certificazionitrasmesse dagli Enti richie-denti ed effettueranno unmero controllo formale:dovranno accertare che gliEnti abbiano compilato intutte le parti il certificato,apposto il timbro e firmato lacertificazione. A questo pro-posito, occorre richiamarel’attenzione di quegli Enti cheabbiano già trasmesso la cer-tificazione in questione diret-tamente alla Direzione cen-trale anziché tramite la Pre-fettura-Utg. Tale certificazio-ne non sarà presa in conside-

razione, ma soltanto trattenu-ta agli atti, e gli Enti dovrannopresentare nuovamente lacertificazione attenendosialle istruzioni della presenteCircolare.La data del 20 maggio del-l’anno successivo a quello peril quale si chiede il rimborsorappresenta il termine ultimo,pena la mancata erogazionedel contributo in argomento,entro il quale le Prefetture-Utg dovranno trasmettere alMinistero dell’Interno la certi-ficazione in esame.Eventuali chiarimenti potran-no essere chiesti alla Dott.ssaAssunta Reina - tel.06/46548156, [email protected] - oppure alla Sig.raDaniela Secondini - tel.06/46548369, [email protected], fax 06/46549652.

L’Agenzia delle Entrate – Dire-zione centrale Accertamento,con la Circolare n. 1/E del 7febbraio 2017 ha fornito i pri-mi chiarimenti in merito allacorretta applicazione dell’art.1, comma 3, del Dlgs. n.127/15 e dell’art. 21 del Dl. n.78/10, come modificato dal-l’art. 4, del Dl. n. 193/16, riferitientrambi alla trasmissionetelematica trimestrale dei datidelle fatture emesse e ricevu-te.In primo luogo merita ricor-dare che, con riferimento alleAmministrazioni pubblicheverso cui è obbligatorio emet-tere fatture elettroniche -ossia quelle disciplinateall’art. 1, comma 2, della Leg-ge n. 196/09, incluse nell’Elen-co annuale Istat, compresidunque gli Enti Locali – l’A-genzia ha chiarito che questesono certamente esoneratedall’obbligo di invio dei dati

delle fatture ricevute, in quan-to tali fatture, essendo emes-se in formato elettronico,transitano già attraverso il“Sistema di interscambio” aisensi dell’art. 1, della Legge n.244/07, per cui verranno auto-maticamente acquisite dall’A-genzia delle Entrate. Restainvece obbligatorio, ancheper tali Enti, l’invio dei datidelle fatture e delle relativenote di variazione, emesse neiconfronti di soggetti diversida altre Pubbliche Ammini-strazioni che non siano statetrasmesse tramite il Sistemadi Interscambio (es. fatture divendita analogiche emesseverso privati).Art. 1, comma 3, del Dlgs. n.127/15Tale norma ha disposto che isoggetti passivi Iva, con riferi-mento alle operazioni effet-tuate dal 1° gennaio 2017,possano optare per la trasmis-

sione telematica all’Agenziadelle Entrate dei dati di tuttele fatture, emesse e ricevute, edelle relative variazioni. Tali dati possono essereacquisiti dall’Agenzia delleEntrate anche qualora il sog-getto passivo, che ha esercita-to l’opzione, trasmetta o rice-va fatture elettronichemediante il “Sistema di inter-scambio”, per cui nel caso incui non tutte le fatture emes-se e ricevute transitino trami-te il “Sistema di interscambio”, ilcontribuente che ha esercita-to l’opzione invierà i soli datirelativi alle altre fatture – oanche i dati relativi a tutte lefatture se ciò risulta più age-vole – con la trasmissione deidati fattura. L’opzione per la trasmissionetelematica deve essere eserci-tata entro il 31 dicembre del-l’anno precedente a quello diinizio della trasmissione dei

dati e ha effetto per l’annosolare in cui ha inizio la tra-smissione dei dati e per i 4anni solari successivi. Al termi-ne di tale periodo, se nonrevocata, l’opzione si estendedi quinquennio in quinquen-nio. Per i soggetti che inizianol’attività in corso d’anno e cheintendono esercitare l’opzio-ne sin dal primo giorno di atti-vità, l’opzione ha effetto dal-l’anno solare in cui viene eser-citata. Per il 2017 - primo anno diattuazione della disposizionein esame - l’opzione può esse-re esercitata, utilizzando i ser-vizi telematici dell’Agenziadelle Entrate, a partire dal 14dicembre 2016 e fino al 31marzo 2017 (vedi Provvedi-mento Entrate 1° dicembre2016). L’opzione può essere esercita-ta dal contribuente o da unintermediario suo delegato,

Trasmissione telematica dei dati delle fatture:confermato l’obbligo anche per gli Enti Localima solo per le fatture attive analogiche

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13 febbraio 2017NOTIZIARIO 7EntiLocali

Centro Studi Enti Locali8

tramite un apposito servizioon-line presente sul sito del-l’Agenzia delle Entrate nell’A-rea “Fatture e corrispettivi”. Nel-la stessa Area del sito è pre-sente una pagina dedicata diinformazione e assistenza on-line.Con Provvedimento AgenziaEntrate 28 ottobre 2016 sonostate definite le informazionida trasmettere, le regole e lesoluzioni tecniche ed i terminiper la trasmissione telematicadei dati delle fatture emesse ericevute, per l’esercizio dellarelativa opzione e per la mes-sa a disposizione delle infor-mazioni ricevute ai sensi del-l’art. 1, commi 2 e 3, del Dlgs.n. 127/15.Il contribuente o il suo inter-mediario hanno a disposizio-ne una procedura gratuita,disponibile sul sito dell’Agen-zia delle Entrate previa auten-ticazione (credenziali rilascia-te dall’Agenzia, Cns, identitàSpid), per compilare e inviarela comunicazione in argo-mento. Alternativamente, il contri-buente o il suo intermediariopossono utilizzare software dimercato per predisporre il file,nel formato xml definito dallecitate specifiche tecniche, edeffettuare la trasmissione. Al riguardo, la Circolare incommento fornisce a questopunto utili indicazioni in meri-to alle informazioni da tra-smettere, utili al contribuente,al suo intermediario, maanche ai programmatori deisoftware privati, per una cor-retta compilazione dei trac-ciati.Ovviamente, agli Enti Localiche decidono di esercitarel’opzione interessano comedetto soltanto le informazionirelative alle fatture emessenei confronti di soggettidiversi dalle Pubbliche Ammi-nistrazioni e che non sianostate trasmesse tramite “Siste-ma di interscambio”, in quantole uniche ad essere eventual-

mente analogiche e quindi anon transitare già dallo “Sdi”. Sirammenta che, qualora all’En-te Locale risulti più agevoletrasmettere tutti i dati dellefatture emesse (compresequelle già inviate mediante“Sdi”) è tecnicamente possibi-le, sarà cura dei sistemi del-l’Amministrazione finanziariaeliminare eventuali dati dupli-cati.Art. 21, Dl. n. 78/10 (comesostituito dall’art. 4 del Dl.n. 193/16, convertito conmodificazioni dalla Legge n.225/16)L’art. 4 del Dl. n. 193/16 hamodificato la disciplina delcosiddetto “spesometro”,disponendo l’obbligo dellacomunicazione - entro l’ulti-mo giorno del secondo mesesuccessivo ad ogni trimestre -dei dati delle fatture emesse ericevute, quest’ultime se regi-strate. Al riguardo, la Circolare incommento ha precisato che ichiarimenti relativi ai dati fat-tura ai fini delle trasmissioniopzionali (art. 1, comma 3,Dlgs. n. 127/15, vedi prece-dente paragrafo), valgonoanche per assolvere l’obbligodi comunicazione dei dati fat-tura stabilito dal novellato art.21, del Dl. n. 78/10.Pertanto, anche chi non eser-cita l’opzione ai sensi dell’art.1, comma 3, del Dlgs. n.127/15 e ricade quindi nel-l’art. 21 del Dl. n. 78/10, puòcomunque sfruttare il “Siste-ma di interscambio” per invia-re all’Agenzia delle Entrate isoli dati relativi alle fatture divendita analogiche emesse, oanche i dati relativi a tutte lefatture se ciò risulta più age-vole. E’ il caso ad esempiodegli Enti Locali che decides-sero di non esercitare l’opzio-ne.In tal senso dunque, gli adem-pimenti sostanziali richiesti atali Enti tra scegliere l’opzioneex art. 1, comma 3, Dlgs. n.127/15 o, alternativamente,

applicare l’art. 21 del Dl. n.78/10, sono in pratica identici.Occorre peraltro tener conto,nella scelta tra le 2 norme, del-le diversità delle sanzioniapplicate in caso di inviiomessi o tardivi, nonché lescadenze riferite al primoanno di applicazione. Inoltre,nell’ipotesi di esercizio del-l’opzione, vengono ridotti itermini per l’accertamento equelli per l’ottenimento dieventuali rimborsi.Quale norma scegliere tra le2 ?Come già avuto modo di sot-tolineare in uno dei prece-denti numeri di Entilocali-news, a fronte di identiciadempimenti dal punto divista informatico e quindi diinvio telematico, disciplinatinelle specifiche tecniche alle-gate al citato ProvvedimentoEntrate 28 ottobre 2016, l’e-sercizio dell’opzione di cuiall’art. 1, comma 3, Dlgs. n.127/15, per la trasmissionetelematica dei dati delle fattu-re determina di fatto iseguenti vantaggi:- esonero adempimentocomunicativo previsto dalnuovo art. 21, del Dl. n. 78/10(ma questo appare scontatovisti gli identici adempimenti…);- rimborsi prioritari (vantag-gio per alcuni Enti Locali sol-tanto teorico, almeno finchéresterà in vigore lo “split pay-ment”- attualmente fino al 31dicembre 2017, ma è statarichiesta all’Ue una prorogafino a fine 2020 - visto che pereffetto di tale nuovo regimeper molti Enti Locali si è venu-to a generare fisiologicamen-te un saldo Iva a debito);- riduzione dei termini diaccertamento.Riguardo alle tempistiche diinvio, queste sono sostanzial-mente identiche tranne leparticolarità previste per ilsolo anno 2017 dall’art. 21 delDl. n. 78/10 (primi 2 trimestriscadenti entrambi al 25

luglio) e, a regime, per la sca-denza legata al II trimestre(31 agosto invece che 16 set-tembre), mentre per le san-zioni è difficile a priori stabili-re quale sia la scelta più con-veniente; a prima vista – aseguito delle modificheapportate al Dl. n. 193/16 dal-la Legge di conversione n.225/16 – la scelta meno gra-vosa parrebbe essere quelladegli adempimenti obbliga-tori previsti dall’art. 21 del Dl.n. 78/10, visto anche il limitemassimo di sanzionabilità diEuro 1.000 per trimestre non-ché la possibilità di rimediareall’omesso invio nei 15 giornisuccessivi con dimezzamentodella sanzione.Va inoltre ricordato che,anche in caso di scelta per l’e-sercizio dell’opzione ex art. 1,comma 3, Dlgs. n. 127/15 rela-tivamente alla trasmissionetelematica delle fatture, restacomunque da assolvere l’al-tro obbligo comunicativointrodotto dallo stesso art. 4del Dl. n. 193/16, consistentenella “Comunicazione dei datidelle liquidazioni periodicheIva (mensili o trimestrali)”, pre-vista all’interno dell’art. 21-bis, introdotto ex novo nelcitato Dl. n. 78/10.Rimane invece del tuttoopzionale la memorizzazionee trasmissione dei corrispetti-vi prevista dallo stesso Dlgs.n. 127/15 e attuata anch’essacon altro ProvvedimentoEntrate 28 ottobre 2016 (vediEntilocalinews n. 43 del 7novembre 2016), opzione cheper gli Enti Locali - equipara-bili per determinati servizi ai“commercianti al minuto” sologiuridicamente (art. 22, Dpr. n.633/72) più che sostanzial-mente - che gestiscono servi-zi Iva senza obbligo di fattu-razione (es. “Refezione scola-stica” e “Trasporto scolastico”)non sembra risultare partico-larmente interessante.In definitiva, chi sceglie dioptare potrà beneficiare di

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13 febbraio 20177 EntiLocali NOTIZIARIO

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Si chiude il cerchio sulla vastaoperazione, avviata nel 2015,che ha portato al ricolloca-mento di 16.007 dipendentidegli Enti di Area vasta.Come noto, a “innescare” ilmacroprocesso è stata la Leg-ge n. 56/14 (c.d. “Legge Del-rio”).Stando a quanto precisatocon la Nota 3 febbraio 2017dal Ministro per la Semplifi-

cazione e la Pubblica Ammi-nistrazione, i dipendentiprenderanno servizio nellenuove sedi di assegnazioneentro il 20 febbraio 2017.Degli oltre 16.007 dipendentipubblici coinvolti, 7.185 sonostati ricollocati direttamentedalle Regioni. Altri 2.564 era-no in possesso dei requisitiper il pensionamento entro il31 dicembre 2016, 5.505 han-

no funzioni connesse al mer-cato del lavoro e 720 sonostati ricollocati secondo ilDecreto ministeriale 14 set-tembre 2015, che stabilisce icriteri di attuazione delleprocedure di mobilità e rego-la il transito dei dipendentidei Corpi di Polizia provincia-le.Per effetto del completamen-to delle procedure di mobi-

lità, secondo quanto stabilitodalle “Leggi di stabilità” 2015 e2016, tutte le Regioni e gliEnti Locali possono riprende-re le ordinarie facoltà diassunzione di personale. L’ultima Regione pervenuta atale risultato è stata la Ligu-ria, che ha incassato il “vialibera” del Dipartimento dellaFunzione pubblica soltanto il2 febbraio 2017.

alcuni vantaggi ma dovràcomunque tener conto diuna sanzionabilità comunqueprevista in caso di omissioni edell’obbligo di invio dei datidelle liquidazioni periodiche,per cui al momento le 2 scel-te appaiono quasi del tuttoequivalenti.Come già avuto modo dirimarcare, auspicabile sareb-be stato peraltro un esonerototale per gli Enti Locali datutti gli adempimenti comu-nicativi sopra esaminati,anche perché appare illogicoaver coinvolto tali Enti nellalotta all’evasione fiscale attra-

verso ad esempio l’istituzionedello “split payment” - richie-dendo loro collaborazione etempestività nei versamentiIva (oltretutto con aggravio dilavoro e di costi, senza alcunritorno in termini economicio vantaggi di altri genere) –obbligandoli poi ad assolverei medesimi adempimenti pre-visti per tutti i contribuentiIva e sanzionandoli addirittu-ra in caso di errore.Oltretutto, rammentiamo chenel Comunicato-stampa 1°aprile 2016 (vedi Entilocali-news n. 14 del 4 aprile 2016) sileggeva quanto segue: “Dopo

l’entrata a regime della fatturaelettronica P.A. e l’introduzionedello ‘split payment’ (operatadalla ‘Legge di stabilità 2015’),con un Provvedimento in corsodi pubblicazione l’Agenziaesclude, anche per il 2015, laPubblica Amministrazione dal-l’invio dello ‘Spesometro’…”.Pertanto, essendo stati gli EntiLocali espressamente esclusidal vecchio “Spesometro” finoal 2015 - mentre per il 2016sono ad oggi ancora ricom-presi, con scadenza di presen-tazione, rispettivamente, il 10aprile per i contribuenti men-sili ed il 20 aprile per i contri-

buenti trimestrali, ma è facilepresumere nelle prossimesettimane un Provvedimentoad hoc di estensione dell’eso-nero anche per tale anno -appare incoerente obbligarliai nuovi adempimenti laddo-ve la stessa Direzione centraledell’Agenzia delle Entrateabbia ricordato, che “le dispo-sizioni dell’art. 4 del Dl. n. 193rappresentano un’evoluzione erazionalizzazione di una seriedi adempimenti comunicativi,attualmente assolti tramite lapresentazione del cosiddetto‘spesometro integrato’ – ocomunicazione polivalente …”.

Mobilità personale P.A.:completata la ricollocazione dei dipendentidi Province e Città metropolitane

Dal 10 gennaio 2016 è dispo-nibile, sul “Portale della perfor-mance” del sito del Diparti-mento della Funzione pubbli-ca, la procedura informaticaper l’iscrizione nell’Elenconazionale dei componentidegli “Organismi indipendentidi valutazione” (Oiv), previstadall’art. 3 del Decreto ministe-riale 2 dicembre 2016.Tale Decreto disciplina l’istitu-zione ed il funzionamento

dell’Elenco nazionale dei com-ponenti degli Oiv, istituiti aisensi dell’art. 14 del Dlgs. n.150/09 presso Amministrazio-ni, Agenzie ed Enti statali.L’iscrizione nell’Elenco nazio-nale potrà essere chiesta daisoggetti in possesso di precisirequisiti:a) di ordine generale, quali:1. essere cittadino italiano o diuno degli Stati membri dell’U-nione europea;

2. godere dei diritti civili epolitici;3. non aver riportato condan-ne penali e non essere desti-natario di provvedimenti giu-diziari iscritti nel casellariogiudiziale. Le cause di esclu-sione operano anche nel casoin cui la sentenza definitivadisponga l’applicazione dellapena su richiesta, ai sensi del-l’art. 444 del Cpp.;3) di competenza ed esperien-

za, quali:1. essere in possesso di diplo-ma di laurea (vecchio ordina-mento), laurea specialistica olaurea magistrale;2. essere in possesso di com-provata esperienza professio-nale di almeno 5 anni, matura-ta presso Pubbliche Ammini-strazioni o aziende private,nella misurazione e valutazio-ne della performance organiz-zativa e individuale, nella pia-

“Oiv”:pronta la procedura informatica per l’iscrizionenell’Elenco nazionale

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13 febbraio 2017NOTIZIARIO 7EntiLocali

Centro Studi Enti Locali10

nificazione, nel controllo digestione, nella programma-zione finanziaria e di bilancioe nel risk management;c) di integrità, quali:1. non essere stati condannati,anche con Sentenza non pas-sata in giudicato, per uno deireati previsti dal Libro II, TitoloII, Capo I, Cp.;2. non aver riportato condan-na nei giudizi di responsabilitàcontabile e amministrativaper danno erariale;3. non essere stati motivata-mente rimossi dall’incarico dicomponente dell’Oiv primadella scadenza del mandato;4. non essere stati destinatari,quali dipendenti pubblici, diuna sanzione disciplinaresuperiore alla censura.Le domande di iscrizione pos-sono essere presentate in

qualsiasi momento dell’anno,mentre l’effettiva iscrizionedecorre dalla comunicazioneda parte del Dipartimentodella completezza delle infor-mazioni fornite sulla sussi-stenza dei requisiti. Il Diparti-mento si riserva poi la facoltàdi effettuare controlli a cam-pione sull’effettivo possessodei requisiti, nonché sulla veri-dicità delle dichiarazioni rese.La non veridicità della dichia-razione comporta la mancataiscrizione o l’immediata can-cellazione dall’Elenco.I soggetti iscritti nell’Elencosaranno collocati in 3 fasceprofessionali, a seconda deglianni di esperienza professio-nale posseduti. Successiva-mente alla prima iscrizione,l’inserimento nelle fasce pro-fessionali può essere modifi-

cato dal Dipartimento suistanza dell’interessato, previaverifica del possesso deirequisiti richiesti per l’accessoalla fascia superiore.L’iscrizione nell’Elenco ha vali-dità triennale, fatte salveeventuali domande di rinno-vo dell’iscrizione.I componenti dell’Oiv sononominati dall’Organo di indi-rizzo politico-amministrativodi ciascuna Amministrazione,singolarmente o in formaassociata, per una durata coe-rente con il termine triennaledi validità dell’iscrizione all’E-lenco. L’incarico non è proro-gabile ed è rinnovabile unasola volta, previa proceduracomparativa.I componenti degli Oiv posso-no essere nominati solo tra isoggetti iscritti nell’Elenco

nazionale da almeno 6 mesi(requisito non richiesto fino al30 giugno 2017) e deve esse-re rispettato, negli organismicollegiali, l’equilibrio di gene-re.Viene infine previsto l’obbligodi formazione continua per gliiscritti nell’Elenco. In partico-lare, ai fini della permanenzanell’Elenco, i soggetti iscrittisono tenuti ad acquisire 40crediti formativi nel triennioprecedente al rinnovo dell’i-scrizione. La formazione con-tinua dovrà essere organizza-ta da istituzioni pubbliche oprivate accreditate presso la“Scuola nazionale dell’Ammi-nistrazione”, previa definizionedei requisiti per l’accredita-mento da parte dello stessoDipartimento della Funzionepubblica.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 26del 1° febbraio 2017 è statapubblicata la Delibera Anacn. 1 dell’11 gennaio 2017, conla quale vengono date indica-zioni alle stazioni appaltantisulle modalità per l’acquisi-zione e per il perfezionamen-to del Cig.L’Autorità ha preliminarmen-te chiarito che:a. per le procedure che preve-dono la pubblicazione delbando o avviso di gara, il Cigva acquisito prima della rela-tiva pubblicazione, in modoche possa essere ivi riportato;b. per le procedure che preve-dono l’invio della lettera diinvito, il Cig va acquisito pri-ma dell’invio delle stesse inmodo che possa essere iviriportato;c. per gli acquisti effettuatisenza le modalità di cui aipunti a) e b), il Cig va ottenu-

to prima della stipula del rela-tivo contratto, in modo chepossa essere ivi riportato econsentire il versamento delcontributo da parte deglioperatori economici selezio-nati (ad esempio, nel caso diaffidamenti in somma urgen-za il Cig va riportato nella let-tera d’ordine).L’Anac ha quindi ricordatoche, entro 90 giorni dall’ac-quisizione del Cig, il Rup ètenuto a procedere con il per-fezionamento dello stessoall’interno del Sistema“Simog”, inserendo i dati ivirichiesti (ad esempio, data dipubblicazione del bando e ladata di scadenza di presenta-zione delle offerte) oppure, inalternativa, a procedere conla cancellazione del Codicegià richiesto e non ancoraperfezionato. In particolare, l’Anac stabili-

sce che, entro 90 giorni dal-l’entrata in vigore del Provve-dimento in esame (quindi 90giorni dal 16 febbraio 2017), iRup devono necessariamenteprocedere al perfezionamen-to di tutti i Cig già acquisiti enon ancora perfezionati.In caso di inadempimento,nei confronti del Rup potràessere applicata una sanzio-ne da un minimo di Euro 250ad un massimo di Euro25.000, come previsto dall’art.213, comma 13, del Dlgs. n.50/16.Al fine di agevolare la trasmis-sione delle informazionirichieste, l’Autorità proce-derà, sia ad inserire un’appo-sita finestra di “warning” nelSistema “Simog” per ricordareal Rup la necessità di perfe-zionare i Cig, sia ad inviare unmessaggio via mail al Rupche lo avvisa con 15 giorni di

anticipo dell’approssimarsidel termine entro il quale ilCig deve essere perfezionato.In caso di mancato perfezio-namento del Cig, l’Anac pro-cede automaticamente allacancellazione del Codice nonperfezionato, inviando appo-sito messaggio via mail alRup.Dalla data della cancellazio-ne, l’utilizzo del Cig da partedella Stazione appaltantedetermina violazione dellenorme sulla trasmissione del-le informazioni obbligatorieall’Autorità, sulla contribuzio-ne di gara e sulla tracciabilitàdei pagamenti, nonché possi-bile responsabilità penale ederariale.Infine, l’Anac si riserva lafacoltà di valutare:- il comportamento della sta-zione appaltante che utilizzaun Cig non perfezionato, in

Cig:in caso di mancato perfezionamento il Ruprischia una sanzione fino a 25.000 Euro

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13 febbraio 20177 EntiLocali NOTIZIARIO

Centro Studi Enti Locali 11

sede di qualificazione dellestazioni appaltanti ai fini del-l’istituzione dell’appositoElenco di cui all’art. 38 del

Dlgs. n. 50/16;- nell’ambito del “Sistema uni-co di qualificazione degli ese-cutori di lavori pubblici”, di cui

all’art. 84, del Dlgs. n. 50/16, ilcomportamento degli opera-tori economici che nonsegnalano l’impossibilità di

effettuare il pagamento delcontributo all’Anac, in quantoil Cig non è stato perfeziona-to.

Pubblicazione di avvisi e bandi di gara:definiti gli indirizzi generali dal Ministerodelle Infrastrutture e dei TrasportiNella Gazzetta Ufficiale n. 20del 25 gennaio 2017 è statopubblicato il Decreto 20dicembre 2016 del Ministerodelle Infrastrutture e dei Tra-sporti, recante gli indirizzigenerali di pubblicazione diavvisi e bandi di gara, in attua-zione di quanto previsto dal-l’art. 73, comma 4, del Dlgs. n.50/16.Il Decreto prevede che le sta-zioni appaltanti e le Centrali dicommittenza pubblichino gliavvisi e bandi di gara con lemodalità di cui agli artt. 72 e73, del Dlgs. n. 50/16.La pubblicazione sulla piat-taforma Anac, prevista dall’art.73, comma 4, citato è effettua-ta entro il sesto giorno ferialesuccessivo a quello del ricevi-mento della documentazioneda parte della stessa Autorità eriporta la data di pubblicazio-ne dalla quale decorrono i ter-mini per la presentazione del-le offerte. Gli avvisi e i bandisono inoltre pubblicati, nonoltre due giorni lavorativi suc-cessivi alla pubblicazione sullapiattaforma Anac, sul “profilo dicommittente” con l’indicazionedella data e degli estremi dipubblicazione sulla stessapiattaforma. La pubblicazione di informa-

zioni ulteriori, complementario aggiuntive rispetto a quelleindicate nel codice, avvieneesclusivamente in via telema-tica sul profilo del committen-te e non può comportare one-ri finanziari a carico delle sta-zioni appaltanti.Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs. n.50/16, bandi e avvisi sonoaltresì pubblicati sulla Piat-taforma informatica del Mit,anche tramite i Sistemi infor-matizzati regionali e le Piat-taforme regionali di e-procure-ment interconnesse tramitecooperazione applicativa. Il Decreto rimanda ad un suc-cessivo atto dell’Anac perquanto riguarda la definizionedelle soglie d’importo, dellemodalità operative e dei tem-pi per il funzionamento dellapiattaforma in cooperazioneapplicativa con la piattaformainformatica del Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti, iSistemi informatizzati delleRegioni e le Piattaforme regio-nali di e-procurement.Fino alla data di funzionamen-to della Piattaforma Anac, gliavvisi e i bandi di gara, sonopubblicati nella Gazzetta Uffi-ciale della Repubblica italiana,Serie speciale relativa ai con-tratti, con esclusione degli

avvisi e bandi di gara relativi alavori di importo inferiore aEuro 500.000 che, fino allamedesima data, sono pubbli-cati nell’Albo pretorio delComune dove si eseguono ilavori.Il Ministero specifica poi chedal 1° gennaio 2017, al fine digarantire adeguati livelli di tra-sparenza e di conoscibilità del-le procedure di gara e di favori-re la concorrenza attraverso lapiù ampia partecipazione delleimprese interessate, anche nel-le realtà territoriali locali, lapubblicazione degli avvisi edei bandi, nonché degli avvisirelativi agli appalti aggiudicati,è altresì effettuata:a) per gli avvisi ed i bandi rela-tivi ad appalti pubblici di lavo-ri o di concessioni di importocompreso tra Euro 500.000 eEuro 5.225.000, per estratto sualmeno 1 dei principali quoti-diani a diffusione nazionale esu almeno 1 a maggiore diffu-sione locale nel luogo ove sieseguono i contratti; b) per gli avvisi ed i bandi rela-tivi ad appalti pubblici di lavo-ri, servizi e forniture di importosuperiore alle soglie di rilevan-za comunitaria (di cui all’art.35, commi 1 e 2, del Dlgs. n.50/16), per estratto su almeno

2 dei principali quotidiani adiffusione nazionale e sualmeno 2 a maggiore diffusio-ne locale nel luogo ove si ese-guono i contratti.Infine, gli avvisi di post-infor-mazione sono pubblicati:a) per lavori sopra sogliacomunitaria: sulla PiattaformaAnac e nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica e per estrattosu almeno 2 quotidiani a diffu-sione nazionale e su almeno 2quotidiani a diffusione locale;b) per lavori sotto sogliacomunitaria di importo mag-giore o uguale a Euro 500.000:sulla Piattaforma Anac e nellaGazzetta Ufficiale della Repub-blica italiana e per estratto sualmeno 1 quotidiano a diffu-sione nazionale e su almeno 1quotidiano a diffusione localenel luogo dove si esegue ilcontratto; c) per lavori sotto soglia comu-nitaria di importo inferiore a500.000 Euro: sull’Albo preto-rio del Comune dove si ese-guono i lavori. Le spese per la pubblicazioneobbligatoria degli avvisi e deibandi di gara dovranno essererimborsate alla stazioneappaltante dall’aggiudicatarioentro il termine di 60 giornidall’aggiudicazione.

L’art. 192, comma 1, del Dlgs. n.50/16, prevede che presso l’A-

nac sia istituito un appositoElenco di Amministrazioni

aggiudicatrici e di Enti aggiu-dicatori che operano mediante

affidamenti diretti nei confron-ti di proprie Società “in house”

Affidamenti diretti a “Società in house”:dal Consiglio di Stato parere favorevole con osservazioni sulle“Linee-guida” Anac

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13 febbraio 2017NOTIZIARIO 7EntiLocali

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di cui all’art. 5 dello stessoDecreto. Tale previsione èanche funzionale a garantireadeguati livelli di pubblicità etrasparenza nei contratti pub-blici.L’iscrizione nell’Elenco avvienea domanda, una volta riscon-trata l’esistenza dei requisiti,seguendo modalità e criteridefiniti con atto dell’Autorità.La domanda di iscrizione con-sente alle Amministrazioniaggiudicatrici e agli Enti aggiu-dicatori di effettuare affida-menti diretti dei contrattiall’Ente strumentale; ovvia-mente sotto la loro responsa-bilità. Sul profilo del committentenella Sezione “Amministrazionetrasparente” sono pubblicati eaggiornati, in conformità alle

disposizioni di cui al Dlgs. n.33/13, in formato “open data”,tutti gli atti connessi agli affi-damenti “in house”, ove nonsecretati (combinato dispostodei commi 1 e 3, dell’art. 192menzionato). Ciò stante, ai fini dell’applica-zione del comma 1 dell’art.192, l’Autorità ha inteso sotto-porre a consultazione on line laproposta di “Linee-guida per l’i-scrizione nell’Elenco delleAmministrazioni aggiudicatricie degli Enti aggiudicatori cheoperano mediante affidamentidiretti nei confronti di proprieSocietà ‘in house’” (vedi articolo“Società in house”: ancora daemanare le ‘Linee-guida per l’i-scrizione dell’Elenco Anac delleAmministrazioni che vi fannoricorso” in “Entilocalinews” n. 1

del 2 gennaio 2017). Il termineper la presentazione dei con-tributi al predetto documentoè scaduto lo scorso 20 dicem-bre 2016. All’esito delle osservazioni per-venute da parte dei soggettiinteressati, il Consiglio dell’Au-torità, nell’Adunanza del 28dicembre 2016, ha approvato(aggiornando il documentoprecedente) lo Schema “Linee-guida n. …, di attuazione delDlgs. 18 aprile 2016, n. 50, recan-ti ‘Linee-guida per l’iscrizionenell’Elenco delle Amministrazio-ni aggiudicatrici e degli Entiaggiudicatori che operanomediante affidamenti diretti neiconfronti di proprie Società ‘inhouse’ previsto dall’art. 192 delDlgs. n. 50/16””.Il predetto Documento, in virtù

della sua rilevanza generale, èstato inviato - con appositaNota del Presidente dell’Auto-rità nazionale Anticorruzione29 dicembre 2016 - al Consigliodi Stato, al fine di acquisirne ilrelativo Parere. Lo Schema del-le “Linee-guida” è stato altresìinviato alla Commissione 8°“Lavori pubblici, Comunicazioni”del Senato della Repubblica ealla VIII Commissione “Ambien-te, territorio e lavori pubblici”della Camera dei Deputati.Dal momento che Consiglio diStato ha reso parere favorevolecon osservazioni sullo Schema“de quo” (Commissione specia-le, Parere n. 282 del 1° febbraio2017), resta da attendere che ilConsiglio dell’Autorità vari laversione finale delle “Linee-gui-da”.

Con il Comunicato del Presi-dente 21 dicembre 2016,pubblicato sulla GazzettaUfficiale n. 26 del 1° febbraio2016, l’Anac ha fornito iModelli per le segnalazioni alCasellario informatico del-l’Autorità nonché per l’eserci-zio del potere sanzionatoriodella stessa Autorità relativa-mente agli operatori econo-mici nei cui confronti sussi-stono le cause di esclusionedi cui all’art. 80 del Dlgs. n.50/16.Ai sensi dell’art. 32, comma 7,del Dlgs. n. 50/16, “l’aggiudica-zione diventa efficace dopo laverifica del possesso dei pre-scritti requisiti”. Le stazioniappaltanti sono pertantotenute al controllo delledichiarazioni rese dall’aggiu-dicatario.Le conseguenze, in caso diesito negativo di tale control-lo, si ritrovano nell’art. 80,comma 12, del “Codice”. In talcaso, laddove sia stata pre-

sentata falsa dichiarazione ofalsa documentazione, nelleprocedure di gara e negli affi-damenti di subappalto, la sta-zione appaltante ne dàsegnalazione all’Autorità che,se ritiene che siano state resecon dolo o colpa grave, dispo-ne l’iscrizione di appositaannotazione interdittiva nelCasellario informatico, ai finidell’esclusione dalle proce-dure di gara e dagli affida-menti di subappalto fino a 2anni. Dalla dichiarazione non veri-tiera deriva anche una sanzio-ne a carattere pecuniario,come disposto dall’art. 213,comma 13, del “Codice”, checonferisce all’Autorità il pote-re di irrogare sanzioni ammi-nistrative pecuniarie entro illimite minimo di Euro 500 e illimite massimo di Euro50.000. Il Comunicato in esame forni-sce pertanto i seguentiModelli per le comunicazioni

all’Anac:1) Modello “A”: deve esserecompilato ed inviato dallestazioni appaltanti in caso dipresentazione di falsa dichia-razione o falsa documenta-zione resa dagli operatorieconomici sul possesso deirequisiti generali e di qualsia-si altra condizione rilevanteper la partecipazione alle pro-cedure di gara e/o per l’ag-giudicazione delle gare o pergli affidamenti di subappalto,ivi comprese le false dichiara-zioni/documentazione reseper giustificare l’anomaliadelle offerte e/o nell’ambitodel criterio dell’offerta econo-micamente più vantaggiosa;2) Modello “B”: deve esserecompilato ed inviato dallestazioni appaltanti in caso dipresentazione di falsa dichia-razione o falsa documenta-zione da parte degli operato-ri economici sul possesso deirequisiti speciali di tipo eco-nomico-finanziario o tecnico-

organizzativo ovvero deirequisiti di idoneità professio-nale, rilevanti per la parteci-pazione alle procedure digara e/o per l’aggiudicazionedelle gare o per gli affida-menti di subappalto;3) Modello “C”: da compilareed inviare a cura delle Soanelle fattispecie di presenta-zione di falsa dichiarazione ofalsa documentazione da par-te degli operatori economicisul possesso dei requisitigenerali o speciali di tipo eco-nomico-finanziario o tecnico-organizzativo ovvero deirequisiti di idoneità professio-nale, rilevanti ai fini del conse-guimento dell’attestazione diqualificazione (Modello “C1”per l’avvio del procedimento,“C2” per la sospensione delprocedimento, e “C3” per laconclusione del procedimen-to);4) Modello “D” e Modello “E”:da compilarsi ed essere invia-ti dalle Soa di riferimento in

Casellario informatico Anac:forniti i Modelli per le segnalazioni

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13 febbraio 20177 EntiLocali NOTIZIARIO

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caso di mancata risposta del-l’operatore economico allerichieste in ordine alla verificadella veridicità delle dichiara-zioni e della documentazionedi cui agli artt. 78 e 79 del Dpr.n. 207/10 per la segnalazionealla Autorità ai sensi dell’art.74, commi 4 e 6, del medesi-mo Dpr.;5) Modello “F”: deve essere

compilato ed inviato dallaSoa segnalante in presenza diirregolarità compiute da altraSoa;6) Modello “G”: elaborato espedito dai soggetti interes-sati (operatori economiciconcorrenti, Soa) nelle ipotesidi mancato deposito degliatti di fusione o di altra ope-razione che comporti il trasfe-

rimento di azienda o di unsuo ramo da parte delleImprese;7) Modello “H”: deve esserecompilato ed inviato dallaSoa in presenza della manca-ta risposta alla richiesta diconferma dei titoli autorizza-tivi, esibiti dagli operatorieconomici richiedenti l’atte-stazione di qualificazione per

la dimostrazione di lavori ese-guiti per committenti nontenuti all’applicazione del“Codice”;8) Modello “I”: prodotto edinviato dalla Soa ai fini dellasegnalazione per il mancatoinserimento da parte dei sog-getti aggiudicatori nella ban-ca dati dell’Osservatorio delCel telematico.

Con un Avviso pubblicato il 1°febbraio 2017 sul proprio sitoistituzionale, il Ministero del-l’Interno- Direzione centraleper i Servizi Demografici, hadato indicazioni ai Comuni inmerito alle procedure damettere in atto per disfarsidelle vecchie “Carte d’identitàelettroniche” (Cie) ancora ingiacenza presso i propri Uffi-ci.

In applicazione dell’art. 68delle “Nuove Istruzioni per ladisciplina dei Servizi di vigilan-za e controllo sulla produzionedelle carte valori, degli stam-pati a rigoroso rendiconto”,approvate con Dm. Mef 4agosto 2003 e delle relativeCircolari, il Viminale ha auto-rizzato la distruzione in locodei supporti delle Cie.Prima di dare il via all’opera-

zione di distruzione delle Car-te d’identità (che potrà avve-nire per macerazione, incene-rimento o altro sistema ido-neo), i Comuni dovranno sta-bilire l’entità dei quantitativida distruggere e indicare iseriali dei supporti, alla pre-senza del Responsabile del-l’Ufficio Anagrafe. Quest’ultimo dovrà poi redi-gere apposito verbale sotto-

scritto da tutti i presenti allerelative operazioni, da con-servarsi agli atti per 5 anni.Una copia autentica del ver-bale in questione dovrà esse-re trasmessa, in formato digi-tale, all’indirizzo [email protected], valo-rizzando il campo oggettocon la seguente espressione:“destinatario Ufficio X dellaDirezione VI”.

“Servizi Demografici”:il Viminale autorizza la distruzione delle vecchie“Carte d’identità elettroniche”

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13 febbraio 2017APPROFONDIMENTI 7EntiLocali

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In attesa delle annunciatemodifiche del “Testo unico inmateria di Società a partecipa-zione pubblica” (“Tusp”), emer-gono alcune riflessioni sulladisciplina degli Amministra-tori così come portata dall’art.11 del “Tusp”. In particolare, sifa riguardo al quadro di riferi-mento per definire obblighi edoveri ma anche responsabi-lità e relazioni che intercorro-no con gli altri Organi o con isoci che li nominano.E’ dato assodato che il “Tusp” sioccupa, per quanto attienealle c.d. “regole di corporategovernance”, alle Società acontrollo pubblico, per le qua-li le definizioni contenute nel-l’art. 2, lett. b), dispongonoche per controllo debbaintendersi “la situazionedescritta nell'art. 2359 del Cc.. Ilcontrollo può sussistere anchequando, in applicazione di nor-me di legge o statutarie o dipatti parasociali, per le decisio-ni finanziarie e gestionali stra-tegiche relative all'attivitàsociale è richiesto il consensounanime di tutte le parti checondividono il controllo”1.L’aspetto decisivo per affron-tare l’argomento è quello del-la portata interpretativa del“Tusp” in relazione all’ordina-mento civile ed a quello pub-blico.Risulta confermato quantodisposto dall’art. 4, comma 13,del Dl. n. 95/12, in quantoall’art. 1, comma 3, risultacome, “per tutto quanto nonderogato dalle disposizioni delpresente Decreto, si applicanoalle Società a partecipazionepubblica le norme sulle Societàcontenute nel Codice civile e lenorme generali di diritto priva-to”.

Quindi, per quanto non dispo-sto dal “Tusp”, valgono ledisposizioni del Codice civileo del diritto comune e, intema di Amministratori diSocietà con soci pubblici, l’art.2449, comma 2, Cc., disponeche “gli Amministratori e i Sin-daci o i componenti del Consi-glio di sorveglianza nominati anorma del comma 1 possonoessere revocati soltanto dagliEnti che li hanno nominati. Essihanno i diritti e gli obblighi deimembri nominati dall'Assem-blea.”L’approccio interpretativo cheemerge con il “Testo unico”,non solo non appare unanovità, ma conferma l’orienta-mento consolidato fin dallal’emanazione del Codice civi-le, vale a dire che le Societàpartecipate da Enti pubblici,da un lato, non sono Societàdi diritto speciale in quantoricondotte all’alveo del Codi-ce civile, e dall’altro lato, lapresenza del socio pubbliconon determina una involuzio-ne verso la loro qualifica diEnte pubblico.Principi confermati anche dal-la Ordinanza della Cassazionea Sezioni unite 1° dicembre2016, n. 24591, che affronta inmodo diretto, sia i canoniinterpretativi per classificarele Società pubbliche, che ilrapporto di natura privatisticoche regola il rapporto fra ilsocio pubblico e l’Ammini-stratore da esso nominato.La Corte, per risolvere unaquestione processuale relati-va il riparto di giurisdizione,richiamando suoi precedenti,rimanda al Giudice ordinarioper gli atti di nomina e revocadi Amministratori di Societàpubbliche basandosi sulla

riconduzione delle Società apartecipazione pubblica alladisciplina privatistica conte-nuta nel Codice civile, inragione della previsione di cuiall’art. 4, del Dl. n. 95/12 (oggiriproposta all’art. 1, comma 3,del Dlgs. n. 175/16). Alle Società a partecipazionepubblica si applica dunque ladisciplina di diritto comune,ove non diversamente previ-sto da disposizioni speciali (eoggi dal “Testo unico” di cui alDlgs. n. 175/16). “Da tale indi-cazione normativa deriva,secondo l’impostazione dellaCorte, un chiaro inquadramen-to in senso privatistico delleSocietà a partecipazione pub-blica: il rapporto tra soci (anchedi controllo) e Società assumedunque i connotati propri delleSocietà di diritto comune. Tratali connotati vi sono l’autono-mia soggettiva e gestionaledell’Ente rispetto ai suoi soci(specie in caso di Società perazioni), nonché la derivazionedei poteri speciali esercitabilidal socio pubblico dagli stru-menti propri del diritto societa-rio (statuto sociale e art. 2449Cc.) e non dal diritto pubblico”2

(cfr. Eupolis Lombardia –Osservatorio sulle Società apartecipazione pubblica).La Corte trova ulteriore con-ferma dell’impostazione dicui sopra in altri elementi: (i) la Relazione al Codice civiledel 1942, in cui si evidenziavalo “assoggettamento” degliEnti pubblici alla disciplinadelle Società per azioni incaso di partecipazioni di pro-prietà pubblica; (ii) l’art. 2449 del Cc. il quale,pur attribuendo un poterespeciale all’azionista pubbli-co, subordina tale potere alla

sua affermazione esplicitanello statuto sociale e affermai principi di irrilevanza dellanatura pubblica degli azioni-sti, di parità di status tra gliAmministratori e di perfettaautonomia della Società; (iii) la giurisprudenza dellaCorte di Giustizia Ue (Senten-za 23 ottobre 2007, Causa C-112/05, Commissione c. Ger-mania; Sentenza 6 dicembre2007, Cause C-463/04 e C-464/04, Federconsumatori),secondo cui le disposizioniche comportano disparità ditrattamento tra gli azionisticonfliggono con i Trattati; iv) la giurisprudenza dellaCorte Costituzionale italiana(Sentenza 5 febbraio 1992, n.35; Sentenza 16 giugno 2006,n. 233), secondo cui le regolesu nomina e revoca di Ammi-nistratori e Sindaci sono daricondurre al diritto privato,con esclusione dei principi dicui all’art. 97 Costituzione inragione dell’intuitus personaesotteso alle nomine; (v) le nuove previsioni di cui alDlgs. n. 175/16 (“Testo unico inmateria di Società a partecipa-zione pubblica”) che, come giàricordato sopra, hanno riaffer-mato il principio dell’applica-bilità in via residuale dellenorme di diritto privato alleSocietà a partecipazione pub-blica, oltre ad introdurre alcu-ne regole volte a connotare insenso privatistico la disciplinadelle stesse (in particolare, fal-libilità delle Società anche setitolari di affidamenti in hou-se, e affermazione generaledell’azione civile di responsa-bilità sociale nei confrontidegli Amministratori)3.In questo contesto, l’art. 11del “Tusp” è norma articolata,

Riflessioni sulla disciplina degli Amministratori delle Società apartecipazione pubblica: compensi e cause di ineleggibilitàdi Roberto Camporesi

GLI APPROFONDIMENTI

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13 febbraio 20177 EntiLocali APPROFONDIMENTI

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in quanto contiene numerosirinvii alla decretazione mini-steriale, disposizioni di naturatransitoria (comma 7), dispo-sizioni precettive con obbligodi inserimento nello statuto(comma 9), disposizioni di“moral suasion” (ultimo com-ma).Dubbi interpretativi sono sor-ti proprio in materia di gover-nance. I più significativi sonoriferiti a prese di posizionedella prassi che non ha tenutoconto del canone interpretati-vo come sopra illustrata allaluce anche dell’ultima Sen-tenza della Cassazione citata.In primo luogo, ci si riferisce alregime transitorio per la disci-plina dei limiti massimi deicompensi degli Amministra-tori. La disciplina del compensodegli Amministratori si artico-la su 4 momenti temporalisuccedutesi nel tempo.- La prima fase: caratterizzatadall’art. 1, comma 725, della“Finanziaria 2007” (Legge n.296/06). Si citano al riguardo,per le Società interamentepubbliche, i commi 725:“725. Nelle Società a totale par-tecipazione di Comuni o Pro-vince, il compenso lordoannuale, onnicomprensivo,attribuito al Presidente e aicomponenti del Consiglio diamministrazione, non puòessere superiore per il presiden-te al 70% e per i componenti al60% delle indennità spettanti,rispettivamente, al Sindaco e alPresidente della Provincia aisensi dell’art. 82 del Testo unicodi cui al Dlgs. n. 267/00. Restaferma la possibilità di prevede-re indennità di risultato solo nelcaso di produzione di utili e inmisura comunque non superio-re al doppio del compensoonnicomprensivo di cui al pri-mo periodo. Le disposizioni delpresente comma si applicanoanche alle Società controllate,ai sensi dell'art. 2359 Cc., dalleSocietà indicate nel primoperiodo del presente comma.

(comma così modificato dal-l'art. 61, comma 12, Legge n.133/08)”.- La seconda fase: caratteriz-zata dall’art. 16, comma 1, delDl. n. 90/14, che ha modificatol’art. 4, commi 4 e 5, del Dl. n.90/15 e Legge n. 90/15. Talefase fissa un taglio c.d. “linea-re”, previsto dall’art. 16 del Dl.n. 90/14, convertito nella Leg-ge n. 114/14, e prevede, per leSocietà a totale partecipazio-ne pubblica, diretta e indiret-ta, che, “a decorrere dal 1° gen-naio 2015, il costo annualesostenuto per i compensi degliAmministratori di tali Società,ivi compresa la remunerazionedi quelli investiti di particolaricariche, non può superarel'80% del costo complessiva-mente sostenuto nell'anno2013. In virtù del principio diomnicomprensività della retri-buzione, qualora siano nomi-nati dipendenti dell'Ammini-strazione titolare della parteci-pazione, o della Società con-trollante in caso di partecipa-zione indiretta o del titolare dipoteri di indirizzo e di vigilanza,fatto salvo il diritto alla coper-tura assicurativa e al rimborsodelle spese documentate, nelrispetto del limite di spesa di cuial precedente periodo, essi han-no l'obbligo di riversare i relati-vi compensi all'Amministrazio-ne o alla Società di apparte-nenza e, ove riassegnabili, inbase alle vigenti disposizioni, alfondo per il finanziamento deltrattamento economico acces-sorio”.Le 2 disposizioni sopra citate,sebbene emanate in perioditemporali successivi, sonolegate da un nesso strutturalefra loro, che viene rappresen-tato come un rapporto di spe-cie a genere, in quanto non èrevocabile in dubbio che le 2disposizioni hanno il medesi-mo oggetto. La prima norma(art. 1, comma 725) rappre-senta il limite edittale, cherisulta quindi inderogabile,mentre la seconda norma (art.

16, comma 1, del Dl. n. 90/14,che ha modificato l’art. 4,comma 4 e 5, del Dl. n. 90/15, eLegge n. 90/15) rappresentaontologicamente un di cuidella prima, avendo ad ogget-to unicamente la determina-zione di un’entità diversa rap-presentata dal “costo comples-sivamente sostenuto nell’anno2013”.La disciplina su richiamata,tanto quella della prima fase esoprattutto quella dellaseconda fase, non ha brillatoper chiarezza e di fatto haregistrato critiche da parte ditutte le parti coinvolte: leAmministrazioni comunaliche nell’esercizio dei controllisulle Società partecipatedovevano applicare una disci-plina a volte addirittura illogi-ca ed iniqua; gli Amministra-tori delle Società che hannovisto svilito il loro ruolo dacompensi basati unicamentesu tagli c.d. “lineari”, ed anchela Corte dei conti che gio-coforza è dovuta intervenirecon interpretazioni estensiveo restrittive per valutare divolta in volta la volontà delLegislatore che non risultavachiara e addirittura in contra-sto con altre parti dell’ordina-mento. Sta di fatto che adoggi tale disciplina è stataabrogata.- La terza fase: il regime tran-sitorio che, dalla entrata invigore del “Testo unico inmateria di Società a partecipa-zione pubblica” (avvenuta il 23settembre 2016) e l’emana-zione del Decreto ministerialeche prevedrà i nuovi criteri dideterminazione dei compensicome prevede l’art. 11, com-ma 7, del “Testo unico”, chetestualmente recita: “Finoall'emanazione del Decreto dicui al comma 6 restano in vigo-re le disposizioni di cui all'art. 4,comma 4, secondo periodo, delDl. n. 95/12, convertito conmodificazioni dalla Legge n.135/12, e s.m., e al Decreto delMinistro dell'Economia e delle

Finanze 24 dicembre 2013, n.166”. La norma, dal chiaro con-tenuto transitorio, viene inter-pretata dall’autorevole dottri-na4 secondo un canone stret-tamente letterale, e diversa-mente non poteva essere, conla “inevitabile conseguenza”che, con l’entrata in vigore del“Testo unico”, viene abrogata ladisciplina dei compensi previ-gente, che rimarrebbe in vigo-re solo per le Società cuirimanda l’art. 4, comma 4,secondo periodo, e le Societàa partecipazione statale di cuial Dm. Mef 24 dicembre 2013,n. 166. Nel frattempo, non èancora stato emanato il Dm.previsto dall’art. 11, comma 6,del “Testo unico”. Il canoneinterpretativo letterale è inec-cepibile in punto di diritto, inquanto il “Testo unico” è nor-ma speciale che deroga alledisposizioni del codice civile,come espressamente preve-de il comma 3 dell’art. 1 delDlgs. n. 175/16. Le norme spe-ciali, a mente dell’art. 14 dellePreleggi (Rd. 16 marzo 1942,n. 262) non possono che esse-re interpretate se non per illoro contento letterale e nonsono pertanto oggetto diinterpretazione estensiva.Quindi, la ricostruzione inter-pretativa dell’illustre accade-mico, del tutto condivisibile,ha dovuto prendere atto chel’unico limite esistente per icompensi dell’Organo ammi-nistrativo è quello previstodall’art. 11, comma 6, del“Testo unico” pari a Euro240.000,00. Dopo l’entrata invigore del “Testo unico”, avve-nuta il 23 settembre 2016,non sono più ammesse inter-pretazioni che rimandano allimite dell’80% del costosostenuto al 2013 e fino aquando non verrà emanato ilDecreto ministeriale previstodalla disposizione contenutadall’art. 11, comma 6, del“Testo unico”, dalla cui letturaappare definitivamente chia-rito che viene abbandonato il

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13 febbraio 2017APPROFONDIMENTI 7EntiLocali

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metodo dei tagli c.d. “lineari” esi procederà con valutazionisulla dimensione delleSocietà – da cui discenderàun indicatore fondamentalebasato sul principio che, afronte del maggior rischio permaggior dimensione, devecorrispondere un compensomaggiore – e con criterioggettivi e trasparenti non-ché i criteri per la determina-zione dell’indennità di risulta-to, che appaiono al di fuori delcompenso omnicomprensivo,perché commisurati ai risulta-ti di bilancio raggiunti dallaSocietà.Appare dunque necessarioricordare come il rapporto fraAmministratore e Società siastato interpretato dalla Giuri-sprudenza che ha esaminatola portata dell’art. 2389 delCc.:● in tema di compenso infavore dell’Amministratore diuna Società di capitali cheabbia agito come Organo,legato da un rapporto internoalla Società, e non nella vestedi mandatario libero profes-sionista, la facoltà dell’Ammi-nistratore di insorgere avver-so una liquidazione effettuatadall’Assemblea della Societàin misura inadeguata, perchiedere al Giudice la quanti-ficazione delle proprie spet-tanze, viene meno, vertendosiin materia di diritti disponibili,qualora detta Delibera sia sta-ta accettata e posta in esecu-zione senza riserve (Cassazio-ne, Sentenza 24 maggio 2010,

n. 12592);● l’Amministratore svolgeun’attività professionale nel-l’interesse altrui (dellaSocietà) e, secondo le normedel mandato, deve percepireun compenso. Il diritto alcompenso che nasce dall’ac-cettazione anche tacita dellacarica è un diritto soggettivoperfetto, con la conseguenzache, ove la misura di tale com-penso non sia stabilita nell’at-to costitutivo (ora: atto dinomina) o deliberata dall’As-semblea dei soci a normadegli artt. 2364 e 2389 del Cc.,l’Amministratore ha la fonda-ta pretesa di chiedere al Giu-dice la sua determinazione(Tribunale di Milano, Senten-za 29 dicembre 2010, Soc.,2011, 250); ● la controversia nella qualel’Amministratore di unaSocietà di capitali, o Ente assi-milato, chieda la condannadella Società stessa al paga-mento di una somma dovutaper effetto dell’attività di eser-cizio delle funzioni gestorie èsoggetta al rito del lavoro aisensi dell’art. 409, n. 3, Cpc.(Cassazione, Sentenza 29 mar-zo 2001, n. 4662 - in sensoconforme: Cassazione, Sen-tenza 17 giugno 1995 n.6701);● in tema di Società di capita-li, ai sensi dell’art. 2384 Cc., ilConsiglio di amministrazionerappresenta ed impegna vali-damente la Società nei con-fronti dei terzi, eventualicarenze di potere rilevando

solamente nei rapporti interniquale fonte di responsabilitànei confronti della Società. Neconsegue che, in mancanza distatuizioni nell’atto costituti-vo (ora: di nomina), ben può ilConsiglio di amministrazionedeterminare il compensodegli Amministratori eserci-tando i poteri di cui all’art.2389, comma 1, del Cc., a ciònon ostando il combinatodisposto di cui al suindicatoart. 2389 e all’art. 2384-bis delCc., scopo di quest’ultimoessendo quello di garantire lacertezza e la speditezza degliaffari tutelando l’affidamentodei terzi (Cassazione, Senten-za 15 novembre 2004 n.21628);● l’approvazione del bilanciocontenente la posta relativa aicompensi degli Amministra-tori non è idonea a configura-re la specifica Delibera richie-sta dall’art. 2389 del Cc. citato,salvo che un’Assemblea con-vocata solo per l’approvazio-ne del bilancio, essendo tota-litaria, non abbia espressa-mente discusso e approvatola proposta di determinazio-ne dei compensi degli Ammi-nistratori (Cassazione, S.U.,Sentenza 29 agosto 2008, n.21933);● l’esistenza di contrappostiinteressi degli Amministratoriad ottenere un aumento delcompenso di carica e dellaSocietà a non concedere taleaumento non pone, di per sésola e necessariamente, gliAmministratori in posizione

di conflitto di interessi: ai finidell’impugnazione della Deli-bera di aumento ex art. 2373del Cc., sarà dunque necessa-rio fornire la prova della irra-gionevole sproporzione ditali compensi rispetto, sia allaconsistenza economica dellaSocietà, che all’entità dell’atti-vità prestata dagli Ammini-stratori e alla sua utilità per laSocietà stessa (Corte diAppello Milano, Sentenza 8novembre 1996 Soc.-flash n.2/1997, 1);● per particolari cariche eprestazioni, l’Amministratoredi Società cui sia demandatolo svolgimento di attivitàestranee al rapporto di ammi-nistrazione ha per questediritto (ai sensi dell’art. 2389del Cc.) ad una speciale remu-nerazione sempre che taliprestazioni siano effettuate inragione di particolari caricheche allo stesso siano stateconferite che esulino dal nor-male rapporto di amministra-zione, ossia dal potere digestione della Società il cuilimite deve individuarsi nel-l’oggetto sociale, talché rien-trano tra le prestazioni tipi-che dell’Amministratore tuttequelle che siano inerenti all’e-sercizio dell’impresa, senzache rilevi (salvo che sia diver-samente previsto dall’attocostitutivo o dallo statuto) ladistinzione tra atti di ammini-strazione straordinaria edordinaria. (Cassazione, Sen-tenza 23 agosto 2000, n.11023).

Un altro aspetto della discipli-na degli Amministratori delleSocietà pubbliche ha avutouna normazione in derogaalle regole pubblicistiche, inquanto l’art. 11, comma 11,dispone che “nelle Società dicui Amministrazioni pubblichedetengono il controllo indiret-to, non è consentito nominare,nei Consigli di amministrazio-ne o di gestione, Amministrato-

ri della Società controllante, ameno che siano attribuite aimedesimi deleghe gestionali acarattere continuativo ovveroche la nomina risponda all’esi-genza di rendere disponibilialla Società controllata parti-colari e comprovate compe-tenze tecniche degli Ammini-stratori della Società control-lante o di favorire l’eserciziodell’attività di direzione e coor-

dinamento”.La disposizione deroga inmodo esplicito – ancorchécon riserva di verifica di alcu-ne condizioni – la disposizio-ne di cui all’art. 7 del Dlgs. n.39/13.La disciplina delle cause diinconferibilità, cosi come ildivieto dell’esercizio di ruoliche possano determinare unconflitto fra controllore e

controllate, non ha una auto-noma e specifica disciplinanel Codice civile, se non perquanto desumibile:- dall’art. 2382 del Cc. – causedi ineleggibilità e decadenza(degli Amministratori);- dall’art. 2399 del Cc. – causedi ineleggibilità e decadenza(dei componenti del Collegiosindacale;- diversamente il comma 14,

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13 febbraio 20177 EntiLocali APPROFONDIMENTI

Centro Studi Enti Locali 17

dell’art. 11 del “Testo unico”stabilisce che “restano fermele disposizioni in materia diinconferibilità e incompatibi-lità di incarichi di cui al Dlgs. n.39/13.”In particolare, l’art. 7 - intitola-to “Inconferibilità di incarichi acomponenti di organo politicodi livello regionale e locale” - alcomma 2 recita che, “a coloroche nei 2 anni precedenti sianostati componenti della Giuntao del Consiglio della Provincia,del Comune o della formaassociativa tra Comuni checonferisce l'incarico, ovvero acoloro che nell'anno preceden-te abbiano fatto parte dellaGiunta o del Consiglio di unaProvincia, di un Comune conpopolazione superiore ai15.000 abitanti o di una formaassociativa tra Comuni aventela medesima popolazione, nel-la stessa Regione dell'Ammini-strazione locale che conferiscel'incarico, nonché a coloro chesiano stati Presidente o Ammi-nistratore delegato di Enti di

diritto privato in controllo pub-blico da parte di Province,Comuni e loro forme associati-ve della stessa Regione, nonpossono essere conferiti: a) (…) - d) gli incarichi di Amministra-tore di Ente di diritto privato incontrollo pubblico da parte diuna Provincia, di un Comunecon popolazione superiore a15.000 abitanti o di una formaassociativa tra Comuni aventela medesima popolazione.”Ora, la portata del “Testo uni-co” deve essere interpretataseguendo il canone interpre-tativo già più sopra illustratoe precisamente: il Dlgs. n.175/16 abroga, o come inquesto caso integra, le causedi ineleggibilità degli Ammi-nistratori previste dal Codicecivile con quelle previste dalDlgs. n. 39/13, le quali riman-gono ferme, fatto salvo che lostesso “Testo unico” a sua voltanon deroghi a queste ultime.Si avrebbe una serie di normespeciali che si succedono neltempo.

In questo senso, quindi, per leSocietà a controllo pubblicoche ricadono nella disciplinadel “Testo unico” il profilo sog-gettivo dell’applicazione delDlgs. n. 39/13 viene superatoladdove lo stesso “Testo uni-co” apporta delle modificazio-ni espresse.Non pare peraltro che taleapproccio interpretativo pos-sa essere considerato, né illo-gico o comunque contrario, auna corretta analisi dell’evo-luzione ed efficacia delle nor-me nel tempo.In questo senso apparirebbe-ro così sopite, in parte, le criti-che da parte della dottrinasulla irragionevolezza delladisposizione dell’art. 7 delDlgs. n. 39/13 – per quantoqui di interesse5 - giacchéappare evidente che la dispo-sizione avrebbe dovuto disci-plinare la inconferibilità allacarica di Amministratore diSocietà di chi ricopre o haricoperto, nell’anno prece-dente, cariche elettive o cari-

che dirigenziali in PubblicheAmministrazioni, perché que-sta è la fattispecie che si vuo-le perseguire in quanto forie-ra di comportamenti non cor-retti da chi “approfitta” dellapropria posizione nella P.A.facendosi nominare nelleSocietà controllate. Nonavrebbero rilievo invece lenomine di Amministratori giàin passato o nel presenteAmministratori di altreSocietà, cosi come ha chiaritoil “Testo unico”.L’Anac non ha colto le novitàdel Dlgs. n. 175/16 e, con laDelibera n. 1103/2016, hainvece confermato la causa diinconferibilità della carica diAmministratore di Societàpartecipata da una Società “inhouse” nella quale anche inquest’ultima il candidatoAmministratore già svolgevala relativa carica di Ammini-stratore: interpretazione nonpiù sostenibile alla luce diquanto previsto dal “Testounico”.

NOTE

1 Per una approfondita disamina della nozione di Società a controllo pubblico si rinvia a AA.VV “Le Società Pubbliche” a cura Fimmanò e Catri-calà – Università Mercatorum – Gipeto editore 2017.2 Cfr. Eupolis Lombardia – Osservatorio sulle Società a partecipazione pubblica.3 Cfr. Eupolis Lombardia – Osservatorio sulle Società a partecipazione pubblica.4 Prof. Stefano Pozzoli in “Quotidiano Enti Locali” del Il Sole 24 ore.5 Cfr. Sole 24 ore del 27 aprile 2015.

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13 febbraio 2017GIURISPRUDENZA 7EntiLocali

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OggettoCondanna del Segretario-Direttore generale e delResponsabile del Servizio“Finanziario” per aver liquida-to spese legali eccessiverispetto all’attività forensesvolta: conferma Sentenzaterritoriale per il Veneto n.1125/2012.Premessa In questo medio Comune inProvincia di Padova il Consi-glio comunale nel 2004 negauna variante al Piano regola-tore richiesta da una Società“per la realizzazione di unanuova sede produttiva”; laSocietà presentava ricorso alTar chiedendo anche il risarci-mento del danno; il Comuneaffidava l’incarico di patroci-nio ad un legale, impegnandoinizialmente la spesa di Euro5.000, poi integrata da ulte-riori somme per un comples-sivo di circa Euro 7.000. Gliimporti impegnati vennerosuccessivamente liquidati. La Procura territoriale conte-sta al Segretario–Direttoregenerale ed al Responsabiledel Servizio “Finanziario” diaver provveduto ad erogarecorrispettivi professionaliall’Avvocato incaricato delladifesa del Comune nel giudi-zio proposto innanzi al Tarper il Veneto “sulla base disemplici preavvisi di fatture enell’assenza di documentazio-ne idonea a giustificare lamisura del compenso richie-sto”. Il Pm. ha osservato “diaver acquisito la notitia domniin seguito all’esposto del Sin-daco” in data febbraio 2011. “IGiudici territoriali (Sentenza n.1125/2012) condannano il

Segretario–Direttore generaleed il Responsabile del Servizio‘Finanziario’ per un danno dioltre 15.000 Euro perché i com-pensi al Professionista sonostati erogati ‘senza verificare laregolarità della prestazione ela corrispondenza della stessaai requisiti quantitativi e quali-tativi, così come previsto dal-l’art. 184 del Tuel’”. Gli interes-sati presentano ricorso, cheviene respinto.Sintesi della SentenzaGli appellanti lamentano l’i-nesistenza del danno erariale- poiché i compensi corrispo-sti al Professionista erano deltutto congrui in relazione allarilevante attività espletata – el’inesistenza della colpa gravein relazione all’iniziale previ-sione dei compensi in soliEuro 5.000,00 per mancanzadei fondi in bilancio e l’accu-rata verifica, da parte delResponsabile del Servizio“Finanziario” e del Segretario,della documentazione esami-nata, consistente nei preavvi-si di fattura, i quali eranoampiamente descrittivi delleattività svolte dal legale infavore dell’Ente.Il Responsabile del Servizio“Finanziario” sottolinea inol-tre la limitatezza dei suoipoteri, che concernevano sol-tanto agli aspetti contabilidell’impegno, della liquida-zione e dell’emissione deipagamenti, e in particolare lacopertura finanziaria dellesomme impegnate e la verifi-ca dei risconti contabili efiscali, rimanendo del tuttoestranee ai suoi compiti levalutazioni sull’operato dellegale e della vicenda urbani-

stico edilizia alla base delcontenzioso.La Procura generale chiedevala reiezione dei gravami, sot-tolineando che i contestatipagamenti erano stati moti-vati esclusivamente con l’o-perato svolto nella causaamministrativa e non conulteriori attività del legale ilquale, come giustamente rile-vato nella gravata Sentenza,non era stato neppure auto-rizzato a svolgere l’attività diconsulenza ovvero altri com-piti.Di conseguenza, sottolineaval’importo - giudicato eccessi-vo - del compenso liquidato,poiché l’attività dell’Avvocatosi era limitata ad una costitu-zione meramente formale nelgiudizio dinanzi al Tar e nellatrasmissione di ulteriori noteal Sindaco e al Direttoregenerale di un sintetico Sche-ma di atto deliberativo comu-nale, nel Parere del 4 gennaio2005 e nel successivo invio alSindaco della Lettera dellaSocietà con la quale questacomunicava la rinuncia alricorso.Quanto agli esiti della vicen-da, complessivamente favo-revoli per l’Ente, essa era stataconseguente all’approvazio-ne della variante urbanisticache consentiva la realizzazio-ne del progetto della Societàprivata e non risultava alcunapporto del legale alla stesu-ra di ulteriori atti.In ogni caso, il Collegio di pri-mo grado aveva tenuto contoanche delle attività comple-mentari ed accessorie svoltedall’Avvocato nel determina-re la corretta misura degli

onorari, riducendo la pretesarisarcitoria del Pm.I Giudici evidenziano che,atteso che l’unico atto d’inca-rico al Professionista rinvenu-to era stato quello del 2004(per un impegno di Euro5.000), la Sentenza della Cor-te territoriale “ha ritenuto nonrientrante nell’attività conferi-ta quella di cui agli atti versatigià in primo grado, riguardantila predisposizione dello Sche-ma di convenzione con laSocietà e di cui al carteggio trail Legale e l’Architetto, dell’Uffi-cio ‘Tecnico comunale’”. Né nel-la successiva Deliberazione diConsiglio comunale vi è trac-cia del conferimento di unincarico al Legale relativo allapredisposizione della Con-venzione.Del resto, anche i mandati dipagamento emessi dal Diret-tore generale con il vistopositivo del Responsabile delServizio “Finanziario” nonrecano alcuna motivazionedell’attività “complementare”posta in essere dall’Avvocato,riferendosi esclusivamente alcontenzioso davanti al Tar Intale ottica, va condivisa laconvinzione della Corte vene-ta nella parte in cui ha ritenu-to eccessivo e non giustifica-to il compenso corrispostoall’Avvocato a seguito delleDetermine emesse e deimandati conseguenti, tuttiritenuti legittimi dal Servizio“Finanziario”. Infatti, dagli attiprodotti risulta che il Legale siè limitato a costituirsi in giu-dizio davanti al Tar con unamemoria generica, riservan-dosi di approntare nel prosie-guo più puntuali difese, e nel-

LA GIURISPRUDENZAResponsabilità: condanna del Direttore generale e del Ragioniere peraver liquidato spese legali eccessive rispetto all’attività forense svoltaCorte dei conti – Sezione terza giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 161 del 26 aprile 2016di Antonio Tirelli

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13 febbraio 20177 EntiLocali GIURISPRUDENZA

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la successiva rinuncia al giu-dizio.Dalla lettura delle citateDetermine, in cui si va riferi-mento, non solo alla vertenzatra la Società e il Comune, maanche ad altre, si evince laloro assoluta genericità, limi-tandosi le stesse a richiamarela Delibera di affidamentodell’incarico, senza alcunriguardo alla valutazione del-l’operato del Legale. Delresto, non avrebbe potutoessere diversamente, avutoriguardo alle “pezze d’appog-gio” delle Delibere di liquida-zione, consistenti in mere“notule” o “fatture pro forma”prive di rilievo fiscale in cui,

senza far riferimento al valoredella controversia, all’attivitàespletata in dettaglio, comeda tariffa forense, sono indi-cati gli importi nelle loro sin-gole componenti (diritti edonorari, spese generali, speseimponibili, detraendo gliacconti già pagati).Corollario del ragionamentoseguito dai primi Giudici èche all’attività del Legale,rientrante nei generali doveridi assistenza del cliente nel-l’ambito della controversia,non vanno ricollegati causal-mente, né la stipula dellaConvenzione urbanistica conla Società, né i relativi vantag-gi conseguiti dall’Ente e dalla

collettività. In ogni caso, il pri-mo Giudice ha tenuto contodell’attività complementaredocumentata e svolta dall’Av-vocato, provvedendo adaumentare il compenso dellostesso in relazione ad alcunevoci non considerate nell’attodi citazione (ricerca docu-menti, redazione memoria,diritti, disamina, posizione earchivio e autentica firme),prendendo a parametro ilvalore della controversia eriducendo in tal modo larichiesta risarcitoria.CommentoDalla lettura delle 2 Sentenze(in particolare, quella dellaSezione territoriale per il

Veneto) appare evidente chesi è trattato di un incaricoprofessionale nato per assi-stere il Comune nella causapresso il Tar poi proseguitocon l’assistenza alla formula-zione della Convenzioneurbanistica, senza che questoseconda parte dell’iter proce-durale venisse espressamen-te evidenziato, sia nelleDetermine di impegno, siaovviamente nelle fatture pro-forma del Professionista. Siricorda che tutta la vicendanasce da un esposto del Sin-daco. Appare quindi un meroerrore di procedura, che i con-trolli interni non sono statisufficienti ad evitare.

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13 febbraio 2017SCADENZARIO 7EntiLocali

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Comunicazione dati relativiai Debiti P.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni– ai sensi dell’art. 57, del Dl. n. 66/14(“Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews n. 18del 5 maggio 2014 e n. 20 del 19 maggio2014) devono comunicare, attraverso la“Piattaforma elettronica per le certificazio-ni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi,liquidi ed esigibili per somministrazioni,forniture e appalti e obbligazioni di pre-stazioni professionali, per i quali, nelmese precedente, sia scaduto il terminedi decorrenza degli interessi moratori exart. 4, del Dlgs. n. 231/02.

Versamento Iva su acquistiin ambito istituzionale

Scade in data odierna il termine per ilversamento dell’Iva dovuta sugli acquistioperati nel mese precedente 2015 inambito istituzionale, a seguito dellenovità introdotte dal comma 629, del-l’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (“Legge di stabilità 2015”, vedi Entiloca-linews n. 1 del 5 febbraio 2015) in materiadi “split payment” e del Decreto attuativoMef 23 gennaio 2015 (vedi Entilocalinewsn. 5 del 2 febbraio 2015). Il versamentodeve essere effettuato tramite Modello“F24EP”, codice tributo 620E, istituito conla Risoluzione n. 12/E del 15 febbraio2015 (vedi Entilocalinews n. 7 del 16 feb-braio 2015) e non è compensabile conaltri crediti.

VersamentoIva mensile

Scade in data odierna il termine per ilversamento dell’Iva dovuta per il meseprecedente, da effettuarsi tramite Model-lo “F24EP”, tenendo conto, per gli acquistiinerenti servizi rilevanti Iva, delle novitàintrodotte dal comma 629, dell’art. 1 del-la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Leg-ge di stabilità 2015”, vedi Entilocalinews n. 1del 5 gennaio 2015) in materia di “splitpayment” e dell’art. 5, Dm. Mef 23 gen-naio 2015 (vedi Entilocalinews n. 5 del 2febbraio 2015) che determinano fisiologi-camente, una volta esaurito l’eventualecredito Iva dell’anno 2014, un versamen-to periodico di Iva.

Irap – Opzione per il metodo“commerciale”

Entro la data odierna, per gli Enti Localiinteressati, deve necessariamente essereesercitata l’opzione per l’applicazionedel metodo “commerciale” di determina-zione dell’Irap di cui all’art. 10-bis, comma2, del Dlgs. n. 446/97, a partire dall’anno2017, secondo le norme sui “comporta-menti concludenti” previste dall’art. 3 delDpr. n. 442/97 e come confermato dallaCircolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Para-grafo 7.3.2). L’opzione, qualora esercitata,non richiede alcuna comunicazione madovrà essere confermata nella Dichiara-zione Iva 2018 (Quadro “VO”) ed ha unavalenza almeno triennale.

Irap - Acconto mensileAmministrazioni dello Stato

e Enti pubbliciDeve essere versato entro oggi, da partedegli Organi e le Amministrazioni delloStato e degli Enti pubblici, di cui all’art. 3,comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’ac-conto mensile Irap, calcolato in base alleretribuzioni e compensi corrisposti nelmese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs.n. 446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versa-mento deve essere operato telematica-mente con Modello “F24EP”.

Ritenute alla fonte(Irpef ed Addizionale Irpef)

Scade in data odierna il termine, per leProvince, per i Comuni (tranne quelli conmeno di 5.000 abitanti che non benefi-ciano di trasferimenti statali) e per i Con-sorzi, Associazioni, Unioni di Comuni eComunità montane con più di 10.000abitanti, che non si avvalgono della pos-sibilità di compensazione di cui all’art. 17del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tra-mite Modello “F24EP” delle ritenute allafonte sui redditi soggetti a tale disciplinacorrisposti nel mese precedente.

Compensazione “orizzontale”credito Iva 2015

Entro tale data può essere compensatoin modo “orizzontale” il credito Iva matu-rato nel 2015 per importi superiori a Euro5.000 annui (importo modificato conProvvedimento Agenzia Entrate 16 mar-zo 2012), essendo stata inviata telemati-camente la Dichiarazione “Iva 2016” (vediEntilocalinews n. 4 del 25 gennaio 2016)ma inferiori a Euro 15.000 annui, qualoranon sia stato apposto sulla Dichiarazione

“Iva 2016” il “visto di conformità” o la firmadell’Organo di revisione (Circolare Entra-te n. 1 del 15 gennaio 2009), con anno diriferimento 2015 o sul Modello “F24 ordi-nario”, codice 6099, oppure sul nuovoModello “F24EP”, codice 619E. Si suggeri-sce di considerare anche gli effetti dello“split payment” commerciale nella valuta-zione del quantum da poter compensare.

Contributo Inps del 24% (32,72%)per i co.co.co.

Entro oggi deve essere effettuato il ver-samento all’Inps – “Gestione separata”exart. 2, comma 26, Legge n. 335/95, delcontributo del 24% (32,72%) sui com-pensi comunque denominati, corrispostinel mese precedente per prestazioni ine-renti ai rapporti di collaborazione coordi-nata e continuativa di cui all’art. 50, com-ma 1, lett. c-bis), del Tuir (si richiamano alriguardo: art. 1, comma 770, Legge n.296/06 e Circolare Inps n. 7/07, art. 1,comma 79, Legge n. 247/07, come modi-ficato dall’art. 2, coma 57, della Legge n.92/12. Tale ultima norma e s.m.i. ha intro-dotto una progressione di aliquote chearriverà al 33% dal 2018 per chi non è giàiscritto ad altre gestioni di previdenzaobbligatoria, nè pensionati, mentre del24% dal 2016 per gli altri). Si segnala chel’art. 1, comma 165, della Legge n.232/2016 (“Legge di bilancio 2017”) hadisposto che per i lavoratori autonomititolari di posizione fiscale ai fini Iva iscrit-ti alla “Gestione separata” e che non risul-tino iscritti ad altre gestioni di previden-za obbligatoria né pensionati, l’aliquotacontributiva è pari al 25% per l’anno2017 (vedi art. 1, comma 165, Legge n.232/2016, “Legge di bilancio 2017”).

Contributi per prestatori di lavorooccasionale con reddito annuo sopra

Euro 5.000 Entro oggi deve essere effettuato il ver-samento all’Inps, tramite il nuovo Model-lo “F24EP” (approvato con Provvedimento3 giugno 2010, utilizzando i nuovi codicidi cui alla Risoluzione n. 98/10), con lestesse modalità previste per i collabora-tori coordinati e continuativi (per i riferi-menti normativi vedi sopra), dei contri-buti sui compensi corrisposti nel meseprecedente ai lavoratori occasionali il cuireddito annuo per tale tipo di prestazionisupera Euro 5.000, ai sensi dell’art. 44,comma 2, del Dl. n. 269/03, convertitonella Legge n. 326/03.

Mercoledì febbraio (**)15

Giovedì febbraio16

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13 febbraio 20177 EntiLocali SCADENZARIO

Centro Studi Enti Locali 21

“Pareggio di bilancio 2017”Entro il termine odierno, gli Enti Localidevono comunicare gli spazi finanziari dicui necessitano per gli investimentidiversi dall’edilizia scolastica al Mef-RgS,attraverso la compilazione del Modellopresente sul sistema web all’indirizzohttp://pareggiobilancio.mef.gov.it, fornen-do le informazioni relative al Fondo dicassa al 31 dicembre dell’anno preceden-te ed al risultato di amministrazione, alnetto della quota accantonata del “Fcde”,risultante dal rendiconto (o dal precon-suntivo) dell’anno precedente (vedi art.1, comma 485 e commi da 490 a 494, del-la “Legge di bilancio per il 2017”).

Contributo estinzione mutui e prestiti Entro la data odierna i Comuni che han-no chiesto i contributi per l’estinzioneanticipata, totale o parziale, di mutui eprestiti obbligazionari effettuate nell’an-no 2016, devono trasmettere il Modello“B” di cui al Decreto 14 ottobre 2016 (vediEntilocalinews n. 41 del 24 ottobre 2016).

Dichiarazione Iva anno 2016Scade in data odierna (ai sensi dell’art. 4del Dl. n. 193/16, convertito dalla Legge n.22/2016 (vedi Entilocalinews n. 47 del 5dicembre 2016) il termine per l’invio tele-matico della Dichiarazione Iva 2017, rife-

rita all’anno 2016 (vedi Entilocalinews n. 4del 23 gennaio 2017) e per l’eventualereinvio telematico della Dichiarazione Iva2017 “correttiva nei termini”, riferita all’an-no 2016, tenendo presente che è possibi-le reinviare a titolo di "integrativa a favo-re" anche le Dichiarazioni riferite al 2015e agli anni antecedenti, ai sensi e con letempistiche introdotte dall’art. 5 del cita-to Dl. n. 193/16 (ad es. nella DichiarazioneIva 2017 dovranno essere richiamate nelQuadro “VN” le Dichiarazioni "integrativea favore" eventualmente nel frattemporeinviate, riferite agli anni 2011 e succes-sivi).

Trasmissione mensile dei datiretributivi delle posizioni assicurative

individualiEntro tale data devono essere inviatiattraverso la Denuncia mensile analitica“Dma2” (adesso “ListaPosPa”), integratacon il flusso Uniemens, i dati retributivi ele informazioni per implementare leposizioni assicurative individuali degliiscritti alla Gestione “Dipendenti Pubblici”ai sensi dell’art. 44, comma 9, del Dl. n.269/03 e della Circolare Inps 7 agosto2012, n. 10.

Comunicazione dati relativi ai DebitiP.A.

Entro la data odierna le Amministrazioni– ai sensi dell’art. 57, del Dl. n. 66/14

(“Decreto Irpef”, vedi Entilocalinews n. 18del 5 maggio 2014 e n. 20 del 19 maggio2014) devono comunicare, attraverso la“Piattaforma elettronica per le certificazio-ni”, i dati relativi ai debiti non estinti, certi,liquidi ed esigibili per somministrazioni,forniture e appalti e obbligazioni di pre-stazioni professionali, per i quali, nelmese precedente, sia scaduto il terminedi decorrenza degli interessi moratori exart. 4, del Dlgs. n. 231/02.

(*) Il termine e i versamenti in scadenza inun giorno festivo sono automaticamenteprorogati al primo giorno feriale successi-vo.(**) Un avviso pubblicato sul sito “Piat-taforma certificazione crediti” ha reso notoche, a causa di alcune operazioni di rinno-vamento grafico e funzionale del sito, ilsistema non sarà disponibile a partire dalleore 17.30 del 3 febbraio fino a lunedì 20febbraio 2017. Pertanto, in via eccezionale,la comunicazione di scadenza mensile peril mese di febbraio potrà essere inserita finoa martedì 28 febbraio 2017.

Lunedì febbraio 20

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